Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 2 (10)

download Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 2 (10)

of 47

Transcript of Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 2 (10)

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 2 (10)

    1/47

    - 451 -( l } Ogni paese ha delle costumanze speciali che attribuisco-iio a certi segnali il concrlto di una minaccia di morte. Cosiin aIcuni Iiioghi della Germania invia re la ef igl e di un C:rlloiii color rosso significa ariaacciure morte od iricendii :A I b e 1.-t i j t r s prrndeetnrtra? Eib. 47, i l . 11, pag . 810 -- e s o r]~ru.ri.sad ic ia r in 1)rri.s 2, cc ;p . 11, H.8s.

    (2) Nel delitto di minaccia difiicilrnente possono rintrriu-ciarci criterii che secoido i l l in~uagg ionostro aurileulino 1.1yrtl?rr:ilti poldlerc clel nialefizio senza aumentarne 18 qtbcztr-titb tactttci-ale. ti la ragione per cui S cos, e deve esserecos, i? 13ci!e a riconoscersi. La quantili ?zritz4rale di un ma-Icfizio h a per sua uorrna il danno bi~nedirrto.Lo sua q u n u -iiib polilicc1 si completa rnerc il clanno ?nedialo; liioodequdririo avviene che i n un delitto una circoetanze senza nc-crescore la perniciositu dire l la n carico del17ofi'eso, condricaad u n aumento della forza nlor;ile oggettiva clel mnl~fizioperch: sc ne aocrcsce 1 allarme od il malo esoolpio, cotest~ rcircostanza uoii pn b dirsi che coslituisca u n criterio de1l;iquantit tifilurale del reato, pcrch! non ne modifira la forz:ii h c o o ~ g e t l i v a .Essa dunque deve essere riferiti1 ai crileriiiiiisurniori dclia qunntith politica, percbk la r'agioric di fiirneun crilerio Iniearalore sta ne l riguardo al danno med ra tu ,clie k tu110 politico e rapprcsenlalo de una opinione; e iioiinel rigu,irdo a l daatio irnrnediilto o diretto, clie deriva d:iIiicsSl> nntriralc. e iicceussrio delle cose. La cluantilh p ~ l i t l ~ apertanto b ~ b i s c o ' irinusso sua proprio da quelle cii>cactarizeche a$i*coda e u l l ' auinio dei consocinti, e cos le circosinnz.che 1' riiimenbnuo ci rnnnodono tutie atl un:) forni2 d'inipre.r-s i u ~ e )o?*olc.0r.a siccoine nel delitto di minaccia anc he i ldanno fswcdii t lo si estrinsccn 111 unii impressiotie ntot.trlv,ci05 riel timore pii1 o meno iucusso al sog$ctto passivc) dialinnlefizicl, casi i! evidente clie le due impressioni niorali cicorriperielrrino uelle loro cagioni; e che perci, quclle circo-stanze CIIC aunientiiilo il daniiu inediato devo110 avere pe rnecessiti1 iiumentata anche i l d m n o irneiecliato, rendendo piiigr:iw e vccrnciik i l llriiorc dell' olTeso, clie in rIilesto dt-littci

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 2 (10)

    2/47

    ne rappresenta la forza fisica oggettiv,~. l

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 2 (10)

    3/47

    resta nella semplico sfera della preparazione dellalettera, la qaa1e in sostanza non .3 altro che 1'arrlieclne in seguito vorrtl lanciarsi contro il nemico. &faquesto vorrd B sempre una ipotesi avvenire: k laprevisione d i una determinazione futura tutta di-versa dalla determinazione attuale. Il momento jnquella non B ancor giunto: clnests in se noli estrin-seca ancora la violazione del diritto al quale s' in-dirizza la offesa. Dunque anche condotta a terrainr!iu tutta la su a linea la determinazione di scrivereuna lettera minacciosa ( per darle poi corso ) questadeterminazione non B che la determinazione d ipreparare gli stromenti per aggredire un diritto:ma il diritto non ancora aggredito nD con la de-terminazione interna, ne con la osecnzione di ci0che si fatto.

    S . 1585,Piit disputabile Q la soluzione del qnesito uitorio-rs relativo a discernere in questo reato il tentativo

    da l ctolilto wzancccto. Facilissima 6 l' applicazio110della nostra formula generalo (5. 93 o xegg. ) sullailistinzione fra conato reruloto, c conato prossimo.Tenuto fe~*mohe lo scrivere la lettera minacciosanon sia che un" atto prepuratorio, i1 conato comin-cia con Ia emissione. FinchD la lettera viaggia silia un conato vemoto: quando giunge in mano dicolui al quale E destinata ad incatero timore il co-nato prossimo: f inquli tatto piano. Ma la figuradel delitto mancato b dessa possibile sella minac-cia scritta? E se lo S, (lavo la troveremo? L' uomoche lia ricevuto I n lettera l'ha in mano, e st a per?leggerla. Arrestato ogni progresso ulteriore dei

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 2 (10)

    4/47

    - 54 -io si dir5 egli che il delitto B ~uancato?Per noino, perdt8 i1 delitto mnncato deve essere un delittoconsumato soggettivniizeittc. Dnnrlne tutti gli atti oc-correnti alla lesione del diritto dehi.iono essere ma-tcrialinente eseguiti, e solo per nn fortuito deveesser runucnta la consuruaziunc o gge ttira ; cioe lareale offesa clet diritto. La laltera in alano di coluiche vuolsi intirn~riroanche sporta, anche gih sottogli occhi suoi) Iion rtrppresenta l' nllimo atto con-snniativo, come non lo rapprosentn la minestra al7-vetenata che sta innanzi alla vittitaa. Questa potrcb-be starle ilinanzi pe r tutta In vita, come per tuttala vita potrebbe stare inrianxi al minacciato la let-tera minacciosa; senza clio per tale presenza av-venisse mai conseguenza lotale nel prirno, n& con-seguenza di paura ne l secoilrio. Perchi: io rnuoja diveleno bisogna che ingoi ciuelIa minestra ; perche,io mi ~puvent i isogna cho legga quella Iettoni. Que-ste idee sono chiarissime tostocl~si ricordi che ininoltissirni reati il tsrzo, o la vittima stessa, sonostrumenti necessari alla consumazione de l reato,strumenti che agiscono per conto e volonlO clel col-pevole a campire sccoil~lo impulso suo la oporcascellerata. Laonde come a tutta ragione 1 atto con-sumativo beneli& eseguito ila un torxo o dalla stassavittima si coasi;lora come fatto del colpevolo e sipone a tutta sua responsabiliti., cos vuole giustiziache ci6 che dalla vittima o dal terzo non fa ancorfatto si sottragga dalla forza flsica soggettiva delmalofizio per rninorarne la recponsabilitri, perilitriitiva ragione che i1 c1olitl;o no n fu ancora soF-gettivamente consrimato.

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 2 (10)

    5/47

    - 35 -Nel qucsi to proposto bisogna d unyue decider6 Inquestione .ce Za !a,?ztijizZ~Ia~ionf6ldica de2 .~tz'nuc-chto sia o 220 coizdizioize essc~zziuledella co!i~llsr

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 2 (10)

    6/47

    - 30 -il vero punto di vista della contemplazione dellafo~~,-aisica, io credo che verarricnte contro I' autoretlello scritto non possa dirigersi una imputazionerhe vada oltre a quella dell' ausilio: ch i prepara 10scritto ii i tutto analogo a cbi prepara il veleno.I,aonde nozionczlmente cosi 1' uno come 1'altro nonpossono dirsi (almeno nel lilipuaggio nostro) n&autori, n& coaatori del malefizio. Xa quando alla~nntemplazionedella forza fisica si aggiunge la con-teinplazionc della forza morale, aliora (rispettata laesattezza antologica in quanto ai nomi) si paO sem-ljr's aruiuottere clie la imputazion e contro chi scrisse1:t lettera si elevi in grado pari a qnella di chi la por-6i j , qua[ido nel primo si trovi la prima causa moraledel delitto (nzoloine,manc!u~zte) enza del qunlo ilr iulit to non s~irel~l~eer modo alcuno avvenuto.

    '1 ) Tale almeno er a la puntualo disposizione delle Co--litiiziOne elettorale sassonicii pars 4, onstit. 1 4 : vodnsii ; . t r r t zov i r> ibi, dcf : 4 e t 6.

    Xcl airitto comune le minacce semplici oranoli c4;ioizt li?qivutcc:o scopelisrno sempre di azione

    pitbblicc&.11 codice penale Toscano ha ciichiarnio in -cIistintamente persoguitnbile a pubblica azione tut telo minacce, e le ha .punito con la carcere fino adun anilo all' art.362; collocando con tutta esattezzasciczitiflca qrresto reato nella classe dei dditti con-tro la Zille)'ti~.e~-sor~ale 1a pt$untn 11-nnqz6Z2Iild.

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 2 (10)

    7/47

    T1 codice Toscano non ha accettato la opinionedi altri legislatori antichi e moderni ai quali parvenon conveilire 1 esercizio del magistero di repres-sione contro le minacce verbali, e doversi invecerilasciare ai provvedimenti (1) economici, quali pos-sono essere l' obbligo di una canzione, e la vigi-lanza della polizia, Ma il nostro codice non e tantosevero quanto sembra 121 dove im plicitan iente ri-solve una importante cluestione; poiclie la distin-zione tra do10 (1 impeto e dolo di proposito non havalutato soltanto coirie criterio misuratore dellayuantit8 politica di questo malefizio ; m a del dolodi proposito h a fatto un requisito essenz.kle dellasua politica imputabilith. Gih notai di sopra (notaa g. 1.578) co me P u c c i o n i e G i i i I i a r i i i ns eg na s-sero non essere politicamente imputabili le minac-ce proferite nel19 mpeto della collera, doversi con-siderare queste come mere jattanze che possonodar luogo soltanto a misure di polizia ma no n pn-nirsi come delitti, perchb incapaci a turbare la qnie-to di un uomo ragionevole; e come la Corte diCassazione col decreto degli 1 2 febbraio 1854 adot-tasse questa teoria, proclamando la impunibilitil deIlaminaccia nell' impeto. Ecl obbesi a ci buona ragio-ne in faccia. ni principii della scienza: c si ebbehnonissinia in faccia alle speciali disposizioni delnostro codice; il quale se si fosse diversamente in-terpetrato avrobbe segnato 1 assurdo che chi avevaxriinucckto di darc un pugno si punisse pii1 seve-ramonte di chi lo aveva di fatto ammoriato; e clle

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 2 (10)

    8/47

    mentre quello s' inviava alla giurisdizione del pre-toro, il fatto di questo fosse riservato alla superiorecompetenza. Della minaccia anonii'i~no scopelismo)il codice Toscano non Iia fatto particolare previsio-ne, abbandouanclo per tal guisa le tradizioni di ventiscol i . SpettcrA alla prudenza do1 magistrato in Pdc-cia alla unificazione legislativa ilelle due specie,usare dell' arbitrio suo tenendo calcolo d i cotostc~criterio nella irroguzione del carcere da un giornoad un anno che gli Iia posto in mano 1 art. 362.Lo che porta alla conseguenza che il massimo diquella pena non dovrebbe mai infljggarsiper uilarninaccia alla quale mancasse la circostanza ag-gravante dell' anoni~no,e molto meno contro unarninnccia nella quale mancasse la circostanza rlel-In scrittura.

