Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 3 (04)

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    manca per chi ne dubiti per la speciale ragioneche gli ufliciali del telegrafo sono astretti al segretoper dovere del ministero loro in virtu di appositadisposizione di legge che li sottopone a punizionise rivelino il contenrlto dei telegrammi. E questaosservazione fa nuovamente esitare sulla risoluzionedel caso, poich la difficolt della divulgazione (laquale non pu accadere senza delitto al tru i) punell' animo di taluno prevalere sulla materialit. delcomunicato a due persone; e condurre ad escludereil titolo di diffamazione: laddove nel senso oppostopuh riflettersi che la partecipazione a due esauriscela nozione giuridica di questo pi grave reato. Lagravit di questo problema tutta sta nel conflittoche pu sorge re fra la l ettera del precetto e 10spirito del medesimo.

    Un altro problema ci prese nta la specialit deltelegramma; quello ci08 tendente a stabilire se ilreato di ing iuria si co nsumi dove si spedisce il te-legramma, oppure dove si riceve. Io ebbi un casoanalogo che piacemi ricordare. Desideroso un taledi troncare una lite che contro lu i erasi portataalla Cassazione di Milano si rec ad un uffizio te-legrafico della provincia toscana; e l assumendoil nome del suo avversario all' avvocato di questotelegraf che lasciasse deserta la lite perch8 tran-satta. E la lite per siffatta frode rest deserta ed.il colpevole ottenne 1 intento suo. Processato posciacritninalmente si trovarono agevoli le condizioni delfalso inst?*urnentaZeel fatto incriminato Ma il prirn')

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    - 48 -dubbio nasceva se il falso dovesse dirsi commessoin documento pubblico o ppu re privato ; e questo fusciolto nel senso del docuinento privato : lo clieconferma quanto ho detto di sopra. ( S . 1777) in rispo-sta al primo quesito. L'altro dubbio c a d e ~ aul luogodella consumazione; ed er a dulibio grav issimo , percli.in M ilano retto dal codice Sard o il falso in do cumen-to privato incontrava la pena di sette anni di re-clusione, laddove la relativa pena in Toscana nonpoteva eccedere i quattro anni d i carcere. Fu decisodalle camere tlelle accuse, clie il delitto si era con-sumato nella provincia toscana, cio allo uffizio mi1,-tente e non all' uffizio ricevente il telegrainriia; eil Procuratore del re non fece reclamo e la causafu giudicata al t'ribunale correzionale di Lucca.G in cile fu deciso ( a parer mio rettam ent e) nellaipotesi del falso crederei dovesse ugualmente de-cidersi nella ipotesi della ingiuria. Potrebbe pcrhtrovarsi ragione di distinguere ; erch s e il falsodefinitivamente con sun ~at o ostocl-i0 fu fabbricalo i ldocumento mendace, la ingiuria per lettera potreb-be dirsi non essere chc tentata finchr! la letteranon % giunta al destino suo: ed i l dubbio ii-ii par-rebbe assai grave.

    Luogo - a solita considerazione che il nocu-incnto della ingiuria si proporziona al numero dellepersone dalle quali si ud, rende valutaliile comecriterio misuratore del reato ogni circostanza per.la quale si accresca la potenzialit che da molti aiaudita. E fra tali circostanze non poteva rimanere

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    -. i 49 -inosservato il lzrogo, il quale se sia pubblico rendeappunto pii1 facile che l' oltraggio giunga a cogni-zione di molti; o cos aumentando quella potenzia-li ti accresce la quan tit del reato, sebbene nello ef-fettivo risultam ento pe r una combinazione che inquello istante rendeva solitario anche il luogo pnb-blico non ne conseguisse in realt 1 aumento deldanno immediato. E qui mi cacle opportuno di av-vertire i giovani sullo influsso pratico che eserci-tano nelle dottrine certe ragioni e certe distribu-zioni. Se la circostanza aggravante del luogo pub-blico seccamente si connettesse alla considerazionedel danno immediato, vorrebbe la logica che 1 ag-gravante esulasse quando 1 accusato venisse a chin-rire che sebbene il luogo fosse pubblico pure laii~giui.ianon fa udita da alcuno. Ma cosl non B : enon lo e appunto per la diversa ragione anzidetta.Qu i deve peraltro evitarsi la confusione tra la man-cata potegzsa, e la mancata realtd. Niente toglie allaytialifica del luogo la rnancata real t& se rim ane vala potenza. Ma quando invece mancava anche la po-tenza, perche ad un dato momento il luogo ordi-nariamente aperto al pubblico a lui fosse interdetto,allora sparisce la realta e la potenza, 0 il luogo sicorisiclera come privato ( i ) .

    (1) I l tribu nale di Nimes con [in giuclicato del 16 cle-eerribre 1865 ha deciso che la sala in cui si tengono le riu-nioni del cousiglio municipale non pu consi derar si coriieIiiogo pubblico in q uello intervallo di tempo du ran te il qualei membri dt:lia municipalit v i stanno riunili. Ha pure deci-SO che 1' adunanza del consiglio niunicipale non 6 riuniolre11ubblica: osicchb la ingiuria profcrila in siffci,itte ircostanze

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    non pub considerarsi come qualificata. evidente che la ra-gione di ci sta negli ordinam enti municipali di Francia , peiquali interdetto al pubblico I' accesso nelle sale coniunalidurante la riunione del municipio. Ma ci che notabilenella giurisprudenzii di Francia si 1! un cambiamento testavvenuto sul proposito della polenzirtlit. Una decisionedella Corte di Cassazione del 29 decembre 18 65 ha s tabi-lito clie la potenzialit ch e basta a cos titui re il convic io nel-le ingiurie tcnuie in luogo pubblico possa essere esclusiidal giudice che dichiari in fiilto che nel luogo pubblico nonvi era nessuno, e che cos n el caso co ncreto non esisteva lapubblicit nep pur e in polenta. Altro che vi fossero per-sone e a caso non abbiano udito; altro B che non vi fossealcuno. Nel prim o caso vi la potenza e basta all' ingiuriagrave, nel secondo non vi ne pp ure la potenza, e la ingiu-ri a seniplice. Questo giudicato tanto pi notabile in quan-to avversa la giurisprudenza precedente confermata da unadecisione della stessa Corte su prema d el 2 6 novem bre 18 64,e per la quale Ilr sola potenzialit dell' intervento era statodetto bastare a costituire la pu bblicitb. Quest7 ullimo g iudi-cato richiede inv ece 1' ntlunlilci. del17 ntervento del pubblico,limitando la dottrina della potenzialil8 solta nto al17 udito.E identica massima sembra essersi di nuovo stabilita inFrancia col decreto della Cassazione del 23 novembre 1871:1II o r i n ar t . 9292.

    Del resto questa circostanza del luogo subisce an-cora in certe condizioni 1 influsso di un' altra con-siderazione tutta distinta, ed O quella (li uno spe-ciale rispetto che debbasi a certi luoghi, laonde unoltraggio eseguito col oltre la offesa privata pre-sentando una irriverenza al luogo che doveva purerispettarsi, faccia sorgere una accessoria lesione (li

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    - 51 -altri diritti. Per tal guisa le ingiurie commesse inchiesa o nel foro presentano una raddoppiata causadi aggravamento. Non solo la ingiuria commessain simili luoghi offre quella potenzialit di dannomaggiore che si ha in ogni altro luogo publ~lico;madi pi ferisce ulteriormente un diritto universale.Il diritto cioB che hanno tutti i cittadini affinchk iltempio s 1' aula della giustizia non divengano tea-tro di scandalo.

    Tanto 8 vera questa differenziale che nella vec-chia pratica Toscana (1) non si us di qualificarecome atroce la ingiuria per la sola circostanza chefosse proferita in luogo pzchblico; e neppure si ac-cett in modo assoluto il precetto della leg. 7, S. 8,Ijf. de ifajuriis, che 1' atrocit ravvisa nel semplicecospetto del pre tore. E d invece si pun come atrocela ingiuria commessa nella chiesa o nel foro. Tro-v o s i dichiarata atroce la ingiu ria commessa nei teu-tvi per la ragione dell' accesso rio disturb o alla pub-blica tranquillit. I n generale l' atrocit nacque nellapratica nostra dall' accessoria lesione di qualche ul-teriore diritto; presso i romani si ebbe pure comepii1 grave la ingiuria commessa nei pubblici bagni.

    (1) Quantunque nella pratica non si elevasse al grad o diatroc e la ingiuria per la sola circostanza della pubblicit delluogo, qiiest,a peralkro si teneva a calcolo come un' aggra-vante della ingiuria semp lice quand o di fatto vi fosse sta ta lapresenza di parecchie persone : F a r i n a C C i o quaest. 305,n. 289 - l e n o C li i o de aibitr. l ib. 2, cas. 263,n. 24.11 riguardo ai luighi isolatamente considerati in loro stefsi

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    non estendevasi indistintamente tra noi ad ogni localitii do-ve potesse avere accesso il pubblico: ma soltanto colpivaalcuni deierminati luoghi clie aveva no una sp ec ~a le esiina-zione. I teatri erano guardali come meritevoli di questo h-v o r e : P r u c l i m a n n vol. 2, con,?. 15 , n. 147 - o m e z(le deliclis cap. 6, n. 4 - h a r t a r i o de crin~inibtrscap. 37, 11. 15, 16 - o t t o m a n n enltncint. 2. E la re-gola risale al testo nclla l . 9, $. 1, ff. d r in jur i i s . Quanloa1 foro alcuni restrinsero 1' atrocit al solo caso della ingiuriaproferila innanzi al pretore : Za u l o a d stntut. faventinzinrtona. 1 , l ib. 4 , rlsbr. 24, n . G . Ma a nch e fuori della pres enz adel giudice tennesi come qualificata la ingiuria nel foro perla mera ragione del luogo. E clifatti la 1. 9, S. 1, f. de injir-13iis non distingue : IC l o k cons. 184 , ?a . 3 - n t o n N a t -t e o de crininibics lib. 47 , t i l . 4, 11. G - l e n o C h i o denriiitr. cns. 563- o g g i elenlentn li6. 5, png. 79.

    Quanto ai bagni pubblici notevolissinia la cura spe-ciale e la protezione clie ne ebbero gli antichi romani. Avren~oluogo di parlare di questa alla materia del fnrio c~ uan dotratteremo ($. 2179) dei fttises boincnrii.

    Quanio finalmente alle chiese la doltrina 1! comune;T l i c s a i i r u s dec. 222.1, n. 2 - G i u l i a n i is l i t~iz io?ziv o l . 2 , pug. 462 - a r m i g n a n i elemcnla bj . 1017 ; ilqunlc estende la qualiric;~ inche alle piazze scnza add urn eperb alcun docuine nio. &la rioti bisogna confonder e la cali-siile pcl rispetto a1 luogo con la causale della pi proba-bile pubhlicit: pr ocedendo sul riguardo di questa siirebbcitisulso distinguere fra l(\ piazze e le strade. La scuola frari-cese infalli non hn distinto, e tiitle le qualifiche relative Iiariiinile sotto In formula luogo piibblico : ma quando veggoclie altre leggi tassiitivilmente designano il teatro, il fovo,e la clricsu come luogtii che rendono atroce la ingiuria, neconcludo che la disposizione speciale giuridicamente avversala disposizioiic generale. Iri quanto poi alla giurisprudenzatoscana era iricontrover tibile il principio ch e In sola circo-Slan~il d i E i l 0 f J ~ pubblico ( sa lv i i iuogiii ecceziotiainiente

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    - 53 .-privilegiali) noil bastava a rendere la ingiuria ii atroce,n& persegiiitabile a pubblica azione; Cas saz io~ e i Piren-ZE 19 gennaio 1841, re1atoi.c B 11 o n a r r o t i .

