Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 2 (02)

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    (1, La formula lesione corporale si mantiene tuttavia daalcuni codici mo derni, come lo Jonio all' art. 688. 3 nolabileche i romani non si formarono un concetto disiinto dellalesione co rp or al e com e atto procedente della esplicita iiiten-zione di recctre icn nocumenjo o d c t e r i o r a z i o n e rrlla s a l u t edel proprio nemico sen za tronc arne la vita. Essi o gunrda-rono nella lesione corpo rale I' animo presuulo di recar morte,e cosi la lesione venne naturalmente u trovar sede negliomicidii tcntaii: opp ur e gua rda ron o nella lesione 1' ani mo dfar e uu diapeilo, un' onta al proprio nemico; e cosi venner oa comprendere codesto reato nella serie delle ingiurie. Ondeavv enn e ch e le percosse si trovassero pu nite con la mulladi venticinque assi; e, come riferisce G e l l i o ( l i b . 20, cap. 1)se ne incoraggisse la prepotenza del celebre Lucio Nerazio.I l pretore riform la legge quanto alla penalit, l asciar idol~iritatta quanto alla nozione. Perci non fa meraviglia che iprimitivi criminalisti del risorgimento non vi presentino nep.pu re i l titolo speciale della vulnerazioue; ma tr at ~i no delleferite , o sotto la r ubrica dell' omicidio, o sotto li1 rubric'idella ingiuria; o, come pi:icqne al V i t a l i n o , so tto quelladell ' insulto. hl i i nell' animo di chi percuote o ferisce bisogriabene riconoscere nei pi frequ enti casi urla intenzione pimite di quella di uccidere, e una intenzione pi fiera diquella di fare oltraggio. Questa pi ristretta intenzione putu110 sl pi ravvisarsi nello sclriafo; sul che da ve-dersi lo S t r y li i o nella sua dissertazione de c~ lopn . romanisi occuparono la rgame nte anc he della se mplic e lesiorie altitolo della leg&e Aquilia, appun to perclib nei lermi ni di que stalegge non si esigeva la iiiteiiziorie direttci.

    l,a lesione pa~~sonaleri dunque oggi definirsi odescriversi come appresso - tsahcnqlle alto eh4~ug iona l corpo u2tt1t4i 748 danno od et?z dolorr f -

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    - 88 -sico ( i ) , o all' altrzli menle unaperturbazione, pul7-eh8 eseguito sena' ancimo d i uccidere, e senza ?-isul-tato letale; o meglio qualecnque ingiusto danneggia-nrento ddla persona. umana che non ne disli4ztg:rl'la g i t a , n2 d diretto a distrztggerla. Questa cluflrii-zione ~ilostru he la lesione appartiene ;4 qr ie l l r~ e-rie di delitti che si dicono materiali ($.. 60) in qrinn-to per potersi dire coizsu?rzataha bisogno d i ui ro-sultato niateriale che costitniuce h sua co~npletaesseriza di fatto. Ma poiche la lesione p u t nel di-segno del colyevole cssere stata arrecata c:uIne inoz-zo all' eccidio, cosi la nozione delle losione yersorialosi completa coxi un criterio negativo tanto riel rap-porto del risultato, come nel rapporto clallaintenzione.

    Il ) I'er quanto se~ i ip I i ~eOSSA s ~ r i i b r a r e oiesin tiozioneLuCla oggettiva della lesioac personale, offre peraltro occtisionedi diflicollh nella pratico. Ne l 18G2 t i r i t;ilc cui si era inessoattorno un r,~gazzomolesto, pe r l iberarsene lo prase di balme Lo getrb in una fossa dove era deil 'acqua clrca ad u:ibraccio in allezza. Il Pabblico b1iuisrero soteorie rico rrer e iterttiini di Cesiane prrsonule pe rd i& lo essere iriinierhi uel-l'acqua c,iyioria dolore f i s i c o : era di state! i.a ilemcrd dkCoiisiglio del trihiinale di piiina ist:irizo di Liiccn fece sulitlde opinione, e invib l'iiccusalo uriclie per C O ~ C E ~ Uitolo.La Corte Regia di Lucca alla quiilc po r coritiuenza di cniisiisi devolvev;~a soluzione di questo dubbio lo eviise col ribrri-t-ire 1' ~iccux'ip ~ rtIaUGiItZil di querela. (:erliitneiile noti pa!cv~idirsi clie qui fosso una irrgiurici nelio slreiLissinio si~iiific:.iiot S. 1712 j nel quale iicccitano le leggi loscane cotlcsio iiiciia,cio di drlitlo conlro 1 oiiurc. Iri Liccl;i a tale coric~tto l tltolodi ingiiiria spariva cosi soagoliii8;rriir?nLe oine o;g~~Lliv~iiiit~iilp.Mi \ io non sapro persuadermi de l iilulo di lcaiorie prrstrriolc,pcrcli anclic supporlo che la materialili de l rcsuIL:iIo prcsrii-

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    ~ i - 3 ~n dolore fisico, mancava i n in ien t ione diretld a recare(lolore fi3ico. Se colili ave va I ' niiiino di recare iin dolore li-ici,a qiiel ragazz o lo avreb be percri*so con riiano, o a calci, o siniili.EI non voleva cire Irv,ircclo d'attiimo; C 11ercib lo bagt1ai.ial solo fine d i co,~tr ingerlo ad ;irid,irc , i c;ts,i a mutars i . PI.isciarlo in p~ice.Sla dunque noti t*rrn nirnfe (11 criniirici~clrn codes io f~ l to? o non vi vpdpv ,~ [~~=- i I! i li : ,t iu r id i c~dinliro t ii ii io c i i ~ uc llo d i drrnrio ( I n t ~ , J ~ T Ir \e411 \olont;i-rirriirc~rite nsozzate. 11 codice perlale tu-cdric~, i icoriosc~r.iid iltitolo di dunt io df i lo con itigitrriu in i lu~lu r iq i ie deter iora-z ione vo lon la r i~ imen1~ecat ,~ l la j i rcip i'lii altriii, cosi irrrltko-bile come ntobilc , risullnvano a iiiio parere per clrie-lo ti io li^f t ~ n i o;li ele~tic?rlit~ritcl. ioli lu:into lo r l e~ t ie t rt o > ~ [ ~ t i z ; o n r t l c .

    X rl 18.19 un iiilc gt>tti> ontro iiria rlriiiii.~ iolo ~it :iri ,iri it.t ~t(~1111 r i l ~ n l ~ d o r ~ .o n si propose [;i q~ics tioiic lella le=iorie per-s f ~ n n l r ,i dell:~ iiigiiir i,~.$!;i I ' accus;i si porl b sull ' npp1ic;t-z io ri ~ ei du e ;ir ticoli del rego1;iiiienio t11 polizia; I' uiio deirlri,~lipro il~iva l getto di c o r p i duri, e I ' a l t ro i1 p t t o (l ' i/-t t w ~ l r ~ c z z eont ro le: persorie. (Juel giiis~ lireiil t? pe ro roiisi-der b ch e un pornorioro non era iin c o ~ ~ p i ticrGo, lre nuri wrtiiua i n l m o n d c r z a poit:li: s i iri,tri:;i~iv:x e cre de tf c di as.;ol, ert..lo [ ~ ( ~ r i ~ ~ i ici.sa , ivr ~l ih o dcito qiiel giiidire s e lui io-sc.st.iio viiotaio arldosso i j r r fi:isco d' olio, a di vino!

    iYel 1864 Sui corisiilt,ito sull'apprcsso caso. Uiie si hiit-tev,iri ;i piigiii in iina piib\~iicavici. il pro prie tii rir~ dci;ic8is,i attigua pcr farli sm ett ere rovesci0 su di loro un catinod ' acqua d alla finest ra sov ras tan te. La rissa cessb . Ma cost orosi volevario querelare per il getto dell ' acqua. 10 risposi ches a b b ~ n epe r Ic teorie sosien ute dal I 'iibblico Minisiero ( l i1,iicca I' atto d i bagna re q~ ia lc un o consider:ito coriir ciiiisad i dolore Jis ico si prctentlesse eleriiento b;istevole di les ionefaccia ii qiirilsivoglia lilolo si volcssp ohic.tt;ire, perc h datutti lo poiisvnrio ;i1 coperto i rrrliiiciti t l~ ll; i cgit t in ln difertrullru i . Certarnentc non pu t rovars i eccesso dove col ver-samerilo di iin poco di ;icqua si rispiirmiavn il versamentoYoI'. 11. ,i

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    di sangue umano, ad imitazione di quel falto di Luigi Filippoclie fug una sedizione col tnezzo de i Pompieri .

    Questi ed altri casi ch e vengo raccogliendo nelle mienole parranno inezie a chi n61 silenzio de l SUO gabineito sipasce di filosofiche speculazioni. hIa non appiirirartno Lali achi conosce q u a k importanza nssum:ino nelle coritroversictlel foro cert e sinsola ri applicazioni dei principii teorici alproteiforme svolgirntnlo de i fa t t i . D' altronde io ho i: esempiodi ianti illustri ( conie e r lih e r, \T e t i ti e r , l3 e r g e r,L I u b e r , I l o rii m e l, L e y s e r , ed altr i rrioltissimi) i qualihanrio riilnilo lo svolpiincnlo delli1 leoria CO I ricordo di siri-golaritii pr;ilichc da loro osservnle.

    Sii11 p" ~lcr t i intodu1)izztrsi che il criterio c.~se?z-,zinkb (l i yrresto iilnlcflzio alil)iasi i11 un @&Lo~nn ic -~7ia.l~lic: proilricn 1 efi;t,to di minarare ad un uomoil godin~ei i to Icll:~riti personaliti senza clistrugger-la ; o col rcc;ti.sli iiu1or.c iisico ; o col recare c1etr.i-riiciirri al SUO CU~ J JO ;O col disturbare il st10 intel-l ~ t t o .'li(? si: c*uJcsti cflctti no n furono ottenuti iuner:tuo dnll' ngciitc voluti, e gli atti avevano potcnza(ti cngioii;krli, soi~gcrrai~aturxlrncntc il titolo (li Isiz-tatu o ura1lccc.4~csioiic. 1Jinqrii non evvi nrgorileiitodi qucstiui~e.

    %Sa cluest:i noxic~iici Iia tlcssri nel stio elcinentosoggettivo riu liniitu, iiria co??clisinneesscnzinte i11riiin riokuvn ?rinto*itric: nfci'iln al corpo? 11 rtuhbioi> ravo: o In rngioiic (li c1ul)itnre nasce da questo,(*l i tLlo iiilollctto di un uomo si pu0 perturbare ari-clw ~iurpt:tu:iii~cniosenza che si siano esercitateiiintcriali violenze sul suo corpo, col solo mezzo di1~11' azione ri~oralesulla sua mcnto. 1;: beli possibile

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    I iie i;r ur:iari;r liia1izi:c F C C I ~ : L quebta 11erfid:l sia pelf l ~ ~ :c~;fll~iara~acnt!::rIcolatlt d i eolidrirre alla de-milelrz:r i l ~iei i i icv . rigrialiiientct pclssit~ilu he il reo(39143111 r1':iggiuuga IO i itt~slfg.Si twri~ llora il risiil-ifito duI1:~lesiorie ~ ~ t . r ~ ' ~ n a l ~ ;iie 1 scienza rnoderri:rha ricouuscirsto I,:istevole a c~istitrlirlir: l f it 010, ; i ~ l t +ii1~Iip~ndeiiter11entt:;r rlutilunrlut: dolore fisico? o cf:rq'ittlurirps ulrornzione corporea sensibile agli otclii: t l t~rni . 'il:& 1,ot~t iclirsi che il delitto difijtta nel19e l e r~~en toriljiettivo ric;txtc1ik i l culi.,ai.ole nus ha ot-tenuto il prn ro su o line col poiltnre la rri:lno vio-leritrr sul corpo dvl. 1ieiiiic.o:l~ens i ol rriezzu &?i r i nIhlsci iuesstiggio, d i una lctteibanilriunzistrirti: di t r i -riiendo di~:~:itro, I di altro siiiiiI~: nic:zzo c.:ilcolatodircito p~ciir'axlieiitt:n 1)cr.turliat.e c f?rc.ultit i n t ~ ! -Icttuali dell'rst.ii:ito neiuico. Ci6 si i: 1,c:ns:ito da al-cniio: t: secorirlo cuclcsto pelisiero urla scc1lur:dezz:~cosi riclo:i, f tosi f i i t a ln i rn l~ 'ur.tun;ita dovroL4)e W-stare itiipuiiitn. UXEI io (salvo il debito rispetto alleapiliioni a1ti8ni)non posso tranrluillizz:~ilirii su W-Jest:c dottriiia.

