Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 2 (12)

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    - 47 -(1) Che la rivelazione di segreti sia u n delillo proprio ne1

    wnso rigoroso ( S . 5 2 ) della parola, non a dubitarsi, Glicfl'etti di ques ta ind ole speci ale in ord ine alla co mplic iti so-110 accennati a suo 1uo~;o.Ma questioni delicatissiriie e tal-volta di grande interesse in pi-alica si presentnno pel casoclie un segrelo o carte fiduciariamente al'dale ad un pro-fessionista, vengano dopo la iiiorle di qiieslo a divulgarsi daiSiio erede.I.*ub ella pe rseguitarci corno criminoca ncllo ere de tioti

    p~.afessionistn In rivcluzione del segreto confid:ito, o dellecarte consegnate fiduciariamcnte nE suo alitave professioaista?

    8,"uii ella perseguitarsi crimjnalmeate la rivelazionef ~ ~ t l aa uno erede prrifcssionistcc quando cade sopra uti se-greto affidato non a lui tna al suo sulore profess ioni~ta?

    3.1Se lo erede non B criminalmente perseguitabile pe rle rivelazioni imprudenli da lui f ~ t t e , ara perallro persegui-fabile civilrncnte per i dtiani e interessi det8ivati dal ratto suo?

    Tali questioni che vidi in pralica, ma non trovai propo-ste dagli scritior i, bisognii scioglierle risale ndo ai priuci-pii generali.

    Nei delitti propr i la obblignzione di noti violare la reln-tiva legge non passa ai prri peiarrli nello erede dcllii persoriaclre sola era lcgatci da quelln lesgc . Dunque mai si parli dipenti. Mn come subsbrato dell;l obbligazione penale sln sempreuna obbliguziorie civile. E le obbligazioni civili deH' aut orep:issano tiello erede quando si &volgono in un a rnaterialit~ c u l c non puraniente personole. L: erede del ladro c h evenda la cosa rubata potr csser c immu ne dalla pena delfiir3to,ma non i? itiimiine diil d~ b il o cllc indeunit. La con-scgria di un segreto sviluppa ( ultrc la obbli~azioiieniurale )uiia obbligaziorio civile alla quale pu tener dietro una oWli.-nazione peiialc. I1 professioriislo COI farsi depositiirio dei seqretorcsh passibile di ambedue c~ucsteobbligazioni. L' obbligo diiion rivclare lia per su o correlativo l' azione civile del pri-vato, e 1 azione pcrinle della s o c i e l i Lo morte di lui ren-de1.U iiiilioasibile l' uzionc pende : ria 1' obbligo civile d i non

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    - 48 -rivelare pausa come ogui airro consimile nel suo erede. c~uitillicosilii b !>assibilc dei dauni tanto per le rivelazioiii 6iite rl.alsuo autore qiianto per le rivelazioui fiilta da lu i nrcdilsiirillio noti credli cile L obbligo di c h e si tratta p o s a I JOVen~ i ~ ifra quelle c he i pialici chiamarouo obbiignvirirri l>erxo?rlr-Itaairiie, quali sono i l debito coniuqalc, il serviz io ~~~~~~~~r*.ed altre simili. Potr disputarsi s o 1' erede del deposi ts r i r~che scienternerite vende i l deposito sia passibile dell' : ~ z i ~ $ i i cd i trulfd; ma non pub duhiiarsi ch e sia passibile per t a lfatto deil'a zione al qaid irrdereal. Tale i: remisslvsrncntij Il1raia opinione, che sostenni in un caso for ense non arieoragiudicato deriuilivaruente. Altro gra ve problema si incontriiquando si considera lo influsso della coodancid criminale sn-pri una lite civile. I1 mio avversario car'pi dal mio patronoi in secreto ~lfid~i togl i :o men dolsi criminalmeate, e otlenriicondanna. Potr i 'avversario mio valersi di quel segreto coii-tro di me nella lite civile? Qui vengono in contrasto diirsomrni pisinc ipil: l' uno che proclama i l trionfo della uerilr/iiei giudizi: 1' allro ctie p r~ c l i i ~ i i aori potere la giustizia i l -iiimia;rrsi con mezzi irnnrornli, tt peggio ancora con niezzicriminusi. Questi due princrpii parrebbero entrambi assoliif .)la bisogna dire ch e n o n sono tal i , perctiS po~eirdoessi VP-nire a conflitto fra loro, k nec~.lrsitL Logica ch e l' uno di cf+iceda e consegoenlenienic divenga relat ivo . Potrh io oppnt'rfh1,) eccezrone del dolo? Poirb oppurre In eccezione frrislrrlpeti8 qitod resl i turt t s ra , perchb io riciipererei sotto lllolo (11indennil del delitto p;ililo quanto l' avversario gu;idiigiir-rabbe con la lite? Gravi questioni c h e io non voglio trsiiiarr!1)erchB escon o dail: argorricnto ~ien:ilc.

    Ci0 che B importatite a natarei i n questo reato sii? he il medesimo non ha bisogrio dell' estremo (icldolo: a a dir meglio 5' informa d i un dolo sui generi*,

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    che tutto si esaurisce nel solo animo di parlare,quantunque non ricorra l'animo di nuocere. ( 1 )Sicch evidente che non pu sulla violaaione disegreto influire la m inorante della co@a (2) appuntoperch la colpa costituisce la essenza di questo ti-tolo, e il delitto non pu rimanere nella presentespec ie se vi concorre il dolo. k perci che il codiceToscano all' articolo 373 eleva la pena al carcereda quattro mesi a tre anni, quando la violazione siastata mezzo a commettere in gi w ia , diffaanzazione,o Zibello famoso: lo che vuol dire che il fatto cambiadi specie e di titolo, venendo a costituire in ragionedell'animo ostile uno dei tre titoli di libello, diffa-mazione, od ingiuria, aggravati per la violata fiducia,come ho detto di sopra. E perci ho esternato ildubbio che questo fatto quando rim ane nel casosemplice, e cosi nel tipo della sua specialit, debbatenersi piuttosto come una trasgressione che comeun delitto; appunto perch ben lungi dallo avere ildolo per estrem o suppone come suo cara tter e pro-prio la mancanza del dolo.

    (1) Anche R a n C h e (Cinquidrne etude n. 450) opina chei l delitto esista col fatto della rivelazione quantun que senzaverun a intenzione di nuocere, e ricordando ch e la Cassa-zione di Francia in un SU O decreto ha detto che le sole ri-velazioni punibili sono quelle commesse per animo malignoe ispirate d al fine d i diffamare e di niiocere, dimanda se conci la Cassazione non andb pi in l della legge. E davveropoco vi vuole a conoscere tutto 1' assurdo di questa dottrina,pr r la qua le si cancella il titolo di rivelazione per assorbirloi t i quello di diffamazione ed ingiuria.

    (2) Diversamente si 6 opinato in proposito deila riveie-ziune dei segreti di fabbrica : a quale non si ritiene come

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    i~isogriu i speciale protezione. L' uomo che B tra-dito dail' amico in un segreto che gl i aveva confi-dato non si reputa meritevole della difesa pubblicaperchb fa vittima della propria corrivitd: onde nv-viene che per cotesto tradimento non si eccita dannoinediato, pensando ognuno che egli potr bene pro-teggersi da per s avverso simile pericolo serban-dosi pi canto ( i) .Ora colui che caduto ne1 bisognudel soccorso di uomo dell' arte ha preferito ricor-rere alla persona inabilitata che non gli offriva ]I+:gaarentigie legali, deve imputare a sb stesso se posea pericolo insieme con la salute anche i l propriosegreto. Qncsto punto di vista farebbe dubitare do-versi attrit~uiro i1 presente delitto il carattere piut-tosto di reato sociale. Ma nella d ottrina speculativada riflettersi so il rnedesirno reato possa cot~sido-rarsi come punibile indipendentem ente dalla matri-cola in quei paesi nei q,uali (per la prevalenza didiverse dottrine economiche ) anche per 1 eserciziodi tali arti sia data pienissima libert.

    (1) Non manca fra i pratici chi riconosca la possibiiitb diun a persecuzione criminale anche contro il privado che abbiarivelato un segre to confidatogli, indipende ntemente da qualsi-voglia spcciale sua qualiti e per mera cagione di amicizia.Opin il M e n o o h o ( d e arbCtrariis cas. 537, n. I5 ) chefn tal caso competesse all' oEeso I' uctio injuriaruin .- lD e C i a n o f t ract . erim. 8th. 7, cap. 17, n. 8 ) and fino adinsegiiare che 1' amico traditore dovesse tener si respoi-rsahiledi falso. Idee vaghe che non possono app rod are oggid adalcuna conclusione pratica, perclib la nozione modern a del-la ingiuria pi ron pr estas i nll' antica elastici& &, ereh8 1' lip-plicazione a questo caso de i titolo Qi falso B u n ooncattobislacco, e perche in sostanza a cotesta forma di slealth maacri

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    - sz1' rlrnicnlo politico che oggidi si esige daIla scicriz,i , ~ f l i n c t ~ ~~urla brultura morale passa convertirsi in delilto.

    Le parole dell' art. 31:I de l codice Toscana - *qt.mlwnque rr.Elra Iretbsoilcc- anno indotto il P 11 P-c i o n (con&nae~itrr)r'ool. -i,g~ag.679) ir l insegna-re che questa delinquenza s' incorra ancora dai-1' avvocato ( i) , dal procuratore, notaro (2),a confes-sore (3) che rirclino i segreti ricevuti in occasioni.del loro ministero. Certamente io concordo in cotestaopinione, cosi in fhecia alla Icggc positiva corne alleregolo della scienza, per la evidente paritci di ra-gione. Ma ci6 mi porge ulteriore argomerito di coli-trmarmi nel pensiero che inesattatilente dalla mag-gior parte dei codici contemporanei si collochi qrie-sto nialeflzio nella classr, dei reati contro 1 onore.Comprende ognuno che 1 avvocato o notaro rive-lando ( a modo di esempio) una contrattazione cheil loro cIicnto stava per concludere, o uri testame~itocie (stava per fare, possono porlo a pericolo iic1l:isicarezza del corpo, nella quiete domestica, o gran-detnerile pregiudicarlo nell' interesse pecuniario,senza che niente sia stato vulnerato 1' onore di qnel-lo, o menomata In sua riputazione; ed allora se sivuole obbedire alla vecchia regola di errrleneulirns i vis inte8igcre nigrtc lege ~ u b r a ,i dr)vrS dire chela legge avendo qu i contemplato u n attentato con-tro i' onore, non puh aver voluto colpire un fattoche niente poteva violare 1 onore, lo che significaclie in tale contipgeaza o bisogna punire a dispettodelle regole di buona critica, o bisogna lasciare irn-

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    p!rnito il delitto ilriantlo tia rovinato una famiglia,e punirlo soltanto quango iin portato anche un leg-giero discredito ali' offeso; 10 che e rin assurrlo.Vorrei poi doniandare per quale ordine d' dee illegislnturfetoscaiio dopo av ere ret ti~ me nte olloclitofra i delitti contro la lil~ert&a violazione del se-greto confidato allo scritto (apertizm di let tere)abbia poi creduto non potervi ugualmente coHocurc:la violazione di segreto ailldato alla purlola! Per*quanto io vi mediti non riesco a trovare ragioneplausibile della difli'crenza. Anche il segreto conte-nuto in unti lettera pu0 compromettere 1 onore diTiira persona, come prii non compron~etterlo l se -greto afflclato ad un ~irofessioriista. la tali acciden-t ~ l i t i i onserluenziali male pub definirsi la oggettivitili un mnlefizio. E qui avvertiri~che il lorlato P u c-c i o ii i dissente rndicalrnente dalla niia opiniorioinsegaanilo che anclle in rlucsto reato i: necessarioil concorso del dolo, per la ragione che B reqriisitocomune a tutt i i d elitti. Ma, ad onta della rcvercnzach e professo grandissima verso 1 insigne criminali-sta, io noli credo che tale opinione sia accettabile.P e r me il dolo in questo caso consiste nell'ariimo d ipadare, anche senza animo d i nuocere. E il M o r i(nella sua teoricapag.281) parrni confortare il peu-siero rnio, poichk considera questo reato come cf-fctto della insolenza e della i~tZiscrezione(i).

