Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 3 (06)

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    -- 249 -pena per la singolare ragione cheil delitto dell' altro pi grave.

    (1) La vecchia Rota iiiorenlina us talvolta la Toi-mutadella pltnibilil dell' eccesso quando trov a fronte due in.niuirie recriproche che le a ppar vero disuguali di grav it; valea dir e esent da pena la ingiuria mino re; esent la ingiurianiaggiore da una parte di pena fino a quella ch e repu t es-tinta per la concorrenza compens atrice; e- puni l di pi conie

    eccesso ed in ragione soltanto della differenziale. Questa fo i-mu1a in un caso in cui dedu ceva si compen sazioiie fra unoschiaffo ed ingiurie verb ali la trovo nettamente s~ ab ili ta auna sentenza della Rota Fiorentina del 13 agosto 1829 i11affare di Campiglia con tro G iuse ppe Santi, riferita do C a-l e l l a c c i nel suo r 'epe~*tovio l la parola ingiuria . Dove lalegislazione pena le dichitira le ingi urie pers eguitabili soltantoa querela di parte, e mantiene I' azione pubblica indislinla-inente contro tutte le percossc quantunque leggiere, divienei[nporlantissin ~a la questione s e lo schz'rtffo debb a conside-rarsi come una contumelia e cos come dclitlo quietan zabile,o piuttosto co me una lesione o colpo inesorabilm eule perse-

    guitabile ad azio ne pubblica. La Corte di Cassazione di Torinocon giudicato del 1s gennaio 1SGG ha mollo saviamente de-ciso che l' art,. 5 5 3 del codice Sardo che punisce la contri-melia e la ingiuria reale, sia applicabile anche al fatto di unoschiaffo quando le circostanze di causa e di persona mostrinoche fu ammenato nnn con intenzione cli recare un male fi-

    sico ma a fine di vilipendio. Anche in Francia si agil condivergenza di opinioni sipatta questionv. La giurisprudenzaanteriore al 1830 aveva col seguitato 13 massima pi se-vera con diversi giudicati dichiarando indeclinabile dalloschiaffo la indole di percossa e le su e c onseguen ze giuridi-che cos in ordin e all? azione com e in ordi ne alla penalil:

    Cassazione 2 7 nevoso an. S ; 6 brumajo an . SI I ; 1 9 o tto-b r e 1 8 0 9; 6 gennajo 1510; 6 agosto 181 0. I1 gretto ri-

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    gua rdo ad ogni piccola differenziale fra le ingiurie re ciprocate, pel fine di escluderne la comp ensazione, fu portato daalouoe pratiche al rnassimo rigorismo. Cosil B e r g e r of p a r s 4, resp. 194) neg la coinpensaziooe fra le ingiurioatroci e le leggiere : vedi anche C a r p z o V i O quaesl . 97 ,n. 41. Cosi 1' H a r p p r eC h t f dec. 1 06, n. 58 ) insegna noridoversi auimeltere compensazione se uno tacci1' altro di la-dro e questi rispose, sei un omicida e un adultero: lo stessoaveva insegnato G i o v a n n i H a r p p r e C h t nel comrnenla-rio alle Inslituta t i t . de i n j u r. S. 1, n . 87. Cosi l' E n g a u

    f p a v s 3, dec. 81, n. 2 ) nega la compensazione fra la in-giuria verbale e la reale. Ivta pi filosofo sempre di tutti glialtri criminalisti dei suoi tempi il L e ys e r fspec. 573, me-

    dit . 1 ,3 ) riprov coteste di5colt nello ammettere ia compeii-sazione delle ingiu rie, dicendo che le medesim e non eranobuone ad altro che ad aumenta re le sportule dei giudicanti;

    " e sostenne non doversi a vere rigoroso riguardo ad una ine-guaglianzu, la quale se si fosse strett ame nte obbed ita avre bb erenduto quasi sem pre impossibile la compensazione che

    rimedio ulilissimo e favorevole: ed assod la propria opinionesul\' argom ento d esunto dalla 1. 47, fl: so lu to ~~za t r imonio ,dove si ordina la compensazione fra il lenocinio e1' adulterio

    quantun que sian o delitti tanto disuguali,11 codice di Boliviadell ' anno 1831 (art. 670) a'rnmettb la compensazione indi-stintamente per' le ingiurie reciproche qualunq ue sia la lororespettiva natura; ma prevede la ipotesi che la contesa ab-bia cagionato scanda lo, ed iu ragione di questo d facollal giudice di putiire ambedue con un arresto non maggioredi quindici giorni. hla B necessario che io torni su quantolio detto di sop ra in ordine alla questione s e lo sch iafo siat6 p ~ n i l ' ~ 6 'ome percossa. anche quando staio amnienatocol SOIO animo di arr eca re ingiuria. In qu esti termini la Cas-sazione di Torino nel 1 8 G G ha detto costituirsi la ingz'uriae aon la percos sa: io elogiai questa giurisprud enza. Ora il

    Prof. T u r b i g l i o in apposito discorso inserto nel17 E code iTr i b u n a l i n. 2354 ha vivamenb censurato il giudizio cli quel-

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    Ia Corte Suprema e la mia adesione. I1 giudizio della CorleSuprema egli censura per argomenti tratti dalla letteraedalle sanzioni del codice Sard o: ma ormai ho detto pi volteche le ques tioni scientifiche non si debb ono sciogliere coltesto di uno o di un altro codice mentre quel testo non dalla scienza una rag ion e di decidere, ma vale soltanto comeopinione di un D ottore. Io non scendo dunq ue s u questo ter-reno, i l qual e niente mi r$guarda. Che s e con argomenti trattidal giure positivo io volessi discutere la questione mi sarebbeagevole ritorcere ad uno ad unoi principali argomenti del

    T il r b g l i o rich iamando la mia opinione al codice Toscano.in -fatti il ' T u r b i g l i o fa gran forza sullo inconveniente dellalropp o Eegg ie~a ena che incontrerebbe lo schiano se si consi-derasse come ingiuria, e ne tragge una ragione determinanteper doverlo punire come perco ssa, giacche egli dice che selaYnyittricc oCfcnde soltan toI' onore, lo schirtfi offencle1 ono7.ee pi offende il corpo.E bene: tutto questo ragionamento siritorce dal codice Toscano controil T u r b i g l i o. Appo noi perl'articolo 331 se lo schiaffo uua percossa si perseguea solaazione privtita, e non incontra altra pena ch ei l ca rce re das e i a tre nt a giorni. Al contrario se lo schialI'o appo noisipunisce non co me pe rcoss a ma come in$giuria esso per

    I' art. 368,'s. 2, let. b incontra li1 pena de l carccr e d a quindic igi or ni a sc i nzesi quando sia ammenatoiz~ ubblico o ilpersona meritevole di rispetto: vedasi P uC C i o n i Cornnwn-tnr io a l codice pentrle vol. 4 , pag. 652. Siccli le conside-raz ioni s tesse de l T u r b gI i o della duplice offesa dell' onoree del corp o deri vante dallo schiaffo sare bber o pe r noi con-cludentissime per dire che lo schiaffo una ingiuria e nonuna per cossa, se la questione io vo l~ ss i iscutere sulla noi.-ma del nostro diritto costituito.E ci mostra agli studiosiquanto sia vizioso modo di argomentare quello di chi pre-tende co mba ttere la opinione di uncattedratilco col testo delcodice penale sotto i l quale vive i l censore. I\Ia la questione

    scientifica vuole essere esaminata secondo i principii fonda-mentali di ragione, astrazione fatta sornpre dai dettati del giuro

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    positivo. Ora il T il r b i g l i o scendendo su questo campa critica1:) mia adesion e al giudicalo della Corte Sup rem a, confutan-clorni con ci ch e io stesso aveva sc ritto alla nota alS. 1752;e se le mie parole a quei luogo servirono a condurre inerrore i l T u r b g i o io devo ringraziarlo della troppa d efe-renza che ha mostralo verso di rne, e chiamiirmi solo in colpadello e rro re 'nel quale egli S caduto; giacche veramente inquella prima nota del S. 1752 f coma lo di?)tostvo co n l' (rg-g iu n l r ~ i t t av i d i sopru) io e ra veramente caduto in er roredando troppa generalit ad un;i ossc.rvazione la quale in certe

    applicazioni d ivien e viziosa e sofistica. Leggendo la mia cor -rezione alla nota del S. l 7 5 2 si comprende agevolrnenle cheanche nella questione dello schiaffo la condizione dell'n9l.i-nlo dello agolta deve essere prevalenle per la determiiia-zione dcl titolo. Sia pure che colui il quale amrnen lo schialSoper solo u ne d' ingiuriare abbia ancora voluto percuotere.NE io, n la Corte Supren ia im pug nam mo clie lo schielSo?nrtCeriulmente fosse u n a pevcossa. Inutile clunque tutta 1;)erudizione con la quale Su r h i g l i o si affatica a mostriire clienella voce pe rco ssa rientra lo schirtffu. Ci non s' iuipuguada noi, perchb non ncghiamo che lo schiaffo orra lo elentento.~rbcrtcrinledella p ercoss a. RIa un delitto nou si cos truis ce col

    solo elemenlo natrtcrinle. ESSO i differenzia da tiadloa titoloniercb lo clef~aento ntenaion (r1e; ead ogni pie sospinto nellostudio ilelle specialit criminose si trovano esempi di iinaidentica malerialil che sebb ene iclentica sem pre pu presen-ta re molti titoli diversi di re ato sostanzia lmente difformi se-condo la vctrietti de l fine. Cos c hi taglib il mio albe ro responsabile di danno dato se lo tagli a fine di vendelta;responsabile di ~nga 'onatta si s e lo tagli per riconquistareil possesso ; esponsabile di f i l ~ t o e lo tagli per asportar loe farlo suo. Col ragionamento dell' avv ersa rio nostro dov reb-ho dirsi al ladro dell ' albero; sia pure che tu lo tagliassi afine di furto, ma pu re volesti tagliarlo, e volontar iamente

    danneggiare 1 altrui propriet: dunque ti applico la pena deldan no da60 e non quel la del furto o del la ra gio n fattasi:

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    lo che sarebbe un errore non ainmesso mai da nessuna pra-tica. Non vero che pe r noi s i pretenda che la criminosiiiide l fine escluda In criivzinositc del nlezzo. Tale rimprovero ingiusto. Noi sosteniamo che la crin lin osi tci de l prae di.-Iermi~aa In crim ino sit del nzeaao, cio attribuisce al reaiola sua pi vera nozione. Cos la criminosit del fine di l u c r oi~iodifica a cririiinocit della uccisione serv ita di mezzo, con-vertendo i l titolo di o~rricidio n qriello d i lirbroci~rio, ercliPsi suppone che siasi ucciso con volo~rtr id i tog l ie re la v i t a .

