Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 1 (11)

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    Una sentenza che non dia sfogo cocrcnte P. com-pleto sia alle qaastioni elevate dall' accasa, sia alle (le-duzirini defensionali (si in fallo come in diritto) i! nullane i primo casi) per denegata giustizia, e per concul-cata difesa nel sccondo.

    Quanclo la soutunza emana, non da un solo giudice,m a da un collegio, nascono tr e impo~'tnnti qiiestioni-1.O se debba esigersi la ullalziniitk - ,.O clie debbadirsi i n caso di parit - .' elle del~badirsi in casodi scissura i~ piic cli due opiniolzi.

    Pnrar~ RICERCA - l sistem: della una?1itrrit fu so-stcnuto in Italia da B a r b rt c o v i , cho, profiose unaminor:izione (li pena i n casa di discordia, sulla ragioncche sci rrieno uno non potcra essere ugi~alo a sci:fu propngnato ii i Gerrriania dal S o iin (r 11 f c I s, clicammise la ~ ~ r c ~ a l c n x aella ~naggioritancllo quesliorii[li diritto , niri. nella qucstions di fiitto [ri'opose in casodi clisscnso in susI~ensiotie lc!l giudizio, sulla ragiorir,clic la uriit(2aruralc o roibeitiart, costituita (la1 collegio,non si era aiiclie liroriuiicitita: o fu cnlorosarnentrdifeso in Jngliiltei.i.ir d:i 13 c s t in nrio scritto piiblili-CGO nel 1855 d:dln iiisipe sorict giuridica di Lou-

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    - 04 -{Ira. I l metodo della unanimitg rigc iin Ingtiiltcrrn, n ~ f .Biicato di Bruilswicli ,e agli Stati Uniti 3 e si tcnth pii1wIte d i stabitirlo in Francia, ma cori infclice risultatoe breve durata.

    La prevalenza della maggioritia si sostiene osservan-do: 1.0 che anche la unanimit non gunceritiscc,da ilnerrore giucliciario- .O che esigere la unanimith apretroppo facile via alla impunit- 3.' che C di uso ge-nerale in tutte le deliberazioni riconoscere la prevalenzadella maggioriti. Questo sistema t! generalrnente prc-ferito dai legislatori contemporanei.

    SECOKDA~ C ERCA- osto cho la unanimitir, non siesiga alla condanna, che d o v r i farsi in caso di paritdei suffragi .t Assolvere: perche la umnnith lo esigo. -4s-s ~ l \ ~ c r e ,erchl: due qnanliti cguali si olidono, c dannoun risriltato ilregalico; entre l' accusa per vincere lapresunzione d' i nnocenza , deve avere s suo favor~, nrisultato affemralivo. Questo 8 cib che volgarmente di-cesi prevalenza del vo to di Jfinerva (i).

    l ) origine (li questo bi*occardo ser1:isi C o o c c j ociiss. 56, vol. L- r nm r. r npicsc. 2 8 , ~ ~ ~ 1 . 2 o c C l P r Qr l iss . 5, ??O[. 1 , nltri ; che confutato I' c r r o r r di AJ r li r-si o , din~vstrano he il voto d i 4lincirvn n 4 qiudizio di Ore-slc vcnna a cosl i t i i i rc la parit, non a vincerla.

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    TERZI BICEROA- ssai per&lcssa la formula pertrovare il giudizio obiettivo preralente nel caso di scis-sura del collegio in tre diverse opinioni. Questa ipo-tosi di cui ricordano esempi pratici P l i n i o , G e l-l i o , P o l i b i o e Q u i n t i l i a n o , facile e a ri-prodursi. Di norc giudici (per esenipio) tre opinano perla pena di morte, tre por lo esil io, tre per l' assolu-zione :oppure quattro per la morte, tre per la carce-re, due per 1' esilio.

    Q u n t i l i a n o (declam. 36s) insegnb che nori do-vesse guardarsi alla severiti o mitezza dello opiuioni;ma dorcs~e revdcre quella clie avea merto contraril,fosse anche la opinione per Is morte. Cotestn formulasi prese a dimostrare rnateniriticanieute dal V I o l f i o,sul ~lr in~ip iohe le qiianti l i d'fermntivo non potenilosomrnarsi perchb eterogenee, dcvono sommarsi le. ne-galive; le quali come omogenee s i prestano a somrrin.La formula llrolf ianr i, c l ~n ultima analisi i! In san-zioric della maggioriti relatim, fu riprotlotta moderna-nitrito dal C r a m e r , c1ie si vnotb di avcr por1atola cvilleiiza su questa difficile questioric. Ma essa nonscioglie il nodo quando vi sin jjcrrit fra Ic. divergenti :ed ha poi il secoudo difetlo di csyorrp n ccinilsnririrca morlc con quattro voti contro ciiillue.

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    I,' E r o d i a (rer , j i d , 3, 7, 279 ) iricc;!nii, anciiicome pratica da lui osservata, ctie dovcv:lnu tenersifcrn~cc dile opinioni estrolic , e costriugcrsi qiii;1.ili c112tenevano la opinianc media a gettarsi s u l l ' u ~ jelle a!-tr'o due. Ma qnestr> metodo imita la spada di -4iessri1r-dro. Risn vi 4 rliritlo per coartxre In l ibert i di tre rn-tnriti piutbostcichC: dc$i rillri.

    Z i e g l e r risolvette il problema rinvinndo al trli-no la ~fecisioni:. Con ci6 si converte in atto di ar.l)i-trio un atto cfic deve essere iii giustizia. C poi se IoSlato il retto esso pure d n iin collegio, e ancht! questosi sciride in diversi pensieri? Il nodo irisoluo,

    I\ o r s e t o ed altri rcpcteriti si~gerironnctic siprendesse la media pnq~c~rziortul~.ifa questa liallillsril'roclinzioiie della tcorica deltatrt dal S a l i c (3 t o nellematerie c

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    - 07 -sta forniula (tratta dalla 1. 27, 3. 3, de receptis) dk unrisultato quando la divergenza cade sulla qzlanlitic diuna stessa pena, niente risolve ove cada su peiie dispecie diversa fra cui nulla cotllune (2).

    (1) Dc jure belli l& . 1 1 , cap. 6 , 5. 3.- t Jlorustsp r s iu cid leg. 27, 5. 3 , f f . de ~eccplis.-(2 ) Yedusi S c h i l t e r exerc. 12,s. 20 - c r i o Anu-Zect. 1,30,,i,r TIhes, O t l b n t a i s v o l . 2 , p a y . 5 6 4 - Hube r ode jure otvital8 5, 2, 0, 5 - G r o C n e w e g e n de 1 ~ y i b .nbr. 4, 8, 95 - o e t ad prrlid. 4, 8, 19 - o s c h d cdisso~iis udiczmz soite~lliis, ap. 3.

    C a r i g n e n i tentb riprotlurrc il concetto (.liC r o z i o , rettificandone 1s formula ; col dire chedovea prevalere la maggiorit implicita. Ma il mutatovocabolo non declina le aritiche obiezioni.

    Allri soslitui la fornlnla clie dovea prevalere la mag-giorili si~~lpnticcc1). Rla questa. formula ha un soososoltai~tu qilando fra le tre opinioni siavi quella tlol-1 assoluzioue; perchP allora potrA trovarsi ron veri t inei giudici clie volevano assolvere (,e ciic dalla m q -gioritit ssorio costretti a coridannare) iina simpatia inag-giuro pe r 13 per2 pii rnitc che pcr I' altra. hla quandoIn discordia cada sii tre diverse ccindaiine, nori vi hcriterio pcr cleteriniriare in sinrpatiri maggiore fra O ~ I -

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    nione e opinione. E I~OFB piire sia t rnvzto ~OtcitO, onv i rag ione per disprezzare una olrinionr f.iiittusl0 cireI' altra. Jlentre 1s formula di Q u n t i l X a n o e il i\Yo l f i o riscIiiava di'far prevnlcre 13 o~iiniunc!massi-ma, ossia la pii1 severa, le formule della prevalelizadi eiii che vi C di r o u~unc , i cib che v i i! (1 inlpli-riro, o di ci6 che vi 6 di s i r i ~ p a t i c o , ulte tendono afar prcralere la opinione rnrdia. ?iIa DOU si $3 C O ~ I -prenilere, ni! si all~litnda alciino, il pril ic ipiu rcitc;9-nnlc d i y i u s r i z i r r per cui si debbano coririun::crcpiiitti~slo vo t i iirfitizi coi mcdj per andare alla Iicri:bm c r l i ~ ~ ,i quello che i voti nierlii cuu gl' irilirni perariilare alla ~rzilriva o i vuti med j cu i r~$nssin~iterandare alla nlassimtr. 111 lutti qucsti conati io nonvcggo in faccia alla giuslizia che una formula ar -bitraria.

    ( l ) Tedi 11u L e r 6 de jrwe ci t~ i io l is ih . 3, .?cct.43 , cnp. 6 ,S. 4, 5, 6.- o c C cr j u i r r C'r l l i t i t i tr l li6. 3, c / r l i . G , 9. I!),t i l . 9 : In ci t i 1cciric:i si l'ou+l.i.;.lIli osscrv:irc clir Ic riceilclicde i Colicxio $ i ccindoiio iu due p ie t i : 1." si ccrc:i sc I d~1!11-,,satu 6 reo: 2 . 0 SI C C F C ~qu01 piJl&arrcrili.

    La procedura toscaricl (Dicliiarrizioni r, IstruzioniileI O ilovcm~re 1838 art. 493 ) creilette sciogliereil riudo, ortlinarido clie prima si ninndnsse a w,ti la api-niotte piic sel'rra , ~ 1 1 ;t ~m d i a , ialinc 13 piit 9)iilv.J1;i supposto clre nci votalili 11on sia elsst ici l i di co-scieriza, nia con~i r iz ionc~lc l lugiustizia tlcl loro volo,

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    noli puii la legge imporre nella scconfla votazione aigiudici piu sereri u n voto difforriie dalte loro con -vinzioiii, Capisco che i ] ~ atto i giiidici finiranno co lporsi ' accordo. Ma iu cotcsla previsione era inutileclie tanti dotti surlassero per trovare la soluzione scien-tifica del problema. 11 problerina stesso presuppone pernatura sua, non la discordia di un prino .pensiero,per consecutiva discussione conciliata; ma una discor-dia tenace e perseverante, perchC coscienziosa. Ed al-lora Ic siiccessive votazioni bench ripetute all' infi-nito, niente concluderanno ( l ) .Eisogna, in u na ~)aso-la, che la legge non finga di sciorre il nodo POI di-re ai giudici che si p u n g i l o d' accortlo: nia che losciolga essa medesima col decidere cosa deve dirsiquando quelli si mantengano discordi.(1) Anche la procedilra iia~~olcianall ' art. 491 adotta 1 1

    sislenin dcll' E r o d i o , ciok la culizione de i voli o pi se-veri , o riiinuri di riurilcro. RIa alrrierio risolve i r i cliialolicriiodo il problema con prescriaioiie posiliva: poiclic iviponeiii rdissenaicnti , ylh rigtdi, o minori di nuriiero, di votar^per. un:( delle alf,rc (11ic. oplniooi. perii scniprt: vero checon questo metodo vi 1! li ) coiabin:i%ione possil~lle.che ui ireo n cili la ninggioritii nolla prinia votoziirne volea salviila v i t a ; cslsosto a nuova votazi0t.w p er In discordia ( li queiliiiiruggiorit intorno In specie o qi~iiutil~iella peiia , vcs$ idalla riuova votazione sorgere iina maggiorita per 1ii peii:ili morte. Caso difffcilc: rna che pure Iia la sua po~~i1) i l i t i inella le;ge.

