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 punlo di dottrina. Non avri forma criminosa nella qiiale pos- sa revocarsi in dubbio la regola che nessun riguardo di condizione o dignità del colpevole può influire mai sulla quantità della pena quando non au men ta le forze costituenti il delitto. Ora non è certamente il reato di falso quello se pure alcuno ve ne ha) che offra un meno nelle sue forze a causa della elevata condizione del colpevole. criterii misuratori della quantità del delitto nel falso in pubblica scrittura si referiscono o alla quan- tità naturale subordinatamente alla considerazione del danno ifizfize ic~to; alla quantità politica su- bordinatamente alla consiclerazione del danno w e diato 1). 1) Anche nel delitto di falso dettero pratici grande lor e alit i teorica della continicazione come mitigante la im- putazione. Vedasi h a t h e u e t Sa n controv. 57 dove si trovano chiaramente esposti i principii di questa teorica or- gidì vanamente contrastata da chi non vuole comprenderne la razionaliti. Sono a valutarsi come criterii misuratori della quantità natzc?*ale del falso in pubi ~lico documento. 1 O La maggiore o minore csten.ciulze del pre giztdizio patrimoniale deriva to dal falso. Qnantun- ciue la oggettività prevalente di questo reato si trovi nella fede pubblica, la lesione della yriale ne costi- tuisce la essenza; c quantunqrie fede pubblica sin ugualmente iol lata tanto se il pubblico docrirn~nto VOL. VII. 6

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Curso de derecho criminal de Francesco Carrara

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punlo di dottrina. Non av ri forma criminos a nella qiiale pos-

sa revocarsi in dubbio la regola che nessun riguardo di

condizione o dignità del colpevole può influire mai sulla

quantità della pen a qu and o non au men ta le forze costituenti

il delitto. Ora non è. certamente i l reato di falso quello (se

pure alcuno ve ne h a) che offra un meno nelle su e forze

a causa della elevata condizione del colpevole.

I criterii misuratori della quan tità del delitto nel

falso in pubblica scrittura si referiscono o alla quan-

tità naturale subordinatamente alla considerazione

del danno ifizfize&ic~to; alla quantità politica su-

bordinatamente alla consiclerazione del danno we -

diato (1).

(1 ) Anche nel delitto di falso dettero i pratici grande va -

lor e aliti teorica della continicazione come mitigante la im-

putazione. Vedasi h1 a l t h e u e t S a n z controv. 57, dove si

trovano chiaramente esposti i principii di questa teorica or -

gidì vanamente contrastata da chi non vuole comprenderne

la razionaliti.

Sono a valutarsi come criterii misuratori della

quantità natzc?*aledel falso in pubi-~lico documento.

1 O La maggiore o minore csten.ciulze del pre-

giztdizio patrimoniale deriva to dal falso. Qnantun-

ciue la oggettività prevalente di questo reato si trovi

nella fede pubblica, la lesione della yriale ne costi-

tuisce la essenz a; c, quantunqrie h fede pubblica sinugualmente iol lata tanto se il pubblico docrirn~nto

VOL.VII. 26

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rappresenta un interesse di cento lire come se rap-

presenta un interesse di mille; pure la estensione

de l danno privato, anche riconosciuto che nei rea ti

sociali non sia che una circostanza, B però sem-

pre una circostanza che non può rimanere inosser-

vata nella valutazione del castigo.

2.0Lo essere derivato dal falso un danno effet-tic0 o semplicemente un danno potenxiale. Qui si

ripete la osservazione fatta test%.Ciò che non mo-

difica la essen2;Zalitci del reato pu6 pero sempre es-

sere valutabile come criterio misuratore.

3 . O Lo essere la adulterazione caduta sopra 1'0ol.i-

ginule di un documento o soltanto sopra una co-

pia autefztica (1) del medesimo. Comprende ognu-

no che al pericolo derivante dall'alterazione di unaestrattnra può riparare la diligenza degli interessati

mediante una accurata e tempestiva collazione con

1 originale : ma non può dirsi altrettanto se 1 al-

terazione è caduta su questo. La presente osserva-

zione spiega il massimo del suo valore nel falso

per soppressione. Bene si scorge che quando sop-

primasi un orig inale il clan110 può ess ere ir re pa ra -

bile; l i dove soppresso un estratto autentico il dan-

no pub ridursi alla noia ed alla spesa occorrente a

procurarsi urla nuova estrsttura. Cosi se trattisi

tiella soppressione di un processo criminale oun verbale di pi.ova testimonirile in causa civile è

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manifesto quanto sia maggiore il danno iirirnediato

se il testimone il deposto de l quale fu soppresso siammcdu ai viventi o caduto in clemenza, e quantc)sia pe r lo conlrario minore se il fidcfaciente 5 in

grado di rinnovare !e sue nttestaaioni,

(1) Dico copia autenliccr, perche altrinieritt sparirebbe i lfalso io pubblico documento. Se un notar0 richiesto dalla

par te a fornirlo uua nolu di ricordo od una copicc i?ic a r -

t u libera del conlratto da lui rogatu ne nltori maliziosairiente

i l coatenulo, non potr$ dirsi colpcvolc di fdlso i n pubblico

dooumento fincliò lascia ititiitto I ' originala. 81 a v r i n ~ i on-

srui casi una frode, o tutto al piti u n falso i11 soritlura pri-

vata. Quosla osservazioiie vuole ess ere coiigiunla con cib ch e

ho afferruato allo nola 1 al S. 5655. a cluali l i d i pulihlico

in uu docuniento deve cercarci nel documento clesso falsi-

ficato e non nel suo tipo od or1giuale.Si piib dore una estral-

tura o certificaziooe autenlicn di uno scritto privalo esi-

slenle in Brctiiuio; e la estratturn s a r i un documento pub-

blico. Si può ilare una copia noli ntr le t i f iuala d i i iri docu-

mento pubblico, e quella copia sai-i un dsouiiien(o privato.

Così la aopin falsa di uii clocuiiiento piibblico puB essere

falso pr ivalo , e la copi:> falso di UII docurnerilo privato t%-

sere falso pdbblico. Ciii pare a me indisputabile.

4." Sempre sotto il rapporto de l dtiriiio ixriiii~diato

varia h nantita del delitto secondo clle 1u altcrrt-zione lr caduta sopra la parte prir2c@«le del docu-

niento, o unicamclitc sopra clausulc acccsssrtcj piir

o meno operative di effetti giuridici; prirciii! pero

sempre In cluusuln nccossoi'iti adulterata abbia sri-sceltiviti di operare un effetto giuridico, polchl. al-

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- 04 -trimenti sparirebbe (i) totalmente il delitto come

ho notato di sopra.

( l i Cassazione di Firenze 2 marzo 1859: l i~tncllidi Giu-

r i s p r u d e n za T u s c n n a a n n o 21, par. 1 , pay . 185 e seyg.

5." Finalmente pertiene aIIa considerazione del

danno immediato la circostanza che il falso sia ca-duto soltanto sulla firma anzichb sulla sostanza;voglio dire che siasi fabbricato il falso documento

per provare cosa fc~lsa,o piuttosto per provare co-

sa vera. IL falso in pubblico documento esiste sem-

pre come reat o sociaIe anche quando la adultera -

zione tendesse a prova re cosa veriss ima: perc,hk la

oggettivitiiL giuridica determinante il malcfizio es-

sendo la pubblica fede, questa k completamente vio-

lata anche con la sola violazione della forma, ed è

sempre un h t t o di perniciosissimo esempio. hfa cih

nondimeno la ipotesi del falso commesso per pro-vare una veritu si considerd anche dai vecchi pra-

tici ( . i ) o corno contingenza che improprliusse il ti-

tolo, o come contingenza che autorizzasse a di-

scendere alla pena struol*claa?*ia. d i migliori co-

dici conteniporanei hanno di questa ipotesi fatto

argomento di sanzione speciale abbassanilo notabil-

mente la pena (2).

( l ) I nioralisti dissero riprovevole clii fubbricasse un falso

documento uguale al documento vero da Iiii smarrito: D i a -

n a resolut iones pars 3, t.c#Olut. 56, il quale peraltro ne

dubitò alla ptrrs 5 , t ruc tu t . 1 4 , resolul . 4 0 , e alla pars 9,

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- 05 -t rac t . 8 , resolt t t . 61: Ba s i l i C o decis. 41 , n. 20 . Ben oltre

ad una semplice diminuente andarono i pratici nel falso per

supposizione di persona quando insegnarono, che chi avesse

contrattato falsamente a nome di altri andasse esente da

pena s e posteriormente la persona da quello menda cemente

rappresentata ratificava liberamente il fallo suo: Ba l d o l ib. 1,

consil . 14 , n. 3 - n g e l o de delict is pnr$ 1, c a p . 5 5 ,

n. 2 - B o s s i u s tractatus crinzinaiia Lit. de falsitute

n . 1 7 4- a b a l l o r e s o l z ~ t i v n e . ~rinrinales cns. 1 7 6 , n . 4 .

Questa dottrina sotto il punto di vista di una diminuente non

potreb be spendersi in altra guisa tranne come mancanza di

danno effettivo. Ma volendola spe nde re come d irime nte non

si può darle altra forma tranne quella della esc lusio~tedrl

dolo in quanto possa supporsi che il falsario fosse certo do1

tacito consenso ottenuto poscia espressamente dalla persona

rappresentata. Ma s e in questo senso non trover ei dificollU

ad ammetterla ( nel concorso di specialissime circostanze )

nel falso in sc r i t tura pr i v a ta , sliinerei sempre audace pro-

porla nei falso pztbblico rnnteriitle, dove sempre r in iane la

offesa alla forma . Aliri notò ancora come diminuente il non

essersi falsificata una p r ~ n u o mp le ln , ma una semplice si-

gla o segno convenzionale. Anzi la Cassazione di Francia

il 1. giugno 1827 affare Flebnult decise che non costituiva

' falso lo avere ad una 'scrittura sottoposto il segno crvcc con

dichiarazione che quella croce era stata fatta da un lale ad

esp rim ere la sua firma e la stia adesione. Quando la legge '

civile (come fa il codice nostro) dichiara nullo e d i nessuno

effetto il segno cr oce, questo giudicato non offre che lo svol-

gimento del principio da me sostenuto che la fiilsità caduta

in un alto nullo non è punibile. In questo senso non con-

tradice a quanto ho precedentemente ($. 3691) insegnalo

che la falsificazione di una sigla equivalga alla falsificazione

di una firma completn: perchk iiffermando ciò io supponeva

una sigla forni t a d i v a lore g iur idi c o , Spesso si usa da al-

cuni negozianti e da persone pubbliche di segnarsi con Rr-

ma abbreviata, Nella quale ipotesi io non veggo differeiiza

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- 4" -ira fdiciticare nome e cognoine pe r disieso, e falsificare quella

.firm,? convenzionale che è riconosciuta dal pubblico e che ha

;igunle valore. In tali condizioni io non saprei neppure tro-

varvi una diminuente. O vale iiguelmente, ed & falso com-

plrto; u non valr, ed è nieiite.

(2'1Un dub bio speciale mi si pre sen tò nella pratica in

iema di iin fulao pe r soppre ssione consistito nel sopprimere

u n doculnento falso. Qual7era la teorica applicabile a que-

sto caso? Non certameiite la forma ordinaria del falso e la pe-

nalità ordinaria; ma il dubb io cadeva in questo. La sopp res-sio ne d i un docuntento fcilso conduce essa alla applicazione

della dottrina del falso commesso per provare cosa vera, e

così ad una dimi nuente ? Opp ure cond uce alla conipleta scri-

minazione del fatto per la doppia regola della manca nza del

dolo e rleila mancanza del danno ! cco il dubbio nel quale

mi condusse la singolare fattispecie che mi vidi tra mano.

