Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 5 (13)

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Curso de derecho criminal de Francesco Carrara

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Finalmente coloro clie sull' orme di D u p i n e P l a i s a n t e dell'attuale giurisprudenza francese, 1' obiettivo giurico del dlrello cercano nel diritto alla vita ed alla integrith delle iiiembra, col prinire nel fatto i semplici resnltalizenti lesivi dell' avversario, calcano una via non meno errata delle altre: con tale sistema resta inipunitn la siilla (1); resta inipuizita la pugna senza effusione (li sangue, per quanto a lungo e ferocemente pugnata. Rcsta impunito lo stcsso Juellnnte clie ha ricevuto la offesa: e ci presenta doppia singolariti. La prima quella clie volenclosi punire come complici i padrini ne avviene clie iilentre il duellante non si pu punire percIik egli stesso 13 il ferito, si punisce il padrino di lui, fnccndolo per una strana finzione complice dcllo nvvcrsario. Ln seconda nasce dal confronto tra i vecclii cc1 i nuovi costumi: un tempo condannavasi a morte il succumbentc in driello ; oggi condaunnsi il vincitore: tanto sono varii i giuclizii degli uomiiii ! Acl alcuni di tali sconci sarebbcsi riparato invocaii~lo la dottrina del conato; iiia non si osU (2). fila il vizio radicale cli questo sisteina sorgcva dalla dottrina della iiiipntnzioiic e del suo grailo, csseiiiloeIlis uccii1oi.o o rcstarc uccisi nel duello non scilipro sia ~7olontari0,percliC il pi delle volte eifctto il01 caso; e possa ilerivare da un colpo di partlln o da rin moto imlirudente ilclla vittima stessa. Laonde i pii esatti fra coloro che guardano la cosa sotto qricsto ptinto di vista, ciob corile oniicidio o fcriiiiezito, non irnputano il resulttlto che

come preterintenzionale o commesso per eccesso di difesa.(1) Gli statuti criminali della Engladina (da me altra volta ricordati) alla Sezione 2, S. 76, considerano conie delitto consumalo di duello la semplice sfida accettata con respettivo proposito di combattere, quantunque non susseguita da effettivo combattimento. (2) Si vedano le mie osservazioni nello scritto intitolato dilelo y &a pubblicato nel Giornale La ercuela del derecho tom. 4 , pay. 47, riprodotto in italiano fra i miei opuscoli vol. 3.

In mezzo a queste fluttuanze la scienza moderna ha ricostruito la teoria del duello. Si ormai riconosciuto essere erroneo il concetto propugnato in Francia dal D u p i n che non sia delitto il battersi in duello, ma sia delitto lo uccidere o ferire in duello. La monomachia ha invece Ia sua essenza nel battersi, indipendentemente da qualunque risultato sinistro. I risultati pi o meno gravi possono anmentare la quantit del delitto. Ma essi non sono che circostanze, e la vera essenzialitd del delitto B nel battersi. E la indole giuridica di questo reato B nel1 animo di sostituire la fovza individuale alla forza ' pubblica, e il giudizio delle armi al giudizio &i. fiaagistrati: questo concetto evidentemente porta il duello fra i delitti contro la pubblica giustizia (1); ed B dallo spreto della giustizia che si definisce il suo titolo. La intenzione di uccidere o ferire B incerta, pu anche non esservi; pu venire positivamente esclusa dal fatto di avere i dnellanti esploso

- 601 le armi verso il cielo; pu anche sperarsi dai combattenti che entrarnbo le palle vadano al vento, perch siano scesi sul terreno per puntiglio di onore piu che per sete di sangue (2). Ma la intenzione di fwsi giz~stiziada s4 B certa e costante; e secondo questo criterio il duello non B che uua rhgion fattasi 1zon2inata. I risultati pi o meno gravi ne aumenteranno la gztantitu sotto il rapporto del danno immediato, che naturalmente trae seco anche un maggiore spavento nei cittadini; e saranno irnputabili a chi ne fa causa, come conseguenza di un fatto illecito, e secondo il criterio della loro prevedibilit maggiore o minore. Ecco come dopo lango e fluttnante svolgimento si compie nei tempi odierni la storia giuridica del duello. Dopo essersi agitato per molti secoli nella pi singolare oscillazione di fasi contradittorie, esso trova finalmente definita dalla scienza odierna la propria figura: esso B un delitto ma un delitto sociale.(1) Anche la moderna scuola germanica propugna questo pi retto punto di vista che il duello altro non sia tranne un reato contro la pubblica giustizia : B e r n e r lehrbuch pay. 493, edit. 3. I1 progetto di nuovo codice penaie Austriaco che sta attualmente (1870) compilandosi da una commissione di egregi giurecorisulti, e ad occasione del quale lo illustre G e y e r ha arricchito la scienza di un volume d' importantissiine osservazioni, mantiene il concelto moderno cbc il duello sia un reato sociale; concetto esattissimo, e che conduce per logica conseguenza a riconoscere una criminosit$ anche nella semplice sfida, nella sua accettazione, e nella preparazione alla pugna. Una nuovit di questo progetto meritevole di essere notata si i? nella distinzione che si vuole introdurre fra il duello comunemente usato in Europa e il

