Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 2 (13)
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Al seguito di cotesto processo storico la nozi~t ie
del plagio secondo i dettati delle scuole e delle riii-
gliori legislazioni contemporanee, può circoscrive~si
i n questi termini - a violenta o fi.cludolctzta abrZu-
unione di un zronio per7farne lucro op)*ine di ve?z-
detta. I criterii esse~zzinli i questo reato sono tre -i."che siasi sottratto un uomo ( I ) - . O che siasi
sottratto con frode o violenza -. 3."che siasi sot-tratto per fine di farm lucra, o per esercitare so-
pra di lu i una cencletta.
(1) k singolare ch e trovisi da molti proposta la qiieslione
se il plagio possa cader e sull' uonlo niorto . La importa nza
deila ricerca e la ragione del dubbio la trovo spiegata dgl
L e y s e r , dall' H a r p p r e c h t f re sp . crinz.47) e d a l P u r -
t m a n n (S . 490) che la referiscono alla ipotesi di un bambino
morto consegnalo ad una levatrice per portarlo a sotterrare,
che dalla medesima eiari erendwto ad un medico pe r eserci-
tarvi i suoi studi. Concordano i dottori che in cib non vi è
plagio: ma sarà questo un fatto punibile? Se la madre ne
porta sse qrierela po tre bbe oggi trovarsi titolo ch e v i fosse
applicahile? Io credo che questo mio lavoro non sia per
recar e alla scb nz a nessuna altra utilith trann e questa di
persuadere ch e il diritto criminale non k poi tan to facil e
quanto generalmente si crede. Altra questione sorge nella
ipotesi di coniugi separat i per sentenza di Tribunale, ch e abbia
consegoato la custodia del figlio esclu sivam ente ( a m odo di
ese mpi o) alla madre. Dove il padr e rapisca il pro prio figlio
e via seco lo porli, potrb e sso p unirsi come colpevole di
plagio P Secondo la nostra nozione manchsmbbe nel caso
semplice lo spil'ito d i luc ro. Ma qua ndo ec cezionalmente in-
tervenisse lo spirito d i lucro, perchb ( per esempio ) il padre
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- 01 -volesse oggrecare il figlio nd una cornpagaia di saltimbancbl
O giuoeoliori da lu i cripitanatn, casa sarebbe a dirsi P
I1 terzo criterio vriol osxere più particolarmente
esornnto pcrchb b quello ch e specializza il delitto
di plagio, e ne distinguo la Asonomia giuridica dad tr i del it ti dle nella materialita lo somigliano. Così
se con violenza o frode il colpevole escgui l'abdrx-zione dell' altrui persona per fine di libidine si avràil ~lat to; e per Rna di consumare un furto a suo
danno si avrii il furto violento; se per costringerlo
ad eruettcrs obbligazioni si avrà la esfarsiolze, o nei
congrni 1;erinini il furto con sequestro o per ricatto ;
se per animo cli rovesciare il governo si sono con-
dotti via prigionieri dci pubblici ufiìdali si avrh la
pez*dz~eZlionc;e per animo di esercitare giustizia sul-
1 uomo violentato si avrk, secondo i casi, la rnyion
futtasi o il caycere privato proprio. Per avere il
titolo speciale di plagio bisogna che il Ifins dell' agen-t e non siasi diretto alla lesiono di altri diritti; sianoessi universali come la giustizia, sia90 essi parti-
colari come la integrith del corpo o h propriea.
Quando si abdnce un uomo per fine di vendetta
non si vuole offoadere il nemico se non appunto col
togliorgli la Zibertd: quando si abdnce per far lncro
noti uscendo dal suo patrimonio pecuniario non al-
trv si toglio a lu i che la Zibertd. Dunque la IibertA
personale e i' unico oggetto possibile del delitto in
questi termini concepito. L' UOMO non p i ~onéiide-
rato come cosa, ma come pei.son@,non ai sottraealla proprietà di nessuno; B a lui che vien blta la
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sua liberta da l colpevole che se n' è ìmpadronito :
potr8 dirsi che a Ini si tolta la proprictj d i se
stesso; ma la proprieti di si? stesso o proprietn per-
sonale non. è che la libertà. & plagio se si abduce
un uomo per farlo schiavo a proprio servigio o ven-
derlo altrui come tale, o costringerlo ad un servigio
in utile nostro. E plagio se un bambino di forme
8traordiriarie si rapisca per condarlo in giro, c mo-
strarlo per prezzo al pubblico. È plagio se si rapi-
sce un uomo per servirsene di modello, od altro si-mile ; d B plagio eziandio per la nozione ultima-
mente ricevuta (i )nel giure penale se si priva della
sua libertb individuale un uomo per isfogare con
tal mezzo mvra Si lui, o sovra persone a lu i atte-nenti, un sentimento di odio O vendetta.
(1) Appo gli antichi pratici e criminalisti come oondizioae
del delitto di plagio si esigeva recisamente i1 concorso de l
tine di lucro; e tutte le definizioni laeciateci per lunga mano
di tempo dagli istitutisti coartano il concetto a aiffatta con-
d iz io n e : Ca r m ig n a n i elenrentra $, 1119 - n b o n M a t -
t li e o de crirni~iibus ib . 48, U. 12, cap. 1 - a r a v i t a
itislit. crim, lib. 4, cap. 70 - r e m a n i to'b. 2, cap. 7,
ar t . 3, $. l- a o l e t t i Iàb. 4 , tit. 7 - r u n n e r n a n n
in.!. l , f . l ib .4?3 , t i t ,15 - a r p z o v i o q u a e s l i . 83, n.85.
Ma pih modernamente si equiparb all' abduzione commessa
pe r Rna dl lucro aaohe quella commessa per Bne di vendetta;
ed B quasta la idea ch e prevale in gran parte delle sciiole
e leggi contemporanee. Ma ta formula di lucro aoche in que-
sto reato si intende i n un sengo l a r ~ h i ~ s i m o ,omprensivo così
di qualsisia vantaggio materiale che pe r ogni modo quanluaque
indirettoil
colpevole spericonseguire
mercl! loimpadronirsi
auohe temporario di uu uomo. Colui che, a modo di esempio,
facesse violentemente coDdur via o rinchiudere un elettore,
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- 03 -un ~nlagoui s l a ,un avversario, per tenerlo lontano nel periodo
opportuno uiJinchè non venga a votare conko di lui o a
farla da testimone o con tradir!^ in un parlamento o a con-
testare la lite od altro simile, ci renderebbe a mio avviso
colpevole, secondo le nozioni moderne, di plagio. 1 romani
provvidero a questa ultima ipotesi con disposizioni speciali
dirette a putiire colui ch e pcr frode o violenza aveva irnpe-
dito l%vversario ne judiciun, si8leret f l . 8, . d l e g . Jiil. de
ai pu6licnJ e ne fecero nelle pendette argoliiento speciale
de l titolo De eo pe r qucm facl t rn~ erit, qlco nii?iits quis in
judieio sislnt. Ma odiernarneole io credo che anche questa
forma di delinquenza assumerebbe il caraltore di plagio.
Fra i diversi fini dai quali può ispirarsi 1 ahdu-
zione d i un uomo libero avvenne uno che merita
ili essere specialmente notato per avvertire anche
una volta 'influsso clie esercita snlin nozione delt
malefizio la diversith del fino dell' agente. Questo Ail caso che un bambino si a stato tolto dalla propria
casa e consegnato ad +strane0 ondo lo tenga locofllii, per il fine di spogliarlo della ereditb, o simili.
Tale ipotesi, che pnd verificarsi anche per opera
degli stessi genitori, si trova dagli scrittori noverata
fka i plagii. Noi però non possiamo accettare come
esatto cotssto collocamento: n simili circostanze il
delitto pertiana alla classe dei reati contro i diritti
di famiglia e non contro la liberth, e lo ritroveremo
in quella classe nella seconda serie relativa ai di-
ritti di filiaiione, e come soppressione di stato. Tale
ipotesi si contempla dal codico Francese (art. 345)
e da altri contemporanei; e pud ariar re BgnraBC-
concio cEio in danno de i genitori, o dai genitori me-
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desimi per vedute loro si commetta. Sfn non puii
mai considerarsi come una offesa alla libcrtd del
bambino, perchb la potestA patria alla quale si sot-
toponga non b un vincolo, ma nn mezzo invece (le-
stinato alla tutela ed al migliore svolgimento clella
libera del figlia Le idee del giurc civile relative
alla inferiore diminuzione di capo pnrmi che niente
abbiano relazione col concetto della classe presente ;e gli stessi romani nella celebre leggo Fabia (l)
mantennero un rispetto to~tantea simiie distin-
zioxla fra potesta domenica!e e potest9 patria, che
malamente ai B confnsa da alcuni criminalisti.
(1) Ln mnteria del plagio e la celebre legge Fabia cle
plagiariia presenta nel giure romano larga serie di punti
disputati ed scuri, sopra alcuni dei quali trascorrono niyi-
damente la maggior parte dei commentatori.
loi disputa sullo stesso nome della legge Fabiu che da
alcuni vuol leggersi Flaoia, e sull' autore di lei.
£3 disputa se prima della Legge Fabìu esistesse O no
una legge CorneEicr de $ogìwiir, Alcnoi l o affermarono :
C u j a o i o Pnralit. in wd. ad A, t. .- G r a v i n a de o r i g .
j u r . c i v . 111, n. 7 - s dt h e u a de crim'pninibus Ilb. 48,
t i t . 12, cnp. I qua l i assodano questo punto storico sopra
un framnieato di A p u l e i o : ltri invece referiscono con mag-
@ore probabili& cotssto frarnmqnta alla leg . Co~neli'a e
patrie : By n k e r sh o e k dser, y'ur. rom, obo. I I I , 18 -S a h Q l t i n g ad collat. l e g . onos, #t. 1 4 , s . 3, no&.93.E que-
sta ut3tmr vpififws tn586ra fl delitto sotto una faccia divema,
e con nua og$aNivith tutta dbllnla. Chi aveese vendulo come
schiavo ua uomo libero fapnnaoa i l ooapralore che si ve-
deva dchndato M l,dsmro s dei servo quando qaeatl avesse
reclamato ia saa fh~8t1,ni ii dlrtlta 1680 ara quello del
uompratore*W par n44 a ~ t e b ì w ogtltu~tout28 fmde ; a
oprun, i romani referfvrm al QI&acert! Wt che la pratica
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cliiarnb poi slellionati, e le i~iode rne cuole fro di; come a
SU O luogo vedremo.
5 . '~ imane oscuro cosa intendessero i romani di confi-
gurare con la parola supprirnere servtcm, la quale crinbra
esprimesse cnzo diverso del celare scrvund.
4.O Si discorda sul plagio commosso dal padrone sul crertio
p r o p r i o ; il quale dai più si nega, ma da molli beue s i arn.
mette nella ereadilio fuqae.
6 .0Rimane dubblo qua ndo i roinani pcr l' abduzione, o
soppivessionc, o nasc ondirnento del servo desse ro1'
actio devi, quando I; ~ i c l i o icrli, o quando 1' nclio d e lege FuOiii;
si capisce bene che 1' aclio de vi sorgesse quando il servo
era stato sottriitto ;i1 padrooa violentemente e contro la VO -
loulh del servo stesso ; l o C h insiitutiotaes $. 256 - h u-
w a s l o nslae a d Stroztclsium disa. 19 , thes. ti: ma r i ~ n a a e
scuro il coiicorso delle alire du e azioni, C uj c i o ( rer i -
lntiones in codicetra Eib. 9, t i i . 51, edil. ven , nzut. v o l . 9 ,
col , 1372 , 151. A ) sc io ~l ie l tiodo referendo i l plagio alla
parson:i de l servo, t! i l furto alle cose clie aveva seco quatido
fu$$ ddal p;idrone. Ma questa sollilo spiegazione non finisce
di persunclrriìli, pcrclih iion si tippoggia ad alcuna particella
dei froniiiienii roni,ini clie autorizzi riferire l ' «ctio furti
piiiliosto alle vesti de l servo cbe al servo stesso. 11 K o c h
( S . 2 5 2 ) ellegando r;r ~;itiic ute a c omune degi' interpetri, e
il 1 u t 11%u n 11 ( S. 489 ) dicono otie i l plagio ricarre, si ma
rrr ls i t (Yrc~tadi nitnus, al ias errina fu r fum eri. Ma 5e i l aer-
\ o era una cosa vende , e se la legge Fabia lefteralmenie
cuiiiciiipln il ciiso di chi vcnde il serao al ieno come plagio,
conro 1viìi iilirna~iu:irsiuiin sottrazione di servo fatta a fiue
( l i venderlo senza I ' ttnirno ,%randi? Aperto B il rescritto df
A(1ri:iiio riferito alla l e g . 6, p r , lf. dc l cg c Fabia --+scire dc-
1it.r pt,s.w r t t i l l l ~ ~ f i kurti cr i?~l iae h serijus ( I ~ ~ ~ V J O Snrerceplos
fenrlri, Irec i d ~ i r c o fati»& tnaren p\ngiarium esse exittimarf.
31;) t? assai scabro trovar luce intorno a qiicasto nodo.
6."Discordano nucora gl: intarlictri in quanto a l la ptns
t;lic coniiiiiiiavii*i dall;i legge F d b i a , sc ciob fosse pecilaieria,
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- 08 -o afflitiiva. Alcuni conciliano le due penalilà ricorrcado alla
diversità dei t enapi : altri ricorrendo alla diveisith de i cm{ ,
e supponendo che la pena capilale fosse riservata al caso
ch e si fosse ridotto In servitù l' uomo libero; e questa se-
conda opinione sembra prevalente f ra i pratici, Vedusi
Sc h u 1 t i n g ad P a u l m senten. V. 6, 5 - 14 , not. 75 : e ad
coldot. legum mos. t i t . 14, 5. 3, not, 25. Nè soltnato è di-
sputata la penali[& del plagio per la legge Iiabin, ma vi 1?
controversin auclie intorno alle penalilà posteriori per 1 ap -
parente contradizione che trovasi nella leg, 7, ed ukima C. de
l e g ~ abia.
7." Finalmente s i disputa ad occasione della l e g . 17 , $, 4 ,
fl: de aedilitio edicdo se i Romani punissero come consumata
la tentata fuga del servo. Ma inopporlunamente a parer mio,
psrctib U l p i a n o a quel luogo non ccrca se il servo che si
nascose per prepararsi alla fuga debba /eliuniai in domo
manscvitj dirsi fuggitivo per il Eiie di punirlo; ma bensì
al fine d i accordare la redibz'toria. La qnalo concedendosi
nei congrui casi anche per i vizi dell' animo potb bene dal
Giui~econsullo rovarsene ragione an che nella nudu intenzione
di fuggire, manifestata con atti p r e p a r a t o r i e no n auco
ebecutivi della desiderata fuga, Pare impossibile che slansi
adoperate le piu sotliii interpretazioni per condurre i fram-111eoLidel giure Rom a~i o sostenere le massirne più feroci
di diritto penale. Abilissimo fu i n questo il Cu j a C i o. Mi1 1:)
mia osservaziont? si conforta da l 9. 3 dello stesso frammento
ove Ieggo fugitivum ab a ffectu aninii intelligendta~lrexse
non ulique a fuga.
