Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 5 (05)

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    Reo di calunnia diciamo pertanto - chi.lozpc>scic~ztssiaente resenta 011 autorit nzendaci assevc-2.n:ioni di fatto al fine di eccitare contro eln cit-tadino uv2 p~*occsso enale, e farlo condanna?-e adztna pt'tza non meritata ( 1 ) . Stimo inesatto ci6 chegeneralmente ripetesi nella definizione della calun -nia; vale a dire che la medesima debba essere di-retta alla condanna di un innocente: e le ragioniclio di ci mi persuadono sono evidenti.

    [ l ) L' obieitivo siuridico del reato di calunnia b Ii i ~ ~ r l b -hlrco g i i t s t z i n : e questo basta n costituirne la r~~enziii l i t i i .h1.1 tliito i l concorso nello agente della scienzcz dclla F.iIsitiidel17accusa, la quale scienza ba per necessario co nlcii ul(~uiid inteiizione malvagia, i: indi f i renle cercarc qual fosse ilprcciso fine al quale tendeva il calunniato re. 11 Dolt. ll u l Cii i iiria sua dissertazion e intitolata - ul l r~pravitr2 il' i t i -1en;ionc occorrente pel crimine di calunnia (inseriti1 nel-t ' Lctr t le i Tribunal i , anno duodccimo, n. 1 1 5 7 ) h;i (1eti:iio~ I I P ~ ~ Ci1roIc- vi - chinro che nelln fulsa Pncolpct-:torre dt 1111 criniine innrrnzi l ' a~ctoritk o i n t e n z i n ~ t c ;d i r e t ta n provocare una inquisizione contr o 1' incolp[itn:es.rn c~sr liidedi per sC In intenzioiie d i ledere nt.11' UlLCJTe.Io non rouiprendo questo concetto: non comprerido ciobconic possa dirsi che la calunnia esclude l' rctiimo d i l e -t lrrc t lell 'nnore, men tre iuvece pare a nie clie ciO sia uncvl~itciiirto iecebsiirio ed irnpreteribile della calu nnia . V i sarq u ~ l c h r osa d i pi provo, ma il pi non seniprc rscliidci l mciio. Infatti conlemplando I' animo del cnlunni:itore sipo.csorio fare tre ipot~si- a nhe esso spinlo diill ' otiin.ineli di fare cadere una pena sul capo del suo nemico:i i i ~ oichi, una pena non si pu incorrere senza drlirirnerito

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    all' onore, ciii vuole quella vuole irnplicilamente aiiclie que-sto - . O 11 calu~ iniat ore pu beniss imo c onosce re di noriaver mezzi pe r ottenere la condanna ; non ostante appa-garsi di quel sospetto che 1' accusa lasciera sempre ncl suonemico, giusta la nota senten za di i3 e CI ii ni a r c h ;i i s: cc(-Ilalniate,ccrlitiininte, res te rh senrpre qr ra lc h~ osn. In quest;~ipotesi t: chiaro invece che i l maligno ebbe la precipua in-tenzione di ledere nell' onore il suo nemico - .0Finalmentei l calunniatore puir ialvolta i ion ave re nes sui ~o mpulso (l iodio, ma altre vedute di suo pr ivato vantaggio: per esem-pio, escludere un competitore ad un impiego o ad un ina-trimanio; farsi gloria di zelante cil ladino; dare appo ggio adun psrtito politico ; O simili. Costui vera men te potr dirsi in-differente cos alla condanna come al disonore del calunniato,perc h in ci non sta il vantaggio che agogria. illa nonos iantrcib non parmi che anche in questa terza ipotesi si escludal 'animo di ledere 1' onore: la lesione all' onore sar nel di-segno di costui mezzo e noti f ilze. Sar conseguenza acces-sori a e non lo ere110 prccipu ame iite v olut o: rna s;ir:i piirseriiprc inipossihile escludere dall ' animo di costui la oo -scienza d i ledere 1' altrui onore, e 1 aggressione a ques to s;irlisri up re un contenuto del suo disegno. Sia che vuolsi di ci b;certo B che la indole di questo delitto, niente si rriutn perIn possibile diversitli dei fini pa ~i ic ol rr r i e l colpcvolc . Siip-pnngasi 1' odio , su ppo nga si lo spiriio di p;irlc, suppong:isiIIIW interesse personale, suppoupasi ancora c he si a l u n n iper fare una grossa speculusio?e sui danni e inleressi , :iiiic non pare ch e di cib possa farsi ne pp ur e un crite rioniieuratore non che rin cssenzialc. Forse un aspetto di de-g-adante potr3 trovarsi eccezionalmente nella rara ipotesi dichi accusi altri de l delitto che egli n-icdesirno ha coilimesso,nell;i veduta di stornare la pena del proprio capo. fila aii-che in questa rara ipotesi noli si esclude davvero l 'animodi ledcre 1; onore altrui.

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    Infatti la calunnia tanto pnO caderc sril .)nate-viale, quanto sullo speciale, cluanto sul fotv.ilcr.le {l iun delitto.l? calunnia sul limtcriab quando s' inventa undelitto non esistente, per irnputarlo ad una deter-minata persona. Senza tale direzioize non si avreb-

    be la calz~nniama il reato di si~.rz?clnaione i delitto,che troveremo fra poco: e lo pure quaildo perodio cont ro il colpevole, e con ved uta di lucro siesagerano le circostanze del materiale (per esem-pio, denunciando il furto di mille quando e ra dicento) o vi si aggiungono delle aggravanti false(per esempio, denunciando il furto coma accompa-gnato d a violenza o cla scasso mentre realmenteno1 f u ) o si fa reticenza maliziosa delle circostanzerhe diriiinuirebbero il materiale del reato.

    Si Iia calunnia ncllo spcciale quando un delitt'overo s ' imputa a chi non vi ebbe parte.Si lia calunnia nel forrnule se il delitto vero

    s' iriiputa al vero delinquente, ma con circostanzefalse che ne modificliino la procresi criminosn: perescnipio, iinputando al feritore di averci aggreditoit-inttesamcnte c senza carisa, onde fargli sopportarela pena della lesione premed itata, iiientre infatti noilo avcvaino provocato.

    chiaro che nel terzo caso, e nella seconda ipo-tesi del primo caso l'accusato non B innocerite in

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    senso assolt*to, ma solo in senso ~e la t i vo .E coipe-voIe di un delitto; ma innocente in rapporto alloscasso, alla violenza, alla, premeditazione che gli sivuole falsamente affibbiare. Dicendo che lo scopodella clenuncia dev' essere quello di sottoporre riricittadino ad una pena clzc si conosce (1) non me-rl*itatn,si evita l'equivoco che la parola itznocentenella definizione comune della calunnia pu susci-tare. La calunnia 6 un dclitto tutto subieltivo. Lainnocenza del)' accusato non k condizione :ne con-dizione la falsita del' asserto di chi lo accusa.

    (1)La scieliaa della !'tilsil E indispcns abilc clernenlo di qiie-sto reat0.L' errove lo scusa sempre. E bisogna dire che loscusa anche lo orrnre vincibile se ( co me t at ti concordano 1non : proponib ile un: accusa per cnlunnia colposrr. Ouestaproposizioiie si B sanzionata esplicitntncliie d;illa Corie difilessiiiii ncl giudicrito del 23 febbr;ijo 1870 riferito nellaTemi la?icica anno 1, i. 5. Certamente un ' accusa insussi-stenle polr8, quanluiiquc Idnciata n huoiia fede, dar ragionea riparazioni nelle vie civili. fila sarebbe inipolil ico punirela colpct di non avere scorierto il vero autore di u n deliitopalito quando sono vere Ic circostanze di /'alto assever;ilecome base del sospetto, C soltanto vi fu divergenza nellii va-lutazione cr-itica dclle niedesinie come indizi. Anzi deve quinotarsi coiiie singolariti 1i1 scusa nascente nnclie dall> rroredi dirillo. Se io deiiunciai come scasso O come scnlai~ienlouna circoSliitizii che i11 si? era vera mi non costituiva ??scnlauzcnto n2 scasso por i l disposto della legge, io non sonoun calunniatore. Vedasi la nota a 5. 2617.

    E questa nostra critica non B puramente tccnolo-gica. Essa conduce ad importantissimo divario nelle

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    pi vitali conseguenze. In primo luogo se alla p-nizione del calonniatore si richiede come estremoessenziale la innocenza dello accusato, 6 intuitivoche quando per odio o veduta di lucro io falsamenteopponga a chi difatto mi derub, una circostanzaaggravante per cui r en ga a subire la pena di setteanni di casa di forza mentre non avrel~bemeritatoche al pi un anno di prigionia, ove scoprasi In miamaligna impostura io potr all' accusa di calunniache contro me si diriga rispondere che lo accusatonon era innocente; e cos aderendo al rigore dellalettera io verrb ad evadere la pena minacciata aicalunniatori. Qual sarebbe allora il titolo da appli-carsi a simile fatto, che pure malvagio e dannoso?Se io non avessi fatto deposizione in giudizio m asola denuncia non potrebbe supplirsi alla rnia pu-nizione col titolo di falsa testimonian za: e la fun-zione di testimone io potrei facilmente ev itar e colcostituirmi parte civile. Dovrei dunque rimanereimpunito !

