Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 2 (04)

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    (1) La Corte di Appello di Messina con decision e del-1 11 novembre 1871 stabil che una lesione al padiglionedel\' grecchio non poleva costituire deturpamento perche1 orecchio non fa porte della fuccia. La proposizione as-soluta che ha servito di base a queslo giudicato ha per in-contrato le cens ure di alcuiii ri~pe ttiibil i giuristi. Vedasi1' Eco de i Tribunttli n.2453.

    I1 criterio della lesione gravissima b quello dellaperpetuit applicata ad alcuni casi di gravitA dellalesione. Cos :2." - a dzcrata della malattia fisica finch, ol-tre i trenta giorni, si protrae per un tempo limitatoquantunque indeterminato, rende la lesione grave.La rende gravissima se certamente o probabilmentequella malattia 13 insanabile. Sul che dobbiamo av-vertire i non confondere la de7n'Zitazione con lamcalattia. l a debilitazione anche perpetua non favarcare i confini della gravil. A questo fine biso-

    gna che sia malattia, ci08 che cagioni ali9offeso unasofferenza sensibile oltre il semplice incomodo delloindebolimento di un senso, o di un organo.

    . 2 . O - La perEurba;iotze intellettuale che costitui-sce la gravitd quando 8 transitoria, la rende' gravis-sima quando si converte in malattia mentale certa-mente o probabilmente inaanabile.E qui deve aversicura di non doflettere dal rigore dei termin i malattiamentale cle debbono prendersi nel loro stre tto si-gnificato perdita della ragione. L' indebolimento della

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    - 49 -iueiuoria occasionato, a modo di esempio, per uncolpo nel capo, sebbene giudicato perpetuo, quandonon costituisca ebetismo io lo giudicherei piuttostodebilitazione anzicbb malatrtia mentale.

    3.0- L' iatacletrolirnenlo d i un orgufia o d i unscnso ch e costituisce la gravit, rende Ia lesioiiegravissima quando assume i caratteri della ~nutila-xione sostituerido il log2imenta ali' irtceaoZil;7~ento.Tale a dire se pi*iiua t'offeso di un senso, di unaffiano ( l ) , i anl~iede , ell" zcso della parola, o ddllr,capacita di p z a ? ~ ~ r e .1 codice Toscano adcgri percotesta formula alle mutilazioni di certi membri in-teressanti al corpo umano come le mani ed i piedi,e le privazion di un senso, quella mutilazioile ch ealtri legislatori credettero meritevole di provvedi-iiiento speciale s di pena pi rigorosa (2). La ca-.stt4azz'one,avverso la quale tanto odio spiegaronoaltri legislatori antichi e moderni, si pun da l codiceToscario (art . 329) con la carcere da un o a cinqueanni quarido fosse commessa senza altra aggravante.Forse il rigore speciale degli antichi ebbe una causaparticolare nei costumi dei tempi che rendevanop iU frequente questo delitto. Avvegnachb per quantola scienza proclami ( 5. 697 ) che la freqrieriza di n11delitto non circostanza dlc ne aumenti la quan-t,it{b politica, pure i legislatori sono tratti troppospesso tIa questa circostanza a mostrarsi severi.

    (1) k generale il principio clie il loglimenlo di un ditonon cosliluisca rnztlilazione. Nas lo costiluivti nell' antica

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    - 50 -pratica : Za c C h i a qun e s l . med . l e g . lib. 5 , t & . , n. 9 -R u b a g u s J o a n n i s Consii. 83 - M a s t r i l l o cdccis . 368.Non lo cos~iluivan& lo cosiiluisce i n faccia al18 noslra p [ i -risprudenza : C a r m i g n nn i clementa; $. 1007 - P u e -c i o n i Snggio, pug. 478. Non io cosliluisce n ep pu re pe r leleggi, e giur isprud enze e ste re; vedasi in questo sen so la de-cisjone del tribunale di Venezia del 10 marzo 1863 rireritanell' E c o de i l ' r i bunu l i n, 1822.

    (2) Pino a Roma pagana risale 1 odio speciale conlro ildelitto di castrazione. S v e l o n i o fi?& Domiiiano, cap. 7)narra che Domiziano volle punito di morte colesto reato: eda l frammento 4, ad l c g . Corra. d e sic. emerge c i re Adr id~ovolle punita di rnorie la casLrazione ancora dei ser vi. Gin-stiniano fnouella 142, cap. I ridusse la pena al togtionepei maschi. a a vedersi la dicsertaziooe dell' O t t o n e ad e g . si servus f i ncl l e g . Aquil. edita Sleinuordicle 1710,e riprodotta la quinta nella c o l l e c t i o da'ssertnlionirn, Bre-ma 1785, pag. 178. Vedasi anche C y p r a e u s (l e jure culi-nubiorum pag. 407, n. 3 et seq. I popoli gernianici si d p -pagarono anche conlro questo deiillo della pena pecuniaria :legge salica 6it. 33 , 1 . 17 - e g g e ripuaria lil.6, 1. 27 -l e g g e lonyolinrdica l . 1 , bii, 7 , l . 18 - egge bavarcc ~ i t .8,1. 19, $. 2, 8. tl giure canonico (cap. 5 , X. de homirid.Jequiparb questo reato all' omicidio. E tale equiparazioue sir i p r o d l i ~ s ~a Carlo V nella sua costituzione criminale al-1 art. 135, dove uiilficb i l deliL!o di c ast raz ion e con quellodi procurato aborto, soggiungendo p u n i a r u r gladio u t honl i -cido, Vedaci C l n c e n i n art. 133 C. C. C.- r P s s c om -m e n t a t i ~n c on s t i l u l i o n am criminalem, p a g . 42 9 - o e 11-m e r o medi$. i n C. C. C. pag. 627, ove ci narra qual fossela singolare causa dsi primo editto d i Domiziano ; ed inse-gna poi che 1' adequazione della procurata steri lit e dell:3caslraziono all' onlicidio, perch repugnante alle vera uozioilcdi questo delitto, non dev' essere accettata dalla pratica : det-tando la massima (audace per t suoi rompi) che una legsepenale quando B contrarla a i princfpti della scienza non de%e

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    essere esesuita da i inagistrati ; cita il c r l i C 1 i ct fp t t r s 4 ,concl. 8, n. 68) l qualo riferisca esserci in prelica derogatoa questa legge: e confuta la decis. 186 del C a r p z o v i o,dimostrando che in que l caso h pena di morte non f u ap -plicota per la procurata slerilil, ma per le arti magiche delleqi~a isi era fatto uso. E questa dollrina, che i n soslanza dc-rognva al dettato severo della Nemosi Carolina, si ricorda co-tiie prevalsa nella opinione dei doltori d a l M u l e r promp-tuariurn, verbo, sleri l i tns. - B O e h m e r o a d C a r p z o-v i u m quaest. 11, os. 8 - o C k i~brt it .ur . crlr~a, . 4QO- u t ma n n clenienln j u r . c~.i?iz.$. 554 - 1e i ; t e rcletnc,atn jur. cr im. S. 1 3 1, p~ig.G5. I n Francia il cielitto dicactrazione era iiiilessibilnionte piiiiito r l i morte : R o 11i.-s e a u d d e l a C o m b e Ni t i d r es c ~ i n i i n e l l e s ay . 86 -Vo u g l a n s i ? a s l i l u t e s de dro i t eriminel pag. 6K2. E ilcodice attuale d i Praiiciii puuisoe la castrazione di mortese la villima . perita, e della gilera a vi ta (art . 516) tuoqni altro CilSo; r~egandoperslno ( lo che i3 rnwllo osscrva-bile) la scusa della provocazione, trann e quella resul tante(a r t . 526 ) da un oil.raggio al pudore.

    lo Spagna. la leg . 13, l i l , 3, p. 7 delle Pnrlidas adegua-va questo reato all' omicidio, e la puniva di txioi'te. l1 pro-getlo delle Cortes dcI 1822 minacci pure (art. 688 ) lapena dei lavori pubblici a vilil. I l codice Brasiliaso non di-clingiie questa dalie altra forme d i rnutllnzione, e per tulte(a r t . 202) ommina la prigione fiao a sedici anni. I l codiceSpagnuolo de l 1848 ( a r t . 3 4 1 ) iafligge la peua della galeran tempo d a estendersi anche alla iriorte: ma poichP questonrllcolo usa la formula di proposito, cos i l Sig. P a C e c h o/ l o v r . 5 , pag . 47 ) avver le che tanta pena n o n applica-bile tranne quando t:1 rriuliliziooe sili falta :ivVertitnineii-te, e no h col solo ariimo di ferire. i n qriaiilu alle antichepraliclir! e leggi d' Italia ved: isi h1 P 11 o C h i o dc trrbilrnriiactr.u, 670 - ; n r a v i t a lih. 4 , ply. 669, ti . 8, 9. i i codiceNapoletaiio (art. 36.1) min; rcc ieva i 1avoi.i pubblici di quarlo?;rado. XI codice 1'arme:ise (art. 326) minacciava la perla

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    dei lavori forzati ;i v i ta , e la niorte se la viltirua era peritaifeniro i quaranta giorni. 11 codice Modenese (ar t . 406) i n -fliggeva 1 ' ~lrgasloloper anni 95, la morte alle m edesimecondizioni. R a u te r (n. 457) opina che quando la leggeadopera la parola caatrazionc deve cadere sot10 I n medesi-ma tanfo la vera e propria cnstrazione dell' uomo, quantoqualslcia atio vioienio col quale si producesse nella femitiitiaIn incapaciti a Tenerare. Scnibra cile egli ne adduca a solarasione il fdtto ch e gli iinliclii kgislalori di Roma e di Grr-xnania avevano ridegusto i due casi. Ma io risponderei ch ese avevano volulo equipaiSare i du e casi, avevano ancheaviito 1'1 cura di desigoiirli oon disiiata locuzione. Din~ande-re i a i filologi se In dottrina di R a u t e i. risponda al signifi-cato proprio dellii parola : e dimanderei a l giurista, so sii1permessa la improprinzione dei termini di una legge penaleal fine di estendere una pena rigorosissrna ollre la leileradella le-ege.

    Per quante ricerche io abbia fatto no n mi B riu-scito trovare ne i monumenti delle leggi d i Greciae di altre antiche nazioni che il delitto di castra-zione fosse preso particolarmente di mira come ti-tolo speciale di reato. Sembra certo che in Romafosse Dorniziano il primo che provvide a questa spe-cialitd, staccando la castrazione daHa famiglia deglialtri reati di sangtie. Da allora in poi invalse gene-ralmente 1' uso che cotesto reato si guardasse comeu n fatto su i y~lzel-is i odioso d i ogni altra muti-1;ieionc. 2;: tale uso rlrird e dura fino ai d i nostr i ;poich abbiamo parecchi codici clie la distaccanoclaile disposizioni generali contro i forimenti. Suqucst' odio particolare poaono avere influito (o l t reIa ragione della frequenza ) diverse cause o politi-

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    - 153 -clie o mo rali: pu avervi influito in alcuni tem pi1 odio contro certe speciali eres ie : u in altri tempiavervi influito appo i protestanti l'odio contro lacorte di Rom a. &la ci che a mio cred ere ha pro-lungato e quasi perpetuato codesta separazione stato un errore giuridico. Si tolse in mano il Inroc-cardo, che tanto uccidere I'uorno nctto quantorecide$-e la spevanza del ?aascitea~o: su cotestobroccardo credettesi poter fondare la dottrina chela castrazione non doveva mantenersi nella classedelle lesioni personali, ma doveva adeguarsi all' omi-cidio perch distruggeva la futura esistenza di unao piu creature umane (1). Io penso che guardatabene addentro la cosa, tutta la ragione di codestaspecialit trovisi in siffatta idea. Pe r tal guisa laoggettivit di questo reato sarebbe venuta a rico-noscersi non tanto nell' uomo mutilato, quanto negliuomini futuri che doveano procrearsi da lui. E secotesta idea fosse retta bisognerebbe referire il ti-tolo di castrazione alla classe degli ornicidii che pre-sentano una minore quantit naturale, e collocayloda lato all'aborto. Ma se ci poth accettarsi pel ti-tolo di feticidio, perchb la vita intra ute rin a B pursempre un fatto che porge chiari segni di s, repugnante ravvisare come capaci di diritto quegliesseri che non esistono neppure in embrione. Laon-de il concetto giuridico della specializzazione deltitolo essendo fallace, la separazione stessa viene ai.endersi enipirica ed inaccettabile. L'oggetto d i que-sto malefizio non pub come nell' aborto trov arsi neidiritti del feto: bisogna trovarlo nei diritti dell'in-clividtio mutilato. E quando questi sop ravvisse, n8fu w i intenzione di uccidere, il diritto alla vita che

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    rtan & 8tat0 n& a t ta~ea toaB alori pud tenersiin conto per d e i i n i ~ s qw1Itk del nrabflzio.

