Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 5 (03)

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    Del pari ho q ui necessiti di avvertire cho quclladistinzione fra criterii misuratori d i quantit8 vzutu-vnle e criterii m isuratori della quantit politica delledelinquenze dcsunta dalla considerazione o del dan-no immediato o del danno mediato, la quale contanta esattezza ci accompagnb fino al term ine nellaesposizione (lei delitti naturali, sembigavenirsi a mo-dificare (alineno quanto alla fu rnlula) nella presenteh"3u.io?ze:e la ragione ne i: intuitiva.

    Infatti nei delitti naturali il danno Pvwzeclz'nto prc-senta sempre la violazione di un diritto paf-ticolare,cio pertinente allo individuo offeso; e questo essen-do un diritto dato dalla nuiurcc e non dalle istitu-zioni sociali rett am ent e si dice che per la mag gioreimportanza del diritto particolare offeso si aum ent ila quantitB ~zcctzu-ab el m alefizio in contra ppos to clicib che aumenta la quantit politica per lo influssoche esercita sul danno mediato. Ma nei delitti socialisotto il loro punto di vista tipico il danno im mediatoi?nche esso interamente politico, dicendosi questireati appunto sociali perclib si possono esaurire nellaloro completa criminosith con la sola lesione di undiritto universale senza che nessuno individuo siastato menomamente leso nei suoi r~atu~aliiritti.Laonde in cluesti rea ti pu8 non trovarsi critcrio chea tutto rigore di termini si debba dire pertinentealla cluaiititri ncctzc9*ale.Credo infatti siasi gi intcso

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    - 02 -che la parola finturale da noi adottata per distin-gu er e nei delitti lo elem ento della cluantita der i-vante dal danno imgizediato, dallo elemento cli rluan-tit derivaiitc dal daiinn t~zedin/o on giil re1ntiv:talla natzwa ( o indole costitutiv a) del delitto, In claalcB cos tan ten iente politica: ma Licnsi alle condiziuni dcldiritto la cui off'esa porge il respettivo criterio diquarititA: i l qriale diritto ora essendo ?anlzcv*nlc ((la-to dalla natura) ed ora pclilico ((lato dalla cittA)ne sorgono qriellc due forme distinte di quantiti.Per lo che cliiaro clic nei delitti sociali potendospesso non esistere lesione alcuna di diritti parti-colari (?zat?waEi) a forniula qwnnlilic ?zcclv)*nleuirnon trovare csattn applicnzionc iieppurc nclln con-teml,lnzioiic clci relativi danni itr~irza7inli.

    11ic;isi ilrincluc rina volta por scnilrrc c he nei de -litti sociali la qnnntitk naturalc deriva e cresce odeci.cscc qrinndo alla offcsa politica si aggiunga laoffesa consrimnta di r i t i qualrlic diritto particolarc:pertinente allo individrio aggrcclito. Ovc ncssrina ditali aggress ioni cBoticorra, nch e i cr itcri i cli nrimcntodi quuntitA che si dcsriniono ilal daiilio ininiedintorapprcsentcranno seiiiprc una niisura di qriantitilpolitica. Cos nello abuso (li autoritri sard costanti!critcrio di aumento il danno rnaggioro o minorerecato agli individui eve ntu alm ei~t e aggre diti : cquesta t\ regola clic dettata in un caso si ripetcsporitancatnentc i n tutti i reati sociali.

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    JIn tutti i delitti sociali hanno dei particolari eri-terii iuisuratori desun ti dalla specialo indolc loru ;cosi li lia lo abuso di autoriti E tali sono la inng-giore o minore dignitA (l)o potenza inerente ali' uffi-zio di cui si C al~ usa to; a maggiore o minore per-versitti della passione movente ; a maggiore o mi-nore possil)ilit& d' impedirile la ripetizione : e ci0oltre la considerazione costnnte e generale delinaggiore pregiudizio recato, In rjuale non puO ~1c-finirsi e circoscriversi per via di iletcrminnte figri-re, rna lisogna indicarla con la generica forrnula ( l ie/rietli piir g;*nvi.Anclie questo C intuitivo; e spic-$lisi una volta per seinpre. Nei dclitti naturali i:f&cile prevedere e designare concretamente lo ejjkt-lo piir, grave, perchi: si conosce pviot*i lo specialediritto aggredito; c cosi put clirsi che lo offetto pii1grave dcl ferirncnto st ar& nella du rata della nialat-tia, del f'urto nclla cluantitti del tolto, e via discor-rendo. R h lo abuso di autorith (come anche qual-che altro delitto sociale) potcado eventualmcntc!aggredire tutti quanti gli umani diritti, impossi-bile dettare una completa c-;numerazionedegli effcttipiii gravi, percl~k i6 porterebbe ad una nuova cnu-incriizionc di tu tti i reati. Ed oltre a ci

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    veste devono senza dubbio essere severe. Ma perclik l i altiloro soggiacciano al sindac:iio della societ civile bisogriaclie cadano intorno ad alti ciai l i . Qu;ilunque abuso da lorosi coriir~ietta in niat cri;~ cclesictstico che non turbi l 'ord inecivili., soi ~o si l siiperiore eccle~ias tico, non dove la po le-SI A Idica iiigerirsene. Fu dunque un errori? quello dei nioderriiIrgislntori clie vollvro el cva re a delitto c ivile lo i t l dc l~ i to~ i -l i t t to dei sncrcct)te~rli.Dovendo i l giudice rimpelto a s imile.ircusa coiioscerP se i l rifiuto era iridebilo o debi to , al giu-ilicc stesso si conferiva i l sindac~i lode l sacerdote negli attii!i s:icertlozio clie devon o sub ord inar si ai soli pre cetti reli-giosi. Questo err or e eb be In sua condegna peiia in il ali;^ do-ve rnrissimamenle i, forse inni videsi condannare un preteper rifiiilo di sacramenti. Notahile la decisione della Corteil i Crtss:izione di Napoli del 25 maggio 1870 riferita nella' l ' e j t i i Itnlicn 11. 2 5 , anno 1870.

    Il coilice Toscano chc: agli art. 283, 184, 185, 18Ci,157, ISS, 189, e I90 dovette chinare la fronte in fac-cia alle verit che ho test8 accennato, procedette perr-in di cser~q)lificnoionie quali sono ben lung i dallocssere complete : ripetendo l a designazione di alcunireati per aggiungervi u n leggiero aumc nto di penain ragione dell' ufllcio, mostrY una mitezza inoppor-tuna e singolare ( P u c C i o n i Comniento, nrti-colo 1 5 5 ) e manifest quello aper to favore versohl' inipicgnti, clie ! uno (lei vizi pii1 gr av i (flgliodei tempi) di quel codice d' altronde bellissimo.Non saprei qual codice presentare a modello per Inriozionc (li questo malefzio. Pe r me la teorica delloabuso d i autorit8 innominato si deve str ingere indue sole operazioni -- ." Stabilire con una regola

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    - 05 -generale e costante applicabile a tutti i reati ( l ) chela pena inflitta a ciascun delitto del~l~ancontrareun aumento quando il delitto siasi commesso daon pubblico ufficiale con abuso clci suoi poteri -9." Ricercare i pochi casi nei quali lo abuso di au -toritit sembri meritare una repressione penale quan-tunque non abLia il substrato di altro delitto, e chckper ci8 debba configurare un reato di per se stante ;e questi descrivere e convenientemente punire, li-mitando in sostanza il concetto dello ahuso di au-loriti come espressione cli un titolo speciale cli mn-lefizio alla sua configu razione di reato principale e diper sk stante. Ci6 io veggo chiaro nelle sevizie (2)erigori eccessivi usati dagli age nti della pubblica forzailegli arresti, o dai carcerieri nella custodia dei roi :nelle arti S U ! J ~ O ~ ~sate da un giudice o da un car-ceriere per indurre un inquisito a confessarsi col-pevole, e nella fornicazione alla qua le 1 ufficiale abbiaindotto la donna che trovavas i sotto la s ua m ano. Mase quelle sevizie o quelle arti hanno fatto sorgere ilmate riale di u na lesione personale; o se quella for-nicazione si ottenne per violenza o morale o fisica;io sempre scorger0 anche in questa ipotesi il delittoprincipale di lesione o di violenza carnale aggravatodalla clualith della persona.

    (1) Qucsto sistema si precisamente adottato dal codiceponalc delle Isole Jo nie, il q uale (m en tre distingue fra abusopositivo, abuso negativo, ed atti arbitrarii) dopo aver prov-veduto a certi casi speciali dettb all' art. 259 con regolasenera10 1' aiiincnto di un grado nclla pena ordinaria del reatoquando 1: agente lo abbia commesso con abuso di ufficio.

    (2) La rea consuetudinc d' infierire contro gli arrestalii1iiando sono posti in catene tradizionale ed ereditaria nella

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    razza dei bir ri Italiani : questa b forsc Una SCqucla (Ielle ICSRIche un tcinpo ponendo al bando i ~onLui1-i;iCi er-

    rrlellevano ogni riiolesiia ciie loro si recarsc, ed aoco la s t e s s ~ iloro uccisio ne; lo che dest odii i quali passnroiio di nenc-iazioiie in gener;izione. I pi tiniani Irgisldtori do\ ettc ro pcraltro dcit;ire prov vcd inic n~i contro siniili eccessi. E st~bhcricdisputassero i Dottor.i so I;i scusa da tutti riconosciul:i nelleoffesc rcc:lte al reo resisten la dov ess c cste ndc rsi nncorn u.cliiclle recate al r eo fiiggciito (M u t a Urcis ioi tcs Sierrltre,rlflris. 7 - a i f e l i c c l i b . 2, drc i s . 257 - ' 'a r i u il c-c i o quuest, 52, n. 43 et seqq. - O t t e r o d c o/Tciolibrtspcrs 2, a p . 5 e t 2111. - a b a l l o rcsoliit. cris . 152) nes-sun o rriai os) cs ten dr re la diiiiin uenle alle oU'esc sul reociiduto i n potcre ilella forza, ed anzi tutti vi tr ovaro no oii;~:ig;ravanic. O l (1c h o p s fco?itra Cnt .p tov i t in~ ecns 3, qutrc-s l . 1 ) esniiiiiiu I;] qiiestiorie so sia o iio iibuso ap po rre le niti-nelle od altri Irpanii al r eo catturato quando il dcl;i(o appo-slogli L\ piinito col colo car cer c o con la niiilla. Vedasi ;in-clie lo stesso O l d c k o ps n ellc s u e o b s ~ r v i ~ t i o ) ~ e si l . 3, olt-s c r v . 3 c t 16. In Tosc,ina 1 art . (i9 dc ll:~ cgjic d el 30 no-vcnibrc 17SG, C I' i1r.I. 16 dcllri lcggc CICI50 ~ g o s t o 79511rcscro di rnirn gli rcccss i degli c sccuio ri dicliiaraiidoli per -sc;iiit;ibili a pulib1ic;i azio ne, C minncci.indo loro olir e la in-tcrdizioric [)cric nfllittive di corp o: fii niichc pii1 se ve ra lanotificazione del (i agosto 1827 piibblicnta per reprimere isem pre crcscriiti abu si dei bi rri Tosc:ini. Si vedano le dotteosservazioni del 1'0 r t i nello siio conclusiotii f c o t t c lus . (i,puy. 6 5 ) ove dcscrivc i liiniti entro i qii;ili S Iccita 1ii vio-l e r i ~ adegli apparitori sovr:i gli :irrcstati, 0 avverte clie nes-sun a legge conleniporanen protep gc I;i sicurezza personaledei cillarlini coiitro l e sove rchieric della pubblica forza qu an -10 10 f d ~ c ~ r i i i ~llora le leggi Toscanc.

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    C o r r u z i o n e .g. N5 ia.

    I1 clelitto clie nelle nostre scriolc cliiaiilasi co?.r3em-zio~z@? rluello clie i ronlaili rlisscro c~* i~t ( f i )zaepetun-c 7 r i i v ~ i &I ) ; che 31 in;lesi ciiiamniio Zw-ibci.y; gli spa-gnuoli col~eclzo, po~tuglicsi eila, szr7i;orrzo, co rru -j ~ c ~ i o , che ne!lo antico ita liano cliinrnossi On.i.rcta-i l i a ((S. %17) o baiaf,tcria a11 csprirncre il barattoclir: si fa del c1enai.o con la giustizia: e questo vo-cal~olo oi4rlt;iol~esi adopera quasi per antonomasiaa designare che la essenza di questo malcfizio stanella corruzioiic: mo rale del m agis trato . Qrialunqueabuso si Sctccia da u n ~,nl~Llicoificinlc deli' auto-ritk confcrit,agli C l~ruttissimo rcnto e di gravedanno politico. l f n il danno politico cresce quandoil l~r i l~l~l icoiificiale al~rrsidci suoi poteri pe r unatu rpc vc~ lu t a i aviclitii. La ragione di ci6 sta nellarnaggiore difii~i~clil~ilitlhel danno medialo : pcrdii!in fixccia :\il un magistrato che ecceda per odio o17endctta contro un suo nemico, avranno poca ragio-ne di temere tutti quei cittadini clio sanno (li nonavergli dato cagioni di antipatia o clie sperano dinon eccitarilc 13 n a I ~ v ~ g : : l i ~ ~ ~ ~ anla in iaccia ad unmagistrato che venda i suoi favori a cliiunque lopaga non nvvi cittadino cle possa essere sicuro diottenerc ;iristi;siti, o clic non clcbba teinerc un so-pruso yuaoclo csli vcaga a contesa con un avve r-sario facoltoso c di con ilclicata cuscienzn. Ecco

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    perchb dei reati dei pubblici ufficiali che si com-mettono per veduta di lucro si fecero in tutt i iternpi specialitlt criminose distinte, si design aronocon appositi nomi, e si us maggiore energia direpressione contro le medesime.

