Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 5 (04)

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    - 21 -furono Ia carisa morale de ll'aggressione del dirittocon se cuti^-amente assunta dal niaiiclatario o dalloistigato. Lacldove 1% corruzione d i magistrato si pu-nisce per rispetto alla ~jul~hlicaitistizia, e perdik Inprol~it5lei magistrati serlis i in contan ~inata d im -mune da ogni sospetto. Tanto ci vero che il reatok perfetto ancorclib la corruzione non sia stat a sus-seguita cla offesa di ulteriori cliritti.

    Altri al fine di stabilire una linea certa cli sepa-razione fra In coizcztssio~zce la col-rzczione nellointeresse di d ecidere quando dovesse o no involgersiaella responstll~ilit~ienale anche il privato che diededenaro al publ~lico fficiale, prese un diverso avvio.Questo avvio pare non dispiacesse anche ai sapienticompilatori del codice Austriaco (i).Distinguasi (fudetto) se 1' atto per il quale s i promesse o si diededenaro al publjlico ufficiale era gizcsto od i?zgiusto.Se 1 atto era i q i z c s t o non potete piu parlare di con-czcssioize; il privato che lo volle e lo compr condenaro non pu piu atteggiarsi a vittima, nb sot-trarsi agli effetti di una volont che in lui non 110thnon essere clecisarnente malvagia. Ma se al contr;l-rio l' atto era gitcsto voi non potete pii1 parlare (licorrzcsiosze, nO potete mescolare nella pena cjrielcittadino clie in faccia alla venalitii del giudice sitrovb costretto a confidare pii nella forza dell'oroche nella forza della ragione: se il privato dovetteihre un sacrificio pecuniario per ottenere I' attogiusto clcve sempre credersi che ei lo facesse perchiiia improntitudine dello ufliciale lo rendeva necessa-

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    rio: deve sempre credersi che ei lo facesse nzctz~i~otes tat i s ; er il timore cio che i suoi diritti yuan-tunque sacrosanti si sarebbero conculcati dall' nffi-ciale per vendetta di nou essere stato pagato. I1privato C allora un mero soggetto passivo del ma-lefizio. Violazione della giustizia nella soslccnza eglinon conobbe n volle: la violazione della giustizianella forma tutta colpa della venalita dello ufficiale ;il privato non fece che sottostarci a scapito dellapropria horsa.

    ( 1 ) 11 codice Austriaco del 1852 al S. 105 ha conte i i ipl ;i I~conie delitto spcciiile i l fiilto del privato che tenii corroiii-per c con doni un pubblico uficiale. Ne ha rilevato il titolodi sctlrl.zioi~e id nztso d i ~& / l i c i u ; 10 ha punito CO I car-cere dn sei mesi ad un an no. Sanziona perb una distinzioiiegiustissima ; oicli ruentre i: crimine ncl pubblico uffici~lelo accettare donativi anche per fdre cosa onesta e doverosaiiei p roprio ufficio, nel privato sed uttore alla essenzialita cri-niinopa occorre clie abbia profferta il dono ii l preciso fine d ioltciiere cosa contraria al dovere dell' ufficio. per tanto dilipcessit?~ he risulti nel priv ato la coscienza della iugiustiziat l c a l l ' atto che sollecita niedlante sedilzione, ed ogni volta cliePOSI credersi avere quegli opinato che I' atto fosse giustospa risc e in lui ogn i criiiiinosil. Casi fu dclto (e giustanlentea iiiio cred ere) c he una riiadre la quale abbia fatto donaliviad un capo di uffizio per ottenere la nomina del proprio figlioad un impiego non colpevole di seduzione, perch naiural-mente que ll:~ rnadre credev a il siio figlio meritev ole delloiriipiego cliu cliiedev a, e giusto il conferirg lielo. Ques ta dis-tinzione h piena di sen iio: il privato ch e paga 1' att o It3citoiiieiilre avrebbe dovuto csscre gratuito, sacrifica i propriave ri alla av idi li vera o siippost;i dello iriipic1gato del go -verno , e non Iia la coscienza di deli nqu rre. L' impiegato ti 1c~)nlrdriodelinque seinprc col rendere vetialc I' alto di uf-

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    fizio quantunque lecilo cd oncsto iri si. sfcsso. La si esige lao lksa alla giustizi^ nella srislrl,rza : 1u;i bas ta clie si o0nd ;iuclla form'i. Non p110 perb dubitarsi che anclie !a ofrerta didono per atto lecito possa essere punibile coine ingiuria a lni:igistrato quand o qiiesti se ne dol si, pcrchi: q u ~ I I a Eert:iconliene iruplicitamentc l' iiccus:i di venalil con tro 1' iiffi-C IL I IH a cui credesi necessario d i onr i re un prei i~ ioonde t ic -era i l dovere suo. Del resto nou & una specialiti di questodelitto clie la istigazione dirctia al giudice per indurlo avende re In giustizia, e non accolta dal magistrato, sia puni-bile come una ingiin.in. Ci ~ rovasi stabilito com e massimagcnernle applicabile a tutte le istigaziorii non accolie pe rvari nionumenii r lelln giurisprudenze toscan a; com e il de-creto de l tiirno clel 15 decernbre 1825 in alEci.c di Collecontro Orriz io Piglan, riferito dal C a t e l l a C ci alla pnroliiir~giurirr, d al t r i . h per, da avvertirsi clie a qut-$lo appi-glio dovctie ric orre re la giuris prude nza toscun:i pe r 1;i man -canz a di un testo di legge clie punisse la istig;izione nonaccolta. Sotto il codice che prevede questo speciale reato 11titolo supplciiientario d7 ngitwiu vcl-celibe a scomp;irire.

    Secondo questa opinioile la giustizia od ingiustiziadell'atto comperato, clie t: u11 accidens rispetto allacolpevolezza (le1 pubblico rifliciale, clivcrrebbe uncriterio essenziale in ordine alla corrcsponsabilitcidel privato. Tale sistema Iia un puilto di vista moralec*he alletta; e pu6 anche coordinarsi ai principiigiriritlici come argo men to di presumere la liberti, o11011 lil~ertk lel coilscnso nel pi-ivato cittadirio. I1 pe-ricolo d i tale sisteura sta unicanlente nella dificoltAd i ilcteriiiinnrc prtitic;~ilicnte a coscieiiza i ~ c l rivatocittacliiio ilclln giustizia od ingiustizia di ci6 c21ccliiedc; pcrclib ogni privato pu6 credere (li aver

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    ragione quando non l'ha; e pu anclie dire dicrederlo anche quando non lo crede. Queste sonole pallidissime linee delle quali trovo traccia negliscrittori per tenta re una formula delirnitatrice nellepratiche contingenze (li due titoli di reato che quan-tunque affini in apparenza distano toto coelo l' un odall'altro, quanto dista rapporto al privato cittadinola sua condanna dalla sua assoluzione, la confiscadel suo denaro dal ricupero del medesimo. Spe ttaalla prudenza del giudice cercare nelle circostanzedei casi pi sicuri criterii; ma quante volte appa-risca loro in qualclie modo dubbiosa ( l ) la pravitd' intenzione nel privato, adottino pure con coraggioi1 titolo di concussione a preferenza di quello dicorruzione, serbino la severit loro contro la per-fidia dell'ufficiale e la loro piet8 verso il privato, evivano sicuri che la pul ~blica opinione r en de rhomaggio alla loro giustizia. E per vero clie i giu-dici avranno rara occasione di porre in opera questiconsigli per la deplorabile rarita (2) delle accusedi concussione.

    ( l) La regole che in dubbio si debba presumere piulto-sto la ooncu s~iorie lie I:i corruzione, non inanca di appoggionclla doltrine dei pratici : D e C i a n o Trcictnlils crirnilanlisvol. 2, pag. 553, l i 6 . 8, ciip. 38 , n. 17 - u iu omizes rc-g u l u r i t e r linient potestfllem et potenlinnz judic is .

    (2) Un fcnonieno sirigolare ferisce 1' aninio dello studiosonolla rnaleria della concussiane. Ile ntro tutte le giurispru-denze abbondano d' innurnercuoli casi pr;iiici in ogni generc.di dcliito, pochissimi rnonunicnli s' iiicoritratio i n rnntcria (li~ ~ U C U S S I O ~ I ~ropri". Sosterierc u spicgaziotie di ci che intutla Europa pel corso di oltrc Ire secoli tiilti gl ' impiegatisuperiori ed iufeiuioi.i si siano c ostau lemc nte asleriuli dallo

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    abusrtrc di loro po tcs ti e d,il c;rr i~ irc nclchiti Iticri sugliamministrati , sar ebb e cosa alla clualc non so so occorres3eiii;i~,giore udacia pe r an riu arl :~ o iiiirg;ir~re inpcniii1:i p f rcrederla. Bisogna du nqu c ricorrere allo spirito di corpo, i:ad una connivenza pi o meiio clasticn dei governi. L' i i i i -piegato corrotto tradisce i l governo, e questi nella sua %C -losia e ncl prop rio pericolo ha iiilcresse a punirlo. L' irn-piegalo concussion;irio oflcndc mer;trrienle i privali, tiene inlena 1' autoritk, trova facile protezione, e facili scuse. La SlO-ria della legge Calpurnia ci mo stra quan to sian o grav i ledificoli che attravers ano il cam mino agli amm inist rati quali-d o vogliono ottenere giustizia contro i loro amministralori .Io slesso in trentasette anni di esercizio della difesa crirni-niile riieulrc ho piltrociniito ;iccusati di ogni genere di de -litto noti ho veduto che un solo caso di concussione. Era ilCamarlingo di un piccolo co mu ne clic nelle ciirtelle dellakissu personale aggiungeva alle poste dove cinqiic e dove diecicentesimi. Fu hl to un g ran processo e riel~iniriuti ull i i contrl-buenti, c coiirrontati i niandati COI dazajolo si trov clie coluisi e ra arricciiito in tutto d ella soriirria di toccane Lire 20c soldi 5. Era una moscii cadu ta nell;t tela di Arac ne. Perfu tradotto il 20 aprile 1886 innanzi alla Corte criniinale,e poslo in pericolo della casa di forza. Anche fra gli scrit-Lori trapel una sirnpalili per qu esta spe cie crin~ iuo sa.R o u s-s e a u d De l a C o nr b o fJIcctidres criuli?zelles pag. 97 )tncntre con iriolti altri criininalisti antichi confonde la con-cussione con la corriiziorie, si fa sollccilo di avv ertire clie inquesto reato bisogna andar cauti , e richiedere una prova bensolida e coiicluderile, perclib si tratta di condannare un magi-strato. Taltino penserebbe clie ogni qual volta ci tralta di con-dannare una uilianti creal ura a grave pena debba semp re es-sersi scrupolosi nel des iderare la piena prova della colpevo-lezza, e che la recola in cZuOi pro re o non dovesse insegnarsicome ccceziono a favo re di una classe spcciale d i :iccusali !

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    Sia che vuolsi di queste opinioni certo clie lacorruzione non B un delitto f om t z l e perchb ha M-sogno di un evento, e lo evento sta nell ' o tt ei lu t~assenso od accettazione clell' uficinle ; osicch malesi dir elb e che si consumi con la sola azione senzapassione. La concussione al contrario verainenterin delitto foiamale, perchb alla su a consuriiazionenon B necessario che il privato abbia realmentedato il denaro che si voleva a lui carpire o col ti-more o con lo inganno. I1 delitto si esaurisce con1a sola azione del pubblico ufficiale diretta allo in-ganno od idla intimidazione altrui. Questa azionciiovrtt essere completa nelle sue speciali condizionil~c rcli l delitto possa dirsi perfetto; m a quan doessa sarti in se completa, il malcfizio sar'L consu-mato, pcrcli dcl iiiedesimo non si trova la ogget-tivit giuridica nel diritto particolare, m a nel clirittoriniversale o sociale : 1 aggressione di questo I: per-fetta tostochb fu esaurita subiettivarnente 1' azione.

