Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 1 (10)

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    Della pmva .

    Prora jn genere dicesi tutto ci che serve a reii-derci cerri della uerilb di una proposizione. J,3 C ~ T -tszza b in noi: la oerirh ~ i e i atti. Quella nasce dallacreduta cognizione di questa : ma per la fallibiliti uma-na pu0 aversi quella dove questa non 8; e viceversa*Solo in Dio veriti e certezza si unilicano, cessando diessere 1' una tutta obieiiiva , e i' altra tutta subietliva.

    Rapporto ad un fatto possianio trovarci i n yualtrostati diversi: o d i ig'llnoranra: o di dubbio: o di 111.0-babilit: o di cerlezza. Tuttocib che serve a farci pro-gredire dal primo slnto verso I' u l t imo dicesi prova-Si dice piena la prova quando ci ha portato alla cer-tezza: se alla sola probabililb, B semipiena. Questanon b suaiciente a concludere la colpevolezza: dicovaS e r v a n cfie se la probabiliti t? la misura dell' ac-cusa, la sola certezza deve esser quella della condanna.

    Coiisiderata d a i filosofi negli elcmeriti dai quali puiin noi ilerivare, la cerleaza si clice ~ ~ a e i a j f s i r ~ .unriilu

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    si desumc dal solo raziocinio - isich quando si de-suriie dai sensi corporei - rorale (o storica) quandosi desume dalle altrui attestazioni. J, a cerlezza 1iict;i-iisica i: aecessaria; la fisica I: custarite; la moralo cnn-l .irrys,ite. In luUe pub insinuarsi I' errore. Ma nclla me-tniisica lo err ore rion pui) aver causa che da un viuiologiro: nclla fisica oltre il vizio logico pub aver causaiInlln ullllr inuzfo~red e i s ~ ~ ~ s inella storica, ol t re ilvizio logico e I' allucinazione, pu0 aver causa anchedtllla Iricllsogna di chi ci attesta come veri&&n a cosafalsa. 1,aoride (ct~ecdr iasi tlieputato i n contrario rl;tl?i n n g i e r i , R r 11 g n o l i , ed altri) pare esatta laregola che 1s rcrlezzn nictaflsic:~ ~ir evnlcalla f i s ica , equesta alla storica.

    Pure nei giudizi crimin5li, in cih che attiene allaverificazione del fu t lo , no n fiossibile ottenere 110 lacertezza ~rirretnfisicapura, ni! a Jisica ; liisogria con-tentarsi della islr~rica.

    Ci0 b co~icordakoda tulli qiianto alla certezza rnc-tnffsiCn.Rla lalnni creilono che i l giudico crirniiialo pos-sa trilvolla ottcnero ai~cl ir ,a certezza fisfrn del delitto:lo che si ruolo ceemlilificare ncl caso i n ctii esso ve.inifica con gli occllt liropri la traccia o gli effetli di1111 dalitko; o si conviilce per i l pallore o il piartlolhll reo. Sembra ~ic:i*i) ch e ilai si cada in equivoco;

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    poichi: il giudice in questi casi si accerta /lsicuni~rrtcdi un fitto dicer so ilal delitto: e poi da questo fattoargomenta il delitto. Jla i n tal senso il giudice ilovrebhcdirsi aver la certezza fisica anche qiianclo crede a untestimonio che ode , o del quale l e gg e i l cleyusto. Ilgiudice in qiiei casi si 6 fr'siccrnie~zte accertato clit. ilreo ha pianto, che quella macchia i: sangue, come sit? fisicametite accertato che il testimone ha de t fu ; maper corirertire la cerlezza di cotesti fatt i nella cer-tezza dei d e l i l l o , esso ha bisogno di procedere riltre;e trarre questa seconda certezza o dal raziocirtio neiprimi casi, o dalla fede nel testirnci~ie iell' riltirno casn.

    Cerlcun. Ineramente fisica dcl delilto non puii aver-1.9 legitlimamente il giutfice, che nel caso tl i delitlicommessi innanzi a lui i n udieriza; dei quali la leg-ge lo aulorizzi a prendere immediata cognizione. Per-clii: se fosse stato acciileittalmente testimone dcl de-litto c2ic it ch i ama to n giudicare, ei rion poirebbe .(giusta la savia distinziutie iriscgnata modernarnento(la1 B o 11n i c r , iti cnnfutazione della contraria dot-trina tlel B a r t o l o (1) riprotlotta diil G a b r i e I )valersi di questa sua personale certezza a fine di con-dannare; percti unirebbe le fuazioni di giudice e dilestimone illegilliino.

    (1) Arg. m l c y . G 5. 1 ff . fde o//: prnruid. ~ um b ; ~ r l i i i ~f ra gli trrilicili da C u j a c i o , D o n c l l o , G o t o f r c r l a ,PIIltri .

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    La prava perlnnto nei giudizi criminali, merc laqtiale viene a conoscersi la colpovoIezzn o innocenzadell' accusato, non pub ottenersi che col presidio diurtesraaiurii, per le quali il giudice si rerida certo in -turno a ciascuna tlclle sette parlicolariti che furonodescritte iri quel verso - u i d , y a i s , ubi, quibusccuziliis, cur, Q U O ~ O ~ O ,iiando -- e clie tutte inqiialsivoglia delitto esigo110 dal giii~licarite na pnrtico-lare rifferrnilzione.

    3. 007.

    Coleste particolari affcrnlazioni discendendo dallevalutazioni degli elemcnti sui quali si costruisce 1 : ~prova, questo argomento coriducc nntiiralmente a du-plice esame :- . O dal principio su cui deve co-stisuirsi la certezza in criminale - ."dei fonti ma-teriali da cili pub sorgere. Ond' 6 ch e i l presente ca-pitolo si suddivide in due articoli.

    I l e i tlue principii delln certezza i ~ i riminale

    Nei giudizi crirnin:ili, ove si vogliano condurre i i l -1' obietto loro con ordine razionale, e non convertirliin iin rito superstizioso, o i1 1 uri giuoco di forza, nou

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    - -pu;? il risultato cfcfinitiuo rIeIl,t Itrors cssc.re ai13:7i:~tllrlie sull' un o o siiil' altro ( li 11iii:sti t l w piSincir(ii:o13 rer iez t i i n ~ r ~ r u l rclln I c g g t : o 13 iser'lc;za Iridi-ralc ~ 2 s l l ~ r r n ? ~ z ui ).

    '1) Jloderiianieule i l cliiar~issiriiu prof. 1 i e l o E l l n r ojiel sito I J C ~ilrro dcl!rr critirir ci,iitr;~irilr,ha ideelo c f i i i l ~pu:sibilc, c l i ~ c l c i t i f conle C O I I ~ ~ I - I ~ C ~ ~ ~ C ,1n te:'tlt si-Ieril:~,~ f i 'i ciire - c r l e ~ z ~~ l / r ~ l er~i]irn)rrirr: ~ C e 1 1 1 - 1 1 ~non iic afrcrrni i l corrccltn ' cnnsisierchbr iicllo sl.ihilirr: pc i

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    cess:iria consrqucnzn alla condan i ia con prova scm-picn!! : endendo c i0 t r~lic~~abileol ricorrere alla gra-Jttz iv~te elle pene sulla [~ro~urzionelelle provc. Qiie-sto sistemn gsrieralizzi, la tortura, come mezzo rrerliitn:~lt issinio ad ottenprf: la ronfessionc del reo, ripil(at:rin colesio ordine di it1c.c la reeiiis ilclle provc. -, pureuiia necessitb di talc sislctria la pttoceilura scritra, ine-$io giovandoli il metollo iwqrtis il!rs . io. Esso animettr\1:i ?'ecisil~r~t!ei giuilicati. Lo svolgirrieillo piii corn -p l c t i ~del sistema della prova legaie nell' ultimo siio1rrn:rosso mi senibra di trovarlo altiiato nc l codico(1' istrazionc criminale pubbiicalo in Priissia 1' 19 rle-ccmbre 4505. v i si pernicltono i mr:zzi crlercifivi perfar confessnro il reo, proscritta ~ierb13 tortul'tl, Siabidisce I' ar~ticos is ler i i :~ rilcnianno di r'ii~ietterc l g iu -dizio crirninale sul processo scritlo 3 (lei colle::i ( l isapienli o fiicoll;li. uuirersitnrie. Costitiiili dei ricrrnanen-ti tribunali criminali si cotrirnctta loro di girnlicarcy~pellabilinerit ulla procediira scritta. I,a prova si (li-vide in pistta o roinpletcl, ch e sola 1\11" far luogo alta[iena ordiilaria; o prova incur~~pleta,he pui) far lucigoa pens str~zordi~~nria ,ad iinn sos~~erisiorzeE' istawza.Per 14 prova coriipietn si richiede o la confessione le-gil l i in:~,o i rlucliiii~nti,o I P de[iosizioiii di diic testi-moni ineccczionabili. La prova indiretta o indiziaria,non h:ista che alla ~iuniziona straordina ria. Tut1:t laclassazionc dcgl' indizi v i si trova ioipt'oilotta.11 con -flitto dcgl' indizi obbliga alla soa~icrisiorio, ecornpagna-tn. in cerli casi dalla sorucgliariza. Insoniiria questo co-dice proscntb l' ulliiiio riassunto cld r n e t odo della provalegalc. hfa nnclie In Prussia dovette ccrlere a1 movi-

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    mento Europeo. E co n la lecge del i 7 luglio i8k0 ~ i d r ?istiluirsi il giiiclizio orale e il rncloilo della intima con-rinzione, come gii in Toscana era avvenuto per In .riforma giudiciriria del 1838.

    Il principio della certezza [lell' ?tomo s i prende abaso rleli' afTerrriazione o negazione ilella prova, nelsistema cosi detto della intima corrt ilzzione. Esso con-siste i n qileslo: che la legge niente s occupi deglieleinenli di prova pe i qua l i i l giudice dichiara costared e l delitto; a Ici basta che 1' irorno cu i viene affidatoquesto grave uilcio si dichiari cotivinto. Cotesto si-stema opera clie il giiidice, anche a fronte di unaprova C ~ Ai direbbe pienissima, possa dichiararsi nonconvinto, ed assolvere: e viceversa che egli possacondannare seriza ncesune, ctl anzi contro le pii1 aper-le testiinonianze, o senza debito di render conto delperchi: condanna. Questo sistema non ammette mezzaconvirizione, ni! dcgrailazione di pene desunla (osten-sibilnicrrte almeno) dalla inferioriti della prova. Essob 1 unico congru.zmente adattabile al processo accu-sa to r i~ , i l piu conforme all' indole de l processo mi-sto. Dispensa dalla procedura scrictu; e non ha nientebisogno di giudici giureconsulti. Esso non si prestaalla reui s ione dei giudicati (1).

    ( l) Intorno al aistcmn ciella intira:i convinzioiic disserto-rolio S%v v i n g de judicir o n i m i rreatrnlicr ,A b C gg dcxc~ i le ) i t in ondemtariloria es s o l i x jndiciis Isazrd adniillelt*rln; pi largamente h! i t t c r m n e r nel suo libro de lp ro c e s su O I - U ~ P ,ed in altri suoi scritti.

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    Siccome per tanto nell' uno quanto nel13aitro me-todo la legge deve definire, nell' uno le condizioniintrinseche, ncIl' altro le sole condizioni estrinsech~ilolle prove; cos sta belle che alle prove criminali siadatti sempre il predicato di alti legittini ( i ) , colquale le de l l u i Ca r m i gnan i .

    (1) Nel sistcma delle prove legali la prova deve esser.legittima e nella f o rma e nella sostanza; e cos solto am-bo gli aspetti offre argoniento di un a dortrinn giuridica.Ne1 sistema della intima convinzione deve essere legittimani!lla forma ; soltanto r a ~ o n a l e ella sostanza. E cosisotto ii primo aspetto oflre ar$orncnto di una dottrina yiic-ridica: non pi sotlo il secondo.

