Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 3 (01)

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    P R O G R A M M A

    P A R T E S P E C I AT A E

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    PROGRAMMACORSO DI DIRITTO CRIMINALE

    DETTATO NELLA R. UNIVERSI'^ DI PISADAL PROFESSORE

    FRABCESCO CARRARAMEMBRO OXORARlODEI,L'ACCADCHIA DI LEGISLAZIOIED I TOLOSA, SOCIO

    CORIIISPOXDE?iTE DELLA REALE DEL BELGIO E DKL IIEALE ISTITUTO1.0.llBARDO DI SCIEBZE E LETTERE, SOCIO DELL'ATEXEO DI BRESCIA

    E DELLEREILI AccrnenI iaDI L a c c r , D I B i o n e ah , D I m r c s n r r hEDI UnBl~ O,Mi!lRIIO DELLA COMllSSIOXE IXCARIC.4TAIiIL

    PROGETTO DI CODICE PEAA1.E ITALIASO, PIIESIDEYTEDELLA CAMGHA DEGLI AVOCATI PRESSO LA

    R. CORTE DI APPELLO D1 LUCCA

    -Jvu'Svrlv-

    PA RT E SPECIALEO S S I A

    ESPOSIZIONE DEI DELITTI IN SPECIE

    CON AGGIUNTA111 N O W .P E R U S O I ) E L I . A I J R A T I O - AF B J I E N S ' E

    L. ..-af : . ---T E R Z A n u i i i . & : n s . ..-

    .-~ --.--

    4 -. . -_ _ . - - - - . u m a z e. i u d e l a t l i /fioantion to112. 1, pug. 6 . Koiibisogna pera tiro dim enticare che s e si cerca il senso di co-lesta parola negli scrittori che commenliirono la cele bre i .t l iff( iaar i C. cie i t~ye tz . titnurn. si risica di cadere in erju~-voci, poichi: la difhru azione che dava luogo al rinicdio ci-vile non aveva nessun concetto oflensivo nia designava sol-lanlo la nlilluninzionc di uu qualche dirillo. Vedasi il l a-r e r o , C o n t a r d o , O l de r i d o r p i o , B e r g e r o e C a g n o I oiiei respellivi trailati in coilimento di qiiella Ieggc,e la dis-sertazioiie di C o n r:i d o sulla stessa legge, che trovasi In sc-bta nella collezione Ilremense. In proposito dcl qualc rirric-dio si dispnll se in base a qiiella legge io possa provocare;i giudizio chi vada iattando di essere stat o ingiuriato dan1r.e c~st ~rin gerl o presentare querela di ingiuria: 11a r t m u n-ii o P i s t o r obseru. 204.

    (2) Questa osservazione c!ie colto un puiilo di vista gcA-nerale riposa sop ra una verii inco ntrasta hilc offre diflicolliiin un caso speciale. In Francia sul proposito delle ingiuriecontro i Blagislrati si pensb c he fosse pi gr av e la ingiuriildiretta a l Filagistrato in su u presensu , o emessa con lo in-tendimento che n l u i /'asse . ~- i fo . i t a ; si pensb che fossemeno grave la ingiuria emessa appo terze perzone nella fi -

    ducia che non fosse da quello risapiita. Ouesto sottile pen-siero produ sse gravi discussioni ad occasione dclla rifonriache nel codice del 1810 f u portata i n Francia i1 13 iiiag-zio 1863; la qiiale correggendo 1' antico articolo 222, a!-le parole - chi ol l ragyerci un Blagistralo; sosiitui Ii iSurinula - hi indi r i ; te t*i 1111 o lk~.oqy ioal iiiagisirato: ecos 1;i pena pi severa dell' art. 222 vcnrie a serbarsi aicasi della ingiuria proferita i n prcselzzct dcll ' ofrcso. Our.

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    sta specialili potrebbe credersi che contradicessa il criteriodi proporzione che qui sostengo. Ma non B vero. Nella ipo-tesi dell' oltraggio al Magistrato non si considera il solo cri-terio della oresa all*oriore : ma esercita un influsso preva-lente la conteinplazione della mancata r ev e r en za alla di -gnit ed auloril dell' ufficio. Ed allora ognuno comprendeche la presenza del12 offeso mostrando maggiore aud acia edintcmperanza nell' oKensore, e maggiore vilipendio dell'i if-

    ficio, aumenli anzich diminuire la quantith del reato.

    Na questa differenza di pena lit richiesta dalleclifformi conrlizioni dei fatti qnella precisamenteche ha condotto le legislazioni ad impropriareilsignificato di quella rlistinzione e di quei vocaboli,dando della diffarnazione una nozione pi ristrettae condizionata. Avvegnach siasi avvertito che sif-fatta gravitli maggiore della diffamazione subisce1 influsso del numero delle persone che ricevetterola comunicazione ingiuriosa; e 1 influsso del con-

    cetto stesso ingiurioso, secondoch8 nel medesimo sicontenga una scinplice manifestazione di dispregioo piuttosto la imputazione di un fatto immorale ocriminoso. La necessit8 di tenere a calcolo que stecircostanze condusse, come ho detto, a restringereil concetto della diffamazione: e nelle legislazionicontemporanee non si diede questo titolo a qnalsisiacontuirielia purch proferita fuori della presenza del-1 offeso, ma a quelle soltanto che nell'assenza dell' of-leso si proferivano comunicando con pi persone,c che inoltre contenevano in loro la imputazioned i

    u n fatto o criminoso o immorale..Eda ci nacqneragli altri due criterii che completano la nozione di

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    questo reato. Pui) danque esso definirsi con I >i:-quenti termini - a i~i,z/tc(zio)zei z v z fatto c ia i -~ , L ~ J Z O S Od ir~t,,lor~lle ire tta dolosm~aente~ o i l ~ ~ ol t l/rsselate e co~ia~tmicuta21ic 21ei-sone separate o 2-izn-siite. Laonde gli estremi cli questo reato specialesono i seguenti: - .0 il dolo - ." lksse?z,cct -3." la iiiq~utnsio~ze . O la co~~zuiziccczio?ze.

