Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 5 (10)

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    Sotto questo punto di vista si aggrava il delittodi 9-esistefzzn.I .O In ragione clella inaggiore ifiqorta~zslc el-' tto ; come pure per la dil;l?~il1) maggiore delloufficiale a cui si resistito. Questo criterio con?-prendesi agevolmente; e bene si scorge quanta sia

    la cliffeienza che passa fra 1' opporsi ad un atto r lialta giustizia o acl una operazione cli semplice po-lizia: fra lo in~pedirea esecuzione cli una sentenzae lo impedire una verificazione preliminare: fra ilvolere esimere un condannato o un cittadino sem-plicenlente sospetto; un co ndannato no toriam entefacinoroso e temuto o un condannato a mininia pe-na : fra 1 opporsi arl ordini cli autorita sul~erioread ordini di autoritii municipale od aniministrativ:i,o di ufficiali suba lterni, Infinita la lincn clie sipu6 percorrere in questa cont.etiiplaziot~c.Ma seili-])re sari ~7ernclie quanto pii interessa alla societnclic un ufficio tengasi in reverenza, come pure cjuan-l o pii1 interessa alla societi~vlic 1' atto di giristizinsi coriipin, tnrito pii1 grav e rcntn coiiii~?etter:i chivoglia con priv ata violenza iiii~1cilii.10 cl opporsi.

    (1 ) Trov;isi ncgli anliclii prniici clsia ~ r a n d e riiporIaiiz;iaila distinzion e fr a rcsislciizn n ni;igistrnli sup erio ri e rcsi-slenza n ningistra li in feriori. Pocliissimi (c lic rni io snpliia jVOL.V. 29

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    - 450 -fra i mode rni codici riproduc ono tale distinzione, riIascian-done lo apprezzam ento alla prudenza del giudice. Quandola resistenza sia t i t ta direttaniente al Sfagistrato nasce laquestione traltata dal V a l e n z u e l a V e l a s q u e z (Coliailial ib . 2, png. 5, n . 56 ) e in termini analoglii dal C a r p z O v i Of responsa Electorul ia l ib. 6 , t i t . 10, respons. 97) relativaa conoscere se sia competente a giudicarla e punirla lo stesso[liagistrato a cui fu resislilo. Pi frequente per & la resi-slenza che si fa ai cosi detti esecu tor i d i g ius t i z ia , deiquali il nome speciale mut nei vari luoghi e nei varii tempi.I Romani ebbero i l i t tor i derivati loro dagli ELrurclii ( F a b r o' l' lteraurus crltdi lionis , verb o licl or, pug, 1217) i quali fa-cevano 1 ufficio di carnefice. Ebbero $1' I r c i i u ~ c l r i gli Sta-r ionav i i dei quali dissi ad altro luogo ($ . 2108 n o t a ) a p -positamente ordiuati contro i ladroni delle pu bllic lie vie.Ebbero i v ig i l i specialmente istituiti da Augusto per prov-vedere agl' incendii nelle citt ( P i t i s c o Lexicon antiqui-tatu~rlR o u ~ a a r r r u n ~ , p ~ g .085) tramutati poscia nei serenosdella Spagua. Ebbero gli appar i tuv i , miuistri dei iilagistrali,equivalen ti presso a poco iii moderni uscieri o donzelli:(:a l v i u o Le.~ icr in ur id ic i lw , verbo nppur i tores, vo l . 1,pug. 125. Ebbero i praecones, che alternnmerite facevanoI' uffizio dei ~noderni i tndilori e dei moderni cursori: Ca l-v i n o loc. c i t . vol . 2, pag. 279. Nei tenipi di mezzo dalleparola Irirricnrii iiiicquero i Irirvi; e dalla fiilniliarilc caihlagistriiti nacquero i funiigli., e la cosi della fitmiglin. 1 Frati-cesi ebbero il guet incaricato di vigilare alla sicurezza nellec ili; B r i l l o n Dic tioni ia ive des ur r i t s vo l . 5 , png. 551.Ebbero gli exenlpis, gli urcheys , e la gra ride islituzio ne della?~zurecli~usse'eescrit ta per largo da B r i l l o n v o l . 4, pag. 211:poscia i g m d d a m e s , i qua li dalli1 vipilariza della disciplinainililare, ctic era il primitivo oggrtlo della loro istiluzione,passarono a pi larg he funzioni di polizia gene rale, e noine facemmo la nostra gendarm eria, Lungo sar eb be enurile-rare i diversi nomi dali successivamente agli esecutori digiustizia ed agli agenti di polizia, poiclib spesso B stata ne-

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    cessiti di buon governo di mutare liorne e divisa a codesticorpi per rialzarne la forza morale. Ma il nome non fa lacosa, ed dalle attrihuzioni e non dal nome che si desumonoi caratte ri della resist enza in ordi ne al suo soggetto piissivo.

    Si aggrava pure.2 . O In ragione dello effetto ottenuto. Quando la

    forza privata risult vincitrice, non solo ne avvennelo impedimento dell' atto richiesto dal pubblico in-teresse, ma inoltre il prestigio dell'autorita ne ri-cevette una grave ferita. Quando invece forza restballa legge, non si ha a deplorare lo impedimentodel12atto, e il danno pubblico o privato che pu de-rivarne; ma di pi l'autorit mantiene eretta lafronte; e la sconfitta riportata gi una pena eduna mortificazione per gli audac i che tentaronoaggredirla.

    Si aggrava pure.3." in ragione dei danszi recati alle pevsosze degliesecutori. I1 delitto per questa contingenza si cow-plette, e si cliialifica per la lesione accessoria deldiritto particolare dello individuo che nel serviziopubblico incontr percosse o ferite dai resistenti: etale aumento indefinitainelite si fa p i ~ ran de se-conclo la maggiore entitii dei danni patiti. I1 titolodel malefizio non cainbierri attesa la sua indole direato sociale, ma clualificato dalla accessione delle

    oflese di altri diritti incontrerit imputazione e penairicorapnrnbilmente pi~ grave di quella ordinaria

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    sotto la formula generale cli effetti piu gravi pro-dotti dal malefizio (1).(1) Qui disputarono i pratici s e nella resistenza con ferite

    agli esecutori si avessero due delitti od uno solo : C a p J. c e-l a t r o decisiones vol. 1, decis 78. La odierna teorica dellaprevalenza ha eliminato siratti dubbi. Vedi pcr In nota l eS . 2807; e avverti ch e nelle precedenti edizioni pe r unosbaglio del Tipografo erasi qui malarnente collocata la notadel tj. 2806.

    Avviene frequentemente (e quasi poteva dire sem-pre, per la natura umana che nelle azioni passio-nate spinge lo agente ad eroinpere in consentaneeparole) che i resistenti congiungano alle violenzedella mano le contumelie contro gli ufficiali ai qualiresistono; e spesso piace agli accusatori di richia-mare i giudicabili a render conto del duplice titolodi resistenza e (1 ingiuria qualificata. l k questo con-f i rme ai buoni principii della imputazione? Treassunti possono sostencrsi in tale contingenza -1.0Che veramente si abl~ia n duplice titolo e debbaapplicarsi la imputazione e 1u pena di C C ? ' ~ Z ~ ~ O~ea -t i - .0 Che la ingiuria come pedisseclua alla resi-stenza alla quale non che un mezzo venga, assorbitain questo titolo; e soltanto lo aggravi - ." Che nonoperi n& l'u no nb lo a ltro eff'ctto, e non debba te-nersene conto. Io non creilo vero ili, il prin10 n ilsecondo assunto, e preferisco l' ultimo.

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    regola generale che quando in un contesto diazione diretta ad un zc~zico in e incontrisi la viola-zione di pi~diritti non si debba mai scindere iltitolo del reato; ma costituirne uno solo che vienedeterminato da ci che risulta prevalente nel con-fronto tra la lesione del diritto che era fine all'agen-te e la lesione clie oper come rraeazo. Chi resistealla pubblica forza ha un fine unico ; quello cio cliresistere ecl iinpedire con ogni sua attivita l' attodi giustizia inviso a lui. Tutta 1' attivita fisica delresistente muove da questo unico impulso versoquesto solo fino; e la mano e la voce ed i l piedeed ogni elcinento di attivitb non offre che un coa-cervato di mezzi per ottenere la offesa alla giustizia.Niente volge il pensiero all' onore dello indivicluoal quale resiste, e che forse non conosce neppu redi persona: tutto per Irii si dirige all'aggressionedel diritto univer sale ; e i diritti dello individuo sioffendono a questo solo intcnto. i\/lentre a mano ten-ta vincere la forza fisica dello ufficiale, la voce pro-cura deprimerne l'animo: non per m enomarne lariputazione, ina per meglio indurlo a cederc, si gri-da e s7 nsujta. Le parole o minacciose o ingiurioseproceclono cla una sola proeresi criininosa, e nonsono che momcnti di rina sola azione ( 2 ) . Comesarebbe ingiusto punire alcuno per furto violento edargli poi debito dclle minacce ed offese recate alproprietario come d i titolo separato, cos ingiustaapplicare la pena della resistenza ad alcuno c c l : ~gli poi debito delle ingiurie proferite contro 1' uffi-

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    ciale. Tali ingiurie divengono panibili per loro stesseallora soltanto quando non rimanga obiettabile iltitolo assorbente di resistenza.(1) Sapientemenle a mio credere decise in questo senso

    la Corle di Cassazione di Firenze col decreto cbe Lrovasiinseiiio negli Annali di y i u r i s p rude~~za oscnnu, u n -no 1858, p a ~ t e , colo?&nn379.

    Neppure io credo che possa nei casi ordinari te-nersi conto delle ingiurie come di unyaggravante.Certi mezzi aggravano il reato principale per 1 unao per 1' altra di queste due ragioni- . O o perchrendono piti difficile la repnlsa del reato principa-le - ." o perchb ledono un ulteriore obia!ttivo. Orasembra a me che quanto alla ingiuria incidente nellaresistenza non possa dirsi n& 1 uno n9 1 altro.

    Non pu dirsi il primo, perch certam ente assurdoi l creder e che un ufficiale bersagliato dai pugni deiresistenti, o dai sassi lanciati da loro, abbia cedutoalle violenze perchb a queste andarono congiuntele parole di Irirbante e assussi~zo;e non avrebbeceduto se quelle parole non si fossero udite da lui.Sente ognuno che q uattro pugni o qu attro sassi clipi hanno energia maggiore ad ottenere il pravoflne, clie non 1'abbiano venti sconcie parole, 12epu-gna che quando un reato ha la essenza sua in unmezzo pi grav e e pi riprovevole, il mezzo pii1iiisignificante ne aumenti In odiositd (i).

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    (1) ~ l i i irebbe aggravato i l furlo violento perchb alleoffese corporee andaro no congiunte parole rniiiacciose odinsultanli?

    Non pu dirsi neppure il secondo, perchb 1 obiet-tivo dell' onore dello ufficiale, a ben gua rdare , b giimplicitamente aggredito nella stessa resistenza. Nonvorr certo affermarsi che resistere ad un ufficialesia un atto di reverenza verso di lui; desso d iper s un g ravissimo oltraggio , implica la opinionedi vilt, esprime il disprezzo, include il rimpro verod' ingiustizia: non si va per figure rettoriche quan-do si dice cile qualunque opposizione si faccia agliatti (li un' autorit una ingiuria contro l' autoritstessa. Non si punisce come ing iuria quando la vio-lenza od a ltre condizioni da cu i si accompagna fannosorgere un pi grave titolo: m a se il pi grave ti-tolo scomparisce bisogna bcne ravvisare almenouna ingiuria nel fatto di chi nega la legittimit delcomando. Dunq~iese nella resistenza vi semprt?implicita, oltre la offeso, alla giustizia, l'aggressioneall'onore dello individuo che rimane assorl'ita nel-l'obiettivo pi importante, non vero che per unaparola di pi sorga la offes a ad un diritto nlteriore.Lo stesso senso morale non si allatta a questo ri-sultamento, che di due resiste nti clebba punirsi menocolui che ammen dieci pugni, e punirsi di pii co-lui che amm en un solo pugno perchb aggiun seancora la parola conturncliosa.