    11 sistema della intima convinzione storicamente i lpi antico; come B sloricamente piii antico il tribunalecomposto d i ciltadini rinzichb di legisti, vale a direla giuria. In Grecia ed in Roma giudicavasi per con-vinzione, ed anche sotto 1' Impero. Poscia le nordicheirruzioni, e la cresciuta prevalenza della ignoraaza edella forza introdussero le ordalie e i duelli giudi-ciarii ( 4 ) . Ed allora non fu pi n6 prova legale, ni :intima convinzione: 1ioichC: I' ufficio del giudice si re-slrinse a verificare se l'accusato era uscito o no vi t -torioso dallo esperimento; se si era purgato; so il su0campione aveva o no vinto la pugna. Quando nel de -

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    ciiilolerzo secolo cotesta foggia ti'trla Ji giti11ii~ai.c crc-rlitossi culto g li anrilemi del (1u;irtri concilio I.fitci*ri-riense dcl 19 15 (Zj, acque i l processo irirjuiritorir, ;la giustizia penaie venne i n t1ia110 dei leglsli ; e di:s$icrearono i l sistcrnn delle prove legali. 8islema iri :il-lora bei~efico lla urnari i t i . PerchL' in f;iccia ;t leggi iiii-rpe che rmncro a minacciare penxlit i csorl~itanti el:\ morte per quas i tiilti i delitti, f u un iitilc riitlzzo:iri aridolcire i l rigore delle pene la facolti di degrti-clarle per urirr deficicuza di prova. Da qiiefi' elioca f-no a ~ i n iprevalse generrilmcrite in Europa cotesto si-stema delle prove legali, tranne in Inghilterra, slreriunimonservatrice lellrt giuria. Di qui gli ir~numere~olirnt-tati giuridici sorti in Italia, ii i Francia, ir i Gciarriniliaper dettare le regolo sulle qual i dovea la prova l i :-gale misurarsi dal giudice, Quando pero la civiltk udier-nn noli pi si apprigb dei progressi del secolo SII1,e delle tradizioni del processo inyuisitoriri , sorse, co-111e si i: veduto (S. 850) il processo nzista; risorsisIn puGblicitR dei giudizi peuali ; e come corollario ri-nacqut! il principio rlella iritirua corivinziune.

    11 )Inriiimerevnli sorto gli scritti che ricordailo lo diverseforrne con le quali si compivario quelle solennith cbc UO-rriini superl i osavano chiamare giudizi di DIO. Pl iL vedersi ,la dissertazione clcll' li e i n clie trovasi dopo il Il e s o l d nde arte et j r r r ~ elli- 1 o m m e I jurisprude#liu ~rtunis-mulica pag. 227 - I ey c r slorirh delle is l i iuzioni giudi-cLar9c vol. i, prtg. 241 - i ss o t droi t ptJual c i r i l . 2,p ~ g . 10 , et 513. Certo O ch e d i colesta forma risalgono 10triidizioni fitio ai libri brblici ; nzruacri, cup . 5, c r s . 27.

    $2) I l u c irifluenee du drvit cnnanique sirr l e t l l a u i tpenai.

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    Questo ~ ' i , inc i l ) i~ ) :& liilta la . sua razionaliti se sicuiigiun;c? nlln istituzione dei giurati.

    1 giurati (giudici cittnilini) guardati sturictr.t~&et~ief-f~ iiu questa vicenda cos tan te : costituiti setnpre dovei l ljullolo 6 t imaiesso a partecipare dell'aiitoriti poli-tica, spar i s cono sempre (tranne dai tribunali militari)i i v u r i q r i e i p e r i dello stato s i ricoricentrario in uri sali')od in pochi ( i ) .

    il ) Si vcdauc, sui giririlti gli soritti uotissirai di f sii-11 c l l i f dellu a's l i l i~s iune le i giurciti, Torino 185G) Ci)-l i c i i fi gi trrn l i ne l ntrouo taeynod J I t u l i aMiluna 1801 )cd i l cortlpioiito E1 l l l r tti a i e r f girc1li;io o r a l e , ed iririiolt i altri Stioi scritti ) . E sotlh il rapporto storico- o l V e sr.xy[intt(ion d e I ' o r i g i l l~ r ~l(r?y - k F y i~islilrclions ri-r1iritrire.c ? )n / . 2 , ~ i i r y . 0 c t s i ~ i a .- n u tir n z e u il I c h(i?--Yrrtrc 7sortcltitr.- : (1 c li c/c j t trcrta~iinr irdirio. - .1 I r o-, r 8 : squ isse cfu clrriit (:I-iminel tles Ramnins - 1 e y c ri l l l l i t n ~ i o ? r i i i cd i c i ( r r i c . - VU t c r flroit crirrrinel d es.Rn)~~rr i t isr c ~ d i ~ i in i* RI. I) n ii i c s m e , 1 ) n r l ~ 863, p a g . (i7c! ~ r r i t l ; ncll;i ~r:icluzioricdc.1 $!p. 110 l l n t i , T o r i t i n ' L X t j l ,rril. 2 71119. 495, - i ;i 1 fhe hislor?y of' tlir rhuil!ncolb n z r l ,r.Iitrp. 12- c c o t orgnnisnt io tr tf c / / t j i ts i iee ?oi:l)resuii*e1'ciri.s 1860,- 111 li P r o 1;ltrtlc hi.vt(~r~ir/~reii>. en. or ig i -t1e.v ( l t i j l i r !~ , t t?+is18&2.

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    Gaardati politicametite essi sono un a dciluzicrne lo-gica di ogni libero reggimento. liesso il popolo n pnrledel potere legislativo, e incoerente negargli purtc nel.lo esercizio de l potere giudiciario.

    Sotto il rapporto della giuslizim, essi porgono oc-casione a censura per mancanza Oi cognizioni legali.JIa i giudici permanenti vanno incoritru inwce allacensura della abitudine,che cantra,,nono il cercar serri-pre delinquenti e deljtli. Con questa diversit, che ilrimprovero ai giurati pub eliminarsi con una buoastlegge organica che restringa uaramejzle al puro futlole questioni da proporsi loro: mentre il secondo r im-provero non ha riparo, perchi: la natura uuiana nons i cambia . Oltre a cib co~rtsto bietto va alla radice ilelsistema coslituzionaIe , del repubblicano ; poicti8 atri-messa la sua eerit$, in parlamento e in comizio (lo-vreebbero sedere i soli l e y i s t i ; clie Dio ce ne liberi.

    Finalmente salto il rapporto morale, la giuria k~ ~ t i l ~ezzo per cdrrcare il popolo; affezionlirlo allacosa pubblica; e rendere piU simpatica e pii1 efficacela penaliti, corr grande incremento della sua forzaninrale.

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    JIalgrnclo i pregi della giuria, essa respinta damolti paesi, o per paure governative, o per preven-zioni sfa~orevoli,o pcrchk il popolo non ancora as-sai civile per rispondere a questo nobile ufficio, operchi! piU spesso i vizii del suo ordinamento, quat t!in Fraucin, fanno parere pii1 comodo (li rigetlarlo an-zichi! correggerlo. E per una artificiale combinazionesi accetta il pi1incipio della ilitirrca convinzione, ap-plicandolo n giudici Icgisti permanenti in ufiicio : iquali deci(ltirio i l fatto sulla scorta clclla mcra logicae del sentinierito clefl' aoimo Ioro, e i1 dirilto seconiloi canoni giurisjit'utlenziali. O ~ i d cne avvenne c l ~ c giu-dici magistrati non s i astrinsero a dar ragione o coritonessilno dclln pronunzia sul [u l lo (ccro-detro ) , oh-hligrindoli perO sempre alla iilolivazione del dirillo.

    Findib cliiri~ l metodo delle prove lega li, il secon-do argomento della teoria della prova ( l o studio deisuoi f o n t i ) offri grande interesso. Sotlo il sistema del-la convinzione non ha egunle importanza: pcrcht! inn-tilmeute verrel~bea dirsi ad un giudice che un te-stirnorre 6 ecceaionabile, o che un indizio A remoto,qi~ancloa Irii basta rispoildcrc, io son cunuinto . Purela dottrina giuridica dei fotrti della prova, bencl16 og-#i agatto drscrin di foi'za preceltiva, non pii esseredel tiitto intralasciata, e come documento storico , e

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    rnrne cliinvc ! l i iinn riomcncl~liira -lic il ["li' I ~ I I I I T ~ ~~ , i b l i ' 11s;~: 11 $ [ I C I I ~ perct16 i v ~ c c l ~ i*~-t ! r i : [ t i i~:i'iiJicit~r;lnr!ihrirlatti all' uinile ~ i r i j l ~ ~ i r z i o r i eli [ire~rt t l i opi~:i.possono essere tuttavia di non poca uti:ifi n r l i i i in-qiie ricordi che se la legge in queslo sistenin rirlr:ctiiede conto al giudicailte del perchi: si:isi conv in t i i .$ 1 1 fa prece t to perb di convincersi seciirrdunl acicc P!proIinin; e questo precetto cirilc, anctir: clavc riori srafforza da nessuna guareatigia esteriore, divielle tbri-nie cundizione apposta al potere conferito dalla Ierge,i i r i precetto di iiiorale e d i reIiqion~ I ) .

    (1 ; Sui lirriiii clic In ragione e la ;itrsli~i;i ro;lioiIu i i r i -posti al1.1 iutirri:~cunvinzioiie , ved:isi E l l e r o de l l r r c.r'i/ir.li~rirt iLici lc, u p . 41 . 3Ia tulti i tiobili sforzi degl i ~cr i t tor inori polr:iriticj rr i . t i uniric:ire I n crrnt~lxz.i~hor-crlr! lii* h:i 11~'rii:itrira sun il SOIOegolo della cos~icriz:i, ori Li \ r l i it;i I o -yicir. 1 trcq-qo fiicilc che i l scrrfinicnto ;issuiria la seiiihiiiil~~i(le1 qii4ili;io ri ~ ll ' riclividilo c he tion P c o~ t r c t tni diir contur:inionuto drll:i sua credenza. I1 c l i c i i r s t r r f c t i o~ i , ol . 5.g. 512, 3 f 4 , rr . 2. L ' Iiiiico rticzzo di rrticlcrc un:i vr~riiir ;IdiStirizirii~c\ ra 1-1 corivitizioiic del (~ . y i s t i r ]:t corivirizioiithdcl giiir-cilo . i i! rliii~llod i p r r ss r ivc r r n i rn,i;istriiti periii:i-iienti ai quali s i fa l)uli,i di giudicurc per iri t i~ii;~otiviii-z ione, il rlovere di render corito surnniario degli eltliiitirilidi prova dai quali 1i;inno desurilo il loro convincimento. 10ho veduto per rriulti e inolli anni praticiirsi cori qrando uti-litb codesto melodo nella aiia 1~:ilriu.A l $\irato clic si coli-vince pe r sentinle?rtn rioii p f i ~ctiicdcrsi cotesio curi(u. Mi!so i! vero cho il rringislruto pcrnrrincnte forrtii 1.1 sua con-vinzionc secondo i canoni di leqi lc tirmenetittca , iantt! tl+re ;I lui repugniire d l aceennurue i fonti ; e nientcb i.r[Hl-gnii ch e ci gli s' imponga dalln legge.

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    Dei font i della proz)u il) c?.i?~iirlalc

    Delincanclo i fu~rli della prova in criminale notijriteiidiamo , conle di sopra (5 . 733 ) accennaintrio, d isirol,rrere i l i corsa di logica giuilicinria: m a soltanto ri -cortlarlc le principali rcgi~leed afor i smi che su t a l oargonrenlo s' inscgi-iarorio rielle scuole ed ebbero va -loro nellfi. pratica.

    T fonti i.lcll:t prova si distinsero in arlificiuli .uclru~al i ( o sia i?&a~vlif iciati) .istinzione, clio quali-t unque risalga a C i C e r o n e e ad A r i s t o l i oFi censurb da 31 a r i o P a g a n o con 1 osservare co-irie nella valutazione di ogni riezzo ili prova tdovc~irloil giridice usar sempre ilell' arle critica, no n esista i iri11iorlo di prova esente a tiitlo rigore di tcnnirie da ogiiiartiiicio. Ma con t:ile censura si travisb il curicetto delladistinzione: la quale non colpisce il ftiito proliarite ntlImorilento in cui si calcola la sua esistenza coiilc verili(poicl~i! iciiramente i: iriipossitiiic valtitare qualsiasi pro-va senza l' :iiiito di raziocinio) Ina colpisce il rapportodclln cognita con I7incogi1ito: rapporto clie in alcuni casi

    ~ l f i t n ~ ' a l e .ssia ontolo~icniiientc! ccessririo, come nel-In cortf~ssionct1ic1 delil t i); in :iltri c' tutto Bglin del-

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    1 arte; ossia pub essere e pub non essere. 110 biso-gno di raziocinio a persuadermi se il corifiiwte & sin-cero. Convintomi di cib non ho piu bisogrio di artelogica per di r pronto il fatto caiifessato.

