Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 5 (09)

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    D e c i a n o t r a c t a l u s cr iminal i s l i 6 . 7, cap. 11 - c-m a n i de ju re cr iminci l i lib. 2, cup. -4, S. 6 - n r in i-g n a n i eleinentn $, 865 - n v o u s legons sur le codepPnal clinp. 13 ,s . 3 et 4 - u c c o n i sc~ggii> i di r i l locrinzinnle p ~ i g .555- c s s i n n t swl tnto ( l i penn l i t ~ spe-ciale pag. 164.

    Elemento materiale dellc~ esis/e~zzct,.

    I1 concetto ginriilico della resistenza risponde in-teramente al senso della parola resislci-e, la qualeesprime 1 antagonismo di due forze clie vicende-volmente tendono a conflittarsi. Come dunque laforza della pubblica autoritb ch e si vriol vincere clalprivato si estrinseca in un' azione fisica esteriore,cosi per parte del privato occorre una forza fisicacorrispondente accib possa dirsi che egli ha resistitoagli agenti della autorit. Resistere, dissero comu-nemente i dottori, es t (1 ) cz6ri Zictoribz~spzignctve.I)i qtii la proposizione generale che la forza fisicasoggettiva della resistenza esige un cclto violentodire f io contro gli esecutori di giustizia.

    ( I ) ti r m i g n a n i elcnicnln $. 8(iS - vi - es is tere es t111 ccpp( frilorcs ptigncirc - r e rn ;I n i de j i tre crillrinnlilib. 2, crrp. 4 , ur l . 4 , n . 6 , nolo 2- - : ~b o s i vota dp-r i s~vr i LM~ t .4 8 , 71 . 5 ; e i1 1 terrnirji clic iion poless!: ;immet-I ~ r s i -esisterl:(~L p ~ ~ r u l eo sL;il)iIi I;i Corte di Cnssnzione d iFirerize nel drcrcio de l 3 decenihrc 1844 rclalore hlagnani(ioserito negli A? i n u l i d i gi i i r i sprudenza Toacunn nnno 6,

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    - 90 -pnrt. I , png. 615) e nel successivo giudicato eniesso dallamedesima Corte nel maggio 1849 sul ricorso di ,4luddulennd n P ~ ~ n t o .

    S. 2744.Prima conseguenza di cjuel postulato si B chc nonsi pti0 corninettere resistenza con la semplice vo-lontt't, nepp ure rlriailclo sin nel modo pii1 ene rgicomanii'estat:i cc pccrole. Finch lo esecutore dice al

    privato cleleui t7e?zi.,*e n cccs-ce~e, d il privato rispo ndef z o ~ oglio at?jzi)*e,' azione clello esecutore sebbenepossa clirsi non ancora inaterialniente incominciata;peraltro preconizzata ed imminente, perchi: nei do-veri srioi essenrlo rliiello d i esercitare al bisognocoazione fisica per eseguire l' atto di giustizia, conIn aiin r~n zia~ e ordine gih si fa comprendere chel' ordine si eseguirti di viva forza qualora i l privatonon vi obhcdisca spontaneo. Ma per parte del privatolioli si pu b argomentare altrettanto, perche alla di-chiarazioiie c1i non volere obbed ire non anco ra si puba k im a r e che tcrrt t dietro 1 riso della forza ma teri alee clie cosi la ? a r ? ~ l ~ ~ ~ ~ ~ z ~ ~i convertirh in resistenza.Con le paro12 si iriailifcstn una volonth con trar ia m anon ancora s i c~$~,sc(?, ancora s' impedisce 1 azio-nc clcllo esccritorc. Si puU scorgere in cluesto unailisol~l~ctlienza:nn la inobbeclienza agli ordini digiustizia, cluaiitlo pure si voglia (cunic lo fu nellcprtiticho ( l ) toscane) elevare a titolo di reato, sarhscniprc rin clelilto intrinsecainente diverso e [li granItinga minnrc tlell:~ resistenza. D:% ciO emerge spon-trincn In regola clio essenclo estremo (le1 rcato diresistenza il conflillo clclle CJZIC o ~ ~ z epubblica aprivata) ini1ispeneal)ile la pye.cenuu dell' ufficinlc

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    - 00 -al quale si preten de siasi resistito. Non si puO re-sistere ad un asse~zte.(1) Della inobOedie11,-n agli ordini dell' nulorith fecero tal-

    volta le prat iche giudiciali tos cane un titolo sp eciale di reatoper ar gomen lo dalla legge del 1786, applicando pene nii-ni me ; ma con ci6 il pi delle volte vollero se rv ir e alla nii-lezza onde evitare 1: applicazion e del pi gr av e ti1010 diresistenza. In massima C assai disputabile se ( t ra nn e asso-luta necessit di giusiizia) possii riconoscersi u u v ero re atonella semp lice disohbcdienza a d uii ordine c he ci reca dan-iio e dolore. Ma pi propriamente il titolo d' i ~ ~ o b b c d i e r ~ z uappella al caso di un dovere specinle che in ritgione ci' in]-piego astringesse un inferiore ad esegu ire gli ordini di unsuperiore , e c he sia slalo violato col disobbedire. (Jui vera-mente si pub trovare lo elemento di un reato per I:i lesionedel diri t to che ha i l sup erior e a quella obbedie nza, e peldanno che ne r i sul ta : e ta le rea to sarebbe evidentemeniesociale, percht: suppone una gerarchia. Sotto questa formanella quale trovasi contemplalo dal codice Francese nl-1' art. 254, la sede di si8atto t i tolo dov rebb e esse re la pri-ma serie dei delit t i contro \a pubblica giustizia, destinata aireati di persona pubblica coiilro persona pubblica.

    La seconda conseguenza che so rge d a quel postri-lato si che la resistenza non si commette con laiiiera inazione. Quando la volont di disobbedire siestrinseclii in una attitudine puramente passiva delloarrestando, egli non ha ancora incominciato a re-sistere, c nep pure 1ia irianifestato la inten zione de-terminata a resistere. Colui che intimato ad aprire1 uscio di sua casa neglii di farlo e rimanga iner-

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    - 01 -te (i), costringendo cosi gli esecutori ad atterrarlo,ha disobbedito, ha resistito moralmente al coman-do, ma non ancora colpevole neppure di un ten-tativo di resistenza. Colui che allo arresto intimato-gli risponda con lo afferrare un albero onde farsenepunto di appoggio, o col gettarsi in terra per co-stringere gli esecutori alla fatica di portarlo via, nonha neppur esso resistito, nb incominciato il delitto(li resistenza.

    (1) Un editto di Carlo IS del gennajo l572 dicliiar;iviiribellione a nch e il semplice riiiuto di a prir e l' uscio dellacasa ai pubblici ufficiali che: volevan o p er ufficio loro pene-trarvi; e contro quest' alto puramente negativo minacciavapena corporale, ed ordinava la dcmolizione della casa. Maquesti slanci non si r icordano che coine deplorabili tradizionidi un potere sfrenato che convertiva in delitto anche la meriiforza d' inerzia quando si oppotieva alle sue volonlh.

    La pratica anzi in questa ultima ipotesi andb an-elio pii1 o!tre, e quantunque lo arrestando si fosseagitato con la persona, recando in tal guisa impaccioe difficolt,2 agli esecutori nel trasporto del propriocorpo, ed anche avesse portato la mano sul braccioclclla esecutore non per offenderlo nia per distac-carlo dalla propria persona, disse che non vi eranoin tal contcgno gli elementi dclla resistenza, scosan-i10 il contegno stesso come un moto istintivo pro-ceileiile clul naturale desiderio dclla propria libcrtli.t'cr dirlo colpevole di resistenza bisogna clie per d ipi egli abbia spinto la mano od il piede contro ilVOL.v. 20

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    corpo dello esecutore, reagendo cos contro di lui, emanifestando intenzione di offenderlo; laonde secon-do la formula clella scuola si sottrassero da impn-tazione i conati che lo arrestando faccia rnanibusvacuis e senza offesa dello esecutore per allonta-narlo da s. Eene inteso che ci si tollera nello stessoindividuo minacciato nella propria libert ; non sitollera peraltro in un terzo. E questa clottrina b cer-tissima nella pratica italiana e dovunque questomalefizio si esprime col verbo resistere. PotB forsedubitarsene dove piacque dargli il nome di ribel-lione: ome disadatto e vizioso (1) perch comprendei n sb.pih del definito,

    ( 1 ) Parve a C a r m i g n a n i che la parola rzoeltzone ap -plicata a que.sto reato potesse esser buona, perchb esprimenteil concelto di rivolta c ont ro lo Stato. fila questa appunlola ragione per cui a me non piace quella parola, perch lostesso C a r m i g n a n i m' insegnb con la sua consueta esat-tezza che quand o l' atto o stile contro la p ubblica forza avevai l fino di aggred ire il Governo, il fatto degene rava in vio-lenza pubblica ed anche in perducllione. fila poich queldisgraziato che lotta pe r salvarsi dalla prigione non pensaneppu r per om bra allo Stato, al Principe, o al17 ordinc costi-tuito, ma so ltanto al pericolo da cui vuole salvarsi, cos nonm i so adattare a dargli il no ~rie di ribelle. Questa ceiisuradella improprie18 della parola ribellione data alle resistenzanon mia: la trovo in molti pratici che si riassumo? dalB o n f i r o in Dannimenta cap. 45, . 8 - vi - ro v e -vilate sciulur, non onznem oflendenteln of ic iu ies princi-pis ve1 si resistelztein, ificider c rebe lli onk poennm, sedtccntt61)~nzodoi~c int lo i s ~c s i s t i t n concernent i6zcs s ln lu??~ ,ac prosper i tn te~n Atp er i i : qui0 non prope~ . Pr inc ipc tn ,et cju s Stnlzcnz rebcllnt, sed prop ler ej us ofli;ciale)n; ct

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    ideo ptzcres ig nn ri judices Imc no stra tenzpestnte puiantrhos rebcllr'onis, Czcriae simplicitcr ac oflc ialib us vesi-slenfes, nul la da tti distinctione de qua su pr a; prout ect~lzadhtilrent - r a i a n u s disceptat. forenses cap. 54, n. 1,cutn seqq.- o a n CIo cons. 15 , n , 1 1, curn seqq. vol. 4-G i o v a g n o n respons. 2 7,n . 36,vol. l - e c i o cons. 604,n. 1 - a b a l o 7;esoluliones critninales, vesol. 148 -G a b r i e l l o cons . 179,n . 1 ,vol . 1 - l e x a n d r o eons .109, n. 18, uol. 1 - a r t o o i n eztt+auaga?atcQui sitntrebelles- C s p y c e l a t r o decis. 190,n. 15 - a r i n a c -C i o qzbaest. 119, n . 101 - a i l de pace pz~blicct cap . 9 ,per totum.

    5. 2747.Ma nel modo stesso con cui per giusta ragionedel senso di favore verso un accusato di delitti disangue la forza imminente si equipara alla forzagi esercitata, e se ne costituisce la scusa della pro-vocazione, cos anche la resistenza dovrii ravvisarsiconsumata per certi a tti che diano chiaro segno dellaimminenza di un atto determinato di forza mate-riale sovrastan te ag li esecutori. Colui che imbran-disca uno stile, od un' arma a fuoco, od alzi quelloo con questa volga la m ano contro gli esecutoriminacciandone l'uso a danno loro, senza dubbiocolpevole di resistenza: in cluell' atto di minacciasi contiene bastantem ente la forza fisica soggettivadi questo reato, perchh sufficiente a tratteneregli e secutor i dall' ufficio loro per lo aspetto del pro-prio pericolo non appreso soltanto come una pre+visione di possibile, ma reale e sovrastante. Nonvarrebbe altret,tanto la semplice delazione ancheappavente dell' armc, scompagna ta da atti fisici coiquali si .cominci ad eseguire univocamente la ag-

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    - 04 -greseione violenta della persona. Devesi i n una !)a-rola distingn ere fra minaccia reale, e minaccia sem-plicemente verbale (l).