cos dello riae1E1~ajnericnrio. il1 prinin ;i con'ierv~rr~libr il nortie di LiIri~lLv,e si piudicherehlrc cim le rc.;oli. p r ~ v ~ i l - ~ ~ orni;ii rielia scit:nz;i iiiodern;~.! S C L ' C ) ~ I ~ri d : i r ~ b L ~ noriip \ i O UYI speciale che esprirric il concetto di gicicicirrc CL srjrtc Irf o i l n : e si niin;iccerebber-o contro qucst;r f~jrrrin perialilit di grati 1iirig:i pi cevcre. L' argoriicnto iiririvn, cd Ira bi-oxno (li esserr rrieditalo e stud ato. Xon (leve pcr;iirro diiitcnlic;irei clic il duello ;imericano b una iiivenziotxe dcll:~der~iucr:rziri, suggerifa da quel rispetto a l principio dd!n i~gri:igIi;inz:ic h ~ t a ~ ~ t~ncra~~i;Iiosiirr~ei~te o si ;itL~~x di 13 dcli' d\ti;ir~tic~o. i11 Il fine di tale invenzione b qiiello di rc~:derc iriipi~ssibilc1;) sovc~~cliieria iibitu;ilc di cerli scliermitori clie con 1:) rriinacci:i perniniienle di unii slid:i si fanno i tirnrini delle societ civili eiiropcc, pcrclii: fidcriti ~iell;i loro siiperioriti ;il tiro o al ~i~,tii~"ggio nr:iii sr~rioccrii di b;ittrrsi st?iiz;i [irricolo, tIcIIc e fiinno fzicile prova di ilti f:ilso corii~sio,il rliinle iinn clic vili$ C soverchieria. In faccia alla forn-iri ariicric:cn:i anche costoro bisogna che trcriliao; ed 6 cjuesto l' unico modo di rintrizzarnc la prcpofcnz:~. Qucstu osservazione incon: trastalilc: resia a vedcre rliiali iic si;ino le conseguenze giririiliclie. (2) Esisle lut1,ivi;i qu;i o l qualclie puhb1icist;i clic drihita di c111c"o riiodcrno concetto, percli non pub esservi dottrina pcr c[ii:~iito solid,i e veri1 1:) qii;ile noil iiicoiilri qiialclie contradittorc. Per rnantcriero i l duello fra i rciili contro le pcrsonc inevilnbilr: poierc nlfcrin;irc clie Lutti i d~icllictiscendono in ciiirilJo col dclil-,i>rnto proposito (li ucciclrrc I' :ivvcrsario : e questo :ipplitito ! ci cfic si dice dagli oppositori, ;illeg:~rido cile i l caso (li tiri cluc!l;iritc il r~i.inlc: si batta per sodilisfare i i l l ' onorc, i i i i i col proposito di uon spargere s i n giie riiirano i: rarissiiiio ed cccczioiinlc. lo rioii crcclo vera t:ile osserviizionc :iliiicoo nella milezzii degli odierni coslurni ; Iio riiigliorc opinione del coorc iini;irio; c crrdo clir la stori;i dci diielli conien~j)or:inci pri?sciiii frt~liirriiissiiiiirseriipii di siriiilo veritit. hIa sia clic vuolsi dclla frcc1iit:iiza otl infrequcnzn di quelle riiili intenzioiii, i. ccrto in punto giiiridico

il rliicllo fr:i i reali contro le persone sarebbe necessario in ogni duelio iiicriiciito fornire la prova dell' animo di uccii1ei.e in contrndizione col fritto; prova ditficilissirna e sfuggevolc; niancc~iido quale sarebbe senipre do1;) veroso 1' assolvere. Il delilto dunque si deve classi~rc sccoiido quel diritlo nllii cui lesioiie si dirige sempre iii inodo certo cd indubitalo I' auimo dei coiiib:it4ciiti ; iinzicli: secondo quel cliriito clio pu non csscrsi voluto aggrcilire cnl diiello, e che pcr coiiseguenza ne lascia eventuale la rrpressioiie.C ~ P posto

I1 legis'tntore Toscano Iia voluto fare ornaggio alla scioilzn ed ai srioi progressi in rluesto argomento. hltl inentive hti. Itt20 seiiibinnte ili accettare il principio, 10 Iia poi fhlstlto ncll' al)pliraziolic; in primo luogo anrioveranilo il clricllo, cll nnclic In semplice sildtz concordnt:~ (art. 2 40 :1 231 ) fra i tlclitti contro le 21evsoize, lo clie i-, rin crlrore palpcibilc; in secondo luogo iilfliggendo nll' onliciilio in cltiello la pena della cnscc cll fol-s~t, estcndciiiloln fino n 10 anni, mencd tre I'oniicitlio ordinario pu8 essere punito di 7 anni; in tcizo luogo inscrcnilovi (art. 230) il concetto della p)~-ovocrb;io?tc scnzn nepprirc definirla. Siccliit In provoct~zioiic 1.iiiinnc q u i coino forrnriln sibiilina, non snl~cntlosi sc: $ ~~rovocatore cun lo iiigiurinrc clii ol~l~lign altro a slitI:ii.c, oplirirc se [irovocalorc. I' clii sfida. Anche il coilicc Snrilo 11:~ collocato il dclilto di dricllo (ai%.5SS :I 5 ! 6 ) Srn i ilalitti contro lo JICI-SOIZC; senza avvci.tii*c clic qrimtlo cluc si RCcordaiio ;L battersi l101i si sa conll.o qzcali pcrsoizc si pussa (lira coiiiincsso qricsto ronto. Jla alri~eno ha segriiltito la ilottriiia nellc penalifa, Iiriiitando al iurissimo Ui I I ~ LCliEIlD cti C C C ) * C C ~ C (art. 359) la pena dei-

