Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 1 (07)

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    La forza morale srsgget~it~uella pcna SE ^ nel pro-cedere essa dalla volo~itb usicrtzuiedel giudice com-petente , he interpetra od applica. la volonti della leg-ge. Senza questo elemento, senza un fatto psicologicoche gli dia IegittiniitA, nel male irrogato non si Ilauna pcna, ms un fatto violento che non ha caratterigiuridici: nel modo stesso che se il fatto dannoso nonprocede da volanti intelligente, non si I-ia un delitto,ma iina violenza del fato senza carattere giuriilico;percl18 gli manca il concorso del fatto psicologico.

    La forza naarnle oygeltivcc ilella pena si reppresen-ta dal risultato ntorale che il supplizio eccita neglia n i ~ n i ei cittailini; o buoni col farli tranquilli, o rnal-vasi col frenarli.

    . 5. 632.

    La grande efficacia politica della pena sta in que-sta sua foracc ~nsrnle.Dalla forza morale del delittonasce la offesa socia le ; dalla forza morale della penanasce 13 riparuzions sucicle.

    tale la. importanza de.113 forza mcirulc della ponn,clie alcuni criminalisti, ra i qual i N i n 1 i n i ( l ) ,

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    ~ o l l e r oti gucsta sola, consideratanei suoi effetti sul-1' animo del colpevole, ravvisarela vera petln. Il cnr-ce re ,1' a m m e n d a , ela stessa morte non sono,secon-do questa dottrina, veramente la pelzn ; a sono imezzi per cagionarela pena: c quelli sano unicamentelegittimi per cotesta loro aaione sull" allimo.

    i l ) Ii i un SU O trattato inedito sul diritto di pwi re , itiviatoi n fonila d i lelteril a 31. O r 1 o l a n ne l 1843.

    Non pub negarsi questo duplice significato della pa-rola perm, Quando si dice , i! carcert? 11 zuta ~ J ~ I ~ E C ,idcsigaa la ma~erialititdi un mezzo siiccialo destinntaa far soffrire jl colpevole. Quando si dice, C@ Ifasubii0 la ~arce?~e i esprimeil risriltalo del mezzomateriale usalo contro di l u i , la privazionedella li -Ilerta personale, eil patimentoche questa hn, ctigio-nato al colpevole. Cotesta dupliceaccezione delIa pa-rola pena, emorge clliara da una frase comiinechesenza ci6 sarebbeun ' anfibologia. Dicesispesso - 'pene infnmanii non so710 pena per 1 irbfarnc : e perbcj~ecuniarie no n sono pena per il ricco. CiO venendoa dire la p e u a aoi C petia, affermerebi~ea irn110ssi-bilita logica dell' essere e non essere ,se non si (lesseun duplice senso alla prola .

    Simile pensiero B dunque esatto: mal' aspetlo tlit-to ideologico solto i l quale la pena verrebbe tosi a

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    considerarsi, male si presta alla sposizione della dot-trina; e rinnorerebhe quasi il liiiguaggio scientitico.Senza dunque abbandonare il significato materiale. checomunemente si d alla parola peila, al concetto ideo-logico si giunge assai, per qiinnto importa ai bisognidella scienza. col rintracciare distintamente nellapenci(oiltezia di cagionare dolore) le forze che in lei si con-tengooo, e clie ne costituiscono il meccanismo, ed i

    resultali. S. 636.

    La forza nioil'ale nella pena sotto entrambo i suoisspelti, anclie prima che sia irrogata. Anzi allo statodi~ninacciaessa non agisce che moralrncnte. Rlaquandoil rlelitto dallo stato di ~rerisione passato allo stato direalt, la forza morale della minaccia s areb be distrut-ta se anche la pena non divenisseuna realtli. i3 la suairrogazione materiale quella che restituisce alla minac-cia, disprezzata dal delinquente, tulla la efficacia suglianimi: ed 6 in questo momento che si completa laforza morale della pena. La irrogazione materiale delcastigo diviene un fatto giuridico, perchi: rende piusensibile la idea : a idea nel colpevole di aver merita-to quel patimento col violare il precetto: la idea neibuoni di essrre proietti merct! la sanzione del precetto:la idea nei maleinclinati di cor rere incontro ad ugualipatimenli se violeranno il precetto.

    Ma perchi! la pena abbia in tutta la sua potenzaCotestn forza nzorule oggcliiva, bisogna che risponda

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    alle condizioniche nella iiiedesima sono ricliiestc rlalsuo principio fondamentalee dal suo limite.

    Condizioni chz d ~ c e vere la petto.

    Tali co~zdiaivnipossano divjdsrsi in due classi,se-

    cc~ndochi.o emanano dal criterio tutto positioo dellatirtela del diritto; o dal criterio della giustiriu, che, ri -conoscioto corne limite, {tu0 clirsi meramenterregativj.

    Condizioni d e l l l i pertu derictrt~ti dal suoprincipio positivo.

    i n questa prima categori:~ i ricliirirnario tutto quellecondizioni che tengonoalla e[pcacin della punizion(3.Af-

    tnc'tiC!la jlena risponda alla legge dell' ordine, che 1%W O I P come mezzo di proteggere i cliritli umani, [laveessere sentita dal reo che colpisce, E sclilita mora/-memte dapii altri cittadini, Iri lei devono esserr! per-tanto sotto qriestn rapporto, le condizioni s~guent i :

    1 O Deve essere afjzitticu del rccl, o fisirnrne/tdP 5 onlineno snorc t lmenle . Fu un ' aberrazione siipyiorre, c)-

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    - 67 -me taluno fece, che il bisogno della pena fosse soddis-fatto quando si potesse persuadere gli altri che ilde -linquente soffre, benchb in real ti nulla soffrisse. Ore puresiffatta pena ideale fosse bastante tutela del dirittorispetto agli altri, non lo sarebbe rispetto al reo chene riilerebbe.

    g. 641.

    2.0 Deve essere esemnplare; tale ci06 che generi neicittadini la persuasione che il reo ha patito un male.La mancanza del primo requisito fa cessare la effica-cia della pena rispetto al reo: la mancanza di questosecondo la fa cessare rispetto a tutti gli altri; e cosinei buoiii conio nei malvagi per diversa cagione. Ma laesemplaritic che richiedesi nella pena non deve guardar-si come un fine precipuo a cui debba essa servire (ve-dasi P il t m a n n opusc. crim. ag . 265, fi. etsi au -tefn ad pug. 2 7 0 ) : ci condurrebbe alla falsa dottrina

    della intimidazione. Deve piuttosto intendersi come unacondiziorie esteriore della pena nella siia irrogazione.BIai no n deve spingersi ali' effetto di aggiungere allapena tormenti oltre la sila giusta misura sottoil pre-testa di renderla pi esemplare. La esemplarith in unaparola b un risifltato che si deve ottenere dalla pu-nizione, senza che per ottenerlo se ne alteri la misuraoltre il rapporto (5. 048) della giustizia.

    :L0 Deve essere certa; c cosi irredimiliile. La forzamorale oggettiva della pena sta pi in ragione della

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    6.O Deve essere irrogata in guisa che ?zon divengaperuertiti8icedel reo - Noi non ritonosciano comefine proprio della pena la riforma morale del colpe-vole, se non in quanto da l s u o cssore di pena nascelo infrenamentodelle malvagie passioni. Lodiamo quantopub farsi dai provvidi governi onde profittare della

    penalit per riconclurre alla moralithi ciltadini traviati,Ma altro 0. dire clie debba profittarsi [li ulh fatto perraggiungere un Jiue ulteriore; altro B dire che cotcstofine sia una ragione od una causa del fatto. Altro ecib che spetta al buon governo; altro ci6 che spellaal magislero punitioa. Questo deve correre per la su avia ai fini suoi proprii: quello deve profittare di ognioccasione per educaro il popolo al benc: m a con cil,non deve intralciare il moviniento dcll' altro. La trop-pn lenerozza dclla rif{irrna del condannalo, 50 s i corn-

    penetra col giure peii:ilc, porta ad arnrnullire la suai~tftessibilit,d a far vacillxrire Ix idea della arcditni-bikith della colpa .con gravo pericolo della societi.Ma se nella correzione interna del reo (che lodiamocome opera santa di buon governo) noi non ravvisia-mo un f i ~ z e proprio (1) della pena , rigettiamo perbogni oiocto di puniziotic chc avvilisce o corrompo ilconilanriato, o gli rcndc pii1 difficile i1 ritorno sul buorisentiero.

    ;l ) Io sob e n e

    che qiiesti pensieri vanno a rilroso dellaVJrrente del sccolo. Cresce ogni giorno nei criuiinalisti mo-9 A

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    derni I'enlusilismo per In dottriria della en~elido del reo ,Xel momento attuale poco v i vuole a scorgere che qiiesto il punto culminante che richiama lo meditazioni del giu-risla. L' onda de l secolo muovesi in questo scnso come ma-rea che monta. Se le nuove tendenze poggiano al vcro,trattasi di ricostruire tutta la scienza penale. U e s t r i-v e a u x nel Belgio sostenne che l' unico fondamento giuri-dico della pena la correzione del coIpavole. M a z z o l e-ri i il] fnlia pone questo pensiero conie base de i suoi ~rz~of ' iprincipi d i diri l to p e n d e , inscgnanrlo clie la societu ?ronIia diri t to a punire ib reo , tna soltanto cos~t~l ' i~~gct ' lo( 4 emcndarpi. H e n li e proscrive Iw dele~taoncperpchci,perche il reo emcnduto nrln si deve punire pizi ol t re ; ei l codice d i ~ o l h i aart. l4 2 c segq.) adotta questa teoria.P i n h e i r o , M a r q u e t - Va s s o l o t , ed altri proclariiauo ilctonlina che la correzione del colpevole U E V E far casstlrela pena: c il nuovo codice pen:iI~pcl rcgno di Portcig~llosembra ispirarsi a coteste idee. Idee .tuttcz eccitate da unsentimenlu lodevole: m:i io vorrei che non fossero perico:lose se iuvadoiio il magistero penale.

    Cotcsta dottrina non S che una trasformazione dd dom-riia religioso. Ma fu sempre arrisicrito pe r gli uomini 10iitiitare la diviiiitu. Gli avi nostri si arrognrono 1 eserciziodella giustizia di Dio: e riacque il sistcnia ciella espiazione.O;'gi si vuole eserciliire il perdo110 d i Dio, o si riduce asistema il diritto di punire per correzione. Non siV U O I 1il:lirestrirgcrc 1 autorit nci confini della difesa giuridica.

    Corne solo pub misurare la giusta espiuziono, cos Diosolo pu congiiingere la giustizia e la mis~r icordin ,e Perun atto di pentiincnto stncero caricei1;ire una serio di scel-1 ~ w g i a i .uesta fede cristiiina : ede necessaria all 'ordincnioraie , quasi dirb necessaria nlla viicr. Pcrclii! I' U U ~ ~ Oc o s procrive a cadere, so n poti-ebbe , c,iduto i i r ia volta 3ave r pi quiete neli' anima senzi questo dilciliiiin; o TIIl-!legare la credenza della vila futura, e c0rrci.e ciecnnic11tcne1 Bentiero del malo ; o confidare nel perdono di D i o , @

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    cor re~ ger si er meritarlo.M a questa legge divina: percbbDio discerne conla sua onniveggenzail peiiliuiento sirice-ro dalla ipoc,rita apparenza; mentre L' tiorilo confonde spes-SO Agostino con u n Ciappelletto. La irredh~iibili'tii cllacolpa repugnava bene ;illa legge divi i in : ch e tion accctt:icome mezzo di larn cro un pentimento ispirato dalrtesite-t.io di g~~igiiorarecc nos11.n sorlc t e r rene , o dai tor-menti de l carcere, e dalla speranza di farli cessarecoliiiostrarsi pentito.3Ia IU egge umana no n pu b avere forzapratica frenatrice, se nonsi afferra tenacea l principio dcl-la irredimibiiitb,Ilesa incerta cotesta, la legge ? fatta giocodi nrtificiose specalazionl. Guaise la protezione dei rei sispingeal scguo da fa r vcderc nel delillo un niczzo di vin-cere 1 avversite della fortuna I

    !o non avv erso il sistema p~.nilen ziario. Calunnicrebbe1~ iute I~itenzionichi cIb mi apponesse.IO lo encoinio per-cli! toglis alla pena clcIla detenzione la brulta rnacchin (liessere, come lo fu pur troppo pertariti secoli, istrutlieritodi corriiziooe, cuola di mal costume, occasiotie di perni-ciose alIearire. Io lo encomio perclii!i! dovcre di ogni p -rerllo, e dir0 di ogtli ciitadinn,di prornriovere In mor;iliz-zsaioiie del popolo.DIR 1; iiorrio si derr: corrppgere col pu-rificarne il cuore daglianCLli ieri'erii ; ol solli~vartiri prn-siori a Dio; Q facendolo rnssogiialoa i pntirnenti di qilag-gii nssuehrlo a cuiirdare it i questi i111 titolo di anticipataeapi~zionc.Non si deve corrcggera col pronicllerglibcriiduchi , o esenzione i la i nieritnti castighi; n~ol iomeno s

    deve preferire la suii emenda apparente, al reuic pericolodella societ$i.