    Piotlosto cotesta divisione yiecca di inesalta eriu-merazione di parti, qiirindo esemplifica l e prove inar-tificiali nei document, tslimorri, , corrfessio~aidel reo;e le artificiali negli irrdisi. Infatti : s~iessissirnol ray-porto tra le iitlestriziorii , 13 confessione, i l dncon~eriln,e il delitto che si cerca, i: cuntl~tge~rte:he qilaritodire ha bisogno dell' art e critica per condiirre allacertezza; come 6 itlluitivo oglii qual volta il docunze~r-t o , la cor i fe~s ior e ,O la teslinzol~ia~rraon prova di-reltarncnle il del i tro che si cerca, nia un altro fatloa cu i vuol dars i valore di argomeriio ed indiziu.

    Checcht! sia di cib, i fonti della prova criniinslesi riducono ai qiiattro teste enumerati - .O dotu-msati - .O confessioni - . 0 testimoni - .O ifr-d i z i i . I primi tre possono essere fonte senzplice dellacertezza: il quarto non pu b essere clia fonre co~np l c s -s o , perchh onde possa dirsi che esiste, ha bisognodel presidio di uno degli altri elementi. Irifatli primadi cercare merce 1' artifizio de l ragionamento se una

    (rornentnreata circostanza di fatto valga o no ad ar,1~ rei&, b necessario cho sia stabilito se 13 cirrostan-

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    - 39 -za medesirria esista o no come verit di fatto; e que-sta esistenza nori ~ i u o ssere prorata che col mezzodi uno dei tre fun t i inartificiali. k il massiriio deglierrori quello [li provare uno indizio mediante un al-t i a inrtizio. Con questo metodo perniciosissiino si co-slruisce una piramide di sofismi.

    D o c u m e n t i .

    Doctbmento t? in generale qu3luncluc cosa rliate~~ialeche fa testimonianza ( da docere) di un fatto. Piirspecialmente diconsi in criminale doci.imonii, o i s l r u -m~n t i da i?ist~.uere) iilli gli sn'itti che servorro uprouare il del i f to , o i suoi auiorz' (1). Cos i! do-curriento anche un ~ ~ w c e s s oerl~ale, on cu i u n i~ffi-cialf: pubblico referisce le vcrificnzioni matcr5iuli la l u ifatle coi sensi proprii: poieh8 il mezzo immediato,ctic reca quella vcrificaziotie materiale sotto gli occhidel giudice, i! la scrittura. Laonde rioii se~ nbr a oversifare degli acccssi loculi un foii6e spec iu ie di prova,come ad alcuno piacque.

    (1) Questa drfinixionc del ducuit lct~ loin crirrri~iulc. em-br a don s'intcrlda cos di! nlcur i i sostenitori clcll' nccusa a iquali piocc di opporsi aliti prorliiziouc r Icttiirii di carte ctic!1104 abbiano cura t tcre di autcriticili~.Rln davvero codestnopposizione, che ho dovuto t i i l ~ ~ l t aiicoritrarc nell,i n i ia prii-tica; i:pe r iiic riltreltuiiio ikicoriccpibilc quaiito nuova. Spetta

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    - GO -, l i ci[i,Iic~del 111~r i :oi~lut~wcn ~ ~ r T i l ~ ; I i t i ~rj:~:x:rbrc ) 1 1 1 tiiorc: (li i:nn scrittur,~ rrhnt:~ci:(\ -i ~ t rn i l~ ir~ i1.111.JiTcs.~ i$cjfiazjdo I 'dcCuea +pc.;so s i \a l[% t1 1 rirl~~irerci:]cu:i! 1 1 i ; ~ : i lL I I I ~ I , G , I ~ ~ ! Pi scri t t i inforr~~j ,~ t t t * r ~ ,?11 n l t p r ~ n l i I: ~ I I I ! I ~ : ~ I ,I,eiii? cs>erP ~ i ) L - i , ] I C C ~ ~ ~ ~ ~ I I ! ~ \ L R0110 i l 1 i 5 t ~ l l l i ~ 11(:ii i iriliiiit - o ~ ~ v ~ f ~ ~ i o f ~ c ~onle p ~ t b *

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    - 61 -cercato. Il documento allora passa nel secondo stadiodella discussione sulla stia intima concludenza: il sensodi quello scritto i3 ambiguo. Vi si parla del delitlo iriquestione, o di altro fatto innocente? Percli da l do-cumento scat~iriscaun indizio di reiti bisogna ch e eglivinca questo secoi~d o stacolo dopo aver vinto il pri-mo. Istituire la seconda indagine prima di avere esau.rito la prima t! sofisma.

    1 documenti possotio essere o pubblici o yvwut i ,secunilochh emanano da un' auloritii cornpctente, o damano privata, Nel primo caso possono offrire in lorosbssi l' altivitic estenda completa, Biio ali' accusa difalso. Ncl seconclo caso prima di calcolarrie la effi-cacia iritcriol.e ( o obietliva) d e ~ o l gindice accsr-txsi della loro efiicacia estertm ( o suh i e~r i t j a ) ; siaper confessioni de l reo, sia per atteslazioni , o perverificazioni peritiche.

    difficile concepire iin doctirnento che possa (l i~ I I PL! S O I O hnstara al processo, e porgere ~ii'ova oiti-plet;i ctrtl delittv. Prrclii; olfre alla nccrs~ilidi d t ~ i i -I I IC? I ~RIm~ic In eli icaci:~ st4hir/i.izin dt:l cl'ortimciitoijii:~iiilooi non sin pubhliro , a sua cnicacia ubierriiia11:i s ~ ~ l q i r r :~ E O ~ I I Olel 1iresid10 ( li alire pi.ove: o s i i lrlicl il (locuirienl(\ si irferisca nl mtitrlrlule, r? si af-fcrsini coiiie ~ . c i s f i l ~ t l j ~ r ilel m;iielizio; nel q i i a l caro

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    resta a provarsi crliurrdc lo sprrialc, e i l formale 1101reato: o sin ctie ci referisca alio sp i l in l e , affcrrn2ri-dolo come iriri icuti i io del c01pc~i)le; l ~ I I I Y I ~ :n:lluraI-mente d e ~ e ssere dimostrato o per confessioni, o PPI'attestazioni: o s ia che voglia referirsi al f i irniule, ri-levando dal rnedesimo la proeresi criminosa; che l ~ i so -gna consolidare sopra argomenti e fatti accessurii, ~ e i ' i -ficsti per altre vie.

    Il .C o n f e s s i o n i .

    Dicesi confessione del r e o qualntique a f fe rmaz io i~eda lu i emessa a proprio carico. In questo sta 13 es-senza della col~lgssione,che per ta l guisa si cotitrqi-pane alle i?~!pugtrative,c1 alle s ccc z i ev del]' accusato.

    La confessione do1 reo pub cadere o sul delitto,o sopra un fatto diverso che per argomentazione vo -glia spendersi come indizio del delitto.

    l i ] tuttl i casi la confessione non B legiltimn ( ci06non 6 conforme alle contlizioni ctie la ragione esigeper la sua credibiliti ) se non accompagriata da i se-guerili caratteri :

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    - iG3 -1." deve essere preccdula dalla prova del lija-t ~ r i u l s : ib anche nei delitti di fallo tralzssurtte , emolto pi in quelli i l i fcltto pcn~int telcie .

    8. 0- eve essi6r g i t cd i c iu l e ; emessa ci08 in fac-cia al giiidice competerile.

    3 . O - eve essere erriessa al seguito (li itrterrog~l-rorio; nou ulti'onea perclii! cib fi sosl~c ttare clie ilreo abbia qualche'segreto m o t i ~ o er fingersi colpe-vole (4).

    6.O- eve emanare da persona i n l ~ l l i g e t i t e libera.8.0 - eve essore eruessa in modo principale,onde apparisca sirria a avvertita; non inc ide t~ ta l~ne~ t l e .G.O - eve ossarc spolatctltca: non estorta per via

    di violenze o Asiclie o morali, le quali lasciailo sem-pre dubbiosi della sinceriti1 di clii parla: n6 per viadi artifizi, li quali ( per quanto euonlualmentc utilialla curiosit dello inquireate) con~lcirrebbero a giusti-zia a profittare di ulia immoralia.

    7.0 - eive cadere sii case possibili.8.0 - eve essere univorrt.9.0 - eve essere costufdle : ion revocata, sia im-madialsriiento, sia in un successivo esame.10.0- eve essere e s p r a s a ; non taciia quale 6

    quella rlesunta d:tlle transai,iurii.1 1 .0 - eve essere vera, uou @ti tn; uale B quel-

    la rlic si iiiduce dalla conttimaciii-.IL0 - lcvc! essere nesiilc4, non nutl;i : e in ci0

    ~ ~ f i s i s t ea nlag~ior iirza prubatoria ilellc c~rifessiarii.Di questo reqt~istto a p:irte la ~ e r i f i r a u i o ~ r eelle cir-castnnze con le garili il reo n~~c om l i a p n ,a sua GOli-fessiolic (2).

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    - 64 -Il ) E singolare il caso ricordato di1 M t t c r ni a j r r ili iirimalfattore che ci confessb reo di un delitto avvcniito d m t ue ~ l i on e ra , pe r prncaccinrci nella centrnzn cond ~nn ator inpcr quel lieve delitto un docuriicntn che ~itistificnsscl sitonlibi e lo ponesse al coperto dalla pena incorsa da lui peratroce misfatto altrove commesso. Cosi un niarcscinl(o d iFrancia si fece nel passato secolo condannare pe r un o stu-pro da un tr ibunale d i Provincia, per vincere la lite che gliaveva ruosso contro la moglie a finc di nullila d i matri-u-ianio per impotenza. Io ebbi a ninno iin giovine cos per-clufo ad ogni senso di onore , e cos deserto di ogni virtilciitndina, ch e si finse colpevole d i uri piccolo furto per or-tenerne esenzione dalla leva militare.

    (2) Vrd:isi W i n s p c a r e d i sa e rl n z. I dc l l ~ icnn/icssi~)trr~dei r ~ i e j l iij de a i proba t io~ i in l l c t r r n i n b ~ t r118-feasio criminis r e i .

    Questi canoni, che furono sotto il sistema delle pro-ve legali altrettanti precetti giuridici, non sono oggiche regole di critica; le qriali devono pur sempre an-chr! come tali avere gran valore appo i l giiidice im -parzi:tle. La confessioce corredata tfa cotesti requisitiebhesi un tempo come fonte di p w u a p i e n a : e poi-chi: parve non potere essere tranquilli sulla colpahilitjse il reo non ne convcniva, si applaud ai1 ogni mez-zo che portasse il reo 3 confessare. Poscin per unareazione di idee si levb all' apice il discretlito deilaconfessione, proclamantlola il piu inetto tra i mezzidi prova, sino a tal punto che appo alcuni parve rli-siimano lo interrogare il reo sul proprio delitto ( l ) .L3 veriti sta semprc nel giusto mezzo.

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    (1) Che il reo abbia d i r i t t o a tacere e non gli si possafare alcun carico del suo rifiuto a rispondere, e molto me-no ( a mio cre de re) costituirne una nuova circostanza ag-gravante lo ha riconosciuto B o n n e v i l l e , e D e s s a l l e s(De ten t ion preven t i ve pag. 1 8 , e 19 ) e gi lo aveva in-segnato quel precursore di tante verit che fu P i e t r o A y-r a u l t o r d r e, ormalile' et instruct ion judic iaire l iv . 3 ,pnrt . 5 , n. 27. Nella Inghilterra (che da tanti si propone,per supernciali nozioni, com e modello di giustizia penale)vige la pratica che sul reo confesso non si chiede verdetto,ina esso si consegna al giudice perclie senza pi applichila pe na ; Io che ripro duce quella vecchia regola a d v e r s u scotifileutern du t u r judelc: n o n r e i judicanda e s ed aesti-r r ~ t r d uc . S. 933.