    Iltimmcntisi peri, che ne i d elitti sociali dov e ap-punto non si dcsidcra il danno effettivo particolareper rlichiarnse consumato il rnalcfizio, si desideraper sernpre (Cj. $17) il du?z~zo otcy~sinlc, ale ti (li-re che l'azione abbia in s: tutte quelle condizioniclie rentlono passibile 13. consecuzione (le1 pravo fine.RIancando anclie tale potcnzialith non rim arr eb beclie rina malvagia intenzione, un perverso disegno,

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    - 37 -ma ilispogliato di ogni daniio e cl i ogni pericolo, eper conseguenza non suscettibile di politica in~~irita-biliti. Nella mancanza di ogni danno poteiiziale ( i )non si ha nb coiicnssione consumata, n concus-sione tentata, perch neppure puO obiettarsi untentativo punibile dove il difetto di potenzialita nu-civa presuppone necessariamente la assoluta iri-doneit0 dei mezzi."ln:li.c1) Del difetto di tale po[enzinliti~ b Odcile imnia,'

    ese mp i ncllii concu ssion e irrrplicittr, ciah oonso miila n3edi;inleingan no. ()uanclo iin Cariiarliogo od uii br;icciiinte clic pflrricchezza mobile 6 tnss;ilo di diie fra nc hi Irtisinctla un wv-viso di pcigamcnlo pe r lire ciiiecciito, rotiilirciide ogiiuno che:colui dk segno rli folli:i pii c he d i nizilizin, css cnd o iriipos-s i b i l e l ~ ~ ~ i t ~ g i i i . s i' il1iidcr.e ;I (a l segno i l contr iburnto e dioltcnero cotanla somnia clnlla povcrth di lui. BIi i iioa : nl-trctlanlo f,icilr esernpli~crire l difello d i potenzialit i ncll;~coneussionc csplicitrr, pcrclik qii;:Iunqiie [ini ore hnsta n co -siituire la conciissionc'. i5 pcrci~ i ic, i civilisti ovvprloiio es-se re la e ccrzion c della concussione pi pingiir delli1 eccezione

    T I Z C / ~ ( S I I ~ ~ S S ( C crclib iid iiriirncttcre q iic sti ~ i esig e linlimore gnivc yn i cntlnt i ~ r *ivit~t O I I S ~ I I ? L ~ C I I & ;icntre nlliiconciissione h;ri;tn qii;ilsisi;i tirriore de l iiiugistt';iio an ch e lievis-simo C fi~ tuo di picco llssin~o ninle. Quest;i rc j iol ;~ omunefra i civilisii : B e h m e r filvutrr j t i s c on t ~ - o o c~ * s i tmi h . 1,ohsera. 41, png. 279.

    Per alrere i l l i Lolo di c016r ~ s . ~ ~ o ? z@~isogna peri)clie il vtelzts pzrfilicnc polcslnlis sin stato la cazisudivcllcr, pe r la clunle i l privato si arrcsc a patire lospoglio dei srioi diritti licr pnl.tc: del ~ ~ r i l i l ~ l i c oiffi-cialo. Sc questi introclottosi nella altrui casa ne mi-

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    -- 4 58 -naccia il proprietario con armi, od usi pr:r nltr-Gmodo la forza individuale a commettere la contrct-tazione della cosa altr ui o In con segn a di 11x1 ilocri-mento, avremo 1'ordinario titolo di frirto violento (Jdi estorsione, e non quello (li concussione. E rjrian~1anche (co me nello esempio addotto srJpra n g. ? T >% )il pul-~blico fficiale siasi valso delle sue ~otestY I ~ I 'trarne pretesto ad introdursi nello altrui domiciliu,se poscin a rubare ailoper6 la forza inrliviiluale, 1:tforma di concussione apparisce nel reato di ~riola-zione del domicilio, ma non fa degenerare il reatoprincipale dal titolo ordinario cl i furto. Al modostesso si avrcbhe la concussione qu;tnilc il puI)l~lic~ufficiale minacciando un atto prepotente ili sua :\il-torita inducesse una femmina a tlnrgli conoscenz:icarnale d se medesima; inentr-c: ilon si ;~vrcljlie licdun caso ordinario di violenx;~cnrnalc se I' ~if ic ial t 'avessr: con la forza fisica soggiogato la ~lonria, (.(liminacciarla a rriano armata. Ni: caml~ic rc l~bel t i -tolo se per avventura 1 ufficiale si fosst: 1,r.ccederi-tenente valso della potesth sua per allontanare clale i un custode, e poterla cos pii1 lik~ernmento 1 i~n 1 -nare con le sue forze inilividuali.

    La ragione di ci6 sta i n qucsto, cile n far degc-nerare il titolo dal delitto nntacrab nel ilelitto so-(*Laleoccorre che l' aggressione alla publ~licn iusti-zia sia concomitante in quello stesso atto die co-stituis ce la consum azione (le1 re ato e In lesione deldiritto nnturalc dello individuo. In cinn parola (di-vcndolo con la formula (1 ) di I3 c r, n e r ) nffinchi*

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    - 15!1-il delitto divenga assolutamente o costantementesociale nella ipotesi di una offesa ad un diritto na-turale concorrente con la offesa al cliritto sociale,bisogna che il concorso delle due lesioni sia con-corso icknle, cio& che con lo identico a tto si violinoi clue diritti; non sernpre l~asta quello effetto ilconcorso .~-euZe o materiale) quello cio che s' in-contra cluanclo nello svolgersi cli un'azione compo-sta di diversi momenti avvenga clie in uno di que-sti momenti l' azione ferisca anche un diritto socia-le, ecl ii i un altro ferisca soltanto un diritto natu -rale. In questa seconda ipotesi sorgono le distintt:figure delle due delinquenze: e soltanto le rinifca(cluai~clo i si a) il rapporto d i nzezzo a fine, pe r cu inon pub irroga rsi che u na sola pena. Bia nel puntodi vista del titolo da obiettarsi esercitano i l loro in-flusso le regole generali della prevalenza, per cuiquando nel caso semplice ed orclinario una di talilesioni si considera pcr regola come principale el' altra come accessoria qualifica, seguono ad eser-c i t a r ~iascuna tali respettive funzioni, sclibene quellaviolazione che d'o rdinar io si calcoltr come qualificaal~ bia el caso incontrato un' aggra vante od una de-generante per In incidente offesa di un diritto socialc.

    (1) B c r n e r tratteto d i diri t io penale, 3 edis . pnq. 257.

    La concussionc Sitf)?-olrs*i~~it r~uclltlcile si corn-iiiettc da un 111*isato; on con lo C(OZ.I.CO (percti i lprivato non ha patestli pril~lilicn)m a co l p?.clcsioilell' autoritn. Questo pnit avretlir.~ sitriulanclo la

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    esistenza di un'atctorit; come nel caso di privatiche assumono le divise di pubblici ufficiali per estor-cer denaro. O simulando la esistenza del? 01-dine; co-me se un privato faccia credere di agire per ordi-ne di un magistrato che veramente tale. Anchein questo secondo caso i? sempre concussiorie i117-prop ~*ia, erch dell' autorit non ne Iia abusato chiveramente ne era investito (1).

    (1) Non sempre fa usurpiizione di u n uificio procede dallaveduta di estorcere indebito lucro; ed anche procededa veduta di lucro non sempre si estrinscca co n la incus-sione di un timore. Qtiesto fallo pub dunq ue svolge rsi in treform e clie sono dii'ereniissime Ira di loro. 1 . O C aso - 1 v i -vaio usurpa un ufficio che rion lla, oppur e 1: i~ficinle desli-tuito o sospeso conliniin abusivamerite ad esercitare 1 uficioperduto per estorcere denaro irieltr p b l i c c i e potestnl is . O i isiamo nei termini ordinarii della concussioric irnliropri:i.2." Cnso - l privato si sp;iccia pubblico uffici:ile per dlirsicredilo nel modo stesso con cui si spaccierebhe Conte ohIamliese. a (nodo di esempio) [in raggirato re clie condii-cendosi in una Ciilb dove scoiiosciu~o, volendo scroccarevitto ed alloggio in una Locanda si nnnunzia cunie i l Segre-tiirio invii110 col8 pe r affari gove rniitivi, o siniili. Qiii no n v i neppiire implicifo i l mctus publ icae potcstat is , n& vi siadatta il titolo di concussioiie : siamo nei lerrnini oidinaridella frodo, o stellionnto. 5 .0 Cnso - on vi fu lucro nveduta di lucro: il moverite (leli' anim o fu soi tani o una scioc-ca boria, rina vanilh. Questa indiisse i l privato vi:iggiatorn aspncci:irsi come l>reletto,Segretario, o simili, speridcndo lar-gamente de l silo per oltenere clie tutli gli facessero di cappello:oppure lo impiegato sospeso 11 quale vergognatido di con-fes sare la sospeosiotie patita contin ua ad ese rcila re I' unici0o ~ e s ~ a m e n l en quanto ;t i resto. Queslo terzo caso sfugge @vi-denlemenle al tifolo di concuesione come a l tiiolo di frode:

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    e rolcndo punirlo in altra guisa che con semplici pene d ipolizia bisogna fa rn e un titolo spccia le di delitto. questo i lconcetto ir i obbedienza del qualc si trova nei corlici contern-poranei il titolo supplemenlario di ~ s u r p a z i o ~ z ci zr f i , - io :vedasi codtce cardo art. 289, codice Toscano art. 155 e 154.ilIa quest a d istinz ione di casi, ch e ! uiia logic,] deduzi one deicrilerii essenziali deliniitativi dei diversi malefizi ~d una s pon-tanea applic azione della teorico della preva lenz a, non se mp revedesi praticamente osservata. Di tale deviazione prendo unesempio dal giudic;ito della Corte di Parigi del 5 aprile 1869,riportalo da h1 o r i n a r t . 8851. I1 codice Fr ance se a ll' arti-cola 197 piiiiisce col c arc ere da sei mcsi a due anni qua-luiique fiinzionario pubblico revocato, sospeso, o interdetto,che avr conliriuato l ' esercizio delle s ue funzioni dopo avereavuto cognizione della revoca, sospensione, od interdizione.Quesl' articolo non dislingue fra ufficio inde bitam ente eserci-tato per fino di l u c ~ o , con duntio effettivo dei patrimooiprivali, ed esercizio indebito diretto ad allri f ini diversi.Or bene, il Not;iro Franchc dopo aver cessato dal pubblicouficio dei Notariato continub per circa due mesi ad eme tterespedizioni a pi e diversi particolari, ed altri consimili atti,valentlosi di un sisill o artificiosarn entc carp ito. 11 pubb licoXinislero dcnuncib qiicsto delitto, t? chiese applicazione del soloar t . 197, I coosc ~iicn lcrnen to Tribunali iipplicarono quell 'ar-ticolo. ala il Nofaro P ~ u ? ~ c I L cveva fallo quelle spedizioni perprocurarsi ingiurfo g~ t adn yno ,mediante 1' abuso di Jnlsoqiralit: qiiesta circostanza doveva secorido la opinione miitC secondo la teorica sovraesposta al caso n." 2 portare i l frittosotto il titolo di s c~ .occ l~e r i a :oil sollo c~ueilodi roncus-s i o z t ~ ,pcr il difetto di qii;~lun que intiniidazione; nia soiioqiiello cli scrciccl ic~~iuor lo inganno a fii:e di lucro. Ii frittorientr,iva solio 1' art. 406 dello stesso codice Francese cheminaccia la pi scv cra pcnn clcl ca rce re da un alino a ciri-yiie - vi - I~i i r~~gzrcC cos non distiiifiiie persoiiii di\I)ersoiia ) lirccirdo ztso ( l i f~ilsi lolili o tl i fr:lse q u u l i l ( !ecos t1011 diskir~giie fra clu,iliii pi~ hb li c1 1~ qi~olitpr iva le)Yoz. Y. il

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    avr scroccalo o tenla to d i s c ro c cn r e, s a r p t ~ i l i t o C O Ic a r c e r e d i un a n n o n1 meno, e di cinque al piir. Conlepoteva il Notaro Fra nc he evitare l 'applicazione di questopi severo articolo, e la pi grav e pena della conimessuscrocc lieria? Non valeva obiettare ch e la legge speciale de-roga alla geuerale, avvegnach la legge s pcc inle pcr reaticornmessi a fine d i lucro sia invece evidentemente 1' art . 405rispetto all'art. 197, il quale nel punire il caso semplice degliesercizi illeciti non preclude le pi severe punizioni richia-mate dai t~ te zz i dai fini eventualmente pi odiosi. N eppurepoteva l'art. 406 limitarsi all' uso di f'ulsi ?lomi, o di fa lsequulif semplicemente private, escludendo dalla censura delmedesimo i falsi nomi e qualit pubbliclie, chb cib sarebbestato un erro re pe r ogni lato. Err ore perch: 1 arl. 406 no notrre cenno di simile distiuzione: err ore percli: non Iiavviragione plausibile d~ cos distinguere: erro re ed assu rdo per-ch8 con siffatto sislenia colui che abbia scroccato cinquantalire cun fingersi Conte o nlarcliese p otre bbe inc or rer e incinque anni di carcere, men tre colui clie scrocca sse ancliedieciiiiila lirc fingendosi Magistrato o pubblico UlEciaIe, nonpotrebbe incorrere che solo in due anni; e questo nii parerepugnarite al senso niorale e allo interesse politico. Per ultimoneppure parmi ch e posso porgere ragioni di dislinguere ladifferenza fra privato che m ai rivesti pubblico ufllcio e falsa-niente lo assuma, e pubblico ufficiale che un tempo lo r i ves t ima ne B adesso spogliato: s l ' uno che I1 altro nel momentodella scroccheria ingannano con ass erir e una qualith che nonhanno: laondo nci caratteri giu ri di ci del fatto non vi dif-ferenza. E se 11 confronto si fa sotto il punto d i vista polilico;ipparisce al con lrario clie la co nfi~iircirio nc yadebita b gra-vida d i pericoli pi che non lo sia la nsstlrjzioize ar b it r av iadell' uficio, perchtS h pi facile triir re i t i irijiariiio il pubblico;ed ognuno I ' i nt ende : s iccl i non s i ~ p r e ~ ~ b eridoviriarsi ritgioneconariin pe r coaced ere ai pubblici funzionari d imess i il pri-vilepio di commetle re scroccherie a pi huon mercato.