    PRIMO STREJIO - Dolo. Il do10 condizione co-mune a tutti i delitti, laonde quando nella defini-zione di un qualche speciale malefizio si aggiungeesplicitamente cotesta condizione, ci significa chein quel tal malefizio, o si esige un dolo di certaforma particolare, o una particolare funzione giuri-dica si esercita in quello dal dolo. Questo avvieneappu nto nel r ea to che adesso ci occupa. Ma poichble funzioni speciali del dolo nei reat i contro1 onore,

    ' sotto un punto di vista comune, offrono argom ento

    di interessanti osservazioni cile si richiamano aicrite~liiessenziali della ingiuria ( e precisamenteal suo elemento intenzionale) cosi non dimoroades-so su questo primo estremo.

    SECONDOSTRERIO -- ASS~ ' IZZU.O giS detto che1 assefzua dell' i?zgiu.r.iccto il criterio per cui lascuola distingue la diffamazione dalla ingiuria, edIio pure accennato le ragioni solide e gravissimodalle quali scaturisce siffatto modo di clistinzione.NB questa differenziale pub essere meno vera a

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    - 21 -meno valutabile perch alcuni scrittori l' abbianodimenticata, n6 perch alcuni codici abbiano in let-tera parificato la ingiuria contro l'assente allain-giuria contro il presente. Ci che pu essere pia-ciuto ad uno o ad altro legislatore non muta lanozio ~ie cientifica cli un reato. Sc cosi fosse nonsi avrebbe piU nella scienza penale nessuna nozionecostante; non vi sarebbe pi reato che potesse de-finirsi con caratteri stabili e determinati, ed unatrattazione teoretica dei delitti in specie divenendocosa impossibile, non si potrebbe far altro clic deilavori di comriento sui diritti costituiti. Sia pureche il codice Estense (art. 44G) e il codice Sardo( art. 570 ) parifichino la presenza all' assenza.Ladiversa nozione e il diverso criterio piaciuto a qual-che legislatore non muta la dottrina. Questi legis-latori hanno preferito (e d eran o padroni di farlo) ilcriterio della peibblicita, indistintamente ravvisandodiffamazione in quello imputazioni che furono pro-ferite in luogo pubblico, od in pubblica riunione an-corchb presente l' offeso. In u na parola con la di-stinzione fra diffamazione e contrimelia h annori-prodotto la classica distinzione d7 ngi uriacon co'rl-7~tci0, d ingiuria senza coneicio, clella quale dirUin appresso ; la ingiuria con convicio, quando con-ten ga la imputazione di certi fatt i lianno identificatoalla diffamazione. Ma vi ha r agione di di stin guer ecaso da raso come fecero i piu accurati fra i no-stri maestri. La contumelia che s i commettacoriconaicio certamente pi grave di quella sine con-vicio.Ma non diffamazione quando anche c on tei ~g ala impritazione di un fatto determinato.E con co-tcsto sistema si viene ad escludere la pii1 severa

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    C> -. l -rcl~rcssioiiee il titolo (li diflhmnzione d:il 1':ittu i11colai clie rilalignamente sia antlato raccontando ttclunlclte centinajndi cittadirii che io ( n modolli eserii-]>io)gl i lio rubato I' orologio, purelii: abbia Avuto I:,cautela d i non dirlo in luogo puL1,lico od in unaririnione di gente. CJucsto fatto mi nuoce assai piiiper l'effetto clie produce la rivelazione coniiden-ziale, e per la inil~o tenza i giustificarmi nella rjualem i pone 1 assenza mia, di quello elle non mi nuoccia

    In stessa imputazione lanciata controcli

    nie in unacontesa in presenza mia sia pure davanti ad unnumero di persone ed in pul~l~licouogo; si perclii:la circostanza del diverbio toglie fede :tl13 asserto,rivelando lo sdegno di chi lo proferisce; si perchtio posso inin~ediatamente ontradire.

    i1 codice Toscano (art. 3 6 6 ) evith simile incoil-veniente sanzionando la indifferenza del convicio

    nella diffamazione; la quale per lui ricorre lanluse a dzte pel-sone riunite, quanto se a rlue personeseparatamente e in s egreto siasi comunicatala im -putazione. Avendo esso pertanto declinato ogni con-siclerazione clella pubblicit del luogo o della riunio-ne nel definire questo reato, pareva dovesse dirsiclie ne avesse richiesto come estremo l'nsscinzudell' ingiuriato. Ed io la penso cosi, salvo il debitorispetto al compianto P u c c i o n i ; il quale (senzasottoporre il du l~ l~ io ma tura discussione) enunci0il contrario, tratto forse in tale pensiero dal silen-

    zio di qucll'articolo. Ma la taciuta condizione del-1 assenza B agli occlii riiiei bastanterncntc supplita

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    una laroln sul luogo: non una parola sulla~.ilcizio~tc:iiizi al~ crta ilie nte i nppngn elle la comunicnzinncbia\tatti Iiittn da SOLO . SOLO e 1s LTJOGO PRI\~,~TOsi appaga di rjuesto, percl-i non fa distinzione diluogo; si appaga di quello perch usa la formulaanche sepa~*ate. upplire coteste due condizioni sa-rebbe lo stesso che aggiungere al codice ToscanoIn lettera di altri codici che esso non usa, e chin-clere gli occhi alla l ette ra che usa. Dunque se il

    codice Toscano niente si curato del criterio dellapubblicitic manifesto che h a adotta to i1 criteriotlell' ccssetzza. Altri nlenti si andereblse all' assu rdorhe due contumelie lanciate contro di me in driediverbi in luogo solitario ed in presenza di unasola persona con imputazione di rlualche fatto, di-verrebbero diffamazioni per l' accidentalita che alsecondo alterco si trovb presente una persona di-?:esqsada quella che si trovb presente al primo.Cosinon solo s i introdurrel~bel singolare concetto chela reiterazione facesse mutare specie al reato, ma

    anche l' altro ben pi antigiuriclico che il reato sidefinisse secondo le qualitt'c pel-sonali dei testhtoni.Tizio venuto in casa mia a molestarmi: io 1 Iiocacciato dicendogli, vanne fuori, che altra volta mirribasti un libro: vi er a presente il mio domestico:Tizio, anche dopo lungo intervallo,b tornato a mo-lestarmi in mia casa, ed io llo ripetuto contro dilui la stessa invettiva: ma questa volta vi era pre-sente la fantesca. Ecco: Tizio potr querelarmi didiffamazione, e secondo la opinione che io combatto,non potrrj ridurre la mia colpa alla sua vera mi-

    sura sostenentlola cltiplice contumelia. La imputa-zione di fatto determinato B irrecusabile : e la pre-

