Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (07)

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    Quando il ladro s' introduca cland estinam eilte neldomicilio a ltrui in tempo di notte potiti ben dirsiche il delitto genera maggiore spavento: ma se in-vece il furto si commise da un conoscente clic ioaveva invitato a conversar mmo, non potr soste-nersi che il furto era qualificato per In mera acci-dentalit che avvenne di notte. Laonde dalla m aggiorparte delle moderne legislazioni questa circostanzanon si valutata finchk rimanga isolata, ma le sik dato spesso grande efficacia se congiunta con al-tre. I1 codice Toscano non tiene alcun conto di talecircostanza. I1 codice Sardo (art. 368, n. 1 la valutacluando congiunta a cjuella della casa abitata ; cle-finisce per notte (1) tutto quel tempo che c orre da1111ora dopo il tramonto ad un' ora prima clella le-vata del sole.

    (1) La Corte di Cassazione di Napoli con dec reto del 3tiiarzo 1865 stabil che ai giurati non deve seniplicementedoiiiandarsi se il furto fii cornmecso in ternpo di notte, n1;lla questione deve esser e forrxiulata con le parole della legge.

    Appo quelle legislazioni che considerarono il teil-110 notturno come aggravante o in modo assolritot) in xnodo relativo, divenne importante cleciderc(*osa ' intendesse per notte. L' argomento della clue-stione cadde c irca quello intervallo di tempo elicinaturaliilente intercede fra lo sparire del giorno eil comparire della notte e viceversa; o che si de-

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    nomina creliuscolo. Ilolti pensaronu che il giornodovesse clirsi ristretto nel periodo che corre dallalevata al tramonto del sole (1 ) ; poiclil! Mosk (Eso-c70 33, Q ) aveva appunto clefinito per giorno lo spa-zio che intercede fra il sorgere e il tramontare delsole, cos i Capitolari di Fraiicin e molti canonistiavevano seguitato codesta norma, e la medesimapiaccjue alla Cassazione di Francia nei decreti clel 12feBl~raio, 22 luglio 1813. Altri invece sostenneroche per notte doveva inte nde rsi solo quel tempo incui regnano le tenebre, sicch non possano le per-sone conoscersi in viso; al che fri risposto che se-condo codesta regola non sarebbe stato niai nottecluando regnava il lume di luna o nelle vie ricchedi luce artificiale, e il criterio clelle tenebre fu ri-gettato. La ragione di aggravi0 contro il furto not-turno non sta soltanto nelle ten ebre. Essa sta inquesto, che nella notte i cittadini si danno al ne-cessario riposo: clal che ne avviene che debbano di-mette re la custodia delle cose loro ; ne avviene cheacl un g-rido di allarme siano meno pro nti ad ac-corre re; ne avviene che sia pi ~ icura la asporta-zionu per la solitudine delle vie. Le quali ragionitutte non ricorrono in grado eguale nel primo caderilella notte, e nell' ultinio suo dilegu msi. LaoiideG o v a n n i V o e t si fece sntesignano della coscletta teorica clel crepuscolo; la quale consisto nelloapplicare al crepuscolo cos vespertino coine ma-tutino gli effetti giuridici clel giorno anzieliil dellanntle (2).

    (1)Veclilsi i l traltalo speciale del l\ i p a (l e cnyore j ioclar-f i n cap. 24 - ' i t t.e v c e n d i s se~~ t n t i oc j i i ~ i i spag. 121;

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    - 1u l l e r t1issoqlntiode o ~ i l i g c z f i o ~ ~ eioe)ictrlor l ~ y . 11,25, ap.%, ecf .1, n. 8- C i a r o prnct i cn $ . f i l i . qarleal. 8 2 ,n. 4- a t a l a n o 6ruetnt. cr.im.p ay. 286,>i.i2;e t p ~ g .8 5,)i.88- e W a l Ora t io de l~ i s t o r iauris crinirirclis e/ '-T O ~ U I ~ Lhrtmani yeneris teste Prudeli t icte civil is ;Mrr(lislla:cpag .27 - a r m i g n a n i Elemelrta Q . 1159.

    (2)A r a b i a (ilbilicipiide l dir i t to pewrrle ucll. 5 , prif/. 516)rsani ina cosa debba dirci di un furto con~iric iiito cli :lioriio 1tinito J i noltc, e viceversa; e decide che debba atteudersi i ltempo dcl conipimenlo del furto, cosicch& nel primo caso ciq\~~ua lifica to nel secondo no. Io penso ch e il mezzo t~ ri ni nedl? l crepuscolo risparrnierh spesso ii i pratica tale cluestione.Ma quan do dove sse seria men te decidersi io sa re i di opinioiic?.ch e il furto fosse qualificato e nellyuna e nell'altrn ipotesi.J ragione dellyaggravante nel disturbo notturno del do-iiiicilio e nel pericolo e nello spavento che genera la inva-sione notturna. Questo eiTetto risponde alla invasione del ladrosi a che abbia notturnaniente incominciato o riottnrnan~enli:finito 1' opera sua. Sem pre si Iia in fatto clie un lad ro ha invasodi notte il mio domicilio per rubare. D' altronde coriie 11ubrlirsi in riiodo positivo che il furto a bbia il suo cornpi men t(~quando il ladro esce dalla casa del proprietario? A ~ ~ i o n g oche guardando come norrna il cos detto conipiii~ento i ali-dre bbe nell 'assurdo di punire pi il furto teletato c h e i l ~ 1 1 1 1 -rrltrnnto. I1 ladro entrb di notte e usc di giorno: il furto 59-condo 1' A r n h i a snrn seniplice. hia s e io lo sorpre si prirll:~del giorno egli soste rr -cile non B reo di teiitutivo di furtnotturno: dovevi aspallare ( egli dirh) io sarei uscito di giorllnt? sarei stato responsabile di solo furto diurno: 6 ioicIiin c t l ~1;i vostra sorpresa inlenipcstiva deteriori I;I iiiiii conrlizirtnc.

    Molte giui1isprridenzo ( 2 ) seguitarono clricstqtn t l ~ t~ -trina, e n dispet,t,r>della contntria opinione f'rniices~

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    m a fu doluinante tra noi anche l& clove il coilicc1penale del 15 10 riiuase trista reliquia ilciltl pllicasignoria; e rnoIto pii1 altrore. Parecclii clissero d ictjuell:~ dottrina cloveva accettarsi per il Iavore (lcl-I' accusato e per In massifila O C ~ Z ~ ~ I Z Z T J I ~ C ~Z I I Z I (:li-ge izd~ .Xa tale argomeiito condurrebl~e a teoricadel crepuscolo a perdere ogni carattere assoluto, ea {livenire empirica. Infatti se In legge ai1 una pa-gina clice al ladro, ti prinirb meno se rul~erai(ligiorno, e cosi rende favore~~olell' accusato il pro-lungauiento del giorno giuridico; ad un' altra paginadice ,i1 proprietario, ti punirb riicno o niente seucciderai il ladro di notte, e cosi rende favorerrleali' accusato il prolungamento clclla notte giuridica.Pongasi clie una mano di ladri in sull'aurora in-vaclano una casa e rubino, eil il proprietario destoal rornore corra sull'arme cd uccida uno (li coloro.Ecco sorgere un giudizio nel quale sono tradottiper furto i ladri superstiti e per omiciilio il pro-pi'etario : naturale che quelli si difendano alle-gando che quella aurora era giorno, e questi sitlifenda alleganclo che quella aurora era notte. Nellosciogljere siffatto nodo il giuclice che non com-prenda il senso relativo c? tutto applicati170 del favoretielln clifesa regolando su tale stregua la teoiicadel crepuscolo, trover dificolt a dire nella stessasentenza che cluello iclentico momento era giorno eriera notte, Oppure clovrB porre sulla l~ilailcia a pre-valenza (li favore tra il ladro e l' omicida? No . I1giuclice filosofo non s' impaccierk per tali apparentiamhagi, e si sl~righer:~alla lettera dolla leggc percorrer clietro a1 suo spirito. Egli dirzk che ncl cre-puscolo noil ricorrono 1c ragioni per aggravare ]:i,

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    mano su l ladro, e neghc rh In clualifica: ind i guar-de r le r'agioni della apprensione di proprio 1,ericobche scusano l' omicida, e anirrietterd la scusa. Erl a chigli venga rinfacciando di essersi contradetto rispoii-cler non esser chiamato a dare una ilefinizione ns-tkmomica, ma a dare una definizione giuridica; dir:&non essere una rizateriaiitu ci che scusa od agssnra,ma bensi una suprema ragione clie ora pui, ticeoril-pagnare, ed ora no la identica nlaterialith (9) .(1) Pare ch e nel Belgio abbia prevalso la regola che r

    giurati s' interroghino sull' o r a nella quale avv enne il furto ;e spetti poi ai giudici decidere se quell'ora rapprcs eiiti o noil tempo notturno ;ma pa re altres clie anche nel Belgio corrifLin Francia ( A I o r i n Joirr nul de tlroit cvinlitzel ur l . 8503) i!tempo di notte siasi convertito nello intervallo fr a il tr:i-inonto del sole ed il suo risorgere. E notabile ch e in Frnnciirsi volle pre nd ere conie testo a tale opinione I' art . 1057 delcodice di Procedur a Civile, ed il D ecreto Imp erial e del 4agosto 1806: considerassi come repugnante che cluelle OrPle quali erano suardate come notturne per gli esecutorigendarmi non si avessero come notturne pei ladri; riia notisi ricord che I%rgo mento dalle leggi civili e di polizia :illcleggi penali spesse volte vizioso. Vcdasi peraltro C a r n o ffcode pnnl a r t . 381, vol. 2, pag . 159) il quale sostieiirche la questione si deb ba decidere second o gli lisi locali ediricominciare la notte a quel momento in cui nei diversi 1 ~ -glii si suo le an dar e a riposo; lo ch e renderebb e la quistioni-d i f ~ ~ t t o ,non di diritto : ci si sostenne ancora da T i t t-tiin ti 11 . hla la Corte di Nancy avendo negato il tcmpo not-turno in un furto commesso nella seconda orti della notte per-chb avvenuto in una bottega aperta dove tutti accudivanoloro traffico corne nel giorno, la Cass~zioneannulli) quel ciu-diciito; IO che significa ch e la qiiestiont? fu ritenuta com e didiritto. Certo b che dove prevale la opinioiie che la cleter-

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    minazione della notte debb a rilasciarsi all'a rbilri o dei giu-dicanti si notano dagli scrittori decisioni singolarissime : orasi neg il tem po notturno alla mezzanotte p erchb nella casi1dove si era tentato il furto si teneva una festa di ballo: al-tra volta si neg in un lupana re p er la speciosa ragione cliein codesti luoghi della notte si fa giorno e del giorno notte.In tal guisa si confonde la contemplazione degli usi localicon la conteniplazione degli usi individuali; si confonde ili'iguardo de l tempo col riguardo del luogo; e s i getta la re -gola in balia di una funesta perplessit. I1 codice del Peru( art. 626, n. 2 ) fece di ci argomento di speciale dettatalegislativo in tema di furto, disponendo che per notte inten-devasi lo spazio fra li1 mezz' ora dopo il tramonto del solefino alla mezz' ora prima della levata. Lo stesso fece il nuovocodice Belga del 1867 che all' art. 478 liniit la nolte

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    pena dichiara i l valore sotto lire cento, e la malattia sottoi giorni trenta : e questa fu nei paesi nostri giurispriidenzacostante. Identica osservazione rigetesi fra il determinare lanotte a certi fini penali (per esempio per punire gli stre-piti notturni ) e il deterniinaria ad altri fini penali. Pu eglidunque esservi in tutto il diritto una definizione assoluta deltempo di notte? lo ne dubito.

