Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 3 (11)

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    Altri codici hanno clistinto i' occztltanzenlo ( 1 ) difunciz6ZZo dalla soppressio~zedi stato, presentandolicome due titoli diversi. hIa qui $ nuovo vi con-fasione d' idee, perch o la occultazioiie materialedel fanciullo ebl~eper fine di privarlo dello statodi famiglia chu a lui apparteneva; ed allora i' oc-cultamento non essenilo che uno dei mezzi condu-centi alla soppressione di stato non vi ha ragionedi costituirne un titolo differente da questo : 1 oc-cultamento si esegui nella veduta di tr ar re un be-nefizio qualun que dal c o ~ p o el fanciullo, ecl allorasi ritorna nel titolo di plagio sostanzialmente diffe-rente dal titolo ' di che s i p arla e di gr an lunga pii1grave. Le quali confusioni si roglioiio censurarenon solo perche deviano dalla rigorosa esattezzadella scienza, ma perche conducono necessariamenteallo ingiusto effetto di una sproporzione nella pe-nalit. I1 legislatore prese ntando a si? stesso comeuguali e congeneri delitti che sono difformi, si fanaturalmente a contenlplare la pi prominente ditali figure, e adattando 12 penalith alla gravezza cliquesta, viene a m inacciare una pen a esorb itantealle altre che ha inavvertentemente conglomerate.Cosi avvenne al corlice Francese del 1840. Misealla pari il fatto di rapire un fanciullo ai genitoricol fatto di quclla donna che per suoi fini avessesirriulato di essere madre. La gravit del primo fattolo port a miilacc iars la pena della reclusione da 5a 10 an ni ; e cosi codesta pen a si trov inflitta an-che al secondo fatto quarituncluc sia intuitiva la dif-ferenza di gravit che fr a 1 uno e l'altro interceile.

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    (1) La osservazio lie da nie falla in ordin e alla inutilesuperfetazion e del titolo di occultamento, la ritrovo neli> i l e r i n feommenta i re de li1 l o i d e s 18 o v r i l - 3m a i 1 8 6 3 , pag. 178 et 180) in critica all' art. 3 4 5 del CO -dice Francese. L' occultamento fr ec l dj egli dice non pii)presentare. una figura criminosa di p er s stante . O si ra -pito il fanciiillo; ed il delitto sta nel ra tto , e 1' occultamentono n che un seguito dell' azione criminosa rispetto all'autore,u un futlo di complicit rispetto ad altri: o i l fanciullo riiiiasto al suo luogo, e soltanto si tenuta nascosla la suanascita per togliergli lo staio di famiglia c he a vre bb e d ovuloavere; ed allora i l delitlo sta nella soppression e di siato dicu i I' occultomenlo non che un mezzo. Questa v erit cospalpahile che i l C o s e n i n o f codice pcnale i tol ic~no c i n -notuto png. 348) ed alt.ri comnienlatori del codice Sardo,quando si sono accinti a delineare i fatti che la legge clesi-gnava col nom e di occullconento non hanno saputo fare dimeglio ch e riunirli col rapimen to, ed indic:ire la occiillazioneconie un seguito o come un mezzo della sottrazione d elfanciullo. f3. 1958.

    Nel puro concetto di questa serie cli reati si Bmantenuto a niio credere il codice Toscano. Essoall' art. 259 riduce a tr e le relative specie, e di cia-scuna cli loro determina la nozione desumendone ilcriterio essenziale dal fine. Esso clescrive le treforme ma teriali in cui si estrinseca questo reatocon i verbi soppv-.ir)zei*e, arnbiar*ee suppor9*eun in -fante: abbiamo dunque tre fatti nei quali si compen-diano tutti i possibili modi di porre in essere laviolazione del diritto allo stato di famiglia; cio lasoppressione d' infante, il cambiamento d' infante :la szcpposi,-io~ze d' infante : i ciascuno dei quali de-lineeremo tra poco le condizioni e le contingenze.

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    - 93 -Ma questi tre fatti devono avere tutti il carattereche costituisce la speciale oggettivit giuridica do1presente titolo: vale a dire debbono eseguirsi al finepro~sinaodi altercwe lo stato d i famiglia di un fari-ciullo. Cio pu farsi ta nto pe r procurare uno statodi famiglia a chi non spetta, quanto per torlo achi spetta, lo che attiene al fine remoto che deveaversi in vista come criterio misuratore, giustaquello che fra non molto svilupperh. In quel fineprossiino consiste 1 elenzento inte?z,ciolzale di questomalefizio : un altro fine lo fa de gen erar e in diver-so titolo.

    S. 4059.In quanto allo elenielato nzateriale non vi cir-

    coscrizione di modi od atti nella nozione di questoreato, purchB quelli adoperati siano idonei a rng-giu ng ere il fine suddetto, e pnrc h non faccianotrascendere 1 azione in un piU grave riialefizio : etale trascendimento pu avvenire cos in ragion ede i m e z s i che per avven tura ledano un diritto po-xiore, scegliendo (a ~ riod o i eseinpio ;S. l376 e segg.)il modo della e.vosiuione.; quanto in ragione del finese siasi alterato lo stato al fine rem oto di ledereun diritto poziore, per esenipio di costruire unacalunnia. per indispensabile che lo individuo sulquale 1' azione caduta sia un fanciullo, vale a direche sia nato di fresco sicch non abbia ancora po-tuto acquis tare il possesso del ve ro suo stato: loche porta alla conseguenza che 1' ilidividuo del qualesi alter lo stato civile non pu mai es ser e n&au-tore nb partecipe del malefizio. Se un adulto alteriil l~r op rio tato attribuendosi una famiglia, un grado,

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    una condizione che non ha, dove ci6 faccia per finemalvagio commetteri un delitto diverso, D ia nonun delitto contro i dir itti di fam iglia. Dove lo i'accia' per mera boria o pompa noi diciamo per opiniu-

    n e nostra che non comm ette delitto veruno, yuan-tunque la giurisprudenza ' di Francia (1 ) giudichidiversanlente.(1) Vcdasi ci ch e dicemmo a1 S. 1746 nota.

    La snppr*essione che S la prima foriila esturiore dicinesto malefizio si ha tutte le volte che per qual-sivuglin iuodo si toglie al fan~ iu lloo stato vero senzaattril~u irglisn e un altro; cosicclii~egli si trovi nelmonclo senza sapere a qual fcliniglia appartiene. Igenii,ori legittimi che gettino In prole alla ruota ( iquali gik dissi al S. 1387 non potersi considerarecoiue rei di esposizione d'infanti ) si rendo~io e-sponsabili di questo rea to (1): come pure coloro checonsegnino ad estranei il fanciullo affinchb lo ten-gano perpetuamente all' oscuro della sua vera ori-gine e dei suoi relativi diritti. Ma a mio crederepotrel~beaversi la soppi-essiorie di stato anche inun a altera zio~ iepn rziulc , uando, per ipotesi, si fossej~resenta to un fanciullo al fonte battesimale men-tentlone ilolusamente il sesso senza nion te a ltro al-terare nelle suo condizioni di famiglia.

    (1 ) 1,eg;;rtsi in A C C o l l : s f cont l i~ iuns des c,nftrn/ri nshors ~ / ~ u ~ i f r y e(< ! / .111, Par i s 1865 ) che al lualmeii te s itrovano ir i Francia i111 rniliorie e cirrqueccniornila ciih;~dinj instalo d c illcgilliinilh. Crcllesi forse clie tu l t i costoro siano ve-

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    ramenlc getierali da concubito illecito, e clie non ve ne s iauon par te iiotavolo di abb;indorinii b arb ara me nte clni genitorilegittimi? Il delillo di snppressione di sI;ito B pi frcqupriieche non si crede, perch la impotenza della vittima I O fatroppo spesso rimanere nelle tenebre.

    Gli estremi della so11p?-essione si esaurirebb ero,per quanto ho cletto (li sopra, anche nella consegnafatta del fanciullo alla ruo ta per conto clella madreillegittimamente feco ndata ; avvegnach con ci sidistrugga quello stato qualunque che ilavar.io al fan-ciullo le sue relazioni di filiazione, e gli s' impediscad i esercitare i diritti che le leggi gli avrebbero ac-cordato. hla a costituire in un fatto di tale naturaun reato puilibile si oppongono gravi riguardi po-litici, onde ev itare I'infanticidio o la esposizione acui spingerebbe il pericolo di una pena contro laconsegna alla ruota. Aggiungasi che si oppone ancoun argomento giuridico; inquantoch non trovasi ildolo specinb costitutiro del presente malerizio nellaIhiiciulla illegittimamente fecondata, la quale sedottadal desiderio di nn;conrlere il proprio fallo non con-sidera nella sua prole uno stato giuridico che vogliadist,ruggere maliziosaiilcnte ; e tende il piu dellevolte a procurarle quei pronti e necessari soccorsic11e la propria situazioile le torrebbe di porgere.

