Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (10)

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    h l e a suo profitto. Ci8 si Q giudicato per il m otivo che la-segna del fondo fatta al colono non importa trasl azionei5 lui del possesso delle piante esistenti sul medesimo. Am-inesso questo principio dovrebbe generalizzarsi a tutti i casidaila consegna di un immobile della quale il consegnatarioabbia abusato pe r togliere allo immobile una qualche su aP rl e e venderla a propri o lucro: cos Io ipquilino che venda@n scio della casa locatagli sarebbe reo di furto proprio.A me sembra assai problematica quella decisione e quel mo-tivo. l a in Francia si va pi oltre, e dichiaraci furlo e non

    i[ fatto del colono che abbandonando il podere porlipia le paglie che dovev a lasciare al nuovo colono : h10 r i 11

    7689. Ammesso il primo mi sembra logico ammettereil seeondo. Negato il second o non mi s emb ra logico affer-&f~.Cel primo. Del resto in tema di vendita di bestiami iQ@&i tribu nali (Annoli Toscaai ,UV, 1, 492; e X V I , 1,2l7,530) hanno riconosciiito il priricipio che la essenzialitdel reato non varia p er le straord inarie malizie od arli lisatedal colono ond e trppro priars i gli animali fidati :Annttli To-k@"iZII, 1, 800 : P XIII, 1, 89 . E neppure influisce $10@vereo no il colono ricevu to la disde tta del fo ndo : Annaliroseani XIX, i , 208. In quanto ai raccolti che doveva divi-

    .&!@@ col padrone i] colono che gli occulli per non darne la!J@k3 si rende debitore di truffa, alla con s~tn azio ne dellagale non necessario attendere che egli abbia distratto oEiflsi aon altro modo ap pro pri ata quella por zione di raccolto :ba$b che I' abbia nascosta in guisa da mostrare 1' animo

    volerne defraudare il padrone : Antacdi Toscani Xx, ,540 . Nello Statuto di Bologna ( M o n t e r e n 1 0 san-

    atone~ rimillales l i b . 6, ag. 4 0 ) una disposizione W-"" Qlpiva i sothrattori delle uve.11 depositario per dgposilo miserabile. Dicesi

    deposito miserabile qoello che si fa in occasione

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    d' incendii, di sacclieggi, d'inondazioni, di trerluoti,ed altre pubbliche calamit; nelle quali non B datodi scegliere la persona di fiducia, ma nel pericolodel momento B forza consegnare la propria roba alprimo che ci cade innanzi.

    In tutti siffatti casi chiaro si scorg e che il crite-rio della qualifica e dell' aumen tata quan tit del ma-lefizio, B sempre un identico principio: la minoratapotenza della difesa privata. Laonde in tutte codestecondizioni non solo si aum enta la penalit& della truf-fa, ma essa inoltre si perseguita a pubblica azione;perchb ingenerandosi per tali condizioni un grandetimore in tutti i cittadini, non pu lasciars i in baliadell' offeso lo arrestare la spada della giustizia (1).

    . (1) La indole privata dell' azion e di truffa r en de pi ef-ficace' lo influsso delle quest ioni civili. Perc ib quan do il que-relato eleva sulla natura del contratto che si vor reb be dalui violato una questione civile, i tribunali crimina li deb bon osospendere il loro giudizio per rinviare le parti al compe-tente tribunale civile percli decida sulla vera indole di qiielcontratto : Annali Toscani XII, 1 , 2 8 0 , 2 8 1 e 796. Percivige pu re la regola ch e la novazione desunta dallo av er e illeso accettato una obbligazione civile estingue il diritto ndare querela criminale. Dissero per i tribunali toscani fAn-nali Toscani X I I , 1, 648) che l 'accettazione della obbii-sazione civile porta sempre la presunzione che siasi rece-duto dall' azione penal e sotto la condizione ch e si adem pisseai nuovi palli : laonde la inosservanza di questi fa rinascerela querela. Sullo influsso della lite civile sulla criminale inmateria di truffa vedasi D o lf i o allegationes vol. 2, trl-legat. 211, pay. 481.

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    Nella truffa come in ogni altro reato k intereds-sante e non immu ne da difficolta determ inare ilmomento consumativo del malefizio per distinguerela truft'a conszcmata dal suo tentattico. La forma piuispeciosa di questa ricerca nasce intorno a deciderese la consumazione (1) della truffa abbia per suoelemento essenziale il solo fatto della distrazionedella cosa confidata da altri: oppure se alla distra-zione non ancora operata equivalga il ?zccscondi??u?ntodella cosa fatto col ilne di poscia appropriarsela, odistrarla, o comunque usarne a proprio vantaggio.(I) La questione intorno al momento consumativo del rea-

    to di truUa ( 0 abuso di co nfidenza) fu argomento di un'ap-posita dissertazione di J o n a s d e i n t e r v er s i o n is n a t u r a etconsummatione. La medesima si esamin ancora nell' articolodi R o n d e a u inserito nella Revete C ritiq ue voZ.24, pa g. 76.Pretendesi sostenere che la truffa non si consuma neppurequando si d is tr ae 1' oggetto, perch non consta ancora deldolo. Evide nte confu sione d i termini. I1 dolo B un elementodel reato che vuol essere giustificato anche nel tentativo,ma indipendentemente e come condizione di per s stante.L7 lemento materiale del reato a cercarsi distintamente esempre nel presupposto del dolo per cagioni di pur a mate-rialit. Si osserv pur e che ravvisando la consumazione del-la truffa nel momento della negnta ?.estituzione si confon-deva la con sum azio ne del delitto con la sua prova. Ma an-che questa osservazion6, talvolta vera, non assoluta. Quand ola negala resti tuzione avviene dopo che gi si era consu-mata una di stra zion e, la negata resti tuzione sar la pr ov ae non la con suma zione del delitto. Ma quand o il consegn a-tario ri t iene appo SS 1' oggetto senza ave rne fatto abuso, ei

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    certam ente non consuma il reato se non quando nega d-irendere. Queslo dubbio non solo interessa pci Bu i de l tcn-fntivo, ma anche per quelli della pre sc ris io ne dell' azione.Io ti ho prestato un libro per cinque anni ai3ncbk tu te neserva per tutto il corso dei tuoi studii universitarii : ornalodagli studii io ti ridomando il libro, e tu me lo neghi; maquando io minaccio di querelarti per truffa tu mi dimostriche lo vendesti allo indomani della consegna, e deduci'checoi cinque anni si prescritta l' azione penale; e poich lascienza ecl ignoranza dell'offeso non inlluiscono sulla pre-scrizione penale nel corso suo, cos per eliminarla in que-sta ipotesi non evvi allro niezzo che tentare di portare la Iconsumazione del reato al momento della ricusa, respingendola inaccettabile formula che la negoziane non sia che unnprova. Ma la Cassazione'di Francia (10 gennajo 1868 af-fare Vivg i l c ) ha detto che la prescrizine della truffa (abu-so di fiducia) incomincia dal giorno in cu i il depo sitario hai n qualsisia modo manifestata la interizione di appropriarsie ritenere I' oggetto altrui.

    In molte pratiche vale la regola generale che ilproprietario deluso non possa querelarsi di truffase prima non ha giudicialnlente interpellato il con-segnatario alla restituzione, senza ottenerla. Se que-sta regola fosse assoluta la questione presente sa-rebbe recisa, perch il momento consunzativo dellatruffa lo neterminerebbe sempre 1atto di giudicialeinterpellanza costituente la mora. Ma poich i-?. iin-valso il principio che della formale interpellanzapossa farsi a meno, quando risulti avere il conse-gnatario posto in essere tali atti che evidente inlu i mostrino la prava intenzione di appropriarsi 12cosa altrui ( l) , cos viene a farsi luogo al dubbio

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    circa la definizione di questi atti che valgano a co-stituire l'animo di appropriarsi; per cui la consu-mazione che di ordinario si trova nel momento dellanegata restituzione possa dirsi gi precedentementeesaurita: e in specie se a ci valga il nascondimen-to della cosa. I tribunali toscani (Annali Tosca-9z.i XVIII; 1,574) stabilirono che anchc in questaseconda ipotesi si aveva truffa coizsecmata e nonsemplicemente tentata,perchB g i si er a operata unamateriale nsurpazione di proprieth. La dottrina Brigorosa e sottile, ma pu8 accettarsi come esatta (2).

    (1) La interpellanza non B necessaria a di r consuinata latru8a cluando ormai consumata la dolosii distrazione dellacosa altrui (Annoli Toscani X V I , 1, 531 ) oppure sia con-fessalo dal reo I' animo di appropriarsela f;4unnli Tosca-ni X V I I , 1, 99; e XIX, 1,115; e XX, 1 , 3 8 1 ) e in gene-rale quando 1' aninio di appropriarsi sia manifesto :AnnaliToscarti XIT, 1, 598. Fu pur deciso non essere necessariala interp ellanza in quelle truffe ch e sono perseguitabili apubblica azione; come lo per gl i ar t . 39 8 e 8 99 del co-dice Toscano il fatto del colono clie venda il bestia me fi -datogli : Annnli Toscani XVI, 1, 756.

    (2) In sostanza le form e della con sumazion e possono es-sere due - . 0 la negazione della restituzione ancorch:non si sia ancora n usato ii disposto dell' oggelto; cosP a o l o alla I . 1, 9. 2 , ff. d e furlis - ."1 uso indebi to , laconsunzione in proprio vantaggio, o I' alienazione dell' og-getto an che prim a della dimanda di reslituzione. Del resto regola non controversa che alla consuiiiazione della truffanon si esiga ch e il giudicabile abbia eflettivamente rcavaluun proptlo dalla distrazione della cosa a lui affidata : ese-guita la distrazione per fine di lucro consumato il reato.Questa regola ha a vuto conferm a rece nte dal aiudicato dellaCassrizione di Francia del 1 0 maggio 18G7 in affare Reocreux.

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    Relativamente alla complicit in gener ale s i passaoltre ravvisando il cara ttere ora di complice ed oradi favoreggiatore in chi scientemente ricetta la cosatruffata come in chi ricetta la rubata. Ma io portoopinione clie il doloso com pratore della cosa tru Gfata sia non solo un correo, ma un vero coaufore (1)del delitto. Se la consumazione sta nella compra evendita, tanlo autore chi vende quanto autorechi compra dolosamente. A me pare n on possa du-bitarsi di questa verit.

    (1) Trovo che a quesla opinione si di fresco confor-niata la Corte Suprema di Cassazione di Palermo nel giu-dicato del 16 luglio 18 68 riferito nel17 Eco dei Tribunalinumeri 20 80 ,20 81 . Ivi trattavasi di un compratore di cosasmarrita. Disse la Corte di Palermo che siccome il delittonon si consumava col trovare, o col prendere la cosa daaltri smarr ita ma con lo appro priarse la, cos il conipratoredoloso di quella cosa interv enen do com e p arte principalenel contratto che costituisce i l momento consuniativo delreato non era [in mero favoreggiatore, ma un vero coautore.Identica la situazione giuridica >nella truffa; identica deveessere la conclusione. E nell' uno e nell'altro caso la regolache distingue il favoreggialore dal correo non che una de-duzione logica della concliisione determin ante il mom ento con-sumativo del reato. E quindi non pu controvertersi la sues-posta dottrina fincti bisogni concordare che la vera truffa(a differenza della frode) si consuma non col prenderenia con lo app ropria rsi la cosa altrui : sulla quale conclu-sione da vedersi la dissertazione di l o n a s de interver-sionis natura et consummatione, Lips.b'a 1847.