    hla se la volont e la previsione della mo rte spafi sscro ,si

    avrebbe uri furto qualificato dalle violenze; e non un latro-cinio, percli quella azione s' informerebbe dal fine di rubaree non dalla intenzione di uccidere come inezzo a rubar e. Cos 8ccon lo schiaffo si fosso cagionata grave conlusione alla facciaa

    fiaccato un de nle, sar ebb e audace p rotendere che colui avessc)agito con sola intenzione di l c d e ~ v' otaore e noti cori la inteii-zione di 1cdel1e l corpo. IIa qua ndo l e circostanze dirnostr:irioch e lo scliiaEo si amrncn a solo fine di ledere 1' onore; e questediniostrazione si conforta dalnessu n dn n~z o ecirto a l corpo ;iiientc giova lo o ppo rre che la percossa percosso aiicorcliP1 ~ 0 1 ~ ech i danno a l co lpo , men tre cou cib si falsa la qrie-stionc perch quello clie da noi si nega nello scliialfo non

    la matcvinl i ld d~ lli i crcossa ma b In inle?azione dirett'i :irecare dolorc fisico. La questione d i puro frrtlo, e uori i11divi l to: tutto dipende dallo accertiire clie non s i vo l le r c -

    core dolore fisico, rna soltanto o l t ragg iore l' onove. Accer-talo ci sp ar is ce i1 titolo di lesione personale e non rimaneche il titolo d' ingiuvia. Nel modo ste ss o elementare nel lescuole e concordato da lutle le odierne legislazioni che il1ndt.o sncl.ilrylo non B responsabile di sacrilegio, rnii dif i l ~ t oqunliflcctto. E percli c i? Per la gik addotta ragione,iion coiilpresa bast;~iitcrnenlc dagli avve rsari nostri, valecr

    dire clie i l Jine d i lacz~plebursi sclude la i n l r n t i o n e d i vi -

    lipentlcre la religioue, iolerizione esscnz ic~ lel sacrilegio co -

    iiie a lutti i delilti cliesi

    determinano per l 'oggettivo dclliireligione. ~inclie u i potrebbe ripetersi il sofisina clie d n iioi

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    si pretenda escludere lo criminosit del nzezzo mercd lacriminosit del fine: ma anche qui tutti rispondono con noiche il fine non esclzcde ma modifica la criminositd delmezzo, inquantoch quel fine speciale togliendo al delittomezzo il particolare elemento intenziontrle che ne farebbeuna figura principale e di p er s stante, lo toglie da queltitolo al quale par rebb e riferirlo la sua materialit, e neriduce la criminosil. allaforma di appendice al delitto fineche rimane principale determinatore del titolo. Se la donzellarapila pah per parte deJsiioi rapitori qualch e offesa nel corpo

    il fine speciale isf$h&a.-tul~a 1 azione; e dove la rapita diala quietanza pv'*ll: bjk o'sa ieb be ass urdo speri me nta re Il azio-n p er le ~ i 6 j e i . e ~I . , . j r it e" 'a~ c kp o , ~ t t o l p retesto chequelle violen?! )si ~olli?ro. ebare. k vero che s i a r recaronovolonlariamen ,e,':m,a. colpe mezzo a rapi re, e *al titolo di le-sione manc ~& .iit ;~~ i@ e-. dir ett a led ere il;corpo. Quandoi l Sovrano ha cop.crrtbcan un'! amnktia 'tutte le resistenze allaforza pubblica, pot;8'&li'permetiersi ii car abi nie re insistapercli S' infligga la @ er gli urti e percosse arrecate aI i i i per resisterei' Si era percosso il ca rabi niere , e volontaria-mente percosso: i l mezzo era criminoso; ma la criminositdel fine lo assorbiva, e determina va una volta per se mp re iltitolo del reato. Non una specialit della teorica delloschiuf-fo quella che noi sosleniamo : u n cardine universale regola-tore della classazione e della nozione dei singoli delitti: cardinepacificamente accettato da tutte le odierne scuole, ed appli-cato in mille diverse ipotesi in tutle le pratiche.

    Quello che vi ha di certo nella materia della com-pensazione delle ingiurie si B che questo modo diperenzione deve decret arsi. dal giudice di uffizio

    anco a dispetto della parte che ricusi di compen-sare : a compensazione si oper ministerio legis.

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    A questa massima ottenni sanzione da un giudicatodella Corte di Cassazione(4 ) di Firenze. Una donnaostinata e vendicativa quanto B di natura il suosesso, si opponeva col mezzo del suo abilissimo di-fensore alla compensazione delle ingiurie che si era-no fra lei ed altra donna reciprocate. Nonm' im-porta, diceva essa, di andare in carcere purchb vivada anche la mia avversaria. La Corte parve esitareun momento,ma poi gettandosi sulla massima,nerno

    (1) Si veda

    tica. e che form se$fP

    ione.t e o r l t a

    in pra-rispet-

    tosi dubbi, si fu quella che per ammettere la com-pensazione fosse necessaria la querela di ambe leparti. Chi m' impedisce di proporrein eexceptionequei diritti che potrei proporrei% actione? Sia pureche se io querelato per ingiuria non ho dato allamia volta querela per le ingiurie inferiterni dal mioavversario, la giurisdizione del giudice a conosceredi queste ingiurie non possa dirsi da me eccitata.Ci sar vero ad finenz pu?zitionis, ma non lo credovero ad fifiern defensionis. Del fatto delle ingiurierecatemi dall' avversario non potr il giudice co-noscere per dichiararlo delitto punibile, e sottoporloa condanna, stante la mancanza di querela per pa rtemia; ma della esistenza del fatto, e di ogni altro suoeffetto giuridico il giudice competente a cono-

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    - 56 -scerne in quanto se ne modifichi il delitto mio, per-che B competente a conoscere tntti quei fatti peiquali il delitto mio si modifica. La giurisdizione suquesto induce per giuridica necessita la giurisdi-zione su tntti quelli, ed anzi a lui corre il precisodovere di prenderne cognizione (1).

    (1) Falsano lo spirito di questa dottrina 'quei siudi ci ch ec i mostraiio schifiltosi ad ammettere la compensazione frale

    ingiurie reciproche, creando diffico2k in una materia cheinvece d ovrebbe aversi come favorevole perch i n fin deiconti sem pre una pena ai garrilli competitori il ved ereassoluti i loro avversari. I pi accorti fra i pralici appiana-rono sempre invece di crearli gli ostacoli alla compensazione:r: non nnovo che per ammelterla a favore. di un ingiuriantesi valuti ancora una offesa a lui recata non nell' onore ma nellapropriet. Cos l' H e r t i u s f decisiones vol. 2, decis. 760 )ricorda un giudicato ctie valut a tal uopo un giiaslo dioliiusura ed un ingresso violento nel domicilio,a cil i si erarisposto con ingiurie. I1 materialismo di chi cerca la parilidelle offese avr ebb e deblo che quel primo fa ko non era una

    i~zgiuricc nel seuso d i offesa all' onore, e perci avrebbecondannalo. hIa o si usi la formula della contpensaaiotze., osi usi quella della ritorsione, o si dica che la provocazioiaei? in questi reati una di~imciate,certo 6 clie il giudice filo-sofo al quale si denunzino du e delitli reciprocatisi che sonoentrambo di azione privala dovr usare ogni studio persop-primere uii processo emulalorio.

    Accettasi pure senza coiltrasto dai pratici la re-

    gola della non cessibilit del]' azionepenale. La fa-coltd di muovere od arrestare a piaciniento nostro

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    il corso della giustizia punitiva per le ingiurie anoi recate, non pu estendersi finoal punto di darcibalia di speculare sulla vendetta, e neg oziare1 azio-n e ed i danni come farebbesi di ogni altro nostrodiritto. Ci si ricongiunge al principio gen erale della

    'n on trasmissibilitik delle azioni penalidi cui la I. 15 .S. 14, f . de injzcr. et fum. libell. ( 1 ) . Altra regolanon controversa in proposito della compensazionedelle ingiurie si quella che le offese di cui s' in-voca la compensazione sienou?zteriori alla data que-rela. Se per una ingiuria inferitami io invocai lagiustizia dei tribunali, io nzi chiusi 1 adito ad ogniprivata soddisfazione: e se dopo la mossa quere laio trascendo alla mia volta ad ingiurie cbntro1' av-versario mio, non potr ricorrere alla compensa-zione per evitare la pena di queste. Tale regolas' insegna in term ini dallo S t r y k i o (de jure sen-suzcm, 9, 4, 8 ) n& trovo che abbia incontrato oppo-sizioni; e ini sembra ragionevole.

    (1) Questa regola risale aipi antichi pralici: De G r a s s i sde cessione jzlris S. 3, n. 1 , uers. nutnquid actio injuv ia-rum cedi possit - a c o b u s D A r e n a de cessioneactionum n. 9 4 , uem. i lem et a l ia ralione - B e l v i s oprasis crirnin. lib. 1 , cap. 3, n. 7 0- a r C o dec. dclphin.pa r s2 ,quaes t .72 ,n . l - c h n e i d e w i n o i n $ . l , i n a t i / .de public. judi c.n. G - a u t e r b a C h dissert . disput.111,thes. 39 - a n d e decisi. frisicne 'tonl.8 , lib. ti, dec. 4: epienamente L en z i o fdc nonzini6us cessis cap.20, ~nelnb. ,png. 227) il quale conforta la ~.egolacon la 1. 1, S. hncre-dcnt ff . de priv atis delictis.E la regola fu estesa B ~ Qlpunto di negare la trasmi ssibili~ non solo dell' azione nr l

    poenam ma anche dell' azione ad pnlinodinnz: R e v i oVOL.111. 17

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    pars 2 , dee. 136 - u n n e m a n o contmcnlnr. in l . 13 ,(T. clc injzq'. n. 3.

    La 2-enzissione pu essere o espressa, o taci ta .Niente B da osservare circa la remissione espressa.O abbia la forma unilaterale, o la forma di contrat-to bilaterale, o sia gratuita o correspettiva, o per

    atto pubblico o per atto privato, od anche sempli-cemente a parola, ci niente influisce purchb si tro-vi seriamente accordato il perdono. La disputa punascere soltanto in proposito della persona alla qualedebba darsi o negarsi la facolt di quietanzare. Ingenere rispondesi che spetta all' offeso, e questo sen-za difficolt s' intende nel caso semplice.Ma quandosiamo in un caso misto, perchb1 offeso sia sotto-posto all' altrui potest o patria o maritale, nasceallora una questione delicatissima. Il marito potregli dare all'offensore deUa moglie utilmente quie-

    tanza a dispetto della donna oltraggiata che vorreb-he insistere nella querela; Io potr il padre a dispettodella figlia? Io ebbi il caso in questi ulfimi termin inel 1560. Una giovane di diciotto anni era stata in-giuriata su l conto della sua pudicizia: rendu tasi que-relante si vide opporre alla udienza una quietanzaaccordata dal padre di lei, Io diceva inattendibilequella quietanza, perch nella patria potest no n ri-coi~osccvaa balia di disporre dell' onore della fi -glia. Si obiettava la regala pratica indubitatache ilpadre puQ dare querela per le ingiurie recate alla

    figiia, come il marito ( 2 ) per le ingiurie rec ate allamoglie, ed anche contro la volont respettivamente

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    del figlio e della moglie: e per 1 ordine dei con-trari se ne desumeva che dalla potest di dar que-rela emergeva la potest di dar quietanza. Iori-spondeva che codesta regola aveva sua ragione nellateorica delle ingiurie indirette. Laondeal padre oal marito doveva bene darsi facolt di querelare,in quanto la ingiuria riverberava sopra di lui;mache diversa ragio ne procedeva in proposito dell' onoredirettamente oltraggiato nella moglie o nel figlio.

