Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 5 (07)

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    interessa i l processo nel qu.ile viene ea:iininato, come pu btrovarsi in lui i l dolo de l t i l so testinione se Iia iiegato (siapiire mend;rce~neri te) di avere i l vizio del $liiocoP AncheBl a ti c li e fcinqiiidrne elride n. 067 nicnire rigetta ognidistinzione fra il deposlo di circostanze priwipnl i e depostoscipril circ ostnnz e uccebaorie, riconosce pero I ' allra distinzionefra circostanze inpuenti i n causa, e oircostaoze destiluile (liogni possitiilc i ~ i@u e ~ i z a ;d insegna clie il falso cadulo nelleseconde non pu espor re il testimoiie ad alciida pena, con-fortando tale insegnamento sullhautorith della Corle di Cas-bnzio~ie25 fehhnijo 1856.

    Qa;iiido dicosi testimons in questa materia s' in-dicano eziandio i testimonipe?.itz' (i) pei quali pure[:orrono di pari passo le regole proprie di questoY C H ~ O alvo ch e sarh avverso loro difficile la provailel dolo per la elasticith delle regole della scienza odarte nella quale versano le loro deposizioni. $ perctn avvertirsi che appunto po r tale differenza deveessere diversa la formula di giuramento del perito{f a que1Ia del testimone; ed am i porterebbe nullithse i l perito si fosse fatto giurare coi1 la formrilatic1 testiinone c viceversa (2).

    ( ' l ) ai r. l c l i i o r i (De l falso e dello speeyirrro c n p . ii ,n. 9, p ~ g . 08) 21:a b i r o la ipotesi di u n pibriio ch e inviatodiil giudice a ri levare i l modello di una quiilche localit rieiilieri irializio~am ente o misure, le fornie, o i confrii. Non tlirhl~io tic' coslui si renda fiilsnrio. bl a dove le Irggi costi-tuike fiiccilitio differenza fi'a la pena della falsa testtnionianzai. n pena del falso docurncntale, polri disputarsi co n grandeitilercssc s e qiiel perito siasi rendiito colpevole dall' uno odell' allro delitto. A [ne pare che la creazione d i un docu-

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    mento falso debba sempre aversi come qiialclie cosa di pidella falsa attestazione. Cosicch se rnaggiore fosse la [ienadel falso testimone, la concorrenza di un;) falsith in docu-inento non dovrebbe minorare quella pena: e sc iniigriorefosse quella del falso docurnt~utale on dovrebbe Iii iiiedesiriiadiminuirsi per lo ulteriore abuso della funzione di testinioue.

    (2 ) Fra i testimoni periti s' include evideutemerite lirichelo interpetre i l quale essend o cliiarnato non a i.accont;ire unfatto che sia avvenuto in presenza sua precedeoiernente algiudizio, ma unicamente a spiegare cib clie durante il giu-dizio rispoiide al giudice un tes timon e o 1; accusato clie parlain lingua straniera, O ci che si contiene in un docuriienloin lingua straiiicra vergato, non per niente respoiis;ihiledella veritA o falsitli intervenuta in qiiel deposto otl ir i queidociimenio, ma s oltanto rispo nde della s incerit dellii tr;idu-ziclue da lui preseutata al tribunoic. Che se mnlizios;iirienteIwr odio O favore di pa rte riicrisca il sen so di quello acritioo di quel detto in guisa contraria alla verith si rende C O I -pevole di hls a testiilionianza. Sulle speciali foriiie da iidope-rarui circa gl' interpetri vedasi L a C u i s i n e Ju~td'ceCrinii-nelle p u g . 356 et 569. Le stesse regole procedono a riguiirdodell ' interpetre dato ad un sordomuto.

    i1 criterio misz~rato~~eella qriantit di clriestodelitto procede principalmeiite da l danno immediato,il qriale qui si calcola anche nella su a potenzialitii.I1:sso 2! maggiore se il danno effettivo, minore seP potenziale: maggiore se si depose contro 1 nccu-sato, minore se a favor ( 2 ) suo : m agg io re se C ingiudizio criminale, minore s e in giudizio corr e-zionale, o civile: maggiore se il deposto cadde su1fatto pincipale, minore se sopra circoe anze acces-

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    sot-ie:maggiore se cadde sopra indizio prossimo,minore se sopra indizio remoto.(1) La fdlsa testimonianza senza du bbio un grande dp-

    litto; e la giustizia com e la politica es ig ow sia sev era me nterrpresso. hla lgrado c ib osservava re t tamente B o s s a n K e(11i.s crinzes e t dts peitlcs crrpitnles prcg. 94) clie in qu estoreato incorrono spesso ancora gli onesti per effetto di unaerronea coscienza. Ci dipende (dic e B o s s a n g e ) da unqiudizio che i l testimone pretende forniare sulla esorl~ilaiizddella pena rninacci~ta l delit to intorno al quale chidnialoa deporre. Egli si tramuta in giudice: e trovando la penaper opinione sii3 sov e rc h i~ d ing ius ta , c rede fa re o pe r~ ibuona e retta salvaudo l' accusalo col tacere le circostanzeche potrebbero aggravarlo. Questo avviene pi spesso neicasi minacciati da perla capitale, dove il supplizio repupuaalla pubblica opinione; e di qui nasce un ulterio re inconve-niente della pena di niorte che rende pt facili le impunita.Iii in gene rale bisogna ricordar e ci6 ch e posi (S . 609)coine principio cardinale: vale a dire cile la pena affinch$riesca opportuna alla sua declinazione deve essere: simpatica.Qunnd ( t un sistema di penalit trova repugnanza uella plib-Mica opinione, le pene quantunque rigide ri i i i i~cciate onlio Itrsiirirorii mendaci o reticeriti s,iranno senipre irielte .i vili-rSei.eqiirl l:~ rcpug nanz,i. Queste considerazioni, clie possoriocoiitlrirre ;I mitezza i giudici verso i testimoni che deposrr.o:t pro dcll' accusalo ( e gr;ituit;iinenfe ) uori iriilitnno a fcivcrrrdel test in~ on c lie depos e rid otrrsa. Oltre 1;) difrcrenz;~ noralt.ira caso C caso; oltre 11 cliffcrpnaci dr l dan no (st~riiplice irli iincaso e duplica ncll' al tr o) er vi an cora unii divcrsiih intriri-seca nei ca ratteri d el reato. Altro b semplicerneiite deludereI n giustizia, altro : f ~ r l a ua schi ava e conver ti r la ir i unrieco strii inen to di feroci vende tte. C)uesia disiiriziotie il cori-col de fr ,~ pratici: C o n C i o l o r e su lu f ioncs i n l i r . f r i l r i t l ~ ~ i ,r e s o l . 13, 11. 1. E sebbene sembrasse dub i t a rne Ca t a l o n o

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    f Trac la tus o-imirolia n. 45 , pag . 32 9 ) 1' accettb. anch' essosl n. 323. Vi sono anzi de lle legislazioni ch e otnei lono lapunizione dci testimoni a difesa: vedasi B o n n e v i l l e ami -l iorulions dea 1oi.z pnales vol . 2 , png. 375. Singolare ilconflitio che trovasi nei pralici i n proposito dei iestirnoni adift?sa. M entre gl' inquisitori si trasmisero il feroce hroccardoleste8 ad defeneionena scribuntur sed non lcguntur, dal-1' altro lato i consulenti si consegnarono uno dopo I ' allro1.i regola che i testimoni inabili ( ci08 eccezionabili ) quandoveuivano chiamati a difesa hubilee punr; e che testibus duopro negal iva magis crrdi t ur, quum mil le ad v in dic ta m:A l e x a u d r o cons . 119 ,n . 6 , vo l . 7 ; e t cons . 5 , a . i l , e o l . 1 -M a s c a r d o de .probat ionibus corlclus. 4 9 0 , n. 6, et 7 -P e r s i o consil . 2 , n . 16. Esagerazioni entrambo, ma pii1:issai deplornbile la prim a che non la seco nda, p erc h disiruggeogni possibiliii di difesa a danno degli onesti. Certo per8ch e pe r universale sentimento la falsa testimonianza a difesas i punisce pii1 niitemente, in special niodo quando mossada pietoso affetto C non da venalii.

    A questi criterii comrinemente insegnati se neaggiungono altri desunti dalla considerazione deldanno mediato, il quale cresce per la sua diffondi-bilith e per la previsione di pi facile rinnuovamentodel malefizio. Si distingue (1) sotto questo punto d ivista fra il testimone che depose il falso per dena-ro, ed il testimone che depose il falso pe r affetto opietoso o nemico verso il giudicabile.

    (1) A questo criterio obbedisce il codice Sardo rapporloai soli subornaiori all 'arl. 368; il codice Eslense, art. 597.Lo valuluno anche a carico del falso tesifinone e del subor-

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    -301 -natore il codice Napoletano, art. 191; il corlice Spagnuoinart. 2-16; i l i'orlogliese, art. 240; lo Jonico, :irt. 538; i l Bo-liviano, art. 388. l o Francia gi e ra s t a to con ten~pln lone lcodice penale all' ar t . 364 anche a carico dei testimoni; niela legge del 15 n ~ a g g i o 863 gli ha dato efficacia anche sul lacomprtenzn, dichiarando semplice delii to la b l s a tesiimonian-za gratuita, e rnanleiiendo nella categoria dei misfaiii la falsatestirnonianza prestata pcr. mercede. Il codice Toscano non netien conto (art. 274) n per gl'isligalori, 116 pe r i tesiinioni.

    IIo ilettn di sopra essere criterio essenziale clelreato di falsa tcstimonianzcl che la deposizione siaconpletu. Questa proposizione in genere non offredilricolt :ma difficoltd e divergenze s' incontranointorno a l definire il momen to in cui il deposto te-stimoniale possa dirsi completo per il fine d i valu-tare la ritrattazione tempestiva, o come circostanzache c . s c l z~Z~gni imputabilit o come circostanzache merumente dignitiuisca In imputazione.

    Vellemino di sopra ( a. 2035) in proposito dcll~icalunnia clie la ritrattazioiie teinpestiva ( vale a d ireenlcssa spontaneamente prima clie sia proferita lacondanna) si valuta per riguardi politici come di-iriitiuente; mn rimane sempre intatta la nozione delreato pci.iCtto preccclentementc! conqriiiiato. Cio nonpu essere altrinieriti nella calunnia, perchk i l fattogiuridico dello accus are si esaririsce per par te deli1ic:nd~icc; tlenunzi;~ tl?rc con la ilcgolare e d cflnitiva

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    - o2 -presentazione alla giustizia del mendace litiello: per-ci nella calunnia se vuole usarsi henigno riguardoalla ritrattazion e nel determ inare la pena, questoriguardo non pu spingersi fino a mentire alla ve-rit delle cose guardando come incoato il rnalefizioquando g i e ra completo. La cosa differente nellatestimonianza: perchA il fatto giuridico del testiuio-niare non pu dirsi completo col solo emettere diuna proposizione prima che sia giunto il terminedel deposto, e neppnre col condurre a termine ladeposizione quando vi A probabilil che il testirrionep s s a essere richiarnato a nuovi interrogatorii primadello esaurimento del giudizio. Di qui la notevoledifferenza di effetti che corre fra la ritrattazionedella calunnia e la ritrattazione della falsa testimo-nianza: la falsa denunzia una volta e s il it a e ratifica-ta u n atto co.n?piuto: on sem pre la testificazione6 esaurita col cessare dello interrogatorio. Nelle an-tiche pratiche del processo scritto si chirideva il ver-bale di interrogatorio con la formula, avute PER ORAle quali cose abbiamo congedato U estimone; e nelprocesso orale si r itiene il testimone dopo l'esarrieappunto nella previsione di ulteriori chiarimenti ; equando si richiami su questi non si r i nn no ~a l suogiuramento anche in giorni successivi; e se perfsvore speciale alcuno si congeda, ci si fa col mo-nito ah e pud essere richiamato. Ecco perchei le pii1successive deposizioni di un testimone, neilo stessopracessa oortsiderano come un a unit giriridica;e di qni i vari sistemi che ( specialmente nel pro-C m misto) poseono preferirsi intorno alle ritrai-tiaiani de i deposti testimoniali.

