Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (11)

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    dlc un i scrittori notarono cIie gli artifizi (1) pravicostituenti il de litto di stellionato po tevano consisteretanto in una sh~tzcl~zio?zeuanto in una clissi~nzila-zimze. Notarono che la siiuulazione poteva esserecosi pe~sonale om e veale. Persofzale cluando lalun ofingasi ricco, o decorato, o assuma nome diverso dalvero, o Gngasi esercen te una professione, passivodi una disgrazia, fornito di un m andato (2) o in al-t m inodo attribuen do al suo individuo qualit, che nongli spettano per il fine d' indurre altri a fargli con-segna della cosa che agogna. Reale quando la fin-zione cade sovra una cosa o sovra alcuna delle suequalit, come se il rame si spacci per oro, o la cosaaltrui come propria. Notarono che anch e la [Essi-sfizdaxio?zepoteva essere pe~sonaleo reale. Perso-nale quando ad arte si celino certe qualit proprie;come lo stato cl' interdizione, la condizione di conju-gato, la propria abilita ad un giuoco; al fine sempredi ottenere da altri una fiducia e per virt dellamedesim a la concessione di una qualche cosa allaquale qu esti non av ria condisceso se arresse cono-sciuto quelle qualit maliziosamente occultate dallapersona con cui trattava. Reale B la dissimulazionc:quando si sono maliziosamente taciute certe qua-lit di una cosa caduta in contrattazione ; ome l :~qualit en fte uti ca di un fondo, 1e ipoteche che 10gravano, il vizio di furti va n ella cosa che si v ende,la estinzione avvenuta del credito che si cede. M:i.tutti questi studi si aggirano sempre in un circok~di esemplificazioni che non conducono alla cogni-

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    - 05 -ziolie esatt a del criterio essenziale [li questo reato,n& a sciogliere le gravi difficolta che presenta neicasi pratici.(I)O esercizio di ar le magnetica pu esse re e non es-

    se re il subs trato di u n delitto di frod e secoiidoch chi laesercita O non in bzco?zn fede. Se egli medesimo s' illudesull ' arte sua, non pu colpirsi tranne come responsabile diesercizio illecito di medicina. Rfa quando (come pi spessoavviene) egli tessa scientemen te un inganno pe r car pir e de-nari non evvi ragione di dub itare del titolo di frode : C h a r-p i g n t> n rapport du naag?ztisme nvec In jtcrisprzsdefice.LO stesso a ripetersi di coloro che vantano chiarovegg en-za, e spacciando d i scuo prire occulti tesori guadagnan o de-nari dai creduli ; di questi ne ho veduto pur troppi anclicoggidi. Codesta idea della chiaroveggenza di tesori occulli .aiiticliissima, se non che pochi e rari sono oggid coloro chein buona f ede credano di possedere tanta virt: e quelli cheI n vantano si ano per lo pii impostori che speculano perguadagno. Laddov e nei tempi an tichi m olti vi furo no che inbuona fede per una esaltazione di fantasia persuasero si.medesimi di possedere la chiaroveggenza: nei quali casi ilrimedio da ap prestarsi non la carcere ma il manicomio. Unodi sinatti illusi dov eva ess ere q uel Cesellio Basso di, cu i nar-ra T a c i o: costui nei suoi delirii vide riascosfi sotterra iniin suo campo i tesori della regina Didone ; l Cartaginescandb a Roma, e pr~esontossi a N eron e descrivendoili la ca-verna da lui veduta sotterra, e le verghe d' oro, e le gem-nie che col si chiudevano. Laonde I f Imperatore arm al-cune galere con spedizione di operai onde eseguissero It iricerca: la quale non avendo recato alcun frutto, causa fuche Cesellio disperato si suicidasse. In simili casi tiilio IOsludio del ciudice stringesi nel discernere la follia dal de-litto. Quand o la cred ulit tenev a sign oria an che nell'atiiiriodei legislulori si vide elevato a delilto pe r s stante lo eser-cizio di arti sopraiinnturali. Oggi non pub parlarsi di pena

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    se non vi frode. sempre difficile convertire in delittoun atto posto in e ssere in buon z fe de e nella veduta di gio-vare anzich di nu ocere ad altri. h notevole ia questo sens oun caso spec iale giudicato dalla Corte di Cassazione di Fra n-cia il 7 marzo 1857. Per la cura di un ammalato s i erachiamato un magnetizzatore, una sonnambula ed il medicoGabarde. Operato il sonno magnetico la sonnambula avevadato le s ue prescrizioni ed il medico le ave va ridotte iuricette, e spedito i medicinali in conformit degli insegna-menti della sonnam bula, Il Tri bunale di Limoges ave va con-dannato tutti tre com e colpevoli di esercizio abusivo dellamedicina. Ma la sup re ma Corte cass il giudicato rispett o atutti; perchb quanto al magnetizzatore ed alla magnetizzatanon avevano fatto che dare consigli al medico, al cui giu-dizio li avevano sottoposti e non avevano spedito ricette;e quanto al medico esso era nel suo diritto, e non potevafarglisi rimp rov ero di aver e nell' esercizio lecito della suaprofessione cercato d i attinger lumi da suggerinienti altrui.

    (2) I1 caso di colui che s' impossessa della roba altruispacciandosi n~andatariodi chi tale non lo costitu, prendenorma dalla ley. fiilsus C. de furtis, ed i repetnti a CO-testa legge lo discutono largametile. Ivi esaminano eziandiolaquest ione se il delitto perseveri cluando colui che conse-gn la cosa conobbe che quello era un falso mandatario, ela deoidono con opposta seutenza. Ma pare a me si debbaseniplicemente distinguere s e chi fece la consegna con Lalescienza aveva la cosa a proprio pericolo o no: nel primocaso sparir il delitto quiu volenti no n fit injiirin ; nel se-condo caso potranno esserne partecipi ambedue.

    La difficolta consiste nel discernere il dolo lecitoche interviene senza delitto nelle usuali contratta-zioni, dalla fi1oci'e che Q il criterio essenziale deUostellionato. I;: usanza se non onesta almeno tollerat'a

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    - 07 -nel' unlano consorzio che i contraenti reciproca-mente s'ingannino. Tutti quelli che richiedono de-nari in prestito vi contano cento storie dei loroinfortuni, e vi esagerano i mezzi che avranno perrestituirvi il clanaro clie per Io pi hanno in animodi non rendere ; icch8 talvolta vi tacciano d' inedu-cati e vi minacciano d i un duello se usate la inci-vilt di richiedere il vostro denaro. Tutti coloro chevendono un oggetto (per esempio un animale) nelevano a cielo le virt, ne occultano i vizi: o setrattasi di un fondo ne esagerano i fruttati, ne tac-ciono gl' inconvenienti: e nessuno che vi affitta rinacasa vi dichiara che essa infestata da animalischifosi sebbene ei lo sappia. V i sono du e lim iti inquesta materia. I1 primo limite 8 quello che mo-vendo dal principio politico doversi dalle legg i prov-ved ere soltanto ai vigilanti, lascia affatto senza riparochi rest vittima di codeste arti, applicando il det-tato del giureconsulto romano Zicet cont~aentibussese inz7iceln circurnveni9v. Evvi un secondo limiteal quale giungendo l' inganno le leggi provvedonoallo illuso con riparazioni civili 'annullando il con-tratto, quando il dolo fu causativo del consenso :manon vanno pi oltre. Al di l di questi due limitisorge una terza forma nella quale il dolo assumeil nome di fraude, e comparisce la criminalit delfatto ed il bisogno di repressione penale. Ma se que-sta terza forma facile a riconoscersi nei casi su-premi, 8 delicatissima e difficile talc ricerca ne-gl' infimi casi (1).

    (1) Vedasi la dotta dissertazione di G e i b riportata nel-1 Eco d e i Tribunali n. 1010 e segg.; clie ha po r titolo

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    Dei l imit i che separano la frode civile dnllo cr imi / l : r l c :e trovasi ancora negli scri6ti gernzoniei del M o r i v o l . 8,pny. 532. Vedasi inoltre [in' altni diss ~rta zione di C a 111n] i I -l o B e r t o l i n i intitolata Difls'colll. di fissure I Einriti tlcldolo c i v i l e c del la frodc cr in~ inc t l e nserita nellaEco deiTriburrali nn. 1006 e 1007.

    11 giureconsulto romano insegn che ad ave re lacriminosit occorreva una Tnagna calliditas. I pra-tici ad una voce ripetono che lo inganno dev'eessertale da potere illudere un accorto padre di fami-glia. Ma la prima formula inciefinita: e la seconclaincontra gravi obiezioni nella sua pratica applica-zione. Avvegnach prevalga appo molti la opinioneche la frode non d el ~l )a iudicarsi suhiettivamente,ma obiettivamente: osicch quando ,gli artifizi ado-perati riuscirono allo inganno del proprietario, re-spiilgono yualunqrre distinzione tra artifizio goffo ogrossolmzo, ed artifizio sotbile : icendo che quandol' artifizio condusse all' inganno ecl all' effettivo dan-no ciella sua vittima fu sempre sufficientementemalvagio, poichb tra le male arti del colpevole fuvviappunto anche quella di scegliere per sua vittimarrn individuo cosj credu lo ed idiota che anche la pii1paterite impostura potesse far breccia sull' anirriosuo. Questa dottrina pu esser vera in molti casi;iila come regola assoluta pu riuscire pericolosa :ed ha il vizio intrinseco di dinienticare affatto ilclanno mediato che costituisce la condizione sine quanon della imputabilit8 politica degli atti malvagi.Quando l' artifizio sia tale che abbisognasse vera-

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    mente essere ignari di ci che tutti sanno per ca-dere nel laccio, il pubblico non si allarma e ne ride,come ridevano i padri nostri delle astuzie adoperatecontro il misero Calandrino; e quali se oggidi siportasse ro innanzi a certi giudicanti frutterebbe roa Maso ed a Buffalmacco parecchi ann i di prigionia.Finqu dunque non abbiamo potuto raggion gere unaformula netta e recisa, un criterio sicuro per dis-tinguere il dolo lecito dalla fraude criniinosa : av-vegnach quando anche si consentisse ad accettarela formula della grossolanit, e della sottigliezza,anche questa in fine dei conti non sarebbe che unaformula vaga ed elastica (.l).

