Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 5 (02)

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    F r o d i n e l l e e l e z i o n i .

    Anche senza compra di voti pu il popolo veniredefraudato nel suo interesse di avere magistrati de-gni, e le speculazioni di un ambizioso possono otte-nere immeritato trionfo, quando con la violenza ocon 1' arte siasi condotta la elezione ad un resul-tato irregolare. Qui non parleremo di modi violen.li,i quali per la prevalenza dei mezzi conducono sem-pre a speciali e pii1 gravi titoli di reato; ma deimodi froclolenti necessario farne argomento dispeciale considerazione.

    Infatti le frodi nelle elezioni non sem pre estrin-secandosi in alterazioni di documen ti, il titolo d ifalsita non supplisce al bisogno. Neppure pu sup-plirvi il titolo di abuso di auto?*itperchi? non sein-pre gli operatori di tali frodi saranno persone costi-tuite in ufflcio. Molto meno potrd spera rsi di repri-m ere il fatto col titolo comun e di frode, o stellionato,perch questo h a per suo obiettivo la proprieth pri-vata. Nello ambito non sempre ricadono, perch puesserno esclusa la vonalitj che i l carattere costi-tutivo dell' ambito. I? dunquc necessario che la leg-ge contempli con veduta speciale le frodi nelle ele-zioni ai pubblici ufficii e ne costituisca un titoloparticolare di reato.

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    Conlnlette frode criminosa nelle elezioni ad uf-fizi pubblici; (a) chi n21 formare e nel copiare onello stam pare le note degli elettori dolosamenteometta alcuni nomi, o coinunyue agisca per guisache alcuni nomi vengano indebitamente tralascia-ti : (O) chi ncl distribuire agli elettori notificazioniod inviti ado peri ar ti afiincl-ib ad a lcuni cli rluelli nonprevenga notizia del giorno della elezione; (e) cliicon inganni o false notizie clistolga gli elettori dalluaccorrere alle urne; (4 chi essendo invitato a scri-vere sovra una scheda il nome di un candiclato al-tro diverso in quella vece vi scriva; (e) chi chia-mato a leggere e proclarriare i iloi-iii segnati nelleschede scientemente legga e proclami nomi diversida quelli clic sonovi scritti; (f) chi dovcndo regi-strare i nomi letti e proclamati scriva dolosainentenome diverso da quello dettatogli; (g) chi dovendoeseguire lo somme dvi voti ottenuti cla ciascun can-didato nraliziosnnriontc alte ri il resii lt~i to nuin ericoin tlanno o vuntsggio cli rin candiclato ; 12) clii s' i t l-troduca ac2 csercitnrc I' uifiuio di elettore nlentrenon tale, abusando ( 1 ) d i un bigliotto d'invito tip-partcne ntc ad altro individuo; od altre siriiili art icile la malizia uiilana b fcconrla acl inventare seb-bene la mente clcl giurista nel srio scrittoio nongiunga ai1 inilovirinrle. 1,nondc io ripeto il mio usatopensiero: essere cioC convenictite clic la legge de-Iitiisca i reati con firriirilc esprimenti i l coiiccttogiuriclico anziclii, corr crc dietro ad ese~i~p lificnzio niC ilcst.rii,ioni di ii-i;itc.i.ialitt~ Iic ririscciiila troppo

    VOI,. V. 4

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    facilmente incomplete aprono 1 adito alla impunithper tutte quelle delinquenze nelle quali sebbenericorra identit di ragione non s' incontrano i terminiesatti della rnatcrialit,2 designata dalla legge.(1) I,a Corte d7Angers i l 20 set iembre l8G7 ha deciso

    che i n questa ipotesi l i011 basta n consumare i l delillo clicI' individuo non elettoro abbia presentalo al seggio I' invitoalk ui e quindi reso il voto, se non ha altres d i c l r i ~ r ( r lo iessere la persona alla quale lo invito appnriiene. Bla que-sto giudicato si censura giustamente da ii I o r i n f u r t . 8637)perclil. la dicliiarazioiie emerge dal fallo.

    l'er conilnettere questo reato non B sempre ne-cessario essere elettori. Come pure non necessa-rio il concorso o 1 adesione del caililiilato clie sivolle favorire con la frode. hnclie ignorante lui pnilnVwr nogo la delinquenza nella pienezza dei suoiestremi giuridici.

    I1 inomento consrimntivo del malcfizio varia i11queste frodi secondo i l vario rnodo prescolto. Se Inti.odc consisterA in alterazioni di note o disvio d'in-viti si consumerit con 1' aflissione delle noto e conlo esa uri~ ilen to lel corso dcgl' inviti: se consisterhin alteraziono d i nomi sulle schede si consrinicrAcol getto ccll' urna della scliecla alterata. Se coririicntitc letture, si consumerz quando In lettura nvr5prodotto la registrazione del nonie contraria al vero.

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    Se con successive operazioni numeriche, si consunie-r quand o siasi cinto com e vero il risultainento fal-lace. Se con simulata qu al iti di elettore si coiisu-me ra con la reddizione del suffragio. Con identici cri-terii si distingucrh l' auto re principale dal complice.

    I criterii m isuratori della qu an titi crin-iinosn inqueste frodi sono identici a cluelli che accennammodi sopra in proposito ciel biaoglio pl*oyr~~i o. la pe-nalitk delle medesime (al le quali puO ada ttarsi ilnorrie di bi~oglio wp -o p~ io , erch vi manca lo ele-mento della venalitk) vogliono essere proporzionatesu quelle del vero ambito; ma tenute alquanto aldi sotto : saIvo le aggravanti, e salva sempre la re -spettiva degenerazione del titolo quando siano fattecori alterazione di docum enti, o con modi violenti,o con abuso cli autoriti.

    130ichit nello nlodernc legg i si sono fatt i due ti-toli distinti di reato del fi~-oglio ~*op?-iocompra divoti) e del 61-oglio in q ~ ro p ~ iofrodi nelle elezioni,senza corruzione di c lcttori) pu6 nasccre un dubbionel caso di concowcrizn. Quando un ambizioso nolipago i1i aver comprato un numero di suffragi, usiancora altre frodi colpevoli per assicrirnrsi la vit-toria sa rti egli respons at~ile di dzte delilt i oppuredi zduo solo? A me s ~ r r ~ l ~ r aon poterglisi apporreche un solo delitto, si per~ l i uno solo b il suo Rnecolpevole, sebbenc raggiunto con diversi mezzi t u t t i

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    - 52 -convergenti; si perchb una sola B la obiettirit gitc-?+dica delle a zioni crim inos e qua ntun rlue offt:sa condifferenti modi. Anco una volta si s corg e qua ntosia giusta la nostra censura contro In formula chedefinisce la co~zlirzz~nsio?zeS . 217 1 nota 2 ) per laoffesa nllu ~rzedesiilz~~17gge.Duncluo se avvienc cheil codice penale preveda 1 aml~ito, ssia il t~roglioyroprio, ed una legge elettorale preveda le altrefrodi, si dovr5 dire che la delinqricnza j~onsi t rr!i f i -ca per 1 accidentalit della cEive?*salegge quantun-que il diritto aggredito sia lo identico! Allora neavverra che chi abbia comprato un solo elettore eposcia iriviato un altro non elettore a get tare unacclieda ncll' urna dovr subire dzlc peizr: per 1' a

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    compra.vano a prezzo i camarlingati. A ltrove, dovecostumano le destinazioni anticipate ad impieghi,colui che ottenne dal principe nomina preventivaad un ufficio da conseguirsi quando lo al~bandoniil titolare che a ttua lm ent e lo cuopre, si pratica chcil successore dia una somma al titolare percli piiisollecitamente chieda il riposo onde anticipare ilproprio godimento clcll' ufficio. CiG dipende da con-suetud ini locali e dalle particolari condizioni di certiiiilpiephi i cjuali hanno pi bisogno di gnarentigiel ~e cu n ia ri e ~ ei guarentigie morali. Ma anche perle pii1 elevate e delicate funzioni, come sarebberole deputazioni alle assetublee legislative, in alcunipaesi la pubblica opinione non si conlinuove pe r ilmercato de i suffragi, ne si consiclera conle fatto pu-ilibile. CiO dipende dalla cliversita clei costuliii.

    (1) Ricorda lo S t r y k i o (ul. 2, disser t . 12, de f o r oconscientine cap. 6 , n. 14 7) che i re di Francia nel solo cor-so di vcnli anni incassarono pcr vendita di uffici la somniadi centolrentnnore milioni: analoghi fatti racconla il Bodi-11o de t*el)uhlicu l ib . 6, png. 1 018. Anclie in Fra ncia per)111ei1tre81 iriipicghi che si conferivano dal re erano esorhi-t:intemenlc venali si aveva in odio la venalili degli impie-g1ii clie si conferivano ad elezione popolare, e si puniva inqnes"l ciisi I' nriibilo sotto il nome di briyz4e des chnrges. Siiqiiesto nrponienlo provvide In ordirinnza cli Blois all' art. 1 6 5 ,cd una orclinniiza del gennaio 1 62 9 ar t . 4 1 2 , l ~iinli niiiiaccia-vano la desiituzione n cliiunrliie per brig;~ i fosse prociicciaioulllcii muriicipdli. lu rltieslo medesinio senso e con gli stessie M t i furori0 emessi dei regolamenti da diversi parlarnenlifraticesi, fra i qual i sono pi notabili quello del parlartientodi Tolosa del 15 d c c e n h r e 3504 e q i i ~ l l o i Aix del 13 sct-teiiihrc 1508. Ja cl ie sotto gl' inlpcratori d i Orienle si sosIiene

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    da molti che rimanessero piinizioni avverso 1' amhilo anchenegl' impieghi coriferiti da l principe. Inf~lltia 1 , ulzicti C. des ~ r f r u g i o 7 nterpetrs diversanicnto dai gilirisli. Coriiunerneriteli1 intend ono rela tiva alle clezioui ad i rn pi~ gti i dlie dai m i-nistri del principe; ed in qiresto scnso f u allegata da noi nS . 2499. >la poiclib cib po rte rcb be a di re clie sotto s1' ini-perotori d i Oricnle foascro del tutlo abolite le sul l'am -hilo; r, qec6to s e t n b r ~ oiitradetlo dalla cosliluzione inseritar i c l cod ice Teod~s i~~uolla 1. 1, (l e lege Arlk de ~cr)r lr i t i r ,cos i pi culti vollero riferiro la 1. trnica C. d e st t f f~-giun1 doni promessi a i niinislri del principe per tulte nllre griizie,iion per collazione d' irnpieglii: E r n (1i o reriinr judictiln-rtrtir l i b , l), t i t . 6 - S c h i l t c r o crcrc i la l io 49, S. 14G.i;oloro clie la 1. zinica de sufrrrgio applicc ~no ancor'a allacollazione d! irripicglii Irovario un a revoc a drll:i in edesin itiiioll:i novcll:i di Ciusliniano (novella 8 ) ~ i t rlrliccs s i n es~cfrt~f/i'o fir~nl: I; l li e il f n Codiceni EiD. 4 , tic. 8, ad /in.- u j a c io c ~ ~ i u i o i t .n cod. l ib. 4 , tic. 5 ia Adit, Ven.,fflrt. t lol. O, col , 197 - Je r o z p r ~ c l e c t i o t i e s n codicenrl ib . I , tit. 3, n. 4 . ala i due IclsLi si conciliano cori la distin-zioiic fine l mercato CI' impicghi cd il niercato di altre grazieo i'iivori, 1 vcrnmenle cluasla interpelrazionc si chiariscedalla parlc ruzionnle di quella N ov ella, p ~ i c l i ~o imperatoretrova il inolivo doi suoi divieti nel pericolo clic i blugistrutiavendo dovuto oticrarsi di dcbili per salire all' iifiicio si ~ r o -vino poscia cnslretli :id osscr c venali nello cscrcizio del iriedo-siino. Lo equivoco nacqiio il:illn piirola strflrngiu In qanle; onle avverto C u ;i C i n ;]l cil;ilO l uog o) ebbe pi c clivcrscsignificazioni, e si aplilicb persiiio ancbo agli o norari degliavvocnii, coriic tivvci Ic i l B r u n n C 111 ;i n n ii codicena l ib. 4,li!. 5 , 14. 1. lli quella Ko vell ,~ iiu.;Liriiitiicii disse pc rsl tro nrgii-t;iiricnte 11 K o c li f ristiiiit. 5. G f2 t ~ b i r l t i lriic

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    Italiana semb ra che dalla legge stessa si siano voliile rid urread una vana parola non applicab ile mai per le guareniigic?che sonosi stabilite a favore dei frodatosi merci? le formeimposte da quella legge. Di ci feci argoniento di uno spe-ciale discorso che f u ripubblicato nella ed izione Cainmellidei miei opuscoli a1 v o l . 2, op. 21, colto il titolo u n ~ ~ e n s i e v usulla legye eleltorcile.

