Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 6 (04)

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    Una seconda idea li circoscrive per altro lato. IIniovimento della n~oltituctine p u t essere ne i soli~zzeszi dope rati clallo agen te, o pu essere anch enel su o filze, C questo fine puO dirigersi alla lesionedi iin diritto sociale di mag giore importatiza. Lo in-cendio, il guasto di una ferrovia, o simili, possonoessere state conimesse non al solo scopo di eserci-tare una privata vendetta contro particolari indivi-dui, o contro una speciale aiizi-ninistrazione, ma colpi pravo intendiiaento di levare a subbuglio unacittk e trarne occasione ad un rivolgimento clellncosa pubb lica; sicch& nel fine dello age nte siavi insost:~iizu una aggressione contro lo S tato. Allora ilfilze del colpevole presentando la lesione di un di-ritto unive rsde che nella sua importuiiza prcvalesopra il diritto alla yuicte oficso nei cittadini colnzi?z:,o prescelto, 1 oggettivo clctcrminante 1s classecui deve referirsi quel malefizio si desumc dal finenon essenclovi ragione di (leflettere dalla regola or-clintzria (lefinitiva dei tito li cli reato; che quella didesumerile i criterii dal filze dello agente trannequando incoiitrisi ~~revalenznei m e z z i adoperaticln lui.

    S. 3019.Per tal guisa e della essenza de i reati contro la

    p i i l ) h l i un trnncl~iillithclic, il loro tltznilo i nme d i a t oi1i:I s uo i.alp[)~>r.fool diritto aggreclito sin in partec;l lk/bico eil in p:liJte potclzziale soltanto. pole?z,ciall~iic l~rilito rli vista 11cl b ~ , i c i~sloI [)ericolo: la casa

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    o i i il canmpe dai viciiii non fixroiio rusl~cltiviirrieiiteincendiato o inunthte; ma lo potevano, e bssta. ke f ~ t t i u o nel punto di vista del diritto alla quietepertinente n tutti i cittadini che stato reali~lenteol?'eso da quei fatti in un i 1 ~1 i l ~ r oii O niczlo o s t e ~ oiiia sempre i~zdefl;riniko i cittadini.

    I'i~sjcikosci.itt,a la idea regolatrice rlellz prt?scsiitc..fbl2ssi: C~riliiicnto si trovai10 lo sperie delittuosec-h(;!rcigliniir~osscrvi riti;~i*itt!or dedurne i respct,-l i v i crituvii c!sseuzinli e lirisuratori clelln ~iiTti&%811~~j~~ihblz'cn~lrct~llyuillitan tiil,t,i i casi noi cju:lli si rar.rl-pioiio selzct essere iitctiziorialrnentc 4irett.i alla ag-gressione di ut i diritto I I I ~ ~ V ~ ~ ~ W ; I ~ P ,10zir)re. a coisr-iuozioiie (li 1111:~~ ~ ~ l t i t u i l i n ~!lil~tc:rilli~l:if;i i i ~itt:b(litlit! possiliilrnentu d i tutti ii o efbtto iiiimc~linto co-staiito di quei mnloflzi clio sonoei consuliiati coi1 tul.~~i t i , r r ; o i u ~ irena1)ile dalla tilano stessa tic1 colpcvo!~,n da lui lirriit;~l,ilc ritro i cotifini At:lla cifleqn allo in-dividuo nbyrcdito, 1)crcliib I lricl nzozzo lioirc per ;;LI aim.turn a i ~mmediato ericolo i diilitti {Ti un nuilicropii1 o inenn osft3so rna seiiilillc itiJ.ollriitu 11i nlti'i cii-tarlini bciichi\ uua aggyccliti ii.itr\uzinnaliiidi1t~? t i l(teliuquci~te.Jiicstir c:ii.ni,tcrli! tra.\ ;p.i ii i iliodo pri-innrio riello i~t t r i ) id io ,.lic l~rocncci;ili, iiln ~o l t a1%inaiio iiia1v;ipia D U ~ J jcr o\.'ctiti~alit& tilir~sfericlrr,o\)(?t' roiirlixiuili lircnli c:stnndeilqi :illa (]istrllj:iont? (litutta iiil:i cot~t i * :~dn,l [li una i~i tc i*n- i t i i~ , r l t i l l i ~distruzione ctclle toso 1)roccili:ra nlI:t cIistriixioil:~livitt! l i~n3 i lO C Ilfin solio pronti i 14i~rxri. jlln niilii ln-di UU i l l c i ~ ~ ~ ~ \ i oi (111sta : . p ~ ~ t 1 ! ~ p ~ ~ t t ~li ~ 1 ] ; ~ l 8 -

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    me non perclit; si preveda che un altro riialvrrgioposstb alla dimane np1~ic.cai.c l fuueo alle case liil-stre, 1112 perche in cluello stesso incendio al~piccatosi sco rge un a possibile c au sa cli 1-ici.icolo nos tro ocli persone n noi care, e d li S:L di quanti. Quindi ilsuono a stormo, il chiamar gente, 10 accorrere ilsospenrlere le abituali operazioni, il reciproco inter-rogarsi solto lo ililpulso di curiissita trepidante; inuna pqroln uno stato (li patimento universale pi omeno intenso e pil o meno prolungato seconrlo lecircostanze. R ef cr i~ e o iiiccndio ai dn+z?zi dctti P( scientificamente aln leno ) uno errore, perchB limitala oggettiviti1 cleteririinanto i criterii essenziali emisuratori del rnalefizio ad un rapporto di vnlort?I~ecuniar io he 11ub essere insignificante o niinirnoanche in casi per altre ragioni graviss i~ ni rnurosi.

    I):L 1al.o al!o inccn dio vcn gon o a scliiertlrci nellapresc?nte classe alt'ri delitti analoghi; nei quali seiiim ricorro inil proliingamento di situazione peri-colosa paiq tutti, coine nello incendio, si trova periiltro ugualiilunte 13 iclon di un erico colo corso dai~irlefinito num ero di psrsorie ed un a conseguentecdonliriozioizcdegli animi. Tali sono Ia nzitza, il gua-sdo cl' n.lmgiwi, a s o~~~~ . i z e~~s i o? z e ,l g i ~n s t o i fe?*rlovie,i falsi f i l i 9 ; cluclli tutt,i (co sti tu it a un a volta lal)roselitu clrtrse) non possono non tro varv i conve-niente scile, ove altro iion fosse per la identit delC-ritcriomi sura tore desumibile pi dal pericolo ine-ineiito nel lhtto e della sua potenzialit nociva che(1:11 ilannn ctl'ctt ivn incntc rec ato. Ugiialrr ien te dcve

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    riferirsi alla preseilte classe la zio1e)zza pubblica ;nella quale il cara ttere offensivo alla pubblica tm n-quillit non tanto emerge da certo inaterialita delfatto o dei mezzi, ma dallo effetto stesso del com-movimento di molti cittadini concomitante alla azio-ile ; o dallo impero che la forza privata volle eser-citare sulla volonta dei pi, o sulle stesse autoritdello Stato ; come verrii chiarito fra poro. A ciascu-no di questi titoli dobbiatiio dunque consacrare nelpresente ordine di malefizi un separato capo di es-posizione.

    S. 3022.Alcuni legislatori ricliiamarono a i delitti contro la

    pubblica tranquillit anche i fatti improbi di coloroche i romnni chiamavano dardnnari i ( l) clie po-scia furono detti monopoMsti; mossi a ci0 dal pen-siero che gli accaparramenti di vettovaglie eranospesso ( segnatamentc in occasione di caro nei vi-veri) cagione di moti c tumulti nel basso popolo.I principii della libert del comrnercio proclaiilatidagli economisti moderni hanno fatto dub itare dellaconTenienza e 1egittimifA di m antenere Da i del i t t isimili operazioni quando non siano dirette a finedi perduellione. Ad ogni modo la definizione di co-deste figure e dci limiti della loro criminositn ap-partiene piuttosto alla econom ia politica che non algiure penale: e certo che quando tali fatti rima-nessero fra i reati dovrebbe farsene una. classe spe-ciale che avesse per obiettivo il pubblico conlmer-cio ; e non mai ricliiamarli alla sede presciitc. L aeventualith di essere causa di popolari tutliulti puC,~ r o d u r s i a molti c molti fatti, corile il ftlrti, coli

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    hurseggio, lo esercizio (li un culto intollerato dal~ ~ q ~ o l u ,li o l t r a g ~ i1 culto, ed altre consiitili : niaquesto i? un contiilgente t i l t to esteriore al fatto,clic non si connette izC con le size condizionii onta-logiche nC? con lc sue conclizioui giuriclichc, e nonsale per trovare come regola in quello I' obiettivorlella pu1)Blica tiBanquillili4.

    ( I ) L;i parola dl~rdn~znr i irzrivalci dal iiomc d i Dardrin occlclirc mago tlrll'anticliitb pilre rlie nclla sua origine siudopern~se itlesignast! gli aiilori d i snrtilegii :ma po i prr-volse nell'uso la c ign i f i caz ione rlstrella a cdloro clie perprivata speculazione accap a r r av ano vettovaglie pe r vrildrrleri pi caro prezzo i n danrio d ~ l l a ubblica prosprriili : . 0,f f . d e exlraord. critli. et t. 37, ff . Oc poenis , - o s s i oely))bologico?z, ccrb o dardrx?~ari?cs.l dir i t lo romano avevaprovvisioni penali contro siffatia speculazion~ S l r u v i osynllsgina jziris ozercit. 45, png. 8'33 ) le r l na l i si riassun-sero cla Zeno n e nella Constit. un i c o de m o ~ & o p o l i s ,o v esi conlt:mpl0 come deliltoiogni convenzione sIrelta f r a unceto di negoziatili pe r alzar^ i prezzi di una merce o d iu n a lavorazioiie ( D c c a n o lrncf, crim. l i b . 7, cap. (, T% . 1-.- T i l o c k cottsilia vol . 1, coizs. 10, a. 835) e le medssi-n i C si riprodussero c onlro i monopolisli per quasi tutta 1'Eu-rapa: CU d e r o d o c i s io n cs C n l h a l o n i u e dscis. 65 - Bu y-s lt as de c r im i?z e fiugellalae aoznotln~- S i 11i 11 g a Di$-fiet.fulio de daidawrcriis, Gro~zPrzgn4741. Ana l o g a fu la de -liazione nella quale cridrlcro col oro che trovarono una offc-si i alla piibhlica t r anqa i l l i l h nel fidilo [lei fornai i q u a l i ven-dono p a n i di minor peso : h r i s i n c o Decis ioacs Belgicaet o l . 4, d ~ c i s . 99,11.49 - a p o n i ;o Arr-est. Zib. 6, l it. 3,(Jrrest. , I1 qual. fa lo se pub qualclie rara v01 a essere oc-casione di siissurri e commozioni popolari, qricsla B Una ac -ridr:n~riliti~la non connettarsi nb col f inc di:li'ageatc n e ~ O Al e ortlinsrir coiidiziaili aritolagicherlel faIto, ed e ~ r ~ n e a m e n l @

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    - 160 -si assumerebbe come crirerio della clase: R r u n n e n ntracilitu8 d e dardan t l r i i s - L e !s e r rned i la t iones i?& pali-declap specimen, 679 d ~ ? t u r ~ d i n i at tnoropoliia. E sidispiitb persino se fosse lr~r rlo 1 prinripr (li cciricmlc;.k8 fa-colib d i fare monopolii, o rscnzioric fin li^ r(41iiti~ePnc di-stinguciido i casi di fgvorr! d a q u ~ l l i li 11uiihlicri i i t i l i l4;$1e v i o dcc is ia t ies Wisilrnrienses. pars 7 , d e r i s . 6U7 -Z i c g l e r de jure mrijestatis l i b . l , c a p . 47 , p~i!/. 747. U n oscrillo singolare pubblicb i l K r p q s i11!iloi3lo Pt.oblernn nnl o s ephus fuerit Dn r d u ~ t a r f t r s . el rodice Frariccsr~ ar t . 176)cerli modi di cornrnercio si rnantilrintlro inl rrd clli in ra gioricclell'unizio a d alcun i puhbi iri ulliri ali: l31 a 11 c1i e lroisidwak6ude pag. 677. Dalla orazione d i L y s i a s ( a d c e rsw f i 'u-metilariou C. 3, 0 , I Y ) rilevasi con qiianin sevcrilh si ptl-nisscro i n Grecia i monopolii d ~ i~ n e r ili prima ut~ct~ssit8,e come s i g iur igesse p~r~ i r io colpirli di m o r t o ne i pu11-hlici urliciali clie vi avessero paric cipato . Giovi n ot ar e ch eqursto realo dei pubhlici ufficin\i non avrttbhc forsa \ a suaconyraa sede nei dcliiii cclniro 1ii piibbliclri :irnn~inislrazimrit~,perchi: veramente non in qutlsts il loro prorriinente ogact-tivo banclib v' intervenga come rnezzo l o abuso dttlla publjlir aauloritb: b eviden te cl-ie qiisnrlo tal tnezzo v'inittr v~tigtim-so n o n B ch e u n accidens, comprenclcndosi iic ilmcrilc cheun prefetto per prender parle ad iin accnparramento d igrani n o n ha niente bisogno (li valerqi tlell'uflicio s uo ppub condurlo a terrriinc senza ricscnn aiiito drlln sua polcasl h pubblica o coi soli mtlzzi (lei suoi capilali privati. CQ-sicc10 I'llficio non pu tlartt a l rc;iLo la indole giuriilicnclie per altro oggettivo n o n abb ia ; e sollanlo priilr rirntliitLrctra gli abusi di i r f l c i o quando piaccia intclrtlire ai pull.blici funzionari ciO che n o n O iritttrdeita ai privali; nellaV a i c ipotesi 10 uficio non B una aggrfiuuntc. , ma uilii co-s l i l t ~ ~ ~ l ee\ malefizio. Sulla qucslione rconomira elio poircfiuisce nella punibililh o non pnnibifit3 d i simili fatli pujvedersi C Q u e! i n d i c l i o n n a i r e de rkcai:olnia p o l i l i ~ i r l :col. 4 , mal moriopok.