1' omicidio ed a sei mesi di carcere quella del ferimento grave in duello; il che esprime nettamente 1' idea di non ravvisare nei resultati 1' elemento nb materiale n& intenzionale del malefizio: e di pi ha chiaramente stabilito che promotore del duello debba tenersi quello (art. 592) che ha provocato l'altercazione (i).(1) Il codice Portoghese del 1862 (art. 585) punisce con la prigione da uno a tre anni e col niassirilo della multa I' omicidio commesso in duello. Il codice Spagnuo!~ 1848 del (art. 341 ) Io punisce con la prigione maggiore da sette a dodici anni. 11 codice Austriaco del 1853 (S. 143) col carcere duro da cinque a dieci anni. i codice Gregoriano 1 lart. 298, 299 ) lo punisce con la galera da dieci a venti anni so il duello seguito dentro le ventiquattro ore dalla provocazioue, e con la morte s e avvenuto dopo un intcrvallo maggiore. I1 Portogallo fu una delle prime Nazioni clie comprese giovar meglio a reprimere il duello pene miti, e perci fu elogiata la Ordinanza del 30 agosto 1612, la quale non coriirninava che pene di esilio o relegazione; onde f u detto dai contemporanei dovere questa legislazione servir di modello al rimanente di Europa : J o r d a o con~mentario a o codigo pena4 P o r t t ~ g u e zvol. 4, pag. 133. Yediisi anche N e l l i o insiitutioiies juris crisiinulis Lustaizi tit. 4, S. 14. Ai termini del17art. 589 del codice Sordo si elev) questione s e fosse punibile i l duellante che rimasto ferito senzii essere feritore. 11 pubblico BIinistero ne fece argoniento di ricorso alla Corte di Cassazione di Torino sostenendo clic dovesoc punirsi. BIa la Corle Supreiiin col giudicato del 28 aprilo 18G9 stabili che il duellnnte rimiisto ferito senzii ecsere feritore dovesse pel codice Sardo andare esente da pena quando anche fosse stato provocaute al duello. notcvole in questa decisione il principale motivo assunto per rigettare il ricorso del pubblico Jliliistero. La pena ( disse la Corte

Suprema ) vorrebbe qui I' accusa desumerin da una a r p menlnzione: e cib basla a moolrare inacceliabile il ricorso, perchb volendo punire per argomento dove la legge tace s i propogna una interpetrazioii~estensiva n Iiiie di punire, non mai accettabile in giure criniinnle; lo clie hasia per s solo a confutare il ricorso e renclcrlo insosteniliile qiiiindo anche la interpetraziane letterale conducesse allo assurdo. Il codice Estense non puniva il duellante ferito, e non feritore tranne quando egli fosso stato il provocatore al duello, e la ferita da lui sonrta fosse leggiera. Il codice Tosc;ino puiiisce indistintamente anche il duellante ferito, rna con pena pi mite di quella inflitta al feritore. Chi brami erudirsi sulle penalit del duello minacciato dai diversi codici Arnericnni veglianli ( troppo poco coiiosciuli fra noi ) pub t.rovarne una assait estesa indicaziona nel n. 7 della 7'evti Ztincleti anuo 1.

Nb meno erroneo era il concetto che ai padrini, o testimonii (1) del duello applicava la regola della complicit. Comprendesi da ognuno che il padriw dell' ucciso ha tutto voluto, tutto desiileruto, fuorcM il ferimento o la strage clell' amico, al quale facea da secondo. Questa uccisione clunque un evento al quale egli non ha niente diretto la opera sua, e che ha usato ogni studio per impedire, e che B avvenuto in diretta opposizione ai suoi voti. Come si applica Ia teoria della complicit8 a questi termini, senza falsarne la nozione fondamentale? Ma se invece il reato non si fa consistere ncll' omicidio o nel ferin-ioiitu, ma nella sfida e nella battaglia: ecco spontanea la conseguenza, che senza assurctn nessuno, senza aberrazione dai principii giuridici, si [lichiarino partecipi i padrini dcl delitto di drcelIo;

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perch a questo fatto con la cipera volontaria concorsero. Sotto rlriesto punto di vista noli vi piii nessuna repugnanza gizi?+iclic~~ dichiarare del cria mine di duello responsabili anche i padrini: e solo puO disputarsi della misura della loro respo~isabilitci, e della ronvenienza polilica di punirli.(1) k prurlcrit~costume clie ci;iscuno dei duellanti c m duca seco siil cariipo un suo chirurgo di fiducia per averne assislrnza i11 caso di bisogno. Ed io vidi in un duello corrih a l ~ u t oa Pisa, e denunciato alla giustizia, perci16 si 1~ilLtdV:i di due scolari, arriibattiirsi I' ;icciis;i pcr processare anche i rucdici. Il codice di Zuriso h a testi: procliimato Iii inipuiiitii dei inetlici assistenti al cluello nel suo L;. 04. illa pare a rrie che non siavi bisogno di un articolo speciale di legge pci.ch si dia sanziot~eai precetti di uiiianilii.