    S. 2616.In secondo luogo pongasi pure che pel fine d ipunirmi, la parola innocente si prenda in senso vc -lativo e non in senso assol~to; mi si risponda ch eI'accusato era inrzocente rapporto a quella circo-stanza falsa, con aggiungere la quale io volli con-

    durlo a pena esagerata; e cos si mantenga a miocarico il titolo di calunnia. Allora ne sorger unaingiustizia per 1 opposto lato in ordine alla penache a me si vorr applicare. Infatti il criterio (d'al-tronde giustissimo) sul quale si misura la pena do-vuta ai calunniatori & quello della pena che il cn-

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    - 03 -Iunniatore ha fatto cadere sul capo dello innocente.Jl a se colui non e ra innocente erl avreblje ancliesecondo la veriti delle cose meritato ( a modo diesempio) q uattro anni di prigionia, ed io con la cir-costanza falsamente aggiunta lo feci cadere sottouna condanna di qu attr o anni di casa di forza, co-ine si svolger5 egli nella prudenza del giudice i lsuddetto criterio misuratore? O voi non mi puniteperche la mia vittima non era innocente, e questoi? uno scandalo. O voi mi punite con Ia mi sur a t as-sativamente ordinata dalla legge irrogandoiili clunt-tro anni di casa di forza, e questa una ingiustizia.E una ingiustizia, perche si ccluipara nella punizionechi recb altrui lo ingiusto danno di una condnnnaa quat tro nnni di caka di forza, a chi recO altruisoltanto lo ingiusto danno della differenza che priss;ifra quattro anni (li casa di forza e quattro nnnidi prigionia.

    S. 2617.Uso la parola scieszienaetzte e non 1 altra dolosn-

    snefzle, perclit! nella sc.ie?~zcc ella falsiti di cii) clirsi denuncia 6 inseparabile il dolo (1). Dico mcndaci:issei.zioni di futlo, perchb qualunque artifizio clitlun offeso, o chi per lui, adoperi onde insinu are unf31s0 concetto giuridico, e con durre ( sia pure scicn-temente) i giudici ad u n errore di diritto che nl-teri il vero titolo del reato ed aggravi la conclanna,so potrk costituire una slealt inimornle non cn-stituirh calunnia.(1) La necessilii del dolo come base cardiniilc della rri-

    piitaziono di caluniiia eiilaiia d,li principii lOntl3nient;ili de l

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    - 06 -r e a b d' ing iur ia : 1 . 3, S. l ; 1. 4, 5 , S. 9, f . dc i n j u r i i s .Laonde nessuno dubit mai nella pralica che evadesse ogoipericolo di con danna colui che p rescntasso al nlsgisln ltodenun zia per fatto iion vero quand o egli lo aveva dcn iin-ziato credendolo vero, e porgendo alla auto rila g1' indizi elo congetture che nel siudizio suo p ersuad evano la verildell 'accus;~: ]V e r n h e r Ob.c.eririitionii,/i Fo r e ~~ s i r ~ n zo l . 3,p n r s 6 , obseru, 282, p a g . 11. iiliilgrndo qiiestti comune do(-trina lo ;iculissinio ingegno del I'rof. G e y e r nelle su c 05 -servnzio:ii sul P rogetto di coilice Austri;tcn ha cre duio diproporre come possibile la figuri1 sitiridica di una c a l i r n ~ l i l tco lpo sa , ed 1x1 inirnu ginato la esetriplificrizioiic di sim il c ti-tolo nelle ipotesi complessa di due Talli, I' uno vuloalul ' io tt.I' a lt ro i~ iuo loa lu r io .1 volontario (se niirle non ho compresola idcii di G e y e r ) si avrebbe nello ipoksi di alcuno clieabbia divii1g;ito contro dcterrnina'ta persona la agermazionedi un f;iito punib ile. Lo i nvo lon lnr io sa rebbe i l slicccssivoevc nto ch e un pubb lico Ufficiale, r;iccolta quella voce per tiilguisa divulgata iniprudcnierneiite, ne ave sse preso occ;isioricd'iirrstituire formalo p rocesso coritro q uel ciitridino ch e lamaln voce dcirunziava auto re di quel delitto. Qui ( sccondoG cy c r j pa re che si voglia troviire un;) forriiu di c t r l i ~~r t i i t ccolposn. Cerlnmeiile non potrebbe dirsi tlolrisu, nr irr i~c no cli ~il pul)blico uficiale non av esse a sb cliiariiafo i l divi11g;iiuiedella Teilsa :icciisci, e lo av es se inv ilato ;i i;irnc foriii;iIc de -uonziii; iicl qiiiil ciiso ce~sci.elr)hoogni dispiila. 3I;i ci niiin-ciindo potrh egli vcronienlc adatttirsi n q~ iei ls l~o ie s i l ti-tolo (l i csluririia co lp os n? bi;ilpr;i(lo Ii i rcvertinza che pro-ft!sso all' autore d i qucl concetto, ici prrsisto ri diibit;trrie.Xt- ~ritr i ubbio clic quel divulga!ore iiti~iriidcritrdi fitl.;a ac-cusa ciiriiriic:ll;i i l reato di di ~a m ii zi on r: ir!ssuri dubb io ckiciiella iriisura drll:i qii;iiilii del re ato drh i);i erilr;ire i ri c;ilcoloi l d;liiiio c~igioiidloe1 Lcrzo con c~ uc lprocrdiniciilo 1)rovocaI0( qii~riiiiilqiie rivoloiil;irinmer~te diil dil~iirn;tto re. hla i l titolodi calunnia colpos:i non rri i finisce [li pe rs iii id er ~; iion neve&so 1.1 possibiliih giuridica a cagion e della rialura tutiti soy-

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    gettiun di queslo n~alefizio.Se si guarda i l primo fallo delladiff~~mazione,sso veramente doloso; perclik il dolo nelteingiurie non si costruisce sulla intefzz ione d i nuocere maanche sulla semplice leggerezza congiunta alla previs ione (l ipoter ~ I I I O C P T B , h e ~ 0 9 t i h i ~ C eo aninlus injtcria~ldi .

    E& mi ries ce concepire come possa la figura di un reatodoloso e yrazle quanto li 1 difiimazione, far passaggio nellescrie degli atti mera niente colposi per una circosianza piseria che ( oltre le previsioni dello agente) ha tenulo die-tro al fatto doloso. Per me qiiella b un a r ircos tni lzn ch eaggrava i l nialcfizio ma non lo deaatui.a, nb lo fa nitiiaredi iiiolo o di classe.

    Tnluni aI1' onlbrc?.di qualche fr am i~ en to el dirittoromano imrriaginnrono una forma speciale cli ca-lunnia che potrelhc dirsi calzdnnin giu~qidica;e laconfigurarono nella ipotesi clie si fosse denunciatoun ktto vero cd atiche malvagio e nocivo, m a chenon potesse soggettarsi a pena, o percli non esi-stesse legge (1 ) clic: lo l~un iss e pcrch8 l'azio ne aperseguitarlo fosse estinta per prescrizione ( l e g . 1,S. 40, ad S e ~~a t z ~ s c o~ z s z ~ l l ~ c i ~~z~vpil.) per tran-sniinne. Onde il L e y s e r (ntcdi t . ad paizdect.SJJec. / iNl i , uted. 10) suli' argoinento della leg. 12,5. i, J cZc nccusntio~z. ostenne doversi punire diirlenuiicia un clelitto vero col~ertodalla ainnistin. Io110x1 credo nel giure oclierno acce ttal~ile iffattn tesi.k vero ch e lo ci.roi.t: di cliritto non scusa: ma quc-st l regola gei~ei~alcriol esscri: intcsa giridiziosa-niente. I,' cili.ore cli dir itto ( com e giS1 notai ai S. 259iiota) non scris :~ luaiido si nllet!lii la ignoranza dcl!alegge c h ~-iririiscel pi'oprio f i t to colpevole. Ma quan-

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    - 08 -do si giustifichi la ignoranza di disposizioni o re-gole influenti sulla colpevolezza del fatto denunciato,la medesima conduce alla esclusione del dolo edalla conseguente cessazione della imputahilita. Com epunire colui clie denunci6 un delitto vero copertodallo indulto quando ignorava la esistenza dello in-clulto (s ia pure anche questo una leg ge ) o non con]-prese che quel reato rientrasse nello indulto? LI?unica ipotesi che in questo teina possa dare ragionedi dubitare B quella di chi proponga una accusacontro un r eato perseguitabile ad azione priv ata clo-p0 di av ere transatto. In tale ipotesi potrebbe forseravvisarsi una malizia colpevole ed un tranello perfare cond annare chi non dovrebbe esserlo, nella spe-ranza che la transazione sia dimenticata, o non rie-sca costruirne la prova. Qui la mala fede del de-iiuncilitore non vorr elh e coprirsi con la ignora nzadella legge, ma con la ignoranza del fatto proprici;e la questione sarebbc di fatto: voglio dire relativaa decidere se il denunciante avesse o no gius ta ra-gione per credere che la transazione non fosse va-lida, O che pi non lo legasse perche ( a modo lliese~npio) on si fosse dall' altro soddisfjtto alle pro-inesse d'indennit5. hIa anche eliminata ogni scusa,1' artifizio, per quan to doloso o gravido di pericolo,non potreblie mai dirsi calunnia, per difetto dellafalsa asseverazione di fatto. Per questa radicale ra-gione non potrei am me ttere la querela di calunniacontro clii denunciasse un delitto vero abo1it.o dal-1' amnistia, quando anche si dimostrasse palpabilc i ldolo, e lo spirito di vessazionc in chi inoltrb In irn-])roponibiIe accusa.

