Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (03)

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    sominarie (osservava benissimo i l T h o n i S S e n l a p e in e dem o r t d a m l e T a l m u d p uy . 6 4 ) si perniettevano dalle leggiebraiche ovunqu e il delitto attaccova la religione d' Isdraele,perche la religione si considerava come una istituzione po-litica tendente al fine di mantenere la perpelua segregazionedel popolo eletto da tutte le altre genti: laonde colui chetrovavasi in atto di offendere la religione si guardava comeun ribelle che si fosse post0 in guerra contro la Nazione.

    Disputaron0 i Dottori (.1) se dovesse dirsi furtosacrilego la sottrazione di cosa consacrata che sieseguisse in luogo non sacro ; quella di cosa nonconsacrata, che si eseguisse da luogo sacro. E ladisputa si concilio con la distinzione tra furto sacri-lego p rop i o e furto sacrilego iznproprio.

    (1)B o n i fa c i o J n s t i t u t i o n e s c r i n a i n a l e s lib. 2, t i t . 7,p n g . 97, n. 7 - r e d e n b u r c h d i s s e r l . d c s a c r i l e g i o$ 2 - a t a 1a n o t s ' uc tu tus cr ina i?aal i s pag . 275- ; r o e-n e w e ge n l e g . a b r o y . a d $. 9 I n s t i t . d e p u b l i c . j u d i c i i s ,n. 9 e t 1 0 - V a n L e u w e n c e n s u r a f o r e n s i s l ib . 5,c a p . 5, n. 1- o c e r o c l i s p u t u t i o n e s v o l . 1, c l a s . 4 , d i s -put. 16 , n. 53. Si & disputato se alla vera e pro pria consa-crazione dovesse tenersi equivalente la sem plice b e n e d i z i o n c ,e generalmente ha prevalso la negativa; e questa sembrafosse sanzion ata dall' art. 174 della Nemesi Carolina : vediBo e h m e r o n z e d i t a t . ira a r t . 174 C. C. C. s. 1- C r e S Sn o t a e a d a r t . 174 C. C. C. $. 1, n o t a 5. Si incontrano peraltro degli statuti locali ch e h anno allargato la nozione delfurto sacrilego estendendolo an cora alle cose d e d i c a t e al culto,nei qu d i termini la qualifica comprendere bbe eziandio i ceri,i candelabri, i paramenti, i voti, ed altro similo. Ma in gc-nerale la idea costitutiva del vero e proprio sacrilegio s

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    trova nel considerare certe cose come nel doininio di Dio ;e per tali si hanno le cose consacrate, mentre le cose be-nedette o dedicate al culto riiiianpono sempre nel dominioumano; e percib negli atti fatti contro di loro non si incontrala lesa maesth divina. Fra gli statuli locali che allargano lanozione del furto sacrilego, estendendola purchS avvenga inluogo sacro anche alle cose non benedette ma soltanto de-slinate a l servizio del culto, pub ricordarsi la iegge chegovernb fino al 3848 il gih D ucato di Lucca. Solto questalegge mi avvenne un caso pratico assai specioso. Erasi ru-bato da1 coro di u na chiesa u n l ibro di devozione spe ttantead uno dei frati che uffiziavano la Chiesa di S. Agostino.Que1 frate aveva deposto essere il libro a lui appartenente, etenerlo la perchk ogni mattina s e ne valeva per rec itare cer-te sue devozioni prima di cele brar e la Santa Nessa. L' accusa.sosteneva il furto sacrilego nel senso della patria legge, ad-ducendo che ser vendo quel libro al sacerdote per e sercitareun atto di culto doveva il libro stesso ritenersi come desti-nato al servizio del culto. Chiamato alla difesa di quel dis-graziato, al quale sovrastavano dieci anui di reclusione ela gogna pe r un fur to di settantacinq iie centesimi, io soste-neva che quel libro non era destinato al seruizio del culL0perchb non richiesto da1 rituale alla regolaritk d el s acroucio: che era invece a6 s e rv i zi o d e l P a t e il quale seavesse appreso a memoria quelle devozioni poteva bene farea meno del libro. La Rota Criminale non accolse le mie de-duzioni, e condannb per furto sacrilego. Ricorsi al S upremoTribunale, e puesto con decreto del 4 marzo 1846 cassb i lgiudicato. Ma la successiva decisione di merito del 20 mar-zo 1848 tornb a ritenere la qualifica: e dovetti chinare lafrente S@nza esse re pe rsuaso. La grazia Sovrana procacciataPe r 1' opera caritatevole dello stesso Presidente F o r n a c i a r i( e dice queSto ad elogio di quel bravo Magistrato) ch e avevaproferito la condanna, riparb alla rigidith della interpetrazione .

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    sacrazione effettiva della chiesa. Basta clie il f'urlosia commesso in una chiesa ~iz~bb l ica :1asta clic siacommesso in una saprestia: ljasta clie sia commessoanche in una chiesa p - i ~ a fa ,urdii? se iie usi conlibero accesso al publ~lico.Mu il furto di cosa anchc:veraniente consacrata non e vero furto sacrilego see commesso in luogo profano, od anche in un ura-torio privato il quale non porta la presunzione diessere consacrato.

    (1) La questione relativa a decidere se possil aver si furtosacrilego sotto religioni diverse dalla cattolica la tratta V r e-d e n b u r c b diss. de sacrilegio pay . 7 2 - o e h r r i e roju s ecclesiaslicum protcstantiuw, tona. 3, pay. 1014 ; ttom. 5 , p a g . 214. Ma bene fu avvertito che nelle religioniriforinate la nozione del furto sacrilego era divenu ta di pocainfluenza: K r e s s i n C. C. C. ad ar t . 174, Cj. 2 , n. 5 -L e y s e r meditutioncs spec. 620 - 1e i S t e r priizcipicljuris crirn. $. 380.

    Dicesi f'urto sacrilego impropio yuello caduto Sucosa sacra sottratta da luogo non sacro, o su cosanon sacra sottratta da luogo smno.11 codice pena leTosc8no dichiara quulificato il furto sacrilego pro-M, @oi.t8~1toggravato il furto sacrilego impro-pio (art.877, bt. ): l che nel linguaggio di questocoaice eqaivde. za dire ehe la qualita aggravanteopcrativa di pit s3everi effetti nel primo caso clienel secondo. 11mdios Sardo (art.6.11 riproduce lanozione del furta saclSlego proprio espresaamentedichiarando che la qualifica nasce dalla qualitd dellecose; 10 che P coerente al modo di vedere da me

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    vspresso testh. Non troro poi che mntempli in modoalcuno il furto sacrilego impp - i o .E a ver0 direiluando si ammette che il sottrattore di cosa sacradn luogo non sacro non dehba tenersi responsabiledi furto sacrilego perchb si presume che egli igno-rasse la conilizione di consacrata in quella cosa,non se iu l~ ra iman ervi suBc iente ragione per cuidebba aggra varsi la pena. La consacrazione dellacosa rapita messa fuori una volta dalla proeresi deldelinrlnente diviene un a ac cidentalitb, e non rappre-senta un aum ento di dannn. P e r que1 ladro il calicein casa privata non offriva che una forma data al-1 argento col rluale agognava arriccliirsi. E sarebheesorbitante nbiettargli come ragione di agpuvio ilsospetto od il duhbio che in lui poteva essere ecci-tato da quella forma.

    La penalita del furto in ragione di questa qua-lifica fu portata alla massima esagerazione dagliantich i popoli pabani: vedasi S a i n t E d m e Di-ct;io?znai~ee la pcnalz'td,mot sacrilege. Basti ricor-dare che 1 Areopago non esitc) a condan nare nmorte un fanciullo di sette anni per ave re involatotina fronda d' oro al serto di Diana. La esagerazionedel sentiniento religioso condusse a coilesti sccessiche salirono a l colmo quando i mortali si credetteroin dovere di vendicare la offesa divinith. Oltre w cidv' influi 1 alt ra idea che la iiivinith corrucciata sfo-gasse il suo sdegno sopra a que1 popolo cRe nonle avesse immolato il sacrilego profanatore. E que-sta idca non fu accettata soltanto aotto le fdsc re-

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    ligioni. Anche G i u S t i n i a n o la riprodusse nellriNovella 77, cap. 1,s. 1, dove dichiar6 che le gran-dini, le pesti, e tutti i flagelli avrebbero colpito lac it a se a tremenda punizione non si fosse sottopo-sto il sacrilego. Questo ordin e d' idee asc iva (comeognuno comprende) da1 campo della ragione penalee non amm etteva limite alcuno; ed allora uccide-vasi il ladro con lo stesso ragionainento col qualeimmolavasi Ifigenia. Ricondotto il giure penale su1terreno del sensibile (1) coteste esagerazioni dove-vano a poco a poco scomparire; generalmentescomparvero dai buoni codici contemporanei.

    (1) Quando nella misura delle penalita influiva nel mondocattolico la considerazione del peccato po te f or se influire su1castigo del ladro sacrilego la diver sa religione da lui pro-fessata. Oggi io non credo che la condizione eterodossa delladro possa influire nB sulla su a impritabiliti nb sull a q uan-tila del malefizio che senipre si guarda nel puro aspettoobieltivo. Tutto al piii in queiia eventuaiiti potra ammettersiuna degradante.

    B e s t i a m e - b i g e a t o

    La prestanza di certi animali ai bisogni clellaumana vita, si% come fattori d i produzione sia c0-me istrumenti di lavoro, si ebbe cotanto in pregioche alcune gen ti primitive giunsero persino a con-siderarli come cose sacre ed a porgere loro un cultoreligioso ( I ) . Ma anche dove le cose non furono

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    spiiite a tali esagerazioni la idea di proteggere consanzioni speciali dalla umana malizia alcuni animalifu quasi universalmente accolta. Da cid nacpe chemolte legislazioni minacciassero severissime penecontro il furto cii quegli animali che per le costu-manze loro si ravbisavano come pih particolarmenteutili, ed a questo furto si d esse per la sua odiosittiun nome distinto. Di qu i il titolo di abigeato (2).(1) Singolare t: 1: argomenlo sil1 quale ragionaiio 1' aggra-

    vamento del17 abigeato certi popoli barbari . Narra T i S s of I-oitpina1 vol . 2 , png. 8 5 ) ch e i negri della Guin ea pu-niscono di morte il furto di una bestia come il furto di unfanciullo, perchk (dicono essi ) la creatura essendo muta nonpub chiama re al soccorso. 111 alcuni s tatuli penali non solosi mantenne la pena di morte contro 1' abigeato, n ~ a i estesequesto ti tolo anche al furto dell ' aratro ed altri strumentirusticali: T r o t z jics ag ra r i u~ n omtrnton vo l . 3, pug. 217:et jus agrar ium foederat i Belgiz ' vol . 2, pag. 77.(2) Abigeato da nb ed agerc , maridare innanzi, spingerevia, fu parola descrittivn della forma materiale con cui siconsuma il furto degli anin ~ali be non si prendono in colloper asportarli ; come da nb e ducere , ciob condursi dietroda un luogo al19altro si tras se la parola abduzz'one descrit-tiva della forma con cui si guida u n uomo da luogo a luogo.Laonde io dubito che guardata addentro la cosa la originedel nome speciale dato a qiiesta forma di nialefizio, debbapiuttosto trovarsi nella sottile adere nza clie ebber o i ronianialla esattezza del linguaggio; pe r la quale trovata la essen zadel furto nella contret tnz ione, e non ravvisando contretta-zione nolla sottrazione di certi aniniali , ne avven ne che res oinapplicabile a quelli i l noine di furlo d ovesse idearsi unnome diverso.