    I,n pcnu. non pub PRSCPC 0110 un:i pene. RIilo 6s: giusta ;nin adeguata. u l gassato ; i ~ ~ ~ i \ ~ o v i b i I ~ .er rari:iro di f:ittiposieriori. La c;ciptiz,i ~iun:ilrnoi, p i ib cnilibidre la $un cli-visa ; nb corrpi~riq{Iietro :I s(>~luct*nfil l~~$ io~ i ir ~ t r a ~ ~ ~ ( t t t ~ r ela protcziorir (lei biru ~ii per1:i oiniin d' ~d[icarr i i lalvi~gi.LO .~pctt:~ colo iin dclinq ucnte ccirrcttoti ediiicanre, b uii-lisiiiin nlln piiblilicn riioralc : uc curivcngo. Rla deliri-

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    qoente corretto a prezzo dello alleggerimento della penameritata B un ecoilamento a deiinyuere; i; uno scanda-lo politico.

    Io considero dunque la riforma del reo utilissima cosa,P da procacciarsi con ogni studio, ma fuor i ahl to del cer-

    chio de l mrrf;istero penale. Lo immischiarvela (o lt re ciche effetto nuturale della pena) pare alla mia mente unacolltradizione. Punire vuol dire recare un male.Eme~idn-r e , i s l ru i r e , educure vuol dire recare un beue graridissi-mo. Due forzo distinte debbono 311' aspetto di ur i delittomettersi in movimento ed agire contemporanee sul delin-quente. Forze diverse nel punto d i loro partcnzs, e nellameta a cui tendano. La prima guarda il del i l lo , e vi scor-ge un disordine; e lo vuole inesorabilmenic?prinilo per ri-stabilire l' ordine che quel fatto ha turbato. La secondaguarda il delinquente, e vi scorge una creatura di Dio,traviata dai buon sentiero, e vuole ricondurveln,La primasi ispira al scnllrnento del pericolo sociale, o alla reve-renza del giuslo. La seconda si infiarnma alle aspirazionidella carith verso i nostri siniili. La sociela deve provve-dere accib queste due forza si svolgnso ciascuna'neiln suilsfera (I l nzione, senza urtarsi ed elidersi. Ma striagerle inuna teoria ; nificarle nel principio e ncI fine; e porre inaililedue 1' anima del magistero penale, come vorrebbe lanuo-va scuola correzionnista , ar e alla mia toniliti repugnante.

    Condizioni della pelka derivanti da i su o limite.

    Dallo essere, per I' eterno precetto della legge dinatura, subordinato i l principio pos;irivodella tutela

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    - 73 -del rlirilto al criterio negatit'o o 2rnitatioo della giu-st izia,ne scalurisce spontanea la necessitii di esigerenella pena le condizioni seguenti ;

    1.0 Non deve essere illegale : io, non si irrogalegittimamente se prima la legge non I' ha minacciata.Bere essere la legge, non l' uomo, che punisce. Ve-dusi la dottissima dissertazione di K 6 ri i g s w a r-t e r ~zzclltclndeliclutn nulla poena sine pra-ecia legspenali - mstelodami 1585.

    2.O La pena non deve essere aberralite. La perso-fialilct della pena ne i! condizione assoluta. Non vi 15pretesto di ut i l i t i , e nemmeno ragione di difesa, chelogiltinii u n male irrogato sotto sembianza di giusti-zia ad un innocente.

    3 . O Non (leve essere eccessiua - iob non deveesuberare la proporzione col male del delitto: ogni pa-timento che si irroghi 'al colpevole oltre i l principiodella pentc, ciob di dare una sanziono al precetto pro-porzionalinentoalla sua jmportanza giuridica; ad oltre31 bisogno della difesa, cio di elidere la forza mn-rale oggettiva del delillo ; tin abilso di forza, i! .unacrlirielta illegittima. Ls eccessivitic della pena 4 viziosaanche sotto il rispetto politico, s i per 1 influsso cbe

    esercita sui costumi; si perchi? eccita la pubblica ari-tipatia; e per le dannosissimil. consegiienze di questa.

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    La logge i! dililcilmente obbeclita quando non iia secola simlialia delle coscienze.La pieta (i ) opera il fe-nomeno che i buoni si uniscono coi n i a l ~ a q iad elu-dere In giustizia; ed iI suo troiio 6 ~~iinato.uesta cori-sicieraziouc politica per aiiro u n di pi i . Poichi? %proscrivere la eccess8r;fhi delle pene, basta la solaragione di giristizia , prescindendo da qualunque empi-rica considernzione.

    , . l) Perche io non treiiii allo spettacolo doli:) p e n a , per-ciib io non pianga slille sofferenze dell' accusato, l i ico~nache il delitto a b b i a t t t o treniiire e piangore I' initclceiiteche ne fu vitliina : allora la pieth por 1: offeso soffoca la pie-t5 pe r 1 offensore. Questa verith clie clctcrmitia il criterioessenziale necessario ad un fatto pctrclik possa essere (li-chiarata delitto, determina per la logica dc i correlalivi il

    criterlo misurotore della peunlibb.

    4. O Non deve essere disuguale. Niente cioh deveguardarealla diversa posizionodei delinquerili, quandoquesta no n altera la qiiantili del delitto.

    5.O Deire esseredicisibili!, ossia frazionabile ii i guisnda rispondereal diverso grado della irnputaaione;laquale si modifica colmodificarsi delle circostanze c h e

    accompagnanociascuna delinquenza: o1 che l' opcr:\

    prudente del magistrato forzatt

    che completi1 OPQ-

    ra del legisfatore.

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    6 .0 Deve essere, per quantosi puU rpurabile ; ei'-rh troppo b facile un errore giudiciario (I ) : troppone sono fatali le conscguenze. La condanna di t ~ n n-noceoto ir n r ~ \ ~ e s c i oi idee: perchG lo strumentodella giustizia si converte in u n fattore di ingiustizia.

    Essa 4 una sera calamiti sociale, per lo spaventochegenera nei cittadini, maggiora assai di quello che na-sca da molti delitti impuniti.

    (1) Si cono avuti anche a i tcrilpi nostri esea~pj olorosiili innocenti condaunati a copitale supplizio, NeIla cola Prnn-cia B stata riconosciuta la inaocenxa di Eesurqrces, Badger,RavCer, C I,oi,z,-crolles tutti yuaitro guillottinati : di Filippi.e Rosariu Dulee, ai qual i l' arbitrio be~ieficode l tribunalen v e a camajlitata la peno di morte nella galera a vita. Di Re-i zos i cd altri, condannati innocenti a pena temporaria. Tutti~ ~ u e s t ia t f i attetlgono al presente secolo: c bisogna confessare~ h o e per dieci innocenti riusc c asualmente ottenere la~iustificaziooe deve cssere magiore i l numero di coloroch e non obhero altrettanta fortuna.

    C A P I T O L O V I.

    Nozioni ye~ta 'nl i del la qualiti , quantit:~,e grado ~zellapena.

    Abbiamo sin qu i coiiteniplato la pena nel sua ge-riere: cio in quelle condizioni essenziali che debbono,

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    con maggiore o minore prevalenza, esser comuni atiitte lt: pene. Ma Come guardando il delitto nelle suepossibili specialila trovammo (55.l 2 8 e segg.) poterviessere variefAimportantissin~ed i quulith, d i qwatriirb,e di grado tra falto e falto; cosi analoghe differenzetroviamo adesso tr a pena e pena. E come lo studiodi queste Ire nozioni completb la teoria del delitto;cosi lo esame della qualitu, quantitic, e grado nella

    pena, completa la teorica di questo secondo oggett!,del giure penale.

    3. 633.

    Gi notammo (5. 429) che le nozioni di qtlalith.e quanlitb, relative a diverse specid del medesimogenere; come pure la nozione di grado, relativa a di-versi i i i d i v i d u i della medesima specie; nascono dalnon essere fra specie e specie congeneri, n& Ira indi-viduo e individuo, perfetta identit. E notammo pure

    in che consistesso astrattamente fa diversificante chesi denota col nome di yualibb (g. 130): i n che la di-versificanta che designa la qecantiib ($. 632): iii clieconsista quella clie designa il grado (5. 138). Fami-liarizzati ormai con questi termini e con queste idee,non rimane ctie ad esaminare i diversi criterii coiquali siffalte noziorii si applicano alle pene.

    La importanza di queste tre indagini nel delilto na -sceva dal principio di giostizia; i l quale esige che quan-do due reati si unifichino nel criterio della quali%

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    - 77 -della quantit, e del grado, debbano identificarsinellaloro imputazione (5. 445). La relativa importanza inordine alle pene, nasce dallo stesso principio; l qualeesige che come alle diuersilh di qualith, di quantiti,o di grado nel delitto risponde una diversith di im-putazione, os risponda ua' adeguata diversith nellapeoa.BIa il g r a d o della pena richiama inoltre a con-siderazionisue proprie, ch e sono indipendenti dalledi-

    versificai~tidcl delitto, comeIra

    poco mostreremo.

    Criterio della qualiti nelle pene.

    Anche nelle pene 1 esame della qualilti conduce allaloro clussazionc. Anche nelle peno 1 e2emento purri-cdare di rapporto (5. 147) die costituisce il criteriodel loro ordinamento,e die fra loro determina la di-versa qualitli, dove cercarsi nolla loro forza fisica;che I: quarato dire nella dive?-sith del bene che la so-

    toglie al delinquente a1 fine di punirlo.

    Ora volendo ridurre a certe classi prominentii benidel cui toglimento pui, lo giustizia farsi strumento dipunidoi~c pparisce coinplck la divisione dellepenein quutlro classi, secondo che privano il ilelinqilente odel bene della v i t&,o della integritk e libera delle

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    mernbra , o dell' o n o r e , o del yalriao~rio ecu~lial.iu.Dalle diversit esseriziali di queste quattro specie dibeni goduti dall' uomo, nasce la diversa qltrtliici dellepene; e cosi la loro clistribi-izioriein quattrocrandi d:ts-si - upituli - f~f t i i ee - rrfccnzarrli - ljlcti~tiarie.

    Contro siffatta clnssazione si fece l' obietto di in-r:om[detezza, osservando che certe punizioni specialilisate da alcuni legislatori, non vi trovavano sede :inodo di eseiiipio 13 interdizione di certi atti. Ma G fa-cile riferire eotesti divieti alla classe delle uiuilianti ,o delle pecuniarie, o delle afliltive;secondo che la ne-gaziorie della facolt porta solo un discredito al con-dannato,oppure gli arreca ariche un detrimento pa-trimoniale, od un restringimento rli libert.

    Quo~ta classazione nei rapporti della scieikzu uonrichiauia, se non accessoriamentg,all' esame dei vzodipt'utici di irrogare cbtoste diverse pene. 11 suo scopoh di definire le classi, ed esarniriare di ciascuna ola legiltimit, o la co7iaenielrza.

    P e n e c a p i t a l i .

    Pene capitali sono quelle che privano il delinqire~~tedella oiCa.