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    Altri legislatori finalmente adottarono i1 precetto diP a01o ( l eg . 38 ff. ddo ie ud.) (1) il rluale insegnc)iloversi preferire la opinione pih mite.%a anche que-st3 formula, ove si accetti in modo assoluto, portanllJ assurdo: perch se tre giudici si pronunciaoo perla inorte, due per la detenzione a vita, e uno perlieve pena correzionale; ne avverr che quost' u n a ,perchii piu mite, prevarra sugIi altri cinque. Certa-mente nel difetto di un criterio razionale che deter-mini per giustizia la prevalenza di ~111'opinione sul-1' altra, & conveniente clie s i ricorra ad un criterio diequitu, coi Br prevalere la opinione che si appoggiaalla regola - tb d'ubiis pro reo ( 2 ) : parloche sedar prevalenza alla opiniono piu severa B liarbaro ;se darla alla maggioriti relativa anco quando 6 piisevera, B mostruoso; se darla alla opinione per la pe-na media h arbitrario; se ricorrer0 a caazioni , o in-tervento di principe, b un violentare la indipendenzadella giustizia; la prevalenza della pi mite opinioneha almeno [in canone di equith che 13 sostiene. Macib non ostaate essa iion deve condilrsi a consegueri-ze esorbitanti.

    (1) Concorda crrp. 7 d e al-biiris in srxto - Ne v i o rrdj i r s licbecense l i b . 1 , ic , 1, T1. I l , n. 3 5 , 56.

    (2) &.iotubile il niodo col qi~a in spriiiiavn cntesto prin-c i ~ i o ui~lomagIiv~ i c i uoi Capitolitri f i. 7, c t i p . 386 j. Essnsi riscntc della viva fede religioia l' li cjritli t ~ t i i p i i i a coli-

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    - 6 i i -tiene una subliine verith: voi non dovete (epl i dice al Giii-dici) condannare un accusato sopra presunzioni e sempliciconsetture. In caso di dubbio dovete lasciare quell' ilornoalla ~iustiziirdi Dio ; dovete tener per ieriiro , he poichl.Dio non ha permesso che voi siate complelamente illuminatisul suo del i t to , ci un segnale iafaliblle che Dio non i i nvoluto che c~uellricolpa sia punita da voi, na ne ha risei-vato la punizione a sb Stesso.

    Accetterei pertanto come regola assoliita la preva-lenza della pena pi beuigna, nel caso che le piu opi-nioni difformi avessero ciascuua ugual numero di suf-fragi a loro favore. h3a quando vi fosse disparit disuf frag i, disprezzerei tjilella che ne Ita mcIio per sb ;e sceglierei la piii mite fra le due rimanenti opinioni.

    Compiuto merci.. la sentenza il giudizio, B doverosoo coweggerlo se vizioso; o eseguire la sentenza stes-sa. La correziolte ciella sentenza criminale pu essererictiiesta o dalla sostanza, o dalla forma.

    DaiIa sostailaa, quando si yrctendn che la sentenzasia intrinsecamente erronea. In tal caso yub procu-rarsi la emenda della ingiustizia, o con I' appello;questo apre il corso a nuovo giudizio integrale, maperb no viene geueralmente nogata la convenienza nel-lo materie criminali ( specialmenle ne i giudizi gravi )per ragione di pubblico ordine: o con la revisin-t r e , la qualo pii1 spesso si liniita alla censura del ra.

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    gionmiento che ha dire110 la prima scntcnza, seazarinnovare il processo : o con la ~.nssn:iw~e uandola seritcaza, non censurabile nella parte dcl filiio . osia nella parte del dtrilro.

    Dalla forma della sentenza nasce il liiso:tto del-la emeads, quando s i ammetta il siio annu1l;irneritop e r violazione del rito procedurale. Fel qual caso ilt r i l iuuale che cassa per v io la ta forma, non emette al-ciiri giudizio sul merito della rjuestiorie. La convenienzadi ammettere u n o od alleo inetatlo (li emenda di unasentenza viziosa e jncontrasialiilc. Ed i: pure evidenteclie tale emenda non pr~bdeferirsi agli stessi giudiciche la pronunciarono, come si ebbe il coraggio difare in Francia fino alla rivoluzione.

    La esecu:iorte della sentenza deve ossere special-mente affidata dalla legge ad iin j J ~ f i 1 / ~ i c O fjTcinie.Questo ne1 sistema misto e! i l yubl~lico ministero.

    Le sentenze o siano assolu~orieo sieno cundsu t~ ia -t a lm ie , evono eseguirsi prontamente. Ogcii rilardo i ~ u a n -to alle pr i m e i? una ingiustizia a ~ia nno ell ' imputatoquanto alle seconde ii r i t ardo nuoce al puhl?lico eseni-pio; ed anche riguardo al condannato accresce ingiu-stamente i suoi dolori. Soltanto ragioni speciali - digiustizia, come se penda s ~ i pp l i caper grazia, o ap -p'llo ( I ) - d i urna~~i t ,om e in c a t i casi porma1atti:t , d e m e n z a , gravidanza, del condannato - (l ireligiotlc, o di alta politica, possono condurre a so -speriderne la esecuzione.

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    (1 Ricorda M n r l n e z uri giiidice di Spagna tultorn vi -vente ai suoi tenipi ( l S 4 8 ) ch e tisavn uvdinnre la csecuzioardella condailria n nlor te , nggiungencio la formula - enzrcpl-egi7cdi:in dell ' ir]i])elIo z ' t ~ t e r p o s t o da l condrr?t~atlto,Si-nlili in~ruanilu olfeiidono non solo il cuore ma aliche la rn-jione. Ovurique si aniuietta un rimedio correttorio dellasentenza criruinrile (o ordiaario , P straordiiiario che sia) l'usode l inedesimo per parte rlcl conrlantiato deve socperiderrdi pieno diritto la esccazinne della concliinna.

    Fin qui sono concorrli tutti gli scrittori intorno ;Itali cause di s o s l ~ e ~ t d c r cn esecu:io?ke di una sentenzacondennatoria. Ma ve ne sono elleuo altre 'i Gli anticliicrimjnalisti non t~lovociie no conoscessero di ulterio-ri. Bla una moderna dottrina, insegnando il sistemadclla lilicrazionc provvisoria, viene ad introdurre unaquarta c a u s a di so spe~ tde re a esecuzione di una con-danna : causa che pii0 dirsi la correzione. J seguacidella scuola c;orrcwionnlista spingono a diversi gradiaono caxnce loro speculazioni. Alcuni recisamente pon,principio che l' i~nico ine della pena sia la eme?~duelreo; anzi in questa sola trovano il fondamento dell:rIegitlirnitB del giare periale: altri con un eclettismuimpossibile ( poichb i! inipossihjle congiuugere le ideedi punire e di fare 2111 bc1l~fGz00 l colpevole) con-giungono il f i ~ z odella emenda, al fine dello esempio.Al l r i recisamentc negano che possa la sociell inflig-gere pene perpetue (1) ~ierc hk avversano la corro-zione, o mostrano disperarne: altri si contentano delmetodo della liberaziolie rrovrisoria. Eui abbiamo g i i

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    (S . 655 nota i ) espresso il nostro pensiero su que-sto novello sistema: ma qualche torta interpetrazionedella nostra opinione ci forza a formularla di nuovo.Noi ammettiamo che la societ abbia il dovere ditentare per ogni modo la emenda del colpevole; edammettiamo che come strumento a tale effetto essadebba profittare del tempo della espiazione della pe-na per agire efficacemente sull' animo del condannato ;come suo debito di operare sempre a cotesto ef-felto sull' animo di tutti i cittadini, salva per sem-pre la libert individuale. RIa ci che noi neghiamosi che questa immensa serie di azioni, a cui la so-ciet deve adoperarsi indefessa pel miglioramento del-l' uomo (ultimo fine della consociazione umana ) ap-partenga al magistero penale. Noi non ammettiamo chela giustizia penale debba deporre la sua spada in fac-cia al delinquente corretto. La pena deve essere pena.Non gia perchb si punisca per il piacere di punire,coine fu argutamente detto da alcuno che volle porrein ridicolo cotesta formula: ma perchi: i l filze dellapena i: di riparare al male politico del delitto. 11 de-litto ha intimorito i buoni, incoraggiato i male incli-nati; la pena deve rialzare il coraggio dei buoni, de-primere l' audacia dei perversi. I1 diritto negato colmalerizio deve essere riaffermato dallo stesso colpe-vole col subire la pena. La forza morale oggettivadel crimine deve essere neutralizzata dalla forza mo-rale oggettiva della pena. Ecco come noi concepiamoil fine della pena. E perchi raggiunga cotesto fine,la pena deve essere un male (2) (poich la sua forza~woraleoggettiva non pub essere senza iin rapporto

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    con la sua forza fisica oggettiva) e deve essere cer -ta. E cosa intendiamo noi per cerlezza della penagi ( 5. 64.2 ) lo avvertimmo. La certezza della penanon sta solo nel pi o meno facile discoprimento del-1' autore del delitto, o nella pi o meno facile con-danria del medesimo. Essa st a in questo che la con-danna pronunciata faccia sicuri i cittadini tutti (o buo-ni o rei) che essa sar realmente eseguita; e non sirisolver in una vana parola che dileguisi al vento oper protezione di fautori, o per debole piet del go-verno, o per artificiosa ipocrisia del condannato. Tale,e non altra la opinione nostra: alla quale aderiamo,non perch non si conosca da noi cosa significhi emen-da del reo (come piacque a taluno di dire) ma per-ch noi stimiamo prevalente e assoluto il debito cheha la societh verso i cittadini di punire i delinquenti :secondario e relativo il debito della societ verso ilcolpevole: e perch la esperienza ci ha mostrato conquanta faciliti da alcuna sorta di colpevoli (specialmen-te da quelli appartenenti al sesso ipocrita per naturae gran maes tro di finzione) si venga a simula re pen-timento e correzione, anche nello sola speranza di unalleggerimento del peso della pena. Or che sar se sipone per regola che la pena cessi in ragione della enien-da? La penalila, non piu nella mano del giudice, ndella legge: essa nella mano ed arbitrio dello stessocolpevole. Il bambino capriccioso che apprese una voltacome col piangere si ammollisce la severit paterna,seguita ogni sua voglia senati piu temere il castigo:perch sa che il castigo si evita col piangere.

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    - l G -Qual t: d' altronde la e m e n d a che ruolsi raggiunge-re con la pena? La s o g g e t l i v u o i r t t r r i o r e , oppure lao y y e t l i v a o e s t e r i o r e ? La emenda soggeltiva non puDmai dalla societa accertarsi : olo Dio pu Ieggere nel-le latebre dell' animo uma no , e scorgervi la leale abiu-ra delle viziose propensita , 1 affetto sincero ridesta-tosi in quello per la virtu. L' uomo benchi: vestito diporpora, sar il piu delle volte ingannato : e piu spes-so e meglio ingannalo dai pi scellerati. SicchB s e1' autoritk sociale deve procurare anche la eirienda svg-get i i va (non del solo colpevole ma di tutli i cittadini)non pub per altro sull' afferinazione della medesimaradicare una decjsione qualunque :perclie tale afferma-zione non pu mai essere pos i t i va per parte sua, maunicamente c o n g e t t u r a t a dalla emenda o g g e t t i v a , ossiada cib che mostra la condotta es ter iore dell' uomo.D' altronde pu egli seriamente affermarsi che l' au-torit sociale abbia neppure il d i r i t t o di esigere lacmenda soggettiva? Io ne dubito. Ed in certi casi ten-go come positivo che n o n n e a b b ia il d i r i t t o . Vi sonodi quei reati che tengono ad una convinzione dell'ani-mo, ad una fede o religiosa o politica; la quale perquanto si possa deplorare come erronea, non ha nientein s di vizioso. La emenda sogget t i va in cotesti fatlinon pub esigersi senza conculcare la libert i di coscien-za o la libert di opinione. I1 partigiano del governodispotico, e del diritto divino, che si conduce in car-cere per manifestazioni contro il governo nostro , nonpotri dirsi sogget t i varneh le corre tto, se non ha rinne-gato le sue convinzioni. Lo stesso dicasi del liberaleche si ponga in carcere da un governo dispotico per

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    - l i -causa di scrit ti, oli atli tendenti a promuovere I' al-Itiazione delle dottrine in suo cuore radicate. Ha essail diritto la socieli di esigere questa e~ne~ l da? . .Di esigere cio clie il realista divenga liberale per fededi animo, e il liberale realista; come vanta il dirittodi esigere che il Iadro si persuada che fa male a ru -b ~ r e , colga in aborrimento il rubare, e converta l'ani-mo suo alla piu splenciida fede del diritto di proprie-t i ? Io non credo che neppure coloro che pi si cur-rano alla idolatria dello Stato, osassero oggi procla-mare cotesti diri tti; essi che con tanta energia lotta-rono a demolire la idolatria del diritto regio.