    (l) Auche In ordine agli Avvocni i osservi i A r ti ti r p o b If d e ci~lvoct~torrrnri d e circa scrrela ciientum cap. 2, 3. 7 )clie u loro corre 1' obbligo della uon rivelnziolie no n iol locirca i segreti mairifcstati loro dai clienti, nia eziatidio cirouquelli che possotio :ivere al t rore ruccol~oper uoolideaze d i

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    terzi o per loro propr ie investigazioni. Qiirsla proposizionenon pu i n astratto impiignarsi, poich logicamente derivi1d:ilt7 obb ligo ch e la sua posizione impone all' avvocato, ed2 d7 ltro nde sugge rita dalla analogia con quello c he in paritermini comunemente si insegna rapporto ai medici; e sol-tanto pu nascere dubbio se la condizione di seyrelo abbiasinei soli punti di fitlto, oppure anche nei puati di diritto,come sarebbe un frammento del testo, o 1 aulorilii di uriDottore contraria alla tesi de l cliente. Ma se questo pub am -mettersi in ftccia alla scienza: non lo crederei in faccia a ldiritto posilivo. Psrmi lo escluda in lettera i l Codice Toscanoa l l ' arl. 373 ponendo come condizione del reato che trattisidi segreto fircrrvuTo rn nirrosi-co. Parmi lo escluda ugualmentei l codice Sardo all' art. 587 coli la clansula di cu i a0116 DE -rO.SITAR1 per ragione di StiitO. Bene vero perb che la ~ i v e -lazione pu bcilniente degenerare in prevrrricazione; ccos passare per il codice Toscano dall' art. 573 all' art. 198,e pe r i l codice Sardo all' art. 511: nia i n quanto a l primoi? uecessario Il conoorso del d o l o ; e in quanto al seconrloE necessario il concorso della venalitu, non bastando a co-stituire questo pi grav e reato la sola leggerezza od impru-denza. Vedasi S. 2005.

    (52) Non sembrerebbe doversi dubitare che in cluanto al-1' obbligo del segreto i Notari debbano essere adeguati aglialtri esercen ti professioni confidenziali. Ia faccia per) al co-dice Pranceao la C assazione ha A uttualo su que sto punto neidue decreti 23 luglio 1830, e 10 giugno 1855. Ma 13l a ti-ch c ca'nqui2me elude f n, 440) si prouunzia in modo assolutoper l' affermativa. Vedi M o r i n ar t . 9023.

    (3) 11 caso de l couCessore che rivela i segreti clel peni-tente ancho per mera imprudenza, fu contemplato da l codicepenale Pranoese, art. 378; ed stato specialmente previstodal progetto Portoghese all' art. 361 S. unico, che lo vuolepunito con la prigione di terza classe. Era stato pure espres-ssinente punito dal progetto di coclioe Spagnolo del 3822,i11' art. 424 ;ma tale dikposiziotie si modific nei codice Spn-

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    - 35 -;nolo del 1818, allZ;irt.984, per le ragioni di conveitienr;cche accenna P a c e cli o nel suo comrnlo torn. 3, pag. 434.In quanto poi agli avvocati I' obbligo del segreto sotto san-zioni penali riconoscevasi dalla vecchia pratica : C r i s p o l t ocasics tnililares oas. 23, n. 28. l i a . volendo ridurre la rivo-lazione di segreti per parte loro ai suoi genuini principiibisogna distinguere la rivelazione di segreti commessa perimprudenza dall' avvocato, C questa lasciarla al presenle luo-go : la rivela riono clle 1 avvoc ato faccia ali' avver sar io peruna mercede, la quale costiluisce il delitto di prevaricaaionc,che troveremo fr a i reati sociali. PFon S ra ro il caso che laidentica materialil di fatto sviluppi due Litoli d i reato ini-mensainente dill'orrni per i caratteri e pe r la gravit u ca -gione della divcrsilG delle cause e del fine, Prescindendo peroda i termini del la prevaricnzioiie crederei c h ~ ifficilmentepotesse punirsi come delilto 13 imprudenza del patrono le-@le, rilasciandons la erncnda ali' azione civile dei danni einteressi.

    (4) In Praacia si S agilala questa conl.roversia come franoi. R a u e r fdrv i t c r i t ~ t i n ~ lol. 2, pag. 1 0 4 ) sostiene lamia opinione agermando ch e il dolo di questo delitto consi-sto nella volonla di parlare quando si sa che corre l 'obbligodi non parlare. hla la giurisptbudenza della Corte Suprema si pronunziata per la opinioae che fra noi sostenne P ii c c i O-n i, rich iedend o come essenziale n questo reato la intenzioned t nuoce9.e: osservo per che non pub farsi fondamento sullagiurisprudenza di Francia, perch la ragione delerminante sitrova nel collocamento di questo delitto fra l e offese al-i90 ao re , enumerandolo il codice del l810 con le ingiurie ecalunnie. Tale classificazione b prevalente in hwia al dirittocostituito, perch 1' animo d' ingiuriare condizione comuneed indispensabile io tutta quella categoria di reati: laonde infaccia a quel diritto costituito io pure avrei decisa cos. Ri-tengo peraltro ch e sia erronea quella classificazione, e scien-tificamente rnantcngo la mia opinione. Certamente repugnaiche si dia una bencdizione al medico ciarliero il quale ha

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    1' impcto degli affetti, o se piuttosto la circostanzadell' ira non porti ad accrescere la responsabiliti(lell' accusato, poid i so stituisce nel suo fatto allacondizione cli mera imprudenza, quella pi grave divolontii ostile diretta a nuocere. Pui, ancora dispu-tarsi se In scusa della ubriachezza debba e fino 2claal limite valutarsi in un delitto la irnputabilithdel quale sotto il rapporto dcllo elemento moralosi radica sulla colpa. Ma la piu interessante qrro-stiane nella presente materia e quella che sorgthi11 proposito della canzio7ze. Nessuno pnb dubit:lreche se il professiouista fu violentemente costretton rivelare il segreto ogli cvada ogni rosponsabilitti,per ragione del tiinore al quale soggiacque : a dif-ficoltti non cade su questa ipotesi semplice. La qne-stione si presenta grave nella ipotesi dello iiilcr-vento della aulorita giudiciaria. Al professionistnpa i egli imporsi indistintamento 1 obbligo di de-i~nnciarc lla giustizia i segreti afndatigli dai suoiclienti, quando la, cognizione dei medesimi interessialla pnl)l.dica sicurezza perchb puo avvenirne il di-scuoprimento di qualche gravo delitto? Prima qrie-stione. In questa prima ricerca la soluzione prsaticagenoralmsnte distingue tra professione legale, oprofessione dell' arte salutare. Alla professione le-gele non si B ancora imposto l' obbligo della dela-xione, quanlunqrie nel primo progetto del codice disan Marino ai mostrasse una coiisirnile velleitit chcl'ortunatcirnento iu rejetta nella saggia riforxtia cheposcin si i?atta di qnel singolare progetto. In quanto:dia prclf';'ssion

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    Ai cllirurgl~icorre l' obbligo di denunciare i feri-menti che sono chiamati ad esaminare; quantunquevenga loro raccomandato il segreto dallo stessacliente, perchk (a modo d i escmpio) siano il risul-tamento di un duello. L'interesse pubblico che Ingiustizia Tenga in cognizione delle azioni criminooe11u fatto generalmente ammettere ci& ;Via in quantoalle circostanze dello speciale io non credo che corra:rltrettanto obbligo: onde se il ferito narrd al clii-rurgo che fu offeso da Tizio p ~ rc h l !o sorprese ne ltalamo conjugale o a rubare in sua casa, il. chi-rurgo non ha nessun obbligo di denunciare il de -litto confessatogli dal suo cliente. Pure ho vedutolo zelo di certi dottori estendersi ancora a ci6 neiloro referti: ed in tale caso potra sorgero il dribbiose la opinata coaziono del dovere giuridico possaservire di scusa a cotesti zelanti quando venganoquerelati pe r violazione di segreto: ed io creclu chela scusa verrebbe ammessa a malgrado la regolagenerale che l' errore di diritto non egonera dallaimputazione ( 2 ) .

    (1) Nel 1869 per Incarico dcll;t socieli di medicina legaledi Parigi l' Avvocalo Generale H m a r. [la coriiposCo urli,irionografia inkitol:if;i Le SC C T C ~mdicril, la quale trovasi nel-la Revtre criliqzae vol. 30, pug. 561. I v i dividesi la ricercai r i due punti, ci08 - . 0 - Dellu rivelaaionc proibiltl- .' n Della r i ~ ~ l ~ t a ' o n ebbliyalot- ia.

    Ma la questione risorge sotto una soconda formaa ~ s a i ia delicata. A questa ric'tiiarna l'art. 373 del

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    codice Toscano il quale eccettua dalla punibilitdella rivelazione di segreto i casi in cv,i la leggeobblighi a put-leciiyjurlo.Ora la legge obbliga il cit-tadino a narrare tutto quello che sa quando B chia-~xiatoa deporre come testimone in giustizia. Di quidue ricerche. La prima B se i1 professionista chia-mato a fare da testimone possa punirsi come rive-latore di segreto quando abbia palesato le confidenzedel suo cliente. E sotto questo punto di vista io cre-derei che la opinione di obbedire ad un dovoreservisse a porlo al coperto da ogni molestia. La so-conda B se il professionista possa ricusarsi ad emet-tere la sua deposizione allegando d ie ci che sa, losa come segreto di professione. Questa ultima for-ina de l dubbio si esamino giA da molti eriminalistie filosofi (1); e nuovamente, ad occasione appuntodcll' art. 373, la tratt i1 P u c C i o n i (conamcnta-1-20 uol. 4, pag. 680 ) e pe r il primo not la diffe-renziale che poteva intercedere fra il confessore, ilconsulente legale, ed il consu lente medico. Pressotutti i popoli che non intendono la parola libert nelscnso di statolatria, e non propugnano questa lorolibertii con la pi8 intollerabile delle tirannidi, Ic dueprime ipotesi non danno occasione di dubbio nep-pure in pratica, e si rispetta la cosoionza dell' av-vocato e del confessore cho dichiara di non volereinfrangere il segreto. Ma incontrasi per una certaesitanza pratica in proposito dei medici e dei chi-rc~rghi, quali per6 bisogna confessare che rara-mciite hanno posto innanzi questo loro privilegio,tciienrlosi di ordinnrio molto contenti di essere chia-mati dalla giustizia, Ma il P u C c i o n i ha portatoil suo esame acutissinio precisamente su questa ul -