Ma si dirà, donde la esitazione? Se taluno ch e abbia fabbri-

cato un fdlso documen to poscia p er distrrrggere la prova del

commesso delitto soppr ima il dociimento stess o, P, evidente

clie egli per evitare la pena del falso per soppressione do-

vrà confessare il precedente falso per fabbricazione e cosi

incorrerà In pena di questo. E se invece suppon ele ch e ilfalso documento fosse stato fabbricalo da un terzo e che

colui c he lo 11a sopp ress o abbia voiuto occult ere la prova

del delitto alt rui, sara nno chiari i termini del favoreggia-

mento. No: questa risposta non valeva nel caso mio a dile-

guare la perplessità. Colui che aveva soppresso il documenlo

falso non era 1' autore del falso tna era i l figlio del falsifi-

valore: dunqu e iion poteva dirsi a lui se v i e s o n ~ r i a n z oda l

f l l s o per soppressione lii fiuniretno però n cugionc del

f i t l s o pe r fabbricnzioizc. Inoltre i1 falsificatore era il padre

del sopprcssora ed era ormai mancato ai vivenli : dunque

neppure poteva dirsi a quel soppressore, li p u n i r e mo p e r

fauorcyyiumenlo.I,a questione tra pura e semplice senza sci-

voli. Bisognava dociderlii sul tilolo di falco pe r sop pres sio ne,

e determinare se la riconosciuta fiilsità del documento sop-

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- o7 -presso eliminasse ogni irilputazione, o portasse soltanto alla

din~ ioue nte el falso conimesso per provar e cosa vera.

Sotto un certo punto di vista la ipotesi del falso

commesso per pro vare cosa v era potrebbe anche

senza error e riferirsi alla teorica del ~ I Y X Z O (i ) sia

perchè se ne rninora la immoralità soggettiva; sia

perche lo agente soggiace ad un giusto dolore ve-dendosi esposto a perdere ciò che egli sa essere a

lui per giustizia dovuto. Ma a me piace re ferir la

piuttosto alla teorica dei criterii misuratori, perchk

sebbene sia identico il danno immediato sociale per

la offesa al rispetto dovuto ai pubblici documenti,

non può apprendersi il pericolo del diritto indivi-

duale dove in sostanza si b impedito ad un uomo

di malafede la consumazione di un ingiusto spoglio.

Potrebbe ancora questa ipotesi referirsi ai criterii

derivanti dal danno mediato inquanto non volesse

ascoltarsi colui che dicesse di concepire allarme perquel fatto perchi? paven ta che rinnovandosi a danno

suo gli tolga il mezzo di arriccllirsi ingiustamente.

(l)otto il punto di vista degli e s s e n z i ~ l i del falso si

esaminò la questione da B l a n c h e l~ oi s i i me 'tilde png. 181 ,

n. 146, dove cercò se fosse punibile un falso commesso per

assicurare a si: stessi la canseczczione di zm t l iritto legit-

timo : risposc per l7affer mativa ali' appoggio d i du e giu-

dicali della Corte di Cassazione di Francia. Per noi la que-

stione in questo senso prese ntereb be il dubbio s e la ray ion

fattasi assorbisse il falso: e quantunque potesse affermarsi

ciò in tema di falso i o scriltura privata, non sarebbe silfutla

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- 103 -iesi sostenibile nei termini di falso pubblico, perche il de-

litto costituiLo diil mezzo è trol~po ssorbente. Queste dispute

sonosi opportunamente eliminate dal codice Toscano col det-

tare all' art. 247 apposita disposizione moderatrice della pena

ordinaria che deve estendersi dalla equila del giudice a tutti

i casi analoghi.

5.3701.

Un dubbio potrebbe eleva rsi in faccia a quelle

legislazioni civili che non amm ettono la prova

testimoniale di una convenzione superiore nel me-

rito ad una c erta somma. Questo divieto di prova

potrebbe egli o biettars i all' accusato di falso che

per migliorare la snu condizione si offrisse a gin-

stificare nel processo criminale che il falso da lu i

commesso tendeva a creare la prova d i un fatto

vero? Io non lo credo assolutamente: perchè. non

riconosco nessuno ostacolo possibile che legittima-

mente impedisca in un giudizio penale la cognizio-

ne del vero in tutto ciò che riguarda la maggiore

o minore colpevolezza del gindicabile. E porci6 io

considero 1 art . 848 del codice di procedura penale

Italiano come la sanzione di una delle tante iniqrii-

ta ( 2 ) che bruttano la ultima legislazione procedn-

rale imposta senza studio e senza esa me alla Italia.

(l)rt. 848 del codice di procedura penale del SG no-

vembre 1865- vi - gni qunlvoltn pe r l 'acce rtamento

dei real i debba prov ars i I' esistenza dei conlrat t i du cui

dipendono, si anlmeticrcic a questo fine, i n un con le a l t re

prove anche la prova testinzoniale, qnalorn fosse ammis-sibile, a ternzini delle leggi civili. Io non voglio guardare

la forma bislacca di questo articolo che rivela una mano

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inesperta a detta re pre cetti legislativi: non vi era bisogno di

un articolo apposito per farci a ppre nder e questa nuovità che

i processi criminali si fanno col mezzo di testimoni !! vi

er a bisogno di un precetto speciale s e voleva dettarsi una

limitazione a quella regola; ma quale strana foggia è quella

di esprim ere un prece tto negativo con una formula afferma-

tiv a? Lascio pera ltro la forma, e vado alla sostanza. Dun que

nei processi penali non può provarsi u n contratto di merito

superiore a cinquecento franchi (codice civile art . 1541 ) s e

non se ne dà una prova scrit t a? Ieri comprai da Tizio un

cavallo per cento zecchini. In questa notte Tizio è venuto arubarlo nella mia stalla e se lo è riportato nella propria.

Mi querelo, e procaccio per via di giustizia la reperizione

di quel cavallo; ma Tizio risponde che B suo, e ne prova il

possesso fino a tutto ieri: e quando io vogl io provare che

egli ierisera lo vendette a me mi respinge dicendo che io

voglio prov are un contratto in onta all' art. 848. Rovescisi il

caso. Tizio ch e pe r calunniarm i fa opsi perquisire nella

mia stalla il cavallo vendutomi ieri e giustifica che a tutto

ieri era suo per indurne che io l ' ho notti irnamente rubato:

ma io mi offro a giustificare che ieri ei lo veildette a m e e

ne pagai il prezzo, e produco i testimoni di quel contratto.

Di quel contratto peraltro non è arnniissibile la prova ai finicivili, e 1 art. 848 mi m anda in (galera. Che ne par e egli di

siffatta morale! E sono questi i codici che si dicono dati al-

l' Italia dagli icomini prhtici !!! Fortunatamente certi pre-

cetti reslano inoffensivi pe rch è i magistrati li considerano

come lettera morta; ed è bene che sia così. Dal 1866 in poi

io non ho ancora veduto arrestarsi a metà un' accusa O una

deduzione de fensionale in un processo di furto, di falso; O

di frode per virtù di questo preclaro articolo del codice di

procedura. Il senso giuridico dei Magistrati ripar a sem pr e al

difetto di senso comune dei legislatori. L' unico caso nel quale

1' art. 848 è incriticabile è quello dello spergiuro in giudizio

civile, come esposi alS . 2755.

Probabilrneute si ebbe in liliraquesto caso speciale nel detta re I' articolo sudderto. Ma in-

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vece di farne una disposizione spccidle si d e t t i come pre-

cetto generale senza por merite agli nssurdi ai quali avreb-

be potuto da r luogo s e non vi riparava la pralica. Giornal-

inente ai Tribunal i Crimiuali si prodiicono testimoni per pro-

vare conlratli verbali di soinriia siiperiore, o per fine di

assoddre l' accusa, o per fine di eliniinnrla: e ruai vidi ch e

a quella foggia di prova si oppouesse 1: art. 848, salvochi.

nei processi di spergiuro nei quali ha la sua ragione spe-

ciale ncllo interesse di eludere l' artifizio della parte civile

ch e per la via criminale mir i a conseguire in onta alla Icgge

slb ch e la legge no n le avrebbe perniesso.

Sc poi la parte che ottenne di essere ammessa

nel giudizio civile alla provn testimoniale valen-

dosi di uri douurnenlo falso come ~~lli?zci'io di prot:a

sc!ritta possa continuare a giovarsi d i quelIa prova

testimoniale ai fini civili rlopochb nel gindizio pe-

xìnle fa dichiarato falso quel psl~hicipiodiplloz~ache

solo potb rendere legittima la au~inissionedei te-

stimoni, e in quale stato rimanga la sentenza civileottenuta a11 appoggio di documenti dimostrati falsi

nel giudizio penale, le sono questioni di puro giure

civile delle quali io noli debbo occuparmi. A noi

bastn assadnro cqme principio scientificamerite in-

contrastalilo che tutte le regole del giure civile

relative allo arilinettere o no corti modi di prova

sollo latt,era iilorta in un processo crixuinale, dove

la illimitata lif~erli ella, prova noli. puo ammettere

restrizioni nir contro 1 accasa, t ib contro la difesa

per disposizio~~ei leggi dettate a solo riguardo

degl' interessi civili. Se ci6 pu0 disputarsi 0 limi-

tarsi in ordine alle prove per l' nccusa, non B di-.

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sputabile in quanto alle prove per la difesa che 6

di diritto naturale. La libertii della prova defen-

sionale nei processi criminali e di ordine pubbli-

co primario.

S. 3703.

Ad occasione degli articoli 247 e 249 del codice

Toscano rni perm etto di osse rvare che a torto si

creduto da alcuni doversi esemplificare i casicontemplati da quei due articoli nella ipotesi del

falso ideologico. Questa a me pare un' allucinazio-

ne; e male si argomenta da quei due articoli che

il falso ideologico siasi dal codice Toscano voluto

identificare al falso materiale; mentre se vi B ca-

so nel quale sia finpossibile configurare praticarnen-

te un falso commesso per provare cosa vera, que-

sto e evidentemente nel falso che propriamente

vuole essere detto ideologico. Ripeto ciò che ho

svolto in principio. I1 falso ~ z a t e ~ i u l e on deve

confondersi col falso grafico. I1 falso B sempre una

idealitb costituita da un 1-ap~3oko i contradixio-

ne 'tra lo scritto ed un fatto presente; e i rapporti

sono costantemente ideali, e emai possono essere

?)zate~*iulz'.unque il predicato di ??zateriale dato

al falso non deve desumersi dal rapporto di con-

tradizione tra il veferente (scrittura che dicesi fal-

sa) e il relato, poicllb questo rappo rto seInpre

una idealith: e neppure dal z*efevente che P sem-

pre una scrittura cioB una matef*ialiih.Bisogna

desamerlo dal relato, e secondo che questo è nrtzaterz'ccle o i d e n l ~ , ire il falso o matesoinle o ideo-

logico. Questo & 1' unico criterio possibile per defi-

nire quei due predicati.

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Quando pertanto si copia in una guisa ciò che

altrimenti sta scritto nell' originale ; uando si scri-

ve esser comparsa una persona mentre non era

comparsa quella ma un' altra ; cluando il notaro

scrive essersi detto dieci mentre si era dettato

wi11e; il rekuto col quale si pone in contradizione

lo scrittoi.

un a nzuteriuZità: materialita lo scrittonell' originale, materialità la persona comparsa, ma-

terialit& la parola det ta o l' atto eseguito. Dunque

in tutti questi casi la falsa scrittura ponendosi in

contradizione con un relato ma.teriale, il falso che

ne sorge deve nella esattezza ontologica chiamarsi

falsita materiale. Quello che propriamente deve dirsi

falso ideologico si ha dun que soltanto quan do il re -

lato consiste in nn a $dea; ciob nella immagige di

un fatto lontano o passato la quale immagine si

presenta al notaro dalla parte come vera, me ntre

tale nonè.