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    Ugualniente avvi un'altra figura eriminosa il ri-conoscimento della quale non dil~cncle clai prin-cipii del giu re punitivo, ma dalle regole prevalentinella economia politica : ed cosi detto ostacoloalla liberta degli incanti. Notisi bene che la Gsono-mia cti questa figura non si deteriniila dalla ipotesidi violenze o minacce esercitate contro coloro cliebramerebhero farsi ohlatori ad un incanto e che sene vogliono respingere per via di timore. L'obiel-tivo di siffatta ipotesi e nitido e pi'onuncitltissimo,n& pu elevarsi clubbio sulla crirninosita clel fatto.Tale obiettivo ii la ZiUe~ta.Liberti pubblica se laincussione del timo re si procacci col mezzo d ipubbliccc z3ioletzm; ed ecco spontaneo il titolo sottoil quale iii tal caso ricade il fatto : ibertd privatase per incutere quel timore zion si fece uso diturba od altri mezzi costitutonti violenza pubblica;ed ecco il titolo di rio lefz za plez'r;nla che provvedein' questo secondo caso. Ovuiique si i: aggredita l1liberti di un cithdiilo per farla serva nlerck viu-lenza ai nostri sroleri, il gime punitivo non pu ab-dicare la su a si gt~ or ia er r igu ard o a dottsiiie eco-liomiclie, e deve con la pena tutelare il diritto. Main tutto queste ipotesi il filze speci:lle dello agente!non porta mutazione clel titolo definito dal niczzodella violenza. La fi gu ra iljiicla clella riu:~lc or a fa-vello, e che corre sotto il iioitto di oslucoli alla li-h e ~ t t i cgZ'illca~zti, resuppone nl contra rio l'assenzadi ogni modo violento : ssa i.;.ip~,rc!senta nvece u nficcnrtio sponlnilco fra piii liersoiic clic si apprcss:Lno

    VOL. VI. 11

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    -. I@? -arl u ~ incaritu, iii virt de l quale rsccoi'du una sol3d i Ioro si preseutn come oblatorc e le altre sc neastengono p c ~ogliere in tal guisa il rincaro ch ederiverebbe dnlia concorrenza. Questi accordi sonofrequentissimi in appalti di puW.tliche ililprese : m aavvcngonc~eziaxtclio ad occasione (1 incmnti d i SO-stanze private. Essi si stringono con fi~rniediverse:ora uno degli ol~latoricih agli altri una soilmepcrclib si ~i t ix ino ora si stipuB tra loro una S ~ J -cieIA riella specitlazionc ; ora si pal l i r i~ce li divi-clorsi scco~ido il 1-eslicttivo bisugrio e clesi('lei.iu locose aggiudicato. Tuttc qrieste firme s i consiilurn-110 come uguslrnenlt? ciliii~inuseda rlciellc Iegisln-zicriii (codice Fl'sriccsu art. 412, codice Ynrdo arti-colo 402 e s e g . ) cllu ~i trovano eleii~erito i ~ioliticairnputnlilitti. 111 Toscana per6 noil iin iilni pi'cbsoradice siRt~ttopensiero, e In l ibert i dr:l coriln~ercio.caoine13 S' intenlllc tra w:oi z.eprigiln a che si trovilin delitto in urla coxireilziorie s ~ c \~ l ' aii ogni viu-Icnzn e (li ogiii froclc!, inedi t i~l te a qurtle ciascliliiJcerca uncstari~ente1 ~rro jr io iikcrc!%5c.l?iul~ossi-bile trovarc :t siiiiili piatti l' obiettivo di uii ilil3ittorlic possa dirsi I c ~ o er effetto dci 1nc:~le~iilli. i8prrrc che il venilitore ~~ci lgn , parrlcrs i f'rutti delcaluru clcil' :isl:t per la c+:ss:lts coiicoritc!riz:L 3 Iiia(lucstti, crn uii:t ~21e )~~ i ,%snon un d i l * i l t o , pttrclli.;nessuno puO vatiinre dr*iitlo f t dio iu liti l)rcsentic'onio olslatore all' incanto PIIO : I ~ O L I ~ Ce io t r o ~ ' ~ ~h lilia c~nvonicnzna jijgli:~re oil; i , jiyc: eicui.r? 1 1 ~ 1 'astmei'tkli dit quella Jpcculnzionc noli $0 ~ o , h ~ eus-Sa ns5crir~iche io nii r c n ~ l odeljrirluentc e violo i!diritto altrili. Ncrn ! frode ~ 1 1 ;ltto rhc si d i -tjril:t ScilZX i1ig:itini : ogniinn ii ]ilJcr=o lj ~nmprnrc '

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    o non coiulrare ; c se noil k i.etto asteiiersi perinera benevoleiiza dallo acquistare rin fondo che siconosce desiderato da un amico (cosa cile suo1 farsida ogni galantuomo che voglia mantenere i rap-porti di buona vicina nza ) non puG clnvvcro divenireclelitto lo astenersi cla ci per la veduta di premioo di un utile clie ci ~ i e i i e ulontai.i ,~n~entcroferto.Non B difficiIe trova re la genesi di questo delittofrancese ; ssa risiede ilella fiscslith e nello interes-s e finanziario, come rnolte al tre cznaloghe disposi-zioni delle antiche ordinaiize. Il giure penale statoa vicenda servo di tutte le passioni ed a tutte stru-mento : servo dello spirito di partito ; ervo del bi-gottismo ; ervo della paura dei tiranni ; ervo del-l' avarizia dei governi : n ancora si purga dallevecchie rugg ini. Inter essa va alla fii~ an za he le for-niture si ottenessero a basso prezzo ; e che a talfine si eccitasse l a concorrenza clegii speculatori: esi crea senza scrupolo un titolo (li delitto in unaconvenzione onestissiina. Piii singolare il nomeche con x7era ipocrisia si dicdo a questo reatoquando si disse ostacolo alla libet-lu inentro invececol crearlo osteggia17asi 1s libcrtS. dei cittadirii. Me-no ~ierisorio , na ugualnicntt! falso fu il trovarvi unranto contro la piibblica tranquillitk. l l n inutiledisputare sulla classe e sul nome rjunndo non siriconosce la csistn nza d ~ lleliftn.

    Coloro ai quali piacque ravvisare un vero delittoanche nel vagabondaggio (1) rcfbrirono quel titoloalla presento categoria: e vcraii,entt: se qucsto f i s -

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    se un dclil to piuttostochi? una semplice t~.a:;gressionenon potrebbe incontrare altro obiettivo diverso dallapul~blica ranqu illit; avvegnacli sia difficile affer-mare che il vagabondo offenda i diritti di alcuno,trann e per quel sospetto in cui pone i cittadini ela polizia per lo errante suo sistema di vita. I1 va-gabondo in senso volgare quello che gira qua eIh sfaccendato senza darsi cuiaa di nulla: il vaga-bondo in senso giuridico (2)& quello che non ha clo-micilio fisso, o che (in senso canonico) non ascrittoa nessuna parrocchia. I1 vagabondo nel primo sensodS sospetto ai cittadini. Il vag:~bondo nel secondosenso reca impaccio alla polizia che per il suovagare piU difficilmente lo vigila e lo rintraccia albisogno. Rla in nessuno dei due aspetti pu ravvi-sarsi in lui n& un pericolo effettivo attuale n& unalesione dei diritti altrui; nt' pu sempre incontrarsidolo o nequizia nel suo contegno. Laonde io persi-sto (3) a ritenere che la cura dei vagabondi debbaliserbarsi al magistero di buon governo; che pos-sano dirsi colpevoli di trasgressione e nulla pi~ eche come il fatto loro non eccita altro che un' a$-.prensionc cos la coercizione dei meilesimi rimangaentro i puri limiti della prc?;e~tzio~ae.

    (1 ) Sul vag;~l~ond:~ggionnsidcrsto sot fo il p unlo (li v is ind c l l n s i l a p i in iz ionc l c, rcpressionc! sono a V P I I R ~ C ~r3 glia n ticlii C r c\ l l d i s s e r l n t i o n e s f a s c . 8 , pag. 1407, d i s s e r t n -l i o 73, d e o l i i p o e n a , e1 dc jwrc m , l g i ~ l ~ * u i ~ t s9 2 110rnilte-qo l i o s o s - Rru m m or o p t l s r u l a pcrg. 457 - T11 o m ns i u st l i s s e r l a t i o n e s v o l . 1, diuser t . I, ptrg. $5 - C a l ci e ro de-r i s ione~ . ' a t i rc l ion iae dec ia . EX; i , fra i modcrlli i\ codiccFraiiccse art. 260, P SU ~ u I ' s ! ~1 n n 11 1 qunlriEn&c twde

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    png. 335 a 3% - [o m b e r p d e bi r r ~ ~ i r s s i o nq ctrga-b o n d a g e P a i i s 1864: del clual libro solio a vedersi le cri-t i c l~e he s i l eggono n c ~ l i nttali d el l' A c c u d e m i a d T o -Zosa uol. 16, yag. 499 - M o r n j o u n ~ u ld tr d r o i t c r i -i ~ a i ~ z e lr'l. 8283.

    (2) La nozione rlei vagabondi varib nel linguaggio [leipratici. Alcuni li vovarono negli er roues ~ zoc t ur t z i , :L a n-gl e o sente s tr ium l ib. 8 , ca p. 18 , pczg %&. n quanto aglieffetti canonici del vagabondaggio pub vedersi S a n c h e zde: t ~ i a l r i m ot z i o 1iB . 3, dispztt. 25 et sepq. - M:e n o c h i od~ arb i t rar i i s cas . 4.69. Nelle materie feudali si disse va-gabondo chi non prestava vassallaggio a nessun signore:Glos. l i b . 4, 5. p r a e t o r f l d e d a v a n o i n f c c t o . Nelle militarisi disse vagante il soldato dise rtor e l. descr t ores $. 1, ft?.d e r e milit. Xla bene si compr endc che nel presente lavoronoi niente ci occupiamo dei reali m ilitari, i quali Iianno cri-teri eco ndiz ioni essenzialmente distinte dalle norme del giu-re penale comune, e spesso aherran ti dallc regole cardinalidi questo; sebl-jcne molti penalisti ne a bbiano fatto occasio nedi osservazioni e d i stud i ora accidentali ed or a speciali:A n g e l o dt ! del ic t i s cup. 38 - l a t n e r Q u a e s l i o n e spag. 378 - P r, l d e clenzegzta ju ri s pag. 10 18 - u r -6'e r s Obscrvat ionzcm juridico-politico-militurium c n t u r i a epualzlor - r c h i v s s d e d r o i t v o l . 1, png. 199, e t 303;e t co l . 2, pny. I - r e b u t i e n C o z w s d e d r o i t c r i n z in s tt ~ l ., png. 78; ove esattamente nola la direrenza che passafra i d e l i tt i z ~ ~ i l i t a r i , i delitti dei , rni l ilar i , ecl esamina an-cora la eccezioniilitb delle legg i penali marittime, di scu tend ola grave questione relativa alla marina mercantile. Del restoin qu an t o al v a g a b o i ~ d n g g i onel senso del g iure comune pif ~ ~ ~ g u c n l e r n e n t etiardossi ques ta nozione per il fine della c o m -Petetwu attribuita conlro costoro a lutti i giudici: ed a talfine si dissero tali coloro che seb bene avessero u n domicilio(l i origine, pure in fat to ~i ' i ' e v ~ n oenza domicilio fisso:f , l i r i s t i ri e o ad l eg . Mu ni c pa t . , 911~ 1~ ch li 1~.i t . O, a r t . l i

    i 2 -- e g l l e r ~ ori$. 3 - C o n c i o 1 0 ad S l n l u l u v r

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    Eugtlbi i 1i6. h . m b . 67; e! Eib. 5 , rrrb. 41 - C a t'p z o v i ( tit i p - a x i s rl-im, qunest. 55, n. 58 - i n n t i u s iw Sllr-frrl i tm Fe r r a t i o e l i b . 9,rarir. 2 , n. 15 - C o v a r r u v i oprnclicn rnp. 1 1 , n. 7, e t I O - Q l o r z a n o de jure I n -t f i a r i ~ i mi b . 2 , cop. h , *v?,. iP9. Ma ig ,oenrrti\e i vfcc'i'ii Sta-tiili i jir'alirli runiuuilro rietla i-iozione de l vaga1)011~laggiod i i e ptlnsieri ehc serio 4isiiniis~irni.L' urto 6 c1u~4lo dier norlie gtir~riili l v;?piiironrl:ipgio coino fiilto d i per ad s l n w l g cIier 13 sola circostanza ili rion avere slabilo domicilio or1 in-dtlairi:~; ed i! ( l u i dove sorge i1 dubbio sc Lrallisi d i veroclt3lillu o d i 1rnsg t .d~ s i o t l c . 'altra nozione o forma pirpcssoccini~mplulndagli anliclii solto qucslo nome come fallo pu -iiibi!c i! qiiclla cloi ciurm:ilori, ct~rrc tani, :iltimbanrlii, e si-rnilc gpnlr; Ic qual i a l \ ' clpposlo n on carlono opgidi colto letlispocizioni conlro i v:ig:thondi p~rcliC: ann o uri'artc osten.sibilti: comc ~ t l ~ m r n i ali loro siissisirnza. Se b ~ o o lldcnirns i sliiditino i vec.ct,i Clatuti trovnsi chc! piii s p ~ s s o ol titolo( li vagiibontli si punivano cosloro, rneiitro per la ~ c i c n z sndieriia meglin si adilil .? t ip i congrui rasi contro i m~desimiil l i lolo d i f t o d c o d i csrrcizio di arii v i e t g t ~ .

