Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 2 (05)

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    tore del pi grave danneggiam ento rimang a incognilo, veti-cono costoro a patire la pena hon tanto d el fatto propriciquanto della inerzia od impotenza della polizia giudiciaria,che non sep pe discoprire il colpevole. Una p ena subordinataalle operazioni pi o meno fortunate del giudice pa re unanacronism o nella scienza m oderna. Altrove ricordai comeuna esorbitanza da segnalarsi, la dottrina del B e r l i C h i O ; lquale disse buona ed aurea 1' antica pratica cassone di pu-nire di morte tutti i partecipi della rissa dove avve nne orni-cidio per mano di autore non discoperto, perchi? con ci siinducevano i corrissanti a palesa re alla giustizia 1' autoredel colpo letale. Ma cotesta idea, monumento di barba ri teiii-pi, non pu neppur essa invocarsi a giustificazione del se-condo sistema: perch quantunque la mitezza della peuastraor dinaria umanizzi la veduta politica del B e r l i c h i o,sareb be sem pre uno tortura indiretta m inacciare una pena(sia pur mite) per indurre alcuno a farsi delalore di uniidelinquenza. Laonde la pena s traord inaria subordinata al cascidel mancato discoprimento, bisogna considerarla non com eriparazione del danno derivato dal colpo letale, n.ia come ri-parazione del detrimento che pale la giustizia per la nian-cata scoperta.

    C A P I T O L O VIII.S e g u e l e s i o n e p e r s o n a l e .

    Quantunque alcune legislazioili antiche non esi-tassero (I) ad irrogare la pena di morte anche

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    contro le lesioni accompagnate da certi caratteridi gravit, come ( a modo di esempio) contro lacastrazione; cotesto rigore, che oltre ad essere con-trario alla nmanitb ed alla giustizia distributiva er aancora impulitico, E: oggidi generalmente abbando-nato dalle legislazioni dei popoli culti. E dissi im-politico cotesto rigore come B generalmente impo-litico qualunque sistema che nella penalit uguaglila lesione all' omicidio, per la ragione facilmentecompresa della inconvenienza pericolosa di punirealla pari quei due maleflzi. Al nemico che agognasfogare l' odio suo contro di me, bisogna clie lafogge ponga innanzi nella minaccia della repressio-ne una perpetua differenziale calcolata sul maggiordanno che egli mi arreca; a%nchb egli trovi nelladiversa penalith una ragione di astenersi dall' ucci-dere e contentarsi di ferire, come di astenersi dalferire gravemerita e contentarsi di ferire legger-mente. I1 draconismo nelle penalitit non solo violail sommo principio di giustizia che vuole si g ~ o -porzioni la iinpntazione e la pona alla diversa qnan-tith del delitto, ma B inoltre improvvido o perni-cioso perch8 spinge i male inclinati alle dolinquenzepik atroci.

    (1) I nostri padri quanto erano feroci nella punizione de iaravi delitti, altrehtauto erano larghi nei piccol i. l3 comuneinsegaamenlo degli antichi che per una ferita leggera ( v u ~ -nisculumj non debba procedersi crimlnalmente. Cos dopoB a l d o , A l b e r i o o , I m o l a , C i p o l l a ed altri, ci inse*czna i l T i ra q u e l l o nel trauato de judicio i n r e o . erig.74- 28, 21 - u t e o de ayndacatu, vers. oyndicus, n. 2-C r t i s d e seguesirls, quaeilb, 8, n. 39 - Cor s e t o dctninimie, pars 1, n, 23 - b r l a l1 o cons. 171, n. 6 -

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    B o e r i o dec. Li23 in princ. - u s c h i o vol. 8 , concl .378,n. 6- Z a c c h i a quaest. 2 , n. 18 - a r b o s a de appell .aerb. nppetl. 278 , n. 1 - a v a l c a n o de bracho regio,pars 4 , n. 151 et 152 - R a y n a l d o sintug. r er . crim.cap. 8 , S. 1, ?t . 51 e2 seqq. et cap . 10 , $. 1 , 2 , n. 45. Maanche una volta voglio notare il modo singolare con cui ra-gionavano i pralici nelle materie penali. L'argom ento su cuisi adagia la teorica della impunibilit dei vulnusculi fu de-sunta dai testi che negano la redibitoria per i piccoli vizi1. 1 $. sed sciendum, If. de aedil. edict. I l codice Bavarode l 1861 considera come semplici trasgressioni le fe rite chenon lianno cagionato malattia superiore ai cinque giorni. Inol-tre nella vecchia pratica s i amme tteva con facilit per lepercosse leggerissime la scusa desunta dall' a~li?nus orri-gendi quando essa partiva da un superiore verso i' infe-riore: G a i observnt. 106, n. 6 - H u n n i u s ad Treutle-rut7t disput. X X X , thes. 4 , quaest. 35. E questa scusa aven-do radice nella somma ragione della m n ~ z c a ~ z ~ ui dolo iocrederei che potesse ammettersi anche in foccia alle leggimoderne purchb assistita da quattro condizioni - .O auto-rit - .O lesione senza traccia - .0 non abilualit -4 . O giusta anusa di correggere.

    Saviamente perciii i codici contemporanei si li-mitano in generale a minacciare contro la lesionepersonale, per quanto gravissima e premeditata,dei castighi tolti dalla serie delle pene restrittive;graduandoli (o nella durata o nella intensit) sullaragione composta dei due criterii clella quantit na-turale, e della cluantit politica del nialefizio. Nonsarebbero opportune alla repressione di questo reatole pene semplicemente pecuniarie, le quali porreb-bero il cittadino alla balia clei capricci di un r i m

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    dominato da passioni violente. La pena pecuniariacontro la lesione personale potrebbe essere peraltrodi politica utilit (l) quando si congiungesse con lapena restrittiva di corpo.(1)Poichi. a questo luogo ho ac cenn ato la mia opinio ne

    sulla convenienza di congiungere la pena pecuniaricc al-l7 afllitfiua nei deiitti di lesione, specialmente meno grave,mi pa re acconcio ritornare un momento s opra alcuni obiettiche sonosi fatti a cotesta penaliti.

    la0 i disse aerrante perch colpiva la innocente fami-glia. A quest' obietto rispose il codice Austriaco col S. 260let. a, ordinando che quando la pena pecuniaria si conosces-s e dai giudici ess ere causa della miseria della famiglia do-vesse ro commutarla nella pena afflittiva di corpo. &la gua r-dato 1 obietto intrinsecamente fS desso veramente solido opiuttosto prestigioso? Si deve riflettere ch e s e un artigianomarito di donna inferma e pad re di teneri figli si colidanni a pa-recchi mesi di prigionia, quegl' infelici corrono rischio di lan-guire per mancanza di pane, assai peggio che se il colpevolefosse stato condannalo a cento lire di multa. E appo ci sicomprender facilmente che il riguardo alla famiglia si pren-de a considerare nella pena peeuniaria per una corta veduta,la quale non discerne il peggio che sotto questo punto divista consegue alla pena corporale.

    2.0 A questa seconda obiezione rispose p ur e il codice Au-striaco col $. 26 0 lett. b , ordinando che quando la carcera-zione prolungata del colpevole avesse portato agli stenti lafamiglia innocente, dovesse a ncor quella abbre viarsi , coni-pensandone la pi breve durata con la pi grave intensit(per esempio il digiuno) in guisa che il reo patisse quantodov ea patire e la famiglia patisse il rneno che si polea farlapatire : e questo lodevole provvedimento. Ma intendasi sa-namente questa osservazione. Tali riguardi e tali moderazioninon possono trova r luogo ch e n ei lievi delitti. Nelle gra vi

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    delinquenze ogni rigua rdo alla famiglia privata si somm ergenei bisogni della grande famiglia sociale che deve essere adogni costo protetta.

    5 . O Si obiettb ch e non potendo il povero soddisfare lapena pecuniaria era necessit fargliela scontare col carcere:e cos si puniva disugualmente i cittadini secondo lo statodelle loro finanze. A questo obielto rispose il F r a n k fplli-losoplbie dzc dr oi t pncil pag . 21 7) consigliando si dispo-nesse per legge doversi perme ltere al povero, quando siadannato di multa, di scon tare la pena pecuniaria offerendo1' equivalente in altrettante giornate lavorative a pro del Co-mune. E tale pensiero del sommo filosofo fu grandemenleelogiato. E alla Commissione pel nuovo codice pen ale Italianousai ogni sforzo perchS fosse adoltato, come lo fu nella se-duta del 24 mar zo 18 86 . RIa nella successiva seduta del 18decembre 1 867 (alla quale non potei intervenire) fu rifor-mato 1 articolo. Cos risulta dalla pubblicazione ufficiale in-titolata Il p ~ o g e t t o del codice penale pel Regno (1 I t a l i avol. 1,pag. 123 , e 322.

    4."Na di nuovo si obiett che il rimedio era apparenlcpoiche tanto era per la famiglia che il suo capo costrettoin carcere non lavorasse, quanto che lavorasse senza mer-cede a pro del Comune. E a questo obietto mi sembra fa-cile rispondere che la legge dovrebbe dare ancora balia a1condannato alla nlulta, di of fer ire lo sconto della sonimache per la sua povertii impotente a pagare, col lavoro nontutto di un tratto, ma interpolatamente; cosicchb alla fanii-glia non mancasse la mercede di tutta la settimana, ma diuno o due giorni per settimana.

    Insomma a me pare che ai vizi e pericoli della penapecuniaria possa con una prudente econornia della medesimafacilmente ripararsi: e che un codice penale possa da co..testo genere di pena cavare un partito maggiore assai diquello non fece il codice Toscano.

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    A tal proposito io voglio ricordare un ordina-mento che vidi per lunga stagione praticarsi nelcessato Ducato lucchese. Ivi il codice penale Fran-cese, che si mantenne fino al 1848 come legge su-prema regolatrice delle punizioni, portava ad appli-care congiuntam ente (art. 311) ai ferimenti leggierila pena del carcere e quella della multa. Ma unalegge speciale di quella cittii prescriveva- O che1 nffizio del registro incaricato di esigere le multenon facesse atti contro il condannato finchb nonaveva completamente espiata la pena del carce re-2." che per il pagamento della multa si facesserocol condannato restituito alla libert composizioniparticolari, ponendogli in rate mensili non solo ilpagamento delle multe, ma ancora il rimborso dellespese. La prima di quelle disposizioni era giustis-sima, poichb altrimenti le esecuzioni fiscali sospin-te innanzi durante la carcerazione del condannatoavrebbero renduto la pena pecuniaria sensibile piche a costui alla innocente famiglia. La secondadisposizione era poi eminentemente politica perchbla pena pecuniaria divisa a frazioni prolunga ilsentimento della penalit incorsa ed il rammaricodi aver delinquito, anche oltre a quel tempo a l qualenon potrebbe estendersi senza esorbitanza la pena-lit corporale, ed oltre a quel tempo in cui la pe-nalitk corporale pu forse esser venuta in dimen-ticanza. Una breve carcerazione irrogata per unleggiero ferimento B presto dimenticata dal maleinclinato, mentre al contrario una multa repartita

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    - 05 -per piccole rate in guisa da costringere il colpevolea continuare per tre o quattro anni nel pagamentomensile anche d i tanne somma, prolunga in lu i enella famiglia la rimembranaa deUa pena e nerende pi abituale il timore. I n ta l guisa mentrcda un lato la pena pecuniaria riesce meno rovinosapei familiari del colpevole, s'ingagliardsce ed B piiiperenne la efficacia morale.