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    - 09 --.(I) Clii vorr ebbe , a modo di esemp io, punire coinc ca lun-iiiatore quel figlio di rustica progenie da pi rustica pr*ogeiiieeducato ch e adisse il giudice denunciando di essere siatostregato da un suo vicino? Costui me ritere bbe ben altri prcl\-vediiiienli; nia non la prigione. AL contrario per ciemcntcldella calunnia occorrendo che i l la110 denunciato oltre .{

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    Dicesi manifesta la calunnia quando il reo hachiarito la propria innocenza, ma non altrettantodimostrato che 1' accusatore fosse sciente di code-sta innocenza.

    Uicesi rnanifestissimu la calunnia quaticlo il reoha chiarito la innocenza su a; ed B di pii1 resultattoche i' accusatore er a sciente di ta le innocenza, otnaliziosamente per pravi suoi fini spinse ol t re 1 ac-cusa. Ora in proposito di tale distinzione B cornunclo insegnamento che nella calunnia presunta nonpossa farsi luogo ad imputazione contro il suo au-tore. E qui nulla vi i? da osservare. Ma trovasi al-tresi insegnato che nella calunnia manifesta sia esen-te cla imputazione chi promuove i' accusa per doveredi ufficio (i),e non lo sia il privato che ultroneam en-t.e la instaur. Ora questa regola poteva es sere ver anel giure ro ua no i n proposito del cittadino, che usaa-do del diritto a tutt i concesso, costituivasi spon taneoaccusatore di un delitto che non lo avev a offeso. Nonpii0 altrimenti accettarsi codesta regola nei tempipresenti, noi quali il privato non pub costituirsi de-nnnciatore pubblico e sostenitore di un'accusa tran-ne quando trattisi di delitto consumato a suo dan-no : nei quali te rmini sarebbe ingiusto ed impoliticosottoporre alla pena della calunnia colai che ha real-monte patito un delitto se lo imput a chi avevaqirista ragione di sospettare ne fosse autore, o

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    - 11 -che egli in buona fede credeva tale. Abbia pure1' accusato posta in chiaro la propria innocenza;seii1pi.r: sarebbe ingiusto sottoporre a pena il de-nunciritore, perclib in costui non fu l' animo di nuo-cere ad alcuno, n&di sfogare ingirista passione, m asoltanto di esercitare un diritto che credeva com-petergli. Sa reL l~e mpoliticu, perchi: ratter rebb e glii~ffesi l:illc denunc ie dei fa tti criminos i, e dalla in-Jicuzioiie (lei sospetti autori con detriroento del pub-Ijlicc) iiiteresse. Oggi pertanto non puO aversi ea-lunnia criminalinente persegaitabile nella sola ma-.rz.ifestu; checchk possa essere delle indenniti civiliin caso di precipitazione colposa (2).

    (1 ) Questo forrril iirio degli el ~i ne ni i delle ecccniriclit!invettive che il celeb re Jl a r t i t lanciava nel 1790 controI' ;lccusatore stipendiato. Vedasi I ' interessaute opuscolo diT li o u I s s e n intitolato .#lrzrat jiwi,sconsulle pilg. 26, r ipro-d ot to ne lle s u e s r4 ln ?i yc s, B ~ u o e l l ~ ~ s875, p y . 201.

    (2) ri p ra t ica s i in seg r ia ch e I~cc~ isa lo r cve non r iescact p ~ ~ o u ( ~ ~ d ~ a c c u s aa esente da pena, e solo si condannaiicile spesc e nei danni: Ba j a r d o rrd (,'l~iru~rzilnest. 62,n. 19 e1 -51- a b a l l o resn lt t t ion . cris. 505, 11 . 5 . La 1.3-%ione ili dubitare pu nascere riel caso dcll;i calunnia mu-~ l i j ks tn ;quando cio% I ' accusaio i i l~biadirnosirnto la propriaiiinoceriza. A iorto perL si pretetitlcrebbe di soltoporre a pu -nizione il dcnunc iaiore anche in questo secondo ciiso. Ostaa ci La regola carnun eme nle iosegrratir dovere a nda re e sentetla pen:r chiiinrluc abbia acciisuto altr i seb ben e in nocen te,qiiando esso cbhe iinn giiisia crcduliili della siissistenza dclri'ato elic d ~ n ~ ~ n ~ i a v a :O V:I r r u v O prr t ( , i i cc i rur~~11uc-\tin~tttrrt r.irp. 27, 11 . 1 - - e y s e r ~ i r e d i t . n d pcrtttleci.sl?"'. 551, nrcdit. 6 - l a n s i c o t l s u l i t r i i o ~ l ~ ~ s ,ousul-I t r t . 2719: 11 . 9 - F a r i n a c c i o qu i i r s l . 1 6 , 71 . 71 -

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    - 12 -B o e b m e r o consi l ia tom. 2, p a r s I , resp . 37, n. 52. Ne ovorrei neppure insistere sulla maggiore O mitiore rngione-i.olczaa della c reduliti: quando si tratta non di indennitriia di pena co rporale. Non c redo acce ttabi le in dirit to p enal ei1 concetto della catrin nia cotposa come delitto: la condizionederiv ata dalla parola scienlenlente , usata oggid nella defi-nizione della calunnia dai migliori codici, porta a tale corise-guenza. Q uando ancoFa pertanto potesse ri mpro vera rsi a coluiciie accus un innocente una troppa faciliti di sospetto eduna precipitazione, finch non gli si potesse rinfacciare unaiiialignit di consiglio non dov reb be niai sottop orsi a d unapena checch fosse a dirsi in proposito dei danni. La ca-lunnia come delitto ha pe r suo essenziale il dolo; e quest oforma la condizione della calunnia che nelle scuole ebbe i lnome di mnnifestissimn. La questione se nel delitto di ca-lunnia la colpa lata equivalga al dolo pe r argom ento dellaleg. q ~ o d e r v o 52 /r. deposiii si tratt largamente dai pra-t ici: F a r n a C C i o de poen. tenlp. quacst . 87 , insp . 1, n. 1 4(,t 1 8 - a il l ol/servnliontrna lib. 2, obscfw. 110, u. 2.Appo molli fece forza 17autorit& el D o n e l l o f lib. 15, cup. 7 )il quale ferocemente insogn che quando la legge no n dispo-neva con aper te parole allrinienti, doveva indistintamente intutti i delitti punirsi la colpa lata ugualmente che il dolo;fino al punto di applicare senza riguardo le pe ne inkm anti.3Iolti credettero fare un passo ammettendo la punibilit, edaccordando in caso di colpa una minorante. Quando p erb sicess di cercare le regole di giure punitivo nei perplessi econtrndittorii franinicnli del diritto Romano, o nei preceitidella teologia morale, ma s' interrog la ragione giuridica,prevalse I;i rcgola opposta che i fatti colposi non fosseropunil~ ili ranne quando la legge espressam etite li pre vrde vn.Una lata colpa potr essere argomento al giudice per riten ereir i fatto la intenzione inaligna del denunciante; r t in quandonon ne venga convinto non potrh niai par lars i di critiiinositie di prna in questo reato. Alle considerazioni di giustizia clicinr{)oii?;oiio siif.~tla r ~g ol il i aggiungono consi(ici'azioiii INIII-

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    tiche. Oggid 1 azione pubblica si esercita dal pubblico ufi-ciale nello inte resse della societ, e questo esige che il privalopassivo di un delilto non si rsttenga p er timore di p ene daldenunciare i suoi sospetti circa l 'autore. Fra questa figurae quella del17 accusat ore roman o vi B troppa divercil. h13che anche i romani a pu nire i calunniatori esigessero il dolorrialo emerge dalla formula della stibscriptio, e dalla stessaetimologia della parola derivata da calvi tur c h e si us adespriniere un ingnno malizioso: Glossa in ley . ca lv i tur 255,ff , d e v e r b o ~ u m . igizif .- p i a n o i n l e g . 65, f. d e r e -yul. j twis; e dallo scie~zs rztdensque usato da P a o l o se?&-tcntinrunl l ib . 1, tit. 5, $$.; e dalla lcy. 5, C. de aboli l io-nihzis; e dalle l e y . 15 ff. de j i i re fisci; l e y . 20 de aqurc eta p r a plzrv.; leg. 1 6 , $$., ff. de Irol~is libert; leg. 43 11. rlchered. pelit .