    (3 ) Vcdtisi qu:inio gerissi su ~ i bel m i o Ttrzo foglio d invoro su l prUg13[10 di n410~0 o d i c e penale i t a l i n t ha (OpuN.rol. 2, uop. X V I I ) ad occaqinne rlrgli ariicoli 203 e sPgg.

    ( ' X F J r F c ) 1 , I i XI.Y i o l n i\ 1) 11 1~ l) 1 i i*L.

    1,n 1i:trala ciolcnaa esprime il. concetto di unafijrzs qunliinque che supcri c vinca, o rtlrriono ven-ga n lotta con altra forza elle le refiista.JJa vioZe?zd:n (ri:: dc i 1:ifiili l diviilesi in &vf,za, e tlmnriu. 1.Hdii.iiirr si i~:ililir 'c~~~:tit:~lnllr) i i i ~ ~ ~ c l ~ u.jic l,! forze fi-

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    siche rlt.iltt n.l:ifnra esercilano sy1i.n iiil i~gg~tl,op-lrrnq~ie.La violenza unialin diviill?ci in violenza (linentici e violenza di ci t tadi~z i . a priin :~ ichiamail pub!~lii:ista alle teorie clcllo j l r s bel l i : il civilista aregolarne le conseguenze economiche ; l crimiimlistanon se ne occupa se non in qu:tilfo la partecipazio-ne di yualdie citiadilio a?ln rnede~iiilapossa ren-derlo perduelle.

    La violenza umana (detta dili 12on1ani ?:is nz(~jj'nvper diflerenziarla dalla sis divilzcc) dividesi in giu-sta ed ilzgizlstn. 6 violcnza giusta quella clie legit-timamente si esercita per rcspiirgere una violenzaingiusta: o il broccnrclo a i n ~ i ~*ej~~.llc?*eicel pre-suppone appunto cluesto antagonisnio ddla ingiusti-aia della aggressione che f t ~ itiscero la giustiziadella repulsa.

    S. 3027.Ln violenza ingiirsta pui, csscrs a j~ricnfcc pz!b-

    62ica. La vi.9 j?i*%al-ckaostituisce tzn titolo specialodi reato che trovainmo (S. 1562 a S. 1572) nellaclasse dei delil ti contro la l ihcl*di~~e~*.co~zale .a -vi.?t~rihblica riconosciuta come titolo speciale (l i untjelitto cailtro 1% pu1)l)lica tranrjuillilfi.

    I frammenti dc l diritto romano preseiitano unaimmensa confusicine e fluttttitliza circa il criterioqlisr,riminati.r.n clalla ?;is prhbkiccc cldla ptliz!crtff.

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    clopo gli inutili sforzi dei dotti per contlurre aII' uni-sono coteste flnttuanze, si @ dovuto concluclerc cheilel giure romxfio non pussibile trovare la lineecon cui costruire In esatta nozione della ~ i o I c . 1 ~ f tpubblica come s'intelldcvn (la quei giureconsulti, eche i ~cla t ivi r'nminenti rccando impaccio e nonluce (1) suli'argomcnto, b forza attingere cotestenozioni :ti principii raaiondi della scioiiz,z pende.

    (1) B I B L ~OGR , ~ P I A l c l o in I . 1, C. d e ~zrttlic . n 1. 1in F I ~ . r i nc . ff. ad lrg. JIIE,dt! vi pubi.; in. l . in Bis f lquod melus cailsa; ii k I . 4, eotlein; i n I . si qui$ i i ~ antumC . tmde tii- n g c l o [le d e l i r l i ~ qn. 10 ad 15, et i0 7 -A y r p r d$ l l l l l l l i l u d i n ~ scdiliosn jlct is b e l l i eaperde: i nejirs opuscirln minorn, dissert. 9 - o c t> ro dispzllntio-ses col . 1, clris. 4, d i s11~1 .13 - Jo w disser'talio dep r ~ s r e p t i l ; al-is rolnnlii circa crirnen ri s - r irm u c u sd i s p i t t . 25, tkes . D - G r o n asserlionos paradoxcae dcci - li o n disssrlnlio rlu CE qztizfelius c t ' imen vis romn-nortttji iodierlla j u e s i t recipiend~nn,Regiinonle 1853 -W a c c i t e r crin~envis; i ~ e g l i p t t s co l i del Mori col. i ,pflg , 413.

    11 criterio costitutiuo della uioleqzan come titolv clireato di por sb st:lntc, sta nella offesa all:~ i l r ~ ? ~ t l bperso?zale. Di qui In regola per discernere in violclz-za privata dalla pubblica, secondoc.ib si B offesa laliliorti pevsonaie di .il?& solo o di pochi tielerininaiicittadini: opliu~o i & offesa la libert di un nzrmcroindclt>rnzi)into (li cittadini, o in loro stessi o rreiloro rnlqirescntliiit i.

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    Pub dunque aversi la liiole~zzauOhlica o in ra-gione del fine, o in ragione dei ~n e z ~ i .In ragione del fiize, quando i facinorosi abbianoagito per coartare la libert cli una pubblica auto-rit (1) costringendola ct fare qualche cosa nelloesercizio clello ufIicio suo a modo loro mercB Inincussioiie cli un timore.I n ragione de i nzezzi, quando sebbene i facino-rosi si proponessero come fine In, lesione del cli-ritto di un privato, pui8e si sono valsi d i mezzi chehanno agito s u molti coartando la libert di un iiu-mero inclefinito di popolo ; er esenlpio, procedendocon turba armata.

    ( I ) ln ordin e a1 concetto di riconosccre violenza pubblicair i una violenza esercitata sopra una pubblica autoriti pe rcostringerla ti fare o non fare sono concordi il codice Bava-ro i1~11813 all' art. 318: il Napoletano all'art. 173; il Por-togllese ali'a'rt. 187; il vcccliio codice Piemontese all'art. 223;i l Prassiano al S. 90.110 gi8 notato di sopra la linea cliesrpara questa forma d i violenza publ~licadal reato d resi-slenza. Qn vi i: di piii la coazio,&e n fure esercitala sulpubblico uficialc: v i I: la subiezione della personalith piib-blica alla fo r za privata. in cib B tutla la differenza.

    I'cichb pero si abbia il titolo d i violenza pubblicacome delitto p?*oplio,isogna clie non siavi accessocleljiizc su i mezzi. S e il fine era diretto ad aggre-dire C rovesciare il Governo o m utar ne In form a

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    zicin:! (!ci ~iial!ii?zi1i:'~11:1 1xsci:lrc~ liiasi il1 dii11~11-ticxcz:l ( 2 ) quei d::o t i t i ~ l icd a considerarli coriief ;~ r iucle:ls zio2ejr:r~ pvbWirn no n mer i te~ol i li stu-dio spec-iaIe rie di sc~:trztt~ozione.

    ( I ) R e n a z z i, il quale ( E b t i l e n l n j tt r is c r i m i n n l i s lib. 4.para 3, cap. 2, g. 4 ) csalilimcnte dclini la s e d i z i o n e ed illzc ir r~~llo ,rtt amr nle rivcla la transi zione dalla vecchia scuolatuttora incerta fra i \ criterio soggellivo ed oggettivo, e lascuola moderna Italiana in tc ra m ~n le oordinata al criierictoggeltivo nel definire l? nozioni d ci malefizi. R e i a z i con-linub a collocare la sedizione ed il tiimulto fra i reali pn-lici direlli, ed a noverarli tra le forme [li perducllione. Masiille orme di D c c a n o T r n c l a l u s crinzinalis l ib. 7,rap. 19, n. 7 ) avvcr ii che la pena clella pcrdi ielli one dovcs-va irrogarsi solla nlo ai prom otor i o capi della seclizionecde l lumullo, i rlnali avessero provocalo l' una o I' altro, o neawssero profiliate, pPr dirig ere i1 popolo commosso ad ag-gredire 1' autorith e ienlare un mulamento di governo: masoslprine non polersi punire come p e r d u e l l i quei ciltadiniclic $i erano mossi o per odia conlro i privali o pcr subi-tiinco liniore senza volere n calcolarr che i mc ti loro fosseroprr divenire stromento di ostililB contro il Governo. Fatt orluosio prim o passo ctie g iustizia ri chied eva vi volcva pocoa comprendere cho la m a n c n n z a d i o n i t no o s ti le al Gover-no nella moliilixdine agilala non cra g i i una circostanza di-rtilitlzrcnre che infliiisse soltanlo siilla pcnalili, ma era unacircostanza checscliidcva in radice il criter io essenziale dellapcrduel l ion~.Dal clie n(: consegui va p er dir il ta via che sela sedizione od il tumulto avevano per loro scopo la muta-zione del Governo, erano perduellioni vere e proprie, e nonpiU semplici s e d i z i o n i o srrnplici tumulti; mentr e invece ser i m a n e h o t al i non e ra no p i u perduelliorrai neppure peraffinila, pcrchb dclla perduellione mancava lo ro il criter ioQardinalc, cioli il fine d i attaccar e i l Governo. Dal che do-

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    rpva venirne per consegr ienza logira , c h ~3 s~d i z io ne d i ltwmullo si cancel1,issero ilalla classr dri rilali politici c1irrIlit: venissero a trovar selle nei delilli coritro la pubblic;~ ran-quillit3. come f orm e di puLLilica V I O I P I I S ~ .N2 a ques lo cislemafaceva difflcoll il caso co mp lcs ;~ ontilmpltiln da D e c i a n oe da R e n a z z , quello cioi! di una pura sedizione o d i u np r o umul to nel qual e l a moltitudine d~>;li agerili no n h aalcuna mira ostile.al governo, e deilo inl rrve nlo malizi osodi c ~ p ihe tentano sfrutkire quclla commozione ai loro f iniostili al governo. Questa dillco\l$ pud app arir grav e a cilisi lasci domin are dallo erralo principio della individuit deliitolo nella definizione pratica de i reali. 13 oi teniamo pcrfwm o (ed a parecchia occasioni lo abbiamo ripct uto ) clir! ilconccl to dell;i indiriduit del titolo sia falso in radice c per-nicioso e non accettabile in ogni sua pratica applicazione;e che la giutlzia penale voglia invece essere coutaiitementeamministrala ( se vuolsi che sia giustiz ia) sott o l ' oppocloprincipio della individttalil del dolo. Nicntc deve irnpac-ciarsi il penalisla chiamato ad applicare ad ogni giudicabileil titolo di realo che a quello 6 dovuto, niente deve impac-ciarsi se malerialmenle du e o dieci o venti indivi dui con-corsero ad una stassa azione ed eff icaccm~n te i coopera-rono. Cib rion obbliga la sua dottr ina e la sua coscienza aldebito di applicare a tut t i ccl a ciascuno di quei concor-renl i nel falto un idejtlico ed unir0 t i tolo di realo. I l de-lilto noli e un eftbe di fatto, ma w z enle giuridic o dcfinilodalla su a oggettivil& speciale ; e !a ogge ltiv il:~ el\' e nle giu-ridico non e o non pud essere che nel dir i t to aggredito.Laonde quando u n fatto materiale d i vila a diversi reati se-c ~ n d ohe diverso il fine di chi lo esegui o vi parlecipb, Bassurdo pretendere che dove fosse distinto e difforme il finedei diversi partecipi al fatto debba per la sognata ind iv i .duila del titolo applicarsi a tutti un titolo idcnLic,o; c cosicon iniqui12 manifesta applicare un liiolo di reato clic liaPPr estremo un determ inato firie anche a coloro clle vi coopc.rarono , ma no n Con quel linc?. Sr i l fine clri parlccipi era