    (i)D' A n. e, e 8i e n ($e mds'babodelitto pag. 50 ) censurail crodiee Pranmse del 1820 perc hb nella pea alita della ca-stsaziooef nom dik tin se fra 1' atto premeditato, e 1' alto com-messo nell' impeto di scibitaneo sdegno. La osservazione chein g e n e r ~ l e an no i pratici in quanto al carattere specialedel delitto di castrazione, vale a dire c he esso esiga la in-tenzione diretta a produrre codesto effetto ( B r i g a n t i pra-tica criminale uob. 2, pag. $69) non risponde a cotaleoblihlo. Simile osser vazi one porta a CYPstinguere il delitto no-minato di castrazione dal delitto di /'erimento con prroa-aiune della f~ co l bkdi gasaerave, e ad e~c ludere a questasecooda ipotesi (nella quale is scaslanoa si eoafigura la ca-sirazione greteriatenzional.e) U t iE@k, spaclale e pi odiosodi castrazione. Eifa rimaeaado sempre possibile che la inten-zione d i~a l t t rQssbitahiva de l titolo speciale si svolga o i nun msro i r taWneo, o ao,on maturo coosiglio, la critica delD' A o e t h o n rimane giwtis$irna.

    4.0- $ perpetuo certamente ed irreparabile ildanno prodotto da una lesione, quando procura ladiq~rrsionij i una c reatnra. Percid si novera ira legsciviaimze la lesione che h a prodotto P aoorto didomai Whh ~lk~a~cloagente rae conosceoa lo sta-aborto pvefarintera-

    Q colpirsi sotto taledonorninaeions, ma obei a>&ii~aeT ~ 8 a n o a savia-mente preferito fZ ) mhcars fir& le legioni gravis-~ i m e . i si rtlmi88b roO@hhforuaata d& doto. Dolo( animo di nuocere 3 nel pmaotsrcs ]la donna incinta:

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    colpa (ami:anza di prevedere le conseguenze pos-sibili del proprio fritto) quando non si b previstocha quella donna d i cu i si conosceva Ia gravidanzapoteva per le percosse abortire. I1 codice penale To-scano ( a r t . 320 9. 1, lott. C) riconosce ed ammettela condizione della scienza della g~~avidunza.ipotrebbe semb rare una ileviazione dal principio ge-nerale de l niua. rispetto alla dottrina della indivi-dztaMta nelle lesioni gravi ;ma invece persuado cheveramente i1 codice Toscano non abbia volato pro-scrivere quella classica dottrina, ed aggiunge valorsealle sapienti considerazioni del P 71 c c i o n i ai luo-ghi altrove ( , 1092) allegati. Se le conseguenzepi gravi darivate dalla lesione per lo stnto d i gra-vidanza ilella donna offesa ( condizione individuale )non si portano a carico del feritore tranne qriandoegli cavoscma quello stato ; ori. qual. logica e conquale giustizia si portano a carico del feritore leconseguenze pi gravi derivale da uno stnto di ma-lattia del17offesa, o da una innormalita del suo corpocconosciata all'offensure? Certamente B pi facileprevedere che una d o m a sia iircinta, di quello no1sia il prevedere che un iildividuo aveva una orga-nizzazione anormale o una malattia segreta, L' ar-ticolo 308 e l' art. 326 5 . 2 parrebbe dunque si do-vessero intevetrare ad trumites del17art. 326 . ilett. C non essenclovi ragione per cui nello stessocodicc si amm etta carne scusa la ignoranza dellagraviclanza, facilissima a prevedersi, e non si arn-rrietta come scusa la ignorarxza di una natura par-ticolare dell' offaso, difficilissima a conoscersi da unestraneo, e quasi impossibile a prevedersi. Giova

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    sperare che la giurisprudenza ritornerh su que-st o argomento.

    (1) Questo cayo ch e configura 1' aborto pp.elcr.inlenzionale,dagli antichi pratici si noverava fra gli omic id i i : B r u m a c u sdispulat. 26, thes. 11. Lo che essendo erroiieo (come allrovenotammo) in faccia alla esalta nozione dell' otriicidio, lasciavai l caso suddetto i n ano siaio di tlulliianza: vedssi C a r p z O v i Opars 1, quaest. 17, n. 6 , 7 , 8 - nnali di g i~r i sp?~udcnzatoscana 1889 , purs 2, col . 628. 1 moderni codici ch e iucotesta ipotesi haailo rav visato un caso di lesione divenutagravissima per l! esorbitanle resultato conseguitone ollre la.volonl e la previsione del colpevole, hanno obbedito ai piesaiti insegnamenti della scienza. Notino i giovani che qu isi svolge di nuovo un: applicazion e della dottrina della p re-valenza. Se il tihoio di ab orto prelerinteaziou ale av esse ri-cliiamato per le sanzioni legislative ad una penalitii pit gra-ve di quella minacciata alla lesione gravissima sarebbe slaiouu errore codesto modo d i classazione. Ma perchb appurilo1' aborto preterinteszionale isolalomente guardato avrebberichiamato ( p c l dovuto rapporto con la pena dell' omicidioprclerinlenzionalc d cui doveva esser minore) una penalilkiiiferiore a quella dplle lesione gravissim a; cos la prevalon-/.il di questo lilolo sop ra quello esigev a siffallo metodo diclassaxiorie.

    5. 2456.In questo caso le qriestioni pralidle che sorgono

    si riducono a due:t ."- e 1 aborto susseguitu nella donna dopo le

    i.iportate lesioni possa veramente attribuirsi come nsua causa alle lesioni medesime, accio non cadasi nelsrifisiila posf hoc evgo p?*opterFroc. E la solriziotiedi questo primo quesito molto dipender8 dal giudiziomedico, o clnlla mancanza d i altre conosciute cagioni

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    - 157 -tl i quel disgraziato fenomeno. PotrA solo in un ptintogiuridico disputarsi sul titolo di lesione gravissimaquando i periti decidano che la carisa clelt' ahortoilun furono Ie v i o l c ~ e atelilali, Dia 10 spavento.2."- ' altra questione d i e sorger& a r i in pro-posito ilella conoscenza dle aveva o no il percns-sore dello stato ititeressnntu in cu i ver*s:kva la fern-rrii~iacontro la quale inveiva. Quando la prova d iquesta conoscenza non possa farsi Iir;r via (1iri:ttae positiva, bisogner contentarsi della congctturalc,che per lo insegnamento de i dottori ( t ) ricorre tuttele volte in cui In gravidanza inoltrata facesse per latuniefaxione del ventre facile rivelazione d i sA me-desima agli occhi d i ogiluno.

    TI codico Sardo (art . 939 n. 3) considera pure co-riie una lesione qualificata dall' evento quella dallaquale sia suecodrito 1 aborto della donna offesa, enovera questo caso fra i casi d i Ienictne gravissima;adottando nel resto per le cotldizioni del reato i ter-mini de l codice Toscano: c infliggo la pena dellarelegazione esttsnsil~ileOlio n I n anni.(1) Inlorno alle clrcostatize valevoli a ritelieile ne i per-

    cossore la scienza della gravidanza, si vedano i cenni ch e ner:iccoglie P u c C io n nel suo c om t ~ i ~ n t n r i ool. 4 , p o p , 551.

    All' argomento ~1~118tianlitii naturalo del13 Iijsio-ne pertiene ancora la ipotesi della pluralitii delleniedesime risultato o sopra rin unico soggetto passi-vo, o sopra diversi. 31:~ u taI proposito non vi & 3 ~ ~ 3 -cial i t i (la osscrvarc qu:~ndo le piii Icsjoni proven-

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    gano da una sola mano, e basti richiamare ci chenotammo in genere alla teoria della continuazione,ed in specie al caso di plnralit di omicidii. So10 Bda farsi una qualche avvertenza sulla ipotesi dellamodificata indole della lesione per conseguenzado1 concorso.Nel caso di pi ferite op erate in rissa d a feritoridiversi se si conoscono gli autori delle respet tiv elesioni (tranne la ipotesi di corresponsabilit pe r con-certo ) ciascuno dei feritori risponde della lesioneda lui operata secondo il grado del nocumento pro-dotto. Fin qui non vi e disputa: ma puO avveniretalvolta che certe lesioni corporali aumentino di gra-vitj per il loro concorso, men tre isolatamente prese,ciascuna di loro sarebbe stata leggera ; o divenganogr a v i s ~ imemen tre isolataniente sarebbero sta te gra-vi soltanto. I periti non possono attribuire la grav itapiuttosto all' un a che all' altra, rna nasce dal loroinsieme. Tizio avrebbe recato una lesione leggera,se Cajo non avesse recato 1 altra lesione : a lesionerec:ita da Cajo sarebbe stata leggera se Tizio nonavesse recato l' altra lesione. Sono due forze chemaEerial9nente congiunte, pe r la loro conv ergenzaad un effetto, riuscirono a produrlo, mentre ciascunadi per s sarebbe stata impotente a produrlo. M ase vi convergenza materiale non deve scordarsiche non vi fu convergenza ideologica nella proeresi(lei due fritori; pecche Tizio non ebbe animo diaiutar Cajo, n& Cajo di aiutar Tizio. Laonde quantoin i sembra giusta la regola che si tenga conto diquesta coinbinazione per un aumento di rigore, con-si de ra i, ~ ero il caso come improprio e straordina-rio, nltrctt:into mi sem bra soverchio il rigore del

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    - 59 -codice Toscano (art. 335 S. 1 l e t t 6 ) che applica la pe-na ordinar-ia della lesione gra ve o gravissima &losea ciascuno dei feritori, Questo non B ch e uno svolgi-mento della regola piU severa adottata dal codiceToscano all' art. 313 S. 1 lett C? in proposito di orni-cidio derivalo da pi concorrenti lesioni, ciascunacielle quali non avrebbe di pe r sB cagionato la. morte.Certamente il problema doveva essere sciolto conu n criterio identico in ambo i casi; e il codice 1:stato tenace nelle logiche deduzioni del ~r inc ip io aIri i preferito: ma S pero sempre indubitato che sivengono a, fa r sopportare ad un uomo le consegtxen-zc del fatto altrui. Laonde mi sembra pi coerenteai principii moderatori della responsabilith penale la . iregola benigna di quei pratici ( i ) che impropriandoi l i.aqo ricorrevano ad una pena strsiordinaria.