    La calunnia criminalmente perseguitabile B dun-que oggi soltanto la manifestissima. Bisogna ciobche non solo 1'aocusato abbia chiarito la innocenzapropria, ma di pi che sia dimostrata nell' offesoche lo denunci come autore del delitto la cogni-zione (1) di tale innocenza. Qu alunque causa di giu-sta credulit sard bastevole ad esonerare dal rirn-provero di calunnia un offeso che erroneainentcsebbene con troppa precipitazione, si persuase che1 autore del delitto cla lui patito fosse chi realmentenon lo e ra. Non pu esservi vero e proprio delittosenza dolo : e poichb 1 errore di fatto sostanzialeesonera senlpre dalla imputazione di reato doloso,non vi B ragione per cui questa regola generaledebba tbacere nel delitto di calunnia.

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    - 14 -(1) Questa regola non pi disputabile fra noi. La Cortedi Cassazione di Milano con decisione 1 agosto 1865 siabiliclie gli estremi del reato di calunnia non erano esauriii dalladichiarazione di fatto che i l giudicabile aveva coi$ tlisc!ll?orii nuocere uccrrsrrlo al lr i d i un de l i t to de l q icule er'n i~r-rloeente. Ad esaurire t i r l i estrenii occorreva di pi ch e sidichiarasse nv c re il preteso calunniatore co?toaciiito la in-nocenza di colui che accusava. E difatti la intenzion e dinuocere B un contenuto necessario di qualurique accusa; edanclie lo stesso 1. M . ha bene intenzione di nuocere al13 ]C-ciisato; ina qudiido si ha la credenza della colpevolezaa i l~iocuniento: legilttuo, e i l procurare di inferirlo non reato.Singolare la dottrina di :ilcuni pratici i qiiali pretesero diinsegn are sull;i autoritii d clla GLOSSA he 1;i calunnia nonfosse punibile quando era adoperata al fine di sm:isclierareun calunnialore : I1 i p p o l i t o d e Bl a r s l i s prnc t i e n cri-nil&nlisQ . opprivlune ?L. 5. Io verarnenie non saprei a qualiprincipii si potes se an nod are sifi'atta teorica q ua nd o non siarnmel te (n& si prib ainn iette re) ch e la giustizia del firirlegittimi la falsilii e la frode. Nb parm i ch e la teorica dell;i.retorsio ne ind111)itiitainente amrn essa nella i ngi uria e nollatliffiiniazione, clie sono offese al privalo, si possa esleiiderealla c i r l~nn i~i ,lie delitto contro la giuslizia. Vedasi Ij . 2fiS.i.

    Iri ordine a questo rcato ripetesi ci6 che in gc;-iicrale procede in tutti i delitti ch e desumono laloro nozione il:il danno universnlc; vale a dire cliesi co nsuma con lo esau rimen to dell' azione che ledei l diritto universale offndendo la giustizia, senzabisogno del conseguimento del fine che lederebbe il(liritto particolare. Fu un e rro re o rmai reietto (latritte le scuole clie la calun nia fosse un tentativo senon era susseguita dalla condanna. La essenza giu-

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    ritllic,~ la1Ia calunnia iit:1 suo iiintcriale il ( ri sta nellacltte/iltfa coiidcrir)tcr, e (:osi nel c7c i f~ j zo l~ r . i? 'uto ,i i aiieE2' atto uffe)zsit.o nllu gietsti;icr, clie si crlllqrm~;~.i11falso a>sc:rto iln:tnclo i:c~lilplutonella su:[ ibihlli:t. I ltlai~no urlticoZcr.e liasta che esista 11oterl;ifi7rrir>rz/(~.Qu:~n~loa giustizia i-i stata ingannata, il tlannu un i --crcrstile & effettirameiite completo. PuU esservi t i l itentativo d i calrinnia, ma la calunnia non tentativo.Laonile essa riill:irie delitto 21eifetto seb l~ en e l giii-dice abbia assoluto l'innoeeilte accusato; ~ sel)l,e it .il cslunniatore stesso siasi posteriormente ritr:it f :i; l p

    cluestia veri t i i,:ana logica deduzione dei prin-cipii fondamentali. Filosofica~ilenttt gn i cnte i: per-fetto quando raggiunge il su o oggetto. Giuridica-mente 1 oggetto del reato i! .il clb-itfo agg redito :quando fu tentata 1% violazione del tliritto che cc)-stituisce l'ogyelto del rnallefizio saremo nei terminidel conato; yuanclo tale violazione fu esaurita il reato& sempre perretto. II a dove soilo due i diritti ag-grediti nella medesima azione 1 oggetto tlel reatosi concentra nel diritto poziore, e questo ne cletw-~ n i n a a classe ed il titolo; laonde tutte le volte cliesia esaurita la violazione del diritto lioziore, se),-heiie non lo sia l'a ltr a il01 clirilto inferiore che purarsi attaccava, i l delitto rimane pur sernpre pertetto.Applicati allti calunnia questi precetti olamai noti sitrova chc il caluni~iatoreaggredisce due diritti: ildiritto ?tizivelfisc-cb he linnno tu tti i cittadini percliisla giustizia pu l~l~ licaon venga ingann ata; c i l tlirittoparticola re della vittiiiia clcsigiinta,, il quale cven-

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    - 16 -tualmente potr essere il diritto di vita, di proprieti,o d libert, secondo la pena che si voleva far ca-dere sopra di lei. Ora nel determinare la qz~alitddel delitto il diritto universale sempre prevalentesopra il particolare : unque la calunnia pertiene aireati sociali : dunque l'oggetto che determina la suaessenzialith la pubblica giustizia: dunque quando1 azione consum l'inganno della pubblica giustiz ia,restasse pure senza effetti nocevoli allo individuominacciato, il delitto B sempre consumato e perfetto.Per costruire una opposta dottrina bisognerebbemutar nome e natura a questo malefizio. Se, comepiacque a qualche alemanno, si ponesse innanzi iltitolo d i honzicidiuiiz Zinguae, di fwtum linguae, osimili, questo novello concetto potrebbe rendere per-plessa la nozione del relativo conato. Ma f inch lac:alunnia si chiama calunnia essa sar sempre undelitto che si consumer col calunniare.

    Dissi clie pu per altro aversi un tentativo dicalunnia: e questo B bene naturale, appunto perchi:la calunnia non B un tentativo. Se la calunnia fosserin tentativo diverrebbe repugnante il tentativo clitentativo. Ma perchtl essa B un delitto perfetto, edun delitto che nonperfzcitur zcnico nctu, pu benis-sinio avere il SUO tentativo. Questo avverr t utt e levolte c-lie il calunniatore abbia dato opera agli at tiesecutivi del suo crimine senza avere neppure unistante ottenuto l'inganno della giustizia, perch. ilpubblico rifficiale a cui dal colpevole si presentavala falsa denunzia abbia subito scorto il mendacio,i ~ lbhin negato accoglienza alla denunzia stessa.