    La causa fu portata da altro avvocato alla Corte diCassazione di Firenze, la q uale giudic per la effi-cacia della quietanza muovendo dal principio clellapatria potest. Ho trovato poscia che la questionesembra risolversi nel medesimo senso dal L au-t e r b a c h dissert. 1, thes, 16 ; vedasi per0 anchela disse?$; 89, thes. 13, n. 2, e L u d v e l l e x e ~ c i -tationes pag. 272, Iit. C.

    (1) Comunemente s'insegna che il marito pub dare que-rela per le ingiurie recate alla moglie, ma la moglie non '

    pu dare querela per la ingiuria recata al marito:P u c c O n icommento vol.4 , pag. 65 5 - u n d i u s dc diffamationi-hus cap. 4 , n. 12 - o r g e etzucloationes tom. 9, cap. O,IL. 9

    -a r i n a c c o de vcir. ct extrnord. crim. qircre-

    sl. 105, n 169. Fondamento di codesta dottrina il responsodi P a o l o alla leg. 2, ff . de in ju r i i s- ziod si vir o injt~rircfacla sit uxor non agit, quicc defeitdi uxoresa v i r i s , nonoiros a6 uxore aequihm est.3 perb evidente per la stessaragione allegata in questo fram mento che il medesimo non~ ~ o t r e b b ebiettarsi quand o la moglie quer elante si facesseasostoneroe ch e nella ingiuria si contiene una offesa e'?zdircillri

    contro 1, onore di lei. f3 grave tlicputa per s e possa 1: azione

    concedersi al fratello e cognato per la ingiuriil recata i11 lorocongiunto. La ne gativa fu r eci sam ent s sosteniita da L au t e'r.

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    b a c h dirp. 19, thes. 76, e dall' A n l o n Ma t t h e o lib. 47 ,tit. 4, ap . 1 , n. 11; i quali esaminando la questione sotto ilpunto di vista del giuro romano addussero come ragionesicu ram ente gagliarda della dottrina loro 1' argomento desuntodal S. palilur Instit. de injlcr. che per contrario senso di-mostra non darsi al padre 1' uctio inj i t r inrum per gli ol-traggi recati al figlio emancipato. Laonde s e ne concluse chtti romani non dessero la querela di ingiurie in ragione delsolo aret lo verso l'ingiuriato, ma in ragione sol~antodellapolesld o patria o maritale o dominicale: e qui ca de I'es anie

    dellaI .

    15,S.

    24,ff .

    !:e injitriis e dellat . 1,

    S.3, f i

    eodelntitulo. Generalmente per si amm etle che quando la ingiuriaoffende tulla la famiglia, i membri della medesima possonopromu overne la persecuzione anch e a dispetto di colui chesarebbe slalo ingiurialo: G e g o r i o syratctgnaa purs 3,lib. 3S, cap. 3, n. 12. Cos il B r u n n e m a n n f responsitconsil. 22, n. 11 ) insegn clie la ingiuria recala alla fami-glia poteva ~~erseguitarsiocorch i l c:ipo di famiglia fossevenuto a morte senza muov erne querela. Sulla lrasrnissibilithagli ered i e cessibilil ai terzi dell' azione di ingiu ria dis-serlb P o r l i conclusioni png. 279 - I e l C h i o r r i Mi-sccllatzee volgari cop. 22, n. 10 - o e li m e r o exercila-li o 96, cnp 3, S. 7 . I l responso di P a o l o e le analogheregole vogliono essere intese sempre subo~~dinalamenteillateorica della ingiuria mediala.

    Pu ella ammettersi una remissione condiziona-ta, per esempio rinunzio alla querela purchb tu noiltorni ad ingiuriarmi? E se la condizioiie manca perrinnovata ingiuria riviver essa la prima querela?In faccia alla giurisprridenza coniune io credereiclie no, per il gran de favore in che si tengono lepaci, e perch i pratici ( i ) trovano una certa dif-

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    flcolt a far rivivere l'azione penale, sempre odio-sa, dopo estinta una volta. Ci nonostante il codiceSardo ha ammesso anche la condizione implicita,quando all' art. 130 ha stabilito per regola che incaso di recidiva risorgano le azioni penali pei de-litti precedenti quantunque utilmente quietanzati.

    (1) Vecli Bl a s t r i l l o decis. 38. E comunemente si inse-gna che 1.inlessa una volla la ingiuria non pu pii1 tornarsialla querela contro quella neppure per nuove quanlunque gra-

    vissime irigiurie ripetute dopo la pace: F a b r o in c o d i e e n ~l i6 . 9, it. 20, def. 12.

    La remissione tucitu vuole essere studiata nelsuo principio fondamentale subordinatamente allaregola che la rem issione incontra il favore dellalegge. I1 principio fondamentale siB che ogni qual-volta uno ingiuriato abbia posto in essere poste-

    , riormente alla ingiuria patita tali atti che sianoincompatibili con la perseveranza dello sdegno, delrisentimento per la ingiuria, e della intenzione diottenerne riparazione, questo suo contegno induceper necessit logica la volont di rime ttere la of-fesa: ed il perdono una volta fermato nell' animonon pu pi revocarsi. Coerentemente a tali prin-cipii i pratici sono scesi in esemplificazioni svaria-tissime che troppo lungo sarebbe lo enumerare.Cos il saluto che lo ingiuriato dopo la ingiuriaabbia allo ingiuriante restituito anche col semplicetorsi il cappello; gli at ti di benevolenza,i discorsiconficlenziali (2 ) ~d altri simili, sono gen eralmen tericonosciuti come irretrattabili manifestazioni del-

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    - 62 -l'animo di condonare la ingiuria. Non occorre no-tare che la reqissione tacita risulta dall'avere pro-mosso 1 azione civile per chiedere la refezione deidanni cagionati con la ingiuria. Vale il broccardoelecta un a uia .non clatur a l t e ra : e fra le forme diremissione tacita questa pu dirsi la pi recisa edcsplicita. Vi incompatibilit fra il cliiederei dan-ni dal tribunale civile per causa di un dato fatto,e mantenere la volont di eccitare la giurisdizione

    punitiva per ottenere cotesta riparazione insiemealla pena. Nel moilo stesso che chi fece s mede-simo giudice della riparazione ritorcendo la ingiu-ria, con avere eletto la via della riparazione pri-vata si presume avere rinunziato alla riparazionepubblica; cos colui che invoc la giurisdizione li-mitata del giudice civile mostr contentarsi dellariparazione che questi era competentea dargli ecli rinunziare alle ulteriori riparazioni che eccede-vano la competenza di lui. questo un principiogenerale in tutti i delitti di azione privata, come

    vedremo in proposito della truffa, ed altrove. Que-sta presunzione della legge forse non sar sempreclel tutto conforme alla volonti vera dell' offeso,percli potrA benissimo accadere che egli elegga lavia civile con animo di ricorrere alla via penaledipoi, non avvertendo al pregiudizio che quellagl ireca. Ma eid nonostante cotesta presunzione si con-sidera comejuris et de jw-e, e non si ammette pro-va in contrario.Ci non B disputabile in faccia ailadottrina universale che si occupa non solo di stu-diare 1 effetto che l'azione civile promossa dall' of-

    feso pu esercitare sul giudizio criminale (21, madetermina ancora l' i r rep~~rabi leregiuclizio che nei

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    delitti privati essa fa sorgere contro la que rela . pe-nale. Pu peraltro, nascere questione su due emer-genti - .0 snll' ampliazione della regola per causadi analogia - .0 sulla specialit dellaprotesta dacui sia stata accompagnata 1 azione civile.

    (1) Cosi i pratici valutarono come causa di reniission e tacitail semplice saluto ( C a r p z o v i o jur i sprudent iu pars 4, on -z t i t . 46, n. 5 - m li o u d e r pr axi s r er. crina. cup. 138,n. 21 - h r i s t i n e o in leges -muni cipul es iifechlinien-ses l i t . '2 , ar t . 4 , n. 5 - u r p u r a o consil. 366 , n. 1 0 )anche consistente nel solo cavarsi il berretto:B a l d O, I m O l ; ~e C a s t r e n s e in l. olio qiccnz lf. de liber. et posth. Il B e r-g e o perb f electu jur isp rud . 06s. 65 , S. 2 ) riporta ungiudicato del 16 98 nel quale fu mantenuto il corso alla que-rela di ingiuria quantunque si fosse giustificato che l'off'e~odopo l'arrecato oltraggio aveva continuato a salutare urbti-namente il propri o offensore: Cos la blanda conversotio:li1 e n o k e n i o systema jwris civi l is l ib.47, t i t . 1 0 , S. 1 8 ,pay. 810 - t r y k i o vol . 2, dissert , 7 , cicp. 6 , n. l 6 -W e r n h e r observation. forens. tom. 1, pa r s .l, bser-ruut. 137, pag. 119; i quali perb lirnitano la regola quandola conversazione siasi fatta per una qualche propr ia neces-sit: e ci ? beti ragionevole, poicli la remis sione desuntadalla familiarith successiva alla ingiuria non ha una ba se di

    ,diritto assolula m a una semplic e pi*esunzione, la q uale perdeogni vigore in faccia a cause urgenti di dissimularela ingiuria.Cos il porgere la mano: S t r y k i o vol. 4 , dissert . 7 , cap. 3,n. 2 6 - M a t t e o W e s e m b e c i o in parnti t . in 1. 31 ,$. 1 , ff ,de i n ju r i i s , ?t . 13 - e C i a n o truct. crinz. lib. 5,cap. 25 , n. 8 7 - u i n o vol. 5, cons. 12, n. 12 - a-s ca r d o de probat. concl. 902 , n. 23 - V i v i o liD. 2,dec. 350, n. 2. Cosi lo sch erz are o giocare con si offensoreod invilrlrlo a mensa: D i e m e r b r o e C k dc i n ju r i i s e t fam.tibell. S. 20 - y s e n de in ju r. eC fam. l ibell . cap. 5 ,

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    S. 5 . Cos lo scrivere amichevoline nte all1 ingiuriante: F a ri -n a c c i o de diuers. cqsim. gi~nest. 05, n. 355. Cos il bacio:R a t t h e u s d e A f f l i C t o de pnc. jztrunt. firna. S. i n j u r i a ,n. 118. & osservabile an cora che i Dottori trovarono unaanalogia fra la teorica della re miss ione della ingiuria ai finipenali e la teorica della remissione della ingrnli ludine edelle cause di diserednzione ai fini civili : O t t o n e Re-sp . 190, col. 1502, e gli autori ivi citati.

    (2) RI e j e r de civilis et criminaliu causae praejudicio- f u l l e r de civilis et cr im in nl i, ~ nusae praejtl.dicio.La questione s e la remissione della querela criminale inducaanche rinunzia alla ripelizi'oae dei danni trattasi daN o v a t. i odecisiones Litcnnae, decis. 1 0 .