    (1) Queslo delitto si disse dai romani cri~rtera repetun-rlurilnh per lo repeiizione del denaro dato al giiidice cor-rotto. Le dodici tavole lo dicliiararorio delillo capitctle: G c l -I i o Foctcs allicne l ib. 20 , c a p . l. a qual pena apparveposcia soverchia e fu modificata ; conie certamente era as-sai pi rnilc ai tempi di Cicerone. Poscia venne ripristinatoI ' antico rigore da Valcntiniano (1. 5 , C. Tiheod. de l e g e.Tulin repc l i~ndnrJ ma con poca fortuna nella pratica. Laon-d c G i u s t i n i ri n o ricondussc le peue del giudice corrotioa piii miti rriisure (1. 3, C. de lege .rtilia repcttrndar.) valea dire alla pecuniaria, C alla perdila degli onori. Di nuovoper lo stcsso G i u s t i n i a n o modific questa pcna nella?Tcl1.124, cop. 2, dove distinse fra giudice civile e yiiiclicerrit~rinnle,aggiungendo al secondo la pena dello esilio etlella confisca dei beni, men tre contro il prim o ri ma se la~rcri:i dcl triplo da pagarsi non gih al cor rutt ore mi2 a l fisco:S ti i l l o r o exe?*citnlio49, S. 139. Nelle successive prati-che la pena divenne arbitraria : C a r p z v i o q~ i n c s t . 5,.11 . 53 ct scqq. - Va 11 E c 6: thescs jtir is prrg 207 -

    r o e n e v egl i e n tle lcgibtrs nbrogundis t i t . de ?.epctu?i-dis. Disogna per dislingucre fra la punizione dcl giudiceod ar bi~ ro romano c he avesse preso dcnaro per renderesentenza (che B il caso conteniplato dalle SI1 tavole) e le di-sposizioni pi generali relative alle estorsioni e venalith deimagistrati romani inviali nelle provincie dove opprim evanodi ogni rnoleslia i soci della repub blica: e poiclii! le leggiche ripiiriirono n tali disordini si fecero sui reclami di quelli,cos furono delle sociali, La origine del er imen repe lundnrumnel suo pi vasto concetto ci viene accertala da C i c c o ri e

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    - 109 -ftle o//iciis lili , 2, ccip. 21 ): Cnprrt nuten cs l i n o m n i pro-crcrrrtiorze n e g a f i i et niuil o.is piibblici, ul i i~luri i i ( te ~ l l u t r r reliala n~iniinrrsicslaicio. iMJn e r i k ~ toc ~rr i,lntl i it i Irrrric?.ellipablicrrli? iiian sit. Xu~rtlilla erilrrni ct drrwn r ~ t r r r i i 1 c 7 ~ 1 ,r2iit t lc pecicfiiis ~.epetttfids L. Pisone Intu le.r esl, /rirlllrirntea cl11)i firissct. At v e r o postea lo t leges et P T O ~ ~ I I ~ I ~ Pqzinqiie dlw ir~rea , 01 rei, to t dnmnuti . La specialit della l.Ctxll~urw'a proposta da Lucio Calpurnio Pisorie 149 anniavanti la nascita di Cristo pare clie fosse questa, di soddis-fare le grandi lagnauze delle provincie oppresse dalle mal-versazioni dei magistrati roiilani: Z u n i p t i o d c legihtts re-pelz[ i tdn~~zimiig. 9. Anch e prirnn di questa 113ggesi trovarioesempi di i~iagistrati cciisati e cliiarnali a pubblico giiidizio,rna con l e forme ordinarie. Senibra peri> pe r le accurate 03-st?rvazioni dello Z u m p t i o c he i l giudizio istituilo dalla leggeCalpurnia fosse puramente privalo, e che solt:into I;] IesgeAcilia lo rendesse pubblico. Certo S che il giiidizio della lep-s e Calpurnia er a sernplic emeiite reciiperalo rio e rion por.lav;iallra pena che la restituzione del iii.iI [olio: e clio I i i ~ c -cessiva legge Giunia niente muiaiido alla foriii:i del giu(1izioiiltro non fece che estendere la gr~lrcsl io ep i~ l ~~ndi t rur t in -elle ai niagistrati della citt5. O r n z i o trov giiistiirnerite nr ll;~incorruttiJ)iIiti~ l t ipo dcli701timo giudice- Ioncstr t /~i rni2-t 1 1 1 i ~ttili et re jec i f ct l to doaru ~ioc crlti unz vlllrir.

    8Ia so considerato nel rapporto del mag istrato ve-nale, il lucro indebito che egli abbia agognato d iconseguire mediante il suo ufRcio, svilnppa [in con-cetto unico; questo concetto si suddivide natural-incntc qrinnclo si considura nel leapportodel privatodal cui patrimonio esce o deve uscire il valore ntli l 1)enc rappresentante cotcsto lucro. Si sriddivi i lcciob, secondocIi quel privato lia o no scientemente

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    e liberamente consentito a perdere quel valore do1qriale si B arricchito, o voleva arriccliirsi il mngi-strato. h evidente che se il privato lil~eran iente on-senti a quella perdita, l'oggetta del malefizio rirnn-ne unicamente nel diritto triizizsef'snle, e nella pril~-1)lica giustizia oltraggiata. Nel sccondo caso olt retl[iest'oggetto se ne aggiunge un altro al malefi-zio: il diritto 21articolu?^c,io il diritto ili proprietksu rlricl valore, (le1 quale o Sraudolentem ente o vio-Ietlt,eiiicilte si spoglia il privato. La lesione di que-sto diritt o clie 'n el prirno caso non puO trov ars iperdi6 il privato ha liberarncnte disposto dclle cosesuc, arirnciita la cluiintiti nel secondo ~ ic i.c l~ bi Sannsccrc In violazione di pii1 di un diritto. La c l n s s ~i.iinanc la meclesimti pcrcli vi i: setnpre In viola-zionc del diritto universnle alin giustizia puhl)lica,il qualc come prcv:tleritc, rcgolii In i1oterinin:iziunc~tlclla classe: iila si rende piii grave pcr cluoll:i. 10-sionc ulteriore tlcl diritto ~i:ii.ticolare,c v:ii.i:~ (li sto-vi^. N c l priino caso sorge il titolo di ~ o f * ? ~ t c ~ i o ~ l cl ) ,

    nel sccondo sorge il titolo di concztssio)tc, cmlie nsitgriito spieglieremo.(1 ) Iliiii,iocirri.ir- n c l l o dcciriottcs ~rt~trp~ililrrruieiti. 1 ,

    tlipcis. 57 - l o c ca i. o t l i s ~ ~ t i l o t i c ~ ~ ~ .iuri. l , closs. 4 , tlislitll. S- ii v a L i ii s rle I-crrrrrliis w ~ r i r i l irrlrrilirrict~lii t(sli1i1.e-A 1 1 , e l o dc deliclis pri7.s 1 , ctrlr. 29 1.1 40 - 11 I' f i o iri-siiltilionc*s crimin(i[es lib. 2, ( i l . 17 , prr!,. 72 - C il l i l ( 3 ~~~~~~~~~~~riti~~iis t l i sse r l . 15 , 11. .I - 1 r L i u s rcspoiistrI ~ t t j . 1 , ~ ' O J J S .O-2 - io e li m e r o rrt,rcilcit. I t G CL tlt-cis. 8826, p~ivs , i on i , 3 - i c g l i C r tlissert. (j, (le ci//>-c'iu ~~ici!~i~irtr!tts 'ii l l rii ;I n n rtlaccllrcir. sprc. l , ccip. 1

    - ; s a y ;i i~islili~l.il,. 1, tii. 2 -- K e n a z i r~ le t r ic~ r~ l r il ib. ..I, pcirs 3 , ctrp. 7 - '1 a i n e r ptii~csiiorres pny. 542 1.1

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    - 11 -seqq. - n g a u rlen~eritu lib. 1, S . 5f5 et s ~ q q .- o d .L il d. 31 e n b e n i o dissert . de crirrrine Ijat.rrl&n~-iue- W e-s e 1 tlc sioic ti&n ie rrdieiui.. ub irr rpcrntor . rorrr. pnrtirn re-stitwttr pr~rt i tn Itrbcfitctnln ;n O C l r i c b s t l~ c s . ou. tlis-s ~ r t .ol. 2 , to) ,~. , irty. 26 5 - A l n raro crittrinule ?W/.C ,I I O ~ , l - ri n1 p t i o dc leyilrus rrprtr~ritltri.un~,lo 'o l i -$ti l 3 45 - f o t C n a li C r (le rriltrizlc repetundnrittlt -Ko c h i s s l i l i t l . S . 633 e1 & c q r / .- C li o ni a s i o

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    -- 112-r ia era voce barba ra. E finchl: la lingua dei giureconsultiera la latina veramente potevano dir barbara quesla voce,perchb essa era tale rispetlo alla liiigua latina. bla i crirtii-nalisli moderni che cominciarono ;i scrivere in italiano co-piarono dai giureconsulli antichi qucslo luogo comune, e liilliall' occasione della voce barntterin ripeterono che era yocrbarbara, senza avvertire che nello idioma italiano 111 parolabaralii, Darutlic~*e,Darnlteria, non barbara, ma classic;~.Sulla origine di questa parola vedasi RI u r:i t o r dissert . 39- i r c l i f e l d de Durutar iu, IIrrlne 1708 - a y n o u r d1)izionario d e i trovulori ( P n r i g i 1 8 3 6 ) paroltr I l an t .

    PRIBIO STREMO - ersona. Perchb sorga il pre-sente titolo di re at o bisogna clio siasi percepito ovoluto percepire un lucro da persona costituita inyzcbfilico zcflicio. Nulla influisce sulla essenzialit delilelitto elle I' ufliciale sia szy~erioie, i n f c r i o~e ,ti -petzdinlo, o non stipendiato; pcrj~etztooppure t ew-]~o)*n?~ io ;ell' ordine giudiciario, oppure dcll' ord inepolitico od arnntz'nistrati.~.~.ulla del pari influiscerhe la mercede sia stata data o promessa dui.nntc:i' ztfficio o dopo dcposlo i ufficio.

    LI questa occasione incontrasi divergenza negliscrittori sul punto di sapere sc un donatico rice-v\ito dopo deposto l' uflzuio a causa di rin alto (lirdfzio, e senza ~),'ccc&?zte protliessa costituisca i ldelitto di barattcriri. La Zeygc (i, . ad legeiiz Julia~iti.q)etu?ada).utn ci ha conservato la formula del giu-r*;\riicntociie si esigev a dagli ufflciali romani - ii-

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    Iri l p c r ~ i f ~ ~ sniiz iiz ad~~,i , l is tvn/ ione)o.siiis, ql /n , r~post cltyosil?l)l&lqjc'v))b,pro nliqiro p~~acstiloenc-f cio le~tq~oreclt~iinistt-atioizis,acccplzo*o.s. Leggcsiin C i c e r o n e ( c7e Zegibtts .'$) dona jze rq)iut?lo92eue gcstn 9zet-e gerendc~ otestale. hlalgraclo cio i lC a r t o l o per una errata lezione (lella legge Jqzci-lim fr. de C i o ~ ~ ~ t i o n i ~ z ~ snsegn che i donativi rice-vuti dopo deposto l'uffizio non costituissero i l de-litto ~~f:~~etli~izcZ(~~'tri~~;ssia la corruzione. E sebbene]\,l l c i a t o, ed altri dopo di lui, rilevassero 1' er-rore d i C a r t o l o ; pure, poiclib gli errori lasciririosempre q ualc l~e raccia dietro di loro, il F i l a 11-g e r i accettb questa clistinzione pel fine (l i pzcnir.fize?zo, e C a r m i g n a 11 i lo seguit. h2u c~uantun-yue c4ualclie legislazione abbia considerato siffattacircostanza come atta a modificare la rjuantiti p-litica del clelitto; a rne persuade meglio la opinioncde l G i u l i a n i , che la ricusa del tutto per le se-gucnti ragioni - 1." Percli tale dottrina preste-r e l ~ l ~ eroppo facile velo ad una baratteria pattuitadurante 1' rificio - . O Per la facile speranza chepoti.ebl~econcepire il magistrato di ottenere dona-t117i dal litigante ricco quantunque non csplicitainen-tc promessi - ." Per la f'acilitzi di generare nc lpuhlrlico la opinione clie l' atto si facesse iiclla es-pct,t;itivn del Suturo dono, lo che port:i sfi~ lric ia eiliseradito della .giustizia ( I ) .