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    Noil sembra per conseguenza che neppure quc-sta volta incontri fortuna il concetto del delitto for-qtcale applicato alla calurinia. Si detto che delittoirmale quello che si consuma mediante la solanzione del colpevole e non ha bisogno di un eventosuccessivo. E accettisi pure tale nozione come unagene ralitB &la lo equivoco spesso s ta nel definire lomelato 12on necessario alla consumazione del reato.Questo non bisogna cercarlo nelle vedute specialidi tale o tale altro colpevole, ma nella natura deldelitto; altrimenti non vi sarebbe malefizio che nonpotesse in cert e condizioni di disegno divenire for-male. Ora contemplando la nat ur a dei delitti si trovache molti di quelli che furono detti formali hannopur sempre bisogno di un evento per la loro con-sumazione. Cos la calunnia perchk sia consumatanon ha bisogno dello evento della condann a; ha pert~isognodi zaz evento, e precisamente dello ingannoalmeno mome~ztuneo ella giustizia. Quando il pub-Idico ufficiale accetto In querela, vi porse orecchio,e le diede corso almeno pe r la istruzione di un pro-cesso, l' evento consumativo vi fu, perch la giusti-zia rest alnieno per un istante ingannata; ed eccor:onsumata la violazione del diritto u nivers ale checostituisce 1 oggetto di questi reati. Ecco un delittoperfetto. &la quando il calunnintore dopo av er datoopera agli at ti esecutivi col presen tare la falsa que-rela ed essersi in tal gu isa posto nella via del ten-tativo, non incontr che un rifiuto o 1' immediatosequestro del foglio per parte dell' ufficiale che pose

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    - 1s -lui stesso in accusa conie denunziatore mendace; insimili termini io non ravviso che un semplice teii-tativo di calunnia. 1)iverso ques to caso dal casodel falso testimone non iriai creduto, e che ci6 nonostante colpevole di reato ~~erfetto,ome veclrenioa suo luogo. I1 falso testimone col mentire viola un apubblica funzione clie gli conferita clall' autoriti,e consuma quella violazione col solo rnentire; e cosiconsurria il suo delitto. Ma il que rela nte non yrniidirsi che ancora eserciti una funzione finchk 1' au-toriti competente non ha consentito a lui la vestedi querelante con lo accettare la sua qu erela e darle(che essa sola lo puh) i caratteri di legittimitft.llunqu e il falso denunziatore non consuma la offes:~alla pubblica giustizia finche non ha ottenuto l'in-ganno del magistrato. Altro dire che alla consu-~iiazione el reato non i? necessario clie lo inga~z?zdel giudice per*se~er iino al termine del giudizio :altro dire che a tal fine non ij necessario che loinganno ahbia esist i to neppure per un istaritc. Sidistinguano questi du e concetti, c tutt o cliiarito :ed k forza coricluderne clic uno ece~zto,un efk t toottenuto (inganno anche momentaneo) pur biso-gnevole ancl-ie alla co nsurnazione della calun nia.Quando la denuncia fu immediatamente respinta rrimase un foglio privato od un fatto tutto privato,si avra la intenzione d' ingannare ; si m-5 i l grin-cipio di esecuzione del pravo disegno; si avrannoin una parola gli elementi del tentativo punibilc,ma non i l reato perfetto.

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    (,tilesta osservazione k feci~iid a i iiii~rr~i~tantissiritirisultati nella odierna pratica criiiiinalc : :tpptintoperclie oggi non si consente ad ogni l~rivato lle n(.abbia talento di mettere in moto la giustizia penale.Innanzi all'atrio clelln giustizia sta vigile guardian oil ~ ~ n l ~ l ~ l i c oiliitictero, e nessuno procedimento puoprendere vita senza clie egli, o ne' congrui casi lecamere d' invio, vi abbiano interposto la necessnri;iautorita. Laonde frequentissinio il caso di rlnerelcprecipitate nella passione, le quali muoiono in culltt,o per dir ineglio muoiono prirria di avere consc-guito una vita giuridica; perchi! il pu1)l~licomini-stero si ricusa per buone ragioni a dar 1wo cjudvadasi o l h e che b appunto elenieilto necessario adare ad un f0glio privato una vita operatrice di ef-fetti. I n tutti tali casi se chi v enne fhlsamente que-relato o denunciato non si appaghi della giustiziaa lu i reriduta rla chi troncb la calunnia sul nascere,ma voglia ancora la punizione cli chi promosse alr-verso lu i rjriella inutile guerra; altrettante volte na-scerh il dubbio sc rlci~l~an clucsti termini ~~ ai *l ar si(li calunnia consuiii;ita, olipurc di calunnia sol;tinc*il-te tentata.

    5. 2(E?!l.Ci6 peraltro che non influisce sulla essenza c Yul-la conszcnzcmiot~cdel delitto, ha grande iriflusso sull:tsua quantit, e diviece criterio misuratorc clcl i t i ( : -desinio. Cos la non ottenuta condanna, o In ritiont-

    tazione ukZe ( i ) del caluiiiiiatore, sc: non t~ lg oi io l

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    - 20 -delitto la sua perfezione, ne diminuiscono peraltrola politica quantit. E del pari criterio misuratorecostante della quantith di questo reato la gravitamaggiore, o minore della pena alla quale 1 inno-cente fu esposto.(1) Ordinariamente si usano com e sinonimi le parole cori-

    sunio zione e perfezio ne, delitto consutrrato e deliito perfetto:e realulenie nei delitti mutel.iali la perfezione e la consu-niozione si unificano nello stesso momenio. fila in quei deiiltiche diconsi formali intercede una digerenza fra quei duetermini. 11 delitto sempre consumato quando esaurita laazione soggetliva con la violazione del diritto che coslilui-cce la oggettivit giuridica del malefizio: le sa la giustizia nellacalunnia, la tranquillit nella violenza, la religione nell' 01-trnggio al cullo, e simili. Ma i pi i:satti non lo dicon o an co raperfetto finchb il fatto non ha raggiunto il danno volo-to dallo agente : a condanna dell' innocente, la soltomissionedell' altrui volont, la distruzion e della immag ine, e simili.Questa distinzione, clie pub accettarsi come esatta, ha la suaiililit8 uaicamente nella ipolesi che il colpevole dopo esaurita1' azione ( ciok dopo conszcmnto il delitto ) nia prirna c he siaavvenuto il du n~ to perfezione del delilio) siasi pentilo edabbia disfatto I' opera s ua, e cos impedito il dann o firiale,ossia la vera p erfezione del delitto: per esemp io do po a ve reappiccato il fuoco alla casa abbia spont aneam ente sofiocato1' incendio. Questo penti~ nen to non potreb be trova re la suautilit a sgravio del colpevole nelle regole generali del teri-tativo, perch esso avviene a delitto ormai consu mato. Itlasiccome efellivamenle quando il delitto non anche per-fetto le pi gravi conseguenze son o tuttavia da venire, etuttavia suscettibili di essere impedite, cos vuole giustizia epolilicn che il pentimento sopraggiunto in questo intervallo,come utile alla vittima del reato, cos si renda utile nn -che al colpevole clie si pente, e se ne faccia secondo i casi

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    una mitigan[e della penu od anche una dirinlente della pt-11a-Dico della pena percli la sc ri r~ rh az io ?i c on 5 possibiledopoch il delitto fu cons~o)iccto, perchk fuctz t in in/kltritzf ier i )~equit . i del i t to resto; ilia se ne modera la peli i nvisla della r i j~ nr ns io ne pontanea ch e n e fece il de l ii iqiienrpen t i t o : ~ ipurus io l i e a ciuale porta a ravvisare bastevolral la difesa del di r it to una r i l ~u ra zi on c ocia le pih mite, ediinche a consig liare di toglierla alfliito. Vedasi 13 nota 2 a lS . 2258 in fine.

    Le antiche scuole e le antiche leggi richieseroal delitto di calunnia certa condizioni materiali chefacilmente si veggono tolte ad imprestito dalle leggiromane, come la scrittura per parte del calunnia-tore ed anche la sua firma. Nelle scuole e pratichemoderne non credo si possa mantenere questo ri-gore di estremi materiali dove non sia accolta ladistinzione f'ra querela e denuncia, e dove la leggelocale non abbia tassativamen te ricl-iiesto la scrit-tura e la firrna. Basta clie con voloilta d i nuoceree conoscenza clella iulsitk della accusa siasi posto inessere un atto univoco abile a far nascere una pro-cedura criminale contraria al vero, e diretto al reofine, qualunque sia la m ateri aliti di tale atto. Questolargo concetto ha avuto sanzione da un giudicato del-la Corte d i Cassazione (li Torino clel 5 giugno 1567(A?ztzulieli gttw-is~n'ucletzuntc~Zicu?,n,2, 216) dovesi staliili che incorresse nel titolo di calunnia elii mali-ziosamente aveva inviato ad una autoritit un a letterai'hlea. Questo giud icato procede ai te rmiili clell'art. 375del codice Sard o: ma, come osserva il ciottissinio nn-natatore di tluella decisione, rc.;ola rigunle ilovrch lx.