    S . i!j97.Questa opiuionc va certitrnontc a ritroso ~lc:lJc?,

    illittrina prevalente fra i meiiico-legali: i clriaIi nep-pure si fecero a corisidctlttre la c~iiostiune ei mezzimorali poichb ci0 era loro ilnpbssil~iloquarzriclo ritu-nevano ch e ricippure lo ciJcllo wo~cclcocc.nsiou:tlorle inezzi riieccanici golcssc: portarsi c? caricu [le1fi-lriture.I~iscritcvrirlocon molto sttldio nella scienzaloro sui critorii per distii?i$uere la m0rt.c t ~ ~ ~ ~ o i i r i t n]ierp/rle?titb, rrllcz rtiortc! :~vvcriiita per ~!oui~tro:;.ionl!cereb?-a/tt( f cilasi a l i d u l f i dcllc bsiuiji z-iultpnlc

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    pag. 116) e r1ri;rntlo i l mezzo mccacariico, cntrln Uii irpercossti nel capo, avesse dritu occasiorie :i1 priniof i r~omenoanziclib a1 securiclo ritenevano noil do-verselie Ilare clel~itoal feritore. )la i cuclici coii-temporanei tianno h t t a qucsto primo pt~ sso ci1 ci.:^un passo grcrvissiirio, e iiiulto pericoloso: hanno ciot!posto a carico do1 feritore anche gli efktti ch e sidireihero purauieiite .~,iar-ali,oine il c11:lisio; ln~lisi~~r es r i ~ t i e~ i i l ohe cotesto effetto clel~l~aissllirc! comea sua causa ad uiio sconcerto fisico. Arduo potevaessere qricuto p r . i ~ i o asso: sia per deteilliinare ir rpunto astratto giuridico se inclislintiiiueiltc 1 alie-riazione montale sopravt~enritczad rina ferita debbaportarsi sulla rcsponisabilith del17offensore : sia nelptinto di vista uiilerarnento pratico per le grairdicLifficolt$ e consegrienti licricoli die s' incontranonello st,sbilire con certezza il nesso antologico t r ail fenomeno morulo e 1 azione meccanica del f'eri-meuto. U t ~ i olta p e r i che cotesto grave passo sifatto non vi pii1 raprioilc pe r trattenersi Jal-1' altro, il qua10 presenta forse minori diftcollh em i ~ i o r i ericoli, Siciirrimentc non m i stnndierh maidal ripetere che grande cautcla abbisogna si peritinicdici in siniili giuclizii; grnndc :iccoi3gimento oc-corre a1 giudice nel toiieik conto delle congettureloro i11 pregilidizio del giudical~ilc.RIa Ici scienza sipropone il problema giuridico l~resn~ilioiicndondn-bitnta la dimostrazionc dello sue condizioni di fatto.Il e difficolt d i procacciare tale dimostrlizione pos-sono condurre la prudenza del lcgislatorc: n rnorli-ficnre nei suoi dettati la soluzione scientifica delqricaito, c potrFi meritar lode se spaventato dallaP~IiibiIiiB degli umani giudizi lireferi la impuiiit i

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    i';is::icnt.l,~ a 1,iii ger~~;~~;ili,~~j!ici~jiir b >to t61it:Itr le?;.(-! t~~:n:.tlaad ~t l ln~oioli iriira r:iq ::!]:L t+ivttc-zii~rli?del 1.1ii.itto. Seri vie:;t certi atti, v i i r a i i iiiczzi:i i i q ~ ~ a n c ~iujli rtiezzi c111 r 11 i i I(; ~ i r ~ r i ~ ltt?i(.?i: n t aadtanto ]ieiacl:(: 11% crlfrj~ti Mi r: 1 i i ~ ; ? i ]!:"r;?r!(ii* ~ Z U -1kle cB0~$~gr l~ :~~za3 e$:ti,ir:( lh?$i i , t l t : (I(-1 (lirttt!~, :{IIi\dir~:\le 1' :i:~ti~r,~or~q1' i r ~ t ~ ~ r i ~ z : : ~ . tl . ('[L(:e 1 ~ + l : ~ ~ f iI I C : X Z ~sono agli ( J C I : ~ I ~ deli:t 18:gcrt: 11ii1o(1io;;i (.ti(A .cLl l i :il-tri, c i i ~ (~ r il 1tt:r ~ J V ; I ~ ~wlii tr ir t ili : i ~ ~ f i j j : ~ i i : j ,111:i setilprc j~~:i .c .I i i~ n I3,rtcl;i n ccrtc:sii ~ , i i : x i i lo :\l)-p:-trisc:e pr.tt:r c!sc;crri ~biii nlcirsa u yiii c(,?i't:i 1 : ~vio-l:ixioiri: del diieitto chc vuc~lr? rnteg2r:rr:. r j ~ i e s t ~ ,1' ainiccs nrotiro a chi s' inspirn la Iepge pe11310 I ~ I I : L I I -do porta lo sue corisidcinzioni SWY'LL certi detrmni-nati mezzi f'iiconiiono altrs-tttint,i r~*itc-lrii, rs . is / i~ l r lo~~idella r ~ i i a u l i t ~ t~olitica dei reati. k i l finc di pro-porzioixnrt, lti protezione a1 ~ C Y ~ C O ~ Oel cliritio : rirail rctllo :i;rli occhi suoi r.ilric?no scin1ii.e liolln ~ i f f c ~ ; i ,u ncl pericolo del ilirnitto, t? xlo11 giii riti mezzi coli-teiiiplati i n loro ~fiodpsirri.Osservo viil sp ac i a lm~ n ta ssere stato, iri propo-sito di niilicirlio, pn(1ifico nnchc nali' antica scririltt luitis~gnrtmento 5, l087 ) che la sua ussanxa {li fattoiion esige pe r 11ilop~in onclizioi~ccc!i1ti ricf.orrilii-ialiiriuzzi, o speciaIinent-n non e:zigc c:lic sul cci:.po tlcl-l' uccisn :tl~bin il coIpevule ~irirtrt to rmno viol{bnln:r,f ~ ~ ~ l l d 0,iint! di riar iirurte abbia usala rtr'li c:hc i i ~

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    siano state cEt?ttivanieiitc cagione. Per qricsti prin-cipii generali non parrebbe pc~tersi ascjnre irupu-11it0 c011~iche (per esempio) al fne d i accelerare1;i morte di un vecchio minacciato di apoplessia segli facesse innanzi a dargli la falsa nuova della niort,ode l figlio, e troppo berle riuscisse ad ottenere 10irurnediato risultamento del suo infernale disegno.Ic'on credo c11e i11 cotestn ipotesi si volesse persi-stere ne i duhbi ; lierchb il risriltamento mateilialedell' uorno inorlo ( e dicialilo pni*e ucciso pe r operadcl suo tiemico) si vede e si tocca con rnano (t).Ma se la procacciata demenza non prih costatarsi

    10 scalpello anatomico, come la procurata apj-plessia, possono ben esservi nella concatennziorierlci fatti alcrini criterii che ugrialniente persuadanoil gir~dice cl nesso oritologico tra il fatto tnnlvngicre lo effetto; e poscorio osservi nei caratteri stessidella demenza crilorii che renda110 poritivairientecerto il patologo di codesto nesso.

    (1) I n Lutti i casi pcrb ed in tutte le forme la lcs io~ir!per,sonrrlc quando lascib tracce dietro di S E devo Iiovcrtirsifr a i reati di fa l lo perittancnlc, pereh8 se noil res tario segaispeciali dei mezz i rinion5ono segni degli eret t i . Laonde an -clic nella lasiorie personale giustizia esig e che coine preccttonssoluto si tenga sernprc I n neccssilR dellii pi esatta e com-pl ch verificazione del corpo del delitto. Sulle terribili conse-giwnzo d i una precipitazione o trascuranza nello assodanientodel corpo de l dolilto ricordevole i l caso verilicatosi allaCoric? di Assiso di Padova nell' Aprile 187% riferito dall'6cod e i Tribunali n. 2457.

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    Non nuovo il caso che certe sevizie materialiabbiano deteriorato la salute d i un u o m yriantun-que coteste sevizie non si siano estrinsecate in attiviolenti sul corpo. Si B ( a nodo di esempio) tenutoun bambino per lungo tempo in luogo umido ofreddo, gli si C: porto scarso cibo che senza esserevenefico era per insalubre; ci si fatto per ilpravo fine di condurlo lentamente a perire; e siottenuto Io effetto fino a certo punto di un grandedetrirriento nella salute dello infelice. L a giustizia 1-.accorsa pe r fortunato avviso d i qualche pietoso vi-cino. N& mai si i? esitato dalla giustizia in codesticasi a ricorioscere la essenza d i fatto della lesione,quantunrluc non vi fosse il concorso ne di att i vio-len ti, nQ di veleno . Ora clunndo le sevizie fosser.ostate semplicemente morali, ma ugualmente preor-dinate, s pertinacemente continuate al nefasto fine,e i1 nei'asto fine ne fosse conscpuito, non potrebbea parer mio esitarsi nel riconoscere sufEcienti ele-raonti per 1' azione della prinitrice giustizia ( I )

    (1)Questa forma crininoia Lrovasi da alciine pratiche dosi-gnata col nonle di maltrnltumenti il r famiglia :ResponsaTubiitgensiu rrol. 4 , resp. 11. Ma non vi bisogno di croarequesto titolo speciale, bastando ai casi che meritano veramentepunizione il tilolo di lesione pcrsonole. Ci si urgonienta albrfiori dalla relaliva giurisprudenza Francese. Vcclasi B l a n-ctr e qucitrime etude rr. 894.

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    Sella ipotesi iiostra semtira s i r h i t : i ti che i ~ t i i lsiamo ~ i c ierrriini n& di azione iiiatr!ri:ilti con (?iLl'etto msteriale, 11;. (li :tzioris ni:iti!riol~: co n fifli:lU)morale, n;\ di azione r i i~is;i1{: roll efiittto 10a1~r i : it:,Siarno 1)ciisi iioi di~ft!i'si tt;)*l~liii(li ? % i o l l ~~ 1 0 1 ' : l l ~ ~con eflctto purnmciltc ~nornle. 13 ci~ti:stc~tiezicinepoggia ella assolritarwicrite srll vero? Sinrno noi cc.:i'-ti, certa essa la scicrizlz rnr:~i;m, che qriella cuisi attribuisce curnriniinit:titi; il lic,irir: di p~trturbnzioniilo orali proce~lsitc) cnz;i otin alterazione mo tcririlf:,o senza rinn rjr~alsinsi1i:tssiolic rlrigli org:tni rcirr-10-rei? 11 vsr'o cliu I' ucc*hio do1 e11irrii.g-o settoree nont r ove r j sempre nel cc?rvt!llv tlcl liazzo urin snodili-#:azione a cni possa :~tt,ril,nirc111 S ~ T ~ S : L,l(r! t1~I'l):t-~ n c n t o vvetiuto :ma tutto cib che l' occliio uilirlnoTicin mie, non yriir pe r qaasto solo rriolivn :tiSi!!r-iiiarsi che nr~n ia. 14 intanto la riit:clir.in;i czdopvx':~r.nriodi niateriali 11crcui*:ire la pertrirhnzionr: ino-r~rle.E ii1esntt.o ~it'l-t;ii~tnmio crotlcro lo ncccttailc?In for'rnrilri, comunc di pcrtrirltazione tnoralc csuiric.unu l~rognsixiuileesc lns i~ :~i cjunlunqiie resriltai~~materiale. hucllc ncll' :ilic:iinr,ionc d i rnexite il risnl-tamento niatcrinlc vi i. ~ i r i r ' rr.q)~)ci.e tle h :~ r i r mesterno ctie tutti veggotio allo sl-ic:ttticolo d i un 1~1:~-niaco. V c nc ha uiio i t i t~:~i loha rioii CCS~SRdi mi-stero qu..iritunquo I' occliio del medico (che b lilir~~'7inprc:rcliio um au t) ) ncjl vegga . E poi ui i t~ ol t : iE quando le leggi odioriis Iianno riconoscirito Inpcrturl~azioiit? titcllottuale come criterio sufncitl~it~c:del titolo d i lesione personale, la oliiczionc pei. cbv-

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    ' 1 ) KQI I I ( w (litiic*rificarsiC:!'? rtl:1l~r:141>I forrr1111~1I / I ' : : ~litf~7'nli,incho ; rrirxzi clit fcriili.~riri ;i l ~ d c , t * o11 .Wilti ti 111uitcc jler,svn/r s tA~ rc r r i ~ esin polmtutli 1 1 1 nlrrlio R I ~ I co~~1 ) odtlljt v i l f i ~ t ~ qI;IIII~O( ~ t r ~ p r cjiso:;nn 111 IIr l i l ~ ~ f r i : i + ~ ~ c : t z i o t ~ ( ~7 ~ ~ ~ 1 ~ 3 ' i d rifrincvr ;I cas:iun:irc i i i t~~ i ~ovv l sn1,iur;i ull iiriprov-viso ~Irilorc,oridra J:\lI*i -lari1niic;i coirimozioiie tlell' :itiiitioI I ~ C L ' : ~ 51 corn~l l~z ior~eICSVP:~ 1:) CJ I I ~ I I C j>rolfl~cn 21 Icrfntcprrrl~nitlcdeciderata d,il colpcvoio: si u* i u~ i i i ellcr,;~,i risiuii IiiesTo, sl usi altro qunluuqiic iiiecc,irii~ri~o,r C sc*Ili[irebiroguo di un u i t o es tcrrro :ibilc a oil?ioricirr? p . ~ i i r ; ~tlvliirt).1,:cclnde ir i qiicll' al to c s t c r i z s v i ceriiprc y t~? i i l o J)nsl:i ncostituire I;( fi~t*sci fisiccc s o y g e ~ t i ~ nlc l rrrti\c.ti;r,io, .1 c~ii;ilr:no n si C O I I I I I I S ~ ~ per un o m1 ;iltrrr rmdo sp~cilil(d li n s i o t i csull:i vi l l i i i ia; rn:i si cotrrrilela pe r la sua po l c r i Z f 1 ;i riiggiUl1-gcrr 17u$!/et10 r l e l rc;r[, cioi! 1 I P S ~ O I I P del dir r l to ni;ognatadfillo PII[^.

