Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 5 (06)

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    (l) O p u ~ o i iVol. 1, op. 1, png. 45.(2) Se v i renio nel quale i l concetto del 1a;liorie abbia

    avuto e conserv;iio un ossequio qiiasi univer sale come cri-terio misiiratore della p c n ~ , i pu dirsi dcll;i cali~nrii~i.)ii~i.tanorma fu accoiia appo gli Isdriieliti : Deuter. 19, U. 18 ctseqq., e d:sli Egiziani, T Li o n i s s e n Gludcu sur 1' o r g n n i -aation j ud i c i i r e dc l' Bgypie: Reuue Iilsloriqrie, vol. 1 4 ,pag. 210. Sulle fabi dal tagliane inflitto a i caluuniatori sidilunga S t r y k i o de talione : iz ejus diaser t . uol . 9 , d i-sput. 4, $ 5 et seqq. E bisogna convenire ch e sebb ene nonconfessato i l concetto'del taglione ii in sostiinza quello n cuis' inspirano tutti i codici contemporanei nel punire i c ~ l u n -nialori . Il daiino immediato pa rt ic ol ~ ir e i questo reato estriri-secandosi in un niale clie gi adottato dalla legge conie pena,non vi E pericolo che la idea del taglione conduca a perlebarbare , dbuuiaue , ed inaccettabili.

    C a l u n n i a r e a l e .

    Finqui della calunnia diretta o verbale.Avvi unaforma di calunnia che dicesi iadiretta o reale. Que-sta si ravvisa in colui che al fine di procurare unaingiusta condanna finga contro di alcuno le tracce diun rlelitto o commesso d a altri o non mai commesso.

    Le scuole generalmente distinguono la cal~nnkxe la calunnia reale come due diversi titoli di rna-leflzio. Veramente la forma soggettiva ne assai

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    - 51 -differente; e quantunqrie si possano unificare nellarespettiva oggettivit giuridica, perchb entrambotendono al fine d'ingannare la giustizia a pregiu-dizio di un innocente o pe r vende tta o per ved utadi lucro ( 2 ) ed entrambo possano andare o non an-dare congiunte con la simulazione di delitto, comefra poco dir, non i: inopportuno che la esposizio-ne teorica designi e descriva separatamente questidue titoli.

    (1) 11 caso della calunnia reale per tiedutn di Iticro io vidiripetersi in pratica nel periodo che corse dal 1849 a l 1854.Dopo I 7 annessione della provincia lucchese alla Toscaua fuproibito in quella provincia l' uso e la vendita del sale nia-rino, a protezione della industria governativa delle saliue diVolterra. L3 nostra popolazione male a dattav asi al17 uso delnuovo sale, si perch pi costoso e meno eGcace, s perchbera invalso il pregiudizio della s ua insalubr it e la opinioneclie la terri bile mili are (fiiio a que l giortio sconosciuta rielterritorio lucchese) ave sse origin e da quel sale. Di qui iincontrabbando immenso : o di qui raccomandazioni caldissimealle guerdie di finanza per parte del governo, ch e ne raildop-piavano lo zelo gih riscaldato abbast anza dalle grosse parteci-pazioni alle grosse multe. Na i contrabbandieri che vendonoalla spicciolata male si raggiungono nel nostro montuoso pae-se. Alcuni individui indegni di app art ene re al corpo delle guar-die finanziarie idearono la brutta speculazione di collocare snc-chetli di sale rnarino nello case e ca panne dei pi ricchi possi-denti della campagna. Cos pullularono le sorpre se, i processiverbali, ed i giudizi di conl~clbbctitdo, lie ogai settimana sene vedeva uno e si moltiplicavano in rnodo pauroso. Siille pri-m e i tribunali non volevano udire il grido delle difese ch eprotestavano ce lo Ibanno messo: e si ebbero alcune vittime.Ma poscia i giudici apriro no gli occhi, e accolsero la mas-sima che dove er a possibilil d' introduzione oializiosa la

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    reperizione non bastasse a costruirae la prova della tra sgres-sione. lo solo ebbi a difendere pi che trenta di tali accu-sati. Finalmente riusc di ottenere la prova della frodt., e qual-ch e guardia essendo stata condannata per caluwniu reale,cess quel male che aveva propriamente sparso la cosler-tiazione nei pi ricchi a bitanti delle nost re cani pagn e. In que-sti falli vi era evidente la combinazione di tre forme di reato:vi era la simulazione d i delitto perch si faceva apparireun contrabbando che non esisteva : vi era la calunnia realeper il deposiio dell' oggetm : vi era la caluntaiu verbale per ladenunzia che si faceva del falso delitto e del falso delinquente.

    BIa legislativamente pu8 preterirsi da tale sepa-razione e fare dei due reati due figure dello stessotitolo. Cosi ha praticato il codice Toscano che al-1' art. 266 unifica sotto il titolo comune di calutzniatanto 1' operato di chi dolosamente d in giudizioad nlcuno la falsa inco@azione d i zcn fatto puni-bile; quanto 1 operato di ch i ne finge le tracciecoqztro d i alcuno pei-ch ne sia guridicumente im-pzstato; ed entrambo i casi indistintainente colpiscecon la medesima pena. Ci dipende dalla questionedi relativa misura: chi ravvisa una differenza digravit politica fra i due casi utilmente obbediscealla difformita soggettiva, e ne fa due titoli sepa-rati: ch i al contrario bilanciando le opposte ragionitrova conveniente unificarli nella pena, disprezzaquella difformit e li confonde in un solo titolodi reato (1).

    (1) La cal unnia rea le viene desc ritta da P u C C i o n i nelsu o snggio png. 376. Ma lo esimio criminalista vuole distin-

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    - 53 -guere la calunnia reale dalla calunnia so r i l l u , r avv i sandoquesta ult ima nel fatto di chi fabbrichi uno scrlt to in du ce n~ econfessione di un reato ed imiti il carattere di un terzo, aliin-ch quello scrit to perv enuto in ciustizia s erva di prova ;Icondannare quel terzo per un delitto da lui non coinrnessij.l o rni permetto di disseniire dal dotto maestro. 111 t - I le cori-figurazione io non vi trovo che la calunnia renlc. T ; ~ n t o i.ch e la cos a arlificiosaniente collocata a pp o ni e p er f'irrniapparire colpevole sia lo stile, un o,ngetlo furtivo, od un fogliodi carta: tanto clie l ' oggetto d eslinato a personific;irsi innn testimonio di accusa valga a sos tene re il materiale , qu antoche valga a sosleuere lo speciale o il formale di un delittoche vuolniisi app orre . Il criterio ch e distingu e la vera e pro-pria calunnia dalla calunnia reale uon cotesto. 13 I'

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    - 54 -dcsume dal danno, trova un equilibrio fra l' audaciache sta da una parte e laperfidia che sta dall' altraparte; e ravvisando in amho i casi un identico dan-no, perch identica la offesa della giustizia ed iden-tico i l pei.icolo della innocenza, non incontra clifficolthnella psrificazione. Ed io volentieri aderirei a que-sta vedutti: se non che prevedendo la facilita dellariunione di entranibo le forine in una sola azionevorrei che di tale combinazione si facesse una cir-costanza aggravante, corne fra poco diro: ed a talfine preferirei se ne facesse due titoli per poterviappkcare la regola della pluralit dei delitti.

    La cssqnha di questo reato nei suo elemento in-tenaionule-r:hje4e ell 'ani~nodi procacciare I' altruicoiidnniia. ~s,? o-tnicida getta qel9dtrui cantina 10

    : ' \ . .Istile insangriiriato' 'pe r a llonth iaic cla SE! la provadel proprio clelico; non si isende debitore d i ca lun-nia reale. S. 2654.

    L' estremo d i questo reato nel suo elemento ma-teriale consiste in un l'atto q~ialrinquecol quale sifiiigano le traecie di un delitto; e nella potenzialithprobatoria di tale finzione. Anche questo delitto perfetto con la consumazione dell'ctzione, senza bi-sogno della procurata condanna. I1 suo carat terecostitutivo 1 inganno della giustizia; onde il me-desirno esiste nelle sue condizioni @;inridichequaritloaiiche si fosse costruita lui falsa prova contro ilvero ( l ) colpevole.

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    - 55 -(1; Queslo reoio s i pu commettere anche Tiagendo letracce di un reato eKeitivamenle commesso, e commew o ineril la da colui a danno del quale si agisce. Sono stato fe-rito da Cajo ma non av end o testimoni per sosle ner e la miadoglinnza trovo modo di g ellure del sang ue sulle vesti diquello. Ques to indizio ha determinato la condanna di Cajo:il delitto e la re ilh d i l u i eran o sussisienti; ma l ' indizioera fdlso. Caluoniii reale vi B cos nel materiale come aelloc l ~m en to n tenz ionale; rna I' ullinio fine er a In verilh. unaforma iirtta di fulso commesso 17er p r o u n r e un fa l lo vero .Fortiiii di reato ch e a suo luogo vedreino doversi punire trii-ierriente; ma che pur sempre punibilc, percti con 1;i giu-

    r~ per vii l d' in-

    Selle pratiedetcrniinare ilreale. Mostraifar passaggio ne l tentativo, quand o i l colpevole ave-va eseguito la presentazione o lo invio alla autoritdella falsa denu nzia. Mostrai clie passava allo statod i delitto perfetto quando 1'autoritA aveva in qtial-sisia modo fatto u n atto di accettazione della falsadenrinzia, perchb a questo momento er a avvenuto1 ingantio della giustizia; e cosi il reato aveva rag-giunto il suo obiettivo giuridico. Corre dessa com-~ ~ l c t ~ n' :in,ilogia che porti alle stesse regole nellacalunnia renle? Il nemico si procacciato generidi contr~;tbli:ii~~loer ilcpositarli in luogo di iniaproprietn ctt espormi alla iiigiristn pena: fiiiqui sia-rrio negli atli preparatorii; cio & manifesto. Colui

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    - 56 -ha realmente collocato quelli oggetti in una iriiacantina: questo atto di esecuzione, e vi si sc.oi.-113 stireiricier senza esitanza i l tentativo punib il~.noi al semplice tentativo o ilovrk diissi clic il reatodi calunnia reale 6 perfetto? I1 dubbio nasce dcilluosservare che il nialvagio avrebbe fatto tvtto per

    parte stia quanto occorreva alla esecuzione del nia-leflzio (l o che seconilo la form ula di alcuiii, nonacrettata da noi, costituirebbc il delitto mancato) oda l considerare che il mio diritta di propr ie t i i-: giirstato violato con rluella intrusione, e 18 mia sicrireziagi posta a pericolo: lo che conilur.ret~bea ravvi-sarvi i l delitto perfetto. Malgrado ci io non sapreitrovarvi ch e un conato. Gi si comprende ch e layuestione bisogna porla nella ipotesi di un disegn oche non abbia in si: il proposito della denunzia. Sei l riialvagio dopo depositati gli oggetti intendevaavvertire gli agenti della pubblica f0rza afinciie liperquisisssro, sorge la figura della calunnia verbalenoil ancora consumata finch la denrinzia non ebbeluoqo. P e r la nostra questiono bisogna ailunqutAsuppor re che il nemico non disegnasse di f are sus-segu ire al deposito la delazione: esso per ci chedoveva accadere poi se ne rimetteva al caso; avevacoliocato gli oggetti di contrabbando nella niia cnr-rozza persuaso che allo ingresso nel territorio leguardie l i avrebbero reperiti senza bisogno di spio-naggio: O soltanto in tali termini ctie si pu direessersi dai nemico fatto tutto. Mn anctie in qriestnipotesi io trovo, come ho detto, un i ner o conato.Non un de litto perfetto, perch 1 oggettivo di ogiiicalunnia (cos verbale come 1yaZc) non b la pr.oprictirprivata o altro diritto dello individuo; ina la pull-

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    - 57 -blica giustizia: laonde finchi: gli agciiti d i qriestanon hanno perrluisito, ritrovato, e cre~lritoalmanouri istante alle cleduzioni giuridiclie di rlriella pre-senza, k inipossiirile dire clie il fatto ~*:iggiii~lstl1 obiettivo della pubblica giustizia. Neppure concor-derei che vi si iaicono~ ces seun tlclitto niancato:perchir: so la consum azione del malefizio nvvic:ne soloqnanclo la giustizia k ingannata, i niomeiiti consrinia-tivi del malefizio non si esauriscono finclii-h i l f;;ittonon viene a contatto con gli agenti della giustizi;tcile si vogliono ingannare : l i l veleno getta to nelliiminesti8apreparata per Tizio ina non ancora giuntoa contatto del corpo di Tizio. Uui~r~ncib rirr~anconodei momenti consum ativi non ancora esegriiti c clienecessariarriente dovevano eseguirsi ( non irriport:~da chi) perclik si perfezionasse i l reato, non si ha nnoancora gli elr>menti de l delitto mancato. I1 clelittnmancato verainente si avrehlse quatido a perquisi-zione e reperizione fatta, gli agenti ~-,uhbliCii tbs-sero immediatarnclit,e avvocluti clc?ila froiit: e 11011 vifosse stato neppure rin istante d' ingnnno tlella giri-stizia. Allora si avreblse corilpletn la cc,risuin:~xionrsoggettiva de l reato e i~~ancl iei~cl~heoltanto ]:t ng-gettiva. M;i di nuovo sparirebbe il delitto rnnnr;xtosc: si suppoiiesse In pcrc~uisizionc non sus so~ uitr rtlalla rr:pcrizioi~e; pcrdii! allora In non nvvenritn 1.n-perizione noil sarebbe effetto tlel caso, in 2 tlel iia-scondiniento, e cosi del mado di is/lip8rr n t1t.i t t lclr; i(~~?02lf)ri'i!,tiI:illo S ~ C S SOsOlp~\.t~l.