    Il c(~~nbfci~zeqztosostilzcsio~zc vviene quatido oper ol~ci-ndei gcnitori respettivi, O di una nritrice,o d i chiunque altro, si barattino nella cuna ( t ) due

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    - 496 -fanciulli onde procurare che 1' uno e I' altro crescanocome rampolli di una famiglia alla quale veranienten& l 'uno n 1 altro appartiene. In questa forma cl imalefizio il clanno dell' individuo cam J~iato r~clr~li!il-ied euentztale. 11fanciullo che dalla ricca cuna passi)nella povera pati grave ecl ingiusto clanno cli altret-tanto di quanto incontri5 ingiusto guadagno l'altrofanciullo che da lla pove ra pass0 a lla ricca. & la nonpub valutarsi questa indebita compensazione permin orare la gravita del fatto, nel modo medesim oche ugualmente sarebbe reo di furto chi avessetolto una sonlma ad un ricco per farne largizionead un miserabile. Soltanto p116 essere valutata comecriterio misuratore della yuantita naturale di que-sto m alefizio Ia circosta nza della scienza e consensodei genitori. Se il barattrl si esegui per volontL co-mune (lei genitori (lei due fanciulli i l llelitto se%)-plice; e soltanto potr usarsi mitezza verso i geni-tori poveri che consentirono a trasportare 1' ainataprole in cuna dorata ; ed esercitarsi rigore contri genitori snaturati clie per vedute loro personaliconsentirono a spogliare i l proprio figlio dei dirittia lu i gua rent iti dal suo nascimento. Ma cluando ilbaratto si esegu isca alla insapu ta di alcuno de i' ge-nitori il delitto si rende complesso, perch oltre aidiritti dal fanciullo si ledono quelli dei .genitori, ch esi trovano fra le braccia rina prole non loro: e (laci6 se ne aumenta la cluailtit naturale.

    (1 ) Quando qui si usano da mie le parole inful t te e ccirn-biaiiienio nrl lu cn l l r r si usano dctnostrnl iunme)i le e iioiiper farne iin rec]uisilo essenziale. Io professo la opinioneche questi dclilfi pnssrinr) ( iri ccr te condizioni ) verificarsi

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    nella lo ro forrna ordinari a e complcla anc he rr di inno d i~~~~sona (rdiiltu. In geuer:ile c orre altri inenle la idcd dellacreatura cltc ilon conosce i l suo s tato e che non 5 in gradod i c e r c a r l o o d i r e r l a ~ n n r l o . Convengo che qiicsto s ar ilcaso pi f re g~ iol tc, r lia non S l' itrliro - .I1 Pu essersicommesso a danno di un dcme nte di dieci anni o di un s ordoniuto di sedici anni - 2 n Il delitto non si esrur rsce soltantocon il non fif re cqclistn?*c o stato, rria a nciie con il togliereuno s talo acquis tato - . O Se un uomo provelto si assentadalla p atria e pe r lunga stagione mttncnnclone notizia, alcunicongiunli p er usu rpa rne il retaggio foggiano le ttere o conaltre arti ne fanno crede re la morte, non sar qu i una sop-pressione di stato? Con il far passa re un vivo per rnorionon s i so pp r i~ ue no s ln to d i f (lv?ig lici ? Primo cardine ditutti i rapporti di fa migli;^ non & dessa la uitn? - . O I1 codiceFrancese non refer egli all' obiettivo dei reali contro lo stcltodi famiglia i falli clie conle mpla agli art. 199 e 20 0 ( vedasiB l a n C l i e qilutrime elzcde arl. 199 e l 200, pi ig . 26) rran-tunque commessi su persone n ilzJ leP - .0 Non deve eglidirsi lo stesso dei casi contemplati da quel codice nell? art. 192.Io non veggo dispari[& di ragione in qua nto al colloca-inent o fra questo caso e gli altri test& ricordati. Ripe-to che questa classe di reati forse quella che pi habisogno di ogni altra di riordiriamen to e di elaboraz ionescientifica. - .0 Stimo erronea piire la opinione di chi vor-reb be fare di questi reati un delitto proprio, inse gnando chesi conioletta soltanto da coloro che hanno l ' obbligo perso-?tute di assic ura re lo stato al fanciullo. hla s e S possibile infatto cie lo sta to civile di un:^ persona si aggredisca peropera di estranei non dovrh duiiquo essere protetto controtali aggressioni? - . O Equivocat;i eziandio mi scmbr I i iopinione (li chi andando at coiicelto dinniclriilmerite opposto31 precedente insegnb ch e la soppressio ne tl i sln to iion po-teva verificarsi tranne d ove esisteva una precedente dichia-razione di stato; e clie in mancanza di questa, il reato dovevadenominars i occzcltn~ionce non soppressione. Qui lo cqui-

    VOL.111. 3P

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    viicu consiste nel confondere i l d i v i f i o cou 1:i prn2~1 lel di -iitto. Piib csscre tlirei'cil nella forma secoridoch un diritto-1 vilole distruggere t l i r c l t n l / ~ en ( r ;oppcre per siungere :*questo fine se ue distrugge lo pri~u:c;ma 1' obirt~ivogiuridicoi. I' identico. Si confuso ancora i:l occul~azione i corpo co nIn occultazione di nome; ossia non si Lene distinlo rorn ~ada fornia. Insomma questa ninleria 6 indigesta cogi negli ccrit-tori come nei codici.

    La stq2iosiz20ne puO es se re o di funcizcllo, o diparto. E szyposi,"ione di gajmto 4) quando una don-na simuli per privati suoi fini la gravidanza ed ilparto presentando come frutto di questi fatti chem a i non hanno esistito una creatura non sua. Esui,r,osisio~ze i fc~+zciulloe la gravidanza ed il partorealme nte hanno esistito, rna perchi? il f rntto deirnedesirni mancato ai viventi si B posto in luogo[li quello un altro fanciullo. Questa diversit per al-tro fra supposizione di paqnto, e supposizione d' 2%-fwtzlt! non pub av ere influsso sulla quantit del reato.Cos ncll' uno coine nell' altro modo vi e un delittoininore che nel carnl~iun~entouando non evvi ilfariciullo che deteriori di condizione. Ma anc l~e uipu o essere vnlutal~ilc a circostanza del consenso odella ignoranza nei genitori ai quali si suppone unib l io ; e la circostanza del consenso dei gen itori aiquali il figlio si B tolto per supporlo ad a ltri : av-vegnachb se qucsti riltimi ne siano rlissenzienti ilrcnto si complica col titolo (li plagio. Ma cjuando ,questa forrna si svolga nella sua massima sempli-cith e col consenso di tutti i genitori, non vi B gra-vit che possa s ta re al confronto di cluella che si

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    - 499 -presenta nelle altre forme. I1 fanciullo morto o nonnato non offre terniini di Icsione cli diritto. I1 fan-ciulla supposto entrando in una famiglia pii riccapriac2agua pi felice awe nir e. 1 qua ttro genitori sonotutti lieti e contenti: sicchi! tutto il danno colpiscei congiunti ( se ve ne ha ) ai quali con ci0 si t,oltn,la spera nza di una successione. Ora questo elementodi dacno pu essere bene valritabiIe clusndo i di -ritti dei congiunti siano in qrralclie rilodo quesif i( legittima, fr:rlecommesso, enfiteusi pattizia ) Diainsignificante quando i congiun ti a1)Liano un a mer:isperanza che pu essere delusa cln un testamento.(-3,uando o sona libero di spogliare i cugini con unatto di ultima volontri, dove i! il mio delitto se arnorieplio pigliare il barn l~iuo llegittimo de lla fantescae supl~lire lla mia orbita con il supporlo partoritodalla inikconda inia nioglie?

    (1) L:) rnsteria della supposizione del parlo, Ic sue vutie~ ~ c n a l i i ,d i suoi speciali iiidizii, larganiente si espohrro d:11C ;i l d c r o decisiowes C~>tlbnlonine l t c i s . (il p ~ r olurrr;uv e riferisce un giudicato ilpl Scnnto di Catalogna 17 niur-zn 1660, che condannb :illo esilio per quirtdici anni U I I C Iiiiatrona clie aveva stipposlo un parlo por indurre 1 1 siin;ir ii~nte sposarla.

    S. 1064.Laonde ripeto adesso ci6 che gi altrove (5 . 1389)

    accennai, I codici contemporanei ponendo in un fa-scio tutte que ste svariatissime contingenze non hnn-no s e r v i t . ~;~sta ntem ente lla giustizia, perchh hannorinificato nella pena fatti diversi cos nelle loro con-dizioni antologiche, quanto pi specialmente nelleloro condizioni giuridiche. In primo luogo dovrebbe

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    - 00 -clistinguersi fra le azioni commesse per imp~Iso iodio o contro i genitori o contro il fanciullo, e yuelIccommesse per irupnlso di amare o verso lu i o versoaItci, La szcp1~0sz'zione i parto o d'inf'ante si prestapiu specialmente a questa osservazioize. Il reo dEsappressio~aedi stato non pab agire che pe r finemalvagio; necessariamente cagione di grave dannoalla vittima. La s~q~posiu"io?zel contrario pu avereun fine remuto buono in se stesso coms lo ha I' ado-zione: con essa certamente s'intends a xnigliarare3a condizione del fancinllo. Anche. quando sia ihcttlzad insaputa de i genitori pu prucoclere dal desideriodi. bendicare la creatura risparniianih nel tsmpostesso ua grave dolore ai gonitori a cui sia mortaIn vera prole mentre era a anrrtrice. Lo stesso adirsi se trattasi d i supposizione d fanciullo fatta nelfine di contentarro an avo od un marito nel desi-derio che. egli ha di avere tliscendenza. E quandoanche sia fatta aI fine iXi togliere ad estranei 1%speranze della aaccessiono, quando costoro non pos-sono vantare un (IirjEto quesito, non vi 4 propria-~ n e l ~ t ecome ho detto) un danno di grande impor-tanza, e non vi & rnaivagith nell'azioxie. Questn ueritcisi B intraveduta dal codice Toscano, il quale (arti*colo 239, S. N ) mentre alla soppm8sione e sostftu-zioizu inalteralilruente infligge la ca5a di forza datre a sette anni, amniette che la pann possa iliscea-dcre por Ir r szcppasiuionc*,alk carcere cla sei mesi 'a tra anni, accennaorlo in tal guisa alla differenzialeche intercede fra i due reati nel rapporto della loroquutntiM, Ha questa diversitit di nzisura, avrebbe do-vuto, secondo il mio debole avviso, essere gzreceltivaanziche rneramente facoltativa, come evidentemente