    (1) C l i a u v e a u e t I - I e l ie fthe0rde d u code p?lnlchap. 6 1 ) sostenn e la distinzione che il dolo crim inate con-sistesse nell' animo di re c ar danno ad al t r i e il dolo ci-vile nell: animo di civvnntciggiare sB stesso: ma fu (giu-stamerile a mio credere) censurata d3 R1 i t t e r m a i e r nel-la no ta IV al $. 41 1 del dirit to penule di F e u e r bri c h ,(Iiiapdo perb lo stesso il i t t e r m a i e r (nella Gericlrtsualanno 1858, fasc. 2) volle dettare la sua formula, atidb nelloiiidefiriito concJudendo che un tale criterio doveva desunie rsidalla opinione popolare e definirsi secondo i varii costuiriidelle genti. E cluesta S una verit confermata dalla storiadella giu risprude nza. illa da tale ve rili s e ne desu me -l . C h e noduwa in scyrpo qunerunl coloro che tentano det-tare una fo~mulaapodittica di delimitazione - .0 Che sevi caso in cui il giudizio p er mezzo della giuria sia con-veniente, questo a parer rnio sa rebb e il reato di frode. lonei miei scritti ho sern pre evitato di tratta re per largo I' ar-gomento della giu ria, per la ragione che non ne aveva espe-rienza prali ca; e non v oleva getta re innanzi opinioni fantti-sticbe. Rla quello studio speriinentale che ho potuto farnenei pochi anni da che stata introdotta fra noi, mi ha in-

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    tanto convinto in una opinione; ed k qiiesta. Io stimo vi-zioso il sistema di distinguere le cause da portarsi ai giu-rdti da quelle da portarsi ai giudici su q uel ben edetto cri-terio della pena clie io sostengo tutto enipirico e buono sol-tanto n guastare i codici. Alla giuria dovre bbe ro referirsiquei reati che nei loro criterii essenziali e nei loro criteriiiiiisuratori subiscono pi specialmente lo influsso della puh-Mica opinione. Io la penso cos. Tornan do alla ques tione deilimiti tra i l dolo civile e d il dolo criminale, l e no stre Corti(Annali Toscani XX, 1 , 432) trovarono dolo criminale inchi riceveva una seconda volta il pagaiiiento dello stessocredito che il debitore gli offeriva per dimenticanza del pri-ilio pagamento; ed anzi credettero ravvisare in ci i carat-teri del ver o fur to! In Francia si ebbe talvolta riguar do allapossibilit del danno; e perci fu deciso (81 o r n art. 7915)clie l' occultare i vizi dello animale venduto non dava azionepenale, quando i vizi fossero rc~dibito~iierch sufficiente-mente riparava allo inganno il diritto alla resiliazione: maquesto argomento prova troppo. 11 N e g r i n f d c l' cscro-qcierie en ~natidredes assccrunces png. 27 ) ha riprodottola suddetta distinzione di C li a v e a u t ra recar danno adaltri, e favorire lo interesse proprio : a questa distinzionemi sembra di parole, perch nelle contrattazioni il vantag-gio proprio trova quasi sompre il suo relativo nel danno:iltrui. In Austria una decisione della Suprema Corte di giusti-zia di Vienna dell' 11 novembre 1857 fEco de i Tribunalipny. 537) ridusse a niente la distinzione fra dolo cif)ileedolo criminale insegnando che ogni qual volta interveoivn1 ingiusta usurpazione dell' altrui scientemente operata vieran o gli elementi della truffa aanorch? non fossero concorsiortifizii e raggiri: ma di tale giudicato fu fatta meritamentecensura nell' Eco dee' Trdb.unnli n. 825. In tanta perplessitio noti veggo sistema clie porsa sicura guida al giudicantetranne la teorica della niisc en scdne.

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    Volgendo i nostri studii alle giurisprudenze stra-niere troviamo che la Corte di Cassazione di Pariginel suo giudicato del 4 aprile 1862 ha sanzionatocome soluzione del problema la $stinzione fra a r-tifizio materiale e artifizio verbale, Dichiarando col-pevoli alcuni degli accusati e non colpevoli alcunialtri, lia questa Corte in un modo pronunziatissimostalsilito il principio che la frode non deve consi-stere in semplici puroles mensongdres:ma che adaver delitto vi abbisogna qualche cosa di materiule;una mise en scne; n fatto esteriore, o lo inter-vento di una terza persona (1) che dia credito alleparole. Non basterebbe (a moclo di esempio) seconcloquesta dottriia, che taluno avesse affermato di es-sere cavaliere, se non avesse altres guernito di unnastro la bottoniera : on basterebbe che taluno dan-do ad altri un pezzo di rame per oro gli avesseaffermato che era oro se non avesse altres usatoarti perchb quel pezzo di rame imitasse il' coloritodell' oro. Non basterebbe che taluno avesse asseritodi essere un ricco signore se non avesse altres ac-creditato coclesta fola o col vestirsi di panni nonsuoi, o col farsi accompagnare da servi mentiti. Insostanza si distinguerebbe tra menzogna e artifizio.La m enzogna non c' delitto perchc' nessuno deve crc-der di facile dle parole altrui ; e se vi crede neimputi s&medesimo : e attenda (se cade in acconcio)dai tribunali civili la riparazione dei propri danni.Ma 1 ci.rtifZzio quando non volge a sola beffa inno-cente ma ad un ingiusto spoglio, adegua le condi-

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    - 13 -zioni obiettive del delitto: e ad avere l' c ~ ~ ~ t i f ~ i onon basta il solo cliscorso per quanto eloquente, stri-cliato e persuadente, se oltre alle mendaci parole norisi b posto in essere una qualche cosa curaprovantei falsi asserti: e qnanclo l' artifizio riuscito allo in-tento, esso ebbe sempre anche le condizioni subiet-tive (almeno per regola generale) per costituire undelitto. Io crederei che questa formula (sulla qualeha persistito la Cassazione di Francia anche ne l suorecente giudicato del 10 agosto 1867 in affare Ba-connier) potesse accettarsi come soluzione del pru-hlema nella scuola. E crederei che la medesilnadovesse certamente accettarsi in faccia al codicepenale Toscano, il quale fa consistere lo elementomateriale della frode non nelle menrlnci parole sdl-tanto, ma negli ~zrtififizi, nuszeggi s-u,ygi~-iche let-teralrnente ilimancla nello art. 404, S. 1, let. S E sol-tanto opinerei clie questa forinula non fbsse apl~li-cabile per modo alcuno nella ~naggior arte de i etisispeciali descritti alle lettere precedenti riell' arti-colo stesso.

    (1) La teorica della mise cn scdne trovasi riprodotta conragionata costanza in molteplici fo rm e dalla giurisprud enzafrancese : edasi h1 o r i n a r t . 7 9 2 6 e ar t . 77GG p e r I i i r q ~ ,e art. 7985 et 8641 , E cos fu deciso c he il semplice chie-der pagamento di un debito gi. pagato per qualilo si iisas-Mero sforzi di parole onde persuad ere che non era p a g t onon cosliluiva fallo punibile: M o r n art. 8491. Ma allo.mise cn scdne fu detto equivalere lo intcrveitto d i u~cer-wquantun que an cb' esso irigannato, per opera del qiialc si UC-creditb la menzogna : 1 o r i n art . 7951. E cio logico, per-ch la esteriorit valevole a d a ccreditare le iricnzognere pa-role ricorre tanto nella presenza di un uoriio qrianto nella

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    - 13 -presenza di un segno materiale. Ma fu detto ancora che le8rlt?zctrc~kcs otevano equivalere alla 'mise cn scdne ( M o r nar t . 8110 ) e con ci s i riavvicin la dottrina all' anti-ca elasticit.

    S . 2345.Quantun que io non sia per costume adulatore del-le dottrine francesi, a me pare che in questo puntole medesime abbiano colto nel segno. La siiise en

    sc812e non 6. una formula em pirica, non accenna aduna mate rialith elle non abbia senso gioriclico. Tuttoal contrario, la mise e n sclze completa lo elementosoggettivo e 10 ele~n ento ggettivo clella criminalit.Completa lo elenzento soggettivo; perchk mostra unamaggiore astuzia, una maggiore pertinacia di reovolere, un non o pi temibile alla societ. Completalo ele9negzto oggeltivo, perch le apparenze e s t e r h iarchitetta te per accred itare la parola mendace' ren-dono pi, scusabile la credulit della vittima, e ag-giungono al fatto un danno mediato che non sor-gerebbe a riguardo di chi avesse creduto alle nucleparole del primo arrivato. Come spiegare la prote-zione penale per coloro clie si fanno carpir denaroda una vecchiarella lacera e pezzente (come io vidi)che mentre gira attorno lirnosinando affer~ila ul se-rio d' indovinare i numeri al'lotto ? Se invece quellavecchiarella si cinta di se riche vesti, di false gem-me, dando ad intendere che quella su a apparentericchezza frutto clelle continue vincite che essafa alla lotteria, chi clA nella rete sarii un crecluh~ma non un imbecille.

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    [Jna elegan te questione (che io per6 n on vicli maielevarsi nelle mie lunghe pratiche) potrebbe farsinel caso che la vittima della frode tendesse ad unfine delittuoso. L a donna andata dalla'fattucchieraperch le desse un filtro onde f ar morir e il propriomarito ; a fattucchiera le carp i buona som ma clidenaro e le diede una bevanda innocente. Un altroricorse al mago perch coi suoi incantesimi lo aiu-tasse a rub are notturnamente il tesoro che egli ere-deva nascosto nel fondo altrui: il mago fece le so-lite cerimonie; prese il denaro; e non trov niente,cnm' er a ben naturale. Po tr essa ascoltarsi la yue-rela che muovano coloro per la frode patita deldenaro speso senza raggiungere lo intento di uc-cidere o di rubare ? Io credo assolutamente che no ,Sieno pur e criminose quelle frodi: m a q uando ilpaziente del reato pi esecrabile di chi lo inganno,la sanzione penale non deve prostituirsi a proteg-gerlo. In questi termini quando 1 operato della fat-tucchiera b del mago fosse abituale potrebbe esserviun interesse pubblico a punirlo, col dare a quel-l operato un nome ed un titolo di un delitto s u igeneris. Ma come re ato contro la propriet di quelbirbante che volle com prare u n delitto io non sa-prei determinarmi a punirlo. Tengo in cuore iden-tica opinione nella ipotesi del falso sicario. Un riccoscellerato prometteva mille ncucli a chi uccidesse ilsrio nemico. Un disperato mariuolo colse il partito,promise di uccidere, diede ad intendere di avere uc-ciso, e carpi il denaro, L'azione di costui certamente

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    non k buona; ma riflettete che se lo punite per frodelo punite pe r non ave re ammazzato un nomo, lopunite per avere sventato le trame di un micidiale.

    11 principio che non siavi tentativo punibile ovun-que riscontrisi ifiidoneita nei mezzi adoperati fecepensare a taluni che non dovesse ammettersi lanozione del tentativo punibile in questo malefizio :perche precip itosam ente conclusero che se lo in-ganno usato non era riuscito a persuadere la vittimae ad usurpare 1 altrui, era questa la prova che nonsi erano adoperati .iile%xi donei allo scopo delittuoso.Io ammetto il principio fondamentale che In frodead essere consumata non esiga lo spoglio dell' in-gannato, rpantu nque i chiarissimi G i u l i a n i eP u C C i o n i sembrino dubitarne. Io am metto che inmolti casi possa essef buona I'anzidetta dotkinaquando ci08 veramente risulti che lo artifizio nonriusc all'intento perchB realmente non t3i usaronomezzi idonei. Ma non accetto la pretesa rega la ge-nerale della impossibilit del tentativo in qne& de-'litto, perche pu avvenire nelle varie contingenzedei casi che la macchinazione foske idonea (e tantoidonea da sedurre qualunque accorto) ma &e .unimprevisto accidente (per esempio il sopraggiungererl i un conoscente) abbia scompigliato il raggiro nelmomento stesso in cui 1 ingannalo stava per con*gnare la cosa sua. IO troverei bene in siBattte ipo-tesi le condizioni eosi giuridiche come pli tic he 'diun tentativo punibile (1).

