Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (05)

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    Nella estorsione che si eseguisce per mezzo dilettere minatorie pub nascere il dubbio se il reatosi consumi col fatto della vittima di &positaf*e,odabbia anco ra bisogno del fatto della apprensio?%eeryarte del colpevole. La importanza di questo driljhiosi scorge in due ipotesi :1 O Tizio con lettera che minacciava morte od in-cendii, intim Cajo a depositare cento lire in undato luogo ; uogo per (notisi bene) che non eranel possesso (i ) di Tizio ; Cajo intimorito esegui il(leposito. Ma il caso porto che un terzo cola capitatotrovasse il deposito e se lo appropriasse, sicclii! quan-do Tizio recossi a cogliere il frutto del suo delittoniente trov. Avremo noi perch consumato lo spo-glio una estorsione consumata ; perchb non ese-guita 1 apprensione, una estorsione ten tata ? Io sa reidi questa seconda opinione, perch la consuniazioneio veggo non nel deposito, ma nella apprensione,fino alla quale il colpevole era in grado tuttavia dipentirsi n&ancora aveva operato lo impossessamentodella cosa altrui nel quale sta il. momento consuma-tivo per criterio generale di tutti i reati controla propriet.2 . O Ora supponiamo in realt il pentimento, e cre-scono le difficolt.Cajo aveva eseguito il deposito,ii~t~iiniditoalla lettera minatoria di Tizio; ma, que-sti pentitosi non and a toglierlo (li la; quel depo-sito rimase l per vario tempo ; oi cadde in riianodi un terzo; o lo riprese lo stesso Gaio; o ponpasi

    ancora che Tizio pentito avvertisse Cajo con altra

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    - 0i -lettera affinchb ripigliasse il suo. I1 dubbio nasce in -torno agli effetti del pentimento in faccia alla regolache insegna non doversi punire il conato rimastotale per resipiscenza de l colpevole. A me sembra cheL1 regola si debba rispettare, e non pi parlarsi dipunire la estorsione tentata :ma quel pentimentonon avvenne rebus integris, perch giA la libertu,inclividuale era stata compressa ed obbligato per ti-more CBo a far cosa che non avrebbe altrimentivoluto. Dunque una vioZe?zuzaprivata era consumataquando il clelinquente si penti; e questo titolo si putranquillamente applicare con irrogazione della suapena ordinaria. Il pentimento cadde intorno alla of-fesa alla propriet : n quanto alla offesa alla IibertAil pentimento venne tardi perch gi consumata(i?).

    (1 ) Dico in luogo che non sia nel possesso del colpevoleperclib se lo fosse non avr emmo neppure i termini di unaquestione. I1 possesso di una cosa si quesisce in virt del-1' animo proprio, ma anche medinte 1' allo corporale chealtri faccia per noi. Quando il pr oprieta rio per obbedir e allamia intimazione h a port ato ne lla mia casa 1 oggetto richie-stogli questo ormai venuto nel mio possesso: e vi ve -nuto p er effetto della mia azione criminosa. La estorsioneallora consumata, n si pu andar cercando sc io dopootten uto 1' inte nto di av er e cyuell' ogget to in casa 1' ho la -sciato l senza servirm ene per mesi ed anni : ci indif.-ferente tostochb allo spossessamento del padrone ha corri-sposto lo impossessamento mio. Tale divario influisce ancorasullo svolgiinento ulteriore della ipotesl rispet to al terzo chesopraggiunga. Se il deposito era fiitto in luogo non posse-duto dal colpevole il terzo ch e vada ad ap propria rselo non1 reo clie del furto d i cosa snaarr-iln perchb il proprie-tario ne avea abdicato il possesso e lo estorquente non lo

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    aveva ancora acquistato col c orp o. Ma s e in vece il deporilrcfu fatto in luogo da me possed uto, il lerzo ch e lo involiprende cosa che gi era nel mio possesso, ed i?espoiisa-bile di furto proprio. Non o ccorre dire clie nella noziunrdel furto indifferente rispetto al ladro cerca re la genesidel possesso nel possessore che ne fu spogliato.

    (2) La giurisprudenza sul codice Sardo sembra spingereanch e pi oltre la cosa. Infatti un giudicato della Corte diCassazione di Milano del 12 luglio 1 56 5 sem bra stabi!ireche la lettera minatoria quando non sia susseguita da irtieffettivo collocamento del d en aro nel luogo prescr itto e dallasuccessiva apprensione del denaro per parte del colpevole,non solo non costituisca la estorsio ne con su ma ta, ma dipi che neppure ne sorga i l t i tolo di estorsione tentuta.Questa soluzione nasce spontanea dal confronto dell' art. 601con 1' art. 431. L' art. 601 definisce la estorsion e, e yuan-tunque nella nozione della medesima con l e parole chiu n-que avr6 esto rto, designando evidentemente la consuma-zione del reato nel conseguito fine, lasci quello sotto il do-minio delle regole generali p er le quali ii tentativo sar ebb epunibile come tale ; ure avendo lo stesso codice all' art. 431previsto con speciale disposizione la lettera minatoria nonsusseguita da effetto come un reato su i gen eri8 in skcompleto, ne consegue che la regola generale debba tacere.Quando infatti ci che per i generali principii esaurirebbei termini di un tentativo punibile (come la lettera mina-toria rispetto alla esto rsion e) ha incontrato dal legislatoreuna contemplazione ed una punizione speciale come fattodi p e r s stante , non k pi possibile ammettere che essolo voglia ancora punito come tentativo, risultandone 1' as-surdo della superfluita dell' articolo.

    Riassumendo i criteri essenziali di quest,a for1ii:idi furto, essi si riducono a tre.

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    - 03 -t .O LY~?~possessa)~lentoer parte del colpevoletciiun vaIore indebito.

    2.0 I1 fifie di ottene re ciQ mediante la incnssicnecli t imore.3.0La minaccia di un male grave ed ingizcsto ( 1 )diretta a ta l fine.(1) Non manc chi pensasse che il male minacciato do-

    vesse esser vero per far luogo al titolo di estorsione, opi-nando che se il male 6 fnlso il delitto si converta in unasemplice fro de. Questa disputa si sollev ad occasione diun caso analogo a quello che ho riferito di sopra S. 2120nota. Come in quello il mariuolo si era spacciato per S topp a,cos in questo si era spacciato per un emissario del bri-gante La Gala per estorcere roba e denari. Nell' Eco d e iTribunali dell ' anno 1862 n. 1236 fu inserita una disser-tazione tendente a dimostrare che il falso emissario di LaGa la, era reo di sc roccheria e non di estorsione perch:1' assunta sua qualit era fa lsa. Due furono gli argomen tiche qui si posero: 1 . O che vi era l'inganno, criterio costi-tutivo della frode: 2.0 che non vi era violenza atroce.Entramho qu esti argomenti mi paiono equivocati. Al primosi risponde che lo inganno B criterio determinante la cri-minosit quando non vi concorre un cri ter io pi grave,qual' certamente quello della violenza; nel qual caso ilcriterio preva lente in gravit determ ina il titolo. Chi mi-naccia altri con una pistola vuota, inganna e violenta neltempo stesso, ma perch inganna non cessa di es sere ladroviolento. Al secondo argomento si risponde non esser ne-cessario che il male m inacciato lo sia esplicitamente : puesserlo implicitaniente ed equivale quando la minaccia im-plicita fu lale da impo rne anc he all' uomo costante. Unavolta ammesso il principio che la violenza morale equivalgaalla violenza fisica sarebbe pericoloso coartare l' applica-zione di tale principio a certi modi d' incuter timore, perch

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    ci aprir ebbe facile strad a ad eludere la legge. L'arte concui si adombri il male minacciato non pu bnslare ad evi-tare la pena quando sotto il velame di una reticenza tras-pariva un concetto idoneo ad incuter terrore, e di fatto al -terr, Da un malfattore che minaccia ven det ta cosa voleteaspettarvi? Sia pure che egli non abbia parlato di morteo d' incendii, ma tutto questo si comprende in quella solaarola la. Il terrore non s ' incute per la virt delle parole,ma per 1' azione delle idee. Del resto la formilla con laquale si scioglie il dubbio se un caso debba rifer irsi allauiole?azu o alla frode quando concorrono insieme e il ti-nzore e l ' in gan no per sp ingere a consegnare il p ropr io , altrettanto semplice quanlo esalta. Se 1' in g an n o se rv d i?)zczzo ad incuter timore O violenza che svolge secondo icasi i titoli di fgrto violento o di estorsione: se in v ece iltiinore fu mezzo ad t ng un na re non si esce da i terminidella semplice f~ode.

    I1 primo estremo B un derivato della regola cheravvisa la consumazione di questo reato nella vio-lazione del diritto di pro pr iet (1). Mancando il me-desimo la estorsione B tentata come B tentato ilfurto violento se dopo le usate violenze un fortuitoha impedito la consumazione del furto . Ma si di-sputa se il vdore ottenuto debba essere reale; evi ha chi sostiene che se il titolo d i cui si ottennela consegna era m110 il delitto non . consumato.Io per dubiterei di tale proposizione, che ce rta-mente non potrebbe ammettersi come assolecta. In-fatti la proposizione in cotesto senso proverebbatroppo, perchb qualunque titolo ottenuto por estor-sione ! di sua natura annullabile (2) in virt della

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    eccezione qzcod fnetecs causa. Il dubbio si elevatonella ipotesi di un titolo che sia nullo indipenden-tem ente dal meto, o pei difetti di forma o perclikemani da un minore o da un interdetto e simili;e procedendo per analogia della regola ricevuta intema di falso ( che troveremo a suo tempo ) si detto che n on potendo pe r quei titolo locupletarsiil malfattore, appena si aveva u n tentativo punibile.Ma io non accetterei codesta induzione analogica.Il documento che voleva il malfattore lo ha conse-guito ; o ha conseguito col fine di locupletarsi; sela locupletazione non si e poi realizzata per ecce-zioni di forma, d' interdizioni, o simili, questo 6 unaccidente successivo che non toglie la consumazionegi avvenuta. D'altronds vi era possibilit che laeccezione contro il documento non si deducesse; ead ogni modo un danno patrimoniale si B arreca-to, ove altro non fosse, con la lite (3).Bensi a que-sto primo estremo vuol notarsi quel. predicato d' in.-debito. I1 creditore che con minaccie di grave maleinducesse il debitore a pagarlo potrebbe essere re-sponsabile di ragion fattasi ma non di estorsione.