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    I sistemi che possono propupaarsi sono tre -1." in una prima ipotesi pu cercarsi se il testimoneevada ogni politica irnputabilit quando il falso af-trmato egli ritratti nella stessa deposizione neHaquale In emise. Incominci a dir falso nel proceseuscritto, e gi i suoi menrlaci erano incartati quandoper tiinore o sindoresi si disdisse; oppure gi nelgiudizio orale lo aveva il pubblico uclito audace-i~icnte n-ientire, rna prima ch e si chiudesse il suoiiiterr.i~gatorio, gli per moniti o pentimento si ri-tloatt8.Qui pui affermarsi non esservi discordia appoi criiiiinalisti: la ritrattazione immediata toglie ogniim~~utabilitAella falsa assertiva tanto se lo emettereilu':sta ecl i l revocarla avvenne nel processo scrittoquanto se ci6 avvcnrie nel processo orale.

    2."I,a sui30nda ipotesi coritempla i l raso che la de-posizione fhlsa e la ritrattazione siano avveilrite ( onel processo scritto, o nel processo orale respettiva-~iientc) n due rleposizioni separate per un inter-vallo cli tempo. Il teste menti dinntizi :il giudiceisti.ritl,or-ce persist nel mendacio fiiio alla rhiusuradel suo verbale, ina richiamato dopo clualche giornoii:illo stesso giudice, opprire spuiitanoariicnte tornato11:tvanti n lui, reiocb il falso deposto: o i1 falso de-pii~sc~ el processo orale ad un giorno di udienza evctirie po i n ritrattarlo ad iiria ridienza srrc.cossivastltripre prirna t l ~ l erminc drl gia~l izio.Qui a tutto

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    - 01 -rigore si avreb be il fatto compiuto ed il delitto con-sumato. Pu re , pi per vedute politiche che per be-nignita, prevale la opinione che il deposto non siconsideri com e completo fincti non B chiriso il re -lativo processo nel qriale intervenne. I1 desiderio difacilitare lo scuoprimento del vero condusse quasitutte le pratiche a gu ard are quel fatto come un ten-tativo di reato interrotto da l pentimento, ed esi-merlo da ogni imputazione (1).

    (1) La Cassazione di Francia nel suo decreio del 25 feb-braio 1811 cousider come tentativo di falsa testimonianzala deposizione mendac e incominciata ed inter rotta da un osvenimen to del testimone. Su questa configurazione vi sa-reb be molto da dire. Se il testimone colpito dal malore tornin s b stesso, percli non si richiam b e non gli si detie baliadi ritrattarsi? Egli sub la pena del fortuito e della severitidel giudice che non volle permetter gli d i com pleta re la suadeposizione. Se al contrario ci era impossibile perch si eraal termine del dibattimento, o l'affezione morbosa continu,la deposizione falsa essendo ormai stata fatta doveva guar-darsi come delit to consumato e non co me tentativo. E se l adeposizione si voleva guardare come nou completa, i l ten-tativo non e ra pu nibile, perche la desistenza er a spoutanea.Ma ei dir che non spontaneo lo svenirsi: ed io rispondoche con questa replica si d la impuniti a l testimone chedimostri aver fin60 io svenimento percti egli E cvidenle-mente un attentante che desiste s pontaneo : ed invece siVUOI punlro il testimone a! quale sorve nne una condizloncmorbosa : e pub dirsi ancora che la causa di qiiel venirmeno f u appunio la sinderesi ed i l pntimento. In sostaiiz;]11 fatto b che egli deoiaM da l consumare i l delitto.

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    Piu speciosa e pi controversa B la terza ipotesiche frequentemente occorre nel processo misto. I iteste depose il falso nella scritta procedura la qualesi chiuse senza che egli si ritrattasse. Poscia richia-mato al giudizio orale confess di avere mentito edisse il vero. In questa ipotesi la pratica toscananon tenne conto della ritrattazione, e sottopose i lteste che aveva mentito nella scritta procedura(nella quale quella pratica deferiva il giuramentoai testimo ni) alle pene ordinarie. F u qaesta un apratica buon a? Io non lo credo. Poten ti ragioni sirecano innanzi a sostenere L opinione pi severa -1P a considerazione antologica : e pu guardarsicome incoata e non cmnpiuta la deposizione fincheil processo scritto o respettivamente il processoorale non erano chiusi, bisogna ritenere come com-pleta la deposizione quando il processo scritto eracompiuto - .0 la considerazione del durano poten-ziale, he in molti casi pu essere effettivo: la falsadeposizione dt!llo scritto processo po teva ( s e dessaera a favore) procurare la liberazione del colpe-vole; e ( se era a car ico) poteva far nascere o con-fermare ordinanze di arresto o decreto* d'invio; eforse in fatto produsse o 1' una o 1 altra di tali con-seguenze - ."la considerazione del principio giu-ridico regolatore della teorica del pentimento neltentativo : a ritrattazione in questa terza ipotesi so ntutta figlia del pentimento, m a vi ha parte il caso:fu un'accidentalith esteriore che il processo ora letenesse dietro al processo scritto; fu un'accidenta-VOI,. V. 20

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    - 06 -litk che il testimone venisse richiamato al giudizioora le; poteva anche non esserlo, e la c ircostunzaimportante da lui taciuta restare perpetuamente oc-culta, appunto perch col dire di non saper nientementre tutto sapeva dava apparenza d'inutile alsuo ridiiamo - ." la veduta di non favorire lemalizie; acce ttata la utilit della ritra ttazio ne nelgiudizio orale gli amici dello inquisito prenderannocoraggio a mentire per tenta re di liberarlo; ed isuoi nemici prenderanno coraggio a mentire perrecargli il male di una carcerazione e la onta diun pubblico giudizio : gli uni e gli altri lo farannosenza pericolo, nella speranza di salvarsi all'oralegiudizio con una ritrattazione quando veggano si3stessi in procinto di venire scoperti.

    Io non maschero tutte queste ragioni; e franca-mente confesso che sono potenti. Malgrado loro iosento repugnanza ad accettare il sistema severoper una considerazione che a loro si oppone, e chequantun que sola mi apparve nella mia pratica comegagliarda al di sopra de lle altre. Qu esta io trovonella natura e nelle ragioni di essere dell' oralegiudizio. La ripetizione orale di tutto il processo,tanto dispendiosa allo Stato e faticosa alla magi-stratura, non ha giA per solo suo intento quello disalvare gli accusati dalle frodi di uno istruttore ma-ligno. Ha per suo scopo precipuo quello di provo-care i1 confronto fra testimoni e testimoni; fra itestimoni e I' accusato; fra i testimoni ed il pub-blico; onde facilitare per questi modi la scoperta

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    - 07 -del vero, e vincere o gli equivoci, o l' audacia, ola repugiianza a deporre dei testimoni. I? dunquealtamente nello interesse pubblico, inseparabiledal fine del processo orale che sia larga per quantosi puo ai testimoni la via di cor regge re e comple-tare quanto inesattamente o mendacemente o in-completamente abbiano detto nello scritto processo.Se al testimone chiamato al giudizio orale la leggedice ed il giudice ripete che sar processato comefalso testimone quando non ripeta alla lettera ciche disse nella scritta procedura; se ogni piccolavariazione su quella lo esporr allo immediato ar-resto ed ai pericoli di un processo; diverr inutilela ripetizione, ed il testimone confermer tuttoei chesi vuole che egli confermi pur di salvarsi da quelfrangente. Abbia pure il giudice istruttore male in-teso o peggio scritto : l testimone confermer tuttoa meno che non sia dotato di uno stoicismo e diuna virt eccezionale; e la oralit che si decantacome gnarentigia del vero ad altro non servir chea perpetuare la menzogna. I1 problema 1: grave ;ma nel conflitto di pericoli per ambo i lati io pro-pendo per la opinione pi mite (1).

    (I j Sulla gravissima questione della punibilit. del testi-mone per il falso deposto nella procedura scritta quando ioabbia ritrattato all' orale dibaltiniento, pub vedersi L u C u i-e i n e d c la j z c s l i e e criiincllc e n Cour d ' A s s i s e s png. 342.M:t pi adde nlro s e ne occiipb I ' uccaden~iadi Tolosa nella se-duta de l 16 noveintre 3864, nella quale I' illustre M o l i n i e rebbe a leggere un suo resoconto relativo ad un manoscrit-to dell' A u z o n y inviato a quell' accadeniia, e che pren-deva i n esarrie la ques tione della punibililh del fiilro dep ost o

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    - 08 -nel processo scritlo. A u z o n y ammetteva che per le leggidi Francia il falso nella deposizione scrilta non punibilee ch e la giurispr udenza costante di quella nazione consiicratale principio. Ma lo scopo del suo scritt o essendo app untoquello di insorgere contro siffatta regola, os serv ava i peri-coli ai quali la medesima espone la giustizia e la fiimiglia:la giustizia, quando i1 fiilso deposto abbia procuralo il rilasciodi un colpevo le; le famiglie, quando a bbia pro cura to la car-cerazione e I' invio a giudizio di un innocente. M o l i n i e rperal t ro osservava non potersi impugnare che quel le f i ~ l ~ edeposizioni presentin o un fatto immo rale e dann oso, ma neldominio del dir ill o posiliuo ( soggiunge il dotto giiirista )vi sono degli citli colpevoli i n l o r o s tess i che l a leyge(leve ristene~*sl all' inc riminare e punire, quando il cu -s l i y o clbe essa preucrivcre6be polrebbe avere delle consp-yueiazc uncora pizi dannose dei faiti che si l&(&n mirad i impcdirc. Risalendo alle confei.enze tenute d' ordine delRe per 1' esame dell' ordinan za criminate dell' agosto 1670r icorda che i l presidente L~moignonsi era scagliato viril-mente contro il progetlo detl' art. 11 del til. 15 clie stabi-liva la punibilit del testimone falso benchb si fosse ritrattalonel confronlo con lo inquisito: ricorda che le crit iche e leprevisioni di Lamoignon nan furono ascoltale, ma ch e la pra-tica successiva mostr b ene quanto quelle previsioni fosserogiuste: e mostra ch e i redattori del codice penale del 1810altro non fecero se non adottare la opinione del c elebrepresidente confermala da una lunga esperienza. verissimo( egti conclude) che tutti i cittadini hanno interesse che i ll imore di una pena trattenga i loro nemici dal deporre fiil-ssuiente in loro pregiudiz io in una s c k a procedi i ra e dalloesporli alle rndestie di un giudizio criminale: ma essi han noanche maggiore interesse aBincbh il timore di una p ena irre-parabilm ente incorsa non trattenga ii testim one dal ritratt.at-ele mendaci incalpazioni. L' interesse di nan essere condan-nalo maggiore di quello di non essere accusato. Questooonolusione del niio illustre amico e collega decisiva. Se

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    v i i. questiona nel giure penale ch e debba sciogliersi conuna veduta enipirica, tale per certo 1? la presenie. Quelloche ho qui (letto procede (avvertasi bene) nel caso misto,quando ci06 il lestimone che de pose 1 1 falso nello scritto pro-cesso sia si tempestivame nte ritratta to al17 orale dibattimento.3Ia guid ju r i s nel caso semplice? Quando i' orale dihatti-iiienio non ebb e luogo, e cos il testimone non potb ritra t-tarsi, rima rrg egli punibile pe r In deposizione falsa em ersadalla scritta procedure? i2ualuoque sia stata la causa per13 quale non e bbe luogo il giudizio orale (f osse un dec reiodi non luogo, o la prescrizione, o la morte dell ' imputato )In soluzione del quesito dev e esser e la identica. Tale que-sito presentatosi fra noi dopo e sse re stalo risoluto da diietribunali inferiori bel senso della non punihilitd, fu scioltonell: opposto senso della pirnibilita dalla Corte di Cassazionedi Napoli con decreto del 3 luglio 1812: d n n o l i d i Giurapnr-d e n z a Italianu V I , 1 , 2 , 198. Le Corte Suprema argomenlbla sua opinione sopra ragioni di diritto positivo. Ma anc heconsiderato il problema in faccia alla scienza io lo sciogliereinel senso della punibilit, e ci tanto per le osservazioniclie faccio al S. 2691 quanto perch scioglierlo in oppostosenso varr ebbe assiciirare L impunit a tutti i tesiimoni chenella scritla proceduni depongono i l falso, a favore dell' ini-putato. Infafli,o il testimone falso sarebbe creduto,e procu-rand o al su o protetto una dichiarazione di non luogo avr ebb eguarentito la impunil. del suo delitto col procacciare appu ntolo etretto criminoso desiderato; o il testimone non fu creduto,ed allora nafuralmcn fe ha luogo l'i nvio; e l'inv io provo-cando il giiidizio orale pone per espresso provvedimento dilegge in balia del iealimone procacciarsi la impunit rilrat-tando i l deposto scritto. Bisogna dunque considerare il falsoiiel deposto scritto conie un reatci ormiii consi[? nalo, e nelbenefizio attribuito alla ritrattazione nel giudizio orale ravvi-sare una eccezione ~pecialissiriiu,motivata da considerazionidi utilit, al principio gener ale della irredimibilith della pena.