    Io lodo nell' autoriti sociale il desiderio della enien-da soggettiva, che come desiderio 6 libero a tutti:ammetto pure che essa debba procacciare tale emen-da; salva per0 sempre ( come sopra ho detto ) la li -berti individuale: non le concedo il diritto di esi-gerla. Penso che essa non abbia n potenza n di-ritto di imporre al condannato niente altro pi chela emenda oggettiva. Esigere cio che egli faccia pro-posito di conformare in avvenire i suoi atti esteriorialla legge, e che uniformi a cotesto proposito le pro-prie azioni. Vale a dire di non piu ( a modo di esem-pio) ledere 1 altrui proprieti; salvo a conservare nelsegreto del suo cuore la pi religiosa aderenza alledottrine di Owen, o di Proudhon, se a lui cos piace.illa Ia emenda oggettiva come pub essa. manifestarsidal condannato, fincti ! rinchiaso nella sua cella? . . .

    (1) Non tutti gl i avversarii della pena perpetua ragionanola loro ostiliti a cotesta Itcna sui principio della enzcridu.

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    - uis -Avvi chi vorrebbe proscritta la pena perpetua per la uie-ra eccessivith del suo rigore. Su queefo proposito mi piaceiiotare un fatto singolarissiino. Quando la Spagna lanciatasinel 1831 sulle vie del prog resso, intendeva a correggere lasua legislazione penale ( non barbara quanto quella delle or-dinanze di Francia ma tinta pur troppo del colore dei se-coli passati) e il nuovo progelto di Codice dettato dalleCortes circolavasi alle magistrature per consiglio, la Cortedella Nuova Castiglia pubblicava ( 1822 ) l e sue osseraa-r ioni su tale progetto. La Corte pone questo principio chela servit perpetua della pena L I N REALTA' ?&nmale mag-giore della morte. Quindi propone di abolire l e pene per-petue: e seguen do cotesta idea, a molti dei pi g ravi cri-mini, pei quali il progetto delle Cortes minacciava la ga-lera a vita, propone sostituirsi la pena di morte ! Questopensiero; che non gi rin volo fantastico di priva to sc rit-tore, ma un voto solennemente emesso da un rispettabilecollegio di magistrati; non soltanto notevole per la singo-larit delle applicazioni: esso meritevole di essere medi-tato da tutti coloro che studiano la questione della pena dimo rte , come fatto pe r cui m ostrasi ad evidenza che la con-vinzione della prevalente gravit della reclusione a vita sullamorte non una opinione dei soli uma nitarii, nE dei solinemici di questa pena. Essa sentita come una realtci ancoda coloro che ne sono fautori. Noi dividiamo su questo la opi-nione della Corte di Castiglia :ma rinneghiamo assolutamenteambo le conseguenze che ne volle dedurre.(!i?)u questo proposito a vedersi la dotta polemica in-serita nella Escueln del d ere cho , tomo 2 , pag 241 e w s -seguenti. lo non credo vera la formula proclamata da il-lustri giureconsulti contemporanei i quali affermano ch e do -po la istiliizione del sistema penitenziario la pena ha can-giuto natura, ha mutato fine. Io aborro il vecchio meto -do della detenzione promiscua , odo il sistema penitenziario,le societ di patrocinio dei liberali, e quanto altro la nio-derna civilth viene dettando n el salutare scopo di richiania-

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    - 16 -re i ca~liitidal sentiero della colpa. A rne pure gode I'anr-1110 ne1 vedere che la societu, mentre niente opera a p n ~degli infelici colpiti da calaruilh iiumeritrite, ponga ogni stu-dio ad istriiire, educare e proteggere gli infelici ch e sonorimasti vittima di un fatale pervertimento del ciiore. Me negode I' animo, pecchS ne trqgo speraneo che questo si aavviame nto nel pro gresso ulteriore a diffondere sem pre pii1In carita ciltodiria, ed a fare verso gli onesti per virt dell 'amore, ci che viene a praticarsi a riguardo dei corrotti,per cagione di timore. itIa in tutto questo svolgimento uma-nitario , benefico e santo , io n o ~ C ~ Oorno possa aiodifi-carsi la natura della pena, o cambiare il suo fine. Egli !questo 1 ordine solilo della industria umana, che si sfruttiR diverso fine uha cosa ch e f u ad altro fine co~t i tu i ta:rn;:il novello servigio non donatura cotesta cosa, n: fa cessai-e ilprin~itivosuo scopo. La pena sta iiiimota sui cardini che lodiede la legge cterna del17ordine. Sanzione necessaria dellalegge naturale, essa B e sar, perchS abbisogna ci10 sia ;porch senza di lei non sar ebb e possibile un ordlne ne1nioudo morale. Sta bene che lo stato sfrutti ad altri scopiil ternpr) della punizione per miglioraro il colpevole. Ma lapena rimane qual7b nella su a naturn. Essa deve avere unaforza fisica oggelliva che amigga il colpevole: e non pu,inni convertirsi in una opera di paterna belieficctiza. Essaconserva il primitivo suo une, e deve avere una forza mu-rale oggettiva che ricornponga la pubblica tranquillit tur-bata dal delitto, confortando nei buoni la opinione della pro-pria sicurezza. E qiiesta natura e questo fine sono inalte-rabili, pcrchb essenziali alla indole iirnana , ssenziali a l iiia-~is t e r o ena le . I h tutte queste aovellc istituzioni altra 1110-dlricazione non pu, trarre il giurc penale fuomlil! quellatiitta esterioro di niinorare Iii duriitn dei gastighi in ragionedella iriaggioro durezza della cella solitaria: ma cib benlungi dal densturarc la pena , altro non i: che lo svolgimentodel principio fonda iiient;ilc iuipostolo dalla giustiz ia, che lacresciuta intonsiti d e l l ~pena debba minorurno la durata,

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    P viceversa. Scl r i r i lan~nte ssa rlrve reslnrp r111al' , e bi-sogna che resli tale , se viiolbi cootiticii a d cswrc ctrtimenln(li pubblica sicurezzn. I,a pcnn ha nella su a n:ttiira e nelsiio fina primitivo come condizione nrrrsaririrr In cmcntladel cooda~inato, u quiiato i*pena che lo ~lt l ig$e:e dilli;-~ e n d oo costringe per la via del timore alla emenda ogget -t i va , e la avvia per la riflessione alla emenda ~rnggeltiz'cr,ma quesla condizione acceaaorin. I,a societ i n quanto ani-ministra , lfre i l magistero penale , anche I' alfa direziontxriioralc dei consociali, profitta ulteriormerite della pena pernxire sui condannati: e Pd benissimo. M a ci) non pu b alte-rare la natiira ed il fine privzurio della pena. L'iioiiio siapprofilta del sole per rasciugare le su e lingi, d ~ l l a uceper dipingere, del vento per solcare i ma r i , delle ncquccome forza motrice. Ma non puO per qircsio a r ~ r m n r s i l i ~il s o l e , la luce, l' acqua, i venti abbiano cambiato natura ,O deviato da l fine pel qmle la iiiente divina l i volle comestrumento di ordine ne l moodo fisico.

    Ci mi coriduce a non ammettere per niodo alcu-no la teoria della cessaa'une della pena. per cagioricdella emenda che credus i ottenuta: e mi conduce al-tresi a non ammeltere il sistema de l la liberazione2,ro.v-uisoria per cagione del la emenda che si spera ottenere.

    Liberazione provvisoria, come mezzo d i sospencierela esecuzione della sentenza, si intende oggidi sciogliereil condannato dal carcere o dalla reclusione, dopoclihne ha espiato uoa parte, ponendolo in liberti a c o n -dizione che qualora conducasi male ei debba essereridotto ad espiare il restante della sua pena, salvoaggiungervi le nuove che egli abbia incorso. Ora que-

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    - 24 -sto metodo pud essere speranzoso a proctrrare la emen-da ogget t i ea del condannato: ercIi& appui~ tosi renilea lui certu la pena (consist?nle nel complemento del-la inflitta condariiia) per qualsiasi cagione che eglioffra di temere di s6; ma b dnnriuso alla tutela giu-ridica, pewlib rende itwerea la pena del prinio delit-to. Io concordo la utilith di sjffntto sistoma sotto unaspetto: ma persevero a tenerlo pericolsu sotto altroaspetto. Esso pub giovare ad impedire le ricadule, lilarende piu facili le cadute. L' odierno calore d'irnpc-dire le recidise 6 Bglio di uno spavento clic si B de.stato oggi nei dotti perche Ie statistiche ne hannopresentato loro il numero in cifro r o t o a d e : e non av-vertono che i n tutti i secoli vi sono stati ( e pur trop-po vi saranno) i deliriquenti abitudiuarii, & lo zelo diovviare alle recidive clie porta a vagheggiare nuoveidee. Un tempo si creclelte porvi argine con esacer-bare la penaliti del secondo delitto fino alla crudela.Oggi che 1 f~ i l e el t e rrore, la Dio merca, irnpaliidi-ace, si vuole ovviare alle recidivc non pio con la esa-cerhnzione clelln seconda pena, Ina con lo alloriamentodella prima pena. E per correre dietro ad una utilita~irobletiiatica si rna~iomette a giustizia, r, si d un fo-mite a tulti coloro clie sono per la prima volta al-lettati a delinquerc, per la certezza clie offre loro lalegge di ridurre ai due terzi ocl a113 mega quella penaclic aveva loro niinncciato la. legge medesima.

    81%almeno questo diritto di grazia che si concedead una direzione di carceri, ~ uo ls i sso fondare soprafatti pos i t i v i ? No~ i gii. Una mera apparenza; urlartinnsuetudine afrettata pel fine di consumare ulteriori

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    vendette, scioglie i lacci che trattenevano l'assassino,e lo lancia per esperz'rne~zto correre ove la passionelo spinge: salvo poi a riprenderlo (se riesce) dopoche ha messo in .costernazione le famiglie dei suoidenunciatori, dei testimonj , via discorrendo. Un' ap-parenza, uua speranza disarma la giustizia.

    Come fatlo positivo la emenda non pu affermarsimai. Non la emenda soggettiva perch lbrca no delcuore: non la emenda oggettiva perch manca il cri-terio di sperimentarla nell'uomo chiuso in una cella.Tanto 8 ci6 vero, che comune~ente i usa la espres-sione ,delinquente che si mostra emendato; on gii ,che emendato. Cosi un' apparenza revoca un de-creto solenric dell' autori& giudiciale.