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    Non pero tutti gli animali offrirono inta'es~e U&ficiente da elevare a titolo di abigeato la sottrazioneche di loro si facesse. I soli cluadrupedi (1) e fraquesti quelli che servivano alla agricoltura, alle la-vorazioni, o alla pastorizia si ebbero come soggettopassivo di abigeato. Ed anzi fra i c~ua(2rupecli on0soggetto passivo di abigeato quelli soltanto che gve-gatirn pascztntecr, e secondo la formula di altriquelli soli le cui carni si mangiano. Fra yuesti poisi introdusse una certa distinzione di dignita percui alcuni si tennero come maggiori, altri conle~neazani, ltri come infimi, e si stahili che a co-struire abigeato (2 )bastasse clei prirr~i I~uoi, avdlie carnmelli) averne involato un solo capo: dei se-condi (muli, asini e maiali) occorresse averne in-aolati due o tre o quattro ~espettivamente dei terzi(pecore e capre) occorresse averne sottratti dieci:vedasi C a r m i g n a n i Elernenta Fj. 1126 (3). Inquesto primitivo concetto la specialita del titolo eciella punizione trov6 veramente tutta la sun ragionedi essere nel solo riguardo aiia cosa, ed in talepunto di vista rirnasero fino ai di nostri in diversiPesi severissirne leggi (dettate per rnantenere lerazze) contro i furti di cavalli.

    (1 ) Cbe il furto di animali bipedi non costituisca abigealo10 decise la Cassazione di Firenze col giudicato dell' 11 feh-braio 1864, conformemente alla dottriiia cotnune: T i o m a-s i o disscrt. de n6iyeis $. 39 - r In i g ii a n i etenie18las.1121- i u 1 a ri i islituzioni di dir i t to c r i n . 001. 2 ,

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    pag. 514. Pare pero che qualche pratico estendesse il tilolodi ahigeato anche agli animali pennuti: Y u t a decis . 40,t i . 42 , fol. 219. 11 codice Pa rm ens e usav a ia frase bestiamegrosso e minuto: malgrado cib fu deciso che i polli non ca-devano sotto la qualifica: M e l e ga r i decirioni del S upremoTrilru~zale d i revisione col. 5, pag. 257. Ed in Toscanaquantunque si volesse usare uno speciale favore ai colombistimossi opportuno proteggerli con leggi apposite che crea-rono il titolo di colombicidio, piuttostochk falsare la nozionedell' abigeato.: Codice Leopoldino art. 92 . In Francia esistonoregolamenti speciali che conciliano lo in teress e dell' agricol-tura con la protezione della industria determinando i tempinei quali libero il vaga re 6ei colombi e re o di furto chili pisla ; ed i tempi nei quali dovendo tener si chiusi neperrnessa la uccisione ed anche la apprensione: vedasi M o-r i n ar t . 8694: e in quanto alla Gerniania vedasi B r e n d e lde jure columbarum cap . 3 , thes. 4.

    ( 2 ) L o c h e s dissert. de abigeis - a n d e r M e u le nde abigeatu - a r p p r e c h t dissert . vol . 2, di88ert . 67 ,de crimine abigeatus - o e n s de abigeis - o ni a-s o dissert . vol . l, dissert . 13, de abigeatu - u l s li e ndisse rt. de delctis agrarii s pag, 46 et 97 - e t m a nde deliclis agrnriis pag. 9 et 57 - L a n g 1e o semeci-triuln l ib. 8 , cap. 1- u t a decisiones Sicu2ae decis 40-1) o 1 f i o ullegationes tom.1, lleg. 1 - a u t e r b a c h dis-sert . 62, thes. 56 - u t t m a n n aduersar ior . vo l . 2 ,cup . 27 , png. 190 - c k o l d tructat . comyend. prinde-ctnrunz, pny. 1276-77 - i u 1 i a n i istituziona' di diritloer inr in~le ol. 2 , png . 512.

    (5 ) Ley. 5 , a'la prs'nc. f i de nbigeis - o 8; g i elementcbl ib . 4 , cap. 5 ,s. 44 - a n g 1 e o semeslri i~m ib. 8 , cap . 1- a o 1e t t i l ib. 4 , t i t . 1 , $. 6 . Molti dottori pero pih e~jat-tarnente dividono allo scopo presenle gli animali in mcrgyiorie s i inor i solbanto, perchh v eram ente la clame d ei minoci Onon nnimette divisione se il carattere se ne cerca nel richio-dersi piii di un an imale, o richiame rebbe pib suddivisioni

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    pe r la variel5 del uumero necessario allyabigeato. La distn-zione 11a radic e in questo; ch e di alcuni anim ali baslri unosolo, mentre degli altri a costituire abigeato occorre siasisottratto un gregge: e la successiva varieta discende da1definire qual numero si voglia a costituire un g r q g e ( 81e t-m a n de delictig agrariis pag. 16- h o m a s o de ntrigeis$. 6 4 ) su1 che gli eruditi andarono i n grandi dispute. Quelloche abbiamo di certo si che per salire alla pena dell' abi-geato i romani onde forniare gregge sommavano i piii ani-mali che alcuno avess e rubato anche in tempi e luoghi dif-ferenti e a danno di diversi: 1. 3, s. 2 , f . d e abiyeis. 11Co s t a 1 i o fadversaria in pandect. pa9.8 1, ib . 2 , puy. 70)osserva che cib era giustissimo per il f ivore del la pena.Cosi ragionavasi un tempo !!

    Ma nel procedere dei tenlpi, mentre da un latosi videro gradatamente raddvlcire le truci penalitainflitte contro gli abigei, dall' altro lato si venne mo-dificando ancora la nozione di questo reato; e va-rio il punto di vista del relativo aggravarnento. In-fatti al pensiero dell' assoluta e indistinta protezionedel quadrupede sottentrb il diverso riguardo checredette doversi avere alle necessiti del paclroneche in certe occasioni per la natura stessa dell' ani-male, o per alcuni usi suoi, B costretto a lasciarlovagare 811 aperto, o tenerlo in luoghi remoti, e dalui non custoditi (2 ) da1 che nasce il bisogno chela difesa pubblica si mostri piti energica dove apmpunto la difesa privata B meno potente. Per siffattospostamento del cardhe della presente qualifica nesarebbe avvenuto che nella medesima non si sa-rebbe piU dovuto trovare un aumento di quantith

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    ~zntul*alema solo un aumento di quantita polittica;e In qudifica stessa non si sarebbe dovuta nove-rare f'ra quelle desunte daiia qualita della cosa, mnda1 Zuogo del commesso furto. E cosi avremmo fattoancor noi se que1 processo di tramutamento si fosseuniversalmente accolto da tutti i criminalisti, e datutti i codici contemporanei. Ma poichb in ci9 S' in-contra una divergenza; e se pare prevalga la ideadi desumere la qualifica presente dalla ragione (le1Izcogo, non manca per6 chi perseveri a desumerlada uu riguardo aiia cosa, dovevamo llene riferirequesta circostanza alla sede presente dove k. incri-ticabile il suo collocamento appo yuelle legislazioniche desumono la qualifica clalla cosa; avvertentluche in faccict ad altre legislazioiii la sua vera sededovrebbe trovarsi fra le qualifiche desunte da1 lucigo.

    (1) Sembra certo che anche nella primitiva nozione ro-mana dell' abigeato entrasse la contemplazione del luogo, esi-gendosi che I7 ani ma le fosse sottratto da1 pascolo l e y . 3, fj . 1,f. de abigeis. Glynterpetri hanno peraltro elevato disputase fosse abigeato la sottrazione dell' animale dalla stalla, ela controversia risale alla definizione del principio del17ag-gravante: opinandosi da alcuni ch e il rigore romano controgli abigei derivasse dalla loro frequenza, 10 che eliminerebbeogni riguardo di luogo; e da altri invece che debba desu-mersi dalla necessitli di abbandonare gli animali alla pub-blica fede ; l che non ricorre quando 1 animale & nella stal-la : B o e h m e r o ad Cc1vpzovitn?t qunest. 86, o b s e ~ .2 -RI e t m a n de dela'ctis 'u yr ur ii s pug. 17 - a n g 1a e o sc-n~es t r ium ib . 8 , cap . 1 , pug. 495. Qui S' impegnb contro-versia sulla piU vera lezione del frammento di C a i l i s r a-to alla l. 5,$. 2, ff , de abigeis. C u j a c i o fobserva t ionu~n6,n. 8 ) e G o d o f r e d o , ed una lunga m ano di culti dopo diVOL. IV. 8

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    somniarsi col valore della vacca il valore de l parto, perchl!sebbene il ladro non faccia suoi i parti del bcstiame invo-lato ( Va n d e K e S S e 1 cle usiccapione pnrtus et foetftsr e i furtivae : n O e 1 r i c h s Th es . veirls, vol. 1, lom. 2,dissert. 1 5 ) il valore del parto edito esuhcra di troppo a ldi pih che pub valere una vacca per escere incinia.(2)Vedasi P u c c o n i Con z i ~ ~~n t ( r i oll! ur t . 377, l e t . f'

    del codice penale Toscano ; ove nota che il codice de l 1853ha corretto I 7 antico nostro giure penale che nel furto dibestiame prescindeva da ogni considcrazione di luoso.