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    La regola che la ritrattazione del testimon e ese-guita da lui prima della chiusura del dibattimentolo esonera da ogni pena, diede ocrasion e a dei dub-bi quando il giudice dinanzi al quale si faceva ilgiudizio, anzich procedere oltre fino al termine delmedesimo lo arrest, ed a cagione del sospetto in luinato contro il teste sospese il giudizio per d ar luogoad una pi ampia informazione in ordine alla fal-sitA. Allora fa detto che la legge accordava ai te -stimoni un beneflzio del quale il giudice non po-teva privarli: che essi avrebbsro potuto ritrattareil falso deposto ed esimersi da ogni pena, e che ilgiudice non aveva potuto privarli di tale eventua-lit, Con ci si voleva giungere alla conclrisione chela ritrattazione possibile equiva lesse alla ritrattazio ne~~ealraentevvenuta. Ci non mi pare che in buonalogica corra. La ritrattazione una condizione allaquale la legge subordina la sua promessa d' mpu-nit, e percio deve subire i principii generali cheregolano la dottrina delle condizioni dipendenti daun fatto; vale a dire che la condizione non pu dirsiverificata per la sua mera possibilit (l). Ma quandosi giudicasse per quest' ordine d' idee nel senso piu.rigormo, non mi parrebbe potesse obiettarsi la falsatestimonianza con sumata, ma soltanto il suo ten-tativo. Io contemplo la regola della ritrattazionecome un precetto che si sostanzia nella formula, ilreato d i falsa testimonianza si consuma con la chiu-sura del dibattimento. Se questo concetto vero,come a me sembra verissimo, tutte le false depo-

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    sizioni che si emettono alla udienza non possonopunirsi fino alla chiusura che come tentativi. An-che accettato questo punto di vista pud peraltronella suddetta ipotesi replicarsi che i l decreto disospensione del giudizio principale emesso in pre-senza del falso teste equivale, rispetto a Iai, allachizisura definitiva, e converte i l tentativo in fattocompiuto. Ma v erame nte vi B iperhole nello ade-guare una sospensione ad una chiusura definitiva.Vedasi h1 o r i n art. 5871 (2).

    ( l ) La questione della ritratlazlone secondo i l modernodiritto fran cese si svolge latarnente in tutte le sue ipotesi daB l a n C h e cinquii.r),e etude su r le code pnal n. 396. E sin-golare che i francesi hanno valutato ancora la ritrattazioneimplicita : h1 o r i o a r t . 9341. Ma in genera le pu osservarsiche la dottrina dell' implicito assume iu Francia uno svol-giniento speciale. L si concepilo ancora la formula del-I' abus o di a utorit implicito. Eccone un esempio. Un sin dacoche and a caccia in tempo di divieto fii punito per abuaodi autorit implicito. PerchE ci? Perchi! essendo dove re disuo ufizio di impe dire e perseguitare le trasgressioni di cac-cia egli aveva abusato della propria autorit permettendo cssi. slesso la caccia indebita. Questa parrebbe una facezia senon l'avesse sanzionata la Corte di Digione: M o r n art. 9272.Ogni pubblico ufficiale c he delin que pu col suo esempioincor aggir e altr i ad imitarlo. Ma non vi : a/)uso d i z r fl z i oquando 1 ufizio non ha se rv i to d i m c zs o a deliriquere quan-tunque abbia fornito ragione di sperare la inipuiiith. Altri-menti non vi sar ebb e dclitlo di pubblico ufliciale c he nonavesse implicilo 1 abuso di autorit.

    (2) Un grave dissidio fra i giuristi italiani B sorlo in quesliultimi ternpi sul punlo di sapere se ( il !eslinrone mendacegio?)i la sua r i t rn t la s ione quando questo emetlu Jopn clceil giudizio orale era stato per qualsicoglia causa rinaan-

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    da lo . La suprcm a Corte di Palermo ha sostenulo teriacementela neyativa. Ma invece si erano pronunziate pe r l 'afferma-tiva le Corti di Napoli Messina e Catai~ ia lodat e in cib damolti giornali giuridici) e specialmente questa ultima nellasentenza del 1S decembre 1871 f G i u r i s p r u d e n u a di Ca -tania antio 2 , ra . 1 ). Ma anche la Corte di Nessina, sezionedi accusa, senihra ave r mutato opinione ; e cert3mente l ' hamutata la Corte di Catania nel giudicato de l 31 gennajo 1873relatore Gallo in causa P. M. contro Trimarchi {Giur i spru-d e n z a d i Cotania anno 3, png. 3 4 ) con una sentenza ela-horatissima. Pure lo illustre F a r a n d a in apposita disserta-zione, pubblicala nella Temi Zunclea anno 3, n. 16 e segg.;ha persistito a sostenere che quando il Codice pena le ha pro-me sso la impunit al testimone che dopo ave r mentito siasiritrattato nel lo or ale discussione e prim a che si ( [ dichinralocliiuso i l dibattim ento, i! un arbitrio intollerabile negargli ta-le irnpuuii, quantunque si ritratti dopo ch e il tlibattitneato fuper qualunque causa r inv ia to . Questo argomento adattato aduna legge non di r i t o ma penule, decisivo. Al fine di puni-re non pu dirsi s e n z a a r b i t r i o che un dibattimento r inv ia to ,A un dibattiniento chiuso. Osserva di p i F a r a n d a , con tasila solita acut ezza , che la ragione d i tale impu nit s ta nelladistinzione fra delitto consumato e delitto perfe t to . I delittiformali ( e tale dicesi la falsa testimonianza) possono e ssereconrumat i e non perfe t t i . Sono consumat i quando l' azionesubiettiva ha gi prodotto la lesione del diritto ( pubblica giu-stizia) ohe costituisce la oggettivil giuridica del reato: emessala ialsa deposizione il delitto E consumato. Ma n on son o per-felti finchl? non avvenuto i l danrro (condanna di innocente oassoluziooe di colpevole) al quale tendeva il realo. Ora le leggiper veduta I puhblico ordine ammettono in qualche CiiSOla cessazione della pena per un htt o d el colpev ole clie dopoconbun~ato l delitto venga spontaneo ad impedirne la per-fezione, conie appunto fa il testimone che dopo avere con-sumalo la faLilB viene ad impedirne lo perfeaione ritrattando;e cos restiiuendo in piena luce la verith. La legge non

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    ~c r im i nn , ercli scrirnlnare a delitto consurnato i m p q -bibile ed assurdo. Ma loglie la pena per a l le t tare coo clballa ritrattazione, e facilitare il trionfo del vero. Dunq ue finchbi! possibile che mediante una ritrattazione si impedisca la per-fezione del rea to deve essere nella falsa testimonianza utile alcolpevole lo impedimento che egli vi ha opposto. Ma in untlibaiiirnento rinvialo tale impedimento sempre poseibiigfinch non sia chiuso. Duuque il benefizio Alla legge deverimanere fermo. Altrimenti la legge av reb be obbedito e nonobbedito al ternpo slesso alla sua ragione ruotrice! Avrebbe;igito a capriccio, ed avre bbe contradetto le sue vedute! Lo ch eiion pu arnmelterai. Questa argomentazione viene poi con-fortando lo esimio giurista con una accurata e mitiutissimaaualisi di altre molte disposizioni dei codici veglianti. L' argo-rrientaziorie di F a r a n d a , a senso mio, B molto stringente.Se unil irnpunith v i deve essere pel falso testimone ch e ritrae-ti], e questo sconcio si dev e toller are in vista del beneficio diliberare 1ii giustizia da ogni sospetto di errore, vuole ragioneche la impunit s i accordi finch la ri trattazione pub esse rsoperativa di quel berieficio. La logica non transige. Malgradoci la tesi di F a r a n d a non pub accettarsi in senso arsobutoquando si applica alla lettera del noslro articolo 372. H per-cli ci? Per la solila dolorosa ragione del vizioso modo didisporre delle nostre leggi penali . I pi eletti ingegni d91ta-li a si sono stancati su questa questione. Giuristi eminenti;Corti di Napoli, di Messina, di Catania e di Palecmo; e sonoandati per opposte vie a causa della infelice locuzione del-1' art . 372 del codice penale Sardo, il quale nella sua seconda1,orte con tem plan do la falsitA nei giudizi orali pr om ett e laiiiipuiiit al falso testimon e purcli si ritra tti prima che sianicttinnr-co ceiuso il dibalbinlento. Da ques ta ultima formulaviziosissima nasc e tulta la perplessit. Cento volte 1' ho detto,c cento volte lo ripeter finchb vivo. Le formule rncriericalu'sorio in una legge peiiale perp etua men te vizlose e pericolose.(Jiiale era il concelto al quale nella scienza e nelle legisla-ziorii si ispirava questo perdono di un delitto ormai cunstr-

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    - 14 -=l o ? Era nitido, assoluto e incriticabile questo cancello, estava in una compensazione di benefizi. Suprem o fine e somm oben e del giudizio penal e B il trionfo della verit. A questofine si sacrifichi il r igore giuridico che vorrebbe la pcna, ealla esemplarit e vantaggio politico della pena sia equiva-lente la esemplarit e i l vantaggio politico della ritratiazio-ne. Ecco evidente lo spirito dell ' art. 572. Il teste che rnenlinella proceduni scritta ha o r m ai p r o d o ~ t o n drrntio. Il suodelilto oltre ad essere consumato pu essere in part e an coraperfe t to , perchB pu ave re gi c agionalo ere t t i dannos i (ar -rest i , scarcerazioni , e s imil i) . Ma pure B sr in pre suscett ib i ledi perfezione ulteriore, perch ul t e r ior i danni pu produrrela perseveranza del falso teste. Dunque ( pr im a parte del-I' art. 372 ) alla se~niperfe z ione i diminuisca l a p en a (m ano n si tolga) quando la ritrattazione del teste impedisca laperfezione successiua. &la nel falso di una deposizio ne algiudizio orale non vi i! perfezione alcuna se il teste rilraltapr ima che il giudizio si coinpia. Dunque ( seconda par tedell' ar tic ol o) qui la pena si tolga affatto. Lo spir ito era chia-ro. In una parola ut i le per ut i le : cco In idea di qu es ta teo-rico. Ma i nostri legislatori cad der o nel solito vizio, di nonridu rre a precetto legislativo il concetto loro con formulache designasse nettamente la i d e a . Anche qui subirono i l fa -scino delle material i la , ed espressero le condizioni dellaimpunit con formula mater ia l e . Essi dis ser o sia impiiuitopurchb ritratti pisinra che sia Drcninnhio caiuso i l dibatli-mento. Cos spostarono aEit to i l pelisiero al quale inspiravasila impunit: e la sua condizione vennero a porre nel b t tomtrleriale del Presidente che dichiara la chiusura ; uasiclii!la ragione del punire non dipen desse dal c e s s e r c 1 utilitudalla ritrattazione, ma dal pron unziar e quella formula sacra-melilale il dibattimento d chiuso. Avvenne cos quello cheavvieiie perpetuamente quand o la legge sostituisce alla de-sigaazione di una i dea , la designazione d i un a rnaterialitci.Finchb la i dea e la materiat i l cor rono unit e, la leggepar buone, e nessuno si avvede dei suoi pericoli. Ma i fatti

