Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 2 (01)
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CARRARA
P R O G R A M M A
P A R T E S P E C I A L E
VOL. 11.
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PROGRAMMA
CORSO DI DIRITTO CRIiSIINALE
DAL PUOPESSOBE
PRANCESCO CARRBI1A
XEPBRO OXOPARIO DELL' ACCADEYIA DI LEGISLAZIOXE D I TOLOSA, SOCIO
COHRISPONDEIITEDELLA REALEDEL BELGIO, SOCIO DELL'ATENEO DI F~UESCIA
E DELLE REALI ACCADEMIE DI LOCCA, DI MODENA, DI MACERATA E D I
UBBIR'0,HEYBRO DELLA COXXISSIOSE ISGARICATA DEL PROGBTT O
UI CO DICP PENALE ITALIAXO, PUESIDEXTB DBCLA CABEHA
DEGLI PYYOCA'TI PPESS O LA I\. CUIITY UI APPE LLO
DI LUCCA
PARTE S P E C I A L EO S S I A
ESPOSIZIONE DEI DELITV IN SPECIE
CON AGGI UNT A I)1 N O T E
P E R U S O D E L L A P R A T I C A P O R E N S E
VOL. 11.
L U C C A
T I P O C I I A P I A G I U S T I
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questa parte
dello vegljanti
del suo Prograrn-
leggi sulla proprie-
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PARTE SPECIALE
DEL I TT I NATUR-ALT
rr u t t i i diritti appartengorio alla persona umana.
E perciò se la rubrica delIa presente ciasse s ' in-
tendesse ne1 mero riguardo soggettivo del diritto,
potrebbe dirsi comprendere tiitti quanti i malefizi,
perchb con tutti si off'enile sempre la persona in un
suo diritta. Ma in questa rubrica jl diritto della per-
sona vnol essere guarclato nella sua oggcltiviti~,
quale non deve essere fuori di lei, ma in lei stessa.Qui dnilqne vengono a chiudersi tntte quelle oges~ :
con le quali si leriono i diritti che ha la persona
urnana per il fine dolla integrale conservazione delVOI,. 11. 1
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- 2 -proprio essere, indipendenteroente da qualsisia, go-
dimento di cosa esterioro cbe alla umana persona-
lith, si coiiginnga, come la proprieta, la famiglia,
1' onore, e sotto certi rapporti anche la Iiberth: li
quali diritti la persona non gode sopra st! stessa,
ma li gode sopra nn termine qualnnqrre d i rela-zione estr?riorc.
(:osi la utnana riatura non potendo sempre ba-
stare a si! medesima in certi periodi della vita, ed
in (:urti stati e condizioni di debolezza o a' infer-
luitti, un uomo pub avere il diritto sovra certi altri
(le erminati uomini, affinchb prendano cura della su a
Tiwsona. E cotesti uomini ai quali incoruibe sigatto
speciale dovere, qualora vi manchino, vengono ad
o~ciidei 'eun diritto che è nella persona per la per-
soria stessa. Porlochb a questa classe noi riferia~no
coine prima, serie i dolitti di esposizio?ze Il' infante4 ~cbfinwdn~aii i pcl-sonn inqotcn.tc.
Pariuiexrte nori pa8 negarsi che nell' uomo sia il
diritto non solo di conservarsi la vita, m a anche la
integrit9 de l suo corpo, di tutti i suoi organi, di tutto
le sue frinzioai. Laonde alla presente classe richia-
inusi naturalmente come seconda serie il titolo di
I~sio?zc! P ~ - S O Y L I Z ~ ~on tutte le varie sue forrne.
Finaliilerite 1'uomo ha inerente alla propria per-
soii:~ l diritto die sia rispettata la sua pridicizia e
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non siagli contro sua voglia nrcnomata. Percih alin
presente classe apparlengono come terza serie tutti
i delitti coi quali si ~ffr?tlrlc3 212ll!i~i;il~nl.Ti~id~i!-
k. E cosi io ricliia~uo :i qucst' ordine ogni a t t c~ i -
tato contro il pudore, iiel quale il precipuo obicttcl
della lesione sia il diritto dell' individuo stesso clir~
f u soggetto ~ F S ~ V Olell' attentato ; c vengo wd in -
contrare i tituli di s I ~ ~ w o ,i rtole17;ct CDI~"~Z I I JP ,i'
alircrggio riok~>ntoiT l.rz!~?o:!~f~.
L a collocazione in questa classe del titolo di es-
pos.izio?z~d'fizfctnte ha il prccodente esempio del
codice Toscano. La collocazione dagli altri tre titoli
preindicati e forse nuova? E? perci4 mi piace diriiu-
strarne la oonr~enicnza.
La cornunc de i vecchi criruilialisti Xjcsvn rina
classe di reati che cliianiava delil l i [ti r:alvgte.hlti Ici
costituzione di siffatta classe ora una oviderite aber-
razione dal principio fiindntnentale sulla clualitb e
classazione dei rnalefizi. Nella dollrinn penale (chcr-
che possa essere nelle materie di polizia) non k
~ielladiversa passione movente l' animo o ne l (li-
verso appetito eccitante a violare la legge, il critii-
rio doterrninatore della qualit8 dei reati, in obbe-
dienza n1 quale dcl~bailo i medesimi a. difforciiti
classi dis t r i l~ui~si .a essenza giuridica dc l reato
stando ttittn nella violazione del diritto, la sua qua-
litk dipetlde unicamente dal criterio obiettivo, e va-
ria S R C O I ~ ~ Ol variare del diilitto attaccalo. Ora nei
molti delitti che tutti rigrin1meni.e procdouoda
ap -petito rtirnalc, non sempre avviene cIio ledssi 10
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stesso diritto. Si può talo ra offendere unicam ente
P individuo nelle sue condizioni personali; si puc)
offendere nella sua libertà; si può offendere la fa-
miglia; si può offendere direttamente tutta la so-
cietà. Di qui il bisogno ( s e si vuol e ssere coeren ti
ai principii fondam entali) di ripr end ere i n m ano l a
vecchia classe dei delitti di carne; e cancellata co-
desta classe come aberrante dal buon criterio me-
todico, richiamare i diversi fatti che in quella si no-veravano, alle distinte classi, ove li richiama la di-
versa indole del diritto attaccato.
Il C a r m i g n a n i sentì bene codesto bisogno :e reietta la vecchia classazione, distribuì i delitti in
discorso, parte tra quelli che egli chiamò contro l'or-
dine delle famiglie, parte tra quelli che egli chiamo
contro la pubblica continenza. Ma nello svo lgere lasua giustissima idea non sempre lo stesso C a r-
m i g n a n i aderì a quel retto principio che aveva
assunto come guida della sua distribuzione; e non
sempre andò al vero quando cercò il diritto attac-
cato con sim ili malefizi. Io credo pertanto che lo
svolgimento di codesta idea voglia essere seguitato
in tutta la sua linea: e perciò mentre più larga-
men te suddivido la classazione di questi reati, credo
opportuno di dare a questo luogo una volta per
sempre la ragione del mio metodo per p i ì ~non
tornarvi sopra.
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S o n ho creduto che forse esatto referire ai de-
litti contro 1* o)*diizeclellc famiglie lo stzip*o, la vio-
Ze~zcacaritale, e 1Qltraygio 2;ioknto al puclorc. La
olfesa a1 dirit to di famiglia in cotesti reati un'ac-
cidentalita che puo essere e pu9 ancora in frequenti
casi non essere, quando (a modo di esempio) trat-
tisi d i donna sola e libera. Oltre a cib la essenzadi cotesti reati sta nel aissenso de l soggetto passi-
vo. Dato il suo consenso, purchb liberamente enies-
so, e supposta la potenza di emetterlo, il delitto
sparisce. In cotesti reati il soggetto passivo si urli-
fica sempre col paziente. Non si punisce la macri-
lazione della donna, perchè essa abl~iaun padre,
od un fratello, ma perchb essa ha u n a p e r s ~ n a l i t ~ i
che non dev' essere siffattamente oltraggiata. Sta
dnnqrie nel diritto dell'individuo il vero oggetto
del irialefizio; ed il giure penale col divieto di tali
violenze, o vere o presunte, niente altro proteggecl-ie il diritto dell' individuo ; d il risultamento (li
questi malefizi essendo sempre pii1 o meno un at-
tacco della persona fisica paziente, tutto concorre
a ricondurre cotesti reati nella seconda classe chc!
adesso discorriamo; quella ci08 dei delitti contro
la persona umana.
I1 vntlo avrebl~epotuto esso pure riferirsi alla
presente classe. Ma poichB abbiamo c~st~ituitoiri
ordine speciale dei reati contro la l ibe rti pcrsona-
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le, considerando l' esercizio di qnesto cliritto nella
sua specialita come una estrinsecazione della per-
sona; così noi andremo a collocare il ~ n t t o ella
terza classe dei delitti contro la libertà, da lato al
plagio dal quale non diversifica che per il fine o
di matrimonio o di libidine. E ciò percliè il delitto
di ratto, se esige il fine di libidine, non richiede
pero per la essenza della sua consumazione la de-
florazione, o in qualsiasi modo la esecuzione del-1 atto impudico sopra la rapita. Ciò poti-& costitu ire
un aggravante: ma il ratto i? completo e perfetto
in tutte le sue condizioni tostochè l' ahiluzione o
violenta o frauclolenta ha avuto luogo. I1 suo cri-
terio essenziale s ta dunq ue principalmente nella of-
fesa alla libertà personale.
Ai delitti contro l'ordine delle famiglie sta be-
nissimo che si riferiscano l' adulterio, la bigamia,e l'incesto: e percib, conservando noi la classe dei
reati contro l' ordine delle famiglie, ccntinueremo
a collocarvi codesti inalefizi. Ben lungi i medesimi
dal potersi gu ard are come offese ai diritti della per-
sona sulla quale o con la quale si consurnano, que-
sta persoiia stessa i? condelinquente; cnsicchii; i due
currci fanno reciprocamente fra loro le funzioni di
soggetto passivo del delitto: nia il paziente del de-
litto i~isogna ercarlo altrove che in loro; ed altrove
che nei diritti loro individualmente spettanti bisogna
cercare il cliritto leso. Questo diritto non può essereclie quello ilella famiglia.
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Finalmente i delitti cti /etlur!i,lh (2 di oll/vrg!glff
~iuhbZicoal lizrc7f1rc. noli pos~m""ro\rare la loro
obiettivita nel cliritto deli' indisicliio, rib in cluelio
della famiglia, coriie crite rio c40stantedei riierlesirni.
Perche siffatti reati possono talere su persone 11 -
here e consenzienti; e nonostante rlnlangono per-
fetti nella essenza loro. Il diritto che ljei rriedesixrirsi offende e la pubblica uiorale; ciok il cliritto uni-
versale che hanno tatti i errnsocinti a vei1ci.e i'ispct-
tato il l~ u o n ostniile. Noi I~oric rtlod u n q u e cjrir:st i~ e a t i s u o l u o g o fra i delitti sociali.
Dato in questo modo succinta ragione Jell' ordi-
ne, passo alla distinta esr~osizioneclelle tre surie c i 1
questa classe, e dei particolari titoli die lio creiiut~l
Ji referirvi.
Dei delitti coi ptnll si IJlfélzcit! il c1iiaittu cl~c' I O
la peysolza Itrjinfin allr cure aIt,rui.