Potrebbe sembrare che il delitto di plagio e car-cere privato non avessero bisoguo di speciale no-
zione, perche rimanessero bastanternente colpiti dal-la nozione generale della visprivata elevata a de-
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litto sui generis. k vero che sotto un punto d i vista
più ampio questi due fatti non sono che dne forme
speciali di violenza privata, avvegnachh conducendo
via o rinchiudendo un uomo contro sua voglia lo
si costringa a fare o a patire cosa che altrimenti
non avrebbe voluto far e nB p atire. Ma il bisogno di
non appagarsi di questa generalità di concetto e
di creare in queste due forme due specialitd distin-
te di malefizio, deriva da doppia cagione - e0de-
riva da questo che il plagio VUOI essere punito an-che quando B commesso mediante semplice frode,
nei quali termini il fatto potrebbe sfuggire dalla ge-
nerica nozione della violenza privata - .0deriva
da questo che nella vis privata contemplata come
delitto szci generis il costringimento della liberi&non
B che un accidente. Cotesto accidente si piglia come
costitutivo dell' obiettività del delitto, qnando nel-
1 ultimo fine del colpevole non si estrinseca un altro
delitto. Ma la restrizio ne alla libertà della vittima è
sempre nel disegno del colpevole una concomitanza
della quale ei farebbe a meno quando senza quellapotesse raggiringere il pravo su o scopo. Laddovs
nelle due forme speciali che configurano il plagio
e il carcere privato, la lesione della libertà pii3i in-
timam ente si com penetra col fine dell' agente . Del
resto giova riflettere che questa non B una specia-
lita del p resente titolo ma uno svolgimento costante
della buona economia nella distribuzione dei delitti.
11 fine dell' opei-a non sem pre s' identifica col fine
dell' operante. E fine dell' opera quello che si rag-
giunge con la opera stessa senza bisogno di eventi
o conseguenze ulteriori ; quando in q n e ~ ta ltimocompimento dell 'ope ra sta il fine dell'operanbe iil
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- 08 -compendio soggettivo del fatto si unifica con la sila
oggettività Chi uccide per vendetta ha per suo flne
la morte del nemico, e la morte del nemico rap-
presenta il compim ento dell' opera: il fine dell' opera
s' immedesima per tal guisa col fine dell' operante,
e il delitto non può a ver e altro titolo tran ne quello
di omicidio: chi violenta altri per privarlo con ci0
della sua libera ha un fine che s' immedesima col
fine dell'opera, e il delitto non può essere rappre-
sentato che da quel titolo che emerge dalla offesaalla libertà. Ma spesso l'operante ha un fine distinto
dal fine dell' opera : gli mira al conseguimento di
qualche cosa ulteriore a cui l'opera deve aprire la
via: chi ferisce a ltri per poscia meglio der uba rlo fa
un'oper a che ha il suo fine nel feriniento; m a il
fine dell' operante va piu oltre. Allora se in questo
ulteriore efl'etto trovas i una le sione di altro dir itto
la quale costituisca malefizio speciale, si cerca in
questo il criterio determinatore del titolo del reato,
salvo il caso eccezionale in cui il primo Ane (fin€
dell' opera m a x o ) offra prevalenza giuridica sulfine dell' operante. Quando pertanto a questo luogo
si delimita il titolo di plagio dai titoli di estorsione,
di ratto, di furto violento, o simili, e quando si de-
limita il plagio dalla violenza privata, non si fa che
obbedire ad un criterio che signoreggia l'ordine
generale della scienza nostra. Nella violenza privata
il fine dell' operante non coincide mai col fine del-
1 opera : non si violenta per il gusto di violentare
rna per giungere al conseguirnento di un ulteriore
effetto iI quale, mentre B al di là del flne dell' opera,
non si estrinseca però in una ulteriore criminosità.Non è dunque nè una sottigliezza scolastica nè un
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- m9-
errore il tener distinta dalla violenza privata questa
forma speciale a cui si d& il nome di plagio,
La vioienxa o la f r 0& sono estremi di questo
reato, perchè. natnralmento il consenso distruggeailche la poesibilitA di concepire la offesa aPa li-
berth persotlale, e se cotesto consenso fosso pazza-
mente dato con destinazione di irrevocabililA uel-
l'avvenire, la nullitA intrinseca del patto basterebbea guarentire il diritto da ogni possibile lesione, 11
fatto non delittuoso in principio per i l libero con-
sentimento prestato a scrvirs altri, diverrebbe tostodelitto al momento in cui revocato tale consenso
si rivendicasse da l soggetto passivo la liberti na-turale, e l'altro malgrado cid persistesse a volerla
comprimere. Ma poicbb v3 ha uno stadio nella vita
dell' uomo nel quale egli si considera come giuri-
dicamente incapacc di consenso, in q u e s t ~ itolo
equivale alla violenza vero la vi01enza presm#cz, r..
la quales i
avrk tutte le volte che l 'uomo si'R&tbsia msntecatto, o minore di e%&.Ma m tds p p o -sito deve avvertirsi che b maggiore e& non pud
essere definita secondo i termini ch e le amegna il.
civilista per accordare all' uomo la Xibsra disponi-
bilit8 dei suoi h n i , o il criminalista per dicbisrarb
pienamente responsabilcr delle me azioni. Esigonei bisogni sociali, esige la stessa dignità n m m , che
1 norno divenga entro certi limiti libero dispositom
della propria persona più presto che x l ~ ndi
libero dispositoro della 8ua fortuna, onde h patria
potesth non degener''-
un v i n c c d ~ ntvUabib .VOL. I. 39
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- 10 -Così i l codice Toscano (art. 353) determina all'età
di 14 anni il limite della violenza presunta nel
plagio. L' abduzione di un giovine al disotto degli
anni i 4 benchè da lui consentita si ha come non
consentita, ed è reato di plagio se non consentano
i genitori o tutori. Il maggiore di 14 anni puG di-
sporre liberamente della sua persona; può valida-
mente ingaggiarsi come garzone, come n~arinajo
ad altro qualunque impiego per cui si procuri o
un sostentamento o un diporto, senza che colui chelo riceve possa essere accusato di plagio. La for-
mula della violenza presunta nella quale si estrin-
seca questa parte della presen te teorica si adopera
per analogia del linguaggio che B prevalso in ma-
teria di stupro, come altrove (§ . 1490) osservam-
nio; e noi per le identiche ragioni vorremmo piut-
tosto che per maggiore corrispondenza della no-
inenclatura con la veritii delle cose si usasse qui
il termine di seduzione anzichb quello di violenza.
Lo che darebbe agio a doverosamente distinguere
il caso della abduzione del minore senza resistenzaod anche con suo desiderio, dal caso della abduzione
del minore con violenza reale. E da avvertirsi che
da un lato nella ipotesi della abduzione del mino re
senza violenza il fatto apparisce meno grave sotto
il rapporto della sua materialità, e la sua fisono-
mia giuridica si fa meno truce, e i caratteri della
sua oggettività si trovano piuttosto nei diritti della
famiglia sul giovine sedotto od abbandonato, che
nella offesa positiva a lla libertà umana. Ed b da
avvertirsi che per altro lato il delitto assume nella
ipotesi della violenza sul minore le condizioni di
complesso, perchè duplice B il diritto che si viola :
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- i i -quello ci08 della libertà neìi' individuo manomesso,
e quello che hanno i genito ri sopra la di lui persona.
JIalgrado questa sensibile verità il codice Toscano
all' art. 358 ha compreso con unica nozione auibe-
due questi casi, ed ha punito con la casa di forzada tr e a sette an ni cosi il plagio violento del mag-
giore quanto il plagio del minore annuente. E vero
che lo stesso articolo ammette che nei casi piir
leggieri (formula vaga prediletta da quel codice)
la pena possa discendere al carcere da uno a tre
ann i. Ma io non posso lodare l' indefinito in una
legge dove il definito si pu8 raggiungere. Cotesta
discretiva s' intencle bene : ma pure priò avvenireche qualche giudice la intenda diversamente, e ve-
rificarsi la bruttura che ncll'istesso giorno da due
tribunali un plagio violento si punisca col carcere,
ed un plagio non violento con la casa di forza: nè
a ci6 sarebbe riparo la lettera della legge, nè la
censura delle Corti regolatrici. E tanto più B nota-
bile cotesto indefinito se si pone mente alIa clau-sula elastica usata da quell' articolo - vi - er
quulsivoglia scopo. Questa clausula non ammette
restrizione. Se mosso da pietà io tolgo un bambinoad una madre capricciosa che lo fa Ianguire nella
inedia, o ad un tutore scellerato che Io lascia va-
gare per le vie, ed il bambino io reco appo me per
fargli benefizio grandissimo, cado inevitabilmente
sotto la censura di quell' articolo. Ci6 B rigorosa-
mente giusto, ed in genere ne convengo, perchh ho
violato il diritto della madre o del tutore che dis-
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sentivano, quantun que dissentissero per egoismo o
capriccio: il mio fatto è ingiusto malgrado la one-
sta dello scopo. BIa io vorrei che la legge distin-
guesse (1 ) nella penalitil, e non lasciasse possibile
ed incensurabile la irrogazione di sette anni di casa
di forza contro cotesto fatto. E par rebhmi ancora
che in ce rte condizioni il plagio clel minore annuente
potesse rilasciarsi alla querela di parte.
( l) Negli antichi scrittori semb ra ch e si distinguesse tra
I' abduzione commessa al fine di celare un uomo o affatlo
privarl o della sua Iiberth, e I'abdu zione commessa pe r il fine
di servirsi precariamente del corpo di quell ' uomo pe r trarne
iin lucro. E sem bra che nella prim a ipotesi soltanto riconosces-
sero il plagio proprio e l'applicabilità della pena ordin aria,
mentre nel secondo caso ravvisavano un titolo impropriato e
applicavano la pena straord inaria. Così il P a o1 e t t i f l ib . 4,
t i t . 7, pag. 121) nel caso di una donna che aveva rubato u n
bambino per portario in braccio, men tre giva limosinando,ad eccitamento &li' altrui carila, vide un plagio improprio
punibile di pena straordinaria per chb appun to non diretto a
spogliare 1' uomo della sua libertà. Così pare la intendessero
anche gli scrittori alemanni: P u t t m s n n Elemenloc juris
S. 492 - e y s e r spee. 624, med. 3 et seqq. - o h e-
ni e r o h'lementu §. 108 - e i s e r principia .S . 189.
Ma io credo che nello stato altual e della dottrina cotesta di-
stinzione non sia di alcun frutto, e c he si abbia vero plagio
anch e nel preca rio illegittimo impossessamento dell' uomo
per fine di l u c ~ o vendetta, quanlunque non informato della
idea ( d ' altronde oggidì ineflettusbile) di privarlo perpetua-
mente della sua liberiti.
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I criterii misuratori di questo maleflzio si desu-
mono in ordine alla sua q uantità natu rale , o dalla
duvata (1) o distanza dell' abduzione; o dalla gra-vità degli effetti'. Per la specialità del fine si au-
menta la quantità del plagio - .0 se 1 uomo fu
ridotto in servitu - 2."se fu ingaggiato ad un
servizio militare estero - ." se il minore di 1 4
anni fu tolto all'antoritA domestica per farlo abiu-
rare (codice Toscano art. 359) la religione in cui
nacque. Per la specialità dei modi si aumetnta Iwquantità del plagio, quando B accompagnato dw &-
te ~ z io ne aincolazione. Nel quale ultimo caso as-
sume il nome di c arc ere ps3ivato: odice Toscano
art. 360.
(1) Alcuni antichi staluti d'Italia distinguev ano nella pena
secondo la durata più o meno lunga della arbitraria d e t e w
zione: e non punivano di morte se la detenzione non awtpa.
durato due giorni. k intuitiva la giustizia di gsze~K@PIWo
interamente referibile alla qactxnbitd a~tduraile&i msilrefizfo.
Esso pub estrinsecarsi oasi ne l plagio per 18 maaicsre Iicin-
tananza a cui fu trasportala la vittima, come nd caroara,
privalo per il maggiore prolungamento della detenzione.
Mostrerb più innanzi ch e il delitto ne acquista il carat tere
di successivo. 11 danno imme diato se ne au men ta: ma dfffi-
ciimente può in un codice lenersi conto a priori di questa
circostanza per la indefinibile sua varielh, a meno &e BOd
piacesse di delinearla a gran di tratti. Ma non bisogna d-~iii-
ticare che il reato b pienamente perfetto d 8d&' @fm6
toglimento della liberth.
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P) . 1674.
Il titolo di carcere p 'va ta noi lo troveremo 1i.a
i delitti contro la pubblica giustizia, e quello pii()
dirsi carcere privato p-owo: ed B tale se proceda
dal pravo animo di farsi giztstiuia e d' nfliggere
un a puniuiom. I1 filze diverso (1) mutando la og-
gettivita de l reato, io porta necessariamente in classe
diversa. Lo ritroviamo a questo luogo; e qu i ytirìdirsi carcere privato improprio (ed io più volentieri
lo distinguerei col nome di detenaio~zearbitraria)
ed tl quello che risulta dal rinchiudimento o vinco-
Icizione d i persona dissenziente (2) eseguita per fine
(li odio (come se si rubi un flgiio al nemico e si
chiuda altrove per cagionare aniizione ai genitori
a sfogo di vendetta) o per fine di lucrare sul corpo
di quello. Laonde deve avvertirsi che il delitto di
carcere privata sparisce tostocbè siavi giusta causri.
di ritenere un uomo contro sua voglia. Tale è la
causa della modica coercizione pe r la quale i ge-nitori od educatori rinchiudano un giovinetto al fine
(li corregger10 o prevenire un male. Tale B la cails:i
d'impedire sregolatezze, pe r cui un marito rinchiuda
entro certi l imiti ragionevoli la propria moglie. Tale
è la caasa della sicnrezza privata propria od altrui,
per cui si rinchiuda un maniaco. Tale la causa per
cui rincl~indasiun ladro sorpreso in f lagranti onde
consegnarlo alla pubblica forza.
( I ) Nolln stessa guisa il fine speciate fa mutare e claseo
r? nome alla violenta delenziono cieli' uomo, quando vieno
coni iuessa pcr esigere dalle famiglia il.prezzo de l suo riscatto.
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IJucsta fornin speciale di crimine che troveremo nella famiglia
dei furti rientra nelle estol'sioni, e cor re sotto il nome di
seqzcsstrn o ricatto; ed E i l tipo principale del cosi c l~ t to
frri!y~ntayyio.Molti codici contemporanei ebbcro appena oc-
casione di occuparsi di siflatto reato: ma troppa occasione
ne ebbero e ne hanno lo leggi del reame di Napoli, dove
questa foggia di masnadieri forrnb da tempo anlicliissimo i1
flagello dcl paese. Cib rilcvasi dagli slorici, a con positiva
certezza dalle l e g i criminali di quella regione. Nelle praui-
matiche napolelaue sono notevoli la sanzione de l 2G feb-
braio 1560; quella da l 27 marzo 1563; quella del 19 aiar-zo 1596; quella del178 iuglio 1627;quella del 18marzo 1630; e
qriella de l1 6 giugno 1684, d altre: le quali p er glieccezionali ri-
gori contro i complici e portatori di letterc, per le promesse di
impunità, ed altri simili disperati rimedi, sem brano essere state
il tipo della celebre legge Fica. Cotesti facinorosi risalgono a i
tempi pih antichi, poichè da S v e t o n i o f i n vil a Octuviani
Attgust. S. 5 2 ) si dissero rnptos per agros v la tores erga-
stzrlis s v pr i t n e n t e s : t t o n e de tutela viarum pnrs 5 ,
c o p . 9. nla quando si O notato che questo per noi non è
plagio, quantunque col plagio venga erroneaniente confuso da
~itolti ,se ne ha ragione che basta per rimeltere ad allro luogo
($ . 2140 e segg.) Ia esposizione di tale reato.