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    - 01 -lo nell' articolo toscano, dove lascia all' arbitriodel giudice il decidere se il caso e leggiero senzadefinire la leggerezza. In una parola io vorrei chedella supposizione cli parto o d' infante si facesseuna figura distinta dalla soppressione e dalla so-stituzione, le quali presentano sempre danno gra-vissimo ad un fanciullo innocente: vorrei che nellasupposizione si distinguesse il caso della vedovache tende ad usurpare la erediti cli diritto perti-nente ai congiunti del marito, e si punisse pii se-veramente clegli altri casi secondo il criterio mi-suratore dei delitti contro la propriet, ai quali insostanza e per gli effetti e per la intenzione si af-fratella. I1 criterio misuratore nei delitti contro laproprieti come vedrerrio, il valore del tolto. Quila vedova simula una gravidanza ed un parto perarricchirsi:perch in questa forma speciale dellausurpazione dell'altrui dovr affatto dimenticarsi i lcriterio desunto dal valore, e porre alla pari in facciaalla legge la vedova che con siffatta frode usurpapoche masserizie e quella che usurpa un patrimoniocospicuo? Negli altri casi vorrei poi che si distin-guesse la supposixione avvenuta col consenso diambedue i genitori ai quali si suppone la prole; lasupposizione avvenuta per volont di un solo diloro; la supposizione consumata alla insaputa loro.Altro il delitto di due conjugi orbi che volendodare a credere al monclo di avere un figlio se loprocurano da una contadina e lo fanno erede delloro nome e della loro fortuna senza danno di al-cuno: altro & il delitto di una moglie che per farpago il marito nel desiderio cli prole e guadngnar-sene meglio gli affetti, profitta della sua assenza

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    per presentargli come sua una creatura accattataonde tenergli occulto lo infortunio della ejczioneimmatura o della morte di quel figlio del quale essopartendo l aveva lasciata incinta. Altro il delittotiella nutrice la quale essendole morta la creaturafidatale per allattarla riporta ai creduli genitori unacreatura diversa o propria o raccolta da altri. Iotrovo disparita tanta fra caso e caso che mi repugnavederli tutti unificati in un articolo e in un a pena.

    Iil secondo luogo io pongo a confronto ii delittodi adulterio susseguito ila fcconclazione e il caso disupposizione di parto per opera clella moglie ad in -ganno clcl marito. In che differiscono nel fondo dellacosa le due fattispecie? Si nell' una come nell'altraal credulo marito si presenta un figlio non suo per-ch8 egli come suo lo raccolga amoroso fra le brac-cia ed a quello elargisca le sue cure e le sue pro-prieta. Se non che 1 adultera oltre a ci9 ha traditola fede conjugalo; Io chc non si 6 fatto dall' altradonna. Ebbene : trovate leggi che a questa minac-ciano la reclusione ed a quella che accoppi all' in-ganno la infedelt infliggono una breve carcerazio-ne. Io convengo clella diflicolt di bene prestabilirein una legge queste differenti ipotesi ma non lo cre-do impossibile: e nessuno potr negarmi che giu-stizia vorrehbe lo fossero.

    In terzo luogo non dovrebbe egli distinguersi i lcaso no1 quale il delitto siasi condotto a flne to-

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    - 03 -gliendo :i1 fanciullo i: possesso di stato che gli spet-tava o irnmettendolo in un possesso indebito, senzada r vita ad a n documento che certifichi il falso stato;e11 il caso in cui sias i spinta la frode fino al puntodi creare questo documento fallace? Ci costituisreevidentemente un falso, sia p ure un m ero falso I J I ? ~ -sonale, ma sempre un falso. I codici che hanriocosi elevato la pena di questi reati forse si sonoinspirati al concetto romano che ravvisava in lorouna specie di falso in pubblici documenti. Ala iodomando se la supposizione, soppressione, e sosti-tuzione che si compiuta senza alterazione o fal-siti di pubblico clocumento con lo immettere i l fan-ciullo nel possesso del falso stato, lasciando in pacei documenti di nascita come stanno secondo i l vero,siano fatti che cadono o no sotto questo titolo? Si:non vi cadono, si B lasciato senza repressione fattiche possono esse re di grandissimo nocrimenlo, per-ch il possesso di stato pu ad un dato tempo es-sere attributivo di diritti importanti, ed esigibiliquant o s e fossero assorlati da un documento. Se vicadono, non B conforme a giustizia che si adeguinella pena una frode commessa senza il concorsodi falso i n documento pubblico, ed una frode ac-compagnata da si grave reato. Certamente non vor-rA dirsi che in faccia al testo di quelli articoli iquali prevedono il caso speciale, si possono obiet-tar e come due delitti, la supposizione ( a modo diesempio) ed il falso personale negli atti dello statocivile, e cos infliggere due penalitk.

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    I n quarto luogo bisogna considerare anclie neldelitto di sztpposizione se vi fu una causa radical-mente gz2rstu clie condusse a quel fatto; cosicchbesso possa prendere 1 aspetto di una rvagione fat-tasi. Un marito reduce da lungo viaggio trova in -cinta la moglie. Cosa fa re ? Egli inclina a perdon arealla donna: la piet e 1 affetto verso d lei, la fedenel suo pentimento, il desiderio di non rec are di-sturbo alla fa~nigliae non spezzare un nodo chepresenta dei vantaggi, lo distolgono dal porge re qae-rela di adulterio. illa 1' intruso non puh assidersi albanchetto cli famiglia; l' aiilor proprio dcl maritonon tollera di vedersi ogni giorno fra i piecli il te-stimonio della onta sua : a voce di quell' innocenteche lo chianiera padre s ar un pugnale al suo cuorerilcerato: giustizia non permette che il retaggio deifigli legittimi gi nati o di quelli che nasceranno siusurpi da1 frutto di un delitto. Il marito perdona,ma a condizione che lo stato cleI fanciullo sar sop-presso. Con ci8 B tolto il disonore, restituita la qu ieteaIIa faniiglia, ed obbedito alla giustizia: la mogliesen te la convenienza della condizione, aderisce ; etutto fatto di comune accordo, e 1 orizzonte dellafamiglia torna sereno. Ma sorge 1 accusa pubblica.Ecco rin delitto rl i soppressione che il codice Fran-cese punisce con la reclusione da cinque a diecianni, c il codice Sardo con In relegazione di paritempo. Quale speranza riniane alla coscienza pub-blica in faccia ad un giudizio cl-ie svolgasi in taliconclizioni? Quella sola di incontrare giurati intel-

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    - 05 -ligenti i quali rinneghino la verit, dichiarando nonconstare di soppressione. Le soIe circostanze atte-nuanti non bastano, perchh ques te porterebbero a tr eanni di relegazione in faccia al codice Sardo, ed alcarcere da uno a cinque anni in faccia al codiceFrancese ; enalita sempre soverchia per l' infelicemarito in simili condizioni di fatto. Un magistratotoscano al17ombra clel nostro codice ne uscirebbecol titolo di ragione fattasi, e condurrebbe la cosaad uno stato di maggiore verit giurjdica e di mag-giore equita. &lanon bisogna aspettare che i giu-dicanti facciano uno sforzo di coscienza od unosforzo d' ingegno per ridurre la legge a termini diragione. Pe r quanto possibile vogliono essere dallalegislazione penale distintamente previste tutte quel-le contingenze che esigono speciali provvediinenti,e delimitati i fatti che porgono sostanziali differenzedi gravita morale e politica (1) . Torno dunque adire che questo titolo di reato ha bisogno d i [ilte-rior i elaborazioni nella scienza e di correzioni 1e-gislative.

    (1) Non potrebbe provvedersi a questo caso ( frequenteilelle famiglie pi assai clie non si cre de ) adattat ido LI; lateorica del falso cotnmesso per provare un fallo vero ? Ilpadre di famiglia ch e manda agli esposti il prodotlo indubi-t n l o di un adulterio, sopprime uno stato fctlso perchi: sirispetti Io stulo .Oel'o.