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    Io penso dunque clie nei casi ordiiiarii il con-corso di parole contarneliose nella resistenza nondebba valutarsi n& come titolo ulteriore di reatonb come criterio d i aumento nella quantith clellamedesima, la quale vuol essere misurata unicanictitesulla ragione delle circostanze che costituiscono lasu a essenzia1itii:Evvi per6 una ipotesi iiella qualesi deve congiungere al rimprovero cli resistenza an-clie quello (l' ingiuria clualificata: ci9 si deve per leingiurie clie sopraggiungono a resistenza esaurita.Spesso il popolo dopo clie ha ottenuto con modi vio-lenti la liberazione del carcerato insegue con fischie grida ~ Itr ag gi os e li esecutori aIle case loro. Quilo scopo di resistere iJ cessato ; e comincia un a nuo-va fase delittuosa distinta nell' obietto, clistinta nellaproeresi, e che vuol essere distintamente imputata (l).

    ( l ) Secondo la falsa dottrina di alcuni aniiclii Dotlori,i qn di illusi da un frainniento di U l p i a n o volevano esien-rlere ai fini penali li1 riiassirna di giurc civile - rtiil~crbiiiou e qr c .r p ar n fu ~ a ~ l d n f o , u e s t i i n ~ u l t ~ ~ t o r iuccessivi snreb-ber0 corrcspoiisabili della rcsisteiiza antecedente seb beri enon v i avessero preso parte. M3 quella opinione ormaircjella a buona ragione di1 tutte Ic scuole: R e n a z z i L'le-utctltrz juria crim. i b . 1 , c a p . 9, S. 4 , png. 155. E laregola oplio st:~, lie la ratifica in qualsivogliii modo e spr ess anon inai costituissn complicili, cos certa clie non vale lapena di occul)iirsi ;l dimostrarla: n potrebbe dirsi che laiiisecuziono dileggiatricc degli esecutori fosso una c o ~ l l i n u t l -zione della resislroza, perclib anche qucsto sarebbe un as-surdo. La resistenza ha il suo obiettivo nello i~r ipe dir e ' atto

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    di giustizia. Quando questo fine raggiunto, quando la esi-mizione consumata, quan do non vi pi nulla dn impedire,e gli esecutori tornano rassegnati verso le loro caserme comei Cavalieri Cr istiani descritti dal T a s s o dopo la fuga diErminia, la idea di resist ere non cap e pi in mente di chisfoga il suo sdegno contro gli esecutori, e quello sfogo disdegno pu estrinsecarsi in tutt' altro tiiolo di reato trannequello di resistenza. E s e piacque talvolta tradu rre c omecomplici della r esistenza coloro che av evan o preso par teall' inno della vittoria s enza ave re preso piirfe alla battaglia,fu questo un errore. 11.

    Cilite?*ii lesz~nti&l danno mediato.

    Nella resistenza, come in ogni altro malefizio,s'incontra il fenomeno che s e ne aum enti la quan-titi sotto il punto di vista puramente politico ancheastrazione fatta dalla contemplazione di un mag-giore detrimento direttam ente inferito dall' azionecriuinosa o al diritto universale o al diritto parti-colare. Cib avviene per ia contingenza di certe cir-costanze accessorie che indipendentemente dallagravita intrinseca del fatto ne fanno prevedere pii[facile, p i ~ fficace, e pii1 probabile 12 ripetizione,ed in un maggior nu me ro di cittadini n e diffon-dono il timore.

    Sotto questo punto di v ista si agg rava la re -sistenza.

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    1P In ragione del preordinamento o complottodei resistenti. Le osservazioni che ad altre occasionifacemmo sullo influsso morale, e conseguentementepolitico, della prem editazione, si riproducono al p re-sente luogo. L'aggra vante s' informa sempre al pen-siero che pifi difficilmente si repelle il malvagioquando aggredisce con studiato preordinamento, epi agevolmente si repelle chi inconsultamente, esenza calcolo preordinato muove all' attacco.

    Si aggrava pure.2." Pel fiurnero dei resistenti : d anche qui b in-tuitivo come sorga nel pubblico maggior cagionedi sgomento nel prevedere la rinnovazione possi-bile di una resistenza alla quale i1 numero d ei con-corsi d speranza di soverchiare g li age nti dellapubblica forza; anzichb la ripetizione di una resi-stenza impotente e meschina che mai non arri ver

    a frangere il coraggio e la fermezza degli esecu-tori. Sul che per B da avvertirsi che il nume ro deiresistenti do vr valutarsi sotto un pun to di vistarelativo piuttostoch2: assoluto. Vi sar ( a modo diesempio) aggravante nel numero dei resistentiqnando sei cittadini abbiano aggredito due csecu-tori: non vi sa r qnan do quei sei abbiano con im-potente delirio preteso vincere una squadra com-patta di quindici o venti agenti della forza (1).(1) Questa aggravante ha i l suo modo e Ia sua ragione

    di essere indipendentemente affatto dalla precedenle: laondeessa ricorre anche quando i niolti si riunirono a resislere

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    per istantanea delerminazione. N vi Iia luogo a distinguerefra i primi che cominciarono a resistere in pochi ed i suc-cessivi che formarono i molti: cos quelli come quesli subi-scono la responsatilit5 dell 'aggravante derivata dal numero.La subiscono i primi, perchk con lo incominciare a resisterefurono causa del sopravvenire degli altri. La subiscono gliullimi, perch quando si deltero a partecipare nel d elittovedevano che la lotta si sosteneva da molli.

    Qui i vecchi pratici risalendo ai frammenti deldiritto romano (.l) portarono innanzi il concetto giu-ridico della tzcl*ba,variando per nella definizionede l n?dmero necessario a comporla, e variando nelrequisito della precedente congregazione degli uo-mini (richiesta da alcuni sotto nome di conventi-cola e da altri no) a costituire la turba. Ma vera-mente il concetto che noi vogliamo esprimere mercbla indicazione del Izumero fra i criterii aggravantidella resistenza non B quello della t ur ba ; perch8vedremo a suo luogo che il concorso della vera epropria turba nel suo senso esatto puO far dege-nerare la resistenza in violenza pubblicn. I codicicontemporanei hanno abbandonato queste nozionitroppo perplesse, ed hanno a talento loro definitocon cifra positiva il numero dei resistenti richiestoad aggravare il reato. In tale stato di legislazionepu in generale dirsi che (tra nn e quando la spe-ciale locuzione di qualche codice costringe a rite-nere il contrario ) all' aggravante desunta dal nn-mero non necessario requisito la precedente ap-posita congregazione. Soltanto & da riflettere se il

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    - 60 -numero (2) qualificante possa costituirsi dalle stessepersone degli arrestati, i quali se sono in molti aresistere si trovano in rnolti non per un atto dellavolont loro, ma perch piacque a i pubblici ufficialid' intimare a molti conteraporaneatnente 1 arresto.

    (1) La distinzione fra ttirbu e rissa risale alla l . 4 , S.5. iboni~rca11 np lor taw , ov e U I p l a n o decide tr es cccit qllUlftOrtiirbu non eri&,decenz uut q~iindecinr oniines tiirbct dicelur.l l n i codici moderni hanno abbandonato il concetto dellaturba nella resistenza, ed haiino definito variam ente il nu-niero di persone c he ne costituisce aggravante; partonoda tre il codice Francese, art. 211; i l Parinerise, art. 220;1' Estense, art. 107: partono da dile il codice Jonio, art. 300e i l Belga, art. 272. I1 codice Portoghese (arl. 186,Cj. 2 ) portai l numero qualificatore a pi di tre individui ed eleva lapena dalla prigione alla relegazione ternporaria.

    (2) Si fa ancora questjone se ad aumentare il numero deiresislenli debbano calcolarsi gli Y~~*esponsaDi l i .er esempio:il padre al quale venne intirnato I' arresto aveva scco dilefigli della et di nove o dieci ann i ch e per i l codice Toscanosorio dichiarali assoluiarnente irresponsabili. Egli si diede aloltai.e contro gl i apparitori, e i rlue figli lo aju tar ono n ellalotta. Sar una resistenza di 1t.e individui, oppure di tua solo?

    Si aggrava pure.3.') n ragione del luogo puOblico, dovendo certa-niente considerarsi in tali localit come politica-

    rriento pii1 grnvc In lotta del privato contro lo age ntedella forza pubblica, per il mag gio re o ltragg io nonsolo ma anche per la previsione che rinnovandosiin tali condizioni simili fatti possano aumentarsi i

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    facinorosi c1i alt ri male intenz ionati i quali profittinodella occasione a suscitare seri tuniulti. Il dann omediato si diffonde e s' ingrandisce quando a1 pen-siero di ci4 ch e 6 arcenuto si congiunse piu rninac-cioso il pensiero di ci c l ~ c oteua uccelzirc: nonsi calcola come elemento di gravitA politica un pe-ricolo c1311ires0,m a un pericolo corso. Cna resistenzaclie sia esaurita nella lotta dei memhri di una fa-miglia, pugnata senza clamori nelle pareti doniesti-che, senza nocuii~entoalle persone degli esecutori,e coi1 resultato favorevole a loro, i3 ur i delitto cospasseggiero ed inconcludente cla doversi port are alloinfiino gradino della scala penale.

    Si aggrava pure.4." In ragione del vi0110 o wezzi adoperati, e pii1specialineiits delle t c f l i ~ i i ntorno rdlc cjii:\li vuolsi

    distinguere se fui~oilo~ a c c o l t caccidcnl:iln~entes u lluogo, o appositarnentc pi.cpasate (1 ) . 13 q r i i ripeter0che niente iiii pcrsriade la crluiparnzione dettata clnmolti codici delle arrili cgg~a)-c iz l illc :ii.irii nascoslizpel fine di agg rav are In resistei-izn. Arresta to unresistente nella flrigranzn del dclilto, se jicrrlriisitolosi rinvien e ilelln sua tasca rinn pistola od rin col-tello, si vuol clirc ri. lu i ch e colpcvole di resistenzaciualificata percilii~ aveva armi in dosso. Io crecioinvece clie eost,iii aljlii:~ di rit to cli rep lica re : andoopera alla resistcnzn con og,.si iiiin fi>i.z:i. fisica seri-za por tnniio all' arin o clie io avcva in 1:\scn io timostrai cliinro clic non aveva volonlil [li rcsistcroa niano a rm a ta : 12 tua contraria presunzione i?l-

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    - 62 -logica perchb smentita dal mio fatto; e il fattopositivo pi eloquente di tutte le tu e presunzioni.Io sono meno reo di quel mio compagno che resi-stendo con me andava cercando e chiedendo armiperch non le aveva: costai mostri, almeno la in -tenzione di iniziare una resistenza a mano ar m at a:io mostrai la intenzione contraria. Se la mia dela-zione di per s un delitto od una trasgressionepotrai bene p unirmi p er questo titolo: nla non puoisenza offesa alla verit convertire in una aggr a-vante del delitto principale una circostanza che ionon destinava a s ervi rle di mezzo, che di fatto nonle servi di mezzo, e che non eserciti, sul medesimoverano influsso n morale n6 fisico (2).Del resto imezzi che qualificano la resistenza clebbono essererelativi a violenze materiali, e non pu darsi siffattovalore alle semplici ingiurie (3).