Sul quale proposito fuvvi chi opin0 non esseye pruclentc: icicrirninare i pdririi, psrclii-! la loro prc-. scnza guarentipia cl~cla battaglia procerla lealmente. Laildove col punire i sacondi a temersi chc i cirielli si pugnino senza testimonii, per la clifficoltA (li trovare chi voglia per cont:, di altri esporsi ai1 una conrlanna. Bla cotesta opinione, che scrnbra essersi accettata dal codice Sardo ( art. 508 ) tranne il vaso in cui i padrini siano stati gli istigatori del tliicllo, non si approva da altri; i quali suggerisconr~ co~ilc prudenzialc di punire rnitemcntc, i padrini pii( qrianilo il i l uello n l ~ l ~ iavuto coizsrgzccnuce sZ?ZZ:EOY>, a c nicfzlc l~uiiii~li rltiantlo non le abbi:\ avute. Lo clie si ragiona sopra gnglicirdo pensiero e giuridicav?entc, e polilicrcnzeizfc : gilrritlicnrncntc, pcr3clih rlrianilo

- 607 il duello non condusse a risultati deplorabili pu l~ene accettarsi lapl.csccndone che ci6 sia stato merito dei padrini :politica~ilente,perch cotesta provvisione i3 eccitarilento ai padrini di procr1rni.e appunto con ogni studio loro che non avvenga effrisioue cli sangue. I1 coclice Toscano (art. 348) si in sostanza inspirato n cotesta teoria, ma 1' lia guasta e frustrata, non contentanrlosi (li quella p-esztnzione clie 15 tanto rnpionevole, e2 esigen~loinvecc per csi1 1uei.v i paclrii~ida ogni penaliti la ~IYO'UCI, clolla efficienza della opera loro a f~1r.e il cluella si corriclie liissi:: senza effusione di sangue. Cio mostra e110 il redattore di rluel17articolonon aven eonosccnzn della rcalt~delle cose. I modi che talvolta possono usarsi (la tlue parlrini uriiani per far si che a ilispetto dei comlr>attcilti il duello riesca incruento, sono tali che non puii darsene prova legale; e di piU non si vorrebbciao ilepp~ircconfctssare da un cavaliero al cospetto del publ~lico(1).(11 Lc diverse opiiiioiii sulla coiiveiii(~riz;io ritrrio di piiniro i p;~drinisi r*in~surilorio I'er i. n u tlicoriri (lo direilo da pi.uctl v o l . 7 , pcig. 103, crrli!jo 386. La Cnssazione di Iir;iiici:t col suo giudicato del 4 gi*niiiiio 1845 h;] accollo il I ~ i ' i i i cipio ciic c~iiairdo risiilli iivere i padriiii I'aiio i l possillilr prr inipeilirc i l d~iellon u i ~soiio piissi1)ili (li vrruii;~peii:i IWI' il III~I.CI loro intervento. V t d i i ~ i qii;~ntn s~rivev;i Ii:i u l I 11 Il o l i u nclla Rcullc Ilrolilotushi to11,. 25, pir!/. !IO. Aniilog;iiiirijle In slcssa Corlc ;ivcv;i i1 5 iiprilr 18.78 sl;chilri(i riori i~trlcr'si priiiirc i p:idririi c~u;iritlo cccii~f:iv:r c3.-hei.sirec.111 sul tri.i*rii CUI /;'iic tli t t ~ t r U ~ I U ~ I P : ; I ~ ~ j111l)~direl duillln. r ~ I p r i (Jucslo il vcro I,ilo jiriiridico dt~11,i~/ucslione. 3 piirlibiiiitt L dei p;idrii~i proI~lciii;i~ic,i fincl~. h ~)coblcrnniico r i i i l ~ ~ i v t ~ s nissero con biioiie ii~lt~iizioni coli iiiii~nzioni11:; i \ o c qii.inrloli b CI:

consti di queste saranno punibili come complici e non come padrini. Ecco qual' i: per me la vera formula con cui deve sciogliersi questa combattuta questione.

Appena ha bisogno di essere avvertito che quando in un duello abbia avuto luogo la frock, tutta la teoria speciale si dilegua; e si rientra nei termini di un vero omicidio premeditato. Kon pi pu parlarsi (li sentimento di onore, di mancanza di dolo deterrninato, e di qnanto altro impropria l'omicidio in duello.

Questa configurazione criminosa del duello novellamente creata dalla scienza, e che d i giorno in giorno viene ricevendo sanzione dai moderni codici, vuole pertanto essere studiata; e specialmente vuol essere contemplato quali siano i criterii essenziali, quali i criterii misuratori, quali le specialit del grado in questa forma criminosa del duello.

In qnanto ai criterii e.ssenziali i costumi dei tempi nostri ed il principio della eguaglianza civile, ormai riconosciuto come base della societii cristiana, non ammettono che nel duello s' intrudano distinzioni in ragione delle armi scelte dai combattenti, o della loro condizione sociale. Cosicchb si avr oggi un duello, quando ne ricorrano le altre condizioni giuridiche, anche in una pugna combattuta fra plebei della pi vile condizione con armi volgari.