    (1 ) Un provvedlnienlo singolarissimo C quello cl ie le g~ es inull' art. 37'6 della Carolinn ; dove imponendosi n ch i ~ l i h i ; ~tiiinaccinto altri d i patire in carcere fino s che non abbi.?dato cauzione di non offendere il rninnccirito, si dioliiara cbedurante tale carcertizlone sin a carico del riiiiiircciato di p r w -vedere agli alinienli del niinaccinnte. i3 pure ern cosi ! h!;) vero perb che lo stesso articolo prevedendo clie l9 ~ I C C U -siitorc potesse essere miserabifa non ruono dell: accusalo,ordinava che qucsto i n simil caso si alimentasse a spesepubbliche. S. 1589.

    Il codice Sardo non ha neppur esso tenuto contac2ella distinzione fr a minaccia palese e xxiinacciaagto~zima, abbandonato affatto cotcsto criterio del-la vecchia scuola, ha preso ad ixnprestito dal codiceFrancese la distinzione di minaccia senz'a ol'difeee

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 2 (10)

    9/47

    - 59 -di minaccia cox o ~ d i ~ z c ,he per noi altro noli +traline una forma di violenza p~iva ta ed Ixa t e ~ i u t r ~pnil conto della distinzione fra minaccia .l;e$*finkgemii~accia crltia. Combinat~donsieme gli articoli 431e 432 di qad codice se n e deduce- .O clie la mi-naccia velnale e scorupagriata da oj8dl~zeon & me-nomamente punita, alrueno come miilaccia - ." clie1a minaccia verbale coi2 ordbze (od ariche senzaordine ma con (1) c ~ m i ) punita col carcere datre mesi a due anni e con multa Bno a cinque-cento l i r ~- .0 che con la istessa pena S pnnftula minaccia scritta; sia dessa anonima oppure fir-mata con proprio o con flnto noiiie - 1." che Inininaccia sc~ittcce con oiuT:lze i punita del carcerenon minore di tre anni, oltre ad una 111uIia este~i-sibile a lire mille, ancorcllb firraata col vero nomedel colpevole.Per tal guisa la distinzione fra minaccia a9zon.i-a2a (sfinbo8ica od espr.es$cb) e iilinaccia 2~nless, henegli antichi tempi esercito un inflnxso capitale suclriesto reato, e che quantanquo mitigala nella suaimportanza perseveri, fi11o ai di nostri ad esserevalntata nelle scuole e ne1 foro, si b gencralrnentcderelitta dai codici contemporanei per far luogo al-le altre differenziali (2)che siamo venuti segnalando.

    (1) Un a singolare ed Inaltese questione vidi sorgermi in-nanzi il 5 deccmbre 1865 alla Corte di Assise dj Massa.A difesa di u n omicicla confesso io proponeva a i giurnti laquestione ce constasse ch e egli avesse agito al seguito diprovocasicine deriurcnle da nzi~aucciaa auno araf l ta;negandosi di accettare la questione proposta dalla difesa,elevai iiicidente. La Corte emise decreto chc dichiar iiori

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 2 (10)

    10/47

    - 60-propoiiibile la niin questione, perchi, do mand are ai giurati seconstava di provocazione per minrzccin a mano urvzata er auna QUESFIOXE DI DIRITTO cile la legge vieta di proporre aiqiurati, e propose invece la soia questiono se ~ O t l ~ ~ ( 4 5 8 6if~roirocavione; a quale per conse2uenza venne a dichiararsiqttesliorle di f86io.

    (2) Non S di alcuna importanza, n6 per gii odierni codicirib per i principii della scienza, che la minaccia verbale siastala emessa direttamente in presenza del minacciato, o co-iiiunicando con altri fuori della suil presenza: come pur eniente si modifica pe r la circostanza che il male anzichbminacciarsi a noi si minacci n persone a noi care. Cose ovviesono queste, e clie neppur meritario di essere notate. La dif-feretizisle invece ch e nel mutamento delfa dottrina B venutawquistniido importanza pratica 1: qtleila fra minaccia verbalee min:iccia scritta. E pe r une siugolare cornbinozioiie si i:~e nd ut a nsignificante la nozione d istinta della m liiaccia reale;la quale f l u t t u a o g g i d i fra la minaccia vcrhale e la minocciascrilta. Qui nascc il bisogno di stabilire un criterio per sa-pere quando l? minacciil realu dehba equipararsi alla verbalee quaildo nila scritta; n& io saprei trovare aItrove coteslocriterio troinc nella pre senza o non presen za del minaccialo.11 segno materiale esprimente i l pensiero se E posto in esserealla presenza de l minacciato equivale evidentemente allarola: se posto in essere nell' assenza del rninncciato equivaleaHa scrittura, La pnrola It destinata a comunicare il pensieroai presenti; la scritto 6 destinato C comunicarlo agli assenti:un segno materiale scello per com unicare il pensiero bisognanatu ralm este c he ci coordini ad una od nll' altra di colest@rondizioni.

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 2 (10)

    11/47

    Quando la istigazione C& cTtll?2qt{r?i+ea sussegriitaper parte dell' istigato dalli1 runsuuiazione del de -litto al quale la istigazioue tendeva, o da un prin-cipio d i esecuzione del rnedesinio, si sviluppa ncllrtistigatore la figura giuridica di un paw-tecipe ncldelitto principale, o nel suo tentativo ; sulla noiJ-ma di tale risultamcnto si inisuxla la inipriCazionc!dello istigatore o in ragiono di mandato o in ra-gione di consiglio: e sempre su l criterio propor-zionale della influenza, secondo quello che fu giitesposto antecsdeiltemente (S . 460 e segg.) e nalla. t eo r* ic~ ella. cot~zplicith p u ~ .6'4 e segg.). In que-sta ipotesi non pnG dunque trovarsi una figura spe-ciale di crinzinosizi, dipendendo sempre il titolo deldelitto da l fatto principale eseguito o incominciatoad esegnire. Ma la malvagia istigazione, quanluuqticaccolta dal10 istigato , pnU non avere ottenuto an-cora per parte d i questo il suo principio di esecu-zione; ed alIora tutto si stringe in una consocia-zione particolare a delinquere, della quale, permancanza, delle condizioni ontologichc del tetllrttiuc,(quarido si voglia punire) e necessario che facciasiun titolo di reato di per si3 stante. Pu irioltro ac-cadere che 1 istigato o per onestk o per timorenon accetti I' ordine, o non aderisca al consigliodelittuoso; ed allora tutta In crirninositti che restrin-

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 2 (10)

    12/47

    gesi nello istigatore senza ~iclrtecipnzioneclell' isti-gato, si estrinsecn in quella fornia speciale di ma-Iefizio che i crirninalisti c11iamarono p ~ o ~ o c c t ~ i u s ~ t ~t,! dcliny2ct.r~ l ) o pii1 esattamerite istiynaio~ieo12nccoltcc. Prtt ancora avveniro che la istigazione siastata accolta dallo istigato, ma questi sirisi inme-tliutamente pentito prirrla c2i cominciare alcun attod i esecuzione; ed allora il. titolo fluttua fr a la isti-gn3io)ze accoZtcc, e la istigazione non nccollcc allaqualo pii1 w w n e n t e si assimila, parclib la sponta-nea mutazione dell' istigato d rngionc di presu-mero clie il su o assenso nori fosse serio e detur-minato; laonilc il titolo di rcssociccsiotze cir.ir,zi.lzosaviene a rendersi assai prol~lematicu.

    ( I l La dsliyrisio,ac TL Scl in~ i lerc: si cIiiam;i ancora rl :~iiiolti p7-oeocnsionr rl deli?aqttere: ed anzi t r o v~ s inejrli scrit-tori e nei codici prediletta pi spesso questa secorida forrriulaila prirna. hla come esattamente osserva 1 esimio iilio col-iegn professar T O l o m e i f d i ~ i l t o penale, I-'udovn 986%p(($ . 191 1~ forniula provlrcaziotre rt dclinyuere serve riel-1' tiso coinuue ad itidicare eziaiidio qut?l19 ocilairiento al de-litto che provieue dal fatto i~igiustr, ella stessa viltinia. Percib?. da preferirsi come piU esalta c pi speciale la formulaistigazione a deliuquerc, sc. iion s i vuol 'Ilre tenlcrtrr srdl l-:icitie a1 deliito, S. lSO*l.

    La isti~razjonc, ccolta o non accolta, si volle dataluna considerare coine tentativo, e pariiimrsi alirio~lch-imo.1a questo fu un errore gravissimo cen-surato cOint3 tale da tritti i buoni criininalisti, poiclli.dcI tci i t~t ivo nanca in cotesto caso 1 elemento ma-turi:,llo; mai potcndo in veritn ssseverarsi ch e ch i

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 2 (10)

    13/47

    provoca altri ad offendere la legge, o por utile di Inio pe r vantaggio proprio, ponga in essere un comin-cia??ze?zEodi eseczcxione della offesa che vorrebbevedcre compita, per quanto le circostanze sieno taliche costringano a riconoscere in lu i una siffatta in -tenzione. Col proporre ad altri di uccidere un nostronemico, ed anche promettergli un prernio, non si eancora posto in essere verun atto che ii~cornincie nepprire prepari I n desiderata uccisione. Ci nonpub dirsi neppure c?llorqna;ndo 1' istigato aderisca alprogetto se atti ulteriori non foce, e molto menoquando non si abbia che una mera proposizione re-spinta clalla istigato (1).& un vero assartio supporrecominciata Is esecuzione di un delitto quando in ch idoveva esserne 1 esecutore non 12 nata ancora lavolontzl di commetterlo. Non potendo dunque perse-gaitarsi senza assurdo la istigazione non accolta oquella accolta ~ria oil susseguita da principio diesecuzione n& come ten tativo, n& come complicit$6. evidente che della medesima in quei casi ne i qualila si creda meritevole di criminale persecuzione bi-sogna farne un titolo speciale di malefizio.