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    La pen aliti della truffa nelle odierne legislazionie quasi costanteniente piu mite di quella del furtoproprio (e ne sono evidenti le ragioni) quantunques per ossequio al diritto romano che non distin-gueva tra furto proprio ed improprio, s per la fe-rit dei tempi (1) molte antiche legislazioni parifi-cassero nella pena la truffa al furto. Ma oggi i buonilegislatori ne han no riconosciuto la grandissima dif-ferenziale: tutto al piii sceverand o alcuni casi ditruffa aggravata hanno applicato a questi la pena-lit del furto semplice. & intuitivo che tutte le qua-lifiche del furto desunte dal modo, dal luogo, e da ltempo possono difficilmente (alineno sotto la formanella quale primeggiano in tema di furto) trovareapplicazione nella truffa.

    (1)Variarono, poich la truffa fu distinta dal furlo, lepenalit inflitte dall' arbitrio dei giudicanti a questo reato,ora trovand osi consigliata la fustig azione ed or a 1' esili o:S a n t e l i c e d e cz 's .4 2 ,n .I , l iE . l - B a j a r d o quaest. 70,n. 3. Si dubit ancora s e fosse reato infamante come il furto :lo asser il D e C i a n o cons. 93 , n. 30, l i b . 2, allegando I'au-torit dello S p e C u l a t o r e, il quale perb parla di ladri enon di truffatori. Anche pe r le consuetudini relative alloStatuto di Bologna, la trufra punivasi con la frusta o con laimposizione della m itra. fifa pe r la pena si e leva va alla vi-vicomburione quando eravi stata profanazione di co se sac rea causa del sacrilegio. Siccome per quello Statuto dava nellapena pieni poleri all'arhitrio dei giudici, ed ai giudici parevabuono che un giuoco di mano fatto ad un gonzo si scontassecol patibolo; cos spessissimo infliggevasi la pena di morte

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    anche alla pi semplice truffa :T o s e l l i nei suoi Cenn i sttlP o r o C r i m i n a l e oloynese (Appendice p a g . 212 e seyy.)ricorda come un tale nel 1300 fosse appiccato pe r unatruffa di un paio di galline; e altro nel 1304 pcy truffa diuna sopravveste da donna: e , al vol . l, a g . 13, narra cheil 26 ottobre 1323 fu arsa viva una donna che solto falsonome aveva truffUto di poca lana alcuni merciai.

    Infatti per nulla si accresce la quantit.natu7-ulen la quantitd politica della offesa alla proprietperchb ( a modo di esempio ) il depositario abbiavenduto la cosa o di notte o di giorno; od in unood in altro luogo; o a solo o unito a piix persone;o in tempo di fiem od in altro; e via cos discor-rendo. E gi mostrai doversi dire lo stesso intornoalla qualifica della violenza reale. Quando un og-getto fu co~zsegnatospontaneamente per un uso de-terminato, ed il consegna tario ne abus a suo pro-fitto, a me non semb ra che il titolo degeneri perchba quell' abuso sia stato mezzo una effrazione od unachiave falsa. Sempre rimane il criterio cardinaledella deficiente contrettaxione e della volontaria ab-dicazione condizionata del possesso. Potr questaipotesi meritare che il legislatore la preveda e nefac-cia un caso di truffa qualificata, ma non potrmutarne la essenzialitd e farne un titolo di furtoproprio, perch tale non 8. E quando il legislatorenon abbia previsto simile caso non potranno a miocredere i giudici denaturare il fatto per applicarviil titolo di furlo. Se la giurisprudenza (1) ha flut-tuato e talvolta in questa fattilapecie diversamente

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    giudicato, mi permetto rispettosamente di dub itaredella esattezza d i simile pronunciato.(1) Vedasi la nota 2 a 5. 2156, e la nota a S. 2291.

    In quanto alla violenza personale gi ho notatoche se la truffa 1ia per suo punto di partenza unaconsegna spontanea sembra a prima vista essereinconcepibile una fattispecie di truffa coli viol~nausulle persone. Pure B possibile immaginarne il caso.Io diedi ad altri per comodato o deposito un og-getto mio, Vado a rip renderlo e il depositario ocomodatario mi respinge' percuotendomi o in altromodo usando violenza contro di me al fine che ionon riprenda la cosa mia; e successivamente neconsuma la indebita appropriazione. VorrA dirsi que-sta una trzcfa violenta? VorrS dirsi una ragion fut-tasi con violenza? o vo rr dirsi un furto violento?A me pare che tutto possa dirsi tranne che il fattodegeneri in fwto. vero che la nozione del furtoviolento si adatta ancora alla violenza usata'pey-??zante?ae~s.sil2 possesso. Ma ci suppone sempre ilcarattere preambulo del furto : suppone ciok ch equel possosso nel quale si B voluto col mezzo dellavioleiiza perseverare, si fosse acquistato invito do-mino mediante una vera e propria cont~ectat io.Per quanto odiosa possa sembrare questa fattispe-cie vi mancheranno senipre (vogliasi o no) le con-tlizioiii antologiche del furto : ed io non mi soscri-verei davvero a chi volesse applicarvi le seve re san-zioni ilel furto violento.

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    T I T O L O 11.F r o d a t a a m m i n i s t r a z i o n e .

    I1 titolo di Poclata amministrasione (i) appar-tiene al genere delIe truffe : ssa il reato di chidivenuto ge store fiduciario (o con stipendio o senzaod anche con partecipazione di lucro) di un a ope-razione amministrativa nello interesse di altri, e cosiconsegnatario delle cose di altrui pertinenza perquell' uso determinato, abusi della fiducia a lui con-ferita volgendo indebitamente a suo profitto o lecose stesse a lui consegnate per amministrarle o ilucri ottenuti dalIa sua amministrazione.

    (1) BIBLIOGRAPII a r m i g n a n i elernentn 5 . 1 0 9 1 -Poggi e lonent t c l ib . 4 , cap. 2, S. 27- C e r r e t e l l i Re-pcrtovio t i t . amminis tra z ione froda tn - a r I e V a l dej i tdiciis 126. 1 , til. 8, di sputa t . 6, n. 16 - n d. r e 0 10cont,roaersici 387, n. 7 -D e L u C a d e ~ e g a l i b z ~ si sc . 119 ,n . 1 7 - P a l m a n e p o s a l l e g a t i 0 1 8 , n . l 8 - C a r p z o v i oprrcclicn pavs 2, quaest . 85 , n 68 - a y n a I d o obseruat .lom. 2, cap. l i , 3 . 21 , n. 3- u c C i o n i sugyd '~ a g . 546.

    Sebbene questo reato pertenga alla famiglia delletrriffc se ne specializza per alcune particolarit; esono - ." che non cade sopra un singolo oggettoma sopra un compendio - .0 che mentre nellatruffa l' abuso cade d'ordinario sopra una cosa la

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    quale era innanzi nel possesso del proprietario chela consegn pe r un dato fine al colpevole, nella fro-data amministrazione il reato cade il pi delle voltesopra cose che il leso non ha mai avuto veramentenel suo materiale possesso - . O che il reo di fro-data amministrazione non delinque col fare atto diproprietario sugli oggetti che amm inistra, ma colnon darne fedele ed esatto conto a chi di ragione.L' amministratore agisce sul, capitale fidatogli se-condo la indole della speculazione con libera dispo-nibilitii. Se amministra una taberna compra le mer-ci, le rivende, fa fidi, largheggia, dispone insommaliberamente, e il preponente nulla ne sa. Se ammi-nistra una tenuta raccoglie i frutti, spende in cril-ture, in bestiami, vende, permuta, maneggia in unaparola qu anto cade in que l com pendio senza che loamministrato si faccia mai detentore o dispositoredi quelle cose. Anzi se il principale s' introducessefurtivamente in quella tenuta od in quella tabernaper sottrarne oggetti e darne poi debito allo am-ministratore, si renderebbe egli stesso respo~isabiledi furto perchb contretterebbe la cosa aliena dellaquale non fu ma i n& detentore ne p roprietario. Eglinon ha diritto (nel concetto generale ed ordinariodella vera amministrazione) che al resoconto ed airesidui della medesima. Se 1 amm inistratore fa male

    i fatti suoi e per sua sciagurataggine pregiudicaal coriimittente, questi non ha riparo che nella azio-nc civile d'indennit.

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    Ma il gestore commette i l delitto di f~odcctaun?-ministrazione- .O se dopo avere realizzato i va-lori delle cose amministrate si sottrae con quelli, efugge - .0 e al debito tempo chiamato ai conlinega di darli, o si ostina a ritenere per sk il con+pendio fidato, o i valori succedanei - ."se pre-statosi a dare i1 conto lo rende infedele simulancloaume ntate spese, o perdite o danni, o dissilnultmdo iguadagni od i prodotti, od in altro modo ingannanclnil priiicipale per farsi apparire debitore di n~eno.

    In quella terza forma della frodata amrninistra-zionc si mescola frequentemente il titolo di failso,perchb i gestori infedeli sogliono usare artifcii suilibri e ca rte della loro amministrazione per f arc spa-rire o comparire o tramutare i ricordi dei fatti, ele cifre delle somme secondo che loro torna a van-taggio. Quando ricorrano gli elementi materiali delfalso i due reati concorrenti si unifica-tio per il nessodi mezzo a fine e formano un delitlo solo di cuil' altro B circostanza aggrava nte. E questo reato sidefinisce e si giudica secondo la nota regola dellaprevalenza, applicando ciok quella pena che risultasuperiore nel confronto fra la pena che nei terminiconcreti del htto sarebbe applicabilc o al falsoalla frodata amminktrazione isolatamente guardati.Questa una regola g enerale che noli dovrebbe averbisogno di essere giammai ricordata. Un' azione che

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    tende ad un unico fine criminoso, per quanto onderaggiungere coclesto fine si siano posti in esserealtri a tti che sarebbero anche isolatamente reati,ma i non d una moltiplicazione di delitti. Si applicala pena dovuta all' atto pi2c grave; gli altri atti chesono ug uali o minori in peso politico si valutanocome aggravanti: ma il delitto assume sempre unanozione unica dall' atto politicam ente pi grave, siastato questo il mezzo, o sia stato il fine.

    E regola altrettanto ragionevole quanto aniver-sale e costante che della frodata amministrazionenon si possa muo vere querela, dir cos, a mezza via.Il momento consumativo di questo r eato non t5 quel-lo della di st ~a zi on e ella cosa quando anche sia al-trui. Generalmente si dice non potersene muovereaccusa fino allo esaurito resoconto, perchB 1 ammi-nistratore B debitore di quantitd e non di .cyavcie ((1).Io dir che il momento consumativo del reato puc)trovarsi in tre punti - O nella fuga con sottrazio-ne - ." ella negativa di render conto - . O ne lresoconto dolosamente infedele. Ma ci mostra a ppunto che il substrato deli' accusa B sempre il re-soconto, perchk senza questo non pnb mai affer-marsi che il gestore o fuggendo o negando o al-terando le cifre siasi indebitamente e maliziosa-mente drriccbito.