    A molti parve che in ragione clel luogo dovesseancora considerarsi come qualificata la ingiuriaquanclo era coinmessa nel domicilio dell' ingiuriato :I1a i*p p la e c li t dec. 5.3, ?t. 35. G i o j a (dell'ifa-q i z ~ ~ i c ~ug. 45) trov che li. statuti di Crema, Cre-nlona e Perrara avevano contemplato siffatto casoaggravando la pena contro le ingiurie comm essenel domicilio dell' offeso e nelle sue adiacenze. Maa me non arricle codesto pensiero, salvo cluando loingiuriante abbia invaso il domicilio altirii apposi-tamente ,per offenderne l' abitatore. Ove ci nonricorre una stran a confusione d' idee cercare 1 agr a~ fan te el domicilio dell' offeso, per il quale sidiminuisce anzichS accrescersi la pubblicit della in-giuria. D' altronde tale regola cos genericamentestabilita, qualificherebbe tutti gli alterclii che conIhcilitA nascono tra persone che vivono sotto il me-ilcsiriio tetto; e questo B un assurdo.

    Tctftyo- a circostauzs clel tempo si ricoag iungecon la circostanza del luogo. Il tempo in inodo as-soluto noil pu es se re cli per s abile a qualificareIn ingiuria se non in quanto a certi pcriocli ilelgiorno od a certe occasioni un dato luogo sia pii1Ii'oquentato che cli ordinario : ome la piazza in te~ ii-

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    - 54 -po di mercato, la strada in occasione di religiosefunzioni, e simili. Anche per questa cagione deltempo siffattamente circostanziato trovasi nella pra-tica dichiarata la atrocit ( 2 ) . Ma il tempo di persB stesso non d ragione di aumento alla ingiuria,sia desso diurno o notturno. E di qui nasce occa-sione di ripetere ci6 che altra volta osservammocirca la inesattezza del metodo d i fare nelle leggipenali una preambula enumerazione di circostanzeaggravanti od attenuanti, generale e comune pertutti i delitti. Delle circostanze a ttenuanti v e ne pos-sono essere senza dubbio di generali e comuni,come, a modo di esempio, le buone qualith moralidell' accusato ;ma pretendere che tutte sieno tali un pensiero al quale frequentemente non corrispon-de la realt. Se ( a modo di esempio) si stabilisce cheil tempo notturno sia sempre una circostanza ag-gravante dei malefizi, la disposizione trova tutta laragionevolezza quando si applica al furto, m a non nepu6 trovare nessuna quando si applichi alla ingiuria.

    (1 ) C e rii a n d ~ 'ure crini. vol. t , a g . 435 - u C-c i o ri i srrgylo png. 487.

    Persone - e qualit personali dello ingiuriatopossono agire sulla quantitb politica del reato comedi??zheaentidella medesima, o possono agirvi comeaggrav anti: inoltre tali qualit possono essere g ua r-date sotto un punto di vista assoluto, e sotto un pun-to di vista relativo. Agisce come circostanza dimi-nziente ?+e lativa a qualitd personale dello ingiuriato

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    - 155 -quando questi era in qualche modo sottoposto alloingiuriante per rapporto di domesticit o di gerar-chia: siffatta relazione far spesso nascere un a causaesclusiva di ogni penale responsabilitii dove se nepossa dedurre 1 animo di correggere, del quale liogi mostrato ( S . 1755 e segg.) la importanza giu-ridica, e che pii1 facilm ente si presumer quanclosia il superiore quello che diresse parole oltragg iantial suo sottoposto. E qui notero che valutasi a questoproposito dagli scrittori anche la mera superioritdegli anni. Laonde lo S C h o p f f e r ( de &re .\.e-nuen pa9.s 2, nzenzbr. 3, cap. 4, n. 33) insegno chela ingiuria proferita d a un vecchio- contro un gio-vine si presume fatta per animo di correggere, qui%senes Jzube~zturoco parenturn. Ma prescindendo an-che da cotesto prominente risultato della relazioneanzidetta, e supposto che 1 animo di correggererimanga escluso, o che si ravvisi un eccesso nelmodo, sar per sempre vero che la superiorit do-v r i valutarsi come circostanza che attenua la quan-tit politica della ingiu ria, perchb ne min ora il dannomediato; pensandosi facilmente da ognuno che chiha vilipeso un subalterno non farebbe forse altret-tanto contro un suo pari; mentre per lo contrariochi ha vilipeso un suo maggiore d ragione di cre-dere che pii1 facilmente vilipenderebbe un sriopari (1).

    (1) Nel calcolo dei rapporti personali non trova - luogo la9'iccl~e,xzn ello ingiuriato : B o e h m e r o decisiones tom. 5,ptrrs 5 , decis. 807. V e lo trova per nella opinione di mollila qualiti di cerle professioni, come per esempio quella delrriedico; in ordine alla quale si ricorda la sentenza di E r a -

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    sm o honoris denegntio i n caeteros benemetoilos ingruti-iudo es t , 21i medicuni Onipieliis.

    Dalle qualit personali dell' ingiuriato sorge unacircostanza diminiente assoluta quando questi siapersona vilissima, o esercente mercirnonii disonesti,o per altra guisa notoriamente d ia m a ta (l). E evi-dente che qui si ripete 1 effetto che ho notato testesril danno mediato, il quale se ne minora assai per-chb ognuno pensa che so colui trascese ad insnltarepersona abietta non avrebbe fatto altrettanto versoI~ersonameritevole di rispetto. I ginreconsulti ro-mani spinsero tanto oltre la considerazione di que-sta circostanza che alla Zeg. 15, S. 15, f l de injt6~ii-sle diedero forza scriminatrice. E non solo ammiserosimile effetto quando la vilt della persona ingiu-riata era uera, ma eziandio quando per non irra-gionevoli cause era opkata dallo ingiur iante. E notoche pei romani l' ndsectatio e l uppeZZc~f2oeranogravissime ingiurie se usate verso clonna onesta :riln se In rnatrona erasi fatta vedere in abito me-retricio o di ancella, si considerava il fatto comemeno reo (N). Non credo che negli odicrni costumi11ossn in inodo assoluto insegnarsi che tacciando d imeretrice una meretrice non si comuctta delitto,clicccli8 sia piaciuto d' insegnare all' TJ r s a y ti( insbit. at*hi~.io. 2, tiE. D) e al R r i s s o n i o (se-Zt>ct.nntiquil. lib. 1, cnz. 4 ) ammenochb non possadirsi che rnanc I' animo d' inginriarc perc11 altrifini osceni movessero all' atto. Ma indubitatamenteil uialeficio S di minore gravith.

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    (1) Qriesta regola fu spinta forse troppo ollix. da co!oroclie la inassima acsoluio, qui fnnwnl tlun It(ibet i ps i noni y u r i i l f l e g . 2 0 , C. ad l eg . J I ~ .e adu l t . - . 15, S;. 1 5 ,6 le injtlv'iis J applicarono ai tempi erisiiaili per esirnercla ingiuria da ogni repressione. penale; come parve volersidall' A n d e r m e r c l t de i l i j t t ri i s S. (i, puy. 2 0 - l a ;i r t

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    hll'argornento dei criterii diminuenti che deri-vano dalla persona; clell' oreso si richiama il proble-ma relativo al colasenso dello inginriato. Sulla appli-cazione alle materi e penali del broccardo 212jU~iano% fi t volenti largam ente dissertarono ( i ) i dottori.I n proposito del delitto d' ingiuria pii1 specialmente1a questione si agit a causa della disponibilita deldiritto. Lo S t r y lr i o ( de cccutelis contrnctzczc?~zsect. 2, cap. 6, f i . 17) la configur nella obbliga-zione assunta da un debitore di restituire il danaroad un dato termine autorizzando il creditore a svil-laneggiarlo, in caso di mora, con la tacia di ladroe d' infame ; domandb se verificata la mora sifosse potuto punire come reo di contumelia il cre-ditore che aveva esercitato quella facolt a lui con-cessa. singolare il modo con cui lo S t r y li i oscioglie tale questione: egli dice inattendibile il pattopercliB inv iterebbe a delinquere. Ma il sofisma B unnemico tanto insidioso che spesso inganna anche idottissimi. Cos questo sommo giurista non si avvidedella petizione di principio che si cela nella suasoluzione: si cerca se nella fatta ipotesi la ingiuriasia punibile, che quanto dire si cerca se sia de-GEto, e lo S t r y k i o risponde che lo B perchk Bdelillo. Pa re a me che la questione si debba scio-glie re con la teorica della remissione. Trattandosidi reato che si estingue per la quietanza dell' offesola unica forma che doveva darsi alla questione par-in i fosse questa : e la quietan za dell' offeso dat aprima della ingiuria abbia lo stesso valore della

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    quietanza data dopo. Ad ogni modo non pu con-trovertersi che in siffatti casi la quantit politicade l reato si riduca ai minimi termini. Chi vorrebbeallarmarsi per una parola offensiva diretta controuno che erasi per contratto obbligato a riceverla?(1)Tratliirono questa elegante questione sotlo un punlo

    di vista generale: D e G v e r e un injur ia fio,! volenti -B O e h m e r t dissert. volenti Ft injtcritr. Pi specialmenein proposito della ingiuria la esaminarono: V o g l e r de ho-micidio linyune $. 23 - I e i s t e principia $. 147 -R o o s e n d a e l dissert . de i i i jur . et fnm. li6ell. $ 9 - o s-s i O tr ,actat uari i , t i t . de inj l tr i is , n. 14 - a u t e r b a C hdissert. dispztt. 8 9 , ~ h e s .5- u t t m a il n elenlentn S. 401.Certo che in questa disputa, nella quale si molto andsioper la sottile, non parmi che la l . 1, S. 5, 6 e i -z~r i i sinvochi rettam ente da coloro ch e sostrmgono la punibiliiidella ingiuria diretta contro i l consenziente. Ivi s i conteniplir11 caso di una ingiuria fatta ad un figlio consensienle, P sidice che al padre competa pur sempre I' azione. nia quesliialtro non s e non la espli cazion e dell;) nota Leorica dellaingiuria indiret ta. Quan do la ingiuria fatta al figlio che haconsenlito riverbe ra sop ra il pa dre ch e non vi ha consenlito, eviden te cile il pa dr e ha un' azione per la onla fiitla a sstesso, qzcia nos trum pudorevi pertingit ( come d ice U i p i a-n O ) ed a questa certamente non pu recare pregiudizio il con-senso del figlio. Ma invece cotesto frummenlo pu appoggiarela opinione opposta percli U l p i a n o mentr e d 1' azioneal padre, la nega al figlio: plii ~ioniinenon cornpelit, quic-cnulla injurin eRt quuc i n uolentenz fint. Del resto tenendofermo il pensiero alla regola che nell' animo di ingiu riaresta la essen zialiti della ing iuria, io noti sap rei conrig urarm ila ipotesi di un anim o di ingiu riare nella ingiiiria dire ttacontro il consenziente. Certamente se i l consenso fu eslortoper frode la ingiuria sar punibile come se iivr consentilo

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    - 60 -persona incapace cli consenso, pecch allora il consensoprestalo giuridicamente nullo.