    C A P I T O L O 111,Delitti cl t persone pubbliche co~zt?*opersone private.

    In questa secozida categoria raccolse C a r m i-g n a n i tutti i fatti nei quali interveniva per partcdi persona rivestita di una qualsisia autorit pub-blica l' abuso di siffatta su a posizione diretto a l fine1% avvan taggiare s stessa, o soddisfare una su apassione con dan no dei singoli. In gen erale poco ~ivuole a comprendere che tutta questa architetturadella pubblica auto rit essendo ordinata pe r servigiodell' ultimo fine sociale, cio la tutela giuridica, vaa ritroso di cotesto fine ogni atto umano che si pre-valga di tali ordinamenti come mezzo di violare ildiritto, Evvi sempre in ci6 una tradita fiducia: evvil'anomalia paurosa che la forza costituita a difesasi rivolga ad offesa. illa poichi: questo ideale di pub-blica au to ri tj nello svolgirilento dei fatti sociali sifraziona pe r guisa clie or a un clunlche individuopermanentemente s' investa d i una parte di pubbli-ca autorit aggiungendo a s una personalit o rap-

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    presentanza pi o meno duratura; ed ora altri in-dividui privati si chiamino ad intervenire in atti digiustizia accidentalmente in ragione di fatti speciali;cosi i1 C a r m i g n a n i (C ; . 816) dando ai primiindividui il nome di ztfficiali ed ai seconcli il nomedi ficjzzio~eai-li,stim bene distinguere l' abuso (!i1)ctbhlici uffici (lall' abuso d i pubbliche fzc?z,cioni; ri-chiamando alla prima serie i fatti di tutti coloro cheesercitano poteri di alta o bassa magistratura ( I ) erichiamando alla seconda serie i fatti di quei pri-vati che senza avere un impiego permanente sonochiamati acl intervenire efficacemente in un a opera-zione di giustizia, come gli avvocati ed i testimoni.

    (1) L3 parola magistratura qui non indica quelli solt;inlnche il volgo conosce sotto il nom e di giudici; ma tutti irigenere i pubblici impiegati anc he dell' ordiric polilico odamministra~ivoclie pu re ha nno potest di ordina re o di fareuna qualclie cosa, la quale scrripre debba esser fatta e qua ntoalla sostanza e qiianlo alla forma secondo giustizia. La di -stinzione del Ca r m i g n a n i tra ufficiale e firnzionnt.ionon dipende dal criterio dello slipendio, ma da quello dellap[armanenzn della veste per un qualche tcrnpo auche brc-ve. Un ufficiale anche provvisorio pu non essere pagato;un funzionario pu esser pagalo; n questo cambia la re-speltiva situazione.

    5. 25 t0 .Questa divisione non torner forse esatta ( 2 ) infaccia alla piU lni-gaeil estesa nozione che le legisla-zioni moderne hanno creduto di dover dare alla per-sona del pubblico zlflicialc, la quale sembra nel-

    1' odierno movimento legislativo essersi venuta di-latando di giorno in giorno. Malgrado ci8 io segui-

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    terb la partizionc del mio maestro trattando sepa-ratam entc gli abusi degli eiffici pubt~lici,e gli abusidelle pul~bliclie iuazioni.

    (1) Basti osservare clie le moderne leggi lianno esteso i ltitolo di corruzione anche a i periti ed agli arbitri ( P e l l e -ri n eornmentnire pag . 08 ) per convincersi ch e In dislinziooede l C a r ni i g n a u i fra abuso di ~ i f l c i o , e abuso di fu?izionenon piib pi essere di uso pratico.

    A b u s o d i p z c h b l i c i u f f i c i .

    A b u s o d i a u t o r i t a .

    La fornzula abuso di autorita esprime ora ungenere ecl ora una specie particolare. Come generesi applica indistintamente a qualsisia fatto colpevole,a consumare il quale lo a ge nte siasi valso della si-tuazione che gli forniva l'ufficio da lui coperto. Comespecie esprime pi particolarmente quelli abusi cheoltre ad essere me re trasgressioni disciplinari, oviolazioni dei semplici doveri nzoruli di ufficio, re-cano eziandio tale offesa al diritto da meritare unarepressione penale e costituire per ci veri e proprireati; ma nel tempo stesso non offrendo in loro una

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    particolare odiosit8 meritevole di un apposito nonterimangono sotto la generica appellazione. I1 critei'iodi questa particolarizzazione fu desunto fino nei piuantichi tempi dalla diversitii della passione movente.Si distinse I' animo di p?*oprioZircs-o dallo sfogo di&tra qualrinque passio~ze;e ravvisando a buona ra-gione coine piii riprovevoli e p i i ~ ericolosi li abu sidi autoriti clie si commettessero per turpe vedutadi guadagno (1) e come meno gravi li abusi com-messi per cau sa di odio o favore, superbia, feriti4di anirno, od altro affetto diverso dalla aviditi; na-cquero nel primo caso i titoli di corruzione e di con-cussiotze, rimane ndo tutti gli altri sotto la gen cric adesignazione di abaso di aut nri ti innominato quandoquesta era il solo elemento che dava a1 fatto la es-senza eriminosa, come fr a poco diremo.

    (1) L'acccttazioric di doni per parte dei magistrali sitenne vitiiperevole aiiclie nella pi rernoki anti chit . IZicordaT h o n i s s e n f o r g a t i i s a t i o n j u d i c i u i t- e de 1'Egyplc: ReuzleItistorique v o l . 14 , pag. 21 ) che g li eg iziani per de si~ ii i i r enei loro geroglifici un magislralo rappreseulnvano un bustosenza I)r:lceiu a mostrare che i giudici nou dovevano averemani, cio non ric evere doni. Li abusi commebsi per nierospirito di fitvore si dissero dai Romani d e c r c l a ~n b i t io sn :Vedasi R a e v a r d u s u a r i o r r t m l i6 . 5 , c a p . 6. Si questionsc fosse abuso nel giudice i l ecdero iilla pietri, e tale ricercasi Lrtill elegaulcnienle cornriicritaiido la 1. 10, S. 1, f : deo f i c i o p r c s i d i s da l P i e l n li u b e r , de j u r e l a c r y m a r u m ,. 4 1 i o ~ f 1G88.

    S. 2512.I1 criterio pertanto che determina i limiti del pre-

    sante titolo in parte positivo e in partc negativo.

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    - 59 -I? liositiro in quanto si ricliiede che siasi commessoun ahuso (li autoritk grave abbastanza da meritaredi essere represso come delitto, e non con soli prov-vedim enti disciplinari. E ~~egn t i uon quanto richie-clesi- ." che ci6 non siasi fatto dal pubblico uffi-ciale col fine di procacciare a sb medesimo il go-dililento di un bene sensibile; e - ." che non sitratti di un vero e proprio clelitto nella sua specie,m a la criminosit?~isulti unicamente dallo avere 2bu-sato dei poteri conferiti clal pubblico ufilcio. Elimi-nate la venalit8; e supponete 1' abuso doloso di unpubblico potere in danno del diritto altrui senza chequesta lesione del diritto costituisca per se stessaun reato; ed avrete il concetto costante dello abusodi antorith innominato (1).

    ( I ) Alla classe degli abusi di autorill appartengono aii-cora nel re cim e costi~uz ionale utti cp.egli atli dei ministri iquali senza esa urir e pe r In dolosa lcsionc di qualch e spe cialediritto le condizioni di un realo di per se stante, sono pe-ra l t ro redargu ih i l i pe r l a lo ro i~~cos t i l t~z iona l i lk .a talifatti sfuggono allo esaiiio del penalista s per la variabilitdella loro definizione, si per In eccezioiialil della loro coni-pclenza. Spetta al diritto costituzionale tracciarne i carattericome spetta non al codice pcnalo ma allo statuto o succes-sivi regolamenti il trac ciarn c gli effetti procedu rali e penali.Siccome clliesta responsabilil rninisleriale app o noi non F: slatafin ora clie una parola, cos non possiarrio neppure darneun cenno storico, clie d ' altronde sareb be fuori del nostrorrgomento. Pu veders i in torno a ci P o g g e t t o T?*ctt tai(le1 d i r i t t o costilicaio~ictle n ~ ~ t ,, c a p . 5 , e seyy.

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    Non & possibile dare di rlnesto reato una circo-scrizione meglio specializzata sottto il punto di vistadella sua vhafes-ialilh o dei suoi efe t l i . Sotto questid u e p ~ ~ n t ii vista il prmente mtilefizi0 indefillitoed indefinibile. Se ne possono (lare delle esemplifi-cazioni ; (n ) nell' arresto arbitrario di un cittadi-no orililiato dal giridice; I3 o e h m e r o decisiones,pars 3, t o m . 3, ~ e s p . 28 et 829: (b ) nella esaspe-rata dctonzione eseguita da un carceriere; (e ) nel-le sevizie usate contro 1 arrestato dagli agenti clella1)ubblica forza; (d) nelle arti usate per indurreun innocente inquisito a dichiararsi colpevole (1) ;{e) nclle a rti usate da u n giridice incjuirente alfine (li condurre i testinioni da lui esaminati a de-porre nel modo alle a lui piace, sebbene difforn~eilalle opinioni c dnllc ititenzioiii del testimone ( t?) .E scientiriearnente parlando potrebbe dirsi con for-mula pi generale clie qualunque s ~ g g e s t oadope-rato dai giuclici nei loro intcrrogatorii costituisce unvero abriso di autoraitu: riia praticamente a riparodi siffatti abusi noil puO sperarsi di antlare pii inI L (lei provvcdimt!nti proreilurclli. Delta rne una re -pressione sarebbe opera vana, perclii? giudici istrut-lori Sc tic esiriicrcbl~eroscinpre col liresidio dellalylaorcti~sn(3). hla queste non sono che escmy>lifi-('aziolli, e non si pub appo rrc rin limite alle me-(lesii~lc.Deve per altro riversi presente clic i l fattosia criliiiiloso por i l solo aliuso ilclln autorili; senzadi ~ 1 1 ~IoII $1 trovasi nella pratica il titolo specialeelle qui esaminianio . Inlutti lo ag en te colpevole po.

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    tendo nelle varie contingciize dei casi usare ileIlapotesti~pul~l~ lica lui conferita per aggreclire ognie qualunrjue diritto, ne consegue che 1 abuso d i au-torith si pu0 com l~inare on tutti quanti i rnalcfizi.Si conibinerh con la perduellionc e con In cospira-zione nel Generale o nel Ministro traditore dellapatria; con 13 falsa m oneta iicllo iriipiegato della zec-c a ; col guasto di f'crrovic nclln guardia colpevole;con 1 omicidio o con In lesioiic personale nello agen-te della prrl~hlici~orza clie trascese alle violenze ;col falso nel l'attu ario pulit~lico on la violenza car-nale, con la ingiuria, col lcnocinio, col favoreggia-mento, col furto ; 11 unti l>arolri con tutti quanti idelitti cosi ~ o c i i ~ l iotne naturali. Lnonde I-~isognai-petcrc clic, sotto il rapporto della sua forza fisicatan ta so;rgct,tiv,z quan to ogg ett iva lo u7jt!so eli ~ 1 1 1 -io~iEh ;lrelhc un reato indefinibile, se ogni cjual-volta coiicurrc assorl~issc n s il titolo cririiinoso.