    (1) k questo il criterio che differenzia la t r u@ dalla f ra -d~ i t a rnniilais&azione, come acutamente insegn P O r t iconclnxioni pug, 234.VOL. V. 30

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    Non credasi peraltro che il principio per cui co-munemente s' insegna trovarsi soltanto nel wso-conto il momento consumativo della frodata u~~'rl~wii-nistrazione (1) porti alla conseguenza che quancloper il contratto institorio sia prestabilito un terminealla gestione, il proprietario debba sempre aspettarerluesto termine per verificare e perseguitare il de-litto che gi siasi apparecchiato a suo clanno. Essoha diritto di vigilanza sopra le cose sue: e quandoanche i patti speciali neghino a lui di sciogliere intronco quella gestione, deve peraltro il giudice ade-rire ai suoi giusti sospetti quando abbia ragione dichiedere un resoconto parziale di una amministra-zione che tuttora sia in corso. Ed allora se il re-soconto provvisorio richiesto ed ordinato dimostrila infedelt del gestore non credo possa questi ve-nire ascoltato quando opponga doversi aspettare apunirlo la scadenza del termine stabilito alla ge-stione. Questo caso dipende interamente dalle regole(li giure civile. Ammesga per il medesimo la facoltjdi chiedere i conti ad amministrazione in corso, nonpu sostenersi che se tale verificazione mostri unainfedeltt2 gi compiuta debba mantenersi il gestorenella balia di delinquere mentre si hanno i terminidel clelitto consumato e dreiia immediata punibilith.

    (1) I? regola notissima ctic la frodata nmrninistrazioiie no nsi consuma con le singolc distrazioni, ms co l [inalo reliqu;iiorisultante dalla dispunzione dei conti: Annali T o s c a n i X f f l ,1, 586. Questa regola perb incontra limitazioni da ved~rsinegli Annnld Toscani X V I I I , 1, 30 ,

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    Eensi 15 qu i a ricordarsi una teorica di cui usiforse troppo la vecchia pratica toscana ; uella ciokde i delitti peciisseyz~i.Quando un an~m inistratore eroccultare con malizioso resoconto le proprie rapinecommetteva dei falsi nelle scritture fu detto pivolte che ci rendeva il falso pedisseqzco alla frodataamministrazione. In questa formula vi er a del vero,iila eravi eziandio dello erroneo, secondo la conclu-sione che se ne voleva trarrp,.- O Si poneva quellaregola per negare la consu~?zazionedel delitto 1 Iocredo che fosse l~uon a. erchb quando pure il ge-store avesse preparato dei conti fittizi, o delle scrit-ture alterate, era sempre in tempo a pentirsi, nonfarne uso nel resoconto quando vi era chiamato, eilare il conto fedele e completo. Ed allora in quellefBlsit8 materia li (purche sem pre res tasse ro nello am -bito de i falsi privati) hon erav i niente pi che unapreparazione non ancora punibile nemmeno cometentativo - .0La dottrina clel reato pedissequo si~roleva pendere per remorare 1 azione penale ? Essaera ugualmente buona per ci che ho detto test.I1 proprietario da una scrittura preparata in modori~alizioso oteva cavar ragione d i chiedere un contoiintici1,ato ecl improvviso : ma se il gestore cos chia-liiato dava il conto feclele e sopprimeva le alteratescritture, non eravi azione penale; perchb il delitto~onsumanciosicol resoconto traditore, se prima diquesto poteva csser nata un' azione ad inquirefidumnon poteva esser nata un' azione ad poenam -3 : ) Ma quando clelln teorica dei reati pedissequi si

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    - 68 -volle in questo tem a fare illimitata applicaziane permisurare la pelaa a deiitto ormai gih consumato colresoconto mendace airitato dai falsi docum ent, iocredo si abusasse di quella teorica. Se per le ve-glianti leggi la pena del falso sia superiore a quelladella frodata am ministrazione, la dottrina dei re atipedissequi deve nella misura della penalit suhor-dinarsi alla teorica della prevalenqa ; e conciliarsientrambo queste dottrine con la distinzione che hofatto. Eravi sta to abuso &a noi nell' applicazione dellaregola dei delitti pedissequi. Ma vi fu esorbitanza,d i reazione nel M o r i quando in modo assoluto eda tutti gli effetti volle proclamare falsa ed erroneaquella teorica, dimenticando che egli stesso 1'avevapoi applicata nel codice in moltissimi casi di con-correnza di un mezzo cri,minoso per sb con un finecriminoso. 11 nesso di mezzo a @ne deve uni@areperpetuamente l' ente giurid ico, Ma quando g li ef-fetti di tale unificazione si contemplano per misu-rare la pena, la regola della 'prevalerzxadeve corn-pletare la teorica,

    Da ci si chiarisce che il tentativo punibile B fi-gura di assai diacile concepimento nella frodataamministrazione. Quando anche nel corso dell' operasua il gestore male intenzionato avesse preparato ap-propriazioni, nascondimenti, artificiosi conteggi perprocurarsi ingiusto bottino, se poscia quando b allastretta dei conti tutto m i f e s t a e tutto rettifica sa-rh ma1:lgevolc condrirlo ad una pena soi;to l' adde-bito di tentalivo. La teo rica d4 la utilit del penti-

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    mento nel conato (S . 392 ) esenterebbe da ogni p+na quei preparativi quando furono spontaneamenterenduti vani dallo stesso colpevole; e qui farebbeottimo giuoco la teorica dei reati pedissequi, perchhcon quei m e z z i preordina$i al delitto non si sarebbeancora violato nessun diritto dello amministrato, etutto riconginngendosi col flelitto fine, la non puni-hilita di questo derivata dal pentimento impedirebbela punizione di qnelli. Che se aU' opposto il gestoredoloso avesse portato a compimento 1 opera sogget-tiva presentando il conto infedele da lui preparato,ma la solerzia dello amministrato avesse scopertola frode ed evitato il suo danno, non potrebbe nep-pure questa volta parlarsi di tentatiuo per la oppo-sta ragione dello eccesso. I1 reato (per quanto iopenso) non si consuma col lucro ottenuto effettiva-niente, ma con l' alterazione dei conti e la loro pre-sentazione dolosa a fine di lucro.

    La complicit trova benissimo i suoi termini inquesto come in ogni altro reato. Sarh complice dol-lo amministratore frodolento chi lo abbia efficace-mente istigato od istruito ; hi lo abbia scientementeaiutato a sottrarre o nascondere; chi gli abbia datomano a foggiare ingannevoli conteggi; chi lo abbiafornito di ricevute comprovanti falsi pagamenti, odaltre attestazioni mendaci. Purchts costoro abbianoagito con piena scienza del pravo intendimento sa-ranno partecipi nella pende responsabilitr2; e poichbil gestore consuma il reato non con lo appropriarsima col dare un conto infedele, cos coloro che a

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    sottrazione giconsurnata Io aiutino al conto rria-lizioso io li terrei come complici e non come sem-plici favoreggiatori.

    Degradanti speciali sotto il rapporto dello in~pulsc-rpatito sall' animo non sono qui a notarsi oltre cluellecomuni ai reati contro la proprieti; ed anzi per lafiducia particolare e per la lung a riflessione e per-severanza che d' ordinario accompagna questo ma-lefizio sa& assai difficile rinvenirvi delle minoran-ti ; se non vuolsi valutare quelle di uno esorbitan-te benefizio' fornito a1 suo am min istrato per unastraordinaria solerzia e fortunata attivit dello am -ministratore.

    g. 2315.Questo reato si equipara generalmente nella pe-nalit alla truffa semplice. Ma io crede rei che do-vesse riconoscersi come caso qualificante la circo-sta nz i di amm inistrazione pripillare. Altri a sostegnodi tale opinione direbbe essere pi crudele malva-git defraudare i pupilli; essere pi frequente la oc-casione d i b rnttam ente arricchirsi spogliando questiinfelici. Io dir invece che la minorata potenza delladifesa privata differenzia politicamente il fatto di chidefrauda un individuo che pu di per s vigilare dproprio inieresse; e i1 fatto di chi defrauda degliorfani incapaci di qualsiasi vigilanza. Dir inoltreche lo affidare 1 amministrazione delle cose nostread altri B d' ordinario atto di voloniA: 1 affidare ad

    altri I' amministrazione del patrimonio degli orfani

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    - 71 - atto di .izecessit. Dir infine che a tutt' altri sipu fare rimprovero di non essere stati cauti abba-stanza nella scelta del loro agente, del loro ammi-nistratore; per lo ch e-il danno mediato minimoin codesti casi: mentre agli orfani ai quali 1' arnini-nistratore viene destinato dal giuclice (e non di radoal seguito di brig he di avidi congiunti) non puO far sialcun rimprovero di poca diligenza nella scelta. Wue-ste considerazioni mi paiono solicle e tutte di carat-tere puramente politico; indipendenti da ogni intru-sione di riguardi morali. Io credo pertanto che ilcodice Toscano nell' art. 401 (1) abbia fatto malequando dopo avere distinto i due casi della ammi-nistrazione tntoria ( g . 4 ) e delle altre amministra-zioni volontarie (S . 2) ha poi parificato l'uno e 1 al-tro caso nella pena e nella azione. Si & mostratcisoverchiamente severo, equiparando le gestioni pri-v,ate ai depositi necessari, e indistintam ente coi de-positi n ecessari accomunandole nella pena. Si 6 mo-strato troppo mite ed improvvido nell' azione, decre-lande che anclie le sottrazioni commesse dai tutoria danno dei pupilli non siano perseguitabili che aquerelap~ ~ivatcc. uando la legge costituisce dei ma-gistrati specialmente incaricati di vigilare lo inte-resse dei pupilli non sa comprendersi come a que-sti magistrati si debbano legare le braccia, ed in-terdir loro di esercitare codesto santo ufficio di vi-gilanza anche mediante la querela criminale quandove ne sia bisogno. Non deve dimenticarsi la corren-tezza del pupillo al primo slancio della sua eman-cipazione quando im de m custode remoto gaudeetequiscanibzlsque, come diceva O r a z i o. Un tutore rapa-ce calcola bene sulla facilit di ottenere d d pupillo

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    fatto maggiore una transazione che gli porga baliadi deridere la punitiva giustizia e godersi tranquilloil frutto della sua perfidia. D'altronde non sa ca-pirsi per qual motivo il codice penale Toscano men-tre parifica la frode del tutore a danno dei pupillialIa truffa qualificata in quanto alla pena, non laparifichi ugualmente in quanto all' azione che perla regala dell' art. 399 B nelle truffe qualificate in-dipendente dalla querela privata (2) .

    (1)Pi sacgio il codice P~ussiano S . 246) quantunque noupunisca la frodata amministrazione semplice e quantunquele f nu di dei tutori (c he vuole .soggette a repressione penale)colpisca con grande mitezza (carcere da tre mesi a cinquean ni ) non immaginb peraltro di imbrigliare la penalit frale ambagi deli' azione privata.