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    Qui gli scrittori esaminano la questione se Ilossaaversi il titolo di coizcussione anche nell' abuso nondi ~rf j ici ,m a di p~~Ofilic1~eicnsioni per causa di lu-cro; per esempio, per parte del testimone ( l ) di unfatto, che estorcesse clenaro minacciando di denun-ciare o (li deporre. Ed anche iti clnesta configura-zione, la concussione potrebbe esser p~~opricce co-lui avesse veramente veduto coraiiiettere il delitto;ed fiiq~*opl..iae non lo avesse veduto commettere,o non esistesse il delitto di cui si minaccia 1 accu-sa . Nei quali termini sareLbc sempre pi grave laplopt *iu, e per la maggiore probabilita di riuscire,e per il risultato della soppressione delle prove, eper il piu difficile scuoprirnento. Questi fatti potreb-I~ ero ssumere nei congrui casi anche il caratterecli corruzione, quando il delinquente avesse pagatoil testimone perchk tacesse. Tutta la teorica si svol-gerebbe spontanea, tostoch si ammettesse il postu-lato di riconoscere i titoli d i corruzione e di con-cussione ncll' ahuso di mere fzmzio?zi pubbliclie.Scorgasi da cib come talvolta certe divisioni e di-stinzioni che allo inesperto appariscono di puro me-todo, siano poi nei risultamenti fcconde spesso dellepii1 gra vi conseguenze giuridiche. Se si rispetta Inlinea di separazione fra abuso di [email protected], e abusodi fi'lazzione tra cc iat a dal C a r m i g n a n i , non sipu0 amnlettere il titolo di corruzione o di concus-sione a carico clel testimone, o clcl perito ; vvegna-cll questi si dicono fzc~ zzio~ta ~ii,non ufficiali. Perfare yuest.o passo ljisopna cancellare quella linea e

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    quella distinzione, o ridurla tutto al piii alle fun-zioni di semplice criterio misuratore. Ad ammette reci persuadcrebbe la riflessione che nel fatto d icomprare il silenzio cli un testimone vi e un risul-tato lesivo della giustizia ottenu to con prava inten-zione, e che non si pu raggiung ere con altri titoli.Non col titolo di falsa testiv~onianua, erche il te-stimone tenutosi occulto non B chiamato a deporre.Non col titolo di favoreggiavzento, perch il silenzioe 1 alto negativo non possono costituirlo.

    i l ) 11 concctlo di applicare il titolo di concussione anch eal privato cbe con la minaccia di una caliinnia estorcii de-naro, non E sollanto d ~ iriminalisli moderni: risale alle leggiromane : 1. 1,$. 5 , f . e c a l t l ~ ~ t n i a l o ~ i b ~ i s .nzi dal f ram-mento di h1 a c r O f l ih. 47, tit. 15 , fr . 2) appnrisce clic pispecialmente i l nome di concussore si desse c i qu i oh n e -c u s n t l d t i m vc l non n c c t t s n n d i i n ~ , d e n i c n c i a i ~ d w ~ r c el nond c n i ct l ci a ti d i6 m f e s t i m o n i u i n p c c u t a ia m n c c e p c r i t . Sii1 qu;llfranimento a vedersi I' Il c r a I c o tlr rcrz i i ir j l i t l ic rr ln -rum a u c t o r . liii. l , c n p . 6 , (5. 10 , ncl iesoro dcll' C) t t o 11 ef o r n . 2, p n g . 1109 ; G r o l i u s flortlrn s p r c ~ s i oprcg. 250.

    Alla concussione impropria si richiama una spe-cie particolare di delinquenti che si dicono ora ccs-sidzci, ora scofan2i, ora vc~zdilori i fumo. E questisono coloro.che abusand o della famili arit che al)-biano od ostentino avere con qualchc pubblico rif-fciale od anche col Principe ( e perci9 si diconoassidui) vanno spacciando protezioile e promettonodi ottenere grazie c fiivori con miilnntata infrienz:~( C perci si dicono sicofanti) e cosi estorcono do-

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    nativi o denaro dai creduli ai quali essi vendonouna influenza che realmente non hanno: e perci0si dicono venditwi di famo (1). Questa ultima de-nominazione si ebbe a schifo da parecchi modorni :ed anche il XIE o r i I' adoper nell' indice del suocodice, m a esito a proclamarla nel testo come nomedel delitto. Io confesso ingenuamente di non saperespiega re siffatta esitanza. La form ula venditadi fic-m.o classica, perch risale al testo rornano. Ess a esattissima, perch ritrae la essenza del malefizio.Non so dunrlue comprendere la mcticolosita di ado-perarla, quando d' altronde si costretti a sostituirlenomenclature inesatte e perplesse. Per innovare latecnologia di una scienza vi vogliono buone ragioniche respingano 1 antica, o vi vuole miglioria nellanuova. Ma sia che vuolsi del nome, certo che il cri-terio essenziale di questo reat o la falsit del favore.

    (1) Vcdasi s u questo delitto il mio scritto inseriio nellaEscuelu d c f dereciro, tom. 1, prtg. 194, Madrid 1863.

    Questa niala genia che costituisce una vera ca-mor ra, con la differenza che la camorra presta real-mente i suoi turpi uffici mentre i venditori di fu-mo non prestano che vane lusinghe, abonda purtroppo piu che non credesi, e serpeggia. in tutte leclassi: dove strisciando tra i servi del giudice; doveelevanclosi tra gli abiti gallonati dei familiari delministro o de l principe a pi superbe speculazioni.Tale delitto suppone che la promessa sia falsa, poi-che sc ~*ealmentel sicobnta fosse un segreto agen-

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    - 66 -t e dell' ufficiale di cui spaccia i favori, si avrebbeun titolo di vera corruzione, nella qu ale il privatoage nte sare bbe u n complice dell' ufficiale corrottoinsieme con lo stesso corrntto re. I1 ca ra tte re poli-tico di questo reato dunque evidente non eonsi-stere nel pericolo reale della giustizia, m a nel di-scredito al qriale la giustizia si conduce nella pub-blica opinione coltivando il popolo nella fatale cre-denza che col mezzo d' impegni, protezioni e denaro,la giustizia si muova. Lo che men tre to rn a ad offesadei magistrati, eccita delle viziose speranze, e mi-cidiale riesce alla fldanza nel diritto e nella virtu.

    Sta in quest' unico concetto la criminosit di similifatti, pel quale vengono evidentemente condotti nellacategoria delle offese alla pubblica giu stizi a; e cositra i rnalefizi di danno universale. Danno parti cola rein cotesto reato non vi 8. E con la sua repressionenon gi si mira alla tutela del privato, che lagnisidel denaro frandolentemente carpitogli dal sicof'an-ta : avendo costui scientemente dato o pera ni l unturpe ccintratto col quale egli credeva d i abrisnrcdella giustizia, non pu m erita re protezione s e rim asevittima della propria malizia. Anzi a rigore di prin-cipii egli non solo non sarebbe il soggetto passivodella concussione, ma sarebbo un complice del ma-leflzio; e da taluno si vorrebbo anch' esso punito:ma pii1 generalmente si esonera da una pena pro-pria per non difficultare il discoprimento del reato ;e solo si punisce con la confisca del den aro pro-messo o sborsato, che i l sicofanta deve restituire nonal privato accattatore di favori, m a al pubblico erario .

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    Le penali t& clella concztssio~ze i veggono inodi-licarsi secondo i! variare degli ordinamen ti politici.I1 codice Toscano punisce la concussione proplliaesl~licita art. 1st) con la casa di forza da 3 a 12anni: la i~q~l ic i tc tart. 152) col carcere da 2 mesis 5 anni: col carcere parimente (art. 200) la Gen-dita di fzct~zo.La concussione imp1*op1*ia ommessacon simulazione di un' autorita o d ordine, la enu-niera fra le e~t~orsioniart. 303) e la punisce conla casa di forza da 4 a 15 anni. Ravvicinando yue-si' articolo all'art. i S 1 si scorge che 1 icZe?zlico f u l t o(quello cioe di estorcere denaro mercb In minacciad i una violenza ese rcita ta con abuso di pubblicapotesti) se commesso dal sevo zcficialc. 13 punitaassai meno, poicllij il massimo non pu estendersiche a 12 anni di casa di forza, e il minimo puoscendere ad unqanno di carcere : ed assai piu punito se commesso dal privato che si51iztla l 'o]*-di~zc, ell' ufIiciale; poicli qui il massimo si elevaa 15 anni, cd il mini1110 non pub sce nd ere sotto iquattro anni. Lo che non sa in altra guisa spiegarsitrannc con la protezionc sistematica dcgli im piegati;alla cluale molti codici moderni troppo spesso siispirano. I1 codice Sardo (art. 215) punisce la con-cussione 2i'r'op3ict ol carcere sc ' i~?z~ iZ i~ i t (~ ;on ];treclusione (art. 216) e con la galcra a tein110 seesplici6~6.La concussione .il?qlrop?*iaart. 596, n. 5)commessa con meiitirc diviso, o sinitilare oriline dipuhblico uiricia lc, In punisce con la g alera noil ini-nore di quindici anni. Sul che ripcto la gi&fatta

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    osservazione. Se un individuo vestito a cara bin iere s ipresenta ad una casa, e con minacce estorce danaro,non pu essere colpito da pena inferiore a quindicianni di galera, almeno nelle previsioni ordinariedella legge, perch era un privato che mentiva di-visa: ma se cra un vero agente della pubblica forzache cosi bru ttam entc abusasse dei poteri afiiclatiglipu essere punito con soli tre anni d i reclusione.In quanto alla vendita di fzuno esso la punisce colcarcere noti inferiore a due anni (art. 314) se fu fattaper fine di lucro; e per sua specialitri la punisceanche quando fu fatta per boria e senza speculazione,col carcere inferiore ai tre mesi: art. 313 (1).

    (1 ) La storia ricorda due singolari cscnilii di sdegno deigovernanli contro i vcndi~oridi fumo. L' un o quello no-tissimo di Alessatidro Severo che pcr simil e colpa fece per iresolfocaio dal fumo nella pubblica piazza Vctronio Turino men-t re i l L>rccone gridav a firlno picniltir qiii vendidi t Dmzon:fatto clie altro non fu se non I' applicazione d i un modo disiipplizio usiil0 pci pirricidi, e gih lodalo di1 C i C e r o n C ncllacpistola ad Qllitllui~t rulrern lib. 1, e y ~ . - e curritzcrumtr t fici~ro cor~altiriiiur uta plaudcriie pro vin cia : e chc tra-vasi descritlo in cfligie iicl R a m o s e r r o r es T ~ i b o t r i a w i ep o e m parr ic idi i png. 181, edizione di Lcydcn dcl 1728.L' allro b quello riferito dal Pri o1 c t t i di uri Granduca diToscgtua il quale una mala donn a, percii crosi vniitai; diotleticrc quii lunq \i~ razia da lui, fccc coridurre :i~ oi .nop e rFireiizc sopra un asino nietilrc ad ogiii aiigolo di via le siJc~viino ruslatc dal boja, ed i l banditore gridava - ueslisono i favori che il Granduca accorda a costei. Trovssi neit~riliici tcdesclii dalo il noriie di concussione pilbblica aquella che noi chiamiamo propr ia, e di concussione pvi-vatu a quella che noi chiamiamo impropr ia . Sembra ch e la

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    Xernesi Carolina non dcttnsse disposizioni speciali contro laconcussione pir t l l ica, e clie la pratica lrrocctlcndo a pentiarbitraria giiiugesse fino all' ultimo supplizio. Quello che avevafatto la pratica si convert in legge dalla coslituzionc Tere-siaila, cbe al i2articolo 68 j. 2 dettb una scala di penali[& ched a lla p ec u n i~ r ia a l iva fino alla pena di m o r t e : B a u n i z arlrlitreiitio juris c r i ~ i b n l i s j. 425.