    Ma almeno questa apparenza si fonda essa sopraun giudizio solenne, pubblico, che valga a far quietigli animi dei cittadini; e che non agralisca il rispettodovuto alla autoriti magistrale? Niente di questo: emale si potrebbe davvero procedere con forme di esat-ta giustizia ad una liberazione che dassi a chi si mostrato corretto. La liberazione decretata da iin col-legio di amministrazione carceraria ( che per quantorispettabile pur sempre inferiore alla magistraturagiudicante) 6 una deroga all' autoria magistrale; chenell' animo mio si presenta come una incoerenza ge-rarchica, e come un indebolimento dell' autoritt pu-nitiva. Un irenarca, un delegato, un proposto di pri-gioni divengono gli arbitri della ese~~uzioneelle pene.Lo saranno pur troppo anche oggidi; per la necessitche le autorila locali abbiano sempre un impero nellaesecuzione di ci6 che loro si aPTida: e da ci6 ne av-

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    verr cho non tutti i detenuti stiano malo i~gualmentenelle prigioni, e vc ne siano di piu o meno fortunatisecondo le simpatie dei carcerieri. ,Ma cib si ascondeentro le pareti delle prigioni, n il pubblico B testi-mone della ilztensilic maggiore o minore [lei castighicome lo 6 della loro durata. Eaonde se v i 13 nel [IO-polo quella fede nei magistrati che b gagliardo so-stegrio dell' ordine, saravvi altrettanto sospetlo avversolc liberazioni ordinate contro i l giudizio dei magistra-ti. Dice il sig. M i t t e r m a i e r (slalo atiica,le dellcquestioni sulle carceri cup. P1 in fin.) che ogni giu-dice quando sappia che un reo condannato da lili adue anni di prigionia B stato scarcerato dopo un ari-no perchb si mostrato corretto, dovri nel]' animoproprio esultarne, perchi: dir a s stesso che se aves-se preveduto la di lui emenda lo avrebbe egli stessocondannato a pena minore. 1, illustre professore diEidelberga, rincipe dei eriminalisti europei, dice be-nissirno in un senso. 11 giudice ne goodrS come uomo.Rla agli occhi del pubblico la reverenza alla magisira-tura ne soffre. Il colpevole esce di carcere a dispettorlel suo giudice e gli ride in faccia; e il pubblico vc-tle con timore che i decreti della magistratura (nellaquale riposa i1 cuore come in palladio della sua si-curezza) sono revocati da una amministrazione cheagisce in segreto, e nella quale egli sospetta a ragio-ne lo sinistre influenze deila burocrazia. Pie meno necolgono audacia i perversi. un fatto che col mo-strarsi pentiti si elude la pena, e si schernisco ilgiudicato : ed un fatto che in tal guisa si capovolgo1 ordine delle gerarchie; e il rispetto al desiderio del-

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    la emenda volge a pregiudizio della penaliti, ed C1 cau-sa di pubblica trepidazione. In sostanza lanto ~ a l e hedicasi a chi tentato a1 delitto, v i minaccio cinqueanni di pena, tanto vale gli si dica ve oe minacciodieci, ma con facolti i n voi di ridurli a cinque sc vipiaccia. 11 s~stema ella liberazione provvisoria non pubdunque sostenersi neppure in faccia al criterio della uti-lit; perchk,- .0 dimiauisce la sicurezza - .O di-minuisce la opinione della sicurezza- .0 apre 1 aditoad un arbilrario pericoloso - . O affievolisce 1 auto-rit della magistratura. hla noi che nella utilitu nonpossiamo riconoscere il fondamento della ragione dipunire, abbiamo, oltre coteste considerazioni, ostacolipi gravi e piu severi che ci costringono a non am -mettere siffatta elasticita di repressione. La pena 6 lanecessaria sanzione del precetto violato, sanzioae pre-scritta e voluta dalla suprema legge dell' ordine nio-rlile, precedente e causa delle societi civili, e sovra-stante a tulte le leggi uniane. Quella porzione di penaalla quale si esime provvisoriamente il condannato,per poi di nuovo iyrogargliela se male si conduce,rimane senza la sua ragione di essere. PuO dimandarsise questa pena condizionale si irroga pel primo de-lilto o per le posteriori irregolarit. Se dessa era giu-stamente dovuta alla prima infrazione, fu contro lagiustizia il toglierla a colui che ne era stato dichia-rato coi legittimi modi e dalla legittima autoriti me-ritevole : e si irroga per le posteriori irregolarit, t!ingiusto che lievi mancanze arrechino un castigo chepu8 essere talvolta di parecchi anni di casa di forza.Che se ad evitare cotesto dilemma si ordinasse il me-

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    - '28 -tocio della pena cr~ndiziotialeper piisa che il liberatonon dovesse incorr erla, tranne per un vero delitto po-steriormerite commesso da lui, e regolarmente verrfi-cato e giudicato; scorgesi facilmente che ridotto il me-todo a cotesti termini ( nei quali soltarito potri farsicessare ogni sospetto di parzialiti ) ei non sarebbealtro che una forma speciale di punire la r e c i d i v ~ .L' aumento d i pena pel recidivo sarebbe allora stabi-lito dalla legge, e decretato dal giudice, in una mi-sura determinata alla occasione del primo giudizio.Il magistrato avrebbe detto - bbia costui (per esem-pio) tre anni di casa di forza immediatamente; e pise ricada in un nuovo delitto, at~ bi a oltre la nuovapena un altro anno di casa di forza. Lo che sareb-be , ipeto, una nuova forrna data alla repressione del-la recidivanza; e niente di piu. Sarebbe 1' attuazionedel sistema che la pena della recidiva si misuri dalprin~o,e non dal secondo rncslefizio. Ma tacendo cibche potrebbe obiettarsi alla liberazione provvisoriaquando sotto cotesta forma si presentasse, certo 13 chei1 metodo oggi propiignato dai correzionalisti non pro-cede su cotesta linea. .il modo con cui essi la inten-dono, il residuo della pena da cui hanno liberato i lconil:ilinato per la speranza della sua emenda, evidcn-tem i~n te o irrogano pel primo delitto; poich a ci6bastano meri sospetti. Dunque si ritiene che il primodelitto esigesse cotesta repressione: dunque fu contra-dittorio il non applicarla. Fu un tentativo empiricoche tolse al precetto una parte della iiovutn sanzione :fu contri) la gi~istizia. n una parola il sistem a non puiidifendersi s er~ 6s egare che la pena deve essere cer-

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    - R l i -fa; c proclainrirln invece re!li?riihilc a piacrrnentci clelcondannato.

    CSPITOLO ULTIMO

    Lim~ri esterni d p l g i?~re yennle.

    J l imi t i del giure pcnalc in ordthe ai tre diversifatti che ne forrnmo I' oggetto, sonosi svolti fin quisotto il mero rapporto irlterno. L a princiliale ricercadel ginre penale filosofico, nella sua parte generale,stririgesi in questo campo: trovato il fondamento del-la potesti punitrice, determinare quali siano i con-fini che la ragione giuridica impone all' autoria so-ciale, si nel ~i c t a re , i nel minacciare In pena, sinel gizcdicars, ossia nell' attuare la. minaccia. E que-sti limiti si dicoilo .i?dte~thi;perchb, o si desum:modai dettati di assoluta giustizia o dslla ragione poli-tica, essi iliscendo~io sernpre come necessarie dedu-zioni logiche dalla naqion~ i essere del giuro penale.Laonde non dipendono da condizioni estrinsecile, n&da circostanza di persona o di luogo; sempre che qr ie l -le o questo non modilicliino la inrlole giuridica delfatto, ossia il suo rapportr> col diritto respettivamenteoffeso e protetto.

    A corona delle nostro speculazioni r imano ad esa-minare se il giure penale abbia o no dei limiti ssber-

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    ~ z i quali essi siano. Cotesta teorica fu da molti pre-termessa, e da altri anteposta alla esposizione del cor-so; lasciando i primi una lamentabile laguna, e se-guendo i secondi un ordine (a mio avviso) prepostero ;perche non bene si possono definire i limiti esternidel giure penale, e neppure se ne pu comprenderetutta la importanza, finche non si sono completamentedefiniti e compresi i suoi interni confini.

    Pub essa l'.autorit punitrice, mentre trova in unfatto le condizioni che legiltimercbbero lo esercizio del-la sua potesti ( astrattamente guardata come tilteladel diritto ) incontrare, malgrado cib, un ostacolo chearresti le sue investigazioni, e che la disarmi?

    Tale ostacolo non solo si configura nel t empo : v-vegnacli la non retroattiviti dclla legge penale, tengaalla nozioiie del delitto ( S. 23 ) : ma piu specialmentesi configura nel luogo del commesso delitto, ove que-sto siasi eseguito fuori del territorio sottoposto allagiur.isdizione dell' autoriti sociale clie vorrebbe punir-lo. Eccoci all' arduo e controverso problema della ter-ritc)rictlitd, o pe~~sonalitel giure penale (1).

    (1) Vcdasi I' articolu del prof. Il c r ti1 u d inserib ne l l , ~Reulre critirlac t iol . 2!), pii!/. 21 : c la stessa Reatte criiiqcir!vol. 20, pag. 554 ; ol . 21 , p;ig. 437.

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    Cbe la legge penale sia legge primitivamente terri-toriale, ella S cosa fuori di dubbio. Dissimle dallalegge militare, dalla legge ecclesiastica, o da altre taliche legano soltanto gli nomini ascritti ad un deterrni-nato consorzio; la legge penale proteggendo i' ordinenello Stato impera a tutti i fatti che nello Stato sicompiono a danno di quell' ordine; senza curare seda suddito, o contro suddito; o piuttosto da straniero,o contro straniero siano commessi.

    Alcuni a spiegare 1 impero della legge su i forestiericEie sono nel territorio (1) ricorsero alla idea che ilforestiero venendo nel nostro paese si assoggetta ta -citaniente alle leggi del medesimo. Questa spiegazione6 viziosa, perchi: presuppone che la forza obbligatoriadella legge non possa nascere che da un palto oespresso o tacito. La ragione vera quella detta test.

    (1) P er te rr i tor io di lino Stato SI ntende tanto il ferri-torio r e a l e , quanto il territorio /lttizio. Ed b tale 1 . O il cosidetto mare dc~9 ' i t o~ i a l e .0 a nave sotto bandiera nu-zionale- .P i luoghi all ' estoro dove sventola la bandierariaziori;ilc, p ~ r c lt b ccupati d:ill' esercito della nazione. La que-stionc chc ri; iscc sul proposilo della territorialitti. della Icg-Ke peniilc non cad o su lle persone ctie delintriiono entro ilferritorio; Ic qiiali tutto indistintarnente sono soggcbte alla I e ggc punitiva. Cade bcnsi sul punto di defiriiro cosa si intcride

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    - 120 -prr trrrilorio n coirstn rRetlo. E i l dubbio sorge in pro-posito (1c.i bnsliiiienli. Ccrcasi ci&: 1." se i bastimenti ii;i-zioriali , I da ~ I I C P I I O l i l ~ ~ r ~ i ~ r i l i l i ,IenI1.c ~cleggiarlo n ulloIdare,ci co~isi~larinooiae prc~~ec~ i~ i (~nclcl I~rritoriodrllan~izione- ." e si coosidrririo come tali iiicritrc soiio inpor.li sirttuieri - se si cciuslderillo corrie proseciizioncdi territorio i porli C pf / ; . iittorali della niizione , ispettoalle uuvi straniere iv i ancoratt-, c ai delitti che vi si corii-mettono. L'ultinzo prnriuncinto clrlla dottrina su tali questioni6 heniscluiu riassririto ncl prtiaetfa dcl codice Porloglicscelaborato con somiiio studio dalla curujnibsinuo presierlutu(.la1 Cowuicndcitore Consigliere L c v l-h1 n r i n J o r i l : 11 , t i-toIo preliminare, capitolo 3 , czione 2, articolo 2.

    Uel resto o per ilno o per altro motivo, la tarri-torialitk come causa e f f i c i e t~ l edel giiis di punire. nonsi nega da slciano. Gi clic porgc argomento di disputa12 In tcrritorialil come limite del gius di punire; inquaoto prctendasi che Ia legge proibitiva e punitiva(li certi fatti, non possa colpirli se commessi in esteroterritorio. E qui la divergenza delle opinioni, e deipecctti iegidativi,

    Nei tempi primitivi lo stato di antagonismo, e quasidi guerra, in cu i vivevano Ic nazioni fra loro, dovet tehr pcvalerc i \ sistcma delIa tcrrilorialii& come limiteinsir[icra?>ile del girire penale. E se le storie di queitcinfii ricordano rlurtlche eseiiipio di eccezione, la ri-cordano piutlosto conie concesdone ottenuta dal timore

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    o dall;r benevolenza ~l el l' iutoriti presso 13 q~ia le rasirifuggito il colpevole, di quello cfie come ubhedienzaad una regola costante i l i diritto. R 'C manch anco fragli scrittori clii strettamente opinasse applicabili al giure~enale termini di $ero siututo reale ( i ) ; e non po-ter mai per cciriscnuenza il codice perlale prender dimira fntli avvenuti fiiori dello Sta to, neppure se corn-messi rla cittadini, o 3 danno di cittadini :ved:isi K u-b e r droit de yens S. G i . Per costoro la territorialith condizione sine qua non indispensabile allo imperodella legge penale. Tale dottrina prevale in Inghilter-ra e negli Stati Uniti.