    E neppure voglio tacere una osservazione dame fatta nella mia lunga pratica; la quale se rno-stra la dolorosa verit che l'odio di un malvagionon si ammansa ne l carcere, pn6 per6 servire diconsiglio ad utili provveaimenti, e mi ha portatospesse volte a meditare meco stesso sulla utilithdegli antichi- veregildi (i). Io ho trovato parecchievolte i condannati pi dolenti del dovere paga re leindennit a11 offeso, che non della pena su loro ca-duta. Z benchb io rappresentassi loro esser cliiolloun dovere di coscienza, ebbi il dolore di udirmiimpridentorncnte rispondere che av rebero amatomeglio una pena pit severa pur di non dar nientea colui; il qual fatto dar8 occasione ai pensatoridi meditare sulla efficacia delle pene in rapporto acerte forme di passione. Soltanto da qriesta osser-vazione io ne trassi argomento di pensare che inquanto alla liquidazione di indennit (2) dovute alferito sia nzolto niigliore il metodo francese, che lecomriiette iairnediatamente al tribunale criminalecompetente a pronunziare la condanna; anzichb ilsistema toscano il quale si appaga di imporre a1

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    giudice criminale che pronunzi la pomposa formulacondanna nelle indennit di ragione a favore delferito, ed obbliga poi questo misero ad agonizzareper lunga stagione nei laberinti di un giudizio ci-vile per la liquidazione dei danni, o a contentarsi(come spesso vidi) di quel poco che a lui vieneofferto, per non imm ergers i nelle spese d i u na lite.Cosa manca di cognizione al giudice criminale perdeterminare il giusto valore del danno prodotto daun malefizio del quale tutte le singole circostanzesonosi dovute da lui esam inare e pond erare matu-ramente? Per qual motivo deve stimarsi incompe-tente al meno quel tribunale che B competente alpi, e farsi luogo alla superfetazione di un secondogiudizio S Io non veggo cotesti motivi : olo mi sem-bra che la immediata pronunzia di una condannaad indennit in somma determ inata riesca pi sen-sibile al condannato, pi soddisfacente*per I' offeso,e pi esemplare pel pubblico, senza d etrimen to del-la giustizia,

    (1) Pacilnienle si comprenderebbe quando anche rion sene avesse la prova da irrelragabili nionuuienti ch e appoquei popoli pei quali la . cornposiaione rappreseritava 1' or-dinaria pena lit nol17 omicidio, dov esse ess ere lo stess o (e danzi con ragione maggiore) nei ferimento. Fuvvi u11 periodonella sloria del giure penale nel quale numerose genti r u -visavano come primario scopo del riiedesimo quello di man-tenere la pace Era i membri della nazione, della quale sisareb bero indebolite 1s forze per le discordie e g are inle-sline. Quindi le aulorltii di quelle genti non ravvisavano inloro altro diritto tranne quello di costringere le parli a so-pire la faida, clob la nimistk privata: quindi il giuramentoe la cauzione di pace ohe dicevati Urpheda o Urphnido;

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    - 07 -SU I quale a vedersi BI e i n d e r s de judiciis centennriiup a g . 151, S. 14: quindi il grande influsso che ebbero questepctci negli scorsi tempi come altre volte 110 notato. Eellostatuto della Vicaria di Va1 d Lima test pubblicalo dalProf. A l e s s a n d r o C a r i a nel suo libro erildilissinro cheIia por titolo Arolizie storiche de l contado Lzrcclkese trovofpag. 123) al cap. 7 vietalo al comizio comunale di riceversuppliche per delinqnenti che non mostrassero a vere 0th -PUtO la pace.h a vedersi se Ie autoril8 microscopiche dei piccoli co-muni imitassero qui lo esornpio degli editti dei grandi So-w a n i , o se piullosto qiiesti si inspirassero allo esempio datoloro da quelle. CiO che a me qui piace notare o ricliianiorvile meditazioni dei filosofi si B la gravil del problema cheformulo in questi term ini: fino a qual punto nel ra pportocos della yizcslizin come della z~til itk olilica deve lenersiconto della riconcUiazione nel punire i delilli minori. Que-sto problema (loocato selluuriarnento ad oocasione di uno odaltro delillo) meriterebbe una contemplazione in senso pigenerale con richiamo ai principii del dirillo pubblico uni-versale, che ne sintetizzasse la soluzione sulla scorta dellastoria, della filosofia, e della stalisti ca. Nel s enso di semplicediminuente lo indennizzo dato alia famiglia ogesa pu b dirsiche generalmente si valutasse da l senno de i vecchi pralicianche nell' oinicidio. Vedasi O l d ek o p s con t ra Curpao-viltni dee. 2, quaest. 1.

    (2) Trattandosi di ferite leggiere la spesa di due medicinon fu ammessa fra i dapni refettibili ali'offeso, come n e ppure le speso del legale adoperato nella denuncia. Provve-diineufo utilissimo per frenare le speciilazioiii di certi Avvo-cali mercanti; i quali danno ad intendere agli o&si esservil~isci,nno della gratlde opera curialesca per fare. e soskenereriiia querela, men tre il dolentc od i suoi ricorrendo diretta -niente all' ufficiale di polizia piudiciaria sarebbe certo di es-sere accollo; e forse Itl denunzia perverrebbe alla giustiziapii1 genuina e meno ravvolta nelle rornanzcsclie esagerazioni

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    di chi fa suo pro del rinfocolare gli odii e magnificare glielementi del suo futuro lucro, eccitando spesso i dd e n n anon essere completamente sinceri. La chiamata poi di pa-recchi medici io vidi spesso nella mia pratica ess ere un mezzodi vendetta degli offesi da persone ricche; come talora inquesti casi un mezzo di speculazione per parte dei mediciil prolungamento della malattia: Corte Suprema di giustizia inVienna decisione 5 decembre 1868: Gaiazetla dei TriLt8-nali di Triesle anno 5 , n. 10.

    La penalit della lesione deve naturalmente ri-spondere alla imputazione modificata secondo laquantit ed il grado del reato, o dei reati dei qualiil giudicabile risulta colpevole. Ma che dovr dirsinel caso in cu i il giudicabile sia convinto di pii1lesioni inferite in diverso tempo alla stessa ocl adiverse persone? Che dovr dirsi quando le diversee successive lesioni raggiungano un risultamentonocivo, che (qualora si conBemplasse in un modocomplessivo) muterebbe carattere al delitto, conver-tendo ( a modo di esempio) la lesione legg iera inlesione grave? Mi spiego. Tizio ha ferito Cajo neliuarzo cagionandogli quindici giorni di malattia: apoi tornato a nuovamente ferirlo nel settembre cac.gionandogli altri venti giorni di malattia. Sotto ilrapporto delle respettive durate eiascuno dei dueferimenti B leggiero. Se non vi B ragione di uni-ficare i due malefizi a causa della unicit, dellaproeresi criminosa, il caso B tutto semplice: si ap-plicano le due penalitd dei due ferimenti leggierisommandoli insieme come prescrive la regola delcumnlo. Ma viene invece a conoscersi che quei due

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    reati si unificavano nella genesi intenzionale; e cheper co nseguenza costituivano un solo ferimento con-tinuato, perchb lesivi della medesima legge e pro-ceduti cla una sola dete rminazione criminosa. Povritallora irrogarsi la pena minacciata ad un solo de-litto aumentata dentro i suoi termini legali: e cosila lesione leggiera trovandosi colpita dal carcere (laotto giorni ad otto mesi (ar t. 329 lett. c ) i due fe-rimenti in questione non potranno incontrare penache ecceda gli otto mesi, per il benefizio che a rrec aal colpevole la miiloran te della continu azione. Cih intuitivo: e lo b tanto che semb ra p erfino nonpotersi trovare ragione di d ubitare. Ma pu re la ra -gione di dubitare sorgerebbe, e gravissima, se pre-valesse mai nella giu risprude nza la opinione di al-cuni i quali sono venuti pensando che nei delitticorzti?zi?zzcatisi debbano souznzure i?zsienzc gl' importiclei diversi danni per misurare la penalitk sulla som-sna complessiva, quando nella specie criminosa c1.wsi prende in esam e sia per essere influente sullapena la quan tit del danno immediato, come lo i *cii regola nel furto e nella lesione. Cotesta opinionedella somma dei danni nei delitti continuati si i bvoluta sostenere da taluno nell' argom ento del furto,insegnando che se il reo dichiarasi autore di duefurti cli lire novanta per ciaschecluno, egli deve (ri-tenuta che sia In continuazione fra i due furti)c*onclannarsi come colpevole cli un solo furto delvalore d i lire cento ttanta. Quanclo sar a parl~?l*ciclel furto, mi far debito di confutare (S . 20Gi) cn-testa d ottrina che io credo erronea . Ma intanto mit? piaciuto accennarla al presente luogo, perchh setale dottrina fosse vera o buona sarebbe necessitaVOL.11. 14

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    logica subirne I' applicazione anche nella maierindelle lesioni. E poichb la legge dichiara grave ilfbrimeillo che cagiono trenta giorni di malattia, cliitkri Cajo nei marzo costringendola ad iuiermarcper giorni quindici e torn a ferirlo nel settembreinabilitandolo per giorni venti, dovrebbe dirsi ch e(unificate le drio lesioni in un solo delitto conti-iiuato) B responsabile di una lesione che ha cagio-iato all'offeso una incapacith di trentacinquc giorni;e cosi di urla lesione grave: lo c h e p r t e r e b l ~ en

    questo ctie la pena de i due fatti ridotti ad nno sa-reMle maggiore di quella che avrebbe colpito i dueC%tUse rimanevano due. hIa ci nessuno sognb niai{l' nsegriare nella lesione, c questo sa rb a suo luogoar1gorilentoper mostrare ctic neppure deve dirsi nelfrirto. Basti per ora aver qui avvertito che la praticacostante e non controversa dei nostri tribunali ali-plica la sola pena dclla lesione leggiera, non ccce-dendo gli otto rnesi di carcere; n6 mai si i sognat:k13i applicare la pena della lesione grave sommandl~i ciriu periodi il1 malattia che dalle due lesioni t'ri-rono cagionati.

    Uelitli' coi q z d i si orende Il4 pudicizia indi~+id1~;r1c!-

    Dal principio foridam entale della ragione di pri1kii'Pi l i i deducemmo la massima, clio va divenendo nor-illa di tutte le buone legislazioni criminali, non p-tersi un peccato punire come reato, trarine quando

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    si estrinsechi in una lesione del diritto. k peccatobruttissimo la incontinenza, ma i legislatori trascen-derebbero i poteri che loro spettano se punisserola incontinenza soltanto percli incontinenza, senzacercare a tal uopo la risultante di un diritto vio-lato. Perci dicemrbo sopra ( S. 1370) non potersimantenere oggidi nella scienza una classe specialeintitolata ai delitti di carne, ma doversi dichiararedelitti quei soli fatti impudici che ledono il dirittodi alcuno ; e questi doversi classare, giusta il ca-none stabilito (S . 150) secondo la diversit del di-ritto violato. Ora la impudicizia pu violare il dirittodell' individio sul quale si esercita: quindi la seriepresente dei rea ti contro la pud icixia individuale,alla qnale non possono riferirsi che i soli titoli distzpro, violenza carnale, e oltvaggio violento a1 pu-dore. Tranne questi tre titoli che formano la par-tizione del presente capitolo, la oggettivit g iuridicadella incontinenza non pu cercarsi nei diritti dellapersona sulla qnale si esercita. Bisogna cercarla al-trove; e da ci nasce che me ntre in questi tr e ti-toli di reato (trovandosi il diritto leso nella personastessa su cui la incontinenza si esercita) non Bpossibile senza contradizione ravvisare nella mede-sima (in quanto materialmente serve il suo corpoalla essenza di fatto) che un soggetto passivo deliiialefizio, mai un soggetto attivo o condelinquente:in altri fatti impudici pu essere leso il diritto11 individui diversi dal soggetto passivo ; n quantoa cotesti individu i il matrimonio, che B base dellafamiglia, attribuisca un diritto che appunto ha persuo oggetto la famiglia. Percib notammo (5 .1371)che alla classe dei delitti contro 1 ordine delle fa-

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    - 12 -~niglie dovevano far capo l' 1~17t~I lc )~ io13 bigft-1,ria (i), e proi~lematicamente I' irzcesto. Caratteredistintivo di questa seconda classe di reati si B quel-lo che il soggettopassi?:~ el reato ne sia cantern-poramamente soggetto a t tco e con~lelinqriente Yci6 B vero i n tutti i casi tranne quelli nei qtinli Inviolenza o vera o presunta faccia sorgere una le -sione ancora dei diritti de l soggetto passivo: ne iquali casi il maleflzio assume il carattere di delittocoi?glesso.; ledendosi con un solo atto (a modo (liesempio) nell' aclulLa1io violerzto il diritto indivi-itualc della donna subsgitata e i1 diritto di famigliapertinento al marito.