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    materiali sub iscono infinite varie t e frasforniazioni non pre-vedibili dai legislatori : ed al lora avviene che la i n a t e r i a f i l atrasformata non pi si trova a contatto con la idea. Di quii l couflitto fra lo spirito e la le t lera della legge ; di qui glieterui dispare ri dei giuristi, che gli uni obbediscouo a quello,ment re gli altr i aderiscono a questa. Voi voleste esp rim erela condizione della iinpunil con un fatto ma ter ia le , dichia -r~cu io i ie i cl~iuscrru .Ebbene coglietene I frutti. Voi credesteche pr i ma della d icl i inrazio ne d i cl i i icsura la r i t rat tazionefosse sempre tilile alla giustizia, e dicendo qiiello vi parvedi r quest o. Ma il fatto vi scivo la dal le ma ni per. una suatrasforinazione. Ecco il caso ultimo di Catania. Tr im arc lbimente al giudizio orale per favore di Sa it ta ; l dibatt imento6 sospeso; intnnio Saittn muore e cosi diviene iinpossibilech e ruai un Presidente d icli iari cliiuso il dibattimento Saitla.Ed ecco Trinrrychi che insiste sulla lettera dell ' art. 572, esi oppone alla propria condanna perch la legge gli fa di-ritto alla impunit riirattaridosi prima ch e ga' d i c h i a r i c h i u s oil dibattim ento. Ed ecco la Corte che non sa chinare la frontea questo assunto teriierario ed a ssurdo, e trovasi costretta adeflettere dalla lettera della leg ge e dalle mass ime gi da leistabilite, mentre dall' altro Iato i giuristi sosten gono che lalegge deve s ubi re la necessit clie ella m edesima si fatta :e poiche essa 11s promesso di non punire il falso teste fin-cl ib f ion s ia d icl~iaru tociiiuso il diball imenlo , d icono cheessa deve aspettare 'qiiesto fatto, e che ingiustamente punisceclii punisce prinia che siasi avverata la con dizi one alla qualela legge iiveva tass;itivaniente sub ordi nat a la pena. L3 tesi diF a ra n d a ( r ip e to d u n q u e) strettamente logica applicataalla letiera dell ' art. 572, nia essa talvolt;~ ub con durr e alloassurd o pe r la viziosa rrdiizione di quest y articolo: assurdoevidente e palpabile qii:indo porta ad adattare la impunitconcessa in vista di un utile anc he ai casi nei quali I'trfilespe ra to b div enuto ilrpossibile. Tutte le volte clie cessata lasperan za di uti lilt i nella ri1r;ittazione cessi la ro g io n e d e lperdonare, come cessava ne l caso Tr imarch i g iu d ica to in

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    - 16 -Ca bn ia, la stessa logica obbligav a i giudici a conculcare lalettera della legge per o bbedirne lo spirito e negare I' im -puoi&. L a falsa deposizione di Trimarchi aveva prodotloI' effetto voluto di impedire la condanna di Sai l la , i l qua lernerc di quell;~era morto in stato di innocen za: e malg radoci, stando alla iettera dell' arb. 372, s i s a r ~ b b edovuto as-solvere quel falsario perch mancava il falto ma ter ia le dellacl8iuslrra. In questa situazione fu necessit pei giudicanti diporsi dietro le spalle le concludeatissime argornentazioni diF a r a n ci a soll;i lettera, e concu lcnre la lettera ste ssa, pro-nunziando condanna dove la condizion e letteralmen te richie-st a dailn Eegge alla condanna fdr'crictrazio~e dr chiz6surojnon erasi verificata. Il rigido legista riprova il sistema ac-colto dai giucllcan~i: pratici tollerano la violazione dellalettera per risparmiare la irnpuaitii di un delitto crmpiuto ecoro nato da l raggiu ngimen to del fine. Ecco il conflilto, unicacausa del quale la vizioso reda zion e della legge. Crollinola testa a pi ac im ~n to oro li increduli. Illa la esperi enza rno-strerh perpeluamenle che le definizioni vi ale ria li sono vi-ziose e pericolose ; e che studiate a fondo le [lultuanze dellaGiurisprudenzii trova no sen ipre la loro causa in un vizio diformula legislaliva : e qiiasi senipre in questo andazzo funestodi preferire al concetto rariiinale, che e sempre ve ro , unconcelto maleriale che troppo spesso pe r lo infinito muta-nienlo dei fatli non risponde n& alla ragione movente, n a lfine voluto dal legislatore.

    La teorica del grado (1 ) nella falsa testimonianzanon presenta specialit tranne sotto il punto di vi-sta della pressione psicologica che cert e eccezionalisituazioni possono avere esercitato sul testimone. Ionon parlo del complice incognito &e siasi esaminatoin un procesao come testimone, ed abbia mentito

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    per non tradire sB stssrsa: non parlo del figlio, delconiuge, o del EraFRlb &e siasi vulub esaminare1come testimone contro i l padre, contro il coniugeo contro il. fratello. In ambo questi casi ho gi8 detto( 9 .2669, e 2670) che lo esame formale un attoillegittimo, la funzione di testimone che la igno-ranza o l'arbitrio di un giudice abbia vdnto im-,porre a costoro non li rende veri testimoni in facciaalla legge per fine di punirli dei m endaci o delle,reticenze in cui siano caduti per la tema del pe-ricolo in cui versavano quei loro stretti congiuntiod essi medesimi. Questa dottrina ho sostenuto pivolte i n faccia ai tribunali anche prima della pub-blicazione del codice Toscano (2) e sempre con foro1tuna, perch la legge di natnra B gih eloquente d1'tutte le leggi. Ma qui allndo soltanto a quel grada'di parentela /d) intercedente fra il testimone ed' unaccusato, la quale per la legge civile non basta adesonerare il cittadino dall'obbligo di testificare ai3-che a danno del proprio congiunto.

    (I) Sciise speciali p er la falsa leslinionianza invesligeron

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    - t8 -minenza ed inevitabili18 del carcere minacciato per similecontegno, costituente ( come notammo a 9. 2513 ) un veroabuso di autorit, sarebbero esclusivi di ogni dolo nel falsotestimone quando anche si provasse che egli per evitare laimiiiinente carcerazione si arre se a dire cosa clie non sapeva.

    (2) 11 codice Toscano ha &lo solenne ~a nz io ne questadottrina con la splendida formu l;~ el l' ar t . 275, S. 1- vi -il tes tinione falso v a immune d a ogni penri, se rivrebbepotu to es sendo verace susc i t a re una quere la c r in l inuleconlro d i si o cont ro u n suo consanguineo od nf l ine inl inea re t t a f rno u qua lunque grado, od i n l inea colln le -rude dentro i1 secondo grado inclus ive, o contro il su oconiuge. Ma la filosofia delle nostre Corti aveva precorsola legge in questa dottrina. Oltre il ca so clie ho ricord atoed i molti che potrei indicare, B notevole i l giudicato dellaCorte Regia di Lucca contro Anna S a r t i nei Cianglrerol l i .Costei si era voluta esam inar e nel processo di tentato UXO-ricidio istruito con tro il di lei ma rito. La vittima dello atten -tato aveva generosamente negato i l vero p er salv are il pro-prio marito, e I' Uffizio I' aveva tradoha alla Corte come readi falsa testimonianza. Non mi cosl gr an fatica otten ernel 'assoluzione, malgrado la special i t i che si trattasse di unoffeso, 1 esam e del qu ale era permesso dalle n ostre pralicliead onta della qualit di coniuge o di ascendente.

    (3) Sembra ch e due recenti giudicati abbian o stabililo chela parentela inlpeditiv a del17 esame nasca dal matrimonio c i -vile e non nasca dal solo inatrimonio ecclesiastico. Qiieslesarebbero la sentenza Br ag ol t i e Ghiori del 13 novem-b re 187'2, e la sentenza ya nn oc ci del 187'3, che trovo citatein nota a pag. 52 del libro pub1)licato test a Fir enz e coitipi Niccolai dallo illustre Consigliere P a o l i sotto il titolodi s tudi di Giur i spru denz a i t a l i ana co mp ara ta . Ma se laparentela nascen te da vincolo ecclesiastico non genera 1' ef -fetto civile dello impedimento ali' esame, dovrebbe pu rsempre, s mio credere, nascerne il duplice effelto morale -1."della eocezionabilitd del teste - .0 della mino~anlo i

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    - 19 -suo favore in caso d i falsa testimonianza. Queste du e pro-posizioni nii sembrano evidenti ed irtcontriistubili.

    Esiste presso alcuni moralisti di Iarghe teorie laopinione che qualsisia grado di parentela anchetrasver sale remota, esonsri dall'obbligo di dire ilvero in giustizia quando corre pericolo il propriocongiunto. Siffatta opinione si i! inculcata e radicatanelle illuse cosciilze degli abitanti delle nostre carn-pagne; ed io n' ebbi frequentissime riprove nellernie pratiche. P o tr i ella una tale opinione fbrnireuna degradante nella imputazione del falso testimo-ne che versando in simili circostanze fa da quellacredenza indotto a mentire ? Io penso recisamenteche no. La imputazione politica non si misura allastregua della morale; e quando anche il testimunegiustifichi di essere stato ingannato dal proprio t e o ~logo, ci6 clie varrA ad esonerarlo dal peccato nonvarrii ad esonerarlo dal delitto, perch chiam ato eglia compiere un dovere civile doveva uniformare lasua condotta alla legge civile, e non ad altre leggi.La buona fde di costui sarebbe affettata. In sostan-za egli dedurrebbe Io errore di diritto relativo allacoIpabilit2 della propria azione, e niente subordinatoacl un e rro re di fatto. Se vuolsi dunque concederesotto questo punto (li vista una leggiera miiiorante,si faccia in obbedienza ai principii generali, vale a(lire in ra gione dello affetto, e noti della parentela.I1: cosi si estenda al17amico che ebbe particolari afLfezioni verso l' accusato, e si neghi al congiiinto ctieviveva estraneo da l u i ,

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    Le penalit della falsa testimonianza ho gi d ettoche furono esorbitanti (1 ) flnch nella medesima sicontempl lo spergiuro ed i1 sacrilegio come crite-rio predominante. Spogliato questo delitto da ogniconsiderazione religiosa si condussero le legislazionipi illuminate a parificare (2) nella pena tanto iltestimone che avesse giurato quanto quello che nonavesse giurato: e nel tempo stesso le pene si ri-dussero a maggiore mitezza. Guardato 1 obiettivodi questo reato nella offesa alla pubblica giustizia,la sua pena si proporzionb al danno che la falsadeposizione av eva recato o potuto rec are alla mede-sima: e furono norma universalmente ricevuta neHagradazione della pena i criterii misuratori che pii1i n alto (g. 2683) ho accennalo. Quindi la falsa te-stimonianza a danno dell' accusato si puni con laregola della calunnia: e quella a favore dello ac-cusato, e quella emessa in un giudizio civile si pu-nirono con pene restrittive temporariamente dellalibert, pi o meno elevate secondo la importanzadel giudizio e della deposizione. Cosi la pena delfalso testimo ne pri sa lire secondo il codice Toscanofino alla morte (art. 269 o 273, S. 1 ) e scenderefino a due mesi di carcere ( ar t. 2'72,273, g. 2, tit. 6)e secondo il codice Sardo pu salire a venti annidi galera (art. 365) e ~cend ere ino a sei mesi dicarcere. Pi minuziosa distribuzione di castighi det-tava il codice Gregoriano: vedasi G i u l i a n i isti-teszwni di diritto crimiraale vol. 2,pag. 167.