    .i.i oi .L' anico argomento elle nlil,ia :\spc~ttogiriridicocontro la opinioar. nostra O rjr~clloclie traggcsi (lallti

    difilccjltk della prova (1). Sicriraincnl:! In prova de lmrilofixio in cotcstn tcsi versa iri doppia diflcolta.Sait& nocessario giustificare lo clcincrito materiale

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    rendendo c erta Ia giustizia che la ca usa della Per-turbazione mentale fu il fatto del]' accusato. s a ~ %necessario giustificare lo elemento intenzio~iale en-dendo certa la giustizia che quel mezzo fu delibe-ratamente preordinato dal colpevole al pravo fine.& la che perci? Ripeto anche una volta che la scion-za deve prevedere, e la legge provvedere per ognicaso criminoso purciis possibile il caso, e possibilebenchk ardua la prova. La sola impossibilit5 asso-lu ta dell' uno o dell' alt ra pri giustificare il silenzio.(I ra cotale impossibilita tutt' altro che dimostratanei te rmin i nostri. Potrh. benissimo la preo rdina-zione del colpevole giustificarsi in modo lurninososia per la assenza di qualunque altro colore, siaper le stesse sue dichiarazioni. E quanto allo ele-mento materiale la diEcolt8 che consiste non ginel provare la perturbazione avvenuta, ma nel chia-rire che la causa della medesima fu precisamenteil fatto dell' accusato, e non altro, B pur troppo co-mune a tutti quanti i casi nei quali il corpo deldelitto o dell' aggra vante sta nel turbam ento intel-lettuale. Qriesta fase morbosa non pu vede rsi d sun medico legale con quella sicurezza con la quale,guarda in un cadavere gli effetti letali (li una fe-rita, o di un tossico. Bisogna che proceda se mp reper via di una diagnosi congetturale; e fortunnta-niente la scienza medica pu avere dei criterii suf-ficienti anche per cotesta via. Ma ad ogni modo lao~iezionenon approda , perchk la difncolt d i unadiagnosi congetturale comune cos alle perturba-zioni che si vogliono referir e ad un' azione moralesulla vittima, Come a quelle eziandio che si voglionoreferire ad un' azione materiale. Ed io vidi in prati-

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    cc? freqrit?1lti~sin1t?e polcmidie acerrimamente coni-trzttute tra i lieriti del fisco, eri i periti della difesa j&l? gli uiii sostenevano doversi aitritruire il soprsg-giauto delirio alle perc70sl;e patite, e gli altri in-Tere allo spavento, atl un eccesso di sdegno, o :idaitra cagione inclividuale. Spetteri a1 giudice in co-teste titribanze lo scegliere la r r i ~ erosimile opi-nione, e nel dnhbio la piii mite. Sla noi guardianiula questione in astratto e nella ipotesi di una provacompletaniente ottenuta.

    (1) k app unt o per cotesta con siderazione che iiomiiii rlivaglia si vorrebbero recicdmente pronunziare contro la nia-de rn '~ eorica della lesioiie personale. Fra @i altri I' i l l u ~ l r c ~prof. G o v a n n i G a n d o l f i di Modena ii i una sua dottis-sima lettera a ine diretta (clic avre i voltilo inserire a quesioliiogoj ha usalo ogni sforzo per convincermi esser e incon-venieule la nozione del codice Toscano. Studiati i suoi argo-rnenti mi sembra si stringano in questo concetto c he egliper divcrsc vie vuol dimostrare: cioi: che quando ad unaferila sia sopragg iunto il delirio dell' oreso , Iii scierizn medicaiion pu mai av er e criterii bastevoli ed esclusivi di ognipobsibile contrario, pcr afferm:ire che quel delirio fii conce-fiilenz;i della ferito. Perci9 1' insigne professore coiisitlera comr,iltanirntr pericoloso lo istituire un criterio di gravit d ~ l l alesione nella sola circostanza rlel delirio transitorio soprav-venu to ; i l quale pu faeilrnente avere cause indipendenti, epu anche con tr opp :~ f'lcilil simularsi da un offeso ch eanela vcndeltn. Condotta la quest ione su questo ter ren o nonsi verre bbe pi a limitare In disputa sullo elemcrito so qg ~t -livo d ell; ~ esioue personale, ma verainente si tornorebhe arcstriiigrrne i l crilei'io oggellivo. Su cotcslo tsrreiio peraltroIr i qii ~st ioti o sce d:iI mio doniinio, ed io iiii limito arl accrri-n;iivlo percli! no giudichi chi conipetciilc a conoscerne.

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    c3r quandu si abbia cotesta proka coi1111lr:ta; clrinii-ilo siamo certi che uri uomo P riuscito n Ijrucu-rare cori deliberato proposito la ciomenzn tlcl suonemico, non penso che la giustizia del~1~arrestarsisolo perclie cotesto terril~ile ffetto il colpevole, potbottenere con mezzi morali, anzichi: con la bell;~dori-iia, con la datura stramonia, o con le percosse nelrapi, (i).La legge clie tanto sollccitn a punirecnoluiche aiiirnenb uti pugno nell'impeto della col-lera cori leggerissimo danno, non pub lasciare iiii-punito colui che ptaivb la creatura di Ilio dcl su piU splcndito e prezioso attr.ibritci.

    i l ) lii proposilo dei mezzi coi qiiitli si erii pruc;i cci;iloi l danneggiiiiiiento dcll' allriii pcrsonii, io vidi nel 1867 cla-v:irsi iina question e singolaris sinia. Il Regio Prociir:ilorc~ pr es so 'il lrihunale di Lucca inollii) uii ricorso allii Coi.1~Liiil~r'eiiiuper sostenere 1;1 lesi ch e la irioculazione di rniile rciieiveiJprcscnti i ieriiiini di lesione personale, e c o s [ ~ c r iile cir-costiinzii inleildevii ciovcsse risult:irne ncl delitto cl i viole~izac:arn;il~ In c~ualilica tici mnltrattiirnenti che h:tnrio prodoltolesioiie persounle griive a forrna del17arl . 28.5 del cotlice pe-nale 'i'oscaiio. L;i Corte S iip rem a res pin se cotiilc i\ssrint o. I, divc!ro i n faccia al conce tto dell' arl.. 286 cnicsta tesi i i ~i cin-1 ) 1 ' c i ~ i i piuttosto audace, perchi! rn;iiiifesiamente il Icgi+liiiorcn l ) l ~ t ~n vediita quelle iesiorii persoiiiili ch e fosser o p r r risul-caiv d,ille violenze esercitate per soggiogare \; i ft?rrtriii~i;l:ed' altronrlc v i era tolale deficieriza dello eienirnto iriiciizio-naie c1ell;i lesioiic. I l filtto deila cornunicaziorie co lpo s;~ i riialevenerco 6 stalo previsto com e realo speciale da i i lc\i i~e e-gislazioni: il codice d i Olden burgo ar t. 387 lo puriiscr col

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    mrcflrP ln :rn nirlac c ~ d i-t aniin: >cila-! \\ ,i r t i 1 r r dl4 l ( $ ($ils

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    tutta si radica sul risultamento; e quanto al sog-getto niente altro esige tranne i liasso di cause?m n quello, e il concorso del dolo, o della colp:i.Ylon essendovi restrizioilt, nella legge por cui pussadirsi che aclla forza fisica soggettiva del reato essaesiga un'aziune materiale sul soggetto passi~o, desclrtda una mcra azione morale esercit:~tn 4131 col-pevole con atti esterni, Iion vi Ira ragione di clistin-g r i e r ~ n faccia ad una legge il flnc della quale i'la protezioile della persoiia umana avverbso qualsi-voglia sorta di malvagita. C i o che ucrexii~aiper-taiito (. i087, nota 3) irca i ~liezzi ncirttli in pro-posito dcll'omicizlio, llersisto a crederlo vero alichejn proposito della lesione personale.

    '1) Fra I codici contcmparariei P proriunzinlissiiria laledivergcilza nel niodo di concepire la definizione di questotilolo di reato.

    Acceltano In nazione puramente soggettiva e taalcri:1ln- l codtco Francese de l 1810 (art . 309, 311 ) qt i i cztlrafa i# des blcssures, ou portd des coups - l codice Sard o' art. 637 ) I c f c r i l r , Ee p e r c o s s e , ed a l t r e #inaili o f e s e W -lortta?-ie coltt?.o Ir perso?ie - l codice Modenese d ~ l 4decerribre 1855 (nrt, 5Ylt) le ferite, o l e p e r c o s s e t1olon-t a r i e - l codice Nripoletariu tlel 1819 (a r t . JXj, e seg.)feri ta , o percossa- l codice I'iiriiiciise de l 5 ~iovernaire 820i> Tirt. 316) al l i di vilenttr volontnrl ch e rrelrrrnno pt.ut lol lofermenli, contu8iivil. l a c e t . ~ . r z i o t r i , O ~ S C ' i t l j i l i - l CO-dice Ticinese del 1." uglio 1816, rilorrniito con \ a l e ~ ~ e1d14giujirio 1844 ( i ib. 2 . O capo 3.0) fc'tpite cd u1tt.e ofl'esc rrrrrlcal c o r p o - l codice d i Neiicliatel 21 dccrsrribrc 18%(arl. l65 / fuic des Llesauren, parli d r s eoupn, i,u n t l 7 , 1 i l i i s l 7 . f :des sulistancer. Ecco u n a definizioiic tullri sOggct!iva e jnn-t e r i ~ l e .Ui;u:ilmente rnateria!e b la dcfii!izioiie de l codice de l

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    Brasile (ari. 301) f i l r i r , ozi c o r t ~ runfquei. p a r t e da c o r p ohun~uo, u fazer qttalqlrev otct7.a offerisrr p h y ~ I ~ ' ~ 1o ? l b qr4ese cause dcir ao ofl i l? idido.- nvece iiauno espresso lanozioiie di coiesto reato cori una forniula co,"gctlivanienlenlaterialc, iua o ~ g e t t i v a m e n t e anche iu~mater ia le segiienlicodici - l co dice de i Gibigioui (art. 123) chi apportR 14li'of-fesn c t l corpo d i 1 ~ 1 t ~ l t r o . CC O il ~oggelt iv i th znte r inEe ;la oRcscaii dev' csscrs recala :i1 corpo: ma prosegue a prcvp-dere i:iiilo il dunasygicritcrnto delltr sulti le ( o ~ g c l t i ~ l l ana -teriiilc ) quanto lo sco~ripigiio delle f u co l l d irttellellzcoli(oggettivi12 morale.). l l i i poiclik nel rapporto della sogettivilbesige la ofresn al corpo qilantunquc questo codice consitierii rlsul[nbi morali, non puO dirsi clic coiitempli i m e z ~ i ttorrrli- l codice di Friburgo de l 10 juylio 1849 ( a r t . 18.1) con-teitipla pure sotlo i l i'apporto og~ s t t i v o? effetto della denrenziipr od o~ ta ll' offeso. R1;i ncl ls nuzio nc soggettiva usa la furrliula- elrt qui uttitqtce ciuec viulerice, tnnl trui te , blcsse uttcpersonire, V I L SC' I ~ U T ~t iccrs el le B de s crctes qtbelconqucstiuisiblcs c i S U I L C I J ~ P So t ~i sa sctnfi.Ora la fo r rx~ul~~I c l e snilisibles 4 SO71 c w p s ~nriitcriaiizzerebbe ;i nozione ne l suorapporlo Sogqcitivo; 111:) i'aggiliijta or& u $n $it?it& con plla parola qiielcunques (3i q i ialu i ique natura) porta ti dubi-tare che aiiclie i ~ l t e z z i ioriili coriie ; i l t i rinccvoli alla saluteeseguiti a colssto fine nializioso oadiino sollo l u definizione?:niolto pi clie fra i risultati di danno alla >;~luir?i euiinrieracspreswmeii le l a dcrnenzn. I1 codicn di \':itid clirl 18 feb-bricio 1845 p r ~ s ~ n t ati ~l og hi nrriiirii (iirt. 250). Coniincia dadescrivere i l deliita oon formule niliteri:rlt. - o iex do ftcit,mnicriais t ~ - n i [ r n ew t s ;m:i poi snggiunpc 0th crcles aubr.cotiqr!txit iuisiblcs li In snitli (art. 235). Fra i nocunienti clelia p i i i l &cnurIicrik la dr~ l ie i lan la itnlrcciliitd (i.isuit.irricirilo niornio)e cos v iene p r o f cg g~ roatito la i~dividuiilitii&ira qiiaritola individualil psicologica,