    La prima questione si risolve generalmente perla negativa cosicchb la regola si restringe nei puritermini assolutidi vera e propriapetigione di dc(7z-%i inoltrata avantid ribuna le civile. Un atto anchegiudiciale di mera protesta non indurrebbe rinun-

    zia; come non la induce un ricorso che siasi inol-trato alla potest economica (1).

    (1) Questo dubbio si p resent in un caso singolare in Ramaa proposito di u na ingiuria fatta cqntro un frate, per la qu i~ lequesti aveva ricorso a Rlonsignor Vicario, che av eva o rdin aloprocedersi ad un monito contro I' ingiuriante. Portato poscinI' affare innanzi ai tribunali cri mina li di Roma L' accusalodedusse la eccezione dellii remissione e delno n bi s in idem.La disputa sa li fino alla sacra Consulta, ma que sta con stiadecisione del d 23 marzo 1 84 7 giudic che il Vicario non

    aveva fatto uso che di una podesth economica, e che perciI' azione penale non era pregiudicata. Questa decisione si

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    - 65 -trova riportata per intero nel 13e l l i giorn ule del foro Ro -nlano, anno 1847-48, vol . 1, pag. 160. Divers:imente perdovrebbe decidersi quan do nel caso di pW ingiurie patitesi

    fosse proposta fo rmale querela p er u n u sol a delle medesime.Tanto falso lo assunto di ohi vorre bbe trov are una ingiuriacon lin uat a (an zich b un d elitto unico) nel fiitlo di chi inuno stesso contesto di azione avesse proferito pi e diverseingiurie a danno altrui, quanto certo che i Dottori pi7eve-dendo 11 caso c h ~' offeso avesse mosso querela per unasola di tali ingiurie ( p er esempio per la violazione di domi-

    cilio, e non per le contumelie, o per l e ingiurie rea li) insc-gnarono pi non ess ergli lec ito cli mu ov ere una secoudaquerela per le altre ingiurie taciute. E qucsto insegnaronosul fondamento della l eg . 7, S. si milbi p l u r e s f f. d e i n j u r i i s ,puroh lo ingiuriante fosse la stessa pers ona, e la stessapersona fosse lo ingiurialo. Vedi T n b o r Racenmtionss c r -niil&aLcsptrg. 284 , Aryentora t i 1651.

    La seconda questione pnb essere pi controversa

    e dipende dal valutare I' applicazione della regolaprotestati0 contra factum non valet. Deve avvertirsiche vi sono certi reati nei quali per loro specialitla consumazione criminosa ha bisogno appunto percompletarsi della instaurazione cli una domanda ci-vile. Tali sono (a modo di esempio) la frodataam-mirrzistraxiolze e la truffa; non potendo mai dirs iconsumato il primo delitto finchi!1 amministratorenon Q citato al resoconto, ni! potendo dirsi (alme-no in parecchi casi) consumatoil secondo finchb ilpreteso truffatore non B stato inutilmente intimato

    alla restituzione della cosa fidatagli. Certamente incoteste e simili ipotesi non potrb sostenersi chela

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    intimazione civile fatta per fine di preparare 1 eser-cizio dell' azione penale, all' azione penale pregiu-dichi con manifesta coritradizione. Ma diversa con-clusione crederei doversi adottare nel delitto di in-giar ia : e perci quando l' offeso avesse chiestu ri-parazione pecuniaria ai tribunali civili, per quantoavesse energicamente protestato di voler poscia ri-correre alla giustizia criminale per ottenere la pe-na, opinerei che non dovesse ascoltarsi e che la pro-testa fosse atto vano ad impedire la tacita remissione.

    Anzi anche senza atti positivi di benevolenza si riconosciuta come valevole ad indurre remissionetacita della querela d'ing iuria non anche data, lasemplice dissiniulazione delle ingiurie ; a teoricadella quale si desume dalla I . 11, f . 1, f . de ifijwiCos fu detto ( l ) lie colui che avendo ricevuto unacontumelia ad un pranzo continui a sederea descocol suo offensore, non pu poi per una recradescenzadi sdegno muovere querela di quella ingiuria. Dissiper la querela non anche data, perchb sarebbe so-verchio pretendere che il querelante dovesse sem-pre continuare a guardare in cagnesco il suo ciffen-'sore o fare atti ostili contro di lui, a risico altrimentidi veder morta la sua querela. La coscienza del suobuon diritto lo rende tranquillo ed ha calmato il suosdegno. Ma perchb siasi calmato lo sdegno nonvenuto meno il diritto n& cessa ta la volontii di ese r-citarlo, quando questa volont siasi m anifestata conun atto solenne. L' offeso che ha posto i suoi dirittiin inano della giustizia attende che questa faccia il

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    suo debito corso; pu6 non serbare odio per cristianavirt; pud tor na re nella obbedienza dei p recetti dicivilt; ma non per questo rinunziaal diritto che halegittimamente esercitato, n& a quelle riparazioniche ha dimaildato. L' espresso ha sempre maggiorvalore del tacito. per queste considerazioni che iocrederei doversi anda re con molta cautela nelloam-mettere la dissimulazione come remissione tacitadella ingiuria per atti che sopravvengano dopo la

    presentata doglianza.

    (1) Come argoniento di remissio ne tacita pe r la dissimula-zione della ingiuria valutarono i pratici il rimanere al convitodopo I ' oltraggio ricevuto: tI e r t i u s decisiones vol. 2, de -cis. 868. o S t r y lc i o ( v o l . 5 , disp. 7 , cup. 3 , n. 1 6 ) espri-uie peraltro dei dubbi s u colesta regola, osservando che il nonavere l' oLf'eso espresso immediato risentimento pu esserederivato da riguardo ai commensali e dal timore di fa r na-sce re grossa lite; per lo ch e ( sebbene concluda tut ius tume?,forte crgit i n j u r n t u s s i d o l o r e m suum aper te in praesenliu

    rel iqziorum significet , coque ~ ig ni f i ca fo isce dntjaminetlela disputa bilit d i sif'atta remiss ione. Cotesto du bb io vuoiessere guarduto sotto un punto di vistapi generale e ridursialla formula che quando vi fu ragione sufficiente di dissimula-re senza intenzione cl disprezzare la ingiuria, cotesta rinunziaql proprio diritto potrh benissimo eliminarsi dalla prudenzadel giudice. Cos tutti ad una voce i dottori enumerano comeindizio p otente di remissione il bacio dato all' ingiuriante: ebene a rag ione : ma i l T u s c h i o foncl. 146, n. 24 , lit. I )avverte che se il bacio fu dato in chiesa (natu ralin ente i noccasione di certi riti cricliani ) no n si induce dal medesiniola rinunzia all' azione della iiigiiiria. In quanto al silenzio e

    perseveranza al convito il C a r p z o v i o i ie l suo commentarioalla C~sliLuzione sasson ica (cost i t . 46, def. 8 , n 8 ) volle si

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    distiagiiesse se 1' ingiuriato .era a mensa in casa terza O no.Se l' ingiuriante e l'ingiurialo eran o am bedue convitati, ladissimulazio ne si spiega per un rigua rdo di civill8: altri men tisa rebbe se si trovassero a mensa in una tabe rna od in casadello stesso ingiuriante; e riporla un giudicato in questosenso dell' anno 1630. Lo slesso ripete B e C h m a n n trcrota-t u s jtcridicus de u~nore ap . 9 , pag. 44.

    C A P I T O L O IX.

    P e n a l i t d e l l e i n g i u r i e .

    L'argom ento della penalit nei delitti contro l'ono-re richiama ad una ispezione preambala, edi. quellase nel calcolo della quanti tu della pena da infliggersicontro chi commetta ingiuria debbano entrare con-siderazioni estri"1~sec7zel fatto personale del delin-quante.I1 M o r i sostenne ape rtamen te la dottrinache la penalitk contro le offese all' onore dovesseelevarsi ad un graclo di severith maggiore di cluelloche sarebbe sembrato conveniente alla quantit delreato, per la veduta puramente politica di dare me-diante la pi grave pena una soddisfazione sufficien-te all'amor proprio dell' offeso, onde evitare che egliproceda a private vendette. Modernamente codestopensiero ha incontrato plauso appo rispettabili cri-minalisti. Pih specialmente h a i moltissimi che oggi ,si vennero occupando dell' argomento in voga( vo-glio dire della repressione de l duello) ne incontroparecchi (i ) che suggeriscono come mezzo di preve-nire le battaglie private una rigorosa elevazione di

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    pena contro la ingiuria. La carisa per cui si correspesso al duello a riparazione dell' onore oltraggiato,B ( dicono essi ) la meschinit delle peneche l' offesootterrebbe, ove in luogo di farsi giustizia dasP, n-vocasse la mano del magistrato. L'oltraggiato in co-deste punizioni, troppo sovente mitissime, non vedeun a soddisfazione che appaghi i1 suo risentimento,e perci corre alle armi: promettetegliuna pena-lit pi rigorosa, ed egli si asterr dalla privata ven-

    detta. La ragione che si addusse per elevare la penacontro le ingiurie nel codice Toscanofu unicamentecodesta. 1n quan to a me, salvo il debito rispetto versochi la professa, non saprei trovarmi tranquillo intale opinione.

    (1) La idea ch e la elevazione della pena contro la ingiuriae certe forme nei suoi procedimenti, sia da accogliersi perun fine tutlo politico c ome mezzo di e vitar e i duelli, si i?

    presa recentemente i n esam e in tre dissertazioni successiva-mente pubblicate in Italia sull ' argome nto del duello: 1 unad al sig. A l b e r t o N u n e s F r a n c o , l 'a lt ra d al do tt. E m i -l i o B r u s a , e l 'a lt ra d al prof. P i e t r o E l l e r o , d ec or al aquesta ultirna del promio conferitole dall' Acoademia scienlificadi Modena. Di questi tre lavori ha dato conto con acute os-servazioni l' illustre P i l i p p o A m b r o s o l i nel Monilorc!dei Tr ib t~na l i i iillano, n. 15 de l 1566. P ancora a con-sultarsi il pregevole scritto dello stesso A mh r o s o l i inlilo-lato osservnzioni sul codice penale del 1559, pag. 334-540.