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    TITOLOTT.Simulazione cli delitto.

    Aflinc alla calunnia O la si?n~tlazio?ze i delitto,ma se ne differenzia peraltro a caratteri pronun-ciritissinii. Quando alcuno per p rivati suoi fini abbiafhlsaniente denunciato di essere stato.passivo cli unadelinquenza, senza peraltro specializzarne 1 accusacontro tleterininati individui e senza intendimentodi far condannare un innocente, si Iia il titolo spe-ciale di szineclazione d i delitto. Si ravvisa in questofatto una offesa alla pubblica giustizia per lo in-ganno che a lei si fa : ed il suo carattere politico sidesuii~odal detrimento che reca nei cittadini allaopinione della sicurezza l'annunzio di un clelittocommesso bench realmente non esista; dc11 di-sturbo e dalle spese a cu i s' induce la pubblicagiustizia; e dal pericolo di sospetti e molestie ncui si espongono gli onesti per la ricerca (li utifatto irnninginario (1) .

    (1) Glassico esrriipio di siniiilaziorie di delitto ce lo porgei'isislr;ito. Aspirando costui n Cirsi signore di Atene si p r r -kvllti) 1111q1orr10 al popolo iielld piibblica piazza tutto co perl od i f e r i t~ li e si er'1 f ; i t i ~ n sb iriedesinio, narrando di aver lericeviiie dagli Eup~ilritlia c'iusii del su o amo re p er i l po-polo. Ebbe cos licciiza di Irmnrsi una guardia arrn at; ~, aquale aiinientgta d~ l i i i ;i poco ;I poco sli diede haia dioccupare la citlatlelln (li Ateric, e posciii ririsci dopo var ie

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    vicende a farsi sig nore di quella Repubblica . Sono freqiienlinella storia specialmente delle Repubbliclie i casi di simu-lazioni di delitti e di calunnie motivate di1 vedute poliliche,e che hanno prodotto ser i sconvolgimenti in un papsc. Talefu quella di Tito &Iaulio Capitolino cont ro Puri o Carnmillo,sulla quale cos bene dissert M a c C h i a v e l l i nei suoidiscorsi strlle Declzc di T i ~ o ivio l i b . 3 , cnp . 8.

    11 dolo speciale di cluesto reato pur esso nel-1' animo d' ingannare la giustizia, non nell'animod i nuocere ad altri; poichk si suppone che ciO nonsi voglia, ma solo si niiri ad un particolare profitto:per esenipio, di ottenere coinporto dai creditori si-mulando un furto patito; o cli ottenere rimunera-zioni dal padrone simulando cli avere incontratopercosse nella difesa della sua propriet; 011 altresimiglianti cagioni ( I ) .

    (1) pcr b sem pr e neccss;irio clic 13 simulazione sia seria;fiitta cio nel disegno rli spingerla innaiizi fino iill' inganno-della giustizia. IJnn sirnolazionc di aggrcssionc noltiirna diladri, clic vidi ordirsi per diporto di una villeggi:ituro ondemettere itllir prova u n ospito bravaccione, no n avrc'bbe potutotrova re clcmcriti di criiniuosili (qiluntlo I' ospite deriso neavesse inoltrato formale denunzi,^ ) riisppurc dai pii1 rigidi,speculatori di delitti.

    iduesto dclitt,o 8 ici casi ordinari leggero, p~:rch:nella sua figura sciiplicc i l ilnnno p~.incipnle consi-stc in una idea: la idca, voglio dirc, ch e il pribblico

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    - 60 -si pone in sospetto quando viene a sua notizia uiidelitto avvenuto. Pu peraltro assurnerc un carat-te re di gravit, e deg enera re anclie in calunnia sesi ~)ersis te d asseverare il dclitto Eilso clopo ch ela giustizia ha instaurato le su e persecuzioni co ntroun determinato individuo che per fatali combina-zioni sia caduto in sospetto. In tal: ipotes i potktssere di poco momento la prima simulazione per-chi1 iiieiite rivolta a danno altrui. Chi per ottenereililazione al pagamento di un debito finse gli fos-sero stati rubati i denari che diceva a ver posto i npronto per i l pagamento, potbsser sedot to dal laeriSuiica coscicnzn (li non far nien te di male. Ma scla qiustizin credette al furto e lo vennc apponendo:id un vicino d i qualit sospette, C lo inrluisi, e Ioi7arcttrii, C lo spinse al giridiaio, i l falso denunciatoreche in tale giudizio perscverb ad affermare la sus-sistunza del clclitto immaginario non potb non averecogtiiziorie del dniiiio clie (sia pure oltre e controle pi'inic su e pre ris io ni) veniva recando ad un in-felice. Potrh allora dirsi che il fatto di costui de-generi in calunnia? La ragione di dubitare sta i11questo: che nella prima simrilazione costui non ebbeI'aninio cli calunniare; u ci6 b cliiaro: e nclln se-(.on(ln thse nella quale persisti: ad asseverare il i'also:~nc.lic uando ne vide imm inent i gli eaet ti iiocevoli,q l i ag i pcl fine d i non rivelare la propria turpitri-t l i i i c b , niizi i l proprio delitto. Pcr questa ragione noilsa re bl ~c ostrii irnputaliile coine falso testinlone , ni-Lc.o~iir:caluiiiiiatorc. l'ci colpirc ques to eme rg en tebisugtla tlrinquo prevedere gl i elfclti pilr gi-avi dellasiiiirilazione di llclitto, c m inacci are pii1 seve ra pri-nizionc, senza irnliarazzarsi nella immutnzione di21

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    titolo, E forse per antivenire siffalto pericolo sa re b ~eutile estendere a questo caso, ed anche allargare lascusa della ritrattazione, onde togliere al simrilatoreperseverante il pretesto del proprio pericolo.

    Il codice Toscano all'art. 151 descrisse la figurasemplice di questo reato con criterio negativo, olo pun con la carcere da otto giorni ad un anno.I1 criterio negativo trovasi nella condizione che- v - azione non cada sotto .il titolo clelelltrcalzr,nniu. Ma questa formula forse non basta ( perquello che ho notato test) a colpire congruamentc!la even tualit d i effetti pii1 gravi. Cio che pu accet-tar si come principio scientifico nei detta ti di qu estocodice si B la condizione essenziale che la simula-zione sia stata sussegu ita da un re ferto vatificato;o che la sininlazione delle traccie sia stata fatta col@te che dietvo le ~nedesinze I' uqctorita procedesse.E a questo m omento so ltanto e per codesto fineche s'incontra l'obiettivo della pubblica giustizia:senza ci8 la simulazione rimarr un atto innocen-te; o tutto al pii[ potrh sviluppare una fi.ode odun tentativo di frode quando sia stato sim ulato undelitto senza farne denunzia alla giustizia all'oggcttodi eccitare 1 altrui pietB per fine di lucro, comeavviene nelle simulazioni d'infortuni (S . 2360) nonderivanti da causa criminosa (1).

    (1 ) Nel det lar c la perialilli di queslo nialcfizio fu pii cautoil codice Sardo; il quale nll' nr t . 580 minacci) senza Iiriiitrla carcere o la niulta a seconda de cas i , cori facolt di

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    app lica re tali pen c iinclie congiucit:iinente; in tal qu isa lascibai miigistrati libero campo di tener conto nella irroaazionedel castigo della immensa ed indefinibile elasticit ch e pubass um ere questo reato. Fra il codice Sardo e Toscano incon-trasi ancora un'altra difformit. Mentre il Sardo ravvis a questomalefizio nella sola ipotesi delli1 ftrlsa deniinziu, il Toscanov' intrude una seconda ipotesi ch e adegua alla prim a; quellacioh di clii finga le trrtccie d i ii n delitto percit 1 triitorilr2pt-oceddn. Costui dun que pel codice Toscano sa reb be colpe-vole e punibile qua ntun que al simulato delitto non avessefatto susseguire la mendace denun zia: pel codice Sardo alcontrario non sarebbe perseguitabile tranne (gi:~ s ' inlende)il aiso che le traccie si sieuo finte per recare n ~olestia iu.diciari4 a d e t e r n ~ i ~ i u t nersons. La formula del codice To-scano - erche 1 azitoritc proceda, che definisce i l finecriminoso richiesto nello agente, : assai difficile a concre-tarsi in priitica. Esclusa la idea di nuo cere ad un nemic o,I' utile clie pu sperare chi simiila un delitto lo ritrae dalloinganno della op inione pubblica pi che dal susseguito pro-cesso; a nieiio che non sia un o di coloro (ch e pu r ne vidi )i quali speciiliiiio sii1 contar novelle per farsi indurre cometestirnoni e busc;ire la diariil. Come si determinerh in pra-tica se I' accusalo oper percht! 1' nutoritrE procedesse quan-do non presenlb denu nzia, o se piuttosto oper pe r specu-1,ii.e sull' altrui piel ?

    Questa combinazione della simrilazione di delittocon la f?-ode, o con la trztlfia, od a nche col f iuntoprmoprio, io la vidi spessissimo in pratica. Talunoer a dcpositnrio di oggetti, eil essendoseli app ropria tiAnse clic i ladri avessero invaso il suo domicilio: unaltro cra stato iiiviato ad esigere per conto cl'altririnn soiilina di denaro; la fece sua, e torn a casa

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    tatto contuso annunziundo di esser0 stato violentatoe derribato ( I ) . In tale combinazione sciogliesi fa-cilmente il nodo con la regola della prevalenza.(1) Tre casi di questa forma di delitto si trovan o raccolti

    da l C e r r e e1 i alla parola f i t ~ * l o , ifi. 91, e 107. In man -canza di specia le disposizione di legge la pralica Toscanaapplicava i l carcere ; che in quei tre casi trovasi inflitto orain cinque ed ora in quaranta giorni. l i a f u per> valutatacome diminuente la spontanea ritrattazione del simulatore.

    Dalle cose esposte fin qui si rileva che il reato dsimzclu~ionedi delitto ed il reato di calunnia pos-sono essere senylici e possono essere concorrenti.l$ senvlice il primo quando si simula il delitto senzadirigerne l' accusa contro determinata persona : Ssemplice il secondo quando contro determ inata per-sona scienteinente si dirige l'accusa di un reatoveramente esistito ma commesso da altri. Si corn-plette il nialefizio quando si inventa un delitto chenon ebbe mai vita, per farne elemento di accusacontro un nemico. Questa combinazione dovrebbeprevedersi dalla legge penale per agg rava re la pena ;e dovrebbe farsene una qualifica ilella caltinnia, che il titolo prevalente e percici assorbelite. Tre infattisono le oggettivit;~giuridiche che si ledono in talecombinazione - .O il diritto che lianno tutti i con-

    , sociati di iion essere spaventati per. I' annunzio didelitti iinniaginarii; diritto universale - ." il di-~ i t t ohe Iianno tutti i consociati acci non si ingannila piil~hlica giustizia col fa r cadere la pena sulla

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    - 64 -testa di rin innocente ; diritto universale - .' il di-ritto che lla ognuno di non essere ingiustam en tesojg ettato a p rocedura criminale, e posto a pericolodi riria ininieritata condaiina; diritto particolare (I).