(2) Vedasi avanti S. 2885,
Vuole pure avvertirsi che sebbene il carcere pri-
vato sia d' ordinario uiia forma speciale che assume
il plagio per la sincolazione o detenzione della per-
sona .tria condotta contro sua voglia, non repugna
per6 clie il carcere privato stia ancora come delitto
di por $8 senza la materialith dell' abdnzione. Pon-
gasi ch e mentre taluno sta solo in una camera della
siin villa altri pe r vendetta ve lo rinchiuda dal di
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- 16 -fuori, sicchb sia costretto a restare col5 per ore o
per giorni: pongasi che quando alcuno viene a vi-
sitarmi in mia casa io maliziosamente lo chiuda inuna stanza, o lo cinga di catene, o lo tenga guar-
dato a vista, i1 che torna ail' istesso, come avverte
P n C C i o n i (Cfornnleiato vol. 4, pag. ti33 e segg.).Ecco un carcere privato senza plagio: avvegnachb
lapropriet8 del luogo ove fu operata la detenzione
(sia pure mia pertinenza della vittima stessa) non
influisce sulla essenza di questo reato.
Ma se, come veniva avvertendo, il carcere pri-
vato conseguente al plagio può e deve aumentare
la quantità naturale del primo malefizio per ragioni
che ognuno intende, quando peraltro (come B pos-
sibile) il carcere privato avvenga senza precedente
plagio, inqaanlochè.siasirinchiusa una persona senzaprevia abduzione da Inogo a luogo, il delitto pochis-
simo cangia .sotto il rapporto della sua qnantittinaturale, perchb il rinchiudimento per la indole di
codesto fatto assume rispetto al plagio che lo pre-
ce& come mezzo il carattere di maggiore gravit8:laonde se un' abtluuions senza successivo rinchiu-
dimento pud prevedersi nel caso semplice come
leggiera, il. rinchiudimento b ugualmente g rave tan-
to se gli fu mezzo 1 abduziono quanto se no. Da
tal0 concetto non sembrano ispirati gli ad. 358
e 360 del codice Toscano che ugualmente pnni-scono con la casa di forza da t re a sette anni tanto
il plagio non susseguito da carcere, quanto il car-cere non prcceduto da plagio, quanto il carcere ed
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il plagio concorrenti il primo come mezzo del se-
condo (1). N ei quali ultimi termini potrebbe pord
sorgere non inelegante questione se dovessero ap-
plicarsi le penalità di e~itrambo fatti; o se invece
a causa del rapporto di mezzo w fine e della uni-
cita ilel disegno, dovesse ravvisarvisi un solo de-
littc, ed una sola penalith infliggersi.
(1) Parra nno a taluno rninuziose di troppo ce rte dicllnzioni
cbo io vengo tratto tratto facendo; e in specinl modo si vorrh
dire che C cosa impossibile in una legge penale tenere esabro
calcolo di tante varictli. lo rispondo ch e le osservazioni della
scuola, dove non possano raccoaljersi dal legislatore, si po-
tranno raccogliere dal magistrato: ma dico di più che per
molte di loro pub trovar modo anche il legislatore di eaten-
dervi le su e contemplazioni. Bene avvert i P a g a n o che i
filosofi misurano le um ane azioni con la bilancia dell' orafo,
i legislatori con quella del mugnajo. Questa sentenza pub
dirsi verissima come osservarione di fatto. Ma quale ne Begli ii costrutto pratico? k egli possibile condurra i legisla-
tori a valerci della bilancia del12orafo? Io dice che s e ciò fosse
possibile ne ver reb be tin servigio migliore della giustizia.
Laonde se cib non è complehmenle possibile vorrh almeno
coucetlersi che ogni avvlcinanierito a quella bilanaia sark un
progresso di giustizia.
Giustissimo B poi come attenente alla qtxantità
nntw-nk del malefixio valutare quali circostanze'
aggravanti gli effetti pii1 seriamente dannosi che
1 abrlazione o il rinchiudimento abbia recato d ia
vittiala. Così il codice Toscano all' art. 360 5. 2estende fino u dodici anni la casa di forza se la
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vi t t ima ol t re la sofferta privazione della liljert.4 ah-
bia per a m e g m u a del n o del Zuop iacl q u a
fu tenuta incorso altri parimenti ol t re la privazione
della na t u ra l e liberta. Ed io n o n veggo perchP ugria-
le aggravamento n o n si fosse potuto prevede re ari-
che ne l plagio non susseguito d a detenzione, men-
t re l a poss ib i l i t a di altri put iment i (per esempio
aberraz ioni t rans i tor i e d' intelletto, e simili) possono
benissimo oltre la volontà del colpevole derivare
anche dal l a mera auduzione. C o m e pure non ceggo
percllb gli eventi piu sinistri debbano va lu tars i in
aggravi0 so lo quando der iv ino da l modo o dal luogo
scelto dal colpevole ; o m e sarebbe se derivasseilo
dal10 scarso e cattivo nutrimento, dalla utnidita del
locale, o da a l t r e sevizie. Capisco che in siffatti
t e rmini l ' evento debba m a g g i or m e n t e g r a v a r e sril
colpevole perchh assume il ca ra t t e r e d' intenziona-
le: ma non converre i che fuor i d i ciò non dovesse
niente valutarsi ; perchb, quantunque avvenuto oltre
la volontà dell' agente, sempre fu do1suo sce l l e ra to procedere (1).
(1) Il codice Francese (art. 5 4 4 ) cornrnina la penti di
morte contro la detenzione arbitraria quando d a nccoinpn-
gnata da torture corpornli. E la giurisprudenza sempre
pronta ad estendere il rigore della legge ha deciso che pos-
sono aversi carne torlurn corporcsle anche la negazione di
a l i r n e n l i , ~ o avere costretto il detenuto a giacere in terra,
O lo averlo privato di vesti. i o non difendo certarriente azloni
cosi barbare a disumaue: m a vorrei ancora che In legge pro-
tegcesse la vita dei cittadini. Ognuno comprende ch e quando un
detenirto fu privato di u n giaciglio por opera del auo scellerntonemico, la vita di quell' infelice non b più protetta dalla legge,
parclit. 11 colpevole avendo ornai incoreo la pena di morte
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~ J Wia P IU nel timore di pena più grave u n freno ch e lo trat-
Icnga da1 porre :I morte l a su a vittima. Quell' articolo 344
fli riformato modernamente in Francia nelle sue du e prime
disposizioni relative a l concorso di a buso di divise e di mi -
naccie di morte, nei qua l i casi all' anlica pena capitale la ri-
fortaa sostitiii la galera a vita. $la I' antica impolilica ferocits
i i i inantenota anche dopo la riforma pel terzo caso di inferili
tl>rm?nfi.Yedusj R I n o c h e cinprriime elrrde png. 268, el a i r i r .
In ordine alla quantitù, 102iEic:cndelplagio ne 110s-
sono costituire altrettanti criterii misuratori tuttequelIe circostanze per le quali la previsione del
rinnovamento de l fatto generi negli animi dei cit-tadini uno spavento niaggiiore, ed in tal guisa au -mcmti il danno mediato per il sentimento della mi-
norata potenza della difesa privata. Cosi, a mododi esempio, 1 essere eseguita 1 abdaziorie piuttostocori violenza clie con inganno pnb coilsi6erarsi co-
1118 elen~ento i aggravi0 andle sotto questo punto
di vista, perdi& ognuno pensa che egli saprà in
pari frangente cautelar meglio s b stesso in facciaarl un inganno; e. quindi risente un timore piu lie-
ve. Cosi lo essersi 1 abduzione eseguita al mozzo
(li congregate persone, o con 'presidio di armi, o
con simulazione di pubblica forza, ne aumenta la
gravitk politica por la piu difficile resistenza del-
la vittima.g. 2079.
11 grado in questo malefizio non richiama ad ec-
cezionali considcraxiani sotto il punto d i viata dellaforza moralo. Sotto il rapporto delta forza ffsica b
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dove ha patito la prima sua detenzione non aia
quello che i nemici suoi gli destinavano a carce-
re definitivo.
(1) La question e relalivn al varo momento della consat-
mastone del. plac.10 si ripr od uce identica nel delilto di ratto,
e vuol essere risoluta nel medesimo senso. Fra gl i anliclii
si trova clii insegna ch e quando le persona rapita h tutlora
non mollo distante dalla casa da coi veline divelta, se il ra-
pitore fu sorpreso e inipedito df oltre ptVocedere, abbiasi un
teatativo e tian u n deliiro consumato: BI a t t h e u e t S a n z
conlrov. 55 , n, 24, ed allri con lui. RIa sa ognuno quaoio
fosse nei criminalisti incomplela od inesalta la riozione del
tentativo prinia che 1 acuta men le del C a r m i g n a o i ne ri-
costruisse la teorica sopra solide basi. Oggidì non credo che
seriamente possa ( alrrieno nella scuola italiana ) riproporsi
il diibbio che un rapilore qiiando v enne sorpreso e arrestato
:i cento passi dalla caso della rap ita deb ba tenersi a calcalo
pe r mero Lcnhhivo peroh8 la donna fu presto liberals dalle su e
iotini od egli non potè raggiungere i l f lnc SUO. Corre perfetta
parilà di ragioiie con 1' nonloga do~triuadel furlo. Il delitto
camc ente giuridico Iia il suo oggetto nel diritto attaccalo;
e quando I R Icsioiie del medesimo consumata, è ooasumato
il riialcfizio.
9. 2680.
La flgura del tentativo si avrà dunque soltautr,
quando ( a modo di esempio) entrati nella mia casa
i malfattori gih abbiano posto le mani addosso ame, xna ilon abbiano ancora incominciato 1 abda-zione criininosa fuori del domicilio e pert ineue
sue; giacclib io credo che il momento della deW-
tlva consumazione de l plagio s i abbia appena hvittima B stata anche pe r pochi passi cvndotb riadal luogo dove essa volea rimanere. E q ~ # b4
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carcere privato il tentativo si avri nelio stesso pla-
gio qnaniio era destinato a servire di niczzo al se-
condo delitto; come pure in tutti quegli a l t i di
esecuzione die inc7oruincia1-ano il. rinchiudiuientu.
E sirnile tentativo sar à evidentemente prossfwo al-
1' istante in cu i le operazioni cominciarono n svol-
gersi sulla persona della vittima. Se pe r commel-
tere i l plagio o il carcere privato si ust violenza
contro i domestici od amici d i quella onde rustrin-
gcrli ad allontanarsi e non impedire, si a vr i in ci0una 7:i.s privata contro i domestici, una minaccia,
od altro delitto in se completo, il quale alla suavolta f'ZIrh Ìe funzioni di tentativo de l plagio ctic
poscia non si potè consumare: ma questo tentativo
sar4 per opinione mia sempre remoto (S . :M ) n-
che gli alti non si saranno svolti in presenza della
persona che si voleva rapire o rinchjudere.
Biii sottile mi aernbra la ricerca se in questireati s i possa configurare il ;delitto ma?zcato. Nel
plagio peiiss assolutamente che no: almeno a m e
non riesce di configurarlo, porchi: se il delitto man-
cato dev' essere un malefizio szcHeltknmente con-
sumato senza esserlo obiettivamente, la subiettiva
consumazione del condur via un uomo non puU
avvenire senza che concorra la obiettiva consuma-
zione dall' uomo condotto via. Fosse pur l' uomo
afferrato e la sua abduzione imminente, il soprag-
giunto impedimento insieme con la consumazione
obiettiva avrh impedito anche la consumazione su-
biettiva della seguita abduzione, atto che ri~jr,aane
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- 23 -farsi. Pui, idearsi un errore di persona; ma pur
aempr'e si asrh allora un plagio consumato benchb
su persona diversa da quella. destinata, ecl un pla-
gio appena tentalo sulla persona destinata. Nel car-
cere privato puh nascere sospetto d i una coi-~figu-
ruziune di delitlo mancato nella ipotesi che In.
vittima sia stata chiusa, in un luogo il quale con-
tro le previsioni dei malf'atlori offriva una uscita,
doiide quella si pose in salvo senza patire gzeppure
ecn istante il voluto rinchiudiniento. Ci 6 porturh ailire che consumato il delitto d i carcere noil sia,
~e:rcliBa non veriflcntasi privazione neppur bre-
vissima clelln libertj, esclrrclo la obiettività necessa-l'in 3113 consumazione. Ma non per questo io cre-
derei ch e clovesse dirsi ntancato (almono in faccia
al codico Toscano) perdlb se nassuna effettiva pri-
vazione di liberti consogrii alla serie dei fatti su-
bie1;tivatnente esauriti secondo il disegno ilell'ageii-
t@,dG clerivi) dalla inettitudine del supposto moirien-
to mnsumativo, a cosi clallo stesso ~lzododi agke
de l colpevole; il qarile pcnsb rinchiudere un uomoseiBrt-ri~iiouscio di una stanza ch e aveva aperti od
aprihili dnll' interno g l i altri egrossi (i).
( 1 ) Uii giiiilicato de lla Suprema Corte di Giustizia di Yi en n : i
tli.1 $1 11iglio 1872, riprodotto nella GaiW26l~dei Tribunrrbi
d i T~ * i r s t e n?&o6, . 18, pitg. 126, fra molte altre massima
intrronatiniissiinu che stribili ue l caso celt.brc del Conte LI-cliiioskij, ripeti: aricnr qucsln, che la criminoeiti delIu deteo-
xiorio nrhitrarl:~s i elirriina qiinute volte i l preteso recluso
avcva tnìirerinliiientc pieni1 nhilitè di evddere. Questa deciaiorie
riieritavolr di stiidio per la singolarità dct caso e per le graviritiestioni propubte, sembrami avvicinarsi a quanto io gih scri-
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vera a questo luogo nel testo, sul!' argomento della inido-
neità dei mezzi applicata alla detenzione arbitraria.
I n quanto aHa compficitii può presentare questo
titolo una particolare questione sal proposito di co-
loro ch e d q u la consumata abduzione sopraggirin-
gano a dare aiuto al rapitore, o dopo la eseguita
carcerazione sopraggiungano ad assumere la cu-stodia o vigilanza della vittima, Fino che questo
delitto si considerò erroneamente come un reato
contro la proprieth privata potb forse accettarsi laidea che il nasconditore deIla persona rapita o colui
che in quaIunqne guisa senza precedente compatto
fosse venuto dolosamente ad aiutare l' abduzione
o la carcerazione nel suo prolungam ento, dovesse
equipararsi al ricettatore di cosa furtiva. E ci6 ( se-
condo le moderne nozioni, preferite nella scuola
Gerrnanica e in qualche codiso Italiano) avrebbe
potuto condurre a ravvisare in cotesti fatti poste-riori alla consum ata aliduzione piuttosto iI favoreg-
giamento che la complicità. Ma il plagio Q un delitto
contro la libortk individuale: la IibertS. è nell' uomo
un diritto indefettibilc che quantunque in lui vio-
lato criminosamente rimane sempre intogro come
diritto, e per conseguenza novellamcnte riolabife.