    Con uguale Iargliezzn scende ii dare la idei1 dello elementosoqgcttivu nella noziotir: rlcll:i Irsiorie pcrfioiiiitc i l cridicciBitdcce $. 94Ti e 252) - liiunqtre pcv nrcs;o d i un ' rzionii

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    - 64 -txi r ; srn, il c u i slcrccseu sW da itrrpularsi n f1ril.t clelcrir~r-~ i r r t oo i i t d c t e r~~~ in r r l o ,f inr le un irltro t lcl roIa)if1o r i n ! l rsnlate . La soggellivil d ~ icalo in questa defrnizioiie n n n :rltrIicondizione csig e tranne u n fallo clic pocsii clii.irrr,.trsirtziorrc:cb o \ , I \ L \ ozione Si a i t l g i > i x ( r l: he proceda dn t l o l ~ :C ~ Ci CMI-nelin coriie cllaxn n l succt%*o del tJ,inae~;i,iiirr.riiu tleilii Sri i9lcaltrui. Uav' i: 1;t coiiilizioric~ ctic tale eficicnz:i corile CsUS;iprocedi1 di1 ii n riipporlo f i ~ i c n ,~t1zictA~ l n ti riilrIi(hrtu illi-raliientc nrorale 2 I l coJicc Toscatio evita sL~i~l ioaai i ipt~~+:11:i-lunque reft.renz,i alla ~ o p g c l l i ~ i t mterialc del reato. LO CO-slruisce sulle p u r e cosdiziorii de l risullarncnto [)rircli~~011~10rrl olteriulo: Liice iil,Ttrito ( le i nirzzi. II q~les lo asti corile sii;-gio de l niodo co n cu i vi101 essere stridi;ilo i l propo+io p1.0-hlerna iri f ~c c i n l le l e ~ g i os it ive.

    Altra intt+rt.~~.s;inteliicstioiii? in p r o l ~ ~ s i t ocrlkil~erttlrlinzionc ncntale vidi elevarsi sul t e D ~ adellosi;cniin~nlo.E tale ricerca noil solo inlcrcs-in nelriguardo tlell' aggravante, m a ancora per la e!satttrrletcrmin:tzioie dolla essenza di faELo di (~rit?sTOrc.:itn. Noil r inw sola volta m a parrxchie i pribhlioiriiinisteri sotto il coclicc del 1833 sostctnrierr.,13 ara-vitG della lesio~le ul solo criterio di uno svoniii~etit(-icha aveva sorprleso la vitbima d i un a 1cggi:ru por-cossa al seguito della r~cdcsinia: ltrett.mt,e volteio sostenni la oypost:~oliinione, e i trillrinali m i si.-roilrlarono. Siccorne per 1 art. 329 la losiorio perso -iiillc improvvisa porta ad un massimo (li otto mesirii carcere se fu leggera, e ad un rnassirrio di treanni, oltre la carcoraziane preventiva, se essa f'rigrave ; osi la qriostione h di alta importanza. Se-coiido la opiniorie che nella svenimento vorrebbe

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    riconoscere una pcrcurl~aziorienicntale: st' atl uniidonna alla quale il marito 11a dato uno scliiaffo pi:r-cesse di svenirsi, i l marito pofrehl~e in faccia alledisposizioni del milice Toscano) andare incontro atre anni di prigionia, ci1 anrlie a sette anni di cas;tdi forza se quello schiaffi resultasse pi.f?iaeditatu.Ma io credo assolutaiilente falsa corlesra opinione.

    E falsa la credo perch oltre alla considerazioneginridica della esorbitanza delle conseguenze: iocredo che neppure fisiologicamente possa afferriarsiche lo svenimento sia una t ~ n ~ z s i l o ~ ~ keilfrrrhr~-wio~ze t17el~tale. o svenimento k una paralisi mo-mentanea, un indebolimento, rilasciamento, prostrct-zione (13 chiamino come vogliono gli r1spc:rti r i r Ilinguaggio del]' arie) degli organi rorporei; rn:L i l t h -gli organi corporei soltanto. 1a menle non i? ffetta:non B disturbata nelle funzioni sue propri(:. Rest:rinerte nel sentire e nell' agire, per la stupefazionr~momentanea dei nervi. Non k un momento d i per-tnrbazione intsllettuale : el deliquio come nel sonnoSanirno interrompe la sua dominazione sul corpo:ma non p i ~ o irsi che una qualsiasi ~rioiiificnzioneorganica ixiflriisca sulla sua potenza intellettiva.

    Qu i risorge Ia questione se alla eswnzn di fattodel inalefizio si debba richiedere come estrerrio in-dispensabile il diicjserzso del soggetto passivo. E cc>-testo dubbio B apparso p i ~ rave nel titolo di le-sione di quello no1 fosse nel t em a del]' omicidio.per la ragione che se il diritto alla vita b nell' uo-mo un diritto inalienal~ile,non lo sempre altrct-VOI,. 11. 5

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    tanto il diritto che ha 1 uomo alla integritk del suocorpo (l). &la coloro che hanno creduto pe r cotestaragione di potere affermare come regola nella le-sione personale che il consenso del leso tolga lairnputabilit dell' offensore, hanno confuso il criteriodella proposizione. E verissimo che 1 uomo ha dallalegge di natura piena balia di disporre delle suei-i~ernl)ra,onsentirne anche la lesione per procac-ciare a sB un inigliore vantaggio; laonde nessunosog ner ehl~ e almeno nello stato attuale della clot-trina) (li dichiarare delitto il fitto del flebotomo,1le1 dentista, O del chirurgo che procede all' ampu-tazione di un inemljro per curare 1 i n f e r m . Ma lat7era ragione dcllcr innocenza di tali atti sta preci-sailiente nel fine innocente, per il quale si escludei1 dolo, e percib hisogna eliminare ogn' idea di cri-iilinosit da rin atto posto in essere al legittimofiiic? di liberare una umana creatura da un' affe-zionc morbosa, o da un a cleformita, o d a u n peri-colo ne1l:c sa lute. E tan to B ci6 vero che ogni qual1-alta si cnnfiguraqnella lesione consentita dal lesoun fino doloso si procede senza esitazione a rico-nr?sr,ei.ncu la politica iinputal~ilit.

    ! ) Possniio vedersi M u l l e r d i sa e~ tn i i o c nzrtp-cko, L i p.m 1770 - i ii fic l1 1 e i d dc jlrrc ~t~ili lurr,.~trliw.uliS . 752~ z d 57, pnq. 31'2 ct seqq . - c r i o u t dztz ad itniuer-stiwr,711sp y . 5 , 11. 20. Iii Francia la .;iurisl~i.iidenza h a supplito.il \iiolo drllc Ieppi ;ipplicaiido In pena orrlinarin del feri-~i ir~i i lollc l ~ ~ i o n iiiferile a11 tiri co~ cril to conseiizietile p"C-iiiierlo dal servizio militare. Vedasi R l a n c li e q v n l r i P ~ ) ~ ( >etrctl(4 n. 567. Orirsln lacuna fu ricrnpita in Francia dalla legge.sprri;ilc dcl 21 ntarzo 38J5.

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    Cosi nel caso della ~~~utiiazicri~ei un coscrittclesegnita al fine di sott~urloal serrizio rriilita~.r:,tanto lung i che il conseriso tlcl iiiutilato tnlgii. altatto la essenza di lnalefizio, quanto i! certo al cori-tra rlo per lo insegnam ento niiirersale e per le to -muili sanzioni delle leggi cile per tale mutilazione~iieliiarasicrinlinalnzentt., irriputabile anche colui ch elhahia operata sopra s stesso ( I ) . Al clelitto i n sii"fatta ipotesi non si trova la oggottivith nel 11iritffidel giovine rilutilato, ma nel diritto che 11a IL pie-tria itl suo servigio militniXe, nel diritto che h:iiinoi successivi coscri1,ti di non iiiarciare in susi ~ e r ~ : .J,aoride sorge evidente In ctlcinento de l doln, iriquanto 1 azione precisamente si dirige alia vic11:l-zione dei diritti altrui. Su questo argomento po-t r e l ~ l ~ eornire elegante terria di disputa la cn-stumanza se m iba rl~ ara he si conserva in alcune!coritrade della nostra Italia, ove le giovinette persoddisfare alle gelose esigenze dei loro amanti sideturpano volntarianiento o ~~ermcttonohrh si (le-turpi loro la faccia con iiicisioni che clistruggnno laI~ellezzadel loro volto; onde porgere in cotnl guisaguarentigia perpetua di fedeltll ai loro ficlanznti.Io troverei difficile tl i giustificar@ la tolleranza rlicodesto uso con la sola teorica clei diritti aliennl~ilima non esiterei a scusarla col sommo principio itr:ll;linancanza di dolo. Anclie nella evirazione conscnt,it:lnon pci. cagione di cura rriedica, nia per altro f i r i e ,a ilie pare indul~itato !!le il conseilso (N ) rlcl mri-tilato non escluila la politica iinpritabilith.

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    :l;d a notarsi che alla imputdliliti politica deliri mii-tilazione del cosb~~lltoasta quei sem[ifice fine, sebbene no nsusseguito dai duiano e f i t t i v o . C o ~ in giuricprridenza friln-cese ha deciso do versi applicar e la pena ordina ria al Littodella mutilazione di uir coscritto quantunqrie sia poscia risul-tato che per altri imped imenti da lui non coiiucciuti n& pie-veduti esso era ioabile 81 servizio rtiilitare, ed aveva dirittoad esse rne esonerato anc he seiizn quella mutilnzione: M o r i 11art. 8800. Queste dottrina severa noti pri trovare ragionegiustificativa nella indale sociale di questa forma di malcfizio.

    (2) Lcy. Corn. 4, S. constilu[uiti 2, IJ: atl lcg, Corn. des i ca i . Da questo frammento argomentarono i pratici che chievicava sb stesso dovesse puiiirsi di morte: D a m l i O u d e rpraclica crinr. cap. 88 , n. 11.- u l i u s C l a r u s quae-a l . 68 , n. 7 - D e ~ i a n o rc Iract. C T ~ B . ili. 9, c a p . 1,n. 24 e t 54 - a r i n s c c o qurteet. 20 , n. 155; et quile-st . 128,n. 5 2 - A y m a r o R i v a l i i o j ur , c iu . Irisc. lib. 2,n. 105 - r e g o r i o synliigirici lili. 56 , ctrp. 16. Mn ci cliepi singolare b quello clie ci ricorda da J o u ss e ; ciokche due sentenze del 1710 emana re dalla balia crimiuale diAuxe rre oondanriarooo alla galcr;i du c chirurg hi ch e av eva noeseguito 1s evirozione p er curiire un1 ern ia, iua in .aii;uni d iquei codici nei qu i t l i si ~ irev idn on apposita sanzione i l de-litto di cacirazioiic, trovo ch e la dis~inzion e ra ta eviraziorieeseguila sopra percono ui:~ggioree cui~senzisn tc, e quellaeueguiili sopr:i ininoreilne, o dissenziente, f u calcolata nonpel Tirie di diotiiarnre eueiite da pena il prlmo ciiso, rna solop 4 fine dr punirlo meno. Su cib io ropnlo merilevole d i esseremeditata L vera ragiona giuridica sulla quale pub :idagiarcicolesto diminuente. S i fonda essa sopra un prioc;pio togger-t iuo, o sopra un principio o g g c f l i v o ? In altri terrnini i l coli-sonco dktll;i vittima esprime un dolo n ~ i ~ i a r eel colpevole, oesp rini e utia lesione di mino ri dirilli? Il problem:~ O assaidolicalo. Il codice Ticinese presenta questa specialii: piibisce(art . 873) coi lavori forzali dt terso grado la evirazione s efu violenta, o cadula sopra u n minore di 14 anni; la purii5ce

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    , 'irt. '314 3 co i ]%!ori funati di primo grado, se lo evirataera rnii:ciore e conseazientc: differenza tra caso e casoa n n i 10 di dhrrata. Cot e~ t a rliEercoza non neppure tantoIcrpierri da uon eshere un niot ivn 5a~;linrdo.