    (1) ii o s s i f t ro t t i d~ d ~ o i t P,znl, Bricaellcs, lib. Z,chap. 27, pag. 520 et 5411) sostenne i n modo rissaiulo Innon punibilith dclla istigazione a dolinquere, ma con ragionipoco concludenti, Onde riusci facile a C n v e a u e t B e l i e(thdorie code pe'l~trl 801. 1 , chap. 17, 9. i , p i ig . 266,rc 207) di farne In confutazione. J O n g o f dc del icls 'b con-L1.a revt]~ublicnnz ol . 3, ag. 574) spinse 1' aberilai~icntoinoi{ ravvisarvi un delilto rnanceto, peroM I* isllgatoio nvcvccf i t t to t u t t o ptl ~ll o che dipeurtlcun da lili per ottenere Inconsulilezione de l delitlo; c di fatto se questa fosse la defi-nizione da darci a1 delitto fiiaticnlo bisognerebbe venire il

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 2 (10)

    14/47

    colesla singolare cc?ase&uenza. L' illustre l3 e r n e r nella silatcsirica criminale, al lilolo della complicil (S . 110 n o la 2,come gib n el su o Tratiato della coniplicitd pay. 292, e 508,e nei p/-inclpj fl~ndntaentrrli p. 30) Iia ~iovellamentcdato ilsuggello della sua autoritu alla dottrina che gi d a lungotenipo si b accettata seilxa contrasto dalla scuola napolctanne toscana, concludendo che punire come tentativo la istiga-zione a delinquere nou accolta, iuvolve oonlradjzione. Identicaopinione si sostiene da G e y e r in l'alt,-endorjr's Ilu,ld-huch Zib. 2, put.te 10,s. 11,poy. 544 e segg. e nella Enci-clopedin d i )I o l t z n d o r f f Las Sircrfrechts I , p. g e n .pog. 681, do ve ridocc sinteticamenle !P ragioni ch e la sostengo-no allo formula che uiza seazplice cslr i?zseca~iowe e l dolo none' ancora UNA AZ I ON E . E gi per la opinioue stessa si e rano insoslaiiza prnnuriziati O e ri 9 l e r Vcrgiflung I l , p. 580, n.-59- i ed e n b a c li. COTILVZ., lib. 2, S r s . p. 565 e s e g . -P. R o c s h i r t fV. A . 1852,p. 578- B r e n i e r N. A . 185811. 55 - em m e P~ezc f i s ,lroj'r, p. 541 e sey. - o 1-t d a a1 ni e r Jfotcr. I, p. 609. Ailck. III p. 580 - o li riEalzourf lizit J1otioe?b ec. 1868 , p . 248 - e h u t z e Lehrb.p. l ti2 - h \va r z e Comrlz. p. 189 e segg. Devesi peravverlire irilorno a ciO ch e la questione presenta diversoaspetto quando s i propoiiga nel teiua di istigazione ad uridelitlo sz(tturnle (omicidio, furto, stupro) nei quali terminila idea de l tentulivo tocca il ridicolo: ed Iia diverso aspettoquando si proponga nel tema cli certi delitti sociali . Nellacongiura pu dirsi ch e clii iuvfta altri a cospirare incominciala esecilzione; e nel tunrulto qua ndo la istigriziotie sia fattai n pubblico o ad una riiinionc di persone, pu b dirci che:Provocnlore gih incomincia quntlto a sh a trimultonre. Ci;)noudirneno anchc in questa seconda ipolesi & pi esatto riiv-visarvi iin delilio 8 u i gencris nnzich punirlo cofue teolalivo;S ~ Y O furrie unti figura specialb per assegiliirle pii1 qffll'cpena nei casi pii1 prominenti d i islignzionc n delilto sociale,conle ha prnlieato il codice Toscano in ordlile u diveree f i i t -tis1)rcie che trovercffia ( S . 2782 o segg,) alla debila sede.

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 2 (10)

    15/47

    AIa dove si porr& egli la oggettivitii di cotestoreato? Da cib dipende la doterminwzione della suaclasse, e da ci ancora la ilcfinizione clei suoi ca-ratteri. Certamente In giuridica oggettivita di questorrlaleffzio non p l B trovarsi no1 diritto a ledere ilquale s7 indirizzava la istigazione: questo metodoporterebbe a fare altrettanti titoli di,istigaz ione cluan-.ti sono i titoli speciali d i malcilzio, e sarebbe d' al-tronde repngnante ai principii, perclib il diritto ,ai1offcsa de l quale dirigevasi la istigazione non b statoancora Icso. Alcuni scrittori ed alcuni codici con-temporanei collocarono questa forma crirniilosa frai reati contro lapztb82ica trnnqzcillttci (1): ma rips-tep6 n cluesto luogo cirS ch e ho detto d i sopra( S . i574 in proposito clelle minacce; la tranrlnil-Iit, pribbIica o@csa in tut t i quanti i delitti pe rv i r t ~de l danno mediato, e sotto questo punto divista tutti i reati non formerebbero che una solafa~uiglia m a la dassazioiie dei malefi zi dovendocoslrriirsi su l criterio do1 danno imincdiato, non hcoiicepibilc ch e possa dirsi di~ettamente ttaccata lat~*a~zqe~ilEGttiizcfilica per una istigazione diretta nfar coiimettere un furto, od altro siinile, a dannodi perPorin, privata . Furono esatti nella collocazione ini:otusta classe quei 1cgisl;ltori i quali, rejetta 1a sc-vera opinione della punibiliL4 (li ogni e qunltinrlrieistigazione n ilelinqnere, In vollero uriictirncnie col-pita in quei casi nei quali Ia mcdcsirrin si rlirigavaad un delitto politico, lasciandone la cogiliziono allapotest economica negli altri casi. Pot in tale con-Toi,. 11. 30

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 2 (10)

    16/47

    ceitr3 trovarsi logico che la prorocanione alla resi-stenza, alla sedizione, alla perduellione, si contem-plassero comc delitto contro la pnbblica trmqnjllita,come le pubbliclie violenze. Ma dove indistintariientesi voglia punita la istigazione a delinquere, benchi?diretta alla offesa di privato, la provocazione a do-litto politico costituisce nna specialit nella specie;t: quella ha bisogno di altrettante distinte nozioniquante sono le sne forme particolari ch e si raggr'up-pano intorno alle respettive finare principali; per-chi: in siaatte ipotesi il diritto universale attaccatocol delitto principale pucj dirsi gi8 leso col solo in -citamento o con la sola consociazione, i11 cu i neiconprui termini gih in certo modo si estr i~seca nprincipio di esecuzione de l principale reato, siccomemeglio verremo spiegando al su o debito luogo.

    (1) Sta hene cbo questo reato pongasi ilella classe deidclitli contro la pubblica tranquilli& quando si conleniplasoltanto sotto certo siie forme che altaccano un diritto uni-versale: come per esempio nel codice Austriaco ($. 66)quando si prevedono discorsi fatti in pubblico o scrilii di-riilgati contro In persona dell' Imperalore: oppure (%.79)tlccitanienti a resistere 811' autOri18; o simili. Tale 6! pure i lconcetto del Codice Penalc Francese. Questa non contemplacome delitto sotto un punto di vista generale la istigazionea tlelinquere : omc vedrenio a S. 1596. E ]Imitatane lo puni-h l i l ai soli casi ili cccitanientu a reati politici poteva senaaerrore ravvisarsi nella tnedesiinn un fatto ucceseo~~ioi delittoprincipale, ossia rino forma speciale di reato politico. Ma ingrave errore caddero i S U C C ~ S J ~ V ~criLl0i.i Francesi quandogeneralizzatido qiiella specintith prete sero corno dottrina scien-tifica insegllare il concetto assiirdo C ridicolo che In istjgaziononon accolta f ~ s s c n fii;illo di cotttpiicilri. h parimenlo u n a

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 2 (10)

    17/47

    specialita la le-,$e Fraucese dc l 27 c 15 maggio 1819 ciio coli-templa In provocazione a i delilli cscgriila con certe formesolenni di pubbiioitli per eccitare non ;ilctini determinati in -d~viclui oltento, ma la moszti del popolo iid atti contr;ii-i ailalegge. Secondo i l metodo nosf ro Inl i fatli ri Pntrer ebbero nelloviolenze pubbliche, e potrebber o anc he dirsi tenialivi di pub-blica violenza: rna niente hanuo che fare con la figura che :ilpresente luogo descrivesi, nB con la categoria dei delitti lialu-rali. E queslo m i sembra essere il coaceito al quale 5' ispiniil Codice dello Impero Tcdcsco ai $5, 85, 110, 111 dove a l l . ~~unib i l i tdella istigazione richiede come estremo la pubhli-cile, In proposito delle specialiih delle icligaziar~i n dclirr-quere contro la re~wbblicnk da vedersi J o n q e de t lc/ i i>t;scon t ra Re1)lf~tcbllcc61nol . 2, p a ~ . 68.

    11 titolo d' istigazione ( 1 ) accolta o non ncculki,vuoi essere dunque collocato nella classe de i ru:iticontro la tvu~~ytfiillitci,rivata, ossia contro la l i l i ~~~b i r62diviiclzcab; lo cho nel nostro modo di vcdere toiAn:tdl' istesso finchi: trattasi di coazinne interna , perclihnoil si pub esser tranquilli se non si sente di sssercliberi, nb ci possianio d ir liberi se non u1)liiamo Inqaiote dell' animo. L'uomo cho vicnc a sapere coil ioun suo nornlco abbia cercato, quantunque invano,dei sicarii par farlo assassii~i?ro,i agita inovitsbil-mente in uno stato di maggiore o minore ttrepidn-zione, psnsando che la pmva tentata invano la ~ii+i-ma volta possa riuscire fruttaosa ad un secontlnesperimento, e trovarsi un infamo che accetti i lprezzo del sangue. In qucsto stato di animo noti siconfignra soltanto la previsiolie d i un rinnuvamelilodo1 fatto criiiiinoso, lo clie resterebbe nelIa sfera clcl

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 2 (10)

    18/47

    danno mediato: nel so10 fatto gii c0nsnu1,2t~s irealmente un danno iiumediato prosente e coiupiutopel turbamento di animo della vittima designata laquale pe r cagione di cotesto si porr8 srille difese,se ne star& n un prudente sospetto, ne i sonniinterrotti, si asterri pe r cautela dal7uscire nottur-namente, dallo andare solo o per luoghi solitari: ecosi ne sai*& vvenuta direttamente nna restrizionenon solo alP intorna, ma ben anco alla esterna srialiberth. Fnori [li questo punto di vista io non sapreit rovare in altro la oggettivitii giuridica della isti-gazione non accolta che valssse a farne un generecli malefizi. Uguali osservazioni ricorrono nello ana-logo caso della istigazione clie sia stata accolta dal-1 istigato, ma no n susseguita da alcun atto di ese-cuzione, o perclik l' istigalo siasi pontito, o perciibla t rama sia stata lenipostisramerite scoperta. Ai-che (lui mauca 1 elemento materiale por riconoscer-vi un tentativo prinibile; anche qu i non puO trovarsila oggotlivittl della istigazione nel diritto che ilmalefizic,voluto avrebbe violato, mano qouilila trat-tisi di certi speciali reati, come ( a inodo cli esem-pio) la corigiura, la esecuzione della quale consi6i)r.nul solo accordo dei volcri accompagnato clw cer'lecondizioni, ed aItri simili casi eccezionali.