    Per coteste difficolt parecchi scrittori ( B a v o dereatu pag. 411- t r a u c h i o disserdatio de j u ~ et e n e b a m m ; in ejas qusc~dla@%S. I0 ,pag. 605 )pensarono che la questione non dovesse dirimersin& con 1 orologio n con I' astronomia, ma subor-dinatamente alle diverse consuetudini dei luoghi.E alcuni dissero che notte doveva intendersi quell~eriodonei quale secondo gli usi di una contradale genti sogliono ilarsi a l sonno, altr i quel periodoin cui sogliono chiudere gli usci alle case; altri im-~lia gin aro no i desumerlo dal cominciamento dellefazioni militari di guardia; altri dal suono di quellacampana (1) che con fo rmula de rivata dall' inglesechianiasi in molti luoghi fra noi il czcopri fzwco. Icleetutte che hanno un nesso con la ragione cardinaledelfa legge, ma che m ale si adattan o a quella esat-tezza che sempre B desiderabile nelle sanzioni pe-ndi; e continatano a dare in fin dei conti al pru-dente arbitrio del giudice la signoria di questoargomento.

    (1) Si attennero al orileno della campana per riconoscereI;@ l delitto avvenne nella notte : R i p a de tepizpore noclur-W ccap.6 de campana, n. 3: e i citati dal B u r e a t t o lib. 3,

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    cons. 519, n. 8. E accettato questo criterio nacque il bisognodi seriamente occuparsi a decidere quid juris in quei giorninei quali per consuetudine non si suonano le campane: A n-g e l o cons. 196 - h r i s t i n e o in Sttxlulum Mechlin.tit. 2, art. 10, n. 8. Sulla origine della costumanza di suo-nare una campana al principio ed al terniine del giorno,vedas i Rocca cle cnmpanis cap. 18 ; n S a l l e n g r e t h r -sczur. antiquit. vol. 2, col. 1281.

    D r a C o n e puniva rlualunque fur to di nzorte a(?-ducendone a ragione che a lui parevano degni dimorte anche i pii1 piccoli reati e per i pi gravinon aveva pena maggiore da infliggere. S o l o n emodero questo rigore, ma pure mantenne la penadi morte contro il furto notturno. I decemviri man-tennero la pena di morte contro il furto notturnosoltanto quando fosse caduto sopra ara tri o raccolte,onde ordinavano che il ladro f'osse immolato a Ce-rere ( O t t o n e praefatio ad tom. 3, Ihes. jzcr. rom.yag. .3- r o t z d e j u r e rofnun o agrapio pag. 21i)ma q uesto rigore superstizioso andb in dissuetudine.Priina dei tempi di U l p i a n o inv alse la pena deipubblici 1avorYi contro i ladri notturni come si hadalla I . 1. . de fecribus balneariis (la quale si esten-deva alla pena in metallum se vi era congiunta laeffrazione ) e dalla 1. 2, f f . de efructovihus. La Ca-rolina non fece parola del tempo di notte tranneche all' art. 167 in proposito dei danni campestri,contro i quali minacci la pena del furto quando fos-sero commessi di notte : U o e h m e r o medit. ada ~ t . 67, S. 3, pag. 806. F ra i codici moderni il Ba-varesc de l 1813 costitui all' art. 218 un' aggravantc

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    - 08 -del solo tempo notturno per i furti campestri. I1 co-dice Francese del 1810 non consider, come quali-fica il tempo notturno isolatamente preso, ma glidiede una importanza gravissima clrianclo era con-giunto a cer te altre circostanze, fino al punto checombinato con altre aggravanti poteva portare al18pena capitale.

    (1) Alcuni statuti spinsero il rigore fino a punire il la-dro di niorte per la unica circostanza del tenipo notturno:P u f f e nd o r f obseruat. vol. 3 , i l a nppead. png. 57- m-m n g a u s ju s susatense art. 2 4 , png . 90.

    C a l a m i t .

    Quando grancle ec2 insolita sventura colpisce unindividuo, od una famiglia ocl una contra ila, comelo incendio, il terrem oto, la inondazione, dovererli umanitB stendere una mano soccorrevole ai mi-seri che ne sono percossi. Mostra clunque animobarbaro e rotto ad ogni malvagit colui che pro-fitta di cos miserande occasioni per derubare levittime del flagello. Ci B verissimo: ma ci non ec-cede i limiti di una pura considerazione morale cheno n sufficiente a dare ragione di un incrementodi quantitd politica nel malefizio. il. tal fine occorrerintracciare nella calamit che hti, clato occasiont!al furto un incremento di clnnno mediato ;e non edifficile trovarlo ciuando si torni a l principio della

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    - 09 -iirinorata poteiiza della difesa privata. In siffattt:emergen ze gli al ~i tat or i uggono esterrefatti dallecase niinacciate dal fuoco o dalle onde o dalla rui-na, non pensano a chiuderle, non pensano alla cu-stodia della roba tutti assorbiti dallo spavento: osono costretti ad accogliere in casa anco gli scono-sciuti che si presentano sotto pretesto di soccorso.Annientata in simili frangenti la potenza della di-fesa privata deve l' autorit sociale aumentare diprotezione spiegando una repress ione piU energ ica.Questo concetto puram ente politico viene a trovars icon tutta esattezza nell' aggravante della ccclc~milciriferita ai furti commessi in tempo d'incendio, diruina, d'inondazione e n aufragio, ai quali veram entegli antichi (l) restrinsero la relativa applicazione.(1) I1 furto corninesso in tempo dy nceudio e d y nonda-

    zioiie si trova previslo come pi grave anche dalla leggedei Visigoti lib. 7, t i l . 2, $. 18 , e dalla legge Bavara l i t , 14 ,cnp. 8.

    Modernamente per0 nell' animo di alcuno si i+data sovercl~iaefficacia al principio morde da chivolle estendere la presente qualifica anche ai furticommessi in tempo di covztagio ((I). Forse sbaglierb;ma a me non persuade tale estensione. In tempodi contagio non si aprono gli usci a tutti: si staanz i piil chiusi che ma i per evitare i contatti peri-colosi, Non vi B dunque ragione che necessiti a nonteiiere in guardia le proprietti nostre. Si b detto chei11 occasione di contagio chi n' B colpito b nella ne-cessit di accogliere in casa i rnonatti, o a ltre per-

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    sone sconosciute che si prestano ad assistere gliappestati. Risponclo che se u n furto si c omm etter(la costoro trover8 spontanea rispetto ai medesimila sua qualifica nel famulato, e sotto questo puntodi vista lo aggravam ento potr e ssere altrettan tosuEciente quanto ragionevole. Ma quando si vuolecostituire una qualifica in ragione del tegizpo essaper questa sua stessa indole necessariamente in-(leterminata; e colpisce il furto da chiunyue com-mettasi nel tempo previsto. E perci che io nonveggo ragione alcuna per desumere dal tempo clicontagio una qualifica che aggravi tutti i furti inqrialsivoglia modo commessi in una contrada doveil morbo infierisce.

    (1) Le disposizioni speciali della Costituzione ElettoraleSassonica f11nrs 4 , constitutio t i ) sulla quale possono ve-dersi P e i d e Elen~enta z~ris universi pag. 239, pnrs 2,mcmbr. 11 e Ca r p z o v i o Jurisprudentia prry. 1307, nonsono propriamente dirette ad esacerbare la pena del furtoin ragione del contagio. La si presero di mira certe parti-colari persono, cio becchini e monatti, detti vespillones. Laetimologia di questa parola E chiarita da P i t i s c o lexicontrntiqilitcctulra,e da Fa b r o Thesnurus eruditionis; ivi-dendosi i dotti nell' attribuirla ad un derivato di vcsper es-primen te il lavoro notturno, o nel17 attribuirla al nome pro-prio di un Vespillo che gett nel Tever e il cadave re di Ti-lierio Gracco. Sia che vnolsi di cib, sembra che questi ve-spillon~sammazzassero gli ammorbati per dispo~liarlipipresto, ed a ci provvide la Costituzione dello Elettore. Ci6hnslri a mostrare che se il contagio er a la occiisione di certifiilti tlelittuosi, la forma criminosa peraltro non desumev;itlal contagio i l suo criterio qualificante.

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    Pi ragionevole la estensione clata alla clu:ili-fica della calaiuit da alcuni codici anche niu~ler-nissimi che 1 applicarono alla ipotesi del furtocommesso sopra un infelice mentre sia colpito inmezzo ad una strada da una apoplessia od altromalore che lo privi dei sensi. Qui certamente ri-corre la considerazione della impossibilit clella cli-fesa privata per causa dello infortunio, ecl alla pii1odiosa bruttura morale risponde un pii1 intenso ef-fetto politico ed un bisogno di pi energica repres-sione. SifYatti riguardi occorrono ancora nel furtocommesso a danno dell' ubr iaco; perchB lo osserestati o no rimproverevole causa della propria im-potenza non muta la questione: oncorrerebbero an-cora nella ipotesi del furto commesso sopra a chisiasi gettato in luogo aperto a dormire ;ma a yue-sta ipotesi non potrebbe davvero adattarsi la fbr-mula della calamita. Stringiamo dunque le nostreosservazioni al caso pi frequente che B quello clelloincendio: sar facile applicare le regole agli altricasi consiniili.

    (1) Il codice di Svezia ha riunito nel n. 2 del Cj . 5 delcap. 20 sotto una stessa qualifica e punito con la stessapena di un anno di lavori forzati il furto commesso a dan-to - vi - e celui qui se bnigne, qui 12age, qui dort sz trla te rre , qui es t (121 lit grctvement nlulade, oic tcne per-sonne ntorte: in ci il codice Svedese si peraltro guar-dato dallo errore di adequare al furto violerito il commessosopra persona incapace a resistere. Lo stesso codice prc-vede per separatam ente il caso del furto in tempo di inceri-

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    dio, e lo punisce ( S . 6 ) con i lavori forzati da sei mesi;I quattro anni. Cos il codice delle Isole Jonie ( art. 7 8 0 ) haesteso la qualifica della calami& al furto commesso - vi -sug l i e f i t t i esi stet zt i s o p m unu persona che a cazt sa d iapoplessia, di cnduta, di un allo di .uiolenza ricevlcto, od i ultrn d i s g r a z i a , si t r o v i ita urgente bisogno dcll' nl -t ~ u ioccorso.

    E qui deve innanzi tutto notarsi che il criteriotli questa qualifica essendo il tempo pi che il luogoiion si aggrava soltanto il furto che si commettanella casa che ar de, ma quello ancora esegu ito nel-le case adiacenti (i),c dovunque i vicini per lo spa-vento delle fiamme hanno dovuto dimettere la usatacustodia delle cose loro per condurre in salvo sBstessi, ovvero per sottrarre al pericolo le cose pihcare fidarsi del primo venuto.

    (1) L. 1 , S. 2, f f . de incend io , ru in a , naa fvag io - 1-d c n CIo r p i o de actionibus class. 7 , act. 8 - a r i n ac -C i o de fioells, qunest. 168, n. 187.

    Ueve per avvertirsi che in questa ipotesi il seiil-plice fatto della contrettaxione non basta a poterdire consumato il furto, se non S chiarito altresi1 animo di appropriarsi. Ci nasce appunto dallecondizioni eccezionali di pericolo in cui trovasi laproprietd in codesti momenti. Non B pia tempo dirispettare il pos seso altrui. I1 popolo accorre e portavia dalla casa gli oggetti per togliere esca all' in-

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    cendio o per recarli in salvo; nb l" opera pietosapu convertirsi in delitto. A costituire la prova ge-nerica del furto richiedesi dunque in codesti casielle oltre l' apprensione ed il trasporto da luogo aluogo della cosa altrui, si porga la dimostrazionedel pravo disegno; quello cio di spogliarne il pro-prietario. & questa la s tre tta nella quale io \ridi agi-tarsi 1 accusa quando nelle mie pratiche incontraifatti di simile n atur a : awegnacl~ mariuoli impu-tati di furto in tali occasioni sogliono abbigliarsi damartiri, e d edurre di es sere accorsi per obbedienzaad un dovere cittadino ed a vere agito soltanto perofflcio pietoso onde salvare la roba pericolante. Al*-lora nasce un problema tutto di fatto ed intenzio-nale, alla soluzione dgl quale non possono prestabi-lirsi regole eenerali, dipendendo il giudizio nei casi?concreti dalle qualit personali, dal modo di agire,e da altre circostanze tutte contingenti.