Sii.

détto da me avanti il notaro cheio fui pagato, si & detto che io nacqui venticinque

anni addietro, si B detto che io consentii una ven-

dita, si e detto che mai consentii ipoteca sul fondo,

che acquistai il fondo, e simili enunciati di fatti che

hanno avuto altra volta ed altrove un a esistenza

materiale ma che avanti al notaro non si presen-

tano come materialitu ma come idee, tali essendo

e non altro tutte le reminiscenze. Ecco nel mio mo-

do di intendere qual propriamente il falso ideolo-gico troppo spesso designato in modo confuso ed

inesatto.E

una menzogna, detta dalla parte avantiil pubblico uficiale. I1 documento B materialmente

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rcro, perche i1 notaro rcgistra nello scritto quella

materialitu che svolgesi innanzi a lui come vera-

mente si svolge, essen~lovero verissimo che la

parte ha detto ci9 o fatto cib, quantnnqne essa

mendacemente parlasse od agisse. Vedasi la nota

al S. 3660.

Ora io sostengo che il falso ideologico nel genui-

no suo concetto non h punibile corne falso docu-

me?ztale ma unicamente nei congru i casi come

stellzo~zato; a dimostrazione di questo mio as-

sunto consacrai (I ) uno scritto speciale. Qui voglio

soltanto avve rtire essere impossibile applicare g li

articoli 247 e 249 al falso ideologico. h intuitivo

che 1 accusa di falso presuppone per necessità lo-

gica che la parte abbia emesso una dichiarazione

falsa: ~ n a e il fatto dichiarato era ve.i.0 impossi-

bile quel presupposto. Vi è diversitk fra la formula

falso diretto a provarc fatlo vevo, e la formula fal-

so diretto a soslefiere zcfi cliritlo vero. E la diffc-renza fra queste due formule non si è sempre

bastantemente avvertita.

(1) Bpus~o l i ol . 5, o p u s c . 44 .

Sono poi a valutarsi come criterii misuratori della

quantiti politica nel falso in pubblico documento.

1 . O La maggioro perfezione della imitazione, e 13

superiore abilita (1) del falsiflcatore; perchè deri-vando da ci9 una maggiore difficolti a riconoscere

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i1 falso viepii' se ne allarga il danno n-iediato per

lo allargato timore d i poterne riniauor vittima. Lo

inffusso cii qassto criterio ne l senso decrescente

giunge a tali che quando la commessa falsificazio-

ne sia tosi goffa da non potcre ingannare nessuno

si puO giungere alla mutazione del titolo come so-

pra ho notalo. Ch e se colui a1 quale f u imposto lo

scritto falso grossolano ed irifirrne non sapeva leg-

gere, egli non rimane vittima d i una falsa scrittu-

rama

d i un fu"oyliodi

G C G ~ ~ U~zacchS'ltEo;e C O S ~ ildelitto noli più presenta i caratteri di falso sclriit-

f u ~ a l e ~itr unicariiente rlueili di falso ue~.Ouir-: ilea-

le. che 6 quanto dire di stcllionato.

(1; Cassazlone di E'lrcnze li agosto 1859 : Arrnrrli d i Girc-

r i s p rude r i~u Toscuna olino 21, parte 1, png. 6.48.

2.0 Infltiiscono sul danno mediato le qualith per-

sonali del colpevole qriando egli alil~ia busato de).suo ministero per cornrnettere il falso (1). I1 danno

immediato sard sempre identica tanto se il pubblico

t:ontratto od il testaniento furono contragatti d a per-

sona privata quanto se lo I'rirono dallo stcsso riotaroche sc n' era rogato : m a il dailno mcdiato varia 110-

trzbilrnentc perchb inassitilo k lo spavento che accitn

nel pubblico la riotizia ch e lo esercente una profes-

sione d i tanta fiducia abbia dato upcrn ad una

falsila. Alla novella che un uotaro aveva fallsiifi-

1. m contratto od un teslnrnento r7 lu i conse-

gritklo ridii scxnpronella

Cit.th levarsi il g,riclo d' al-larme, Dio su qrtatali ne Ibu fuft i di alsi; c qileslu

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grido spantaneo del sentimento universale r i~ e la n

effetto ginridico, rivela ci08 lo ingrandiifierito della

forza morale oggettiva del delitto a causa delle

qnalitk personali del delinquente. L asciando pertan -

to da parte cpella che R o s s i direbbe violaziorie

di rin dovere ulteriore, lasciando da parte h nag-

giore bruttu ra morale, trovasi ragione gagliarda da1

solo punto di vista politico per giustificare il gran-

de aumento di rig ore che generalmente si usa dai

codici contemporanei contro le falsitk cornrnesse daipubblici ufficiali mediante lo esercizio dell' uffizio

loro, poichk ci4 grandemente diminuisce e quasi

annienta la potenza della difesa privata.

(1 ) Allorchè ritenuta la falsiti di un pubblico documento

uiene a dichiararsi che il notaro il quale se ne rogb nou

agi con dolo ed è conseguentemente assolto, i privati che

procuraron o la falsi[& non devono già punirsi come eorrei

in un falso commesso da pubblico ufficiale, n& sub ire pe r

conseguenza gli ;iurr~entidi penalità relativi a siff,~tta quali-

fica; ma devono invece incontrare le penaliti ed i l titolo

ordinario di falso in pubblico docuiriento. Così h:i giudicato

la Corte di Cassazione di Torino nella cele bre fal sili del te-

stamento di Villct H ~ ~ ~ u s Bol decreto del 24 luglio 1886.

Vedasi però quello che snrb a notare quando esaminerb

1' argoinento della complicith in questo reato.

E dicesi lo eserc izio clell' ufficio loro, perchb bene

si coinprende che cessano le ragioni dello apgrava-

mento tutte le volte che il pubblico ufficiale abbia

cornriiesso il falso in un atto estraneo al suo mini-

stero. Il nstnro cho falsificlii un testamento ricevuto

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- 16 -da altro notaro; un notaro che falsifidii rìu docu-

mento di cancelleria ; un canceIliere che faIsific1ii

rin contratto notarile, a simili; quantunque nella

pubblica opinione incontrino rrieritamente una abo-

minazione maggiore, non pub dirsi che abbiano dato

vita ad un delitto il quale offra una quantiti. mag-

giore. Essi non agirono che come priva ti, poichi! a1

loro delitto non fu ??zezzo1 abuso dell' ufficin e della

personale fidacia,

Pik incerta puo sembrare la questione relativa ai

subaltevni del pubblico ufficiale che nel suo uffizio

collaborano secolui. Gli scrivani , aiuti, cotnmessi

che falsifichino un documento del loro principale

abusando d i quella situazione debbono essi incop-

trare lo aggravamento di pena clesunto dalle qna-

litii. personali? Parrn i che cjnesto problema debba

sciogliersi con criterii analoghi a quelli che servono

di norm a ne l peculato. Non parm i decisivo il crite-

rio dello stiperndio ma piuttosto quello della eleziofie.

Qua ntunq ue lo stipendio d el commesso sia posto a

carico del pubblico uGciale, pure se quello riceve

la sua destinazione per nomi?zn governativa od ha

bisogno di abilitazione governativa, io lo adeguerei

al pubblico nfficiale perch8 a lu i trovo conferita una

fiducin pub6lica. Ma se al contrario egli e r a chia-

mato per libera volonta del supe riore e removibile

a piacimento suo, non saprei ravvisarvi che una

fiducia privata, e lo considererei come qaalunqrie

altro privato nel misu rare la quantitrj. del s uo delitto.

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Abbiamo veduto che nel falso nnmmario differi-

sce notabilmente la quantità del delitto secondo la

varia forma con la quale si raggiunge la falsità,

laonde lo spendimento di falsa moneta senza con-

certo è colpito da pene di gran lunga inferiori a

quelle che colpiscono la fubOi*iccczione.Nel falso do-

cumentale si procede alt rin ~e nt i: lo uso doloso difalso documento trovasi messo alla pari della con-

t?*uffuzionedalla dottrina e dai codici. Perchè que-

sta enorme differenziale? E dessa un arbitrio? Lo

sye?zdignentonon è egli l'uso della moneta, e l' uso

non è egli lo spendimento dal documento? Perchè

non parificare i due casi nei quali corre perfetta

analogia? Facile S chiarirne il motivo e mostrarlo

ragionevole. Può bene supporsi che un abile arte-

fice diasi a fabbricare false monete nella veduta di

esitarle egli stesso o di andare poscia in cerca

di spenditori:

niente dunque repugna che 10 spen-ditore sopraggiunga a delitto già consumato ; ed

egli allora sarà un co9zti~tz~atorei quel delitto,

ma non potrà mettersi alla pari di quello che ne

fu per il primo il motore o I' autore. Nell'uso do-

loso d i falso documento sarebb e ingenu ità supporre

altrettanto. Non è immaginabile che qualcuno fab-

brichi un falso testamento che darebbe una fortuna

a me, od un contratto che darebbe a me un falso

credito sopra un terzo se io non lo avessi istigato

e fatto agire ad impulso mio; laonde quando po-

scia io uso di quel documento e ne uso dolosamente,ella i necessita logica ritenere o che io ne sono il

VOL.VII, 27

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fabbricatore, o che fu fabbricato ad impulso mio.

E cosi si eleva la pena dell' uso doloso nel falso

documentale, come nel falso nummario si eleva la

pena dello spendimento preceduto da concerto col

fabbricatore.S. 3711.

Sicchè tutta la differenziale sta in questo: ch e nel

Blso documentaIe non si ammette la ipotesi corri-

spondente allo spendimento senza concerto perchènon si tiene possibile che chi viene a portare una

falsa quietanza contro il vero suo creditore non ab -

bia cooperato alla fabbricazione di quella o non ne

sia stato il primo motore. Questa non 6 una presun-

zione (1) ma iJ un implicito di logica necessitA: e

forse pnb dirsi che questo è l'unico caso ne1 giure

penale nel quale la ratifica equivale al mandato:

equivale non gia perchè diasi a quella sulla bilan-

cia della giustizia un peso identico a questo; ma

perchè da quella nasce per logica necessità la pro-

va della preesistenza di questo. Ripeto dunque chegiustamente nel falso documentale 1 qso doloso e

la fabbricazione si considerano come delitti uguali

nella loro quantith.

(1) Con la formula di presunzione esprimevasi ciò da

pratici quando insegnavano che il producente del falso titolc

doveva presiimersi autore del falso: O t t o n e consil. 528,

Simile osservazione può farsi nel confronto fral'al.

Zetlau"ione e la fabbricazione. Varia grandernentt

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- 19 -la qnantita crirninosa d i quelle du e forme nel falso

nummario. PnrchiL l' alterazione s' intenda nel suo

senso genuino riportando ( come dissi ) il colora-

niento ai modi di contraffazione, il danno dell'al-

terazione di moneta vera sari. sempre meno gravee meno pauroso che no1 sia la contraffazione. Quello

pno farsi da chinnque; questa esige una malizia ecl

abilith speciale. La moneta tosata dicesi falsa pint.-

tosto in senso fignrativo che esatto: essa rimane

moneta, e soltanto ne B diminuito di qualche fra-

zione il lra1ore intrinseco. Ma nel documento ta&vale che si alteri un titolo vero quanto clio se iit.

fabbrichi per intero uno falso: vi occorre uguale

perizia; e i1 danno ed i timori ne sorgono identici.