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    I,a indaginefllcisiiflca sul dirilta nella societli di spiii-gere la punizionefluo a darc morte al colpevole, nonconducendo a guardare cmpiricamente1 utilit (li la1pena , nla a trovare it priu~ipioquestionato della sualegittimitil; iioti puii non dipendere dalla soliiziorie rlel~iroblernapr*cambulo sulla genesi razionaledcl slirittod i punire,

    5. 001.

    .4ccettan1lonoi, sulle orme del N o c o l i n , coniefindamerito di questo diritto la legge di natura (8. G O B ) ,ci troviamo alla couscgurssza di negare la potestd diuccidere; perchi? In legge di natura i; legge essenzial-mente C O I I S ~ T L ' G C ~ T ~ C ~ .qilcsto sonlmo principio si jspi-

    cotesta legge .o vi aderisce costantemente, tranno1 casi in cui la conservazionedi un essere sia uttual-

    ?Bente incoonrparibilecon la conservazione di altri e$-seri itguali: nel qual ccas la legge clio permette 13distrnsioiie, rian contraria iua conformail priacipinconservalore. Ora da cotcsto somino principio sembra

    noi doversene dedurre chu la logge conscrvutrir,enon I~ermettala distrilsiune di un uoriro, quando 1sileeessirk preselite della d i f m degli altri uomini iionesige cotesto sacrifizio. Coililotta lo. disputa 3 ~ U C S ~ Dpui l to ,In legittiiiiith tlella liena di morte iion i! pii1Oggi sostenibile. Perch le condixio[ii attu@li dei po-

    !'oli culti noti f'~ilno pii1 (riells delinqulenze ordinarie ,nei tempi narniali degli Clati) del12 uccisione del

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    nemico sociale una necessita materiale. E i termini diiina necessirh morale presente, fondaki sulla idea di pu-nir uno per intimorire gli altri, possono per il suppli-zio capitrcle aurmarsi, ma non mai dimostrarsi inmodo da non lasciare possibilit in contrario. Nel casodel perdue118 la morte ehe gli s' infligga nella per-manenzadella guerra civile, non piu si giustifica coiprecetti del giure penaie, ma co n queili dello jus belli.

    Ed anche in questo caso la uccisione de l vinto nontrova la sua ultima ragione chenei timori del vinci-tore, e nclIa coscienzadella propria debolezza.

    Dopo B e c c a r i a la pena di morte O stata corn-battuta da M a l a n i m a , E l r i s s o t , T,ucas , P a -s t o r s t , L i v i i i g s t o n , C a r m i g n a n i , DI]-c p t e t i a u x , P u c c i o n i , P e r e z d o M o l i -n a ( I ) , ]E: l l s r o, ed altri molti. La stia necessit sii! sostenuta fra i moderni da U l l o a , V a n g h e r t ,B e n s a , S i I v e l a , T r e l ~ u t i e n , in generaledai criminalisli

    francesi.(1) Molto diffusamente ne1 libro intolato La s o c i e d a d y

    el patibulo Madrid 1854. Vedasi i l recente scritto di kI t-t c r In o i e r su questo araornerito intitolato la pena d i mor-te considerata nella sc i enza , neil' eapericnza e nello le -giaazioni: la cui traduzione fu pubblicata a mi a cura coitipi Cheli in Lucca 1864.

    Ove sia ammessa la pena di morte ; iie regolo do-minano la sua applicazione - . 9 t i e deve essereinflitta in quel modo cbe meno faccia sofpire il pa-

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    ziente: loche ricbiama ad una questione fisiologica-2.0 che rion sia irrogat.~ lla presenzadel popolo, per-ch i' aslietto del sangue inferocisce gli animi: al prin-cipio della pubblicillt pub siipplirsi con la rrotoriet,senza chiamare il popolo allo spellacolo del macelloumano.Gli anticlii non si contentarono di uccidere iIreo: vollero aoclie martorizzarlo. Non avrebbe fine ladsscrizioae dei diversi modi ( i ) invealatii e r questosupplizio: frutto deli' errato pensiero, che lo scopodella pena fosse la intimidazione ( I ) , e che i popolisi dovessero guidare col terrore.

    (1) Io Francia per esempio si ebbero cinque modi di-versi di uccidere il condaiinato - .0 Il firoco pcr Ia lesamaest8 divina - .0 Lo squnrc2o a quattro cavalli per certicasi di Iesa maest& umnnn. - .9 La decollazione pe i de-I i t f i c o m u n i se il condannato cra nobile, - .* La fijrca seera plcbeo. - .0 La ruottt pei furli violeiiti alla stradapubblica. Vcdasi la erudita dissertaziorie d i V a n K s s e l tde carnifice: e quanto alla orisine de i supplizio della ruotatanto esteso negli ultimi secoli 6 a vedorsi L a n g 1a e u sscmcstriuua lib. I O , cap. 3.

    (2) Taluno calcando lo orme insidioso del P i l n n 6 e r iobiettb che come por legge niituralc tutti i diritti orginarii ,0 connati, cono inalienabili, cos Cauto urtava ilella leggonaturale In pena di rriorte, quanto tutto la peno amittfvo.>!a fri caso, o caso vi rliirei.cnzo. I diritti originari; del-I ' uomo sono inaliciiabili finclik ta loro distrazione facciavenir niciio Ia lrcrsonaliti uuiaun. Quiiidi se non possono:ilienar.si in tiiodo (~ssoluto ; ui pcrb dislrr?~scnuna pnrleovc il diritto nr! si a cuscc l i ih i l~(Z i l le r j t l s nalurae $1 4 0- Ia u s doclrina j w i s pliilosoplticn $. 71 , 73). Cos n o npub alienarsi la libcrth pcrctii: cib rid urr ebb e 1' uomo avx+saro di esser uomo, spogliiiiidolodi un attributo indispcn-

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    sabile alla stia personnlit. JIa paL alienarsene uiia porle:e tutta la tcoria dellit efffcacia ddle obhligazionj personalinel diritto naturale fondlila su questo principio; cha ap -punto 1' uouo vinc~lnndosi on una obhlignziorie verso 1: al-tro uomo trasferisce in questo la relativa porzioile df?lla ualiberti. Ora ci che I' uomo pui) far e col panc, lo pirb farecol fa t to : ci che per la legge si ammette come coriscguelxzadi una esplicita coavenzionc, piib essere conseguenza diunfatto ctic pe r legge porti al nicdcciino egetto. Soiio validi perlegge naturale i voli monastici, il tii:itriuionlv, e simili. C O S ~rion repugna alla legge na tur ~le , he ii o uolrio col violare1:i legge del diritto si as tr in ~a perde re, anclie per tutta 1;ivita, una porziuiie della stia liherth; perchl: rion cessa diessere persona, Ma repugna alla legge n;itiirale che volori-tariaorentc tolga a s la vita ; o si obblighi SI espressanicilteche Lacitaniente a perderla ; perch coi1 ciO distrugge la sulipersonaliti, non podendo fa vita rillcnarsi in parte. Ecco per-eli& o dico ($. 661) ch e alla leggo oatui.,ile repugna la penadi morte, e non repugnano le pene tiflliltivc. I i rimproverodi contToprovare che si S voluto fare al riiiu ragioua~uonto,accusandolo di distruggore tutto Ic penalila, non ha base.Perclii? con le pene afflittive 1' uorrio aoir si fa cecsnrc di esserpersoli8 , onle avverrebbe se si rcndcsso schiavo, e tosidistruggibile a talento del padroi~c. a pena amittiva restririgela libcrli e impedisce certi atti. Ma la liberti rcsta nel con-rla~iiiato orrie diritlo form ale, qilantuoquc lirilituk ncll'oliictC0;e 1' attua, salva la restrizioric che ha incorso col violare laluegc. Egli conserva la libert di coscienza, la libera nlnni-ft3atazioiie dei cuoi pensieri, Iti liber18 dei suoi tiioti ~ D L Ola cella. Iri liuti parola scrriprc uoriio, ni! In sua persoila-lili cessata. Tanto vero che pu nuouumeribe dclinqucre.Tutta questa teoria dipende {la u n soiklrno principio. L)ecidcre.se I'lioRio ha un Fne rieiia vita e qurile. Ch i ixcghi questof ine, 0 (Come S p i n o s a ) trovi il fine della vita riclla fc -

    iicilh inateriale , condotto per t al guisa a riiiitcrializzare ilhrne iiiortlle, cade nella perniciosa doilrina della utili6u. h Fa-

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    cile allora nella conservasione della cosa pubblica fdre ilpasso ulteriore, e st ~b il ir e he la felicit dei pi debba pre-ferirsi alla felicit8 dellauno: donde scaturisce il f a t ~ lenlusp1i1icc~s ~ c p ~ e ~ n nea: esto. Ma i! egualriiente facile l' allropasso che porta a concedere a ll ' uo mo infelice la facolti didisporre della propria vila. Se per b il fine dell' uomo si ri-conosce nel suo indefinito perfeziona mento, questo fii ~ers-

    solttto, per il quale 1' ordirle particolare imposto all' uomodalla legge di sua natu ra si conca tena coll' ordin e univer-sal e, porta necessa riamente a neg are all' uomo la disporii-bilit di quei diritti che sono indispensabili alla sua pcrso-nalit. Se la legge eterna ha detto all' uomo- i1 rion puoivolontariamente cessare di essere persona- uesta stessalegge, per essere, logica, dcve aver dcito alld societh( cheallro non S s e non uno strumen to coordinato alla tutela dellalegge giuridica)- t u non potrai, per qualunque suo fatto,sottoporre l' u om o a d u n a p e n a , c h e d i s t r u g g ~a sua pe:so-nalit

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    P e n e a f f l i t t i v e .

    Pene afflittice diconsi quelle, che aftiggano jfsica-mente il colpevole, senza giungere a lorgli la vita.

    Le pene affiitiive possono essere o dirette (posi-tive) , indirette (negative).

    Pene amillive dirette, o positive, sono quelle nellequali al paziente si reca un dolore con la mano del-1 %orno. Sono indirette, o negatizle , ~ilellenelle qualial condannato in urla qualunque guisa impedito I'eser-cizio della naturale liberta del suo corpo. Quelle cheno i cfiiarniamo pene afflittiue direlle o positive, altrif fra i quali 1' esimio sig, h In b r o 3 o l i ) vorrebberodenominarle pene corporali. Ma desso cotesto ter-mine suiliciente al bisogno? Io crcdo che nu. Perchein ogni distinzione i1 n o m e dato ad una, specie richia-ma naturalmente u n contrapposto di nolile alla speciecontrapposta. Onde se le peiic aflittiva dirette si chia-

    massero pene corporali, come per esempioil

    marchio,e le battiture, bisognerebbe chiamare pene non coT-

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    l~oral i e perio amittive indirette, corno In carcere ei' esilio. Ala una specie di pene non clf /Zi t i ive di corpoposta come membro di una categoria di peno rrffllt-tice d i corpo nii semlira urla contradizione. Quindi iomi attengo alla nrimenclatura de l mio maestro. Piitesalto iovero sarebbe a tnio credere che si dividesserorailicnlmentc quelle die C a r m ,n n 3 n i cliiama peneaalittive di corpo in doe classi distinte; cioh dicendouf/Zittit(cquelle che IcJono la integrili pcrsonnle, orecano al corpo clirelts dolore, e f 'esnill ive quelle c l ~ ctioltanto limitano lo esercizio rlcll:i personale liberti.In ta l guisa lo pene non pii1 si diviclcre1~l~ei.on qunt-tro ma in cinque categorie.

    Le aflittive liositlvc possono essero o i~ lde leh i l i , oi l e l tB i l i . Sona i / ~ l l c i e B i l iq~iellt:clie lasciano riiia trac-cia permanente su1 corpo, c o m e il marclhio e la m u-

    lilawioic. Sono r l c lcb i l i le altre che non lasciano taloI'i~ulttito, ome la, jirstignzicine ( i ) , Ic r a t e ~ t g ec.