Geiieralrnente li scrittori di cose crirriinali trai-
tmo della esposizione d'i~~?funtei) come al~pcndicti
al 1,itolo d' fizfmzticidio, per una certa analogia ch e
1-lil con questo. Tale analogia si desurne tlalla siini-
glianza della cazcsa che spinge ora ad uccidere, oi-:i
ad esporrc un I~ainhino,e dalla identitti del soggettopassivo dcl crimine. Da ci6 ne avviene una duplice
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inesattezza cioè: - O che si collochi fra i delitti
conh.0 la vita un' azione criminosa che quando ebbe
per suo oggetto il diritto alla vita cessa di cadere
sotto il titoIo speciale che qui si descrive :- ." 1 al-
tra di richiamare in una sola trattazione diverse
configurazioni criminose, le quali per la diversita
del diritto attaccato da esse, costituiscono enti giu-
ridici distintissimi e disparati fra loro.
La formula esposizione d'infante, a differenza del
nome con cui si designano altri rea ti (omicidio, le-sione, stupro ec.) procede da un punto di vista rne-
ramente soggettivo, ed anzi tutto ristretto alla sola
sog ge tti~ ita isica. Procede cioè da una certa forma
esteriore di azione senza avere nessun riguardo al
risecltato ed al @,e. & precisamente come se si vo-
lesse designare un delitto come delitto speciale, con
la parola coltellata. Evidentemente questa denomi-
nazione renderebbe certa la materialità di un atto
fisico che costituisce un elemento del crimine; ma
non definirebbe il criterio giuridico del crimine, il
quale dalla coltellata risulta o come omicidio, o co-me tentato omicidio, o come mutilazione, o come
lesione personale, secondo il diverso diritto cho si
lese o clie si volle ledere.
Un codice penale ha per precipuo suo fine di
sintetizzare in un dettato il piii semplice possibile
It: elaborazioni dell' analisi giuriclica della scienza.
Quindi in uri codice può ammettersi che si trovino
raccolti in un fascio sotto la vaga e generica inti-
tolazione di es9osizione d'in fan te e nbOandono d' im-
potente più e diversi enti giuridici che sono divcr-
sissinii tra di loro nei caratteri costitutivi della lororespettiva natura. Ciò si ammette in un codice, per-
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chb al suo bisogno pratico può essere piu utile di
tenere congiunti diversi enti giuridici che si conginn-
cono per la forma, quantunque si disgiungano per
la sostanza.
Ala la scienza non deve mai abbandonare l'ana-
lisi. Ora poichè, come parecchie volte dicemmo e
parecchie altre ripeteremo, B cardine assoluto della
scienza che la q u a l i t a dei delitti ( e così la loro
classazione) non si desnma dall' atto materiale ese-
guito dal colpevole ma dalla diversità del diritto
leso o attaccato, egli e evidente (anzi è logica ir-
recusabile deduzione) che la congiunzi~ne ella for-
n2a sia spesso niente appo la scienza rispetto al-
l' ordine della trattazione ed alla classazione dei
reati, dove alla congiunzione della forma non ri-
sponda uguale congiunzione della sostanza giuridica,
cioè dell' ogge l to (diritto attaccato o leso) che de-
finisce la speciale figura del delitto. Così ne av-
viene che la scienza nella esposizione d'infante non
possa riconoscere un titolo speciale di malefizio ;
ma soltanto un mezzo che può a diversi maleflzidar causa od essere indirizzato, e che secondo que-
sti pu6 generare diverse qualità di reati. Con ciò
solo il linguaggio risponderà esattamente alle idee
cile vogliono impreteribiltnente essere esatte. Si
vcggano le varietà che possono tener dietro alla
esposi&one ed dl' abbandono, o ci convinceremo
della verita del nostro concetto.
( l) BIBLIOGRAFIA l p li a n i juris crinlinc.tlis Li!/. 2,
tit . 5 , prig. 584 - 1 u l l C r (le expositiotre Inflrntt lm -
B o e h m o r o eserei t . 99 - i C h t e r vel i la l ion t~s ny. SO7- o r t ì cdtlclnsioni n. 19 , pag . 179- 111Li r o s a 1 i stutlì
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spi i codicc pennlc 6nscntln. 1867, pay. 145- t r m n r Irirtcrcfte atvriclie sirlla esposis ione drgl' i a f i ~ n l i1 8 3 -S l a t t l i i t i ~ s r i i e librris ezpoaiiis1849 - o u s s c triri-
t6 dc la jnrtice c r i o i ~ i e I l e urt, 4 , s e c t . 4 , l i t . 59, 71. 55 -R o u s s e I ud (1 L. l a C o m b c ilinli6rcs criniiiiellcs pyl- 22- oss o rit. de Iso?rririilion. 7 et seTq. - O r r r ? w r .
qrtucst. t ic. I . > , dimf. 51, a. T - a o e ~ irislilirtinnec
tkeo~ìeo- prac t ie t i c r i»~in u les i 6 . 1 , pag. 215- o u g l a n B
~ n s l i l i r t e sd e tiroil ~ ) ~ M ~ i i n e Zil. 4 , S. 3, $09. h553 e nelle
l e g g i criniintili sccotidn il loro ordine nalurtile voi, 3,
pfrg. 60 - o l e r o decis. 158- B : i c i i r n e i s t c r (l e l i f ~ e -ri s er )~os i t i f i i s ,Helrrist/~dii1677 - P e t e r m a n n d e in -
f11ilfi6us expositis, t i p s i n 1702- o c ti i7lstitutio)aex j r ~ t ' i s
crimirrrili.-ì S. 47 1 - u L t nr ;i ri n elent. juria c r i ) ~ l i ~ l f t l i s
S. 541- 1r ys t e r pl-itacipin juria c r i n . S. 11 2 - e y -
s e r rriedil(i6iuiteb ad paridcctns s p e r i n ~ c u 15 - e ri n z i i
clei~a.aris criiriinnlis lib. 4 , cnp, 6, $. 5 - o agi elew.
jurisprudc?tiSnc eriminrilis l ib , 5 , cap. 7 - ri r a v i r i
itrstitul. c9'M11. lib. 4 , C O I ) . 58 - < c m m e r i c b synops i s
jrtria criitl.innlis png. 36 - a r tn i g n a n eletrr. jirris
1-rim. S. 960- 4 1 i\ foro criminale là6. 3, pago 32 -[i 11 l i a n i i$ ( i t t t t ion S d i dir i t to c r i m . v o l . 2 , pny. 28 0 -31o r
it i ~ u r i c ~i r l cii t l ice pennle toscrrirri prig. 269
-r-
t11 e l l n i i11sliLitzio~if i (IirlLto pe!irde ? I ~ I / + , p o g . 150-1 c c o n snygio p irg . 455.
Alla generica tlenoiiiiilaaiont! di o.sjiosisio~zc o
aBbanda~ro,possono far capo cjuattro ipotesi iiiffe-
rerilissimc.
l - IUG essersi esposta o abbandoxiata la crea-tjruBainpotonte col fine di dargli l i ~ o r l c .Ora poiclii!
egli k certo (S . 1081) che il titolo di omicidio sorge
tusto che si G cagionata volontarianienlo la ingiusta
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l t l a >Y t t * si i iì!ì ' l f ì t~ l * ) . ~ l l ? ! l l ~ ~ l l l ~ :12 11 J i I O Z X i 1 111'*'+l'\l;*
:I ta l l i i iu c:$t tiil b f ~ o ir~dircttt), J O > I L I ~ 4 1
iiegntivu) c:115i irttiii;Is'nir~i:n~~:i S C \ ~ I ' $ ~ : ctic c 4 i i : i r i r l i j
l't t : q , ~ , ~ i z ~ ~ ~ ; i i : : t l i I i + t t i r l r ~ ~ : i ~ I ~ ~ , : L Iw:i t oJi)nt;it i:t-
iilm~e1ip;tht a l,wli~-:i~+:- 1 : ~ xita? il l i ioiu 41 I : ? ~ ) I ~ < I -
~ionll:pai.iscau ni'l titolv ili ornicidic,o iii!'tizitit.iclio vu-
I~:~~it?rio.cgrxsrirlilrto o tmtnto ( I ) srt.oirtdu l*ev1:rito.
Y -i111) 1s euposiziono o af~ l~ f i~ ick In0;ls5c!rr:m::i
direF,tq a1 fin,? meno pravo dì liberarsi dnilc cT1r.r.
della creatura iw~botcxite,o di itistruggi;tre Ic! trarce
ll(:i rapporti clella ~rasilesirna ~:rsonria clatrx perso-
na ; d i:ssei.ile, oltre la volontk dell' Rgeixte, snsse-g~ i t an mrirtt: o il ~IRIIXIO&i.,rporal~.n siflati,itr8r-
inini k del 1~:irii~it~uitivoito il titolo (l i f~yirixi;iorrta
o o tlcvt., [in' altra volta scoriip;viro liur
I:?r l u ~ g o l titoln ili oiriiciilio o I es i l i~ iu oll)os:r, '1
piuttosto sr?cr~nclo1 pnrcr iirio ( e sertonilo ;lriclil~ l.
1itl;ruaggio ilollrt pratica toscana) al titolo (li ofi i -
cidicr o lesirinc? riretc3Y4xifenzionale. Per dcroprtirr? :i
cotesta conscpucnza giriridica non vi ;II che rinx
sola coiifigurazione eccszionalc: cluolln (:in?*d i
i~ i in .Icqgc, positiva cho prtnisca ~i i irnverncntr! il fhtto
dell' al~buntlono11 si: stesso considerato, che no n il
risultato della mc~rteo lesiorio persoriale oltre la
intcnzioile. Da queste rlrie pririio osservaaioni risiilt;t
che la esposizione o abba~zdonn un titolo che per-
tarnentc sparisce tutte lo volte che ha ntttlccaio o
lcso la vita: onde F: cliiaro die questo titolo non
pnii trovar sede nella clasge dei delitti coiitro la
vita, tranne qumilo il titolo stesso pii1 non esiste.
Lo chr, poxBlaevidontc contrarliziano nell' ordinf?.
Vi snrlehliu ragiokl-! di conservare Il titolo erncr-go,nto dalla specialila de l mezzo adoperato, quando
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questo mezzo presentando un criterio di maggiore
quantità politica nell' omicidio o nell' infanticidio
costituisse una qualifica particolare. Ma ciò non è
n& in faccia alla scienza, nè generalmente in faccia
ai codici penali.
3." può la esposizione o abbandono non essere
stato diretto alla morte, e non averla menomamente
cagionata; ma soltanto essere stato diretto a libe-
rarsi dalle cure dovute all' impotente derelitto, o a
troncare le vestigia del fatto che ne procurò la esi-stenza. Allora dovendo la ragione del titolo e della
classe ritrovarsi non nel solo pericolo, ma nel di-
ritto effettivamente leso e voluto ledere, è evidente
che il diritto leso e voluto ledere non essendo altro
tranne il diritto che ha la creatura rapporto a certe
determinate persone di ess ere custodita e assistita,
è dalla lesione di questo ,diritto (lesione voluta s
ottenuta) che deve desumersi la nozione e la classe
del malefizio. Ora cotesto diritto è sicuramente nella
classe di quelli i neren ti alla personalità fisica. I1 pe-
ricolo della morte, quando questa non è nè seguitanè voluta, può ess ere un criterio di aum ento nella
quantità politica del fatto: ma non denatura il fatto,
ne puo determinarne la classe. La esposizione it
abbandono in questa terza ipotesi (che è la piu fre-
quente e comtine) viene dunque naturalmente a
trovar sede- nella seconda classe ; nella categoria
cioè di quei malefizi che ledono In persona del-
l'.uomo senza attaccare o ledere il suo diritto alla
vita. E noi per obbedienza a tali verita la ripor-
tiamo al presente luogo.4."- uò finalmente la esposizione o abbandono
essere diretto al Ane speciale di togliere alla crea-
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- i3 -tura il nome e i diritti patrimoniali che a lei dA
la sua pertinenza ad una data famiglia; ed allora
e del pari evidente che cotesto nuovo criterio con-
duce il fatto nella classe dei reati che ledono i di-
ritti di famiglia, fra i quali dee figurare come sop-
pvessione df stato: e sotto questa forma di reato
(sempre per servire alla esattezza dell' ordine) noi
dovremo ricordarla fra i reati che pertengono a
cotesta classe.