    (1) Una dottrina radicalniente opposta prevale nella giu-risprudenza francese: P e l l e r i n colnlentnit.c de la lo idc s 18 auri l - 5 mai 1863 , pog. 223. In Francia si con-sidera ia estorsione coine consumala mediante la minaccia. evidente che in tale concetto questo sarebbe un delitto cheavrebbe la sua oggettivit giuridic a iiella libert individ uale,e noil nel dirilto di propriet. Pci francesi lo avere il col-pevole ottenuto o no la consegna desiderala non , come dico-no essi, c he una c i rcos tanza . A me sembra pi esatta la no-zione nostra. La lettera minatoria non susseguita da consesna'pub esaurir e la offesa alla libert personale, ma non esaurisce

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    al certo la lesione del diritto di proprieti . I1 colpevole hatentato d i estorcere, ma non ha ancora estorto. Convengoche il suo atto ha gi sparso il terrore nell' animo della vitti-ma, e sta be ne punirlo sotto questo punto di vista; ma non

    -Ione unaa ancora diminuito il di lei patrimonio. Per qual ra,'minaccia di morte indirizzata ad altri p er lettera si puniscemeno ch e una minaccia di m orte sottoposta alla condizionedi dar cento lir e? Il mio terrore pi grave nel primo casoche nel secondo, perch in quello non so come salvarmi dalpericolo della m orte minacciata; m ent re nel secondo s o ch ecol sacrifizio di cento lire mi pongo al sicuro e sono tran-quillo. Eppure si punisce pi severame nte il secondo caso delprimo, evidenle mente perch nel secondo caso oltre alla offesaalla libert si considera la lesione del diritto di propriet.Dunque il criterio essenziale della estorsione la lesione allaprop rieta , e iuch questa non consumata non consu-mato il delitto.

    (2) I civilisti ( O o sC i o Cofnmentaria ad responsa pvu-dentum colon. 928, l in. 34 ) esaminano se sia civilmentelecito ed obbligatorio il patto di dare denaro ad alcuno af-f i ~ c h on rubi; e si pronunziano per la negativa essendoinoneslo esiger denaro per far cib che dovrebbe farsi gra-tuitamente. In criminale si pu disputare se in colui che esigadenaro da altri m inacciando altrimenti di comnietter furtoa SU O darino si esaurisca un titolo di reato punibile analogoalla estorsione.

    (3) Questa soluzione trova conforto nel giudicato della Cor-te di Cassazione di Francia del di 6 febbraio 1813: vedasianche l O r i n art. 5541: n mi rimuovono i dubb i ch e sol-leva C h a v ea u thorie du code pnnl chnp. 6 0 , n. 3415.

    Nel secontlo estremo sta lo elccnonto intcnzioilnlcdel malcfizio; sul che deve notars i che niente b ne-cessario dinostrare nel coll~cvole a scria intenzione

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    - 07 -i3i esegz~ire la minaccia: ci B indifferente. Questoreato non desume la sua oggettivit dal pericolopersonale: ma dalla intimidazione come mezzo, edalla offesa alla proprieta come fine. Neppure alterale condizioni del reato la circostanza che vi si me-scoli un sentim ento di vendetta, uno spirito di par-tito, o simili.

    Nel terzo estremo la gravita del male minacciatocondizione che s' indica nella scienza gene rica-mente, lasciandone la apprezzazione alla prudenzadel legislatore o d el m agistrato. Bensi notasi che ilmale minacciato deve essere ingiwsto. Se un deru-bato o un marito minacciasse di morte il ladro olo adultero se non paga la indennitA, sarebb e (comeho detto) responsabile di ragion fattas i e non diestorsione, perch chiederebbe tal cosa che a s cre-de dovuta. Ma se minacciasse soltanto la querela,per quanto clnesta potesse rappresentare un male.grave, io non vi troverei 116 la ragion fattasi n laestorsione. Non la ragion fattasi perch non ha ani-iilo di o ffende re la giustizia chi m inaccia di ricor-rervi ; non la estorsione perch il male minacciatoA giusto. Qui per si P, elevato dubbio nella ipotesiche la somma richiesta come premio del silenziofosse ntagyio?-e di quella dovuta per le indennit,ed alcuni dissero d ie per il di pi vi sarebbe es torsio-ne . Io esiterei sempre a ravvisarvela perchb il maleclic si minaccia non cessa di essere un male giusto.

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    A questo proposito del male minacciato sorge ladifficolt pel caso speciale che si minacci la enilve-lazione di un seg?*eto.Pe r esempio B il complice cheminaccia denunciare il delitto; B la levatrice cheiiiinaccia di pubblicare la notizia del parto se nongli si d una somma. I1 caso B broccardico in fac-cia ai caratteri propri della estorsione. Ci peraltronon toglie che esso non meriti di essere contemplatodalle lcggi come fu fatto recentemente in Franciaad occasione delle riforme del 1863. In Fra ncia laestorsione che il codice Toscano prevede all'art. 393let. cc era colpita nel codice del 1810 con l'art. 400:e 1s estorsion e che il codice Toscano p revede al-1 art. 393 let. b era colpita dalP art. 305. Ma il casodella minaccia di pubblicare un delitto o un fattodiffainatorio riman eva scoperto, come lo rim ane ne icodici italiaiii. Nel 1863 il procurator generale C o r-d o u e n sostcnn e al corpo legislativo la proposizioneaddizionale cos concepita (1). Cl~iunque ol qnezzod i ~nina ccia critta o vef*bale i rivekuaioize o &m-putasione diffamatoi~ilaavr estorto o ieatccto diesto?*cere sia la consegna di fondi o valori, sicc lafirma o consegna d un foglio p o ~ ta n fe bbligicxione(ii.yosizioni o discarico, sar punito con la ca~-ceg~eda un anno a cinque anni e multa da 50 f?*anc?~irc 3000. Qriesto articolo fu saviamente adottato per-clik contemplava fatti crim inosi meritevoli senza dub-bio di repressione, e che la opinione l~ub blica vevagih segnalato fino al punto di creare il nome (li('lhmztnge pe r design are i med esimi: solttilito riiia

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    successiva circolare emanata dal guardasigilli av-verti che questo articolo non doveva estendersi aglioffesi che minacciassero denunciare il delitto patito.Una disputa s' impegn intorno al collocamento diquesto articolo, e parm i che fosse molto logico M. P i-c a r d quand o osservava che un a simile disposizionenon rispondeva esattamente alla figura della estor-sione. Egli per0 avrebb e voluto riferirla alle sc ~ o c -chef*ie,ma anche qui si sarebbe caduti in una ine-sattezza, perch il criterio essenziale della frode lo igzganszo in cui sia stata condotta ( o per via disperanze o per via di tim ori) la vittim a sicch ell:tdia nella credenza di non dar e ad uno scellerato.Propriamente un caso swi generis. Ci0 ricordauna osservazione che gi fece W i t t e v e e n ( d efurtispag. 70) il quale voleva che la estorsione do-vesse noverarsi tra i furti Zrnpq r i i per la ragioneche la con segna della cosa si fa dallo stesso pro-prietario : vale, soggiu ngeva egli, obiettare che Liconsegna si fa d eguito di un timore l'effetto delquale b di togliere il consenso ; erch anche il doloe lo inganno tolgono il consenso e ci nonostantetutli i criminalisti collocano la fro de e la scrocche-ria tra i furti improprii perch Ia consegna dellacosa B fatta da l proprietario : e con simile argomentosembra voler concludere che facesse mestiero o to-gliere le frodi dai farli improprii o riportarvi anchela estorsione. Ma tale argomento per quanto sottilenon esatto , percl-ib vi differenza fra chi da per8i?zqn?zno e chi d pese tz:mor.e: uesti mentre dh.vor-il-ebbe 9zon dure, e da soltanto a dispetto di cib chevorrebbe, per evitare il male: chi al contrario daper inganno ha ferma volont di dare, e alacre-VOL. V. 14

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    mente insiste in tale sua volont illuso da fallaciapparenze: cosicchb niente repugna che il possessosi consideri come trasferito nel secondo caso, e nonsi consideri come trasferito nel primo caso. Tornan-do alla lodata disposizione di Francia mi permettodi osservare che il nuovo articolo 400 avrebbe amio pare re mer itato che la persecuzione si rila-sciasse alla que rela dell'offeso. Sta bene che si pro-tegga la donna infelice dalla quale gente spudoratavogliono estorcer denaro minacciando disonorarlacol propalare le sue femminili fragilit. Ma se ilfatto di codesta minaccia si rende perseguitabile adazione pubblica, si viene a turbare la quiete dellefamiglie ed a conculcare quel sommo principio diconvenienza per cui oggid tutte le nazioni culterilasciano la persecuzione delle ingiurie, dello stup roe dcllo adulterio, alla balia dell' offeso.

    (1) Vedasi E l o y code d' udience pag. 101. E in ordinealla l a r p interpetrazione che ha gi ricevuto in Francia co-desto articolo notabile la decisione della Corte di Cassa-zioiie del 24 febbraio 1866 riferita nel giornale di M o r na r t . 8246. Annota M o r i n a questa decisione c he pe r l'anticagiurisprudenza di Francia quan do il fatto che si era minac-ciato di rivelare era ce ro non si considerava I' azione comepunibile ( Corte di Cassazione 11 novembre 1810, 19 setteni-b r e 1840, e 6 gennajo 3854) e quando invece era falso sipuniva come una scroccheria (Corte di Cassazione 20 mag-pio 1858- oitiers 14 settembre 1858). Questa seconda giu-risprudenza crederei che fosse applicabile tra noi e dovuuqueil caso speciale non B pravisto dalla legge, percb in fondo al-1' iirtifizio del colpevole essendovi la rrienzogiia, i caratteridella scroccheria vi si adatlano congruamente: vedasi lo stes-no M o r n a r t . 8489. Le leggi inglesi prevedono il caso spc-

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    ciale di estorsione consistenle nel minacciare un' accusa perdelitto infamante pel fine di ottenerne valori in premio di si-lenzio, e la puniscono con 1a.servit della pen a a v ita, o a tem-po ma non mai minore di tre anni: D a v i s The criminal lawpug. 5 6 , $. 47. Cos la estorsione venuta a parificarsi colal furto violento, dopoch la burglary anche accompagnalada ferite O da tentato omicidio non pi si volle punita con lapena di morte ina con la ser vit della pena in pe rpe tuo:D a v i s introdz~ctzionXI.

    R i c a t t o .

