Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (06)

download Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (06)

of 49

Transcript of Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (06)

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (06)

    1/49

    ( 1 1 ()ucsta regola severa che gi dominava in Franciannche innanzi al codice del 18 1 0 (Cassazione 26 decem-hr e 18071 procede col senza contrasto: Cassazione 7 no-vembre 1811 e 18 giugno 1843 : i l e r l i n re'pertoire rnot.uol sect. 2, S. 3, d is t . 4.

    (2) E cos quando t. superata l'altezza d i braccia qua ttronnche con la mera agilitf corporale evvi pur sempre qua-lifica: Annal i Toscuni XVII I , l,40 .

    L'altezza prescritta dalla legge nel muro varcatonon necessario che ricorra da ambo i lati. Co-stituita la insalizione indifferentemente tanto dalloascenclere quanto dal discendere un' altezza di cluat-tro braccia, evidente che se tale altezza si troverasoltanto allo esterno del muro varcato avremo qua-lifica per salita, se soltanto dallo interno l' avremoper discesa. Bene s'intende per0 che la salita o Indiscesa non siano operate coi mezzi ordinari, o sta-bilmente o precariamente destinati a tale uso (1).

    (3 ) Un caso sincol&e vidi nelle mie pratiche in Lucca.Due casamenti vicini av evano le respettive scale in faccia1' uno ciell' altro corrispondenti sovra una corticella internadi larghezza superiore alle quattro braccia: cosicch sulripiano di una di quelle scale ponendo una tavola che conla sua estremit and asse a posarsi sul ripian o della scaladi contro si era formato un ponte volante col quale si erapotuto entra re nell'a ltrui e commettere furlo. Si disputvivame nle pe r neg are la qualifica allegando che qui no nera n& salita nE discesa . Ma i tribu na li nostri seguend o lospirito della legge tennero la opinione pi severa. Una du-bitazione analoga si present ai tribun ali di Parm a nellaipotesi di u n passaggio eseguito dallo interno allo interno,

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (06)

    2/49

    - 331 -riferita dal h1 e l ega r i decisioni del Supremo Trilicimtled i P a r m vol. 3, pag. 5. In Francia per ha prevalso laregola che lo scalamento debba essere sem pre esl erio re, e conci si esclusa la qualifica dal ladro che varchi una pareteper quanto elevata la quale serva di divisione interna fradue stanze: Cassazione 3 3 maggio 1826. Bisogna per av-vertire che se la parete fosse divisoria fra due abitazionidistinte, la scalata sarebbe sempre esterna perch la esterio-rit di una casa non si costituisce dallo avere a contatto uncampo od una via, ma dallo essere quello il liniite della casae dal cominciare al di l una propriete od una casa altrui.

    Una difficolth pii frequente a presentarsi s'in-contra quando il ladro salito all' altezza di quattrobraccia o pi, non siasi introdotto nel recinto, matenendosi fuori abbia potuto col mezzo di uncini ostrumenti rubare oggetti che erano entro il recinto.Si ha o no la qualifica d i scalamento? No : per ilcodice Sa rdo (art. 619); n&per il Francese (art. 397)perche questi richiedono in lettera la introduzionedella persona; e neppure per l' art. 383 del codiceToscano, il quale (benchb non usi le parole intfno-dursi o entrare) richiede per che il laclro sia sn-Zito o disceso I N un recinto. In faccia ai principiidella scienza lo sarebbe, perch il riparo oppostodal proprieta rio stato superato daila mano dei la-dro come mezzo per commettere il furto: non viha introdotto il corpo, ma vi ha introdotto In manoche quella che opera il furto (1).

    (1) La questione del furto commesso s e ~ ~ a nntroduaioncdclln pepsonn riel locale alt ru i,& nella materia della insa-

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (06)

    3/49

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (06)

    4/49

    suo giard ino lasciandolo affatto ape rto d a a ltri lati,o lasciandovi degl' interstizi, se piacque al ladro perintrodursi nel giardino di varcare quel muro anzi-ch8 entrare dalla via piana, non veggo ragione percui possa menarsi lagno della superata (fifesa. P e rlo istesso principio l' altezza del recinto dev'essereeguale in tutto il suo corso ; almeno in nessunluogo inferiore alle braccia quattro . Pongasi un re-cinto che si elevi nella sua maggiore estensione asole due braccia. Cento ladri si sono introdotti inquel locale varcando i1 recinto ne l suo tra tto il menoelevato : & vi B luogo ad obiettare loro la insali-zione. Un altro ladro meno pratico o pi agi le noninsalisce dal lato ove il muro si elevava a sole dueo tre braccia, ma lo varca in quel tratto brevissimonel quale egli sorgeva alle quattro braccia. Nonper questo sar costui debitore di furto con scala-mento. Il proprie tario non aveva sufficientem ente di-fesa la cosa sua quando il recinto non aveva eleva-to per tutta 1a sua lunghezza all' altezza legale (1).

    (1) Sulla possibilita di estende re questa d ottrina alle qua-lifiche dnalogbe della effrazione e della chiave fcilstc vedasila nota 2 a S. 2174.

    S. 2170.- . O Per la comune dottrina dei pratici la insa-lizione non qualifica il furto quando il ladro gi in-trodottosi e consumato il furto senza codesto mezzo,scelga codesto mezzo dopo presa la roba per eva-dere ed asportare la cosa rubata (per esempio)saltando gi dalla finestra in lriogo di riusciredalla porta (1).

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (06)

    5/49

    - 55 -(l )Cosi fu insegnato da Ca r n o t code pe'nal tom. 2,pag. 267 ; e deciso in varie occasioni dalla Cassazione diFrancia. Questa regola, che in Francia si sostiene sulla de-finizione della scalata comprensiva della circostanza dellaintroduzione del ladro per siffatto mezzo, tra noi t~overebbeappoggio in un principio diverso. La consumazione del furtoritenendosi avv enuta col semplice im possessam ento ancheprima della asportazione dalla casa del proprietario, ne con-segue che la discesa o salita del ladro per fuggire dopo averpreso la roba avverrebbe a delitto gi consumato e cos nonpotre bbe pi qualificarlo. Tale difficolta incontrassi avantile Corti tosc ane fAnnal i XVII , 1,201) in un caso ana-logo. Un fornajo soleva chiu dere nel corso della notte entrola su a officina i lavo ranti che accudivano alla manip olazionedelle farine. Costoro si procacciarono una falsa chiave del-l' uscio esteriore per mandare dei bolgi di farina alle lorofamiglie: il furto si dichiarb qualificato: m a qui la difficolthanzidetta si eliminava benissimo, perche essendo quei lavo-ranti consegnatarii delle farine, finch le amovevano da luogoa luogo nello interno non contrettavano: la consumazionepassava allo

    un mezzo che il proprietario stesso aveva postoo lasciato col. Nessuno sogn mai di dire chefosse scalamento montare le scale d i una casa. Mase un proprietario (come praticano spesso i conta-dini per le loro capanne) invece di costruire pe rgli usi suoi una scala murata, si procaccia un a sca-

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (06)

    6/49

    la movibile di legno, e quella tiene si presso, e sene vale appoggiandola alla capanna quando vuoleentrarvi, e rimuoveniiola dopo supplito al bisogno;il ladro che si approfitti di codesta scala per intro-dursi nella capanna non com mette scalamento. Siritorni al principio, e si scorge evidente la ragionedi codeste soluzioni. Cos se il recinto avev a le quat-tro braccia continue :ma il proprietario appoggi adun punto del recinto un mucchio di sassi (1) o dipaglia, per cui si modificasse in que l luogo l' al-tezza reale del recinto; il ladro che ne profitt nondebitore di furto con insalizione (2).

    (1) La giurisprudenza francese si per mostrata discor-de su questa massima : Cassazione 2 aprile 1864 ; DI o r nar t . 7916. E non S meraviglia; perchb lo spirito del giurefrancese in ordine alla qualifica di scalata pren de di miranon tanto I'ostncolo sup era to quanto il fatto di essersi in-trodotti nel19 altru i per una via diversa da quella destinatan tal fine dal proprietario. Ct notabile; e serva a mostrareai giovani studiosi che certe differenze di pratiche applica-zioni rimontano sempre ad un principio fondanientale o alladiversa ragione da cui s 7 nforma la regola che si vuole ap-plicare. Supremo impero della logica? Di qui la necessiti distudiare se mp re le som me cagioni in ogni regola di diritto,e scegliere tra le diverse quella che si giudica prevalen te, eaderire strettamente a quella se non si vuole div enire incon-seguenti. Veggo troppo spesso accozz are nella dimostrazionedi una tesi due principii o due ragioni delle quali l' unadistrugge I' altra. Il difensore pu tenere questo sistema dialternativa; perch egli non sa quali siano i cardini che algiudice possono parer buon i; e , o sia buona 1 una o siabuona l' altra ragione, basta al bisogno suo. Ma i l cattedra-tic0 e il legislatore hanno bisogno del positivo.

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (06)

    7/49

    (2) La insalizione, anche isolata da altre circostanze ag-gravanti, si ravvis per molte antiche pratiche e legislazionicome sufficiente a condurre alla pena di morte : H e r t i u srlecis. 7 0 1 . Negli usi e leggi odierne lo effetto di questa qua-lifica identico a quello della effrazione e si svolge in iinmutamento nella qualit della pena restrittiva temporaria.

    F a l s a c h i a v e .

    Per definire in che consista la qualifica odiosis-sima che imprime al furto 1 uso cli chiave falsa,bisogna cercare cosa s' intende per chiaue, indi cosas' intenda per falsa.Ad avere la chiave non gi si richiede che 1' ar-nese abbia in qualche guisa la forma cli quelle checomunemente si appellano chiavi. La nozione dellachiave e piuttosto oggettiva che soggettiva. Qualun-que arnese cli qunlunclue materia egli sia, ed ancheun semplice ferro adunco, diviene una chiave quan-

    do si destina ad aprire una serra tura od ha servitoad aprirla (1).(1) Questa nozione coerente al concetto generale riip-

    presentato dalla parola clhk~ve. u questo e sulla originedelle chiavi sono a vedersi ; R o l i n disser t . de c la t ~ibas@e t o B um; n S a l l e n g r e novils tliesnzirtcs nntiqz~italzcwtao l . 5 , col. 705 - i e g l e r discrptcrt. tlrem. 10 ,

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (06)

    8/49

    ~ a u b m a n ai Plaut. Mostell. act. 2, sc . 1.Una dificoltUpu elevarsi nel caso c he il ferro introdotto nel ser ra me ab-bia agito internamente sul medesimo, ma p er col r om per nein qualche parte il meccanismo. Si dubit s e si avesse scassc!o chiave falsa. La Cassazione di Firenze (Annal i ToscaniXVIZI, 1,68) i pronunzi, malgrado la violenza, pel titolodi falsa chiave. Dove per le due qualifiche c onducano almedesimo effetto, questa disputa puramente tecnologica.