    Si agitb pure viva questione sulla scindibilitu dellaconfessione : questione che si estende ancora alla scin-dibilit dei deposti testimoniali. Siffatta quest ione de-ve in criminale risolversi distinguendo giusta la for-mula dell' E l l e r o ; secondochb il fatto principale 6comprovato, o la qualiti reprooala per altra via.Non avendosi altronde n lo assodamento del princi-pale, nt! la confutazione della qualit, lo scindere sa-rebbe un capriccio illogico e crudele.

    E al fine di ottenere o la confessione, o la impu-griativa, o le eccezioni del r eo , che si esige nei pro-cesso criminale (qiialunque siane la forma) lo esameo i~zl~rroyalorioello impiitato.

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    Dicesi sommario I' esame del reo elle c3tle srrl-tanto stilla identificazione di persona o di qiialitr't: ur-d i ~ i a r i oquando cade sal fatto delittuoso.

    L'esame ordinario dicesi piatto, quando si liniitaa richiamare il reo sulle circostanze che cade in ac-concio indagare; senza niente obiettargli. Diccsi es am eo costituto o b i e t t i v o (1) quando al reo si contest:tnole risultanze degli atti che starebbero a coritidaclirloonde egli replichi a tali obietti secondo sua cogni-zione o pensiero. Il costituto obiettivo nel processoinquisitorio k il primo germe della contestazione del-l' accusa, e sarebbe gravissimo vizio 1' ometterlo : nelprocesso o r a l e si fa col richiamare 1 accusato n farele sue osservazioni su cib che in sua presenza hannodeyiosto i testimoni. E qui non mai bastarilernerileraccomandata ai giudici che dirigono i1 dibattimento latolleranza. Sarebbe vizio gravissimo se al reo che vuoleobiettare una qualche cosa avverso il testimone chelo ferisce, si troncasse la parola prima che esso avessespiegato i l concetto di ci6 cile vuole opporre. l1 re otion 1% per essere miito spettatore del giudizio. Dallasciarlo dire spesso avviene che meglio si cliiariscala sua colpevolezza, ma spesso avviene altres clic scne chiarisca la innocenza. E in ambo i casi vuole giu-stizia che siasi pazienti con lui. Lo interromperlo ri-

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    - 67 -rcla o 13 prestinzione di avere indovinato ci6 che vuoldi re , o una convinzione precoce della vaniii del sno(letto: ci fa sempre un bruttissimo senso nel pubblico.

    (1) doloroso ved ere clie alcuni procedinienti odierniabbian o dimenticato la necessit d el costituto obiettivo ,qua si ritenen dola incompatibile col giudizio orale. Dove iionsi abbia processo scri t to ci st; ir b ene : m a nel ve ro pro-cesso misto & un gra ve inconveniente. Da un lato ne pubsoffrire la giustizia, perch quei discarichi che i1 giudicahileviene a dare al dibalti ioento possono essere suggerit i daldifensore dietro cognizione del processo: dall ' altro lato nepub patire la innocen za, percli i giurali possono sospetta-re ( e spesso avv iene ta l e sospe t to ) che i d iscnri ch i dGial]' udienza siano ingegnosi trovati del patrnno; iiientre sui l giudicabile avesse avuto ii n esame obiettivo li avrebbedati identici dalla sua se gr et a, e cos in condizioni di mag-giore credibilita. 5. 937.

    Nell' interrogatorio dei rei i progressi della scienzanon tollerano pi clie si adoperi il giuramento colquale un tempo si poneva un infelice in lotta fra lapropria coscienza e il proprio pericolo. Oltre a cib 13ragione impone certe regole da osservarsi per rag-giungere il fine al qnale ordinato; regole che leleggi procedurali devono pii1 o meno esplicitamenteimporre come precetto agli interroganli.

    Tali regole, die si accomunano congruamente an-che agli esarni dei testimoni, sono le seguenti -

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    i." usare sempre metodo analitico - " ccr-care nel linguaggio la maggiore prec is ione e ci~icirez-ZG - .0 - saminare ciascuno separatame?dte -4.O - nvitare I' interrogato a indicare i mezzi dicomprova r e ci che afferma - . O - ve l'esamedebba esser recato in scritto, farne l e t t u r a , e chie-derne la co n f e rma , e possibilmente la firma all' in-terrogato - ."- vitare il suggesto .

    Il szlggesto in genere consiste nel procedere per gui-sa da presupporre certo cib che si cerca; e cosi suq-ger i r e a l rispondente la risposta: la quale per con-seguenza non viene piu ad essere la spontanea espres-sione dell'animo su o, e la manifestazione genuina dicib che egli sapeva prima di venire allo interrogatorio,ma un eco di ci che il giudice stesso gli ha sug-gerito. Viziosissimo ogni interrogatorio che peccadi suggesto. Vizioso l o g i c amen t e , perch procede supetizione di principio. Vizioso g i u r i d i c am e n t e , perchfa dubitare della veridicita della risposta.

    Guardato rapporto al suo oggel to il suggesto pucadere o sui fatti, O sulle cose o sulle persone. Cadesiii [atti dei quali si cerca la sussistenza, quando can-siste nel porre entro la interrogazione la risposta aci0 che si brama sapere, o l' affermazione di cosa tut-tora incerta. Cade sulle cose o persone che si vogliono

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    hierititicarr!, quando si presenta alla recognizione quel-I' wrrra cosa o persona clie il giiidice presupponeiil~iiiific~ita.

    $. 94iGuardalo rapporto al modo con cui si pone in es-

    sere il suggesto dividesi in verbale e reale. I1 verbalei? quello che si fa col presentare la dimanda capzio-samente. Il reale quello che si fa con atti materialidi intimidazione e violenza. Vi suggesto quando cer-cando la identificazione di un oggetto o di una per -sona si presenta ( come ho detto ) allo interrogatoquel tale oggetto o persona che 1 accusa vuole iden-tificare non mescolandolo con altri. Questa forma disuggesto mista di reale e di verbale. $1 reale inquanto con la presentazione di quella cosa si sugge-risce allo interrogato la idea della identit di quellacognita con la incognita che si cerca. $ verbale inquanto con la interrogazione viene a suggerirsi taleidea di identiti. 8. 942.

    I1 pi barbaro, il pi esecrato, e il piu illogicofrai suggesti reali la tortura ( I ) . Sottoponendo 1' in-terrogato ai tormenti si presuppone che egli sappiacib che nega sa pere ; si presuppone vero ci che im-pugna ; i presiippone colpevole : i presuppone in unaparola ci che forma oggetto tutlora incerto della in-vestigazione. Di piu si sottopone al male grave edeflettivo dei tormenti un uomo, del quale e dubbiotuttora se sia innocente u colpevole, o s e sia sincero

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    - 370 --13ppure menclace nelle dicliiarazioni che si ~i in lf : n-stringere a ritrattare (2). Infine si violano i precetlitlells legge naturale, percIi si usa ilel corpn umanotaorne strumento ai nostri desiderii. Gli antichi Grec i,e in generale tutti i popoli meridionali, la usarono in -distintamente. I Romani non ne usarono che contro iservi, percht? li consideravano come cose; a sottc?1 impero d' oriente si scord affatto questa distinzio-ne. Le invasioni dei popoli del nord i quali, quan-tunque barbari, meglio rispettavano la umana per-sonalit, la fecero cessare per tutto l' orbe romano.Esclusa ilalla legge Salica, Ripuaria, Bavara, e pro-scritta dai Carlovinpi , per qualche tempo sconiparve.Ma i processi di eresia ne avevano necessiti, perclii:senza le rivelazioni dell' accusato male si potevanoconoscere le sue credenze. E la tortura risorta ncitribunali ecclesiastici, allargatasi col processo inquisi-t o r i ~ , ccarezzata per ottenere la prova legale; torni)ad invadere quasi tutta YEuropa, dove per pareccliisecoli ne fu fatto un abuso orribile con le t:liiaglie,con le corde, coi chiodi, coi cavalletti , e cori centoaltri ritrovati t1 1 iina curiosit crudele. Nt: soltanto sitorturarono 21 inquisiti, ma aiiche i testimoni e perpoco che il deposto loro non rispondesse alle miredella inquisizione si niarloriarono barbaramente. Lastoria mostrb che cui tormeriti si erano ottenute spes-sissimo confessioni di cose false e di cose impossibi-li. La ragione mostr che per cotal guisa la reiti ela innocenz:l dipendeva dal coraggio. e dalla durezzadei nervi del giudicabile. La umanit si rivolt coritroun nietudo atroce che storpiava gli uomini (3 ) per

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    - 71 -un mero sospetto. Ed una clclle piu belle conqtiictedi cui la civiltg odierna possa supertire, fu quellaappunto di conrlannare al fuoco tutti questi arma-n~entariidi una giustizia insana e feroce. Sembra im -possibile che per un rispetto a ci che d stato fat-tu per s i lu t~go eml~oda tardi popoli culti con co-scierlza d i fnre cosa 6tiona, siasi udito ai nostri gior-ni risuscitare l'elogio della tor tu ra , come di cosa nontarito irragionevole, e in certi tempi e condizioni an-clie vantaggiosa 1 Tali sono le conseguenze dell' amoretroppo cieco del sistema cos detto storico.

    (1) La tort ura si cen su r ciai moralisbi. Dopo sa nt 7Ago-s tin o, la B r u y e r e e C h a r r o n ( d e la scigesse liu. 1 ,chnp. 4 , S. 7 ) otarono ch e pe r t imore cli uccidere un i r i -nocente gli si faceva peggio che ucciderlo. Fra i pubblicisiiG r o z O nelle sue lettere f le ttera 693 ) la proclamava i lpresidio dci rei robusti. h1 a s c a r d o ( dc probationibu s con-clus. !l01 ) ne mostr ava i danni alla innocenza. I nova-tori Italiani d el pass ato secolo la stigmatizzarono come tuttisappiamo. In Austria fu abolita pr r le cure di So n n e n -f e l s . In Toscana per editto di Leopoldo I. In Francia peril decreto del 24 agosto 1780. La s tori a d ella su a abolizio-ne in Prussia c e la d B o l i m e r o ?&owimz zis controuer-sunz observ. 74. Non mdncarono per uomini di tanto CUO-re e di tanto senno dd ncgarsi alla voce della urrianit edalla luce della evidenza prentltlntlo audaceiiierile a sostenerequesta oboii~iiiaziooc si veda L a rn p r e c h t, analecta de tor-t u r a , e O p g e l d e r de qilnestionibus s iue tor tura reo-r u m . Dov7 (5 la in giustizi a, dicevasi da i sosten itori della tor-t u ra? Non i: anzi giristo ch e un uoino soppor ti la pena diave r dato occctsione (li sospctture di lui! Di che lagiiasi i lre o? sogt;iuii~cv;iiio altri : la torlura i: a tut to f u v o ~ e l -

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    - 73 -1' accusato; percli lo fa yilrdice in cnttsa propritc. Persi-sta a negare, ed salvo.(2) Chi voglia formarsi una idea dell' antica tortura leg-

    ga i t re volumi del T o s e l l i foro cri i~ i~zci le o1oyne.s~Bologna 1841 -4 2 : dove si trovano fedelmente estratti mal -ti esami di accusati o di testimoni sottoposti a to~nient i .

    (3) un fatto storico ch e u n capitano di niasnadieri as-suefaceva i suoi uomini alla tor tur a, come si assuefannnoggi agli esercizii militari, perch potessero sostenr.i.la CCI-dendo in mano della giustizia.

    T e s t i m o n i .

    La parola testimotrio nel linguaggio figurato pui, re-ferirsi cos ad una cosa come a d un fatto ma nel Iin-guaggio giuridico non designa che una persona. Te-stiqno~edicesi qualunque persona di cui usiamo a farfede di cosa dubbia.

    I testimoni possono essere istrumentnli, o ordifra-rii. lstrumsntali sono quelli che si chiamano apposita-mente ad assister0 ad un atto solenne per certificarneo r.ompletarne la forza eslerna. Ordiriuri sorio quelliche accidentalmente informati di qualche fatto si chia-mano a narrare cib che ne sanno.