Io penuo dunque che i successivi aiutatori (qnan-
tunque sopraggiungano ad un momento in cui giA
la libert8 sia stata lesa nella persona condotta viao rinchiusa) se per il fatto loro si pro trae la inde-
bita abduzione o detenzione, non gi8 dubbano uscir-ne col mero titolo di favoreggiamento, ma voglia
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giustizia che si assomiglino essi medesimi ai coau-
tori o autori principali di plagio o di carcere pri-
vato per quello che essi operarono con effetto di
prolungare a danno della vittima la privazione della
liberta. Se chi vende 1 uomo commette il plagio non
mi sembra che possa impugnarsi commettere pla-
gio anche chi dolosamente lo compra (l ) e che con-
tinua a tener10 in violento servaggio. Sarebbe as-
snrdo che si punisse come delitto principale 1 azione
che agi soltanto per breve tempo sulla libertà dellavittima, e non si punisse come delitto principale il
Ihtto che agi su quella libertà forse per mesi ed
anni successivi. Fu in questa ed altre simili confi-
gurazioni che io ravvisai alla materia della com-
plicitg (Progl-anzniu S. 484, Co?izplicità pag. 219 )
la convenienza di distinguere fTa i partecipi del
delitto la fisonomia. speciale dei continuatori del
niedesimo,
(1) Queste condizioni particolari hann o fatto nasc ere in
alcuni antichi statuti, e ripro durr e in iiiolli codici contern-
poranei, la descrizione di una forma speciale di complicità
nel delitto di plagio o di carc ere privato, consistente appunto
iiel prestare la casa a chi abbia violentemente condotto via
t~ualcuno.Così il codice francese all' art. 34 1 dispone che
chiunque abbia prestalo i1 luogo per eseguire la detenzio-
ne o sequ estro illecito sar à punito con la medesima pena
(ga ler a da cinq ue a venti anni estensibile alla galera a vita
se la detenziotie durò più di un n ~ e s e ) ella quale sono col-
~i it i li a utori principali. Gli scrillori francesi designano que-
sto conle un iilodo di complicità speciale : (1 li a u v e a u e l
Il e l i e tkc'oric dtr code n. 2953 - o i s i n de la compiicite'
p ~ g . 57. Vcdasi U ;in C h e ciiiquiènic d u d e n. 240, dove
acnsura la spcciiilizzazioiie di questa forma di com pliciili, OS-
Var,. 11 . 40
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- 26 -serviado che con cib niente 6i i? derogato a lutte le al tre forme
generali dl parkcipazione al reato altrui. Ha forse i n facc1.1
alla economia generale della legge di Fraiicia in p roposito della
compliciià non sarebbe stata neppure necessaria tale s p ~ c i f i -
az iotie clie può rendersi opportuna ia altre legislazioni. ijue-
ska specialiih ò stata pure preveduta dal codice di Eeuchatel
art. 182, da i codice di Spagna a r t . 405, dal codice di hfiil-
ta art. 713, dal codice del Yallese art. 260, e dal codice Sardo
art. 190. Senza che, a quanto pare, veruno di questi codici
distingua il caso della promessa anteceden te dal caso in cui
quesia non fosse intervenuta avanti lo impossessamento ar-
bitrario della persona.
La previsione di questa forma di parbcipanza nella conli-
nuazione del delitto sopravvenuta dopo la colisuniazione de i
medesimo ha la sua radice nel testo. E d i fatto c' insegna
U l p i a n o iiz leg. 1, JI: ad l e g e m Fabinm de plagiariis,
che per la legge Fabia era ugualmente tenuto il compratore
doloso come il venditore delt' uomo libero: e G a o nella
l e g . 4, ff . eudem parlfica al compratore ogni altra che per
drverso titolo ne avesse scienleniente acqulslato 51 pos6essu.
Acremente disputano i dolrori iritorno al frammento di M a mc i a n o r ifer ii0 al la l e g . 3, ff. ad kg.Fab. contradicendosi b u
qilanto iv i si dice dei possessori di buona fede. Vedasi W a n
W r y h o f f observat. cap , 12, c on fu tato da l P u t t m a n n
interpetrasionurncap. 25; e dal C a n n e g i e t e r G i o va n ri iad collat. l c g . mos. t i t , 14 , pag. 247. Ma qualunque sia la
più vera lezione de l frammento di B r C i a n o sembra cer-
to che ai possessori di buona fede non si estendesse la
legge Pabia.
La penalità di questo delitto, che in generale dai
codici moderni (2 ) si determina in una detenzione
temporaria, b stabilita dal codice Toscano ( art. 358,c;~6,3GO) nella casa di forza da tr e a sette anni
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- 27-pei casi ordinari, estensibile per le circostanze ag-
gravanti fino a dodici anni, e riducibile ancora al
mero carcere nei casi più leggieri; che per altro ilcodice stesso non indica, lasciando come B suo me-
todo alla libera apprezziazione del magistrato il giu-
dizio della leggerezza. I1 codice Sardo (come bene
osserva P u C C i o n i commentario vol. 4, pag. 624)
non contempla la vera ipotesi del plagio; ma con-
fondendolo con lo arresto arbitrario 10 punisce
( art. 199 ) col carcere non minore di un anno, pas-
sando alla reclusione dove sia stato eseguito con
falsa divisa; e ancorchh all' arresto arbitrario abbia
susseguito la detenzione (art. 200 ) non passa a
minacciare la reclusione tranne quando la deten-
zione arbitr aria abbia superato il tempo di un anno.
(l)l codice Auslriaco, che enumera il plagio fra le vio-
Lencc pubblicl~e,commina ( S . 93) secondo i casi la carcere
da sei mesi ad un antio, o se ne resultb danne il carcere duroda uno a cinq ue anni; il codice Bavarese (a rt . 193) un anno
di casa di lavoro, e la casa di forza p er lo stes so tempo nei
casi più gravi; il progetto di codice Portoghese (a rt . 206) la
reclusione dalla prima alla terza classe; il codice Parmense
( a r t . 378) la reclusione; il codice Hstense (art. 235 ) la car-
cere d~ due mesi a due anni estendibile ai lavori forzati; il
codice Badese ( S . 2G7) cammina la casa di disciplina conlro
il plagio, attribuendo per altro a questo reato una noziono in
parte più vasta c in parte più ristretta della comune.
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R a t t o .
Col tilolo di ratto si designa oggi - a ciol~~nla
o frnttdoltlnta dd t lu i one o ~~i te , l ; io , l e i ?lnadoilttncont4.0 la sua vo lontape~~ine di libidine, o dz' nacxtri-
r m i o . Già ho detto e ripetuto (S. 1373 e 5. 1478,
~ ~ o t a )e ragioni per cui il ratto io non colloco n&
fra i delitti contro la famiglia, n& fra i delitti con-
tro 12 pudicizia: non fra quelli contro la famiglia
perchb il ratto esiste ancorcli8 la rapita sia l ibera
di sè, c non al~hiaegarni di famiglia: non fra qriclli
contro la pudicizin perche il ratto pu o essere con-
saniato senza che ncssrinissimo oltraggio siasi re -
cato al pudore deila donna, come B etiiaro qrxantlo
sia diretto al flne d i matrimonio; e se la oggetti-v i t i del ratto si trovasse nella pudicizia bisogne-
rebbe che il medesimo si griardasse come un delitto
tentato rlriendo nori ulrLe consumazione In ofi?.;ti al
pudore. 11 ratto cousiderato come specie ha noi piìi
completi terniizii lo esauriniento della sua sogget-
tivita e della sua oggettiviti nella consumazione
della offesa alla libcrtù rncrce la dissentita abdu-
zionc. I1 fine o di liliidine o di matrimonio una
condjzione della specie pe r distinguerla in ragionedi iltiello da l plagio. Ma così 1' uno come 1 altro
coincidvno nella oggettivitd giuridica prevalcntcche ~ i c ! eve determinare la classe. Come vedcm-
rno che r~uundoal plagio commosso per Arie di I u -
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cru sricco+la il furto al quale era destinato a ser-
vire di mezzo, naturalmente i l delitto esce dalla
clsissc dci reati contro I n IikicrtA per far passaggio
nella serio clci furti qualiticnti: così pu6 avvenire
clie al ratto t'.ngtl dietro 1 violenza carnale a ser-
r i s i0 della quale orasi coirirnesso, cd allora uqual-
iucilte il delitto uscir8 dalla classe dei reati contro
In lihcrtit per far passaggio nella serie ilai delitti
ccmtro la padicizia corne ~?irllenzacarnale,
e di
questa appunto la prima estrinsecnzione violenta
r;ttirit ne l rapiniento della donna; dopo il quale in-
vano vorri'~pretendersi ch e lo stupro cessi di osse-
re violento pcrclib la donna per avrentnra desistette
da ogni inutile lotta contro l'uomo ch e ormai 1' ave-va ridotta in propria balia. Xon B arnmissibilc nella
esattezza del linguaggio che il ratto si dica quali-
ficato dalla successiva violenza carnale, perchè Crop-
po & pii1 grave questa seconda offesa al diritto die
no1 sia stata la prima: è invece coerer-ito alle re-
gole di un buon rnetodo che si dica I" abuso car-
nale (lesioilc al diritto della pudicizia) qualificato
dal ratto o dalla indebita detenzione, come ai dice
qualificato dalla violenza privata, qaando gli furono
mezzo. I1 codice Toscano (art . 284) ha obbedito alla
forza di cjuesto pensiero, quando ha parificato csat-tamente nella pena il ratto con susseguito abuso
alla violenza carnale: ma dove non si volesse ade-
rire a sifftltta deduzione, e si volesse dire che I'abu-
so con semplice violenza è meno grave dell'abuso
ron auduziouo e che qucsto B meno grave del-
1 abuso con incarceramento, ciò niente altererebbe
il criterio nozionale; si avrebbe soltanto una @si-
dnzione nelle diverse qualiflcho. Xa queste per la
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gravità non perderebbero il carat-
he, e la lesione principale determi-
wtrice del titolo sarebbe rpempre quella recata alla
pudicizia. Qnan la offesa alla gudicizia nonebbe la ana oon e e neppare il BQO tenta-
tivo speciale, ree il r a t t o ( f ) si va01 rnanhere nella
fignra di delitto perfetto bisogna considerarlo comereato contro la libertà.
(1 ) E&BI.IOGRAIIA - Da m h o lid e prasic ver. criln.eup. $7 - o s s i o tit. de r @ p z u d i e r r < m - H a r p p r e -
e h t i n insrif. tit. de publicis judici is $. 8 - L i dw e l
elcereitat. i n quarltstn imtiLwJiownr png. 34 9, li^. 9 -G u i d o P a g a singul. 107 - a r e r i o praxir cvim. ria.
de raptu - a r o lib. 6, ente&. S. rapttto - e C i a o o
tractat. 6ib. 8, cap. 6 ad 14 - a l a de modo arricubandi
S. 2, 9108s. un. qunest. 212, n. 664- - s a r d o con-
clu8. 1263 - He i l s tracbutus crinrinalis pug. 382 -G a n z de defenrione reo rum paro I , cap. 4, memb. 1,
secr. 3, n. 113 - c h n e i d w i n o n iastit. ad t i t . de ptr-
bl lc is jd ic i is S. 8 - ',a P p ; e r S o ptacbica pate I , quae-
a&.40, n. ?Het aeqg. - BPfrnoobb@de (~FMLP.m$.Sn0,n. 30 et seqq.- D i n o L i c i n i a n e r i . l ec . 34 - S e s s e
dec.94, 9 5, 96 - A l e s s a n d r o cons. lib. 3, c o m . l -C r a v e t t a cons. 18 - o l a n d o vol. 1 , cons .24 , n. 1%
- C a s t i 1 1 0 &C. 1 8 3 - C o r b i a d a dec. 75, n. 7 - Sor-
g& enualaod. praxis crim. cap. 37, n. 17 - a r n a c c o
qw66~~8I.45 - a i c e o in l . un . C. dc ruptu virginesrn
n. 7- r l l a n d a de puenis o mn if . coit. li6.3, quaeat. 10,
n. 22 el seqq. - Ch I i n g e n r p e r g e r apotsleama ju ris
civili8 Eib. 4 , 3it. 18, qutaesk. 9 - o e z ruper l . 80
Tauri ,m. 96 - B ~ c s r E o uaesr. 315, col. SZ -. M a t t h e u
e t S a nz controti. 16, n.29 e$ seqq. - e l i b a c h selecta
crim. posil. 79, n. 2 1 cdd 18- a g s Zo dodeblcbis cap. 10 9- l u m n e r de raptw>Bp8ire 1188-L. fS: e i n disputati@ 0;
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- 31 -i n e ju s collecl . pag. 433, et 475 - la foro Criminale
vol. 7, pag. 71- oe hm e r o elernenla sect. 2, cap. 11-P u r lm a n n elementcr $. GGG et seqq. - M e l l i o insti l .
jur . c rin l. lus i tani l i l . 4 , S. 17 - e m m e r i C h synopsis
lib. 2, tit. 11, n. 50 - u f i o insti t . crim. l ib. 2, tit. 27,
71 . 20 - on f a c i o insti t . crim. l ib. 2, #il. 6 , n. 10 et
seqq. - u g n y o n legum abrogatarum t ib . 1, sat. 218,
Bruxe l le s 1702 - o u s s e a u d d e la Co m b e naatières
c ~ i ~ n i n e l l e sag. 39 - uya r t de V o u g a n s insti tules
nzb dro it crinz. pag. 499 - V a l a z é l o i x p h a l e s p ng . 54- o u s s e justice criminelle tom. 3, pag. 719 - o r n e-
m a n ( l i s s e r~ a t fo e cr imine raptus -.. T i s s o droit pk-
tznl vol. 2, png. 84 - e n a z i lib. 4 , pars 4 , cap. 7 -C a r m i g n a n i elementa $. 1159 et seqq. - G i u l i a n i
i i t i t z~ z ion i o l . 2, pag. 397 - a n g a n o i1 codice penale
italiano, trattalo 1, vol. 2, pag. 61 - r a b i a principii
so l . 3, pay. 236.
I1 W a e C h t e r (de lege saxonìca pag. 5 ) si
fece 1 obietto che il ratto non dovesse perten erealla classe dei delitti contro la piidicizia per le ra-
gioni da noi sopra esposte. Ma nonostante persiste
a mantenerlo nella vecchia classe, perchb - fi eis
quoque casibus, in quibus matrimonii tantumnzoclo
uxtorquendi cazcsa perpetratur, castitatem et pudì-
citi am honoremque mu lieris violare dici possit. Mal-
grado la opinione del sapiente alemanno, e qnan-
tunqne prevediamo che anche a questa occasione
il nostro metodo di classazione possa incontrare
censura, come gib lo h a in altr e occasioni incon-
trato per la impossibilitb che tutti gli nomini pen-sino allo stesso modo, io persisto nella opinioqe mia,
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- 32 -che fu pc r quclla preferita tlal V a I a z Irrì.ls p;-
+)alespny. 5 i, da altri.