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    ( l ) Una frode si ofdisce spesso e si prepara in u n ter-ritorio per poi consuinarla in u n altro territorio. In taliipotesi nasce il dubbio sulla co~npete iwn. embra siasi ri-tenuta la competenza cos de l giudice de l luogo dov e fi ipreparata come di quello dove f u consumata la frode: 31 O-r i n art. 8977; e art . 8748, ove ne fa argomento di specialedissertazione. Pare a me che ci d ipenda da una distinzione,che parte da un punto di vista pi generale. Quando gli attiesecutivi di un delitto rappresentino un tentativo pnnibileio veggo indubitata la competenza del giudice di quel luogo,percht: nel suo territorio B gie nata un' azione punibile laquale eccita la potest del giudice locale; e tale giurisdizionenon cessa per la circostanza che 1' atto cousumativo abbiaavuto vita in diverso territorio. E il caso del concorso didu e giurisdizioni, e della prevenzione. fila quando si trattassedi soli atti preparatorii non costituenti conato punihile api-nerei in contrario,

    Ma se alla consumazione dello stellionato io ri-tengo necessario un evento non B per questo cheritenga altresi necessario il danno effettivo: e quiforse sta la ragione dell' apparen te divergenza delleopinioni. Pu sostene rsi (almeno in . alcuni casi) cheil danno potenziale equivalga al danno effettivo,quando l' inganno abbia prodotto il risultato clellospoglio di u n d21itlo quantunque non susseguitodalla perdita della proprietb. Cos se alcuno inducealtri mediante artifzi a comprare da lui una cosanon sua o ad altri vincolata, potr8 sostenersi in fac-cia al codice Toscano per l' art. 404 let. b, e per1 art. stesso let. c che q~i;mdo i B conclotto un illus~alla [email protected]??e del corztraito, il malefizio sia con-surnctto quantunyrie 1 ingannato non ab l~ iadato vih

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    n denaro n foba, in 2 soltanto siasi stretto ad unaobl~ligazionea cjuale pu, scoperto l' inganno, ridu r-si a niente. &la qu i ( se l~ en e i avverte ) non pui,neppur dirsi che il danno sia nzeram ente po.le?zzialesaPP resent~ ndos i n vero danno effettivo anche dalloessersi alcuno vincolato ad una obbligazione per li-berarsi dalla quale sar necessario sostenere unalite. La obbligazione con tratta che B in stato d' iin-plicita validit pu affermarsi cl i per sb sola essereun clanno p atito . Non credo poi che il solo dannopotenziale basti neppur esso alla consumazione deldelitto in altri casi: non nel caso del? art. 404 let. a,clie esige siasi o tt em to l a co?zsegnu con ar&zo d ifor.1.2~zca. Non nei casi di lettere f, ove richiedesiche il colpevole si p~ocu?+ n ilzgizbsto guadagfio a2dufz?zo altrtd i. Sicc118 nella sostanza un a consegna overa.0 simbolica, uno spoglio o di cosa o di dirittoe necessario alla consumazione di questo reato. Per.eliminare ogni imputabilita bisogna che la frodenon potesse produrre nessun effetto giuridico :e cosila Cassazione ha deciso (7 marzo 1857) che il dannopotenziale equivalga nei congrui casi al danno ef-fettivo trovando frode consumata nello essersi conartifizii procu rata un a j%rvza quan tunque non ancoranci mai avesse il colpevole incassaio denaro (1).

    (1)La formula sorprende,;do I' al trui Duo?ta fe@, clir!'h usata dal codice Toscano, porge occssione ad un dubbiorelativo al senso della parola a l t r z~ i . i b dubbio s e s ial le~essar io he la pcrsonn deIla quale s i sor pre nde In buo nafede sia In i d c~ i t i c a ersona del preoprietario; oppiire se ha-sti clie sia 2111 t c ~ z o . er esen ipio si ingannalo il soi.voo i l detentore della cosa pe r fi irceli~ co ns eg are , e noli il

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    - 18 -padrone. Pare che nella veccliin pratica si tenesse conto ditale specialit : dnn:rlr Tosciriii X I T r , 1, 848, 49. Tizioaveva impegnato un oggetto; po i aveva dato in pegno 1;)polizza a Cnjo. Sirnul di aver perduto In polizza e ricuperi)il pegno. L' arte volgeva a danno di chi avev a in pegno li1polizza e no n di chi aYcva in pegno 1' oggetto: ma I' arti-fizio si usa va sop ra que sto, e non s opr a a quello. Di qui 1:iopinioni? ch e non si avesse vero stellionato, mi1 una formaanomala di furto iniproprio. Crederei per che pe r la lo-cuzione indefinita fu l t rz t i ) del iij>stro codice sim ili disiili-zioni rimanessero inconcludenti.

    Nello stellionato eserc ita pi frequente influsso lateorica della 21revalenza per la indole proteiforinee supplemeiitaria di questo titolo. Se ne abbia unescmpio nelle frodi usate dai venditori a m inuto peringannare i compratori. Se si gua rda il propositoclello agente e il risuitamento immediato, apparisceche tali frodi rimangano sempre nella classe deireati contro la propriet privata; ma pure bisognadistinguere. Lo inganno tanto frequente e giorna-liero in questa ipotesi puO cade re o sulla quantituo sulla qualith della merce (i). e cade su lla quan-tit bisogna distinguere se' fu eseguito per sola de-strezza di niano, o facendo uso di pesi e misurealterate che il venditore tenesse nel suo negozio.Ncl primo caso il fatto non esce dai reati controla propriet privata, e forse neppure merita di es-sere elcvato a delitto. Ma se il venditore adoperavamiszwe alterate, ci mostra una abitualit direttaad aggredire tutti coloro che accederanno a quellataberna, e cos lo attacco ad un dirillo universale.

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    Che alla mia fantesca non siano date destramentedieci oncie di carne in luogo di dodici interessa ame, e non a d altri. Ma che il bottegaio non tengabilancie false interessa a tz6tti i citlaclini. E percioil fatto sotto cotesta forma inclina a far passaggiofka i reati sociiccli. hfa prima di aderire a cluestopassaggio bisogna vedere se la legge vegliante no-vera l'uso di falsi pesi fr a i veri delitti o soItantofra le tjfiasgressioni.Se lo novera fra le trasgres-sioni le cose rimangono d oro posto, perch nonpu concepirsi lo assorbimento di un delitti, in unacontravvenzione di polizia. Ma se lo novera fra idelitti questo non potr pii1 trovare il suo oggettivonella propriet privata; dovr trovarlo o nella fedepubblica o nel commercio ( secondoch piace ) masempre passer in una classe di reati sociali; e co-si il malefizio sar consumato col solo tenere aduso del negozio le false misure quantunque non sigiunga a dimostrare il danno patito da alcun privato.(1) In queste frodi del commercio e delle industrie le

    quali variano all' infinito secondo la variet delle occasionipu vedersi Iiy e r metrologin pag. 165,ove descrive learti dei pannaroli, e a pag. 344 et scqq. ove descrive le artidei mugnai: su queste dissert largamente SC h i l l i n g dis-sc r t a t io clde del ict is moluribus eoruinque poenis S. 14.E per da avvertirsi che nelle configurazioni riferite daquesti scrittori e nelle leggi speciali clie numerose si alle-gano dai medesimi non se mpr e pe r le nozioni da noi adot-tate sorge il tilolo di frode, ma in alcune form e piutlostoquello di truffa. Delle frodi let te ra ri e consistenti nel pub-blicare libri sotto nom e di ce lebre autor e, e delle frodi de-gli anti qua ri$ consistenti nel sim ulare monete anliche odaltri consimili oggetti per venderli a pih caro prezzo in

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    sannando i creduli, disserta H o m m e l litertirro juriilictipng. 238, S. 8.

    S. 2350.Se poi lo artifizio cadde sulla qz(a1itic della mer-

    cc-. ci sorge innanzi un nuovo corso d'idee. O laquditit inferiore clie stata data non evcc ~zocivunlh salzcte; ecl allora refluisce sulla punibilit delfatto la distinzione frk inganno nella sostanza e in-ganno nelle condizioni: nsegnandosi comunemen-te (1) che quando lo inganno cadde soltanto sullecotzdizioni della merce (per esempio si clata telanostrale per tela di Olanda, si B dato ferro forestieroper ferro nostrale, vino di Napoli per vino (li Fran-cia) non siavi luogo a repressione penale; ma in-vece sorga il delitto quando vi fosse differenza nella. S O S ~ U ~ Z $ Uper esempio si mischio col zucchero 18polvere di marmo) e ci6 per cagione dello artifizio?izccte?*iale doperato. Dove per o la qualit o la so-.sta?zzaportino un detrimento alla salute, allora s'in-contra un nuovo obiettivo nel diritto universale deicittadini che non siano poste in circolazione sostanzealimeiztarie nocevgli; e il reato fa .passaggio tra isociali, quelli ci08 contro la puhbliccc salfdle. In fac-cia a questa b un atomo il danno di poche lire sof-ferto dal privato.

    (1 ) Si vedario su questo argomento 11o r n a r t . 8261 el .nrt. 7899, e l' art. 42 3 del codice Francese ; e le disserta-zioni inserite nella Bevtic critique ziol . 23, p a g . 482 eti~o l . 6, p c ~ g . 32 . Modernancnle si fatto sentire il bisognod i provvedere con sanzioni speciali alle frodi adopera te nellavendita dei conci pe r ingra sso a lle ter re, del solfo destinalo

    combaltore la falale crittogama, del se me di bachi da seta,

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    e simili. Un7 alterazione o falsificazione di sostanze in sif-fatti generi pu es po rre una intera provincia alla miseria,restando delusa negli sperati prodotti delle terre , delle vi-gne, o delle bigattiere ; pu veramente ravvisarsi un inte-resse pu bblico avve rso tali fatti ch e di gran lunga trascendala importanza del valore della nierce comp rata. E poicha tali casi non si potevano adattare le vecchie provvisionitutelatrici della salu te pubblica perch non trattasi di so-stanze alimeutarie, opp ortunamente ripararono i moderni le-gislatori con ordinamenti speciali. Si vedano su questo ar -gomento i qua ttro giudicati della Cessazione di Franciabe l 29 agosto 1857 ; 0 dicembre 1559; apri le 1864; 22febbrajo 186 1, e la cri t ica che ne fece R o z y iiegli Annal idell' Accademia d i Tolosa anno 1 8 6 5 , pag. 821.

    I1 criterio misuratore delia quantit di questo reatosi costruisce sulla ragione composta della importanzadella lesione recata all' altrui diritto, e della calliditbmaggiore o ininore nella macchinazione adoperata.La prinia eviclentemente costituisce la m isura deldanno immediato, e cos clella quan tith natu rale (1):la seconda quella del danno niecliato, e cos dellaquantitb politica del malefizio.