    (2) Avvertasi essere molto intricato il nodo che dovrebbesciogliersi nel caso d' infedelt di un tulore verificala durantela et8 pupi llare. 11 pubblico m iniste ro ha la vigilanza su ll' am -ministrazione dei pupilli. Si accorgo che un tutore dilapida:provoca il resoconto: risulta il delitto. Qual il privato ch epossa denunciare alla giurisdizione penale codesto fatto? Evi-dentemente il quovo tutore a cib incaricato per impulso dellostesso pubblico RIinislero. & dunque al filagistralo padronedell'azioue pubblica fatta necessilli di eccitare egli stessol' azione privata per la quale si ecciti nelle p rop rie mani l'azio-ne pubblica. Quale inutile giro ! La subiezione delle froditut wie alla querela privata non ha alcuna ulilit: e soltantoporge n cmtoro la speranza di accomodare a sus tempo ogniloro rapina con una facile transazione.

    Anche il reato di frodata amministrazione pabavere le sue qualifiche. Le medesime si trovano de-

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    - 73 -sunte principalmente, o dal valore del tolto o dalla?zafuradella amministrazione. Pe l valore del toltosi qualificava la frodata aniministrazione nelle an-tiche pratiche toscane quando il danno eccedeva gliscudi cinquanta; nel qual caso punivasi anche conla galera : Annali Toscani XIIT, 1,585. Per la na-tura dell'amministrazione la tengono come qualifi-cata alcuni codici (Badese art. 404, S. 2) quando Bcommessa a danno di un Istituto pio, di una Bancaprivata o di un' altra consimile amministrazione Inquale sebbene non possa dirsi pubblica nel suo strettoe vero senso B per costituita con destinazione incerto modo pubblica perch eventualmente giove-vole a, tutti i cittadini. Vedasi il giudicato della Corted i Cassazione di Milano del 28 aprile 1865. Beneinteso per che trattisi di stabilimentoprivato; giac-chk se fosse defraudata un' amministrazione d' in-teresse governativo sorgerebbe il titolo di peculuto.

    T I T O L O 111.B a r a t t e r i a m a r i t t i m a .

    Nel suo classico significato la parola 6arulteriaesprime un t r m c o illecito che facciasi della giusti-zia, Cos quando D a n t e disse dei Lucchesi chetutti erano 6a~atl ier i ,on intese gi nella bile suadi accusare i Lucchesi (cho mai non si occuparonodi commercio marittimo) per la mala abitudine delreato che adesso abbiamo d' innanzi ;ma volle sol-tanto accennare al baratto (1) frequente che per la

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    - 74 -moltitudine dei signori cola si faceva della giusti-zia, troppo spesso rend uta o partigiana o venale:come poscia si spiega dallo stesso poeta. In questosenso noi p ure accetteremo la parola 6a9aatte'1'1iu,quando parleremo dei reati contro la giustizia. Manel luogo presente siffatta parola si adopera in sensopi speciale e diverso e pi spesso in oggi nsitato;ma che per maggiore chiarezza vuolsi distinguereclall' altra col predicato di marittima.(l)indubitato che la parola barat teria fbaratcivki jderivata dallo spagnuolo barata che vale inganno,' s7ntrci-

    di ~s se d indicare il cambio della giustizia col dena ro, ossiaquei delitti dei magislrati che i romani dissero cr imen re-petiindnrunt. Tutti i giurisli la defiiiirono conzrnutatio jusli-tine cunz pecu nin ve1 ali a r e: M e n o C h i o de nrbi truri iscas. 342, n. 18 et seqq.- o s s i o l i t . de of lciul . corrupt .n. 1 et 2 - \Ia s C a r d o de probat. conclss. 1 6 6 , n. 1- a-s t r i l l o de nlugistratibus lib. 6, cap. 8 , n. 25 et seqq. -P a s c l i a l tle p fit ria poteslnte pa rs 4 , cap. 5 , n. 68- e-l a s C o cle juclice perfecto vzibr. 9, annot. 2, il e t 15 pe rto t - e A n g e i s de deli c ti s pa m 1 , cap. 23, n. 1 etseqq. - I a t t h e u e t S a n z de re criminal i conlrov. 'l'l,n. 16 et seqq. Ma pi modernamente la voce bavatteria es-sendosi preferita a designare le frodi dei capitani di mare(ne l qual senso trovossi raram ente adoperata. dai vecchi pra-tici) and in dissuetudine nel suo primo senso, e alle frodidei magistrati si adatt pi comunemente il nome di cor-rzdaione, come veclremo a suo luogo.

    Con la formula baratteria marittima ( i ) si de-signano nello un iversale linguaggio del foro tut tequelle male arti con le quali i capitani di mare

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    - 75 -abusino della fiducia altrui per farsi ricchi ingiu-stamente con inganno e pregiudizio patrimoniale dichi contratt seco loro. Lo studioso clie nel precon-cetto di trovare nella baratteria marittima le con-dizioni di un reato pr inc ip ub sui generis si facciaa indag ame la fisonomia ed i caratteri per costruirneesatta e completa la clefinizione, si troverii conclottoin grande imbarazzo. Sembra che cluesto reato fosseun ferro can dente pe r tutt i coloro che avevano oc-casione di definirlo scientificanlente o legislativa-niente. Pochi e rari ne sono i .casi nella pratica etoccati di volo per quello soltanto che al caso spe-ciale occorreva. Gl'istitu tisti se la passano oltre condisinvolta maniera accennando in gen ere alle frodidei capitani di mare. I criminalisti giuocano di ri-mando ai commercialisti e p e s t i a quelli, delegan-dosi a vicenda il compito di quella definizione. I le-gislatori penali o ne tacciono, o sono contenti d'in-dicarvi la pena, e per la nozione' se ne lavano lemani. Cosi il legislatore toscano (cadendo qui nellalacuna nella quale cadde anche nel fallimento) virinvia (art. 400) allo editto di navigazione clel 10ottobre 1748; il codice Sardo, il Napoletano, il Fran-cese non ne danno alcun cenno rilasciandone la de-finizione e la repressione ai respnttivi editti di ma-rina. Ma i11 quegli editti di marina non trovate chesparsi cenni e previsioni spicciolate di casi e maiuna definizione sintetizzata e suscettiva di esattaanalisi : e nei loro commentatori meno che mai. Ipii1 mo dern i crim inalisti con lodevole diligenza sen-tirono il bisogno di formulare una definizione cliquel supposto dcZiti!o e s i arrisic nrono all' opera :macon infelice risultamento, non poterono da re che del-

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    le formule per quanto verbose sempre incompletee fallaci.

    (i )BIBLIOGRAFIA n s a l d o de cotrmercio discur s. 7 0 ,n. 18 - o c c a disputnt. ur. cap. 97, n. 4 e t seqq.- a-s a r e g i o de commercio disc. 1, n. 77 ; eE d is c. 1 0 , n. 7- Z u n i D i z i o n a ~ i od i commerc io, a l la parola barat -letlia, vol. 1, pag. 207 - a l d a ss e r o n i Diziorrario, all aparola baralleria, vol. 2 , pag. 2 40 - t r a C C h a de rner-catura decis. 5 , n. 1 6- e c hma n n diss . de barn tar i a- L o c c e n o de urc mari t imo l ib . 2, cap. 5 , n.1 2- tia n-s i consult . 421 , n. 14- e j e r disser t . de barata r a-B i i r c a r d i de crimine buraturiae - l y p m a n a d j u sm a ~ i t .ap. 6- u r l h u s dissertationes, disa. 8 , de ma-gistro navis,$. 25- y n C k e r diss. de baratar ia- a n-t e r n a de assecurat. pars 3, n. 6 8 ; i n Diwersor. d e asse-curation. - e g r i n de I escroquerie en matidre d' (1s-surances maritinzes, Ax 1857 - e P r a t i s dissertutiode stellionibus maritinzis, nel F e l t m a n opera juridicccvol. 7, pag. 39. U n a legge speciale sulle baratlerie marittimefu promulgata in Francia il 1 0 aprile 1825; ed altra di nuovoi l 2 4 marzo 1862.

    Infatti alcuni vi danno come carattere costitutivodi questo reato la simtdazione di avarie od infortunidi mare. E questa B una prima inesattezza: perchepossono simztlarsi infortzcnidimare senza rendersibarattieri, quando (a modo di esempio) ci facciasida un capitano per iscusarsi di un ritardato arrivoe non avere rimproveri dal suo principale. E pe rlo contrario si pud divenir barattieri senza avere si-mulato avarie; come .se ( a modo di esempio) uncapitano fornito di un carico buono tocchi per viag-

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    gio un porto straniero e colA aia buona merce ca-ricata sostituisca altra merce inferiore congenereper lucrare la differenza. Oltre a ci la disgrazia dimare pu essere verissimu, e il capitano p r o f i t b epe r esagera re 1 avaria portando a debito di quellauna quantit cli merci che non perirono, ma da luisi appropriarono. Finalmente il disastro pu essere11e~.2'ssima4a l~~ocuratoppensatamente per maliziadel capitano a danno degli assicuratori; ed B pu rsemp re baratteria: La simulazione d' infortuni dimare sar dunque una delle forme con le quali siverr consumando baratteria; ma non puo assum ersicome criterio essenziale della medesima.

    Altri pose come criterio della baratteria la men-zogna e 1 inganno: e questa fu una seconda ine-sattezza. Perchb il capitano che fugge col carico epi non si lascia vedere B pur troppo nn barattierequantunque non abbia usato l'inganno per cuopriregli effetti deUa sua rapacit.

    Altri ravvisaro no lo elemento costitutivo della ba-ratteria nello abuso d$ cosa f2data commesso da u ncapitano di mare : questa fa una terza inesattezza.Come pure fu inesattez~adescrivere questo reatocome se dovesse sempre avere per soggetto pas-sivo la cosa altrui. I1 c~ pi tan o he spacciando perbuono un legno sdrucito e logoro se lo fa assicu-rare por grossa somma onde poscia farlo perir e (i )

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    - 78 -e lamentando naufragio guadagnare il tocco cli si-curt, o commette altra di quelle baratterie che sidicono contro gli ccssiczcratori; non esercita maila opera sua sopra cosa fiduta nb sopra cosa a l tm i ;percllk il bastimento suo, ed usa od abusa cli cosap r g r i a : pure divien barattiere.

    (1) I1 delitto di baratteria B antictiissimo quanto il corn-rnercio. l'rovasi che er a frequen te anche nel19antica Atene, especialmente si commettexa dai padroni di bastimenti chefacevano maliziosaniente perire le navi dopo averle assicu-rate. Vedi M. C u c h e v a l Elude sur les tribt~nccuz ctiri-niens et le s plaidoyers civils do Demoslhene, Pcwis 1863,p g . 193.