    La qualit di falso nello strumento che servi arendere aperto il serram e si desume poi dalla rnnlz-cata destinaZ.ione de l proprietario. Qualunque stru-rnento fabbricato da estra nei per ap rire le altruiporte chiave falsa, Non lo lo strumento delquale si serve il proprietario, qualunque ne sia laconformazione. Ma perchP, in cadesto strum ento siabbia la conclizione di chiave vera, per cui escludasi1 aggravante, bisogna che tale destinazion e perse-veri. Onde la pratica stab ili che la chiave ve ra smnr-rita dal proprietario diveniva chiave falsa in manodel laclro che se ne valesse (I). Per analogia di cn-iiesto principio il codice Toscano (art. 382) adeguQalla chiave falsa la chiave anche v era quanclo fossesottratta al proprietario , o indebitanzente auuta, oritenuta. E codesta ampliazione P, conformc allo spi-rito di questa dottrina. Ma precisamente pe r talespirito si giudic8 (Annali Toscani X V I , 1, 310 ;t? XVIT, 1, 128) che non fosse furto yualificato dafalsa chiave il fatto di chi introclottosi nell' altruicamera aveva trovato sopra una tavola la cliinvedi un mobile col& posata dal proprietario ; lo ave-va renduto aperto con quella, rti1,andone alcnni og-

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (06)

    9/49

    getti contenuti la entro. Diversamente dovrebbe dirsise la chiave non fosse stata lasciata all' aperto dalpioprietario, ma si fosse da lui diligentemente na-scosta in qualche angolo della camera ; icche il pro-prietario se ne fosse stin~ato sicuro, ed il ladroavesse clovuto adoperare una speciale malizia perrintracciarla (2) .(1) Sebbene nel codice Francese del 1810 non esistesse

    la speciale previsione che equipara alla chiave fulsa la chici-uc sm t t r ~ i t a al proprietario, la giurisprudenza ave va san-zionato tale estensione : Cassazione. di Francia 17 mag-gio 1836,16 decembre 1825, e 27 aprile 1855. Non mancbperaltro chi censurasse ( L a v a l dzc v01 pag. 123 ) siffattiiinterpelrazione non solo perchl! eccedente la lettera dellalegge, m a anche perchb sembr non potersi adegu are la mal-vagit di chi adopera al furto una cliiave s ma rrita , e quellacli chi fabbrica la falsa chiave.

    (2) In generale le malizie usate dal ladro pe r imposses-sarsi della chiave vera la reiidono ai fini presenti et~uivalentaiilla falsa, ed anche i l solo impossessarserie clandestinu-1)letzte: Annali Toscclwi SIT', 1 , 560 ;X'VI, 1 , 525 ; "5.Y,1, 585 e 890.

    hIa perchi: 1 arnese sia clicliiarato falsa chiave (1)bisogna che aljljia agito conze chiave; esercitato cioi.la sua azione su@' ingegn i intern i della serratu ra.Se 1' uscio non aderiv a esattamente alla spalle tta,e la sua serratura debole o priva di molla permet-teva al paletto d i andare avanti od indietro, colui cheintrodricendo un arnese fra l'uscio e la spallettafece retrocedere il paletto e cos ap ri, e l$ entrorubri, non 6 dehitore di furto con falsa chicme (2).

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (06)

    10/49

    Come non lo colui che con lo scuotere con vee-menza 1 uscio ne abbia fatto cadere un internopuntello, od altro consimile modo. Ove non siav iguasto, non potr ravvisarvisi scasso : a nancanzadi uno strumento che abbia agito come chiave di-legua il sospetto di chiave falsa, ed il furto r imarrisemplice. Questo io vidi osservarsi costantementeanche in pratica, e ne manifesta la ragione.(1)La qualifica della fa lsa cl ~i av e i riconobbe anchedalle leggi ba rbaric he: le x sali cn tit. 12 ; t tit. 29, cap. 55

    a d 5 5 ; lex snxonica t t . 4, cap. 2 : e comunemenle daipratici : D o l f i O allegat. 6, vol. 1,

    (2) Notai in proposito dello scalanzento (S . 2169) essereper la comune dottrinii delle scuole e della pratica requisiloindispensabile a tale qualifica la tcguate cotitiiztcitd de l re-cinto superato. La ragione di ci sta nel ca rdine della qiia-lifica, il quale unicamente si trova nella protezione maggioreda accordarsi alla diligenza maggiore del proprie tario. S e ilmio orto aveva da tre lati un muro di cinta anche se vuolsidi sette braccia in altezza e da altro lato era aperto o difesosoltanto da una muriccia alta un braccio, quellbrio non soggetto passivo idoneo di scalamento, percli il propr ietari onon esaur le opportune diligenze nella custodia della cosasua: e se avven ne che il ladro preferisse introd ursi col vali-cando l'alto mu ro anzich cntra rvi diil lato apert o questoun accidente che non pu far sorgere la qualifica dove mancala ragione fondainentale della meclcsima. Tranquilla la dot-trina su queslo punto di applicazione, un du bbio sorg e seidentica teoria debba amnleltersi in proposito di elfrazionee di clhiaue fulsa. L'orto avev a u no o due lati affatto prividi ogni recinto, ci1 ognuno ciie lo avesse voiiito poteva d il liberamento inlrodursi: nin da altro lato (p e r esempio)sulla fronte della pubblica via aveva un magnifico rnuro , 1111cancello, od un uscio solidainente cliiuso. Ora avvenne che

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (06)

    11/49

    ii n laclro per introdursi col dentro ami, rompere quell'usciuocl aprirlo con falsa chiave, anziche prendere la via aperta.\'i sar essa la qualifica della effrazione o della falsa chiave.In sostengo che no per la ragione che data 19apertura delluogo e la libera introdrizione cola per altro lato, quel niurograndioso , quell' uscio, o qu el cancello, non ha nno pi il ca-rattere giuridico di difese della propriel manomesse dal ladro:non hanno che un fine di lusso o di pom pa, o tutto al pisono lo iniziamento di una difesa clie si voleva compiere iiiseguito, ma che non ancora compiuta; e che non tale i11faccia alla legge finchk rim ane incompleta. Non dub iterei pe-raltro della qualificii di falsa chiave quando la medesima sivolesse eliminare per la mancanza di solidit nel17uscio. Cosaimporta che I ~ U S C ~ Oon fosse solido, quando non si obiellala effrazione? Se il ladro per introdursi stini necessariousare una falsa chiave, cib mostra una di queste due case:o che in faccia alle forze di lui quell' uscio eri1 solido quantobastava, per fargli senl ire il bisogno di aprirl o con un gri-inaidello; o che egli ebbe motivo a non romperlo per notilasciare traccia della sottrazione che andava a commettere,e potervi a suo agio tornare: e ad ogni modo la qualifica delliifalsa chiave che esiste nella su a materialith conserva le con-dizioni giurid iche per la sua applicazione. La solidit E estre-mo necessario rispetto alla effrazione, ma non esercita influssosulle altre qualifiche. Nella effrazione peri, questo estrei no interessante a stabilirsi, e mi S sembrata eccessivamentefrivola la relativa censura che ho udito farne. Si S detto es-sere inutile parlare di solidit del l~u scio opo avere presta-bilito che 17uscio doveva esser rot to, inquantoch la parola?*otto O ?*o ttu ra non pub referirsi che a cosa soli da. Questacritica ha dimenticato che si rompe anche l'acqua da un re-nio, o che si rompe la carta.

    S. 2.175.La materia delh falsa chiave presenta una spe-ciale difficolt in proposito dei fuObrZcatori di simili

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (06)

    12/49

    arnesi intorno al carattere di cmpl ic i che voglialoro applicarsi. Nessun dubbio quando un fabbroferrajo abbia fornito al ladro una chiave special-mente conformata ad aprire quell' uscio determinatuche poscia con simile mezzo fu reso aperto: il fab-bro (data la scienza) B complice di furto clualifi-cato. Ma quando un fabbro abbia fornito un gri-inaldello destinato in gen ere ad ap rire usci, conscienza che doveva essere strumento a violare unserrarne ma senza conoscere precisamente qual fosseper essere 1 uscio che si voleva rendere aperto, sicontroverte il concorso dei termini di vera conipli-cit per il difetto di cognizione della ogg ettivita spe-cifica. I1 fabbro pu dire che egli supponeva si vo-lessero scuoprire dei seg reti ; pu dire che suppo-)neva se ne volesse usare a danno di un figlio o diuna moglie, e ad ogni modo non puO connettersigiuridicamente col fatto ci che si esegui senza co-gnizione precisa del fatto. A tale difficolt provvedela legge creando un titolo di rea to speciale nellafbbbricaxione di false chiavi; che da alcune legis-lazioni si estende alla fabbricazione in genere distrumenti destinati a comm ettere furti. In faccia al-l' obietto di cotesto titolo non pu salvarsi il fabbro,trann e col dimostrare la sua buona fede co lorata inuna verosimile supposizione innocente.