    Si fatta pure la questione se per le conclizionidella persona ingiuriata possa rendersi inamniissibi-le il concetto giuridico della ingiuria. V o g l e r (cili?tonticldio lingz~aeg..22) esemplifica la cluestionenella ingiuria diretta contro il pazzo, e contro 1 in-fante; e desume la ragione di dubitare dail' osser-vazione che costoro non soffrono per l'oltraggiodolore morale, e non possono scapitare nella ripu-tazione. Ammette peraltro 1% possibilit della ingiu-ria in certe specialit. La quale pii recisamente siafferma da B o e h n1 e r o (elemefzta sect. 2, S. 9l)e dal I i o clc (.ilzsEit. S. 373). E davvero una talequestiono pu clifficilmente proporsi, tranne i11 cir-costanze eccezionali; male sal~ end o mmag inarsi i nsimili termini I' animo d' ingiuriare. Si presta allaipotesi il coi~cettodi recare mediante la ingiuriaun danno palrimoniale ( come se si tacciasse d i bu-starclo un inrante o un demente per dissuadere ilsuo congiunto dallo istituirlo er ed e) e dove ci ri-corra non arvi ragione per negare la politica in -putab ilit8, essendochb la inconsapevolezza dell' of-feso non sia motivo di non proteggere i suoi di-ritti, per i principii generali che altrove ( . 48 )espotiemrno. E neppure ci sembra clie tale incon-sapevolezza possa tenersi a calcolo come criteriodiminuente la quantittl politica del malefizio. Anzipu dirsi che da colui clie brutalmente scese ad in -sultare un essere irresponsabile puo apprendersi

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    - 61 -come pi facile lo insulto contro persona che per,essere nella pienezza dello intelletto pu averglienedato cagione. SicchB, prescindendo dallo jnflusso cl-ietali condizioni personali dello ingiuriato possonoav ere sulla ricerca dell' anignzes injzzcrz'a?zdi, le ine-desime per loro propria virti non mi sem brano va-lutabili come criterii misuratori.Sorge dalle qualit personali dello ingiuriato unacircostanza aggrauurate r'elutivcl, quando esso stiaverso lo ingiuriante in una situazione rovescia cliquella notata di sopra. Vale a dire che la personaingiuriata goda un titolo di superioriti domestica ogerarchica sopra l' offensore, come il padre verso

    il figlio, lo zio verso il nepote, o l'impiegato supe-riore verso l'inferiore. Anzi questa idea si spinsedai pratici fino al punto che coltivando cluell' aureodettato delle sacre pagine corurn cat2o capite cm -szwge, insegnarono che la ingiuria .lanciata da nngiovine contro un vecchio semp re dovesse punirsicome nt9-oce (1 ) e tale non fosse se proferita da unvecchio contro 1 altro vecchio; lo che pone in chiarorisalto la indole relativa di questa aggravante. Laragione della medesima non 6 gi nell' aumento didanno immediato, m a unicamente nello influsso cheesercita sul danno mediato il pensiero che chi in-giuria un suo inaggiore molto pii'i sara pronto adinsultare un egu ale; perloch si accresce la forzamorale oggettiva del delitto, e cos la sua qu anti-t& politica.

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    - 62 -(1) C a r m i g n a n i elen~entaS. 1017- i u l i a n i isli-tuz. uol. 2 , pag. 46"L - u o n f n n t i mnnztale png. 326.La qualifica ?~ela t iva esunta dalla inferiorit gerarchica del-1' otfensore fu notata da C r a m e r observationum, vol . 5,obser. 890 . Fu pure coniurie fra i pratici la dottrina che inragione dei rapporti personali si punisse come atroce laingiuria diretta da un ebreo contro un cristiano e coinesenlplice quella diretta d a un cristiano coiitro un ebreo:R e c li de jurib. Judeor. cap. 13, S. 3 - T h i e I principiajurisprucle~it iae uda bae, pars specinlis, l ib. 3 , membr. 1 ,l i [ . 2, 5. 258.

    Le qualit personali dell' offeso presentano unacircostanza aggvavante assoluta della ingiuria quan-do esso sia tale che da ogni cittadino per la posi-zione che cuopre gli si debba rispetto. In tali con-dizioni sono i sacerdoti ed i publslici ufficiali, e fraquesti particolarmente i Magistrati (I) che si riten-nero m eritevoli di pi energica protezione. Di que-sta aggravante fu fatto dalla pratica ed anche dalleosservanze giudiciali toscane un uso larghissimo nelsenso del rigore. Preva lse lo insegn amento di que idottori che ogni ingiuria commessa contro un impiegato qualunque dichiaravano atroce (2) e perconseguenza pnnibile sempre col carcere e perse-guitabile ad azione pubblica e non quietanzabile.La esperienza mostro quanto fosse esorbitante cote-sta inassima, poichb si videro nomini rispettabili con-dannati alla prigionia perchk alle vessazioni inur-bnne di qualche gabelliere, o facchino od infinio ma-nuale di un uffizio, si erano permessi dei rimpro-veri poco misurati. Che si valuti l'audacia maggiore

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    - 163 -di un insolente, e si stenda protezione speciale rer-so persone pi degne, B ben giusto; ma prodigareuna cieca protezione verso tutti i manuali solo per-ch impiegati del governo, un resto . di quellatradizione aristocratica che considerava come re-cata al signore la ingiuria fatta alla sua livrea. Infaccia alla civilt odierna ed al progresso dellascienza non poteva una esorbitanza simile mante-nersi in vigore. E difatti oggimai si & reietto datutte le baone legislazioni il pensiero di riconoscerenella sola qualit d' impiegato la cagiono aggra-vante; essendosi questa tolta via per gl' impiegatidi un ordine inferiore, e se rbata soltanto ai pub-blici ufficiali ed ai sacerdoti.

    (1) n Francia si elev la questione se per il fine di qu a-lificare le ingiurie i Deputati alle Camere dovessero consi-derarsi come Jlagislrati, ma i tribunali si pronunziaronocostantemente per la negativa: Corte di Cassazione 20 otlo-bre i820. Lo che dette occasione ad uno speciale piwvve-dimento nella legge del 25 marzo 1822. Si elev pure laquestione se dovesse applicars i la qualifica alle ing iurie direl lecontro un pubblico ufficiale che non avesse ancora prestatoil giuramento riciiiesto al suo uffizio quantunque di fatto neavess e inl rap reso lo esercizio, e la Corte di Cassazione d iFrancia il 26 giugno 1851, di nuovo il 5 aprile 1860 stabil1' affermativa. Viva questi one pu re si impegnata circa leingiurie dirette contro i pubblici ufficiali men tre non era norivestiti delle proprie divise. La Cassazione di Francia haritenuto la qualifica rnalgrado tal e circostanza il 5 settetii-b re 1812, il 26 marzo 1813, a condizione per che siilprovato aver e lo ingiuriante conosciuto la qualit dell'offeso.Si pu re dicliiarato il concorso della qiialifica nella ingiuriri

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    commessa contro il soldato, meulre era in fazione mililare:M o r i n a r t . 8678.

    (2) L e y s e r n ~ e d i t .spec. 560, mcd. 2 0 - r in e l l i n ii s t i t u z i on i tal. 4, pag . 7 6 - a r p p r ecl i t cxerc i tc i t . 66 .in quanto alle ingiurie dirette conlro i pe r i l i giudicicrli a vedersi DI o r n , ~ou r t z a i le d r o i t criminrl r i ~ t . 99 9 elctrt. 8945. La Corte di Cassazione di Palermo con decre tode l 2 ninggio 18 65 ha deciso che lo st:ihilire se una ingiuriaabbia o no i caratteri di atroce un definilo di legge enon di f i i t to . Perci ai giurati non pu proporsi le questionesulll alrocit della ingiuria, ma soltanto devono interrogarsisulle condizioni materiuli della niedesima, iiffincli i giudiciclel diritto possano poscia conoscere se concorse O no I' atro-cit. Quanlo sono oscillanli i giudizi umani ! Mentre in Pa-lermo si decicleva cos nel 1965, il D e C: ) m p s pubblicavain Belgio la stia criti ca ilell' ultim o prog etto di codice pena le;ove fra molli altri nuovissimi pensieri, figurava pur questo,ch e tutie le questioni d' ingruria dou esse ro deferirsi ai giii-ral i perchb gli uomini del luogo c onoscono il significato incui la parola ivi si adopera e s' intende, e sono in grado diappre zzarn e la importa nza e la gravit meglio di magistrativenu ti forse da loiitaiie provincie. Il dubb io s e uliil queskionesia di puro fatto, o di puro dirilio sempre gravissimo; edin molli casi dove il Litlo mislo al diritlo assolutamenteindefinibile. Si grida e si grida clie a i giurati vogliono pro-porsi sollanto questioni di p l i ~ o atto . i\!n in realt secondoquello clie vengo prati carsi Bnqti io rion mi persua do clieci questo grido risponda senipre li veritii. Se 1: a l r o c i l d no n2? una nozione morale ma una vera iiozionc giuridica, couiepu nKerinarsi sul serio che non sia iiua nozioiie g iu r i t l i c n1' incesto, l i premcdiLazione, la ingiuria strssa che pu r coin-l~ le la a su a nozione noti dalla sola n ia t c r i u l i l t i delli1 parolaoltraggiosa nin (conie Iio sopra niostrato nella ispezione del-1' a?iDtoJ da clefiiiizioni e limitazioni meditate dalla scieiiziic in~plicit:tnienlc adottale dai codici? A ine pare iiella mia

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    tenuit ch e siahi ancora molto a ddietr o dal raggiuriscre I' 111-timo vero in questo torbidissimo punto.

    Ristretta 1 aggra vante alle sole persone pubblichedi un ordine superiore, come magistrati, sacerdoti,e pubblici ufficiali, sorge allora un' altra divergenzasulla costanza od eccezionalit di tale aggravante.Tre infatti sono le formule alle quali possono ridur-si le dissonanti opinioni dei dottori. Alcuni indistin-tamente sostennero che la ingiuria diretta controtali persone avesse la ragione della sua qualificanel rispetto dovuto allo individuo perchb rivestitodi quel cara ttere di d ignit; e cos qualificarono laingiuria ancorchb prodotta da cagioni private (i).Altri pensarono invece che il sacerdote ed il pub-blico ufficiale in quanto agivano come privati in-dividui dovessero te ne rsi . uguali acl ogni al tro cit-tadino, e la offesa diri?itta contro di loro si quali-ficasse allora soltanto quando era avvenuta o h-?*unta lo esercizio della funzione o a causa dellaftinzione esercitata o da esercitarsi ; dzwurizte ofiicio,ve1 extra oflciuzcsn sed conterinplutione o@&i (2):cosicchb la qualifica avesse la ragione sua nell' in-sulto fatto all' ufficio e non nell' insulto fatto al-1 individuo. Altri finalmente adottarono u na regolaecclettica : vollero semp re qualificata la ingiu ria com-inessa contro il sacerdote o contro il pubblico uffi-ciale; ma la qualifica considerarono come piu leg-@era se non aveva connessione con lo ufficio, ecome pih-grave quando all' ufficio si connetleva oin ragione del tonipo o in ragione tiella causa (3).

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    (1) M a t t h a eu e t Sn n z de ve cri~itiiauli conlrov. 75 ,?a . 9 - e r l i c h i o pnrs 5, concl. 61, n. 6 et 7. Vedasi11a r p p r e C b t nella dissertazione speciale de i n j u l ' i ~ ~1 t f ~ -g i s t ~ a t u i l la ta;n ejtcs Dissertationes ncaden~icae ol. 2 ,disput. 66 - 3 e 1.g e r o pl~ilocalia uri s puy, 388 - r a-t o 9.espotu. 17 . s

    (2) Illen o c h o de nrbitr. lib. 2, cas. 263, 18 . 11 e tscqq. - u C c i o n i commento vol. 4, pug. 76 1 - e t.-t i u s cojzsilia et responsa tonz. 2, dec. 375, n. 2 - -h a l l o ~csulul iones crins. cas. 128, n. l - C a r p z o v i op rn ct ic n n ov a, p u ~ s , quaest. 100, observrnt. 1, n. 5 -31 e v i o decisiones, pnrs 9, dec. 4 - u s s i o tractattcs,t i t . de iniur. n. 38 - e r g e r o pavs 1, respons. 179, n. 1- ey s e t. medit. in pcindect. spec. 565, nzed. 11.