    (1)Nella frode, a differenza della truga, costante la regolaclie la niisura della pena non si desume da ci ch e abbiail colpevole indebitam ente lucrato, ina dallo intero v aloredella cosa carpita ad altri: Atznali I'oscani XV , 1 , 188. Cib~ ~ r o c e d enche nella truffa quando il colpevole siasi appro-priata la cosa ( A n ~ z u l iTosc

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    della intera proprieth della cosa ma soltanto abbia servitoal colpevole a cavarne un parziale ma indebito profitto.

    Generalmente lo 'stellionato si consiclerir senipi.6:coine delitto di azione pubblica (I ) percllb nel re-primere codesti raggiri vi ha interesse tutta la so-ciet.bE simile principio deve man tenersi oggidi piche mai, poich questo delitto e divenuto il delittoprevalente del secolo. A misura che gli uomini sidisgustano dalle nequizie iol lente, le inclinazioniprave li spingono alle nequizie artificiose. Questomovimento della criminalit osservato generalrnen -t e in tutte le statistiche dei popoli piu culti ed haun fondo di veritii salvo quello che ho avvertitocli sopra.

    (1) Lo s t e l l i o n a t o del17 antica pratica dilferiva dalla frodeattuale principalmente in questo ch e desso era di aziones e n i i p u b b l i c a ; gli occorreva cio lo eccitamento del lesoperc h la giustizia si mu ovess e, ma una volta mossa eralibera in tutta la sua azione anche contro i complici nonquerelati dall' offeso, nb si arrestava per la quietanza di lui:Annali T o s c a n i XII , 1,13-14 . Sulla questione $ella influenzadi un giudizio civile nell'acciisa di frode vednsi N i c C o l i n iq u e s t i o n i d i d i r i t t o p a r t . 4 , q u e s t . 18.

    Ci nonostante vi sono due forme di stellionatoche vogliono essere lasciate fra i delitti di azioneprivata perseguitabili a querela di parte: e sono lavendita (2) di cosa non sua e la ipoteca di fondo

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    non libero dichiarato tale. In questi due casi vi Ppochissimo danno mediato poiclie potendo dai pub-l~lici'reg istri ilevarsi la propriet vera di u n fondoe le sue condizioni ipotecarie, deve sempre impu-tare a s stes so 'c11i prete rm ise l e opportu ne ve ri-ficazioni e fu corrivo a credere alle parole altrui.(1) Sotto quelle legislazioni che non ammettono prova te-

    stimoniale oltre una certa somma si voluto disputare seuno frode sup erior e a quella somm a potesse se nza principiodi prova scritta provarsi con testimoni, perchh ci verrebbea p rov are il cp ntrallo. Ma il du bbi o non i ~ i i embra fondato,perch alla prova del dolo deve aprirsi largo campo: ve-dnsi RI o r i n art. 7933$ e a r t . 8385,

    Riassumendo i i fin qui cietto s e ne concluclono Irsegu enti proposizioni - . O Che a d ar vita allo stel-lionato non basta qualunque frode diretta allo in-ganno altrui, se non & accoinpagnata da un c~ppa-vecchio esterioloe capace ad illudere - ."Che ci0non basta se la frode non B diretta a l fine di lucrop r o ~ ~ r i od altrui ( I ) - : Che anche 1 inganno afine di lucro non costituisce stellionato quando visi mescola un allro oggettivo per cui degeneri ilfl~t to n diverso reato - . O Che oltre tutto ci illucro al quale si agogna deve essere igadebito. Laprima proposizione B dimostrata di sopra.

    (1) k indifferente ch e In fr od e sia diretta al fine di lucropropr io , oppure di lucro al t rui : o r i n a r t . 8152. Cibd' allronde non che lo svolgimento di uua idea generalee comune anche al furto : il quale t' sempre fur to senza

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    iooditicazione di essenzialit, quantunque rrihisi per dona-re ad atri.

    La seconda proposizione si dimostra per centoeseruplificazioni, neUe quali, beneh si abbia unafrode con apparecchio esteriore architettata allo in-ganno altrui, nessuno ravvisb mai stellionato, perchbnon essendovi fine c72 Zztcvo, unnca~~aaggressionealla propriet indispensabile allo stellionato. Una fro-de pu ordirsi a fine d' ingiuria per mettere altriin ridicolo; o per diffamare una donna, facendolacredere disonesta. Una frode si pu ordire a finecli libidine, ingannando con appareccl~i steriori unadonzella a fine di ratto o di stupro. Una frode ugual-mente puO ordirsi a fine di esimere n11 arrestato,di condurre a termine una congiura: e via cosi di-scorrendo. In tutte queste e in consimili ipotesi, lainancmza del fine di lucro toglie che si ' possa, nep-pure un istante volgere lo sguardo sul titolo di steZ2io-nato per sostituirlo al titolo cli dijrl'anzazione, di ~r*atlo,di stzqro, di esimixione, di cosp.il.asione,e simili.

    La terza proposizione si ctimostra con la nozionecli altri reati, nei quali si ha tutta la soggettivitdella ?)-ode diretta allo inganno altrzci con appa-.rnecchio esterio~e, si ha inoltre il $ne di lucro;eppure si elimina il titolo di stellionato por lo in-t,ervento di una oggettivitd ulteriore. Valga lo esem-pio delle co~wzcssio~ziwtproprie. Chi si Anga agentetlella pul~blica orza, o Camarlingo, e simulando tali

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    clualitB, estorca denaro, non lo dite giB responsabiledi scroccheria o stellionato, quan tunque soggettiva-mente vi siano tutti i caratteri della frode. Chi si-mulando amicizia col magistrato dB a credere adaltri di comprarne i favori per carpire denaro, voinon lo addebitate di stellionato, qu antun que 1' animadeila sua operazione criminosa sia 1n frode e .il finedi lucro. O la violenza implicita o 1 insulto alla giu-stizia che si rnescolano in queste frodi, fanno obliareil titolo supl~lementario,e scomparire I' oggettivodella propriet reaie; e ci trovianio in faccia acl or-dini pii1 elevati cli malefizio.

    La quarta proposizione si dimostra con 1 esempiodella ragion fattasi. Chi essendo creditore cli altri,architetti una sottilissima frode per venire in pos-sesso 'del denaro del suo debitore e pagarsi, o del-1 oggetto suo proprio per ricu pera ~lo , on potreteaccusarlo giammai di stellionato o scroccheria, maunicamente di una ragion faclltns.2, se vi ha luogo.Da cluesto riassunto conzprendasi tutta la elnsticitkdel titolo che qui abbianio esaminato.

    Ma questa ultilna osservazioize meritti clliarimen-io. Potr forse dubitarsi che lo applicare al caso clella'frode dcl crcditorc il titolo cli vngion fattltsi incon-tri ustncolo nella prevalenza della penaliti qnanilusi vede che nel caso di ingente lucro la pena nii-liticcinta alla frode dal codice sripcra di assai quel-

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    - 26 -la minacciata alla ragion fattasi con inganno. M a1' obietto non lia consistenza, per uno aaertimentoche vnol es ser fatto sotto un punto cli l is ta pii1 ge-nerale. L a teorica della prevalenza (notisi hene) kla regola che gnida il giurista quando vi b CoizCotl-r3enza d i due r eat i nell' identico fatto. Ma tutte levolte che noi diciamo sparire il furto o lo stellio-nato per 1 animo di falosi ~a gi on e al quale movevaIo agente, noi non applichiamo quella teorica, per-che non vi piU concorrenza di due reati, fra iquali si debba scegliere it titolo da obiettarsi alcolpevole. L' animo di ricuperare il proprio fa spa-rire dall' azione che materiaImente presenterebbeun furto o uno stellionato, Io elemento della aggves-sione alla p~crprietci altru i, che i? essenziale (.l) inquei malefizi. Non si dice che il reato di furto o d istellionato sia assorbito nel concorrente titolo di ra-gion fattasi: si dice al contrario che a cagione di(juell' animo cessafio i caratteri dello stellionato edel furto, e che scomparendo questi d ue titoli, la rn-gion fattasi 19 il solo malefizio che rimanga obiet-tabile. Non si ha piu un ladro o un usurpatore del-l altrui, ma un cittadino che volle sostituire l' arte la forza propria alla autorita giudiciale : n ci8(vnsiste la criminosit.

    (1) in quc!sto senso esuttissiiiia la nrzione clie porgedella frode l' ar t . 40 4 lelt. f del codice Toccano : p crch non si liniila a ric hiedere una cgnsegna od uri luc1.0 od utigu;idagnol che i l co l~~evolei sia procurato, ma vuole di pii1clie il guadagno sia INGIUSTO: ci mira appunto ad eliminartidalla frode I;i ragion I';iltiisi ; osa n o n abbastanza avver1il;iin altri codici.

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    La penalith che il codice Toscano minaccia allafrode varia secondo i casi tra quella segnata al furtosemplice e quella della truffa: vale a dire la carcerepii1 o meno prolungata secondo la quantitcS del dan-no. $ per da notarsi che il codice Toscano con-templo il caso speciale del padro ne che riprenda lacosa sua o dal czcstode del sequesko giudiciaie, o dalcreditore che 1' aveva in pegfio: e questo fatto checoinunem6nte dai pratici come notammo di sopra( 5 . 2031 ) si dichia ra furto, il nostro codice lo chia-ma f~ode ,ma lo punisce con la pena della tr%ffa.Che se poi il debitore che lia sottratto in tal guisala cosa sua torna a chiedere dal sequestratario o dalcreditore la cosa stessa che egli ha sottratto, lo di-chiara parimente colpevole di frode, e lo punisce conla pena del furto semplice. Ma la definizione del pri-ruo caso non B esatta, a parer nostro, percli com-binandolo col secondo caso, chiaro si scorge che neitermhi clella prima ipotesi clev' essere escluso neldehitore che ripiglia la cosa sua l'animo di richie-dere la cosa stessa, e di farsene pagare il valore;cos l'animo di ledere 1 altrui propriet: il qualanimo si ha nel secondo caso non in quanto si Pripresa la cosa propria, ma in quanto si vuole po-scia costringere il custoile o il creditore pignoratarioa pagarne il prezzo ; el che si sviluppa 1 attaccoall' altrui propriet. Lnonde nel primo caso suddettotutta 1 azione svolgendosi intorno al possesso di un acosa che i-;proprieta del colpevole bisogna dirla fu rto( f ic~tzano.csessio?~is)se si considera ronie oggetto

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    - -8 -della sua criminositA i1 diritto di pegno, e il pos-sesso che questo diritto porta seco, e che mediantela sottrazione si viola: o liisogna dirla una vlagioi~fattasi se la criminosit si ravvisa nell' animo difarsi privata giustizia esercitando il diritto (li pro-priet in spreto del decreto o del patto. fila non sisa davvero come gos sa chiamarsi frode, poich nontrovasi dove sia in collesto primo caso l' artifizio,o l' inganno. V i una vera e propria co?ztslectcctiiohavito possessofne. I1 divario sta in questo che la con-trettazione non B fatta invito domino ma anzi daldornino stesso. Ci pu condurre acl impropriare ilf'urto, e costitnirne una figura speciale :ma non puhdavvero assimilare il caso alla truffa, poiche non vifu consegna spontanea, nD al~dicazioneo perdita dipossesso per parte do1 leso :n& assimilarlo alla ')m-cle, ossia stellio~zccto,poichk non vi fu n menzognani: inganno. I1 codice Sardo mch' esso all' art. 626punisce con carcere (a1 quale aggiunge la multa) ilreato di frode, lasciando ampia largl~ezaanei ,mi-ninbi: ed in generale tutti i coclici contem porane i sonoassai miti (1) contro questo genere cli ileliiti.'