    Quando per6 la esecuzione del furto non sia stataincominciata, la sem plice fabbricazione di u na cliiavefalsa (eseguita di per si? o procurata col mezzo al-trui) benchb risulti destinata a rendere aperto un

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (06)

    13/49

    determinato uscio nel fine di rubare, non &:le uncctto p~eparatwio unibile nei congrui termini corriereato sui genej.is, ma non come telztativo di furto.La determinazione di commettere il furto non si kancora bastantemente estrinsecata e pu essere tut-tavia nei limiti (li un progetto vago. E univoco ilfine dello agente, ma non e ancora univoca Ia de-tei.~~z+nuzionei comm ettere un furto. Colui ha pre-visto che un giorno il bisogno potesse spingerlo arubare in quella casa, ed ha profittato di una occa-sione favorevole per imitare la chiave : a deterrni-nazione di rubare prevista da lui come un pro-babile evento futuro ;ma non E ancora realizzata,e manca al tentativo punibile lo elemento intenzio-nale. Prevedo di potermi determ inare al delitto, ene preparo i mezzi per essere in grado di eseguiretale m ia d eterminazione: ma non pu affermarsiche la determinazione sia nata finchb non lo mo-stro col principio della esecuzione. Non soltantoun coszato ~e~noto,erchb anche il conato remotosuppone una volont positivamente determinata :un vero atto preparatorio inserviente ad una deter-minazione tuttora ipotetica.

    L u o g o .

    11 Ztcogo dove il furto venne corilinesso puh nssu-nlersi come criterio misuratore della quantit pofi-tica del malefizio sotto un duplice punto di vista,

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (06)

    14/49

    - 64 -sempre dipendente dalla mera considerazione deldanno mediato. Pu trovarvisi l'aggravante, in yuan-to col rubare i n certi luoghi si siano offesi un niag-gior numero di diritti, senza denaturare il reato :pu trovarvisi in quanto lo avere in certi luoghirubato svegli pi vivo il sentimento della insuffi-cienza della difesa privata, e maggiore ne sor ga loalIarme dei buoni cittadini. Sotto il primo aspettola aggravan te 6 indefinita : otto il secondo pu dir sidefinita nella scienza, e rist ret ta alla considerazionedel domicilio, della osteria e della v ia puablica.

    Dico indefinita la aggravante sotto il prim o puiitodi vista, percli6 pu dipendere dal vario modo aivedere dei legislatori, pu dipendere da speciali co-stumanze, o particolari interessi dei popoli (conili-zioni di localit, di commerci o d' industrie tutt e ec-cezionali) il trovare uno interesse pi vivo a pro-teggere la proprieth in certi luoghi che in altri,percllb quei luoghi siano destinati a particolari ser-vigi e bisogni del pubblico; nde sebbene la proprie*t violata sia di privata spettanza, pure n e riverberila offesa su tutti i consociati per la turbata reve-renza, o menomata sicurezza del luogo. Dal che neavviene che la scienza non possa a priori defirlzirccon tassativa enumerazione i casi che cadono sottotale aggravante; potendo benissimo una localit nonpresentare interesse in una data contrada, e pre-sentarvelo invece qualche altra localitb che la scienzanon abbia previsto. Bisogna dunque procedere pervia di esemplificazioni in quanto alle prime, e scen-

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (06)

    15/49

    dei poscin con appositi titoli alla ilescrizione delleseconde ; che come ho d etto sono definite e che siriclucono a tre.S. 2179.

    Dalla considerazione del Zziogo in ragione di unaprotezione particolare nacquero (a modo di esempio)nell'antica Roma i provvedimenti singolari che fu-rono presi contro i cosi detti fures balnearii (1). Diquesti si ha ricordo in P l a n t o (Poenulus) inC a t u l l o (curiiizesz 3 3 ) in P e t r o n i o (Sntyt*.cap. 2 5 ) ed in a ltri classici; e s i trovano contem-plati da vari frammenti del diritto romano: leg. 1,2et 3, f . de furibus balneuriis. Grande fu appo i ro-mani l'amore per i bagni; e i sontuosi edifizi de-stinati alle pubbliche terme ne fanno testimonianza.Concorrendo col gran folla di gente, ed essendonecessita spogliarsi degli abiti per immergersi nel-l' acqua, in tale intervallo era impossibile tenersivigilanti sopra le vesti momentaneamente dimesse.Quindi la facilit di rubarle, e la frequenza di talifurti: quindi il maggiore timore nei cittadini percagione d ei medesimi: quindi gli speciali provvedi-menti di protezione alla propriet privata In queiluoghi. Si erano col destinati degli ufficiali addettisotto il nome di capsarii (2) alla custodia dei pannidei bagnanti. Si erano a cotesti capsurii minacciateparticolari pene in caso d'infedeltd: onde nel tratta tode nzugistratibus romunorum (che veggo citato (3)dall' H e n r i o t rnoeurs juridiques tom. 2,pag. 136)trovasi che era specialmente autorizzato il Prae-feclus v f g f l m Zeg. 3, S. 5, If. de officio praefecl.vigilufiz) a sottoporre alla questione i capsarii (cu-

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (06)

    16/49

    - 66 -stodi delle vesti n ei pubblici bagn i) pr~i iirti ccciii-messi in detti luoghi. aia ci6 non hastnnclo, si vennea minacciare pene pi gravi contro i ~iiariucrli lrenei bagni portassero sulle altrui vcsti la Ir~mma-no rapace.

    ( 1 ) H e i 1s tractatus cr imin. cup. 6 , 5. 60 - c k o l dconapendiariu pandectarutn lib. 47 , t i t . 1 7 , S. 1 - a n-n e g i e t e r N e r m a n n obserrialion. j u v . vowan. lib. 1 ,cap. 12, pag. 81 - o l e o decis . 148, n. 6 . Semb ra peri,che in Germania non si riconoscesse tale qualifica : SC h i l-t e r o praxi s ju r . romani exerc i t . 49, . 4 1 - u t u rn n oad L a n g l a e i scmeslr ia, l ib. 8, cap. 2.

    (2) Intorno ai medesimi sono a vedersi : C u j a C i o obscv-?lat. ih. 14 , cap. 3- a n g l e o semestrium l i b . 8, crrp. 2-S c h u l l i n gi o recept. sentent. lib. 5 , l i t . 5 , 5. 5- h r i-s t i a n u s W i l d u o g e l trac t. de bnlneis et halneutorihuscup. 10 .

    (3) Questo erudito scrittore Iia qui d itrienticato notare i l no-me dell' autore ; he mi sono accertato non essere n il Be-b e l , n& i l F a b r o , n& il V o l a t e r r a n o , tra tta tisti d emagistratibus ronzunorum; ma che suppongo essere il F e-n e s e l l a de magis trat ibus . Non vi era per gr an biso-gno dell' autorita di urio scrittore in cosa che leggesi nelcitato frammento delle Pandette. Fra i codici moderni pre-vede la qualifica del furto comme sso nei bagni il cod ice Na-poletano art. 4 12, n. 7, ed il codice di Vaud art. 272, n. 3.

    Altri provvedimenti analoghi si trovano sparsi quae la nelle antiche leggi e pi spesso ancora nei co-dici contemporanei; tutti diretti a proteg gere conparticolari rigori la proprieiS in certi luoghi. Casitrovi aggiunta una qualitA al furto, quando B com-

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (06)

    17/49

    messo in uno sperZde o nel tribzlnale ( t ) o nellepztbbllche carceri (2) o ne ipa lazz i regi (3) o pi ge-neralmente in tutti i prbb2ici sta7lilimenti (4). Que-ste provvisioni se avessero pe r iscopo la tutela c1icerte cose perchb spettanti al publ~lico,ichiamerch-bero I' a r g ~ m e n t odel criterio misuratore desuntudalla yz6ulitci tlellu coscc i~zuoluta.Ma quando (comepi spesso incontrasi) il furto si qualifica per talecircostanza senza riguardo alla pertinenza dell' og-getto, il criterio misuratore che viene in giuoca Pciuello desunto da una particolare predilezione delluogo. Ora perch appunto ci6 muove da una pre-dilezione che non sempre si connette coi vincipiicardinali del danno mediato, difficilmente potrebllela scienza descrivere con enumerazione completasimili specialit non accolte dal consenso universaledei legislatori, e figlie soltanto di cons iderazioni em-piriche e non di rado inspirate da costumi locali (5) .

    (1) Codice Toscano art. 377 lett. c l; codice di Napoliart. 412, n. 4.

    (2) Codice Toscano ar t . 377, Iett. d ; codice di Mallaarl. 254, n. 6 ; codice di Napoli art. 412, n. 5.(3) I pisatici chiamaro no furto aulico quello commessonella casa del Principe, e spinsero il rigore contro il mede-simo fino a volerlo punito di morte : G u i d O P a p a l ib. 23,tit. 6, arrcst. 1- l a r o sentent. 2ib . 5, S. furtz~nt,n. 8.in fin.- I a r p p r e c h t decis. 7 , n. 32 - a r p z o v i opractica pars 2, quaest. 78, n. 94. Anche nelle lesgi bar-bariche si considerb come pi grave il furto commesso nellacasa del Principe: Legge Bavara l ib. 8, t i t . 2, cup. 1 et 2-Legge Alemanna t i t . 31, cap. 1 &2. Molti fra i codici modernicontemplano questa aggravante: pe r esempio il codice TO-scano art. 377, lett. d ; il codice Svedese del 1884 cap. 20,

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (06)

    18/49

    - 68 -S. 4 ; il codice di Baden $. 385. n. 5; il codice Estenseart. 477,S. 1, . 2 ; l codice Napoletano art. 412, . 2.

    (4) odice Sardo art. 625, . 2 ; odice di Malta art. 264,n. 4 ; odice del Vallese art. 290, . 4.

    (5) Sono infinite le variet che sorgono a questa occa-sione dipendentemente dai riguardi tutli speciali in certeprovincie ad una data industria o a costumanze particolari.Cos troviamo ch e nel Belgio si dichiararon o qualificati i furticommessi negli orti: T r o t z j u s agrarinm fnciEerti Belgivol. 2, pag. 484, 89, 94,497, 499. Cos la legge Salicaftz't. 22) puniva con maggiore severit il furto commessonei mulini. Uguale disposizione trovasi nellii legge Alemau-na ( c a p . 104 ed in altre. Cos il codice di Prussia (S. 218)dichiara aggravato il furlo commesso nelle stazioiii delle fer-rovie od in un edifizio di posta. Cos i l codice di Vaud( art.272, . 4 ) punisce pi severamente il furto commessonei magazzini doganali; ed al precedente n. 5 quello coni-messo in locale ad uso di sala di spettacolo o di concerto.Cos il codice di Malta (art. 254, n. 5 ) qualifica il furtoconinlesso nelle barch e o bastimenti ormeggiati. Cos il CO-dice Esteuse ( art. 477,S. 1, n. 5 qualificava il furto com-inesso nei Monti di Piet delle cose ivi depositate.