    (1) La dislinzione fr a minaccia reale e in iua~cia erbalesi b segnalatu, anche a i termini clell' art. 209 de l codice Pran-cese, da B a n c lie quritri8rfbe etv,de 'n. 26, pag. 51, oveinsegna non esser dubbio che la semplice rnfmaccia a p@-~ o l a on costiLuisce attacco n D resistenza, ma ricorda pa-recchi giudicali che riconobbero questo titolo nelle minacciereali, come alzarnienlo d i scure o impostamento di archibuciocontro i l gendarme.

    S. 2748.Ci6 che dicesi circa lo estremo della lotta rapportoa colui che sarebbe passivo dell'ordine, si (leve ri-petere sal conto dei terzi. Spessissimo avviene cbementre taluno P, arrestato e condotto iri carcere, gliamici e congiunti, e specialmente le donne ( sempreprone a suscitare disordini ) si facciano a gridare e

    a tnmultaare; ora eccitando lo arrestato a fuggirecon parole d' incoraggiamento ; ra impetuosamentedirigendo agli esecutori il comando di rilascio; edora alle grida ftfiggi, f~ggi, bsciaGeZo alzda~lg g-giungendo parole iugiuriose e vituperii hi ogni sortacoritro i pubblici ufficiali. Questi disordini frequen-tissimi nella saciet8 presente ( e specialmente in Ita-lia pe r la vivacith deli' indole j hanno dato occasionea gravi dispute nel foro sulla cleilnizionc del titolo

    - .del reato e della responsahilith res pettiva dei div ersipartecipanti: e non sempre il pronunciato de i tri-Isunali l ~ a l~plicato i casi concreti i genuini dettatidella taorica. Importa clanque proceclere per distin-zione di casi.

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    - 05 -S. 2'749.i." casa - i clamori della turba tenne dietrola fuga dello arrestato, perch forse gli agenti dellapubblica forza credettero prudente desistere, o perun istante venne meno la loro fermezza; ma sen-za che lo arrestato od alcun altro degli accorsi eser-citasse atto violento o m inaccia reale contro la per- .sona dello esecutore. In questa prima ipotesi sorger

    il*titolo 8i esimizione,del quale parleremo a suo Ino-go; ma sar erroneo applicare il titolo di resistenzadove per parte dei privati tutto si esaur con soleparole. NB varia questa soluzione per la indole di-versa di quelle parole. Se esse furono i~ gi u ri o se iapplichi doverosamente il titolo d' ingiuria qualifi-cata; ma non si turbi lo intelletto del giudice coii-fondendo l' aggressione contro .l' onore del pubblicoagente o della su a ,divisa coo 1 aggressione controla sua persona che mai non avvenne. E se in quelleparole ve ne furono di esprimenti minaccia, si ap-plichi pure il titolo di minaccia, ma non si confon-,da la nuda ininaccia veroule con la minaccia .reale,che sola puii dar vita all' atto fisico equiparabile allaviolenza attiva costituente la resistenza (l).

    '(1) Queste distinzioni non bene si avvertirono dagli an-lichi dottori, per la ragione che non fecei'o della resistenzaun litolo speciale, ma contemplarono soltanto la eszinirionc, 'e nella resistenza non videro che un mezzo di quella: co-sicch nlla maggior par te dei vecchi institulisti non troviaffatlo. il titolo di resistenza e nei pi mode rni lo trovi com eun acoessorio della esimizione. I criminalisti francesi domi-

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    nati dal concetlo inesalto della ribellione ne parlano fr a idelitti di maest per poi venire a dire c he la resistenza nonb lesa maest di prim o capo, e il pi delle volte neppurelesa rnaesth di secondo capo: g l i altri si preoccupano de l .dann o alla giustizia pe r In sottrazione di un arrestato. Aiprimi signoreggia la mente una idea astratta di {fine, ch enon reale: a i secondi la idea di un e p l t o , cba non sempre costante. Na la resistenza ha il suo essere specialenel l ' ntttccco alla persona degli agenti di ciustizia, indipen-dentemente dal fine polilico, o dall7 effelto di Una evasione.Costiluirne un titolo speciale di pe r sb s lante che si esau-risce nella materialith con la sola lot ta, al tempo stessourla necessit scientifica, ed u u bisogno pe r la retta dislii-buzione delle imputazioni. Anche senza il p ensie ro di SOL-trarre una persona od una cosa dalle m a n i della giustizias i pu usare violeiiza contro gli ufficiali per impedir loromolte altre operazioni di pubblico servizio; c sempre r imaneIn essenzialilh criminosa della violenza usata per opporsialla esecuzio ne della legge, o di un or din e clellj autor ith.

    2.0 Cuso- i clamori tennero dietro gli atti A-sici; e realmente si uso violenza contro gli esecu-turi, o da alcuno do1 popolo o ilaiio arrestato. I nquesta ipolesi B nato il mutarsiale del titolo d i re-sistenza. Questo deve applicarsi agli azc$ari dellarnadesirna: ed anche coloro che' li istigarono conle grida potranno nei congrui termini essere dive-i~ ri ti orresponsal.)ili del fatto zlllrni, giusta le regoleordinarie della compliciti.

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    3."Caso- on vi fu atto materiale di violenzacontro le persone dei pubblici ufficiali; n&vi fu asi-rnizione. In mezzo alle grida , ai fischi, alle contu-melie, ed alle minacciose parole, gli esecutori tran-quillamente compirono la ope ra loro. questo il casonel quale spesso vidi illaquearsi i giudici minori edanche talvolta gli stessi patroni. Non vi B titolo di esi-mizione; e questo chiaro ; on vi titolo di resisten-za, pere118 non vi fu lotta di forza materiale controforza materiale. Ma si volle and are immag inandoora il titolo di tentata esimigione, ed ora i1 titolodi tentata resistenza, senza vedere lo assurdo ditali due formule; e dimenticando che se la esimi-zione e la reiistenza sono due delitti che izon sipossono consumare &parole, non si pu amniettereche con le sole parole s' incominci la esecuzione de imedesimi. Fosse p ure negli acclam anti il desicleriodi esimere; fosse in loro lo intendimento di inco-raggiare lo arrestato a resistere : abbiamo intenzio-ne e parole, e niente pi che intenzione e parole;ma non ancora abbiamo un atto esecutivo abile acostituire il respettivo conato, ed Q un errore l'op-porre che se alla intimazione di rilascio B srisse-g li to lo effettivo rilascio, la esimizione si B da col-pevoli ottenuta a sole parole. LO errore di questaargomentazione Q cluello troppo ripetuto tutte levolte che in un mandato, in un comando, od in unaistigazione, si volle sofis.lican~enteavvisare un ten-tativo. Il paralogismo consiste nel contemplare ilcaso in cui alle parole abbia tenuto dietro per parte

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    di alcuno u n atto fisico che per natura propria co-stituisca o ia co~zsunzazione il princiyio di esecu-zione del reato al cluale dirigevasi la volontcS espres-sa da altri con quelle parole; e poi a questo casoidentificare l' altro caso essenz ialmen te difforme i ncui quell' atto fisico non abbia altrimenti tenutodietro per parte di nessuno alle parole eccitatrici.Nella prima ipotesi vi in qnell'atto fisico il ma-teriale o di un tentativo o di nna consumazione;ecl esistendo questo si annoda al medesima la pa-rola eccitatrice, non come elemento materiale d iesecwzione, ma come elemento materiale di com-plicitd puramente morale. Nella seconda ipotesi laparola non pu connettersi con 1' atto fisico esecu-tivo che non esiste ; e poichb la parcila in sB fioriincorni.izcia la esecuzione n& della resistenza n &dellaesimizione, essendo impossibile ravv isarsi un mo-mento ontologico dell' uno o .dell' altro reato , cosB veramente assurdo trovarvi un conato punibile,tanto piu che la parola non avendo prod01~to ffettonessuno P. naturalmente a guardarsi come mezzoinidoneo. Tanto B assurdo trovare un tentativo diresistenza o di esirnizione iii chi grido ficggi, o gridlasciatelo, quando lo arrestato non ftigg n& resi-stette e neppure esegu atti fisici incoativi dell' unoo dell' altro, quanto lo era il trovare tentativo d iomicidio in chi disse uccidi quando nessuna manosi mosse ad incominciare la strage. 11 materiale deireati non si supplisce col pensiero. Tutta dunqu e laimputazione doveva restringersi nel titolo d'ingiurieo di minaccie verbali.

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    Malgrado la evidenza di queste verit s' incon-travano sempre oscillazioni e dubbi nelle pratichecontingenze. Per loch fu opportunissimo i1 divisa-mento del legislatore toscano che ide un nuovotitolo (1) di reato, e lo configuro e descrisse all' ar-ticolo 145 clandogli il nome di eccitamento alla re-sistenza; delitto sui generis, che si completa in sstesso, o che serve d' impedimento alla proclamazio-ne di aberrazioni contrarie ai principii scientifici eproduttive di pratiche ingiustizie.

    (1) 11 coocctlo di f ar e dello cccilanzento a resistc?.c untitolo speciale di reato distinto dalla resislenza, trovavasi an-cora uei codice France se del 181 0 all' art. 21 7 per il finedi costituirne una com plicith quand o la resistenza ebbe luo-go, ed un fatto sui get tnt is (punito col carcere fino adun ann o) quando non e bbe luogo. Ma 1' art : 217 Francesetenevabil solito sjslerna d i d efinire i reati pe r via di descri-zioni m a t er i a l i - vi - oi t par des d i scours tenusclans des Iic ux ozb r uni ons pulics, soit pn r placcirdsufiche's , soi t pnr cri ts inzprims; n tale sistema si cor-resse con 1' art. 1 della legge del 1 7 maggio 181 9 che abrogl'{art. 217: laddove I' art. 1 4 5 del codice Tosc'ano procede;inche qui col metodo indubitatamente migliore di definirei reali con la indicazion e oggettiva d el coucetto giurid ico- vi - hiu7zquc in qualsivoglila modo hcc. eccitato adun a res i s tenza cc . Anche qui scorgesi a colpo d' occliioqaatito sia saggio i! metodo Toscano e quanto sia vizioso ilinetodo Francese : con la semplicissima formula Toscana nonvi i? caso che sfuggzi alla repressione, mentre 1 art. Fran-cesc con tutla Ja sua minuziosa descrizione di materialil

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    lasciava s em pre aperta la via a delle impunii. Per esempio,nel caso di arresto di alcuno i n casa propria, gli amici chelo avessero eccitalo a resistere evadevano per 1' art..217ogni pena. Il vizio di sistema, e riproduce i suoi e,ffelticostanli in ogni sua esplicazione,

    Lo eccitamento alla resistenza B dunque una nuo-va figura criminosa ormai acquistata alla dottrinapenale, e che ogni savio legislatore deve apyosita-mente descrivere e prevedere, onde evitare erroripratici psrniciosissimi. Noi stessi avremmo dovutoassegnare a questo titolo una distinta sede di trat-tazione se lo amore di brevit e di chiarezza nonci avesse consigliato a darn e cenno al presen te Iuo-go. Esso b un titolo supplementario, che trova la suacongrua applicabilit quando le contingenze del casonon offrono titoli pi severamente puniti. Esso B insostanza una forma d'istigazione a delinquere chesi specializza dalle altre per la circostanza che lasua azione n on si esercita soltanto sull' animo delloistigato m a eziandio sugli ag enti della pubblica forza(che in certa guisa s' instigano a mancare al]' uf-ficio loro per debolezza o piet) e sul pubblico, dalquale vagamente sembra sperarsi lo eworia$2cr ali-quis di un liberatore; lo che le attribuisce carat-teri particolari.

    f 3 . 2754.Questo reato B veramente forrnab. La sua ragio-ne di essere sta tutta nel danno pole~zxiule.Se con-segui un danno effe.ttivo, perch realmente si resi-

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    stesse o si esimesse lo arrestato, il titolo di eccitn-mernto sparisce. Pu concorrere con la ingiwria econ la minaccia verbale, ma pu benissimo esistereanche isolato. Tutte le volte che ad occasione di unarresto si saranno da terze persone emesse vociesprimenti o il consiglio di resistere allo arrestato,o la intimazione del rilascio agli ese:utori, senzache o quel consiglio o quella istigazione sia statoaccompagnato o susseguito da violenze od abbiaimpedito la effe ttuaz ione de117 ordine, sa r applica-bile questo titolo. Vana poi sar la questione inten-zionale, perchb le voci inducenti o a fuggire o aresistere o a rilasciare non possono emettersi senzala corrispondente intenzione.