    (1) 1 crirnir1;ilisti in genc ial c ci dicono clie l'a bu so pubessere o nel ~ C C ~ P I Oncllii e se cu z i o~ i cdcl dccrclo, maanche qiicst;~ istinziunc non definisce gli clenrcnli matr'ri;ilidel presenti, reiilo.

    (2) Questo niodo di ;ibuso di autoril& i: pi freqorniechc non si crede; ed i: q u a s i impossibile che incontri Ii inrcritntn punizione, si perch: lo si scusa sem pre c ol pretc stodello ; d o , s percli: la solid; irict i della rnag istra luri~ portaa non crcclcre mai al teslimone i l q un lc v c n y a n a r ra r e d ia v e r depos!o in 1:ilo O tiil altra guisa contro i l vcro e corilrosila voglia pe r esscre stato iiilimidilo dal giiidiccl, o prrclii!il giiidicc vollc scrivcrc a modo proprio. Convcngo arieorio clic c~iicsti oiio il ~ ~ i ielle volle p rr tr st i coi (liinli iintcstiiiione c;il~inrii:i i l mngislrnto iiiqiiircntc ricr rilriiltiirosenza pericolo proprio una dr po *i ~i on c clic en di nvera

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    r~lsamentae che gli pesa sulla ~05cienZ a.Ma Pu rt ro p po l d o eu t o c on vii ic er ni i i a questi ullinii terapi chesir ti lle dei giudici istrutlori su i Leslilnoni sono sveli-l u r a ~ a m e ~ ~ eer e per rlrianto di[ricili n cor i~ l i~ la r s i .e ideepreconcebte cllc dov rebb ero seinpro es ulare di1ll;i men te delgiudice troppo spesso la sigiiorc3ginno: egli si fa urla cornicpaila qiialo vorrehbc si ndat/;issero I lineanienti del qiladro:egli si prcvienc con la opinione che certi lestiiilulii Wilg:iiiOsii col disegiio di occultare il vera per favorire irria pnrlc;cgli spesso si trovi1 iiinanzi due deposizioni in conflillo, t*corre ,=,ubilo a creder lalso il testimone che giova s\L' accu-siito anzichi: quello che lo aggrav a, nientre invece sar t 1 1 0qucsro o pe r errore o per odio scgrelo. Allor.i il giudicepreoccupa il @ud\zlo riservalo a l la mngis lralura decidenl~,e flsso in una credenza preinatarn nnzicbk rciccogliere lodepo~itiotli poiilnnce c geniiinc de i fidcfiicienti si fa a sug-gcriro dtrcttfimciiic o itidirellaiiiente le deposizioni stesse i nquella foggia clio egli gili si fitto i n capo dovere essere lascwi i)ieiiirc forse iion In i! . 111 lale .sitiinzione ezli iisn articd liitinifdiizioni ctic non con veri* ebbe ro nll: ufficio siio. Cotrci b egli s.irL cprsqo vittinia d i uri:i cosciriiz;i rrroiicn i t iq1i:Inlo ;il\:i sostanza, nln comrneltc peri, aeinpre un abusodi aulorilh iii quanto alla forma, e 8cnztt accorgersen c cser-c ita iina to rtiira inornle che conrlci 1.7 reiigiolie dcl Lcstirr~ooco dcbolc od ignoranle, il qiinlo pii1 non perisa r dire 1;) ve-riiA r r in a scansare i l ~ie rico lo dtllla prigione clic a I i i i siniinnccia. La odierna civiliii l in voluto n1iport.c iio riparo :tsi[i'nlti pericoli col ~)i 'oc c~ ili li~ ~ii tnriilc clis tcoricaiiici~lc i*una oliinla garnnzia; iiiii pcrcllia clueslo r i c s c n c % ~ l ~ i v ; i i i i ~ ~ ~ t ~Lale nncile in pi.nticd t~ioognac!ie i)(\\ proceqco r;,lp non sir i ~ ~ n ~ l o v l i i ~deo I)rccoiicritr: e gli nbrisi elio SI (eriieltt!ronel ProccssO scrilto. Allririicrili si corre (li ilbisso in ;~hj+~c,,(~'i~~liiliclu"0cilioitc si esc~.cili s~i ll 'onilllo del [esiiliionoifivilalr) :l dcporro dis~riig;c sempre Ic giiarcntipic clc[ln'eriib s i cerca: e In opinioric publilicii riiiiane spesso pe rccipioil(h di Lali modi cti i,io lc e p c ~ p i c s s aeulln co/pcvolezzii

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    &i un condannato. Istroirc vuol dire impar are ciL clie nonsi sa: quando s' iciruiscc con la credenza fitta nell' aninir)di sapere si agisce in modo prepostcro. Quando io era giiidiecsupplente al Tribunale correzionale mi trovai pe r qiialclicanno con un Pres idente i l quale (d iceva egl i ) p e r r i s p n r -m io di tenlpo portava in tasca la seritcnza gih formata 1;)sera innanzi sulla scritta procedura: quando per0 uno dei te-stimoni all' udienza variava qualche circostanza era no grantlin Camera di Consiglio le ire di quel Prcsidente perchi: gliera forza straccia re la sentenza scrilta e farne una nuovii.Io contemplava spesso questa scena per me dolorosa, e ri-feltcva clie quel giudice poneva un interesse proprio a chei testimoni niente vnriassero, non per nessun catlivo fine, nliisoltanio per risparmiarsi il tedio di fare una senlenza al-i: improvviso in Camera di Consiglio. ?tIa il magiclero perinleinon arriver mai a frena re simili abusi dove non giunga aciO la coscienza individuale del nragislrnto.

    (5 ) Di qiresla dolorosa ver ii ho dov uto accertar riii, c toc-care con mano che in Italia vi souo oggi dci giudici istruttorii quali non sann o propr iamen te cosa vuol tlirc s i lggesto.Uno di colesii tali iiiirnndo a cor reg ger mi di iilcunc opiiiiorii( secondo lu i e r ro r~ee)d;i me emesse intorno al s~iggesto,cos rni scriveva i ii una sua leitcra del 27 Marzo 1875.

    Trascrivo Iclteralniente - on snrefihe un s u y p s t d udon~nndri che scws' t il /ro si frcccsse: se Iin visio i l tale iiferirc, l~ o ichd i r t l n colln in/lcssiorze inierro;aiiva clcllrc v u c ~ .Ln s z r y ~ e s l i ~ ~ ~ ercrcbbe irzvece se il giritlicc clcsne all(rdonrrt~tdrh l tono af lernlotiuo, ci onde si corri1 pericolo rh eil teste ris por i~l n en za cons npcv olcz zr~. oir[crurtr ?lilo I' i f-fcr~nsi iv ; ih.1 giiid ice -. Tritlo cliieslo sembra uri ev;rngrlio :ilmio barbassoro, pcrcilb ( soggiungc egli )- rc s i i~ ! jes l io??cconsis te in zinn n f i r ) ) t i ~ l i v n ,Cc t loue t lo~cri i t . s i i~?~e1ftn u-i e r ~ . y n t i o i i. Qiiesia i: pi'oprio I; I pcrcgriiin tcoricii tlcl niinniiovo rii:ieslr.o!Con uno i f l lerrogrr l iuo i l pi scoiicio s n y y ~ s l onon i piii srrggo,slo. l? pcrlsare C I I C ~( isf ui [tiiin

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    - 64 -maturo salir forse ad un seggio di Cas~nzione? PoveraItalia, povera scienza ! ..

    Ci potrebbe con urrr: a dLiliitni.l: cl19 11cll0 ;~!Ju~(Jdi autorith dovesse ripetersi quanto gi:i dicemnio( S. 2318) clells baratteria (li capitano: vale n direnon ezsere un delitto principale di per si: stante,rna solo una circoslanza aggravante d i altro male-fzio al quale acceda come qualifica ilesunta dallacond izione dello agen te. hIa ciO noil b qui esntta-iiicnte vero, come vado a spicg arc. E in pririlo Iriogoavverto clie la parola abuso ]in in si: stessa ilrir: si-gnificati diversi e grantlcmente ilistinti; 1' uno (leiquali puG dirsi il scnso o?zlologico, 1 altro i l censogizwidico. In senso ontologico si al-,usa di una cosatritte le volte clie si adopera ad un servigio cliz7e1~sodalla sua ~znlzs~-al: lcsthznzio~zc. n scnso giuridicosi abusa di una cosa anctic quando si adoperi se-condo la sua iiestinazione se ci6 si faccia in un wzodoo per fini illeciti. Cosi l rionio che si prevale dellafi-tmm ina comc fcrritnina non ne abrisr nel scnsoontologico, rna ne usa perchb i' adopera secondo lasua naturale destinazione: ilc 3 1 ~ ~ ~ 3eri) in sensogiriridico quando sc ne valga per violenza contro Invololiti1 cii lei. Pcr 1 apposito il proprietario die sivalga (li un suo rasoio a tngliare dc i legni sicchPlo guasti C lo iiic*idn,no nt)risn in sc~lso ntologicopcrchi: talc non i!In destiiiazionc tlcl rasoio, nia iloniie ahrisa in scnso giuridico, pcrcllb non viola il (li-ritto di alcuno; e appunto come no1 solo j ~ c s l c n r j ifmendi sta il carnttcre dello usufrutt,~,oc;i nello ;,&s

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    abulencli sta il carattere del clorninio : questa stessaformula jlls ctUz~teizclisarehbc assurila per intrinsecacontradizione se non si avvertisse alla differenza fralo a l~ ns o ntologico e lo ab uso giurid ico; percht! inquesto ultimo senso la parola abuso avendo per ne-cessario contenuto la negazione del diritto non po-tr eb l~ e ongiungersi con la parola gius che contiene1 aff'ermazione del diritto (1).

    (1) La parola nbnso si adoper dai classici anclie per rs -priiiiere d i s s r i r l l l d i~ i c .Ma tale significazione q u i non Iia lilo-o.

    Ora lo abuso di autorita va appunto soggetto nquesta doppia significazione. P u b dell' autoritk abu-sarsi in senso ontologico quando si usi di un pub-Llico po tere o ltre i limiti che l'ufficio conceclo; c nonostante pub non comrriettersi delitto, vale a direnon esservi al~uson senso giuridico per la non cri-ininositk dei modi e del fine, e il fatto restare neilimiti tutto al pii di una me ra mancan za disciplinare.E per 1 opposito pu non esservi abuso in sensoontologico perclie l' autorith conceduta si esercitientro i limiti della correlativa potenza ; ec1 esservici6 non ostante abuso di aritorit in senso giuridicoper la pravit (lei modi o del fine (1). Lo csempiodella prima ipotesi lo abbinr~~on un pribblico ui'fi-cialc che faccia un atto il qualc propriainente nonsarebbc clelle sue competenze ma pur lo faccia inoccasione di una urgenza a buono i ~ i t e ~ ~ c l i n ~ c ~ ~ t oapubl~lico an taggio: i l giudice ch e trovatosi presentead un flag ran te delitto ar res ti il colpcvolc finchi! siaVOL.V. 5

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    &iamata la forza, abusa antologicamente della suaautorita perch i suoi poteri sono quelli di ordinaregli arresti non di eseguirli: ma nessuno dira cheegli abbia commesso un abuso in senso giuridico,e nessuno vorr punirlo per abuso di autoriti . Loesempio della seconda ipotesi lo troviamo nel giu-dice clie ordini un arresto. Costui non abusa (2) insenso antologico della sua autorit, perch n ei suoipoteri entra appunto quello ili ordinare gli arresti ;rna pure se questo egli faccia senza giusta causa cper esercitare una turpe vendetta commetter abusoin senso giuridico, e sa r colpevole. Laoncle B chiaroclic 1' abuso di autorit non sempre tragge la suacriniinositti dalle condizioni materiali, ma spesso an-cora dalle sole condizioni intenzionali : cosicchb unatto clic potrebbe essere legittimo o almeno scrisabilequaticlo fosse eseguito per una ragionata opinionedi iegittimitii iiiventa criminoso qnanclo lo si facciaper otlio o favore, che quanto dire con la coscienzadi ~ i o i idoverlo n & poterlo fare.