    (I) Qiiesta idcn foridamcntnle dderminnntc I l principiodella irnputabiliih politica dei fall i inipudici, si k proclamntngoneralmcntc da tulti i moderni crjrninnlis!i, E da alcunifra gl' islitutisli conlesaporanei ( p e r e s e ~ n p i o nll: aciitissin10P e s s i n a V O I . 3, png. 5 6 ) si i? vediilo io svolgiorento ch eil principio stesso doveva ricevere ne l riordinamento delleclassi, Ma parml ch e (;\le svolgimento no n siasi portalo allasua ultima elabornzione. Cos alla serie dei reati ch e le don^In rnornlitu itidiui(ltttrle (che quella d i cu i si regiorin nelpresente onpilolo) s i sono rcf~ril i t i toli di ra l lo , e di ilJ-i rs r ! in in . Ed in cib rni permetto di dissciitirc,

    La regione del dissenso scaiiirisco dalla necessita cri 111-slinguere nek reato ci che ,t? f o ~ ~ n nccidenlirls, ~ l i i iir C ~ P

    su a condizione essensirtle e costnrite. Quaudo una dfitiiliirthn. pu 8 concorrere ed anche tion concorrere scnz:i ch rpercib il malefizio cambi di nome e di ct:isse, codesta foriii:inosi pib esser m ai quella che un buon metodo assuriia come(lctcrm inenle la nozione del titolo; e cos come de l~ r n l i na l i l~I:! classe a cui deve referirsi.

    Il ~ ( t l t o ub essere effet tivamenie susseguito dali' auQinipudico, c pub non essere. Nel primo caso snr:i violato

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    nella donna rapita il diritto della i~tornZil ndividllctlc, eil diritto della l iberlk perso)zalc. S e il titolo di ratto avesseper suo necessario contenuto la violazione di amb edu e questidiritti, p otrebb e ess ere indifferente ch e lo si riferisse allaclasse del diritto della nzovcililli iadiuidz~nle,oppiire allaclasse del diritto della libcvlk personcile: e la queslioiie dicollocamento dovrebbe risolversi secondo lo nota teoricadella prevalenza. Ma non S cos. La violazione dclla pudi-cizia individuale non un necessario contenuto del titolodi ra t to . Suo necessario contenuto non h neppure (comepi abbasso dir) i l fine di ledere codesta individi~alepu-diczia. !la cjuando pu re lo fosse, il fine di led ere u n dirittonon estrinseca subito la e f i l t io i t l i della lesione di quel di-ritto. Pu una donzella ess ere rapita, o la sua moralil ri-manere incontaminata. Pu anche non essere stalri oltrag-giata nep pur e a parole , perchi.. gli scher ani ch e la involaronole mantennero rispetto, e soltanto usarono violenza controla di lei libert; e 1' impudico che agognava i l possesso dilei non avere avuto con lei contatto nessuno, non esserleancora neppur conosciuto: e malgrado ci il ratto sar de-litto perferto come delitto di v a l t o . Come pu duriquo ildelitto di ratto referirsi alla classe dei reati ch e violauo lamorli t i i~diuic lualc ,quando questo ninlefizio pu essereconsumato senza che la moralit individuale sia stata me-nomamente lesa? Il fine E circostanza da valutarsi per au-m en ta r~ a quantit politica del malefizio anche quando nonsia conseguito. Ma quand o concorrono du e diritti pnrlicolari ,dei quali 1 uno si lede come mezzo, e l' altro coine Bnc,non vi B che il caso di un'assoluta e costantedel fine sul mezzo che possa autorizzare a detcrrninare laclasse con rispetto al fine anzich cori rispelto al mezzo.Questo non mi pare ch e risulti d al confronto ira l' altaccoalla ~nornl i td nd iuidunle semplicemente tentato, e l ' a t taccoalla libertic personale completamente consuftlclto. Il ratto nelsuo rapporto con la moralit individuale non c~heun at-tcnlalo remolissimo fincliE gli atli speciali di esecuzione del

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    - 14 -secondo nialefizio non sono incominciali. E perci mantengoi l ratto nella classe dei delitti contro la Iiberth personale.(:he s e nel fine stesse la lesione di un diritto uniuersale,e nel m e z z o la lesione di un diritto particolare, agirei di-versamente. Ove poi il fine sia raggiunto e la pudicizia delladonna effettivamente contam inata, allora il ratt o assurueriialla sua volta le condizioni di una forma accideiitale nel ti-tolo di v io lenza carnale ; perch la violenza tanlo pu eser-citarsi col mezzo del rapimento, quanto con altro mezzo.Il titolo di violenza carnale p ok con siderarsi coine aumen -tato nella sua quantitk naturale, la quale riceve incrementoin ragione della maggiore energia della violenza inferita ;ma il titolo sar8 s em pr e determ inato dal17 attacco alla pudi-cizia iridividuale, perchk sar esaurito tutto quant o tiene allaessenza di fatto di questo ordine di malefizi.

    Una ultima osservazione parmi conduca alla evidenza i l~i i iopensiero. I1 codice penale Toscano (art. 284) rispon-dendo in queslo allo insegnamento della scienza universal-mente sanzionato da tutte l e mod erne legislazioni, ravvisa ilreato di ra t to nel17 abduz ione comm essa tanto per fine (h'libidine, quanto per fine d i matrimonio. Dopo ci non sem-brava possibile che si persistesse a voler classare il ra l tonella serie dei delitti contro il pudore individuale: poich:se i l ra t to b ratto anche dove non concorre il fine di libi-dine ma soltanlo il fine del matrimonio, non pub discono-scersi la possibilit che per cotesto secondo ine si rapiscaiina donna niente appelita, e forse neppure conosciuta, alsolo scopo di costringerla alle nozze per acquistarne le de-sidera te ricchezze. Ed allora o bisogna form arsi de l matri-monio la pi sconcia idea ; bisogna concordare che il rattopu esislere come delitto completo nella sua specie senzanessun oltraggio alla pudicizia. A cib si volle rispondere chenel ratto l' oltraggio al pudore se non essenziale peral-tr o possibile. Ed io replico che una circostanza la qualeentra. in un nialafizio come mera posgibilit non pu essereabile mai a determinare la classe. Ci che di essenza al

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    ratto la violazione della liberti personale; la quale si of-fende primariamente e p er ncccaae con lo abd urr e la donn,irenitente; e si offende poi secondariamente intendendo co-stringere cotesta donna col mezzo del ratto a d inviso niairi-monio. Ma non potr rnai persuaderm i che chi mena via ladonzella per presentarla al17altare e farla sua sposa, debb;rdirsi autore di un reato co ntro la d i lei pudicizin.

    Pi sensibili sono le ragioni del mio dissentire in ordinc?al lenucinio. I l lenocinio (conforme dimostrer) pu esisterecomplelo anc he qua ndo siavi i1 pieno e libero consenso delleparti ch e esercilano la incontinenza: s e la nozione del l e -?tocinio si stringesse nei termini nei quali in alcune legi-lazioni si intende il titolo di corrt~ziowe i ~tzkiori, arebbeesattissimo collocare questo reato nella classe dei delitti con-tro la i~tor cdi tk ndivi duale , perch la essenza di fatto delmalefizio sarebbe nella corruzione del minore, e cos la suaoggeltivit si troverebbe nel diritto del minore che vanneleso, e la cui lesione non cessa per l'apparente consenso dilui stante la sua incapacit a consentire. RIa noi (c om e mu-strer , a Dio piacendo, nel seguito de l mio lavo ro) conteni-pliamo il lenocinio sotto un pi largo punto di visla. l e ~ b u -cinio come delitto di per se stante il fatto della manutengolache procaccia il congiungimenlo della prostituta col libertino:lenocinzi, 1' atto del marito che facilita gli accoppiamentidella rnoglie col drudo. Tale essendo per noi la nozione dellenocinia, egli B evidente che i l medesimo esiste come de-litto perfetto nella sua specie, benchi? nessuna moralit4 in-divziluale sia stata attaccata o corrotta. Esiste dunque comereato che ha la sua oggeltivit costante iii un diritto uni-versale, nel diritto che hanno tutti i consociati alla conser-vazione della pubblica morale, Procedendo diversame nte, illenociizio dovrebbe comparirci innanzi per quattro volte. Laprima quando si estrinsecasse in un aiuto prestato allo stu-pratore violento ; e qu i il lenocinio scompa risce nella formapi grave di partecipazione alla violenza carnale: mn i llcnocinio puL esistere anche dove violenza non fu. La secon-

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    - 16 -da volta ci comp arircbh e innanzi nel fatto di chi aiutb ilrapitore della donzella; nia qui di nuovo scomparisce nei-1"ddebito di partecipnz ione al ratto : e il le!iocitiio esisteariclie dove non fu nb violenza nS ratto. Una terza volta ciromparirebbe innanzi nel fatto dello estraneo, o de l maritoc:lie coadiuv 1' adulterio ; e qui rapporto aI !erzo sco~ipar irnell' addebito di purtecipiizioue all' ndulterio; e rapporto alrnarito non potendo figurare sotto questo tilolo, perch tur-pcmenlc egli consenti alla lesione del proprio diritto, ritn arr lnella forma sem plice che ha la sua oprgellivit nel dirittoi~niversale : ma il lenocitrlo puY essere anche dovo non 1'r r i ~ violenza, dC ratto, nB adulterio. Dunque il le?roci?liodeveavere la sedc m a propria nciln quarta configurazione, laquale costuute, e sorge dalla contradizione tra il fatto, eil diritto universale. Collocando col il lenocinio come i nsede a lu i attribuite dai suoi caratteri essenziali o costanti,le formo accidentali potranno ag3ravarl0, a quando per talii'oniic ne sorga una misura piii gravo di penalil specialr,dovr (come sopra s i detto) attribuirsi senip re un titolorolo 311' unico fatto, seg uen do in tutt o la teori ca dell a pre-~vtlerrsls d il calcolo dei delilli complessi. Altro B per noirlie una circostanza debba influire sulla penalih di un ma-lcfizio, altro ch e debba assuniersi come criterio cssenzialorleterminatore della sua classe. Queste cose ho voluto i n partei'ipcfere cd in parte aggiungere per dare ragione del mioiiiclodo. illi piaoo pure a questo luogo di ricordnrc 1 avver-tcnza clic la dctcrniinazione della classe nei singoli oialcfiziiion k soltai~loquestione di tecnologia o di metoclo didattico.Tali questioni refluiscono sulle deduzioni logiche, che cssen-

    comandate d al c oll oca nie n~o el titolo, riesco no vitali rielleholuzioni dei pi interessanti problemi. Eccovi un ulteriore1-sempio d i questa verit. I l legielutore cho acoetti di collo-l':ire il lenocinio nella classe de l delitti contro la ~lroralilciitlttiuidrrnle, ae non vuole essere illogico blsognn che accetliPure lc conseguenze di lale collocamento: delle qua li la primasi d d io Ogni qualvolta 18 moralil iddividualc non sia ni!altac-

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    cera n lesa, il lewachlio rim arr g un fstto senza oggetliviliisiuridica e non sarh politicamen te imputabile. Cos il leuoneche faciliti i congressi fra la prostituta e il libertino, fosse ari-che il marito o il pa dre d ella prostituta, co nimettereb be unainirnoralil, riia non un delitto pun ibile. Tale In conseguenzainevitabile a cui conduce quella prem essa . Laonde coloro chevollero giungere a codcsta conseguenza incominciarono ap-punto dallo stabilire quella premessa. Tali sono gli effetti delnesso logico dei priiicipii, tostochB si voglia riconoscere nelgiure penale una scienza, auzich un prestigioso empirismo.