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    (1) Siille pene Greche contro io falsa tesliirionianzn, vedibleu r s i o l'l~ernis Allica cap. 53, i6 . 2. Per le dodici la-W IA sembra che i falei testimoiii si pr .wi l> i iussc r~alla roccaTnrpea: G e l l i o tlocleu A l f i c ~u p . 2 0 , l ib. 1 . Poi nei giudi-zi c;ipilali furorio giudicali con la legge Cornelia

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    Ma il codice S ardo ha una distinzione meritevoledi osservazione; voglio dire la distinzione tra falsatesthzonia?zua e reticenza. Mentre il codice Toscanocontempla chi aferma il falso e chi nega il vero,equiparando, come naturale, le due ipotesi; il co-dice Sardo fa due casi differenti di chi allega (sic)fatti falsi o false circostanze, e di chi tace in tuttood i n parte cid che sa iatorno a i fatti sui quali&ne interrogato. AI primo fatto nella pratica pie-montese si d il nome di falsa tesrimonianza, al se-condo quello di reticenza. La formula tacere nonequivale sicuramente alla formula negare, perchbchi nega parla e non tace. La condizione pertantodel codice Sardo, che rosulta dalla formula szs cuiviene interrogato, bisogna riferirla ad un interroga-torio generico senza contestazione di circostanza spe-ciale che costringa il testimone a rispundere %o%, o non lo so, mentre essa B ed egli la sa. Lo cheporta a concludere che la ipotesi deIla reticenza ( l )suppone per necessit che il testimone non sia statointer~ogatosulla circostanza che gli si appone diavere maliziosamente taciuto. Ma come si far eglia constatare il dolo di tale reticenza ed escludereuna distrazione, una dimenticanza, o una scusabileopinione della irrilevanza della cosa tac iut a? Oltrea ci come putrA ella constata rsi tale r eticenza $01sistema informe dei novelli processi verbali, ove nonsi scrive pih la interrogazione diretta al testimone,ma tutto si esaurisce dalla pigrizia del cancellierecol notare che f u qportunamerzte inte7reogato?Se

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    ebbe Iaogo una speciaIe contestazione ed a queatatenne dietro la negazione de l testimone, B evidenteche sfuggono i ermini della semplice reticenza.Ma lasciamo di questo, e snpponiamo che giungaa provarsi la maliziosa reticenza, e ad escludereogni dubbio sul dolo e sulla volontii d' ingannarenel testimone, 11 quale abbia profittato della man-canza d' nterrogazione pe r teuere in sb quello &cheforse avrebbe detto se vi fosse stato interrogato.]lo dimando ss in tale ipotesi (supposta possibile )sia giusto di fare nella punizione quella irnmeiisadifferenziale che ha fatto tra caso e caso il codiceSardo. Io dimsndo se sia giusto non ripetere inordine alla reticenza quell'aam ento di pena che lostesso codice detta contro la falaa testimoni~nzaquando fu emessa in danno dell' accasaio. Che forsenon pud pregiudicarsi ad un ttccneato con una re -ticenza? Chi affermando di aver veduto Tizio vi-brare a Sejo il colpo mortale, occulta per odio coa-tro il primo d i aver vednto Sejo aggredire Tizio .estringerlo d' appresso .con mano armata, nascondeun Tiero ch e avrebbe potuto far dichiarare innocaute1'accusato e lo spinge in galera. Qn evidentementela legge Sarda ha usato una transazione :ha volutointrodurre questo nuovo titolo di ~aticen2a, gliha fatto il passaporto con un a mitezza, la qaale(sopposta la imputabilit giustificata) non ha ragionedi essere. A me dunque sembra preferibile per JUWmplicitb del concetto e per la nitidezza della espreksione la forrnrila toscana.

    (1) LU ipotesi della reticenza fu esarnlaatti e variarnenie$Pecralizzala da i prarici: e quesla miibria d i ~ e u n e elle mani

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    - 24 --loro una selva di distinzioni e suddistinzioni. Alcuni diswroreticente il tesle che ren devas i I;tiitante: altri quello chi? siri t irava dal cospetto del giudice senza rispond ere: altri quelloc h e p e r sotterfu gii c vad eva una con;r.ua rispos ta. Alcuni viravvis arono una frod e e non un falso : e i l Ilo s s i O f l i t . def u l s i s 11. 15 9 a d 1 4 2 ) pretese applicarvi i l titolo di sicl-lionato. I canonisti dissertarono p er largo sull ;~ rnpoi;ibili i i~dells reticenza. Il B u t r i O fi i iiutore di uiii. disliuzio rie coin-halt~iti idall' I m o l a , e con varia vlccnda accolta e reietta ;la quaie consisteva nel vedere se i l testimone aveva inera-nieirie giurato di d ire la verith su qiianlo ven iva interrog ato;oppiire se aveva giurato di dire tutta la verit. Distinzionisottili che crcaiio una casuistica artificiale, a cili non sem pr ecorrisponde la intelligenza o la maiiziii del trstirrionr. Si pob-sono consultare sii ci Co v a r r u v i o v n y i n r t r ~ ~ t .~srilutitr-num l i6. 1 , cap . 2, n. 5 ; e C ;i 11 t e r a quaesiiones crin i inn-le s ca p . 8 , n. 4 4 : ina il rnegiio c he pos s:~ ar e 1ii sc i enz ;~iuodcrna in sinlili gincprii C di tornc via la occasione.

    Ma il concetto della ?-etice?zza(l)oine figura d ireato punibile a similitudine del mendace deposto,pare alla mia tenuit uno assurdo logico. Io creiloassolritati~ ente mpossibile che qualun que uoino possana rra re e descrivere [in fatto sen za ome ttern e rinaqualche circostanza. Si mediti sop ra ci, e ci per-suaderemo dello impossibile che io affermo. I1 testi-mone avr8 scrupolosamente riferito i pi minutiatti che vido fare a Sejo in una data occasione.Ma non Iia detto se aveva o no scar pe in piedi;s e aveva o no giubba in dosso; se avev a berrettoo cappello; se presso lui vi e r a an ch e Meviu ; ein quel momento splendeva o no i l sole ; o in pros-

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    - " -siuiit del luogo dove il fatto accadeva trovavasisi o no un albero, e quale. Si vada per mille esern-plificazioni, e bisogner concordare che non pu es-servi narrazione nella quale non si trovi una reti-cenza. Ora se avviene che per le condizioni specialidel processo al giudice apparisca importante lo aversaputo che Sejo er a senza scarpe o con giubba ne-ra, od altro simile, egli avr dalla legge fondataragione di contestare al testimone che fu reticente.I1 ~izuteriale ella reticenza dunque in tutte ledeposizioni, ed 8 impossibile farne una che non neabbia. Sicch il pericolo del testimone B costante econtinuo. Tutto d ipende d a d ue eventualit. 1.0 Laeventualit& che la circostanza, o della giubba, o delsole, o dell' albero, assuma nel corso del processouna importanza non calcolata ilal testimone e forsein principio neppure dal giudice - ."che il giu-dice sospetti quella reticenza essere maliziosa. Cosila questione viene ad essere tutta intenzionale, eper conseguenza posta nell' arbitrio del giudice.Questi se veloce al sospetto dir dimani al testi-mone - a in c arce re perch ie ri tacesti che Sejoera senza cappello, o che mentre egli percuotevaCajo suonava la campana della chiesa, o che piovi-scolava, o simili: tutte queste cose dovevi dirmiquantunque io non te le domandassi; vai dunquein carcere. E questo giudice sarebbe logico in fac-cia alla dottrina della reticenza. 11testimone po trebbehcne dedurre che non lo fece a malizia: ma forsegli verrebbe risposto che la questione della maliziadeve giudicarsi al pubblico dibattimento. I1 mate-riale del reato io 1 ho; subisci il processo e vai alpubblico dibattimento; l farai conoscere se fu o

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    no malizioso il delitto di reticenza che tu commet-testi. In ultim a a nalisi i pericoli ed i da nn i del po-vero testimone sono conseguenza della ignavia (le1giudice che non lo interrog accuratamente. Si vuo-le scansare la fatica, e si inventato il delitto direticenza. Cosi il giudice istruttore quando lla dettoal testimone Iliinmi lutto quello clhe sai ha esauritoI' ufficio suo. Indovini il resto il testimone. Questiverrd poi richiamato alla Corte d'Assise. I1 presi-dente pii sveglio gli dimander quella circostanza,ed il testimone la dir8 ingenuamente. Ma il presi-dente con brusco piglio gli insegner clie egli do-veva dire anche cib su cui non era interrogato;gli obietter che si B renduto colpevole di reticenza,per cui si % esposto ad un processo criminale. Edecco quel mal capitato tremare e venir meno dallapaura: ed ecco il mormorio del pubblico, il discre-dito del testimone che vedesi posto in sembianzadi falsario, e pu ascrivere a fortuna se se la cavacon la sola paura. Queste le non son cose che ioimm agini nel niio scrittoio. Le ho v edute spessoalla Corte d i Assise, dove stirnasi essere gr an de abi-litd di manovra porro i giurat i in sospetto sul contodi questo o di quel testimone. E tutto questo sichiama progresso portato in Toscana ! . .

    (1) Fu assai drcisivo il significato ch e i pratici attribiii-rono al cr.iirreti reticenliae. Con questo nome si design damolti il delitlo che pretendevasi commesso da chi venutoin cognizrone di una c ~s pir azi on e conlro lo stii to non ne:ivossc fritto denunzia. In faccia ad iin principio siratto heiic sicomprende che I n inlerpellazione fatta o non falta non potcvaessere infliiciile sul reato. Ma dopo che la oinessa delaziori

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    cess di ess ere in termini genera li un delii to, cqli niaiii-feslo che la ioterpellazioo e appositamente e Iegittimam~ntel'alta diviene una condizione della odierna rc l ice~t t r r .

    Cj. 2697.Noi saremmo pertanto di opinione che il titolodi raticenza non fosse a ma ntene rsi in un codice,per i pericoli di tranelli e sorprese alle quali puesporre il pifi ingenuo testimone. Ma per meglio

    spiegare il nostro concetto occorre tornare un istan-t,e sulla fo rmula ~zegazionedel uef-o,che costitriisce(Cj. 2666) il secondo modo di materiale nella falsatestimonianza. Un principio generale deve dominarequesto punto: ed b che qui la verit non s' intendein un senso r e a b ed assoluto, ma in un senso ideo-logico e relativo. Si ha per vero il falso che il te-stimone creda vero; e si ha per falso anche il veroche il testimone crede falso, o che 11a lu i igno-rato. Due applicazioni di questa regola.

    La prima applicazione si B che nel modo stessocon cui il giure penale conosce un falso punibiledimtto a pf*oz?a?*catto vero, cosj tiene per falsatestimonianza anche 13. esposizione di un fatto vevo,quando il testimone che venne ad affermare di aver-lo udito o veduto non lo aveva nb veduto n udi-to ( 1 ) . Il criterio della falsitli della testimonianzanon dipende dal rapporto fra il ctetto e la ?*ealtadelle cose, ma clnl rapporto fra il detto e la scienmdel testimone. Aliud est wzentiri (diceva C i C e r o-

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    - 38 -11 e ) ulizto! dicctv irzenduciztr)~.Dicevano mendacioma non mentivano gli antichi filosofi quando asse-rivano che la terra stava ferma ed il sole aggira-vasi intorno a lei, ed invece mentiva m a non dicevamendacio quel viaggiatore che prima della scopertadell' America descriveva la esi stenza di un altro mon-do al di l i dell' Atlantico come cosa ved uta ed os-servata da lui. I1 testimone che eventualmente naia-ri cosa vera m a non saputa da lui falsario, perchmentisce sulla scienza propria o sulle cause dellamedesiina, mentre il giudice a lui appunto non chic-de altro tranne la esposizione genuina delle propriecredenze, rilasciando poscia a se medesimo il giu-dizio sulla loro verit od erroneith.