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    - 0 -.tima ipotesi; e seguace come egli i? sempre ilci piiigenerosi principii in materia penale, risolve il que-sito con la sentenza che la giustizia no n deve maiottenere i1 suo fine al mezzo di rina immornlitii. Erlio volentieri m i sottoscrivo alla soa opinione.( I ) O p rl ~n Il nn f f dr i i s yui pro t i t r r ol,ii$tifionflt~r

    xccrrtn non detcyendi , in cnusia pieuirlibits a frx!lrnunitr~ ~ e ~ h i i , c i d ox r~x r i t r t i l r , ~ c y r ~ r ? i i - B o l t r l ~ i ~ r z ~ ~ ~ ~ ,847,- 11 11H a p p a r d de eacu stil ion r rrh.riri~!~niaiir irrlrt l i i n juilit. i;.\florttm,qu i proptet. rnunun, pro f e s~ i?n rn i f3r l (rgilinrri I Itiecc.usillrdinern clrctroornrn rirtit depoa i l n i i i- i ;i ri (l w j c Ldc r e i i r e ~ ~ l i a- r h 11 O [i P i jur i sp t 1liJ~1it.edt: [(I tnidlr-r:irrtw,Y~r r l s 8-55, ptti j . 275 - loi i l ; 11g r r consu l l a t ~o i lrirl ~ r e r c tw ~ ~ / C d t ~ i t t e ,'lit'is 1843 - i i i L! i i , cotle rti~dieci!, 5. cdil ion, prrg. 2(j4, Ptr prs , 1355. 1:11~i cingo IJirr qric,.*liorle ricorda i l U o c i a n o ftrticr. cririr. liti. 7, top. 17 , 1, . 9 ipel oaso di rin tedesco ~ l i e veiido nccet;sith di C U ~ ~ ~ C S ~ ~ ~ P S Iu n prete italiano avevi1 i ivu to b iso~noi w r - v i r ~ i i un inlerpc-ire, Dimanda se I: n t ~ r p c t r ehe avesse pcr tal guisa connsciuirri segreti de l penitenie potesse esse re cosiretto a iarnc rnnniffb-stazione iu giusti si:^; e siilla autorith di parracchi teologi soi;iiri~~~l a negativa. (Jncsla sol uei ~n c on sei iza itilportanza iiol crasiidi analoga ricerca la cluale sorgo in proposito del sesretnrlo 0$ovine dell 'avvocnlo che si voglia cnstringcre n rivelare 16 .coiifideiize delle quali esso fosse stalo veicolo fra il clienlred il suo prlincipale: ed io opiacrei che auctic a Irii ~ U I ' P S ~ ~ ~estendersi la iriviolatiiIiiG del segreto, syeciolineiitc qrinndonella sua qunlilh slnase la iinica catisn delle copizioiri *1Cq"iw--lale. Qilcsta opinioiie non iirninelte dubbi o i n faccia n i l ' oLLiiii-1dihposizione dell' art . 288 de l nuovo codice di proccdui'a p(.-i):ile de l regno d! Ilalin cho )! compietissimo su tale argomento.I,;i eseiizione degli avvoca t i dr?l170bbligo di riveliire i ~ p z r b ~ l ln toro confidati in occe~ioriedel loro tniniakero, si i. p r e i w )Lrov,irla nella L. 25, $ de tegl ihus. Ma io dubito cb

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    freinnlento niente abbia che fare col privilegio di. che adessoparlo, e inv ece conlenga la inibizione assoluta di tcstifioarenella causa in cui si figurato come patrono per la ragionedel sospetto di frilsith. Lo c he sare bb e tanto diKerenle qu ant oI' odio differisce dal favore. Anclie B l a n c h e /cinqtliL;meetude n, 451) fa la questione se il professionista chiamalooome testimone in giustizia sia punlbile per avere rivetatoit segreto: e risponde che no. Egli era posto fra due doveriiri conflitto: quello di por tare la ver ith alla giustizio, e quellodi non tradire la fiducia: qualudqlie di questi due doveri siaseri~brntopreferibtle alla sua coscieuaa egli non pu incorrerepena. In sostanza la rivelazione si scusa in questa caso perla ghs tn credulilit di essere nel dovere d i rivelare, e que-sta O ia unica formula solto la quale pub accettarsi la solu-zione di B l a n c h e. Come soluzione assoluta n o , p ~ r c h on assoluto il dovere di deporre quando la legge 10 subordina;illa condizione di non rivelare i segreti professionali. Poapasiche risulti essere stato lo stesso professionista quello che siasii i ~ l ~ oelatore, ed abbia fatto in guisa di essere citalo cometcsliriions onde av ere sem bianza di fare una rivelozione coatta:elle dircfibcsi di costui?

    In ordine al grado nella forza fisica del malefizbpare a me assai difficile a sostenersi il concetto giu-ridico del tentativo in questo reato, attesa la spe-cinlitd de l suo elemento mortile. Sul proposito dellacomp~icit embra intnitivo che un estraneo (i)ve-nuto in cognizione del eegreto per una rivelazionedelittuosa non possa perseguitarsi come complicedel delitto gi&consumato se il segreto stesso andddivulgando ad altri, Egli potrA tenersi a calcolo dellaingiuria o diffamazione commessa da lui, quando nerioarrano i termini, ma non potrh persegnitar8t nb

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    come antore di rivelazione di segreto, n& come par-tecipe del delitto consumato dall' uftciale impruden-te. Eppure a nc he questo assorto pnd parere dubbiose ponesi sotto altro aspetto la questione. Colui cbericeve la comunicazione del segreto si fa dessocoautorc o correo, o altrimenti corresponsabilo d iquel fatto criminoso nel quale ha materialmente edideologicamente partecipato con lo ascoltare? E cer-to che senza alcuno che ascolti la rivelazione qno-sto delitto non si puO commettere. La materialitide l fatto criminoso esigc necessariamente il con-corso almeno d i due persolle. Quei rigoristi chetanto hanno esteso la nozione del)' autore o c oa wtore del delitto, direbbero forse che costui un par-tecipante /necessario; fa in dolo quando a soddisfa-cimento della propria curiositk profitld della impru-denza altrui, ascoltando anzicllk imporre silenzioquando venivasi a lu i rivelando il segre to. Dovrkdunque involversi nella pena'? Io tengo che ci sn-rebbe assurdo per la potente ragione che in certiproblemi il senso morale vince le rigoroso dedri-zioni de i principii giuridici. Non sarebbe pw'o a clu-bitarsi dalla sua corresponsabiIit&quando 1 estraneoavesse provocnto la rivelazione con (Ioni, promesse,od anco semplici pre gh iere : egli sarebbe in siffattaipotesi la prima causa morale del delitto altrui, e do-vendo in lu i ritenersi la scienza di provocare undelitta non potrebbe evitare la partecipanza nellapena come istigatore.

    (1) Ai termini della legge Froncese s i preseoh le quoslioncrelativi1 a l non ps'ofesslonistn ch e fosse stato chiamato adassistere un chirurgo in un a operiizione segreta, e oh e avesse

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    - 63 -ad aILri rivel'ito i l fatto. Li Corte di Cassazione col decretlidei128 decembre 1864, decise che colui non era incorso ii inessuna pena. &I;i rispetto al professionista 1 obbligo del se-greto deve intendersi largbissimamente, e cosf estendersi noi1solo ai segreti ch e a l u i siano stali varbnlmenle co)tfidcitima eziandio a q ualurique altro segileto della f~ mi gli a, he oglisia venuto a conoscere accidentalmente o con gli occhi pio-pri o p er parole udite col dov e era chiamato a prestare i lsuo ufficio come professionjsta. Questa specialil si not 113D Om a t fDro i l publir, l iv . 1, t i t . 17, sect. 2, n. 13) edt3 un rigore giustissimo. Non 6 pertanto necessarlo che i lsegreto appreso dal medico sia stato a lul direttanierrte cou-frdnto e neppure clie tale segreto abhin relazione alla rn;il:il-tia che b stato ctiianiato a curare. Basta c he egli n e siavenuto in cognizione ad occ:isiono di iiii suo ingresso in quellac ~ s a ecessitato da l bisogno dei soccorsi dell'artc.

    Qui per sorge altra eleganto questione circa lai i~otesi i un estranoo che nella cognizione del se-greto abbia un interesse vivissirno. Lo sposo chovoglia assicurarsi sui precedenti della sua futura,il marito che voglia accertarsi della condotta di suanioglie durante la propria assenza, la signora checerc l~ i ssicurarsi dello stato di salute da l su o fi-danzato prima di venirne in cognizione per amn-rissimo esperimento, dovranno essi vedersi coiiilottiai1 un pribblico giudizio sotto 1 accusa d i istigazionealla violazione di segreto insieme col medico checornpiacque ai loro desidcrii? Ed ecco suddividersila questione: sard ixxiputabilc il medico in cotestaipotesi? Sar imputabile lo istigalore? DovrA tro-varsi una minorarite nella s ~~oc ia l i t i tali circostan-

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    - 64 -ze? Io fui pi di una volta consultato su tale emer-gente da rispettabili professori dell'ar te medica, lacoscienza dei quali titubava fra il dovere profes-sionale del segreto, e il dovere cristiano d' impedirela rovina di una creatura e di non mentire in facciaal nuovo cliente che li consultava e bruttamentein gannarlo sui propri pericoli : francamente dir9che sempre risposi non potersi mai mantenere il pre-cetto della legg e umana a dispetto della legge mo-rale; e non potersi mai la legge punitiva estenderea colpire un atto di umanit8 eseguito al fine d' im-pedire un male maggiore. Tale B il mio pensiero ;in special modo quando una immoralit antecedentesi voglia cuoprire per consumare una seconda im-moraliti. Ma s e io errassi in siffatta opinione, e ildebito professionale si volesse austeramente rispet-tato anche quando col rispettarlo si ajuta altri aconsumare la rovina di una creatura o di una fa-miglia, nascerebbe allora lo interesse delle du e suc-cessive dimande relative alla impntabilii dell' isti-

    , gatore. E qui di nuovo, sebbene possa sembrarealquanto astruso lo adattare al concetto ima for-mula giuridica, parmi che il senso morale proclarnirepugnante sottoporre a castigo chi agiva al solofine di conservare la propria salute, o per lo menola sua quiete avvenire e la pace di sua famiglia.Certi punti delicati di moralit non debbono avervalore quando sui medesimi si vuole insistere perrincarare una pena dove non ricorre convergenzadi principio politico; o su questo nessuno pub certoaccusarmi di deferenza alla scuola moralista. Maquesti istessi principii vogliono essere rispettati

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    - 65 -quando si tratta di eliminare una pena che gene-rerebbe nausea in ogni cuore gentile (1).(1) Su questa fallispecie vuol essere nolato che la situn-

    zioae del professionista rivelatore perd ereb be ogni simpatiaeillogni scusa possibile so egli avessse ceduto alla aviilith diconseguire una mercede profcrtagli. iila la onrta di unaniercede niente demoralizzerekbe la situazione del privato cheavesse comprato 1' arcano noli per une sterile curiosit8 nmper uua contingenza di suo bisogno. E la formula che pin11 sembra adattabile a siffatta configurazione sarebbe peranalogia quella della nec essith della propria difesa. f-, vclboche tale necessiti non sarebbe assoluta ma seeundum quid ;perclik il privato poteva astenersi dallo impegnarsi con quellapersolili se sospettava di lei, anzi che indngnrne i segreti.Ma pure nelle contingenze della vita non rppunna ch e si troviunil certa similitudine tra cotesto impulso ad agire e la ne-c e ~ s it l i tutelare la propria salute o la sicurezza delle sueproprietb. La ipotesi si pub ripetere nel caso di u n capita-lista clie ricercato di fare un cambio indaghi dal notar@de lrichiedente la vera siluazione delle sue finanze. Tutte le volleche lo ind ~g at or e rivato non agi per animo curioso o ma-ligno ma por un suo grave interesse, parmi che alla istiga-ziorie manclii 1 elemen to morale della sua imputabilil. Cibper porterebbe al singolare contrasto che mentre alla iui-putahilit8 del professionieta basta la colpa, in colui che vo-lasse punirsi come suo istigatore ver reb be a richiedersi unacerla forma di dolo. Qiiesti e d a ltri analoghi problem i malesi risolvono con regole generali n priori, ma molto dipen-dono dalla prudente apprczz aziooc delle circostanze da farsidnl siudice. - ib che io qui scriveva nel S. 1619 incon-tr censura da un rriio dotto e riverito collega, il q ualerichiaiiiando la questione sul testo della morale parv e accu-sarmi di nI~ochiavellisino,ed insinub che io ammeltessi po-tersi fiire i1 n t n l ~ er i~l tenere n utile. Ma io sono troppoalieno da tale scuola, a intesi farle omaggio con cib che scrissi