    (1) Pui) dirsi generalc appo le genti crisliane che atloririoi l Dio (li iiiansuetiidine i;i !dea elio in tntti i delitti 1;i frodeincontri pena minore delli1 violenza. Sembra perb che i filo-sofi p ~ g a n i a p en sa ss er o d i v e r s i i ~ ~ ~ c n t e :i C e r o n e rle of-f i c i i s ( l ,13) iiisegiib - u o b u s ~ n o d i s , t i t v i , au t j-rtrcbdef i t i n j i t ~ ~ i r c ;t.nlts qunsi v i i l p e c u t c l e , u i s leoni8 v i d e t u r :t r t ) ~ i i i n q i i d i o ? ? r i n e l l i e n i s s i i ~ i u r t l , e d f r r t u s o d i o d i g tt c t !cc-j o l w e . J1ii 1:) scienza clie ha trovato lo elernerito polilico del{leli f~o ello .all;ir ntc dei buon i, lascia ai' nioralisii, ai poelitld i11 roriianzieri la disputa se pi si;) d,i odiarsi [;i viil1 dellitfr,otle, o la feroci:^ dellii riolenz:~;e iiisrgna si punisc:l ( l i

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    pi dove pi si sveglia la trepida zione dei cittadini. A que-sto concetto di mitezza nei casi di frode s7 nspirarono an-che gli anti chi Statuti. Cos le leggi Venete ( l e gg i criminalide l dom ini o TTeneto, cdizio?ze del 1 7 5 1 , ioll. 33) ininaccia-vano contro lo stellionato, del qu ale lamentavan o la frequenz a,un anno di prigione e sette anni di esilio. Lo Statuto di Bo-logna (n1 o n t e r e n t o rubrica 38 , lib. ti, png. 1 6 0 ) mi-iiacciava una multa. l per da avvertirsi che in serieralele antiche leggi si mostrarono pi benigne verso lo stellio-nato proprio, quello cio che consiste nel vendere od ipote-care a du e il inedesimo stabile, e pi severe contro le frodicadute sui mobili o contanti. La ragione della differenza t in-tuiliva emanando dalla diversith degli effetti civili.

    Si assimila voleiitieri alla ilode la improba Ytten-clicit ( 1 ) quando essa clualificata da qualche par-ticolar: artifizio n l e n z o p r o . In genere la menai-cit8 iwyrobu tutte le volte che si & pigliata permestiere da chi potrebbe con sano corpo procacciarsiil pane col lavoro, obbedendo alla suprem a leggel)rovvidenziale clze a tutti gli uomini impone il de-bito di esercitare utilmente la propria attivita; inaper tedio della fhtica proferisce tender la mano aipnsseggieii. Finqui peraltro In nzendicitu sebbeneiiiiproba si considera generalm ente come una sem-plice trasgressione cli polizia. Essa pu assumere icara tteri ili ve ro delitto qualido sin congiun ta acl una~ ) zac ch i~ zn z i o~ z~neildnce teliilente ad eccitare lapiet dei cristia ni con falsi certificati cl' incendii cldisastri patiti, o falsi del tutto, o atlribriiti rt clirer-sa persona (2).

    VOL. IV. 34

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    (l ) L. unica C. de mendicant ibus val idk - e y s e rnaeditationes ad pundectas speci i~len617, medilutio 8, etseqq. - a r p z o v i o pra ctic u quctest. 93, n. 72 et seqq.- l p h a n i juris criminals l iber secundus t i t . 25,png. 629- a r a v i t a inslitutionum crimin ulium l ib . 4,cap. 18, pag. 349- o u s s e d e la uet ice criminel le pnrt . 4 ,tif. 56, csrt.2, pag, l55- i c h e r s dissertati0 de naen-dicanlibzu e6 aagabtindis- a n L e n n e p de mendican-tihus ualidis - o u ,o l a n s les lois criminelles d e Fr n -ce l ib .3 , t i t . 8,chap. 4- esponsa Tubingensiu vol. 4, re-spoas. 83- i a n c h e quatrinae dbude pay. 355 a11 385.(2) Io vidi una povera vedova alla quale era abb rucia tala casa, ed il parroco I' aveva provveduta di un eloquentecertificato. Ma la ruiserella vergognandosi a gire attorno siIascib accalappiare da certi mariuoli che per un cento di lirecomprarono il certificato. E poscia durando parecchi mesia correre le campagne si arricchirono largamente su quellasventura. A me parve questa una frode. Ma lo sarebbe poicertamente se il certificato fosse falso e la calamit inven-tata. Vi sarebbe la mise en scPne che vogliono i francesi comeestremo della scroccheria.

    Meritevoli pure di speciale considerazione, e no-vcrabili tra le frodi criminose sarebbero tutte learti che si adoperano troppo spesso nel giwoco daigiuocatori di vantaggio. Gi nel mio te rz o foglzolavoro sul Progetlo di codice penale Italiano, iomanifestai il mio pensiero su questo argomento.I legislatori in generale si sono dati gran furia aproibire i giuochi d'azzardo, quasichb i giuochi d'artenon si potessero rendere ugualmente rovinosi allefamiglie con la grossa scommessa. Io vorrei inveceche pi seriamente si provvedesse alle malizie fio+

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    -r 531 -dolente le quali avvengono nei giuochi d' arte forsepi efficacemente che negli altri (1).(1)Di alcune frodi nel giuoco tratt specialmente il Beh-

    n) e r o novum j z i s controversum observntio 4, et obseron-tio 5 , dove parla delle lotterie private : e ne porse unaesemplificazione Rl o r i n nrt . 8201 et 8557.

    Su qu esto proposito io m'incontrai nelle mie pra-tiche in una questione che mi parve elegantissima.Vi Iia egli frode pzcnibile nel fatto di chi dissimulala ilropria abilit in un giuoco d7arte per trarre igonzi a pik grossa scommessa? Chi ,ha osservatocome pur troppo anche nelle pi civili r iunioni siusi un tale artifizio nei giuoclii di biliardo, ed altrisimili, per guadagnare larghe somme sui giovinettinesperti e presuntuosi, pronuncier tosto la nega-tiva. Ma io dovetti disingannarmi (1) : e vidi preva-lere la opinione che valesse' a co stituire la frodeanche la retzcensa della p ~ o p r i anililita. Se questaproposizione venisse universalmen te accettata se neconfermerebbe il mio pensiero ; sservi nel mondoii~aggiore requenza di frodi nei giuochi di sapienzae di ginnastica che nei giuochi detti di azzardo :peycli in questi (tranne il baratore la cui nequizii.non disputab ile) non vi nessuno che possa dirsisicuro di vincere; men tre negli altri avvi nellageneralit de i casi uno de i due che i? sicuro di noncorrere risico alcuno.

    ( l) Trattavasi .di un giovine lis ure di aspelto ass ai civilee svelto della persona, il quale avvicinato in Livorno un uonio

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    - 353 -denaro so aveva posto in cam po un suo giuoco ginnasticuconsistente nel confissere in una tavola una moneta da cinquepaoli gettandovela contro a colpo con la mano. All' uomodenaroso parv e impossibile ci, e scommesse: ma ia monetacadde e il gitrocoliere perdette. Rinnuovata la scomm essa seni-pre per piccola somma la moneta non si confisse. Allora ilgiovine s7 nfuri e tratti fuori dalla ventrie ra trecent o na-poleoni d Zo ro fIerse giuocarli tutti. L' altro che credette av ertrovato il suo pazzo, tenne la sco mm essa, ma la moneta siconficc nella tavoia come pe r incanto. Il perdit ore imnl agi n~di esser e rimas to vittima di una mistiGcazione. Invoci, la giu-stizia: si a rres t il giovine ligure: e si fece processo. Il giu-dice istruttore chiam dei periti fiscali, e questi sernpr e 05-sequenti al debito di dir e ci che vuole l'accusa proclamaronotmpossilrile quel conficcamento; e nel talento loro immagi-narono che il giaocoliere avesse in tasca un pezzo di acciaioa bordi taglienti della forma di una moneta di cin que paolie che alla terza prova avesse falto destramente lo scanibio.Forte di questa bella scoperta I' accusa formulb l'addebitodello artifizio colpevole nel baratt o della moneta; e qu and oci fosse resullato av remm o indobitatam ente aviito (gli estremidella frode. Recatomi alle carceri a contesta re il concetto de-l'accusa a l mlo raccomandalo, egli mi rispose ridend o colchiede rmi una nioneta da cinqu e paoli che tosto gli diedi, poi-ch allora usava di, aver ne per tasca. Egli si di ede a scagliarequella moneta contro gli usci del carcere , contro la pancasu cui sedeva, contro gli sporti delle finestre, e colpo colpola moneta si conficcava, La prova era infallibile. E quand oalla pubblica udienza io ebbi mostrato a quei signori peritiche lo enlto dichiarato impossibile dalla loro presunzioneera un effetlo costunte sotto la mano esperirnentata del mioclionle, io credetti d aver conquiso I' accusatore, bla la CorteRegia di Lucca rovescib la situazione, e proclamando clie i lconficcamento della moneta era certo per lo iiccusato, trsovIt t frode di lui nello ave re occullato la propria abil iti e nelloaver e scorrimesso dove non era alea di sorta alcuna. Cos

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    inflisse a quel disgraziato sett e anni di casa di forza; e inu-tilmente ricorsi alla Cassazione. Da questo fatto io ne costru iih deduzione giuridica che f rode d i ss imula re ma l i z iosa -Inente la pr op r i a abi li li c in em giuoco d i a r t e . E se questaregola fu vera pel giovine ligure lo deve essere per tutt i .I,' A l b e r t i n i , nel comnzento a l codice A ustri aco S. 834,espressamente insegna ch e lo stringere un contratto alea tor iocon la c e r t e z z a d i v in c e re frode punibile. Ma io veggouna differenza fra il giuoco d' nlea ed il giuoco ginnastico.Nel primo il perditore ingannato d al l 'a l t r o perch crededi correre un' aIea la quale non esiste : nel secondo in-gannato da s medesimo e dalla sua presunzione; perch1' altro invece d 7 ngannarlo gli aff er ha che egli sar capacedi fare quella tal cosa, pe r esempio un salto di dieci metr i,e scommette; mostrandosi in t a l guisa sicuro della riuscita:e se i l perdilore ha scoinmesso non , vittima dello av er cre-duto ali' altro, ma vittima invece della propria diffidenzae del non avergli voluto credere. Vedasi la dissertazione dca l ea d i E n r i c o C o C k, T r a j e c t i 1819, cap. 2.