    Lasciando dunque da banda ogni analisi dellevarie singolarit legislative che in questa od inquella regione costituirono o costituiscono nei furtiuna particolare aggravante desunta dal luogo (poi-cli siffatte particolarith appellano alla erucliziont:se s' incontrano in leggi antiche, ed appellano allostudio positivo della legislazione comparata se inleggi moderne) noi ci limiteremo ad esporre qui letre localit che al presente effetto pi specialmentesi contemplano nelle scuole; e sono, come ho detto,

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (06)

    19/49

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (06)

    20/49

    - 70 -rale di tutti i delitti col premetterne la indicazionenella parte generale di un codice, si cade in assur-do, conducendo la efRcacia della medesima lii doveessa non offre alcuna escogitabile influenza: come,per esempio, nel falso, nell' adulte rio ec. ; ed oveoffre una influenza sulla quantit del reato preci-samente opposta, come nella ingiuria. Lo stesso ri-petesi quanto al tenzpo di notte, ed altro.Nel furto per non pu controvertersi che la cir-costanza di aver consumato la sottrazione entro ildomicilio del possessore porga un criterio di au-mento nella quan tit politica del malefizio. PoicIikperaltro questa proposizione pu venire dimostratrtper diverse ragioni, 1 una delle quali non coincidecon 1 altra n in quanto alla genesi n in quanto

    ali' applicazione, cosi ne deriv che la agg ravantedel domicilio nel furto concordata in genere dai di-versi legislatori si estrinsec asse poi nella determ i-nazione delle sue condizioni per modi differentissimie spesso contradittorii. Riduco a tre i punti di visisasotto i quali pu venire considerata questa circo-stanza : e ~ o n o- O la violazione del domicilio -2.' il ptzre'colo personale - .O la superata dife-.Faprivata.

    f;. 2184.- O La violaaiorze del domcilio gi sopra ve-demmo (. 1651 a $. 1862) costituire un titolo dimalefizio di per s stante che collocammo fra i reaticontro la IibertA personale. Pud dunque dirsi, cor-

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (06)

    21/49

    rendo su questa linea, che quando il fnrto B com-messo nel domicilio altrui si ha il concorso di duedelitti 1 uno dei quali B preambulo ed ha servitodi mezzo al secondo ; che perci il fondamentodella qualifica sta nel concorso delle delinquenze enella duplice oggettivit giuridica che si attacco dalcolpevole. Conseguenza di questo modo di vedere direttamente quella che a riconoscere la aggrava ntesia necessario il carattere criminoso nello ingressoin altrui domicilio. Laonde se lo agente rub si neldomicilio altrui, ma dopo esservi stato spontanea-mente accolto dal proprietario la clualifica viene ne-cessariam ente a sparire. Di tale veritA abbiamo laprova nella leg. 7, K; de eat?word. c?*i?nin. romaniclliamavano derectug* (come notai al S. 2024, no-ta 2) quei ladri che s'introducevano nell'altrui do-micilio a fine di rubare: ma negavano l'odioso ti-tolo di de**~.etturio chi in casa altrui fusse entratoper altro fine e sciente e paziente il padrone, e "1,-profittalidosi della occasione avesse tolto una qual-che cosa; de9ecturius non est qz6i in coenuculo ?zo?zfz6?*u9zdi animo int?*avit.Conseguentemente anche imoderni legislatori che hanno guardato la presentegnalifica in questo punto di vista han no dovrito clet-tar la sotto la condizione che lo ingresso nel domiciliodel possessore esaurisse gi la violazione di un dirit-to , e non fosse avvenuta consenziente il derribato.

    - . O Pe.dcolo pe?*sonale.Totalm ente cliflorme dalprimo h questo seconclo punto di vista. Nel mecle-simo non si consiclcra n& la pluralitti dei diritti lesi,

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (06)

    22/49

    nb la manomessa difesa privata, ma unicamente siprevede il possibile che il proprietario sorprenda illadro nella sua abitazione e ne nasca una lotta cheponga a repentaglio la sua vita o la sua salute.Sotto questo aspetto 1 aggrav ante del domicilio s ifece rientrare nella qualifica del fw tu rn periculos%rrc,previsto (come g i A pi volte notai) dalle antichelegislazioni germaniche. Fu pure conseguenza cli cc)-tal punto di vista lo estendere la aggravante anchealle adiacenze del donaicilio, lo che non si sarebbegiustamente potuto nel primo punto di vista. E nefu pure conseguenza non meno rilevante che pa-recchie legislazioni moderne seguitando siffatt.0 pen-siero non facessero del domicilio una qualifica as-soluta e costante isolatamente guarda ta, ma la pro-clamassero tale soltanto qualora si accompagnasseo con la delazione di armi, oppure col tempo d inotte; oppure con la plecralit$ di agenti; oppure conqueste circostanze riunite. E evidente che tutte taliconsiderazioni non hanno la loro ragione in altroche nel pericolo personale.

    - .O Manomessa difesa privata. ~rescinilend(1dalle dae mteposte considerazioni pu trovarsi unaragione di qualifica nel mero riguardo alla concul-cata difesa della roba. indubitato che le diligenzedel proprietario si estrinsecano in un modo parti-colare col tenere la roba presso di sb o almenonella sua casa. D i qui un motivo di allarme aumen-tato quando fu superata quella diligenza; e viceversadi allarme diminuito quando diede occasione al furto

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (06)

    23/49

    la scioperataggine del possessore che lasci0 senzabisogno qua o l$ incustodita la roba sua. Ora fa-cile comprendere c11e se la clualifica si accetta suquesto fondamento, il domicilio diviene una aggra-vante pi este sa ed incondizionata, alla cluale in skstessa considerata appartiene una forza cui E indif-ferente il concorso della notte, delle armi, delle pii1persone, della crinlinosit o non criminosit delloingresso, ed alt re simili. Insisto su queste minuteosservazioni per assuefare i giovan i a comprenclereche in criminale una form ula riesce s emp re elastica,se non si connette con la ragione cardinale a cuila medesima s' inspir.

    I1 coJice Sardo (art. 608, n. I ) calcando le ormedel codice Francese (art. 281, n. 4 ) valuta la circo-stanza del luogo abitato o desti?zato ad ccbituaioilc.e delle sue ucliacen%e nella sola contingenza che visi congiungano altre circostanze. I1 codice Toscanole d poca iniportanza (1). Ma cyualunclue sia la can-dizione alla quale si subordina dalla Icgge positivasiffatta qualifica, impo rta sempre inda gare cosa sidebba intendere per Z~ogo annesso, o ctdiacente aclipencknte da casa abitata o destinata alla abita-zione, al quale generalmente viene estesa la pro-tezione speciale accordata alla casa.

    (1) Per le leggi inglesi la i rruzione ~iolentunel domicilic~privato in teinpo di notte per fiue di commettervi furto ildicliiarata burglary, e come tale punita con la serviti1 dellapena per tre anni almeno ed anche a vita: D a v i s th e osi-VOL.IV . 18

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (06)

    24/49

    - 74 -mina1 lato pag. 59 , $. 52 ; ov e nota ch e per la pratica in-glese se un' abitazione esiste de ntro u n recinto e dentro 10stesso recinto esista un altro edifizio non destinato all'abi-tazione, ed in questo sia commesso il delitto, non si consideracome commesso nel domicilio, amrnenoch non vi sia fraquel casamento e il luogo di abitazione un passaggio chiusoe copert o p er la reciproca comunicazioae. In ci la leggeInglese pi benigna della Francese, la quale all' art. 386 delcodice pen ale idenlirica col domicilio anche le sue arliacenze.

    E qui di nuovo B a contem plarsi lo spirito di taleestensione. Questo deve derivare da una identitkd' interesse che presenti egualmente l' adiacenzacoine la casa. Ora a tal fine necessario- ." chela localita a cui vuole estendersi la protezione spe-ciale sotto il colore di ad iacenza a casa abita ta sianel 1iossesso e goclimento di quello istesso a cuiilanno fu consumato il furto - .0 che fra la pre-tesa adiacenza e la casa abitata siavi una possibilecot~tu~zicaxionenterna (1) - . O che la pretesaadiacenza abbia un recinto (2). Se il luogo B apelato;se (la un locale anche chiuso non poteva mai pertempo alcuno accedersi alla casa ab itata confinante;se in quel recinto non aveva alcun di?% to o godi-mento lo inquilino che abitava la casa at tig ua : il(~ontatto i quella localit con la casa abitata unaccidente senza significazione giuridica e senza im-portanza politica ai fini che qui si cercano,

    (1) Cosi anclic il Suprem o Tribu nale di Parnia decise pivolte c he un;) bollega sebb ene inclnsa nello anib ien te di iin;icasi1 abitata non era d ipend ente o anness a a l domicilio, per

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (06)

    25/49

    il fine di qualificare il furto ivi consum ato, s e non a veva unacorriuoicazione interna con 1 abitazione: M e l e g a r i decisionia01. 2 , pag. 90 ; e vol. 4, pag. 70.

    (2) Un' alt,ra formula fu adottata dal S. 221 del codicePrussiano del l 8 5 1 che costitu una qualifica del luogo chiuso.Ma quella formula venne (giustamente a mio credere) cen-surala dal compianto RI i t t e r m a i e r come troppo vaga edelastica e quindi pericolosa, in una sua dissertazione ripro-dotta nell' Eco de i Tr ibunal i $1. 1625.