    Non b questo il luogo in cui io debba esprimerei miei pensieri intorno alle dolorose cagioni delduello, ed ai modi di prevenirlo: ma intanto m i

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    - 70 -piace osservare clie io non credo gran fatto allainfluenza che vuolsi trovare nella maggiore o mi-nore penalit minacciata contro la offesa all' onore.Chi corre alla spada piuttosto che alla quere la nongia procede a tale scelta perchh sia ito ad infur-marsi al suo legale, ed abbia saputo che querelan-dosi espone il suo avversario a cinque giorni an-zich% a due mesi cli prigion ia. Simile supposizionectie pu balenare nella mente di un filosofo,il quale

    contempla il mondo della 'crirninalitl dalla propriacella, non pu accettarsi come una verit pratica ilachi nelle carceri e nei frequenti contatti coi rei ab-.bia studiato la dinamica delle passioni che pi spin-gono 1 uomo alla violazione del diritto. La querelasi sprezza e si corre alle arm i, non per il calcolodella penalit minacciata al proprio offensore, poichin codesto calcolo dovrebbe pure entrare la pena-IitB che s' incontra col proprio fatto. La querela sisprezza perchb paiono lunghi all' ira i ritardi dellagiustizia (2 ) e se per la veduta di prevenirei duelli

    mi si dicesse nongi di minacciare pene esorbitanticontro la ingiuria, ma di ordinare una proceduraveloce e quasi istantanea che da un' ora all' altrafiicesse susseguire la repressione alla offesa, io lo-derei con tutto il convincimento della esperienza ilconsiglio. Ma pil par ticola rmente a l duello si correperch% l pregiudizio della opinione rapp resenta co-me una viltd querelarsi ecl aspettare dal giudicequella soddisfazione che l'onore di un cavaliere irn-pone si procacci da sb, medesimo. Ecco la ver a ca-giolie per cui nella scelta fra la querela e la ven-

    rilefta prepondera spessoil mezzo colpevole al mezzolegittimo cli riparazione . Col rispondere a1Ia querela

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    mediante la condanna di sei mesi anzichB di seigiorni di carcere voi non diradicate dagli animiilpregiudizio che sia atto di vilth querelarsi. SicchBi1 criterio che si vorrebbe aggiung ere alla misuradella quantit della pena non ha neppure una realtsotto il punto di vista politico.

    (1) singolare in proposito di cotesto pensiero il feno-meno ch e viene ricordato dagli slorici del d iritto penaleportoghese. Negli antichi tempi non si conoscevano in quelregno querele d' ingiurie, avvegnacli p revalesse la opinioneche quando un uomo era offeso nel17 onor prop rio non d o-veva chiedere riparazione dal giudice, ma procacciarsela das medesimo. La ruoltitudine dei duelli e private vendetteche conseguiva da tale stato di cose indusse i legislatori diquel regno, profittando del risorgente culto del diritto Ro-mano, a de ttare o pportune provvisioni onde si desistesse dais~ddisfacinsent iprivati e si prendesse i n amore la riparazionegiudiciale. Sembra davv ero che cotesti provvedimeriti fosseroefficaci, ma par e allre s ch e il rimedio sov erch iass e il desi-derio di chi lo aveva adoperato . Infatti troviam o ch e nelsecolo decimoquarlo la consuetudine di dar querela per leingiurie erasi cos caldamente abbracciata nel Porlogallo dacondurre i tribunali alla disperazione per la crescente mol-titudine di tali querele. A tal segno che Alfonso IV s e neconiniosse e con I' edilto de l 13 rnarza 1393, c he B ripro-dotto nelle Ordinnnze Alfonsine lib. 5 , t i t . 59, S. 1, sen t i l bisogno di frenarcele querele d'ingiuria, disponendo ch eogni querelante dovesse dare un mallevadore e restare eglirnedesimo sottoposto ad un a pena se non fosse riuscifo nellaprova. Cos mostra la storia avvenire tutte le volle che il giurepenale si adopera. come una terapeutica senza stretta ade-renza ai sornmi cardini scientifici. Si vuol rimediare aduii

    male e s e ne cagiona un altro al quale preslo bisogna ap porre

    riparo': e cos le legislazioni ondeggiano sem pre* ncerte per-

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    - 72 -ch manca loro la bussola, la quale non gi il riguardo awnve;ienze passeggiere, ma B unicamente la somiiia veritgiuridica che fondamento del dirilto penale e guida sicuradi cgni suo svolgimento.

    Ma prescindendo da siffatte elastiche(1) considera-zioni, i principii che noi professammo(. 694 e segg.)

    intorno al giusto criterio della quantith della pena,non ci permettono di riconoscere come giusto qua-lunque calcolo clie proceda da vedute estrinsechealla quantith del delitto. Le stesse ragioni perlequali noi riprovammo col C a r m i g n a n i comeviziosa la dottrina che consiglia un aum entocli penao per la difficolt della prova o per la frequenzad iun delitto o per altre empiriche considerazioni,ciportano a rigettare come ingiusta la dottrina chevorrebbe si autnentasse la pena contro di nze permotivo delle delinquenze che altr i potr commet-

    tere. Ci 'si faccia pure rimprovero di essere logici;noi accettiamo con fronte sorenail rimprovero. I se-gnaci delIa scuola materialista ecl utilitaria debbonobene per essere logici metterein calcolo ogni spe-culazioiie di futuro vantaggio in quella che essichiamano tera peutica penale. Noi. nell' aula legisla-tiva e nel foro vediamo il tempio della giustizia enon una farmacia; seguaci della scuolaantologicache nella suprema legge giuridica e nelbisogno ditutelare ravvisa la ragione di punire, non possiamoaccettare come misura di quella ragione niente che

    sia procedente da altre considerazioni fuori di quelladella giusta proporzione tra il fatto reo e la pena

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    - 73 -da minacciarsi. I1 diritto leso da al fatto malvagiole condizioni per le quali in lui si ravvisa1 entegiaridico che dicesi malefizio; e questo ente giuri-dico anmenta o decresce nel suo valore secondo cheanmenta o decresce la importanza del diritto leso,sia immediatamente per la forza fisica oggettiva, siamediatamente per la forza morale oggettiva del de-litto. I1 violatore del diritto deve punirsi perchB violil diritto, e secondo quel tanto che alla difesa deldiritto risponde: la sua imputabilith e la sua puni-zione devono adeguarsi a ci6 che ha fatto egli, nona ci che si sup,pone potersi fare da altri. La espe-rienza mostra che i contadini si pongono spesso aguardia delle loro raccolte armati di fucili, e spessoferiscono ed uccidono i danneggiatori. Si dir dunqueche ad impedire tali stragi bisogna minacciare lagalera contro chi entra nel campo altruia cogliereun fru tto? Con strano travolgimento d' idee si pu-nirebbe allora il colpevole, non per punirla, ma perdifendere 13 sua persona. Quando il danneggiatoredomandasse a l suo giudice, gerchb mandi me in ga-lera mentre mandasti in carcere chi rub nella casavicina? il giudice seriamente gli risponderebbe, timando in galera per proteggere la vita tua e quelladei simili tuoi; chii se altrimenti facessi saresti tuttiammazzati nei campi. La possibile vendetta altruiB un nuovo delitto che si teme per parte di altri:ed io devo corrispondere delle altrui malvagiein-clinazion i? Ci non B Buona giustizia.

    (I) Ogniqualvolta si viene a ragionare iiel dirilto penalenon Su i cardini della giustizia, ma sui calcoli del tornaconto,la dottrina (non cesser mai di ripelerlo) diviene elastica.

    VOL.111. 1 S

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    Cos nel presente argomento non mancano eminenti scrittori(per esempio lo S t r y k i o vol. 14, dissert. 15 , S. 17 ,pug. 180) quali si sono dilungati a mostrare conla siacagione feconda di gravissimi mali alla republica la t roppafacilit di ammettere le querele d' ingiuria.

    Per punire severamente i delitti che offendono

    1 ouore qual bisogno vi B egli di ricorrere a cote-ste false argomentazioni, e me ttere sulla bilanciadella giustizia condizioni e fatti che non sono att ri-buibili a1 giudicabile? Basta ten ereil diritto al]' ono rea qnell'altezza che mer ita ; ed in ci ci pu es sereguida sicura la coscienza universale degli onesti,iquali valutano come pi gr av e danno la perdita del-l'onore che non la perdita di qualche centinaio dilire. Ch i dunque offese 1 onore offese un diritto as-sai importante ed assai caro per trovare nella de-linquenza un danno, cos immediato come mediato,

    che nei congrui casi offra giusta ragione di elevarela quantit della pena senza conculcare il principiofondamentale della proporzione fra la quantit dellapena e la cluantit del delitto. Basta ci per ripro-vare la soverchia rilassatezza usata da certi codicinella punizione dei delitti contro1 onore, senza biso-gno di andare calcoiandoi pericoli delle vendette chepossono es sere un argomento accomodabile a moltedelinquenze, e che divaga la giustizia dal suo rettocammino. Nella obiettivitj giuridica della ingiuria(quando specialmente accompagnasi da certe condi-

    zioni agg rava nti) trovasi qu anto bastaa

    mostrargiusta una penalita di qualche rigore.

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    Il pregio in cui si tenne il patrimonio dell' onorebastd, anche in quei luoghi in cui non eravi il ti-more dei duelli, ad ele vare ad altissima misura ( espesso soverchiante ed atroce) la punizione. Ele-vatissime furono le pene contro la ingiuria presso@i Egizi ed i Greci. Press o i Romani la pena della

    ingiuria per la legge decemvirale era pecuniaria;poscia i Pretori accordarono l' azione estimatoriaonde chiedere la condanna dell'ingiurian te ad unaindennit (I) .Dal S. 10 ~ n s t i t . ' d enjur. sembra perche oltre la pena pecuniaria si infliggesse un a penastraordinaria ad arbitrio del giudice: non si cono-sce per autorit di qual legge ci si facesse; a menoche non s i voglia ritene re con C r e m a n i( d e j u r ecrimin. Zi6. 2, cap. 7, art. 7, S. 11 ) e con gli altrida esso citati, che lo fosse per la legge Cornelia.Ma quella mitezza verso le mere ingiurie era ben

    compensata da eccessiva severith contro il libellofamoso. La pena comminata dalla legge decem virale.contro questo reato (2) era di morte qualora il fattoimputato costituisse delitto capitale: posteriormenteessa fa ridotta da un senatusconsulto alla depo rla-zione ; finalmente d agli imperatori Valentiniano eValente ( I . un . C. dde fum. Zibell.) fu ristabilita la penacapitale estendendola anche al caso meno grave diimputazione di un fatto soltanto infamante.

    (1) celehre quanto notissima la storia di Lueio Neraziodella quale ha fallo una erudita illuslrozione G l a n d o r po~zurnasticoa istoricce Romnnae c o l . 624 . Disputano gli eru-

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    diti se in Roma la cognizione delle ingiurie atroci e la lor opunizione si deferisse al Protorc ovvero al Pt+eside dellaprovincia. Yedasi s u ci W a e C li l e r opusczcla juriclicapug. 207,'e L a c o n t a l e Pre'teur rom ain pag. 7 9 .

    (2 ) In quanto alla punizione dettata contro il curmcnfa~noszcna alle Dodici Tavole da vedersi S c p i o n e G e n-t i l e fparergn, 2, 50 , nel tesoro deCt' O t t o n e uol. 4,col. 1 3 4 8 ) il quale fa tutta la storia di quesia penali t;e R a e v a r d u s duodecint tabtrlarem cap. 25 . Quanto allapenalit greca vedasi 31e u r s i o Thcrnis attica Eib. 2, cap. 7.

    La opinione del G e n t i l e in q uanto ali' antica pena rornqna conforme a qriell:~ del P i t L li e u s collnctio legzcin ilfosaica-? s u ~ n C Rornanniu~n ag. 739. h'e discord G o t h o f r e d opr'obnlioizes in leges X I I t a b z ~ l a r u ~ ~ zin Tllcsnuro O t t o n i svol. 5, col. 118 e I' E s l r nella sua erudita dissertazionecle jzcrisprzldenbia Q. I i o ~ a l i iPLacci fj . G .

