Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 3 (05)

download Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 3 (05)

of 52

Transcript of Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 3 (05)

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 3 (05)

    1/52

    sto, la verit del rinfaccio non potr avere valuta-zione giuridica. Ma quando la natura del rinfaccioo le circostanze del caso mostrino che la parolaoltraggiante procedette dall' intendimento di far cosabuona, non solo dovr ammettersi come scusa laveritii ma ancora la giusta e ragionevole credulitper il principio da me altra volta notato (g. 1753,nota, e g. 1764 nota) che non si pu ammetterepunibilit d' ingiuria colposa.(1) Si vedano, oltre i citati di sopra, C h a s s a i 3 e d c

    in jur i i s e t finil. l i b e l l . pay. 83 - f k e n de cxceplioneu e r i t u t i s convicii, Anzstelodnmi 1832 - I i l t e r m a i e rd e l l a p r o v a delltr. veritci di un a inc olpasione ( n e l iii o r iScritt i Gernzunici vol. 2 , p u g . 3 5 4 , 3 5 5 ) .

    C A P I T O L O VI.T n g i z c q e i e c o r i t r o i m o r t i .

    La materia delle ingiurie contro i defunti ed ilproblema della relativa punibilit potevano benissi-mo trattar si 6ella esposizione dei c riterii essenziali diquesto malefizio concatenandole alla ricerca del sog-getto passivo. Ma anche a questo ho preferito desti-nare un capitolo apposito a cagione delle piil larghepropoibzioni che ha preso nei g iorni contem porane ila disputa relativa alla tutela giuridica dell' onoredei trapassati. E dico nei giorni contemporanei; nv-vegnach appo gli antichi siffatta disputa o non sor-gesse, o non desse occasione a serie polemiche (i).

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 3 (05)

    2/52

    (1) Estesiscimi sono i pr.ovvedinienti del codice per l' ini-pero tedesco alla materia delle ingiurie, e spesso anco mi-nuziosi. In quanto alle ingiurie contro i defunti ne a m n~ el tein gen ere la persecuzione al S. 18 9, ma limita l' eserciziodella querela ai soli genitori, figli e conjuge del defunto ia-giuriato , e limita la pun ibilit ai soli fat t i non v e r i : al qualpunto non dettando condizioni intorno alla prova di questa ve-rit in antitesi a ci che prescriv e al 5. 18 6 ci rca l a ve r i t idel convicio nei cabi ordinari, a ine p are d oversen e ind urreche in quanto alle ingiurie contro i defunti sia libero ed aper toil carnpo a giustificarne la verit con ogni mezzo di prova.Due sembrano essere le idee che banno prevalso nel codiceTedesco, I' una quella giB consigliata dagli scrillori ( B e r i e rLe1~1.buch j. 150, pag. 325 ) di riconoscere un tempo olt reil quale sin pienamente libera la censura dei trapassati, ecos restringere i l diritio di accusa alla sola generazione vi-vente ai tempo dsll;i morte. L' altra : quella di restringerei l diritto di accusa ai pi stret ti congiunti di sangu e e ne-garla agli eridi esrranei , io opposizione a quanto era pia-ciuto all' Hannover, al Wurtteinberg, e ad altri codici dellamoderna Germiinia. Questa restrizione connette la peraecu-zione alla idea di una ingiuria persontile dei supersliti; per-sonaliih che negli eredi estraiiei o nei congiunti lontani nonpu amm ettersi che pe r una finzione, non facendo costoroparte a rigore di termin i della famiglia ch e stata ingiurialanella persona del suo capo. Anche S C liu t z f ~ c h r bu e l i .j. 76 ,p u g . 355 ; $. 77, pag. 561 ) insegna che nella diITamazionedei defunti non pu ravvisarsi una ingiuria improp r i a , e ponecome estreriio in gciiere del reat o d' ingiurja la condizionenell' offeso di uiucnle i11 te yp o di q uella. Risti8elto il dirittodi querela al solo coniuge, genitori, e figli, parmi siasi con-cesso alle liberl della storia il pi largo campo possibile:pi oltre rion poceva andarsi senza co nc ~lc iir e iritti incon-trastabili in person e viventi. Merita perb di essere app rez-zata la osservazione di G o l t d n m m e r f 14fnlcriali vh l . 2,1 7 0 ) clie ove traltisi di ingiuria contro un defunto clio era

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 3 (05)

    3/52

    i n pubblico uficio, e relaliva a quest o, dov rebb e 1' o l t r a g ~ i oconsiderarsi fatto all'ufficio, e perci darsi la persecuzion~aiictie 31 successore nell 7 iEcio slesso od a altro interessaioin quello. Questa osserv azion e gravida di conseguenze iuquei paesi dove le ingiurie contro i funzianarii non si per-segiiitano a pubblica azione.

    E innanzi tutto giovi notare che qni non si trattadi offese reali commesse per brutale vendetta con-tro un cadavere; e neppure si tratt a (li oltraggi re-cati ad nn a sepoltura od ad un monumento. In talifattispecie la questione i? affatto diversa : non nascedubbio sulla punibilit,; ma poichb in quel fatto ma-teriale si rnescola la religione, si mescola l' interessedella salute pubblica, si mescola l' amore verso ipubblici monumenti, cos il dubbio che non caclesulla punibilit so rge delicato e gravissimo in tornoalla pi esatta classazione del reato. In questo di-verso ordine di fatti la difficolth consiste nel defi-nire se la rnaterialita criminosa sviluppi un delittocontro la religione, o un delitto contro la pubblicasalute, o un delitto contro il pubblico ornato :ma dici dovremo occuparci quando terremo parola deglispecial i titoli di vioZc~Lo sepoZc~*o, i eszcmaztione &cadaveri, di guasto di monz~tnenti, ed altr i silnili,che tutti spettano all'ordine dei delitti sociali. P e rora basti aver dato cenno di ci6 per eliminare dallapresente ricerca tutti quei fatti che pi ~ meno di-rettanie nte offendono le spoglie corporee di un ilu-funto, e restringere la medesima a quelle sole ipo-tesi che ne feriscono 1 onore, e la rnexiloria ne vi-tuperano in faccia ai superstiti ( 2 ) .

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 3 (05)

    4/52

    (1) Deve pe r nolarsi ch e su qilesto proposito trovasigrandissima confusio ne negli antic hi scrii tori. Gli stess i giu-reconsuiti romani spes sissin ~o confondevano le o&ce mate-riali al cadavere, alla sepoltura, o alla statua con le ingiu-rie contro i defunti : eg. 1, S. 4 ; 1. 27, fl : de injzjr i is .Non percib meraviglia se anche i culti ed i pratici pro-cedettero spesso senza la debita discriminazione di casi:iil ti l l e r o a d Slruvizan syntclgnln eaercit. 48, nota m -IZ o C h instit. S. 3 7 3- W i l l e m b e r g de in judu mor tu isi l l a t a - li i s e n d e i n j u r i i s c tip . 4 , S . 4 - W e r n h e robservationurn tonz. 2, p u r s 6, obser. 419,pag. 80: et prcrs 10,obse1*v. 34 2, pag. 654- 1y l i i de in j iw i i s mor tu is i l l a -l i s - n t o n ii1 a t t h e o' de cr ini? &. ib . 44, t i t. 4, cnp. l ,s. 1 3 .C o si cch il Pa r i n a c c i o f q u aesl . 1 0 5 , n . 86) di -slinse negli oltraggi con tro un defun to la ingiuria seoondoc hbera coininessa facto ve1 verbi s: fncto qrcnndo il la ta ca do -ceri, uerhis qitnndo fama morfui lncessntur. iila le ingiu-ric reali contro il cadavere app ellano ad un a ltro ordined ' idee e trovano la oggettivit giuridica del iualefizio in al-tro criterio indipendentc dall' onore del morto, e per deveesser ne tutta distinta la trattazione : vedasi O s s e v e a a r dde ju re c irca cudavern. La questione presente deve r idursiai seriiplici termini di un fatto che senza lede re alciin di-ritto universale trova tu110 il suo obietto nella reput azio nedel defunto.

    La filosofia platonica che riconosceva il domrnadella immortalit. dell' anima condusse il suo fonda-tore a proclamare nei viventi dei doveri che diret-tamente li legavano verso i defunti. L' uonro, dice-va P l a t o n e (1) ha tr e serie di doveri :verso Dio,verso i suoi simili, verso i trapassati. Tutta la poe-sia e la simbolica greca ven ne costruendosi su quc-

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 3 (05)

    5/52

    sto pensiero. Agamennone e Tieste che dalla toinbaloro chiedono ai proprii figli la vendetta dello ec-cidio patito, si connettono a tale pensiero : 1 abor-rimento contro le seconde nozze per le quali siprese a dire che le ceneri dello estinto marito siturbavano nel sepolcro, fu una emanazione del pen-siero medesimo ; il quale p er quan to le scuole filo-sofiche si modificassero, ma i si spense del tutto,fino a che nel medio evo si personific nella ter-ribile clottrina della vendetta ereditaria. Sotto 1 in-flusso delle idee platoniche non poteva elevarsi se-rio dubbio intorno al riconoscimento di una delin'quenza negli oltragii recati ai defunti ; b potb sor-gere il dubbio sotto 1 influsso delle idee del medioevo, tanto pi quando nel giare penale non ancorasi riconosceva nel pieno suo svolgimento la d istin-zione fra doveri morali e doveri giuridici. I giure-consulti romani, quantun que possa disputarsi se efino a quanto subissero le influenze della filosofiagreca, certo B clie non dubitarono della punibilitiidelle ingiurie contro i morti. Ci B manifesto perdiversi frammenti che si leggono nelle Pande tte ;I. 1, f f . de his qzcue zct indignis azcferuntzcr; . 1,S. 4, fl". de inlJicriis.E soltanto per aderire al prin-cipio sanzionato dalla I. i.lzjuriarcr.3 princ. 6 einjur.- njzuain~zcmctio haeredi non dutur, allaregola della non trasmissib ilitb dell' azione penaleriparavano col dichiarare che la ingiuria fatta alclefiinto consideravasi come fatta all' erede stesso(1 . 1,5. quoties 6 , f . de .injztr.) e c~erenternen~tenel caso che pi fossero gli eredi del defunto ol-traggiato davano a ciascuno di loro 1' azione soli-dale : G u t h e r o d e jzwe nzanizcnt pag. 551. Ci

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 3 (05)

    6/52

    insegnato comunemente dai culti, ed in genera-le (2) da tutti i pratici.(1 ) P 11 t a r c o nella v i ta d i Solone disse, esservi deila

    religione nel tenere per sacri i inorti ; sservi della giusti-zia nel risparmiare quelli ch e non sono pi; esservi dellapolitica nello impedire la perpetuazione degli odii.