    ! l ) Bt e n o c h i o de crrbitr. cns. 552, n. 15, 10 - r-p z o v i o prncticn crijs in~la's ,tcnest. 26, ri. 4% et seqq.- ..R c IJ e r velilnliones, pcig. 805.- c h u l t i q i o colli- ,-9C-r~)?enlntione,ccadcmicne vol. 5, decns 25, Cfles, 4 et 5. r-3-

    Certamente il delitto considerato nella quantitinaturale emergente dal sua complessivo (1) risulta-iiierito b pi grave. Ma cotesla gravit non B esclu-sivi-il~iuritt!derivata dal fatto del]' uno o dell' altro.In sostnrizn j l fatto dell' rino B rispetto al fatto del-1' altro rin' acc2'd~ntaZitu he lo ha rcnduto pii1 no-cevolc, c0111e lo P il fatto ~leli'altro rispetto al fattodell' uilri. Sicdlb quaildo i drie fatti non si concate-i i inn pe r nesso ideologico, unifica~idosi ragione del

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    concerto, anche la solazione del problema che sor-ge in questa speciale configurazione risale al prin-cipio generale che voglia accettarsi in ordine aglieffetti giu ridici delle aceidenta lit8 ester iori su1l:igravita delle lesioni. Se si ammette che la lesionedi sua natura leggera, debba imputarsi come graveperchb tale ta rese la mano inesperta del niedicoo del\' assistente, o la trascuranza dell' offeso, nonpud esservi difficolt nello imputare come p r a r e unalesione che ( d i sua natura leggera) grave divennepe r la lesione operata da altro feritore, P u dubi-tarsi invece di tale conseguenza se si accetti laregola contraria. Ci mostri anche una volta comesi concatenino nella scienza nostra lo soluzioni deiproblemi pratici con certi principii fondamentali.

    (1) la queslr, Iriogo io conte mpl o !a rpuicsi c he le piferite avvenute ;i &inno dello slesao o di diver s i individiliper opera di un solo colpevole o di pi cli uno, siatio loetreeito di pi e diversi atti succ ess ivi materinlriien te distirili.Ma i.[ caso delle pi ferite arrecate ad tm solo, o delle piziferite arrecale a pN da' uno, pu presentarsi corne conse-guenza di un atto unico e momer.tariro ; ~riico ii riittii lasua soggetlivit cosi t~lornle come fisica. IJer esrnipio, losccrtlo di un archibugio che era carico a parecchi proiettilipu b aver cagionato dieci ferite a qrccl roto intlividiio controi l quale s i dirigeva la esplosione; r pu avere cagionatocinquo ferite a costui, e ( pel devi;ii.e de i proietlili) iilirflcinque ferik d n terzo col pre5enle e clir, noil era presodi inira dal colpevole. Qud jurix in questi dr;e eii ierg~rii i?Nella prima fnttispecir , dell e diec i ferite c;igion;ite o r i t r n sol^^mediante un aoto allo, io vidi in gral icn obiett:ire un delilfrttlnico, rornpleaso nei suoi rlrrultatl mi1 senipre unico: e cibsia benissimo. Ma nt l l r eecarada bUhpwi t . d i dtte pcrrorde

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    ferite con un at to unico, io v id i ac c u s a t ~ l g iudici obiet tarejl delitto conliibunto. Questo concelto nasceva dal considerarecome uu delillo per s stante il ferimento di Tizio, e comeun altro delitto di per sd s lnnle il ferimcnlo di Cajo, e cosguardare quei due eventi (sebbene derivat i cla un unico iillolaoinetitaueo) come due del i t t i distinti i quali IIOU si pote-

    ,zone.ana congiungere tranne per la formula della conlinttu-'Fu questo stesso concetlo quello ch e guido ;U i t t e r m a j e rod obietlare un furto continuato al ladro clie aveva invi)-lato un sacco di roba quando verificavasi che in qae l saccovi erano oggetli ci f due LEiue~~iroprietarii ;ma io confessofraucanieole che non mi sono mai cotuto p ersua dere di taledottrina, n& mai ho putulo vincere la repugnanza del17animornio ad acceltare questa forma singolarissima di cot8linua-aione. Essa mi appar sempre singolarissfma e repugnante,per 1s. ragione che m i sembra ossurdo ravvisar0 pluraliladl delitti nello istnntaneo ed unico movimento di una mano.Per m e queste sono forme di delilto complesso a causa dcllnplurelitb obiettiua. de i pi diritti lesi; nia no n si potr rn;iidire delitto rnolleplice e coutinualo per la Otidividzcit delloelemento subieltivo. Non ini fidai d i me stesso per i.ispettc>alla autori14 degli opiuanti in contrario ; a per Hlurninarrriiproposi i1 q~iesilo l mio riverilo Collega ed aaiico T a n C r e -d i C a n O n i c o illustre Professore, nella illustre Universit dil'orino. Ed ecco Ia risposta che ne. ebbi con leriera del 51maggio 1572 che mi perrnetbo ( e me lo perdoni 1' amico )d i pubblicare per amore della scienza - Mi' limito per /WL.-ililti al la pinaa specie: uccisione v o l o n l a ~ i a d Cttjo Pferi!lze?ifo non voluto d i Sempronio, col onedesieo S P ( l l l 1 ~d i a~>ehibngio .

    Sono picln(ri~ienlcd' gccordo con t e nel riconoscere c/it.qui Iron vi sono due reari, e clre norr v i 6 reato cn l z t i -~ l i r n t n : redrz srcperjlito dirt~c le l e rag ioni .

    V i ricofbclsco invece i ctiralleri de l reato c o n ~ p l e s s ~ ~ ,su l i.yua?tdo pe rh 98eZ fcrirlzcnlo , non volltlo, di Senzprorliosi vci~i f ic lr i~rol i est r-cnli dclln colpa poli6icur1arinle in l l~ ir-VOL.II. 11

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    tubile. Poich sebbene ain unica 1' intenzione, unico P-ne, unico il rnesso, unico 1' alto, duplice perd 1 r / f r t lo ,la lesione d i d i r i t l i ; c ciascuna di queirte Zcsioni 2 nni-nntrr da zsna forza irnputubilc.

    Se invece nel ferimento d i Semprotiio non s i verifi -cassero g l i estrcriii della c o l p e put i ib i l e , rimu?*reDhe ilsolo l i iolo d i 07tticiJo doloso ri~peiloa Clt jo; iaolr pcr-tendoai ravv isar e nessun ctiruttcre d i p ~ n o l c rrbp~clul~ili l&ne l fritto materiale lesivo d i Sempronio, no n rrnininto dtcverunn fo r z : (b morale. Non 1 dunque csaticz lisailtrt'e caticello de l reato complesso al caso in rit i c i si u rayiurred i nieazo a fine fra !e varie lesioni rli Idi~iCto.

    Pinqu I' esimio collega r ed io concordo secoliii che duli $l iestremi della colpa il Cerimetito de l terzo, prodotto dalla dev l l i -zione dei proieUili, sia polilicainenle irnpuiabile sotto la forrnndi lcsione colposa. hla persista a ricusnre la congiunziotie diquesto dislinto realo col reato principale (on~iciclioo feri-mento volontario a danno d i Cajo) sollo la foi'niula dellaconlirlaaaione, anclie per la ulteriore ragione che i l oaral-tere essenziale della conlinuazioae (unicith di dcterr~titicc-xio t ie j non al presbe ad unificare il voluto col non volrrlo.

    Il codice Sardo prib dirsi che abbia diviso Ie 10-sioni sotto il rapporto della loro quantit8 naturalein quattro classi piuttosto che in tre. La prima ciassedeHe leggiare vienc richiamata dall' art. 5-43 he lepunisce col carcere da un mese a duc anni. La so-conda classe, che pub dirsi delle g?vuvi, viene (le-scritta all' art, 544 che iiiqiggc la carcere fino a ci117iltic anrii. In questa classe ripete il codice Sardol'applicazione e il criterio della durata lissanrlo I?Irciita giorni il prolangrimento dalla malattia o d in-capncith di lavoro che pa6 rendere grava la feritlr.

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    X a i! da notarsi che qriesto codice riconosce rinulteriore critoi'io d i gravit$ nel pericolo di vita,sebbene non accompagxiato da prolnngametito oltrei1 mese della infermitk od impotenza. La terza clas-se puo dirsi quella delle piit g m v i che descrivc al-1 art. 538, e punisce con la relegazione fiilo a cin-que anni. In questa classe richiama i due critcriidella debilitazione permanente di un senso o di unorgano, e della deturpazione permanente della fac-cia. Costruisce poi un ulteriore criterio nel concorsos t ~ i z~ l t aneoei due elementi di gravita, da l codicestesso ricoriosciuti 11clla ~iic?~cclu ncl pericolo diviin. La ricorrenza di uno solo di questi due crite-ri i aumenta In pena del carcere nclla durata senzacambiarne la specie: la combinazione copulativa diambedue quelle circostanze opera il passaggio dallaspecie penale del carcere a quella della relcgazio-no. Finalmente la quarta specie delle gravissirjtene l codice Sardo viene descritta all' art. 539, overninacciasi in relegazione fino a ciieci anni. Ivi sitornano aQ enurncr8are i criterii ciella perpetua de-bilitct.zione rfientale: snl che b notabile ne i due co-dici nostri la differenza ctic intercede fra la formulatoscana naalutticc mentale e fa formula sarda defii-litnaione d8lle f'ticolt.8 mentali. Vi si richiaina pareil criterio della rnalattia fisica probabilmente irisn-nabile. Vi si richiama lu perdita (differente dallasc.rriplico ~Zebilitnsionsprevista dall' ari. 538) di unsenso, o tlulla facoltb d i generare, con gli stessitermini del codice Toscano. E coli identici terminivi si richiama il criterio dcl prevedibile aborto con-seguitone. Cosicclii? in questa ultima classe quantoallrt definizione ciai casi vi B perfetta identith fra i l

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    - 64 -wdice T o ~ a n o il Sardo : ranne la differenza trala parola malattia, e la parola debilitagione: sulleeoncladenze pratiche di codesta differenziale spettaai medici forensi lo emettere competente giudizio.I1 C o s e n t i n o (pag. 387) osserva sul testo delcodice Sardo che la legge non richiede siensi pe r-dute irite~a men te e facolt mentali; basta che s isdmo debilitate. Sar forse esatta questa interpe-traz ione del dotto criminalista. Ma se esatta lasuo. interpetrazione, io non esito a dire che peccadi aoverchio rigore la formula del codice Sardo.Essa in primo luogo viziosa per lo indefin ito chepresenta sotto il punto di vista del risultato psico-logico al quale aggiunge la potest di tanto aggra-vare la pena. Le facolt mentali dell' uomo sonoparecchie: pereh la condizione dell' articolo ricorradovranno esse trovarsi indebolite tutte, o basterche ne sia indebolita zcrza sola, per esempio la re-milziac(binza?Il dubbio B gravissimo. Oltre a ci6 nes-suno ignora che giunto 1 uomo ad un certo periododi eih b ebilitazione progress iva delle facolti4 m en-tali un fatale destino. Si ode frequentemente ri-petere dagli uomini inoltrati negli anni il lamentodi essere divenuti smemoriati, di non potere piiapplicare cos per lungo come dapprima, di trov ars i@h ottnsa la mente, e simili. Come potrcl il peritoas8ieara~;rea giustizia che quell' indebolimento dica i nu. lama l'offieso fu conseguenza della lesione,s non di un aat~arwledecadimento? Finalmente seB diBcile immaginare che un uomo voglia fingersipazzo per lo sfogo di barbara vendetta onde con-durre il sno feritore a piu aevero cruciato, O altret-&rito facile ad rln, o8eao accorto levare innanzi al

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    suo medico gravi larrienti d perduta ricordanza, didifficolt nel percepire con 1 antica nitidezza le idee,in una parola af fettare lo indebolimento delle facoltamentali. Qual sar il medico che possa, per criterioscientifico indipendente dalle conquestioni dell' offe-so, affermare alla giustizia che in quella mente vifu un reale e verace indebolimento? Il medico so-pracchiairiato dopo l' avvenuta lesione, donde trarraesso i criterii di confronto tra lo stato precedente,e lo stato successivo di quella intellig enza? Io nonveggo in questa dottrina che pericoli per la giustizia.