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    nolo a i crinipnrtccilti r:3+.e c ~ i d r ~ n r c l n ~ ~ n l ~ ~l concors:, i l ' irrlvnz i o n ~'ho unito rii eonroi*sc~ i n~ ionc o r t i i u i s c ~ ~ c t in~p l i -c i l i SItt I ~ I . I ~ I I I I Oo agisco 11"s iin 9nc m io proprio cr ( l i v i t ~ r o4 : i I firir del mici compn;!io. ril , i f f ~ l t o gnoro eli. il mio com-yngrio ; ~ k i t ~ i aiKai;diioLliie, il titolo d i rentii rcslitirilo di) q i t ~ lfiria n o n piiO oLirltrirsi a o lo n'* coine n i ~ t o r r i i. c omc com-plice. Sr! ri unimmo in due atl ucr:irlrrt? i l coini.int rirmicn,I! insirhme lo uccid~i i in ia , a io agivn per colo livore e11ilm io cornpsgrin agiva (alla insnpiilii m i a ) rinrii:: pf ir il Tinedi dcriibare lo rslir i lo, r, rlifriilo lo i fcrubb; snr5 ben giustoctir D colui si oliirlti il tiluIo di I r r l r o~ i i~ io ,un r;.ariIiarGa-ramcrtle iniquo applicoslo a mtb il\' ombra clella formula @PI>-~t igiosaed~itiqiiirillira lelln indisidrriLh~d1~1iluto. Casi colo-ro clie i l i rcss~roo se11izi:)ric;011 l t i ~ m i i l l o l finr il1 p P r r l i ~ ~ ! -Iionr saranno responsrihili ( li prrtluclllicsne vcsa P prnprio;ma i scrlieiosi ed i ti~niilltuanli I I F ! non avrf'nno in luro lostesgo i l n ~ no i c o no s c ~ v 3 1 ~ 0rgli altri dovranno cliiamaraiu renrlrr conto di u n a viriletlza ptbbblica e r i c m d i uiia pr r -ducltinrio attcriuata.

    (21 C a s r n i g n ~ ~ i c l e r n c n t a. 722 e1 7% - Puc;cio-n i samio p q . 373 - i l a n i istituzioni di diri t tocrirnl,tlrlc 2101 . 3 pug, !2i - V a n L a rns W r cr d e de se-d i l i ~ ~ ? ~ac lun~ullrs , ei1zbnd?rt)l priizcipin jrtria rollzani -- -C I a s c n in C. C . C. png.2BOi .- V o l kjm a n n de s ed i c t i o -li e - i i u s ds l e ~ m u l t ~ ~c sedictiulie.

    Il criterio iiiisurntore dellrt qun,ztitu in rl;icstri (Ic-litlo dipciidc ilaUa coinbinatw vaIutazione - ." dallamaggiore o minore rnnlvagit8 de l f i ~ e- ." dell:~maggioro n minore i n y o n ~ ~ z z ulei nzcssi - ."del-12 iilnggio~ec minore gravith dei ?-isullati.

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    Priaia di chiudcre qricstci c:tpitoIo deve hrsi per6uun osservazionc iiizportnnte; ecl cbc secondo icrit erii che costituiscoizo la cis pttblicn nelfa scie.nzaodierna si hanno delle configurazioni d i fritto chesono costantemente delittuoso e cht? fanno sorgereil presente titolo sotto cjuxlsisia forma ili governo ;xiia v i sono altre configurazioni di fittto le quali no-verate tra le violenze publ~lirliee come tali punitoda tutti i cadici dei gu~lerni ssoluti, pil nun sonotali rii! p o s s o i ~ ~sscm coine tali punite dai codicipenali cli quelle genti chc si reggono coli libare isti-tuzioni, siailo desse moiiai*chico cnstituzionali o re-pub1)licnne. I,a condizioxle di costante criminositjpub dirsi i n geiierc che peiBtcnga quci fatti (li vio-lenza piibl)licn. clic t~aggnno o elcrnciit,o lora dalf i t te degli agenti ; e puo dirsi clrc, lt t condizione d ivariabiliti sia propria lli quelle ~~iulerizeubf')li~~lieche soltanto dai niezzi trnggorio la loro criniinosit~i..Snie,ahiamoci con esempi.

    Non pud esservi governo per quanto libero e lar-go riellc sue istituzioni che tolleri un a violenzaqualo assunia il carattere (li pubblica iii ragione (le1Ane. Quando la, turba si r q u n 0 ed agi per meglioconsumare un' aggressione agli altrui diritti; quandotji ragun ed agi pe r incuter timore aa un Prefet-to , ad un Magistrato od ailro pubi~licoutllciale, cc1imprgli malgrado il voler suo 0 rn:dgndo il yo1ci.i:

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    dcl1a Ieggc rin decreto od una operazione qualun-que, non puO esservi goveriio che senza cadere ncl-l'anarchia possa tolle rare o dichiara re non punibilisimili atti. g. 3036.

    hln cluantlo il fine degli agenti non 6 crimiriosoecl i ~ut?,nzin loro stessi guardati non presentanocriniinositk se non sotto il punto di vista tlella vio-ionza pubblica, le nozioni di questo reato conle fu-rono dett ate dalle vecch ie scu ole e sanzio11:ite daicodici dei governi dispotici vengono in lotta coi cai-dini delle li l~ er e stituzioni e debbono ess ere modi-ficutc. Tutti i governi cosi detti liberi riconoscottonelle loro istituzioni fondarrientnli oltre la libert d istaiiipa, la l i l~er ta i associarlone e la 1il)ertA d i pe-tizione nel popolo. Ora questi due diritti si rende-re11bei.o effimeri se si mantenessero i divieti e lesarizioni dei vecchi codici in tu tto il rig ore dellaloro lettera.

    S. 3037.Le cosi dette dirnostipazioni pacipchc, e le cosi

    dette 11eCisio~z.iuiiiuItuar.ie formarono spi!ciale argo-mento anche ai di nostr i ( e k rs e pi ai di nostriclie ai teiiipi antichi ) o di app ositi ordinairieni i pu-nitivi o tli speciali articoli dei codici penali. I1 co-dico Toscano, a nloclo di eseinpjo (qu ale tuttavia siconserva fra noi) a1l'ai.t. 14.4 prevede la violenza~ubL1ic.n cos titu ita clal filze i l i cosiringere ad atticoiiiiai.ii n1 riroprio volere irna pul~1ilic.a utorit; equi iiicetc 1,sr fi:riiio pui, dirsi modificato per ill'i0~1i~ota i i to tbiitlniiicntnlc, corilc noi) 1 ) u dirsi se-

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    - 76 -vera la pena col5 minacciata ilal carcere nei casiordinarii e della casa di forza nel concorso di graviqualifiche. Niente pure pub esservi di coiltraclittorioai novelli principii politici nell'art. 201 (1) di quelcodice: e quanto alla coalizione cl i operai previstaai successivi art. 202 e 203 gi dicemmo (S . 1608zr S. 1629) il nostro pensiero.

    (1) L' art. 901 del codice penale Toscano I? cos conce-pito - vi - o n o p u n i t i c o n l a c a r c e r e d a s e i r ~ a e s iat r e a n n i c o lo r o c he i n ' t r e o p i t b persol te qunt to a io len za ,ad ogget to; a ) d i r e s t r i n g e r e o d i m p e d i r e in qtcalznzq?tem a n i e r a l a l i b e r t d e l i ' b d u s t r i a o d e l conarnercio; Ob ) d ' i n v a d e r e o d i oc c upar e l uogh i o e d i f i z c he no tbs i e no d i tr so pubb l i c o , o c he s i e no d i u s o pubb l i co c on -t ~ o v e r s o , s o g y e l t o ts c o n d i z i o n e ; o C ) d i rirnzcovcre 0d i a l t erare conf in i lagnlr iae tt te s l i lb i l i t i ; o d ) d i s fo g ar eodi, o eserc i tar vendet te . Nientc 110 d a osservare contro ilcollocamento dei primi tre casi nci reali s oc i a l i , ni: controla denominazione di violenza pubblica attribuita loro dalcodice Toscano: perchi: nel caso d i lctter a a il fine dei treagenti aggredisce evidentemente u n diril to univervalc; r: ne icasi d i leltera 6. e C vi per iniplicifo il concetto d i eser-ci la re pPr au10ritCl pri vat a e melliante violenza un all o checrcilcsi di giustizia. Cosirclii: qusn lun qut? possa esser e pro-hlemalico se il concorso di Ire personr ad un at to dcliltuoso1)risti di per se solo a costituire It i pii1,blica violenza, in queitre casi il dubbio relativo ai nae z z i si elimina pcr la consi-derazione del IQtse.M3 i l quar to caso r Ie i~r i t10 ot to l~ t t ~ l r ad ha sempre ingenerato grandi esitazioni ncll\> nimo niio,pcrcllbil precelto viene detta to co n formi11:i COS) larga d a col-pire aiictic I' opera d i Ire pcrsorie cile i n niente fpr i~ca n(liriLl0 t h n i t ~ ~ r s f l l e .e per una siihilonca concitnzionc ins orga

    rissa liclla quale tre individui da una parle e t re indi-vi(lui dal\' :lllra vengano a' pugn i per v iolrnzc reciproche

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    pol ri egli dirsi che nell ' assenza di ogni premeditazione Luitiquei sei sono colpevoli d i violenza pubblica e non di sem-plici lesioni leggere improvvise, pe r la sola ragion e ctie eranoi n tre per eiaccutia parle e clir 1' urla e I'ollra parte nu-triva respellivamenteiin odio inveleraln che volevasi in qucl-l' occasione sfogare? La l ~ l i e r alell' art. 201 si presta ad ap-plicare il lilolo di violenza pixbblics e quella penalilh allaipolcsi clie io qui suppongo. Ma vi i: egli realmente, unaragione politica pe r elevnr3ecosi la repressione? Evvi egliuna ragione giuridica per trovare il titolo d i violenm pub-blica i n un falto nel qualo cosi il fise come i mezzi noliferiscorio clie i diritli di privali ciltadini senza nessuna og-gress ione clirelta od indiretta della pubblica tranqu illili? Pipropriamente si sarebbe potulo trovare n e l numero di t recoridelinquenti una qualifica della violcnza privata :ma Fardegenerare in violenza publ~licauna lesione pei+sonrili+m-provvisa iinicamenta per l'accidentalita che vi concorsero-tre inilividui e clie questi agiva00 per odio precedente m isembra esorbitante. Sulla in1,erpetrazione data ilalla giuri-sprudenza ali' art. 201 b a vedersi il dccrcto ( i ~l la orte d i(:assazione d i Pirenzcr i f~r i to egl i Aniznli diGiurisprrtdenaaTosccztaa, anno 1859, pnr9le 1, colon. e?.