    Del resto generalmente agli effetti di che nel pre-sente titolo si parifica la casa desiinutu alla abita-$ione, alla casa attualmente abitata nel momento delfurto. Se questo avvenne mentre il proprietario eraassente, ci non toglie che egli potesse trovarvisi :e il pensiero di questa possibilitA rende uguale 10aumento dello allarme eccitato dalla possibilit d iun pericolo personale. Sempre d'altronde si ag0 iun-ge alla offesa contro la propriet reale anche laviolazione del domicilio. Sicchk la parificazione deidue casi e giustissima. Non sarebbe pero applica-bile la qualifica quando nel locale non destinato al-l' abitazione (i) si fosse casualmente trattenuto unoiiidividuo. nella natura C+ destinazione del casa-mento e non nello andare e venire delle personec!lle trova la sua radice questa aggravante.

    (1) C h a v e a u f&irdorie 11. 5532 ) insegna clie i l fattoquello clie dit la qualit di abitata alla casa e non la destina-zione, e riporta un giudicalo in questo sen so della Cassazioncdi Francia del 4 settembre 1812. fi per da osservarsi clii+in quel decreto fu ritenuto che nella stalla dorniivn abitzcol-

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (06)

    26/49

    mente i l custode del bestiame, e che conseguenterneute siebb e l'abituali15 come criterio della qualifica. LO stesso C h a -v e a u (n. 5526) esamina la queslione se possa coiisiderarsicasa abilata una pubblica veltura; e la risolve nel senso ne-gativo, come gi lo era stato dal decreto della Cassazione del Tse t tembre 1827.

    T I T O L O 11.O s t e r i a .

    Tostoclib si prevede che l'uomo nel corso dellasua vita abbia occasione di fare viaggi pi o menolontani, e pi o meno lunghi, o per diporto o peristruzione, o p er interessi e speculazioni, viene pernecessit a prevedersi che egli debba o per cibarsio per ripararsi dimorare in casa straniera (perclii-egli non pu avere in ogni luogo una casa sua pro-pria) e il pii soven te presso sconosciuti, difficile es-sendo che egli abbia per tutto conoscenti ed amicidisposti a clargli gr atu ita ospitalit . Da tale previ-sione nacque naturalmente una serie di l)articolax'iindustrie; poicbb la genesi di tutte le industrie ri-sale al calcolo ciegli umani bisogni. E cosi nacqueroovunque una quantith di uomini e di luoghi com-presi sotto il nome generico di osti ed osterie, che.creiinero facendo per vedu ta di proprio lucro il me-diero di alloggiare i viaggiatori, o darare loro sem-plice cibo; clonde poi nacquero le subalteriie speciedi trattori, albergatori, locandieri, affittacarnere, ad-dozzinatori, ed altri simili: i quali tutti

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (06)

    27/49

    - 77 -solo in certe forine della loro speculazione rientranonella appellazione di osti presa in un senso latissi-mo, e certamente presentano un carattere a' iden-tifa in ordine a i rapporti giuridici emergenti dasiffatte ind ustrie (i).(1) V e r n e s c o fdu VOI! pug. 76) venne a dirci clie 1d

    qualifica a carico dell'oste risaliva al diritto romano ed avevasua ragione nella disposizione che rende gli osti responsabilidegli oggelti consegnati dal viaggiatore nella s ua locan da. Ioverainntc non comprendo l7ordine logico di tale deduzione.Lo essere a ?)zio pericolo c sotto la n z i n r e s p o n s a b i l i t d li1cosa da me sottratta parre bbe a nie che fosse una ragioiiepe r dubita re piultosto del conr:orso di una diminuente per lapiU facile repara bilit d el danno im mediato. &la poco vi vuo lea trovare il molivo ti~tto ol i t i co della aggravante, non giUnella tra dila fiducia soltanto (c he qriesta ragione tulta mo-rale, e non sempr e accettata) ma nella ncccsaitd del depositoe nella i i ) i l )oss ib i l i t della cttslodicc, che alimentano il dannomediato pe r la difficolt di guare ntirsi contro il d elitto coni-messo i11 questa forma.

    Ques ti rapporti giuridici esercitarono il loro in-flusso anche sulla materia del furto. Si previde chegli albergatori o loro dipendenti potessero abusaredella situazione per derubare il passeggero ospitato,o che questi potesse alla sua volta abusare dellaaccoglienza per commettere furti nel luogo dove eraricevuto. Due considerazioni primeggiarono nellostud io cli questo rapporto eccezionale - ." la spe-sale fiducia che per effetto della speculazione vo-lontaria da un lato e della necessita del viaggio

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (06)

    28/49

    (lail' altro lato viene a correre fra alberga tore edalbergato - 2." la impotenza in cui versano en-trainbo di custodire le cose proprie in faccia alpericolo della respettiva rapacit. Da queste due con-siderazioni o congiunte o separate nacque fino daipi remoti tempi il pensiero di sottoporre a spe-ciali provvedimenti gli osti; ed in particolare di rni-nacciare pi severe repressioni contro i furti cheda loro si conlmettessero a danno degli albergati:ed i roiliani estesero uguali riguardi anche allenavi destinate (I) al trasporto dei viaggiatori.

    (1) La pratica gua rdb la localit delle navi colto un pi largopunto di vista qualificando il furto conlmesso in quelle ancheda clii non vi er a ospitato: Do l fi o allegatio 1 0 5 n. 18. I1codice Sardo della marina mercantile e quipara ai furto dome-stico negli art. 315 e 317 il urto conimesso sui bastimenti..

    Ma quelle considerazioni conducevano di neces-sit logica alla reciprocanza della qualifica: recipro-canza ingiusta men te disconosciuta da presso che tut-ta 1 antichit, ed anche da alcuni codici contempo-ranei che hanno protetto il viaggiatore daii' oste, enon 1 oste dal viaggiatore. Anche l' oste B per lanecessit della sua condizione obbligato a riceverepersone sconosciute nello albergo : anche 1 oste usaTina fiducia ospitale verso colui che accoglie nellepareti domesticlle, rimpetto al quale non pu6 ado-perare per la custodia deiie sue cose le cautele cheadopera in faccia a quelli d i fuora. A buona ragionepertanto il codice penale Toscano ( art. 377, let. I )

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (06)

    29/49

    - '79-ha sanzionato la correspettivitti di codesta qualifica ;onde si aumenta la quantit del furto cos a caricodel viaggiatore od ospite che derubi dallo albergo,quanto a carico dello albergatore e suoi dipendentiche derubino il passeggiero ; on esistendo piu ne-gli odierni costumi la vecchia oiliositii che affliggevai poveri osti ( I ) .(l)n alcune pratiche, e specialmente in quella (li Fran-

    cia, il furto co mmesso nelle osterie non si guarclo con odiospeciale, ma invece si usb particolare rigo re contr o i furliconimessi dagli osti a danno dei viaggiatori. Gi il C l a r ofsettt. S. fu rt u m j aveva detto essere gli osti genzcs f ur a-cissimum meritevole di misure eccezionali; e lo stesso ripeteS o a r e z ft hes aur . recept. scntent.) i l quale disse gli ostiesser dediti abstutissimis f rau dib ue et malil6is; e C h a-r o n d a s fMemorables oservations , ot hostej ricoiUdaparecchie ordinanze di Francia dettate in odio degli osti, elamenta che non fossero rigorosamente osserv ate: onde no nsorprende che J o u ss e fjustice criminelle vol. 4, pug. 186)ne accerti che il furto degli osti a danno dei viaggiatori sipuniva come furto ciomestico,che quanto dire con seve-rissima pena.

    13. 2193.Ella B per condizione indispensabile dell' uno edell' altro caso che lo alloggio sia dato pe r melcedee non per semplice amicizia o benevolenza. Furo no

    B vero discordi i dottori sul punto di decidere sein ordine alla qualifica desunta dallo alloggio fosseestremo necessario la mercede. Alcuni vollero cheanclie colui che era ricevuto nell' altrui casa a ti-tolo di anticizia dovesse, commettendovi furto, te-nersi responsabile della qualifica: M o r n a c in Zeg.

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (06)

    30/49

    - 80 -Zicet f f . nuutue Caupones etc. Altri per sostenneroil con trario; e questa opinione sem bra p revalente.In tale divergenza a me parrebbe dovesse proce-dersi con distinzione di casi. Sta bene che si dicanon doversi aggravare la mano contro colui che al-.loggia gratuitamente, o gratu itame nte porge ciboad un viaggiatore, onde non rendere a lui nocevoleun atto di sua generosit e benevolenza; quantun-que in fine dei conti supposto il furto la generositdi costui divenga assai problematica. Ma non pudirsi altrettanto dello albergato, nel quale si aggiun -ge la ingratitudine quando tradisce la gratuita ospi-talit8. Rapporto a costui la unica differenziale stain questo, che nell' oste 1 accoglienza B necessariamentre nel privato B volontaria; cosicchb se questirimane vittima di una sua ultronea ed incauta fidu-cia si minora la forza morale oggettiva, ossia ildanno mediato del malefizio (1).

    (1) La qualifica del fiirto degli osti si voluta recente-niente impugnare in radice con una osservazione, la qualeper la stia troppa larghezza merita di essere raccolta. Si detto inopportuno aggr avare la pena contro gli osti che de-rubano i passeggieri perch essi hanno nella stes sa lorosibuazione.un fortissimo freno che li tratt iene d al f a r ciper non perdere gli avventori alla loro taberna. Questo ri-lievo puramente einpirico non pu aver peso in faccia aifondamenti della dottrina. - .0 Esso prova troppo; anche ilservo ha interesse di m antenersi in fama di prob o, l'impie-galo, fl otaro, l'avvocato in fama di probi; anche la moglieha interesse di mantenersi onesta. L'interesse ben inteso ditutti costoro li spinge a non abusare della loro situazione. Xiache prova ci?- . O I1 giure penale contempla il fatto quando1 avvenuto; ed allora positivo che la passione malvagia

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (06)

    31/49

    ha sovercliiato i calcoli ordinarii. 11 servo ha credulo al pariilel12oste trovare nel lucro del furto un vantaggio che locompensa della perdita degli avventori. Nel misurare la im-putazione di costui con qual ragione valuterete un calcoloche egli non ha fatto, o che almen o egli Iia fatto in un modotutto opposto alle vostre previsioni? - . O 11 vizio radicaledi quest a obiezione sta poi nel confo ndere i criteri i dellaquantit del reato con i criterii eventuali del suo grado. Laquantit dei reati deve misurarsi sopra criterii puramenteogge t t i v i . Quesla forma criminosa genera iiiaggiore spavento;contro questa forma pi difficile premunirsi mercS la di-fesa privata: dun que quantit politica maggiore. Le indaginisogge t t i v e trasportate nello studio della q u d ~ z t i t onvertono

    ' in una casuistica senza guida quella dottrina che vuole es-sere adagiata sopra principii immutabili e logicamente con-catena te fra loro. Ai biso gni della giustizia distri butiv a in ciche riguarda l e condizioni soggettive del malefizio suppliscead esuberanza la teorica delle d e g r a d a n t i . [\la chi vi sar maiche trovi una degradante nella circostanza di avere delin-quito ad onta di un pi vero inleresse che respingeva daldelinquere? Il risico di un maggior danno nel delinqueremostra in chi delinque malgrado ci una maggiore tenacitdi perverso volere. I cittadini non lianno da ci argomentodi essere pi tranquilli, ma inv ece hanno buona ragione diinaggiormente allarmarsi pel fatto di coloro che in similicondizioni delinquano. Dire ai cittadini a delitto avvenuto chenon hanno ragione di allarmarsi perchS il pi vero interessedelcolpevole lo avre bbe portato a non delinqu ere, ha 1:aspettodi una derisione. I cittadini rispondono con allarmarsi, perchil fatto eloquente mostra a loro i calcoli dei mal1a g' non sem-pre corrispondere ai calcoli speculalivi del filosofo.