    Un' altra differenziale importantissima fra il codi-ce Toscano e il codice Sardo quella relativa allaevi?*azione.I1 delitto di evirazione per il codiceToscano cade sotto 1' art. 326 S . 1 lett. 6, perchbcompreso sotto la generica formula pr ivus io~edellafacoltd d i geneqqure (vedasi P u C c: i o n i comasen-tmalo,vol. 4,pag. 530): d per conseguenza pu-nito col carcere s e commesso pe r moto improvviso,e con la casa di forza per anni dodici al pi secommesso con premeditazione. I1 codice Sardo usala istessa formula privazione della facolt di gene-9*ave,che per sua natura comprenderebbe anche ildelitto di castrazione : ma poichb in questo codiceall'art. 552 il fatto della evirazione O specialmentecontemplato e punito con la galera per non menodi venti anni, cos bisogna concluderne che la pri-vazione della facolt di gen erar e prevista dall'art. 539n. 2, sia soltanto quella che sopravvenga come con-seguenza impreveduta di una lesione dolosa. Ci

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    - 266 -mostra che il codice Sardo ha volrito contro il (le-litto di evirazione conservare l' odio speciale concui veniva guardato dai precedenti legislatori. E suquesto argomento mi riporto a qunilto ho detto disopra ai $5. 1453, 1454. Si ha un bel declamaresulla no6iltb delle parti lese con questo delitto pergiustificarne il rigore. Ma no n sapr m ai persua-dermi che la privazione d i una potenza bestialedebba considerarsi come danno pi grave che nonla privazione dello intelletto per cui 1 uomo avvi-cinasi al creatore. NB vale il dire che ilalla evira-zioile (i) siavi luogo a temere con facilit la mortedell'olTeso. Non 8 questa la ragione del rigore, poi-di il caso della morte susseguita alla evirazionespecialmente previsto e punito come omicidio.(1) In proposito del rnutergale di questo reato b note-

    vole la differenza ch e passa tra la cvira,xione e la castra-zione. Clb venne dottamente discusso dall' accusa uel sensodella parificaaione delle du e formule, e dalla difesa ne lseneo opposto in un caso pratico che trovasi per disles0nell' BCO e i I'ributiuli n. 1796. Trattavasi di u n Uilicialech e per vendetta gelosa aveva ncl Napoletano tolto delibe-ratamente i testicoli ad un borghese. Si sostenne in quelcaso che i l toglimento dei tesiicoli costituisce castrazione Onon euitasione, perclib rimane il membro virile. Si sostcn-ne che essendosi nel codice Sardo Napolelano del 1861 nel-l' art. 552 usata la parola euirazione mentr e all ' art. 639si adopan la parola caslrazione, era s tata mente de l le-gislatore di richiedere nello articolo 552 la completa priva-zione di ogni segno virile, e non essersi contentato dellasola inabilitazione a generare, Questo sistema ebbe plausoda quei giudicato; e cib mostri ancora una volta quanta aL-tenzione debba adoperarsi dai legielatori oella scelta dei vo-caboli che sPes8Qportano a cOncluciuui di altissima importanza.

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    Per ultimo alla qrrnizlitcii ?~ntzcg*ale ella les ionecome condizione che valga a renderla gf*avissiinapotrebbe, secondo il metodo usato da alcuni codici,richiamarsi la morte del ferito quando la medesimanon fu ( o per presunzione, o per dimostrazione po-sitiva) conseguenza assolutamente necessaria dellalesione. In questo senso anche la vecchia praticatoscana (1) richiamava alla classe dei ferimenti ilcosi detto ferimento susseguito da morte, come spie -gammo ai . 1090 e 1109. I1 codice Sardo al-l' art. 541 mantiene il titolo di omicidio contro ilferimento cui abbia susseguito la morte dentro iquaran ta giorni, quantunque la morte non sia suc-ceduta per la sola nut.ura delle ferite o percosse,m a per causa pi*eesiste?zteo sopruvvenuta. E in ci6deflette dal rigoroso linguaggio della scienza, la qua-le non permetterebbe si conservasse a cotesta ipo-tesi il titolo di omicidio. Ai precetti della scienzaobbedisce pera ltro nella parte sostanz iale, poichb di-spone che in tale contingenza la pena debba abbas-sarsi di uno o due gradi. E questo il caso di mortesusseguita al ferimento con mancanza dimostraladel nesso ontologico. Ma vi e ra nella vecchia prati-ca una regola che stabiliva la mancanza p~3resz~ratccdi cotesto nesso; e questa regola em ergeva dall' in-segnamento dei dottori (2) i quali sostenevano chequando la morte del ferito non fosse avvenuta den-tro i quaranta giorni dovesse presumersi derivatada altre cause concornitanti; e perci colpirsi dipena straordinaria.

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    - 68 -(i Ed anche da pratiche straniere : C a l d e r o Decisiu~ies

    Cnlhaloniae l i b . 1, decis. 31.(2) Volendo comporre i n una teorica le divergenti opi-

    nioni dei dottori, che si accordarono nell' attribuire una ef-licienza giuridica all: intervallo di oltre quaranta giorni ia -terceduto fra la ferita e la morte, bisogna distinguere il va-rio loro modo di apprezzare cotesla circostauza, in tre pro-posizioni difformi. Tutti concordemente prendono le mosscd a l priricipio della Icg. 30, S . 4 //: ad Isg. Aquil. - i va(-treratue fuerit scruus non mortifere, negligclztin alrtem pe -rierit, de vulncralo aclio erit no n de occiso. Ma nelloal~piicare coteslo testo il criterio dei quaranla giorni dif-feriscono come appresso:

    1 . O Alcuni preudendo come apodittica la opinione di queimedici che insegnavano essere necessit di qualsisia feritatnortale quclla di uccidere deritro quaranta giorni, ne con-cludevaho che se i l feriM era inorto dopo cotesto spaziodoveerc impreteribilmente dirsi ch e la morte non era av-venuta per ooiiseguenza della ferita : e quindi esulare persempre il titolo di omicidio. In questa senso riferisce R O LI 5-s e u d d e l a C o m h e essersi deciso in alcune provinciedi Francia, ed allega la decis. 328 d e l B o e r i o ed un giu-dicato de l parlaineoto di -4ix de l 19 gennaio 1659 a soggiun-pendo ~ ~ 1 1 'utorith di I m h o r (instil, for. li. 3, t i l . 11,?L. 10) ch e in cotesto caso condannavasi soltanto il giudica-bile a fare la fondazione di una messa per pe ~a a per Il ani-ma dell' ucciso; vedasi C l a r o l i b . 5,S. I~osrlcidizcrn,n.44-C o r n o o oons. 194, Ei6.2 - n e p o l a cons. crirn. 4 1 -P r i n a C C i o lilr. 4 , quaeat. 197, n. 46,47. Iri questo sensoviene iatesa In disposizione dsll' art. 231 de l codice penaleFrancese, nella quale f commentatori non leggono nB unapura presunzione, nb una rnitigazione di pena ; ma una vera

    propria prescrisione : ome avverte C h a u v c o u code?)tirial progrcsrif, Puris 1838, pag. $83, n , 4 - e d p l des r moins une prsomplion en fuueur du eoupable, qu'icneoorte d e prescription p o u r l e mettre c l' abri dcs poursui les.

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    Fra le considera~ioni he t a l v ~ i b ondnmam ad adottarela regola dei quaranta giorni In coreato senso a&oiuM tra-vasi principalmente valutata la convenienza di non lasciareclie u n 7 accusa errib bile rimaoga per mesi ed anni indafini-tnnienie pcridente sopra IR trssla di un citladinu. Lo ammot-tere che possa obieitarsf I' omicidio anche quando la morteavvenn e dopo due, dopo dieci, dopo trenta mesi, non dBm ai pace ad un feritore; il quale dopo avere subilo i l Siu-dizio e la pena del ferirnenio, ed essere skato restituito allafamiglia, pub ad un tratto trovarsi per il medesimo fattosoitoposto ad u n ' accusa capitale, se avvenga ch e quel feritomuoja e che sem bri ai medici esister e in cotesta mor le ilrapporto di effetlo a causa con quelf' antico ferirnento. Taliconsiderazioni, come ognuno comprende, eoao cwoltzsivaaen-te politiche.

    2 . O Pi generalmente f u osservato essere fallace la regolamedica suddetta, perohb da altri medici combattuta nonmeno ch e dalla esperienza; e talvolta una ferila cagionare lamorte anche dopo un anno e dopo due per su a potenza na-turale, e ser~zabisogno d i estranee cause antecedenti o ao-prnvvenute. Laoncle insegnarono che la sopravvivenza d ioltre 40 giorni costitui6se u n a mera prealrnziune a favoredeli'accusato, la quale impon esse all' accusa tore di prova reil oesso tra la morte e la ferita, indipalidentemente da al -tr n qualsiasi cagione; lo che falfo dall' accusa doveesc starfermo il rimprovero de occioo: no n fatto dovesse soltontoapplicarai il t i tolo dc ~)uEncrflbo.II que~to enso &i proaun-ziarono R o u s e a u d d e l a C m b e matiires criminel-Ies, p a g . 86 - ? a b r o . in codicern, l i b . 4, l i t . 15, del: 64- e r p i l l o n code crirnincd, vol. 1, pag. 416 - u c -c l i i a quacstionea medico Z~gaEes, ib . 5 , t i t . 2, qtraecrt, 5,I& .2 e1 seqq.

    Questa seconda optnione B priva di senso giuridico, per-ctib suppone che in lutti gli altri casi non sia onere del\' 80-cusrt provare rlgorosanicnte che I' evento dalla rnurta da Isiobieiliito ad un giudicabile fu l' effetto del ferirnerito ahe gli

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    riofaccis. jiIa poich codesto obbligo corre all' accusa anc hequando 18 morle sussegue dopo breve iniervallo, COS! mi-nifesto che la regola dei quaranta giorni si riduce ad unavana parola.

    3.0 Altri firialmente stimando pericoloso lo attenerci al lericerche di fatlo, e valutando ch e data la mort e dopo qua -ranta giorni potesse rimaner semp rc un qualche dubbio S U I -la connessione Ira la ferita e la morte, prescrissero clio iu-distinlamente per la sola circostanza della sopravvivenzao l k e i 40 giorni dovesse farsi passaggio ad una pena straor-dinaria. Codesta opinione (che k quella adottata do1 codiceSeirdo all' art . 542 prima alinea) fu quella che pi gcnc-ralmenle prevalse: perch nel la nalura d~l l 'uomod pre-diligere certe transazioni di coscienza, qua ndo trovasi infaccia a quectioni difficili ed intricate. Tale moveutc b quel-lo stesso onde v a oggi recandosi iu credilo il sistema dellecircos(aaze atteiiuanti, che nella sostanza s ono una trasfor-mazione delle pene straordinarie della vecchia pratica, con-tro le quali mezzo secolo fa c i gridava s alto 1' anatema.Questa terza opinione ebbe sanzioni legielalive. I,a consue-tudine di Brettagaa ali' art . 620 disponeva che sopravvi-vendo il f e r i l o pia d i 40 giorni dopo la r ipor tata Zesiono,non douease ma i il f e r i t o r e punirsi di mor te , ma di al-tra pena ad arbitrio del giudice : vedansi B r o d e a u zu r la.Cozoutume de n r e l o g n e , d l' ar t . 020, e D' A r go n t r B1 ort 576, puy. 1795.

    BIii quccta terza opinione era pur troppo la pi irragio-nevole di tutte, percli dellava una regola la quale riuscivain pratica costantenie?le ingiusla-.O in faccia alla veritudelle coso la ferita fu la vera cagione deUa morte; ed al-lora non vi b nessuna ragione n morale, n giuridica, ri:politica di alleviare la p-na solo perc hb i patimenti delldvitlima si prolungarono oltre i quaranta giorni ncll' ango-sciosa lotta fra la morte e la vita. Nello stato di verilh lare5ola pecca dl un a beaigoittr non giusURcabi1e: ch e se infwcia al 6QmaV varo la ferita non fu cauea della niorlc,

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    - 71-la regola pecca di patent e ingiustizia verso il giudical ilequactdo gl' irroga una pena che, quantunque mitigata, si mi-sura pur sempre sul titolo dell 'omicidio. In sostanza il giu-dice rimane in dubbio sul titolo di omicidio, e pur tuttavialo ritiene. Non B pi dunque la verit ma il sospetlo labase della criminale condanna.