    [ l ) C ib in fiiccia alla scienza i: incontrastabile. Ma poichla iiiaggior parte dei codici non danno seguito a questa d i-stinzione essa negletta necessarianiente in pratica. Cos laCorte Suprem a di giustizia in Napoli con giudicalo del 17Iiiglio lb22 ( A r m e I I i ti i r e p c r l o r i o uol. 6 , pag. 81 ) sta-bili r icorrere IA qualifica dcll' Jirrne nella resiste nza anc lieper l ' a rn ie acquistata ncl moniento s tesso da quiilunque al-trii persona quoniunquc non correa della resistenza. p er0Iiieno severa e pi riigioncvole quesla riin ssim ~ clie nonI' i~l lra n quale adegua le armi occulte n llc arm i Dranrlilea danno dei piihblici ufficiali. hia se pcr le ragioni che quisopra addiico B una vcrn iniq uili ;idrgua re nella resislenza10 i1ggr;IViiNleniO desunlo ddlle rmi nascos te al10 iiggriv;i-mento delle i~i.irii rrpprrrcrali e miriacciosamente braiiditr ,peggiore :tbuso e pii s to l ido assurdo q u e l lo d i r i t e i~ere1' arltie n(rscosta come pii1 aggravante del t" arnie uppu-

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    renle . Eppu re questo singolare assurdo lrovasi aneh' ewonel codice Sardo ove si combinino gli articoli 250 s 2W.La resistenza ch e nel caso semplice i' articolo 249 puoi-col carcere incontra la pena della reclusione se fu commessain una riunione ar ma ta d i persone che non siano in numeromaggiore di dieci n mino re di tre. Pin qui nuila osserva-bile. Ma il successivo art. 250 definisce la riunione armatain questi precisi termini - uurrdo pizi di due perdonepor tavano urmi upparenl i . Dunque sc in una riunione duesoli fu rono dc laio ri d i a m i appurents' non vi B riunionearm ala e non pub av er luogo la pena della reclusione. Lucioe Caio delatori di arm i ap pare nti devono punirsi col solocarcere. illa l 'art. 252 prosegue con una speciale disposi-zione ad ordinare clie quantunque la riunione non possa dirsiaririata percli non vi era pizi d i du e persone muuite diarl?zi appcirenti, e cos per i sette o otto resistenti non $ioltrepassi la pena del carcere, pure se vi sarh un indiuidwdelatore di urmi nuscoste costui sarh individualmente pu-nito come s e la riunione fosse stela arm ata, ci08 con la reclu-sione. Che ne pare egli di questa distribuzione di pene? Lucioe Cajo brandi vano una sciabola: sotio puniti col carcere:Lucio e Cajo avevano invece un piccolo coltello in tasca ; onopuniti con la reclusione: Lucio bran diva una sciabola co ntrogli esecu tori, e Cnjo tenn e in tasca il suo piccolo collello daiagliar pane del yuiile non pens mai ad usa re contr o gliapparitori, ed ecco il primo condannato alla ca rcer e ed i lsecondo alla recliisione. Questa b la logica del Codice Sardo.E quando non vi C logica nella legge non meraviglia setalora perdono la logica anco i giudici. Cos avvenne al Tri-bunale di Legnago che con pronunzia del 29 apri le 1872dichiarando la propria incompetenza giudic meribv oie direclusione un certo Ilnssoito percliB nel resistere insieme adaltri cinqiic aveva egli solo brandito un ronchetto, e ne ad-dusse la singolare ragione che se qiiell ' arme era stata a pparente doveva precedentemente essere s tata naaoosta.E proprio di ave r mancato alla buona logioa appu nt quella

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    - 64 -sentenza lo i l lnstre Procuratore Generale Miraglia de nuncian-dola alla Corte di Cassazione di Firenze con reqilisitoria dt.1d 2 8 maggio 1872. h'& tard la Corte Suprcrna a cass are qut-llnpronunzia con il suo decreto del 27 agosto 1872: e fii Lilicibenissimo. fila se il povero l lu s so i to invece di brtindire i1ronclietto contro i Carabinieri se lo era tenuto nascosfo riell#csu a tasca, n la Regia Pro cura , n& la Corte Suprcriia av rcli-bero potuio salvarlo dalla reclusione. Bicogiin per cssersinceri . Di questo assurdo non Iianno colpa i legi~l~itoridel 18 39. Essi ne so no innocenti co me agiielli, giacclik nonfecero clie copiare letteralmente fili articoli 214, 215, c 217del veccliio codice Sardo del 2 6 ottobre 1889. Alci nep pur ea quei legislntori della Monarchia assoluta puii riiiiproverarsisiffnlta colpa perch nnch' essi non fecero clic trad ur rc glinriicoli 210 a 21 5 del codice penale frnncrse del 18111,tratine clie dove il codicc d i Francia al17 ari . 210 per inati-da re alla galera diinand ava una riunion e d i pii4 d i v en l if)cr,ro?ae, i l veccliio codice S ardo all' nrl. 2 1 5 e i l codicrll iberale dcl 1 85 9 nll ' art . 248, onde niostrarr un rincaro t iisevcrit coprii Napoleone I. si contcritano di pi d i diccipersone per infliggere la galera, cos! ..

    (2) Un' iiggr:ivanle dellii re siste nza piib so rg er e ancoi.;id;ille qiialii della personn, qrian do un pub blico iil1ici:ile siuiiisca al popolo rllc viiolr imprdire :id :iliri piibblici t i f i -ci:tli I;] escciizione di iin ordiiic. (Jiiesto noil : caso di abuso ( l i;iiitoi~iiii, C il c:iso prev isto dsil cod icc Fra nce se all' art . 188:percliC il ~~iiliblicoilficiiilr non si giova d irc ita rii ~n tcdella*oa aiitorit pe r Lire coi;:i ingiusta c contro 11 Irggr. Egliagisce coriie iiidividiio. &Iii piirc I,i person a clic egli rivr.*irpub tl.irc incora g~i:iniciito ii priv ati: e qii;intuiiqiic non posa.1:i lui a trilla esatlezza riinp rov ernrs i iiii nhiiso (li pu1)l~lic.nuficio, prirc il su o intcr vcii to nr l dclit to conirirc'sso d:ii pri va lilo drv c sollop orrc :id un' aggr:ivaiitr. Ma di qiicslo rion h :lene rsi parola con ic di iina speciaiiiii, poiclib sili dicrrnriio( S . 2553) lic per rrgola gericrale tu tti i drlilti cornrnessiddi publ)lici ulliciiili ariclic scn za abiiso de llo ullicio me rita no

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    a g ~ r ~ i v i oer il rnnggior diluna iriediato, derivarlie rlellnforza maggiore del niiil esempio di u n delitlo parlilo da loro.

    (3) F e r r a o f f l reo~oiao dir 'e i lo pe~kul,e d . 5 , pug . 45 ,coninientando l' art. 186 do1 codice Portogliese, c por :irr,.o-ulenti s[)cci~li quel codice, insegna che anche le iiiciurie,benchk non accoiiipognate da rrlio;rccia, costitriiscano resisiari-n a ; perchb anche le ingiurie possouo deternilnare gli ageritidella pubblica forza n desistere dnlln esecuzione dell' atto d igiustizi:^: I IOI non ec cetle remm o couie regola scietilifica cjucsli,pensiero. A torto po i pretendo P e r r l i o avvulorare la s u atesi cou 1' art. 117 del ooclice Brcisiliario i l qutilc contciiipli~le sole wiinitcce, e vuole di piii che siano ~~z ia i t cce i cGo-leizau capaci dz' r t t terr ire qual~rt~qiceontu d i f i iu~rt~e;;nurdiniiriu; e col S. 70 del codice Austriaco clie curiil:rxiyl:cI- , ~ll i lt f icce ravi . Ricordo perlantu. questa clottrioa a l sniuiioc di mostrare oho se un giiirccnnsulto pul! iris eyr ~at .~lii*le irkgiulvie siano yize~itZicn~llcnte )~ezzo lla resisteriz:~,eniii a fine odioso, pot con buona r;*gione la Cassnziune To-rcalia ritejlerc che un cittadino consideri le ingiurie i l a r i lo -gicnwetlte conle alla resistenza qurindo una rcsistcii~:~con violenze rpalmcrito avv enn e, pel fine (li evi tar e 1' nssurrirbdi cumulare per lo istesso contesto di azione 1;i perin d c l l i ~ingiuria alta [lena clclln resi.jtcKiza.

    h ~ i c a e el prescntt? n-ialefizio la dottrina de l grn-da grrnnlata iielle sue specialith applicative, ci rdi-chinmn ad esaminarlo nel rapporto della fora[[ fisic'ile nel rapporto della forra sj~or.ab.Yoz. V. ;?o

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    I)eg~-uclc~~ztilellcc .i.esisle?zscb gicl ~*cqj1Joi*todellcc forza fisica.

    Per ci6 che attiene alla cornplicitj lo aspetto spe-ciale che presenta il reato di resistenza deriva dacluesto, che il momento consumativo del malefizionon si esaurisce in uno svolgimento rapido e concen-trato, come nel furto, nell' omicidio, od in altri similirea ti; ma spesso si "prolunga e si protrnc. per pa-recchi interva lli cli luogo e di tempo. Laonde po tr inascere difficolt nel distribuire la qualiti di scrii-lici ci ausiliatori o cluella di cocczttori o co~lre i i di-versi partccipanti. Q uesto problema si scioglie peral-tro assai agevolmente prendendo a norma il princi-pio che il delitto di resistenza si consuma col prirnomomento in cui si resiste. Ogni atto violento controla forza consuma in s solo un reato di resistenza:laonde tanto coautore cli resistenza chi lott controgli esecutori nel primo momento della lotta, comecolui che sopraggiunse a pugna gi mossa; tantocolui che vi prese parte nella via dove si comin-ciava a resistere, quanto colui che vi prese p arteh r s e , a cinquecento passi distante dove si continurin resistere. La figura dell' ausiliato rc nella resi-steiiza si restringeri agli istigatori o ai porgitoridi armc: nzn tutti coloro che avranno eseguito attimate riali contro gli agen ti della forza non potrannodefinirsi clic come coautori; salvo lo attribuire a chi

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    si deve Ie circostanze aggravanti speciali o le mi-noranti che non siano comnnical~ili.

    Infatti guardata la dottrina del conirto in questonialeiizio e concorde lo insegnamento che desso siconsumi col solo cominciare a resistere, senza cer-ca re ocl atten dere nes sun raggiung imento di fine,e nessun resultamento ulteriore. 11 diritto clie ha lapubblica giustizia :tlla inv iolal ~ilit8 ei suoi esec u-tori costituisce 1 oggettivo del reato : lriesto oggct-tivo b ormai ferito, ed il delitto B perfetto tostochi.la forza fisica d el privato si i-? estrinsecata contro ipubl~lici age nti al fine cl' impedirne 1 uffizio. I1 pii1ocl il rficno che siasi fatto sard iluestione di qua nti t;nlfc il reato dovrh scr nlr e imputarsi come pe rf ~t to .

    A tale proposito io vidi spesso un errore intru-clersi nella mente di alcuno : alludo a qucllo d i con-hnclere il titolo di re.siste~zzacol titolo di teiztnlnesi~zizione. o fosse possibile la coesistenza giuri-dica di clucsti due titoli, quello d i resistenza sarcblieben di ra do ol)iettabile, perchb quanclo si resiste allaf0rza ci6 quasi scnirire si fh col fine ili sottrarreun a cosa ocl una persona dalla sua iiiano. La resi-stenza k semprc delitto perfetto in s stesso. L a re -sistenza : un delitto pii1 gra ve che non sia la csi-mizioiie gu ard ala indipend entemen te da quel rriexzopil odioso: tanto ci6 & vero che la esimizione scorn-pagnata Ja mezzi violenti in molti casi neppure si

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    punisce ( come a suo luogo vedremo ) o si puniscemitissimamente. Dunque se pi nel r)?zewso che nelfine, e se il mezzo presenta un reato gicil, s p e r -fetto, O un gravissimo abbaglio sostitui~.e ella defi-nizione del fatto al completo e piu grave ente giu-ridico un ente giuridico inferiore ed incompleto (1).

    Degradanti della resistenza nel rupportodella forza morale.

    Anche qui s'incontrano inesattezze in coloro clielianno riferito alla quantit del reato circostanzeche non sono valutabili sotto altro punto di vistache come degrad anti. Io non alludo all'et, allaubriachezza, sordomutismo, debolezza mentale, edaltre simili condizioni soggettive, le quali (poco piitpoco meno) tornan o sem pre eguali i11 ogni malefiziocome degrad anti o dir imen ti della su a forza mo-rale aoggettiva. Alludo alla pressione psicologica checerte situazioni possono ese rcita re sull' anim o di ch iresiste al pubblico n~ciale, che lasciando semprele forze oggettive del reato nel loro stato normale,a torto s'indicherebbero come cause di detrazionealla sua quantit cos naturale come politica, mentreesse non funzionano che come degra dan ti della forzamorale soggettiva del maleflzio.