Recisamente perci8 il codice Toscano aI17art. 248,

3 . 2 ~ e g a o' alterazione del vero documento alla

creazione del falso, e con ci6 dettd un precetto giit

comune nelIa scienza, e precetto giustissimo. I cri-

terii misuratori ~~er taz l loon debbono nel falso (tu-

curilentale chiedersi alle forwze della faIsificazionc.

Finalinente qui voglio ricordare una teorica clie

in tema di falsità ebbe grandissimo svolgimento nel-

la scienza o nelle vecchie pratiche; oglio dire della

falsita pedissequa o famubtiva ad un altro delitto.

Duplice fu 1' uso che si fece fino ai d i nostri in To-

scana di questa teorica. Quzmclo e ra stato commessrr

un falso scrittura le al iltie di commettere una frode

0 stellioriato a danno di alcuno col carpirgli denar1u

mediante quella scrittura adulterata, dicevasi che

il delitto fiaze essendo lo stellionato, e la falsitd scrit-

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- 20 -turale non essendo che un delitto mezzo, questo

era famulativo e pedissequo a quello; e con ciò

venivasi 1." a stabilire che la pena dovesse misu-

rarsi su quella minacciata al fine e non al mezzo-2.0 che quando il delitto fine non era perseguitabile

tranne ad azione privata (come era lo stellionato

tra noi per la legge del 1786) dove fosse manca ta

la querela della parte offesa non si poteva agire

criminalmente d' uffizio neppure per la falsità. Que-

sta teorica era universalmente accettata e ce nefa solenne testimonianza 1 eruditissimo F o r ' t i (1)

che la dichiara dottrina riconosciuta d a una co-

stante giurisprudenza.

(1) F o r t i Concli4sioizi, ed . Canzmelli, pug. 86#

Ma se questa regola era ammessa universalmente

in tema di falsa caduto sopra scrittura privata se

ne dubitava peraltro nelle falsità cadute in pub-blico documento.E la ragione del dubitare ce la pre-

senta acutamente il F o r t i osservando che qnan-

do il mezzo lede un obiettivo diverso da quello che

è aggredito col fine B repugnante che la offesa di

quello si consideri come pedissequa alla offesa di

questo. I1 falso in privata scrittura forma un insieme

giuridico col fìne del falso, perchb l' uno e 1 altro

in modo convergen te aggrediscono il solo diritto

del privato che fu scelto ad esser vittima della fro-

de. Ma quando la falsità servita di mezzo ad un

delitto aggressore della proprietà privata costituivaper sB stessa un delitto lesivo di altro e diverso

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- 21 -diritto appartenente alla universalità dei cittadini

quella unita giuridica non B più concetto ragione-

vole, perchb il delitto essendo un ente giuridico

composto dalia contradizione tra un fatto umano

ed il diritto offeso, la duplicità dell' oggettivo gin-

ridico si oppone a quella unificazione. Laonde col

falso in pubblico documento essendo offesa la pub-

blica fede, e repugnante che la persecuzione di un

fatto costituente in sB stesso un delitto dkettamentc

lesivo di tutti i consociati si subordini al capricciodella parte offesa col fine; cosicchè dove questa

perdoni debba il suo perdono defraudare della de-

siderata riparazione tutti i cittadini primieramente

offesi col delitto megzo.

Malgrado l' acutezza di tali osservazioni 6 certo

pero che la vecchia pratica accettava la teorica dei

delitti pedissequi anche in certi casi di falsit8 ca-

dute su pubblici documenti. Uno di questi casi co-

stantemente deciso in simile senso era quello della

falsificazione dei permessi da caccia. I1 trasgressore

(dicevasi) ha foggiato un falso permesso per sal-

varsi dalla pena della trasgressione e dallo arresto

immediato. La falsità era dunque pedissequa alla

trasgressione, e deve applicarsi la pena di questa

soltanto e non la pena del falso. Ma se bene ad-

dentro si guarda questa eccezionalitg, vi si trova

piuttosto la ispirazione di un riguardo benigno (i)

verso chi voleva sfuggire una pena la quale benche

pecuniaria poteva a cagione d'insolvenza tramu tarsi

nel carcere. E che così fosse lo mostra una ulte-

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- 22 -riore limitazione. Tenuta ferma la regola benignadella pedisseqnith nel caso ordinario della falsifica-

zione de l permesso consumata da l trasgressore per

sottrar~~eB stesso alla pena, si andava in opposta

via quando tale noli era il ruuverite dell' animo (2).

(1) Nella Toscana Giurisprudenza era in t era in i anche

più generali ammesso il principio che clii avesse commesso

ttn delitto e poscia per evitarne la pena fabbricasse un falso

docuniento, si esimesse nlise?*alionis gralia dalla pena delfalso. Ma questa regola era subordinata alla coadizioue ohc

i1 dooumento hlslticato non presentasse possibilità di dan-

no ulteriore: Corto di Casoazlono di Firenze 14 sellemt-

bre 1859: Annali di Giici.ispruden,-a T o s c n ~ manno 21,

part. 1, p a g . 648.

(2) U n terzo aveva ricevuto incarico di procurare u n

permesso di caccia ad un suo conoscente; e per carpire alla

fiducia di costui le otto lire aveva foggiato un falso permesso

e glielo aveva recato come vero. Si voleva porre innanzi la

teorica deI delitto tmulat ivo, e poichb yuell' offeso non aveva

presentato querela per 10 stelfio nato patito dicevasi non cs-

sero esporibile 1 azione pubblica pe r la falsith. Ma Is Rotacon sentenza del 22 marzo 1854 relatore Pin c c o n i ri -

gettb la eccezione e condanilb per il falso,

Questa intricata e sottile teorica B dessa tuttoraspendibile sotto il codice penale Toscano? Non lo

e per certo in qnanto al primo de i suoi effetti (va-glio dire quello di misurare la pona dal fine e non

dal mezzo) avvcgnachb sia assoluta in clnanto alla

pena la rogola della prevalenza sanzionata dal-

1 art. 81 de l codice stesso. Ma in quanto al seconda

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effetto della a%io?zesersecutoria io la credo tuttora

spendibile utilmente anche dopo il codice del 1853,

e la ho spesa di fatto con plauso della Corte Su-

prema in termini analoghi. Anche peraltro nel punto

di vista dell' azione penale la pedissequitti del falso

pnb operarne lo impedimento allora soltanto quando

concorrano le due condizioni che in quanto al fine

si tratti di delitto perseguitabile a sola azione pri-

vata, e che in quanto al mezzo non sorga falsith

in pubblico documento. Ric~rrendo uesta non pu6ammettersi che la tutela della pubblica fede pati-

sca incaglio pe r la quietanza del privato offeso.

Ricorrendo invece la sola falsità privata, i principii

di pubblico ordine i quali comandano per rispetto

alla pace delle famiglie che certi fatti non si ren-

dano spettacolo alla pubblica curiosità quando 1 of-

feso vuole tenerli occulti, non possono conculcarsi

sotto il pretesto di un mezzo che ugualmente e

senza grave prevalenza di danno offende il diritto

privato. Chi potrebbe tollerare che la donna la quale

non pu6 essere querelata per adulterio tranne pervolonth del marito dovesse vedersi tradotta ren uen te

quello ad un pubblico giudizio per le false lettere

che essa a nome del marito avesse per avventura

scritte al fine di trovarsi più liberamente col dru-

do? Non B vero che il codice penale del 1853 ab-

bia totalmente demolito la vecchia dot trina dei reat i

famulativi. Ha demolito quella dot.trina nei suoi

effetti in quanto alla pena in tutti quei casi dove

letteralmente non 1 ha conservata. Niente ha inno-

vato sui vecchi principii di quella d ottrina relati-

vamente alla esperib ilità dell' azione penale. Quandoil delitto mezzo sarA prevalente, o per l' ordine al

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- 24 -quale appartiene (reato sociale) o per la sua gva-

oita di troppo eccedente ( p er esempio se per com-

mettere adulterio si fosse tentato o commesso omi-

cidio) la teorica della pedissequita anche nel senso

di mero ostacolo alla esperibilith dell' azione non

sarA accettabile. &la quando il reato mezzo no n ha

una gravità soverchiante (come avverasi appunto

nel falso privato) io persisto a creder buona, vera

e giustissima quella teorica (I) .

(11 Avvi però una forma nella quale la falsith in docu-

mento non può punirsi sotto il titolo di falso doczcinentale,

ma i! necessilà contemplarla c ome pedisseqlcn ad altro rea-

to. Ciò avvie ne quand o il dociimenlo era in se stesso ina-

bile a recare direttrtmcn te un pregiudizio ad altri, ma se rvi

di strurnento ad un altro delitto che solo operò il danno

iiltrui. In questi casi mancand o nel docuniento isolat amen te

guard ato la p otenza d el dann o clifettauo gli eslre mi del falso

se vuoi& giudicare come falso principale, e di qui la con-

seguenza anzidefta. Taluno ha fabbricato il mandato di un

Camarlingo sopra se medesimo, ed in quello si è dato una

massa imponibile allo estimo di diecimila li re di reridila.

Di que sto foglio si è valso p er commettere frode a danno dei

creduli illusi da quella apparenza di ricchezza. Altri ha fab-

bricato un attestato di morte della propr ia moglie per se-

durre una incauta giovinetta e condurla a cedere alle voglie

su e sotto promessa di matrimonio. Altri ha fabbricato let-

tere attribuendole ad un generale nemico per farle reperire

presso persona da lui mal veduta e farla condannare conle

perduelle. In questi e simili casi il falso documentale (an-

corchè caduto su documento pubblico ) bisogna c onsiderarlo

come pedissequo a l successivo reato di frode o di s tupro O

di calunuid: e la ragione neh

manifesta. Se quel colpevolefosse stato arrestato prima che desse opcra al successivo

delilto non avreste potulo condanriarlo come autore di falso

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- 25 -documentale, perchè a questo titolo sare bb e mancato io estre-

mo del danno almeno possibile. I1 dann o almen o possibile,

che è requisito della piinibilità del falso scritturale, deve

essere nelle viscere del documento e da quelle direttamente

scaturire. Ria come potete dire che quel mand ato, quella fede,

O quelle lettere recavano clnnno anche potenziale a dei terzi?

Ciò sarà stato nei disegni dello agente ma non emer ge da l

documento. E se poscia avv enne, esso nacque da un fatto

criminoso posteriore, tutto distinto dal primo. E neppure po-

treste punirlo come tentcttz'vo perchè ciò repocna al mo-

mento che il falso è consumato e perfetto. E se potrete pii-

nirlo come tentativo dovrete dirlo tentativo di frode, tentativo

di seduzione, tentativo di calunnia, ma non po trete mai dir e

con verità che colui hci tentato di fnbbricare un falso do-

cumento quando il documento lt compito e nulla gli manca.

E neppure potres te dir e c he il falso documentale si costi-

tuisce dall' uso doloso di un docuniento falso: perctiè sebb ene

l' uso doloso si equipari alla fabbricazione od alterazione, il

titoto di uso doloso presuppone perb sempre come s u o ne -

cessario contenuto la preesistenza di u n falso docum ento ch eesaurisca in s è stesso gli estremi della pr opria punibilità ( e

così anche lo estremo del danno) e che non si punisca nel

fabbricatore perchè sconosciuto o perchè irresponsabile. La

criminosità del fatto sta tutta nel successivo reato, e la ag-

gressione del diritto si esordì soltanto cogli atti esecutivi di

questo e del quale la scrit tura non fu che un atto prepara-

torio. k questa la forma nella quale la teorica del falso pe-

dissequo si pres enta come giuridicam ente più vera: e in que-

sla forrna trova appoggio nel decreto della nostra Corte Su-

prema 25 luglio 1860 motivo 4: Anauli d i Giur ispru-

denza Tosccinn anno 22 , parte 1 , png . 469.