    (1) 11 cciBbrck l l l ~ l l t iSa l0 i11 RUSR~IIlO n PriI :lil1'0 (1111i111(10ri adupcrara non conio torttirii , iiii coirie pena j , clie 1111I ~ ~ U J O: i r l ic~)l ; irc di frtsti~azioiie r w a ~ i i i erribile pe r LifilI'rilti speci:tlu I]cl f l i i ac l l r~ di ciii?/o c l i c ilicdt. i l siio iiviriis

    fpleulo atrucissiiiio supplizio. Colrslii j"'ii:t :iil!icliissini i\ > ~ ' ~ s s o 'J'artiri.1 fu iiltroiluttii ~ F I ' :I p i * i ~ t ~ . ~~ i t : : 1 1 H 1 1 ~ s i li l d l ' ntiiio I,f!jO sotto kisilici i l cicc8o ['i'itici\ie (l i klosca. ala

    iillc110 dopo l i l ~ ~ r a z i ~ t ~ ~ ~i11+ii1 1 ~ 1 1i ny i~ -i T r ~ r 1 : ~ ~~ ~ C ~ ~ I L C Ii ~ l .181 (l;) ~ V. I I I \ r ; t s s i l i ~ * ~ i t ~ ~ l ~-1 1 j t h ~ i ; ~ 1 ~ 4t i d i f l

    Iii3litciiut.i ; c trov,tsi l ! ~ ] codice p~ifi]il jcatn r{Kiest(iI'!cirrcip~ I I C ~ ~ I ~11110 1.1!)7.

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    Le pene afllitlive indelebili sono da riprovarsi co-me degradanti la dignit umana; e per la loro perpe-tuira, che le rende ostative alla emenda del re o (1).

    (1) Le pene indelebili si dettavano un tempo con nioltapredilezione p i specialmente nell' Oriente, dov e tuttaviasi

    mantengono. Ma non era unico il concetto al quale ispira-vasi codesta predilezione. Piuttosto che p er osseqiiio alla veraidea di pena si scelsero certi modi come utile mezzo di in]-pedire al colpevole il rito rno aHa stessa delinquenza: e cicon veduta una seconda volta biforme, per designare ilcolpevole ai suoi concittadini affinclib po tes se ro gualrdar-sene, conie usarono i Romani a vverso i calunniatori; o pertogliere al reo la potenza di ripetere quel delitto, come iltaglio della mano ai falsari, il taglio del piede ai l ad ri, esimili. Da ci nacque che il bollo s' irrogasse con irnpriniereiina let tera del!' alfabet o ind elebil ment e su l corpo del reo, laquale appunto richiamasse la iriiziale dal reato commesso,

    o della pena subita ; nd e il P a n C i r o l o

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    - 87 -della prevenzione esercitata come misnra di buon gu-verno: e sebbene molti codici la noverino fra le penepercbb trovano conveniente che in certi casi debbadecretarsi dal tribuiiale, pure scientificamente guardatanon so persuadermi clie sia veramente una pena nelsenso filosofico di questa parola. Infatti la misura diquesla coercizione si ragiona praticamente sulla malva-gi t i indiuz'dzsaleo vera o presunta del colpevole,lo clieesce dai criterii ordinarii deIla punizione e rientra nelleconsiderazioni di polizia, Cos la pensarono anche icompilatori del codico Yonio, ricco d' altronde di bel-lissiuie idee. Questo codice descrive una cIasse spo-ciale di sanzioni da irrogarsi dai tribunali come affattoestranee alle vere pene: e le designa (art. 06 e segg.)Cosi - rcisure d i precauzioite diretle a prevenire ireati, le qudi possot20 adottarsi dalla giustizia pu-~ i t i u a : quivi enumera 1 allontrinamenlo, a malleve-ria, la soltoposiziorie alla sorveglianzaspeciale, e la es-pulsione dallo stato dei condannati stranieri. Con ci)mostrarono quei legislatori che senza niente perderenelle g~arentigiosociali si puli fare un codice penaleelle risponda alla esattezza del linguaggio ed ai det-tati dclla scienza. Keppure a parlarsi della mortecivile conio pena conscgwenzialc, perchb dalla civilticombattiltli ed ormai universalmente rejetls dopo chevenne definitivalaente abolita ancho in Iprailcia c o lIjecreto 4cl 3 1 maggio '1 $54. Neppure novcro fra IcFenc restritlivo 13 interdixiotae di arti s mestieri, per-chi: pena assolutnrnente inaccettabile.Scrisse non IraG W i il Consigliere C u n i a c elle questa pena repu-nnerebbe ai costurni Francesi : o dico cl1e repugna

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    ai costurni di tulli i popolicivili , e spero di essere ria-scito o f ~ r l acancellaibe dal nuovo Progctlo di co -dice penale Italiano.

    (1) \'eJ:isi I O fcriilo di Etn i 1i o i3 r ii s a iratito1:ito r l ~ I l solbecglitlW::r s/?ec;ctle ; la rnrmori:~ ili h il z i s ii~seritiio g l i L i l i ~ i c r l i tlell' crcrntlewiri rli Legisla;ione d i Tolosaolrlio 186-3, vol . 13, p q g . 568; r! lo scritlo dell' illiirtrt! Filo-l i n i e r i v i pnre inserilo a p n g . 271.

    L:i detenzione ( i ) comprende cIiialunque modo dipuriizione con cu i si priva il delincpente dalla su alibert, col chiiiderlo per un determinato tempo in iinricovero a cih destinato.

    (1) SulIc divcrse forme di detenzione appo i vari pupolrpossono consiiltarsi V a n T ti y l l de poentc wgusltcli ( lp i idJclyis or'iyitic et modo. Iu Francia fino 31 Codice del 17911ii dclenziuna i ioi l si considcrb coinc penrt nia soltanto cornerr2ez;o d i assicurarsi de i cofpovoli: D e s 1)o r e s R/~/?witrctic,$ pr'isrlns pi ig . 8; ov c trovasi In storia contcrtiporntiaficlcl sistetna pni tcnz ia r io in Fr:iiicia : i, u c a s ilu sy~tniep [ i n i E ~ r ~ i a i r cn Europe et uus 26ats Uni8 - n 8 s e1 o texunle?&dc s diuersrs tlhiot-iea ptii/etlticrires - i l v e1 lnccessitad d e li1 pcila cupiral crrp. 13 - a n d e r D ug-gl i e n Eludes sulx le syst6~rcp&nitcntliri~.eTrlttniltris.

    Col nurne di d e [ e n ~ i o r i ei esprimono duiiqiie tutlcle forme congeneridi punizione,consistenti 1ie1 cliiu-

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    dcre il reo in un Iuogo di pena: alle qriali si dR ilnolile speciale dal nome dato al riccivero; c l ~ eecon-do le sue ari et dicesi p r i g i o l ~ c ,curcere , casa diforza, castc di discipli~zct.,cosa di conawiascc,erga-$fulo,yulern, e simili. Tali varieti di nome non hannoun senso delcrrninato cho possa offrirne una nozionecostante. Quel nome che in alcune legislazioni esprimela detenzione pii6 gruce, in altre desigrin.la detenzione

    pi leygera.CiO dipendo dai gius costituiti, giacdll! inomi non possono rappresentare unprincipio assolulol

    Circs la detenzione s i rovoch un tempo in q~iestio-ne il diritto nella societ8 di irrogarfail& pe-ettto: niasenza plausibile fondamento. Lascuola correaiolialistalenta o ~ g iiprodurre cotesta opinione sotto forma di-versa. Questa scuola perb, mrilgrdo le sue esagcra-zioniha recato di grandi benefixi allargando il sistern;~

    penitenziario (I). l{ parimente da notarsi che gli flr-a s t i iu casa, quantunque abbaiidonati da molte le -gislazioni, possono riuscire utilissimi comeinfima perlaamittivs,Non dovrebbe tralasciarsi mai nessi-inodeglistrunienti che possono servirea proporzionare ai di -Wsi gradi dclIs imputazione. un diverso grado di re-Pressiana, E poiche ad un infimogrado cli responsri-I)ililpub adattarsi un infimo grado d i restrizione dcll:~liberti personale ( c ~ i epor quanto infinrio,pufi esseresentito pi del13 multa) non 6 razionale disr~rczzarlo.

    (1) In ordine illiti storia de i sistorna penitriiziiirio tfcdnsi1' opera di B! n r q u t-V a s s I 0 t , e c i t riic tle dice nel

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    suo corso O t o I a n a pag. 668, Circa (;t' incouvenienli dellagcilero vedasi A l n u z e t Eaaai sur le s peines, clrop. 4.

    L' esilio ( i) in senso generale compreniie tanto1' esilio propriamenle &[lo, q u o t o la r e l e g a z i o ) ~ ~ ,confino.

    (1) S e r o o s k e r k e n de poena e x a i l i i .

    L' o i l i o ( i) ia senso p rop r io B I' allontanamentodel delinquenteD A un determirrato luogo, chc solo gli4 nterdetto; con piena libert a lui di recarci ovun-que altrove gli piaccia. Alcuni moderni Codici hannotolto I' equivoco nascente dai due scnsi della prolaes i l i o , chiamando l' esilio particolare i~zterclizioned i

    luoghi.

    (l ) Sulle tre specie di esilio appa i Roinaui , icordatiM a r o i n ti o irr leg. 5 de i r z l e rd ic t . e t ? . e leg .disputnno 61ieruditi; vcdasi E r m s n n o C a n n e g i c t e r obsel1v. ih a 1,c a p . 8.

    fj. 874.

    La relegazione consisto nell' imporre al reo la di-mora IN un deterniinato ser~itorio on interdizione alui di recarsi in qualrrnquealtra parte del globo.

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    Ambedue queste Ferie uon ammettono costrii~gimcri-lo fisico.Tutta la coazione sta nel precetto. Di qui lanecessia di aggiungere al precetlo una sanzione ape-cials costituendo un titolo di malcfizio di pura crea-zione politica nel reato di i?zosservanzndi pem.

    Quando 1 esilio consistc nolla espulsione da tzctlo i lterritorio dello Stato dicesibando. Quando la relegazio*ne B in un luogo oltre maro dicesi depurtaaione (1).

    (1) Culle diverse forme della deportazione romana vodasiVa n V r y h o f f observaliones cap. 25, p q . 126 - a nd R IV a t to i. observatiulaes cap. 7 ,pag. 288 -V a n W e s t depoena deportationis par s 1 , pag. 10 - i g l c r discepta-iiones selectcti, thcma 48 , $. 46 ; 6ulla convenienza attuale(l i questa pona R u b e c h i della deportbzione.

    Tutte le pene afflittivenegasivamenre luli hanuo acomunei seguenti caratteri di prestanza liolitica:

    1.O La graduabilith; c11e O irninensa tanto nellafltrrata, quanto nella i t t t ~ ~ ~ s i l .

    2.O La reparabilita.

    &la la deicrrzione comparntivnmento all'esilio Ira ul-teriori caratteri di convenienza nei seguenti rnppr t ,

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    che I' esilio non offre;e ~ieiqualili anzi C? 1 esilio di.f~ttosissimo.

    g. 679 .

    Prevale infdtti la detenzione e difella 1 o ~ i l i o ,ottoi l rapporto :

    !.O della forza Fsica; obiotliz.a, perdii! 1' esilio i:disuglialmente s e l l l i l o , c forse nicl~ie sentito da certidelinquenti ( i )

    1 . O della I ;ma ozorale obiotciacc ; erclik lhesilioinanca iJ i csenlplcc~ith:

    3.O della nlornlillc pubblica; a cui la pena deve semeIJre guardarsi dali' avversare.T, esilio demoralizza. L acarcere of(i=ea opportunitria1 buon governo ed alle:issociazioniprivate di esercitarsi alla emendadc l reo.Scopo utilissimo e santo, al quale il giure penale devetenersi estraneo, ma non frnpporre impedimenti, edami prestargli fat-ore, per quanto B compatibile conla essenzialiti clella peiia.

    (1) & dotevolc u na clisposizionc della Carolina: ov e al-l' art. 16 1 invece di esiliare i re i di secondo furto, o re-legarli riltrovc, si condannano a vivcrc in perpetuo nel luo-go dove ccveuluio nrtccto. Qriestd sanzioiic procede pi ch eda una veduta dl amiggere il colpevole, da un a vecluta direudert! pi difficile iii ladri la ripctizioiic dcl malefizio. Sottoquesto aspelto i11 tale prov~ediincntori era ~ ~ i hilosoria ch encll' esilio.

