Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (01)

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Curso de derecho criminal de Francesco Carrara

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CARRiIRA

PEOG-RAMWIAP A P, T li: S P 12 C I , I, 11: 1

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VOL. ITT.

PROGRAMMAD E L

CORSO DI DIRITTO CRIMINALEDETTATO NELLA R. UNIVERSITA DI PISADAL PnOFESSOOE

FRANCESCO CARBABISOCIO COORISPONDEITE DELL' ACCADEIIIA DI LEGISLAZIONE DI TOLOSI SOCIO DELLE REALI ACCADEMIE DI LUCCB, DI MACERATA E DI URBINO iilElOR0 DELLA COIBIISSIOXE 1R.CARlCATA DEL' PBOGETTO DI CODICE PERALE ITALIA30

PARTE SPECIALEO S S l d

ESPOSIZIONE DEI DELITTI IN SPECIECON PER

AGGIUNTA

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uso

DELLA

IIRATICA

FO'I;CNSC

SECONDA EDIZIORE

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VOL. IV.

LECCATIPOORAPIA GIUST

4865

L' Autore pone anche 'questa riiirie del suo Pt*oyr,ir,llrt sotto l a s;ilvaguardin dqlle 'i1egliiinti leggi sulla proprieti letteraria.

PARTE SPECIALE(SEtiCE)

S E % I O ?iT I P R r A I A : '

DELITTI NATURALI

F r a i diritti c ~ l ci ~iul)lilicisti dcnominmo o ~ i g i ~ ~ o r~isst~lzrti uoiiio, o cnnnc~ii e prh)~itiai(1) -i iit:ll' r:vvi quallo di 112pop/.ict?+si oggclli estcirEo;l-i dei gli : quali h:t l~isogno c non pu0 essere altrimenti, percliit. la dcstinazionc chc la lcgge (li natura ha dato alla umanitti non potrf:hl)c raggiungersi senza 1' apj~ropriazionr: tlcllc cosc indis1icnsaIiili al mmteniiriento della proljria esistenza eil al miglioramento dr:llti prol~ric ioridiziorii. Nr:,g:li.c: ncll' uorno il dir..itto (A' vtsarc (I(:Zh: cosc s;~rc!l)l~c: tnnto :issiirdo cj,rianto siipporrc! d i o I' uonio Sossc? stato crcnto pcr nnscorc oggi (3 riioriri? dorriani. Dal diritto incontrnstnl iilc (li

usare delle cose nasce il dit*itto cli cq~~rop~~ial~sclee come mezzo indispensabile a renderne l'uso costante e corrisl~ondenteal suo fine. Da cluesto diritto nasce il cliritto cli 211*0priet, che una successione del primo ma diverso da quello; e che dicesi avue?ztizio perch per concretarsi sopra una od altra cosa materiale ha l~isogno fc~lto dell' uo~fio, del col quale egli occupanclo le. cose con aniino di farle sue le congiunga alla p ~ o ~ r i a personalit fisica e morale, e se ne renda padrone. Ma sempre un diritto natzwale tanto cjuello cluanto cluesto; perchi! non gli fa mestieri ne di una societ civile, n6 di leggi umane per esistere ed essere riconosciuto. Il contrario parve piacere a M o n t e s q u i e u e si sostenne da B e n t li a m e da tutti coloro che in generale proclamarono doversi trovare la genesi cli ogni diritto nella societ civile e nella lebge umana. O L' argomento cli costoro stava in questo; clie senza una societA civile ed apposite leggi cla lei dettate, il diritto non potrebl~e trovare protezione e sicurezza :laoncle 1' uomo non potenclo avere la coscienza di essere protetto nello esercizio del suo diritto non potrebbe affermarlo. Questa argomentazione perii pecca nel vizio di confonclere la esisten,za del diritto con la stia difestc, lo che un pardogismo palpal~ile. legge umana i-lon d il diritto cjuando lo La prolegge; lo riconosce e lo criopre con la sua tutela, perclii: appunto la destinazione della societi~civile i csscnzialrnente quella cli tutelare il diritto. Ma la , pi'otczionc e la gencsi sono evidentemente due cose (Estinte; e a legge cjuando viene a proteggere il diritto lo trova gih nato ; e niente esige che un diritto per esseyc! abbia bisogno cielln tutela, niente

i'epugi~ache esso esista anche priina di averi: una tutela pid salda di quella che a lui porgono le fbrze indivillaali di chi se ne trova investito. Certaillente se due uomini si incontrassero soli in un7isola disabitata nessuno potrel~be dire sul serio che essi, perchb col non trovano impero o legge umana, non avessero il diritto di far proprie le cose esteriori, ne cbe ciascuno di loro facesse suoi quegli oggetti che col occupasse. Con la opposta argomentazione per esser logici bisogna negare ogni diritto naturale, e E e n t h a m fu logico in ci. Ma allora neghiamo anche il diritto alla vita, perch la vita individuale che la legge positiva venne a proteggere non trovava nella legge di natura altra tutela tranne quella precaria della difesa individuale. I1 diritto per0 preesisteva alla legge sociale, e questa ha la propria ragione di essere precisamente nella preesistenza del diritto, e nella necessit di tutelarlo. Non pu8 dunque seriamente controvertersi che la presente classe dei reati contro la propriet trovi congua sede nell' ordine dei delitti natzcrali, perchB quantunque in loro (come & condizione di ogni clelitto) ricorra il clanno mediato elle & puramente sociale e politico, il clanno immediato ferisce un diritto che da un lato lia la sua origine diretta dalla legge di natura, o dnl17altro lato purarnente particolare negli inclivirlui la proprietti dei quali & violata.

(1) IIa u s eicmentn juris naturalis Cj. 116 V i t r i ar i o instilutioncs jzcris naticrnc lih. 2 , cap. 2 , $. 4 T ol o m ei diritto naturale S. 220.

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Il diritto di proprietii i! stato ril~etutnruentt:1 ~ e i s -

mglio di guerra accanita, per parte un tempo (li taerti settarii, e per parte poscia di certi filosofi che prol~upnaronr,il socialismo ed il coinunismo (l). Costuro vennero a negare il cliritto cli propriet:~, assebrendo che la proprietk era nn furto, ed un ~~scuclo diritto creato dall' alluso della fbrza e clall' avidita rimana. Non mio istituto entrare in cluestc clisljute. Solo accennerd clie a confutare siffatto assunto i (lotti dei vari ternpi hanno calcato diverso vie. Alcuni Iianno ricorso alla nuda formula del bisogno, iorruula pericolosa per provar troppo, e clie fsrsc! prova meno di ciO che vuole al luogo presente. Altri si tennero al solo argomento clella ve~og~i,sio?~e riniversale (li tutti i popoli e (li tutti i tenipi (2);e la storia corifortO in questo argomento il sistema loro. Altra scuola da K a n t a Z e i l l e r ;~clottO la forniula rlela C O T Z ~ J ~ ? Z Z ~I O Z Z ~ ~ S S ~ma Cnon I ~~C ~~ G: vicle che partendo dalla ipotesi di una necessita ttilteriore alla sul~pmtaconvenzione la vera genesi del diritto c~uestionato era nella coi;vc?z,~io~ze non urnann ina nella legge naturale antecedente a lei, che 1 ave' va (nella stessa ipotesi loro) iniposta all' uomo coine una necessit. Gli economisti lianno cercato la genesi della proprict5 nel Zcc~~o~-o, climostrnnclo esser giusto clie chi Iin speso Ic suc fatichc intorno arl una cosa clel~l~a avere diritto a mantenersi nel godimento della ineileaima, e se ne cliiami proprietario, ed al~l~ia facoltl~i 'intcrilirc n chiunque altro l ogni goclimcnto cleh cosa incilesima: irin questo si-

>tenia non porce rina t1ifes-i conipleta (le1 tliritto t l i ~~roprieth, (luale esistc antaho li1 dove 1' rioriio non il ha eserc it:ito Inrovo s(-~j)r:i COS(: che tlice sue ;ctl il prcpostero pi:rciih In ~,r~)ritlti~ fontlo nasce tlcl prima clr:1la cultura drl Sonilo. Il lavoro P un c l o mento rlir: li~rtifii::l il rlii.itto tli proprictii, ma a solo iiriii 10 co\trnisce. Altri spie$) In genesi della proprietA col scniplice fritto clclla occtr])n,cio'o,~ma la : occupazione isolatamente guardata non d& ragione snfficiente rlcl percile ne sin nata la proprieL4, e cosi il diritto cl" iinpeclirc ad altri cli occupare la cosa stessa.(l Sulla storia di questa dottrina vcdasi S u 11r e i l i r l r ~ i r e j - T h i e r s d e f u propri6tP C o q ir e l i ri diction)~riirc d e 1' econornie poliliquc, ntnt propric:t& C o In t e clc la propri6te' T r o p i o n g de lrr p r o p r i 4 6 G a r n i e r d e In p r o p r i e l i dans ses rupports trver le droit politique S a v i g n y Ueher d a s Reclrl dcs Besitzes B I: s t i a l propri616 ct loi iiI o l i o a r i de'fense ~ i eIn l)rupri&l& 1)ictionnaire p h i l o s o p h i q u e por wre sociktc' dc aavants, Pltris 1851, mot propriil& R e i d oeuurcs tom. 6 , cssui 5 , png. 565. (2) Xon i? vero che In comunione delle torre nella trib con diritto eguale in tutti i mernbri della niedesinia n partecipare i frutti sia la negazione del diritto di proprieti presso i popoli primitivi. Quelle trib non avrchbero ccrtamente tollerato che altre genti invadessero i campi da loro tenuti. Tarito varrebbe il dirc clie se quattro fratelli tengono indiviso iin poderr, essi negano il diritto di proprieth. Era una fratell;inza pi larga, unil f3rnigli;i pi estesa ; rna la idea di proprieth era genuiii;~ qu:int' oggi. Che s e alciine genti perchb esclusivamente vivcv;ino o di caccia o di pesca non presero cura di occupare le terre, non B perb a dirsi che esse non avessero idea di dorninio: poichb ciascuno tedu contunisme

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neva come proprio 1% arco, la freccia, la rete, il battello che si era fatto per quella sua industria; ed aiizi coteste trib non avrebbero tollerato che nei fiumi e nei boschi ove desse usavano le arti loro venissero straniere genti ad esercitarle. Era una limitazione nell' uso degl' immobili, ma in radice stava sempre la idea della propriet anche immobiliare. Che se venite a dirmi esser quello un possesso e non una proprie&, io vi rispondo che la distinzione senza senso pratico tostoch al possesso si annette la idea di SOdere esclusivamente e liberamente disporre della cosa che si tiene. $ poi un errore che vi siano stati popoli i quali abbiano illimitatamente permesso il furto ;e lo dimostr fra gli altri H a m e r s t e r diss. de seleclis jur. crim. quuestio9tiOu8 cap. 1, S. 2, pay. 14 ; e pi modernamente D u-B o y s S des principes de lu ruolution francnise considri' contme principcs yin~*uteurs socic~lis~ne du conzmunidu e1 sme, P a r i s 1852.

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2011.