    Abuso CE pzfbliche funzioni,

    Gi. sappiamo che secondo la distinzione del C a r-iii i g n a n i e dei crimisalisti precedenti e srisse-guenti che corsero sulla medesima orma, si disserofz'zcnziona~ii in antitesi ad uaciali) coloro che s'in-griscono in atti d i giustizia con una veste assuntaaccide~ztal~neiizie,della quale non sono abitualmen-te investiti. Queste ft.lcszz.io?z.i,1 abuso delle quali pispecialnientc fa sorg ere la nozione di alcuni partico-lari reat i contro la pubblica giustizia, sono quelle d ipatr-ono, di acczcsntorc 21rival0, di testimone. L' a h -su delln prirria funzione fa sorgere i1 titolo cli pre-vuricasioio?ze; ' abuso della seconda la culufznia,allaquale accedono i titoli di cakln2zic1 ?va& o si'~.zziltr;-sione ci2 delitto; l'abuso della terza la falsa testi-irizo?zia.izzn, lla quale accede il titolo di sztbornazio-124e per analogia il titolo cli spn-r$zu-o. n queipaesi dove i. introdotta 13 giuria, dovenllo ( a quantoitli pare) definire la opera del giurato come unafii11~.ioio?ze non come un oiricio, potrebbe aggiun-

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    - 70 -gersi una quarta ipotesi di fanzioni pubbliche eser-citate dal privato; e sarebbe quella del giudicailoe.Ma qui non abbiamo una specialith di nosne e dititolo che meriti trattazione distinta. I giurati vo-gliono essere in tutto equiparati ai giudici titolariper quanto riguarda la loro responsabilith penale ;e cos sono passibili del titolo di corruzio~zee diConct~ssonequando abusino per venaliti clel graveincarico che loro atfida la patria.

    P r e v a r i c a z i o n e .

    La parolapreva~*icazioneerivata dal verbo pgnae-varicare ( deviare dalla (2 ) retta via ) si adopera intre diversi significati. Ora Iia un senso lato e vol-gare, ed esprime qualsisia aberrazione intellettrialco morale clell' uomo : cos Salomone prevaric per lefemmine; e taluno B inviato al manicomio perclibprevaricato di niente. In senso giuridico lia talvoltaun significato yiu largo, c designa cyualunque attodi un pubblico impiegato col quale deflette dai do-veri del proprio ufficio o tie u sa ad illecito fine.i\In i l senso stretto e prop~ *io el qrialc le scuolc e lapratica coartarono la parola prevu)*icaaionc,e rluelloin cui si assume nel presente titolo, esprim e soltantogli abusi che dai patroni dei litiganti s commettonoavverso i medesimi contro la dat a fede. Nel reatoche qui prendiamo a descrivere incorre pertanto --('l4iuwquc nello escrcitas.e la professione tli pai ron o

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    di una parte si accordi per uedzcta di lucro conl nuvei~sario pregiudiwio d el pr q~ ri olicnte. L' ana-lisi di questa definizione ci fa strada ad esporre icaratteri essenziali del rnalefizio (2) .

    (1 ) Siilla etimologia ed onionimia della prevaricazionedissertb Z i e g o r ne l cap. 2 5 della siia Rahulis t icu, che tro-vaci la lerza nella raccolta delle sue clisceptaliones pag. 202.

    (2) ~ ~ ~ L I O G R A F I A G o b i o conszilt. decis. 10 8 - r e -g o r i o syrflcrgilz. Eib. 32, cap. 21 - 3 o s s i o t r n c l . l i l . dep r t r ~ ~ ~ ~ ~ ~ * i c c r t .c(g. 27 8 - e p o t u s t i r i s n1 i n u s rlarinr.sentent. pag . 569 - a u l o obscruot. ciu. ct crini. ad Stn-tut. Frruewiine lonl. l , 11119. 1 0 4 , 1 1 . 2 2 - n g e l o cle tic-l ict is , ccip. 105 ; t p t r ~ s , cap. 2 -- C r 11 s i o de i t z d i c ~ i i s ,p w s 2 , cnp. 59 , n. 46 et scqg. - i l o C li consilici, li!). 5,cons. 18s - a n C i r o l o vnriclrum lrclionrlrn lib. 2 ,cup. 1 l!), png. 2118; et [le cl ari s lcgirrn inle rprc tibu s lib. 2 ,ccip. 8 , puy. 78 - V o I t e r i11 a n n dc nrquit iu advocnlo-~ u o i , Vu~-pirrgi 1712 - L e y s e r n i rd i t . in pandect.spcc. 62:5, 1.t 654 - l e p li dies ncademici dissert . 29 ,p i ~ g .732 - i s t n e r cle praevuricnlionis criniine -I I o 11s le cririvrr contcmpiiis doctorii~n; n t l tesnaro Zlnrt le-he n l i l n t . 1, prrr.s 2, t l i s s r~ ' t .8 - 3 e y C r dc adz~oca tor .praeatrric~ltione- I C l C h i o r n ~ i s cc l l r r ~~cco lgar i rap . 5 ,n. 12 - r n 11 t m:\ n n de s t ~ ~ ( ~ t ~ r y e ~ t z ~ l i b u sdz)oca toru~n ,J e n c ~ 1720 - u t t rn n ri n elcmrn tn S. 612 et aeqg. -BI c l 1 i o inslilzil. jrtl*. crim . ctrp, 5 , S. 10 , png. IiG - i 11-l i ;i ri i i s t i tuz ion i vo l . 2, prg. 154.

    Dico eser-cilaszcZo locc ~ ~ r o f c s s i o ~ z ci pnt?-ono, pcrcliilritengo clie in ci6 stia il primo clemento di qricstoreato sotto il punto ili vista della persona (1) . Neitempi primitivi ma impossibile si svolgesse il concet-

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    - 72 -to di una classe di cittadini esclusivamente destinataal patrocinio delle part i nelle loro controversie. Tut -to allora facevasi nel giudizio tumultuariamente esecondo 1a occasione: improvvisati gli accusatori, cheeran o gli offesi o i loro ad erenti: improvvisati i giu-dici, che erano i seniori della trib; si improvvisa-vano pure i patroni secondo che a qualche amicoo coripinnto dell' accusato piaceva di farsi innanzia sostenerne la innocenza (2): cos leggiamo nellesacre pagine che Susanna calunniosamente accusatacolne impudica si vide inattesaniente redenta perlo spontaneo accorrere di Daniele clie ultroneo neassunse il patrocinio.

    (1) Questa opiiiione prevalente fra i giuristi, i qualicomunemente esigono come estrerno di queslo delitto lo es-sere eseguito (i p er so n is j r r rau icn to obstrictis: B a n n i z ad e l in c i~ t ioS. 4%.

    ("2) La spiegazione speciale dei r i ti c he accom pagnano lacollazione del dottorato si trova elegantemente descritta nc-gli Sirrtutn fiic ullnfis jitr eco nsu lior um Vilenzbergensiztmunrio 1508 coillpositn, edili iri Lipsia l' anno 1858 dal dal-tore B u t li c r fprrg. 21 ) dove si clii;irisce i l simbolo de ilibri, del pilcci, dcll' iir ic ll~ , dell' amplesso. s ul le origi nidell' ordiiio de i procuratori C degli avvocati pu erudirci i l31 a n z i nel suo tratt;ito de c~dtiocaliscrcp. 1, 2 e t 3, ov erspoti e le diffcrenzo rclaiivc. c loro ragioni : ti a n d r i n li deju r i b u s ad eo cn to ru m crrp. 1, Utrcclrt 1840- n n g I a c 11 sscmcstr.iiiri~ i$. 1- oqii i 1 1 e lc s Zp'gistcs p n y . 212. In Prus-sia il co rp i is j i i r i s F r icd cr i r i t r n i t t~z 26 ; i ~ s i o781 pro-clamb 11 in u i i l i t d e i p ro v ~cd i rn ~n i iettati dalla Ordir~~jiizade l 1713 pe r frtaiiaregl' intrigtii degli avvocnii, diccrido c l i ~i rcgolamerili iion servira nno a niente finc h iion si sn i i tol(o~ I f d l t o ' inferveulo degli avvocati nelle liti. Base della tiuova

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    - 73 -proce dura fu eiic la iniziativa d ei proces so e la conclalazioaed e i f ~ t i i utlo dovesse farsi dal giudice. Poeta come principioI n proscrizione assoluta dcgli avvocati, i: giudice polova nellecause nominare un ci if~nsoreofficioso, ma questo non era nil rappres entant e dclla paric, n& salariato (fa Ici. Era iin as -s isrentc che i l giiidice dava u s stess o pcrclii? lo aiuitiss enella ric erca del v cro. I1 princip io cosi posto da Fed erigo ilGrand c si sri lup pb nel codice di procediira Priissiano tlel 6luglio 1795 ch r venne conlcmporaneo al dccreio di abolizionedcgli svvoc:iti in Frkincia. Qiicslo nuovo cod irc di proceduraaboli anche il nomc dcgli avvocaii, C lo ufficio dei difensoriofficiosi introdotti dal codice dcl 1781. Tui(o fu deferito algiudice, il qiuale non e bbe obbligo di li~nit arsi lle conclusionie dim andc dclle parli; doveva c erc are da sC quello cile eravero o gii~si o. Alla vcril fornlnle di cui si conteniava ilcodice del 1781 si disse doversi sosliluirc 11 verith niateriulc.Alla ricerca si destin un giudice i t islruenlc, a cui succcrlcvaun ciudicc rcfcrcntc il qiialc iriformovii 11 t r i b u n ~ l csullostato definitivo del proccsso. B1ii I J forza delle cose fu pipatente dclla legge. Lc parli coniiiiuarouo a d invoca re l' aiutodcgli avvoc nti, crl i giudici pe r mino rare Ic noie furo no con-niventi. Queslo stato flagrante di cciilradiziorie fra la leggescritta e la priitica cccil alcuni ovvocali a presentare unanien-ioria i11 Re di Prussia nel 9 novcinhre 1851. Da ci na-c q i c i l nuovo codice di procedura dcl 1 s iugno 1855 corn-pilato da un a conimissione pc r In tii:)ggior p'irte di avvociiliclic h:i ristabilito 1"ordine, cotifcrciitlogli quella dignil, queifcivori, e qiirlla indipcridcnzd clic sono iieccssarie a farn e uniitile strilntc nto della giuslizia. Qucstn iiidipendcnz a dell' or-d ine i? sfata coiife rniata ed iiccrc!sciiit:r in Pru ssia diill;i leggede l 21 luglio 1S46.

    Ma poidii: i progressi dclla civiltit (hbcrn costi-tuito 1'orilinc giudiciario, egli era bene un a ~ieces-

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    - 7 4 -sit correlativa che si costituisse la curia: vale adire clie nel modo medesimo con cui l' auto r i t j so-ciale d estinava fra i cittadini certe persone alle qualifosse data balia di sedere corne giudici, cosi anchela facolta di patrocinare nei giudizii gl'in teres si al-trui si restringesse ad un ceto cli persone alle qualisotto debite condizioni ne fosse da ta licenza d alla au -toritii medesima (l). Queste conclizioni furon o c-pelle(li probiti e di capaciti presunte per certi fatti an-teriori di coloro che aspiravano a sedere in quelceto. Ed rina volta costituita la curia come ceto p ri-vilegiato e distinto, voleva bene giustizia che comealla iiiedesima si compartivano speciali diritti, cosisi iinpo nessero ai m emb ri della medesiri-in partico-lari doveri, e piU specialmente quello della fedeltl~verso i privati che ad alcuno (li quei funzionarii ve-nissero afllidanclo la tutela ilei proprii interessi nellecontroversie forensi. Ed ecco la origine dei delittip011r~ii ei patroni ; e piii specialmente del reato dip?ncvu?iicuwionc,i1 quale piacque ai Rorilani di dareil norrie pii1 particolare di tergizcrsazio.ne (2) (de-rivato da volgere il t e ~ g o ) e era commesso nelloaccrisare, e di collzcsio~aenegli altri modi.