    Resta a dire qualche cosa in orclinc al tentatico,poichb l' argomento del grado non presenta specia-lita eccezionali in questo genere di reati: ma il pro-

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    - OG -blemn del conato B ulrjnanto discile. Trattasi di sta-bilire qual"b i l vero mosento della consumazionesia nella sopp~essione, ia nella sostitz~ziorl2e,ia nellasupinosizio~ze ' infante. Qui si comincia dnllo sta-bilire clie il riiorncutl:, clella consumazione non pubcercarsi nel raggiungimento dell' ultimo fine del-l'agente. Questo fne B di ottenere che il fanciullomai non giunga al godimento del vero soo stato, osi mantenga in quello stato falso che gli si vo:leimporre. Ora fino a che vive quell' indiviilno potendoscuoprirsi la frode e restituit lo al possesso del verosuo stato, se Ia coi~sumazione i cercasse nel rag-giungimento de ll'ultin~ o ine clell' agente si verrebbeall' assu ~~ dohe il delitto non sarebbe mai consu-rilato fino alla morte di colui clie ne era il soggettopassivo. Possiamo dunqu e procedere con tu tta si-curezza ad afi'errnare che alla consumazione di quc-sti reati non sia necessario il raggiungimento del-l'zcltinzo fine. E qui si conferma la nostra ~ego lagenevule che la consumazione dei reati non devecercarsi nella obiettivith id~?ologicw a sempre nellaobiettivit giztrridicccc (1).

    (1 ) Vedilsi la uostra dissertaziolie sul momento consuljru-t iuo de l furlo.

    5. 1969.Ma la diflcoItS s'incontra nel determ inare se allaconsuaiazione del malefizio basti siasi eseguito quel-l' atto materiale del trlislocamento del faiiciullu pelquale esso viene a spogliarsi del possesso di quello

    stato che gli apparteneva, o ad immettersi nel pos-sesso di uno stato che non era il suo : ppure s e oc-

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    corra di elle sinsi posto in esscrc: qucll'atto so-lenne ( o battesimo, o iscrizione ai registri ) clie gliusi e Izggi locali prescrivono come testificazione dellostato civ ile di ogni cittadino . E la clifllcolt& crescese si contempia il du Ll~i0 ispetto alla ipo tesi dellasgppj*essioizeperchk qaesta pub estrinsvcarsi soltantoi r i un atto negativo. Avvicinianioci alle diverse ipo-tesi per meglio comprendere il dubbio e concretarlo.Una nutrice aveva un bainbiilo ad allattare : uestoessendo morto, essa ne ha trovato un altro, e po-nendoselo al seno Iia mantenuto i genitori nellaillusione cIie il loro figlio vivesse, ed ha mensilnieiite~.iscosso e mercedi. Se Ia frode viene scoperta essa"dirh che la sua sola intenzione era quella d i scroc-care le gaghc, ma che per quando le fosse statoricliiesto i1 bamllino avrebbe palesato a i genitori1' infortunio patito e clriello sarebbe rirnasto a cu ispettava. I1 delitto di costei dovrd giu dicarsi con Icminime proporzioni di una scroccheria. di meschinovalore; oppure qrialificarsi come tentativo di sosti-trizione d' iif~inte; ppure punirsi come sostituzioneconsumata? Una donna che mai non fu incinta, oche si sgrav di creatura morta, si fece recare unl~amhino ltrui, C lo esibi alla famiglia ed ai cono-scenti come il frutto delle sue viscere, e lo tennecome suo figlio: ma quel bambino era gid statohattezzato oil iscritto a nome dei veri suoi geilitori ;oppure non cr a inai stato n& battezzato n iscrittu,e la dolilla clic andava dicendo di averlo 11artoritoilon avova ancora avuto il coraggio di farlo iscriverea nome sgo. Costei discoperta che sia patri dedurre(li nou ttvci.0 ancora consumato i1 clelito perchi!1 ritto solenne di registrazione a su0 nome non fu

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    - 08 -ancora eseguito ed essa era ancora in tenipo a peri-tirsi. Una maritata ha dato alla luce un figlio ; co-njugi lo tengono presso di loro, o lo consegnano aduna nutrice: ma passano i giorni ed essi n on pro-cacciano la iscrizione di quel figlio n sotto unafalsa indicazione, n& sotto la vera: inquisiti, essi di-ranno, che non volevano altrimenti sopprimere lostato di quel fanciullo, ma soltanto pig liavano il co-modo loro per farne la constatazione: d i ranno an-cora che avevano grande tentazione cii sopprimernelo stato per sottrarre il figlio agli oneri pubblici ;ma che tuttavia pendevano incarti, e probahilrn ente'si sarel~bero pentiti. Di siffatte procrastinazioni alljattesimo per sospetti maritali se ne sono vedute,che poi lianno finito con ridurre il marito ad ac-cettare la prole merce compensazioni ed accordi difamiglia. Se in questo frangente sopraggiunge lamano della giustizia, dovr egli dirsi che si ha nelritardo un tentativo di soppressione (principio d iesecuzione che consisterebbe nel non fare ) o chesi ha il delitto consumato? o che si hanno de i m erimomenti preparatorii che non rivelano ancora ab-bastanza la volonta di cielinquere, sicch& tutto sisciolga in una contravenzione? Due amiche hannopartorito 1 una una femmina e l'altra u n maschio:si sono cambiate la prole dando ciascuna di loro acredere di avere procreato un figlio di ses so di-verso dal vero: prima che sia fatta la iscrizionecontro la verit dello stato di quei due neo nati do-vra dirsi consumato il delitto, dovrii dirsi che f utentato, o che fu preparato soltanto? Su queste edaltre simili contingenze io ho meditato lungamente :ed ingenuo confesso che non mi B riuscito tro var e

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    - 309 -una formula In rjriale possa servire di norma co-stante e gen erale alla soluzione del prol~ lenla ellediverse configurazioni dei casi.S. ISSO.

    L a falsa iscrizione scioglie tutt i i nocli e purtasenza duJjbio alla coizsuriiazione, nia per Ia sua solemancanza non parmi che come regola assoluta sipossa stabilire che il reato rimanga sempre 11cr.cagione di tale difetto nella sfera del tentativo. Ri-spetto al titolo di sopp~*essionel criterio clella con-sumazione si pu trovare sufficiente nello a1,bandunodel fanciullo ad altre niani, purclii: sia certa la de-terniinazione di far cib col fine di togliergli il verosuo stato. Ma prestaliilire con una regola assolutacjaali saranno le circostanze che riveleranno allagiustizia quella rea determin azione mi par e impos-sibile. SicchB pab dirsi che dato I' abbanclono adaltre mani col fine suddetto, o vi delitto consu-mato o non vi iJ ni en te ; perche o il giudice si facerto di quella intenzione, e la esecuzione i? com-l~ l e t a ;o non se ne accerta, e non vi b neppuretentativo. Rispetto al titolo di sostitzczione (o cum-hiu"~"~ze?zlo)armi altresi che il momento della con-suniazione stia nell' abl-~anclonoespettivo delle crea-ture eseguitg dalle duc madri. Si dir che dessepotevano utiln~ente entirsi, e ciascuna di loro ritur-nare i figli al vero loro stato. Ma il criterio dellautilitit del pentimento non 6 sempre sicuro perescludere la perfezione del delitto. Anche ch i espose

    " i infante poteva pentirsi e tornare a riprenderlo;anche il ladro pu pentirsi e ripor tare la rob a al

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    padrone: m a ad onta di tale possibilith i loro. tle-litti si teng ono p er consumati, perchc? la ir rctr atta -bilit dell' effetto non B coiiclizione consurnativa chr:di pocliissiuii nlalefizi.

    La ipotesi finalinente della szr1,pos.iziwte mi tieneanche piu incerto ed esitante. Finchb il figlio srryt-posto non fu coi modi legali costituito nelIe appa-renze del falso stato, pi volentieri inclinerei n ri-conoscervi un mero atto preparatorio ; tutto n1piu nn solo principio di esecuzione del reato quandoIn detcrminazioi~e osse bene accertata. Prima diquel momento la voloiitci criniinosa ncin si mo-strata ancora perseverante fino allo estremo : 121natura del fatto csigeva un ultimo complemento.Le dichinazioni al marito, ai parenti, ai vicini, ela introduzione del fanciullo nel letto della donna,era no att i esecutivi cli un' azione che aspettava p er6i l perfezionamento criminoso dalla dicl-iiarazioneof-ficiale. A prima giunta questi ponsieri r:i portereh-ber0 ad opinare che fino a cjucl momento fissiilli,sempre nella sfera clel prossiriio conato. Ma il' at,-tronde bisogna riflottero che in faccia alle leggi calla giurisprudenza, il possesso di stato, ope.r:itivo#l i eff'etti giuridici gagliardi e gtaavissimi. E s e r lnn-que il figlio supposto noil si fosse inai inscritto anome dei falsi genitori, ma pur ei fosse cresciutoire1 possesso del falso sfato, dovrebbe egli dirsi cht:i1 ilclitto non si sarebbe consumato mai benchii i lpravo fino si fosse raggiuntoi$RIa i l possesso d istato quando si comp ie? L' incoarlo e qui~ralu1 coni-

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    - 11 -pirlo? Una madre che ha perduto il proprio bambinop a ~ ' f a r s i e ca re 1 altrui per un sollievo al suo do-lore o per u n bisogno fisico: la consumazione del'reato consister dunque in una mera parola, nelloaver detto questo t? mio figlio, ed avremo un delittove.~~bule?cco le gravi c1iRicolt che ho voluto ac-cennare su questo clelicato problema, intorno alquale non tr0~70 uce negli scrittori, e che vorreisi sciogliesse cla altri pii1 abile e fortunato di me.A R T I C O L O 111.