    E quanto pui ai casi previsti all'w~l.205 sotto iltitolo di a?7as?~nsso i aviizi tutta Itr. questione si ri-cliice a ilecidere se in citi (1) ilcbfM trovarsi un versodclilto o piiiltosto una I ~ l a s g ~ * c s s i o i ~ ~yuntido nonconsti do1 fiiz(3 diretto a prep:i.rare gli strrrmenti d i

    moto sedizioso o dolltl csccuzionc di ana con-giura. Certanzentc se h *accotln d i armi o la som-rjlilice delccc;ioue ILsscro dslitt i qui pure I-ipeta che laloro coiigrun sede swcjblio In, pscscli~tc.113 il cliil11)irr( e gl'avissimo diiI.il:iio) sta nel docidci-e si: vcra-VOI,. V I. 12

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    - 118 -mente taIi fatti debbano ave re il noine ed i1 crirat-tese di del i t t i o rim anere nella sferad elle seiiiylicitvasgressioni di polizia, coine a ine semhra piu vero.k un errore grossolano quello di gua rda re la tras-gressione come un grado di delitto. Tanto var reb loil dire che il granturco B un grado del g?-crno,m i aiina specie degrada ta dcl gen ere grano. Sono pro-nunciatissimi ed essenziali i caratteri che distiiiguot~ola tsxasy~~essioneal delilto. Elcmento e riiisura dellt~punibilita del fktto che vuol cliianinrsi dclitto i3! Inpsavitii il' rzteiazio~zc lemento e inisura della l~ uiii-hiliti~della trasgressione k la g av i t5 del nz~cioatto.Criterio di quelli UQ danno per lo meno potenzialood un pericolo col*so: riterio di questi In mera prc-visione (li un pericolo a p p e s o e rneraiiiente possi-bile. Ritenere o delnre le armi puO dcrivare da rtt-gionato timore e pcnsicro cli propria difcsa ; pubdcrivnre da vapliezza cli alilatore; un numcro difircili in un a c as a' puG ess ere ricliicsto dal viverei11 rluelln sei uil otto giovani esercenti la caccia oper industria o per diporto, a ciascuno dei quali indispensabile ten ere arcliibu gi di d iverso calibro;o piacere di far l~rovvista i polvere pirica trovatabiiona, e conhccntc ai bisogni loro. Insonima % po-sitivo clie la. delazione e detenzione lli ar m i puO uv-venire spessissiriio per causa itznocelzte ed ofzesta ecorisumarsi dai pi rispettabili cittadini. Se la quieteiklltt citth vuole che ci6 si proibisca e si puniscat~nclie on pene corporali, facciasi pure. &In se in-tercssa die ci si faccia con efficacia reale e co-stante bisogna riconoscere ne l fatto i caratteri dit13asgressio~le non quelli cli delitto. Altriinenti perUlla cnpricciosa t*enaciti ad una nornencl;tiurn, re-

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    - 7'3 -pupiinnic :li prii~ciljii lella scieilz;i si compromette:inche rlirtalln pubbliccr sicrzrezza, clie ostelitusi voleredifesa. Infatti rion soltanto questione di nomc?que-sta cile io fkccio alla presente e ad altro occasionicoasimili: non si uuol capire che i: clucstione di so-st~~ttzcc.nfatti se ad un atto che volete iinpedireilttte il nome di trasgressione, vo i avete reciso letla (li uil'abile difesa, voi a ~ e t emesso (la batidale minoranti e le attenucznli generali ; voi avete in-terdetto al giudico ogni osseyuenza a quelle rcpu-gnanze che sorio fbrtissime rluatido a persona ono-rata e rispettabile si vuole imprimere In taccia d itialil~qzsethte:voi avete in un a parola nssicuratn lapunizione costante di quel fatto e sgominate tuttale speranze di eludere la pena. Ostinatevi nell'er-roneo concetto che la trasgressione sia un y'adodel delitto c non un a specie sostanzialniente diversa,ed d solito troverete che il vostro rigorisma finircol produrre effetti eontrarii ai desideri vostri. Ionon faccio rjusstione rli pena p i i t o meno severa:Jio sustcnuto con ~ ~ l ; ~ u s on faccia alla Corte S r r ~ c -in & (li Cassazione (li Pirenzo che vi possono cssorcirasgrcssioiii puliitt: coi1 In casa d i forza, c! iliinatlercscm1)re trasgressioiii io rlico clriu la pena i? tin con-li~igenteesteriore, i l qudc iioii rnutn cli uu torno loc.ondiziorii intrinseche ed essenziali rlci fi~tti.?,do-lilto quel f:itto che i ~ o i i i l ~ u b uliirc se i:on viConcorre il clolo o il danno eEcttiva congiunto ailaco@a: sono It-ccsg~-ess.io)ziutti quei fatti clie si pos-sono e si debbotlo punire 1)er i'appretisiono di unpericolo scbF)clle non vi concorra nB dofo n!danno.I ~ r t itonzioiia e ~lrrlnzioxlcrl'aniii p r ! ~ nr non s : i i 8A)riai un iicliito.

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    ( I ) O v i J o (l i i s l i t rm i i b . 2, c e r x 271) seri-saE1 bi l t o. c l caulus p r n e c i n g i l u r eltst! ~ i d l o r :

    I l l c sed ina idWs, kic s i b i po t t n t operrr,f~u t ~s t oiislico clie conlicnc una iniiubilola verith slorica con-furta la opinione clit. 13 rittlnzionc e delazione d i armi nonpossa mai iso!atamente guardata elevarsi a dclilto, ma deb-ba hrserie merarnentc una tra sgr ess ion ~, erchi: il fallo SO -lato si comniclte dagli onrsli a fine Iegillirrlo di propria d-fesa come dai disonesti a fine sc r l l e r~ t o ; o ch c pori8 adcliniinrirne la nozionr indistinta di delitto In qiiale repugnJsi anuet ta ad un fai10 che v u o l ~ sierr punilo nriclie ( p a r i -ilo B csenle do ogni prav i l i . R~r rn l ~menl el Frofesslir(:E r i o S a l a nel litiro dollissimo da lui pul~biicato Torinonel i870 col titolo di Riiz?auovar~ianlo e i h n o t t i s1?6di giu-ridici a pag. 423, meritamrnle inveisce corilro 1 andii7todi ce rli odierni Iegiclalori che si osliiiano a voler trovare und e l i l l o nella detenzione e porlo ~li:llc armi, cfic (Iovrpbl)~.considerarsi come tina semplice Lrasgressio?te prrclit: il pi hspcsso dcrivanrlo da mera impriidarren oil anche {la causelecite rcpiigoa clie la Ipgg-e le imprima ntl ar bit rio suo lapresurieione dei dolo. Soltanto rlu3ndo si :tIibitl ragiorir: d inflermare che la clclazione o la rilenzione clrllr: armi sianofatle a fine malvagio risponder8 a giustizia ravvisarvi undeliito e come tale severamente punirlo. Consianilo (li undisegno aggressivo contro lo Stato il cosi d ett o arnranssod'armi polr8 senza rrpugiianza valutarci come principio (licseciizione ( l i u n nllcnlato polilico, poiclli! orniai i! ricono-sciulo dalla scienza doversi allarg are la nozione de l conatoyunil i lr . ne i delitti contra la sicurczzn interna eci cslernfidello Stalo. Ma lo amatorc, il cacciatorr, 1' nn\iquario clrr:facciano raccolta di armi senza i t nwnomo inicndin~ento i a l -vagio polrrtc dirli contravvenlriri a un rcgolnrnento d i poli-zia ma nori ma i de l ir iq t~era l i ,VcJasi C o c e c j o excrc i lab io-oles curioaae r-01. 2, em:cc, IO, 110~.18(j de nrarnT8 i l t ic i i ia

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    - r i7 l i ~ r s p u ~ l s .- C o r i a d a ~Itr is iu~ies ' n / . 4, de-cis. 926 - a n:f c l i c e deca'siotles Xc t~po1 i i n ) i n e vol. l ,deris $3; et rol. 9, decis. 256 - a l cl e r o decisiones Ca-th rr lon inc dccis. SO. Anche la Cosliluzione di Pio V de l i 3ft\bbraio 1573 intrsn a piinire scvcramenle le delazioni d iarmi USG i tcrrnirii {li coatra~tuewzionc.La diffcrrnziale c h ~ !scyiara le trasg ression i d ai delitti L~rncl-iit a taluno ( C o r n ereforvtes pi~zales pag. 1 6 ) revocata in dubbio i! assoliiia-mente vera perch: fondata sopra una differenziale costanlcdci respeltivi cardini cl'impu lal~ilith: e guai alla giusliziupenale rl i yucl popolo dove nel giudicare delle trasgressionisi portario i criteri e le regole dei delitti ; peggio ancora,dove i delilli si giudicano col crilcrio cmpirico e con le rc-gole delle contravvenzioni.Quanto poi sia ridicolo lo insi-stere a trovare un delitto nella delazione di armi, lo mo-slra la limitazion e cl-ie in ord ine a certe arm i si fa rigu ardoa ccrle persone ocl a cerii permessi governalivi. Non 13 dessaamPna I'itlca della licenzn dalu d i consumare un delillo?E qui mi giace avvertire che mcrrlre lulle le, leggi in m:ite-ria di armi minacciano come accessorio della condanna laconfisca dell' armr, peraltro un errore il dare a questail nome d i pena. Essa 1: una misura preveritiva, ma non unaverapetla.Echc tale non sia lo mostra il princip iogener almen-te accolto dalla giurisprudenza ( Cassazione t)giugno 1866:l i o r n art . 8327) che la confisca dell' arme Iia luogo an-corclik 1 arme appartenga ad un terzo innocente anzichh 31giu11icabilc.In lale caso non s i spoglia il g i~ di c~ ab il ci alcundiri tto, ma si colpisce il ierzo innocento che viene privaloilella sua pruprielh. Non pa b ilunqu e dir si pena pcrch sa-rcbhe aberranlc.

    S . 30:30.Ma nell'art. 206 c segueriti previde qucl coclicc

    c! colpi coli peiic! scverc comc vcilevniio i ter i~pi leU.?'socZnuioni le i c i i tn rlini, C lc ragunate in 1~030

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    pufihlico (li pii1 di dieci persone tentlcnti a iiia1ii'f'~-sturc i?&UALUSQUE JIAIYIERA senlimelzti di disap-p ~ o v c ~ ~ i o n c ~esideri o donznnde. Ora cotesti divietinon sono certamente disputabili fticEi& il modo dichiedere o di c l i sqq~ovnr .~ !i estrinsechi con gridao lam mori, e niolto pih se con mostra d' armi e mi-ilacce; come neppiire quando i1 fine de l chiederesin evidentemente ~~zaZtiagio, tenda a Iedorc $liilltrui diritti. Ma quella forruiula in qualuilryue ma-gliera, la quale evidentemente colpisce la presenta-zione di una supplica per qunto giusta e ragione-vole, e In colpisce col carcere fino a due anili soloperch la pres@ntazione fu fatta da pii1 d i dieci per-soue qunntunclue inermi, qurintunque senza cl:~mori(3 minacce, rlnnnt~inqiic ol contegno il pi oi~es%opacifico; e senza neppure distinguere se il codazzodei petenti fu deliberatamente cotigrcgato, o seforrnossi per via per xriovinlento e risoluzions in-di~ii luale; i>Iiarei* mio in diretta opposiziurie cc11(liritto ili libera petizione o di libera associazione ( l)guarentito agli italiani ilal nostro statuto ftmtln-rn@ritnlc.

    (1 ) Quaiiio al vario niorlo di nlgolare o (li coinprimerco d i proclamare la facoltlr. di asqociazione nci cil ladini suel iordinainmenlc a l \ ' art. 901 ( 1 ~ 1 orlice Fr3ricsr~s~,ub vtdrr -s i al s n c l i e guntriPfie elude png. 438 e l' appendice 8png . 406; e pcig. 325 a 33%.H a drlto recentemcntc Il 3 119c o n grande ver l i h che il codice penale Francese all'art. 902punisce fal l i leciti, ali' ari. 207 viela 1 atlempimenlo d i Un(loucr~; all'ort, 103 a 107 c o m a n d a il tradimento, c 31-l'art. 90 piinisct! ilpi\nsiero. I n Francia suIt7argoinenlodelleriuniont publilic lic fu promulgali1 un a n i i ova Irgge nel 1868sulla ilu.dc\ L I? vc~lt'l'si110 r 11 a l t . 89\36] 1 prjncjpii di l i .

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    11rr3 a ~~ oc i a z i on ron possono mai pilrallrn nslilgciarr ler~p ress ion i onlro l r associazioni vrivalr clic Iinnno prr Inroscopn non solo il roveseio dc l l ' ordine cosliluilo della cillii(ne1 qual caso si rntra ncli Lcrrnini della cospiriizione o con-giura) ma anclie si11t3n10 13. consumaziotic: abilualrl (l i rcali.Se 1'associazionri ha per fine un d ~ li t t o eierminalo, svolgal a socielas r r i i~ t in ia li e non ~ s c c a l l e rrgolc g[~ric~r.aliullncomplici~h.RIa ~[uantloo consocirizione si propone un a scrii?inderinila di d ~ li t l isFa forma una pcrmannn Le aggressionr.contro In socichth civile ril uno stato an tigiurirlico c h ~a i lsu o ogqrllivo nel diri tlo univclr-al