    (1) Udii spesso uomini di alta fdma nclle scienze ecorio-miche inveire contro 1' odicrno sistcmil degli studi obhliga-lorii, degli esami e delle licenze o diplonii rictiirsti allo eser-cizio delle professioni. Dovr~bbcro s i dice ) essrr l ibere leprofessioni come lo sono le arli: e i posteri riderann o dinoi perche vo~l iamoun tirociiiio ed irii' aulorizziizione sii-perioie per lo esercizio deil' nvvoclierin, del ~ioliirinfoodella medicina; corne noi ridiariio dri;li avi rioslri perchi:esigev ano un lirocinio ed una pj te ni e per clii volev:i dars ia l niaslicro del calzolaio o del sarto. lo non potei mai farnii

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    - 175 -persuaso di tale pcnsiero c (li tale parificazione. Feilcle alprincipio fondaineniale nel quale io ravviso 13 sola ragionedi essere del magistero polit ico e del magistero punitivo, ionon posso accettare come buono tuttocib che traaccndc oltrequel cardine, ma non so amnietterc dubbio sulla lcgitl iinilkd i tlitie qu elle dp duzion i logiclie ch e n e derivirio. L' autorilbsoci,ila non fonda la propria lcgitliniiih n& sop ra un privi-legio person:ile, ui! so pra il sognato bisogno di edu care lemasse, ch e necessariariiente la f

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    buon num ero nel suo paese ; ed ecco che per proteggere ildirillo si proceduto col mezzo coniradiliorio di spin ger ealla sua violazione; contiene inoltre il vizio del falso sup-posto, percli la ignoranza del cerretano o del mozzoreccbinon si rivela alla inluizione di tutti, e gli idioti c he sono ipi non 1 acquistano mai ( e m e ne appello alla esper ienza ),a poi quando siasi per tristi prove acquisiia in una provincia,vi vogliono prove novelle e nuovi sacrifici di vite e di averiperchb la si acquisli in un'altra provincia, dove il furfantetrasporti le sile speculazioni. Inva no pure si riap onde che :itali pericoli provve de un sistema energico di repressionepenale avver so coloro che vantandosi espe rti in una profe s-sione 1' abbiano esercilata con pregiudizio dci singoli. h que-sto si ~g ol ar a rgoniento io replico per pi guise- . O Brul-to metodo fare nascere il male per poi colpirlo col nuovomale della pena - ." Irapossibile il pi dcllc volte giudi-care se lo evento sinistro derivb da iniperizia del nicdico Odel palrono, o piuiiosio dalla malignilh dcl morbo, o dallainctiiludine tlelle preiesc - .0 DifTicile rccnre con siffalloinelodo compleia riparazione alle vite cd ai patrinionii sa-crificali. Il diritto si vendica col inagisiero pcriale quanclonon s i b potu lo d ifendcrc preventivar~~cnle;nn qiiaado viPi modo di difendcrlo prima ch e veng a f c r i i ~ ,quesio s:ir.ksempre i l sistema pi confornie alla giiislizia cd ai riguiirdiverso la un~anitb.Fu doiiq~i e irannide I;i vcllci~ i ir iiporreI' ohbligo della patente al f;ilegnamo e al snrlorc, pcrcli ilfiilegnnmc e il sa rto re non niiniicciario ili gr;ivi Ivsioni 11dirillo, e perchb la loro imperizia ? f;icilnicnic disccriiibilcdal popolo. ala sarebbe una dcserziono del proprio ufficio,iin vile iibbando no dellii propria iriissicnt? qiicllo dcl l' aiiio-ril ~oc iiii f? lic c0nscnlil;se allii i i i i ~ ~ r o n l i l i i i l i ~ ~ erl i i ~ i < ~ i I i riciiiun(ltic lo rscrc izio drll c ~r of rs si on i cr1z;i cliic~rlcrc ccilc!condiziorii e yia rei iiig ic clie 1);isiino :tlriieno n d.1r.r ritia pr e-sunzione di cnpiiciib. (1iir11;i sr nt c nz ,~ rillant,a (li B c c C n r i ;i ,felice quella n n z i o ~ i ~n cui In gi i ls t iz in non d I lYiB nrietr-La, seduce conie volo di un fiio so f~ mii non da acccttiirsi

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    comc un a speratizd di ~ ~ o c s i b i l ceulth. L'gualiiienle piiu 1 1 1 r > ~felice qirellrt tlouiuue rloce il diraitn i r i s p c l i u l o .wn;u I i r -80l/910 di lcggc peitule.

    (2) La terg i vers~ zion e ra un redto proprio dcqli 4iccuacitor~clie de sertuvan o I'nccusa dopo averla soleiinciric~nte rof)o.i.i:M a r c i a n o nel s u o com rilerito a l s ~ n ~ t o ~ o n s u l ~ o11 1 - 1 1 i i C I -n o f l.l,W. /'. ud Sr?irrtuscotisc~litrm 'r~rpiliniziii~rj1it1eni t~rculuori~irrnttrr,aitt p~ .ne l~nr ic i i r r lu~ . ,ilt Ier.grt'e~-san-tur . Vedasi 11u r t ni a n n P i s t o r u b s c r i ~ . 3.

    Uiln ~ o l t n osti tuita la curia bisogna hene cile i idelitto ili l~ t - cont* icccz io lze ivanga un muto specialed i coloro di e appartengono alln nieclesiina; e ( l i quiil requis ito cZeIIa persona negli clementi cli questoreato; la quale generalmente nei codici conteriipo -ranei ricliieilesi che sia un j~roczcratore od un t ~ -i l oca t o (1). Koii repugna peri, elle in clualclie urili-ntimento civile possa piacc re cli al lar ga re la facoltadel patr*ocinioo iicllc cnusc penali od anclie in quel.le civili di niinoi n~oniento, minettendo nll' ufficiodi patrono u n prirato non sscritto alla curia iiinilcstinnto caso per caso a quella Sunzione dallo stec-s u tr ibunnlc ]mi bisogni della occasione. Ed a1lor;rcluanilo si :lilotti cotesto sistema potrd bene sostc-ncrsi clic ;riiche a costoro si allatti in un inodo ; , , I -11i.o]~vio il iVeato ili prcvaricazioiic?, perclii: senlp rt:cssencio loro aflil nto lalc inc:iricn pe r tin atto clel-1 ntitoritii giri dici ari:^, ~ O S W O " O nlc(I!:silui consiclc-i.:~rsi conie ~ iv es ti ti li una 1)ul~l1lictiCcle, alln qrialglnon dchi~anon1:incai.e scnz:l ilclitto. ;\la dove lo iii-t c ~ v c n t o cl yrivato in uri:i. liti! ibssc sempliccincntc:tollcrafo, e dove il clifciisorc ilellc ragioni di unaVOL.V. 12

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    - 78 -parte fosse eletto per mera Aducia della medesimafra i suoi pa ri, io non vedre i in siffatta e lezioneche un atto di Aducia privata, un mandato orclina-rio; cosicch quando lo eletto tradisse anche per ve-nalit i1 suo clien te colludendo con l' avversario, nontroverei in simi!e malvagit una cagione di pu0-blico allarme m eritevole che si elevassc cotesta m io-nc, per quanto riprovevole, a clelitto civile. Iriiputia sL; stesso il danneggiato la cecita della scelta; nonpu dire di essere stato ingannato per le clualithpresuntivamente attribuite a quell' individuo dallaautorit che lo ascrisse alla curia o lo destini, aquella speciale funzione: e non ha ragione cli chie-dere la protezione delle leggi punitive rnentre tuttigli altri cittadini auguran do a s medesimi u na mag-giore cautela non sen tono diminuita p er qu el fattola opinione della propria sicurezza: .ne nlai potrhdirsi che siasi abusato di una funzione pubblicaquando allo esercizio della medesima l'auto ritk pub-Llica Su rneramente passiva. Chi per altro, senzaguardare alla genesi dello incarico, considerasse nel~~at rocinioelle cause un atto di pubblica funzionech e per s% stesso costituisse una oggettivita giuri-dica interessan te a t utti i conso ciati, potr eblx bbc-,nissimo nel definire la prevaricazione prescindereda tutte queste distinzioni.

    (1 ) Uovc le due professioni di avvocato e tI i procuratoreSOIIO distiiile si ritiene che \a avvociirri:i iiivesta di iiia,,' r"~o redigtiii cile la procura. hla qu i iio11 i: quesiione di diaiiit: Gqueslione di fede tradita. E questa essendo uguale in eri-traii~bo e professioni non vi & ragione di distinguere fraI' una e 1 allea in ieina d i prevaricazione tanto per* la no -

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    zione del reato cjuanlo per la misura della penalit. I1 coslu-me di tenere separale quelle due professioni i. inolto anticoed esteso iu Eur op a: ed ha la sua radice nella differenzache passa fra la cognizione c la pratica nella materialitidelle proc edur e, e la sapienza del giiireconsulto necessariila penetrare nelle profondith delle questioni giuridiche. Visono per altro tultavia dei paesi dove iiori si accetta talesepa razion e: ed ivi coloro che sono assuefatt i al promiscuoesercizio di ambedue vivnnienle comba~tono l nietodo delladivisiotie. A1 contrario il IJr o m a n n lamenta clie a Cro-ning;i siano unificali coteeli due unicii, oiid' egli dice essercderivato lo avvilirnenlo dell' esercizio nel foro.

    Ma certo peri5 che quasi tutti i codici contern-poranei limitano il titolo di prevaricazione alla in-fedelth degli avvocati e dei procuratori, laonde clrie-sto requisito clella pei-soizu puV dirsi oggidi preva-lente nella pratica. Erl certo del pari che non famutazione nelle condizioni essenziali del maleriziolo essere il patrocinio esercitato per nler.cecle o gru-tziitm-izctzte (1). Quel curiale clie assume un a difesaofiiciosa, o lo faccia egli spontaneainente o perclibtlestinato dal giuclice, ha i l debito di Sedelth versoi l cliente, n&pii n& meno deli' altro che riceva largaretribuzione tlelle proprie faticlric. Cici 6 coerente rtllainclole .socicrZc (li clricsto ronto.

    ( I ) Ir terriiini C a r p z o v o dccis. 91 , n. 22. E che ;il-I' avvocato prevaric;ilore non serva di scusii In dcdiiziotiedi non esser e slato soddisfatto del suo onor ario, lo insegni)S r y k i o (Lissert. vol. 1, d i ss . 16, cnp . 3, n. G. Le pretcscci+ esageriil i oi~orai,i i qiiai~tuiiq ~ieossano reprirricrsi disci-

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    plinariaiiicnlc) niente hanno di comune co n i caratteri giu-ridici della prevar icaz ione: B u r g e r s s i a g t l l n ~ ~ k ~ ) ~kse r -ua t i o~ i i o s ett turia 3, obsero . 76, e niolto meno con In c4r -1.u.zionc: B e r n e r Lthrbuclb S. 224, pag. 572.

    I'oninmo nella nostr a de.finizionc la I~) r1n ula i(iccolvllc (1 ) c qui t rovian~o il vero momento con-suinativo ilel rnalefizio: risolvendo rosi il prol~leinnpiii iinportaiito dello argomento nel senso che Inperfezione del reato stia nel contratto. Avvi qui unapririln l~roposizione i~disputabile ci1 che alla con-sumazioiie clella prevaricazione i: inililrcrente clie 1jmrt,c tradita alll~in i no per efl;~tto elle male arti1)ertlrito In lite. PuO Iienissiiiio il gi ud icc aver sup-plito al diritto clol difensore, c il cliente tr adito ar7ei'eottctiuto :tssolrizionc o vittoria malgrad o la ncquizini l (4 pali-uiio. Ci0 liortcrh. a di re clie i l i leli t to ol~bec f / k l / i nlciio gvnci , rna esso sa r i ci non pertantoi ic i* fr>l lo,e coriic tale tlovri irl~putarsi. a o g g c t t i ~ i t j ~giriibiilir*nli clricsto i-cato non b 11h il ~,atr iiiio iiio&:lI i t ig : t i~ i~ ,iLi 1;i l i l ~ a r t iclell'accusalo. E s s , c i , ncllnsantiti1 tli:l iiiiiiistcro, il clri:ilc a tutti i citt;~rliiii n -t c3rcs~aiiatitciicrsi inteinct.atn. E il sacro i~iiiiictci0o{ l i [ntrono i: rlalioiilesso gi$ completamcntc c gittnto1 1 ~ 1 'riiigo per In rit?rluizia de l pat to scelloi.nto.

    (1) osni :illo clie nuoci] cvcn lii:ili ~~cn le l clic~itt?,.iiori ogni (lic1ii;ir~zione confessione inipriidente dcl tlil'crisorcI W S S O I ~ O da r kise :illa sua puiiibilit crini in al^, cluaiitlo ;iliclir>11) si); i~lioo la iricrir.i6i si;itio tal i da far luogo :i rili:ii.iizioii~civili, se iioa C provalo il ninlizioso iiccordo coli I' nv\.crsnrio.