    Anche qui la benignit dei pratici volle introdur-re una epicheia per eliminare la pena ordinaria. Sidistinse tra furto di cose pe?*it.wree furto di cosenon peritzc?*e ra le fiamme (1). Quando il ladro siera appropriato una cosa da lui ritolta al fuoco chestava per divorarla, e che 1 avrebbe senza l' operadi lui ridotta in cenere, si consider cla un lato chel'ope ra di costui non aveva recato danno al pro-prietario, e che esso poteva avere nella sua erro-nea coscienza la opinione di un diritto su quellacosa che aveva con proprio pericolo sottratto alfuoco e non al padrone. Cosi (quasi per una sin-

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    golare applicazione della legge ifite,*dunt) s' intro-dusse in molte pratiche questa limitazione per ilfine di ininorare la imputazione e Ia pena.

    (1) Sembra ch e tale distinzione rimonti al testo Komauo.Infatti P a o l o alla leg. 4, $. 1, ff . de incendio, rtci?zn, nau-fragio elc. riporta un rescritto di A n t o n i 11o che allo SCOPOdi misurare la pena dice plurin~iinz interest peritura colle-gerint un qucie scrvari possint flagitiose invnserint. Questorescritto per e questo frammento non parlavano che dellecose dei naufraglii. Onde la sua applicazione al furto in OC-casione d: incendio fu una illazione deg17 nterpetri. Inoltre re-sta dubbio in faccia al rescritto di A n t o n i n o s e il furtodelle cose periture debha andare esente da pena- o se debhapunirsi nleno: e qui pure si scissero g17 nterpetri. I pi se-veri sostennero che anche il furto delle cose peritur e dovessepunirsi, e soltanto mitigarne il castigo; e questa opinione in-s eg na ta da lla G lossa p ia cq ue a d A l b e r i c o d e R o s a t ef Conunentaria in secidnduvn jr. novi parte~il, acl rlictnwlegena) il quale argom ent dalla parola -gravior- e dallal . si vi~lnernlo47 , ff. ad leg. Aquiliam. Altri invece spin-ser o la cosa fino agli es trem i, sostenendo ch e il furto dellecose periture non dovesse niente punirsi; e questa opinionepiacque a P u c c i o n i Commento vol. 5, pag. 1 0 6- u-l i a n i i~liluzioni ol. 2, pug. 516: e si appoggi sulla clau-sula praeter matcriam della ley. 3, $. 3, fi. ad leg. Jzd. (levi pu61. Questo franimento pe r sem brami che soltanto desi-gni gli oggetti fmateric~m gnisj ai quali si c' gi appresoil fuoco: esso a d ogni modo si renduto assai infelicementein italiano nella traduzione degli c'lententi del C a r m i g n a n ial S. 107 6, dove la frase materinrn ignis si E voltata nellaparola conaDustibile, la quale E ben diversa ed esprime unaidea inaccettabile, perchb porta a ritenere la non punibililkdel f urto caduto su tutte le cose combustibili. Or siccome ilfuoco ha la potenza di consuliiar tulto, cos que sta intelligenza

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    cond urre bbe allo assurdo. Nel sileazio dei codici coute mporanei su questa speciulith potre bbe forse utilmente riproporsinel f6ro tale distinzione, ma dubit erei c he potesse spingersifino al punto della completa scriminazione; perchb il dirittoleso vuol esse re contem plato qua le esiste nel momento dellasua lesione senza curare dello avvenire, e perch d' altrondesare bbe troppo facile a clii ru ba i n occasione d'incendio lo alle-gare clie le cose da lui rubate sa rebb ero perite nelle fiamme.

    La inondn$io.ize presenta term ini cosi identici aglialtri da meritare veramente che anche a questocaso si estenda la qualifica del tempo di pericolo.Deve per limitarsi ai furti che si commettono nel-le case minacciate dal torrente finch questo infie-risce. Non potrebbe invocarsi contro colui che ces-sata la irruzione delle acque rubasse dopo uno in-tervallo di tempo oggetti nelle case abbandonate daiproprietari. Come non potrebbe invo ck si contro co-lui che dopo un intervallo andasse fiutando fra iruderi di una casa gi arsa, e vi trovasse qualchecosa di valore ( I ) . E il tempo e non il luogo ched il criterio della qualifica. Parimente non crede-rei che quando la inondazione fosse dalla legge no-verata fra le cnlainita che clualificano il furto, potes-se applicarsi al proprietario sul cui terreno 1 acquaruen te avesse trasportato ed abbandonato oggettialtrui. Q uesti ove se li appropriasse non s arebbe re-sponsabile di furto qualificato, ma tutto al pi difurto semplice. Dico tutto al piU, perchb ad avere insiffatta ipotesi gli estremi dcl furto stimo necessarioche s i tratti di oggetti i qriali portino traccie dellamano dell' uomo, c segni riconoscibili di propriota.

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    In tema di alberi divelti con le radici nella monta-gna dalla furia delle acque, e trascinati poi e lasciat,inella pianura, io sostenni con plauso in faccia aitribunali che per la impossibilita del riconoscimentola uis diuifia li aveva renduti cose nzcllius, e che ilproprietario non era di niente co1l)evole se trovatiliiiel sito campo se li era appropriati. frequente purtropl~ o l danno che i torrenti recano alla montagnaasportando castagne, canape, ed altre simili cose; egli abitanti della pianura che le ripescano lo fannosenza delitto.

    (1) In termini clie la qualifica non cadesse sul furlo com-messo dopo la cessazione del pericolo fu deciso dai nostritribunali : Aianali Toscani XVII , 1, 555, 554.

    La penalitk per la qualifica del tempo di pericolosi elevb ad alto grado anche dagli antichi statuti ,il)e si inostrarono giustamente severi anche i codicicontemporanei. I1 codice Sardo art. 608 minaccia lareclusione ; l codice Toscano art. 386 commina lacasa di forza fino a dodici ann i se il valore dellecose rubate supera lire ' cento.

    (1)Le leggi Romane contem plaron o il furto a danno deinaufraghi, e la 1. 1,S. 1 , ff . ad lcg. Ju1. de u i p?-ivata no nv i ravvisb clie una violenza privatu: al contrario contem-ploiido il furlo in tempo d' incendio alla 1. 3, S. 3, ff . a dl e g . Jul. tde ui pubblica vi ravvisarono una violenza pub-11lica. BIa pi specialmente del furto o dann o dei naufraghisi occupb l' editto del pretore riferito da U l p i a n o allaL. 1, de i~ i c rnd io , ruin. nau f iqag o ; o r e a l $. 5 il giurc-

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    - 17 -consulto decide che I' editto preto ri0 contempla le cosesottratte tempore ~,aztli.ngii,non quelle che posteriormentefossero gettate dai flutti alla riva, sulle quali quan tunqu ecada furto non che furto semplice : vedasi anche la 1. 5, f leod. t i t . N mi sembra che a ci derogasse la Azdtk. ?lavi-gio C . de ficrtis che dichiarando derogata la consuetudine dilibera preda sulle cose gettate dal mare, niente contemplitla subalterna questione se il furto di tali cose sia sempliceo qualificato. D a m h o u d e r /1)?.ctzis crinzinalis cap . 116)propone contro il furto calamitoso la pena di morte; e la stessapena narra J o u s s e f j~ ts t ice r i~ t l inel le o l . 4, ag . 211 ) es-ser e invalsa nelly ntica pratica francese. Il codice Leopoldinodel 1786 aliy art. 75 v i applic la galera a tempo. Narr ail 11e l l i o finslilutiones jilris critinalis Lztsitcoti t i t. 6 ,S . 21 ) che alla occasione del troppo celebre terremoto cliLisbona tanto fu il numero di coloro che di quel disastrosi approfittarono per rubare, da esigere una legge specialeordinatrice di pi sollecite proce dure e di pi rigide pe-nali& contro quei malfattori.

    A b b a n c l o n o .

    La clualifica clie il tempo di aOluncZo?zo imprimeal furto procede da un concetto giuridico sempl-cissinzo, che per si svolge per la diversit clelle co-stumanze in tanta varietA di casi da renderne ini-possibile una completa enumerazione. Vi sono nelleindustrie umane dei momenti nei clual B necessi-t (1) lasciare allo aperto ecl iilcustodite le cose sullequali si esercitano le diverse speculazioni. In tali1nonienti la vigilanza del proprietario non gli t3 ili

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    presidio alcuno : a speranza della incolumith dellecose sue tutta riposa sulla fiducia dell' altrui risr~ttoverso il diritto di propriet. Laonde cluelle cose si(licono con una figura poetica consegnate alla ferlr,pubblica. Ma da ci si svolge il concetto giuriclicc~che quando il cittadino costretto a non pii1 fidaresulla propria vigilanza abbia diritto di attenderedalla difesa pubblica una pi energica protezione :e di qui emana come figlia legittima la rlualificadell' abbandom per il principio radicale ormai cono-sciuto della minorata potenza deiia difesa privata.Quando ad altre ragioni s' inspiri lo aggravamentoesso apparterr al luogo o alla indole della cosa,non a1 tempo.

    (l) Per regola si richiede una necessit nascente da con-suetudini. Trovo peraltro che la Corte di Cassazione di Fi-renze (Annal i Toscani XIX, 1, 897) dichiarb che a co-stituire l' aggravante dello abbandono non era s emp re ne-cessario che lo si facesse per co~uueludirre uando era statorichiesto da un caso ac cidentale, e non era attrib uibilecolpa O negligenza del proprietario. La Corte Supr enia potkiieila sua prudenz a ra vvisare giusta ed esatta l' applicaziouache i tribunali ordinari avevano fatto del titolo di abban-dono a quel caso speciale: ma non crederei se ne potessetrarre una regola generale. Si vedano anche gli Annali 2'0-scuni X V I , l , 718-719.

    Gli estremi di questo aggravamento sono due : -1: Che la cosa siasi lasciata allo aperto per una ne-cessitu- . O Che essa siasi involata durante il te~rb-po di quello abbandono. Svolti questi du e es trem i

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    coli clualche esemplificazione sark facile compren-dere 1 applicazione di questa dottrina a tutti i mol-tel~lici casi chc s'incon trano qua e l i contemplatisecondo i bisogni locali (l ) dai r a r i diritti costituit.

    ( l ) Chi si attenti a descrivere per minuto nel suo codicei casi dello abbandono, corre risico di provvedere ai menoimportan ti e lasciare sc operti i pi interessanti. I\Ieglio valeattenersi al concetto, e ind icare l' aggravante secondo lospirito deIla protezione e non secondo la gretta designazionedella cosa o delle materialit. Cos fece la giurisprudenzatoscana interpetrando il codice del 1855. Quindi mentre erasirettamente deciso che il furto dei pollami non costituivaahigeato (Cassazione 22 novembre 1854; Anlzcili Tosccr-?ti X V I , 1, 10 1) si giudic con uguale esattezza (AnactliToscani X V I I , 1, 8 5 2 e 1 0 9 5 ; e X V I , 1, 1015, 1016)che cadeva sotto la qualifica dello abbandono il furto dioche e tacchini nelle congrue condizioni; che vi cadeva ilfurto di pesci fAn?lctli Toscani X V I , 1, 487) tenulo vi-vo entro nasse anche in un pubblico fosso: non per la sol-trazione di pesci lasciati liberi (Cassazione 2 8 gennaio 185 7)in un lago privato: che vi cadevano le calocchie ed i yiili(Annali Toscani X V i I , 1, 544) preparati nella vigna peraggiustarla: che vi cadevano i barchetti da pesca o da cac-cia (Amali Tosccini X V I I I , 1 , 642) lasciati nei fossi icitempo di riposo: clie vi cadeva no i legnami, senza distiri-guere fAntaali Toscani XXI, l , 78) se erano greggi or)-pure lavorati : cbc vi cadevano gli arne si rusticali, scnz:idistinguere (Alznuli Toscclni X V I I , 1, 629, 63 0) se fosserolasciati scoperti nel campo ovvero con qualche cautela n;i-scosti: la qual massima i: da seguirsi dovunclue non esistatilispeciali leggi che i furti degli arnesi rusticali qualificliiriope r riguardo alla cosa, coine era i l furto di aratri per [,icostituzione sassonici prrrs 4, cotuli l . 3 5 : C: r u s i o d e indi-ciis pars %, cap. 19 , n. 1 4 , - e i g i u s qitnest . 50, 11. S.Ln nostra giurisprude nza non s ' impaccib mai fra cert e grel-

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    - 30-tezze di parola, seguendo se mpr e diritto come sua stellapolare lo spirito della disposizione.