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    SECONDO STREMO- ' atto. L'atto che si ese-guito dal pubblico ufficiale per la veduta di un lu -cro mentre o non doveva farsi o doveva farsi ( 1 )gratuito, deve essere uno di quelli che sono inerentiallo ufficio da lui coperto. Non sarebbe colpevole clicorruzione quello impiegato che prendesse mercedeper servigi prestati ad un privato indipendentementedal suo ministero; a modo di esempio, per av erenelle ore di riposo dato lezioni di diritto, o fatto co-pie, o tenuto amministrazioni di particolari. Nei con-grui casi potranno i superiori interdire tali attiquando li ravvisino inconipatibili con la dignitLi del-1 ufficio, ma ci dar luogo soltanto a misure di -sciplinari e non a repressione penale.

    I 1 ) Sotto i l codice penale Francese del 1810 pe r la incorn-plelti locuzioue del medesimo la giurispruderiza non punivaquiindo I;] corruzioue aveva avuto luogo per fare omct lereun allo di uEizio: B l a n C h e troisime e'tude, pag. 724.Qiiesin 1;iciina fu riparala con I:r legge del 13 maggio 1865.

    necessario che I' atto pel quale si pattui me r-cede fosse di sua natura gratuito. Se le leggi o leconsuetudini attribuivano un emolurnento a quellafunzione, bisogna distinguere, Ove siasi esatto unamercede superiore a quella dovuta, con inganno delprivato, sorge r il titolo di concussione implicita, hein seguito esporremo. I1 titolo di conauzione s i a v r i

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    allnsa soltanto qriando il privato abbia dato scien-temente piii di quello che era tassato ilalla legge odalla consuetudine pel fine di avere l'atto iu un modoingiusto, o di me rlo con maggiore sollecitudine.

    Infatti coniunemente insegnato che il delitto d iI~a ratt eria siste completo nei suoi caratteri essen-ziali (salva la moclificazione dei criterii misuratori)tnnto se 1 atto siti intrinsicamentc ingiusto, vale adire che non do~ ressi: arsi, o non dovesse farsi inrluell;r guisa, quanto se sia in sk stesso giusto, inapure 1 uficialc a l ~ l~ iaichiesto una mercede non do -vuta sotto il pretesto di farlo con pii1 diligenza opii1 sollecitamente ( 2 ) . Tutti insegnano che anche i~ ~ r t l r n iati ad accclc~~andumostituiscono baratteria.f&ando 1 atto era ingiusto in s stesso vi la of-fCsa alla giustizia nella sostanza. Rla anche qriando1 atto era iri sC gitssto, c doveva fjrsi e fhrsi in quelmotlo, vi 13seapre una offcsn alla giustizia nella for-ma, 11ercl-ik si i: rendrito ve?zalt: ( e cos posto in cli-scredito) lo esercizio di una pubblica potesti.

    (1) Il ii r g e r s si t iyulo~. iuvto Ds cl .c nl io nu ~n C L J I I ~ I I T ~ ~ C,obseru. 1 - c h u i z L P J I T - ~ U C ~. 106, ~ V I I ~ .28. h perda avve rtirsi ctie per In dollrina Ccrmnnica, seguitata in cirlitl nuovo codice dell ' Imp ero Trde sco (15. Bzl), il privatooor r i~Norof c o r ~ ~ i i l t o r eiflivcrJ non it1conii.a p c n a s e teri-(1ev:i :id oitcnere atto y;!fslo, r si punisce sollarito I' uficialevenale f currt4l lor~' p f ~ s s i v o. La soirirnn ragioric di questiidol lrin ;~ si;i in qu esto ctic qiiando il privalo Lrnde ad un3tt0 giusto 11011 ha cilrlsa ciie io itidiica a gcsiiar via volon-tui.i:inicritc i l suo dana ro: Iuo~ide e egl i v i si i! prestato devc

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    presumersi che abbia su ldo I n coazione impostagli dal Rlagi-strato venale: ed in ci non reato, perchk egli lo i a conla coscienza di spendere il proprio senza ledere i diriiiidi alcuno.

    C;. 2551.Qui ilispritano li scrittori se costituisca Isaratte-

    ria il chiedere mercede per un atto di volontaria g iu-risdizione. I1 B o e h m e r o (ad Ca~paoviz~nz,uae-s t . 93, observ. 5) larghissimo in questa materia, (li-ce incensurabili i donativi ricevuti per codesti attipurchb non siavi lesione della giustizia ; allega alcu-no reiudicate dei tribunali alernanni. Generalrnentcper0 non si accoglie dai criminalisti codesta lar-ghezza, considerandosi la offesa alla forma come suf-ficiente alla criminositd quantuncluc non siavi offesaalla giustizia nella sostanza.

    $13 poich un atto pubblico quello che deve for-illare i l correspettivo della mercede data o promessa,B evidente che non possono interdirsi i donativi chead un magistrato si facciano per cagione di rnernhenevoglienza ( 2 ) da paren ti o da amici. hIolte volteil donante potr avcre i n cuore il segreto pensierodi cattivarsi la simpatia del magistrato per vedutadi future speculazioni: i l giudice nella sua delica-tezza dovrA stare in guardia contro siriiili arti, c ri-cordare il celebre tii~teoDannos, ct d o ~ ~cl-eizlcs.Ma non potranno f'arsi argomento di criminale in-quisizione o la minore delicatezza dcll' uno, o Ic ar-cane intenzioni dcli' altro.

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    !l i Qucsin massima asiraita C faci!iesirna a concepirsi ; nain pratica puL pre senta re grav i difficoll5. Alcuni codici ( CO -riie lo Spagnuolo art. 314) hanno espressilmente conlernplaloi i caso del don o fatto all ' impiegalo non come p rem io espli-cito di un alto del suo uUcio ma in genere per cattivarsiil favore; c mentre hanno sot toposto a speciale e p i mitepcnalitk anc he ques to fatto, lo h ann o desc-.ritto con la forniularrgcdi rulli in rugiuwc dell' i i / l ic io. i\fqi questa forrriula ass;ii vaga, e porta ad una irivesligazione intenzionale che iioril ~ u b on riuscire arbitraria. Quando il dono fatto al giudicedal litigaule che n e aspettava la sentenza , o all 'ufficiale da chiiie implorava una concessione, la pro va agevole, o si piii)*erizii esitazione argoiiienlare (chi arilo il do no ) il pravo f inedel dona re da tali circostdnz e. iiia clutindo si configu ra u ncaso in cui clucsla speciulizzazione di liiie uon si possa ?\i.-guise, com e vorrh egli stabilirsi se il dono fu fatto irr rn -giune d i zrlfizio, ossia a riguardo della carica, op pu re a ri-guardo dell ' iudividuo? l legislatori che vogliono definire lrop-po, spesso non definiscouo niente. In queste indagini la de-liriiliva so luzione d el prubleiria della colpevolezlia, od iiino-ueriza del dono dipenderi sempre dalle speciali circos1;inzce dalla prudenz a del giudicante. Ouello che si pu 8 in segnaredi ccrto si S che quando gli accusati di corruzione giustifi-chino una causa oriesta di don are o di ricevere, la presun -zioiie d' innocenza dev e senip re vincere. Ma se la scuso diaver donalo per b e t a r v o l e ~ r a u otr essere il pi delle volleforluiiata in faccia alla giustizia ch e esige rigida prova delladoiOsqi intenzione , non sar.8 ugua lnieiite fo rtunata in facciaal tribuuale della pubblica opiiiionc. Quesla non vede consirnpatia certe dimostrazioni di b e ) i e u o l e r u a , rioppure perparte dello stesso governo. E quando anni addietro in occa-sioiie di un p roce sso iiei qua le il governo era inleressnlis-siiiio si videro distribuire decorazioni a tutti i pubblici ulB-ci'ili, e persino ai teslimoni che avevano dito aiuto all ' ac-c i i s ~ ,l c redit o della giuslizia non rialzb certairierite in facciaal senso morale dei cittadini.

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    Certo B per che 1 atto deve spe ttare allo specialerifflcio che si esercita dallo ufficiale a cui fu dato1 indebito lucro. Se un magistrato clie nun giudicain un affare prenda una mercede per racconiandarelo affare stesso ad un suo collega ch e vi giti~lica,o p rocurarn e lo scioglimento favorevole, egli senzadubbio far cosa altamen te vituperosa; potr nei de-biti termini soggiacere all' accusa di vendita eli fu-mo; ma non potr applicarglisi il titolo di Liaratteria,tranne quando egli sia age nte segreto de l suo collcga.

    TEILZOSTREBIO- La causa dell' atto : vale atlirc il ktcs-o pattuito a proprio profitto dal pubblicoufficialo conic ricompensa dell' atto de l suo mini-stero. Nulla influisce sulla esscnz ialith del crimin eche il lucro sia h t o o promesso: o consistente indenaro, o in altra cosa appetilrile; o grande o pic.colo. La giustizia si offende etiana uno netnzmo. Fuun orrore di alcuni pratici distinguere tra naztfzuset ( 2 ) rnunzcsczclzcm (escmplificnto nei polli, e nelpaniere di frutti mandato al giudice) e male si tenti)sostene re codesta distinzione con lo esempio dei xc-~ ~ i aN) permessi dai romani. I xenia (ch e furonoi l tipo dei calendi in uso oggi nel nostro contadoal venire del nuovo parroco) erano e dovevanoessere innocenti in ragiono della causa; perchc'!esprimevano un omaggio di simpatia ed un salutodi arrivo al novello preside per parte di tutta una

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    provincia ed a nome di tutti, e non giii il corre-spettivo di un atto di ufficio. Notasi anzi che ildelitto sussiste anche quando siavi semplice harnt-to (3) di favori pattuito tra due ufficiali.

    ( l )Che presso i romani si tollerassero i munuscoli purcbnell: ann o non giungessero alla som ma di 'cento aurei, fuopinione comunemente insegnata ( A n t o n i o M a t t h e O decrimiti ibus l ib . 48, t i t . 8, cap . 1 , n. 10 ) e la fondarono su lfrariimento d i V e n u l e j o S a t u r n i n o alla 1. G, Cj. 2 , deIege Jzilict repeltnldnrunz. MU poich ci) viene contradeiloda l f r ammento d i Macro a l la 1. 7, /1: eodem, i migliori i r i -terpreli propiignano contraria dottrina. E veramente nella1. 6, vi i. apcrtn discretiva fra la prirna parte e la lioeiifinale: talchh si presta benissimo a questa spiegazione cheil divieto fosse assoluto e sen za distinzio ne di pi o d i meno( e t ium uno numnzoj in quanto a cib che si ricevesse percausa di atti di ufficio: e la ultinia disposizione relativa a l li -mite dei cento au rei s i riferisse sollanto a i doni ospihli ches i facessero ai magistrati come omaggio di benevolenza e noncome premio di un atto del loro uflicio: C a v a t i u s dispu-tntionca cap. 5 , png. 69 - a l d e r o decisioncs Catnlo-tiine decis . 08. Diversamente la intese B r u in m e r a d le!/.Cinciam, cap. Q.

    (2 ) Vedasi in qua nto alla. costunianza delle xcnie L a n-g l a e u s semeslriurn lib. G pe r tolttrn - n b r o tlresauruserudi t ionis , ver0o te ni a - e l m a n n digcs lorum l ib . 1,t i t . 18, 1e;x: 1 8 , vo l . 8 , png. 327 - e y n e opuscwlt~ncn-deniicn vol. 5 , opusc. 5 , pag. 89.

    (5 ) In pratica si i: ravvisato elemento bastcvole di corru-zione rinclio nel so10 fatto di prendere dcnliro a mutuo d;ilprivato ; S a n f e I i C e tlccisiones vol. 2, decis . 170 : c si disputalo se il giudico possa esercit are negoziati in socie-l2 con privatc personc: C a l d o r o deciziones Cntlraloniacdecis . 91).

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    l? per* intlilirercnte cilo la mercede promessa siasil iodtei.iormurite clntn o non clnta. La bczratteria 4 corz-.~ l i~ ,m t ( tol contratto (I) , puichi? n i e n t e si gnarllaalla l e s i o n e del p a t r i m o n i o [le1 p r i v a t o . Co~rie urei. iritliiYcrente cl-io dopo avere ricevuto la mcrcerlsi l piiblilico ufficiale abbia o no fhtto qriell'atto perbtonere il quale il p r i v a t o avevala data. La offesaalla giustizia b consumata e perfetta nclln forrrirt( unc l i e senza nessuna Icsioi io nella sostanza) rjuarallosi b posto a prezzo l' atto di uficio. Nella cotisuma-zionc. del coiitrcztto sta la consumazione d i questoreato (2).