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    Le quuliib richieste nei testimoni istriimentali devonoessere. preventivamente determinate dalla legge.

    Quanto ai testimoni o r d i n a r i i i: necessario prenderequelli che la eventualitk rese inforinati di cib che sicerca. Lao nde , potendo il caso offrire a testimonj diun fatto persone di dubbia fede, si dividono natiiral-iiiente in i d o n e i o c l a s s i c i . e inidotrei o eccez io~rabi l i .

    L: \ fede che si accorda ,211' asserto di alcuno ha perhase li1 esperi enza; la qiiale mostra che 1' uomo p e rr e g o l a percepisce e narra il ver o, e solo eccezional-rnentc si inganna o mentisce. Cotesta regola si avvalorapercib di dile presunzioni - . O la presunzione che istinsi o1018 u b b i u ~ ~ onga?lnato il testimone - !i?.('apresunzione di veridicit che assiste ogni iiomo, la quale1iort;i a ritenere che egli f r o n v o g l i a i r / g u ? z n u r e .

    Coloro nei qudi quelle due presrinzioni conservarlola ordin:ii.in eacacia, si dicono lestimoni idonei. Si di-cono e c c e z i o i ~ a b i l iquelli rapporto ai quali una qrialchecircostanza fa vncillnre 1 una o I' altra di coteste prc-

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    - 74 -sunzioni , od entrambe. La critica della rreilii~ilili 1 1un testimone dipende tutta dal concorso di qu:ili:tie eiiS-costanza che induce a temere, o che siasi ii~gnnnntn,o che abbia vuluto ingannare.

    g . oso.Dunque le eccezioni cont ro un testimone forza i! clie

    cadano o sul suo in te l l e t to - ospetto ch'ei s' inganni:o sulla sua v o l o r ~ l ~- ospetto ch' ei voglia ingannare.

    Le cause btelletruali possono essere o assolute, or e l a t i v e : secondo che il testimone inabilitato a scer-nere il vero su tutto, come il demente; o solianto sucerte cose, come il cieco, il sordo, lo straniero, su ci0che dipenils dalla visla, dal]' udito, o dalla cognizionedel linguaggio (1).

    (1) I difetti f isici pe r cui non si menoma la fiicolt diintend ere e ragion are non son o eccezioni ragiorievoli. Percihmi apparve pr ivo d i senso comune I $ obietto che udii f ;ireda cer tuno contro la crcdibilith di un testiriioiie, perch: eraI l e s o ! e ra refero.

    Le cause che influiscono sulla f;oo~itdel testirnoriesono tulte quelle che eccitantlo in lui un i v l lc resse nmentire, far1110 sosliettare che per obbedire a tale iri-

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    tclrcsse abbia tleviatci dalla naturale propensione ad cs -sere ret.idir.0.

    Questa saconda serie cli eccezioni o difetti (che sesi guarda nella i?zptceirz~ ulZ'a?~ia~oel testimone ri-sale ad un unico principio) si suddivide poi in duesulalterri8 serie quando si guarda nel siio ~ t t o d o i v i -velccrsi nll' ani?nudtll giadics. questo il criterio colquale i giurieti diviilolio 113 cause di siispettliro il nien-dacio ~11!1 iidbfac.jerite, nelle dne classi di difctti r~ellapersolca , e difetti nel dcltc.

    Sono tlifctti neIla persoltu quelli clie si rivelano alsolo corinitlerare le condizioni personoli di un testi-mon e , prima ancora che parli. Difettti nel detto sonoquelli elle sorgono iiiatlcjsariente dalla sua deposizione.

    I pririci~~nlidifetti nella persoti& del testinione de-rivano dallo segiibnti cnilse :

    4 . O Dal pobblico tlisprczzo - er cui si diconn rc-ce~ioriribilii Ieriorii , e merelrici , questuanli per laP~cilithai1 esscrc coinpri.2." Dal clel i t to - ei' cui sia stato il teslirriorie in -

    quisilo o contlnnanto altra volta; purc116 sia t a l clelitlnehc mostri abitudine ad irqn~irrrirc, ?)tentire (1).

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    3. 0 Dai rapporti rol processo - uando vi ahhininteresse : om e i soci del delitto, i parteci~lintiallemulte; gli offesi in quanto alle circostanze del fatto rlit:loro rechino lucro, i denuncianti ( 2 ); iielli che rl~pott-gono a propria esonerazione, o che sonosi offerti ul-tronei a testificare.

    4 .O Da i rupporli colla persona de l reo o d e l l ~ c t c -cusatore amici e nemici, congiunti , servi, dipndenti ,subalterni in impiego, familiari , difensfrri.

    5 . O Dalla natura della prova - el sistenta rlelleprove legali k difetto nei testimoni la ulririia.(1 ) F a r i n a c c o de / f, s ti lt tt s q t ta ~s t . 6 - D;{n k t o ri -

    t l e r pruelicn c~~iririlictlisr l p . 50 , !il- ;i r p z v i o / ~ ru -vlica noutt prirs 5 , qnriest. 114, n . 2fi ad 38 - I a t t li :i 3 ide probriiioni0us puy. 32 2 ud 365 -. T h o ni a s o di s-w r t . 127, ioni. 4, piry. 53 9 - o h e rn e r o medituliotles i11CcrrolAaln ctrt. Gii - c y s e r medilat . a d plr,idcc$n.sspec. 283 , ~rze d .Ci2- e r b e e k de fide teslilrns fi,ui~osihItaDei2rln.

    ( 2 ) Si chiamano d ~ n t r / z z i n n / ioloro che si lirnit,irio a d;irparle del delitto irz g c s r ~ o s ~rnza indicarne il prclciso ali-tore; si dicono querela?l l i qi~c lli che hanno inoltre rlrsi-gnato alla giustizia l7 individuo che aflererniano delinqiieiilr.Fiticliii gli uni O gli altri si 1imit:ino a tale hinzione pos-sono nei congrui casi res tare pas sibili dell' addebit o di ca-lunnia. XIa sp esso av vien e che essi ass umo no anco ra 1;) vr-sle di testirnoiii, nel quale caso non vi diihbio che si rcti-tlano piissihili delle pcrie riiiriocci:itc ai t l s i testimoni , cn-dcslo loro pericolo accresce le ragioni della loro credibili il^.ilissertarono specialrrienle sulle varie specie di testinioni ,V ;in-L i ri i b u r g de testil). il& catlssis ci-ir~iinril .- a s dcr~it&crilio!jnfilionis et tc/fini[nlis vi et e fi r*rrvia i16 j f r ~ ~ r ~rarcnrint~li- ' r r h c e l\ (l e f i d e i rnl~endi n ct*inlinuli 11'-s t t O ( ~ s ?rillosis - .J rt L O e ii c ii tlr, leeti tl~ n idr jtit*c'jl/-

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    - 77 -va ) ~dolrszanda. In ordino alla fede da darsi alIe depo-sizioni degli o h s i incontrasi un a pronunciatissima discrc-panza di opinioni. La maggior parte degIi arilicbi dottoriproclanib z'ilidoweo I' offeso c he si iidia coriie testim one;repugnante che la parola di colui che contro I' altro nonaveva nessun valor e nel giudizio civile avess e peso traboc-chevole nel giudizio pcaalc. La moderna giurisprudenza hafalto in corta guisa un sacrificio alla pubhlicn sicurezza, cc1in pratica si tiene Gran conto ( e sovente nnclic troppo) deldeposto de l Icso. Io ho avuto in pratica un processo ov cnon si csnminb ch e u ~ iolo testimotie, ed e ra 1 or e s o ; cdil reo negativo fu co~~diinnato .n questo conflitto non bisognadimen~icare na distinzione : fuando il delilto B certo iicl suomaterirrle pcr prova cile ne emerga da alfro lato, e dall' oKesosi cerca soltanto la designazione dello speciale autore di quelreato, non puj pi parlarsi di itnb'nlosil/i.Codestu obietto chcl' accusato facoit i a l dolente, pecca d' intrinseca contrndizione:perch I: nimosit di on oUso non pub essero direttn checontro i1 suo ucro offeusore : siccliit il re o sup ponen do 1 ani-musith suppone il proprio dclllto che vorrebbe negare. Cliese l'animosita si giilstifica p er al tre cause , alIora il testi-mone non pi si ecceziona percli o r e s o , nia perctib giitd' eltroudc ~ac)~zic; ln.olo in certi casi il sospetto contro 1' of-feso pub nasce re dalla riccheaz:~ dell' a ccusa lo, la quale sol-leticando l' avidiik de l Icso gli faccia dinicnticare il senti-niento della veridetta contro il suo vero offciiditore ( chcforse : un miserabile) nella speranz:~di un pingue tucro ntitolo d7 ndcntrith. i5 quest o il rrioventc ordinario di molte c~iic-rele di ~ t u p r u . In nell' opposto caso, qiiando ciob il iiiat~rialc? cltilibio, e la prova del toedcsirrio Q dolle sue 1)iii gravicircostanze si vuole cosiruiiae iillii linica attectrizioilo del do-lente, In eccczionc deve milit:trc corttro di lui appo giudiciC O S C ~ P ~ I P ~ O S ~on tutta la ~ n r r y i n t.llci sua forza.

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    Si dicono cccczionabili o difettosi ne l detto i t e -stimoni,i o Che narrano cose Impos s ib i l i , o granrlernente

    i~tt:wosinili.2.O Ch e si esprimono i n modo incer to e dubbiost~:

    per quanto siatio molti di numero; perchb cento fuiI ~ u r enon possono fare un 4.3.OCIie sono o vurii, o ~ ~ ~ ~ r t r a d i l t i l r i ieco medesitni.

    4.0 Ch e non dsntio causa della loro s t ie~iza .5.0 Che risultano ~nelzrlace'n una parte del loro (le-

    posto: onde la regola di ragione naturale - nef~c lnzil1 utlo waelzclua in tolo.

    0.O Che depongono con anirnosr'lh, on affeltazo'u-11s; o se in pi, per eumdem praenteditatum sbrniojrenz.

    7." C h e sono singo1a1.i di singolaritil ostaticti , o~1;uersificulica: on perb di a~lc r~z i?r i co l rr i i cn .

    8O C t i e furorio esaminali scnzrt t j i t iru~wcltau. in -fatti curnuf ie avviso, malgrado i sottili obietti del C a r-ni i g n a n i , che debba tenersi come di graiirlc i rn~ior-tanzri la cautela del giuramento ai testimonj.