    (1) Il richiamo a questo luogo della distinzione fra sta-tuto reale e statulo personale non fece che intralciare ilproblema, complicandolo con parole ed ide e, le quali at-tengono a tempi e materie diverse, e sono iuapplicabili alleleggi punitive. Queste hanno propriamente un modo di es-se re tiltto diverso s dagli statuti personali come dagli statutireali. Quando in una disputa s' introduce una distinzioneclie non v i Iia che fare , arnbcdue i discettanti procedonoper via di eliniin;~zione: e dimostrato che un termine non :applicabile , redono aver diniostrcito (ciascuno alla sua volta )la ricorrenza del terrnine opposto. RIa ci conduce a falseargon~entazioni vedasi T r e b u t i e n 2, 128.

    Ma la cresciuta civilth aiTratellando le nazioni, e fa-cendo loro sentire ctie meglio :i ulte tornava contoaiutarsi reciprocamente anziclii: rnaliguamente osteg-giarsi, venne introducendo piu larglii principii : e la

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    estraterriturialit?t del giure penale giunse poco a pocoa costituirsi in dottrina, ed ebbe caldi sostenitori.

    Se non che costoro adoperando la formula inesattadella perso~zalitcome sinonimo della estraberritoria-litic del giure penale, vennero esprimendo concetti con-fusi, e spesso discordi nella sostanza; quantunque sem-brassero propugnatori della istessa dottrina. Il principioche tutti costoro ebbero a comune fu unicamente quellodi ammettere per certe condizioni a potenza del giurepenale fuori del territorio: ma poi nel definire cote-ste condizioni divagarono per diversi e spesso oppostisentieri. Dal che ne avviene che senza un riordina-mento, non pu venirsi a capo di niente in questadottrina ; on solo a fine di risolvere il problema, maneppure a fine di classare le opinioni, e ben distinguerele concordi dalle discordi. E poiche sono per chiuderequesto programma, mi piace trattenermi su tale argo-mento un poco piu in largo che non si addirebbe alconcetto del presente lavoro.

    Io mi valgo pertanto della formula estraterritoria-lilit, come quella clic vale a comprendere in sc tuttele varie affermazioni che sonosi in senso estrsterrito-riale sostenute. E quindi analizzando le varie opinionisecondo il diverso criterio che si assunse dagli scrittoricome ragione di spingere l'occhio dell'autorith punitriceoltre i confini dello Stato, io tcnlerb di classarle.

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    JIa prima bisagria avvertire chc la qricclione norinasco quando la serie dei rnomenti fisici clic costitiil-scono il delitto e stata ir i parte eseguita in un regrit,.e in parte su territorio estero (i) .

    (1, Queskr ipotesi sviluppa un caso rnislu e pu b sullairiedesirua vedersi B u n f i s Je ta competente pog. 520, risavoglio notare clie dove rioii fosse ripplicahile In giurisdiziorrcnostra sul fitto principale consiiniato ali' esttbi.o sarcl)l)c crii-pirico pretendere ch e tale giurisdizione nasca dal coi,rincitr-mento ~ P C f ~ l t o ra m i , a meno che ( riotisi bcer ) talecominciamento non presenti gi is sb i caratteri di un'aziooecriminosa pe r so stessa puuibile come tonbtivo. Parimenteaffatto diversa dalla. questione presenre B quella relativa aidelitti cornmcssi sui bastirn~nti rnercantili, la quale ha in7-plicito il preamliulo problcin:t relativo a dctermlnatse se irncdesirrii possano considerarsi come ~~rctsccuzioncel ter-ritorio a l qiiale apparlie~e a loro bandiera, e qiiai-ido ci0 ;e se essi soggiacciano o no alla giurisilizione del ~irirto lovesono ancorati. Pub veclcrsi iin cenno di t a l i rluestioiii ir iR o n f i l s de lor conrpetancc pay. 2U2, c l I n u t e f c ~ . i i l l elegislation crinlinclla rnnritilwe. 3I:i ripclo cho tali qoesliOIiiniente tianiio di coniune col probleina pri~ciprilc l~ll:iestra-territorialit5 se riun iri quanto un a ocl :iltra soluzione dkltsa questo principale prokleriia possa elimitiare la occasionedi siffotle questioni.

    Del pari (lui non trattasi d i cercare se una naz ionepossa invadere il territorio alieno per amrxiirristrarvi

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    giustizia punitiva, c coli r~cpiungere il colpevole epunirlo. Ci nan si tollera; e sarebbe una violazionedel gius dele genti. Perlocli? io dissi stendere l'occhio;e non dissi steiidere Ea ~nuao.Avvegnaclit: trattisi aol-t;into di sapere se l autore di un delitto commessoail' estero possa, quando spontaneo si conduca tra noi,dalls autorj6 nostre IegittimameoIe arrestarsi, giudi-carsi, e punirsi per quel delitto. Sono questi i puri ter-min del protliema. Che lo si possa in g en e r e , ossiain certi casi, In insegnano molti: ma dire quando losi possa, dipende dall' accettare una od altra delle va-rie formule clio vado ad esporre : e sono

    1 .O Estraterrit~rialitiper ragione di difesa pvblica ,o di conseruaa.n'one.

    2.O Estraterritorialit per ragiono di personadiii ut-tiva.

    3.4 Estratarrit6rialii per ragione diw w i a us.siaa.

    4..O Estraterritorialith per ragiohe di eccitametitoprivuro.

    3." Estraterritnria\it per ragione di reciprocitit.G.' Estruterritorialiti assoluta.

    .-.Estrilterritoria1jt;iper ragz'olte di d i fesa pub-blim.

    F u il V a t t c l (Uro i t des geris , l i b . 4 , chap. 19,S."533) 1" antesignano dclla dottrina clie autorizza In i n -qnisizione cI i fatti cstraterritoriali,quando cotesti siano

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    di tale natura da porre a pericolo la sicurezza pub-blica della nazione. Questa dottr ina, distinguendo fradelitto e delillo, ammette che da noi si puniscano,benchi: commessi ali' estero, le cospirazioni o altriattacchi contro il governo, la falsa moneta, ed altri si-mili. Per costoro il diritto di punire i fatti commessifuori dello Stato non vi sarebbe, ma bisogna costituirloper la necessit della pubblica difesa e per la presun-zione che il Governo del luogo dove tali fatti si com-misero possa non avere interesse a punirli o averlo.contrario. Vedasi O r t o l a n $i. 83, 900. A questopensiero s' ispir il codice Francese di istruzione cri-minale (art. 5 e 6 ) (i) limitandolo per0 nell' appli-cazione forse piti di quello non fosse il concetto diV a t t el. Infatti ammette potersi punire in Francia ildelitto commesso ali' estero anche dal forestiero, sol-tanto quando si tratta di attentato contro lo Stato, odi falsa moneta. Analoghe disposizioni leggiamo nel co-dice Sardo art. 7, e nel codice Toscano art. 5, S. 1.

    (1) Le d isposizioni d i q uesti articoli sono state modificatein Francia con la legge del 1866, sulla quale i! a vedersi loscritto pubblicato a Parigi in detto anno sotto il t i tolo,Xnpport sltr le projct de lo i rc la t i f u u x crinles ct delitsconlnlis cla pays ctrnvrgcr , u uu senut le 22 ju in 1866 pnrJf. le P ~ c s i d c ~ z to 11 j e a n Solcztelrr: nel quale scritto ben-chi! sia corso un qualotic equivo co di fatto in ord ine allalegislazione penale vigente nel Rcgno d ' Itolin si Lrovano o t-timc osservazioni filosoficlie, e ragguagli iinportarili sullo statoattuale della dottrina relativa al presente argoinerito.

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    I seguaci della territorialiti pura del giure penale,persistono a dire che in questo caso non si irroga U Q ~pena pe r giustizia, ma si fa un atto di mera politica.E veramente mera ragione politica 6 quella che ne ad-dusse 1' f Ie r t i o ( d e collisione leguna secc. 4 , $. 49 ) ,ripetuta poscia dal F e u e r b a c h ; osservando che sealcuno all' estero commetta omicidio o fur to, sar pu-nito dall' autorit di quello Stato; ma se cospira con-tro il nostro governo, il governo estero non ha interessea punirlo. Quindi necessita che si punisca da noi.

    2.a- straterritorialit in ragione della persona-lit attiva.

    Molti di coloro che sostennero la personolisa dellalegge penale , presero a considerare la persona uget~6snel delilto ( 1 ) e fondarono la efficacia estraterritorialedel giura punitivo sulla sua qualiti di statuto persordale.

    (1) V O e t de statutis - o h e m e r dc delictis exlrutcrrz'torlz~nz- a r o qunest. 39, n. 44. J o u s s e fdruitcrin~inel o n ~ . ,png. 424) e R o u s s e n u d d c I n C o m b e(2 , 1 , 34) dicono che tale era l'antica pratica di Francia.Si attu questa iiiassinia nel codice del IJrurriajo anno I V ,e si tent riprodurla riel 1842, 1846, 1849, 1862: B e r -t a u l d prly. 121 , et 128 - l e l i o instruction. vol . 2pay. 564, et 574.

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    Che tale sia il concetto di questa sciiola B intui.tivo ove se ne coiisiderino gIi argomenti. Il' suddito(dicono) 0 sempre lognto dalla legge del suo paese.Ovunque egli vada, il precet to lo lega. La legge a cuisoggiace gli ha detto, lu non ruberai. Egli viola ilprecetto e offende la legge cui deve obbedienza, inqualsivoglia luogo commetta un furto. Reduce in pa-tria, la legge ha diritto di chiedergli conto del vi0-lato precetto.

    5. 1043.

    Coloro che partono dalla idea del c o n t r a t t o , la ra-gionano con parole diverse. Djcono violato il p a t t o ,anzichb violato il precet to . Ma la sostanza clell' argo-mento 6 la stessa: sempre si prende a base un vin-colo tra 1 agcpzte e la legge dello stato. E qualunquesia la base della formula, il suo risultato B quellod i o il cittadino tornato in patria pu essere chiamato arender conto di lutti i delitti che ali' estero abbia com-mossi, sia contro un cstoro, sia contro un connazionale.

    P;. 10hO.Cosi la ragionano fra i moderni T i t t m a 11 , e J e-

    r i u l l ; i quali si combattono da Ab e g g , Wcri s , Co-s m a n ( 4 ) ed altri. L0 obiezioni di questi si stilin-gono nello invocare la regola - iullu lelictutla si-i2e lego. li &o (dicono essi) avvenne i ) ~uogo c2nve

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    - 38 -d~l l 'al lro. Il soggetto pnssiao P uno degli elementi che con-corrono a costituire la v~cile rialitd e l delitto. quei corposul quale il colpei.ole consuma l' azione criminosa. Il sog-getto passiuo pu anche in certi delitti identificarsi col sogget-to attivo primario, come nei reati che il colpevole consumain s stesso: pe r es en ~p io a ii~utilazione el soldato opera tadi propria mano. itIa non sem pre il sogge tto pa ssiv o ilpaz ien te del reato; percl18 non se mpre il diri t to, la cuiviolazione costituisce I' ente giuridico del re ato, risiedc nelsuo soggetto passiuo. Questo deve per necessit essere p1.e-sente all' azione: poichk se edso ne completa il soggetto devenzaterialnzentc intervenirvi. I1 pa zi en te del delitto i: la per-sona ( o pers onc) o fisica o giuridica , nella quale risiedc ildiritto che dal nialefizio si viola. Questo pu rapp rese ntars ianclie do tutti i consociati, quando trattasi di vio1;izione didiritto univcrs:ilc. Pu esse re a ssen te e lontana le c ento m i-glia dal luogo dove il niisfatto si consuma ; d esserne anclieignara. Cos nello incendio la casa abbruciata i? il soggelto pas -sivo del reato: ma il pa zie nt e il proprietario bench lontano,s e trattasi di casa ultrzii; sono tutti i cittadini posti a pe-ricolo dal fatto, se trattasi di casa p r o p 1 ia . Nella diLTama-zione sono soggetto passivo del re alo l e persone che ascol-tano o leggono la parola inlaniante: il paziente E il diffa-mato. Se invece trattasi di contunielia, lo ingiuriato an -clie soggetto pass ivo insieme con *gli altri che ascoltano.Nella presente ricerca la forinula pcrsonnlit4 pnssiuu nonindica per conscgucnza il soggetto pass ivo , ma il pnzie nlc

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    - 59 -iiiula rlclln pcrsonnlilh p:iLsivn dcl delitto vuol essere duncluri n t w r ricl senso di persona c l in soffre in O f i s a ; di personail cili diritto B violato; bene116 C S C ~ non intcrverip? cortiesoggetto passivo uci Iiioriicnli dell' azione delittuosa, per I*natura stcss.:i del mnlcfizio c h e uoii lo esige.

