Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 5 (08)

download Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 5 (08)

of 51

Transcript of Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 5 (08)

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 5 (08)

    1/51

    - 348 -s l r l ~ r i s irciest. 67 , li . 7 - o n C I o l o in tqer/to i lboril(t t io,r eao l . I , per to t . - n s l i c o Ilccisionea c r i i ~ i i ~ ~ r r l c sl r -r t a . 55 - e1 c h i o r De l f d s o e dcllti s11eryirrr.u c u l ~

    La prima ipotesi si avvera nel tema r~resente nil~ielle egislazioni che non contemplano come rl elitt.~>vigencris etl in si-& ie rf t to a istigcczionc n &/in-quere non accolta. E forse a ci che (leve storica-riiente riferirsi la genesi del titolo speciale di su-hornazione di testinzoni. Finch si supponeva la su -'u~rnazionesusseguita effettivamente dalla falsa te-.;tiirionianza, a qual pro farne un titulo spccialc !Per colpirla con la legge penale t~astavano e r r -ciolc generali della complicitA: chiunque ha provo-mto al delitto 1' autore di questo, 6 involuto nellai.c:sponsabilita del]' autore, senza bisogno che cih ri-11et:isi dalla legge per ogni reato. Ma quanilo alcontrario si suppone che il testimone non abhi:iaderito alla rea proposta, le regole della complicit'iiion possono colpire il proponente, perch non si~ t i i i , ssere complici dove non fu delitto principale.E neppure potrebbesi all' uopo ricorrere alle regoletlcl tentativo, perchi? 1 autore clella falsa testimo-nianza essendo il falso testimone e non il suborna-iore, non pri trovarsi principio di esecuzione dovei l supposto autore non ebbe mai neppure la volontk( l i eseguire. I'osto dun que che si volesse colpire coriuna pena la istigazione a deporre il falso quantnn-que non accettata; e tenuto per fermo che i prin-cipii gonerali della complicit8 e del conato non La-stairano a ciO, quelle legislazioni che non avevano

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 5 (08)

    2/51

    - 4'3 -una disposizione generale liunitiva indistintarnentedi ogni istigazione a delinquerc nun arcolta, volendopunire il tentativo di subornazione avevano ncces-s i t i di costruire in questa furrrin (1 istigazione u nreato speciale (1). Ora poichi! il codici: l~enalcTo-scano volle indistintamente punite tutte le istiga-zioni criruinose non accolte, le sue speciali dispusi-zioni contro i subornatori di testimoni non possot~otrovare ragione suE cizn te in questo priigo niotivv.(1) Cos le antiche ordinarize purtoqhesi (n 1 c I i i i ~ ~ s l t -

    t rt t iol ies jr6ri.s c r i~~ z in a l i suaitrrni tit. 2, f3 . 19) ~tunivar tocoi1 la fustigazione e con dieci a n n i di relegazione la sol\t:-citazione a teslimoninre il falso quantiinque noci s u s ~ r ~ i i i l ~ ida falsa deposizione e l ieppure accettata dal tesiiriioite.

    La secontia ipotesi puO giustificarr: i l titolo speci;i-le in questione nel codice penale F ranc ese del 1810;poichi-: troviamo che il me(2esimo all' ar t. 365 priniil 'subornatore con un grado sempre maggiore d ipena: galera a tempo se il testimone era punitocon la reclusione; galera a vita se il testimone erapunito con la galera a tempo, e cosi di seguito: i lquale auiuento di pena si aboli poi savianiente nell:ii*iformn del 1832, togliendo lo sconcio che il coni-])licesia pun ito piu dell'atitore priizcipale. Ora aven-d o quel codice posto per principio generale che i'orilplici per ist igaz ione dovessero inco rrere la stessajjcria dell' autore principale da loro istigato, una voltac*lic: nella falsa tcstimonianza voleva farsi n rpell:~regola una deroga di rigore, era logico clic dello

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 5 (08)

    3/51

    - 50 -istigatore in questo delitto si facesse una figuraspeciale. Po tr discutersi sul criterio misuratore, m ala specializzazione, una volta am messo il criterio, di-veniva una necessit: ma altrettanto chiaro cheanche per il codice Francese cess ogni bisogno dispecializzazione rlopo che la riforma ebbe parificatonella pena il subornatore al falso testimone, coinelo b ogni altro complice per quella legge. Da cihisogna concludere che il bisogno della specializ-zazione (.l) per questo motivo fattizio, ipotetico, eper me inaccettabile in base ; nfatti esso bisognonon nasce dalle condizioni ntrazseche del fatto, per-cl1% a su borna zione nella sua sostan za giuridica nonk altro se non una istigazione a delinquere, nianasce da una accidentalit esteriore per la diffor-mit delle punizioni. Se ne ha bisogno quando sivuole punire il subornatore o pi o meno del falsoteste: dove si vogliano punire ugualmen te comeogni altro istigatore e=cace, la specializzazione brina superfluiti.

    ( l ) Alcuni legislalori sono andati ancorti pi oltre nellosl~eciiilizzare.Le ordinanze porloghcsi f l ib . 5, lit. 54, Ej. 2 )distinguevano fra il reato di subornazione di testimoni ei l reato di prodzlziowc di fitlsi testimoni scienternente fiiita,costituendo di cIiiesl:i seconda ipotesi ilti lilolo distinto nellanozione e nelle pene ; F e r r ;i o flheorin d o dire i lo pelici17 '01 . 5 , prig. 282 ) trovo mollo lodevole tale s~)ecific:izior~r.lo convengo clie il fiitio di produrre scicnlemcrite iestinioriifiilsi non sc tilpre equ iv al p alla siiborn:izionc, perclii? i te -slirnoni iriciidnci possorio esse rsi of ir ti s1iont;inei pe r irii-pulso di r~ropri ii p;~ss ioiic ciizii bisogno d' ibiigazione iilirui.81~1non rni pigre clie siiivi necpssii di crc itre un iipposiiotilolo pe r colpire qiiellii figiira criminosa la quale potrii fa -

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 5 (08)

    4/51

    cilnicnle raggiungersi come complicil della falsa testimo-nianza. I pr3fic1, clie il diritto criininala convertirono i n unlaberinio di pres iinzioni, diss ero clit? si ren deva par tecip edella t l s a testimonianza e quasi suhor nstore anctie il pa-trono della causa clie producesse cnpiioli falsi ed indiicessefalsi testimoni a prov arli: lao nd e sug(;erirono la cautela per1' avvocato che egli ne facesse f:ire la produzione e la i.-tanzo personalrnente dalla parte o dai suoi congiunti. E po-scia correndo oltre insegnarono c he q uando la part e eracomparsa personalmente :I produr re i capitoli, ci dirnoslrn-v;i che lo avvocato rie aveva sfiducia e dava sospetlo dfalso. Tuite nenie cento volte fallaci. Si sa ch e il difensoreentro certi liniiii crede ci) c h e a l u i dico la pdrle e hryiiello che essa decider;\. Senza la prova p05ilivii della suascienza e partecipazione it dunque temerar io sospet tare diIiii perchl! agisce sotto 1' in ipero di un dovere e pe r unacerta necessiti di funzioni.

    Infatti io veramente di quella odiosi ti^ specialenon seppi mai persuailerrni chccchi! opini i l vene-rato G i u l i a n i (vol.2, ng . 167). Non so capireperch mentre chi istigb :111 ornicidio o allo incendiosi punisce alla par i clell' autore , debba pun irsi pii1austeramente dell'autore clii istigb n deporre i llhlso. E tanto nienn saprei ailattarmi a qricsto rnoilod i vedere, inquantochi, nella mia lunga pratica ho~isc oiit rato spessissiirio fallace la jresun zione d isecluzione a carico del cosi dett,o srilsornntore. N o :non 6 sempre vero nella vita realr, clic lc parti ~rnrla-iio in cerca (li f~~lsiestirrioni ed risiiio arti c, rng-gir i per ci~ii tlur li i desiilcrii 1oi.o. I1 1)iits l > f l s oonoi tcstirrion rlnelli clie vanno a ctlihi.:il.cIc piirti ( I )

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 5 (08)

    5/51

    - 352 -onde speculare sulle sventur e altrui; ed ai congiunt~del carcerato vengono offrendo deposizioni a comodopurch sia dato loro dena ro: e vidi non di radctonesti cittadini ai quali occorse tutta In feriiiezziidella virtu per resistere alle tentazioni di certi taliche ad ogni inodo volevano essere indotti per te-stimoni a difesa di chi non av eva neppu r sogn atocercarli. Io dunque non rni soscrivo a questo eri-tcrio d i proporzione, e dico soltanto che il n~ ed es i-tiio quando si accolga pu essere buona ragionedella specializzazione del titolo.

    ( l ) Clic SI direbbe riel caso pratico del te.sliiiiiiiir clit.iiVoL;St: tent:ifo su b or ua re 1.1 parte offrendogli per denaro ( l id e ~ ~ u r r eI fUvore di lei, e questn av ess e rii:u ~iito la oil iirt.~!l 'arriti eviclrnle clie si avr eb be il titolo t l i istigazioiie CI (11%-Iinrluere rtou accolta. N& o s b cile ncl projietto I'aritore priii-uipdlc del d iscgn;~io delitto doves se ess ere colui clie is tisu v.~1' altro , porclik nella nozioiie della istig;iziorie noti itcc ol t~ ~iion si disliiigue fra futiiro autore che istighi altri ad esser-gli complice r d iin terzo qualunqiie clie isliglii ; ~ I C U I I O :I fiirbi~i i i iore r i~ ic ip~i lci uii delitto.

    Ala volgendoci al codice Toscano la ragione deltitolo speciale non pub trovarvisi nepprir per q u r -sto sc:condo pun to di vi sta : e ci6 si iiiinostra (121confrsnto dei diversi articoli dcl rneiiesinio. ESSI)prevede i l caso al]' art. 274 nei seguenti termini -5 . 1 . ;l/i?tnqueper silezzo (, i doni, d i plnol)?es.st:, l irniiznccie, o i?& altro modo qucclzcnque te?ztn (l ' i tr-fizci.?*e un tes l i~~boncdepo?*veil f(zbo otl rr ?legar( .

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 5 (08)

    6/51

    i2 v e ~ on girtdizio, 2 punito co)z la cai - ;&re d(l unsizese ad e 0 2 a m o - . 2.E se Il c falsa It.slir,zoni(6nzuha a.vltto luogo; il szrbo~~ncitore ~rztnito owe coau-tore del clelllto. Ma il codice Toscrino avova pra-visto la istigazione susseguita da efitto all'art. 45let. b. - vi - ? autore - ) chiunque per v h di.r?zc6fzduto, i nzinncce, di vico~itpense ate o prornes-se, 8 CGOX SO d i c~uto~itcid i l~n te re in a l t ~ o~rodo stato cazcsa del dolitto , cZolnscc?ize~zte in sti gmdoI' ageizte cc for~iza12e a ~~isolzcsio?zeli couiznzetterlo.I1 5 . 2 del17art. 274 B dunque una superflua ripeti-zione iri un caso speciale di cici che l'art. 49 disl~ont:indistintamente per tutti i casi; e questa osserva-zione S tanto pi vera perch nelle ipotesi previstea117 art. 52 sar8 sempre dovere che si ricorra alledisposizioni generali anclie rispetto al sul~ornatoremalgrado il silenzio dell'art. 274. Lo stesso codiceaveva ali' art. 54 previsto i diversi casi della isti-gtizioile non accolta, decretando la carcere da unoa tr e anni se dire tta ad un delitto minacciato dimorte; la carcere cln un mese ad un anno se direttaad un delitto minacci:lto di ergasto lo o di casa diforza; C la carcere fino ad un mese, se diretta adun delitto colpito di pena inferiore. Invece n1 S. 1dell' art. 274 minaccia indistintamente il carcort: daun mese ad un anno contro la subornazione nonaccolta. Qui dunque non solo vi fu urla supcrfkta-zione, ma pi veramente un errore nello abbando-nare quel giustissimo criterio di proporzione a1quale erasi saviamente inspirato il legislatore? ne1distribuire le pene contro In istigazione non accolta.Cosi ne avvenne chc la ientata subornazione di fr-stirnoni trovasse ih n ti c a pena nella legge tanto

    VOL.V. 23

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 5 (08)

    7/51

    avverso chi roleva mercb la falsa deposizione farcolpire di m orte un nemico, quan to avverso chivoleva salvare s stesso da una contravvenzione dipolizia. I-, tanto pi ferisce l'animo cotesto sconcioperclib il criterio di penalitii assun to nell 'art. 54erasi cla quel codice giustam ente riprodotto nel-1' art. 273 dove si determina la pena della falsa te-stimonianza: n sa spiegarsi il niotivo per cui qu ellamisura che regola la pena del falso testimone no ndebba riprodursi eziandio rispetto a chi tenti, su-I~ornarlo,mentre si riproduce (me rce il $. 2 del-1' art. 274) rispetto a chi effettivamente lo suborno;e mentre B assunto in via di regola generale, per1 art. 54, come criterio misuratore di tutte le isti-qazioni a delinquere.