    11 chinrissiruu professore P i e t r o E l l c r' o il1proposito di ci6 che scrissi (g . i 155) circa i1 su!i-r:idiu, mi avverte cbc la non impntabilith del srii-cida d e r i ~ a pontanea dalla connessione di questedue propusiziuni i ,@- he non pnd esservi chJJlitfosenza I

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    teste contingenze (i'). osi il soldato clie stanco dimilitare in vece d i mutilarsi tenti ucciilersi, qrian-tunque offenda con ci6 precisamente gli stessi di-ritti che avrebbe leso col mutilarsi, non & punitoper il tentato suicidio. Dunque (salva la debita re-verenza) non posso accettare la propostami dimo-strazione; perch sebbene la inedesiina sia bz!o?zcce ve)-a, non pero assolutamente n&gztntc~, nonbastando essa a rispondere a tutti i casi, com' knecessaria condizione di una dimostrazione completa.Uve per non volesse accettars i come fondamen todella non imputabilita del suicidio la presunzionedi furore, potrebhe meglio ricorrersi alla riZunCa4ZJcldi dolo, estremo necessario di ogni delitto. Potreb bedirsi che chi si uccide non ha 1 animo di nuoceveatl altri, od eludere un diritto altrui: il fallito nonsi uccide per defraudare i creditori, ma per sottrarsial disonore che lo minaccia. Laddove il soldato chesi mutila evidentemente intende a defraudare lalegge, e nuocere cos alla patria che ha diritto alsuo servigio militare, come alla successiva reclutache sarebbe da lui coperta, e vivere ozioso ed in ert ea ilispctto della legge.

    Del rimanente, o vi si giunga per una via o perun' altra, certo B che le scuole e le legislazioni ino-derne sono generalmente concordi su questi duepunti ; della assoluta impunibilit del suicidio anchequando si dimostri eseguito col fine di nuocere aidiritti dei terzi, e della indubitata punibilit in certecondizioni della lesione di s& tesso.

    (1) Presso i romani i coscritti che si niutilavano per tediodel servizio venivano designati col nome derisorio di mur-

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    C$. Suila etiiiio1o;ia. di cotest,t ~j.ir ol~ i ~ sp u t~ ir il ~I I eriidihAlcani vogliono r,ivvisarii una parola locaie delle Gallie.Iesgendo in A m ni i a ri o SI r r c e I I i n o flriut. l i h . 15, cup. 12localiter invece di joculiter: T a C i t o ( le tuor. G L'IBIII.[ ip . 12.Ailri vollero derivar lo clal greco: V o s s o E t i ~ ~ i t i i o q i cu t ~llaparola nzviroait. Altri dai nome di Ji i t rc i r~ iic dn\ ,ihr :itl tiriteripio di Venere sul17Avenlino, u cc:cgioue de i mi rt i ch e iccircondavano: 17 e s t o (le uerholwiit sigrri(lcttotre p(tg. 2.3.5.Altri dalla dea ,Tiic/.ciri o ililcrcGa che cousider;lvasi ,:Wnie protettrice degl' infingardi: S t u c k sacroriruh geiitiliic~tlpug. 1-2- Jf4i~c2ii, sivc .Varcin, De a desitliiie yuue hc-utiizes nlitrcidos v-cddcbcit. Altri ddl latino ,~l:tlilrts t utollis:$1e n a g i o antoerl. l ib . 1 , cup. 3. Altri da nvnldcurecf,e t,tlrmseccire, pracscinde~-e: )u C a n g e ylossrrr. uel-ho rrbnr-ca r e . Singolare k la etimologia cile riferisce P i t i t.C o (lesi-co n rctttirjtritatutn, ~re rbo n urc i) che dal nialuso di troncarsii pollici pe r ren ders i inabili al servizio rnilitare der ivi, laparola poltrone, quasi pollice tronccrto. (luell clie vi hn d icerto si ch e severissime pene si edittarono contro coloroche p er siffatta ragione infierivano a danno del prop rio corpo.Si !la da V a l e r i o M a s s i m o ( 6 , 5 ) ch e i l senato 1i p u -niva con la contsca dei beni, e con la detenzione perpetua.G1' Imperatori li addissero alla Curia, leg. 1 cod. l ' twtld. de \il.~nil i t . :e giunsero a condannarli ad esser bruciati vivi: ley. 5cod. Tlieocl. de livori. Lii pena di rnorie rilevasi ancora dallal e y . 38, S. 12 , lf. clc poenis; e l cg . 6 , S. 7 de re tnil i l .In Francia per ctuanlo riferisce J o u s s e (2.01. 3, pci!/. 834 iuua dicliirirazione del 4 s e l t en i b r~ ( j77 miri~ccciava pu re lapena di morte. In Sassonia i i n ~ i rggc del 7 aprile 176'8 ridushela pena di questo reato a breve carcere ternpororio; e se -condo ci che riferisce 1' H o ni rn r? l f l~ap.sorl.411) 1 pareche generalmente in Germania non si estendesse la peri:;oltre sei settim ane di carc ere. Ivi prev alse la iiiassiniii clicla niutilazione di sb stesso, anc he esegiiit:~ dal soldiito giiiiscritto sotto le bandiere, Cosse delitto minore della deserzione,perclib con la medesima non si viola il giuramento. I l coclice

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    penale Toscano art. 558 ) conirnina Iu carcere dd se i n:e,~iu due anni. 11 codice militare Sardo (art . 160) niin:tccia 1;1reclusione da tre a cinque anni.

    12) Io tengo come erronea la opinione che i romani pii-nissero i l , suicidio cori la confisca dei beni, F! altrove dirrrrr-sirai ( S . 1155 nola 2 ) clie gli eclitti ond' cbbe occnsiont!codesto equivoco [tori fecero cile ~oantencre i1 ccirifisca controi colpevoli i quali f i l a ' avessero incorsi1 per i l loro realo,e ch e teiilassero di eluderla col mezzo disper ato del suici-dio. Pub dunque tinkrmarsi che i l suicidio quantunque appo-~ilartieiile cornrnesso per niiocere ad altr i non puriivasi1reppur.e dai rom ani; poich a ltro essi non facevano se nonimpedire ciie il diiurio aGognalo dai suicido si coiisurnacse:I l o ii i ii i e 1 127.

    2.0 - a seconda osscrvuzione a cu i m i conducela fiirmula proposta dal mio riverito collega, si eche (anche accettata la medesima) ~esterebt~oursalda la pun ibiliti del partecipe del suicidio, del-1' uccisore del consenziente, non meno che del com-plice di colui che si mutila. E ci perchb sebbeneio noil abbia diritti sopra me stesso, e nel fatto d iuccidermi non si possa ravvisare quanto a me laviolazione di un diritto, pu re bisogna bene in m ericorioscert~ un diritto sopra gli altri, per il qualeiwi sono tenuti a rispettare la niin vita, ed a non111.ocacciar.ehe la meclesima sia violentemente tron-cltita. t'osse aiiche per la stessa mia mano. Chi vo-loiitariaiiiente coopera per qualsivoglia modo allaiiiorte di un uoino, viola senza dubbio il dov ereqiuridico clto egli ha di rispettare la vita altrui, e(li astenersi da q:irilunqrie atto che possa rnenoxnar-la . Yi? rla cotesto dovere giuridico lo scioglie il con-

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    senso della vittima ; erche iI inattendibile, cadendosovra cosa della quale essa non 6 libera disposi-trice. N vi ragion e giuridica pe r dirlo sciolto datale dovere per la rners nccide~atalitu. ?-taterz'alehelo strumento rlel quale egli si valse a procacciarela mo rte altrui fosse piuttosto la rnano della stessavittima anzichi, la propria, o quella di un terzo. Lairriputabilitii clello strzcrnento non condizione ne-cessaria alla iinprrtabiliti del motore dello strumen-to. Che io pe r riccidere alt ri mi va lga di scelle ratosicario, o di un pazzo, o d i un fanciullo, o di unanimale, o di un ordigno meccanico, o della rnanodel mio stesso nerriico, to rna all' istesso. Io ho vo -luto l'al tru i morte ; l'ho voluta cagionare con unatto esterno da iIie diretto a quel fine: la ho effet-tivamente cagionata con tale atto. Sono tltinque re-sponsahile di una volontaria violazione di diritto.Per eliminare da me codesta responsabilita (sianella uccisione, sia nel danneggiamento clel corpoh!trui ) non vi che una fvrrnula possibile : vogliodire quella che renda giuridicamente operativo d icess:tzioile cl i diritto il consenso del paziente. Macotesta f'vrinula i: inaccettabile in faccia ai principiifuii~larnentalidel diritto naturale (1).

    (1 ) Oucsle observnzioiii richioni:irjo ;I quanto giii tiol;ii a lS. llG5 Iiola 1, :il S. 115G nota 1, e r il S. 1157 [ioti1 1. Ilresultato dell:i teorica rion pub esser e rietlatiiei~te forniulatose noti si distiirgue con diligente ciira il caso della porteci-p;+zioue al suicidio altnii o alln lesione vol oo~ ari n i sb stesso,dal caso della uccisione o dcll;i Ittsione del cunseiizietiie. Que-st i du e terrniiii si sorio spesso confusi cosi d;igli anliohi coniedai rr ioder~~i;d anche recenteiiienlc V o i s i i i nclla sua dlb-

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    sertazione de la coiizplicit (Pnris 3858, pr t g . 140 d i 11nonle di partecipazione al suicidio alla uccisione del consen-ziente. Tenuta ferma codesta distinzione noi riassumiamo lanostra opinione nelle seguenti proposizioni:

    1 . ~a itccisio~aedel consenzie i l te h sempre omicidio, eca ri costanteme nte delitto anche in faccia ad una legge cbenon contempli il suicidio, malgrad o le speciose argom enta-zioni di C h a u v e a u f Y'hGorie clc code pena1 11 . 24%: rtsuio.) e malgrad o la pretesa teorica del buon Pi le . Preien-der e ch e la uccisione del consen ziente non possa incrimina rsiperclib chi lo uccise credet te d i furgli z tn be~ze f i~ io ,nnanzitutto converte una ip erbole fantastica in una realt. Ed oltrea ci partirebbe da un principio che non pub senza pericoloaiiiinettersi com e prec ede nte nella m ateria penalc. Colui clit:ha rubato al vicino la carne ii i un vcnerd, pu dire io In feciper impedirgli di peccare. Colui clie ha adul terat o coi1 Idonna del vicino inutilmen te desid eroso di prole, pub dir eio lo feui pe r procacc iargli la consolazione di un fislio. Sottocento fi icce potrehhe riprodursi codesta fallace dottrina se siuriimeltesse co me ragione d ' inipunit il pretesto di av er vo-luto recare un ben e al17 altr' uomo median te ia Iesioue deisuoi diritti. A questa conliglirazione vogliono essere applicatele dottrine di C a r n o t f Code pinril art. 295, n. 17 ) (liO r t 01 n n f l ~ .202) o della Corte di Cassazione di Frmcianei due giudicali del 10 i iovembre 1827, e 23 giugno 1838.Nettissimo 2! il pronunziato scientifico della prima di questedecisioni. i i l te i t i l i~ i e . . 1' nction pozw lo qirelle r o ~ ct< pprsonne donne vulnniui rentent tct azort ci nutrzci, co//- stit ice u n honlicide ~iolontctire, tttt nieurtre, et non

    suicide, O U 1171 i ~ c t ed e c o n ~ p l i c i t i e szlicide H.2." La lesione de l conscnziente i? sernpre uiia lesione

    personale, la quale di regola de ve essere punibile tr anneclie per le regole g enerali della imputazio ne possa rluesliieliniinarsi per la vera mancanza di dolo. A taIe configurazio-ne risponde la decisione della Corte di Cassazione de l l5agosto 1810.

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    5. 0 Il srlicidiu non pu esaere cousiderato come delitto;e cos neppure pu i l medesinio imputarsi quando sia sem-pliceniente tentato, sebb ene possa trovarvisi il fine di led ereun diritto altrui.

    4.0 La purtecipazio,ze od n jn to al suicidio altrui appoquelle legislazioni ove il suicidio non punilo, non pu es-se re colpita da pena pe r applicazione delle regole generalidella complicit, perch non pu esservi accessorio senzaprincipale; n sotto i l colore di compliciti di omicidio, per-ch con cib si falserebbe il tilolo principale. A questa con-figurazione sono applicabili le dottrine da m e altrove allegate,i l giudicato della Corte di Cassaziooe del 27 aprile 1815, elo insegnamento di h1 e r l i,n fytcestions de droi t , vol. 15,~ t t o t .uicide) ove si trovano le conclusioni da lui spiegatenell' affare Letl t i~il l ier iudicato dalla Cassazione col precitatodecreto del 1815; e R a u t e r I> . 442.

    5.0 La j~avtecipctzions nel suicidio (tlt?.u6 in faccia allascienza s enza dub bio punib ile. Rla perch! di falto lo siabisogner che la lesge veglian te lo abbia dichiarato tale co mereato di per sS stanle.

    6 . O La lesione d i s stesso non di regola punibile trannequand o la ri~ edesirna i rivolga a le dere i diritti altrui, e sia'pe r cotesto punlo di vista specialm enle c ont en~ plata comedclitto slli gciaeris dalla legge vegliante.

    7.0 La p u~ t ec i p a z i o nealla Lesione d i s stesso non pubessere punita sotto il pretesto delle regole generali dellacomplicit, quando la lesione cli s stesso non b come fattoprincipa le punila . In quei casi nei quali lo sia pu cade resolto il titolo di complicii in questo particolare delitto.