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    La prima degradante speciale che vuolsi notarenella resistenza sotto questo punto di vista ii loaver commesso il delitto nel proprio personale in-teresse. Singolare sembra davvero che mentre ingenerale tutti i crimini si commettono per un mo-vente di proprio creduto bene siavi un delitto in cuiavere agito per conto proprio offra una minorante.Ma pure t3 cos. Tanto gli antichi quanto i moder-ni (1) criminalisti hanno insegnato doversi usarespeciale mitezza verso chi resiste alla forza per sot-trarre sb stesso da un arresto imminente. Ci6 de-riva dal rispetto che bisogna pnr sempre prestarealla legge dell' umana natura, allo istinto della pro-pria conservazione del quale & un contenuto l'amoredella individuale liber t, a cu spesso si obheclisceanche dai piu onesti a dispetto dei severi comandidella legge. E ci che vi ha di pii s ingolare in que-sto si S che mentre la gravitj del delitto o dellapena che dava causa all'arresto di colui che resi-stette aumenta (per ci che si mostrato) la quan-tit del reato di resistenza, tale gravita controagiscenel gt*ado rispetto a colui che vuol liberare sB stesso,ed aumenta a dismisura la degradante. Poco si va-luter la scusa di avere agito per liberare s stesson pro di colui che lott con gli esecutori per sot-trarsi alla coercizionc! di pochi giorni di carcere:ma ponete che a costui sovrastasse una pena capi-tale, e quando ei riesca ad andarne assoluto diterriise avrete il cuore di ,soggettarlo ad una pena se-vera per avere resistito a chi minacciava (li conse-

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    gnarlo a1 carnefice. Ho $8 (letto che in simili cir-costanze era unanime la dottrina dei pratici nelloesimere da ogni castigo i conati fatti ~~c1iziOu.s:u-cuis; e questa dottrina io tengo per buona quan-tunque talvolta incontri degli oppositori :ma quandoanche 13 resistenza rli chi lottava per salvare s&stesso sinsi estrinsecata in atti cli qualche graviti+~luestiatti dovranno imputarsi' in ragione di lorostessi, ma poco giustificato s ar il ma nten ere comeargomento di rigore il titolo di vesislenuu.

    (l] Esplicito in questa senso l ' a r t . 267 del codice Sar-do ch e dirninuiscc di un gra do la pen:i della re sistcnz a- vi - e?tlptaech6 il colpeoolc l" ubbia conzrrrcs,su pcrs o t t r a r s i all' ctrresto o per ilrzpedire l' a r r e s t o o prot:ic-~ v o . e n liberrczio)le del conjzlge, dell' nscemiente, (lisceu-rlerrtc, fratello, sorellir, o ct/ fine negl i s tessi gr adi , o vv er r~de l lo z io o ~ t e p o t e .L3 Corte di Cass;izione di Palermo cori,~ iu d ica to e l 20 noveriihre 18fj5 disse che la mitigante del-l ' a r t . 267 procede unicamente per i fatti coiitemplati neititoli relativi alla rihcllione, e non procede altrimenti r icl casodi oiriicidio coninlesso per resistere alla pubblica forza; co-siccli per l 'art. 555, S;. 4 sia a questo fatto impreierihil-iiiente iipplica l~ilc a pciia di morte. Questa n~a ssin ia detti1~ierfuritoriainentc in quel giudicalo, che trovasi nel la. 50 rlcl~ i o r n a l ca Legge ( I T L I ~ I I 1866, ha bisogno di essere meditata.I< v cro ch e l ' a r t . 635, 5 . 4 non disting ue; ma esso periicontcrril~la l caso or' t l ina~. io clla rihellio no clie gifi sup po neiocritcvolc della pena ordinaria: rna poiclib 1 ar t . 267 1i:iriconosciuto nella rihcllione a salvezza propria o dei coogiuuliun c;iso s trao rdin ario ; cos riigion viiole clic 1' ar t . 6 5 5 , S. 4

    * rioii si estenda oltre i l caso ordinario previsto, speci;ilriicnto:i1 dur o fine di portiire alla niorte . La riiitigarite una voli;^ricoriosciul;~ dall;i legge per ragion i soggettive non pub c;in-('(~lliirsip e r 1' acciclentalit di un risultaiiicnto pii1 qravcl.

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    Lo stesso cert am ente non puO dirsi clei terzi. Xquesti corre l'obbligo di lasciar libero campo alleopere di giustizia, e nei termini ordinari non darscusa ,a loro la simpatia che alleghino verso I'ar-i'estato, ed accrescer invece la odiositj loro l' anti-11atia che deducano contro i pnbl~liciuEciali. RIa visono dei casi nei quali siffatta simpatia e siffattnantipatia hanno un fondamento incrollabile nellalegge di natu ra, e nei m oti congeniti al cuoreumano ; ed allora bisogna valutarli come de gra-dauti anclie a favore dei terzi.

    Bisogna valutare 1 affetto verso 1' arrestato ;t la-lror e del padre, del figlio (1) della moglie o fratellodel rnedesimo che mmsi da istantaneo dolore (sinpure ingiusto) non seppero frenare i propri motie si lanciarono per pietS di lui alla riscossa di clrielloro carissimo che chicdeva aiuto e soccorso. Cer-tamente l' ordine politico vuole che si cornpriiil;inocotesti iwti in faccia alla autGrit della legge: pri-nirli 6 necessith; ma nel punirli si (levo scenderenel nostro cuoro, e, sommessnmeiltc ripetenclo Insentenza clel Reclentore, climandare a noi stessi, sn-remrno noi scnzn macchia in sinlile caso?

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    Bisogn% valutare l'antipat ia verso gli esecu toriquaado questi le hanno dato cagione usando sevi-zie inumane verso l'arrestato. Non B piU allora latenerezza dell'affezione quella che fa ru in are agliatti violenti : un santo fremito d' indignazione checommuove il cuore e rapido sale a perturbare lainente, e tanto pi commuove e perturba quantopi quel cuore B generoso ed umano. L a malvagitcriminosa dell' obbedire a codesti moti B al10 infimogrado, perch si perde nella coscienza di far cosaqirista ed impedire una scelleraggine: ed anch e ilconcetto giuridico della resistenza in certa guisaimpallidisce a rigore di principii, perchb coloro nonagirono pel fine d 29'1apedire atto di giustizia (chei! lo essenziale di questo reato) ma pel Ane d' im -pedire lo strazio (1) di una umana creatura. In fac-cia a qu esti ar gom enti anc he la politica stes sa con-viene curvi la fronte , perchb gli B forza confessarea sB medesima che i suoi ministri furono i primia fallire, e furono la vera causa dell'avvenuto di -sordine. Ecco perchb io vidi tante volte le sentenzemiti in cause di resistenza salutate dalle acclama-zioni del popolo, malgrado i bruschi pigli dei bar-hassori che credono si guidi il mondo civile col ba-stone e col terrore. per questo ordine d' idee cheogni qualvolta non si possa o non si voglia am-mettere come diriiente la ingiustizia (2) dell'attoal quale si B resistito, questa si valuta comunem entecome degradante della imputazione perchb operauna minorazione della malvagit soggettiva.

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    ( I? Coloro che o per opinione propria , o per ossequennnad uno statuto localc e~p lici to n colitrario, iion arnnilseruioai come d i r i ~ ~ l e n t eu i ~ ~ g i z z s f i ~ i uJt16' cl t to a cu i si erarcsislifo, ric onobbe ro senza esitazione ii i tale circostanza uuaditiri,lireritc: P o 3g i elementn juriaprird. crina. l ib . 2 , cup. 17S . 9 i - r c 111a n i de j u r e criminali l ib . 2, cap . 4, a r t . 4 ,9. 5. >la qui si lutruse un eqttivl)co, e nello insegnamento sicoulcniplarono come unico caso due casi distinti. L' antica~ m ti c a ranceso gunrdt iudo la ipotesi che us arrrstato fossesitifo sottratto d'llle mani della forza, determinava (quas i coniiria forma speciale di taglione) In pena dei soltrattori sullaPcnn che avreb l~c ncontralo colui che crasi 1iherato.Di qui

    pratica che si dovesse aspettare l' esito del giuclizio con troil reo priiicip;ilr p cr niisii rare sirllri pena di lui 1i-i pena dicoloro che lo avevnuo liber:ito, o teoknto di Hberai~lo: C a r -r a r d de la j t l ~ ~ i s l ~ r t r r l ~ ~ i c eririn~,lle rect . 2, crrp. 5 , $. 3,1 4 . 5, oy , 2 6 f . Con tale sistertl:~ se ne l giiidizio contro i lI ' ~ Oprliicip;ile coslui veniva dichia rato inno cente non si tro-var t i perla da infliggere ai suoi liberatori. Al ctie ripari> lapratica francese infliggendo i1 1 questo c;iso pena niilissims.(:osi iavnisti la regola ch e alle violenze usate pe r liberareu n arrestato giovasse come rniiioranle la pena la innocenzadello arrestato niedcsimo psstcriormrntc riconosciuta. hla vivuol poco n capire clic questa ipotesi S ben diversa da quelladella resistenza nd atto ingiusto, perchi: anche lo arresto d i11110 innocente quando i! voiiito da circostanze fatali clio cu-mularoao indizi sulla sua testa, ed ordinalo dal giudice com-pctentc, S un ntfn g i ~ ~ t o .essuno soghb mai di sosteriereche im pu ne me ~t c uri cittadino resista alla forza pcrclil. Siidi essere inuoceutc, quarituntlue Icgslmente gI: intimi lo ar-I . c ~ ( D ; un terxa, i l quale sappfn per avvenlura chequcllo iirrestato P, irinoccntc, possa senza reato neeredire gliesecutori a lihcrnrlo. Porre la iluestione in siffalti terminisarcbbc i i s s u r d ~ .Stn hcrit: pe th ch e la colpevolezzn o no n~olpevolczzndel rea liberato o tcntato di libornre $1 calcolinei criterii misiiratori dc ll: ~ rcsistrnza dcsunti dal clanno

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    immediato, sehb eoe anch e nella liberazione dello innocenterimanga il danno irnmedialo del m ancalo rispetto alla autorit;~.

    (2) Che si possa impunem ente resistere ali ' ordine noto-riamente ingiusto quantuuque il danno sia reparahilcl, lo iri-segna anche S t r y k i o disp utot io de fitcto J'zhdicis vo l. J,dispilt . 25, cali. (i, 11. 65 - r a v e t t a coasi l ia 085, U. B- l o c k d e a e r a r i o c a p . 1 8 , rr. 1 0 9 - I o n d e d e oconsi l . 82, 11. 2 4 , vo l . 1 - I e v i o decisio~ies pnrs 5,decis. 069, et decis. 5 0 8 - m aj in cod ice i n 1.5 , C o d .dc je ve f i sc i, n. 10 - a t a l a n o t r a c t a t u s c ~ b l i n u l i sn. 81, pag. 3 5 1 . Vedasi anche C a v a l C a n o de Draclbio ?T-pio, par s 2, n. 95.

    P e n a l i t t i d e l l a r e s i s l e n u c 6 .