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    .tociel criminosri o di crssocia%ionedi nlalfal lori: i? luan.do una mano dei consociali siaci g i i mossa con rionionsdi un certo num rro alla aggressione dei diritti altrui pigliail nome di baradli. Q n ~ s t ~orme di reat o ricriti'ano nellaviolenza pubblica - .P Le consociazioni coslituite al Rnntli rozlescinre il governo o mutarne la forma a comme ltereaiti ostili contr o il governo, son o esse pur e conlcmplat e eo-me delilti c puriilc in ogni govern o; ma apparlengono aiditlitti polilici direiti e passano oltrc al titolo di violenzapJ t~ i~ l icaer causa del loro fine speciale. I n ragiorte di qua-sie siffaltc consociazioni assumono il lilolo di cosp i rna io? t en congiura: o come la sociel crirninosa de g en ~r aii banda{srnzn perb mu ia i classe) qrianilo una man o degli associatisiasi riunila ad inlrapri~ndr:rc i di:lilti voluti dalla associa-zione; cos la cospirazione degrne ra senza muta re classe inp~rduel l i one uando una mano dr i congiurati abbia intra-preso gli alli oslili corilro il governo. S;rrclrlic ingiusto@il-nir c la cospirazionfi alla pirri dclla pc rd u~ ll io ne esignati1oggi nelle suc formi! prominetili co l nome (li altentato con-ii'o il governo - ." IAe onsocirizioni costituite ad un fineonesto qualiir iqu~, ono o non so no rlc\il\o sccondr) la f orm atli gavrrno coi\ la r1u:ilc si reggc lo Stato. I governi dispo-tici non amnir lla no societ private nella societ civile, PPril s os pe ll o c h ~qualche occasione quc i cittadini gih siretlifra loro da un sodalizio qiianlunque on esto ed utile possanocrcarc impedimento all 'azione governativa. In questi Clalinon pnd costituirsi nna consociazione privata sc nz s pcrmrssogovernativo; erl il farlo si dichiara delilto; ~ ( 1 questo s i (12il tilolo di s o c i ~ t egrete. Questo titolo d a alcuni lcgislal~r ' isi voile anche spingere fr a i delitti poEilici d i r e l t i ; m a s c i m -tificamentp qua ndo la. consociazione non si O d i f ~ l t o ramu-Inla. e rivolta ad ostiliti contro i \ governo, non pud accet-tarsi qucsta classazione, perchb la manca nza del fina ostileal governo non tollera c i b . Se si puniscono p er la sola $p.prensione di Un cventuiilp clislurbo alla pubblica rlujclr! noriilnrnra volilfo n6 [ircivduto dai conjocijii , il trillo ccmiilicvc

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    -- 135 -tlrlln cnnsor.inzione n on puU 11"ovar setlc che nella classe pi'c'-SF I I ~ I ~ .13 nrgli Stati rlie si rrg gon o con libere instituzionigli siltlati che guarihnliscono ai citlarlini il di r i t lo d i asso-c i f l s i o~~eori prrmettnno clit! c i mantenga nc i codicc penalequeslo litolo rli reiito per loglirlre con una mano 91 popoloquel dir illo clie a lui si 2 dato con l 'allra niano. e ricono-sciuto c ome a lui pertinerite pr r legge di dirilio nsfurale.Le associaziorii private a fine illecito sono delillo e rlcbhonoesscr piinite: le associazioni private a fine onesto o d i pia-ci% o di uiilil debbono in queste form e di g overno lihc-rarnpnte perrneiirrsi finchi: non degenerano ~~olgenrlositlallri fini, o ad alli delittuosi per loro stcssi. Qualu nque allo(li pcrsrcuzione coritro una consocitizione privata coslituitaai1 onrsio fine, anziilii: cssere la persecuzionc (li un drlillo,

    essa meilesima un del ilto d i Irsa Nazioric, ed una viola-zionr dello statuto. E questa dtavc reprimersi dalla assem-lrlee riie rapprcsiwlsno la Nazion~, cht: sono cosriluile alfine di proleggere le guararitigie dei diritti d e i cilladini; enrin devono considerarsi comc atli legitlimi prorlultivi di cf-fi1tii giiiridici ncppure dai BIagistrali, i quali nellc libere isli-tuzioni vogliono sempre essere inilipendonli dal potere ese-culiva fino al punto di riconoscere in loro la btilia d i negare(ar1ciiziunc! giu dici aria a i sopru si ctie esso abbia roluto com-nirllrrc curilro lo stalulo fondamcntale.

    Saia& rrata questa rnin con~inz ione ;ma la sentocosi profonda. nell'uniiua clie torn o a manifestarla,benche non ha guari io Ia ~iresentzlssi on infeliceiisult.arnonto ad un tribunale d prima istanza. Anziricordero con la mia usata francliczza che l' ufficialedel Pubblico Ninistero a cluella occasione prenciendo.?. confutare la mia tesi clissc come egli provassebiancle dolore pensando che chi sosteneva prin~ipii

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    xovrers i~ i edesse sopra uiia cattedra ii1ii.c'c.i'-sitaria. Io i.eplii:ai, sentire alla inia volta dolore :ilvedere ch e ii n rappresentarito d i l ibc~n giiveruoprupugnasuc iiottririo esc:lrisicarnente care r ~ i og-ginieiiti clispotici: e p ~ ~ : d i l tnel!:^ trnilcjui!IitA del-l'animo mio ritornai a ioeditaibeI'argoilierito e iriiparve di essere con la r.a$ione, e di non avere i11cluesta occasione cli~~eritiratoue i principii coriseil.vatori che hu sernprc professato. Se il delitto (lipubblica violeiiza si (lesuma dtt un trambusto ec-citato nella citth da gi(l:c, clamori o miiiaccc, (lamodi irnperic~sie prepotenti usati contro il pa1)l~licoufficiale rioii saravvi statuto che It?gittimi ciG; 11tlio ebbi mai lo intenilimeiitci (l i sorstciit:rc sifft~ttr~os i .Ma togliete ogni criminu siti~ ai ilo orli, ctgili riul~ldi~aperturbazione dai risultati, ric1itcr:te la ol~iettutacrirninosita al solo eleinciito du l 7i1c?)1cj1odei lietenti ;al solo numero e nlill'altro d i pi U: e poi ditemi cosaavviene de l diritto di associnzio~ie di petizione indi-stintamente concesso dnll'nrt. 32 de l nostro statufofondamentale se si debbono punire col carcere queivillici che rispettosamente si sono presentali al loroparroco pe r chiedere che iina festa religiosa si facciapiuttosto nel giorrlo del santo che in altro giorno,solo l~erchba presentare queste umili istanze airecarono in dodici o quiniiici, oltreyinssnndo cm i iliitrrncrn fatale.

    S . 3041,Si cli~~:ihe il ni lviomo lei petenti c*oi~ticrinn si!tina violenza porchb il rnerlcsiinr, dcve I~i.esriri~ci~siscelto npposikmen te dai pctizionilrii pctr il firic (l' ln-

    jl()l'llc1 C d i i l l~utr~l '( :i~rlfrre. In i i t:jlc j.isjl(~sjxo 111111

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    rcggn che uiin g)-cs?uc;iotiedi doZ non giustificatadagli atti esteriori. Guardata la ot~iezione sotto ilpunto d i vista soggettivo bisognerebbe (per darealla medesima un' apparenza di veritA) che ~clrnenosi richiedesse come conclizionc dclln delinrjuenzala pieordinata congregazione di quel preciso nume-ro. Sotto il punto d i vista oggettivo quando alcunoasserisse di essersi intimorito per avere vedutopresentarsi ima supplica da pi d i dieci personoinermi (1) e t.rancluille e che esprimevano racco-mandazioni e preghiere e non minacce e comandi,risponderei che il suo timore f u panico e che deipanici timori non pu b In legge chieder conto a cliiagi senz'aniino diretto ad intimidire.

    (1) 1,e morlrriie ordinanze contro 1s radunala popolarisono anilale ariclie al di l$ delle pi severe fra le praticheariiiche: avvegnach fosse bro~Card0 omune ( C a t a i a n ofr(~rfltltis cri?ni~zulis ng . 317, n. 81) non t zwba sed fa-c l tma in t a . b n pcu~iendu~,ts t ; io chc esprimo precisamentei l niio perisiero che la criminosilh rleve sorgere d a ci 6 ches i B fililo da i dieci e non

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    rnedinnte lutimidaaione la vcllontb 1 ~ r o p i a nd unnumero indq7nitu d i cittadi?hi o ad un ra@t3esen-tante della pubblica azcto?-itu,e capace d i prodtrrresinlile effetto. In tal guisa s i pu fer~ilarel concettogiuridico generale della violenza. pu bl~ lica ircoscri-vendone la essenza nolt' azione sulla liberti, e icriterii misuratori nella gravit dei mozzi e delleconseguenze, Ma una completa enumerazionc e de-scrizioile dclIe figure speciali che cadono sotto qu estotitolo B impossibile per la infinita vnrieLi d i formosotto le quali si pu presentare.

    Da qiiclln generica dclliiiziorie i ~ c cduco che glicstrcmi inclispensabili afflnch un' azione possa ele-varsi al titolo tii violenza pu1)hlica soiio tre- ." Urlaserie di atti esteriori- .0 I1P?te di sovrapp orre lavolont priuata alla pubblica - .0La potenza neimezzi scelti a raggiungere siruilo fine. Dico unaserie perchb io penso d.ie un atto unico istantaneoB B C B V ~ Qd-i pwrd.lm,nione e d' insistegzsa debbt~restare nei termini d'ingiuria, minaccia, o altro~irnih,ma non mai salire alla pubt)licn violenza.

    Pongo coiiic sccoricio estremo il fiiiu (li suvral~porrt?mediante timore la volona privata alla publdica,perclib trovb in questo il piit sicuro criterio clie spe-cializza ilCrhlen v i s . Desso 1% sempre por oggettivo1~ Zz'b~Yrt: cis privata quando si vuole assoggef-tare alla proprin la volont8 di 1~110 pii1 privati

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    - N -individui delerriliuati : il ri s )iirFblio:n c~uandu:) siruole itiiporre tneciinrite tiinore srcl un numero in-(lefinito d i cittadini o ad una pulhliva nutorit5. Clilisr esimere una cosa clnllc riz:ini della giustiziaviolenta i pul~liliciuniciali 11s il tine cii esimerequella cosa irin noli di fkwe n sb schiava la 1w1ont.del pul~l~liccr fficiale : clii itiipongcz con lilinticce~tli'ufficialedi f i r~nnre n ordinc di scarcer:~zione,vuol Etre serva al proprio volere qiielh perso~ali thpribblica, od k reo d i publ)lir,z violonza. Chi per esi-mere una casa congreglii una turba di armati perintiriliilire il populu eci iri~pctlirgli gni opposizione,intende soggiosarc la voloilti& li una moltitricline,ed P re o di violonza publdirn.

    Di(:* flnalnlerite cho gli at t i esteriori assunti aquel fine devono essere cupnci a produrli), perchbsenza ci8 si i~vrcbljc a 2.2s nclln mern intcnzionridell' apeilte riln ne mailcherel~bcro li elementi ma-teriali per la impos2ibilitb di raggiungere il fine.Quando poro siffi3tta potc?zzn vi sia io credo che laais sin clui~siinlntn perfetta riunntuxiquc il fine nonsiasi ottenuto per un ostacolo rlunlunque ella Iia rosoiiapolenti quei mezzi in loro stcrssi idoilci a produrrelu eifctto. Sc avvi reato che a injgorr,di termini possadirsi forinnlc ii per ~ilcl C I - ~ ? T ~ C ~ Zi$ .E ~ a u r i t a'azio-110 se vi era polonxa i! reato perfetto ; o potenza nonv i ora iioii vi neppure tentt~tivo punibilc per lainidolicit;~dei rnczzi, ala sollnnto qiiol ~lelitto on-sul11:~to clic ~ u O inwgerc, nelle v a ~ i c ontingenzec1rlgli :\li c!si!naiti,

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    Piacque. a molti coIlocarc 1 illceizdlo i delitticontro la ~ i r op r i e t i~rivata. Iiiverso fti 1 avviso de lC a r m i g n a n i e di altri maestri del giure pe-ritile, c questo i o tengo per xiiigliore ; percbb l' in-cendio p110 csserc dcIitto pnlitisnrnentc; grnrissimuanche l& loi ie il danno all:~ ropricti~~irit?:~.'tu uieaschino od aricile ~iul lo 1) sr: trntta\.asi di cosa 11ro-pria. I ronlnni iiitrnvidero rlucstn voi*itti(>coine bencavvcrte P e s s i n a ) rl~iancto (:fcrirorio l' ince~idioora alle violenzo liul~bliclie d orL ai casi ~ u l p i t i allaI. Gorn. de sica?"iis. Si ricoi~olhe)ui*e la I." i l a n-g i e r i (scterzza della ZcgislasionC voi. %, jing. 288)il quale volle richiamare ijuesto reato fra quellicontt.o Ia pubEilicu snlzcts, iiol clie non r:igi,riunsc nhiina veritk giuridica, n;? una roritS igienica. La vertlseile d i rlucsto reato (cjuartcio si ~ ~ u g l i : ~oiisiilernrdncl nieszo del fuoco iiiia liroriiitientc iiilportanzitgiliriilicn ) e il vero crit trio (101 1~10dtfsiltio ~ i r ? l l ~sparc?zto cho (lesta l'iiicerirlio, c ~icl ~ e l - i c u l ohe giu-sta le varbiecontlizioili dei casi I I U ~ : ~1~es~llt;lrtf.-nli-110 i ?~~n t~d i u t op l c r~ i co l o~~r :f , t t iz.o, qur:~lvclic i?: d:tn-no iijll?zedic&to n ius~~sa lefttivn, Ia cornrnsziotic clc-gli a1iil)iipel pericolo attuale ; iol:lzioilc del (liritto

    pul~ l~ l icnrafliluillit& atino i ib in~edinto , ~ i r c ? ' -slkb potenaialc nel licrieu1o di sost;xwc cd ariclic clivitf? ilillane ; arinllilo sccsorulo {;asi lclla sii:^ i j i in i l -

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    l.i"ril xlatuic~lc. ilede,Clhz'to, nuri fiaci~aL ile allo iiicio n-diario; tua s w p r e reale (? preserite: danno vctlinlocomune n tutti i delitti per 17appi.ensionedi una ri-petizione del f'ntto. Per ciiiesto crliterio si spiega laliunil~ilitit le ll' ince ~i d~ onche dello stalilc proprio.