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    'Ycyue lesione persona b - caro clc?ne?i ointenzionale.La lesione personale, contemplata sof.to il prtlttodi vista della suti forza morale soggettiva, incontra

    le identiche divisioni ch e gih trovamxno j r i propo-sito (5 . 1091) d61) micidio. Essa si divide in lesioiicdolosa, co@osn (0 p~*eterlnten;io?zalc:e qnostetre nozioni procedono sullo identico ordine LI'idee ;cosicch poco o niente vi c i t i osservare d i nriol'ci,salvo a notare qualdia rnrict6 xicll' iipl~licazionedei principii.

    i l ) L' uso pih frequeiite nella praitca odiern :~ dei titolodi lesio?$e colpoaa noli incontiilsi coine appri i Roni:~ninell:kipotesi del potd1or.e dell ' a lbero , o del 6iuocatoi.c di palla, 0de l lotto(ore; betici incontraci nclio ipotesi i ti guidatori divetture ahe per averle rnos.;e ~L'id: i i i>meri~o Lroppo velocc-inetite veniiet'o a ledere l a persona di qii:ilchc passeqgicro. Diquebto caso trattarono specialnienle: I14 r p p r c C h t r l e jer1.euur ig i~ru in irca rlclicla cap. 2, ttlitis. 5 e t fi- P p p n n s nT i i b i n g e n s i a eonsil. 47 , n. 76 - n r p z o v i o praxisfsrirninnlisquaest, 27, 11. 04 - e v i o pars . l , d e c s . 221,(;eiieralmenle in qup.i\a ipotesi prevalse In iegolti della cciili-pum-fzinnc delle colpe nel senso che noil fosse imputabilel 'auriga tutte le volte che ;il disastro avsvu coricorto :iacbela cnlpa de lh stC660 pssseggiero siri [iereb fo$,ce egli corsoiacontro alla vel1iii.a dd lu i veduta, siil peteiib nail ri io3setirato iu disparte quarido il vettore io nriirtionivii o con Ia

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    l o c e o col romore della frusta. Ameno b su questo propos11oif caso ciie riferisce G r a v i n a dc oriy ine juriir, l ib . 1,cap. 140, prrg. 147. Un accusato di simile fatto s i mantenevain silenzio alle interpellanze d ~ l iudice, e ci8 per appositoconsiglio del suo patrono. Rimproverandolo i l giudice delloirreverente silenzio, il difensore si aiiretiic a ecolparlo dic~ndoche il poveretto nou poteva rispondere perch era muto.Jla I' offeso col presente f u sollecito acl avvertire il giiidiccnon dasse retta ;t simile menzogna, poich egli aveva baieiiitesa come colui potesse libera mente parla re quando nel-I * ailo di venirgli addosso gridava guardat i guardal i . Edallora replic9 il difensore - rgo ab~oivi i tur, raemonenseriim de danno non tcnetur. Questa teorica nella critnprnxn-z i o n e della colpe ha la sua radice nella leg. 62, . 1 adleg. Aquil. sulla qriale mi sono altrove trattenuto, e che ri-chiam le speciali osservazioni dello Z a c c a r i a nel sila l iberquaestionunr, pug. 165, Vit temberga 1805.

    Come l' oinicidio dicesi doloso sempre che vi Bnell' age nte o la volont d iret ta alla morte, o lapresu nta previsioiie dei risultamento mor tifero; cosila lesione personale & dolosa tostochb alli anim o d inuoc ere all' altrui perso na va cong iunta o la volontAprecis a di offenderla, o la presu nta previsione a t-tuale che dall' atto incriminato fosse per risultarnela offesa alla persona. Non credo che possa esserviragione speciale di negare nel delitto di lesione ladistinzione fra clolo determinato e dolo indetermi-nato, dove la medesima possa essere produttiva d ipratica utilit. Colrii ( a modo di esempio) che ve-dendo una persona dicontro a sB scaglia un sassocontro di lei, potrk dire che non ebbe intenzione di

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    t'i3i1irla,e volle soltanto farle paura. Ma poiche eglic3ercarUente dovette prevedere eli6 quel sasso potes-se ferire e nonostante volle scaylinrlo, rimarr xirlsuo fatto la figura del dolo, indutcrniiiinto si, ioapu r sempre dolo. Queste distinzioni saranno 11ii1 lif'-ticili ad afferrarsi ilella lesione pcrchh i loro car:ii-teri delimitativi sono nelli1 concrctaziont: 11~1 a t t orricno pronrxnziati, ma pur seLupro bisogna rico-noscerne ~inssilrile la relativa esistenza e verifi-cazivno (1).

    ( l ? Kclla vecchi:) prtiiica dore nori ei.;tsi iiiicorti nitl1.h-rtierile svalla la distiuzioric frii (lolo indeta?uai trolo ,prttP-~ . i i i l r ? r ~ i o ? i r t l i l ~ ,colpa, e rlove 1:) pena di dlc>i.le ti~ri~ltieatc::ir asni orriicidio dava u n loilorole p n s s : ~ p o r t ~i i l i l i ~63opiiiioni hetiislie quaalunque ribello clsaiie, si ;iccolse Colnc!i.egola clne II lesiarie prodoIta con s c a ~ l i ~ i ~ i ~ t ~ i i l oi SPSPO (lo-vesse seiiiprc. IJI-esunlerel~b l p o s t r : e 8 >o n s n T u 1) i l & e 1-si:^ I ~ o L , !l, c t ~ t i s i l ~7, )L. 16 q, ;li at~tori v i ~ 1 1 i 1 t i .

    Co~nc el]' omiciclio non si tia la ipotesi ilella puri1t-olpa sc noli dove riialichi ad u n tempo t! In ~ o -lontU di dar rnbrte, e In preirisione attuale ( l i FU-terla recare cori la propria azione, cos In figuradella lesione purariicnto cul))osir nc)n pu0 trovarsise non dove manchi ad rin frmpu I;L ~ 0 1 0 l l t R C laprevisione di ledere la porsona.

    1n vera configrirnzione della Ic?sioiio colposa cfsit(::1':wfenza (li clririlu~icjrrentr:nzionc direitfi ;icl nfft+n-cl(:ic! la persona, altrAiiric~ititri'pc 1 c~rlililir;~irin~~c:dclln colpa infi~nuatn a ( ~ c J ~ Oicr 1:ir prc:vnler~ ltie-Stn STI1111clln.,t! rniiorii g,ririr.irlir*lle h pr}liiiYhc c1ic.f

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    per principio generale fanno ammettere la imyuta-bilita della colpa come regola comune a tutti i ma-lefizi che proclucono un dan no im med iato non reipte-grabile, proceclono natu ralm ent e anche in propositodella lesione. Soltanto sernhrato ad alcuni legisla-tori ( e fra questi al legislatore toscano del 1553 )che dovesse lasciarsi da banda la repressione pe-nale nel caso di lesione le ggera colposa. Ci t p u tbene ragionarsi su quello che noi (S . I26 ) ricono-scemmo come vero principio fondamentale della irn-patabilita politica della colpa : vvegnacli sebbeneanche nella lesione legg era siavi proporzionalmenteun danno imm ediato, pure cluando questa i., colposnil clanno mediato che ne deriva cosi lieve e quasiimpercettibile da non meritare che si ponga in nio-vimento il magistero punitivo, bastanclo la via ci-vile alle ripara zioni dovute all' offeso. In un a painlamanca al fatto dannoso lo elemento potltico peib cle-~ a r l o d e l i t t o ( 2 ) .

    (1) In proposito delle lesioni colpose si : moclernamonteriproclolta con qualche calore fra i giurisii e medico Legalila dispuia relativa alla responsabilit in viii penale dell' u f i -cialo s:iriitario, che procedendo alla ctira di" un irifernio corinieiodi contrar i ai precetti della scienza, o nell ' uso di cotestimetodi non ad ope ran do la clebita dilig enza, abb ia cagion;iioIn storpi o del paziente, o gravi ilanni alla di lui persona.Su ci, i: da vedersi la dissertaziotie del B i t tc r m a j e rinserita nelli ECO dei T~~iDzourli&t$. 871, c 872. In prin-cipio iistralto parmi che la cloltrina si debba slringcre nellesc>guenti proposizioni: - .~ ' l medico chii.urgo versando inun' :irte cosi d i a c i l e e controversa non poir dirsi rrspon-siibilc il i ci;) clie i? ilipcso da l ~ iu cli zio cientifico, perchi: nellaciirii iihbia osservato i dettati di iiun sciiolii p\uilosto c l i ~ li

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    un' altra. Lnonde rriale gara sostenibile un a rmputazionc d~colpa che contro lui si appoggi unicamente sulla censura drlmetodo prescelto - .0 medici e chirurghi essencio posLinella necessit di agire, e s pe ss o d ov en do ~ g i r e o n p r ~ c i p i -lazione ed urgenza, uon potranno tcnersl responsribili crirni-nalrnente di uua irascuranzd od orai~.cioiie l r p e r a , nellaquale siano caduti applicando il metodo scelto - . v u andoperb la trascurrnzii presentisi talr: da esaurire i cariitteridella colpa lata, le divergenze delle dottrine e la necessilS,di agire no n possono in puiito astratto d i diritto naeltere gliufficiali sanitari al coperto dalla penale responsabiliti. Tuttola difficollh nei casi pratici si ridurr8 a provare In colpa lata..e sar diEcoli8 mollo grave.

    Come I' omicidio i., praterintenzionalr. r y ~ a n d o ifu volontit d offendere la persona, nla non vi fuvolunti e neppure previsione di ricciderla; rosi lalesione assumer8 la forma di preterz'n enziontd.Zc'quando vi fu da un lato la vo1ontB d i oirendcre 1s.persona ma non si previde attualmente di poterlearrecare quel tanto male che in fatto venne recato?ma che peraltro era possibile allo agente di preve-dere. Cosi la nozione deHa losione preterintenzio-nale non puo assolutamente applicarsi a questo ti-tolo in genere considerato; ma solt,anto ad alcunedelle sue specie comparativamonte ad alire sue spe-cie. Mi spiego: non possibile configurarc, una le-sione leggera proterinteiizionale, perchb la preterin-totizionalith presuppoile 1' animo di offendere lapersona ; onde la offesa leggera esserido 1 inflrnogrado della offesa, noti puO sceverarsi cotesta ipotesidalla forma del vero dalo con lo stabilire una dif-

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    ferenza fra is previsionc dell' agente ed il resultatrj.Potrn tutto al pi xnailtenersi, come ho iletto, l t rdistinziorie h a dolo deterrriinctto, e dolo indeteri~ii-nato pefr via d i sottilissima investigazione, ma lapreterintenzlonwlita in cotssti termini e assolutn-mente impossibile a concepirsi.Questa figura particolare, ch e per lungo descrissial S. i l01 e segg., non pni, trovar dunque la suaapplicabilitu al titolo di lesione, tranne sotto il printndi vista. del rapporto differenzialo di graviti fFu le-sione e lesione. Potrh dirsi vi fu I' animo di Ieclereleggctwnte$zte,mma non I' animo n& la previsione (liledere gl-a~enzc?zte. u ammenato tino schiaffo; siebbe anima certamente di offendere la persona rnaiie consogai un passeggero delirio ncU7 offeso, loche rende grave la lesione: ecco che la ferita gra-ve potr dichiararsi preterintenzionnle ove i1 giu-dice si convinca che il colpevole non volIe cagio-nare quel delirio, e neppure preuirle attualmentedi poterlo cagionare, quantarique fossc possibile diprevededo. Polrh dirsi del pari che vi fu 1 animodi ledere graveriaetzlc, ma non 1 animo n& la previ-sione di recare lesione g~*avisstlz~a.u recata unaferita lo. quale cagion la perdita p e l y e t ~ adi uns c im nell' offeso, Io che rende la lesione gravissi~~taquesta lesiuilo gravissima potrA dal giudice dichia-rarsi preterintenzionalr? c.lriando egli si convinca chefu voluta o preveduta soltanto una lesione grave,ma non si vdle n6 si previde atiualrnente quellape~pelui lu d i danno ch e deva il titolo al sommosotto il rapporto della quantiti\ iiatrira!e: wna cIi(aperaltro era possibile all' agente (li prnvorlerc si-mile resriltato.Vor,. H. I;