E qui ripeter6 una vdlta per sempre ( e 10 diril
anche piu chiaro amnchb i censori sappiano a quale
argomento rispondere) qual' & il criterio che a sencs
mio deve decidere la questione della classe in oqni
delitto. Qucsto criterio e qrlello della ccisi;qr,izInsr;.
I1 diritto la cu i lesione hasta n dir e consurilnto il ma-
lefizio è quello ch e deve determinare lti classe. 11
latrocinio si consurna con 1 omicidio quanturiqrie ilfur to sia tentato. Dunque spetta alla classe dei de-
litti contro la vita e non a quella dei delitti contro
la proprieti. La falsa ~ i ione ta i consuma con la fali-
Iii-icuzionc quant unqu e non sia stata spesa; durique
male starebbe nclla classe dei delitti contro la pro-
prieth, e bene nella classe dei delitti contro la pul~bli-
ca fede. La calunnia B corisurnata quanttinque 1 inno-
cente non sfasi fatto condannare :dunque la calunnia
non spetta alla classe de i reati contro la privata sicu-
rezza, ma a quella dei reati contro la pubblica giu-
dizia. I1 ratto si consuma egli o no senza che sia
aricorc? avv enu to alcun attacco alla pudicizia della
donna? (l) . Tutti ne convengono. Dunque il ratto
spetta alla classe dei delitti contro la l iber t i quali-
do non B susseguito dall' oltraggio a1 pudore: e
quando ne B susseguilo sorge la combinata lesione
di rlae diritti, e la combinazione di due reati; dei
quali 1 uno b menzo e l' altro b fiw: ed allora la
collocazione si determina ( secondo i principii ge-
nerali, 170) con la teorica della prevalenza.L' argomento d i W a e c h .t e r pecca a mio pu-
rere in questo, che egli confonde I ' o ~ o r e repntazio-
ne della donna) con la pudicizia, Che ogni ra t to
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- 633 -rlnnntuncjue non susseguito da nessuna offesa alla
l~i!dici:ia della donna, rechi un qualche detrimento
all 'onorc SUO per il sospetto che la pudicizia sia
stata coi~tnminata, o lo concordo. Ma allora vio-Iato I'on~)~t?,non la pzsclicizin: e la cosa è sostan-
ziaImente differente.
Tale è la mia opinione coordinata ad un modo
generale di vedere, che fu universalmente lodato
in C a r m i g n a n i: e qnanclo il principio generale
6 appi70rato io non veggo come possano negarsene
quelle applicazioni che logicamente derivano dal
psincipio prestabilito.
(1) Fra gli antichi rlisputb su q u es lo p u n lo l o S t r u v i o
ei iokct i i~ncs i g . 675.
A questo luogo pertanto io niente prenderci a
considerare la ipotesi della susseguita violenza car-
nale, e niente ritornerb sulle molte osservazioni ch e
gi% feci a l suo luogo in proposito dei delitti contro
la pudicizia. Nella presente sede io non mi occupo
che del ratto nella sua forma semplice e nel suo
modo di essere di delitto principale contro la indi-
viduale libertb. E ciò porta all' altra conseguenza
che molte delle osservazioni da me fatte in propo-
sitc clel plagio, vogliono qui essere ripetute dal let-
tore se congruamente vi sono adattabili, ma Don
debbono essere ripetute da me; poichh in sostanza
il plagiio ed i1 atto non differiscono che nel fine (1).
(Jues te premesse riducono il presente capitolo ai
suoi minimi termini.
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- i34 -(I ) La diversità del fine non influisce soitanio per dare
un diverso tiblo (plagio o ratto) alla a ldu r ion e violenld:
influisce ancora sul dare un diverso tiiolo alla ritenuionc,
la quale diviene detenzione arbitraria o cu rcc re p r i ~ l n l n
se pe r Ene di lucro o vendetta, e rim ane ootio il titolo di
rat to se per fine di libidine: e ciò anche a senso degli an -
tichi pratici; N e v i z n o sylua nuplicrlis li6. 4 , n. 46 -B a j a r d o ad C laru m l i6 . 5 , $ 9.n. qunest. 68 , n. 84.
La definizione che ho dato del ratto pone in chiaro
i criterii essenziali di questo malefizio: e sono -f .O il fine o di libidine o di matrimonw- ." 1 ab-duzione o ritenzione della donna - . O la vGZenza
o la frode - .0 la contraria volontà della donna,
1" I1 fine per cui si abdace o si ritiene la donna
deve essere quello o di libidine o d i matrimonio.
Sta in questo fine il criterio che delimita il ratto
dal plagio e da altri delitti. Se il fine di matrimo-
nio (1) non fosse sufficiente a costituire il reato
di ratto, non vi sarebbe ragione per mantenere
questo titolo nella scienza. I1 ratto potrebbe incon-
trare la sna repressione nel titolo della violenza
carnale consumata, quando lo fosse, o nel tentativo
della medesima; perchè in fine dei conti il rapire,
il rinchiudere, il legare e lo afferrare per le brac-
cia, sono sempre violenze contro la liberth che po-trebbero nella nozione considerarsi come assorbite
nel delitto fine, salva la graduazione dovuta alla
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gravità maggiore della usata violenza. Ma poiclih
il ratto ha la sua speciale nozione giuridica anche
nella ipotesi che sia diretto al fine del matrimonio,
e il matrimonio non è nb una offesa alla pudicizia
ne un delitto, ma soltanto è una ulteriore offesa
alla libertci pe~sonalecostringere alcuno ad un sa-
cramento e al conjugio; così B una necessità di
inetodo che si conservi i1 titolo di ratto come titoIo
speciale, ed appunto come titolo che desume la sua
criminosit8 costante d alla offesa alla liber tà quandonon viene assorbito da una offesa maggiore.
( I ) Da ciò vollero alcuni trarre una regola generale; e
così si insegnò nettamente dal S e i g n e u x fsystSme abrégd
de jurisprudenee eriminelle png. 247 ) la proposizione che
il ratto dovesse in modo assoluto punirsi meno della vio-
lenza carnale, per la ragione ch e nei casi ordinari eseguito
al pne legittimo di matrimonio. Ma questa stessa ragione
porta alla conseguenza che praticamen te la proposizione non
debba accettarsi come assoluta, e che perciò quando consti
del fine di libidine risorga tutto l' interesse d ella protezione
della pudicizia, e il titolo di ratto faccia luogo alla violenza
carnale consumata o tentata qiiando ne ricorrano i termini.
In sostanza il titolo di ratto nelle mie idee non dovrebbe
essere che un titolo supplementario, da applicarsi ciok sol-
tanto dove non sia fatta chiara la iotenzione di violentare
ctirnalmente. Quando questa siasi estrinsecata io ripeto che:
non v i è ragione di far e una figura s peciale de l rat to. È un
niodo di violenza più grave, ma è sempre un mezzo della
violeiiza carnale.
S. 1680.
2."L' nbduzione o ritenzio ne della &%%a.Questo
secondo estremo o criterio essenziale tiene alla ma-
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terialitd. Il ratto si consuma con I' aliluzione (1)
come dicemmo nel plagio; e quella puG essere o
no susseguita dalla ritenzione. Ma può anche con-
sumarsi con la sola ritenzione senza precedente
abdnzione, quando ( a modo di esemp io) taluno cliiu-
da nella propria casa una donna che siasi cola spon-
taneamente condotta per sue bisogne, e ve la ri-
tenga a fine d'indurla a disonesta conoscenza o a
nozze da lei non volate. E qui potrebbe nascere
dubbio se lo estremo della ritenzione dovesse rico-noscersi nella diversa ipotesi che all'istesso fine si
fosse rinchiusa la donna nella casa propria di lei,
per avventura solitaria: ed io non vedrei difficoltà
nessuna a trovarvi lo estremo del ratto, purchb la
donna fosse posta con ciò sotto la balia del su o
oppressore; almeno in faccia alla vaga lettera del
codice Toscano (i*itielze) non vegpo motivo di re-
spingere siffatta opinione.
(1) I1 M o l i n e o nelle note al consigli dell' A l e x a n d r o
(consil. 1, n.12, l ib. 3) pretese sostenere che il ratto non
aveva bisogno di abduzione da luogo a luogo, ma che era
ratto qualunque conoscenza carnale di donna per niezzo di
violenza. Di questa singolare dottrina fece particolare confuta-
zione il h1 o l l e r o nei suoi semeatri, lib. 3, cap. 7, pag. 240.
E parmi possn afferma rsi coine singo lare e non ricevuta la
opinione del M o l i n e o , prevalendo la regola aliud est ra-
pere, aliud per virn s tuprare . Laonde pub aversi ratto senza
Stupro, Stupro senza ratto, e stupro e ratto congiunli insieme.
Il ratlo pub essere mezzo allo stupr o, e può essere anch e
successivo allo stupro, qua ndo il colpevole dopo aver e stu-
prato la donna s enz a idea di rap irla, venuto poscia in desi-derio di avere maggior copia di lei, proceda ancora a rapirla
senza poscia aver agio di deveoire con quelld a nuovi Con-
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grossi violenti. In qiiesia ipotesi si avrebbero du e del i t t i di -
stinti, con tin uat i s e vuolsi, ma pur semp re due, ci08 una
violenza carnale senza p rece dente ratto, ed un ratto senza
susseguente violenza carnale : a quale osservazione potrebbe
esse re importantissima in faccia a d una legislazione che più
severamente punisse il ratto susseguito da stupro, e meno
punisse lo stupro violento non preceduto da ralio, e il ratto
non susseguito dalla violenza carnale. Così ( a modo di esem-
pio ) nell' antica pratica sassonica che per la più ricevuta
opinione noli soleva punire di morte il ratto non susseguito
da stupro, qu esta m ia osserv azione poleva esse re vitale.
L' A n t o n M a t t e o ( d e crimi?ziDus tib. 48, ti€. 4, cap. 2,
91. 7 ) dissertò con molta erudizioiie e solidi argomenti per
dimostrare che il ratto e lo stu pro violento erano una ideri-
tica cosa. C a r m i g n a n i f e l emcn fa $. 1163, no la 4 ) ion-
dandosi sulla autorith del R e n a z z i e d el P o g g i e d egli
autori da loro citati, censurb il hf a t t e o e professò opinione
contraria. In questa disputa non bisogna confondere il punto
di vista di rnera erudizione per cui si esamina il quesilo
rispetto a1 giur o ro ma no ; e il pun to di vista scientifico. Sotto
il priirio aspetlo mi perm etler ò di osser vare che se insigni
romanisti sostennero e 1' una e I' altra opiniorie, ciò for se
dipende da questo che l 'u na e l 'altra possono esser vere
secondo clie si gu o r d ~ l diritto romano antico od il diritto
roiitaiio nuovo; essendo un fatto ch e nei monumen ti d i quella
legislazione Lrovasi talvolta i l ralto confuso con lo stupro e
t;ilrolia distinto. iila sotto il punto di vista scieiitifico il que-
sito non p~ib "0 parere risolversi scnza una distinzioiir.
Quando il ratlo fu conimesso a mero fine di costringere a1
ii~olrimoniosenza iiicntc volere atten tare alla pudicizia della
donria, il ratto ì! uu vero e pro prio delitto contro la liberla
personale distinto dallo stupro o violenza cariisle: ma quando
invece il rollo ebbe per fine l 'allentato al pudore o fu dal
niedesinio susseguilo, la distinzione fra ratio e stupro diviene
inutile nella scienza. Se lo stu pro non avve nne, il r atto po-
t r i l ~ u i ~ i r s iome tentativo di stupro: se lo stupro avvenne,
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il rallo gli darà la qualifica di violento; e qua ndo anche vo-
glia considerarsi questo mezz o di violenza come più gr av e
non far à niestie ro c ostituirne un titolo speci ale : edasi T h o-
m a s i o notae ad pandectas pag. 359. Certo è che per la
dottrina concorde dei moderni criminalisti lo stupro comm esso
violentemente sopra una donna anche conducendola da una
j tanza al17 altra del s uo domicilio non si considera come ratto.
In questo secondo estr em o si fa parola della den-
na. Dunque, checchè si opinasse in antico (i),1' abdu-
zione o la ritenzione di un uomo per fine di libi-
dine non b ratto, ma violenza carnale o consumata
o tentata. E questo nuovamente dimostra la verità
di quanto avvertiva test& ; vale a dire che la ra-
gione di mantenere il titolo di ratto come figura
distinta dalla violenza carn ale deri va dalla ipotesi
deI ratto a fine di matrimonio. Potrebbe sembrare
che questo ragionamento non bastasse ad escludere
il ratto dell' uomo commesso dalla donna, potendo
avven ire che talvolta anche la donna rapisca l'uo -
mo per il fine di matrimonio. Ma 1 obietto O appa-
rent e perchb bisogna riflettere che la donna non
può mai esercitare sull' uomo rapito quella coazione
morale che sulla donna da lui rapita esercita l'uo-
mo conducendola a considerarsi come perduta nella
reputazione, e così necessitandola a cercare nel ma-
trimonio col suo rapitore, qu antunq ue inviso, l' unico
riparo possibile alla propria rovina. Uguale coazione
non può ese rcitarsi 'dalla don na sull' uomo da lei
rapito che nulla soffre discredito nell' onor suo;
laonde se il matrimonio sopraggiunga al ratto del-
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1 uomo bisogna dirlo libe ramen te consentito da que
sto : h.3 se invece i1 fine o la conseguenza del ratto
del17nomo fu lo sfogo della Iibidine, la violenza alla
libertà si assorbisce nel titolo della violenza al pn-
dore ed incontra la debita. repressione come vio-
Zetzaa carnak o consumata o tentata. Cosicchh il
ralto dell' uomo come figura speciale di delitto
contro la personale libertà non merita di essere
contemplato. 11 ratto di un nomo commesso da un
uomo non si presta alla ipotesi del fine di matri-monio; non ammette che il fine d i una turpd libi-
dine, per la quaIe rientra senza dinicoltà nella vio-
lenza carnale (2).Di qu i la specificazione eccezionale
del sesso nel soggetto passivo di questo malefizlo.
(2) Gli antichi pansorono che i1 ratto delly uomo coni-
mosso dalla donna dovesse invec e punirsi con maggiore seve-
rità: L u cw e l l e x e r k a i i one s diaput. 18 , thes. 8, pag. 960.
E senza andare a simili estremi molti furono ch e insegna-
rono doversi la rapitrice punire di morte n1 pari del rapi-
tore: S a l i c e t o ad Lun . C.de raplu uirg. n. 8 - a r -
si l i o i n I . un . C. de ruptu virginuna n. 223 - a p o n i o
Lib. 22, lit,6,arrest. 4 - o m e z i n l . 8 0 Tauri n. 27-Da m h o u d e r pralcis rer. c r i n ~ .ap. 97 , n. I 7 - o ge
criuclentioncs vol. 9 , pag. 233, n. 16 . Altri perb anchc fra
gli antichi opinarono non dover si questo caso punire come
ratto : G i l l a n d a de divers. crim. lib. 3, quuest. 30, n. 23- i a r o 5. rnptus n. 6 - l l e n o o h i o de arbttr . cas.