Premesse queste osservazioni per soddisfare ai
bisogno di tener viva nella mente dei giovani la
importanza dell' ordine della classazione dei reati,
ora vado a percorrere il titolo di esposizioiorze sotto
il panto di vista complesso in cui viene general-
mente guardato dagli scrittori.
(1) Non può esservi regione per conse rvare il titolo spe-
ciale di esposizioae d 'inf ante , quando consti che per la
micidiale intenzione dello esponente quello non era che un
mezzo prescelto per ispeiigere la vita della iiivisa creatiira.
E di tale intenzione può constarne benissimo, sia per leesplicite ed indubitate manifestazioni del colpevole, sia pe r
la solitudine e remotezza del luogo del\' abbandono, sia per la
crudezza della sbagione, pel tempo notturno, sia per altre
circostanze di modo, o per altri concludenti argomenti. Allora
indubihtarnerite la obiettività più grave fa sor ger e il titolo
di omicidio, ed i n questo assorbito scomparisce il fatto del-
l' abbandono; il quale d' altronde non parmi che in sè pre-
senti odiosità speciale da dovere in ragione di codesto mezzo
prescelto, e di uno speciale criterio politico che in lui si
voglia trovare. iriereule, costru ire una distinta qualifica dei-
l'omicidio e dell' infaolicidio. Anclie gli atti di mera omissione
possono senza dubbio (come a suo luogo notai) costituirela forza fisica sufficie nte al titolo dell' omicidio: onde non
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,i ha dubbio, a pa rer mio, clitn come rea d'inlantic idio do-
vesse tenersi colei aile avesse intralasciato gli opportuni le-
vame nti o la nutrizione e custodia delly nh nte al dc ierrninain
fi ne di ucciderlo, o clie abbaiidonaio io avesse pe r codes to
,,, fine in luogo occulto e remoto; q uand o in codes ti riivzzi
dovess e riconoscersi potenza a raggiungere ii prav o fine P
yii an d» il pravo fine della morte di queil' iiiieiice si fusse
raggiunto. Che se rnlilgrado sipatta niicid iale
in tenzioue,e siffatta atiiluditie nel mezzo scelto de ~ ia sposi-
zione, 1' evento della morte, per pietosa ititerposizioiie t11
fortuna non consegui; avrenlo allora nel reato la forz a fisica
c ~ d a c e n t e l t ilolo d i omicid io , o d' inf;inticidio,
ma questo titolo per 1;i 1n:iuc;triza della forza fisica oggeitira
,imar& nella sferd dei tentativi. E q u i io penso ch e una
d' infante condotta a termi ne per sifyatto firic, e
coii siiT,itta att itud ine nori possa ari dare o1tr.e al irrero tiiolo
del tenlntiut).
5. 2378.
La esposizione di infante esige dunque per le
,,se osservate acciò rimanga so tto questo titolo dila cumulativa ricorrenza delle seguenti
condizioni- "che siasi eseguita la esposizione,e a]lbandonO dell' infante -2 che non siasi esposto
la intenzione di uccidere (1) - : che non
ne sia succednta la morte per conseguenza della
esposizione.
(1) La confu sione Ira la esposizione d' infante e l' infantici-
dio ha dato occasione eziaiidio a degli errori storici, essendosi
da inolii opinato ( a modo di esem pio) ch e .gli antichi popoli
d el la ~er rn af l ia i ln i s se ro a esposizione d' iiifante, traendone
argonl eiito da passi di scrittori e da leggi ciie unicanlente
c o r l t e ~ p i a v a n o' infanticidio. Così T a C i t o f de mori611s Ger-
, no , i , , r . ~ l t ~ i ' : l ] ' . 10) "n p;lrla che di uccisione volontaria.
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Lo strsrn t* a dirsi dclla legge Alernanna f r t . 40 ,; In stesw
iIrcn;i della Icggc Lon2ohardri / I . 1, f r l . 5 , S 6 - i t . 10
S. I I ; la jtrsso della legge S,ilica ( t [ [ . 29, 5 . 5 l, PII I
I CFTC I11pu~ri;i l i t i 56 j t 10 ste-so di ~ I i r c eggi I I ' I I bir ichcu.
Laonde se m hr ~i ercosiriiile a opinione deflo S p a ri g c ri b e r g ,
tile appo eodecii popoli la c-posizione (l" ritcnte foshr irri-
prinita: e lu tosse non g i i ~ oltanto eccezionatrnentc per I Pcrealure nate mostruose o mutilate giusta l'antico costur~ie
ricordato dii $i y I i u s de jttre tiariurrr, S . 5, ma indisttntii-
mente e eonie regola universale. Fu il ~ i u r e anonico chr
intro dusse nelle leggi dei Visigoti la coercizion e delid eziju-
cizione d* nfante, donde poi d a Carlo V uell'aart. 152 d ~ i i n
sua costituzione venne allargata a tutta la Gerrn;iiii;i coii piii
severa misura nei tempi a rioi più vicini. Anct~e ri Fr;irlc.ia
fino al term ine de l secolo passato non esistevii rioa ItyxV
speciale che punisse la esposizione del p;irto, corne C' irisrt-
gna 31u y a r t d e Vo u g a n s f e l egg i criminrili nel l r i r . r r
ordine ncriurrile tit. 3, 5. 11, pgg. 60) e soltanto se iie ccr-
cava la pe nalita nelle consiietudini giurisprudcnziiili, che cir;i
infliggevano la frusta, ora il t~ando,ora la gogna, ed ora la
multii. incontrastabile ch e se la esposizion e degli inDrriti
rappresenta la violazione di un diritto; C sotto qiicsto riip-
port o com e sot to clilello dei pericoli che puo recare(: nll;i vit:idel fanciullo merita di essere giustamente repressa, vi ir perì)
tra la proeresi di questo reato e quella deli' infan ticidio , no:i
SOIO una d istauz ;~ ia nel caso proprio una vera opposizione
diametrale. Più assai che le penalità rigorose giovarono a di-
radare codesto reato i brefotrofii; dei c~u;~lii aprì quello d i
Firenze nel 1316 e qu ello di IJarigi nel 1302. Tale istituzione
si venne allargando negli ultimi secoli presso tutti i popoli
c111Ei.E grande fu il plauso delle genti verso codeata urn;i-
nissima istituzione. Ma che percib? I plausi furono nel 1838
convertiti in an atem i. Si ostentò una recrudes cenza di morii-
lilà. i{DI a C i e, C r O i s s a n t ed altri levarono in [:r.r[icin
ii n grido di rrprovaziono conlro le così dette l o u ~ s , t~stin,ite3 ricevere i bambini occultarnenle depositati. Si dissero priri-
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cipalmente due cose: cioè che cotesti stabilimenli erano un
tributo reso alla immoralità, e che erano un incentivo a i
genitori legitfinii per liberar si dall' onere della prole. Grandi
dispute ed animose polemiche ne susseguirono: e disgrazia-
tamente ebbe prevalenza la opinione del regresso. Anche qui
si videro i danni della oonfuuione del principio morale col
principio politico, e della fatale dimenticanza di quella grande
verità - utte le cose umane Iianno degl'incoavenienli che
possono dar arme a conibatterle: il meglio è quaggiù dove
sta il male minore. Si vedano T e r m e e t M o n t f a l c o nhistoire des enfiznln t ro w ie s - o m e l du dunger de la
auppression des t ou rs 1838 - a n d o e de la auppression
des tours - u r e par l i ci prendre duna la guestion
des cnfants trouuées - L a u a r d i e r de l' infuntiride
pay . 58.
S. 1379.
Questo itolo di reato come delitto di pe r sè .stante
non piir referibile ai delitti contro la vita, trova il
suo criterio obiettivo nel violato diritto che ha l'in-
fante verso certe persone ad essere custodito e vi-
gilato : oppure lo ha nei suoi diritti di famiglia che
gli si vogliono togliere. Sotto 1 uno e sotto 1 altro
punto di vista il subiotto attivo di tale reato pub
trovarsi tanto nei genitori quanto in qualunque al-
tra persona anche estranea: ma non può configu-
rarsi questo titolo nel fatto d i un estraneo che non
sia legato verso l' infante da alcun dovere pepeso-
nale: come se, per esempio, taluno desideroso di
vendicarsi de' suoi nemici rubi loro un figlio dalla
culla, ed anch e senza v eduta d i speculare sul cor-
po di quel bambino ma per esporlo alla vent.ura
in luogo lontano.
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I n sitnile fattispecie il reato della esposiziunc tra-
passa nel titolo (li plagio; e allora abbiamo un de-
litto complesso per la pluralitk dei diritti ch e 41
sono lesi; il diritto cioS del bambino, e il diritto
dei genitori. Che se la esposizione per pZrte deì-
1 estraneo avesse poi per fine di usurpare un r2p-
taggio, il criterio obiettivo del reato si compliche-
rebbe ancora piu. 11codice Tascano ha pr e ~ ~ i s t oue-
sta specialith quando all' art. 338 iia riconosciuto 11
titolo di plagio in clualunclue sottrazione di fanciu1lr.t
commessa per quabil;oglicc scopo, lo che include an-che lo scopo di vendetta contro i genitori. Etl ;\i
contrario nell' art. 332 ha richiesto come conc-lizio-
ne del titolo di esposizione od ahbandono che nello
esponente ricorra l' obbligo (li aver cura della per-
sona abharidonntn. Non & pero necessario affindlP
1 estraneo sia responsabile del delitto di abbando-
no, che la cura da lu i assunta de l fanciullo, ci d i
altra persona impotente, sia assunta per un a re -
tribuzione, o pe r un contratto permanente. Anche
1 assunzione precaria (i) e gratuita della custodia
di un invalido itnpone il dovere giuridico di assi-
starlo: e la violazione di siffatto dover e & un delitto.