    2. O Bisogna che la cosa siasi lasciata allo apertoper una necessit. Ma qui la parola necessit nonsi adopera in senso rigoroso ed assoluto. Si alludea quella necessit che b tutta relativa a certe limi-tate potenze e condizioni delle famiglie, e ad un agrande difficolt di prowedere altrimenti. Cos perla regola dello abbandono si aggrava il furto deiprodotti campestri (l),el legnav~en guazzo, o ah-barcato, o posto a seccare ( 2 ) ;delle tele poste aclasciugare (3).Di vero sarebbe materialmente possi-bile cingere cli alto muro i campi dove pendono iraccolti, o porre le tele in elevati veroni, o in chiusirecinti i legnami: ma poichk. tutti non hanno mezzipecuniarii di procacciarsi quei recinti, quei veroni,e quei luoghi di sicuro deposito, cosi 1 uso gene-rale B quello di lasciare tali cose allo aperto, e cli-cesi che questa B una rzecessitd, e i legislatori laconsiaerano come tale; e perci con un rincaro [lipena provveggono al bisogno maggiore della tutela~ u ri d i c a . aonde se nel fatto speciale lo abbandononon ricorresse potrebbe sorgere secondo i casi unaqualifica differente, e forse anche piu grave , ma nonsi avrebbe quella di cui adesso teniamo discorso.

    (1) In molle antiche legislazioni il furto dei prodotti carn-pestri tuttora pendenti si ebbe come qualificato in ragionedella CUSG sottratta, per una particola re protezione dell' ngri-coltura, O di alcuni speciali raccolti: M e t ni a n de delictisngrnriis png. 39 - o t z jus agrarizina tom. 3, piig. 226.

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    - 21 -3Ia p resci ndend o d a qual che specialit di frutti prediletti puridirsi c he una regola gener ale qualificante la sottrazione deiprodotti del suolo non esistesse: C a r p z o v i o quaest. 83 ,a. 52- r e s s ad costittclione~tzCarolinana art. 167-C l a s e n Conlment. in C. C. C. ar t. 167 - r a m e robservationcs tom. 4, observ. 1024- r u s i o de indiciispal-s 3 , cap. 7 , ag . 71.Ed anzi si dubit perfino se il titolodi furto potesse applicarsi a chi entrato nei campi avessecolto dei frutti per mangiarli su l luogo; e il concetto c he cinon fosse furto imprestossi anche alla Carolina: \V h e ssde vi conszietudin. in catcs. crimin. pag. 116. Cos trovasiordinato non potersi accusare di furto il viandante che fermiil suo cavallo a pascolare I' erba sui cigli dei poderi adia-centi alla strada: con,stitutio P red eri cia na fercdorza?~ i6 . 2 ,t i t . 27,S. 8 in f in . e la opinione di coloro che negavano ri-correre in questo caso il titolo di vero furto prevalse nel-l'antica pratica toscana, come altrove notammo. La differenzafra quei due diversi modi di considerare questa aggravantepu essere fecoiida di conseguenze pratiche. Se i furti cilril-pestri si qualificano per la tutela della cosa, il furto se neaggrava indipendentemente da qualunqiie condizione di locii-lit. Se invece si qualificano a riguardo dello abbandono, po-tr sostenersi che la qualifica cessa quando s i sieno rubatii frutti in un recinto chiuso del qual e il proprietar io abbiaper propria incuria lascialo aperto l'uscio, e profiltando ditale incuria: Annali Toscuni X V I l I , 1, 505.Oltre a ci laconsiderazione della cosu anzichb dello abbandono porterebbea distinguere fra gli stessi prodotti campestri secondo le di-verse ragioni di favore che si prendessero a guida. Ecconrun esenipio: il tribunal e di appel lo '(Teneto con giudicato de l 6gennaio 186G decret uhe I' ;iver falciato una quantit CI: erbain un padiile non costituisce i l furto di friitti pre visto c omecrimino dal S . 175, let. a del codice Austriaco, ma bens uniisemplice contravvenzione. Qiiesta decisione S ragionata srill;ilettera di quel paragrafo, e su quanto il medesirno disponein proposito delle legna, e della foglia di gelso; m a p re nd eVOL. V 2 1

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    ooiuc h'ise giuridica delld distirizione la diversith d' iriteressefr a la protezione di prodotti che nascono naturalmente, e pro-(lotti ai quali occorre la mano coltivatrice delle uomo. QuestIiconsiderazion e po rtere bbe ad ac cettare coine priricipio scieii-tifico una differenziale nella quaiitit5 politici1 dei furti cuiii-pestri fra In sottrazione di prodotti sporrtrrnci e \;i sottrazioni.t l i prodotti ajutati in qualsisia rnodo da una cz~ l i r r r - (6del pro-prietario: vedasi l'Eco (lei Triberiuib 71,1618. I l codice rur a-I P francese procedeva con diver so criterio: niitissimo verso Ifurti catiipestri, non aggravava la ruaiio trariue quarido eranocommessi a l niezzo di cane stri, sacchi otl altri recipienti. Altro-ve si muove da altri riguardi verso ccrli speciali prodotti o certilisi locali: cos i l codice di Svezia (cap. 20, S. 3) protcgge aii-clie le legna d~ arde r e , e per iina certa analogia i c r in i de ic,ivalli al pascolo; e i l l n t l e delle vacche al pascolo. Iii pro-posito dei furti canipestri non i: senza interesse la questione sesia Iccito al proprietario di disporre nei suoi campi degli ordi-gn i f o / ~ e ~ z d i c t d ( ~ Jiediante i quali chi entri l per coglier frulliriiiianga ferito; e se quando il ladro sia stato realinente lesonella persona da tali apparecchi il proprietario sia criniinal-iiiente prseguitahile: tale questione si tratt dal C r u s i o(l e intliciis purs 3, ccip. 8, n. 7: vedasi per la nota a g. 245%111 teilla di furti cainpestri vidi freq uente nelle inie praticheopporsi 1;i consuctudin e vigente in a lcune localit di legiies-giare ed erh cgg iar e in certi tenimeiiti. Sii cluesti dir itti coi]-stietudinarii c sui loro effelti in ordine alla penalit non pudettiirsi in criminal e una regola cost:inte, dip end end o dai niil-sist rat i civili il dar loro sanz ione . Il criniinalista puL dir e sol-tdnto che quando si diniostri radicata nella popolazione dit i t i coutado la opitiione non irragionevole di esercitare uncliritto, dificilmento si sosterr i l tilolo di furto.

    (4 ) Alcuni antichi Statuti ed alcune consuetudini (li Frati-ci,i (coin e quella di Brollagna art. 62 1 ) non qualificavanoi l furto dei Iegnarni trann e qu ando fosse commcsso (li ~ t o t l f ' .Altre leggi e codici distiriseio fr a legnamie da a rd er e e le-giiaiiie da costruzione. Ma quan do la qualifica si dcsunie il;il

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    323crite rio clella necessiiU nell' abbrinilorio, essa C indipendente(la tali distinzion i. La formu la leyilrcnie ubor ccito usa i3 da inostri codici d esigna il legnam e posto a rnuccliia. Ci5 vuolcinotare percli se n e esclude i1 legname lascialo spar so q uar IIi, e perch? non sf intenda per ecpivoco legnoriie posto:i Drcvcn. Il legn ame consegnato alla co rre nte dcl le accjcieonde lo trasportino a d un luogo destinato pub dirsi gu lleg-giciate, ffoitawt dei francesi ; nde le 1.lvi6r.e~ loiicitfcs delcodice Frances e non pu8 tradurs i nello idioriia nos tro ch econ fia~ic i gcillegyiaili . Anche questo legnam e q uand o i.cos abbandonato senza guardia alla corrente merita specialeprotezione, e la ottenne p er iiicuni Statuti. h no lev o~e ckiela scoperta del flotluge avvenuta nel 1540 segnb uri: epncitnella storia di Francia per il benefizio ch e rec tale in ve n-zione onde condurre alle grandi cit i8 i legnami da lavoroilalle remote montagne nelle quali mancavano vie e niczzi ditrasporto. Fu la imrnensa util i t i di tale invenzione ch e ~ - p i i i s ~il Re Filippo a deinoiire con pericolo di una gu er ra civiletutte le serr e o peseaje con le quali i Baroni guidavuiio leacque di certi fiumi ai loro niulini. E tanto si apprezzij Inutilit; di tale scoperta che il nonie di R ouvet suo inventorefu consegnalo alla sloria cc1 a lui fu d ecreta(o ncl l828 tiribusto in bro nzo nella sua citi$ naliva di Clainecy, dov etuttord e siste, Da cib nacquero le speciali protezioni ch e siIt?ggono nel Codice Napoleone pe r le rit) i8r es flotlo bles equi-parate alle ~ t c i v i ~ a b i l i :che dura no tutt;>viii, quantunq ue ipubhlicisti di Francia osservando non csser pi oggi di tanlointeresso il galleggiamento atteso i nuovi e pi sollecitiiiiezzi di trasporlo inlrodotti dalla indiislria uinaiia, vorreb-bero si abolissero per resli tuire quelle acque alla naturalelibert e specialmente ai bisogni della irrigazione.

    ( 5 ) La rlualificn de l fu rto ca duto so pra tele po ste ad in:-bianchire o a rasc iugarc sul le corde fklendoirsj t rovasicontemplata dalle antiche ordinanze di Francia : V o u g l a n sl o i s c r f i~~ i?ze l l e si a r e 3, i i t . 6, ci?.!. 4. Singolare nelle co-stumanze francesi era questo ; he si c~ualificava si puniva

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    - 24 -con la galera il furto caduto sov ra telerie esposte dalle la-va nd ~j e l le quali erano s tate af f idate dai propr ietari : n ~ asi riguardava come furto senzplice se era il proprietariostesso della tela quello che l' aveva posta ad asciugare ;quasich il proprietario non siibicse ideiitic;~ ecessit&, o glicorresse I' obbligo di farvi guardia. Non trova ndo ragionesuflicieirle di tale distinzione (ch e in faccia alla scie nza nonnii parre bbe accetta bile) io suppo ngo che nclIa praticafrancese s ' introducesse per la solita aderenza alla inlerpe-trazione let terale . J o u s s e commentando i l cap . 39, art. 1 4della consuetudine di Laudun, ove si contempla letteralmentee s e n z a distirrriune il caso delle tele e lingi f jus t ice eri-rninelle v o l . 4 , p n g . 228) presenta una distiiizione assai dif-ferenle, dichiar;indo i'urlo semplic e quello delle lingi, e qua-lificato quello delle tele, senza addurne la ragione.

    Ma lo abbandono deve nascere da u na di questetali necessit non da l capriccio, o dalla incuria (le1proprietario. Cos la circostanza dello abbandono pro-tegge i pesci nelle peschiere, e gli alveari (i).&lase taluno dopo avere estratto il pesce dal su o vi-vajo, o il rriiele da110 alveare, lasci o 1' uno o 1 altroallo aperto, inutilmen te invocher 1' agg rav ant e con-tro dii glielo rubi.