    Finalmente possono esistere clei casi d' inconti-iienza, i quali non abb iano p er essenza loro la og-gettivitti giuriclica n del diritto clell' individuo chene fu soggetto passivo, n& nel diritto di famig lia diuii terzo individuo determinato che si offenda me-diante l' atto impudico ;ma I~ensin un diritto uni-versale ravvisato in tutti i consociati ai quali inte-ressa che la morale r~ubblica sia rispettata. Di quila iiecessitk di riferire all' ordine dei delitti socialiquesti ultirni casi, pei quali sorge il titolo di leno-cinio, e olt?*uggio pztbblico a l pud ore ; e ipotetica-mente quelli di fornicazione e d' incesto, quando laloro pnnibilith divenga legittima per ragione delloscandalo. Ed anche in questa ultima serie ricorreil fenomeno giuridico che divenga partecipe dellaresponsabilit penale non solo l' individrio che fusoggetto passivo dell' atto impudico ; ma ancheeventualmente il terzo, del quale il diritto sarebbeviolato. Cosi la compressione violenta di donna li-bera ha il suo unico oggetto nel diritto alla conser-vaziono della propria pudicizia nella donna com-

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    la lesione del diritto della donna, perchb consenti; esparisce il titolo di violenza carnale: non vi B pilesione del diritto del marito, perchb consenti ; esparisce il titolo criminoso di adulterio. Vi rimanela lesione del diritto universale: questo violatosotto doppia forma, perch la connivenza del maritoha fatto sorgere il titolo di lenoci?zio; e la pubhli-cita del luogo ha fatto sorgere il titolo di oltraggioal pudore pzcbblico. Ma essendosi leso un unico di-ritto, il malefizio non complesso. & un reato alqaale si adattano due titoli distinti ; uello di Zeno-cinio, nel quale 1: autore principale il marito e par-tecipante la coppia impudica, e quello di oltraggiopzloblico al pudore nel quale i due impudici sonoautori principali. F r a questi du e titoli conco rrentiin un unico fatto si dovr4 scegliere nella determi-nazione della penalit il pi grave per obiettarlorespettivamente a cui si deve. Ma non p o tr j obiet-tarsi che un titolo solo, perchb il diritto leso unosolo. I1 marito ( che in questa ipotesi non pi pa-ziente del malefizio, ma uno dei partecipi) sar pu-nibile come autore di lenocinio, e come complice dioltraggio pubblico al pudore se anche in cotestaforma egli avr concorso. Se la prima form a incon-tra castigo pi severo della seconda, la penalita alui dovuta dovr cercarsi nel titolo di lenocinio.I due impudici saranno punibili come autori dioltraggio al pubblico pudore, e come complici dilenocinio. E se la pena dell' auto re dell' oltraggiopubblico pi grave della pena del complice nellenocinio, sar il titolo di oltraggio pubblico al pu-doro quello che determiner la misura della pena-lit di costoro.

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    Ed ecco una ulteriore riprova di quella veritli cliead altre occasioni ho costantemente propugnato.Voglio dire che 1 assorta regola della $~zlii?jici?cil&del titolo b una idea diafann nel giure penale, chenon pu avere nessuna rcalth nella pratica. 11 h i s o ~gno della giustizia esigo che il fatto di ciascuno cleipartecipanti s i definisca secondo la speciale figuraarnergentu dal rapporto di contradizione tra il fattosuo e la logge violata, pereh0 a ciascun delinquentes'irroglii la punizione che proporzionata alla im-portanza del diritto leso [tal suo fatto individuale.Laonde nelle varie combinazioiii potendo sorgeretra il fatto di uno dei partecipi e il fatto dell' altrofina diversitk di forma chc incontri nella legge prov-vedimenti divorsi, evidetite che 1 asserto precettodella indioidua'tu del iitolo (precetto clie non emanad a nesauna necessitu untologica) ha contro di s?rrnzt necessita gi~r idica, he lo rende falso, artiff-cioso, ed inaccettabile.

    T I T O L O I.S t u p r o .

    La parola s t q r o (1) trovasi adoperata spessissi-mo con signiflcazioni sostanzia lmen te diverse. In unsenso figztrato, che si prefer dagli oratori e dai poe-ti, stette ad esprimere qualsisia turpitudine. H el lin-

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    guaggio giuridico el~bealvolta un senso latissimo,e stette al1 esp rim ere clua!unque concu l~ito enereo,e cosi comprese ezianclio l'adulterio: l. 101,f l de?:ei18.sigizif.- T o e t nz pntzdect. 28. 48, it. 5,5.2. inalmente renne a restringersi ad esprimerei1 concubito con persona libera di onesta vita: edF? questo il senso clie pi generalmente si attribui-sce a questa parola: quantunqrie non sia mancatochi prenclendola in s enso strettissim o 1 abbia appli-cata al caso di deflorazione d i ve rgine. La onde ipiu esatti vollero distinto lo stupro in stupro pvo-priu, e stupro isnprop~*io,avvisando il primo soltantocola dove concorreva la cleflorazione. Da questo mo-tivo e dall' antagonismo delle scuole, e delle legis-lazioni circa la pu nil~ilitkdello stupro sem plice ( chevedremo tra poco ) nacque una infinita difformititnelle definizioni che dello s t z p ~ o roviamo nei di-versi scrittori di cose criminali. Di qui pure nacque-ro le ricerche e questioni sen za num ero nelle qualisi diffusero specialmente gli antichi intorno al re-quisito ed ai seg ni della cleflorazione. Noi lasciateda parte simili fluttuanze, che ormai appartengonoalla storia, definiremo Io stupro come delitto sec0.n-do quei caratteri cosi positioi come negathi checircoscrivono la sua essenza di fatto nello stato at-tuale della scienza, e secondo le dottrine e sanzioniche hanno prevalso oggidi.

    ( l )B r c ~ r o c n , ~ ~ ~ ~t\ A n1 o c il O t i t . 5 , $.4 - a b a l l cicttl~.i%, 12. 11- n g c l o dc delict is cap. 124, 152 -D um i o u (1e r p?*acticct 1.criwL cri?ninnl iictizcap. 92- u f-f i o instiiirlionps ~rint iji ule s i . 2 , tit. 27- i a r l i n o con-t r ' a ~ . 74 - o n c i l o resolrttinttcs, vcrb o strcprun, T e -

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    Io definisco lo sfzq~vo- a conosce~zsaca~nilledi donszch 1i6e11a olzesta, precedittn da sellugiolae?;e)% o ~ J J ' E S L C ? ~ ~ ~ ,~ o n C C O ~ ~ U ~ ~ Z ~ ~ UZU ~iolcnza.

    Qaesta definizione no n designa lo stupro nel su osenso strettissimo, ma neppure nel senso larghis-siwo clie ho notato d i sopra.Iufatti usando Ia formula ~0?20~cenio'au?*v~nleie-ne a mostrarsi che alla essenza di fatto d i questoreato non 13 necessaria la d~fiu~*axio?zeateriale.

    La defforazione pui) essere circostai~za he concor-rendo aumenti la quantit8 naturale dello stupro, econseguentemente la sua quanti t i politica. Ma dovoessa pur manchi pu sempre aversi lo stupro con -plelo nella sua essenza di fatto.La essenza di fatto di questo malefizio si designacon la formula co~zosoo~z~ccc~+-+taldliminativa clelsemplice pcrver t im~,ntodoll' animo, il quale da unIato pub essersi mc?lvagia&exito procacciato senzache si esauriscano i termini del ii~alefizio dal-1' altro lato puU anche preesisterc senza che porci6il malefizio medesimo scomparisca. Ma la contami-liazione clel corpo bisogna che sia consumata +>le-(Ecwtc h co~zgizcnzionevenerea; questa distingcie10 sttipro dalle inollizie (1) e dal semplice oltraggioal pudore. La descrizione della essenza di Pdtto deHastupro si complct8 poi con lo due formule personao~zcsta, se&ssioiza. La anestu della persona tienealla esscrcstc di fuE40 del maleilzio :al momento chedel mcdcsimo non B estremo necessario la dcflora-zionc, a codesto elemonto (che spingeva i processi

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    - 24 -4di questo gencre in tante lubriche e spesso infrut-tuose investigazioni) ilo ~e tte ostituirsi 1 elementodella onest8 della donna, accid no n si confondessecon lo stupro la semplice fornicazione. E In idea sicompleta merc la formula precedt{ta da saizr,;;ioni:vera o pr*esunta,per la quale viene n costitriirsi Indistinzione fra lo stupro cho sta come fntlo nonimputabile politicamente, e lo stupro clie deve ele-varsi al grado d i delitto; come mostreremo tra po-co, quando saremo a dire della scduzioiie, e [?cisuoi diversi1 caratteri.Le due formule Zihe?*a,e '12012 a ~ ~ o i r y f l g l l a t ~ ~1uviolenza sono elirninntive in quanto circoscrivonola nozione de l definito escluclcndoile casi t?nl?logilime diversi. I'er la prima distinpucsi lo stupro dal-1 adulterio, che 2: un delitto sui gcnc~is or la sutispeciale oggettivith; giaccb bone si intende chrqui la parola libera a i usa in contraposto di co i ' h -gata e non in contraposto di serva (2).Con la se-conda si clistingne lo stupro dalla violeriza carn;iln;nella quale sta ixiclusa 'lo stupro violento; ma ellenella moclernn scienza si consiilera come titolo spe-ciale che ha la sua essenza di fatto ncpli alti vio-lenti, e la saa oggettiviti nella violazione simult:~-nea della castitiin, e tlelle libertrl. Trittociii V C Y ~ ~nleglio a cliiarii'si tr a poco.

    (1) Qiicsto deve intendersi coine costante neLla clcBniziul16+dello ottipro seirrpiice il quale non pub esistere m:ii senz~ila vera copula. Ma nello sliipro t!iolcnlo h an n o tal volti^ ilegislalorl meno esatti compreso indistintitmcnte anche le inrwrnallizie uiolcnle. Cib k avvenuto auche al codice Sardo, ~ 6 ' 1 'qunnto fu iasegnabo d:tila Corte di Appello di Parnia co n dili'

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    03-- ,b3 -giudicali del I9 i.rinc,rir>ISi;.?, * O novenibrc 1806. !il2 q ~ i t ~ -sta 6 an: inesattazza e ceist:ialcrite una insi~s~tizi:~.'ercii.oltre ad adoperare la parala stupro ne l senso iudefinilo dIqualsisin contaminnziene dei corpo altrui, si venGono a p i r i -licare neliii peu:i la seinplice rilollizia violenta c la vrtra cor-ruziouc fisica, che preseutiiiio uiatetlulit e danni irnmens:l-niente diversi.

    (2) I romani clie consideravano i se rv i co tiic coue r1or.1 t*'-nevano corue delillu lo stupro dell' ancellrr, col quale i l p-drone in teudev ~s i he usasse della cosa sua. Abolita In ser-vit dovette nsturalniente per I o prevalenza de l principio d nguagliunza proclamato da Gesh Cristo, aversi riguardo allasola onest della doona, e non ai natali, o alla condiziotii.3Ialgrado ci) s7 intrusero negli statuti 10ciili dello disposizio~~ipnrlicolari rbepugnanli a tale principio. Cos sello staliilo fio-J'ontii~o ntbrica 112, l ib . 3 ) dichiaravasi oscnlc da i>Piiii 10*tupro della serv a C O I ~ I M ~ S S O al padrone. SiKitla d i ~ p ~ * < i -zione non poteva du rar e in faccia; alla crescente civillb. Ci i lnonostentc ni? isult neli' antica pratica toscana la regola ctivin codesta ipotesi doves se minow rsi la pena ordinaria. L;~outlc:le osseri7aoee giudiciali toscane costurnsrono cli puaii'e coi1 1;ttnei8 della pena io st upr o commesso sulla servo, e col si i l ( itlilinto della peaa se trattavasi di serva vcdovn: P a a l e t t iM. 6 , t i t . 2, patj. 72. rlfa anclie quella nlussinia dovette beli.cedere il luogo aila regola dinmetraimcnte opposta. Infatti I , I~~Oniesticlliiella femrniria ac;ciilnge a1 delitto i' abuso il1 iiu-t(jr'ii, c la violata fiducia (lei genitori, che consegnarono It if~iiiclulla i1 padrone4 e la ininornta potenza delln difesa pri-virta. Vi L dnnyue, quando veraincnte ricorra il caso dell:intrestb dclla serva, copia di ragioni per agtavare aiizir:h~iriinorarc il delillo, quatldo si tratti di no stupro clie esari-risca le condizioili della politica iaiputabilitli. Qui per ; t l t ~ r sclt.tiLo avvert ire chc diverso era il principio dal quala inove-vs l'antico drittato roriiatio, diverso quello dal cjualc iriovcv:~ ,+1-1t':rlic~ ostra. I roiiiarii nesav ario 1 azione di slupro alt ' 311-