    ( 1 ) [>; i ~iii stix ia piib essere les:i o nella fiirmn o iiella.rcixlurizci, coriie vei lrei no nel seg ueri lc titolo. h1:i s e nellitcol-rusiorie 11ub esservi delilto anctic nt4 fiire I ' ntto giiisloqii;indo fu renduio ,!cnrile mentre doveva essere yrnlui to3i i t l l l ' iibiisn di ~utorilhnnotriina10 non pub esis tere delit.to sei l fatto non B ingiuslo nella sosliinzn. Li1 cliirezza dci ~nat l iiisiiti i i i iin nrre.ilo, la gioia feroce con Iii c!ii;ilc siiisi pro-iiiinciiito ii n decrelo coiilro personii neiiiicii, non possono(Iviiiiiiciarsi al tribun:ile cririiin;ile, bencli segn;ili cli ;lriiriiospiet;iio e riproval i dallii pri1~blic:i opiniotie, s e I ' ar r es to o i ltlrcrcllo era no inlrinsecauierile giusti e se que i modi non t rnsce-*csro nella violazione d i ilno qwcialc dirillo dcllti pc>rsona.

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    - e7 -12 ; Questa distirizione diviene intercss:itiiissima qua ndo sidev e giudicare della colpevolezza dei p;irtecip;irili sub aller ni.Costoro avranno buoiia riigione di esimersi da ogrii respoo-sabilil per causa della obbedienza qiinndo tratiisi di uri iibusoin puro senso giuridico, percli, essi non tlebborio siiid;icarele CauSF ed i fini degli ordini superiori: riia non I ' avranuonlireltiinlo qu and o tratiisi di un abus o dello ufticio an clie insenso antologico, perche il superiore emettesse gli ordinisuoi in cosa che non rientrasse nelle potest conferitegli.

    Queste considerazioni mostrano che l'abuso diau tor iti non corne la baratteria un a condizionela quale non possa mai vestire forma criminosa senon si congiunga con un'azione principale costi-tuente per s stessa un altro vero e proprio dejitto,ma pu talvolta estrinsecarsi in una violazione del-i'ufficio che non incontri una oggettivit giuridicavalevole di per s sola a costituire un titolo di reato .Certamente nella maggior parte dei casi l'abuso diantorith servir di mezzo a consuiriare la violazionedi un diritto che cli per sb stesso valga a costituirel' oggettivo di un reato politicamente imputabile; edallora lo abuso di autorit far (come verr nio-strando f ra poco) la figura di aggra vante nel ma-lefizio principale, perch la crimin ositi del fatto nonsi desurrie esclusivamente dall'abuso dei poteri pub-Illici ma dalla lesione di un altro diritto principal-rncnte aggredito. Vi sono pe1.6 dei casi, quantritiyucpi rari, nei quali i l diritto violato mediante 1 ahtisunon is tale che la sua lesione bastasse senza la con-comjtanza di quello a costituire u n delitto; eil allora

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    bisogner ben dire che lo abuso di autorith d laessenza al maleflzio e figura coine delitto principale(li per SO stante. I1 carcer iere che per odio controun recluso lo tenga a pi scarso cibo o peggiore,commette certamente un delitto; mentre qualunquealtra persona clie per proprio incarico dcbba prepa-ra re il cibo ad alcano, se glielo pre par a scarso ecattivo per una stizza o per vendetta di ricevu taoffesa noti potr gij, tradursi in faccia al tribun alecorrezionale. Guai alle fantesche se ci si potessc!Lo agente della pubblica forza che incaricato delloarresto di un debitore civile gli porga avviso ac-ci6 si salvi non pu adde bitarsi di fnl?oreggicmento,perchb colui non era un delinqziente.Non potendodunque usare in modo da qualificare il delittoprincipale merc lo abuso di nu to rit i (love delit-to principale non esiste, e non volendo lasciareimpunito quel fatto, bisogna ben clire che qu i si hatiri abuso d i autoriti. pcr F~ vor e, lie costituisce ti-tolo di reato di pei.. sC stante; percliis qualunquealtra persona con avvertire quel debitore, od age-v o l a r ~ ri stia fuga, non avrebbe commesso reato. I1carccrici8c clic carnalnien te s' impacci con la detc-~i ri ta nilutta e picnariicnte consenzicnte non com-mette clie una fornicazionc, poiclib (come gilb dissial S . 1518) un assrirdo trovarvi (1 ) la violt.tz;rsyrcszc?ztn.Non vi ilutiqric delittto princ ipale a cuiposs:i ricceclcrc come circostanza qrialificatr ice l'abu-so (lei poteri. E sc vuole punirsi qucl fatto non perragione d i occsa ad rin diritto particolare (clic taleoffesa 11011 vi 6 ) ma per la ragione politica clel pc-ricolo clie ci0 faccia strada alla evasione della (le-tentita, bisopria ravvisarvi una maucanza in uffizio,

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    - ;9 -e trovarne lo elemento criiilinoso unicaiiiente nellaoffesa al diritto universale. Si possono ripe tere niolticonsimili esempi, i quali praticamente mostrano ci0che astratt:~me nte si concepisce l~e nis sim o; valea dire che i1 titolo di abuso di autori ti^ p uO starecome delitto cli per se stante, e non sempre I'ac-cessorio di un altro nialefizio.

    (1) Lo assurdo di presum ere la violenza a dispetto delpi esplicito consenso della detenuta clie era pierianientecapace di consentire, k palpabile. Suppongasi la meretricedetenuta la quale adesc il carce ricrc; suppong asi la amasiadel carceriere con la quale gi aveva pratica pria clie cs-des se prigio ne; e poi dite cc no11 B assurda la situazionedel ~i ud ic e he in faccia ad una femmina, la quale grida eripete, io volli e voglio, si ostina a gridare, io presumo clie tunon volessi. Si puniscano i fitti rei, ma rion si definiscanocontro la patente verith delle cose.

    Questa osservazione ci porta dunque n concludereche l'abuso di autorit pub assumere due distinteforme giuridiche: ora pu tutta la essenza della cri-minosit, consistere nello abuso dei pote ri; di guisache se lo identico fatto si ponesse in essere da tut-t' altro individuo nun sarebbe niente affatto delitto.Ora la essenza della criminosith pu8 consistere edipendere da un fatto principale che sarel~ be elittoin cliiunque lo cominettesse e che dalla qualith dcl-la persona riceve soltanto un carattere di maggioreodiosit;i. Questo non ? delitto l~erch b in commessodal giudice, o dal pubblico ufficiale; lo sarebbe sem-pre anche commesso dal privato: qucllo al w n -

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    trario un atto c he sarebbe politicamente innocente,ma assume la sua speciale criminosit e si convertein titolo di reato unicamente percli l'atto in altriinnocente diviene criminoso nel giudice e nel pub-t~licouficiale. In quello pertanto e necessit rnvvi-sare un delitto di pei* s sta~zte, n delitto tutto so-ciale che Iia per unico oggettivo i l diritto universale.Nell' altro invece non si ha un delitto di per sk stan-t e ; la essenza criminosa sorge dalla lesione di unaltro diritto senza della quale non esisterebbe lacriminosit del fatto: lo abuso dei poteri non unente giuridico che sussista isolato; una qualit,una condizione che si aggiunge ad un ente giuri-dico il quale sarebbe completo in sb stesso anchesenza lo abuso, mentre lo abuso dei poteri non tli-viene criminoso se non p er cagione di q uesto. 11:cosi mentre in un caso il reato puramente sociub,nell' allro caso puO rimanere delitto naturale, e sen-za escire clalla sua classe ( 2 ) ricevere un' aggra-vante dalla qualith della persona e dall'ufficio pub-blico del quale si abusato. Siffatta distinzione 6reale per quanto possa sembrare sottile (V).

    (1) Cos ririiangono delilti nut ur nl i tutti i reati coniunicoinmessi dai soldati nel te mpo d d l e fazioni mili tari: siilche da vedersi C e l l d i s scr tu t i o d e cr im in e i n cxcrcDiixcommisso ~ ( I R C .12, pag. 1955. L' abuso di autorit pub an-che derivare unicainente dal luogo ove essa si eserciln,perchi: si esercili 18 dove non si a veva giurisdizione. Inquesto seiiso si spiega la lcg . 6, $. 1, et leg . 7. $. 1, ff. d cin l erd i c t . et re leg. dove U l p i a n o nega al Pr eside de lle pro-vincie la facolli di condannare alla deporlazione in un'iso-la. Cib deslb maraviglia negli interpetri, semb rando contra-dittorio che il Preside il quale poteva condiinnare a niortc

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    non potesse poi condannare alla deportazione. E varie spie-gazioni ne furono tentate dai dottori : I1 o t o m a n n l ib . 5,observ. 15 - n t. F a b e r j u r i s p . P np i n . l i b . 2 , princ.n . 4. Ma la pi prob abile sem bra quel la che si ragiona suldifetto di gi uri ~d izi on e di luogo. Difetto che alla su a voltasi guardb sotto diverse punto di vista ; mentre F U Ig o s i oi n I! 1 , fr . ddc of lic. prnes. disse che i l Preside non po-teva deportare percl-ib la deportazione operava la perditadella cittadinanza Romana la qual e non poteva decretar si dalui che sulla citt non aveva giurisdizione: laddove L y c k -l a in s fr~zeazbrnnnrum iib . 4 , eylog . 10 ) desunse ci daldifetto nel Preside di giurisdizione sull' isola dove si sa reb-b e dovuta esegui re la deportazione, lo cile non poteva farsisenza invadere il territorio soggetto ad altra aulorith.

    Se pertanto un pubblico uficiale eseguisse un allo chepe r sua natura rienlra nelle atlribuzioni di lui, ma fuori deiconfini dove circoscritta la sua competenza, quell ' attoquantunque in s stesso non criminoso, polrebb e censu-rarsi come eccesso di potere o abuso di autorit. innoinitiato.

    (2) Molti ind icarono come esenipio di abu so di ;tutorilil flitto del carceriere che somministri al detenuto i mezzipe r suicidarsi, argomentando dalla 1. 6, Cod. Tlicod. d e uccil-sntorilrus, e dalla 1. 8 ff. de cus tod ia et exilritiorte rcoritrn.hJiia poicli, lo ajuto prestato a l suicida C un delillo di per sslaute , cos neppur questo E caso che porga esempio diun abuso di autorit coriie reato principale. Bens a que,stotitolo bisogna ricorrere nei casi di atti negativi ch e la leggedicliiari delitti nel pubblico ulficiale, poicliS la parola abirso(com e sopra notai ) potendo classicamente adattarsi anc heai no?&uso si abu sa dell' autoril i anc he col negare d i u sar -ItP, quando ci era dovere. 1 codici moderni hanno di questaforma fallo il titolo speciale di rifiuto di un servi gio legnl-ntrnte riclbicsto; itolo prev isto dal codice Toscan o all' arti-colo 192, dal codice Sardo all ' art. 305 e se@;%.al codiceFrancese all' art. 234; sul quale ultimo da vedersi Bl n n-

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    - 72 -C h e ~ t u d e s itr le code pe'nal, quairi6nre iricde, p n g . 202,e M o r i n arl. 8975, n. 6 .

    Tale distinzione ci apre la via alla soluzione d itre ricerche importantissinie: le quali noi dol~liamnaffrontare a cluesto luogo ed affrontarle anche colila veduta generale della loro possibile applicabilitiad altri reati sociali, nei quali facciasi una partealla qualit della persona o della cosa. La prima diqueste ricerche B relativa alla classe del reato edalla pena. La seco~da ichiama alla teorica dellaco~plicitu.La terza richiama alla teorica del conato.