    Or come fra tante amhagi e tante difficolta ver-rete voi a definirci la haratteria? Quale 6 il vostro11ensiero? I1 mio pensiero b semplice:esso apparir&nuovo; ma lo credo vero ec1 esatto. Io dico che nes-suno riusc mai o riuscirti a definire la baratteriacome delitto per se stante, per la ragione peren-toria che la baratteria non 8 zm clelitto principule.Essa i. una civcostanxa agg'ruvanle, ed il volernefare un titolo speciale condusse agli equivoci. EssaB una circostanza aggravante come In domesticithche ora vi qualffica il furto, ed ora lo stupro; comela violenza clie ora vi qualifica 1 attentato al pri-dnre, ora il fnrto, ora la ragion fkttasi. l?na cir-costanza aggravante che vuole essere descritta nellesut? speciali condizioni cercando sempre i primitivicriterii clel malefizio negli elementi clel diverso di3-litto priticipnle a cui essa diviene concomitante. Svol-

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    - 79 -gasi questo pensiero e poi ne vedremo le conse-guenze giuridiche ; d in tali conseguenze troveremola riprova della verit% del pensiero.Quattro sono le distinte figure di reato alle qualipu accedere la baratteria: la trufa, la frode, ilfulso, la frodata a~z~ninistruzione.i ha truffa con

    Baratteriu tutte le volte che un capitano riceva lanave altrui per un viaggio, o carichi merci altruiper un trasporto; e poscia la nave o le merci di-stragga a suo particolare profitto impossi1~ilitandosialla restituzione: od aneo quan do semplicemente nefaccia truffa d'uso, lucrando a danno del proprietariomerci! 1 occulto indebito godimento. Si ha frode conBuratteria quando il capitano con preordinate mac-chinazioni induca altri ad un fido di oggetti conintendimento di farli suoi; o inganni sulle condi-zioni, e libert della nave ; riesca con artifizi men-\laci a crearvi un cambio marittimo che non sareb-besi fatto se il vero si fosse conosciuto. Si ha falsocon barutteriu quando il capitano fabbrichi falsiconsolati o falsi testimoniali di bordo per simulare,infortuni avvenuti, od esag erare gli effetti degli av-venuti; o creare bisogni fittizii per cambi; o crearecambi fittizi mediante documenti non conformi allaverit. Si ha podctta c~~~~ministrazioneon barnt-teria quando il capitano sia comproprietario nel ca-rico con alt ri interessati che a lu i abbiano datofidanza di speculare nell' acquisto e nella vendita delmedesimo per interesse comune ; poscia distraggaoltre la sua parto del carico senza darne conto; o

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    - 80 -mentisca i valori di acquisto o di vendita; o in al-tra guisa dia conto infedele della propria gestione.In tutte queste quattro forme delittuose la barat-teria viene come aggravante, accessoria ad un enteprincipale giuridico che esiste di vita sua propria.La qualifica (baratteria) dovr avere i suoi caratteri

    speciali che saranno s emp re comuni ed identici qua-lunque sia la figura criminosa alla quale si associi;appunto come la violenza deve avere le condizionisue proprie e costanti qualunque sia il reato prin-cipale che se ne vuole qualificare: e questi caratterispeciali della baratteria come qualifica li descrive-remo tra poco. Ma intanto bisogna svolgere nei suoirisultamenti il nostro pensiero. La qualifica in ognimalefizio rappresenta un predicato che ha bisognodi un soggetto. Cercheremo poscia nella natura dilei se i termini ne rico rrano o no nel caso praticoal quale 1 accusa vorrebbe adattarla. Ma innan zi tut-to devono studiarsi le condizioni speciali dell' assertoprincipale; pe r vedere se esista, e come esista, equando esista; onde non correr dietro acl un pre-dicato senza soggetto. Soltanto quando avrem o beneaccertato lo essere e le condizioni della figura prin-cipale potremo utilmente studiare 1 accessorio. Maogni malefizio ha un modo di essere variabile con&Tetti sostanz ialmen te difformi, e ciascun o vuole es-.sere costruito secondo natura sua. La baratteria l' accessorio di un reato principale : ma questo nonpu mutare di condizioni essenzialz' per lo accederedell' aggravante, Esso h tale qual' 8, e resta tale ; e

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    era perfetto resta perfetto; se era i"if2pey"ettoestaimperfetto; e era nata l' azione penale contro diquello resta vivente; se non era n ata non nasce dav-vero per la qualifica. Ora sappiamo per lung a pror ache tutto lo studio del criminalista intorno alla ilif-ficile definizione dei delitti speciali ha la sua grandeutilit pratica nel bisogno di de termin are il mo-gnefzto consz~~ncctivoel malefizio. Qui sta tutta lavitdita patita della ricerca dei criterii essenziali.Stabilire i1 iziomento consr~ mativonfluisce - O sul-la redimil~ilit ella colpa - ." sulla punibilit delfatto conie tentativo - . O sulla separazione delcomplice d d favoreggiatore : o che vale quanto direche influisce su tutta la economia punitiva. Adessoconfjgurandovi la vecchia idea che la baratteria siaun delitto di per s stante, un sogg etto e no n un pre-dicato, un e nte giuridico principale, dirigete a voistessi questa semplicissima interrogazione : qual' ?il mo?ize?zto consumut.i?;o della baratteria ? SareteBravi davvero se risponderete a questa dimanda conuna proposizione assoluta. Ma se trov erete di nonpoter dare questa risposta, avrete toccato con ma-no che la baratteria non B un delitto principale ; per-che vi troverete costretti a rispondere che il SU Omomento consumativo var ia secondo che varia il mo-mento consumativo del reato veramente principalea cui accede la baratteria. Torniamo ana nostraesemplificazione.

    S. 51325.Corniizciahzo dalla truffa con onratte~ia. e -merci

    furono consegnate al capitano. Quando consumerkil delitto? Quando si approprier quelle merci, e cosiVOL.IV , 3 l

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    anclie prima del suo ritorno in porto. Egli ha ormaiabusato della fiducia: era debitore di specie: si eposto nella impossibilit di riconsegnarla: il delitto consumato. Ma torna in porto con tutto il oarico,e quantunque non ne abbia n distratto n occul-tato una parte si ricusa a consegnarlo. Quando con-sumer egli il delitto? &uan$o costituito in moraemetter& il positivo rifiuto. Chi lo aiut sciente-mente alla distrasione dolosa sar complice, sarhcorreo, sar favoreggiatore? Ei sar correo perchcoopero efficacemente e dofosainede dlq truffa nelsuo momento consumativo,

    Ved ia ~o desso la frade con baratteria. Un ca-pitano con mentito nome, con simulata qualit diproprietario, in una parola con uno di quegli arti-fizi o raggiri che costitsiscono la frode (e dei qualicliremo a suo luogo) si B fatto consegnare dagli il-lusi o la nave, o le merci, od altro. Quando si dirconsumato .il malefizio? Dovremo noi forse aspet-tare che egli abbia venduto o navi o merci? Maino: il delitto ei lo ha consumato da che con in-ganno si procacci la consegna e via si parti congli oggetti. Questa B la regola generale e costantecon la quale si procede nel definire la consumazionedella frode, e che non pu abbandonarsi quando allafiaode sia concornitante la barqtteria. celebre ilcaso giudic8to dalla nostra Corte di una splendidapariglia di cavalli che un mariqolo vestito a lusso,cinto di mentiti servi, e col falso nome di un do-vizioso, acquistd da un famigerato francese che abi-

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    tava nelle cam pagne Toscane. F u tosto scoperto loinganno, e la pubblica forza spedita dietro a coluiraggiunse la pariglia a venti miglia di distanza.Non era venduta, non erasi di niente arricchito ilmalandrino, che vi aveva rimesso le spese : ma purela Regia Corte di Lucca disse che il delitto eraconszcfizato e non gi tentato soltanto. Lo stessodovrebbe ripetersi nel tema presente se analogofatto si eseguisse da un capitano di mare in sif-fatta sua qualit: perch non esiste il reato di bn+f*attel0iae qui avremmo il titolo di frode con Zia-ratteria. Laond e il terzo che, senza previo concerto,a mala fede accluisti dal frodatore le cose scroccatedopoch furono venu te i n possesso di lui, non sa rgiit ne un complice n& un correo, ma un favoreg-giatore od un ricettatore doloso.

    Vediamo adesso il falso con barat teria. Un capi-.tano al fine di defraudare i proprietarii, caricatori,o assicuratori, vuol simulare sinistri marittimi, efabbrica falsi testimoniali di bordo, falsi contratti dicambio, ed altri simili documenti che hanno il ca-rattere d i pzcbblici. Per le regole vigenti nel falsopufiblico (o quasi-publ~lico)che vedremo a suo luo-go, il reato d i falso per falixicazione gi consu-alato quando compito a pravo fine il falso docu-mento possibilmente dannoso. Abbiamo qui dunqueun delitto di falso gi consumato senza aspettareche il capitano giunto al porto produca quei falsititoli a11 uffizio di marina. Se far ancor questo eglisi confermer di naovo colpevole di delitto consu-

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    - 8 4 -mato, cio falso per %SO doloso c1i falsi clocumenti.Ma una seconda volta questi reati saranno consu-mati senza aspettare che i! capitano abbia vendutole merci sottratte o toccato la sicurt. Questi falsisaranno qualificati dalla baratteria, m a sempre rea-ti perfetti, e non tenta tivi: e chi prest l' operascientemente in rluelle falsificazioni sarh un coau-tore od un correo e non un semplice ausiliatore.Se invece con figurate nella baratteria nn reato prin-cipale vi verr fatto di dubitare che quei documentimaliziosamente preparati non siano che tentativi, edun semplice ausilio il formarli: e a dire consumatoil malefizio aspetterete che la propriet dei terzisia stata usurp ata; o pe r lo meno (con una transa-zione illogica) asp ettere te clie quei doc unien ti ne119debite forme esibiti abbiano indotto in inganno levittime designate.

    S. 2328.Finalmente vediamo la frodata a~~~?izi~zistrazionc

    con buratteria: e questa io la svolger con un casopratico. Un capitano aveva acqu istato a Tangaroclrun carico d i tr e m ila sacca di gran o in societ conun mercante livornese. Aveva per viaggio soffertoleggiere avarie: ma qui tutto stava in regola senzafinzioni n e sagerazioni. Ma giunto in Livorno vendcento sacca di quel carico, le consegn, ed incassil denaro. Avvertitone il socio horse alla querela.La giustizia sequestr, arrest, inform: ed ecco ilpovero capitano tradolto alla Corte Re gia di L accasotto 1 accusa di baral te~ia .Ma il capitano e ra unamm inistratore del compendio sociale, er 3 u n socioche non si era appropriato niente oltre la sua qrio-

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    ta, e molto addietro della sua quota. Egli niente aveatrafugato; niente mentito: era pronto a dare al so-cio conto fedele del carico comune, e della sua ge-stione imputando nella sua quota il grano che avevaf5i proprii bisogni legittim ame nte alienato. Voi ave-ste troppa furia signor socio, e signor accusatore.Voi dovevate chiamarmi a1 rendiconto che io vi of-feriva regolare ed esatto, e non cacciarmi prigione.Lo errore venne riconosciuto dalla sapienza dei rna-gistrati: una dottissima decisione (i) d a a Corte Re-gia di L ucca (che fu del giorno 18 settem bre 1863)giustamente assolvette il capitano, che poscia rividipi volte in florido stato ed accred itatissim o. Dondequesta precipitata accus a? Dallo erro re di cre dereche la baratteria sia un reato principale: dal chese ne volle ind urr e che ogni capitano col solo ven-dere una parte del carico si facesse barattie re. Guar-date invece nella baratteria la qualifica di un delittoprincipale, mutabile secondo le forme della naturasua; e di questo principale reato cercatene i criteriiessenziali nelle sue particola ri condizioni o di truGfa, o di frode, o di falso, o di amministrazione fro-data. E se dov rete convincervi che vi fanno difettoi criterii essenziali di questi principali reati, la so-gnata baratteria dovr subirne le sorti, e rim ane resenza piedi. Se quel capitano avesse negato i conti,0 ne avesse alterato le cifre, o taciuto quella ven-dita, allora (ed allora soltanto) si sarebbe rendutocolpevole di un delitto perchh, il delitto di frodatau??~zntinistraxiomon si consuma ( S . 2309) che colnegare od alterare la resa clei conti. Trovato il so-stantivo di questo gli si sarebbe potuto aggiungerela qzculild di baratteria: ed allora chi a lui avesse

