Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 4 (02)

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    ciare quella pittura si procurasse una socldisfazionemorale che potrebbe sembrare analoga a quella diosi procura chi rub a per donare ad un' amante, 1Jui.eegli non volle procurarsi piacere con lo zssave clt.l?chcosa, ma col distruggerla.(1) Questo pensiero si volle dal L e q. e r fspecimen. 35'1,

    zedit. 4 ) elevare ad una teorica generale creando una classespeciale di furti che ecli chiam n fine oneslo, e la esem-plific in chi rubasse per ornare la chiesa, o per soccorrerei miserabili: ma non os peraltro affermare che in ci6 nonfosse il lucro del furto, limitandosi a ravvisarvi una mitigante.

    Si disputato se ricorra il titolo di furto nelfurto di uso. I1 caso in cui si eleva codesta disputanon quello di colui al quale essendo data unacosa per un uso deternlinato se ne sia valso oltreP uso concesso, ed abbia cos violato il contratto(nei quali termini vedremo a S. 2290 sorgere il ti-tolo di ttruffa) ma B il caso di chi abbia sottrattola cosa altrui non col fine di appropriarsela, ma colfine di servirseno ad un suo bisogno e poscia re-stituirla ( 2 ) . Son questi i termini del vero fg rto d ' t ( c ~ ~nel quale si mantiene anche oggi il disposto clelleleggi romane e si ravvisa vero e proprio furto. Equesto principio stato adottato (25 febbraio 1854)

    , t lnlb nostra Corte di Cassazione. Per determinareil valore del tolto nel furto di uso non si deve sti-lilare la proprietb della cosa, ma arbitrare il prezzodel godimento procuratosi.

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    - 53 -(1) Una questione eleganle su questo tema mi si prcsenthnel 1866. Un mio amico, gi benem erito delle lettere e delliipatria, si era procacciato in Inghilterr a, oltre imporianii iiia-noscrilti d i Ugo Foscolo, ancora un ritratto di quell'illustr eletterato italiano. 11 pregio del dipinto ed altre specialiiufacevano di questo ritratto un documento prezioso. Saputocici da un fotografo questi richiese il possessore ond e glipermettesse di fotografare q uel ritratto; ma il possessore,ii~algradovantaggiose profferte, si ricus. Profittando allorai l fotografo dellyassenza del professore, e della corruzioiiedi un servo, s' introdusse nella camera dove aveva vedutoi l ritratto; e presolo in sua balia pot presto ottenere i lsuo d esiderio. La fotografia d i Ugo Foscolo fu esposta alpubblico e si vendeva al prezzo di venti lire. lo dissi pro-ponibile la querela di furto osserran do - .0 non difettarnegli estremi sotto il rapporto ogget t ivo. La lesione del dirillodi propriet di cosa mobile con cfiltivo c le t~z i~zcn toelproprietario non pu revoca rsi in dubbio. k intuilivo che ilritratto di Uso Foscolo rimasto in mano del legittimo padronediminu di valore ve nale p er la esistenza della fotografia,la licenza di trar re la quale si sarebbe pagata a buon prezzose il proprietario avesse voluto concederla. - .0 Non pu revocarsi in dubbio il fine di Zttcro. clie anzi rico rre illucro effettivamente conseguito merc l f indebito godimentodella cos;i altrui. - ."Neppurc pu trovarsi difetto per ilIato del dolo; i l quale necessario contenuto della scienzadi lucrare co ntro volont de l padro ne sulla cosa altrui ser-~e nd ose ne ome se fosse propria - .O Tutta la dubbiezzasorgeva da l lato delt' elezncnto mutcil~iale. la il dubbio cessaperchb i l fotografo asport alla sua officina il ritra tto perfotografarlo. Data cotesta circostanza la riposizione del rikrattoal suo luogo potr costituire la restituzione del tolto, la qualenon fa cessare i l titolo di furto. I1 dubbio poteva nasceres e i l fotografo avesse portato i suoi strume nti nella stanzadove stava il ritra tto; e senza rimuoverlo di col8 ne avesser,iprodotta la immagine. Allora il fotografo potev a dir e io

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    non presi niente, non portai via niente: voi sicte il proprie-tario dell' asino ch e si querelava d el furto dell' om bra :manca la contrettazione che necessario substrato del furto.Un esempio di furto d' uso sarebbe senza dubbio in chisottoponesse la propria giumenta allo stallone altrui alla in-saputa del padrone di questo : A r u m a e u s Bisputatio?te,sad pandectas, disput. 2 4 , lhes. 4 .