    Dalle leggi romane il delitto (li supposisione diparto consirleravasi conio un falso, e punivasi conIlil pena del falso testsinentario: Icg. l l c ) et 30 f l udleg. Co1*?2.?e f c [Ts ls ; et leg. 1 et IO C. cod. t.it. Ed 6iiotabile come per 1:~ sutltletta Icg. 30 5 . 1 questodelitto non fosse di azione pubblica, m a sc ne por-mettesse l'accuss a quei soli della fa migli:^ che pn-teva110 avervi interesse. Pensano per gli eruditi ch enall'antitica Roiii:~ non si avessero provvediri~entispeciali salvo In legge di Etoniolo (ricordata dri. P l ri-t*a r c o nella vita di qriosto R .e) cho si liriiitava n~ic rm otte re l niarito di ccinyeda~c a rnoglie quantlogli avesse sup~~ostoii figlio. Ed anzi ulcririi colpitida l veilere come gli antichi comici romani poncsseroii i scena cosi ili freclrlerite storie d'infanti sostituitio sripliosti, congetturarono che ci si facesse appuntoda loro al fine di eccitarc la vigilanza dei m agistrati

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    onde provvedessero a questo delitto. Quando poi so-praggiunsero le pene contro gli arti ed i celibi,questo reato dovette divenire frequentissimo in Ro-m:*; e ci6 forse eccitb la costituzione di Antonino ( I )che per il primo decretb dovervisi applicare la penadel falso.

    (1) per gra ve divergeriza negli scrit tori in torno allapena che veniie ad incorrersi in Roma per la costitiiaionedi Antonioo; dis cui ~ri dos i otariieitte se la poena cupitis ind i-casse In morte ossivvero la deportazio t i~.Sono p er la morte:P e g u e r a d e c i s . c r i m . 8 0 , n . S - f f I i c l o d e c i s . 2 1 , n . 8.Sono per la deporlazione: Sa r n o pr ax i s c r i m . c ap . 46 ,n . 2 5 e t sepq. - a r i r i a c c i o qunesl. 150, n . 242-C a r p z o v i o prctcticn pnrs 43, qliacst. 93, n. 27 - l1 e ri o-c h i o de urbitr . l ib. 2, c as . 206, n. 5 .

    La prstica and6 sempre piG crescendo nell' odio-sit contro questo delitto ( I ) e per tale cagione se-condo i costumi d'allora si venne insegnando checontro il medesimo clove~;cc alosi urt 21rocesso privi-legiato; formula bestiale che traeva seco le conse-guenze di potere esaiilinars i figli contro la madre,i complici e gli interessati come testimoni, di am-mettere le ritrattazioni dei fidefacienti, d i concederea1 giudice balia di cercare le prove anche fuori de lprocesso in virt di un suo potere discrezionale, edaltre tali enormezze insegnate dal feroce M a s C a r-d i (de pro bat. conclz~s.1147) e dai suoi seguaci : equali cos spesso lordarono le procedure dei teinpipassati; ed avverso cui b mestieri che la scienza op-

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    ponga una barrie ra costante affinchb non tornino id renovelle a far guerra alla umaniti ed alla giustizia.(1) Per alcuni slalut i considerav;isi questo delitto coirie

    capiltile: G r i v e l l i tlecisiotles Bolatnae dec. 101, 11 , 9 -F a b r o i n codicenz lib. O, t i t . 13, def , 13 - o e r i o ( le.c is . 82, >t .8 . 111 Spi i~ui ipunivasi con la rleportazione o conlo esilio: Ve l a s c l i i e z consilic6 lib. 1, consil . 9 6 , n. 26 et 26- a r r a n z a de pcir lz~?~ut111'c(lit l ey i t i~ no np . li, sect. l ,71. 18, 19, et 20. Alcuni vollero costiluire un gius singolarecontro gli ostetrici puneiido in loro pi gravemenle questodelillo: P o r n e i. i o YerciIn qi iot i t l in~t~lru~nib. 1, c a p . 20,i n fin. - r e g o r i o s ~ n l r r g ~ n ui i r i s tib. 36, cup. 5, rr , 3.Nelle Pdrtidas f l e g 8, t i t . 7, p r r ~ l . ) s i mantenne questodelitio nella seri e [li quelli da perseg uitarsi a sola azioiieprivatii; escludendo per dal diritto di accu sa il figlio, iricoiiforinii della disposizione genera le contenula nella l ey . 11,S. 1, ff. de c tcczcsn~ io~ z i l~ t~ ,~ .n Pi.ancia secondo J o u s s ef j t c s l i c e c ~ , i ~ ~ i i n c l l ear . 4 , t i t. 52, 9%. 5 ) si puniva di triorte;e secoodo R o u s s e a u d dc la C o m b e f tcrtidres crin~inel-le? p~ tr t .l,lictp. 2 , sect. 1, d i s t . 2 ) col baiido perpetuo.Nel Portogallo per le Ordinan ze Alfonsirie ( hl e l l i o i t ts l i ln t .j ~ t - i , ~r i r ~ i . ,i(sitct?ii t i t . li,S. !.i)univasi con la relecnzioiieal Br;isile. Qiliii~lo lle costuiiinnzc di alcuiii pacsi di Alciiie-g n v ( . i vedersi L e ri C h I co~isilictd l l d o ) . ~ r r n ; nsilitlt)t sri-yel.witt~lc~.tc?.irw'iy. 567. Anche le vecchie pratiche To-scane senibra clie ricorressero per questi fa l l i ;iIIii pciia de lfalso : :lb p l l i o iu s r r ~ ~ ~ i n a ,erbo Jitlsut11,n . 4 .

    La CnroIina non avuvn sl~ecialedisposizione perclriesto reato. Cosicch gl'interpetri ebbero ricorsoal diritto coiilnile pe r applicarvi 1 art. 112 della co-stitrizione, clic contemplava il falso; e su questa baseVOL.111. 33

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    - 14 -irrogarono la fastigazione : P n t t rn a n n elcllienlnS. .'i37- a r 1, z u v i o p~.acticaqrrcrrsl.9.3, vs. C!)- C l a s e n ad a ~ t . 12,C. C. C.jrcrg.347. I (TJ-dici cunteniporanei non 6 meraviglia che siano staiifluttuanti nel clcterininare la pena di questo rcutopoich vedenimo corile fluttuassero nel d eter min arn ela nozione. Ferisc e infatti la m ente il passaggio dnuna estremiti di rigore ad una estremitll di nlitez-za. R ii~ pe tto i codice di Fri l~urgo a r t . 1'31) ) clic!spinge a dieci anni di lavori forzati la pena dellasopl~ressione i stato; al codice di Varid (art. 249)che minaccia dieci anni di reclusione; al codice delleIsole Jonie (art. G G 5 ) clie minaccia la casa di disci-plina siiio n dieci anni; a1 codice del Vallese clic( art. 257 ) miiiaccia la reclusione fino a dioci anni ;n1 coili~c: ortoghese ( art. 340 ) che minaccia la do-~ ~ ~ r t a z i o n edeg r edo ) fino a quindici an ni: si in-contrano altre legislazioni che scendono alle inf rriopene; come il codice Peruviano (art. 575) e il Cu -liviano (art. 651) che applicano la reclusione datino a tre anni; e il codice del Urasilc ( art . 254 )che infligge la prigione da quattro mesi a due anni.Fra queste non puO noverarsi il codice Toscano c h e( art. 230) commina la casa di forza da tre a setteanni salva la limitazione acc ennata di so pr a; n i lcodice Sardo (1) che (all 'art. 506) irroga la rele-gazione da cinque a dieci anni.

    ( I ) uoa speci;tliiR delle leggi Sarde la disposizione dcl-I' iirt. 32: del codice di procedur;i tlel 186G - v i -Nci r.eati d i soppreusione d i s t a t o l' cizionr pericile t m r rpud pro~~rz tr ioerxihe dopo In seritenau d ~ f i n i l i v t i . l c l girr-dice c iv i l e s u l l ~ iQ I I L ~ S ~ ~ I ) P I C stutu. La I I U D I C dlsposizlolle

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    - 15 -quenlo sia ridicola e. varia lo inosirei a luce meridiana in u narticolo intitolato prcgizuZicialii clie fu per la priiiia voltapubblicato nel 1872 dal giornale l e dcgyi di Gcriova. Storica-mente vuole e ssere notata l a l c g . 2, C. de tastibus, la quale notirininietfeva si provasse con i l riiezzo di lestimoni la ingenriil.

    C A P T T O L O VI.S o t t r a z i o n e cli m i n o r i .