    (1 ) La ciiltiira delle api ris ale ad antichissi mi tem pi, Ira-vandosene cenno anche nelle sacre pagine. Appo molti po-poli se ne trdsse 8;rande eleme nto di ricchezza e d' industria.Ed i n tali Iiioghi si provvide alla difesa di questo ramo diproprieth con l e e ~ i i speciale rio;ore, le quali per conse-guenza cotidiicevatio il furto sotto 111 qualifica desiinla dallanatura dellrz coan e non dal t e m p o : anzi nell' antica Ger-mania si dicliiarava furto anche I;I sottrazione delle api

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    325 -selvnggie fatta nelle bo sc a~ li e ltrui, e solo moderuamente c itcadde in dissuetudine, e le api selvaggie si tornarono a guar-dare come pere e nu f l i u s giusta il diritto romano : L e y s e raaeditntiones in pandectas spec, 557, nredit. I b . VednsiK a e s t n e r prograna. dc apibiis eoruinqzie ficribus capila-l i f e r puniendis - I u l e r de jiu ae apiunz. Oggiil gene-ralmente la qualifica del furto di api e di favi non si desu-m e che dal]' abbandono, o esposizione dello alveare allapubblica fede.

    S. 2227.2."Deve inoltre il furto essere avvenuto duvurzte

    il tempo dello al~bandono ecessario. Cosi aggravasiil furto in tempo di fiwa (.1) quando cade sovra lecose esposte in vendita per occasione di quella: mase cessato il periodo della fiera un mercante inkin-gardo lasci per tenzpo ulteriore le sue merci nellapiazza del mercato, dovra clolersi di sh medesiniose gli sono involate (2). Cosi per la necessitti delloal~bandono i proteggono la calce ed i materia6 (3)preparati per fabbricare una casa. Ma se dopo coin-piuto I'edifizio avanzino cdce e mattoni, e si lascinoallo aperto per rivenderli a comodo, o per una in-definita previsione di lontani bisogni, non ricorrela qualifica. 'h con questi critcrii che vuole essereapplicata la . ottrina dello a1)bandono ai vari casipratici che sotto cento fornie si possono presentare.Il principio regolatore quello che debbasi accor-dare maggior protezione ai bisogni delle industrieun1&11e;11011 alle accidentalit od ai capricci.

    (1) La coslun ~iinza delle fiere dcstiriate a facilitare i corri-merci fra le diverse genti risaie alla pi reriiota antichit,trovandosene traccia nelle sacre pagine, ed essendo celebri

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    326i oierctiti Olinipici c Trii : 1 r t s c li i o de reegnl i rzrr~,iliiric-r.iriit jlil+e cap. 5 , per t o t . - o s i n o ci?~tiqit ilal. c~ulnrl.lilt. (i, cap. 15, l i t . f ; clic desiime I;i oriaine della arola la~ir~wdinrta n r ~ n n l ie applicandola cos nell:i sua g enes i aipiccoli niercnti che si tenevaiio nono qitoqile die nelle ciltii,;i l fine (dice cgli Eib. 4, cap. 17 , l i t . f ) di aiti rar vi i villicionde avesse ro cogiiiziorie delle nuove Icggi ch e a tale iii-tento si prom~~lgi ivanoei giorni jiundinarii: V a n C O l e ntliss. d e nroiilirzis S. 4 - o I u ni e I l a tlc Te wisliccl lib. I ,i n prcfiict. In tal guisa cIue.;io scrittore identificberebl?e lefiere con i mercati : ma I ' A r n i s e o ( ( l e mc~jcslccte, iil. 2 ,cirp. 5, n. 18 ) nota la diKerenza che intercede tra fieraf i l i tnditug e inercaio, allegando una djcpiitnzione del Bo-c e r o ed una dell ' O h r e c h a sostegno di tale differenza.Anche C o u r i n i o f ipcr . t o ~ i l . , p a g . 856 t rovo che de-linea le differenze Ira inercnto e ~ ~ u n d i n n .3 rac011a di isti-tiiire delle fiore o mcrcati nei vari paesi si consider dai~~ubh l i c i s t iome un diritto Regio, e si concesse che la eser-citassero i magistrali subalterni unicamente pe r delega delI'rincipe. Vedasi sulla relativa storia la eruditiss iina disser-tazione dello H n r t l e b n (l e ju re insti lzce?zdi ~zu lld i lz f l~ ;in thesazi.rns dissert. jilridic. pavs 1 , dissert . 5, png. 1 2 6 :1' allra del P r u i m e r s d r slttldinis eorulnquc jure S. 17 ;e quella del K l i c n ile t l u n d i ~ l i s olentzioribus, ecip. J ( i l )qjris Disput. vol. 2 , d isp. 1 4, pay. 67 1 ). Lasciando questericerche agli er~idit iqui importa notare clic Ii i qualifica dich e si ragiona non colpisce soltanto le grandi fiere triennalin quiiic~uenn ali inoito iiieno si limita a qileiie magnificheesposizioni che i l nostro secolo 1i:i riprodotto dalle antichecostiiiiianze orientnli ; liii dev e applicarsi s enza difficoll an-ch e ni piccoli mercati settimanali. I,n eliinologa della parolal ;p / ' l ! , ( c h e a n c l i ~ , l nostro volgo distingue dal sempliceirie~'cloJ il 1) u C a n gc la trae da feria, o s s e r v a n d ~ 'ali-tico costunie di prom uove re quei coricorsi commerciali inoccasione delle fcstivit~i di certi santi patroni speciiili delluogo. Ma la ic1e;i di punire pi sevcramcntc i fiirli colm-

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    messi in tali occasioiii qua ndo cadon o sop ra gli oggetti eq ru-sii in vendita , io la credo moderna. Non n e dii traccia il giur eromano : n& mi riuscito trovarne sentore nelle prajinia-liche napolelaoe e nelle antiche pratiche di Francia. Anchealle osservanze giudiciali toscane la credo ignota, poichi? oltrea n on d a rm en e ce nn o S a h e l l i , C e r r e t e l l i , l l u o ri -f a n t i e C a r m g n a n i, si pu asserire cosa liuova sul-i7 autorit di P u c c i o n Cot~lmeitto ol. 5, prrg. 59 . Xeglieruditi Alemanni ch e enum erano i privilegli nuudinarii, nonla trovo indicata. bla forse la prima idea di ci nacque inalcuno dei paesi minori del17Aleniagna, e di qui fu traspor-tata nel codice di Baden del 18 45 , S. 585, n. 15 dondepoi I' attinse il codice Toscano.

    (2) Avverte saviamente P u c c o n i (Conztnetttavio a r t i -colo 577, v o l . 5 , pag . 5 8 ) che la qualifica del tempo d ifiera corre eziandio nel giorno precede nte a l suo principio,e, susseguente immediatamente al suo termine, nei quali siprepar a la esposizione delle merci, o si raccolgono dai tuera-canti quelle rimaste invendute.

    (5) 11 fur to dei materiali pre par ati per le costruzioni iiie-ritb di essere contemplato da Luigi XV con la ordiiianzaspeciale del 6 agosto 1751 che lo pun della gogna per laprima volta, e della galera per la seconda, ed inflisse una niiii-ta di mille lire ai compratori dei materiali sottratti. Del restoquesta aggravante n on pu estend ersi ai materiali ch e i fah-bricanti di mattoni sogliono tenere ammassati all 'aperto at-torno alle loro fornaci dopo fattane cottura, poich la co-struzione di un opificio laterizio con destinazione perma -nente esige dal cauto speculatore la costruzione di recintie luoghi di deposito atto rno alla sila fornace a codesto ser -vizio. Crederei pera applicabile la qualifica ai materiali pre-parati per cuocere, i quali bisogna lasciare esposti al soleonde seccliino.

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    Sotto il punto di vista morale questa circostanzarivela forse malizia minore e minore malvagit nelladro, perchb b tentato dalla occasione e non preor-dina artifizi colpevoli: ma sotto il punto di vistapolitico il pericolo e troppo grave e le conseguenzedi tali furti possono essere troppo rovinose alle in-dustrie perchb il legislatore non debba portarvi losguardo, L'antites i di quelle due considerazioni harenduto fluttuanti i legislatori nella apprezzazionedi questo aggravamento, elevandosi da taluni la ef-ficacia del medesimo ad alte misu re e da altri con-templandosi con pii benigne proporzioni. I1 codiceToscano (art. 377 lett. g) ravvisa nello abbandononon una causa di qualifica ma di semplice aggra-vamento, niente mutando nella sua specie la penaordinaria del furto semplice e soltanto aumentandola durata della prigionia. I1 codice Sardo (art. 624)con la formula francese oggetti esposti alla fedepub-blica, provvede a questi casi mediante un aumentodi carcere.

    C A P I T O L O V.D e l g r a d o n e l f u r t o .

    Seguitando il metodo che m i sono p rescritto diportare in ciascuna classe di reato le mie conside-razioni srilla teosqicu del g rado non per ripetere lc

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    regole g enerali n& per ribadirne i cardini, ma soloper chiarirne 1 applicazione ed esaminare se in unadata classe di reati s' incontrino tali condizioni daportare a deflettere dalle regole generali, od a ri-conoscervi una vera specialit eccezionale; trovo nelreato di furto ricco argomento ad importanti lucu-brazioni. E queste rapidamente esporr procedendoin prima dallo accenno delle specialit che pu pre-sentare il furto nel suo grado in quanto allo ele-mento intenzio?zale,per fare quindi passaggio adanaloga escursione in ordine al suo elemento ma-teriale, e cio ad occasione del tentativo e dellacomplicit.

    g. 2230.La prima specialit alla quale richiama il reatodi furto in proposito del grado B la questione dellaclettoman.ia.Potr dirsi che questo un problemagenerale occorrente in ogni malefizio, e difatti co-me questione genera le gi ne diedi cenno al S. 249;

    e come regola generale dovetti io pure soscriverrnialla opinione pi prevalente nel foro (b enchb com-battuta dai psichiatri) che non ammette cessazioned'imputal~ilitper una m ania puramente morale. (i).Se si pone la ipotesi di un turbamento psichico chetolga anche la coscienza della malvagit dei propriatti la questione non B questione, e la imputabilitun assurdo: ma il problema della mania moralecontempla la diversa ipotesi di una affezione chetolga o diminuisca mercb un prepotente impulso lal i l~erta i eleggere lasciando per la coscienza; co-sicch l' uomo fa il male sapendo di fare il male, 'ma dice di esservi trascinato da una forza interna

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    alla quale non pu8 resistere. In faccia a cl'iesta ipo-tesi i giuristi generalinelite si accordano a maiite-ncre la iiiiputabilit mossi dal grave peyicolo so-ciale della contraria dottrina, percliB in faccia acerte forme criminose (coile nella mania omicicla)il concetto di una assoluzione troppo pauroso: 6%la mente (purcli inai non si venga in faccia a cosigrave dul3bio ad irrogare la pena di inorte) puhadattarsi a sciogliere il problema nel seiiso pii1 ri-goroso e dare la forma di pena a quella reclusioneche dovrebbe pur sempre decretarsi o come c z ~ a ,o come pynevenzione per la sicurezza dei cittadini.

    (1) I1 problema sotto il punlo di vista fisiologica i3 deipi gravi, e la sua soluzione dipende a parer inio dallo sta-bilire s e la mania m orale possa avveni re senza una altera-Z ~ O I Z C T ~ U T ~ ~ C C C .e veramente potesse dimostrarsi che anchetale ipotesi abbia sempre la sua prima causa in una con-dizione morbosa degli organi corporei sicuram ente bisogne-rebbe provvedere alla tutela giuridica con altri mezzi, manon si po treb be pe r buona giustizia parl are d' imputazione..perchh l 'abitudine criminosa deriverebbe da una caustc p-sicn clie in faccia alla monade (unica responsabile dellnazione) avrebbc i caratteri della forza superiore. Rla se in-vece la monomania deriva soltanto da un pervertimentotiioralc, 1' uomo ne sem pre pi o m eno responsabile, e losi deve im putare. Questo n1 mio corto ved ere sernbr a i lcardine della q uestione: m a io n on son o compete nte a trat-tarla, e SOIO mi permetto di d ubitar e se potr mai siun-bersi ad una soluzione universalmente accettata. D s p i n e snelly opera interessantissima pubblicata a Parigi nel 1 86 8 cheha per tilolo Psycologie ncsturclle vol. 3, chap. 7, png. 178,osserva che la olettomania invad e 1 uomo so tto la forma diun' abitudine costanle ; addove la m ania incendiaria e lamania omicida lo assalgono interpolatamente e pcr accessi;

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    e soggiunge acu[ issin ~e osscrvnzioni p er disiingucre la iilil-nia pcitologicn clie esclude la irn l~ut abili( , alla rrianio psi-clricu ( perveriimcnto del senso morale) che coslituisce i lladro di mesliero e non rnitiga la irilputazione.