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    sua, se commesso dn iino estrane o dava al padrone I' azioneilella legge Aquilia : C r e m a n i I i b . 2, a r t . 2, p a g . 519 -R a e v a r d u s coniectaneorum lib. 1, cap. 5. AI contrario lepratiche dei tribunali cristiani che rninonrono la irriputoaiononello stupro delle s erv e, procedettero dalla presunzi one dirninore onesth in cotesta classe di donne; e accettando 1'es;i-gerata doltr ina del Bossio f d e coittc danina lo n. 28) i ocerta guisa imitossi il concetto dal quale si informava I' al -tra disposizione dei roinani che negava I' azione di sluprllnlle don ne esercenti osteria ; isposizione che da Costantinovenne limitata alle sole serve di osteria, escliideridooe lepadrone delle taberne: 1. 21, C. nd l eg . .JuZ. de adult . -1. 1, Cod. Theod. ad Eeg. Jul. de udull. hIn anche sotlo co-testo punto di vista siffattn regola non pub tenersi pe r buone~zg id i , e rch l. la scienza mal volentieri ;irnrnclle la signoriacicllo presunzio~i ell' argoincnto peiiaie. Possono trovarsi leSiisanne nelle condizioni pib ahlette; possorio trovarci e troppospesso si trovano le. hlessalirie nei palagi dorati. La disonestadella donna deve risultare da una provci di fatto: puO simileprova costruirsi anche per via di congetture, e fra tali cori-~ e t t u r epub anche darsi dal giudice un qualche valore illlnf:ondizione della femmina. Na altro B che una circostanza 51valuti come congettura, altro b ctie le s accordi IG forxa dll~resunzioiie.Stimo pertanto pi conformi alla naturale equittli dotlori che non ammisero dis~inzione ra lo stupro deI1' (t?i-~ae l l u IO sllipro di altra ferriinina di condizione pi ngi:itfi:Irl e v o in j u s Iirbecense lib. 4 , t i t , 5 , n. 8 - ii d e r 0M e u C k e n i o diascrt, se lert . d i sp . 3, cap . 3, th - 9.

    Giovi intanto avvertire che por le divorgenxc fi ntlu notate n iene a spiegarsi il perchb gli scrittoridissentano circa lo esscre questo reato nii delitto(li fatto permamnte, o un delitto di fatto tl-nnseuli-t e ( 2 ) . Coloro che si fermarono a contemplare 1a

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    - .27-deflorazione, u i1 resultato della gravidanza lo dis-sero clelitto di fatto pertxc~?zetzde.Coloro invece c11~avvertirono potere esistere il delitto di s1zip~omal-grado la mancanza di entrambo quei materiali re-saltati, lo dissero clelitto di fallo trrc~zsezc~zte,elquale quelle ciue permanenze non erano che rinttacciclentalit.5. Questa dottrina i: pii1 conforme al-l'oclierno concetto dello stupro sotto un liunto (livista sy,eculativo. Ma i: ben vero per0 cl~c il pra-tica dove m anchi In costata zione cosi della deflora-zione come della gravidanza, la prova diretta delmateriale di questo rnalefizio riuscir& assai rnala-gesrole, se non irrir~ossil~ile.

    (I) LO stupro piib cliisi delilto di fritto ~lclr?i tnacnte ,liiiiri-do accotnp~ignnio dalla ~~~~~~~~~iotlc, O susseguito diilla$1-(i~iduitzct. egli altri casi i: delitto di fallo t>'ccnscii/tlf2,iiel quale la prova del iiiatcriale tutta aifidatii alla dcpu-sizione della donna, e cosi tutia dipe nde dalla prova delliidi lei onesth. C r r n i g n a n i per altro sostiene diversa opi-rilone insegnando che lo stupro della vedova debba scrnprewcrsi come delitto di fatto trr insetcille , e chiama s tupro prari-pt'io qiiello della vergine, e s iupro i m p r o p r i o quello ilc~llavedova; segi ien do il P o g g i.

    La distinzione fra stupr o p ~ * o p r i oed i m p r o p r i o , si i*ril~rodo lta dal\ ' esattissinio G i u l i a n i f i s t i t i i z i oni vo l . 2 ,p"$. 370 j il yii;ilc ponendo la essenzii del ptrimo nella de-florazione, su cui dottan iente disse rta, lo pro claina delitto d ifiitlo po*rri , inc/rl(l , nientre lo stiipro iiliprollrio (quel lo cioulie cade sulla siil deflorata di onesta vita) Iiti per essenzai u oneslh della donn:i, ed ci lo dichiara di f a t t o t rnnsei tnle .Secondo questti distirizionc :i rcndere di fatto pcrriianpriic ilreal o in c111t:slioiie non I); ist ere bb e la fccoiidazioiie della doniia ;lo che condurrcbbr , t dire che questo eliCtto, c~uiintiinque ili;i[iir;i ~~criiiaiit-iilt.,ioi i i i~t i~rieille condizioni esscriziali dei

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    reato, ma alle su e accidentalit. Lo s tesso G i u l a n i per ai-tra viene ad elogiare la dottrina dei pratici, i quali neganopotersi procedere criminalinente per lo stupro impropriosenza lo estremo della gravidanza. Ammesso ci bisogne-rebbe concluderne, clie anche lo slup io improprio delit todi fal lo per~l ianenic , e che la sua essenzialit mate riale sicompon e dei du e elementi della onest, e della fecondazionedclia donna. Debbo per a vver tire clie altri dottissimi tene-vano opinione contraria; per esempio il P u t t m a n n (S. 586)ben lurigi dallo esigere lo ingravidam ento alla ess euza dellostupro, accorda alla donna il diritto di chied ere la dote quan-tunque non sia rimasta incinta.

    Adesso veiliamo le divisioni che gli antichi dottorici iliedero dello stupro: siffatta analisi ci sark diguida a svolgere il processo clella dottrina. La mag-gior parte degl' istitutisti del secolo passato designa-vano due specie [li stupro : l uolontccrio, e il viole+z-to ; alle quali cltie specie alcuni aggiungevano unaterza, clio dicevano n&viobnlo n volotzla~io; d aquesta riferivano tutti i casi in cui era rnancato ilconsenso razionale e giuridicamente efiicace clclladonna, rnn era concorso il suo consenso animale ;ossia era mancato il suo aperto dissenso ( 2 ) . Questaforinula si prefer specialnlcnte dai crinlinalisti ale-nianni. Altri invecc divisero lo stupro in setilplice,t: qzlalz'ficnto: e d ~iuovo ivisero lo stupro quali-ficato in qunlificccto cZa seclzcuione, e qualificato da~.iolenaa.Un tale metodo presupponeva la punibilit(le110 stupro semplice. Revocata in dubbio cotcsta,non e ra pii accettabile sig atto metodo e siffcittatcciiologia: perchk non pu qzlalificarsi ci6 che nellos t a to ~~ tnp l i c eon delitto: e ci che dt 21 fatto

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    In essenza di delitto non qualifica ma cleiricntocostitutiro del malefizio. Percib io distinguo lo stnl-pro, guardato come fatto, in stupro seuplice, stuprocon sedzczio~zq stupro con violeizucc.E cosi facen-clomi strada a dire che lo slul~ro eri~plice non i&punibile; e che lo stupro con violenza fa nascereil reato d i viole~tsacamlale ( clie dar& argomenti 131 titolo snccessiro) verrb a circoscrivere le inda-gini che si richia n~a no l presente titolo al solo stzr,-j v o con seduzione uesla o preszcntcl, che B quello dame superiormente definito.

    (1) I i o C h e l en~cn tn w i s crinrinnlis l ib. 2 , cup. 1.5 -n1 e i s t e r principia j r c ~ i s r in i l ta l i s S . 233. Oiiesta fosiiiu-la fu adottata dal codice Bavaro del 1813, che ali ' art. 100forina un caso speciale dello stupro della niinorciinc C rlcl-la ebra p er punir lo me no dello stu pro corriruecso con ah iisodi forza o con intimidazione.

    Lo stupro so~n211.ice quello che cade su donrino vergine, o onesta, la quale libera padrona del suocorpo ne l-ia con libero e valido consenso dato 1~1 l i ; tal proprio amatore. Questo fatto nella s toria (1) dcll:ipenalitk ci pres enta t re stadii successivi sostanzial-inente distinti e meritevoli di ossen7azione. Prirric~stadio : punizione di entrambo i partecipi. S ecoiidostadio: punizione dell' uomo e non della donna.Terzo stadio: punizione di nessuno.

    ( 1) Intorno u l lu storia della puniziorie dcllo sliiprn sriii-plico appo i rarii popoli pu veders i S c h u l z e Lc4rb i~c' l iS. 75 png. 550 r2otn 2, e l? e r n e r L~i lrbnch . 186 1ury. 450

    seyy . Lipsicr 1871,

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    Lc torte idee fra le quali cosi a lungo andt er-rando il piure punitivo allorch la nozione del de-litto confondevasi con la nozione del peccato, e unesagerato sentimento di morale intruso nelle regoledi diritto, condussero un tempo a decretare dellepene contro coloro che liberi dei propri corpi perimpulso spontaneo di mutuo appetito si fossero in-sieme carnalmente conosciuti. Finchb simile precettotrovavasi nel giure canonico, ed i suoi effetti siesaurivano in semplici penitenze espiatorie la cosapoteva star bene. Ma i legislatori civili per un ec-cesso di zelo vollero agg iungere alle pen e canonicllele afflizioni corporee che da loro si distribuivano aidelinquenti, e convertirono in delitto la semplicefornicazione. Ed allora invalse la regola pratica chela donna dovesse punirsi pi mitemente dell' uonioper la poetica presunzione che dovesse sempre rite-nersi sedotta (1). Ma con ci6 quei legislatori pecca-rono essi stessi contro la legge giuridica; la qualenon attribuisce loro facolta di punire tranne per ]adifesa del diritto minacciato. Ora t: evidente clie duepersone libere concedendosi reciprocamente il go-dimento del proprio corpo per impulso o del cuore0 dei sensi, non ledono il diritto di alcuno; e costranne i casi nei quali il fatto loro as su m en d~ erteforme di pubbliciti degeneri in olivaggio un2 1 ~ 1 b -fiZiC0 pztokre, il medesimo evade da ogni contattocon la legge giuridica; la quale invece e-iriclc~rite-nlcnte proteggendo la libert umana in tutto ci0che non lede la liberts altrui, interdice all' aute !ritti

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    sociale lo spreco di castighi, che non sono legittimatidalla necessita di tutelare il diritto. Quan do pertantoil giure penale renne mercb il progresso del viverecivile a ricostituirsi sulle vere sue basi, quelle icleetorte dovettero dileguarsi; e con loro dovette dile-guarsi il pensiero di punire il concubito con vicen-devole assentimento consuiilato tra due persone li -bere. E cosi si cl~iusel primo staclio della penalithin questo fatto.(1) La storiti parm i ch e ponga fiiori di dubbio clie per

    @re naturale lo stu pro della consenziente non possa con-siderarsi come criminoso qua ndo vediamo app o molti popolile fanciulle acq uistar pregio p er la qu antit de i loro Jocalirr( regali otlenuti nelle palestre aniorose ). Vedasi C r e ilk i n vdisse rtuti u d e ioccilibzts, cap . 1, Jena 1680. Clie i roniariipunissero lo stupro anche nella donna consanziente volleroinolti dimostrarlo con la Zeg. 2 0 (L ad leg. Jzcl. tle n d d t . :l' u t t in a n n S. 177. Non punivano perb nella d onna n& nel-l' uomo la furnicccziotle; leg. 15, $. 2, ff. ad leg. Jzd. d eaditlt.; ATov. 18, cap. 5;N o v . 7 4 et 98 - a C h o v i o udT.ietttlcrzcti2 vol. 2, puy. 1259, ti!. 8, Ktt. B . E con la paro-la fur~nicazione sembra designassero promiscuiimente cos ilconcultincito come il m e ~ e t r i c i o : cdasi P i l e t t e sur le Col$-cubi~zatcliez les rotrtins, nellii Revue l i is torique vol. 1 1pcrg. 2 09 , e P r i o r i pratica crinzinrtle pag. 180. nIa ue itempi successivi si puni anche la fornicazione per disposi-zioni speciali di vari statuti; e si pun i tanto neil' uomo comt:nella donna. Cos il L a u t e r b a C h nella sua dissertazione (l ediffe?aenliis jzcris civili s et cl cct ora lis fdi sp ut. 6 6, t l ~ . 2 )avverte che menlre per giure romano la fornicazione noilincorreva alcuna pena, per. il diritto elettorale sassonico pu-nivasi nella donua con la carcere ed anche con la relega-zione, e neli' uomo con la carcere o con la multa: vedasiC a r p z o v i o ju?*isprudenlia purs 4 , constit. SO, d e f . 9; e