    Codesta regola con una singolare modificazione siraccolse dal codice Sardo all' art. 542, per disporreche in caso di morte dopo i quaranta giorni la pena( mantenuto sempre il titolo di omicidio ) potesseabbassarsi anche di tre gradi se er a dimostrato chela morte non fosse conseguenza della sola naturadella ferita; e di uno o due gradi se tale dimostra-zione m ancando, rimane va a ritenersi il nesso dinecessario rapporto tra la ferita e la m orte. P e r talguisa il codice Sardo non solo ha riprodotto quellaregola dei quaranta giorni che in faccia alla scienzamedico-legale moderna e ra divenuta di assai pro-blematica ut ilitj; ma congiungendo questa regolaalla esigenza della difizostrasione di mancanza dinesso le tolse ogni senso giuridico : dappoichb siaevidente che quel precetto non poteva altro signi-ficare trann e un a presunzione. L aonde poco vi vuolea comprendere quanto sia antigiuridico il concettodi congiungere insieme alla prova piena la efficaciadi uiia presunzio~ze: i tale repugnanza a cotestometodo che quasi tocca 1 assurdo . Al vizio radicaledell'antica regola si & per tal guisa aggiunto ilvizio della contradizione. Quando alla prasunxionenata dalla sopravvivenza oltre i quaranta giorni suc-

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    cede la dimostrazione che la morte avvenne nonper la natura della ferita, ma per altra causa pree-sistente o sopravven uta, continuare da un lato adare un valore giuridico a quella presunzione, valel'istesso che pretendere di veder la luce lunarequando il sole brilla in pieno meriggio: e dopo ci6ostinarsi dall' altro lato a mantenere il titolo di omi-cidio, transigendo con la coscienza mercb il pallia-tivo della diminuzione di un altro grado, vale 1 istes-so che operare a caso, e piii per moto di sentimentoche per calcolo di rag ione. Finalm ente dare nel tem-po stesso alla presunzione ( art. 542 primo alinea)la forza di diminuire di due gradi; e dare alla provapositiva ( art. 542 secondo alinea ) la forza di climi-nuire di un grado ;mentre nell' art. 541 secondo ali-nea a questa stessa prova positiva si attribuisce laforza di diminuire due gradi; B un tale fascio dicontradizioni da non trovarne modo. Ma tali (1)aberrazioni sono la ordinaria conseguenza dellascelta di un erroneo principio: il quale appuntoperchb b e rroneo, per necessitA logica conduce afacili confusioni, e ad esitante oscillazione nelle sueapplicazioni.

    (1) Quesle censure contro il sistema del codicc Sardo so-nosi pibi largamente svolte e con fiore di senno n ella d i ~ -sertazione pubblicata dall' Avv. P. G r i p p o , so t to il t itolodella ferila o percossa uolontnri a che produce lu inorte,nell' Archivio giur idico diretto dal i>rof.F i 1 i p p o S e r a i n ial vo l . 5, pag. 348 , 511. Il dotlo giureconsulto chiama :ipctg. 615 quell' art. 541 una suentura per il Regno d ' h -liu. E se le sue censure possono sembrare aniare e vivacisono per sempre inferiori al merito. Quella dissertazione

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    degna non solo di essere letta ma di essere profondamentestudiata da chi sappia e voglia capirla.

    Fin qui abbiamo discorso singolarmente quali sia-no i risultamenti che, secondo il pi comune mododi vedere dei legislatori, al daaneggiam ento dellapersona (nel quale sta la generica essenza di fattodella lesione) aggiungono il carattere di lesionegrave, o gravissima. Cotesti risultamenti hanno dun-que una particolare essenza di fatto la quale ri-chiama al presente luogo tutte le questioni che nel-l'argo me nto dell' omicidio attenevano alla essenzae genere di cotesto titolo. Laonde a questo luogorimane ad esporre sotto un punto di vista generalequali siano le successive ricerche, e le possibili que-stioni occorrenti allorchh s i tr atta di pronun ciareche il titolo di lesione grave o gravissima i3 nellasua essenza di fatto assodato.

    1 "- La prima indagine B quella relativa allas~zateviale sistenza della circostanza per cui si vo-glia ritenere che la lesione sia grave, o gravissima.Per tale ricerca si chiarisce la prima Base del corpode l delitto in questo gen ere di accuse. Ma la impu-tazione fisica non pu dirsi assodata per la solagiustificazione di una materiale esistenza delle con-dizioni di gravit,?, se le medesime rimangono no-zione possibilmente sconnessa dal fatto del quale ilgiudicabile B riconosciuto auto re. l3isogna dunqu ein secondo luogo chiarire il nesso antologico cheintercede fra quella risultante materialit, e l' azio-r z e del giudicabile.

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    2 . O - i qu i i problemi che sorgono in propositod i certe combinazioni ove si presenta da un Iatoun atto violento de l giudicabile contro 1 offeso, edalBaltro lato un danneggiam ento personale uccum-p a p a t o da condizioni d i gravita, ma vi B luogo rrdubitare se all' azione del colpevole debba attribuirsiquel risultato come a vera sua causa o soltantocome ad occasione. Ecco i primi e semplici terminidella questione :alcuno con intenzione ostile miritic-ciO il nemico, ed uso violenza contro di l u i ; questiper evitare il sovrastante pericolo e ~ e g u i n' nzio~ra

    propria del suo corpo, e tutta procetlonto

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    - 75 -tolo di omicidio, sia che se ne trae sse il titolo divenefici0 ( S. 2 283 ) certo 8 che il resultato dellaruorte non potrebbe il gindicabile declinare dalla suarespo nsab ilitj col vano prete sto che io stesso bevvii1 veleno, e che l' avvelenamento ebbe la sua causaimmediata nell' azione della m ia mano e delle miefauci. Ma esclasa la ipotesi eccezionale di cotestocomplicato disegno, . manifesto che la caduta o ilprecipitarsi dall' altura non essendo conseguenzaimmediata dell' opera e della mano del giudicabile,bisognerebbe bene pronunziare che la grave lesioneod anche la morte del nemico non effetto del-1 azione del reo; e con siffatta formula esonerarlodalla fisica ifipzatazioae di omicidio o lesione gra-ve (1). In questa seconda configurazione io vadodiinyue pienamente d' accordo con i sostenitori del-la formula non B conseguenza deZ2 AZIONE del reo;e stim ere i doveroso lo assolvere cla ognj respon-sabilit.

    (1) Questa soluzione era giU slala inscgnalii coine posi-tiva dal R o m a g n o c i nella Genesi de l d i r i t t o penulc ,S. 695 - vi - llorchB un du t o effetto d e ~ i u i r u con i -h i ~ ~ a z s ' o t i ihe non si poteuano prevedere , in tal enso ilf i r t u i i o si mescola col del ibernto, c l' e f i l l o che tlcriviitlall' a l to del iberalo non si pu a t t~ . iBui re ll ' agente chene f it crr?tsu occhsionn1.e. E prosegue facendo il caso in tcr-rnini. Erasi colestii soluzione convertita in precello legisl:~-livo

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    S . 134 portava ad imputare uu evento anche a chi del al -desimo noti era stato che causa oceasiunale.

    Ma la coscienza pra tica dei magistrati non poteva nlaiaccettare siifatta eso rbi buz a. E di fatti trovasi una decicio-no della Corte Suprem a di Vieona del l 4 Iilglio 1868 cheesclude i l titolo d i lesione grave dal falto di un accusalclche rnediaate una spint a av eva fatto cad ere il nemico, equesli cadendo si era frallurato una gamba. A1Cra striiilenell' islesso senso enianb la Corte Suprema di Vienna il 27gennaio 1855 in eguali Cermini di fatto, escludeudo, malgratlola morle susseyulla alla caduta, il titolo di uccisione.Quesli giudicati iiqn rientrano nella co~iligurazionechequi ho proposto; ma iuveci? cadono scsUo la ipotesi che vadoad eepwrs sohto uurnero 3. Ma se la coscienza dei 1riburi.ilis i rifiuta a mantenere il titolo ernnrso i n ragione del pii1jravc d;iano occasionato dall' azione sollsnto i t idire l ta clclgiudicahile, intuilivo che noli pu neppure esservi luogi*a serio dubbio quando (cotiie si propone ii i questo caso HP-condo) al danno pi grave non diede occasione i~nntcdicrltri l Rilto del giudicabile, ma questo fatto diede occastune 31fallo od azione di d l r i , la quale azione poi fu alla sua voltdoccasione del pii1 grave danno.

    3.0- LE~seguaci di cotesta formula ne avreb-bero voluto fare applicazione ad un diverso casonel quale io non credo che rettamente convenga.I1 giudicabile diede un urlo nel petto al suo ne-mico: questi cadde non pi per un movimento figliodella sua volont, ma per l' impulso ricevuto da113mano del percussore: cadde, e cadendo battl: il caposopra un sasso od un mobile, e no risnltb grave oletale lesione d l a nuca di queli' infelice. Ecco (volledirsi) la lesione alla nuca non prodotta dallti l i la-

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    - 77 -no dell'accusato ; questi produsse una leggera ec-chimosi nel petto, e niente offese nell' avversarioquella parte del corpo la cui lesione lo trasse apatire gravissimi danni, o a perire: il piU grave ctfunesto risultamento non pub dunque neppure fisi-cairne.rzte iw y~cta rs i l giudicab ile, poiclie non B et-fetto della azione sua, ma di un caso intervenuto:e prodotto dal sasso o dalla sedia s u cu i venne quellatesta ad urtare, non dal pugno o dalla spinta del-1 offensore. Ora qui dove 1'applicazione della far-mula non e a mio credere esatta, perch se la rnanudel reo non fu quella che spinse il sasso o la se -dia contro la testa della vittima, fu pero la manodel reo che spinse con nemica intenzione il capodella vittima contro la sedia o contro il sasso. Distin-guere in tale ipotesi fra l'azione divettn e l' azioneCndiretta non parmi conveniente, n& concludentt..La irnputuzione fistea del pi grave danneggiamentodeve dunque ( a mio credere) giustamente colpire1 accusato. Soltanto potr deg rada rsi la 2.tnpz&Gac' ~ ~ n ~??>orale,icorrendo alla dottrina della preterinte?a-zionuMtci, la quale senza dubbio sar nei congruitermini la vera soluzione del quesito generico sullaimputazione : ma fisz'earnente autore di quel ristil-tato il percussore, causa di quel danno pit g r a ~ ek il suo atto violento (1).