A me pare che il sistema pi esatto e completo sia quello di R o s m i n i (filo.sofzcc del di?-ilto vol. 1, png. 207) il quale trova la ragione della propriet nel congizmgiuzento delle cose alia personalit umana. L'uomo, dice egli, b indubitatamente padrone di s stesso e della sua personalita cosi fisica come morale; dunque diviene padrone altresi di tutto quello che congiunge alla propria personalitj. Quando pertanto occupa una cosa della quale ha desiderio e bisogno, e l' occupa con animo di farla sua, la congiunge a sb medesimo; e 1s cosa in tal guisa unita alla sua personalit8 deve divenire e rimaner sua finch nii atto contrario dello stesso proprietario non operi il distacco della cosa dalla personalit alla quale si era congiunta. Ma per operare siffatto

ciingiunbiilicnto non Lasta in semplice occul~azione lilaterialc , clie darel~beun congiungimento fisico soltanto, e per conseguenza incoiiipleto, alla umana personalit!~; mentre per avere il diritto di prol~riet& necessario un congiungimento completo. Perci6 occorre clie si abbiano ancora gli elementi della congiunzione della cosa alla personalit mof*/tle (li chi la occupa : cjuesto congiungimento alla personalitk morale si opera mecliante I' afz.i?.izo dell' occupante che intende di far sua quella cosa. Cosi la cosa viene a divenire congiunta alla umana personalitk tanto fisica quanto morale, e il diritto cli proprietti sorge nell'uomo come accessorio del diritto ha che egli iiiclul~itatan~ente sulla personalith sua. Ma perchi: l'animo di far propria la cosa che si occul~a non pud esistere se non B accompagnato dalla coscienza (li poterlo fare senza violazione della legge giuridica, cosi la occuyiazione non produce dominio se cade sopra cosa la quale sappiasi gi occupata da altri; mentre in tale ipotesi si avrebbe un mero congiungimento fisico senza congiungimento morale. Ecco nei pi succinti termini il sistema di R o s n~i n i che a me pare il pii1 semplice ed il piu solido di tutti: e basti di ci6 (1).(1) Prima del fatto di una occupazione parziale le cose rimangono nel primitivo loro stato in cui le pose la mano del cre;itore; il quale slato rimpetto all' uomo dicesi stato di conlunione. Rfa intorno a tale comunione sorge una differenza radicale fra G r o z io che la disse comunione positiva (de jure belli 1ib. 2, cap. 2 , $. 2 ) e P u f f e n d o r f f j u s nulurcte et gentilcm lib. 4, cnp. 4, $, 5) che meglio la proclrirnb conluizione ncgaiiva. Comunione posiliva vuol dirc che prima della occupazione individuale tutti gli uomini

avessero ugnalrnente ed in coiilune il proiriisciio diritto di propriet sulle cose ctie li circondrtvano: lo che porta alla conseguenza d i riconoscere nella consociazione un dirilto avventizio gi realizzato sopra quelle cose a favorc di lei. Il quale errore mcna diritto alla conseguenza della n e g zione di ogni legittimit nella propriet individuale; perchi3 s e innanzi al momento in cui 1' individuo occupb quella cosa che ora dice sua, essa era si& dominio della connel sociazione collettivamente guardata, manifeslo che l' individuo occupandola non poteva aver l' animo di farla legittimamente sua perchi? la sapeva gi occupata da altri ; e perci in mancanza di kile coscienza il congiungimento alla personaiita niorale dello individuo non pote nascere ; e l'occupazione individuale fu un furto non una causa giusta di dominio: ecco n parer mio dove sta 1' iiltimo nucleo della questione. Al contrario P u f i c n d o r f afferrtlando In comunione negctliun venne a dire clic le cosc all' uscire dalla mano del Creatore si trovarono in faccia all' uomo libere in loro medesime da ogni dominio. Gli uomini in faccia alle cose avevano a comune il diritto di appropriarsele mediante la occupazione. Ecco la comunione e il cliritto comune fra tutti gli uomini quale lo descrive P u f f e n t1 o rf. Era un diritto di gius naturale assolttto non di gius naturalo ipolclico. Era il diritto di n p p r a p r i n r s i le cose vacanti; non era il diritto di proprietn sulle cose stesse. Il diritto naturale avventizio di proprietii p018 dunque nascere legitliniamente a favore dello individuo che prinia degli altri occup una cosa con aniirio di farla siin perchi? gli altri non avevano su r~uella cosa che uri diritlo potenziale non aricora convertilo nrl diritto avvcntizio di proprieti; e pmci) I:i occupazione intlividuale non fri lesiva del diritto altrui; non potendo imn~nginarsi Iesiotie di tale diritto in altri nello esercizio dello identico diritto clic lia in sZ! l'individuo occupante, lo clic! condurrel>bc alla nc~iizioiir dcl diritto stesso in tutti, e siirehbe contradittorio. 111 una p,irola il diritto originario assoluto che Iin ogni individuo in sb (li

ncciili.rrr Ic cose vacanti si convcriir~~l~bu rliritto di iiiinel pcdirc ;(gli ,iltri lo cacrciziu ilel diritto iiicdrsiriio. 1 per 1,t : \icendc..rulc ciilii>tone s,ircltbr ei~rit~~irlittr~rio. 1)uiiquc lo stntrr pririiiino di curiiuiiione rlcllc. rose biio~rin iu~cirilerlo coi1 P n f l'(*ii d o r E di uu,r coi~liirrioric~ ~itycctirvt:putcuzi;tlii,i di ,Acquistare doniinio ul;rr,~lr.1% corirunc 111 tiilti : attii:iliiil di dominio in trlissnno indi\iduo, ed in nessun consorzio d' iridividui. Che s e uiia primitiva oecupaziorie fatta da una fribii o da un consorzio di iioruini attti, copr,c certc crJbe un dnrinio pocitivailicnte romune in tutta la consocidzionc, il consorzio stcnso creb col fatto suo il diritto a\ veutiziu di pro[~rret%, I ~Io c r e ~a henefizio di tutti i consorti : i qiiiili U poi se venric3ro n di\isionc fra loro delle cose occnp;iie, nacque la prolrrieti inrlividunle per uii ~iiodo~ l / ~ l i v n t i r ? , r sarripre Ic~ittiriiaiiiciitc.F~Iollc propricl;~ 11otr;iriiio storicwiriente riscilirc ad iin fur.10, nin Iicr rlilesto iioii piii~ tlirsi ( : l ~ la p i ~ o ~ ~ r i si:( t fiirto : corrit* 1.1 ri:tsriI:~(li ~ i i f ~ lltii d i c t ~ tiri sl~iiriinort :iiito:.izzu a tlirc clie tutti gli uoiiiirii soiiu hti>ti~riii.

I1 doiilinio si coilipone di vari elerilcnti; i clri;~li peri, non B necessario che tritti concorrano i p z alto affinchi: 1)oss;l dirsi perfet,to lo jzls pr'op~ietati.~,i pf tendo esso riniancr tale anche r~uanilo alcuni di co(lesti elementi siano in atto mnnche-croli. Essenziale al dominio H il diritto di esclude~lnealtrai, senza dcl rlualc esso 6 inconcel~ibile:ma il dominio si svolgc in diverse facolt, che dai puhl~licistisi considerano cornc possik~ilmenteaccidentali; il difetto dclle qri:lli rende il dominio meno pieno, ma non lo fa scoinpwirc : e sono - 1 lo jzcs gossidc~tdi; che iiiclutlr: il diritto di acquistare, mantenere, e recu1xr:trcl il.O

possesso 2.0 lo jzcs zctencli f~zretzcll';ci00 di percipere e godere iutti i frutti e tutte le accessioni della cosa 3."lo jus dispoftelzcli; di disporre cio a libito proprio della sostanza della cosa, ed anclie distruggerla, alterarla, cederla e simili. Ogni azione dei terzi che leda il diritto di propriet o nella sua condizione essenziale o nelle facoltA a lei inerenti, dovr certamente costituire un delitto. Bia non seupre sar un delitto contvo la p i ~ o l ~ ~ i eda icollocarsi tc nella presente classe. Cadr nella presente classe il reato quando avr colpito il dominio oggettivo ; avri ci08 operato sopra la cosa che obietto del clon~inio. Ma non cadr nella l~rcsente classe quando avrh, colpito il diritto soggettio:r?o soltanto, ci06 operando sulla persona nella quale risiede il diritto. Cosi tra le facolt inerenti al clonlinio vi b 10 ~ Z C S disyo9zendi: ma se taluno usato violenza ad altri per impedirgli ( a modo di eseinpio) di far testamento, o vendere, od acquistare una cosa, la oggcttivitj del reato star ancora nello jzrs do-lorlailzii, del quale fa parte la fa colti^ di disporre del proprio: ma da lato a questa sorger una oggettivith giuridica diversa e prominente sulla quale si i? estrinsecata l' azione; e questa condurrjt il reato nella classe dei delitti contro la persona, e pii1 specialniente nei delitti contro la libert indiviiluale. Ecco percli il furto violento e la estorsione appartengono alla presente classe: di questi reati si esauri la consumazione sulla cosa estorta o rapita la cluale fu il soggetto pssivo del delitto. Al contrario In violenza usata per inlpedire di testare o per costringere a fare un contratto non si colloca nella classe presente perchi> esauri la su3 consumazione sulla persona impedita

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o costretta, In rlunlo iu il p:izientc? r! nel teriipo sies' sn i1 soggetto p:isaivo del iiialefizio.

JIa ilu:tli snrA il mctoclo dir: terarcmo nella rartizione della rsesentc classe ? Generalmente g' instil tutisti divisero i reati contro la proprieh5 in dclitti contro i OelzE wobili, e delitti contro i beni i?liwnbili; rtygiungcndovi una terza serie che trovarono nei clclitti contro i Ogni sclrroz;e?zti,senza pero r~oter iltire della formazione di questa terza classe nesRIa suna ragione d~r:non fosse prc~iostcra. rjriesto criterio di divisione b fallace. In primo lriugo inesatto nella ilcfinizionc: del filz.lo il quale, ctitrie vutlremo, pub catlere anche sopra una porzione cl' iriirf~ol~ilc In rriano del ladro al~bia che mobilizzato per asportar.la. In sccondo luogo 6 inesatto nella nozione del danno dato il quale appunto per la ossecjucnza cieca a tale divisione venne da rriolte scuole a Iirnitarsi ai danneggiarncnti di beni immobili; lascittn(I~J cosi senza t i t ~ ~ bguasto tlolosarnentc operato il per venclettn soltra un rnobile altrui, per quanto prezioso, che puh avere spesso un valore niaggioro assai di qricllo non abbia un muro rotto oil una pianta recisa. In terzo luogo parve inesatto noverare fra i mobili gli animali; e ad evitar ciO si credette necessaria la creazione delIa terza serie cici semoventi, senza alcun profitto scientifico. Ecco le principali ragioni per cui ncllri, partizione della materia io rrii :~llontano dal criterio comunemente preferito.