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    - 81-Ur\l resto i liinili entro i quali lecito ai difensore di ini-IIu:,.nnre la ve ri[ & ln lui conosciiith, o ppi ire debito di IenltHconcordiirl;~qiiantunque pregiudicevole al suo clirntc , sonocos delicnii ed elastici che bisogiia' lasciarne giudice I n CO -scienza iridividunle. \'ed;isi R e c l; e r de la j us l i cc el dea; toocnts e11 Ulir lerc et cn Allcrnicg~re,Paria 1861 , p u g . 20P / 25.Dn il ~ia iito opr a si B detto rilevasi clic guurd;ito ilb i t ~o e l la r iv c l~ iz in n edi un scgreto coriirriessa dal patrono;i da nno del proprio clien te, rluesta piiL rivesti re diKereritiloriiie, ed ;issuriirre diverso tilolo secorido i casi. Nel casoser)iplicc; cici: nella nssenz;i di ogni collusioiic niiiiiziosa, ilIbnlrono ir i i~~i~ildeulciniiirr sotto i l peso della inci,:i :iccIisadi rivt*l,izione di s egrcto , ch e nppirnio (corric iricistramnioa $. 16.12 ) si nppng;i della sola impriidenza ccinic suo ele-nicrito nioral e. hl;i qrian do la rivel:izione siil f;iii:i sc ie nle -iiierite aila sli?ss;i Iiiirle avversari;^, il reato si tr;iiiiuter iniina vera e pi.opriii prevariciizione pi sever:itrienle puriila:ti I h e r i j u s p u ~ r d e c t a r t s / ~ib. 4 1 , !il. 15 , puy. 82- f . (Juan-d o ~)c* r i~ l t roi 1);irl:i di s e g r e t o interidesi di vero segre toclic c:id;i siil p i l l o . Nori C criniinoso suggt!rirc per airiicizian1 piitrorio :ivvoi~siirioqualclie testo, quiilclie dottrina, oil altroclie stia s1r~tt;1111c[ite iel ccrc tiio ciilrid ico, q c t i c ~ ( coiiie i11Icrrniiii osscrv;, U n ri ii i z :t S. 4 9 4 ) I i n ( ~ c ~i i l r i lcivcoti i i18sc cwrrl i r /e t i : .

    S. 2600.>In i l dubbio puO nasrere quando si consideri ciOc.he il patrono abbia htto od omesso dopo avere con-

    clusa la turpe convenzione. Se dopo avere ottenutoifnll'avvcrsnrio il prezzo de l brutto tradimento ilpntiaoiio abbia poscia deluso l 'avv ersa rio stesso estrcnusmentc :issistito e con fbrtuna condotto alsu o desiderio i l cliente, potrh cgli dedursi a favorecli colui cli' ei si niaccl~ii)li unti semplirc frode cum-1):ittcndo la perfidia cori la perfidia; clic forse egli

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    col fa tto siio giov meglio al proprio cliente, perc hb1 avversario Adente nella simulazione della gu err atrascur pi gagliardi mezzi nella propria difesa;che in una parola egli non colperole d i preva-ricazione perch mai non ebbe lo intendimento divendere il proprio ufficio? S e facesse forza sull' ani-mo il riguardo allo intcresse del litigante questededuzioni potrebbero parere buone ad escludere ilpi grave titolo di prevaricazione: m a se s i pers istea considerare questo reato come sociale, ed a rico-noscerne la oggettivit nel profanato ministero bi-soglia respingere questo sistema, e giudicare col-pevole di prevaricaxionc il patrono che si vende al-1 avirersario, quailtunrpe lo abbia poscia delusoadcm1)iciido con zelo i doveri (le1 suo incar ico. Sol-tanfo p0tr.h qui dirsi che i l r ea to ebbe e&% menoyra6z;i per fatto c volonti dello stesso colpevole, ed i quella circostanza tenergli conto come criteriomisriratore; ina il m alefizio si do vr sem pre impri-t a r c c ome c ons z ~~~~a to .

    lJarinlcnte pub nascere controversia intorno allaipotesi della proposta tion accolta. Coe rentem entea quanto si detto in tema di coia?-uzione,1' autoreprincipale del reato di prevaricazione non pu es-scrc clie i l patrono: il privato clie lo corruppe e locomprb non b clie un coiil~iliredel reato. E perdeduzione giuridica di tale postulato bisogna anclie(lui dire che il terzo col proffergere all' avvocato unprezzo afBnchh tradisca il cliente non pone in es-sere un tcnlafiz-o punibile di prevaricazione, non

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    liotentlo ammettersi tentativo ili ~ ~ l i 11~ i c i t H .ureanclle qriesto ragio~iamento, he sombra cosi nitido,e che coiiluneniente si accoglie, puO lasciarci esi-tanti quando si immagini clic Ia proposta non siapartita (Tal litigante rna tlallo stesso dil'cnsore dopo-chi3 egli ebbe accettato (1 ) lo incarico del patrociniod i una parte, e In rcpulsa sia invece partita dal-l' avversario.

    j l j ; coiicorde appo tutti I:I opinione clie limita la cri-rn inosi l~a1 ci\So di difesa acccttalfl, ci03 di ni:indato defi-nitivarilcnlc conferito. 1:in~Iii: si lrntln d i semplice co?rsirilrinon vi luogo a repressione p~ii:ilo ror cIrinnlo possa esserebrutta cosa i l &tre ogqi ali' uno i l consiglio i n U II senso, Cda re poi dimani all'allr o un consiglio in senso contrario:IIe r t i 11s +esp. 247 - o c h iilsliE. jzir. crirn, 5 . 558. Y iionclie questa dottria:~ pii;) generare una qiialche dilXicollkiquando I' avvocnio riehieslo p er consulto abbia n d occasionedel rnedesimo acqiiisbnlo cognizione di segreti iriterensontila parte, e ne abbia fatto rivelazione poscia alla parte con-trarie clie alla su a volta lo consulli). La dificollh nnsce da lconeiderare - . " L : I ari[& di riigione ch o ricorro nel caso -2." L' abuso che prir sempre vi U del nubile irfficio - ."Liiregola prelicn per la quale iridislitilamentc s i riover frn icasi di pr~v:iricrizione la rivclnzioae dei segreti conoscititiad occasione dell;i professione : h1 e n o c h i O de nrbil?,rrr.l i b , 2, ns. 637, n. 25 - n g e \ o d e ma1eflcii.s ee)*t)o f i l -s r t ~ d o , ?L. 49 - 4 s i o t r ~ t c t u t l i ~i ti (le crwcerntu f ide-j tbss . t~el~rxmrido,, 50 - a r n v i t a comlcnt. n11 rir. )ira-gncte cibrine r i t . 5, n. 14 .

    In qucsta ilifferente ipotesi che rovc!scia la ligurB:tcoriiuriemsntc conterriplnta non pub piu spoiiilei'si

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    - 184.-lo usato argoinento del tentativo di complicit&. Qu isarebbe il futuro autore principale che avre l~ be ro-ferto di vendere il suo ministero, e col dire cheegli si macchiato di un co~znfo 7i p~*cvrc~*icnzio?zenon si urta pi nello assurdo di r;ivvisare un ccu-t o ~ c i tentativo in chi a delitto cotisrimato non sa-rolil~estato atlfol-c del delitto. P e r sos tenere dun qu er4ie ncppurc, l'avvocato si renda colpevole di ten-tativo di prevaricazione qrianclo proponga all' a v r e r -sario di fjre a lui guadagnare la causa perch ne: ~ l ~ h i an premio, bisogna risalire ai cardini del co -nato e decirlere se qriclla proferta e quella ricliie-sta si a O no u n principio di esecuzione dcl malcfi-zio, o piuttosto un inero nttol i i .cl~ a~~n toi~io.Ia poichi?il ci'itcrio dcll'atto prep arator io non cos titu ent e co-~ i x l o ~ ~ n i b i l eta per no i nella inancanza d i rinivoci-l;\(, e qui In univociti tlcl fine (supponenrlo la serieti,ilclla jiroposta) i' intuitiva, correndo su tale ordineili iilcc si verrelhe alla conclusione di t rovare incliicl l'atto del patrono un tentativo Ipunibilc: e cer-tninentc rlri sostenesse simile tesi non potrcbhe ap-!iriiitarsi :li errore o c1i contrarlizione ai principii.

    Iticonoscerc la coiisumazione tlel inalefizio nel se-ri o crcco~-&.~ ra il patrono c 1' nvvcrsario B inoltrerina ncccssitA. Se si esigesse eziandio la prov a della11:iiincggi:it:t difesa si entrerebbe in un campo di( l i fficilissiine prove, ed il pii1 delle volte impossibili.i4rinndo un perfido patrono avesse maliziosamcntclasciato decorrere un termine fatalo, potrcbl~edirsicdic In vnlotit9 pe rse ve rante a danno ilul proprio

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    - S., -cliente k manifesta, e che 1 effetto prcgiudicevoledel reato L. incontras tabile . SIa la iriotcsi cli un tra -dimei~to~s tri ns ec at o sotto questa f'orrilti. k tropporar a, troppo grossolana, troppo pericolosa per lo stes-so patrono che si espone a rifacimento (li indennita.La ipotesi pii1 orilinaria cluelln di rin tradimentosvoltasi col mtinifestare aH' avve i*snrio seg reti delproprio cliente, col fare od ornettere ccrtc eccezio-ni , o il richiamo di certe prove, o altri movimentidefensionali, per cui so tto f:illncc apparenza cli un 3calorosa difesa si venga a co nd or ~e l giridicc nelinopinione contraria, e ad un pronnncinto noccvole al~ i ro l~r ioliente (1). hIa in sitnilc forrtin s:ii-;i sempre~ v d u o istinguere ci6 che fu fatto od omcsso perncgligcnza ocl ignoranza c1: ci0 rlic lo f u per rna-liziri : c sare!)l~e pure giuridicame;ite impossibiledimostrare che se il difensore non avesse difeso inquella tal guisa, i l giridicato sarebbe stato differente.Anche per una necessitii politica bisogna dunqueaccettare la rcgola che 1:~ consumazione (li questoiacato stia ncllo accordo.

    ( 1 ) I ' ii ~ dun que esservi in uri atlo tltll patrono i 1 c1;innopriivih>iirii~ del cliente e non esse rvi previiricazione: com epii;) esservi prev;iricnzionc seriza i l concorso del danno ef-frattivo. Laond c si d ctl rro coine possibili i termini della p re-riiric!aziono i ~iic lic ncllo iiidiirrc iiiiiliziosanjcnie il clie nte adiinii traiisazione f B n n i i i z a S. 455) quantunque prr la iricer-fczza degli esili delle l i i i difliciiiiicnie I)OS\;I nssrverarsi h11re;iurlizio di'ilii pacr ol i rni i i ;~ .

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    Con la formula generale accorclw).si, i i i i pnrc sicomprendano tutte le ipotesi di fatto. E ~ v i\c:r.O [:iltitorma specialr! che da molti criminalisti e da moltilegislatori si volle espressamente designare corueraso di prevaricazione : d e quella in cui il ~ a t r u i i opresti, o a fronte scoperta o per mezzo di altri, 0co.ntempo?.a~tearnenteppure successicaiiznbe la ope-ra sua ad entramho le parti: caso gii prevedutodalla 1. 4, S. 4, f f . de I~is ui notant. injiuizia, e 1. 3,3. i, e t 1. 3 , S . 2, ff . de praeuaricat. Quando cib sifaccia conte.rnp0.1+anea'~1ze?zteevidente lo accordodoloso. Quando per0 il patrono dopo avcro oncsta-mente difeso il suo cliente fino ad un certo perioilodella lite lo abbandoni o nc sia al~bandonato,edallora assuma la difesa dell' avversario, pu sein-brare clie in simile contegno vi sia una mera in -delicatezza e non il vero delitto di prevaricazione.Pure si accolse da molti (1) la regola pik severa,perch si consider che il patrono nel secondo pe-riodo della sua difesa poteva abusare di cognizionidi fatto e segreti acquistati nel primo periodo perla sua qualitd di difensore. Ma qrii nacque la di-sputa sulla intelligenza della formula nella medcsitrztccausa. Si dubitt se la causa portata in appello do-vesse dirsi diversa dalla prima: ma questo dubbiomi sembra futile. Si dubit se dovesse dirsi la stessacausa una lite promossa dalla parte contro un nuovoavversario dopo ultimata la coritro il pri-m o avversario, perch per avventura fondata sul-i identico titolo o sul medesimo principio dal qrialc

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    muoveva la prima: e prevalse la negativa. E vera-mente al patrono non si pu imporrq nb una fede21c,*so?zcclr,nb un a fede giuridica corne dovere as-solato de l suo ministero. Cosicchb se oggi combattail cliente ch e altra volta patrocin; o venga in giu-dizio a propngnare una massinia od una interpe-trazione contraria a quella cie fu altra volta da lu ipropugnata, potr rimproverarsi di leggerezza odanche di poca delicatezza, .ma non potr i dirsi col-p c ~ o l e i un' azione delittuosa. >la se per altro nellanuova lite il patrono si valesse a danno del su oveccl~iocliente di segreti che questi avesse a Illiconficlato nella suci prima difcsu io vi troverei benegli elementi di maleilzio punibile o come preuavi-cazio~ze ii~~prop,-.ia, come rivelazione di segretiqualificata.