    (1) In qiiesto sen so Iia giudicato noil ha guiiri la Cortrdi Cassazione di i9lilsno con la sentenza del 10 masgio 1861,in un caso ove appun to sostenevasi non ave re il giudicabilefatto altro che dare uua spinta; dalla spinta esserne conse-guita la caduta, dalla caduta la percossa de l capo dell'oResocoiitro un corpo duro, e di qu i la lesione caustiva delliiVor,. 11. i2

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    - 78 -mwk; e sostonenisi Che tale lesione e la morto derivatanei I D 0 era conseguenza dirella &Il2 azione del reo, e che alui non poteva impuhrsi . La Corte Suprama respinse talesistema, dicendo inaccettabile in faccia alle dieiposizioni delcodice Sardo la distinzione fra azione dirella ed azione in -diretta; ed io credo che ci sia vero anche in faccia aiprincipii della scienza, almeno per ci che atriene alla ina-putaaione fisica, e souo questa forma speciale di ap-plicazione. perb vero che i due giudicati della Corte diVieona da me ricordati nella nota precedente (S . 1 4 6 4 )avrebbero deciso in senso opposto. Bd vero pur troppoch e la flutbaanza della giurispradenza Alemanna sovra que-sta i p o t ~ i , oise sovra altre cto~simili,~coragg ia 0 studioso.A modo di esempio, nell' Eco dei Tribunali del 28 mag-gio 1865 n. 1644 si ricordano sette giudicati contradittorii1' uno all' alLro nella questiono se ch i diede un a spinta nellereni sia responsabile della lesione grave che l'offeso caden-do s i cagionb nella Lesta. Ma qu i vuol essere richiamata laosservazione che andr b a fare fra poco in altra nota ( 9 .1466nota 2). Le decisioni de i casi pratici sono taivolla figlie dispecialissime circo~taazedi fatto, e di particolari impressionidel17aniino, Oltre a oib non b rara che i giudicanti, i qualino n siodono per dettare uria teorioa, esprim ano i motivi delloro giudizio in un modo confuso, attribuepdo alla nega-zione della Onlputa&ione fisica ci ctie dovrebbe essere at-Iribuito so ltanto alla negazione della imputazione morale.I risultamenti fatali di una spinta possono talvolta esserecos straordinari da doversi dichiarare mprevedrrti, od ancoimprevedibili, Ecco che io tale stato di convinzione il giu-dice esonera 1' aucusato dalla responsabililh di tali risulta-menti senza contradire a i principii fondamentali della impu-tazione. Non mancano allora a l rinfacoio di omicidio, o dilesiooe gravissima, $li elementi della io?~ptas ione isica:gli mancano perb gl i slemeilti della Bmpulaoione motpale,~erchb orge in campo la figura del caoo fer6qiCo. Alloranon pih ai qutsriam suHa essenza dl fatto i no n piit B' ini-

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    pugna ch e la mor te o la lesione grav issima abb iano avutocausa nell' azione del giudicabile. La questione che sorge ben diversa. Essa vuol esser e posta nei termini, s e e fino aqual punto chi versa in cosa illecita possa e sse re moral-mente responsa bile delle conseguenze pi b gravi derivatedalla sua azione per la sopravvenienza di un fortuito: ed i lproblema si converte in una questione di prcvediililit e diprevisiolie che C tutta di fatto. 11 nesso giur idico non puimniaginarsi senza pre supp orr e il nesso ontologico; ma ilnesso ontologico pu bene talvolta esistere senza che glitenga d ietr o il nesso giuridico quand o non lo induca il nes-sa idcologico.

    S. 2466.4 . O - na ulteriore applicazione della formula, lagruvitc non B effetto dell' AZIONE del reo, si offre nelcaso in cui tra la ferita e le conseguenze pi graviche si bramerebbero declinare, sia intervenuta unaaccidentalit che abbia denaturato non piii 1 imme-diato risultamento ma le successive conseguenze digravitti; per esempio gli stravizii, o la mala cura,o la niuna cura della primitiva lesione. Qui non sivuole declinare la imputaxione fisica della ferita,quanto a1 suo primario modo di esse re: si con cedeche la ferita deriv dall' azione del reo, ma si im-pugna che dall'azione del reo derivassero le con-dizioni di gravitti o di letalitti che assunse posciaquella ferita . Cos con tale formula volle dimo-strars i la ingiustizia d' impu tare all'accusato lalesione con la qualit di grave, o gravissima, o le-tale, perchl: gli si imputerebbe cosa che non er aconseguenza del fatto suo; e si disse doversi distin-

    guere sempre fra conseguenza immediata e conse-guenza mediata. Ma cotesta formula condusse per

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    forza logica a distinguere il caso delIa niz~na urn,dal caso della fizcckc czwa o dello stralji~io.Amniet-tendo ancora (si replic) che voi possiate declinareIn imputazione dei pii gravi danni quando questisono attribuibili ad un' aziofze di altri ( 1 ) fuori del-l'accusato, come potete declinare quei risulta ti cheprovennero dalla assoluta nzccfzcccfizadi czctna? Po-tete dire che la morte non fu eftetto della feritama del tetano, o della cancrena; e che il tetanoebbe causa nell' agio;one del medico che lo eccitocon applicazioni irritanti, o che la cancrena derivodal]' aziotze della stessa vittitna che la produsse corile sue intemperanze. Ma come potete dire altret-tanto quando l'evento deriv dalla nessuna cura?fdui voi non avete I' intervento di alcun' azione diterzo. La ferita fu prodotta dalla vostra mano. Lagrav ita o le tali t& che ne consegui fu lo svolgimentospontaneo della sua natura : arebbe stato forse pos-sibile arrestare quel maligno svolgimento, ma to-stochb il medesimo procedette nel suo corso ordi-.nario, le vostre stesse formule portano le conse-guenze a tutto carico del giudicabile. Non vi giovaIn formula cleli' azione, perchc? ilessun' azione ulttazci(lui s' introniise alla quale voi possiate attr ibu irecome a causa speciale l'evento pi grave. Non vigiova la distinzione fra causa mediata e +mmedint[t,perch non avete un fatto sopravvenuto al fatto delterimento a cui possiate attribuire il concetto d icnetsa irn~zediata onde ridurre quello alle merefunzioni di causa naediata. Quando la casa abbru-cici, la causa immediata ne fu il fatto dell' incendia-r io; n vale dimostrare che una brava compagniadi pompieri immediatam ente accorsa avrebbe potuto

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    sopire 1' incendio. Sicchb la questione in questo quar-to punto di vista non parmi riceva g ran luce pergli stren ui tentativi fatti in proposito modernam enteda alcune scuole di Lamagna ad occasione delladottrina di F e u e r b a c h incarnata nell' art. 143del codice Bavaro, trasfusa poscia nell'art. 285 delcodice Annoverese, ed in altri molti codici dellaGermania, ond' ebbero occasione tante dispute etanti studi su questo argomento (2). I1 problemarimane tuttavia nei termini nei quali noi lo ponerri-mo ai $jS. 1089 e segg. in proposito de!17 omicidio;se non che nella presente materia la ricerca ilifatto non pi conduce a mutare la classe, passandoda1 titolo di omicidio a quello di lesione, ma a farcessare la qualifica di gravit nella lesione, mante-nuta sempre la classe della medesima.

    (1) Quanto alla grav i t della lesione sopraggiunta periiiiperizia de l triedico o pe r i mp rud enz a d ell' offeso, poleiidirsi comune nella pratica la o pinione che della medesi manon fosse responsabile il feritore, perch di tali conseguenzpla ferita tenevasi essere occasione e non causa; ed ove an -cora per tali fortuiti fosse sop ravven uta la morte, il giudi-cahile non si teneva de occiso nia de uulnerato. Colesladottrina fondavasi sul testo nella 1. qui occidit 9. 4 ,$T d?e$, Aquil. citata di sopr a in prop osito della pre sunzio nedei quaranta giorni: G r i v e L l i o decis . dolanae 178, n. 4 -lTl p i n o s t~ccusFtrrinncci, qunest. 127 , n. 5 ct 4 - o-l u m b a de forma procedendi, ar t . 25 - ;i i l l obser-vat. 5 , n . 20, 24 - o n C i o l o resoluliones, v erb o vtzlnzls,r c s . 1 , n. 2 e1 seqq. - n g e l o de de l ic fi s , pars 1 , cap . 981,. 18 - o s s o tractnlus, t i l . de lboalicidio, n. 115 -ii e n d e z d e Ca s t r o piaclicu lzteitana lib, 5 , c a p . 1 , ?i. 4,- a n t c r a quaest. crinrin. cap. 7 , n. 3 in fine - a r-

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    p z o v i o pars 1, qunest. 26, n . 11,12 e& 13, ove decl i i i ,~l' obietto della leg. nihil inferest, 15, ff. ad leg. C O ? ~ ) ~ .l csicar. e della teg. quoniam, 6. C. ad leg. Jul. de vi publicu,prendendo a base la distinzione fra causa mediuta e causaimmediata. intuitivo che le ragioni determinanti ad una od altra

    massima intorno lo influsso che sul titolo del re alo possonuo no esercitare le accidentalit dei vizi morbosi dell'offeso,o delle su e intempera nze, o della tardanza od irregolari!%della cura , corrono con perfelta uguaglianza cos nel temadi omicidio, come nel tema di lesione grave, o gravissima.Malgrado ci il codice penale Toscano del 1853 non avevain proposilo della lesione persona le ripetuto la regola da luisanzionata all' art. 308 per l' omicidio. Vi provvide la leggedell '8 aprile 185 6, che fra le varie correzioni introdotte iriquel codice sanzion pur questa; aggiungendo il S. 2 al-1' art. 526, e in questo S. 2 ripetendo in lettera le dichiara-zioni dellyart . 308.

    (2) Anche in proposito delle condizioni indioidunli ch eabbiano reiiduta grave una lesione di sua natura l e g g i e ~ a raassai tranquilla la vecchia dottrina : B a r d e l l o n i Cuns. 08 ,pag. 554; e i da lui citati- esponsa Tubingensia vol. 9,cons. 7 1 , n. 22. Ma le modern e scuole alemann e so no andateper diverse vie, e con infinite distinzioni e divergenze. Ugual-mente le decisioni dci tribunali dei diversi stati germanicipresentano tali contradizioni da scoraggire chiunque tenticoordinare quella giurispru denza ad una teorica. Un giudicatodella Corte Suprema di Vienna del 1 7 dece mbr e 1852 (I1 e r-b s t 3.152, n . 3) proclama come regola assoluta che il giu-dicabile debba corrispondere della gravita d ella lesion e ben-chb derivata dalle condizioni malsane del190fleso. Ma per con-trario molti altri giudicati di quella stessa Corte amm isero lepreesistenli condizioni malsane del19 0 ~ ~ ~ 0ome valevoli adeclinare il tilolo pi grav e, quand o la gravit eb be la suamusa in quello Stato malsano. L' art. 144 del codice BavarOde l 1813 scioglieva il problema distingue ndo se alla efficien-

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    za della condizione malsana died e o no impulso la ferita ; di l dotto criminalista Ca m m i l l o B e r t o l i n i (Eco d e i Tri -bunali n. 964) vorre bbe che 1 art. 308 del codice Toscanos' interpetrasse ad trarnites dell' art. 144 del codice Bavaro.hIa noi seguendo I' insegnarnerito del sena tore P u c c i o n ifcomlticntnrin, vol. 4, pny. 442, e 534) crediamo pi ragio-nevole interpetrare il nostro codice ad traniites della dottri-na della scuola toscana, e della giurispruden za seco lare pr e-valsa fra noi. Crediamo cio che debbano lasciarsi da partetante sottili distinzioni alle quali diede occasione il principiopi severo, e le ditXcolt gravissime contro le quali venivatratto tratto urtando nelle pratiche applicazioni. Dappoich co-testo principio doveva naturalmente vacillare in faccia allaropugnanza che incontrava la dottrina nei tribunali per laesorbitanza di ce rta applicazioni non accettabili dalla coscien-za dei magistrati. Crediamo cio che oltima a risolv ere tuttele questioni prat iche in conformit della buona giustizia ( aadaltabile nel tempo stesso al nostro codice del 1855) siala vecchia teorica toscana a cui altrove ($ . 1092) accen-iiamrnb, e che tanto nitidamente s' illustr da l P u C C i O n ial luogo citato. Anche il B e r t o I i n i in una sua dissertazioneinserita nelly Ec o de i Tribunali (n. 96 4 e 965 ) si cimenti)a costruire in una teorica i vari giudicati yermanici. Ma no napprod ad alcuna conclusione, perch, ci era impossibile achiunque sebbene dottissimo. Ed impossibile perch queigiudicati non si ispira no ad un somm o principio unificatore ;ma sono figli delle impressioni del fatto. La novella doltriiiadi F C u e r b a C h, per quanto possa sem brare pi esatta e lo-gica in punto astratlo, riesce ink)llerabile spesse volte nellepratiche contingenze. Da ci ne avviene che i giudici si at-tengano alla regola rigorosa tutte le volte che il caso dadecidere offra condizioni meritevoli di severit. Ma quan-do invece le circostanze del caso renderebbero oltremodo in-tollerabile I' applicazione della regola, essi la evadano ; per-ch IU medesima, ctie guardata in astratto sembrava giusta,comp arisce in tutta la crudezz a della sua ingiustizia nella

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    speciale applicazione a cu i Ia si dovrebbe condurre. Comesperare che magistrati di coscienza dichiarino responsabile dioniicidio ch i diede a l nemico un leggero inorso, solo percli*d e s t o m or so , o p e r la catliva costituzione dell'oaEso, o perinala cura, svilupp In cancreiia? Ecco com e soven te il sen-so ~ n o r s l c el gludice si ribella al dettato giuridico e lo fanaufr~alare.Ed ecco come ( e sia questa la conclusione delmio discorso) carte doilrine cii eccedente rigore non sianobuone pe r un a legislazione positiva, la quale non destinalaa vivere nei regni della fanlasia; e per nccessith morale ren-dano prima o poscia flulluanle ed elastica la giurisprudenza.