    ( 1 ) K o ck 13isaertutio de f l i c e ~ c d i n ii s Lipsia 1759,png. 3.

    (.)I' 11oicI1S13 S C ~ C I I Z ~ O ~ C I . ' ~ ~ Xin I i4ttooririai dello.ittceidio un titolo speciale st;~cc.atoaffatto e distiritudalla Ptmiglin dei dutr?zi (iati,e se in ci6 non stati tseguitata da tutto lo legislnziorxi cunten~poranec elriguardo dell' ordino e clellcz cl~tsso, o & stata per4in quiintu alla specicilith dei px'ovver2imeriti e delle]mie; egli A 1)en dovcrc che si rispetti qucsto pro-gresso cte1l:i dotlriila dcstin:intio allo i?zcciclio appo-sit:~ratttiziane. Questo ci porta tllla liecessitii di del?-ni14c(se i! pos..ihils) sifktttt 8ycciale figuri\ priminosa.

    C a r nr i g n n ri i (clc.nac.r~ta. 'i!%)i irasse dt?-stinnlaiito (1' imyr;iccio dlord lb truvossi n dover [Inrela rleff ~aizioilodello incendio. Egli (1) diede al titoloIn rul~ricn egl' $?zcelzdia++,anziclii?qi~ella ello iiz-crlidi( i; e cosi dopo avore sci.iamentc iiiscgnato dlci~?ce,zdirci~io> ctilzli (;hc l a cugionfilo 11% incendio,siiltb il guailo c 1)~ssO ltre senzi~ iente aver defl-iiito. JEa C n r ii i i ri n 11i no n aveva pii1 detto diefu%(? oiikiciiln c'oliii c l x cuiiiiikette oxilici:lio, o ladror8olui clic uowincf c f ' t~iqo 116 1 xc8trtuzxaclelln sua

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    mente l~oteva enersi 1 i q a di sirriili :iniitulogic. St:dun que il gran de maestro nialgi.:ido 1: yrofonclittiilella sua dottrina si trovQ a questo punto neces-sitato a ricorrere ad un mezzo terriline per offrirel'al~pai*enza i una definizione al titolo che andavaad esporre, ci0 mostra che egli senti tutta la im-mensa difficolt di definire lo incendio ; questopotrebbe forse fare ac cusare di tern eritl~ hi dopolui si arsisicasse ad un simile tentativo.

    (i) Uguale sislrma prai i c i~11C \ l i o inslituliones juriscriminalis Lusita~tiS. 10, png. 103, e A ii l o ri i\I ti t i 11 C ode crirnittibr4s lib. 48, cnp. 6, n. i .

    P u C C i o n i (saggio pag. 318 ) sulle orme diPoggi ; e questi (liZi. 4, cap. di, pug. 107) sulleorme d i L u b l e r ( d e incendio ~(411.2, 71 . 1) de-flnirono I'i?icelzdio il danno dato col nzezzo del fuoco.Definizione inesatta se rnai ve ne fu, l~e rcl i om-prende meno del definito e p i i ~ el definito. Menodel definito, percli essendo orinai concorde dott~rinache lo incendio esa urisca la sua essenzialit con loappiccamento del fuoco anche prima della realtri diun danno, lasci0 fuori della defiilizione tutt' gl' in-cendii consumati che non fossero stati ancora causadi danno. Cornprese poi quelia definizione pil deldefinito, perch incluse nel titolo dy ncendio la scm-plice ustione; la cjude non C incendio ed ben lunbidall'esser tale sotto tut ti i rapporti. La indole spe-ciale del delitto d'incendio st a ne l pericolo che cn-i5iona il fuoco levato a farriina: dovr: iiltlnca al i'iiocii

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    In potenza di levarsi n fiamma non rico rre tale peri-colo, e non si ha l'incendio m a la semplice zcstionc,la quale non esce dal dnnno dalo ordinario (1). Secol mezzo di u n sig aro acceso lo invidioso vicinodeturpa l' uscio ilella mia casa recentemente abbel-lito, o fa perire la mia camelia essiccandone la cor-teccia, o cagiona un gua sto nella ft~ lda lel inio ali tosara per fermo colpevole di zcqz dntzizo duio col m e z s odel filioco, ma iiessuiio v orr applicargli la pena clelloincendiario. Ci poi elle rende asso lutam ente inac-cettabile questa clefiiiizione ed il concetto del dannodato sul quale procede la medesima, si d ie consiffatta nozione si ren de impossibile ada ttar e il titolod'incendio allo abbrucianieilto della cnsn prop?*.ia.(1) La definizione cZnrn?zzcnt igtae daclcm si adotllr :incha

    dallo Sl e u p n e r d e i n ce la d i i s cn p. 1, e rla altri. Ugualmenteincompleta ? la definizione degli incendiai'ii piii comune frai pra l i c i (Ange lo ds d e l i c l i s p a rs 1, cap. 76, fa. 1 ) qzciob i?~it?&icitins,e1 p ra ed a e ca tu a i u ce l zd er to z t . Cl i i postosiin possesso di una sua ubbligaziorie clio riusci a solvar rodalle mani del ereditorc, o d i allro oggetto perlinente ad unnemico, lo gelti al fuoco, non incendiario.

    G i u l n i ( stiizcsiouzi vol. 2, S. 8,zJag. d21) haclefii~ito 'incendiario - vi - okd che con pravnintetzvio~zeeccitcb le pcc?i?~:?iezelie cuse sia &i citth,sia di cu ). ;~ ~ng~ zu , gzelle sizctte?.ie co.rizbustilrili tcdesse n~znesst.,o fincthne?$la ~zelkc?~bt?ssi.o illustreprofessore maceratese vide clui l ~ e n ea cliflorenza ch c~ S S : L i a ~ Z C O C U f ian~~iin, scanso il v izio clcllc:tnticlie definizioni. ala aiiclic la su a definiziotic ri-

    Vor,. V I. 13

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    ninse indictro al definito; s perclii. lasci6 fuori Ioinccndio colposo, clie pure iiicendio; si perchi:lasci6 fuor i Yappiccnmcnto del fuoco a navigli, ttbuschi, a inuechi di legname, ecl altri oggetti cheiion suno n&case, nb messi, e che pure non possonoporsi in fiamnie senza dar vit a ad uti incendio. Pro-10nilo come il G i u l a n i nel giure romano sipresentt alla mentc i casi pih gravi previsti dal me-clesiii~oc punit i di niorte, quali er:uio rq q~ un to loiticcn(;lio delle case e delle messi. Rla nella scienzne leggi odierne vi sono molte altre furinc che cczcloilosotto questo titolo. Bnclie I1 O f a C k O r ( d i s s ~ ? l ' t ~ t -siolze del cZe1z'ttodYi?zcelzdio, egli 021z~scoli el Af o r f901. 4, ag . 323) mentre a ragione si lagna delleperplessitk fra le quali versa il preseilte titolo, 10definisce poi secondo il giu re ruinano del quale egli~neclesimo deplor a la incomplctczza (1).

    ( l )Nuovo ed acute osservazioni iriloroo alle pene delloincendio appo i Romani ci Ii u offerlo W a c c h l r de c r i -m i n e i n c e t i d i i , Lipsin 4833 ; l quale volcndo definirlo se-condo il giiire romano ( p u g , 82 lo disse -- flrlitai~ane lzlflic u i c u m q u e a e d b c i o , lz~tnurbi ct61n p e r i c i d o a e t l i / 2 e i o r ? b ~ bdlita o p e r a Otzjecta crirrrua. Definizione non ac celial~i lc ellostato ollierno di qucsto rea to. II e n r i o t (h loe tcrs j i c r i i l iquesel jndicici i tes de 1'ai~cie )i tze Ronae ton ,. 2, puy. 153) iltiraccolto dai classici interessanti notizic sugl'iiici~iidii li R*rns; o fra le cause spcciali della loro f rc~lurr iza ndica 13infe del ii degli schiavi. Ma (love nota clic la frcqu cnzn degliinccndii dei bosclii cra cagionata dalla t n u l i g t z i l d tIci pa-slori che si dilel lauatzo a contcrl~plarco spellacolo di quellofiamme, io mi perme tto dissenlirr, da lui. ~ 3 . ia t. p ericrizlimi m o s l r d t ~ lte igptrstori sanrio ]n_.liissimo qaa rilo sia~ 0 ~ i R f i t l 'l p u ta s ~i o f ar ve nir e i . i ~ n & l i ~ ~ prbe d pi prati;

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    - 193 -ci1 ince:idiano i boiclii pe r preparare ai loro arrnenti unpsscolo pi u abf~o ndanl e eli 'anno avvcnirc.P e s s i n a ( l*c{.L,ttalod i criini~zaGt s21ecialepag. 120) gir attorno alla definizione dello incen-

    dio, ma. non la tent. Disse che il detrirneilto recatoall'altrui patriinonio col bruciare oggetti che ne for-mano parte degenerava in incendio quando trattn-vasi d'iftgejtte fztoco, dal quale non solo le proprietma anche le vite possono essere distrutte: e cosidescrisse gli eEetti &l reato piuttosto che accingersinll'arduo tentativo di deGilirlo.

    M u y a r t d e V o u g l a n s (institzttes pag. 541:les Ioix &?zs lezw ordre nctlzirelle pag. d90) e glialtri antesignani (1) della vecchia scuola francesenon misero neppur inano ad una definizione delloincendio. Anche i nostr i pratici ed istitutisti anti-ch i (2) si occupano per largo delle pene di questoreato secondo i diversi casi, e poco di definirlo; main generale piii davvicino colltemplano lo incendioa fine (li dar morte, giti colpito da lla I. Cor12. cle si-cnriis, o quello che tsagge seco pericolo di umanevite: e cosl anche la descrizione dei casi che ca-dono sotto cjuesto titolo riiiiane appo tu tt i incom-pleta, e d anzi alcuni dei vecclii ma estr i ( com e R e-n a z z i l%. 4, cap. 4 ) s i Iiinitano ad enunciare chelo incendio una forma cli violeiiza pubblica, e nien-i o altro nc insegnano. R a y n a l cl o ( ollseroationes

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    cap. 13, S. i, n. 96) fu il primo fra i nostri, perquanto io conosco, clie si attentasse a dare una de-finizione dello incendio; la quale poi fu riprodottaletteralmente cla i3a s s l n o il figlio, nelle addizioniche ikce alla the nf-ic o p ~ ~ a x i sel genitore (szq~ple-me~zta n tlieorico 111-axi lib. i, cap. i$, addi t . 3,l~crg.18) rna con infelice esito: si percli clefin i1solo incendio doloso ; i perdi&generalizzanclo clue-st,o titolo ad ogni nbbruciariieiito di cosa anche nio-bile, venne a farvi cadere anche il fktto cli chi pe rrecare ad altri oiitt~o fargli dispetto, abbruci unalettera a quello diretta.

    ( l ) R o u c s c a u d rl c l n C o m !?e. uintiSrcs, criminellespng. 91 - B a c q i e t oezlvres lib. 6, cap . 7, n . 6 - C r-p i l l o n code c?.itineZ lib. 1, prig. 452 t suiu. - o u s s c!j iutice crin inel le r~ol.3, png . 688 -- C a r r a r t1 ds la ju-r isprudsrrce cr iu~ i~~e l le ,101. 2, pag. 79, lTrn i pii1 rcccntiIlo s s a n g e (de s criyncs et des pei~ tes cc~pitnl espng. 137)che ci 1ia 1:isriaio utii issim c osservazioni sull o ince ndio Csulla pirornania,non si B riicnle cural o di dcfinirc qu cl nialefi-zio. Lo stesso dicasi di T i s s o l dr oi t pEur!l vol. o , pag. 13'3;e d i C l i a u v c a u tlrdorie rlu code f i na l 2. 3803 et szbiu.L'abitudine iloininarttc in nlcurit: scuole di delinirc i deliltisecondo la loro malerialith, piutlostoch~ ollo uri punlo (livista giuridico reride impossibile: di tenl:lrc pe r sifR~LIa ia1s tlcfinizione il(:llo iricciidio attesa la variabil ite clci suoi mo(1i.

    (2) 313a v i t. a S ~ t s t i ~ u i i o ~ ~ u mt.im i?z aliu ~n -01. 2, lib. 4 ,PlJS. n(!) - C r e m a n i ds 3261'8 cri~ i? lali zjol. 2, l i b . 2.Cup. li, crrl. 2, pn g . 245 --- B o ii f i n o i n bnrt~~i t ) le t i ld ,rcip. 49 . 5. 3033.