    Ma 'la infelicissima redazione dell' art. 609 delcodice Sardo ha dato luogo a gravissime fluttuanzegiurisprudenziali. Esso dispone, clie sia c~udificatoe punito con la reclusione il f u ~ t o 7i cavulli, bus;8estG da soma da tivo o da cavalca9~e, besliaw~egtaosso o m h t o , commesso in ctpe~*ta cuw yag na ofielle stalle; soggiungendo che se il valore del be-stiame rubato ecceda le lire cinquecento il furtodegeneri in abigeato, e si punisca con reclusionenon minore di sette anni. La questione si elevb su1punto di sapere se il furto di bestiame nelle stnllefosse qualificato soltanto quando la stctlla trovavasiall' aperta campagna, od anche quando trovavasi en-tro cites o casteili, o congiunta alla casa clel pro-pietario. La prima opinione (che piaccjue alla Cor-te di Cassazione di Palermo nei due gi;iridicati del1." ottobre 1864 e 23 gennaio 1865) B piii filosofieaperchB trova il cardine della qualifica nel riguardoallo ctbbanono necessct~iodel bestiame alla pub-f~lica fede e nella impolneza della privata difcsn:essa inoltre trova radice nella stessa lettei-a dell' ar-

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    - 17 -d o S i o f l . 8,s.2 , C. de repudiisj ne aveva fatto una causaspeciale di divorzio ; o che f u confermato da G i u S i n i a n o(Novella 22, cap. 2 5 , ) pensando che il timore di p erdere ilucri dotali allontanasse i mariti da1 rapire gli animali. Le les-gi barbariche irrogarono anche per questo reato la multa,nia 5 da notarsi la cura speciale che dimostra la legge Salicaper gli animali neri :E c c a r c l leges frutacorum pcry. 15 etseqq. La Carolina non avev a speciali provv isioni cont ro.1' abigeato lasciandolo sotto le regole ordinarie del furto ; o-sicche il furto di u n cava110 non era punito di morte tr anneper causa dello eccedente valore o della iterazione o delriiodo pericoloso :B o e h m e r o ubi sztpra $. 57, pccg. 50.5.

    Cose pubbliche, o di pubblico interesse

    Inclipendentemente da ogni riguardo alle personc,a l modo, a l tempo, o al luogo del furto, o ad ognialtra circostanza che ne modificlii soltanto la forzanlorale oggettiva, il medesimo pud divenire piiigrave in ragione della cosa, quanclo la mano rapacesiasi portata s o p a oggett i appartenenti ad un in-dofinito numero di persone, o destinate ad univer-sale servigio delia consociazione, o sulle quali e su1rispetto alle medesime abbiano per ispecidi ragioniu n interesse com une tut ti i consociati. In tuli ipo-tesi non solo aumenta il clanno mediato per lamag giore diffondibilit& dello allarme, ma propria-mente si accresce il danno immecliato perchh vienea colpire un troppo maggior numero di persone.Qriesta circostanza pud dipendere o dall' indole cli

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    pubblica nella cosa involata, o da uno speciale in-teresse che tutti hanno alla sua conservazione.

    Sotto il primo punto di vista si aggrava il furtomnunoaduto sop ra il pubblico denav-o; e sente o,che quantunclne si dica che chi ruba al governonon ruba a nessuno, piu esattam ente dovrebbe dirsiche chi ruba al governo ruba a tutti. Ma poichb ilf'urto di dennro pubblico per la sua speciale gravitacliede origine al titolo di peculato, e questo com-mettendosi d' ordinario da persone alle cluali il de-naro pubblico confidato sviluppa il concetto deltradimento clelln comune fiducia, e questa idea clifiducia presuppone una societh civile; cosi nel pe-culato trovasi a rapione un delitto sociale, e pre-cisamente uno di quelli che compongono la classedei reati contro la pubblicw fecle, e che esporremoa suo luogo. Per ora basti accennare clie distinguesifra peculato p ropr*io .e peculato impl+oprio: l primob quello commesso da chi aveva in consegna le cosepnbbliche ; l secondo b quello che si commette so-pra clenaro, grnsce, od dtre simili cose di pubblicapertinenza per opera di persone estranee alla loroamministrazione. In questa seconda ipotesi non po-tendo il furto trovare ragione di aggravamento perla violata fiducia, resta a lui la pristina indole, ecloffre un aumento di quantita soltanto in ragionerl~lla osa rubata. s. 208 .

    Sotto cjuesto primo punto di vista il codice To-scnno (art. 377 let. n ) prende a considerare il pe-

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    czklato i~lprqp)*io;ioB iI furto di oggetti o denaripul~blici,o di pubhliche amministrazioni (1) com-rnesso da persona che non li aveva in consegna,con scienza perb clelia loro cluditk o pertinenza. Esotto il medesirno punto di vista considera parimentecome piu odioso (art. 377 let. e) il furto caduto so-pra gfi ornati di ponti o fontane (2) pubbliche, o dipubblici monurnenti. Combinando perb questo arti-culo del codice Toscano con l'art. 400 si vede chiaroche al furto caduto sopra tali oggetti altro non sifa se non agginngere alla penalita del furto la pe-naiita del danno dato (3).Anclle il codice Sarclojart. 611 ) dicliiara qualificato il furto commesso daprivata persona sopra denari o cose dello stato. Ene aumenta di un grado la pena, prescrivendo chemai non possa essere inferiore ad un anno di car-cere; purchh perd sia dimostrata nel laclro la scienuzadella qualith della cosa.

    (1) La semplice qualita d' imp iegato presso quella arnmi-nistrazione b indil'erente che ricorra o no nello autore del fur-lo. Quando in ragione dell' uffizio egli non era consegnatariodi quella roba si parifica allo estran eo, e si tiene reo di pe-culato improprio benchb abbia ccienza della qualiti della cosa:Corte di Cassazione di Pirenze 9 febbrajo 1856, relatore Pez-z 1 a Ansalz' di Giuriaprudcnza Toscann XrVIII, 1, 86.

    (2) Le fontane furono in alcuni paesi oggetto di specialeprotezione. In Napoli una Prammatica del 20 decembre 1610puniva di multa i nobili, di tre anni di servigio nelle galeredello stato i plebei pel furto di m armi, bronzi o piom bi dapubbliche fontane : A l f e n o Va r i o prngmaticae regniNeupolitani vol. 1,pag. 242, col. 2.

    (5) Anche altri codici contemporanei contemplano comeragione di aggravamento nel furto la pubblica pertinenza

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    - 30-della cosa rubatn. Cosi il codice di Vaud all' art. 272 n. 5prevede il furto comruesso a danno di pubbliche bibliotecheo di stabilimenti di ben efice nza: cosi il codice di BadenQ; . 585 n. 4 colloca fra i furti aggravati que110 commessoir1 pubblicbe collezioni di art e, di scienza O di mestieri.

    In ragione poi di un pubblico irztevnesse possonoconsiderarsi come aggravati i furti caduti sovracerte cose le quali (qnantunque di privata spettanza)svluppano per ragioni locali un generale interesse(a modo di esempio) per causa di un commerciood industria speciale che si eserciti in una dataprovincia. A questo concetto S inspiro la legge to-scana del 18 giugno 1'193 che per proteggere laindustria serica cuopri in certe condizioni le setedi una eccezionale protezione. Cosi emanaron0 leggiapposite pe r proteggere certe razze di cavalli; osialtri statati particolari (1) consimili.

    (1) Ricordasi ohe gli ateniesi punissero di morte il furtodei fichi : R o s i n o antiquitatum romana r. lib. 9, pa g. 75 0,co l . 2 l i t . c.- r u s i o de indiciis purs 3, cap. 7 , n. 5 . Si-milrnente le leggi barbariche punivano pib severamonte ifures molendinarii (11e r i n g i o (l e m o l ~nd i n i s ,uncut. 87,de furto molendinnrio, n. 15, et seqq.) per uno specialefavor e agli stru rnent i servie nti all' ar te rnolitoria. Cosi in In-rthilterra uno statulo di Carlo 11 proteggeva le lane con unasanzione special e dalla man o dei la dri, Cosi alcuni codicidella marina mercantile protesgono specinlmente i cordagfiied altri attrezzi da bastimento, lo che risale alla ordinariz,~delli iiiariila di Francia del 1681 ch e all'art. 16 del l ibro 4j~riniva col bando perpe tuo e col bollo mediante un ferrocaldo rnpprescntnnto un iincorit cliiunque a ves se ru bat o rinn

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    - 21 -corda da bastime nto; e questo caso s i novera da1 codiceToscano ( art. 379 ) espressamente tra i furti qualificati ;P u c c i o n commento vol. 5, p a g . 81. Cosi i romani provvi-dero con la l. 1, f f . d e t i p o jun cto ai pali che fosseroposti a sostegno delle viti, ?zev i n e a ~ u m ultura turlrelzrr,Cosi il codice di llalla (art. 256, n. 5 ) pe i. la inilole dellecose furate aggrava il furto se cade sopra reti da pesca.Pochi sono i paesi che non precentino su questo argomentouna qualche specialita.

    C A P I T O L O V.Ci*iterliimisu?+utori ella quantitii politica

    % e l f u r t o ,

    Le modificazioni della quuntita politica del furtouldipendentemente da1 vmiare della sua cpantitknatrirale, procedono sem pre come negli altri male-fizi da un effetto morale, vale a dire lo increm entodello allarme, e cosi del danno mediato. E questoeffetto mora le ha la sua raClice o nella violazioneper parte del ladro di un maggior numero di do-veri, o nel pericolo che certi claniii non verificatisiallora possano con facilita prodursi nella ripetizionedel fatto, o nella maggiore difficoltri di porsi al co-perto da consimili tentativ i. Da1 che n asce la previ-sione ye r parte di ognuno di una piii probabile ri-~'e tiz ion e lel fatto a proprio danno o di una piiiiii~prol~ahileiuscita della difesa privtta. M a yuestcteffetto lnoralo non pud esserc che la conseguenz:iili certc., inateriali accidentalitri chc accompagnanoi1 furto. Laonlc la teorica dei criterii misura tori

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    - 22della quan tita politica d i questo delitto svolgesi nel-1 analisi di tali concomitanze, che stanno o nellapersona, o nel modo, o nel Izcogo, o nel tewqo. Diqui scaturisce spontanea la suddivisione del pre-sente capitolo.

    P e r s o n e .

    Le quditlSpersonali del ladro che rendono a tuttipiu pericoloso il ilelitto perchb commesso da lui,che no1 sarel-)be se fbsse con identita nelle a ltrecondizioni commesso da dtri, sono 1O la plutocditadi furti, ossia la itcztnnzione; ed b assoluta; 2." lapZug*alz'tii di persone; ed b o assoluta o relativa 3.0la plzdrnlz'td di doveri violati da1 ladro, ossia la do-?~.)zesticitd d b relativa.

    I t e r a z i o n e

    La notizia di un furto intirnidisce sempre tutti iproprietari: ma quando si viene a conoscere che1' autore di que1 furto era persona clie gi& alt ravolta aveva ad a ltri rubato , questo timoro cresceperclib ognuno riflettendo come costui abbia presola trista abitudine di rubare, viene a prevedere

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    quale evento probabilissimo ( 1 ) che egli tornerh adesercitare a danno di altre vittime le sue male arti.Certamente la quantitb nutu~~uleel furto di ogginon si accresce per il furto di ieri: 1 effetto B tuttopolitico :ma questo effetto B certo ed B grave. Effettoconsimile si genera in ogni malefizio ( e qui sta ilvero fondamento politico della aggravante della re-cidiva) ma con energia minore che non awenganel furto, per la ragione che il furto dai malandrinisi piglia a mestiere e come industria abituale dellavita, mentre B rarissimo ed eccezionale che la mag-gior parte degli alltri reati si assumano come parti-colare consuetudine della vita. Questa verita di fat-to fu la causa per cui i criminalisti si occuparonodella conszletudo furandi con specialissima cura,mentre assai meno si occuparono della consuetudooccidendi, stupandi, e simili. Sono pochi i delittiche possono assumersi come elemento abituale delpropio sostentamento da uomini che vogliano viverlieti senza fatica; il lenocinio, la usura, il furto: edin tutti questi la iterazione ha ecciiato considera-zioni speciali. Ma il furto sopra tutti, perchb la espe-rienza in ogni tempo ea appo ogni popolo ha mo-strato e mostra come il ladro sia il piil incorreggi-hile di tutti i delinquenti, e la clettomania la piilfatale di tutte le malvagie tendenze.