    Per lali mot iv i la iletanlionc con ~ c ~ J u ~ ~ ~ ~ ~ Q ? ~ col-

    Ialcrra dei condannati va oggi allargandosi iri ililti i

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    prie,cicivil i : crsiiaf'lcnclola ragione, e inoslrantlu la es-perienza,ch e la pron~iscuilit (lei clcter-iuti foniite dicorruzione.

    S. G P i .

    Ugual~uenteper tali motivi le moderno legislazionif iannomoderato 1' ahuso c11e in addietro (per la [ire-~a le nt o ed u t x ella economia pccnuiaria) fecesi(101-In coi l io ; e sono venute ad applicarlo soltaotoa certonuncanze clie non rivelano decisa proclivitb al male.

    Nel grailuare la pena della detenzione i! special-rnente da esaminarsi la grave qucstioric, se solto ilduplice rapporto della sensibilitk del reo, e della opi-nione pubblica (e cosi sotto il rapporto della forzaobiettiva, tanto fisica quanto morale, della pena) laconsiderazione della intertsilic superi la efficienza dell;(llwuilc. Questo prol~lemanon & stato sciolto a dave.

    da certi codici rnoderni.

    P e t z e i n f a m a n t i .

    Pene infuszaicti (4) sono quello clic feriscono il de-jinqucnte nel patrimonio dell' onore. bla poidib la na-tura stessa della deliriqi~enzti o del13 [iunizione pu

    0pe1'are 1 eifctto di macclliare la fama del reo comeconseguenzaspontaiiea di si! medesima; cos B da av -

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    verlirsi che pena infarnalgte dicesi soltanto quella incui In infamia 6 irrogata per una formale dichiarazi(1-?t e dello legge.

    ( l ) Sulle pene infanianii dissertarono piU spccialmentrW o l t a e r oDsercationurn uol. 1, obseru. 22 - l l e r k !de infanlia - ' n n G e u n s d e infanzia - e p p d cm e d' infamie en droit Romain - c li t or de rirtlzirt1et indole infuntice mediala?. Yedasi ci3 che scrisse P dc h c c o el codigop e ~ a l omentado vol.1, png. 320 e sey.c B o 11 u e v i l e I'atrieliorafion d e la loi criminclle tonte4,p"$. 433.

    8. 685.

    Distinguesi infattila infaaia d i fatto (o dell'opinio-ne) dalla infamia di diritto (o della logge) : econdo-che il disonore si infligge o e$ judicio hominum, 0ex Eegis sanctione. La prima fu da U p i a n o dettaaiatwnulis a seconda cicilis.La prima, corno avverteW o l t a e r , co~ninciadal giorno del delitto; la se-

    conda dal giorno della sentenza. In antico la infamiacivile s i irrogava con la espulsione da certe corpora-zioni.Poscia venne in uso si decretasse espressamente:e prevalsero due modi diversi d' irrogarla: - .O Condecreto di giudice che dichiarasse infame il reo -2.O accompagnando.il decreto co n una raanikstazion~materiale; per esempio la gogna, la mutazionedellevesti, la qnitazione sall' asino (1).

    (1) D O n e 110 censurb la dlstlazione t r a inii~rriin di f i t t oe di diritto. Ma b6ne

    loeonfutb

    A m a ya it l Cod. de infur*.

    thes. 11 - a c h o v l u e ad T r o u t i e r u r n Lhcs. 4.

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    Jla fu & ne a~veriito he I' irrogare la infamia perdisposizione di legge C superfluiti, se gi;i il delittotrae seco la infamia di fritto; od B iin conato impo-tente della legge, ch e ricade a sua derisione, se la opi-riione pubblica non vi risponde: perchi3 il patrimoniodell' onore non esiste che nelle menti dei nostri simili:e la legge pub comandare ai corpi, non alla opinione.

    D' altronde fu osservato clic le [ierie infamant i ave -vano il difetto di essere

    i.haberratzli,1 . O disugualmente sentite,3.O perpelue; checchb sognasse il Il e n t h a m di

    una infamia graduabile a piaciment~nella intensiti enella durata,col suo singolareparagone delle macchie inU n panno. In fatto vi certametite una indefinita gra-dazione nella perdita dell' onore, a causa del mggio -re o minoro aborrimento che spiega la pubblica ori-nione contro i diversi fatti disonoranti.Ma questa gra-daziono no n si pu comandare dalla legge l nk doli-mitarsi in modo esatto ed efficaco.

    4.O distruttive della dignith umana, e cosi ostaiiz:ealla enzslido.

    g. 687.

    Per queste ragioni, malgrado le declarnazioni di2s i l a n g i e r i , prevalse ncl1;i scienza modernaIn idea

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    - 96 -elic rigetta la infaiiiia, come dannosa od iriulilc, dal-Ihrinamentario penale. Salvo a conservare come ap-pendice di cerle pene quella zt9ni2iuzio~te che 4 redi-mibile , che lungi dali' essere offensiva alla digrii tiumana, esprime anzi la obbedienza ad rin dovere perparte di chi ha mancalo: e salvo il disonorecolzsc-queizziale, che porta seco la perdita di certe digniti,o di certi ufficii. Sicchti. questa terza classe di pene,

    bencti per ossequio al metodo universale dei crimi-nalisti continui a designarsi sotto il nome di pene in-famanti, male conserva questo nome; essendo antilo-gico che si crei una classe specialo di pene cho poisi conclude non dovervi essere. Pu re una clcrssc spe-riale di quelle pene che non affliggocio n6 il corpo,r ~ k a crumena, o sotto il nome di pene umilianti osotto altro nome necessit mantenerla. Io volentieriavrei dato a questa classe il noine di pene ~lzornli,se non avessi temuto di apparir novatore; e se nonavessi ravvisalo poco esatta la denominazione dimo-r d i , tranne per figura di antonomasia; clovendo esserecomune a tutte le pene un effetto morale anche si11delinquente. In questa classe dovrebbero trovar sede-1 ammoniziotle (la sloria e la utilit della qual penafu test& rilevata dal ConsiglierB o n ri e v i 1 I e in un

    eccellente scritto) - a nota censoria - l biosi-mo

    - a interdizione di certe onorificenze; ecl altre si-mili. Ma cib che non ho osato di fare io,lo fari altriper certo; poich lo esige 10 svolgimento rapidissimoche ha preso nei tempi nostri la scienza. La classedelle pene infamanti apparterri tra breve alla storia.

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    P e ~ i e e c u n i a r i e .

    Dicesi pena peclciu'aria qualunque diminuzione dellenostre ricchezze sancita dalla legge come punizionedi un delitto. E nella indole di questa pena che la partedi patrimonio ritolta al colpevole si addica allo Stato.Ove fosse altrimenti si av rebbe una ragione di iudelz-nitic, piiittosto che di castigo.Ria E m o r a l eche lo Statodestini i l prodottit delle amruendc ad opere pie. Lalegge in pena del delitto pu togliere al delinquenteo tvtto il patrimonio; e la pena prende il nome diconfisca:o soltanto una parto; e prende il nome di nm-metrdcc o nlul ta secimio i casi. Questa forma di pe-naliti vuol essere studiata storicamente, giu~idicam~en-l e , pot i t ica l~~ede .

    5. 689.

    Nel rapporto storico troviamo che la pena pecunia-ria ha sofferto notevoli tramutament i. Troviamo le penePecuniarie anche nelle leggi mosaiche, inflitte con la~onilannaal pagamento di den aro presso quel popoloche fu i l primo inventore della pecunia numerata. Le

    troviamo nelle tradizioni di altri porioli anche nei se-coli posteriori mantenuto colla condarin,? al pagamentodi pecore e buoi , o di altri oggetti; e in qualche luogo

    persino di mattoni ( l ) : otto In prima forma per I;rnon anco invalsa costunlanza della moneta; sotto lase-

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    - 98 -conda per lo speciale bisogno che sentivano certe citthdi circondarsi di mura. E in cotesti popoli scorgiamoche siffatte condanne ebbero il vero carattere dipe-na. &la con ben differente carattere le troviamo nelletradizioni dei popoli germanici, e nelle loro consiietu-dini : e quali, prevalute fino al secolo sesto de ll 'e racristiana, continuarono presso alcune di quelle genti,e si protrassero fino a1 secolo decimoterzo, ed anche

    oltre. Mentre apparisce che codesti popoli per un lun-go periodo tutti i reati punissero di pene pecuniarie, un fatto per che non conobbero mai questa penacome pena. Perch quelle somme che un delinquentepagava ali' offeso erano il prezzo della pace; ossia dellarenunzia che il leso o la sua famiglia facevano delpreteso diritto di vendicarsi.E la somma che i delin-quenti pagavano ai capi della trib sotto il nome difredum, era una retribuzione che il delinquente davaal capo (qualunque si fosse) della nazione, per la pro-

    tezione che gli aveva accordato contro la vendeita del-1' offeso. Avvegnach ( come bene osserv H e n l

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    - 99 -allora il bisogno d i un riordiiiamento delle leggicrinii-nali. Cos avvenne che le ordinanze di Francesco inFrancia, e la costituzione di CarloV in Germania, chefu detta la Nemesi Carolina, non meno che altri Statutinel secolo decimosesto (con vicenda uguale a quella chesi veduta nel presente) fecero sorgere una codicizza-zione penale per tutta Europa. Questi nuovi ordini, men-tr e dileguaronogli antichi errori e le confusioniche re-

    gnavano nel diritto penale, costituirono un sistema cru-delissimo (3) di punizioni. La ragione di ci si trovaevidente nell'aver tolto la maesta a fondamento del giu-re punitivo. La Carolina nettamente pone come sua baseil principio che i sovrani deb bor~o unirei delitti per -che Dio ha dato loro la missione di vendicare le of-fese a lui fatte. Con tali premesse dovevano bene scom-parire le pene pecuniarie. E di fatto noi le troviamoristrette soltanto ai piccoli fur ti, o a lievi mancanze.Ron cosi per la confisca; la quale si tenne cara incerti delitti, e specialmente nei politici, come mezzodi dar forza e ricchezza ad un partito e di opprimereed indebolire 1 allro. Dopochb i progressi dei Iiimiebbero nella materia punitiva eccitato quella universalecommozione che dette origine ad una niiova scienza;mentre vennero gradatamente a cessare i modi atrocidelle precedenti punizioni, che avevano fatto cosi tri-sta prova della loro insufficienza, si ripreseroin esamedai pensatori l e pene pecuniarie solto il loro rapportogiuridico a politica.

    (1) Ncl libro intitolato Ccntzi sul Fiiro Bolo!/n~aea l-la pccg. 96 .. e seguenti dell' Appendice, si Irova per v i a di

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    molti docuinenli chiarito , che anche In citB d i Bologna con-serv ava fino nel secolo d ecin~ oses io a coiicuetildinc di in-fliggere il pagainento delle niulte in certi generi speciali,per esenipio arrni, e siniili. Ncl seguito poi, prevalso il me-todo LI' ndire le multe in denaro, si conscrvb gencralrnenteil sistema di sfornnrc per certi spccinli dclitlii1 pagamentodelle multe che di regola fdcevasi al fisco, e destinarlo acerte opere speciali. Cos nel libro suddello ricordaci, cheil Collegio degli Unpri in Bologna destinato arl attrarre lagiovent tedesca agli studi legali in quella UniversitB fu

    eretto col prodotto delle niulle che un Dccrelo del 15 lu-glio l580 ordin:iva dovcrsi pa gare ai Rap pres enta nti dellaNazion e Germrinica pel fine di tale fondazione.

    (2 ) Sulla storia del W c7.eg e l d appo i popoli barbarivedusi S av i g 11 y IIistoirc du droit t o n z . 1, c a p . 3. Nel siste-irin barbarico il IYe r e g e l S si proporzion sempre al dan-no r.cc:ilo. La iJca di proporzionare la pena pecuniiiria al pa-trimonio del dclinqucnic si novcllameiite' carezzata claB O n n e v i I I e d c 1' n i t ~ e l i o r t r t i o n vol. 2, prry. 249-

    L'art . 76 del codice Spngnuolo del 1848 esprcssamerilc 10vollc proporzionate alla fortuna d rl d elinq uente ,e W a l-d e s on lo closi ~.La disposizione del codice Austriaco che

    ordina dovcrsi sostiluire la carcere col diciti110 alla peni1pecuni:rria qriando 1 accusato sia in cos s trelte finanzeil pagamento della miilta farebbe languire la f'trniglia lut-t' 31h-o clie nuova ; rovasi un idenlico provvedirnrrit~Inuna ordin;inza del Wurtemberg dell ' anno 1567.