    Ma potrh egli clirsi che il codice Toscano avesse1)isogno li questo titolo spec iale perchb fosse discesoiiella terza dello anzidette ipotesi; vale a dire chela istigazione al falso testimoniare volesse punirlaineno nel suo rapporto proporzionale con tutte lealtri: istigazioni a delinquere? No: neppur questocredo che possa dirsi, n in printo astratto di scien-za, nP come opinione del legislatore toscano. Potritcxsserc che il suhornalore di testimoni abbia pi fre-clriente occasione d' incon trare scuse (com e fra pocotlirb) 0 iilciio frequerite nc incontri chi istig al-l' omicidio o all' incendio ; m a questo attiene allailottriria clcl grado e niente ha che vedere sulla pre-sente ricerca; nel tipo cardinale della proporzionefra istigatorc cil istigato la fulsa testimonianza non

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 5 (08)

    8/51

    offre rag ione di eccezione ne in pii n in menosugli altri delitti. Sicchb mi credo autorizzato a con-cluclere che i1 legislatore toscano non el~ be agionenessuna per ma nte ner e questo titolo speciale; e lomantenne soltanto per una irriflettuta abitudine ditener clietro ai codici precedenti.

    Per queste considerazioni, poichb io penso che laistigazione a clelinqnere non accolta quando tendea delitti gravi debba avere la sua generale sanzionepunitiva i n un buon codice; poich la istigazioneaccolta trova il suo criterio punitivo nelle regoledella complicit; e poicl18 non am me tto n& ricono-sco motivi eccezionali per cui dalle regole dellacomplicit debbasi deviar6 in quanto ai criterii pu-nitivi nella falsa testi mon ianza ; cosi io concludoclie il titolo di subor?zazione di testimoni non me-r ita di essere conservato in un codice come spe-cialit criminosa.

    'In tale pensiero io mi astengo dal dettare unaesposizione completa di qu esto titolo cli reato , per-che altro non farei tra nn e ripete re la teorica dellaistigazione a delinquere, considerata o come formadi complicita, o come delitto di per sti stante. li: sol-tanto mi occup er in questo titolo d i alcun e parti-colari questioni (l)o studio delle quali varrti forsen conferma del mio concetto, cile scientificamenteniente si perda a sopprimere il titolo speciale di

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 5 (08)

    9/51

    - 56 -subornazione di testimoni. Dalle questioni infatti cheverr ricordando si vedr clie lo ave re staccato dallaistigazione a ilelinquere la sul~ornazionedei testi-moni per fariie una figura speciale, non ha datoaltro frutto tranne perplessitk ed incertezza nellepratiche contin;oenze.(1) La differenza clie ~>.iss,i ra i l considerare la suborna-

    zione di testiilioni com e revilo principale c consider;rrla co-i ~ i c atto di con~p licii , nfluisce ancora sop ra una t i . ,e-antequcstionc che vidi esaniiniitn dal C n p y c e a t r o cor~su l lu -t ioncs vol . 2 , co)zsultnt. 87. Essa relaliva alla compcten-zii. Qiiando la suborna zione sia stat,t f ~ t t a n un territorioe: la fcilsa testimor~i~inzamessa in altro territorio , qua l srir5la ~iu ris diz ion c lla quale dovr ricbiamnrsi il. ci iborndlore?

    42 QUESTIONE - ual B la situazione giuridicadel su1,ornatorc quando il testimone non consunziril suo delitto? Questa questione dobbiamo esami-narla nella ipotesi di una legge che non si occupidella subornazione di testimoni lasciando questo re a-to sotto lc regole generali: e poi g uar darl a sottol'altra ipotesi di una legge che abbia il titolo spc-ciale di subornazione. Ed ambedue queste ipotesidobbiamo stud iare rispetto al duplice caso del testi-mone clie non abbia consu mato il delitto per averefino da principio dato repulsa alla proposta; o de ltestimone che dopo avere accettato la proposta, edopo avere emesso la falsa deposizione, non abbiaconsumato il delitto per essersi tempestivamenteclisdetto.

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 5 (08)

    10/51

    E chiaro cile neila prima ipotesi siamo sotto i ldominio delle regole generali. Dato il l~riinocasodella repulsa abbiamo i termini scn~plicidella isti-gcczioize cc c7elilzyztee~c. 2022 accoltcc. I1 fatto non erapiiniljile n& come coiziljlicith n& come cona to, Ma sela legge per disposizione gens ihalesegnala il clelittod' istigazione non accolta, cadx.2i sotto cluesto titolosecoiido la misura ordinaria clssuntn dal reato alquale tendeva la istigazione (1).

    (1) Non corrasi pcrb a credere clie ogni isligaziooe u de -potire costituisca tosto il renio quando anche sia necompir-;.nata dalla promessa di un prernio. Sp esso colui clie Iiainteresse a prova re un dato fatto ha rugionc di sup por reche Tizio o Cajo ne siano informali, c clio abbia no rcpu-gnanza a farsene testiinoni, ed usa in biiorin fede pregl-iiereo promesse per vincer e quella repiignanza e nou per otte-ner e una falsa nttestazionc. Cib ch c si FU iu buona i'edcnella veduta d i sciloprire la veri t non pu couver~irs iin delitto.

    Dato poi il secondo caso le regole generali c' in-segnano che nella deposizione emessa a1 seguitodella accettazione della proposta si cstrinseca unprincipio di esecuzione dcl rcato, cho somministrail materiale di un tentativo punibile. Ma il reato fuinterrotto per il pentimento dello agentc; o si ha.come interrotto (p er ci6 che dissi al S. 2085) anchedopo esaurite la deposizione se il teste si ritratt9

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 5 (08)

    11/51

    prima della chiusu ra del processo. In iali condizionile regole generali C insegnano che il pentimentogiova all' autore del tentativo che si penti, e nientegiova al partecipe che non si penti. Rirripetto a co-stui il pentimento del suo correo avvenuto controsua volont e il fo?*tzcito che ha impedito la consu-mazione del delitto : n niateriale di conato punibileesiste, od a lui e politicamente imputabile. N e pu6dirsi che s'imm agini lo impossibile giuridico di untentativo di complicit, quando ci sta innanzi un colla-to costituito da un principio di esecuzione per par tedell' autore principale. Nel silenzio della legge posi-tiva io non saprei come declinare queste deduzioni.

    Adesso guardiam o la seco nda ipotesi in am1-10 glianzidetti casi. Se nella subornazione si trov a co-struito un titolo speciale cli reato, l'autore di questotitolo sar il subornatore; e potr dubitarsi che laproposta non accettata sia un principio di esecu-zione e costituisca un tentativo punibile. In faccia alconcetto di un reato principale il dubbio b seria-mente proponibile. E quando anche la legge gene-rale contempli il reato d' istigazione non accolta, sipotr dubitare di nuovo se abbia luogo la regoladella prevalenza, per istituire il confronto fra la pu-nizione della istigazione non accolta e la punizionedella tentata subornazione. A rigore di logica que-ste sarebbero le conseguenze del concetto giuridicodi titolo principale. Per declinarle non si potrebbebattere altra via, tranne ricorre re alla regola dellainidoneit dei mezzi, osservando che se la suborna-

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 5 (08)

    12/51

    ione non riusc a vincer l 'animo del l e~ t i n i on t ? ,mezzi furono inidonei e 11011 danno elemeuto ili tcntn-t i w punil~ilt?, In i criroinalisti francesi per ,.leclin:~re{iuella conseguenza non s' impaccinrono lJ(?rl11estxvia. 11 vecchio Ioro art, 365 niinacciava al sriiiorna-tort: per lo mcno la galera (la cinque :L venti annie nei casi piu gravi nilclie la morte: il loro art. 2kiilegaa nella pena il tentato al consumato iriisfalto.Condurre a pene cotanto gravi cili d' altro non eracolpevole che di una preghiera rimasta inane per I:&immediata repulsa, era una esorbitanzn non 1ollei.n-bile. Bisognava ilunque romp ere il flo di rlnt:l r l~gio-narnento ; i criwninalisti francesi lo ruppcro con laspada d i Alessandro; e fecero benissimo, I I ~ I ' C ~ I S'mcglio fa? forza alla logica delle deduzioni giuri-diche ch e spirigore In legge alle applicazioni san-guiriaric: e feroci. I criminnlisti fra~~cesinclaroiiriper la piu corta: [lisuero ( i ) che la sul,ornazionealtro non cra che un fatto di co~,!pllcitu>l qualerientrava nellw prima parte dall'art. 60; e cos ri-condussero i l caso sotto la regala generali! dellanon pnnibiliti~ al complice quando i lo~i i -3 delitto~iriiicipale.La interpetraziottc fri ardita rna loilevole,

    (1) C n i n o commcntuire s z r r l e code ,ginal cr t t t . Stiri- assazione 4 deceuibre 1812: 18 febbrajo 1815: 21iaprile 1810; e I N novembre 1821.

    Che dire poi del secondo c;iso? I,(? regolrt g4ur:-rali dalla cornylicit e del tentativo irisieruic cornli-nate avrebbero portato alla cotiseguetixa ctic?clrinntlcl

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 5 (08)

    13/51

    il teste oltre ad m er e accettato aveva anche emessola falsa deposizione, se il rnedesimo con la tempe-stiva ritrattazione era riuscito a salvare s stessonon aveva peri, salvato il snbornatore, il quale re-stava causa efficiente di un tentativo seguito dauii principio di esecuzione interrotto per cause in-dipendenti dalla sua ~rolontA.Pu re anche qui la giu-risprudenza si pronunzio nel senso pi benigno. L e-: a v e r e n d (j?ci*isp1+ur7cnceri~ui?ielle hap. 2 )dal principio che anche in faccia al coclice Francesela sul)ornazionc di testimoni non b che un fatfo dicornplicitti venne diri tto a concl~ ider ne che dovenon fosse reo di tentativo prinibile 1' autore prin-cipalo non potesse esser punibile il complice. E laCorte Suprema di Francia seguit questa clottri-na ( i ) . Di tal guisa venne 1:~ giurispruclenza inrluesto caso spcciale a. rericlere profittevole al cor-reo il pentimento del'autore principale che avevaimpedito il successo: ossia la ritrattazione del te-stitnonr? divenne profittevole anche al subo rnatore,quantunque per parte su a fosse stato causa moraledi un tentativo punibile, ed avesse sempre perseve-rato nel malvagio volere. Con ci6 evidentem ente sifece violenza ai principii cardinali della teoria. Maho gi& osservato altro voltc che in gen eral e siffatteviolenze avvengono s em pre ( e sono lodevoli) quan -do una legge positiva esorbita di severit: ed hopi specialmente osservato a parecchie occasionichc nella materia del tentativo la genuina appli-cazione dei veri principii non a cercarsi nellagiurispruclenza francese, perch le fiere ed eccc-zionali disposizioni dell'art. 2 di quel codice hannonecessariamente generato una giurisprudenza ec-

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 5 (08)

    14/51

    cezionale che per quanto era possibile ne miti-gasse il rigore.(1) Cassazione 50 set tembre 1826 affare Boeuf - ) lu-

    glio 1850 affare Lclpillc - 0 luglio 1831 a h r e Srrlvrcy-e.Sembri1 per che posteriormente anclie le Corti di Francia.tbbiano receduto da questa giurisprudenza : Cassazione 16gennaio 1835 affare Gnzciille - i febbrajo 1846 a r a r eI;acitisr : C a u v ea u e t H e l i e ftileurie du code p-wr i l t ona . G,png . 470) riconducendo la dottrina ai veri prin-cipii hdnno sostenuto ch e quando vi stata falsa testinio-riianzii o tentativo di falsa testimoriiariza, la non punibilitdel icslimone non 6 ragione bastante per noil punire il su-borni:Iore. Ma an clie su qu esto punl o sem bra ch e la giuris-priideriza fran cese non siasi miintenuta costante. Vedasi Cas-s a i o n e 22 luglio 1843 e 3 giugno 1846, e B l a n c ti e Cin-quilrtze etrtde, pccy. 432.