    Nei tempi di mezzo la penalith delle ingiurieoscill dall' uno all' aItro estremo; ora limitandosiad

    una semplice ammenda o ad una ritrattazione; oraestendei~dosiai pi severi castighi: luttcianza chepi specialmente si verific dove lapenalit rilascia-vasi all' arbitrio dei magistrati

    (1) Eoo bisogna ccairibiare con le penalit minaccialealla ingiuria quei castighi che nei vari tempi furon o inflitticonlro i delatori mendaci. Le varie leggi degl' Imperatori inproposito, 1 editto di Teodorico ( riferito nel codex legumnirtiquarltm vol. 1, pag. 219) ed altri siniili, mel e a pro-posito da a lcuni scriL k~ri i richia mano alla m ateria delladiffamaziona. Quando la imputazione Iia sotlo qualsisia formaassunto la figura di denuncia giudiciaria scomparisce la o&saall'onore privalo assorbita i n una obiettiviti di maggiocc

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    iniportanza. Alla lesione del diritto particolare si congiu ngela lesione del diritto universale, ed il reato esce dalla pres enl eclasse per fare passaggio nei delilti contro la pubblica giu-stizia. Le leggi barbariche gener alment esi limitarono aminircciare la sola pena pecuniaria cos controla ingiuriacome contr o il libello famoso: la legge s$ica d e con uic iistit. 32, e le leggi lotegobardiche, leggedi Rota r io n. 188e 384, ed altre, mostrano quanto fosse erronea1 asserzionede l D u m a z e au quando (Reuue de legislatio?z1845 ) an -nunzi che nessuna delle leggi barbariche si occupava delle

    ingiurie. vero che nella maggior par te dei monumenli chece ne restano non si trovano disposizioni speciali controquesto delitto: ma.fo rse le sanzioni di mino re importanza diquelle leggi poterono andare smarrite, come ci danno ragionedi congellurare i succitati testi che direttame nte si occupa-rouo di questo reato,e che mostrano non ess ere nei costumigermaoici I' assoluta tolleranza ed impunit della maldicenza.Alla multa o veregildo andav a congiunto l' obblig o della

    I

    ritrattazione. Quando il giure canonico venne a dominare lel e g ~ i ivili il principio religioso c he non tollera in modoalcuno la maldicenza rese indifferenle nella imputazione dellaingiuria la prova della verit del convicio, della quale gene-

    ralrriente si riconosceva la utilil nei cos tumi germ auici.E venne altres ad introd urre penalit pi sev ere , comequella della fustigazione, congiunta se mp re alla ricanta zione ,rilraltazione o palinodia, la qua le formava par te delle penecanoniche. Gli statuti di Alfredq, di Edgar e di Canuto Re dilnghillerra minacciarono conlro l e offese al17 onore sever is-sime punizioni. Secondo le consuetudini di Francia e la or-dinanza del l 5 3 9 nella punizione della ingiu ria si .aveva iliiiuggiore riguardo alle varie condizioni delle persone, lo cheportb a rendere la pena arbitraria; edi giudici ed i parla-menti oscillarono tra la pena della multa e,qu ella del carcere :vedasi J o u s s e jtutice criflzkelle tom,3, ltu. 24; dove lar-gamente fesse la storia della influenza clie ebbe nell' anticaPrancia la verit. del convicio sulla sua puuizione.

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    Nella Germania tent ricondurre il libello farno-so sotto una penalit fissa la costituzione criminaledi ' Carlo V ; la' quale al17 ar t. 1.10 decroto la peiiaclel taglione, vale a dire clie a colui che aveva adaltri rinfacciato un delitto col mezzo di un libelloclovesse irrogars i quella pena stessa che e ra niinac-ciata al delitto obiettato: sul cheB per da ricordareche per la costituzione Carolina come anche per lacostituzione elettorale Sassonica ( art. 44 ) al delittodi libello famoso richiedevasi come estremo la fal-sith della imputazione. Ma queste costituzioni nonfurono neppure esse bastanti a condurre ad un or-dine fisso la penalit delle offese a117 onore; a qualemalgrado le loro precise sanzioni divenne presto eclriniversalrnente in Germania arbitraria(1). n quantoalle ingiurie ed alla diffamazione sembra che in Ger-mania prima dei moderni codici si lasciassero affattoimpunite, Onde la pratica vi suppl con quattro azioni

    clistinte; ci08 la rrvcantatoqhia,la deprecatoriu, la de-cluratoriu, e la estivzatoria (2) ( K o c l~ g. 377 ) lequali per non mi sem brano veramente azioni pena-li, tentlenclo unicamente alla riparazione clel clanno-

    (1) L' art. 110 della Costituzione Carolina clie prescrivevacontro il libello famoso la pena del taglione, fu elogiato da1, c y s e r f spec. 532, mcdit. 3 ); ma nn fatto che coteslocriterio di penalit8 non fu mantenu to dalla pratica alemanna,In , quale generalmente venne soslitueado una punizione ai.-bitraria. Ci si rileva da l RI u l l e r promplt~arium, e ~ s b o

    libcllus fanzosru,14.

    6 , e del Pu l t ai n ri n

    cleuenta S.416,

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    il quale insegna doversi applic are o la mulla O la carcereo 1 ergastolo secondo la condizione delle persone; dalBo h e m e r o medi tn ti oncs i n C. C. C. ad a r t . 110 , S . 8,dal ICress cornmentntio in C. C. C. no tne ad a r t . 110 ,S . 3, nota 3, dal l' H e r t i u s dec is io 153, e dal K o c h in -stitutiones $. 391. Quanto alla pena del libello famoso nellapralica Sassonica pu vedersi C ol e r o decisio 154.

    (2) Sulle differenze fra la palin oliin, d eprecnt io, reca ntn tioe dcclaratio vedasi B o e Ii m e r o excrci t . 9 6, cap. 3, S . 51- e i n e; C C i o opera omnia i n supplemento png. 1 7 4 -e ii e t t l e r decisionunz o slj ris ica ru m decis. 66 et 69. Xei

    moderni ordin amen ti giudiciari dop o la divisione del giudiziodel fatto dal giudizio del diritto si diepulalo se quanclo ilgiudicabile per diram azione condotto in Corte di Assisevacagione delle qualit personali dell' offesoabbia ottenuto unverod etto negativ o della propr ia colpevolezzn, la Ccrle obbli-gata ad assolverlo possa contemporaneamente condaiinarloalle riparazioni ed a i danni. Vedasi su questo problema (gi%sciolto in senso afferrnalivo in tema cli duel lo) RIor innrt . 9322.

    Fu generalmente arbitraria la punizione delle of-fese all' onore negli anticlli statuti delle varie cittd' Italia : o che dette ai giudici una balia pericolo-

    ' sissima sempre, ma assai pi pericolosa in una ma-teria variabile siccome questa.E veramente bisognadire che se avvi delinquenza che subisca1 influssodelle circostanze di modo, di lnogo, di persona esi-mili, tale per fermo la offesa all' onore, ed ognunolo comprende. F ra una coltellata vibrata adun uomoin un dato lnogo e in un dato tempo, ed un a col-tellata vibrata ad un altro uomo in altro luogo edi n altro tempo, non v i sa r differenza meritevole di

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    essere apprezzata sotto il rapporto del danno im -mediato, se non influi sulla du rata della malattia,che B di por sB facilmente calcolabile.&/la non cosnelle offese all'onore. La variabilit del loro dannoimmediato B massima, e difficilmente determinabilecon previsioni cc priori. Ma questa non B ragioneperchk in siffatti reati debba allargarsi la mano al-1 arbitrio del giudice; anzi B ragione di restrin-gerla perclie appunto quella grande incostanza del

    danno materiale lo pu rendere maggiormente pe-ricoloso. Ci che pu osservarsi su tale proposito inordine alla prinizione delle ingiurie negli statuti epratiche italiane dei tempi passati (2 ) si che saliad un supremo grado di valore il riguardo alla con-dizione delle persone. Dove per un rispetto alla do-minazione del principio aristocratico; dove per te-nacit di tutelare il potere, si videro anche controlievi ingiurie fulminate pene gravissime se 1 offesosedeva alto in dignit od in potere,e si videro cli-sprezzati gli oltraggi fatti a gen te plebea. Questo cheera lo spirito prevalen te di tali legislazioni non po-teva non influire nella presente materiae divenirnequasi 1 unico criterio regolatore.

    (1) Fenn pecuniaria minacc iava lo statuto di Faeiixaf l i 6 . 4, zi6r. 2 4) contro la ingiuria non meno che controil libello fan~oso, n somma maggiore o minore secondob

    condizione doll' oQr?so: ed B notabile ch e per una disposiziouespeciale iufliggeva come pena suppleloria a1 rion pagainentodella multa cinque anni di esilio e il taglio di un orecchionel caso di rottura clel bando contro chi avesso appeso lecorna all' altru i domicilio. Questa specialilh dello appicca rele corna ave va gih forniato argome nto di apposite sanzioni

    nello stat

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    bandi generali dello stalo ecclesiasticofcap. 28) dove controsimile fatto si commin ava la galera perpetu a ed an co lamorte ad arbitrio di sua eccellenza; coordinandosi questaseverit a quella usata contro il libello famoso, c he alcap. 27piiaivano con la pena di mo rte e confisca dei be ni oalmenocon la galera a d arbilrio di sua eccellenza. Entro la sferadelle pene pecuniarie restringeva I' arbilrio del giudice inquanto alla ingiuria lo statuto penale di Bologna ( l ib . 5,1-ubr. 2 5 ) come pure lo statuto di Firenze(lib. 5, rzcb. 116,117 , 1 6 8 ) dove faceva una rniiiutissima descrizione deidii-ferenti modi d' ingiuriare, tassa ndo la respettiva mis ura dellamulta second o tali variet; ma non trovaci che nelle aiiticlieleggi fiorentine esistesse alcuno speciale pr ovv edim enio cou-tro i libelli famosi, come noia ilSa b e l l i nella sua prcrlicccciniversale g . libelli, n. 1 4 , e per coiiseguenza si punivanoad arbitrio del giudice sirlle norrne del gius comiine.

    La pen alit de ttata dal codice Toscanocontro clue-sto reato Q la n~ul tanella co.latzcmelia semplice; lacarcere fino a sei mesi contro la contumeliaatroce;la carcere fino ad un anno nelladiffamaaione: ar -ticolo 366, e 368. Riproduce inoltre all' art.368,S. 3 il concetto dell' antico conuocithmparificandolonella pena alla cliffamazione; sul che ho gi dettod i sopra ( S . 1775 nota) la opinione mia. Contro illibello famoso commina all' ar t. 367 la ca rceredadue mesi a due anni, Alle suddette pene respetti-vamente si aggiunge per 1 art. 369 un iiicrementodi carcera da quindici giorni a sei mesi se la in-giuria fu commessa contro un pubblico ufficiale nel-1 esercizio o per relazione all%sercizio di suefun-zioni. Il codice Sardo all' art,572 punisce la ingiu-

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    - 82 -ria semplice con gli arresti se B verbale, e con lacarcere fino ad un mese se B scritta o stampata.Contro la diffamazione all' art.570 minaccia la car-cere estensibile a sei mesi, e controil libello famo-so all' art. 572 il carcere da sei mesi ed un anno;aggiungendo sempre in tutti i casi alle respettivepene afAittive la pena pecuniaria, comeB generalesistema di questo codice ad imitazione di quello diFrancia.