    Cib pure 6 evidcntc dallo esame dei loro argo-menti. Questi nou piu guardano In gersona vincolatada l precetto, ma la persona protetta dal medesimo;considerando nel giure penale la protezione dei con-sociati. Dovunque si conducano coloro alla cui difesa6 volta la legge, essi devono trovarsi sotto la tuleladel suo rnsgistero, in faccia a chiiinque: E-Ia u s c o i w s dcdroit crintbel vol. I , n. 96 - r t o l a n f i . 897, 908.Secondo la dottrina di qnest' iillimo jl forestiero clieoffese all' estero un nostro cittadino non de e tolle-rarsi ch e venga tr a noi ad insultare l' offeso con lospettacolo della sua impunita. Si in diritto di pu-nirlo qua se si introduce nel nostro territorio.

    Qiicsta idea della protezione del suddito si combini,con la pritria lurrnula dall' art. (i o 7 della proce-dura penale Nalioletana: e si cornbin) con arribeduole precederiti f~rrr iu l cnell' art. % c 5 del codice To-scano, ai1 i rnik~ionedel Badese ( 3. h , 5 , 6 ). Ma ilcodice Tosctino dispo~ie clie so 1111 toscano delinqneali' estero cutrlra UIL ~ ( ~ S C I C ~ ~ Olebt~3.O S S C ~ Opilnito Con

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    le pene orrlinarir : r re invccr il (lelittn d rioinmrssnall' estero da un toscano ~ ~ o r r l r oct c f ~ r c s t i e r o ,oppiireclrt un p r e s t i e r o contro un toscano, si cletilta irifliz-gere 11eutcs piU ?) l i le . Questa distinzione di peun f i icensurata dall' egregio lirof. L o d o v i C o T3 o s c l-l i n i. La giiirisdizione a conoscere dei delitti coni-messi all' estero c o ~ ~ t r o ?ros tr i t ruz ionul i si sostienein senso assoluto sulla scorta del C o c c e o e delR o c c o dal prof. C a s a n u o v a , d i r i t t o i n t e r n u z i o -nale seu. 33. E come unica causa possibile di giu-risdizione punitiva sui fatti avvenuti al]' estero, si pro-pugnb acreinente dal S i e g e n b e e k (Diss . d e j u r .c iv i l . e x t r a t e m . ) al quale sembra un' aberrazionepunire i reati consumati fuori de l territorio, quandonon abbiano recato offesa ai membri della nazioneche pretende conoscerne.

    4."- straterritorialiti per ragione di eccitamerrtodell" of[eso.

    Ognuno pu perseguitare il silo debitoro ovunque li)trova: uhi te i l ~ u e t i i o , b i te c o ~ z v e n io .Se cliO si pui)per un debito civile, molto piu deve polersi per uiidelitto. Laonde quando l' offeso e 1' offensore s' incori-trino in uri paese , l)uO, secorido tale principio (cheprocede da un' analogia desiinta dal diritto civile) e(*-cilarsi dall' offeso la giiirisdiziose locale, niediante quc-rela coritro 1' autore del delitto da lui patito xltrove.

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    .i al i pensieri sembra affine la osservazione del ce-Iebre 31 i t t e r m a j e r , che ciuB lo Stato in cn i sirico~crn oliri che si rese delii~queritealt' eclcro, Tenga,t:t:cnt? I' impuI~odel leso, al1 esercitare legiltims giu-rrclliz;crri~,qu:isi per rnsnilsfo della societit offesa.

    Pece oniaggio a cotecta dolfrins 1 art. 7 dcl rodicciI'isttruzione francese; Inn non per nssiirriorln c o dLliruia precipua della giurisdiziclnc. Se r.c valsc i i n i qwentr! c o u e limitazione al criterio de l l a ~~e r s r t ~~a l i t b ,elle le leggi di Francia iii ordine ai delitti coutro irlarticolari esigono copulali~srncnteanto allii.n quautopass.icu, Infatti quell' articolo dispone ch e anche i de-l i f tr ) commesso fuori di Stato cla un francese contro u ~ iIraticese, non possa in Francia perseguitarsi se non perdog2;unua dell' offeso. Invece 1 art. O del codice Sardoaccetta l' ecciiamento dell' offeso come elemento di giu-risdizione anche dove manca 1s ycrsonnliric passiua,c d;i efficacia u~malealla cloglianza del forestiero of-feso, pilrch l' offensore sia un nazionale. Ron mi F?avvcnrito di trovare un diritto costituito clie estendasiifatta efficacia clcllri. do;lisnza anche al caso di de-litto di forestiero contro forestiero. E so10 ne vidi ac-cennalo qualclrc esempio in alcurii trattati politici dellaferlcrazione germanica. Devesi pcrb avvertire ch e 13t.untlizionr: pa r t i c o l u ~~e i certi Stati (membri tutti di

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    (I) Potrebbe aggiungersi una settima formula , suggerifapure da qualche scrittore. E consiste ncl determinare unraggio d i terreno al di l del limitedel regno; e ammet-tere che possano punirsi i clelitti commessi entro questoraggio; no1 poss ano que lli con sum ati al d i l. Rla v edeognuno che simile dottrina vaga tulta nell ' arbitrario, e nel-lo indefitzito. Non ha una bas e raziona le; percli se la co-gnizione penale pu spingersi al di l del confine, non vi principio che misuri a palmi questa potenza. Non serv eal bisogno pratico, perch nelle conlingenze dei casi tornamale a fa r dipend ere la importanza della repressio ne da uncentimetro pi o meno che interceda fra il luogo del delit-to , e il confine dello Stato che vuole piinirlo. Pure questometodo piacque al legislatore sardo (codicc penale art. 8 ) efu elogiato da M. R e r n a r d come una tran sizio ne e u navviamento a raggiungere la universalite. del giure penale.

    Quando il diritto di punire si desurna dalla meravolont degli uomini, e dal vincolo che lega lo Statocoi cittadini, 6 diEcile concepire una'ragione giuridicaassoluta, per cui l' autorita, di una nazione possa chie-der conto ad un forestiero dei delitti che egli abbiacommesso all' estero a danno di forestieri. In que-st' ordine di idee il principio del diritto di conserva-zione, il principio della forza obbligatoria del precettopolitico, il pensiero della erne~ ida, estano per tali casiinoperosi.

    q . 1057.RIa se il giure punitivo si fa risalire ad un pre-

    cetto universale e assoluto, preesistente nella legge eter-

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    na dell' ordine a d ogni placito ilma no; allora il giurepenale, destinalo dalla ?ilente Siiprcrni alla tutela deldiritto, k una necessiti uninnilarin. E rtcrcii, quandotrattasi di ceri delitti, ci06 di violazioni dei diritti com-partiti ali' uomo dalla legge natura le, frai qud i bi-sogna riconoscere (S. 608 in fine) il diritto di costi-tuire e di conservare I' associazione, e le guarentigieche essa fornisce al diritto; la qucslione ci limitaa due soli punti - . O a ordinare la forma della co-gnizione - .O a definirc se la pena deve esser quelladel luogo del delitto, o dcl luogo del giudizio. Manon pub dirsi che manchi il precetto dcl qualc si vuolerinfacciare la violazione.

    In quesla piii Iniga veduta le diverse autorita so-ciali sono altrettanti strumenti (li quella legge eterna,che volle si dassc: col braccio umano una sanzionepresente e sensibile, al precetto regolatore del mondomorale. Il fatto che le autoriti sociali si siano frazio-nate tra loro la dominazione dei territorj, i: una con-tingenza che non muta la loro primitiva ragione diessere : tutte esistono come esecutrici di una legge uni-versale. N pu ammettersi che per tale frazionamentone avvenga sulla terra la elnsione della legge; e perla impunita della violazione del di ritto, i ~ e vvenga ladelicienza di sanzione al precetto.

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    Questa dottrina, coltivata dall' E g g e r , e da R o t-t e c k , si professb recisamente da P i n h e i r o (i).Essa gii aveva portato il li l u b e r (5. 6 4 ) a farneapplicazione ai delitti commessi f uor i d' ogni S t a t o ;per esempio in alto mare. E fu generalmente accettatacome dottrina pratica nei delitti di pirclteria (2) e diabbordcrggio. Senza riconoscere cotesti principj, il pi-rata non si potrebbe punire che da quella sola nazionea cui esso appartiene (giusta la seconda formula) oda quella a cui appartengono le navi predate (giustala terza formula): e in questo caso bisognerebbe, comefecero alcuni , icorrere alla finzione della territorialitidella bandiera; oppure gettarsi nello jus belli. E comedisposizione legislativa trovasi sanzionata dal codice pe-nale Austriaco del i862 al a. 40 .

    (1) Droi t pz~licpng. 52, 170.(2) V a n I n g e n de crimine piraiicac S. 3- a n-As c h(le dclictis cx t r n t crr i iuriunk pag. 6G et s e q q .Questa dottrina dunque in s vera sotto il punto

    di vista speculativo. E se le presenti condizioni dei po-poli non permettono che si attui nella sua piena esten-sione, il civile progresso aumentando la fratellanzadelle genti, deve graclatamente condurre al suo com-pleto riconoscimento. Corretta la idea che il diritto pu-

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    nitivo sia u n htlo di mera creazione sociale, e coui-preso che la ragione di punire non sta in una societisoltanto per difrjndere s% stessa, ma sta in tutte le so-cieth per difendere con azione solidale la umaniti; ilimiti territoriali scompariscono. La tutela del diritto sa-r i realizzata secondo il preconcetto della legge primi-tiva allora soltanlo quando giungasi al desidorabile ri-sultato che piii non siavi angolo della terra ovc il ne-mico della umanit possa augurarsi di godere senzatema di pena il frut to delle sue scellcraggini.