    (2) Z i g l e r rlisccptationes il~c~n.1, de eo quod juslunrrst circa mortclos, cap. 4, thcs. 4 3 - a n d e decis. frisi -cite li6. 6, lil. 8, de f , 2 - r p z o v i o prnctioa pnrs 2,qugest. 9G, n. 29 - S c h n e id e m i n o cid $. ?lo% uutemIns t i l . de pevpct. et tenlpor . uctionib. n. l - B r u n n e-111a n n cornment. in pcindecl. a d leg. 1 , $. 4 , ff. d e i n j u -r i i s - i o r n a C obseruat. in pandect. vol. 2 , col. 691. Ipi esatti per condussero la teorica della perseciizione delleingiurie contro i defunti colto il crilerio delle ingiurie indi -rette ($. l 7 4 4 ) considerando che per la solidariet della fa-miglia la obiet tivit giuridica del17oltraggio allo estinto tr'o-vasi nei diritto al17onore della propria persona che ha 1' erede,il figlio, o il congiunto del morto, e ch e p er quella rin ianeleso : B e r l i c h i o decisiones pnrs 2, dec. 1 8 8 , n. 11-Ha r t m a n n P i s t o qt~oeslioncs uris l i6. 4, yuaest. 21 ,11.5 - e r l i C li i o pccrs 4 , conclus. 7 0 , n. 1 0 el 11. Mapoicli molti considerarono come pertinente all'ei-ede anchel'azione per la iiigiuria inforita al su o autore mentre era vivo,i1 L e y s e r (medi t . in pnndectas spcc. 646, medit . l ) cen-sur la costumanza dei pratici dicendo che non i nt en de va ~~ ola leg. 13 princ. ff. de in jur i i s , cluando a nome degli erediproiiiuovevnno querel e per le ingiu rie rec ale ai loro aut oririleti1i.e erano in vita : ' azione d 7 ngiuria pe ri con la mortedello irigiiiriato. Ma invece se la ingiuria fu diretta control'autore quando questi gih era mancato ai vivi, 1' azione com-Pete all' erede n l a g t ex propria quam ex a l iena o f fen .siovie. Io comprendo benissimo che nella ingiuria recata alnome del defunto dopo la sua morte si ravvisi una ingiuria

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 3 (05)

    7/52

    - 0:: -fatta alla persona dello ered e, ma non compren do come lateorica della ingiuria indiretta non debba applicarsi nei con-grui casi anch e agli oltraggi recati al l 'autor e quando eravivo. Almeno parrebbemi che dovesse procedersi con oppor-tuna distinzione, e l 'azion e non dovesse in tal caso negarsiper regola assoluta, ma soltan to nella fattispecie di ere destraniero. Quando 1: erede era uno della famiglia la ingiuriarecata al congiunto poieva riei cong rui casi svilu ppar e du eazioni: I' una per la ingiuria diretta o immediata, e spettantealla stessa persona vilipesa: I ' altra per la ingiuria indivettaO mediata, e spettanie al congiunto del vilipeso. Ora in sif-fatta ipotesi sta beuissirno ch e 1' azione pe r la ingiuria diret lnsin perita con la mor te dell' offeso, e non possa tras met ter laa l suo erede; ma I ' azione pertinonle al congiunto p er la in-giuria i )zdi?*et~,lie questi (anche in vita dell' altro) potevaesercitare indipendenten iente dalla volont di lui, non pudirsi certamente perita : come si sarebbe potuta promuoverevivelite cliiello, iion pu dirsi p eren ta pe r la m ort e di lui eper lii quiiliti ereditaria. Tutto du nque , a par er inio, que-stione di casi e di formula. RIa a questo luogo noi non ci OCCU-piani0 della trasmissioiie dell' azione per ingiuria fatta al vivo.

    Ma inoderilamente il caso port elle in I'ranciasi muovesse quere la contro un celebre dignitarioecclesiastico per ragioni di uno scritto d a lui pub-Llicato, e che denigrava la fama del suo predeccs-sore: laoncle gli eredi di questo clis pure appar-tenevano all' alto ceto procedettero per le vie cri-ininali; e poiclib la ruaterialit del fatto noti davaargoinento di difesa, tutta la disputa s'impegnb sulterreno ilella proponibilith rlell' accusa. Ci basti,perchb della questione giuridica c' impadronissero i

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 3 (05)

    8/52

    diversi partiti, ed un problema che nudamente ap-partiene alla scienza si convertisse in una questionepolitica ed anche in una questione religiosa. Piov-vero allora da ogni lato moiiografie ed. articoli digiornali; e tutti o criminalisti o non criminalisti,ebbero ragione di dire il pensiero loro (1) su taleargomento. Divenuta cos ai giorni nostri la qne-stione presente un articolo di moda nella vicinaFrancia , non pu passarsi oltre senza espor re suc-cintamente le respettive argornentazioni.

    (1) Vedasi la requ isitoria de l d 24 maggio 1860 d iD u p i n procuralore imperiale alla Corte di Cassazione, uel-la causa fr a gli ered i Rousseau e M. Dupanloup, inseritane l n. l 5 6 d el Jfoniteur Uniuersel ann. 1 8 6 0 - o q o i l-l e riell' articolo inserito nel n. 10 6 del giornale le Jiondeann. 1860 - o n t e t t e nei tre articoli pubblicati nel gior-nale l 'Ami de l a rcligion ann. 1 8 6 0 , nn . 9 2 , 9 5 , 9 8 -A n d e r w e e t de injur iia et fam. libell. pag. 33 -G r e l l e t D u m a z e a u de la diffaniation vol. 1 , n. 6 1 ,pcrg. 39 ct 4 0 - C h a s s a n dlits da la parole vol. 1,pag. 3 5 3 - r a n C li pi~ilosophie du droit l iina l puys 2,chup. 4 - a1 e t t e nell' arlicolo ch e leggesi nel Droitdel 26 e 27 decerribre 1862 - a t b e trail de droitpublic ct ad~ nin is/r nti f ont. 2, pog. 459 ct suiu. - o n -n i e r des preuues t om . ' l , png. 9 2 ; e nell' arlicolo che tro-vasi nel vol. 2 2 del la Rcvrcc criliquc ci p a g . 1 0 8 - r a 11ddinanmtioti envars les morts - h a s s a g n e ds bu dif-f(rnka1ion pag. 131 - a r i n g a u l t dc In diffunlntion e7l-veru les tnorts - M o r i n jouvnal du t lroit c~ i~ n in clnr l . 6997 e t 7060 ; t art . 8 4 1 2 ; i giudicati di Fraucia chesi r~ccol se rodal n~ edesitno el su o giornale agli arl . 8 1 2 9 ,N146 e t 821 2, ove riporta un giudicato della Corte di Cas-iazione di Francia del 2 3 marzo 186 6 che nei pi larghi

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 3 (05)

    9/52

    termini tornata a sanzionare il principio della perseguibi-liti delle ingiurie contro 1 onore de i t r~passa t i ,massima ri-badita dalla stessa Corte nel decreto 5 giugno 1869: h1 o r riart . 8874. Nel qual senso erasi pronuncita la Corte di Pa-rigi gi fino dal 7 luglio 1836 con la senlenza riportata nelJournal du Palais sotto la sua data, prima clie gli spirilipartigiani dessero novella importanza a questo problcnia.

    Tutta la forza di coloro che si opponevano allapropoiiibilit della querela d' ingiurie si concentronel contrapporre al diritto dell' onore i diritti dellastoria.Xon si nega (almeno dai pi) che la farni-glia abbia diritto a far rispettare la fama del suoantenato: non si sostiene recisament.e che si possacorrere le vie gridando infamia contro un defuntomentre i congiunti suoi in nlezzo alle lacrime tri-butano alla sua salma gli ultimi onori. I diritti dellafamiglia privata si riconoscono; ma a questi si con-t~a ppo ngo no dirittk di u na famiglia pi vasta; vo-glio di re della famiglia um anitaria la quale si con-templa non solo nei prese nti ma ailche nei posteri :e questo diritto poziore vuolsi che faccia tacere i .diritti della famiglia privata. S e amm ettete che possada u n discendente darsi querela pe r in giuria clettacontro a un suo antenato, o da chi nel descrivereavvenimen ti del secolo passato ven ne ripetendo lemale azioni d i quello, voi uccidete la liber t dellastoria. I1 sindacato dei fatti di un uomo B libero clopola sua morte. h questo il giudizio dei posteri, ecosulla te rr a clel giudizio di Dio; clie ser ve di frenosalutare alle malvagit dei potenti (l) concreta

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 3 (05)

    10/52

    quel sindacato morale che B uno dei fini precipuidella umana consociazione. L' esempio delle censurelanciate sopra una tomba, strumento moralizzatoredei vivi; e molti che nei principii della onesta nontrovarono ragione baslantc? per moderare l e ri e pas-sioni lo troveranno nel timore delle maledjzioni deisuperstiti. Non puo presum ersi 1 odio contro un ca-davere, poich in faccia ad un sepolcro ogni passioneammutisce. La reverenza e gli elogi dei superstitisono il premio delle buone azioni fatte vivendo : lbiasimo ed il vitupero ne sono la punizione. Quelloesorta a ben fare: questo rattiene dalle male opere.Cosa entrano i discendenti e la famiglia in sirnileresoconto tr a il defunto e la societ ? Ognuno fi-glio delle proprie azioni. Studino i figli con le vir-t ~oro a fare obliare i vizi dei gen itor i: non pre-tendano d' impedire questc, atto di gius tizia, n clioccrlltare la v erit. Tale la somma degli argoinentisui quali modern amente si volle adagia re la reg olaassoluta della non imputabi!it delle ing iuri e ai cle-funti: e bene si scorge clie alcuni di tali argomentivanno oltre i limiti della difesa dei diritti della sto-ria, e che la tesi nel modo con cui si sostenne clnF o n t e t t e e d a C o q u i l l e , cuopre anche lecontrimelie con le quali il popolaccio risponda allesalmodie intuonate in un funerale.

    (1) Certamente la perseguibili(8 delle iiigiarie contro idefunti non poteva esse re .argomento di dubbio nell' anticaFrancia; poichb sotto lo impero dello ordinanze si trovavanei defunti la obietlivit sufIciente iiiiclie di un processo cri-minale. Era stato un grandioso pensiero quello degli antichiegiziani che presc rivevano dovesse ad ognuno dei loro r e

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 3 (05)

    11/52

    farsi un processo dopo la sua morte, per mostrare in talguisa che se i regnanti non possono essere i n vita lorotradotti in giudizio da i cit tadini c he tiranneggiano, l i aspettaper trem endo ed inevitabile il giudizio della pos terit. Macotesta idea applicata ai privati ed ai delinquenti comuni sirirnpiccolisce, diventa ridicola, e perdeudo ogni interesse po-litico lascia al nudo l' aber razio ne giuridica che in sb con-lieue. P o L h i e r f o e z t v r c s p o s t k m e s , de In p r o c e d u r e C T ~ -nakaelle s e c t . 6 , cwt. 2, S . 3 ) prescr ive che quando percausa di cerli speciali delilli commessi da un cittadino fac-cia mestieri di proseg uire i l processo anche dopo la suamorle si debba salare o i inbalsamare il cadav ere. 13e r r i a tS a n t P r i s f l e s t reib. c o r r . i n t r o d z i c t . pag. QS ricordi1un processo fatto in ta l guisa nel 1737 n Orleans contro i lcad av ere di [in tal Rl;irliri accu salo di furt o cli'e si erii strati-gola to in carcere . S e p i l i o n f c o d a c r i ~ r z i t z e lp a g . 9 7 2 ),e J o ii s s e f j u s t i c e c r i n z i n e / l c l om . 2 , prcg. 7 1 2 ) riportanoallra sentenza della Corte d i Parigi del 51 gennaio 1749che coridann la mem oria di un tale F o r l i e r come reo diomicidio vo lont ario ; e iricegnano che quando i l cadavere nonsi poieva coliservar e dovev a farsi una figura in cer a ch e lorappresentasse. l vero aclie i n cotesto periodo non ariirilet-tendosi in nessun caso per Ic leggi di Fr8aricia 1;) difesa degliaccusati rion vi era I' iiribar;izzo dello esercizio di un diriliodel morto fatto a nome dci niorlo: ma ci non oslanle co-testa pratica riconosceva per logica necessit la persever anzacli un rapp orto giu ridico tra i defuiil i e In ~ociet; oondevi era minore ostacolo a trovare un rapporto giuridico fr a idefunti ed i concilhdini supersti t i che ingii~riasscro a lororiieiiioi'ia.

    Altri invece posero innanzi considerazioni gene-rali sull' inte resse di proteggere la memoria deitrapassati; coqsiderazioni speciali sul discredito e

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 3 (05)

    12/52

    - 08 -danni effettivi che in certi casi la infhrnia di un de-funto pnii far ricadere sulla sua famiglia: e quindistabilirono alla loro volta come regola generale laimputabilitk delle ingiurie contro i morti. Ma aachequesta regola va incontro a noil lievi difficoltii nellasua' pratica applicazione. Non guardo per6 comedifficolt grave quella che obietta lo C h a s s a i-gn e (de la diranzation pag. 130) vale a dire laincertezza nel determin are a chi spetti I' azione perla ingiuria contro il defunto. Questi pu avere la-sciato una vedova; un padre, figli, fratelli, un eredeestraneo. A chi di costoro darete voi il diritto diportar querela? Chi di costoro nella ipotesi di di-scordia avrB balia di chiudere il processo con unaquietanza? Tale obiezione perii prova troppo, perchhsi estende in generale a tutte le ingiurie che sidicono collettive nelle quali vale la regola della so-lidariet dell' azione e della coiisecritiva ineffieaciadella quietanza parziale (1).