A cluesto luogo si riproduce una osservazione che ho gi fatto altre volte. Cercando la soluzione giupenale negli scrittori non ridica cli qnalclie problen~a bisogna perdere di vista i tempi e le leggi sotto le quali scrivevano. Questa verith ha risalto pia che in ogni altra materia nell' argomento del duello, il quale con una oscillazione singolare e sorprendente ha subito cosi svariati passaggi. Ora benedetto e tenuto come omaggio alla giustizia Divina ; ora maledetto e scomunicato come eresia; ora ordinato e protetto ; ora tollerato ; ora perseguitato con furibonda ferocia; e sempre alternando con una vicenda da mostrare quanto siano mutabili le opinioni ed i costuini. Gli scrittori di cose penali dovettero bene anch' essi subire Iri forza di tali oscillazioni, non solo in ci clie riguarda la pennlitd ma anclie in ci6 clie riguarda la stessa nozione del duello. Cosi nello esame della questione se ad avere ai1 vero dticllo fosse estremo la nobiltd clellc persone, la nobilti~ clelle armi, il concorso di certi riti e dei padrini, c siiiiili, influirono evidentemente le conclizioni dclla 1.tenalitd. E noto intatti che nelle questioni criminali si B sempre p i ~o meno svilrippatn la tendenza ad accettare la soluzione pii1 benigna e pii mito. Qriesta osscrvaziorie ! costante. Ora in clrici tciiilii, nei quali era mitezza clicliiarare un omici(l:i pitittosto assassino ( I ) clic duellista, in quei teilipi, nci qrinli il ducllistn era scomunicato e condniirinto alla scpoltrira aszizitza, era pieth restringere In iiozionc del cfucllo entro i pii1 aligusti confini; a VOL.V. 30

ci6 portava a negare che i rustici ('2) i plebei e sirnil gente, si potessero tenere come clucllisti; clie duellc, non fosse quello cori~l~nttuto senza 1~ailritii,senza ccrte formaliti di sfida, o con coltelli o bastoni, e iin cosi discorrendo. Ala tali restrizioni (che d'altroi~de avversano il vero criterio nazionale del clriello) non pii1 vengono imposte dal cuore alla mente sotto rlrielId leggi che invece colpiscono l' orriiciila in duello con pena minore di quella serbata allo assassino; e la scienza odierna non puO pii1 accettarle. Dei pari 13 idea che un duello si possa riconoscere soltanto nella tonzone avvenuta fra gentc nobile potl: prendar radice dove la facoltci, (li driellare si nccorilava per beneficenza sovrana come un privilegio (:l),rria tili ren~itliscerizeapr)artengoiio ad una storia che non rappresenta i tempi nostri, e le giurisprriileiize clie si inf'ormarona a yrtai periodi non possono aver peso nella dottrina scientifica odierna; in faccia alla quale la nozione del iluello si b emancipata da tante pristoie (li persone, di armi, di tempo e di inodo, c! si b costruita sopra [in concetto principalmente ideologico.(1) r)rla soverith rlollo pene contro i duellisti minacci;ite rl-igli edilli ir;iiicesi nel periodo di pcrseciizione di questo rea10 110 zia tltilo cerjno rli sopr;i (S. 2875): agrriuiigcrb solo clic il r i l l O ri f n r ~ f t snotnbles, t11(1t dllels, 11. 8 iu fin ) ricordri di aver ;iviiio rirriprovrro di trolipa riiitezza d'ii r e per avrr.1. conii.irin.ilo uii Iiio~olerit~nte soilirnlo rit tn!llil) 11r.Llu Ir.rtn. i i qiirsla iriilt~zzac ~ l si era coiidollo d;tllo ii\'ai.t: i o+ci v,ilo chr I' iiiio dei cninb;itlcriti erii et boties e I' ;iliro eli p n ~ i l o i l f f l c s : rlol rlii* iirgonicntb noli esservi st;ito slid,t precedenti. inqi ;ig;re~~ioiic,e pvrcib decise traltarsi di itss icsinio. I)u,indo s i riflcxllc clic si giunse a coiisidrrar~ la

uccisione io duello come pi esecr;ilile drll. ~ssassinio,si scorge 1' apogeo di fan'ilisirio i11 qii;~lcgiunse la Francia i n quel periodo nell' odio contro i duellisti. (2) Eaiiiliin, ];i qiicslione s e duello possa iiver luo;o fra i i'urlici : \:e r ri h e r toni. 2, pccrs 7,obscvv. 164, puy. 285 ' P a ri i ni a! I e dccis. 144. (3) Cos ricord (;o n r i n g i o fope1.u o ) ~ ~ ~ r i t iool. 1, c, ]Ing. 410, ?lotu C, )a. 2 3 ) clii?. i-irtl' anno 1297 i l Duca di Savoia concesse ai nobili geiiovesi il privilegio di h:itiersi i11 duello : e a l l r o ~ ~ ( J I ) ( . I . ~oer~iicr z3rrl. 1, pny. 453 ) ricor~e L tia iillro privilegio col qu,ile Rodolfo 1 In~lic~ralorc D se(1 il ic,iiibre clel l(i09 accord ,ii Duclii di Lor~iiii la Licoli di coucecleiv licenze pcr driellore agli abitnrili dcl 1f:rrilorio Ira il Reno e 13 filosii.