    (3 ) C a r p z o v i o j u ~ i s p r u d e n t i a p a rs 4, constit. 45,di1 / :2, n. 5 ; i l quale non contradice a quan to in se ga nellaprcictica, al punto citato nella precedente nota, per ch quitassalivamenle la discorre secondo i l gius elettorale sasso-nico. Gr n t i o de clefensione reorum cap. 4, membr. 1,scct. 4, n. "26 et seqq. congiunto a quel lo che avverte a lccrp. 7, m e m b ~ . , n. 41.

    Modernamente ha prevalso la seconda di questeopinioni: e pi specialmente il codice Toscano haavuto riguardo alla connessione della ingiuria con1" ufficio, e lasciando da parte per co testo caso lanomenclatura di atrocit ne ha formato un' aggra-vante speciale subordinata pero a certi limiti ed acerte condizioni.

    Si. sono guardati certi .?imiti dettando specialiprotezioni verso alcuni impiegati che siedono ingrado pi eminente e nulla curando degli altri: eprecisamente si sono protetti (codicc! Toscano arti-

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    colo 369) quei soli impie gati che per le funzioni lorosi considerano come pubblici zcflciali (i), ( art. 140)i sacerdoti.

    (1)La determinazione dei caratteri che distinguono ilpubblico ufficiale stata mai sem pre importalite nelle va rielegislazioni: ma lo B divenuta ancora pi in faccia ai ino-derni provvedimenti liberali che ammettendo nel popolo ilsindacato delle operazioni degli ageuti governa tivi hannoproclamato la im punit della ingiuria diretta cont ro pubbliciufleiali per mezzo di scrilti purcli contenente rimprovero difat t i veri . A questo fine si disput se fosse pubblico fun-zionario un pe rit o yizidieiale eletto in un processo crimi-nale : h1 o r i n art. 9028. Si disput se fosse pubblico ufi-ciale un sacerdote: M o r i n a r t . 9330 et note. Su questoargomento I' avvocato Lu i g i Sa r t o r i o ha pubblicato unamouogra6a nel 1872 in Palermo col titolo - sami in or-uine ui re ati d i stam pa: la quale bench fatta i~ltzcilrcpropriae defe)zsioitis resta per un libro utile agli studiosiper le dotlrine che raccoglie intorn o alle dieci principaliqueslioni ch e egli tratta in ma teria di ingiuria. Ivi al sestoesame sostiene la tesi che ai fini suddett,i un sacerdoteaddetto al servizio della parrocchia debba riguardarsi comefunzionario pubblico. Questo lavoro ebbe plauso dal giudicalodella Corte di Appello di Palermo del 1 agosto 1872.

    S sono poi apposte certe co~aciZxio?zi isponendoche anche le ingiurie contro i sacerdoti o i pubbliciufflciali si abbiano come qualificate allora soltantoquando siano state inferite loro mentre erano nelloese?*ciziodelle loro funzioni, o a causa di quelloesercizio. In sostanza si venne a negare la prote-zione pii) energica al? individuo per h sola acciden-

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    ta lith del!' ufficio, e la protezione si accord soltantoall' ufficio q uando f ~ s s o tato offeso nello indiciduo.E 1 ufficio s i ritenne offeso nello inclivicluo cpanclo1 oltraggio erasi recato allo ufficiale anche per ca-gione privata mentre sedeva (2 ) in uffizio, oppureanche quando col non secleva, ma fu mossa dacagioni relative all' uffizio. Non 1 individuo chesi protegge con la pena pi severa, e con azionepi larga. Si protegge il diritto universale reside ntein tutti i consociati che si tenga in rispetto la di-gnit dcll'uffizio. Quando il sacerdote o i1 magistratosono nell' attu ali ti dello esercizio non pu avveniremai che si rechi loro un affronto senza che in que-sto concorra l' oltraggio al sacerdozio o allo impiego,percllb n aturalm ente la, ingiuria, qua ntun que proce-dente da causa individuale e diretta a solo dispregiodello individuo come individuo, viene a profanareod a disturbare la, funzione che si esercitava e nellibero adempimento della quale possono avere in-teresse un nu mero indefinito di cittadini. Da codestointeresse nasce sponianeo l'aumento clalla quantit .del reato, e la convenienza cli non tener conto delperdono dell' offeso; perchb assumendo il delitto laindole di complesso, 1 offeso pu rinunziare effica-cemente in quanto alla lesione del diritto proprio,e non in quanto alla lesione clel diritto altrui.

    (1)La ipotesi della ingiuria recata al magistrato nienlresiedc in uf)icio eccil 1 t i speciale questione se i l magistratopassivo di simile oltraggio polesse egli metlesinao giud icaredel reato ed infliggere la pena al prop rio oiTensore. Esam i-narono questo dubbio: P r a t i mq. 17 - L a p e y re-r e dc'cisions ?totnDles let. T, n. 55 - a l d e r o decisio -

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    - 68 -nes Cnth~lon ine , ec i s . 60; i giureconsulli Tuhingensi neiResponsn Tubingensia vol. 2, v-espoils. 71 . Pare che fra ipratici prev;ilesse una dis tinzione: o la ingiuria fatta al ma -gistrato sedetite in tribunale ebb e una cagione pr ivu la , edi l magistra to ofi'eso non pu giud icarn e serizn fars i gi udic e incausa propria : eb be caiisa dallo stesso uficio c he egli eser-citava, e pub irnrnediatarnente giudicarn e egli medesim o. Equesta la soluzione che si propugna da B o n f i n o in bun-ninie?ata cnp. 4 5 , n . 5 .

    Ma quando il s ace rdo te o il pubblico ufficiale nonsono propr iame nte nell' attual it speciale del loroministero, pretendere che cluaisiasi ingiuria direttacontro di loro come individui debba ri ten ersi qua-lificata, punirsi col carcere, e perseguitarsi a pubbli-ca azione, non pu6 avere altra base tranne la pre-sunzione arb itra ria dello esercizio continuo ; ellaquale presunzione si confonde la potenza dello eser-cizio con lo esercizio attuale. E vero che i romanisembra accogliessero siffatto pensiero, poichb ilframmento 7 S. 8,G de ienju~~iisichiara atroce laingiuria contro il magistrato senza distinguere soin essa fosse stata connessione o no con 1' uffizio:m a da avvertire che in R oma pot8 aversi di ciuna ragione speciale, essendo l costnmanza (11) che imagistrati incedessero per la citt costantementefregi ati delle divise dell' rifficio loro o d i ab iti spe-ciali, di guisa che 1 ufficio era in certo modo sem-pre inirilanente sulla persona, e cosi poteva contem-perarsi il rigore della regola ad una sembianza (liverit (2). Ma oggidi, come 110 detto , non si ricono-sce la rlrialifica nelle ingiurie commesse contro il

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    - 70 -pubblico funzionario od il sacerdote fuori dell' at-tualit dell' uffizio, qualunque sia 1 abito che eglirivesta; se non quando la ingiuria stessa si connettaaltrimenti con 1 uffizio medesimo, perch abbia avu-to causa da una relativa funzione o esercitata oda esercitarsi.

    (1) L' uso che i giudici Professori e Dotlori incedesseroper le Citt continuamente abbigliati in toga e con i distiri-tivi delle funzioni loro, si protrasse in Italia oltre al niedioevo, e fino ai tempi di Galileo: ed lo stesso Galileo (nelsuo capilolo in biasimo della tog a) che accenna i l motivopel quale dovette abbandonarsi siffatta consuetudiiie : G l l i -l e o O p e r e , E d i z i o n e F i o r e n t i n a d e l 1 8 5 6 , v o l . 15,p n g . 296.

    (2) 1 romani ebb ero una cu ra spec iale degli abiti chevenivano regolati con apposite leggi. L'abito serv ile, I' abitopatrizio, 1 abito senatorio, I' abito tribunizio, I' abito vergi-nale, l'abito meretricio, 1 abito rriatronale, 1 abito luttuario,1' abito trionfale, ed altri molti, era no tutti ogge tto di specialirepolanienti. Vedasi A l e s s a n d r o d i c r u v a g e n i a l i u m liD . 5,c ~ p . 8, p a g . 7 16 ; ct i66' T i r a q u e l l o i t c s e n i e s t r i c ~ ,L u g d u n i , 1 6 5 1 , pcrg, 531 - e m p s t e r od R o s i n u n b ( i n -t i q u it n t. r o w a n . lib. li, r i p . 31, p u g . 424, e t s cq q .- t u C ti( i n li q u i ta b . c o n u i v i a l i z ~ t n m g . 1 2 5 - G t ti e r d e o f i c i i ad o m u s a u g u s t u e p a g . 5 4 2 - t r y li o d i s s e r l a l . d e j u r eu e s t i a r i o c a p . 8 , n. 32. La questione relativa allo effelto giu-ridico che sulla imputazione ci' ingiuria per esercizio di fun-zioni pubbliche sviluppa la i r r e g o l a r i t c i degli atti ai qualiprocedeva il pubblico ufficiale, non vuole essere posta neitermini di s c u s a ud un d e l i l l o del quale si r i c o n o s c o n og l i e s t r e m i . La questio ne vuol esse re posta nei ben diversitermin i se In irregolaril dell' atto c s c l u d a g l i e s t r c v i i de ldelitto in quan to che un alto irregolar e non un ese rc i , x i o11; f'ui8,-ione. In queslo senso la scusa bisogna ammetterla ;e lo fu anche nelle g iurisprudenze p i rigorose: Corte di

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    - L71 -Cassazione di Francia 26 niarzo 1852: vedasi il giudicalo dellaCorte di Cacsazione di Niipoli in ques to seiiso emana to il 10luglio 1872, er icordato nel giornale dell :A~~ v.io Jlorbio[troppopreslo cessato) ch e avev a per titolo Rivistn dei Dibrrlt imenli,n pay. 465. M a come si egli potuto da lato a ques ta con-clusione logicamente irrecusabile negare la scusa della pro-vocazione in questa sorta d' iiigiuria ? A me pare che cor ralo stesso ragionamento. Quando io insulto un pubblico u f i -ciale ch e p er il primo ni' ingiuria (cio commette un delitto)io non attacco la persona dell' ufficiale ma quella di un col-pevole; non reagisco cont ro un esercizio di ufficio, m acontro un abuso di ufficio. Soltanto seguitando l' autorit dellaCorte di Cassazione di Torino ( 5 marzo '1866) potr distin-guersi fra la ingiuria che tendeva ad impedire l' atto ille-sittimo e resistere ad un arbitrio del pubblico ufficiale; e laingiuria che ebbe il ben diverso fine di usare villania controil pubblico ufficiale, ed attac carn e 1' onore. In quest o s econ docaso la ioteozione maligna m ant err la punihilil; ma nelprimo caso noli vi sar che lo esercizio legittimo della tu-tela dei propri diritti ; cos la provocazione desunla dallaillegittimit dell' atto sa r una dirim ente iiel prim o caso, edovr valutarsi solo come minorante nel secondo caso.

    E qui vuolsi avvertire che siffatta connessionedeve essere quella di causa; n basta quella di serri-plice occasiosae (1) che 13 ben diversa. Lo che per lapih breve mostrer con due esempi che vidi in pra-tica. Un parroco me ntre benediva un a casa nellaricorrenza pasquale fermossi nello scrittojo del pa-drone a fiutare in alcune carte che stavano cola:il padrone ' lo riseppe, e mosso a collera lo fer conparole di vilipendio per quel suo contegno da esplo-ratore. Un altro a chi lo richiedeva di un ufficio

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    del suo ministero rispose con modi grossolani e neebbe taccia d' ncivile. In ambo i casi i dolenti pre-tendevano che la ingiuria ai termini del codice To-scano fosse qualificata perchb commessa a causadell' esercizio delle funzioni sacerdotali. Ma il Tri-bunale ili prima istanza nel primo caso e la Corted i Cassazione di Firenze nel secondo (2) deciseroclie quelle ingiurie non poteva dirsi avere avutocazcsa dalle frinzioni sacerdotali, quantunque gli attiche avevano eccitato a proferirle fossero stati postiin essere dal sacerdote nello esercizio del suo mi-nistero, perchb gli atti medesimi essendo estraneialla funzione sacerdotale, questa era stata occasionema non causa delle ingiurie medesime.