    (1) Ca l l e n e l s d i s ser la l io d e violata )nortztorzinz exi-ati~)antione: Gand 1850 - P il g a n i dello ingiurie seco?z-d o il dirilto penale covniino e 1' Auslrinco, Afiltrno 18tj5,yny. 30. Spinse la dottrina della persecuzione della ingiuriaal suo estremo Bl o d e s t i n o P i s t a r qttaeslionum 2'1121-strittm pars I, qunest. 55, dov disse tenuto di ingiuria chiripete con la condizione'furtiva una cosa da alcuiio assereiidoliisotlratta dall' autore del convenuto. Na qui non i: questionesollanlo di morto e di viva: B qucslione di escreiz io de l di-i.ilt9 di propriel che non pu essere mai incatenato: e con-seguentemente questione di verit e di ragione o torto nelmerilo della doinanda.

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 3 (05)

    13/52

    un vizio a lui personale. L' essere io un bastardo,i1 ritenere scientemente cose rubate dal mio auto-re, sono vizi miei: la ingiuria contro di me (seb-liene iwplicita a ragione clella forma del concetto )t! immediata. Cosl la impudicizia della moglie de-funta pu essere una ingiuria immediata contro ilmarito se si aggiunge che egli annuisse; rim anemediata se dicesi che egli ignorasse il mal costa-me di quella. In tali termini proporre e dis cuterela questione B un travisarla, anzi un vero travol-gerla: perche nel rinfaccio obiettandosi un vizio miopersonale non pi si viene a cercare se io possomuovere querela per la ingiuria che ferisce il de-funto; ma invece si pretende di sostenere che ionon possa muovere querela per il rinfaccio fattom idi un vizio mio per l'accidentalit che i1 rinfacciodel vizio mio, conteneva ancora un rinfaccio di vizio(s ia pur maggiore, come la disonest di mi a ma-dre) attribuito a persona defunta. Comprende ognu-no che il dubbio sotto cotesta form a diviene assurdo.Laonde T r e b u t i e n , H e l i e , M o r i n , e laCorte di Parigi nel suo decreto del 19 marzo 1860,procedendo con questa distinzione vennero nella so-stanza a negare la imputabilith della diffamazionedei defunti. E infatti T r e b u t i e n nella s ila esat-tezza trovossi condotto a sostenere la proposiziononegativa per la logica conseguenza della distinzio-no accettata.

    S. 1820.2 . O - La questione bisogna dunque porla nei ter-

    mini pzvi: cio di rimprovero contro un defunto,che non induca vizio personale nei superstiti della

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 3 (05)

    14/52

    sua famiglia; come chi dicesse che quell' estinto eraun vile, un mentitore, un traditore della patria. Equi innanzi tutto deve cercarsi nei principii se inci0 si abbiano o no gli elementi del delitto. Nellamemoria del defanto non si ha che uno dei sog-getti pas sivi del delitto: il pccziente del delitto nonil defanto, il quale non ha pit diritti perche lasua personalit B spenta: ma B il suo figlio o con-giunto superstite. E questo ne pusiente inquan-toch8 si viola il szco dir it to a vedere rispettato ilbuon nome dei suoi antenati per 1 affetto religiosoche conserva verso la loro memoria. Non B una in-giuria immediata contro un vivo, poichb si sup-pone tale rimprovero che non accusi neppu re 211%-plicitume.fztedi viziopersonale i successori. una in-giuria immed iata contro il solo defunto, ma cheviola il diritto dei superstiti. L' oggetto di questoreato non B il diritto del morto; bisogna trovarloin un diritto dei vivi. Tutto il momento del dispu-tabile sta qui : er sostenere la imputabilit bisognatrovare un diritto violato, perchb senza lesione diun diritto non vi B reato. E dunque necessit potersostenere che con lo ingiuriare il defunto si offeseil diritto di un vivente, o in ragione dell' affetto,o in ragione di un discredito mediato. Ecl allorapu benissimo aversi 1 ente giuridico de l maleflzio,poichB al suo soggetto attivo e passivo sta dicontroun diritto vero ed incontrastabile pertinente ad unvivo, che ne costituisce l'oggetto, e cos lo cornple-ta. Certam ente se non potesse concepirsi la idea diun diritto violato, sarebbe vanit ccinfgurare delittonel fatto della ingiuria, per quanto immorale e bia-sirnevole. La legge religiosa e uzorale ci lega an-

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 3 (05)

    15/52

    - 12 -che verso gli estinti: e in questo senso pot8 P l a7t o n e descrivere un ordine speciale di doveri nel-l' uomo che chiam doveri verso gli estinti: madoveri religiosi e morali soltanto. I1 vincolo dellalegge giuridica fra i vivi ed il morto B bens dallamorte spezzato, perchb la persona di questo B ces-sata e non b pi capace di d irit ti; ma tostochb puconcepirsi e deve riconoscersi in persone vive undiritto speciale al rispetto della memoria dei lorocari, diritto costruito sulla base del clolore moraleche reca loro udirne lacerare il nome, bisogna beneammettere in tali fatti come possibile la nozionedel delitto. E cosi anche i giurecansalti latini rico-nobbero non solo la solidariet delIa famiglia perconcedere al padre ed al marito 1' azione d' ingiurieper gli oltraggi recati al figlio o alla moglie ( l e g . 2S. ultinao; 1 5 S. ult.; leg. 10 S. 2 icf; de injuriis)ma dichiararono espressamente suscettibiIi di re-pressione penale le ingiurie ai trapassati, come so-pra (S. 1815) ho mostrato, fino al punto (li dichia-rare indegno della sticcessione 1 erede che nonavesse rivenrlicato la memoria del suo autore dallediffamuzioni clirette contro di questo; e invalse nellapratica il dettato - trocissin,n est iwjztt*iu t u l e ~ r ~p o s t n ~ o i . ~ t e ~ ~edere qui vicus nztlluna defonsorew~e x eg i s s e t : L e y s e r medilationes in Pundectassp. 546. E V a l il e s o n fa meritain ente elogio delcodice Spagnolo del 1818 che all' art. 388 in let-tera accorda 1 azione all' erede per perseguitare 1sdifl'amazioni dire tte contro il suo autore (I).

    (1) Nella discucsione del nuovo progetto di codice penaleper il Belgio che s i agi lb ne l marzo del 1860, fu argomento

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 3 (05)

    16/52

    - 13 -di gr ave disputa la proposta di un articolo analogo. Il codiceSpagnolo ha riprodotto i principii gi sanzionati dalle P n r -ridas fley. 15 y 4215,t if . , p. 7 ) se nlczcno iiiyizistat~zentc ice?au le d i qua lc l~e omo nzorto, possnno i suo i e red i do inan -d ar n e puniziotze come se fosse detto co ntr o lor o medcsinllii .I1 sentimento dell' ono re ch e domina fino all' eutusiasrnoquella cavalleresca nazione, non ha mai permesso ai giuristisl~agnolidi dubitare di codesto principio. Anzi le Partidasfley . 23) negano l' azfone ali' erede quando la ingiuria fuprolrerita contro il vivo senza che questi ne portasse do-glianza, pe r la regola della pr esunta remissione per par tedi colui il diritto del quale f u violato. hIa poichb I' uomo bmorto pi non si parla dei suoi diritti, ma dei diritti delsuccessore e della famiglia.

    3."- Ammessa in gen ere la possibilitk giuridicadel delitto d i diffamazione nelle contum elie lanciatecontro il buon nome di un defunto, deve allora cer-carsi quale influenza eserciti sulla a~plicaxionediquesto postulato il rispetto alla libertlc della storia.E qui innanzi tutto vuol essere ricordata la distin-zione fra le ingiurie a parolu e le ingiurie per.2scritto; suddivisione delle veg*baliche a questo luo-go b importante. Imperocchb sarebbe ridicolo pero-rare a favore delle diffamazioni a parola la loroimpunit sotto il pretesi0 della indipendenza dellastoria. La qr~estione unque non neppure proponi-bile in proposito della prima categoria, delle con-tuinelie cio& commesse coi ges ti o con la voce.

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 3 (05)

    17/52

    4." - estringendosi la questione alle ingiu riesc&tte sorge veramente in tutta la sua gravit ilconflitto fra i diritti della famiglia e i diritti dellastoria, Ma qui viene innanzi una ulteriore distin-zione fra atti della vita privata e atti della vitaptcbblica, molto acutamente considerata come cul-minante da F r a n C k. Quanto agli atti della G ~ ~ Z E C C$1-ivata isolatamente guardati, non pu estendersisu quelli il dominio della storia e il sindacato deiposteri. Cosa importa alla storia se un tale fu nnparasita o un cattivo marito? Qual diritto hanno isuperstiti di invadere le pareti domestiche, e propa-iare le brutture d i una famiglia sotto il pretestodie un di lei membro B defunto? Vale qui la sen-tenza di R o y e r C o l l a r d divenuta proverbialein Francia - a vie prive doit &re mur&e uusc?jczlz d autrui. Non vi B ragione escogitabile d ipubblico interesse, che valga a coprire di un' egidala malignit di chi infama un defunto che si aggirne1 cerchio della vita privata, per quanto male eisi conducesse. Anche questa categoria esce pertantodai termini nei quali deve stringersi il senso dellaeccezione desun ta dalla liber th della storia. VednsiP a i 1 1 a r d les f~*anchEsese l'Iz.istoren, et de la dif-famation enuers la nzkmoive des morts,Paris d866.

    5." I1 probleina dunque e la lotta fra i dirittidclln famigIia e i diritti deIIa storia si stringe nei

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 3 (05)

    18/52

    - 15 -soli termini di defunti che vissero vita pzcbOZz'ca. Co-storo per il solo fatto di darsi a vita pubblica sisottoposero al sindacato (lei concittadini e della sto-ria dopo la loro morte. ~ di pubblico interesse chesi appuri e si conosca cluanto attiene a costoro: epuO talvolta es sere interessante rapporto a loro chese ne conoscano eziandio entro certi confini i fattidella vita domestica, in cjuanto possono servire dilume a giudicare i fatti della vita pubblica od ab-biano refluito su questi. Qui veramente io ammet-terei con difficolt la cluerela di ingiuria; a menoche (notisi be ne ) non si trattasse d i una diffama-zione apertamente caluriniosa o maligna; di un verolibello lanciato per vile vendetta contro il nomeonorato di chi fu reso impotente a giustificarsi dallaforza di colei che tutti ade gua i mortali, ma nonsempre spenge le basse an imosit clei su perstiti.Tranne questo caso la libert leale della storia deveessere sacra. Non deve uno scrittore palpitare delproprio pericolo mentxe serve la patria registrandole gesta o buone o rie dei suoi duci, dei suoi ma-gistrati, dei suoi amministratori predecessi. La po-

    ' sizione kll' uomo che assume pubbliche funzioni eccezionale: chi sale in bigoncia come avvocato oprofessore bisogna che si adatti alla taccia di igno-ranza per parte di chi contrailica alle sue opinioni,o confuti le sue dottrine: chi amministra la cosapubblica deve rendere pubblicp conto di se. J)orr&alla famiglia che quel suo caro male operasse: cer-chi se pu cli rivendicarne la mem oria dalle accuseche crede ingiuste: ma non si quereli di diffama-zione. Ad eliminare cotesta querela, e tor via. 1 ele-mento essenziale del delitto, basta in siffatti termini

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 3 (05)

    19/52

    la mancanza deZZ animo di ingiuriare. Principio fe-condissimo di conseguenze molteplici ; uite logichee tutte vere, come sopra mostrai: fra le quali non meno vera questa che chiunque na rra pubblici fattisenza malvagio proposito, e non per isfggo di ni-mist ma per servigio del vero, e narrandoli rife-risce le cose in quel modo che alla sua critica osecondo le sue informazioni gli apparve pi confor-me alla verit, non pub essere incriminato se bia-sima chi male agi: in danno della patria. Cos ( aparer mio con molta esattezza) si 6 sciolto il pro-blema da P a C e c h o comentario art. 388. I1 co-dice penale Toscano all' art. 371 ha nettamente ac-cordato la querela per le ingiurie contro un defuntonon solo ai suoi eredi ma anche agli ascendenti,figli, nepoti, fratelli o coninge. Sicch la unica que-stione proponibile fra noi nell' interesse della libertdella storia B quella dell' animo. I1 codice Sardo,come molti altri codici contemporanei (1) non cori-tiene nessuno speciale prlovvedimento in propositodella diffamazione contro i defunti.