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    qui sopra. Lo morale non perm ette si hccia i1 male pe rottcnere u n betic. Ma la morde bisogna conienipli la silun-zione di un uonio che posto nella accessilh di agire ha iiifaccja ineviiahilmenle due mali: e risponde clie deve sce-gliersi i l male nlinare. Il medico consullato dal nuovo clientesulla saute del su o vecchio clipnic nella necessil di ris-pondere: se tace e se deduce di non poter parlare a cnusrrde l aeyreto esso ha gii p+rlalo. Se Jicconsiglia le nozz e, tra -disce il segreto. Sc . iivece risponde che quella persona i! sa-nissirria e non vi b pericolo fisico per la donna che si gettafra le s ue braccia, esso mr*riiisca, esso inpanna e tradisce ilsuo r~uo vo cllente, esso produce il male irrep arab ile dellarovina di un'innoccnle. L a miil moralc m' insegna ch e deidue mali rlevo evitnrci i l rnngc.lorc; e cos risposi scnza cre-der e per quesio di divenire ulifitario. Dehbo per co nfessareche In niIa opiuione Iia contro di sb anche quella di Mu-te a u /Du sccrel prof'essioncl, Pari8 1870, pag. 215) ch eiiiediante u n ragion;imento assai lungo ma poco concludentesosl iene chc se da me cons\iliato il mio ne dico di fiduciasulla convenienza di sposare una ragazza che egli conoscaicfetta di male venereo, egli non pub violare i l searoio senzaincor rere uella pena criminale. Io devo ( dico 1)l LI t e s u ) con-sigliarmi col rnedfcc, di m ia fiducia: ma se il medico mioconfirlente h lo stes?o che cura la ragazza, a ch i devo io ri-~ o l g e r r n i SE poi vorrei che 3111l e i l u o gli autori sui qua l isi appoggia mi dicessero c ome deve contenersi il medico dimia fiducia qii:indo io gli chiedo coiisiglio (ponendo la miavita e I ' avvenire del la mia farniglia nelle sue rnrrni ) SUImatrimonio da me progellulo con una ragazza da lui curala.Si risponda qui. Mi s i dica. co sa deve fare questo medico.Se mi dice sposalela, m i rrndfsce a m i uccide. Se mi dicech e no n pu parlare ha de th quailto basta p e r m e (s e no nsoiio u n allocco j peroh8 io apprenda il segreto; e il segreto rotlo. o non b queeto medico nella neceseitb di agire i11faccia al SU O cliente Bdiiciario? 3 faoile declamare non do -r e r s i ma i fiire il male perchb oe segua un bene, Queata O

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    iina verit santa clie tutti sappiam o. Ma qui ripeto non trat-tasi di procurare un bene, ma di evitare un molo mnggo~-r .Ed allora quella regola cos rovescinta diventa falsa. I l me -dico di mia fiducia, per una mia inferirlil mi ha ord inatouna pozione da prender51 a piccolissime dosi perchS sorhitadi un t ra l lo darebbe la morte. Divenuto io possessorao di quelliibcvaada, manifesto al medico la intenzione di farla sorbirealla mia nioglie tutta in un tralto, ed ucciderla. Ecco un se-.;.relo acquislalo da quel medico ad occasione della sua pro-fessione. Tacer egli P E ripetendo gli argomenti di n1 u l e a 11dirh che la legge la qu ale punisce i violatori dei segreti nolifa distiaziolio j e dir& che limitando in questo caso la pe-iialit della legge il giudice si eleverebbe sopra la legyc?Tulti broccardi generosi ch e sovente riescono diaBni e I ra-discono chi ci si aGdo, illa se queste ragioni di puro positi-vismo persuadono altri non persuadono me. Tanto vale di-fendere una creatura innocente da l vcneficio che su lei vo-~ l i a onsumars i med ian te una pozione, tanto vale difenderla.da un venefioio ugiialmente micidiale ch e su lei voglia con-sumarsi con altro alodo. Non si fa i l male per u n fine d ihene, quan do si agisce per salvaro una vila umana. Si fa unmale passeggiero per evitare u n male gravissiino ed irrepara-hlle. E questo non hlaccliiavellisruo, ma dovere crlstiauc,

    La rivelazioile (fuori dei casi in cui la legge laimponga j commessa da un medico, chirurgo, leva-trice, farmacista o da qualunque altra persona, deisegreti che abbia ricevuto in deposito per causadella professione, dello stato o delI' ufficio, e punitadal codice Toscano ( art. 373 ) cori l' esiglio parti-colare Ano ad un anno e la interdizione dall'eser-cizio della professione fino a due anni; e se ne fumezzo la diffamazione, il libello famoso, o la in -

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    giuria, col carcere fino a quattro anni; dal codiceSardo (art . 587 ) con la carcere fino a sei mesi ela sospensionedall' esercizio della professione. E cospresso a poco puniscono questo reato le altre (1 )legislazioni.

    (1) I1 codice di Parma (a rt . 415 ) puniva queslo delittocon la carcere fino a sei tnesi c con la sospensione dal-1: esercizio della professione- l codice Napole bno (a rt . 371)con la prigionia o confino di primo grado, con la interdizionea tetnpo della professione e con l' ailimenda correzionale -il codice Francese ( art. 378) lo punisce con la carcera fiooa sei rriesi e multa fino a 600 franchi - l codice Austriaco(S . 498, 499) con In sospeusione ed in caso di recidiva conla privazione dell' esercizio della professione nel inedioo,con mulla fino ai 50 fiorini nel farmacista, e con 1' arrestofino a 14 giorni nel suo garzono - l codice di Keuchatel(ar t . 204) con la caroere tino a tre mesi e multa fino a 300franchi- l codice Spagnolo (art. 284 ) con la sospensione,l'arresto maggiore c! la multa fiuo a 100 duros- l codiceIladese ( S . 541 ) coi1 la mulfa fino a 500 fiorini o con In car-cere fino a tre illesi- l progetto Portoghese (art . 360, 361 )con In reclusiotie di seconda classe, e se ne resull danno cotiqiiella di prima.

    V i o l a z i o n e d i d o m i c i l i o .

    L' uomo appena vide il primo tramonto di solevolse attorno lo sguardo a cercarsi un ricovero doveposare le stancho membra; poi 1 abito che semprefu di lui supremo signore gli rese caro quel luogo

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    - 60 -dove pih avea preso consuetudine; ed iv i procac-ciandosi ripari avverso 1 intemperie, e difese controgli animali, e quindi a poco a poco Ie desideratecomodit, vi pose gli affetti suoi come a cosa ca-rissima, e qnasi parte di s inedesimo: e parvegliav er fatto una impo rtante conquista quaiido potbdire quello b i1 mio ricovero, la mia casa, il miodomicilio. Cosi alla idea del domicilio vennero gliuomini gradatamente elevandosi come a cosa con-giunta con la propria persona; ed a cotesto congiun-gimento fc~ronoda duplice forza condotti e legati,voglio dire dai materiali lisogn i ai quali muovevanogli appetiti corporei, e dalle consuetudini doli' affet-to, solenne aspirrizioi~e dell' anima, spesso pia po-tente ancora degli stessi materiali bisogni. Questaunione della nostra personalit col luogo eletto adomicilio nostro fa si che quando avvenga turba-zione cli quello (i)essa turbi non solo con una sentitar7ealtA a quiete nostra, ma turbi ancora il sentimentodella libert propria come per offesa recata allastessa nostra persona. Non pu essere pertanto esi-tazione nessuna in ordino al collocamento del titolo(li uioZasione di hrnicIIio (2)nella classe dei delitticontro la libertA personale : oiche con simile oltrag-gio, rnegiio assai che la propriet8 privata, si offendaun bene ideale che tiene al sentimento della indi-riduale libert9.

    (1) Presso iilcuni popoli della Germania ci ebbe tunioi~i:;uardo alla sicurezza dei domicilii ch e si creb uri trtolosl'eciale di delitto uolle viola l io pacis donaesficae; sotto i lrluii l tiiolo si putliva di [Ilorle ogni invasione violenlu de ldurnicilio altrui . Vedasi S L r u v o iractatua de pace donzcali-

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    rap$.)G,I19,122- e y e r dirsert . de violdrlrr a e r u r i l ~ i -l e Joniestiea S. 35- m li i n g a u s jua ruiurelrxe uri. lSG,pny. 85. E gli iriterpetri soste nnero che in questo re:lLo iltentativo equivalesse al consumato delitto.

    Questo titolo nell' art. 340 del nuovo progetto d i corlic~.'penale del Cariione Ticiao del 1869 viene denominato Ttcr-baaiorie rli asilo darne~lico.Niente vi n dire contro t i l leinuovazione, suggerita probabilmente dal p~nsiero he la p r o -1s domicilio tia un senso proprio ne l giiire civile, per otri 11codice penale dovcndo protegger0 la dimora anche mornen-taneu ( per esempio di un viaggiatore) esso verrcbhe adilsare la parola domicilio In un senso improprio. Il codicePrussiano al]' art. 214 e 346 n. 1, erasi uniforniato al nostroconcetio, classando la violnzioiic di domicilio fra i delitli,contravvenzioni contro la lil~ ertn personnle. hln il nuovocodice dell' Irnpero Tedesco a l S. 123 ha posto questo realonella classe delle offese contro 1 ardine pubblico, perche haconsiderato come prevalente nella determinazione della classela forma pi grave della violazione di domicilio aoconipagnaiadalle tre condizioni delia c iolcnza, della turba, p delloarmi. Mi permetto pe r altro di osservare clie sc dovesseteiiersi come determinante la classe di un malelizio la even-tuale concomitanza di queste tre circosLanzi!, no n vi sarebbedelitlo che non dovesse c l ~s s a r s ira le offese contro 1' ordinepubblico, perch l' accessiorie di quelle circostanze & possi-bile in tutti i delitti. Anche B e r n e r f le i i rbuch $. 10!),pag. 106) e G e y e r ( nella Bnciclopediu di H o l l z n d o r f f- iri t to penale - arte speciale pag. 7 0 9 ) concordanonell' attribuir0 la violazione di domfcllio ali7 ordine dei do-litti llalurali ahilla classe che ha per obiettivo la liberth in-dividuale, o (come essi dicono) la pace domestica.