    Bens la questione intenzionale potr sollevarsiutilmente anche in questo reato di eccitawzefitoquando occasione del medesimo siano usta te e sevi-zie ed i mali trattam enti usati (tagli esecutori a dannodegli arrestati. In tale ipotesi potr Sirsi che la in-tenzione alla quale si fspirav%m,4e voci degli ac-corsi .e ra quella d 7 mpedire una crudelt delittuosa,era lo sfogo di una piet e di una giusta indigna-zione d i anima generosa, che non pn ascriversj adelitto. L' articolo 145 del codice Toscano ha punito1 eccitamento a resistere non seguito da effetto conla carcere da un mese ad un anno.

    S. 2756.

    Tornando agli elementi materiali della resistenzapn ai medesimi riferirsi anche la condizione delle

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    psrsone, come si accenna nella definizione. L' attoviolento deve procedere da persona privata (1) unacollisione che sorga fia esecatori ed esecutori, per-chb gli uni e gli altri vogliano eseguire essi l'attodi giustizia, e cosi impedirlo agli altri, non resi -stenza. Se persone p rivate p er ultroneo zelo vengonoad eseguire un atto di giustizia, ed altri privati loimpediscono con la forza, non 6 resistenza. Ma sebene addentro si guarda questo requisito delle con-dizioni delle persone, esso attiene pi veramente alfine, e cosi allo elem ento intenziona le del malefizio.

    (1) h chiaro che la insubordinazione militare commessaclai subalterno contro il suo super iore ( e della quale trallaE n g e h a r d de jure militzcin naturali, fS . 609, pag . 248 )non ha niente che fare con la resistenza del giu re penalecomune. N quella pu coordinarsi ai principii di questa ;n in questa possono i penalisli trasportare i precetti ecce-zionali del rigore di quella. Sono du e titoli sostauzialmenledistinti, d vi ha illazione possibile dall7 uno all' altro. Delresto condizione essenziale del materiale della resistenzache prima di tutto si dichiari essersi usata violeuza controun pubblico Ufficiale. Ora qui niisce la questione s e questagunlit di pubblico Ufficiale offra una r ice~ca i fat to, co-siccb debba deferirsi ai giurati e da questi giudicarsi i n -censurabilmente; oppure se sia ricerca di dirilto, e cosdi competenza delle Corti e sindacabile dalla Cassazione.I nostri Tribunali si sono pronunciati per la queslioue didiritto: Cassazione di Palermo 1maggio 186G; Cassazione diFirenze 1 aprile 1868, affare Mereiai.

    2757.Questo qeyuisito della pubblica quulijd nella per-sona a cui si resiste ebbe una seria modificazione

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    - 13 -dal codice Toscano clie fa a1 tutto trascendente inodio contro simili reati. L'art. 143 estese la nozionedella resistenza anche a chi impedisse un atto digiustizia che' si esegaiva da persona privata perordine della autorit: e non distingoendo la legge,ci deve intendersi anche nel caso che il privatonon sia accompagnato da un pubblico ufflciale. Noinon possiamo aderire a tanto denaturamento de ltitolo. Se si fa la ipotesi d i privati che diano marrforte agli agenti pubblici i n loro compagnia, non vene ha bisogno vernno. Se si suppongono privati ch eagiscono a solo, osservo - loo sser brutta cosa efonte di disordini lanciare i privati contro i privati,senza la bandiera cii alcuna divisa che mostri agliocchi di tutti la rappresentanza della giustizia -2."b assurdo cbe la legge sia meno potente dell' or -dine di un ufflciale. E la legge che m i d i dir it todi difendere le mie propriet, di arrestare nn ladroin flagrante, e simili. Ma pure ta tti insegnarono chese si resiste a me in tale occasione non sorge cheuna rissa privata aneichb un a resistenza -- 3.0 'au-toritd della giustizia. e la sua dignith non tolleranose ne deleghi la rappresentanza pe r libito di ungendarme a qualunque privato; che forse e personavile e odiata dal pubblico - ." il resistente avrsempre la scusa della buona fede - 5." non puimporsi che il cittadino chini la fronte in faccia a1suo ognale per un asserto di questo. I o nzi attengoclunque alle vecchie dottrine. E tanto b contrariaa questa innovazione la dottrina universale dei dot-tori, che trovasi da tutti .sollevata la questione sead avere il titolo di resistenza sia necessario che1 nfficialo vestisse la divisa 4611 ufficio suo: sul ch:lie

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    i pii1 benigni assolu tame nte eliminarono il titolo perla mancanza della divisa: i pi rigidi vollero chealla divisa supplisse lo essere 1' ufficiale notoria-mente conoscinto dai resistenti: ma 'nessuno osoandare pi oltre (2).(1) Questa distinzione comune presso i dottori. La divisa

    non ha altr o scopo trann e quello di rive lar e ai cibtadini larappresentanza della legge. Quando 1' uomo c he si asserisceesecutore della legge conosciuto per tale da chi ~ I Iesiste,quantunque non vesta divisa, non vi 15pi bisogno dell' ufficiodi quesla. Non queslione di cenci, ma di err ore di fattoe di buona fede. fila quando la ignor anza della q ualit uffi-ciale sia vera e non affettata, la rn;incanza di divisa ec -cezione concludentissima, non perch ci tolga i poteri alloagente pubblico, ma perchb ci esclude il dolo in chi gl iresiste. Noi credia mo che con siffatto criter io voglia e sse reintesa la massimti che in termini app are nle me nte pi larghisi altribuisce al giudicato della Corte di Cassazione di Palerniodel 1 4 set tembre 1865, ' altronde la giurisprudenza di Pran-cia si pu dire costante nello amme ttere che qi~ an do a mnn-ciinzn di divisa coudiisse i resistenti uella iprioranza dellaqualit 4 ofiiciale spa ris ca il titolo di ribellione ; B l a n ol i eqztatridnze I i u l e 11 . 48, p a g . 86.

    11.

    .FlemenEo intenzionale della vesistenza.g . 2758.

    Estremo indispensabile a questo titolo di reatosotto il rapporto della proeresi crirninosa si chelo imputato agisca pel fine cl.i i rnpedi~eUn atto d i

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    giustisia. Questo estreuo a prima giunta facilee piano.'Esso ci insegna che chi abbia usato perdiverso fine violenze per quanto gravi contro gliesecutori, anche nel momento in cui essi eseguivanoun atto di giustizia, non B imputabile di resistenza.Pongasi che gli agenti della pubblica forza per tra-durre uno arre stato alla sua destinazione attrav er-sino un campo sementato: pongasi che il proprie-tario non volendo tollerare quel danno, ed accesodi sdegno, abbia lanciato sassi o ammenato percossecontro gli e secutori; costui s ar responsabile deltitolo di reato che si svilupper clalla sua azione

    ' nel rapporto del diritto individuale della persoiiaaggred ita, ma non potr tenersi a calcolo come reodi resistenza, perchb non agiva pel fine di opporsialio arresto o alla traduzione dello arrestato nellecarceri. Quando pure ne avvenisse che lo arrestatoprofittando di quello emergente si fosse sottratto,.tale esimizione avvenuta oltre la intenzione degliagenti non potrebbe mutare il titolo avverso a 10-ro, perch non si ammette rispetto ai privati riiu-provero di esimizione colposa. Tale circostanza do-vrebbe valutarsi come effetto piti grave, derivatodal fatto, ed aggravante il titolo della lesione per-sonale; ma'questo sarebbe il solo titolo obiettabilea quella rissa. Fin qui non vi sono clifficolt (1).

    (1) Quantunque usi formula inversa, i l codice Toscauo al-]' arl. 145 rispetta queslii veritb : la resistenza nel siio ele-mento inteuzion;iie coosiste nell' opporsi a g l i ordin i : e laopposizione ha per suo implicito la volont del contrario.

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    - 16 -S. 2759.

    Non B disutile ricordare qni il concetto cardinaledella classazione dei reati ordinata dal C a r m i-g n a n i , e dal principio. della quale (salvo qualcherettificata applicazione) mai noi ci dipartimmo. E ildiritto aggredito quello- che dete rmina la classe. Ma ildiritto aggredito prevalente, perchb assorlsisca 1 ag-gressione di altro diritto, bisogna sia stato obietto diuna aggressione diretta tanto se lo fu come mezioquanto se lo fu come fine. La uccisione di un uomoper fine di furto toglie il reato dalla classe dei de-litti contro la proprieth per condurlo in quella deidelitti contro la vita, e fa sorgere lo esecrato titolodi latrocinio se fu uccisione voluta; ma un omicidiocolposo intervenuto in un furto un aggregato chenon denatura il titolo principale. Nei reati controla giustizia la aggressione deve essere diretta inten-zionalmente contro il diritto universale che hannotutti i cittadini al rispetto della giustizia pubblica.Se per fine privato s' ingiuria, si ferisce, od aiico siuccide un individuo, con animo di aggredire il dirittoindividuale e senza direzione ostile alla giustiziapubblica, il delitto sociale non sorge, quantunque loindividuo agg redito fosse u n pubblico ufficiale, equantunque accidentalmente .ne sia derivato un im -pedimento all' atto di giustizia. Rimane il delitto~zaturaledeterminato dal diritto dello individuo chesi aggred; sia desso lesione, sia omicidio, sia in-giuria. Lo accidente della qualitti personale, o del

    . risultamento' pi grave che ne derivo pel turbatoesercizio, quando a questo non si mir dallo agente,

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    costitnir8 una pzlnliflca, pe r la duplicit del dirittoeffettivamente leso. Ma quantunque il diritto lesoper accidens sia diritto sociale, e d i regola I' attaccocontro u n diritto universale porti il reato ella classedei sochli , tale spostamento d i classe qui non av-yiene, appunto perchk so vi fa una offesa del.pi gra-ve diritto non vi fa una aggressione dzi-sJta controquesto diritto. sempre lo identico concetto chelascia tanti reati natnrali nella loro pristina classemalgrado la concomitanzn d i una lesione inferitaad un diritto universale: 8 il concetto per cui nonpassa nei delit t i sociali il furto sacrilego, il furto d icosa pubblica, il danno dato a pubblica propiieta,e tariti altri casi analoghi ; il concetto por cui an -che la uccisione del Principe avvenuta in una rissaprivata offrir& un omicidio qualificato, ina non de-genera secondo la rrrcderna scienza in perduelliune.alanca la 'intenzione diretta ad aggreclirs i1 iliritdouniversale ; & tale aggressione cos intrinseca alfatto da compolietrarsi 1 una coli 1 altra volontG.Ch i feri od iilgiurib il pubblico ufficiale per privatacagione niente pens a ledere In pubblica giustiziaod a fhrla cadcre in discredito. ~icor&sia tesi c heponemmo come cardine al S. 36. L'oggetto de l ipeatonon 12 cosu O PBYSORC~ SU cu i cade il fatto, rnc?i l ~l.inritiouggl.edito.

    hln una questiono graviasiha, e forse la pii1 g r ~ v ee perplessa che presenti il titolo di resistenza, sorgequando lo imputato ag verarnenteper i f i . r ~ s d i ~ euel-2 cttlo a cu i davano opera i pubblici uficiali, 11x1dci-

    TToL, V. 27

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    duca che quel)' atto non era un a t t o di giust.ixin,ed effettivam ente risulti che atto cli g iustizia uzonevu. In tale ipotesi sotto il punto di vista obiettivobisogna dire che un atto di giustizia non sia im-pedito, nia sia impedito bens un abuso di potere,una prepotenza, in una parola un delitto. E sotto i!punto di vista soggettivo bisogna dire che non ri-corre la proeresi criminosa essenziale alla resisten-za, perclib non ha la iptenzione di impedire un a t f od i g i ~ s t i g ' iacolui che si muove nel disegno d' im -pedire un a t t o i n g i u s t o . Cosicch per buona logicaver reb be a concludersi clre in simili condizioni ildelitto contro la pubblica giustizia sparisce, e chedeve giudicarsi clel fatto secondo i rapporti giuri-dici d'individuo ad individuo, ed obiettare soltantola lesione personale, la ingiuria , od altro titblo emer-gente dal fatto come se fosse avvenuto tra personeprivate, e quello punire sulle rispettive sue normee con quelle misure che sono consigliate dallecircostanze ( 2 ) .