    (1) Non mancano peraltro scritlori di vaglia ch e neghinoI' ap~>licabilil el titolo di prevaricazione alla prestazionesuccess2va di patrocinio ai due litiganti nella medesirns causa.ijuesta opiniaile pi h mile scrnhra prevalere appo i commen-tatori del codice penale Auslriaco. 1 vecchi pratici sulle orm ede l il a r t o l o vollero dislinguere ira patrono c he avesseabbandoniiro il priruo clieirte per passare a nuovi amori; epntrono che nc fosse s ~ ; i t obbandonato. Ma questa distinziouerui sem bra piuttoslo etica c he giuridica. Altri ha voluto sidistingua s c il patrono col mutare l e sue parti abbia o nonabbia recalo danno al cliente. RIa qiiesta opinione non mipersuade, percli! troppo cmpirica, a perch! sostituendo ilcriterio del danno pavticolnrc ;i l crilerio del danno univer-sale, a la iudligine su l diinno cfcttclliiio alla indagine sul dannopolen,xiale, viene a den alu rdr e il titolo di prevarica zione, ead al terarne i cri teri i es~cnzial i .D' alironde apro l 'adi to adelle ricerche troppo dillcili il pi delle volte nd essere portale

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    ;illa necessaria chiarezza. noiabile in ordine alla difesac%iiteiiiporanea de!le du e piirti [in giudicalo della Corte di(;:issiiziorie di ~ O r i n o cl 10 rnitrzo 1866, inser i to e i innot~toilegli Annnli ( l i y i z~r i sp t~udenzotaliriiar~?)art . 2 , itrg. 78.dov e respingendo ogni c,ivillaziorie e sotterfugio stabil ch e aitcrrnini dell' arl. 510 dcl codice penale Sardo non b eleincntoiieccssario di prevaricazione n& ch e vi fosse mnntlalo s critto,i i e clie I ? avvocato abbia firrnato gli iitti per una parte F: perI ' ,iltr;i, ni: clic iibbiii Liito personali co n~ pa rs e n tribuna le,ri i l clie siti clcriviito alla parte un danno effetiivo. Basta ctieabbia in qualsiasi m odo partecipato alle difese di arnbo ilitiganti. Li1 teorica del dan no poteiizia le fu sa pie ntc me nterisp ettii ia in c1ues:o giudicato . Ed io lodrr, sciiipre ogni iri-tcrp rr~ azio nc per quanto rigida ch e valga a nianlen err Ii idi;tiilii di uo:nini i quali dov reb ber o es se re cse mp io per pet iioiion SOIO di onesti nia :inclie della pi sqiiisila delicatezz:i.111 pra tica .;i esnrn inb anc ora I tr q ii es li one se u ~ i vvocn lodiwriulo giudice potesse giudicare i n una causa riti lui [ire-e~ deu trn icn tc patrocin:i ta : C a b e d o de c i s i on~ s Lrrsil(inocrltcis. 20, lih. 1. Li1 nrgativn B manifesta.

    Completa la definizione di questo reato In formu laper vedl i fn (l i J I I + O ~ I " ~ Oucro, la quale esprime iltcrzo elemento essenziale del malefizio. Io penso(quantunq ue la contraria opinione sin pi ric evu ta)vlie clella. venalita (1 ) debba farsi rin estremo indi-s ~ ~ e n s a b i l en questo malefizio. Puci bene concepirsiil fatto riprovevole di un avvocato che tradisca i lproyirio cliente colluilenclo con l' avversario per iii-iiiisti od odio segreto: puO immaginarsi il Srrtto do -loso d i rin patrono clie pregiudichi lo ragioni delproprio cliente tnosso da importuna pietii verso l'av-\-ersario pcrch veggn per avventura clie I' esito

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    della lite sa re l~ be er rec:ire In ultima rovina ad urladesolata famiglia: pub pure il moralista nt ic l~on taliipotesi stigmatizzare il contegno inhclele coine t i -tuperevole e malvagio: rna difetta, a parer riiio, loelemento politico di un danno mediato I~tistevolc:dare a quella inficleltli il carnttcre cli delitto civile.idriesta mia particolare opinione non e peri) accoltanelle legislazioni contemporanee; c forse lo acco-glierla in un testo di leggo pui) essere pericolosoper la facilitti della scusa. Spetterk pera1ti.o a1 giu-dicc valutarla quando dal seiltimento pictoso c!ionlosse il patrono ei ne dcsumn argolilcilto d i n~ai i -caiizn di dolo. Pongasi clie un ~~ati.(~noh l~ in liln-zionato di clualchc giorno una esccrizionc inol~iliarcper rigaardo alla grave inalattin clio oppririicvn i lclel~itorc,o poscia l ' aabin regolarmente esegriitn :cjuelln dilazione fu uii UCCOI - [ lo ,e cade sotto 13 ?.(?t-. .te r t~ . Ia sc al giuclicr: rifiiggirti 1 nninio dallo in -Aiggcrc? unti pena contro clii esit8 a 11rccipit;lrc nclsepolcro un infi:i.~iio, otri~ ~cnc? czxre i l 12ol0, i:nessuno sa1,i.t~censurarlo.

    (1 ) Alciiric legisl:iziiii coiitcinpornncct, ci consc:;ii~iilciirt~ritrparccclii cririiirinlisli, non liiiiil:iiio i l ciilci.io dcll;i ~>i,cviiric;i-ziune ;ill;i u c d i ~ l ~li 11ir:rn; i i i ; i voglioiio piiiiilri i.olio q i ~ i ~ -sto tilolo 1' nvvoc;rto clie tr~idiscii l clie rite :c!iclic pi'r 1iicr.ipassione di odio o per iin ;ilfro :ilSet[o rioii vcnnlc. lisplici[oi n qtiesto SCI~SIUb i l S. 102 I ~ i t . l de l C O ~ ~ C V\iis[i-i;ico, 1clualu a1t.r-o non Scco se iiori rilirotliirre l i i dntii.iii;i c.oiiiiiiirt-iiienlc pi~cv;ilsiiSrti i ci'iiiiiii;ilisli i\lcin;iiiiii i1 1 biipci nll' iirli-colo Il!; dcll;i C. C. C. dovc iiicrite ~)ni.loiiclrrsi el iiiovf.iiti:: delillo d uvc tlc I.!t~ric rcs iri ii~ ci- sid;iylT iiicipc>lr.i ogni ( l i -slinzione circa I;i indole dcilo :ilfr.llo clir ;\\.evi\ iii(1trllo ;i Irrc>-variciirc. Ln Cosliluzioiio criiiiin;ilc C;ir~uliiia a\ cv ii cicli;iio It >

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    - 100 -sue sanzioni contro i soli procurator i , nia qui la pratica usbdi una interpetrazione estensiva soggettando ad ide ntich erepressioni anche gli avvocati : K r e s s ad ar t . 115,S. 1-S c h i l t e r o exsr.cilat 5, tlhes. 57 - a n n i z a de l i~zeat ioS. 452. E veramente vi i: tale convergenza fra le funzionidei due ceti che sarebbe repugnante ed assurdo non esten-dere al lyuno le discipliiie e le repressioni detta te per 1' al-tro. Sulla delimitazione di questi d ue ordini e siilla origin edella mcdesirna, i! a consultarsi oltre i gi cilati: Ba t a i l -l a r d les or igines de l' histoi9.e de s procurezcrs et rlesavorr6s deptlis le cinqui2nje si2cle jttsqu' nit qitiwi4n2e,P a r i s 1868. Alcuni nel defiriire la prevarica zione iisarono ilverbo ussistere 1 avversario, anzich il v erbo a c c o r d ~ i r s ida noi preferito. Cib diede occasione alla singolare queslioncse un avvocato il quale soccorra del proprio con denaro ilSU O avversario si renda colpevole di prevaricazione. E fu laquestione risolula in seiiso negativo, percti la sovv enzi onepecuniaria t? un atto di privato nel suo particolare, e non 1111 il110 di ufIicio dell' avvocato come tale.

    Del resto anche qui la voce luci-o spendesi in quelsenso lato che abbiamo gin parecchie volte esem-plificato: qualunque cosa appetibile rappresentanteun godimento materiale promossa o data ad un pa-trono perch tradisca il proprio cliente e dal patronoaccettata, costituisce lo estre mo della venalita. Bensiin questa specialit. puO riascere una questione re -lativamente ad u n lucro dio iJ patrono miri a con-seguire col mano mettere rnaliziosainente le ragi onide l SU O cliente, ma senza percepirlo dalle mani delloavversa rio: mi spiego. Tra ttasi di un a lite che di-pende dallo sciogliere u n problema generale di in -

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    terpetrazione di una legge che pu s refluire sopraun numero indefinito di casi simili; per esempio, LAvaliditti di un testarnento con certe forme. Ora av-viene che i' avvocato il quale dovrebbe sostenere I:rnullit& del testame nto nello interesse del suo clientcabf~ia gli stesso un legato o una eredita merce untestamento che presenterclhe il vizio denunciatooggi come causa di nullitit. L' avvocato accetta ladiiesa per cui si impegna a far pronunciare dai tri-bunali che quella foriila i: viziosa. ala egli viene ariflettere che proclamata sigatta interpetrazione 1smassima giurisprudenziale offrirB un' arme ai suoicugini per insorgergli contro ed irritare il testa-niento che lui aveva beneficato in pregiudizio loro.Questo pensiero spinge il patrono a colludere (sen -za premio) con lo avversario, per fj rc sorgere unagiurisprudenza clie lo renda sicuro nel pr.oprio.in-teresse. Quando ci6 si provi pcr confessioni e suc-cessive jattcirize clello stes so avvoca to pot rh costriidenunciarsi come prcvaricatorc? Io ritengo che no.Non avvi in cotesto iatto la bruttura tlcl insrcatc,della giustizia cluanturiclue possa trovarvisi un fineindiretto cli lucro: la rpecialitli del caso rende rrii-niriio lo allarme e lo istruire una inquisizione incotesto senso portere1)be acl indagini sempre a strti see pericolose. S a r i duriqut: indelicato (1 ) e hiasime-vole il contegno di tale patrono, iiia difficilmente sipotr i sostenere che sin criminoso.(1) Sono tali i riguardi d i d e l icd le~ad n eceswr i :111' e v r -

    cizio dell;i professione di avvocalo clie s i dubi lb persiiio senella tilerlcsiinii lite polcssc permettersi la difesa (Icllc piiririrvversarie 3 due Ci-ntclli esercenti la professione di y ~ l r o o i .

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    - 192 -11 C r e l! trov in questo dubbio materia per uiin eicgiinltrdJspuliizione iriiilolat;~U e duobug patribua i18 c c i l l c i ~ t l i l epar l ium adcersuru i~ r poli-oci~riurrr s ~ s ~ i ~ ~ i ~ 1 1 ~ i b l l S ;licla 37 nella sua r:iccolta, frscic. 7, p n g . 1176. E se l i l~euctriicsse argonieiiio di dubbio d,illa li~g,. , S . G /f.

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    - % -clii: non vi trovo sufficiente elcrnento politico: e adogni mollo, quando pure se ne volesse fare un reato,ncin mi parrebbe che il titolo di preuaricu.sio~2e ossei~uello (la ad attarvis i; avvegnach ben lungi dalloessere un tradimento del cliente ed un difetto d izelo, il patto quotalizio e odioso precisamente perI'olq~os to sospetto di troppo zelo. Lodero dunque ilci lilice Toscano clie imitando il codice Grepo rian o( art. 2 0 6 ) 1x1 coilten~plato l patto quotalizio al-I'nrt. l9 7 coine reato. i\la poichb questo codice lavera prevaricazione ( descritta agli art. 198, 1 !)!3 )l-iuniscc col carcere da tre mesi a tre anni, nientrecontro il patto quotalizio minaccia una multa dacento a mille lire: e poicli quel capitolo non inti-tola gik della ~i.r.evclricuzioize,ma gli da la pii1generale rubrica ili delitti dei causidici; non pann iaritol.iti~che basti a giustificare la enumerazione (liijuesto htto f'ra i inodi di p~~eva r i ca~ i one .ar unabuso di funzioni; 3 meglio una concussione i ~ i q i t ~ ) -p l i a se valutasi la ragione addotta dallo stessoP u c c i o n i e da G i u l i a n i (vol. 2, pag. 3.55)per non punire il cliente; vale a dire che queslii ~ i ~ l ~ i aubito la legge inipostagli dalla ingordigin de l~vltrono ma una 211*euuricazionenon pu9 dirsi, senzac.oniOndere col significato speciale di questa pni'dln,il suo significato generale che coiiiprenile f 8. 2594 )tjrialunquc! ileviazione clell' ufficiale da l proprio tlo-vt?re. Osservo poi clie non molto persuade la distin-xii~no ra li? partc allquoln, della cosa litigiosa, e la11,o-tcgtsnnln che siasi pattuita. Posto che sin cri-~iiinosoper il pericolo di slealtli il pattuire s u l l r ivittoria, i tiniori mi sunihrano ugucilrnente gravi sefu proinesso all' avvocato il iel3zodei tremila fian-VOL.v. 13

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    - 94 -chi rappresentante il capitale litigioso, come se unpremio di mille franchi :ed ognuno comprende chetale distinzione offre modo facilissimo ad eluderela legge ( 2 ) .