    I1 furto per r i c a t t o o con sequesiro B il fatto dicoloro che riducendo un uomo in propria balia lotengono prigioniero finchb non abbia ad essi pro-cacciato dalla famiglia una somma determ inata, pre-scrivendo ancora un termine allo sborso, e minw-ciando morte o mutilazioni in caso d'inobbedienza.Questa forma di reato sotto il punto di vista sto-rico porge occasione a diverse osservazioni. h in-tuitivo che la genesi della idea di questo delittorisale ad una costumanza della guerra legittima;ed i! ltr imitazione di un diritto riconosciuto daipubblicisti. Cessata la barbara usanza di uccidere iprigionieri di guerra e la semibarbara di farli schia-vi, invalsc l'uso di conservarli o per farne cambio,o per olytenere un prezzo di redenzione; e tale co-stunie (1 ) dura fino ai di nostri, ed B riconosciutoeonze lo esercizio di un diritto acquistato sui nemicifatti caitivi. Poco vi vuole a comprendere che mn-

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    snade feroci attuassero guerre speciali al solo finedi fare dei prigionieri: e le genti che vivevano suilittorali ebbero per parecchi secoli a tremare per leimprovvise incursioni dei corsari che scendevanofa r bottino di cose e di uomini. Ma anche clentroterr a si costituirono bande di masnadieri intenteallo esercizio di qu esta feroce speculazione; e finodai tempi r li Roma, se si ricordano le nefaste opere(lei pirati, si ricorclano ancora le orde dei ladron idi terra che facevano mestiero piratesco sul conti-nente. A costoro fu modernamente dato il nome dibriyu?~Ii,he ormai consacrato dall'uso per deno-tare le bande che esercitano il ricatto. La storia neltempo stesso ci dimostra che il brigantaggio piantaesotica in certe provincie e pianta indigena in al-tre, Nel napoletano e in qualche attiguo paese del-1 Italia centrale risale alle pi remote tradizioni, etuttavia si mantiene pur troppo : ma in altri paesidopo che fu estirpata la potenza dei Baroni (alcunidei quali nel medio evo si dilettavano a p e s t o com-8mercio, come si dilettavano a coniare false moneteed a rapire donne) esso divenne assai raro : n To-scana nel mio lungo esercizio non mai ne vidiesempio n udii farne ricordo da persona vivente,tranne come di casi eccezionali e rarissimi nelleMaremme ; i. tale che quando pochi anni acldietroad un giovine stordito prese vaghezza d' immagi-nare che a suo danno si fosse esercitato un ricattonelle vicinanze di Firenze fu universale la incredu-lita, e presto fu messa in chiaro la simrilazione. Ci6spiega il perch qu esta forma di furto non fossc:neppure preveduta dalle leggi toscane (2) nS clnlnuovo codice penale, rilasciandola sotto le generali

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    repressioni del furto violento ;mentre invece neglistati romani e napoletani furono e sono innumere-voli quanto fieri gli editti destinati a colpirlo (:33).Non ~ o g l i o i6 attribuire a diversitit di razze, o diabiti, o di cultura. In argom ento io parteggiopiuttosto per la dottiina di M o n t e s q u i e u, edattribuisco alle condizioni locali ci elle altri vor-rebbe apporre aIla indole de i popoli. L'uom o B sem-pre quale lo fa la situazione in cui nasce. Certa-mente le condizioni locali generano l'abito negl'iii-clividni, e l'abito si fa consuetudine nelle genti :mala prima genesi del male deriva dalle localith. Po-polate le campagne, togliete le immense foreste ecli luoghi dove possaiza annidarsi bande di armati etenersi in tranquilla custodia i loro prigionieri, e ill~r iga nta gg io parir& corno gli aniniali feroci so110scoinyiarsi in faccia alla coltivazione rlelle terr e. Fin-ch% vi saranno nelle provincie vaste solitudini ecovi inaccessibili, non mancheranno mai m alandriniper far ~ri l nido.

    (1 ) G r o t i u s dc j u r e belli l i b . 5 , c a p . 7 - e r t i u sco))tmentaliones vol. 1, tom. 1, pag. 178, dissertnt. de lylrosect. 2, S. l j r i a m a C h i diritto delle yenti toln. 8 ,puy. 58 - a t te1 le dtloit des gcns lom. 3, cl~clp.8 ,S. 1 6 3 - P i n h e i r o P e r r e i r a c o u rs d c d ro it pub licto1n. 2, pag. 100.

    (2) Ce s a r e B o r g h i nelle istiluzioni di diritlo criminaleche dettava in Pisa nel 1768 ( e che posseggo manoscritteper dono fattomene dal mio cliiarissimo amico prof. P i e t r OE l l e r o ) a pag. 244 cos parla di que sto reato - vi - lrecatto d quundo si nrrestu un uomo non solanietzlc i11casa o in ctllro luoyo abitato, ma anche nelle pub6liclbe

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    s t r ade pe r e s to rce rg l i dena ro ; e non ind ica nessuna l eggetoscana destinata specialmente a reprimerlo.(3) Rilevasi I' antica frequenza di quesla mala costumanzadagli innumerevoli editti pubblicati in proposito con inces-san te severit. Sono notevoli (o lt re le citate a S. 1674 n o t a )le prammatiche del 27 marzo 1563, 10 aprile 1572, 22 lu-glio 1583,21 marzo 1592,19 marzo 1596, 35 gennaio 1645e 12 giugno 1684, riportate da A l f e n o V a r i o nel le pru-gma t i cae reg n i neapo l i t nn i vo l. 1, tic. 76 . E p e r i bandiroiiiani pu consultarsi A l a foro cr iminale totn. 5, pcty. 101.

    Malgrado questa verit in tutti i tempi dove lainfausta usanza dei furti per ricaito si manife-stata, hanno i legislatori spiegato la pi energicaseverit. Certamente questa forma incute terrore,spaventa le famiglie, e dove alligna davv ero co-stringe alla emigrazione. Ma, se bene si guarda,questa forma di furto e sempre meno feroce emeno terribile di quella del ladrone che uccide ilpasseggiero per togliergli l' orologio od i panni. Ci0che d un particolare colore di nequizia a questoiatto e la costituzione delle bande, le quali postesiin aperta lotta con 1 autorit minacciano lo stessogoverno. Ma allora non siamo pi n ei term ini dimero furto per ricatto: siamo nei termini di veraguerra civile ; guerra sanguinosissima. Riparo aquesta non deve attendersi dal giure penale, madal cannone; d a i principii umani del diritto pe-nale devono succedere i principii del diritto diguerra; e di guerra che si pugna contro nemicoingiusto e feroce, il quale negando quartiere nonha ragione di aspettarlo.

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    Perci6 io non mi potei mai persuadere che lapresenza del brigantaggio in un paese fosse suffi-ciente ragione per temperare a rigore speciale uncodice punitivo, e farlo deflettere dalle regole fon-damentali del giusto. Bisogna, a mio parere, distin-guere il caso del vero e proprio brigantaggio, co-stituito con permanente organizzazione di bande ;ed il caso di un mero furto cori ricatto commessoda persone accidentalmente e precariamente con-gregate per quel fatto speciale. Nei primi terminisiamo sul terreno della vera guerra: ed amo me-glio accettare la sentenza ' inter umnu jwa siZentche insozzare i codici penali con disposizioni esor-bitanti e feroci. Nella guerra civile l'autorith prov-veda a sua posta secondo il bisogno. Le idee diese9npio e di difesa indiretta divengono pallide infaccia alla suprema necessit della difesa cii~qetta:non si apprende la possibile ripetizione di un ma-lefzio come niero calcolo di probabilit: siamo infaccia alla mano sovrastante di un' orda di nemiciordinati a battaglia contro tutte le propriet, con-tro tutte le vite: tutto allora diviene eccezionale,cos nelle procedure come nelle sanzioni penali; onpi trattasi di punire, ma di salvarci. Un codicepenale non pu occuparsi di cotesti casi: e quantosarebbe assurdo cercare in simili frangenti la re-golaritt dei procedimenti e il moderato calcolo dellerepressioni, altrettanto B assurdo chi vorrebbe dagliemergenti stessi trarre un tipo per gli ordinamentigeneraIi del rito o della penalit8. Quando per in-

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    vece del vero e proprio brigantaggio organizzatosi prevede soltanto qualche caso possibile di furtocon ricatto, torniamo sotto la libera dominazionedei principii giuridici, e secondo questi ripeto cheil furto per ricatto non B che una forma di furtoviolento : 1 uno e l' altro aggrediscono la liberta in-dividuale come mezzo di lucro, salvo che nel primola ofi'esa alla libert e pii pronunziata e protratta:1 uno e l' altro espongono a pericoli la sicurezzapersonale : ma se il furto con ricatto pu guardarsicmne una forma pi odiosa del furto violento or-dinario, entrambo per sono semp re al disotto dellatrocinio e devono punirsi meno.

    Qui pu elevarsi il dubbio se la coiisumazionedel reato di furto con ricatto debba trovarsi nelloinlprigionamento o nella consecuzione del premiodi redenzione. Certamente senza questo non sarebbeottenuto il fine dell' agente, e la lesione del dirittodi propriet non sarebbe perfetta: laonde finchb que-sto malefizio si mantiene nella classe dei furti (i),in tale ipotesi non pu aversi che un tentativo. Do-ve per si considerasse la libert individuale comeprevalente in faccia a certi modi di attacco al di-ritto di proprie tj, non troverei difficolt giuridicarhe si procedesse qui come nel latrocinia, il qeialetiensi per consumato con la uccisione quantunqueil lucro non siasi conseguito. Seguendo tale pensierobisognerebbe trasp orta re il malefizio in un' al tra clas-se , e contemplarlo piuttosto come un plagio qualifi-cato d d fine. h innegabile che la perdita del pre-

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    - 17 -ioio richiesto forse meno sensibile che no1 sianoi disagi e le angoscie terrib ili dello imprigionamento1 della rninaccia. E poi indifferente a questo reatoche il sequestro siasi operato in luogo aperto o inluogo chiuso e munito, purch adatto allo scopo.

    (1) Fr a i codici conteinpo ranei non ne trovo che contem-plino il ricatto trdnne il codice Napoletano del 1819 art . 408,n. 1, e il Gregoriano art. 354; i quali lo noverano nella classedei furti. Fra gli scrittori ch e contemplano ques ta forma direato sono a vedersi S a r n o pra xis crint. purs 1, cap. 11,91. 81, et seqq.- a r a v i t a itzstilztt. l ib . 1, S. 3, cap. 16- a s s a n o praxis cr im. lz'b. 1, cap. 18, n. 291 et seqq.- a y n a l d o obseruat. crim in. tom. 2, cnp. 14, n . 7 7 , etseqq.- Bo nf i n o in Dnnnin~.om . 2 , cap.23, n. 66- o s apra ais criqn. cap . 5, n . 22.

    T I T O L OVI.P i r a t e r i a .

    Cib che i briganti sono in terra, i pirati sono nelrnare; salvo che questi hanno pi vasto campo alleloro escursioni, e maggiore probabilit di sfuggirealle autorith sociali. Nella sostanza anc he la pira-teria k una forma di furto violento. Essa consistenello aggredire in mare un bastimei~ioper darviil sacco, od imprigio nare od uccidere le person e afine di lucro. La pirateria pu anche essa averedue forme. L' una permanente quando da una ciur-ma di nialmdrini siasi armata una nave onde cor-rere il mare e far proda sui bastimenti pi deboli

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    che si vengano ad incontrare. L'altra precaria quan-do la ciurma di una nave destinata ad altri fini siapprofitti dello acciden tale incontro di un bastimentopi debole e carico di ricchezze per aggredirlo emetterlo a ruba. Quando per la ciurma di una na-ve scendesse su qualche littorale per fare un sac-cheggio e poi riprendere il mare non crederei chequi si avesse il titolo di pi~ater ia(I) ma quello difurto violento.(1 ) V a n I n g e n de crim ine pirat icae. Li scri ttori in ge-

    nerale non noverano la pirateria fra i reati comuni; ma lacollocano fra le violazioni del diritto delle genti: Ca r m -g n a n i e l e~nenta$. 7 8 8 - l a c k s t o n e coment. on thelazos of Bngl and bool~ , chap. 5- i u l i a n i istituzio niu o l . 2 , g n g . 8 8 - P u c c i o n i s ag gi op ci g. 80 5- P e s s i n ntrnt lato d i pcnnt i t speciale S. 65, La maggior par te deicodici moderni non contemplano questo delitto facendoneargomento di leggi speciali. I1 codice Toscano per lo pre-vede all' art . 39 5, e lo colloca fra i furti violenti: il codicedelle Isole Ionie allyart . 525 fra i reati contro il pubblicocommercio; il Portoghese allya r t. 1 62 f ra i delitti che offen-dono lo stato in relazione alle nazioni straniere; il Brasilianoagli art. 82, 83, 8 4 fra i delitti co ntro la integrith della na-zione; lo Sp agnuolo agli art. 1 56 , 1 57 fra i delitti contro ilgius delle genti; il Napoletano all'art. 119 tra i reati controla sicurezza esterna dello Stato. I1 codice di Francia non locontempla; ma era previsto gi da antiche ordinanze specialie principalmente da quella del febbraio 1543, marzo 1584,1 febbraio 1650, 3 febbraio 1674; ria ssu nte poi nel!a ce-lebre ordinanza di Luigi XIV de l 1 agosto 1681 commen-tata da Va l i n : e pi m odernamente s i suppl alla lacunadi quel codice con la legge del 1 0 aprile 1825 intitolata,l o i p o u r la surete' de la navigat ion, e t du commerce ma-ritime : a u t e f e u i I l e le 'gislation criminel le ~n ar i t im e

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    pag. 515. In Ingliilterra niolle furono le leggi speciali dettateappositamente al fine di estirpare la pirateria sotto Gugliel-ni o 111 Giorgio I, e Giorgio IV, e finalmente sotto la ReginaTritloria il 17 luglio 1837 sui quali B a vedersi W o o l ryc ha treatisc o n the criminnl statutes o f 7 Will. 4 et 1 Vict.C. 84-91, pcig. 105.