La causa di delinquere ho detto pi~volte non doversi assumere come condizione essenziale costitutiva della specialitj clei reati; pcrcli la oggettivit giuridica che d la essenza al mdcfizio sta nel diritto attaccato, e non nel hent: o vantaggio che proponevasi di conseguire il itelinrluente. iiln cluesta xrcrith ho sostenuto e sostengo come regola gencrale, senza per escluclere che essa possa incontrare delle eccezioni. E la eccezione a cotesta regola io la trovo precisamente nei delitti cnf2tf.o la 111n02xqielii; nei qriali il diverso vantaggio die volea conseguire 1' agente se non muta le conclizioili giriri~lichcclel fitto perchi? sempre si b attaccato lo identico diritto di yroprietd, ne muta per le condizioni ljoliticlie , 1)erclilo attacco contro la proprieth si presenta coriie piu tenlil~ile cluanilo procede per uiz fine, e ineno te~iiibilequando per altro fine procerlc. Clii per arricecliirsi mi afferra e mi ruba 1' orologio viola il mio diritt,o di propriet su qnell' orologio come lo violtl colui che mi afferra e per fine di farini clispetto n sfogo di vendetta mi strappa l'orologio e lo fa in pezzi sotto i miei occhi. Ma pure in quei due fatti il senso morale proclama intercedere grandissini:i differenza. L'autore del primo fatto h avuto a vilu, aborrito, e tcinuto da tutti: 1' autore del secondo noil i? ctvuto altrettanto a vile, n altrcttanto teinuto. E i lt:gislut,ori antichi e moderni in quella diveraitri (li iinc, t,rnvnrono loilatn ragione (li distingrierc, fiiio al pritito di costituire ili quei ftti cluc: titoli iriimensarriente cliversi.

Perci nella pnrtizicnc ilella l~rescnren~:itc.i.i:i ! t i , arnato unili~rriini.iiiia cluc*stu iclrxt iiiodcrnn, si1puendr:, le onnc ilcll' E r h n r d ( rlrz frrti ~ l r d N u l ( ~ , Zifie). Wlpl.) dividcrc: i reati contro In ~,roprii!tt~ schconlo il criterio dei diversi fini del cull)evol~:. Si*ll;t priril:~divisione pertanto io trattcrb tli ryricllr: offi~st~ alla pruprict5 C I:( procetlono da acidit di bccro : nella scconcla tlivisionc dirt di clui:Ile clic Irriccclono rla anfit~o 7;cntEr.12~. rli

In questa prima serie di reati contro la proprieth sebbene dcbha trovarsi comune a tutte le singole specie in lei contenute il carattere del movente nella avidit, s'incontrario per altro irriportanti sudclivisioni derivate dalle differenze che al,binmo notato intercedere tra le varie facolt increnti n1 (lominio. Ho detto che alcrine di tali facolta possono accidentalmente non concorrere, e iionostante il clorriinio resta. Cosi puG un proprietario non avere il po.wesoo ilella cosa sua; pui, aver cctluto ad altri il dirit,tJo di goclerla; e noiix)stantc rirnanere propri(:tario. Ora ognuno c.ompretidct dic la propriet picnn Ia ciiinlc presrtiita al cornplcto il concorso (li tutte Vor,. I V. 2

le facolt8 a lei inerenti, ha un valore maggiore di cluello non abbia la proprietB a cui manchi in atto la concomitanza di tali facolt&. Laonde potendo avvenire clie 1' azione malvagia ora attacchi uiia I J ~ O priet completa, ed ora una propriet accidentalinente scompagnata da alcuna di quelle facolt, intnitivo che la lesione nel primo caso avr violato uii diritto che offriri un valore maggiore di quello offerto dal diritto violato nel seconclo caso. In cluesto sta il cardine della classica clivisione tra fztvti p ~ o 2,r11: e fzcrti .ilizpro11rii. Quando per opera del delinclueiile il proprietario b stato spogliato di un clominio che era completo, accompagnato ciob dal possesso della cosa e dal suo attuale goclimento, il fzc~to 131*02~rio; vale a dire conipleto anch' esso nei suoi caratteri giuridici. Quando invece il proprietario non fu leso che in un dominio al quale accidentalmente mancava l'attuale concomitanza di quella facoltB, e pi specialmente del possesso e goclimento attuale ilella cosa, il fzunlo diviene i ~ ~ z ~ ~ r o pchei ;cluanto t~ o (lire meno coinplcto anch' esso nelle sue condizioni qiuridihc. Tale impropriazione porti5 eziandio a togliere a cotcstc seconde configurazioni il nome di filr1ti, rimasto iii senso proprio alle prime; e ncl att.rii)uiromolteplici specidit8 cli nomi ad ogni variazione di frmn incontrata nei furti impropri. Del pari, si:inpre stando fermo lo spirito di avidith diretto acl :irricchirc se stesso sugli averi altrui, un ultcriorc tlivarin nclln forma giuridica del reato dovette scorgemi cluariilo il nieilesimo anziclib estrinsccarsi col ti.:tsl)orto ili tin mobile si eslrinsecnva con la invasione (li r i n iliimolsilc; e cosi la conclizioiic di iilimoIdc nc11a COS:~ altrui maliziosanientc usurpata f(:cch

nascere nuo-vi nomi e nuove specie ulteriori, come il twbato possesso e l'amowione d i te~*nzini: di ma questi nomi e di queste specie, e della storia e caratteri respettivi dovri, dire a suo luogo, dopo averiesposto la teorica del ftwto j~ru21rio. C A P I T O L O 11. Furto in. gi/tzer3e. Sua definizione , e criterii essenziali.

La esposizione dei criterii essenziali del furto piacemi farla con metodo sintetico. Definiamo dunque il furto (i); e 1' analisi della definizione ci svolgerA innanzi con tutta lucidith i criterii essenziali cli questo malefizio. Il furto - la contglettazionc dolosu della cosa altreci fatta invito domino con animo d i Zzbcraj>e. Ogni parola di questa nozione: merita uno speciale commento.(1) Binnotinr~rr-Bonifacio de furtis- C a n n e m a n diss. dc furto nocturiao A n g e l o dc d ~ l i c t i scap. 57 ad61 - S e v e n s t e r n dejUrlinotioile-Sclilocli~verd e r dc poena f u r t i - L u c a s dlc vol - L a n g e de f i 1 1 , to ferct~urn La v a l dcd v01 - Rl u l l e r rliss. dc fitrt l s - V a n D e r S t r a t e n diss. deanliquo furto- W i s Vernesco s e i l h a c h dispzttut. 41 de furlis, ct 43 dzc v01 I I e l l b a c ti sclectn crin~i?zrrlin,posit. 86, 63, 118, 147 V a n D e r I I o e v e n dc firrlis ex jrrreXZZ tnhzilnrum W e r n e n h e r g d i a . de szlspendio furis W i t t c v e e n diis.de f i l r l l s - W a c c h t e r della consumazione del firlo ( M o r i strilli ycr,~lanici vol. 3, png. 571 )

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C k d e vera furti consummati notione D e Si n~On i del furto e surc pcnn f trattati crinzinali vol. 4 ) A l a firo crimitznle W i n c k l e r opuscula vol. 1, opiisc. 18, et 19 0 r e s C de o p c i s ncluarii contra firr r s - S c h u l t z (le j u r e vitae et necis i?& f i r e l ~ z L al a i 11 C h o m e l de fiirtls h' i t? g i s C h de zcsitcclpione r e r u m furtiunrui~a S a C h s e dc furtis agrariis S t 11d e r de furbo feriirrt))i bl o l l de nirtura ftirti c a jttrc. Ronuino, Berolini 1865 - K a r t a u s i u s d~ fiirto u s i ~ s H a n d i e r y de fitrtis, Lipsiae 1857 V a n Vryboff obseructtiones cap. 20, d e fitrlis, ct cap. 28 He r a r d de notione fiirii.

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S. 2018.Contrettaxione - La parola c~nt?~ectaq~o dai scelta roniani per designare 1' atto consumativo del furto significa traslocare, o muovere da luogo a luogo una cosa (1). Generalmente s' insegna che il furto C: un delitto formale, e non un delitto ~lzateriale.11 dclitto C: forfizale quanclo si consuma con il solo esaurimento dell' azione subiettiva, quantunque alla medesima non sussegua l' evento che si voleva ; 6 ~nate?*iale quando ad avere la consurntlzione ilel delitto occorre che 311' azione esaurita tenga dietro un c>veiito che effettivamente violi il diritto at,taccato. Ora si guardato il furto come un delitto forrnale pcrch8 non toglie Ia stia consumazione la mancata locupletnzione del ladro, quando (a modo di esempio) abbia sniarrito la cosa rubata o il proprietario gliel' al~bia ritolta. Ma con talc argomento si scambiato il finc agognato dal colpovole con l' evento consuv~cctirodel malcfizio. La oggettivitii giuridica del reato non s'identifica sempre col fine agognato dal reo, e non per questo sono tutti formali i de-

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litti nei quali non ricorre tale irlentificazione. Chi uccise un congiunto per lucrarne la eredita poti: restar deluso nel conseguimento del suo fine perche il congiunto ucciso aveva testato a favore il' estraneo: ma non per ci si potrh dire che quello era un delitto formale perch fu consumato benchi3 non fosse raggiunto il fine. I1 criterio del delitto formale sta nello eszurirsi con la semplice azione la violazione del diritto, senza bisogno che all' azione tenga dietro un risultamento materiale. Cosi delitto formale la ingiuria. Ma se il furto si consuma con la contrei;tazio"~ze non gi (notisi bene) col portav e la mano sc Z cosa altrui, egIi B chiaro che di un zZ a evento consecutivo all' azione anche esso abbisognnl va; ciob del risultamento che la cosa altrui sia stata rimossa da luogo a luogo: questo l' evento consumativo perchb in questo ( e non nel solo esser tocche le cose nostre) sta la violazione del nostro gius di possesso che rappresenta la oggettivit immediata clcl furto. Pongasi che un ladro abbia portato con ogni sua forza la mano sopra la cosa mia per recarla seco ; ma la cosa fosse infissti. nel muro, o troppo pesante sicchB egli non sin riuscito a ri' muoverla di una linea d d luogo d o ~era. L' azione del ladro esaurita, e se il furto delitto forinale questa ipotesi ci dar la figura di un tlelitto consumato: ma invece tutti vi scorgono un furto tentato perch la amozione clella cosa da luogo n luogo, noli b avvenuta. Dunque un ossia la contrettazio~ie, evento consecutivo all'azione necessario ancora nel furto : ed appunto il traslocamento dell' oggetto altrui. Sta in questo effetto snaterialc la violazione del diritto di possesso dre rappresenta la consuma-

zione del furto; questo lo evento che deve conseguire ali' azione onde essa per quanto esaurita esca dal tentativo per divenire furto consumato. Per tali considerazioni io mi permetto di dul~itaremalgrado lo insegnamento comune, se il furto possa dirsi un delitto formale. Per dirlo tale bisognerebbe poterlo definire il toccamento della cosa altrui come la ingiuria si definisce il proferimento di una parola.(1) Il B o n i f a C i o ( d e furtis Q. 5, n. 1) fa derivare la parola contreclatio da cotstrrrhere, trarre a sb : Ca l v i n o lexicow juriclicum verbo contrectare. Clie poi la contrectatio sia una cosa diversa dalla sottrnzione E evidente dalla 1. 21 iri princ. T de furtis, dove il giureconsulto fa la , / ipotesi clie il ladro abbia conlrettato tulle le cose da lui trovate in un rirmadio, o poi no abbia portata via una sola; omnes res quae in eo erant contrecluuerit, nlque il[& discesserit, deinde rertersus unnm ex hhis abstulerit; e lo dichiara reo del furto cos delle prime come della seconda. Yedasi su quel frammento il N e r i analeclorunl 186. 1, cap. 16 fin Thes. Ottonie vol. 2, col. 348).