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    senza di due persone diverse basta ad affermareche io 110 coinunicato con due persone separate,sarA la reiterazione ed il caso che mi avranno ren-duto diffamatore. Ma no; 1 articolo 366 n o n ~ ~ o l l eappagarsi del solo ascoltare due persone, perchi!seci8 avesse voluto avrebbe fatte sue le definizioni clialtri codici ed avrebbe per la piu sen~plicedettoi n pjlesetzza cEi due pevsojze o sepa>*uteo vizbnite.So , la legge volle clie io covzunicassi coi let-c.i e

    non con Z'offeso, e le sue parole non debbono im-propriarsi a line odioso: quandoio litigo col nemiconon comunico con altri. E chiara si scorge anclicla diffe renz iale della proeresi criminosa, perchr! !o.intendimento di diffamare bene si a~7rii uando ionarri il fatto a ' erze persone: addove quando allostesso nemico dirigo le parole mie altro non vogliose non clie mortificarlo, recargli oltraggio o dolore,dare in una parola uno sfogo alla rabbiache miinvade: n a tale stato di animo si adatta la figurainsidiosa del diffamatore. Tale almeno B la mia fer-irla opinione cosi in faccia all' articolo toscano comein faccia al diritto costituendo(1).

    (1) Queste ideo ben lungi dall'essere contradette dallagiu-risprudenz a toscana trovano invece conforlo nella decisionetlella Corte di Cassazione del di 28 inarzo 1855: A ~ z i i a l f

    (inno 17, pul-t. I, co l . 274. L' antica pratica di giudicaretoscana non aminetteva dubbio per qucsia caralterisiica dellaciithmazione. Vedasi l' u C C i o n i commenlo vol. 4, pag. 65 2- a r r n i g n a n i c le men ta S . 1015- C e r r e t e l l i ve rboingiuvin nn . 11, 25; e il decreto della Cassaziouc del 22seitcnibre 1848 f Annuli a n n o 10 , pnrt. I, c o l . 402)dov e si proclanin esse re I' assenza dell' ingiurialo estrem oiiidispensabile della diFaniazione per la dottrina comune:

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    - sn -V I s a y ~uqi i t . criitk. l ib . 2 , t i f . $1, n. 9s - r e 111 I n I f l ~jr1t.e rri,rrirl. lib. 2 , cap . 7, n r l 7, S. .7 - C o 11 l i tlctd d i t t i e t114ie p ~ ~ t t e101. 5, p i g . 182 -- I u l i CI 11 i ist i-I?rziovri vul . 1 , poy. 4fiO - ii c C i o n i sriygi!, pcrg. 4Xfi.Avvcrsu ii i radice cutes ta dot i r in :~1' A n C; e1 o fcle delicliaplcrs l , C V J ) . 79 , li. BG ) insinuando corile rcgold generalenoiipotersi cori-iil-ietiere inqiiiria con tro gli a sse nt i; ed esprr.GcrCI;) con 13 for111~1;ic n ~ i t r u cihscntes ct i~zot . i z los no n f i til?jtrr.in. 11 cori1r:irio per) sull' autorita del S a I i C e t O snslrri-rir B o s s o t i t , de i ? l j l ~ r i i .~ t. 55; ed esplicito era i l te+lrt

    riolla I. 15, S. 7,ff .

    rle injtwiis; ind forse10

    s tesso An

    g C 1 1 )tti3ii espresse chinranletiii? i l suo cancello, e forse fri ri~;llt:i:ilrripre.io dai siicce ssivi da llori che In c riii air ono ;i i i c j ~ ~ : ~ i l i u -ah probabilmente volle espriii1ci.e appiiuto un crilerio csclir-siv'o de ll; ~ co~iiiiineliii trssenza dr4ln ingiuri alo r* riori1iPgar.e nsc oli ita rnc i~l e gni iiiipiit;ihilii~i. ilrot&i l i , i j t i r in : cif);.nri sorge i l titolo di ingiiiria i n senso streifu; iiia cib iioiicsclirdc ch e possa sorg ere altro titolo: e conle so rge il ti[ol(\di violalo sep ol ~r o el le o&se ai cai lnvcri :I confessione dellns te ss o A n g e l o fplrrs 1 , crrp. 117 1 cos sorge il titolo ( l idiffamazione co nt ro gli asscr\Li.

    'I'~$:RLOsTnrq;aro- in~~zctnzio~ae.c peraltro I'ris-senza dell'ingiuriato puO ili per si: aumeiltare Ingravita della ingiuria non basta a convertirla inrlifftzrnazioile, se con la proposizione offensiva noi)s' imputa uri qualche fatto cleleniai?zato,o criv~ll~i~io~oo i.?i.i~na~~~ccle.on basta che s' inzputi un vizio, ge-nericam ente clicendo Sejoi! un ladro, Cajo un Icnone,per rluanto qriesti due addebiti l ibl~ianoiniplicitol'obietto della ci'ili~ii~ositA della iiliriioralith, per-

    cili: iion o s ~ r i n ~ c i i d oiu fatto ci'clc)*)),i?/,nloi risol-%nu in un' assorzionc 11iY vtiga, e 111cn0 positiva.