    Ma quando siaino in faccia al reato di furto iotYo.cto una sl~ ec ial itnella cluestione. GiL2 si coiii-prende elle u na specialit nel furto k ricoiiosciutal~acificanzente a tutti in quanto a non ammetterela punibiliti della co@a: e si c omprende altresi che(lui ci sta innan zi un fatto di na tu ra sua rr.iparccbile(specialnzente se s i pone il dubbio iiz tema di f'urtiscoiizpagnati da modi violenti) e possono dal giuri-sta, dal li:gislatore, e dal giudice pi hci lin en ie vin-cersi i consigli della Ma oltre tale consicle-razione, elle i: puramente politica, ovvi a fare unaosservazioize tutta giuridica. I1 furto non si coinplctncoine clelitto dalla sola coscienza di fur male. No ,esso lza per comune consenso uno elemento inten-zionale tutto suo proprio, ed b 1 m i m o d i fu?' lucro.11 dettoniano come maniaco puraincnto nzoralc saili iioiz potere legittimamente pigliare la cosa altrui,ma pur la piglia per un impulso irresistibile che nci lo spinge. Egli dunque non calcola di arricchir-si; non ha I' animo lzccvi fucielacli; e non esauriscegli estremi del delitto di furto. La storia ne assi-cura per itzcontrastal~ili locumenti (.l) di questo fe-nomeno :persone esenti da ogni bisogno ed in con-dizione agiatissima soggiacquero a110 istinto (li p e n -dere oggetti altrui: molti tornavano poscia al d0vei.ee ne facevano spontane a restituzione allegando non

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    avere potuto resistere alla mania del prendere. 1,aclettomania t' un fatto positivo ormai acquisito allascienza. Ci posto, sembra a me che in simile con-tingenza possa dirsi che concorre l' animo di pven-dere, il quale insufficiente a costituire il delittodi furto, ma siavi difetto dello animo di Euc?*a?-en-dispensabile al malefizio.

    (1) Ca s p e r me'deciwe legalc tom. 1, pag. 386- a r cde l a folre pay. 258.

    Altra speciale questione quella degli zcrgentioisogni. Non parlo di necessit attuale: in massimanon ammetto imputabilita nel furto commesso periiecessita di fame, o propria o della famiglia, salvoil verificarne gli estremi; e su questa regola pudirsi unanime la dottrina tranne le interminabilidispute degli antichi e dei moderni pubblicisti in-torno alla definizione del suo cardine. Infatti nonhasta ammettere che chi rubi per assoluta neces-sita di fame non debba punirsi : di pi iinportan-tissimo stabilire qual e il principio per cui cessa lacriminalit. E qui le formule sono due; fra le qualisi sono divise le opinioni. O affermare che si fecejztre, esercitando cio un vero e proprio diritto sullaroba che ci abbisogna : o clie si fece injzcre, ossiasine jwe, ma si scusa il f itt o per ragione della ne-cessit. In q uesto conflitto ide F i C h t e una terzaformula, C disse che non si agiva n jure n& con-haajzcs,perch in faccia alla necessit tacevano tuttele leggi: ma in tale proposizione lo confut L e v i-

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    t a osservando non potersi mai ammettere in so-ciet un momento in cui non esista legge ; posciaB e r n e r (1) osservando che non pu esistere unpunto d' indifferenza in faccia alla legge giu?*idica:o l'atto proibito e fit injure: o non e proibito ejuille fit, perch nella libert umana vi sta il dirittodi fare tuttoci clie non proibito. Questa osserva-zione dello illustre prof. Berlinese giustissima, eper lei si chiarisce una ulteriore differenza fra lalegge morale e la legge giuridica : moralisti pote-rono concepire una serie di atti che dissero hzdif-fefoentiperche non erano n viziosi ne virtuosi; main faccia alla legge giuridica l'uomo avendo unoillimitato diritto allo esercizio della propria attivithfinch non incontra il divieto, tostochb il divieto ta-ce rinasce evidentem ente il diritto di agir

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    - 34 -ci~:111:!obiezione contro la clottriiia clre ricunoscenello nffaiiiato uii vero diritto a prenilere l' altruista in questo : che ailimesso nello affa~ir:lto lo esep-cizio di un vero cliritto ric, consegue clie il proprie-tnrio usando violenza contro di lui per salvare lasua ro l~ a ommetta ingiuria l~erchi! gisce contro iltliritto altr ui; e (l~,l-Jba er consegnenzn punirsi ilprol~rietarioclie violenteiiiente respinga l'affaniato,11n lu i rito@ il tolto. Ma cluesta difficolt& pare aiiie (li facile eliminazione, perchk il l~roprietario ea-gisce nella coscienza clel proprio diritto ignorandolu stato eccezionale di iie cessiti~ n cui versa il sot-trattore delle cose sue, e percit non i: niente in do-lo. Che se mi fate la ipotosi di un proprietario ilqualo per inodo certo conosca lo stato pericolantedello alfaniato e nialgrallo ci6 gli ritolgn (senza ver-sare egli stesso in uguale condizione) la cosa sua,io noil esitero nella ipotesi di questa difficilissimaprova a riconoscerlo colpevole. L' altra ohiezione cliepure si fh, procede dal consiclerare clie se lo affa-lii~ito gisse zcre non gli correrebbe il clovere cl' iii-ileniiizzare il proprietario quando poscia egli ritoriiiiii floride conclizioni. Tale tloverc I)isogiin certar iientciisonoscerlo; in nnclie questa dif icolt i~ ~ ~ ieillbrwt l i facilo eliriiiiiazione tostoch? il tliri tto clellu nff'a-11l;ifosi limiti all' uso i.izorne)zln~zeodella cosa, nonc?sseiidovi l~isognodi estenderlo alla definitiva ;il)-plaupriazioiie del valore. Oltre In ipotesi della ki ile

    iic: sono pur altro nelle qu ali un furto d' IISO di-vioiici legittimo per la necessittl e resta pur scinpreil cicl~itodell' indennizzo relativ:inlente noil al va-1oi.t: ilell' riso, riia al valore clclla sostnriza. Iii caso11 iiic.eiirlic, si preiiclorio scale ilovc si trovano, cc1 al-

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    - 33 -tr i strunienti per servirsene a frenare le fiamme :iiii uomo inseguito ilai lndroni giunge presso atlI1rl ~ ~ U ~ I I C ,s' impadronisce di un harchetto perprr)c+rirarsio scari11~1. principii sono identici.

    (1) Vedasi 1' acutissiino cliscorco di B e r ri e r (de inrpir-~tittrte ropiele ?2ecessiiulen,j ed anclie il mio discorso su l laI r i f i sct l iabbliccl e priva la ~ ic gl i pttsc. vol . 1 , opus. 1 , doveiiiio dal 1859 manif estai lo iriia opinio rie con cluesta for mu la:la legge suprem a dell ' ordine dalla quale emana il ginre pe-nale 11r31lii sucie tj~ o costringe a tacere in faccia alla ueces-sii pcr viriii della quale cessa i l diritto dell:i difesa pub-bl ic i~ ,e risorge il diritto della difesa privata. Possono ancor,icnnsultarsi V e l u s c o de p~ .i vi le gi is pUll/JCYlliU p r r rs 1,qtcctest. 65, Il . 21 - r 11s i o (le iiltliciis prr1.s 3, ccq~.18- o l o 111e i diri t to pennle FEoso/ico e positivo c!ctsli.iticS. 53% ed i citati nella noia a S. 2040. Un elegante caso difiirto scusalo per In difesa del pudore lo ha pr op o~ to lK e r n e r ftle inipulaitule propler sunrrnant necessi tate~upay. 6 ) in colei clie menti.e hagriav asi in un fiiinie abl)i,itrovalo le sue vesti sottratte da un ladro, ed ubbia preso ipanni di un7allr;i bagnante Licr non ritornrir ignuda in citi$;ed ha fatto uiia siusta applicazione o t:ile ipotesi dellii re-gol i~ nsegnata da P a r i o a c c o fqitaest. 174 , puy. 8 3 , dcfikrtis; t o n z , 3, 11. 68) pr opl er ?zilianr ~izu.iilteat, dicnw ~otl og ~ i s aiL f ibre l i i~ t ' em excetlo8leli~ l ltrlt~ est rc! ll f l t~ ~iecas-sitotojt. Cd C ost ilu ~io ne Carolina previ de il ciiso del I'urlonecessario ali: art. lljCi. Non deltarorio su cib disposizioni~peoiiili l codice Uavaro del 1812, 1' iluutriaco, il Prussianu,e11 iillri molti. Vollcro regoldrc? qu csl a ip oiesi :Wiirtemherg,Sacsoiii:~,Turingiii, Brun swicL, IItiniiover, ildssin, Xd>snii, Ba-deri, Bolivii~,Per, iiia incolsero iri gravi scogli, gli urli periiisulficieiite dcliriizioiie, gli lrltii pe r tr opp o accii raia e ini-iiut,i, :ilcuiii non segn;tndo liiniii alla iiiipunitir, aliri pre-scrivendo clie Iii si negasse quando I,i necessili era consc-

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    - 336 -yuente ad un atto delittuoso; altri che ella si negasse an-ctie quan do era consequ ente ad un atto soltanto impr udente.In c erti argom enti i codici faniio meglio ad osse rvar e i lsilenzio, rimettendo sene a quei supreni i principii di equit8e di giustizia che non possono non essere nel cuore dei giu-dici, i quali meglio assai del legislatore sono in grado diapp rezz are le circostanze speciali de i casi. Del resto ripe-terb che in criminale bisogna tener conto delle cause k l m e -diate senza risalire ad un sindacato remoto; altrimenti siviene a punire il pazzo che per abuso di liquori od altrosia stato causa riprovevole della propria malattia.

    Anche per fuori della ipotesi della male suadafames possono esservi nella vita sociale certi statidi penuria cer ti momenti di strettezza che trasci-nino al furto l' uomo quantunque nodrito ad onestisentimenti, e niente pervertito nel cuore. Calcolanclolo impero che esercitano sull' animo e sulla libertaumana certe contingenze di pericolo nell' onore, dipericolo nella libertA personale per la mancanzadi pronto numerario, bisogna riconoscere in tali ur-genze una pressione che diminuisce la forza moralesoggettiva del malefizio. E bisogna ammetterla co-me scusa se specialmente si dimostri che lo agenteaveva inutilmente esaurito presso gli amici e con-giunti tutti i tentativi per procurarsi soccorso.

    Che se si pone il easo di un furto commesso incircostanze di straordinarissime urgenze scopertodopo un intervallo, e il giudicabile trovasi aver gi

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    fatto spontanea restituzione de l tolto, io non esitereiad assolvere ( I ) purchk il furto fosse dispiunto dacjnalunque aggressione contro le persone. QuestaI ~ Lorma che pii1 ordinariamente assume nel furtola scusa descritta con formula generale come iw2-peto di afetti (2).