La parola contrettazione getta luce pertanto sulla questione relativa al vero momento consumativo del furto. La scuola italiana moderna e la costante pratica toscana, abbandonate le benigne distinzioni degli antichi Dottori (1) accett come regola indubitata che il furto sia consumato tostochb il ladro portata la mano snll' oggetto che voleva rubare lo rimosse a tal fine dal luogo dove il proprietario lo aveva collocato. Questa opinione in faccia alla scienza si dimostra per diverse osservazioni. In primo luogo il

furto consiste in una violazione del possesso altrui ; laonde chiaro che al primo momento in cui io iiii sono impossessato della cosa che era in possesso di altri, la violazione del possesso avvenuta senza aspettare che lo impossessamento da me U S U ~ ~ J ~ ~ O si prolunghi di un certo tratto, e molto meno che io mi faccia padrone di quella cosa. Anzi sarebbe assurdo cercare la consumazione nell'acquisto clel dominio per parte del ladro, percli non accjuistandosi mai il dominio della cosa furtiva, tutti i furti sarebbero sempre tentati e mai consumati ove si pretendesse a tal fine la consecuzione clella propriet. D' altronde se si prescinde da questo primo momento della amozione, che gi in se presenta completa la violazione del possesso, non si sa pi clove trovare un criterio esatto per definire il momento consumativo del furto. In fatti tra i seguaci della opposta dottrina scorgesi inevitabile fluttuanza. Altri vollero che il furto fosse consumato quando I'oggetto ruhato era stato tolto dalla camera dove si trovava: altri voliero che fosse tolto dall' ~ p p a ~ ~ t a 972e1210: altri dalla casa del padrone: altri anche dalle adinceilzse; allegando non potersi dire consumata la violazione del possesso fintantoch l'oggetto trovandosi tuttavia nel domicilio del proprietario o sue adiacenze rimaneva nel suo possesso. Ma qui s' introduceva latentemente il sofisma di confondere il possesso della cascc col possesso della cosa. Non tutte le cose che sono in casa mia sono possedute da me: gli oggetti che altri ha seco quando entra in mia casa si possiedono da lui e non da me: ci6 F: intuitivo: e quando il ladro entrato in mia casa prende la roba mia si rende egli possessore della

- 24 medesima quantunque io rimanga possessore del1' abitazione.(1) C a r i n i n a n i elcn~enlu S. 1057 ; ed ivi A m b r o P u c C i O n i comnwnto del codlcc pes o l i alla ?rota 4 ~ r c ~ l Toscuno art. 374. Piace il contrario al G i u l i a n i e fisfitzraioni vol. 2, png. 495) ed al L) u t t iii a n n (elernenln S. 423) dove sostiene che i1 furlo noti sia consumato finchk il ladro non Iia posto iti sicuro la cosa; e cos ne induce doveisi dire furto semplicemente tentato quello che i romani cliiarnavano furto manifesto e doversi dire consuniato il non manifesto. Tutta la disputa si fa giocare sulli1 ditreretizi che sembra trovarsi fra lo impossessamento del ladro e lo spossessanierito del propriclario: ma sa si avverte che la stessa cosa non pu conten1por;ineamente possedersi da due, bisogna riconoscere che lo impossessamenlo del ladro porta di riecessit allo spossessaniento del padrone. Non poi esatto cercare come condizione dello irnpossessariiento che il ladro abbia acquistata iiell' animo la sicurczaa di aver fatto suo I' oggetto involato. Le condizioni costitutive del possesso non dipendono niente dalla opinione di sicurezza ma dall' atto corporeo di impadronirsi della cosa inhrmnio dalP animo di farla sua. Senibra che la scrnplice aniozione quantunque non susseguii;i dalla asportazione siasi tenuta comc costituente la consuniazione' del furto anche diilla Corte Suprema di Milano nei due giudicati del 16 marzo, e 15 luglio 1858. E cosi la pensa il G i o r d a n i nel siio cotnmenlo al $. 171 del codice Austriaco, quantunque cotttsto codice usi ii verbo togliere Peiqaltro la Corte Suprcma [li Giustizia in Vieriria col giudicato del 21 marzo 186G parve ritenere in contr;irio che alla consumazione del furto fosse necessaria la asportazione. Un tale avendo ucciso un capriolo C~lld tenuta altrui, dopo averlo nascosto in un cesto and a cercare iln compagno: e questi tornato con lui col$, lo a)ut ad asportare il capriolo. Presso noi quel compagno

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t~ssendosopraggiunto a [urto gi coiisu~iia~o si sarebt~c rion pcituto puiiire che come ricPtlatorc, o iavore;;~iiitorcdel fiirti^. La Corle ii~vecelo puni coriic arilorc; lo che iiitluctn clie rl fiirto si rilciicsse consuni:iio soltanto ;il iiionierito dellii i~cporlazion~.a io osrerto che nientc repugntt contenipliirc M il fatto sotto un diverso punto di vista rispetto a1 priiiio I: rispetto al secondo coipevolc, e sii questo proposito vedasi In distinzione che faccio al 5. 2242.

S.

coro.

>lalgrarlo ci6 non Inarca clii ol~inii1ivc:rsamentt: c la scuola francese ancehe colit crril)ort~iicniroccclc I concorde nell'opposto principio. f'crcib il coilire 1Jr;liicese (art. 37'3) definisce il fnrto non una cotzt~*eItazione rna una sott~*awione. Sottrarre, levare di sotto, togliere ilalla mano cl'alcurio, vuolsi usarc per dosignare appunto che la cosa fiiitantoch rimnnc nella casa del padrone non B aiicora a lui sottratta. Cosi avviene che in Francia si ravvisa universalmente un furto tentato dove noi troviamo il furto consumato. Lo stesso potrh, dirsi in faccia d codice Ticinese che (art. 335) usa il verbo toglier-c: rrin ci6 non prrij sostenersi in faccia al diritto romano (h(: (leg. l , de felrtis) lo defin una contrectatio, i i B in faccia alle pratiche e successive legislazioni che riprodussero la cnntrectatio. E iriolto meno lo si potrebbe in faccia al codice Toscano che (art. 374, 3. 1 ) usa la formula cluiunyue s'ifig~ossessa,fgrmula esattissima e netta per la quale non potendo dubitarsi che il ladro quando ha recato sotto la propria inmo mchc per trovi rnomcnti la cosa altrui sc ne sia ~qossessato, neppure pu, dubitarsi che nella

r.

semplice ai~iozioize si al~bia la consuniazione del furto; pereh8 lo impossessarsi di uno giri offre completa la lesione del possesso altrui. Gguale conclusione bisogna accettare in faccia a1 codice Spagnuok~ del 1848 (art. 437) che usa il verbo p*em.?e~*e (toli~al*) verbo sostanzialmente diverso dai verl~o (I) toglkre, o sottrar~~e.(l) l d e s o n nella traduzione di quel codice diecle I1 Va prova di esattezza volgendo codesto verbo nel francese s' crnparer, che equivale allo i&possessccrsi del codice Toscano. ?)uesta sostanziale differenza tra l' uso d i uno o di altro verbo, fu avvertita dalle Cortes riel loro disegno di codice del 1822 dove congiunsero i dile verbi prendere e toglieve flonla, O quila) nella definizione che all' art. 746 proposero del furto. E ci anche una volta dirnostri IU vitale importanza che assurne in un codice penale 1' uso di una o di altra parola.

S. 2021.Questa divergenza sul momento consurnativo del furto refluisce ancora sulla definizione del momento costitutivo del conato punibile. Definito il furto una sottrazione, un toglimento, un portar via, esso non si consuma finch, la cosa non B sottratta, tolta, portata via. I1 prendere la cosa incomincia allora la consumazione, ma non la compie. E ci conduce i francesi ad insegnare concordemente (1) che col prendere la cosa incominciandosi la esecuzione clel I'urto, non si ha di questo un tentativo punibile finclib il ladro non ha appreso con la mano ci che voleva rapire; e cos non hanno ravvisato principio di esecuzione e tentativo del furto nella effrazione, nello scalamento, nell' uso di falsa chiave per in-

trodursi in casa altrui, e neppure in tale introduzione sebbene operata con quei mezzi. Anche qui in coerenza alla definizione che da del conato punibile il loro articolo 2, il quale non ogni tentatiz7o punisce ma soltanto quel tentativo che sia susseguito da un principio di esecuzione; il quale sistema condurrebbe all'assurdo di non aver quasi mai tentativo di furto se si applicasse appo noi che troviamo la consumazione nel solo porre la mano sulla cosa altrui e rimuoverla dal suo luogo a1 fine di recarla in nostro possesso.(1) Vedasi R o s s i Iruile' de droit pena1 1i6. 2,cap. 29 B l a n C li e Elztdes pratiqiies sur le rode pknal to~18.1, 10 n. 11o r i n liipertoire verbo vol, ?h. 49, 51. La Corte di Colmar declin recentemente da questa massima (24 fehbrnio 1863) in iin caso nel quale ricorreva doppia insalizione. Pare che nella prima insalizione si ravvisasse la nxcaifeslaaione per alti esterni, susseguita merc. la seconda insalizione da un principio di esecuzione. Per noi dove i & atto esteriore con univocit e idoneit : lenlativo punibils.

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Ma poich la contrettazione della cosa deve esser atta con animo di farne lucro bisogna aver presente la distinzione fra amozione p?*cparato&ae amoeione definitiva.Dicesi definitiva l amozione che a si fa clella cosa che vuolsi veramente rubare. Provato ci, il furto consumato ancorchb la cosa rimossa siasi dal ladro posata poi in qualche luogo della stanza medesima per ivi accumularla con altre cose delle quali va in cerca. Dicesi pre~arnto?~icb 1' amozione che il ladro abl~ia fatto della cosa altrui,

non pcl fine di rubar cluelln, ma pel fine r t i thi.51 strada a rag,aiungere altre cose che vcramoritc: (lisegna rubare; come chi pren(1esse una scilin Itr1i* salirvi e giungere ad uno scaff:ile (love siano yli oggetti che veramente vuole appropriarsi. Casi In Corte Regia di Firenze declini) il titolo (li tiirrn consumato nel fatto di alcuni ladri i quali crcdcndo trovare del denaro nascosto in un armadio ripieno di biancheria lo avevano sfondato ed avevano gettato per terra tutti quei panni per cercare il supposto denaro. La amozione di quei panni fu detta giustamente preparatoria.

Dolosa - X'on pub essere furto clualnncjue arnozione innocente di cosa altrui, o nemmeno puO concepirsi la figura giuridica di un furto co1l)oso. Non in tutti i delitti la colpa svilup~~a elementi della gli sua irnputahilita. La imprudenza urnana ha bisogno (li essere frenata e repressa dalla legge allora soltanto quando sia causa di un dunno nwn wlntcgrubile. Chi per disavvertenza abbia preso la cosa altrui, se poscia conosciuto ci6 la ritenga, potri essere allora in dolo. Ma primachb 1' animo suo faccia passaggio dalla fase della imprudenza alla fase del malvagio proposito di arricchirsi con altrui danno, la riparazione completa della imprudenza (ottenibile con la restituzione dell' oggetto) elimina ogni carattere politico dal fatto.