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    Questo criterio che secondo la nostra g iurisprridenza uno degli estremi della diffamazione, ne costitnila essenza principale secondo la legge francesedel 17 maggio 1819; la quale all'art. 13 nettamentesegn in questo la distinzione fra diffamazione edingiuria, affermando essere diffamazioneqztahcnqueimputazione di un fatto che porti detrimento al-l'onore ; d esse re invece ingiuria qualunque espres-sione oltraggiosa o dispregiante chenon contefzgaimputazione d i alcun fatto ( 2 ) .In generale la dif-

    ferenza che passa fra lo imputare un cizio e loimputare un fatto rilevata come importantedagliscrittori e codici contemporanei, sebbene alcuni nonne desrimano una diversitd di titolo ma soltantouna differenza di quan tit. Ripeto peri, anche unavolta che se volesse in certi reati elastici tenoiosidietro alle divergenti opinioni non si arriverebbernai a costruire una definizione. Bisogna sceglierequella nozione che pi persuad el' aninio e pii1 siavvalora per il numero dei dotti che 1 accettarono.Tengasi dunque la impntazione di un fatto coine

    uno dcgli estremi della diffamazione senza per6 ri-conoscere in lui solo l'abilita di costituirla. Alcuninella descrizione di questo estremo aggiunsero an-cora clie il fatto imputato dovesse essere lale drtespowe al disprezao o nll' odio dei cittadini: rnaquesto a me parve sempre un pleonasmo essendoche niente altro esprima tran ne la necessaria con-seguenza della immoralitk o criminosit del fatto.Questa ailiezione pot essere utile quando nella no-zione del reato si stim bastare la imputazione diun vizio, perche dei vizi ve ne possono essere che

    non espongano all' odio o al disprezzo comune: o-

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    scia si ripetk l'adiezione senza avvertireal cani-hiamento che la rendeva superflua.

    (1) Il codice penale Francese del 18 10 all ' art .561

    seguenti , e ra anc he in questo argome nto caduto nelle pii1strane confusioiii , dando il titolo d i ca lunn ia alla d~flarlia-zione, e sovvertendoi pi sensibili criterii nella rnisura dellarepressione. Presto si sent il bisogno di correggere siiTalti

    errori, ed a tal fine con la legge de l 1819 si ristabil nelfiiure francese la nozione della diffamazione. Se ne prese:criterio determina nte la imputazio ne di un fatto preciso, esipun quando era coinmessa controi privat i col carcere dacinque giorni ad un an no o con la multa d a25 a 2000franchi. Dove non era irnputazionc di unfutto l~reciaoritenne il t i tolo d' ingiuria; e quebta (a rt . 1 9 ) quiii ido coii-tenesse 1:i imputazione di un vizio determinnto ed avechepubblicit si pun con la multa da1 G a 50 0 franchi: e qiiando( a r t . 2 0 ) le mancasse il carabtere della pubblicitic O quello(li con ten ere la irnpu tiizione di unvizia dcierminnto si puiiicon pene di seniplice polizia. Vzdasi El o y code d' Aitdience

    pag. 9 1 - ig n o n de l a d i fum at i on r n u e r s les part i -

    cui iers , Toulouse, 1 8 6 9 , prig. 8 6 - r e l e t I) u m a z e a 11t r a i t i dc la diffirnulion, vol. 1, png. 184. Cos in obbedienzii;i questo criterio fii deciso( M 0 r i n a r t . 8 1 3 5 ) che tacciarealcuno di fcllsurio non i: d i K ~ m a z i o n ema ingiuria. i3 la iin-porlanza della niitura del fiitto obiettato fu tale che quandoquesto avesse i caratteri di diKania~oriose ne volle desu-rnere per preszr!zzione la intenzione colpevole in chi I'obiett)qiiantunq ue non dichiarata nella senlenza: Corte di Cassa-zione cli Frirticia 11 noveinhie 1865: h1 o r i n a r t . 8203:riiassima assai graveC prri colo se. Ma nnclie con qiies ia leggec con queste definizioni nonsi r;~g giun se a esattezza iieces-

    s:iri:i pe r hcn tliscc rner c ci180 da c aso in tali rea ti.

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    QUARTO ESTREIIO - Con~~nicaa io~ze .a conili-zione della pnbblicit del luogo e della3-izrnione dipersone, che da alcune (1) legislazioni (come quell:ldi Francia) si richiese a costituire la diffriniazionc,forse per una modificazione dell' anticoconuicio (de lquale ad altro luogo direm o) si espresse invece dalle

    scuole moderne e dai codici che le seguitarono, conla formula comunicanclo conpi persone. E bene faesatto i1 pensiero al quale ispirossi codesta enie nda ;avvegnachb nella nozione dei malcfizi non i! alleaccidentalit ma alla sostanza che si devetener Asala mente. 1,a sostanza della diffamazione si trovanel fatto di andare divulgando una imputazioneili-sonorante contro d i alcuno. Pu accadere che undiscorso fatto in luogo pubblico od anclie in pre-senza di pii persone non siasi udito,e cosi la di-vulgazione non sia avvenuta. PerlocliB col dcf3nii.c

    la diffrimazione sul criterio di tali circostanze es te-riori si corre riscliio di trovare diffamazione in unfatto, nel quale sebbene ricorrano quelle accidenta-lith esteriori che la definizione descrive, noli s' in-contri ci6 che nella sostanza costituisce la vera carisadella gravit maggiore del titolo.E per lo contra:rio come giA ho detto pu avvenire che siasi fattamalignamente larghissima divulgazione dello adde-hito, e cosi siasi posto in essereci8 che costituiscela ragione del pi grave titolo, e nonostante noilliossa il pii1 grave titolo applicarsi perchbfri evitata

    la condizione esteriore de l luogo pubblico o dellarirtnionc. Controsctisi sono questi che si rivelano

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    nelle pratich e applicazioni all' occhio del? osse rva-tore: e p er tali osservazioni si elabora e si perfe-ziona la scienza. E fu appunto ana elaborazionedella scienza sostituire alle vecchie inadequate for-mule la nuova formula dellacomztnicazione.Percliquesta nettamente descrive un fatto che non puCavvenire senza che ne seguiti la divulgazione, neltempo stesso che la divulgazione non pu avven iresenza quel fatto, laonde non vi B pericolo che lanuova formula colpisca giammai n pi del definito,nB m eno del definito. Dicendo poi conpii6 pevsotzesi viene ad esprimere che pu costituire dlffama-zione in ordine a questo estremo anche la comu-nicazione fatta a due sole persone, le quali B indif-ferente che fossero vhcnite o separate. Ridicola cau-tela della vecchia formula, quasichb un fatto si ve-nisse a conoscere meno quando vien detto a moltida solo a solo di quello che quando ci viene dettomen tre siamo in pi d i uno. Del riman ente la for-mula co/mutzicaxioneB generica, e non esprime li-miti in quanto al modo; cosicchb tanto vale chesisia comunicato a pi persone parlando con loro,quanto narrando loro la cosa per lettera.