    (I) Quesli principii lianoo avuto sanzione da due supre-ini giudicati : I' uno della Corte cli Cassazione di Palermode l 28 o i l ~ b r e 8 7 1, e I' altro della Corle di Cassazione diNapoli 1 0 I ~g li o 157'2, ricordati arnbedue il png. 436 ci01giornale .La Gazzella Giuridica delle Puglle anno 1,12. 28. Notabile pu re un giudicato della Corie di Appellodi Brescia del 25 ottobre: 1872 ( X c o dei Tribunnli n. 2497 )nato nel segue nte caso. Le guardie doganali a vevano seque-strato cerlecart-ii , ed i contravventori niente si opponevano6 quel s eque stro: .ma le guardie volevano impadronirsi diuna car retta pertinenle ad uno di quelli , e qui cra nata vivaopposizione, miiiaccie e v iolenze con la peggio delle guardie.II Tribunale di Cremona aveva applicata i l titolo d i resistenza

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    - 19 -(ribe llion e) ed applicala la pena dell' art. 249 del codiceSardo. Sull' appello la Corte disse male applicata la legge,perch. le guardie avevano diritto di sequestrare e disper-dere le carni insalubri, ma non di irnpossessarsi della car-rella ; la opposiziotie eras i fatta a ques t' att o, e iion a rluello.Laonde riformando ptin solLanlo per le violenze.

    S . 276f.Malgrado la nitidezza di questa argomen tazionetrovasi nei criminalisti il pi aperto dissidio su tale

    ipotesi, perch quando. la politica si mescola nellequestioni giuridiche ascoltasi spesso pi la vocedella passione che quella della logica (1). Qui infattitroviamo scindersi i criminalisti in due opposteschiere. Alcuni, seguaci della dottrina della obbe-dienza passiva, e idolatri della signoria dello Sta-to, anche a discapito della sovranit del diritto nonamm ettono distinzioni. Gli a gen ti del Governo liannodiritto di comandare, i sudditi hanno il dovere diobbedire ciecamente a tutti i loro comandi. Ai sud-diti non si pu dare potest di sindacare gli ordinie gli atti della pubblica autoritb, essi stanno in so-ciet, soltanto per obbedire. Se I' ordine o l' atto &ingiusto ric orran o alla giustizia portando quere lacontro 1 ufficiale delitf,tioso; ma prim a di tutto ob-bediscano. E se invece pretesero porre innanzi laforza ed il giudizio privato per impedire gli ordinio gli atti dei superiori, subiscano la pena della re-sistenza, salvo poscia a punire anche quelli per gliabtisi commessi (2). Tale dottrina, come ciascunovede, netta e. recisa come tutti i pronunciati ,d iqtiella scuola.

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    (1 ) ~ celebre il motto di L a b o u l a y e - ' ayorrs pcts l acidrnison de raiso nner avec 1 autorile' qu i ne rnisotzne pnspztisqu'elle n toicjour s ra is on pa r ce qu'elle n'n ju?izais rui son .

    (2) In Firenze il bando de l 30 o l tohre l6 00 r innova loi1 1704, che puniva la resistenza fino alla morte, letteralmentedisporieva che questa pena dovesse infliggersi anclie in ciisodi esecuzioni civili, ed et iam che la catticra o a lt ro esecu-z i o ne f os se i l z y i ~ ~s t a ; ci non ostante i pratici insegnavanoche tale disposizione non poleva estendersi ai casi d' i fzgiu-s t i z in no tor ia . Vedasi P a n i m o l l e decisio 75 , n,.23 -B o n f i n o in bnnnimentcc cap. 45, 1 1 . 3, et 29 - a r i-u a c c i o quuest . 1 1 2 , n. 155 et scqq. - a v i l l c a n o deb r ac l ~i o ~ e g i o a rs 2, n. 48 - B a b o s a vota decisiva.lib. 2, vo t . 48, n. 9 - ic izz i disceptcttio '10, n. 52 , c h edice legillima anche la uccisione dei birri comniessa perimpedire un arresto arbitrario: Leg. omnes 33. Cod. de Be-czwionibzcs. E i l P e g a e r a f decis. 9 ) insegn che quandolo inquisito avesse dedotlo la nullil della cattura dovevasoprassedersi al giudizio del resistente per esaurire primail giudizio di nullit d' arrcsto. E E1 i p p o i t o de Illa r s i -l i i s (prackica cri?~lninnl.is$. dil igentcr n. 5 3 ) insegn cherfuando il giudice avesse voluto eseguire la sua senlen za~nalg rado ' appello interposto amic i ct consangui nei con-t len ina l i poss tc~~ lle prcto inzpwae resistere.

    S. 2782.Ma per l' opposto i pubblicisti che rispettano i lsacro diritto della liberti individuale, e nella societcivile altro non veggono che un mezzo destinato aproteggere i diritti della umanit, e nella auto rit8sociale uno strumento necessario a mantenere lasovranitS, clel diritto, respingonu.la tiranna do ttrina

    clella obbeclienza passiva e propugnano il cliritto dilibera resistenza agli atti ingiusti dei pubblici 6E-

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    - 21 -ciali. Come il popolo ha il diritto di reagire controil sovrano dello Sta to quando si faccia tiranno, cosogni cittadino ha il diritto di reagire cohtro i fan-zionari subalterni quando esercitino atti di tirannia.La potest di costoro data per mantenere il cli-ritto; quando invece servendo a passioni individualivogliono abusare di quella potest per conculcare ildiritto essi non pii1 sono agenti di giustizia; sonoindividui; e niente pi che individui delittuosi. Sipu im porre la obbedienza alla Iggge quando B talebenchb meno giusta, perch sempre esprime il det-tato di chi rappresenta la consociazione: ma non sipu imporre la cieca e perpetua obbedienza ai ca-pricci di un uomo. I1 diritto della privata difesainterdetto ai singoli nella societ civile tran ne i casidella necessit attuale: clove la difesa pubblica di-venendo impotente a tutelare il diritto manca al-l'ufficio suo, risorge a buona ragione la balia delladifesa privata.'&uando un uomo qualunque aggre-disce ingiustamente il mio diritto, io non ho l'ob-bligo di pati rne lo spoglio; e la societ che in quella.flagranza non B pronta a difendermi deve tollerareche io mi difenda con le private mie forze. I1 di-ritto di resistenza, che voi mi consentite contro il

    , brigante intento a condurmi in sua balia per ese-guire un ricatto, voi non potete iiegarmelo avversoun pubblico ufficiale che voglia spogliarmi del miodiritto di libert e di propriet por sfogo di unapassione colpevole o di una criminosa vendetta (1).(1)Qtiesti principi1 si op pugna no a nch e sotto i liberi rog-

    gitnenti da uomini che si diaono ( e forse in buona fede sicredono) co~zse?*vrrtori;ma che in sostanza sono vclrioi.

    I

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    E si oppugnano pi c he con ragionamenti con un grido diaffettata p aura. Voi li udite ad ogni momento ripe tere che1;) societ v a i n d issoZz~ziones e n o n si mant iene Q p r i n -cipio d i nutori td : e con tale insinuazione vorrebbero cuo-prire di un velo tutte l e prepotenze dei superiori, e di-struggere ogni libert civile per un panico assurdo. I1 veroconservatore mantie ne la signoria del diritto e non quelladegli abusi. Formula stolta ed a tea quella che si possasciogliere la societ. Vera la sentenza di T i s s o ,(Re'-jle.rions sztr les pensdes de Peschn l png . 67, P a r i s 1869)les socils civ i les ne passent pns; el les se t ran sfir men t .La societ civile non si scioglier mai perch legge di Dio.Il principio di autorit non si ringagliardisce con gli ahu-si della forza, ma con la giustizia uguale per tutti.

    5. 2763.A questo sistema, che B 1 unico compatibile colrispetto alIa libert umana ed alla legge socialedestinata a . protegg eda, si sono fatti come in altriargomenti i soliti obietti paurosi e sofistici. Si sono

    esagerati i pericoli della dottrina della libera resi-stenza agli atti ingiusti. Come altra volta fu dettotutti siuiuleranno ubriachezza se ammettete cluestascusa; tutti evaderanno la pena del tentativo se de-finite questa forma di reato secondo giustizia; tuttiallegheranno la opinione del mereteicio se ammet-tete qaesta scusa al violentatore ; d altri simili para-dossi; cos si i. ripetuto che ammessa quella dottrinanella resistenza tutti allegheranno la ingiustizia del-l' atto. E la deducano pure; la giastizia non si com-muove per cib : perchb lia sempre in mano balia diverificare se giusto od ingiusto era 1 atto, e punireil resistente ad onta dei suoi pretesti nel primo ca-

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    - 23 -so, non punirlo nel secondo caso. sernpre il solitosofisma che da un secolo a questa parte lotta comeun'idra contro la scuola criminale progressiva; sa-rebbe giusto ammettere questa scusa o questa scri-rninazione, ma se ne pu abusare dalla malizia deicolpevoli. Du nqu e? Dunque ditelo chiaro il vostroparadosso fatale: noi siamo in dubbio se quest' uo-mo fu colpevole od innocente; siamo in dubbio seil suo atto fu legittimo od illegittimo in faccia allasomma giu stizia; e perci lo cacciamo in galeraper tihore che sia colpevole. E se vi fu applica-zione nella quale siflutto paradosso fosse inescusa-bile, tale fu la ye se nt e; perchb neppure pu am-mettersi che rimanga la giustizia in uno stato didubbio potendosi sempre condurre al positivo edal certo la definizione di .fatto se 1 atto era giustood ingiusto (1).

    (1) A questi limori risponda la autorevole voce di S ch:i-p e r in 1 30 I t z e n d o r f f 's Hand6ucl6 porte 6 , S. 17 nota 4,

    W pag. 142, 143, Be r l ino 1871. La lcgittinzit della resistenza(egli clice) con tro gli eccessi dei pu bblic j uiliiciali de ve giu-dicarsi cori criteri o soygettiv o: csarninando cio s e colui ,che ,rcsi sM ebb e giusli e ragionevoli motivi per creclere i n -giuslo I7 atto del pubblico ufficiale. Aucorch questi potesseessere in buona fede, non pu punirsi colui che lo respitisecon la violenza, per cb ebb e la coscienza di esse re ncl s u odiritto e di ese rcit are leg ittim ament e la facollii della propriiidifesa. Questa osservazioi~e acutissirria e giusta, percb mo-stra 1' errore di chi vorrebbe giudicare i l resistente sul cri-terio inopportuno della punibilit o no n pztnibilit dell' attoabusivo chc si respinto. Grosso equivoco giudicare la col-pa di uno sulla colpa di un al tr o; e gi da noi comb attulonel tema gen eral e clel moderarne. E la opinione dello illu-

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    st re Alemanno merita di essere raccolta, perch S C h a p e rS un Dlagistralo i o attuale esercizio d i allissimo uficio.