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    dato mano nell' alterazione dei conti si sareljbe re-so suo correo o complice ; avoreggiatore non mai:mentre quegli che aveva comprato il grano comeacquirente dal socio amministratore, sarebbesi clif-ficilmente potuto colpire.(1) Come in questa causa ottenesse pieno plauso la teorica

    che qui sostengo, chiarito dalla' motivazione di quel giu-dicato; perch i magistrati non dissero gi esente da dolo1' operato del capitano: anzi ritennero in falto che egli avesseoccultamente eseguito quella vendita parzia le nel disegno diarr icch irsi a dan no dei soci. Ma perch k nella liqiiidazione de iconti il capitano aveva pienainente indennizzato i soci, e cosaveva receduto dal pravo disegno, cos la Corte dichiarb chequel tent ativo non era giunto al suo compimento per desi-st en ta spontanea dell'agente, ed applicando l'art. 48 , S . 1 ,del codice penale Toscano, che scrimina il tentativo interrottoper pentim enfo, assolvette. Ora manifesto che tutto il car-dine dell'applicabilith del17art. 48, e della utilit del penti-mento stava nel punto di sostenere che la vendita del granonascosamenle e dolosamente fatta con incasso del denaro eraun con ato e non una baratteria consumata. Ma in faccia allavendita dolosa con incasso del denaro s are bbe stata temeritgil proporre neppure codesta tesi se la baratteria si fosse guar-data come un reato su i gcneris, od anche come una truffaqualificata, perchb in siffatti termini non sa rebb e rimasto nullada compiere. l a a Regia Corte si penetrb della indole protei-forme della baratteria, per la quale la essenzialit della mede-sima ed il suo momento consutnativo variano col variare deldelitto principale al quale essa accede. Ora qui i l capitanoessendo 1' amm e'nistrutore della speculazione dei grani com-prati in comune a Tangarock, il reato principale da qualifi-carsi non poteva essere che la fr od at a amrrhinistra%e'one.Lzzonde essendo inconcussa la regola che gli occultamentidolosi, le distrazioni, i preparativi maliziosi non consumano

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    questo reato; ma lo consuma soltanto il reaoconlo infedele;tostoch. avevamo un resoconto fedele, spariva ogni figuradi consumazione, e tutto a l pi rimanevano dei tentativi: perlo che la teorica del conato era la sola applicabile. Questoesempio ricordo ai siovani per mostrar. loro anche una voltacome certe ricerche sulla essenzialit di un malefizio le qualiappariscono agli inesperti essere mere questioni di nomi esottigliezze spe cul ali ~~ euone soltanto all'Accademia, riesconospessissimo assai potenti nel foro, e procurando pi esattaamministrazione della giustizia decidono della sorte degliaccusati. Ora ponete un poco che io dovessi svolgere questateorica in faccia alla giuria sotto una legge la quale prote-stando dovere i giurati conoscere del solo fatto avrebbevoluto si dimandas se loro in que l caso se constava di bu-ratteriu: se constava ci08 nientem eno di uno dei litoli piastrusi i n diritto che presenti il giure penale. Supponetecib: e ditemi come avrei potuto costruire il mio ragiona-mento legale !

    Questo preteso delitto di baratteria ora dunquesi consuma prima della venclita, ora con la vendita,ora dopo la vendita: si consuma ora con falsith ver-bali, ora con falsit materiali, ora con falsith seri+turali, ora con artifizio di cifre : i consuma ora pri-ma del viaggio (1) ora duran te il viaggio, ora dopo ilviaggio, ora cade sopra cosa propria, ora sopra cosaaltrui, ora sopra nessuna cosa ma sopra una ragionedi credito. Definite questo essere se vi riesce ! Masar vano tentarlo finchB volete definirlo come unfatto; mentre invece non B che una qualitd adatta-bile a cento fatti. Ecco la conclusione che io tengocome verissima in questo malefizio.

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    (1) Pu dubitarsi che i termini di baraiteria ricorranosoltanto pe r le a ppropriazioni dolose e malizie usate dal Ca-pitano dopo avere salpato dal porto e cosi iocominciato ilviaggio. Ma sem bra pi vero che si abbia baratteria anchenelle malizie usate sulle merci prima di mettere alla velail bastimento, e pi precisamente nello intervallo in cuidalla terra ferma le iiierci si trasportano sovra barche allanave per farne col la caricazione. In tal senso si pronunzila Cassazione di Torino 16 giugno 1866 in causa Carboi~c.contro Carezzano.

    Quando siavi dunque un delitto principale ingiu-stamente lesivo delle altrui propriet e completo neisuoi caratteri costitutivi allora sar utile cercare seconcorra o no la circostanza aggravante della ba-ratteria; ed per cio conveniente adesso d'indagaregli estremi di questa qualifica.I medesimi sono-1." Che il delitto siasi commesso da un capitano dinzalme- ." Che siasi commesso abusando dellafidu-cia di chi per pjnopria speculazione commerciale se-colui contrattava in tale sua qualitc- ."Che siasicommesso al fine di arricchirsi ingiustamente me-diante inganno. Una rapida analisi di tali estremicompleta questa teorica.

    1O Con la parola capitano opadrone di bastimentonon si designa il vero proprietario di questo, ma co-lui (1) che ne ha la direzione e signoria durante ilviaggio. Le frodi e malversazioni hanno un' aggra-vante desunta dalla persona, quando si commettono

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    da capitani di mare, e non da altri vettori; per lagrande bdia che a quelli 6 necessit lo accordaresopra i bastimento ed il carico, sottratto alla vigi-lanza dei proprietarii e deg l'interessati in tanta va-rieta di fortuna ed in tanta lontananza di luoghi.(1) evidente chi per rendersi colpevole di bnrntteria

    non necessario essere ve ramente ed ahitualmente investitidel titolo di capitani ;ma basla esercitarne le funzioni ancheprecariamente. Questo fu anche stabilito in precisi terminindalla Cassazione di Francia nel giudicato del 17 settein-h r e 1836 contro Coupron. fila non pub adattarsi quel titoloalle frodi, furti ed altri reati commessi dai marinaci pe rconto proprio senza concerto col capitano.

    2 . O L'altro estremo della qualifica il contratlodi speculazione marittima (noleggio, assicurazioni,e simili) per cui i terzi per la necessit dei lorotraffichi abbiano avuto fede in lui nella sua qualitdi capitano. Se un capitano distragg a anche duranteun viaggio qualche oggetto che abbia ricevuto inpegno, od in prestito per servirsene, commettertruffa ma senza baratteria. Se un capitano scendaa terra e derubi, sar reo di furto ma non di ba-ratteria. Se usi violenza e non inganno, non sarbarafdiere.S. 2333.

    3.0 finalinente necessario che il ;reato,abbia avu-to per fine la ingiustg loczc.plettlzZone (1). Se un ca-pitano nel suo viaggio abbia patito un furto o abbia

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    - 90 -smarrito ogge tti di valore ; e temendo cli dovernedar conto simuli sconsigliatamente un sinistro dimare, potr nei congrui termini rendersi colpevoledi falso, ma non di baratte~ia.(1) Il fine di locupletarsi recide la questione della colpa

    e del dolo. Nella ciurisprudenza francese trovasi in qualchecaso applicato il titolo di bnrat ter in ai fatti dannevoli delcapitano commessi anche per mera imp ruden za : Corte diParigi 27 marzo 1844.La questione se e quando il capitanosi renda responsabile di baratteria per mera colpa, la dis-cusse il R o c C a nel dz'scurs. 97. Una tale questione trovala sua specialit pi importante nel caso del capitano checon lo esercitare la tratta dei negri od il contrabbando abbiaesposto la nave ad essere confiscata. Si dubita s e costuipossa punirsi come colpevole di baratteria. 11 R o c c a s o -stenne la negativa con molta erudizio ne. Bisogna pe r di-stingue re: se il capitano faceva cib per ordine o consensodell' armatore, impossibile parlare di baratteria; ma que-sto titolo pu benissimo sorgere quando il capitano esercititali atti per proprio conto ed arbitrio, perch con ci com-alette una frode a danno dell' armatore abusando per pro-prio utile della nave fidata. Per me ii~~propriamenteui siparla di co lpa: chi arrisica la proprieti altrui per fine diproprio lucro sempre in dolo.

    Debbo perb avvertire che appo alcuni giurecon-sulti toscani ed in alcuni monumenti della nostragiurisprudenza anteriore al codice, ed anche dopola pubblicazione "del codice del 1853 ( clie al19art . 400altro non fece se non riferirsi all'editto di naviga-zione del .l0 ottobre 1748 ) appo eminenti crimina-

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    - 91 -Bsti prevalse una opinione radicalmente difforrne.Secondo questa dottrina il cardine essenziale dellabaratteria si vorrelsbe trovare nella falsificaziorze deiveqistvi di ooj-do fatta per sfinzclare ztn sinistro.Questa sarebbe la conclizione materiale indispensa-bile del titolo d i baratteria. Ognuno comprende cluan-to immenso sarebbe il divario di questa teorica secos si accogliesse- .O La baratteria non sarebbeche un falso docurrzentale, e cos questo reato sog-giacerebbe a tutte le regole speciali del falso -2 . O Una simulazione di sinistri affermata a parolama non testificata dai docum enti di bordo, per quan-to servita a scusare ingentissime sottrazioni, non sa-rebbe baratteria.- . O Qualunque truffa commessadal capitano sulle merci a lui consegnate non sa-rebbe che una truffa di vettore- .0Dato che verofosse un s inistro attestato dai regis tri di bordo, ilcapitano potrebbe appropriarsi tutto il resto del ca-rico attribuendone la perdita a quel sinistro; e poichkquesto sarebbe vero, e veraci sarebbero i testimonialinon mai cadrebbe in baratteria. Questa dottrinasi volle ragio nare sulla lettera dell' editto toscanodel 1748 leggendovi nella indicazione degli alteratiregistri una designazione tassat2va anzichb esern-plificativa: ma a me non sembra poi tanto chiaracodesta lettera dell' editto. M8 dove ad altri piacciastringere in cos angusti termini la ipotesi della ba-ratteria secondo la legislazione toscana, io non credoassolutamente che quella ristretta e singolare no-zione possa insegnarsi come vera in punto di scieii-za. In faccia ai vari editti m arini, ed alla giurispru-clenza penale marittima prevalente in Europa, iopenso che la baratteria sia un predicato applicabile

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    a tutte Ic scroccherie, frodi, ed abusi cli fiducia cliesi commettano dai capitani di mare a d anno dei ca-ricatori, assicuratori e merc anti: e penso che que-sta pi larga nozione sia reclamata dal 1)isogno ditutelare il commercio.