    (1) ;\loliissiiiii crimiiialisti I? legislatori prelerirono c1ueSlQtitolo di rciito; e lo polerono senza pericolo, perche qu;indo11 s in~ulatore i delitto i? omparso dinanzi i11 giudice perf,l;irrie denunzia o raiifiea di referto, esso assum e la ve ste diLestimolle, e sotto la iiiedesima pub essere colpilo col tilolodi falsa teslitnonianza. La utilitk principale dello introdurreqliesto titolo in un codice st a nel pensiero di ovitare i l pericoloclte qiialclie giudice zelante vi adatii erroneamente il ti-tolo di cnlun~iiii.

    F ilriasi un istinto tlcli' uomo quello (li invocare? Intctst,iiiioni:~ilzadi terzi qtiando vuole indurre qual-c:uiio a prestar fcile alle proprie parole; o (li cercareI( ? attestazioni (li terzi per farsi certi della veritli divi8 rlie altri asserisce. Tale istinto ha radice nelsoslietto clie rlii affcrnia cosa in proprio iiiteresscIlossa facilmente iiientire; c viceversa nella presun-zione clie clii non ha interesse n mentire rendaotiiaggio alla veriti. iJIostrai che su questa ultiriiapresrnizioiie (S. 017) si adagia tutta la crcdibilitadei testitiioiii giudiciali; come da quel primo so-spetto nacqric la universale costumanza clie fecedei testimoni lo strumento efflcacissirno in tutti i

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    - >yrJ, ) --giudizi : che se nel pcriodo dei giudizi d i Dio l' orgo-glio umano lusingatosi di avere a sua disposizionela testimonianza divina disprezz le attestazioniilegli uomini, presto dileguata 1 audace pretesa do-vette tornars i a quel metodo che pii1 conforme aidettati della umana ragione, e i testimoni furonolo elemento principale di tutte le procedure; cc1 incriminale lo furono cosi nel processo accusatorio,come nello inyuisitorio, come nel mist,o.

    Ma poiclii! la esperienza inostrb clie la umanatendenza ad obbedire alla veritli spesso cedeva allaforza delle passioni, ed i fidefacienti deludevano oper legg erezza o pe r segre ti m oventi la espettativad i chi attendeva dalle loro labbra la sincera esposi-zione di quanto era a notizia loro, cosi fu antichis-sii110 il pensiero di trovar modi onde vincere queisegreti moventi e condurre i testimoni a pii1 serin-mente considerare la importanza dell'uficio proprio.Ad ottenere questa gunrenligin di maggiore veri-diciti due furono i modi ch e si scclsero fino dallel)iU antiche nazioni. L' uno fu quello d' imporre aitestimoni l'obbligo del giriramento ( 2 ) onde aggirin-gere il dovere religioso 31 dovere cittadino ; ' altrofu quello di minacciare severi castighi contro coloroclie chiamati in giustizia a deporre un fatto alte-].;.,vano la verit.

    (1) I1 costunie di deferire i l giuramento ai tcsiimoni risalealla pi remota antichith come prescrizione uijiversale appotutte le genti. Variarono le forme del giurnniento: ora si

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    - 66 -giurb invocando la divinitk della nazione; si giurb per lavita del Re ; i g iur per cert i animali ( G r u 11 e r de j l l re-jurundo, Haltte 1531 ) o p e r c e r t e p i a n t e c ~ n s i d e r ~ ~ t eom esacre; si giurb sulle ceneri dei morti; la formula vari,il concetto che il giuramento impriniesce il carattere di sa-crilegio 3113 falsa testimonianza fu generalmente accettato.Soltanto atl alcuni moderui piacque il pensiero ch e il giu-ramenio si dovesse affatto proscrivere nei giudizi penali, equesta tesi si propugnb dal C a r m i g n a n i felemenlu $$.583con argomentazioni speciose come altrove ( S. 955 ) notai.Avverto per che tali argomentazioni non hanu o niente dicomune con quelle per le quali modernainente si E combat-tuto il giurauiento nci giudizi civili. Le due questioni sonoessenzialmente diverse. Nelle antiche pratiche di pareccliitribunali d' Italia era consuetudine che il testimoiie primasi es:iminasse, e poscia dop o rilettagli la su a depo sizio ne do-vesse a lui farsi confermare mediante giuramento: T e o b a l-d o pratica critni~iale p u g . 1 2 , Venezicc 1706. Questo sifaceva per cautela onde non risicare il giuramento prima chedalla deposizione del testimone si fosse rilevato se i n luiconcorrevano cause di eccezione. Coerentemente a tal mododi vedere si faceva libert2 al testimone di ricusarsi a giu-rare quaiido avesse dichiaralo di essere nemico dello inqui-sito o suo dipendente O familiare. In gene rale le cautele sulliiprest;tzioiie del giiiramento erano nelle pratiche antiche molloinitggiori clie oggi non lo siano : sulle formule adoperate tlniromani nel giura men to dei testiinoni e sulle relative penevednsi Il a e v a r d u s vnr iorun li 6 2, ctrp. 3, l't l i b . 6,c np . 6; dove al cap. 8 ricorila conie li spergiuri fossero ele-#;inlernerite chiamati fltrgellnlori degli a l t a r i . La qu~s t iones e i te.slirnoiii roinaiii giiirnssero cos nei giudizi pr iv ~i li onienei siridizi pubblici si trnlla con grande erudizio~ie a E s C h e rde tesliunr r n l ; a ne , Turici 1842, crr] ) . 5 .

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    i;. 2604.La prescrizione del giuramento ai testirrioni giu-diciali venne spontaneame nte a far prevalere la ideadell'atto religioso aIIa idea dell' atto civile; il titolo

    di sacrilegio al titolo di falso; e la considerazionede l peccato coiuc ~ireyontlt?ranteulla considerazionedel delitto nella fnlsn icslirrto?zintzrn.Ci6 produssedue effotti diversi, 1 un o (li rigare, e i' altro d i he-nigiiitk: il primo fu quello d i spingere la peonlithalle pii1 alte misure pe r riguardo alla offesa divi-nitk; il sccondo fu rluello di considerare come noncrimiriosa la Cilsa testimonianza quando era stataemessa scnza il presidio del sacramento. Ogni voltacho si cade in equivoco sul vero obiettivo di unmalelizio inevitabile che s'incontrino false conse-grzenze cosi ne i criterii essenziali come nei criteriimisnratori del modosimo (1) .

    (1) Di q u i nacquo clke in quasi tutti gli institutisli arile-riori al C n r m g n a o i si cerca invano fr a gli speciali il ti-tolo d i P l s u t es~imonianza, imanendo questa inclusa edesposta ricl tiiolo de perjurio. Laonde bene osservb C n r-in i g u n n i doversi ricostruire dallo basi questa parte delladottriua. i\Iolti criminalisti ric1iiamarooo la materia della falsotestiaioni;tiizn alla teoria gcncriile del falso, distinguendo trafiilso jiibdicialc n falso s tr~gi icr l ic iale: C h n r t a r i o neci-s i o ~ l e scrit~iinnles,dec i s , 11. Ma Iti scienza moderna, quan-tulique fra tutli i i.;iisi pausa esservi del caratteri di analogias~ibie~tiv:r,ou pernicltc ch e si coufondano tra loro Ir figurecrirniaose tra le quali iiitcrcede diReronzn nella respettivsoiiictliviti giuridica.

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    Purificato dalle antiche nebbie ( o almeno dallepi fitte) il giure pei~alemerce il progresso dellacivilta e della scienza, e conipresa questa verita cosifconda di conseguenze che i giudizi si esercitanoa benefizio di tutti i consociati, tutti e ciascuno (leiquali hanno interesse che i inedesimi corrano perla retta via, questo grande concetto della giustiziapril~blicaniostrb ai giuristi qual fosse il vero obiet-tivo della falsa tesli~~zo?iinnsu,quali ne dovesserocssere conseguentciuente i criterii. Laonde oggiclile buone scuole e le buone legislazioni concordanoiiello insegnare che la faba testiwonianzu (1) unreato sociale e precisamente un reato contro la pub-l-ilica giustiz ia; e su tale base costru iscono la teo ricadi questo iilalefizio.

    (1 ) BIBLIOGRAFIA n ba l o resolitt . cns. l65 - o-nl c z conanicnt. nd lcg. 85, n. 7 - A v e n d a n o d e e x e -yiiend. innndat. l ih. 2, cnp . 27 , n. 21 - Ma s c; i r d o d eprobut. conclls . 739, n . 12 - o ri C i o l o rcsolut. g. fal-sutn, resolzit. 2, n. 1 - a v ;i I c h i n o de testibtis purs 8,n. 56 usqtie ad 7 1 - i r i n c o cowtrov. for. 637, . 6 5-R a y n a i o vol . 66, n . 5 - 1 e v i o in j z ~ s L ub cc . l ib . 4,t i t . 12, a r l . 1, n , l - G r n ii t z i o de defetisione reorunacap. 5 , mernb. 2 , sect. 2, ar t . 5 , n . 417 et seqq. - i t i s i -l i c o decis. criminalcs decis. 4 1 , n. 16 - i ni i n ii l d olih. 2, consil . 11 3 - Vo g e r d e Ibooticidio lin!lrcc~eS. 28- i d e n t de f(ilso Icslirrio?iio - 1 c l cl i i o r i trclltoloriello spergiuro e de l ptlso, cap. 9 ,S. 5, c ap . 14- ;i r-rri i 5: 1 a n i cleiirciilu Cj. 856- G i u i a n i I s l i t u z i u i ~ i i di-r i l t r ~crirninofe uol . 1, p o g . 141 ; e voi. 2, prrg. 162 -

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    - 269 -D a I l o z ve'pertoire, m ot frcux, uol. 15, prty. 579 - 3e5-si n a trcittnto d i pennlit specinle S. 101.

    Cosi oggi il delitto di falsa testimonianza piiodefinirsi nei segrienti termini - " a f e ~ v z n s i o n ~leifalso, o [cc tzegasio.rze de l vello scie9zte.inenle t . i izcsstci t ~ !antto alti-zii ctizclze n2et1cc?jze~zteossifiike clct 1*1lidepone legitti.inanzelzte itz gizcstiaZ1c~olrie testimo-12e. ( l ) . Da tale definizione scaturiscono i criteriiessenziali del presente reato: che sono ;- .' 1cZelios.i,nio?ze git(diciale e legittima - ." la occ~tltu-sione clel vetlo - .0 la coscienza d i n2cntzi.r -4." l du1z.izo (cll~z~i.

    (1) Sollo la denominazione di teslirnone ;i quesio luogopussono nei congrui casi coniprendersi anclic le parti otfttstb.(Juando il quereliinio che inollrh la fiilsa impiilaaioiie cliiii-rnnto alle udienza co nie testinione la confermi n danno del-l ' accusa lo, la veste di testimone in lui soprn vvcnu tn non farlcgene rare il tilolo cli caluiinia nato a suo carico per il pri -mo delillo. i\la yiiando all' opposto 1 ofi'eso dop o av er da loiinn c~iie rela veridica , chiamato poscia conie teslimone, al teriiiializios;imc.iile i l vero per f; ivorire 1 at:cusnlo, sorga nrllitpur i l dei suoi torn~ini l titolo di ktlsii tesiitiii>niariza: Cortedi Cnssaziorie di l'iilcrmo, decisione del 21 drcetiibre IXG:->inseriia nel giorn,ile la Legge al r r . 54 de l 1866,

    I ." L' attestazione (leve esscro giztdiciui?: i testi-~ i i n i i i ~t~~uvze.lztnlitZi (S. 944) possono uria(:cliiarsi c l iScileitk in documento, ina non di falsa testiri~oniniizn.