    Indifferente B per che gIi oggetti derubati clalviaggiatore appartengano dl'oste o ad altri, purch8

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (06)

    32/49

    - 82-esistenti nello albe rgo ; e la ragione di cib intui-tiva pei principii della civile responsabilita. Paritgdi ragione esige che i provvedimenti relativi agliosti si estendano ai trattori, caffettieri, agli addozzi-natori, ed agli affittacamere (1). Cos insegnb P u c-c i o n i (Comnmento vol. 5,pag. 67); cosi stabili laCorte di Cassazione di Firenze con i suoi giudicatide l 31 marzo, e 24 novembre 1855. Se poi il furtosi commetta da un servo o dell'oste o del viapgia-tore, dovr correre ugualmente la presente quali-fica, salvo quando le condizioni del fatto esauriscanoi termini del famulato descritti (S . 2098 e segg.) disopra: nella quale ipotesi per la dottrina della preva-lenza una qualifica pu venire asso rbita dall' al tra se-condo la respettiva grav it; non per m ai duplicarsi.

    (1) E ci quantunq ue lo affitlatore della c amer a non fac-cia di questo una sua specu lazione abituale, ma abbia pro-ceduto al contratto pe r una accidentalith transi toria: A?&-nali di Giurisprudenza Toscana XX , 1, 70 2. h lo llo meno dubbia la qualifica nel caso opposto : Annuli Toscani XTTII,l , 1024. La questione s e 1 aumento di pena contr o il furlocommesso dagli osti e locandieri debba estendersi ancoraagli affittaciimere si agitata anc he in Franc ia con diver savicenda. Le Corti re ali abbra cciar ono la negativa. La Cas-sazione in camere riunite con decreto del 27 giugno 1811si pronunzib per l 'affermativa: e questa ebbe sanzione dauna decisione del Consiglio d i Stato del 1 0 ottobre dellostesso anno. Parimente fu agitata la questione s e la qualificacontemplasse la ipotesi anc ora del momentaneo ferma rsi delvianda nte nell' albergo, e fu risoluta affer mativ amen te dallaCassazione col decreto 1 4 febbraio 18 12, il quale d' altrondeha sua base nel disposto della l . 6, S. 3, f i nuzttcse cazrp.stubul.- ui hospitio repentino recipkur celuti vialor.

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (06)

    33/49

    La specialita del furto nelle osterie fu contem-plata ancora sotto il punto di vista della p-ova, efu per alcune pratiche stabilito che in ordine allayzcuntita delle cose rubate dall' oste dovesse intera-mente starsi al giuramento dello albergato: C l a r olib. 5, g. fz~~*tunz,. 27 - a p e y r e r e ddcisions~ Z J uluis Zii. 12 , n. 32 - o u s s e justce ce*iozi-nelle vol. 4, c6g. 16'0. Ma questa ricerca che fu im-portantissima sotto il sistema delle prove legali, di-viene di poco interesse sotto il metodo della inti-ma convinzione.

    f 3 . 2296.Lo influsso della qualifica di osteria sulla penalita

    si elev dal codice Francese del 1810 ad alto grado,portandola alla pena infamante di dieci anni di re-clusione, art. 386. Questa severit fu mitigata inFrancia dalla legge del 25 giugno 1824, e dallalegge del 28 aprile 1832; e quali ristabilirono ladistinzione fra furto commesso dall' oste contro ilviandante e furto commesso da questo contro quelloo contro altri nella osteria: e mantenendo la penadella reclusione pel primo caso la ridussero al car-cere pel secondo. Non vi ha dubbio che il viandanteabbia diritto a protezione maggiore verso l'oste chenon questo verso quello : ma anche 'lo albergatoredi professione essendo costretto ad accogliere chiun-que si presenta nel suo stabilimento B in una si-tuazione pi esposta alla rapacit altrui che nonsia quella di ogni altro cittadino. Oltre a ci la ri-

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (06)

    34/49

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (06)

    35/49

    per elezione sua lasci le cose proprie sopra unavia pubblica non pu invo care il diritto ad una spe-ciale protezione.(1) Anche gli antichi ebbero grandi cure e regolan~enti

    intorno alle pubb liche vie, coine pub vedersi nella d isser-tazione di l1 e i n e r t de jure vicrrian pziblictirunz, Lip-siae, 1842.

    (2) Si veda C o c c e j o Disser tn t . vi~ l .l, x c ~ c i l . 4 d ereg ali pubbliccir. viair. jure - t t o n e tEe ttctcta ui a fS io ~ip f l y . 555.

    Altra deciuzione da quel principio (1) si volle purfare insegnando che la qualifica desunta clalla viapubblica non fosse applicabile quando il furto eracaduto sopra cose che il proprietario recava inclosso.S disse allora (e sotto un certo punto di vista parveuna verit8 ) che maggior custodia delle cose proprienon pu usarsi oltre cjuella di tenerle indosso. Ma ionon credo accettabile questa limitazione. Tene re in-dosso viaggiando i denari od altre cose di valore una cautela o difesa sup11leinentaria della pro-priet: ma B sempre vero che la difesa ordinaria eprimaria di quei valori (la cyuale consisterebbe neltenerli diiusi entro il proprio scrigno) B stata de-relitta dal proprietario, e derelitta per una necessita.

    (1) FU per causa dcgli infestatori delle vie pubbliche cheebbero origine i cos (letti s ta,- io)~rir i i ,stituiti da Augusl(be da Tiberio; i quali altro non era no ch e grupp i di militariaccacerrriati sulle pubbliche vie a finch le vigil;is:'-ero a sicu-rczza dei viandanti: C u j ri C i o oDeerualionutti li6.19, f(ip 11.

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (06)

    36/49

    Ai quali stazionarii erano preposti dei prefetti denominafi Ire-nareiai, qu&i pacis nxcto~es. 'ufficio di questi era di rac-cogliere 1e denunzie degli stazionarii relative ad assalti com-messi sulle pubbliche vie, e trad urre i colpw oli dopo avern eprocura to 17ar rest o n faccia alle autorit8 ciudicia rie, istituen-do accusa contro di loro perch fossero puniti. Cocicch inquesti Irenarchi vedesi il primo embrione dei Procura tor idel Fisco (vedi sopra S. 855 nota, e S. 865 e secg.). Quelliebbero un' attriBuzione di accusa ristretta alle delinquenz e clieosteggiavano la quiete delle pubblic he strade: questi ebb eroun'attribu zione di accusa o di persecuzione ristre tta ai reatiche portavano multe e confische al pubblico erario. Quesleprime idee si venne ro poscia allargando e ne so rse la figuradel pubblico accusatore, costituito in ufficio speciale con at-tribuzione illimitata della p ersecuzione di tutti i delinquenti:l e y . 49, Cod. Tlacod. de cu sto dia reorun-'; ley . un. C. de Ire-narchis- i t i s C o lexicon nntiquitatum vol . 1 , pag . 972- u t h e r o de oficio domus Auyustae lii'i. 3 , ccrp. 33- t t o n e de tuteln viarum pag. 54 0 - h \v a r z exer-cilnl. acudent. exercil. 6, de Irennrclsis, thes 2 0 .

    Per identitS di ragione deve estendersi la sge-ciale protezione anche alle adiacenze della via pub-blica nelle q uali sogliono ferm arsi (1) le vetture du-rante il viaggio. Ed in tal senso fu giudicato anchedalla Corte di Cassazione di Firenz e col decreto del 9giugno 1855. IdentitS di ragione porterebbe in fac-cia alla scienza a parificare alle vie pubbliche an-che i canali (2) destinati alla navigazione di tra-sporto , Ma in faccia al diritto costituito la Cor te diCassazione di Firenze col suo decreto dell' 12 de-cembre 1858 si pronunzi contro tale estensione.

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (06)

    37/49

    - 87 -(1) In faccia al codice Toscano che alla qualifica della viapubblica richiede che il furlo sia commesso durante i l Ira-sporto della merce, si elev dubbio se vi cadesse il furtocommesso sopra una ve ttura fermata col per d are riposo al ca-vallo; e fu dec iso che s: Anfzali Tosc ani XVZZI, , 556 ,557 .

    (2) Cos la Cassazione di Francia col suo decreto del l 0settembre 1815 assimilb il furto comme sso su i fiumi, riviereo canali navigabili a quello commesso sulle pubbliche vie.In Toscana al contrario la Suprema Corte di Cassazione colsuddetto giudicato del 1858, attenendosi allo stretto signifi-cato delle parole pubblica strada dichiar ch e di fronte alleregole di ermeneutica legale, non poteva farsen e applicazioneestensiva ai fiumi o canali naviga bili, 11 P u c C i o n (com-mento vol. 5,pay. 7 6 ) mentre concorda nelle ragioni spe-ciali che dettarono quel giudicato, sembra riconoscere che inpunto astratto di scienza debbansi per identit di ragione pa-rificare nella qualifica s questi che quelle.