    , l ) B e r ti o r Lclirliuch S. 214, p ~ g .i72.'2 j Vt.J;tci 1,:i 11r c ,i nllrgc~licrnes 8cales, nl l e go l . 47. La

    Siipiciti:~Corte di Cilustiaia ii i Vieniin cori 1i i decisione H 110-r cititiro 1870, riferita nella Cuzze t iu dei Trihttnrrli d i Trie-

    njitro 5 , 11. l , s~ nb i l iessere piiniblle conie tcnln l iz~odicorruzinric (sei1uzio)ie secondo l':irt. 311 del codice Au-si r iaco) 13 ofrcrto di tiri Oono fatta ad un pukblico ufficiiilc~~crclibon denunci iin faito clie si cr ede delilto sehbeiieriun sia iri realli uii delillo. I1ue cose sono da osservarsi si iqticsro giudicato - .0 1 concetto priucipiilc che inontienei l lilolo di corruzione nnclie quando l' atto piibblico che sivoleva inipfrlirc ilon fosse assolutanienle ~ i ~ ~ e c e l l i r o ." Lanozione della ~ e d ~ c s i o n eecondo l' art. 511 del codice Au-stridco, li\ quale sembra no n esigere la i cce t toz . io~re el dono,;t diKccrciiz~di cib che avviene nella corrus io~rr ccoiido Innoslra scuola. Yt dunque difierenza fra il sedurime, ch e sit>seguisced a l privaio, e il corronrpcre, clic pu8 solo consu-tii:irsi dalla persona pubblica. Laonde quella doilrina Tedesca,

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    figlia di uno speciale diritto costituilo, non ris pon de alla csat-trzza della nozione scientifica della corruz ione. La corr uzio nedel proprio aninio un falfo che deve cscy t r i~ . s i all' uomoclie si 1asci;i carroriiperr (e cos nel cn50 nostro dal IIanistrato)e non pu;~ segriirsi rlil alt ri. Kel privd to pert an to Ic calo-rose profe rte di doni non possono costituire il nicrteriaie ditentativo, per ch non possono esse re principio di esecuzionedel rnalefizio c he dev e eseguirs i tln a l l r i . Secondo questosottile run pii1 esatlo concetto i l caso di Vienna sarehbe ca-dut o app o noi so tto il tiiolo d i is l iy i iz ione a dcli~lcjuerc:inai sollo quello di tentativo, come nessuna istiytcziotre vicade per la comune dottrina prevalsa nelle buone scuole enci buoni codici: e lo ave rc devialo da questa verit si noiilgeneralm ente come uno dci rriolli gravissimi errori del codiceSardo. I1 volgo ignaro potr dire colui lenti, di flirrrii com-mettere un omicidio con i suoi pravi consigli; rna i l giuristaniai potr dire che chi consigl ia altri ad uccidere ha postoin essere un tentativo di omicidio. Ariche i moderni giuristiAlenianni ( S C h ii z e Lelbrbuch S. 106, pag. 529 ) hannodovuto dire che la prolfcr ta del dono al Magistritio si pu -riisce com e corruzio ne consum ata. BIa questo han no detto pernecessit di obbed ire a consimile dettalo esplicito del nuovocodice dell' Imp ero Tedcsco. Naturalm ente dov e un codicepenale stabilisca ch e un saluto fatto di passaggio a una donn asia adulterio consumato, l i insegnant i saranno costret l i a direche appo loro 1 adulterio si consum a col salutare un:) d onna.Ed ecco co me coi codici rnal costruili si vorreb be perv ertir ela scienza. Bla la scienza rirnane immacolata n elle sue alteregioni: n& una verit ontologica pu cessare di es sere ve-rit p er i capricci o p er la inesperie nza di un legislatore. Sipunisca la proferia del dono co me dclitto stt i generis coriilrianto rigor e si br am a; iiia nou si crei il nio stro di urit e s l u t i ~ ) ~enza pr-i~icipio i cscctczio~ie

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    pure indifferente alla essenzialit della corrti-zione clie l' ufficiale abbia pattuito direttamente oper interposta persona; o che il lucro dovesse go-dersi direttamente da lui o da altri (1) n lui beneaffetto. Occorre per che la interposta persona nelpattuire la iriercede agisca col consenso del pubblicoufficiale: mancando questo il delitto degenererebbein una ueadita d i fumo (2).

    (1) Molle legislazioni hann o pr evis to in lette ra il caso de ldoriativo fatto per interposta persona. Molte son o and ate pii[innanzi, cd hanno contemplato i doni fatti alla moglie, ai fi-gli, o ai famigliari dello impiegato. Ma bene os serva P a c e -c h o nel suo coninientaiio al codice Spagnuolo del 1848ftotn. 2, piig. 498 ) ch e anche dove la legge taccia, la ra-sinne respin ge la impunit di una frode coSi gro sso la~i a.Questa forma i: stata ~iarticola rniente descritta d al codicedelle Isole Jonie art. 261; dal Portoghese art. 318; dal codicedel Per art . 547 e 348; dal codice del Brasile art. 130; eddl codice di Bolivia art. 410. Una decisione della Corle su-preina di giuslizi;~ n Vienna d el d 15 ottobre 1863 (Ecode i tr ibunali n. 1510) stabili clie il delitto di seduzione siverificasse anc tie nei doni fatti alla nioglie dell' irnpieg atuperchh r~icconiandasseal rtlarito I' interesse della dononte i r iun affare di ufiicio pubblico. k da notarsi che la Corte va-luti, che il dono era di t;il cosa che necessariamente il ma-rllo doveva conoscerlo; osservi> ancora che se non si punis-sero i (loiii bt li alle niogli degl1 impieg ati l'ar t. l05 del co-dice pentile Austriaco si potrebbe senz' altro cancellare. Ri-salendo ii l priucipio clie I' autore principale della corruzio nr

    i' iiiipiegilo, finch non consta dell' accettazione di qu e s ~ onon si av rcl be per noi n& corruzione consum ala, n tcnta-

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    t ivo; ma sem plice ingiuria, o v endita di fu no . Una ingiuria;se si sup pon p ch e il d'olio sia slitto con inganno recato alfamiliilre d el giu dice e da quello accettato in buo na fede p Prqudsisi; l pretesto a lui insinuato: una vendita di fumo; s e i lfdrniliare lo abbia accettato per s, prom etten do raccoman da-zioni. ~ I uon aminetterei si potesse stabilire una presunzionedi connivenza a carico del magistrato per il nudo fatto d idoni ricevuti da persone di sua famiglia, mentre per con-cordo che di tale connivenza possa costruirsi la prova anch emediante circostanze congetturali ; ome concordo che la sem-plice scienza e tolleranza costituisca la colpevolezza de l ma-gistrato. Neppu re crederei ch e in questa ipotesi potesse sci-volarsi la questione am mettendo una punibili tU per colpa.Quantunque ai' pratici sia piaciuto configurare la brr~abter iacol l~osu el giudice ( C a l d e r o decisiunes Cali~alottiae, e-c i $ . 9 4 , 05 96 9 7 ) io non so compren dere come possaacccttirrsi il concetto di una im put abi li t p er negligenza i r iun reato ch c Iia la essenza sua nella corr uzio ne dell' animo.

    perb vero che in alcuni statuti trovossi esteso il titolo dibaratteria a nche alle im prudenze e negligenze gravi dei ma -gistrali, conie di una speciale disposizione di Catalogna neavverte C a n C e r i o v a r i a r u ~ ~ zcsolu l i r~n l tn nrs 3 , c a p . 1 2 ,n. 120; e comc trovasi ordinato nello statuto di Lucca, l ib. 6,ccip. 25 el 51 . Ma qu esta rigidit andb ovun qu e in dissue-tudine, come ne accerta B o n f i n o i n Dannitnentn ca p. 4 7 ,n. 5 7 , et seqq.- e r t a z z o l n Co~l s i l i n r irninal ia l ib. 1 ,consi l . 7 1 , n. 4 et seqq. onde riinasc costante la regola ju-dicrs in sgndicatu noil iriqrrirt~ntzr~isi de dolo.

    (2) A questa occasiorie niolli i.;litutisti han no l' un o dopc,I ' altro ripetlilo Io esempio dcl grande i3a c o n e , na r randocomc egli fosse condannato per harattoria a causa dei do-nativi ricevuti da su a irioglie. Recentem ente il D ix o r i hiiconsacralo un libro a rivendicare la fama dcllo illustre filo-sofo ; vedasi il cerino clie di questo lavoro si d rieli' Ecode i i ~ i b i c w t r l i , 2. 2041, 9 febbrctjo 1869.

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    len a questione puo nascere nulla il~clt(bci li rinp~lbblico unzionario che per dena ro r i ~ c l iin ~ ~ ' q r ~ o t odel suo uffizio. Il caso non r! tanto ilifficilc n ~c i . i f i -carsi, s e si porta il pensiero sul scprcto clic c.it.c.uriiln processi c riminali, e sullo i nt cr cs ie clic: rin i-eolatitante puG avere di ottenere da un Cnrict:llicrcanche con grosso premio cognizione di ci6 che esistea suo carico nella procedura, onde regolare i suoicostitriti e le sue difese. I1 caso di corruzione perrivelazione di segreti si volle da qri,ilche pratico(S n fe l i C e rlecisiones vol. 1 , dccis. (1'0- ) c-e i a n o trnet. ci%i?ia.ib . 7, cqu 97, i ~ . 0) punirr:come falso. JIa questa b una idea t~islaccaclir: nonpu4 nemmeno discutersi. La rluestionc i) c di ciiidebba farsi una forma speciale di 1~i2j~lc~zi(irzcisegreto, o di ahuso cli azltar-ilci, o di cotv~zrz io~zc.Aij applicarvi il titolo di ubuso di a z ~ l o r i l i ~a osta-colo lo intervento dello spirito di lucro. Ad applicarviil titolo di corruzione sembra a prima giunta farcostacolo che rivelare i segreti non atto di ufflcio.Ma questo obietto si puO eliminare osservanclo daun lato che nella corruzione s'incorre col prenderdena ro, anche pe r non farc il dcbito dcll' rifficioproprio ; osservando dall' altro lato che palesareun segreto si erisolve ne l non custodirlo corn' er adovere (i).

    (1) Le niolteplici distinzioni che debbono farsi ad occa-sione del presente delitto mostrano aperto quante vi e discampo si siano cercate dai colpevoli per evitarne I U pena,

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    e con quanla hcili th abl ~ia no essi potuto r; ig iun ger c taleintento. L:] sloria mostra clie il dic petlo ca_?ioniito da qu est cdelrisioni eccitb t,ilvolta la bile dei Icgis1dlor.i fino al piiuiodi delta re pene severissim e ed anclie 1)~irI~ iired c c ~ e z i o n ~ ~ i i .Esempio ne sia il fCiltodi quel Re Siculo del quiile lessi avereordinato si scorticasse un giudice corr otto e della sua pelle sicuoprisce la sedia su lla qua le doveva adagiarsi il nuovo giu-dice nel rendere giustizia. 3In le storie di tufti i teiiipi ri-cordano a l i res 13 solita iueviiobilc coincidenz;~ ch e quanto~J I c r e l~ b e elle leggi la SeverilA Corilro i siridici corroltitanto pi si molliplicarono le corruzioni dei giudici. E c i ~per la semplicissima ragione ch e con niaggiore audacia sisper a dal male inclinalo di evita re la pena, quanto pi 1;)pena severa . Prudenza legisla liv;~ imporrebbe di inque diabbandonare i l fallace mezzo del rigore punitivo, e sludiareinvece i rnigliori mezzi preventivi. Fra questi 'tutti ripetorioessere ottinio quello di alloatanare il bisogno dall' uscio de l;Ilagistrato con elargirgli slipe ndi baslevoli per ch egli nondebba lo lar e con la h in e per mi inlenersi onesto.

    Questa dovr ebbe essere la prirna base dello edificio. Nnpoichi! la corruzione a temersi aiiclie nci giudici non pa-sati, come so no a (modo di esernpio) i Giurali, cos non vo-gliono dimenticarsi anclie aliri mezzi indire t t i . E fra questiio ebbi sc mp re nello animo come inezzo ulil issinio ad irii-pedire la corruzione dei giurati quello della pubblicilri delvoto. La pen sino allri a tale nlo loro iii con trario : io la peiisoco d. Il giurato clic a prezz o di oro vende uii voto di ;ISSO-luzione a favore di un faciiioroso notorio e convinto, sa lrop -110 be ne ch e va a com mett ere un delitl o; o sa ognuno ai -tres quanto gra nde incoraggiamento o delinquere sia Ici cer-tezza di rimanere occt(ko; come occulti incvilabiii i iente ri-Iiiangono col nietodo dcl voto scgreto i nomi dei sei giuraticlie venderono la propriii coscienza al scrvizio di un nial-Litlore. Ecco le rngioiii del mio pensier o. &li1 qu es to pons irr oiion i, o r i ~ i n a l c .Quantunque si disputi fra f i l i crudili siil co-stume della antica Grccia, c seriibri iucerlo o vario il inodo d i

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    - 26 -votare degli Eliasti ( S c h o e m a n n animndoersioties de j ud i .ci is he l iast ic is , Grypl t i swnldiae 1847 - r u n e r i dc SI I [ -fragio in judic i i s , Grypirisrcaldiae 1859 -4 0 certo i: peri)che nella antica Roma i voli si rendevano a cion eofec, e coi1i n forma palese. Fu nel sctl imo secolo della R~p uLb lica healla votazione per viva voce si sostitoi la ~olazioriepe r 111-belle, e conseguentemente il voto segreto. Ebberie cosa i1ravvenne? Parli Ci c e r o n e per noi fde legibus 5, 16 et 171Eoqice nutic F t illu d, nt rninits muliu s tabella co i i d r ~ r t ~ r t * lquriin solebat vox. Alla ragione si accoppia d unqiie la esp c-r i e i~za ;ma tutto invan o, perc h pregiudizi di una erroiieiipolitica conducono al connubio strariissimo della l iberi6 co lsegreto : me ntre an che parecchi stati Italiarii retti a for-iila dispolica mantennero fino ai t iost r i ~ iorni n prcbDlicitdel voto yiudicirrle come presidio avverso le seritenze ve-nali e le ingiustizie palenti, ai riforn1;iiori liberirli piacr[iic: (:piace.al contrar io risiiscit;ire i l segrt.to della vcccliia inqiii-sizione. E poi s i millnnta clie anuiiiriio aratili !