    Certo si B che la veduta politica di promuoverelo scuoprimen to clel vero, la quale ha for se non pocoinfluito a fare della ritrattazione tempestiva del te-stimone una dirimente anzi che una semplice di-minuente, non ha nessun peso rispetto al suborna-tore ; l quale niente coadiuvd allo scuoprimentodel vero, ed anzi avrebbe voluto che il testimonepersistesse nella menzogna. Non vi clunque ra-gione politica pe r deflettere clalle rego le genera li.Queste portano la conseguenza che la ritrattazio nedel teste giovi a l s ubor natore soltanto indiretta-mente, in quanto B causa che si abbiano efretti rne-.no gravi; e cos riduce a meno la qiiiantilLTi del suodelitto. Ma le ste sse regole porta no ad esclude re che

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 5 (08)

    15/51

    il subornatore traprga un giovamento &etto dallaritrattazione :poich questa 6 circostanza tutt a per-so?iale e non si comunica ali'altro. Se il fatto prin-cipale apparisce modificato in quanto rispetto al te -stinione cessi, di essere delit u, cib dipende soltantoda questo che la legge non considera come perfettala Ihlsa testimonianza finchb il processo non B chiu-so : lo che obbliga ad applicare al teste la dottrinadel conato rimasto tale pel pentiniento dello agen-te, il quale non si scr in~inaispetto ai partecipi chenon si pentirono. La subornazione in questa ipo-tesi f u causa di un delitto tentato e non di un de-litto consumato. In quanto ci6 possa influire sulladifferenza tra la pena del delitto tentato e consu-mato, questi iie avrii benefizio: piu oltre no (1).

    (1) Quesla soluzione B stata accolta nel 1868 da1l:i HeiilCorte di Appello in Xapoli. Essa p er applicaz ione dcll' :li.-ticolo 568 del codice Sardo, ha stabilito che la ciiborririzio-ne di testimoni sia un delitto di p er s stante; ed applicati-dovi pcr consegueoza la ordinaria dottrina del tentativo 112ravvisato un t i tolo di subornazione ~nanca tn clla f;itiii;pe-cie del tcsti inone subornalo che dopo avere compiutu Iii stiadeposizione mendace siasi ri trattato in tempo utile per sal-va re s stesso. Merita esa me la dissertazione ano ninia clieleggesi nella Temi Zanclea (Inno 5 , 1 1. 2. Per la vecchiapratica pub vedersi B a r d e l I o n i cons. 138. E voglio an-cora avv erlir e c he in faccia ai d iritti positivi la qiieslioiiepu iiiulare d'aspetto secondoctiS 1' articolo del codiue Iia del-to - ena dei fulso testimonio : ppure ha detto- ena dellafirlsa t e s t h l r o n i a n ~ a . l tentativo di subornazione di testimoniE letteralmente e severamente punito dal codice dello 1111-pero tedesco al 5 . 159.

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 5 (08)

    16/51

    2."QUESTIONE - Altro dubbio sorge in propositodella degradante desunta dal proprio pericolo. Homostrato di sopra ( S. 2692 ) come per i principiidella scienza debba mandarsi impunito quel testi-rrione che menti per salvare s stesso o i1 figlio oil fratello od il con iuge da un' accusa criminale : dho pure mostrato come il codice Toscano all' arti-colo 275 abbia, in omaggio della giustizia, dato asiffatta regola una solenne sanzione. Pa rit di ra -gione non dovrebbe essa portare ad estend ere lastessa regola anclie al sub orn ator e? Chi snborn untestimo ne pcr so ttra rre sb stesso od un figlio dagravissima pena non merita egli uguale scusa perla pressione esercitata sull'animo suo dalla coscien-za del proprio pericolo, quando tale scusa si accor-da a chi persever pi tenace nel menzognero pro-posito, arditamente affront la giustizia, ed us ognisua forza per ingannarla? Qualunque sia la solu-zione che possa accogliersi in faccia al testo delcodice Toscano, che non riprodu ce a rigua rdo delsubornatore la snvia disposizione dell' art. 275; qua-lunque sia la forza della discretiva che voglia argo-mentarsi da siffatto silenzio; pparirebbe manifestoche in faccia alla scienza i due casi dovessero pa-rificarsi, perchb identica la ragione della coazionepsicologica che spinse a delinquere, e niente dissi-mile 1' audacia del fatto.

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 5 (08)

    17/51

    Pure pu sostenersi il contrario, quando la scusadel complice chiamato per testimone non si cerchi11el1adottrina della coazione, ma bensi nella dottrinaspeciale delln falsa testimonianza. I1 falso testimonecl~imlato deporre contro ii correo o contro il co-niuge rion si scusa soltanto per bcnignu rigtinrd~allo stato eccezionale dell' animo su o ma si esirmda ogni imputabilit,perchb manca la pietra czng.0-Inre necessaria a dar base alla essenza del reatoche gli si oppone. Egli non fu teslimonc legilthkio,perchb cliininaio n far da testimone dove 1% leghenon pcrmotteva lo si diiarnasst! (1). Fu un errureclelltz giustizia il ciiic?marlo, e (pasto orrore nundevc riuscire fatale a lui, Noil pu b punirsi il citta-dino perch. il giudico agi contro la legge.Egli nonebbe intenzione d i violare la legge, pcrdib sapevache questa vietava il suo esame, e credette di pn-tere legittimamente frustrare il tentativo di unatto illegittimo. Guardata la teorica sctto qncstopunto di vista si trova la ragione cfi non estendereal subornatore di teste non complice o non congiuntola impunit8 che si accorda a questo.

    (1) Si disputb ancora so uguale scusa debba acc:ordargiprupter sccretum ai patroni che non poscouo essere esarnl-nati come testimoni contro i loro clienti (1 . 25 f i ( l a test i -I )uR) ai confessori, ai medici, ed in generale n tulti colaroctie astrerti dalla professione ai segreto non possono per. d i -sposizione di leggc ossero condotti a romperlo col cbiiirunrlia testificare. RoppoRo al subornoiora la questioue delln es-

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 5 (08)

    18/51

    ciis;inle desunta da un pro prio gra ve pericolo ebb e, cornetante iltre ;ittenuanli dellii vecchia pratica, un significato rduna causa speciiile quando s' irrogava la pena di morte aisu b~ roi ito r-i i falsi testiilioni a nc he in caus e civili: co me ditale consuctutline ne accerta fra i molti G i u r b :i cnrlsilr~rcl'it:~i)zc~lianlzs. 5 , et co)ts. 6 ; il quale i11 cons . 64 si n?-

    'cupi della defiriiziorie giuridicti del reato emergente da i i r itentativo di sub orna zion e non ;rcceltato dal testimorie, e rieiicccrtti dellii jirande oscillanz:~ ei dottori S U questa ipotcai.Cominciiin(10 dal Ba l d O e da l G u a z z i n o f dcf i . i r s . 28,n. 8 ) che insegnavii nou doversi dare pena nessiina ; pns-saad!) al C v u r r u v i o , ciie voleva una pcnn straosdin;irid ;si g iunse a l B a j a r d o e al $1 a s t r i l l O , che vo=;liono l apena ordinaria coine se 13 falsa deposizione si fosse otl t~riut:~.r)scillazioui paurose sotto le quali per tanti secoli geriictic I:iumanit, e derivanti dalla doppia cagione dell' arhitrio efTrc-nato dei giudic;inli; e del difetto di priiicipii r;itli~iili nellascienza penale. Logica fu I' ;itlenu:into clie a favore del sii-bornato re sugge r B e r t a z z o I o fdec i s . ( i l , n. 40 1 desuiittidallo interesse proprio clie avevi1 il teste :I ment i re : qiicslono n & ctie uno svolgiuieuto della regola per la quale i nio-t l v i proprii del rn;irdatarlo minorano la responsabilitl delniandante mos~rundomeno iinpulsiva al delitto la opera sii:^.Del resto la dottrina clie sicOo~.nulor izsti s i t punievrdl~sqaoi ldo l ~ o cccit pro dc e tu io~zepntr is , ve1 frioiae, s' itist--gnb dal C a s t r e n s e , d al R e v e r t e r o , dall' A m e s c i ~ a ,dall' Afflitto, d:il C a r a v i t a , e d a a l lr i m o lt i: ve da siK n y n a l d o obscrvciliones cap. 18, S. 9.

    Oltre a ci la parificazione dclla scusa non corre,perchir i l testimone all' atto del testificnre venn ccoatto: addove i l subornatore agi spontancatnen r .I1 primo nel bivio o di mentire o di tradire sb stesso

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 5 (08)

    19/51

    vi f u gettato da una forza maggiore . I1 secoililo po-teva restare inattivo, e scelse di agire per una li-bera determinazione della s ua volont. CiQ non os-tante una certa equitj consiglierebbe sempre adaccordare una rninorante agli stretti congiunti edanche ai complici dell'accusato che subornarono iltestimone per fine della salvezza propria o dei lorocari (1). Ma una regola d' impunit assoluta per tuttii congiunti del giud icabile in favore del qua le fu fattala subornazione, sarebbe troppo pericolosa. In ordinepero agli stessi accusati io ho osservato nella niiapratica che i buoni giudici valutano 1 antico pre-cetto ignoscendum. ei qui sangzcinem suzaia ~edi rne -r e uolzcit, e mai vidi tradurre in giudizio come su-l~ornaturidi testimoni a difesa gli acctisati di gravidelitti che avevano cercato la propria salvezza inqriesto disperato rimedio.

    (1) Giamniai perb potrebbe nccord;trsi una scusa a l difen-sore. Per quanto sia lodevole clic i l patrono ponga atrctloc;ildissimo riegl' interessi del suo patrocinalo, ta le affetto riondev e mai fargli scor dare la saniit dcl s uo iifficio, che quellodi esse re innitnzi tulto saccrdoie del vero. E neppu re lo pistretta parentela p ctre bbe essere sciisa qualido la sul ~or nnz io-I I ~on fosse diretla u sernplice difeso dell'nccusato, ma anchea d ofi'esn al tr ui . Fra le siiboriiiizioiie ;i tliscolpare e I;I suboinii-zione ii c:ilunniiirc inlcrcede i i i i abisso morale c giuridico.

    3."QUESTIONX - Finalrriente pu disputarsi qrinlisi;iilo le condizioni del mates-iale ( i ) del reato (lisubornazione. Dove la legge non contempli questo

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 5 (08)

    20/51

    - 67 -titolo si rienlra nelle regole generali: e con tuttiquei modi coi quali si addiviene complici di qnal-sisia delinquente pu addivenirsi complici di unfalso testimoiie. Ma dove il codice vegliante abb ianel dare la nozione del titolo speciale di suborna-zione definito certi modi di subornare, il giudicedeve strettamen te ad erir e a codesti modi, ed i me-clesirni devono formare argomento d i particolarequestione, ed essere dichiarati costanti in fatto per-chk possa app licars i il titolo che si obie tta. Ci6 kintuitivo, perc l~b com e ho in cento occasioni osser-vato) la legge che nella nozione di un reato esem-plifica certi modi senza aggiunta di clausula gene -rale, costituisce di ciascuno di quei modi altrettantielementi essenziali del malefzio.