    (1) l) iu~rn(:nrr;l~- l o r t i n praxis c l b i ) ~ t . ay . 26 -G o m e z u~ r ' i u r . e,s(~lz{ t .i6. 5 , cnp. 5 , ? t, 41 - a t t econs. 422, 7r . 8 - a ni m a t i G o de c i s . 58, n. 8 - ei-s i 0 liC. cde dclict . n. 48 - a j i i r d o i id C l a r u m l ib. 5,S. pii. qiiaest . 89 , n. 7 - a i t e r b :io h di.qliut. 13'3,Ihes . 9, n. 4 - a I'p z O v i O prlixis crint, ~ I I P S1, ~ I C ( ~ C -6 t . 4 , n. 28 - a r i n a c c i o qltacat, 129, I r . 88 - a r e -

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 2 (10)

    19/47

    r io prctcticcc crinz. png. I 4 8 - a r a v i t a fnslit. c r i l ~ t .vol. 2, lib. 4 , cap. 14 i w priuc. - l p li a n i jtrr. criru.lib. 2, paF 466 - r e m :in IEe jure cr i t~z .ib, 2, cap. 5,cirt. 4 , $. 8 - e n a z z i elem. jz4r. crB)a, Ilb. l , cap. I),S. 5 - a n i pritrc. d i ijiicrisprttd. c ~ i i ~ ~ .. 13 9 - r-m g n a n i S. 252 - u i a u i istitztriotli d i dir. c ~ i i l r ,vol. 1 , png . 204 e 209 - O r t i z d e Z ti l ga prnclicuyeneral forcrlse ton . 2, pccg. 458 - a a h e c o cl codigopttinl co7aeorditdo y conrewtctdo lo~tzo , png . 99 .

    L 3 flgura che spontanen sorge in questa secondaipotesi & quella dell' ccssoci~c~io~~erbn.inosa, la clan-le se non si vuole punita per wiunra generale, m21soltanto quando dirctta a certi specidi delitti,dovrA considerarsi come una particolare forma dipr.eor&i~~c~zw.ilel delitto. E questa (appunto per lamancanza di principio d i esecuzione esteriore) nonpotendo tenersi come colpita dalle disposizioni pc-nerali sul conato, dovr5 dal legislatore elile la vollepunita designarsi cyecislinento, puasi coneiderandolncome un t~ntatz'uo ?qx1oprio. sotto questo puntodi vista che la maggior parte dei codici conterrt-purauei rettamente collocano nalla classe dei delittico7zh.o la proprietli le associazioni di malfattoridirette a commettere furti, perchb appunto specialie-zato casi il fine che deve avere 1 associazione ozidesia colpita dalla pena, ne viene per conseguenzaclic essa possa considerarsi come un atto prepaP3cl;-lo~$oeccezionalmente pnriito, cile B quanto dire co-me un $e?$lcctivo vajlroprio oli rluel delitto. Ma quan-do, a qualsisia delitto essa tenda, si vuole contom-

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 2 (10)

    20/47

    plarc la istigazione (accoItn o non ac colta) sotto unpunto di vista generale, non puCi pe r modo alcnriodefinirsene la oggettivith ( e per conseguenza laclasse ) snboz'diiiatarnente al delitto volato, quarituli-rlue debba misuzarsene la repressione secondo lagenerica. cuiilernplwzione della ponn che a quellosarebbe inflitta. Allora clo~~endouesto titolo sui ge-ne?-is riferirsi ad una classe, non pud trovarla a1-trove che in quella dei delitti contro la tranquiIIitAprivata. E infatti il diritto che si sarebbe leso coldelitto principale non 13 anche attaccato: il dirittoche si B leso con l' istigare o con lo associarsi nonB n& la vita, n la integritd persoriale, nB la pndi-cizia, o simili: B unicamente la libert. o trtlnclnil-lit8 dell'individuo; la quale realmente viene a me-nomarsi nella istigazione accolta per le identicheragioni per le quali si menoma nella rion accolta.Sapere che altri non solo nutre nell' animo i1 desi-derio di ucciderci, ma che inoltre ha gi;\ tentatoprezzolare un sicario, ci fa tretilare, e pi ci f.dtremare i1 sapere clie gC1 Iia prezzolato il sicario.Ma quando la esecuzione dell' orrriicidio non 6 an-cora incominciata, i1 diritto leso non quello allavita; soltanto qriello alla tranquillit&, La perso-~ialit$ steriore non si B ancora cominciata ad of-fendere: la offesa alIa personalil8 interiore 8 com-piuta. un delitto consumato contro la liberl8 in-dividuale (1).

    (1) Una speciale ipolo~i,%i& configurata da Gl S e r, siprende in essme da G e y e r in Holtwondorff's Ha?idbutIl,l ib . 2, pchrle 10, 5. 15, p. 549 e seg, B ii caso dei cos clettiagenti ~Pouoca tu r i .L1 cgertte provncnlurc: colui che istiga

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 2 (10)

    21/47

    allri a coinniellere us delitto non perche egli abbia interessenclla consui~iazioncdi quel delitto, o nirnislh contrc 1;i vilti-ina designala ; nia perchh invece ba interesse che i l delittoo si coitznaclla o si tenti al fine che ne avvenga male allogesso isl igalo. E cib pub procedere da due diversi impulsi.O Il provocatore trova lo inleresse nel prenlio che spera dalgoverno col dedunziarc il delillo da commelbersi e far sor-prend ere in flagrante lo attenta tore: o trova il suo interessenel far cade re colto una pena lo istisato, sia con Io amrriirii-SErare i suoi beni o goderseue la moglie durant e la carce-razione di lui, sia col lucrarne la successione se istig, \incongiunto a reato punito di morte. Nella specialiti di tali ini-pulsi (che in fin dei conti si riassume nel concetto che l' isli-gatoro non ha interesse diretto nella consumazione del delitto)trovano gli alemanni una anomalia sufficiente pe r merita re sene faccia una figura distinta di malefizio. Se la esecuzione o iltentalivo av venne ro, io peraltro non veggo in simile ipotesi Ba-stante ragione pe r dellettere dalle regole generali della coin-plicitl ; ome non ne vegco per defletlere dalle regole generalidella istigazione a delinquere, quando (sia dessa aocettata o no )verun atto di esecuzione le tenne dietro. Sollanto vedrei questionahiie fino a qual punto possa essere responsabile 1' agenteprovcrcatore qu ando un iniquo governo ne abbia fatlb stru-inento ai suoi fini. E qu i si rientra nella teorica cener nle delconiando. La ragiono di dubitare dagli alemanni si trov nellaspeciolita de l doltcs, perchi? non volendosi dallo agente provo-catore la consum azione del delitto niciteriale (che io fossi de-ruba to) m a soltanto la consumaziotie del dolilto formalo (cht!colui tentasse di ru ba rm i) ricoiioscono in cib una differenzialedel dolo. Vedasi T o l o rn e i Dirillo penale 2.* ed&, 1866p q . 282, e 1 E c o dei Tribtmnli n, 718, e n. 755.

    Fra le dificoltA d i questo collocwmcnto trovassiirnpawirtto anche il dotto compilatore del cadice

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 2 (10)

    22/47

    Toscano : ed esitando sul!a scelta si appigli8 a1 p:w-tito che era forse il peggiore d i tutti; e pose ilreato di istigaztotae a delinquere (accoIta o nonaccolta) e la sua penalita nella parte generale delcodice, al titolo del copzcorso di$di!. nrifec@n1ztial-lo s$esso ciLili6to O c k i fhzttori de l delitto altrui. CidSu un vero spostamento sotto tutti gli aspetti -2 . O la isligazione noa accolta non un caso di con-corso, mentre i1 delinquente uno solo - ." ' isti-gatore non & un Butore del delitto altrui, cluanda1' istigato non commette delitto ma fa opera virtuosarespingendo la proposta - . O molto meno potevadarsi a siRatto collocamento il legislatore toscanoquando non voleva-in modo alcuno punire iiell' isti-gato l' accettazione c1eIla proposta : ci9 vale8 1 istcs-so che novorara f ~ ae compiicit un caso di noncomplicit - 4.0 repugnnnte ad un buon metodoche la definizione di un delitto speciale e la deter-minazione della sua penaljth s i ponga nella partegenerale. Che se al compiIatore de l nostro codiccpiaceva cli contemplare questo caso nella parto ge-nerale come previsione referibile a tutti i malefiziiriiliatintamente, la sua sede non era per certo quel-In della cornplicitt\ e del concorso quando volevaI',ii.sene nn caso di non concorso. Meglio valeva afeIkontare Ia questione nella sua radice, e definire ilfitto soconilo il sommo principio al qtiale risalivail concetto ilella punibilit9. Ci6 avrebbe portato allasode clol lentadivo, poiclib niente altro la istiga-zioize accolta o no n accolta se non un tentativo 2 ~ 1 2 -~~l'ojlrio.P er i principii generali della scienza leprea~dina8'ionial delitto e gli atti preparntor ii noncostitriiscono tentktivo punibile pe r rnancanzw (li

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 2 (10)

    23/47

    - 73 -unirociti e di snniciente elemento materiale. P e r il~rincipii enerali Ilella scienza la rnanilbstazioiie clisinistre intenzioni rion costituisce per rcgola gcnera-le delitto. ;\la la uianifestazioqe consisteritc nello ec-citare altri a delinquerWe nello accordarsi, presentaqualche cosa di pii1 che un mero atto lireparatorioper la univocit5 del pravo fine. Si mole per qucstoragioni punito? Ebbene si vada direttamente allaespressione del concetto. E una forma impropria d itrrritativo, o niente altro. 3f.a questa idea del tenta-ti1.o improprio era nuova : non se ne tro-rrirano an-tecedenti in nessun coilice alemanno, n& in altri: ei1 legislatore toscano poich alla materia dei parzte-cipi avea parlato dell' istigatore vi innestir il casodel delitto non accaduto, ossia ileI delbzqziente scn-za ~ ~ u ~ t c c @ e .rne sembra pero che senza far (da-r'og11e alla teorica del conato, e senza offendere ilmetodo col tassare pene nella parte generale, sipotesse collocare qnes1;o fatto eome un delitto szcigefzeris nella classe dei reati contro la 1iLertS indi-.iliduale,Lo che ora tanto p i ~acilc a hrsi nel codiceToscano dove la maggior parte delle istigazioni (li-rette a delitti sociali forulavano oggctto di pnrtico-bii provvcdimcnti

    Detto ci6 per dare ragione (1611 ordine mio, dallostesse osservazioni cbe ho fatto nasce spontanea laciomaricla se veramente sia coerente ai buoni prin-cipii lasciare affatto irnputiito lo istigato che accettfila proposta crirninosa. C i 6 non offre diflicolti quandol' isligato stesso siasi pelitilo, o volontariamento

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 2 (10)