    Della pi?*ute?*lai fece un titolo speciale nelle scuo-le per un motivo estrinseco. FinchB si tenn e comeassoluto ed impreteribile principio che il giure pe-nale non potesse estendere la sua forza oltre i li-miti del territorio, si vide che la pirateria avrebbeper cotesto principio ottenuto una patente (l' impu-nita; essendocli& ale delitto commettasi per lo yriin alto mare, dove la giurisdizione territoriale nonpuO spingere l'impero suo (1). Reprimere ed estir-pare i pirati era un bisogno sentito da tutti i po-poli per poco che avessero occasione di correre ilmare ; ed a tale bisogno er a necessario che da qua-lunque potenza fossero raggiunti costoro, si potessea danno loro esercitare la virt della legge senzaquestioni di competenza, e senza cercare se le navida loro depredate appartenevano alla bandiera dellanazione che aveva fatto cattura del pirata, o ad al-.tra nazione; n& se le aggressioni si erano consu-male in uno od in altro mare. A tal fine si costituilella pirateria un delitto eccezionale, si dettaronoregole che si dissero eccezionali in quanto alla giu-risdizione ST I~irati, e per dare un colore a questateorica si trov la formula che la pirateria fosse undelitto contro il gius delle genti, ossia contro il (li-ritto internazionale.

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    (1) Per breve studio che si faccia nelli scriltori i qualiposero la questione se una nazione abbia il diritto di p uni rei pirati che commisero le Icro ruberie in mari lontani, chiarosi scorge la idea di trovare in quel fdtto un delitto controil gius delle genti non essere stato che un mezzo termineper costituire uoa giurisdizione cosinopolita avverso cotestidelinquenti, Sudarono li scrittori e sottilizzarono per trovareil fondamento di sigatto diritto di punire. N 7 e n s fcle deEi-ctis a civibus extra civilat. succm conznlissis eortlmquepzlniendi ratione pay. 48 ) e C o s m a n fd e delict. eztrcLcir itat . fZnes com n~i ssis n g . 1 3 ) credettero trovarlo nella 'f inzione per la quale una nave con bandiera ( pe r esempio)italiana in qualunque mare veleggi si considera come unaprosecuzione del territorio rappresentato da quella bandiera.3fa questa dottrina spiega la competenza italiana nel caso cheil corsale abbia inalberato bandiera italiana o aggre dito naviche viaggiavano coo la nostra bandiera. Niente peraltro $iovaa giustificare la nostra compe tenza quando il pirata corr esseil mare con bandiera stranie ra ed abbia aggredito soltantonavi con bandiera straniera. V a n I n s e n f d i s s e ~ t . e cr i-mine pirnticae S. 3 ) e Va n W i j c k (de de l i c t i s ex t raregni terr i tor ium admiss is pag. 43) ed altri con la comuneafferrarono la formula della offesa al gius delle genti; laquale un' asserzione piuttosto che una dimosbrazione delprincipio che si cerca; ed inoltre lascia ingiustificato il casodi aggressione commessa da pirata ilaliano sopra vascelloitaliano, cosicch bisognereb be ven ire a concludere che lapirateria ora delitto contro il gius delle genti ed ora no.ii e m p e r f Welboeck va n Strafv orderi ng na ar desz;elfsbeginselen ontwihl~eld ol . 1 , pag. 84) trovb la (giurisdizionesufficientemente fondata nel fatto della cat tura del basti-mento pirala. BIa tale spiegazione B prepostera, percb lacattura i: gih in s stessa un esercizio di giurisdizione il qualeIia bisogno di un principio precedente che lo giustifichi. Siaccetli la dottrina della estraterrit orialit del giure penalesulle pi larghe sue basi, e le difficolth spariscono . Esse ces-

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    sano eziandio se s i accetta la estraterritoriaiil sul principiadella necessifd suppletiva, in quanto il diritb di giudicarei fatti esteri prenda radice dalla impoten za O vera O presuntain cui versano le altre nazi oni a punire i l colpevole.

    Questa formula ove da noi si fosse accettata ciavrebbe condotto a togliere la pirateria dalla pre-sente classe ed a serbarne la trattazione fra queidelitti sociali che si dicono contro il gius delle genti.Ma da un lato i princip ii della estra territo rialita delgiure penale si sono venuti sempre pi allargando,e si allargheranno anco ra in faccia al bisogno dellauniversale repressione dei reati, ed in faccia allacrescente fratellanza dei popoli. DaU' altro lato ionon so persuadermi che siavi bisogno d' istituzionipolitiche per ravvisa re un delitto nella pirateria, conla quale si oltraggia, B vero, la bandiera della n*zione a cui appartiene la nave aggredita, ma pisostaiizialmente si manom ettono d iritti individuali iquali esistono senza bisogno d'istituzioni politiche.E da avvertirsi inoltre che la formula delitto controil gius delle gelzti rimarrebbe incompleta, ed anziinesatta, quando il pirata avesse invaso una navedella propria nazione. Ci intuitho.

    Con tutta esattezza pertanto il codice Toscano al-1 art. 395 ha, collocato la pirateria tra i d$kitti con-tro la proprietb, e l' ha punita come furto violento ;e come latrocinio quando cUa &aia acmrnpagnata da

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    - 22-strage di nomini. Il codice Sardo non fece menzionedi questo reato. Laonde P u c c i o n i ( Coii~zgnent.vol. 5,pag. g50) suppone che sia preveduto d a leggispeciali: e di fatti in Piemonte B previsto dalla re-gia patente di Carlo Felice del 13 gennaio 1827.

    Fino ai nostri giorni si conosciuta una p irateriaillegttinba e criminosa, ed una pirateria bgt t i~~zn.Questa si ha quando una nazione venuta a gu erracon u n'alt ra concede delle paten ti di corsaleggio adei privati che armano a loro spese una nave sottola b andiera della nazione concedente per corr ere ilmare e far preda sui bastimenti di bandiera nemi-ca. Questo costume si radic sul principio di giuropubblico che in tempo cli guerra fosse lecito fareal nemico tutto il male possibile. La odierna civiltacondusse peraltro a considerare che con le letterepatenti si offendevano i diritti d' individui innocenti,e si abituavano i propri sudd iti ai ladroneggi. Laoli-de nel trattato di Parigi del 16 aprile 1856 si sta-bili I' abolizione di quest' uso anche in tempo diguerra. A quel trattato aderirono parecchie nazionidi Europa, e presto giova sperare che vi aderirannoanche le altre. I ruderi dell'antica barbarie devoilopoco a poco scompnrire dalla superficie del globo.

    Ma quali sono i crite rii essenzia li dclla I~ir.nteri'3Cib iinporta sia ricercato per determinare il rno-mento della co~isrimazionc i questo malefizio e di-

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    stinguere il delitto tentato dal delitto perfetto. Adavere la pirateria consumata sar egli necessarioche il corsale abbia di fatto aggredito un qualchevascello e fatto preda a suo danno? Se nell' aggres-sione incontr forze maggiori e fu respinto senzaconseguire preda nessuna si avr egli una pirateriatentata '?Si avr una pirateria tentata, una pirate-ria consumata, o soltanto una preparazione ( I ) , seil capitano gi con la nave armata erasi dato acorrere in mare con la verificata intenzione di ag-gredire il primo vascello che gli cadesse incontro;ma venne invece catturato egli stesso prima cheavesse dato principio ad alcuna aggressione? Anchequesta volta la soluzione di dubbi siffatti altrettantogravi quanto importanti dipende dallo stabilire lavera oggettivitb giuridica di questo maleflzio, e con-seguentemente la classe alla quale vuole essere ri-ferito. Se la pirateria si colloca tra i furti qualifi-cati dal rnezso ( o se vuolsi dal luogo) intuitivoche il delitto non pu dirsi mai consumato finchenon B posta la mano sulla roba altrui, sia con lo im-possessarsi del carico, sia col catturare la nave, ri-corclando per che se fu consumato omicidio si ripro-duce la teorica del latrocinio (S. 1100) che si con-suma con la uccisione quando fu commessa a finedi lucro. Se iritrece la pirateria si colloca fra i de-litti contro il gius delle genti, o contro la sicurezzaesterna dello Stato, o comunque fr a i delitti sociali,si riproduce la teorica relativa a qucst'ordine didelitti in proposito del tentativo; c poich il giusdelle genti gi&offeso, q gi compromessa la si-curezza esterna col semplice armare una nave, ecnrrcre il mare a fine di preda, nie discende che si

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    - 24 -abbia in ci la pirateria consuniata anche pr ima cl iogni effettuata aggressione, o consecuzione (li lu-cro. Ed allora in questa seconda ipotesi lo aggre-dimento ed il furto non divengono secondo il lin-guaggio della scuola francese che circoslanze del:delitto, e il linguaggio nostro ci*iterii neis.rc?*cctovi.(1) Il codice Ionio all'ar t. e segg. prevede questi duh-

    bi e stabilisce d ifferentk pene speciali secon do i casi.