    5.0- e precedenti oss.jrvazioni hanno relazioriealla i?;11putazz'o?zeistca, la quale non vuole esseriaonfusa con la f~rpzct~&wio?zelzo?*ale ( S. 8 ). Spessosi vengono scamliiant2o Ic due riccrclic: ma la in -(lole deI1' elemento che si rintraccia, e le ragioni disciogliere i1 quesito pratico sona differentissime. P nbal seguito d i una particolare dottrina, o di specialircsultanze di fatto, il magistrato venire alla cnilclu-sione - io t' imputo fisicamente la condiziozic digrave o gravissima che riscontro in qriosta lesione:potsr8 poi scendere ali' altra conclusione apparen-i.emente opposta - o Izon 8 i~y111uto noj-nl~~istztecodesla gr-avit4; oppiire - o Ic la tqtq~ztto )zer/mpicrzamente. In questa seconda ricerca il giudice nonpi tud dia i rapporti anloloyici clellu gravilii, ma isuoi rapporti ideologici, in quanto egli ricerca sequella graviti fosse preoedztta (1all' agente bencbhiion voluta ( e cosi applicargli l a nozioiio de l doloindeterminato) ; o so non esserido da lu i p r e ~ e d u l a ,tsse almeno da lu i peaediUiZci ( per applicargli cosila nozione della preterinterizionalita). Qucsta riltc-

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    riore ricerca pu non essere affatto indipendentedalla prima, perchB il nesso ontologico piu o menostretto pn6 dare spesse fiate argomento per conclu-derne o per escluderne il nesso ideologico : ma seb-bene non ne sia indipendente essa pero sostan-zialmente diver sa; e malissimo fanno coloro che teo-ricamente o praticamente unificano le due ricerche.Ami-edne le ricerche erano fuse insieme, e com-penetrate nella vecchia teorica toscana; la quale in

    ordine alle individualit2i pveesistenti nell' offeso fa-ceva dipendere la soluzione del problema dalla co-g~zizioszeche potesse averne l' offensore: in quantoalle accidentalita co?zco~zitnnlia faceva dipenderedalla loro connessione col fuGlo clell' oflensore: e inquanto alle accidentalit szissegzse~zti a faceva di-pendere dalla piu o meno possiliile previsione de lSeritore. Ma dove le nuove dottrine oltramontaneprevalessero in senso contra rio in ordine alla defi-nizione de l litolo, rimane allora ( e sorge anzi conraddoppiato interesse) la questione ivztenzionale. M ispiego. Fu a Cajo recata una lesione che di na-tura sua sarebbe stata sollecitamente guaribile perprima intenzione: ma le intemperanze di ogni ma-niera a cui si diede l'offeso, svilupparono un pro-cesso suppurativo che lo tenne inabile al lavoro peroltre i trenta giorni. La questione sull' elemento ma-teriale sorge in questa forma - bbiamo o no untitolo cli bsio~zegloave?E qui si svolgono tutte lecontmdittorie opinioni che discordano nel valutaregli effetti dell' accid entaliti sulla definizione del ti-tolo. Se in questo conflitto prevale la vecchia dot-trina si dir - bbiamo una lesione leggera, per-ch8 1 effetto grave non B conseguenza del fatto del

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    feritore, ma del fatto del ferito. Sciolta cos la que-stione ontologica, B inutile procedere oltre alla ri-cerca ideologica. Ma quando i giudican ti (seguac idella dottrina di F e u e r b a c h ) vogliano in sensoopposto risolvere la prima questione, ne verr laconseguenza che il titolo obiettabile sar quello dilesione grave : la imputazione fisica dovr farsisotto cotesto titolo. Ma che perci ? Non B mica an-cor detto che la imputagione morale debba rispon-dere alla imputazione fisica senza possibilit didivergenza ! La stessa circostanza che si volle rejettanella prima ricerca, si ripropone nella seconda. 11titolo B di lesione grave: lo sia. Ma le intemperanzedell' offeso erano o no prevedibili o prevedute dal-1 offensore? Ecco la seconda forma della questione.Non pi questione medico-legale, non pi questionegiuridica; ma questione tutta congetturale e di fatto.Perchb se il giudice si convince che la volont del-l'agente non era diretta a cagionare naa lesionegrave, e si convince altres non avere esso preue-duto che il suo nemico fosse cos stolto da dete-riorare per imprudenze la propria salute; egli ciincontrastabile che la forma del puro dolo (cos de-terminato come indeterminato) B eliminata affattoin quanto al titolo di lesione grave. Sicchb 1 accusah5 guadagnato terreno quanto alla imputazione &si-ca, e pu vantarsi di aver fatto scrivere in senten-za - eo di lesione grave. Ma la pena della lesionegrave puramente dolosa non sar pi applicabile,e al giudice rester so10 la scelta fra la lesionegrave preterz'latenzionaZe (i), e la lesione glaaue col-Posa; @ i vincitori resteranno vinti sul terreno dellai~nputazionemorale.

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    ('l)n proposito della preterintenzionalil 1 art. 330 delcodice Toscano riproduce per la lesione grave o gravissimala distinzione, da lui gi dellala per 1 omicidio, fra conse-gueazn che l' ((gente potevn preved ere come probaliz'te,e cnnregaenz;n clie poteva prevedere conte possibile. i3 noiricl.iiamiamo qui le stesse critiche che Sacen-imo (S . 1307)sulla elastioith od inafferrabilit5 di codesta dist i~z ion e. oloa questo luogo vogliamo notare che nel primitivo progettodel prof. RI o r i cotesta disliuzione si era formulata con ter-mini pi pronunziati: esprimendola da un lato con la for-rnula cotisegzienza pizl o meiao probabile, e dnlI7 altro latocon la formula - otlaegicensn possibile, 7nn iwprobubz'le:vedasi il progetto agl i art. 316, e 54?. bIa le variate con-dizioni politiche della Toscana resero impossibile la sanziu-iie di codesto progetto, o lo fecero x3inviaread una commis.sione clnll~quale non ne usci oertari~entc ariato in ~lieglio..io non dico ch e la distinzione della quale ragiono non fosseel ac tic ~ anch c nel progetto prirnitjvo: parmi per che IOfosse alquanto meuo, ed 110 voluto notare questa parlicoln-riii carne documcrito slorico, per mostrare clie i codici p(?-nali non sempre guadagnano nel passare per molte rnxii.

    C A P I T O L O VII.Segzce l e s i o n e p e r s o n a l e .

    , S ~~~ c i a l i t ael grado i i z questo tanto,

    Uopo lo sviluppo che abbiamo dato alla dottriiitr.ilol g ~ a d o ella sua applicazione al titolo di omici-ilio (S . 1272 e sogg.) basta un Semplice richiamopei1ch8 se no coinprelidx 1' applicazione alla materiadella lesione personale, i-i pocliissilie osservazioni

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    sono da aggiungere. Per cib che attiene all' impetodi sdegno e di giusto dolore corre perfettissimaanalogia, e 8010 B da notarsi che la scusa dellaprovocazione e del giusto dolore dovr con mag-gioro facilit8 ammettersi anche per cagione pii1 lievequando l ' a g e n t ~ non si spinse fino nll' eccidio d ichi lo aveva offeso ma nell' agitazione dell' anirriosuo ferrnd la reazione ad un nocumento minore.Non mancano eziandio monumenti giurisprudenzinliche in proposito di lesioni Eeggie~eabbiano portatol'effetto della provocazione fino al punto del corri-pleto esoneramento da ogni penale responsabilith.In qriesto senso si pronunzi talvolta l' antica pra-tica toscana, e si pronunzia qualche codice con-teinpora~ieo i).

    (1) il: esplicito in qiiesto senso il S. 188del codice Prilc-siano. Quando le lesioni leggii-re sono s tate fr a i conte ildaal iricambiate istantaneamente i l giudice aularlzzalo u ne pro-noitcer aucune peine. Ne l calcolo della degradazione ch e ildelitto presenta nella sua forza morale soggettiva per ungiusto moviinenlo di affetto, il codice Prussiano larghissi-mo. In soslanzs il concetlo giuridico ch e predomina in quc-sto sistema parrrii quelto della comnpensazione. intorno a ([ue-si a B a vedersi L e S e l ly c r de la crintinnlil vol. 1,S. 167,el 168, ove la aontempla ai fin1 civili dell'iudennitb. In rl~ianr'\all' errore di persoua B a vedersi Bla n c h e quatriPnte e l i / -dc n. 566.

    Anche la scusa del giusto dolore, che come ve-demmo (. 1326) on ha pi oggigiorno il valore discriminare affatto la nccisione dell' adultero $01'-preso in flagrante, diviene una completa d i r im enb

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    quando il marito si limiti ad arr ec are semplici lesio-ni. NelIe osservanze giudiciali toscane questa mas-sima (1) procedeva senza difficolt2. E sebbene ilcodice Toscano non abbia in proposito disposizionispeciali, la prudenza dei ma5istrat.i pub bene fa reossequio alla vecchia dottrina, ricorrenclo al gene-rale rimedio che le appresta 1 art. 31.Ognuno com-prende che simile tolleranza non B una rilassatezzttpregiudicevole, ma un giusto omaggio alla mode-razione di un marito che in presenza di tanto vi-tnpero si limiti a sole percosse.

    (1) In questo se uso furono espliciti i tre giudicati del .ldecernbre 1855, clel 28 inriggio 1828 , e del 19 maggio 1855riportati da C e r r e t e l l i alla parola fcritrlento n)&.5.1,2,57.Etil secondo dei quali notabile ch e il ferimento era grave,e nel terzo aveva il marito fatto uso di sciabola per ferire.BIalgrado ci fu detto ch e il marito oltraggiato aveva usatomoderazione nel giusto dolore, e fu dichiarato non esserluogo a procedere.

    f;. 1470.Lo stesso deve dirsi in proposito dell' impeto dipaura, e dell'eccesso di difesa. Ed anzi quando sitratti d i lesioni leggiere bisogna dire che l'eccesso

    di difesa is un concetto intrinsecamente assurdo ttcontradittorio. Infatti se non vi fu nell' agente 1 in-tendim ento della propria difesa, cotesta nozione, nonis pi opgidi concepibile, poichh si h nettamente di-stinta ( come altrove notamrilo ) la figura della pro-vocazione da quella dell' eccesso di difesa. Postodunque ne117 ag en te I' intendimento di provvederealla propria difesa, e clovendo la criminositci del suoatto soltanto trovarsi in un eccesso, egli B rcpu-

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    gnante che si rimproveri di eccesso colui che feceil meno possibile di danno al proprio ag gre sso re li-mitandosi a so le lesioni legg iere (1). Laonde il codiceToscano benchb non volesse imitare quello di Prus-sia del 1851, che esclude ogn' imputabilita dell' ec-cesso di difesa quando anche sia stato causa diomicidio, dovette per molto saggiamente cancellareogn' imputabilit3 dalla ipotesi di un eccesso di di-fesa nella lesione leggiera, che avrebbe costituitouna formula inconcepibile (2).(1) hlolle interessantissime regole pratiche ad escludere

    lo eccesso di difesa si trovano raccolte dal S a n f e l i C e de-c i s i o ne ~Neapolitanae lib. 5 , decis. 410.