    (1) Calcando le orme del codice Francese del 1810 parec-chi legislalori moderni han no affatto sm arri to la distinzionefra diffamazione e libello famoso. L' una e I' altra ficuriicomprendendo solto la denominazione di clu)ziiin, e cosialteran do il significato anch e di ques to vocabolo clie pipropriamente nel linguaggio scientifico designa una falsaimputazioue presentata alla giustizia. Cos ha fatto il codictb

    Spagnolo del 1848 ( a r t . 375 e segg.) ch e d il noiiic dicalunnia verbale alla diffdmazione, e di calunnia scritta al

    VOL.111. 3

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    - 4 -li b e ll o famoso. Cos il codice Bavaro del 1813 (a r t . 286)d is ti n s e la calunnia in giudiciale e slragiudiaiale, e distinsed i p i nella pena il caso in cui sia imputalo un fatto crimi-n o s o punib ile almeno con la casa di lavoroO di forza; e 11caso ( a r t . 393) in cui la imputaz ione cada sop ra delitto~ n i n o r e .Cos il codice del Brasile (art. 229) il quale pured e n o m i n a calunnia la imputazione stragiudizialedi un gravrdelitto, qualificando tutti gli altri casi come seniplice ingiu-ria. Cos.design la diflarnazione col norne di calunnia ilcodice di Fr iburgo (a r t . 369 ) allargandone il concelto. $1;~s i a t t a nomenclatura oltre a confondere la nozione giuridiced e l l a cal unn ia con la sua nozione volgare e con quella delladiffamazione, presenta repugnanza in quanto viene possibil-men t e a dir si calunniosa un' asserzioae che contiene la veriti.h'on si im pa cci in alcuna denominazione il codice di Vaud,n5 il codice Austriaco, usando la formula generale o f i s e(111' o n o r e . Pi singolare, ,il codice dei Grigioni (a rt . 205)c h e ri la sc ia all' a rbitrio dei giudici cos la definizione come1spu ni z i on e de i rea t i con tro l ' onore. I l codice blaltese (art.240)n i e n t e d is ti ng u e fra ingiuria e diffamaziorie. I1 codice diNeu-cllatel ( a r t . 192) dcsunse il criterio della diffatriazione dallrs e m ~ l i c i ondizioni intr inseche dichiarando tale qualun(jueii li p ut az io n e di un fatto disonorante. Il prosetto Portoghesi*( art. 2 5 8 ) desunse i l criterio delimitativo della diffamazione

    della ing iur ia dallo essere imputato u n fatto delittuo~o 1rin f.\tto soltanto immor;ile o denigrante.

    11 complesso d i questi criterii (1) costituisce la no-zione giuridica della diffamazione. Dico nozione @%!-~.iczica, erchb tale io la sostengo; e tale la ritennela Cassazione d i Francia (31 decembre 1563; &Io-r i n C C Y ~ .7762) a quale decise che il giudica~ese certe circostanze costituiscano o no diffamazione

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    ~ z ~ L ~ s C Z O ~ U :7 i iritlo, e perci la Corte Supremacompetente a conoscere se 1' apprezzazione fu o noconfornie alla volont della legge. Tali estremi, oltreli: generalit comuni ai delitti d' ingiuria, la circo-scrivono in guisa, che se alcuno di loro difetti ciscende al titolo inferiore della contunielia, e se al-

    cu n aItro se ne aggiunga si pu salire al titolo d iiikello famoso.

    (1) Ai momento ch e Ic eoume rate circostanze costituisconoI criterii e s se n a i n l i della diffamazione, 6 manifeslo che ditutti e di ciascuno di loro si debba fare precisa e specificacontestazione nel libello accusatorio. Se iovenrii accusato didvere diffamato Cajo p er avergli imputato iiri furto, nonr~otr h nel giudizio orale ass ume re Cajo la p rova clie lo dif-Limili imputandogli uno stupro: se io fui accusalo di avererlilrarnalo Cajo a Livorno non polr assumere la prova che

    lo dira ma i n Pisn, e cos pr etend ere di otten ere la mia cori-danna psr un fatto d iv e r so da quello che mi fu contestato:contradire questa verit non parrni si possa senza conculcarsi l sacr o dirit to della difesa. Trovo ci non ostante cheui igiiidicato di Fraiicia del 1 giugno 1866 ( M o r i n a r t . 8326)h;) tleciso che i l Tribunale di Appello culi ' accusa di diff~-mazione pub prendere in esame altre parti dello scrit toiricriminalo oltre quelle denunziate ai primi ciodici, ed anch ealtri scril t i ditfamatorii oltre quello incriminiito. Non r in in n ~che condannare i cittadini senz'i partecipazion e di accusa; eLi liberlii della difesa 6 cornplela !

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    quella statua: la quale istoria, che ripetono 1' un dopoI' aILroi criminalisii alemanni, s e sin o n o veritiera lo giudichinogli eruditi. Ho detto che non risponde esattamente alla no-zione giuridica del libello famoso, potendo aversi unapa-squinnla che non sia libello, perchb metta in ridicolo qual-cuno senza imputargli un fatto criminoso o immorale.

    Dico in p0te~Baod in atto, poichb bene si di-stingue secondo la natura dello scritto. 0 trattasidi scritture nzctentz'che o pubbliche, e la sola inser-zione nelle medesime della imputazione di unqual-che fatto detet*rninatocriminoso o immos~ale,sau-risce la condizione della pubblicit8 per causa dellamera potenza, quantunque la divulgazione effettivanon sia per anco avvenuta. Infatti scritturedi co-desto gen ere essendo destinate a cadere sotto gliocchi di chiunque abbia interesse o brama di con-sultarle, il colpevole che abbia col inserito una ac-cusa denigrante a danno della persona odiata, hacertezza che la divulgazione o presto o tardi av-verr. E questo uno dei casi nei quali il dann o po-tenziale equivale al danno effettivo. Non pui, direche non cliede pubblicit all' oltr agg io colui chel' ol-traggio inseri in un pubblico documento (1).

    (1) h indubitalo ch e la parola docuniento pubblico ne irealo di libello famoso si prende in un senso pi largo diquello nel quale si accoglie in tema di delitto di falso;

    conie a suo luogo vedremo.