    La benignit della pratica afferr la coiiclizionedel17 animo di lu cra re ad esclud ere l' odioso titolodi furto, per sostituire quello di danno dato neifatto di colui che introdottosi nel campo altrui viraccoglie qualche frutto e se ne ciba sull' atto. Laimmed iata soddisfazione di un bisogno corporeo par-ve doversi valutare non solo come circostanza mi-noran te (sul che non muovo questione) non solo co-me circostanza dirimente data la necessit della fa-me (del che dissi e ripeter9 altrove) rna ben' anchecome circostanza che denatura il delitto (1 ) sul cheho le mie gr av i difficolth. Cos nacq ue la distinzionead occasione dei furfii campestri tra danno dato conasportazione e danno dato senplice. Pe r la prat icae per le osservanze giudiciali toscane quando i fruttialtrui si erano portati via si applicava il primo ti-

    , tolo ; uando si erano raccolti pe r cibarsene sul17attosi applicava il secondo. Ma nell' uno e ne117 d t r o siravvisava un a differenza giuridic a col vero fu rto (2).Questa distinzione giovava a doppio scopo- .O adcscluclere la pena di morte ed altre pene esorbi-tanti minacciate contro il furto violento. Un danneg-giatore clie sorpreso nel campo a coglier frutta re-

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    - "aa -sisteva al colono e lo percuoteva, dicevasi re o nondi furto uiolento ma di danno dato con resistenza-2.' ad escludere la pena cli morte od altre pene,esorbitanti nel caso del terzo furto: i furti alla cam-pagna denominati una volta danni dati non eranopii1 furti da tenersi a calcolo per la iterazione.

    (1) Negarono di ravvisar furto nella sottrazione dei fruttip e r m an giarli ~ ~ 1 1 'tto B a s i i c O Dccisioizes criminulesdecis. 27 - esponsa Tubingensia vol. 9, consil. 25 -L y n C l k e r decis. 623: in spec ie quando ci non s i facciaclandestinamente, e con particolare malizia.(2) La distinzione tra furto e danno dato con asportu-sione, e tra furto violento e dan no dato con resiste nzatrova appoggio fra noi nelle disposizioni delle leggi 30 no-vembre 1786 e 30 agosto 1795 . Si vedano nella raccoltadel C e r r e t e l l i le decisioni riferite ai nn. 6 , 8, li, 6,20, 34 paro la danno dato , e P u c C i o n i commento vol. 5,pag. 131. singolare l'effetto per cui sembra si valutassequesta distinzione nel g iure roman o ( l . 26, S. 6, ff . ocnti;et 1. 27, S. 26, 'de~net i i a sylva ff . ad leg. Aquil.) ov enel17asportazione di frutti maturi si ravvisa il furto ed inquella di frutti imma turi si ravvisa il danno dato. Dandosil' nclio fiirli pcr il duplo de l valore del tolto non si sareb-be indennizzato il proprietario con la duplicazione del va-lore del frutto quando era immaturo. Sotto il titolo di dan-no al contrario si valutavano anche le speranze perdute.Per conoscer poi quanta influenza debba eserci tare ed abbiaesercitato sulle nozioni dei reati nella pratica la natura del-le penalil basta leggere il L e y s e r n zedi lu t. 91% pcindect.syec. 537, medit. 7, dove ingenuamente narra che a lul de-i'erilo un sartore colpevole di aver rapito del miele da, unalveare niente repugnava conda nnarlo, siccome fece, a pochigiorni di carcere per gh iottornia ; ma gli repugnav a pe r9dichiararlo responsabile di furto, perchb per la lex 63

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    - 6 -f . dde farti8 - mn potebt pra ese s e f li ce re , ut furti darti-nalurn non sequatar infamia; non potrndo egli tor via1' infamia dal furto ne conseguiva che per lo statuto de isartori quell ' uomo sarebbe stato perpetuamente escluso d.11mestiere. Io lo avrei rovinato, egli dice, e percib dichiaraiche non costava di furto. Cos nacque la teorica che il furtodegli esculenti non fosse fur to ; ed a ltre consimili dottrine.

    Finchk la scienza dovette med itare i problemi giri-ridici 80th I' incubo di leggi feroci non a farlerimprovero se and6 in cerca di sottigliezze a bene-ficio della umanita. Mano a mano pero che le legi-slazioni si purgano dail' antica barbarie, forza B ch eessa riprenda in esame i problemi altra volta riso-luti per vedere se i padri nostri li sciogliessero conla mente o piuttosto col cuore. Ma se con la mentecontemplasi la questione bisogna convincersi chementre sotto il punto di vista politico la sottrazionedi frutti pendenti nei campi presenta speciale ca-rattere di gravtta che merita repressione maggioreper il necessario abbandono del proprietario, dalpunto di vista giuridico a tale sottrazione non fadifetto nessuno degli estrem i del vero e proprio furto .I1 fine di rubare per cibarsi (noi lo ammettiamo )pud essere c2rcostanza vdu tabile in quanto m inorala forza morale soggettiva del malefizio; e pu es-serlo tanto nel furto di un pane in una bottega,quanto nel furto di h t t i ali' aperta campagna; man& in questa n in qnela ipotesi pu mai escluderela nozione del furto, per&$ j4 fine rimane sempreil lucro quando consiste nella veduta di procurarsim personale vantaggio (1).