    (1) L^argomento della restitzizio~ze el tallo nel rcato difurto occasione d 2 mportante .analisi. Iu primo luogo p t ~ hdirsi che pe r porre tale questione indispensahile-I."hela restituzione sia fatta dal lad ro; non da terzi che agironosenza mandato su o- .0 Che deve essere sl~o?z[uuiten; proce-den te cio da uua resipiscenza e non da un artifizio- . O Devepe r conseguenza esser fatta prima che iilla giuslizia sia co-gnitn. la persolla del ladro; altririienti sarebbe facile calcolarubare per rendere se s i discoperti, e ri tenere so si r imaneocciilti. A questi tise estrenii s e n e aggiungo coniuneriienteun quarlo, cio che la resliluzione siil completcl: m? o riorivorrei essere tantq rigoroso su questo estremo dove incon-trassi i tre precedenti, perclib la rnancaiiza di restiliizionc d ic~ualc he ~iccolissii?zn ar te del coniperidio furlivo (der ivat aforse da una casu;rlit, da una dimenticanza, da uno srnar-rimento) non mi parrebbe che per regola assoluti^ dovessecondurre a tanta severit. In secondo luogo nel concorso de iprecedenti estrerui nasce divergenza in qiianto agli e/fIti.Alcuni a quel ti tto non iitlrib~iiscono lie unii forza iZi?ni?we~zt~:altri ve la ravvisano eziandio di run e~ zle , ibcrnndo da ognipena. Questa pi benigna opinione che prevale nppo i Tiircbi( E s C h b a C h d r o i t i I l ( ~ s z t l i ~ ~ nlog. 2 0 8 ) si discucsc f r agli aiitictii daltori; ma generalinentc prevalse 1;1 doitrina cbetutto al pi doves se cavars erie uiia cliriiinu enl~: G r a n t z i ti sii e defc?zsionc rco rzina p n ~ s, prrg. 208, n. 537 et n. 663-B c k O l d cot?zpendinrzk pnnderltrruob pag. 1255 , S. 18 -Il e r t i u s r e s p o n w toni. 1, corzs. 565 - 1 a r {i p r e c h tdecis. 3, n . 21 eI scqq.; el

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    n. 54. Ma modernamente alcuni giuristi alemanni trovaronodi potere accordare alla restituzione spontanea e completadel tolto anche una forza dirimente, esonerando per virt della niedesima da ogni imputazione: e il codice Austriacoi11 5. 18 7 sanzion tale dottrina. 11 t t e r ni u j e r nella notaa F u e r b a C h al S. 329 Iel. a, lod questa disposizione :C h a u v e a u ( thorie du Code p n u l $, 3162) osservinolto acutamente che la punizione de l ladro il qual e avev aspontaneamente restituito il tolto ostativa alla em en da; emanca di ogni scopo politico. La impunitg di un tal l'atto(egli dice) non pu allarma re ness uno; e molto meno puesser causa di mal esempio, essendo assurdo c he alcuno sidetermini a rubare calcolando sulla restizione immediata.L' illustre G e y e r al contrario ha criticato quella disposi-zione, osservand o con esattezza giuridica ch e la comple tascriminazione farebbe supporre non esservi nel furto altrodanno che il ptsivnto; ma poich (egli soggiunge) vi p u reil danno politico derivante dallo allarm e dei buoni non conveniente che il ladro si esoneri per la restituzione daogni bench ,piccola pena , per ch con ci il dannri politicorimane senza riparazione. Osservo ancora che nell 'animornio fa grave diiricolt la comparazione del tentrrlo furto colconsumtito, perch il reo di tentativo non potendo operarela restitiizione si ha la inevitabil e conseguenza che egli siaa peggiore condizione dell' autore di furto consumato. Dilli.colt mi genera ugualmente il caso dei pi correi: un giu-dicato del 1 2 ottobre 18 64 del tr ibunale di Trcviso colpivaun correo di furto che aveva spontaneaniente e tempestiva-mente fatta la restituzione completa della parte del fiirlo alui toccata; ma perc h egli non av eva potuto reridcre laparte del suo correo che tenacemente se la ora tenuta, nonpot animellersi al benefizio della legge. Pub coiisultarsi in-torno a cotcsti effetti una dis sertazion e del consiglie re aulicodott. G i u s e p p e I< i t k a inserila riell' Bco dei T*ibannlbn a n o Xf,. 1093, 10 94, ove s i r icordano quattro casi pra-tici singolarissimi : altrii d isser tazione del dott . F e d e i g 0

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    R u l f professore ordinario nell' Accademia di Prcbburgo,sulla impunit del furto per efficace peutinicnto, inserita nel-l ?E co d e i Tribzinrtli (inno I X , n. 875: ed altra dissertazionedel consigliere 11a u C h e r inserita nell' E co d e i Tr.iliiltlcrli(inno XV, n. 1458-59-60. In terzo luogo lasciala d;i hand,ila maggiore o minore larghezza delle condi z fon i e degli e/'fetti della scusa vitale la ricerca del principio. Non bastadire che pa r buono di alleviare la sorte del ladro clie restitu;bisogna determinare per qual ragione ci debba e possa farsidalla legge. Qui possono pre nde rsi div erse vie. Pu l'aari-iriiis-sione della scusa considerarsi utile allo interesse privi~to,scorgervisi un mezzo pel quale 1' oreso possa pi facilnienierestituirsi nel godimento dei suoi diritti. Guardata la oosii sotioquesto aspetto ne deriva - ." che tale scusa niente pii Iiiiche fare con la doltrina del grado nella imputazione e nc ldelilto, ma interamen te trapassa nella teorica del yvcido dellapena, ossia delle attenuanti - . O ed allora siccorno c~ucllaveduta di reiutegro si soddisf tarito se la resliluzione pro-cede dallo stesso ladro quanto se procede dai suoi corigirinlio protellori, cessa ogni ragione di distinguere per questo lato.E difatli trovasi nella giurisprudenza g~rnianica I 1 a r p p r r-c h dccis. 8, n. 37 nd 4 3 ) esscr c stcita pratica quolidiiinadi 'mitigare la pen a-p el ricup ero della cosa ottenuto dal de -rubato, 1 ~ 0 1 2adhibi to di$c~iai i ! le e fu resa sporitancamctiteo no, o dal derubalo o d a terzi. Questa largliezza (seuiprcispirata dallo aborrirnonlo della pena di morte) non tia nienteche fare con la d ottrin a odie rna. Si prib iiivece giiiirdar e i lproblema sotto il punto di vista ~iur id ico : qui possono por-tarsi innanzi due opposte considerazloni. Pu nella rcstituzioiiedel tollo scorgersi un segno di pentimcnlo, ed ecco la scuolacorrezionalista che propugna la scusa come ecciliimento allaemenda. Oppure pu pr quella restituzione dul ~ita rsi ci fer-i t i ~ roposilo di arricc hirsi con l'al tru i; e cos fiiccndo ii icerta guisa retr oagir e la nianifestaziona poslerio re dell' nni-rno s~i llo tato di animo del ladro concoinitantc al dclitio,ravv isare nelle origitiarie condizioni dcl tricdc~ iriioun Iiicno

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    nella forza m orale soggettiva. Questy ultimo modo di ved ereconcilierebbe con In scuola correzionalista anche la scuolaantologica e darebbe una linea per cui referire alla dottrinadel grado nel delitto anche il caso della rcsliluz ionc dr ltolto. Se mp re per in entrarnbo le form e di qiic>!o s rco nd opunlo di vista la spon(ineit esterebbe una condizione s i ~ i eyiia non della sciisa. Il principio che scrimina il fu r to pe r1s spontan ca resliluzion e sug ger al I< i t k a 1' argomento cI iuna dissertazione, dove sostenne non punibile per duplicefarto colui chc avesse commesso un secgndo furto per in-clennizzare i l primo proprietar io da lui preccilentem ente dc-rubalo: vcdasi Eco dei T r ib u n a l i anno TrIII, n . ,515 .

    (2) Nel reato di furio dove generalmente non si t icn contodella premeditazione come aggravante perch si suppone tibi-tuale il calcolo e la riflessione in un delitto che muove daavidit, non pu dars i valore al semplice criterio della islan-tan eiti dclla risoluzione. Pure i pratici s' insiiiuarono in que-sto cainpo per diversi modi. In primo Iiiogo si pose innaiiziI n povcrtd che da mollissimi si valut come scusa quandoconcorresse la buoni1 condotta e si irtiitasse di un primo furlo.li ] secondo luogo si pose innanzi la facile occasio~teprcseIi-talasi accidentalniente, e su questa dissertarono soslenendosida alcuni d oversene fare una rninorante 1)' A n e t li a n de9ncdilato dclicto png. 51 - o m a s i o disser ln t io deabigealu S. 5 5 ; altri invece opponendo clie la maggior fil-cili i di delicquer e dev e esser causa di nggrnvio : E c k O l dcomment. pnndi~ct. ng. 1 2 8 0 , n. 1. In tcrzo Iiiogo si por-taro no iniiarizi alire vitric cornbinuzioni di1 va luta rsi com eniinoranti sen ipr e in relazione alla m inore forza n~o r:ile SO$-gett iva de l rn:ilefizio in quiin to lo iipeiite iiveva mo slr;i tnuna minore i ividii, come quando fu pago di ru ba r pocorneiitre poteva riibar molto : II a r p p r e C li t dcc. 9, n. 62 cl .seqq. ; ppure in quanto egli ebbe un cllialunquu nioiivo elinon riteriere Irgittinii i diritti del possessocc coiiie ncl cn-S O di clii ruba al ladro Ii i cosa rubata : W e i t t c il il 11conti. 61, n, 5. Ma io non credo che possa alla teorica del-

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    1' impeto aggiungersi nna forma ulteriore che potrebbe &-uI-inarsi impeto di aridit per costituirne uua causa costantedi minorazione ncl furto. Bens quan do sorgo no questioniconsirnili s i dev e sem pre ricon durr e il prob lema alla ricerc,idell' anim o d i locuplctarsi ch e nel furto B essenziale: r; doveli i circoslanza che si pon e innanzi possa modificare l' animodi lucro, la impulazione non s i degrader m a potr div enirminore per impropriaziorie di titolo. Sul qual proposilo ri-corder che G c j e r con acutissinla dissertazione f Eco de iTriliurtali cirkno I l , n. 902) sostenne che 1' animo di lucroessenziale al furto dovevii estrinsecarsi nella veduta di unviintaggio pecuniario. Questa tesi mi parve assai arclua. Allaeccezionalit dell' affetto :ipparliene p ur e il caso di chi sol-tragga dalle mani degl' infedeli vasi sacri o reliquie d i sani iaflinchh non siaiio profanale; nel qual caso insegnan o in ter-mini i pratici 'non potcrsi obiettare il fur to: B o n i f ;ic i nde f u r t i s . I;. ani:~io,~t.1.Su yiiestii dottrina i o difesi nonhn guari i Reverend i Ciipl~ucciiii i Luccn impritati di av er etrafugato alcune immagini e relicluie di santi di piccolissimoval ore all' occasione della sop pres sion e degli ordirii iiionii-slici; sostenendo non pole:.si pun ire pe r niaiicanza dell'an i-riio di lucrare. *

    S. 2235.Prescindendo dalla forina sopraindicata 1 impetodegli affetti nel furto pi difficilmente pub presen-t a r ~ tcriniii i di vera e propria scz6sn, quando ( amodo di eseinpio ) si dimostri che fu rubato ad rinnemico per il fine di esercitare una vendetta. Lapratlicczha ammesso talvolta anche cotesta clifesn edho ricordato lo esempio di un giudicato che scustin marito il quale aveva commesso un furto a dannodel druilo della propria moglie sorFreso in flagranza(S.2036, nota 2 , e S. 212G).Maguardando esattnnieri-te la cosa sar pii1 facile sostenere che simile contin-

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    genza non opera propriamente' una sczcsa al furto,ma denatura il delitto facendolo degenerare in unaj*agioiz fattasi (i). Tranne questo punto di vista ioscorgo poca rilevanza nello essersi rubato piuttostoad un nemico che ad altri, quando in sostanza siebbe il fine di arricchire con la roba altrui.