Qui i Romani alla parola contrectatio applicarono anzich dolosc6; ed anzi tanto il predicato f~~uzcdolt?.izta furono tenaci della idea di fraude nel furto che fnwi tra loro chi volle desumerne la etimologia (1) da quella parola. Ci6 deriva da questo che i Romani distinsero i ficres dai raptores (2): la qunle distinzione ebbe origine dallo avere il pretore accordato contro i rapitori violenti la speciale =ione de vi honor. clqaptor.Laonde serbando cluesto nome ai furti accompagnati da vioienza stava bene che ne designassero il furto nella sola c ~ n t r e t t ~ i o accornpagnata da fraude, cio occulta e maliziosa. Ma noi che nella nozione generale del furto comprendiamo anche i furti violenti ed ogni altro furto proprio quando anche in certe speciali forme riceva un nome particolare, dobbiamo usare la espressione dolosa come pii1 larga.(1) La divergenza sulla etimologia della parola furto risale al testo romano: poichb P a o l o fl. 1, tit. 47, ff. de furlisj ci narra che C s b i n o la derivava da fraude ;L ab e o n e da ficroo (nero) sia per indicare la oscurit di cui circondasi il ladro sia per indicare che i furti si comrnettono pii1 frequentemente di notle; ed altri la derivavano da ferre o uufcrre; altri dal verbo greco che esprinieva la identic~idea. Chi si diletta in tali ricerclie pu vedere M ejur. cap. 89,png. 285 et selyv. A n ton i o n a g i o At~zoen. A u gu s t i n o e~~tcndut. f i l a Thes. Ottonis tom. 4, 44, pag.1551 ctseqqJS c i p i o n e G e n t i l e Orig. ad Pnndect. fin Thecr. O~tonistom. 4, pag. 1372) S C h u l t i ng i o ctd Caj Institutiones 2, 10. $. 3, nota 26 i a ri l

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C k a r t inlerpret. rec. lection. 2,6, png. 208 M u t a decisione~siczilae decis. 40, fol. 215, n. 11. (2) Sulla distinzione tra fures et raplores vedasi ley. l , f . vi Oonor. rnptor. e I . si quis ex domo i n princ. ff. de fUrlis. I romani ebbero inoltre diversi nomi speciali clie davano ai ladri secondo i loro diversi modi di rubare. nerectarii dicevano coloro che si introdiicevano nelle altrui case a fine di rubare; l. 1, ff. de effractor. C u j a c i o lib. 10, obseru. cap. 27 P u t t in a n n adversar. liO. 3, cap. 6, png. 112. Balnearii, espressamente contemplati dal titolo de fiiribzis bnlneariis del Digesto, erano quelli (S. 2179) che esercitavano le arti loro nei pubblici bagni. Sacculn~'ii secondo il Ca l v i n o flexicon, verbo saccz&lnrij/sarebbero stati quelli che con magiche arti estraevano dalle altrui tasche il denaro: l . 7, ff. de exlraordin. criminibzis. Secondo altri sarebbero stati quelli che P l a u t o f i n Trinzlm att. 4, scen. 2, vers. 20) chiam zonarii, ci08 i taglia borse ( F a b r o thes. evudit. verb. s a c c u l a ~ i t ~ s C t r u v i o syntngma jziris erercit. 48, lib. 47,tit. 11, S. 81 L a n g l e o semestrium lib. 8, cap. 3, pag. 609) ed altri chiam cru~nenisecaeo marsiip'cidi o bzirsicopi: H a r p p r e C h t dcc. 6, n. 10. Vecticnlarii erano quelli che rubavano forando i muri: qui vecmsus (cio pali di ferro) parietes perfodiunt alienas ficrandi gt'utia : L a n g l e o semestrium lib. 8, cap. 3, pay. 506 ;e qiiesti venivano ancora nominati apertulurii. Finalmente vespertiliones chiamavano i ladri notturni dalI' andare atlorno nella notte : B o n i fa C i o de furtis $. f'urtum, n. 74.

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Ma non bisogna nel furto scambiare il &lo con la intenzione di nuocere. E un abuso ed una conIsione troppo frequente quella d i considerare come formule iclentidic l' animus ?zocetzcii e la inienziorre di nuocere. I eriminalisti francesi per difetto

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di parole equivalenti sono costretti ad usar troppo spesso quella loro formula interation de nuire, a dessein de rtzcire. Ma noi italiani erreremmo a partito se facessimo altrettanto. La parola anhus ha due contenuti possibili, la prr*euisione e la determinazione; e si adatta cosi a designare tanto la fase dell' animo nostro per la quale si prevede che una nostra azione sar nociva ad altri, fermandosi cos ad uno stato di pura coscienza in rapporto al male che cagioniamo, quanto la fase ulteriore dell'animo con la quale al male previsto volgiamo l' affetto, il clesiderio, e ci determiniamo ad agire per conseguirlo. La formula intenzione di nuocere al contrario non hene risponde a quella prima fase dell' animo, e facilmente conduce a desiderare la seconcla. Ma grave errore teorico e fecondo di pericoli in pratica sarebbe quello di chi cercasse nella htefitiion de nuire i caratteri costitutivi del dolo in molti reati. Cos chi ha contatto con femmina altrui non agisce gi (almeno nei casi ordinari) per il fine di nuocere d marito :chi narrando un fatto denigrante sparge infamia sopra taluno non ha molte volte intenzione diretta a nuocere. L' uno tende a soddisfare la sua voglia carnale, 1' altro la trista vanit della maldicenza; neppur conoscono l' offeso; forse ne sono amici, o almeno non gli portano odio ;ma pure sono in dolo, perch fanno intenzionalmente quell' atto dal quale prevedono derivarne lesione all' altrui diritto ; e 1 animzcs nocendi ricorre nella ' volont di fare un atto che si conosce nocevole al diritto, sebbene il fine a cui intefidiamo non sia precisamente il nocumento altrui, ma un nostro bene o godimento qualunque. Se cosi non fosse il

32 dolo sfuggirebbe quasi sempre dal reato di furto, perchb rara ecl eccezionale B la ipotesi di un ladro che rubi ad un nemico per il fine di rovinarlo. I1 clolo del furto consiste nella intenzione di arricchire s stesso, ed clolo determinato quantunque niente si vagheggi corile fine dell' atto nostro il pensiero del dolore o dcl disastro patrimoniale che si reca all' offeso ; ed a costituirlo hastn che il ltidro sappia che la cosa altrui, senza che sia necessario che egli conosca n chi precisamente appartiene: 1. 43, S. 4, f l de fwtis E y b e n de assassinio t?~es. 12.

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Cosa Questa parola richiama a diverse osservazioni indispensabili a circoscrivere la nozione del furto - l .O la parola cosa n questo luogo non ha limiti in quanto al valore. Purcllk un qualcl~e valore vi sin, per quanto minimo, C scinpre furto, Ci6 diinostrossi eleganteinente dal W a s m u t h , nelle sue exercitaiion. C C ~ 5, de furto gallinae (1). Ci . G l o s s a nel furto dell' ovo ; si esemplifica dalla ed principio universalniente accett:~to; salvo acl aver riguardo alla esiguit del valore nel misurare la quantitti naturale del furto. Un valore B peraltro nccossario che nelia cosa vi sia: laonde nel caso di rin fiirto caduto sopra Z G foglio d i banca f a l . ~ opi~ io tiai clic non vi fosse frirto nP consumato n tentato.(1) Anche il 1) 11t r y destin uno studio speciale sul furto degli oggetti di meschini valori, che intilolb dissrrtntio de furto r v i nliizirnne. 111 Toscana parve esitarsi sulla illimituta applicuzione di questa regola e volgarmente si era in-

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Irodotta anche nel linguaggio popolare una distinzione fra ladri e galbinari, indicando con questa seconda denominazione quei giovinastri che si davano a rubar polli per fare delle cene. I1 titolo di vero furto si conserv per anche alla sottrazione dei polli; e soltanto la pratica nostra ii nioclerare l' esorbitante rigore della pena contro il terzo furto, aveva detto che a tal fine non dovesse sommarsi lo involamento di polli. Ma poi la Corte cli Cassazione con due successivi giudicati del 24 e del 50 aprile 1850 fAnnali di Giurisprudenza Toscana XII, 1 , 329, 339) stebil che anche per formare i l numero dei tre furti fosse calcolabile la sottrazione di polli, sia quando era stata commessa a1 mezzo di effrazione, sia quando fosse caduta sopra esteso numero di quegli animali. Vedansi D o l f i o allegatio 61, n. 19 B e r g e r o resolutioncs Lauterbacl~ia~aae 47, lih. tit. 2, quaest. 2 L e y s e r meditat. in Pandect. spec. 537, mcdit. 7.

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2."- Nella definizione del furto comunemente aggiungesi a questo luogo il predicato mobile alla parola cosa. Gl'immobili dicevasi non contrectantutsed Znvaduntur ;i semoventi Non contrectantw sed

ubducuntur si homines, ve1 abaguntur si belluae sint.Ma 1' aggiunta di questo predicato che potl? sembrare necessario quando per favore dell' agricoltura nella abazione del bestiame si ravvis un titolo distinto dal furto, che si denomin abigeato; non lo pi oggid che anche quella rientra nella generale denominazione di furto. D' altronde anche sulla cosa che era immobile nelle mani del proprietario, pu cadere il furto quando il colpevole ne ha mohilizzato una parte, Che di pi immobile della terra? Eppure furto sottrarre dal campo altrui qualche VOL.IV. 3

corbello di terra o di arena per usarne a proprio vantaggio (l).(1) 11 titolo di furto nella sottrazione di una parte d' immobile mobilizzata dal Isdro si coslanternente applicalo dai nostri Tribunali : Annuli Toscani X V I I I , 1 , 3 3 3 , 534. La questione in precisi termini di sottrazione di arencc fu proposta alla Cassazione di Francia; la quale il 24 decembrc 1862 ritenne il titolo di firrbo stante In niobilizzazione ; conforme fu il giudicato della stessa Corle del 14 luglio 1864. Lo stesso fu deciso a pii1 forte ragione in termini di furto rli pietre: h10 r i n Journal de droit crimine1 c1r.t. 8515. E (1' altronde la regola testuale : cos A lf e n o alla 1. 57,

il. de firrtis

s i cretae f o d k n d a e causa specclm qciia ficisset er cretam abstulisset fitr est: n o n qrcifc f o d s s ~ t serl qitia abstulisaet.