    Anche in questo reato la quantitd deZ tolto non d' importanza come criterio misuratore, giusta ilprincipio generale da cui s'informano tutti i furtiqualificati da violenza contro le persone. Possonovalutarsi come tale le pi o meno gravi lesioni per-sonali recate allo ecluipaggio aggredito :non la stragedi uomini, perchb questa facendo mu tar classe e ti-tolo al nialefizio diviene crilef-ioesse~zsic6Zedcl la-trocinio anzichb criterio misuratore della pirateria.Tale eventualitA peraltro vuol essere tenuta a cal-colo clal legislatore per non elevare la repressionedi questo malefizio fino alla pena suprema trannequando convertasi in omiciclio qualificato dal fine.Questa verit si B bene compresa ed applicata dal-1'art. 395 del codice penale Toscano ; e ci per Icanaloghe ragioni che ho esposto al 5. 2118 in pro-posito del furto violento. Parve a taluno ctoversi di-stinguer e nella pirateria secondo che (lessa erasiesercitata o contro nave di bandiera nazionale, ocontro nave di bandiera e stera ; ma nello stato (liodierna civilt non parmi si debba tenere graIl conto

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    aire, ma il governo non d patente, il nemico che catturai1 corsale lo pub giudicare come colpevole di pirateria. Delresto anche P a Ch e c o f l. C. pag. 113 ) disa pprova il co-stume delle patenti di corsa perchb non danneggiano tantoil governo nemico, quanto i sudditi innocenti, e perchk torna-no a benefizio di avventurieri anche stranieri che si danno :ttale speculazione non per lo zelo di ajutarci, ma per aviditi diguadagno. Lo disapprova pure F e r r a o f theo7.i~ o direi topena1 portuguez vol. 4 , pag. 267 ) coniutando V a l i n f t rai -t des prises cap. 1 , 3 . 6 ) e osserva che il commercio t!cosmopolita, e che la corsa rovina anche il comm ercio diquelle nazioni oon cui non siam o in guerra, e ne pre nd eoccasione a notare la incoerenza della odierna civilt cliepunisce il furto a danno dello straniero commesso in terrae non lo punisce in mare ; he proibisce i duelli, e dichiaralegittime le guerre; che proclama la inviolabilil della vitauman a, e mantiene la pena di m orte.

    T I T O L O VII.R a p i n a .

    La benignit dei pratici 'dette origino anche altitolo d i rapina come specialitti. (2 ) distinta dal furtoviolento, Quando si manteneva nelle leggi la esor-bitanza di punire di morte il furto violento dovevabene cercarsi di restringere con ogni modo di erme-neutica legale la nozione di questo titolo. Fu av-vertito che il legidatore col minacciare la mortecontro il ladro violento aveva inteso a proteggere,piii ch e la propriet, la persona del proprietario :da ci se ne indusse con buona logica che il titolo

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    - 27 -di furto violento richiedesse come estremo neccs-sario per parte del ladro lo esercizio della sua forzasulla perqsona e non sulla ~oOcc oltanto. Si configurbquindi il caso di clii violentemente avesse strappato(li mano del possessore o di dosso (2) a lui 1 oggettoagvgnato senza usare violenza morale sopra lui esenza portare la mano sopra il suo corpo. Qui, sidisse, non intervenne violenza esercitata suU' uomo :non corre dunque la ragione della se-creritk dellalegge: on quadra a questo fatto il titolo di furtoviolento, bisogna dargli altro nome, e pena inferio-re; e fu detto ~*upifzu.

    (1) Sembra infatti che anche nel giure romano Ic parolernpinn, rciptorcs si usassero pron~iscuamenteper designareil furto e il ladro violento: V u l t e j o in Ins ti t . til. de bo-nis v i rclptis i n princ. n. 5 - 1 a t t h e o de criniinibuslib. 47, t i l . 2, cap. 1 , n. 1, pag. 60 - ri l v i n o l cz iconjuridicul~a,verbo rapinn - C h W a r z e dissert . de cri -nzi?ze rapincw pcty. 5 ; ove con grande erudizionc tratteggiai tre diversi stadi pei quali passb nel giure roman o la dot-trina della rapina. Che anzi sotto la rapina richiamava an-ch e la violenza usata contro i ripari ; uantunque distingues-se dalla rapin a la estorsione : l . 14 , Sj. 12, ff . qzcod nletnsccrussa. Anche nella generalitu degli intcrpe tri si adopera liivoce rapina promiscuamcnlc a d esignare i varii furti violenti :I V i t t t v e e n de f ir tz ' spag. 9 - B o c e r o clisputul. vol. 1 ,cluss. 4 , dispul. 1 , ? t. 200 cl seqq. - c i n 11a r d rliss. deve ru i~ ld ol c npiizrre - l o o p dissert. rle rcipinn pag. 5-S t r a a l m n n rlissert, rle r(~plorib16s ag. 15 - e n n e-m a n n diascrt. de cuzcs.is poenclm rctpincce cnpitulent haudnzitiqci~&tibus,h. l.? di frilto C a r p z v o fpraclica para 2,quaest. 9 0 , n. 8 ) e P u t t m a n n f a d u e r s a r i o r ~ ~ nol . 2 ,cap. 24, pag. 18 2 j insegnano chc la rapina e la roD6ariagerrnanica possono tenersi come sinonimi. Anche nella Co-

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    cosa, e nel diritto di proprieth si esaurisce tutta laoggettivit giuridica del maleflzio. La rapina b piut-tosto una forma pi odiosa del furto commesso allapresenza del proprietario, e la odiosit risulta dallaaudacia maggiore cli toglier la roba non solo sottoi suoi occhi, m a anche di dosso a lui o dalle suemani (2).Ma quando si dice violerlzza sopra le cosenon s' intende gi di escludere la violenza ~zedia-tufnente patita dalla persona: anzi sta in questo ilvero criterio essenziale della rapina. Senza ci siTra incontro ad una intollerabile confusione d' ideeper la quale tutti i furti con destrezza divengonorapin e: e ci b assurdo. Infa tti nel furto con de-strezza si trae la roba di dosso al proprietario eci non si pu fare senza usare forza fisica cioviolenza sopra la cosa. La vis ia ves b quasi gene-rale in tutti i furti, perchb nessuna cosa si pu con-trettare senza usare forza sopra di lei, salvo il casodi far to di animali che il ladro abbia indotto conallettamenti a seguirlo . I1 vepo concetto clella rap inasta dunque in questo che la cosa siasi rapita di dossoal proprietario senza usare vioZen$a divetta sopradi lui, e usando soltanto violenza sopra la cosa, ma(purche intenclasi bene) la violenza del ladro SIASIUSATA A VINCERE MEDIATAMENTE LA FORZA FISICAD E L PROPRIETARIO CH E WOLE RITENERE LA COSA.Qui sta la vera essenza costitutiva della rapina.Bisogna che il laclro non abbia portato la mano sul-la persona del proprietario; altrimenti furto vio-lento: ma bisogna che il propiiietario abbia usato otentato di usare la forza propria per ritenere la co-sa, e che questa forza sia stata vinta dalla forza

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    del ladro; altrimenti furto con dest~ezwu, sti-mo erroneo (3) confondere le due ipotesi.(1) Questa nozione del crimin e di ra pina incontrastabile

    in faccia al codice e giurisprudenza toscana : F o r t i conclzt-s ioni pag. 190 - nnal i Toscani XVI I , 1, 404. Sembraper che altrove s9 intenda diversamente: per esempio dai$S . 190, 191 del codice Austriaco. Vedasi He r b s t decis.fondament. dell'i. R. Suprenta Corte d i g ius t izia png. 51.Un giudicato del trib unale di ap pello di Verona del 31 gen-naio 1867 applic il titolo di gwapina ad un tal Gern ldon i cheaveva di notte e nella pubblica strada gettato un uomo a terracon una fortissima spinta pe r di dietro e poi gli av ev a toltoil mantello. Qui la violenza essendo caduta sulla personcfprima ch e sulla cosa noi non avrem mo trovato il titolo dirapina ma que llo pi gra ve di fu rto violento. La nozione diquesti due titoli semb ra variar e affatto nel codice Austriacoed in altri. Ma io credo c he la nozione no slra sia pi con-forme ai principii di ragione. Del resto poichb Iio accennatoalla riozione specialissima che d della rapina il codice Au-striaco dirb pure che per la locuzione del S/ . 1 9 0 sortaf ra i commentatori di quel codice e nella relativa giurispru-denza grave disputa in ordine all'attentato. Sostenendosi cheil reato di rapina si consumi col solo uso della violenza an-corch non siasi ottenuto lo impossessamento della cosa al-trui (H e r b s t Manuale de l d i r i t to pena le aus t r i ac o vol . 1,pag. 334 - r u h W a l d J fanua le par te 1, pay. 182) si fatta questione se rimanesse possibile la punizione dell'at-tentato. Ma tale questione si risolve i n un proble ma pi ge-nerale; cio se nei del it~i orm ali si possa ave re attentatopunibile, e su cib h o gi altrove (S . 376) manifestato larnia opinione in senso affermativo. Altro dire clie un de-litto /'ormale abbias i come consum ato, quando B esauri ta1' azione quantunque senza 1' effetto voluto, altro dire che delitti formali non ammettano in loro stessi possibilit8 diattentato punibile quando 1' azione B incominciata ma non

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    esaurita. Appo noi peraltro cos nella rapina come nel furtoviolento, la consumazione non si riconosce che nello impos-sessamento della cosa che si disegnava sottrarre.

    (2) In tem a di rapina si esamin la questione se sia talel' atto di chi venuto a rissa con altri gli strap pi da dossonella lotta un qualche oggetto portandolo seco quasi cometrofeo :M u l l e r prom ftuarium , verbo uis, n. 6- e y s e rmcditat. in pandeetas spec. 592, med. 1 , 2 : e il fatto dichi parimente in u na ris sa abbia portato via lo stile al-1' avversario. Questi ed altri consimili dubbi si risolvono colprincipio che il furto in tutte q uante le su e forme deveavere per criterio essenziale 1 animo di lucrare.

    (3) Di tale e rro re vidi doloroso esempio ne l vero detto diuna giuria. Un giovinastro avvicin un viandante sotto il pre-testo di chiedergli 1' ore, ed intanto gli prese il portafoglio(dove era poco pi di venti lire) dal taschino della suasottoveste dalla quale sporgeva, e via rapidamente fuggi. I1proprietario non fece atto di resistenza; ei non si accorsedel furto che quando il mariuolo fuggiva. Era un vero furtocon destrezza. Ma ai ~i u r a l i u domandato se fosse rapinae risposero che s i; e fu un falsodetto ingiustificabib. Madi questo errore non ne do colpa ai giurati i quali pove-retti non erano i i i grado di cap ire la sottilissima nozionedella rapina. La colpa B della legge la quale dando la de-finizione del titolo alla giuria, pretende insensatamente che1 artigiano od un geometra decidano astrusi problemi didiritto penale. La colpa E del modo inavvertentemente sub-dolo con cui si pongono le questioni ai giurati. Fu diman-dato a quei giurati se il giudicabile per portar via quel por-tafoglio usasse violenza sopra la cosa, e i giurati risposeroche s. Bella forza! Essi non potevano rispon dere diversa-mente. Ogni borsajuolo si traduca alle Assise per rapin a epoi si dimandi ai giurati se il borsajuolo per rapirmi il faz-zoletto di tasca essassc violenza sopra il fazzoletto. Qualun-que giurato dovr risponder di si, perchb senza una vi8 SO -pra il fazzoletto questo non andava dietro al borsajuolo. Non

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    - 32 -sar ebb e pi dunqu e possibile il titolo di furto con destrezz apereh il furto con destrezza ha per estremo (S . 2116 )che la cosa sia tolta di dosso al proprietario; e seinpre pertorla a lui di dosso necessario u s a r e f o r ~ ~o p r a la co -s a ; e sempre quel toglimento avviene contro la volont delproprietario. Doveva descriv ersi nella ques lione il fatto, eportarsi alla Corte la definizione dei titolo. La questionecos posta da un magistrato dotto nella legge si sarebbedetto un tranello teso alla giuria s e lo fosse sta to malizio-samente, ma poich non lo fu bisogna deplorarla come unadisavvertenza, Se que l viandante avess e tra tto f uori 1' orioloper dir l 'or e al malandrino, e questi avesse portato la manosul17 oriolo e c on la sua forza vinta la forza di quello ch elo riteneva, questa si che sarebb e stata rapina, ancorch nonfosse avvenuto strappo della catena n p r o l t r n g u t o conflittodi forze. llln il contZitto d e l l e d u e f o r z e indispensabileche a l m e n o p e r irn m o m e n t o vi sia, perchh possa sor ger eil titolo di rapina. Cib E chiaro pei dettati di rasione. Ma i:chiaro eziandio nel testo del codice Toscano poich vuoleinnanzi tutto la violenza, e la violenza esso ha definito al-l' art. 392; e la violenza non pub esiste re senza la coa-zione della pe rso na: e coazione non pub esiste re quand oil proprietario ben lungi dal resistere neppure si accorge nelmomento dell' azione di cib che si fa a danno suo. Allro prcstcnzere che conoscendo ci egli avr ebb e resistito; altro dire c he egli abbia fatlo una resistenza qualun que che siastata vinta dalla forza del ladro usata m e d i a t a m e n t e sullacosa stessa involata. La distinzione non ammette dubbio.