    (1) In termini il L e y s e r fmedit . in Pandectas speci-w e n 546, medit. 4 ) ricorda un giudicalo ilella facolt di Vit-temberga, il quale decise non esser e perseguitabile a pub-blica azione la ingiuria diretta contro un cancelliere al q ualesi era rinfacciata la falsificazione di un proce sso; e , p e r laragione che tale ingiuria quantunque fosse o cc us io ne o f f ~ i inon erut vero int t t i tu uf lci i , non avendo l' offeso inoltrataquerela, giudic non potersi procedere criminalmente.

    (2) Vedasi la mia teorica della ingiuria qualificrtbn pub-blicata fra i miei opuscoli, vol. 3, n. 41. Qiiesto concetto si

    espresso diversamente dai diversi le,~is lalo ri. l codice TO-scano ( art. 360 e 1 4 0 ) usa la formula per re laz ione allefuuzioni. Il codice hlodenese ( a r t . 110, S. 3 ) usava la for-mula in odio dcl curaltere ecclesiastico, la quale per nl-trii via ribadiva il concetto che la causi1 di ingiuriare devecsser e nell' ufiicio sacerd olale' e non in alt ro qua lsiasi a ttoclie i l sacrrdote abbia posto in esse re dur anle un esercizio(li sua funzione ma indipendentrmente da quella. In questitcrrilini potrh sor ge re la qualifica del 2i60g0 s e era sac ro ;

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    potr sorgere la qualifica del tempo se la ingiuria avv ennedurante 1' esercizio ;ma quando la ingiuria contro i l sacer-dote od altro pubblico funzionario avtreuga posterio rmentea causa di un atto ch e quello abbia posto in esse re dura ntela funzione ma estra neo alla medes ima, non potr ave rsiqualifica nessuna, e molto meno quella speciale della pcrsonct;percli non B alla persona privilegiata ma all' indi vidu o c hesi dirige la ingiuria, e quesli come individuo non ha diriiiiuiaggiori di ogni altro concittaditio. Pi chiara era la locu-zione del codice Parmense ( art. 291 ) e del codice Sardo(ar t . 255, 2 0 0 ) calisu delin fiutzione. La idea di impri-iuere una dignit perp etua a certi iudividiii per ragione del-1' uficio loro, siccli in qualunque luogo e per quiilsivogliaoccasione vengano ingiuriati il delitto sia sempre qualificalo,i? una abbia di vecclii dispotisilii; e s e qualche giuristn lavolle insegnare in un modo assolut o, coirie fece, a modo diesempio, l' H a r p p r e c h t finstit. lib. 1, tit . 5, pclg. 04,? t. 23 ) che volle estenderla a tutti i doliori, certameole non 1i;itrionfato nella pratica odierna . Questa veril si O recisamenteinsegnata dal chiarissimo prof. Francesco A r a h i a f pr inc i -pii del d ir i l lo penole vol . 3, p a g . 6 5 ) il quiile proposLosiil dubbio se possa mai considerarsi coine quaiificalii la in-giuria einessa contro un magislrato che abbia per il priinolxovocato 1' ingiuriante, cos si esprinie ; c~vidctzle he no nvi sarebbe luogo a d appl icar e questo art i colo , poiel16 esso~ieib iedeper es tremo essenziale che la i u g i u r i a o l a nii-nucciu abbi per c,monis 1( c fu~ iz ion e c l ?ng is t ra to ; ondeiion polcndo ntni sup por si clie qu esti filccict 2112 cctto dellesue fu~iz io i t i uctndo provoca .cturc ingiurin , mancherebbel' eslrrcno pi d i r~zpor tanlc o lulo dnC legicltrlore: e ricordaclie se la legge debilamente concede alla nobile divisa unilprotezione pi en ergica , lo abusa riie pe r ccrinprorriettere iprivati per parte loro sovercbiera e vili. Tale insegna-nieiilo emanalo rla uiio esimio giureconsulto e Procuratorrdel Re deve fare avvertiti i pubblici uficiiili n dare i primi1' eseriipio di moderazione iiello loro liarole e nci 101-0atti.

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    - 74 -Con liberale pru denza il codice Badese al S. 298 adegu com-pletamente nella pena la ingiuria commessa dal privato con-tr o il pubblico ufficiale e quella conimessa dal pubblico uf-ficiale con tro il privato, dichiarando le entra mbo qualificate.

    noto quanto si disputasse in Francia in proposito di questaqualifica nella occas ione della rifo rma fatta nell' ann o 1863:vedns i su c i P e l l e r i n commenta i re de la l o i d e s 18uvri l : l5mai 1865, ag . 109, 130: e B a n C h e qufllrimee l u d e , p ~ g . 06 et sztiv.: ma qui unicaniente giovi notareche da quella riforma I' aggravante che per lo innanzi erarislretla ai soli titolari venn e a buona ragi one reriduta CO-mu ne ancor a ai giura ti. Molti furon o i punli corretti nel-1' arl. 222 del vecchio codice penale da quesia riforma. Me-ritevole di osservazione quella che cadde sulla ma ter inl ith .Il vecchio arlicolo contemplava gli oltraggi fatti s ii hliigistrnticon paro le: quindi si dubit se cadessero sollo quell 'arli-colo le ingiurie scr ilte . La Corte di Cnssazione aveva pivolte deciso cl ie la par ola scr i t ta era pur senipre una paro la :e coi decreti 8 se t tembre 1837; giugno 1838; 21 set-tembre 1838 aveva pariticalo i due casi. IIJa questa giuris-prudenza fu rovesciata 1 11 febbrnjo 1850 dallo stessi] Cortedi Cassazione in Cainere riunite, che stabil non e sse re ol-traggio con parole quello contenuto in una let te ra direitaal giudice ol'eso. Xuov a confern ia della distinzione fra ingiu-ria ora le e ingiuria s cri l tn dette quella Corte Suprem a I 'Smaggio 1856.La vecchia giurisprudenza aveva obbedilo allov ir it o della legpe; la nuova aderiva stret tame nte alla letlera.

    riforma del 1865 sanzion espr essa men ie la perificazione.

    Pu nascere il dubbio a questo proposito intornoalla specialit di una ingiuria inferita ad un magi-strato ~ o s t eposituliil oflaciurn ma a causa di unafrinzione gi da lui esercitata, e il dubbio pu de-

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    ri ra re da questo che nell' attzcalitu la persona offesanon che un privato. Ma il dubbio si dilegua achiunque rifletta che la protezione speciale non siaccorda qui allo individzto, ma al pzcbblico uficio;e questo pu ferirsi anche quando p er cagione diun atto ad esso inerente il funzionario si offendadopo essersi restituito alla vita privata; ed ancheallora se ne commuovono i magistrati che stannoin attualit di servizio per timore che a danno loropossa arve nire altrettanto quando avranno dimessala carica; e ci li ren de pii1 timidi nello esercitar la.Non vi dunque ragione di distinguere,

    Fra le qualith personali clell' offeso che aumen-tano il reato d' ingiuria avvene urla specialmen-te notabile in, quella di so vrano. L a im portanzadi codesta qualit ora si esagerb fino allo estremodesumendone il titolo di maest (1): ra si. disprezzaffatto per magnanimit di Principi, come nella ce-lebre leg. un. C. si quis imperatori mabdiseri t , enel codice Leopoldino del 22 novembre 1786, arti-colo 62 e 63: ora si consider con moderate pro-porzioni. Ma poichb que sta specialit richiam a adun altro ordine d'idee che hanno la loro sede neidelitti sociali, cos ne serberemo la trattativa a co-desto luogo, e precisamente alla classe dei reaticontro la vita politica clello sta to; con la quale (p ia-cendo a Dio) chiuderemo il presente lavoro.

    (1) Possono intanto vedersi s u questa specialit J O n f edcl ic t i .? conlrn rempi4blic. vol. 2, quacst. 2, pcig. 29 -

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    - 76 -A n ge l o de d el ih is pnrs 1 , clip. 83 - a t t a cons. 595- &l s c a i.d o concl. 462 - e C i u n o traclalus crimi-finlis lib. 7 , cap. 29 , 1.1. 10 - l o c k i ib . 5, cons. 19 2 -P i s t o r observutioites sinyulures observ. 187 - H e r t i u sIiesponsa tom. 1 , cons. 49 7 - u l l i R g h ad lcyenl JIA-liarn majestatis pag. 16 - a R i e m s c y k de crttnininelesae mcrjestalis crrp. 2 .

    Resta solo da avvertirsi a questo luogo una spe-cialit relativa all' aumento di quantit riconosciutonella cdntinuazione. La continuazione, della quale(S . 524 e 528) gi conoscemmo (sotto un punto divista generale comune a tutti i malefizi) come essasia da tenersi in conto di minorante la imputazioneed aggravante la pena, non trova sempre i suoitermini abili nella presente classe di malefizi. Esi-gendosi come criterio essenziale della diffamazionela comtrnicazione fatta a dae o p& persone, e 1sdivulgazione nel libello fjmoso, bisogna guar darsidal tornare a considerare come criterio misuratorequello che gi si Q valutato come criterio essenziale,ciob la moltiplicit delle azioni: poichB con ci6 siverrebbe all'assurcio di duplicare la imputazione perla identica circostanza. Io gi non dico cile la con-tinuazione non possa aver luogo in questo generodi reat i: dico soltanto che non bisogna nella ripe-tizione degli atti trovarc un a ragione di aninentoquando la moltiplicit degli atti gi si valutatacome ragione costitutiva del pi grave titolo (.l).

    (1)Vedasi S a r t o'r i o esami oui reu ti di stnnlpu, esatirrpvM)to, Palertno 1872.

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    C A P I T O L O V .Trzflusso della verit szcl convicio.

    Stimo opportuno destinare un capitolo a parte aquesto problema perch la veril del convicio puvolersi considerare, o come influente siii criterii es-senziali della ingiuria, o corne influente sui criteriiiinisus*atori della m edesima, o non tenersi in contonessuno, seconcloch per la verit del rinfaccio opiaccia togliere del tu tto ogni riiiiprovero, o modi-ficarlo soltanto, o niente valutarlo (1). E la specia-lit della trattazione viene anche consigliata dallagravita dell' argomento, e ilalla, fluttuaiiza relativadelle opinioni. La quale fluttuanza, che condusse le-, gislatori e scrittori a dei sistemi dianietralmenteopposti ( che si fiqazionaronoe si moltiplicarono sen-za misura) B da ascriversi a doppia cagione. Laprima causa se ne trova nella diversit degli ordi-nam enti politici, i quali quanto piG sono liberi tanto

    pi permettono il predominio del senso mo rale neltempo stesso che fanno sorgere un nuovo ordinedi bisogni politici, i quali coadiuvati da quello por-tano a d eclinare dal rigore giuridico, e dare neicongrui casi uil valore alla v~ritci ella irnl~utazionedella ing iuria ; laddove quanto meno sono liberi tantopiu conducono alla stretta adereuza al rigore giu-ridico, L'al tra cagione di tale fluttuan za ( che in ul-tima analisi iie la pi radicale) sta appunto nelloantagonismo sorto in codesta ricerca tra il sensoVOL.I:I. 12

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    - 78 -morale ed il rigore del diritto. In faccia al primo spontaneo il pensiero che dove non interven nenella ingiuria falsit d' imputazione, gli uomini chegiudicano con la mera scorta della ragione natu-rale o non ravvisino delitto o lo trovino niinore (liassai; e la esperienza della vita conferma tuttodiquesto vero. In faccia al rigore del principio giuri-dico prevale invece il pensiero che ogni lesione del-1 onore altrui debba indistintamente perseguitarsi,ancorchh con tale lesione non siasi fatto che ren-dere omaggio alla verith. Di qui la necessitzl che loinsegnamento proceda con distinzione di tempi, econ distinzione di casi.