    (1FUrn Iiingi d:llo es iger e speciali condizioni al ma terial edella suhornaziorie le anliclie praticlie di Francia preteserostabilire l;] dot l r ine de l la subornurione presunta. Questa sirdvvis da alcuni nclla seoip1ic.e soinm inistrazione di de nar oal leslimoiie ; C a t e I l a n arrkts n o t n b l ~ s ivre 0, chup. 7 ::iltra volta f u ri tenuta la suborniizione per presunzione perav ere la parte prep arato in iscritto al testimone 1;) miniitadella sua deposizioric: Joirrnal d c s aud ienccs toni. 4 ,puy . 650.Iiipelo che nel giure penale odieriio non vi b presicrizioticche supplisca alla prova 5peciGca del deliiio.

    Questa osservazione it. Seconda di risultamenti seIitcciasi comparazione tra i codici contemporanei. I1codice Toscano al'art. 274 usa forrnrila generale o incrltro ritodo qualunque, che pi effrenata non sa con-

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 5 (08)

    21/51

    cepirsi. A lui basta che si sia s uho rnato il testimo-ne, e se ci sia avvenuto spetta al giudice il dirlo,ma la legge c' indifferente ai rnczzi che si sono sceltied usati dal subornatore per vincere 1 aniilio del te-stimone pnrchb tale effetto siasi prodotto. bIa il CIJ-dice Francese all' art. 365 non porgendo a lcuna clau-sala, n& speciale n generale, indicativa dei mezzi:idoperati ha dato occasione a divergensc sri clriestoargomento. C a r n o t (comnzenta.i;reci I' articlc 365,vol. 2, pag. 113) opinb che dichiarata la suborna-zione coriie effetto ottenuto niente importasse cer-care i mezzi coi quali erasi procacciata. O fosserodoni, o minacce, o preghiere, od inganno, tutto era1' istcsso: ed a questo sistema egli trov appoggioin UII giudicato rli rigetto della Cassazione di Fran-cia (le1 9 novembre 1813. Ma posteriormente perulteriore svolgimento del principio ormai accolto inFrancia che la subornazione fosse niente pi cherin fatto di complicit, si suhordin 1 ar t . 305 al-l' art. 60 dello stesso codice, e poichi: questo la coni-p l i c i th ~ r i~~r a leon ravvisava in qualsisia provoca-zione al delitto, ma in quella soltanto che fosse fattaal rriezzo di doni, promesse, mireacce, abuso d ipotere,macchinazioni o artifizi colpevoli, si decise che ;irender costante i l materiale ilella subornazione nonbastava (li chia rare il fatto di aver suOornato, mnbisognava inoltre avere assodato e dichiarato il con-corso di alcuno di quei ~ne z a i doni, rriinacce ec.)ch e 1 art. 60 tassativamente richiedeva come estre-mi della conil)licitb morale. Iii questo senso scrisst:M o l e n o s (de I'humanit dans les lois crtminel-le s part. 2, chap. 3, S. 4, pag. 485) e nel sensostesso si pronunzi la Cassazione nel decreto del 30

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 5 (08)

    22/51

    maggio 1851, affare Truffaut; e neH' altro del 22febbrajo 1853, affare Prugiere, ed in quello de l imarzo 1835, affare Bfiscontier (I) .(I)Vedasi peraltro B I a n C h e (cinquilrnr elude, png. 433)

    ed i setle giudicati della Cassazione di Francia ch e iv i allegacome conform i. iila nella ipotesi ch e il m e z z o a d o p e r a t osin stato lo ioganno del testimone, di guisa che egli abbia de-posto il falso nella cr edulit di dep orr e il vero , li1 stessaCassazione col decreto del 9 se t t embre 1852 affare Lacoil-turicrc ha sanzionato la irnpunit del siibornatore, perclicontinuando a conteiiiplare la s ubo rnaz ione com e un fattotli coinplici[h, non S scrnhrato potersi nnimetlere complicit idove non era dolo nell' autore principale. Questa decisioneperaltro fu censurata da B l ;I n c h e. Ed in massima io noriveggo dilyerenzii f ra ch i inga nna la giustizia col mez zo diun testimone itzgnnnrrto, e chi lo inganna col mezzo di u ntestilnone ingritanatore; come non vi differenza fra cli fadare ad altri il veleno da un servo ingnnnnto, e ch i lofa dare da un servo che siasi reiiduto suo doloso strumen-to. Queste fluttuanze deriv ano diil corisidcrare il sub orna torecome complice, e dtil voler punire i l Jiilso teslimone ( c h enon esiste dove non S dolo nel fide?facicnte) anzich punirela falsn testinzo?aianzcc, I n qua le obiettiualncnte B s e m p r efalsa tcslknonin~z;rr,ed ! sempre una offesa permanente allagiustizia, sebb ene alcun o di co loro che v i presero parle fossein buona fede, C subicttiuainente nou esistesse una falsateslificazione. S. 2727.

    Ed anchc a questo punto dei mezzi s' incontra inquella giurisprudenza una soluzioiir? di problemaassai degno di essere notato. Parlo della ipotesi di rintcst.iinone chc a l~riona ede sia veiiuto a deporreil falso perclib altri con fina malizia lo aveva in-VOL.Tr. 24

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 5 (08)

    23/51

    gannato su ci. Questo artifizio io incontrai nellaniia pratica pi di una volta coine strattagernrna percostruire 1 alibi.La operazione altrettanto semplicequanto sicura. I1 colpevole si trorato in un croc-chio con un amico il quale aveva preparato il suoorologio in anticiljazioiie di un'ora o pi, e cluan-(lo questi al mezzo dell' oriuolo menda ce l i t i per-suaso tritti i circostanti di una ora diversa dal vero,egli se ne allontana e va a consumare il delitto.l'ritta quella gente cosi ingannata sa r i pertinace te-stimone per asserire al Tribunale elle colui a quelladata ora troravasi in loro compagnia, e cosi non] J O ~ C V ~ssere a grande distanza di l i ad uccidere,r.nb:lre, o sim ili. Certo che questi testiinoni de-ponendo in buona fede (perchi.? ing ann ati dall' al-trui rnalizia) cosa non vera, non si resero colpevoli(li falso quantunque asseverassero il falso. Ma chetiire dello amico che inganni3 tutti costoro facendoil maneggio dell'oriuolo, o per altra simile frode?I1 senso morale suggerisce che costui debba essereprinito per In offesa recata alla giustizia ad irnyul-so suo anche cla agenti non imputabili per lo er-rore di fatto. hfa la logica della dottrina dei connessisi oppose a tale conclusiorie nei tribunali di I' an-cia, e quantunque l' art. 00 comprendesse anclie le? ~ ~ n c c l ~ i n a z i o n id avt.ifizi fra i modi d i complicitjrrioralc politicamente imputabile, si decise nel pre-sente argomento che qui noli vi era suborriazio-ric prinibile. Losi f u giudicato dalla Cassazione cliFrancia in simili termini i l 9 settembre 1852, ai=fkre Laco ulur~ ie~*, il 22 maggio 1846, affare Ga-chiera. Certamente in tale ipotesi non faceva difettolo elemento della macchinazione ed artifizi col~ievoli

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 5 (08)

    24/51

    - 72 -richiesto clall' art. 60. Che forse puO in termini ge-nerali affermarsi la pz~nibilit Il' auto?*e s..inci@essere condizione indispensabile alla punizione delcomplice ? Oppure pu distinguersi fra non prini-bili ti clell' au to re pe r difetto assole~to di respon-sahilita personale, e non putiibilita per causa d ierlvore di f c~ t t o ! Lo effetto della irrcsponsabilitadell' autore materiale ( infante, demente, errante )A costanteii~ ente questo che tutt a la responsabilit&si de ~o lv a u chi dolosarrientc lo mise in moto enc fece suo cieco strumento. Questo e il cardinenecessario alla tut ela giuridica, che senza siffattaregola scomparirellje in faccia a quegli scelleratiche usassero 1' artifizio di servirsi d i esseri irre-spousal)ili a consumare il delitto voluto. Io non sovedcre differenza tra il Ijtto di chi porge arsenicoalla mia fantescu, dandogli a crede re clie sia salecomune aflincli clessn incautamente m i prepari lainorte; ed il fatto di chi con frocli studiate insinuail ft~lsoncll' anirno del test inione affincl-ib egl i ven-ga incaritailiente a deporlo coiric vero. In ambo icasi il disegno criminoso raggiun se la s ua oggctti-vita senzti dolo per parte clello esecutore materiale,nia con dolo rrtffinato d i chi diede irnprilso r t qriclsuo cieco strurnento, e troppo riusci rncrc quellasua lr~rigaed inconsapevolo rnnno, a ferire la leg-ge (1). O coine dunque nel tema speciali: di subor-i~waioncusi l~roclariib a irriptinitA di cluesta m a n a t aiiializia'! Io ri ma ngo pcrpleeso, e non so darrio ra -gionc a iize medesimo, trann e tornando a qriellavieta sentenza clic le kggi ccccssivamente severedivengono spesso tele di ragno (2).

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 5 (08)

    25/51

    - 72 -(1) In questo punto fu avveduto ed esplicito il codice Sard o,che all ' art. 368 comprese fra le si~bo rnaz ioni unibili anch elo inganno con cui alcuno avesse indotto i l testimone a fa rein buona fede una falsa deposizione. Anzi questo codice andpi oltre, perc h fra le aggravanti del suborn;itore, oltre lat ,iolenaa e la mercede (che vi stanno senzii disputa) noverancora lo inga nno; lo che pu esse re dispulabile. lo ho ade-rito a riconoscere nello inganno del testinione una forma disubornazioiic punibile. Ma se mp re per bisogna conv enir eche questa una subornazione impropr io , perch vi mancala corruzione dell' animo del cos detto subor nato. Laondenon aderirei con altr ettanta facili18 a riconoscervi un casodi aggravamento. La sottile esattezza dei vecchi pratici avreb-be dello che in. questo caso vi era piriltosto uno stellionato(secondo il linguaggio loro), una frode, piuttosto che un falso,perch nello agente del ftilso mancava la coscienza del falso.Non voglio ripr odur re que sta d ottrin a: ma rove sciar e la me-daglia, e convertire il caso iinproprio in un caso aggravatomi sembra troppo.

    (2 ) I romani punivano i subornatori come correi del falsotestimone. Nell' antica Francia fii manten uta ques ta parifica-ziono; ed una ordinanza di Francesc o L puniva di niorte C O ~gli uni conie gli altri, anchr quatido trattavasi di falso depostoin un giudizio civ ile ; ed altra di Enr ico 111 del 1585 conferrnbquesla penalitii ( J o u s s e jus l ice criminelle toni.3, pt rg . 427,ti. 2 2 ) e parecchi Parlamenti furono tenaci nello applicare1' antica severil ( P a p o n i o a r r e s l o r . i b . 24 , ti6. 10 , n. 8-H r i l l O n dict ionnaire, 91101 peine, n . 18 ) qilarituiique nelli1pratica questo rigore venisse posc ii~ modificato sovent e a se-conda dei casi : cos B r i l l o n (iwol tc'tnoi~t,n. 18 ) ricgrdiiun giiidicato del 12 maggio 4559 col quale il Parlamento diTolosa c ondann ally ammend a onorevole ed al bando per 1 0anni i l soslituto del regio Procuralore di Beaumorit corivintodi aver subornato i testimoni contro 1 accusato.

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 5 (08)

    26/51

    TITOI,OVII.S p e r g i u r o

    11 titolo di spergizc~~oi noverb dai vecchi crimi-nalisti fra i reati contro la religione; e le false no-zioni del giure penale, per cui tanto spesso si confuseil peccato col delitto, condussero clnelli a considerarela violazione del giuramento come prevalente allaviolazione della giustizia, perch valutando la ofl'esaalla divinita corno criterio della punizione anzichla offesa sociale, si osserv0 che lo spergiuro negavacol sa0 fa tto che Dio fosse vind ice dell' abuso del suonome, e commetteva sacrilegio. Laonde in parecchiinstitutisti il titolo di spergtu~*o ssorbi in s stessoil titolo di falsa testkfizonianza ed anche quello dicalunnia. Rettificate coteste idee nella scienza penaledovette avvenirne che la falsa testimonianza e lacalunnia si eliminassero dal titolo di spergiuro; chela nozione di questo si specializzasse (1) e che tantocluesto quanto quelli si riferissero ai reati contro lapubblica giustizia.