    Quantlo espoilemnlo (C; . 2663 a 5. 2701 ) i ilelitticontro la Iiberti inilivicluale dovemmo tcnerc propo-sito del pklgio e clel 1na610: i quali due reati ve-demiilo in sostailza avere a comune le condizioiliesteriori clella loro mnterialit, e diversificare sol-tanto in ragione del fi?za; clie nel ratto deve esserequello di libitliile o d i matrimonio, e nel plagioquello d i un ' altra qutilsiasi utilit; chc si speri trarreilal corpo della persoti:\ nl~clotta,o ritonuta coiitrosuti voglia. Questi ilue reati nella loro configtirtiziurir:p?'op~~inecleramo avere conie esserizialitj comtiiicla contliziono che l'abduzione o Ia riteilzione si con-surilnsscro C0?26?~0 tc vololztci t7clln i lcvsona ?Y I ~ J / / I ( ,sia r~crclibclla fosse affatto incapace di consentire,o fosse ing;iiiiintn, o rcalrriuntc? ilissentisse e resi-stesse alla occuliazione ai.11itraria rlellc? sua persona.Laonde questa proniincnte oggcttivith ilcl clirittc) allaIiLertS~ nclivitlorilc violato col iiinlefizio, ci costrinsea collocare rjriei fatti ncllri. classe clci dclitti controla libertt personale. Ma fin il'allora ilotainino cheil plagio cd il ratto potevano assuincre una forina

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    eccezionale od in~ps.opria quando la persona rite-nata o condotta via fosse stata consenziente. In talcipotesi era manifesto clie di restrizione alla lil-~ertkiiidividuale non poteva adombrarsi neppure la im-iuagine, mentre invece la persona clie si diceva ra-pita aveva esercitato la sua liberti1 segaitando spon-taneamente il sedicente suo rapitore: perlocht! que-ste forme eccezionali sfuggivano da quella classe (1).(1) In quanto alle altre forme criminoso che potrebberonoverarsi nella classe dei reati i quali hanno il loro obiettivo

    nei diritti dei genitori sulla prole, pu vedersi T h o n i s s e nelude sur 1" llisloit-e d21 droit crii)l i~zel ol . 2, oppcnd. A ,chrrl?.4, rry. 150.

    Na vi possono essere clei casi nci quali se il con-senso della pe rsona che si (lice rapi ta riduce ad unl~ara dos so rovare il criterio del malefizio ne l dirittoalla libertii, individuale, sotte ntrino alt ri critc rii clieporgendo una diversa oggettivit giuridica off'esadal fatto iriipongano se ne costituisca titoli specialidi malefizio per la violazione verificatasi non deidiritti iner enti alla persona via condotta, ma cli di-ritti inei-cnti acl alt re pe rsone rispetto a quella. Que-sti diritti non possoiio radicarsi in altro che ncllerelzioni di famiglia: e perci quelle forme specialiche si estrinsecano nel plagio inpnoprio e nel ratto.il?zpi*o211'io o dicendolo in genere nella sotZs-nuionc(,!inaiizo~~i)engono per necessith logica a trovareconveniente sede nella presente classe di mtilcfizi.I,a societh parentale vedemmo test come sviluppinei figli dei diritti verso i genitori, e cosi dei [lo-

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    - 17 -veri giuridici in questi rapporto a quelli. I1 princi-pio fondamentale che insegna come il dijlitto abbiala sua vera genesi nel douere (essendoch se lalegge suprema impone il dovere logica necessitache ella compartisca il diritto a tutto ci che in-dispensabile per 1 adempimento di quel dovere) mo-stra evidente la origine dei diritti reciproci dei ge-nitori sui figli, e cosi della patria potest. Se i geni-tori hanno il dovere di nodrire, educare, ed istruirela prole debbono avere il diritto di comandarle,di tenerla presso di loro, di vigilarne la condotta,ed interdirle tutto ci6 che credono esserle di no-cuiuento o fisico o morale. I1 diritto di patria po-testa si viola dunque dai figli che prima di quelperiodo di vita in cui per la maturit della prolecessa la necessita costitutiva del rapporto giuridico(oltre il quale periodo non rimangono che rapportimerarnente morali) si sottraggano dalla casa e vi -gilanza dei genitori.

    A tutto rigore di principii trovando l'oggetto diquesti reati nel diritto dei genitori e di altre per-sone aventi autorith sopra i giovinetti bisognerebbeconcluderne che anche il figlio che fugge 12 parte-cipe ( o forse meglio autore principale ) del malefizioinsieme con lo estraneo che lo conduce o lo acco-glie. E non mancarono statuti i quali sottoponesseroa modiche coercizioni anche la rapita consenziente.Ma la idea di comunicare la imputabilit politicaanche al figlio che si sottrae dai genitori o dai tu-toil, non poteva guadagnare signoria nella dottrina

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    - 18 -pen ale: sia perchi\ si I>rcsnrila clie il giorinc iile-syerto abbia snbito la scilrizione tlello estraneo: sia1,ercIi sarebbe stato crritlelc ecl irnpolitico che i ge-nitori denunciaiido (1 ) il fatto esponessero a giudizioci.irninaIc i propri figli. Invalse clunyuc la regola cheil minore fuggito clnlla casa paterna si cu~~siclcrassecome mero soggetto passivo del reato del rjnaleerano pazienti i genitori, e chc aveva il srio oggettonei diritti di qriesti su clucllo: e tiitta la severitJ5~1~113giustizi;^ punitiva si strinse s11l capo degli cs-tranei clie avessero istigato il miaore a fuggire oI o avessero air~tatoo raccolto o rinscosto. I1 giovi-netto rimase in tal guisa in una sitriitzinne inter-nscclia: non fu ne agente ne l~aziantc, lia un m e r oelemento indispens..nl~ile corripletarc In soggetti-vita del malefizio.

    (1) Per la odiosifa conlro il rcrtto Giiislirii,tno ncllii l e g . 1;p. /l e nrpt:r u i ~ * yU z t t ~ : ~iin:icci la d rq~ nrl;i zinn c co olr o igcriilori ctie t zol~ o crvesscro de~rur>ci(rto, ch e lo nvesser-Opcr.rlonrito. E parccctii slal(r(i rriniitrnncro siffallo rigore: RI c n nrrlrsc~uiriir~rlcsrrl j r t s L e r i d i r ~ ~ z ~ i ~ t ~ t r0s. 681, 11 . 9. M i \ l i i i i i -lrtssi d:il i:~pri~licaptsr 11 r c ~ ~ l o~ ~ l p o p r i o :edi S. 1991.

    In q~i esto leilicnto la condizii~ne >~scnziitlo1 1 1 0variare secondo il vario modo di veclcrc dellc scuoleo dei legislatori ; uvtrcgnad~l:possano dnllc Icggi ci-vili venire stal)iliti differenti tcrmirii alla ~ ~ ? c ~ , q g i o ~ celi6 ecl alla prctrics jio6cstc-i; 1)Jr escmpiu yu0 In mi-nore e t i finirc n vcntiiri' anni e 1:i patria potwtirfiniro ai trenta. Allora puO nascere il grave ilrll)l)io

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    - 19 -se la sottrazione del figlio per essere elevata a de-litto abbia bisogno di violare quella patria potestpi piena che hanno i genitori sulla prole mino-renne, o quella autorit che hanno i tutori sui loropupilli; oppu re se le basti lo av ere violato quellapatria potest meno piena che i padri conservanoper un certo periodo anche sopra i figli maggioriper ce rti effetti dete rmina ti dal g iur e civile. E suquesto proposito esaminando il problema in facciaalla scienza io sa rei di opinione che non ciovesseaversi riguard o nessuno alla patria potest even-tualmente prolungata da alcune leggi civili oltre laetk maggiorenne. Negli odierni costumi l' uomogiunto alla et niaggiore, dove anche voglia consi-derarsi per certi effetti patrimoniali tuttavia subor-dinato alla autorith paterna, deve per mio avvisoessere libero dispositore della propria persona. I1codice penale Toscano rispett questa veriti neitermini di ~~Zctgio,ome altra volta (S. 2671 ) notai.Rla in prop~sitodi ?*atto dovr torn are fra poco s ucinesto argomento.

    Determina to cosi come si costituisca In impro-~rrictknel plagio e no1 ~ ~ n l l olunntlo assriinorio i ltitolo comune di sntZ~.nzio~?ei nzino~~i,imane :imostrare conzc ritornino ad aver valore le differen-ziali iilterceilciiti fra quei tlue titoli in ragione dclcliverso fine. Iinl~croccll c: In sottrazione do1 mi-nore alla potcsttl patria o tutoria (1 ) si faccia pelilne (li lil~idiiieo cli matrimonio, avremo i l titolo tl i~ n l l o~izpi.ol~vio; sc si faccia per altri fini avrc-

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    n10 il titolo di plagio iwzp+oljri~. quali due titoli(quaiido si vogliano considerare come fatti merite-voli d i sanzione pena le) non differiscono soltantonel nome, ma sopgiacciono anche a regole diversein qrianto alle loro condizioni essenziali; e moltovariano nella respettiva penalith.

    (1) Anche nel tutore si ravvisano dei veri dirit t i sopr a i lpupillo, i quali non possono da questo violarsi senza evi tarerelalivi provved imen ti. La genesi di tali diritti .si trov a ne ldiritto connato clie Iia ogni uomo di esercitare la propria :illi-vi[&a bent4zio del S U O simile quaiido versi in condizione diavern e bisogno; come ben e spiega I' esimio Prof. T o I o m e idi r i ( t o )~rii.zt~(t/e.212, e B a r o l i di r i t lo wi l z i r ( i 1 r S. 91

    11vallo 6 ~ p * o p - i oa per sue condizioni- O 1 al>-duzione o ritenzione - 2." l consenso della rapi-ta - . O l a e t8 - .0 l dissenso dei genitori (1)-5." il fine d i libidine o n~atrimonio.

    (1) La figura d el ratto impro prio si adatt in 1t;ilia an cheal fatto d i chi avesse condotto via una schiava altrui perfine di mescolarsi con lei o di Carla su a nioglic. Sui relativiprovvedime nti degli statuti italiani e sulla dura ta nelle va rierepub l~liclie 2 talin della schiavit delle donn e barbares clielino al secolo XVIl vedasi I' erudito scrit to di S a l v a t o r eBo n g i intitolato Lc schiaae orie l i ta l i in Italia, che trov;isinella 1iTzrovn Aatologtc vo l . 2, p u g . 255.