    Entrando come cagione prominente nella specia-lizzazione della baratteria il favore e la protezionedel commercio, si comprende che debba essere ele-vata la penalit alla quale spinge siffatta qualifica,e che i suoi criterii misuratori debbano comporsi dialtri elementi oltre cluello del valore del tolto. I1 co-dice Toscano all' art. 400 rinviando all' art. 386 com-mina per questa qualifica la casa di forza fino .odici anni: la equipara in sostanza ai furti quali-ficati, e bene a ragione perchh la consegna e la fi-ducia essendo necessaria, tale necess it supplisce allamancata contrettazione costitutiva clel vero furto : t!la grande difficolt di opporre efficacemente la di-fesa privata alle frodi dei capitani eleva ad altaimportanza la qualifica stessa. Malgrado ci pel co-dice Toscano la pena pu scendere al carcere dauno a quattro anni quando i1 valore del tolto nonsuperi lire cento.

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    T I T O L O VI.E ' r o d e , o s t e l l i o n a t o ,

    Lo stelfione, animale fornito di colori indefinibiliper la loro variabilit ai raggi del sole, sugger airomani il nome di stelZio?zto(i)come titolo di de-litto applicabile a tutti quei fatti malvagi commessiin danno dell' altru i proprietk elle fluttuano fra ilfalso ed il furto, e partecipando delle condizionidell'uno e dell'altro, non sono propriamente n& 'unon& altro. Secondo qu esta versione la parola stebZionuto sariasi inspirata ad un concetto nzuteriulc.Secondo altri si inspirerebbe ad un concetto htel-ZettuuZe, essenclosi voluta esprimere la indole versi-pelle del fatto stesso, anzichb la figura ambigua deldelinquente che artificiosamente assume diverso co-lore: e cos si userebbe generositi verso quell' ani-male fornendolo di pregi che egli non ha, suppo-nendo bonarian ~enie he avesse dato il nome a que-sti reati per una sua particolare astuzia, che peraltro i naturalisti non gli accordano.

    (1) E c k o l d compcnd. pu)adect. p a g . 1284, n. 1 et 2-D u C n g e gtossctr. verbo steltioncrius - o s s i O elgmo-log. ~ v c r b o tcllio - o r d a o com)rie~~lctr ioo codiyo pc-?tal povtt~gibezvol. 4 , png. 507.

    Sia che vuolsi di codesta etimologia, certo cheil nome di steZlio?znto (l) si mantenne come classico

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    nella scuola e nel foro clai tempi romani fino ai pirecenti per designare una br m a particolare Cli de-litti contro il patrimonio economico altrui; e che ilsuo carattere appunto quello di configurare u ningiusto spoglio dell' altrui propriet elle non n&vero f~rto, & vera truffu, n vero falso; ma pureha del fecrto, perch si lede ingiustamente 1 altruipropriet; ha della tr@, perche si abusa dell' al-trui buona fede; ha del falso, perch vi si giungecon inganno e m endacio. Ma non B vero furto, per-ch il possesso della cosa che vuole usurparsi si ot-tiene dal padrone consenzQnte sebbene codesto con-senso, percllb estorto con dolo allo illuso proprieta-rio, non si consideri nei rapporti fra il delinquentee lui come abile a trasferire il dominio. Non verofalso, perchb la immutazione del vero principal-mente ideologica, e se in qualche parte vi si con-giunge una falsit materiale questa non cade in undocumento che abbia l'apparenza di coazione giu-ridica verso il terzo; oilde non offre i veri cara tteridel falso instrumentale. Non B vera truffa)perchk lacosa ordinariamente si suppone ricevuta dal padronecon titolo traslativo di dominio; sicchb con lo appro-priarsela se ne usa conformemente al titolo. Dunquenon vi h contrettaziorze invito domino; non vi fal-sificazione di documento fornito di un valore giu-ridico; non vi B inversione d i uso in spreto dei patti.La crimiiiosith B tutta negli antecedenti, negli arti-fizi per iiipannare. SiccliB lo inganno ne costituiscela vera essenzialitA; e bene con questa parola (belrug)lo ritrassero i legislatori alem anni. Non B propria-Inente che il reato stia nello atto di prerzclere, o (liapprqria?*sla cosa: in qriesto pu stare il risultato

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    dannoso e la consumazione del malefizio, ma non lasua speciale criminalit. Questa consiste negli arthfin! nzensogneri coi quali sia indotto maliziosamenteil proprietario a spogliarsi del suo dominio dandoglin credere cose che non sono vere.

    (1) BIBL IOGRAFIA a r i n a c c u s fragni. ori~lz. ara 1 ,n. 725 et seqq. - a s t r o cons . 412,n . 4 - l p h a n ide jzsre criniinal i lib. 2 , tit. 22 - a r a v i t a insti tut .criminnl. l i 6 . 4 , S. 1, cap. 73 - e n a z z i elemenla jut'.crinzin. lib. 4 , pur s 4 , cap. 14 - o u s s e justice crinii-nelle pnrt . 4 , t i t . 50 - a l do cons. 1 4 , n . 1- r e m e r sdiss. de fraude - l d e r o decis. Cathalo?~icteecis. 6 3-P u t t m a n n eleinerita s, 525 et seqq. - Co C h S . 532 etseqq .- a n K a d e n disscrt. filsi et slellionntus- o n-g h i n d t de crinzine stellionalus- - M a e l e r de modocoerccndi ficrta et stcllionatu s in r e b u s m e ~ c a t o r i i s-K l o c l c cons 189, n. 9 , vol. 3 , pag. 767 - V o i i g l ~ n strtritk des crim es et des 1ezc1.s peines tit . 6 , chup. 5 -P o gg elenaenta ju ri s criminal is W . , pug. 87 - a o-l e t institzttiones lheorico practicae lib. 5 , tit. 3- e y-s e r meditat. ad pandsct. spec, 557 de stellioncitu - e -R u ulc tle crimin. ste/lionalns- a r m i 9 n a ri i elementnS. 1108- G o r d o n diss. de crimine stellionatzcs - -1a r p-p r e c 11t de crimin. stellionatzcs; i n eju s dissertat , disp. 68- l e l i o insli tutiones jur is crimin. lusilani, t i t . 5 ,S. 14 - a n E C c de crimine slellionatua - o n t o idei delitt i e delle pene vol. 6, pug. 70 - u l i a n ist i-tuziolii di d i r i tt o c r i~ ) ~ i i i a l eol. 2 , pag. 588- u C c i o nsrrggio pny. 53 6 - r a b a prirzcipii del diritto penaleuol . 5 , pag. 527 - e s s n a trattato di pencllitd spr-cinle pag. 85 - R c r n e r lehrbuck des dezltschen atrtr-f r e r l i l ~ sS. 156,

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    Questo titolo di reato, salve le difformit nella de-finizione, b quello che i francesi chiamano sc~ocche-ria (esc~oquerie;od. pen. art. 405 ) gli spapnuoIiifzganno (estafa che equivale a scroccheria, o en-gano; Partid. VI& it. 16, cod. Sp. art. 450 ) i por-toghesi traneilo ( bubea,cod. pen. art. 450) e che allegislatore toscano del 1853 piacque chiamar frode,abbandonando anche in questa parte il linguaggioclassico che aveva per tanti secoIi servito alla scuolaed alla pratica italiana. Rispettiamo le altrui opinioni,ma a noi piace nella scuola conservare a questodelitto il n0m.e di stellionato: erchk la parola frodeindica un elemento (sia pure il principale del fatto)anziclib la sua oggettivit; onde per questo lato sirende pi sensibile 1 izio della nuova parola: eperchb la parola fvaude esprimendo una condizione:comune a molti altri delitti gen era perp lessit; eclin questo stesso reato confonde un elemento deldelitto col delitto stesso. Cosicchb chiainundo frodeil delitto ci troviamo nella necessitb, discutendo indiversi casi, di spesso dire - ui vi fu pode ( c i ~ kmenzogna e intenzione d'ingannare) ma non vi fufrode (cio un artifizio esterior e bastevole ad in-gannare un uomo di senno) e perci non si lia frode;ciok quel delitto che il codice punisce come frodc.E chiaro che in questo discorso viene usata la pa-rola frode tr e volte in tr e diversi significati. La pri-ma volta esprime lo elemento interiore ; a secondalo elemento esteriore ; a terza l' ente giriridico chesi vuol definire come risriltante da quelli elementi.

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    Io conservo pertanto il nome di stelfionato perchprediligo sempre i vocaboli ,che meglio servono allachiarezza, considerando il linguaggio come uno stru-mento tanto pi utile quanto 6 pi esente dal peri-colo di condurre ad oscurit e confusione. Lo stel-lionato B il delitto; la frode n e 1' estref?zo essenziale.Ma l'estremo non si compenetra nB si unifica coldelitto, perche non credo che voglia seriamente so-stenersi che anche lo stellionato sia un delitto fOr-male (1).

    (1) Non si contrasta praticamente che lo stellionato ani-metta la configurazione del tentativo punibile (al o r nar t . 8266) ed anzi crederei vi s i potesse configurare ari-che il delit to ainncctto ; edasi J o n g e de delictis 1~01.2,pag. 156. E neppure pu seriamente contrastarsi il momenloclie sconfina i l tent:itivo dalla consumazione : esso S quelloin cui lo ingannato dopo av ere creduto allo inganno ha a n-cora eseguito quell'atto al quale il colpevole voleva condurlo.Cajo con falso .nome si present al mercante per ave rne afido la m erc e; il mercante lo cred ette; consumato lo in-ganno rna non ancora consumato il delitto: i l mercante pi-glia la merce dal suo scaffale e sta per consegnarla al ma-riuolo; il delitto sta per consumarsi ma non ancora coii-sumato. Gliela consegna, e coloi se ne impossessa : ecco 1:iconsumazione. Un amico soprav vien e; avve rte il mer cant edel menlito n om e; questi esce dalla taberna ; pochi passiragciunge il malandr ino, e gli ritoglie la m erce. Inutilnientecostui pretender 8 di essere responsabile di solo conato : gl irion ha raggiuuto i l fiue della pro pria locupletaz ione, rnaci non importa ; procur lo evento in cui slava la consu-mazione, cio i l proprio impossessamento della cosa allruiper mezzo di f rod e; e tanto basta perchb il delitto sia irre-trattabilinente consiirilato. Ma non trovaci uguale concordiiinel definire il limite antecedente che separa lo esordio del

    TToL. IV . 3.)I,"

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    - 9s -conato punibile dagli atti preparatorii non imputabili. InFrancia si spins e m olto addietro lo esordio del conato puni-bile : a sola preparazione di documenti menzog neri preor-dinata al fine d' ingan nare aIcuno fu giudicata (31 o r nart. 8397) ess ere un tentativo. Vedasi an che P e l l e r i n nelsu o comnlento all' art. 40 5 e le decisioni che cita a pag. 237.3Ia io dubiterei di questa dottrina ; a preparazione dei mezzii n questo reato non ha caratteri che univocaniente determi-nino il suo obiettivo pi che non lo determini lo acquistodel veleno, la compra della polvere pirica, la fabbricazionedi una falsa chiave, ed altri simili atti, che gene ralmente inaltri reati si considerano come preparatorii.