    (1) B I B L ~ O G ~ A F I A e r a r d i d e crimin e poetict pe rju -r i i - W i C h rn a n n s h a u s e 1 de perjurio judicinl i -P u t i n i a ~ n learenta S. 11 0 ct seg9 . - F i c h t n e r dis-spr l . de variis pcrju?'iorurn poenis - 1 c l l b a C h selectncrinlinnlia posit. 90 - S e s e r dc juratnenlis lil , . 1 ,cap . 27 - a n N i s s e n de pcr j i ir i i jurejurnndo l i t iadecisorio conililione - o ya a r d s a d pucnns pet'jir-

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 5 (08)

    27/51

    ri i etc. e x lege mosnica et roinawa cap. 1- c y s e r medi-tiitiones in pandectas spec. 567, medit. 15 et seqq. - i I-b e r r a d de fortnulis jurtr~n cntoru ,iz et poenrc pet .j~c rii-

    y r c r de ~ i s u t abiisu jtcrtrnie)~forian ect. 5, Gotlin-ya 1741 - a e v a r d u s V ~ r i o r u mib. 2, cnp. 5- r e-in o n i dc juvc criniinali l ib. 2, cnp. 2, nr t . 5 - e l-C li i o r i dei! fitlso cnp. 1 - i v i n i de poeact pcrjurijilris civilis et pntr i i - t r e c k e r dr p e r j ~ w i i oena -C a r m i g n a n i elementa j u r i s c r i ~ n i n n l i s . 875 e1 seqq.-G i u l i a n i i s l i tus ioni vo l . 2 ,pny . 75- e s s in n trcttt(ttod i petznlitil speciale S. (i6, vol. 2, pug. 110 .

    Oggi dunque allo spergiuro non pui, adattarsi1 antichissima definizione che lo contemplava comedeli t0 religioso - 2taevi.s dolosc6 j~c?~isjzc~*a/12c~iio-l a t i ~ : nep pure puO accettars i la definizione chene diede C a r m i g n a n i (clementa. S. 777) -jurisjuratzdi solci?!niter et ad no wz am legis prae-stili dolosa violatzo ad alterum dec@iendu?il uelluedendum arllibita, perchb questa definizione in -cludendo la falsa testimonianza si estende oltre i ldefinito. La moderna nozione dello spergiuro bi-sogna drinqrie cercarla in u n concetto litnitativo :

    la violazione del gizulanaento comm essa i~ zlo rn o6cosa d i proprio interesse peczcnia~io ?$c?z giudizior:iziilc; e tale concetto risponde all' uso invalso pres-so molti criminalisti contemporanei di denominarequesto reato spergiuro n3 cafcsa civile. Ma. nnzich6cercare gli estremi di cluesto titolo sin nello foiiilcsolenni (I ) del giuramento, sia nella dolosa inten-zione, B prezzo dell'opera indaga re quando lo s p r -

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 5 (08)

    28/51

    giuro possa r ett am en te nove rarsi fra i delitti civili,e se mai lo possa.(1 ) F~ iro no riolli quelli che dolenti della frequenza degli

    spergiuri aguzzarono lo ingegno loro a studiare i mezzi dipreveiiirli. A questo fine fiirono dirette le cure 3pecialircliitive alla sole7initli della fornzu: di qui I' obbligo della~enul lessio rie; la sostituzione della immagine in rilievo allaiiiiin;igine dipinta; la presenza di un sacerdote; ed a ltre si-mili cautele. Fiivvi ariclie clii propose una formula imprecu-tiarr,: 1113 cib par ve contrario alla religione. Su questo tcniadisputarorio in divcrso sen so S e s e r fdc j u r a n ~ e n t i s je i, 11-d o v i C o diaserl . de solemnibus jiirtraterlli cnp. 2 , S. 12,15.Anche i Rom;~ii iehbcro come importante la diversit dellaform~iln on la qua le dcferivasi i l gii iramrnto : Ra e v n r ti uvcrt.it~ruirl l ib. 5 , crrp. 5 - e y n o l IJ o opuscirla jzlridicnclip. 15, pug. 120.

    I-io giY arc enn ato che la violazione del giuram entoi ioi i presenta per sb stessa elementi di politica im-putnbiliti~ ii qiianto contiene In offesa alla religione.Anticipo qrii si0 che sarri svolto pii1 i11 largo cluan-i10 prirlerb d ei delitti religiosi, vale a dire che leoffese alla clivinitd ed i sacrilegii per quanto empie9 a1)borninevoli non possono mai dalle aritorith ci-vili elevarsi a delitto tran ne quando cstrinsccantlosiii i un oltraggio alle credenze popolari presentinoun vero tlanno politico. Siffatto carattere non ha ilsnc*rilcgio cile com me ttasi con lo spergiurare; a lclic si trasccriile per fine di privato interesse e nonjlcr aniirio ostile alla relig ione ( I ) : dunque lo sper-giriro non pu0 noverarsi fra i delitti religiosi; ebisogna cercargli un altro obiettivo giuridico.

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 5 (08)

    29/51

    (1) Vedasi in quesla opera i l 5. 5267.

    Correndo su questa linea troviamo che il ,niura-mento pub essere opromisso?~io asse~*to~io.p ~ o -niissoi-io quando chi su ole astr ing ere s e stesso ad iinvincolo obbligatorio verso altri promettendo di dare,o d i fare, o di non fare in avve nire una qualchecosa fortifica la propria promessa col giuramento. assertorio quando taluno afferma o nega un fattopreterito sotto il viricolo del giurarilento. V o l f i o( elenzenta jzwis ?zatz6?-alis et ge?zt.iecs?a S. 371) chia-in la violazioile del primo giuraniento $eriws.izlrm,e la violazione del secondo peief-atio.

    I1 g iu ramentop~o~~z i s so r iosi presto con animodi violarlo, e per meglio circonvenire la parte conla qnale si contrattav a; o non apparen do d i ci0bisogna dirlo violato posteriormente quando non siadempi alla promessa o per mutato consiglio o percagioni sopravvenute. Nel primo caso qnando constidella intenzione malvagia potr. nel giuramento tro-varsi un artifizio colpevole per obiettare il titolo difrode. Nel secondo caso lasciando ai moralisti lacura di decidere se e quando s'incosra nello sper-giuro colpevole col mancare alla data fedc, non vii? ai per la umana giustizia bisogno di repressionepenale. Infatti o la obbligazione che si volle conva-lidare col giuramento era rispettata dalle leggi ci-vili, o er a dalle med esime conclannata come nulla.Nel primo caso provvede sufficientemente ai Liso-gn i 1 azione civile, ed il magistero di coazione clieastr ing er lo inadeinpiente alla osservanza dei patti.

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 5 (08)

    30/51

    - 77 -Nel secondo caso non puo ammettersi che si con-culchi e si der ida la legge civile col pretesto di un aquerela criminale. La legge civile che vieta ( a ma-do di esempio) i patti usurarii (i), le obbligazionidei figli di famiglia, dei minori, o simili, diverreb-Le lettera morta. Colui che avesse stipulato controla legge non avrebbe che a chiedere dal promit-tente il giuramento: e poscia con la minaccia dellaquerela e del carcere lo terrebbe a se incatenatoa dispetto dei piu energ ici provvedimenti della leg-ge civile. La storia della vecchia pratica sommini-stra innumerevoli prove di queste intollerabili con-seguenze. Am metter e ci6 sarebbe con tradittorio edinipolitico, e la punizione cagionereb be un d ann osociale, me ntre la iinp uni ts non cagiona alcun dan-no, e giova alla osservanza della legge.

    (1 ) Oggi che il ripiego del giuram ento e della querela diSpergiuro venuta meno agli usu rai, essi han no iuimaginaboaltro giuoco. Quando un niinore si prese nta a loro per ave rdenaro glielo danno a gravissima usura, ma esigo110 conlecondizione che faccia loro di proprio pugno una fiilsa cam-biale firmata col norne del p adr e, o del zio, o di a ltro riccocongiunto. Veuuio il giorn o della sc adenza si presentano conla canibiale al suppo sto soscrit tore. Questi prouto a ne-gar e la firma ed il pagam ento; ma l' usuraio riiinaccia laquerela criminale corilro il tiglio o contro il nepole, e biso-gn a chinare la fronte e Lransigere. Ad uno cl i quest i vampir iche aveva in Lucca accalappiato con tale manovra parecchisiovarii di b uo ne famiglie, io diedi una ulile lezioue. Pro-niossi conlro I C usuraio la querela di partecipazione nellai'iilsii; il pubblico hliiiistero zelantissim o en tr nelle m ievedute anche pei reclanii ch e parecchi padri di famigliainoltrarono a lui: la partecipazione e 1: arlifizlo furono Iu -

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 5 (08)

    31/51

    - 78 -minosamente giustificati; e l' i~su ra io ondannalo a due annidi carc ere com e istigatore doloso al delitto di falso. Nonsarebbe forse inopportuno clia a questo male ar l i provve-desse la legge penale con esplicite disposizioni.

    In quanto al giuramento u.sset~loviosi distinguedi nuovo secondo che lo spergiuro intervenne, o inun conttoatlo, in un giudizio.Se intervenne in unconf,ratto civilmente obbligatorio, ovc ( w modo cliesempio) il contraente giur0 (li csscre maggiorementre era minore, o giura esser propria o lit~er;~la cosa che era altrui o gi; viiicoltrta, siam o ncitermini della frode ; nelle penaliti uiinacciate cnn-tro la medesima trova sufficiente protezione il di-ritto violato ( 1 ) .

    ( 1 ) love si m;i~itcuev,ie si miiiilicnc li1 pena dello sppr-giuro incontrasi li1 eleg;inlo qlieslione reinliva alla ncg;tzinrieiiidisliril;~ he diasi : i I I i i posizione corr~plrssa( C o v ;i r r u V i otlrrrin~.u$,ie x l i i ~ i o ~ ~ t r r ~ iib. 1, n. 3- t r y k i o disser lr i t .t j o l . 9 , di sp . 30, c r rp . 5 , n. 9 r t s eqg . - 1a r i. i l i n siri-yul. 177, n. 1- I r l a (ln r o rerum q l i o l i d i 01~111 - 1mih . l ,cnp . 2 , ti . 17 - 11 t t i e O i> dfl j r t ~ a i n c i ~ t oi().1 , rlucicsl.60, 11 . 4 ) clic ii i piiric si;\ vera ctl i i i p:\rIc sin f,ilsn. Xioltedi*iitiziorii fccero i ~irii tici ;icciiitilic d,ii nioralisli e da i cii-i~oriisli. i si iggrr i la c i i i~ i i~ l .~i r i ~ ~ ~ i l < l e r e ,?e90 l ftrlto nel~ i o t l o rrli ch e ( posto . b1,i anc lic scriza tale ca ul el ;~ i opiliibnon [)olrrsi pu~iirc.La singoliiril de l c;iso sta i11 questoche se il ferito b in parte vero ed i11 parte falso avrebberosiicrgiur;iIo entrambe le parli . Avrebbe spergiiirnlo l' altorcclie atkini i ) la piirlo tilsa del Litto: avrebbe sliergirirnto i lreo convenuto che oegb la parte vera. Sicc116 bisognerebbe

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 5 (08)

    32/51

    punirli anibcdue per avere giurato il falso sullo identicofritto 1' ilno con lo affermarlo e 1' altro col negarlo ; lo c hepn rc bb e contradittorio. Guardata legalmente la questionepresenterebbe una scusa a favore del reo che fu costrettoa rispondere, e non la p resenterebbe a favore dell' attor eche spontancanle nte usb lo artificio della ioterrogaziorie com-posta in modo delfico. Se i l reato si perseguitasse a d azioneprivata potrebbe forse applicarsi la teoria della conipensazio-rie. 3fa io non credo che sinlile caso possa subordinarsi adun a regola genera le. Dipender dalle circoslanze, e spetteralla prudenza del giudice decider e s e e da qual paste v ifosse ii n dolo rneritcvule di coercizio~iepenale.