    (1 ) La regola severa ohe niente in qualunque caso dovessevalutarsi la ve ri tj del coovicio, n epp ure come sciisa, ha av utonuiiierosi sostenitori, B risale alla leg. 18, If. ( le i n j u r i i s :G e d d e u s cons. icfcrrpttrg. vol . 4 , cons. 5 2, n. 7 2 ; l qualeriassurne nei piit semplici ed es:itll termini quella che a nlesernbrii la vera soluzione de l problema - vi - eczcsnn bl o injuririn di et rrcitleo quodccm molitios o e x propositoe6 deliberrrto nnbao orknen pnndalur, elinmsi verum s i t e lpiobari possii; cnrn inmen ex rrffectn fi ~c ie ni is rrjzrrict aon-sislal, aclio tenebii neqzre ueriiatis existentin relevnbit -li r n n1 a c ti s dispitationes disp. 24 , thes. 14 et 15- p t e nN o o rr h dispiclnlio de veritnte colivicii, Trajecl t 1737 -T r e i t l e r 2701. 2, rlisp. 50, t l ~ e s . , lit . G - llg s i n !:e rr r n l . 4, obscrvrit. 4 , n. 4 - a i l observflt. lib. 2, obser-vnt. 99- o v ii r r u V i o V U Y . resolut. lib. 1, cap. 11 , n . 6- l o m m o l rlkrrps. ohservut. 588 - B o o h rn e r oCarpsoe~iumqrcrrest. 00 , obseront 5 - u t t in n ri n elc-tnenlts $. 405- r e m a n i 166. 2, c ap . 7 , n r t . 7 , S. Q e1 5- n r m i g i i a n t clrmentu S. 119- r a b i : i principiidel diritto pennle porte 3, pag. 254.Vedasi anch e B e r n e rC eh ~ b u ch$. l52 png. 556 e scg. - ch ii t z ~ e l i r b ~ i c l b

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    S. 7 8 , pag. 667 e seg. i quali niente 1asci:ino a desideraresull ' argomento, qiiantunque sembrino discordi fra loro inquanlo a l cri terio desunto dalla forma della ingiuria. La san-zion in lettera l 'art. 11 0 della ooslituzione criminale Caroliua;sul quale articolo peralt imono n tanto positiva la rejezioneassoluta di ogni scusa. C he la verit del rinfaccio non perimala imputazione, pel lesto di quell' articolo indubitato: maclie non debba ne ppu re valutarsi com e diininuente la impu-tazione assai questionab ile, stanl e la frase di qriell ' articoloae~ t imnl io t t eztdicis cldfligniur. E cosi difatto la pensano:L e y s e r spcc. 551, medi t .5 - l a s e n a d n r l . l l O , C.C.C.pcig. 5 2 4 - K r e s s n d u r t . 1 10 C.C.C .S . 9 - I e i s t e rprincipia S. 1 5 4 . La questione relativa' allf amm issio ne d ellaprova della verit ed allo influsso dello medesima su ll'ac-cusa di diffamazione fu gi trattata nel seuso favorevole allap ro va d a P a u s t i n FI e l e in una dissertazione intitolatarl c In diffnmrtlion d c son cracld re et d e SCI pr'cuue, inse-rita nella Rcuue JVolozuslki tom. 2 0 , pag. 12.0: e si B mo-dernamen te riassunta da L g n o n dcs in jurcs et de Ltz di(=fiontrtion: T oul ous e 18 69 in principio.

    Due sono le coiisiderazioni che spingono a valu-tare la v er iti del convicio o come dirimente, o al-meno come diminuente. L' una B tratta dal meroordine gizwidico. Essendo principio inconcusso chel'animo d' ingiuriare sia condizione indispensabilealla essenzialit di questo malefizio, con facilit sen e deduce che dove non s'imput cosa falsa si pro-cedesse con fine buono e non con intenzione ma-ligna. L' altra considerazione spetta all' ordine deiprincipii sociuli. Essendo uno clei precipui fini dellaumana consociazione procedente dalla suprem a leg-

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    ge naturale quello del sindacato morde dell'uomosull' uomo, potentissimo stromento del perfeziona-rilento reciproco, diviene illogico riconoscere codestosindacato come uno dei fini della umana consocia-zione confessandone la grandissim a u tilit moraliz-zatrice, e contemporaneamente interdirne l'eserciziocome delitto. Ambedue ques te considerazioni nonvogliono mai essere dimenticate da chiunque sottoun punto di vista meramente scientifico cerchi lasoluzione del problema: e per le medesime incomin-ciano ad eliminarsi dal disputabile tutti quei casinei quali o non abbia senso il concetto del sindacatomorale (come nel rinfaccio d' imperfezioni di cor-po) (1) o 1 animo maligno non possa per modo al-cuno adombrarsi sotto 1 apparenza di un fine lo-devole, o di emenda, o di avvertimento e cautela.E vuole parimente essere ricordato che la questionesulla verit del convicio si prende qui ad esam ina recome questione isolata e di per s stante, senzaniente deflettere da quei sotnmi principii che sopraesponemmo in proposito dello unimus injuriandi.Intendasi bene ci. Altro B dire, la verit del con-vicio B di per se sola un ostacolo alla perseguibilitkdelle ingiurie; lo che conduce a scriminare il fattoquantunque apparisca commesso malignamente eper moto di animo nemico o vendicativo: questisono i termini puri della presente questione. Altroinvece (lire che un ingiuriante possa venire as-solto ad occasione della verit del detto, inquanto-chP,codesta verit escluda da lui I'uni~nusnjuqniandi,conducendo 1'azione sotto il criterio o della intenzio-ne di correggere, o di amm onire, o di tu telare ilproprio diritto, od altr a simile, per cui si escluda

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    una delle conilizioni essenziali della delinqu enza. kquesto il senso in cui vuole intendersi la 1.5, C. deilzjuriis, malamente considerata da alcuno come re-lativa al problema della verit nel convicio: e dicomalamente perch la lette ra di quella legge mo-strando la equivalenza della credulit alla verit,chiarisce cotesto equivoco. Confonclere i due terminidella ricerca vale renderne impossibile ogni rettasoluzione. Sul terreno della mancanza dell' animod' ingiuriare non solo la verit, ma anche la giustae la ragionevole credulit potranno esse re fonda-mento di scrirninazione (23.Ma questa .3 regola di-versa gi largamente svolta di sopra, alla qualeniente vuolsi ne togliere n aggiungere per cibche va a dirsi intorno la questione presente.

    (1)Che nel rinfaccio di vizi c o r p o r e i la verii dell' obiehtouon influisca niente sulla imput azion e della ingiuria S cosache ognuno' facilniente comprende, e che non pub mettersiin disputa sotto colore nessuno. k inutile svolgere la dottrinasu ci, poich tiltli li scritlori sono ooacordi. Identica propo-sizion e de ve an erm ars i in tutti quei casi iiei quali i1 rinfacciocada sopra una situazione esente da ogni colpa pe r partedei\' oCfeso; come se si rimpr overi la illegittimit dei natali,i delitti dei genitori, e simili.

    (2) Cos Fa b r o i i z c o d i c e ~ n ib . 9 , t i t . 20, d e f i n i t . 5,

    Qual fosse la teorica prevalente appo i Romanigiureconsulti oe lo insegna P a o l o alla l. 18,princ.$ de ifijecriis (i).Distinsero i Romani tra rinfacciodi cosa p~taibite, rinfaccio di cosa non punibile:

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    o secondo alcuni interpetri f ra rinfaccio di cosa che( sia o no delittuosa) 'igzteressaai cittadini conosce-re, e rinfaccio di cosa che a nessuno importa sa-pere (2). I n ordine a questo dichiaravano la veriladella ingiuria inconclndente ad escluderile la cri-rninosit: in rressuno riconobbero ii diritto di scher-nire un cittadino per un vizio o difetto quantunquevero. Ma nell'obietto rli fatto punibile ( o di fatt o cheinteressi al pubblico di conoscere) ritennero nonpotersi ravvisare delitto q nando l' accusato si offri-va pronto a giustificare la veritA del rinfaccio. Mos-sero a ci ragioni di utilit publjlica: peccnta 91.0-centit6~n disse P a o l o ) ~zotassse oportet- lTouzest aequurn (ripet l 'Imperatore) condempzari e zmqui szocentem 2nfa.lizuz:it.E questa dottrina statamantenuta anche da parecchi criminalisti moderni.

    (1) Concorda la l . zia. C. de fcto?iosis libellis; 1, 55; 15,S . 6 ; 1. 15 , Cj. 58 , /T. (l e Ynjuriia- a r n o prcrxis pars 2,torna. 1 0 , n. 10 - a b r i C iu s i v a Gnilio enucleato l ib. 2,obscrz~at.99 - u I o ti M a t t h e o d e c r t ~ ~ t i n i b .ib. 27,ti!. 4 , n. 8 - li i s e n d isser t . de in jur . c t fumo S . libell.pag . 12- o o s e 11 d a e l d e injur. ct fanlos. libell. Cj. 32- x01 d e i n j u r . cap. 4 , Cj. 5 - e n a z i elet?te?flnpars 4 , cap. 9 , $. 3, 12. 2 - e S i m o n i deli t t i d i t11croa f i t t o p nr te 2, c n p . 9, Ej. 8- i u I i ;I n i i s t i tu z ion i vo l . 2,pag. 46 4 - u C C i o ti i S agg io p ~ g . 90. Fra i sosteriiloridella dottrina escusaiile per Ii i veril del convicio si segnalP i l a n gi e r i scienza del la legislaziotie l ib . 5, pa?.t. 2,cap. 53. Studiando riei pratici la teoria della liniilazione ,allaregola che la verit de l convicio non scusa , pu la medesirnnriassumei'si in questi termini - .0 clie siasi obiettato iindelillo del q uale lii punizione interessa allo Stalo - ,"chesiasi obieltato a nottic proprio e non occultamente e pe r

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    anonimo - .0 che i' obietto siasi porlalo aranti 1' atrlorilirc non soltanlo divulgato ai privati - .O che siasi agito perzelo di pubblico be ne e non pe r privata veudetta - ."che1' obietlo sia vero: RI e v i o dccisiones purs 5, decis , 567 -B r u n n e m a n n Respons . l05 ,n .25 - o v a r r u v i o 1.1,.rcsolul. variarun8 cap. 11 , n. G in fin. Questa leorica nonpu dirsi esattamente riprodotta nelle legislazioni e giurispru-denze moderne; le quali in generale l'applicaiio sollanloalle diKamazioni direlte contro pubblici Laciali per alli re-lativi alt' ufficio loro: ma subord in;itam ente a quesla ulteriorecondizione quelle do ttrine possono serv ire anch e nella od ier-na pralica.

    (2) Essendo indubilato che non tut[oci ch e E noceaolecostililisce delitto, manifesta la diversil delle conseguenzeche scaturiscono dallo iulerpetrare il ?ioccnlen, di Paolo nelsenso di cr imi~zoso ,o interpetrarlo nel senso di noceuole.l pratici posero in cliiaro questa diversi[&con la ipotesi di cliiavesse rivelato una malat t ia conlnyiosu dalla quale altrier a affelto: que sto non era un delitto ma un inforlunio; epure oporlc t reipubticrte che si conosca per prevenire ladiffusione del contagio. Ma anc he qui non si v ide c he lascrirninazione in tale ipotesi si assodava baslantemente perla sola speciali18 della in lcnz ione non gi diretta a nuocereallo inferriio, nia ad inipedire il malanno altrui.