    PR I ~ IALICERCA- O detto che in tutti quei casinei quali 1 abuso di autoriti daril esso solo la es-senza al malefizio perchi: la offesa agli altri diriltinon avrebbe meritato isolatamente una repressionepenale, bisogner ben dire che lo abuso di autoritcostituisce un titolo di per s stante, e un delittoprincipale; lo che mai pub avvenire nella baratte-ria!,Ma quando lo abuso di autoriti sia stato mezzoa tale offesa del diritto che giA per sB stessa costi-tuisca un reato; ed un reato pii1 gravemente punitodalle veglianti legislazioni che non lo sia Io abusodi uficio, questo non costituendo delitto per sB stantesi convertir& in una circostanza aggravante (1).Nonosta ci6 alla generica applicazione della dottrina dellaprevalenza, la quale non trova termini in faccia aduna circostanza che isolata non costituirebbe delitto.

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    [ l ) In molti codici conte mpor anei leggesi come dicposi-zione generale stabilito uno aggravanieuto della pcna a ca-rico dei pubblici uficiali per qualu nque delitto siasi da lorocommesso. Tale auiiienio gravissimo nel codice Franceseall' art. 198 che lo spinge fino al passaggio dai lavori pub-blici a tempo ai lavori pubblici a vita. Quella disposizioneper, non colpisce n& tutti i pubbl i ci u f l c ia l i n& utti i reut i ,ma soltanto i pubblici ufficiali che abbia no partecip ato a ireati clie essi aoevatao lo inca?'ico d i sorveglinre o d i re -p r i m ~ r e: rannc questa condizione non prescrive aggrava-mento, e rim ane la pena ordinaiia. Laonde la Corte di Cas-sazione il 21: febbrajo 1840 decise che una guardia campe-str e giurata non incontrava aumento di pena pe r un delittocommesso fuori del C~rcondario ssegnato alla sua vigiliinza.La locuzione infelice di questo articolo fece nascere il dub-bio se lo aggravamento s' incorresse soltanto dagli uficialiche avcsscro purtecipclto a un delitto conimesso da a l t r i ,od ancora da quelli che avessero a solo conimesso essi me-desimi qualche delitto. Parecchi giuristi Francesi fondandosisulla letter a del17 art. 198 sosterinero clie il rigore del me-desimo non colpiva i reati commessi i solnlumente da unpubblico ufriciale, ma solo la partecil>a,zionc di qiiesto adun delitto coinmesso da i i I1r . i e ch e da Iiii dovev asi v igilaree reprimere. B l a n C h e (Troisidmc e'lude, n. 48 4 ) assumela confiitazione di tale sisterna, che a vero dire non trover ebbefoodt~inentodi ragione ma c he pure strettarnenle conformeaila Icllera della legge. Non avvi forse un articolo in luttoil codice penale Franc ese ch e non abbia fornito oc casionedi dispute e divergenze gravis sime ag17 interpetri, ed ancotluttuiinze o contradizioni nell;i giur isprud enza : eppure s i per -siste da taluno fra noi a proporre quel codice coine esem-plare e modello di lutti i codici penali da farsi ! Si disputi,ancora colA se per applicare l ' art. 198 occorresse che i lpiihblico ulficiale avesse aucora agito nello esercizio attualedrllc sue funzioni; e prevalse la negativa.

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    Si abbia presente la regola da noi prestabilitaalla materia della qualit dei delitti (progray)l?)luS. 169 - a r m g i i a n i elcnlcnta S. 167; e Teo-via delk leggi della sicurezza sociab liO. C, cap. 6)ciob clie quando la lesione di un diritto ulterioreincidente in una azione criminosa non costituiscereato di p v s stante, questo adietto non pu maimutare la classe del malefizio, e soltanto pu quali-ficarlo. Si ricordi che per 1 applicazione di questaregola il parricidio rimane fra gli omicidii, i1 Iiirtosacrilcgo tra i furti, il danno dato alle propriethpubbliche fra i danni dati, la so ttrazione di pubt11ic.odenaro commessa dal privato in faccia a1 quale nonsorge la pubblica fede, rimane fra i furti. h coii-tinua ed in cento forme ripetuta l' applicazioiie i1iquella regola che si fonda sopra un principio onto-logico indiscutibilc. E re pugn ante che quando unacircostanza non offre in s ste ssa delitto sposti laclasse del delitto a cui accede, perch la medesimanon essendo delitto non ha classe. Perci non tuttele lesioni di un diritto sociale rendono sociale ilcrimine nel quale intervengono, ma qu elle sole nellequali si configura un delitto. Cos nella perdriellio-ne , se interviene omicidio, questo sar circostanzaaggravante di quella, o si avr sempre un reatosociale a cui acceder il delitto naturale. Ma seI' oniicidio (? commesso con abuso di autorit, nonsi ~n i ta classe, perch quello abuso non con figurai n s stesso un reato, ma si contempla soltanto per-

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    i3 -ch accede all'altro delitto. E questo Ilasti a rcgo-Isre la clnsse (1).

    ( l) Questa classe di malefizi ocre una speciali12 singol;i-rissima in proposito della l ibert di persecuzion e in facci:%ai tribunali . I govern i dispotici ai quali fu se m pr e iriaestrala Francia inventaron o la speciosa formula guarentigie ani-rninistralive. Con ques ta si costitu un privilegio a favo redei [~ubbl ic i f ic ia li , ordinando che i medesimi non potesseroess ere persegu itati crin-iinalrneiite a cagione degli alli esegu ilinello ullicio loro; e non po tessero es sere nep pur e persegiii-1:1li civilmente dai privati con climande di inderinith per lemancan ze clie si credess ero co mm esse da loro nello i iffizin.Tali azioni fu interdetto si esercilassero senza 1' auiorizza-zione del governo , e in Francia senza 1' au1orizz:izione delconsiglio di stato. Questa condizione eccezionale Iiii dura lo i nFranciii fino al 19 se t t embre 1870, giorno nel cjuale i l :O-veruo delli i difesa nazionale ernan uri decreto clie abropvilsifhtto privilesio, stiriiando sufficieiitenierite guarentiii i fun-ziotiarii arnmiriistrativi mercb le iiidenuili da infliggersi d a itribunali contro i privati *qualora le accuse o le diniaiidefossero giudicate lemeriirie. Questa abolizione ha diito occtisio-ne iillo illastre 11o l i n i e r tli p ubb licare una clotta inonogra-fia ( Tolos:~ 1871) nclli i quale comm entando quel decretornosfra coine la negazio ne di tal privilegio fosse g i l assaiprirn'i prevalsa noci solo in Ame rica e Inghilferra , ma :inchenel Belgio, I'russia e Spagn a. An che quella idea era stala unailelle laille einanazioni dell'iiltra formula presligiosa che hiso-fina vnlli,r.viare il principio di ; iuiorita. L'autorit non si fiipi gagliai.dii col favore verso gli abusi dei funzionarii, ma co liiiiintenerc tutti gli org ani del govcrrio nelle vie di 6iuslizi;i.

    >la in qiiailto alla pe?zu Q da avvertirsi che seastrattarumte guardati i fatti al fine di classarli si

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    detto che dove concorre un delitto sociale, questotrascina il fatto ne lla propria classe, siffatta regolaapplicativa serve alla dottrina teorica per determi-nare la classazione. Ma la regola della prevalenzadeve avere un principio di verit8 assoluto e costantein ogni caso pratico: perch 13 assurdo sempre chc:un reato il quale sarebbe punito di dieci se fosseisolato, si trovi ad asse re punito di cinque perchinsieme con quello fu commesso un altro reato clieera punibile soltanto di cinque. I criterii di unaprevalenza astratta esercitano il loro infltisso sullaelassazione speculativa, perchb la teoria non p u ~mai prendere a sua griida il criterio della pena spe-cialmente inflitta ad uno od altro reato , la quale Oun conseguente che variamente si determina dairespettivi legislatori secondo il vario loro modo divedere e le condizioni dei popoli am ministra ti : ssipossono nei convenienti termini esercitare uno in-flusso sulla dottrina dell'azione penale, su lla dottrinailells prlescrizione, e sulla dottrina dell'anznistia (i.);ma noil sempre lo esercitano ugualinente sulla con-creta applicazione della penalit per parte del giu-dice ai singoli casi.

    (1) A cliiarire questa fo rn~ ula i diano cli esempi: -1.' Iallusso sulla azione penale si ha quando in un delittoperseguitatiile soltanto ad az io ne prioafa interviene qualcheallro realo perseguitabile ad azione pubblicu. k un ratto(5 . 1099, nota 1) o un adulterio non perseguitabili (S . 1914)senza la querela dei genitori o dei marito. Non pub darsibalia al pubblico ininistero di promuovere l 'accusa col pre-iesio di porseguilare una intimidazione, usala conlro la guar-diana della ragazza, sollo il litolo di violenza privala ( e cos

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    fii aiuJicnio tlzilla Sup rem a (:orte di Cnrcazionc di Fire nzeil 7 se t t embre 1861) n& col pretesto di p~r segi i i taro 'niutodato alla ii-io~lic! a ui i;~ dnlesca so tto il titolo d i lenociriio,quantunque i l lenocinio o la violenza priv,it,i incontrino peravv entu ra nella legge costituita una p eiinlil;~pi grave ( l iquella minac ciata al ratto od all' adulterio ; oride non si violiil principio di ord ine pubblico che per rispetto alla pace dellefnniiglie iiiipedi la cognizione di que sti clelitii sen za 1.1 do -glianza dell' olTeso - La a ~i in is t ia : esrinpl i fico i~ ues laregola nel caso celebre del ricorso i l l o i l l a g n i uccisore tlpt,lfciygior Fr is ia tz i in Livorno. 11 Irrnduca rcsiiiurato pro-m u l g ~nel 1849 la amnistia per tutti i reati politici alloracomriicssi: Ii i uccisione di qu el BIaggiore iiv vrniita pe r so -spetto di spionaggio in un tumulto popola re ci dicliiarb dall

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    - 78 -punisce un fatto di dieci e un altro fatto di cinque,no n pu mai considerare in quanto alla detetervni-nazione della pena il delitto ~)rin ito i dieci comepedissequo e famulativo al delitto punito di cinque.Ecco in qual senso si abuso nella pratica della teo-rica in se stessa giustissima dei delitti pedissequi,confondendo la prevalenza speculativaniente deter-i~iinata el fine della classazinne con 13 l~revalenzare~i lce concreta derivante dal confronto delle penestabilite dalla legge positiva. Q uesta dottrina si rias-sunse dunque benissimo nel senso pratico dall'art. S ltlel codice penale Toscano che qui mi piace di ri-ferire - e un' azione puO cost ituiv e pii1 li loli d iilclitto, dee sempre riportarsi sotto d i qzlello a cu,iI: ~ninaccialaa pena pii^ grane; e questa pena, ouenon sia assolzttume~ ~tcctenjlitzata, vlene accresciu-ta e?alvo i suoi li9niti legali, dalle alt?-c viola zion idella legge co~izmesxe col ntcclesiwo fatlo. I1 quale:irticolo clisponenclo soltanto intorno alla pesznlitkInscia nel dominio della scienza trit.ta la teorica deidelitti pedissequi in ci che riguarda le speciali rlue-stio ni re1:itivc sia alla esperihilitu dell' azione p-nale, sia alla p~asc ~~ i z io?ze ,ia all' ccm?zistin.Quello(:\le vi ha di inconlrnstabile si P che gianirnai nelclelitto complesso possono applicarsi clzte pe w (1).

    ( 1 ) 1 griive qiiestionc se l a de loz ione d i rrrir~i osiiliiiscatiri \ e r o c proprio drlilio O iina seinp licr t r;is ~rc ssi ori e. i cii)Lriitlri'ciiio ;illa ni~ iicr ii~ ei reati coriiro 1;i pubblic;~ imi i i i -quilliii. 11;i supponendo a d~ ss o he v i SI debba riivvisi\rt? undelitto, ques lo non pu esser e evide niem ente che un delittosocia le. Qiieslii tpotesi n11 porge occnsione d' iI1iistr;ire cich e dico nel lesto in proposilo della doilriria dei delitti pe .