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    i,u

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    oggettiritk dello stupro semplice si Tenne a t r o ~ a r cnei diritti della donna; quasichi: la fem mina che siera con alacritti gettata nelle Lraccia dell' amatore,fosse stata per opera sua offesa nel diritto propriodel quale aveva libera facolta di disporre, e delqnale aveva generosamente disposto. Cosi si apersela via ilella s~e nali tk dello stup ro ad un secondoperiodo, nel quale si vide punito I' uoino per lostupro semplice, e niente punita anzi premiata ladonna che vi aveva liberamente concorso : mostruo-so risultamento ! Clie 1 identico fatto frutti discloroe castigo al]' uno dei suoi autori, cominiserazioneprotezione e ricompensa all' altro autore moralmen-te corresponsabile del fatto stesso ! Pur si credettecon ci6 di proteggere la moralitttt d ~ l l eamiglie : edinvalse la regola che 1 aut ore di stupro, rluantunquesemplice ed anche scompagnato da giustificata de-florazione, dovesse alternativ amen te secondo alcrinilegislatori o sposare, o dotare giu sta le facoltk pro-prie, la donzella stuprata; oppure secondo altri piiseveri legislatori dovesse dotare e congiuntamentesposare la donzella o andare in galera: aut nubatet do-olet,cbzh t ad Ira-euzes (1). Ma la moralit, dellefamiglie non si avvantaggiava per cotesto sistema.La presunzione di seduzione della donna, che Quna ipotesi assai problematica nella vita reale ancheprescindendo dallo stimolo di siffatta legislazione,diventt una iporbole per la triste opera della me-desima. Nella donna, che agli sfoghi carna li vienesospinta dalla natura sua con impulso pii energico,6 utilissimo freno il pericolo della gravidanza, latema del clisonore, la prospettiva dcllc nozze n leirese difficili per la caduta. Togliete cotesto freno,

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    e la donna non pii1 B rattenuta dal cadere per untimore, ma vi sospinta per una speranza calclis-sima. La esperienza mostr palpabili gli effetti fu-nestissimi della legge. I genitori poveri ne trasseroargom ento ad esse re rilasc iati nella vigilanza clcllefiglie; i genitori benestanti ne ebbero forte cagionedi timori per l' avvenire dei figli: quelle ne tras-sero un fornite ad essere procaci; questi una facilithmaggiore a raggiungere il conseguimento di desi-deri viziosi. Le nozze disuguali si videro moltipli-cate. Preludio a quelle non fu il consiglio dei saviamici o lo studio delle reciproche simpatie, ma laquerela criminale e 1 intervento dei birri. Le udien-ze frecluentissime per simili accuse pres enta rono loscandaloso ritmo delle pi oscene con tumelie lan-ciate dal giovine contro la dolente; e di sacrileghitentativi d' infamarla mediante compre testimonian-ze; le quali erano bruttissimo contrasto con le noz-ze che poscia tenevano dietro alla sentenza con-dennatoria. All' indimani delle nozze la serica vesteonde era venuto a. coprirsi il ventre tumescente.della fortunata donzella, man dava scintille elettricheagli occhi delle deserte compagne gi fatte invidio-se, o divorate clall' ansia di poterne im itare 1 esem-pio. A quelle nozze per non era stato pronnbo nk1 amore n& il senno :ma la speculazione da un lato,la paura dall'altro ; 1 odio e la disistima da entram-bo le parti. Non erav i neppur luna di miele percodesti imenei. Cosa era a prevederne, se non adul-terii, e concubinati, e troppo spesso atroci delitti?Cos la legge che faceva mostra di proteggere lamora liti della famiglia, eccitava la dissoluzione della

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    famiglia, i disordini dei coniugi, e per tutto ui lnripetizione di pessimi esempii.(11 La obbligazion e al ter~~ut iucc revalse generaliiieiilc

    nella pralica, concedendosi al reo la scelta o di sposare o d idotare quando p er l a sua condizione no n era impossibilitatoa l matriinonio. Conseguenza giuridica di cotesta scelta cou-ceduta al reo doveva essere, e fu, che si negasse alla dori-na ogni diritto quan do ella inedesima s i ricusava alle nozzee per il fatto suo le avea rendule o giuridicamente o n-ioral-niente irnpossihili : P u t tm a n n clett2e?~taQ . 585 e1 586. -B o h e m e r o esercz ' tn t io~ lc .~d pctndectas, exe rcit ut. 26,S. 8, aol. 2,105. La opinione pi rigorosa ch e costringevoalla dotazione copulativamente ed al matrimonio, ebbe origirirda consimile disposto delle leggi mosaiche; le quali im po-nendo per principio generale al niarito di dolare la nioglie,la obbligazione a spo sar e traeva con s la obbligazione a do-tare. Quindi 1 obbligo copiilativo si rip rod uss e naturaliilentedal giure canonico al cap. 1 et 2 , X. de adzclt. E i canonistiteiiacemente insisterono sulla obbligazione copulativa. I pro-testanli pretesero emendare la lezione dell' Esodo ( 5 2, 1 6 , 1 7 )e sostennero c he la obbligazione copulativa non era iiiipostaneppure dalle leggi mosaiche: C e l d e n o de z4ros.c IieEirnicali6. 1, cu j ~ . 6. IIa prescindendo da ci i civilisti in generalepredilessero la opinione dell' ohbligo alternatiiro consideraridoil debito di dotar e come un modo suppletorio della in de nn it ~derivantc dallo spo salizio; eseguita la quale ebbero come~ s a u r i t aa riparazione nel modo pi pincue : \ Ir e r n h e r oh-serrcr t ioi~e.~,nrs 5 , o b s e ~ u a t . 4 4 - a u t e r h a C li d i -s l ~ i c t .(;4, hcs. 9 9 ; il quale aggiunse la singolare ragione cherluailclo un uomo avess e st upra to p arecchie feiiimine non po.tea costriiigcrsi a sposa rle tutte. Alcuni eziandio recisarnentenegarono che lo slupralorc si costringesse al rnatrinionio perla ibar;iona ch e con cib sarebbes i violata la patria polestii clri~~ri i foi . i , ,qualorossi non avessero voluto pcr genero (,forse

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    per buone ragioni ) il seduttore ilella figlia. Con 1' allernaliva,essi dicevano, si giiarentisce la impunit agli stupratori chesiano infami, malviven ti, e tali in una parola c he la donnaugualmente olio i gcnitori aborrisca no dalle nozze nefaste. I1colpevole si far& pronto ad or rir e le nozze che verranno ne-gate: e cos si liberer dalla dote : meglio varrebbe obbligaretassalivaniente alla dote: e lo stesso argom ento della violatapatria potest riproducevasi in rispe tto ai genitori dello stu-pratore. Rispondevano altri a tale argomento dover portareiii pace la donna le conseguenze del proprio fallo : dovere igenitori sopportarlo come un infortunio, alla guisa s tess a chesoppor terebbero le conseguenze di un omicidio, od altro de-litto cominesso dalla figliuola, o dal figlio : edasi L u d e w idis ser t. de slicpro su6 spe nratrUnouii: in e j ua O p ~ l s c z ~ l nvol. 5 , opilscul. 8 ; l quale fp(zg, 13, 16) accenna alla ozio-iie data allo slu pra tor e com e ad un glaiicoiiia dei le gisti, so-stenend o indeclinabile la obbligazione di spo sare : R e v i O i nj x s Lubeccue purs 4 , lil. 5 , a r t . 1, n. 5 - r u n n e in a n nI. E. P. l i 6 . 2, c a p . 18, S. 26; et ibi S t r y k i u s i n a d not .Pi geiieralmente per i legislatori del secolo passato, e cosilnche la nostra Icgge del 3786, si appaga rono della obbliga-zione alternativa : P a o l e l t i li/). 6 , t i t . 2 , p a y . 17 0. BIa qu isi elevaron o disput e singolar i. Si questi0118 se la obbligaziorierli sposare dovesse ri iantenersi anch e quand o lo slupralorcfosse un nobile e la stuprata una plebea, e lo statuto localeproibisse i matrimoni disuguali : vedasi S o r b e r dc odiocontra nttctri~rro?iin vlpctrin. La questione si tigit dal Ci-r i a c o , D i i r a n d o , P e r e g r i n o , e d altri, e p i n io der-namen te dal17 II a r p p r e C li t t f exerci tu t . 84, n. 7 1 ) e sirisolvetle nel senso che il delitto derogas se allo staluto. Sipropose pure la questione intorno al caso clie lo stiipralorefosse. un amm o~ liii lo la stup rata conoscesse questa di l u icondizione: vedasi P u f f e n d o r f obseyvo tio?izwi v ol . 2 , oh-servflt. 44 , pag. 110 . Alcuni opiiiarono ch e in que sto casodoves se contro 1' uomo agg rava rsi la pena. Altri iiivecc! SO -*tenne clie in tale ipotesi doveva eccezionalinente puriirsi nn-

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    clie la donna per la iii~moralifdi essersi scienteinente pre-stala ad un animogliato. Altri disse invece non dovers i pun irenb I' uno n l' altra : non la donna perclib bastanteuiente pu-nita dal disonore che la colpiva: non l ' uomo per non darecon la sua carcerazione arigustie all' innocente famiglia edaggiungere nuovi dolori alle afflizioni della consorte tradita.Argomenti tutti che non reggono in faccia ai veri principiiSU i quali deve ordinarsi e limitarsi la punibilit dello S L U -pro. Per analogia s i nagb ogni reclanlo alla donna ch e s ifosse preslata a d un congiun to col quale sap eva essere ini-bite le nozze : W e r n li e r fiservtio)~tt t~zol. 1, ofiser. 244,p a g . 984: cl vol. 3, p n r s 6 , obsrv. 68 , png. 454. Una terzaquestione si solle'ir nel caso che la donna dopo patito lustupro si fosse data a vita disoncsla. iilcuni dissoro che CO -teslo [atto della donna rendeva impossibile obbligare lo stii-pratore a sposa rla: e questo veriasiriio. E da cib ne de-dussero non potersi amuieltere c he la donna con la sua suc-cessiva turpitudine r endend o impossibile il niatrin ~onio, e-teriorasse la condizione dell' uomo, privandolo clel diritto cheavea di liberarsi dallo sborsare la dote con lo sposare; e taleconclusione si adotta come sicura dal G i u l i a n i : ma al con-trario le osservanze giudiciali toscane avevauo indistintaincntrconsiderato che la successiva perdizione della donna dovesseteiiersi coine conseguenza della corruzio ne niorale in lei pro-dotta colpevolmente dal suo stupratorc: onde sfahilivano es -scro indifferente sulla punizione di lui cotesto fatto consecu-tivo, che in sostanza aumentava il danno cagionato dal IT~;I-leTizio; P a o e t i l ib . 6, t i t . 2, prrg. 176 : e tale dottrina siapprova dal P u c c i o n i scrggio d i d i r it l o pc t i n l e prrg. 4%;.

    opiniono del G i u l i a n i b coerente al suo inodo di ve-dere, poich: trovando egli il delitto non tanto nel conciibito,tlusinto nella ricusa di nia nte ner e alla donn a la data fsde, sequesla ricusa S re ~i du ta iieccss;iria &ille Iriscivie della donrinnon ne deve cadere In pena sopra 1 iloriio clic era prontoa fnra il doverc suo. In clucst' ordiiie LI' idee 6 logica la coli-elusione de l G i u l i a n i. NeI1' ardin e opposlo ch e ravvisa il

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    delitto nel concubito losica la regola toscana riferita dalP ii c C i o n i. Anche in Toscana peraltro i giuristi si modera-rono nel cieco favore delle speculazioni femminili : e C a r-III i g n a h ( S. 1156) si mostrb esitante sulla punibilifii dellostupro semplice quantunque procurato con allettamenti e pro-iiiesse vaghe di riia[rinlonio.

    li;. 1488.