291,n.Il- E u t t i e r e z demalrimpn.pap.s3,cap.86,n.23.
(2) G i l l a n d a de pomi8 omnifur. coa't. lili. 3, qetae-
$t . 10, n, 23. I pralici considerarono ancora la ipotesi del
ratto comniesso dalla donna sulla donno per fine di triba-
dismo, e alcuni negarono che qu i ricorresse i l titolo di ratto:1 ) c c i i i n o hb. 8, cap. 7, n. 28 - M e n o c h i o de a r b f l ~ .
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- 640 -i n addit. cas. 291, n . 30 cl reqq.; menire altri iiidislinla-
mente lo ammisero : S a i C e t o i n l . un. C. de r n p f u c iry in .
n. 7 - a r i n a c c i o quaet l . 1 4 4 , n. 4 3 - o r g e eitu-
cleationes vol. 9 , cnp. 37, n, 17. Ma qui pure s i deve r ipr-
iere I' avverten za che il tiiolo speciale di ratto ha la sua
necessilà di essere per la contingenza del fine di matrimonio.
CosicchB dove questo è impossibile, il rapire ( tosto ch e s i
faccia per fine di qualsisia libidine) é una violenza che trova
la sua repressione nell'attentalo alla pudicizia.
3." TTiolenaao frode. Queste due condizioni d i r !
attengono pur esse alla mate rialità .del fatto si
pongono alternativamente, perchò la frode come la
violenza escludendo il libero consenso del soggett,~
passivo fanno ciascuna (li loro sorgere la contrn-
dizione del fatto col diritto della libertà individuale.
La ragione dello equiparare sta dunque nella pre-
sunzione di dissenso che ugnalrnente risulta cosiclallo inganno come dalla violenza. E tanto B ciil
vero che se taluno avesse fatto venire con falsità.
e pretesti una donna nella propria casa, e questa
poscia trovatasi cola avesse di buona voglia aderito
ai desiderii di lui, non vi sare bbe delitto; perchb
alla violenza carnale ed al ratto violento manche-
rebbe l' estremo della vis; ed il ratt o fraudolento
malgrado la presenza di un inganno non potrebbe
sostenersi, percbb Ia spontanea adesione successiva
eliderebbe la presunzione di dissenso. I1 dissenso
sarebbe stato opinato dal giudicabile, ma erronea-
mente; e i delitti pntativi non si ammettono.
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4.0 Contro Za ~070121ddella donna. Questo quarto
estremo che si aggiringe nelIa definizione sulle or-
Iile rlei codice Toscano b piuttosto una dilucidazione
6 dichiarazione del terzo anzidiè rin criterio di-
stinto. Esso serve a dimostrare che l' apparenza
esteriore di rina violenza o' d i nna f r d c non hn-
stano n costittiirc i1 ratto punit~ilesela
donna ve-xl;\meiite non dissentì: percllè in sostanza la crimi-
i~l is i tkclel Ihtto non sta nè nella violenza, n& nella
fyrrde, guarilntc in loro stesse, ma nel soggiogamento
(l i riila rotilrliria volontA, de l quale ordinariamente
si Iin rrnn rnnnifcstazione ncll' inganno o nella forza
ii1.lopwatt3per ottenerlo. Tutto cib che ad oecasiane
~1011avioleiiza carnale 1.u avvertito da no i (S . 1510( h I:$?O) intorno alle difficoltà pratic'be d i ben di-
stinguere la relrittanza vera dalla reluttanza aEet-
r:tt*t cleEIa donna, vrioI essere qui ricordato; salvo
(.li(: i l cuiioscirnciito rimarrà assai piu facile al gin-
tlice i11 tema di rcltto.
T1 consenso della donna d ~ ei dice rapita fa di
ordinario cessare ogni possibiiitd d' imputazione
ir~attandosidi lesione ad un diritto del quale la
persona offesa ha la libera disponibilitti. Ma vi sono
tlellc condizioni nelle quali una femmina non hakpiena e libera tlislionibilitA di si? stessa, o pe&
il ritenuta incapace [li consenso, o perchb snbietta:t pofcstii altrui violi essa medesima i' altrui diritto
voi,. 11. 4 t
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- C2 -sottraendosi n qrlelln. Ln prima i{)ottlsi,c21esi t r o ~inella ragazza al dibotto di dodici ann i I.rirtlln rucn-
tecatta, riproduce qui Ia teorica sulla T-ioltlriza rc-sunta della quale altrove ( S. i 4 9 i e segg, e 9. 1F115)zia disputammo, e che parrebbe dovere essere ri-
scilata sotto qualunque sua forma con identico prin-
cipio ( i ) .
(1) Dove la leggo vegliante ammelle come tjualificn dcll(~
stopro la violenza presunta o indulliva o crrsisiilufiii«, clies i vuolc desumere dalla quaii(à di menlecaita ricoaosciut~
riclln donn:i, si agiti, la questioiie sc aoaloga qualifica per
identica condi7ioiie possuauiniellcrsi nci delitto di rn t lo .
'Tale qu~?stionesi prescniii alla Corie di Assise di Messina
i l 14 ot~uhre 1870, la quale pronunzib condnnon per raito
violento siil fondamento della irnbecillitil della femmina che
erasi coridoi~a vi a senza USO di alcuna violenza positiva nk
rnorale nb [ i ~ i c a .Ma questo giudicato si annulli3 ben presto
tlalla Corte di Cassazlone di Palermo, la quale ool d w ~ e l u
del P0 marzo 1811. dotlameotc csarnitrando i l problema sta-
tjili non essere valutabile come criterio di violenza i a mee-
teciibkaggiiie della donna fuggita.
~s seconda ipotesi s incontra nella donna mari-
tata e nelh ragazza al di sopra di dodici anni, o
cbe non abbia ancora compita il. sedioesimo anno, o
che avendolo compito sia tuttora soggetta alla pa-
tria potestà od all' autoritA tatoria. Qualora la fem-
mina ir i queste tre condizioni abbia conmntito a
fuggire coll' uomo, la vera figura de l ratto o scom-
parisco aff'atto, od impallidisce. Ma r imane un ar-gomento d' irnpntabilità sd to altro punto di vista
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- 113 -i l qual9 non b l' identico nelle tr e ipotesi accen-
tiate. Nel caso clolla ragazza che versa fra i dodici
e i scdici anni s' irriprita il fatto pcrchè il consenso
('ti lei si considera come ginrirlic~irncntemoiio pie-
110. E perci0 subentranclo i1 concetto della scduzi(lne
si putlisec il ratto con pena pii1 lieve m4 se111pi.e
iiltlipenclenternente da ogni rigriardo 211 anfor i t i
patria e tutoria; e perci6 si pcrsepriita a prilLlicn
azione. Questo B il caso previsto clnll' art. CS f j clcl
codice Tosctirio. Xella ipotesi dcll:~ ragazza al di -sol~radei scdici anni iiia soggctia sll' altrui potcst i~,
e ilulln ipotesi della clonna iiinritnta il malefizio mu-
ta affatto la stia giuridica iisonornia. No n pii1 si pii0
parlare di lesiorle del diritto (l i l iber t i nella fem-
iuinri : iila bisogna parlare d i lesione dei diritti
tci8rii,Iritorii, o marilali. l?er rispetto a cotesti che
s i perseguita i l fatto in simili termini, punendo sol-
tniito il cosi detto rapitore se la donna era nubile;
1)utlentloanche la donna se era maritata, m a seni-
pl'c a cluerelu d i parto, Questi sono i due casi pi'c1-
visti d:il cuclice penale Toscano agli art. 287 e 289;c sono cluosti i casi elio nclltl pratica universal-
inente (.l) si sogrialarorio col nome i ratto Z m ~ r r q ~ i o .
(1) Fra i codici moderni può dirs i un a siaeolarili quella
degli ctatuli criminali delle Engiadina ch e al S. 90 dcll;t
arz. 9, pnr~f l ca~ioi rnfto it)lpruprio a1 ~ u t t o roprio, ni i -
iiaccfnrido indisfiiit:iiiicnt~ ad eritrnmbo i casi la pena dri
ferr i da rina fino n quat t ro anni.
(;li scrittori di cose criminali riuniscono tutti latrattazione del ratto &~aprop)-ioon quclla del rattu
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-~i i t -I i rropr i~,~ i c l r i t t i fni.se d 3 rin' ortilira ( l i so~~iiplian~a
cstcriui.~: e d:ilia idcrititii del nonie. .\Ia i n ~~ i . i l n o
luogo l:% iilentit,ii dttl nuriie e tiri neologisrilc> rti11
$:ti.cl~Lccbuipo4i Lariclirt: ilal Iingilaggic, scieiitilllo.
t u ragazza d i venti anni che fugge dal pailiv, t.
la mogiie ctri! fugge dal iiizirito per seguitare il+:-
yiderosa i l lirdprio ari~rrtcirt!, n1 lri y u i ~ irsi uupiic rnel vero scnso elic tia 1t.i yaitola :i quc!sta luogo,
cioi? r a p i m a se stessa; e solo yrib dirsi r:ipitrt :il
parenti o al niarito: e: difatto i giuristi trovaronoil criterio di iriiputabiliti di tali fattispecie nella
2-is i l z pi1ra2Ics. ;\la allora sorge In ulteriore osser-
vazic~tit?cIic i mtrIufizi Iion voglioua essere definiti
~Jasstxtic;cctoiirlo I' accidenttiiiti d i un nonle, rria
c c c b ~ ~ d r i:i 101'0 vera ogget t iv i t i giriridira. Ora rli
r j t l e~to clsi [letto ratto iri4p7giric~ioii essendo pos-
sii~ilc ;ivvisare l ogcettu nella lil>crt;i inrlividualii,
sarebbe affdto fuori d i luogo discorrerne a questa
sede ; poicht? iiivece I' unico oggetto di tale rcatosono i diriiN di fmzigilia, B k)en dovere che a quei-1% sede (§. 1975 e e g g . ) se no rimetta la tratta-xionc come di rcato essenzialmente distinto dal rat-
to. 1,o clie pii1 colerlt~eri ticciritiio perchk rion trat-
tasi [li ril:ileli~;(~lel rlrrtilo r~0.w riscirseno con un
rapido arceniio, nia + argoriietito ch e condocs nmolte ricerche e suscito eleganti rluestioni, Ic qnali
esposte al presente luogo ridiiamerebbero ad unnrrli~ied' idee tutto distinto da quello dal quale s'in-furtna la classe clie q u i perc.orriamo, e che invecn
t l , j tn:ino adatte a conipletare la classe de i deIitti
r 8 ~ r i t i B 0a famiglia secondo i l nietoiio checi
siarnnp~~dflssi.asti dunque questo mero accenno, c! bi.-
iiiarrio &c i esar~rire o studio del vero ratto.
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1 criterii ruis~rst~orial i*c~tttocono clnclli stessi
clie $3, iro~~nrnxrioel !)la,-io. Acvene per oltiloTino
s~!ecialissirno clic k irici'itevole di consiilerazione,
quello ciub del susseguito rnatiti.irironio.Gcneib~ilmr.ntc+
il mntrinionio ~usslvguitoal ratto si consi~Icr0, I C ~ .
Yinflusso del girii'u canonico, come una circostnt~z;~
clic ne miriora~se a inipritazionc. k r l t iesta iin:L
deroga al pioincipici generale ctho ncgn potcrsi c fn i *~
efllcacia minur:~lite ai fitti sriccAr:ssivi lla coilerima-
zionu del dclitto? Pzik*rehl)ca pri~kiagirinta cI(,vessi
i*,zvvisarc lell' anzi t l~t ta i s~)~s iz ionena d ~ s o g -3
ades to principio. Plirrel~be tic la valritaziui~c cici
successivo riiatriuioliio, l;\ qi~nled:ill' art. 285 de l
codice Toscana si ~pitlgc lrio n ridurre la pena
rlel ì3t%ttoviolento al carcere [la rin niusc ai1 uii
anno cc1 a dicliiararlo per'seguitnl~ile oltnnto n qric-
rela di parte, fosse ispirata da un mero principio
politico analogo a qricllo p e r cu i nel furto si am-
iiiette come diminuente la spontanea re~titnzione
clcl tolto; non ~ierchb l fatto giuridico ormai com-pirito possa modificarsi, nln per l:& veduta d' intlurre
i] tt~.,lpcvolcalla possil)iir! riparazione. Ma neHa ipo-
tesi presente parrni ravvisare una diffcrenzinlc, otl
ecco il mio pensiero. GiA dissi ch e ne l ratto il flne
(li nintrirnonio si equipara n1 fine di libidine: lailificronza d i ~ii:~lvapit:iielle due proercsi parrebbe
clie por t a s sea distinguere almeno nella pena; ma
1 b i 0 iion ~i pri6 per In ragioae che in molti cas i i l
il,?pitoro avrchbe balia di allegare i l pretasto clic:
:igi yer fine di rnatriinoriio: bisogna dunque ade-
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gunrc le due penaliti oncle non apicii.r: :itlito n c: i lc
scusa. _\fa rl'iando il rapit ore !i:i realrn~>ntt: o i i t ~ n t r o
niatririionio con 13 rapita 6 evidente clie il tinr: r 1 1 : I l ~ ~
nozze non b piu un pretesto: onde senza p(,i, ,r~~lu
(1 ingann i per parte dell' accusato si prib star t-crtì
della differenziale del fine, e cosi nel fine t i i c t l i )
pravo trovare u na circostanza non .%i& elle minoia
i l delitto e%post facto, ma cile rivela t . .~ .posl@c/o
la minore praeitk origfnaria del malefizio; ctl i11
tal 'guisa ricongiungere la diminuente con un prin-cipio stcttaniente giuridico (t).
( 1 ) Coniunerriente dist in gu ~v ao o pratici allo scopo dell,i
pcualiii~ ra 11 raito corrlmesso a fiiie di rnalrinionio, e i l r;itto
rommesso a fine di libidine: e dalla pena capilale, serbat a pcr
quest a secoiidn ipoles i, deflettevano nelld priniit. Arizi ld nii-
tigazione della pcii;i ammettevasi eziandio nel ratto coniniesso
a fine di libidine quii~~dooscia In violeriza carnale non avessi*
avulo luogo, a condizioue per altro clie ci& fosse deriva to
dalla volonth del colpevole, i l quale sebbene avesse ;ivulo
M i a di dogare la l ibid ine che lo aveva spinto al del i l to , sc
iic fosse volontariarriente aslenuto: che se invece dal lo s lu-
pro egli era stato impedito per altre cagioni, niente conside-
raviisi sinlile circostanza corne infliiente n& sulla essen zialit i
n& sulla quantilh del malefizio : C a r p z v i o pars 1, gutie-
si . 40 , n. 27 e ne i suoi re8ponsa lib. 6, t i t . 9, respon. 87-G r a o l de defens. reorurn, pars 1,cap. 4 , n . 114, pag. 151.