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    O invece la imputazione del fatto c!eter~~?inatoiconsegn in uno scritto a mano o s t a i ~ ~ a t o ,adaltro segno ~ajpresentativo el pensier.0; ecl alloranon essendo simili scritti per natura loro necessa-rinriiente destinati a cadere sotto gli occhi del pull-i)lico, occorre ad esau rire gli e stremi del libello fa-

    moso che sussegua un fatto ulteriore: occorre cioi,!che tali scritti o segni siano statiaf lss i, d i ff~ ~s i ,s-posti, od i n altr a guisa por tati a n otiz ia comu?ze:occorre in una parola che ab~ia vuto luogo quellache nelle scuole si chiama divztlgauione del libello.Non che nella categoria degli atti autenticisiprescinda dallo estremo della divulgazione del li-bello, che tutte le scuole esigono come condizioneindeclinabile: no ; a divulgazione si esige ancheincluelli, ma gi si tiene come bastantemente eseguitacol solo inserimento nell' atto pubblico. Ecco perchilissi esigersi la divulgazione in atto o in potenza.%fa quando la scrittura anche impressa a stampanon lia il carattere di documento pubblico destinatoa lunga e pubblica vita, la divulgazione del libello6 necessario che si verifichi come f a M successivoallo scrivere ed allo stam pare. hnzf vuole esse renotato che per comune consenso di tutti i crimina-listi, il riiomento della consumazione d i questo reatonon sta nello scrivere o nello stampare, ma neldi-vulgzzre: cosicchb il vero autore del reato non BgiI chi scrisse il libello, ma chi lo divulg:e men-tre chi lo scrisse pu6 ancora dichiararsi innocente,non lo puG chi scientem ente lo diffuse. Rego la no-

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    tabilissima in proposito della teorica della complicitae del tentativo, come avremo luogo di spiegarequando parleremo del grado in questo rnalefizio.

    Ma oltre il modo della sc ri tt ur a puO sorgere iltitolo di libello famoso quando la imputazione siaespressa con alteli segni rappresenta tivi (le1 pensie-

    ro, purchb abbiano il carattere della permanenza.Perci8 anche la imputazione di un fatto determi-nato espressa mediantepittzcra o scultura esauriscele condizioni del delitto di libello famoso.Fu suquesto proposito grandissima la divergenz a dei dot-tori: avvegnach molti insegnassero(1) che la in-giuria mediante dipinto o scultura dovesse ,refe rirsialle ingiurie reali; mentre molti altri non menoautorevoli criminalisti sostenevano doversi referirealle ingiurie scritte, argomentando dalla1. 5, S. 26,11: de injuriis. La qual5 disputa, che poteva nei casisemplici appa rire meram ente nominale, assumevaimportanza grandissima in proposito del libello Sa-rnoso ; l qual titolo trovandosi apposta negli anti-ch i dettati come condizione la scrittura, ne avvenivache l'autore di una pittura mai non potesse sog-getta rsi alla pena del libello. famoso se la pittu ranon cadeva fra le ingiurie scritte quantunque ognialtro estremo del malefizio potesse ricorrere.E Iaimportanza della questione cresceva a dismisurarimpetto alle pi esorbitanti penalit che le anticheleggi minacciavano contro il libello famoso. Ma sevi fu ragione di dubitare su ci negli antichi tempiquando nella difficile moltiplicazione delle pitture

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    scorgevasi un motivo di meno temerne la divulga-zione, tale ragione di dubitare, che gi veniva di-minuendo dopo la invenzione delle stampe e dellalitografia, affatto cess in faccia al ritrovato dellafotografia: on la quale pu farsi rapidissimamentela diffusione diun ritratto in migliaia di esemplari.E poich anche mediante un ritratto abilmente de-lineato pu descriversi una persona per guisa cheognuno agevolmente la riconosca, e descriversi intale attitudine che aperta esprima la impritazione

    di un fatto determinato o criminoso o imvzorale,le antiche dubitazioni dovettero cessare. Cosicchbpi non si controverte oggid che ne possa emer-gere il reato di libello famoso; e per conseguenzanella moderna definizione di tale reato si accolsela generica formula,qzcalunque segno rapresen-

    ' taate i l pensiero (2) .

    (1) Fra coloro che sostenevano non potersi adeguare alleingiurie scritte quelle commesse medianlepiltura figuranoA n t o n $ l a t t e o de crimin. 16'0.47 , tit. 4, ap. 1, n. 1 -C a r m i g n a n i elernenta Cj.1024 - K e r n m e r i h s y ~ i o p s i ~lib. 2, lit. 5 , n. 15. Fra coloro invece che volevano adeguataIn pittur a allo scritto n ote rC l a r O S. finule quaest. 68 -B e r g e r o e le cta j u r i s p ~ u d . o l . 1, pag. 8 6 - R a y n a l d oobscrual. crsr. cap. 11, 9. 1, n. 3 - a r n o p r a x i sl)nlns2, form. 1 0 , n. 12 - 1 u s C a t e1 l o p r a x i s c r i m , tit.rlc r'izjuriis ?t. 12 - F a r i n a > c i o conr. 30 , n. 10 -P u t t m an i1 elementn $. 414 - Coc h infititut. $. 371 .- i u l i a n i is t i tuz ioni vol . 2, pag. 461 - r e m a n ide jtcre crimi nal i lib. 2, cap. 7, a r t . 7, Cj.8 - u C c i o n isngg io prrg. 487: sono a vedersi su questa specialitB u n -q u e l l tiissert. d e pictura fitmosa, e K l u b e r de pic turnconttctcliosa. In quesla disputa esercilbun gran giuoco la

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    - 41 -deferenza alla lettera della legge piuttosto clie allo spiritodella medesima ed alla sostanza della cosa.In faccia al piesatto significato delle parole I! giustissinia la osservazioneche fece A m b r o s o 1 nella nota aggiunta al 3 . 1024 de lC r m i g n a n i, avvertendo esser e un singolare abuso diparole rifer ire al libello famoso la pittura. iila la obbe dienzaallo stretto signiilcato di un vocabolo s e pu ess ere de cisivanella interpetrazione del diritto costituito, non deve influiresul diritto costituendo , il quale deter mina i fatti criminosisecondo i principii e la natura delle cose: che s e ad un

    fatto esattamente determinato viene applicata una denomina-zione inesatta, questa I! buona ragione per mutare la deuo-minazione, ma non per modificare la regola. Ad occasionedelle pitture infamanti si dilettarono i giuristia raccoglierevarii aneddoti. Curiosissiriio quello che ricorda T h o m a s ioi ielle sue adnotat io tzes a d Strauc hiztm pay .268.