    (1) Il codice Badese al S. 321 bn comb inato la leor,ica dellaingiuria contro i defun ti con la teorica della ve ril del con-vicio. I1 codice di Portogallo dell' ann o 1852 all' art. 417precisainente dispone che le ingiurie contro i trapassati sianopunibili sulla querela dell' ascendente, del discendente, delconjuge, del fratello, o dell' erede . I1 codice Austriaco alS. 495 aniulelle a querelare per ingiuria contro i morti anchegli educa ti rispetto agli allevalori; gli ad ol lnt i rispetto agiiudoltanli , i minori rispetto ai loro lulovi. Il coilice Fribur-glieso al19 ar t. 362 limita espressamen te il diritto di querelaquando apparisca che il defunto abbia rinu nziato all' azione.Ma questa limitazione dovrebbe alla sua volta restringersi

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 3 (05)

    20/52

    - 17 -rispelto alle ingiurie che per I n loro inclole ~n cd i a t n indirettnferiscono la persona stessa dell ' erede o congiunio che vuolportare querela. Dovrebbe pure restringersi quando la ingiuriaperdonata gi dal defunto toriii a ripetersi dopo la sua morte;s e io ho perdonato una volla a chi osi, tacciarmi di ladro nonper questo ho accordato a colui il diritto di tacciarrni di ladrofino a ch e vive. In Prus sia nella compilazio ne del codicede l 1851 erasi proposto un articolo speciale su questo nr-gomento: ma la proposta f u rejetla.

    C A P I T O L O VII.Del g r a d o ne l la i n g i l d ~ n i n .

    In proposito del gvado nelh forna morule deldelitto d7 ngiuria non s7 ncontrano specialitA o que-stioni di grave importanza. Soltanto B da avvertirsiche alcune circostanze dalle quali in altri pii1 gra-vi reati scaturisce sotto questo punto di vista unasernplice minorante, saranno spesso cagione di to-gliere affatto ogni imputazione nella contuinelia edanco nella diffamazione. La minore etb, la ubria-chezza, ed il limitato intelletto pos.sono facilmentecondurre il giudice a ritenere che non siasi ba-stantemente apprezzato il valore delle parole che siproferivano dall' accusato : ' impeto dello sdegno pucondurre a ritenere l' animo di ritorcere ; come ilgiusto dolore (1 ) pu mostrare l' animo di sfogarei l medesimo e di manifestare le proprie ragioni: eper crsteste fasi dell' animo escludersi da una parolal' elemento essenziale del malelizio consistente nel-1 animo d' ingiririare. Chi vorrebbe punirmi come

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 3 (05)

    21/52

    colpevole di contumelia se inseguissi con parole egrida vituperose colui che mi ha recato una fe-rita, o che mi ha sottratto le cose mie? Ch i vola-rebbe punire come un delinquente il marito od ilfidanzata clie erompesse in vituperose parole controla donna sua, c contro il drudo da lu i sorpresi inflagrante oscenit:~? In una parola quelle condizionidell' animo che in altri reati servono soltanto discusa, perch lasciano d'ordinario la coscienza di de-linquere, clivengono spesso nella ingiuria cause di-rirnenti perche escludono 1 animo d' ingiuriare.

    ( 3 ) Sono molteplici e frequentissime nei pratici le appli-c:izioni del principio che il giu sto dolo ve nel delitto d'in -giuria produce spesso I' effcito della totale scrirninazione.Lo S t r y k i o /vol. 9, p n r s 1 , cup. 4 , S. 20 ) lo esemplificanel creditore che rimproveri il debitore insolvente dellasomma perduta, e si pronunzia per la punibilit s e il debitoredivenne insolvente senza sua colpa e per la non punibilits e questo fu malizioso. Ci peraltro chc dicesi in p ropositodella ritorsioiie e dello slogo del giusto dolore va le s e allaingiuria si oorra immediatamente. $10 se vi sia intercedutoun intervallo di tempo si rientra nei termini ordinarii dellaprovocazione che si valuta com e seilipiice scusa, e non cornedirimente: I< l o cli vol. 3, coi is . 184, n. 31 - e s e m b e -C i u s cons. 48, n. 47 - a i l l vol. 2 , observat. 101 , n . t).Vedasi anche lo S t r y k io, il quiile fvol. 3, di sse r t . 6,c a p . 4 , n. 2 6 ) tratta la cluestione speciale se lo schiaffo datoper col18era amorosa possa punirsi com e ingiuria. Neg aron oinvece rccis:iinente clie I' ira dovesse mai ammettersi nep-pure come scusa nel delitlo d' ingiuria il V o g l e r d i lioilri-cidio l inguae S . 10 , png. 12 fi n T li o m a s o vol. 2 ); ilC: ) r p z O V i o p v n x s c r i m. qucicst. G, n. 9 ; lo S t r y i i o1101. 2 , dispict. 7 , cap. 8, w . 5: i quali la riegazione della scusa:irsornentano u con t ru r io sensu della 1. 5 , C. (j c i n j u r . E ,n

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 3 (05)

    22/52

    proposito del marito vedasi T i r a q u e l l o leges connuialespars 1 , n. 22 . Vedasi a nche lo S t r u v i o de ziitldicta pri-v a t a cap. 1 0 , aph. 1, pag. 70 - r a n t z de defensionereoriirn vol. 2, cap. 6 , n. 560 . - iia W e r n h e r {obser-vationtin?, vol . 5 , prcrs 2 , observ . 468, pctg. 530) nega al larnoglie l' azione di ingiuria contro il marito che abbiala so-spettata di adulterio. Bisogner pe r sem pre ch e la offesa daciii vriolsi desumere o la provocazione o il giusto dolore, ocome sc usa o couo dirim ente , sia illegittima. Cos la Cassa-zioue di Francia (20 m arzo 1 8 6 4 ) ha deciso che un iuquisitoal quale il pubblico ufficiale diriga delle interpellazioni espri-menti il concello ch e egli lo ri tiene colpevole di un delitto,per quiinio infamante, non puo dedu rre a suo discarico cheegli fu provoca lo p er quell' ingiurioso e imm erita to sospetto .

    Circa 1 errore di persona (2 ) da notarsi che peril genera le principio che 1 erro re scusa quando cadanel fatto e sia sostanziaIe, pu nella ingiuria conmaggiore facilit che negli altri delitti valere adescludere la imputazione anche 1 errore di persona.Quando ( a modo (li esem pio) siasi creduto dirig erela parola ad un figlio, ad un servo, o ad altra per-sona verso la quale si aveva un' autorith o un de-bito di correzione, evidente che se la persona acui la parola si diresse era invece uno estraneo, laequivo cata condizione delI' offeso deve escludere ogniresponsabilit pe rcl ~ iene a togliere l'animo d'in-giuriare. Non & p i ~ otesto errore un ' accidentalit.4ii~differen te, ome se si fosse ferito Pie tro invece diLuigi; 1 errore viene a legarsi con la sostanzialithdel rtxto, e la sua valutabilit deriva dallo sponta-neo svolpiinento dei principii generali. L a questione

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 3 (05)

    23/52

    - 20 -dell' errore potrebbe per in questa materia trat-tarsi sotto un punto di vista anche piu sottile e de-du rne sempre la non irnputabilit, per Ia ragioneche 1 animo tiene alIa essenza di questo maleficio,combinata con la regola della perseguibilita ad azio-ne privata. Pietro che si rese dolente non pu dirsiingiuriato da me perchb io non ebbi l' animo di of-fendere lui ma Luigi ; considerato il delitto comeingiuria a Pietro, gli manca l'elemento essenziale.Luigi non si B querela to, e perci il delitto comeingiuria a Luigi non pu essere punito per mancan-za di legittimo esercizio dell' azione penale: con sif-fatto ragionamento l' assoluzione dell' accusato ver-rebbe ad essere la conseguenza ordinaria deII' er-rore di persona.

    (1)Sull' errore di persona e sua influenza speciale neldelitto d' ingiuria, vedasi L a u t t! r b a C h dissert. 89, thes. 13,n.4 -- t r y k i o vol , 3,disput. 6 , cap . 4 , n. 31- e y s e rniedit. in plindeclas spec. 550, medit, 4, e vedasi addietroa g . 1751, nota 2. S . 1826.

    Considerato il grado nella forza fisica del delittosorgono piil importanti specialit&.E primieramente,ammesso che il mandato e la istigazione possanocostituire elemento di complicith anche nella ingiu-ria che siasi consumata dal mandatario o istigato,B a vedersi se a tal fne sia ne cessaria la esecu-zione dell' atto; o se lo istigatore in questo reato .possa punirsi quantunque l' istigato niente abbiafatto, quasi che quello g i8 col solo is tiga re abbiacommesso una ingiuria. A questo dubbio porse oc-

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 3 (05)

    24/52

    casione la leg. 15, 5. 8, f f . de injuriis - Fecisseco~zviciz6.m1zot2 tafatuna is videtur qzk vociferatusest: evzcm is quoqzce qui concituvit ad vociferntb-nem alios, vel qui szc,n.zmisit ect vociferentur.&la em-bra che il giureconsulto non volesse gi amm etterein quel frammento un tentativo di complicit, e sup-ponesse invece il convicio avvenuto. Ci6 dimostrasida quanto s' insegna alla stessa leg. 15, S. 10 -Si curaverit quis convicium aliczbi j%ei.inon tammfuctum sit: non te?zebitzw.Sicch la istigazione adingiu riare potr costitu ire complicit, quan do la in-giuria sia stata inferita, ma senza ci non potrpunirsi che sotto il titolo di istigazione non accolta,dove il codice locde sia tanto rigoroso cla punirela istigazione non accolta sebbene diretta a legge-rissimi malefizi.

    S. 1827.Quanto alle altre; forme di complicitii difficilmentepotr& sorge re la figura dell' ausilio nelle ingiurie

    uerbali: avvegnachb la natura delle cose male per-metta di concepire in questo un coadiuvamento chenon si estrinsechi in atti di correit (i).Parimentesi convertiranno in atti di correit molti fatti cheiii altri reati potrebbero costituire un semplice fa-voreggiamento perchb avvenuti dopo la consuma-zione del' delitto. La offesa all' onore si ripete e siriproduce in infinito t u t t ~ e volte che si ripeta osi riproduca la ingiuria; e con rinnovarsi non offregi i termini di un semplice favore al primo de-linqriente, ma i completi caratteri di una nuova le-sione al diritto. Anzi nella ingiuria scritta e nellibcllo famoso si ha questa particoIaritA, gib avver-

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 3 (05)

    25/52

    - 22 -tita a suo luogo, che chi compild lo scr itto oltra g-gioso ( S. 1723) sia un mero complice del rnalefizioin quanto abbia scritto (salvo il caso di partecipa-zione nel divulgamento) e 1 autore principale delmedesimo si trovi soltanto in colui o coloro cheoperarono la divu lgazione dello scritto, nella qualesta il momento consurnativo.(1) h da notarsi che nel delitio d' ingiuriti la indagine della

    correitd di pa recc hi ne1 malefizio non solo E importante pergraduare la imputazione respettiva dei partecipi, m a pu di-venire ragione di aumento della quantil del m:ilcfizio a Jan-i10 di tutti i partecipi. Avvertono infatti gli scrittori ( L a u -t e r b a C h disp. 1, thes. 24, n. 6; et d i sp . 89 , t l~cs . 2, n. 4 )ch e jl de litto d' ingiu ria si moltiplica per i l numero del-1' ingiurianti. BIa ve ram ent e procede essa c ostant e la regoladella correil nella ingiuria ? ProcedeA certamente quandosi tratli di delilto deliberato. l a se alle cont~itiielies i corseper un subitane o calore di sdegno, io cr edo ch e nei co[igrurtermini debba applicarsi alla contumelia la regola che si osser-va in (uiti i fatti rissosi in ordine ai delitti contro la personalilhfisica, e data la disparil nelle contumelie respeltivan~ent~econimesse, ciasclino debba essere giudicalo secondo il propriofallo, come se pareeclli avessero contemporaneaniente arre-cito ferite diverse. Io non ho trovato la questioue special-mente trattata sotto questo punto di vista, ma mi sem braiiierilevole di esanie. Dallo ~sn iuscu jusque c lus allo zl~ziusczr-jusqite uerba spectunda sunt , la illazione non pu incontrareoslarnlo fiiiclik il tlelilto si obietta coiiie cotztumelia.