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    rli~srqirr. hi t e n e s s e r r r o ~ i e ~ ~ r n e n i ea prevalenza dei deliflidi d,irino universale sui delitti di danno particolare non conierego1;i di classazione di ciascuna speciali12 criniinosa indi-vir1o;ilniente giiardatir, ma corrie regola di rnisu ra di penalilk:ielle conibitiazioni di due diverse specialit concorrenli inun solo coiitesio di azione, vor rebb e forse dir e ch e la lesionepersonale o l' omicidio sono delitti pedissequi alla delazionerl i arine perch questa un delitto sociale e quelli so nodelitti natiirali? Assurdo li codesto che nessuno sogn. Nonpub rnai diinque so rge re queslione ir i proposilo della regolac l i e l a p r e ~ ~ i l e n z acve dal giiidice det ermi narsi in concretomerci! i l confronto delle pene respettivarrrenle infliftc. E p'i-rirneiite non pub ess ere iirgoniento di seri o dubbio c he qiiiindouri: azione deliltuosa serui di n l e z z o ad u n a l t ro de l i l l o ilnesso di inezzo ;i fino unifica giiiridicamentc le diie azioni,e ne Li sor ser o un solo iitolo deteritiinato da ll; ~ espettivagraviti!, irin punib ile sei rlpre con urla sola pen a. P ur e di qiiest;iregoi,: si t,ilvolta dubit ato precisiimeiite in tema di t l ~ l i i -zionr di arnii. lo alludo alla censuri1 che quello acrorlissinioingegno di Fi l i p p o A m b r o s o l i volle dare alla formul;~del nostro maestro, nella nota ctie appose (pog. 60) l 5. 170degli e l e ~ ~ i r t i l iel C a r rn i g n a n ; ove a lu i parve che l,]foriiiula del C r m g n a n i av esse c ontro di si! Iii praticiii~n iversa lc he cos tan teme~i tenei ferimenti con armi: vietata:ipplica e ia pena dellir lesione e In pena della deliiaione coii-~ iu r i l amen le . la lo illustre critico non a vverl a du e circo-slan ze. La prima si quella che la delazione di arm i p r ropinione di inolti non pertiene ai veri delitti ma alle tra>-gressioiii di polizia ; d allora quella prali c:~ giurispriideti-zialc nientc ogende la rtlgola del Ca r m i g n I n i, la qualei. propria d el concorso di delitto con delillo; sapendosi be neche in terna di triisgressiorii procede inv ccc la opposia regolatlcllii prrp cfu a molfiplicozione delle peric, perclii! in qu es te s i~ ~ r c t i d cli niiw il f i t t o e non i l @ne dello agente. Non av-verti poi lo illust re critico alla spccialii della dela zione di:irma. Amrriesso ancora ch e in questa (con tro la pi giusta

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    dottrina) si ravvisi un delitto e non una semplice lrasgres-aione di polizia, B da notarsi che la delazione non senipr e siconsuma per il fine apposito di ferire. V i sono quasi se mp redue distinti momenti di fatto. I l niomenio del delare, che siprolunga per uno spazio di le mpo e di Iiiogo maggiore O mi-uore ma che sempre completo in s stesso an che primach e eiasi ferito alcuno, ed auclie p rima che sia nata qua -lunque idea di ferire. Ora 8 nirinifesto che il supposlo de-litto di delazione gih stato consumato, non gi (notisi be-n e ) come mezz o di ferire altri, ma come fine n s niede-sinio. Si delato 1' arm e pel fine di del are ; la legge si g i i volontariamente violata, il delitto consumato; la pe naincorsa. Poi nasc e la ri ssa, si snuda I' arme, e si ferisce ilnemico. In questo secondo momento la delazione Iia servitodi niezzo al delitto di lesione, Iiia rion vi serv iva , n eriidrstiiint;~a ser virv i nel prinio niornento, il ( lu i~lepresentavain s il dclitto di delaziotie gi consuriiato C perfetto neisuoi propri elerneriti cos materiali come inten ziona li; e nonvi B ragione percili? la pena di quel prirno delitto clie ebb ecol secondo una connessione puraniente accidcriialc debbaandare impunito perch se ne coniniesse u n secondo. Cosic,-ch qui Iia luogo la teorica dei delitti s imu l tdne i ( S . 52 )e non la teorica dei delitti complesai . E tanto vera que-stn osservuzione che noi polremnio opporre alla crilica delloA m b r o s o l i una serie di monumenti giurisprudenziali nriquaii fu applicata soltanto la pena dcll'omicidio o della le-sione senza applicare la pena della delazione di arnie , per-chh ritenuta la premedilazione nel secondo reato e il preor-dinainento della delazione alla consumazione [li questo, sidovette dire ( e si disse benissinio ) che la delazione di a r m eiion era in quel caso un delitto di per s stante , m a sem-pliccmenle iin rriezzo preordinalo ~d inserviente al secondodelitto, e clie percib nella pena di quest o si doveva ass orbi rela pena di quello. Per lo che la teorica del C a r m i g n a n iben lungi dallo avversiire alla pratica gicirisprudenza vi com-bacia a capello. Non si punisce il delatore del\ ' arm e per lo

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    imbrandim cnto della medesinin nello icfanie in citi b m ; pcr-ctit: in questo istanie I' arine si brandiva conic niezzri n fe-rire, ed il nesso di niezzo a fine uiiificando la dcliiiquenzalo scinderla era un inipossibile giiiridico. hla si punisce pe rla delazione precedenie, la quale i ion ~ s se n d o 'at ia ~ i e r lfine di ferire, ;? un eirte giurirlico d istint o ideologiciiinenic da lsecondo reato; e non pub esse rvi coiic;ilennzionc giriritlicadove non f u concalenazione. ideologica ii E antologica: e notivi concatenazione neppure onlologica prrcti colui polevabenissimo f erire con quel17 arnie ;inclic s cnz ~i ivcrla precedenteinenlc delat:~, se I f avesse trovata sul luogo, o toll;i a lneriiico. La dclnzione precedente fu occnsione di ferirc conarm e, ma non fu ?rrezzo quiindo non era preorditiato a1 fc-rimarito. Tale ! il senso dcllo 1coric;i dei reati pedisscqiii. 110preso qui occ:~sione di questa avverten za per rivendicni.e ladottrina del niio riiacstro, e nie lo perdoni il nieriiissiriin criiico.

    Quando pertanto lo abuso di azclo?*it abbia ser-vito d i mezzo ad un reato evidentemente pi gra-ve, come avviane ( a modo cl i esenipio ) cjuando siasicornmesso omicidio, la pcnalitk si clsve desuniereda l titolo dell' omicidio, e lo abuso dell' autoriti nesarh un'agp ravaiitc come (leve esserlo sempre i11tutti i delitti che si consumino al mezzo di ;ibusodi una pubblica potestr. E queste osservazioni val-gono a chiarire quanto dicenimo al S. 202, dove ialesione di pi diritti ponerilino fra le carise di au-mento di dCb?2720 rizcdinlo. Bisogna distinguere fradiritto 1:~ cui lesione ofic una oggctlivith giuridicacostituente cl i por si? sola ut i tlelif to c i ~ i l c ; dirittola cui lesione non da elcriioiitc, cli rirrclclizio specia-le. Nel primo caso suibgc a figura del delitto com-

    VOL. V. 6

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    pbsso, e l'azione criminosa riceve un aume nto diquantit in ragione del danno irmzcdiato. Nel se-condo caso B intuitivo che un delitto non pu8 es-ser e ren duto con?plesso per la concomitailza di [innon delitto. 1,aonde la offesa concornitante di un di -ritto ulteriore non pu influire nella classe del rea-to; e sc vale ad aggravarlo non pu aggravarla cliein ragione (le1 cresciuto spavento degli spettator.i,vtilc n dire in ragione del danno 9nediulo.

    SECONI)AICERCA - n proposito della compli-citi1 ponemmo la regola (Le z i on i su l grado nellaforzn fisica de l delitto S. 355;P?logram?na Cj. 508t: se$.) che le qztalitcipersonali ilell' au tor e principalenoli si comunicano ai partecipi: sicch per la opi-nione d a noi seg uitata (cjua i~tun que n opposizioneai1 altri rispettabili giureconsulti cile professano lacwntrnria) le circostanze minoranti od aggravantipersonali giovano e nuocono a colui che le ha nellasua persona; ma non giouano nb nuocono agli al-tri die non le hanno, sebbene prendano parte al-i' azione criiiiinosa. Ma a questa regola noi credem-ino necessario di fare una liniitazione precisaiuentenel caso in cui la qztalita della persona induca nelfatto la essenzialit crirrairtosa. Questa liniitazionei~ ar vc pare a noi di assoluta necessith logica, perIn sernl)licissima ragione che quando al fatto si dIn esscnzialit?~ riminosa dalla sola qztalitd della per-surin, sc (la1 calcolo della irnputazione del partecipesi rlovcsse eliminare ogni valutazione di quella qua-I i tL pci,sonale ne avverrebbe la completa impunit

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    del partecipe. Trattasi ( a ii;o;Io di c s e m ~ ~ i o )li urlaIfisr-rzioiic o [l i un allultcrio : la rlunliti~ di svldatoin colrii clie viaggia a talento suo, conic In clilalitadi maritata nella tlonnn clie s i p~os ta l concril~itoilori sono agg)*auantid i un fatto che giit fosse inse tiledesin~oun delitto civile :quella sarelihe statauna passeggiata, qriesta una fornicazione ; arribeduenon ir~iputal~ilioliticamente. La qualitri di soldatoin colui, conie nell' alt ra la qunlitt'l di niaritnta, clannodunqrre il carattere criminoso al fatto clie era in-nocente in faccia alla legge i~ en al e: n quelle stadunque tutta la e.~.se.i~ziccliluel reato. Pretendereclie di tali q ualit i non si de bl ~a cner conto al par-tecipe perchi: non assofdato o 1)crrlik non coniugato,rigorosamente applicando la regola generalo dellanon comunical)ilit8, po i~t crc lil~ ciritto alla conse-guenza della conipleta scriiiiinazione del partecipe;perchi? rispetto a lui conteinplato 1 atto, senza ri-gua rdo a quella qunlitti personale, non sare bbe de-litto. Questa osservazione (irrecusabile come pro-posizione di fatto) porta per necessita logica ad [i ndilemma :o I~ isog na omunicare al complice la quali tdpersonale che d a 1a essenza al reato, chiamandolopartecipe di deserzione, 11 incesto, di bigamia, iliaclulterio, e simili: o bisogna v enire alla conseguenzaopposta d' iinputare il fatto corile delitto soltanto acolui che riveste nella p ersona quella condizione es-senziale; e dicliiarare non punibile il pertecipe chein SE? non la riveste. Gcncralmente nella pratica siaccetta la prim a c non la. seconda conseguenza giu-ridica, ed il drudo celihe si punisce conie complice(li adulterio, o via cosi discorrerido (1).

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    - 84 -(1) Questa teorica vale a mostrare che la premeditazionenell' oinicidio non circostanza essenziale ma circoslauzauggrauanle: perchb non facendosi cotnunicazione delle ac-gravanti personali, m a dovendo fiirsi comunicazione delleessenziali, ne avverre bbe che se la premedilazione fosse unaessenziale (com e parve a taluno per lo inesatto titolo diassassinio erroneaniente applicato all' omicidio premeditirto)dovreb bc coniuoicarsi la premeifi[azione del correo al c orre oche non premedit: lo che sarebbe un ;issurdo ed una cru-dele itigiusiizia.