    Altri invece osservarono cotcsta teorica essere fi-glia delle procedure romane per le quali si facevabalia ad ognuno del popolo d' instaurare pubblicaaccusa contro i delinquenti : e dovere perci tenersicarne assoluta la regola che la verit, della ingiurianiente scusa la ingiuria, quantunque il fatto rim-proverato costituisca delitto colpito dalla legge, enon sia stato ancora punito. Se di questo fatto (si

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    disse) lo ing iuriato gih ne era stato punito, nonpu tolle rarsi dopo che egli Ila pagato il suo debitoalla societ che ogni suo nemico ne tragga a ta-lento della propria malignit perpetuo argomentodi vilipendio. Se poi 1 autore di quel fatto crirnino-so non anco era stato conosciuto e giudicato, sarAritile che di ci si avvertano gli ufficiali della gin-stizia, affinchb promuovano 1 opportuno corso dellaniedesima contro il delinqaente: ma B sempre in-doveroso che un privato anzichb correre per cotestavia legale ne tragga occzsione di oltraggio. Qu estaseconcla dott rina piacque acl al tra rispe ttabile schiera(.ti criminalisti e (i) legislatori. Ma anche dove sif-fatta regola voglia accettarsi, sempre bisogna ricor-dare che cib che si dice intorno allo ele9.1zentomn-lei-iale della ingiuria, per quan to sia verc? sotto co-testo rispetto, pu riescir falso sotto il diverso ri-spetto dello ele~nelzton;ntenzionale, n quanto la ve-ritii clel convicio benchb nulla tolga alla materialitAdella ingiuria pu i n cer te contingenze W a r e adesclridere 1' animo d' ingiuriare, che P1 pur neces-sario a completare la essenza di fatto do1 malefizio. .Sriesta dichiarazione dovette ammettersi anche dacoloro che pi strettamente sostennero la regolapii1 drira che niente valuta la verit come scusa al-la ingiuria. Non ne valutarono 1 azione diretta comeesclusiva dell' elemento materiale ;ma dovetiero be-no in certe contingenze valutarne l' azione comeesclusiva dello animo maligno, senza il yriale il cor-po del delitto resta incompleto in questo malefizio.Altro in una parola B che 1 accusato d' ingiuria dicaal suo giuclice, tu non mi puoi con dannare percllci che dissi era vero, ed io aveva perci il diritto

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    cl' infamare il mio nemico: altro Pi che 1 accusatodica a l suo giudice, io era in buona fede (2)perchi!aveva ragione di cre der vero quello clie dissi e lodissi a buon fine, e non con aninio di nuocere adalcuno, e perci non m i puoi condannare perch aldelitto che mi obietti manca lo estreiao della interi-zione maligna.(1) La rcgola clie li1 verit del convicio non scusa fu lentila

    iiiolto car a dalla pratica e legislazione inglese. Diven ne ce-lebre la senten z:~ di lord Illansfield, che qliaolo pi unadiffamazione e 4 vera tanto pi grand e era i l nocumentorecato all' offeso, e cos tanto pi gra ve il delitto. C o k c ,I1 a l l a m e B l ;! k s t o [I e e in gene rale tulli i giurisli inglesi[legarono qrinlunque Scusi1 ch e si vo lesse d esu me re dallaverit del convicio. E selibene lord Brougham nel 1 81 6 pro-ponesse un ill tendente a modificare sotto limitaiissiinecondizioni il rigore di coteslo priacipio, non r ius c ad otte-nere la riforma. per da notarsi ch e in Inghilterra per lescmplici ingiurie non si d azione criminale; ed pure danotarsi che al seguito degli scritti di P h i l i p s e di C o b b e tcile virilmente presero a sostenero come condizione indi-spensabile del libello famoso la falsit della imputazione, lapratica della giuria ha molto modificata la vecchia severit.I giurati inglesi non curano molto che si modifichino le leggi:quando queste a loro sembrano dure, assolvono; e cos ilvero legislatore d7 nghilterra B la giuria. E tale veramente [o spirito giuridico della sua istoria: perch consegnata lagiustizia pen ale in m ano del popolo s e questo ha una coscienzailluminata non pu prestarsi ad applicare una legge ch e senteingiusta. In spe cie quando lrallasi di rimprove ro diretto ad unpiibblico ufiticiale la odie rna p ~i iti ca iiglese S venuta ad am-mette re la prov a della verit: F i s e h e r tligest of deci-sions, 18G4, pag. 6 5 , verbo drfu~~tcrtion. a Corte di cassa-zione di Francia con decreto del 15 decenibre 1859 decise

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    essere colpevole d' ingiuria un giovine che aveva lello i i ipubblico certe lettere amorose scrittegli da una fanciullaquantu nque fossero vere, mentre la slessa Corle r itenne iltitolo di falsit in uu caso identico nel qu ale le le ttere pub-blicate erano false.(2) Su questa linea ho spesso ottenuto in pralic a l a esclu-sione del dolo nelle acc use d: ingiuria: e spec ialme nte in uncaso di un giovane che aveva avvertito un suo amico inlornoa certe voci ch e corre vano sul conto di unii ragazzo con cu iquesti sldva per ammogliarsi. GiustlEcata la esistenza di. codesta pubblica voce fu bene necessit esclud ere il dolo edassolvere. i3 con sifi'atto criterio, solo abile a cond urr e ad unasoluzioue pratica conforme al gra nde princi pio di giiisliziaper cui la pena dev e essere coslanle freno dei malvagie giarnmsi flagello dei buoni, c he vuole essere risolula lacelebre e controversa questione del si dice; fatale a i d i c cche tanto spesso scegliesi dai maligni come mezzo di ferirecon pei.icolo minore , e con effetto maggiore i nemici loro.R a u d e n s i s f de nnalogis cap. 31, puy. 17 9) sostenne chelo avermare intorno ad alcuno cosa ingiuriosa con la forniulns i dice non costituisco ingiuria punibile. Lo stesso soslenneK u i n o f l i b . 4, coiis. 21, n. 3) e parve non discordarne i lX a t t li e o de crirni1zi6u.s lib. 47 , t i t , 4 , cap. 1, n. 3. M acle~;enteniente rispose C r e m a n i f z j o l . 2 , l i 6 . 2 , cap. 7 , ~ t ., S. 5 ) cile ctii nomina l'autore della ingiuria da luiripetuta non nomina un dii~iisore,ma un socio nel maiefizi~:i30 e i m e r o ad C ~ i ~ p z o u i z ~ auaest . 96, obser. 5 - o e tad Pandectus t i l . de i t ~ j ur i i s . 9 - u l e r ba c l i i i bPrindcctas l i b . 4 7 , lit. 1 0 , 5. 22. Se i l niezeo di difesa cle-sunto da lla notoriclb o dalla nianifesiazione del]' aul ore siaccettasse come regola assolatn, troppo fdcile snr eb be di&-iiiare impunemenle un nemico. Tiilla la questione dipendedal concorso O no dell'animo d'ingiuriare, olie B la grandechiav e con cui la prudenza del giudice de ve sciogliere qffiitli~)roLleminel prrbclile argomcuto.

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    Tali furono le regole dorninafrici del prohleiiladella verit del convicio fino al presente secolo.Ma quando vennero ad allargarsi in Europa la li-bere istituzioni; quando nei governanti si riconob-bero limiti allo esercizio della autorit loro, e nelpopolo il diritto di sindacare le operazioni di cliisedeva al governo della cosa pubhlica, nat ura lme ntedovette salutarsi come gagliarda tutrice della liberthdei popoli, del pubbliLo bene e della giustizia, questapotentissiina voce clze dicesi opinione pubblica. E poi-chb nella pubblica opinione venne a sorgere un' ar-cana potenza frenatrice di tutti gli abusi, in tutte leclassi dei cittadini, dovette bede a questa nobile si-gnora accordarsi ei1ti.o certi limiti la indipendentefacolt di manifestarsi (1). E l' organo di tale ma-nifestazione fu la stampa, e nella stamp a il giorna-lismo; e si proclam che dall' onesto sindacato dellastarnpa ,e del giornalisilio nes sun cittadino potessetenersi esente, e meno di tutti ne fossero esenti ipril~blici unzionari che al popolo dovevano dar con-to delle operazioni loro, e dello esercizio di quei po-teri che loro si affidavano, non a vantagg io proprio,n a servigio di altro individuo, ma a v antaggio eservigio dei cittadini. Di qui il grande principio dellalibertb della stampa, c ardine di ogni politica isti-tuzione che non sia d ispotica, n voglia a dispoticiinodi fopgiarsi. Conseguenza della novella dottrinadoveva essere, e fu, che per la medesima si rnoiii-ficasse anch e la teorica della verith del convicio,che le idee di Roma libera si restituissero u vita,

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    e che le dottrine intermedie si contemperasserocorne volevano i nuovi ordinamenti della cosa pub-lilicn. Di q uesto gr an de argom ento rlella liber t del-la stampa non mio istituto tener parola, e nondovendo parlarne per la rgo mi as terrb da ogni os-servazione. Devo per dire delle modificazioni chepe r virt ilella medesima si operans nella materiadelle ingiurie, e pi specialmente nella questioneche qui vado esam inando dello intlusso giuridicodella verit sul convicio.

    (1) In qiiesto senso sono a vedersi l e s evere censure cileI ) e c a rn p s fcon t re p ro je t de code pna l png . 13) mossecontr o il nuovo progetto Belga e contro la legislazione fra n-cese alla quale questo si ere ispirato, accusandone i principiicoiiie deplorabili ed a ntinazionali. Secondo la opinion e diquesto scrittore dovrebbe nei processi di diffamazione darsipi largo campo alla prova della verit. I suoi argomenti pro-cedouo principalmente da riguardi verso i l diffamato, i l quale(noli ilprendo il cainpo alla prova) rimane sempre in facciaiilla pubblica opinione sotto il sospetto che il fatto imputa-togli fosse vero. Anche D o r m a n d nel suo dotto lavoro in-titolato Ettrde stcr In diffcca,ation f p a g . 5 et pny. 46 , Pa-ris, D u r n n d 1867) sembra inclinare a quella che nel pre-sente argomenlo dicono scuola progressiva, ed esprim e il de-siderio che si vengono uioderatamente allargando i benefizidclla veri18 nella diffamnzione.

    I. delitti di diffarnazione per mezzo (li stampa so-i10 sicuramente pii1 gravi che no1 siano quelli fattiper altro modo: e ci non solo per la ragione cheleggesi nella Pisauren. 6zjzis~iaruna4 rnaf3iiiz' 833

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    cm-.Marini S. 2, che cioi? siasi a danno dei nostrisimili abusato di un mezzo che la provviden za con-cesse agli nomini per la diffusione dei lumi e peril progresso umanitario; ma pih specialmente per lamaggiore perpetuita e per la maggiore diffondibi-lit della ingiuria. Ci6 nonostante si incontra questasingolarit che dove pi grave i? il delitto iv i si trovipi facilmente il mezzo di esimersi da ogni pena,riuscendo proficua la dimostrazione della verith delconvicio. Qu esta apparente con tradizione 1121 la ra-gione sua n ella speciale destinazione d ella stampa,che it. diretta a servire alla storia, alla coinunica-zione rapida di notizie, alla tutela di diritti, e simili,per cui le leggi odierne hanno creduto convenientedi accoppiare con un maggior rigore nella pena av-verso le imputazioni maligne, una maggiore beni-gnit verso le imputazioni clie lianno il presidiodella sincerit.