Questa diminuente che gener almen te si ripete dai pralici l i
conduce ad esaminare la speciale questione proposta da Se-
ri e C a /conlrooerbiuc l i b . 1, conbrov. 6 ) il quale narra clie
uii uorno avendo i n una stessa notte rapito due donne, seb-
henc fosse pronto a sposa rne una rischiava malgrado cib noti
potersi salvare dal paltbolo, pe r Ia impotenza io cui egli era
di sposare anche l' altra : e comunemente rlpelono che il Li-
vore del malrimonio dovesse ssivsr costui dalla morte anche
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- 47 -in faccia al secondo ra tto nel cluale era iinpossibile cotesta
diminueille : si vedaiio i c it al i d a S o r g e enucleationes
zjo1. 9, PIILJ. 235, z . 8. Bisogna pcrb confessare che gli anti-
chi non la guardarono tanto per la sottile come noi la gua r-
dianlo, e ad accogliere queska diminoente si indussero per
la ragione cmpirica del favore del matrim onio; presso a poco
coirie i l T i r. a q u e l l O ins e~ ua va overs i far grazia del capo
il qualunqiie colpevole c he si fosse olyerto di spo sar e ariti
iiieretrice. Questa sola considerazione di favore delle u o z z ~
iiori parrebbe a me ~uf ic ie nt e se non si svolgesse in un
principio giuridioo.
Dalla idea clie il ratto, considerato come delitto
tli per sè stante e non come qualifica della violenza
cariinle posteriormente consumata, debba referimi
ai reati contro la liberti ~iersonale,ne deriva ne-
ccssaria la conseguenza che nel delitto di ratto la
rjualifica di uie.~*sl?+iceella rapita non possa assu-
ificre importailza che diininuisca la rluantità. natu -
rale del malefizio. O disonesta od onesta che sia latlonns, semp re ha ugualmente nella su a pienezza
il diritto alla individuale libertb: la circostanza del
iileretricio, culminante nei reati ch e hanno la loro
oggettivith giuridica iiclla offesa pudicizia, diviene
iiisiguificnnte nei reati clie hanno 1 oggetto loro
nclla lesa libsrta. Malgrado ciò il codice Toscano
lin ammesso questa mirioraute anche nel ratto, sen-
za viil distinguere (art . 200) nò fra donna innutta
4: donna iiitiritata, nC fra violenza carnale consumata
u wiiipliec ratto: lo che scn11)rerebbe equivalere a
(lucsto clie ucllc mcrctrici si fosse considerata corno
di t i i imr ~+nlorenche la libertà personale.
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Fra i criterii misuratori della quantiti p l i t i c ~ ili
questo reato rioverarono i pratici la circostanza che
la donna rapita fosse Ja l ) t * O t i l c s S a .TOSO ( I ) dei suo
rapitore. Qtiesta regola, che i pr-ntici :itili~:isero orse
per una ~ a g abbedienza al senso triciralt; p u 0 rilin-
nodarsi con i principii fondamentali della scieiiz:~
moderna; riconoscendosi chiaro clic simile circo-stanza diminuisce pe r grsnda niisura il llrrnnn nie-
diato, ~ J C ~ C ~ I &i pciisn facilmente da ognuiio h:colui noli avrebbe os:ito altrettanto sopra una donna
che gli hssc stata straniera. La idea di un certo
diritto che illuse la coscienza del rapitore fa una
fiiriziane meraxuente morale: a considerazione clie
il fatto di questo colpevole si presenta come meno
temibile ail'universale dei cittadini giova veramente
come criterio politico.
(1)Generalmente i pntlici 8el;nalarooo il ratto delh propriasposa cor i le un caso rrierirevole di altenuaziooe : G r a n t z
de Jefereiune reoruni piita 1, C U ~ I .4,n. 114, pay. 151. Con-
eordarono i più che i l liiolo di rat lo dovesse rnanlepersi.
Alcuui dlslinsero fra spotisali de proesenti a sponsali do
futuro; ma in generale si rilenoe come Gaso più lieve:
H v i o in l . un. C. d e rnplu viry in. n. 6 - le c i e n a
trae&. rim. lifr. 8, up . O , n. 5 et seqq . - mu a o em s nn
in 1. 4 , f i ad l e g . Juliana de c i pullfcu n. 10 - F a r i -
n a c c i o guaesl. 145, n. 9%- l l ; e u a de crim. lib. 48,
li(. 12, cop. 2, n. 19. A tale benigniti fece per altro i l da l -
d o (i tr I . un. C. de raptu oirginumj una iirnitaziooe pel
caso che la sposa volesse recedere dal conLrart0 per farsi
ilionacn e lo sposo l' avesse rapita per impwilrle oolerto puwo.
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Ci dicono puro l' uno dopo I' altro i dottori che il. marito
che rapisca ia moglie non è colpevole di ratto ma soltanto
di violenza: ma per trovare o d niarito i termini dello vlo-
lenza piinibile bisogna irnmnginarc delle circostanze cccezio-
nali. Che si direbliu di uu marito i l quale dopo aver s o g
giacilito nel giuclizto di separazione promossogli dalla pro-
prio mogiie procedesse a rapirla P La sentenza di scpara-
zione facendo i n lu i cessare ogni diritto sul corpo della mo-
glie, io no n vedrei difficoll5 di trovarvi i tcrinini di violenza
carnale se a cib fosse giunto : o altrimenti i termini del rallo
nella sua geuuiua figura di reato contro la Iiberfb personnlo,
io quanto il rapitore voleva costriiigere 1a don~io tnrnnrr!
presso dl lu i conle nioglle.
In quanto alla compIicitr2 nel ratto torna accon-
cio ripetere ci8 chu gid diverse volle ho notato
(S . 477 e Cj. 1082) vale a dire che colui il qnalo a
rtitto gia consumato, cioD clnanclo gi4 l' al~daziono
della doaiia S cominciata (cI1B fino ,z questo mo-
mento avremmo solo un ratto tentitto) interveniie
per improvvisa risoluzione a dare airito all' ultoriorsailontariaiz-iento della donna o ad ulteriori restrizioni
della sua libertCt, presenta nua figura meritovolo d i
spocialo considerazione. Costui non O un ausiliatorc:
del ratto, perchè cluanttinrlrie airitnsse ei peri) so-
praggitinse a ratto gin consumato, senza preccclentc
conccrl,~: ioli B un C O I C P G ~ O ~ ~ Crigoro d i termini, per
le stesso ragioili: non ò u n mero flztttotic; perchD
non agì o1 Aiio di iligarin:rre In giustizia. Bia B vo-rnmente riu cod.inz!ukoi.c dcl ratto ( t ) .
( I ) 11 rnllo dngli siiticlii scrittori noverossi corniinerncrile
Ira i delilli siiccesslvi: 1 l i.o q/lcrent. !il, ti . 5 - ii r i-<:
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- ;>o -n i C C iQ quaest, 10, ti . Il i - O 11s e junlcre rriltlinellc
tum. 1, puy. 585, ?a. S .Y a i s o n n e r i v e fexpfrre'pfl3.281
invece sostiene che i l ratto s ia assoluiatucnte un d~litlostnn-
taneo, seguendo ia ci 8 ìa dottrioa di Orto1 a n kl i t r l e~ i l r
t om . I , n.756. Io giii altrove rni sono permesso dubitare di
siffatta proposizione, quando voglia prende rsi come assoluta.
i l momento della consumazione del raito si riconosce da tutti
nell' abdu zione della persona pe r fine di libidine. Condotta
la donna per frode o violenza, ed a codesto fine, fuori della
casa propria, il ratlo E consumato. Ma il rapitore all' indo-
mani trova conveniente di trasportarela
doiina rapita dalluogo ovc l 'avea chit~sa nel dì precedente. Ecco di nuovo
la estrinsecazionc dei rnomenti coctilutivi di un ratlo. Questo
trasporto della donna dal primo luogo al secondo & unf abdu-
zione di persona : u violenta : u a fine di libidine non on-
cora sfogata : saurisce dunqu e i criterii costitutivi del ralla.
SarB egli un secondo ~aCto E E\ colpevolo dovrà in conse-
guenza punirsi come autore di due ra t t i , o (ripetendo la ipo-
tesi) di tre, di quattro, di sei ratti, unificati soltanto per la
dottrina della continuazione ? Se il ratto si riliene in modo
assoluto che sia un delitto istantaneo bisogna venire a simile
conseguenza , pcrohb il diritto alla libertà qu antun que violalo
daila prima abduzione ri~ na se ur sempre nella donna do-ta ta della sua pienezza e della sua violahilii$; 0 fu di nuovo
vioiato con la seconda abduzione. hIa io penso che In siflatti
termini dsbbasi il ratto considerare come un delitto succes-
sivo. Suppong:tsi poi un' altra ipotesi, e s i vedri ad un tempo
la importanza e ia di5coltà di questa ricerca. Suppongasi
cbe sia stata rapita una donna da Torino: di II condotta aNizza, e da Nizzo a lars i l in, Il ratto sarà egli commesso in
Italia, o commesso in Francia? Se i l ratto è un delitto istan-
laneo, evidentemente I'abduzione della donna da Nizza a
Marsilia costil\lirb in s b un nuovo delitto completo di ratto,
perchh quella donna da Nizza a hlarsilia fu cnnclotla contro
sua volontà, a fine di libidine, ed in quel Btto si concrethun a violazione d el dirillo in lei petmiineiite allo. sua liberla.
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- isi -
Le autorità frailcesi saranno com petenti per giurisdizione pro-
pria e senza soccorso di trattati come delitto coinmesso in
Fran cia, e puni rann o I'ribduzionc da Nizza a Marsilia con
le pene stabilile dal codice Francese. Se al contrario i l ralk,
6 un delitto successivo pih rliEcilmcnle potrk disgregarsi Il
seguito dal principio, La competenza ne sarh italiana, e non
polranno conoscerne i tribunali francesi tranne per virlb di
trattati, e come di delitto commesso i n Italia ; non potran-
no applicar e che le pene italiane. Adesso facciasi un' aIlra
ipotesi. Abdotta violentemente la persona fuori del suo do-
micilio a 50 , 200, 1000 passi, continua a loltare. I1 rapitore
chiama in aiuto un coiloscente che a caso incontra senza
precedente accordo. Questi o per mercede o per amicizia lo
aiuta. Sar8 esso un correo di ratto o di plagio? ii s en so n o .
ral e ris ponde sulrito che si. Rla per adattare coteslo res panso
alla formula giuridica bisogna domandarsi se il ru t to ed i l
plngio sono veramente delitti istantanei P Dato che il ralto
s h delillo istantaneo esso fu consinnato con 1 abduzione della
vildinrn. 11 terzo ch e sopravviene non pu b esser e complice del
delitto già consumalo. Egli sos ter r8 una figura adesa ma non
coesn al delilto, a somiglianza del ric eltntore nei fiirlo. Ma
ciò repugna al senso worale. Bisogna dunque dire che il ra l to
ed il plagio sono dclitli successivi e non delitti islantanei.D' altronde la scuola francese che tiene gran conto di que-
sta distinzione, insegna 0110 il delitto di de tenzi one ar bit rar ia
B deliUo succe~sa'vo:M a i s o n n e u v e eaposé pay. 28 -la séqtte~lration llégale es t irn dlr'lil S U O C C ~ G ~ ~ ,a con-
tradizione che corre tra questo concetto e lo affermare che
il ratto sia sempre delitto istantaneo, ferisce a colpo d' oc-
chio. Quale è la rag ione di cosl (lifformo opini one intorno
a dile coiidizioni di ftitto colauto ~n al og he , pe r le quali
si ferisce la identica oggettivilà giurldicn, ci08 la liberth in-
dividiiole? Se male non mi appongo ~ t ~ l l eie congettiire
io penso che il disvario nasca da quest o: che nel ratto e
nel pl:igio gli scritlori i quali vollero dicliiarnrli delitti istnn-tnnci si ferriiasscro n guard are come punto essenziale e co-
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stitutivo della consumazione la esirazione della ~i tti iii n dal
proprio domicilio: parrni che a loro sem brasse essersi esau-
rita con~pletanrente ii offesa al diritto c~ilatido a vittim:t er a
stata tolta ai la ri doriicsiici o alla sua libcrlri d i frrtio, coi-iccfii:
negli ulteriori oltraggi recati alla sua libertù di d ir i t fu no n
si ripetesse alcuna successiva criminosit;~.Ma allora non (10-
veva egli cotesto argomento ripetersi ;inche in proposito della
carc eraz ione ? Rinchiusa una volta la vittima, la offesa a lla
sua libertà di fallo 6 esaurita, come S esaurita nel ratto to-
stochè la donna in balia del rapitore. Kr l prolunganrento
della detenzione per ulteriori giorni v i è una progressività
di spazio in ordine al tempo. Nel prolungamento della abdu-
zione per ulteriori niiglia vi è una progressività di spazio
nel luoyo (che nella prolungata detenzione non è ) ed avvi
ancora una progressivilà di spazio necessariamente nel tcm-
po. La offesa alla liberti di fatto si protrae e si ripete ad
ogni miglio come si protrae e si ripete ad ogni giorno. Se
In liherlù di diritto si vuol considerare come non più su-
scettibile a costituire una violazione criminosa nel ratto do-
po che la libertti di f i t to fu tolta alla vittima, perche non
dovrà dirsi 1' istesso nella dete nzio ne? Oltre a ciò è egli ve-
rameute essenziale nel ratto 1 abduzione dal domicilio? Io
per fermo non lo credo. Si trovano pratici che intpropriano
il ratto caduto sop ra donna mentre era fuori della casa pro-
pria: C a v a l c a n o de brncl~io egio pnrs 4,n. 92 . fila ciò
che i dottori disse ro ad evitare la pena di morte non ì: sem-
pre da accettarsi come buona teorica odierna. Se una donna e
stala afferrata, imbavagliata, e condotta via mentre era fuori
di sua casa, si ha bene il ratto, quanlunq ue ella si trovasse nei
canipi altrui o in casa terza o nella pubblica via. Se si usa nel
parlare del ratto e del plagio la formula abduainnc da domi-
cilio, si usa per riferirsi al caso e forma più ordinaria, m a
non per faro del uiolato domicilio un estremo del delitto.
L' ahduzionc violonta e criminosa coiriinria qiinndo la vittim:~non più si muovc in quella direzione clie ella vorrcbhc se-
gu ir r, ma ncll:t dire zion e ch e le irnpono la forza altrii i. l'i uri
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- 653 -rlclitto corilro la libertà perconnle. Un minuto d i rincliiudi-
ii i~ n to orilro volontà lo concilrna corrie la consoiria irn passo
di niovirnento contro volontà. Quaudo la doniis pub dlrsi viuto
i 1 , i 1 1 ~ forza che! la disviu C consumato il ra t to; ui: deve a t -
ttw der si ciu clir: il ra pit or e I' abbia cliitis,i nel suo ciistetlo:
cliS :\lioril il riilto do vr eh l~ eavpr sen1pi.l: la sua consurna-
zione nel c arco re priviito, e ciò corifonderchbe i due tiloli e
condu rrebbe all ' assrirdo. blu s e la Ii heri(i di fatt o 6 tolta coei
alln donnv rinchiusa coiiie alla dou na vinta do1 rapiiore, riinnne
però seoipre a le1 la libertà di diritto ch e nuovilnlente torna R
ledersi a d ogni tiioriiento ulteriore i n cui si ripete lo stato di
contradizione tra la forza ch e la wigncreggia e l e dctcrrninnzioui
della s i ~ h oloulh. Penso dunque che s i l 'uno conie l 'altro rea-
lo debbano novernrsi fra I elitti successivi. E qual sia la in\-
port;inza pratica di que sta dietinzione fra d elitti successivi e
istaiitanei lo riconoscano i giovani studiosi nelle due i ~pp l i -
ciiziuni ctic? ho qu i toccale della conipetenz;~ della coriipli-
ci14. (&estioni sottili sono queste; le quuli io ~ i àiun presiimo
(lirimere, m a soltanlo accennarne Io interesse e la graviih.