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    i." L' cibclz~zr,zio?re vits?zzio?ze costitu isco lo ele-mento materiale (1) su cui niente abl~ianioda ag-giungere a quanto diceinmo al S. 1689 e seguenti.Bens e da no tar e clie se nella ipotesi c7el ra tto pro-prio (violento o quasi violeilto) il giudicabile deveper necessitti presentare uua certa serie di atli ma-ter ial i d a lui posti in essere per consumare la vio-lenza o 1 inga nno ; nel rat to improprio per lo con-trario la rnaterialit. criminosa puO tutta esaurirsinel fatto della stessa ragazza, ed a questo la irn-putaljilitt'l del rapitore collegarsi per un solo oz'rxo-lo ~~zoz-aleenza nessana sua fisica partecipazione.Quando (a modo di esempio) egli abbia indotto laragazza a fuggire, e preparato il locale dove essaanilrh a nascondersi, o fissato il punto di riunione,la evasione dalla casa paterna si consuma esrlrisi-vainente dalla ragazza senza nessun aiuto dell'altro.Ci6 costituisce un materiale tutto esaurito ilal sog-getto passivo del malefizio, ma nondimeno i'autoredel malefizio e esdusivamente (2) chi ne fu causamorale; appunto perclik data la non imputabilitAdello esecutore materiale del fatto, yticsti giuridica-mente viene a gu arda rsi come un mero strumen tocli chi gli diede lo impulso; l'alto materiale di luisi considera come fatto da quello, ed esso perconseguenza I'wzico e vero autore del reato.

    (1) Credelte laluno trovare la origine della iorn ~ul a atloi n purenles in un' antica consuetudine di Francia. Ala Le y-s e r f s p c c . 593, nledit. C) ) dimoslrb con molla erudizione

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    - t)Z -che il ratto i1i pnrentes coiiosciuto dalla an1ic;i Francia erad' inclole ben diversi1 da quello che con si ff ~t ta ormuin sidesignavi1 itppo le altre nazioni; essendocti in Francia cipunisse com e delitto il matriirionio contralto senza co ns ~n -odei genitori sotto la denominazione di r atto in prirentes;cosicchi: questo titolo eb be col l'a ttitud ine speci ale di coiii-prendere anche i l ratlo dell'tronzo e il ratto senza c~bclu-sione: lo che nota L e y s e r essere una specidlit uiiica, ignotapresso tutle le altre nazioni. Ciiecch sia di ci, certo 6 chenella pratica iiniversale l e formule ratto in parertles o vi8in prrrercles non si applicitrono s e non dove ricorreva lovera abduzione della ragazza consenziciite.

    (2) Non mancato chi abbia espresso opinione clie fosseconveniente di punire anclie la raqazzn pe r li1 fuga dallacasa paterna, inrluanlochh ancli' essa viola i diritti di famiglia.Anche 1' esimio Consigliere iiI a r t i n e l l i nel suo P r o d ~ o m oal codice penrtle vorre bbe si puuisse la ragazza. iiIn perquanlo io rispetti la dottrina di questo sapiente magistrato,e trovi nel suo libro molli pen sieri appr ezzdbili pe r novit egiilstezza, non mi soscriverei in queslo parte alla sud opinioneper le du e ragioni ch e ho accennato al 5. 1977. Aggiungerancora c he essendo (co me dir a suo luogo ) generale It idottrina antica e mo derna sul proposito della non punibilithdel furto commesso dal figlio a danno dcl padr e, facile siscorge quale analogia corra Ira caso e caso; e come 1 argo-mentazione che 1' illustre scrittore de sume dalla violazionedel diritto pa terno commessa dalla figlia non sia s em pr ebuona ragione per dinienticare i riguardi ch e osteggiano ilprocedimento penale. Una sentenza del tribunale di S palatrodel 18 gennaio 1865, n. 2544 condaniib a pena aflittiva unarlonzcllii che aveva cooperato ai proprio rapimento. Queigiudicaali mossero dal principio che le disposiziorii generaliin tema di coniplicitli non trovrivario ueiia legge uiia lii~iiiii-zionc nel caso del ratto: mii cib cile pi delt e argo men to aqud ;iudicC~fo i fu clic la difesa soste neva la non punibilithsulla regola ch e nessuno poteva esse re al tempo stesso sojgello

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    - 23 -altivo del reato e formarne nei diritti a lui spettanU I' oggetto.Ora fu fitcile a1 tribunale (li eliiiiinare questa p;iradossnleapplicazione della regola, osservando che I' oggclto del rattoimproprio non sono i diritti della ragazza, nia i diritti dei geni-tori; e cos toriib a capello i l ragionamento del BI ti r t i n e l l i.il1,i;i la Corte S uprem a d i giustizia in Vienna, con sentenzade l 7 giugno 1865, ssolvette la fanciulla per la ragione cliele regole generuli sulla coniplicil suppon gono uii' azionemate rialiiie ~itc iretta a datino del terzo; aghiungeiido ancoraclie la fuga dalla casa patern a non pub ess ere dcliito perchkspecialuieole prevista dal S. 145 del codice oivile austriiico.Piire a nie che la lellercl dslla legge oKrisse In via pi sen ~p l iceper r iso lvere la quesl io i~e n questo secondo seilso.

    2 . O I1 co?zseszso dclia rapita b il criterio che clistin-gue il ratto (1) improprio dal proprio. I1 consensoestorto per violenza morale o per inganno non i.,consenso giuridico . BlIa rlnanclo l' as so nt im en to f uspontaneo, e la ragazza fugg per gettarsi clcside-rosa nelle braccia ilell' aiitante suo con piena scienzadi ci6 che fhcevn e tlcl line pcr cui fuggiva, inutil-incnts si p ortei*el)bcro n caiiipo lo urti anlatorie ela seduziorit! per nega re In veritd del corisenso pre-stato. In ut ili llc nt ~ le1 pari in faccia a clueIle legi-slazioni ch c iilniitciigoiic, il ratto iml-~ro prioel no-vero dei delitti, si prc?tonrlercbbe in n i ~ enso tuttoopposto distingr ierc Sra co~zse~zsoco~~~ct~zcloer sot-trarre il rapitore alla pena. Questa consiilernziiiiieso puO influire sui r~ rit cri i liisurator i della cluaiitithnon a1t1:ra i criterii essenziali clcl malefizio. PuO be -~iissinio ~rr\rciii~chc una ragazza ebbra CI' amoreo stanca (lei rigori donlestici immagini essa mede-

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    - 24 -sinla la propria fuga, la proponga, la raccomandi, ecoli preghiere e lagrime iniluca il rapitore a darlemano. Tuttoci potrn valutarsi a discarico del gio-vine per attenuare il suo fallo; ma non denatura ildelitto. Anche le sevizie, per quanto gravi ed intol-lerabili, dei genitori non possono gu arda rsi come cir-costanze clie escludano la criminalit. Un tribunaledi giurati che non pronunzia mai per dettato cli ra-gione m a per ispirazioni dal momento, potrtil forsein tale stato di cose rispondere con un verodettonegativo sul ratto. &la il m agistrato forza che silimiti ad attenuare, non potendo in faccia al pre-cetto della legge ammettersi che una ragazza, perquanto stimisi malmenata, aljl~ ia l diritto non solod i porsi in salvo, ma anche quello cli gett ars i inljraccio all'amante, e che questi faccia atto legittiniocol torsela in moglie. In simile ipotesi sarebbe peroevidente clie il reato non si consumerebbe conl' abduzioile ma con la ritenzione. Se si cambia il li-ae del'azione, come dir6 tra poco, la cosa diversa.

    (1) I'resso molti popoli anticl ii i l rnllo fu la forala di con-trarre le nozze che si us spesso ia modo rcale, come ;illesiala storia delle Sabirie, e delle Sparlane rapite dai Rlesscni,e quindi resib come sirnbolo nelle cerirrionie nuziali di pa-recchie genti. Succedette al ratto la compr a delle fanciulleche dura ancora in Oriente. Poscia venne 1;i dote, la qualebericli proibita da d iversi legislatori Grec i aliinclii: In donn anon cenibrasse comprare i l mari to, se rv a grande slrumeiiiodi civilla rialzando la persona della dorina nella t~iiiglia.