    (2)Bre~rocnntr~- o us e justice crimirrelle p a ~ t . ,lit.4.4,$. 6, n. % b l u y a r t d e V o u g l a r i s in66if. dudroit erint. CiL. 7, ehap. 2 - l a C k s o n e commenlarieaon the lnws of Sngland book 4, chnp. 18 - e y e r dis-w l . de violalione aecus.ilati8 domealicac fP . 19 e t scqq.-

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    colpiscono soltanto nel pubblico ufficiale: a cui il pri mo coni-mina la interdizione della carica da due mesi ad un anno;il secondo la carc ere da un giorno a t re mesi; e il terzo liideposizione e multa. Estendono le loro previsioni alla riola-zione di domicilio per par te del privato e la puniscorio c omesegue gli appre sso codici: il codice Prussiano ( ss. 318 e 846n. i ) pena prigionia fino a due mesi e multa contro i l piih-blico ufficiale, e fino a sei settimane o multa contro il privalo;il codice Spagnolo (art. 299 e 414) pena sospensione ernulba contro il funzionario, arresto maggiore e multa controil privato; il progetto Portoghese (a rt . 221, e 263 e 365 )pena la reclusione di prima o di seconda classe contro il pub-blico fuiizionario, reclusione d i se conda classe cont ro il privato;il codice del Brasile (a rt . 209 e 210 ) pena prigionia da tinoa sei mesi s contro I' uno come contro l 'altr o; il codice diNeuchalel (art. 80 e 189 a 191 ) pena carcere fino a quindicigiorni conlro l' uno e contro l' altro, salvo che questo codiceaumenta gradualmente la pen a fino al carce re di un ann o esino alla detenzione per due anni tenendo conto di ogni piccolacircostanza accessoria come il temp o n otturn o, la chiav e falsao la scalata al mezzo di cui siasi fatto ingresso nella casaaltrui e delle armi che sec o recava 1 invasore. Siniili cirso-stanze vengono p ure calcolate con analoghi eretti dal codict-del Valese ( art . 269 a 271 ) dal codice di Vaud ( art . 257a 259 e 356) dal codice di Friburgo (art. 19 6 e 198) . li1Francia il codice d el 1810 art.. 184 prevedeva soltanto lainvasione del domicilio illegalmente commessa dal pubblicoiiEci ale e la puniv a con una multa da sedici a duecentofranchi. Nella riforma del 1832 la penalit di qiieslo caso fi ielevata al carcere da sei giorni ad un anno; e ci mostri comeI codici penali si risenta no sem pr e delle condizioni politiche.I N pi in quella riforma fu aggiunto ali' art. 184 un secondonlinea che previde il caso della invasione di domicilio com-inessa dal privato, e la pun con multa e carcere da sei giorni;i sei mesi, ma soltanto quando fosse stata eseguita al mezzo(li violenze o minaccie: senz a tali circostanze non se mb ra

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    clie le leggi di Francia perseguitino criminalmente la invn-sione privata. In questo senso si pronunzib la Corte di Cliam-ber y con la decisione del 28 febbrajo 1867 malgrado la rotturadell' uscio: veda si M O r i n ar t . 8459 e 8832. Notevole nellagiurisprudenza francese E la massima ch e la violazione didomicilio per part e della pubblica forza non si comme tte dal-la medesima fiuch chiede al privato c he le a pra 1 usciodella sua casa. Essa nel diritto di chiedere ci anche senzaordine speciale, ed in qualunque tempo, salvo al privato lafacolta di aderire o il diritto nei congrui termini di rifiutare.I l reato di violazione di domicilio nasce allora soltanto quandoil privato abbia opposto rifiuto ment re er a nel diritto diopporlo, e malgrado ci gli agenti della forza si siano volutiintrodurre. In termini la Cassazione di Francia 1 G aprile 1812,Decisione a Camere riunite. Interessante su questa materia bI:]dissertazione di Achille M o r i n intitolata d e l' inuiolabilitu'tlu donlicile - cs visites domiciliaires et dc 1' arrstn-l ion dom icile, spcialernent pendant la nu it, che trovasinel suo J ourna l du dvoi t crinlinel art. 9015.

    Ma qui bisogna innanzi tutto avvertire che il ti-tolo di violazione d i domicilio non sorge come titolodi per s stan te se non quando il medesimo nonsiasi posto in essere pel fine di servire di mezzoad un altro delitto, o non abbia ad un altro delittoeffettivamente servito. Cos la nozione del presentereato ha bisogno di essere costruita primieramentesopra questo criterio 9~egativo. utte le volte che lainvasione del domicilio possa punirsi come merzodiretto a consumare pi grave malefizio, il titolominore scomparisce affatto per cedere il luogo alpi grave, e nel medesimo compenetrandosi pn6tutto a1 piii venire qualche volta considerata come

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    - 74 -circostanza aggravante del reato principale. E dicoqualche volta, perchb non vado d' accordo neppuresu questo proposito con quei codici moderni cheinspirandosi alla reti3 veduta di definire singolar-mente tutte le circostanze cos aggravanti comediminuenti, credettero di procedere a cotesto grandelavoro con massime genera li applicabili a tutti i de-litti. Cos volle taluno enumerare indistintamentefra le circostanze aggravanti di qualsiasi malefiziola intervenuta violazione di domicilio: m a non siavverti che poteva esservi qualche speciale rnalefi-zio del quale la sua consumazione nel domiciliorendeva forse minore la quantit naturale di quellonon sarebbe stata se 1 istesso reato si fosse com-messo con maggiore scandalo o pubblicit nellacasa stessa del colpevole od in casa terza, anzichenella casa dell' uomo oltraggiato. Ci sernbra dunquepi esatto di d ire che la circostanza del viola to do -micilio quando serv di mezzo ad altro delitto, o 10aggrava, o rimane indifferente, ma sempre questotitolo speciale B assorbito nell' altro. NB soltanto quc-sto fenomeno giuridico (che B una conseguenzacostante della teorica (1) della p revalenz a) si avveraquando il reato al quale tendeva l arbitraria inva-sione del domicilio altrui ebbe la sua piena consu-mazione. Molte volte la stessa invasione del domi-cilio assarne la figura di atto esecutivo di un delittoprincipale; e qaando i suoi caratteri di univocithed idoneitA lo consentano , va a far parte di quellasomma di momenti materiali che costituiscono unconato punibile ( 2 ) : d anche allora il titolo di violatodomicilio pih non B obiettabile all'accasato, perchci sarebbe una ingiusta duplicazione di rimprovero.

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    NelIa pena maggiore del tentativo esao trova senzapi la conveniente repressione.(1) Alla teorica della prevalenza niente si oppongono ie

    regole di ragione comune sanzionale da vari frammenti deldiritto romano; leg. 5 6 ,1 5 5 , S. 2 eh 192 i n f in. f f, de 9-egulisjuris; leg. 32 et 42 f f . de poenis; Ieg. 10 in /in. f l d e r eb u sdubiis: regole clie ha dottamente esoroalo il B r u gn o l i nelsuo libro tesl pubblicato sotto il titolo Regole irtmau~nbilidi dir i l to z inivcrsale f Req. 1 2 7 , pg. 119 ) e che riel re-pertorio stata riassunla alla parola delitto co n la formula- n deli t to coercibile co n pid pene dee punirsi con laminore. Cotesle regole cadono accoiicie tutte le volte che ilcaso sia dubbio, od oscura la sente nza, o la legge che sideve applicare. In tale incertezza k evidente dover vincerela opinioiie pih mite, e ci guardi Dio dal contradire questosanto assioma. Ma la teorica della prevalenza non suppon edubbdezze: suppone che sia chiara e certa la conibinazioneche un fatto ctida, considerato in sk stesso, sotto una leggepenale; e cada sotto altra legge penale pi grave , se si con-sidera il fine a cui mir ava il colpevole. Per esempio si Busato violenza per rubare , ma non si potuto consumztreil furto: 1' azione materialmente guardata esaurlsoe i tsrmleiidi una violenza consumata; ma g uardata n el Bne del oalpe-vole esaurisce le condizioni del furto tentato. Dovrh du~qwedirsi c he si ha un delitto i1 quale cade sotto du e leggi e oheperci la pena del furto tentato perchb assai pih grave nondeve applicarsi, e deve applicarsi la minor pena della vio-lenza P No: e neppure credo che Iy illustre giureconsulto ver-siliese abbia voluto affermare cotanto. Qui non vi b incertezza:certo il deli l to me zzo; certo il delillo fine: col primo si Battaccata la sicurezza individuale, col secondo la pro pr ia tb r ssi applicasse soltanto la pena pi mite destinata a l ds l i t#~k * ~ -=o, I' oitncco cont ro il diritto di propriel rirnorrebo FS-pressione: ci non possibile. Ci c o n d u r r e b b &' wurdo

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    - 76 -di porre a miglior condizione io attentante che nei suoi altiesecutivi fosse venuto consuma ndo uno speci ale delitto, ed ;Ipeggior condizione sa reb be un attentante che nei suoi iittiesecutivi non trovasse come configurare un delitto speciale:questo repugnante. Si rispetti dunque I7 aurea regola indubiir p r o reo finch si rimane nel dubbio: ma qua ndo ilfatto cade in modo certo sotto due leggi, B la pena pi severaquella che dev e applicarsi affincli i due d iritti tutelati dalladue leggi lo siano costantemente. Questo precetto non ha altraeccezione tranne quella necessariamente connessa al principioantologico, la quale si verifica quando il pae cr iminoso a1quale tendeva i1 mez zo crimin oso distrugge la essenziulitridel delitto mezzo, come notammo al Q. 1563 nota, avveaire(specialit da non dimenticarsi) nella vi8 pr ivo ta .

    (2) Cos la violazione di domicilio pub essere un telitrr-tivo di altro delitto; ma non ammette tentativo, come osservagiustamente anche S c h O t z e f l eh rb u h g. 67, pag 2 7 5 ) p e rla palpabile ragione che quando sono incoati gli atti esecu-tivi della invasiorie la pace domestica gi3 turbata. Ed an-che questo esempio valga a disingannare coloro ohe navel-lamente vennero insegnando doversi in tutti quanti i delittitrova re la ipotesi del tatatiwo, e del delUlo ma nc ato . No. Que-ste ipotesi si troveranno solo in quei reati nei quali le rc-spettive condizioni ontologiche ne ammettano la possibilit.

    Cos circoscritto lo studio del presente titolo entroi puri limiti della sua forma semplice, il reato dioz'olazione d i domicilio pu definirsi - a inirodu-aione o la dimora rzel domicilio altrui contro vo-lonta d i chi ha diritto di esckderlo eseguita ssnzamotivo bgittinao.- Da tale definizione emergonoopontanei i quattro estremi o criterii essenziali che(oltre il criterio negativo accennato di sopra) co-

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    drizione sia stata in principio tollerata o permessa.Dicesi poi arEntrnria per definire qucsto reato nelsuo concetto pi largo secondo il quale non s i esigeil concorso della l;iolenza; dove intervenga anror'questo, o sia dic si estrinsechi con incussione tlitirnoro o con uso di forza fisica, pui, costituire ilpi grave titolo o d i minaccia, o di lesione persu-nale nel quale si assorbisca ia iuiputuzione d i viu-lato domicilio pe r la prevalenza de l mezzo sul fine:e quando ci9 no n avvenga perchb difettino gli spe-ciali requisiti di questi dae titoli la violenza (nonaccolta come criterio essenziale) rimarrh criterioaggravante del reato. E dicendo arbitraria si vieneimplicitamento a dire che i otto il rapporto dell' ele-mento intenzionale anche questo delitto (corne gi@ idisse in proposito dall 'apertura di lettere) esigt:I' estremo del dolo, non potendo immaginarsi la~ierseguibilil enale d i una violazione d i domiciliocolposa. Aperta & su oi8 la E. 5, C.ande vi, ed in-tuitive ne sono le ragioni.

    2."Domicilio altrzlz'.- Non B il diritto di pro-priet che si viola con questo reato; non B unacosa materiale che si offende; ma un diritto ine-rente alla umana personalit ch e irraggia nell'am-biente destinato al di le i ricovero. Perci nienteinteressa &e l' abitatore del luogo sia o no pro-prietario; anche colui che abbia preso alloggio nellacamera di una locanda ha djritto di lagnarsi di of=f'esa aila sila pereonalitit se altri introducendosi inquella ed ostinandosi a rimanervi lo disturba nella

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    - 79 -qniete e minora la sua fiberti (1): b parola domi-cilio vuol essere dunque intesa a questo luogo nonnello stretto senso del ginre civile, rna nel sensolargliissirnio designativo di qualsisia luogo che 1 no-mo abbia lecitamente scelto a propria dimora quan-tunque precaria: e cos senza distinguere se siascelto a dirtiora continua o soltanto di qualche orao del giorno o della notte; ed anche per una spe-ciale destinazione transitoria come un laboratorio oun casotto da paretajo, purchk la invasione accadadur:inte I' attunlit&della sua desti~iazione.Cos an-clie lo stesso padrone de l luogo pu rendersi col-pevole di tale reato quando abbia ad altri cedutoil diritto di abitarlo. Kiente del pari intereasa chei l luogo t~lovisi in cittci od in campagna; che siacq~e?*ts chiuso; che sia assunto a dimora po r la in -tera giornata; o soltanto p@ ralcwne ore della me-clesima. Nella protezione del domicilio vengono in -cluso szianclio le sue appartenenGe, le quali espres-samcmc si sono contemplate da l srrccitato articolodel codice Toscano. Dipencierh dalla prudenza delgiudice Io stabilire le condizioni di tali a@aPntmt3mt?che valgano a configurare la presenta specie difesa ; accuratamente diotingaendola ddl' &yvessoarOitra?rio rael fondo altrui, altso 8pecialc titolo didelitto che troveremo f'ra i reati contro la proprietd,e i oggetto del qriale B tutto distinto da qnelb clelpresento malefzio. L i si viola il diritto de l p o a m esore sulla cosa; qua si viola un diritto inorentealla nostra personalit8.