    (1 ) Questo ciiso si desisti0 dai pratici con la forniuln ch ei1 testc del ione~a itlso SCO! no~z alsz1111, iok, f i t l~ l tn l (>n t eriia iion i l falso : d altri la disse falsil non assolzct riiarelriiitin. 1 ri ioralisti pretesero sos tenere che, data la ve ril idella cosa, i l t ~ s t e i le aveva a sse r it o ave re egl i s t esso ve -cliito i l fritto, mcnlrc invece era stato a l u i narrato da per-soria di :ua fiducia , iioii peccava in foro coscic,nli,lc. I pra-tici invvisnroiio iu tali condizioni u n a ;illeriuantc, e dissero

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    - ;?C) -

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    reo d i falsa testimonianza anche dove il titolo ela-stico di reticenza non si trovi nel codice vigente.

    Forse la formula 9aesctv.e si prestera piu facil-men te ad escludere lo elemento intenzionale pe rcagione di mal inteso o di dimenticanza. Ma que-sto appella alla prova del dolo: e ormai ho dettomille volte che le difficolta relative alla prova nondevono esercita re influsso nessuno sullo stabilimentodei principii. Bensi fu osservato (i) che mentre1 affermazione o la negazione assoluta opera con-tro la giustizia coi mezzo di un'addizione al pro-cesso, la deduzione d' ignoranza non opera in dannodella giustizia che mediante sottrnzione; perch iltestLimone che dice non B vero pone in processoun elemento abile a conflittare un altro testimoneche dice B vero; laddove il nescive o il non recor-d u r i di un testimone non conflitta nessuno. Da civollero alcuni dedurre che il reato in questa ultimaforma avesse una quantitrl minore per il minoredanno immediato che sta in potenza nella deposi-zione. E forse tale osservazione potri nei conve-nienti casi valutarsi dal giudice nella distribuzionedella penalit.

    (1)Ossrrvarono i dotlori clie i l lcsliinone qiiaiido si lirnilaa deporre la negativa della propria scienza dificilincnle siprri) conviiicere di falso perch pu non ave r veduto: Il0 s s i Orl e defcnaionc reorum, n. 34 - l e ss a n d r o in 1. 2 ff .guod quisque j i ~ r i s- i i a n g e r i ~ c i e n z n ella legisln-sione cap. 15, lib. 3, canon. 10- l a r o l ib. 5, S. frrlsicm,

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    11. 7- u s c i i i o conclur. j ! ~ v .89, n. 9- l a c k s o n econli~~cntarics hapt. 10, n . 16. E cosi non hasta provareavvers o lui clie i l fatto sussisteva, ma per convincerlo di falsi-t bisogna provare eziandio che egli ne aveva contezza peraverlo, secondo i casi, udito o veduto. In pratica sar ve ris-simo tale risultamento, ma il medesimo n on con duce pe rnecessit logica alla regola generale che il teste puram entenegativo non debba mai essere processalo; bens alcuni ancherecenli scril tori venner o a questa conclusione, e insegnaronoch e la negativa d i un fnlto v er o non lta ciirattere d i falsatestimonianza: ci si insegnb da G i o r d a u i commento alS. 199 de l C. Aiistriaco vol. 1, puy. 375, sulla scorta del-1' A I b e r t i n i del diritto penale. E vedasi 1 Eco d6.l Tribu-nal i n. 1539. Ma que sto appello alla do!trin:i del teste nega-tivo, che ac cennai di so pra , e n iente affatto ha clie fare conla ipotesi pura e semplice della re t icenza; e per giustificareun dettato non bisogno applicarvi una ipotesi diversa da quellache i l dettato contempla. Cosicch: altro E decidere c he la falsatestimonianza (contro I' insegn amen to dei sudd etti dottoi-i 1si costituisca dalla scn~plicenegnzione del vero, a l t ro B de -cidere che si costituisca dalla mera relicenza.

    3Iisurandosi la penalit della falsa tcstimoninnz:~dal genere del delitto intorno al quale si cleponc,sorge questione in tutti quei casi nei quali la leggeminacci con tro il delitto stesso una pena alte?*nadivu,dando licenza a l giudice di applicare secondo i casio la casa di forza o la carcere; oppure la carcereo una pena di polizia. La p en aliti del testimone( e nei congrui casi del calunniatore ) dovr ellamisurarsi dalla pena pii1 grave o dalla pi mite?La competenza dovrh ella dctcrrninarsi come perfalsa testimonianza avvenuta in giudizic di polizi:~

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    o in giudizio correzion ale? Se la causa principalefu decisa con una condanna, la questione ha unafiu-rns e puh ricevere una soluzione : se fu decisacon I' assoluzione ha una dive rsa forma, e puo ri-cxevere una soluzione diversa. ;\'ella pririia ipotesisi ha il f'atto positivo che il reo principale fa con-tlaniiuto a pena di pulizia, e rimpetto a simile fattopri sembrare repugnunte dic i1 falsario si giudichiin una condizione ipotetica srncrttita dal fatto. bIaliella seconda fattispecie ( c h e di fresco si presen-t6 ( t ) in faccia ai nostri tribunali) il principio chein dubbio del~bapropendersi per la sentenza piuillite iron lju8 essere tolto a guida nella soluzionedel pi'oblena. La legge misura la pena del falsariosul criterio di un possibile. Quando il giudice delmerito applico la pena di polizia decise irretratta-Ililmente clre quel caso era caso di polizia; e sa-rebbe contradizione nel giudicato che rispetto alteste lo dichiarasse caso correzionale, percli la pos-sibiliti pii grave @ sparita innanzi alla rejudicata.Mn quando il giudice non si pronunzi6 sulla penaprincipalt! rimane sempre possibile che egli dovo1Usse venuto atl applicare una pena applicasse layiii grave. Laonde 18 legge che determina la penailcl falsario sul criterio clella possibilitci resta sem-1)r.e applicabile nella previsione pi severa fincli lapena p i i severa b possibile.

    ( l ) Corle d i Cassazione di Toriiio 23 maggio 1868.

    Una questione altrettanto grave quanto interes-san te e vitale mi occorse in pratica circa la Trova

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    - 33 -della falsa testimonianza. Non sempre 1 accusato dispergiuro verr a dedurre che la (leposizione con-bestiita a lui come falsa B conforme alla veriift. Po-trit anche lleilurre che alla udienza non. del~osc Z E ~tewziizi c l ~ e i Irova;izo registrati ~ze lproce .~so~u . I * -buie. Nel mio caso il verbale referiva che il testi-mone avesse detto notz f u i enai iii quella taberna.I1 testimone era un giornaliero frequentatore diquella tab er na ; e f a facile al]' accusa iicl processofatto poscia al medesimo provare con una folla d itestimoni che colui era realmente intervenuto inquel luogo. Ma il testimone cleduceva che il cancel-liere aveva male inteso e pcggio scritto In sua de-posizione, mentre invece egli aveva detto no?&udi inzci .ilz qzcellcb tabemzcc il discorso che si pretendeudito da me. Egli produceva un ririrncro d i testi-rnoni risliettal~ili he era no protiti a deporre di uvcreeffettivamente udito la deposizione in un scnso tuttoaffatto diverso da quello in cui l' aveva riproilottail cancelliere. &la il puLl~lico viini~t~eroi oppose aquella prova allegando che il documento del pro-cesso verbale fa piena fedc del suo contenuto f inoad iscrizione in ftilso, e non pu anlinettersi pro-va contro il medesimo. Ecco la questione che q r i iaccenno (1).

    (1) Questo appella alla dottrina delle provc che B e n t Iia 111ficnria delle prove l ib . 4 , cnp. l ) cliiarn prove precrrri-stitziile. BIn i l concelto della prova preconstitiiita ( cl~icllocio della legge clie in precedenza deterniiria i niodi coi qii:ilisar a proviirsi un dato fatio) puii desso :ilipliciirsi iid uritlelitto fu tu ro? $ csli concepihile clie Ii i irggc in precrtleiizastabilisca clie chi vorr con1niellcrc uii dalo irialcfizio debbaessere convinio della s i i ~ eil con un rnodo spccialc e de -

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    terminato? La idea della prova preconstitiiita, uiili~~iniaellematerie civili, apparisce a me un concetto fantastico quandosi vuole applicare ad un delitto del quale la legge preved,~la futura consumazione. Dunque la legge avr giiarcntilo inperpetuo ai falsi testimoni la inipunitii purcb abbiano la l'or-tuna clie il cancelliere di udienza non prcuda nota delle lorodeposizioni? L' assunto che da un lato m ette a erico colo lainnocenza pu dall: altr o lato giov are a d un colpevolc~ orlu-nato. Non sempre sarh i l testimone quello che trovei.8 iute-resse a schiari re la sua depo sizione riferita nel verb ale , pelflne di m ostrarla innoce nte; potrCi anc he interess are 31 pub-blico Ministero di schiar ire con testimoni la de posizio ne in-serita nel processo ve rbal e al fine di dimostrarla colpevole.Gli ostacoli che in criininale si vogliono opporre alla ruani-fesluzione del vero non hanno ban die ra. Essi nuocotio eve n-tualnie nte a tutti, app unto perci18 uuocono a quella veritdi cui Lianno tulti i citladirii incessante bisogno.

    Non vi ha dubbio che i processi verbali di udienzafacciano piena fede del loro coritenuto rispetto alleparti principali in causa. Ci6 bisogna ch e sia, e nonpuo essere altrimenti. Ma la questione si h se forza.uguale debba loro accordarsi rispetto ad a ltre per-sone che intervennero nel giudizio non come part iprincipali, ma come strumenti accessorii ; er esem-pio, il difensore ed i testimoni: e se quella fede cheh a il verbale di udienza in qnanto allo adempirnent,~dcl rito giudiciario, alla certificazione del quale eunicamente precostituito, debba averla ancora perogni acciilentalit di fatto (1 ) che si svolga in fac-ci a al cancelliere.

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    (1)1 processi \erba li che si redigono alle udienze criminalihanno la destinazione di costatare 1' udeinpiinento delle for-naalitd costituenii il rito giud iciar io; e fin qui so110 pr ov epreconstiluite,.e fann o picila fed e di quanto attestano in questaperiferia fino ;illa inscrizione in falso. Bla oltre ci quando imUedesimi riferiscano qualunque altro fatto avvenuto i n udien-za, estra neo agli atti costituenti il rito, hanno una fede storicache si rispetter fino a prova contraria, ma che pii esseredemolita senza bisogno di inscrivers i in falso. Cosi insegnaB o 11 ii i e r f de s preuves tom. 2 , S. 64, edlt. 3 ) che qualorasia avvenuto un delitlo in una sala di udienza ed il cancel-l iere d' ordine del Presidente ne abbia certificato le circo-stanze nel suo verb ale, colui che poscia venga tradotto inaccusa per quel delitto ha l ibero ogni mezzo di prova perdimostrar e la inesattezza ilelle circostaoze medcsinie erro-neamente raccolte nei processo verbale di udienza: e que-s ta dottrina esli couforta con un giudicato della Cassazionede l 51 decembre 1812.

    Deve qui rammen tarsi un canone gene rale di di-ritto; ecl b clie le sentenze, i contratti, ed in gene-rale tutti i documenti, h n n o stato di prova soltantoa pregiudizio di coloro che 15 intervennero comeparti principali. I n quanto agli altri eccezionalela virtU obbligatoria della sentenza quando colpiscalo stato giuridico di una cosa o di una persona;ma tranne tale eccezione ai terzi libera la con-tradizione: e tale co:itradizione libera non solo acoloro che del tutto furono estranei all' atto, maeziandio a tutti coloro che v' intervennero con qua-Iunclue altra veste tranne quella di parte. Cosi l'av-vocato pu impugnare in causa propria quello che

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    sostenne e che fece pronunciare come patrono: ilnotaro pub impugnare qiiello che Scrisse per dichia-razione delle parti rogandusi [li un contratto, quaildoil contratto si voglia volgere a suo pregindizio: i ltestinione pro impugnare i l contenuto ilell'atto so-lenne al quale presto la opera sua, quando quell' attosi voglia spendere a detrimento dei suoi diritti pa-tritnoniali (1) . Questa veritB ~~ rn tic a,niversalmentericonosciuta da tutti i dottori, mostra che la qu ali ti dipreconstituita nella prova si dcve limitare r.igorosa-rnente e strettissimamente a qucll'unico fine al qualeera stata principalmente preordinata dalla Icggc.