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Grado tzd falso doczltiasxtc!k.

La teorica del gi.a;d~nella forza morale sogget-

tiva del malefìzio incontra rarissima applicazione

e nessuna specialitii sotto aalcnne sue forme; sottoquella ( a modo di esempio) dell'impeto degli af-fetti, che difficilmente trover& occasione d i concre-

tarsi in un reato di falsa scrittura. Ma in quella

vece & più larga e feconda di resaltati sotto altre

forme, nello quali la funziono di minorante si con-

verte spesso in quella più decisiva di dirimente. Cio

ticnc al modo di essere di questo maleffxio nei rap-porti fra lo elemento intenzionale ed il danno mc-

diato, Vi sono molti reati dei quali lo evento no-

cevole eccita cornmoziolie nel pubblico anche iridi-

pendentemsnte dalla malvagita della causa : ea inqnesti ( come sono in gonerals i reati di sangno )

lo spavento suscitato esige una repressione anche

quando il male procede da mera imprudenza. Ed

ecco le diverse fasi dell' animo accettate come de-

gr&%ti la imputazione, ma pia dificilmente am-

messe aci abolirla del tutto. Vi sono altri reati nei

quali lo evento ed il pregiudizio temuto 6. di tale

natura cho il pubblico se ne allarma in pari gradotanto se provengono da mera imprudenza quanto

se da malvagia deliberazione ( a modo di esempio

gli oltraggi pubblici al pudore, e in ceilte loro for-me le ingiurie) ed in questi ben lungi dallo spin-

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gersi fino alla virtù dirimente gli stati eccezionali

dello intelletto e della volontii sono meno profitte-

voli eziandio come degradanti (1). Vi sono final-

mente altri reati nei quali il danno mediato nonavendo la sua ragione in un danno immediato pau-

roso ed irreparabile, ma piuttosto nel sospetto ec-

citato dalla fraude dello agente, lo effetto delle va-

rietà eccezionali nello stato dell'animo del giudi-

cabile spingesi fino al punto di cancellare ogni im-

putabilità e sottrarre il fatto ad ogni persecuzionepenale, perchb il diverso stato dello intelletto dello

agente può togliere al fatto ogni politica gravita.

Così nelle generalità ( S. 263) stabilimmo che lo

errore di. fatto vincibile fosse imputabile politica-

mente in ragione di colpa: ma di questa regola non

potrebbe farsi applicazione al furto ed al falso num-

mario. Chi oserebbe dire ad alcuno tu pigliasti la

cosa altrui credendola tua, o accettasti la falsa mo-

neta e poi la spendesti credendola buona, ma in

ci6 mancasti di diligenza nello illuminare te stes-

so ? Dovevi meglio gu ard are la cosa, meglio osser-vare la moneta, e con facilità avresti vinto l'errore

nel quale versavi; e perciò ti punisco ! A questa

terza categoria appartiene anc he il falso documentale.

(1) Vedemmo alla materia delle ingiurie ( S . 1754 ) e a

quella degli oltraggi pubblici al pudore (S . 2945 nota ) che

spesso in tali reati la mancan za della volontà di offendere

altri non elimina la speciale dolosità dei medesimi.

Perciò lo stato di ubriachezza che perturbasse laniente di un attuario quando egli copiava il docu-

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mento per darne estrattnra autentica non varrh sol-

tanto a degradare la imputazione ma potrA intera-

mente cancellarla. Cosi la minoretii ( i ) condurra

pii1 agevolmente il giudice a dichiarare la man-

canza di discernimento in questo reato che non in

altri. Questa osservazione si connette col principio

generale (già svolto di sopra parlando del dolo)

della non imputabilità della colpa nei reati di falso.Per questo fenomeno consequenziale alla necessita

della fi*aude in tali malefizi non si vedono tradottiin giudizio i notari che abbiano accettato la com-

parsa di persone mentite (tra nn e il caso di concorso

doloso) quantunque sia gravissima la imprudenza

di un notaro che riceve un atto da persona a lui non

cognita senza prima accertarsi della identità di lei.

(1) k comune fra i pratici lo insegnamento che la mino-

rei&, il sesso , la rusticità, lo idiotismo facilmente si accol-

gano nei falsi come circostanze eliminatrici di ogni imputa-zione in quantochb la natura del falso e la contingenza dei

pregiudizi giuridici temibili dai medesjmi non sempre si pos-

sono apprezzare da persone che versano in tali condizio-

ni : P a r i n a C C i o de fulsitute et s%nzululione qua est. 350,

n.189 - r u n n e m a n n o i n c o d i c e m l i b . 9, t i t . 23 , n . S -

P e r e z in codiccm l ib. 9, tit . 25, n. 7 - e r m i g l i 0 1 0

consil. 240, n. 9. Quando però la scusa di u n figlio o di una

moglie abbia causa dai loro rapporti col padre o marito au-

tori del falso la dottrina procede dal cardine diverso della

minorata forza della uolontù,ferma stante la pienezza dello

intelletto, e si fa luogo alla degradante distinta della coazione

impropria o melo reverenziale:G

u rb

a consil.85.

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Ma in ordine allo errore vincibile vuolsi qui ri-

cordare una osservazione ulteriore. La colpa nel

falso può assumere due distinte forme. - " Può

assumere la forma dello errore ci2 fatto vincibile in

ordine alla sostanza della falsitY quando siasi im-

mutato il vero per mera ifnpru denza o disavver-

tenza, perchb non si sia usata la debita cura per

illuminare il proprio intelletto, e cosi siasi caduti in

un falso. E qu i & inconcussa la regola della non im-

putabilita - ."Può assnmere la forma di una iu2-

pr ev id e~ za eb ti va alle conseguenze gizwidiche &l

falso in quanto siasi conosciuto di fare cosa falsa,

ma senza prevedere che da quel falso potesse de-

rivarne un danno. Qui la mancata previsione e lo

errore di fatto non cade sulla sostanza del falso

( che bene si conosce d' immutare il vero ) ma cade

sulle conseguenze del suo possibile nocumento. Ma

siccome la possibiliti del nocumento t? una condi-

zione giwrSica indispensctbile alla punibilitb del fal-

so, cosi lo errore caduto sulla possibilitb nociva i?

un errore che cade sui sostanziali della criminosità

dell'atto, ed evidente quanto il meriggio che escln-

de il dolo. Non può peraltro imputarsi il fatto nep-

pure come colposo per le ragioni cardinali sulla

imputabilith politica clella colpa che ho svolto di so-

pra. E difatti Cs regola comunemente insegnata dai

dottori che ad imputare il falso come delitto non

solo sia necessaria la scienza di fare cosa falsa, ma

di pih la previsione attuale che dal falso operato ( 2 )

potesse conseguirno un nocumento.

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(1) B u r s a t o consil. 311, n. 69 - o n t o l i diritto

crimi71ale vol . 4, ag. 106- o n i uo i n bannimenta

cap. 54 , n. 13.

S. 3720.

Questa dottrina io ripeto che potra essere dipen-

dente nella sua applicuziono dalle contingenze dei

casi. Ma quando in concorso di gravi circostanze i

giudicanti vogliano eliminarla e punire, essi avranno

bisogno a tranquillitii della propria coscienza, di farsiconvinti che il pr-egiudizio derivante da l falso fu

pmvedtcto con un a certa probabilità dallo agente :e sara piuttosto una qzcneslto faclt che una qzlae-

stia j w i s .

3. 3721.

Ugualmente sottili ed interessanti sono le specia-

l i t i del grudo nella forza fisica clel falso docnmen-

tale, e lo specialità che questo reato preseuta 'alla

materia del tentativo e della co~zplicil&, elle quali

dobbiamo dislint.amento occuparci.

Il tentativo nel falso documentale conduce a re -

gole axialoghc a quelle che incontrammo nel falsonummario, iguardandosi anche qui come reato per-

fetto (1) la sola fabbricazione o6 alterazione clel do-

cumento non ancora susseguita dall' uso o dallo ef-fettivo inganno di altri. Anche nel falso documentalfi

1 %so doloso del documenio adulterato può costituire

un titolo d i reato di per sB stantite, come lo costi-tuisce lo ~pendi~ze?zto bso nel falso nurnmario.

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- 31 -E 1 uso doloso come lo spendimento doloso age-

volmente si capisce come possano essere o consu-

mati o semplicemente te~ztati; le regole generali

del conato intorno alla sua nozione non soffrono

modificazioni.

(1) Guardata storicamente nella pratica la dottrina che la

contraffazione comp leta del falso docum ento pubblico costi-

tuisca un delitto in s è perfetto anch e prima dell' uso, sem -

bra essersi primieramente accettata nel tema di falsifica-zione di rescritti Sovrani, e di bolle pontificie come ecce-

z i o n e : A f f l i c t o decis. 104,eC decis. 21 - a r i n o c c i u s

quaesl. 151 pèr tot.- a t t h e u e t S a n z de re c r iminal i

controv. 45. Ma siffatta regola aveva radice nella 1. 6 e

nella 1. 20, ff. a d l e g . Corn. de fulsis. Laonde ber1 presto

si generalizzò per tutti i documenti pubblici la equiparazione

della potenziulitù alla effettivith del danno : R o v i t o i n

prugnzaticus Neu politanas p uy. 229 , praym. 1 , n. 8- a-

p y c e l a t r o decis. 67, n. 6. Y e d a s i K e t e l h o d t de consu-

mntione delictorzli~zcap. Q , pag. 6 6 . &la siratta proposizione

s e è verissima nel falso pubblico non è ammissibile nel

falso privato dove non trova ragione giuridica che la con-forti. Nel falso in documento pubblico pi ù nel subietto che

nell' obietto: dun que la fabbricaziorie del falso docu ment o

pubblico noti è un tentativo ma un delitto perfetto. Nel falso

in scrittura privata 31 contrario è meno nel subietto che

nell'obielto; dunqu e io esaurimento del subietto non consum a

il reato, ma costituisce un semplice tentativo; il quale è pu-

nibile come tentativo quando abbia potenza di raggiungere

I' obietto. Unificare le due forme di falso nei loro rapport i

con la dottrina del tentativo è non solo vizioso nello inse-

gnamento, ma è ben anche pernicioso ed ingiusto negli or-

dinamenti legislativi, ed io avrei desiderato che tale difetto

si fosse evitato da l codice Toscano, il quale d escriv endo conunica definizione alla art . 245 cosi il falso piibblico come il

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Blco privato, e descrivendolo con formulo che ne detcrmlna

la consumazione nella sola potenzialil& del danno è venuto

ad estendere siffatta regola (assolutamenle vera nel falso

ptabblico) anclie al falso privato dove essa è repupanle ai

principii, c dove incontra frequeulissirne rcpugnanze,neile

prsiiohe applicazioni. Questa distinzione gik propqnai a i

5s.2369, e 2370. Vcdasi Ca n o f a r i corntrze?ltaria alle leggi

petiali napoletutie sull' art. 287 - o b c r t i corso di di-

rirto penale vol. 7, 1. 50, e 53.

Grave disputa insorse fra Mor i o Przcc ion i su

questo punto, poichS il pri& nella sna teorica ave-

va sostenu to che il falso docn inentale fosse un de-

litto formale, e si consumasso con la sola fdbbrica-

zio~ie ildie prima doil' uso : l sccoildo (nel suo com-

rrsenturio vol. 4 , pag . 1117) acremente invei contro

il M o r i accusandolo di parecchi errori e soflsmi.