    24/47

    abbia tralasciato di fare atti di esecuzione. I1 dubbionasce quando egli sia staio impedito dallo eseguireil delitto pereh8 siasi scoperta la trama; nel qualcaso indipendentemente da verun merito proprioIricrerebbe la mercede che avesse ricevuto, senzaincontrare molestia. I1 codice Francese del 1810iion colpiva per misura generale la istigazione adelinquere, eccettuato il solo caso in cui essa fossediretta (art . 9 0 ) a certi delitti contro lo stato, oad nn complotto relativo a tali delitti. R o g r o 11ed altri commeritatori francesi sull' art. 90, diconoche qualora la proposizione fosse stata accettata manon fossero ancora concertati e concordati i mezzidella esecuzione, lo che k nocessario alla consnma-zione ( art. 89 ) del delitto di congiecrn (~mnpiot),.in tal. caso il proponente cadrebbe sotto le penedelli art. 90, e l' accettante dovrebbe punirsi a formadell' art. 59 come complice. Ques ta osse rvazione cll:io faccio non pronile d i mira una specialitii delcodice di Francia; ma m i apre In via alla questionagenerale, sulla amrnissibilit8 o non amm issibilitk neldelitto d i istigazione dei griucipii generali sulla re?sponsabilitA dei partecipi. To non so come i corn-mentatori francesi abbiano potuto trarre sotto unarticolo cile prevede la proposition faite ot ~ 0 %agrEe una proposizione accettata. 31a ci6 non miriguarda. 3. 1597,

    Cepto mi pare che uguale teorica non potrebl)~adattarsi al nostro art. 53. 30 vero che al hi o r i(teorica pag. 82) piacque n& piU. n& meno di spin-gere cosi oltre Ia opinione francem da ccgswiro ch e

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 2 (10)

    25/47

    - 75 -in faccia al codice Toscano I' istigato clie ave?aderito a lasciarsi istigare doveva considerarsi corirecouzctozae,e come tale punirsi a senso dell' art . 51:ed vero che in punto astratto di scienza piacquea1 C a r m g n a n i (teorica delle leggi socinlgZifi. 2, cap. 15, S. 2 ) di sostenere che ra~visa toriria rolta nal mandato a delisquore un delitto suig s ~ z ~ r t sa logica imponeva ch e si considerasserocome correi di questo malefizio tanto i1 mandantequanto il mandatario. Ma alb opinione clel C, a r-m i n a n i si contrapone lo insegnamento positi-vamente contrario de l C r e m a n i (& ur. cri~"~zi?z.88.2, ap . 5, art. 4,r2. O) del D e S i m o n i (de-litti dimero @etto puy-t. h, cap. 5 ) del R o b e r t i(co~*sod i diritlo c~~i?~zi?zalewt. e, ${t. 2, cap. 5 ,sex. 2 ) e d i altri pul~blicisti,e delle concordi os-servanze giurlicidi toscane : e contro la opinionedel M o P i sta quella dell' insigiie P u c c i o n (conz~~ze~z$ariool. 2, pug. i4 2 ) che solidamenteconfrit6 tale errore. Ma guarilnta la questione inf'accia al codice Toscano a m e pare che l' errore(le1 jll o r i e la non punibilit dello istigato, si di-iwiostrino mche con un argomento speciale di er-iueneutica desunto (falla lettera stessa di quellostatuto penale. Inf atti qrresto articolo non contempla.i.lg~el*ss~~ccZ~ne/ntc~l delitto d' istigazione, ma t&$-sativa.ilze~ztapunisce 1 istigatore, a diffwenza del-1 art. 5.1 ove si guarda con locuzione irn21wsonakil fatto della istigazione non accolta; lo che mostracbinro al17inteilpetre che il legislatore non volle m aipunire l'istigato tranne quando aveva dato al de-litto u n cominciamento d i esecuzione che fosseabile a costituire tentativo. Questa speciale locuzibns

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 2 (10)

    26/47

    dell' art. 53 e la discretiva npertissima fra 1 art. 53e 1 art. 54, avrebbero a parer mio conclotto allariostra opinione anche lo stesso C a r m i g n a n iquantunque sostenitore di diversa in teoria; perche1 interpetre deve sempre porre da banda Ie su eparticolari opinioni quando trovasi in faccia ad unalegge ciio apertamente le contradice; e li stessiinterpetri francesi che accettarono la tesi della com-pliciti in faccia all' articolo del loro codice cha ini-personalmente colpiva il faflo, av r eb b e r ~divorsa-mente opiaato se anche il loro codice avesse usatouna, locuzione personale tassativamente diretta al-1 istigatore, riel modo stesso che obhedirono a clue-sto canone infallibile di ermencutica in materiadi aborto ed in altri casi di arialogcz specialiti1 dilocuzione. g. 1598.

    E bene vi fu ragione nel codice Toscailo di col-tivare colesto pensiero, poichb assai si ora corsocol punire inclistintarnentc ( 1) ogni istigazione anchea delitto lievissimo. Io penso che sotto il punto divista della scienza concorrono curisiilornzioni giuri-diche e cuilsidcrazioni politiche convergenti a farerespingore la tesi che della istigazione accolta abbian punirsi come complice lo istigato. L' istigato chealtro, in ultima alialisi, non fece tranne passiva-inonte accettare la proposta (sia pure chc pren-desse denaro) non ha ancora mtlnifostnto la inten-rione di delinquere in un modo cos prono&iato(la costituire un atto preparatorio eccezionalmentepunibilr,. Pud essere dubbio se 1 accettazione f u se-ria, se la emiso per deferenza, o por guadagnare

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 2 (10)

    27/47

    la iiiercede, o per non disgustare il proponente, oper salvare la vittirria, insomma senza intenzionedi dare opera al runlefizio : i guisa che col punirlosi corserel_ibero d ue rischi; rjnello d i s1iingei810aluialefizio per i1 pensiero delh pena gii incorsa, equello d i punire talvolta un uomo che mai nonebbe intenzione di commettere delitti. Ragioni eranoqueste pi che bastevoli perclib se si era voluto fa-re il primo passo non si facesse almeno il secondo (2).

    (1) fi uolevole una sing olarit i incorsa SU qiiesto proposilonel coclice Toscano: ed chc trovasi un caso in cui In ieti-gazione accolta pu essere punita nleno dalla non accolta. Lapirnleria io certe condizioni pu cssere punita (art. 595 ultiniiialinea) di rilorte. Ora lo istigalore a questo delitto se la suapropocizioae non f u accolta non pu dal giudice punirsi conmeiio (art. 54) di un anno di carcere: se invece fr i accolta ttIn societ crirninosa f u costituita pu essere punito (art. 421)con soli tr e mesi.

    (2) P a o l e t t i f l i b . 8, lit. 10 , p c ~ g ,172 et 178) senzripunto discutere la questione insegna clie se i l mandatariosirnulh di accettare il mandato pe r lucrare l o mercede coniotendimento di non eseguirlo debbono solloporsi a penastraordinaria cos i l i ~ i ~ ~ n d a n t coiiie il finto mandatario.Gotesto pensiero fu censurato da W o l t t i a r s f de nzrctori-

    G O C ~ ~ St f i ~ t t t o r i b z ~ ~lel ict . pcly, 110) ed a buon diritto.Rimpelto al delilto per cui si prezzolava il sicario certocbe la simulata accetlazionc lo ~mpcdl nvece di facilitarlo;pcrcli la sila ricusa avrebbe forse colidotto a cercare altriche davvero accettasse, e sarebbe repugnante che la oggci-tlvill crinitriosa di uii fallo ei trovasse nella lesione di u ndiritto c he riiiiase invulrierdto pcr consegueiiza del fatto stesso.Rimpetto allo stesso inaadanlo vi S ccrbmento un inganno,ti carpin~ento di danaro ed uti illecito lucro. Ma in ogni)otcsi se la simulala accettaziotie si guardasse sotto cotesto

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 2 (10)

    28/47

    piinto di visia non potrebbe iinputarsi che come delilio controla propriele. La protezione della l e ~ ea tale concetto sis lecderebbe a favore dello eoelleraio mandante clie reati)burlalo del su o danaro e deluso nella sperata vcudetta. Sa-rebbe cib conveniente e mornle? La negativa slul3 gene-ralmente abbracciata nel caso analogo della vendita di fumo;c vi sar ebb e perfetta idenlit cli ragione nel caso presente.Non saprei dunque su qtiale lesione di dir i t to potes8e n p -j ? y y i a r s i la dottrina della pena siraordiaaria irrogliis nellafatta ipotesi al falso mandatario.

    I1 criterio essenziale di questo reato che vnolessere puntualmente notata, oltre gli clumenti diesuggerisce spontanea la natura del fatto (parolascritta o detta, direzione a l l a esccuzionc di un de -litto) B la s&~isiicella proposizione. l questo anodei reati nei quali (coinc vedremo nella ingiriria)1 animo ileli' agente attiene al corpus c?*i??$i~is,$-sia ai criterii essenziali de l malefizio. Le parolescritte o dette non hanno Tzna vita loro propria edassoltita. La vita loro si rnodiflca secondo In inten-zione di ch i le proferisce. Un discorso cho esterior-inente suoni come provoeazions ad an delitto pui)non esaurire le condizioni della criniinositi, rlnai'ldosia profarsito con intenzione o buona, o innocente.Sarebbe, a modo di esempio, proferito con inten-zione buona un consiglio a delinquerc che 1 amicodesse Al' amico, il padrone al domestico, o simili,

    SOIO flno d i indagarne la onest e persnall'er.sise merita o no la sua fiducia, pronto a ritirarglielaso ailorisccl alla scellerata proposta, e pronto a dar-gliela intera se invece questi reapiriga disdegnoso

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 2 (10)

    29/47

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 2 (10)

    30/47

    gatto al proprio desiderio, La maggiore gravit8 deldelitto voluto accresce la qnanti t j nalura7e dellaistigazione, percl-ib il danno immediato cli questomalefizio riscontrandosi ne l timore che eccita nellavittima designata, facile comprendere che il rniutimore sarii pii1 intenso se si cwca (Li c7ssassi1lar~lli,di quello che se si cerca soltanto d i dernbtlrmi, ocli spargere urla satira contro di me. E1 criterio dc-sunto da i tttessi pub invece riferirsi alla rlaczntitkpolitica, perch certi niczzi adoperati n sedurre (peresempio la promessa di grossa merlcede) mostrnnr-,un animo pii1 fermamente determinato, e farilio cre-scere i1 danno mediato, perchi-!si provcclc nel caso (liiTilitiovaniento i cansimili fatti Inorio ~iroLa bilen r esistonza di altila persona a cu i si dir@ la istigazione.