    La legge per quanto impolitica avria pur clovutot,ollerarsi se un sonimo principio giuridico 1 avesseisenduta doverosa. Ma il principio giur idico non e idache un sogno, perche dove la donna consen te alproprio disonore non puO lagnarsi che il suo dirittosia leso. La punizione dello stupro serriplice ~love.\~aoressoresto o tardi caclere, e cadde in faccia al pro&dei lumi. In Francia prima che altrove si proclanibla massima che lo stupro semplice doveva cancel-larsi dal novero dei delitli. Pii1 tardi in Italia clo-vette p ure riconoscersi codesta ver iti. Ma qtii biso-gna confessare clie su tale argomento In Toscanafu la ultima ad erudirsi. Fino dal 1779 una Pram-,natica napoletana (i) aveva abolito i processi distupro, mentre In legge toscana (le1 1786, bencheordinata dal pii filosofo dei principi, conservava tranoi lo scanclalo delle querele di stupro, che perpe-tuavnsi fino al 1853. La sapienza dei nostri trihu-nali aveva studiato ogni via per rendere il nialeIiieno sensibile. Molte prudenti regole, molte distiil-zioni sottili, e le nccurtite investigazioni sulla onestailella donna rinianilavano spesso dall' aula della giu-stizia 13querelante delusa e scornatn: ma lo scan-dalo non cessava per questo; n la mala sorte in-

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    contratu dalla giovine meno accorta scoraggiava lealtre dal rinnuovure lo esperimento. La opinionepubblica gik da Iunga stagione aveva pronunziatoil suo voto contro questa. reliquia dei vecchi pre-giuclizi; e quando il codice del i853 la ebbe toltaper sempre, se ne concep ragion ata speranza chele generazioni future avrebbero offerto un incre-mento di onesta nelle zittelle; un numero mino-re di matrimon i infelici, di separazioni, di adulterii,d i nssoricidii.

    (1) Gi la pratica napoletana spaventata dal nu n~ e ro can-daloso delle querele di stupro, e dal crescente pervertimenlodei costurili ch e per le m edesime s'incora ggiava, aveva ici-trodotto l' uso che la querelante si carcerasse pendente i lprocesso. fila la sanzione prammatica che Perdinando I p r ~ -riiu1; il 12 febbrajo 1779 attaccb il male alla sua radice.Qilella prammatica portava per sua m otiv azio ne ch e i l priri-cipe aveva r ivol to lo sgt turdo all' onore, e r lecensn del lefunliglic, cr2lcc lo ro trctnqziillit(i e qzciete, ed ag li i nco nv e-i i i e ~ t t i mmensi, cllc a danno to ro der ivnna da l le quere led i s t i ~ p r o . n conseguenza dispose - v i - Clte niiuiiirloniza o al tr a persong czii i?rterr ssa, d i qtla lunq ue grcc-(10 e condizione, possa ( ( U CT C nzi one pe?,ale d i slitprocl)rcotbch4 alla vera o sinrtrlatct deflorazione sinno p~et-e-dilli sponsnli o pclrole di m(rtri>nonio inrznnsi (il 1 ) ~ r r . o -( ' O , I ) cupitoli t~lntt.i~notiicilie r ~ i l n n odi pubblico nofclici,0 ~1111'0 pC & i ~ s i pit.0 O s ~ l e t i t l i f l imerliante l a legittiniccP ? ' ~ ~ ~ L J S S C Li f i l f llre t ~ o z z e ; d ancorcl td f iasero s i?~all lci-l lc@meft tc preccdl t t i a l l i co~~ fide r~zi ci l i , tra t tnme nti iri" l f i r i , n ylccrlatic/zce riltro at to so?)~igl ianlc nditt t ivu rtllos lup t bo ; . . . . eccetto 1' t ~ ~ t i c a 6010 C C ~ S Odello sltcprqof :(~Il lr lzc~~vUU vera, reale, ed eikttiv a violcnzs , escZusl l t l~l l t~nrl~(enteype~rct[ii)tc lic si ))ossa tr ar re da l p i . c t ~ -s t f l delle blrindizie, ctlleltatnenti, promesse verbali , r ao -

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    rr~igliecolicose . . . . perclii. le donne no), clehlioi~o Y O -Pttore della loro coi~?plicilti el delitto, nza bat lnrc ct c o ~ l -servnre l' onore d c l k f ( i ~ n i g l i e i w cui ?iitsco?ia, nce@ p0.c-snntlo nelle al t ru i ficr mezzo d i lodevol i ?ro;zc, p~ s s t ( ? "~farlo cuuloilirc ulla lo ro prole. Xotnno i coriinienlatori diquesta ordinanza c gli storici conlcmporancl che la inede-cima produsse seosibilissimo aiiglioraii~oulo nel costume :vsdasi R o m a n o Isiilu;ici?li tl i g i l ~r i . y~ l ~c l i l e r i , -~~etlultcap . 49 . La iiniic:~osservazione di qunlctic app aren za n so-stegno della veccliia pratica fu quella clie col &irc alle fari-cliille rimas te incinte la querel a d i stiip ro si prcucnivnnogl' infanticidii a cui le ragazze si sarebbero trovate condottejier mancanza di rriezzi a sostener e le spe se del pasto.t:tle argonierilo che si i! receiiteriiento rilirodotio tla L a n l -11e r t fp1~iloso))liie r! In cou r d' assise piiy. 1132 mi seiti-Ilril alquanto bislacco. Guai so si amniatte conle regione dinllen cre favori la niiaaccia di comrilettorc gravi delilti : ateoria dei sussidii alle pericolant i pub esecre brions a fori-dare instituzioni religiose e morali, rna non pu avere forzadominatrios ne l giure penale. Al pericolo come sopra appresoprovvedono gli st~bilimentidi niaternita: clib se le doline:illegano la vergogna come pretesto a recarsi in cotcsti Iilo-$li, rispondasi loro che la vergogna non 1' nvrchbcro nvutcrsi fosse tr;itlalo di fure sfqcciutn rnostra fallo loro nc ll ;~stila di un tribuii:ilc. L,:i Praricia vide pib prosto simile n1o-dificaziorie: riferisce J o u sc e ( tc fit jrcsticr e ~ l l r i i ~ t e l l e ~uol. 8, prrg, 709) ciic in Francia crnsi ~ i i t n t n c r ~ i n o 1)"-tiire lo stupro di niortr, e riporta di verso decisioni i i i ~ I U O S ~ ~ ~senso. K1: sorprende tic') qua ndo nella Sp;ijin:i in scgiia vasi chelo srupro per blnndizic dovesse nella ponn cc1uip:irni'Ci 31vioienlo: Es c o b a I. dc rnliocilriix cup. 10 , 11 . 0.ln 1:i ordi-rianzri frances e de l U novcmbrc 1650 :,boti aU'iitto cnclasle pro-cediire crirninnli per il motivo c he essc oraiio d ' incora~gi:iinclu-10 alle fanciulle n darsi ir i balia agli uoiiiirii; e utiti dicIiiaraziQilpdel parlamento di Brcttagoa de l 22 novenibre 1730 (orcnsiolla-ta dalla ostinazioiie de l luogotenenti crimitiali) ricliinriit I lri-

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    - 4i -bunali alla osservanz a rigorosa di quella ordinan za. Dopo diche pi non parlosci in Francia di pene O di procedure cri-minali contro lo stup ro semplice: e tutto si ridusse allaescr-G ~ Z ~ Oell' azione per danni e interessi.

    Cosi vennesi al terzo stadio n el quale lo stupiusemplice non pi si vide punito n6 nel mascliio iii!nella femmina; e questa opinione quantunque tut-tavia contrastata da qualche scrittore (I) ha pre-valso generalniente nelle moderne legislazioni. Daquesto momento la nozione dello stupro (:orne de-litto sarebbesi ristretta ai soli due casi della vio-lenza e della seduzione. Ma lo s tup ro violento avevaormai nelle scuole perduto la su a pristina figura,per andare a far parte del titolo pii[ vasto di vio-lenza cccilvzale. E questa veduta 1! da conservarsiperch coerente ai buoni principii, trovandosi spessomaggiore gravita nella violenza che i? mezzo, anzi-chk nell' abuso della donn a che & filze all'azionecriniinosa. Laonde siamo per questi ~vo lpim ent ~icondotti oggigiorno alla conseguenza che nello stu-dio del titolo di stup ro non dobbiamo occuparci il 'al -tro, s e non dello stzpro col2 secZzcxione. Ma qui ci uipara innanzi una nuova difficolt: poich non puUcompletamente descriversi lo slelpro con seduzio?zeove prima non sia stabilito se certe sue fornze pre-sentino i caratteri della violenza, o della sedzcgione;e cosi se vogliano essere raccolti sotto questo titolo,o piutto sto sotto quello de lla violen za c(w?zccle: on-seguentemente necessario a questo luogo antici-pare una ricerca clie pi propriamente apparterrelj-VOL.11. 1G

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    - 42 ---t)e a1 snccessivo titolo, quella ci08 relativa alla cosidctta ~ io ienzandu t t i ~a esunta ilnlla qualith di tle-inento o d' mpubere nella donna compressa. Larluestione non se l' abuso clsll' impubero deLL;-lossere punito : ulle sue contlizioui di politica iinpu-tnbilitti in genere non puG ruuoversi dubbio. hla In~luestione -. grave sa l punto (li sapere se in claestir*:isi anche l i ciove mandi i la Yera C propria via-lenza (coucorrendo la quale cessa di nuovo ognirhoiitrasto si debba ravvisare la ~ . i o l e ~ i z ar-estmala,1 , pirittosto la sedt~ai~nc?esulztu: differenza. ciie i!?~iot:ibilissimn per la esattezza clclle nozioni, o prib(.,ssercmportantissima nella niisrira della pennlith.

    (1) Il G u 1 a n i f thd. 2, png. 576 ) si clh co n C ~ ~ ( J I ' Pisosten ere la convcnienzn delln punizione rlello st up ro serri-;'lice, ed il suo calore i! tanto che cali taccia di Oe16 s / l i .riti coloro che soctcngouo la contraria do~trina.Ma ad o[li>t~ lc l l ' rlo squisita con la quale qiieslo clottiscitiln cs orn a lc SUL':trgomcntazioni noi non ce ne troviiimo persuasi. Rjli dicc*.lie il delitto di slupro semplice noil si consuma col cOaril-hit0 (ne i quali tcrmiiii sarcbhe reciproco) iiin si consuiii;~1131 solo Uomo qiinndo nosa adeinl)icre agli obblighi contralti,1% sposare In donxelln ; cio ! uiia il lo;^ ilol tutto iiiiovagiuro penale cho 1' inndcnipiriiriito rl i onn obbl ignz i~ae Oh1i-ttlisca delitto. Egli ricorro alla stori i i iriosti~aiiilaiopuriito c l a d i*+rei, dai greci, dai ruiiiani, e dii turitc iiltre u;iziorii. I~1 ' ilr-%omPntn stori co i n criminale iiori prova nlatitc per l a r:i-,ione che prova troppo. E iiel vizio (li provnr troppo ~t ldcililrc il SU O terzo nrgoinerito coiisist~nlc irl dire chr il c\;l[i..llo pulilico dello s tiapro consi stc ~ P I ctt,ir.c in b r ~ c c i o l fu -lili'o marito una donna corrotta: prova troppo perclii: ~ u i i l - 'l ~ i l @ S t ~unto di visi:\ sarebbe In rlorinn clic cc>niriietierelrI1*'secondo delitio; nk d 7altronde patrelibe trovnrsi i r i U l i J