(1 ) C'o caso singuiur~ssiliio di espubiz iowe veriLcoc*i
iicll 1864 ir i Lub i an a , ed è rifcrilo nell' Gctr de i 1 ~ i b z g ? i ( r i r
H . 1.104, m a non s i conosce come fosse r isolut ,~ ai tribii-
iiali, Il caso b cosi coinplicato che quasi sembra inirnaginnto
a f:nrit;rsin an i ne mezzo (li collcretarc speciali questioni. Ilìiariil)ioo e ~ p o s t o ra stato divorato dagli aiiirnaii rieri: ma
nella su:^ ~spos iz iona ivevnno concorso Ire rnani diverse-1 ." l parlrc iisiiir,iln ~ v e ~ t isposto il biiinbinn in luogo W-l i taiio ttlitric\iP pei'isbe. Alln la 1ii:idrc po r [euerezza verso i l
V ~ T , .1. ->
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bambino %li aveva tenuto dietro nascosarnente, ed appena il
padre erasi di colh alloniaaato esse lo aveva tollo dal lu0$0
ove era abbandonato e lo aveva depositato sul niargin~ i
urla s~r:ida requentata, do ve poi disgraziatamente peri. B 9")
i1 1 primo luogo disputavasi sulla innuetiza siuridicd ch e in
ordine alla imputnbilità dei genitore doveva eserci2are il fit to
successivo del traslocainento eseguito dalla madre. Si parlb
d i esposizione tentata, pe rsino di e sposizione mancata: ma
in verita la esposizione era ben consumata. Solo a parer mio
polea disputarsi se la successiva niorte del f~nc iu l lo vesse
do vu ~u ggravare la imputazione dell ' esponente quando nonera ~L8tiicunsegucnza irnniediala del fallo suo. - .' La rnd -
dre dopo avere così traslocato la creatura non 1' avea niente
abbandonata, ma celalamenle era rimasta osservando se nes-
sun o lo avesse raccolta; nè si e ra pariita di colfi finchè no n
.ivevR veduto passare u n sioviiie signore in carrozna; arre-
starsr, raccogliere il banibirio, metterlo nella sila carrozza, e
parlire cou quello. Si d i s p u ~ a v ~e li1 donna fosse rea di iih-
handoao- h!a (S . 1385) io no1 crederei- ." 1 gioviiie signorc
ch e aveva raccolto la infelice crseoturu rriisi pres lo pentilo
àelIa sua pielà. Valle pochu mi%\ta veva ordina10 retrocedesse
la carrozzri, B di nuovo avcva riposto il bambino nei luogo
preciso dondc prima lo aveva tollo. Fu dopo ciò ch e soprag-~ i u r i t i li animali ne I ~ c e r o trazio. Quesbioiiavasi sc i l giovinr
sisnore fosse irnpulabile: e pe r sostenerlo innocenle si alle-
gava che reo non sarebbe stalo se qiiaodo dapprima aveva
veduto il bnmbiuo fosse pnccaio oltre senza ciirarlo. M U se
i n ooteala ipotesi polevn amnieilersi clie la Lrascuranza inu-
mana del pnaseggiero che non stese piciosa aila allo abtmn-
donato non Potae politicarnente irnpiltdhils, q u i si aveva non
il soio allo ilegaliyo (che è ipotesi ben diversa) riia SI avevi1
1' aLLo positivo delln esposix.ione vo\oi~ iarian iea\eopcr:ita d:il
giovine signore: nb valeva opporre che egli avesse assurito
volontariamen[a la curo di qual fanc!ullo raccogliendolo por
mero Impeto di Piefa; avvegaachb non sia lupgo a disiingiiei.t:la genesi dell'abhligo assunta, e i [ delitto di abbandono s i
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ohielti ìlcnr anclie a coioro che sare bbero slata liberi di n on
assuriierc la ctislodid: nL il fatto pio arit eced ente della cubio-
dia gencros; imente assu~it~rende mciio spietaio il fatto suc-
cp.si \o d r i l' a l ~b ~~ nd on o .
L 'a r t . 507 de l codice LjSiruoe I' ,irt . 225 del codice di
V. t~ i r l ,che n chiunqiie trovi iiri i i i t r n l ~ sposto fanno preciAtio
deli.i denuiicis ,111 autorith soito pcnd clcl carccrc, renderebbe
pii1 tcile la soluzio~ictdel krzo qi ieci lu .
Sempre in ordine al subietto attivo di questo
rt:ato con viene no tar e, che il titolo non varia nep-
pure nelle scuole moderne per la IegittimitA (1) od
illegittirniti del concepimento. Ma vuole perb giu-
stizia chc, come alla madre illegittimamente fecon-
data si tien conto del pericolo dell'onore, e del ti-
more di sevizie nel più atroce delitto d' infantici-
dio; cosi debbasi tenerne a Ici conto in questo
reato. I1 codice Toscano liti. dimenticato una es -
pressa dis~iosizione n proposito, ma possono i ma-gistrati sul~plirvi er la latitudine della pena rela-
tivainente determinata, entro i limiti della quale è
loro concesso spaziare. I1 principio della minorante
una volta ammesso diviene irrecusabile in ogni
sua app!icazione.
(1) Bisogna dire clie l' ilso di esporre ttnclie i figli legittimi
fosse consideralo corsie rnolto esteso, sc prevalse nel foro
gcrmanico la regola clie il fitiiciullo esposto dovesse presu-
mersi Icgittitno. Tale i! 1;i do[lririn ch e previilse fr;i quelli
scrittori (1.c y s e r q e c . 615 - r n s s od nrt. 132 C. C.
C. S . 2 ) q:iniiiuiicliia cc tlisseii~ii 13 o c ti 111 e r o f ri j r t s . cc-
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- 20 -cles . prot. lib. 5 , ìit. 2, $. I l ). Anzi il H l l e r afferma che
nella Spagna vigeva la consuetudine di presunierlo nob i l e .
In ordine al subietto passivo di questo nialefizic~
io credo che la condizione di ~ecentemente ato non
sia necessaria neppure in faccia alla dottrina (i)
della vecchia pratica. Nella scuola moderna non vi
ha dubbio su ciò: che anzi in og gi questo titolo direato si 6 esteso ed accomunato anche all' abban-
dono di persona adulta che sia impotente a tute-
lare sè stessa, quando venga commesso da persona
che aveva speciale obbligo di custodirla e soccor-
rerla. Sotto questo punto di vista il concetto uma-
nitario della legge penale si B dalle legislazioni
contemporanee grandemente allargato, rimane per0
sempre una grave e delicata questione se a fare
dell' abbandono un delitto basti la semplice obbliga-
zione moraZe che nasce da una consociazione as-
sunta a tutt'altro fine tran ne quello della custodiued assistenza: cosi (a modo di esempio) il compa-
gno di viaggio o di caccia che abbandoni in luogo
solitario il suo compagno quando questi per casua-
lità sia caduto e siasi fratturato una gamba, potrk
egli se crudelmente lo lascia colà inabile a niuo-
versi e deserto di ogni soccorso, allegare che non
aveva assunto alcun' obbligo civile essendosi ac-compagnato con persona valida. Per quanto tale
deduzione sia moralmente bruttissima, ella ci forse
giuriciicamente solida. Ma ad ogni rnodo se da quel-
i'abbandono ne derivila
morte, parmi difficile ch eil barbaro compagno il quale f u causa prossima cli
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- 21 -luslla morte per non avere nè soccorso, nc? dato.tvviso, nè inviato alcun'ajuto s quello infelice, pos-
sa sfuqgire 1' addebito dì omicidio colposo.
1) La ragioric di duhitart> p o t c v ~ rascere percfik gli m-tichi scrittori chiamavano queslo reato, più volentieri expo-
s i l i o parlns, anziche expotit io infurtlis. Ma le leggi romane
io denoniinarono con la forriiula pi ù generale de z t i f i ~ i t i bux
~ c p o i i r r s . qualu nque possa esser e stata la opinione di 14ual-
che .icrittore alemannu, eccitato forse dalle parole I N F AK S SEI,
I ~ART I che si leggono nel15 art. 132 della Carolina, la comune
icuola può dirsi clie uon esigesse lo estremo della nascitdrecente. E quantunque in faccia alle parole della Novella l53
vc utero Twntcrtm p rodeu ntes, possa tuttavia niuoversi que-
+fione, pure quelle parole clie appellano soltanto alla ragione
ctorica della costituzione imperiale, non valgono a sorlenere 11contrario, pe r 1' esplicito contesto delle succe ssiva disposizioni.
Dall'art. 27 della riforma criniinale inglese del 1861 ap-
parisce che la esposizione d' infante iion sia in Ing hilterra
altrimenti punita, trann e quando Iia verosiinilmente j>oslo a
pericolo la vita o la saluto della crea lura. Vedasi Da v i s th r
erimino1 Lftto consalidation stutulcs p. 258. di più no -
tabile clie a tenore della legge inglese sopr acitata , acciò la
esposizione sia punihile non basta il solo pericolo possihiledella creatura, ma si richiede che ne sia stata posta effelti-
vamenle in pericolo la vita o che ne abbia riportato danni
nella salute che siano probabilmente insanabili, Solo in cote-
ste condizioni, e purchè i l bambino esposto sia a l dicolto
dei due auni, la esposizione è punita.
Nel prendere in considerazione il fatto (che si
ilescrive con la forinula aòbando~o 1) di persona
i l l ipo tente) il giure penale non solo calcola Ia vio-
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- 22 -lazione immediata ed effettiva del diritto clie ave-
va la persona impotente all' assistenza di chi bar-
baramente la abbandonò; ma calcola eziandio il
danno potenziale variamente contingibile secondo
le circostanze. Onde il pe~ i co l omaggiore o minore
che ha corso l' infelice abbandonato, si rife risr e
(non meno clie i nocurnenti da lui effettivamente
incontrati) allo elemento del danno immediato del
delitto: e così rientra ndo nella su a forza fisica og-
gettiva porge un criterio della sua quantità natu-rale, secondo il quale si aum ent a la gravità del
malefizio. E peraltr o impossibile che la leg ge pe-
nale definisca a priori le singole circostanze che
nel variare dei fatti possono aumentare il pericolo
ilell'impotente abbandonato. La legge come la scien-
za debbono limitarsi a dir e al magistrato che ei
deve aumentare di severità non solo in ragione
dei danni maggiori patiti dalla vittima, m a in ra-
gione ancora dei maggiori pericoli che si corsero
dalla medesima.
(1) I1 codice Prussiano del 1851 S . 183ha fallo due titoli
distinti della esposizione d' inia otc e do1 silo abbandono. Porse
si L; cr o d ~t o on ciò di e l iminare i l dubbio possibile che il
titolo criminoso dovesse restringersi solo ai termini della ma-
terialità de l trasporto del bambino da un luogo ove prece-
dentemente era venuto alla liice, ad uri altro luogo diverso
ov' erasi poscia derelilto; e doves se cessare il tit.010 stesso
nel fatto di quella donna ch e sgravat asi in luogo solitario
della sua prole, I' avesse colà abbandonata. bla i n verità io
non vedrei la sussistenza di colai dubbio, nè i l bisogno di
così accurata specificazione. Qu ando l a donn a ha posto in
essere un fallo materiale per conseguenza del quale il bani-bino B stato abbandonalo senza custodia o orotezione a l l a
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- 24 --ze; qumb wntegrlo mnverle la esposizione in un
momentaneo depit .0 , e m w t m hiaro che non
si aveva animo di abhnmare 18 cseatnra, ma si
di riprendersela quaado ueauno se ne fosse inge-
rito, elimina anatto il dolo speciais di questo titolo.
Tale è la regola che prevale in faccia ai principii,
e che si accoglie comunemente daila pratica (t).
(1) I n questo senso decise la Corte di Limoges i l *22de-
c+Blbre 1842 (Journal du Pafais 48, 4,54 7 ). Cosi i l i r i -
bunrrle di Parma 1' 8 maggio 1863. Cosi pure fu deciso pochi
oorrt addietro in Toscana t n ua a 8 0 da nir diksa che pre-
sentava una siogolarllà in appareaza drfleren~ialc.La ragazza
iilergittirnarneate fecondata sgravatasi della creatura I' ave va
ella stessa di pieno rneripgio ( d u p ~ verla diligeritemenle
cusiodiba) recata aila casa d e l suo seduttore, e battuto al-
I ' uocig sa n'era t orna la . Bla seco e r a n o venute due sue vi-
cina, le pusli al partir della donaz si erano a certa distaoza
trrnenubo dret~o lmnf alberi doode v e d e v a n o la creatura;
e ciò avauaao fatto (eomr i n $lastiZis d e p o s e r o ) pe r ordine
della madre medesimo, E quado ~ i d a r o&e I familiari del
seduilore fattisi (a l sswito delia ehfemara) al balcone, anzi*che dar ricovero a queil'innoceate se o' erano it i a denunciare
3ljd giultizia i l supposl0 delitto; quelle doone avevano ripreso
la creatura, e I' avevano riportata alla madre sua. Si ebhe
i l o ~ r w i o i t radurre quesla ad un pribblico giudizio sotto
I' &ma df esposizione d' infante: ma poca fatica occoiceoii
ad atrsn&m V a~satwioae.