    (2) Parrebbe che le monete e le medaglie male si pre-stasse ro a convertirsi a stru men to di libelli fam osi: ma lestorie delle antiche gue rre ci ricordano come fosse coslu-nianza dei capitani belligeranti di coniare mone te sotto lecitt assediate o in dispregio dei vinti. Forse que st7 usosiimit dai privati perch trovasi c he gli antichi previdero

    siffalto caso, ed insegnarono c he a nch e medi ante il conio diuna mone ta si potea com mett ere libello famoso. Specialesu cotesto argomento I! la dissertazione del K l ot z de num-mis contut~aeliosis t satyricis : n OPILSC. n z ~ r n m n ~ .. 1et seqq. Vedasi anche E b e r h a r d de famosis Zibcllis, Lip-5t h 1799,png. 11.

    S. 4725.

    Tale B la nozione odierna del delitto di libellofamoso; la quale peraltro bisogna notare che vennesempre di mano a mano allargandosi nel tempo

    stesso che se ne addolcivano le penalit. In anticoad avere il libello famoso si richiedeva che il fatto

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    imputato costituisse non solo un &Zitto, ma d i pi uun delitto infamante, onde venne il nome di libellofa~noso.Poscia si tenne bastevole la imputazionedi un delitto quantunque non infamante:P u C C i u-n i comwzentario vol. 4, 21ug.65 7 e. pug. 6 6 4 . Daultimo si estese la nozione per guisa che anche laimputazione di un fatto if?a??zo?laleuantunque noncriminoso si accett0 come sufficiente a costituirequesto reato, purchb non si avesse il solo generico

    rinfaccio di un vizio, ma la imputazione di unfat-to determinato (1).

    (1) Ritengono sufficiente a costituire il libello firniufiutlualuuqrie in~piilazionedisonorevole, P 11 t t m a n n eleltrenl(rS. 41 4 - l a s e n ad a r t . 110, C. C. C . - B o c e r o tlelmosis l ibellis lib. l, . 3, pag. 8. Esigono inv~lceorrieestremo del libellu famoso la irnputazione di delitto infa-

    niiinte, t1 a li n ad TVeaemDecium, lit. d e i n j u r i i s , n. 29 -B o e t i m e r o d art. 110, C. C. C. f3. 2 - B e r g e r opctrs 1 , puy. 87 - e g u e r a decis. 2 7 , 11. 7 - o g l e rde Ibu~nicidiu l inguae S. 7

    - C r a m e r obser. 890 -K r e s s ad a r t . 110, C. C. C.- e n a z z i clencenfa l ib. 4 ,purs 4 ,cap . 10 - C r e m a n i lib. 2 ,cap . 7 , art.?, 5 . 7P a o l e t l i i ~ s l i l u t .ib . 6, t i t . 1.

    Del resto non questa sola la variazione cheil volgere dei tempi e il mutare di opinioni reconella nozione del presente titolo di reato. Altraoscillazione importante si trova in proposito dellacondizione dell' anonimo. Generalmente si tenne

    dietro al concetto che appariva espresso da U l pi

    a-n o alla bg. 5, . 9 , f i de injuriis; dal quale fram-

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    iiiento si indusse clie nien te tolga alla cssonz:i(11questo reato Io essersi clall" au tor e aplmsta la firniacol vero suo nome allo scritto; e la n-iaggior parte:dei criminalisti (1 ) vollero punito come reo ili li -bello fam oso tanto chi avesse occultato il suo noIriequanto clii Io avesse audacemente palesato: P u c-c i o n i conanaentar*io vol. 4, pag. 658. Altri al coil-trario opinarono che quando lo scritto fosse firmatctcol vero nome dell' autore il reato degenerassein

    ingiuria, e pii1 non potesse punirsi come famosoli-bello. A tale pensiero furono codesti crinriinalisticondotti per diversa ragione: gli scrittori alemannitrovarono per un certo temp o su fficiente motivo dicosi dec idere pe r la disposizione de117 articolo120della Nemesi Carolina, dove espressamente al titolodi libello famoso si esige come condizione lo ano-nimo : altri invece partirono da considerazioni giu-ridiche; e ravvisando che lo anonin~o ccrescevai ldanno immediato perch8 ignorandosi il nome del-l'autore poteva acquistare maggior credenza il li-

    bello, men tre a117 opposto la firm a dello scr itto repoteva talvolta essere bastevole a screditarlo; tro-vando che lo anonimo accresceva ancora il dannomediato perchh pi facile a prevedersi la ripetizionedi un libello anonim o e piii difficilea purgarsi infaccia al medesimo, insegnarono che soltanto loanonimo dovesse costituire libello famoso.A questaseconda opinione assen ti il dottoG i u 1 a n i (vol. 2,pug. 4 7 5 ) seguitando le osservazioni che parveroinfluire sul C a r m g n a n I elenzenta 9. 1025. Maai criminalisti alemanni manci, il primo argomento

    quando la riforma Imperiale dell' anno 15'77 ebbecorretto l' articolo 1 0 della Carolintl: e quanto alle

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    considerazioni degli altri, se verissimoB che perlo anonimo si aumenti cosi il danno immediatocome il mediato in .questo malefizio, ci porta aguardare lo anonimo come un criterio misuratoredella qu ant it del reato, ed io convengo che s iacriterio gagliardo; ma di necessit non porta allaimmutazione del titolo; vi motivo per cui deb-basi uguagliare acl una diffamazione, e molto menoad una semplice contamelia la divulgazione cli unlibello che conteng a la imputazione di u n fattode-

    terminato criminoso o immorale, solo perche firma-to dall' autore suo. Uniformandomi dunque, oltrealla nozione del coclice Toscano ( art. 367 ), ancoraa quella opinione che trovo pi generalmente ac-colta, e che pi mi par vera, io non ho collocato loanonimo fra gli estremi costitutivi di questo delitto.