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    - '70 -Deve inoltre essere legittima; cio - ) completa:fincli il testimone non congeclato dallo esame puDritrattarsi utilmente - ) fatta avanti giudice cotil-petente - C ) eseguita con tutte le fornze richiestealla sua vali dit j dalla legge di rito. Que ste condi-zioni costituiscono l'elcrnzento muter iale del reato (1).(1 ) Nella pratica si troviino esempi di uno incri~~iin:izionc

    per f ; ~l sn onfess ione d iretia contro un accusaio qiiaqi a dan:ilogia d ella fiilsa testinionianza : Il u b e r o Ob sercn lio r iesr c v ~ i t ~ ,i l v e ~ r s i u ~ nbserw. 100. R1;i que sta idea no n ]>arm isusccitibilc tli es sr re fecondata ulilrnente. I l fine della falsacorikssiorie piib procedcre da disperato consiglio, tlalla ve-diiia ( l i procurarsi un alibi per qualche iiltro delitto, daiin' :illuciri:rzione d i tilsa glori:~,ed anche da odio controiin coir~il~ii t~i toel quale si vogliono aggravare le sorbi. h in( lu r~s t~ i1lirn;i ipote si ch e In falsti confe sbion e pu pre sc nt ar cI i I i i i ct1rin1 irjiilo~i:~OI ] la l',11*a Lesiiirioniiinz,i. IIa ogni ht'rliiillazioiie F rcnduta impossibile per la dilfereriza dcll:i si-21i:rxioic~; inalgrado lo eventuale inganno della giiistizia, 1?l>lire iniiccettabilc ogni puniziorir contro le falsc dicliiarn-zinrii di iiu inquisito, perclik la cost;i~azior~eel dolo s i i i g f i ~i i i fqirci:i ;i l prricolo proprio. Che se alcuno nlicttato d;i 1111])rrrtiio v& n tlenuncinre s e sies> o cornc aiitorc del dclilto:rltriii per salviire dalla peiia il vero colpevole, non ~~~~~5 nep-p ~ ( ?n questo caso trovarsi titolo nO di calunnia pcrclii* M-

    ' l u i i r t~ .~e sl es so ,n & di fdlsrl tedtiniotittinzit p crcli non i! (C -si? quood a l io s .

    Secondo l'antic a scuola al rnaterialc d i questotielitto esigevasi la prestazione regolare del giuj-n-nlento. Cib derivava dal sistema delle provc legalie dalla opinione ch e il depo sto di un testim one non

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    giurato fosse privo di f0rza probatoria. Onde neavvenne clie a questo delitto si desse il nome dis11ergiu)~o.lodernamente rettificata questa nozionee guartlata nella falsa testimonianza la offesa allapul~iiliccrgiustizia, e sostituito al sistema delle provelegali quello della intima convinzione, tutto ci do -vettt: cambiare. E poich col sistema illimitntarnentearl~i trariodella intima convinzione il giudice puhclare pienissima fede alla deposizione (li un testimonet-,eneli non giu rato , non si 1? pii1 ritenuto il giiira-men to solenne coine con dizione del coriio del delitto.E questa dottrina prevale anche nel codice Tosca-no ( i ) ( a r t . 271 ) e nel codice Sardo (art. 373) dovela mancanza del giuraniento si valuta come dimi-nuente. h peri, da avvertirsi che quantunque si fac-cia a meno in molte occasioni del giuramento, e sirilasci alla prud enz a del Pre sid e il deferirlo o nondeferirlo secondo i casi, quaiido per0 il giuramentofu deferito il medesimo deve prestarsi con la for-mula (2 ) sacramentale imposta dalla legge di pro-ceiiura. Altrinienti il deposto a nullo n tutti gliefl'etti di ragione.

    l ) Vedaai peri, B l a n c li e CinquiSme et ude n . 555.( 2 )Acut , inier i t~hii osservato il I.'u 1v i O nella Tcli~i to-

    l ictc fn . 4 , (rlincJ 5.") he il rigore Romano sulle azioni dell;tlegge r sulla indispensabile osservanza di cerle formule ioggi rin ~a cf o upe rsti le uiiicanieiilo nel gitirainr;nto dei {A -~[imoni. rl i necessit che i l Icstimone, se E c1iiam:iio a pre-sliirc? giur;irn ento, lo prcs ii con la l'oriniila precisa prrsci.itlndal codice, altrimenti ne avv iriie che i l giudizio si a riiillo,e clie riullii esserido 1;1 deposizione egli evada la pena dellospergiuro per q ~ i : ~ n l otp~iilrisc a prova la la hilsit dvI d ~ p o -Sto. 1)isco rdand o in qu es to pu nt o dalla conlr;iria cipiniorie de l

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    - 72 -N i c c o i n i , trova il F u l v i o clie le rigide prescrizioni sullaesattezza della formula del giuramento non sono un sacra-mentalismo superfluo, ma servo no allo alto in teresse ch e ;rltestimone si faccia presente in o ~ n i ua parte la estensioiledel dovere civico al quale si ricliiama ; d a questo fine tendela formula tu t ta Zii veril, e ~tietllealtro che l a verila,per lo che i. di grande importanza ed rito essenziale delprocesso clic nessuna parola di quella formula si ometla nel$ur;iiiiento. Io aderisco pienamente alla opinione del iiiioilliistrr collega, ch e d' altrond e egli assoda con la costaiitpgiuri+prudeiizii di Franc ia. 1,a Cass azione di Fra ncia trovbriiotivo di nulli ti nella sola mnnc;inza della par ola t i t t l u( l 5 se t t r inbre 1843 - 0 , e 24 maggio 1816 - 6 feb-brajo 1846 - 5 luglio 1860 - ottobre 1851 - lu-glio, e 1 9 ngosto 1855 - 2 maggio 1854 - fehbriijoe 4 selteriibre 1856 - 2 niarzo 1858) corile plire nelli1sol:i iiiaiic:inz;i dell:i fr as r niente altro clrc In vevil l i ( 1 3 ago-to 1850 - ! ) agosto 1853 - m:irzo 1854- 0 agosto1855 - 0 luglio 1858) e i.iiolto piii riclla riinncanz:i dell' unac dell' altra ( 1 0 novembre 1820 - 9 ri1;iggio 1852- 2e l."iiovemhra 1845- 6 febbrnjo, e 25 luglio 1846- 2iiiarzo 1855- 9 agosto 1856 - 2 niarzo, 27 agosto 1858)od i11 a l t r a ~ ~ i r i a z i o u eellii formulCi 2 3 luglio 1815- eb -hrajo, 16 siugno, 6 ottobre 1814 - 3 fcbl)r;i,io e 12 scttciii-lire 1816- 6 giiigrio 1821 - 8 giagiio 1852 - 8 f rh -I)riijo 1847 - 5 aprile, 30 iiovcnil)rr 1849- nprilc 1824- 9 agosto 1826- 7 fcb11r:ijo 1852- 3 aprile 1855 -15 ;il)rile 1857- 5 in;iizo 1845- 6 f rbbra jo 1846 -novcrnbre 1848) . 11 N i C C o l i n i iioii npprofondb, a mio cre-dere , suficien lernenlr. la que stione quatido iiianifestb il pen-siero clie nella semplice parola giuro si con tenc ssc ab1)astanz;ltullo qu;inlo inleressava rammentiire al testimone circa l' :illoclie andavi1 a conpire. S, concortlo io pure cho sotto i l piintodi vista religioso ld parola giuro hasli ariche sola a far pre-sente al 1eslimo:ie l a santit &li7 alto: nia non pu dirsi al-Lrcllanlo sotto i l punto di vista c i v i l e , perchi? i l lestiilione

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    pu credere che la legge civile g17 mponga i l dovere d i no niiientire sulle circostanze delle quali viene ricercato, ma non#I7 imponga altresi 11 dovere di nulla tacere di quanto a giu-dizio suo pu essere utile 81 processo; ed il dovere a l t residi essere veridico anche in quello che dica senza esserviinlerrogato. Ecco la importanza reale d i qilvlla forrnulo, allaincoriipletezzn della quale non supplisce davvero la porotugiuro per quanto questa si a sufic ianle a far comprendereI' obbligo religioso.

    Dcl rcsto la nallith dello esarne che esclude i l c1c-litto nel suo materiale pu essere tanto estrinsecno di forma quanto intrinseca o d i sostanan. E di -cesi nullit di sostanza qriella che deriva dallo avereesaminato come testimone persona che corne tal(.non poteva esaminarsi: per esempio la moglie odil figlio contro i l marito od i l padre; i l complice neldelitto di cu i i? partecipe (1) ; etl in generale 1' avereesniniilato alcuno sovra circostanze che lo portasseroa conf'csstlrc i l proprio delitto. L' uso barbaro edirrazionale di deferire i l giuramento ai rei in pro-prio porico!~ stato ormai profligato da tutti i co-dici civili. E conseguenza logica del riconoscimentodi ttllt! verit si questa, che se rin giutlice o perigiiuranzn di diritto, o per ignoranza di fatto iriter-roghi alcuno coine testimone sopra i l proprio de -litto, la f~~ls i t i the cliiesti risponda non lo rende col-pevole di falsa test in~onianza;si perclit? manca alreato i l niateriale di un ' attestazione legittiriia, siperch qiicllo i! scusato dall' istinto giristissirno tiellapropria i1ifi:sa: netizo Ieyactur p r o d e ~ e e ipsecnz.

    VOI,. T'. 18

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    (17 Concorde in quanto ai complici i? 1'insegn;inicnio cleidotioii : A n i o n n1 a l l e o de c? . iwi? t . i l . 15, n. 11- o n-c i o l o irl Slut. Eirgilb. l i b . 4 , rub. 47, n, 7 - o n c a g i i at l ~ c ~ l o g .iioi.. Iraci. 15, qrtaest. 5- 3 i n :I c c i o c o t ~ s. 0,ir . 118 - ) o n f i o o irr banitirrl. yelier. c o p 1 2 , il 61 -i: o 11 C i o I o resolul . S. lesl is quood clictri, rcsolrri. 11, 11 . 1 -1 c c i a 11o trnctrii. criin. l i b . 6 , cap . 10, n. 15- 1c l cli i il r irlrl firlso e dello spergirrt-o cnp. 5 , S. 58 .

    i21 S;ippiarno ciie iii antico fu gelierale la costiiiiisiiza diifeSei ire i l ~ii irii nie nlo llo iiccusilio, e punirlo poscili pi?r Ii iviciliizinne del s:icr;iriienio qii;indo fossc risu lta io sperfi iuro ;1 i ri o l i tic judiciis criiriinlil. cnp. 17. Qiiesto giura-iiiciiio con foririiilii singolare ci chiamb purgatorio, q u n s i c l ~ ~i sospctii r levaii contro di alcuno lo sotloponcssero all 'ob-I)lipo di piirgarsi tla qualcli e cosa di ciittivo che fosse in lui.12ii I'iilsn i l ~ioslilliiloe fr i conlro I n legpc di iiatii r;~ a piini-zione . Ciii vcriiic poco a poco n coriiprcnrlcrsi, ed alloras' inlrodiissc la dislinzioiic c he i l reo qiiando avesse k ls i \ -iiiciitr iisscver;ito con giuranirrilo la propriii iiiriocenz;~ nonpolcssc punirsi coiiio spei'gii~ro sr! a I i i i sovriisliiva penac.oi.poi.alc,P lo si potcssr. > e i lui m inac ci,iva si perii1 pcc311inrin,I IWC~ ! ~ ,llo iiicorrcrc Iii priinn esislevit la n;~t urii lc cpugiiini%tc*lic si riieiitie iion esiale re ver so in s ec on d; ~: I1 c r t i u s Re-s / ) ~ ~ l l s u .o r l e i . "23, lont. 1. !di1 Iii scien z;~ noderoa proscrissei l C ~ > I I I I I I ~ >i d ~ f e r i r e l giili ' iiii)enl~allo ;icciisiilo nciiz:i (li-

    Qucstn vcritii alla qu ale fiio ilti1 1834 otteiiiii~tlnrisn lalla ccssatn rriota crim ina le Iiicclicsc a ili-tthsn t1 i dric f;ilsi testimoni calie poscia si disco~)ci.sci*ovorrei nel rlelitto sril qualo eraiio stati cliintnnti att?stificoai.e, lia avrito per altro i ii 1:rancia (legli op-iiuglintori. Si f preteso clistinguere f i n i l caso in cui