    (I)r g . l eg . 0 1 j u s 59 f f , de p;gnornt . nc i ior~e; rg .v~i o i i nbscr ip s i s fi 15 C. d ~ ,irluritt. fnlor..; ~ g . iC. /i-d(jr~ssori /~~l ,s lossrr i rr Irg . sictl i y n r l t i v i r ~ c l ~ i l ~ ~ rgltib. illorl. pigliics - a r l o o ir i 1. s i rut ff. qlcib. tllotl.p ig~ t i t s L. 1 - 3 r o n n r in n 11 n i11 1111m-l~cl.i11. 15 , l i t e7 ,l eg . 59, n. 5 - R i c n r (1o t l ~ s dr111s ~l~ti t i iclso! . 2 ,p". 59 6 - 1;i r i 111 :I n ri P i s i o r lili. 5, quric'st. 17, 91 . 2,17 - i o l i ti P o rrd cr~tiairctud.Prir i s . t i / . 1, S . S , 11. 12- ii j n c i o ir i lib. 10 rcBsptrns. Iercw11. r i r l 1 . 31, 5. 2-( > o 11 rj f I-(! o i11 S. $11171 ?~i(l t , l i tr,e y . s i r i ~ t ,r. r( 11i~ / lo-1ii.v - t1 r 11 o c li i o tlc jvrt~c*silntIrt. i0. 0, prrrc.~.6 6 , I ) . 18- i i L i ni il r o d c 1 2 ~ l ~ i lr t l .:c~lrl?'iicl. r tb r. 1, q i ~ u ( ~ s l .,11. 4 6 1 , Q 6 2- l c r m o s l l a ad Irq. 6 0 , 11. 1 - 1 :I s-rw n d o rlc probcrt. corzcltls. 1523, n . 2 5- a b r i re I l o rlfrer. cilic?ztrl. cci~iclr~s.- u r t1 o dccis. 155, n. 10, 17-13;i r boss i t i l e g . 54, /r. s o l u l o n l n t ? . i ~ ~ ~ .. 162, Vcrs .trliiid igitilr. L ii foririiila pr.t.u lirecoilsiluiln condncc al-I ' :issiirdo qiinntlo viiolsi i ni rn dr rc di lii1;i precoiistiluzic~ile~iss~ilrrtrrd iinivei~siilt~,riilre c s s , ~ on b c l i ~ clnt i t~ri e-corido 1,) tr#irin drsliiinziorie dcllii Ipgge. I processi verbalid i u d i ~ n z ~ iorio prrconsiiiuili per far fede contro i l giuili-cahil~ uoii coii!ro i terzi.

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    Xellzi specialit poi la nlassinicl repr i l s i~n 1rli;illrot7adiretta a chiarire un equivoco dul l ~ i ~ ~ ) c ' ~ ~ s ( ~frerbalc nello interesse dei terzi sarchtbt! roiiirnr~:c:ti cnrctini fondainenitili dell' odierno pure ~bennitbiri pr01,usito della lil~ertad i difesa. Sart!l]l,t. c.osnpericolosissinin che il ?~tuterirtlcli un reato, possi-))ilmentecolpito anch c da pena capitale, si constatnsse:iyciclitticamente da un unico ufiiciale fideijcente , chcstnr-icoed affacccnda to raccoglie in una lungn urlienzaIO ~ ) ~ r ~ l eltrui, e pretoncle tut,tu ritenerle a ~mnt i i l t ) .S;ircbl)e presuntuoso che q ne st' un ico tustiiiiriiich lu -vesse respingere altri cento che sono pronti n hiii(:n-tirc il suo errore. PotrB cluncjno un clifensr~rr: ul)irc:la condanna pe r ingiurie qualificate perchi: pi:ic.clrit?31 cancelliere registrare come clette da lui ~t nro l t lch e agli non disse mai e non essere nrniiiessi, :iprovare che egli non parW in quella guisa'? (.*l' in -convenienti dell' autocrrizia del cancelliere a dannodei terzi sono esorbitanti: dallo arilmetti!re un a pii[larga veriflcazioxle non B a temersi incoriveilientuilessiino; pcrdiB il giadicc potrti clnre il tlcbito 11esri:i1 w r l n l c cd al deposto del caircclliere quand o lici--sistn 3 dire che scrisse bene, potrii anchc farsi :igic~a costtii a sgravare In propria coscienzti nlliriiot-tendo 1:~ possibilith cli un eciuivoco. In un:t p:irnl:~Iit l~i'udeiizadal giuclicc drianiato o hrmai*t! a s r~ tcotlvinzionc nel conflitto delle lro-iro gu:irciiliscc~ ! : ttritki i ljcriruli; i~ ie nt rc sstringcr.c. In 1,rcJf.n in r i r iccrnchio (.li i imu C rnicicli:llc! alla veritti, uiiicn divi-nita alla qri:ilc nei giridizi criniinali dcvc: ~ i r o s ln r ~ s iun culto illiniitntn c costante ( I ) .Vor,. V. 22

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    - 38 -( l ) Una prova singolare del rabinisrno col quale si vuole(].I alcuni spin gere fino ali ' iissurdo il ris petto a ll :~ ede de ipubblici documenti, io la ebbi i l 1887 nel processo di omici-dio agitato alla Co rte di Assise di Pisa conlro Pir l ro P a g t r i ,poecin assoluto. Erasi posia in atii la fede autentica clivPierro Pugni ne l 1846 era stato condannato per stupr o virr-lento: cib parlava a slabilire la mala qiialiti dellf accii ~iitni* In su:i con dizi ons di recidivo . La difesa produceva I:] fedeaiitentica che giustificava Pielro Pagni esser nalo nel 1842,P con I;I impossibilit di uno stupro e di un processo cr i -ri~iiiale alla el i di qiiattro 'ann i confortava la dedu zion etlelly accusato che sosteneva non appellare a lu i quel pre-giudizio; ma ad un suo omonimo e conipae sano. Pu re i lIirgio Procura tore fece viri le opposizione alfa letiura delclocumento defensionale, ed alla interrogazione che volevadirigersi ai testimoni presenti intorno alla esistenza dei diioiiiiionimi. Per I i i i il cerlificato fiscale provava che i l Pagnii l 1846 era stato condannato per violenza carn ale, e non si~inteviiamme ttere nessuna prova contro i l contenuio del do-c#iiiiienlo; I' otlinio Prcsidcnte ripa rb a lutto usando del suo1,ntere disrrezion ale. In mezzo alla' rccru de~ cen zri di rigo-r i w n sii lla l iher i i de l le prove , c l ie con dolore vediamo gua-(1;igiini-e lerrpno nella libera Italia, questa tenerezza per la1irov:i dociirrientale non la u l l in~adelle minacce che si kin-rio :li iliritti del cittad ino. In qua nto poi alla p iena fede clia.c.itol cl;irsi ii i processi verbali delle udienze criniinali essa 6!:inio pi repugna nte quanto pi sono nulle le gnarenligievlie In vegliante legge procedurrile ( la peggiore di tulta Euro-Ira) porge allri socielh in ordine alla veridiciih di quei ver-k l i t l i . Pnri si redig ono s111l' atto, nln si pren don o degli a ppuritici.ii ciincdiieri. (Illesti nppiinli si billtano in pr.ocpsso ; oil vitermine prescrit la dalla l e ~ g e rr t l ,ir loro forrri ;~ uten ti~ii .Se i processi correzionali s e non vi 1? appel lo o ricorso i\rerh;ili rimangono in perpcioo in c~liei oro informe rrnhrinne..P 1' :ippello od il ricorso fii n:iscere la necessiiM di s1)ingereollre i l pr.ocesco, il C a n r r l l i ~ r r poiie in piiliio cliivlli ;~l)piiriii

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    - 39 -e d loro la forma di processo verba le, ricorrcndo d ove gliappunti m ancano alle proprie reminiscenze. Ecco i clocumentiai quali si vuol dare piena fede del loro conlenuio ! TratthL a C u i s n e ( I . c . p u g . 479 1 una questione che pu es-se re interes sante, su ppo nen do la ipotesi di un conflitto insortofra il Presidente e d il C ancelliere intorno ad una circostan z;~da inserirsi nel processo verbale, la quale dali 'uno si sostengaesse re avven uta in un modo, e d311' alt ro in un modo tot;il-rriente difforrne. A clii dovr siarsi, a ctii tliirsi fede; chi stiri1il domlntis del processo verbale? A me piire ev idente che ilCancelliere abbia il diritto di scrivere nel processo verba le cibch e confurnie alle sile crederizc e rion alle alit.ui ; perchiin fine dei conti & su o il risico iri;iggiorc di unti iscr izio ne infiilso. IO ebb i tale questio ne in prntica non ad occasione d~fin verbale di udienza, ma d i un verbale di visita domiciliare.Ouel verbale era stato disteso senza designazione di ora , enel giudizio era decisivo stabili re s e quello accesso si e raeseguito nella miittina o nel p o n z e ~ i g g i o . iirono ctii;~rnati llaiiclienza come testimoni il Pretore, ed i l Cancelliere. Il Pre-tore diceva di a ve re acceduto In rnallina; i l Cancelliere di:\vere acceduto il dopo pranzo. Di qui nacqiio un sec ondoIwocesso per falsa tcslinionianzn, diil qii;ile risiilib a luce me-ridiana clie era slito pi felice l i ~ iteiitiva del C ancelliere.

    Chiuclcreino la esposizioiie di qrtesto titolo cli rcatocol richiamo (li quanto in proposito tlella calunniaosservammo n1 5. 2640 relntivamentc 211 ordine delgiudizio. Anche ad occasione della falsa tcstimo-nianza sorge i l problema se il giudizio con tro il te -stimone debba esaririrsi prima del giudizio controi l principale ncctisnto; oppure questo prim a di quel-lo; oppure riunirsi cntra mho con sospensione delgiuclizio principale per decidersi poi con una sola

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    sentenza. La questione attionc allo materie I~roce-durali. Qui noteremo soltanto che I' art . 312 dellavigente procedura penale dispone che in caso tlisospetto di falsita - r i - a Coilte o .il ?*i7Jzr?znltrpotvii sullu iit,sI~~nu"~helle l~aln li, d nnclze (1' uf lc io ,c,t.di)tcw*eche il teslitiione sin i m ~ ~ e d i a t u m e n l ei7-i3~sraio,. ch e s i pr*oceclrc conho di esso u te?wrinirJirl/e leg gi ; GLIqzrci,l efpetto delegltefqci zc~zo dei suoico?zsiglier*i o giudici. Co nq ~iu tu 'i st ru zi on e gli att i,sr~t*anizo o ili~ ~~ nic litilpzr lico A%?aistcro che pvov-r~edet-secondo le fai-~zc o~dinae' ie: che il succes-sivo art. 314 accorda nella surldetta ipotesi alla Cor-t e otl a1 Tribunale, sulla richiesta clelle parti od anche41 ufizio, il rinvio della causa acl altra udienza. Matali disposizioni (tratte dagli art. 330 e 332 del co-dice d' istruzione criiniiiale Francese) non pare allainia tenuita chc sciolgano il dubbio. Se 1 art. 312lrescrive che il pul~lrlicohlinistero dopo ricevuto ilnuovo processo istraito ac trrico del testimone 13m-r?ecleiAhseco~zcln le fo~qiize orcli+ zarie, mi pare evi-(lente chc la legge esrluda la contenzpo~~a?zeitt * lciuc giuclizi: perchl: potendo avvenire clie i clue ret1t.irichinniino a c o ~ ~ p ~ t e n z ui v e ~ s a ,e folv.l~e o~+d.illn-r9ie p~ ss on o endere iiiipossibilo In riunione; e : ~ dcigni inodo tale riunione non puO davvero dirsi ini-1)osta clalla legge. L)' altronde se 1tr sospensione dc.1giudizio principale (d i cu i I' art . 314) f(~collnlivf6,i1 cliinro clie la legge ninmette come possil~ile ti.~ iveccde~zzael giudizio principale a l giudizio cont*rui l f'also testimone, e la rispetta tutte le volte che :i1iribunale piaccia di no n usare In Sacolta di sospi?ii-clerc. Ma alloi~n, o ilornando, a rlunl fine la flicolti~( l i sospcndorc? La lcgge non dice clia cluaiido il