    P er applicazione del principio regolatore della pre-sente qualifica si i: generalmente stabilito dalld le-gislazioni e dalle giurisprudenze che questa quali-fica della pubblica via non voglia essere presa inconsiderazione entro le citt, dove mancanclo i pe-ricoli della 'solitudirie (1) cessa la ragione dello ag-gravare: e cluesto pensiero si allarg a tutte le bor-gate o fitte riunioni di casolari che un a s trada quan-tunque pubblica venga traversando nel corso suo;laonde la via pubblica offre per parte della loggepunitiva una proteziune speciale quasi saltuaria edinterrotta. I1 concetto cardinale si volle da talunoesprimere con una forinula piU vasta ed indefinitaproclamando qualificato il furto che si consumasse

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (06)

    38/49

    in luogo solita.i*io t2) qualunque ne fosse la desti-nazione. Ma la elasticit di questa fornrula del so-litario gia ad altre occasioni io venni censurando.Rimane vero un che di perplesso anche nella for-iiiula comunemente accettata di borgate, o c n s o l ~ ~ ~ ~ iviuniti, lasciando alla prudenza del giudice la baliadi dilatarne od a ngustiarne la applicazione secondoil numero maggiore o minore dei casolari: ma ella pur sempre meno ambigua dell' altra.

    (1) Nelle leggi penali francesi che precedet tero il codicede l 1810 ci era esplicitamente dichiarato: e la giurispru-denza delle Corti di Francia ha mante nuto questa distinzioneiiell'applicazione del detto codice sebb ene dal medesimo sifosse taciuto. In questo senso infalli fu giudicato dalia Cortedi Cnssazione il 6 aprile 1815, il 4 gennaio 1822, il 7 apri-le 1829, il 22 decembre 1835, e d il 7 apri le i865.

    (2) Codice Spagnuolo art. 425- n despoblnJo.Ma quali sono le conseguenze alle quali conducenel furto questo aggravamento della pubblica stra-da ? Qui pure incontrasi varieta ed urto, cos tr a leantiche come Ira le moderne legislazioni. Da alcunela via pubblica fu accettata come aggravante $)e?"-

    petua di per s stessa, bencli non accompagnatada ulteriori circostanze. Altri invece la vollero di-sprezzata nel suo isolam ento, ecl efficiente soloun rincaro di pena quando vi si unisse o In notte,o le armi o il numero delle persone, o p i ~ eneral-niente la violenza contro i passeggieri (1). Ed in ta-le rincaro cli pena ondeggiarono pure i legi slato ri;spingendola gli antichi fino alla morte, e con cm-

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (06)

    39/49

    scente rigore anche alla morte esasperata e crude-le, mentre i pi moderni, erucliti dalla esperienza diclnesto solenne vero che lo eccessivo rigore dei SUIL-plizi rende sempre pi6 fitte le delinyuenze, vennero' scendendo pii abbasso nelle punizioni ed aumenta-rono cos la sicurezza personale dei viaggiatori.

    (1) Al sommo apogeo si elev la protezione delle vie pub-bliche da coloro che vollero punito di morte ogni furto corii-messo in quelle, bench non accompagnato da a ltra odiosa cir-costanza e commesso anche da un solo : A s i n i o (le religicr-si s 12.147, p a y . 1 2 5- e r t i u s respotua tottz,1, cotzs. 570 .Poco addietro rimase il codice Fran cese del 181 0 che per Iitunica circostanza della via pubblica minacciava all'a rt. 383la galera a vita. Ci venne iniligato ma non corretto clallitriforrna del 1832, la quale conservando la detta pena pei casiin cui ricorresse ro due delle circostanze aggravanti enum e-rate nel preceden te art . 381 , la riduss e ai lavori ibrzati atempo ognoraclib vi si riscontrasse una sola delle medesiriie,ed alla reclusione in tutti gli altri casi; penalilh seinpre esor-bitante in faccia alle rnolte con~binazioninelle cluoli la vitipubblica S una accidentalit senza sign ificato giuridico nelfurto. i\Ia in Francia la severit contro i furti nelle pubbli-che vie risale alle antiche ordinanze, segn alate da tutti per I osti*rrordinurio rigorisnio. Vedasi J o u s s e justice criirlincllttlol. 4,prcg. 214; e S e p i l l o n code crin~inelol.l, rrg. 1Xil.

    Fu lalc l' odio contro gli autori di furti sulle pu1)-I~lichevie che a riguardo loro si riprodusse quelIennnieno (gib da noi avvertito altrove come co-stante) clel clnre a coloro un nome speciale; e fuqucllo di g)*ussato~*i grassazione (1). 1ntori-10 alTTor,. IV. 19

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (06)

    40/49

    qual nome, poichB nacque discorclia fra i legislatoricontemporanei volendosi da alcuni abolire sicco n~einutile mentre altri si arrabattano a conservarlo te-nacemente quasi fosse 1 arca santa della dottrina,i111l)iamo un interesse attuale cli dimorare per clual-che istante.(1) C a t a l a n o divis. t~.ctutits crinlin. cup.55, . 43 ct

    seq. pag . 287- B i o n e r opiuczlln vol. 2, pirsc.48, pag.220nrl 225.

    g . 2203.La parola grassari da cui g~assator,grassaslt.,grassazione, grassatore (che il D u C a n g e regi-stra e,-assare, c~.nssa tor, d altri grassare, grassa-

    to iv) si adopero clngli antichi latini nel senso dir~cE?~ln,l~cspecialmente si applic ai parasiti che;i,qgredencln nelle piazze e nelle vie (1) i cittadinifacoltosi cercavano a furia di complimenti di strap-l,"i'nc? un invito a pranzo. Poscia trovossi usata adindicare i ladroni che aggredivano per lo pubblichestrade i passeggieri con impeto violento per deru-Ilnrli. Io tengo per dubbioso se il senso vero pri-initivo di questa parola fosse il primo, e si venisselloscia ad usarlo nel secondo per mo ~lo li figura;o sa piuttosto il senso primitivo fosse il seconilo op:issnssc la parola allo a ltro uso in senso figurato ;Sorso su ci6 difficilmente ci chiariranno gli eru-(liti. Comunque sia, certo 6 clie questa parola laijunli. non sembra accettata nel buono italiano vollot.sl~'iincrc ' atto di irrompere irnprovvisnmcntc (i6ik-rivi) in rinn pul~blicn, ia sopra di alcuno e circon-darlo per cavnrnc un lucro; e che nel processn dri

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (06)

    41/49

    - 91 -deiupi pii1 noil si applico ai parasiti, ma soltanto ;tiladroni. Cosi passb questa parola nel dizionario cri-minale perclz accolta da grande numero di legisla-zioni e lsandi dei tempi cli mezzo. Ma il vero signi-ficato giuridico di questa parola non fii. inai nettoe proiiunziato, sicch concorclemente vi si ?aiinettesst?nelle scuole e nel foro una precisa clesigilazione del-le circostanze che dovevano costituirla.(1) Fecesi una differenza fra grudiov e grci.sso~; e pare

    che consistesse nel p rocedere verso di alcuno con lenti passi/yt.i idio~;lo farglisi addosso con impetuosa vclocit& i j rassot j .Cosi 1' Q t t o n e f de tiilela v i c i ~ t c n ag . 5 5 4 ) ~ ( I s s ~ ~ ~ o Y c : : ,szmt yzci I Z O ~ E r n d i t i ? ~ l z ~ red C L ~ ) I El ) ~ l ~ e t ? ir ~ t s ~ n n t t t ~ITIrapiwum. RIa parvero anche pi odiosi gli eapi la torcs , nonieche fu dato a quei ladri che denuclavano i passeggieri c t ei s

    yiiicleot pilz in relil?g uant, come noth S a u r n i n o i l ,ley. 16, 5. 6, I] . dc j~oejzis,e sui quali disscri~dotfaiiienfccontro Io A z e v e c o il h1 a t t 11e u C L S a ri z dc T e cri~iiiwtrli~.ontvovev.sirc 42 . Certo B clie il verbo grrrssccvi ebbe duesensi: ):uno buonn f qr t t s sar i nd g l o v i c ~ ~ r ~cos lo UP;)S a l u s t i o in .I~igztrlltm ca p 1; L i v i o li6. 10 , crrp. 14 :e 1 altro catiivo per indicare lo infCst;in~enlo elle vic; c coslo us S v e t o n io EH i l i lgusto cctp. 68; T < i c t n lo ;tci,itt~ancora a coloro clie notturnamente dnranri iioi;i per i ~ c g t i i -lanza ai passeagieri; e G e l l i C f l ih. 20, cc~p. J assirnil;) ipassatori nollurni ai sicnrii.

    Tlaot.asi infatti clic per alcuni si dissen, rj,'ctssc~-t o i z i co10i.o sollanto che sulla pu1)l~licn ia zrccic7c?icc-s ~ ol viaiicIaiite lier cleru1~;irlo.Altrovc. nnclir: co1oi.oclie so11,ailto In ferivano or1 usavano a quc1 l ~ i l n ~ ~ ~

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (06)

    42/49

    - 92 -fine violenze reali sop ra di lui. Altrove anche coloroche usavano sole minaccie. Altrove si estese quelladenominazione ali' aggressione operata da un solo;ed altrove si dimand la pluralitA. degli ajgreclitori.Ora si vollero le armi a costituire quel titolo, erlora no. E persino si mise da banda la pul~blica ia,e si dissero rei di grassazione anche coloro che ir-ro q)e va no nelle case private ad usare violenza con-tro le persone per fine di furto. Laonde io trovo iiu-possibile dare una definizione esatta in senso scien-tifico, e neppure in senso di pratica universale cliquesto preteso titolo di reato, e stimo opportuno(molto pi che voce barbara) eli bandirlo affattodnlle legislaziorii c dallo insegnariiento, e consegna rloalla storia ecl alla filologia; bastancio ai hisogni dellascienza e ilelia giustizia def inire le circostanze c1ifatto che rlualificano il furto, sieno desse il numerudelle person e, o il moclo della violenza o d elle ar-mi, o il luogo delIa publlica via. Tanto e vero rlue-sto mio pensiero che la Corte cli Cassazione cli Wa-poli col suo decreto del 13marzo 1865 annullO unaseiitenza conclennatoria per titolo eli grassazione,perch quantunque il verodetto messe afferniato cc)-desto titolo, non avcva pero afferniato ezimdio tuttele singole circostanze che per 1 art. 506 clel coiliceSnrclo ( 1 ) vengono richieste a costituire la grassa-zione : e quali sono - O 1 omicio mancato o ten-tato, od anco le ferite percosse e maltrattamenti (la-t.)-ocinioe farto violento delle scuole); oppure -2 . O le minaccie nella vita n mano armata; oppu-re - 3." le pi persone anclio non arnlate; oppu-re - . O anche una sola porsonn munita di armiq-rpsrcnli o nascoste. E niente richiede la pubblica

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (06)

    43/49

    viti, ammettenclo cosi una g~~assccrioncn casa. Qut:-sta cos detta grassazione clunrlue una creazionecerel~rinache varia sempre nei varii codici penali.X qual pro conservare una nonlenclatura cosi mu-fallile per tenerezza verso una parola ba rba ra? Cer-to i! che nella scienza essa non k definita e non i:definibile.