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    F u r t o c o n e f f r a z i o n e .

    La violenza non caduta sulla person a del proprie-tario ne sulla cosa rubata qualifica il furto quandocade sopra quei ripari che .il padrone aveva dispo-sto a difesa delle cose sue. E su quelle la violenzasi esercita tanto se si rompa pe r giung ere a pren-dere le cose custdite (lo che fa sorgere il titolodi effrazione) quanto se si superino con altri modispeciali (lo che fa so rgere il titolo di sca lum nto ochiave falsa cho vedremo tra poco) ; e tutte le le-gislazioni (1) hanno guardato con odio particolarecodesti mezzi.

    (1) Appo noi nessuno dubita che il furto commesso cuneffrazione debba guardarsi come qualificato per causa dellaviolenza. Ma su ci vi stato altrove aperta discordia. Lonegb senza esitazione C a r p z o v i o nella pruclicu pars 2,qlmest, 79 poscia nella sua jurisprudsntia pnrs. 4, cola-stit. 32, d$ 12 riconobbe la qualifica per il giure comune,ma la di s e tolta per diritto sassonico ; o neg I< l e i n s c r o de G r o l l m a n n tutte le volte che il ladro bench: usasse li1eErazione o scalata non era munito dO armi : o neg Q u i-s t o p tutte le volte che la sca lata o la effrazione non ca-dessero sul luogo abitato. Lo allermarono invece F e u e r-b a ch , ed E r h a r d , ma un fatto che nella pratica ale-manna fu prevalente la negativa cosi per 1 autorit d iC a r p z O v io , come per la tendenza alla mitezza: rna IUoccasione del dissenso fu tutta originata dal linguaggio delle

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    - 34 -Jegislazioni germaniche. La Carolina (art. 169 j conle ho no-tato a . 219, nella veduta di lasciare una certa 1nrghezz:talla pratica ed allo svolgimento della dottrina si ast enn e daogni minuta descrizione delle qualifiche desun te dal i ~ ~ o d onel furto, e le indicb con la formula generale di firrli pe-ricolosi. Formula analoga fu adottata dalla Costituzione Sas-sonica ( p a r s 4, consf . 32 . Di qui nacque in Germania oc-casione di gravi dispute, perchk portata innanzi la idea delpericolo restava dubbio se si fosse voluto guardare al pe-ricolo delle propriet o al pericolo delle persone: lo cheavreb be fatto primeggiare un elemento distinto dal diritto dipropriet rea le, quello cio della pro priet personale: e poi-ch in certe condizioni poteva la effrazione concorrere senzache ne sorgesse pericolo per la persona del proprietariodovette perci impugnarsi spesso cotcsta qualifica dove laeffrazione non aveva a niente esposto la si cure zza persona-le. Ma la scieoza odierna ha cosiruito la aggr avan te sopraconsiderazioni tutte intrinseche al diritto di propriet, e suoleprendere di mira il maggiore o minor pericolo delle cosesenza avere a questo punto nien te riguardo ai rischi perso-nali del proprietario che be ne contenipia in altre qualifiche.E il pericolo della cosa cresce sempre tostochb il furto Scommesso con tali mezzi che superino i ripari coi quali ilproprietario aveva protetto la roba sua dalla mano del ladro,perch con ci si minora la potenza della difesa priva ta; siaccresce lo allarme, e lo allarme cresciuto esige una repres-sione maggiore a restaurare la opinione della sicurezza. Que-sto b il vero principio da cui s'informano le qualifiche delloscasso, scalame nto, e chiav e falsa. Non s i ha in cib rispettoalcuno ai rischi che possa aver corso o no la persona, ma airischi maggiori che in faccia a cotesto genere di ladr i corronole propriet, non bastando a salvarle le migliori custodie etutte le diligenze adoperate dai proprietari.

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    La ragione della aggravante non sta qui nel dan-no recato alle cose rotte. I1 concetto deila qualifica tutto politico, e procede dalla mera conteinplazionedel danno mediato :perch cluanto maggiori sono gliostacoli superati dal ladro tanto pii1 rispetto allaaudacia sua decresce la potenza della difesa priva-ta. In faccia ad un furto comrnesso su cosa lasciataal17aperto molti proprie tarii possono trancluillizzarsicol dire, io custodir meglio le cose mie :ma quan-do gli usci sono stati atterrati o le mura traforate,o le casse sforzate, il privato non trova piii nei pro-pri mezzi una tutela che valga a proteggere la suaroba ; d il timore della ripetizione pi intenso e pii1diffuso dimanda dalla difesa pubblica una energiapiu gagliarda. Tale essendo la ragione della aggra-vante, che gi intraveduta anche dai giureconsultiromani (1) 8 oggi prevalente appo i penalisti italiani,ne sorgono due conseguenze che completano la no-zione della medesima.

    (1) GiB notai sopra (S . 2024 nota 2) che i roniani nonsolo consideravano conie pi odioso il furto con effrazione,ma davano eziandio il nome speciale ora di derec tar i i oradi vecticularii a coloro ohe rubavano con tal mezzo: Me-n a g i o antocdtates cap. 3 9 , verbo derec tar i i - o s s i oelymologicon, verbo derectarii - < i r s C li b a u n i disserl .de dercctarr'a's. S. 2155.

    La prima si P, che per avere efl3aaione o scassobisogna che la violenza siasi esercitata sopra le cose

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    destinate alla difesa della proprieti. Nessuno pensi1che la qualifica di effrazione ricorra in chi nel ru-bare abbia spezzato i mobili che ha incontrato perla casa, o sia che egli lo abbia fatto inavvertente-mente, o pe r dispetto, o per altro ( i ) fine r~ualunclue.(1) La rottura deve esser fatta a fine il i rubare , altri-

    menti non qualifica il furto che per avventura siasi an-che coctemporaneamente commesso ; . 22, f f . tle fitrlis -T i i u s d z jure privuto lib. 4 , tit. 12, S. 5.

    Neppure si ha la effrazione quando il furto siacaduto sulla cosa stessa destinata ala custodia dialtri oggetti. Colui che abbia divelto dal muro unttinferriata per introdursi nella casa a rubare reodi furto con scasso: ma non lo chi abbia diveltoquella inferriata per rubare la inferriata medesi-ma (1). Del pari chi rompa un baule per impadro-nirsi del contenuto sar reo di furto con scasso, manon lo sarh chi rubi lo intero baule quantunqueposteriormente lo rompa per prendere il contenuto,e lo getti anche via (2).Al momento che il forziereentrato nel compendio delle cose sottratte, la rot-tura della cosa sottratta non pu mai costituire 1%effrazione che deve e ssere un mezzo pe r sottrarre.

    (1) Clie la rottura della cosa ruba ta non constituiscaef raz ione atta a qualificare il furto gi si era insegnatonella veccliia pratica : G r a n t z tle defensione reovctl)bpag. 513, n. 221 ; ars 2, pny. 24, n. 1 et seqq. E in pro-posito di chi ave sse sforzato un liscio per r uba re l' iiscio

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    - 37 -slesso lo insegnarono Ca r p z o v i o p r a c t i c a q u a e s t . 79,12. 61, e I< r e s s c o s i m e n t a t i o in a r t . 1 5 9 , const. C a r o l i n a e ,$. 5, n o t . 2, i n fin.

    (2) Cos fu giudicato in precisi termini dalla Corte Regiadi Firenze il 1 6 giiigno 1841 . In faccia alla giurisprudenzadi Francia si and per diversa via. L' art . 395 di quel CO-dice esigendo che lo scasso esterno sia commesso p e r 51a-t r o d z t r s i a rubare, se ne dedusse che quando il ladro si eraintrodotto in una casa aQerta, e poscia do po av er p reso ciche a lui piaceva era stato per la sopravvenuta chiusuradell ' uscio nella necessiti di romperlo per di dentro ond eevadere, i l furto non era accompagnato da scasso: L a v a ld u u o l . pay. 12 1, 122 . illa in quanto allo scasso interno1' art. 396 letteralmente previdc il caso clie invece di roni-pere sul luogo i l niobile chiuso si forse port3to via tale quale,e solo poster iorn~ ente i fosse rotto pe r pren dere il conte-nuto e stabil c he anch e questo fatto costituisse la qualificadello scasso. Gli articoli 617 e 61 8 del codice Sardo avendoin questa parte copiato le disposizioni del codice Francesediviene applicabile la relativa giurisprudenza; e su ci nonfu fatta innovazione dal codice Sardo Napoletano. Ma dovenon sia quella espressa previsione del diritto positivo che I?nel codice Sard o e Francese, la rottura del baule portato viaintero e operata di poi non pu costituire effrazione; e ci:) bene sostenibile anche in faccia iil codice Toscano. Per iprineipii generali un fiirto non pu essere qualificato pe runa circostanza che sopraggiunga d o p o l a s u a c o ns u n za -z i o n e . Allora diventa u s o d e l l a c osr c r u b a l a . Scientificamenteci si pu entrare con la idea della ~ o t t ? ~ a z i o n cornji lessna filz e d i r o m p e r e ; ma in mancanza di un dettato positivoquesta idea non approda perch il d is eg n o d i r o a p e v e nonequivale alla rottura richiesta dalla leage come concolriitantoal furto. La Cassazione di Francia il 14 dcceinbre 1859 hilspinto il rigore fino al punto di dicliiarare qualificato pereffrazione il furto di una cassctta chiusa, quantunque quandoessa fu riiolta al ladro non si fosse a ncora da lui rendut a

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    aperta. Questa dottrina che conseguente al principio dellapariEcazione del tentativo fu per censurata in Francia com econtraria alla lettera dell' art. 39 6 che richiede la eff razioneeseguita. Circa alla nozione dello scasso S notevole una dif-ferenza che intercede fra il codice Toscano (art . 5 8 1) e ilcodice Sardo (art. 618). Per il primo la rottura del conti-nente fatta a fine di rub are il contenuto qualifica se mp re ilfurto quantunque il mobile rotto fosse trovalo dal ladro fu o r idella casa del possessore. A l contrario per la chiara letteradel codice Sardo la rottura di un mobile quantu nqu e forte-niente chiuso non costituisce effrazione se quel mobile fu dalladro rotto quando era caduto in sua mano in luogo aperto.Cib fu anche deciso recentemente dalla Cassazione di Mi-lano con suo giudicato del 19 marzo 1 86 5 nei termini diiin facchino che per via sforz un baule consegnatogli pertrasportarlo altrove. Vedasi la nota a S. 2201.