Nel mio modo d' intendere la questione non fu trat-

tata a dovere n& dall' uno nè dczll' altro: e mentre

P n C c i o n i a buona ragione designa i sofisini delX o r , cade poseia egli rnedesirno in equivoci e non

tocca le vore ragioni per le quali la fabbricazione

b un delitto perfetto. Itipeterò in primo luogo che

la formula delitto formde è troppo diafdna e por-

ci4 coxitradittoriameri1,e intesa nella sua applicazio-

ne : vizio gravissimo (li qualuilque formula scien-

tifica B quello di prestarsi ad interpctrazioni con-

Iradittorie nolla pratica applicazione: questo vizio

rende la formula disutile e pericolosa. Si (lice rhe

i? delitto formale quello che pe r essere consumato

non ha bisogno d i un evefzio.Ma 6 egIi vero ch e i lfalso docurnentaIe non abbia bisogno di un C/T.! to

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- 33 -ueccte~iule? o lo nego recisamente. Non ha bisogno

dello evento del danno al patrimonio privato, per la

cardinale ragione che il danno privato non C! 1 og-

gettivo costituente il titolo d i falso pubblico; m a di

un euento ha sem pre bisogno, poichè ha bisogno del

t-iszcltuto mccteriub della creazione di un documento

pubblico falso. Dunque vi ii, pii1 ragi one per affer-

ma re nel falso un delitto materiale che non ve ne

sia per negarlo. Io lascio dunque da parte nella

presente disputa questa formula di delitto formale

la quale non trovo buona acl altro che a confonderele idee con un linguaggio mistico ed inclefinito (1).

(2) I,a proposizione c he il falso do cui ~ie ntal e sia delitto

formale congiunta con la regola del nostro codice la quale

parifica i \ falso per us o al falso per fnbbricctziorte o per

alterazioile, condussero la Corte Suprema nelle considerazioni

premesse a1 decreto del 12 marzo '1859 Ani~crli Tosc ani

U I I I ~ ~1 , parte 1, pcig. 2 2 0 ) ad enunciare come precetto

generale che nell' uso doloso di docztmcnto fatso non si nnl-rnelte tentniivo. Quel decreto f u giustissimo perchì: in qiiei

termini di fatto l' icso doloso e ra consumuto, avendo i l c r r -dilore stesso aggiustato fede alla falsa rice vut;~.Fu esallis.

simo lo insegnare che alb consumazione del falso per tcao

non è necessario il danno obiet t ivo, e consegueiilemente

non dare alcuna valritazione al mancato lucro ed allo avere

poscia il creditore riconosciuto la falsiti e d esa lto i l su o

credito. Tutto qiiesto incensurabile. Rk da ciò ne consegue

ch e 1 z~so loloso sin conslcmato con lo iityrrnno quan t i~nque

I O inganiiato non alibi41 poi patito iilcun dan no : iion iit?

consegue però 1' ass ert a regola assoluta della inipossibilith di

un tetttatico di icso, il quale deve aminetlersi coine si um-

nielte il tentato spenditiiento nel falso niiinniiirio.

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Il vero criterio per giudicare se e quando certi

atti i quali non hanno ancora raggiunto il f i ~ e pe-

ciale dello agente diano vita ad un delitto perfetto

r, non ad un solo cotzuto è per me unicamente

questo: vedere se negli atti esegztiti posti a con-

fronto col fiw dello agente siavi o no eccesso giu-

ridico. Se gli atti esegzciti hanno gi& violato undiritto uguale o poaiore a quello che sarebbesi viu-

lato raggizwgerido il filze, il reato definito dalla og-

gettività giuridica gi& completamente violata 6per-

f ~ t t o .Se invece il raggiungimento del fine avrebbe

violato un diritto di natura poziore s pii1 impor-

tante di cluello offeso con gli atti eseguiti, il reato

si definisce per 1' oggettivo giuridico nascente dal

filze, ed e tentato, e puiiibile come seinplice conato

finchè il fine non fu raggiunto. Questo B per me i l

solo criterio sicuro, costante, infallibile, che, io pro-

pug i~o, che agli occhi miei assurne la forza di unaverita inatematica. Qualnnqne sia la fattispecie (i)

pratica alla quale voglia adattarsi siffatto criterio

nnn far & mai difetto a si? stesso.

i l ) I.' iippiicazione di questa regc~laè general e e costante.

Per la medesima il ~ n t t o consumato ancorcbè la donna non

sia stata ancora lrasportala nel luogo sicuro ove desiderava

il suo rapilore: la t.esistenzn B consumata coi primi alli di

lolla bcnchk non siasi impedita 1: opera di giustizia che si

voleva frasloriiare: I: i~zceadioh consumato con lo tippicca?

ineuio d el fuoco ben chè non sia an cora coiisunta la casa: In .

falsa tcst imo~rinnznè consumala qu;iiilunque la deposizione

cotiiplcluincntc fatta non ahbia prodotto la seutenza iogiusta:

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il bvogìio B consumato con la compera del voto benchè il

fine dell' ambito non siasi raggiunto: il furto è consumalo con

la contrettazione quantunque il ladro non abbia ancora po-

sto in salvo la cosa furtiva: la diffantazione B consumata col

divulgare lo scritto infamante quantunque nessuno abbia

dato fede alla imputazione mendace: il lat~.ocitzioè consu-

malo con la uccisione a fine di lucro qua ntunq ue il lucro

non siasi ottenuto: la perdttelliotze è consumata con lo ini-

ziamenlo della aggressione benclriè le forze del Governo ag-

$redilo abbiano respinto i ribelli: I' oltraggio v io lento al pu-

dore è consumato benchè lo agente non siasi procacciato il

completo sfogo delle proprie libidini: il fulso n~lnrniurioè

consumato con la fabbricaz ione della falsa moneta sebbe ne

ancora non sia stata spesa. I n tiilti questi ed altri consiririli

fatti gli atti esecutivi offrono una violazione g i ~ompleta del

diritta identico, o di un diritto poziore a quello che voleva

violarsi col fine; e perciò ad aver e il reato perfetto non è

necessario at ten der e il conscguim cnlo d el fine. Ma s e io vo-

leva uccidere e soltanto ferii; se voleva violentemente slu-

prare e non [eci che olbraggiare i l pudore; se voleva ijvve-

lenare e non feci che cagionare dolori e vomito; gli atti ese-

cutivi rimarranno sempre nella sfera del tentativo; perc!>B il

diritto che si sar ebb e vio1,ito col raggiungimento del fine

è troppo superiore al diritto clie si è violato con gli alti

esecutivi.

Cj. 3725.

Ora in tema di falso documentale è un abbaglionel quale caddero tanto il M or i quan to il P u c-

cioni per non avere avute presenti le dottrine in-segnate da C a r n1 ig ii n , quello di esaminare la

presente questione in un modo corilydesso senza di-

stiriguere tra falso in scrittura pztbhtica c falso in

scrittura privata; equivoco che B manifesto nel

M o ri per aver descritto i due falsi con jsrlza sola

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- 436 -definizione; eil b manifesto nel P u cc i o il i per ave-

re a l citato luogo invocato il coclice Greg oriano il

quale appunto distingue caso da caso nel moclo

preciso con che noi lo distinguiamo.

Si pone la questione in faccia al falso in scrittri-

ra privata? Erra il Mori, ed ha ragione P u C c i o-

ni. Col fabbricare imitando il mio carattere unaricevuta oil una lett era che vuolsi poscia attrib uire

a me si mira a ledere il niio divi t to c l i p~op~ieth:

questo non i: ancora aggredito. Io posso lagnarrni

che siasi tentato di agg redire Ia mia p roprieth, ma

non posso asserire davvero che siasi commesso un

delitto e violato un diritto mio col solo scrivere il

rnio nome sopra una carta. In tale atto la crimino-

sità B tu tta ed esclus ivam ente nel fìne. Dunclue la

fabbricazione di falsa scrittura privata non è niente

se si fece a fine non malvagio: i: un conato contro

il diritto di proprieta o di onoro se si fece al finedi derubarmi o infamarmi; non B un delitto pey-

fetto fiilchè 1 uso di quella carta non ha violato il

rnio onore o la mia proprietà.

Si pone invece la questione in tema cli falso in

pribblico docu men to? h erronea la opinione cli P ri c-

c i o n i e vera la dottrina del M o r i. Quando In kI-sificazione di un pubblico docriniento abbia per fine

una perduellione potrj. quella essere uii momentodell'atteiitato politico stante la prevalenza clel Pne .

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&la Ie falsita istrunzentali ordina riame nte si coni-

mettono per fine d'indebito lucro a danno dei pa-

trimoni: ed è assurdo il concetto che la falsifica-

zione di un pul~blico ocumento nella q uale si estrin-

seca un delitto sociale sia un tentativo di furto.

Nelle f6i3me costituenti le solennita del pubblico do-

cumento hanno interesse tutti i cittadini; e col me-

nomare il rispetto dovuto alle medesime tutti si

sentono direttamente offesi non solo per la mediata

previsione del rinnuovamento del fatto, ma per la

immediata lesione di una guarentigia costituita a

l~enefiziodi tutti. Col' mezzo di tale falsificazione si

viola pertan to un diritto di tanta importanza che ap-

]IO il medesimo sono un niente le mille lire del pa-

trimonio privato. Laonde quando la falsificazione del

pubblico documento è completa il delitto principale

e perfetto, e rèpugna g uardarlo come tentativo del-

1 aggressione del diritto meno importante. 11 fine

della offesa privata è una concomitanza richiesta

ad avere la malvagità dell' atto, ma non costituiscel' oggettivo giuridico del falso pubblico ; ed ecco

perchb sul~ordinatamenteai cardini della scienza la

fabbricazione di un falso documento p rivato quan tun-

que completa può co nsiderarsi come un tentativo

d i furto, e non tenersi come reato consumato fino

all' uso dannevole del documento. Ma sarebbe un

vero assurdo sostenere altrettanto nella completa

fabbricazione di documento pubblico perchS si ren-

derebbe accessorio ciò che di natura sua 6 princi-

pale. I1 clelitto ente giuridico si determina dal su o

oggetto, che S il diritto ag gredito ; quando un' azio-ne nella serie dei suoi momenti aggredisce due di-

ritti d' importanza difforme, la figura criininosa, che

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deve essere unica, desume la propria fìsonomia dal

diritto poziore.

Ik dunq ue viziosa la defitiizione che d i del falso il

codice Toscano in clflanto la medesima vuole adat-

tarsi anche al falso privato : ma t.: esattissima e in-

censurabile in quanto si riferisca alla falsità nei

pubblici iiocunlenti: ed in questo senso io 1 accettai

(S . 3692) e persisto ad averla per buona. Giusta-

mente osservo P u c C i o n i che il codice Gregoria-

no era piii coerente di tutti gli altri codici Italiani

quando all' art. 233 aveva punito come delitto im-

perfetto la falsificazione di privata s e ~ i t l u ~ aon

susseguita dall' uso della medesima. Ma a torto il

sommo giurisla credette trarne argomento o soste-

gno della tesi da lui sostenuta nel falso pzcbblico,

poich8 non osservo che la stesso codice Gregoriana

agli articoli 230 e 231 aveva ravvisato un delitto

perfetto nella falsifictlzione clel documento pubblico

anche prima di qualuilyue zcso del documento con-

traffatto od alterato. Io accetto dunque 1 elogio di

maggior coerenza ai principii scientifici meritam ente

dato a quel codice, appunto perchb contradice e la

tesi del M o r e la tes i del P u c c i o n i in quanto

vogliano spendersi come assolute: e congruamente

adatta ciascuna di quelle tesi alle due specie di fal-

sità nelle quali sulle orme cli C a r m i g n a n i io

non trovo soltanto due gp-adi di uno stesso delitto,

ma due specie criminoso essenzialmente distinte.