    Avyi taltino clie per effetto di pregiudiciite opiriio-rii vuole aggiungere alla classe degli eccezionabili in-ilistintarnebte tutti i testimoni indotl i dal r e o a propriadisco lpa . ltiveiva contro codesto errore Il e n i a rii i n oC o n :t n t ( c o n n n e ~ r ~ a r i o F I a n g i e r i pag. 207,

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    cmp. 9 ) tleplornndu il perverso costurnr: di alcuni giu-dici che con lerith interrogavano, e con sogni di dis-prezzo ascoltavano i testimoni a difesa. Si usano (eglidiceva) tiltte le ins innazioni , e le arti per condurre ileslimoni dell' accusa a. conciliare le loro contradizio-ni, e a far disparire r i a i loro deposti tutte le invero-simiglianze. Si usano inrece tiilte le arti per coglierei n fiillo i t~~stimouindo:ti a difesa. lo non conosco( a gg iungeva ) niilia di tanto sctinilaloso e d i tanto cri-minoso quanto cod!~sla condotta. I lamenti clell' illu-stre filosofo avevano bene iin fondamenta di ragionece il fatto sussisteva. Il giudico deve accogliere serizapreoccupazione cosi le del o izioni dei testimoni a ca-rico, come q~ielledei Iw.timuui a discarico. Non pu barnmette si come presuriziono c.hc il testimone dell' ac-cusa si:\ imparziale, 0 i1 tcstimone della difesa sia su,bornato. La eccezione o i l sospetlu contro i testimonia difesa 11or1puIi r ;~gion~v~lmenteascere che da quel-le circostnnzo ch e rcirdono sospetti i testimoni n11 of-fesa. La ecltr.olteill6 seconrlo i casi sar3 ecceziniie si con -t r o gli t in i , che contro gli altri. 3ln se bene si consiile-1'3, Ir r ~cltrotceitic deve tenersi conio eccezione pii gravecoiitro i testinioai clic vengono a nuocere al giridica-bile: poiclib non potcndo negarsi la repiignanzn che1iri l' t io rn~) Bir c l c l male al suo simile, In csibizioric!ultrancn n faro una prova ch e trasciria un irifelice allapena , rivela iin se:reto movente p" cu i si il viuta lapicti n?t\tnr:tlc; lailtioj-t: il lestiinone a difesa, quandonnc!liri si esii iscri iiltranoo , rova spiegazione suficientedcl suo coritcgno, no n solo nel sentimento della pietk .in:\ j'ii ancora nel rlnvcrre cristiano d'impedire t i r i

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    - 80 -inale terribile, qual sarebbe la condanna di un io i in-ceote. Presciadendo poi dall' ultronea cnri-iparsa, uandoun cittadino costretto dall' ordine del rnagislrato si re-ca a deporre, 6 incivile ed irragionevole, clie il ina-gistrato clie Io intirnb ;i comparire lo accolga collaprevenzione che ei venga a giurare il falso, solo per-che i[ suo esame fu rictiieslo dalla difesa del reo. Noilnego che in pratica i raffinati delirlqueuti si preparinotalvolta tostimorii a discarico : onie qualdie altra voltaun raffinato caliinniatore prepara i lestimorii a cari-co. Ma codeste POUO eccezioni, nelle quali le circo-stanze del caso illumiriano il giudice sperimentato; n&sulle eccezioni puli costituirsi una regola generale.Osservo di pi che amrnetlendo il concetto di una ec-cezione perinanente contro i testimoni a difesa, si poneiri balia del Pubblico Ministero di rendere a talentosuo eccelionabili i testirnorii; Io che intollerabile. 111-fatti atciitii Publici Ministeri portando I' occliio sal pro-cesso scritto per formare la nota di utfienzn se tro-vano un tcstirnone che nuncc al reo e due tostiinonirlie qilcllo srneritiscono, richiamano nella 101'0 nota ilpritnn, e ne escliidono i secondi: necessiti nei difen-sore dloru di citare questi, Ma se i medesimi perlale strategia sono renduti eccezional~ili, on e questoun porre la eccezionabilitd dei ticlefacienti nell' arlii-lri0 di una parto? (1a r In i g n 3 n i insogriava al-1 opposto che il favore della difesa fiiccsse buoni an-clie j lestimoni eccezionitliili.Se pub disputarsi di co -lesto precelto, non puU peraltro colitrovcrtersi seria-rr~e~itel priricipio della eyuagliuliaa Fra la credibilitiilegli uni e degli altri liciefacienti, ni! la rcgola delln

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    - 81 -pre~alenztldei testimoni defensionali in caso di con-flitto, e di pariti [li condizioni.

    Diconsi poi testimoni eccettuati qilelli che non pos-sono essere udi t i in esame. La eccettuuzione pub es -sere o ussolicta, o relativa; secoudochB una personanon pub in una catisa indiirsi a Icstifcare su nessuttucircnstrcnza r oppure puD in genere essere indotto atestificare in quella causa, m a non pub venire inter-rogato sopra un ordine speciale di circoslanze.

    Sono escli~siassolvtanzetlte coloro che Iianuo col reotali rapporti di congiunzione da rendere immorale ilcostringimento verso di loro: corno 1 ascendente ediscendente, i l coniuge, il fratello, nell' accusa controil fratello, contro il coniuge, contro 1 ascendente odiscenderite, Esaminando costoro si porrebbe in urtola legge civile con la legge morale, il dovere giuridicocol dovere di natura: e percib sarebbe tirannico sot-toporli ad esarno, tranne il caso in cui siano essi mc-desimi gli offesi dal delitto, e sen dolgano; o tranne(panda i' accusato stesso ne voglia I' esame per sem-plice scbiarirneiito.

    3. 059.

    Sono eccettuati relutic~n~en~aoloro che possonoessere costretti a fare da tesiimani; ma non a deporre

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    - $,2 -su certe speciali circosranze, a ragione della conbden-za clie le ha recate a loro notizia. Cos il sacerdotee 1' avvoonto possono esaminarsi quali testirnoni: manon su ci6 che il reo abbia rivelato al pririio comeco~fessore, al secondo come d i fensore (4 ) .

    (1) Vcdasi S t r y c k o didsert.vol. l, iarcrt. 15, ap . 2,t i . 16. I1 difensore legale dcl re o puv benissimo essere indottoco i i ~ r estimone, perchb al re o non deve interdirsi di pro-fittare dello cogtiiziotii d i lu i coixe legale, e delle sue co-guizioni cornc uoiiio. In ta l caso dura nte I' esame del difen-sore si supplisce co n la destinazione di al t ro che ne facciape r queli' intervallo le veci. hla i l difensore non pub peressere costretto a rivel:ire i segreti corifideiiziali, Vedasi (aconfutazinne della contraria doltrina sostenuta da B e n t b a ai,c d a t e g r a v e r c n d ) V a n R a p p a r d diraert.deeccusu-i ione tesliinnniutn dicendi prnprer munus. Trajec t . 1847-S t i r u in d e tcstibus i n ct.iil?i~&nlibusap. %: vedasi anchen e n- H o f f d c i i s y14i propler obligationem aecrctum n ondelegetldi il& cru..sis pncnuliDua n resli?raonio perhibendaexclcsa?tlilr pag. 17 c t 18; ove riferisce le severa parole del)l i t t e r m a i e r contro la tirnntlia pietosa di convertire i di-ferisori in detiuncialori dcll' acciisato. Fuvvi cbi ten tb restriii-gere questo privilegio del segrrto a i soli difensori in titolo,~sc lude ndo nc oloro clie fossero soltanto stali richiesti delloro consiglio caine avr ocalo ; ma siiTalta limitazione msuis-atioa S tutto arhi l raria , ed urta contro la ragione del bene-f i ~ i o ,a quale tion art~rnettedistinaione. f., vero che una oc -dinaoza di Luigi XI imponeva la rivelazione del segreto ticicrlrnini di lesa maest, non solo agli avvocati , ma anche a iconfessori stessi. Ma siffatte leggi non si ricordano oggi ad;illro fine tranne quello di esecrare i tempi ae i quali furonopromul&ile. Saranno fatti storiei: tna i fatti storici non sonope r noi fonti di diritto.

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    Diconsi infine testimoni sczlsaii qiielli che per u nriguardo non possono costringersi a comparire al tri-bunale contro voglia loro : come gli infermi, i digni-tari della chiesa, o del ragno. I quali perii non Iictnnopi scusa se il giudice accede al loro domicilio adesaminarli. g. sc i .

    La credibilitk dei testimoni dipende dalla ragione com-posta del loro ~ztcrnero, lella Iora contestr~alitc, ellebuone loro qualita persanuli, e dclla ~erosin~iglianzudei loro deposti. E su questi elementi d e v o procederela critica nel caso di conflitto fra testimonianze r, te -stimoniauze.

    8. 902.

    l3 regola di ragione ctie in criminale le eccezionicoiitro i testimoni si possono allegare ancIie dal pro-fhcentc: 0 che 1 affermazione di uno prevalga alla nc-gazione di molti, se non 8 coartata.

    Appartengono alla classe dei testimani anche i ye-riti; e devono esaminarsi con le formc comuni aglialtri. Se non che la loro credibiliti dipende non tantodalla persona o dal detto; quanto dai criterii maggiorio minori di verit che porge 13 scienza od arte da

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    - -loro professata. Perciii frn lo perizie, le pih ilivinatoriee fallaci si riconoLbero sempre quelle dei periti cac-ciatori, e dei calligrafi ; quantunque crggidi bisogna con-venire ctie qnest' ultirnrr arte ha fatto grandi progressipei nuovi strurxieilti di cui si arricchila; e dei qualidovrebbe Ilalla giustizia prescriverai 1 uso davi~nque.

    I n d i z i .

    La parola irtdizio nel suo naturale significato espri-me qualunque fatto che serve a indicarne un altro;la etimologia analoga a. quella di induzione, senon-che inveco di riferirsi ali' idea, si referisce alla propomsizione matericrle sostituendo all' in& duco l' iride dico.

    Cod nel giure penale s i dicono ittclizi qiielle circo-stanze che (quantunqite non costituenti in loro il ile-litto e materialmente diverse rlall' azione criminosa)pur la rivelano per un dato ra.pporto che puh esi-stere tra coteste circoslanze e il fatto criminoso dissi ricerca.

    5. 966.

    Con sirriilc criterio gli indizi si dividono in comunir i tutti i reati; e ps*oprii di qualche speciale reato.

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    Ora secondochb il r a p p o r t o tra fritto e fatto inde-feltibile o e v e j i t u a l e , gli indizi sono o necessar i oco?attrigettti. g. 968.

    Koii potendo esistere mai rapporto ?zecessat'io tra unfatto e gli atti di una persona, qu an d o quel fatto nonsi immedesimi con tali atti; e neppure potendo osi*stere un rapporto necessar io tra un fatto e le inteu-zioni delL' uomo ; evidente clie in criininalc noli pos-sono mai aversi indizi ~ t e c e s s a r i idello sp ec ia l e , o delfonxale del misfdtto: e solo pli configurarsene 1 esern-pio nel ma le r i n l e .

    Sotto il rapporto crotzologico del fatlo costiluente1' indizio col iatto del delitto, si dividono gli indizi inu?2tecede?zti, concot?$it~~lti ,susssgu~?~6i.

    Gli indizi c o t i r i r q e n t i , soli c,he occupino le medita-zioni del criminalisla, possono prcssniare col delittoun rapporto ( o nesso) pwbabile; o un nssso soltanto?:erosimile. Nel primo caso si dicono prossime'; nelsecondo r emo i i .

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    Pretesero i pratici di dare una co~nplctaenuriiers-zione di coteste due classi di indizi, e caratlerizzar(lcc priori certi indizi come yrossinri, e certi altri co-iiic renlnti. B ben diOlcile che cotesta defloiaionesia costante; perclik la conc~udenzadezli indizi nonpiib esatlarnentc calcolarsi nel loro essere ipotetico eastratto, ma e forza giiidicarla nelle loro condizioniconcrete.

    5. 972.8on dir dio essa crosca o decresca intritlsecu-

    fileaie per ragione de l Ioro l iumero: pere118 e un er-rore logico 1' aumentare la forza intrinseca di un in -dizio per la concorrenza di altri. La somrna puh por-tare le diverse frazioni alla unit desiderata; e consei frazioni di un sesto formarsi un intero: ma lafrazione di un sesto, in s6 eonsidcrala, non diviene fra-zione di uti quarto, pcrclib trovisi in compagnia di al-tra frazione maggiore.

    Essa cresce o decresce in ragione delle specialicircostanze accessorie, e del discarico clie tenta dar-no l'accusato. Anzi il disoarico che ne d i 1 accusatoi?utto: perchZ: quando una serie di indizi, benchijgravissi~ni e battezzati dagli scrittori per lirossi'nai, iilimostra dal giudicabile in mollo pusttiua rcferirsi n

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    causa isluocente, essa perde la u~ricocirli. niente piuoffende 13. presunzione di innocenza. Niente vale ( amodo di esempio) contro un accusato di omicidio chele sue vesti siano nlacchiate di sangue, quando egliprova apoditlicsrinefite che lo erano giii nel d i inna~zziali' avvenuta uccisione. Eiente rale che presso il ca-davere si trovasse una pezzola riconosciuta come perti-nente al giudicabile, quando egli prova che queila pez-xola gli era stata vissi inliu~izi ubata, e ne aveva per-sino fatta denunz ia . Niente vale che sia veduto in pos-sesso dell'arma micidiale, quando apoditlicarnente provache quell' armo fti da lu i trovata per via q ~ o l g ionropostat-irire iilln strage, e imprudenteinente raccolta. Eccotre indizi cumulati da una coi1icidenz.2 fatale a caricodi uno ; e che pongano il suo capo i n imminente pe-ricolo, se il giudice assliine come criterio as.soliito 10definizioni astratte e doltriuarie degli indizi prossimi.Essi per0 neppure valgono a far subire al prevenutoiin giudizio, se il giudice li valuta nel loro concre to .Egli trova allora clie verita positiva il rapporto dquei tr e fiitti con la causa innocente: e aberra dalgiusto e dalla logica, se a questo rapporto di veritipositiva cotzcrcta preferisce un rapporto di veriti oon-getturale e nsbrattcc, per obbedire pecorilii~enta arluna regoletla speculativa.