    PoichQ si B veduto che la qualit di pubblico uf-ficiale attiene a i criterii essenaiali della corruzione,ne deriva per logica conseguenza la comunicabilitidelle qualit personali a tutti i partecipi, anche per-sone private. Lo esigere un premio per il servigioche ad altri si faccia non per sb stesso un delitto:diviene un delitto nel pubblico ufficiale, perch ab usadelle sue potest ponendo a prezzo ci6 che dovevaessere gratuito, o volgendo a suo pecuniario vantag-gio quello che doveva farsi per vantaggio pubblicoc per sola obbedienza alla legge. L a essenza crim-nosa starido qui dunque tu tta nella qu ali tj dellapersona non potrebbe ascoltarsi quel privato chedopo stipulato il baratto criminoso venisse a dire

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    doversi in faccia a lui prescindere da ogni consi-derazione clelle qualita personali del suo partecipe ;perchi: prescindere dalle considerazioni di tali qua-litk varre l~be o stesso clie distrugger~e n ci.ii~iinu-sitn del fatto. C it sareblie assurdo, come assrii.rla sa-i .e l~I~ea tesi di quel drudo ciie sostenesse doversinvlla sua imputazione prescindere da ogni contein-plazione della qualit di ma ritata nella femiiiina cherec0 alle su e voglie. Potrii dun que nella distrihu-zione clelle pene procedersi con personali riguardi,in ynanto si stimi conveniente aggiungere controil publ~Iicoufficiale la interdizione dall' ufficio elleal suo col-npartccipe privato non possit)ile niinac-ciare: rna nel cnlcolo della respettiva imputaziont:deve sempre entrarc rispetto a tutti i contlelinrluentiil criterio clell' ufficio violato.

    La proposizione che il delitto di baratteria siconsumi col contratto, c la considerazione che inqualsisia contratto i ilue paciscenti sono sempreiigure cceqzte p~*i~zc@nles,a r re l~ l~eover condurre ariconocccre come coautoiii del malefizio tanto iliiiagistrato clie vende la giustizia quanto il privatoche la compra. RIalgrado ci6 generalmente si ritie-ne che l' auloi-c piaifzc@ale in questo reato debitaravvisars i nel pubblico ufficiale, e che il privatoe1argitoi.o rlel prezzo non sia ch e rin complice ( l ) .(,)rrc:str\. ricerca i:vitale per decidere se la offerta fattadal privato al zriagistrato, e da questi non accettata,costitriisca 6c~zlctlil;odi baratteria, o soltanto unaingiuriti cclntro il magistrato medesimo ; oppure una

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    istir,iazione a delinquere. Se nel privato offerente siriconoscesse un azctore principale della Iiaratteria,nella srin offerta anclie respinta dovrebbe ravvisarsiun tentativo di quel delitto criminale perseguittlbilrcome tale, perc l~eper parte sua vi sarebbe stato i lp~-i~zcipioi esececzioize. hIa poichi? ne l solo ii ia;: i-str:ito cleve cercars i l' au to re principa le ed i l veroesecutore della l~aratteria, erche egli solo pri0 vcn-derc la giustizia; cosi quando egli 1ia ricusato Inofl'erta, non essendo neppure intenzionalinonte esor-dito i l rnalefizio per parte cli chi doveva eseguirlo,non puU dirsene i?zcornincinia Zu cscczruio~ze, 11011pu0 parlarsi di tentativo punibile. Ravvisare: unprincipio di esecuzione nella profcrtn clel privato ver-rebbc secondo questa comune dottrina a costituireu11 lentatiuo di co?~ ylicit ; lo clie un assrirclogiuridico. In questo senso e stato deciso ( selibenepcr diverse ragioni) dalla Cassazione di Francia 1'2 1decembre 1Sfj2: ved:~si h1 o r i n ai$. 76'l o . Ditepur co14?*col privato quando vogliate ugualmenteimpritnrlo clel fatto, percliis la paro la co rr eo espraiiiiesoltanto i l concetto giuridico consegrienziale di niiaitlciitica corresponsabilitel in faccia alla legge pcnnic.AIn non potete dirlo Coazrtot-e, pcrclii:! In parola coau-torc esprime un concetto ontologicci; ed i coricettiont,ologici non si possono n dal giurista n+ (131legislatore ~~~~~~~~~e da quello che sono nolln re alt 5clelle cose. (2uesto Ilasti per In dcscrizioiie clella m-sen;a (h' atto (ossia dei criterii csselizinli ) dt:]\abarfittex'ia, materia non poco sottile e(] nrilbig,.un.

    (1) Flii t lua qiiri\;i ~ ) r o l ~ o ~ i z i o i i en rii:iicri, l di ; ICIIII [PI~III ,dove inolii dicoiio coniitore dcil' ndiilier.io i l dri ido qii:iniii i i-

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    que In essen za del delillo siia nella qualiti persoriale ilrlladonna. 3I;i , se bene si cuns ide r ;~ , ra I ' iidulterio e li1 ba ra \ -terin di giudice vi k questa differenza: I 'ad ulier in si coo-SUma medianlf! la currrrziorre del corpr i , la cprilc si olicracos dall ' uomo conie dalla do nna ; pe r lo clie tinclle cliieiolctl l i una donna coniugala dicesi aziiore d i adzilterio.Al coo lrar io nella biinitteria (li giiidice tuila In esse nzia liticonsislc nella corrrtzione dell ' animo del mngistralo ; que-s ta nnn potrndo cvideiitenieiifc coiisrini;irsi da aliri clie cialmagisiriito iiicdesiriio il r~u alc coiiseii t;r n perv eriir e 1i i suacoscieriza, e consuriiandosi precisiinicntc in cliicll' isiarite i nciii il rii;igistr;ito aderisce e presln il consr,?iso ( e cos nn-clie lirirn:~clie il dono sia a lui coiisegnalo 1 C intiiitivo i lfntliiiiirtilo drila rcgoln geiieralrnenie inscgnata clie iiellaI>.ir;~ltcri:i i giudice i c,iriiileri (1 1 ari iore ~~ri i ic i r ia leion sipossnrio ravvisare i r i altri che ncl pubblico ufficiale.

    113 s c l a corriizione del giudice tendeva ad otte-Iicre un decreto che nella sria esecuzione configu-rasse un altro ilelitto ( pcr esempio la carcerazionedi u n i i i i i o c e r i t e ) pot i4 egli punirsi la corruzione co-iilc: dclitto in si? consuniato, c punirsi poi anche conletuiitatiro tlcll' altro delitto? Osscrva ginstnrncntc i lpr.ofessor C a n o n i c o (i1zt~*oclz6zione l lo slzwliode l di l* iblo pcnalc pc~y .212 e scgg.) criticando i lc.utlii-c: Ilavaro, clie ci6 iion si pr10; cc1 io cni.icorrloco n I l l i . hlc? intendasi bene. Non si l ~ u uplir.rire lapena ii-iil>utando in unico ihtto e eomc delitto in si1~ ~ c i ' l k t t o , c o i i l c tentativo (li un susseguente ilelittovoliito. X o i i si p ~ bunire l a iiitroilrizione in casaaltrrii couic ~riolnzionc di ~loi~iici l io ; punirla unasccoti(ln voltri comc tent ativ o di furto. h$i clriandoavvenga clic i l lcilt:~livodel dclitto ulte riore incontriVOI,. V. O

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    - 30 -pena pi grave del delitto gia perfetto, rrientr.estari bene che non si dupliclii la pena c ilt:l~l):i~iinvece unificare la imptitazione, lo eflctto 1)crO d ique sta regola s a r i clie s' iniputi il fatto corne ten-tativo ( I ) del delitto non consuniato, cd in tjuello sirissorbisca la imputazione de l delitto pe rfctto di(: ci.%destinato a servire di mezzo. Xon potrelil~ealii!liet-tarsi I,er principio che quando un atto cli tentntivn(.c~slituisce n si: delitto perfetto non debha irri-putarsi coiiie tentativo; tutti i feririlenti sancj delittiin loro consumati, ed ogni giorno si putiisrono cornctentativi di ornicidio. Ci6 peral t ro non pu0 a~senir i .niilla coi-~~t~ziotze,ercli questa non ~ i u ~ai cnst'i-tuire il ~nwle:.iccb del conato, ci06 i l ~ r i n c i p i o hiiesecuzione dcl delitto ultcriorc. Si tcndessc 1)rir.c: ntlottenere la condanna a niortc di un innocctnti:,1' iiiirjuo contratto che consuiiia la corruzione noni?rhzcipio di esecztzione ncli' on~icidio, orri(: n o t ~lo i: mai il mandato, o la associazione. I)ove peraltroalla corruzioisc aljloia tenuto dietro una serie di attichc siano esccutivi del secondo delitto (11e r cscrri-pio, i l gendarme comprato per carcerare 1 innocenteIia gii~ entato lo a rresto ) allora potrli nas re rc ilronfiitto fra la corruzione consuinata e il tentatovarcere privato, e tale conflitto si deciderh chon Inregola della prevalenza, sernpre perii obiettancio rinsolo titolo. Tra nn e ci8, bene osserv a il lodato scrittori:clie pcssirno err ore nella materia del tentativo i\11r:ello (li scarnbiare gli atti prcparatorii con gli est*-c.nti17i.11 tentativo b un a ftlauiotzc del r(:ato che sivotea consumare, e nella frazione tlcvono c ssc rp(qunntuncluc in inono) tutt e singoli gli eleme nticlic occorrevano a costitriire il tullo.

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    '1 ) hncl ic in questo punlo l a giurisprudenza franccsc di-vcrgc aralto dalla scuola itali;iiia. L' art . 17!) di c~ uc l odicech r ncalia prii11;i pa rt e con teni pla e pun isc e il Ictllu&iuo d irAarrrrzinlre,C nella scconda p;irte punisce come delit to sriigel ter is il fritto del priv,ilo clic fece nl giudice proposla dicorrinionc non accetkata da que slo , liii posi0 in imhiirazzor cuninicnlatori ( vedasi R o g r o n sclr I ' a r l i c l e 179 ) edhanno dovuto veni re a questa conciliazione ciie la p r o l ~ o s i -ziorie non accolta siasi vol111d punire ncl privrito cornc dr-J i t l c , szii ycnerls; e clie Iir prii i ia pnrtc dell ' art . 37!1 cori-t~ t r i p i i l cdso d i una proposta accettata, e susscgiiila perj-ruriu del giudice da iin pr'iricipio di csccuzioiic del turpecontralto. Questa coriciliazione dovette accettarsi come urlaI I P C P S ~ ~ ~ ~ ~ ,a cssn ripugna iii la lett cr; ~ di qucll ' articolo,percli, quarido i l giudicc accetti, i l donativo l'u inevitahil-rrientc cor.rolto; e s e fu corrolto gli att i si icccssivi potrnn-n o I 'ar sorgere un tentativo di abuso di autorit5 o di altrodeli tto, niii ncin niai u n tentri l ivo d i co r r uz i one . Rl o r i n( r t ~ 1 . 8278, 84I5, t 8559 1 ,imniettc cho ariclie per In legge!r'.inccse il delilto di corruzione si consumi con lo accordoseriz;i bisogno dclla esccuzionc dcll' atto di iiffizio prorricsso,t$ ;rpwPtooicn~e inscgria ch c 1' ost:icolo sorto ad iiiipediret i u c l l ' dtto, rie redirit pus I( * cr in le ci 1' Flrct de t cn ln l i ac .Pia ililil1 & dunque 1:i ipotesi in c ui si ,ivrh il tcnt;ilivo dicorr uzio ne? Liisciando qucstc gartic~liiri i i t di tliritti positiviclrr non ci rikuard;ino, tcriianio p er fernio clic qui i l delittosi corisilirin col se rio accordo, e clie gli atti o seguiti o nonsiisscgiriii, inipcditi 0 non imped iti, di iiiiiggiorc o rninorciiiiriorlanzri, bono tuitr circostanze c h e influendo sugli cITcilitic1 rcato ne riiodificano la qiiiintiti, sem pr c 1Crm;i s tn ii ~ c ;icnndiz ione di de l i t lo or i i~~i ionsrimnlo. (Jiiaiido iinclic dopoI ' ;ir,cordo seriariicnte concluso pcntilo Ic parti si rrstiliiisl;rroi rloiii, cir polr8e hbc cosliluir e [in' att eii i~a iilr , ii,i il tl~littoi~rstcrclrtrt~s(Jiir~irc riip~il;ihilcconic cniisiiiiiolo.

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    Venendo ai ct-itevii iiziszcrato~+iella qutintitri ne lpresen te delitto, questi geiiernlmentc si desu mono -1." Dalla maggiore o minore .inlpo~.lc~~zzaIl' ztl f i -cio (1) sccondoch trattisi ili uEcinlc nell' ordineanz~;iiiizisl~*ccliuonel yliztdiciario; d in clriesto d igiuclice civile, o di giztdice c?.i.rrzinale- 2.' Uallaniaggiore o minore in~poi.tarasa dell' ntlo mercan-teggiato- . 9 a l filze nel ~t~ugis t ra toriminale d iconda~z~zur*einziclii? Si assoluei-e un irnputnt.0 -4. Dalla giristizia o ingiustizia i?zf~iizseccclell' atto.Ai c~ucilicriterii vogliono alcuni aggiungere (comeIio notalo cli sopra) Io essersi ricevuto il dono dnpocessato lo uflicio.