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Si it voluto anche rccenteniente sostenere che il titolo di duello, malgrado il precedente accordo dei combattenti di venire n tc?ilzoiie per soddisfazione cIi oiiorc, non sia applicai,ile dove non concorse 1' assistctlzn clei ~ ~ c ~ r l ~(* ) ?quasiclib lo intervento ii zi cli questi sia un criterio essenziale indispensabile al titolo cli duello. SilYattn tcsi si propugn non ha gunri dall' accusa avanti i tribunali di Napoli, ma renne dovcrosamcntc rcictta. Tutta la essenzialit clel clucllo sta ncl prccoclente accordo, c nel fine di fjrsi pri\~ntnmcntc giustizia, i n ~ e c e' iilipctrarla dai il tri1)uilcili. Ogni altra iiiatci'inlit,l accessoria B una vo~lti~~gcnza c ~ ' h non ticne alla csscnzialitA speciale (li cluesto rtl:ito. D' altronde siffntta tesi B respinta ilalla gciicralitti degli scrittori clie insegnano, e dai (#orlici contelnpornnci elle stabiliscono (codice Itusso, i;pngnuolo, crl altri) doversi considerare come circ.ustanzn clic auinenfa In qrinntitii politica del duello

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quella (li essersi coinbattuto sc?nzn scconrli. Cit> moil stra d i ~ duello senza pnrlriiii ( cc1 C bene ragione~olc) pii1 inviso aIIa Ieggc, riia rnostrn :il sia teriipo nicilcsimo ctie 1 nnt:tnr4nnza (li padrini non 3 eliniinn il titolo di duello.(1) i3 C r il c r flrhtml)rtck pn!j. 4% ) iiipntrr cslcriin Ici opinione clie i padrini ed i iiicdici non dc>bb.ino ni:ii piinirsi per I' assisteriza da loro prrst:ii;i a! diiclln, concort1,i perir sPnz;i esitazione clic la inancit~iza al coriibnitimcnio dell' infcrvcnto di p;idrini non lo Licci:~ cessare di esser(% ducllo qiiaiido \'i coricorr,iiio le altre circo~larizcco~tiluli\e.

I1 progresso non i soltanto nelle scienze e nelle : arti, iila anche nelle forme crimi~iase.Una di tali forrne C quella rccentei~~cilte invalsa, e clie ad olicire dei suoi inventori ha il noine di (lirelln amel*icnno. Dicesi oggi driello americano qucllo che si f'a ]mncnclo gli avversari nella situazione d i ucciilei.si ciascl~cclunoda loro. Per csernpio due pillole, uiln di pane ed una di stricl-inina, due pistole una ~ ~ u o t n ed una carica. Ogntino devo agire sopra s stesso ! ingoiando da s la pillola che a caso gli i toccata, o esl~lodendo contro di si: In pistola. Alcuni lianno fletto chc in questo caso si clevc applicare la ptjIia orilinaria del drrcllo :i1 snpcrstitc, Iiia iioii la pcnn inaggiorc: dcl cliiello susseguito da oiiiicitlio, pcrc.liih in quanto all'ornicidio 1' age~iteed il paziente sono In stcssa persona. I1 I, ri d e r al contrario Iin sostnuto che questa specialitti non muta nicntr: nelbprire in ordine alla imputazinnc delle coiiscgrictizc del

- (31.3 clucllo. .l n.ic pare elic clualora a questa forma si ritvngcl npplicnhile il titolo cli duello, egli dica bene, l~i:~chL;se agente materiale lo stesso paziente, cmsn ~ i r i r ~ i a suo agire peraltro il superstite, del che con fina coazione rnorale lo ha portato a suicidarsi. SIi pare che qui si riprodricano le osservazioni che feci in proposito clel partecipe al suicidio. Ma io sarei niolto inclinato ad opinare che a questa forma cri~iiinosn nl>n potesse con 21i'opl'ietci adattarsi il titoIo giuriclico di duello (I).(1) I! duello cos detto nirrcriturtn C una specialiih cie fr~rriialo r~ccritoriii~n((~ gr.iridc arnoiiicnto di disputa fra i criiiiin:lli.;ti. (J11Pstii for111a I);~rl);lrd di due110 consiste nel giuoc,irc a sorte la vita. 1 rieriiico non si batte col nemico 1 per ucciderlo: rri:i su la sorte & stata sfTiv0revoie a queIIo lo costrinqc a suicidarsi in virti del pilfo j~rccedente, miriacciuntlolo di diff,iruarlo cuine vile se manca al palto di uccidersi. Ora clie codcsto f,iLto iion cada sollo le disposizioni di legge che colpiscono il drlello parnii cosa evidente, ed i: gcncra1nicn:e concortl;ito daii pi, h1:i poichb repugna che un i'iitto cosi feroce non iiicoiitri punizione, si E disputato qual sici i l vero iitolo sotto il clualc dcbbii condursi in f;icci:i ad iiii codice clie iion contcoga (in relcitivo provvedilrieiito speciiile. TI litolo di uccisione il~4consenzienle non & a~~plic:iliilc, perclii: la vittirnii si E ticcisa da se. BIii si porge spontnnco il tilolo d' istiynzio?zc nl siricidin, ed L: queslo veraniente il concetto giuridico sotto il qii;ile vuole essere conlemplato. fi peri) da osserviirsi clic nel duello americano il nemico fa clualclie cosa di pi cile istigare al suicidio il ncmico: egli gliclo coin,ilid:i, e ve lo coslririge in ~ l i r t dclla proiilcss;i, e con la iiiiriaccia del disonore. Questo pensicro ha suggerito al F r i h w ;i l d la idea singolare di i richinnia1.e il iiltto sotto i l lilolo di estorsione, sostcrierido iipplicabile silLit[o titolo per le Irggi pcriali ausl~-i:ic*lic. arL'Iia