    UIa qui sorgo iinn qualche cliMcoItIi. su l punto rl idecidere se la gl-auitci clcrl dolitto a cui si istigacostituisca un criterio soltanto misz~mctss-8,i pirit-tosto tin criterio ssse4zz&nle de l malofizio: cosicchbla istigazione no n possa elevarsi a clelitto e corlletale punirsi quaildo il rcatn a crii si istigb era leg-goro; e soltanto possa politicamerite iaiputarsiprovocazione non accolta quando sia diretta ad uncrimine di grave importanza. L'antica pratica p-tevn dirsi concorde riullo insegnare CI IE In istiga-zionc! no n dovesse elcvsrsi a dolitto sl~ecialerannein atrociol-ibws ( I ) , Ma rnodernairicnte alcuni cocliaiAlomanni, e ad irriitnzionc (li loro il codice Toscano(art . 53 e 51) vol1ero ilare una regola geiierale dellarelativa punibilit8, seizza distingriere o limitare ilC1)-

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 2 (10)

    31/47

    pure nei delitti leggerissimi; olo riducendo la penai11 proporzione del diverso delitto voluto. n'oi gifacemmo pubblica prof'essione della nostra opinionesu tal proposito ; sebbene ad altri piacesse rispon-derci con amara censura, noi persistiamo nelle no-stre convinzioni. Generalizzare senza limite alcunola pnnibilitd della istigazione ( e cosi estenderla an-che alla istigazione ad ingiuria, a danno rurale, aminaccia, e ad altre piccolissime delinquenze) Bagli occhi nostri un a esorbitanza di rigore sofisti-ca; 8 un pensiero nel quale lo impulso del mora-lista trapela, e vuole farsi dominatore del crinlina-Iista. Si scende con cib in certi minimi dei qualiil pretore sapiente non deve prendere cognizioile;non vi 13 elemento bastevole perchh se ne conce-pisca serio timore, che valga a giustificare 1 inter-vento del magistero punitivo. Quando il danno o laingiuria dove fosse consnrnata non incontrerebbeforse che venti lire di multa o nn giorno di car-cere, qual pponn darete allo istigatore che inutil-alente s i accinse a persuadere altri a simili fatti !Rischiate di dargliene a delitto non accaduto unamaggiore di quella a cu i lo porterebbe il rinfaccicldi ansilio al delitto accacluto. Come sarh tollerabileche ogni parala di eccitamento ad adulterio profe-rita (sia pure seriamente) da un giovine scosta-mato verso donna altrui formi ai'gon-iento della so-lennita d i un pubblico giudizio? Come tollerare diementre P adulterio o lo stupro eonsurnato si rilasciaad azione privata, la istigazione al medesimo si per-seguiti ad azione pubblica? A siffntti sconci ai qualicondurrebbe la senocratica rigiditli, de l codice penaleToscano ripara fortunatamente in pratica il setinnVOL.11, 3

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 2 (10)

    32/47

    e la prudenza dei nostri regi procuratori, i qualinon hanno mai sognato di provocare 1 applicazionedell'art. 51 ranne in casi che accennavano a de-linquenze veramente allarmanti. Rfa se una leggesi rende tollerabile soltanto col non essere eseguita questa una cattiva difesa e tutt' altro che un elo-gio della legge.

    (1) L a u t e r b a C h disputnt. 139, lltes. 9, n. 5 - So-c i o o cons. 188, vol. 2 - u d w e1 l exercit. 15, llies. 5,1. G - a h n ad Vesembec. i n pnndect. tit. ntattdati ve1contra, n. 7 - e n o C h i o de arbitr. lib. 2, cas. 352-F a r i n a c c i o quaest. 135, . 186 D e c i a n o trn ct. critli.tam. 2, lib. 9, cap. 52,n. 6 - a r e r o praclicn crimina-lis png. 148, 1. 27 - a r a v i t a institzct. critiiin. vo l. 2,11~19.350,. 4 - a r u i i g n a n i fS.257, ottc 5,NB parmi solida la risposta che volle darmisicome perento ria confutazione degli obiet,ti miei, di-

    cendo che io aveva dimenticato di distinguere fraistigazione efiicace e non eflicace: e che I' art. 54del codice Toscano vuol punita soltanto quella isti-gazione che secondo i precetti della scuola ricono-scesi come efficace. I n verit8 io n on trovo comepossa nell' art. 54 leggersi cotesta limitazione : nbsono mai arrivato a comprenderlo. L' articolo nondistingue; vuole si punisca qualunque istiga,zio'onenon accolta, e per incorre.re nei termini della leggehasta che si abbia una istigazione, siano quali sivogliono le condizioni pi o meno prementi dallequali fu accompagnata. Certamente io concordo sen-za esitazione che la prudenza del giudice non tra-

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 2 (10)

    33/47

    - 83 -ver i cara tteri di una istigazione in un discorsofugace non emesso al fine di ottenere l' intento.&laquando 1 allettamento, o 1 incitamento, o la pre-ghiera, o i1 comando furono posti in essere conl'intendimento che fossero accolti, chi b che possaclefinirne n priori in astratto i caratteri di eficacbod f~zeflcacta! e si suppone che la istigazione nonfosse accolta dall' istigato B una vera contradizionein termini supporre che fosse accompagnata d ~ iuna emcacia concreta. In fatto fu i?zcfjicace poichi.fu reietta. E chi dar dunque la definizione delltrefficacia astra tta ? Chi dopo avere supplito nella. leg-ge la distinzione che non vi 8, vi innesterh ancorala definizione di questa eficacia astvntta della qualela legge non porge vestigio? C.he la istigazionedebba avere in se la potengn di persuadere & cosatanto intuitiva che nessuno pu muoverne dubbio.Ma clie mi si rimproveri cli avere dimenticato laclistinzione classica fra consiglio eflicace e sempliceeso?*tatiuo, nn' accusa che non ha senso nell' ar-gomento presente. Questa distinzione si insegna datutti i pratici, cjuando il delitto fu commesso, peladecidere l'arduo problorna se 1 nutoro de l medesimosi fermas se nella determiriazionc crirninosa per I'in-flusso del consiglio ricevuto o senza di quella; e ciilpcl fine di dichiarare o non dichiarare partecipe ilconsigliero della resp~nsabili thpenale clel delittoconsumato. Ma compronde ciascuno che quando ladeterminazione criminosa dell' auto re voluto nonnacque mai perclie respinse tosto il consiglio, lii-sogna dir sempre che qnesto fu ineflicace poichitnon ebbe forza bnstevole a far nascere non solol' azione delittuosa, ma noppnre 1s prava deterrni-

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 2 (10)

    34/47

    - 84 -nnziono. Cosicch questa distinzione nei terminidella istigazione non accolta B paroin vnota di ognisigniflcauz:i giuridica. L' art. 54 punisce precisa-metite ( e sempre) i1 consiglio inefficace, rjuello cioS:che noii fece nascere la risoluzione di ilelinqaere;e lo prinisce uppauto in questa sola ipotesi, perchibce fece nascere la de te r ~ l ina z ione riminosa incoil-tra le pene deli' art. 53 come istigcczio?ze accoltrt,e se fece nascere inoltre I' azione bualrsgia incoli-tr a ben altra pena sotto la forma di coi'~?pIicilt~.Anrlnestione uiiicn pertanto che si p u t porre nel ti-tolo presente : quella :ippunto se la istigazioneincflcctce (qr iek c io cbe non fu abile a persua-deite 1 istigato) d e l ~ l ~ assere serupre argoriietito d icriminale processo anclic quaildo dirigevasi a dc-litti minimi e di mosctiine proporzioni politiche : i1in tale questione io tcngo pcr buorirr la dottrinadei pratici (j).

    ( i ) 11 codice Spapuolo dcl 1848 alla art. 4 lirevastabiliinpe r massima che la proposizione a deliuq uere ed il semplic

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 2 (10)

    35/47

    - 83 -ncrilenle e torob ad insistere contro l' esorbialite risore diquella riforriia: tubstrb ch e l a mossima delta noli punibilitiera conforme alla opinlone pi comuuemenre ricevuta d;iiuligliori codici contemporanei : ci fece forte della sutoi*ilh delcollegio giuridico di Madrid ch e consultato in pro[iosilo siera pronunzisto per la no n puuibllil della parola : e con-clusc ch e ~ l i i n a v a a fronte, ma protestava, e credeva clieIJiIn n u o v a riforma noia avrebbe tardato a correggere la iio-vella diqposiziose e restituire 1' articolo a l l o obbcdienzn r l icib clie iosegria (sano sue parole; il Daon senso e l a $cic l i -sa . Cib ch e v i B d i ~iti,nolare notarsi in questa polemicaHcrenlelile cotlibiill~la fr a i dlie critrrinalisli spagnuuIi, si c'ch e Q t i z t l e Z u n i g a f p ~ ~ c i c t i a t co m , 2, r m t ~ , 532) insi-stuw perch8 si dichiarasse che i l concerto c In prciposizionc

    dbliiiquere doaesscro riunirsi non solo nci delitti pollliciriin cziandio nei pizl atroci f de cicr t i l g ~n v i d n r l alar?clu&a i ciol ib~ i coniuni; i l risultalo fu che traboccando 13 rifor-nio ne l lhcc~essocontrario il nuovo articolo dichiari, indistiil-tau~ente puniilile la ictlgazione aiiclie ,ce diretta a deljttoIlevissiruo~ Anclie i l oodtce delle Cortea del 1822 all 'art. 6s.inzioiiava il principio clie lii proposizione $1 d e l i ~ q t i e r e i o i iaccelkata riou [fisse punihile. Vedasi in qriesto senso I 1 dulwarticolo de l I3 I, u ri e o g li i inserito iiel tiuni. 21 , ctiixa 2, de l$orunlo In Legge . be i recto la massima della noli puriibililhdellii is&lgazi ~rie o n ctcco1fa i? saozioilaia iurplicitamente doI-lu maggior parte clei codici cotitcinporanei ; d csplicitamenrepruol:iuinta d a l codice del Biaslle, B dal codice clel Valainart. 05 - ' AblCpilsirr 11' {cr l dc'lit li' es t piol i gite ) i o ! i ~11. dt:lii cor~t iris i sun ilirti!lcition.

    IA:ijuestiunc clie io 1iones7a,o cile non si vulleiritendere, ha in voiitre tnrito 1s ipotesi della effica-cia quanto la ipotesi della iiieffio~cia. o poneva e

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 2 (10)

    36/47

    pongo la qnestioile - .0se sia conveniente fareun processo ed un giudizio criminale contro ch iabbia istigato un giovine a vonire a cogliere quat-tro pomi nel mio campo - ."se sia convenientefare nn processo ad auiolze pubblica contro chi ab-bia fatto una proposizione amorosa a donna mari-tata, Cotesti dubbi io li pongo tanto nella ipotesiche il. giovine o la donna abbiano risposto d i no(istigazione hteflcuce ( i ) perchh non accettata)quanto nella ipotesi che il girivine o la donna ab-biano risposto di s (istigazione efllcace per&$ nc-cettata). Ad ambedue siffatte questioni il codice To-scano risponde affermativamente. Ma io penso in-vece che questa sia una non giustificabile eccessi-vit i di rigore.