    La sovranita. del diritto : superiore a tutte le so-vraniti della terra; le quali altro non sono che subal-terne e ministre : ed A contradittario che la legge uma-nitaria rimanga inosservata per una collisione giurisdi-zionals tra i suoi esecutori. Le autori18 te r rene hannoper ragione dell' esser loro la tutola della legge giu-ridica anche mediante la pena. E non possono dscli-nare cotesto douere che loro incombe sotto pretestodi divisioni di uflcio. La mente creatrice diede ugualidiritti a tutte le creature ; e li volle ugualmente ri-spettati e protetti iri tutte, contro tutte, e dovunque.La esclamnaione di Caino B la espressione della univer-sali& del giure penalo. Ecco ia quali termini si espri-me M. B e r n a r d , procuratore imperiale a ChateauTti is r ry , in uri suo scritto in elogio del codice Sar-do - e Iusser jamais le cr ime i~npun , slle ss t lapensde qzri n alzimd le s eedracteurs; et disons-le hau-temcnt, si elle dtait adopttie pa r lazstes le s natiolls,

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    01, l it i cen'uit pas , h- la faceur d' une r&glequi doitdisparaitre avec 16s progrbs de ia civilisation, se re -proddrs ce s exemples d' une hospilalitt! [ o n d e donndeuux ylus uils malfaiteurs. Pourquo i le jour ne aien-drait-il pus 01%le crime ne serait pu s co?isidtfrdcm-m e ayo~lt or14 atteirate a un memb re de telle natioa,wais d s E' humanitc, s" i l est de Za categorie de ceucyue toute socik&f rt?gulidrernent organise doit chd-tier La uraie l i b er td serait celle protectiun recipro-que que tous Ecs peuples se donnera i e~ t i co~irre le scriminels; ans auoir u recou r i r h des t ra i t d s , qui?l& doiuent dR'e considrt?~ddns l e pass que cowtmedes actes d e trarisilion, et comme un ach~~idnemenldi? la barbarie la ciuilisation,

    Le sistemazioui fattizie dalle diverse socieli nelIequali si parti il genere umano, e le delimitazioni del-le diverse genti (i) , devono dunque col progressi-vo incivilimcnto, a riguardo dei veri delitti, cornporsio coordinarsi per guisa che dagli ordini loro partico-lari non ne derivi inciampo all' ordine supremo delmondo morale: n& si possa dallo scaltro vagabondaredi un facinoroso annientare ogni tutela della legge giu-ridica. Anche questo io considero come I' avvenire del-la progressiva elaborazione della civilta cristiana.

    (1) Il non riconosoimento de l principio della estrnterrito-cialiti assoluta fece nascero i trattali di astradiziono dei de-linquenti fr a i popoli contigui a misura del Irrro incivilimen-

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    i o : vuolsi ciic i l piii aritico trilttaIo di estrad izione sia qireIIode l 20 uiaqgia 1409 ( ley. 3 , tit. SO, li&. 12, de lu n~ievar e c n p i ( ( t d i ~ ~ k jassalo rrii il I'oriogallo c la Cpazna. Perl a stessa c;rgionc acquisiG srande iinporlrinza il drilihio sefra dne popoli amici potesse farci reciprocanicnle i n conse-gna di un delinquente senza preccdcnte trattalo: sulla rl~ialequestione sostennero 1- aU'ermaLiva cwne derivanto dal glusdelle genti primili\-o, Grazio, H e i n n e c c i o , V a t t e l ,B o l i e r i i e r , K a n t : e sostennero la negativa V o e t , P u f -f e n d o r f , L e y s e r , K l i i b e r , B I a r t e n s , S c h r n a l t z ,M i t t e r i n a i e r , B I a n g in , W e n t o n , ed altri: e questio-nossi anche recei-itcmcnte se il cousenso del delinquente con-segnato potesae suppIire ai trattati : M o r n Jozcrllcil d tcdroit c?@irnirrel r. 8390. EXa la estradizione (clic d' altrondei: materia di diritto internazionale o non di diritto criminale)perde ogni importanza teorica ed ogni vifa pretica clliandoprevalg la dottrina della estralcrrilorialitd assoluta siii de-litti cotnmessi all' estero , previa interpellanzn. E di fattiP i n h e i r o F e r r e i r a che decisamente propugna questaopinione, avverte che per I n niedceima tu t t i i trattali di es-tradizione debbono cessare la loro vita e fondersi in unaregola di diritto penalo internaziooale accettata da tl i l t i ipopoli culti.

    AHa dottrina della eslratorritorialitlt assolutca ac-wlta nel codice hssone e nel progetto della Com-missione pol nuovo codice penale Italiano nel 1867sonosi fatti principalmehte due obietti;

    1.O Si B negata la giecrisdinione. Quando il delitionon lia offeso ah il territorio, n Z1 vostro stato, n&un vostro cittadino, 0 non 4 commesso da un vostrosuddito vi manca ogni base su cui radicare la vostracompetenza. Rispondesi, ehe la base della competenza

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    sparso nel luogo del commesso delitto, e che ognigiorno rinnuovasi per la ostentazione della sua impunitu.

    Agli obietti del non bis in idem, e dei pericoli diun urto diplomatico, si risponde ponendo per rondi-zione allo esercizio la non punizione, e Ia non UG-cettata restituzione del delinquente per parte del go-verno a cui per territoriali& spetterebbe il crimine.Ed ali' obietto della diifeereuza delle leggi rispondesivittoriosamente col fare pravalere la legge pie mite (4).

    (1) Yedasi la mia monografia intitolata Delilli com~~less inll' estero, pub1)licata ne i miei opuscoli u o l . 2 , o pu s c . 16 .Sono a vedersi la Reuwe Wo l o w a k i vol. 1 7 , pag. 631, eIa Reuue c r i f i q u e tom. 8 , pag. 401, et com . 28, pag. 368,dove peraltro il sig. T h o a a r d si conduce a delle conclu-s i m i cbe sono spesso in antagonismo con le premesse dalu i accettate. Vedasi anche i due lavori inseriti dal M o r nnel suo Jolcrtial cEu drait crQ~&SneE . 8243 C E 8272; eB o n n evi l l e arnelioration toiu. 2, png. 511.E fra gli an-ticlii possono consultarsi C l a r o sentenliar. l ib. 5 , qzlae-$t. 89- o v a r r u v i o practic. p a e s t . Zib, l , ap . l 1 -C i a z i disccptut 2 6 , n. 19 - 3 o h n universi jtcl'isquaest. 7, pny. 180. In generalo puY atrern~arsi he la dot-trina dcrla estratcrritoriatita assoluta ebbe a sostenitori fragli antichi tutti i dottori clie appartennero a quella scuolala quale riconosceva come fondamento sufficiente di giuri-sdizione criininaie il semplice fatto deEl' arresto. Poco vivuole perb a comprendere ohe talo dottrina 5 preposteraessendo l 'arresto gi un atlo di giurisdiziono. Pi singolareera la opinione che ricorda il C i az ( l o e o cit. n. 20 ) co-me insegnata da O l dra d o fions. 124) e da altri antichi,pe r la quole dicevasi che Roma essexido caput mundi i tri-bunali roiriani avevano competenza a conoscere i clolitti corn-inessi in qualunque parte del gIoko.

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    I n t u t t i i casi , nei quali si tratti di punire un reatoin uri regno diverso da quello ove fu commesso, nascela disputa circa la legge penale clie deve applicarsi frale due concorrenti, Ic quali possono essere eventual-mente discordi. Alcuni, dominati dalla equiti, insegua-rono doversi fra le due leggi applicare la piis mite,e parecchi Codici sanzionarono cotesta benigna regola.

    Altri (1) censurarono tale dottrina, dicendo che ognitribunale non pub applicare altra legge che quolla delsuo paese. Uno Stato non deve mai dipendere dalleleggi dell' altro Stato. Che se quei fatto era punito me-no, od anche imponilo nel luogo ovs fa commesso,questo pub soltanto considerarsi come un fatto chemodifica la colpabilitit o'ndividual~;e valutarsi comecircostanza diminuente, sia, ctie trattisi di nazionale,sia che trattisi di forestiero. E qualora 1'azione che punita nel luogo dove essa si giudica, niente lo fosseove fu commessa, tale circostanza potr valutarsi co-me un fatto iclorieo ancora in qualche speciabitb adautorizzare l' assoliizione, on in obbedienza alla leggedel luogo, ma come una condizione ~liateriale he ab-bia tolta ali' agente la coscienza di delinquere.

    (1) O r t o l a n S. 904 e6 sttiu.

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    Posta come rerificabi'fe,a per 1 una o per l' altradelle anteposte formule, la estraterritorialik del p i i i r ~penale, nasce inoltre la grave e combattuta questionesulla influenza della rejudicata estera. Due sono i casinei quali si pane questo problema:

    CASO 4 .O - elitto commesso ali' estero, e coligiudicato.CASO 2.0 - elilto commesso tra noi, e giudica-to alli estero.

    4. 1067.La questiona poi si complica secondoche si suppo-ne 1 .O una sentenza estera assollr~os.ia;- i.O una sen-

    tenza estera condennatorin eseguita con espiazionedella pena - .O una sentenza estera conden?zutoritcInon eseguita per contumacia n fuga - %una con-denlaatoria gruziata dal principe estero (1).

    ( I ) Volendo svolgere questo grande probioma in tutti icuoi casi possibili, se ne presentano non meno di 36; l iquali tutti differiscorio per qualche condizione che pub in -fluire sulla ragione di decidere.

    la primo luogo la tesi in cui si pone i l problema- uidjurie del reato giudicuto all' estero - i divide in dueipotesi : secondochb trattasi di giudizio eatero relativo adun fatto commesso t r a no i , oppure ad un fatto commessonll' estero.

    In secondo luogo cntrambo queste ipotesi ai stiddivitfonctdi nuovo ciascuna In tre caei: secondocIib il fatto yiildi-

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    - 33 -calo ull' estero, era corninesso 1." da estero contro estc-~o - . O ila estero contro i l ar iunale - .0 a nazionulecontro estcro. Ed ecco subifo s e i casi diucrsi.

    In terso luogo questi s e i czrsi si lripartlscono ciascunodi loro secoridoch5 il (liticli;io ebtero ebbe n risultato -1 . O o 1 assol?r:iu~lc- . O o la condua~zano espiata -5."o la ccl?~flfl?l?~it, spi~ta . utte circo$lanze ch e possonoinfluire sullo saluzione de l pioblerria. Ed ecco nascere la pos-sibilitu di iliciutto c ~ s i l i v e~~ s i .

    iiIa questi diciotlo casi possono un7 altra volta sirddivi-.dersl , ecoudocli- .0 I' oflilso tace - . O o C 1' offesoche non pago della sentenza estera, viene ( o torna ) a chie-dere soddisfazione per la via penale dell' oltraggio patito.Ed ecco che i casi diversi divengoiio trcntusei.

    Qucsto cenno dimostra ch e qucl pochiacitnoche io dico nelt cs to non 13 neppure uii rneschitio snynio sulla questioue. Essrirneritcrebbe un trntfafu, che sotto un punto di victn scien-tifico considerasse Ic ragioni somme di r7isolvere ciasci~nrrdi ta l i casi ; C vi afipllcrlsce i diritti costituiti, le giurispru-dcazc, e lc dottrine doi pubblioistl.

    I1 codice Toscano ( art. 7 ) contempla i l 1 O casu.OPC chi ha delinquito all' estero siasi col& condannx-to ed abbia espiala la pala, cessa ogni azione pe-nale anclie fra noi. Questa e la id~nt ica isposizioneche gii si t r o v a n ali' art. 7 del codice d' istruzionecriminale Francese : e nella legge Belga del 30 decem-brc 1836. 113. ni: questo leggi, n! il, codice Toscano,e rieppure il codice Sardo all' art, l 0 (sebbene iii~ U L ' Y ~ Orgomento sia forse pii1 innanzi degli altri)nicnlo peri, corisiderano i l 2 . O raso ; i un delitto com-messo in un regno, C gi i punito fuori del regno ovc

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    Somentare dal civiIe al criminale: nia fondati recisa-mente sulla regola 1ion bis in idem dicono essere ini-quo che un uomo veaga giudicalo due volte por lostesso delitto.

    Il principio che la sentenza criminale ( a differenzadella civile ) no n possa mai eseguirsi fuori dello Statoove fu pronzcrzciccta, regola che non si contrasta (1).Bia col far nascere da l giudicato estero la eccezionedella rejudicata, non si d (essi dicono) esecuzione frano i alla sentenza straniera. Non trattasi di esecuzione.Trattasi d i riconoscere un fatto; o 1 assoluzioue, o lacondanna, che ha imposto a quell' uomo dei caratteripersavcranli: ciob la condizione o di reo yih ~csso lw to ,di r e o gih co~ztiantzatu. concludono che se tale siste-ma piib offrire qualche inconveniente, quest'obielto cu-mune in generale alla forza che ci attribuisce alla rejudi-cata; e per corisegenza ha il vizio di provar troppo.