    (1) Io non so capire la ostinazione di alcuni dei nostri( e di molti francesi che fanno mostra di sapern e pi c he non& delle cose nostre) di voler chiamare codice pesale Itnlin?titil codice Sardo-Lombardo improvvisato da Rattazzi nei pienipoteri del 1869. No n si sa o si finge di non sap ere che inItalia abbiamo quattro codici penali: il Toscano del 1855: ilYeneto, che B l' Austriaco tuttavia conservato nelle provincii:del RIantavnno, del Trevigiano, del veneto e del Fririli: il co-dice Sardo-Lombardo, che regola il vecchio Piemonte, la Loni-hardia, I' Emilia, le Romagne e 1' Umbria: e il codice Snrclo-Napoletano, formato da dottissimi giureconsulti Partenopei iquali si adoperarono riuniti in Comniissione sotto la Luocotc-iienza del 1861 alla erculea fatica di purgare il codice Sardodei pi~ ravi fra i mollissimi errori dei quali rigurgita. Intale stato di legislazione ci pare temerit dare il nome dicodice penale Italiano a quel codice Sardo chc govertia I;iminoranza degli Italiani. Fosse almeno ch e quel predicato glisi dasse perchh vergalo in buo n italiano! Ma disgraxiata-mente neppur questo pu dirsi.

    I laclri cho infestavano Ic vie ~jul,bliclle iiiroilocliianiati clai romani .i?qril-oOi ~ Z G Y C S l . 14, Ej. 12, f.qzbocl ~ i ~ c l z r sc~zcsn; . 1, f , clc cfl~*aclorifizls; 4,S. 10, jr.ck v i bo92. ~ c ~ t . )er clesigilarcl?1 n17vcr-

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (06)

    44/49

    iione in che si tenevano c lo sl~aveiztoche se neaveva: rna non pertanto la loro l~unizione on ecce-dette in principio quella del quadruplo. Trovnsi poi( CYJ. 28, S. 10 , f . de poenis ) minacciata la pen a ca-1,italt: nel solo caso peraltro di recidiva : clliiqz/.lresisf tq~izrsoc ncliiaisei~unt. osteriormente si hanno tc-siiilioaisnze che venissero esposti alle fiere ed nnconl~l~rucintiivi, e poscia pii1 comunemente confitti inci.ocp : T e r t u l 1 a iz o c7e spectacz6li.s cc p. 21 -S c n o c n c ] J ~ s ~ .. Xa dopo gli editti di Costantino:il,olito il supplizio della croce vi fu sostitu ita lafo,.ca; onde vogliono gli eruditi che ovunque nelleI'niideite ( per esempio nella 1. 3, fj . 5, j". ad leg.Cotqn.cie sica~iis; ella I. 28, f: ad leg. Coi-n.de fal-s i ~ ; nella leg. 9, S. 1, cZe jgloe?zis; ed altrove )1o:gesi ora la parola forca ci si cleljba ad una cor-ioczione di T i. i 11 o n i a n o che la sostituisse allaparola crqoce.Nel volgere dei tempi si adoperh il~riripliziocrudelissimo dclla ruota. Ma finalmente sicoinprcse quanto fosse ingiusto ad un tempo ed iin-11olitico l punire di morte gl' infestatori dellc pulj-I)lic!-ie vie; i quali per quella stessa pcna venivanosl~inti massacrare i viaggiatori : e le conseguenzeclelln violttzioiie clella pace pubblica nelle vie si li-i~iitarono lla galera ed alla casa di forza. Ma ancheclneste pene i buoni codici riserbarono a quei furti~I i c ltre ad essere commessi sulle vie pubbliche siaccompagnavano da violenza contro le persone. Co-sicc118 oggid in faccia alle pi sane dottrine la viap r i ihlica :inzichb essere un a qualifica che elevi aclalti gradi la quantit politica del furto, B una cir-costanza di speciale aggravi0 nel furto violento.Corne aggravante clel furto semplice commesso con

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (06)

    45/49

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (06)

    46/49

    A R T I C O L O IV .T e m p o .

    hnclie il tempo nel qnale cadde la consumazioiiedel furto pu esercitare un influsso sulla quantitipolitica del medesimo, in quanto per tale ragio nese ne aumenti il danno mediato attesa la specialedifficolt in cui versa a certe occasioni il proprie-tario di mantenere la ordinaria custodia delle suecose. Ma ne l descrivere le specie che si raggru p-pano attorno a tale pensiero quasi impossibileprocedere con enumerazione completa e pe r via dimateriali delimitazioni. Bisogna contemplare il conwcetto gene rale di questo fonte di aggravazione, edesaminarlo nelle varie forme nelle quali pu estrinse-carsi, senza pretendere di ricordare ed esporre tuttii singoli casi nei quali una od altra legislazionec~edette onveniente desumere dal tempo un aggra-vante del furto. Perci noi dividiamo questa tratta-zione in tre titoli. L a notte, la caiamitd, lo abbandono.

    Neg F i l a n g i e r i (scienza della legislc1zio?zelih. 3, pclrte 2, cap. 5 4 ) che il tempo potesse giu-stamente guardarsi come un' aggravante dei malc-fixi, osservando che la lesione del diritto era iden-tica sia che di notte aia che di giorno fosse violat

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (06)

    47/49

    del reato di furto l~ u ccrescersi potentemente inragione del tempo, e ci per tre distinte ragioni.(1 perch lo ess ere il furto avvenuto piuttosto in unar.he in un' altra ora, oltre a rendere pii difficile atlifesa della propriet aggiunga ancora un rnaggor.pericolo della sicurezza personale o del proprietario1 ) cli altri che casualmente sopravvengano al luogode l furto: di qui nasce la qualifica del tempo nol-fzo7iio.O perche in certe occasioni sia renduto im-1~ossihile l proprietario la custodia della propriacosa, e lo impedimento agli estranei di avvicinarsialle cose sue, in u na pa rola la tutela privata; cisi verifica nei momenti di g a ~ 7 i alamit, comela ruina per tremuoto, lo incendio, la inontlazionc,il naufragio: di qui nasce il titolo del fitrto cala-i~litoso.O perchb finalmente in certe circostanze siauna necessit di abbandonare certi dati oggetti sen-za custodia n& vigilanza; dal che nasce la pi fa-cile previsione del rinnuovamento del malefizio sen-za che possa la solerzia privata trovar modo di an -tivenirlo. Di qui nasce I' aggravante del furto pernhoccnclono clellcc co.qa al la pubblica fede.Questi sono pertanto i tr e titoli ai quali ci richiamala ispezione clel tempo nel furto.

    T I T O L O I.N o t t e ;

    La ?zotle (clie il poeta latino disse l'amica deglialiianti e clei ladri) 1: al tempo stesso la nemica clci

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (06)

    48/49

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (06)

    49/49

    Da tale coiisiderazione clisceiids la conseguenz:!r11e il tempo di notte possa. lievemente valutarsi,od anche lasciarsi inosservato dal legislatore pena-le, quaiido il suo influsso non esce dal cerchio (leiriguardi alla prol~riet:ma invece non possa lwe-terirsi e de bba p rendersi in seria considerazionequando congiungesi ad altre circostanze per le cliia-li si ponga a pericolo la sicurezza personale. Tuttala economia dello aggravamento indotto nel furtr(la1 teliilio nottu rno proc ede clalla contemplazioiie e(Listinzioiie di quelle du e idee. Di qui nelle rli rer selegislazioiii la varieti dei provvedimenti intorno alfurto notturno; provvedimenti che risalgono fino nrtempi niosaici, e che si svolgono in duplice aspetto :ora, accorciando al proprietario aggredito (li nottepi estesi diritti, che giungono fino alla liherth dcll:istr ag e; ora rincarando la severith ( l ) contrci gliautori tlel furto.

    (1) Sostennero la giustizia dello aggrnvaniento del furto 11i.:igione del tcmpo notturno: C u j a C i o obselanliotias li:). 6 ,( S r i ) ) . 5; ct l ib . 10 , ciip. 27 - W i s s e m b a C li exercitntionen~ i t lPnsdecttcs l i6 . 4 7 , diss . 51, n. 2 4 - a s t o r e t d hloia p~&nlesa ~ t . , c a p . 9 , sect. 4- a r n a C c i o de f iw-li s qciaest. 166, 11. 15 .- r u s i o de nocle et nocttcrni.$rcip. 10; i 1 1 S o l l e n g r e novtts t l~esuzcrus ol . 2, col. 861- 1a r 11p r e C h t decis. 1 , a. 25 - r h a r d dc ~zolionc.f iw l i puy. 158 - I n r c o decis. dclpliinulcs qiictesi. 9 1 4 ,1 1 . 5. I romani ohiamavano i ladri notturni ilornritalorea p r rindic;ireclic dorrnivnno il giorno otidc rubnrc la notte: P1 n u t ciin Tritt~ciwmo ,2, 0.