    (3 ) Fra questi il pi crudele di tiilti fu quello di Fr'incia.

    Sotto i l punto di vista giuridico cercasi se la penapecuniaria sia giusta. E q u i non pub cader tlubbio circa

    1' ammenda, o multa: bensi circa 13 C O ~ ~ ~ S C G .a con-fisca tolnlc del patrimonio del condannalo fii oggetto

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    - 01 -delle invettive di B e C c a r i a. E malgrado la sofisticadifesa che tenti, farne il C r e m a n i (n pur troppo fusolo ed ultimo) venne generalmente riprovata. Non siaccordarono per0 i suoi avversarii sulla ragione (1) per.cui dovesse respingersi codesta pena. Ii l e i n s c h r o dpretese di sostenerla gizcsta; ma la riprov come inzc-~ ~ ~ u n u .e B r o g l i e la riprov come i t~~pol i t ica ,perchh alletta 1 arid iti dei partiti, e perpetua gli sde-gni citladini. Ma pu bene farsi oniaggio a tutte que-

    sle ulteriori ragioni ; dirsi con C a r m i g n a n i econ R o s s i , che la confisca dei beni del condannatonon solo impolitica ed inumana, ma eziandio 6 i n -

    giusta, perch pecca di aberi.aziorze in quanto colpi-sce i figli innocenti pi clie il colpevole.La legge cheI' ammette mentre in caso di prodigaliti interdice il

    padre per serbare i beni alla famiglia,& contrailittoriaseco medesima. Si volle conservare in Francia nelco-dice del i810, che Napoleone dettU senza avere i1coraggio di dargli il suo nome. Ma la Carta del1814

    abol li, con.ia in Olanda ed altrove; edt!

    stata reiettada tulti i niigliori codici conleinporanei delle culte nazioni.

    (1) La diversitu de l riiodo di ra:,iouare le acciis e coiiti.ola confiscci dipcnde dal diverso principio clic si assiiriic abase de l diritto di propriet, del diritto di siiccessione, edella societ di famiglia. Se si nega la. p r o p r i e t ~ in dirittonaturale, lo Stato clie I ' ha dii h non 11a scrupo li ncl ritor-in : se si neg;i il diritto di successione lii~iililnilolo;ii solibisogni, c se iiegasi ogni condon iinio nella socie:h di Lirni-,qlici, niente avvi clic inipccliscn di spoyli:ire i figliiioli. Nel-

    doltrine giiiridichc i priiic:ipii fo rn~ nr io rii l oro iinii [)ci'-pctu;i catcna. Sulle pcne nI,crra~itie sulla coiifiscn ilisscr-

    26

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    - 05 -tarono in vario senso Boeh in e r o Exercitntio dc poennsine crimine; i n c jus exercilationes, E ~ c r c i l a t . 01 -C r e l l disecrtatio 13, png. 416 d e boliis eorum q ui n f ~ l ebenteJianz s i6 i mortenl conscitlerunl - i u L ni b u r 5 derotzfincrrlione bonorrrtn npud Romnnos.

    Sotto iI punto di vista polibico si osservir che lepene pecuniarie sono inefficaci rimpelto a delitti chemuovono da jrnpefuose passioni ; olo pub utilmenlafarsene uso nei reati che provengono da avarizia ( i ) ,purclie si propor~ioninoall' utile speralo dal delitto,ed abbiasi la cauleln. di cilngiiingerle alle pene affiit-tive. Cih per evitare i l caso che non siano sentite; lorh e avviene o per la grande ricchezza, o per 1s estre-ma pover t i del colpevole. Caterina Il ordin, nel sn n

    codice che lc pene pecuniarie si mutassero ogiii ti'eiilaa n n i ;per 13 probabile variazione della pubblica riccliez-%a . hla colesti Gettati cono iiiatili oggi: poichi: Lire u ncoilice penale destinato a durare, C una presunzione clkeda nessuno si ostenta. Solo deve av~ertirsi le le multanon possono dettarsi uguali nelle \*arieprovinc.ie, tr:iquali interceda diversitknolabile nello slnto econoiiiico.IJer tali riguardi ella cosa piena di clificoltit (Icterini-nnre i l criterio della distribuzione delle multe in ijnalegge: r, d' altronde non pu b ammettersi clic se ncrilasci la quantiti ali' arbitrio illimitatode l gitiilira (2)#

    !l) &l furto I. peraltro yrob1rn;;~tica la loro coiivciiicr~-L ; ) . H;ll~nnirntr r h i riiha Iia ~ o s t n n z c dondp possa rc(.ilpc

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    rarsi la mu1t:i. E qilanrlo abbia c~ualche r rcscg~l~ir r~~ntofuosservato ch e la lesse col privar10 anche di qucsto i11 p-n a del furto lo rende deriipre pi ijovero. Cosiccbb sr2 pri-rlin rubava pe r bisogno , olio ruba pcr rieccssilii. Otiiiiril i11proposilo della pena pecuniaria sono Ir ratr izioni rletta~rda l Codice Austriaco.

    (2) i V P ~ R Q Oe nciate ricserx-azioni dcllo illustre C o n -f o r t i nel suo scritto intitolato I~linrwn11 diritto d i p t i t t i r ~ed a l nuow Codice Prit~~innlc r l X c g t t o Irnlieo ptiy. 52.

    F i l a n g i e r i risuscitmdo u n pensiero di P l a-t o n e (de Icgibus 11, 19 ) riprodotto (la P'a o l o(se~ztent,ecept.) ; ugger che la perin pecuniaria onderenderla u,nuale rior tutti gli uomin i collocati in di-Tersa for tuna, si determinasse in u n a qarotct del patri-inoriio del reo. RIa cotesto concetto non raggiiingcrehbem a i In sl~ernlaegrrngliurzzn relniica della penti; c o m elierie rilevarono O e r s t e i l , R o s s i , od altri. Di piUsiffatto metodo (d' altronde i?zeseguibile)sarchlie ~ I J -f l i ? d ~ t ~el suo principio. Densi deve accettarsi la dot-trina del T i t t ~ n n , che la pena peciiniaria clet~,bf~aiir-rogarsi da altra qiiando lo applicarla condurrebbe lillamiseria il colpevole: porchi. allora snreljbc u n a confiscainilirelta. Trovo pure mollo cnggin In idea (le1 I' r nn c kf i~ l r iEoso~~kicu droit J I ~ I ~ !art. 3) i l quale osser-17ancloclie 1a comtriutanione della pena pecuniaria incarcere, stimata comunemente una necessita indispensa-bile, i) erb sempre dura, proponr! clie prima di de-~ e n i r e lla carcerazione del debitore insolvente gli si

    iiebtia offrire il mezzo di scontare il suo debi to me:'linnte giornate di lavoro cla prestarsi n1 Comune.

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    Del resto giova tenere presente clie lapena perii-niaria deve essere nella legge criminale spogliata sem-pre da ogni idea d' inde~l tz i t i i ,distinta da yuesla.Tale distinzione non soltanto tecnologica. Essa influi-sce sulle conseguenze giuridiche del passaggio contro

    gii ered i ,della solidarieth,

    e.della respotzsnbilitkdeiterzi : cose tutte che s e possono amnietters i quando

    iiu' ammenda, irnprapriamente cliiamata jiena, non siain sostanza che una refusione di danno; cpugriano allamulta che s' irroghi veramente come pen a; poichi?(sebbene pecuniaria) non perb deve cessare di essereperso~rale.Circa la solidarietcidei condelinquenti ven-gono in urlo due considerazioni diverse. Il pericolo direndere eliisoria la pena coi frazionaria a cagione delnumero dei rei; e i l pericolo di moltiplicarla e cre-scerla a rlismisura per il cresciuto numero dei cor-rei: loche avverrebbe senza fallo se si ammettesse lasn2idarietctnella multa. Bnclie per la consiclerazionedi questi due opposti pericoli va1 dunque meglio ri-gettarla, e tenere ciascuno dei rei responsabile soltantodella mulla che da lui individualmente si deve. I1 prin-cipio opposto prevale quando 1 amriienda sta conlerefusione d7 ndeuniti, perchi: questa non si aumentapel numero dei contravventori, e tuiti per giustizia deb-bono esserne solidnlmeritr! rcspoiisnbili. L a idea dipo)1(bche accompagna anche lamulta riproduce nella niedesi-

    ina la concliaione della pn.sortulit.Laonde, come so-stciiliero viirilincnleR a u t e r , Il a c k e r , 3 g p c l s , GLI

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    altri, non ~intre l:~besi er principio scieritirico amniet-tere su ci0 distinzione tr a pena corporale C pecuniaria.

    C A P I T O L O VIII.

    Criterii della quantila d e l l e pene.

    Dall" esame della qualit delle pene si rileva la loiorespettiva gztafztit~zaturale.; ci06 il rapporto di gra-viti dal patimento che le diverse punizioni arrecanoal colpevole. Ci6 abilita il legislatore, dopo avere sciol-to il problema del nzazin~unz, formare la scala pe-mie: che cosi dicesi la distribuzione delle pene or-dinata secondo la l oro gravit relativa. Ma il crimina-lista deve nelle pene esaminare ancora lagzcaliti~bpolitica : ercare cio le regole secondo le quali ladiversa quantiti naturale delle pene deve essere di-

    stribuita ai diversi delinquenti; avvegnacl16 la giustaadequazione clelle varie pene alle diverse delinquenzesia principio assoluto e supremo nel magistero punitivo.

    Primo oggetto di tale ricerca quello di deterrni-nare la regola astralta di proporzione (1) da segui-tarsi in cotesta misura. l-, qui C ormai massima paci-fica, almeno nella scienza, che (re iel to il sistemaar-

    conico, e geonletrico) la misiira delle pene debbaordinarsi sui solo sistemauritmetico: quello cio che

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    prende percriterio di proliorzione la sola qtticwriticde ldelitto. La proporzione geomeirica , Le nella mi sui':^rlella, pena vorrebbe teileren calcolo la coiidialone per-scitiale del deliriqoente, fu per lunga stagione domi-i~atricc.Ma B singolare che ~ C J u con vicenda corrtra-dittoria. PerchS dellaelevata condizionedel reo si tenneconto in alcuni luoghi al firie di aggrat7e?*e la pena,per la ragioue dcll' aumentato danno tiioralcdel de -litto (2); in altri luoglii se ne trasse ragione di d i -~ninuirecerte pene per Ia maggioresensibiliti relaliva(lei deliiipuente.lz ammesso che le du e osservazioniabbiano un fondodi veriti, la conseguenza i. che tr aloro si elidano; e niente debba aversi riguardo allacondizione del reo, se non in quantoquesta operi pers i stessa come qualifica?lr! il delitto.