    (1) 2 intuilivo che sotto il titolo d' istigasiocrne ~ o t z c-colla cade qaalla eziandio che fosse stata accolta dal]' isti-gato se poscia questi se ne peno e non persovcr nella ester-nata determinazione. Vuol essere per notato ch e anche ~isenso dei pi rigidi onde sia puoiblle la istigazione bisognache sia diretta ad un delitto determinato; no n p,i ad un acriniinosil indefinita, neppure ad una speciale criminositcantcrnplsta in genere, come sarcbbe in colui che cercassedi persuadere uti giovinetto ohe i l mestiere piU utile b quellodel ladro. Questa proposizione mostr a eviden te olie la veraoggetlivith del maleflzio (quando come tale si voglia tenerela istigazione non seguita da cIiel.lo) non B gi8 nella cor-ruzioae della persona istigata, ma nella quiete e libert dicolui a danno del quala si volova dirigere i1 delitto che s iprovocava.

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 2 (10)

    37/47

    Rla o vogliasi la istigazione criminosa tenere come punibile in tutti i casi, o soltanto nei casi in cu itende a gravi misfatti, io credo che per giustiziabisogni pur sempre distinguere tra la istigaziorieelle per la vecchia noaioue scientifica svolge la con-figurazione del riiza.?z&to e quella ch e svolge i] ccn-siglio, secondo l infallibile criterio della ntilitb res-pettiva ( 2 ) . Gi ho detto altra volta (conq3Zicitityug. 164) come i moderni ai quali giacque agglo-merare in un fascio sotto il nominatore comune diisfiigaaione le distintissime forme del consiglio e delmandato, iloii obbedissero alla verit antologica nSfacessero un buon servigio alla scienza ed alla giu-stizia. Qui cade notare adesso uno svolgimento e ne ltempo stesso una ullcriore dimostrazione di tale vo-rit8. Per noi Ia istigazione diretta ad nn crimineche torni a vantaggi6 del solo istigatore B un mari-&$o; la istigazione ad u n delitto che rechi vanlag-bio al solo istigato b un co?zsiglio.Or Bene: vi B eglisufficiente ragiono di parificare i due casi sotto lacomune rubrica di istigazione non accolta? La solaragione politica di elevare a delitto la istigazionenon accolta sta nel timore che eccittt in me il co-noscere per cotesta falto di avere un nemico, ilqnnle a sfogo dell' odio sno cerca di farsi strumentole altrui braccia per nuocerini; ed apprendere checgli possa all' odio srto ed al suo malvagio propo-sito dare esecuzione o col braccio proprio o coriIn opera di altro men renitente esocutoie: in ci:)corisiste il costringiiiriento della mia libertA indivi-

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 2 (10)

    38/47

    daule ed il disturl~odella tranquillit2t clell' abiiuc)mio. Xa ogliuno comprende che quando il delittoera ad esclusivo vantaggio del consigliato, ho cla unIato ragione di credere clie il consigliere non tor-ner o tornerii senza frutto alla ripetizione del coli-siplio; e dall' altro lato la circcist~inzn che il nemicoil q n d e avrebbe avuto heuefzio sensibile nel reatonon scese alla determinazione di compierlo malgradole altrui scellerate insinuazioni, nic Io ba reso percotesta prova meno torniaile che prin~a o1 fosse.Ch i pu6 seriamente afformario clie il timore rlel ve-nelcio accrescinto perchb colai al quale fu sug-gerito di avvelenare il ricco cungiunto respinse Inproposieioue scellerata con renzione sdegnosa ! Ep-pure con la formula generaIe di isligaziolze non ao-colta si sono parificate le due ipotesi ncllu nozions,o quello che 6 peggio nella psnalita.(1 j V oli. g l a n s f l e I c g y i nel loro o rd i~ r e i r ~ l i w n l e ili. 1,

    t d f . 2, 5 , ccrt. 2 ) D e S i nr o n i fdeli tbi d i Inero n f e f t o~~~~te 1, top, 5 , S. 1) e in g(?ner

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 2 (10)

    39/47

    s i~ l i o cnza interesse, pe r 1' idenlico SUO modo elevato disentire delle natura umana clie a lui facevu parere irnpos-sibile una determinazione crimiuosn non eccitata dall' irnpuicodi una c~ualcbeutilit8 personale. Rla od onta dello sua opi-nione la esperienza moslra nel mon do non rari gli omicidisenza cau sa, e mo stra frequeritissiuii i rnalvngi consigli senzapersonale iiileresse. Polra dirsi che questo caso pi r a r o ;olio pii1 frequente S i l caso deli' interesse colnune ciio del-1 ' irileresse esclusivo deI1' isi igator~,e cib porterb alla con-seguetiza che ia configurazione della societ o del mandatosnraiino piii spesso occorrenti clie non quella del puro con-siglio. i\Ia quando questa ci verifichi, se Irovasi che la ra-gione di distinguere si a conforme a giustizin 5 deliilo dellascietizn di proclamare la distinzione.

    In ordine al grado nella forza morale del delittoci! da notarsi che in questa maleflzio l'inipeto degliaffetti c la ribriachozza non sempre si limiterannoin pratica ad operare il solo cflctto di minorare laimputazione; ma pii1 spesso agiranno come causodirinlenti, perclh toglieranno Ia serietd alla propo-sta c~irninosa. e r ci CIIO riguarda il grado nellaforza fisica da osservarsi che difficilrnente neilaistigazione vcroak: potri conflgrirarsi la tosi deltcritativo per ragioni che ognuno comprende : ol-t:into sarA disputabile se le condizioni giuridiche (l iun tetztatiuo d' isEigazione a deli.rryr(c~le on accoJ!cr.possano riconoscersi nel caso s~jecialedi una coni-missione data per l e t t e ~ a a quale iiitercet,tata osmarrita non sia giunta al suo destino. La istiga-zione 6 sicuramente Pzon accolta, pcrchb neppure Bsaputa dall' istigato che noli ha ricevuto la lettora ;

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 2 (10)

    40/47

    - 80 -ama dovyii il delitto dirsi cousumuto, o iexltato, omancata S La consumazione di questo reato (.l)par-m i d i non vederla se non al nmomento in cu i laistigazione si fa cognita all' istigato ; icchC? affer-merei senza esitanza, chc istigazione consnmata nelproposto caso non possa trovarsi. Alla nello scriverela lettera e nello inviarla si duvrb egli ravvisaiTesoli atti prepatlatorii? 301 rederei. Si iiovrk invecericonoscervi quanto la scienza, e la legge nostraesige al delitto mancalo ? Negherei anche questo,perche l' atto consumativo consistente nella comu-nicazione del pensiero non ebbe luogo; sicclib ilreato non puO dirsi consumato neppure suliiettiva-mente; e perchb quaurlo anco lo fosso, il non otte-nuto effetto sarebbe dipendente rlal nlodo clz' ag kescelto dal colpevole. Non avrei peraltro dinicoltR ariconoscervi uii tentativo punibile.

    ( l j Si avverta nriche qui quanto sia potente l a influenzade i NOMI nel giure penale, e meditino i giovani stiidlosi suquesta verilh che stimo mio debito ricordare sovellte anchea costo di ripetermi, Se i l codice penale che deve applicarsichiama i l presente maleflzio istigaaiorre a deli?lyicere, lasoluzione che ho data nel testo B incontras~nbile: il delillonoli consumato fiiicbb In parola isligalrice non : pervenufaalle orecchie dcll ' istigto. Illa se invece la questione sorgain faccia ad uno di quei codici ohe cl~ia rnan oquesto reatot c i i t a t n seduzione al deli t to , In soluzione dovrehhe esserediversnj perchb il delillo facondosi cousistcre nel lentare,18 sua consuinazione si avrebbe nei priniordi do1 teotativ0,ne potrebbe la sanzione della legge liniitarsi aI solo tcrila-tivo perfello.

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 2 (10)

    41/47

    Finalmente per cid che attiene alla compliciti put:farsi luogo a delle speciose combinazioni in quostfreato. Se Tizio ha istigato Cajo a delinquere senzigiungere a persuaderlo, Tizio B colpevole d' istiga*zione non accolta. Ma se egli agiva alla sua voltlper istigazio~ie i Sempronio ; otr$ dirsi che Sempronio colpevole di istigazione accolta da Tizio icomplice di istigazione non accolta rispetto a Cajo'lSicuramente non parmi che sia repagnarite lo am-mettere la ricorrenza giuridica dei termini gene.rali della complicitlc in questo maleffzio. 6 per(singolare il contrasto che sorge in questa situazio-ne, perchb Sempronio viene a subire la eventualitidella pena maggiore; ora nella pena che ha incorsccome autore d' instigazioae accolta assorbendosi asuo riguardo quella inflitta contro la sua complicitinella instigazione non accolta; ed ora procedondcsecondo i casi 1 opposto, subord inatamente alla notateorica della prevalenza (1).

    (1) La questione releliva al mandato di dar mandato sitratt nci pi larghi termini di delitto eseguito dal C a r e i cpractioa crtnin~Eis ag. 145; dove sulla scorta di B a r t o l o,B a l d o , A n g e l o , 3 I a r t a e B o l o g n e t t o stabili la dotlrinadella complicith nel mandalo. La quale specialith ml piacenotare perch: gcneralrnente udii ripetero come regola senzaeccexione, non arumettersi c0~1pIicitdi complicit. Siffattaregola merita di essere pi in largo discussa m a non questai l luogo. Analoga Ia quastlone che sorge in proposito delleislruzio?ai a delinquere comunicate per interposta persona,e che pur essa risolvesi nel senso della comune solidariel:

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 2 (10)

    42/47

    soUo codesla fornin la csnaiieb E ;I n a h c f Et tdcs sitrcu d c pirlrtl t o i ~ i . , ag. 177, 178) e l a risolvettc la Corlc?di Casslizioiic di Francia col decreto del 23 raajgio 1844.

    La pena inflitta nel codice Toscano (ar t . 54 ) con-tro I'istigatore yuaiido la proposiziunc non fu ac-coIta it la carcere da u i i ~ tre anni se Ia istigazionefu diretta a delitto minacciato di morte: Ia carcereda nn mese ad un anno se fa diretta a delitto col-pito da ergastolo o casa di forza: la carcere Bxio adnn mese o la multa ano a ciriquantw lire se fu di-i1etta a delitto colpito da pana inferiore: le qualipene proporzionalmente si accrescono (ar t . 53) con-tro I'istigatore se la proposta fa accolta. 11 codiceSardo serba presso a poco 1' istesso online di penu-iit ali' art. 466 C $69 : ma la nozione di questo de-litto ne l cutlice Sardo 1' &$saidiversa da quella delcodice Toscano; percliB mentre questo vuole punita,carne si B detto, clualsivoglia jbama di istigazione,quello la punisce solianto qrircndo b stata posta inessere mediante discorsi t;enuti in luogo pubblico opubbliche adunanze, o madiailte stampe o scritti af-fissi o sparsi o distribuiti al pubblico; lo che evi-dentemente deultrra il reato (la quei caratteri scm-plici ch e esso 11ane l codice Toscano, e nella f01'macoi1 cu i lo abbiamo ilcscritto; e pud arzche fa~locnngiare di classc.