    S. 2764.Cili vi domanda che accettiate il giudizio del pri-vato sulla da lui v antata illegalit dell' atto a quiresistb? Chi vi domanda che accettiate il suo giudiziointorno ai limiti della resistenza che la tutela delproprio diritto esigeva? Questi giudizi il privato liemette a tutto suo rischio e pericolo: al solo mapi-strato riservasi la potest (li pronunciarli in modoapodittico. Sar questione di mistira; sar questione

    di eccesso o non eccesso nella reazione : ma quandoio non abbia eccecluto; quando io abbia strettamentefatto quello che era d i assoluta necessita perch ilmio diritto non fosse conculcato, io non feci che unatto legittimo. contradittorio che i tribunali mi rim-proverino come atto ingiusto 1' avere impedito tiriatto ingiusto. I1 pubblico ufficiale nel tenta re questonon era pi pubblico ufficiale : era u n delinquente, ela divisa che indossava non avev a a ltro valore tran nequello di aggravare il suo delitto. Se accecato dallapassione io sbagliai e resistei ad un ordine giustoquantunque sotto diversa credenza, potrete b ene pu-nirmi; il giudizio sulla legittimit od illegittimitdell' atto al quale resisto io devo prenderlo a trittomio rischio e pericolo. Ma quando avete Conosciutoche io non errava voi non potete punirmi per averfatto cosa giusta,

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    - 25 -S. 2765.

    Voi dite che io devo obbedire all' ordine ingiusto,e poscia reclamare ; he pensere te a punire severa-mente lo esecutore prepotente, a distruggere ognieffetto della indebita esecuzione ed a tutto ripa ra-re. Ma dite voi questo se riam ente o per ipocrisia?Se lo dite seriamente vi par egli morale e con-sentanea alla ec ono n~ia della giustizia ed alla co-scienza pubblica una sentenza la quale pronunci inquesti term ini; condanno l' ufficiale a tre anui direclusione come colpevole di-abuso della sua auto-.r i t e di carcere arbitrario, commesso per odio adanno di Tizio da lui senza diritto alcuno arrestatoe detenuto; e pi lo condanno a rifondere allo stessoTizio tutti i danni inferitigli : e pi condanno lo stes-so Tizio a un m ese di c arce re per av ere lottato conquell' ufficiale pel fine d sottrarsi quantunque inu-tilmente all' arresto. Che vi par egli della morale diquesta sentenza?S. 2766.

    una ipo crisia lo allargarsi sulle riparazioni pos-sibili del torto patito. Questo argomento che ha ilvizio di provar troppo non pu mettersi in princi-pio quando tra tta si' di difendere entro i limiti deidebiti modi il proprio diritto nella at tual it del pe-ricolo al quale sia esposto. Impossibile cl' altronderiparare tutti i danni di un arresto indebitamente' patito (i), e perdite patrimoniali, il discredito, gliscapiti della salute, la costernazione della famiglia.

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    Ed k poi ipocrita questo argomento, mentre in pra-tica si vede giornalmente che tali riparazioni nonsi ottengono mai; e chi snbi nn arresto arbitrariosi pu6 chiamare ben contento se il giudice nonfrappone lunghi indugi alla sba scarceraziorie. Ladistinzione fra repwaOiZz'td,od Zwe~arabi l~ fc li atto& intrinsecamente sofistica, ed equivale alla nega-zioue assoluta. In un senso tntto B reparabile fuor-che la morte : n un altro senso tutto B irreparabile,anche la carcerazione di otto giorni. Essa includepoi la petizione di principio, percl~b uppone nel-I' uomo in societ I' obbligo di tollerare qualunqueoffesa al suo diritto 'della quale sia possibile otte-nere la riparazione: e tale postulolto B cid che sinega. E si nega perche si tiene come buono anchein sociea il principio di diritto naturale che (es-clusa sempre ogni idea di vendetta) ammette comelecita gnalniiqne difesa anclle violenta.de1 propriodiritto, la quale si eserciti p ~ i i n a he il diritto sialeso, e mentre B irximinelite la lesione del medesi-mo al solo fine di tutelarlo entro i limiti della ne-cessitii attual e e senza eccesso nel modo. Servi b-gunz szmzcs (disse C i C e r o n e ) ud Jiberi essepos-simzcs; ciob afinchb sia rispettato il x~ostrodiritto,giacche la libert non Q che il diritto: ma la ser-vit alla legge non pu convertirsi nella servitiiall'uoino che a wio danno conculca la legge. An-che questo ragionamento neito e reciso : la veritiidel? una o del17altra coilclnsione dipenio dalla ve-rith del principio dal quale r ~ i ~ c t t i v a m e n t ei parte.('l)ipetono generalmetile i dottori ch e l a carcerazionei@rl pracjudiciuvz irrcpnrabz'te: a s o n e in 1. 4 , S. co?l-

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    - 27 -demnaizslz n. 51 /f. de re jucl. - a I (1 o in l . pe y divrr-sas quaest . 10 C. m a n d a t i- e v i z z a n o con.s. 5 2 , n. 8-Va I n z ii e I ii cotzsilia, lib. 1, ons . 4 5 , 161 , pag. 281.

    S . 2767.E per questo motivo che la storia della giurispru-denza crimina le ci mostra una perpetua oscillazionedella pratica intorno a cos grave problema. lo stessoquando ebbi a com battere su questo terren o alterna-

    mente vinsi o soggiacqui nelle difese degl' imputatidi resistenza secondo la diversit dell' aura politicache dominava : n sempre .tale oscillazione si deter-mina dalle forme di governo, perch spesso si v eggo-no governi inaugurati sotto la larva della libert chesono pii1 tene ri del p rincipio di autorit% e pii1 dis-potici assai che non lo siano i governi assoluti. InIngl~iIterra,dove veramente il principio della libertindividuale e della sovranit del diritto obbeditoin ogni suo logico svolgimento, B l a C li s t o n eprqfess coraggiosamente e con logica inesorabilela dottrina della equiparazione del pubblico ufficialein stato di abuso al p rivato; e 1% non s i esitd mainello assolvere coloro che abbiano resistito con laforza ad un atto ingiusto tentato a loro danno (la. un pubblico ufficiale. E si lianno esempi di giudi-cati che assolvettero persino 1' omicidio commessonella persona di un esecutore perch tentava nnarresto arbitrario (1). In Fran cia vari la giurispru-denza dal17uno all' altro estremo per le continuemutazioni del pensiero politico col8 dominante.

    (1) L' ar t . 157 del codice della Luisiana B esplicilo in qi ie-sto senso - vi - on b delitto In opposizioiie ch e non si

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    rfirige contro atti ufficiali; e perci non incorre pena chisi opponga ad un pubblico ufficiale quando egli tenta di fareun atto che non B autorizzato dai suoi legali poteri, O d i f a r eanche un alto autorizzato ma con mezzi illegali. La opposi-zione che si limita al fine d' impedire la parte illegale del-1 atta finch necessaria a questo fine non costituisce de-litto di resistenza.

    (Sriando la restaurazione francese si era propostanon solo cl' incatenare il secolo che correva, ma cliriconclurre a poco a poco il giu re penale a i temp i delleOrdinanze, ad una scuola di filosofi ret riv i capita-n atad a L e M a i s t r e e B o n a l d p arveenorm ebestemmia accennare al principio clella libera resi-stenza. Lo ilIustre B a v o u x, che gi$ nei suoi scritticome cattedratico aveva professato tale do ttrina, ven-ne a sostenerla nel foro con una memoria pnbbli-cata a stampa: e questo bast perciib il Regio Pro-curatore lanciasse contro di lui per quello scritto,1 ccnsa di avere eccitato il popolo alla rivolta. E ve-ro che B a v o u lr, comparso ,sullo scanno dei mal-fattori in faccia alla Corte di Assise della Senn acome colpevole di alto traclimento consumato colsostenere una opinione scientifica, fu assistito (1)da i pi celebri giuristi di Francia ( D u p i n e P e r-s i l ) e non tard ad av ere la ovazione di una sen-tenza assolutoria: rna pure la tenacit del principioretrivo si spinse a questo segno. Quando per lar i~oluzionedel 1830 ebbo mu tato le condizioni po-litiche di quel reame mut anche la, dottrina dellagiurisprudenza intorno la presente cluestione. Dolo-rosa situ az i~ ne er un giurista quella di vedere i

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    supremi principii di diritto renduti elastici per lepassioni politiche. E poi si vorrebbe dare per testoal giure penale la storia !( 3 ) Je soutiens (dic eva P e r s i l nella difesti di B e v o d x)

    que toule rksislnnce ti11 cicle ilMgal est esscntielle?)~crtlLdgnle, et qzce le f onctionn uire qu i uur ait tro uv In alor-Eiialzs '1' exercice d' zin acle abzisif, serait bien et ( ~ T G ? I ~ C ? Z Ltue'- ts r8islatzce lc'gule (soggiu ngeva D u p i n ) es t per-a~ j se , t l' 012 n cst jnmn is rprliensible qiiand o n i ~ s cde ses dro it s; ma is il senable azix pn rli sa ns cle l' olieis- .sance pas si ve, qzie le citogcrz, nl or s n2inw qzi' o12 ag ir ( 1s . -bi tru irenzcnt contre lu i , doh tendre le s muins aux ferspi' o n lui prsente, ozt 6i en coller' ses brcns sa r sa poilrine,comnze ces sold als du' No rd qtci prdsentent uvec tn ntc dedodl i t lc ztrs joztes a u x soufle ts de leurs o f lc iers . Si andbfino a dire clie la resistriiza agli atti illegali era un doucrein ogni cittadino, e che queslo dovere si violava da chi oh-hediva ali' ordiiie ingiusto, percli con cib as su of i~ ce ~apub-blici uniciali a!la prepoteiiza. Chi difende s stesso conlrosimili aggressioni dife nd e tuhti i suoi conciltadiui. Si C ork-681raire prvn d l a place de l a lo i , a lors i l e st d f i d f 'o i l ,21 est, du dcuoir de ci~nqzie itogen de cess cr de se souinel-t re d cclte iy'ustice: In rs ignai ion n is t plus qtte l a j~ut ien-ce holzleusc de s escl aves . 0th l a ser viti ide cle l' ign ora lzce .

    L' ultimo stato della giurisprudenza francese an-dd per via di transazione oscill'ando tra i principiivincitori e le tradizioni della pratica antecedentetuttavia careggiate in cuore $a molti. I n questoconflitto gettossi quel severo ingegno di T r e b a-t i e n (couvs de &oit cr>imifiel donz. I , pag. 146 :edit. 1654) dettando una teorica eclettica. Egli pre-

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    se le mosse da una distinzione di B a r b e y r a C,fra le ingiustizie soppoj-tubili, e le rzon sopportabili:egli dice doversi alle prime obbedire salvo recla-m o ;' potersi alle seconde resistere irnpunem ente.Ma finqu non si er a fatto un passo nella questione.Aila antica formula elastica della repavabilita e no%v e ~ a r a b i l i ta i sostituiva la nuova formula ugua l-mente elastica della toZlerabil?td e non $olZerabilith;e lutto finiva in un ambito di parole. La nuova for-mula era ugu almente elastica, perche ad un monacoedotto alla rassegnazione cristiana puO pareri3 tol-lerabile un mese d' ingiusta carcerazione, men tre adun gentiluomo fiero della coscienza clel sao diritto edel sentimento della propria diinit~, ar intollera-bile lo essere per prepotenza conrlotto prigione, cari-co di ferri, a traverso le vie popolose d i u na citth,di,pieno meriggio, e ira le grida di una plebagliaignorante che applaude alla vendetta del solclato.La nuova form ula, piuttosto che da re la chiave delproblema, esprimiva con un circolo il i*esultatob ella

    t soluzione del problema : perchb appunto b tollerabileci che si deve tollerare senza resistere, ed 15 in-iolkeq-abile quello a cui si Iia diritto a resistereper non tollerarlo.