gornenio si k in cjiirsi'~ giii3.1: iic--\in dutlhiu rliv l' avvrrsario aveiitlo c~s!rt.ito i l siiccoiiibciiie a siiicii1,irai cciri I,I nlinnccia del di-oiiorr ab!)i.i us#ifo si?pr,i (l liii uirn prei-ione mcclinrite riiiti,icciri ;e firrqrr 13 COSJ ciii,ir,i ; rri i coff>-tfi violenza mortiie si eicrcilb tIess7 prr 11lte8rcr-rr r l i i r p ~ ~ e s t r r ziorie ? Ecco ilorc stavn In rliiiicoliii. A I'r u li \v :i l d i srrii. : braio clie cii) ~ O I ~ S L P .ifilrtn;lrsi. Il (;~iicirIioco111ri)t~-sodati siiccoinbciite 2 :inli occhi L.IICI~ In prestazione estnri;~dal viirciiore mediaiilr violciiz,~ i i i i ~ r ~ ~~liiziryli \,i ~ i i holtrr, e lc. t r o v ~che questi1 pre~titzioric-k supcririre n1 vrrlnl c di .5Ofl fiorirai, pcrclii: la i i ( ; i di uii uomo v,ile pi aesdi di coiesin corrima. Simile rapionamcnto ( p e r qri:inlo soltilc J non rni prsrsiiade, percliP il concetto drlln estorsione i: qiiello di un Irirro pecicniario prciiccialosi merce la violeriz;i, e m,ilc si i ~ d ~ i t t i11 semplice piiiccrc di uri:i veii(leita. ' i e d ~ s i 1' Krv a tlei Tribir~~oli. 1619. 11

I criterii essenziuli del drlello I~isogna dnnrfiie ccrcarli neII' ccnh~lodei coinhntteriti : e cioi: - 1.' Nel fitte che si propongono, clriello cioh di dare e respcttivarnente ricevere rinn sodc1isf'~zionepcr rin torto recato o patito; o di decidere una qoestione fra loro vertente, per guisa clie le armi dehbano escrcitaro la funzione di arbitri e di amministrtttori cfi giustizia fra le parti; e - 2.' la scienza e reciproco consenso di battersi, precedenti: alla battaglia. Questa seconda conilizione ideologica (le1ducllo rcnde cstremo intlispcnsabilc della sua tiozionc giuridica una prccc[lentc sfida.

Sarel~l~e dunque importante definire con esatta formula giuridica i caratteri costitutivi della sfida. Sarei~beimportante, perclib essendo questo un criterio essenziale del duello, dal decidere se vi fu o 110 disfida ed accettazione dipende Io stabilire se si abl~ia duello o piuttosto una rissa od una aggresun sione. E pi~intir~iamentesarebbe importante definire la spdu dopo che le moderne leggi hanno generalizzato il pensiero di considerare la semplice sfida come un reato di per s stante e completo nella indole sua; niinacciando pene speciali a questo reato da infliggersi quando la battaglia non sia susseguita, e da rimanere assorbite nelle penalit del due110 quando questo abbia con qrialsivoglia esito avuto effetto. Le pene speciali di questa figura criminosa distinta che chiamano sfida, non possono evidentemente infliggersi se non dove ricorrano i suoi particolari elimienti giuridici.

Ma qui si versa in nuove difficoltQ non cnucleate con sufficiente cfiiarezza nb dagli scrittori n& dai legislatori. Certo b che non pu punirsi conie sflda una qual tinqne ~izinaccic-6od ingizcria, quantunque apparisca fatta al Ane di far nascere un duello: certo i! che la proli.ocacione n. duello in alcuni rispetti b cosa sostanziaImcntc distinta cla1Ia vera sfida. M a rimane n dcterminarc le condizioni di questa.

In tale ilifficolti't io credo che priniiern~iiente si del~l~a ilistinpuere il fine della 9-icel.ca. Qtianclo accsd;le la pugnn, e trattasi di decidere se questa rapliresenti un iluello od una rissa, per determinare le pcnalit5 erentualniente applicabili a questo secondo fatto ed ai risultarilenti del medesimo, noli si potrk essere rigorosi nello esigere alla sfida certe forme solenni e quasi direi sacramentali, Si dovr tener dietro piuttosto a1 concetto ideologico, e non :illa concorrenza di una odiata formalit materiale, o di uno o di altro preparativo. Quando risulterh che i 1 prccerlenza alla pugna anche d i pochi minuti vi 1 fu da un lato la determinazione di chiedere 3110 avversario una soddisfazione col mezzo delle armi, e vi fu dall' altro lato la determinazione di accettare la proposta, tanto Lastera pcrcli9 si concluila esser rjriesto un duello e non una rissa, percli precednto dallo invito e dalla accettazione, e cosi da reciproco consenso di venire a battaglia per quel dato fine.