    (1) are che per le Dodici Tavole si esigesse al contra-rio la firma dell' autore perch potesse agirsi per libellofaii,oso. Almeno queslo dubbio nasce dalla 1.5, 5. 9, f f . deiiijziriis, per quello che osserva S C i p i O n e G n t i l e pa-

    rcrya 8, 50 nel Tesoro dell' O t t o n e vol . 4, col. 1349. n-segnarono essere estrem o necessario del lihello famoso loanonimo Ca r pz o v i o prnctica pars 2, quaest. 98, n. 28 -C l a s e n a d art. 110, C. C. C. - i r e s s a d nrt . 110, C.C. C. - e r g e r o electa crim.pars 1,png. 7 - a l -C h glossas.ium germanicumpag. 123 - e y s e r spcc. 552,nted. 2 - P a o l e t t i inslit. lib. 5 , t i l . 1 . And tanto oltreI' affetto per cotesta idea che I' U a'r t m a n n P i s t o r (obser-uat. 187, n. 5 ) sostenne che quando l 'auto re di un libelloanonimo se ne fosse poscia dichiarato tale, evadeva con ci,la pena del famoso lihello e non era punibile che per in-giuria. AI conlrario ritennero che il titolo di libello famoso

    non si evitasse dall' aulore suo col facile niezzo di apporvi

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    il proprio nom e: Ro e h riie r o ad art. 110, C. C. C.- M e i -s l e r e l e a e ~ z l a . 149- P u t t m n n n S . 41 5 - R e n a z z ielentcnra l ib . 4 , pnrs 4 , ap . 10 .

    Finalmente deve notarsi in che consistaY estre-mo della dimdg!gnuio?ze,nel quale ho gi detto con-figurarsi il momento consumativodi questo reato.

    La idea di tale estremo stain ci6 che 1 autore delloscritto infamante siasi in qualche modo spogliatodel possesso dello s c ~ i t t o ; perch essendo questoun pubblico cloczlfizetztoper natura propria non ri-manga sotto la sua mano; o perchb lo abbia nfissood eqosio agli occhi del publ~lico;o in qualsivogliaaltro modo abbia agito per guisa che venisseo fossein condizione di poter venirea cognizione del pub-blico: ciob non d i una o pi determinate personeda lui prescelte, ma indefinitamente di qualsisia cit-tadino. Fra il pzcbblieo e le piicpe?*so~zesiste diffe-renza notevole; ed in cotesti du e concetti sta la sot-tilissima linea che separa in certi casiil reato dilibello famoso dalla diffamazione, e dalla contume-lia. Esemplifichiamone il processo. Un maligno hacomposto una scritto nel quale viene imputandoaSempronio un fatto determinato o criminoso o im-morale. Fino a questo momento, e fino a che tieneocculto lo scritto egli non ha consumato nessunreato, salvo a vedere se ed a quali condizioi~ipossaeccezionalmente dirsi responsabile di tentativo. An-diamo innanzi. Costui invia c ~ t e s t o critto allo stes-so Sempronio senza per clnrne copia o letturaai1altri, Egli in questo ulteriore womcnto si renduto

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    responsabile di contumelia e niente di p%. Costui;o abbia inviato lo scrittoa SempronioO non lo ah-bia, ha inoltre lettoa pi e diverse persone lo scrittomedesimo: ecco che con questo fatto ulteriore siCrenduto colpevole di diffamazione. Ma niente pii1 chediffamazione; perchh tanto vale che si comunichiad altri la imputazione leggendo uno scritto, tantovale che si comunichi ad altri recitandoloa me-

    moria,o comunque narrando il fatto a parole.Fa-cilmente s' intende che 1 essere la proposizione 01-traggiante vergata sopra ad un foglio o vergatasoltanto nella mente del colpevole, non modifica laoggettivitj del malefizio; e al dannoo a1 pericolodel r~eclesinio porta incremento, finch lo scrittonon esce dalle mani del diffamatore. Procedasi ol-tre : il colpevole, o abbia o non abbia inviato a Sem-pronio lo scritto, o lo abbia o non lo abbia lettoadaltre persone, lo afiigge, o ne fadelle copie eledistribuisce,o lo consegna ad altri perch lo diffon-

    da. In qui:sto ultimo mom entoil reato ha fattoilsuo terzo passaggio edB trasceso in libello famoso.La comunicazione dell' addebito infamante noni:piii limitata a certi determinati individui: la mede-sima verr possibilmentea notizia forsedi tuttiquantigli abitatori della cittA,ed oltre ancoraaiIii remoti o nello spazio, o nel tempo; e non sarA1)it. in balia del colpevole d' impedire che quellairn-pntazione vadasi ogni giornopii1clivulgando n oran6 poi. In questo indefinito ed illimitato della di-~u lga zio ne ta la ragione che ingigantisce oltre mi-

    sr1i.ail reato; e neb sorto il titolo dilibello famoso.

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    Stabilito una volta che il momento della coiisu-mazione nel delitto di libello famoso stia nella di-~ul'ctuione, B evidente che il dolo in questo delittodeve ric orre re come concomitante della divulgazio-ne stessa. Chi avesse composto per suo diporto unasatira contro di alcuno con animo di divulga.rla, po-tr essere questione s e sia g i i responsabile di ten-tativo ( e di ci0 parleremo a suo luogo) rria certa-mente non sarehbe reo di consumato delitto.Nonpotrebbe poi punirsi come reo di libello famoso nbconsumato ni: tentato clii avesse composto la satirasenz7animo di divulgarla, ma poscia l' avesse acci-dentalmente sm arrita(l), e per tale smarrimentonefosse avvenuta la diffusione del libello. Potrebbequestionarsi se costui fosse responsabile di contu-ma lia, inquantoc11B scrivendo in tal guisa in oltrag-gio di altri mostrasse animo di fare ingiuria;ma

    anche in facciaal

    semplice titolo di contumelia inostri tribunali hanno sempre in cotesti terminide-ciso per la negativa ed hanno assoluto.l l a pongasiche la satira si dimostri composta per farla vedercs qualcuno, ma non con animo di divulgarla. Visarh 1 animo d' ngiuriare, non per 1 animo d i di-vulgare. E percib non potr obiettarsi mai il .titcil(~di libello famoso; n& corne tentato, perche manctil'animo di divulgare ( cioh di consumare il de-litto ) quando si scriveva; n&come consumato, per-che inanc il dolo in quella divulgazione che av-

    venne contro nostra volont e per la coml~innziondel caso con la malizia altrui.