    S. 2806.

    Cos avvenne in Toscana il singolare fenomenoche sul proposito della verit del convicio la leggegenerale e la legge speciale si trovassero in com-pleto antagonismo. I1 coilice penale toscano tanto inproposito della contumelia, quanto della dieamazio-ne ,, quanto del libello famoso, procede inesorabil-mente sul principio della non valutabilitd. Ci non controverso nella pratica nostra : P u C C i o n iCommelzturio vol. 4 ,pug . 653. Ma invece la leggeSarda sulla stampa del 2s marzo 1548 divenutalegge Toscana il 30 giugno .iSGO, all' art. 29 pro-clama la opposta regola, ed ammette l'accusato d idiffamaziane per via di stampa a fare la prov a della

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    verith dei rinfacci da lui lanciati contro un pubblicofunzionario per fatti relativi all' uacjo suo, senzadistingliere se tale rinfaccio proceda da vedute dipubblico bene o da animosit e spirito maligno.Questo palpabile controsenso non pu trovare spie-gazione tranne risalendo alle fonti delle due leggi.I1 codice penale Toscano del 1853, per quanto jngenerale lodevole come monumento scientifico, s' in-s,pir in eerte materie alle vedute retrive che sicoltivavano dalla signoria di clnel tempo, la cjnalenon poteva ammettere che i fatti dei suoi impiegntiai sin~lacasseroda privati cittadini. La legge sullastampa al contrario si inspirata alle franchigiecostituzionali di cui B fondamento la libera stampa:nb la stampa si pu dir libera dove a lei si neghila propnlazione del vero in cose che riguardano ilpubblico interesse.

    Ma questa B una situazione eccezionaIe e tran-sitoria della Toscana. I1 principio o deve e ssere perintero rejetto o per intero accettato. E quando siaccetti deve procedere uguaImente tanto se la in-giuria sia propalata per mezzo di stampa, quantose sia propalnta per mezzo di scritto; non essen-dovi ragioni d i aumentare il rigore dove minoreil pericolo. D i pi qriando si accetti il principio, i lmeilesimo deve procedere tanto nel caso d' ingiuriecontro depositari od agenti dell' autoritti pubblica,quanto nel caso d' ingiurie contro privati. Dove siabbia un rimprovero di difetti di corpo o di merivizi niorali non costituenti delitto la prova dell:r

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    reribi della imputazione deve essere sempre incon-cludente nella costruzione dell' elemento .materialedel malefizio. Ma dove s i abbia il rim provero difatti che costituiscono delitto o che si connettonocol pul~bico nteresse, la prova della verit se scusain un caso ec1 in una forma, deve scusare in tuttied in tutte.

    Coerente a questo ordine d' idee is stato il co-clice Sardo, il qriale dopo avere all' articolo 575 sta-bilito indistintamente il canone che la verit dellaimputazione quando anche risulti da documenti nonserva di scusa al reato, limita indistintamente delpari cotesta regola nei successivi articoli 576 e 578per il caso in cui la imputazione che vorrebbe pu-nirsi obietti un fatto che sia perseguitabile in viapenale. I n simile ipotesi riconosce come possibilela utilitri della prova del vero. Salvo che in quali-to ad am me ttere l'ingiuriante a codesta prova pro-cede con una distinzione. Se l ingiuriato era per-sona pubblica ed il rinfaccio imput a questa unamancanza caduta nello esercizio del suo ufficio, libero a quello (li assu me re come mezzo di suadifesa la prova della verit del fatto imputato, senzabisogno ( cosi 1 art. 585 ) di aspettare se il pubblicoministero vorrh o no esercitare 1 azione penale con-tro \' impiegato per la mancanza suddetta. Ma seinvece lo ingiuriato era persona privata, o essendopersona publ~lica a impu tazione non cadde soprafatti rclativi allo ufficio suo, ma sopra fatti estraneiquantrinque delittuosi ; allora mentre si rispetta il

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    - 92 -eprincipio della utilit del vero se ne limita per6 ilmezzo di prova, perchb questa si fa dipendere odallo avere il diffamato stesso domandato 1 appu-ramento dei fatti, o dallo avere il pubblico ministe-ro esercitato al seguito della imputazione l' azionepenale contro lo ingiuriato per causa di quel fattocome sopra rimproverato. Cos gli articoli 576, 577e 578; 1 ultitno dei quali concede ancora allo in-giuriante il diritto d' intervenire nel procedimentoche si faccia a carico dello ingiuriato, per il fine disostenere la verit della imputazione.

    In tal guisa il codice Sardo ba riordinato Ia teori-ca della verit del convicio in conformit dei bisognidei tempi. Rimane per sempre assai problematicala convenienza della regola scriminatrice accettatacos senza nessun riguardo alla intenzione dell' agen-te. Pi cauto il codice Prussiano del 1851 (l) en-tre in sostanza lia in punto astratto riconosciuto lautilit del vero, ne lia limitato l'applicazione (S . 155)in tutti quei casi nei quali apparisca che il diffa-mante agi a solo fine d'ingiuria e per an imo ma-ligno. Ecco la formula di questo articolo - Lapreuve de la vritk des faits t~q~z~tds,2' exclut pasI oflolzse quand l' intention d'offenser risulte de ZCCforme ou des circonstances dans les quellcs P im-putation a 6 th faite - o che se pu rendere ela-stica la dottrina, vale dall' altro lato ad evitare iltrionfo di brutali vendette. Analoga m a non identicalimitazione si preveduta dal codice Sardo al-1 art. 585 pei casi nei quali la ingiur ia contro il

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    - 92 -clepositario della auto rit pubblica as sum a pe r laforma con la quale venne consumata i caratteri cl ioltraggio contro 1 ufEzio. Rla nel rim anen te qu estocodice e gli altri clie procedono sulla medesimalinea non hanno preso per guida n il puro sensomorale, n& il rig ore dei principii giuridici, ma sol-tanto una tredota politica del tutto simile a quellaclie sugge r i dettati d i P a o l o , e dell' Imp eratoreV a l e n t i n i a n o. Non cancella la indole criminosadl fatto, e percio non si cura della iiitenzione piio meno maligna; non assolve il fatto per un riguar-do al buon fine; il delitto di ingiuria, di diffama-zione, o di libello fan~osovi B, ma se ne accordala inipunit in premio del benefizio recato al pub-blico merc la procacciata scope rta di un delinquen-te. Lo che porta a concludere che se il f at to i i ~ p u -tato ( sebbene delittuoso e vero ) gi aveva formatoargomento di un' accusa e di una condanna, il de -litto di diffamazione o di libello famoso rimane intutte le sue condizioni ordinarie.

    (l) Il c odice Bolivirino del 1851 all' art. 666 stabilisce permass ima c he la veriih d el convicio nient e influisca sulla pu-nizione della ingiuria. Ma qiialora questa sia consistita nellaimputazione di un fulto deteri~l i izatocapace di portare di-sonore od odiosii alli ofreso, il realo a ssume per l'a rt. 655il titolo di cnlu~ztzici;al quale S ricliiesto come estreino 13falsit del/; asserto. E aI1; art. 666 arnrnelte I%ccusato a farela prova del fatto asserilo tutte le volle ch e contro di lui di-rigaci 1' accu sa uon pel s olo titolo d: ingiuria ma per titolodi calunnia: e dove riesca a codesta prova dispone che ilcolpevole debba essere esentato dalla pena della calun nia, iiladebba per s em pr e reslar e soggctto alla pen a della ingiuria.YOL,111. i 3

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    Con criterio affatto diverso procedeva il codicepenale Francese del 1810 all' art. 367, e gli altricodici che lo avevano imitato. Esso deviando dallasignificazione tecnica delle parole aveva chiamatocalutnnia la ingiuria quando conteneva la imputa-zione di un fatto determinato capace di esporre aprocedure penali ed anche soltanto all' odio ed aldisprezzo dei cittadini, tostochb tale imputazionefosse stata emessa per via di stampe o scritti divul-gati, od in un atto autentico, od in luoghi o riunio-ni pubbliche; o la puniva nei casi pi gravi con laprigione fino a cinque anni: ma faceva eccezionea questa severit con un eccesso di benignit op-posta tu tte le volte'ch e il fatto imputato ( ar t. 370)risultasse da un pribblico docarnento o da una sen- 'tenza condennatoria. L' antitesi dei due sistemi nonpoteva essere pi palpabile; perchb mentre nel si-stema France se ad ottenere la impunit er a neces-sario che il delitto imputato avesse gi dato luogoad una sentenza condennatoria, nel sistema Romanoad ottenere la impunit invece necessario che ildelitto rinfacciato non abbia ancora dato occasionead un processo criminale, ma questo venga a sor-ger e in grazia della diffamazione. Ma il sis temaFrancese del 1810 ebbe corta vita, perchb f u intera-mente corretto dalla legge del 17 e 26 maggio 1820che in parte serv di testo a1 codice Sardo (1).

    (1) In proposilo di questa legge B da vedersi I ? operaeruditissima di C b a s s a n des di lit s et contraventions dela& parole.

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    i n altra via non meno difforme and il codiceBadese. Esso con molto acume distinse fra ingin-ria consistente nella sola ( S . 294) sostanga dellaproposizione, e la inginria consistente anche nella( 5. 291 ) forma. E ingiuria consistente nella sola so-stanza lo affermare un fitto disonorante, per esem-pio Cajo mi rub un libro; (? ingiuria consistenteanche nella fo~*rnao aggiungere alla affermazionedel fatto disonorante parole vituperose o modi ol-traggiosi, per esempio Cajo mi rub0 un libro, unladro, e un birbante ; acclamare e reitera re la vi-tuperazione. Sulla base di questa distinzione il co-dice Badese stabilisce al 5. 307 la regola assolutache la verit del convicio non esima giam mai dallapena della contumelia, in quanto alla ingiuria con-sistente nella forma. Ma invece in quanto alla in-giuria consistente nella sola sostanza esso (ai43s. 305 e 306) ammette indistintamente la utilitdella prova del vero tanto se siasi rinfacciato unihtto semplicemente immorale od uiia mala qualit,quanto se siasi rinfacciato rin fatto delittuoso. Fin-qui b evidente che questo codice mentre serba ungiustissimo rigore contro la contumelia, dalla qualepii1 difficilmente si elimina l'aninro d' iugiuriare, poi largo di conveniente benignit verso la diffama-zione, la quale pu pi facilmente avvenire su1l:ifede del vero, e senz' animo maligno. E in tale lar-gl-iazza si mantiene fino a1 pun to di stab ilire ellela giusta creilnlitA equivalc pel fine clella scusa allaveritii dimostrata : uesto rilevasi a cont,rario scnsu

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    - 96 -da l S.310; ed in ci il codice Badese altro non fa chericonoscere un principio che deve amm ettersi comeassoluto nella dottrina della imputabilit: parlo delprincipio da me tante volte riprodotto in diverseoccasioni, che in fatto di scuse Q putatiuo equivaleal ue9*0.I1 qual principio si fa chiarissimo ed irre-cusabile a chiunque rifletta che dove la verith es-ckcde il delil80 la giusta eredulitd esclude iE dolo,e dove la ueritd minora il delitto la c~nedzclitdmi-rlzora il dolo. Ma vi &? un punto nel quale il codiceBadese diverge dalle altre legislazioni, non pe r be-nignit ma per rigore; e questo B in proposito dellaingiuria commessa col mezzo di stampa : n questocaso al S. 309 non ammette la utilith del vero senon quando al mezzo di stampa siasi rinfacciatoun delitto, e di pi il delitto no92 sia ancora punito,e di pi esige clie il delitto abbia una determinatagr-avit, o che il divulgante avesse un inte?-esse avederlo punito o come privato o come cittadino.Non pu negarsi che la economia (li quel codice incos scabro argomento sia gravida di senno e ri-veli rnaturi stndii.

    In tanta variet di opinioni ( l ) e di precetti le-gislativi B assai difficile ridurre ad una formulascientifica positiva la contrastata teorica della veritdel convicio. A p arerm io il principio do min atoredel problema deve essere quello desunto rlall' animode11' accusato. In tutti quei casi nei quali la naturadel rinlccio e le sue condizioni non si prestano aritenere che l'ingiuriante procedesse p er fine one-

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    sto, la verit del rinfaccio non potr avere valuta-zione giuridica. Ma quando la natura del rinfaccioo le circostanze del caso mostrino che la parolaoltraggiante proce