    S . i838.

    A chiudere 1' argomento della penalit delle in-giurie, e cos la presente materia, rimane ad esa-minare la questione relativa ad una lettera diffa-matoria scritta in un luogo e divulgata in un altroluogo. Simile questione ha una sua prima impor-tanza sotto il punto di vista della compe tenza, edin questo aspetto gib ne diedi cennoal suo luogo.Ma tina seconda importanza pu6 avere nel caso didifferenza fra le penalit minacciate dalla legge delluogo dove fu scritta la lettera e le penalit mi-nacciate dalla legge del luogo dove fa diretta e di-vulgata. Quale sar la pena applicabile?11 dub-bio lo esamin L a u t e r b a c h (disc. 68, thes. 25 ,12. 4 ) e M o r i n , che ho citato al S. 1730 : ecen-temente B o n f i l s ( nel suo trattato della compe-tence pag. 282) sostenne con l' appoggio di diversigiudicati di Francia non solo essere competente ilgiudice del luogo dove fu scritta la lettera, ma do-versi eziandio applicare la penalit ivi minacciataquantunque la ingiuria fosse diretta contro tino

    straniero dimorante al! estero, e cos la lettera fos-se destinata ad essere divulgata all'estero. Ho giB

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    - 53 -detto (S. 1780) che siffatta soluzione mi sembra in -criticabile in quanto al titolo di falsit, che si con-suma con la fabbricazione dello scritto. La diffama-zione pero non si consuma con lo scrivere,ma coldivulg are; e cos nella ipotesi di B o n f i l s nonsi sarebbe commesso in Francia che un teratativod i delitto da consumarsi all'estero. Ammetterei lacompetenza per il fatto criminoso avvenuto nel ter -ritorio, ma la penalita del delitto consumato esite-

    rei acl applicarla in quel luogo dovenon avvenneche un tentativo . Avverto per che simile distin-zione non era possibile si valutasse in F rancia do-ve i misfatti consumati e tentati sono puniti allapari. Questa osservazione renderebbe eccezionabilela giurisprudenza francese quando volesse appli-carsi in tutto il suo rigore fra noi. k perd un fattoche la giur~sPro denn a talianaP andata in un sen-so del tu tto opposto, ferman do in diversi casi chedella ingiuria per letteraB competente a conoscereil giudice del luogo dove la lettera era stata di-

    retta e n on il giudice del luogo dove era stata ver-gata e da dove era spedita.E questa regola haavuto nuova conferma in un giudicato della supre-ma Corte di Cassazione di Torino del28 luglio 28665in affare Ba~*loletti I) .

    (l ) n Fi-ancia si pure sollevata la queslione di cornpe-tenzn in proposito d' ingiuria nei s iorn ali, ed , slato deciso(DIO i ti urt. 8407 ) che pu d arsi querela in Francia peruna ingiuria pubblicata in un giornale estero quatido unacopia del medesimo fu distribuita I Francia, qoaatuiique il

    gioraalist:i non vi avesse speciale ulfizio di distribtizionr.Anche questa miassima pu riuscire assai esorbitante nello

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    pratiche applicazioni; n.. sapr ei come coordinarla ai buoniprincipii. Lo scritto ingiurioso pubblicato in Italia n on si viiolepuni re in Francia con il principio della estrate rritorialit8 .No: si pretende punire i l fatto avvenuto in Francia delladivulgazion e di un esemplare d i quello scrillo. &la questof ~ t t o i divulgazione in chi 1o.puiiiteP Se nel divulgatorenializioso, non vi bisogno a questo Gne di sforzic esistei l realo coiomesso in Francia nel suo elemento materiale enel suo elemento intenzionale . l a se volete punire a nche loscrillore italiano per quella divulgazione accaduta senza suascienza e volonth in Frsnci;), e terierlo com e autore di undelitto conimesso' in Prnncit~, uesto mi pare un eccesso.

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    ( S E G U E ) S E Z I O N E P R I M A

    CLASSE Q U I N TA

    13Ed TI C O i Y T R O I DIRI 'PTI DT FA & l I G h I h

    C A P I T O L O I.

    Idea e contenuto della clusss.

    La famiglia b la prima estrinsecazione di quel-1 istinto umanitario che ci spinge a viverenel con-sorzio dei nostri simili anche innanzi che nessunalegge umana ce lo abbia imposto, e innanzi. che laragione o la esperienza ce ne abbia fatte manifestele necessit ed i vanta ggi; perchb codesta leggesuprema dell' ordine nella razza umana non potevacommettersi dalla sapienza creatrice alle eventua-litk dei nostri capricci, o alla lentezza dei nostrisperimenti. Assai innanzi che le societ c h il i si co-stituissero, e che lo sfa to e l'i?npesao si identifi-cassero con la vita della um ani t, g li uomini si for-iuarono in piccoli gruppi nei quali apparve l'em-brione dei futuristati conle nei capi loro1 embrione

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    dei futuri governanti. Questa 8 verit positiva chela ragione dimostra come fatto necessario, e le tra-dizioni confermano come evoluzione storica dellaumanit. Tutto dunque pu seriam ente affermarsidai vaneggiamenti di qualche filosofo, tranne che Iafai~ziglia sia una istituzione sociale.

    Nata la famiglia per impulso spontaneo della na-tura nostra in lei veniva a rappresentarsi un sog-getto sul quale doveva svolgersi con una formaspeciale la suprema legge g iuridica; ed era benenecessit che oltre ai diritti conferiti all' uomo nelsao modo d i essere individuale, sorgesse p ure unaserie ulteriore di diritti derivati dagli speciali rap-porti che fra lui ed altri suoi simili generava ilvincolo di famiglia, al quale i membri della mede-sima si trovavano respettivamente legati. Una spe-ciale serie di diritti d naturalm ente occasione ad

    una speciale serie di lesioni che possono venire arre-cate ai medesimi per lo influsso delle malvagie pas-sioni. E di qui una classe speciale di malefizi neces-saria a riconoscersi in tutte quelle offese che ledono1 uomo, non in quanto si considera soltanto nel suoessere d' individuo isolato, ma in quanto di pi siconsidera come legato ad un determinato numerodi suoi simili per i vincoli di famiglia. ~ c c o ' l adeadella presen te classe, la quale evidentem ente per-tiene all' ordine dei delittinaturali; si perche i di-ritti, la lesione dei quali richiama certi fattia que-

    sta classe, provengono dalla primitiva legge di na-tura e non da istituzioni sociali; si perch le lesioni

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    - 87 -di tali diritti nel loro danno immediato (che% ilsolo tipo e d il criterio d etermi nante secondo cuidevono classarsi i malefizi) sono semp re diritti spet-tanti ad un determinato individuo, o ad un limitatonumero d'individui; ne mai puO considerarsi 1 ef-fetto loro come immediatamente lesivo di tutti icittadini. Certamente anche per cotesti fatti in certeloro condizioni nasce in tutti i cittadini (benche nonoffesi d irettam ente dall' azione crim inosa) qael dan-

    no universale della minorata opinione della propriasicurezza che costituisce il danno mediato, ed inquesto 1 elemento politico che d ragione di erigerei fatt i medesimi in delitti civili. Ma gi sappiamoche il danno mediato non puO fornire alla scuola ilcriterio della classazione dei reati, per la ragioneche il medesimo sebbene possa essere nei varii fattidi diversissima qnantitS, per semp re d' identicanatura; e questa identita di natura lo rende asso-lutamente disaclatto a dare un criterio significantedi una classazione di specie. I1 dann o mediato &

    sempre1

    allarme dei buoni, e il mal' eseiupio deicattivi, maggiore o minore a seconda dei casimasempre lo stesso nei c arat teri suoi: impossibile dun-que desumere da questo un criterio differenzialeche serva di base ad una classazione. Il danno me-diato B il criterio che distingue i peccati, i delitticanonici, i vizi, ed ogni prava azione dal delitto ci-vile, perchb qnesto desume da quello i suoi carat-teri politici : ma qui cessano le funzioni del dannomediato nell' ordinamento della materia nostra.Laradicale partizione dei reati non pu pi desumersi

    dal danno mediato, che comune a tutt i ed' indolesempre uniforme, Bisogna desumerla dal danno im-

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    mediato; e qaaada questa B uniue~sale,a offesaimmediata a tutta la socjetA rende il delitto soeia-ie ; uando & parttcolare, la offesa immediata ri-stretta solo ad alcuni individuilo lascia nella classedei natwali. PaO sembrare a& alcnno menopro-pria, o meno esatta la nostra nomenelatura:ma laverit del concetto B incontrastabile,e sia che i ne-litti di danno uuiversaZe si vogliano chiamarepo-JiticZ, sia cbe si vo$iano con. noi denominareso-

    cial$ la sealtsl della distinzio~e positivamentem-ra, e si asside non sullaaccidentalith di un nome,ma sulla sostanziale diBerenzafra dartno inz.mediatouuliuersccie,e danrzo inzmedtatu yafoticolave.Se per-tanto i malefixi cheoffendonoP uomo nei suoi di-ritti d famiglia non danno ragione agli altri citta-dini di dirai direttam~nteffesi da tali T&t/i.(perchbnessuno pu asserire di aver diritto che la mogliealtrui sia foclele, di aver diritto clze la prole altraisi battezzi a nome dei genitori,di aver diritto chel' altrui figlia nan sia sottratta dalla casa paterna)B intuitivo che qaesla classe non puQ trovar sedealtrove tranne fra i delitti uatarali.

    La esistenza di questa classe speciale di male-fizi come posta faori dell' ordine dei r8aii nera-mente sociali fn riconosciita dainostri istitntisti,e segnata dal granile riordinadore della scienzaG i o v a n n i C a r m i g n a n i . Ma questi e eo-loro che lo seguirono si lasciarono dominare dalla

    idea cile i1 matrimoniotr

    la base della famiglia,proposizionain un senso veri~sima,M a non asso-

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    Iuta; e da ci nacque la logica conseguenz8 cheassamendo tale proposizione come unica norma percircoscrivere la presente classe si allargarono trop-po da un lato e troppo dall' altro lato si restrinseroi confini della classe medesima. Si allarg la clqssein questione includendovii titoli di stupro e di vio-lenza carnale, la oggettivith, dei quali esiste tuttacompleta nello individuo indipendentemente da ognisuo rapporto di famiglia: si restrin se la classeper-ch non vi trovarono sede che quei soli reati coiqaali s i offendeva nei rapporti di famiglia il diritto

    del conjuge, ma si dimentic cluella serie di azioniche offenclono i diritti nascenti dalla societ~a9-en-tale, che pure una evolazione della societdi fa-miglia. Cos questa classe venne clelineata con ideeconfuse, e quasi restb un surrog ato alla vecchiaclasse dei cos detti delitti di carne; perchbfu ab-baridonato inavvedutamente il criterio della ogget-tivit.4 che doveva essern e il solo regola tore , efuseguito invece il criterio della passione movente;il quale se pn essere buona guida nella sudclivi-sione di qualche classe particolare, nonpu essere

    mai la norma radicale bella delimitazione delle classi.