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    - 2-2 -accogliersi anche in faccia ali' art. 2(i6 del codiceToscano; e ci si conforta della autoriti cli P u C-c i o n i comtizento col. 4, nll' art. 276. Concordopienamente in questa dottrina: ma mi pernietto diosservare che la decisione di Torino non ferisce layui?stione che qui tratto, perchi! contempla un casodi culu?aziu reale. Bensi puO rettamente argorilen-far si o rla un testo di legge o da un a giurispruclenzadi(= bbiano eqniparato nella pena In calzti2nZa verdealla cnbttaiziu vera e jiropi.ia, per concluderne clieIn !i~rrrialitAdella fil1rnu non pui~ ssere ricliiestn 21corrt~ilet:ire l materiale di questo secondo titolo. In -tatti 2arebIje assurdo che si esirnesse dalla pena chiavesse maliziosamente omesso la firma in una dc-nuncia, men tre so ggiace alla pena or.dinar.ia ch i pro-vuch la falsa accusa col fare pervenire in giustiziaiin ogqetto qualunque abile a dirigere i sospetti con-tro un innocente, anche senz a nes sun a scsif tura. Delresto osservo che quando si volessc rahinicamenteinsistere nell'esigere lo scritto come materiale dellacnalunnia,non vi ragion e pc r cliiedese che lo scrit-to sia vergato dalla mano del col1)cvole: qzd pelauliztm fctcit p e r se $sum fucere eidclzci-. Tantoche io ab l~ ia critto la falsa denun zia, tanto k. clieio i abbia fatta scrivere da un amico scicnte (1) uno? sciente; tanto che io n-ii sia presentato adun pubblico ufficiale e lo abtjia indotto a distenderetlella falsa denunzia una relazione ai superiori odun processo verbale. SarA sempre una calunnia ve-va, e non una semplice calunnia i-cale, di cui clrie-ste ipotesi non hanno menornamente i caratteri. Intermini fu giudicato dalle Corti di Francia bastar(!al materiale de lla donuncia calunniosa c!ie i l iicnrin-

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    ciatore illetterato al$ia soltanto verl~alrrien te enrln-ciato l'asserto delitto al pul~l~licofficiale ch c ne 11sredatto verbale: Cassazioric 2 1 decembre 1859; Cor-te di Nirnes 23 settembre 1867; M o r i n c t l - l . 86'1:e di nuovo in precisi termini: Cassazione 30 gen-iiajo 1868 affare Jourclct~z; di nuovo 1 maggio 1868.Ed anzi vennero ritenute (li nessun effetto acl esclu-clere il reato clel calunniatore le nullit ed irrego-lariti cailrzte nel verl~ale.i 1) i: evidente che s e i l tcrzo scrittore della denuncia

    calunniosa f u scierite del delitto clie si andava a ccnlmellei.cc i r ~ n d e ori iplice dell ' autore pr incipale , c l ic I? seni prc colii ji l q u al e e s e ~ i ~ i s c e' atto consuaiativo; cioh colili clie nel lrriiiipre sen ic eti hi sce all' ailtorii la l'itlsu den unz ia: Ca.;*;izionc? ( l iFrarici:~ I niaggio 1Hfj8.

    Una clifficolth puci sor ge re rapporto alle rjunl itaricliieste nella pevaso??n lla quale fu presentata ladenunzia. In genere puii dirsi che la medesitria deveess ere quella ii ~v es tit a lel potere cli d ar e corso al-i' accusa. Rla poiclii: vi sono delle autorit le qualiI~enclik non app arte nen ti a11 ord ine ' giudiciario, cperciU non rivestitc della facolt di iniziare pro-cessi ordinari per delitti comuni, lianno peraltropoteri eccezionali per procedere contro certe colpe(lei loro subdterni; ove la denunzia presentata acost,oro appelli acl un delitto comune del qtiale essinon possano prendere cognizione neppure per finiriiernmente amministrativi ( 1 ) potr:'L sostenersi laii.inncanz:l degli estremi della calunnia; ma non po-

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    trii dirsi altrettanto quando la denunzia cada soprafatti dei quali quell' autorit abbia eccezionalmentebalia di prendere cognizione: Corte di Cassazionedi Francia .t6 agosto 1867 affare Ruvipillon - 1o-r i n art. 85.38.

    (1) I compilatori della Temi huliccr, che si pubblica ir iNapoli per cura ( dopo la morie del conipianto S e l i t t O )dell' esiniio Avvocato i? e l i C e T o r e l i hanno (n . 8, nn,tu '5)osservato che questa niia distinzione poteva esse re pericolosa,ed semb rato loro si fosse rejetla dal giudicato della CorteSuprema di Kapoli del 5 agosto 1868 in causa contro Spn-p o l o Turco, e ilinncini. Pu darsi benissimo che la iniiitlistinzione sia pericolosa: ed io non mi ostino a sostenerla;percli davvero se vi delitto pel quale io non sento pal-pito di misericordia e che vorrei vedere pi spesso e pii1severamento punilo, questo la calunnia. Soltanto mi per-iiielto di osservare che i l Decreto della Corte Suprema nienteferisce Io . mia distinzione, ginccli nel caso in quello decisola denunzia caluiiniosa erasi portala al hliuisiro di Giustiziae Grazia; laonde bene consider la Corte clie I: ufficiale aditocon la falsa denunzia appa rten eva non all' ordi ne pu rame nteaniininistratiro ma al giudiciario, essendo nel Gi~ardasigilliil ceptro e capo di Lutti i pubblici BIinisleri, cc1 essendo nelIloter suo ( anzi nel dovere di suo ullicio) di spingere ladenunzia al risultato di un processo crim inale . In siffattiterriiini era audace e insoslenibile I' assunto che si trattasse(li seniplice diramazion e e non di calunnia. iila anche ilj)~ri colo appreso da quella mia distinzione io credo cliesorga d al riiodo succinto e perp lesso con cui la esposi neliliprimii cilizione di questo libro, anzich dal vero concetto 31( ~ i i d c ' informava nella iniii mente. Certo ! che io alloracredetti (li detta re una regola la qiiaio servisse n renderepi facili le condanuc? dei calunniiitori, e cos una regoladi rigore: e nii trovo ora aiia insa puia riiia ad av er ileitaiv

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    una rego la mile Iirotegg iirice de i caluiiniatoi.i. Ali si coricedapertanto ( non per irripegnarmi in iina polemici] ma pergiustific are le riiie inlenzioiki ) di tornarvi sopra, e riicgliochiarire i l concetlo che male espressi. 11 dubbio clie r i i i iig-grediva la mente era questo. La falsa de i i ~n zi ~i'ii presentataad un ufficiale dell' or di ne ;rinrniiiistrativo ch e iion ha giu-risdizione nessuna n6 mediata ~ i i ! rnniedi;ria ruglr a t t ~ iirdi-ciarii e su llk se rci zio dell' azione peiiale: ora si dubiter ch equella denun zia rimanga . nei termini tlcllii riici;~diffcimuaio9iee non esai lris c;~ e condizioni della c~rlnn~i iri :l ie di re suquesto du bb io? IO (!ciciiva q ual fosse i l criterio che distinguela tliff(cctnaaio~le d;illa colun~oiu:e iiii pareva trovarlo inquesto; i: sernpre calunnia quiindo 1;i 1'als;i denunzia piiiiportare ;t coiiseguciize penal i ; ovr: ciil non poss?, i& em-plice diKamazione. 11 criterio discrimitintivo d ei du e reatip,irevami stas se in questo ch e la diliiiniazioric iig gr cd i~c esoltanto In rip utazioac e l' onore r1ell;i vittinin di LiIsa irri-putazione; 1;i calunnia 0111-equesto poiie la vitliiiiii ii pericolodi un tlrrirtln ~llteriore coiisegiieiile ;id unii pc r tn l i ( t i . c h e ind;tni~ii onlrcld i lui perchk I' uoiilo da l i l i f;tlsanienic accusaio non ha ari-cora ollenuto una sentenza assolulorin che ponga in sodola sua innoce~iza. 1 giudice potr bene rispondergli, io sonoconvinto della innocenza di l ui, e poichu sono iijiuiiinientrcorto del tuo delitto, tanto nii basta per contlniiii;irii c i l n i ~calunnialore.

    I romani non conoscevano processo inrlriibitcirio:percirj non poth cadere loro in munte (li estenclercil reato tli calunnia alle false denunzie, voine l~oscicrdovette farsi sotto gli imp eratori. Nei prisclii tempiqtiesto titolo si obiettava soltanto a coloi30che nvt:s-sero iniziato una pubblica accusa : per consegrien-za quelle fornie clis si vollero integrali nell'accusasolenne , cioh la suscriplio ( I ) e la inscri$tio, i'uro-no condizioni indispensabili perchb si potesse obiclt-tare questo malefizio. Ma perchi: la suhsc~ipdio n-timoriva molti e li allontanava dallo accusare, cosilo imperatore Graziano (Zcg. 4, C Tileod. ati!Zcg~qr~Co?*neliamde fa k i s ) ordin che potesse il giudicedispensare l'accusatore da questa forma, e che ciilnon ostante se apparisse che 1 accusatore avesseclolosamcnte prornosso rina 1:ilsa accrisa rinianesspugualmente passibile dclle 1)ene or(1inarie minaccia -te ai calunniatori.