    (1)FinchE si considera il caso dell' ablta&rie &tL mwWail quale non v~cole o ingresso altrui meotre O ipiraprielarin

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    - 580 -o abitalore della rimanente casa vorrebbe quello ingresso, laregola certa, e indubitaLamenLe vince il domiciliatario proi-bente. Ma nel caso rovescio la quesblone delicatissima, com-plicata, ed in qualche sua forma perplessa. Io ahito Iegilti-mament e una camera in casa altrui ed ivi ricevo frcquen-temente un amico: ma il proprietario ed abitatore della ri-manente casa ha in uggia colui; no n vuole che transiti d:tllescale alla sala, n ch e ( in una parola] si introduca i n quelluogo che B pure suo domicilio. Se l 'amico cos respinto siintroduce malgrado la opposizione nella mia camera sarh eglicolpevole di violato doniicilio, e perseguitabile a querela delpadrone della oasa? Parrebbe eh e no. Cib iion ostanle il tri-bunale d i Matera con decisione del 15 aprile 1869 (pubbl i -cata nella Temi Xtalica n. 22, anno 3 ) c o n d o ~ n h o me ool-pevole di violazione di domicilio un am ante ch e erasi in-trodotto notturnamento in cosa allrui nella came ra della fiin-tesca col consenso di lei, e come complice dello stesso de-litto la fgntesca che ce lo aveva introdotto. Si pu dui~qucavere diritto di domicilio in un a casa e Io esclusivo dirittoal godimcnlo di urla camera in quella casa, e commetter de -lillo inlroducendo altri in quella camera? Uri domestico nonpub duuque senza incorrere nolla carcere introdurre (scnzaiine delittuoso) un amico nella camera che i l padrone Iiadcstinsto od esclusivo godinlenlo del domestico stesso? Chel'azione s i a indelicata ed nncl ie immorale ne convengo; mache io violi il domicilio col condurre 1111 amico in quellastanza che legalmeole il domicil io mio ( e sfido n ncgar-lo) mi sembra repugnante. I1 domicilio B una cosa disbintadalla propriet. Pub una casa essere propriet8 di un soloed essere domicilio comune a molti. La massima in re com-muni porior est conditio prohibenlis k buona in civile; manon sempre lo B a i fini penali; perctib il fatto del godimentodel domicilio per parte dal consenziente che introduco l 'estra -neo esclude il dolo nello estraneo medesimo. Salvo dunqueil dovoto rispetto ai giudici d i Matera io non m1 soltoscri-verei alla loro sentenza, Non deve mai dirnentlcarsi cic per

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    i~~ic 's toilolo di reato la proprietas, e In p o r s ~ s s i o i e il is ,non Iianno valore determ inant e per autor izzare il diritto diripulsa. E tanto sono vere queste mie idee ch e S c h u t z e(Lchrlruclr 5. 67, no ta 5, png. 275) insegna come cosa nondubbia ch e questo delitto pu ave re luogo anche fra i coin-quilini, e p er par te del padrone a dan no d elly inquilino. .loavrei dunque pii1 volentieri condannato il padrone se dinotte fosse anda to nella cam era della fantesca, lei dissen-ziente, piuttostoch 1 amante che vi aveva acceduto Ici con-senziente. E su questo proposito giova ricordare che scb-hcn e nel fora Alemauno si disputasse in addietro, se i l pre-sente titolo potesse adattarsi ali' ingresso arbitrario eseguilod al d i d e n t r o n1 d i dentr o, ma fosse necessario un ingressodal di f uor i, pure In prima e pi larga opinione ha oggiprevalso anche in Germania, come insegna B e r n c r Lcfir-bzrclr $. 169 , png. 407, notu 1.

    3."Cotztro la volontu d i chi ha diritto di esclu-derlo - otesta volonth non crederei che bastassesemplicemente presunta ma che dovesse essernecondizione una manifestazione in qualsisia modofatta e conosciuta dal giudicab ile. Altro B la man-czanza di permesso, altro O la ifiterdizione. Nellegiornaliere bisogne della vita troppo sarebbe sedovesse sempre mandarsi un ambasciatore a chie-dere licenza tutte le volte che occorre bisogno diintrod ursi nell' altrui don.iicilio. L' uomo che allaprima intimazione si ritira dalla casa ove si er aintrodotto mostra di avere agito sotto 1' influsso d iuna presunzione di permesso che deve metterlo alcoperto da ogni accusa criminale. Ma la maaifesta-zione di volontb contraria una volta.fatta merce il

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    - 8.3 -ijreii N~iSecllitat e impeclitur, vel etiarn ne offendere; oe lr e , ce1 eum, qu i te mayni fnciehat, ideo non venerit trtlprohibendum, n o n videbitur adversarius vi fecisse; et i tnLnheo scribit .

    S . 1f;Zs.4.O Aggiungo alla definizione senza nzot.i?jo ky i t -

    fitiao, non solo pe r esclud ere dalla nozione del ma-lefizio i1 fatto del pubblico ufficiale che per ragionedi suo servizio e con le debite condizioni si intro-duca nel domicilio altrui; ma per escluderne ezian-dio il fatto del privato che si ricoveri in casa altruiper una qualche urgente necessit di propria di-fesa, o acceiia presso altri per un motivo legittimonon difficil a ravvisarsi nelle varie contingenze deicasi (1). L'elemento iiitenzionale di questo reato ch esotto il punto di vista negativo si pnb nei congruitermini circoscrivere nell' assenza del fine di com-mettere un altro delitto, sotto il punto di vista po-sitivo bisogna cl-it: si configuri in una veduta incluaIcIie guisa inonesta o almeno inurbana che ma-nifesti in sostanza i' intendimento di far cosa che siconosce essere dispiacevole ad altri. Anche la im-portunit prib in codeste conc.lizioni doventare de-litto, ma definirne i confini dipende dalla delicataapprezzazione del giudice (2).(I)n cas o di ingres so arhiir:irio nel domicilio altr ui ctie

    t i n ~ n i u n eda delitto lo esemplifica i l B e r g c r o rlc lnroincop . 4, cc t . 2, 5. 36, nella ipolesi delle persone mascherareclio i n tempo di carnevale si introducono nelle altrui casedove ci i: p ~ ~ r n e s c - oal Principe o indolto dalla consuetudinelocale. Senza uii tale uso o perrnesso per da osservarsi chela iri;iaclicra aiizich escludere il delitto lo iiggraverchtc.

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    - 84 -(2) La difficoliii di ben definire cotesto fine si rileva dacib che scrive D e c a m p s (Contre pro je t de code p m lpny. 4 , Bruxel l es 1864 ) - e projet veut punir les vio-lutions de domicile commises ptir des partic uliers , et il nraison: mais les incriminat ions des art . 490 493 pour-raien t, quoi qu' e n dise l' esposd des molifs, s appl iquera 1 Ibomme qu i se serui t introdui t da ns une habi tat ion ouse8 dperadanecs sa128 aucune intention coupdbie f p a r exem -ple, pour se trouver u n rende2 vo tu , poul* y r ep r en d r eles ani mau x qui se sont chappe's) il fuut q ue la loi nepunisse gue la violation de domicile a excute dans unbub eriminel, dans l ' intent ion de commettre un crime ou undlit D ou plus yn ~ale ment e fai t commis mchammentou fraudoleusement: aclopter une autre ncrimination ceswa i t sacr iper la l iber t e t la sur et des citoyena, unique-me nt po ur que le -4finistre public n' ait pus besoin de semetl re en peine de prouver l' inlen tion coupable. - e-dilando questa osservazione che a primo aspetto semb ra giu-stissima si scorge che nella medesima si unificano due con-cetti fra i quali intercede un abisso. Altro dire che laviolazione del domicilio non dev e punirsi se non commessadans une in ten t ion coupable,,oppure mchamment: lo che verissimo: altro dire che non deve essere punita s e nonquando avviene per il fine de commettre un crime ou u ndlit. Con questa seconda fra se si edifica una teorica totat-mente' diver sa dalla p rima , e pi non si punisce la viola-zione di domicilio per s stessa come offesa alla l ibertpersonale; ma si punisce come un tentativo remo to al qualemanchino le condizioni per esse re colpito come tentativo. Inuna parola non si scioglie con cib la questione fondamentalech e la pih vitale, e la pih delicata nello esam e del pre-sente argomento. La violazione di domicilio quando B fattascientemente a dispetto del proprietario ha ella bisogno pervenir punita di essere diretta ad u n al tro deli t to? Se si a&ferma cib evidente ohe il fatto non si punisce pi comevioiazone d i domicilio oB pe r proteggere 91 domicilio, ma

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    solo in quanto era m e z z o pe r violare un altro diritto. Ma laBttensione criminosa e la malvagi t non consiste ella inquesto reato nel solo @ne d i violare i l domici l io? Non siha qui un dirit to che (indipendentemente da ogni altro di-ri t to) merita per s solo la sua speciale protezione? Chientra in casa mia, a mia insaputa, per spiare i miei fatti,pe r leggere i miei fogli, non agisce egli pe r una curiositntalvagia quantunque non intenda commettere un altro de-lilto? Chi vi entra e vi si tratliene quando io lo discaccio,per farmi onta O dispetto, non h a egli un f ine crinainasonella stessa violazione di domicilio, con la qu ale led e un di-ri t to mio? Io lo pen so: p erch scorgo bastan te oggettivitgiuridica al malefizio nel solo diritto della inc)iolabi l i~ elclarnicilio. Ad ogni modo io segnalo questo punto come il piscabroso ed il pib delicato nel presente argomento.

    Del rest o ci che ho accennato in proposito delpubblico ufficiale richiama a pi particolari osser-vazioni. I1 titolo di violato domicilio non fu presoin distinto esam e dalle antiche legislazioni. Nel giu reromano se ne trov fatto cenno alla l . 2f, . '7 $de furtis; ove prevedendo il caso di chi si fosse!introdotto nell' altrui casa a fine di rubare, il gin-reconsu1to rispose che non era ancora reo di furtoma resgonsabile soltanto di ingiuria. Lo che benepoteva adattarsi alla vasta nozione che ebbero deldelitto di ingiu;zcl*ia i romani, affatto difforme daquella che ha prevalso nel ginre moderno. La v%-chia pratica quand o ebbe occasione di occu parsi d iconsimili fatti ora vi applic il titolo di i n g i u r 9 a ,ora vi adatt cluello della aiolenza privata. Ma iltitolo speciale di uiolato domicilio B veramente crea-

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    zione delle scuole moderne, e la genesi d i cofed(1titolo risale appunto alla contemplazione (1i:I (bris(idi axia arbitraria invasione operata dal prilrl~liconaciale. I popoli amanti di l ibera ch e intescilo :Iprocacciarne la tutela mediante prwvedirricnti le-gislativi, vollero che il domicilio del cittadino siiiicliiarasse inviolabile anche in faccia agli agentidella pubblica forza; ed anche a quelli interdisserodi penetrarvi senza gli ordini della competciite m-torit, e senza quelle condizioni dio potevano ren-derlo necessario alla pubblica sicurezza,Di qui narqut!nei codici penali il titolo di iol lato &nticL'lio ch e inprincipio fu ristretto alle invasioni arbitrarie delIupubblica forza, ed in alcuni codici contemporanei i?( come sopra tio notato ) tuttavia ristretto a (lucisolo caso. Cosi creato rina volta il titolo, il progrcusodella scienza porstb alla specificazione di questo Ibe:i-to anche nella ipotesi d i violazione commessa (13persona privata; e per tal guisa il titolo stesso i\venuto ad assumere nelle legislazioni pi conqdetcuna duplice forma. La qualitA personale de l dolin-quente e la concoiuitanza dell' abuso di una puh-blica poiest8 divenuta cosi un criterio misuratnritin questo malefizio, sebbene piu esattamcrite griwdando la cosa possa sembrare che le qualitb pcr-sonali del]' agente diano piuttosto al deIitlo i ca-ratteri di una diversa specie la quale voglia esserenoverata fra gli abusi d i autorit. Ma poichb i1 di-ritto violato B I' identico, ci t3 piaciuto r ichiamarealla presente sede anche l 'accenno di questo caso.