Uo cpeo &adBt%i prescntb a decidere alla facollà di ViL-
teuiberqa riti mtOIO ~~ (che riporta Ii L y s e r apec. 615,
med. 4 ) nel quale I% rspasaa aveva aflatto abbandonaio
13 creatura alla Casa dolk blVpPratore; r la madre di questo
i vea fatto quhidi prt8ra Y t4%~lvranctfa pubblica piazza.
La facoltà gturià)cei @6M meaia quote $1 qwtaste duedovesse p~oi fs i : Bab-btobis~urlz puntbiii earrarnbb.
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In p iù benicoo concetto and8 la Corte di Vieona nel giudi-
cato del 5 ottobre 1868 fEco dei tribunali n. 909) poicbè
no n ravviso i l titolo di esposizione di infante nello avere
purtata e lasciata la creatura nata d' allora nel giardino de l
seduttore della fanciulla, e assolvette.
La penalitu del delitto di esposisioncz d' fizfantt?
fu in altri tempi ora leggerissima, ora nulla (1).Credette taluno potere affermare che gl' imperatori
Valentiniano, e Valente alla Zeg. 8 C.ad leg. Com..
cle sz'cariis lo colpissero di capitale supplicio; ma
non si avvidero che quella legge contemplava il
tentativo d' nfanticidio. Non mancd peraltro negli
ultimi secoli ch i lo punisse di morto. I1 che oltre
ad essere esorbitante di rigore B impolitico, perchb
la parith della pena spinge ad uccidere il bambino
invece di esporlo. Il codice Sardo (art. 500) anno-
vera questo reato fra i delitti che tendono a distrug-
gere lo stato di famiglia, e lo punisce con penecorrezionali come tra breve dirò, aumentaildo poi
le penalità secondo i piu gravi resultarnenti. Il co-
dice Toscano (art . 332) lo colloca nella classe dei
reati co?zlro la persona dove ( a mio credere) piii
coripruamente si adatta; e lo punisce nel caso sera-
plice con la carcere più o mena pralringata sec~n i lo
11 rìiag=>,iore minore pericoln.
(1 ) j, conc orde la opinione degli eriidili in ordine aila
tolleranzn clic si ebbe nell' antica G recia verso la esposi-
zioiie degl' in fan l i . Se ~n hr a erò che la sola Sparta ne facesse
apposita disposizione, e nelle nllre citt't la tolleranza fosse
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figlia unicamente cIeII,i consuetiidiiie. M i , tale consueludinr
almeno semb ra irrecusa bile per la testirnunianza di E l i a n o
funi.inru11i Wsl . lib. 4 5 ) il quale notando corlic provve di-
mento speciale della città di Tebe quello c he p roibiva la
esposizione depl' infanti, moslra evidente che nel restante di
tutta la Grecia la cosa, o per legge o per costum anza, an-
dava altrimenti. I' l ;i l o n e e A r i C t o t e l e consigliarouo la
tolleranza di cotesto fatto. Semb ra ch e in Atene il fanciilllo
ehposto si dicliiardsse schiavo di chi lo aveva raccolto; mis ura
che probabilmente ispirossi al fine di allettare i cittadini a
picndcr curii di qiicgl' inrelici; lo che conferma la genernlillide l co~lurn e .Che ;,gli antichi Romani si permettesse di esporre
i figli ex u tero nradentes si rileva da P l a u t o f nmphitr.
1,221 e d a T e r c r i z i o f a n d r I, 3, 1 4 ) e d a S v e t n r i i o
f i n C~l l igoln , np . 5 ) . Vedasi C a r r a ri z a de pavtrc n r r l r r -
rnl i s t leqitbrlo, cirp. 4 - u j ;i C i o porfl t . cod. d r irtf iint.
rs l los , - o o d t Iiiliibs Paolus, sive de purtus expositiorre
i ipiid ueterrs - y ri h- e r s h o e k de ju1.e occitìendi I I G
erponendi libcros upud Ronranos - e b a v e r dis ser t .
~icciiienr. liss. 1 , 2 de palri u poteslale - i e h 11h r hisloire
r.onl. i ~ o l ., png . 380. B peraltro controversia gravissima su l
teriipo preciso iu cui cominciossi in Roma a riprovare cn-
tlesl' uso; sosleneutlosi da alcuno ch e cib av veniss e an ch e~ i ~ g l iltiiui tempi del p;rgancsirno per argomento della
leg. 29 f i dc u,cirrunb. t e s l . e opponendosi invece d a altri
I,] insigriificanza di r~ i i e l rammento a siff ~tta conclr~sioiir.
cili editti deql'iriip eratori cristiani c lie si leggono nel codice
Teodosiano ( l e g . 1. clr nlimefziis qwre i n o p s pnroztes , e
le!/. 1 de cxp»s i t i s j non parlano di pene corporali contro
gli espnsitori. % clio da$' imperatori cristiani si consii1e r:i .i~~
come delitto i l F;itlo della r?;pos iaione , ;tiico rcliì ~ noti suc se-
&;ilit;l dall' cl kl to tii rriorle, i! iocontr,is[iihile por ciò cI1c tr*ov;isi
l~el la eg. 2,C. de irrfnntibits e.~p«sitis, per I;, aot)ellu 153:
Giustiniatio senihra p:irificar(! I A esposizione inf;lnte
all' alibuiidoiio dei servi inferni\. Cosicchb i! llotabjlp cileriuliione di questi due liloli (esposizione d: infginte,e abbao-
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Ii ciidict: Sardo ha l~cralz~uiuniti in ~111 k.cio
sotto la stessa disposizioue &il' art. 30l-j i casi di-
stintissimi, del ignph,rento clella c,ccultrl;ione, e della
sostitusione di un infhrite, corne pure rlnelli di 571p-
posisiorte di parto, o di so~yi.es.cinrzedi stato, i qrialicinque fatti punisce con la relegazione da cinque a
dieci anni: mentre collocanilo sotto lo stesso titolo
all' art. 509 la e.spo.sizione, l'ha punittr col carcere
non minore di rin anno, qualora la esposizione sia
fatta in luogo solitario, ma senza rcsultamcnto (li
rlililno al l~ambino;e la punisce poi ali'art. 512 co l
"carcere da tre mesi ad un anno quando sia f:tttrr,
i i l Ivogo non solit<crio. Su l che sono da farsi t l i -
verso ~vvertenze.
In pririio luogo ricve ripetersi ciil clie fino dai s u n ~
tempi msr:nrav:i T,o e l i In r? r o ( 2 . i ~ s c~ccllis. ~*nt .li'h. 5 , CL,. 8, 3 . f i j z . ) ccncrirandn uiia lòrniula legi-
slativa analoga a rluoll:~dcll' :ìrl. 509 e 512, clie i ion
B briono lo espriinere il pensiero giustissimo di ri-
guardo al maggior pericolo del fanciullo con 1a sola
e gret ta fi3rsinula di luogc, solitat3io,r: lnogo nosz so-
Zita~io.Non è buono perche la creatura put correre
talvolta pericoli maggiori in luogo non solitario, cn-
me se fosse esposto in mezzo arl una via pubblica
frequentata (la carrozze : non t, buono porchh meri-
tano rigrinrdo eziandio altre circostanze che vero-
sirnilrnente possono ossere ct~rxsatived i ~ioricolo t l
fanciullo anche in luogo non solitario, come la cru-
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~l ez za ella stagione, la mancanza di cuoprimento,
I. simili: non è buono ( aggiungerò io ) perchè la
definizione del luogo solitario e non solitai'io con-
duce il criterio di gravita ad una materialitb tutta
relativa ed elastica nella sua applicazione; aonile
poiche bisognò lasciare all' arbitrio del giudice la
definizione di cotesta materialita ( l ) meglio valeva
espriniere la idea fondamentale della verosimi-
giianza del pericolo, intorno a cui 1' arbitrio del
giudice. rimaneva esposto a fluttuanze ininori, edaveva nel tempo stesso balia di applicare il rigore
della legge a tutti casi che cadevano sotto il suo
spirito. Avrei dunque m eglio amato che abban dona ta
ogni relazione a pure materialità si esprim esse la
niaggior quantità naturale del delitto di esposizione
con la formula - sposto in modo e luogo da cor-
rere verosimile pericolo d i salute (2), o altra ana-
loga. Questo mio pensiero si ricongiunge con un
modo generale di vedere che ho manifestato ad al-
tre occasioni. La legge penale deve a parer mio,
per quanto ella può, esprimere il concetto giuridicoindipendentemente da clualunque relazione ad una
il arl altra ~12ate9~inlz'th,he può far nascere il per-
petuo dubbio se la sanzione punitiva (per regola
non suscettibile di estensione analogica in odio del-
1 accusato) debba o no tr ov are applicazione in u na
~linterialitadifforme (3).
i i Poirii i I niodo ti1 esrrnpio) disputarsi se debba di rsi
111090 solitnrzo utiil viotlola di campagna por la q uale eran o
d i t i transitare giortialmentcl i niernbri di una famiglia: e
ilotri disputarsi se si debba dire luogo tron so l i lar io percl i i~esistente entro le miira di una citth, iina iocalith reniotzi per
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~ m e :,i-udte il p~> s , i y ; i o i cjuaicunc,. Ubhvd i i i i \ r cc a u l i ~
felree perisiero i1 codice Snido, qlidndii tr ad u~ se a r t . 34).
dr F r ~ n c i ~ ~el si lo <trt. .$08, dcttnridu dpposrto pror iediincuri
pe r 11 caso delki conspqua dr un infrtnte ad un ospizio ( ti
pubL11cd Beneficenza fatla (l a coforo che ne ~ivevano saiiiiir
15 cur,r. Con questa speciale diopusizrcine i l Kegi4itore nicdrr,
chiaro che in suo pensiero 11 depoulto di un rntante ad un
brefotrofio non costituisce titolo di esposiziontb, e cosl seri,-
brava che non clovessero sorgere dispu te s u tafe ipotesi. Pdrnir
pero che usando iv i Irl clausula s tato loro irffrd~rtll «irdr
r l r: pr.e,tdessero c ur a , l' art. 508 escfi~dd la ipotesi che r
deposi10 all' ospizio sia falto dai genito ri Legittimi; ti ci« - 4
confermii dal disposto dell' art. 515 che aggravando !a peo;!
contro i genitori fa richiarno agli art. 509 e seguenti, e iiur
al 50 8- Piu nettamente il codice delle Cortes spaniiiiole . i l-
I' :irt. 690 aveva preveduto i 1 caro del gello d i uri i n f t ~ i i t t
nella ruota dell' ospizio, eseguito da genitori ieprttiirii. Potr,t
forse dirsi che questa ipotesi considerda corile occitltctzrotrr
d' infante cada sotto l'art. 506 del codice Sardo? lo non Ic k
credo perchi: troppo sarebbe sproporzionato il confronto deli<.
penalità fr,ì chi esponga il figlio legittimo in luogo non solitario.
e ch i lo rechi ad un ospizio. E di ver o gik assai vago nelle
nozioni ed assai esagerato ella penaliti1 è questo art . 506
s e si confronta ccm le penalith della ebposizione.
(2) La forrnula del codice Bavaro del 1815 a l l ' a r l . 176,
176, 17 7, esaurisce questo petisiero: poiche non occupando.i
n& di Iuoyo, ol : di tenzpo, nè di altre circostanze, fa dipen-
de re il più o riieno della penalitk dal giudizio che riaiette
alla prud enza del rrisigistrato, s e Iii esposizione sia avveriuta
o no in tal modo che non vi sia o v i sia stato dntrger
crcrrnilre pnur lu ube de l' itldiuMtd e ~ pos i . gua lm e n te si
espresse i l codice Spagtiuolo del 1848 ali' art. Al1 - v i -Cuultdo por l u a eirctt»zslrraciccs dcl nbnndono sr J ~ I ~ O I P I ' P
pueeto en 11~ l i y ro~ G ~ I ~ Ce 1 6 1 ~nino; che iri tal guisa cor-
resse i l difetto dell'art. 695 del codicr: dclle Corles del 1822.