    (1 ) La insc ript io e la subscripti o furono tlue forme t lif -ferenti. La inscripl io consisteva nella indicazione ciiiarn f*

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    completa del noine dell 'ac cuca to, dei titolo di reaio che sivoleva obiettare, dei fatti e delle circo stauze ch e s' inttln-deva pr ovar e. Oueuta indicazione b;istl> da prirria si facessein niodo somrn;irio ; ma nel processo dei tenipi si ebbe seni-pre pi a cuore la sua completezza, in obbedienza al priri-cipio di giustizia che al reo d ebba farsi preventivainente co-noscere tutto quello che si prop one cont ro di lui. La sub-scr pt io era la formula con la qu ale doveva concliiudersiil libello di accusa , e doveva e spr im ere la obbligazion e ch e1' acciisatore assumeva di esporsi ad sinlititudinem pociiae,quanclo appa risse che esli avev a per dolo inoltrato una falsiiaccusa. Gli eruditi (vedasi D e B y e nella sua dissertaziouede del iato calut~i~l icte ,eyden 1 7 9 0 ) ricordano la forniuladella subscr ipt io nei seguenti tcrrnini - n progrimiinuiccr i i ) l i?~ct l icio nel!' albo dove si registravano tutte le acciisr)ad sinzilituclinenl sztpplicii s i dolo viulo detul isse c~ppu-r e a t , n6 nccvsulr ire prnesente contrnctnm oDliga i ion e~/~ .La primitiva necessit di questn volontaria s ubie zion e iillapena fece dire a t:iliino che i c:ilunriiatori non si puniviinoui legis sed w i stisccptne o6ligtrtionia; nia questa for1n.inon si chiedeva per desu mer e dalla medesima il diritto dipunire i calunniatori: essa era imposta conie caulela, e quasicome un nioailo agii accusatori ut peT subscrip tionis lior.-rorena terrcantur , ad impedire le accuse precipi tale prrimpeto d' ira o per avver sione contro gli onesti citiadiui.I)a q uesta forma pu dirai ctie co me da un em bri one scniii-risca il mode rno costome di fiire i l ti~oiiitodella pena iii te-stimoni priina ch e essi dc pongnno: cosliinit! clie si vol ev; ~religiosaniente osservato soito le procedure toccane: e cliecon poca prudenza si viene fra noi tlispogliando di ogni ~ I I J -renligia nelle procedure nttutili clic a d ogni p ik sospinto t i l i -noriino sernpre le prolezioni che i l r i t l~ ov rebbe po rgere :ilI:~innocenza. ,i questa forina aderirono ten;iccniente i romiiiii;e Onorio c Teodosio ( l e g . ult. C. dc ricv.rcsnt.j ch r ti? riri-noviirono il precetlo tassativo, dicl1iar:irorio (lovi.rsi itilririliic~reanclie riellc, accuse portate contro i servi. Noii si hc c v a cc-

    Vor,. V. i G

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    - 4 '~-cezione che oel cano dei mar i to denunc ia i~ re ell' adtilreriodella moglie, nel caso della donna eiir si querelava (i ' iogiuria;e forse secondo alcuiii interpetri ucl caso delll erede cui cur-reva I' obbligo di perseguilare gli uccisori de l suo oulure.Nori b poi vero ( cticcchb dicasi da W e s e ni 11 e c i o i n com-rnenl. ad Big. li[. le nccudndori61~s i. 12) clie 13 forrnadella sirbscriplio andasse in dissueludine sollo s li iniperntori.Queslo s i argotnenl dalla costiLuzinne di Graziano, che fio~ 0 p f . 3icordalo, senzii avvert i re che Teodosjo nvcviila r'evocala.

    Presto si comprende da ci4 come CU I miitare ditempi e rosturni la calunnia abbia niutato fisonomia.li caluliriint,ore romano era una Bgura ere t ta edaudace che a fronte scoperta scendeva arii-iato d' im-pudente mendacio a combattere nel foro contro ilnemico, dnndo cauzione di sB, esponendosi a gravipericoli. Ma poichb il sistema della puliblica accusaandh in dissuetudinc, e la persecuzione dei reati fudiritto esclusivo di alcuni pubblici nBciali, al calun-niatore sottentr la Agura del delatore. All' apertocombattere sribentrarono i dardi lanciati nell' orri-hra; alla temerit la perfidia; e nascosto sotto leali del pribblico ufficiale clie faceva propria 1 accusa?il delatore nei minorati pericoli trovb impulso apiit largamente offendere la innocenza ( 2 ) . E un fat-to che quella prisca Bgura non l i i l6 pi oggi rinno-vcllarsi :e se piace trovarle un successore nel]' of-feso che si costituisca parte civile, questi non noriproduce i caratteri che a pallide linee, e rimanepur senlpre ri n attore secondario ne l drnmtrin delgiudizio penale; perchi: se l' azione pubblica si ec-

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    - 43 -cita e si rinfranca per opera sua: certo i! ch e eglinon pu8 mai interamente padroneggiarla.

    ( l) L' odio coniro i caliinnia[ori quando nell' imperodi Oriente si trasformarono in delatori, si fa mariifesio persevera sanzioue clella l cg . 3, C. de abolilionibua - aflu-eiter. i~icusantiilicsaccuuatioitis abolitiu no t i dubifur.

    Ora questo confronto conduce a due distinte os-servazioni. I u prinio luogo 6 cla considerare se ilcalnnniatore moderno adeg ui sol to il punto di vistapolitico la odiosita del17 antic o; e se nicr~iti iigualerigore. Qui forse ch i griarda le cose sotto il puntodi visla rnornlr: 1~f~f,rar o v a ~ cpi vituperevole escellerato questo delitto nella fbrma moderna cheriori 10 fi i nella aritica. Xla sotto il punto d i vistaliolitico egli ce rto che i l falso accusatore m odernoha le braccia l egate per il necessario intervento delpubblico ministero e clclle camere d ' invio, le qualidovendo dare il passaporto 3113. fczls;i accusa, chesenza ci6 non produce effetti giuridici, offrono unaguarcntigia preventiva all ' innocente perscg~it~ato,19 quale spessissimo giova a sventare sril nascerela tr am a delittuosa. Laonde per il niinore pericoloi l reato di calunnia non assume oggiili quella iui-portanza politica che ebbe sotto il sistenia delle prib-bliche ;ic:cnse, se noil cjuando il caltiriniatore abbiagii sriperato cluellc gu:ii.entipir-, o sia riuscito ne1suo pre1iixiiiiai.e iiltellto di illriclere il pU~~bliC0ni-nistero e le carnere CI' invio; inducenclo ciuello adcaseigcit:trc I' :rziorie, e queste ad aprir le libero corso.

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    In secondo luogo da ricercarsi se convenga og-gidi riconoscere in questo reato due fgrme distinte,e contemplare con occhio diverso la falsa denzwciae la falsa querela. Nelle scuole moderne non trovasigeneralmente fatta distinzione fra quei due casinella nozione del reato. E il pronunciato delle scuo-le si riprodotto in tutta la sua semplicit dal-1 art. 266 del codice pende Toscano. Questo (pre-scindendo adesso dal contemplare la calunnia vet~lea cui mi piace da re teoricamente un titolo sepa-rato) dichiara calunniatore - vi - Chiunque clo-losamente da i~z iudizio ad alcuno la falsa incol-pnuione di un atto pzrnibile. Per questa larga no-ziorie 0 manifesto che il titolo di calunnia sorgecosi contro colui che abbia dato formale querelaper un delitto commesso a suo danno ; ome controcolui clio sotto il colore di zelo per il puisl~lico e-ne abbia dato formale denuncia di un delitto cheniente 1 offese: e sorge cosi contro colui che di-cendosi offeso si limitb semplicemente a presentareuna querela; come contro colui che spingendo pii1oltre I'animositS, si costitui parte civile nel giudi-zio criminale, si muni d i patroni, e sostenne finoAl' ultimo la scellerata battaglia. Potranno i giudicientro i limiti della pena relativamente deterrriinatntlistingriere forse caso da caso secondo la va rie tidel loro consiglio; ma la legge niente prescrive eniente distingue (1).