    (1) Questa regola 6 comunemeiite inseguuta : P n ht . i r nP e r r c i r a , Rla r t cns , e C a s a n o v a 11c danno due ra-gioni - .0 che la parle ?lioliva di una sentenza criminaleiion puD essere slifficiente ( come lo B ncllri sentenza civi-le ) tl di~nostrarc a sua giustizia - .Qlie rrientre le leg-gi civili sono presso R poco i~gu:ili per tutto, vi hannograridi ed eco)-bitrinii diffcr~nzenello pcnalifk rrppo i tliver-si popoli. Cos :! cccrlo ciio la infnrnin , 3 inorte civile, Inconfisc:i rion seguiliino i ( condannato faori del paese o v e lasiin (?ondc~nnnu profcr*ii;~.'crlasi I1 r f i e r pag. 7'5.

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    Ha confutato cotesfo objelto, non confutano con ugila-le fortuna gli ulteriori argouienti, coi quili altri (1 ) so-stengono ririlmente il contrario : ed eccone i principali:

    1.0 11 fire della pena il ristabilimento dell' ordi-ne turbato dal delitto. Se l' ordine col delitto commessoin Francia fu turbato in Francia, vi bisogno di unapenali& subita in Francia per ristabilirlo.

    2.0 Le due sovraniti sono i nd ipe i zden t i: l dirittoacquisito ali' autorit francese di punire il delitto cheha violato entro il Regno la legge di Francia, non p i ~ ~esserle tolto da giudici italiani o sriagnoli, corne no1potrebbe per la grazia del principe italiano, o spagnolo.

    3.O I1 delinquente potrii essere assoluto all' es tero ,perchb l i non esista legge che colpisse quel fatto. Conciil si renderebbe la legge nostra dipendente dalla leg-ge straniera.4.O L' assoluzione ali' estero pub essere avvenuta peri n su f f i c i enza d i prove, causata dalla lontananza : puianche esservi collusione ed accordo tra i' offeso e 1' oof-fensore, onde far nascere ali' estero una sentenza as-solutoria per eludere la nostra legge.

    5 . O Pot il malefizio all' estero dichiararsi prescr i l -to; mentre non lo sarebbe stato per le leggi nostre.

    6.' Commesso qua un reato, 13. giustizia nostra erain diritto di fare ala processo. L' assoluzione o la con-danna estera non pub pregiudicare l'erario nostro de lricupero delle spess.

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    7.O Uguale argomento si riproduce per le naulie,alle quali, tosto commesso il delitto qua , avea quesitoun diritto 1' orario nostro.8.0 Se il delitto portava seco la soroeglianza, non

    pu8 la sentenza estera privare il nostro governo deldiritto di sottoporre a queska misura. il colpevole, cprirare i nostri cittadini di tale prrutezione. Necessitidunque di rinnovare qua a cotesto fine il giudizio.

    9.0 Se il dclitto poteva porre il condannato in stato direcidiua, l a sentenza estera impedirebbe a noi di pro-fittare di cotesta remora salutare coritro un facinoroso.

    1 0 . q e la pena es tera i! p+& vz i te , il colpevole, do -po espiata cctesta peiia, torneri fra noi a deridere ilrigore della legge nostra l

    (1) Vednsi M o l i n e r du due1 pcrg. 00- o r i a jouvri.de droi6 crim. av t 6891.. 7450 , 586 , 420, e la tioln ;v in t . 54 png. 100, e 124.

    Sono questi i principali argomenti pei quali si so-stjene che un giudizio penale fondata sulla pcrsoqlali-t & , non impedisce l' attivazione di un nuovo giudizioforidato sulla territoria.lir contro il rnedesirrio fatto.11 giudizio estero fra noi non '4 niente: la regola nniibis in idem procede solo quando le due cognizionivorrebbero istituirsi dalla medesima sovraniti%.

    Cotesta riiassinia rigorosa, gii accolta dalla Cortedi Metz 10 luglio 4859; ! dalla Cassazione Belga4

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    - 38 -il 3 1 decerohre 4859 ; stata recentemente sanzionatadalla Corte di Aruiens 17 maggio 18G3 e clalla Cor-te (li Cnssazione di Francia in dile giudicati dellostesso giorno 24 marzo 1802. G i~ i d i c n t i coi qualicassando due divcrsc pronnncie , orclin procedersi agiuilizio contro i dile fi~resiitlri elle avevano clol inqi~i -to in Fiancia; quantunque ambedue fossero stati percntesti delitti ( s i i querela &Il ' ofTeso ) giudicati dea-riitivamcnte nella loro patria, e 1' uno fosse stato as-soluto, l' altro coridannato ed aresse anche espiatala pena ( l ) .E di nuo ro fu sanzionata dalla Corte delVar nel giudicato de l 23 luglio 1866, che raccoglieIi.1 o r i n al n. 8391 , o dalla Corte di Assise delKord 6 agosto 4866.(l)Jucsta qiiestione si i. iioveilarnentc esaniaata dal

    Bo nf i 1s de In c or j i pe t cnc e . Pctllis 1865, pug. 328,

    Quelle due decisioni della Corto Suprerna di Fran-cia sono tanto pi notabili, ihqiiantochb nel turno giiii-dicante sedeva cornc consigliere rclslore alla Cassx-zione 11. R e i e ; il quale ( conie era ben riaturrrle )con una elaborata relazione, tenth inutilmente di farprevalere la sua contnsia opinione, gi da lu i sosto-niita nei suoi pregevoli scritti.

    La scienza in proposito di cos grave questione nonptib chc kir voti, alIlricbb la legislazione positiva sta-

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    bilisca norme eque c sicure per regolare cotesti con-f l i l t i , Se i principj di giure pubblico non ammettosoche si applichi Iri, regola 1ro1~bis ijr idem fra nazionee uazione; Ia equith per altro esigerebbe che a coliliche vuol nuovamente giudicarsi a cagione di un de-litto pel quale ha espiato una [iena, si tetiesse alnienoconto della pena subita, in ciiminuzionc della nuovaa cui si vuole sottoporre. L' ailetto per la indipendenzanazionale non pu nniai legittinitire una duplicazionedi pene per un solo delitto.

    Qiiesto priucipio dello Scorriputo 4 stato letteral-mente adottato dal codice penale -4ustriaco del 1832.Quel codice al 5 . 36 sanziona letteralmente la ries-suna influenza dei giudicati esleri iu quatlto alla giu-risdizione. E ci non solo nel caso cliril questi abbia-no esercitsto lx gjurisdizione persowirle, tnrt ancora rielcaso ( il che B assai pi forte ) che questi ahliinnoesercitato 1s giurisdizione GwritoriaZe, nell' imperavoglia tornarsi a conoscere dello stesso crimine sii1fondamento di giurisdizione persotlale. CusicchC il srrd-dito austriaco che delinque in Francia, se, rlopo es-sere stato in Francia a tutto rigore di legge liunito,ei t o r ~ ~ a .n Austria, pub essere col nuoearuentr, gia-dicato e puni to con la pena austriaca per l' istessocrimine; ma della pena subita i11 Frsiicia gli si tienecoiilo a diminuzione delIa peua austriaca. fila se iti-vece costui, lurnnto dopo il criminc in Austria, er astato ivi pun i t o , e ios scia reuilesi in Franein, ivi si

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    sottopone a nuovo git~tlizio,C riiente gli si raliitn Inpena soffert:i nella terra nntnle. Qricste ci1 altre multcanalnghe divergenze, siilie rluali il piano ili questoscritto non ini permetta di [limorare, mostrano quantosia giusto i l clesitlerio che il progresso dei lumi e~li-fichi un diritto penale europeo, concorde almeno neiprincipii foiidamentali.

    F I N E

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    I N D I C ED E L L E ~ \ I ; B R I C ~ X E

    SEZIONE PRZDXA

    CAP. i.('Del la iriipulahiliti e dellaiuiputazionc . 5. 1 16 20

    CAP. 2O N o z i o a ~del clelitto . . , 21 a 52CAP. 3.0 Delle forze deE delttto . . 53 a 58

    Art. 4.Qella forza morale . . M9 a 91Art. S e o Del la forza fisica . . 92 a 127

    CAP. 4 .0 Nozio~aigetterali tlclla qua-lit, quantiti, e grado 116t. . . . .~ l i t t i S. 1% l4 {h5

    CAP. 5O Criterio dd la qualiti nei iio-. . . . . .itti 5. 116 a 170&P. G. O Ct'iterio tlella quan t i t i nei. . . . .e l i~ i i $ 171 (4 206CAP. 7. 0 Criterio del grado nel de-. . . . . .iti0 8. 207 a 210GAI). $.O Del grarlo dc2 delillo ~teCla

    sua forza rnori~lo. . g. 2 l iC

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    - -. b t . I ." 1Q l gradt3 r~lpj/brlld d l - !il-l l t , $. 212 t! 2 l :;

    I C i e . . , 2 l%1.Iitic . . . . . . 3 . 212 cc 43262. C;caa~) . . . . . 133 t t 2373 . Sl~ t r /c~ ,. . , . . . 238 a 2505 . St i n l~~ntu l i h )au . . 3. 251 a 257B.J'u;;;a . . . , . S. "L8 ir 230

    I . t O . . . 3, 2.3 1 CL 211Art. 1 .0 Del g t - a f l u I u l y t ~ i o dlar ~ ~ l o n t idl ' uycltte . S. 272 u 283

    u f o . . . . 984 tI :$il i t $. 3 17 cc 331R?~~.icl ic . . . + 332 rc 34 5

    f: .4~. 9.O Del grado t~el lu orza fisicad e l de l i t t o . . . . 5. 34: a 3 4 8

    Art. 1.' nel del idlu imperfutto . 5. 840 a 3%i. Cullato . . . . . . g. 320 cc 30811. Zielilto nanciito . . . 5. 399 a 423

    Art. 2"'L)~cllu cornplicil& . . $. 4% n 4341. Corzcorso cli aziorie senza con-corso di voIont6 . . Sj. 432 a 438

    2. Co i~co r so iZi volanti senzacoricorso di azione . 5 . i 3 9 CC BG4

    3. Co?ico?~sodi volontit, e calz-corso di azione . . . 463 cc 484

    4. Ariornalis clcll' tutl~zllazio?lea c i i . . 48Ei cc 509

    C m . I0.V~el e l i t t o coritiriuato . . S i 0 u :i:cHC , i i ~ ,11o Ilcyli effetti giuridici d e l d e -litto . . . . . , 5. 539 cr. Ci81

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    DELLA PENA

    CAP. I.0 1def6 c l e l l c~pen(h . . . 3. 585 ccC A P . 2 . O Origine clr l ln pel id . . g. 586

    Art. 4."rigi~?e storica clella yellu 3, L87 ccArt. 2.0 O riy i r ie filosofica dellcc

    petrn . . . . . . 3. 595 aCAP. 3.0 Fine dd l a j~cr~a . . g. G13 aCxr. Forze a ie~~ci i t z 'cEln petza . G27 aCAP. 5.O Canilizioni che c l ew ntlere la

    p ~ l a . . . . . 3- 038Art. i.('ondizioni clerivalili dal

    suo priucipio positivo . 039 uArt. 2.0 Condizioni dere'varbti dal

    suolimite . . . . g. G4G aCAP. t;? Ivooiordi fletterali de l l a qua-lit, qirantitii, e grado rrsl-

    la por1cc . . . . . S. G R aCAIJ.7. Criterio dellcc q u a l i t i ))ellep e ~ e , . . . . . t358 n

    I . Pelle capitali . . . . S. Q39 n11. Pene afflittive . . . . 5. 663111. P c ~ z e jnfamririti . . . S. 683 aIV. Pene pecuniarie . . . hj. GH8 a

    CAP. 8.0 Crilerio delln quantih dellep e w . . . . . , . G94 aCAP. !).O Criterio dcl grado rslltc pena 3. 700 n

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    - ( j i -c.4~.$0."C n u s ~ rolitirl~en est1inse- '

    che d i tnotlifirarc In 11errn$. 703 i( i U 9Prit~inSerie-