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    - 73 -il girirlice conoscesse la condizione dello iii:li\irli~oper la quale era a lui vietato di esaminarlo cometestimone, e qui si e concordato non ~io t~21s irnpri-tare la falsa test imonianza; ed i l caso in cu i i lgiudice ignorasse siniilc condizione, e si i: volutocbe allora a nch e il coinplice esa min ato coine tc-stimone fosse punibile per la inendac e deposizione.I,' ai.gomerito di clriesta ultima opinione e capzioso.I1 testimone (si dice) inconiinci6 dallo ingannare i lgiriclice quando a lui nascose (1 ) la qualit clie lot:sonerava dall' obbligo di testificrire. Se ilIriso d a l u iil giudice lo credette teste idoneo voi noil potetuscusare il falso deposto di costui per cjuella circo-stanza occultala, perche scusereste un falso per unt'also. BIa cjriestu argomento pecca d i circolo vizioso,perdii: clriello stesso pericolo che esei*citan

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    d o de probalionibu s coriclus. 1183, n. 40 - V o e t adpatidectus l ih . 1 1 , t i t . 1, n. 5. Che se ad onta di quella re-gola fosse stato ammesso i l giuramento, i l giudice crimiiialedovrebbe tener conto di quella circostanza come diriincnteproclani;iridola esclrisiun de l dolo. A mollo maggior ragionecluesli principii devono essere rispeltati senza tarite distiri-~ io i i i e r eb r in e ( tutte figlie di r~u el la alsa scuola politica cliet:alpesti~ I;i morale) quando i l teste esaminato in criinirialeiiori iiioril pe r sola ragione di prop ria vergogna rria menlper ragioiie di p ropr io p ericolo p ersona le. Cos giudic laCorte di Appello di Catania nella decisione del 50 niarzo 1870iiferiia neli' Eco dei Tribtr~lul i l i l. 2443, unno 12. L$ r-comerito del dirit t i) di csimcrsi da l frrre teslir~loniunzn inurrri p/.riccilurci pe/irre fu larganirnlc svollo d;il Dott. i I a l;-* l V v a 11 l e r in apl~ oai ta disserta zione pubblicati1 nell ' ficodri i'?oiDirnuEi i ti. 753 ed aliri sei susscgueriti.

    2." I1 secorido ostreiuo che l 'attestazione sia/lsa: e questo pure attiene al materiale. Colrii cheI-icuvesse denaro o servisse ad una propria ~~ as si oi ieclel~oncndo l vero non sarebbe falso testimone. Ilesole varianti o contradizioni ( I ) d i un tcstit1101101)OSSclrlo cssere indizio gravc di falsiti m a non 111costituiscona di per loro stesse fiuchls non sia d'al-tronde giustificsto i ii chc i l testiinone abbia mentito.1h.l resto lo estremo della falsitti si costituisce tant odall' :iffc'rmazione del falso (2), quanto dalla nega-ione (le1 vero, ed aiicnhe entro certi limiti da rinnreticenza maliziosa.

    (1 ) L' antica priiiica esami110 la quesiione del cooflillo fracib ch e i l testimone depose in giudizio, e cib che aveva pre-

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    cedenteme nte detto fuori di giudizio. E poich in allora %ipuniva a nche lo spe rgiu ro stragiiidiciale pe r rigii:lrrlo al prc -c i to , s' inuegnb c he il testim one dov eva punirbi perchi. c.racerto che egli o in giudizio o fuori ave va una volta s p~ ryi iir ai o.Ma s e il su o detto strar;iudiciale egli noli ilveva sosttaiiiiiocol giuraruento non si puniva , per ch s;irebhr.i piinii,i 1.isola bugia: C a n t e r a qziciestiones criminnlcs crrli. 8 , ~ .8-C o v a r r n v i o uccricrru~n esoltctionicm lib. 2 , rup . 13, n. 7.JIa oggi ch e lo spe rgiuro slrngiudiciale pi non si eleva peis solo a delitto, le contradizioni ~Lragiudicialidel teaiirnoiiracol suo giudiciale deposto ad altro non valguno che a dar (&uri irrdiuio atto a far dubitare della sua vericlicii. X1,r quiileindizio? Se questo si c o n ~ i d e r anella causa principale comrragione di r iman ere in dubbio sull;i vera ciii del trstim onrin danno od in tiv oro dell 'ac cusat o, lo indizio poir essergrave e render11 ~s ii; int e a coscienza del giiidice c he deh -ha ripos;ire sul detto di qu el testiinone. ilfa qii;tndo pe r teleconiradizione si voglia tosto gridare che il lestimone ha nli%ri.tito giiidizio, e s enza trlrru tiroun conr1ann;irlo ( conie ptirtrop i~o \ id i ta lvol ta) s i cade in i in g iudizio precip itato cspessissiino erroneo, frequente che un ciarliero slrngiudi-cialmente narr i d i a ver veduio od udito mil le cose c l i ~ onud n vide, o vide ed ud molto diversarncnte. $ frcqilenleche uri miserabile vada joltando di a,ipere ed av er vcdiifoparecchie cose pel solo fine di esse re citato c husciire ladiaria di testimone. la ebbi di qiiesta particolare specula-zionr rnoliissimi rsrmpi nelle nostre campagne. l3 se il vin-colo dt.1 ~ii iran ien io ostr inge colu i a confessare in giustizia(li aver irientito fuori di giustizia, non 'P, politico che si fra-storni con la minaccia di una pena la ma nife sta zio n~ de lvero. L): altronde tnlc sisleme pecca coriiro la 1ogic:i. il giu-dicc che disse, serisu r r l l ! s r r pl'ovrc, li conciarino per averrsper,:iurdto in giusfizia perchh cib che ii ~ g s t i iia avevi pri-ma affermato stragiriclicirrltnenle, non si avvide della coulric-diziorir itclla qual, : inciaiiipdv,l. Dando rede alla di~hi~iraziont~stragiudiciaie di colui egli lo siippoiieva \eridico; e lo siip-

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    poneva veridico pe r condan narlo colne mrn zogiiero. C)ii~iiido: I cr t -d~reuna cosa ailro argonienio non si 11~1 triiiirie i l dellorli uno cbe prinia atrermb e posci.i neg) q u ~ l l a osa, i l risiil-Id[o logico B uiio quaniit negativa; i! lo sliilo di duhhio.In 11oGbio rion si potr condanniire I' accusalo princip;ilr,in.1 nrppi lre si potr condan nare i l lesiimorie.

    (2) Si esamin dai pratici la questione se il fesiiniont~pnsha niai punirsi com e fdlso pe r ciO che :inriiib o nes i)contro i l vero, m entr e era cliiarnalo a deporre sol tanto decredulilate: Ca l d e r o derisiones Cali~alotiirre f:cis. 8 -C o n c o l o resolut. in li t. frilsum res ol. 1 4 , n. 3 - il i-C h a l o r o de j~o~ i l io n ibus ap . 41 in princ. dove volledistinguere tra fi ~lsa estimonianza c spergiiiro in posizioni.A me parve futile cotesta questione. L' uonio che depone dicredere o noli credere urla cosa, difficilmente j ~ot rh esse reconvinto di r~iend~icio,ercli a tal fine bisogncrehbe leggrrenello i i i lerno dell ' animo suo. Ma in questo sen so non hiso-gna dire che chi depone d e c r ~ d i i l i l a t enon possa inquisirsiper In falsiti: deve dirsi che diilicilnicnte il processo potrin siiriili termini portarsi ad una conclusione, perchi: il dub -bio della colpevolezza saiverh l'accusato. Ma quando Inprova possa ottenersi, non vi O ragione giuridica per esimeredalla pena il falso teslitnone sotto i l prelesto che egli ahbiiisoltanto deposlo di una propria opinione. Se fosse altrinicritii testi perili non sarebbero mai perseguitabili: F U i n a c c ode terrtibus quaest. 67 , n. 6 6 - Ba j a r d o ud C l a r i l n ~S. fulsuni n. 34: incntre invece i? indubitato che anche ilmedico il quale deponga in cosa di propria scienza pub es-se re accusa lo di falsa testinioni.inzn: P h o e h o DecisiolicsLusitanae, decis. 69, pag. 209.

    Un' apposita disposizione della legge Corneliaavendo sottoposto alla pena del falso il testimone

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    clie aveva accettato denaro per socldisf'ctre a questafunzione, i pratici riprodussero siEatta regola ( I ) : eapplicarono conseguentemente la pena per quel solofatto anclie al testimone che fosse stato coml)l(rtt:i-men te veridico nella su a deposizione. In tal guisasi adeguavano i testimonii ai pubblici ufficiali clieincorrono nella co~-?*zm!oizeol pre11dei.e ii~ercedeanche per fare cosa giusta. Riia poiche que lla rego laparve dara, si limitb nei testimoni poveri che aves-sero cliiesto od accettato una trioclica sornma a ti-tolo d' indenniti. La regola per altro non era viziosasojtanto per ragione del rigore: er a viziosa per Innozione scientifica; giacchb non puO aversi falsosenza immutazione del vero; e per rluesto motivoviene oggi universalmente reietta. I n quanto alleindennitk ai testimonii esse si accordano dalla leg ge:ch se siasi data o pretesa una somma esorbitante,ci6 potr dare un qualche sospetto d'interesse neltestimone e fare dubitare della sua veridicitk; ondei criminalisti noverano fra i testimonii eccezionabiliquelli che furono pagati ccd testificnncizcnz; lo clicvuole bene intendersi cli un vero premio e non disemplici indenn iti. Ma ci6 non basta a togliere ognifede al testimone, e molto meno a sottoporlo eidaccusa per falsa testimonianza. Soltanto quand o nericorrano i termini per cagione di un inganno potriisorgere il titolo di sc~*occl6eriu.Mai si potrh guai.-dare il fatto come violento per la estorsione (le1danaro esercitata a danno di chi abbia subito lavenalit del testimone per bisogno clie ne aveva,perche essendo pronto il rnezzo di costringere i ltestimone a comparire per autorit di giustizia,il privato che si aclattt alle sue esigenze non puti

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    rimproverare che la propria libera volont del dannopatito nel patrimonio.

    ( 1 ) C i a r o S. fulsi~7r1, 1. 18 - a r i n n c c i o de f i l s nq u { ~ ~ s t .7 , 1 1 . 7 - O n C i o l o rcsolz~t iotzes, erb o fulsrrm,1-CS.1 9 , 11. 1 - n r p z o v i o p r a c l i c a quaest. 00, n . 49 -I. :ip e y r e r e Bt;cisiotls du I->cclais et . T , 11. 20 .

    Noti inenn erronea i: la reqola (desunta pur essadal giure roinailo) ch e debba punirsi come falsotestimone colui che sapendo di essere cercato per te-stificare si allontani dal paese o adoperi art i per nonessere trovato, o audacemente ricusi di comparire :M e n o c li i o de nrhitrnriis ras. ,320, ./z. 1 3 -H o s s i o t~~ncta t~cs ,it . de fabz'tate n. 164- e r-g e r o electa disceptntionz~nz i t. 22, ug. b'P2.M-cuni moderni ( M e l e h i o i. i 5. 1.9, cc~p.5) prcte-scro sostenere questo dettato e addussero che iltestimone oceultantlosi o ricusando di deporre vienein sostanza ad occultare i l vero ilolosamente e nuo-ce alla giristizia. Ma se questa buona ragione percolpire di pena speciale i l testimorie che regolar-tic:rite citato rifiuti obbcclire (1) alla intimazione,i io i i i. biioria ragione per punirlo come falsario.

    f l I l rilliilo del te-limone ;i prestare giurnrnenlo con&dcrdto ctiniurierneriie come un reciio conlro la pubblica giu-stidia di loriri;~speciale, e coine tale punito. Relativa dispo-sizione si trov;i nel codice Fra nces e all' art. 236 ( vedasiIil o r i ti u r t . 8601 ) nel codice Sardo ali' art . 370 e nel co-dice Toscauo a l l ' art. 149, 5. l . I1 codice Francese, che pu -