51a il codicc Sardo arnci nieglio picndcrt, .i suo t.scriililarr 11
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Franccse art. 549, e copiarlo iri questa di*posiziont.,
corne lo aveva copiato i l codice di Kcufciiatel art. 175. 11 co-
dice Austriaco ( ar t. 1% e 136) tentò di allargare il conccito,
rns sempre lo Insciì) subord inalo iillo esse re freqiieritato o
no il ltiogo della esposizione. Il codice di Friburg o (a rt . 1781
i i h h la formula exposée datis zitt l ieu ou e l le n' a pus cIra?&cc
Jc secours. Con cib lasci8 sempre subordinata la condizioiie
del pericolo alla unica catisale del luogo, senza te ner conlo
-anoei pericoli eventualmente non meno terniliili che po-c
deri vare dalle intemperie: anzi ridu sse la conside razione alla
sola possibilitu d i soccorso piuttostoclik alla possibilil?~dipericolo: un bambino esposto di iiotte in riiezzo ad una strada
frequentata della c it h i ion può dirsi ctie non abbia ne ssu na
everitualilù di soccorso, iiia ha p or truppo allrettanta everi-
tutiliti di essere schiaccialo da una carrozza: oltre a cib la
frase n' avoir pu s chlinre porta ad uri assoltito ch e ren de
rarissima I' iipplicnzione dell: ;ipgravn nie. Lii med esim a for-
iilula si usb piire dal codice di Vaud art. 223. 11 codice loiiio
agli art. 672 fino al (i77 iiiclusive ria5suriie la presentr teorica
nel inodo pii1 cornpleto ed esatto.
(5) osì ii i proposito dcllo infanlicidio (S. 250) dicappro-
vai clie la ragione rn inorante si cs prim esse clal codice Tosc:iiio
con la designazione (le1 fatto m ateriale del l:~ illcy itfim itd.1a ragione rninor;itile sla riel pcricolo dcll' onore: cib ch e
iniprnpria il tilolo ì? la c«rcsu di evitare gravi danni irrirni-
nenti pe r lo scuopririicnto del parto. Se la condizione L: esprrs-
sa con I:i formiil;t della i l lt 'gitl iniil l i , qiiestii ricorre anclie
per la pu hblic i~ tollerala, la qua le s e uccida I' infante si
trov erà inolto sorp resa di vedersi scu r,ila dal giiidice, il quali?
s~r i a rnen l e e dice aver essi1 temiito di p erde re 1' onore. Nelitre
invece quando dello infanticidio coriie dell' abo rto la rriiiio-
rantc si definisca con la espressione della idea giuridica (clie
tutta Sta 1101 fine di salvare I' ono re) ne viene di r il ta IU
conseguenza clie la escusaiite si coiniinichi anche al coniplice.
1; fu perciò cile nelle modificazioni reca te al codice Sa rd oper opera di una conimissione di dotti giureconsulti riapolc-
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t,ini :lT:?0 ~ r ' ;~OI:C ir i ~ 1 1 1 I I r I C PateSo ;i ql~t>!le rrrt incic
i e c i ~ r uiirr,o 5 I J~!OU*%!P I C I ~ , d ~ ~ r c t o1 ~ 1 7 fc111,rnia IXCII ,
1' Urla ~ : ' J I K z ~ F ~ ~ ~ L 'C ' 1 1 1 ~ ~ ~I ~ : ~ I C * a!i~, i . . eri. 505 dt,I C U ~ ~ I ( ' P
sdrt!(~ d ~ f i i ~ & \ ' i i l SCTlb,i CJA f t ~ t ' t ~ i t ~ i ~ ll ~ l k a~ / / ~ ~ i t f ì ~ l l i t f ~ ,
e L t crtticeit\-i pt.l yrcj,anitcb , i t i ~ r t o lie sttlrt wtcidrr:
(-orreLione n'rpcilctttu:t 1.1 drfirii cori li f»rmiii;i pcr cnyzorirl
di onore, rd cs l 4se [,i cii23 :tuche ad altri indirirlui cita
avessero ,igito pc r s ~ l v ; i r e1"noare dc!ia dunun, » tlr:ilLi fa-
niiglia. L ~ J tcc-o doietic ripetersi a l i i ir t . 552 in q i i ~ n l o ilifl
infanticidro. Le qudi d,spcisiz;on~ d crncnde ilzraiitrinr1ue i lC o s t
n t i ii o fprgg. 373 ) opini rian poteisi r~s lendere [ l i ( ,inl:r:riicir:io prernedifato, iu le co11sirier.o coine coriiirni uiicl,r:
; allJeslir ipolcsi; no u t r f ~ \ ~ , i ! I d ~agione di disringiiere in ar -
Somefilo cosi 213se d o ~ ~a legpt: nuri h;i distiriio, C d r ~ ~ r
essa hii fasc"i;llo a i g i ~ d i c i a sct~It;i ne i du e gradi delle tli-
minuzinnc, pcr guis;i du putc ro ieiirr conto della di Gr eu za
ch e passa tra 1' iriipclo cd i l prolioail». , \a~lic n ti1ti.e ricla:i-
siorti 110 1,ropugn:ilo il pensicro che Iii ie:;;c pciiulc r irvc
esprinserc i suoi detiati coortandoli il r i iei io possi~~ilciilio
i gretti conlirii di uii:i rn;iteiialii~.
Vuolsi prirc notare clic il codico Stirilo all' art. 5 1:I
aggrava la. pein:t dvllri. esposizione quando s ia couz-
messa dai genilovi clcllo espristo ( i) . E qu i senza
dubbio bisogna riconoscere che r,otto il punto di
vista rnorale i genitori che esljongorio la propria
prole sono assai pii[ aiiominevoli clie non 1 estrn-
neo; nk noi avrernmo difficoltk ad amrnetterc i11
sill'atts ipotesi un arimento ancol-:t di gravith poli-
tica. Ma ci sorprende d i non t rovare alla parolit
~/milori ggiunta i11 qriestrr :trticolo la qrialiti (lilegillif122.TJna volta anirnnsso p e r t ~ s r q u i oli pro-
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gressi della scienza moderna che il pericolo clell' OI?CI -
1.e iiiodifichi in meno la quantità, politica tlella tic-
cisione d' infan te e dell' abo rto procurato, non \.[
ha ragione per cui non debba pensarsi lo stessc
in quanto alla esposizione. Alla madre clie espone
il parto non deve negarsi quella scusa che si ac-
corda alla madre che lo massacra. Se attesa la mi-
tezza della pena, e la latitudine nella quale potrann c
spaziare i giudici, non si voleva dettare un apposito
provvetlimento per codesta minorante; certo non
poteva convertirsi la minorante in un aggravante,
e punire la madre che per la commozione del pro-
piaio pericolo abbandona 1 infante all' altrui pieta,
pii[ severamente dello estraneo che faccia alt,ret-
tanto per risparmio di tedio, od altra più rea cagione.
( l Anche il codice penale Portoghese all' art. 206, clie
piinisce la espbsizione dei niinori di sette anni con la reclu--
sione di seconda cla sse s e E fatta da estranei, la punisce
con reclusione di prima classe se fatta da genitori. Non di -
stingueva fra genitori ed estranei il codice Bavaro del 1815
nll%rt. 174: uè in generale la maggior parte dei codiciconlemporanei.
5. 1387.
In proposito d i questo titolo nasce la rluestione
speciale se per parte di genitori legittiilii si cotn-
iuetta il delitto di abbandono d'infante col get tar e
la prole nella ruota degli esposti (1). I,a Corte tli
tassazione di Francia aveva tenuta la opinione at-
tixmativa il 30 ottobre 1812. Poscia stabili la ne-
gativa coi giudicati del 7 giugno 1834, e del :i0
aprile 1883. La negativa pure fri sanzionata dalla
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(Taswzione Toscana il 13 Irir.110 1854. I,' i l l i i s t r ~ ~
P u e c i o n i co»~ii~erzluiiool. l , pag. 5x7 ) so -
stiene i' n@i?rmatiraperche scoigl: anche in tal fht to
I! filze d i sbarazzarsi dclln prole che si avrebbe il
debito di allevare; m a se cotesto @;.le è uno tiegli
elementi d i questo reato esso lir1 pero bisognc~ zitzn-
dio dello elemento di f ~ i t o 11r:si costituiscr: dal-
1' /rhFando>zo: non pub dirai die si abbunl-loni 1' in-
failte quando si consegna alla cnstodia d i altri che
i? pronto a riceverlo. Ecco un nuovo cser i~pio lella
i~nportanza ratica della clefinizionr: dr:lle rlassi. Fin-
che i1 delitto d i es~~o.sizione'&fante desume il su o
criterio tlalla tutela tlella perso~ialitit isica, non pu o
essere dribLia la soluzione ncgativa di questa quc-
stioce. Se si consii1ei;issc invece coine iin delitto
contro lo stalo d i fctrt~iglia, otre tl~r! nche la con-
scgria dello infante legitti~noalla rriota o ad a1tt.i
per occultartse lo stato, rappresentare gli estreni1
cornpleti del iualelìzio (2).
(I j Secondo le c ongetture di U a r g e rn o 11t /Eeot iotnrepoliliqtce chrklientie prrg. 295j serribra che ;inche in Aleiie
(: neli' :inticil Roniii csistecso ro degli stubilime nii desiiriaii a
ricevere i bninbirii esposti, e m:iiitsnerli a spes e dello slato
qiiando la pie18 pubblica uou li ave ss e raccolli. Ma ciò che
v i è di cerlo si h ch e la prin ia tracciii aiilailtica della isti-
1,iizione dei IJrefotrofi si trova oell' anno 559 di Cristo per
ope ra di Giusliiiiano. Ma finclii! le l e g g i a g g i u i l i ~ a ~ i i t ~a
proprielà delle creature csposte a coloro che li! avevano rac-
colte, tiecando a i geiiilori ogni dirillo di recriperiirle neppure
rriediarite i l rirnhorso dcl iii;inLnniiric!nto cc1 ediic;izione, è
Lcile imiriaginare che sciirso dovessr~essere il iiiinioro (lei
tinciulli ririiasti a ciirico dei pubblici s~;ihiliriier~li. elle con-
dizioni ricliicste dall' aolico diritlo percliè i gei i i~ oi i olesscro
VOL.11. 3
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ricuperare la prole esposta, tratta specialmente H o f f m a n n
de notuhalioribiis delrcforioii ~nntrinzotiiirlizint lemporib~cs. .
L ips in 1726 , c ap . 4, 5.11.
12) La necessità dello speciiile eleniento soggettiun iiidi-
spensabile nel redio di esposizione di infante fu benissinio
vululata nel Decreto della R. Corte di Appello di Calania
del 20 niarzo 1871: Ec o dei Tribuni t l i n. 2416. Una dou-
iio ririiasta ve do va , con uiia baiiibiaa di otto mes i, lro-
vandosi in eslrenia niiseria poriò quella bambina alla ruo-
ta degli esposti, e mandò la sorella a ripigliarla per darle
illatte a spese dell' Ospizio. Si voleva in questo fatto lro-
vare il delitto di esposiz ione d i infante. La Corte disie
che questo reato non vi era perche niancava l' u ~ i i n r o li
czbbandontire: e diss e a iiiio piirere benissimo. Essa res pin se
ancora l' accusa di soppressione di sta to pel motivo che la
bambina e1.u gi n s t at a i s c ~ i l t n g li at t i de l lo sluto civile,
.totlo il ue?'u suo nome. Viiesto s ~ co n d o niotivo potrebbe
ess ere assai problematico . I,o st ess o giudicitto trovasi ripi.0-
Jotto nella Temi Za t i r l e i ~ n. 7 , cititttr 2.