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    - 82 -I j 11 codice penale Francese del 1810 !drnconianri in ognisiia parte) non aveva tenuto conlo n!cutro della teorica dellapreierintenaioiialitd. Ma passando recisamente dai fatti ro-iolafari e do los i ai fatti nipramente colprrri, aveva Idsciatouna deplorabile lacuna nella grad;iziniie dei reali di s:ingue.E qucsta lacuna ( come osserv:i B i~ n C 11e qicrilri8mc etudepqg. 644 ) aveva condotlo li\ Cdssazioue di Francia od sm-metter^ cbe 1' oiiiicidio pt.tc?.inlenz;io~iolrsi puriicse allapdri del uolonlarin coli la falcrba a vila . 'rale esorbitanzaf i i corrptta rri~rc a legge del 28 aprile 1852, cbe rifor-rri;irido 1'arL. 309 vi npgiunse uou disposizione per la qualese dalle offese volootariarneule infcritr: senza intenzione direcare lu i r ~or f c ,uesta ne fossc, ciodono stante conseg iiita, lapenalilk si ridusse ad otia media fra q~ieliiidell'omici(lio Cq~wl i adella Icsionp, vulc a dire dei lavori pubblici a tenipoWn le riforiiie dogli crr ori incorsi In 1Jn codice penale, ri4C ~ I ~ P S I ~alla umanit r: d:i!la giustizin, nou s i fiiono svc?iilil-rntamente C I I C a ritroso ed incornplctamcnle. La lasica e lagill~li7.1;1 \'Wbbt? COI IS~ ; :L IPLO I rifortuatori di Francia losto~lli?avevano rlaorioscirito 1a teorica della j)rctertntciuiua&irlircine l titolo dr otliicidio, ad accettarla in tutta la l i n ~ a d ap-plicarla eziaiidio riel Lama delle Icsiotii g~uu i .Ma qu i s idr rrs tir oti o qir1.i lf i~i sla tnr i.Cosiccht inentrc stuh.ilirotio CO II IOYBIIO srk. 509 c l i ~ iii uvesse cagionato ad allri muir'kraiunrcon l e v i o l ~ ~ n z ciiferite dovesse punirsi coi1 la reclusiorio daciriqiic a dieci a n n i , non iivvertircin o alla ipotesi rlellii p7.C-l c 3 r i~+ tu~ l~ iona l i l r t ,cos rimase colpito della reclu ~ioiie aniclcr)llli C I IO ; I P ~SSC 11S;ilo qiiclle vinlciize crl j t t ie espl ic i lo d imutilrire, qiiniito chi le rtvessc inforile sensn preoeclcre ch edi%raziata it i~nie i ie C I I ~ I S P ~ ~ ~ S S ~nutiinzione; r il vacctiir)errore m i f u carrello ctie per rnrl, Probab ilmcntc arrcbaqriest:~ ~ o l l a uei rifoi.m;ltot.i si sdr.ij;iroilo sul pei.icoloso ori-glierc della spcrauza delltl atteiruiirili, e Iiisciiirorio ai giiirniila ciirii di ri1wrai.e n quei vizi I ~ ~ i s I i i ~ i v ihe essi ;~vcvano lrnlisdioue (li e!iiritt\arr con prcrriii pnrllirti e oths[ariti.

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    Ecco i termini risi qua!i ~irocjede a nozione dcllaprt?terintenzi~nitlithpplicata al titolo di lesione per-sunale. In cotesti teriiiini tale noziuue i: stata sa~ -zionata in perfetta conforr~~itiion le rsgole rlellrc.sceuza ( l ) dl;l codir:e peii:il:t Tosc:

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    -- $4 -ontoiogico pik o mr no str elto di cdusa ad effelio, si puo bc-nissimo stabilire se il vero od il falso ~Ileslii l giudiaibilequando deduce che non previde quel risultiniento da l frittosuo cagionato. Ed allora se il giudice si piiii c o r i ~ l n c e r e erconoludeiiti congetlure che 1' asente noil p]-evide il ferirnentr.8grave ma che potea prevederlo, mi sarirhrn che s ia una 1ol;icanecessiti concluderiie che no n lo ~ ' o l l e . qaest,i concl'isioticAviene ad adagiarsi sopra I'assioma, i g ? o f i riwlla cupido.Sembra che lo J a ge rn u n n non nm~nelta ltra distltizlorieche quella fra I' animo diretto it Ju?i,&eggiure In f i c r s~ )no ,:1' zihimo dirclto soltanto ad i rry iur i~re , ouie nello scbiafh:e quindi ammette che in questo secoudo caso il feritrieiilr*Srave conseguilo sia a teiiersi conie c r ~ fposo ; e riel yriiiiuC ~ S O ia s empr e a tenersi carne intenziorrt i le. eviclrnte atlal o J a g e r n a n n non lireride iti csanle la d o t t r i n a d c l l ~ 1'cl~-rfntenzio)lnlild dominaille i11 Toscana. Questi doiirin;~ i ab i -lisce fra la colpu pura ed f l rloll) puro una fjgiira intermcdi;ie d ' indole tulla siia propri:^, risiiltante dalla pesmistiniitl didolo, c d i colpa; e per la trlrdct.ima c i ner;:ino tra noi :iliribc-due le proposizioni dello illustre alemaono, Non s i arnnietleche debba lenersi come puramente cotpnso il ferimento graveo la uccisione prodoita da un o schiaffo, perclii! qu ant un quenello schiaffo 5i voglia considerare come prcvulente i l f inedi fiire ingiuria v i pur sempre i l disegno d ' i0~ iur i a t . e oimezzo della offesa reale alla persona; vi cioh i l dolo sp@-ciale dello lesione personale. Non si nnimelie che cigni lesionegrave cal;ionnta con anlnio di oflendere dehba punirsi comeintenzioiialc qualido risulti che la gravit Tu un efletto asso-lulameate imprevedulo. All' uno ed al l 'a l t ro caso la praticanostra Su P~l isce on maggiore esaltezda mediante la fisuradella ~ ~ ~ e t e r i n t e n a i o n u l i ~ .

    Ma poichb il titolo d i lesioiie sta nella scala deirnalcfizi in una sede intermedia, cosi la indagine

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    sullo elemento intenzionale in questo reato non solovuole essere proposta pel fine di abbassarne il titoloo la imputazione, rna anche per 1 opposto finc dielevare 1 uno e l' altro. Non solo pu esservi ra-gione di dire che l'effetto ha superato 1' aretto alfine cli dichiarare la lesione o preterintenzionale ocolposa; ma pu esservi ragione di dire tutto alcontrario che 1 &retto superava l' eretto inquailto-che il feritore intendeva a recare lesione grave ogravissima dove non l~rocacciche lesione leggera,o intendeva recare morte dove non produsse chesola lesione, Lo che portando a definire il titolo nonpi secondo lo evento, m a secondo la intenzione,al malefizio rappresentato da quello viene a surro-garsi la nozione del tentativo; per la quale il de-litto o cambia titolo o classe se la intenzione eradiretta alla morte, G riceve un aumento di quantithsenza variare di classe se la intenzione era (lirettaa pii1 grave lesione di quella prodotta.

    Sotto questo punto di vista ci basti ricordare iprincipii generali che esponemmo alla materia deltentativo. E specialmeiite la necessit, indispensabilenella quale rersa chiunque voglia affermare che ilfatto non si deve definire e misurare dallo evento,ma da una piu atroce intenzione: la necessit iodico di costruire per argomenti distinti la prova deidue estremi indispensabili al teiitativo, cioB delloelemento materiale e dello elemento morale. Lo cle-mento inateriale costitnito dalla potenza nell' att oesterno di procnrare quella maggiore offesa che si

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    sostiene voluta dall'agt?lite. Lo alemerito moralc SIrestituisce da l disegno deterrriinatu di tari;ioriarequel male maggiore che (quunttinque gii xtti est>-guiti avessero abilita d i condurvi) iion si giu~isead ottenere. Nel tema p es en te e pi iniportanteche mai ricordare coma si cada in un errore giu-ridico tulte Ic volte ch e si v u o l ~ upplire Ia provadel primo elemonto con la prova tli:l wxondo, oviceversa. Ti titolo di lesiuuo esulerebbe quasi ai'i'attodal f ~ r o e la sola poteilza degli atti, cioP. la solaabilita dello strumento iixitore ad cssere causa dimorte, supplisse senza pii1 alla 1)rov:i clolla pii1 fe-roce intenzione. Poiclit? ranr essciirlo la ipotesi diuna ferita che rion abhia (date certe coiidizioni ma-teriali) potenza di cagionare la morta (a . moilo cliesempio, per t,etano o per cancrena) tu t te le lesiolii,specialmeiite con ariria, si convertirebhcro in tentatioiiiicidii. L' animo pii1 forcce non sempre acconlpn-giia l'riso di strumenti capaci di cagionare dannogravissimo, e che l' agente adopere senza sccltaperch0 la occasiono glieli somniinistravuoa. Quest' ani-mo dunqrie ha bisogno di essere dirnostrato p er al-tri srgometiti suoi proprii.

    Deve inoltre ricordarsi clie la ipotesi del tentativonon solo pub essere relativa sfl'omicidio, ma be nanche alla lesione stessa, e nei eonprui casi alla le-sione grave o gravissima. In pratica cii, talora siscorda. Tostoche un giudicabile ha ferito cori arrm( e pii1 specialniente poi se ha esploso un ' armefuoco e non ha colpito) si corre subito alla ide3

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    - 3: --rlsiniiiautf: dell' oinicirlio, Il d i f~nsu rc ostiene cheno11 vi e niente, ijuasichb quello esploilitore volessosoltanto metter paura: lo che puO essere nei cou-grui casi, iira non sempre. I,' aceusxtoro non tran-sige; si afrra t~,n:icb allao~uicirlio entato o man-cato: per I n i chi esplorle arnse carica vuol sclmpreuccidere. E i giudici flrittuanti fra questi duc estre-mi ( che spesso in faccia a1 T ~ Y O ono egua1inent.eerrrixiei ) esitsnu tra 1 accettare l' affermazione o Isnegaziorie, e dimeriliccrilo talvolta il terrniilc mediodella tclzlnin Ie.cio?zrr. Eppure durrubbc essere rlucstala solrizioriri piU frequente clcl pi.6l)leilia pratico, perla incuncussa ragione ch e xicl d~ihbio i dave pre-sumere la intenzione pii! vtitc, 1 1 animo meno ad-vagio; e perchc! in fatto la idea dellzi triortt; del l ip-mico i: la piu rnia ed eccezional~!: co~x~c!! ~iositivoi: fatto che In conseguenza ~ l l r ARA della ferite (3la morte, Io non so ronic possa ttitti i giorni tran-qrxillamenteafierrilarsi che la morte la consegttenaao)-dinavil;ce nn(vrlal~, almeno In conseguenza pti/probnbilc dello esplosioni di arme a fiioco. Per di -lcguarc dalla rnonte qt~esto ~regirirliziosmerititvdalla storia (lei fi~tti, on occorre andar cercnnilo iregistri dogli ospcitali, gli annali della chirurgia, cile statistiche delle l~attaglie;iasta cuilsultace nelleca i~c~ l l e r i eriminali i processi d i ferimantu con ar-m e a fboco, e cd?mptirarli ai procossi cli uccis ion~con arme a frioco; e la logica infallibile dei numeri~lirilostreriko errore ili yrrellc?

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    - 8s -morte fu la conseguenza piii frequente e pii1 facileclel modo scelto alla offesa, nnzich;. di uno st rao rdi-nario Igrtuito.S. 1417.

    Per ultiino da cercarsi se per avere la lesioneriolosa sia necessario 1 aninio diretto precisamen teal fine di reca?. dolore fisico al nenzico. I1 dul~l)ionon nasce quando l'atto si e diretto esplicitamentealla offesa della pl*opriat. Allora se ( a niodo dicsempio) nel rullare un oggetto da dosso ad altri siviene accidentalmente a cagionargli un dolore fisi-co, o una lacerazione alla pelle, la lesione sark evi-tlentemento CO@OSU; perchb il clolo diretto alla of-fesa della propriet C troppo difforme dal resulta-nlento del danno personale per congiungere in unsolo i due malefizi. Ma il dubbio nasce quando sifaccia la ipotesi dell' animo diretto alla offesa pursempre della persona ma in un diritto diverso claquello della integrit fisica: per esempio alla offesatlella sua l il~e rth, del suo onore. La questine nonsi k generalmente considerata conle meritevole diserio stuclio; e la maggior parte dei giriristi e le-gislatori indistintamente riconoscono il titolo di le-sione ~~ erso naleolosa in qualunque offesa causativadi dolore fisico, rluuntunque risulti fatta piuttostocoli animo di offendere la persona nel suo onore,atizicli di recarle patimento al corpo. Vi ftironoper6 dei legislatori che previdero questo caso, e loi.isolvc?ttcro mantenendo il titolo di lesione person aletlolorc:~ eneh mancasse l' animo di recare patimentoal corl~o el nernico. E pi singoltire si ii: che que-sti legislatori ben lnngi dallo impropriare in simile

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    - 89 -fattispecie il titolo di lesione lo ritennero meritevoledi un aggravamento. E notabile la sottile distinzioneche si raccolta dal codice del Brasile all'art. 206,ove le offese recate al corpo col solo fine di fareoltraggio sono punite diversamente dalle offese in-ferite al corpo col fine cli r ec are dolore. Chi ferisceleggerniente col fine d' ingiuriare pti9 essere punitocol carcere fino a due anni: chi ferisce leggermentecol fine di recar dolore non pu essere punito(ar t . 201 ) che col carcere fino ad un anno. Identicol-~eiisiei-ospiro il coclice Spagnuolo all'art. 345 (1).Le. ferite leggere possono essere punite alternativa-inente o col carcere, o con lo esilio, o con la multa.&la se furono commesse a fltze 8 ingiu~iare, conaceiclentalit ignonziniose, im p reteribile l' applica-zione simzcltunea e della multa e ciello esilio: eclanzi il P a C h e C o nel suo commento vi vorrebbecongiunta ancora la carcere. Sicch il fine di lederel'onore col mezzo di una lesione corporea si con-sidera da cluelle legislazioni coine una circostanzaaggravante. Qual' la ragione di cotesta teorica?L' aggravante appartiene essa alla quantitk naturalein quanto il reato lede pi di un diritto; o allaquantit politica in quan to per la lesione corpora leclie offenrle ancora 1 onore si paventa il pericolodi duelli? Entram bo queste idee possono collegarsilogicam onte coi principii fondam entali. Ma il vederec.onsiclerata come aggravante una circostanza chea prima giunta al volgare sentire apparirebbe unadiiiiinticnte, e travnrsi ci in duc codici che reggo aopopolazioni specialm ente sensibili in punto d' onore,mi fa credere la seconda spiegazione pii1 vera de lla~r in- ia . ia clie rruolsi di cici, n no i basti per i l tenia

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    presente poter tenere come proposizirlnr: sicura ch enel linguaggio e giure moderno (diecchi. p0tess8sembrare ai romani ) anche nelle percosse airime-nate pel solo fine (1 ingiuria si riconosce il titolodi lesione personale dolosa (t?).