Si veda quanto gia scrissi al S. 2361 Ano al 2373

inclusive (l).

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(1) Anche B e r n e r (Lellrbztctb cdir . Herliiio l851

pag. 5 5 6 ) considera il falso in documenlo pubblico oome un

falso qualificato. 91a malgrado la reverenza che professo a

tanto giureconsulto io tengo più vera la opinione di C a rrii i-

g n a n i , perchk nei d ue falsi essendo affatto diversa la ob ie t -

t iv i tù giuridica io vi trovo due specie di reato sostanzial-

mente distinte e non una semplice qualificn.

Ma una specialità da notarsi iri quanto all' USCI

doloso del falso documento si trova per alcune le-

gislazioni nella zctilità delpentimento. Secondo le re-

gole generali quando alcuno ab bia presentato il falsu

documento alla vittima designata avrebbesi il ten-

tativo prossimo di uso cloloso che passerebbe alla

consumazione allorchk il falso documento fosse stato

accettato dalla vittima. Ma quando la parte avesse

in un processo ci,vile prodotto agli atti della causa

un falso documento traendone fondamento alla pro-

pria azione od alla propria eccozione l' uso doloso

potrebbe sembrare consumato : o per lo meno dovepure non vi si scorgesse che un tentativo prossimo

parrebbe si potesse tosto sequestrare il falso fO-

glio, dar corso all' azione crimina le, e provata la

scienza condannare senza bisogno di altro colui che

deposito quel foglio coine responsabile almeno di

tentativo di uso doloso impedito cla causa indiperi-

dente dalla volontii del colpevole (i).

(1) Parecchie legislazioni aderirono a questa rigorosa ve-

ri&, ed alcune espressainente disposero che niente giovasse

al produttore di un falso documenlo la successiva dictiiara-

zione di non volerne usare. Cos ì era per le ordiniinze Alfon-

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sine in Porlogallo: M e l l i O inslr'lztlio?les jrcris crinli?znlis

Lusitnni tit . 6. S. 3 - r i- i tn~nuis e instruniantis lic-

get ut i , uec poeitaal cai tab if. 31a in Francia fino dalle più

antiche pratic he prevalse la opposta dottrina, la qua le esi-

nieva da ogni pena chi dopo avere prodotto in un giudizio

1111 c1ocunicnto falso avesse sulle impugnative dello avversa-

rio dichiarato non volercene servi re: B r l l o n Dict ionnaire

d c s A~*rCts ol . 5 , pccg. 260, niol fazix n. 8; ove osserva pe-

rò che tale ritraifazione non vale ad evitare la pena della

coai rufaz ione quaiido il producente ne risulti autore: Pa po-

l i i o a r r e s l . l ib . 9 , t i f . 10, n. 2.

3Ia molte odierne legislazioni ad imitazione dei

codici di Francia lianno qui introdotto un procedi-

lilento speciale, che viene ad offrire, anche a chi

abbia maliziosamente prodotto od esibito agli atti di

un giudizio uno scritto da lui conosciuto per falso, un

facile mezzo di evadere ogni persecuzione. I1 pro-

cedimento è semplicissimo. La parte contro la quale

k prodotto il falso titolo deve dichiarare con atto

giudiciario che ne impugna la verità, ed intimare

lo esibitore a dire se malgrado siffatta impu gna-

tiva persiste o no a volersi servire di quel docu-

niento nel processo vertente. Se lo esibitore dichiara

di non volervi insistere la cosa e finita (1): se dicllia-

ra di persistere a volerne approfittare allora vi e luo-

go ad esercitare 1 azione criminale per 1 uso cloloso.

(1) La desistenza del producente è una modificazione

Elell' anlic a d oltrin a dei pralic i, i quali insegnavano che a

punire la falsitb inslrumenlale fosse necessaria la prrsislen-

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=C ~d :immeilevano la aililila del pentinncnto anche iii np-

~ ~ e l l ouando la parte avesse dichiaralo di non volersi servire

del do cu n~ en to also da lui proclottu: C r a v e t t a consil. 46,

11. 11 - u t t a copzsil. 1 5 2 , fom. 1 . La materia della ri-

trattazione nel falso docuntenlale si trattò latamente e mae-

slrevolrnenle di1 1Ji c c o i n i nelle sue questioni di dir i t to

purt. 4 , qciest. 17, pny. 5 9 1 : dove toccò eziandio della spe-

cialitk dell: uso doloso di documento falso in un processo

criminale. In questa ipotesi però lo argomento non può di-scutersi senza il debito riguard o alle varie contingenze ed

alla dirersita dei fini del producente. Altro & il caso nel quale

la falsa scrittura si produca ad offesa dello accusato; altro

5 il caso nel quale si produca a difesa. Altro è il caso nel

quale si produca da chi non ha veste in processo; altro hil caso clie si produ ca da chi v' intervierie come testimone.

In questa ultima ipotesi la falsi ti assu me il cara ttere di r eato

pedissequo alla falsa testimonianza, e deve guardarsi a tutti

gli effetti com e una circostan za della m edesima . Che s e si

cara prodotta a danno dello accusato cssa diverrà pedissequa

alla calunnia, e talvolta sarà uno elemento costitiltiuo di que-

SI? e repugnerà che si calcoli ileratamente come circostanzaaggravante. Ed allora non sarà per fermo spendibile la uti-

lità della ritrattazione. Quando il niio nemico col mezzo di

un falso documento m i ha fatto languire innocenle per inesi

e mesi nel fondo di una segreta non è tollerabile che egli

se la passi con una ritrattazio ne dopo sfogata la sua vendetta .

Le regole dominanti in questi casi sono quelle che nascono

dal titolo pre va len te i n r agio ne della olì'esa alla pubblica giu-

stizia. E viceversa quand o la produzione del falso documento

sia stata fatta dallo ste sso accusato me ntr e era miiiacciato di

yraue pena do vrà alla sua volta applicarsi l 'aureo precelto,

ignoscendtim ci qili qualiter qztrililcr saflgzlincnz suzcnt rc-

dimere v o k i t .

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La ragione di questo benigno comporto non

soltanto la veduta di risparmiare alla parte minac-

ciata la lungaggine cli un processo di falso. Oltre

alle considerazioni di utilitti esso si connette con

dei principii giuridici e con la vedu ta di m eglio

assicurare il corso della giustizia penale. Sarà in

molti casi difficile in un processo per uso doloso d ifalso docnmento assodare la prova della scieierzun

della fals iti nel producente; il quale anche chiarita

la fa lsiti del titolo potrebbe semp re dire che lo aveva

prodotto a buona fede credendolo veritiero. Con 1 an -

zidetta diffidazione si vuole ric11itzrnare il producente

a meglio esaminare le condizioni di vsridicita del

suo titolo, e si tende a diminuire la efficacia della

scusa dedotta da una ragionevole cred ulit j.

E dico ctle si di~~zimciscea eficacia della scusa

di bnona fede anziclie dire che la scusa si eli.nzPnn,

perchè non credo ad una assuluta eliininazione della

medesim:~ . Anche dopo quella teinpestiva diffidazio-

ne puo perseverare la buonzt ibde riel producen te.

Esso ha dichiarato (li persistervi perchb si e inan-

tenuto nella ragionevole creduliti, che il titolo fosse

vero. Egli non era obbligato a credere di subito alle

impugnative opposte clall'avversario a proprio co-

modo ed interesso. Presunzioni assolute di mala

fede non se ne possono ammettere ai fini penali.La reitk del cittadino deve resulture da prove di-

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- 43 -rette e non da presunzioni giuridiche. Sicchh lo an-

zidetto procedimento sark buono ad evitare molti

processi di falso ma non a? assicurare in tutti i casi

la condanna del giudicabilc, a raggiungere la quale

in caso di persistenza sarii pnr sempre necessario

porre in sodo per altra viti il dolo dell' accusato.

In sostanza nella ipotesi di desistenza sono duei principii giu ridici che si vengono ad applicare con

questo sistema. I1 primo consiste nel considerare la

produzione del titolo nel giudizio civile come un

tentativo di uso doloso anziche come un delitto

consumato. I1 secondo trovasi nella regola clella irn-

puniti del tentativo quando il medesimo ò stato

sospeso per pentim ento dello age nte . Co;icch% tu tt a

la nuovità consiste nel dare allo attentatore un av-

viso a pentirsi ed un term ine a pentirs i utilmente.

Questo mi pare 1 riltimo e g enuino concetto giuri-

dico della teorica della diffidazione.

Ma quella desistenza susseguita alla diadazione

porrà ella al coperto di ogni procedura penale e di

ogni condanna ?. Nessun dubbio di cib in faccia a

tali legislazioni finclib parlasi di processo e condanna

per titolo di uso doloso. Sarà peraltro 1' istesso quan-

do si obietti il titolo di fahb~*icasione, cl nlteraxz'ofie

di documento? Io ne dubito: e ne dubito special-

mente dove siasi in tema di documento pubblico.Abbia pure il producente, fatto senno al seguito di

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quelle intiinazioni,, dichiarato di non volere fa re uso

ulteriore del falso titolo; egli si sarà arrestat o util-

niente nella via del d elitto di zcso doloso. Ma se viene

a giustificarsi che egli stesso era stato il fabbrica-to9-e o lo alie ?*a tore del documeiito pot ra egli col

ilesistere dall'uso essersi procacciato la impanitk

anche del delitto di fabbricazione e cli alterazione?

Questo potra ammettersi nel falso in scrittura pri-

vata, percliii l'oggettivo giuridico del falso privato

trovandosi tutto nel diritto particolare di proprietàaggred ito col falso, potra (S. 3725) ravvisarsi nel

fatto della fal~bricazione d alterazion e rin semplice

conato in faccia al quale le anzidette regole scrimi-

liatrici procedono tranquillamente. Nel falso privato

la eolpevolezza B sempre in via di tentativo finchk

non lia ottenuto la lesione del diritto altrui, o con

indurre la vittima a legarsi di un rapporto obbli-

gatorio in base al falso titolo, o col pat ire uno spa-

glio nel suo patrimonio. Ma jo non credo che possa

dirsi altrettanto quando il titolo prodotto fosse un

documento pzcbblico, perchb in tal i termini (almenosotto il punto di vista scientifico ) io trovo nella

fabbricazione e nella alterazione un delitto già coii-

sumato e perfetto.E consegueni;emetite la desistenza

ilal successivo delitto di uso non può cancellare il

precedente delitto perfetto di fabbricaz ione, nel modo

stcsso che la spontanea desislenza dal delitto di in-

lenza carnale non cancella il precedente delitto di

ratto giS consumato.

S. 3735.

Infatti ripetesi in ordine alla fabbricazione di falsoin documento pubblico quanto diceinino in ordine

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- 45 -:dia fabbricazione completa di falsa moneta. La fab-

bricazione e 1 alterazione sono delitti perfetti in loro

stessi. Ciò discende dalla indole sociale del reato.

Una volta trovata la oggettività giuridica del falso

pubblico nella pubblica fede B necessità logica che

a raggiungere la pe rfe zi~ ne del malefizio non si

debba aspettare la lesione clel diritto purticolu~*e

(proprietà privata) derivante dall' uso o dalio spen-

dimento. Ogni delitto B perfetto quando ha prodotto

la violazione della oggettività giuridica chet?

costi-tutiva della essenza sua. Col divieto di fabbricare

o alter are monete o documenti pubblici s i protegge

la pubblica fede che riposa sulla inviolabilitA d i quelli.

La pubblica fede S definitivaraente violata quando

e fabbricato il contratto falso, perchb si sono mano-

messe le forme e le cautele destinate a guarentirla.