Questa osservazione ini richiama un istante sui
rodice Sardo il quale inopportunamente nell'art. 506
ha gettato insieme in un solo fascio cinque titoli
diRerenti, e tutti gli ha indistintamente colpiti come
delitti di alto criminale, coli. la relegazione da cin-
que a dieci anni. Lo che se talvolta, quantunque in-
tollerabile nella scienza, si può (come avvertimmo
di sopra al S . 2376) permettere in un codice, di-
viene per0 anche in un codice grave difetto quando
per tal guisa si unificano in rina sola (ed assai gra-
ve ) penalit5 titoli che possono prese nta re nella quan-titi loro dei criterii notevolmente ineguali. Ricordisi
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che il delitto essendo un ente giuridico non ha per
suo oggetto la cosa o pers ona su cui cade 1 azio-
ne, m a unicamente il diritto ofleso. Questo può avere
respettivamente per oggetto suo quella cosa, o per-
sona, che b nel malefizio mero soggetto passiivo; e
quando il diritto leso pertenga alla istessa persona
su cui cade I' azione, questa potrà essere ad un
tempo e soggetto passivo e paziente del malefizio.
Ma il malefizio avrà sempre il suo oggetto nel di-
ritto che si lese dal colpevole; e secondo tale dirit-
to, o secondo quello che e prevalente fra i pii1 di-
ritti attaccati, si dovrà sempre determinare la qua-
lità e nozione differente del reato, e misurarne
la qua?ztitb. Applicato questo canon e fondam entale
al nostro art. 506 se ne toccano con mano le
incongruenze (1).
(l) a dimenlicariza di queste verilà fondamentali conduce
spesso in pratica ed assurdi ch e parreb bero impossibiii a
concepirsi. Così ebbesi i l coraggio di trad urre avanti la Corte
1rnl)eriale di Pau (affare Parceron, 1 luglip 1867: M o r n
ar t . 8943) sotto 1' accusa d i esposizione di infante una nia-
dre che essendo in viaggio aveva gettato ii i un bosco il cii-
dnrrre del suo bambino venuto naturiiln;entt? a morte.
Il codice Sardo in questo titolo ha riunito il de-
litto di esposizione (che all' art. 509 punisce col car-
cere) ad altri cinqne casi che gli sono sembrati
analoghi percht! vi trovava la identità del soggetto
passivo, e li ha puniti con la relegazione da cinquea dieci anni (1). E fin qui lascisi andare. Ma i cin-
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qne casi colpiti dali'art. 506 erano eventnalniente
cosi differenti tra loro clie non potevano unificarsi
indistintamente nella pcnalitj critninalc?. La esposi-
aiorne gu ard ata nel caso sumplice toglie al fanciullo
lo stato civile, e ne pone a pericolo la vita; dut:
sono dunque i diritti lesi con questo mslefizio nel
caso ordinario, i quali spettano entrambo al suo
soggetto passivo che ne è a1 tempo stesso paziente,
ed entrambo costituiscono l'oggetto del malefizio.
La occz6ltazione priva il fanciullo soltanto dellostat o civile senza porne a pericolo la salute. Ma nelle
sue forme codesto reato può presentare caratteri
disparatissimi. Ora può occultarsi un infante per
carpire una successione; ora per cuoprire un fallo
consegnando la creatura a qualche fido amico che
sotto mentito nome lo educhi, provvedendo con pie-
tosa cura al suo mantenimento; ora può essere fatta
di consenso dei genitori, ed ora a dan no e dispetto
d i uno di loro. Lo che mo stra quanto possa v ar iar e
la natura e la importanza del diritto leso, e quanto
sia incongruo minacciare senza riflessione nh distin-zioni la relegazione d i cinque anni a1 meno.
I1 rapimento di un infante lo priva del suci stato
civiIe, ma lede altresi i diritti dei genitori.
La sol~pressionedi stato di un infante lo priva
del suo stato civile, ma se è operata dagli stessi
genitori non lede altri diritti.
La sostituzione di un infante ad un altro puo del
pari presentarsi sotto un aspetto giuridico differen-
tissimo uxondochè venga fatta da una nutrice alla
insaputa dei genitori, o possa venir fatta da questi
rr.~edesimiper avere ( a modo di esempio) un ma-schio invece di una femmina, o un fanciullo perfetto
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e sano anzichi- altro macilente o deforme; e pub
t'ssere cunssntita d a entram bo i genitori o fatta
dalla ina dre alla insaputa del marito, pe r contentare
( a modo di esempio) la mania che lo invade di
avere un maschio. Cili non vede quan to siano grandi
£;l' influssi di coteste varietA sul caleolrj politico
del delitto?
La supposizione di parto può anch' essa assuulert:
cento forme. Ora può farsi da una vedova per car-
pire la eredita che la legge devolverebbe ad altrepcrsone: ed ecco che l'oggetto del reato non B nel
diritto del fjnciullo, il quale di povero che egli er a
viene arricchito del benefizio di un illustre nonie,
a di un pingue retaggio. Il diritto leso t? quello sol-
tanto dei congiunti ai quali si sarebbe dovuta la
successione. E un delitto contro la proprieta. Nori
pnb dirsi leso alcun diritto del fanciullo che k stato
porto alla vedova dai propri genitori, tutti giulivi
della inattesa fortuna del Aglio loro. Ma se il car-
pimento di una successione non vi 8; se la suppo-
sizione del parto B stata fatta dai genitori, o dallavedova solo per soddisfare la smania di avere al-
cuno cui dare il nome di figlio, disperati di aver
prole e della negata potenza di adottare; e se co-
storo erano liberi dispositori delle cose proprie; io
diinando dov' B il diritto leso? Si B fatto con la su p-
posizione del parto ci6 che poteva farsi col ~esta-
mento: i cugini non hanno ragione (li lagnarsi di
aver patito un ingiusto spoglio. Il fanciullo ha gua-
dagnato una fortuna, i genitori di ltii sono esultanti
per la sort e dell'amato fanciullo. Dov' B il clclitto?
Vi è una pia frode ad eludere la legge sulle ado-
zioni; circa la convenienza della quale io niente vo-
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plio osservare perclie non torna all' argomento mio ;
ma certamente codesta pia frode non meritevole
della pena di cinque a dieci anni di relegazione.
A queste osservazioni (sulle quali tornerd al f i . 1956
c segg.) mi ha condotto il tema del presente Capi-
tolo; ed ho voluto esporle no n per farmi censoredelle leggi, m a soltanto per mostrare ai giovaili la
necessita di tener sempre presenti i canoni generali
della scielizu, ela
grande efficacia loro nelle prati-che applicazioni.
:l)Anclic? i l codice del B rasile 311'art. 254 rilinisco insiem e
i delitti di occultazione, sostituzione, e. supposiziane di parlo.
Xo li punisce con la prigione r;emplice da quattro mesi a
due anni. I l codice Sardo pero tradusse qu i 1' arl. 345 del
codici? Francese, adottandolo anche aella quantità della pena.
J,o stesso aveva fatto il codice P:irmeuse al\' art. 383; s i l
codice Modenese all' art. 532. Sonosi meritsrncnte levate
a cielo per oltre un mezzo secolo le grandi teoriclie del
C a r i n i g n a n i: ma cotesti elogi sono stati sovente letleramoria, perciib si è dimenticato di seguitare quelle teoriche nei
loro svolgimenti, e nclle pratiche applicazioni. A ci b con-
dusse principalmente iI fascino d' imilare il codice Francese
de l 1810 che fra tutti i co~ l len~porane iegna il punto più
arretrato della soienza penale. A ciò condusse pure un certo
aborrimento per 13 cnsuistioi~ he si colse a nausea a cagione
dello abuso c he ad otlirao fine ne aveo fatto la vecchia pratica.
Pia troppo spesso pe r evitare tin vizio cadesi nell' opposto
più enorme. No n è casuistica distinguere tra loro nella no-
zione e nelle penalilh quei faLW criminosl clie per nalura loro
haniio onralteri dislioti cosi ontologicamente come giuridica-
i~iente politicamente. Cib & stretto debito di giustizia.
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II r a d o in questa specie di malefizio non pre-
senta sotto il rapporto della forza morale sogget-
tiva, argomento di particolari osservazioni. IJa iyro-
tesi dello ewore male puO concepirsi nel delitto d i
abbandono. L e cause fisiche che possono ave re ese r-
citato un influsso sullo stato d' intelletto dell' agente
trovano i termini ordinari di applicazione delle re-
gole generali. E quanto alle circostanze influenti
sulla determinazione del suo volere è da avvertire
soltanto che difficilmente potrà configurarsi un irfi-
peto di sdegno che valga a degradare la imputa-
zione dell' abbandono : alvo la ipotesi rarissima (riiu
pur possibile) di un marito rhe reduce da lungo
viaggio, convinto da irrefra gabile prova del patitc
tradimento, in un moto di giusta collera, o piutto-
sto di giusto dolore, allontani dalla propria casa
mediante la esposizione il testimone del proprio r l i -sonore. Allo stato di animo che si configura in co-
testa ipotesi si congiunge in certo rnodo anchela
coscienza di esercitare un diritto; non ne sorge a
pregiudizio della cr ea tur a !a lesione del diritto allo
stato di famiglia; e propriamente tutta la crimino-
sith del fatto prende radice nel pericolo che puis
aver corso il bambino. Del res to sotto ques to punto
di vista il caso più frequente di scusa emergera
dall' impeto di pudore, come ognuno comprende: e
talvolta ancora dall' impeto di paura, (i)qriancto con-
corra il pericolo di sovrastanti sevizie.
(1) Una configurazione speciale del]: impeto di paurir lrovci
C a r p z o v i o fhesponsu litt. 6, l i t . 10, reap. 105 1 i n co-
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- 40 -lui che aveccc nlibnndoiinio ptlr timore di cont~gto 0 infermo
alle sue ciire allidato.
S. 1391.
I1 grado nella forza fisica soggettiva, offre nel
titolo di abbandono la consucta questione (ad altreoccasioni accennata in proposito della complicità)
sulla cornunicabiIit:i al partecipe o non comunica-
bilita delle scuse per avventura competenti all' altro
partecipe o ali' autore principale. In proposito deltentativo a me paro che ne l titolo di abbandono sia
assolutaniente inconcepibile il delitto riiancato (i).
Questo reato ha il suo momento di consamazionc
in quell' atto col quale si abbandona la persona im-
potexite. La consumazione soggettiva del maleflzio
si compenetra dnnqne talmente con la sua consu-
ninzione oggettiva, da non potersi esaurire quella
senza die al tempo medesimo sia esaurita anche
questa; perchè questa non sta nei danni ulteriori
sopravvenuti eventualmente allo impotente abban-
dono, ma riella lesione del diritto che questi avevaa non essere da colui abbandonato. Che se lo espo-
~ i c n t edopo avere eseguito lo abbandono, sollecita-
mente s i penta e distrugga il fatto, questa ipotesi
che sotto il punto d i vista antologico presenta i ter-
mini del delitto mancato, potrh non prese ntarli sotto
il punto d i vista giuridico, secondo ciò che avver-timmo al, titolo del veneffcio j S. 1180 nota 1) ove
appunto notammo che questo sottile problema erasiposto male a proposito come speciale dello avvele-
~iamento,mentre pud invece .trovare i propri ter-
ruiri i ii i altri molti malefizi. Anche lo stosso cori;-ltopunibile sarà. assai difficile a configurarsi ne l de-
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litto d i abbandono 3 perchè gli atti o trascend eranno
nella consumazione, o resteranno nella categoria dei
irieri preparatorii per la mancanza della univoeitZi.