    Ma quella rt!gola e quella eccezione ricevono esseapplicazione completa negli 'abusi di au to ri ti ? Comepossono esse riceverla? Abbiamo veduto che lo abu-so di autorit ha pi e divcrse forme giuridiclle. Tal-volta sta come delitto di per* si? stante, e non rice-vendo alcun nome specialc corre sotto il titolo diabuso di autorit. Talvolta per lo indebito lucro chevolle guatlagnarsi il pubblico ufficiale, presta al fattoiin nonte speciale; e degenera in corruzione o con-cussione. Talvolta la qualita publ~licadello agentenon opera nessuna d i questi due effetti : no n B des-sa che drt. la esscnaialitd criminoss al fatto; non Bdessa che crea un titolo szci gensvis dando un ?zol,tespeciale ad un fatto gi, di per sb criminoso. Il fat-to principale lesivo di alt ro di ritt o quello che con-tinua a definire il titolo del rcrito: scinpre unoiilicidio, una violenza carna le, i ina lesione pers o-n:lle, a cui reca un agg rav i0 la qualitrt. del pubblicorifllciaic che lo esegui. C on ~c i ilovr egli proce-dere in siffntte ipotesi cosi differenti? Io esaminola questione in faccia ai principii scientifici serizcr

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    nessun rispetto alle particola ri disposizioni di unoo di a ltro codice il qnale puO avere riiodificato conla sua locuzione le regole teoriche. Da questo puntodi vista nel quale noi ci poniamo nei nostri studi,in nn articolo di codice altro non vediamo che Inopinione di un giureconsulto. Il giurista che dettoquell' articolo ed us quel linguaggio ebbe una piut-tosto che un' altra opinione, e sciolse il problemasecondo tale suo giudizio. I1 problema sar scioltoin quella guisa da lui, e il giudice che deve applicarela legge scritta dovrh accettare quelin soluzione :ecco tutto. Ma il problema sarA sempre disputabilein faccia alla scienz a; e se i principii accolti in quellasoluzione appariscono meno esatti, il giurista potrhliberamente propugnare una soluzione contraria. Av-vertiamo questo una volta per sempre per mostrarecile una dottrina teorica non si pu confutare con1' articolo (li un codice, percl~l legislatore ha la po-test di dettare regole pratiche che sole dominerannonel territorio a cui diede ordinamenti, ma non ha labalia di proclainare assiomi scientifici indiscutibili.

    Applicando pertanto alle distinzioni da noi osser-vate le regole e le eccezioni relative alla questionedella comunicabilit, ecco qnale rlovrebbe esserne(sccondo il parere m io) la soluzione pratica: -2 . O Trattasi di un delitto gi tale per s, nel qualola yualitt't personale dell' autore principale non ab-bia fatto che a ggiung ere una condizione aggrav ante,e non ne sia sta to rnezzo materiale, e m olto menoelemento costitutivo della criminosit. Io dico che

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    deve procedere la regola della non comunicabilitA,perchl: siamo nei puri termini di un criterio mi-suratore personale. Un agente della pubblica forzain occasione d i esercitare le sue funzioni cagionbun ferimento, ed un privato gli porse aiuto in qual-sias i modo. I1 titolo i? di lesione personale: questo il titolo che si obietta al privato, ed a lui si ap-plica la pena ordinaria; la qualitA di pubblico uffi-ciale di cui l' altro abus un' aggra vante che col-pisce lui solo. 5. 2527.

    2 .T ra tt as i di un fatto che sarebbe delitto di pers stesso; m a lo intervento del pubblico ufficiale chenon diede la essenza criminosa all' azione le d pe-raltr o u n nonzc particolare. Ecco in que sta secon daipotesi il C a r m i g n a n i che dubita a causa delnome speciale. Anco accettata la regola della noncnmunicabilith il nome speciale d3, ragione di du-bitare p er quel benede tto fascino dclla rego la dellaindividuitd del titolo. Io gih parecchie volte ho pro-fessato la decisa opinione che non riconosco qnestapretesa regola della individztith e non so qual prin-cipio di ragione la impnnga; ma conosco invecela regola opposta dclla individz~alitudel dolo, per laquale ogni colpevole deve corrispondere cle! maleche fece secondo le condizioni di ci8 che fece. OraO da vedersi qual sin 1 effetto di queste due diversedottrine nel tema p resente, ed a vederlo chiaro bneressario esemplificare. Non b rina lesione perso-nale commessa con abuso di autorita nella qrialc,1 ufflcio non d n essenza n nome al reato : que-sto il primo caso ch e ho sciolto test&.No n nep-

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    pure un fatto a cui porga tutta la essenza crimi-nosa ed il nome lo abuso di autorit: questo B ilterzo caso che esaminer fra poco. Il secondo casoche qui contempliamo presenta un fatto che sarebbegi delitto di per s stesso: lo abuso di ufficio nond la essenza criminosa al fatto, ma gli da un no-me speciale. Ecco la ipotesi che fluttua tra il pri-rno ed il terzo caso, poich nel primo lo ufficio nonda n essenza n nome; nel terzo d essenza enome; in questo secondo da nome, e non essenza.Specifichiamo ancor pi a costo di antic ipare qual-che nozione. E un fzcrto O una frode: questi sonodelitti di per s stanti ; ma se l' uno o l' altro sicommise dal pubblico ufficiale mediante abuso deisuoi poteri, sorge il titolo e nome speciale di con-cussione. I1 furto violento diviene concussiom espli-cita quando l'ufficiale incusse timore di pot es ti pub-blica al privato; m a il furto violento er a gi delittodi per s, e non fece che mutar nome. La frode di-viene concussione implicita quando il pubblico uf-ficiale ingan na il privato pe r farsi d ar e dieci comedebito, mentre il vero debito non era che cinque;ma la frode era gi alla sua volta un reato puni-bile, e lo interve nto dell'ab uso di nfflcio le mutonome : quelle due mutazioni di nome supponga~iclie ten ga dietro un cambiam ento di penalit e cheIn penalit8 si muti per aggra varsi. Ecco i terminidel dubbio nella ipotesi presente. Alcuni dirannodover proceilere la regola della non comunicabilit;laonde il privato che aiuti il Carnsrlingo ad ingan-nare i contribuenti mediante la esagerazione dellatassa imposta te rr 5 come passibile della pen a ordi-naria della frode; e la pena della concussione im-

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    plicita applicher soltanto al Carnarlingo che alterola cifra dei mandati, o al Cancelliere che esagerole richies te di emolurrienti. Altri ull' opposto vuoleapplicare la identica pena della concussione impli-cita arl eiit ram bo: e yriesto i seguaci della formuladi C a r m i g n n 11 i vogliono dimostrare col prin-cipio della indiuiduita del tilolo.

    Ora la regola della individuit del titolo troppoassoluta e senza ragione szcflciente perch possa danoi accettarsi. l k troppo assoluta, perci-i include laparificazione sotto il pretesto della individuit an-clie nelle circostanze che dipendono dallo stato dianimo dell' auto re principale : e questo io sostengoessere assurdo ed ingiusto. I1 complice di un delittoscusato da giusto dolore, clie non versava in giustodolore; il corn~iliceli un delitto premeditato che ag iper inoto improvviso, e forse pe r im peto sc usabile,non possono goder l'uno la scusa e subire 1' altrol 'aggravante attribuita respettivamente allo autoreprincipale, sebza l a flagr ante iniquit della comuni-cazione del dolo dnll' uno all'altro colpevole. Ma lapretesa individuith del titolo porterebbe a punirecome agente premeditato chi non premedit; ed ascusare per determinazione m eno libera chi con pio-iiissimn Iil~crtA i determ inav a al delitto : dunque laindividuith conduce alla ingiustizia ed all' assurdo, enon principio acccttabi1e. Dico o ltre a ci che laindividuit non ha ragione sufficiente: perch seutianimeniento si ammette che nel caso di diffe-renza materiale fr a gli atti dell' uno e gli atti del-

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    I'nltro in una identica azione si npy,lidii per ununico fatto un titolo di reato all' uno ed un altrotitolo a11 altro ( p e r esempio il latrocin io al17 uno, eil furto violento ali'altro) malgrado la cliversitli diftolize, non avvi rag ion e p er cui, cluando giustiziadistributiva lo vuole, non si possa e non si de l~ bnin un unico fat to rtpltlicare un titolo all' uno, ed u r ititolo ali' altro dove la cliffcrenza clel titolo dipendeda circostanze lie,*sonccli.Non vi i! ragione per cuisi dirl-iiari impossil~ile i giuclicnre ciascuno de i com-partecipi nel delitto secondo il proprio pcso, e secon-do la propria misu ra. I1 ?zo7./2c i: un' accidentalittiestiinsccn renuta a caso nella scuola, e dalla scuo-Iri. passata nelle leggi per il servig io della tecno-logia, rna il nur.rac non muta la cosa, dunque io negoogni rispetto alla vantata regola della inilividuitiidel titolo.

    S. 2529.Ma posta da banda la considerazione della indi-

    viduith vi possono eglino essere delle ragioni diffe-renti ma solide per le quali si operi la comunica-zione'? Questo io lo credo. Ed una siffatta ragion oio la trovo in tutti i casi nei quali la qualit pev-sonale dell' autore principale ha servito di mesm a1delitto con piena scienza ed adesione del partecipe.Percid io non esitai ad insegnare che lo estraneocomplicc del servo ladro dovesse rispondere di fa-91bzdato ( S. 2000 ) perchi! la domesticith dell' autoreprincipale ( quantunque circostanza personale in sbstessa) i? stata mezzo a commettere il furto, c ilnon servo avend o conoscirito questa circostanza per-sonale del suo compagno; ed avendo voluto proflt-

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    tarne come mezzo per compiere il rea to; non pu bevitare gli effett i a lui dannosi di quella qualit P er-sonale della quale volle accettare gli effetti a & 1)ro-fittevoli. P e r identica ragione io non esito a di reche il privato partecile attivo della C O ~ C U S S ~ O ~ ~oesplicita o implicita) non p o tr i sottr arsi alle conse-guenze di aggravi0 clie porta seco lo aljuso dellapubblica po test, quanclo tale a buso a31)ia servit o d inzeszo al delitto e siasi conosciuto dal con~plice.Per-ci il privato che abbia concorso col Camarlingo adesag erare le tasse che questi indebitamente esigevadai contribuenti, dovrh rispondere di conczcssio~zeimplicita e no n di semnplice frode, percbb quella qua-lit personale che fa clcgcnerare la frode in concus-sione implicita si fece servire con scienza del pri-vato partecipe alla consumazione del reato che senzaquella non si poteva in tale forma commettere. Delpari se alcuni malandrini desiderando di porre aruba una casa si associno un agente della riub1)licaforza aninchb questi si presenti col8 e col pretestodi fare u na perquisizione ne agevoli l'ing resso as medesimo ed a i compagni, dovranno ( p e r opi-nione m ia ) iaisponilere deli' aggra van te, perch que-sta circostanza personale divenne rrzateriale nellaforma particolare di quella delinquenza, compene-trandosi nel fatto come mezzo necessario conosciutoe voluto por ese guirlo. Ma s e invece in una frode,od in un furto intervenne un pubblico ufficiale conabuso di uficio , senza che lo ufficio servisse if i fiaez-

    ad eseguire i l delitto, io sosterr0 sempre che ]naggravalite deve pcsaro a carico del solo pubblicoufficiale, e llulla porsi a carico degli altri che nonrivestivano siffdtta qualit (i).

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    - 01 -(1) Nel lema degli abusi di auroriiii esercita un influssospeciale la teorica del coinnndo, inquanlochb lo intervento diun ordine superiore pub oper are la metaraorfosi che I' au-tore principale vada esente da ogn i imputazione, ed i l com-plice si tramuli in autore principale. Ci dipende dalle rcjiolegenerali che esposi al $. 31 6: d ipende c iok da l ve de re se ilcomundo del s uper iore tolse o no al sottoposto esec utor edell' atto la coscienzcc di da re oper a ad un delillo. Riman endoquesta avre mo du e correi ugiialrnenie respons abili , perchi!trove rem o nell 'uno la prevalenza della forza ii iorale, e nel-l'a ltr o la prevalenza della forza fisica del malelizio nondisgiunta dal dolo. Questo dubhio per non piib nascere doveil s upposlo c omand o non cada sop ra alt i clie erano nelle al-tribuzioni del superiore . Vedasi 13 a r d e l l o n i c u n ~ . 7 6 ,per tot.