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    - 41 -trilrrinale sospese i! giudizio ~~r incil~a legli non possarinnnorarlo ~ ~ o inche printrr che il processo controil testimone sia cornpiutu e costui giuclicnto. P:ir-rebbe che la sospensione contenesse per irnyilicibi1 decreto che il giudizio principale non si riassumafind~a sorte del testimone non sia definitiva~iicntcltlecisa. Jia la legge non lo dice, e sombra Insciarlil~ero l tribunale di agire altrimenti; e per con-sl:guenzn egli pu, senza violare n la legge n6 iltkcreto di sosliensione, rinnovare la udienza prin-cipale senza aspettare l' esito del processo contro i ltestimone. Sicch puO aifermarsi che neppure la suc-cessivitic clel giudizio principale a cluello del tcsti-ilione sia prescritta dalle nostre leggi: c por con-seguenza si puO concluclere che le medesime lasriano18 questione indecisa (l).

    il) In Lile c~uestionepub consultarsi t1 o f f in a 11ii t r t ~ i l ~hPoriqt teet prtttique des r j u~ s t i ons r ~ j u r l i c i c l l e sS. 645,654 et 704, ol. 5, 1 ~ " . 41 et 236 ; ovo insegna che i l giii-iliziu conlro il f a l so t e s t imone deve e sse re p reg ind i c i~ l c i l-l ' ;iltro cluaotunque la legge non lo dica, e cito bf o r i 11 r -~ ~ ~ r t o i ~ ei~u.r : w o l ~ ~ a a , y e ,. 15 ct 17. Ed inscgri:~ poisnll ' autorit della C~ss;izine 20 rfeccmhrc! 1 8 4 5 ) rion es-sere amniissibile i l sistema della coiilcrnporancitii, t> iinnpotersi perci ord ina re la riiinione : vedusi F i! 11 s t i ri 1-1 (2 I ict'c 1" instgiiiction c~.iminclZe S. 660 i i i /;')t. t r ) ) ) ~ .8, PII-,.ls, 1858; dove par tendo dal pr inc ipio che i l testiiiicinc li;!rlirittr~ di ritrattarsi ulilmente fino alla chiusura de l dibat-tiiiieato, mos tra la necess it della prec ede nza dr l giiidiziit~)rincipale, Questo per) vigevii in Francia priina c l ~ e ifalsa tes[imonianzn fnssc diclii,ira!a ( cnriic* frii pn(:o i1ir.i) )delillo di udicnzi~.

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    Ma questa e una digressione per noi. Lo studiofilosofico del problema, la comparazione delle leggicontemporanee intorno al medesimo, e l' analisi ditutte le sue nlolteplici forme, spetta al corso specialerli procedura penale. Noi qui soltanto ci limiterem oa ricordare la regola che B uno dei cardini fonda-mentali del giure punitivo: vale a dire che se i ltestimone caduto in sospetto pu essere (come edoveroso) immediatamente arrestato, esso per6 non(leve essere condotto al giudizio senza regolare pro-cesso, e coi termini, e con le guarentigie d' invio,e con la larghezza di mezzi defensionali che si go-dono da qualunque altro accusato. Questo indu-bitabile poiche l'art. 312 prescrive doversi osservarele forine 01-ditzmaie avverso il testimone caduto insospetto. E diasi lode per ci alla nostra legge, edai suoi redattori: poiclih questa volta non si arre-sero ad imitare la velleita di certi nostri vicini (1)ai quali piacque decidere che la falsa testimonianzapotesse giudicarsi immediatamente come delitto clz'c t d i e j z x : vale a dir e che lo stesso tribu nale dopoaver dichiarato sospetto il testimone, lo giudicasseC lo condannasse immediatamente senza informa-zione regolare, senza giudizio d' invio, senza terminidefensionali, senza libert di provvedere alla pro-pria giustificazione, col solo presidio ipocrita di unilifensore improvvisato alla ud ienza: e quanto sia ciconfornie ai diritti della difesa come s' intendononella pratica italiana, ognuno che sia versato inqriestci lo comprende di subito. Si lodino dunque in

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    - 43 -questa parte i legislatori del 1865 poichb sepperoresistere alla mania imitatrice: e cosi lo nvessi:rofatto piu spesso.

    (1) L' art. l8 1 del codice d' istruzione criiniiiale Fraiicesc!disponeva iiidistifltamenle che tulli i tribunali polcssero i r i i -i~ed i a l an i en t econoscere e giudicare sans d i u e ~~ r pu r c r de -t i l t i conlinessi in udienza, cos confermaudo ld pratica dei dk -l i l s d' azillience, sulla genesi della qualo prib vedersi L a C u i-s i n e puy. 591. Finch la fJsa testi inoniauzd era dichiaratain tulli i cdsi ntisfutlo, e punita se mp re di pena di alto cri-irrinale, non poteva nascere il dub bio che 1' ar t . 181 c o l p i > s ~lale reato. Ma qiiando in Francia si careggib i l pensiero dicorre z ionnl i zaare n ~ o l l imistilli e punirli con le pene pro-prie dei delitti, pel fine di so ttr arn e la co gnizione alle (:ortidi Assise, nacqu e la legge del 13 maggio 1863; la quale frai ri i isktt i converti t i in deli t t i comprese anche 1;) fdlsa tedi-rnonidnza resa in ina tcria corr ezionale . Allora diven ne pos-sibile I' applicazione dell ' art . 181 anche a questo reato, euna circolare del Ministro Guardasigilli del 30 maggio 18fi3si atfretl ed avvertire clie dtri tr ibunali c o ~ r e z i o n u l ido-VcrSe appliciirbi l' art. 18 1 anclie alla ftilsa les1inioni;iiiz~i.Nii quest a idcii di co nv ert ire in delilto di iidienz't la LtlsdLestinionianza non manc di oppositori anclie i11 17ranci#i.M o r n (ar t . 7785) osserva clie 1'1 circolare reslriiige l' ai.-ticolo 18 1 il quale dB I' iiutorit di con osc ere iinriiediitt,i-mente dei delitti di udienza anclie ai trihiinali civili c ~ d lli*eorli, metitre in qtiotito alla falsa tes1irnoni:rnza si voi.scl~)k~rconferire t;iie tcolt ai soli tribunali corrczionrili, quatiliiii-quo l' ar t . 607 de l codicc d ' istr uzio ne prir ninale CotiIctiFiiclihposizioni uguali : r lu ~l le e l15 ar t . 181: osserva clie a p,i-ri t di iagionc 1' ar t . 181 dovrebbe estendersi al fi i lso giu-riiniento Ilrestato dalla liaile avaiili un lriburiale civile, poi-~ h k nclie c~ucsloC un delitto clie si coninicite dav:iiiti algiudice: osserva che lo spiri to dell ' art . 181 ben d iv r r so

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    r* non colpisce ch e qu ei soli fatti i quali ofTend:ino la dijinitirlsll;i iiiagietr;itura me ntre siede in ufizio , o turbino I ' o rd iu rtlcllzi pubblicn udie nza: osserv a che 1 applicnzionc del1 ir-tici~n 181 S forzatainente esclusa dall ' art. 564 del cotlice~>cii , i iclle ;ir ;grava la pena coutro il f ~ l s o rstiinorie il qiiaiei l 1 1 ~ 1 ~ iicevuto d en ar o; verificazione impossibile a farsi in iinproccssn ~n~provvisatoosserva che questo processo somni~i-riv rende impossihile la persecuzione dei subornaiori e (leico i i i~~ l ic ie rilevaudo tutti gl ' inconvenienti e pericoli a dnuuc~11ell.i verit che sec o trae siffatto sistem a conc lude ess erv ircgi~led' istruzione e di prova che uon possono pr et rri riip e r I I P S S U U reato senza pregiudizio della giustizia, e si pro-iiiiriziri contro tale estensione, trovando sufficiente alla cserii-pl.iii18i ' arreslo immediato del testimone e 1' invio alla istrii-Liniir. Le osservazioni dello espertissimo criininalistn frnncesc( d a lui riprodotte anche al!' a r t . 8755) nii sembrano deci--iivc. nlalgrddo cib lo audaz zo della giuri spru den za frau ces ei i ~ eguito 1' impulso ricevu to dnll' alto. Non rnancziuo ~ I P -rfiliro giudicati che seguono opinione pi ragionevole, pii1.iiii.iria e pi conforine ai sacri diritti della libi~r,i c l i f i ~ s ~vedtisi quello della Corlc d' Amieus dcl 18 agosto l X ( i 4 i i i,ilriire Ircr,iwrld. Ivi si calcola uncht: un argorrieulo s l ~ r ri ~ i l rche 3 I I IC senihra perentor io : ed che la falsa lea\iilioiii,\irznputeridn diveiiire arisfutto ed incorrere pene di alto criiiii-i i ~ l c ~i .i r ido u conimcssa per mercede, i iua istruzione. 11i-e-1iiiiin:ire rd un giudizio d' invio sono iridispeiisiibili iippiiritper verificare ld natura del fatto. Ma sii1 ricorso del pi~b-I>lico Miniblero il giudicato della Corte d' Amieas fu ci ~ssiit o( . ~ i i tlecrelo dell' 11 uovernbre 1Xf14 ; vedasi la criiicii clirih di questo decreto bl o r n u r t . 7952; e ved'isi aoclrtx i l.iiccc,ssivo art. 8004. Nell' antica pratica si ele v ~ 1 dii1)bio.e il fiilso testinione potesse condannarsi dal giudice stcs*oin f.icciii ,]l q11:11c era venut o ad eni ett ere i l f;ilso depoatrr( C .i1) s d o rlccisioncs Lusitanne, l ib . 1 , dec is . 77 ) pr r leiii,cilt1ll:i prcocciipiizione e del risentimento che uel giurlicriiicvii;ibilc verso ctii lo lia iiigauuato. Ma I,~s ci~ iud ola p;iitil

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    :jueste delicate considerazioni, vi sono nellc intrinseche con-aliziorii della libe rt della difesa potentissi nie ragioni per uoiic ~ t ~ i m e t t e r eontro i falsi testimoui la procedura tuiiiultuarier precipitosa dei delit t i di udienza. La legge Iia ~ro tut o tle-flettere dai terrniui e dalle libert concesse alla difesa qii,indo-i i: trattalo d i azioni cons umate nella udierizii, le c~u aii ve-vaiio avuto p er testimo ne tutto il puhhlico, e con tro le qua -li il processo non p u fars i s e non col niezzo delle p er -soiie che appunto si trovano nella sala di udienzii. Clii inquella sala percosse uno sp ettatore, o en iise grida, o irisulti~i l giudice,non pu alleg are bisogno di dilazioni per cercar ei suoi testimoni a difesa in lontani paesi. Il delitto flogr;iiite,

    la verit si potr raggiungere forse nieglio in qucllo isiiitile~iieclcsinio.hla riella falsa testinio nianza il fatto da prov ars iper condaunare giustamente il testimone uon soltanto che1 1 4 i abbia deposto sic, e s i c , lo che si i? udito da tutti ipresenti , ma k invece a provarsi la falsiid di q uel deposto:ij a provarsi cio se sia vera o falsa quella circost