Ptrr non ostante se è in questo reato assolutamente
inconceljil~ile n conato remoto, perchk gli atti ese-
cutivi del medesimo non possono acquistare nnivo-
cita se non si pongono in ess ere sul so ggetto pas-
sivo della consumazione (l o che ren de sem pre il co-
nato prossimo) non puO del pari dirsi altrettanto
impossibile,'per quanto rara, la ipotesi di un conato
prossimo. Ma quando il colpevole abbia depositato
lo infante nel luogo ove voleva esporlo, e volto i
passi ad allontanarsi; o il custode in rnodo indubi-
tato si riconosca es sersi allontan ato dallo impotente
che aveva in consegna, con 1 animo di abbando-
narlo; io stimo che sempre si abbia il delitto con-
sumato, quantunque sollecito sia stato il sopraggiun-
gere di terzi all' aita dell' abbandonato. Pensando
altrimenti sarebbe necessario costruire una teorica
ragiona ta sul c riterio di s paz io o di ter,po, In quaIe
io non veggo come potescie riuscire a non essereelastica ed arbitraria.
(1) È andato più oltre lo Sc h u t z e {Lel~rbuch, ipsin 1071,
S. 83) clie ;liferma conie cosa non questionabile che I l ten-
tativo di ;ihh;indono o di esposiziorie non E punihile, ossia
non B possibile cotifigurarne le condizioni.
Finirò con lo avvertire che quanto ho in princi-
pio notato sul proposito dello allargamento ch e mo-dernamente si è fatto del pl-esente titolo, incluilen-
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dovi insieme con la esposisione d' nfunfc anche b
nbbaradom di persona impotente, vuol essere inteso
come un insegnamento della scienza adottato d a
parecchi codici contemporanei ma non corne un averitA che sia universalmente riconosciuta. Questo
pensiero cile si attuo dal codice Bavaro del 181::
( a r t . 174 a 177) incontro i suoi oppositori ( i ) e
giova esaminare gli argomenti sui quali $i fouifa
simile opposizione.
i ? Si B detto che non si abbandona rina pprsona
adulta (sia pur cieca, storpia, demente, inferma, 0
per qualsiasi altro modo impotente) con altlrctt:inla
facilitA con quanta se ne ha per alibandoi~ai'enu
fancinllo: ciò porta a riconoscere che il caso di cjric-
sto reato k rarissimo. Ed io rispondo, sia pure ra-
rissimo; ma pu b non portanto accadere; e yuarido
accada, la convenienza di punirlo vi comperisera
largamente della noia che avete incontrato ponendo
iiel coclice un articolo di non frequente applicazione.
2." Si B detto che l' adulto abbandonato non viene
a perdere il suo stato civile. Ed io rispondo chel' oggetto principale di questo reato non P, lo stato
civile della persona, ma la sua vita e la sua salnto.
3."Si i: detto clie l' adulto abbandonato b ii i grado
d i denunciare la persona che lo ha si li:irbarnmp,nì.e
tradito, e darile contezza, e porre la giustizia sulle
sue traccie. Ed io rispondo che ciò non 6 veroqr~anto l pazzo, al sordomuto, e al moriliondo. Mn
fosse Pur vero in tutti i casi. E quando mai fra le
ragioni d i non punire un fatto dannoso trovossi
buona quella dedotta dalla potenza che ha la vittima
di denunciare l' autore ?
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- 43 -4 . O Si e detto infine che se 1 abbandono dell' adul-
to impotente fu fatto per il fine di recarlo a morte,
il fatto sarà punito come tentativo di omicidio, o
come orriicidio consumato secondo I' evento. Ed io
rispondo che ci6 è verissimo; ma poichè ciò B vero
altrettanto nel caso d' infanticidio, come cotesta ra-
gione noli fu buona per lasciare impunita la espo-
sizione d' infante così non B buona per lasciare im-
punito 1 abbandono di un infelice inabile a prov-
vedere asb
stesso.Malgrado pertanto tali obiezioni e tale dissenso,
io persisto a ritenere che la scienza moderna abbia
fatto benissimo a rito rna re al pensiero ginstinianeo,
enumerando fra i delitti civili 1 abbandono di un
impotente, e ponendolo d a lato alla esposizione d' in-
fante: e lodo i codici della Germania che provvidero
pietosamente a cotesto caso crudele; e il codice To-
scano che fece altrettanto all'art. 352.
(1)Vedasi 131a u s ohse rvat ions sul' le pl'ojet belge vo l. 5 ,
pug. 24. L' illustre professore di Qand d issente da noi an cheper cib che riguarda il criterio di gravith desunto dal ltcogo
della esposizione. h18 egli non si prop one la obiezion e nel
vero suo concetto. Confiita con le p&e dell' ora tor e del
governo francese il desiderio di vedere meglio descritte nella
legge le condizioni di luogo; ed osserva che ciò è impossibile,
e finquì dice benissimo. hia noi ben lungi dal desiderare
una più minuziosa descrizione della naaterialità qualificante
( che noi pure riconoscianio pericolosissima ) vorremmo a l
contrario che di nessuna mnteriali ld si facesse 'nienzione,
nia soltanto si esprimesse la idea del pericolo; lo che non è
impossibile, ma facilissimo. Che vi è egli da ridire sulla for-
niula (a modo di e scmpio) del codice Toscano - e co l
fulto della eqos iz io nc o dell 'anbbnndono non nndO eon-
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giunto alcun p~ricolodi morte , nd (li lcrione pcrantlale,
l a detto pena pild essere abbassala fino a d u n i llese? La
uostra critica procede da un concetto diametralniente opl3osfo
a quello a cui s? spiravano i censori del codice Francese
combatiufi dali: H a u S. Essi volevano che si frenasse I' arbi-
trio del giudice con una più coartata descrizione di luogo e
di tempo. Noi invece (appu nto perchè convinti del pericolo di
siffatte definizioni 3 pr ior i) vorremmo che da nessuna an-
gustia si costringesse la priidenza del giudice nello app licare
la legge secoiido il suo spirito,
Delitti con i quali si offende la integritit de21a.persona.
Lesione personale, e sua essenza di fatto.
I1 concetto che informa e circoscrive questa seriedi delinquenze ha subito modernamente una note-
vole alterazione nelle scuole e nelle legislazioni
contemporanee. Le idee pagane sulla personalita
umana portarono gli antichi legislatori a restringere
la protezione della legge penale alla sola persona
fisica dell' uomo. Di qui la conseguenza che la pre-
sente classe di reati s' intitolasse dagli scrittori con
la rubrica delitti contro le membra. E così le lesioni
ilella umana persona che non erano giunte a togliere
la esistenza si riassunsero nei due principali titoli
diferimento,
e dioffesa.
Si trovò il caratt ere costi-tutivo del fe?%imento latino vulnus, francese bles-
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,crri*e)nella soluzione di cnntinuita nel corpo umn-
n t ~ ; ella clu;ile sulrizisne d i continriità si tenne co-
me criterio la effusione del sangue. Si dissero ofrczsc.
[ 1atini.i ve]-bei-a, rancese cozrps) Ie violenze vht: arc-
vano colpito il corpo cagiont~ ndogli dolore fisico,
senza operarvi solrlziune cli continuith. Queste si
dissero ofi?se con tmccia a seizua t~uccia,econdo
elle avevano o no lasciato un segno d i loro s111
corpo ofi'eso. Si distinsero ancora (corie avverte
Pucc i o n i
S G C ~ ~ ~ Z O
~ g .477)
le un/iize?zauio~zi(coups) dalle violenze (fi*ancesezsoie de fait). Ual
titolo di ierimento si rlistaciarono per In specinlitii
dei risriltatiienti le vtzrtilazioni, lo storpio, % detzrra-
pazione; facenrlone alcuno altrettanti particolari ti -
toli, ed altri ricavandone solo una qrra liti~ gg rav an te
del ferirnento. E qui si rimase per secoli (1 ) .
(ljo stato di questa dottrina q i i a l ' ora ciriquanla anrii
addietro trovasi riassiiirio da l C a r i11i g i a n i iiei suoi ele-
menta d a l S. 988 al 1008, edizione 1834.
Bi~r.rosnr~in- d o f r e d a dc percussionibus - a r-p z o v i o practica crimilartlis q~cncst . 99 - R a y n a l il o
obserualionum crirnirrnlium lib. 3, prrg. 228 tll s e q g . -K e ni m e r i C k q n o p x i s t i t . 5 - o e li m c r o clenrerrllr
juri8 cri»iinalis, top. 23 - o u s s e jzistrce critrrinr~lle
vol. 8, png. 581) - M e i s t e r pvittcipiu ju ri s r:rinrinnlrs
sect. 2, pczrs 2, crlp. 19 - o C h ins t i tu l iones jur is c r i -
szinrrlis lib. 2, cup. 27 - o n t o i i de i de l i i t i e del le pene
uol. 5, C L I ~ .1, « r t . 1 - 1 c m a n i (l e jurc crluiirrttli
vol . 2 , lib. 2, cap. 5 , nrt . 11 - u f f P n c o r f observrtliri-
nunr vol. 3, obs. 92 - Cc h r o e t c r r l ~ p w t o r i u r r ~o ~ - 1 s
cri~>i;n{il i .~ ,erbo uulnus - r i g a ti i prntica crivrinrrlc
u o l . 2: nel trartntu delle ingiurie rrali pug. liil, e altrove- a r a v i t a insiitulioneu juria crirnin rlis l i b . 1, S . 3,
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c a p . 40 - s t o r olscrwat . 89, pn g . 92 - n g e l O dc
deltctis cap 97 et 99 - ag e m a n n stt1li.c lesione corpo-
ra l e d i ssc r t . 2 (negli Scritti Gernirinici vol . 5 , p ~ g . 09,
2 4 9 )- u l i a n i sf i tuzioì l i d i dirillo criminrrle ,vol. 4 ,
cap. 3 - r a b i a principj del dir il lo penale pirrt. 5,
p. 2i7- rm e i 1 i n i i s t i tuzioni d r l diri t to penale vol. 4 .
cup. 5 - a v o u x lecotrs preliniinaires ccrp. 12 , ur t . .2 -C h a u v e a u t l i iorie du c o d e p k n a l a h n p . 45 - u c c i o r i i
sagyio di diriltr) pcnctlc li6. 4 , tit. 8 , 5 . S .
Ma non poteva nella civiltà cristiana lasciarsi di -
menticata la parte più nobile della umana persona.
Laonde si venne a considerare che le perturbazioni
recate allo intelletto di un uonio dall' altrui opera
malvagia dovevano pur esse aversi cotne meritevoli
di repressione non meno, e forse anche piìi, che le
perturbazioni recate al suo fisico organismo. Da ci6
nacque il divario nella nornenclatura: e quella che
un tempo chiamossi lesione corporsale ( i ) , si deno-
mino per maggiore esattezza lesione pevsonale.E infatti fuori di dubbio nel cittadino i l diritto che
la protezione sociale estendasi alla difesa della stia
individualita psicologica come della sua individualiti!
Psica; della sua attività interna non meno ct~e lellit
sua attività esterna, contro gli attacchi di scellerata
nimicizia, o d' imprudente scioperataggine. Cosi la
scienza penale porto a più larga periferia la noxione
delle violazioni recate ai diritti inerenti alla umana
personalith, che dovevano in un buon regime penale
costitriire titolo criminoso :e nacque ai tempi nostri
i1titolo p i ~ asto di lesione personale; nel qrinle
si
unificarono e si sommersero gli altri.