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    - 43 -~*se iilrla lili a of=etlivitL di un reato. Finalinen te la ul{iil~;isila c;8scrrazio1ic clie la pena essendo oggi ridotta a1l.1dritazionc deila z i t i~ l laneppure si pub dire vcru pena: e 4111io concordo con lui. 3Ia n e t r n g o la oppoiito conclusioric.che tutto riducendo alla indennili verso la ogeso, s i ca r i~c l l~ ile idea fondamentale del vero delibto; a clie per le indeii-riith sc i uu danue;:lato por gon o tufeia ba st an te i tribus:liiCivili. Kon vi principio giuridico ( come bene osservol' Ho cl m e l ~ l t r r p sc i t l . obser.;crl. 350 j ch e valga a giuslifi-care lu Iiersecuzione penale dello siztpru n e ~ ~ r p l l c ~i iandt~si tenga ferrrio il cardine dclla distinzione fina peccalo e dc-litto. Ad ogni modo noli s o c o r ~ c l G i u l i a n i putesso t:ic-cime ( l i belli spiri l i i sostenitori dell i t rnorlerna clot t r i f~ :~ .Son er a certsnicrite un bello spirito qtiel reale di Franciache dcltt 1: ordinanzil del 1859; non i l Icgislnlore napolp!ii-no che dctlo la prtrinmatica de l 1779; ron i principi clii:rlciter2o snuziurie al codic e di Fruncin del 1810, :il codice dilJ:irma de l 1820, al codice di Napoli del 1519, ti 1 codice1Aivaro dfiI 1813, ,t 1 cadiee Sdi~lci lpl 1859, al cotlice ToSCitiii!11el 185.7, al cudtcc J;cl:a del 1867; e riloltu nierio eri1 11itht.110 ~ p i r ~ i l o1 ic~!slaioi*e p:igtir~loclie dctfavri i l codice 1 1 1 ~ -]\:llr del 1811J. e t i i i i l i ;iltri legi+l,iior i clw tutti ad uti:i voci?j i l ' ~ ~ 5c~ i t s e r o, > [ > ( ~ r - s c ~ ( t z i i ~ l ~ ~r i i i i l~ i i r lot ; l i~slupro ~r t t i l i i i cc .

    Naccluc fra i pit:itici una dottrina che alla siolcl'lra~ t l t ~ c cdoy)c)rnta contro una rlsnnli per cas tr ingo~la:illc; prol,i.io ~oglic?, quipai34 una violenza flgui':iti-1's; ile. si volle trovar'e non nel soggetto i l l l i~-o, eirr atti di firz:i o rninnccia usati al flne d i soggio-::ire I' :ili.rui volonts, ma nel soggetto passivo ed inW t e SZIO c o n d j z i ~ ~ l ier II? qrinli la donna, o fosse in -(':ipattc ;dTittto (li conosceru:t, come nella ipotesi ciella(ifinnc?brsti c dorriiiente; o avesse una conoscenza

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    iiicoiupleta ed un a volontd puramente animale de-stituita d i eBcienza giuridica, come nella ipotesidella mentecatta e della impabere. Le due ipotesip~ es inta vano ifferenziali tr a loro, ma pure si equi-pararono cosi la prima corne la seconda: e si volledi pari pena punito colui che con 1st impubere ocon la demente si fosse carnalmente impacciato,c~nantuiique enza resistenza d i lei, e colui cile neavesse al~ usa to orzandola benchh reluttante a ce-dere per via di prepotente forza o d'incussione d itiinore. Antesignano di colesta dottrina fu il C a r-p z o r i o (2xmact. t-ivn.gt~ctest,75, 12. 33) clie se-co trasse gran numero di dottori. h fondamento ditale dottrina si tolso la Zcg. 40, e la ley. 189, f l ZC.reegzlliseieclnis, oove si dice essere incu~~acei uoks?'~chiunque in tali condizioni si trovi. Su ci si costz>uiquesto argomento, che B pietra angolare di tutto ilsistema - a costoro sono i~cn.~acii co?zsenii~-e,dunque cEZssesztZro?zo; e sc 1 abuso di loro fu com-niesso col loro ~llss~.iaso,unque e violento, e cometale rlevo punirsi. Cos la essenza di fatto della vio-lenza noil solo si ravviso nello avere agito coi2tPa~tzc?ztcnz ltci.it!s, ma anche in quella clie si chiarnb~~-~ioZ~nzct,.i~zdz~tIiv~~isultante ciok dalla sola incapa-rith di coilsciltira del soggetto passivo (i).

    (1) inutile enuriierare gli scrittori che hanno calcato le~JrIiio i Ca1.p ZQv o . Si pu convenire coine falto sloricoch e la dottrina della equipariiziotio E slaln nei secolo pas-Sa l 0 coni~~aenlonlcccolla della g eneralit dei crirnio nli~ti ,

    poi da iiioltissimi legislatori anclie contemporanei. RIa cin o n toglie che giureoonculti di ~rsndiss in ia vaglia si sisno

    niedesimu oliposti con ogni vigore: o rnolio rileno toglie

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    clie quella dottrina sia falsa ad un fcnipo ed irnpolilicn, conicverr mostrando fra poco. dnclie C a r rn i g n a n i, a cui qual-che rolta nella parte speciale inaocb il corn~giodi scgttirrcon logico rigore 10 sr~olgirneniodi quei principii dei (luiiliaveva cosi pgl iard ame nte posto le basi nella parte generalr,cbin la fronte ( 5 -1152) alla dottrina carpzoviaoa, e ripruvoil C r e r n a n i che (com e noter tra poco) aveva i i isesna b~doversi accordare una ininorazlone di pena tutte le volicch e la incapace di consentire abbia di fallo consentito, clieit quauto dire quando manchi lo viulenza vera. Egli dico clicla opinioue de l C r e m a ni non la crede piinto ammissibile,ma stccome egli non allega ie rs~ i on i i tale inamfliissibililiicos no i ci permettiamo di dissentire da l nostro riveritclmaestro.

    g. 1491.Altri invece negarorio tale ecjuiparazione, e clis-sero doversi dello stupro riconoscere tr e spccie. Ilcistupro colo?atcb?*io, scrn;lice : o stupro oiolcfzlr,: ostupl'o che non i3 nb ~iob?z to& ?~0!01'11u.~~io;a cluc-

    sts? terza specie refererido il coilcubito cori 112 aieri-tecatta, con la inipnhcre, a con la clurmiente, con-rennero che ilovessc I~ en e rrognFsi un a pena, manon la pena ordinaria della violciizn cnraalc. 111co-lesta diaputn l' 11 o m m e l (s-l~ccy>sod.bser. 87.3'1taccib il C a r p z o v i o di ?~otrao irsl.ctissiunzc.set t l r lvi?*gusex~~edieizclfiskatlizcnlly~!e?ztcda?ztk~mC V I ~ J C * I *pnrrccttts: e rnostrt quanto fowr: vizioso la argo-liiontnre dallc materie civili alle materie crirniuali:clui\ls sofisma palpabile stesse i n quello et~tiinei~i:c?:e?lt.120i11 ~20d112'dC ? ~ Ozoltcit: virerli cbc! anche co -loro die pcr fir~zione i legge si presurrioiio i k ~ C o -]laci dz' volere sono per6 c!cpncl: di nno rcuolerc!; 111sono d:\vvero anche i fanciulli, e i dorrienti, i quali

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    si dibattono? e strillano, ed usano ogni forza hru,i p n d o non vogliono subire una qualche cosa spia-cente. Laonile essenrlo incontrastabile la diversiihciie intercede fra la violenza fisica o morale eset'ci-tntn contro un bawnl~ino contro un ile~iietita clut-tnnti e resistenti sebbene in~ar io , lo abuso ch eI>iccinsi del loro stato cl inconsnpevolezza e d' indif-t'eronza, 1 H o ni tii e l , ecl altri u~ol t i oi1 lu i ( l ) , re-crsaruiento respinsero l' adoquaziono ai fini pcnnliclel caso finto al caso vero.

    (1) La opinionc ciic fosse errata In parificazione dello sLU-1110 tlclln riiciilecalln o non viripolente nllo stu pro uccoliipa.aa:ilo dri vera V i ~ l r r i ~ i tisica o inorale, (Iaanlurique pQPS;l1lii.si enclar coritro alla cotnune dei praiici clie pccorilriieiiteool'iaroiio I ' uii dopo Il altro In cloltrins di C a i.p z v i o, siavvalora dclla autorit di giureconsii~tidi graildiosimo polsn.A l r s o m e ~ ~ l n n oc1 iilsegnnno nei senso dell' II o nr 111 e l ,11iolli n l t r i lufliitiari dclla scuola ger rnani ca, i~rico seguenti:I! n ix h m e i. o nreclil:rt . iu c o r r s l i l . Cnrol , n r E rirl. 119, S. -1;rcss r r r l tr?.t. 110 C. C. C. S. 6 - c r g e r o eHeet. j i r l ' .

    t * i ~ ~ t .11 . s l i p p 1 ( ~ 1 ~ ,h . 160, ug. 128 - c l, i l t e r 0 C , X ~ $ ' -/ : i l i i ( iri 4 9 , S. 102 - la r p p re c li t t rlecis. cr i i t , . i i ~ c .ii; -1) o 1\11 iii C i.o (tiL C~ITPSOL'.t ie . r t . 69, oli*. 2; e t clorrerl l l (j ~ r e i r criirr. sce t . 2, cap. 10, g. 123 r t 151 - 1~ i sci'S. 255 el 038: ed il L c y s e r ,,rtclit. rtd ynntE. spec. 584.vred .22 , tlci cl:i;ilt~ pi:icenii rirrrire parole -- vi - I I P -1 e m S J ~esi(1eres ali nnlCqzt i l lflly'iilo?lc, quud s t t t p ~ ~ i t t ~iu61~1l f t t l 1 ln uir!yijdet)~ i !rinbclJl lnrrl ~ P ? ? I P I I L C ) I ~on~ t ~ i i t l n t i ~ i ' .j t l t t t r i e i ~1 1 1 e . a r ~ tqui cnlbS(V)-l iec noli possi t , 11i1 prifi. Deb~ b n t i t?!eroex rectci. rf l l iof iL'~ ~ ~ s s p ,nm rtirritl dissentire no?&i!rsse, n l q t g d ~ L ' o ,6t1 1 i iln u s i n 1. 3 cie r e p I i s jl41.i~ r e c i i i t a z ~ i ~ i l o s p h r ~ l ~ ~ ~ ,Jrer ~ i o l l c ne c velle. Ifnyue vetcrrl>r 0 p i l ~ i l t t l ~ 1 1 1ttr l l l l i ~ l( 1 , aeruin~rrs, o stesso insegna allo S l , e c i n r e n 581, nkedir 25 ,

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    - C47 -i n proliosiio della itiipdbere. E ci, che Iror o pi specinlmeiituiiotevole si S ch e fr a c on fu ta to ri d i C a r p z o v i o pub io-I erarsi lo stesso C a r p z o v i o il qoalc iiell' altra siia oljcririntitolata I in . i sp~ i& de n f inpn7.s 4, colaslit. 26, dcf . l ) m-~i ic t teche lo stupro della mcnlecatta debba punirsi cori1s sola fustfg azione , liruitando la pena di morte alla soli4ipotesi che aiiohe contro la nrentecatta siasi adoperata rer:ie. propria violenza fisica. ve ro che anche c ol i persistctnella pena capitale per lo stupro (conslir. 51, i lef. 5 ) del18lianibioa: ma si limila a fare lo ipotesi di una Bambina dilino o due anni. ala in tale ipotesi poco vi vuole a conl-pre~idere c lie nori concorre neppure i l consenso aalurrtlrc clie la superiorila delle forze fisiche co~ t i t u i s ce a vr -ra e pr opr iavi iol euzn fisica. Non solo ci ? differenza i t ; ila ilifanle e 1;) mentccstta, riia vi 5 differenza sostanziiilissiriilirinchc fr a In iufante ch e siibisce passi vamen te la forza d r lviolentatore, e la irnpubore c h e p e r curiOSII& O nlalizia pt'e-coce concorre intolle1tunln;enle c fisiosmcnte alla propi'iilrlefloraziorie. La scuola francese applico a quesli casi I n IO.zione della presirnta sodlrsiona. N5 muncb anche in 1ttili:ich i rilev 1; er ro re della pdrificaziotrs: C