    In questo tema sorge una elegante questione sulproposito di quelli avvocati i quali abbiano fatto

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 3 (05)

    26/52

    - 23 -adesione o data la firma ad una memoria legalecontenente espressioni ingiuriose cr im ind n~ en te er-seguitabili: nasce il dubbio se costoro siano parte-cipi del delitto, e con qual grado di partecipazioric~!possano essere responsabili quando 1 avvocato sc ri-vente firm la mem oria qualificandosene estensore inasce il dubbio se e fino a quanto possa essern eresponsabile il cliente che volle la memoria, che nepag la stampa, o che ne procur la diffusione. Laquestione assai delicata, ma naturalm ente pre-suppone che gli altri avvocati o il cliente abbianopreso cognizione del contenuto nella memoria, poi-chb se non si prova che avessero scienza specific:~delle ingiu rie cad ute in quella, il dubbio della cor-responsabilit non neppn re proponikile, sorgendo-ne la figura di un concorso di fatto senza con-corso di volont. La.prima questione mi cadde tramano in un caso pratico da me difeso innanzi allaCorte Regia di Lncca nel 1351, dalla quale ottenni1' assoluzione del defunto dottore Morgantini di Li-vorno imputato d' ingiuria a1 mezzo di stampa, peravere apposto la firma ad una niemoria difensivascritta da illustre giureconsulto, e dichiarata ingiu-riosa con condanna dell' estensore. Ma forse la RegiaCorte in quel caso procedette per motivi di fatto,ritenendo non resultare che 1 aderente avesse lettola mem oria alla quale (per una correntezza pur trop-po frequente) aveva prestato la propria firm a. Er aancora a disputarsi se a costituire il materiale deldelitto bastasse leggere sulla stampa il nome del-1 aderente quando non producevasi la firma origi-nale del medesimo. La seconda questione trovo purerisoluta nel senso della assoluzione do1 cliente dalla

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 3 (05)

    27/52

    - 24 -Romana njuriarzcm 5 junii 1840, coraqn Albo.-ghin i: nel qual caso vi e ra di pi che il clieiiteaveva egli stesso corretto le prove (li stampa. h chia-ro per che questi giudicati possono avere un valorenel caso semnpiice. Diversamente opinerei n el casomisto; quando ci08 resultas se dal processo che ilcondifensore o il cliente avessero usato particolareistigazione aflinchb 1 estensore della memoria pro-cedesse alle ingiurie contenute nella medesima. Delresto in termini generali di libello famoso non miparrebbe potersi dubitare che chi abbia corretto iltesto della satira, o fatto postille ed aggiunte alloscritto ingiurioso, debba considerarsi (data la scien-za della destinazione dello scritto) colrie partecipedel reato che poscia si consumo,

    In ordine al conato in questo genere di malefizivuol essere innanzi tutto ricordwto che la ingiuriaB un delitto formale, nel senso che non esig e allapropria consumazione che sia di fatto avvenuto ildiscredito e i l disonore clell' ingiuriato. P u c C i o n i(Co'rnmentario z701.4,png. 66.2) ;~nlrnette he la niu-ira impl*essione avvenuta nell' am3no degli ascol tan tipossa rendere minore la quantitg naturale del ma-lefizio.&'i3l delitto dovr sem pre punirsi come con-sainato e non come tentato; perchb nelle ingiurie,sotto il punto di vista della consrimaz ione, il dann opotenziale si equipara al danno effettivo. Sia pureche nessuna abbia creduto vere le iiigiririe vomi-tate il3 un maligno contro di me, e cosi sia rima-sto invulrierato il patrimonio dell' onore mio: il de-

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 3 (05)

    28/52

    - 23 -litto o di contumelia o di diffamazione o di libellofauioso sem pre perfetto. Che s e ricordisi quelloche ho notato in principio, che cio alla obiettivitgiuridica dei reati contro l' onore basta il solo do-lore nzorccie del17 offeso, si vedr non esse re nepp ureesatta a.tutto rigore di termini la formula che laingiuria sia delitto formale e che alla sua perfe-zione basti il danno in potenza. Il dolore morale del-l' offeso B un evento* icuramente ottenuto per qual-sivoglia ingiuria quantunque disprezzata dai terzi ;perchb non pu esservi uomo tanto stoico da ri-manere insensibile al. prop rio vilipendio..

    g .. 1830.Del resto non si argomenti @h da tale premes-s a che il tentativo sia assolotamente inconcepibilein tutti i reati d'ingiuria. Lo sar per la indole delfatto ( S . 371 ).nelle ingiurie verbali, percb natu-ralmente impossibile immaginare nelle medesimeun principio di esecuzione preambnlo alla consu-mazione, e sussistente senza di lei: ci B comune

    a tutti i delitti che si commettono con la voce :o laparola B detta, e il delitto O perfetto; o ilon ancoradetta, e non vi -h tentativo punibile, sia perchb nonancora si estrinsecd la intenzione in un sufficienteatto esecutivo, sia perch lo arrestamento procedettedd la stess a volonth dell' agen te. Ma nel. libello fa-moso, ed in g enerale in t utte le ingiur ie che sicommettono mediante scrittura, ed anche nelle in-giurie reali, il tentativo punibile pu benissimo con-cepirsi. Po sta la regola che la ingiur ia med iantescrittura si consuma soltanto con la divnlgazionc

    TToT,. 111, 15

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 3 (05)

    29/52

    dello scritto, potr8 ravvisarsi un tentativo nella for-mazione del medesimo quando sia bene accerta tanello scrivente la intenzione di divulgare quelloscritto. Cosi almeno trovasi insegnato da molti (i),quantunque possa firse con pifi verit sostenersiche la compilazione dello scritto sia un atto me-ramente preparatorio, e perci possa evadefe dallanozione del conato. Ma prescindendo da questa sot-tile ipotesi, la soluzione della quale potr molto di-pend ere dalle circostanze, certo B che la nozionedel conato punibile pn senza difficoltA in al tr e ipo-tesi riconoscersi in ques t'ordine di malefizi. Pon-. gasi che il libello fosse consegnato alla posta a finedi clivulgarlo, dato ad un messo inviato ad amico;e sia stato intercettato o sm arrito, o non divulgatodal ricevette. Certamente il delitto non potr dirsiperfetto perchr? manco la divulgazione: ma pure siavr quanta basta a costituire un principio di ese-cuzione della medesim a, e cos un tenta tivo, Diffi-cilmente per vi si potr trovare il delitto mancatoperchb il non successo sa r il pifi delle volte di-pendente dai mezzi scelti per la esecuzione,

    (1 ) C r e m a n i liD. 2, c a p . 7, a r t . 7 , S. 8, Sembra perbclie opposta dottrina p reva lesse appo li scrittori alemaoni,poiclit: trovasi fatta da loro la quest ione s e In pena ordi nariadel libello famoso debba oolpire solo colui cho lo composeod anclie chi ne ope r la divulgazione: ed alc uni opina ronoper 181 pena straordinaria contro il secondo: C a r p z v i Opraxis crim. pars 2 , quaeat. 98 , n. 20 , e1 xcqq . Scorgesi clitcolesta opinione rovescerebbe bulta la dotlrina cotnunemen teinsc?gnala nelle sciiole italiane. Il conipilatore del libello di-~ c r r e b b e utore principale ed il divulgatore un inero complice.

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 3 (05)

    30/52

    - 27 -La compilazione non potrebbe allora pi dirsi un tentalivoma un delitto consuniato. k per da avvert i re che quel laspeciale dottrina ragionasi dagli alemanni sulla le ttera del-1: art. 110 della C. C. C. che tassativamente colpisce il com-pilatore del libello. Laonde anche qui bisogua guardarsi dalconvertire ci che da qualche scrittore, pe r quanto autorevole,viene insegnato per obbedienza ad un diritto speciale posi-tivo, in un insegnamento assoluto procedente dai principiidella scienza. In faccia a questa la pi vera dottrina si quella cbe nella couipilazione del libello altro non ve de senon il principio di esecuzione di un delitto che aspetta ladivulgazione pe r potersi dir e consumato: P o;g i jurispru-denl ia crBr. l ib . 5, cnp. 7, S. 51- o n t o l i diritto cri-nlinale vol. 5, cap. ~ t n . l.1. 3, n. 5, nota - a r !n i g n a n iclen~enttr . 102'1. Bisogna ancora osservare ch e il C a r p z o-v i o idenlific a[ caso del libello perduto i l caso del libellogettato in piazza. Non converrei di tale adequazione. Io alcunecircostanze getlare in piazza un niimero di esemplari dellasatira non gi desco i111 divulgarla? E tale clivulgazioneanc he sotto colesla forrna non coiisurn:i essa il delitto? A m eparrcbbc.

    C .4 P I T O L O VIII .Azione penale cowtro la, i~zgiuvia.

    L' argomento dell' azione penale esperibile con-tro la ingiuria desidera una speciale trattazione, sper la variet delle regole clie g overnano la ma-teria, si per certi eccezionali effetti di grande inte-resse che la pratica ne dedusse. In generale pudirsi che la maggior parte dei reati contro 1' ono-re sonosi considerati cosi dagli antichi come; dai

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 3 (05)

    31/52

    - 28 -moderni criminalisti e legislatori (1) non suscetti-bili di persecuzione nel pubblico interesse e peruffizio di mag istrato; ma la persecuzione Ioro si 6creduto bene di consegnarla alla balia della per-sona offesa. A tutto rigore di termini viene giusta-mente osservato che anche l'azione penale controla ingiuria essenzialmente pubblica, perchb oggi-mai la pena si chiede sempre nell' interesse socialee non per soddisfare la vendetta privata. Ma i l mo-vimento dell' azione nelle mani clel pubblico mini-stero b subordinato alla volont dell' offeso. Cosic-ch oggid quando dicesi che un reato si perseguead agione pr iv at a si usa per amore di brevit unlinguaggio improprio :pi esattamente dovrebbe dirsiad istafzxa e volonM del privato. Pi e diverse fu-rono le considerazioni che guidarono a simile opi-nione, e tutte vogliono essere particolarmente ricor-date. La prima ragione fu tratta dal moro ordinegiuridico, perchb si riconobbe che in simili reatila offesa alla societ era quas i nulla, e lo allarm edei cittadini cos leggiero che a quietarlo bastavasi consegnasse alla persona oltraggiata la potestdi ottenere la pena dell' offensore senza bisogno chel'au tor iti con solenne apparato spontanea muovessealla repressione. La seconda ragione fu tratta dariguardi di convenienza: fu giustamente avvertitoche ogni cittadino doveva essere giudice supremodi ci clie meglio tornava opportuno alla tutela delproprio onore; e se il clamore di un pubblico giu-dizio intorno all'oltraggio a lui inferito egli stessoper sue buone ragioni desiderava di evitare, nondoveva la giustizia a dispetto suo allargare (2) onlo scandalo di un processo la ferita delP onore suo.