    Io diceva dunq,ue che la qualitA di persona pub-blica e l' abuso di tale qnalita imprime alla viola-zione del domicilio un carattere di gravith maggiore

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    - 587 -che ne aumenta la quantit politica: perch sebbeneil danno immediato possa eventualmente non offriresostanziali differenze, se ne accresce per notabil-mente il danno mediato per la maggiore difficoltin cui versa il privato di difendersi contro una in-vasione di domicilio commessa sotto il prete sto diun atto di giustizia. Malgrado ci B da osservarsiclie il codice Sardo agli articoli 205, 206 parificanella pena entramb o le ipotesi, minacciando il car-cere fino ad un anno e la multa fino a trecentolire tanto contro la violazione del domicilio com-messa dal pubblico ufficiale per mezzo della suarpalit, quanto dal privato purch mediante insi-dia (1) o violenza; chb se la introduzione del pri-vato nel domicilio altrui contro volont del padronesi esepuisca senza insidia e senza violenza, nonincorre per cotesto codice pena veruna.

    (1) L'ar t . 206 del codice S ardo non definisce quali sien oi caratteri della insidia: ma facile ravvisarlo. Essa si ve-rificher cos allora quaiido il colpevole siasi nascostamenteintruso nell' altrui casa senza farsi vedere, come quando visi sia introdotto con falsi nomi o con pretesti che valesseroa farvelo accogliere, specialmente neil' assenza del capo dii'arni$liti. In une parola i l caso che rimane escluso da penanel codice S ardo e che cade sotto la sanzione del codiceToscano, quello di chi senza usare minacce n violenza,sfacciatamente entri nell' altrui casa e persista a volervi starea dispetto dell ' inquilino che gl ' intima di anda rsen e. La dif-ferenza ch e intercede fra questo e l' altro caso sta nel man-cante pericolo di danni ulteriori oltre la momentanea restri-zione della personale liberl5. Questo punlo di vista, che sem-brb haslevole a meritare censura agli occhi del legislatoretoscano, non sembrato tale agli occhi di altri moECI Isgisla-tori contemporanei.

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    Tutto opposto criterio ha adottato il codice To-scano il quale mentre esagera il rigore contrlc, ilprivalo, punendolo (art. 383) col carcere Ano a seimesi anche dove non concorra la insidia n& la vio-lenza, procede poi (art . 190, 3. 2) con la massimalenita, contro il pubblico ufficiale, decretando unamulta che pu8 scende re fino a treuta lire toscane:pena risibile e c l~evaleva meglio dimenticare 4evolevasi (come comandavano i tempi nei quali sipromulgava (i ) quel codice) largire le pih benigneprotezioni alla. pubblica forza contro il privato, enessuna efficace concederne al privato contro gliabusi della pubblica forza. ve ro ch e lo st,essoart. 190 al S. 1 minaccia la carcere fino a tre anniquando 1 agente della forza pubblica abbia proce-duto pe r odio o cupidigia o altra privata passione:ma ognuno comprende come sia quasi impossibileprovare il movente d i siffatta passione a carico diindividui ai quali B sempre pronto il pretesto di unqualche sospetto che converta le loro malvagie in-tenzioni in un eccesso di zelo. Bens in faccia alcodice Toscauo combinando gli articoli 190 e 363nascerebbe la questione se anche 1 agente dellaforza potesae essere colpito dalla pena comune pre-scritta dal secondo di tali articoli quando si fosseintrodotto arbitrariamente nella casa del privatosenza operars perquisizione: ed il dubbio naace daquesto, che 1 art. 190 tas~ativamentodesigna comecondizioiie del fatto che iv i contempla la pe?*quisi-aiom operata. Questo pensiero si conforta della opi-

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    - 89 -nione analoga emessa dal F e r r a r i o t t i ( cm -Ynsnto al codice Sai*do,art. 215, n. 1) ove insegnacome regola che l 'agente della forza pubblica nonincorre nella censura speciale ma rientra nel dirittocomune quando per introdursi nell' altrui domicilionon ha spiegato la sua qualit,

    (1) Nel primitivo progetto compilato da l Rfo r i il corris-pondetite art. 229 giaceva in b en diversi te rmini, Ecoolo-og~ai gente dello forza pubblica, il qzcule eensa averneil m n n d a ~ odalla Ecqge o dall' autoritd compe&cnte ese-grtisce un arres to od una perquisizione, soygiace allacarcere da Ire mesi a t ve anni ed al la desrituoione, ntze i caei pit Eoggieri alla carcere fino a lre mesi ed allasospensione -. Questo era un articolo dettato per un pu-polo libero. Ben faceva mestieri ch e ne l 1853 si convertissenel nuovo a r t . 190 che non contiene una pena contro il col-pevole mo piuttosto utia derisiotie contro la vittima. Trentalire di multa contro u n ufficiale che commette un arresto oun a perquisizione arbilraria u n a pena insensata : e megliovalava di r francameotu non vogliamo che i nostri difensorisiaiio puniti ancora se eccedono, perchi! a noi cale la invio-Iiibiiiii degli agcnli della forza meglio assai che la inviola-hilite di domicilio. Ma IU rivolezza dello penali\& omminatericl codice del 1853 contro $1' impiegali stata generaimentegiudicala riicritevolc di censura.

    &, flnalmonte intuitiva la ragioils per cui questodclilto non si perscguita generalmente che a p e -i~e tn z' pnrtJe, si perchi? pel medesimo non si @m-rnovo a grando alIarme la societ quando taccia1 offeso; i perclih il silenzio di questo fa presriine-

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    re che il fatto non avvenisse contro In positiva suavolontA. Ma una elegante questione in propusito alla@est8 di maorere querela contro I' invasore delnostro domiciiio, sorge nel caso in cu i alcuno ab-bia fatta uso di violenza pcr respingere l'invasorcdal siio domicilio, e poscia voglia ancora querelarsicrirninalmente per la fatta invasione. Svolgesi intate fattispecie la teorica generale cle:Ia coinl~ensa-eione delle inginrie e della mutua elisione degl' in-terdetti. Svolgesi il principio generale d i diritto percui il privato quando abbia fatb uso della propriaforza alla sua giusta difesa, se la necessit del mo-mento vale a scusarlo dall' obietto di ragione ille-citamente fattasi ( 2 , 1, C. unde ci) uon perb si rax-visa in Iu i la perseveranza della facoltb di invocarecontro 1 altro (come diversamente avrebbe potuto)1 autorith giudiciale, perchb l' esercizio della yrivatrttutela importa presurata rerzzlnaia alla facolta di in-vocar@la tutela giudiciale. Questa tesi si avvalo-ra per argomento dal responso d i U p i a n o allaleg. 7, g. be2la'ssi~)te3, f l g ~ o d i nut ciunz, e dallaE . 22 , S. si ad januam 2, iiOid.

    ]t& pena di questo reato quando B commessosenza violenza dal prieato dev' essere mite per te-nerla ia proporzione con le penalit degli altri de-litti contro fapropristti, o contro le persone. Swebbeassurdo che chi 9, entrato in casa mia per rubarecd ha rubato, B chi $ entrato in cammia per gsr-cuotermi e mi ha- percomo, trovwse una maggiorpena nella vi~lazionrt i dorniciiio &e nelle p e r co w

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    - 93 -wnobbe come possibilmente soggetto alla propr i eadell' altro nomo. La cosrnogonia pagana che ripu-tava gli uomini come autoctoni doveva bene perfrza logica no n incontrare repagnanza a rioverarein certe condizioni anche gli uomini fra le cose,e pi specialmente fra le cose h umn i juris. Di quila istituzione della schiavit (i) ch e pu dirsi nni-versale appo lo genti del17antichitA,e che ebbe lasua prima genesi nel mancato riconoscimento dellanatura spirituale che B nell' nomo, e della unicitdi derivazione della specie umana da un solo sti-pite, e nella conseguente negazione della fratellanzaumanitaria; per cui considerate le genti stranie re co-me appartenenti a razze totalmente diverse si credealecito di farle mancipie aIla dominazione d i coloroche consideravano s&stessi come progenie pii1 eletta.E per siffatto pensiero che si B veduta anche ai d inostri mantenere ostinatamente la schiavit a ca-rico dei poveri negri, appunto perclib si volevanoguardare come una razza different,e, o po r lo menocome una razza degenerata. La presenza della isti-tuzione del servaggio in un popolo, ammettendo un avolta la propriet8 dcll' uomo sull' uomo, induce aprovedere che 1 aviditA umana, venga ad esercitarsifacilmeiite mcho sa questo campo come si esercitasu tutte lo cose inanimate che sono paetiive d i do-minio e dello quali l'uomo pnb fami padrone e dauna mano Al' altra trasmette. Dove la schiavit s i am-mette non pud norr essere f'requente il furto dell' uomoeommesso per .fine di venderlo come ixhiavo e faredel suo corpo indebito lucro. E difatti il plagfo (2),nome che nella sua origine stette appunto ad espri-mere il nascundtrnonto o sopp~easionodi un servc

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    a danno del padrone, od anche lo involamento diun uomo libero per venderlo come schiavo, trovasifrequentissimo nella antichitd,, sia che si rubasse alSUO padrone un uomo gia fatto servo, sia che sirubasse a sB stesso con impadronirse~le specularesovra il suo corpo. Tale frequenza ci viene attestatadagli storici, e dalIa stessa moltiplicit dello leggi,e dalla scverith delle pene emanate appo tutte legenti (3) contro il delitto d i plagio.

    (1) Sulle origini (3 su i diversi concetti giuridici del111 schia-vit trovasi un dolto riassunto nella opera dell' illustre T i s s o tP~ i ~ r c i p e su droit parblfc vol. 1, Iiv. 1, S. 2, pag. 22. Mail plrtgio moderno &e qui si considera coine delitto non ri-cliiedc per essenza sua In riduzioue dell' uomo allo sta to diu n a vera e propria schiavil, e si costiluisce d a qualunqueim~iosscsrariienlodel corpo altrui con privnzioile :inolie par-ziale di liburla purcb non sin dirctlo ad u n Dnc speoialee uiomantstleo, nia intenda ad usufruire quel corpo ad uuIiicro proprio coulr.o la volont del paeicrite per u n tenipoiiidcfinito o aliiieun proliingato.

    ("2) Sulla etiiiiologin della parola plagio disscrlano glierudit. Vedaci C u j c i o ad Puulum ~cnten.V . 6, $, 14 ,Irclta 74- i s s e n b a c t i diirpud. ud h. t . Pnnd . S. RO-1\1 rt t L ti e u s de crinlinibus l i b . 48 , 451. 12, cap. 1, n. 9. A l-cuni la desumono da un concetto obiettivo quaai piaga cbeSI reca alla fiimiglin; alcuni da uii colicetlo sub ietiivo traeu-dola d a l nome dclle reti lese a i pesci. Dispute di tneru eru-llirioiio clic iiun fdnno fare u n passo alla d ~ t l r i n apura-iriente iiiosolica.