    Del pari tlwe il giuiice imyi;irziallc: diflidare di certiinrlizi protciforrni, che 1' accusa puD trovare io qual-sivoglia atteggiamento dell' accusato. Cosa vale ( a nio-

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    - 58 -do di esempio) lo indizio tanto vantato del pa l l o r e edella trepidazione del reo in faccia alla putiblica forzaclie lo arrestava, qiiando a Iato di questo trovate enti-mecalo pur come indizio il contegno itnperterrita del-1 arrestato? Se jl r e o iinpallirli e tremb, egli ebbe lacoscienza del suo reato: non fu un moto naturale cbepu9 sorprendere anclie un santo all' aspetto del pro-prio pericolo. Se il reo si mantenne sereno e tran-quillo non ne fu causa la coscienza della sua rsttitu-dine ;ma fu un artilizio che lo m os t ra colpevo!e, per-che qualunque uomo deve tremare al veders i arre-stare. Se il re o in carcere k Irislo e pensoso, non 9il dolore del suo immeritato infortunio; 6 la sindereside l suo misfatto. Se il rco i. ilare e festoso, nori 6la coscienza della sua rettitudine; i: un ' affettazioneche lo mostra colpevole, perchb ogni uomo in car-cere dorrebbe essere tristo e pensoso. Questo modoelastico di argomentare, di cili troppo spesso si val-gono gli accusatori, dere considerarsi ila chi ben ri-flette piuttosto conveniente al relure che al crilico.

    Importantissimo intorno agli indizi t! il ricordareclie i medesimi non solo devono esser perfetti ?).ellasostanza dell' indizio; Io che viiol dire conclutlentinel loro rapporto col delitto in questione : ma devorioessere d i pii1 perfelti n e l l ~ ostanza della prova; ci06ciascuno di loro provato con altri mezzi, tranne quellodi un altt30 indizio. I1 coaceroo dello presunzioni e

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    - 8'3 -degli argomenii congetturali i! vizioso Ii~gieamente egiiiridieltmenle pericoloso.C A P I T O L O SlV,

    Uclla difesa.

    In materia penale non vi pssrino essera presun-zioni juris et (le jrcre (i). Dunque deve sempre am-metters i I' accusato alla propria difesa. E poich! nonsempre pub avere l'accusato ioiclligcnza bastante n lire-sentnre le sue discolpe, il iliritto di difesa porla allanecessita di dargli I' assislcrizn di u n difensore legaledi si tn libera scelta.

    (1) Questa vcrith cos intuitiva cie parrebbe irnpwsi-?lile rlubitarne. Eppurc le antiche legislazioni ebhero dellepresunzioni jiiris et dc j i i ~ e clli colpaliilit8 di un uonio.Cos la consuetudine di Beativoisis a l cap. 12 stabilisce ch equando alcanu Iia rninncciato 1111 nlalc ad altrl , se qiiestun ~ a l o vviene, i l primo so no ritenga i ircessririamtnte a u -tore; e al cap. 15 dispone che so 1' accusato e v a d e da lcnrccrc penderitc, i l processo, cunfesaa con cl la siin colp:):e ove si?)ripreco devc esscre rlyulnto colpevole? de p l e A~ l r o i t , colne tale messo a morte sc?i;a ul!eriutmc ~occs s t~ .Cos il codice dato da Cristiaiio V alla iJnnimarcn e allaNv~vP$ : I , ch e resse quei popoli dal 1684 il1 20 sgo~rtn31842,disporio chc la donna la qualc alibia partorito occiiltamente,sr! nuri presenta i l corpo del bi t t~ ib i r~o ,i Ifresurrin itifilnli-cld:i ; siti scnz' ;iltro pi*or rbsso oriclaritiola :illa niort?. 310ltr,altre iiirono Io pl l c s i in ,* i /~~ i ilrc ccrli legislvlori sevori di -

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    chiararono Iia ita iiii ad aliiorizzare i1i per loro sule una con-d a s n ~ ,ii tale dolfrina In scieiizn modern-1 R:i proscritto anciji1 pensiero. E qunlrlre coclice curiteiiiporauc? r coriic il m-dice clci IIr;~:ile art. 5 6 , ha Coii\crli!o iu piccctrci (li le;;^^1a regola, che ncssiina prr.?unziorie, pe r 11u III~CJ veerr~cntesia i i i a i basle.tolt: a f,ire ir'ru;arc una puriieionr.

    La difesa (I) non e un p r i i : i l c y i o , ne una cotcres-s io t te voluta dalla uma:,iti. k un vero diritto originv-rio dell' uorno, e percib i r~al i e~ia l i l eH e l i e de 1 in-sil'ttcliulk $. 0.15 .

    . l Alla liberlb della difesa fa glierra ai giorni nostri lalibert di stampa. k vetiuto il mal vezzo ( c h e dicesi inevi-tabile coriscpienzn dclla libera stampa) cbe i giorn:ilisli per\ i ~ ~ l i i t i ili spcci l la~ione per aderrnzc parlipiane diano ne iloro h3i i u i i rcsocolito clci giritlizi criuiinali ciie ~,r!ndoiro.Quesli xcsoconti sorirj quasi cerirpre iucs i i : i ,e s ~ ~ c n i c s l r i i oiriforrriiiti dallo spirito cli prepnr'irc i.1 p~ibblicaopiriiorie inquella vi a d o ~ r iascuno interitlc a coildurre nel SIIO re -spclfivo interccsc la giuria. f~erniciosisSirii~ isarizti e i rop-pe volle 110~evolc 1 t r iooh dcl ;ero: cnrilro la 111~cltfsi111;lscrisse encrgicamcnlr il sig. O r t i z d e Z ri n i a h'sci4eltrde l derccliu, t o i , ~ .1, ~ i ( ~ g .97 .

    A qiiesto principio si ascocia I' altro ctic alla di-fesa rlcll' accusato ha un in te resse diretta.ancbe la so-cieti'~: [icrcli& essa ha bisogno, non di U IM [lena checade sopra r ir in tesla qt ia lunq~ic ,rnii della ~iiiniziono

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    - 91 -del vero colpevole. E cos la difesa non t! soltanto diordine pubblico s e c onda r i o , ma di ordine pubblico11rirnru-io.

    g. 970.Dnll' asserzione di qrresti du e principii consegue che

    il reo 2201~possa riazcriria~e alla propria difesa: edebba, anche suo malgrado , assegnarglisi persoria ca-pace a difenderlo: log. 4 ff . de l ~o s t u7n? i do- eg . i9ff. dde poetis - e g . 11 ff . de publ. j ud i c .

    L'argomento della difesa conduce a varie indagini:a delineare i diversi mod i con cui essa pab farsi: adefinire i ~n'iuilegjche per buona giustizia essa deveavere: ad accennare i dau e r i che irupone.

    g. osi.La difesa guardala nei fonti dei qua l i si desurne

    pub farsi o Iier via d i cccczioni, o per via di d i f e -Scc pro]~P tcn~ente etlrt.

    Per via di ccce;ioni si clifeniie il reo quando nonsi esamina il merito dcll' acc>usa,m a si storna la mo-rleaima ilnl di lui c a po , o terripornriaiiienle , o iri per-petiict :o si disnrma (li un qii:ilnlic siin mezzo 1' acctlen.

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    Perci?, le eccezioni si disi~tono n eccezioni 1'11lrlroI' rrzione; ccceziofii cu~ct l ' og l i crni ; ccezioni t l w l t + ol u persolle. $: 984.

    Le eccezioni contro E azione possono essere ; o da -clinatoris , uando s i allega la iilcornpetenza del t i t i -bunale: o dilatorie, quando si cliiede un termine ul-teriore a trattare la c a usa : o yweritorie quarido si ne-ga I' aziolie , ia per or iginar ia insussistenza, mostrandoche il fatto norr 4 proibito da veruna legge; sia yer-cliS estinta da causa sopravveauta, c o m e I' amnistia.la quietanza, la prescriziorie , o 13 revoca di legge.

    Si usano eccezioni contro gli a t t i , quarido si o p -pone la nul l i th, o illegittimila di alcun atto processa-le, e se ne chiede la soppressione.

    Si usario eccezioni contro lc persone, o dell' ucc'rl-strlrire negandogli lo jus accusa~id i ;o del giudice ,recrisaridolo come sospetto ove cib sia permesso; o[l i ii n tesl i rnolre u i o s l r i ~ n d ~ t t ~ccettuato.

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    1a difesa prgp~inmente ierta, guardata nella sua re-lazione COI fine che si propone, puD essere o i~idiret -tn , o diretta.. S. 988.

    Dicosi indket tn , quando si limita a criticare 13 pro-va dell' accusa, mostrandola inconcludente senza assu-mere la prova positiva della inaocsnza; bastandole ilvincere per deficieilza di prova.

    diretlo, quando tende a raggiungere la prova poasitiva dclla innoceriza; lo che pub ottenersi Iicr doppia.via: o allegando di avere agito nello esercizio legittimodei proprio di r i t to - eci sed j w e f o c i : o sasteooudcrla ricyatiua cuartala di luogo e tempo; ossia l'alibi, colqualo ai rende iinpossibile 1' akcmazione dell' acc.usa.

    Chccch: si duhit:tsse negli ultimi secoli ( I ) . oggi 4riconoscirilo nppo tutti i popoli civili il cosi slctto fa -vore dclla difesa.

    (1) Sul diritto dei rei nd nvcrc uu diicnsorc Icgile disliir.tlironr, iii roi9io enso fr a $l i altri ) I)ij h ni c r o j v r i s p . i'rirn.secl. I,ap . 19, S . X I O - r r o tii n li ri dr cxecrrl. it r c/ / i ! j .:i

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    - 59i -t l t e ~ ,6,57.- t c y s e r ~netlif. idpuird. spw.32, Jspe0.5Cj- r a m e r oprcsciri. uol. 4 , diss. S . P O u y P, t cnncellicri:cli Frnncrsco I, clre rese doniinante in Francia il proocsso se -greta, fu l' autore della ordinanza di Villcrs-Cottcrets de l 1639,che interdisse la difesa a ~ l i ccusati. Cotesto divieto rinno-vossi da Luigi XIV con 1:t ordiuanzn del 1670. E la Franoia furetta da queste l e g i fiuo alla rivoluzione. E fu tale la forzadell' abiludiue e ddln reverenza alle ordinanze, che P o-t h l e r , di cui nessuno contrasta l' altissinlo seuno , rov( t ra i t i de la procedure c p i ~ n i n e l l e j nol[o saggio il costu-1x0 di n e g r e un difeasoro al17accusnto. A questo puntoerasi condotta in Francia la ferocia dcl diritto pende delloordinanze da farne orrore la descrizione ! Vedasi l' eccel-Icnte scritto di Il. D a m e s m o inrroduction c i 1' l~istnire irdroit ronzallr de Vulter , pag. 3C et suiv. Per conservareil nostro rispetto verso il Grun Kegiia ( s c r i v e v ~ cstb conmolto spirito N. C a i l em e r ) bisogna coprire di uu volola sua giustizia pelicile. Sella nega t i difesa si simboleggiaquanto pirb esservi di pih iniquo c di pib atroce in urla Ic-sislnzione. La monarchia, superba del suo trionfo siille @IJ-risdizioni baronaIi ed ecclesiastiche , gn conobbe pi freno :o la crrideltit delle suo l e g ~ i rcparh gli orrori della rivolu-ziorie. Ilivctinc v o lg re 1' insrilso dilemma, o 1' accusato i!innocente, c no n pu9 nvor bisogno di tlifensorc ; o col-pwolr? o non devo esscr clifnso. Cos s i C ragioriato pe r se-coli: o quello cho pegbio, sarobbevi luttorcr qii:rIcuno cuipi;aaerchbe di sra cio na re cos, ITgiial divioto aveva dott;itla ctisa di Spagna per Ic Fiandrc: nia i magistrati di quelloStalo tioli osservarono mai cotosta legso, e arnmlscro di nr -hitrio loro i giuristi a p~t rocinnre ' inquisiti.