    Questo s i comprese dal T r e b u t i e n : e volselo studio a dare u n senso coiicreto alla formula, diB a r b e y r a C, E: perchB la sopportafiilitd, ( nellaquale sta tutto il nodo di questa teorica) un se-condo enimma, ed a cki.la cercasse in un criteriooggettivo potrebbe parere sopportal2ile anche un

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    anno d'ingiusta prigionia; cos T r e b u t i e n dettai l criterio di questa sopportabilith, e lo trova neidubbio o nella cegatezza della illegittimit del co-mando. Se l'att o che si volle impedire e ra aperta-mente vietato da una legge, il privato pu impri-

    ' aem ente resis tere con ogn sua forza; cos se sitent l' arresto di un debitore civile in giorno fe-stivo, o in ora notturna, o nel domicilio chiuso, taletentativo . una ingiusta aggressione alla quale i.lecito resistere; non si resiste alla legge, ma allaviolazione della logge.

    3. 2771.Secondo questa prima regola la ostensioize clel.mandato (i) in caso di arresto fuori di flagranza,parrebbe dovere essere condizione indecli~abile el-la criminosit della resistenza. PerchD la legge vietaallo agente di arrestare senza manciata, e cos l'ar-resto che egli tenti h un atto contro la legge che.apertamente lo interdice. NB potrebbe alla m ancata

    astensione supplire la grodu$ioio.~lepostuma di unmandato scritto che lo agente dica di avere avutopresso d i s.; s i perch il privato non er a obbligatoa credervi; s perchb cotesta limitazione esporrebbeal grave pericolo ( difficile a verificarsi ma p urepossibile) che lo zelo del giudice si affratellasse conlo zelo del birro; e per coprire un abuso di poterecomkesso da costui il giudice lo favorisse di [in .mandato anticlatatci, Lo che sarebb e commettere un.delitto di falso per favarire un delitto di abuso diyotere, e per far soffr ire allo innocente che re sist.a quel sopyuso la pena di un delitto che non esi-stette. Anche la 'giurisprudenza toscana dei tempi

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    puri abbracci la dottrina della necessita non solode l nzandato, ma anche della ostensione del man-dato. N pot8 essere diversamente ovunque alla ve-rit non fece velo 1' ossequio alla tirannide ; poichirla stessa sapienza romana riconobbe questo vero ;e (quel che pii k da notarsi) lo riconobbero glistessi Imperatori. Oltre la 1. 4, S. 2, f l ne quis eunzqui in jus, sono a vedersi nel Codice la I. fin. de~iscussor.Ebus, la I. un ica de s~~er ind i c lo :d an-che D i o c l e z i a n o nella Zeg. 5, C. de jure fisci,sanziona che se qualche ufficiale voglia occupare afavore del fisco beni privati senza legittimo ordino,si possa impunemente resistere: sa~zcinzus Zicereu,niversis quorum intere st ohiicere rila.~z%s ..ut of-fkia les ab ips is pprivatis resistetztiUus cc faciendainjuria acr*ceantur.

    (1)A nc he P e s s n a ( trn l ta to d i pewali t spcciwle pag.16 3) insegna senza es i tazione ch e quando s i res ista ad unaintimazione di arresto senza regolare mandato e fuori deicasi autorizzati dalla legge, non s' incorre nel titolo di ribel-lione ma il fatto rimane nei termini di una rissa privata.Quanto alla pi nioderna pratica toscanii la valutabilit cleivizi dell' arresto a scusa del resisteute.si assoda sulle sen-tenze riferite nel repertorio del C e r r e t e l l i alla parola re -s i s t e n z a n i nn . 1 0 , 12, 1 8 , 2 0 , 22 ; e sulla decisione de1'25aprile 1833 della Suprema Consulta riferito ivi in riota ; epi modern amente sui decreti della Corte di Cassazione del 13giugno 1841 relatore Pezzella e (lei 21 giugno 1841 rela-tore Cerboni inserito negli A~aiznl id i yiurispriccle?lz: lo -scana vol . 3, pnr t . 1, col. '455 e 456. Pub vederusi anch enelle cotlclztsioni dcl F o r t i ed i te da1 Camn~el l i ,l pag. 4 1e 5 1 : K l e i n clkpzitcrtio d c slnobedic?ztict i~ i tpuni ap . 5 ;i7t C ~ I C SCollcct. ~1 1 9 . 363.

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    S. 2772:Ma se (prosegue T r e b u t i e n nella sua esem-plificazione ) trattasi invece di una errcrta inferpe-. trazione di legge, o di una irregolaritd nella ese-cuzione dell' ordine, non '8 lecito resistere. Cos sefa ordinato l'arresto in un caso in cui la custodiapreven tiva rion ricorreva , o se fu cominessa una

    nullit in un processo verbale, d i sequestro, la re-'sisteiiza & criminosa. Esistendo 170rdii1e,e mostratoquest' ordine dallo esecutore, non pucl p ietend ere ilcittadino che lo esecutore giudichi delle .sue eece-zioni contro l' ordine che egli pretende vizioso, per-ch8 lo inferiore non ha competenza in tale sinda-.cato; il privato deve obbedire sal.vo reclamo e suc-cessivo riparo Q).(l')Facendo un' analisi paziente dei giudicali della Corte

    Suprema di Francia che si vengono obiettando come autoritproclamatrice in senso assolzito della punibililk della resi-stenza ad att i notoriamente ingi~isli, o confesso non essermiriuscito trovarne uno dove in senso assoliilo siasi data san-zione a sithtta nlassima. 11 vecchia regola di ermeneuticalegale clie i.giudicati dei tribunali intan to fanno dottri na giu-risprudenaiale in quanto si connettono alla fllispecie decisa :ci che pu ess er detto pi in largo in un consi derand o nonfa massiriia se i l giudicato speciale ha una speciale ragionedi de cidere nelle circos tanze del fatlo. Ora evidente che

    ' o lotti quei casi o ve l a Corte i'iteniie legale I' alto al qualesi era resistito era impossihiie ce ro ~r ui a inassima c he le-gihtirnasse la resiste nza ad atti itzgiusli..Del pari in tiltli queicasi nei quali esis,teva il mandalo o 1' d i n e del17 a ut oi il che abilitav; gli. agenti, della forza a quella eseciizione allaVOL. T. 25

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    quale si resistette, e soltanto si elevava questione sulla re-golarit delle forme, non ticorreva 1' obielto di una ingiustiziaevidente, ma si desumeva l a ragione di resistere da un dubbi?yizwidico. In una parola io non trovo un giudicato nel qualesiasi deito, si l' atto e va eviden~emnenteWgizksto m a p u re t unon dovevi res i s tere . Si allegano, Cassazione 14 apri le 1820,affare Cosleroste; che perl contempla una semplice irrego-larit di fornla nel rriandato - assazione 5 gennaio 1821 ,affare B e r ~ z n r d ;dove .per esisteva mandalo di arresto perparte del giudice, e si deduceva soltanto' la illegalith delmandato - assaziono 3 settembre 1 824 , affare D o r a n s ; do-ve espressamente si clichiara che I' ordine era legale- as:sazione 30 maggio 1823 ; dove parimente si proclama laesistenza del mandato di arres to per parte della legge (codic edi istruzione criminale art. 106) trattandosi di delitto Ra-srai l le- assazione 15 luglio 1826, anre Camnporasso; doveparimente si deduce v;~ un semplice difelto di forma nellaesecuzione del mandato - assazione 26 febbraio 1829, af-fare Desmoliens; dove deducevasi che le guardie nell ' attodi const atare una flagrante contra vvenz ione di caccia illegal-tnenle si volevano impossessare del fucile come ciocutnenlodi convinzione - assazione 1 0 marzo 1842, affare B e c q ;dov e si allegavano vizi di foriria nell' ordine di pignor amcn tot-Cassazione 2 marzo 1855, affare Mlte; dove si dichiarache l' ordino del Prefetto al quale voleva farsi opposizioneera legitli q~ato alla necessi$ del17urgenza, trattandosi di ria- 'prire una strada comunale arbitrariamente chiusa; qui d ' al -tronde non e ra in giuoco la liberih individuale n& alcunprincipio di legittima difesa - assazione 22 agosto 1867,a r a r e F a n i cn ; dov e orasi dolla pubblica forza volulo impe-dire un c o n ~ b a t ~ i m e u l oi galli, e si pretendeva ch e 1 ordinede l Prefello di Calais proibitivo di queslo feroce spcllacolofosse eccedente i suoi potcri. Blalgrado ci pi recenleirienteB a n C h e fiziat?.i8rnc Elzide n. 4 6 , p n g . 75, et sui%) sembraessersi pronunziato contro la dottrina del1;i legittima resistcn~za. Egli osser va che lo amm elter la ristabilisce i l dominio della

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    forza brutale in societ: ma il dominio della forza bruta le .non si sostienc egli col proteggere la violenza illegitliuia?Osserva che B pi saggio obbedire e poi reclamare: rna quinon questione di saggezza, bens di diritto. Anche 0. r a z i ocredeva di essere stato saggio quando narrava di avere a

    41;arsalia gettalo lo scudo e preso la fuga.S. 2773.

    , .Bnclie questa teorica non senza diffi-

    colta. In special modo B a notarsi che delle dueresistenze possibili, quella ci08 contro Z ordine, equella contro la esecuz ione deZZ7 ordine, la medesimahon legittimerebbe mai la prima forma (1). E que-sto 8 forte se si pone come assoluto per la ipotesidi un accordo criminoso intervenuto fra chi einise1 ordine (2)e chi lo esegu. Io credo difficile dettarecon le esemplificazioni una regola cos delicata.

    (1) Aoche prescindendo dalla ipotesi di un accordo cri-minoso fra il giudice che d l' ordin e e i l subalterno ah

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    dei crite ri del sospe tto di fuga lasciaci dalla legge alla prud enz adel giudice. E conclude che l ' atto illegale sempre ingiu-sto; e cos se mp re impunita la relativa resistenza. 501-tanto aI17 atto legale pu adattarsi la ricerca se fu giustood ingiusto.

    (2) ;In alcune curie Germaniche si senza esitazione ac-colto il principio c he Sn on possa perseguitarsi criuiinalm entela opposizione e .la resistenza eliam ai fiicta conlro un at toingiusto, Cosii fra i giudicati della Curia Vismariense, raccoltisotto il nome de l BIe v i o, alla part . 5, clecis. 307, trovasifatta tale applicazione alla resistenza opposta conlro u n se -quest ro eseguito in forza di un a sente nza dalla qual e pen-'deva 17appello, ed ivi alla nota 4 trovasi registrato corneapptesso: - zidici injuriose exeqzlenti ejusque appari-toribzis ve1 ministris pro conservatione possessionis etia mai resistere licitum, ziti int cr Decisiones ~ao stra s alibiexposiLzinz est. Questa nota allude alla decis. 369, part . 4 ,ove si ripete la dottrina che il Nagistrato quando eccede isuoi poteri agisce come privalo - uando enim potestateSZKG abulilur, vi m atque inju9*ianz in fe rt , nntittl t azito?'i-tn te m et sccizcli~nuniasn qzbnsz of lciz cm t ribzrit ; avvertendoper b che la ingiustizia della ese cuzione a c ui si ha resistilonon scrimina la resistenza quand o degenera in violenza pub-blica. Ne credasi clte qriesta osservazione del R l e v o si a u nalimitazione emp irica dettata pe r mer e vedut e di politicautilit. Tult7 alt ro che ci. Gli Alemanni non e bbe ro m ai nientedi empirico nel giure penale. Essa t3 1' applicazione di unaregola gene rale; e la deduz ione logica del c ardin e fonda-