    (1) 1 popoli p rim itiv i conccpiroiio la idea dclla pl'opO?'-: lane dellu pena a l delitto in un senso tutto rlzcttcriclk: evennero al tnglionc. I1 tagliorle cile si dimostra antichissi-iiio per le pi remote tradizioni orientali, c quasi univer-salnieiitc accolto da tutti i popoli pritiiitivi psrch: ebtrin-secazionc spontanea dello istinto (l i ve~ide t ta i espressecon la forniula occhio per occhio, maiio pe r mano. La ir-r.nzionnlil# di cotesto criterio punitiva f u con uguale l in i -versalili riconosciuta dai popoli civili. I'iiro rion maacb deictioi iodatori ; C o C C e j o exorcitatio 57 , ol. 2 : ed anchefr a i modorni ve no ha di ta l i clie esaltando fino a! f31la-tismo la scuola storica, se non osano riproporlo conle un:'1)clla cosa, pure non celano le loro sinipatie. Vedaai v a nT i CI de poena talioni8 - e e1 d a k r dc tali0iiisjurc. Noil in quccto senso che la si deve intendt?rc 03-gidi, Q t i n l la proporziono Tra li1 ingiilria e i n nii i l ta ; ra1' omicidio e la casa di forza? La proporziunc della pena

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    ;i1 deIillf~ on \llule essere intesa come u11 riipporlo t l r n ( ~ -r i fffe ; nia in ii n senso tutto p ' i~~iooico . on 5i cerca g i jun a proporziono 11% frctto ulolerialc e ffltlo ),tntericrle : n:rtr a efetlo i~ ic r r r i l ee e re t t o )wr,rnEc. J,Qffett!tio riinrale siihirsempre, egli i: vero , uri certo influsso cliill" elfettu riiate-i'iole ; e coine il danno i: il criterio della quantitil i~ t r jn sec~rdei deliili, cos il patimento materiale sark il criterio dell'iqu'nt i ta Intrinseca della pena. Na quarsdo vuolsi ictitriirc i lrapporlo fra qiianiitii e guanlita , non 5 la niaterialita c1uell:rcbc deve pre~ldersidi *]irti, per dire vi E! gfllbta ~ I ' O P O T -i i o > i e . Deve considerarsi la forza moralo oggettiva ilel de-l i l to , ed irro;are una pena ch e abhia sugli aniriii forza nio-iiale bastentc per ristabilire l' ordine conflitlando i l d i s~ rd iuemorale cagionato da l maletizio. Se la proporzione della pe-ria a1 delitto dovesse desumersi dal criterio mufen'u'rtle, lasua misura sarebbe costante io tutti i tempi e per tutti ipopoli. Ilen tro invece indubitato ch e pi si muralizza unpopolo, piU p ub senza pericojo ammollirsi i1 rigore deIlepene, appunto perchi? il calcolo del loro rapporto tuttoviorale. h in gciesto senso che bene disse N i o c o l i n i , lcodice penale ssscre il tcroloinetro della civilth de i popolt.

    (2) Questo ne accerta, a niodo di esempio , e a 11m fi -n o r in ordine alla costumanza di Beauvoisis.

    La proporzione a~~itnzeticlr.isponde alla etimologiadella parola pena, derivata da pendere.L a pcna norii! che un c;irnbio cli valori. la moneta d i cui si pagail deiitto. Pocraa,disse P a p i n a n o ( l ~ y.41 f i dt,pfierii8) est mstimatio delieti. !Ma qiieslaformula asirat-tatnentevcra si reso falsa troppo soventenell' appli-caziarie per lo errato criterio dclla stimfi.E questo nonpotei mai clesii~nersida coriilizioni estrinsecheal de*

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    - 0% -

    l i t k t ~ ,cIie Iruii ne accrescanorii: itt /ur;a fisico, iib\,,rzu niuralc. 11 precetto clie 12 p a m dcce cssudc! rv -por;ioriata al del i t to si i? conrc~tito ur troppc~u unat'urinu1:i rlebulosa. Tutti vedono I:% nebbia, tutti dicono13 nebbia ci 8 ; ma quanrlo si cerea cosa vi sta dietro,dove I' occl~ioleli' uno erede scorgere un albero l'oc-cliio di ixn allro vi vede un cunipatiile.Tutti i crimi-ri,ilisti ri[ictono che la pena deve esserle proporzionataal

    delitto:

    oncordia universa13 in codestu f i j ~ m u l a ;niaeiifrate addentro nel culicetlo (li coloro clis !a ripetonoc vedrete rlie avelc ottenuis la coricorilia sull' esislerizitilella nebliia. Ora si O corifuuaala y ~ ~ r ~ p o r z i c ~ ~ l con l 'a~in-L,gia, e I' allalligia con In propo?.ziurlt!: ora si i: con-ftislr la i~~crterialiliton la ideulitb: ora si i: confustii l rapporto dell' n/jfetso moveittc col ra[il~oi'tadell' o/'-fetta caustrto : ra si S confuso i l bene gnrrdngrtatodalcolpevole col tujcumelzto da lu i cagionato : pessissimopoi si 6 confusoci6 che atticnc all' ayute clell' ccolio-~ ~ t i aconulc con cib che spetta alla scienza della ra-! / i r l ) iep t ~ l l i t i ~ a ; tale miscela i! frequente (1). Ii i quail-to a me potrh non piacero la mia forrntlla; m a dessaalmeno 6 notta, recisa e costentemente logica.Io nonravviso intlole politica (sia nel cfelitto sia riclta p e n a )nella nera forza fisica respettiva. La indole politica,dcldelitto (e cosi la ragione dei divieto) io la trovonellasixa forau morale oggctt iua.Bon perchh nuocciono adurlo O pi si vietano certe azioai, ma perct~S inoltretirrbana gli anim di tutti, eccitandovi o 13 emulazion0se perversi, o il timore se onesti. La indole politica dellapena ( e cosi la ragione della minaccia) io In trovoiiella sua forza morale oggeitica. Noa perchi: nuoce

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    al colpevole si irroga la piinizione, ma lilerclit: d istrug-ge il turbamento degli animi cagionato 1131 delitto, eristabilisce la coscienza della sovraniti del ilirillo e del-la sila sicurezza nella civile societk.La proporzionepertanto tra pena e delitto deve cercarsi nelle resyiet-tive forze morali oggettive, nel qual senso la pena 6

    in sostanza una vera riparazirine politica. La pena deveavere tanto di forza morale oggettiva, quanta basti 3

    distruggere quella che esercitb il delitto sui cittadini.In questo calcolo le condizioni dellanatura umana por-tano spontaneamenle ad avere un rigiiardo alle re-spettive materialit, in qi~antol male morale subisca laproporzione del male materiale. ilfa il criterio razionaledella proporzione sta tutto nel calcolo dell' azione edella reazione delle du e forze morali oggettive. Ognidi meno i3 insufficiente, e il legislatore manca al suodovere: ogni di piu i3 ingiusto, e il legislatore puniscesenza diritta.

    (1) I1 Signor R a p i s a r d i ha tes te pubbl icato un suo d i-segno di codice penale Italiano: c quantunque egli ahbiiipreso a tipo i soli due codici Sardo e Napoletano, dinienti-crrndo che in Italia vi era pure una qualche cosa, come ilcodice penale Tosc ano, c he avendo richiamato gli elogi d eidotti delle pi reinote parti di Europa, meritava di nonessere diiilcnticuto da un Italiano, pure il suo libro , rne-ritevole in qualclie parte di elogio. Bia cluando viene altapena di morte (che ad o ~ t o r e ' Italia vuole manlenufa l )egli sosiiene clic se quattro malfattori n e hanno ucciso unoS, ingiusto amniazzarli tutti c qiiatlro. Il conto B chiaro:quattro vite urnano sono pi clic una vita sola. Questo pen-siero, che il dotto Consigliere C LI 11 i a C chiaru) hi r~ ar ro 110-

    slra come si brancoli qiinndo si viene a convcrtirc in una

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    realt pratica la regola generale clie la pena deve essere

    proporzionata al delitto.

    11lunia cupta~it coloro che guardano cos il delittocome la pena sotto il mero punto di vista della re-spettiva forza fisica oggettiva. Cercando una eguaglianza

    impossibile e un rapporto costante tra i mali recatidall' uno o dall' altro di quei due fatti, eccitano desi-derii impotenti, e spingono la scienza in un sentierodove non pub raccogliere che disinganni. Lo stessodelitto e la stessa pena per la natiira delle cose unia-ne variano incessantemente in ogni loro estrinseca-zione nella reala del male recato. La uccisionedi ungiovine diciottenne e robusto non reca identico male,non privazione di uguali beni, che la uccisionedi uninfermo sessagenario: purein ambo i casi se la ucci-sione fu per delitto chiamasi omicidio, se f ~ i er penachiamasi pena di morte: il toglimento di mille lirei:

    insensibile al dovizioso, ed rovina al padre di famigliache a stento alimenta con piccola industria una prolenumerosa: e si l' uno come 1' altro se vengono operatidal malvagio si chiamano furto di mille lir e, e se da lgiudice pena pecuniaria: la reclusione a vita ha unadifferenziale di d iec i a sessanta se infliggesi al gio-vinetto e al settuagenario: e cosi di ogni altro esenl-pio. Se si contempla il solo male materialmente recatoo dal colpevole nel delinquere, o dalla socieli nel pu-nire , non pub aversi che una uguaglianza ed una pro-porzione nominale ed effimera; reale ed effettiva giam-

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    mai. Cosi il taglione salto un' apparenza ipocrita ( l igiuslizia celava uarr perpetua ingiustizia. Ma il delitti,e Ia pena non hanno la loro indola politica nel ii-ierilefTetko inaieridile: I' una e 1' altro In traggono dalla re-spettiva ~ O T U I Lmorale oggettica. Kon si punisce perctii'un uomo sia morto, non yerchb i cittadini abbianosentito pietic di quella m orte; ma perche i cittadinihanno palpitato di timore 8 sentito minorarsi nell' ani-1110 loro la opinione della sicurezza. Quindi 10 due uc-cisioni che preseatano immensadisuguaglianza nellarealti dei danrii materiali recati, e immensanel si~sodi pieti eccitato in alt ri, sono uguali nel limore d a .stato; perchi? ognunonella ripetizione del mcdesiriiofatto a proprio daano prevede un male clio in quantoa se sempre identico (i l toglimento (lella propria vita)e cosi nell' animo di ogni consociato risulta sempreuguale la forza morale oggettiva di quel delitto,e laforza inorale oggettiva di quellapena. Non si punisceperchb il colpevole soffra e col patimento cspii la pru-pria colpa o si emendi; si puriisce perdi6 la penaracqiicli negli animi guasti la libidine di dclinquere,nogli onesti la trepida~ionc.Certamente nB il delit-to n6 la pena potranno trovarsi forniti di forza rno-rale oggettiva senza il substralo di irn danrto mare-riale e del reale toglimonto di un hene clie genera ilrespeltivo ef fetto uiurrilc;e dentro certi limiti 1 effettomorale arr9 u n rapporto di [woporfz;ionecon lo e&t-lo materialo. RIa il criterio [iolitico clie determina Iaessenzialili tanto del delitto quanto della pena B nello

    effetto niorale; ed n cotesto criterio fondamenta leilereuriiforiiinrsi il criterio niisiintore tlell' uno e dell'altro

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    huu. Laondo il rnpporto di prnyorxioiie rlie tlolio ~ r o -r i l t a la formula determinaoie della qilaritili (le1t.lcli!toda uri lato, e dclln c~u:intillt della pena dall' altro I:ilu,si vuole adesso stabilire fra le rluc quantiti poste nconfronto, rion deve terier dietro alle infiriile varia-1jiiit.i dello offetto rriateriale, ma pibecipnamenle n1paragone delle due forze morali oggettive. Kon devemiiiuziosa~nenteuardarsi n1 delitto o nella pena quan -to abbia patito In vittima o qnn~to sia per patire i lcondanuato, correndo dietro al fantasma tli una uni-formiti imliossilrilc; deve giiardarsi quanto abbia oijc-rritci iI priino o pcr eccit:ire o per intiniorire i cori-sociati; e ilevc caIcolarsi qiisnio operer:~la secoridaper tranquillizzare i ~nedcsimi.Plello equilibrio di qilr+-ste due forze morali deve stuiliarsi Itr proporzione fr adelitto e peiia. Ogni investigazione [li mriteriulithn cilirion risponda una varieta di forza morale pu O dareoccasionea far pompa di iiori rettorici, ma getta 1;~scienza fra le pnsoje e can{luce il legislatore a delleutopie pregiildicevoli alla giustizia. Da ci0 scatiirisce 1%conclusione seguente. La nozione del delitto procellcsii ' principiiassoluti : procede riura sa' principii assolrltila nozione della pena in quanto i ~xietlesimi nterdicanod' irrugare certi mali, o di varcare certi liiuiti ; e tosianche la proporzione fra pena e delitto sobiscc 1' im -pero di principii assoluii, i qual i esercitano una virtlnsgutiva costanle. fila quando della propor~ionc raP-na e delitto si cerca non piu iin mero criterio ?ie$a-i i u o ma irn criterio p~si t iv t>he i l q ~ u t t n esi-

    derato, allora si viene nel campo del relativo, perchhil criterio del qua.nfn siibisce lc varieti delle conrli-

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    zicini de i dirersi pol~olictie possono esqere rivelatesoltanto rlalla pilbblicn opinicne: solo giiidice compe-tente rlcl riiuto di sentiredi ciascun [lopolo in orilinedia forte riiorali aggctlivc, cosi de l reato corncJull:ipuniziunc ( i ) ; nctl' adeqaato rapporto delle quali triilurcb sta il giusto criterio della pioliorzione.