    (1) Altri adatto il titolo di prevaricazioue anche ai rncdiciche cliian~aii curare un ferito omettano di da rne referto:ma il K o c h f Instit . 5. 559) bene osserv Iroc p e r i ainej u r e , yuanuis 9ion negem eo s poenam m e r e r i . Anche ilil u c c e l l a t i nel suo libro intirolato Osseruaziotli sul pro-getto del ctldice penale del Regno d' Itnl io, alla pag . 525,sostiene la opinione che il patlo quotalizio per quaiito in-delicato non dovrebbe mai elevarsi a rea to, ma r iportarstfra le trnsgressioiii di polizia ; o meglio rimettersi alla cariie-ra di disciplina degli avvocati,'alla quale dov rebb e tornars ia d affidare (indipcndcriteinente da qualunque intrusione delpotere ese cuti vo) la vigilanza del c eio, e la facolt& d 7 inflig-gere i l riiotiito, la ceiis ura , e la so spe nsi one .

    L a penalit di questo reato se si determinassecol critcrio dei moralisti dovrebbe reridersi sevcris-sirna. V i r g i l i o nel suo inferno loc i traditoridei clienti insieino a coloro chc la mano sacrilcgaavessero portato contro la persona dei genitori pzcl-sattcsve parens aut fraus inncxa clienti,Ma sottoil punto di vista politico si gtisrila questo reato coi1minore severit. In generale i legislatori si limita-rono alla pecuniaria ed alla intercliztonc spesso tem-poranea: alla quale io sento decisa repugnanza. Unasospensione temporanea d i uMzio per piccole man-canze che non mostrano depravazione di animo p uOessere pena esemplare, correttoria e convenientis-

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    sima. SIa per fatti chi: rivillnno avirlitb irisorecondne dccirrc di?pr;wcizionc dell' uninio noil I ~ I J Y Y C ~ J ~ Cm-ruct teni niai il ritorno dcl colpcvol~:ne l ricpcttabili?ceto. Troppo sacro il sacerdozio i lu l l r i giustizia;troppo sono delicati i riguardi rlhc si dckliono 311:~p u l ~ h l i ~ aiilricia. Ctic! torni ail iiiilossnre la toga r i t icnrialc, od a ricovttrc un testamento un notaro do-puclii: scivi di slii>ttacolo ttl l ~ u i ~ b l i c on u n giudiziocriiilinale; cllc (la01 giudii:e che pronriilc:i;j 1;i suacondailnn conle iiitaiiie ~ji~rlvnric:itore, eL11:t dopo u nantlo o due cli t ~ l ~ i r i : t t ! r l ' ~ i l irigiane1)t~rgCre3 Illirererents I' ui4ecchio (!h@ in rlueIln ilieileoiintl salaegli rii.!ila ad irtqjurrc ntl altri In l:rc(loilzn nulla~ l r i ~ l ~ r i aoalti, la ilcverr:nza pcLrla ptnopriaonc:st:i eclottrinct, e :id avore in cnn )):dia i piii vit:ili inte-ressi clcllu famiglio, clln b cosa chc a rne non per-sriadc, c sento che soffrirei d i mnlumoro il contatto(li simili confratelli. Senza spirigc:rc? i1 rigore fino adapplicare ai sacercloti clclln giaslizia il celebre niuttodi Ces~trcntorno l' arlultcrio della sua rnogie, cjriati-do una, solenne pronuncia veriflcb la 1,rofailazioncdella toga, questa ncrbilo vr;ste non pii i dovruhl~einctossnl>si 1%chi 1,1prostituj ; ed il velo iri-emuvi-Liic di Faliero ilovrcl)ljc in pi:rpctuo coprire i l sriononrc SU (~uell'al1~0ho rln l u i venne disonorato. D'al-tronde cosa volete clir! f'kcccia costui clopo il su o si-torno alla yrofcssionel (Jrinli stiralino i r:Iiciiti dievorranno :li2iil~?rglii iE~ri?Slirggito dai colleghi, guar-dato con cliil[idcirza d:ri giutlir:i, tlsseilto di clicntclaegli non tr.over& nulla sulitu~tine Ir?l suo scrittniiiclie In occasione di srtp1)lit~r:con rnorli inonesti aicresccrili I~isijgrii; col i accorrer;Lnilo soltanto coloro

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    quali avranno desiderio di un complice a clualcheinsidia, a qualche frode, a qualche soverchieria (I) .(1) 1 pralici la prevaricazion e del patrono nei giudizi cri-

    tnlnali vollero punita c ou la regola de l talione pe r argo nien lodalla l e g . penultimn ff. di! praevaricationiblcs. Jla io ge-nerale fu arbitraria: BI e n o C h i o d e a r b i t r n r i l s cas. 525,n. 12- u t in a n n elementci j u r . c r im . S. 620. La Caro-lina all' art. 115 minacciava la fustigazione e la relegazione:ma la pratica germanica inlrodusse pene pi miti: K o c hi t t s t i tut . S . 560. Torn invece a pi esagerato rigore la C@-stituzione Teresiaila all' art. 69 , $. 2.

    I1 codice Toscano agli ar t. 198 e ,199 infligge con-tro i patroni prevaricatori la interdizione perpetua,la multa da duecento a duemila lire, e nei casi pii1gravi la carcere da tre mesi a tre ann i; senza porrecome estremo del malefizio la veduta di lucro. I1codice Sardo all' art. 311 invece richiede come cs-tremo i doni, ororte o promesse; e minaccia il cnr-cere, la multa da lire trecento a tremila, e In so-spensione dall' esercizio della professione e di ognipubblico umzio per un tempo estensibilc! ad anniclriindici (1).

    (1) Questo dcliiio t\ previsto e punito dal codice Sp;igniiol(t( art. 274 ) cori la inabilitazione temporanea e niulln da veni ia duecento d~ tr os ; dal codice Austriaco (S . 102, 105) cornctabuso del potere di ufficio con i l carcer duro da uuo a diecianni; dal codice Portogliese (arl. 239) con la sospensionetenipoianea c rriulta; da l Prussiano (S . 329) cori 1;i carcere rion

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    - i17 -iiiinore di tre mesi ecte nsilil e alla casa di forza fino a cinqu eanni; dal codice delle Isole Jonie (art. 5661 on la ioterdizionctino a dieci anni e rnulla; e nei casi pi gravi col secondojir:ido di cas a d i di scipl ina e con 1;i interdizione perpetua;dnl codice di Malta con la int erdi zione temporinPa e rniilta.c nei casi pi gravi con i lavori forzati fino a diciotto mesi econ la interdizione perpetua; dallo Svedese (cap. 22S. 1 4 ) coliI" ammencl:~; dal Boliviano (art. 579) con la i.eclusione datlue n quattro anni e multa.

    C a l u n n i a .

    La parola ccclzrtznia ha d ue significazioni. Nell' usovolgare esprim e u n con cetto pi largo, applicandosiindistintamente al fatto di chiunque o per mezzo discritti o per mezzo iii parole vada imputando adaltri un fatto determinato che per sB stesso o perla pubblica opinione delittuoso o capace di inge-nerare contro 1' autore suo 1 odio od il disprezzodel cittadino. Nel senso pii speciale e pvopl+io illinguaggio legale riserb0 il noaie di calunnia alleimputazioni che fornite (lei sud detti car atte ri fosseroportate innanzi alla giustizia (1).

    (1) La etiniologia dclla pnrolir cttlit?znirt s i vuole desumeredal li i ant ica ~ o c u ct l~ o, alvi , ca~?iclziuz, alvi re; leg. calvi-titr 255 11,'. ff. il e W. S . quasi alludendo alla delusione di ch itenli afferrar e pei capelli persona calva: M e n n g i u s unroc-,t t i ifites j u r i s , in verbo cnl i~mnia iorcs ,pug. 319, 321. Siadoper ancora in senso figurato per qualunque artifizio di

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    parole ( C c c r o n e de t e pub l i c a 2) e per qualcivogliii m a-lizia od iiiganno colpevole. Pi specialmente i civilisti diederoa qut1sta parola un tcrzo significato, indicando con la riiccle~iriiaogiii pcliz.oiie itigiiisi;i clic si inoltri a i tribunali cl-iicdendocome a sb dovuto ci clie s i sii non dovulo: e qui venne appoi romani i l costuine clic, :ill'iittore in ca usa civile si i;iccsseprestare lo jtirni,retilzriir cnlaritninc ( S e s e r de jtii~ri11ror1i.slib. 5 , c ap . l , 1 . 4 .- a e v a r d u s uirr io tum l ib . 5 ccip. 10)c '~nclic e liti civili si dissero caliinniosc quando tc~ineraria-i\ieiito promosse e soslcnule per altrui vessazione: l e g . 255,/I: dc u. S. - rg . I n , ff . [ad exhihenil. - .stil. lit. dsaclionbus S. ncfio calui~iri iue- e g . 1 , rj. per cnllarininmR. ..ci nzltlicr ?ient?is nonline. L' uso della parola ciiluniiianel puro senso c ioi le dovetle pt.rt:iiito sul fonddrnariio delsiiiro Roin:irio e Canonico rn:iiitencrsi ancli c nello pii re cen tipraliche ILafiaric: vcdasi nella c o l l ~ * z i o n c e l l e B c c i s i o ~ i i~ V ~ ~ d e n e s iornpilatii pe r cura d i Bo s e l i i n i e V c r:i t l Indecisio?te 265, v o l . 6, ptrg. 507 . !iIolle altr e figurate cccezioiii(lclla voce calunnia not lo S t r i k i o d i s s r r t . de calio)lnicr;in c j r ~ollcclae vol. 9 , rlisp. 20, c a p . 1, 3. 5 , 4- 1 u n z i( l e frduoctrtis l i t . 7 tl e co!zrnt~~ir i lor ib~cs .a d;i tutte questev;irir si;iiificazioni noi qiii tic cia nio coniple ta astraz ioric.

    E evidente clie risanilo ncl primo senso gen era lela pnrolci calunnia ( I ) o si verrebbero a promiscuaresotto i l medcsiino norrie due rcati che lianno unobiettivo iadicaliilcnte distinto ; cio la d.ifawiauio?ze( S . 1713) ch e dcIittn contro l'onore (3 e la verae propria ca1zt)tnia clie i: reato sociale contro lapubblica g-iristizia: 0ppui.e riserbnto i l Iioinc di ca-lunnia allo diE~iiiazioni, isognerebbe dare al reatodi calunnia un altro nom e distinto; per esempio de-nuncia calun~ziosa.Noi stimiamo pertanto inesatto

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    adoperare la parola calis~znia el senso vulgaro, quan-tunque ci6 piacesse ai comyjilatori del codice Frnn-cese (art . 367) e arl altri ch e imitarono r lael coilict:.

    (1) BILLIOGRAEA - n g e o de delirtia cup. 26, purs 2,cap. 51 - e y e de delicto rrrlirlt~riioei n pirlicis ju-diciis - ?o ri j e a n ilc crrluninicr - 3 o ti f ri o i~a rr nni-t t i e r t t t i I-rip. 12, 91. 1 7 et scqq. - CI ti t e r a prctest. crimir i .p~ndlr tc l .6- )n m li o u d c r pt.cixis rer. eri^^). cap. 190-S o l o r z a n o de ji tre b d i a r u ~ ~ ri6. 4 , cap. 8 , I& . 5G -C a r s i inclngutiones jitris lib. 2, cap. 17- a s i l l ocolr l roz~ iil.5, cnp. 21- r e n C m a n n de frttir c E~ i ~ t ~ i es t ~ b 1i7pc~11t i~r i6 t~s u t t m a n n Disserfcitio (l e dcluto-ribzis prnenziis lir