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 2 (10)

    43/47

    C A P I T O L O V.C o a l i z i o n e i n d u s t r i a l e .

    Ai clelitti contro la pubblica tranquillita richia-niasi generalmente un fatto clie non iii tutti i tenqiin6 da tutte le legislazioni fu considerato deguo d ipolitica imputatsiliti~,ma ch e qualora voglia elevarsial grado di delitto non pu trovare gli elementigiuridici della sua sanzioue iri altro criterio trannequello dello influsso &e esercita o vuole euorcitarcsullii 2ibc?~tciumana. Questo B il delitto cos dettodi sciopef?o,o coaZizio~2c 1) di persone ascritte a lun a industria, ad una lavorazione, o ad nn traffico,le quali si accordino a cessarne, nella veduta di pro-curarsi un lucro inag~iore el!' usuale. Ma poichel' azione di questo ronto sulla liberlci di un zztirraeroindele?*lr~ai~~nloli cittnilitii rielle cont.ingenzo prrr-ticho piut&)stu una acciilantalitci che non una con-dizione essenziale de i riinlcfizio; cosi meglio ctitkserbarne la trattazione alki c1:lsso delle violenze puli*h l i ~ h s , o creduto aliticiparla al pi3ascnte luogo pe rla riigione ch e ancha qur~ntlo por cotesto fatto 1;tranqnillitit pribblicn non siasi comniossn, ma sul-tanto ne abl~ia vuto ali impaccio Iu liliertk di qunl-clie deteriuinalo inllitriduo, rimane pur sc1nl-rr.e i lbisogiio di studiare la forma giritbidicadi siiiiilc fatto,clelinoanie la aozioric ed i cnrnttei'i, ed csi~iliinarese al xneiiusitrio cotlvcnpn o no in tutti i casi diapplicare rina repressione liuiiale. Il collocamento di

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 2 (10)

    44/47

    questo fatto nella classe dei reati contro la pztbblicntranquilliti puO essero esatto i n un codice penaleche gi abbia risoluto il problema nel senso chenon si debba il fatto stesso punire tranne quandoper il medesimo siasi ( o in ragione dei mezzi odelle risultanzc) compromessa la pubblica tran-rluillitd. Na in una trattazione scientifica sarebbea mio parere prepostero supporre gi& isoluto co-testo problema (2).

    (I) Bio~rocnr~ir- ec a n o Irnctatns c r i / ~ i ~ ~ u l i sib . 7 ,c u p . 21, 18. 13 - o o s s o j~cstice criniiticllc to~rl .8 ,pag, 832 - e r p i l l o n code c r i l e l ~ i e l ol. 1, pay. 158 -S o u l a g e s ~ r i t i i i d c s c r i i n e s t on i , 1 , p a y .7- P r i i h w a l c lmantcnlc pag . 154 e 290- e s t r i v P,a u x essuis de droitpenai p"$. 95 a d IO 0 - . J. H U u s obserurttic~iisnrr l eprojet d e reuisio?~ ic code pt~n l part, 3, pcrg. 110 -C O q u e l i n diction~iftire ' eco7loniic pulitiqua, m a l C [ J ( I ~ ~ -lions - V ol o ~ v s i iwulle de Legislabion lola. 10 , pn y . 3G7,el 1861 tom, 2, pag. 97 - \l o1 i n i c r t y c i i l de dro i i coni-iriereicil png, 592 - o n f o r t i inturno n1 d i r i l l o tEi pif-~rire ag. 77 e segg. - l o y de la codi~ccl t ionctyl . 161- J u l e s S i i i i o n la lu idcscoa l i t ions - I I a u s B d o u a r dd es coalil io~is rtdicstriclles c t cornr~~erciaes- l i Y i e rrnpport du 22 nvril1864- h a u v o a u t / ~c 'os ' i c le cudcpinri l n. 56'56- W u e l b r o e c li de In liberte' dps conli-r io? is err BelgQac, Bnixc l les 18G7 - a t b i e la 10i sllj'l e s coitliliolls; neli:\ Revue Critiqire toni . 25, pccy. 599 -K iC c i D s P e r r e s l e c o t r l i z i o i ~ i ci pndrolii e degli Q P C -?'{~i,l'c~rino1870.Sono ancora a vederci Ic discussioni cheebbero Ii1o;o su qiicsto proposito alla quarta sessione del[:uiigrcsso inlernazionale teriiitn nel 18(16: lniznles de 1' h-rocinliun In lcr~~ i~ l ianrr la ,uatriJrnc S c ~ s j o i i , ug. 225.

    (2 ) Sernbra elio nell' Inipero Tetlesco questo delitto no nricbianii npposlle sanzioni nei codici pcri~liperchi! sollol~os(Q

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 2 (10)

    45/47

    a speciali proivcdimenti nella legge intitolala ordinamento(lei nicstieri ctE i)ldrlstr-ie della Confederazione Germanicade l 21 giugno 1869.

    Gli e s t ~ e n l i i questo delitto secondo la dottrinadi culoro che lo vollero indi stinta men te punibile (1 )Sono- .O il cotwerto- ." l fine di procurarsi rinlucro maggiore- . O la sssczcsione, alrneno comin-ciata, del concerto.11 co?zcerfo 13 i1 primo elemento indiaperisabile :avvegnrichk P autor it& politica non possa neppnr so-gna re di stenclere le su e provviaioni penali sopra ilfatto di un individuo ch e ad un dato giorno risolvadi non piii lavorare se iion ai1 una mercede ele-vata; di non piiz venclnre la sua merce s e non adun prezzo superiore; di non continuare il suo la-boratorio se gli operai non accettano una rilercedepi tenne; e simili. Ogni individuo B libero dispo-sitore cosi delle sue 11raccia e della sua intelligenza,come delle sue merci e dalle cose sue. Sarebbe evi-dente tirannia ed aberrerebbe dal sacro principiodella liberta de l commercio e dalla odierna civiltb.una legge chc ( n o n limitandosi a semplice misu redi polizia, od a provvedirnenii di economia politica)osasse brandire Ia spada della giuslizla penale con-Iro un opergo, o contro un capo d i officina, perch8il primo non trova il suo tortiaconto ne l lavorare pcrpoco, o non lo trova i1 secondo nel tenere gente allavoro che coi loro salari assorbiscano tulto i l gua-dagno. Prrr troppo la storia dei secoli passati ricordadisposizioni legislative che evidentementa conculca-

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 2 (10)

    46/47

    vano anche in codesto argomento i priucipii ilr.11~libertb iiidividuale. 313 siffatte disposizioni emanava-no da uno spirito generale d i dispotismo che spingevai legislatori ti credersi autccrati nel magistero penale.Onde ne avveniva che per una considerazioao ( overa o falsa) di utile pubblico, essi credevano le-gittimo ogni rigore punitivo contro atti che no n pr.e-s c n t a v a ~ o era lesione del diritto. Prescindendo sn-cora da ogni considerazicine del18 pii1 sane regolesulla l ibe~.ta el commercio accolte oggi nella scieriziieconomica, chi ha rejetto i falsi principii su i qualitroppo a lungo si volle adagiare il magistero pn-nitivo, cd ha purgato la sua mente dai prestigidelle false dottrine dell' titifc o della aritocrazia dellegisl:itore, non pu b accogliere neppure un istante ilpensiero ch c simili tirniinie fossero buone e lcgitti-mo, o ch e siano oggi da rip rod urs i nei popoli colti*

    (1) 111 Fruna it~ e co:ilizioni furono previ ste e severiinienLi3represse in tri:itei.ie di xiinnjfat1ui.e dalla ordinanza d i Pr t i t l -ceaco I dcl l 'anoo 1641, e dal rescritto do1 2 gennaio 3748 ,riprodotlo nel 1781. Poscin con misure pi ~ o n c r a l i i prov-vide la cosliluerite coi decreti ( 14-16 giugno 1701.) r c l n t i b iagli operai di citt5; e con gli altri (28 s ~ t t e m h r e , G OtV-3-bro 1791) relativi agli operai di cairipiigirn. Nuove di+po?i-ziooi adottb la legge del 5 germile aiino 11 . Vi provvidei l codice pcoale d e l 1820 (art . 414 e segg.); poi 1s riforniedel 1832, e la loago de l 27 ao\ranibre. 1840. Pinnlrnnrite f l iordinatii cotesta rnalcria sovra basi :;cticrr~ii tu l te nuovc rlell:ileq%ede l 2g r n a p ~ i o3864, ad occasione Jella quale i fitosofied i giuristi di Francia vivaincnio ~i o e ~ u p a r o n odi q ~ 4 ' 4 L f iimportnntiscirrio tema. Cib ch e trovo di singolare s i b c l i r1' 118 U S fcoal i l inns pag. 309) r i @ ~ r d ~he le coalizioni indir-~Lr ia l ierano Sevcrariiaeto punite dalla ordinanza di Viller.:

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 2 (10)

    47/47

    - 49%-Cotteret (agosto 1 5 5 9 ) ali' art. 101; e ne riporta anche i ltesto uei sesuenti termini- fc?zdo~zs i toits les ~~zc i i l r es ,e?isenzlle au x comnpag~~onst servi teurs dc tous ?n&ticrs,de faire auczcne congrkgatiola ozc ttsscnbbE4e grande ovpatite, n i pour quelgue cnuse ou occasion qzie Ce soi t, n lfiir e uucuns nzonopoles et n 'nao iv ou prenJrc aucu?lrsintelliyelaces Ies tazs aveo les nutrss dzc fn f t de leur rne'lier,s o z ~ eine cle corzfiscatiotz de cottps et de Iiien. E gikV o u g l a n s f l e gy i n e l loro ordine natztrak ool .4,pug. 190)aveva nolalo che la ordinanza d i Francesco I era stata li 1prima a dettare alla Francia provvedimenti contro i concertidegli operai. Ma ci parrebbe una visione se dovesse prestarsifede a Coq u e l i n f diciionnaire cle 1 ccononiie politiqlte,wot coali t ionsj il quale affermach e in Francia questo delittoiion ere mai stato n& preveduto nh prid[to fino alla legcedel 22 germinale anno 11. Ora fidatevi dei dizionari !

    Ma quando 1 individuo non limitandosi ad emet-tere un a determinazione relativa all' esercizio delleproprie forze o alla disposiaioi~e elle cose sue, ol-tre a citi esercita una influenza sulle rolont8 altruie sulle altrui cose, inclncendo anche altri che si tro-vano in pari sua condizione ad accettare anche inquanto alle forze loro ed alie loro cose la determi-nazione da lu i presa, pone in essere un conc~rto:lquale venendo a costit;uire nella civil societh un7as-sociazione privata diretta ad un flne contrario al pub-blico bene, pu presentare termini assai diversi dayiielli che presenta il mero esercizio della individna-le libert, e far nascere il dubbio della sua punibilitk.