    (1) I n ordiric n questo critcrio pu csscre dubbio se tlcbhtit~rcri dcrsi in considcrazioiie i l pi di digni tU o i l pi dipolestti. Srgucntlo cliies[;\ seconda lirica dov reb be distiiigiirrsiIra iifici:ili clic non Iiiitiiio ri? ~iu r i sd iz io n eub i l i i l~cro ; f i -ciali clie l i~irii io ola giu risd izi one , e riffici:ili clic Iianrio giu -risdizione cil iiiipcro. Li c~iiestiotic iii tluc fiicce. Se s i con-tehpla nel r rn to I; \ nfftt~ii all' ~~~~~c dcl corpo seiiibi.;~do -ver prev:ilerc il rigiiiirrlo nllii digi l i t r i ; se si corilernplii ladifesa dei privati coiili.~ li illiusi d e ~ l iilficiiili seiiibr~a l o-ver prevalere il rigtidrdo alli\ / ~ i ~ & l ~ s f r .

    i\i:oii iri:inc:irio giuristi c Icgislatori ai rirrali 1,inc-cin d' inillutar meiio i l privato corruttore (rliseorio-scendo qrii clriel criterio clie ad altre occasioni so-verclii:in~sritt~)rcipIign:iiio ilello csscre colui In 111.i-

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    - 2:; ,-., , j~ tbP~L I ! P~J , I O ~ ~ C ( ? CIc1 itinIcf1zio) e pii1 scseraincntep~ni rsl iiingisti'nto corruito. -\la ancl~emantenutanei crisi urdinarii In pai.itll clclltt rc~spottiv:~liilril-tnziaao, possono rr farUorcdel p l J i ~ a t oC C C J : ~ I ~ C ~ * Cuecotidizioiri eccezioil:~li cile lo esonerino afttitlo daogni penale i.espcins:~ljilitit.

    La priuia t! iricoi~ti~astnl.,ilc i';k\-orccli rin accu-sato tlle corr'o~filja S T ~ O ~irlilici per snttrtirsi aduna grnw pena1it:i clic! gli sovr:~sIa: fl~nilasirillaregola del1:t Icg. F u . Ij. j r~~~~( : i rct i t icA/ lZ ia? l r9120-C i i ! l t stlttbrvaclii;r~cr*r-::oTzliC: ed io volcnticri la estentlcroi :i1patlrc, al figlio, cd al coniuge (lcllo accusalo, special-mente in delitti cqi i tal i ( I ) .

    i l ) (!r~csta rogoln (li ~ i t ~ i d ~ i i t ; ~ ,. 111cglio dir dl nccoliilaqiustfzia, 1:i q a ~ l r ? 1ur1 111ai pct'kllcfle cht: la Iqge penaleesii rctidibc; il codice N;ipfiiclrmino he ali' art. 205 ri-rliicc la p t na a l primo &rado di prigioiij:~a ~ onf l no , iie!o:izi pii1 1egr;crl i111:t sola atilrticiirla corrceloix:ile. Il casa di1111 giitdicc ctlr dolosaii~ciitc sotlragqn :.illa forca ilii colpe-vule si caa r~ ~ i nald (: ;L r p z O Y O ritllla dec i s . 184 .

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    La seconda fondasi s ~ l l ' ~ l l ~ t l ~ .orn j?lr'c7 I : di: 11f) l : -7116 jit~lic. favore di cohi clie dopo aver cor.rottiril giudice lo denunzi alla giustizia. Questa scconilireccezione pni) apriarire repugnanto sotto il punto (livista morale, ed arcre la sembianza cli un iricor:lg-giamcnto al dclitto e di una impunith accorclntn allarlelazione. Sotto il pnnto di vista politico si sostionoper lo sperato vantaggio di gencraro diffidenza neimtzgistrati, e tenerli inilictro dal lasciarsi carroxii-I ' Q I ~ C nel pensiero ch e il loro corruttore dopo atte-izuto il bcncfizio si esonera da ogni pcricolo colilcnrinciarlo; e si sostiene czianilio per la ccinsidc-razioxic del difficile scuoprimento tl i questo dclii,toconsrrmato orilinariarnentc in segrcto fra duc per-sunc, lo quali nel pericolo della pena comune Ilannouna ccrnsa di pttr~ietuo silenzio. JIa and ic sotto ilpunto di vista giuridico pu queIla ecccziono rtigio-nursi osservando che il privato portando rccltlniocoiittBd l magistrato corrotto faccia prcsumcrc iliavere pe r coazinno e contro sria voglia ceilrito alleesigenze di qricllo, e cos spogliandosi dclla vesteodiosa d i corruttoro assuma la canilida figura divittiroa di un a concussione.

    La pcnalith di questo reato fu in antico gravi$-sirna. C; c l l i o ci trasmette i l framrilcnto ilellc XIEtavole che lo didiiarh delitto capitale - Si j7~clc,r:ccrhitci-ve j z w e tlatus ob rem j?cdicundu?ibpecuniclrr,

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    -- 13 -accqs i l cnl~itnl sto (1). I1 codice Sardo nll'art. 217Z i S distingue se la corruzioiil: fu diretta ad ottenercosce gilcslcr, e la punisce con la inultn clcl triplo;con la interdi zione ilell'ufrizio se f u ilii-ctta n coscr,i.r~giusta.Ia i'art. 221 provvede con inaggior rigo1.ealla corruzione dei giudici, ed oltre la interdizioneli l~unisce on la relegazione fino a cinque anni sesuno giudici civili, e non rninore di cinque ailui( art. 222 se sono giudici criminali; aumentandopero la pena di questi ultimi in caso di senterizacnilannatorin ottenuta per corruzione, sulla pro-porzione della conrlanna proferita. Il codice Toscano( art. 175) rncntrc riconosce la consumazione delrcato nel solo contratto, commina la multa e la iii-terdizione temporaria fino a cinque anni, se la cor-ruzione dirigevasi ad atto giusto: aumenta la in-terdizione a sette anni se l 'a t to era ingiusto; e i nquesto secondo caso vi aggi ung e il c arcere s e il con-trat to ehbe la s ua esecuzione. Nell' art. 1'76 emetteancli' esso provvigioni speciali contro la corruzionec-lie ha per scopo decisioni amministrative o giutli-ciarie: cd in questo caso minaccia anclie la carcerr?da due a sci anni, e la casa d i forza in caso tl isentenza condennatoria, da aumen tarsi in proporzio-no della condanna inflitta al seguito cl i barat,tcria.

    ( I ) Anclic Ic :inlicie Icggi di Spagna punivino con I' ttsi-l io perpetuo e la confisca dei beni i l giudice clie si era la -sciato corrompere : f~rirlida3, l i t . 22, l rg 25 ; a qual perii1i11 poi mitigata gr~ ndc inc nte nel la Icg SO; !il. 15, lib. 2,dcgli Ordiniiincr iti, clio la rid us se allli pec unia ria ed ;illaperditi1 dell' iiiipiego. Bla perchi! quesia riforma aveva lette-ralmeule permesso ai giudici di riceve re piccole co se da

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    innngiiire e b e r e p ur clik in es ig ua q ~ ~ i [ i l h ,os dovettec ; i i i ~ ~ I l ; i r ~ iali?. lirniti~zionc C la l e y 5G, t ir . 5 , lib. 2, della,Vtlct~ct Rccopil[ica'oiz cspres sani ente inter diss e agli iiflicialigiudiciar ii ed aniniinis lriitivi 1' accettazion e di qualcisia don oiinclie niininio di viflu aria, i~ian lenen doper; la pcnu alleiiiili proporzioni suddette. Furon o pi seve re le anliclie Ordi-ii:tiiz& p nrioglies i flili. 5, tit. 71 , S. l ) le quali parilicaridoi l giudice corrollo ed il suo corr utlor e niinacciarono I' esilioteiiiporiirio o pcryietiio secondo i casi giungcrido fino allaiiiorfc, ollre la perdita dell' unicio. Anclie in 1ugliilfcrr:i solloil Regiio (li Edoarclo 111 fu ptinito delle forche il giudice Y l o ~ -pe p w corriizione: il l a k s t o ti e book 4, clllip. 10, S. 17-I, i y n 1:rrdc pttol c in ylu is n ~ l . 8. Ncl Regno n;ipolclariofiirorin scriza riiiiii~i~oc lJr:~mm iiliclie anzioni cllc suc:ccssi-\ ; i i i i i~ i i~ccniaroiio di pori-I* n argine n l dclilio di corruzione,~ ~ i i r t ~ r i t l oli ~q ~ ~ c l l ali I~crcliiiiindo 1 CI' Arr:igonii del d upo-st o 1490 fino a i[iie lIa di 1:ilippo 1V de l 14 rlccembrc 1621 ;r l ~ e i leggono ii(!ll' A l f e ti O 1 il r i o l ~ r r r g ~ t n t i c r r c o l . ,png. 572. Ncll:~ priilica Iii pena dalla corruzioi~cpii dirsiclic fosse nr1)ilriiriii; l pil spesso lroviisi peciiriiuria, P r a l i~ . c s / ) .2 ; Ialiloif:i fu eslcsn iiriclie iiln git l~ ri i, iiii il Ci i u r -lia { c o ~ ~ s i l i c b~ ~ i ~ > t i n n l i t r ,onsil . 72 ) acciisb d7 iisolito qiic-ali) rigore e iiieritevolc di censura. Fra le penalilii usate coii-11.0 i giiidici b;ir allier i Lrovasi riot at:~ nei pral ici iinclie l;,iiiul~iliiiiziono fare da teslirrione in un lrslarrieiilo : S c h 111-t e s qr~ctr.slio/tcs prcrclictrr qii nrs l. 12. I'iii e di \ ~cr sc )olloit i viirii 1ctiil)i ernaii:ife dai Ilorn ani Ponfefici coiitro I i i cor-ruzione dcgli iificiali della Curia Roniitno e cnnt,ro i lorocnrriiitori si raccolgoiio dal C e ti s a I i o comtll. l c g . tdliicnC O I ( . s i c l~ f i s t t~p(~ rc i to r i~ i r i lc t l i sc t - i t)tr,1,.70. ()ucslo rc,iilo.;t~iiibrii C I I C iicll' iinlicn Gcriiiiiriiii fosso ~ii olt o fr eq ur nf cSP il vero cib clic s c i~ v c Il e r k el r ic l la sua t l i~scr laz ioi~crle Rcl~~tli l icnlnt~r

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    pr~i i r i l lp~i iola Iuran IV nel I t J l , n e l r liiiilr i r,otisi di pac-saqgio ) ci iii:iritenrv,t I ti prnmiscrrild tlei ~iriiiicic de giu-rati, nierrlre 13 i s t ru z ior i~ e i processi s i ;~i l i i i i i~ a!CI riomiriieletti dal popolo : L P z ;is lcgirlrrtio~z I l ~ ~ s s c ,)rry. 1 0 t ; lqualc f p i lg . 11s ) i r ~ r r r ; ~lic i ;iii~lici pcr cluilei,e rjirciteIcg-i te se Jn no neli' nnlicnmcrii la irtini;iginc di t ~r i arito aipicrli della rjuale i 1ilig;irifi dcliosi l;i\~ anu I,I loro bors a so tioprc31ealo di fornitiii.ii di cer;i. E qiicstu rigo re rion > i iiiodi-f i rb lirio alla piil~iiIicaziite clel coilice pun alc del l' iiiipe ra-tore Niccolb iivvcnr~ln l 51 del 1855. Codicc diligctitato so -\r;i tutti fino allo eccesso, poiclik ci conipose ( 1 ~oli1 parlepenc l e ) di 21921 articoli ; niii al krnpo stcsso IorIcvole p?rsi~fiiciente enigniti, poici-ib nbol la pena del lCnout, C inati-teilne iri parto I ' ab ol i~ io nc ella prn:i di r ilorir, ;issolold-lilente toltn con dc~creto i ElisoL\ett~ l del 30 se i te r i i i~re 746,ripristin;indrila sollaiito pci deliiii miliinr i, politici e sani tarii.hlolli codici inoderrii nci casi pi Ieggirri di co rr~ izio iie iliri~itonoad irifliggere pena pecuniaria e sospeiisioiie lenipo-raria tl,illhullizio : cos il codice Portoglicsr del 2852 al -I' art . 315. RIa F c r r a o nel siio coriiiiieiit~irio / ~ r i [ . 6 ,p y . 227) cens ura rluesto sistema, osccrvaiido ii grave pp-ricolo di prctenderc unesta dal giudice clir ri torii ;~ i I I ' un-cio dopo avere passaio tre anni senzii st ipendio, ed essersiiiltlebitito per pagirc Iu niult;i ; e r icordando i l 1)rovcrbioclie rlii:itido 1;i nece ssitj picclii;~ al15 uscio Iii virt fuggedalla Tiiicsti-a, concliiud o cile il riiezzo tnigliore pe r inipc dirole corruzioni it (~ ue llo i p;rgar ben e g15 inrpirg;ili, e 80 mal-grad o ci sono disonesti Icvai~scli dalto rno p er sciiip re. A n -ch e P a c e C h o esordiscc il siio coninienlo all' art. 51 4 dc lcodice Spngiiuolo drc la ma iid ~ ulla gravilit d i quell:i clie eglicIii,iiiin dziresan e .ueuerilri del codice stesso contro la co r-r.iizioric: iii:i quando poi si volge I O sgu:irdo r i l i ~p ~ n i i i i i icluesio c o~ lic e troviamo al solito clie liilto finisce in niu llc~ ( 1i~terdiz iot~i ,r a t i t~o l C3SO c l ~ e ;] crruzione teridessc adtiri altro dclitlo, il qrialc nnluralinenic dovrh fornire la mi-eurii della penalit con un aggravaincnlo. Certainente C duro

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    lanciare un impiegato con la sua f'imiglia in mezzo alla stra-da, o pe r qua lche anno, o per semp re: ma lriite le volte chcsi carc era un povero artigiano carico di Gqli non ne con -segue egli la rniseria di quei mesch ini? P er clu:into le peu enon siano direttaniente aberranti , lo d~v cog ono helIq)rc 111-direttanien te per certe specidli condizioni delle Liiiigiie. 1 un anecessit socitile, dolorosa, 1113 inevitabile, ed i lainenti dellacompassione devono essere comuni a tutte le classi. Guzir-data poi sotto un altr o punto di vista io trovo ctie la pen a-lit limitata per quesli reati alla interdizione ed alla r i i i ~ l l epu ess ere invece elusoria. Supp onete una lite di milioni, (tun ricco in pericolo di coud anna c:ipitalo; il pr em io dellacorruzione pub bene superar e lo stipendio e la niulta: ed:illora quella penalit ch e si deplo ra com e severi1 divien eevidenteriienle inetta.