    (1) L' A n t o n i o RI a t t e o si scaglib / de crlminibuslib. 47 , t i t . 1 , cap. 4 , n. 8 ) contro questa presunzione d' in -correggihilita, domandand o chi era che ne faceva sicur9 ;ricordando il dovere cristiano di non mai disperare dellacorrezione del rnalvagio. Ma nondimeno si perseverb a direclie la l~abi tudo nsanabil i8 risultava per presunzione da1

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    terzo furto. Jlodernamenie perb quests leorica si sareblwquasi distrutta in radice da coloro che non ricoiioscoiio lavera habitztdo insannbilis tranne quarido sia degenerala ir1una positiva cl etton ~ani a: nella qua le ipotesi vol reb be tro -varvisi piuttosto una diminuente che una aggravante. Ve-dasi W a 111b e r g de crinzini con ~m ess i c r ((lriliiditic~,gli autori da lu i citati.

    ~ o s ivvenne che nel reato di furto la iterazionesi assumesse dai legislatori come criterio promi-nente neila misura della pena fino al punto dispingerla ai piu feroci eccessi. Pene miti si detta-rono per un primo furto in principal modo se eraseinplice:piii. gravi contro il seconilo furto (1) :maa1 terzo furto si corse alle pene supremo, e gene-ralmente per parecchi secoli si giunsc! a ininacciarela morte indipendentemente da ogni altrn aggra-vante, per la sola ragione che colui il quale ave.craper tre volte rnbato doveva ritenersi che si fossedeterminato a vivere di que1 tristo mestiere, e nonvi fosse altro rimedio che acciderlo per salvare leproprieta dalle sne mani rapaci. Cosi nacclue lateorica del terno furto che tante e tante pagineoccupava-negli scritti degli antich criniinalisti (2).

    (1) D a m h O u d e fprtrxis re ru m crim.ititr liuna cup. 112,n. 30) attesta che il reo di secondo furto dicevasi riellapraticn fur consu efudi nariu s, fondanclosi sulla regola de ldiritto romano che due atti conseculivi Innno la consuetudinc;e i l reo di terzo furto si diceva frlr l imosi ts , o notor i tu .

    (2) La penalita del seaondo e tcrzo iurto si regolava inToscana priina del codicc secondo il prescrit\o dall' art. 10,S$ . 1, e 6 della legge de l 5 agosto 1795. Nella relativa giu-

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    risprudcnza sono da notarsi le seguenti massirne. 1.0Quiindoalcuno fu condannato per un srcon do furto, e poccia vienea scoprirsi un altro furto antecedente non pub questo pu-nirsi come terzo furto: Annali X I V , 1, 459.- .0 Si ap -plica la penalita del terzo furto anche quando i d u e primirisultino da una sola sentenza ed abbiano portato ad uniisola pena: Altnuli XI I , 1, 527, e 507. - .0 Non si soni-mano i furti modici specialmente s e esenti da qualifiche:A~znul iS IV , 1, 594.

    1 egislatori avevano dettato la pena di mortecontro il tefaso icrto, ma la nmanitj spessissinlorifuggiva dallo applicarla, e s i sentiva repugnanzaad uccidere un uomo per poche monete. Da cibnacque una selva di distinzioni e limitazioni senzafine, tutte tendenti ad evadere la pena fatale deltemo furto. Si creb (1) la dottrina della continua-riow per calcolare i re o quattro furti come unfurto solo : questa fu giustissin~a 2) idea. Quandoparecclli furti ( s i clisse) procedono d a una unicarisoluzione criminosa voi non potete rmproverareal coll~cvole na prava abitudine, perclib la abitu-cline & una fase della mente; e quando la determinazione f'u nic:~,B repugnante trovarvi la ripeti-zione. Vi furo110 piU at ti mate riali ~ i e iyuali sisuddivisc per un' accidentalitk tutta esteriore il de-litto, ma ideologicam ente il clclitto fu uno solo. Ese tra i piu fatti esteriormenie clisiinti vi ii unitsideologica, vi deve ess ere ancora unith, giu ridica ;avvegnaclib il fatto non si prinisca soltanto in quantob fatto dannoso ma bensi in quanto procede ancoracla una n~dvagiaprocresi. Duplicare la punizione,

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    - 26 -o trovare duplicitb giuridica in un fatto ideologica-mente unico, B patente ingiustizia; perchb con ciOsi punisce due volte lo identico elemento inter iore,o si calcola come iterato que1 proposito che seb-bene continuasse e perseve rasse per tu tto que1 tem-po che occorse alla esecuzione del divisamentomalvagio, par e fu unico nella sua genesi, e rap-presenta una sola vittoria delle passioni sulla ra-gione. E yuesta teorica della continuazione (cheposcia si rendette comune anche ad altri reati)venne sempre pih allargandosi nella sua applica-zione al furto.

    (1) Questa E la vera genesi della teorica della continuazio-ne che risale ai pih antichi dottori. Vedasi svolta ed eseni-plificata da1 C e p o 11 a nella ri petizio ne alla l . 1, C. d e s e r -wis fugUiuis n. 57 e t seqq . (fra le raccolte da1 L i m p i ov o l . 8, pag. 8) . Non bisogna perb dimenticare che la teoricadella c o n t i n u a z i o n e non E applicabile nei delitti s u c c e s s i v i ,i quali restano se mp re unici quantunque protraggasi pe r untempo indeterminato la lesione del diritto. M a i S O n n e u v e( e x p o s d e d r o i t penal pag. 28) alyerma che il furto b u nt l e l i t to Os tan tane o e non un cielitto sesccessivo. Prescindendoora dallo esaminare quesla proposizione sotto tutli i suoirapporti applicativi, certo ci pare che tale nozione possanon esser e coslante. Suppongasi un furto di gaz o di acqua.La introduzione arbitraria di un condotto derivatore nel tuboche conduce 1 acqua od il gaz non eostituisce il momentodella consumazione o del furto, perchb i1 colpevole non sit? ancora impossess ato di alcuna proprieth altrui. 11 fur to s iconsuma quando le particelle del gaz o dell' acqua vengouoindehitarnente nel possesso del colpevole ad arricchirlo. i3cliiaro clie ad ogni minuto una nuova quantith di acquafluente o di gaz viene a pass are p er efletto dell' op era miada1 possesso del legittimo proprietario nel possesso mio, lo-

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    - 127 -ciipletandomi in debitam ente. Ad ognuno di questi momentisi concreta dunqu e la consumazione di un furto che se fosseunico esaurirebbe di per S& gli elementi del rea to. Dovradunque dirsi che 1 autore di codesto fatto sari responsabiledi altrettanti delitti continuati? 10 penso che invece dovrh farsieccezione alla regola cbe vuole nel furto un delitto istauta-neo, per riconoscere in cotesti termini un furto unico suc-cessivo. Altra ipotesi simile pub trovars in colui che a t toun foro nel palco a cui sovrasta un deposito di grano al-trui ne otteoga la successiva caduta di granelli nella suastanza: caso che vidi in pratica.

    (2) Qui nacque quella divergenza che nella materia dellacontinuazione si b protratta fino ai nostri Gorni. Non parlodella diversith di luogo e di tempo, circa la quale cosi appogli antichi ( H a r p p r e c b t d ec is . 1, n. 42 - r a m e r ob-servationes ju ri s universi vol. 2, observnt. 917, s. 1-Be r 1 c h i o prac tic. conclus. 570 - a b a 11o resolut.crintin. cas. 99, n. 49 - o n c i o 1o resolut. verbo fur-tum, resol. 6, n. 8 - o n fa c i o de fur t i s paq . 430,?a. 313) come modernamente ha prevalso la opinione che cibnon valga ad escludere la continuazione: nientre se questadottrina si limitasse soltanto ai piu delithi commessi nel me-desimo tempo e nel medesimo luogo la sua applicazione siridurrebbe a troppo minimi termini. Parlo della diversitdd i prop riet ar.ii danneggiati col furto, intorno la quale sem-hra che taluno perseveri a ritenere che quando anche nelrriedesimo luogo e tempo si siano rubati diversi oggetti spet-tanti a diversi padroni si abbiario piii furti continuati. Ve-dasi RI i t t e r m a i e r disseil.laa. sulla dife renz a f r a i de -litti continuati e rei te rat i (negl i scri t t i ye rmanici delM or i col. 2, png. $04) . Ripeto qui cib che dissi altrore(s.531) ciob che il furlo si deve ritenere non continuatoiiia 2612ico malgrado la diversila dei padroni. Una quegtionesingolare si presentb or sono pochi anni alla Corte Regiadi Lucen: Annali Toseani XII , 1, 582 , Fu rub ato ad un si-gnore Pisrino un cava110 me ntr e stava paacendo al pra to:

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    ne fu fatta denuncia e niente scoperto; dopo pochi g i o r ~ iper b ritrovossi il cavallo nel prato dove pasceva trnnquil-lamente. fjcorsero pochi mesi, e il cav allo fu dall' istes soluogo nnovamente ru bato: il s ottrattore e bbe 1 audacia ditraversar Pisa inforcando que1 cavallo ; ia il caso viiole cheinconlri appunto il padro ne; questi riconosce il cavallo; illadro B arrestato e convinto. 11 ladro confessa non solo quelloch e non poteva nega re, ma palesa d i piii che egli ste ssoera stz\to colui ch e soltrass e p er la prim a volta il cavallo,e che non avend o trovato smercio lo avev a rimesso nelprato aspettando migliore occasione. Di qui la disputa: trat-tavasi egli di due furti consumati? L'accusa lo pensav a, eaccordando al primo la diniinuente della sponlanea restilu-zione, ed ammettendo la minorante della continuazione, crc-deva tutto concedere quanto per giustizia potevasi a que1malfattore. 10 invec e pensav a che si trattasse di un furtosolo, e che cosi non vi cadesse continuazione. Se per rub areun oggetto di difficile tr aspo rto il lad ro ha dovuto impie-gare piii giorni, ed in questa opera ha frapposto un inter-vallo di riposo, certamente il furto riman e unico. Ma quidicevasi o he la prima operazione aveva raggiunto il su o ter-mine con lo involamento, e non er a altrimenti u n principiodi esecuzione del furto consumato posteriormente, e sotto uncerto aspetto dicevasi h ene. &la io replicava ch e il furtounico era il primo e non il secondo, inquantochh il ladroche ormai aveva consumato il furto del cava110 aveva sceltoper luogo di deposito della cosa ru bata quello stesso prato,dove egli arpettava a riprenderlo quan do avesse, trovato ilcompratore. Supponete (diceva io a chi mi consultava su cib)che Tizio entrato in una carnera abbia rubato ad una si-gnora uno scrigao di gioje. Mentre via se lo porta viene apensara che non ha pronto il compratore, prevede facile i lreperimento presso di lui: cosa fa re ? torna indietro e nii-sconde in un ceepuglio del giardino di quella signora loscrigno rapito: poi dopo qualche giorno trovato 1 acq uiren tetorna a riprenderlo. Come duplicare il furto? Consumato uria

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    volta con la soltrazione della cosa il furto non pub reite-rarsi per la accidentalith del nascondimento della cosa inuno od in altro luogo. Ecco qual' era i l mio modo di ve-dere. Quando il ladro torna a prendere la cosa rubata da1luogo dove egli la celo non comm ette nuovo furlo. 11 no-stro ladro non aveva riportato il cava110 nel prato pcr re-stituirlo, nia per tenerlo in serho.