    Gli antichi legislatori in mezzo alla fierezza delleloro penaliti non avevano grande mestiere di stu-dio per atteggiarsi a rigore contro i colpevoli perresistenza alla forza. I loro apparitori, o Lirri, o fa-migli, o con quale altro nom e piacesse chiamarli, sa-pevano bene risparmiar loro lo imbarazzo di questeprocedure. I bandi inesorabili che taglieggiavano icontumaci dando balia di prenderli o morti o vivi,imprimevano alle squadre degli esecutori un' atti-tudine guerresca alla quale i banditi dal canto lororispondevano con erluivalenti apparecclii; e u n ten-tativo d' arresto convertivasi spesso in una batta-glia (1). Contro. i resistenti si dettavano bene ancheallora repressioni penali, ma nell' abituale spettaco-lo di resistenze sanguinose assumevano importanza

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    - 7.7 -minore le resistenze in guan ti gialli, alle quali ciha assuefatto l a civilth inoclerna, ed alle quali noicliarno oggid una importanza forse maggiore chenon si desse loro in antico. Di qui nacque che a\--verso questo reato le srcccliie pcnalith si mostra-rono meno di*aconiane chi? 1101 fossero avverso altr imalefizi; sebbene anche qui tratto tratto sbucassefuori la inclefettil~ileferocia dei tempi.

    i l ) Nei pi.occssi di resis[enza i vecclii pratici furori0 seiii-prc diffidenti verso le deposiziorii dei birri: G u a z z i n o tl cd e f e a s i o ~ ~ eeortu12 defens. 5 , n. 9 - a b a l l o reso lu t .criitzi7t. cns. 127 - a n i m o I I e dec is . 46 , 14. 31; che ponecoiiie regola costan te 1,1 ina tte nd ibi lit~ ellc loro tcstiinoniarizt..E veram ente nella mia pratica io vidi che tali deposizioriierano troppo spesso esagerdte ed animose, non solo pe r ef-fetto di naturalo antipatia, nia a nclie pe r inte resse person;ilr.Se i resistenti fur ono vittoriosi gli esecutori hann o intere sse i lmagnilcare I' asgress ione patita, p er non aver rt improvero divilt : se In rcsislenza fu repressa hanno uguale i i i tercsse percsaltarc la propria b rav ur a. (Jualclic niocleriio oss ervan do chein qi~csLi rn;ilefizi la oEesa a l diritto irniucrsale determina li1clnssc, e coslituisce la speci;ilc ecscnza del m;ilefizio, opin clir1' iifliciale ferito non poiesse inlc rven irc in caum com e [)arte ci-vile, qiiasic!lb la prevalenza del 31r1tlio iniucrsrtlc ciiiicellassro distruggesse i l d/itztro pcirticol are. Oiiesta nuovissiina Lesi fiibene coi ifutsta da F a r a ti il a (nclla Tclrti Znnclcrt nauo 2 ,16 . 15 ) con la rcplica altrettan to giusta cluanio st~n iplic c, lic i.Salso cpcl presupposto. Se o la teoria od un codice per dc-teriniriare il titolo di uii ~i~tilcfizio igliiiiio norma d:illa 01lksii;l i diritto ~cil iversct le , lo colloc;itio frii i reati sociiili, noli! per questo che cessi di csislcrc la Icsionc al dirillo prir-ticoln7.e dello uflici;ilc, ri lui conipeteritc come individuo, etlcvcntii ; i lnicnt~ coiiccjii~ it;intc al19al t ro. Lo essere of iso l ' 2111ficio nella pcrsonli dc lcrmina il t i to lo , o la gerli11ill.i mag-

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    giore, ma non fa cessare la ogesa minore patita dalla per-sona come individuo. La dottrina di F a ra n d a per pre-suppone una ogesa allo individuo. Quando jI carabiniere, nienteoffeso nella sua persona, volesse costituirsi parte civile controun a ?.esistenza semplice, mi permetterei dubitarne.

    Nasce da questo che in molti degli antichi statutipenali non trovasi neppure il titolo della resistenza,e parecchi istitutisti appena ne dettero cenno. Sicontempl seriamente questo reato quando era coni-messo con turba armata, con tumulto, con sedizio-ne, e trovatovi facilmente il sentore della lesa mae-st ( i ) si and velocemente alle pene supreme. Mafinchb tratto ssi di piccole lotte co ntro gli esecutorinon susseguite da pubblica perturbazione, si ritenn eda un lato il buscare qualche coIpo come un incertodel mestiere di birro, e dall'altro lato come un istintomal frenabile di natura lo usare della propria forzaal fine di man tenersi in libert. Gi B questa unaosservazione generale che gli antichi legislatori nonfondando il gi ar e penale n sul principio della eme n-da n su quello della tutela giuridica, ma per unaparte di reati su l principio ascetico e per 1 altrasulla intimidazione, miravano a grandi spettacoli;ed esaurita la ferocia loro sopra i maggiori delittitrascuravano i piccoli delinquenti, cluasi preparandoin loro la futur a messe per m ena r poi gr and i col-pi a servigio della esemplarit come essi la inten-devano. Non m ancarono per stato ti penali cheanche sulla resistenza facessero le prove della loroseverit (2).

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    (1) I1 concetto c he chi resist eva alla forza incor resse neltitolo di lesa maest ebb e sanzione an che dalla celeb re bol-la di Sisto V: gi h1 e n o C h i o fde a9 ,b i t rar i i s cas . 583,21. 1 ) lo ave va insegnato com e principio generale. Ma ilG u a z z i n o f de confiscalione Donorum conclus. 13, am -pliat. 4 8 ) strenua men te sosten ne c he il r igore della bollenon fosse applicabile quando si era resistito contro unaescczczione civile. Errato peraltro nel punto di vista scienti-fico er a il concetto clella lesa tiiaesf, per ch man ca lo es-senziale elemento della intenzione direlta ad attaccare ilgoverno in chi h a soltanto il f ine di libcra re s od un amicoda un male iminiuenle. E questo fu gi osserv ato fino daisuoi tempi dal B a j a r d o ( a d C I a r uni S. luesae majes ta -t is n. 2 ) d al F a r n a c c i o fcuiasil. 205, l ib. 5 ) e dalC o n C i o l o f ~esolu t io i i ea r imi i~ u les ,verbo of c iu l i s , re -sul. 5 ) qiiaotuiiqiie per argomento dalla l . cujusque doloI]. ad l eg . .liti. mccjcst. l' assiinilazione della resistenza allariiriesfli trovisi pec orilm ente ripetu ta dai pratici; e forse iinnpallida reminiscenza di questa idea quella ch e Iia fatto da rein alciiiii codici il noirie di rib cllior ie a que sto delillo. Ma ingenerale piib dirsi c he gli antichi guardiivano pi a ll 'a vve -nuto esiniizione clie all e lotle s enza i~isultnrneiilo, c quali siperdonavano iiIIa rozzezza dci co stu n~i uando non a ss um eI1;ino caratleri di perturb azione sociale. F orse Iii civiltki~l ode rna pi rigida ap purilo perclik dai popoli civili esipceche meglio si coinl)rcnda il dovere di obb edire alla legge, eche alla ;iutorit;i dello Sta lo s' immolino an ch e i moti isiin-tivi della na tura. Pii anciie dirsi c he negli antic hi tenipi siebbe In persona del birro ii i maggiore disprezzo dalla stessasignoria a cili serviva: laddove oggi la idea progressiva dinobilitare In persoiia del t>trrgi.strato ur i~ ia lo a condotto avolerlo circondare. (li niaggiore rispetto, e proteg gerlo pii1eiicrgicainciite cia ogni qualsiasi oiiraggio: e questo i? iridu-bit:itarncnte un progresso.

    (2) 111 Portogallo un dccreto del 24 ottobre 1764 dispone-va clic ogni resistenm a mano armata dovesse cousidernrs i

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    come delit to d i mae sli d i secondo capo, e come tale piinirsidi morte. Iu Spagna la iStleua Recopilacion l i b . 1 2 , t i t . 10,ley 6 , rniriacci3va coiitro Ir l resistenza 0110 anni d i gdlcracon facolt di agg rav are In pena s econ do i casi: ma la l e 3 5ininacciava la morte quando si fosse liberalo un condannatoa morte. Questa specie di taglione fu cstesiasima nelle vec-chie pratiche, come si Iia dal C l a r o proe t i c a c r in i~ la l i sl i b . 5 , $. fin. qiinest. 68, i>crfio exiriteus; ove al iiers. qttnetwricorda come sorges sero in Milano procelle i mm ense fra Idoltori 3d occasioiie di urla donna la quale avendo s;ilvatciil proprio marito cond;innato a inortc volevasi ad ogni cosfoconda nnare alla forc a; ed a lode di quel Senato ricorcl:~come il niedesinio ne uscisse cori la sent cn z; ~ 1ell'Areop;igorimandando la povera feniniina n futuro giudizio quaildr~fosse meg lio ch iar i ta la cosa. G u i d o P a p a fdee i s . 557 )Iie accerta clie neil ' antica Francia chi resisteva alla fo rz; ~era punilo di riiorle o pe r lo iiierio col taglio della maiio.Nell'a ntica Repubblica Veneta un decre to del Consiglio dciDieci del 16 setiernbre 1468 (Zcyy i Ori~ni~znl ierreie,r;iccolte e p ~Lb l ic i i l ene l 17ii1, a pfrg. 1 4 ) Iiiriicrit;rrido C ~ J -riin fi)ssero div enu te fiiorn ;rliere le res ist enz e iriiriiiccii~ uirttiiiulla da cento a niillo lire gradii:iliilc secrido Ic ar m i, iIiiuriiero, e g!i cfitti. 31;~ n1 tempo stesso ordini) c h e se r i i ii.esistenlc fossc SlittO ferito od iicciso non s r ric fi lc ~s sc r o-cesso; lo che mostra la veril dclln osservazione da riic L i t t ; tdi SOprii. rdenticiie disposizioni si ril~rodii.;scrn in iiltro dc-crcto f o p . cit. PII ! / . 3.r) t ( ~ r ! j o j ei Consiglio dei Dieci CICI.;ettenihre 1658.

    I codici contemporanei hanno cjriasi tutti, chi piiich i meno, dato buon orcline al titolo di rcsisle.izzc~,distinguen(lo10 pcr diversi criterii dalla violenza pr1l.j-I~lica: d in genera le hanno grad uato le penalitsl sullenorme del nurnero, delle armi, e degli effetti ; pro-

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    - 79 -cedendo da pene infime a pene elevatissime, se-condo le circostanze. Laonde la comparazione dellepenalitk in questo reato non pub farsi che per con-fronto dei uzinzkzi e dei masshiai.Qui il codice Fran-cese uno dei pii1 miti nei nzininai: l' art. 222 a!)-bassa la pena clella ribellione semplice fino a seigiorni di prigionia, i quali. per l' art. 463 possonoconv ertirsi in u na multa cluanclo vi siano circostanzeattenuanti. Poi a norma delle aggravanti aumentala ca rcere, o passa alla reclu sione od a lla ga lera aternpo ; nel caso cl' intervenuto omicidio minaccia(art. 216) la galera a vita. I1 codice Sarclo all'art. 251ammette per la ril~ellione emplice un minimo cli seigiorni cli carcere, che aumenta anch' esso per le so-lite aggra vanti e passa alla reclusione ed alla galeraa tempo: ma con esorbitante severit spinge la pena(art. 533, n. 4 ) alla morte iluando vi sia intervenutoomicidio, tanto se il meclesimo f[i mezzo alla ribcl-lione quanto se ne fu conseguenza. I1 codice ToscanoF: uno dei pii1 severi nei minimi, poich non 0ffi.emezzo di al) l~a ssar e a carcere ( ar t. 143) sotto i seimesi, per quanto la ribellione sia semplice, spogliadi Ogni aggravante, ed anche scusata da attenuanti.Tale rigore fu figlio dei tcmpi nei quali venne dettatoquel codice, come altro voltc osservai. I1 primitivoprogetto del prof. G i u s e p p e P u C c i o n i avc-va proposto un minimo di tre mesi. Ma le vicendepubbliche sopraggiunte sostituirono alle v erita giu-rirliclle considerazioni politicl~e e fecero prevalereil pensiero che la resistenza in Toscana merit,asse])cric ma;ggiori che in Francia e in tutto il resto11' Italia. Aliche il codice Toscano eleva poi per ra-gione cli aggravanti la pena della resistenza a car-

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    cere di dura ta m aggiore, ed anche alla casa di forza:la quale determina nella misura da dodici a ventiann i nel caso d' intervenuto omicidio non premedi-tato. Anche contro lo eccitamento a resist ere volleil legislatore toscano mostrarsi piii austero del legis-latore francese; poiche dove questi alla provocazionenon susseguita da effetto minacciava la c arce re inun minimo (art. 217) di sei giorni, riducibile an-cora ,pe r attennanze, il Toscano inflisse un minimo(art. 145) di un mese non mai riducibile (l).

    (1) Il minim o della pena contro la resistenza s emp lice erapel codice Napoletano (art. 178) un niese di prigionia; pclcodice Parmense (ar t . 222) sedici giorni di prigionia; di Xlal-ta (art. 84 ) quattro mesi di prigionia; di Neufchatel ( ar t. 59 )otto giorni di carcere; di Vaud (art. 117) un giorno di car-cere; di Friburgo (art. 111) un mese di carcere; di Sve-zia (cap. 10, S. G l' ammenda; pel codice Francese (art. 212)sei giorni di prigionia. Per' I ' austr iaco (art . 915, 511) riirtiiese. 11 codice Toscano si qui ravvicinato alle leggi Estensi.Il Decreto di Blaria Beatrice d' Este de l 7 decembre 1815,Ej. I l , limilava il minimo della pena ad un ao no di carccrc.