    .men tale della nozione dei male6ai. Ogni reato tragge la pro-pria essenza speciale dal suo oggelto, cioh dal diverso dirittoaggredito. La resistenza ha la essenza propria nella aggressionecontr o la pubblica giusbizia, e dove siasi iuipedito no n un attogiusto, ma un alto evidentemente ingiusto, il principio dicontradizione fa sc ompa rire il titolo speciale di resistenze.BIa la vi s pubblica, l a detnnzione arbitraria, I' onticidio, esimili, hanno un ben diverso oggettivo ~i ur idi co , 'una nella

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    lu .- 37 -pubblica tranquillitri, l' altra nella liberl individuale, 1' altronel diritto alla vita, e simili. Laonde se nel resistere si Ocommesso violenza pubblica, si sequestrato 1' uficiale, o si ucciso, la .ingiustizia dell' ordine che fa sparire i l titolo diresistenza non fa sp ar ir e gli altri titoli c he nascono dai faltiincidenti e prevalenti su quella. Tutto detto quando sigiudicano i fatti del resistente c ome s e fossero commessicontro persona pviwnta. La ingiustizia dell' ordine ha soltrattodal'calcolo della imputazione i rapp orti fra privato e pubblicoufnciale; ma non ha distrutto i rapporti ira cittadino e cittadino,n& quelli che intercedono fra uomo ed uomo. Laonde la in-giustizia del17 ordiu e potr negli altri reati che si commettan oad occasione della resistenza tenersi a calcolo come unaminorante, ma non potr distruggere lo esser loro, n can-cellarne la iniputazione, ,salvo quand o svolgano la necessitassoluta della difesa e presentino gli estremi ordin ari delnaoderame; I l titolo di resistenza er a subor dina to alla pre-s u n h giustizia dell' ordine: tolta questa sp arisc e quella: mail fatto rimtine talo qual7 2: rispetto ad altri diritti eventual-mente aggrediti. Se per resistere ad un ordine, quanto viiolsiingiusto ,ed abusivo, si eccitala una pe rdue llion e, la inap-.plicabilil d el titolo di resistenzp non pub cert ame nte elimi-nare il titolo di per.dellione. Tutto si coordina ai veri prin-cipii del giure penale.

    S. 2774.Pare a me che in sostanza la formula degli eclet-tici francesi sul problema attuale ci riconduca allateorica che fra gli antichi pratici, nei claali (vogliasio no) si trova sempre la guida per risolvere tutti

    i problemi, fu presce lta dai pii1 sensa ti e imparziali.assi distinguevailo fra ingiustizia aotoria e ingiu-stizia dncerta e dubbiosc~: arnmettenclo le regolede l moderarne nella rep uls ion ~ della prima, man-

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    - 3s -tenevano la imputabilit nella repulsione della se-conda. Citer auto ri non sospetti di dottrine rivo-luzionarie : l B a r b o s a Protonotario Apostolico eil T n s c o Cardinale d i santa Chiesa, i quali conlarga mano di seguaci riducono a questo criteriola soluzione del problema (1).

    (1) Si vedano i citati sopra alla nola a S. 2761: T u s C h i opract icar t tm conclus ionz~~n ,itera e, conclzcs. 557, n. 34: .ct litcrcc i, conclus. 413, n. 11- a r g i a r i o cos. in i l i tnr .cas. 1 2 , n. 4 - ' a ri n a c c o quaest. 32, n. 38, 6G, 8 8 ,9 2 - r a n t i u s defcngio i~zquis i lorunt ag. 2 0 4 , n. SO,5 4- i v i u s dccis iones Regni ncnpoli tani l ib . l,ng . 1 5 4 ,decis. 92, l%. 6 - a y n a l d o ~ O s e r v c ~ t i o n u mr~)zi t ta l iu ,nl i6 . 1, cap. -3, S. 1 4 , 12. 1 6 ; et S. 1 0 , n. 25 - A n g e l otract. cie habilitat. reorzillz cap. 1 0 1 , n. 4. La teorica cheha riposto in luce il T r e b u t i e n non ni? nuova n& fran-cese: trov isi insegnata d al BI u l l e r f p r o n y f t ~ a r i z t n z ,verboVi$, n. 1 8 ) ov e conclude amm ettendo c he la ingiustizia nren'rhr,IellY llo Zcgilli~ni a res i s t e~za ,e la ingiustizia dubbiosavalga a mioorare la imputazione. 11 h1 u l l e r la deslime dn lL e y s e r vo l . 9, spec. 5 9 0 , med . 12 et .seqq. ila anche pri-ma del L e y s e r e del RI u l l e r o avevala insegnata il C a r-p a n o ( nel suo trattato de homiciciio 12. 4 0 8 ) il quale pub- .blicava la sua op era nel 15 84 in lililano. Sicchb anc he questa

    , teorica ricercandola nella sua origine em ana dalla scuolai ta li ana: B a s i l i c o d e c i ~ . 0 , n, 9 - vi - In in i s l i scnsibus cximi cnrcerntztnz, i v~ pe di r i pprehensionem, vul-ncrar i sa te l li t es , e f l r kg i carceres , vinz v i repe l l i l i cea t l6t sane id qudem fieri posse cunzrnune et vztlgnli ssim,umcfi lu i lz es t czcm oriatzcr e$ naturali lege sui i i s i z u d c -f"nsion2s: e d allega B a l d o , B a r t o l o , D e c i o , V o e t ,B c r l i c h i o , G o t h o f r e d u e S a l g a d o . ala p oscia, con-fessando che pu parere altdace o,pporsi ad una doltrinacos universalm ente ricevuta, manifesta la sua propensiolle

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    - 39 -alla distinzione fra danno reparabile ed irreparabile. % unfatto che i pi insigni dottori dell' antica scuola italiana ingenerale abbracciarono la dottrina della legittima resistenza,e le mie osse rvazioni s u ci mi 4anno condolto ad arris icar ela congettura che anche nelle antiche scuole i l partito politicapreoccupa sse la questione giiiridica, e che i dottori di par teguelfa Cossero pe r la opinione della libera resistenza agli attiingiusli e i dottori di parte chibellina per la dohtrina dcllaobbedienza passiva. Certissimo che appo i canonisti a fa rprevalere, come senza dubbio pre valse, la pih libera opi-nioue non poco influsso esercit la veduta di mantenere leiinmunil ecclesiastiche ed il dirillo di asilo, incoraggiandoil popolo a respingere le milizie che senza le forme cano-niche at7essero invaso i diritti della chiesa. illa sia che vuolsid i queste mie coo,oet ture, c h o che se si prescinda dacoloro che scrivevano sotto staluti speciali espressamenteproibitivi della resislenza anch e ad atti ingiusti, la dottrin aprdorninante neiZpratici 6 c~uella che interdice resistere incaso di dubbio, e 10 perm eite in caso d7 ngiuslizia nln~zifestn.

    S . 2775.

    Questa soluzione . uno svolgimento del precettomorale che da Epitetto pass nella filosofia cristia-' na - q z dubiis absti~te: e tu non hai la certezzache si usi a danno tuo una ingiusta violenza nondevi usare violenza j ma quando hai tale certezzati lecito usarla, La sua utilit pratica sta nel con-durre il giudizio sulla imputabilit al criterio dellaverild reale, e sottrar10 al mutabile criterio della

    varitd opifiadiua. La dottrina della scuola uZh-ai li-fierale versa infatti in cluesto pericolo. Am messo co-ine proposizione assoluta che la ingiustizia dell'attolegittimi la resistenza si pu venir subito con buona

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    - 40 -logica alla teorica dello en1o7*e tli fatto. Sin purvero (dirA un giudicabile) che 1 atto fosse legit-timo; io errai non credenilolo tale; e questo erroreil sostanziale, e mi scusa: ecco il pericolo della trop-1io larg:i dotti.ina che rend e facile la evasione dellaper!a in questo reato. La teorica clello errore cl' al-troilde comrineniente applicata anche al tem a dellaresistenza nella configurazione i l j una ignoranza ( t )qir1stific:ita della clualith di pnliblico uff icia le; lo~tctenderln rlnlla persona all' atto non ha che unliasso, e (pes to il passo al quale t~isogna pporreTino iliipeilimento affinchb tutti i resistenti non nb-{liano pronta In scusa della giusta cre du liti.

    i l ) Intorno alla iiiaiicanza d i diuisu ol t re i si cilati ve-i 8 1 c i Rl ri t a decisio?zcs siczilne clecis. 78, n. 15 , f o l . 469, eper I pratica sptignola &l s t r i l l O de ningistrut ibi~s i&.6 ,c r~ t ) . . .I o 1.d:o f c o u ~ a , e i ~ ~ u r i oo codiyo pennl portiqrt ezrwl. 2 , ptrg. 205))pone come estrenio indispensabile dellaresistciizn clic il pukhlico ufficiale vesta la su:i diviso : e:iotisi clic qiirslo esirnio giureconsulto, ora salito n pii1 altir riiclrilaii iiflirii, era Avvocato generale.

    C;. 2776.)r;i la giusta credrilith e potentissinia nel caso

    cleli' aggressione privata: colui che armata rriano mi:ig,.grudiv:i notturnamente non era rin sicario, m az i i ~ o iiipiSridenteamico che pigliava cliletto a f'cirniipaura; pure se creilendolo un sicario lo uccisi, ionon sono colpevole, perchh sebbene la conilizionc('1' innocenza non esistesse in vci z~e~~i tatc .rioii (3s-scndr, lcgittiiiio uccidere per iinpetlirc una ce lia)

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    pur e ess a e ra nella mia credulith; e tale credulitd,purch? giusta e ragionevole, mi toglie la coscienzadi delincluere. E fincl-ib si tra tta di err ore sul lap er-souc t la parith corre, come ho detto, anche nel casodi pu1)blico ufilciale non conosciuto per tale (1).

    (1 ) Vedasi lo insegnamenlo di S c b n p e r nella nota. S. 2760.

    Ma posto una volta che il privato abbia cogni-zione clella q ualitit cli pul blic o ufficiale in colui, chegl' intima l 'arresto od altro, deve entrare in diffi-(lenza del proprio giucliaio sulla illegittimiti dellaintimazione. Egli deve presurnere che sia giustocluell' o ~i li ne , rileno clie le circostan ze del caso nongli diano la certezz a positiva del contrario. Finc hdice, io cre deva, io d ubitava, il giudice che t rovainsussistenti i sospetti del privato non pu valutar-gli siffatta ci'edulitci; e gli risponde, male facesti asostituire il tuo p rivato giudizio al giudizio cli chira~proscntar ra1 a u t o r i t i D9n quando invece il pri-vato puii (lire, resistei perchk cr n certo di resistere;i(l una prepotenza, il giudicc che si vede costrettot i clividere col privato tale opinione, e trova indi-scutil~i!e lo a bu so del pubblico ufliciale, non lla piuragione di p unir e, pcrch? la prcstinzione (li legitti-iiiitir negli att i dei pubblici ufic iali no n pti elevars i:I prestinzione jlwis e l c7c jztiac, ni? ag li occhi del giu-~licc , agli occlii ilcl privato, senz a con durr e i cit-taclini alla condiziono (li scliiavi. Ed ecco percli?rlrirtnilo il vizio dell' atto dip end e d a un a que stio negiuiiilica di forma o di procedura niente vale clie

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    - 42 -al fine della disputa il vizio rea1mcnt.e sinsi ricono-sciuto; perchb dove questione giuridica 13 rleci-sione deve riservarsene al magistrato, e nella di-sputa fra il puhblico ufficiale ed il privato questinon si pu6 far giudice in causa propria, dove esisteun punto giuridicamente disputabile, la cu i decisione~q pa rti en e 1 solo magistrato.Ma per quanto si voglia essere sostenitoi-i dt.1principio d i autoriti giammai si puB an~mctterc(tranne sotto la figura di ecccsso di difesu) la rno-struosa alleanza di un pronrinciato d i colpa1 rilitil con-

    tro il pulA~licoufficiale e di un pronrinciato di col-pabilitib contro il cittadino che a Irii resistctt'c. Ci0che si vri, ripetendo da molti, clovete oh heilire e poimuovere rlr~erela riminale contro 1 ufficiale clie ahu-SO (le1 potere, agli occlii miei rin vero contro-senso; perclie o 1 uflciale non fu nb per dolo nC percolpa lata redarguibile, ed b vanith muovere la que-rela; o fu redarguibile, etl b contradizione dicliia-ra re ilelitto gli at ti clie nei limiti della ncccssithtendevano ad impedire un ilelitto (1 ) .