    Si procedette piiU oltre e guidati da un merosentimento S' insegnb che pih furti sninbili doves-sero contarsi per un furto solo (2 ) ; insegnb cheiion dovessero calcolarsi tra i tre furti quelli corn-messi nella minore etj,; ed altri disse che per avereil terzo furto nel senso fatale della legge fosse ne-cessaria una punizione incorsa per uno almeno (2 )clei primi furti, e cosl si scambid la iterazione conla recidiva. Altri insegnd che ad esaurire tutto ilrigore della legge contro il terzo furto facesse me-stieri clle i tre furti fossero qualificati (3); o chealmeno ve ne fosse fra i tre uno di qualificati: al-tri dissero che il danno dato non era un furto no-verabile fra i tre: altri altre sottigliezze trovarono.Insomma chi raccogliesse dai pratici tutle le restri-.zioni portate alla Iegge ciel terzo furto potrebbe com-Borne una voluminosa teorica.

    ( 1 ) D o l f i o nllcynl . 104, n. 2 ; eE 108, n. 1 e l IP, -B o e h m e r o ud ar t i c .162 , C. C . C.S .5 - W e i t t e n a ucons. 11, a. 184 e l seqq.; ct colzs. 33, n. 30 e6 seqq . -S t r u v o cxcrc i tu t . 48, t res. 21 - r e s s n d nrtic. 162,C. C.C. (luesta regola fu converlita in legge nella costiluzione

    Vor,. IV. 9

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    elettorale sassonica 32, pnrs 4, dove espressamente si or-dino non doversi applicare la pena capitale al terzo furtose i1 valore delle tre ablazioni sommate insieme non ascen-deva al furto magno. La opin ione contraria fu sostan uta dal-l Y H a r p p r e c h t ons. M, . 77 - l a s e n ad ar t . 162,C. C. C. - e r i c h i o pars 5, conclus. 43 , n. 93.

    (2) 11 pensiero di provvedere con sarizioni piu severealla iterazione nel furto si fa risalire al testo Romano; 1. 28,6. 0 , ff. de poenis; 1. 3, ff . de abigeis: gli d iede sanzionela Nemesi Carolina al\' art. 1 6 1 e segg. e la Costituzioneelettorale Sassonica pars 4, constit. 32, 34 et 35. Ma ovun-que sorse la disputa se allo aggravamen to bastasse la ite-razione, o si esigesse eziandio una condanna per i preceden-ti furli, A questa piii mite opinione si attennero B e r g e oElecta jur isprud. cr im. pag. 40 - W e r n h e r obse?.vtr-t ionutnpnrs 5, observ. 1 9 7 - r a m e r observnt. jur . uni-vero. vol. 3, obs. 916 - -1e r i o consilia et responsatoni, 2 , decis. 484 - I a r p p r e c h t decis. 5, n. 40 ; de-cis. G n. 45; et decis. 9, n. 46, il quale annunziava es-sere prevalsa nel foro la regola che la reiterazione dovesseguardarsi noii plqs ice nia naoraliter a c civiliter, vale a di -re richiedersi la oondanna dei precedenti per applicare lapena del terzo furlo . 1-le r t i o consilio et resp onsa tom. 2,decis. 865, n. 2- kf o n t a n o de regalibus in c. de of ic i isti . 6 4 , wers. et adverte - e 11b a o h selecta ci ' iwinalinpag. 194, n. 8, il quale afferma essersi tale limitazione co.stantemente osservata dalle facolti di Vittemberga e Tu-binga. la tal guisa l' aggravante della iteraaione sparirebbeper fondersi nella recidiva; e potrebbe dirsi che in queliadottrina fosse la prima genesi della teorica della recidivain contrapposto alla i teraz ione secondo la scienza moder-na. Questa opinioee perb, che a vero dire era in opposi-zione alla lettera delle leggi punitivc del terzo Furto, se poti!essere prcvalenle in qualche fdro dellyAlemagna non credereisi potesse dire universalmente accettata. E tanlo E ver0 chela opinione contr aria si appr ova dallo stesso f~ r p p r e c h t

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    (dec i s . 1, n. 46 j quando uno dei tre furii sa magno. Clicnella coniune opiriione rimanesse prevaienb la regola ch elo pena del ierzo fiirto si incorra etinnisi furta praecedeti-t ia non sint punitc sed tantum probatu, lo attesanciF a r i n a c c o qticrcsl. 25, n. 9 ; t clc furlis qucresl. 167,11. 69 - iI a t t h e u e t S a n z d e r t y i m f n e ~ e p i'ale~i-ticie cap. 8, 5. S , 11 . 10 - e y s e r nledilul. in pnndecr.spec. 535, ~ t i e d i t .12.

    (3) C r a m e r o b s e ~ v n t i o n e sirr is univcvs . vol . 3, ~IJser-/ . ( / l . 936 - o 1 f i o allegcit. 113, 71 . 19 .

    $la la oscillazione e la reazione sono nella naturailell' uomo, e la storia intellettuale delle generazioniclle si succedono sulla terra, mostra costante questofenorneno della idea che germoglia e si propaga osi accrcsce tanto clie si porta alla esorbitanza; eilil successivo ritorno alln negazione della idea perla naus ea gene rata dall' abuso delle su e estrinseca-zioni. 11 pensiero che la iterazione nel furto presen-tasse caratteri meritevoli di speciale considerazionc:era in se giustissirno. Ma lo si port8 allo eceesso,e vcnne in tedio per guisa che molti fra i codicide l secolo presente abbandonarono affatto ogni ri-guardo a tale specialitA, e punirono un quinto oclrin sesto furto come puniscesi il primo, appganilosidi cdpire la iterazione sotto la fornia d i recidivayuanclo per alcuno dei prirni furti fosse nato giu-dizio e condanna. Cosi In scienza trovasi innanzioggidi su questo argo r~icnto re vie differenti. Unascuola le suggerisce di non avere alcun riguardospecialc alln iterazione nel furto (1): un' altra lesuggcriscc cli assumer questo come criterio prevn-

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    lente della penalit$ osservando clie un primo furtopud esse re un trascorso del momento figlio ili oc-casioni eccezionali, e scevro da futuri pericoli, men-tre il furto iterato mostrando la tenacitx dell' appe-tito rivolto a danno delle altrui prop rieta, esige ener-gici prowedimenti: finalmente una te rza le sugge-risce di seguire una via di mezzo; e cluesta io ten-go per la rnigliore.(1) Singolare la regola clie riferisce S e r p i 11O n f c o d e

    cv i t~ l i~ i c lol . 2, p n g . (120) e F a b r o f i n c o d i c em l ib . 6,ti t. 5 , d e f . 5 ) come sanzionala da1 Sennto rl i Savoja nel 1595,p ~ ra quale si sommavano i leslimoni siiigolari che depo-nevano a carico di alcuno di diversi furti per il fine dellnpena, inii non si sonlmavano per il fine della restituzionede l tolio. 11 giudice diccva all' accusato, ecco t re testimoniciascuiio dei quali t i accusn di un furto, dun que ho pieniprova chc t u sei ladro i t t g e n e r e , e ti condanno alla forcd.Poscia volgenilosi ai deru bali diceva loro, voi non avele ch eun so lo testiilionc? per ciii.;cuiio e perci b v i m anca la pro vadel furto i n specie: 1;ioiido non posso condaiinare queslogrilantuottao n rcstituirvi In roba.

    Fu un erro re attribuiro alla iterazione tanto va-lore da portare a pene eccessive: ma stinlo un ep-rore altresi non averle nessuno speciale riguardo,in principal modo nei furti minimi. In cluesti (e so.-pra tutti nel farto campestre) si palesa la grandeinctl itrudine di tale sistema, Ragioniamo col casopatico innanzi agli occhi o prendiamo a testo ; lcodice Tosc:tno. 11 furto semplice (art. 376 let. a) senon eccede venti lire si prinisce con la carcere-clie

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    non pub superare un mese: la recidiva (art. 83, s.1)l~ or ta d un aunlento cli pena che non pub su perarela meta dalla pena ordinaria. Un ladra che Iin 1'abi-tudine clei fu rti m ininli clopo av erne coniine ssi molti,k scoperto in uno e co ndannato. Un iilese dipoi tornaal suo mestiero, ecl e colto di nnovo: il giudice serigoroso potra infliggergli quarczntacinque giornidi prigion ia. Dopo clritlrantasei gio rni colui, espiatala seconda pena, ritorna all' abito suo : il giudice in-contra sempre un furto sotto le venti lire e ripetei quarantacinclue giorni di pena. Dla colui non sicommuove; sconta la pena; e poi ritorna al suo cli-letto. 11 giuclice gli ripete la irrogazione di nItri rlua-rantacinrjue giorni: e cosi di scguito. In tal guisaavviene lo spettacolo di un ladro condannato tre oquattro volte nel corso di un anno, e sernlre a rni-nima pena. 10 vidi in pratica questi esempi e vidiil puhblico uscire dalla sala col riso sulle labbra,ma con cluel riso maligno che i! proprio di chi none persuaso : e spesso udii cluella brutta parola, niladri non gli fanno niente. 11 fr~rtominimo guardatocome atto unico i, senza dubbio un dclitto leggiero :m a i furti minimi sono precisamente quelli che piiifacilmente si pigliano a mestiero da chi vuol viverebene senza lavorare, e che piu allettano per la le-vita del pericolo. L' autore di rin furto magno avrAda star bene per lung a pezza, e si terrB al17 ornbra:1 autore dei furti minimi ottiene un lucro fugace,e bisogna che presto ritorni all' opera sua; e moltiio nc conosco che altro lavoro non fecero in tuttala vita. 11 proprietario non sempre si muove a de -nunciare per piccola sottrazione: quando anche ladenuncia, gli agen ti dell' autorita si stringono spesso

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    nelle spalle, e poco si occupano di cluella che chia-mano una piccolezza : uando se ne occupano sfu ggetroppo sovente la prova: quando la prova & raggiuntasi arriva alfine ad una pena meschina, forse di po-chi giorni di carcere. 11 proprietario si scoraggisce :gli appariscono insignificanti ed incerti i benefizidella repressione in faccia alle noie ed ai perditem pied agli scapiti che gli cagiona il querelarsi, il raercoglicre testirnoni, lo andare agl i esami: e porta 111pace i danni continuati se pure non viene nella trricedeterminazione di farsi giustizia da se. Da tali effettise ne incoraggiscono i malandrini, e sernpre pihperseverano con pessimo esempio altrui nella vitascioperata ed inerte. A tut ti gli inconvenienti sarebberiparo una legge sulla recidiva clle pih particolar-mente usasse rigore contro la seconda o terza ri-caduta nei furti minimi, e specialmente nei furticampestri. un fatto che vi sono poderi i cludiper certe male vicinanze non danno a1 colono baliadi raccogliere neppurc un terzo del prodotto del fon-do; laonde codesta infelice situazione si calcola (se-condo il vecchio consiglio di C o l u m e 11 a) nellavalritazione del prezzo dei beni. Vi sono dei fatticriminosi che guardati isolatamentc sembrano ine-zie, ma che per la loro moltiplicata continuazioneyovinano le onesto famiglie.