I1 danno della pubblica fede violata effettivo, quan-

tunque sia tuttora potenziale il danno particolare

della proprietà privata. Dunque anche la fabbrica-

zione od alterazione (li documento pubblico non sono

semplici tentativi.

Qtiesto mio iiloclo di vedere si conforta da una

consiclerazione morale. Se si ponesse come principio

che chi produsse scientemcnte un falso docurncnto

pubblico potesse mercf! la successiva clichiarazione

di non t,olerne zssare mettersi a1 coperto non solo

tlallo addebito di zcso doloso, ma anche clalla fah-

bn'cazione da lui commessa, qriale sarebbe la si-

tuazione dclln giustizia rispctto al terzo che risril-

tasse fabbricatore (le1 falso? ti costui maestro ili

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- 46 -falsitii non vorreste ( io penso ) render profittevole

il pentimento del producente. Ma allora come ri-

sponderebbe al senso morale un pocesso di fab-

bricazione di falso documento pubbiico nel quale si

vedesse condannato alla galera lo scriba che per

un premio di cinquanta lire mise la sua abilita cal-

ligrafica al servizio di uno scellerato; e contempo-

raneamente impunita per voloilt8 della legge la pri-

ma causa morale del fatto, lo istigatore, il sedut-

tore che corruppe l' altio abusando delle propriericchezze e della costui p ove rtà? Aderiamo stret-

tamente ai principii giuridici e la teorica della de-

sistenza sara accettabile. Consideriamo come due

fatti distinti l' zcso e la fabb~~icuzione:m~ie t t i amo

che si prolunghi la fase del tentativo del primo pe r

1asciai.e adito acl u n utilu pentimento rapporto a

quello, rna non estendiamo la utilita del pentimento

dalla fgrnia di malefizio tuttora incompleta alla for-

nia precedente gia ormai consumata,

Anche la fabbricazione e 1 alterazione peraltro

ammettono rispetto a loro stesse la possibilita del

conato quando esse non siano complete. E qu i si

riproducono le analoghe osservazioni fatte sul ten-

tativo di fabbricazione di moneta in proposito della

difflcolta di una delimitazione dettata come regola

generale a 1)r.iari.Pong asi (a modo di esempio) che

operata la falsificazione di un contratto vi si tro-

vino regolarm ente apposte le false firme del nota-

ro, della parte, e dei tcstirnoni; rna vi manchi tut-tavia il bollo notarile. Si potrà egli dire per modo

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- 47 -assoluto che qui si abbia una fabbricazione com-

pleta, o dovra dirsi ch e rimanendo ad esegnire la

apposizione del bollo, gli atti esecutivi erano tuttora

in via, e che l'ultimo momento colzszcmativo della

fabbricazione sarebbe venuto allora soltantu quando

si fosse apposto il bollo a quel foglio? Pare a me

che come regola generale non possa dirsi n& l 'uno

n& l' altro: dipende ciò dallo staf~ilire ual fosse la

intenzione del colpevole. Se il colpevole si conten-

tava di fare il pubblico docnmento in quella guisa,posto che la legge aotarile non faccia clclla appo-

sizione del sigillo una ?or-nta integrante, si potrà

benissimo dire elle b ttblsrimzione era consumata.

Se invecc per la legge notariIe il sigillo fosse di-

chiarato forma integrante ; se anche tenuto quello

come una' mera cautela ulteriore non necessaria

alla validita, dell'atto, risulti che il colpevole inten-

deva di usare anche siffatta cautela ed apporre al

falso foglio jl falso sigillo, ma mentre dava operaa procacciarlo ne fu impedito e venne sorpreso,

dovrti dirsi che il fatto era tuttavia nella fase del

tentativo.g. 3738.

Dissi in proposito del falso numrnario che non

sapeva concepire un delitto mancato nella forrna

della fabbricazione o alt,orazione?perche se In mo-

neta rinsci speafiibile si ha il delitto perfetto, e sonon ririsci tale clovctte dipender ci6 dalla inszcfi-

ciema dei rncxzi; lo chc riconcluce il fatto entro i

limiti del tentativo, ed escltidc il delitto manaa.to

appo chiunque intenda e voglia intendere cot.esta

figura come la deiini il suo creatore G i ti n D o-

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- -18 -iii e n i C o R o r i i a g r i o s i dicendola ecn delitto soy-

gettivame nte per fett o. Non costit-riiscono un delitto

soggeCtiua~jze.nte erfetto gli atti di loro natura in-

sz~ificcienti a pro du rre lo evento pe r qu anto il colpe-

vole ne abbia erroneamente sognata la srifficienza.

Ma adesso che istituisco uguale ricerca in ordine

al falso documentale mi si offre alla mente come

possibile ( benchè difficilissima) ipotesi d i fulso neizn-

mario ?na.izcato il caso che mentre il fabbricatore

aveva completato la falsa moneta e la fabbricavaperfettamente sia stata per legge tolta di corso

rjrielIa specie monetaria. E passando al falso clocu-

men tale potrh forse ugualm ente trovarvisi la figura

del delitto mancato non gin nel caso di documento

imperfettamente imitato (perchb in cib si ha serri-

pre o il delitto perfetto o il solo tentativo) iiia nel

caso cli un docrimento perfettissimamente imitato,

iiia con CCCEu e fir m a rendute inconciliabili dal hp-

tuito che a cluella clnta il preteso firrnatario fosse

inlprovvisamente man cato ai viventi. Que sto sareb be

un delitto soggettivamente perfetto, ma iinpeditoquanto nll'evento voluto da un fortuito indipendente

dal modo di agire clel colpevole. Nt! semhri che que-

sto mio ammettere nella ipotesi qui supposta un

falso documentale mancato contradica a quanto ho

detto piìi sopra narrando il caso della vecchia li-

cenza da caccia alterata nella data: perchè io qtii

suppongo In morte clel psniunlo firm ata rio e non

qiiella del pubblico ufficiale. Questa togliendo al 10-

gli0 il carattere cl i docuniento pribblico esclude il

mnlefizio nei srioi essenziali: cluella offerenilo invece

ur~aircostanza iiiipeditivn ilello e ffetto nocevole nrn-zi~cttea persistonza tlel innlefizio e clolla punibilitll,

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salvo a decidere se malgrado la medesima il de-

litto sia sempre perfetto o piuttosto nza?acato (l )

perchi! il documento intrinsecamente valido fu ren-

duto nullo da un mero fortzdito, quantunque tutto

il necessario si fosse fatto dal colpevole.

(1) Si volle tro var e la figura de l delitto mancato di falso

documentale pubblico nella ipotesi d i un testamento falso com-

pleto che ioattesameate sia stato rotto per la scoperta di un

testamento vero posteriore. hla qu i io trovo il delitto per-

fe tto, perchè la inut i l i td sopruvaettutn nel falso dociirnentcicon:pleto non gli toglie le sue condizioni essenziali.

Anche la cotnpliccitd reca innanzi problemi spe-

ciali nel falso documentale. In primo luogo B da

stabilirsi la delimitazione fra co??zpZicitu p r o p ia e

corve2ta o cooperaxione. L a difficoltà nasce da que-

sto : che me ntre il furto, l' omicidio, ed altri re at i

si consumano ordinariamente in un contesto conti-

nuo di azione che rende agevole discernere chi in-

tervenne e chi non intervenne al momento consu-

mativo per d ire che quello fu un cof-eo od un couv-

toore, e questi un semplice azdsiliatore, il falso do-

cumentale cor re nella sua consumazione una fase

molto diversa. I1 falso documento pub richiedere u n

tratto prolungato di tempo non solo per la prepa-

razione degli strumenti bisognevoli (lo che non sa-

rebbe che un semplice azcsitto) ma ben anch e nel-

la formazione del corpo della falsa scrittura. Tizio

scrisse in un dato giorno il testo de l falso contrat-

to. Poscia Sempronio imitò In firma del notaro ; e

VOL.VII. 29

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Cajo non esperto in calligrafia ma in meccanica vi

appose il falso sigillo notarile; e finalmente Lucio

e Mevio vi apposero la loro vera firma come testi-.

inoni. Ora ciascuno dei primi vorrà dire che egli non

prese parte alla consumazione del delitto, il quale

giunse al proprio complemento forse clue mesi do-

po le loro operazioni, e che conseguentemente egli è

responsabile soltanto cli ausilio. Ma il pubblico Mi-

nistero risponderà che la consumazione del delitto

è sempre un fatto giuridicanzente unico quantun-que composto di momenti distinti nello spazio di

luogo e di tempo: laonde tutti coloro i quali pre-

sero parte a quella serie di atti consumativi sono

coautori del falso8e non ne sono azctori soltanto i

due testimoni (1) che furono gli ultimi ad apporre

la loro firma ed a compiere merce la medesima il

documento. E parmi che dica benissimo (2). In una

parola nel falso docuinentale sono come nel falso

numinario delimitati iii un modo netto gli atti pre-

paratolQiidagli atti eseczctivi. Ma è altrettanto indi-

scer~iibile a linea di separazione fra gli atti esecu-tivi e gli atti consusnatiui; e tale difficolta non pud

cliininarsi per gli effetti della complicitA tranne con

lo allargare la sfera degli atti consumativi.

(1) Non scinbra potersi dubilare che i teslimoni is11'21-

tncntali (detti nella veccliia pratica Francese testimoni ntc-

r~ierarii) ieno, concorre ndo in loro la scienza, ve ri coautori

del falso docuiiiento clic presenziiirono e validarono con la

loro firriia. Da ciò risu ltere bbe clie nel processo pena le essi

dovessero figurare come im pulaii e non coine fidefacienti. Aifini civili la questione del confli[lo trii l'a8èrmazioiie di ve-

rilà per parte dei testimoni e il giudizio di falsità per parle

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dei periti calligrafi si esaminò da L a p e y r e r e decisi ons

dti Pulais let. F , n. 6 .

(2) In un caso c he ebbi al Tribunale di prima istanza di

Lucca parve potesse sorgere questo dubbio. Alcuni avevano

fabbricato dei pagherò falsi. fila volendo apporvi il bollo e

produrli setìza pagare multa si valsero di un impiegato del

bollo a Livorno per farli bollare con i marchi veri. Scoperta

la frode furono i falsificatori condannati per falsiti in docu-

nienlo e lo inserviente bollatore fu condannato per falso in

bolli. Si dubitò uu istante s e costui avesse a tenersi come un

correo del falso docrimentale, ma il dubbio non approdò per-

chi?- a bollatiira non era forma essenziale al documento già

couipleto i n sS stesso. Alla sua essenza di documento niente

aggiungeva il bollo e niente gli toglieva la sua mancanza:

hollare il foglio non era d unqu e un pnrlecipare alla fabbri-

cazioiiti del falso docume nto: er a uri aggiungere sullo stesso

foglio il nuovo delitto di falso in bolli al delitto già complelo

di falso documentale: tulto al più sareb besi potuto dire che

coli quei bollo si era facilitato l' ziso del falso dociimento

abilitandolo ad essere prodotio in giuslizin.

In secondo luogo la complicith nel falso docu-

mentale presenta un altro interessante problema

circa la comunicabilitj delle aggravanti desunte

dalle paaditia personali del colpevole. E il solito

dtibbio che gih abbiamo toccato in tema d i pnrri-

cidio ed in tema di fa~nulnto.Se il falso docum ento

si alterb da un notaro e la legge minaccia un ag-

gravamento di pena contro il pubblico ufficiale i

privati che abbiano a lili cooperato saranno essi

partecipi nello aggravio? Nel tema presente pai-

mi che la negativa della comunicazione debba ac-cogliersi senza esitazione, Sì perche l'aaggrnvio nn-