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 3 (05)

    32/52

    L3 esperienza, che mostra come spesso coloro cliecorrono a muovere querele d' ingiuria niente gua-dagnino con cid nella loro ripntazione, giustificasitiatto pensiero (3).(1) Presso i romani si davano per la iiiyiuria principal-

    mente due azioni. i,' una civile e straordinaria per ottenerela condanna dell' ingiuriante, era in sostanza I ' accusa cri-minale, non data come per altri delitti cuivis e populo, maal solo ingiuriato. L' altra e ra poi azione pretoria tendentealla mera riparazione dei danni. Di qui nacqu e 1: app are ntecoiifusione che ora 1' aetio i~yuricirum i dicesse civile ed oragr elor in : L a u l e r b a c h di sp . 89, 111. 50 - h y s e n deinjziriis cap. 4, S. 3 e.! 5. Avevano pure l$a c li o i n j n r i n -r i u m ex Ieye Cornelicc, la quale per6 non riguardava cliele cos delte ingiurie fatte c on la mnno, cio le percosse ei colpi. L'actio i nj ur iu ru ni cra p ure distiuta dall ' aziode dellalegge Aquilia che aveva la sua caus;i in un danno maleriale,ed entrambo potevano cumularsi quando ( a modo di esempio)nel niedesim o fatto si fosse dauneggiata la persona ed offesol' onore: vedasi A n t o ii M a t t e o de cr imin . liti. 47 , l i l . 4,cap. 4. Wei temp i di mezzo ve nn e poi in uso un ' altra azioliocile fu detta rccctntntorin o a d puiinodiam, la quale avevape r suo speCidle scopo di c ostringere 1' ingiurianle a rilral-lare O colto una o colto altra forino la ingiuria. Colesta azioneI? oggi andata in dissueludine quasi generalmente, perch alloscopo della med esima si supplisce con ordinare la inserzio~iedella sentenza condannatoria a spe se del colpevole in u ndato numero di giornali. E dico quasi generalmente, perclil!la trovo conservata nel codice ~ienaleTicinese del 1816 nl-l' art. 18 . Anche qui per al t ro verr a sparire quando abbiadefinitiva approvazione il iiuovo progetto del 1868 il qualeall' art. 8 non conserva questa forma di pena. Chi voglia sru-dirsi su cotesta azione rccanlnloria veda L e y s e r spcc. 545,~ned i l . - o C h i i ~ s l i l u ~ i o n e su r . crilrz. 5. 370 - e r -

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 3 (05)

    33/52

    - 30 -g c r o elecla jiiris crim. pnru 1, cnp. 2, nemb. 5, png. 77- 3 e r l i c h i o pars 5, conchus. 62, 11. 16 - a r p z o v i oj u r i s p r u d . p a r s 4, constil. 42, dcf. 15, n. 3 - r a w e robservat . j u r . lom. 2, p n r s 1, observat . 516. Anclie nello~ n t i c h eeggi spagnole, per esempio nel Fu ero Juzgo d i Toledodel 1 08 5, la persecuzione della ingiuria si considera va com efiitta nel solo in teres se dell' offeso, ed il fisco non ave vapartecipazione nell' amme nda. Lo stesso era nelle praliclieNapoletane ( S a n f e l i C e vol. 2, decis. 259 ) ed in allrc:C li a r t a r i o d e c i s h n e s c r im i n n le s p a r s 1, deciz 09 . Poaiirin mano ;il privato la persecuzione della offesa all' ono re eranaturale clie a lui si aprissero tutte le vie lanlo ordinariequanto straordinarie. Cos i tribunali di Francia hanno deciso( il1 o r n a r t . 8 1 7 8 ) ch e 1' offeso possa ricorrere in cassa-zione anche per 1s errata definizione del titolo: come se f udichiarata ingiuria qtiella che secondo lui doveva dirsi digama-zione. Gih la negazione dell' azio ne pubblica eras i allargaladai codici e dalla gi ur isp ru dc nz ~ taliana; Codice di procedur;rParmense art . 92, 9 5 - Me l e g a r i decis ioni del supt-elnoTr ibui inle d i rev is ione d i Pa rn m, vol . l, ny , 324. Mi1 alleragioni chu ho riferito, per le quali vien e consigliato di lasciarea querela privata i delitti contro l 'ono re, i l legislatore toscauone aggiunse un7 altra ch e E tutta sua. Egli pose come prin-cipio che le ingiurie si persegiiitassero pe r il solo ed unicofine politico d' impedire i duelli e le vendette privale, il qua lfine indistintamente prescrive di cuoprire di un velo luite leoffese all' ono re qu an do 15 avvenuta la pace fra le parti.Questa con.sidorazione non B del tutlo disprezzabile. Rla in-Lorno al soverchio peso che si B voluto da re alla medcsin iadirb il mio pensiero al principio del Capitolo nono. In praticapei'allro si died ero al[' azioue d' ingiiirie dei privilegi e favorispeciali; per esempio, dove si nega ai figli I' azione controi genitori si accorda loro la querela d' ingiuria: C r p z o v I Odecis. 248. La questione se possa per un' itigiuria cumularsi1 azione cicile pei danni e l' azione penate tratrasi da L e uc h t

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 3 (05)

    34/52

    - 51 -sesponsa Aliclo~fitza ol . I, resp . 58, pag. 82- 1 d e k o p sco ntr a Ci~irptovizlm dec as 5, quuesl. 4, 6 c t 7,

    (2) Questo fatto sensibile ch e la riputa zione di un in-giuriato riceve talvolta lacerazione maggiore dal piibblicodibattimento, ctie non ne abbia ricevuto dalla ingiuria O dalladiirr~niazione, ichiam 1' attenzione dei pubhlicisli. 11 Profes-sore Lodovico B o s e l l i n i estern il pensiero che forse sidovesse (al meno in cerli cas i) interdire la pubblicit neigiudizi per ingiuria o per diffamazione. Io non divido la opi-nione del mio ottimo amico e collega, percli ho veduto chela chiusura degli usci nei giudizi penali ser ve soltanto adeccitare maggiormente la pubblica curiosil. La chiusura degliusci utilissima quando si vuole tutelare la pubblica moraleia cerli processi d' indole oscena: m a infruttuosa pel finedi tener segreto il processo orale ( che certamente si vuolnrantenere) il quale esige clie un numero indefinito di personeassistano al processo. In Francia questo stesso pensie ro sugg erl 'art. 11 della legge del 2 7 luglio 18 19, dove si riprodusseuna disposizione della legge del 1819 diretta a vietare aigiornalisti i resoconti dei processi d ' ingiuri a e di diffama-zione. Pu lodarsi tale provvedimento: ma qua ndo lo stessodi8amato voglia esso meciesimo dare col mezzo dei giornalitutta la puhblicith ad ogni circostanza emergente dal giudizioda lui provocalo, ci non puo venirgli interde tto. Questa di-sposizione ha suscitato in Francia diver se questioni a pplicativeche possono vedersi in h1 o r n a r t. 8685 e t 8705.

    (3) Non mancb per altro anche fra i vecchi dottori chi dirnalo occhio vedesse ristretta ad azione privata la perse -cuzione delle ingiurie : P i s t o r obscrvrctiones se'n giJn resobseru . 121: e B oe h m e ro , che nel la sua cxerci tu t io 06latamente tratt la maleria della azione per ingiuria descri-vendone i limili al cap. 11, prese 4 sostenere nel cap. 4che la querela d' ingiuria era contraria ai principii cri-stiani ; quindi al cap. 9, diiTusamente mostrb quanto fosseiuiprudente e pericoloso il correre precipitosamente ad ecci-t:ice le gare del rabbioso foro per una ingiuria. Ai pensieri

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 3 (05)

    35/52

    di questo giureconsulio dovreb bero qu$lclie voila ispirarsi ilegisti clie troppo ansiosi fomentano le ire delle parli spiii-gendole alla que rela criminale; n dovr ebbe ro pe r la smaniadi sostenere una part e civile dimeniicar e ch e la nostra .niis-sione E quella di sacerdoti di pace. Io vado s upe rbo di pote rdire che in 42.anni di patronato legale non ho mai vergatouna querela contro persona privata t ranne per furli o da nnialla proprie?. S. 1832.

    Ma a queste due ragioni se ne deve aggiung ereuna terza la quale serve a spiegare eziandio alcunealtre particolarit proprie di qties.la azione penale.La terza ragione a cui accenno B tratta dalla con-siderazione politica di promuovere le paci fra lefamiglie. Un processo criminale e una condanna ra-ram ente aopiscono le aliimosit% e le discordie. Maquando 1' offeso lia .in suo libero potere di toglieredal capo dell' offensore la condanna che lo rninac-cia, sia col non darne querela, sia con lo spingerlainodiante quietanza; i buoni amici hanno opportu-nit d' interporsi, e inducendo 1' offensore a scusarsie cliiedere la quietanza possono con facilit' far na-scere una riconciliazione 12 quale, procedendo alseguito della scusa da una parte e del perdonoclall'altra, pu sperarsi durevole. Questa considera-zione d i promuovere le paci Iio detto ess ere fecondaeziandio d i altri risultamenti: i quali sono i modispeciali di estinguere quest' azione (che esaniinerhfra poco) e la prescrizione della medesima ( 2 ) ri-dotta a brevissimo termine.(1) Ci i r p z o v i o j~crispriid. fur. pars 4 , constil. 48,

    tlcf. 5 - L u d e r o B I er ik c ni o dtsp . 18- P u c c i o r i i

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 3 (05)

    36/52

    - 33 -uol. 2, pog. 547 e 351 ; e vol. 4, pr1g. 656. Qiiesla idea dinon perp etuar e le nimist si eb be grandemente a c uore dallagiurisprudenza toscana. Da ci nacque il precetto della praticaiioslra che ingiuiise al giudice al quale viene presentata laquerela per un delillo persegiiitabile ad istanza privata dicliiam are a s il quere lalo, rioliziarlo del!' accu sa mossacontro di lui, ed eccitarlo a procacciare i l perdono del que-relante per liberarsi da ogni moleslia. Dallo stesso riguardoera nata pu re la coslumanza toscana clie men tre an che alledoglianze per delitti privali si dava seguito a spese delpubblico era rio per non priva re della debita riparazione i lpove ro che era stato vittima di un delltlo, s e poi avvenivala quietanza, anch e a processo gi inoltralo, tutt e le sp eserimanevano a carico del pubblico erario. Ci veniva censii-rato da molti percli facililava le quer ele private e recavaaggravi0 alla finanza; e veramenle. hali difebti non si potevanonegare: ma appo noi si considerava com e previilenie l 'i*tere ss e della p ubblica piice.. Un offeso ch e des ide i~a oddisfa-zione se deve spen dere onde ottenerla per le vie di giiisliaias e ne rist21, e piu ttosto rico rr e alla vend etta privatii; lo spe sedi un proecsso ch e siasi fatto dificu ltano di tropp o le traii-sazioni se devono cadere sull ' una O sull' altra parte: cossi rispondev a alt' obietto dell'aggravio della finanzit, e pro-cedevasi oltre. 11 nuovo codice di procedura penale italianoha posio da banda quelle paterne considerazioni ed ha mi-ralo a tutelare i l pubblico erario. Torna ndo alla prescrizionedeve perb avvertirsi che se fu generale il principio di fi i-vorire con brevissimo termine la prescrizione della ingiuria( B a n E C k l lbeses juris pog. 2104 - i s t o r ob serua t i o~~esshagulares oDse~*v. ) invalse in qualche luogo un oppostospirito in quanto alla prescrizione del libello famoso: li 1 costi-tuziqne sassonica fconslit . -16, p a ~ s ) ordinava che 1: azionepcrsecutoria di colesto delitto non si estingiiesse tranrie coldecorso di trentuno anni e un g i o p o : P u l t m a n n elenierztaS. 416. fi per ragionevole ch e la ingiuria essendo di azion eprivata, e cos la prescrizione della medesima polendo offrire

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 3 (05)

    37/52

    dei crlerii speciali, si adolli la regola che il tempo a pre-scrivere questo delitto decorra non dal giorno della proferilaingiuria ma dal giorno in cui I ' offeso ne acquist nolizia.%le almeno la massima di qualclie giurisprudenze: C r s li -n a e o in lcgcs ~ nun icipu les Mechlinerases li t. 2 , (119. 4 ,1 1 . 4. E chiun que avverta ch e le pi atroci difi'amazionipossono spargersi da un nernico nel pubblico sen za c heue giunga notizia al digamato, se ote la necessit di unadisposizione limitativa. Questa non occorr er5 dov e la pr s-scrizione 'dell' azione pe nale per ingiuria si rilasci ai term iniordioarii. Ma quan do per veduta di trariquillit8 privata sidelli come misura cccezionrile un termine eccezionale, ,beu conveniente che si adotti una regola eccezionale ancheper il cominciamento del termine. D' al t ronde ci s i coondtecon un priitcipio giuridico, perch in base al pi br ev e ter-niine vi sla la presunzione del perdono, e questa non puconce pirsi senz a la scienza dell'oEi'eso: ve da si ino llre sullaprescrizione dell' azione d' ingiuria Z a C ti a r i a tibcr q i ~ i c -stiolzusk quncst. 81.