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    P l u r a l i t A d i p e r s o ne .

    Sia il furto cominesso da uno o da due o daquattro il danno immediato resta sempre que110 che6 : ma la forma morale oggettiva del reato crescenon tanto in ragione dell' audacia che acquistano imalfattori nello essere uniti, cluanto per la proba-bilita del pericolo cli danni ulteriori e diversi.& fa-cile prevedere la sorpresa del ladro per parte delpadrone o di qualche onesto vicino; quanto pro-babile che il ladro se b solo fuggirA alla sorpresa,altrettanto B temibile che se sono parecchi resistanoa chi li sorprende e vuole ritogliere la preda dalleloro avide mani. E un fatto che il fnrto commessoda piU persone eccita per questa sola causa mag-&ore spavento. La idea pertanto di rawisare unaaggravante nel numero dei ladri B bene ragione-vole e conformo ai principii. Awi chi desume que-sta agravante da1 concetto di una violenzapreszcntain quanto si dice si debba sztpporre che i ladri sisiano nniti in pih per usare resistenza al padrune.Ma a me che sono nemico delle presunzioni in cri-minale questa formula non piace (1). certo che ilnumero dei ladri oltre ad accrescere la probabilitddella riuscita nel superare gli ostacoli, oltre ad au-mentare 1 audacia dei malfattori, reca rnaggiorespavento: e questo mi basta per accettare la aggra-vante xenza bisogno di e~piscarne motivi nella

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    presunzione di piii scellerati disegni che forse noncaddero in mente ai malfattori quando si unirono.La possibilita di una violenza per parte di piit ladrik reale; e questa la prevede il legislatore yuandogiudica pi6 pericolosa quella forma di ft~rto.blaidentificare la possibilita di un evento con la pre-visione di tale evento e col dlsegno cli raggiungerloper parte del cielinquente, 6 una illazione precipitosaclie la lsuona logica non ammette.

    (1) 1 nialfattori posson o essersi delib eratan ieute uniti inpih pc.i.' meglio asportare cii che intendono soltrarre senzanessun pensiero nb di difesa, nb di offesa persono le; edecco mendace la presunzione di disegni violenti.

    Dissi perQ che ques ta aggravante potevn esserenssolutn o relativa, perchb su ciQnon evvi costanzanb riniformith nelle varie legislazioni. Infatti alcuneproclarnaronu che la pluralith dei ladri vdesse dipel* S& sola a qualificare il furto (1). Altre per locontrario non ne costituirono una aggrav ante tyan nccluando la circostanza di essere i ladri in due o piiiandasse congiunta con un' altra aggravante ; pei'esempio la delazione di armi, il tempo notturno, loiiigresso nel domicilio (2).Cid fu una deduzione lo-gica del principio che 1 aggravante desunta da1 nu-mero dei ladri procedesse da1 pericolo delle perso-ne ; l quale non si ravvis6 come veramente probabi-le, se non concorreva alcuna di &re tali circostanze.

    (1) h contemplata senza riguardo a d a ltre aggravanti da1codiee di s. Blariao (art. 494, s. 2) Neuchalel (art. 217,

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    - 37 -n. 2 ) Vaud (art. 272, n. 8) Fribourg (arl. B1, it. k ) Vnl-fese (art . 290, n. 10) Ticino ( ar. 341, Q . 1 Grigiooi( 5 . 164, 8 . 4 ) Portogallo (art. 426, n. 3) Perb (art. $25,11. 3) Bolivia (art. 706, n. 3 ) Isole Ionie (art . 447) c h econsidera questa circostanza come violenza presunta ; aviera(ar t . 221, n. 1). Ad occasione del quale articolo del codicedi Baviera il dotto A i t t e r m a i e r emcsse aspra censurariel suo scritto pubblicato nel 18-41 sotto i l titolo la 2egtslaz ione pciiale tlel silo sviluppo pirogressivo (vol, 1 ,pag. 18).L' i l lustre professore pero guarde la cosa sotto unpunto di vista piC generale sostenendo che non solo la qua-lifica clella pluralita di pe rson e ma anc he le altre (n onesclusa la effrazione) dorev ano sem pre sub ire il criterio de lvalore del tolto: e cosi ce nsur o il codice di Baviera perquesta misura generale di avere abbandonato ogni riguardoai furti minimi nei ft~rti qualificati.

    (S) Coci il codice Franc ese del 1810 ( a r t . 381 e 386conservato anche nelle ultime riforme); il codice di Prussia($ . 217, n. 6 ) : l codice Spagnuolo (art. 431, o. 5); l co-dice Austriaco (s. 74, n. 2, lit. b).

    Se peraltro o come singola o come concorrentedebbasi valutare la circostanza della pluralith deiladri, B certo che tale aggravante non pub trovarsidove sia accidentab. Non basterA giustiflcare chei piU ladri siano stati veduti iinsienie asportare laroba per la stessa via quando non apparisca impro-babile la accidentalitd che si siano incontrati nelluogo del furto senza previo accordo nb unione, Bi-sogna chs la nnione preceda o almeno sh volonb-riamente mneomitante alia contrettaziorre, 8e anorompe 1' uscio di ma taberna e S' i n h d w a ru-bare e frattanto un dtro &e psm wAdendo quel-

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    1 nscio atterrato S introduce anch' egli c pren~le nqualche oggetto per conto proprio; si avranno duefurti commessi nello stesso luogo e nello stesso tem-po, ma non si avrA un furto qualificato per la ~ i u -nioione di pi6 persone (1).

    (1) In una parola bisogna che i ladri abbiano rubato (6comurae per un acoordo anohe nato sull' atto. Cosi fu giu-dicato dalla Corte di Cassazione di Firen ze coi dec retidel 22 aprile 1854 , e 23 agosto 1856 fAnnrili S V I , 1,342, 718, 724 ;XVIIZ, 1, 696).

    In proposito della riunione di piU persone biso-gila peri, distinguere il caso in cui la medesirnasia stata ord inata aiia consumazione di un fu rto spe-cide da1 caso in cui sia stata vagamente costituitaal fine di commettere delitti indeterminati a van-taggio comune. Nel primo caso lo associamento nonfunziona che come qualifica di que1 furto specialea cui venne preordinato, mentre nel secondo casoassumendo la fisonomia della violenza pubblica vienea costituire un delitto sui generis che incontra unapena speciale che si aggiunge alle pene incorse peri furti coimrnes~i aeconda della respettiva loro im-pabzione. & questo il reato che il coaic. ToscanoaU' art. 421 distingue col titolo di associaziolze dimaifattd. E sm b perfetto col solo stringere delpatto sociale wncorchb neasun delitto dei destinatiabbia ancora avuto principio di esecuzione : da cidnasce appunto la utilita di questo titolo particolare ,perchb altrimenti la associazione non si potrebbe

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    reprirnere sotto forma d i tentativo dei d elitti ideatirpando il principio di esecuzione dei medesimi nonavesse ancora avuto luogo. E da notarsi che il reatodi associazione di malfattori viene collocato da1 co-dice Toscano nella classe dei reati contro la p o -p~ i e t u , erclli? prevede il solo caso in cui la societacriminosa sia diretta a furti, estorsioni, truffe, frodi,l~aratterieo pirateria. Lo che fece dire allo illustreP u c c i o n i (conzwzento vol. 5,png. 270) clie c4ue-sto reato non era previsto da1 codice Francese ni?dai codici Ita liani. Ma ci6 fu un equivoco. 11 codiceFrancese sotto il titolo di banda (1 ) lo prevede al-I'art. 265 : o previdero 1 codice Parm ense all'art. 264;e il Sardo all' art. 426: salvo clie tutti questi coclicicolpiscono la associazione tanto se forniata al finedi offendere le proprieta quanto se formata al finedi offendere le persone : ed t: percid che i medesimiinvece di collocarla fra i delitti contro g li ave ri al-trui ne fanno un reato contro la pubblica tranquil-lita. Doveva dunque dirsi che il codice Toscano ave-va ristretto e modificato la nozione di questo delittorispetto agli altri codici contemporanei: e cio erapiU esatto. E benissimo fu inte sa a mio credere que-sta modiiicazione, perchi? cosi il legislatore toscanopotb ri dur re la pena di questo delitto (che in findei conti quando non ebbe seguito si esauri in undisegno) ai solo carcere da tre rnesi a tre anni.Laddove gli altri codici contemplando permistamentei disegni contro gli averi e i disegni contro le per-sone dovettero elevarne la pena a proporzioni dtis-sime, quali sono quelle del codice Francese che lopunisce con la galera da cinque a venti ami . Lerluali pene ognuno comprende come siano eccessi-

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    v e ; perch8 nelia gcneralit5 di qriclle previsioni pc+tendo la consociazione dirigersi a nlnlcfizi Icgger-mente puniti (come piccole mariuolerie) ne conse-gu e 1 assurdo che piu si pnnisca il disegno senzaesecuzione, che non la esecuzione senza cnncer-tato disegno.(1) Questa foriiia di reato nella pratica italiana si chininb

    coirve)aticoLn. Veram enle seco ndo il diritto rom ano la MIL-venticola cra la congreg;izione di uomini diretta i t i r e o ffesa allo stato od al Princips: L. 1, ad legetri Julinnrmnjest