    F a l s ' o p r i v a t o

    In tu tte le ' frodi abbiamo veduto essere costantecompagna la falsit: mentre o con parole o corifallacia di segni esteriori, sempre mentire B la di-visa dello scrocchio. Ma per antica consuetud ine deigiuristi si i? dato quasi per antonomasia il nome d ifalso a quella menzogna che si estrinseca col mezzodi scrittura. La menzogna verbale o reale dar lostellionato: se in un giudizio la falsa testimonianza :se mentita 1 apparenza di una moneta il falso nztcm-

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    .~~ tar io .la quand o dicesi ques to Q un reato c i falso,senza altro aggiungere, s7 ntende designare ii falsodoczcmentule, cio quella falsit che prende sua vitain un docum ento destinato a fare prova di un qual-che rapporto obbligatorio fra gli uomini (.l).('i)edasi Va n R a d e n de d i l f e r e e d falsi ct stellio-

    IzaliLs.g. 2364.

    I1 falso documentale i! uno degli argomenti piperplessi nella dottrina p enale. Diversamen te se n ecostruisce la teorica dai vari crim inalisti, e la di-ver sit della co struzione porta divario nelle pi vitaliconseguenze. La ragione di ci6 io credo trovarla inquesto che i criminalisti sonosi ostiiiati a conside-rare e descrivere come un solo delitto due fatti cheper le loro condizioni antologico-giuridiche sono infaccia alla verit due deli tti essenzicclmerzts distif iti,quantunque $er accidens corrano sotto il medesimonome. Si necessariameilte osservato che i docu-menti faisidcati potevano essere o pubblici o pi-vati; si sentita un a difformit d'interesse fra casoe caso ; quindi si distinto nella penalit tr a falsoin doczcmento pubblico e falso in doczcmento privato,ritenendo per6 sempre che queste due forme costi-tuissero una identica specie, ed appartenessero allastessa famniglia di reati. Questo un errore; e datale errore ne B derivato che volendo stringere lateorica d el falso documentale in certe regole gene-rali comuni ai due falsi sudde tti, se n' B coritraf-fatta la natura giuridica o dell' uno o dell' altro ; d nata confusione e discordia nei criterii essenziali

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    e nei criterii niisnratori di quei due reati i qualiper le intrinseche loro condizioni dovevano consi-derarsi come due specie distinte che niente hannodi comune fra loro tranne la identit del soggettopassivo ( la carta ); e dovevano collocarsi in duefc.wigZie assolutamente diverse. Lo che avrebbe con-dotto a detta re per ciascuno di quei reati i precetticonsentanei alla indole respettiva quantunque spes-so contrarii.

    Cj. 2365.I1 nome non fa la cosa. Ebbe il nome di barnt-teriu il mercato della giustizia come la frode delcapitano; ma per questa accidentalita di nome nonsi collocarono gi i du e re ati nella stessa famiglia.Obbedendo a l criterio regolatore desun to dalla di-versa oggettivit giuridica si colloc I' uno fra idelitti politici o sociali, perchk il suo oggettivo erala pubblica giustizia; e si pose l' altro fra i delittinaturali perchb il suo oggettivo era la propriet

    privata. Si chiam pure concgssione o estorsioneora il fatto del pubblico ufficiale che scrocca denarocon abuso di ufficio,ed ora il fatto del privato checon violenza morale spoglia il suo simile : ma nonsi collocarono gi i due casi nella stessa classe: eci non si sarebbe potuto fare senza errore, perchi..avevano diversa oggettivit giuridica prevalente.Essendo nell' uno la offesa alla pubblica giustizia,questa lesione di un diritto universale prevalentelo condusse nell' ordine dei delitti sociali e nellafamiglia dei reati contro la gzicslizia; mentre l' al-tro rimase nell' ordine dei delitti rzaiuraZi e fka ireati contro la proprbtd, perchb in lui era la sern-

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    plice lesione del diritto di propriet8 privata senzail concorso di un danno imniediato universale. Lostesso dicasi di altri casi, e lo stesso doveva farsidel falso; perchb il criterio determinante della no-zione dei reati non pui, essere n lo aceideizs delnonie, n& o accidens di una materialiti, ma soltantola natura, del diritto leso col malefizio: e nel cr~soiii lesione di piu diritti il diritto prevalente.

    Nel falso documentale lo essere il documento oprivato o pubblico non induce soltanto una diffe-renza di gravita relativa. No: ne emerge una di-versit di oggetto, ci08 una diversit di diritto leso.Nel falso pubblico si mira dal colpevole ad offen-dere la propriet privata come ne l falso privato.Ma in quello il mezzo volontariamente scelto ca-dendo sopra, una carta alla quale le 'sociali istitu-zioni danno autorit di far fede rimpetto a tutti,ne avviene che la pubblica fede rappresentante undiritto universale di tutti i cittadini che hanno co-mune interesse al rispetto dei documenti pubblici,presenta una lesione mezzo preponderante sulla le-siotze fine: quindi per ossequio alle regole cardinali( S . 170) e per necessit logica la p revqlenza delinezzo sul fine conduce il reato di falso in docu-mento pubblico nella classe dove lo chiama il m e z z o ;e deve, se vuolsi essere esa tti ed obbedienti allaveritti antologica, portarsi questo reato nell' ordinedei sociaE c nella famiglia dei delitti contro lapubblica fedc. Al contrario nel falso privato man-cando questa preponderanza di mezzo sul fine, esso

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    - 37 -dere restare fra i delitti nntzcruli e nella famigliadei reati contro la p~opl*ietci; erchb quando si fal-sific od alterb una firma od uno scritto privatonon B possibile escogitare un interesse universalee comune a tutti i cittadini al rispetto di quellafirma o di quello scritto; non B possibile affermareche per l' alterazione dello scritto privato s'inferiscaun danno immediato comnne a tutti i cittadin i. Loelemento politico del reato sta in questa forma nelsolo d n m o iilzeclZccto, perch8 tut ti i cittadini si corn-niuovono al timore che il fatto si rinnuovi a pre-giudizio loro. Ma nessuno pu dire che il fatto giaavvenzbto abbia direttamente leso un suo diritto;perchB la scrit tura p rivata non essendo destin ataa far fede clie tr a le parti contraenti, non B un acosa alla quale abbiano un interesse comune tuttii consociati. 11 diritto universale aila opinione dellapropria sic.urezza % offeso dalla forza morale og-gettiva del delitto, come B necessario che lo sia($j,'.13) n ogni fatto pravo perchb rettam ente glisi attribuisca il cara ttere di m alefizio: ma la forzafisica o ggettiv a del rea to non colpisce nel falso pri-vato che un mero diritto pavticolure, non potendoCajo asserire che fu attaccata la propria siczcrezaaquando si alter un foglio privato emesso da Tizio.I1 falso pzcbbfico ed il falso pr-ivuto sono dunque du eenti giuridici intrinsecamente diff'erenti,perchb l'entegiuridico si determina dal diverso oggetto, e nei ma-lefizii dal diritto leso. 11 falso pubblico assoluta-mente un reato contro la fede pubblica ( e lo espor-remo al suo luogo) il Palso privato & un delittocontro la propriet (1) privata e niente di pii :

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    - 38 -una forma speciale (e se vuolsi pii1 odiosa) di usur-pazione della propriet dei singoli mediante inganno.(1) Dico proprie ti: e importa fe rniarsi su questa parola.

    Anche qui s' incontra una differe nziale nella nozione del falsonel linguaggio delle diverse scuole e nelle formule accoltedai diversi legislatori. I1 codice Toscano parla in genere difabbricazione o alterazione d i documento. Il codice Parmense(art. 469) parlava specificamente di scr i t tura cttta n pro-dur re obbligaaione o l iberazione; il codice Sardo (art. 550)il Francese (art. 147) e il Napoletano (art. 293) contemplanoogni scrittura che i n qualunque modo possa nuocere ad altri.La differenza non di vocaboli ma di sostanza. La formulaparmense letteralmente esprime un rapporto obbliyutorionascente dallo scritto falsificato, come condizione d el male-fizio. La parola docuezento pi vasta e comprende tutteci che fa prova d i una qualche cosu fdocct) indipenden-temente ancora da ogni vera e propria obbligazione. Nellapratica la diffenza pu divenire rilevantissima. Ora s e trat-tasi di documento pubblico il reato di falso potr esistereanche indipendentemente da ogni rapporto obbligatorio pri-vato che voglia crears i o clistruggersi med iante quello; perc hela inviolabilit del documento alla quale hanno interesse tuttii cittadini e saurisc e il suo oggettivo giuridico. Ma nel foglioprivato niale potrebbe agerinarsi altrettanto. Non pu ess eredelitto il mero fatto di scrivere i l mio nome sopra un foglio,o d'iinilare il mio caratte re, o portar la penna sop ra unoscritto da me esarato, se cib non si faccia pe r un fine delittuo-so: perch io non posso vantare il diritto assoluto alla invioln-bikit o inimitabili t del mio car atte re com e rion ho dirittoad impedire c he altri ritragga i miei lineamenti. La crirnina-lit star & nel1 fine per cui si scriva il mio nome, o si alterio si imiti la mia scrittura. Tanto ci vero che il reato difalso pu esis lere anche quando si alteri la scr i t tura propria;come se io corregga per fine di danno altrui i miei libri diamministrazione o una obbligazione gih da me esarata di nriio

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    pugno e consegn ata a d altri. 11 delitto dun qu e sta qe l fine.Laonde se i l fine innocuo sparisce ogni idea di reato: equando il fine colpevole il rnalefizio var ier secon do ladiversil del diritto che con tal fine si aggrediva. l faciledar ne degli esempi. Si pu a lterare la scrittura privata p erfine di calioznin: contrafeci la lettera di un inquisito per in-serirla in un processo criminale onde farlo condannare inno-cente. Lo si pu per fine d' inyi l lr ia: contrafeci le ttere amo-rose di una donna per farle circolare a suo scorno. In questie simili casi si avr la falsit di un documento fquiu do-cet ) ma non sar un documen to che crei obbligazione odiscarico. Se ci si fosse fatto so pra un documento pubblicoprimeggereb be se mp re il titolo di falso, perchk )a materia-li t dell 'alterazione direttamente o fen de cosa ch e rappresentaun inter esse sociale. fila del foglio privato non potendo dirsialtrettanto avverr che i l falso divenga pedissequo al male-fizio definito dal fine specia le; e s i abbia una calunnia, o unadiramazione qualificata dal mezzo pi odioso o pi temibile.Ma su tali combinazioni avremo occasione di ritorn are quan-do tratteremo a suo luogo del falso pubblico. Q uesto h o vo-luto qui notare per m ostrare che il falso privato k piuttostouna qualifica di altri reati che un reato di per s stante. Conci mi spiego il perch io udissi i giudicanti lamen tare tal-volla ch e la pena d el falso parev a loro troppo dur a, e talealtra volta che pareva loro troppo mile. Quelli avevano agiudicare un caso ch e pel suo fine d i poco interesse pres en-tava un delitto pi lieve; questi avevano a giudicare un casoche per la enormit del suo fine presentava un reato gra-vissimo. I1 difetto radicale stava nello avere la legge defi-nito i l reato e la pena con so lo riguard o al mezzo. Se sifosse fatto lo stesso per la violenza si sarebbe urtato nelmedesimo scoglio. Suppone te un articolo che dica il delit tod i uiolen su k puni to sic (!). Sar egli possibile che il giu-dice non trovi la pena esorbitante o per m itezza o pe r se-veril secon doch dev e applicarla o ad una ragion fattasi, Oad un bacio violento, o ad un.furto violento nel domicilio?