    ( 1 ) Ottinia mi t . semhrata la disliazione che ai ter~iii i i idell' art. 375 del codice Sardo si B fatla dalla Siiprema Cortt:

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    - 15 -di Cnssazione in Napoli nel Decreto de l 5 agosto 1868 incause contro Spognrtolo Tbrco ; gi ricordata sopra in nofa31 S. 2640. Chiamata n definire i ~ e g t l i s i l i s ter ior i della falsadenunzia necessari a punirla come sulunnia anzicb cornesemplice difi i lmuzione, quella Corle dovette cercare se aquesto pi gra ve effetto la denunzia po tesse a ve re i l ca-rattere di formale querela iniziatrice di un processo cri-minale; o se baslasse a cib una semplice in format i r~upre-sen tata al p iibblico Ufliciale. E sciolse il dubbio con unadistinzione che a me pare saviscima. O il fatto deniinciatonon B perseguitabile ch e a qttercln di par t e : ed in talcaso siccome l' Ufficiale a l quale fu presentata la infor-niativa non piib iniziare ad arbitrio proprio un processo,non vi calunnia senza regolare querela della parte offesa:o il fatto impctato perseguitabile a pubblica azione, edallora siccome I' Uficiale a cui fu presentata la mendace in -forinativa puO (e d anzi de ve trattandosi di un delit to) ini-ziare un processo contro i l caliinuiato senza bisogno di for-niale querela della parte, la quere la non B elemento materialenecessario al titolo di calunnia, il quale nel concorso deglialtri estremi sor ge anch e senza la forniale doglianza.

    h per6 degno di osservazione che altri legisla-tori (seguendo forse diverse scuole) hanno pensatodiversamente. F ra i vari codici che potrei contem-plare scegliero il Portoghese del 1852, il quale net-tamente distingue la falsa dentrncia dalla falsa que-?da.Esso al]' art. 245 prevede il fatto di chi inoltrialle autorit denuncia o partecipazione per iscrittodi un reato contro determinata persona, ed infliggela prigione da un mese ad un anno e la sospen-sione dai diritti politici per cinque anni. Ma l 'art . H44prevede il fatto di ch i maliziosamente inoltra que-

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    - 46 -vela contro determinata persona, ed infligge i l dc-gredo temporario, pena assai pi grave dell' altra;la quale abbassa alla prigione da sei mesi a dueanni quando il delitto obiettato incontrerebbe sol-tanto pena correzionale. Questa distinzione di casipresenta (non vi ha dubbio) una differenza nozio-nale: ma a siffatta differenza risponde egli vera-mente una diversit di condizioni politiche che ri-chiamino a diverso titolo ed a diversa pena?

    Esamino i due illa st~ ~iommentatori di questocodice, desideroso di luce. J o r d a o descrive conla sua usata diligenza ed esattezza gli est rem i vo-luti dall'art. 245: avverte di passaggio che la de-nuncia calunniosa F! ben differente dalla calunniapropriamente detta; ma tace sulle ragioni di diffe-renziare la denuncia dalla querela. F e r r a o os-serva che la differenza tra falsa denunzia e falsaqecerela non si B fatta n & dal codice S ardo, n dalcodice Napoletano, n dallo Spagnolo, e sembra insostanza la disapprovi come inutile e conducentead una ingiusta sproporzione nelle penalit. Io di-vido questa opinione che trovo sostenuta ancheda P a c e C h o, el codigo pena1 covzntado vol. 2:pag. 348. Se da un lato il querelante apparisce piuodioso perchb ha la veduta di lucrare sulla inden-nit, dall' altro lato il denunciatore ha minori scuseper la ultroneit del suo fatto e mostra maggioremalignita. La offesa alla giustizia identica in aniboi casi; uguale il pericolo della innocenza: per loche questo criterio & per lo meno tanto problema-

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    tico da non meritare di essere assunto come normanb della scuola n:? dell' aula legislativa.

    Sappiarno quanto interessasse ai romani a causade i loro ordinamenti giudiciarii di av er copia d ichi accusasse i delinquenti: e la ragione di ci laespresse C i C e r o n e ( P r o Sexto Roscio Amerinocap. 20 ) quare facile omfies patim ul; esse qu amplu riw~os acczcsatores, quod innocens, si accusa tussit, absolui potest : ocens nis i accusatus fuerit con-dernnu9.i non potest. Ma se tale necessit spinsequei legislatori a facilitare e porre in onoranza loesercizio della pubblica accusa, la moltitudine deicalunniatori, incitati o da ambizione o da spirito divendetta o da basse speculazioni, presto fece accortidel bisogno d i provvedere a tanto pericolo: di quile cauzioni richieste; di qui la severit delle penecontro i calunniatori. E celebre la legge Rsmmiczdettata nei prischi tempi clella repubblica ( 1 ) in odioai calunniatori, che li puniva con lo imprimere afuoco la lettera K sulla loro fronte: ma per la dis-suetudine di una punizione cos barbara ed impo-iitica, la pena divenne arbitraria, e si applic l' esilioe la relegazione (leg. 16, f. dle poen.) e finalmentesi accett (probabilmente sotto T r a j a n o ) comeregola costante il taglionc; alla qual pena principalealtre se ne aggiunsero di accessorie; come la per-dita del diritto di accusare, leg. 7 il",de publicis ju-cliciis, leg. 4 $ de uccusatoribz~s;non per quellodi fare da testimoni, leg. 13 f l de testibus; oltre ildebito delle indennitC, fra le quali noveravasi il

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    prezzo dei servi torturati nel processo: P a o I o seni.Iib. 5, t i t . 16, S. 3 - eg . 1, C. de quaest.- eg . 17,8. 2, f . e quaest.- eg . 5.3, f f . d e jz~dici is .E que-sta m isura del taglione nella pena della calriiinia ipi culti giuristi rettamente sostengono che perdu-rasse anche ai ternpi di Ci i a s t i n i a n o, argo-mentando dalla leg. 2, C. de fide inst?*ume+zt.-Ieg. 7 , C . ad Ieg. Jul. de vi - eg . ult. C. de uccu-snt.; quantunque sia incontrastabile che gli impe-ratori talvolta esasperarono la punizione con ferocisnpplizii (2).

    (1 ) La sloria della legge Renlmia tenl trarre dalle f ,enebren r e n C m a n n de begis Reazmiae esitu , el tesoro dell ' O t-t o n e tom. 3, png. 1574. Quesla legge non d eve confondersicon la legge Memmia dirella ad impedire si accusassero icittadini assenti pe r servigio della Repubblica; n& col sena -!ocorisulto Jfen~mif fno ,el quale B a C h i o His lor ia jur i spru-dentine romnnue lib. 3, cap . 1, S. 32 . Clie fosse coslumedei ronjani punire cerli delilti con In inustio ne di una letterain varie parli del corp o lo moslra N e r i atlalectoruna lib. 1,ceap.37 nel tesoro dell' O l o n e Lom. 2, pag. 3 7 6 , 379 : ve-d a * ~ rg. 2, C. Tlieod. de pnenis; lrg . 1 7 , C. de poenis -M a s C o v i o de sfygmrrtr ficiei hu~tiunnenon itiurendo-i i er i h a r t dissert de s lyynii~le. fu un prirno progresso[li uiiianit e di civile prudenza quello d ' interdi re la inipres-sione dei bollo nella faccia dei malfattori, e prr scr ive rlo indltre parti del corpo.

    (2) B r e n C m a n n de ful is culrrninia~oruni nel tesorodeii' O t t o n e tom. 3, pag. 1 6 8 4 ; os ora si videro dannaliaiia croce, ora al fuoco, ora ai BagrIIi, ora alle bestie, ora;illo an negam enlo, ora alla avuls ione della linguii ; le qualipene avvertono gl i storici essere irrognte dagli imperatoriper conciliarsi la grazia del popolo, costante in ogni ternpoxiel suo aborrimento contro i delaiori. Queste tradizioni delle

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    barbatili orientali si mantennero anche in Italia per lungoteuipo. In Bologna nel secolo deci moqu ario ai calunriialorisi tagliava la lingua : T o s e l l i Cenni sul foro Bolognese,.ippendice pug. 229. Ma poich sempre domin la ideaili proporzionare la pena del calunnialore a quella che eglinvevn provocala sull' accusato, invalse la regola che la pe-1ialit2 di quest o realo fosse arbit rar ia : Co v a r r u v i o va-i-icir. resol. l ib. 2 , c ap . 9 , n . i - l a r o senlent . l i h . 5,S . f i n . guoest. 6 2 , n. 5 ; el qrinest. 8 1 , n.5- r u n e m a n n oi n l e g . ( in. C . de crilzin~n.- h r i s t i n e o quaest. practi-(,tre col . 4 , decis. 205, ti . 25.

    11 codice Leopoldino del 1786 puniva il cnlnn-~iiatore on la frusta pubblica sull'asino, e nei casipiu gravi con lo esilio e con la galera; ma la praticatoscana (la quale, come notai nel mio opriscolo (1)intitolato Puccioni ed il gwre penale, coraggio-samente in omaggio alla civilti cancellb la pena dellafrusta senza che nessuna Icgge 1 avesse abolita) visustitai il confino. I1 codice Toscano agli art. 267,368, 269, ha preso come criterio della penalit diquesto delitto il taglione (2) ma senza cadere nellecsorb itanze a116 quali concluceva la gre tta aiferen za:i siffattn misura. ES& gradua la pena stilla pro-porzioric (li quella minacciata al delitto falsamenteder1unciat.o; 'accresce quando la falsa accusa abbiaportato condanna; e pii1 se tale condanna sia stataseguita; e con savio consiglio la riduce al carcerequando il calunniatore con terr~pcstivne sponlanearitrattazione abbia egli stesso irnseilito gli effettinoccvoli della calunnia.