    Esimizione, evasione, effrazione di carcere.

    Dal verbo esimere, clie vuol dire sottrarre, cleri-varono i giuristi il titolo d i csfi)ziuione 2 ) che ;-?ldelitto nel quale incorre, chi sottrae alla gizcst;iz.ic(,una cosa od zcna persona sulla quale essa avevccposto la ntano; ma In esirni,nione cosj definita un

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    genere dal rjuale si staccano due altre specie in ra-gione di certe materialiti, e sono la evasione e Inefi*aziutzede l carcere (2). Finch un arrestato giaridotto in mano della pubblica forza in via per es-sere condotto alle prigioni, ed anche precariamentetrattenuto nella caserma o in un albergo o nel pre-t o r i ~ ,i?a non B ancora ristretto in carcere, chi loliberi incontra il titolo di esffizizione.Quando peroegli fugga o sia sottratto dal carcere il fatto assumeil nome di evasione. Ma questa esattezza del lin-guaggio non d resultamenti, perch le regole clellaesivniziolze e quelle della evasio~zeuno presso a pocole identiche.

    (1) BIBLIOGRAFIA Om e z unr in rum resolu tionum tonl.3, cap. 9 , n. 11 - a r p z o v i o pructiccc cri mi nal is quae -st . 35- H ei Is de proc. inquis . cap.6 , S. 61- e n a z z ielen ~cnt a zcris crizi nalis ziol. 3, p g . 100 - o g g i ele-ilentu jziris prud. crinz. vol. 2, ~ 1 1 ~ .4 - 1 a t t 11 a e i decarcerilljz effrnetio~ic- o s s i o tractati is t i t . de e ffru-ctoribtis curcerum - n g a u elemenlu jiiris criviinalislih. 1, 5. 6.55 et seqq. - o c k inslitrrlio?aes S. 614,pug. 310 - R e l l i o i~is ti fu lion es zi l'. crin?. Lusi tanitit. 4 , S. 8, prrg. 55- e i s n e r de crincine uio luli crir-ceris - r i L Z c h i o con~~lientcrtioncs e vn ri is jtcriscapitihus, cotlunent. 6 - o e h m e r t~ t e d i lu rbnrs n Caro-l inat~ l d ~ 1 . t . 80, .4 et 5 - B r i g a n t i della fritltura delcarcere: dopo l a pratica crii?iinnlr, p n g . 256 - V a n E y c kDe carceriirta effrtctorii)as, lepden 1765 - o C C e j oExercilnliones vol. 2, disp. 39 , dc firgrr, cap. 3; - o u-g l a n s trcrilc? dc s dif fcre tlt es espces de cr imes t i t . 2,chup. 2, S. 2, n. 3 - a r n1 i g n a n i elementcs S. 86'5 -G i u i ;in i i s i i l ti z ioni d i d i ri l to c r i~ n i ~ in l eib . 2 ,pag. 175-P U C i o n i srgyio prcg. 366 - o r t i conclusioni pag. 5!)- e s s i n a traltrt to d i pcntilitri speciule S . 114, ~ " 9 .91.YOL.V. 31

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    (2 ) noto che il carcere fu introdotto ad c i i s todiendosnon ad puniendoa holnines. Appo molli popoli si con-ser vat o fino ai ternpi rcccnti qu esto niodo di vedere, ch e inonlico fu universale, per cui noci si concepiva una punizioiieconsistente nella sola privazione della libe rti. Ci in parteerd conseguenza delle condizioni uomadi di certi popoli; epi kpecialmente poi della idea della vendetta, la quale nonsi prestava a questo modo di punizione. I rei si uccidevano,s i depor tavano, si esiliavano, s i mulilavano, si f lagellavano, sispogliavano degli averi; e quand o si condanuavnno o al-I ' cipus pullieuu i o d uI17 oyzts nzetnllictitri. o in n ~ e l a l k n l , a1ier1,i si ravvisava nel costringimrnlo ii dur i Iiivori piutio-+lo clie nella p rivaz ione della libert . 3jolti ascriv ono al giti recaiiouico la introdu zione del17 uso del ca rc ei e corrie pena ,cad i: naturale ch e al medesimo se non pub at tr ibuirs i laoriginalitA, si attr ibuisca alme no lo allargam ento di c~u est oconccito; perciii? E conscquenziale al pensiero della einenditdel reo introdotto nel giure punitivo. Laonde era ben natii-rale clie il progresso civile aven do reso ogni di pi gapIi;irrloi l fine correltivo della pena, i l car cer e che non i'u pena ii iqiiiliconcr~~iist:isse poco a poco 1ii supieni;izia e quasi ld esclu-sivitli fr

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    carcer i in Ital ia, Torino 1867, dove al cop. l, 4, nienielascia a deside rare dal lato storico. C ) i i i pcralbro dove parlacidel realo di esimizione, e vasione, ed efTrazione del carce re, siguarda indistintamente ogni luogo di detenzione per ordinedi ~;iiistizia;e quanto qui si dice si applica :il carce re (li cu-stodia, t:~iitocivile quanlo criminale, come :il ciircere di prnn.

    Importante stabilire il momento in cui pu0 na-scere il reato di esirlaizio?zc. Il reo clie avvisato delloavviciriarsi della forza s' involn, o chi avv ertito dellaimniinenza di un scrluestro vriota la casa non fannoesiu?i$ioize. Pcrcl-ii: clucsta s org a non sti ri n ecessarioclie gli esecutori al~biano i i preso possesso a nomedclla gius tizia dell' uonio o clella cosa, in%bisogrierAalmeno clie siasi fatta la intimazione o che all'rio-lno o alla cosa sovrasti iinm c~lia tam ente n ilinnoilello esecritore. E qnanilo non vi b csimizioue peril principale i: chiaro elio non puO csscrv i ni!ppurepei tcrzi che lo abbiano aiuta to; i quali, dove t rat -tisi cli fhtto criminale, potranno reclargriirsi d i favo-~cgg iamcnto 1) u n niente Si piii.

    (1) (;cssnrio pure i liloli ( li ~simizione d rv;isione ptlrt r ungo ;i1 di\rerso rciito ( l i rihr~sodi rrtito-t8itii innomiri;i!iicp;intlo In liberazione inrlelritri del carcerato sinsi ortlinnta dachi ;ivclvii nci suoi potrri di cniritrra il r il:iscio, sebbene lo:ibliin f;itto per f,ivoi.r e coiiii.o Iii lepgc. Fii in qiie sto s ens oclic 11 C;i I,;, l ;i n o (T t - ( r r t ( l t / i sc r i ~ t ~ i ) a ~ ~ l i sn g . 331, 11. 75 )prnporic In qiiestionr sr iin Ciirdiii:ile possa rendersi colpa-~ p ~ ~ l ci ~ s i ~ n i z i o r ~ ei r ~ i .

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    Quanclo per6 1 uomo ristretto nella prigione sene libera mediante rottura (1 ) d i muri, porte, tetti,cancelli od altri ripari destinati ad impedire la fuga,si muta il titolo cli euccsione in rlriello di efi-c~zio~zcrcii cccf7ces*e, he prende il suo nome dal qkzezzo. Ebene a ragione prende il nome dal mezzo perchi;.cli troppo il mezzo supera il fine nella politica gr a-vit, non fosse altro per la considerazione che chiesime, o chi evade, toglie alla giustizia soltanto que ldeterriiinato colpevole ; mentre chi romps il carcerepu agevolare la fuga a tutti i reclusi e porre incosternazione la ci t t i ; iriostra audacia maggiore emaggiore fermezza di deliberazione; ed poi dpessimo esempio e di grande sfiducia negli onestila prova della insufncienza di quelle grandi operechc, 1' autorith prepara a tutela dei buoni per cu-stodire i hcinorosi.

    (1) Una elegante questione pu b sollev arsi circa la ipotestdi un o rcultcncnta che abbia serv ito di mezzo alla fuga de ldelenulo senza ch e s ia s tato accompagnato da nessun guastao rot turu. Nel fur to In insalizioiie si equipara allo scasso:ma nel presente titolo io non crederei clie pott'sse farsi al-tretta nto sotto il punto di vista scientifico, pcrch k la ipotesidi uno scalnrnento senza rolturn presu ppone setripre unaqualclie negligenza nei custodi della q ual e abbia profittatoi l fuggitivo. E cer tamente non s i po trebbe equiparare in fac-cia ad una legge posilivii che par li tas sat iva me nte di rOtdUt'

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    - 85 -le quali era a ssicurato; sicch non siam o pi nei termini discalamento semplice, nia si dubita solo se la rollura dellecatene equivalga al la ro t tura clei mur i . I l F a r n a c c i ofpraxi s , quaes t . 50, n. 83) esamina la questione tic1 casosemplice, e si pronuncia per la equiparazion e, allegando an-clie il B e r t a z z o l o consi l . 55 , n. 3 1 , li[/. 1. Ne adduconoa ragione che anche chi salta un muro viola i l carcere: ninl 'ai-gomealo specioso, perchS il titolo non di violnaa'onema di e f i a z i o n e di carcere.

    La esifnizio.lze di persona e la evasione (1 ) quan-do si obiettano allo stesso arrestato o detenuto nonsono generalmente considerate come delitto se loelemento criminoso non si trova nei mezzi ndope-ruti. I1 reo che per pigliare il largo usa artifizi oprofitta della negligenza dei suoi custodi obbediscead una legge di natura, ed C'! scusato: la legge serhail suo rigore contro i custodi o negligenti o cor-rotti. Regola ugu aliilente benigna deve accogliersia riguardo degli stretti congiunti (L). Rapporto agliestranei per, quantunrlue non siavi crirninositj ncimezzi adoperati, sono punibili : ed iilcorrono ne1 li -t010 di fuvo~~eggiurnenloe lo arrestato o il dete-nuto sottratto od evaso per opera od aiuto loro eraun delinqricntc o tenuto come tale; e nel titolo purodi csitiziuione o di procurata evusio?ze se e ra undebitore civile (3) o un individuo catturato per mi-sura di polizia.

    (1 ) Aricbc la uioderna scuola gernianica non ammette 1:ipuiiibilith della evasione semplice in quant o al carcerato che

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    profittb di circostanze innocenti per ricup erare la liber ti:B I i t t e r m a i e r not. al I p e u e r b a c h S. 197, fiola l. ire-diisi a nc he B o e h m e r o cid C a r p z o v i u n i qttnest. 5, ob-s e r . 1 0- t r y k i o displ~tntiozes ol . 1, disput . f , np . 5 ,n . (i.Appo noi era esplicito il testo del codice Leopold inoall' art. 103- vi - hi fuggirti dal le carcer i per qilu-lullqlie c:cusn siavi ritetiitto, so ls a av er ftilto nlcuna sor tud i violertzn, sarti: iuululne per tale fuga d n ogn i perzu.In questo stato di pratica O di legislazione fu ben e osservatoclic il titolo di co mp lic it~ on poteva adattarsi ai terzi (c on -giunti o no) clie avessero consigliato istigato o istruito il dete-nuto a fuggire pe r quella guisa. E questa tesi si dimostr perlargo da Ba r d e l l o n i Cons. 27 , pcrg. 166 , Vewetiu 1612 .6 a veilersi ancora V i l o s a de fiigilivis cap. 3 , e i frani-iiienli Romani che ivi comrnenta. Altrove si volle punita neldelcnuto anche la evasione semplice ( C a r r a r d j u r i s p r u -tlence c?'i??lOtelle sect. 2, dcrp. 5 , S. 5 , n. 2 ) e sono notepur troppo certe regole insensate clie in alcuni paesi si vi-dero converti te in leggi, e per le quali la fu ga d i un inyui-sito dicliiarcivasi confessione finta bastevole a coiiipletarei l processo; laond e il fiiggitivo do ve fosse ripr eso si conse-gnava senza ulteriori giustificazioni al carnefice: B e s o l d OIl~esauricsvol. 1, pcig. 555. RIa inve ce di rico rda re gli auto rie le ordinanze clie sanzionarono questa stolida presunzioneriteglio valga indicare la confutazione che ne fece il N a n ico n la sua consueta esattezza tiell' aure o libro De ijadiciispag. I7 et scqq. nella edizione del 1823 ultinia edizionefiorentima: e dico ultima, quantunqu e altri esen iplari necorrano con la data di Firenze del 1859 e con la insegnadi nlinerva; perchb questa n on B che una rinnovazione difrontcspizio per frode del tipocriifo, probabilnienle direttaiid riccreclitare un libro clie egli ave v~ i nella su a edizioneimnieritamente vituperato con infiniti errori lipogriifci.