    Lasciamo da parte la locupletazione del delin-quente che B l'ultimo @e del suo operato : ma l' ul-timo fine di proprio vantaggio a cui tende 1 agentenon puO essere il criterio che distingua tra delittomateriale e formaIe, se non vuolsi venire alla con-seguenza che tutti i delitti possano essere in certecontingenze formali. I1 fine immediato dell' agente 6(l'indurre altri a spogliarsi di una sua propriet. I1ri.sullai;o, l'evento nel quale consiste la consumazionodel malefizio ci la consegna hlla cosa ottenutasi mer-CC la frode dal proprietario ingannato: B lo avere in-gannato non lo avere usato l' inganno ; ome 1 eventorlella lesione sta nello aver ferito non nello averevibrato lo stile. La minaccia si completa in sci stessa,e11 perfetto il reato con la sola, azione di minac-ciare, sebbene il minacciato non ne abbia concepitospavento. Ma lo stellionaio non si completa col solousare l'inganno; bisogna di pi che la vittima abbiarealmente bevuto all'inganno: ed anche questo ef-

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    fetto puramente non basta alla perfezione del reato.Bisogna inoltre che l' ingannato dopo essere rimastovittima della illusione, abbia per conseguenza di t d eillusione consumato il fatto violatore del diritto dipropriet, consegnando al colpevole la cosa sua. Finoa questo m omento non si avr che un tentativo (i).Ma quando l' inganno ha prodotto il suo effetto i?n.-mediato clella obbedienza allo inganno per pa rte clellapersona illusa, non deve aspettarsi il lucro effettivodel colpevole per dire consumato il mdefizio. Maledunque si cerca la denominazione cli un fatto in ciche non esp rime n& il diritto violato n la consu-mazione del malefizio, ma solo un suo precedente.Meglio si adatterebbe al concetto giuridico del ma-lefizio la parola scrocceria del francese, e la parolainganno del tedesco e dello spagnuolo, oich l' unae l' altra esprimono in loro stesse la idea di un effettoottenuto. Lo effetto cio dell' inganno altrui nella pa-rola spagnuola; lo effetto veramente consumativo delinalefzio della cosa carp ita mediante inganno nellaparola francese. E non volendo andare accattandoparole di oltremonte, mi attengo alla parola classicadel foro italiano, e proceclo trancluillo.

    (1) La Corte di Cassazione di Francia nel suo giudicatodel 7 febbrajo 1868 (affare Boulonj ha deciso che non tentativo di scroccheria la preparazione di una nota di cre-dito esagerata quando non era ancora stata presentata pe ril pagaineiilo. I1 21 febbrajo 1868 (affare Dunio~zJa stessaCorte decise che un fatto consimile tentativo di scroccheriaquando In nota esagerata stata presentata per il paga-mento, p urc h p er sotto la nota di credito vi fosse un vistodi terza persona capace cl indcirre in erro re il deb itor e;senza ci trattandosi di una seniplice presentazione di conlo

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    da discutersi, non vi sarebbero gli estremi del tentativo pu-nibile : $1o r n ut't. 8760.

    Saggiamente il legislatore delia VI1 Partiila spa-gnuola noto che questo delitto non poteva definirsi:che lo si poteva esem plificare(i) n alcune sue forme'dalle quali i giuclicanti avessero a clesumere un cri-terio per distinguere gli artifizi criminosi dai noncriminosi nelle um ane contrattazioni. Nella infinitavariabilit delle astuzie umane difatti irripossibileenumerare tassativamente tutti i modi coi quali sipu incorrere in questo reato, ingannando altri perindurlo ad un a convenzione obbligatoria a suo c aricoo abdicativa di proprietci. Laonde tutti i legislatoricontemporanei si sono trovati a fronte la difficoltche confesso 1' antico legislatore della penisola Ibe-rica; ed hanno ripetuto il sistema di eseinpliflcarealcune forme di questo reato, per poscia awertirei magistrati che queste indicazioni non erano chedimostrative. Cos anche il legislatore toscano agliart. 404, 405 e 407 designa alcuni casi speciali diquesto delitto (2 ) ma poscia e costretto alI' art. 404let. f, a dichiarare genericamente che cade in que-sta delinquenza chiunque sorprendendo l' nltru hzdo-na fede con arlifzui, maneggi, o raggiri ctiuevsi daqzcelli specidmente conEe.mplali si procu?*a 2612 ?n-givsto guadagno in danno altrui.

    (1) impossibile stringere in iiiia descrizione di forriiemateriali il conce tto dello sl'ellionato ; mpossibile classiOcarela entimerazione dei casi iiei quali si estrinse ca quc sto pro-

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    teiforme reato sotto 1: inipulso della callidit dei malvagi de-siderosi sempre di arricchirsi a danpo dell ' al trui buonafede. Bo y v e frc.nturqz~cs ztr les lois eC statuts du puysde Vcrud png. 1 82 ) ricorda che per le leggi di Vaud sipuniva come r eo di frode il proprieiario c he profittando delretrat to vicinale aves se costretlo il confinante a vendergliu u pezzo di terr eno p er poi farvi speculazione rivendend oloacl altri. Un giudicato della Corte Imperiale di Vienna del 29novemb re 1 86 4, coufermato dalla Suprem a Corte di giustiziail 3 0 dece mbr e 18G4, ravvisb gli elementi dello inganno p u-nibile nel solo fatto di aver preso roba a fido con scienzadi non ave r mezzi coi quali paga rla: identica proposizioneaveva fer mato la Supre ma Corte di giustizia in Vienna colgiudicato del 26 niaggio 1863 . Ai contrario in F rancia (&lo -r i n a r t . 8516) fu deciso che presentarsi ad un' osteria aprender cibo senza aver den aro da pagare, non solo noncostituiva furto perch mancava la contrectactio invi to do-mino, ma nep pu re scrocclieria perchh mancav ano gli artifizied i raggiri: e ques ia speciale questione si tro va discuusnda b1 o r i n nrt. 7873. Esempi speciali di scroccheria nellasociet commerciali troviamo in 31o r n ur t . 8 4 8 8 ; d ininaleria medica nello stesso M o r i n a r t . 8490 , e ar t . 7695 ,ov e fpng. 500) riporta tre giudicati importantissimi. I tri-brinaii francesi ( h't o r i n a r t . 8361 ) hanno saputo trovarela scroccheria anche nel contrabbando quando i l contrab-bandiere ab bia usato iirtiilzi speciali p er in gannare le gu ar .die. B trovarono sc:roccheria ( M o r n a r t . 8362) nel f:iltdi un cred itore di d ue crediti c he men tre il debitore vo1ev;rpaga rne ilno gli a veva fatto la ricevuta del]' altro; e lo usar esotto falso nonle di iin biglietto gratuito di strada ferra ta,sebbene cliiesta applicazione incontrasse censura da M o r i r ifibrt. 8575) e fosse contradetta nel giudicato che esso ri-porta all' c c r . t . 8066; e persino gli artifizi usati per eludercail pagamento ( M o r i n a r t . 8121) del dazio consumo, ed;inche nelle esagerazioni (M r i n a r t . 7773) de i pregi diiin forido d i roriimercio per concluderne vantaggiosamentc

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    la vendita : nello eccitamento di spera nze &m ere, R O-r i n art. 7840: e nello abuso del magnetismo, Mo ri nart. 81 89: ed anche nel contratto di matriuionio, 110 r i nart. t3251 : e nei term ini di frodi in u n c oncorso ippico,M o r i n art. 8296 ; si configur la scroccheria anche inun processo giudiciale, Mo r i n art. 8290. In questi ed altriinnumerevoli casi pratici pu trovarsi occasione di altret-tante dispute particolari intorno l' applicabilit del titolo distellionalo o scro ccheria. Bla ci sare bbe materia di un trat-tato speciale e trasce nderebbe i limiti di un corso teoretico.Soltanto avvertir c he nelle moderne statistiche generalmentes i deplora che le frodi, le truffe, e in generale i reati diartifizio acquistino ogni giorno pi una propo rzion e straboc-chevole e sem pre crescente. Che aumentino le condanne un fatto irrecusabile: ma questo fatto denuncia proprio unincremen to dei raggiri maliziosi, opp ure anche questa unadeIle tante delusioni della statistica? Io n e dub ito : perchpenso ch e lo incremento d i tali processi e d i tali condann esia pia veramente altribuibile ad un movimento della giu-risprudenza odierna in un sens o di rigore contro tali arti.Siffatto movimento di rigore 'b indubitato. In Francia si manifestato ancora nelle riforme legislative: P e l l e r i n Com-mentaire pag. 236 a 248. Ma pu dirsi che s e dovuncluesi palesa qiiesto progresso di antipatia per cui oggi si pu-niscono com e grav i reati certi fatti che in antico si guar da-vano come argomento di risa e di beffa ; n Francia in Se-nerale poi si rinnuova nel titolo di scroccheria quello cheavvenne in antico nel titolo di stellionato, ci08 che se nefacesse un delitto supplementario. Ci che viene generalmeateinsegnato da tutti i culti, vale a dire doversi ricorrere allostellionato ubi deficit uctio fitrta" et condictio furtiva , siriproduce oggi in ordine alla scroccheria. Cos trovasi ap -plicato questo titolo non solo nel tema delle assicurazionisulla vita umana (oggi allargate nei nostri costumi, e sullamoralil delle quali trovasi elevato dubbio negli Annoli diToloea anno 1864, pag. 171 ) ma an che in tem a di assicu-

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    - 03-razioni marittime (11o r n ur t . 810 1 e 8053: (lassazione 11lu&lio1864). Anche appo gli antichi non fa difetto una no-tevole elasticit nell'appiicazione di questo titolo. L e y s e rf?)zeditationes i n pontlectas spec. 624, nzcdit.21 ) lo rav-visb nel plagio letterario :C a r p z o v i o fpructica pnrs 2,

    3 quaest. 93 , n. 4 3 ) nel fatlo di una donna che aveva bat-tezzato il figlio tre volte pe r ca rpi re i doni dei fedeli. B ru -n e m a n n fResponsa, consil. 90 , 12. 46, 4 7 ) lo neg nellaoppignorazione fatta a due persone dello identico oggettoquando esso fosse sufficiente a pagare ambedue.

    (2) I casi che tassativamente designa come frode il co-dice Toscano sono - . 0 l' assunzione di falso nome o difalso mandato, o lyeccitamento di spe ranz e o timori efEmeri(art. 404, let. a)- .0 1' alienszione od oppignorazione di C-sa altrui come propria, o di cosa vile come preziosa (art. 404,lett. b) - .qY lienazione a due del proprio fondo, o IYc-cultamento delle ipoteche (art. 404, let. C)- .O la esazioneO cessione di un credito gi esatto o ceduto (art. 404, let. d);fornia gih contemplata nella pratica: H e r i u s t o m . 1,cons. 8 1 - .0 la sottrazione della cosa propria al deten-tore con successivo richiamo di questo a restituirla o pa-garla (art. 404, iet. e) - .0 la sottrazione della cosa pro-pria al seque stro giudiciale o al credil ore pignoratizio (art. 405 ,let. f) - .0 lo abuso dellapassinne di un minore per in-durlo a sottoscrivere una obbligazione. I1 concetto giuridicodi tutte queste figure B sempre lo identico ed semprequello dell' antica scuola. Vi il dolo molo informato dal-I' animo di lucro: vi la lesione al patrimonio altru i: madeficit nctio fur ti et condictio fu r t i va , perchk manca lacontrectatio invito domitzo. fi sempre un titolo supplemen-tario a tutela della propriet privata.