    , l ) Cotest,i idea ai s i e r a to r ru i i l~ tn o n a r~~ t iu g i ieispo-sizioni nel progetto dcllc Cortes del 1822. Laonde non escen-domi riuscito trovare in leggi o scrittori jtiu aiiticbi la dottrinadi tale aggravam ento, p 'trnii si possa co ti~ et tu ras e he il codiceBrssiliorio lo prentlesse ad iniprestilo dal priaio progetlospagnuolo. Non trovo tale idea uri Fueros, n& nelle Purt idas .Sicch (sa lv o che i mici si,ndi siano riusciti iricoiripit*ti; lagenesi di sifi;itto aggr ;iva ri~ rnlo isnlirc bha alld S pagna cosli-t~izionale.Allri forse pi erudito di nie p i ~ t r h rovargli originepii1 reniola.

    (2) Analoga alla quesiiout~che sorge iritoruo alla lesionecorporale operata con I' anirno rion di danneggiare il corpoma di f,ire oltraggio aii'onore, 6 \;i clucstione reiativ:r allaspinta, Tale questione io vidi agilarsi cori grande caloi'e infaccia ai tribunali lucchesi, e f u risoluta con una decisioneemanala dalla Rota Criniinaie i l giorno 6 aprile 18g2, la qualedichiari> che anctie la spin ti costituiva uiia vera a prop riapercossa. k indistintaniente percossa (Tu delto) qiialuoqi~c!atto col qiiale violentemente si spinge la Iiraiio contro ilcorpo altrui. ()iiesto concetto rispon de alla noz io~ ieniaterialedella percossa; ma la ragione di dubitare non dovea tantocerc arsi nello effetto, o nella natura dell' att o mnterialr. ade-perato contro il corpo altrui, quan to piutlosto nell' ctllinlodella a gente. Una spinta po lri talvolta arrirrieriarsi con 18iuienzione di rpcar e dolora fisico alt' avve rsario; rna il pispeuso potr essere informata dalla inteiizionc di iillotitat~ai.loda sa, o di fare un atto di disprezzo contro [li Iiii. E s ernalyrado questo diverso animo si r iconosce nella spinta unavera e propria percossa, oib torna sollo fornia diversa a di -

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    mos trare ciie ia ess enza del delitto di percossa ci ;ipp,rgadel le condiz ioni m~ te r ia l i urch pro cede n~i a un animo ost i le ,senza esigere che quect' ani ino s i diriga al fine di recnredolore piuttosto cile di allontanare, O d' ingiuriare I' avver-sario. Queste difficolt rnostrano il pericolo in cu i si vrrs aaccc:ttando la definizion e sogge ttiva della lesione. Tird re icjpelli , fr.ipporre un inciampo ad altri perch cada, gettareun tizzo drdente sul corpo altrui, ed altri simili att i , incon-treranno essi i l divieto deila legge che adoperb il vocabolopercossa? Usate invece la deiinizione ojqettiva. La essenzadel reato sta nel dolore fisico prodotto: i mezzi e l ' animo,purch ostili, rimangono indifferenti. Da questa idea checonfesso in me dominiinte dell ' ahorriinento coiitro qualunquedefinizione ch e un codice pen ale voglin tra rr e da un a mute-r iu l i t d sogge f t i va i~nzichi!( come dovrebhesi ) dail,i ogget t i -aitd nzorule o yiuridicu s' informa cia cdpo a fni:do il piccolotrattato ch e vengo pubbliciindo sotto i l liio lo d e l l ~ c f i )> i z io t i ip e r i ~ ~ k 1 8 t rn g iure penn le , o s e ne in fo rn ia no ~ ) ~ i r ~ c c L i eiolerd osservazioni che ho fatto in questo Programrnn. Anche nelpresente Litolo la definizione francese colpi e ferite ( a r t . 509del codice 1810) era desiiiita da uii criherio maler i c~le eperci aveva dalo luogo ad infinite questioni e perplessitk.Vedasi B l a n C h e qrcatridnle elude n. 560. Nel 1863 sisetit in Francia i l bisogno di correggere anche questa vi-ziosissima definizione: ro:~ non si volle gi m uta re la falsaviil prediletta da quei legislatori. Si allarg la d escrizionedelle materialit aggiungetido nel nuovo arlicolo 009 - tceonintis toute a utr e v iolence O I L vuie de fuit . hIa lo ulterioresvo lgi~n ento dei casi pr,~Iici non manche r di mostrare laincompletezza anc he di questa nuove definizione, perch taleI? la conseguenza necessaria ed inevitabile di lultt? le defirii-zioni soggettive. Il codice Toscano con la formiila tiitta og-gettiva lesione perso?ialc ha supplilo al bisogno con la pii1nitida sernplicil e d eliniinato lutti i pericoli. Lr? r i formrLrancesi del 1832 e de l 1865 sul l ' a r t . 309 ( intorno alle!quali k a vedersi Ula n C h e Qucttri2nic ettcde pizy. 64 1

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    furono i n tutte le altre parti lodevolissime, ma non pot neppu requesta volta dimenticar si la mariia dei criterii mat eria li nelledefiiiizioni. Anclie la vecchia pratica somministra mollissimiesempi dei pericoli che inevitabilinente tengono dietro adogni indicazione di at at er ia li t caduta in una definizionelieiiale. Nc allegher un esempio com e am eniti , che lo tolgodallo % u c c a r o Decisiones Lucenses cvinlinnles decis. 11.Urlo staluto pubblicato dallo Eccellentissimo Consiglio della1\~pubblica lucchese nellz anno 1600 aveva minaccialo lapena di cinque anni di esilio - e ulczin cittiidiito perczco-trr cl l l ro ci t tadino con un bastone. E bene, avendo lasignora Isabella Frediani bastonato il sig. Stefano Orsetti i lgiudice criininale decise doversi irrogare la pena pecuniariadel giiire com une, e non la pena inflitta dalla legge locale,perchi. queslo statuto penale ed odioso parlando di uomonon poteva estender si alla femmina . Meno si definisce inpcnale nieglio si definisce: e il codice migliore cos per i$ridici hlagisirati come per i giudici cittadini quello chemeno definisce, perch la locuzione indefinita eqiiivalendoalla rioiversale non vi caso che a quella si sottragga; lad-dove i l dc/?nito lascia sempre qualche caso imprevisto fuo-ri di FC quando desume i l su6 criterio dalla materia anzi-cliG dalla idcaliti.

    S e g u e l e s i o n e p e r s o n a l e .

    .Inclie in questo argomento ricorrono fra il titolodi lesione personale ed il titolo di omicidio termini

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    (s e non di p erfetta ide ntit) di tale analogia darenderne semplice e rapida la esposizione. Gia cu-nosciarno ( S . 2 14 1 a 1120) qual sia la differenzache passa tra i criterii delIa quantit ~ ~ o l i t i c c ~icriterii della quantitj szcctzcvale di un malefizio; ede inutile ripeterci. Gi conosciamo del pari (S. 1121al 1231) quali siano i criterii speciali della qatctfz-t i ta politica dell' omicidio. Sicche non rimane altroa dire tranne che per 1 analogia fra titolo e titolo,i criterii della quantit politica si classano nell'unnocome nell'altro; e notare in qual guisa se n e mo-difichi 1 applicazione cosi riella nomenclatura, co-me nelle misure.

    I1 criterio desunto dal dolo distingue anche la le-sione personale in lesione iv ~ ro v vi su , lesionepre-s~zeditutu 1) . La ragione dell' aumento di qnantitsipolitica per questo lato scaturisce qui pure dalla con-siderazione che altrove (. 11i 6) svolgemn~odellaminorata potenza della difesa privata; e cosi nelmaggior danno mediato che sviluppa una lesionecommessa al segu ito di meditato disegno. Questa cir-costanza porta spessissimo appo molte legislazioniad un cambiamento anche di specio di pena cluan-do trattisi d i lesione grave. Cos pel codice Fran-cese del 1510 la preineditazione, che nel ferimentoleggi ero operava soltanto un accrescimento della dri-rata del carcere, produceva nel ferimento grave ilpassaggio dalla pena della reclusione a cluella ilellagalera. Nel codice Toscano ugualmente non carnbia

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    specie di pelia per la lesione leggiera, ma sulo pro-lunga la durata del carcere ; mentre per la lesionegrave la premeditazione opera il passaggio (art. 327)dalla pena del carcere a quella della casa di forza.Ma nel codice Sardo all'art. 54 4 la premeditazionenelle ferite leggiere aumenta la carcere nella suadurata ; e nelle ferite gravi che sarebbero punitecon la relegazione (art. 538) fino a 5 anni, e nellegravissime, che sarebbero punite (art. 539) con la re-legazitirie Ano a 10 anni, la premeditazione (art. 540)annien ta la pclia di uno o due gradi, lo che vnnldire ch e non vi caniliunrento di specie.

    'l ) Coi1 iinportanza pralica rninorr, Iiia con identico iriie-res6:e sC i~ri iifico isorgono iri proposito della lesione perso-nlilc e della p rcrnedilazion;. com e iiggrav ante di qiiesto realcclulle le qiieslroiii relkitire allo err or e di ptnrso na ch etoccarorno t$. 1136) ir i 1,ropo ~ilo tfella stessa combinazionenell'nliiicitlio. Aiiclie ri~ il a esioiie pre med ilata riesce i l dubbiose chi iivendo tlt.iihrrato di ferir C;ijo, per errore feri Se$,d e b t i ~ .isporidcre della Irsiniio olie oi~ er , conic di lesionepreriieditata. Gii argon ienii nei senso a~ er ni :it iv o iiel scncnnesativo lorriano i i t l esser I ' islessi, e percib s,i i .rble inli l i leriprodu rli. Olti e i col; c il ai i [ J U ~i~dersi Y n n II a s s e l tncllii dicscrlazioiic d:i lili drstiiiaia ai coinmento suli' a r t . 295de i ccidice peoiile Fra nce se, ov e da pi13. 51 a 60 esporleIargnriieiile la dottrin a d ello er ro re iiri delitti di san gue .

    Quello che da noi s'inteiida per premellitazione,quali siano le sue condizioiii essetiziali, e quali iproblemi che sorgono in proliosito della niedcsiina,lo esponeriiriio Iargarnerite al S . .I l h l e segrienti, t:

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    basti qui richiamarlo senza tornarvi sopra. Anche inproposito deile lesioni esiste fI.a gli scrittori e le-gislatori moderni quel differente modo di ved ereche gii av ve rti n~ mo olti. Avvegnaclllt alcuni abbia-no volato ad egu are la semplice ~ifiessz'one lla ve-ra pt*e~sdituzioone, uale universalmente riconosce-vasi nella scienza e nella prat>ica.Lo che porta aravvisare il somrno grado del dolo nello essere ilmedesimo dcterm inato all' omicidio o alla lesioneprodotta, e accompagnato da freddezza dell' animo ;lasciaildo affatto da parte l'altra condizione dellamora, o i?zlevl;allo di tenyo fra la determinazionee 1' azione. Noi ripetiamo anco r qui che le distin-zioni fra dolo determinato e dolo iiideterniinato, equelle fra animo calrno, t: animo esaltato da fortepassione (quantrinque ingiusta, e non accompagnatad a efficacia degra dant.e) ~roglionoessere tenute acalcolo nella misura della imputazione. Ma non pos-siamo persuaderci che sia conforme a giustizia di-menticare affatto lo intervallo del tempo, e la pre-parazione dei mezzi come circostanza che eleva an-cor pi la quantitti politica del delitto, oltre la cir-costanza della ?*ifTessioione.L' omicidio, o la lesionecornniessa con ?~iflessio.i7es e cotesta parola s'inten-de come vorrebbesi intendere dai dissenzienti) nonpotrk mai, per quan