    Per i medesimi principii non B effrazione quali-ficatrice deI furto qualunque rottura della cosa sot-tratta, anche commessa durante la contrettazione eper facilitare la medesima, ed anche quando senzatale rottura fosse impossibile la asportazione. Altri-menti bisognerebbe dire che chi ha reciso un alberoper rubarlo B reo di furto con effrazione, perche iltaglio dell' albero e ra mezzo indispensabile a portarlovia. Ma la adesione dell' oggetto asportato alle altresue parti rimaste non e ra opera del proprietario desti-nata alla difesa di quella prop rieti: non stato rottoO superato un r i p ~ prcordinato ad impedire lasottrazione; B stata rotta la stessa cosa sottratta (1).

    (1) Coerente a questi principii fu i l giudicato della Cortedi Liege del 7 magglo 1845: Pas ic~ is ic elge 1846, pag. 44 .

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    Ugualmente vuole essere notato che la effrazionenon deve caclere sulle cose destinate soltanto allaczcstodic~,all'o~*fzu'~?ze.fito, al servisio dell' oggettosottratto per la sua speciale condizione, ma devecadere sulle cose destinate alla clifesu della roba.Cosi chi rompa un anello per estrarre la gemmache sola volle rubare, non commette effrazione. Diquesta distinzione io feci un uso speciale in un casonotabile. In un bastimento carico di lsotti di rhumdcuni marinai avevano praticato un foro in una diqueUe botti e ne avevano estratto alcuni fiaschi delliquido contenuto. Furono dal publ~licoMinistero tra-dotti come colpevoli di furto con effrazione. Ma iorisposi che le T~ottinon sono ripari dei quali si cir-concli la proprietk per remuoverne la mano del la-dro: sono continenti indispensabili alla custodia delliquido, ecl a.Ua rottura di tali oggetti non si adattala idea di una difesa della proprietc'~ enduta inutiledalla violenza dei ladri. La Corte Regia di Zuccafece plauso al sistema della difesa (i).

    (1) Anlzali Toscani XVXI, 1, 570. NB si consider come~a lu ta bi le a circostanza che le botti fossero sigillate ai loronatura li orifizi. Il codice Toscano non s emb ra tener contodella rotturtc dei siyilli come circostanz;~ ualificatrice delfurto, E difiitti i l proprietario non ??pone i sigilli ad unachiusura per difendere la r o b a c d g n u t a e irnpedirne loaccesso alla mano del ladro, ina soltanto per riconoscere poise B stato o no conimesso un furto a suo clanno. Quandope r a ltro si. trattas se d i sigilli apposti por orditic dcll'iiulo-rit il co$ice Sardo per lo espresse disporjizio~ii ell'art. 297

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    - 40 -(che riproduzione della giurisprudenza di Francia : B l a n-c h e qun t r idme tz tde pag. 250) vi troverebbe il furto coneffrazione. Le Corti toscane fecero posteriorm ente una di-s l inzione fra cont inent i che hanno la sola dest in azio ne d icontenere e conlinenli che hanno la destinazione duplicedi contenere e di difendere: An na li Toscani XX , 1, 687;giudicalo della Corte C& Cassazione di Firenze del 9 set-tembre 1858.

    La seconda conseguenza che discende spontaneadalla ragione di questa aggravante si b che i riparispezzati debbano presentare una certa soliclita. Untempo si tento d' insinuare la dottrina che per ave-re lo scasso occorresse si fosse fatto uso di stru-menti, n bastasse lo avere infranto un riparo colmezzo della sola fbrza muscolare. Ma con questadottrina il criterio (1) rendevasi troppo eventuale,essendovi uomini di s robuste mem bra da sp ezzarecon la nuda niano i pi saldi rip ar i; cosicchb 10essere pi o meno punito il ladro sarebbe dipesodalla. maggiore o minore debolezza delle sue braccia.Laonde prevalse il pensiero giustissimo che in que-sto tenia la valutazione dello scasso dovesse dipen-dere da un criterio tutto inerente a l soggetto pas-sivo de l medesimo. Cos m en tre s i accolse il princi-pio astratto per cui non ogni rottura doveva bastarealla qu difica, se ne formularono le condizioni dei-tando il requisito della solidita nella cosa rotta; ilquale assolut40 costante e niente relativo ai mez-zi adoperati dal sottrattore. Un riparo solido atter-rato per la forza straordinaria di uii braccio pre-senta effrazione; non la presenta un riparo clebole

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    quantunque il ladro siasi valso di un qualche stru-mento per superarlo. I1 riparo debole non esprimelo esaurimento della diligenza priva ta; la rottu radi queio non aumenta lo allarme. Cos fu giudicatodalla Corte Regia di Lucca che la rottura del cri-stallo di una vetrina commessa per rubare le gioiecollocate a mostra nella medesima sullo sporto di unabottega, non costituiva furto qualificato. Di questaregola spetta alla prudenza d el giudice fare un' &p-plicazione conveniente. E poichh la solidit o nonsolidita b questione di fatto che si giudica col buonsenso di ognuno, cos il giudizio su questa condi-zione materiale dovrebbe. a mio par ere sottoporsiai giurati.

    (1) Che la fragilitlE della chiusura superata elimini laqualifica dello scasso fu comune insegnamento anche degliaiitichi, per la intuitiva ragione che la qualifica non sta nelloaver rotto ma nello avere usato violenza : I1 a r p p r e C h tdecis. 7, n.59, puy. 57 ; et decis. 13, n. 4 8 , pny. 106. Laon-de fu eminentemente esatta la formula con cui si distinsetra ~ f r a c t i o i o le nt a ed effractio no n violentrt :W e r n h e robservationcs tona. 1, p a r s 3, obseru. 361, pay. 6 5 5 etseqq, E questa regola, giustissima finchk si limita in siffattitermini, si e ra convertita da a lcuni pratici i n un criteriotutto soggettivo, tramu tandola nella formula che n egava laqaalifica in ogni rottura commessa con sola forza musco-lare . L e y s e r fn~editationes spec. 556, medit. 13) si spinsefino ad escludere la qualifica quand o la effrazione er a ope -rata con strumenti accidentalmente trovati sulla faccia delluo%o.Cos erasi pure accolta sigatta regola nelle osservanzeciudiciali toccane : Annal i Toscani X I , 1 , 81. Ma irragio-nevole era cotesto criterio ; bene vi port deroga 1' art. 381del nuovo codice del 1853: Annali Toscctni XV I , 1, 400VOL. V. 16

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    e 532, riconducendo il criterio al punto di vista oggettivodella soliditri del riparo superato: Annali Toscani XVII ,1, 58. Questa dottrina la pi ragionevole ed equa: se nediscosta per il codice Sardo anche qui disgraziatamenteimitatore della giurisprudenza di Fran cia; laonde la Cortedi Palermo nel giudicato dell' 8 ottobre 1864 dovette deci-dere ai termini dell' art. 610 e 617 del codice Sardo Na-poletano costituirsi effrazione dalla rottura di una siepedi paglia.

    S. 2160.Sorgono in pratica interessanti questioni in pro-posito della influenza dello scasso sopra fatti che sicompirono mediante azioni diverse. E la cluestionesi l~iparte elle due ipotesi di pib delinquenti, e diun solo reo.1."Se alcuno rubb con scasso in una casa; poi,rimasto yuell' uscio aperto, altri ne approfitt perintrodursi a rubare, non potr dirsi che il secondosia reo di fur to con scasso, benchi: la effrazionedell' altro siagli stato mezzo a rubare, quando nonintervenne fra i due complicitb ; erchb manca il

    nesso ideologico tra il fatto del secondo e la effra-zione. I1 secondo B reo d i furto semplice, come 10B chi trovato un cadavere lo spogli senza avereavuto mano nell' omicidio.

    2.' Quando 1 azione si ripete dallo stesso indivi-duo o da pih complici, 10 scasso precedente che fupoi mezzo a i successivi furti 1 informa e clualificatutt i; perchb si presume a tutti preord inato. Doveperh non si riconoscesse la continuazione fra il pri-

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    mo fatto ed i successivi, mancan do cos il nessoicleologico fra loro, le successive azioni dovrebberoconsiderarsi isolate e fuori di ogni influsso dellaintenzione che indusse allo scasso; n pi n&menocome se fossero operate da terze persone. Essesareb bero perci fu rti semplici, poich interv enne roquando lo scasso era ormai fatto compiuto senzache questo fatto, servito di mezzo materiale n ei suc-cessivi furti, fosse intenz.ionalwzentepveo~dinato co-me pu pi spesso aw en ir e nello scasso (1) interno)a servir loro d i mezzo.

    (1) Il codice di Francia seguendo le orme di J O s s efjzistice crim inelle par t. 2 , lit . 1, n. 194, toin. 4,pu.q. 217;et par t . 4, tit. 57 , n. 11 5) all' art. 394 e inolti altri dopoI i i i , distinsero fra scasso interno e scasso esterno. Ma poi-ch nei casi semplici questa distinzione non porta divariosulla pena non parv e esservi crand e utilit a conserv arla.L'art . 58 1 del codice Toscano non ne tenne conto veruno ;Corte di Cassazione di Firenze 30 aprile 1856; Annali To-s c o d X V'III, l?39. Nel codice Francese de l 18 10 la dif-ferenziale fra scasso interno ed esterno era importantissiinaperchk f ra le cinque circostanze alle quali 1' art. 58 1 attri-buiva la potest di condurre il ladro alla pena di iiiorte(ridotta poi dalla legge del 18 52 ai lavori pubblici a vita)ancorcli& il furto no n fosse accompagnato da omicidio, sinoverava lo scasso esteriore e non lo scasso interno. Ciera coerente alla idea che nello scasso esterno conten~placome una possib ile concomitanza il pericolo della person adel proprietario, e la violazione del domicilio, che certam entenon sono ordiriaric conseguenze dello scasso interno.