    (1) Anche I" c r r ;o f do d i r e i l o pelict l t>i,l .6, pri!]. 47t/ 48 ) amm ette ch e la resisleiiza n on sin punih ile corile taleiion solo quatido I' agente della forza non f u conosciuto dal-I' oppositore, ma anclie quando 1' atto :i cui si fcce oppn-sizionc fosse i l l cg i f t imo, sa lvo a priiiire in questo C:ISO loecccsso del rnodo; e aggiunge c he neil: art . 95 del codiceBrasiliano trovasi fiitto a pe rto cenn o di questa limiliiziorie.hla a lu i scnib rit pericolo so clie la legge sanziorii il diri llo di

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    - 43 -resistenza senza definire i cas i : c questi a suo vedere sa-rcbbero i seguenti - . O arresi0 senza mand,ito - .0 vio-lazione indebita di domicilio - . O asportazione indebita dioggetti altriii - ." quiindo I' esecutore scenda ad utrrsepersonali. In tali casi (egli concliide) la rcsistcnzii non i:dc -litto ma difcsa legittinia, e si 1ia diritto non so lo di res iste rema ancora di cliiamare gli amici ed i vicini al soccorso.Uguale dottrina propugnn lo illuslrc l o r d n o n el s uo cri~,r-?t~e?ltnr iol l ' a r t . 1% del codice Portoglicse, vol. 2, pccg. 20Ci.

    Certamente noli deve mai neppure nel preselitetein:%dimenticarsi clie i limiti del moclerarne sonoil criterio regolatore nella lotta tra privato c privato,e del~l~onosserlo a maggiore ragione tra privat,o t>~~ubblicogente: come lo eccesso oltre quelli nellaprima ipotcsi lascia sussistere 1s imputabiliti qua.n-tunque minorata, cosi deve lasciarla sussistere nellascconcla ipotesi quantlo siavi eccesso nella reaziontl.I1 principio dcl rapporto tra il iilalc temuto e il malerecato non pub dinlcnticrirsi cluanclo si tratta di scri-iriinare una rcsistciiz:z che al~ltia rodotto gravi dannialla ilei.sona degli esecutori; sc in spccial niodo tcri-clcva ai1 impcdirc un sccluestro di mobili, o un ar-resto cli clcbitoi6i,che in breve ora poteva aunullnrsic elio clava ragioiic civile a Inrgliissiiiie iilclcnilit~i,difncili a spci.c~i.si n casi cliversi. Coinlrcnilc ogiiu-no che clunnilo ; I I ~ C I I C si concecla sotto il ptiiito ( 1 1visisaantologico clic scomlinia il titolo (li rcsistcnx:l]~arclikn coscienza di rcsistcrc ai1 u n atto ingitistc)ne bccin iimncarc lc coniliziorii cssciizinli nello cle-iiicnto inttxizioiiale, i1 fatta riilianc scmprc inlprif2-bile rluaiir!~ ioli sarel~be cgittiii~o iepprirc contro i l

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    privato per cagione de l suo eccesso. RIa quaildo tuttosi esauri in una lotta passeggiera diretta al fine cliconservare quella libertB personale clie in faccia alla~ e r i t i riconosce ingiustainente ed illegalmente ag-gredita, pu9 bene larglieppiarsi e dare la ragione ncili ce l' al7eva realmente, senza trem are per il prin-cipio di autorita. Io per certo non accetto cluella cru-ila sentenza che il principio di antoritit si rafforzi coliuostrare che agl i agenti pubblici si deve c1iinai.e Infilonte anche quando com mettono un abuso cli potere.Con ciO si costruisce per breve ora il regno del ter-rore, non si consolida il governo della ragione (1).

    (1 ) La tesi della non punibilii5 della resistenza ad attoingiusto si k in Germania sostenuto dallo Z a C h :i r i a e inun' apposita dissertazione inserita nel Nzcouo Brcltivio dirlirilro c ~ i m i n n l c nn o 1 8 4 5 , pny. 5 4 4 e s c y g . ; pi irio-d e i ~ n a n ~ e n t eon energica convinzione dallo insigne prof. Ber-r i c r ne l suo L e l r r b z l c h p n g , 470 c s c g g . 5 ediz. ovo ricor-da clie il codicc di Brunswick ai $3. 107 e 108 ha conver-tilo in legge l' autorizzazione a resistere agli ordini illegil-timi del17autorit8. Uguale princip io sernbr a esser si accolto dalcodicc Bavaro art. 136, Sassonc art. 142, e dal Codice del-1: Impero Tedesco $. 115, nel quale s e Iie trova il fonda-iriento nella parola 1cyitli1)io f i e c k t s ~ ~ ~ i i s s i y e ia quale f uaggiunta a quel paragrafo dopo la discussione del Reiclistag,coiiie osserva S C h u i z e , LclrrDz~clbS. 66 , noltc 22. E questaparola fuvvi aggiunta appositamente pcr rnodcrnre le t roppoclurc disposizioni del S . 80 del Codice l'russicino, e la rela-tiva giurispr udenz a dei supre mi Tribu nali di I'russin, i qualisi erano avvicinati alla dottrina Francese della obbedienzaI~ass iva.Difiusissirno in questo scnso i. l o h n in Il o l t z e n-{ l o r f f 's Ih t idbuch l ib . 5, s. 2 2 , p u g . 1 1 7 e s c g y .

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    Fiiialnicnte appartiene ai criterii essenziali ( cprecisaniente a quelli relativi allo elemento inteii-zionale) anzicht? ai criterii iiiisuratori del presentemalefizio la regola sulla quale la resistenza ~iel on-corso cli cc]-li fiizi degenera in perduellione od i11violenza p~lJIJlica.E evidente clic non pu, esserecriterio misuratore di n11 ente ci9 clie tramuta1 ente da una in un'altra specie, ma cluello sol-tanto clie ne modifica la quantitti mantenenclolonella pristina specie. Non sono criterii misuratorine il fino di farsi giustizia nel furto, clie lo fuscendere alla ragion fattasi; n il fine di libidinenel plagio, che lo cau il~i a n ra tt o; n il fine di uc-cidere nella lesione personale, che 1s converte intentato omicidio ; laoiide ai criterii essenziali dicerti reat i spetta quello negativo della assenza d icerti fini che lo fanno deg ene rare in diverso titolo;e cosi spetta ai criterii essenziali della resistenza i ldiretto di quei fini che nc farebbero una pe~ lue l -lione od una violenza pul~l~lica.

    Ora l' attacco (1) o la resistenza verso i pubbliciufficiali fa clegcnera re il titolo in perdlcellioize quan-clo sotto l'apparenza di voler liberare dei carceratii facinorosi agivano per il clisegno di spingere Inlotta fino al rovescio clel governo costituito, sollc-vanclo il popolo col pretesto pietoso di quella esi-rnizione: ( l u i si B incominciata la esecuzione del piii

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    grave reato, si voluta rompere la guerra civile;ed manifesto il cambiarncnto di titolo. Degenerapoi la resistenza in r i o l c ~ l z a ~~lbfilicnn ragiont3del fine, non bastando surriprc a ci6 i soli mezzi.L a t w b a e le armi apgravtino la cjuantitk politirndella resistenza (come veilrerilo tra poco) m:l noilsempre ne invertono il titolo. Secondo la sottile no-zione che iu ordine alla violenza publllica (ilopo tan-te fluttunnze clie a suo luogo csporreirio ) liti acc et-tato la moderna scriola italiana e gerinanica nellapubblica violenza, il criterio costitutivo di questatrovasi in un fine speciale: qdollo ciue di sf'ogaraun odio, o cluello di aver voluto soggiogare la vo -Zoiztli dci pti1)l~liciufficiali e renderla schiava ai vo-Ieri privati. Finclib la f8r.zn privata agisce ella me-desima allo irnpetlimcnto ~le ll' tto (li giustizia su-perando fisicaniente la Sirzn pul~blica,siaino neitermini di rcsistenza per quanto siano gravi i modiviolenti che servirono a cib: ma sorge la vis comereato speciale quando la forza privata volle farsi si-gnora della volonti del pubblico ufficiale, e costrin-gere l u i stesso a fare cosa contraria alla legge. Fin-cki la turb a stra ppa con minaccio, percosse,~eclancolesioni dei pri1)ljlici ufficiali, lo arrestato dalle loromani, B res i s t enza: se la turba con modi violenticostringe i l magistrato acl cmnnqre un ordinc con-tr o su a volont, oc1 im pon c agli umciali di riportareessi me desimi le cose sequ estra te al prist ino luogo,sorge la violenza pubblica. Qu i l'azione criminos:l1ia voluto signoreggiarc non solo il corpo, ma nn-che la volontic del pubblico ufficiale, e questo per.la moderna pi esatta dottrina costituisce i l C?-i-men vis.

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    - 17 -il) ' a r t . 200 del codice Francese definisce la ribellione

    uil (fttr icco od una resiste nza; ed i coum entar i I ian iio datospeciali r a ~ io n i i clucsia dup lice indicazione : vedusi B I a n-

    h c qtrc1t?~i6rrzelride poi/. 47. Noi nel definire I J rc:sisterizi~non abbiariio tcnuto conto dclla parola trttncco; e cib perbuoni motivi. O la dictirizione 3 cui vuolsi alludere con ldparola ctllnceo tiene a certe accidentalith materiali, prrchi-( a iiiodo di esem pio) si voglia distinguere il bt to di cliirecpiujic la LQrza pubblica ch e lo aggredisce, da l fatto di cliiaggredisce lei (sernpre al fiue di inlpedivlc un iiiio di giu-slizia j senzii clie questa lo cerchi; c sifyatta difirenziale rionnierita di esse r notata come ca riilterc del rrato (qu:inlrinqi~cpossii influire sul yrcrdo) perche apre I' adito all;i dibiiii-zioiie fra chi ( a modo di esem pio) corre adosso al la pub-Nica forza c he ba eseguito un a rresto, e si adopera alliil iberazione dello ar res tato ( l o chc sarebbe un c~ f t ac co j ch iessendo minacciato di arresto nella propriii persoria bi op-pone ed usa violeiiza ad iiiipe dirlo; e cos res is te . O aII:iparola crttacco si vuole auiielicre la idoa di un fine d i r e t -Ircnrcnte ostile alla pubblica foiza ollre i l scniplicc fiiie d' irii-peclire l' att o di giusti zia ; ed allora da cl~ic lla purola pii0generarci equivoco, ed allargarseue il titolo di re sist enz ;~ l-t re i suoi vcri coiifini. fi indubitato clie I G i nozione di qire-sto delitto secondo I' ar t . 209 del codice Francese hti g ran -de div;irio con la nozione clie d iilla resistenza la scuol;iitiiliana. L' ar t . 200 non f;i cenno di fitti; qualiinc~ue ittaccoalli1 forza piibblica ~ i l e r~ l r crgiscc per la escctizione dellcleggi , i! forniulri ch e u!iicamentc coiitempla la iiiaterialitii ;cioi. le concliziotii dell;i prsonc t e CIC I ~C I I I I )~ .nddove noii l crileri o oarcliiiiile di qiiestn rea to lo r~ ivvisi nnro ncl fined' i!irlwdive 6 ' c~f!o ( l i g i ~ i s f i ~ i r t .nclic per noi crrtanieiitcB: rcdin 1 otlacco :illa [iitblilica Sorzri tlur,iiitc il suo rsc.rcizio.3l;a sc non rico rre cl~iel fine violciizri piihblicn, otl altruciniii iinc, ~ior i cs i s l~r iz~