    12) I pratici ;inim isero la indu lgenza dovutd agli at kl lidr l sdngue anche per gli stretl i congiunti clie per l ih erareil congiunto avessero usato violcuza non contro le ptbrsone

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    iiia contro le cose rompendo i l carce re nrg 1. 4, de e n a -et .- o n1 e z uariarzrm resnl iition u~n osi. 5, cnp. 9, i nfin.- o el i m e r o in constitttlionenl Carolinani pag. 876,S. 4, verso fuc i l i~ t s- l ;i t i li a c i (le c rimin ibits lib. 47,t i t . uf t . cap. 4, 11. 2. E in tema rlegli stessi deienuti che senzalcsionc personale ai custodi si fossero procacciata In fuga conrottiira di carcere incrgnarono - ccesse non est o0 ecunrent poetznn costitztere: C r e m a n i i le j i i re crimi nnl i l i l). 4,cap. 5, nr t . 4, S. 7 - W a n L e u w en ccnst i rn forensigp a r s 2, liil. 2, ccrp. 5, n. 18 - o cl i ins i i tut io~zes ;. 618,- C r e s s in constitictione)n C aroli~ zani rrt. 180 , S. 3 -P u t t rri ti n n cleslenta Q . 185. BIa S e v i n f l eg i s l a l io?~crbi in e l l e l ib, 1, cnp. 4, ar t . 5 , Ej. 6 ) concilii, le discordan tiopinioni con una distinzione: se il dete nuto che fugg coneifrazione di carcerc era minaccialo di grave pena, non sideve punire; s e invece e ra minacciato di pena lcggiera si devepunire. Questa distinzione non : cerehrina; essa si connettecon la dottrina della coazione clie dirime la impu tazione.BIolti peri, furono i sostenitori della con traria opinione inse-gnando dov ersi punire pe r la operata violazione del car cereanch e il detenuto che si fosse poi chiarito innocente dell' ac-cusa che pendeva sopra di l u i ( L e y s e r rneditationes inpand eclas spec. 544, ined. 1 - SC h i l t e r o p r a x i s , e se r -ci tafio 49 , S. 43 ) per la ragione che lo efr alto re non sipunisce perclib fosse colpevole, ma perch fu eifrattore. Deveper distinguersi fra il caso in cui alcuno sebb ene innocentesia stato carcerato per ordine di giiistizia, al quale : su odebito di sottoporsi; ed il caso in cili taluno rompa i l carceredove fu chiuso senza ordine legittimo per prepotenza di unpubblico ufficiale; in questo secondo caso non troverei con-veniente punire: R o i t z decisiones Litltawine, deci s.3, n. 27 5- t r y i i o dispistationes disput. 4, cap. 5, n. 5 - rt~i.cnim wlagis fr(tetdeiiz et damnzcna injzrriosrrm. rrvertcre czst,qttam crini en conzrnittcre: i d qicod non dnlo se d prudc~i i i t readsc r ib i tur .

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    (3) Nel17 antic a pr atica er a in pieno v igore In regola checoloro ch e res istend o alla forz:r pr ociira vano la ecimizionedi un debito re di ve nis sei .~ ssi medecirni aolid;ilmente res-ponsabili per il debito anche senza escussione del primodebitore: e questa pratica si appoggiava sull ' autorit i deiI I e n c ~ c l i i o c ccrbitrriis cas. 583 - C a c c i a l u p o declebitoriljus fiigitirlis quaest. 10 - e C k i u s d e j u r e si-stendi ccrp. 26 ; e traeva argomento dalla 1. 3 , C. de exnct.tribtttoruni; e si fornicilava con questo Lroccardo ch e ciiiesime il debitore civile dal carcere od anche e manibzu f j -miliae hribetur ac s i pro eo fidcjuss isset . Eravi peral t rodivergenza sul punto di applicare oltre In pena civile dellafidejussiorie presu nta nnctie una pena crimi nale qua ndo lof*simitore non fosse st ato un carceriere: C a l a l a n o frrrcta-tu8 c r i m i n ~ r l i s y . 354, n. 1.22 et 126. (lui singolare laquestione sol1ev;ita dai pratici intorno allo ammettere comenctrscc allo csin iitore la circos tanza ch e si fosse ar re sta to ildebitore per una somnia szipeviore a quel la che aeranl enlcera dovuta. Sembr a si pronunz iassero p er la negazione dio gni s cu sa C a e p o l l a e on s. 14 - i p p o l i t o d e n l a r s i -l i i s pracl i cn criuzinnl is S. oppor lune n. 20; et S. crllin-yum n. 46 ct 47 . Dovrebbe peraltro limitarsi questa regolarigorosa quando il debitore avesse pronto il denaro per sal-dar e il vero suo debito e ne face sse olferta; perclib alloraIO arresto si rnanterrehhe sopra un debito insussister~te; e ilcaso rientrerebbe nella teorica generale dello arresto e car-cerazione assolutamente ingiusta; del quale P e r s i o cons. 47;e N o v a r i o decis. Lucttnae, de cis 4, e di nuovo alla decis. 78.

    I pubblici ufficiali e carcerieri (1) incorrono inuna ntancafzzn di uffizio se furono negligenti, eilin un abuso di auto riti se collusero per favorire laesiniizione o la evasione. Modernamente il fenomeno

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    - 89 -che la malizia umana coltiva sempre le elaborazionidei criminalisti si avverato anche in questa ma-teria. In alcuiie carceri d' Italia si B recentementeconosciuto una mala usanza assai singolare: i car-cerieri corrotti da denaro aprivano il carcere pre-cariamente ai detenuti e condannati anche per gra-vi delitti perchk andassero a procurarsi il piacer lorocon promessa di restituirsi alla carcere; promessache per lo pii1 si manteneva, ma spesso anche no:i pi cauti li accompagnavano essi medesiini ai lorobagordi, come un prefetto farebbe dei suoi colle-giali. Sirnile fatto & evidentemente un abuso di au-torita ; rna questo titolo non offre repression e pro-porzion;tta alla gravez za del caso, e la p erd ita del-1 impiego non i?pena efficace rinipetto al possibiledi un ricco detenuto. I1 titolo di esimizione od e v a~shne a rigore di termini non applicabile, perchblo individuo non 13 sottratto alla mano della giusti-zia. l? stato dunrlue rnestiere che le aule legislativesi occupino di questa figura criminosa per adattarviuna disposizione speciale.

    (1) L' art. 180 della Carolina pronunziava in qiicsti termi-ni -.Si custos ccrrceris nliquern qui criminaliter drliquit,poennniquc pronzeritus est , libe rat , is quidein ennzdem por-n ~ , noco f i cinor osi , quem i to l ibcravi t , promet . it trs e s t .LO stesso dispon eva lo speculuna Suevicunt ca p. 120. E q ue -sto non fu clie uno riprodiizione dello leggi rornnne: l. 4 , C.cuslod. reoruni, l . 1, C. de bis qtr i lotrones , e 1. 1 , C. de fal-sn ntonetu- o s e i h a r d de eo quod justutn est circaclaues et clauslrn, dltorf 1726, S. 28 - o e li m e r O ele-ntentil $. 359. hla i~ilrslapena del taglione non si nianlennenella pratica gernianica ( S t r y k i o Usus modernus l i l . d e

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    effracori6us 03. 5 - Ca r p z o v i p prncticrr quaest. 111 ,n. 107 - e r g e r o supplemetiia ad electn jii ri s crirnin'l-l i s pag. 5 ) e v i sostitu la pena arbit rari a. A qneslo fine i lC a r p z o v io si condusse col sosknere clie I' art . 18 0 dovevaintendersi del solo caso in cui la fuga con connivenza del car-ce rie re si fosse consumata mediante effrazion e. Ma L e y S e r(meditationes in prindectas spec. 5 4 4 , m e d i l . 4 ) assunse Iaconfurazione della lesi carpzov iana, confessando per ch e i pra-tici ohhedivano pib ali' autorit di C a r p z o v i o clie alla legge;ma compiacendosi nel ricordare ch e du e volte aveva vedu toapplicare la pena di niorte. Gli argomenti del L e y s e r ver-san o tutti sul testo della Carolina, e soltanto egli so g~ iu ng eess ere ridicola la ipote si di C a r p z o v i o perc h s e i1 custo de

    connivente basta che dorma, e non vi b bisogno di rom-per e i niuri. Ridicola invece mi pere questa obiezione, perctil:pub essere connirenlc la ~u ar di n i vigilanza e non conni-vento il custode che tiene le chiavi, cosicchb siavi bisognodi effrazione malgrado la connivenza ed aiuto del carcerieresubalterno. Il caso ovvio. Piuttosto poteva dirsi c he il sup-pos to d i Ca r p z o v i o e ra as surdo , perchb n i inacc iando a laarcerierc conniventz alla e ha zi on e la pena che avrebbeincorso il detenuto evaso poteva accadere ch e questa penafosse lievissima, e cos inferiore alla pena ordin aria ch eavrebbe meritato la sola effrazione commessa da quaiiinqueestraneo senza violazione di fiducia. Checchb sia di ci lapratica ge rmanica caucell quell' articolo della Carolina, e fecebenissimo. Anzi il K o c h finstitutiories S. 61 6) s i studi d ipurgare la pratica dai due peccati dei quali le avev a datogloria i l L e y s e r , mostrsndo che uno di quei due casi fu unqiudicato militare e I y altro un caso di perduellione. Quantoalla responsabilit dei carcerieri negligenti vedasl B e r t o n ide negl igent iis parx 2 , ar t . 11,pag. 169, ove a l n. 8 avverteche quantunque per regola non sia criminalmen te punibilela colpa lievissima, pure si fa eccezione contro i custodi chefurono causa della evasione dei prigionieri a nche per lievis-sima incuria: e cib pe r la ragione dello assunto ufficio.

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    La esimizione non si definisce corrie il furto unaCotttr~etlauiune,m a una .solt~*cczione.? chiaro da cibch e il iaoruento consuniativo di rluesto malefizio siraggiu nge allora soltanto quando lo arresta to o de-tenuto abbia guadagnato la sua libertu. Finche, loarrestato si 15 momentaneamente svincolato dallemani degli apparitori, e f'ugge, ma I: tuttora inse-guito e raggiu nto; finche lo evaso dalle mu ra de lcarcere trovasi tuttora nei recinti esteriori o neiperistilii ed inseguito clai carcericri 2? ripreso (1)generalmente s' insegna doversi applicare, quandovi siano ausiliatori prinil~ili,l titolo di tenlata eva-sio~ze.Quando perb siasi usata violenza contro lepersone sorge il titolo d i ?*esistenza, la quale (cornesopra ho detto ) si consuma col primo atto di lotta,ed i? titolo assorbente.

    (1) La regola per cui nella generalit dei casi non siSrnino-rii la imputazione di un delilto consumato p er ci;) che possaessere avvenuto dipoi si applica ai reati di esiniizione, e diviolato carcere. Risale a G i ;i s o n e f i l i l . adrnonend. n. l(i&,n: d c jicrcjrrrc~izdoj la dottrina che lo esser e stato poseiaripreso il fuggitivo nou miriora la pena che sinsi incor-sa diilui o dai terzi: C a t a l a n o t ractnt~cs rin?i?zalis pug. 554,n. ,125. i)uando perb si avessero i termini della punihilitiidel fuggitivo, e cl\iesti invece di esse re ripreso si fosse spoii-tanea i~ien to ricostituito prigione, tale circostanza dovre bhcbene valutarsi a sua scrucc: come nelle altuali pr iili ~li e talianosi valuta scusa nel carcericre negligente lo aver procurato1' arresto dcl fuggitivo.