    La parola concussione deriva dal latino concule-ve (i ): e rappresenta la idea di scuotere un alberoper fjrne cadere i frutti. In questo suo concettogenerale la coszcussio~zesarebbe il delitto di tutticoloro clie adoperano la violenza contro alt ri pe restorcerne denaro. Ma sebbene trovisi da taltinoadoperato il vocabolo concussione in questo sensopii1 lato (2), revale per8 nella scienza ed appo imigliori criminalisti la pi ristretta applicazione d iquella parola.

    (1) Varia Ca l v i n o f lcxicon jur idicum, verbo concus-$io) i1 quale spiega cos la parola - Cottcussio tlicilztr

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    gi tas i co i~ imof io of i i l s a i l ia i o4 rtliylrnia irnlinentem ufo-len l iu t~ i . or ro co~ ic i l t io , con, et ilu:iiio, ~)ru ta i i s ~ i OIIL-p o s i l i t ~ ~ z ~iteris, significa1 prupvie, tutiin8 srozieo injicicn-do rerroreliz.

    (2 ) I1 significato dclla parola conctlssione che ne coar tala idea al timo re incusso medi:iiite pubblica poteslk, il piconforme alla autori15 del giur e roiaano ed il pi accettatonella pratica italiana. Gli alem ann i facilmente adat taron o i ltitolo di concussione ad ogni furto violenlo: Ca r p z O v i oPrtrzis crirnlitulis purs 2 , qttrrest. 0 0 , 11 . O( ; , e persino iillnragion fattasi : ii1 u l l e r o P ro ~~ lp in a ri lr nl , ~ b o oncrlssion. 2 - c s l ~ o n s nTztbisgcnsiu vol . 8 , coiisil . 85, n. 5 -P u t t m a n n EZErrzei~lcc a r i s cr im in al is 5 . 1 0 4 . L:I C a r o l i n ~all' art. 138 aveva prcvetluto i furli conimessi riicdiante vio-lenza riubblica ; onde i coniincnlatori ricliiamarono sotto qiital-l' articolo anche il titolo di concussione.

    E;. 25637.La comzcssz0ne ( I ) si specializza pcrtanto nel fatto

    di coloro clic estorcono un lucro da altri metu pu-hlicae polestalis. Se acl ottenere 1 indebito lucro siminacciato soltanto 1 uso della forza privata, nonp i ~ i lia il clelitto contro la pubblica giustizia, tnasco no i titoli cli t.sto?*sionc, o di fu rt o violento ch etrovamnlo nei delitti contro la proprieth. I1 concettoobiettivo finale S lo identico : spoglio del pntriinonioaltrui iilecliante incussione di timore. Ma quando i1t imore si fa derivare da forza pzchblic(~C non claforza ~ITZUCGIU,' incontra un obiettivo prevalentenel mezzo ado pera to; e cluesto obiettivo stando ncll:igiustizia pril~lslica cui tu tti i ci ttadini hanno d ir i t t ,~ ,il reato diviene sociale.

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    - 110 -(1) IIIRLIOCRAFIA- 31 e n o c 11 i o dc nrbitrccr i is c m . 542 ,

    > t. 10 e t scqq.- n r i n a c c o p ~ a x i s rin ,in cc lis quaest.11 1 , 0l.t. 5 - o n d i n c l l o dc syndicnizc oficictliiai~ . 55- c c n n o T I - n c f n l u s c v i ? ~ i i ~ i a l i sib . 8 , ccrp. 53 ad 40- S c a n n a r o lo ( le ais ilri lione cc i~ ce ~u lo r i i t ~. 1 5 ,r.trp. (i, picg. 485, il . 4 - y r i c u s c o n l ~ * o v .% - r-sii y a I1rsti1ritio1lc.s o*iniirrtrles lib. 2 , t i t . 5 , 11. 245 - r n-f c i o Ie.sicon jitqis civilis, ve rbo co?rcitssio, !Ing. 126 -%l I s l r i l l o clc ~ ~ ~ f g i ~ l l ' f c l i / ~ z t sib . 6, cap. 8 , n. 99, 52 , et 35- 30C li 111c r o drc i s io i~es o~r i. , pa1.s 5 , tlecis. 825 -S li i l t c i.o rxcrc i fa t io 49 , S. 38 - r e ii ;i ri i d e jrcl'ecr+tlititrli liil. 2, cap. 4 , nv t . 2 , S . 10 - o c l im e r o ,io-2)11111 jztfi C O I ~ ~ I ~ I J L ' ~ ~ I ~ S I I I I IDsci'v. 41 - ) O 11 C 11 o j t is c i ~ i l ~li!).15, c ( I ~ . 0 -- H i I I i fi C r o de coiicii,rsio?ze- 1 e i s t e rPai s r i l~ i l iriris crinririirlin cp. 19 - .: ri s i iu Blcvtrcnlnj r r v i s c ~ n i i ~ t i ~ i ~ r l i s. 53 6 - I c I i ) l ri sl il u ti o nc s j l i ~ i s ri-ntiiltrlis Lusiltrui crcp. 4 , 9. 5 - i o C 11 I ts t i tz~i ioi ir~.~w-v i< crittri?trllis S. ;i6.5, rl seqq. - 110 i11 iii e l Rlccc~~sodicte,of~,w?~erctin - o m a 11a Is t i iaaioni cl i g i i i ~ i s p r t i i l c n s up~rt:llr VI^. 2, crcp. 25, S. 8 - G i u l i :i 11 Z.stitzizlo~ii dirlir.illo cririri?tnlc vol. 2 , p a g . 14 9 - ' LI C C i o n i Sriygio il irlir.ilto pejinlc picy. 547.

    I criterii costitutivi della concussione sono (ltinqtie:1.0 Clio siasi agito per ottenere r i i i lucro.2.1)Clic questo Izicso fussc hz&Oito.3.0Clic al fine di ottcriere il lucro sicisi adoper-ata

    c*oi-ric iliczzo la rnirinrcin d i uri atto di pubblicaczulorilti ( I ) .

    ( l ) 0Jesl;i forrniilri i: generale cd adegua tulti fili abusiciell:i pubblicii potcsiir senza dislinzio ne d i g rad o. hla so lutti*i ;iclc~unnonella ~ ~ o x i o j u !on B perb che il giiidice non

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    - 41 -dchha t r w r conta dell:i dir pt- srr [~ntrfiir CIIC z r r i I .?LI itl-culcr i i innrc, lrrl filic di d~si r iuc\ r i i r iii c r il ci io ~ , t i s u ~ . ~ i l o t * c ~ .Fra la gr,\vitii di un:^ COIIL!II+S~OIIP C ~ I I ~ ~ I J I Y S Ilit i l l i n1ii(*it~ic(li a / l i ~ rrtzp e la c o r ~ c ~ i s ~ i o t ~ ci t :n yuhtllkr(1.,\ i i: t : t :~#,tcliiTerpn7;:i di gr:i ~iiit puliticii che ii( , ii pi t t r icr i ~ei l f i t -~ i1 ils i l i d i ce no l lo n~~ i l i cnroa priin. ny;iJi si cc~ritriiiri!:irio d4 ill cle&i vel;liaiiili It< cotici issioi i i Iriltc i ii iin f:i.ccio, 1:iscinriiln ,liglaclicnnLi la cura di valulnre le dill;.rcnzi:ili anzidciti. rlr*Il,tf l U s ~ r ; ~f4l.1 pcn:tJiiit. Appo gli ;irl!!c!~i si clrl[:1ro1w ?i1c~,ti-di, il 1)lso::no sanziaiii d i vp r cr , p r e sc %riJ pioco11tro j P~BIJ-eui&boliccrncilssiunnrii, c coiilro Ic coi,cussioni dc i prib1ilic.iiii)C qtlali si 1)1::kiro110 pii^ i~ii l(: i i)cnl~.ril:~!li 1 P C I I I ~ ~ ~r c ~ t ~ ~ r i oriferilo :illa i+ 1, JJ: de psblinlwis riiiii.~cci,iv:i coriti o i I r i i t ic le concirssir~iii Ii cobforo In 1ir.ri.i c ? ~ l rlrrplo, r cos iiriiipi~ niz ion c !ifrbrlorc ;I r 1 1 1 ~ l k t ( 1 ~ : l ' i~ r lo i~< in~ fs+!n :0 r iw d : r -r l ~Ji2cwinnC nlln rj i i c~ li ~r icjcl ~iicillilr:ico lr.1 dti[rlo ii i c;ii.odi pi ~ ~ u l i l ~ l i ~ ~ ~ r i ~~ i ~ t i ~ l c I i ~ [ ~ : ~ ~ ~ i t i ,O I ~ I C I :I \ IJ i. ti, l[. !c 1111-h i i ~ r r t ? ~ ' ~ ,171la q11a!r (2 ;i vr~i l r rsi l! y l d C r (1y k o i ' ~ s l ~ t * ~ * ( [ -t i ~ / ~ t l ~ ~ ) i r l ,$ l i{>.l, r ip , 27, 1)tt!/, 1 ig . >\ii~itziu:,~ n e l (111-sc r ivor r i cr if rr i mis ur:i l~ir i di rlucsi?, iti:ilr.fizio fii (scxcoiitioi l s t~ i .~i l r 1.1 c8o+ki[uzio!~c J'er c~i! r~: ~,I I C ali: i i ~ f . (i8 S. 3e 4 tficpnso dovci.si pi~iiicf1inlmcriio cnibr ctiri;o i1cll:l 9ft11-/)ltt; rlrj ~ I I O I P r i ~ ~ t y ~ c ~ j i i i r i ;lnll. (r4tZj{citt !-l\i(A::~ta i lc l 111iilnc-I:I:I~L\; q (le1 ~ l r f ~ h t ~ t ~f j ~ ~ l l i v i t i ~ ~ ~ i ~ l e1:tlifo ~]:11la i l l i i~ ~: ~:i l i l -

    i z t ( ! t ~ / i l ~ ~ ~ r : ~ ~ ~ ~t ~ t a ; , ~ o / ~ i > , ~ ~ t ~ ( i / i s. 427, 23. Allri lr:i4:1-turi Icniic~rtr niiin anclic 11) I ~ U I * < ~ Oe\to dcllo trrriniorlltrr~fJ1r . i -Ic so,,titia rl.ini.rc ; osi riivntrr i l cnrl ice Yr nn ccs ~ lsl 1313n l l ' 81i.l. 17 'r i i i i i i n c c i : i v a i ~ ~ i I i ~ l i t l t : l i ~ ~ ( ~ r ~ ~R r ~ ~ l ~ ~ s i i ~ n ~ ?1~1111'0i l ~~~I; i l i i i rdn'iiiizioii;ir~lor la r.ii.ci+tc l Ilriir :i rix~rliic\ t i i i i i coli-11.0 i slioi cuiiipliri priviiii, i l i i i i i i \ ' t> :rrt. 171 ~~inrl i f ip: i f~rr il : ~ if(ir 111 ,i lial I$:;? pr(:si- ~ P I * i111t11!I p#i r l~>nx/:I ~ ( ~ [ ~ I I I I ~ Id i trcccliilit fi'.iriolii iiitinlciiriiilo 1;i pi'lblitiii ~>@ ri:iliiii l'r Ir~ a ~ ~ ~ i c ~ i $ s i ~ > ~ t i~ ip

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    - 42 -auril, et 13 mai 1563, pag. 78, c B l a n c h e TrosiCl~leFtude S. 575, pny. 646.