    Noi dunque mentre caloando le orme del nostromaec;tro riconoscianzo nella lesione dei dirittidifatniglia la linea clie ci segna una classe specialedi maleilzi, crediamo seguitare con pi completaesattezza siffatta linea richiamando alla pi'oseilteclasse tutti quei reati che vi sono portati dalla re-spettiva loro oggettivith. Distinguendo nella societi

    VOL. 111. 10

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    - 90 -di famiglia due inferiori rapporti che costitaisconoil consorzio conjzcgale, e il consorzio parentale, ve-niamo a trovarvi tre categorie distinte di diritti;voglio dire i diritti del coquge sul corzjuge, i dirittidella prole sui genitori, e i diritti dei genitori sullapi"le: e seconclochb questi possano da certe azionimalvagie venire feriti, procediamo alla distribuzionedelle diverse specie criminose che ci sorgono in-nanzi. Cos adottiamo la suddivisione della presente

    classe dei reati in tre serie (1) diverse; abbando-nando per sempre la falsa idea che i reati controi diritti di famiglia debbano avere come carattereessenziale comune quello di proceilere da appe-tito carnale.

    ( 3 ) Accetto questa triplice divjsione pe r dar e un ord inealle materie contenute nella presen te classe. &la la divis ionestessa non riesce costanternenle esatka nelle sue pral icheapplicazioni, perc h le respettive oggeltivit giurid iche tal-volta si congiungono e talvolta si avv icendano . Cos nel-

    1 adulterio pu valutarsi ad aumento del danno immediatola offesa recata ai diritti dei figli legittimi; cos nella sop-prwsione di sialo al diritto leso nella prole pu aggiung ersiI;\ off~saal diritto dei genitori quando quella commettnsinon per conto di questi, ma contro loro volonL; cos nellasotrrazione di donna, sehh ene pi di frequente commettasii n onta de i genitori e tutori, pur e pu talora avv erar si lalesione dei diritti conjugali anzichh dei diritti parentali qua n-do Lr;itlisi di femm ina fuggila al marito.Ma nella partizionedelle n);~t erie isogni) lener dietro a ci che pi di ordinario;ivvierir, e formare i gruppi su questa norma senza riguardoa q~ialchep:ocola anamafii. hl tr im e~ ti rocedendo hisogiie-

    rebbe moltipliciire senza finee senza utile dello insegnamentola trattazione cli pareccliie specialitti: qu and o osservata la

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    esattezza nella principa le divisiooe delle classi, che pu es-sere di grandissimo e vilale interesse per la giuslizia pra-tica, le particolari su ddivisioni non sono che queslioni dimelodo e di facilitazione ad esporle.

    Alla prima sei-ie, nella cluale contempliamoi ma-lefizi che ledono i diritti del conjuge sul conjuge,

    fanno capo naturalmente l'adzclterio e la Bigar~zia,e vi richiamiamo ancora per nozione storica ilcon-cubihato. Alla seconda serie poniamo i reati cheledono i diritti della prole verso i genitori; e vifanno capo la soppressione di stato e tutti gli altrianaloghi fatti coi quali si spoglia un fanciullo cliquei diritti che la legge natu rale gli accorda elalegge civile in lui riconosce come conseguenzadelfatto della procreazione; come pure vi si potrebberichiamare il delitto dicor~nzlxioned i oti?zozoriquan-do avviene per parte dei.genitori, se non assumesse

    piuttosto il carattere di lenocinio qualificato. Allaleraa serie, quella ciob dei rea ti che offendono neigenitori 1s potest pertinente loro entro certi limitisui flgli, fa capo la sottrazione di minori, ed i fattianaloghi. Per ultimo, poich8 comunem ente gl' isti-tutisti tennero a questo luogo parola delloinceslo,chiuderemo la trattazione della presente classe conun capitolo nel quale a modo di appenclice racco-glieremo ci che su tale argomento pu riferirsial giure penale ( I ) .

    (1) A i delitti contro I: ordine delle famiglie dovrebbe re-ferirsi il fallo del Fijlio che negasse di alimentare la madre

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    vedova, qua ndo q uest o fatto fosse elevato a delitlo comegiIo fu in -4tene. In Atene questa o6sa perseguilavasi ad azio nepubblica e qualunq ue cittadino poteva farsene accusatore,ed incontrava pene pecaniarie e perdite di diritti civiliimportaniissimi per le condizioni dei tempi: Cai l l e n1 e rEi'iudcs sulm lc s onf iqu i l i s jiiridiqucs cl' Allrrzes pag. 19.A questa classe parimente si riferirebbe il fatto di non averdaio istruzione ai figli, che pure essof u nella Grccia elevatoa delitto: ma i moderni cosbumi per queste colpevoli violazionidei doveri naturali si appaga no di quella tutela giuridica

    che porge i l magistero civile, il inogictero di buon governoa il sindacato della pubblica opinione.

    Data cosi ragione dell' ordine, osserver clie senella societ di famiglia si compenetrano in un co-mune principio di ordine la societ ~~wjz~gulelasocietd pw+eqztaZe, non per a credersi alla esseu-xa di cluella societa sia necessario estremo il con-

    corso co~~z~lc~ t ivoi ambedue: questo sarebbe uner~uivoco.Societci di fctnzigfia, intesa nel suo veroe proprio senso come causatrice di diritti perma-nenti e uniformi nella persona, noli pu veramenteesistere se ella non si appoggia o all'una od al-1" altra cli quelle due societ, ciascuna delle qualiha hnse in un fatto materiale che dB vita ai re-lativi diritti; voglio dire o alla societd conjzcgule, oalla societ pnl-elatale. Nel liiiguagbio volgare sipu clarc il nome di famiglia ad rinn consociazioneche tragga origine cla un' accidentale convenzione

    di uoii~iiii campagnata da un fatto elle irretratta-bilinenie uniilclii e congiunga le loro personalit;

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    - 93 -come la consociazione di pii1 nomini che si strin-gano ad una speculazione comune o ad un sodali-zio e si dicano in linguaggio figurato fratelli, o sileghino con un rapporto respettivo di superiorith edi sabiezione, onde 1 uno si chiami padrone deglialtri, e questi servi di quello. Quei piccoli gruppiche soltanto in siffatte guise per virti meramentecontrattuale s i formano non costituiscono lafctnzt-gZia nel senso nel qnale contemplasi al presente

    luogo. Simili situazioni e simili ).apporti sarannogenerativi pnr essi di diritti patrimoniali; ma nondi diritti che modifichino la personalit, e che quan-do siano violati possano presentare oltre lo infran-gimento ordinario del patto, una offesa tale alla per-sona che ne Sorga un vero e proprio delitto su igeneris. Questo vincolo speciale che unisce tr a lorole personalit di diverse creature non pu6 ilascereche da un fatto materiale iniimo alle persone stes-se, che non soltanto alle cose loro ma allo stessoindividuo imprima una permanente modificazione,

    qnale appunto B il fatto o clel matrimonio nella so-ciet conjugale o della procreazione nella societparentale (1). Ma non per clze a costituire lafamiglia ed a far nascere i d iritti che andiamo a lesaminare occorra sempre il concorso di entramboquelle due societA; una di loro bisogna che vi sia;ma pu bas tare una sola a costituire la famigliacon effetti giuridici. Infatti comprendeognuno chequando un uomo si b maritato ha costituito con lasua donna una vera e propria famiglia anche pri-~ n a he dalla loro unione venga in luce la prole:

    non si avr in quella una societh parentale, ma visar una societh conjugale, ed i relativi diritti sa-

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    - 94 -ranno irrecusabili quantunque da cotesta societnon siano sorti nb diritti parentali n& dir itti filiali:la cosa intuitiva. Viceversa pu esistere una so-ciet di famiglia con pienezza cli effetto in quantoallo svolgimento dei diritti parentali, senza cheinquella s i, rovi societ conjugale. Ponga si che unafemmina ottenga cla com merci ventu rie ri unafi-gliuolanza; e questa allevi ed edachi e la tengaper sua in un costante convitto; cotesta societ

    presenterb al certo una famiglia cos in faccia allalegge naturale come in faccia alla legge civile; laquale (vogliasi o no) riconosce fra quella madre equei figli un rapporto obbligatorio per ris-etto alquale essa detta p recetti speciali, come un partico-lare rapporto riconosce fra que i figli per cui de ttatipposite sanzioni come la inibizione delle nozze, esimili. I diritti e doveri di maternit sono nati; losono i diritti e doveri cleIla filiazione quantunquenon preceduti da diritti e doveri conjugali. Negareclie questa sia una famiglia impossibile, come B

    impossibile nel contemplare certe offese che violinotali diritti non trovare la oggettivit loro nei dirittidi famiglia. Negare che da cotesta consociazione de-rivata da causa naturale procedano dei diritti re-ciproci e dei reciproci doveri giuridici, non si po-trebbe senza cancellare le disposizioni che si leg-gono in lutti i codici in proposito della figliazionenaturale e sue conseguenze. Xon 6 dunque veroche il matriinonio sia la base assoluta ed indispen-sabile della famiglia, ammenochb con quella parolanon si voglia esprimere il mero congiungimento

    brutale. Esso ne sar la causa efficiente nella plu-ralit dei casi; ne sar la causa lapiii legittima,

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    - 95 -la piU regolare, la pi salda; ma non ne b 13 causaesclusiva ed inclispensabile, poichpn9 esistere fa-miglia in vero senso giuridico anche dose nonf umai societh conjagale.In tale consorzio sa ra impos-sibile una serie dei delitti che qui prendiamoa con-siderare, ma saranno possibili le altre serie clie trag-gono origine dalla violazione dei diritti nascenti dal-

    la societa parentale, come vorr& meglio chiarito asuo luogo.

    (1) Non pub considerarsi come argomento di un dirittospeciale il rapp orto di domesticitri, perc h tra padrone eservo non vi associazione propriamente detta, rila solouna locazione di opere. 11 cervo pub dirsi che faccia partemateriale della funiigliu nia non della zociet familiare. Esso

    intende ad un fine tutto suo priuuto, intende alla ~ l l e r c c ~ d e :nou partecipa s e non di ririibalzo e in modo contingentedelle vicende della famiglia, e pu egli slesso esser capo e

    membro di una famiglia sua propria, di una famigliadivcrsada quella a cui presta i suoi servigi, ina alla qiiale non fin

    associalo la sua persoualit ed i suoi dirilli. Che s e la posi-zione respettiva di servo e padrone fa nascere dei particolaridoveri etici, quesli doveri sono conse guenze de l con tc~ t todegli individui, ma non di un rappor to sociale clie possainimaginarsi t r i i servo e padrone. Le relazioni dominicali eservili sono accidentalith che possono influire nellaquaslitcidi cerle delinquenze, com e avviene ( a modo di esem pio) nelfurto e nello stup ro; o dar e alle medesime una clualclieforma meritevole di essere notata;ma non possono fornire untipo spec iale su cui si costruisca una classe distinta di malefizi.