    Il diritto di difesa porta di ticc~ssith 3 like?'a comu-~ t i ~ ~ z i r r t i elcll' / ~ i ~ c i l sa tool suo difensore, dopo csau-

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    - i95 -riti gli interrognlorj. Restrinyere t31 tacolti d un coar-iarc la Gifesli. Prescrivere 1s DPt!Pi?DZii di ii n carcerieie21 culloquio C uri ingiusto ad~itris,Xl~~iristzixlun i l ~ t ~ a t c tperchi: od a il colloquio ci iiris v i l ~ ri iqi i tt:~.

    La difesa, se non roolei rjrivileqiata, dcrc aimenoessere alla pari de11" nci*usa- ." nei termini -2.O nella [ucaltil tSi procare - I." nella libcrlit delladiscussione. g. c)!13.

    fi un errore, coine bene avvcrtica i e r r i e r , lu an-nettere una idea di disuguaglianza f r a accusntoro e difcn-sore. Se il pubblico minis te ro rappreseiita la societltnello interesse della liunizione della colpe; il difensorerlippresenta la societi nello interesse della innocenza.Arnhetluo sacerdoti ilella giustizia, sono alla discus-sione indipoudenti l' uno dall' altro : dipendenti eritram-Iio dalle lesi; clcrlln loro coscienza; c dali' autoritidel tribunale. E questa C una vcrita clio dare ricor-darsi da tutti; perclib clii avvilisce la curia avvilisce13 ningistraturs.

    1. osi.iicl resto il principio della ejriaglianza fece nrn-

    iilctlure anche sotto il sistema iuquisitorio il C O S ~dettoj~roccsso defertsionnle. I1 quale in c]uer;tci sistema puhdal reo povocarsi (li piertci diritto' cl~ietlciido dopo: tVi i tn corniinicazio~ie legli atti, chc si conipleti In istru-

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    zionc con ulteriori esami dai quali si augiin il pro-prio discarico.

    3. 998.'11 processo defeasionale dicesi ripcliLivo, quando i1

    reo prot70ca u n nuovo esame dei testimoni gid uditi,pcl iine di averne rettilicazioni e ctiilirezzo. Uicesi adr c~~~ t l . ~nnz ,uando i l reo induce testimoni ?tuuni per'corrflittare le risultarne a siio carico.

    Kel sistema misto la congiunziono dei dar, procen-si non Beve portare alla consecilenza assurda che sia-si trillo il y i ewo d i r i l t u del defensionale, e nel pro-cesso scritto e nell' orale: ma deve invece portareI' clT'etto che sin libero al reo il proccsso defensionalesoitn atnl~o e forine, il alozione. sua; nel modo s les-so cltc i! lihcro ali' accusatore. Cioi! clic egli possa,cnnosciuto il processo scritto, eccitarno di pieno di-ritto la coia[iletnzione cul mezzo di un clefcnsivo al-In istri~zione,utilifisirno a lili per. parare il colpo del-1' invio n giuilizio. E che possa di poi (abbia egli onori alil~iaprofittito di quel primo mczzo) fare il suot i ~ f e r ~ s i v ~ )l dibaitiriianto or.:iI~,,ori indurvi quei te-stimoni che spora a s6 proficui. h'on pub esistore perliarto della legge procctluralc completa recognizione dels . i i ~ o lirilto di difesa. sc non si ::ileguano le f i i c c ~ l t ii l c j l l ' :iccusrtlo ri. quellc ctell' acciisatore in tutte le fasirlr\ll:l conlrovcrsi~ c cos t1oi-i solo in quanto attienerilln f~coltt i i cliacutcse, nia auetie in quauto riguarda

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    - 97 -la facolli di prodrirrc ;it~stificazioni. Irrisorie sar eli l~e -ro tante pro v~ ille cure per dare un difensore all' a c -cusato, se al patrono s' irnpeclissr: di co~truirc, econilrisua arte e coscienza, il processo defensionalc.

    A questa larghezza, c.he la maggior parte degli or-dinamenti inotlerni (non dirO c o ~ ~ c e d n n o )' i s l~~t tnnnnell" accusato, fuvvi clii dubith doversi apporrc u n ITP-no subordinandola al beneplacilo (le1 n~agistrntcr.Ci;)per tema ostentata di soverchio ingombro al corso digiuslizia. Ma la tema 6 ofknsiva alta digriita del [li-fensora, facilmente frenabife in caso di abuso con mi -sure disciplinar

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    -- :)s -rie. Se si fir questiotil: (11 pirri~cv)l:u , 1ovr8 i:ertamcritcaccordarsi a1 magistrato la farioll di respiriyrc intcr-rogazioni e ricerche estrafjce al fatto che si esnloina.alle quali si voglia aprire In via dall' accusato o percuriositi, o pe r rendetta eoritro il testimine, o per al-tro fine certaniente non lecito, qua1 & quello qaaliin-qu e siasi che diverge rlallo scopo della cogriiziuae delrero sul delitto ch e si ricerca. Ma quando si fa 1%rluestione di concludenza; quando si pretende respin-gere una interrogazione pertittcnte al fatto in questio-ne, sotto il pretesto che il giudice non la crede con-rlurlente, si abcrra da ogni retto principio, e si eser-cita con intollerabile tirannia una vera conrtnzione didifesa. II giurlice per quanto sia pi dotto del patro-no, non pub indovinare l' ordine di difesa che cjuestiprepara : se egli se lo augura, mostrer di esserepiU presuntuoso ma non pii1 saggio di lui. Una circo-s tanza di fatto pub appari re insignificante all' esordiredi un processo orale. Nn il difensore che ha in ani-mo r1i giustiticare allre circostanze, s coiigiuiigerle conla prima, o costruire infine un tale risultato che de-molisca l' accusa, In ritie~iecon mi;liar cogniziuiio dicausa quale cc~ncludei-itiesin~a.rn[iegiiriado una disputasu cotesto terreno, il giudice viene a discutere la di-fesa prima clis sia fatta, propala il suo voto, t., intor-bida 10 svo1i;imcnto del vero coi1 ~lanw ella giustizia.

    (1 ) i2ueelc vcrith sni lo univcrsalrricnle riconosoiute dagliscrittori, c dallr biioiie Ir~is azio i i i N o il ii i l r ( Lu Co t i ~cl' usaiseu i301. 2 pa y .2u, $. 650)- Vi ~ r i i ~ i i a t d r rrrblir,vri pfl1.1" civile, ni accust;, son! lktitc's r l u? i s l c ckuix.11 s pltrcent s1tr l e u r l is te toulcs le$ [)crsoiiiics B lcur 1:oii-

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    yrnnnrct , t cn trii noni i~rc i r ' rla le eeulent bieii. I m p o.-s i b l e q u ' i l c n s o i t a u t r e n i c n t , p ( ~ r c P t ' i l es l inr-p ' , s s i b e tout coatrdlr prr iu l ab l~ .

    Ecvi poi un punto no1 quale la difesa deve godereun privilegio sull' accusa, p, in ci h consisto 1' effettivofuvore della difesa ( i ) ,Ed che il patrono debbaamre ultinta la ])arola tanta nella discussione del me-ri to, quanto aella discussione degli incidenti.

    (I) Le esagerazioni ( lc quali nuocciono sem pre an ch e rillrriligliori cause) dettero occasione di deniinciare come irra-giorievole la formuln favor e dell u clifesrr. La propugnliC r a m e r Opusculu jsridica , n a . 4 , opusc. 6, dc firaoredefcns io~t l s t irrntionabilitale colistrclerllini$ defensoruniexcks ivae in cuusis crinzinalibus. Non voIonclo questiotinresullo p r o l a favore peri, certo in principio che allo di-fesa compete l i diritto della ugung1ianr;cd: s u cib noa B per-incsso n&di dubitare ni? di transigere: ma quando vi sonodei casi riei quali i! ~riaterialrnente Impo~si bile erbare 1.)"-fetta uguagliusza ( corno nel deciderc chi debba parlare 1' uI-t imo) b incvitabiln chc il diibbio $1 sciolga con la rcg01;i (1~1fiivorc e che tale f ~ v o r oi conceda alli1 difesa e non all'accusa.

    I dovor i del difensore sono 1.Va scienza - ro-curarsi con ogni stlcttio lc maniere di giovare al suoraccomandato , intcrnrindosi cos ncllc minuzio del fattocorrie nclle profontlitA dcl diritto - .O 1a pieth -confortar lo, eil assisterlo fino a clie vi b mez z o l e -

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    gn lmen t s csperibile - .O il coraggio - on arre-trarsi mai per codarde pau re, o per umani riguardi -4 . O la fedelt - ion tradirne i segreti - .O il di -siiticresse - on aggiungere dolori allo infortunio: eprestarsi ugualmente a l povero corne al ricco - .O lalealt in tutloci che agisce. Questa non 1 obbliga afare ci che veda per avventura omesso dall' accusa,e giovevole a mostrare la colpa. Ci sarehbe contrarioal suo ministero, del quale in tali casi un debito lareticenza. 11 dovere della lealtri non impone al difen-sore una obbligazione positiua; ma puramente negati-va. Esso lo astringe a non fare : i08 a non affertnarecosa contraria alla verit processale, e a non operarecon arti o prove mendaci per il trionfo del falso. Di-stinzione che (nou sempre ben avvertita) illuse talvoltai clifensori ad atti che sono n pi ni! meiio un de-litto contro la giustizia. Ma non B slealt il tacere e1 omettere cib che detto o fatto potrebbe nuocere al-1' accusato. L' obbligo di provare il delitto incombeall'accusatore , non al difensore; e s trano sarebbe chequegli esigesse da questo un soccorso alla propriaignoranza od inesperienza.

    C A P I T O L O XV.Della sentenza.

    Sei>tenza in criminale dicesi - ualuaque proliun-cz'u cmarzota dal giudice intorno al delitto del qucile chiumuto a conoscere.

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    La sentenza 13 interloczci.ria, quando non dirime Incontrorersja principale;ma solo una questione inciden-te , o accessoria.

    g. 4002.Sentenza definitiva 6 I' atto col quale il giudice

    competente risr,luc Ict causa criminule nssoluendo o con-dannando il reo.

    La sentenza definitiva pub essere nssoluroria, ocondcrtrzaioria. L' assolutoria ~ i n bessere a crimine,osoltanto ub ircstari$ia; nel qual caso la sua qiinlith didefinitiva non e ctie condiziotrcclc. La coridennatoria pui!esserlo o a pena ordinaria, o a pena straordinari&.

    Le sentenze si dividono io contradittorie, e contu-mnciali. Ma queste ultime, perchi: mancb la forma es-senziale della difesa, non dovono essere mai irretrat-tabili ( t ) .

    (1) Stiirliarono i filnntropi sc vi fosse riiotlo rl i evit;lrc IpericoIi delin innocenza c priitc,gnrl:\ nticbc nei giudizi cori-iurnncinii. Si occiipb di cib 110 11i 11c L tielEo ficouc C~i t i y l i cLom. 2 4 , pirg. 45i.

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    Deve 1s sentenza criminale avere rlellc condizioniimpreteribili in qualunque sistema. Tali condizioni sonoo estrinseche, o itltrirrsecfie.

    Condizioni o forme eslrinseche sono tutte quelle ne-cessarie alla sua co?2statazinne, e certezza. Tali sonoil disteso in scritto - a data - e firme - aliubblicazione; che nel sistema inquisitori0 si fa colmero deposito ddl' originale alla cancelleria; nel mistosi fa con la leltura al pubblico, e successivo deposito.

    Condizioni o forme intrinseche alla sentenza defini-tiva sono

    1 .O La dichiarazione del fatto: la quale deve esse-re - hiara, non enimmatica e ambigua - ositi-v a , non dubbiosa c perplessa - ompleta, SII tuttele circostanze, costilutire, aggravanti, e diminuenti del-la criminosit.

    2.0 La motivaziotze in diritto : a quale deve pari-mente essere univoca, positiva, e completa.

    3.O La indicazione (o meglio la trascrizione) del-I' articolo di legge, che in caso di condanna vuoleapplicarsi.

    4.0 La desz'p2azione della pena, e dellc condannoaccessorie.