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    - 10 -(Iercare la definizione del reato nel mozzo 6 pericoloso. Cisi evit nella maggior parte dei delitti. Non si evit nel falso,perclik la errafa identificazione del titolo di falso pubblicoo di falso privato confuse le menti.

    Ora non credasi che questa rettificazione conducasoltanto ad effetti tecnologici o di puro metodo. No :essa mena a conclusioni vitali e di rilevantissimoeffetto. Ci6 si scorge per molti punti, come (ai cagionedi esempio) nello studio dei crz'terii miszaratori delmalefizio; li quali nel falso privato hanno per puntoculminante il pi od il meno del valore usurpato,mentre nel falso pubblico subiscono potentementelo influsso della maggiore o minore importanzaformale del docum ento falsificato, dipendendo (co-me esporreino a suo lriogo) dallo avere o no il do-cumento pubblico anche il carattere di autentico,vale a dire di far fede del suo contenuto fino allainsc~izione n falso.

    Ma la maggiore importanza di qu est a. rettifica-zione incontrasi nella ri cerca relativa a determi-nare il vero momento consumativo del malefizio:argomento di sommo interesse. Ella B regola quasicostante nei delitti sociali ( e ne vedremo a suotempo per largo lo sviluppo concreto) che i delittisociali siano per lo pi fo~waali;vale a dire ch ealla loro consumazione non si richieda il raggiun-gimento del @e speciale del colpevole, ci08 Zw @ed

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    - 41 -tiva lesione del diritto dello individuo od individuicontro i quali si agiva. In tutti i reati anche socialiil colpevole muove guerra ad un individuo o adalcuni individui determinati, perchZ? mira sempre asoddisfare la sua passione od avv antaggiarsi condanno di questo o di quello. Anche il perdu elleinentre fa crollare la societ non lia iii mi ra chedi attaccare il diritto del Re e sostituire in suavece o st) medesimo od altri. Ma nel delitto socialeil colpevole sceglie pe r mezzo lo a ttacco di cosaalla conservazione della quale hanno interesse tuttii consociati, e cosi lede imm ediatam ente u n d irittouiiiversale a tutti comune. Ed ecco che il reato di-viene conzplesso': e poichD il diritto universale at-taccato coine mezzo ha una prevalente importanzapolitica sul diritto particolare alla cui lesione miidaspecialmente il colpevole, cosi ne dcriva l a conse-guenza metodica che il reato passa nell' ordine clcisociali; e la conseguenza sostanziale chc qriailclo loagente esanri 1 attacco contro il diritto universale(quantunque ci non fosse per lui che un mezzo)ha gi coizs%mado il nialefizio e non pu pi preten-dere &e lo si tenga a calcolo per sernplice telltac'iz;o.

    E questo precisaniente avsriene iicl falso pzrbhlko,il quale per d~ tt~ rii iarinai ricevuta in tutte le lui-gliori scuole b delitto pienainente consumato e per-fetto tostoch fu f~~lsificatod alterato il pubblico do-cumento, scnza as1)eftarc che il colpevole abb ia fuffoztrso in qualunque niodo del documento contraffatto,e molto meno che abbia realizzato l'utile che spe-

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    rava, o il danno altrui che intendeva arrecare. Diqui la regola comunemente registrata nei codiciodierni che il falso pubblico si punisca come delittoperfetto e si abbia nel suo completo, cosi nella solaalterazion e non ancora susseguita dall'uso, corhe ne lsolo zlso non ancora susseguito dalla locupletazione.

    Na nel falso privato non pu senza esorbitanzaaffermarsi altrettanto. Chi B che possa seriamenteasserire che se alcuno nel suo privato scrittojo imitail mio ca rat tere o fabbrica una obbligazione a mionome, abbia giU, consumato un delitto? Come possoio sostenere di avere il diritto che nessunb scrivai1 mio nome sopra un foglio di carta? o che nes-suno imiti il mio cara tter e? o che nessuno porti lapenna em endatrice sopra un mio scritto? Con cinon 8 ancora esordito lo attacco aUa mia propseie-t reale; e male si affermerebbe un diritto di pro-priet personale alla inimitabilit del nostro carat-tere. La fabbricazione del falso privato non dun-que, tranne condizioni eccezionali, che un atto pre-paratorio finchB si eseguisce sopra una carta che nel possesso e nella p ~ o p ri e ta i chi vi s c r i ~ e :per me non dovrebbe costituire neppu re il tentativopunibile. I1 conato punibile incom incia allora quandosi Sa uso della privata scrittura contraffatta; fino aquesto momento il foglio alterato sta sul tavolo del-lo scrivente come il libello diffamatorio preparatoper divulgarsi e clie per universale consenso noncos tituisc ~ entativo di diffamazione.

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    E clissi finche nel possesso dello scrivente, per-che se io tengo un foglio privato che mi assicuraun qualche diritto, ed altri introdo ttosi nel mio scrit-tojo lo alteri, o lo sopprima; oppure lo sopprima olo alteri un terzo che lo ha in deposito e lo tieneper conto mio, la cosa B diversa: anche col solo por-tare la mano sul foglio si pu esordire e nei cong ruicasi consumare l' aggressione al mio diritto : nten-dasi bene, non ad un &ritto astratto che abbia persuo oggetto il carattere e la su a non imitabilita, mail diritto concreto su quel foglio che I5 soggetto pas-sivo dell' atto, e che B propiet mia. Tranne taleipotesi fincli alcuno scrive so pra un foglio sul qualenon aveva io ancora quesito un diritto, egli potra(secondo i pravi suoi fini) preparare un reato manon ha ancora incoato univocamente lo attacco dinn diritto. Ma poichb l' unico obiettivo di questoreato B la proprieta, cosi 1 uso anche definitivo dellafalsa scrittura privata, se esaurisce i termini de lconato imputabile, non esaurisce i termini del falsoco%,szafizuto inche non I5 avvenuto lo spoglio del pri-vato, Tutto a l piz potrebbe trovarsi nell' uso dellaprivata s crittur a un delitto perfetto quando tale usosi fosse fatto in un giudizio civile ove la falsa scrit-tur a privata s i fosse definitivamente prodotta: per-che allora vi si potrebbe scorgere da un occhio lin-ceo una offesa alla giustizia che si voleva ingan-nare; e si b tentato in certa guisa di dare alla scrit-tur a privata il cara ttere di documento pubblico pro-curandone la sanzione dalla autoritb giudiciaria. Ma

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    - 44-inch anche I" uso rimane neUa sfera prirrcta se ilfalsificatore presenta la finta obbligazione al pretesodet~itore,e questi conosciuto lo inganno si ricusa,e tutto finisce qui; io non mi soscriverei a riconu-scere nel fatto un delitto perfello e lo vorrei pu-nir e come tentativo soltanto: perchi: non vi so scur-bere altro carattere tranne quello di un reato con-tro la p)*opriedh,ed i reati contro l propriet nonsi consumano fin&& non tocca n& a propriet ni!il possesso. I1 falso privato e una forma di frode:piu odiosa se vuolsi, ma sempre una frode, e nienteplh che una frode (I). Tanto 1: che con una falsa,lettera o con distintivi indebitaniente accattati ioabbia tentato di farmi credere dottore, o alarchesequando non era; tanto & che con un falso pughwi,abbia tentato di passarmi per creditore quaiiclo nonlo era. Si potrei scorgere fra caso e caso una ciif-ferenza di g?-c~uitu ,ma una differenza di criterii es-senziali non inai ;perchb per trovarvi una differenzadi criterii essenziali bisognerebbe potere affermareesistere nell' uomo un diritto pri~ecipale a elle, no ns' irtliti il suo carattere.

    (1) Anclie quello acuto ingegno di K o s l i n nei sciuiopuscoli edili da G e k l e r f Tubinyn 1858) espresse i lpensiero che il falso non fosse un delitto di per s stanterna soltanto un rilezzo qualificatore del delitto emergente dalf i t t e . Idea che io tengo come verissima finch si applica a lf'uiso privato.

    g. 2372.Quando pertanto si b comunemente voluto ne itempi moderni dettare una regola generale che fosse

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    comune cosi ai falsi privati come ai falsi pubblici,si a mio parere ecceduto, venendo ad estendereinavvedutamente a quelli un precetto che era verosoltanto in questi, ed in quelli non lo era. I1 falso un delitto consumato per la sola fal~bricazione dalterazione se cade i11 documento pubblico: non iiche un atto preparatorio se cade in documento pri-vato. L'uso con scienza di documento falso consumail reato se cade su documento pubb1ico;'non cheun conato prossimo se cade su documento privato.Nel falso privato il momento consumativo sorge a1-lora soltanto quando la frode ha ottenuto il resul-tato dello inga~i~zoltrui; non sarh a tale uopo ne-cessaria la effettiva Iocupletazione del colpevole co-me non lo in tutti i delitti contro la prop rietk;baster che siasi ottenuto da altri un qualunque ri-conoscimento come vero dello scritto adu lterino : m aalmeno questo evenbo sar inciispensahile alla con-sumazione. g. 2373.

    Queste osservazioni mostrano che la trattazionespeciale del falso deve da noi rinviarsi cola doveesporremo i rea ti contro la fede pubblica, perckb sol-tanto il falso i ? ~Tocz~?aento ubblico presenta carat-teri singolari che tratteggiailo una specie distinta.I1 falso in scrittura privata non B che una forriu(li f'urto improprio; non che una frode qtcalif;icntrc:e con maggiore esattezza potrebbe dirsi non essereveramente un titolo disti?.zto ma una qualifica dellafi.ode; 12 quale sc! e completa col solo fhlso verbale,o col solo falso ~ e n l e ,rova un mezzo pi odioso nelfalso sc~iltz6rale; perci niente abbiamo (la npg rin-VOI,. IV . :3h

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    - 46 -ge re a quanto dicemmo nella descrizione dello stel-lionato; e ottimamente a mio credere il codice diHannover design come frode qualificata il falso pri-vato, e come reato contro la pubblica fede il falsoin pubblico documento.

    Peraltro al presente luogo piacemi anticipare laquestione relativa al falso per swressione, perchela medesima parmi potere assumere una importanzaed una frequenza mag giore nel falso privato che n onnel falso pubblico, nel quale la esistenza di un ori-ginale che sopravvive alla distruzione della copiaautentica, e la esistenza dei pubblici ufficiali e testiinstrumentali abili e all' uopo a ricostruire la provadel rapporto obbligatorio, rendono pi raro e mi-nore lo interesse della soppressione.