    S. 3530.3O Resta ad esaminare la terza ipotesi . Le qua-lit personali dell'au tore principale (e cos nei ter-

    mini del caso nostro, lo abuso di ufficio) danno alreato non solo il nome ma anche la essenza crimi-nosa. Il f jtto non sarebbe altrimenti reato : rea tounicamente perchb fu posto in essere da un pub-blico ufficiale con abuso di autoritR. la ipotesipura dello atiuso di autorith innominato. un car-ceriere che ha per zelo di uffizio sedotto un inno-cente detenuto a confessarsi colpevole. Questo fat tonon videsi m ai elevato a delitto in nessun pr-ivato:ma le leggi e pratiche toscane vi trovarono unesempio d i abuso di au torit innominata giusta-men te riprovevole, e sev eram ente punibile. Qui dun-que la qr1nlitii di puljblico ufficiale dA proprio la es-senza criminosn n1 fatto altrim enti innocente. I n q ue-sto ed in altri consimili esempi, che dovr dirsi del

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    partecipante privato? Siamo al dilemma che ho ac-cennato di sopra: o bisogna niente imputare perquesto fatto il privato partecipe, o bisogna impu-targli lo abuso che altri ha fatto d una autoritgche nel partecipante non era.

    Ora in questo dilemma io trovo che per regolagenerale i criminalisti e la pratica comunicano alpartecipe la circostanza che per essere stata essen-ziale nel malefzio sembra divenire piuttosto ma-teriale che meramento personale. Ma io dubito chequesta regola generale non si possa sempre appli-care nel tema di abuso di ufficio. In altri delitti siviene alla comunicabiliti per evit are lo sconcio dellaimpun it dei partecipe. Ma nello abuso di ufficio chenon si estrinseca in un' azione gi di per s crimi-nosa, tutta la oggettiviti giuridica del reato s' in-contra nella violazione dello speciale dovere che al-1 ufficiale imponeva lo ufficio, e cos in un rapportoesclusivamente personale fra lo impiegato e la socie-tA. E sotto questo punto di vista io penso che non siarepugnante la irnpunith del privato. Io sen tire i invecerepugnanza a punire un privato cittadino come com-plice di una mancanza in uffizio commessa da uriimpiegato, quando appunto questa non s i estrinsecain un'azione che in s stessa sia criminosa e nondegeneri in co?*ruxione. per quanto ho potuto os-servare nella mia pratica parmi che in simili casila dottrina del delitto proprio (3.52) si applichi intutto il rigore dei termini, obiottandolo ci08 comedelitto unicamente a colui che ha abusato dell' uf-

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    - 93 -ficio, e mancato ad nn dovere tutto a lui personale.Tutti i moderni codici dichiarano delitto in un pub-blico ufficiale il rendersi socio o cointeressato in unappalto di lavori che in qualsivoglia guisa dipendanodall' ufficio suo. Ecco un at to lecito ed an zi lodevole(speculazione industriale) divenuto delitto unica-men te per ragione della persona. I soci dell' appaltoche avranno accettato come socio quello impiegatosaranno essi partecipi del13 pena minacc iata a que-sto reato che tutta la cssenzialitA su a riceve esclu-sivame nte dalla perso na? Io non lo creclo. Alla miaopinione osserverb che si conformano tutti quei co-dici i quali a certi reat i minacciano come unicapena la interdizione dell'ufficio, la quale eviente-mente non applicabile al privato.

    TERZARICERCA - n ordine al tentativo nelloabuso di autorit deve ricordarsi la regola che sulleorme del C a r rn i g n a n i segnammo a l $j.73come principio generale. Ma poich appu nto unprincipio generale che ha quasi costante applicazio-ne ne i delitti sociali, cos cad e in acconcio a quest oluogo di contemplare in un punto d i vista pi espli-cito I' applicazione della regol a suddett a. L a reg ola qncstn, che l' tlritore di rin fatto sia vesponsabiledi cl~/i t lo alql;:t ln e non di .se~trplire cnlatiu o qua n-Iwfzpuc i12012 ctl'/Dia ~ * a g g i ~ ~ fz t ol pru*ticolnr.s szio fineqz~.a)trio egli atti da llti cseguiti gi stia la aiola-zione ci)n?plcladcZ ~li?-i t loggrcdilo o ($i un dirittopoziore. I l conato allora sparisce per eccesso. Di sif-fatt a rego la facemrrio al S. 374 applicazione con for-

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    - 94 -mula generale, dicendo che ci6 accade i lz quasi tuttii re ati sociali. La Seconda Sezione della parte spe-ciale (nella quale siamo ora entrati ) ci conduce agu ar da re pi da vicino gli effetti ili quella regolae di quella applicazione.

    Dir6 dunque che nei reati sociali avven uta la ag-gi'essione con atti idonei esteriori del diritto univer-sale, i l delitto gi perfetto sebbene lo agen te vo-lesse fare di pi e ne fosse impedito. perfetto, loripeto e lo afferino, nia perfetto nel suo rapportocon la obiettivild crinzinosa, costitriente il jvcato so-c i a k : non lo s a r i rispetto ad nlttme obietlivitu di-verse che si venissero tiil incontrare con gli attiulteriori non eseg uiti. Dilricidiatno qriesto punto unavolta per seriiprc.

    Nella combinazione (li due diritti aggrediti 1 un oconie mezzo e l' :iltro cotne fine dallo agente, pos-sono verificarsi tre casi distinti - V~ccso.Si ag-gred col mezzo un diritto universale 1s cui lesioneno n costituiva dclillo d i per st? slantc, e tut ta lacriiriinosith nasre dal fine. Q u i ali1,irirno (letto e ri-pctrito (S . 2520) che il reato si iletertiiina dal fin(?~)cr clib a lesione mezzo non sarcblie per sb stessaclciilto. Cos avv iene nel furto sacrilego, perclib il sa-crilegio noti delitto civile quando non commessocon 1 aniino d iretto ad offendere la religione; animorlic nel ladro non si suppo ne. Cosi avviene nella

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    ingiuria ai magistrati, la quale non abbia per fine{I' ir1i11~~7ii'~atto l i giustizia: la lesa reverenza nonk reato di per s stante, e nessun legislatore oggidine fa un titolo speciale d i reato: tutta la crimino-sitk sta drinqrre nel fine con cui si attacca l'onoreclello indiriiluo : unque non pu trovarvisi che undelitto naturale (ingiuria) rjualificato dalla ctignitiidella persona insultata; e vuol dirsi lo stesso se fuferita od uccisa. Ora in questo pririio caso la teo-rica del tentativo rientra nelle condizioni ordinarieperchi: nella lesione di un diritto universa le im-liossil~ile rov are rin delitto perfetto quando la me-ciesima non costituisce reato d i per sk stante : i6ynrmi al~bastan zn cliiarito. Se dunque si t rat terad'ingitiria il tentativo sparir& per la natu ra delreato principale cile pes-ficilur unico nctu, e percinon arrirnette frazionamento ( S. 371 ) di esecrizione ;e non per la iritrusione di u n re ato sociale. Ma seil delitto f ine ammetta per sua natura tentativo (co-nie la lesione personale, l'omicidio, il furto, e simili)il tentativo rimane possibile come (l" ordinario, e laqualita aggravante non dA che una ragione d i an-mento al malefizio tentato, corno l'avrebbe data a1malefizio consumato. Sarebbe assurdo che la meraaggravante operassc il duplice effetto di aggravare,c di convertir.e il tentativo in delitto perfetto.

    2. Gaso - Si aggredi col mezzo un diritto uni-versale In cui lesione costiluisce un delitto d i persc? stanlc: e col fhzc si aggred un altro diritto ( ouniversale, o particolare) la cui lesione non costi-

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    - 96 -tuisce di per sk delitto. Qtii tutta la crilninositd stane l mezzo, e il reato uriicamente ed esclusiva-mente sociale. il caso dell'abuso di autorit in -nominato ; il caso semplice della corruzione, chevedremo fra poco. Nel fine pu esservi un favoreod una persecuzione ingiusta contro il privato. Manon tutti gli atti ingiusti sono delitti, e nep pure i:tale lo emettere un decreto o seritenza iniqua (1).Diviene delittrioso l'atto od il decreto o perch cisi B fatto con certi modi clie in loro stessi costitui-scono abuso punibile del potere pubblico, o perchsi rendu ta ven ale la giustizia. In questi reati pu-ramente sociali corre costante la regola aiizidettadella cessazione del conato per causa di eccesso.Ancorchb il reato sociale ( abriso di nutoritd, corru-zione, o sim ili) non ab bia raggiu nto il fine clie siproponeva lo agente, il ilelitto sempre perfettoquando si fatto nl)uso ilel potere pu1)Llico o con-clusa la vendita clell' atto di giustizia, o sitiiili: por-cb la criminosith stando nella offcsa al diritto iini-versale il prima atto di esecuzione avendo gi ol-feso quel diritto, offre la consumazione del rrialefizio.Col congregare la turba c muoverla ad esercitareviolenza si giS consumata una aggressione allapubblica tranquillitd; e il delitto soc.iale perfettoancorch la petizione che si voleva appoggiare CO D13 violenza non sia stata esaridita; perclib la crimi-110sitA non stava neli' ott en ere responso favorevolead una supplica m a nello usare violenza s u l pub-blico umciale per ottenere quel responso. In ogn iesernpio consimilc questo certissinio. Sarebbe as-surdo dire che vi Su tentativo d i delitto in rapportoal fne non ottenuto quando il fine ( fosse pur e cosa

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    ingiusta) non er a in sh un dclilto. La dimestichc:zzscon la propria donna non 6 delitto; ma se si usi i11p~b!~l icocco il delitto sociale di oltraggio pubblicoa1 pudore: e gli atti lubrici col solo principio di est3-cuzione gik consumano la lesione del diritto univer-sale aggreclito, e sorge subito il reato perfetto, hen-ch quegli atti non abbiano condotto al fine volutodagli age nti o siano stati interrotti. Sottrar si allatbrzn che ci vuol ridurre in carcere non delitto;6 lo esercizio istintivo della naturale lil~erth:ma sec ib si volle ottenere col resistere alla pul~blicabc--zri, ecco il clclitto sociale e pu rainente sociale: cluin(lii primi atti [li reazion e violenta danno il titolo ( l ii.csistenza consuni:ita, benchk il resistente non siagiunto ai1 csirricrsi.

    ('l)Guai s e ogni senten za inicliia fosse un delitto nel SI"-dicanie. La iy~ioranzac lo erSvorcsono la scusa irievi1;i-hittncnic connessa alle violazior~i del diri t to c he si consii-man o pt:r questa via. E quanliinilue lo illustre T o ni ni a s e o,ncl suo libro che ha per titolo il srrppli.zio di u n Ittrlilc?tocc C~~ '/ii,;iL bi;i dcnoiiiiiiaio s iudi ci ni:ilf;itiori c~iielli ciie zive-vano ri~,i lgiudic;ito, qiiantunq iie il mal giudicare non fo .;s~tlt?rivato da loro malizia, piire c~iicsla rase vuolc essere prcsacorno uti cleganle vezzo di lingua e non nel positivo sensogiuridico. i3 per, da notarsi qucsto c:iso cotnct un'nltrn PC -cezioiic all;i rcgnla con tropp;~generalilii insegiial;~ coriie ;i.;-soluta ch e 1 crrore d i d i ~ i l l o L ( J ~ L C L ~ S C ~ .i cli cjurst;i i.rb-gola io ticcennai una liiiiit;izione nello errore c,idiilo sii1rliritio civ i le . RIa iicl c:iso tli un g iudi ce clic, ;i niodo (li~a(>i t ipio, I ' C ~ ~ I I ~ I S S L 'I I : ~ c;IrcPr;~zior~cllcgitlirna procederitlo ;ici pcr erronea inlerpret;czioiic [li iin iiriicolo di legge, loerrore cnt l rcbbe sopra I:I 1 e . y ~ ~~ o i t t l c ; c1il)ure cluantunrliirsi avcssc i l ni;ilcrialc di un nrr*cslo rrr4ilruri0 iion se rir

    ?Tio~,. V. A

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    applich erebb e la pena a quell: ufficiale