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    niscr? la di;nhIieJier,za con un:i ni ulia, com mina il carcereq~iarrdo insi allegala una scusa falsa. Tale disposizione esleo -desi anche ai giurati : vedasi Bl a n C h e qrrnlr.i6rr?e &rudepag . 207. ali1 ch e dovr dirsi se il tesiinlone appartiene aduna di q uelle reiigioni clissidenti ch e asrolu l:~m ente proibi-scono come g ra ve peccato il giurlire a noine di Dio? Bo ve-tluto in pratica di tali esempi, ed ho veduto applicare la pe-na dei rifiiitu. l f a io ini pernietto di dubita re di questatnassima. fi principio cardinale (5 . 12) che la legge dellostato non pu inai comandare ad un cittadino un alto chesia conlrario alla religione da lui prof essa ta, od nlin morale .Dove si tollera i l cullo dissidente che si eserciti) pubblica-rneate in apposili templi, lo stato contrae 1' irripegno con queireligionarii di ri.spettare e far rispetlare I:i loro religione.Esso curiquc si coniradice quando piinisce costoro pcrchnon vogliono rare un atto ch e si vieta c om o pecc'ato dallalegge divina al moda con cui essi la intendono. Per lorotanto i: comandare i l giuramento, tanto sare bbe comandareI' adulterio, Oltre a cib non vi logica coerenza in questosistema. I culti dissidenli si rispettano tutti nella forma de lgiuramento , ch e ciascuno presta secondo il rito della pro priareligione. Ora il rlissidcnte di cui parlo non gi si rifiuta( nolis i bene) a deporl-e, ma rifiutasi soltanto a pronun-ziare la parola giuro, ed a stenrlere la mano sulla imrnii-gine di Dio. Egli vuol dire pronletto di dire la veritu.>la questa forinula non dess;i secondo la religione di luii l r i t o speciale con cui cali obbliga la sua coscicnzii infaccia a Dio a dire la verit? Lo B senza dubbio rispelloalla religione di lui, per la quale si offende Dio violandola proinessa di dire il vero, come si offende da noi vio-lando il giuramento. LO : del pari in faccia alla legge civile,clie minaccia le pene della falsa testimonianza, anc he qiiandonon siasi giurato. Per !ne il dissidente che dice promclto i.nella stessa situazione del cattolico che dice giuro. Noil vorreidunqiie piiuirlo com e rec usanle. Ma per buona logici1 proce-dendo su inle concetto non e siterei, quan do mentisse dopo

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    - 8.3 -av er detto proinelio, a negargli 1,) diniinuenln eli(* la veglisintelegge accordi a l falso testimone che no11 preslri gi ri ra ~> ro ilo .Ycdasi La C u is i n e de la jus!icc cri) ~iirie llc rg . 310. 11caso che io accennavd in qiiesta nota di ~ond~ iri iii iel dis-sidente clie non aveva voluio giurare secondo le for me cat-toliche era del tribunale di Pisa. Bla quella sentenza fu poideferiia in appello alla Corte regia di Lucca la qiia le la re -rocb . Aia la qii rstio ne ha p res o poscia d ive rso asp ett o qiian-do ci presentata ad occasione dei liDeripci&sutori, i qualinon credeudo in Dio non fanno conie i disskdenti cy~estionedel soitoporsi ad uno speciale vincolo religioso per guarenti-gia della loro since rit8, ma rifiuta110 di soito pors i a vincolorelizioso nessuno perch non hanno religione, e conseguenle-iiieiiie offrono una promessa d i d i r c il uevo sotlo lrc ptledell'uortlo onesto. E qui di nuovo si E riprodotta I n d ispu t ;~ .llolti Iiaiino sostenuto una distinzione fra il dissidente e i lliliero pensaior e; ed animetlendo clie quello possa da r fededi s sotto la forniu dei propr io culto hanno preteso clicqiiesto non avendo culto debba giurare secondo il rilo c:tt-tolico prescritto dalla legge. hla questa tesi e questa distiii-zioue si recenlernente combattuta con solide nrgomenta-zioni dallo illustre M i r a g l i a i l quale propugna la massiniiiche il libero pensatore debba amrnettersi a deporre con ilso10 dar fede di s prunieitendo da uomo onesto di dire 1;;verila. Quesio ingegnosissimo ragionamento trovasi nell' Ecot lci triblttznli n . 2492 , pcrg. 586. E posso aggiungere cheIn riiassirna del R i r a g l i a io I' ho veduta frecluenteincnlr,accettala per consuetudine di molti tribunali, ed stata so-stenula di nuovo dal R o s c a in una elaborata disserlrizioneche ha per titolo il gitt~ctnletlto o r z c i t i ~ .

    Ammetto clie il testimone quando b coinpaiBso i-naiizi al giudice possa cadere nel falso per ogni

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    riioilo clie adoperi ad occu1lar.e il c er o; in a tijeu fu /-siCh ssnsn deposi~icne me pare concetto mostruosoerl antigiriridico. Dove ancora trionfasse il pensierotleila solirlariet5 cittadina, pel quale in ogni conso-ciato si vuole da alcuni nomoteti moderni riconu-sccre l' obbligo di concorrere spon taneam ente conogni propria attiriti alla prevenzione clei delitti edalla scoperta tli quelli coii~n~essi;ove anche talepensiero si spingessr, alla pii1 rigoro sa deduzione d ichiamare delinquenti: colui che istruito di qrialcl~ecircostanza che porrebbe in chiaro un delitto ocl undelinquente la tenga occulta o per tedio o per s im-patia o per inerzia; tutto questo condurrebbe a co-struire una nuova figura di delitto; ma il titolo d itale reato non potrebbe mai essere quello di falso,mancandone o gni subiettivit8. Noi siamo per altrotuttora lontani da qtielle condizioni di civica virtiie patriottismo che permetta di mantenere con re-pressioni penali ogni dove re cittadino, e11 eri ge rein obbligo la delazione. Non vale argomentare dalprincipio che la falsith si possa coirimettere nncliccon atti soltanto negcclivi. Sta bene cluesto principioiiia bisogna che all' atto negativo preceda un aitopositivo che costituisca il dovere giuridico di iiia-nifestare la ver iti. Tutto quello che pub farsi neicostumi nostri si di costringere con la forza iltestimone citato che sia ?*enitente, prinirlo ancoradove lo sia per malvagio consiglio, ma punirlo pertitolo tli veizitenga e non per falsit ( I ) .

    ( l ) 11 liiolo di renilenza po tre bl ~e benissiiiio guitrd;rrsidalla teoria come un titolo gene rale com prens ivo di tutti(111ei falli ~ i c i uali il citta dino si sottrae rnaliziosairielite dallo

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    adempiere un dovere a lui specialmente iniposto per servi-zio della patria. In questa c lasse ver reb ber o spontanei larenitenza alla leva, la disobbedienza del giuralo, del testimone,del milite ciltadino, e via cos discorreudo; e co struita sopr auri concetto generale tutta questa teorica, nella quale si,lvrrbbe semp re p er punto oggettivo il diritto universale,~io tre bbe ro acquistarne lucidil la scienza e miglioria le le-fiiblszioni. Questo trattato gene rale della re ni le nz a sar ebb eutilissimo. E vi trove rebb ero apposita sede le questioni re-lative alle scuse fTemi Zatwlen a n n o 3, n. 9, pcrg. 70 ela nota): e le questioni relative alla competenza, la qualefluttua tra i consigli di leva, i consigli di gue rra , i tribiinaliordinari i secondo i cas i fGQwisprudenza d i Cntan in n -?

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    ricusa a deporre perch protetta dalla legge. Cnadisobhedienza agli ordini dcll' auturitit vi i per fer-mo anche in tali fatti. Ma facilmente si ariln~etteriloro la scusa, perch prima causa del loro fallire fri1' abuso del giudice che li cit9 in onta alla legge.Se questi ebbe la veduta inquisitoria di strapparedai loro moti o dal loro contegno uii qualche indi-zio della colpevolezza del coniuge, figlio, o genitore,essi furono prudenti a sottrarsi onde evitare di porrele loro fisonomie e la loro inesperienza nella baliadi una sagacia riprovevole (2).

    (1) Uguale opinione ricorda L ii C ii i si n e f d c I n j tisticccrimitzcllr er r C11r~r.s ' As s i s i~ s , ug. 2 4 2 ) quando la cita-zioiie a com pari re corue tes~imotic? focse ni:iligna ed i ir ~i u -rios:~ siio riguiirilo; e :irgoiricntn diillii lcy. 1 d e iestihus,dallo doff r i~ i a d i A y r a u l t, e da uri giudic:ito della Cassa-zione di Francia da l qii;ile uon accenna 1;i data. La sua i r r -g o m e i ~ l i ~ z i o i ~ ei i susiiinzii in qricslo senso; se i l t r i i~una lea v r ~ l ~ b ~oiu to d i spc i~>: i~~el tcsliinone d;ill 'csiime e conge-darlo per buone nigioiii, i l tribuniile sicsso deve essere l i -bero padrone di assolverlo dal rifiiiio n conipiirire qiiii~idotrovi clie abbia s ru io buone iagioni per non compiirire. U~ii: ilr?argonieutazioiie si puh ripelcre coli riiag$ior forza ;I ri~u:irtlodci tesfirironi che Ii i l e ~ s e i sp et is a d a l d e p or r e :I caiisa cl(4se gr eto iIiipCJSL0 dull;r loro prol'cssione. ln ior nn ii rjiicsli osservalo si,esso L a C u i s i n e f op . c i / . plrg. 342) C B SP~ I 'C ~ ~ [ ~ t r i t d i l -[or io chc i i~cnire :i legge (codice Priincese art. 078) ;iscrivploro a delitto la violuzioric? tlcl sc gr elo , il giu dice corniiiitli I t r -rn tli violiirlo. Ora da ;i\~vc?riirci he auclio io p r ~ ~ p o s i i odi qriesii testilnoni 1;i fticolli di i.icus;irsi o di lpo rre liori KiIi i -reiitisce d a urla sorpresa per parte di siiidici iricliiisitori: oiriles c la priidcnari corisi;lib il Icslirnooc a irun coiiil);irirt? al Iiiirdi evitare i l perico lo di ta le sor pr cs a, pi1i.e ii nic che nicli.iiielogio e riori 11cua. Di tale qiicslionc si receiiteriirnlc W -

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    ciulla coiiie le\alricc ! A iiie pare anclie qucsfa (in;! dcllcsolite ipocrisie con le cluali lo zelo degli accusa tori riduc e~~ra t icamen te n u l la i pi sacri principii, rneiilrc fd seni-hinnza di rispettarli. P er me i l profes;ionista tiu diri tto dinon comparire conie ne lianno diritto il padre, il figlio ed altrreccettuati. Quando la legge mi d diritto di non rispontIrr.cio non sent o in coscienza l'obbl igo di conip:irire pe r di-cliiarare che non voglio rispotidere: io consegno ques ta di-cliiarazione allpusciere che irii reca la citaziune, e I' usciereche riferisce a1 giudice ave re io dichiarato di non volerecoiliparire perch non voglio e sser e esa minato contro rniofiglio lia reso noto al giudice quan to ha da p er insegna rgliche egli non ha pi alcun diritto di coazione sopra Ii i niinlrercona. Clii insiste sulla comparsa non piib averc ci le unmotivo di tradiriien[o: quello cioh di sl ra pp ar e dal corilegnodel teste eccettuato clie ricusa depo rre un qual che indiziorspiscato a suo modo per abbagliare le nienti dei giiirati. I< divero r i~idest ri hrrzz o nell' anim o il contegno dell' accusa -tore rlneila rara volta ii i cui lo udii tentare sopra i giuratiil f-iscino di qiicsto argome nto: la r~rad r i ~el yitt[licobile~ f c l / i l n ~ ~ r c i ~ f ehirititufrc rirzts d i t l c p o ~ ~ c rrr lqrte essu s t i -11c1~11 c l ~ e l l igli e rn c o l j i c u o l c , e c i 6 ( I r r s i u p ~ r c f t Curliseszcc pi& ccrcrirc lo co?tclanniirte. Insinuazioiic pcrti(l,i ciiialigna: la quale se andasse iri uso coiivertirrhhe in uritranello insidioso IJ legge clie vieta 1' esa me dei teslirnonieccettuati quando ricusino deporre. Vera insidia ;~hoiiiiiicvolo~i er ch b nn madre rion potrebbe miii astenersi dal drl>orruper iin seiiliiiienio di paiirii S P ~ I Z ~ Isser cerl'i di I;ir c,ideroSU I COI IO del Bglio Iii scure cui] ilucl SUCI rifiuto, c rcnderhi1i:iriicida. Eppure r[uell' argonientazioue ollre ad csscrcx iiii-~rioriile?ancora solislic:i; percli! rion senipre voro c lic I,)ni'idre ricusi depor re pcr li1 scicnrri clie :ibbi;i dcl re:iio deifiglio. 11 Liglio era nssc nte d:i c ~ i s ~ i :a r~ ia dr e iicriic sii c.0c.itilrbiii fcilto ogli in qiie ll' or:): lo cr cd c iiinoce tiic iiiil Iiiircsii1 io du lb io vcdeiido ~ir iic cd cre ,i giiisiiziii coriti.o ( l i I I I I ;