    ;l ; D,I cIuei,ta vai.it;i cc~itriricconoc coosesilenze clic F I O [ -si ne l mi o scritto - e la z&)tit4sin c01k11i;iune c t ~ IjiioBepstrrile: negli Oplcscnli vol. 41, oplcsc. 0.

    Posto tale principio,le regole consequenzialijntor-no al metodo di trovare cotesls proporzionesono lesegusu i :

    1 .O h'ell' adattare la scala delle pene alla scala citidelitti, ordinata pu r essa seconilo la loro quantiti i'e-latira, dcve ~iroccjciersico n moto d i s c e n d e l i t e : iiicornin-

    tiare ci06 dalla pii1 atroci tlclinquenzc, ed a qiiefitc con-ti':il>pcrrrele 11iu gravi r~uuiz ioni ; di qiii passare dignclo in grtirlo alle api~licazioni nferiori.

    1." Nello scegliere la gnalilib del nill le da inflig-gersi al reo deve cercarcidi agire per quanto i: 110s-sililo sritla passione clie 10 sliinae a l rlelitto, onde ~ w i -wrlo (le1 hcno cui rlil snri stesso dclitlo lia triostr:ttnd i irtciggiortiienlcnp~ietire.Sotisi clic qiiasta rcgola nonh a niente di coriliirie con In fo~ . l~ l l~ l ; i cl ln pr'opcirzio-ot e tosi rlclln qzrolilalivts; ron cui un Jilosofocontem-

    IlaK1nncoIin col velatkio rli niiDve bsyressioni . cntnlo(li riprodurre n6 pii1 nii mcrio la iIr~tlrinndel taglio-

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    - 16 -ne. I1 rapporto tra pena e passione ii ben diverso dalrapporto di qualitis tra male mnleriale della pena. enrak mareriule del delillo. Con la strana teoria dellaproporzione qualifntica si verrebbe (a moila di esem-pio) nell' itlcendio per od io , che 6 delitto nocivo nllapropricti, a cercare nel male della pena un male clitiamigga il reo nella profrrieth. bia 1 incendiario agi perfurore ( li odio: e il srio odio si espone senza dolore

    a dar millea110

    Stato, pur di avere impoverito il ne-rriico. In questo senso la teoria della prn[iorzione q1m-l i ta t iz :~ un' idea barbara, grossolail:b, che non solomanca di ragione giuridica, m a b ben snco politica-mente vizirisa. I1 rapporto (li qziciliticdeve essere frala pena e la passione impellente. Lo studio dclla spinta,che noi non credemliin doversi accettare come regoloprimario della ~nisuru i imputazioiie, puh diinqrie por-gere elementi apprezzabili nella scelta, e distribuzionerlelle pelle. Dal cbe s ' intende clic il presente canorienon tanto apgartiene allo siretto yius che nrisura Iriqkiantitidella pena, quanto alla ecc~uomiapelrale chestudia i modi (ferma stante In radicale proporzione delcastigo) di scegliere nell' applicazione del dolore quellajiirnta che meglio agisca sull' anirno cosi del ~olyievolecome (lei male inclinati.

    3 . OCotesta diflicilissima operazione deve sempre es-ser guidata rlal puro criterio dclla qriantith del delillo;soliza l~scinrsipunto influenzaredalla dif ,colru dellaprtrva di certi delitti. Accrescere la pena per la dif-ficolti di provare il delitto altro non 6 clrc vendicnrcisul reo della impotenza nostra. E, nel iempo stessosjccome la (lificolti deHa prova ronde pih facileU n

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    errore giudiciario, ciU varrebbe rendere maggiore ilmalo che s' infligge quanto pi cresce i l ~iericolodiinfliggerlo all' innocente.E se obiettasi che la difficoltudella prova fa restare molte de l inquenzeinipiinite.iene ad arnmetlersi che io solT[-a un male maggiore

    per conseguenza del fat to altrui (1).4 .O No n dere parin~enteccattarsi uiia ragione giu-

    ridica di austearnre la pena dal4a occidentale frequcnarr

    di alcuni fatti criminasi.

    (1) ( k s p r i o ancora che acceltalo questo crilerio dovreb-be scaiiirsi in tutte le sue logiche conseg!iienze, Per esern-pio dovrebbe puriirsi pili il furto di r l c t ? ~ a ~ u ,lre di og-getti ~ i c o i ~ o s c i b i f i ;l v e n ~ B c i o on veleno ~ ~ c ! / c t / ~ b l l t ~li

    guello cori ni?dei'ctlr~; cnsi via discerrcndo.

    Questa ultiriia proposizione ha formato argornerito didivergenti opiriioni, specialmente dopo clie il e n l h a mebbe insegnato che lo infittirsi di certe d e l i n q i i ~ n z eportava a clovei'e oumeritare il rigore delle punizioni.Tfile pensiero aveva gii dominalo netla mentedi troppilegislatori, e ti' er a derivato il cresccnle progresso nel-I' alrociti dei suppIizi. Sifialln teoria era logica firiclibsi {irocctleva con la i d e a che il 811s ella ] l ena f i m equello d' i ~ / ~ p ~ ( l i r ~ 'i d e l i t t i . In quest' ordine d' idee ra-~ionav:iV o t i g l a n s quanclo diceva che l a continua-zione clcl rlclitto malgrado 1% rnifiaccia ilella pena, erala pruva apotlilticn cIie Ic pene fi n qu i adollale erarioin~i~fljcienti che poru bisognara accrescerle. Si1 qi le -

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    - 16 -st' ordine 9' idee correva J e n u l l qiianJo O S S C ~ ~ V ~ V : ~che la pena rimpetto a colui che wers delinquito erasempre mite, percht! non avea hastatri a frenarlo. Ccc i ostiniamo n trovare i1 fine della pena tielln cessy-%ionedei delitti non ci arresteremo mai nella crescentsseceritk. k vero che per colui che ira delinquito laininnccia della perla fu insiifficierite poiciik egli l' 112sprezzaln. Na essa fu perb suficicrite per tutti gli al-tri. E il delinquente n o n 1% sprezzB perch6 calcolnssedi andare i n cnrcere piuttosto che in galera, ma per-eh8 o nel13irilpclo non v i pensb, a percl18 calcoll (linon c~s%recopcrtn. Lnontle co l della iin[.tiiniC~avrehbe sprczzato i~giialmente ari' altra pena t~enctii!pii1 terribile. Non pareva dunqueclic la. Bltaee clottt'inndell' aumento ilella pcria per l'aunicntarsi (li certi de-litti piitcsse trovare accoylieaza presso quei crirninri-listi i qtlali ( mcglio erlotti ) avevano reiello il prin-cipio dcHa utiliti, e il fantasma ilella i n t i i i ~ i d x ~ i ~ ~ ecomc per esernpio T r e b u t i e n Cours de dt'riit~.rin&irdelciln. 1, payl. 32 . Sii fino dai s i io i ten,;ii3' u Cf c n t1 o r f ( us aaturae et yerzliuua lih. 8 ,wp. 3, 5. 22 ) ace.va insegnato all'opposto che Is f rp-qtlenxn. rlsi rlelitti valesse come ragione per allegge-rire le punizioni ( i ) , dovenilosi ii.ir1rilgenza a coluiquifui l abrqtus a torrenle similia pli tra~it iu~a, ciii clieesli ragiona17a sul principio morale, si riproilollorecentemente dal Professar V c r a t t i andie per ra-gioni politiche : perch la moltitudine dei grnve~ri~ntepuniti ti! di danno alla societ, e perchk Ir t saverclila

    pena contro [in delitto frequente si rende sempre pii1intollerab~leClio non 13 soverchia pena contro ii n realo

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    insolito c raro : e percliil I' eccessivo rigore contro u ndelitto fregirelite pio facilmeritesi risolve nella in~punitagenerala. Altri sulle orme di G r o z i o ((le jure bellilib. 2, c a p . 20, . 33) distinse tra I' uflicio del rnagistrn-to che nella freqtlsnza di certi delitti, conforme al debitoche gli corre di calcolare la rnoralita speciaIe del fatto,deve trovare una scusa a chi si lascib trascinare da1r~oI i i serrnpio: a l'utricio del legislatore, il quale ei volle

    dovesse per la frequenza accrescere la difesa in ragionedel cresciuto pericolo. C a r m i g n a n saldamente si op-pose alla feroce regola Si per le considerazioiiipolitiche,come per le considerazioni di giustizia; la quale nontollera s' irrughi ad un dclinqueilte una pena a,g ravatitper i delitti comxnessicla altri. Se In frequenza accresciu-In in certi delitti tenesse dietro ad u na corrczioue legis-lativa clie no avesse modificato la pena, potrebbe altora1' insolito spesseggiare della. infraziorre ravvisarsi comeiin fatto rivelatore di uno sbaglio legislativo,e consigliar-ne la emenda. Rfa tranne questo caso 1' aumento oc-casionale (li certe delinquenze deve 1' autoriti studiarloP, ~0rreggc1'10nelle sue cause. Queste debbono esser-vi; o in genere nella trascurata vigilanza della polizia;o in specie in certe condizioni ecccziooali, quali sono(a modo di csempio) le cartislie ncji furti, le agitazioilipolitiche nelle resistenze, e simili. Trovata In piaga,deve curarla con mezzi prevcritivi, e non ricorrere a!facile m a tristo espediente (li accrescere le pene, colqiiale ritnlbiplica il male serizrt. portarvi rimedio.

    (1) Ol~iliioncche fir ~ i f i ~ o d i ~ : b i ; i i 11 t t rn , i t i ri i J r m ~ i l : l l -b i ! i / ! ) / ~ V ~ , , 1 1 1 ) . 1:i t q . 115.

    L) I

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    fiiferii d e l grado ne7la penn.

    La degradazione della quantiti speciale di un ptlo

    delittuoso operata dalla eccezionale deficienza o dimi-nuzione di alcuna delle sue forze, che costituisca unacausa minorunre 1' imputazione(8. 207 e segg.), portaseco per dovere di giuslizia una clirninuziono anchenella pena. In cotesti casi per altro la degradazione nonnasce dagli elementi della pena, ma dagli elementi delladelinquenza considerata nelle sueindiuiduali condizio-ni. La teoria del grado in ordine alla pena porta in-vece ad esaminare quelle cause di modificare il ca -stigo che derivano puramente dalle condizio~lie dal

    fine della pena. Cosiccli questa teorica presuppone chepossa rimauers ne1 caso speciale i~~ol lerataa; qzluntitbd e l delitto, e debba cib non ostantf: alterarsi 1s mi-sura ordinaria del maledestinato per regola a quellaspecie. Presuppone (in una parola) o almeno lo m -mette, che il fatro cri~ninoso esaurisca in sd tutti imomenti morali e fisici per meritare la pena ordi-naria; ma pure sorgano cause che impongano di r n ediacare la pena ordinaria benchb non siano modi-ficati i caratteri della delinquenza ne materiali. ne

    psicologici.

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    Tali cause possono discendere daiduc carattcri dellapena; di essere essa uno strumento di bene poli t ico,e di dovere rappresentare quella adequata quantia (li, ~ n a l eda patirsi dal Belinquonte, che il legislatore cre-dette eongruo a giustizia lo infliggere. Le prime si di-

    coao cause estri?zssche,o politiche: e seconde pos-sono dirsi intri~zseche alla pena; o giu~idiche.

    Alcune di queste cause portano ad una semplicemodificazione, commutaa io~aei pena. Altre possonospingere la efficacia loro fino al punto di far cessureogni perialitEt benchS! meritata.

    La differenza fra il grado del delitto e il grado

    della pena,non B

    sempre beno avvertila da molti cri-minalisti, in special modo oltrcmonte; dove, o siasidata Iri. cognizionedelle circostanze attenuanti allo in-definito arbitrio del giudice, come in Francia ( I ) ;siasi subordinato codestoarbitrio alle definizioni dallal