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3." - Deve inoltre avvertirsi in ordine al soggetto passivo del furto non essere neppur necessaria la sua tangibilit. GiB per principio generale sal'piamo che l' uso di mezzi indiretti (1) piuttosto clic di diretti non altera la essenzialit dei malefizi. In specie questa regola si applica al furto qunnilr~ avvenga che la cosa non sia tolta al possesso nltrui mercb un'azione della mano del colpevole sopra la cosa stessa, ma per virtu di un artifizio qualrinrpe che la conduca dal possesso dell' uno nel possusso dall' altro ; come si esemplifica nell' nnimait? chc nilescato dal ladro passi da luogo a luogo. Per coriscguenza cli tali principii viene a trovarsi che la tnngibilitft della cosa non B requisito necessario del soggetto passivo del furto: e alla piii notevole al)-

plicazione di questo vero aperse occasione nella scienza penale il progresso delle umane industrie che offr alle citt nuovi elementi di luce. Mediante clandestine introduzioni di tubi nei conduttori del gaz si oper la deviazione di quel fluido a servizio di particolari che volevano risparmiare la tassa. Fu deciso dai tribunali italiani e stranieri (2) esaurirsi in simili fatti tutte le conclizioni del furto, e fu cleciso benissimo; perchb sel~benela definizione contemplando i modi ordinari descriva nella co~ztvectatio una operazione piuttosto soggettiva che oggettiva, nel suo spirito pero non guarda alla azione diretta della mano sopra la cosa che si vuole rril~are, purch si usi tal mezzo per cui la cosa medesima passi indchitamente dal possesso legittimo nello illcgitlimo.(1) & tanto indifferente la qualit dei mezzi con cui si eseguisca la contrettazione che la medesima pu eseguirsi dallo stesso proprietario, e non ostante si ha il titolo di furto. La ipotesi ? testuale, trovandosi alla 1. 21, S. 1, fl. dc fitrtis. E sebbene qualche inlerpelre ( V a n V j y o f f oDscrvationztn~ ccip. 28, confutato da P u t t m a n n i~ztcrpctrat. oDservt. et cap. 2 3 ) creda trovare una menda in quel frammento, la fattispecie peraltro chiarissima. Alcuno che aveva ricevuto in deposito un sacchetto di venli aurei volendo restituire il deposito diede per errore un altro sacchetto suo proprio dove erano trenta aurei. I1 deponente, dice. U l p i a n o, conobbe bene l' errore dell' amico , e non ostante accettb il sacchetto non suo. E il giureconsullo risponde tenelai furti decem nomine. E la ragione ce la d S C e v o l a alla ley. 18, Jr. de condictione furtivcb qitoniaa f'urtzcm pl, cum qui6 indebitos nunanzos scicns acceperit. N potrebbe dubitarsi che per .le moderne dottrine il furto s' impropriasse iiiercti la. consegna del possesso fittta dal proprietario; pcr-

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ch& la consegna dei dieci scudi propri (nella ipolesi di LTIp i ano) fatta senza animo di consegnare cosa sua, ma nella credenza di consegnare cosa altrui, e cosi senz' animo di abdicare il possesso e trasferirlo in altri. filalgrado ci io crcderei si dovesse distinguere: o chi ricevette la cosa non sua datagli per errore conohbe nel momento della recezione che non era sua e non ostante 1' accett; e allora il suo dolo essendo concomitante alla contrettazione parrebbemi costituire il furto proprio. O la ricevette anch7 egli senza avvertire, e soltanto si fece reo posteriormenle quando conosciuto che non era roba sua per avidit la ritenne; ed allora opinerei per il furto improprio, trovandovi analogia col furto della cosa sinarrita. Infatti come colui clie si appropria la cosa trovata non delinque quando raccoglie ma quando ritiene e si appropria, eos colui che dalla mano del proprietario riceve cosa non sua per reciproco sbaglio, non delinque quando contretta, ma delinque quando poscia ritiene nialgrado la conosciuta malvagitu del ritenere. DIa allora ritienc una cosii che giB trova pervenuta senza delitto in suo possesso ed il furto improprio. (2) Cosi fu deciso in Geriiiania malgrado le gravi dispute suscitate fra i dotti. Cos f u deciso dal tribunale di Prima Istanza di Firenze in cousa Cizrllini in sfogo del decreto d'invio del 13 settembre 1858: si vedano gli Annali Toscrcni X X , I, 846. In questo caso si eleva una speciale dificoll sul vero titolo da applicarsi, percli il Ciullini aveva validamente acquistato dal Direttore l' uso del gaz per il suo care: ma la sua malizia era stata questa di svitare e staccare i due tubi di piombo d'ingresso e d' egresso del gez nel contatore, e poscia ricongiungerli mediante un tubo di gomma elastica in modo che il gaz recandosi ad illuminare il cnpe Ciullini non pi traversava il contatore. La difesa opponeva esser questa una mera truffa o frode, percile il possesso del gaz si era trasferito dal proprietario nel Ciuilini, e il suo operato altro non era che una malizia per defraudare la tassa. Jla il tribunale rispose clie il g3z era nel

possesso del Ciullini dal contatore in gi e nel possesso del proprietario dal contatore indietro; cosicch il Ciullini deviando il gaz prima che la macchinetta del contatore lo avesse fatto passnre dal possesso dell' amministrazione nel possesso dell' accusato aveva veraniente commesso un furto. La difesa eccezionava di pi per la mancanza della condizione di mobile nella cosa sottratta, ed ariclie qui fu facile confutarla. In Germania poi questa contingenza dette luogo a pi ardue questioni sul punto della continuazione e sul dubbio se la pena dovesse misurarsi soltanto sul gaz deviato (come furto consurriato) o lo dovesse eziandio (come furto tentato) sul gaz clie il colpevole si proponeva indefinitamente deviare nel tempo avvenire: sulle quali dispute mi traltenni altra vol. 2, optisc. 1 Ma la malizia del botvolta f Opi~scoli tegaio fiorentino non ero originale. L' identico modo di deviazione del gaz dal contatore erasi eseguito in Amsterdam nel 1860. Ce lo descrive I e s li u i j s e n nella sua erudita 1 dissertazione (191. is qiii gaz dolo ~rtalo contrectat furtzn~z fuciut, ove riferisce il giiidicato olandese del 3 ottobre 1850 che fu interaniente conforme a quello dei giudici toscani.

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4." - Creclo per che se non B estremo del. furto la tangibilit della cosa, ne sia estremo la sua materialit. E ne deduco che non 13 furto la usurpazione della cos dctta propriet letteraria (1). Gi gli antichi avevano contemplato il caso ( V e r n h e r obseruationes tonz. 2, pam 8, observ. 472 - M u ll e r prorn.ptuariun?, verbo fuvtum, n. 5 ) e insegnando che la usuqazione del privilegio altrui non furto, ne dedussero non esser furto ristampare un libro altrui per fine di lucro. Ecl B questa la ragione per la quale io non tratto del plagio letterario. Nem-

meno vi ravviso una ingiziria lberclii: & atto 1)iuttosto di onoranza allo scrittore, tlr:l quale le proiluzioni intellettuali si mostra con ciil cjunnto si tenc?lovni.si a coiitravgano in pregio. Questo fatto ~ J U L venzione per un riguardo alla l~u1)l~Iica prosperitk : ma anche le leggi che lo hanno previsto hanno per0 esitato ad infliggere contro il medesimo una vera pena. Troverei peraltro i caratteri cli vero furto nel fatto di colui che introdottosi nel mio scriftojo s' impadronisse di un mio iilanoscritto, cc1 a suo utile lo pubblicasse.(1) C a r m i g n a n i clcnlcntn S. 1123 A r h e n s piciC o ci ii e l i n tlicfionizai~*c losopha'e du tlroil, pnq. 57G d' economie politiqiic, n o t propri616 1itlcl.ciit.c.

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All~uz' Questa l~arola della definizione non riproduce assai chiaramente il concetto clie vuole designare. Essa vi sta ad esprimere piuttosto una idea negativa che una idea positiva. Non vuol significare che di furto non possa lagnarsi se non chi dimostri di essere padrone del tolto, ma soltanto che il ladro non dove essere possessore della cosa. I1 primo concetto sarebbe falso, perclib vale la opposta massima mai non potere il ladro difendersi con lo impugnare nel querelante i l dominio (1) della cosa rubata. Basta al delitto che non vi avesse ragione chi la contrelt.(1) Fitr de donzinio qi~ncsliotlcr~r tI.o,uere ieqitit. 1,aonde bene propone la querela di furlo ariche coiiii che iion gio-

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stifica in s il dominio della cosa tolta; ed anche colui cbe sia chiarito non averlo perch tenesse la cosa in locazione, . in commodato, in deposito, in pegno, e simili : TV e s t e mh e r g prirzcipin juris lib. 13, tit. 1, S. 1 9 F a b r o rationaliu i n 1. 12, ff. de condictione furliva A y h l i nS e r conztnent. lib. 13, tit. 1, ?t. 6 Rich t e r vetitationes ucudemicue 18, S. 7 W e s e m b e c i o p~~uelcctionesn i Yandectcts lib. 13, lit. 1 K e e s in institut. lib. 4 , tit. Ci, n. l 2 6 afa n z i u s ad S. 14, vers. plane Insl. de uction. n. 20 Il u h e r o prnelectiones lib. 13, tit. 1, n. 3.

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hIa anche nel secondo concetto vi B bisogno (li dichiarazione. Stando il furto nella violazione (le1 possesso pu dubitarsi che si commetta anche dal proprietario sulla cosa propria, quando (a modo di esempio) l'avesse data ad altri in pegno o in deposito (S. 2359) e poi la rubasse per costringere il terzo a pagargliene il prezzo, o per privarlo del comodo pattuito. Gi i romani avevano detto essere rei, furto ~lzoszsoZ~~?z sed etiurn usus possessionisoe, alla ley. 1, 5. 3, ff. de furtis. &/laessi non distinguevano tra furto proprio e'furto improprio. I moderni invece con questa distinzione hanno separato caso da caso. Sulla cosa propria non cade furto neppure quando si sottragga al legittimo possesso altrui. una Poe che ora tende a diminuire le guarentigie del terzo, quando si sottragga il pegno senza animo di ripeterne il valore (codice Toscano articolo 405, lett. b): ed ora tende non a far propria la cosa che B gi& nostra, ma a carpire d d terzo a cui l' avevamo consegnata il valore della medesima (codice Toscano art. 404, S. 1, lett. e). Nella prima ipo-

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tesi si punir& pih mitemente che nell' altra, ma non sarA mai furto proprio, perch il terzo a cui fu sottratta la possedeva nomine M n i .

Pi specialmente la parola altrui si pone nella definizione del furto per indicare non poterne essere soggetto passivo la cosa nullius, come le fiere (1) e le cose derelictae. Sul che si eleva la indagine relativa alle cose dei naufraghi (2). Nei tempi barbari si credette che le cose dei naufraghi fossero buona preda per chiunque le occupava. Ma i pi~ pallidi raggi di civilt bastarono per mostrare che 1' animo di abbandonare le cose loro non era mai intervenuto in quei disgraziati. Laonde male si applicava agli oggetti rapiti dal mare la figura giuridica di cose derelitte : mugis ( disse G i a v o l e n o alla 1.21, S. 1, i1". de acquir. posses.) pro deperditae qzaam pro derelictae habentur. Diversamente s' insegna da alcuni intorno alle cose gettate dai bastimenti in occasione di pericolo di mare. Dicono che qui si trova la volont, nel proprietario di abbandonare la cosa : che sebbene volontti costretta da forza maggiore B sempre una volont8 di rinunziare al dominio ed al possesso, dedotta aU' atto col gettoeffettivodella cosa nel mare. A me peraltro sembra pi giusta la dottrina dell' H u b e r o (observationes rerum fore%&esm,observat. 10) il quale confuta simile distinzione suli' autorit, di P a o l o ( 1, 2, 5. ult. ff. ad leg. RhodZam de iactu) quia pro dereZt% ta nora habentur, dovendosi sempre ritenere in chi fa il getto la speranza del recupero, Ed B con-