    In ordine al lucro ricorre qui la regola generalech e t? comune a tutti i casi nei quali il lucro costi-tuisce il criterio essenziale di un mnlefizio: vale adir e clie nella ricerca sulla esscn~ ia l i tulel maleliziono n si distingua se il lucro fu grande, o piccolo ; s econsisti: in denaro o in ' a l tra cosa a21jietibile; oclanclie nella sola remozione di un danno.

    Si pone poi come seconclo estremo che il lucroilchha essere indcOilo, poichh altrimonti 1 ufficialasnr cl~ bc iel suo diritto esigendo cjuello ch e n lui irc'ioroto. Clib se per farsi pagare u n s11o credito iliringist~~aloi : valso in un morlo irregolare cleil~ ro pr i poteri, potrr. essere ten uto a calcolo pera t )~ iso i nutorith, o meglio pcr ragion fattasi qua-lificata da simile abuso, nia non mai nilde l~ita rci liconcrissione. S. 2571.

    I l torxo ele~iiento, io$ la .rr?.iltnccic~i 1111 11 /10 (1 1~~t r l ) l ) l i f ccc.zc.toritd, apre I' adito alla distinzioilc Sr:\c.oucussionl: p r o p r i a c concussione is,ipt4rq~?*ia.? g m -j~ricrst? 1 ntitoritii minacciata era c9ci.(l: i/r?l)ro]u*i~tsc l* autorita minacciata era finta. E senipre r imnncfermo clic In cssenzial i t~~el reato consistc nello i t i -c.ritcrPe l timore di una potcstB pubblica ( l ) .

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    Ala il vero ufficiale puG esto rcer e den aro dal pri-rato, o palcse,i,erzle minacciando di al~ us are ei suo1poteri sc non gli si dii denaro: o occ~rltc~.r?ze?zten-gannando i l privato coi1 dargli a credere che quelrlena,ro sia ver am cut c clovuto. Di qui nasce 13 sad-clivisiurie clclla concrissione prop ria in finpliciEn edesp2iciba. E esplicilc~ e 1' ufficiale m inaccia rin rittodel proprio potere clic confessa ingiusto: come co-lu i che minacciasse di arrestare, esiliare, sottoporrea precetti, o simili, se non gli si cl& denaro. l3 ina-~~ITicilac 1 ufficiale d5 a crederc al privato chthgl' iiiconilxt un pagainento che per giustizia non sa-rebbe dovuto: come se il caniarlingo aurn eilli lacifra nelle iiitimazioni al pagamento delle tasse; orin cancellicrc, un registratore, e simili, chicdano undazio indebito, o sriperiore a quello dovuto. In amboi casi vi i-, l' ahuso di autorith per fine di lucro:in:.i ii(?l pri1110 caso l' abuso S palese, nel seconclo i:Ialeszle. I n a n ~ b c ~casi il privato cl-ie paga ingiu-sr:~ilienie, pag a 172ei26publicae potcs tatis; mcno cheii(:l17 uno sa (li patire un sopruso; nel secondo li,ii:rioida. In nmbo i casi peraltro egli 6 iiilinune ilat~r~sl~orfisnl)ilitS1eilnle, e figura soltanto nel m ato CO-~ i i t ! oggolto passivo, a differenza dcl corruttore clicsci i ~ r l ciidc partecipo. Nc va iminune nella cori-crissioizc! csplicitn, LenchU sappia cli pagare ingiusta-iitcntc, pci.chci lo scusa il tiinore: ne va immu ne nel-I.? crinrrissinnc i i ~ g f i c i f c i . ercl~liio scusa l'errore ( l ) .

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    (1) E sempre torna vera la formula corniinemente adot-tata dai criminalisti; concilssio t l i f i r t n ~ ~ e p e l r r i ~ d u r ~ c ~ ~ tri-mine quin in hoc sponie dat, i n i l lo 01) ?,reltt~,r: e x o rprnxis j~irlicicrriii. n rs 2, cap. 9, 11 . 156. N6 B iiccess;ir-ioalla conciissionc che i l niale ininirccialo sia griivc e pcirrnd-nente: bsctn ;inclic In niiii:~ccindi s c i i ~ p l i ~ iiiolesric c 11~1 ' -seclizioiii : Il ii r g c r s si l lgl i lnril i i)~ U ~ I S ~ ~ U M ~ ~ U I I I I I I I ,erilrr-rirt 1, o l i s c ~ . ~ , .5.

    Talrino osservO clic la concussioi~e ili?plicitu 110-vea tcncrsi coirie politicnmcntc piii grave clclin cs]tli-cita, pcrclib se questa genera oilio coiitro I'impic-gato, quella gencra odio Trcrso i l govortio clic vi(:-nc a farsi cre dc rc iiilpositoi4e ili tasse esorlitanti.Siffi:.itttaopinione j~cr altro iioii i! in gcnci~nlc ac -colta riellt: legislnzioiii.

    Non credasi peraltro clie sia tanto agcvolt+ i ripratica deliniitat-c: In.ronczsssio~~clnlln cola~*?ncio ntkI ) .Qu anto prri!inrizi:\tn c ne ttn la liric:l clic S I * ~ I ; I I * : ~tali reati sotto i l 1)ririto il1 vista tlcilc cotisc:g,.rlotizrlgiuridiche (perclib tutti vi dirono clic i l privato ncll:~corruzione i! un conilclinqrieiitc, rin soggetto at t ivopur esso del maleflzio, rnentrc nella concrissiont? 1:s-so non ne che il soggetto passivo non iinprital*iltkaltrettanto quella linea E! disfaiia c qnasi indefirii-I)ile sotto i l printo di vista dcllc condiziol / i . b la :!li-priiito 1ii grnvith ilt~lle onsegricnzc diffcrcilzinli rclii-tlcre1)bc pii1 importante, se fosse possit)ilt., lo sti!ilindi uiin forinilln atta a prevenire ogni equivoco.

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    ( I ) Si di ~p i i l ; ) ra i praiiri SI: f u s e pi grave il delillodi corruzione o quello di coiicu3siooe. l d a niolii piacquesosienere I; I prevnlcrite pravilh i lc l l :~ orriizicint. sopra la c oo -cusiioiic, per argomenti (:I parer mio ) pii1 sprcio-i C I L ~ olidi;ciie si I e g ~ o n or;iccoIli d;i \' e l ;i s q c z ncl suo fr.illat dcjr i~ licepcrf ic lo prig. 1-22 r l seqq . Son credo si poss:~ scio-gliere tale qiiesiiuric co n una propoi;izioiie assolu ta, Iroppoessendo vari;ibile la gravi l relativa dei due riialefizi in rn -gioiie dei modi e degli effelii.

    FinchB si configura il caso semplice ed ovvio, tuttopar faciic. Jl a non sempre 1 ufficiale si dirige a fi-on-te scoperta contro i l privato dicendogli, o da inmicento o ti faccio prigione, o damirii cento o ti docontro la sentenza. Cotesti modi sono troppo gros-solani, e percid sono appunto i pi rari. L' impie-gato venale non chiede, m a fa capire che prende-r e l~ l -~eon minaccia, m a fa nascere il timore dellasua potesti& 1). Allora il privato (al~l~ iri, non ah-bia giusta ragione cli temere) capisce e teme; edoffre il denaro. Non 6 desso l' autore del pensierocriminoso: egli avrebbe volentieri fatto a meno d iquel sacrificio; vrcllse fidato nella sua coscienza. enella giustizia delle su e rag ion i; ma gli si fattoconoscere che lo aver ragione non l~astava; lie oc-correva sctpersi ruccomandure : c1 egli ha sub toquesta forma di raccomandazione come una duranecessitu dolorosa per Ir i i . costui un con4utto~.emeritevole di esserc punito, o piuttosto una infelicevittima dcll' altrui mlilvngitit? Ecco i l punto che iocredo delicatissimo e difficile a definirsi.VOL.V. 1O

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    (1) notissima quanto pur troppo vera la sentenza delpoeta - st rogare ducuin spccies ciolcnta j l ibotdi . Lasentenza vera :ma quando trattasi di giudicare un k r t l ~unico senza corredo di anlecedenii, chi paneirerh riel segretoscritiojo per sorprendere i l pr i m o c ~ l l ~ q i i i orirriinoso ondeaKermare se fu i l privato clie offri o se fu 1' rifficiaie clieclriesc, per decidere se il privato debba punirsi come correo,O compiangersi coiile una vittima? Delicalissiirio siiidizio.

    iiipeterij a questo luogo una osservazione da n . 1 ~fatta altrove per 1 analogia che presenta. vezzocomune dci mariti traditi d i designare il fortunatorivale con la formula scclztttotqc ri t~ t i c t .rzoglie: mai pnverctti non sanno che colui fsrse resisti: lungapezza agl'inviti ed alle arti fcinininee con le qualifu adescato a violare quel t:rlamo. L o stesso puc)avvenire nel tema presente : on questa difi'erenzialepert clie se il giovine quantunque adescato alloadulterio dalle fine arti della maritata U sempre undelinquente, i1 privato che per le arti di un pa1)-Llico ufficiale siasi arreso a comperarne il favorenon sempre un colpevole. Quello poti-& av er snlitouna istigazione, ma ebbe sempre la coscienza di vio-lare il dirit to altrui, e ~0 10 nt ar ia rn ~n t~o violb. Quc-sti potb non avere in animo di danneg giare alcuno,ed agire soltanto per il fine di tritelare il propriodiritto, d i sottrarsi ad un pericolo che a lui sovra-stava, l i ~ ~ ~ a n d o s idalla pripioiie o dal precetto sc -rale 0 da altra molestia. Se pertanto in altri reatipu 6 non essere di grande importanza distingriere ilseduttore dal sedotto, tale importanza ilivienc capi-

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    - -17 -tale clnando si tratta (li deciclorc se 31 fatto inntc-rialmente dimostrato cli un i~iagistr'atoche incassoiildel~itarilclltedenaro si ilo1~l~:i ttril~uirol titolo dicot.~~zsuiosze i1 titolo cli co.rlc~rssione; se la donnache pago del suo corpo la scarcerazions del prulzr.ivmarito debha punirsi coilie una sccl1er:ita sul,oi*na-trice o compiangersi coine una vittima rlell' ~ i l t i i i imalvagit.S . 2577.

    Piaccjue a taluno in cluestti ilifficilc i.icei4ra ug-gerire il criterio degli c~?zlecede9zii el p abl~ lico t=flciale. Ad avere la corruzione bisogna trora1.c ilsuo speciale oggettivo nel pe~*l;eg.tin)cintoell' animodel magistrato, e non in altro. Inlhtti anclie l'attolecito e giusto per cui siasi preso denaro lasciasussistere ne lla sua pienezza il reato di corruzione.Se k dunque tale i l vero oggett,ivo di qnesto reato,voi dovete (si prosegui) porre conle estremo costi-tutivo di tale specialit la integf*ilitprcceder~ledelpubl~licoufficiale. Al riioilu stesso clie voi non potetepun ire corne colpevole d i stupro rin giovine ch e s'irri-paccii, carnalmente con ferrimina dissoluta, cosi nonpotete applicare In taccia di co rrutto re a qu el pri-vato chc si prestb a da r d enaro per atto cli ufficioad un uficiale che nc pigliava da tutti. Correnclosu questa idea, da inolti si disse clie se il privatoaccusato di corruzione avesse din~nstratoclie l'uf-Iiciale, preteso corrotto ila lui, gin aveva precedeii-teinente venclnto acl altri i propri favori, egli do -vesse nadnrc esento da ogni pena. E questa conclu-sione non solo giusta ed accettal~ilcsotto un puntocli vista politico, ma 6 strettamcnti: logica conic (le-

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 5 (03)

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    duzione del criterio cardinale di qriesto iiialefizio.Simile conclusione pud apparire perplessa finclik Insi esprime con la formula edi12e)*eda JJE I I U , C ~ I Cquasi suona una grazia. Esprimetela invece con lasua vera formula, e la vedrete ciiiarissiina. Dite chi:quando il giudicc er a per lo innanzi incor rotto, ilprivato che, profittando forse di uno straordinariobisogno in cui versaya quel magistrato finqui pu-rissimo, giunse a sedurlo, un vero colpevole cheIia offeso la societ contaminando la illibatezza dirlacl suo m agistrato; e dichiaratelo corresponsabiledi corvuzionc. Dite invece clie quando il pul~l~licoufficiale h a posto a mercato la sua autoritu, il delitto di couci~i;.sinnc.; erehC i privati si rassegnaronobeiiclib rcluttanti alle esigenze di cjricllo per nonp~.ovocarn e li sdegni, o sr i l~iree tristi conseguenzedei rilcilcsirili a detrirnentn dei loro diritti o perso-nali o reali: clitclo riercli la societ; po ne ~i do po-teri in riiaiio di sitnil gcntc k colpevolo anch' essa,e non C giusto che la sua negligenza ricada sul capodei cittatlini clie nc sopportarono gli effetti: ditelo,~ i e r c h a scienza v' inse gna che la criminosi t i dellacorruzione non si cerca nel decreto o ncll'titto ese-guito per prezzo, ma nella contaminazione dell' ani-mo del pubblico ufficiale: e niovendo su questeragio ni av re te giustificato la differenza del titolo cdelle conseguenze.

    Avvertite per che se pigliate ques ta linea, ri-schiate forse (li non t rov are pi buone lc regolech e io pure riproduco in p~opositodell' azclo?*e d(i(?Z