    Se poi il mendacio nel giuramento assertorio in -tervenne in un giudizio civile si distingue di nriovo:0 lo spergiuro cadde sopra cosa che la legge vie-tava si provasse coi mezzo di testimoni o congetturerichiedendone prova scritta; o cadile su cosa perla qatilc la legge permetteva la prova testimonialee argomentativa. Nella prima ipotesi ricorrono leragioni dette di sopra pe r mostrare impolitica e no-civa 1s punizione dello spergiuro. La legge clic peralti motivi di ordine pul~l,lico vieta In prova tcsti-rflonialc di certi patti ed oltre certi valori, e vuolela prova scrittrirale, sareljbc continuamente elusa sesi amincttesse la querela criniinale di spergiuro. Co-lu i che in spreto della leggc volesse coiltrtlttare senzascrittura non avrehl~e lie a dare il giurainento nelgiudizio civile; e poscia querelanclosi di spergiuroin criminale prodrirrebhe l& suoi testimoni e le sueprcsrinzioni; e costitriitosi parte civile otterrcltlK? atitolo di c'larini ci6 dio la Icggc gli negava mczzo diottenere con tali prove nel giudizio civile. I1 can-

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 5 (08)

    33/51

    flitb t r a la legge criminale e la legge civile sarebbepalpabile, ed il dettato di questa conculcato e deriso.Tutti i migliori pubblicisti combatterono 8imile si-stema, e Xa giurisprudenza di Francia si pronnilcipi volentieri (1) contro il medesitrio, quanturiquc i lcodice penale rlel 1810 ammetta indistiritamente lapunizione dello spergiuro (art. 366) nei giudizi ci-vili. 11conflitto dei due codici porto quella giurispru-denza ad jnterpetrare i i dettato penale come subor-dinato al dettato civile, ed a considerare i due codicicome due fratelli, e non come due nemici che a vicen-da si divorassero. La legge penale, fu detto, deve ap-plicarsi in quei casi nei quali la legge civile pernriet-te la prova testimoniale e congetturale : ove questab vietata deve la querela respingersi con un decretodi non luogo a procedere; perchb deve dichiararsinon essere luogo a procedere tutte le volte ch e Iaprova del fatto den unciato iwpossibile: un2 prova6 certamente impossibile quando la legge la vieta.Argomentazione saldissima, Uguale ostacolo controla querela d i spergiuro si trov purc nel caso digiuramento decisorio. Qui si disse vi B transazione :la legge civile (codice civile France se art. 1366, Ita-liano 1370) vieta alla parte di provare la falsit delgiuramento decisorio da le i deferito. Amrnettendola querela la leg ge penale contradirebbe la civile,e darebbe agio a fare indirettamente ci9 che diret-tamente A proibito di fare. Non vale distinguere fraparte e pubblico Ministero, fra azione pubblica eazione privata, fra pena e danni : er&& il divietodella legge civile non distingue i fini e le conseguenzedella prova contraria al girtramento decisorio ; uiaquesta recisamente vieta con termini assoluti.

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 5 (08)

    34/51

    ( I ) In qiiesto senso decise gih anclie la vcmhiii Rata cr i -miriala di Liicca col dec reto del di 10 febbraio 1832 in causaBrnbrogi contro Cit t i , qua ndo nel Duca10 di Lticc;i a vev atiittavia pierio vigore I i i legislazioiic penale fraoccse, modi-ficati~ er ncllii p ~i rt e el procedimento crimina le con uii-Iisbinie correzio ni, ch e esposi nel inio scritto stilla pro ce du rnIilccliesc inseriio negli opusco li vol. 2, optlsc. 12, pag. 41 .E nello stesco scoso si pronurici pi di fresco la Corte di Cas-sazioric di Torino col decreto del 7 Iiiglio 1866. Traboccano[ J O ~ r. doltrine fraoc.csi. BIa & da notarsi che nella proccdiirndi Francili n on si cono sce il nietodo d elle p osizion i, gi;icchBn \' intc rrog itori su falli e d articoli si diiriiio senza giuran ien-to. Ora anobe nel dirilto comune vi era chi irisegniiva chequando trattdsi di giurn,nc nlo ilccisorio In virt del conlral-t0 giiidiciario, ed i l rispelto che gli si deve, porta i i l l i i conse-gocnza ch e la pa rte dopo averlo deferito o referiio non possaevitarne cli effetti dantlo qiiorela di falso e isiitucndo su qm-sta una doinarida di d ann i ed inte res si; ed in qiiesto sen sodcUarono speciali sanzioni diversi statuti d' Italia, per esem pio10 stntrito di Riva del 1271 t ib . 3, cap. 5% ; lo slntuto diTrenta del 1627 l i b . 3, ctrp. 76. Vedasi V o e t in prrnilec1tr.rl i t , d c j u r r j z ~ r u n r l o n . 5 - C a r n o t c o m n ~ e n t n i r e l' r t r t. 566 , n. 7, t~oil. i n . - 1 a n g i n dc l' acl ion pri -bliqirc li . l 7 5 - h a u v c a u et 11e i i e t h i o r . cod. pn.tvm. G, ptg. 480 - assaziorie di Francia 16 agosto 1844a0':ire Delao~ri- 1 o r i n art. 7769, 8010 et 8245. Veda-si ancora I ii dissertiizionc di G i r a u d nel la Rcuue cri t iq~tctom. 25, t g . 217. Fuvvi p rr b chi kn tb conci liare il r isprt -IO alla Icggc piinitivn dcllo spe rgii iro con i l rispetto all:ilegge civile che interdice d' insorgcro contro il giiiramentodecisorio, t! clic intei.riice di far provii testinioriiole pe r somm ;isuperiore: e i l mrz zo conciliativo crcdctie trovarsi nel fiirvalc ro il pro crsu o crirnirialc ai soli fini pen:ili senz a maidnriic alciin profitto alla piirce : iio ri ri i e r trtrite' (/ex prcic-t ~ c s . 427, cclit. 3- nssazionc 21 agosto 1854 nffiira !le-litrfs. Ed altra volta fu dello clie i l principio tii prova scritta

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 5 (08)

    35/51

    poteva risultare dalla confessione dell' accusato nel processocriniinale: Cassazione 21 gennaio 1845 affare Jfusartl . Matuttc queste distinzioni, e tutle queste oscillazioni, che a rioinon spelta lo esp orre, mostrando che vi sono dei casi neiquali lo spergi uro s i pub punir0 e dei casi ne i q uali la leggecivile si oppone a clie sia punito, persuadono ad uscire dat:inte ambagi e lasciare in oblio questo titolo di deilto; delquaile iri fine dei conti la vittirn'i & serripre es*a ruedcsiinar improver i~biledi poco accorgiirieiito e poca cura dello iii-teresse proprio. I l sensi3 rriorale iioii si prest,i a veder di-pendere la piinibilil& dalla distinziooe tra piurameril0 deci-borio supplelivo cd eslirnatorio ; rii I J I I franco pii1 e i r i i frtinconic uo; tra principi o e non pr iiicipio di prov;i scri tta , ch eci' altisondc > nello iirbitrio del giudice dicliia rare o no con-corretile. O B giusto che chi col giurare i l falso in giudiziousurp 1' altrui siti punito, o ilori C giuslo. lo non capiscodistinz ioni di foi.riia in faccia all a giiisliziri peri;tie. L" y r e rf d e 14sil ct aCzts7i jztraurerttoi.ti?n sect. 5 , S f . 1, pug. 3 0 4 )bosticnc doversi detidrc pcr principio clic provata oririiinal-iiieiite la fcilbii del c;iur;imciilo deciso rio si dtlbbii con ce de reli1 reiritegra zio~ic del giudizio civile. IO su questa dispulilt4ioto egi1,ita della pu n i b i li i de l l o sperg i u ro civile tengosoll,1rilo corne apodiitica unci proposizione, ed questa ; li ei l legis lato re deve senrpre o bbedire a l lu s ignoricc i l~ ,l l lclayicci. O si d ev e ch iu der p er se i irp re o gn i ~cr i f icaz io n c t i l l~rosa giurata a tutti gli eU'etti: O se si animette li1 prova delliiLilsith del gitiriirnento deciso rio iri crinii nnlr , bisogna da rliiogo a11a reintegrazione tlcl dnnncggi:ilo ii i via civile Uiiili~lilloche si punisce con una mano, menlre 1' altra nianor caspinge I ' offeso dalla indeuriil del delitto, un corilrosensogiriridicu. Il processo criminale e la condanna accrescono 1;iforza ruoi-ale oggeliiva del delitto ~i erc lib o rendon o certoe riolorio, ed P. uno sc andalo pubblic o ch e chi col f,ilso giii-rarilento ca rp un palazzo a cui legittirnanienle spet tava , sivegga dalla citt processato convinto e condannalo coriiespergiuro, e poi dopo qualche anno di carcerazione si vegga

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 5 (08)

    36/51

    godere tranquillamente i l palazzo rubato, con insulto per enn eali' oLTeso, alla giustizia, ed alla pubblica morale.

    Condotta a rluesto punto la dottrina ri~iiarrebt~epunibile lo spergiuro della parte in giudizio allorasoltaiito che la legge civile permettesse la provatestimoniate. i\Ia qui si osserr la repugnanza ctiesorgeva fra la impunitri gunrentita per i l fatto pii1grave, e li2 pena fulminata contro il fatto pii1 leg-giero. Chi spergiur per carpire i tuille o i dieciri~ilnfranchi snrh al coperto non solo dalla pena ma an-che dalla procedurn penale: ch i invece curpi con lospergiuro i veuti o i cinquanta franchi dovrh essererigorosarnonte punito. Questo B assurdo. A l mori-ien-Lo che sia1110nella necessit di lasciare senza pena unreato clriando ?piU grave, la ginstizin clistribritiva co-iiiaiida clie quel reato si lasci inilirinito anchc qriandoi, pi leggiero. Sarii una spiacevole nec~ssita, na etina neccssitti imposta dalla logica e cialla giusf,izia.Cosi si venne dai pii moderni cririliiialisti ad in-sepiiaro, e da qualclie 1cgisl:~tore a proclamare,clic il titolo di spergiuro dovesse esulare dai co-dici penali (1).

    (1) Codice di Neiifcli:ilel del l 9 gennaio 1866. NC rnolioda r:imriiaricare I'abolizio ne di que sto titolo se si ricordano,

    ~ i i I I ; i tet,tirnoniiii~zn dei priitici, i solterfugi e i rnezzi termioidi iiria cnsuislica In qu;ilc edolta a lla scuola dello restrizio nii r i i ~ r ~ ! ; i l iLicev;isi stradii n giu rare il falso nella prollria liltlcoi1 1er.iriiiii elle sii1v;isscro la coscieriza. I l P o n c i r o n {di,clriris leyarn i~i tcrpl -e t ibzts ng. 1 4 4 ) narra clic i : I ri o da

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 5 (08)

    37/51

    Pistoia, celeb re giureconsulto, m a di pessima fede, avendoricevuto da un ebreo dei denari in prestito, ed essendo statoper i inedesiini convenuto, dicliiarh di averli restituiti. li giu-dice gli ordin di giurare sulld resti tuzione ed ei se ne chiamopronto: egli aveva fatto aocomo darc dentr o un basto ne lasomma equivalente in oro. Qaand o stava in faccia al giudicepe r g iu r ;~ repors e il bastone all' ebreo perch glielo reggessenientre giurava. E cosi Iranquillamente giur di aver reeti-tuito il denaro. Queste transazioni di coscienza non varreb-bero certam ente nel foro a d evadere la pena dello spergiuro.Ma non B men vero ctie anche nel foro si accoglievano esi aecolgono tuttavia, dove si mantiene questo titolo di reato,distinzioni sollili che sono a llretta nte porte alla irnpunith.Cosi si escluse il dolo nel giuranieuto di credulitk e nel giu-ramento estirnolorio : edasi G o r d a n i commentnrio ($ 1codice poitrle Azsstriaco uol. 1 , pog . 373, E qui avveri i rbctie questo scrillo rc tralta ad occasione del giurainento dellaparlc la queslione ch e ho esaminalo di sopra ( Q . 2673 n o t a )in proposito dei diss identi chiamati a giurase com e testinio-ni ; e la risolve nel s enso da me preferito, e moslra esserquesta la pratica costante nei lribuiiali di qilell' Irnpero dovepi abbondano i dissidenti - v i - o l o r o . a i q u a l i 1'1propr ia re l ig ione non perme tt e d i g iur are , ma &e re-ptrtctno un a solen~ie promessa essere inviolabile a l par ich e nel le a l t r e re l igioni i l g i t~r nme nlo, on dcbbonsi for-zare a pre s tar lo . S i dourcl per conteritarsi d i r i t r n r r cda guc sti untt 601ei.rIze pro rne ssa acconb prigno ln d l t l por-gere della ma no , preuin anrtonizu'one ch e debbano direl a veri16 sotlo la pc8nu legale dello sper giur o ( Aulico de-creto 10 gennaio 1816, nella collezione n. 1201 ). Anche laCorle di Appello di tiicc a nel decre to del 7 novernbre 186811a stabilito identica massima. Questa regola stata convertiti1i n legge posiliva dal regolamento di procedura pena le ali-striaco del 29 luglio 3863 al S. 133 - vi - l testimoneflppoi-lenenre ad una socield religiosa nllu quale per Ieygz

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 5 (08)

    38/51

    concesso ricttsare un giuramento formale f0 t .d in s u auece tina dicliiclrnzionc rolenne d i n s s e r e r a n z a .