    USSii ~ ; i g i ~ ~ r i e \ l ~ l t i l ~ t ; I ~CII!L' di ~ io lr rg li ~ i i c ~ g i ~ i ~ l i ~ ~ i i cori

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    qualche dichiarazione della q uale non pu valutare la im-portanza sul processo: teme di rovinarlo s e dice ch e usci aque li 'or a o a quell ' altra; se dice che vestiva di ne ro O dibianco; s e dice ch e usc solo o con Cajo; ed alt re m illepiccole circostanze che sebbe ne a lei niente manifestino dicriminoso, dubita per clie possario avere un iiiflusso fittale:nou vuole esporsi all ' orribile evento di sentir dire coudan-nate a niorte quell' uomo perchh sua ma dre ha de po s~ o heqiiesta pezzuola sua; od altro simile. iJueslii eventualit lefa raccapriccio, e si ricusa a deporre sebbene speri tultorai l figlio innocenle, e niente sappia del delitto. E !' iiisidiososofista verrh ad ingarbu gliare i giuritti ( troppo proclivi a la -sciarsi trascinare dalle illusioni ) dicendo loro, 1:t colpa cert*i poicli la ma dre ricus di dep orre! Orribile , orrib ile,iodr:no di tempi civili. .4ltro pre test o ad elud er e il divietoed il ciilpesla re le sal ite leggi della natiirii e de lla iriorale siterilo cogliere dalla c ircostan za dello in terv enlo di coacciisaliestriliiei, farisaicamtlriie dicendo ch e si interrog ava la don nai n quanto agli estranei complici del figlio e tioli ii i qtiiinloal figlio accusalo dello siesso delilio. M;i q i i c s ~ osottr?rfugiofri debitan iente rejelto dal Tribu ii;ile Im per iale di Ap[iello diTriesie col giudicato del 28 setterrihre 1869 ricordiiio nellaCnzzelra dei Tribunnl i di Tries ie anno 5 , 11. 5.

    (t) Analoga B la ricerca se I'acciisalo possit ciliire conietestimone n difesa urlo dei giudici d el tribuna le, e trattasida M o r ri in appos ita dissert;tzione nel su o Journcil rltd r o f criminel, ar t . 8948.

    Si volle. anc ora dai pratici ( D e c i a n o t r nc fn -tecs lib. 7, ap. l? , n. 1 5 ) adattare il titolo di falsoal testimone che dopo il suo esame in una scrittaprocedura riveli ad altri le interrogazioni a l u i di-rette dal giudice o le risposte date alle medesim e.

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    Questa dottrina prese piede quando il segreto dcllninquisizione essendo condotto al suo apogeo s' im-pose nei riti di molte curie 1' obbligo del segretoal testimone, o per regola com une a tritti i delittio per misura eccezionale in ordine a certi reati cIicsi dissero pi odiosi, o meglio dovevano dirsi pii1odiccti. Si giunse perfino a; imporre il segreto sottoil vincolo rlel giuramen to. Coteste sem l~ ran oa iioiesorbitanze di fanatismo: ma dove pure una politicameticolosa le mantenesse, sarebbe seinpre reprignnn-te ed assurd o applicarvi la nozione clcl fihlso. Stiannuconcetto accusa re (li falso chi Iia pa lesa to la reiBif;'i.

    Si k fatta la questione se il testitnone die compa-rendo in giustizia si annunziato sotto falso norrlcpossa per ci6 solo cond annarsi come reo di falsatestimonianza: vedasi M o r i 11 arl. 8077.L a ra-gione suggerisce che questo problema si deLl)nsciog liere con una distinzione . O era citato Cajo i lquale er a iriformatissiino rlel fatto, e Tizio clie n ientaIie sapeva si presenti, assuuicndo i l norrir di I r i i perpotere cori tranciuilla coscienza occult.art: le circo-stanze iioccvoli all'nccusato che Cajo stretto dalvincolo rlol giuram ento avrelilie dovrito id ive lar e; edio non troverei d if ic ol tj a riconoscervi gli estromidella falsa testimonianza, percli allo ole n~ cn to ii-liettivo risponde lo eleniento ol)iettivo.O In personaclie corripilrve in giustizia era verarncntc qtielln c l i ~si cr:\ volritn iuclurre , citare , cd csaiilinarc ; rlia quc-sta I>crsonil viveva iicl pacsc sot to noille rrietititc( perchi!, per eseinl~io, ra esule o conttimnce ) e nei

    VOL.v. t (i

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    - 290 -s u o e s a m e p e r s e v e r a s o s t e n e r e il n o m e m e n t i t op e r . n o n d i s c u o p r i r s i ; erl i u p e r i s u c l i c r i i ;i n c i ~ i i z o g l i< : s t r e m i d e l delitto, por c l i i r se i n q ut. st o f a t t o s i p u htisovare lo e l e n i e n t o s u l ) i e t t i v di u n a f a l s a t e s t i m o -n i a n z a , g l i r i i z i n c a In o b i e t t i v i t i g i u r i c l i c ; ~ 11011 110 -t t ~ i i d o s e r i e r l ~p r e11 t l e r . e l e t r i i i i e i l t o alla g i u s t i z i a . Nonost:~ alla p i i i n a s o l u z i o n t ? I' o l r i e t t o clie la c l e l ~ o s i -zioni: ti1 i n t e r a m e n t e v e r i r l i c a ; p e rc h ti ! il te s ti rn o n c -!clt:vi? ca s c r t : ve r i t i e r o s o t $ r i t t o ed ancl - ie ne l !a de -c . l i i~: iz ione del s u o n o r i ie ; I s o n d c i n g a n n e r e l j b e l ag i u s t iz i a n n r h e q u a n c lo o c c r il ta s s e u n a r lr ia lc h c s i ac111n littl i ii t1 ii c: ii te ( p e r c s e i i l p i o l a pa r e n t e l a cm on Io:icc:usato ) or essere meglio c r e i l u to . I k n s i p n t r c bl i i?i l s s c r e d i s p u t a 1 ) i l e la s c c o n d a s o l u z i o n e , l ~ c r c l i k nilif'isa r iotrt :l )be d i r e clie i1 danno v i f u , i i i c l n a n t o c l i i ~SI: u s s u a v c s s u c o n o s c i u t o i l vero n u i n i ? ilel f idt!fa-G n t e n e avrebbe t r a t t o t i n a c c e e z i o n e per r e c a r l oi i i d i s c i * e d i t ,n a p p o i g i r r i li c i ( 1 ) .

    ( I ) I I Li.iliiitinle (li 'I'reviso coi1 sen tenz i di4 17 iioveoi-1)i.t. 1865 dic l i i a r i~ izlsn teslir~runinnsn( ~rii[l;i ;i1 iiiczzo dif;ilsa deposizione: codice Ausiricico tj. 107 , 108 e 100) i li';iLto (li i inn clie era cornparso in fiici!i,i n l trihiiniilc* :issii-i i ~c~n t l o\ iiotiic dcl propr io frtlclln nccrisnio, e cos r i s l ~on-tiriiclo iiivcce di l u i ;iIIn inter.r.ugalorio. [a ~:ortc+ iipreiiin digiii5lizi;i i n Vic i i t i i i con dcc r e t o de l 1.7 fclrliri~iv IS(i(i f f : ~ i ~d e i 'I'rilrrir~rli . 1631 ) opinii irivccc' clic i r i quel f i i l tO iionr i~ :o r rc~sc~roI r r i r i i i~id i falsa Icslirnoninrizn, pcr Ii i seinl)ii-~ ~ i s s i ~ i i ~ i, ~ ; i o ~ ~ c ! on avb4er t i i ;1 j ; i l i ; t I'rociir;~ [li SInIo, chei i i i ~ t 1 1 1 ~ 1 I e ~I O I ~eri1 te8li)11i11w;isse> l ~ o t ~ r s iri (11ieI f i 1 I t 0 ri -l ' ~ ! l l V ~ ' ~ ? i ' i ! lli!O il 1 [ ) i h I l i l f : ~ ~ ~ o r ~ ~ ~ ~ i ; i ~ ~ ~ ~ i ~ l o ,l q l l ~ l ~ f ?t!l'b 111)ilr r n [>iiriil)ilcalleso il vincolo esislerilc Ir a i l f ra tc l lo coriipirr-50 ed i l fr; i tcl ln %rt~ r i i i i i ~ i i l eicciis;iio. Ne l l ingungsio 1ir:ificoi ~ i i i i ~ ~ t f o' individiio ritnio coriipitiiscc epli siesso, l i i i t d;iiiiliisi

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    tin iioilie divr rso dal vrAro si tia f t t lsu 11er xrippmi:iorrc i1 1riorr~c. !urii~du i n vece del testimone ciiato ue roitiparisce t i r iiit1.o c l i ~tbsiinip i l nome rlcl iirirno dicesi f i r l ba per siip-~ ~ u s i z i ~ i ~ i t r ' l i1ei""fl11". Cib p~ridllro i limita a questo clu;i[itlonori \ i si ;i:-,iurrr,i fLiI.iih sosta rizi.~le twlle c o.se dette. Qu i sir ; iu ~ o d o & qu~sl iorie rei:rliva n stabilire cc sin cor~vciiiciilrtlt,fciii.c, al te-tiniorie i l g ir ir ;m ~ntod o p o clie li;i dcclirioto i l$11~1nome cognome e quitliGi pcrsri~i;rli;o iiic

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    averla veduta: il falso qu i non consiste nel fatto;nla nel no n ess ersi il fatto stesso veduto dal testi-mone (1). Alcuni codici (com e il Sard o art . 369 )fanno della gleticenzu un crimine distinto dalla falsatestiriinnianza (2): n i n ili ci8 cliremo tra poco.

    i l ) Trovo valiitata conie criterio inisurn lorc la dislinzioiie11.a fiilso ussnluto, e frrlso relativo nella sopracitrita Riic-colta di Dccisiorii f ifodenesi i d . 6 , dec is . 150, prig. 178.I l Lestinione clie a fi rm a iin fatto vel Tuf) lcn le rccnclulo mi1~ n e i i t i s c ~sserendo di averlo vedrrto egli str*sao mentre nullavide, i. sostanzialrnrntc veracc ma relat ivnnrcnle falso ii iiluanto vi101 dare a crederr! come avveniito i l t i t o pi .oprio(relrilizw a si.) di ave r veduto rncntre niilla vidr?. Trovoqui a i ia lo~iacol fdso docilnicritalc costruito per ;iccrrtareun fallo vcro; I? poichh niolii codici conteriiporiinei ( comeit suo Iiiogo vedrerno) lianno in ciO riconosciuto un;i diiiii-nueiiit. nel reato di falso, non havvi riigione per non aii-irirllerla ancora nella fals;t Icstitnoiiinnza.

    (2 ) ili Alcm;tiini dissero qiinsi t i i l so I n reticenza drl vcro:h i n (1 qrirrc.vlio~ie.sprrrclictrc vo l. 4 , p n y . 305.

    t." Si esige per riltimo cl1c 1: ~ falsa testin~c)iirnti%:isia i:nlcss:i in dn?z?zoalts.?fii; rlriesto costitriisce ilcaarattcre ])olibico clcl ri~nlefizio:gi:iccl-ib i ~ o n i p r i -iiiscc. i l menilacio, o lo spergiriro m a solfanto 1' attoiiorivci al tliritto. Ma qrintirln dicctsi dntzno ullvz t i :

    1 6 ) 11011 solo si intende i l danno del jwivnlo chepui) non esservi ncpprire potenziale, davo ( n modo(li cscrnpio) ilepongnsi a favore [li rin reo ciio h : ~iiidcnnizzato l' offeso: ma anclic i l scrnplice daaiiodella gizts/iuict.