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    A questo luogo piacemi richiamare una osserva-zione che comune alla maggior parte dei furtiqualificati dal modo: ed che si pu6 avere il ten-tativo portato anche al suo grado pi prossimo rap-porto al delitto principale senza che ancora s i abbiaun attentato punibile in ordine alla qualifica: mispiego. Una mano di malandrini si sono introdottinel mio domicilio muniti di arm i nel disegno diviolentarmi se mi fossi opposto; o muniti di scal-pelli e grimaldelli per impadronirsi degli oggettichiusi. Ma non trovarono alcuno e percio non eb-bero occasione di esercitare la violenza ; ppure tro-varono tutto aperto e non ebbero bisogno di ado-perare la falsa chiave o lo scalpello. Ora, sia che ilfurto si consumasse o che rimanesse tentato, sor-ger la questione se debba giudicarsi come accorn-pagnato o no dalla qualifica. La difficolt nasceperchb il mexxo quali@atore fu soltantopreparato.Vi fu in rapporto al mezzo odioso una intefiz2ow?~?zanifestataon atti esteriori; ma non vi fu il prin-cipio di esecuzione clel mezzo. E siccome la quali-fica del mezzo deriva clallo essersi il delinquenteservito del modo odioso ( a differenza della quali-fica dusunta dal fine che deriva dallo averlo volutoquantunque non ottenuto) e non dallo averlo sol-tanto ideato e preparato, cos la qualifica stessa non concorsa nel fatto ma rimasta nella intenzione.A rigore di principii guardan do isolatamente la cir-costanza clualificatrice, questa sarebbe uscita dallasfera delle prepal*axioni perchb sarebbe incluhitata

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    - 45 -In unirocit dell' atto esteriore ; on si dubita ch ei ladri si fossero niuniti di quegli strum enti perrompere i mol~ ili che aressero trovato chiusi. Masotto questo punto di vista non si avrebbe che untentatieo di qtcalifica. Ora se il furto fu consumatosenza concorso effettivo deila qualifica repugna cheil delitto consumato si aggra t-i per una qualificapuramente tentata: lo che porta a considerare comeassurdo che la circostanza la quale non aggrave-rebbe il delitto principale consumato aggravi il dc-litto principale ten tato ; e concluce a concluclere cheanche quando il furto rimase tentato non possa ag-gravarsi per quei mezzi (lei quali (bench preparaticol manifesto disegno di usarne) non ancora sicominci6 a far uso. La questione b delicata e sottilced ha diviso le opinioni degli scrittori alemanni ( 2 ) .(1) iiIu che dovr dirsi se i ladri realmente consuniarono

    la effrazione di un rnobile. e non trovatovi cosa che li al-lettasse, rubarono invece altri oggetti che col stavano alloaperto ? Evidenteniente i l furto di questi oggetti non qua-lificato da scasso: soltanto potr nei congrui casi al rimpro-vero del furto semplice caduto su tali oggetti aggiungersi1 obietto del tentalivo di furto qualificato

    osservabile che la volont risolutamente deter-minata ad usare del mezzo odioso non B ancoraaccertata come perseverante nel momento in cu iincomincia la esccuzione de l delitto primipale sem-prech tale esccuzionc incomincia senza l' uso diquel mezzo. Pud sempre dirsi che trovando i mollilichiusi si sarcihhcro appagati delle cose incontrate

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    - 2-46-all' aperto, e non avrebbero neppure incorainclatola effrazione quantunque tenessero secoloro gli stru-menti opportuni. Laonde si verrebbe a punire unaintenzione, un mero progetto che p er quanto siaverificato ed accertato restd sempre un mero pro-getto. Quanto a me nella ipotesi di furto corzsu~ncctosenza 1 uso del mezzo odioso trovo repug nan te chesi qualifichi il furto per un mezzo semplicementepreparato. Sar fortuna e non merito dei ladri senon ne usarono perch trovarono aperto: ma in findei conti la realt dell' aggravante non vi C?. Nellaipotesi del furto tentato sorge la difficolt perchbla imputazione non misurandosi sullo evento masul disegno incominciato ad esegu ire, e il mezzo ag-gravante compenetrandosi col disegno, appariscearbitr ario lo scinderlo, e la incoata esecuzione deldisegno non pub avere il suo rapporto che col cli-segno criminoso tal quale nacque. P ur e mi sembraduro che il problema dovendosi per fermo scioglierenel senso pi mite in tema di delitto consumato, sidebba sciogliere poi nel senso pi severo in tem adi delitto tentato. Per lo meno vorrei che si distin-guesse: o risulta dalle circostanze del fatto che ilfurto casualmente interrotto si poteva consuniaredai ladri senza il mezzo del quale avevano erronea-mente supposto il bisogno ; ed allora recisamentemi opporrei alla imputazione del tentativo di furtoqrialificato: invece clalle circostanze apparisce chesenza 1 uso effettivo del mezzo non avrebbero p0-tuto consumare la sottrazione; d allora vedrei unalogica necessit d' impu tare il tentativo di furtoqualificato. In una parola la scissione del mezzo (la1primitivo disegno nel quale il mezzo era incluso

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    - 47 -non puo operarsi per un arbitrio del giudicante, rriadeve derivare dal fatto: o dal fatto che i ladri ah-biano realmente compiuto il delitto senza usare diquel mezzo, o dal fatto che le condizioni (benchkimprevedute) del soggetto passivo permettessero cheil furto si consumasse senza usar e del mezzo odioso.I1 tentativo si punisce per lap.~*esunzionehe il de-linquente avrebbe consumato il delitto se non fossestato impedito;ma tale presunzione bisogna checessi in faccia al fa tto positivo con trario, il qualedimostri o una azione difforme da quella presunta,o la necessit logica di agire in ,modo difforriie.

    Lo effetto deli'agg ravanie desunta dalla effrazione(come quello dello scalamento e della chiave f'alsache di ordinario procedono di pari passo) in ge-nerale appo i codici contemporanei quello di ele-vare il furto dalla competenza inferiore alla supe-riore, e sostituire la penalit di alto criminale (re-clusione, casa di forza, galera) alla pen alit corre-zionale del carcere. Ma in questo effetto si trovadivario fra i codici contemporanei :mentre alcuni,come il Toscano (art. 386) esigono perchb cos graveeffetto si produca, il concorso di un certo valore(lire cento) nel tolto : addove altri codici accorilanoa queste aggravanti lo sviluppo di tutta la loroefficacia indipendentem ente da Qualunque conside-razione di valore anche minimo. Variano inoltre icodici moderni in quanto la maggior parte nonprevede aumento graduale per il mero moltiplicocT queste aggravanti, assorbendole tutte in un solo

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    concetto e lasciando al giudice la valutazione dellapluralit nel determinare la pena entro i limiti re-lativamente determinati: ltri prevedono la agglo-merazione delle qualifiche desunte dal modo conaltre qualifiche desunte da diversa fonte (l). Altriinfine prevedono ancora il moltiplico delle apgra-vanti desunte dal m o h (per esempio il concorsosiinaltaneo dello scasso, della scalata o della chiavefalsa) per infliggere una punizione pi grave.

    (1) Dissi sopra (S . 2076 nota) che per I' antica praticala qualifica del17 effrazione asso rbiva quella dello abigea to.Ossi procede fra noi la stessa regola per i combinati arti-coli 377,380 ,386 del codice Toscano. Certo per al t ro chequando una circostanza stata valutata una volta per qua-lificare il furto, ancorch8 la circostanza stessa isolatamenteguardata costituisca un delitto di per s st ante non pu de-comporsi il fatto ed a pplicare la pena di quello specialedelitto : non pu (a modo di esempio) rinfacciarsi il titolo didanno dato o di minaccia per la effrazione o pe r la violenzache qualifica il furto. Questo non che una spontanea e co-stante deduzione del principio per cui il mezzo criminoso edil fine criminoso si unificano se mp re a comp orre un solo entegiuridico; pur e sembr a che una verit cos semp lice talvoltasi dimentichi, poich trovo ch e la Corte di M ontpellier (11O-r i n Journal dtd dr oit crimine1 ar t. 83 68) il 7 novembre 1866ha dovuto correggere molto saviamente un decreto clie 1 ave-va manomessa. Del resto il cumulo delle qualifiche statosem pre dai vari legislatori considerato come operativo di ef-fetti importanti: cos ho gi notato che I' antica giurisprudenzapjermanica distingueva la effrazione semplice dalla effructioseditiosa (H a r p p r e c h decisiones decis. 421 n. 2 5 ) e dallaeffractio periculosa, e dalla effractio armata ( H o m m e lrhapsodiae, oserv. 195 - a r p z o v i o pructica pars 2,quaest. 79 , n . 5 - r g e o elccta crime'tialia supplem.

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    - 49 -pors 2,obser. 29 ,pag . 65 et 6 6 ) . Ci dipende dai vari diritticostituiti. Ma in una trattazio ne scientifica bisogna conten tarsidi esaminare partitamente i caratteri delle singole aggravanti:specialmente in un delitto cos fecondo di qualifiche quantoil furto, non possibile contemplare tutte le respettive svaria-tissime combinazioni.

    T I T O L O X.S c a l a m e n t o .

    Si ha la scalata o insalizione quando per com-mettere il furto il ladro ha soverchiato un recinto,sia che egli ne abbia varcato la sommit per in-trodursi, sia che abbia profittato di un' ape rtura esi-stente nel recinto medesimo, come (per esempio) diuna finestra. Lo spirito di questa aggravante emanadal solito principio della inutilit della privata di-fesa. PerchB dunque la delusione della difesa pri-vata meriti maggiore energia per parte della difesapubblica bisogna che le cautele usate dal proprie-tario, e rendute inutili dalla malizia del delinquen-te, abbiano in loro stesse un certo grado di effica-cia presunta.

    S. 2i66.Da ci si argomen tano le condizioni ma teriali chesono necessarie a costituire la 21zsalizione:cio;- 1" aa avere lo scalamento necessario cheil recinto presenti un certa altezza. La giurispru-

    ilenza di Francia anche su questo punto esorbitad i rigore, poich ferma che per quanto sia poco ele-

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    vato il recinto superato dal ladro ricorrano seri1y1r.ei termini della aggravante. Anche rluando f u supe-rato con un semplice (I ) salto (arec wze si~itpleenjambe). Dottrina esag erata perchb la protezionedovuta al proprietario cauto si estende al proprie-tario incauto, ed un mero segno, una mera appa-renza di difesa si adegua alla difesa reale. La pra-tica di altri paesi richiede rma certa altezza nelrecinto superato, la quale esiga nel ladro una spe-ciale abilita e malizia, o 1 uso di speciali strumenti.Taluni credettero di assumere come criterio la con-siderazione puramente concreta del fatto esigendoalla scalata l' uso di uno strumento ; negandolaquando il recinto si era superato con la sempliceagilit personale. E ra lo identico concetto formulatonella effrazione come forxa muscola~e, nello sca-lamento come agilit personale. Ma questo criterionon B accettabile perchb rende fluttuanti le condizionigiuridiche del recinto. Uno stesso recinto pui, esseresuperato con la mera agilitk da un ladro pi svcltoed uso al delitto; pu ad un altro ladro pi obesoaver fatto mestiere l' aiuto di un istrumento : edecco che la identica difesa verrebbe a dichiararsiora sufficiente, ed ora insufficiente per una acciden-talitk indipendente dalle materiali sue condizioni.I1 coaice Toscano (art. 383) ha saviamente adottatoil principio che si determini dalla legge la precisaaltezza occorrente allo scalamento; d ha stabilitoin braccia quattro toscane l'altezza che deve essersisuperata (2). I1 codice Sardo (art. 619) la determinain due metri. Entramho poi hanno eliminato un'al-tra occasione di disputa equiparando il caso rlelladiscesa d caso della salita.