    Malgrado queste osservazioni esistono tuttavia.presso molti popoli culti leggi che puniscono comedelitto lo spergiuro nel giuramento assertorio incausa civile. Di questo titolo si fece grandissimoabuso nelle vecchie pratiche ed anche nella praticatoscana pi vicina a noi per causa del brutto siste-ma delle posizioni giurate, dominante nella proce-dura civile. I1 metodo clel duplice giuramento colquale 1' attore ponendo afferma, ed il reo convenutorispondendo nega, p orta alla conseguenza die in ognigiudizio civile dove si apre lo esperimento delle po-sizioni vi deve essere inevitabilmente uno spergiu-ro. Di qui ebbe origine tutta quella vasta dottrinache occupb i pratici alla materia dello spergiuro ilzposizioni. Di qui le distinzioni fr a posizione falsain parte e falsa il z toto; fra giuramento di veimitcie giuramento di cvedulith; e cento altr e sottigliezzecon le quali iina casuistica flessibile cerc di salva-re li spergiuri dalle pene spesso esorbitanti (1) mi-nacciate contro di loro.

    (1) Sollo le false religioni oscilli~i.otio pensi eri dei filo-sofi e dei giuris li, Gli egiziani, per clilaiito atlesta D i o d O r o(1 , 77 ) puniv ano lo spe rgiui so di rriorte. I romani al contrariosciiibra che nei tempi pagaiii no n desumessero ragioni dipunire d;illa violazione del girirnn~cnlo.Cerio x che C i C e r o -il e ( p ro Roscio c lrp . 16 ) a~~cri ; i r i ientcroclarnb non esservidilLxcnza ileppure s o~ t o l pulito di vista religioso fr a laVOI,. V. 25

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 5 (08)

    39/51

    menzogna e io spergiuro - vi - i iid interest int er per-jjiririni et rttentlacenl ? Propterea qurie poena cib Diis in?-t~zortolibiisperirrro, knec eudcin n~ en do ci onsti tzl tn. N o neniiji e x pnctione vcrboriri~r, tiibiis jzis jilr nndi rm com-prch eti dil iir , s a l e.r: per fid ia e t omliticc, per qun!w insirlictetendunirrr trliciii, Dii iilit~rortales tonrinibus irtrsri c t sire-censerc conszcerunt. Anche i pr imi Impera lor i romani pro-clariiarono la regola clie la violazione del giuramento pre-stato in noine degli Dii dovesse lasciarsi alla punizione divina:l . 2 C. de rebus creditis e t j tcrejur. , e divenne celebre i liriolto jrrrej lrnndi con tea ~pi n eligio soli s Dezlnt ziltorenlho i~ c l , iinnliinquc vi abbidn o inte rpet ri clie vogliono attribui-re alla lcy. 2 un senso diverso : R c y n o l d o loc. cit. hIainvece si spieg rigore avverso coloro ch e i ivessero giuraio1 1 ~ 1 ' ycfiir~~rr rincipis , ravvisando in qiiesto t i t ~ o ;i lesan ~ a e s i u : I. 15, S. 6 , /r. (le jurejzrr.; 1. 7 , S. 5, 6 d leg..I1tl. illc(jesl. Sulla qual foriniila di giuraniento per genimaP r i n c i j ~ i s , robab ilmente der ival a dai coslurrii di Pgilto, sono;i veder*i C o s t a prnelcctiones nd illu str. lit. priy. 1 5 5 ets e q q . - { e i n o l d o v ar i r i r i~ n icrrp. 15 - t t o n e tli.9-seri. de peij uri o per geniun5 Pri nci pi s crrp. 5, S. 9 -R o y a r d s disscrt. cid poenns peviarii , cap. 1 , S. 3 el 4.L.a Caroliiia all' art . 107 pernie t teva (not is i bene) i l tagliodelle diie dita della mano con la quiile si era giiiraio. Dla lapratica ele manti:~ tudi ogni modo per dc clinare la irr osa -zione d i tale pena, oril escludendo i l dolo, ora sofisticandosiilla forma del giuram ento, ora richiedendo clie si fosse fattouri precedente mocilo speciale a colui che giurav:~ C n r p z o-v i o procticn crimiianlis quuest. $6, 11. 52 - S t r y k i oitsiis aiorlernits pa nde c[o ri in~ it. n t l leg. Cor71. rte filsisS. fin. - e y c r i n C. C. C. n r t . 1 0 7 , p o s . 4 , 5. Sicchc' Inpriilicii vi sos litu i qua si se m p re 1,1 fusligazioric e I n rel(*ga-zione; e la peiiit divenne ;irbitriiria: 11a r I rii a n n P i s t o ra6se1.i~. inyrrl. ohseri). 1 50.

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 5 (08)

    40/51

    Il coclice Toscano all' art. 270 conser~l e tradi-zioni della pratica mentre si manteneva tra noi ilmetodo delle posizioni nei giudizi civili, e lo puncol carcere cla due a cliciotto mesi. Anche il codi-ce Sardo all' art. 374 aveva mantenuto questo ti-tolo di reato, e lo puniva con la interdizione dagliuBzi civili e la inabilitazione a giurare: ma 1x1 1861la riforma clie suhi quel codice per gli Stati n e r i -dionali aboli affatto 1 articolo suddetto. Vedasi C o-s e n t i n o cortice pefzccle a~ z~ zo ln toccg. 260 ( I ) .

    (1) I l titolo di sper giu ro tia tro vato pe rb un valenie p:~trononel Presidrnte G u s e p p c La n e l la , che con erudito scr i tto ,riprodotio riell? Kco d e i T~*ibzin(rl i. 2021, ha impreso asoslenere doversi conscrvnre ncl novero dei delilli lo sper-fiiriro nei giudizi civili. Bisogna pcrnllro avv erl ire c he tuti cqriesle disputo e diverge nze siilla csperib ilit~i siigli effelti delliiquerela di spergiuro per p;irlc del privalo clie ne c l ~ b e anno,colpiscono il caso semplice; i l caso cio nel qu:ile si pro-pongii la azione contro i l solo reato di f.11so giuramento. lonon crrtlo p er, chc In interv anzio nc di un f'ilso giura-niento prcolud;~ :i v i : ~ l IPSO di portare quc rcl: ~ per :iltrotitolo dirkrente di rc:ito. Spicglicrb In quc.stione con iinescmpio. Io citai al rendinignto dr i conli un mio amniinis1i.a-toro, u si irnpegrib qucsii oiic fr:i noi su l bilaiicio da Iiii pr e-sont:ito clic io firccva niio crcdilorc! di dircirriil:~ ire. I'pr [e -dio del liiipio volli troucc irlo ilcfcrcndo al inio avve rsnrio i lgiiiramenlo clecisorio; ed egli nllrrrii~ l crerlilo d:i I r i i vantato.Io paso, corne C dovcre, c riliro il bilancio quietanzalo ed id~c iim riiii n ap1)ogpio. ~ I : Imcglio esaminando allora questidocumenti [i itccorgo ulie ve ne ha di falsi, e procacciati

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 5 (08)

    41/51

    i relativi iliezzi probatorii presento querela per falso docu-mentale. Potr egli I' avversario mio oppornii Ic teoriche re-lative alla querela di spergiuro e alla transazione giudicialc.per impedirmi la costituzione di parte civile e la consecu-zione 'delle indennit derivatemi da quel falso? Io vidisollevarsi questo dubbio, ma non lo credo fondato. Anclieconcessa la teorica favorevole allo spergiuro nei pi IargIiisuoi termini; ed anche accettata la teorica della transazionenel su o pi ampio valore, soccor rereb be se mp re i1 princip ioche amm ette potersi rescindere le trausazioni quando e bbe roin hase i l falso documentale. Riduco la m ia opi nione alla pistretla formula ed questa - a non punibilil dell o sper-yiuro non ostn alla ptbnibilit d i un precedelate delittoelle sia stato ncyato con uno spergiuro.

    Dove peraltro (come avviene nella maggior partedelle legislazioni contemporanee) si conservi (1) lospergiuro fra i titoli di delitto, rendesi importantela ricerca relativa ai criterfi misurato~~ii questornalefizio.E tale ricer ca dipende dallo stabilire il ve-ro obiettivo del medesimo. Infatti- ." Se 1 obiet-tivo del delitto di spergiuro si ravvisa nella offesaalla religione cliiaro clie la rluantit del reatonon pu aver e condizioni varial~ili, alvo lo degra-danti. Ma la scuola moderna non pu9 accettare que-sto pensiero, perch non ammette delitto religiosodove 1' animo dello agente non B diretto ad attac-care la religione - ." Nemmeno pu trovarsi Inobiettivitn giuridica dello spergiuro nel detrimentoinferito al patrimonio privato. GiA sotto i l puntod i vista morale B malvagiti maggiore lo spergiu-rare per dieci lire che per mille. Ma poi le norme

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 5 (08)

    42/51

    dei delitti contro la propriet privata non sono permodo alcuno adattabili al fatto presente. Non me-rita protezione speciale chi in spreto della leggecivile non si procur prova scritta dove quella loimponeva: non merita protezione speciale chi pertrascuraggine propria smarr il documento: on me-rita protezione speciale chi per la falsa economia dinon spendere nei testimoni o nella estrattura deititoli ricorse al giuramen to nel maligno disegno dicondurre 1 avversario in un tranello, e rovinarloposcia con la querela. Io non credo assolutamenteclie a criterio misuratore dello spergiuro si possaassumere quello che domina nei reati contro laproprieth privata - .0Dunque se lo spergiuro incausa civile si VUOI mantenere fra i delitti bisognaravvisare la sua obbiettivitA giuridica nel mancatorispetto alla solennit del rito giudiciale. Ed allorabisogna cercare i criterii misuratori della sua quan-titi nelle sue condizioni intrinseche: e pi severa-mente di ogni altro punire lo spergiuro che caddesul giuramento deferito di ufixio dal giudice.