    E anto si considerb come personale e quasi ine-rente alle ossa del17offeso la querela d' ingiuria cheanche nel caso d' interdetta amm inistrazione dei pro-pri beni prevalse la opinione clie la querela d' in-giuria rimanesse sempre in mano dell' interdetto, enon potesse il curatore o 1 amministratore darla niiripedirla: appunto percli se altri pu essere mi-glior giudice di me sulle mie convenienxe econo-miche, nessuno pu essere miglior giudice di mestesso su ci che conviene all'onor mio. Questa mas-sima si applicata senza contrasto in proposito delfallito, al quale solo si accorda la facoltS di qu e r elarsi per ingiuria patita, quantunque sia spogliato

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 3 (05)

    38/52

    - 35-dell'esercizio di ogni altra azione a lui competente :R e n o a a r d fciillites tom. l , ag. 99.3 - a n nfu$ZZites pag. 47 - e cl a r r i d e toi~z.1, n. ' 4Bis- o r i n Joz~?*nalle d?*oit cilni1iaine.l art. 5151- &I s s clroit coazme~*ciul om. 2, n. 1199.Anche in tema di curatore dato ad un interdettoper prodigalit, crederei dovesse accogliersi la me-desima soluzione ( 1 ) . l'la il dubbio t? piu grave inproposito di 9izinor.e. Generalmente i dotto ri sul fon-damento della leg. 2, S. pzgillzcs ff. de accusulioni-Bus ammettono che il pupillo maggiore di ann i quat-tordici possa perseguitare criminalmente szcas suo-~*utnqzie njurias (M o n t a n o cle ttutelis, cap. 30,.12 147 - M a u l i o de tzbtelis, ti t. 13,pag. 442)e soltanto disputano se il tutore debba intervenirecon mero cotzsiglio o con interposizione di vera azc-to-lmi6u,mossi al dubbio da P a o l o sent. 5, tit. 12:sul che da vedersi C u j a C i o 9*ecitatiofzesinlib. 9 , Cod. tit. qzci ncczisare non poss. tom. 9 ,col. 1286,Zit. e. Pi gr av e dubbio nasce nel casodi conflitto che sopravvenga fra pupillo e tutore sulproposito di dare o non dare la quietanza. Alla e&ficacia della quietanza baster che la dia il pupilbquantunque renzcente tutore? baster che la dia iltutore quantunque renzcente pzqillo ? o bisogneri checoncorra 1 adesione di entrambo't Per un lato stala considerazione della inettitudine del giudizio: mape r l' altro lato sta la ragiono della personalit dellaingiuria, e la du rezza che vi sarebbe sia nel farprevalere il desiderio di vendetta del tutore sul per-dono e sulla riconciliazione del vero offeso, sia nelfar prevalere (in opposta ipotesi) 1 apatia del tutoresul giusto desiderio che mantenga il giovine di ot-

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 3 (05)

    39/52

    tenere dovuta riparazione al proprio onore ferito.Parr ebbe dunque che l'arbitrio dell' azione e dellaquietanza dovesse essere ilminore e non il tutore (3).(1) Ne delitti che non possono perseguitarsi senza que-

    rela della parte ore sa la querela deve farsi da lei medesimao da un suo incaricato per mandalo speciale. iSon basta ala1 fine un m andalo generale ad amministrare, com e nonbasta il mandato presunto di un Procuratore legale. L e G r a-Y e r e n d traile' de Iegislation crinlinelle vol. 1, pclg. 1 9 0 ,9. il f ~ i u t- C a r o o t cod. instruct. nrl. 7, adii. n. 'l ,png. 168 - I a n g i n tic 1' acii on publique S. 70, P B ~ .6 ,1101. 2, n. 3, verso il faut - Corte i l i L~:ltxenrbvzc?'g9ottobre 1825.

    (2) T pratici non confortano questa opinione. Essi anda-rono tanto in nanzi nel q'igore ch e si accese vivissima dispulnfra di loro sul punto di sapere se la pace accordata dalminore con I 5 auiorizznzion e tuforia fosse valida senza de-creto di ~iu di ce ; se invece oltre il concorso del minore edel tutore fosse necessaria la sa nzion e del magistrato. La nonaec~ssit el decrelo si sostenne da R n i n o lib. 4, c o m . 11 ,c o l . 2 - o l a n d o l ib. 1, cons. 15, n . 4 4 - h i e . o c h i oi l e arb i t r . cenlur . 2, cas . 171 , 11. 74 - u d o v i c o i n dec.Perur in i s dec . 56 , n. 8- a m h e r Le n g o de co~ ttrc icli -O u s , ylossn 1,n. 547 - o v i o de cont rnc t. mi~ tov . l. 15,S. , n 2 5 9- l a r o scjaten tinr. S. @n. quaes t . 58, n. 27;ove attesta clie per consuetudine del clucato milanese s i am-iiielteva anche senza decreto di giudice la quietanza dala da ltutore, purchk perallro v i consentisse an che il pupillo se er atioli crrpax. Sostennero invece virilinenle che fosse indispen-sabile il decreto alla validit della pace: Si m o n C e l l o dedecrel is lib. 2, tit. 6, nspect. 16, n. 138- p cz C u l a l o rde hoi~ticiddo n. 6 - h a s s a n e u s in cansuetud. &CF-gicndiae l i t . de s jus t iccs S.5, n. 1 6 4- o n u s C O I Z ~ . 0 8 ,18. 4 - a r a v i t a i n r i l u m o g n a e c u r i a e 1 7 5 , n. 1 9 -

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 3 (05)

    40/52

    D a nili o u d e r de pzpillor. putrocinio, t i t . de tcdor. c t czi-~.utor.cap. 1 0 , n. 76 . Questa disputa pa rreb be che rendesseinaccettabile affatto la opinione alla quale ho rnoslrato iu -clinare nel lesto, perch se dubbio il valore della quietanzadata dal pupillo anch e con 1' autoril tuloria quando mancliidi decreto giudiciale, molto pi semb ra cloversi tenere d iniun valore la quietanza del minore c he manchi eziandiodel1 9aut orit lutoria. RIa per nei pratici stess i si trova uuraggio di luce che pu sostener e la mia opinione: avve guac h8generalinenle si insegni che quanclo il minore accompagnla quietanza col suo giuramento, la irretrattabilil della me-desima sia certo sebbe ne il tulore non vi aderisse. Laondeognuno comprende ch e la questioue si riduce ad una formulae che in sostanza il principio della prevalente volonl del-1' oiTeso si rispett anc he dalla pratica, e clie cotesta limita-zione pu bene convertirsi in una regola. La irretrattabilithdel13 quietanza data dal solo minore quando munita digiuramento si insegn comunemente: S i m o n C e l l o de de-c r e t i ~ ib. 2, t i t . 6 , inspect. 1 6 , n. 140; in Trnc lo tu s naugnivol. 6 , purs li, ag. 515 - e r r e t t i de feriis n. 51 -H r o u l a n o t le cnut ioi ie de non o f i n i le ndo cnp. 38, n. 6,- CId o de resliizctione i n integrtcm pcirs 8, qunest. 85,~1. t .7 , m. 59 - e c i a n o li6. 1 , coizs.35, n. O - itI-Si i n e t t i de l ulel a e6 cu ra li6. 5 , quaest. 47, IL. 18 -G u l e r r e z de tulelis cap. 7. 11. 23.

    Dissi per6 che il carattere di privata nell' azioneper ingiurie era universalniente riconosciuto nellar?zuggiorpct~tedi quelle, in tutte no : avvegnaclib avari criminalisti ed a molti legislatori piacesse sta-bilire dei limiti a codesta regola. Siffatti ltmiti sidesunsero da diverse considerazioni. Taluno presea gliardare la gravitLt del fatto, e dalla sribiettivitit

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 3 (05)

    41/52

    - 38 -del malefizio rilev delle cause di eccezione : os fuda molti dichiarato di azione pubblica il libello fa-MIOSO (1). Altri invece desunsero la eccezione dallaoggettivit del reato, dichiarando di azione pubblicaquelle ingiurie che oltre il diritto all'onore del pri-vato avessero leso un diritto universale: cosj le in- ,giurie atroci perchb commesse nella chiesa o nelforo si vollero da molti di~azione ubblica, per la ontarecata alla reverenza del luogo; come pure le in-giurie commesse in teat ro per il disturbo recatoalla quiete pubblica.

    (1) Dagl' jnterpetri del diritto romano (seb ben e arnn ~etla tioche per tutte le altre ingiurie I' azioiic. penale fosse slraordi-~ia rin spetlante solo all' offeso) I'azioue speciale dc f i~mos i slibellia generalmenle si ritenne che fosse pubblica: A n t O nl t i h e o d e c r h ? i n . l i 6. 47 , t i t . 4 , c n p . 3 , 74 . G - r e s p iobscrurit. 4 , n. 20 - 1a t t 11e u e t S a ti z de r e c r i rn i~~rr l icontrou. 7 5 , n. 8 - G h y s e n de illjur. cl f(tin. Zibell.c11p. 4 , 5.' 9: ~ e d i er Du r e n o disputnliotzun? li6 . I,dispclt. 37. hla i: dii notarsi che dalla I. (i, i n fin. aersosimi l i le / - cx diverso fl: d c i n j t i ~ . dii altri frammenti ri-sultando che qualora I' offeso niediaute fCimoso ibello avesseeletto di muovere piuttoslo I' actio i?$ccr2'ctrt~m anziolil 'r tctio de famosis li belli.^, questa rimaneva pregiudicala ecliiusa per sempre. Lo che presentando una siiigolare eccc-zionalili contro la regola generale che le azioni pubblictienon resl:ino mai pregitidicate dal l'e ser ciz io de ll' nxione pri-vala ( p e r la' ragione c he avendo in quelle u n interesse lasocieth, non pu l a in~des imavenire danneggiata dall' arhi-trio del leso) sudarono gl' iaterpetri a sciogliere coieslo nodocorrendo per diverse vie di ragionari~en io: vednsi C u j a C i oobsclanlionzlna l i b . 24, obserwat. 16 - D i e m r r b r o e c l i(l e i t v u r . el [ c I J ) ~ . libell. 5. 24. Scnzn invadere il catnpo d ~ g l i

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 3 (05)

    42/52

    erudili su cotesta dispnla, a me sem bra assai facile di sciorreil nodo e trovare la ragione di qiiella specialit romana,purch si convenga clie il pensiero inoderrianiente prevalsoin parecchi codici contemporanei di concedere balia all' of-feso di impe dire un pubblico giudizio pe r un libello famosoesaralo in onta sua, non (come parve a taluno) un ritrovatomodernissimo della scienza penale, ma bens la riprorlu-zione di u n giustissimo dettato della sapienza romana dimen-ticato nei tempi di mezzo. E questa opinione si conforta dalli1autorevole dottrina dello H a r p p r e c C h t fin inslilzcla lib. 4 ,t i t . 4 , n. 211, et seqq.J i l quale non ntlentis t t l iorunt ervone istrciditioni6us sostiene con solidi argomenti che anclie I' azionedc fa~n os i s l ibe l l is e ra p res so i rom ani privata. Ai com-mentatori che scrivevano in tempi nei quali rigorosissimeleggi e rigorosissime p en e fulminate contro i l libello famosofacevano apparire strano che tanta severil rimanesse vanaa piacimento dell' oneso, pot sem bra re ine%trictibile nodoquella pratica romana: a noi che viviamo sotto idee i,otalmentediverse in quanto ai delitti contro l 'onore, non pu esserela med esim a oc casione d i mer avig lia. Dia sia c he a tale ideagi si ispirassero i egislatori di Roma, sia che essa abbiaorigine nella moderna filosofia pena le, & per a mio c rede reincontrasiabile la sua giustizia,Giustissinia infatli B la idea di gene raliz zare il rispetto nquelle considerazioni pe r l e qiiali nei delitti contro l' ono rrsi tiene conie prevalente 1 interesse del leso sullo interessesociale. Logica conseguenza di tale principio, una volta ac-cettalo, era quella che non vi fossero ragioni di distinguer.eper la maggiore O minore gravil della forma con cui veoissepestrinsecato I' ollraggio al buon nome del privato cittadino.11: il codice Toscano corse senza esilanza sulla via che glisegnava siffalta deduzione, quando stabil che anche il deliliodi libello fosse di azione priv ata. LO sleseo era si s anzi onat odal codice Spagnolo del 1 8 4 8 (a rt . 391 ) dal codice P russiaiiodel 3861 ( S. 1 6 0 ) dal Porloghcsc del 1852 ( arl . 416 ) eda altri.