    ( 2 ) singolare lo esempio che adduce lo S c h a p e r f inHoltzen dorf's IIundbuch part . 6 , pag. 142 , Bevlino 1871,vol. 2 ) per mostrare che uua lesione personale pu esserecompletamerite giustificata in ragione del moderarne della in-colpata difesa anche quando proceda dalla sola necessit disalvare 1' onore. Egli configura uno schiaffo ammenato sullabocca del maledico per farlo rimanere a mezzo del discorsoingiurioso che egli stava proferendo: e trova qui le condizioniciella piena giuslificazione desunta dalla necessaria difesa.

    Finalmente nel caso della lesione arrecata in unarissa (i) di pi persone senza che possa conoscersida qual mano la lesione stessa, o le piu lesioni pro-vennero, si riproducono le regole dell' antica praticache gi esponemmo in proposito dell' omicidio alrelativo luogo: e quelle regole, salvo poche niodifi-cazioni, si rispettano anche nel presente titolo dalcodice Toscano (art. 335) e da altri statuti penali

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    -- 91 -contempo ranei. PerciO quan do siano ign oti gli au -tori delle singole lesioni, e cosi non possa portarsif a relativa imputazione a carico del respettivo au-tore, in cotesta incertezza si applica la pena straor-dinaria del carcere da un mese a due anni (art . 335lettera C) contro tutti coloro che risultino autori diuna qualche feg0ita, ma non si sapp ia d i qztale. Chese ancor questo s'ignori, allora tutti quelli che at-tivamente parteciparono alla rissa (2) ed provatoche posero le mani addosso all' offeso sono puniticon la carcere fino a due mesi (art. 335 lettera d)se il risultato non fu che di lesioni leggiere; e dauno a sei mesi, se ebbero luogo lesioni gravissimeo gravi. E qui ripeter la osservazione che quandola legge punisce di carcere per virt di cotestaincertezza il solo fatto di po vre le man i addossoall'olfeso, deve bene intendersi che ci si eseguissecon animo ostile; e non per solo fine di dividerei corrissanti, o di frenare qualcuno d i loro. Sarebb eassurdo pensare altrimenti quando la legge nondesse nella sua lettera alcuno appiglio per distin-gu ere la buona dalla prava intenzione. Ma 1 articolodi che parliamo non d soltanto un appiglio nellasua lettera: esso contiene relativo precetto che aci conduce, come altrove ( 9. 1307) in proposito d ialtro analogo articolo fu gi osservato. Quando lalegge minaccia la penalit contro il fatto di averposto le mani addosso (3) dirige la sua sanzioneavverso coloro che pPqeser p a rt e alla ris sa. L' ave rpreso parte alla rissa dunque il p~ecedentecheIn legge richiede; la condizione da lei imposta, edalla quale non si pu preterire. Ora colui che sigetta fra i corrissanti per cli~fiderli, er frenarn e le

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    ire, o per tirarne fuori qualcuno, non puO dirsi dnv-vero che prenda parte alla rissa.(1) Ripeio a questo luogo 1 avvertenza che il V O C ~ ~ O ~ O

    rissa vuol esser preso in senso diverso, quando si cerca didesuniere dal fatto della ri ss a una scu sa; e d ii i senso di-verso qu;indo si cerca se dalla rissa nascendo la incertezzasull' autore della lesione, dcb ha procedersi a pen a straord i-naria. Al prinio fine, e nel prirno senso sta benissiirio (C O -m e allrove notai) che a costiluire la rissa s i esiga la reci-procazione delle oOse ; ed io convengo col N i c c O l i n ifqucst ioni cli iri l to , p a r l e 1, cap. 20 , S. 1 7 ; e p a r t e 5,cap. 2 2) che non b rissa l dove alcuni percuotono ed al-tri non fa che rice ver e le percosse. RIa al secondo fineparola ri ss a bisogna prenderla in un senso iiiiproprio, e ra!-visarla anche l i dove parecchi percuolono altri , sebberic qlii2-sli non r'e:igiscano : e la ragione si b che a questo secoridofine la eficienz ii giuridica della rissa non sta nello es se rcausa di eccitamento scusnbile, ma nell' essere causa d' i t i -certezza sul vero autore di uu:i o di altra ferita. Ora taleiricerlezza non cleriva gik dal reagire delle persone percosse;ma ddla pluralil dei percussori, e dalla iiiancaiiza di spe-df ic d verificaz ione dei singolt falti loro. Sicchh cluaud o i pii1percussori ~gis ciin o per un con certo clie l i ren da solidii l-inente rcspons;ibili d elle azioni e risu ltamenii resp ettiv i, po-ti.$ ben e tlirsi ch e non vi fu rissa ma :iggres sione: e cosiliegwe la scusa, per 13 negazione dclla r issa ; e negareefficienza della incerieza dcii' aufore, pe r la pre se iiz ;~ delconce rto. hla il con cert o non ii gii dipendcnie dal reagire,non reagire degli iiggredili. PuO esistere concerto an ch e dovegli ;~s sr rd il i esistano, e iottiiio coi) ogtii forza loro: e pubnon csistere concerto costitutivo di corripiiciti nel fatto di pii-recclii clie conteniporuneamente mossi da subit ane o sdcgtlnsi laricirio contro le pe rsone invise, seb ben e que ste noli rea-giscano. Nella qua le ipotesi riman end o scono sciuio fra c(,slOrO1' aurore della Icsioue inferila ad uno degli aggredili, e non

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    potendo costruirsi la prova di un concerto costituente com-plicit, ne avve rrebb e che tutti dovessero assolversi s e sistasse al rigoroso significato della parola r1Saa: ed ecco lanecessit d'im prop riare questa parola per applicare la leggeitem Jfeln; e dare una punizione. Nel caso di Donato Lom-bardi ove 1 11 agosto 1834 il Ni C C o l i n i spieg le conclu-sioni sopra citate, era un proprietario ch e aveva scagliato unsasso nel capo di un pastore perch le pecore di questo ave-vano invaso il suo campo. E cos lo aveva ucciso. Si dissenon concorrere la scusa della rissa: e si disse benissimo. Mase nel tempo che il proprietario dal suo campo scagliava quelsasso, un altro proprietario parimente irritato per la inva-sione delle pecore avesse anch y egli scagliato altro sas so; enon si fosse potuto accertare qual dei due sassi avesse ar-recato il colpo mortale; la negazione della rissa a qualiconseguenze avre bbe porlato In faccia al nos tro articolo 535PEvidentemente all' assoluzione di entrambe. Bisogna dunquepre nde re la parola rissa di quel17 articolo in un sen so im-proprio. La cosa mi pare evidente, e la dimostro pe r as -surdo. Se infatti nella ipotesi da me posta il pasto re rea-gisce contro i rimproveri dei du e proprietarii, o scaglia i lprimo contro loro dei sassi, questi rispondon o c on colpidi sasso, oude nasce il gra ve ferimenlo, qui non vi dub-bio : bbiamo i termini propri della rissa : indubitata I'ap-plicazione della penalit prescritta ddl' articolo 335. Ma sainvece il pastore non avendo agito nE reagito contro i pro-prietari, si persistesse a negare la r i s a per negare Iyappli-mzione dell' articolo 335, sarenimo all' assurdo che nellaipotesi dovy reit minore vi sar ebb e pena : e pena non visarebbe dove ricorrerebbe reilk maggiore. In tutte le dispo-sizioni che provvedono al caso della incertezza bisogna dun-que pre ndere la parola rissa nel senso improprio. La ne-cessil di questa conclusione tanto positiva che il codicePrussiano credette opportuno di prevederla letteralmente.Fra le varie riforme che la legge del 14 aprile 1856 port ~siil primitivo testo del codice Prussiano del 1851, fuvvi pu-VOL.11. 13

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    - 94 -re la disposizione del nuovo S. 195 relaliva appunto al ca-so di ferite prodotte in un tumulto di piit pers one dellequali sia rimasto ignoto l' autore. Or be ne: questo S. 195prevede in lettera il caso della rissa impropria, o aggres-sione senza resistenza s e dispone ctie la incertezza dell' au-tore operi in entranibo i casi I' eqetto giuridico della penastraordinaria, purche (giB s' intende) non possa nell'aggres-sione stabilirsi la prova di una complicitk diretta alla mor-te , o alla lesione gravissima. Ecco le parole della legce prus-~ i a n a , uali le trovo nella traduzione fattane dall' illustreprofessore N y pe l s - orsque, dans un,e R ~ X E , otc dnns['ne ATTAQUE exB'cate p a r plusiercrs . . . . chaque indi-a idu qui au ra p r i s pa r t & la RIXE 011 (i l' ATTAQUE SerNpuni . . . . de trois mois d a emprisonnement. I1 codicel~russia no sembra a questo luogo punire i corrissatori colcarcere per il solo fatto del corrissare ancorch sia cono-sciuto l'autore della lesione 9rave o considerevole. fila que-sta non la questione presente. La questione presente S sele pena straordinaria del rissare debba applicarsi ariche allaris sa im pr op ~i a, i08 senza reazione, Ed io sostengo che s:e la parificazione dei due casi k tanto fondata in ragioneche ha ottenuto sanzione da uno dei piti. analitici fr a i le-gislatori moderni.

    (2) I1 caso del ferimeuto operato in una rissa in cui pa-recchi intervennero senza che sia nata la mano che fer, 'venne nella Costiluzione Carolina lettera lmen te prev isto al-1' art. 148 $. fina le; ove s i decret dove re i giudici consul-tare i giureperiti per la determinazione della pena. Analogoprovvedimento dettava la legge Frisica f l ib . 2, tit. 13, i nprittc.) che iniponeva in colesto caso la pena di una mul-ta. Su ci elevossi la disputa se dovesse paga rsi una multaper ogni singolo corrissante, ovvero se dovesse imporsi unainulta sola a cui fossero tutti i corrissanti solidalmente te-puli; e per un giudicato del 15 luglio 1624 prevalse questaultirua opinione, come ricorda i1 S a n d e decisiolies frisi-cue, l ib. 5 , tit. 9 , de f : ti.

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    (5) Pih esatta assai che noti i? a formula porre l e man iaddosso adoperata dal codice Toscano che la tolse ad im-prestito dal S. 240 n. 2 del codice Badese, parm i sia l' al-tra prescelta dal progetto portoghese (art. 190) che ab-biano pra tica to con tro l' ores o crlcun atto ostile: comepure quella usata dal codice Spagnolo (ar t. 354) abbianoesercitato violenza: e quella ancora adoperata dal codiceAustriaco (S . l S 7 ) portare le mani contro . Nella fraseporta?. contro sta bene implicita la idea di oslilit; la qualenon si esaurisce altrettanto con la formula porre addosso lemani , con cui si esprim e un atto che pub essere una be-nedizione, una carezza, un servigio, e tuttFaltro in una pa-rola che una oi'esa od un oltrag gio. Gli en tti pratic i di ce rtipiccoli nienti nelle locuzioni legislative sono incalcolabili.

    Prevede finalmente il codice Toscano anche 1 ul-timo caso in cui nepp ure si conosca con precisionechi pose le nzuni addosso al ferito: ed in quest7ul-timo caso commina la carcere fino a quindici giornicontro tutti i co?*rissator-iche erano provveduti disteqomenti atti ad offendere, o che animarono altriad ofende1.e. Sulla quale disposizione io debbo ri-cordare in proposito della frase provveduti di armeche si B prescelta dal codice Toscano, come la me-desima sia infelicissima & provveduto di un7armeanche chi la tiene i n tasca. Ma se si dim ostra cheun corrissante aveva nelle sue tasche uno stile oduna pistola, e nel tempo stesso pu giustificarsi