    (i) La convenienza di mante nere una sanzione penale con-tro lo spergiuro della parte nei giudizi civili si recente-mente sostenuta con molto calore i n apposita memoria dalPresidente Za n e1 a. Ai contrario la convenienza di ab olireogni sanzione penale contro lo cpe.rgiuro si i? propugnala inuna dissertazio ne clell'Avv. Antonio SC O t t i inserita nell' Ecod e i TriDu?zalinei nzcin. 2122, e 2123. Ad ovviare gli sconcinei quali urta cos 1' una come 1' altra di tali opinioni vi i?chi propone I' abolizione di ogni giuramento come mezzo diprova nei giudizi civili: lo ch e parmi s ia uno sciogliere ilnodo alla foggia di Aless andro . Altri lieno g ran conto delpensiero che essendo nelle vedute delle moderne legislazioni

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 5 (08)

    43/51

    civili di estendere I' uso delle prove precostituiie, i l nesaresanzione allo spergiuro un mezzo indiretto di giungere asimile fine, perc b non avendo le piirti spcran za nella que relacriniinale si renderan no sollecite a procurarsi in ogni loropallo I;i prova precostituita. M i fermo su questa osservazionee dico - . O che la mia esperienz a non nii d ragio ne dicontarc gran fallo sopra codesto calcolo, perc b ho vissuioin un paese nel quale dal 3806 al 1848 Iia dornina tci la leg geFrances e con tutte le su e coiisepuenze relative allo sper giur o,ma non ho veduto allargarsi nel popolo 1' uso delle prove

    re costituite - .0 che sperare lo allargamento dell ' usodella prov a precostituila in Italia una visione, a fron tedell'ostacolo clie le fa da un lato 1' enorme numero d' i l lel-lerali, e dall' altro Iato la enor mit dci da zi sug li a lti pub -blici - ."dico Tirialmenie clic ques ta argome ntazione hdel coriio cm pirico, al qua le n on si arlatta il riiio storiiaco;perchb non si dico di pu nire o non pun ire un delitto in 0s-sequenza a ragioni di giustizia, n ~ a ens pe r calcoli firian-ziarii O per vedute indirette. Con tali forme di ragionaiiienlosi potrebbe anche dire essere utile di non punire conle frodechi spetida come carta niorieia un biglietto di felicitazionedella D / l ~ i c c t d i co~trl1limc7zti, erch cos il popolo s' indiirrli;id impa rare a leggere. Rispetto le opinioni di coloro sui qualiJianrio valo re gli argorrienli di que sta fo rma , nia io no n POSSOintliirini a d;ir loro alcun peso nelle qucstiorii di giure penale.

    17inalmente sotto i l rapporto del grado nella forzafisica pri9 osservarsi che assai maIagevoIe sar co-struire la prova di rina complici ti^ ( 1 ) cfficncc in que-sto mnlefizio: e pii[ nialagevolc concepire il tentativopunit~ilc.Quei coilici che (come l' austriaco) hannoconteniplato specialnicnte la ofeq*ta a giz6vuve l'hall-no parificata allo spergiuro consumato : lo spcrgiii-

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 5 (08)

    44/51

    ro non pu essere che delitto formale; ni: pu so-stenersi che il falso giuramento prestato sia u n ten-tativo perch per avventura il giudice trov8 mododi dar sentenza contraria a chi aveva spergiurato.In quanto poi al grado nella forza morale sogget-tiva vuolsi notare che grande differenza i.ntercedefra chi spergiura pro h l c ~ o aptafzdo, e clii sper-giura p - o dci?7~120 i t ~~ i zdo .O speculalore che conlo spergiu ro nii rh ad a rricch irsi cli una somina chenon gli e r a dov uta non a vr a scusa : izla il pigioria-rolo che in procin to di vede r cacciata la sua fanii-glia in mezzo alla strada, e il iriiscioabile del ~it oi- eclie in procinto di veclersi portato via il pagliarec-cio, giurano di aver pagato o la pigione od i l debitoche non pagarono, avranno sempre nella pressionepsicologica che li sospinse a fallire rina scusa agliocchi del giudice.(l)oine pub intitti concepirsi un cu~rliiivanic.tito i i a k -

    rialc od una cooperazione al falso g i ~ r ~ ~ i n e n l olclla parte?Pub vei4ficarsi una coinplicii moralr per isliyrrzione, ossiaper corlsiglio doloso. illa poiciib la par te ch e ciur a lia rin'iii-teressc priiicip:ilc a delio(liiere ed uii iiiovciiie tuito suopro l~rio , ar c:iso rarissim o ed eccczioiialc qiiello in cui sidimostri nel cotisiglio del tcrzo qucllii eficacNt (S. fiO) ciirasolci lo reiide po lit i c~ me nle mpulabilc ; l nieno ch e cliiel terzonon ahhia in si! certe qii;ilili pe l ' s o~ l n f ida Lir crrdcrr clieIc sur insinuazioni siaiio sl~ileprol)oii

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 5 (08)

    45/51

    nel quale deve aversi come consumato il delitto; ctale ricerca pu essere interessante cos per la com-petenza come per la penalita ed altro. Nel caso scm-plice poco v i vuole a dire che lo spergiuro si con-suma colb cloce s i gizwn; ma non abbiasi tanta frettaa dir facile un prol~lem a.Accade spessissimo che inun processo civile pendente appo un tribunale yuan-do si cteferisce il g iura men to da an a pa rte a115 alt ra,la parte che deve giurare dimori in altra Provinciaod in estero stato; ed allora la pratica B quella didelegare il giudice del luogo dove la parte climoraa riceverne !e risposte. L a lite B a Napcrli. L' attorelia deferito il giuramento al reo convenuto: il reoconvenuto, quantunque Napoletano, trovasi per irn-piego o commercio a Firenze o a Verona : si fannole rogatorie e gli atti opportuni perchk lo incidenteabbia rapido sfogo, ed il Trilmnale di Napoli de-lega il giudice cli Firenze o cli Verona a ricevereil giuram ento ; il reo lo presta e g iur a il falso. Maoggi (1869) abbiamo nella Provincia di Napoli uncodice che niente punisce lo spergiuro : abbiamo nel-la Provincia Toscana un cotlice che lo punisce mi-temente: bbiamo nella Provincia Veneta scueris-sime pene. Ecco la complicanza. Quel Napoletanoche avrebbe impunemente spergiurato nel giurlizioa Napoli dovr8 ess ere punito p er 1 accidentalit delladelega del suo interrogatorio; o viceversa nei giu-dizi che si agitano in altre Provincie potr sper-giu rarsi iinpune mente usanilo lo artificio di farsideferire 1 interrogatorio nello Provincie meridiona-l i? Comprende ognuno adesso In gravitd del clubbio.I,a regola per cui si guarda al luogo dove si con-surn0 il fatto rnatcrinle porterebbe a simili oscil-

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 5 (08)

    46/51

    Iazioni mostruose ed assurde. Potrebbe avvenire chedi due correi d c ~ e ~ i d igualmente citati, ugualmentsinterrogati, ugualmente spergiuri, 1' uno soggiacciaa grave pena perch interrogato a Torino, e l'al-tro derida la giustizia con la impunit che procuros-si merc 1 artifizio di farsi deferire 1 interrogatorioa Palermo. Impossibile ammettere simili sconci.Bisogna clunque trovare la formula m ercb la qualepossano ragionevolmente eliminarsi. E la forninlapronta quando si ricordi che il giudice delegato nonesercita una giurisdizione sua, ma la giurisdizionedel clelebante. I1 Tribunale, in quanto si contemplacome oggettivo clei reati contro la pubblica giusti-zia, non & una materialiti, di terra o di calce, mauna idealita costituita dalla giurisdizione. 11 giudicedi Firenze non avrebbe giurisdizione di fare attinei giudizi che si agitano a Napoli od a Parigi: seegli li fa legittimamente li fa come delegato delgiudice cli Napoli o di Parig i, de i qu ali B una lungamano. Esso per quel mom ento e per quell' atto v ienea far parte del Tribunale di Napoli o di Parigi, ela giustiz ia offesa col me ntire in quell' atto B lagiustizia di col, non quella che abitualmente si servedal funzionario delegato. Come la casa dello amba-sciatore straniero si considera a certi effetti giu-ridici territorio cli quella Nazione che si rappresentadallo Am bascia tore, cosi la stanza dove precaria-mente siede il giuclice nostro come aggregato perun dato atto al Tribunale di altra Provincia, si con-sic1ci.a cornc un momentaneo prolungamento del-i' uExio ili cluclln Provincia. Io la penso cos, e cosla ragiono, perch altriniciiti nc vengono assurdirepugnanti al senso mortile. Identico problema pu

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 5 (08)

    47/51

    - 91: -sorgere in tema di falsa testimonianza, cluando pervia di roga torie e deleghe i pii1 testimoni si esa-ininino in luoghi diversi, e in luogl-ii diversi inen-tiscano alla giustizia. Il giudizio e unico : identico el' oggettivo giuriclico cosi astratto conle concretodelle dae deposizioni false, e repugna che due col-pevoli d i uno stesso clelitto sieno giuclicati con di-versa misura l)er l'accidentalith di una firma giu-diciaria. PuO anche dirsi clie il delitto consiste nelportare la falsit nel giudizio principale; e che lafalsit detta a Napoli destinata maliziosamente adassumere sembianza di veritti nel giudizio cli F i-yenze, una falsitj che sviluppa 1 ultimo suo mo-mento di consumazione non a Napoli ma a Fi-renze. Se un Italiano postosi in scellerato accordocon uno avvelenatore si rechi in Francia a provve-dere il veleno e lo spedisca al suo alleato il qtialeconsuina il venefici0 in Italia, rlualorn venga cjua nr-restato c tradotto in giudizio insicrne con l'autoreprincipale, non potrk ojlporre la incornpctenza, nonpotr pretendere di essere giudicato con In leggestraniera, allegando che egli e colpevole soltanto diun Btto costitutivo di cornpliciti, ina clie questofatto egli non consumava in Italia. Lo idcnlico ne s-so giuridico che lega 1 atto di com plicit& escg aitoall' estero con il delitto principale escgriito qua, Icgnil giuramento prestato ti Napoli col giudizio prin-cipale clie si agita qua, cc1 a1 qualc qticl giuranientoe r a scien teme nte preordinato a serv ire. I'orse nonar rb in~lo vinato a formula e lc ragioni della solri-zione di questo prob lema, c1ie rni si offri ne lla p ra-tica, e non mi riusci veder trattato da alcuno; ma

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 5 (08)

    48/51

    - 95 -la soluzione parmi debba essere quella che da mesi sostiene.C A P I T O L O IV .

    Delithi cotzhno la pztbblica giustiz ia d i personeprivate co?zti*opersone pubbliche.

    La pubblica giustizia troppe volte puO v enire of-fesa da un cittadino senza che questi rivesta il ca-ratt ere di pubblico ufficiale, o di pul~blico unziona-rio, e comunque egli agisca merumente come indi-viduo privato, tutte le volte che egli pone in essereun atto pel quale direttamente s i osteggi un decretodella autorita od una operazione cui qualche per-sona pul~blicadia mano pe r servizio della pubblicaaiilministrazione. Di qui trass e C a r m i g n a n i laterza serie dei reati contro la pubblica giustizia, aiquali consacro il presente capitolo. I titoli che vicadono sono i seguenti - 1." Resislcnsa, ecl ecci-tanzenlo a ~*es.isle~e ."esi?nisio?zc, vasione, edefl?*azio7ze del carcere - 3." avoreggiamc~zlo-4." inosse~~.r)anzai penaConle concetto ge i~ er al c reambulo alla esposi-zione di questa serie d i malcfizi vuole essere ri-cordato che la forma primitiva nella quale deveessere avvc:nuta la estrinsecazionc dei reati sociali,O quella racchiusa nella prcsente categoria. Questa una ipotesi: ma pub tenersi conle una verit sto-rica pe r la ~iec essith ogica che 1s persuade. Latrasformazione della consociazione naturale in una

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 5 (08)

    49/51

    consociazione civile ebbe la sua genesi e la suaragione di essere nel bisogno di tutelare il diritto.Dunque la prima manifestazione clello impero suiconsociati (tranne per le occasioni di guerre) deveessere avvenuta con la costituzione di una autorita rendere g iustizia, conseg nata ad un re, o acl unagerontarchia, o ad un tribunato popolare. Qualunquedi queste sia stata la prima forma esteriore dellajurisdictio P, bene naturale supporre che qxialctiespirito riottoso quando v e n i ~ a olpito nella personao nei beni dalla novella autorit le negasse obbe-dienza, e ricorresse alla forza privata per impedirneI' azione. Ecco la resistenza. Tutti gli altri reatisociali dovettero venire sviluppandosi progressiva-mente dipoi, mano a mano che si allargava il coli-cetto dello stato, e la somma delle sue attribuziuni.

    R e s i s t e n z a .

    La resistenza si definisce - na lotta di prhccticittadini con gli agenti della pztbblica forza dir ettaad irnpedi~eun atto d i g i~s t i z ia .La importanzadelle questioni che solleva questo titolo e la lorofi3equenzane l foro ci consigliano a svolgere pi inlargo la materia; e perci tratterb in separati ar -ticoli- . dei criterii essenziali della resistenza -2." dei suoi criterii misuratori - .0de l grado-1. O della penalit.

  • 8/3/2019 Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 5 (08)

    50/51

    Criterii essenziali della resistenan.