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    h ) S o n si ~sigi?l ~1:iono r l f f d f i i r j neiiltantc- da1111 giudizici erroneo pronucziato n1 scpuito dellafcrIsa Jcposiziouc. Anche la falsa tustiiiioni:iiii.:i sinovera oegi fr a i delitti fur,nrtli. Anche nt.ll:i i";ilsnt~:stixuoniarizasi riproduce ci6 che si i.detto (S.?ri:i5)i11pruposito della calrlnnia. Il clelitto 6 consumato ( I )yri:tntls ;! perfetta la falsa deposizione, quantunqui.non aijl~ia tifluito stilla decisione della causa, pur-chi: avesse la j~oEekt,'tc d' iriflrlirvi,

    I l ; U 13 11 C [I B (citi/zti6rnc elude IL. 575 ) proporic*titIorr I;iquestione se i l tentativo (li falsn tcatiri~oniouzasia p7arihile.psernelre i:)o s ~ e r ~ a z i o u elio se la falsa tesliiiioriiatiz;~ i iritrattata non i i b pi delitto; ma se non Cu ritrnliai:~ v i 6.st'mprc reato cuirsum:ito: e qilesto 6 verissinio. Mila dopcb lalt.r)secrsbazionep~icsan dire che dove in qualche r i rcus lc in ;~eccezionale si verificasse vn teiitativo di falsa t~etirironi:inzaB S ; : ~ snrebhc scnzii diibhio punibile, ma ci aqtiene prudcri-tcirierire dallo ~sernpliticnrc? uelle ci?'roslunze ecrebirrticrli ,P vcratneritr! ia qilestione noli dotPeva pomi nei termini sei l tentativo d i falsa iestinionianza sia pttaibile ma dovevap[tittosto ccrc.+Jrsiso esso si a possilillt . Ed io cnnfcsco cttruon mi riesce confi$rir;irne le ipoleai.

    51a i l danno ~~o t cn ; i n l c ,ale a dire rrnn influenzaalme110 possibile srigli eventi del giudizio, l~isogriache nella falsa ileposizionc vi sia. Questo b irnpciio-salaente voluto ilai principii della scienza, J,w pii1apertn falsitk non C prinibilo 1)erichi: affcr~rriatadaun testirrionc cluando no n aveva nessuna relnziaiit.possibile co n lo argoineiilo in disputa, e cosi ncssrliinattitudine a conilrrrre la giustizia in crrnic clt!cisiorii.

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    Ci emerge da doppio principio :- ."dalla no-zione fondamentale del giure punitivo, il quale nonpu ingerirsi nel sindacato del pcccato o de l vizio,nia solo dei fatti che hanno alrneno In potcnza ilinriocere al diritto - ." dallo osservare che clatala mancanza di ogni possibile influenza sall' esitodcl giudizio esula ogni ombra di dolo nel tcstinicme,il quale per suoi riguardi nas~onrl'c uella circostanzaappunto perchb sa che la giustizia non p116 averl~isogno li conoscerla. Laondc io stimo essero u nerrore nel codice Toscano se all'art. 273 S. 2 pu-nisce anclic In falsa testimonianza clic iioii 1~olratri?i/!itir-e s~illadecisione dclla causa. Evidentcmentt:co n ci6 si esercita un rigore anche piU sevcro dich i prctenrlessc punire 1c sole intenzioni rnal-c,agiepr~ichj clle ititcnzioni malvagie sc manca il clnnnnvi il almeno la pravit interna, c vi i. un ccrto p-iaicolo,mentre qui non vi danno, non vi C ~ ~ e r i r o l o ,e vi i? la coscienza di non far nicntc di rii:ilc. ( I ) .

    (1) SLa bciic clie alcuni pratici ahb inno con iunc ~me ritc n -scgriato ch e la bilsa teslimoninnzn ca duta s l r p P r u crccident/r-lillits rnitius pu? i i f t i ~ : 11e n o c l i i o d c a r b i t ~ n r i i s i b . 1 ,cns. 507; cl cns. 512. hI;i ira iin,i tcs[iii~oni;iiiz:icadui:i slipc?'f ~ c c i ~ l e i i t i r l i b r r s iinn tcstimotiianzn caduta sopra circos1nr~ir.eclic tiientc potcvano influire sutic sorti dci giudizio iritcrccdrp:ilpnt)ilc diversit. Qui tr,illasi di circostanze a c c c s s o ~ ~ i e io? ii t i / Zue nl i i n cnirsn; o in ordine ;i qucste i? gericralc lo inse-gnaiiienlo che non possa il mcndacio ciidiito sullo nicrlesinic1)uiilrsi comc falsa te~liriionianza: A n c i a r a n o coais. 24 -C a s t r e n s e cofrs.157, ti . 2- i ru i t i i i i d o coras. I , n . 1.7;

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    el cons . 65 , 11 . 5- o C i n o vo l . 1, oris. 105- o v ;I r-r ti v i o i n r ep et it . c n p. g u n n ~ a i ~ ,n rs 1 , S. 8, .6, co l . 5 -R o l a n d o a Y a I I c cons. 58, n 24 - B ii L r i irr r4t / l~ . ,(le t.egiiLis jriris - I e s s a n d r o coris. 5, n. 10 - i e r-t a z z o l o cnnsultut. criin. lilr. 1, cons. 8 , 11 . 20, 25 et 67 -Nn i l corasiliiriii 588 pe r 1111. - ii l p c l l o coiis. 129,I l . 11 et 12- ; r i i v e t l e col la . 7USper t o t . - D e P r a e -t, i 3 ~ 1 ~ 1 1 . ~ .2, 11. !) - ;I l d o C O I I S .44 , l i b . I - a b r i e l l ocor~rnirrri. uirc1zt.s. de tnulc ficiis lili. 7 , coia~~l i i s . per to l .-31 e ii o C li i u s d e nrbi!rciv. lib. 2, crrs. 30lj- C a C C i a dejrirliciis l i b , 2 , ctrp. 8 , r c . 6f - n r i n a C C i o cows. I I ,s. 51 - a r n i i g n ;i u i eletii. $. 791 - I a r o S . j i ) l s r i t ~ itr . 9, cier,sic. i ( e m en cc c su t u r - 1 a r p p r e c i l. inslt'i~il.li!).4 , t i l . 18, n. 20 - ;ir p z o v i o pnre 2, p ( r e s t . !#5,n. 10 - a m a t i C o decis . neapol i t . decis. 4.1, 1 1 . 4 -Il e l C h i o r r i del falso c de l lo spergiuro c a p . 2, S. 7 . E: evedersi sii tale argomento R.1 o r i n a r t . 8504. hl:r io c redoclie il onta dello pi d r e n a t e disposizioni di un codice ipriricipii della scienza possa no fornir niezzo al giudice ( l ieviidere li ) irragion evole severit ric orre ndo alla dottriria tleldolo. Gerla i! la massima che ;I pun ire un testimo ne non 1)ssliichi: zlenz;iorre: di quesi;i v..riliif~:ct~ plciidida applicaz ione la Corle Supre nis d giuslizi;~ inYii.iinii col suo giiidicato 14 seileinbrt! 1858 inserito nell' Ec odri T r i b n ) ~ n l i nt i IAY, a g . 476 . Ora impossibile chtl i lgiuilicr si clictiinri convirito del , dolo quancio f ~ i entito siicirctc~st;~ze clie non potevano inJltii9-e in causa. Pongasi chei11 h[l:ssi in una via. ragionando con Tizio di ati'iiri miri de-liciiii, farse: un mio debito, forse cosr riguardanti l ' onore diniiii figliir o di mia mog lie: acc ad de Ih un o mic idio ed iovidi: fui chiami110 per tesle, e narra i tutto min utam ente esiricernnierife, cd ;iriche I;i occasioiie del mio vedere. hla i lgiudice iridiscreto vuol sapere ancora di clrr purltrssi coriTizio. Aiio la sig. giudice ( io dico a ri ie slesso) che V ' iiiie-rcrsa di cib? Io non voglio far sapere che ho debi l i o che

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    mia inoplie i: iofedele: e rispondo, si ra=ioiiava di politica.ft chiamato poi Tizio, e verificato il diverso argomenlo deliiostro discorso. Ecco clie secondo la lettera del codice Tosca-no io polrb esser punilo per hlso giuraiilenlo quanlunquea uionna giustizia nulla imporlasse sapere i fatti di casa tnia.Ed ecco quello clie a me non persua de. La non influenzain causa dovr giiislificarsi i n r e i ceril~rle non soltantoiiel giudiz io aib iir ari o del fidefaciente: si arrinietia pu r ci.Ma quando la c i rcostanza c he a nienie niia non poreua in -fIuirc ala in fitto che rnai non poleva influire sul processo,i l nrendacro si puiiisce contro lutti principii di giustizia.La ve ri ii di ques ti p riiicipii h;$ avuto s;tnzione auiorevnleditila Regia Corle di A[)pello sederite ir i Fire nze iiella seiiit3riz;i1)rnferita i l 19 giugno 1869 assolutorin di Adr iano Tozzi.Oiiesti ctiiamato a drporre in causa correziori;ile itvariti i ltribiiuale di Livorno gvtlva detto Io pura veriii s ull ;~ osl;tnzadel fatto; ma richianiaio sovra la circostanza a lui persoiialedi essere soliio recarsi il giuoca re in uua certa bottega, avevaiicgiito siffdlfa SIIZJ ubitudirie: alnieno dal processo verb;ileappariva clie avesse negato. Per spiriio di vendeita fu d:ilai~iierelacoutro di lui per falsa testimonianza, ed a convin-cerlo di falsit si era provata la sua abitudine di recarsi aquel giiioco. Questo fatto totalm ente es tran eo ed indifferenteai fatti principali sui quali il Tozzi era stato esaniinato sidichiar da l tribu nale di Livorn o non irifluenie in causa e siassolvette. hia i l Procu ratore tiel Re ne appellb alla CorteRegia di Lucca, e I ' appello vi r i l men ~e ostenuto sul ls gene-ralit del principio ch e la -non inniienza non scusi, ~ h h eplauso dalla Regia Corie di Appello di Lucca, che condannbil Tozz i alla perla del car cer e e danni ver so i l qiierelanleparte civile. Si dovette i)lJora teniare la Cassazione, a 10 spe-riniento fu fortunato. Carsata 1s conderinatoria Lucchese erinviato i1 giudizio sullo Appello dell' assoluloria Livornesealla Regia Corie di Firenze, questa con la siiccitatn sentenza~ e s p i n s e ' appello e confermb I' assotijzione. Qiiando i l testi-,non? pienamente imparziale ha detto Lutta la verill su quatila

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    interessa i l processo nel qu.ile viene ea:iininato, come pu btrovarsi in lui i l dolo de l t i l so testinione se Iia iiegato (siapiire mend;rce~neri te) di avere i l vizio del $liiocoP AncheBl a ti c li e fcinqiiidrne elride n. 067 nicnire rigetta ognidistinzione fra il deposlo di circostanze priwipnl i e depostoscipril circ ostnnz e uccebaorie, riconosce pero I ' allra distinzionefra circostanze inpuenti i n causa, e oircostaoze destiluile (liogni possitiilc i ~ i@u e ~ i z a ;d insegna clie il falso cadulo nelleseconde non pu espor re il testimoiie ad alciida pena, con-fortando tale insegnamento sullhautorith della Corle di Cas-bnzio~ie25 fehhnijo 1856.

    Qa;iiido dicosi testimons in questa materia s' in-dicano eziandio i testimonipe?.itz' (i) pei quali pure[:orrono di pari passo le regole proprie di questoY C H ~ O alvo ch e sarh avverso loro difficile la provailel dolo per la elasticith delle regole della scienza odarte nella quale versano le loro deposizioni. $ perctn avvertirsi che appunto po r tale differenza deveessere diversa la formula di giuramento del perito{f a que1Ia del testimone; ed am i porterebbe nullithse i l perito si fosse fatto giurare coi1 la formrilatic1 testiinone c viceversa (2).

    ( ' l ) ai r. l c l i i o r i (De l falso e dello speeyirrro c n p . ii ,n. 9, p ~ g . 08) 21:a b i r o la ipotesi di u n pibriio ch e inviatodiil giudice a ri levare i l modello di una quiilche localit rieiilieri irializio~am ente o misure, le fornie, o i confrii. Non tlirhl~io tic' coslui si renda fiilsnrio. bl a dove le Irggi costi-tuike fiiccilitio differenza fi'a la pena della falsa testtnionianzai. n pena del falso docurncntale, polri disputarsi co n grandeitilercssc s e qiiel perito siasi rendiito colpevole dall' uno odell' allro delitto. A [ne pare che la creazione d i un docu-