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    3 . O La eth richiama a due distinte contemplazioni ;vale a dire al terniine a qlro, e al termine ad qzbejn.In quanto al termine a qzro vi deve essere un pe-riodo dentro al quale il consenso della ragazza siabbia come nullo per la incapacit assoluta in leidi errietiere u n consenso giuridico. Allora il fatto cadein quella configurazione clie fu detta per assimjla-zione uiokntcc, ma che meglio ( a parer m io) devedirsi piuttosto di setlzczio~ze ~reszr,?zta; er la granderagione che la violenza esige il dissenso, e che chinon i! capace d i consentire non iJ. neppure ca-pare cli dissentire. illa qtialunqrie sia la formulache si prescelga sorge in tal caso la configrirazionede l ~ d t oxPoprio.Questo termine a qzco il codiceToscano (art. 2 8 6 ) lo fiss0 ai dodici anni, distiri-guendo per altro un periodo interniedio per certe~ilodific azioni dell' azione e della pe nali t. Clii pe rfine di lil~ icline o di matrimonio rapisca una fan-ciulla inferiore alla etA cosi determinata dalla leggc,inutilrilentc farel~beappello al consenso della gio-vinetta (1 ) per irnpropriare il titolo (le1 suo reato.In cluaiito al terrnine ad qzie?)z la dcfinizione delmedesimo dipencle dalla soluzione dcl clubbio che110 accenn ato di so pra. Dove le legg i civili fanno du-rare In patria potestit oltre la maggiore et dei fi -gliuoli, sorge il clubbio se la fuga dalla casa l~aternaper fine di inatrimonio o libidine dalla figlia cheabbia cornpito gli anni veiituno (termine della rni-noretii) ina non cotiipito qu egli ann i ai quali la pa-tria potestii ~r ie nc lisciolttl ( pcr esempio i trenta )

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    rnatriinonio al mezzo della fuga: i1 padre ne clic-sentiva. Oppure il caso e ra rovescio. Che do vr i tlir-si? (1). Certainente se il diritto leso in questo ma-lefizio quello della patr ia potestLi, poichb la m edes i-rria vivente il padre concentrasi in lui, il delitto nien tepe rde r& clelle su e condizioni essenziali pe r l' an-nnenza materna, la quale potrk soltanto conside~arsiconle una cliininuente. E ad ogni modo cluando an-clie si volesse riconoscere in entrambo i genitoridei diritti ugualmente gagliardi sopra la prole, Trar-reLhe allora la regola del testo a!la I . Sc~bi~zzrs".conzn~t!jzi ivi'clzszclo, ch e rielle cosc coniuni 13 vu -lonta di chi nega prevale a quella di chi consente;onde il dissenso di uno dei genitori n:riderel~ l~enef-ficace il consenso dell' altro.

    (1) Pii doiriandarsi s e ad ilrer(> la vis i n parenlcs, checostitriisce la ogg ettivi li de l rotlo inlpi-oprio, sia uecess arianei genitori la condizione di legitlinii. Quesla questiolie f uesaminata in Francia dov e il ratio inipro prio (cl ie nierile i.punito se Ii i ro2azz:i 11a pi di s edic i a n n i) S p:li.ificiito alrirtto proprio se cade s0pi.a una donzella al disotto di srdicianrii. E fu deciso che la legittiriiili dei natali fosso circo~iarizaindirerente , bi i~ tsi idoalla [~iiiiibiiildel rntio della cousen-.z i~i ite rifcrioi 'c :{i sedici ariiii il dissenso della m iidrc anc henaturale quarido ft~ ssc iconosciula per Icile ed avesse ]:i di-rez ion e dellii f:inciiilla: vedirbi i\l o r i i i . / O ~ L Y ~ I ( I ~~ ' r.011crbt inc l a r t . 6693, 7 3 2 4 et 797.4, ove ri1iori:i i l giiidicaiodella Corte di 13ordeaiix del 24 ng04io lS ( j 4 riel senso bud-rlcito. La queiiione relativa aliii figlia di iriadre vcdova rapitii( l i s s~nz ien te ;I rnzidre la tratiri P u I t ai ;I n n rrtlz'crs(rrioru?rc2101. 2, ctlp. 20, pag. 200. Iii praiic ,~ o ebbi i l caso del1:ima dr e vedova ch e voleva da re quer ela corilr'o il rrrpilorc?della figlia, menlre il lutore couscntiva i11 matriinonio e tic-

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    costituisca delitto per l'amante che l'abbia seco rac-colta ai sucldetti fini. In punto astra tto di diritto110 gi detto che cio non nii par e ammissibile. E onostaate semlsra che il codice penale Toscano al-1 art. 287 ponga come termine ad qs6e:in della irn-putabilit del mtto improprio non gii la e t i niag-giore della ragazza, ma la sua liberazione dalla pn-tria polest.

    (1) Pc r Ic scuole e leggi contem pora nee il dr liiio di riilioirriproprio non cade che sopri] una donna. ()uiiindo iiiveccsili una dorinii clie per fine di libid ine o di ni;itrinioiiio sot-tragga un giovinetto consenziente ~ 1 1 ' utorit dei j i~nil ori , lfatto hfugge alla m od ern a nozio ne. Sem bra per clie iieII:ipratica siasi talvolta punito in addietro nilche .qrieuto fattoper irnn di qiielle analogie delle qiiiili troppo si iiliusb nellernaterie penali: vediisi B r i l l o 11 d i c t i ow~n i r e des a r ~ e i s ,ruot ivrrpt , png. 677. La ragione di distinguere trovossi inquesta che i l siovine sedotto uoa perdendo 1' onore, dal rattodi lui non ric tlerivri il costringitiiciito dei genitori a coii-sentire le nozze.

    #. i98 L.4," I1 t i i s s c ~ i ~ s r ilei genitori B il quarto estrctnoJcl iS:itto iiiiprolirio; e qui ii~nnifestoche in f:w-cin ad uii pi~cli~e'eiiilritosi clolei.ite del ratto dell:~

    figliuola riun b a lui clie incoiiil~c li provare il dis-seilsv, nicx i: all'iticcusato clie inconibe (sc lo prii )di 1irr.n7arc il conseusi): ub I'nciliiientc a lui potrhinentlrsi '~tioiio l l~rctesto i un consenso taclito od i un consenso l,i'c~sunto.&la una cliflicoltti lbriib nn-sccrr: nulltx ipotcsi (li divcrgcnza f1.n i genitori (1 ) .I,n II~:IC~I*P, 1110110 d i eseiiipio, era in accordo con!a liglin o cori I' amante di lei per procacciare il

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    - 28 -gava dare querela: e sotto il governo delle leggi Toscaneprevalse la volont del tutore. Appo noi senza dubbio il raltonon cessa di essere improprio percti siasi usata violenzavera contro i guardiani della ragazza quan do questa eraconsenziente. Ma in faccia al $. 96 del codice Austriaco ciLfu argouiento di questione: vedasi la relativa d isseriezioned i K i t k a n ell' Eco de i Tribulzctli n. S54, An~ toS58.

    (2)Un caso singolare si verifica nella ipotesi cli una vedovala quale sia passafa a second e n ozze men tre ha una figliamino re del prim o letto. Veiiuti in dissidio i nuovi conjugi,se il secondo marito conduce a c oabita re secolui la figlia dellamoglie ch e spontanen lo seguita ma contro i voleri della madre,si dimanda se a costoi serv a di scusa la qualit di palrignoe contutorc della rdpita. (Juesto caso si present ai tribunalidi Francia nell' affiire Pillon, e fu deciso dalla Corte di Cas-sazione con.decreto del 14 decembre 18GO nel seriso dellacriminosiiS; e civ fu giustaniente deciso perc h 1 obiettivo diquel ratto i inproprio erano i dirilti della niadre sulla propriafiglia niente modificati dalle second o nozze. Se per altr o IOstesso c;isO si verificasse rispetto ad una figliil C O ! ~ I ~ I ! Z ~ondovr ebbe dirsi altreltanto, perclik coesistendo in entr ambo igenitori i l diri t to parentale sulla minorenne si potrebbe ave reil tilolo di ragion faltaci; mai quello di ratto, trannc i l casodi conjugi scpar iili giudici:ilriierite con ~ lcstin azior iodi custo-dia esclusiva accordala sullit prole ;id uno di loro.

    5 . O Finalmente il fine d i libidine o di matrimoniocostituisce la nota caratteristica del ratto improprio.Vi 6 differenza tra questi due fini sotto il punto divista i-oorale; m a sotto il pun to di vista giuridicotanto l ' u no quanto l 'al tro bastano a costituire lacriniinosits del fatto: e soltanto puo dirsi che il fineoiiesto clel matrimonio meriti un r iguardo di belli-

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    gnit rispetto al flne pravo della libidine. E talebenignit hanno esercitato le legislazioni contem-poranee. Il codice Toscano (art. 287) mentre al g. 1niiilaccia la ca rcere da tr e a diciotto mesi controil ratto improprio, ammette al S. 2 che la carcerepossa discendere fino ad un mese s e il fatto accaddeper fine di niatrimonio, qz4ando li;?*ovitna specialedisco@u ~zeZcosztegno d i clti h a la pati-ia potest oP autorili& zbtorin sopra Zcc dosztza. Clausola elastica,che agevoliiiente si presta cosi a designare le sevi-zie paterne, come la troppa rilassatezza nella edu-cazione della figlia, ed anche una soverchia docilittinel permettere che i due giovani an~oreggiassero.

    RIa gli effetti giuridici del matrimonio fra rali-tore e rapita susseguito al ratto inlproprio porgonoargomento di pi speciale disamina (1). Quando loamatore a cui fidanza erasi posta In giovinetta perlibera determinazione del proprlio 'clolere, cotnpieonestamente il do ~r ere uo m enanclola a inoglie, qrie-sto fatto successivo certamente non c1istrr.igge 1 ari-tecedente aziooe delittuosa; e contradizione giuri-dica non consentirebbe si dicesse tal cosa. Pu re dacotosto evento successivo due effetti risultano chela giustizia deve pigliare in esame. I1 primo si che la pi ~ nesta intenzione dell' agente di condurrevia la ragazza per farIa stia moglie no n B n rinaipotesi n un assorto, ina una veriti dimostrata:laoncle clall' azione (le1 giudicabile radicalineilte siesclucle ogni sospetto del pravo flnc clell:~ ibidine.Il secondo si b che cosi composta per afitto reci-VOL.111. 311