Sorge djsputa se il matrimonio del rapitore mn
la rapita, nei casi nei quali esime da ogni pena
l'autore principale, corne ne i casi in cui procura a
lu i uiin diminuzione di pena, clebba estendere i suoi
bencflzi anche al complice del rapitore. Vedasi V o i-
s i n 17c lu complicitéyag. d53 , dove allega no1 sen-so sf:~vor.evoleal complice tlnu decisione della Cwte
(li Cassazionc francese de l 26 marzo 183-4; e nel
sc~iso pposto SavorovoIe al complice una decidone
ilcllu stcss:~ Corte del 2 ottobre 1882. I1 M a~ i i o-
n e u v a (png. 102, 103) decide con tutta disin-
voltura che i1 coinplico di ratto non pud sottrarsi
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alla pns ordinaria per la iml1unit6clic 3lilii3 ottc-
nato l' autore principnlc arnmogliandnsi coii In rn -pita; senza prendersi neppure la pena 11i c l i ~ r r i i f . ~ ~ ,la questione. Ciò no n persuade I'anirilo mio. iJrintiilll
la Iegge ha condonato !a pena o i' ha ridotta n riit:-
no a favore dell' autore principale stic nhÌ)iu sposzi::~
la rapita, sia per cagionct de l l a p re sun~ ib iw i u n
intendimento meno pravo, sia per rispetto alla d:itn
riparazione, sia per il favore dello nozze, è una i n i -
moralitA che mentre egli passeggia tranquillo cfm
la sposa, ed usufruisce la dote così conquistata.gema per anni nel fondo di un carcere il povero
vettnrino che scientenicntc lo ajutO della sua vet-
tura per i l trasporto della rapi ta ; o il colono che
gli presti, niolilcntancnrnentc una stanza di r icorcrn
per guadagnare forse una ventirin di lire. E una
vera imrnoralith clie non pu0 trovare ragione di sJ!
tranne in un tratto di bt?lIo spirito clic proclnnii
essere il matrimonio por il rapitore yna pena pii1
qrave che non b il carcere pei suoi complioi. Maqanmlo i l ratlo aveva pe r fine il matrimonio, l'm-
tore principale ha consc3guito mediante la effettua-
zione di questo la utilita clie si propoiicva r % ~ 'un-
gere con 1 mione delittuosa: esso ha ottenuto f l
premio de l su o delitto, nb questa pu6 dirsi una
espiazione.E se la leggo chfade un occhio sul fallo
rlpiuardo a lui, vuolo eqnith che lo chiuda rispetto
a tutti ( i } ,
(1 ) Qliest~ piolone trovo confortata dall'autortth di B l a n-
c h e cinquilme ktude n. 324, pag. 365%
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L2 pcii:ilit& (i) di cinesto il~llitti> lir, ì'inlporalura
G i u s t i n i a 11o ( , r i l r . C. tb i+c~plu U.yitlut~~
spiiise fliio 5113 iricirte (2) si i! riclotta dai codici con-
1.uitipornrici ,? proporzioiii pii1 uiiti. I1 coilice Tsscc?nci
( :irt. 28 4 ) priiiisce il ratto col carcere da un o a
qiinttro anni se 1 . ' ~ ~ I I S Qella donna non è avvenuto ;
( 3 qriaildo clucsto sia avvenuto :tppIica la pena dellnvjolcriza carilalo. Quale 1: stato il concetto a cu i si
i l ir1spir:ito il codice Toscano con quest~? conomia
tli pennlitb? EviJu~iCetiientequello stesso su1 qriaLb
i l ) onlilio In teorica del ratto; quello ci00 che i liantfo lrinudn non i? susscguitu da attentato al pu-
rli~rcnon il ch e un clelitto contro la libertk indivi-
iliralo: c che quando e sasseguito da quello non +
rblre una fijrriin d i virilenza carnale. I1 codice Sardo
(: l iat , 492) l~r ii~iscr ,l ia:tttc, c m a ilelegnaionc estcn-
ilil.iile :ii i ntini dioci : v1 applica poi ( ar t . 406 ) le
l ivr~e l ~ l l o ttipro violonto eccresciate di un grado((iiaiitlo i l rnt,to sia stato srisseguito da questo iil-
f i!riore ilelitto.
(I),hinnl() alle rienallih del ratto presso i popoli an t ich i
vcilnsi 'i' i n i i s c 11 Cttldes sicr 1' hislnlrr dti druit cr i -
~ i r i s c l1~01. , dppentlicc A , CB!). 5, 9. 6, prrg. 209. E sulla
j i i ~ . l l : i ~ i t i i 01113118 può C O O S U I L ~ I T S ~ C:i n !l p i O t e r i i c r m a ri -
ri o o!)sct'?~otinties itris Blivwd pog. 519.
(1 1 [,o Icsgi hnrbnricho si contcntnrorio rii generalo drlla
i ~ o i i i ~ i o s i z i ~ ! i rrciiiiiarin anclic pc r il delitto dl nllo f t c g p
.*i#li(,a t it . 1 9 - cggc riliirarin ! i l . 3.1: W a l t o r Corpuz
jrlr. ymetuau'.~uiliqt~i,erol in i 1824, tom. 1, pors 3 ,
p*().1 e1 171) :i$l;i'avnndo la multa secondo i l riumcro dc i
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rapitori e pel concorso delle ~irrili .Secontlo :iiciriii birrthcs
eccezione n quesia rriitezza la legge dei i ' i s i~ori thp ,~rl [ I ~ -
nioue loro lo avrebbe puoi io ( l i I I I O T ~ P . 313 r i a e ~ r i ~ r . ~ ~ ~ J ~1testo deila legge Visigota nel \\.'a i te r (ccrrpuu j a r . C;rrlrr.
tr r i l iqit i , ront. 1, pars 2, yay. 4 7 4 ) trovo che a~ ic l t equtx-l*i
l e g e noil si difurigava daile pcndiii;t pecuni.iiie, e ~ . o l i ~ i i i i i *
quan do il ratto fosse staio 5us~r~;uiiu dllo ?;tupro v i n w u i i -
geva la fl,rgellaziona pubblica, aia non In spiiiseva fiuo dllh*
peoa di rnorte. E quesio rni pare chiarissiriio, poicii;~ i1 Ir -sto rnedesiaio ordiua ch e il c o l p e ~ o l e di rallo hegtiilo (l i
s tupro sia spogliato in perpetuo della sua ingeriuilà, coilsp-griato :n serviiu ai pareoli della rapiia, e siagli pe r sempre
iatcrderio il nlutrimouio cou la medesima. Dispocrzioui lullc
ciie d.ivvero non lasciano curnprcridere come siasi potuto J J
:rlciini tiiodcrni scritlo ri spaccalare la idea che i Visigoli ptr-
riissero i l ratlo di mor le: in questa guisa la sluria dilla I)[.-
oa di riiorle non si fabbrica coi documrnti ma sul Parnabo.
4)uesta severilk fu modi f i ca i~ al Fu r r o Jusy) l i b . 3, i i r , 5 ,
ley 1, 5 . 12) che r idusse ! pena alla fuàtigazione : rii;i il
Fuero Real flilr. 4, t i fa 10, L c ~ ) porti) la pena alin niorte ;
la qua l peoa fu conservala diilte Pnrtidar ( p . 7, ti[. 30,
li??./ 3). La Caroliaa fart. 118) rlunl in on solo deltato la
previsione del ve ro rat to con qiiella del ratto improprio,
ossia della fuga della donna dal mnrilo o dal padre, e st
ne riinise per la sanzione al prescritlo del giure civile. Lo
che fece opinare doversi m:intenere i n ambo i casi la peni1
c ap it al e: B o e h m e r o nreditat. ad ur1, 118, C. C. C. -B r o w e r de jure contiubiuli lib. 2, c ap . 23, n. 28 --K r e s s a d a r t . 1 1 8 , S . 2 - - C a r p z o v i o q t l u e s t . 7 5 , n . 68- 1 e i E t e r principiu $. 318. La q u a l pena si mantenne fili0
alle mode rne codillcazioni anch e nella Svizzera, dov e (c om e
altrove ho d e i i o j f u spontaneameoie accol ta la C a r o l i o ~co-
m e stnluto penale : S c ig n e u x abrégd dc jurinprudcnccB
eriminelle cop . 57, pt~g.243. 11 ratlo era delillo capitnlc
anche pe r le unlictie leaf del Portogallo fosdinnnze l i b . ti,
! i l . 18 i a princ. 3 ), lo Francia la ordinsnza del l ( j70
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- 6 7 --f l i ! . I . r1r .L . I l j coiift.riiiL I U pena c8ipltale coiilro i l ~ - ; i l ( ~
Il o u s s e ii u d d o I ;i C o tu Li e »rliiièrcu c7'iiriinclles pny. 10:
rcl i? notiiliilc la ordiriei~ztidi 01.leiitis del gciinsjo 1560, ovt.
s i conslata clie iiiolti otitnprario per favore delle coi-i deiic.
f e r l r e s de cn c l i e t ii i viriii delle quali salto 1' autarittì reale
i%iipiviino e dor izcll e: ttile abus o f u colpito da qucll:i ordi-
iiirnzu, dis~)onendodovers i procedere per rat to r~ialprado I;i
[i,iieiiic rcsi;i; provvcdimento clrr dovette rinnovarsi nel-
I ' : iri. 281 deliii Oitliuiii~z adi Blois del tiinggio 1579, Di mo r te
]wrr pu iii ra~ i per :iltr i diritti stutul;lr i e consitetudiiiiiri:
s l f i l ~ l u r ~ )nt-rirrirte 16 an!ytreli 1574, l i b . 5 , ctrp. 40 -s ial i t t tc in Jf irssrie Alberici III l ib . 5, cap. 22: nella qii.11
fullr il rigoi'e d i qitelli st,lliiti fii coiiferrnatlr d:~ l la le;gr*
ilella pietosa Pcatrice D' Esle del 7 decetnbre 1815 5. 2 2 ,
11. 2 - r! h1 e a n r i l ~ s e~ cc r~ i un e sd ju 8 Leodi~n.siurrt hsela-
utrt, G81 - h ;is a n e o in cotiatettrd. I l i rrgi tndiae l i [ .
( le j t u l i ees , n, 45 yuy. 71 : ov o nola una csrcuzione capitale
coiisiiriinta il primo fcbbriijo 1436 i u Fnrigi pe r u n ratto
~]iiuotutic]uo non susqeguito ilci cupnlo. E irivnno a niitigare
t.rnto rigore i pratici Irnrnngiiiavaiio dictirizioni e li~riilazioiii
cjunle fii qiiella di I p p o l i t o d e M n r s i l i s ne i stioi singo-
l n r 2 {sisy. 7 4 ) i l qriiile poneva come estrenici della pena o r -
r1iriari:i In \rcr:;iriitli della donliti, 8llegriiido clie lo nvpre la feol-
iiiiiiii gi b coiicrsso i siioi Li~.uri d 1111 altro inducesee presun-
zione di ;ivci.c iicconseritiio i inche nel rarlo : nvano, io dico,
liercliìa i~ iic ~si ieiltiitivi aveviiuo rarrrneiite plaiiso dalla praticr~
Iri qiiesto rciito clie nei passati secoli si guardò sempre con
1111 LKIIOioicvolissirrio, Vuole pirre avvertirsi che in geocriilt*
l e Icgislii~ioiiidei ~ c c o ì ipassali colpiva'tio iiidlsiiniaiiienie tl i
iiic>ibc inclic i l riltlo Ltiiprol)rio: r dolio ci h la storia ci reci-
iiifcsln Clio i r n t l i eraria allora pe r ogiii dove f rcqiien ti~sirn i
: i l t r~l tanto liierilo ~ 0 ~ 4 0 1 1 0irsi rnrissiiili a i gloriii nostri.
F I X ~l)l<',I,GICCOXDO fOI'T'SlE:, F; I)I:I,I,A TERZA CL,IE65
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I N D I C E
1 i E L l , 1 < R U B R I C i I E
-A# +C v
CLASSE SECONDA
C:hi.*. l ."li.?c/~>lti:citlt~iiutoclclln classe g. 1 3RB tc 1375
G.w. 2." Dci rlcliLL2 coi yzinli si o ~ c ~ d c
f l diritto che ha lapersona
vr~ianua& cure altrui $. l370 1-1 13IW
{ !.W. t(." Delitti crint?>uZa iritcgrita
rklia persona - esione
~ ~ c r s ~ n n l c ,succ essenza di
fatto . . . . . . . fi. 2393 u i 08
(:AI-. -1."94?!/21~ lesione personale -lVzro c l~~t t z e l~ tontenzionale S. 1408 a 1417
(:AL*. 5O A%'!I?~C Iesione personale -Criterii misuratori deElasua
yrrnrbtìtit politica . . . g. 1428 a 1433
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CAP.6O St-gi(t~ esione personale -Critorii misuratori deUa
sua quantitci naturale . S. 1434 n I4GT
C,ri*. f " .%?gue lesione personale -Xl)ecidilà del grado i% ue-
.sto reato . - - - . S. 1468 a 1472
CAP. 8. .q~g?te esione personale -.c14(1 ~ ~ c n a l i t à - . . S. 1473 a 1177
CAP . 9.' Delitti Cui quali si r)/PYscle In
plidicizia i~divitlriale . S. l i7 8 n I I * ( ,
Tit.1."
Stupro. . . . . .
S. t4S!(4
1512
Tit. 2.Ticrlcnza carnale . , . S. 1512 (L 1 I
Tit. 3."Oltraggio violeiitu al p-. . . . . .lore 5. 171j? l :
CLASSE TEIiZ.1
C . i r l . 1 O Idea e contcnrito clella classe S. 4558 a t ;(i
C',rr~.2.' Violenza privata . S. i502 n 157.)
l ' .li1.3.O
Jfinnccc .
S.1549 a 15X!)
I:,rrl. i." Istigazione n ilalinquere . S. 1.5!10 a 160'7
(;,\P, .V~oalizione ndustriala . . 6 . ifiO8 (1 1ti?!!
CAT* . ;." Apertiira di lettere . . S. !G !30 a iG3i
CAP . 7.Tivelazione di segreti . S. 1638 a ItiSJ
CAP . 8. Violazione di domicilio . S. 1651 n 4 662C ,w . 9 P k o . . . 28$3 a i683
(:.\I.. 10.6 Ratto . . . 1684 ccd fin.