    In questo vuoto siiigolarissi~noo mi volgo a cer-ca r luce nella scuoln alcmnnnn : e trovo clie P u t i -

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    - 97 -ii l a i u f elewtcnta jzr,?+i.sobinzina'is

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    tostocliil il fiioco 6 nppirrato slla cosa, come fin 11ur'npii1 in largo dirh parlando de l graclo in rlucsto de -litto. La seconda fc~rmiila slirimc veramente la cn-r:itteristicn cost i iuei~te 1) il titolo ~l'inceilclio corucdelitto curitro la publ~lics railyilillitit, perchk se nconlmuorere rliicsta non h nei:c-,ssnrio il danno tini-versale effettivo, A pei.6 indispensabile almeno Inpo-ie)zuir;llitk di un cl:ini~o estensihile ad un nuuieroindefinito di cittadini. Dove le fiarniiie n o n si siano~ s t c s e non a-bl~inilo u t o neppure la potenza (liestenctursi i~idoftiitamentoaxiclie oltre le previsionitlcl colpe~ole,non si ha uno incendio, ma un dngtnodalo col rlzezzo d d l JL IOCO ; cosicchj? coloro ch e conquesta f i~rii luln crcilevnilo cli definire l' incendiodefinivano prccisarumta ci0 che nel senso giuridiconori era iricciidiu.

    (1) Vedasi il decreto della Cassazione d i Francia del 16apr i le 1569, nfilrc, Bosc, ch e decise essere danno dato enori incendio lo uhbrucinrncnio di un capanne110 senza re-cinlo, ove SII quattro rilli (li legno si erano sovrapposte a) -cune IrnvPrse coperle d i frasche e piole per fursene Ilnmomenlaneo riparo; ~d espressamente osservi, clie tolta lacircostanza del pericolo diveniva indifferente nel delitto (lidi s l t z caiono o di danno dato chc! i l mezzo ailopcrato foswc~uellodel filoro anziclii: altra violenza qualunque: M o r nart. 8061.

    In rjricsta dcfiniziorie Ia parola pej*icolo ndopratgsenza ~iessurio ciiettivo allude tanto al pericolo (li]jr:i-soile qirrrntn nI pcriccilo di p~-o l ,~ i e td .a cliffc-renzri. fra rlucsti ilne pcricc~liappnrticnc ai critoriirriisiirnti~ridlii quali JirA fra p::~o: Ilin anche il solo

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    lif!i.i~r>lo ella proprictj, iiierentc

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    - 00 -jna un pericolo suflciente ci . caiumuovere la pub-1)licn tranlluillitd.I criterii m i s u ~ ~ t o r iello incendio si desurnono-

    1.UDal ~~e r i c o?o :questo criterio gortn s coutem-filare il drrtzno im~)2t'dlitloi.otenzialelel runleflzio-2.O Dallo c:fitlo: c ijriesto porta a conternylwre ildamzo i?m~lcd.inCo firetlicoderivato dal fatto- . O D t l lfine; o rjilesto ricliiailiaalla co~isiderazionelel dnezlrzoriied2aio e dclla sua difforidibiliti~.E l~oiclik11 que-sto reato col danno immediato univttrsalle concorrequasi sciapre l'aggressione di un diritto particolare,cosi puo qui riprenclcrsi la nostra ncinlenclaturn, edire che i primi (tue criteiii app~llczno liz clriaxitithiiaturde, il terzo alla rlutlrititk politicti da1 malefizio.

    I'rcralo C I ~ I T R R I O- P~ I - i c d o- Juesto porta 8consiiferarc iicllo incendio il Zuogo; la. dcsti.lzaaio7latlclln casa; ~ c l ilclte la ltatzcrn; della cosa che fu daicolpevoli posta in tianime.

    Tu rtipionxo dcl Izlogo liresenta irnn qu:tnlita iiliig-giuro 10 incondio comiiicsso ~iolle :itf,&(1) c:lstellicci altri centri tlove si riuniscono copioso numerotli atiitaaiotii e di abitatori, c minore ] p~esezlt;la c:io inrenilio fu clcstnto iii luogo solitario a reiiioto.Ed ecco lilla Itro-1,:i aovclln ctcal:.~ c r j t i di q~tnntu

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    li DIA, l'arecctiie volte (g . 887, c S. 2182) vvertitointor~ioa1 siste~iln. i c.1t1sssi.e cori cletern iiriazionegenerale le aggravanti e le attciiuntiti comuni a tut t ii maleiizi ; sistema ciio io rl~utonattuabile. La $0-lit~tdirzeclel ltiogo pu) i r t r~itollti enti ariin eni r~r ne aquantitb : nello incenc?io al contrario la clirninui-sce : B o e li MI 1-o dectsiolzes eF co?z,silia alls 2,decis. 1570.

    ( i) Cosi i roniani punirono pii1 severamcnlc gl'incenrliieccitali in Roma e ileriiru un determinato raggio delle suevicinanze; mentrc a1 coritrario il ccrlicc di Vai111(art . 314)aggrava la pena coriiro l' in c~ nd io omrnesso in c i r c o s l a n z ec h e r e n d o ~ z o l s o c c o r s a p i B d i f i c i l e . Fu poi un a specialilli ie l giure romano (I. f i r r . f l ddt! i ~ l c e j r d i o ) he nella pi~ni-ziorie ilalla inccmdio si avesse un rigu:irdo alla qicalild d e l l epersone , come osscrva il a m l-) (2 r g C r d i s s e r ln l io de incan-diis png. &9, e V i ec a n d opiisc l t l n jzcr is ro i~zu gzo-ge rma -~ z i c iopttsc. I ? , thes . 6 ; e no n i: nieraviglia pcrtanto cliequestri diversil d i pena si man len rss e nclla pratica italiana( P a n inr o1 e d e c i s io 143, 11,. 4, e gli ivi citati) quando sap-piai i~o lic pcr parecchi secoli tlivc3nrie gen erale il c ost ume d imoililicare le pen~secondoa cliversa con dizion e dei colpevoli.

    Alla conteiul)l3ziono dcl luogo possono ezian dioreferirsi lc consuetudini relative al modo coi1 cui111 cer te pvovincie si costru iscon o (1) Ic abitazioni. manifesto clie il pericolo di uiin fiamma incorn-par;~bilmente traljocchcvole in quei paesi dove Iccase si costruiscono in legno o si cuoprono con pn-glia; avvegnaclib la inano dcll'uomo in fhcrin n sif-fatto ncarvo di coin1~ustil)ili iotrh difiicilmeiitc :W-

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    - 0.2 -restare la finniina una volta ilivninl~ata e special-mente B favorita dal vento.(1) Cosl R o s s a n g e ( d e s criincs ct dra peiries rnp i l n -

    les, png. l41 ) osqcrva che gl' inccn~lii lccitano mtissinio spa-vento in molti villaggi di Francia dove si man ti ene il co-slume di forma re i tetti dclle case con paglia or1 altr e ma-terie cli facile coml~iislione. I, a m b e r t ( philosofie de laCozw d 'Assises cnp . 18,pag. 207 ) tessc la istoria delle di-versc cagioni delle speciali severi li usale dai vari popol i nclpunire gl'incendii, e lrovn :I.* l r i ragione della nessuna penapresso gli ebrei nella loro vita nomade; 2O !a ca gio nc dellespeciali disposizioni roma ne ne l concentramento di ogni loroinleresse verso la citth di Roma; :L0 a ragione dello indi-st int o e11 irrlizionalc ri gor e de i lrrnpi d i rnczzo nella frc-qucnza delle devastazioni derivate dalle guerre civili, segui-tal o irriflelt utamente da alcuni codici odi ern i; &."a reg ion eclellepi reltc modificazioni c diserimiiiazioni conicmporancenella prevalenza della vita unltins sopra la proprieth, rico-nosciula ormai dal progresso civilc. Quesia sloria ci srm-hra esatlissima.

    La desti~za,-ione della cosa influisce sul pericoloi11 quanto possa pi facilmcnt,e coiise gui~ eclall'in-ccndio il sacrificio di vile uinnnc. PerdO tutti i le-gislatori lianiio sempre usato rnaggiorc severitA con-tro i suscitatori (li finmiiic in edifizi abitati, o (lesti-nati nll'abitazione o Sacilnieiite cotitcnetiti personedentro di loro (1). Qui non si aspetta pe r aggrararcla mano nD il coriseguito effetto dell'omicidio,il Tine preciso di coninicttere ouiicidic,. In~lipcillk?~~-tem ente dallo effe tto pii1 grave c ilal fine pii^ sccl-lerato In sola prolal~ilit~~lellci s l i ~ ~ ~ i i n c i i t ni vile

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    rilaant. ai i i~ icnta l danrio imm ediato poteriziale delloinccri(tict, c basta 3 f8rnc giustimonte salire a pielevati gr:idi 1;~petia. Per qu~s t t z onsiderazione tro-mi Ihttu rirgciiilento di speciali sanzioni 10 incendioeccitato nei teatri, ncllc cliicse (2) ed altri luoghi

    d i pur~blicrt iunione (3).(1) La sola circostanza cba la casa incendiata fosse ab-

    tata, o destinata ad abiiazioric b34t3 a parecchi legisfatoriper minacciare allo iilcendiario la pena tli mortc.(2)Belle aniiclie praticlic! lo inccndin dellc ebicse n o n sipuniva come iocendio, m a romr sacrilegio :Ca n t e r a quae-

    siioncs crimintilea cnp. 9, 91. 31.(J) Non vcggo intlicntrl fra i Iiioghi n e i rjiiali cagioria rnag-

    gior p~ r i c o l so incendio, Ic piibliliche carceri. Eppurc qu iv i C il pericolo drlls evasione d i qualclie ceniinsio di faci-norosi oltre il pericolo di un gran numerf! [li rillirne. Prc-vrsdc lo iricenilio delle carceri Vaud art. 315. C11c si dir&d iun serragli0 d i bcslie feroci? Questo pensiero mi venne adoccasione clic prr 17csposiz irino rli u n o di t a l i serragli s i era(lcstiiiala l a piaz7x1 adioccste alla mili casa. iiIcntro i ruggitir l ~ l t c igri r! dcllr? pnnlere mi tcrievrrno desto, io dir avcvavcAuio erigere qarll'edifizio con Icgntirnc (limandava a mes l e s so ; se uno scelleralo v i appiccasse il fuoco siccti8 tut l ique i diavoli si spargessero por la cilti, qualc coslernaziorienasccrehbtl !

    Pin:liiw.nto liub inol'Ori~si1 pc:ricolo anche In rta-i?07fzlclla cosa inct:nrliat:~clunudo si trr~tti i Anm-nln &uscit,nta i'i opero (l i pul.rblico scroigio ed utilit,c.~f i - i t ! uiiti, musei, archivi pulii~lici(l), depositi d il ~ ~ l ~ t i l i c t i r !ettovaglie, C ciiiliii. (.Sui rion si considerai! pericolo di vite irinnnc * in i l ~iericolodi oggetti

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 6 (04)

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    nei qual nlilii:~specialt? itllcre~st:la c O ~ ~ S O C ~ ~ I Z ~ O ~ ~ ,che per tal guisa viene aggredita non so10 nellasua t~a~iq~l i l I i t$ ,a ljeii :tnche i11qirecrli o ~ g e t t i llaco~isorvazioile(lei quidi ha Ogui cunsocirtto un in-tcrcsse o un diritto.

    ( I ) Corlice Tosc a no art. h38: Progctto Portogliase art.303, n. 1.

    S~:cosuo CIi ITnRLo - $/f"tto- c:" C~ul2sLO latosi ~'icoriciucua isp:uionr: ~ l c i riterii riiisur:~lori i e l l ~~inconilin sotto un liunto (li vista clie i: ci.oin.-ianebtu t t i i mnlcfzi : voglio tlirc in cun$iderni;ioao delmaggioro o ruitioro GE(wln f i ~ t n z c d i u t ~fle4112;o do-rivato dal fkttv. Beno s' i~ i tundc he sotto tale l ~ u n t od i vista p13iilleggi,z l uititerio dc$t~ntu In1 da i~r io e-cnto alle vite. Anche qu;~lillo o incanhinrio riori ah-bia avuto il preciso fine cli ucciclese (lo che rientrane l terzo criterio) se uno o piil iioiriini iTest~~roliOvittiine clel fatt,n suo, egli b rcslionsaMlc (liomicidioc di lcsiuile lie~sorialograw o grnvissiiiin ( poichbclelle leggiere qui no n si ticno conto) clunutunyu@l'omicidio o la lesione personale fossero oltre lasua intcnzioile. Tale rcslionsabiliti~ caeril piil o me-no gravomente sopra di lui scconclc~cl~iss 8uPse-guilo rnorti erano coli rrisggiore O iiiinorc facilitaprevedibili,

    S. 3061.Ma anche prescinilcndo clnlln cniitcml~lxzioilode l

    diritto ,?li3 vita rnanomcsso dallo inc.endini.io rlii