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forme il S. penult. et ultim. Instit. de rer. diuis. e la 1. 9, S. alt. $ de acquirenh rer. &m.in. Neppure il dubbio potrebbe poi sorgere intorno le cose gettate da una casa che arde, per fine di salvarle dal fuoco. 3F: neppure potrebbe dirsi lo stesso dei tronchi d' albero od altri oggetti rapiti da una fiumana che fosdal sero riconoscil~ili proprietario ; ai quali si adatterebbe nleglio la nozione delle cose smarrite che non quella delle derelitte.(1) Per la chiara lettera del S. 12, Inst. de rerum divisione la occupazione della bestia fiera induce legittima acquisizione di dominio, e cos esclude il titolo di furto ancorch si operi sul fondo altrui contro volont del padrone. Dal qual principio nasce che lo stesso testo romano provvede al proprietario col dargli un' azione speciale per la indebita invasione del suo fondo; e le moderne legislazioni col creare lo speciale titolo di delitto di caccia sul fondo altrui (S. 2433). Questo principio delle lnstituta si contradice per altro da alcuni scrittori di diritto naturale :Ha u s elementcb jzcris natztralz's S. 152, nota 6. Certamente se il proprietario nel fondo suo avesse istituilo delle arti per prendere la fiera al suo passaggio, e il cacciatore sorprendesse la fiera stessa mentre sta per incappare in quelle arti, potrebbe trovarsi ragione di dubbio; come pure potrebbe sostenersi ricorrere il titolo di furto quando si apprendesse iina fiera gi ferita da allri e da questi inseguita ;e senza dubbio quando ci trattasse di fiera mansuefatta: e come tali si considerano le api presso chi ne abbia preSO lo sciame emigrante, e lo abbia costretto nel suo alveare: B e r l i c h i o p a r s 5, conclz~s.50, n. 7 Bergero electn jurisprudentiae crun. p n r s 1, observ. 1 4 W e rn h e r observationes vol. 2, p a r s 3, observ. 23; et p a r s 4, szcpple?~z. observ. 33 trd L e y s e r meditation. spec. 557, medit. 11. Vedasi per C a r p z o v i o jicrispr. p n r s 4, con-

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st. 56, def. 2; et in practica qu:icst. 81, il, 60. Xon i: furto prendere i pesci nel fiume pubblico (S t r y k i o Usus dernus pandectaruni tit. de furtis . 13) ben inteso che non siano in un vivaio n in unT acqua data ad alcuno in provento; nel quale ultimo caso si ravvisa i1 titolo di furto: n e t t e 1 b l a d t dissert. d e vero sensu ley. 3, 9. 14 de acquir. ve1 amit.posses. %a non concordo con coloro, ( L a n g e de farto fcrarum F i c h t n e r de f e ~ i p e t i s ) che pretendono trovare il titolo di furto nella caccia di bestie fiere sul fondo altrui eseguita senza licenza. Questa tesi si sostenne acremente da B O e h m e r o f ad Cnrpzouium quuest. 84, obser'li. 2 ) che volle equiparate le fiere nella foresta agli animali domestici, affermando perchb hanno col il covo donde per consue6udine non si dipartono, che sono uel possesso del padrone della macchia; e sosliene essere errore anclie la mera inapropviazione del furto che volesse desuniersi dalla mancanza di possesso, dicendo che il padrone col possedere la macchia possiede anche le bestie selvagce che per natura loro vi stanno. Si vedano s u tali questioni : F r a n C k e [le pocnis i n ferarum fibres - 1 s as c h i o de venutione quaest. 8 Ma j e r de jure veltund i pag. 46 V a n R e e d e do legibus venatoriis 9. l. Tratta anche la questione s e il raccogliere la neuc caduta sul fondo altrui costituisca furto lo Ha r p p r e C h t de co quod jztrlun~ est c i m a niucm; disscrlat. acndcm, vol. 1, disp. 26, n. 2 9 6 ; ove sembra escludere il furto quia nix; n o n est in fructu. Tratta la questione degli avanzi dei frutti dopo la raccolta del proprietario e della loro spigolatura VJ*~& derelitti M y l e r in metrolog. cap. 20, $13 ct seqq. O l d e m b u r g e r i t i t ~ e r .juridic. pag. 562, S. 63. Come derelilti si accennano da tutti li scrittori i ?r~issitigettati dagli antichi romani in occasioni solenni: SUI che a vedersi la dissertazione di W e s e n f e I d de sparsione nbis8ilium (in 0 e 1 r i c h s thes. vetus vol. 1, lom. 2, diss. 31, (2) La questione relativa alle cose gettate per salvare il aavigkio si decide nel senso che non si iibhiario per dere-

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lictae anclie dall: H a u s elemenla juris naluralis S. 131; ma vi fa una limitazione per il caso in cui il getto fosse avvenuto in tali condizioni da stimare un sogno il pensierci di recuperare le cose. Con cib si concilierebbe la dottrina dellyH u b e r o con quella dei dissenzienti e potrebbe stabilirsi la distinzione fra cose gettate in vicinanza della spiagsia (chS tale era il caso in cui 1' IIu b e r o scriveva) e COse gettate in alto niare dove davvero un sogno sperare : il recupero; molto pi se si rifletta che il getto non si fa quasi mai di cose leggiere e galleggianti. E tale distinzione avrebbe ii suo fondamento nei preciso responso di U i p i ali o alla l. 45, $. 11, de ftirlis.

n:

La parola allrzci serve pure ad escludere il furto ilella cosa conzune. Su questa non cade furto amiizenoche non sia posseduta da un solo dei soci, e 1' altro 1' abbia rubata pel fine di spogliare il condoiiiino della sua quota: codice Toscano art. 375, S. 1, lett. 13. Questa ragione congiunta ad un riguardo per la quiete delle famiglie ha fatto prevalere il principio che non si ammetta querela di furto tra i conjugi, tra padre e figlio, ed anche secondo .varie legislazioni fra trasversali ed affini in certi casi (2). Studiando per tali legislazioni si scorge non esservi stata uniformit di principii in questa materia: alcuni infatti sulle orme della Caroliiza mossero da un riguardo alla szcccessiliilit che rappresentava il furto come una nera anticipazione di godimento : altre el~beroun riguardo alla infawzia che per la condanna del congiunto si riversava sul derubato stesso e sulla famiglia: altre non viclero danno politico in questi fatti. Da ci6 nacquero le divergenze del pu-

nire meno; del punire soltanto a querela di parte; e del non punire assolutamente.(1) Anche i romani negarono 1' azione del furto fra i conjugi, e la negarono tra p a d ~ ee figlio, rna per diverse ragioni. Fra padre e figlio la negb P a o l o alla 1. 1 6 , ff. ([L' furtis per causa della unit di persona: non j u r i s dispu-

silio sed nutzira r e i in~pedimentoest quod non nlayis czciu lhis quos in ppoteslate I~abemus,q u a m nobisciim ipsi agere possumus. Al contrario fra marito e moglie non esistendounit di persona fu dalle leggi romane accordata 1' azione

reruna anlotaruna :N e r v a e C a s s i o avevano sostenuto non potervisi riconoscere furto ob societatena vitcle, e per la idea del condominio ; P r o C u l o e S a b i n o al contrario insegnavano che furto vi era ma soltauto la legge negava l' azione; e G i u l i a n o. e Ca j o aderirono alla loro opinione definendo che il furto vi era ma che ob lionorenb nitrtrinionii doveva negarsi I' azione di furto e sostituirvi 1' azione r e r u m umotarum, la quale era una condizione personale. CosicchE rimase riconosciuto il delitto e negala soltanto la sua punibilil : O1 d e n d o r p i o aclonum class, 7, act. 11, n. 1. Questa ultima idea fu quella che rimase dominante nella pratica; ed alla medesima si informarono le leggi moderne: alcune delle quali (conie il codice Toscano art. 412) procedendo sempre dal mero riguardo alla pace delle famiglie e dalla considerazione che per queste soltrazioni familiari non s e ne allarma il pubblico e non ne nasce danno politico, estesero la immunit anche ai furti commessi fra zio e nipote e tra fratelli e fratelli conviventi in comunione doinestica, ammettendone la persecuzione in questi due ultimi casi soltanto a querela di parte quando non vivessero in comunione domestica. Fu per saviamente limitata questa regola nel casi di furto violenlo: vedasi P u cc i o n i Saggio pag. 52.2. In quanto all' effetto di cotesta regola rapporto ai complici ne parleremo ($. 2254) a suo

luogo. La costituzione Carolina nell' art. 165 considerando sotto un punto di vista generale l' influsso della faniiliarit sul delitto di furto aveva in modo assoluto prescritto che mai non se ne movesse processo tra stretti congiunti se non per querela di parte. Illa in quanto al punire o no se ne era rimessa al consiglio dei sapienti. La ordinanza criminale Sassonica non avea contemplato questo caso. Vi provvide con apposita costituzione l' eleltore Buguslo, ma giusta lo spirito di quelle leggi criminali (tendente sempre a maggiore severit) non riconobbe nel vincolo che una semplice diminuente : C a r p z o v i o jurispritdentia p a r s 4, conslit. 38, def. 3 H o m m e l rhnpsod. observat. 540. AIcuni pratici estesero la scrirninazione del furto anche al caso del vincolo spirituale fra compare e figlioccio : M u t a decis. siculae decis.40, n. 18 et seqq. fol. 216 Ber t a cch i n o repertovium juris, verbo contpater, pcrg. 587, vol. 1 A l e x a n d r o pavs 4,cons. 105. Verlasi Cr e l l ilisacrt.de delictis quae j u r c fumiliaritatis excusa?ltur, dissert. 66, S. 3.

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Itzvito donzifio La propriet8 essendo diritto alienabile 6. intuitivo che il consenso del proprietario alla contrettazione che altri faccia della cosa sua, purclie liberamente e spontaneamente prestato eliiiiina il titolo di furto; e lo elimina tanto clie come vedremo a suo luogo quando si B prestato al seguito di un inganno viene sempre a sparire il titolo di furto, quantunque il fatto rimanga punibile sotto altro titolo. Questo consenso varr ad escludere il malefizio cosi quando sia espresso come quando sia tacito. Varr egli il presunto? In circostanze eccezionali potr certaniente valere ad escludere il dolo quando la buona fede del contrettatore proceda

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da una giusta credulit, specialmente se ragionata sopra rapporti di particolare amicizia, scampagnata da mistero o violenza, e susseguita dalla restituzione. & tanto necessario al furto il dissenso del proprietario che U I p i a n o alla l. 46, . 8, ff. de f~rtis fa la ipotesi di alcuno che abbia rubato ad altri una cosa credendo che egli non volesse mentre in fatto era contentissimo; e decide non essere furto. Ricorre qui ci che dissi dello stupro dell' ebra e della dormiente la quale tornata nei suoi sensi si dichiari contentissima dell' accacluto (2).(1) Questa proposizione non trova ostlicolo nella 1. 91, ff. de furtn, dove P a o l o contro L n b e o n e risponde potere agire di furto anche colui che essendo presente al furto che si commetteva a siio danno proliibere pottrit et non proliibuil. Noi diciamo che I' annuenza tacita o presunta del proprietario fa cessare il furto, perchh supponiamo la ipotesi che chi prendeva la roba avesse ragione di credere che il proprietario coiisentisse: lo che varia la questione e riconduce la nostra lesi sotto il disposto generale della 1. 46, S. 7, lf. de furtis Quid enim dolo fitcit, qua' putat dominuna cri~asenaurunt.ftiisse sive falso i d sive vere piltet? C r e l l de jure familiaritatis circa delicta . dissert. 76, S. 5 I-I e r t i u s decisiones vol. 2, decis. 494. Ci non distrugge la regola generale che riconosce il furto anche nel1' ablazione commessa in presenza del proprietario: Ca nn e g i e t e r H e r m a n n observationes j u r i s rot)znni l i b , 2 . cap. 4, png. 153. La incompatibilit del furto col consenso del proprietario diede occasione a viva disputa fra i giuristi della Germania in un caso pratico sul quale dissert) 11 dotlissinio A b e g g professore di Breslavia nella C e r i chtsscrnl del 1861. Informato un bollegaio che si volevii commeltere [in furto a suo clnnno, anzichb impedirlo procuri) di bcilitarlo, e poi c10p0 la sua consumazione sorprese i

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ladri e li denuncib. I tribunali della prima istanza condannarono per furto; ma la terza istanza trov che il titolo di furto era male applicato ed assolvetle, perchb il ladro si impadroniva delle cose altrui mentre il proprietario voleva che cos fosse. Questa sottile applicazione della teorica del consenso a me non persuade. fi vero che nel momento del furto il proprietario voleva che uno dei ladri rubasse. Ma lo voleva per potere denunziare 1' altro, farlo punire e ricuperare lc cose sue : dunque i' animo di abbandonare il possesso in lui non vi fu, e si scambia la volont di portarc il ladro alla pena, col consenso alla distrazione del possesso e del dominio. Non mancavano dunque gli estremi obiettivi del furto; e non mancavano gli estrenii sirlietliwi, perchS il ladro niente sapeva che il padrone tollerasse il rubamerito per poi denunciarlo. D' altronde il dubbio S in termini risoluto dalla l. 20, C. d e filrtis; sul fondamento della quale S t r u v i o fsyntagmn juris civilis exe?*citat. 48, lil. 47, tit. il, 5. 15, pag. 759 ) alla regola del consenso del padrone appone la liii~ituzioire nisi dow~i?iuuideo patintur f i e ~ i conlreetactionem ul in ipso facto furem deprehenrlal. Cgualc problema protrebbe proporsi in tema di adulterio e crederei con ideniica soluzione.