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 3 (05)

    43/52

    Fu per cotesto riguardo alla pi6 larga oggettivitdel malefizio che in generale s' insegno e si stabildoversi a pribblica azione perseguitare le ingiuriecommesse contro m pubblico ufficiale, od u n ma-gistrato (1) sia che l'oltraggio venga commesso in.presema del magistrato, oppure laell' assenza sua (2) ;specialrnerite quando le cause o le circostanze delPatto svolgano una offesaldiretta pi contro l' nffiziaohe contro 1 i~ div du o, al pubblico uffizio sia pe rrisultarne discredito. Malgrado ci non mancaronolegislatori che la pensassero diversamente, e.che sti-massero prudenziale di lasciare al17ufficiale i'ngiu-riato la balia di evitare mediante quietanza lo scan-dalo (li 'un processo quando egli avess e avuto buoneragioni per desiderarlo. E chi ponga mente cometroppo spesso da uri giudizio pubblico per ingiririe1 onore clell' oflkso. ad onta della ottenuta condannapossa 1-estarns adombrato, cornprei1cler8 le ragionidi dubitare che diviclotio le opinioni de i criminalistisu tale argomedto.

    (1) 110 gi notato di sopra come si fosse dalle leggi cgiurisprudenza toscana, con disapprovazione generale, estesofino agli ultirni gradi il principio della perseguibiliih n puh-M k a azione delle ingiurie inferite agl' impiegati o piibbliciufliciali. Altrove si O proceduto con maggioro m~lerazione,e specialmente in Germania. Rilevsi oi dal vcdere c he icriminalisti alomanni ci occupano con molto interesso delloquestione se quanclo I' umciale ~[tr aggi alo on dette qiierelnpossa niu oversi Ia medesirna dal suo compagn o iiell' ufficia

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 3 (05)

    44/52

    e pi specialmente dal suo successore nel riledesimo: Le y-s e specinten 546, vaeditat. 4 - a r p z o v i o lib. 2, t4e-sponsum 65. i3 manifesto che dove l 'oltraggio fosse perse-guitabile d' ufizio dal giudice, siffatta questione relativa allaproponibilit della quer ela malgrado il silenzio o forse ilperdono dellyonso, non troverebbe termini abili per essereproposta. E difatt i la dotlrina che anche le ingiurie recate aipubblici ufficiali e magistrati non possano crirniuaimenteperseguitarsi , tranne al seguito di particolare querela dell ' of-feso, pu dirsi prevalente fra i criininalisli della Germania( M e v i o decisiones p w s 1 , dcc. 57; et pars 6, dec. 2, n. 1- i.p p r e C h t dissertntiones acadenzz'cne, disp. 66 dei ~ z j u r i amayistrutzhi illatit S. 4 5 ) ed ha prevalso anche inFrancia dopo la legge del 1819: R o r n ar t . 8494. I ' i ~ ce-nera le fu la idea di dichiarare perseguitab ili a pubblica azionele ingiurie com mes se in chie sa '(alle quali si equipar quellacorninessa nell' atr io della chiesa: 11a s t r i l l o decis. 22)poich siFttta dottriiia appoggiavasi al rescrilto di A r C a d i oed O n o r i o in 1. 1 0 , C. do episcop. et c lcric.- h y s c nde i nj ur . et f um. Cibell. cap. 4 , $. 9.

    (2) Quesla circostanza della pres enza od assen za dell' ul-ficiale ingiurialo indifferente alla qualifica. Ci paciliconella op inione dei giiiristi, ed stalo in termini deciso inFrancia cos rimp etto al codice penale del 1 81 0 oorne riai-petto alla legge 13maggio 1863: Cassazione 17 rnarzo l566- R o r i n a r t . 8211. Invece sorg e anche qui i l disputabileintorno la perpetua questione sulla competenza del giudizio.Dichiarare che un offoso era pubblico uficiale O rivestito dipubblica autorit dessa questione di fat to o questioned i d i r i t to ? La corte di Cassazione di Firenze ad occasionedi altro tilolo di reato decise il 1 . O apr i l e 1868 ( A n n n l i digiurisprz~clenca i lal iann 1, 2, 34 ) che la era qiiestioiiedi diri tto. Concordo che decidere s e ( a modo di esempio )uu Sindaco od un Consigliere comun ale rivestan o pubblicaautoril8 questioiie di diritto: ma d ecid ere s e I' offeso eraSindaco o Consigliere corilunale, t' questione di fallo; C l ; ~Vor.. 111. 16

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 3 (05)

    45/52

    - 42 -Corte non potr pr onunciare sulla qiiealione di diritto se prim anon si sono interrogati i giurati sulla questione di fatto;perchb senza ci la Corle che applichi la qualifica invadealla sua volta 1 ufficio della giuria eme ttend o una proliunziadi fatlo.

    S. 1836.Finchb si trat ta di decidere se 1 azione penalenelle ingiurie debba comm ettersi al solo offeso od

    anche al pubblico ministero , la questione si presen tanel caso semplice di un unico offeso, e pu6 esseredi facile soluzione. I1 dubbio sorge quando si facciala ipotesi di una ingiuria che abbia colpito pi per-sone, e suppongasi discordia fra loro sul propositod i perseguitare o no l'offensore (!i).nche qui lacosa B facile se s' immaginano due o pi ingiuriatiche ciascuno lo sia, personalmente nel proprio in-dividuo: come se ( a modo di esem pio) fu detto CajoB un ladro e Sejo una spia, oppure Cajo e Sejo sonoclue ladri. eviden te che qui due sono i delitti, lainginria a Cajo, e la ingiuria a Sejo; due sono leazioni, indipendenti 1 una dall' altra, cos nella na-scita eoma nella vita e nella morte: laonde, salvala moilificazione che pu nascere nei congrui ter-mini dalla continuazione, non vi B fra i due delittie le due azioni alcun nesso giuridico. La quietanzadata da Sejo non influisce sull' azione di Cajo; nla condanna o la riparazione ottenuta da Cajo puOarrestare i diritti nati a favore di Sejo per la offesaa lui individuale. Ma il problema si pres enta inquelle ingiurie che assumono i1 caratte re di collet-tive; e gi& sappiamo essere quelle dove si B offesoun ceto, un corpo, un collegio, come se siasi detto

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 3 (05)

    46/52

    che i procuratori della tale citt sono una fitta dibindoli, i magistrati di quel tribunale si lascianosoverchiare dai vezzi di u na leggiad ra femm ina,quella tale accademia B un sinedrio d' gnoranti.In questa ben d iversa ipotesi 1 individuo non ol-traggiato se non in quanto egli fa parte di quelcorpo, 11delitto pu essere maggiore nella sua quan-tita, ma un delitto unico: per conseguenz a nonpu nascere che una sola azione. Perci non po-trebbe tollerarsi che tutti i membri di quel ceto ocollegio dessero ad uno ad uno querela, e lo ingiu-riante dovesse subire altrettanti processi e altret-tante condanne. Questa B la prima conseguenza del-la solidariet attiva dell' azione penale.

    (1) Il B e r g e r o felecta ju r. c~ i r n . h . 6 6 ) con nloltaesattezza insegna che nel caso d' ingiuria mediata nasconodu e azioni dislinte ed indipendenti, l' una co mpel ente a co-lui che fu ingiuriato ir rimedialamente, l' altr a a colui che lofu mediatamente. fi per ci che il ICI o c k f c o n s . 1 8 4 , nzcm. 8 )non mette dubbio clie il padre possa proprio nomine isti-tuire I ' azione per le ingiurie recate al figlio; regola che ilG i u r b a f i n consue tud ines Messanae cap . 1, glos. 5,n. 27) estende anche al caso d' ingiuria fatta alla figlia gimaritata, e l' I1 a a r t (de i n ju r . S. 1 2 ) che il mari to possasito nomin e agire per le ingiurie inferite alla moglie. Sog-giunge poi il B e r g e r o ch e nella ingiuria colleltiva 1' azionecompete a tutii gl: individui che fanno pa rte del celo o8eso;ina non propone la ricerca releliva alla fo r~ na , h e io prendoin esame al S. 18 37 in fine. Ivi pu re si arrest a L a u t e r b a C li(lisp. 1 0 , tltcs. 75.

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 3 (05)

    47/52

    Parimente da cotesto principio della solidarietane scende che la quietanza data al colpevole dauno o da parecchi membri del corpo offeso no11pu estinguere l'azione che dagli altri membri delcollegio si voglia sperimentare: ne scende eziandio1 altra conseguenza che 1 assoluzione ottenuta inftzccia ad uno deg li offesi metta l'imputato al co-perto da ogni ulteriore persecuzione. Ma chi sarhclie potr sperimentare 1 azione? Dovr essa con-cedersi ad ogni membro! dovr concedersi al solopresidente o rappresentante il collegio! o do vrjconcedersi alla sola persona morale, ci08 al colle-gio che nelle debite forme riunito deliberi d' isti-tuire la persecuzione penale? La questione A deli-cata. Quando si trattasse di un vero e proprio col-legio, costitriente una persona morale, parrebbe do-versi dire che l'azione spettasse a cotesta personagiuridica, e in di lei nome so1tant.o e per il votoyegoIare di lei, potesse istituirsi l'accusa. Ma quan-do trattisi di una collettivit che non b rico~iosciutri.come corpo morale, per esempio gli avvocati diuna provincia, i soldati di una compagnia, e simili,non mi parrebbe che le persone apparten enti a quelceto le quali desiderassero ottenere una riparazio-ne, dovessero dipendere dal parere dei colleghi, enon avessero in loro, ed in ciascuno di loro, tuttaintera e libera la facolth d i promuovere 1 azione.Certamente in pratica quando si 1? trattato di offe-se recate ad una famiglia non si B mai cercato ilvoto colleginle della famiglia medesima, n mai si ristretto al solo capo di quella il diritto d i otte-

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 3 (05)

    48/52

    - 45 -nere riparazione. A me parrebbe che dovesse pro-cedersi con una distinzione in questo problem a chenon trovo discusso cla alcuno scrittore. La ingiuriacollettiva puo essere tale che ferisca ogni mem-bro componente il collegio nel suo stesso individuo :si B detto che un' accademia B composta di igno-ranti; cib vale come se si fosse detto di ciascunoaccademico, che B un ignorante : ra suppongasi cheil corpo accademico convocato a tale scopo deliberidi non dare querela per la ingiuria o (li farne quie-tanza. Come potr sostenersi che tale deliberato le-ghi quell' accademico che voglia ottenere ripara-zione del proprio oltraggio dandone que rela ? La in-giuria certamente nella forma sar collettiva ; maquantunque esteriormente sembri ferire il collegio,ferisce sostanzialmente ciascun individuo nel suoparticolare: la quaIit di accademico non che unadimostrazione d