    (1) Anche la Corte Suprema di Vienna con sentenza del 24decembre 1850 decise non essere colpevole di furt o 11 cre-ditore ch e pe r pagarsi del suo credito prendGva una cosadel debitore, ravvisando qui 1: animo di evitare un dan nopiuttosto che 1' animo di arricchirsi. Notisi pe r ch e la me-desima Corte dichiar colpevole di famulato una serva cheper pagarsi del salario non soddisfatto aveva rubato un abitoalla padrona (Decreto 29 marzo 1854, n. 2984) . Io pensoperaltro che questo secondo giudicato muovesse da ragionidi fatto, in quanto il non pagato salario si considerasse comeun prelesto troppo facile ad espiscarsi da tutti i servi cherubano al padrone.

    La ubriachezza, la etk, e le altre circostanze de-snnte dalla minorata forza morale soggettiva che sicontemplano nella teorica generale del grado, nonoffrono in tema di furto specialit che siano meri-tevoli d i osservazioni eccezionali : soltanto pu dirsiin proposito della e t i ( l ) che il discernimento siescluder pii facilmente in relato ai diritti di mioe di tuo, che non in relato ai diritti della integritk]~wsoriale: che la ubriachezza pctr pi facilmenter ? n ~ ~ ~ l ~ t t ~ e r s inche come dirimente quando I' ebroi\ori~atoii sl! stesso abbia fatto spontanea restitu-zione, pel girioco che fa in questo reato il concorsao la mancanza dell' animo di lucrare.

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    - 43 -(1) Pu dirsi che tutti quei pratici i quali portarono leloro meditazioni sulla scusa della et applicata al furto in-segnarono doversi in ques to reato usare una larghezza mag-giore che in altri a riguardo dei giovinelti anche recidivi:E I a r p p r e c h t d e e . 9, n. 56 et scqq . - o l f i o (illcgic-t i 0 24 , n.5 et 12.

    In quanto allo evrore da avvertirsi che lo er-rore cli diritto potendo operare in questo malefiziosotto la forma d' ignoranza di g i u ~ ivile e nond' ignoranza di gius ge?zale, assume i caratteri dierrore di fatto. Quando in buona fede io credo cheuna cosa sia mia per virt di un contratto o di unasuccessione, quantunque in ve rit non lo sia, io errosulle regole del diritto civile, ma pure in faccia algiure punitivo quell' errore (purch ragionevole enon affettato) si ha come erro re di fatto e div iene so-stanziale e scriminativo, perch distrugg e la coscienzadel male ed esclude l' animo di arricchirsi sull' al-trui. In ordine poi all' erro re di fatto deve ricordars iche qui non sostarzzz'ale dtro che quello clie cadesul rapporto di propriet. Non influisce 1 err ore sullanatzwa della cosa rubata ( rame o oro ) n% ulla suaqzcalz'tlt (cosa migliore o peggiore ) n& sul valoredella medesima, Chi rub0 un sacco contenente centofranchi credendo ve ne fossero cinquanta respon-sabile del fu rto d i cento, come colui che le rril~i)credendo ve ne fosse mille. Quando la clifferenza siestrinseca i?z meno lo agente gode il benefizio delloevento del cluallc soltanto risponde, c non puij obiet-targlisi un tentativo mentre il di pii4 non vi era.Quando la differenza si estrinscca in pi imputi a

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    s stesso se non osserv meglio. Come egli avrebbel~i.oilttato ella fortuna trovandosi piu ricco di quantoaveva sperato , cosi deve subir e le conseg uenze clellafortuna col trovarsi esposto a pena pi severa (1).Del resto la distinzione della vincibilith o non vin-cibilit dello e rro re io non la veggo operativa dieffetti nella presente materia, perch non si accet-ta la punibilitA del furto co@oso, stante la regolageneralo che nei delitti di danno rei2zlegrahile re-spinge la punibilit della colpa.

    (1) Analogo allo errore su di un fallo un erroneo giu-dizio ch e cada sulle intetizioiii altrui. Cos i l consenso pu -ttrtivo ( c gii lo avvcriii) del proprietario pub escludere ildolo : G r a n t z (le defensiojze reorilui crrp. 5, i~zcntb. ,sect. 3, a r t . 3 , n. 222 , 2 2 5 , YJ4 - u t i m ;I n n Cj . 44 4 -C r e l dis scr t . t le dcl ir t is qune jrcre f ( i?~ti l i ( i i - i tu i isscil-s a i d u ~ ,;\. 3 ; n g u s disser t . Ji isc . 9 , d i s s . 76 . RI;i del parino n b reo di furto chi pren de 17alirrii suppo nendo c he il pa-drone non voglia iric!ntre invcce vuole e consente: S t r y h i od c j u r e S L ' I Z S I I I O I ~ i s s e r t u t . 20, C U P . , 72.50. LLI er rore d iilalto pu inoltre scusarc malgrado il concorso del dolo nellai ~ ~ o l e s iel figlio ch e rubi ir i casa del padr e In prop riet d el ter-zo cr~edcndola osa del genitore. Rla E generale la doilriria clielo errore sul valore o qualit della cosa non modiriclii la im-pulazione, la quale rimane rcgol:ilii sul criterio dello evt?IIIo(E y b e n d i s p u t a i i o d e n s s u s s i ~ ~ i o. 1 2 ; n g u s o pc isc.?a$. 411 , co lon . 2) ed b regola testuale pe r la l eg . 21,s. 2, ff.(le filrlis in termini, e per argomento dalla l . 45, fj. 4 ff. m-delil; e dalla 1. 18, $. 3, ff . dc in j t t r i i s . Di cotesla regola du-bil il I i t k a nella sua elegante rlissertazione ( E c o d e i 1'1.i-l ) i ~ ? ~ a l i. 8 1 7 ) ove propose il dubbio sotlo questa forint; ctiirub una cosa credendo rubarne un' altra dovr egli dirsicolpevole di f i ~ r t o& o l t u l o n quanto alla cosa clie non rubb,e debitore soltanto di truffa in quanto alla cosa che rubb

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    perchi? quando contrellb quella cosa non la voleva prende-re, e la sua relativa colpevolezza nacque soltanto quandoconosciuta la differenza la r i t e ~ ~ n e ?agione del dubbio che in questo moniento egli gi n h r a in possesso. Se persi avverte che lo spossessauiento del proprietario non av.venne pe r volont di lui ma per il fatto reo del sollratlore,si comprender non esservi per modo alcuno adiittabile iltitolo di trulta. Lo sare bbc invece nella diversa ipotesi chel'osge tto non fosse stato preso dolosame nte ma per disav-vertenza o credendolo proprio; e poscia conosciulolo altruisi fosse malgrado ci ritenuto. Lo errore sul vero p:idronedella cosa che si ruba non influisce di ordinario sul titolodel realo, salvo il caso che credendo rnbz re l ' altrui si pren-da la cosa propria.3Ia qui sorge la intricata questione pro-posta dal P i l e o fqzltrest. cctcrene qztciest. 184) e poi clal-1: H a rpp p r e C h t fdissertalio de aDi~catrcn . (i71 i quidifecero la ipotesi che Tizio aves se dato ordin e a Cajo di ru-bare un? agnella d un terzo che pascolava in un campo:Cajo sbagli il campo e rub invece 1' agnella dello stessoTizio. Qual fu 1' effetto giuridico di cotesto er ro re ? Cajo con-trett li1 cosa aliena per fine di lucro, e poichb Tizio nonaveva consentito che si pigliasse l' agnella sua 1s contrettbini~itodojnino; duuque b inevitabile per lui il tilolo di fur-to. hIa Tizio maridante dovr egli esser punito come parle-cipe del fur to caduto sulla cosa sua propr ia? Dovr punirsipe r titolo di tentativ o? Dovr punirsi per sola instigazionea delin quer e? Kon vidi mai un caso ineslricabile come questo.

    Passando ora al tentativo ricorder che giS sonovenuto qua c l& notanclo alcune relative questionispeciali a certe forme di furto ; e giA parlai ( 5 .2018e segg.) delle divergenze relative al vero momentoin cui questo reato passa dal tentativo alla consu-

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    mazione. Seguendo la ciottrina preva lente in Toscanacosi nelle scuole come nel foro e nella legislazione,io riconosco il moniento consumativo del furto nellaainozione da luogo a luogo senza aspettare la aspor-tazione ( l) . Accettare come momento consumativodel furto la semplice apprensione che il ladro fac-cia delia cosa altrui con animo di appropriarsela F:non solo una deduzione logica del concetto che rav-visa nella violazione del possesso la essenzialita delfurto proprio, ma e ben anche una necessit prati-ca; perch lasciando indietro codesto momento pii1non si saprebbe' dove fermarsi per trovare il pas-saggio dal tentativo alla consumazione del furto, n &come definire il criterio delimitativo dell' uno dd-l' a1ti.a. Difatti se noi esaminiamo le applicazionipratiche della opposta regola troviamo fluttuanze ediscordie perenni intorno al momento da sostituirealla amozione. Fuvvi chi disse che il ladro quandofosse inseguito per via ed a lui fosse ritolta la cosarubata non era responsabile che di furto tentato:ma poi dovette limitarsi ci a riguardo dei bor-sajoli (detti da alcuni fures nundinales) pei qualisi ammise che fossero debitori di furto consumatoquando si erano posti in tasca la cosa ghermita,quantunque rimanessero tuttav ia sul mercato. Poisi disput6 se quando il ladro ha sotterrato la cosarubata e il padrone riuscito a rintracciarla si ah-bia il furto tentato o consumato: e si volle distin-guere fra chi l' avesse sotterrata in aperta campa-gna, e chi nell' orto o adiacenze del proprietario :dicendo consumato il furto nel primo caso quia haecest species suae custodiae; e tentato nel secondo;ed altri invece trov indistintamente la consumazione

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    in tutte queste ipotesi. Insornnia sono inevitabili esenza fine (2) i conflitti se si abbandona il criteriodella amozione.(1) La consumazione del furto si dalla giurisprudenza

    toscrina costanteniente riconosciuta nella semplice appren-sione dell'oggetto ?Annali d i giurisprudenza ToscanaXY,1, 6 3 ; XITf, 1, 617; -YlI , 1, 510, e 651; X X I , 1,131,e 153, e 1 34 ) purcti definitiva: Annali Toscani X'1711,1 , 5 5 9 . E solo si disputato se la appre nsi we di una parlcbasti a dir consumato il furto del tutto, o se un tale furtosia in parte tentato e in parte consumato: Antaali Tosca-ni X V , 1, 537, 558. Gih sappiamo come su ci si divides-sero i Romani giureconsiilti. Non gi che mai sognasserodi sostenere che la soltrazione di una parte dello acervoper opera di chi voleva sottra rre il tutto non presentasseun furto ormai con sumalo rispetto alle cose che avev a pre-SO : utto all' opposto, considerand o lo ac ervo conie una uni-vers i tas e il disegno del ladro come un insieme giuridicc),i pi antichi sostennero che il furto di tutto lo acervo eri]gi consumato p er la semplice sottrazione di unii parte.Ma tale opinione fu meritaniente rejetta d ei pi m odernigiureconsulti Romani: e non ho mai compreso come si vo-lesse tentare di riprodurla oggigiorno.

    (4 )Si veclano H o ni m c l Rihnpsodirte obseru. 2 9 , 3 2 , 59-C a r p z o v i o practictc c rinzi nalis qtinest. 85 , n . 2 - r e s sCon~ment. d art. 1 5 0 , S . 3, C. C. C. - e r g e r o elcctnjrcris crb?zi)zalispny. 5 6 , vo l . 1 - u ff e n d o r f f practi-P(& reriint cri~~tinaliztnlcrp. 25 , 11. 1 8 - A n t o ii M u t-t h e o d e c~ i n~ i n i b z l sit . dc ( iwt i s $. 1. 11 D o l Ti o fa l -fcgcttio 115, n. 11 ) alla consumazione richiede c ~ t sitsccltln crspo~tatio d l o c a a tlcstiurctuna: 11a r p p r e C h ttlccis. 8, n. 1 4 - & I u t e di~cisio 40, n. 21, fol 217.Speciale sull' argomen to la dissertazione dei B e a k devera furti consumati notione. [,a giurisprudenza del codiceAustriaco senib ra c he trovi tentativo di furto anche dopo

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