    (5) 1 ~ 1 ~ 1 , 1 0 ~ ~ . ~ S i Al C i :i l o parcrgo juris Cib. I , cap. 93- I:r c Q o r i o synfngnrn lil, 36, c a p . l i . n. 7, 8- a-* (\,, l i t . '3, ~ ( r p . 0, 10l. 3, prrg. 226 ed . Luc. - CI a r oli/,. 5, S. ( ! I L , i rnesi . 68 - o s s i o trcictulus, b ir . de pia-gi l tr i is -- B o e r i o dec, 275 - D e c i a n o t r n c t . cr im.Tor,, 11. 38

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    tona. 2, lib. 7, cap. 10 - U r s aya insi i t . cram. lib. 2,tii. 8- o p m a de operi8 ser.vorum pag. 166- I p h a-n i vol. l, pag. 181 - ro d i u s rer . judioat . lib. O,rit. 7 - l d e elementa juris universi p a g . 195- -p r e c h t t institut. tit. de pubticis judiciis 5. 10- a -l?r o semeslrium lilr. 2, cap. f l , in fin. - o u s s e justicecriminelle vol. 3, pag. 587 - a s a n o Theorico-prazispag . 111,n, 266, lib. 1, cap. 18 - e n o oh i o de nrbi-t rar i i s cas. 537 - e i l s tractatus crimi~balis ~ g . 06 -L e y s e r medit. ad Pand. spcc . 624 - o a h inst i t , jur.cr im. $. 254 et a r qq . - u t t m a n n Elementn 5. 489 r tseqq. - a r a v i t a insl4ulionum crirn. lib. 1, ap. 69 -R En a zz elementa jur. crim. 1ib.4, ar s 4 , cap. 8- o u-g l a n s inslitutes lit. 4 , chap. 3, png . 574 - e m m ri C hsynopais lib. I,i .8, S. 4 - oh *ie r Blernenta sect. 2,cmp. 15 - r cm n i de &re criminali l ib. 2, ca p . 7,a r t . 3 - a o e t t i instit. theorico practiclae toni. 2 ,pag. l17 - H a r t m a n n P i s t o r lib. 4, quaeet. 20 -S t r y k i o dissert. vol. t?, d ss . 17, cap. 6, n. 21 -M e y e r collegium Argentoratense lib. 48, tit, 15 , vol. 5,pag. 675 - Vaxi W r y h o f f obser'oationurn cap. 12,png. 54 - y b i ge r cumnaensariplsad l ib. 48 , t i t . 15,pay. 1117- o t ta Memornlia pag. 549 -- I ' i s s o t ledroit pnal col. 2, pag. 8 2, et euiv, - a v o u x surIc code pGnal pag. 69 - u c c i o n j Saggio png. 484 esegg.- u f a n i instituzionida' diritlo criminale tom. 2 ,cap. 2, pag. 315 - r ab i a p~incipi ide l dir i i to penalevol. 3, pag. 47. S. isa4.

    Mosb 'aveva limitato la servita a quei pib angusticalafini che potessero sperarsi come ottenibili noitempi suoi (1). Ma l 'anatema definitivo contro lasignoria dell' uomo sull' uomo ebbe sanzione de l cri-stianesimo merce la proclamazione della personaliturnana, della genesi divina deil' uomo, o della unitA

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    di progenie. Riconoacinta nella creatura aan ana adifferenza dei bruti un' anima immortale non. ap-partenente alla terra ma emanata da Dio, essa do-veva secondo le stesse nozioni del giure romanopassare nella classe delle cose diziimi jwris; e di-chiararsi fnori del comm ercio, inalienab ile eci im-prescrittibile anche il corpo che era come il tempiodell' anima, Con lo allargarsi del cristianesimo do-vette la schiavit scomparire dovunque la sua lucediradava le tenebre dei vecchi e rro ri, e difatto acom-parve, ed ai giorni nostri vediamo diIeguarsene an-cora In ultima nofanda reliquia che per la tratta deinegri h a troppo a lungo addolorato e disonorato laterra. Aboliti cos i mercati nei quali si facevavendita di creature urnane, interdetti i mercanti esensali di uomini che, al dire d i P l a n l o, formi-colavario in Roma pia che le mosche in estate, ildelitto di plagio dovette naturalmente divenire ra-rissimo. A tal che parrebbe che oggi non pih fossepel criminalista neppure prezzo dell' opera d i occu-parsene. Ma questo titolo ha perdurato e perduranelle scuole e nelle legislazioni per le varia trasfor-mazioni che esso ha subito.

    (1) I1 plagio punivasi dagli cbrci con la morte (EsodoXXI, 16; Belrteronorn. XX I V , 7 ; R o t t i n ge r jus he-Iwuicurn pag . 49 , 5. 36): da i grcci negli antichi tempi con laiilorte ( S e i o f o s t e de diclis cet fncti.9 Socratis lilr. 1);e poccia col taglio della. mnno ( (.:Q 8 t a 11 t i n o H a r iu e n o-p u l o Epitomue juris l ib . 6, i t . 8 ). Una legge di T e o d o -r i c o puniva della frusta e de l hando perpetuo chi avessevendi110 o coinpr;ito u n uomo libero, se il colpevule era pIe-hco; c della con0sca dei beni e cinque anni di eslllo, se erenobile. Ncii' :infica Francia s i spingeva la pena flno afla

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    morte. Vedasi l' interessantissimo libro del C a r p e n 1 i e r Ledroit payen et Ie droit chreiien, Parir 1860, vol. l . (luanloalle antiche punizioni Germaniche vedasi Sc h i I t e r v s pn i x i sexert i tat . 49,s. 149 i n fine. 11 plagio er a punito di morlc neldiritto consuetudinario Culmense che governava le prorincie+ettentriona\i della Russia lungo la Vistola : lf a v e n s e i nrrperloriurn juris Pruthetlici, uerbo plr19i141~,n g . 466-cura l m g e pluria eltirnetur homo 7uuiti q iiic'ia ilresciitrirsve1 ali(! r e s pretiosa.

    Gi anche gli anticlii pratici erano venuti rico-noscendo diverse specie di pIapio. Si ebbe il plagiopolitico consistente nell' arruolare il suddito d i unanazione al servizio militare d i estera nazione ( i )delitto clie non h a nessuna attinenza alla presentesede. Si ebbe il plagio letterario consistente nellospeculare a proprio indebito lucro, ed in danno dellegittimo dispsitore sui prodolti dell' ingegno al-trui: ilelitto che parimente O alieno dalla presenteiklateria e che si connette alle grandi questioni eco-nemiche e giuridiclie intorno alla propriet Ictto-rbariaed ai privilegi inrlustriali. Si dette finalmenteil nome di plagio civile all' incivilissimo fatto di pri-vare un uomo della su a l ibert: e questo il fatto(te1 quale cade al presente luogo la trattaziorie (2).

    (1) I l vero plagio politico aembra essere quondo i l citotndino uolonl@~iamenles' ingaggia sotto estera bandiera.Quando un uomo sin stalo violenterneote condotto via, e co-slretlo senza ordine di logilbirna auto'rith a servire in un' 81'-tuaba di terra o di mare, parrei olio ai abbia dut toslo la B2ui.d

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    - 97 -dc l plagio ziero. I1 L e y s e r f s p e c ime n 624 ) tralta di votoquesta dlspula accennando a grande divergenza negli scrillori;e la dice questione di pnrulu, poichS comuraquo si nomini selapre u n d e l i l l o pub15co. Ma generalmente le vecchiascuola non annetteva suficiente importanza alla classe edal tianie del malafizio. Anclie qui peraltro chiaro si scorge ch ela classe rcfluisce sulla diversa oggcttivith del reato. iluando1 abduzione violenta susseguita da ingaggio dell' uocrio ra-pito S O ~ ~ Oandiera estera B evidente che i l delitto divieneeornplesso: si offende lo Sta to togliendogli un cittadino, sio ~ ~ u d e'individico vioIando la sua libert; e pub congiun-gersi ancora la violazione dei diritti di famiglia, e ofrcndersiil llutlre clel giovane rapito, cluando questi fosse soggetto allasua potesl. Se i: vero il principio che la quantit de i reatisi aumenti pe r In importanza d ei diritti lesi, queste considern-zioni non sono logomacliie ma refluiscono sui criteri] uiisu-rrrtori del iiialefizio. Del resto nota Id e y s e r f loc . ci t . r~ led . )cho in siffiitto plagio politico distingiiono i pi fra la consegnadel cittadino co me soldato a un pr incipe estero che sia inguerra con noi, e la consegna ad un principe c he con rioisia in pace; e ravvisano i l plagio semplic e nel secondo caso,e la perduellione nel primo; dalla qual distinzione egli sem-bra dissentire bench la c~nfossimeglio riceviita. Ma di ciad altro luogo. Una forma specialc di plagio si aocenna daigiuristi aemanni ( L ey s e r apec. 624, med. 16; 8pC. 540,medit. 2 ct 3; et spec. 891, medi[ .6 et 8 ) nel caso di ser-genti reclutatori, i quali eecorido le costumnnzc di certi popolivanno girando pei borghi e carnpaE;ne d' ordine dei loro prie-cipe per alletture giovani ad ingaggiarsi soldati. CoStoro (diceil L e y s e r ) q ua lo ra us ino violenza sopra i giovani per ar-riiolarli, si fanno rei di plagio, o conlro d i loro E lecito con-citare Ie turbo per discacciarli, cd anche ucciderli senza ti-more di pena. Non discuto sulla estensione. de i moderamadella incolpala difesa a siffdlta ipotesi alla qu al e esso bene siadatta pcr la l sg . 5, C. de metrctis: rnn dubiterei rrc sifl'tttrornclefizio dovesse rimanersi nella cliisse dei plagii conside-

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    randolo come qualificato in ragione d el mezzo, che i: I' abusodella forza pubblica, o piuttosto far passaggio nella classedegli abusi di autorit. La q uestione d' ordine identica conquella toccata di sopra alla violazione del domicilio. Questaforma di plagio chiamasi plagio militare dal Ii o c h S . 260;e porse al M er c k l i n l 'argomento di una dissertazionespeciale de plagio militari, Altorf 1728. Cib che mi sembrasingolare si che il P u t t rna n n Q. 493, e molti altri ale-maani, referiscono al plagio il fatto di chi abbia indotto unsoldato a disertare: in questo modo di vedere, la diserz ionesi riporterebbe fra i delitti comuni. pure una specialite cheper alcune leggi ( per esempio per l' antica legge sas son ica)a quanto ne dice il P u t t m a n n ($. 495) si pun come plagiocan dieci anni di lavori pubblici il fatto di chi avesse indottoun uomo ricco, o un artefice, o un capo d'industria ad ah -bandonare il territorio dello stato: e con soli cinque anni sesi era indotto a emigra re un uomo povero: ma la pena siestendeva alla morte se si erano fatte emigrare parecchiepersone: M u l e r promptuarilrm, verbo plugium, n. 9. Sem-bra che la emigrazione non si elevasse a delitto contro 1' emi-grante , ma solo contro il consigliero: vedaoi H e y d i o diss.de jur e enaigrundi in Germania , 1775. Coteste forme pernon possono mai trovare la loro oggettivita giuridica nellalibert individuale.

    (2) Alcuni pratici poco curanti della esattezza nel linguag-gio ( C o r t i a d a tom . 2, decis. 108) dettero il nome diplagio al seque stro p er rical to. Ma questo B un errore cheva a ritroso della comune scuola, e che confonde due titolidi reato oostanzialmente diversi.

    Se non che anche questa specie sub delle trasfor-mazioni cos in o