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    sel~henedentiche in loro stesse assurnono una va-ritctissima funzione secondo i diversi de litti ai qnalisi trovano adiette - O In alcun i malefizi non pos-sono noverarsi come agravanti perclih sono costantio cluasi costanti nel caso ordinario. Cosi la violenzacoiztro le pcrsone nell' oiilicidio, la violenza co ntrole cose nello incenclio, e cosi 1' animo freddo cheagisce per caIculo deliberato nel furto.- ." Altravolta la circost:mz,z non puo e ssere g ua rdata con ~ cag ga va nte pcrclii: & dessn clie costituisce la essen-ziuliti~ riminosa del fattn, dle altrinienti sare1jl)opoIiticamente innocente. Cosi la vi.s nel ratto nonpotrel~ lje ung ere 1 ufficio di aggrtlvante mc ntre Gcostituente della pun il~ilita, del titolo sl~cc iale: osila qualita di publ~licoufficiale in certi delitti B ag-gravante ina non pub esserlo nell' abuso di autoritaperclie e costituento - ."La vera funzione di ag-gravanti nei m alefizi la e sercitano quelle circostanzeclie non sono nB essenziuli alle condizioni giuridichedel reato; ni-! fiOilz~c~li,ii ordinarie nel rea to stesso :liia possono intervcnire e non intervenire, e piu fre-quentem ente non intervcn ire che intervenire. Nellail~otesi elle circastanze ordin avie la sc ienza procedeper opposta via: non fa di loro un7aggravante :mainvece della assenza loro, che quantunque rara pubtalvolta incontrnrsi, fa una diminuen te od u na mi-norante. Cosi dclla preiiieditazioizc nel furto non sifece quasi da nessuno (1) una aggravante: ma in-vece si ravvisd una degradante da1 tipo ordinarionella istm taneitA , nellcl occasione, o ncl17 urgentebisogno, coine a sno luogo vedremo. Cid B esattis-simo. Ma E: precisamente per questo fenomeno cheio persisto a credere irnpossibile una enum erazione

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    ~ ~ p ~ ~ t ai apgravanti comuni e di diminuenti co-muni a tutti i delitti. Certe circostanze saranno%gravanti in un reato, e potranno non esserlo 0cambiarsi in diminuenti in altro reato. Certe cir-costanze saranno essenziali a que1 titolo e diverraassurdo farne una aggravante. Mi apparve poi ri-dicolo in certi progetti di codice la antitesi che vi-di adottata fra l' affermazione e la negazione dellaidentica circostanza per farne alternamente o unaragione di aggravio, o una ragione di alleviamento.Per esempio vidi proporre che la negativa del reofosse un' aggravante, e la sua confessione una di-minnente. Ma parve alla mia tenuitA che con cibsi r2ndesse impossibile il caso o~dinario l qualeper tutte le buone regole deve essere il piii fre-quente. Una enumerazione delle diminucnti ed a ggravanti per opera del codice sarebbe un desideratodella scienzn;ma io credo irnpossil~ileaggiungerloper altra via trarine per una enumerazione speciubin ciascun genere di reato. Le degradanti soggiac-ciono a regole genera li, perchb minorando le forzesogpttive del reato portano per necessitj giuridicnad una minorazione di imputazione :ma queste or-mai sono previste e definite da tutti i buoni codiciodiern i che de ttano regole per la minore etC1, perla ebrietA, per la complicitii, per ii sordomutismo,e simili. Sta bene che queste degradanti non ab-biano sempre la stessa eficacia; ma cid si definistedalla scienza, nb pud descriversi dalla legge che agrand i tratt i. Ma le vere dim inuen ti (che per essertnli non delibono spiegare azione sullc forze soggottive del clelitto) hanno tal nesso con le contia, renzodelle diverse materialith che variano seconcio la di-

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    - 43 -versita. dei titoli criminosi. La unione di piu personea commettere un delitto B gustamente un' aggra-vante del furto: potrebbe con pari ragione consi-derarsi come tale nelia fabbricazione di un fal-so? Potrebbe senza eccitare il riso dichiararsi talenello adulterio S

    (1) Non b peraltro disprezzabtle ii concetto col qualealcuni dotti criminalisti tentaro no, com e 1 E r h a r d ed ilP u t t m a n n, di utilizzare la idea della prem editazi one nelfurto. Essi proposero che i furti dovessero dividersi in treclassi, ciob - .0 fuvti improuuisi, nati per istantanea ri-soluzione eccitata da occasione fortuita - .0 f u r t i p r e o r -ddnuti, quelli cioE che si commettono al seguito di prepara-tivi nializiosamente arcliitettati da1 ladro p cr un calcolo me-ditato - .0 u r t i qzcnlificnti, quelli ciob nei quali oltre lalesione della proprieti ricorre una qualche circostanza ag-gravante. Questi scrittori procedono da1 pensiero (in se stessogiustissimo) che un ladro il quale maturamente si E predi-sposto ad aggredire le altrui proprieta B tanto pi b pericolosoqaanto meno lo b colui al quale una accidentalith presentaI:i occasione di rub are , e cedendo alla istantanea tentaziones e nc approfitta Ma a me B sembra to ch e questa partizionenon potesse assumersi come guida sicura nella esposizionedella teorica del furto, perchb troppo po rtereb be a deviared:ille regole orm ai ricevu te, essend ovi molte qualifiche odoggravamenti che heno si adattino alla istantaneiti della ri-soluzione. Anche la stessa er ra zio ne di una cassa pub es-ser figlia di una occasione, conie lo E il furto in tempo d'in-cendio. In ogni ipotesi cluella distinz ione non po tre bbe gio-var e che come suddivisione dei furti seinplici. Laonde codestaidea non b accettabile come norm a della. esposizione: e me-glio vale tener conto della occusio furnndi come minorante,facendone parola e mostrandone la valiitabilit8 alla materiade l grado; essendochb per la medesima indistintamente si

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    - 44 -dapadi ia forza morale sogs(ettiva dei furto tanto sempliceqaalitv qualifieato.

    N e h qualifica che si attribuisce al furto com-messo dal servo s' incontra un principio morale cheB qaeilo d d a tradita fidncia: ma non fa difetto asostenerla anche un principio politico: ed B quellodelia minorata potenza della difesa privata; essendomanifesto che in faccia ai nostri domestici riesceassai pih difficile griardare le nostre proprieth.Laonde tutte le scuole moderne (1 ) si sono accor-date nello accettare tale aggiavante. Variano peronelia nomenclatura, usandosi da taluno la denomi-nazione di fwto hmesCi~o,a altri quena di fa-m~lato.0 preferisco que&& nltima per la ragione&e la formula f d o dom~stico diviene vaga ec1incerta rimpetto ad almni scrittori, i quali adope-rano questa denominazione per indicare il furtocommemo (2) dalla moglie e dai figli ; o pifi preci-samente, mms lo defini 1 H o m m e 1 (rhapsodima t w m d . 6 4 0 ) il furto in~elivennto ra persone trale qraali- nm sarebbe potuto senza incesto consu-marsi connnbQ, Lskande trovossi da lui e da altriinsegnata la r8j.ola che il fzcrto domestico non po-tesse da1 giudice pemeguitarsi di ufacio aotto penadei danni. Non avendo io altra ragione di amorevm o le parole tranne quella della loro chiarezza

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    simili divergenze cbe grandissimo impaccio recarono nellosvolgimento della dottrina. Vedasi M u 11 e r o de furto do-mestico- r u s i o de indiciis delic&orum ~irs , cap. 17- y r e r o de furti dornestici poena - u n t h e r dis-sertatio de firto domestico - t r u v i o syntagrna juriscivilis exercitatio 48, thes. 25 - r a b b e de furto do-mestico. Questa dottrina pero pub essere di un uso praticoanche oggigiorno per sostenere ch e quando il gnrz one oservo sia congiunto di sangue col pad rone non abbia luogola pena ordinaria del fomiilato: W e r n h e r lom. 2, pars 6 ,obser. 458, pag. 97, ct seqq. Del resto era ben naturale chesiflatta confusione nascesse quando la parola domesticusnon era, come lo k nell' odiern o lioguaggio italiano, circo-scritta dall' uso ai servigiali di una casa ;ma usato promi-scuamente a designare tulti coloro che nella me desinla casaabitavano, includendovi cosi la moglie ed i figli : H a r p-p r e c h t de juribus domcsticorum, dispulatio 4 , vol. 1 .

    La pena del famulato s elevb (come doveva av-venire) sotto lo infiusso dei principii aristocraticiad una eccessivitA di rigore, e c~ivide colpito dalloestremo supplizio indistintamente e indipendente-mente da ogni altra considerazione di aggavio (1).La eccemiva severith del castigo suggeri anche aqrmesh occ&hliome alla miser icordia dei pra tic i mol-tissime distkpio ni e limitazian i, dglie piu ttosto diuna eoitile didettlca renduta accettabile dallo spiritoumanitario e quasi nscesscrria per 1 atrocita dellnpen a; le quali disiinzioni, e limitazioni furono per con-seguenza reiette dalla scienza e legislazioni moderneq u a ~ d oa pena del famulato fu ridotta a pih ragio-nevoli proporzioni. Di tutts questa grande dabora-

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    - 47 -zione pratica B rimasta alla scienza la distinzionetra famulato proprio , e famu lato Zwproprio. D istin-zione clie il codice penale Toscano ha rispettatodichiarando furto qualificato il famulato proprio efurto soltanto aggravato il famu lato improprio: An-nali Toscani XX, 1, 245, 246. Lo che equivale adire che la qualifica nel famulato proprio B piu grave ;nel famulato improprio B meno grave : he nel primocaso altera la competenza, nel secondo no ; he nelprimo caso muta specie della pena, condncendo allacasa di forza; non la muta nel secondo. Questa di-stinzione di nomi aveva nel codice Toscano unsenso pratico assai piii esteso nella sua primitivaformazione quando indistintamente sanzionava chetutti i fu rti qualificati fossero di competenza delleRegie Corti e si punissero della casa di forza qua-Zz~nqztefosse il valore del EoZto. Ma poichb nella suc-cessiva riforma che la legge de112 aprile 1856 por-to allo art. 386 si ripristind la influenza del valorcl:del tolto entro certi confini anche nei furti q ual@cati,e si amm ise che si punissero col carcere e si giu-dicassero dai tribunali di prima istanza anche if'urti qualificati (escluso il violento) nei quali ilvalore del tolto no n eccedesse lire cento toscane(ottantaquattro franchi) ne consegui che si ebberoclei fu rti yualificati giud icati dalla prima istan za epassibili della prigionia; e quindi simili in tuttoai fur ti aggrczvati; e la vallita dclla superfe tazioiiedi questa novella nomenclatura rimase semprepiii mnnifesta.

    (1) I I o m m el dissc~lalio e furto q~calificnlo on ar-nzalo pag. 8- y r e r de fttria donlestici poena i n te?vmis

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    Bruasuiccnsibus. perb osservabile che in generale l'odiocotitro il fatnulato nori si elevb m ~ in Germania a qiiel-1' altezzs di rigore che prevalse ia Francia ed in Italia.