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    La esimizione delle cose ( i n ordine alla qualeva!gono identiche regole riguarclo tllla distinzionef'ra consumaz ione e ten tat ivo ) avvieni-. tut te le volti?che si sottragga un oggetto dei quale la giuqtiziaerasi per i suoi fini assicurata. Cade ordinariamentesai corpi d i delitto che mnliziosamcnte s' involinoper difficultare un processo criminale. I1 criteriocostitntivo di questo titolo il fine d'impedire Ingiustizia: se i1 corpo di deli tto fu sot trat to per f i ~ edi lucro sorge il titolo di furto. ?da la esimi;ioile (licosa, pub anch e caclere sopr a carte, docu men ti odoggetti che la giustizia abbia assicurato per finiinerain ente civili ( l ) : e sempre il momento consu-rnativo sarA nella sottrazione. Quando per siasisottratto un documento chc era in inano della giu-stizia, per distruggere la prova di nn rapporto ob-hligatorio nas cen te dal medesimo, sorger; il titolopiu grave di falso pe?* soppressione. Gi s' intendeche il titolo di pnottztra di sequestro, designato cometitolo speciale, fluttua secondo il diverso fine delloagente t ra le frodi o truffe, e la esirriizione di cosa.

    ( l ) Non potrebbe : immcl i~rsi l titolo di esinl iziont~nella~ r ~ l t r n z i o n ci cose delle quali It i girislizia si 21 inipossessola;i soli fii i i civili, se vero fosse il pensiero di W i n s s n g e rI. di altri, i quali pretesero clie la prociirala evasione di unr r r rcc rc~ lo er debiti non tlovesse elevarsi a delitto basi;iiidoi11 riparo le indennit pecuniarie dnte a l credilorc. Costoroaddussero come razione di cib cl is lo sta to noli 110 i l r lcre .~sccilcuno a t e n er e i n c a r c e r e quel d c b il o rc . l e t al e o s so r-

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    -- -193-vazione un errore- ." Perchil la m;t;gior pa rt e dei de -litti si puniscono senza olfesa allo Stato : uando il privato rubaa1 p ri s ~l o , d ha commercio con la donna altrui, non ledeoicuno interesse dello Stato. - .0 Percti lo Stato ha sernp rt.un interesse nella Sicurezzit delle carceri e d ei luoghi dicustodia - .0 erc h tutle Ic offese alla giustizia si puni-sca no p er la offesa alld giustizia, e non soltanto per uno i n-teresse speciale d el governo. Tale osservazione pertanto nonha valore alcuno salvo che voglia tenersene conio conie cri-terio niisuratore. E peri, vero che a quel pensiero sem broispirarsi 1' art . 258 dei codice penale Francese, che non dettasanzio ne contro la ev asione dei debitori civili qua ntun queprocurata dagli stessi corcerieri : ma pi saviam ente a nostrocredere mantenne la punibilit anche i n queslo caso 1; ar . 161del codice Toscano con le debite moderazioni.

    TuI17olta la csimizione di cosa degenera nel titolospeciale di rutletrn 4% sigilli (che lia sempre perobiettivo la publ~lica iustizia ) quando pcr maggiorecautela 1 oggetto si fosse assicurato con quel mezzo :titolo speciale cl~c contemplato nella maggior partedei codici coiltemporanei (1). Una aggravante d iquesto reato prib essere la falsa chiave, la effrazio-ne, o lo scalamento di cui siasi valso il colpevoleper eseguire la sottrazione: ma tale aggravante nonsi crecirita rneritevole di speciale contemplazionedalla maggior parte dei legislatori, e rimane a va-lutarsi cial giuclice nclla clistribuzione della pena re-lativarrientc deterniinata contro il reato principale.Se poi per esimere la cosa si us violenza contro lepersone, siamo nei tcrmini della 7-esistenza.

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    - 91 -'1) Il litolo di rotllirn (li s i y i l l i nei codici cnr i t~ mp ornn r iclie io contemplano noli li a ni: una oggeltivitlc riririclica tii'una penalitii uniforme e costante. Il codice Francese ( ar t . 249,-250, 251 ) coniernpla la roLtura di sigilli appc~ctiper orciinr*del governo o per dccreto di giudice, c Iti punisce nel crrstodranche per negligenza con la carcere da sei g iorn i a cinq~it*anni, ed in ogni alt ro con la stessa pena d a uno fino ti t r r,inni. Il codice Austriaco (S. 516) non d is i insue f ra i l cusUxlre I' estraneo e punisce con I' ar-resto semplicc di un m ese ,dn esicnd ersi nei casi pi gravi fino a sei di arrcsto ripctroso,1:) rnLii~rii di qua!sivoglia sigillo di pub hlic o iifiicro, coml-ircn-ticnrlovi ancor:i quelli dei cornuni, dcllc pnrrocc hie, c deipubblici notai. 11 codice Prussi;ino (13. 108) coniriiina senzadistinzione alcuna la carcere dd selle giorni a S F ~ esi coiitroil doloso infran gitore de l sigillo officialc appost o da una nu-tor i t j O da i1n pu bl~ lic o unzionario. 11 P or to gl ~ ~ s car t . 510)prevede la dolosa rottura del sigillo apposto pcr ordine del-I ' au to r i l~ i ,e la punisco con la prigione maggiore da tre aqiiindici anni nel custode, e nel privato con la prigione cnr-rezionale da uno a tre anni. 11 codice Svedese (ciip. 10, S. 21)irrogir la c arce re fino a sci mesi, senz a distingu ere se larotlrira del sigillo apposlo per ordine dclla pubblica autorilii f uopera del custode O di un privato. Il codice di Malta (art. 151)prcvcde questo delitto, equiparando nella pcnn di lino a tremcsi di prigionin a nch e la rottura av ve nut ;~ pe r neqligerizadel custode. Cosi oscillano presso a poco tutti i cndici con-tcmporiinci: e cib mi c on fo r l ~ nel pensioro cl ie inoppor lu-ii;inieriIr del giiaslo rli sigilli siasi voluto fa re ii n iitoln dircato principale. (Jiicsta non i: chn una circosf:inza ngyl-rr-onnlc , la quale pu accon1pagn;irc iin numero infinito di rciiti:il fiirto, la fro rlc, In lru ri i, il Lilso, i l favorcggiamcnlo, la esi-iiiizionc, l ' allo tradinicnto, Iii violazione di Ictlrrc, crl nllri.l< d l i f lc i lo i~ r~n ~ag in arcII I gu;isto d i sigilli clie si:) f i t i ~ s+s icsso, e clic non riccatti I

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    La evasione degenera nel titolo di cfilazione dicarceiv quando si consum con rottura di una qrial-che parte o interna od esterna del fabbricato de-stinato a chiudere i detenuti. Siasi rotto il solaio, iltetto, gli usci, i can ~c lli, recinti, torna all' istesso :seixpre si sono distr ntti quei ripari nei quali er aposta la difesa dci cittadini nvvcrso i facinorosi, eche sono oggetto cli un diritto universale esistentein tutti i consociati e meritevole di protezione parti-colare. Qui i pii1 rigidi ( C;. 2513, nota 2 in fine ) nonvalutano come diriinentc lo ainore della naturale li -bert6 nel detenuto, perchl! la effrazione dcl recinto una nuova aggressione contro il diritto: e soloaccordano a favore di chi agi per liberare s stessouna deg rada nte clie non si accorda allo eslrztneo,correo (1) od ausiliatore della cffrazioiic.

    (1 ) Intorrio nllc \?iii ie iputesi d i pnrtecipniizn alla ttv,i-sioiie altrui iiicrita c.;;iiuo I;i dissc?rt:izioiic di h1 u r i n jorrr-t ini tic tlroit w i ~ ~ ~ i ~ l c lr t. SICi7. Vedasi :rnclie 1 e l l c i. i np l t g . 14.7; i. B I J ii c tr e ~ / i i r r t iA11c c:lldc 1111y. '209.

    S. 28 !).

    L i ~ ~ z ier in ragione ch e qui il iiiczzo supera i lIinc bisogna ilirc clic rlriaiitlo l i i effrazione sin cse-g i t a ( co ii llot ta ciai! n1 1,riiito che potesse offrire illibero 1)asc:tggio al dctcnrito) si dovrii obictfare l;\effiuazii>nc: li carceri: consuninta e non In tentata,rlr~aritrti~qilcn c\~ns ione in stata tem pestivamente

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    impedita.3Ia se la rottura di un muro, cli un can-cello, od altro simile, fu soltanto incom inciata; odanco se fu compita la rottura di un recinto in-terno ma per raggiungere 13 evasione era neces-saria la rottura di altro recinto o serrarne, e cjuestnnon erasi ancora eseguita, non potr (almeno peropinione mia) parlarsi che di sola effrazione tentata.Potrebt~ebene dedursi che l'obiettivo del dirittouniversale aggredito con questo malefizio B in tuttie singoli quei recinti ed in ogni parte di loro, sicchkogni frazione che se ne tolga consuma la lesionedel diritto costituente la oggettivita di questo reato :ma pi veramente l'oggetto del diritto universalesi deve ravvisare nello insieme di quei mezzi (licustodia, e piuttosto in uii ideale (1 ) ctie in una oclin altra materialita; e cosi nalln somma dei riparie delle difese che si kappongono fra lo individuorecluso e la libera carripapa.

    (1) Il concetto clic 1' obiettivo del reato di effrazione dicarcere si conce ntri ncil;i liiiela dei rccinli non de ve pcr;illritpigliarsi in un senso esc lus i vo . hli spiego. La erirazione diun recin to non sarebhc in SE s tessa ch e un d a n n o d a t o , d:iconsiderarsi come pi o rneno grave secondo la maggiore (1mino re im portan za dclln cosii guas tala, lo ch e rictrtra n t s icriterii generali del t laniro dato. Cib ch e spccializza qu es t, ~figura e ne crea i l tilolo di effrnzioue 'di car cer e, t i l f i ~ t ~ .Il fine cio di sott rars i ad una dete nzi one Ier;ittininrnente or-dio:ita O com e custodia o conie pcna. Dn questa osserv aziou eder iva In conseguenza c he i l titolo di e f f r a z i o n e di c f rrre renon possa irini applicarsi quando la carceriizione era niani-festarnenlc n r b i t r u r i a . Qiirsta tesi si sos tiene dai pratici pispecialinerite nella ipotesi di u n coridannato che lrattenutoprigione (dopo avere espiato I n pena) per arb itr io d i un sii-

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    perio re, si procscci la debita libert. fuggendo con effrazione:Y l o s a de fiigiliuis cap. 13 . E la tesi stessa si avvalora perargornento a contrario senso dalla leg. 14 Q. Fnnle e dallal e g . c i o n h a e ~ e s , Q. tillimo f . de s ta tu l i be r i s . Dallequali si induce che non fuggilivo il servo al quale i l pa-dro ne aveva legata la libert purch? ser visse il suo ere depe r altri sette anni, e che dopo avere compito il servizio deisette anni siasi sottratto alle maui dell 'er ede che voleva rite-nerlo ulleriormente. In generale pu dirsi che ogni qual voltala carcerazione era m anifesteniente illegittima, la procurata fu-ga del detenuto non un reato: e che mancando il reato princi-pale di procurata fuga questa non pu divenire tale per il mea-=o. Laonde nel m e z z o resta la possibilit. di un titolo isolatodi per s stante, e da giudicarsi ut ipr inc ipa l i s . Come nellev i o l e ~ ~ z cn tali condizioni non sorge il titolo di resist enza ,ma il reato ordinari o di lesione personale; cos i guasti deirecinti noa fanno sorger e i l titolo di effrazione d i c a r c e r e ;ma quello soltanto di danno dato: ed anche questo ca rimeritevole di scusa, perch (reso necessario a ricuperarela libert ingiustamerile violata) vi si iiicontrano gli estreai!del moderai:ie.

    I romani furono severissimi contro gli effrattoridel carcere. La l . 1, in princ. f f . de efit-act.; l. 313,S. 11, f" . de poenis; 1. 13,f f . de custodia reoruwa;minacciano pena capitale. La 1.8, g. 7, f f . de poenisduplicb la pcna rimanente a chi anche senza effra-zione fosse fuggito dai pubblici lavori; e se la penada espiarsi superava i 10 anni In convert nell' opuswlelccllivlci~a;c In l. 5, in f in. de elr;trao~*dinnriz'so-g?~itio?