31a rlriando invece si tratti di duello non avvenuto per impedimento esteriore, cosicchh il giudico dcblja proporre a s stesso il quesito se il fatto a Irii de~iunciatodebba punire come ingizwirc, come mi~zaccia,come p~ovocazione, o piuttosto cornc reato di sfida n d t ~ ~ ~ l ls perfetto e giuridicainento cornin o plpleto nei proprii elementi criminosi, io credo debba procedersi con maggiore esitanza e cautela. I? qui

dove io trovo gravicsiiria dificoltli. nel definire la .ific!tl quardatn cornc reato cli pcr sb stante. A costitare questo delitto speciale e ad irrogare contro il iuedesiino le speciali penalitii non credo per fermo che si possano clinianclure certi rjti o condizioni materi:tli, carne i' invio del cartello o del messaggiero, o cc.1'te formule esplicite nella proposizione direttauzente fatta dal' avversario all'avversario. hIa pure i~iscigneriiche l'atto a cui vuole attribuirsi il nome di sficJc! per imputarlo come tale, offra condizioni r:sterio16i che rendano certo il giudice del fermo proposito in colui che vuol dirsi sfidatore, e del fermo proyicisito in colui che vuol dirsi accettatore di sfida. Ferulo proposito da un Iato di costringere 1' avversario a J~attersi,e dall'altrb lato di accettare lo invito e di consentire alla futura battaglia. Se quando trattasi di punire la sola sfida (pcr mancanza di ogni atto di successiva esecuzione) negli atti del prinio potri scorgersi una millantazionc, e negli atti (le1 secondo una risposta evasiva, cosiccli non sia accertata n& in quello n in questo la positiva dctcnninazione, sari difficile applicare le pene speciali di cluesto titolo.

IIa yuanclo la fermezza dcl proposito di seriamente invitare e di seriamente accettare rimanga assoilnta nel processo per qualsisia mezzo di prova, io non crcdo che a dire consunzato il reato di sfida occorsano ulteriori condizioni di fatto. I1 reato di sfida b perfetto, sohhene non si siano ancora scelti i ~,nllrini, non ancora scelte Ic armi, non ancora fis-

sato il luogo e l' ora della tenzone. In una parola io non creda si possa immaginare un tentativo (li sfida dislinto dal reato perfetto, e punibile come conato: o si ha il delitto di sfida a dmllo perchb la cleterminazione accertata e rlriesta fu sufficientemente coninncatn; o non si ha. niente che meriti punizione, perclik i nieri progetti e le mere velleita di rlelinquerc, se1)I~etlecoltivate a lungo, ed anche inanitestate, noil sono tentativi punibili. Le moderne leggi col fare della sfida un reato sui gefzeris hanno poi eliminato tutte le infinite questioni che un di si facevano dagli scrittori di cose criminali intorno al tentati60 di dzlello. Questionassi se la sfida si potesse punire corne conato di duello, tesi ardua a sostenersi : rjuestionossi se Cosse a punirsi comc duello tentato In ctiscesa nel campo interrotta per fatto di estranei prima che si incrociassero le spade o si iinpugnal;sero le 1,istole: rjnestionossi se fosse daello tentato i l primo incrociamento delle armi interrotto ancli'esso per sorpresa. Ma oggi tali questioni si renilono inutili, poich la scienza Iia definito con caratteri speciali il delitto di sfida e il delitto di duello. Il pririlo si consuma con la dctcrminazione della respettiva volonti: il seconclo si consuma con lo incominciare la I~attaglia,e fino a clricsto niornento non pub punirsi clie come sfida; o da questo rnomento in 1A i3 delitto (li dzcello perfetto senza altenderu In effiisione del sangue. Cosiccl-ic, n parer mio, la tcorica (le1tentativo rimane perpetuamente esfranea a questa materia (1).(1 1 Lii c i i i ~ l c i i i ~ i l , ~ ~ dcl etrniativo in qiir-LO rr.!lo vnritr ion .iccoado i l diverso coiicctto col q[~ili! deteriiiiua I,) oggctsi

l'vil:~ dr.1 rnrdcsiino. Dove il diicllo ( c o n i ~in Francia) non

pririi-cc coiiir! reato speciale nl,i solo si piiuisce i l ferinicnlo o I' omicidio arvcniiio, 1.1 nozione del tcr~i.itivo quando v i fosse ;icl:itt;iI~ile subirrbbe ce regole geiicrali del corrsto tttl nceeni. 31,i ntl,iitare non vi si pu per difetto dello elerjicoio inlenzionafe clie 6 di esseriza al Icnlnlivo, iuquanlocl~i: diiclldute non si pu8 stdbilire il dolo (letcrminato. nel Qacs!a diflicoll;~ si poirebhe eliinindrc soll;iiito nei casi di durili ciic *i russe p ~ i ~ i i i cIovi

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. . . . . . 5. 2740 Resistenza . , . . 5. 271 1

Art. 1. T r i t e r i i essenziali delk resiste?zza. . . . . S. 2742 I. EIcmento materiale delE(t vesislenra . . . . g. 27 $3