Con animo d i Zucrare - Con questa formula si designa il dolo speciale richiesto a costituire il furto. Lo elemento intenzionale in questo reato non si costrtiisce gi clel solo animo di pil.endere ma dell'animo cli lucrare. I1 dolo specifico del furto, consiste nella intenzione di procurarsi un godimento o piacere quulzcnqw coll' uso clella cosa altrui (1). Avvegnachb per lucro qui pure non s'intenda una efthttivn loczcpletazione, ma qualsiasi vantaggio o sodilisfazinno procurata a sB stesso (2). Anche chi rrilii

c n 1' animo di donare ad altri reo di furto, pero

eh il suo lucro sta nel piacere di donare. Ma il lncro anche qui basta che esista come fine dell'azione: nulla importa alla perfezione del furto che il lucro sperato siasi di realtb conseguito. Questa non che 1' applicazione della regola costante che procede in tutte le occasioni nelle quali un dato animo costituisce 1' estremo di un dato delitto. Anzi ancorchk il lucro sia venuto meno al delinquente per fatto suo proprio e spontaneo; perchh abbia (a modo di esempio) restituito la cosa rubata; ci non oshnte factzlm infectm fieri ~zequit.Persiste il titolo di furto giuridicamente obiettabile, perchb quando la cosa fu 'colta si aveva in animo di farne lucro.(1) Questa formula cos universalmente accolta incontr censura da B o e r e s C o firnit comparatif des dlits et des pcines pay. 171) che disse la legge dover punire il fatto del furto frodolento indipendentemenle dal fine propostosi commettendolo. Non ci sembra fondata questa censura. Altro che un fatto si debba sempre punire; altro che secondo il diverso animo si debba punire diversamente o sotto diverso titolo. (2) Una eleganle questione sorta recentemente in Austria sulla quale ha scritto dotta dissertazione 1' illustre professore A. G e y e r : la quale fu inserita nel Giornale d i Gizirisprudenza d i H a i m e r l , XVIII, 1. Cercasi s e commette furto chi fa un baratto, anche quando l'oggetto che si porta via o fraudolentemente o violenietnente sia di un prezzo inferiore a quello nostro che si lascia in cambio. Fu sostenuto che qui non ci era furto perchb il preteso ladro non si arricchito nia impoverilo. Ma G e y e r insorge coi1 solidi argomenti contro tale dottrina; ed io divido intieramente la sua opinione. La reetizza che invaghitasi di una pezzola della compagna bench di cobne la sottrae sostituendo in luogo di quella la pro-

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pria quantunque di seta, non ha agito pel fine di fare in un modo delicato un regalo alla sua compagna. Se tale fosse il suo intendimento la questione non avrebbe termini. Essa ha agito col fine di procurarsi un bene, un godimento, poicli tale a lei parso il possesso di quella pezzuola: e ne lia spogliata la compagna contro volonte di lei per procurare a s medesima quel godimento. Tanto basta perch vi sia I' animo di lucro costitutivo dell' elemento intenzionale del furto, Lo elemento matcriale non la locupletazione effettiva ma la coutrettazione frodolenta o violenta. Questa non pu farsi che o per il fine di fare il donativo o per il fine di procurare a s stessa un piacere. Escluso B i l primo animo rimane il secondo, e per ncgare che basti al furto bisognerebbe poter sostenere che l'animo di lucro si svolge unicamente sulla ricchezza pecuniaria. I1 G e y e r fa un' altra ipotesi, quella cio di chi invaghitosi di un oggetto altrui che non era (notisi bene) esposto in vendita io porli via, lasciando in luogo di quello un gruppo di denaro che ne supera il valore venale. Costui (era stato detto da alcun o ) non ha avuto 1' animo di arricchirsi. Bla anche questo non si accetta a buona ragione da G e y e r. Vi B la contreltazione; vi lo spoglio del terzo d una sua propriet; e presumcsi itavito, cbe quanto dire si presume che per il prezzo lasciato dal sotlr3tlore egli non avrebbe volontariamente ceduto qucll' oggetto. h dunque completo il furto nell' oggettivit giuridica o nella soggettivitu materiale. E n torto si nega la soggettivitii morale poichb lo agente h:) fatto ci perchS ha trovato meglio per s il possesso della cosa anzich del denaro: egli dunque ha agito per procurarsi un lucro nel godimento di quell' oggclto.

L' mimo di lucrare si esclude ddl' animo clirefl o a ~ una z7cndc2.t~; l lex 5,

S. alt., le% 441, f i4

ad !@g.

VOL.IV.

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Aquil.: lex 53, prnc. ff. de furtis - K o c h elenzentu jur. crz'na. S. 181. Lo che per non si ammette tanto di facile quando il delinquente non distrusse immediatamente la cosa tolta ma seco via la porto. Provato ancora che egli avesse nimist col proprietario, la intenzione di vendicarsi B una concomitanza che non fa disparire la veduta di lucro, n per conseguenza fa cessare il titolo di furto. Si esclude pare l' animo di lucrare nella celia. Si esclude in colui che credeva di aver ragione sopra la cosa o intendeva a ricattare un suo credito: il quale si render responsabile di ragion fattasi (1) ma non cli furto.(1) M u t a decis. sz'culae dec. 43, n. 33, fol. 249 B e rt a z z o l o cons.224,n.24-Caepolla cons.2Ci7n.l7 B o s s i o tit. de furtis n. 6 L a u t e r b a c h Colleyiuna lih. 47, tit. 2, fj. 11, 31. La teorica ha la sua radice nelle Instituta li6. 4, tit. 2, de vi honorurn raptorurn S. 1. La eliniinazione del furto per la sua conversione nel titolo di ragion fattasi ha una frequente applicazione anche nella odierna Ipratica toscana. La vidi applicare ad un marito che avendo sorpreso la moglie in adulterio aveva tolto al drudo 1' orologio per ricattarsi. La vidi applicare ad una domestica che sedotta dal proprio padrone era fuggita dalla sua casa asportando oggetti di valore per supplire alle spese del suo parto. Queste ed altre simili sono conseguenze del principio che al furto richiede il fine della lociipletazione; e sono conseguenze logiche quando siano rettamente applicate alle contingenze dei fatti. La qiiestione sotto questo punto di vista B affatto differente dall' altra analoga che si eleva nella ipotesi che il ladro deduca diritti di propriefa sulla cosa slessa che ha sottratto. Nell' un caso il reo sa di commettere un delitto e lo vuole, ma il delilto cocsiste nel farsi ragione da SE medesimo: nel secondo caso, tranne

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quando le forme scelte facciano sorgere di per loro il titolo di ragion fattasi, 1' accusato deduce di non avere avuto coscienza di delinquere e il fdtto si scrimina interamente. In questa seconda ipotesi la questione che sorge piutloslo di procedura, .vale a dire se il giudice criminale debba rinviare al tribunale competente perch decida sulla propriet della cosa controversa, o se sia competente a conoscere ecli niedesimo della propriet. Su cib sembra discorde la dottrina ; ma la disputa si concilia risolvendola in quest'ultimo senso sotto il punto di vista della bzlonu fede del sottrntlore che ne esclude il dolo, della quale buona fede solo competente a conoscere il giudice criminale : vedasi 31 o r i n ,70urnaE rle flroit crbtinel a r t . 7858, Avvi pure chi distingue fra I'animo di fiirsi gizutiziic, e 1' animo di conlpcnsure ( B r o k e s selectue observntiones forenses, obser. 613, pcrg. 720) e vuole in questo ultime mantenere il titolo di furto. Seguendo tale opinione parrebbe che ad escludere il furto per causa della ragion fattasi occorresse che la sottrazione fosse c:iduta preciscitrtente sulla cosa alla quale il sottrattore vantava un diritto ;e cos colui che rubasse ad un debitore per fine di pagarsi sarebbe reo di furto. hla questa sottile distinzione non i: senipre osservata rella pratica nostra.

Si esclude ancora, come esemplifica P a c e c 21 o (Conzent. a ~ t437) nel fatto di colui elle eccitato . da fanatismo religioso s' introduca nella casa altrui, e ne sottragga un' immagine oscena od un libro vietato al fine di abbruciarlo. Qui non vi n&1' ani' mo di vendetta, n& l'animo di scherzare, n 1 animo di farsi giustizia. PotrB clisputnrsi se in codesto fatto vi sia delitto, e se vi ricorrano i termini del danno dato. Ma non potr mai sostenersi che vi sia furto (2) perchi? sebl~enecodesto fanatico con aW~ru-

ciare quella pittura si procurasse una socldisfazione morale che potrebbe sembrare analoga a quella dio si procura chi ruba per donare ad un' amante, 1Jui.e egli non volle procurarsi piacere con lo zssave clt.l?ch cosa, ma col distruggerla.(1) Questo pensiero si volle dal L e q.c e r fspecimen. 35'1, zedit. 4 ) elevare ad una teorica generale creando una classe speciale di furti che ecli chiam n fine oneslo, e la esemplific in chi rubasse per ornare la chiesa, o per soccorrere i miserabili: ma non os peraltro affermare che in ci6 non fosse il lucro del furto, limitandosi a ravvisarvi una mitigante.

Si disputato se ricorra il titolo di furto nel furto di uso. I1 caso in cui si eleva codesta disputa non quello di colui al quale essendo data una cosa per un uso deternlinato se ne sia valso oltre P uso concesso, ed abbia cos violato il contratto (nei quali termini vedremo a S. 2290 sorgere il titolo di ttruffa) ma B il caso di chi abbia sottratto la cosa altrui non col fine di appropriarsela, ma col fine di servirseno ad un suo bisogno e poscia restituirla (2). Son questi i termini del vero fgrto d ' t ( c ~ ~ nel quale si mantiene anche oggi il disposto clelle leggi romane e si ravvisa vero e proprio furto. E questo principio stato adottato (25 febbraio 1854) , tlnlb nostra Corte di Cassazione. Per determinare il valore del tolto nel furto di uso non si deve stililare la proprietb della cosa, ma arbitrare il prezzo del godimento procuratosi.