    Troviamo fino dalle leggi romane dichiarato de-litto di falso la soppressione di un documento : P a o-l o alla 1. 2, $ de lege Corrzelia de falsis; qui te-siamenium amoverit,celaverit, eripuerit - as-c i a n o nella 1. 7,$ eodem; admittendum ad s w ppressi testamenti acousationem. E quando si fece laquestione se dovesse punirsi come falsario soltantochi aveva soppresso un testamento, od anche chiavesse soppresso qualunque altro pubblico istrume n-to , P a o l o nel framm ento 16, eodem rispose- e-gis Co~neZiue oena onznes leneri e lia fn qai ex tv utastainzenta, cae tera falsa signassent, VEL UT V E RU M

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    NON APPAREAT, yuid CELAVERUNT, SUBRIPUERUNT, ea-dem poena aflici decbiurn no n esse. E fu concorde ilrescritto di D i o c l e z i a n o e M a s s i m i a n oalla l. 12, C. ad legem Corneliam d~ falsis, e lal. 14, C. eodenz, e la 1. 23, 14: eodern ( 1 ) e univer-sale la dottrina dei culti : A n t o n M a t t e o decrinzinibus lib. 48, tit. 7, cap. 1,n. 2; e C n j a C i o(ad Pauli sententiarum 4, 7, Cj. 1,not. 2) neg checi0 si potesse dir furto - zcia animus est occul-tcl.)zdi veri, non klcraizdi.

    (1) Non d iscordano le 1. 27, 52, el 52 S. 3, f . dc furtis,le quali affermano che il sottrattore di un chirografo debb arispondere di furto, e che per la misura clella penalil deb-ba duplarsi il valore rapp rese ntat o dal chirografo. Quesliframmenti contemplano i l caso semplice della sottrazionecommessa da un terzo, e non il caso che la sottrazio ne sifaccia dal debito re a l fitte d i occultare l a ver i t : V o o r-d a interpetrutionuna 12'6. 1, cap. 17 i n fin. pctg. 54 -V a n d e r 1%' t e r obuervationuni lib. 1, cap. 90 i n f in .pog. 105 - W i e l i n g Ieciionum jur is ciailis lib. 2,cap. 10 in fin. pny. 143 - a n n e g i e t e r I1 e r m a r\.n u s observ. jur . rom. l ib . 3, c a p . 8 , pay. 283. Cos anchela 1. 41, ff . ad ley. Aquil. dichiarn passivo della legge Aqui-li a qui estameritunz deleoit, percb suppone che Pnjurandianimo fucerel: ma non per qiieslo contradice alla regolache 1a cancellazione di \in document o per occultare il verosia falso. 5. 2376.

    Malgrado ci recentemente a taluno che lesse nelnuovo progetto di codice penale Italiano essersi qua-lificata come falso documentale la sopessio.ne diun documento, piacque di censu rare questo concet-to, e segnalarlo quasi come una strana e singolare

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    nuovita. Ma nuovita non e ra pw rhb risaliva al giurcromano ; e non er a singoIaritri. perch riprodo tta da lcodice Toscano all'art. 243, t;j. I :e t l ' altronde , que-s t ~l piu seinl~liceed il $1 esatto concet;to ~iriri-dico che possa applicarsi alla soppressioie.

    E quale difatti il genuino concetto di cjuestaforma d i clelinqnenza? Fo rse il furto? Mai no ; oi-&t?: l documento non h a valore intrinseco con cuisi voglia arricchire, trann e che tra ttisi (li un' antic.:~pergam ena o di un biglietto al portatore; nelle qualiipotesi sta benissimo che il sottrattore ruba il fo-glio come cosa che ha valore in si; e ricade neltema ordinario del furto. Forse la frode? Mai no;perchi: non si suppone che il docunicnto siasi car-pito con artifizi e ragg iri. Forse la tru ffa? Mai no ;che non si suppone la soppressione di rzn docririientofidaciariamente afldato per un determinato ilso. I1fine dell' agente B di nascondere il vero e fa r pre-valere il falso sopra di quello: fare apparire che ilcreilitore non creditore, che il fondo di Tizio nonP, di Tizio, che il figlio di Seja non k figlio ?i Sqjjt~,e simili, I1 fine k quello stesso che iluove colrii chenello scritto abrade una cifra o cancella una linea:e tanto vale che a yuastu Ans si giunga col taglia rerin pezzo di foglio quanto con lo abbruci:trlo tutto.L' oggetti~o el reato potr non essere sempre unilanno patrimoniale, ma e sempre la offesa alla ve-rit documentale.

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    E notisi che si dice falso per soppressione e nonfalso per sott~azio?ze: erche la sottrazione di undocumento non conduce al falso se non in quantosia fatta al fine di sopp~tmerel docuinento. Questocriterio tutto desnnto dal fine dello agente B ciche determina la nozione del falso nella soppres-sione e nella sottrazione per sopprimere: la qualepotra disputarsi se rin?anga nei limiti dcl tentativoquando la distruzione del foglio non sia per anchoavvenuta; ma questa una questione tutta diversa.Per siffatto criterio osservarono i migliori crimina-listi (1) non esser possibile affermare che la sop-pressione di un documento sia furto, perclib col di-struggere un foglio non t? possibile arricchirsi senon in quanto si distrugga la prova di una nostraobbligazione, per liberarsene ingiustamente. Potreb-1 ~ e l pi verificarsi in qualche caso il titolo di dan-120 dato qualora il documento distrutto non fosseper nuoc ere a l colpevole; eil egli lo avesse lacera-to, non per nascondere una verit, ma per far di-spetto al possessore che lo teneva come prezioso Ecarissimo. Questa osservazione P giusta, ma non in-carna la questione presente; perch dove manca ilrarattere di probatorio nel docrimento, e dove mancal'animo di occultare il vero nello agen te, nessunoiltenne mai che per la soppressione sorgesse il ti-t,olo di falso. Quel foglio era un mobile, come qua-lriiique altro mohile che si voglia guastare per faseingiuria, al proprietario senza veduta di. lucrare sriquello, o di avvantaggiare s od altri col distrtig-gere quella prova.

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    - 50 -(1) ?vi a r t i n fMnnrcale S. 1 43 ) parve opinare in con-trario doversi dir furto, perch secondo lui al furto non necessario che lo agente si arricchisca inanaediatamente conla cosa che invola, ma basta che si arricchisca anche tne-dirctnmcnle con l'u so della cosa. Questa argomentazionecliiude un sofisma palbabile. Sta bene che il lucro propriodel furto possa deriv are dall' uso della cosa: anzi questo1' unico e costante criterio del lucro. A nche chi ruba dena rone vuol trar lucro con lo usarue speudendolo, chi ruba unfrutto ne vuol tra r lucr o con lo u sarn e mangiandolo, e ogniladro che vende la cosa rubata 1' ha presa appunto per l' usorli venderla, e col v enderla ne usa . Bello argomento ! laquando l'uso lede un altro oggettivo ( la verit) il fine im-aledinto d ell a occu ltazio ne de l vero cletertnina la nozionedel titolo. Inoltre l' zrso che d& elemento al fu rto quelloche in s stesso ser ve a ch i usa. Distruggere un foglio peraccenderv i la pipa sar un ztso del foglio perckb presta u nses.uizio. illa distruggere il foglio per fare trionfare la fal-

    woneit l non presta clie i l servizio del falso. Quindi a ra,'la opinione di M a r t i n fu disdetta dai migliori fra gli ale-manni ( H e f f t e r Jfanurrle pag. 3 8 9 , 4 8 9 - a a I; rnel suo articolo inserito negli An nal i del dir itt o Bade se vol.1,fas c.. l, 18 65 ) e fu giudicato p er falso dalla Corte Supremadi Bnden: Raccolta delle decisiorsi, anno 1857, pag. 198.

    Ma anche la sottrazione induce il titolo di falsoquando B principio di esecuzione della soppressionerhe si vuole ottenere. Certamente se il foglio sot-tratto aveva in sB un valore venale e si sottrasseper veiiderlo, chi negb mai che si avesse il furto?Chi immagin ma i di confondere 1 animo di ven-clere con 1 animo di sopprimere? E del pari se ilfoglio rapp resenta va in st? stesso u n valore, perch

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    fosse (a modo di esempio) un biglietto al portatoreche si piglio nel disegno di esigerne la valuta edappropriarsela, sara evidente il titolo di furto, per-che avremo la colztrectatio qaei alienae con animolucrandi; e perchk ben lungi dal voler sopprimereil documento, colui lo voleva tanto tener vivo cheintendeva ricavarne il pagam ento. Non con loimmaginare casi difformi da quelli contemplati inuna teorica che si possa seriamente confutare lateorica. Noi diciamo che B falso la soppressione diun documento; e la tesi si deve discutere nei ter-mini di soppressione o consumata o tentata al finedi occultare' la verit.

    Piacque invero ad alcuno di osservare che la sop-pressione poteva dar luogo talvolta, al diverso titolodi ragion fattasi, quando chi soppresse il documentocredeva di avere un diritto a distruggerlo, o quando sidistrugg eva il docum ento perchB si riteneva, falso inproprio pregiudizio, e cos s' intendeva con la distru -zione a far prevalere la verit4: Geric2itssaa.l 1859,pag. 314. Ma questa osservazione non approda aduna conclusione speciale nella tesi presente, perchela configrirazione del diritto opinato puo trovar luogoanche nel falso per con traffazione.E nell' uno e nel-l' altro ,caso la questione non cade pi sulla naturadel falso, ma sugli effetti della concorrenza dei duetitoli la quale vuol essere risoluta con la teoricadella prevalenza.

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    Altri a n ~ b ure distinguere i1 caso in cui il do-vuiriento fosse stato rapito da elii lo sopljresse; e ilr'nso in ci2 fosse stato a lui n ~ o m e n t n e a m e n on-segnato; e il caso in cui egli se 10 fosse procacciatomediante artifizi e raggiri; e volle che riel secondoraso si avesse una truffa e nel terzo una frode. Maquesto k un circolo vizioso, ed una petizione di prin-ripio. La tru% e la frode non sono che fu rti im-propriati: e se nella prima ipotesi non si ha furto,non pub aversi nella seconda e nella terza n6 truffanii, frode. Qualunque sia stato il mezzo col quale ilcolpevole ii ~renu to n ' possesso de l foglio, se egli loha lacerato e soppresso pel fine di distruggere laprova d uiz fatto che gli nuoceva o rici beni o nell;tpersona, ii sempre responsabile cli falso.

    U s u r a .

    La storia morvxle della usura is a tutti notissima,ed ognuno sa come secondo i diversi dommi reli-giosi dai quali si governarono i popoli (I) il darea l altri il proprio denaro ad imprestito con ricam-bio di un interes se piu o meno elevato, ora siguardasse coine atto indifferente ora come peccatovituperevole :ma ogni indagine su questo argomentoh affatto estranea al compito no~tro.