    11 famulato dicesi pm pri o cluando il furto s i c0111-mette da chi & accolto a servizio conti~zuoe retri-Imito, a danno del padrone, o nella casa di lui nie-cliante abuso della comodita del servizio. Quattropertanto sono gli estremi del famulato proprio :

    1.0Che il furto si commetta da persona inlpie-gata a servigio continuo. Nulla interessa il nom e ciiediasi al domestico od al servigio, purchb sin conti-nuo. Un servigio saltuario od occasionale diminuend ola difficoltCl della difesa privata impropria il fainri-lato. Ma la parola con thuo non deve qui intendorsiin un senso n iateinaticari~ente esatto, sicche yua-Iuiiclue interruzione nelle abitudini di un servigioimpropri la qualifics I? continuo il serviaio quandosi presta con una certa nbitualita periodica clie por-ge comodo ad introdursi nelln casa ed avere sottola mano le cose del proprietnrio. In questo sensosi pu6 essere domcstici cli piu di un padrone, quanclo(a modo di esempio) si abbin il vitto meridiano inuna casa dove ~i prestano servizi diurni, e si cenie si dorma in un' altra casa dove si prestino servi-ai notturni,

    2 . O Che sia retribuito. Colui che presta ad altriUn servini0 g ratuito fa un atto di beneficcnan: ;un atnico piuttosto che un servo. Ma ind iffcrentcclie la retribuzion e sia grande o piccola, sia in con.-tanti od in roba (!), e per lo moderna giurispru-

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    deilzn pure incliffercnte che sin stata pagata (2)0 seilildic~erneritr:pron~essa.Non ii necessaria peraver faiiiulato ~iroprio a pe-noifnuione del dome-stico nella casa del pactronc :Cassnzione di Firen-ze 2G maggio 18.58 (A~znnl i12 G i z ~ ~ * ~ ? - z ~ d e n z aO-sca~icc,SX, , ,384).k perb necessario il co~znitto,l~erclrii1)isogna che egli faccia pa rte clella fami-giia (2) altrimenti egli non 6 clie un operaio.

    3."Che siano rubate cose del padrojze ovunquesiano state rub ate; oppure cose di u l t ~ i ella ca-sa (4) de l pad-one: e cjb facilmente si spiega perla responsabilita che pub avere il pailrone ancheilolle cose altrui lasciate in sua casa.

    4."Clic il furto sia cornniesso mediante ub~csodella coi '~~odituel servizio (5). 11 giuoco di yuestorluarto estremo nella definizione del faniulato k in-teressantissiino. Esso procede dai du e principii dellnfiducia tradita e della difficultata tutel a delle coseprol~rie, ai yuali S' inforiria la qualifica stessa. Que-sti non ricorrono tutte le volte clie il servo com-~i iet ta danno del padrone un furto alla man ierastessa con crii lo avrel~be otuto commettere qua-Irinrjue straniero alla famiglia. Se il servo nottur-i ~ a i i ~ e n t ei parte, e recatosi ad una villa del pa-drone insalisce d a una finestra, o at ter ra 1' uscioe ruba, costui noii lla abusato della comoditk delscrvizio per commettere il furto. Quan tunque peraTrventura la s ua doniesticita gli ah l~ ia ervito a v e-nire in cognizione della esistenza di alcuni oggettiin quella villa, pu rc cssa non gli i: stata mezz o allaeseczczione del fur to : ed in f&cci,zad un furto com-inesso in codcsti rnodi il padrone aveva rimpettoa1 servo gli stessi mezzi di tutela che aveva in fac-

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    cia all' estraneo. Cosicchb se quella villa si fosse perincuria del padrone stesso lasciata aperta, il furtocommesso da1 servo sare bbe semplice; arehbe in-vece qnalificato se preordinandosi al furto, il servomedesimo avesse lasciato maliziosamente aperta laporta della villa; poichk in codesto caso la co~?zodithdel servizio gli avrebhe fornito mezzo alla eseczb-zione del furto.

    (1) Pu anzi deciso (Annali Tos can i XVII I , 1,697) chela me rcede poteva consistere nel solo vilto. Ma si decisealtresi che una partecipazione non era mercede: e cib v ennestabilito fAnnali Toscani XVII , 1, 370-371 nei terminidi marinai che servivano su1 bastiinento setiza stipend io par -tecipando al nolo del capitana. Questi sono socii, non servi-giali ; non conim ettono nb famulato pr oprio nb impro prio.

    (2) E pertanto inconcludente la eccezione frequ ente adopporsi dai servi infedeli ( Ha r p r e c c h t dccis. 1, ?a. 14 )di avere preso la roba del piidrone per pagarsi del ritard atosalario. Vedasi pero $. 2235 nota.

    (3) Coerentemente a cib fu deciso (Annali T os ca ni LKY,1, 384) he il servizio doveva prestarsi nella casa del padro-ne: chi presti servizio anche continuo e retribuito in unabottega non pub farsi reo che di famulalo iniproprio.

    (4)Qui si trova fatta peraltro unJ ampliazione molto no-teuole dalla nostra giurisprudenza. Un giudicato della Cassa-zione di Pirenze del 23 maggio 1857 Annali Toscani XIX,1 , 410)) ontemplo un caso nel quale il proprietario di uiiniulino aveva consegnato al suo garzone la farina datagli ainacinare perclib la riportasse ai respeltivi proprietarii; edil garzone se 1 era appropriata per via: e in siffatti terminidisse ricorr ere il famulalo; quantunque la cosa ru bata fosseproprieta di estranci e il furto fosse avvenuto fuori dellaca sa del padrone. Due idee spinsero a tale ampliazione:1 una che la 'arina essendo sotto la immediata rcs pon sabi -

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    litci del pad rone poteva considerarsi come proprieta sua; loctie peraltro non & che un7ana log in, assai pericolosa in cri-rninale: l7altra p ic strettarnente giuridica poteva esser yuellache la consegna essendo stata fatta da1 padrone nella cusupr op ri a, la contrellazione poleva ben dirsi incominciutanella casa padronale: e siccome il contegno successivo de1garzone manifestava che egli avev a contrettato quella farinacon animo di appr opria rsela , cosi il fur to poteva dirsi eseguitonella casa padronale facendolo risalire al primo momentoin cui il ladro aveva posta la mano sopra la cosa. E questaseconda ragione mi avreb be tolto o jn i titubanza a sottoscri-vermi a quella decisione.

    (5) Quando dicesi che il servo deve avere abusato dellacomodita del servizio s7 ntende che egli ne abbia approfit-tato mentre era tuttavia nel servizio. Se un domestico dopoesser e uscito clallo impiego si approfitta delle notiziel acqui-state quando era nella casa, al fiue di comniettere un furtoche altrimenti non gli sare bbe stato forse possibile, non pe rqueslo P; reo di famulato. Cosi in termini fu deciso dallaSacra Consulta i l 1 6 novembre 1847: B e l l i Giornule de lPoro Ronaano 1848-49, vol. 2, pug. 38. Ma la comoditi delservizio elemento essenziale del famulato: laon de la Cortedi Cassazione di Palermo col giudicato del 1 6 maggio 1 86 5annullb come incompleta la dichiarazione dei giurati , heliffiitandosi ad affermare es sere il ladro un domestico delderubato aveva omesso di stabilire se della qualith di do-mestico erasi valso per commettere il furto, Secondo la giu-risprudenza Parmense il requistto che il servo av esse abusatodella comodita del servizio non si chiedeva in modo asso-luto: era necessario se la cosa rubata spettava ad estraneo;non e ra necessario s e speltava al padrone : M e 1e g a r i De-cis. vol. 1, pag. 342.

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    In questo quarto estremo si trova la ragione pe-rentoria per estendere la qualifica (1) ed il titolo difainulato anclie ai non servi che abbiano partecipatonel furto del servo perclie la qnalitk aggravantesi ii compenctl.ata col fatto; e drvenuta circostanzamale tostoclii! la cloniesticitA Iia servito cli 91,ezsoalla materiale consumazione del furto.

    (1) Perchk un reiito possa e sse re susc ettihi le di qualificahisogna naturalmente che il fatto principale sia innanzi tuttoputiibile cont e rca lo . Percib conibiuan do la teorica del fa-mulato con quanto esporremo al $. 2253 e segg. intorno a1furto commesso da chi sia in certi gradi consiunto col propr ie-tario, si con~prendeagevolmeiite ch e qun ndo in una faniiglinle funzioni di serv o si esercitino da uno di quei congiuntirispetto ai i~ualia legge non ainniette azione pennle di furto,iluantunque il servizio fosse continuo e retribuito, la sottra-zione non diviene punibile per la aggravan te. Cosi fu d ecisoin tcrmini dalla Corte di Cassazione di Pirenze (Annali Tosca-~ii II , 1,258-269) e non pub essere diversaniente.

    Qnando ricorrono codesti estremi il famulato kprtprio: scnza andar cercando se il servo era o nocongedato; o se trovavasi in quella casa da poco oila Iimgo tempo ;ni? se il fUrto era comniesso nellacasa del 1)ndrone o friori; o n danno clello stessol)atlroilc o di altri; o se il servo pernottava o noiiella casa padronale, o se vi aveva l'inte ro con-vitto o soltanto una parte; o se il suo stipendio era

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    in dennro od in altro modo stahilito; nb se questoerasi da1 padrone puntualmente o no corrisposto.Tutte tali distinzioni (1) erano divenute fruttuose adescludere il ikniulato nelle antiche pratiche quando arjuello so~ rras tava la pena capitale ( 2 ) : tutte sierano conservate nelle osservanze toscane quantun-qu e la pena foase rnodificata. Ma quelle sottigliezzepiu non avevano ragione di essere, e la scienza neavesr& roclamato la inettitudine. Laonclc il legisla-tore toscano del 1553, ed alt ri codici contem pora-nei saviamente le abolirono. Er av i puro nelln pra-tica un' al tra distinzione, per la cluale il titolo difamulato escludevasi claando il servo aveva sottrattooggetti che a lui erano stati conscgnati ad occa-sioiio del servizio. Dalla quale ipotesi escludsvasi ilfamulato; ed an die questa distinzione si volle da1codice Toscano (all' art . 355) espressamente abolita :Corte di Cassazione di Firenze 9 settembre 1851(Anszctli Toscafii XYI; 1, 890) e 23 gennaio 1855(Anszuli Toscaszi XVII, 1,74, c si vedano anche An-?zuli TO SC CG I~~VIIA 1, 597, 598; e XTTX, i, 410 ;e vol. XV, ,1509; e XVI, 1, 764). Intorno alla mc-desinia perb vi da fare qualche osservazione, c2ieric11iain;zndo la nozione del fam ulato im pro prio vuolessere riserljata a dopo la csposizione di questo.

    (1 ) Un principio siiigoiare trovasi stabililo da un giuclicatoclellir Sacra Consulta di Roma del di 17 dccembre 1847,relat. hlalteucci, ove dichiarasi che essendo proibito dai ca-noni ai cristiani di nlluogare le loro persorie al servigiorl: Isdracliti, u n servitore cristiano che rubi al padrone ehreo11011 pub esscr mcii colpevole di furto qualificato: B e 1 1 iCio~l icc le el f o ro Rornrino: A n n o 1847-48, ol . 1,pcrg. 159.