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    (1) Ad escludere l 'anin~odi lucrare coiiduce per0 diret-tamente il concorso dell' assoluta necessit, perch alloranon pi si dirige la intenzione ad un mero vantaggio pro-prio ma alla conservazione della propria esistenza. Anzi questo a mio credere il vero principio con cui si legittiniail furto commesso per necessit di fam e; non parendomiaccettabile u la gratuiia asserzione di G r o z i o, cui piacquedire che per la fame di colui le cose torna rono alla pristinacomunione; u la idea di T h o m a s i o [ fno tne ad St r au -c h km disoert. 1 9 , thes. 5, pag. 21 5) che trova nell ' ap-prensione della cosa altrui l' esercizio di un vero e propriodiritto sulla cosa, lo che porte rebb e a negare l'obbligo del-l'indennizzo in caso di fortu ne migliori. Alcupi ( G r a n z Ode defensione reorum cap. 5, memb. 2, sect. 5, ar t . 3,n. 237, e C o l e r o de alimenlis priy. 705 ) trattaronoidentica questione anche in proposilo de l furto di oggetti divestiario comm esso dal17 ignudo. Vedasi W a l C h e s opu-scula tona. 3, scct. 2, exercit. 5, de furto dominante fume.I l furto per fame fu appositamente conteniplato dall' arti-colo 166 della Carolina, che prevcde non solo la fame pro-pria m a anch e la fame della moglie e dei figli. In ci ai-cuui tentarono distinguere asserendo non doversi ammetterecome scusa la fame quando I' accusato vi si era trovatoper colpa propria : cos la pensa Z i e g l e r ad Grolunal ib. 1, cap. 2, S. 6 , e K o c h ; S. 174 in nota. Al contra-rio insegna non doversi av ere rigu ardo a questi antecedentil3 o e h m e r o ad Carpzowiuen quaest. 83, n. 155.

    Cosi ddl ' analisi della definizione del I'urto scatu-riscono i criterii essenziali di questo malefizio ; chesorio - 1. animo di lucrare - O amoziow dellacosa da luogo a luogo - O cosa, avente un va-lo?*e- . nctsszcn diritto del ladro sulla cosa me-

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    desima- ."mancanza di conset2so nel proprietario.I1 coqus criminis in questo reato non conduce aspeciali osservazioni perchh sebbene possa per cir-costanze accessorie anche il furto presentare un fattopermanente (1) esso si novera per le sue condizioniordinarie fra i reati di fatto traiaseunte.

    (1) Sono di fatto permanente certe circostanze che accorri-pagnino il furto : coine la effrazione ; d allora valgono nellapratica le regole dettate per tutti i malefizi di fatto perma-nente; vale s dire che la circostanza debba essere verificatacon accesso ed,ispezione locale, col mezzo di periz ie e contutte le analoghe guarentigie : D o l f i o allegatio 114, n. 2.Ma il furto in se stesso un fatto transitorio, meno certicasi eccezionali, come se fosse stata avulsa una parte diiin immobile per rubarla. Sul che vuolsi notare come sin-golare la regola adottata nelle antiche leggi inglesi chenon dovesse punirsi come reo di furto chiunque avesseportato via una parte di immobile, nepp ure il piombo deitetti. Aderendo alla lettera dello statuto che puniva i l furtodi cosa mobile dicevano che non era dato alla mano delladro di mutar la nrrtura delle cose: C a 11 n e m l ri de f i u t o?toclur?io pag. 93 - l a C k s t o n e Conz?~ienta~- iesook 4,chap. 17; t . 4 , p a g . 232 et seqq. Vi occorse una legge diGiorgio I11 percti la sottrazione di tali oggetti soggiacessealla pena del furto. T r a n n ~ l caso dell' immobile mobiliz-zato i dottori insegnano che il corpibs criminis nel furtosi constata con la presentazione dell' oggetto furtivo in giu-stizia quando sia stato possibile ricuperarlo: e dove no, siconstiita sufficientemente con la deposizione giurata delproprietario e dei testimoni : H a r p p r e C h t decs. 2, n. 17- a r p z o v io practicu para 2, quaest. 81 , n. 13, etseqq. ed anclio per la confessione de l reo, 11a r p p r e c h tdecis. t?, 1,. 24, 30 - e y s e r vol . 10, spec. M5 me-d i t . 7 et 8.

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    Ifttzrr gt',wr,alr &i csitcrrii ~lziacrcctot-i e12,tyaantiti dei furto.

    I1 furto i-l forse il delitto clie presenti maggiurt:largiiezza e varieti nei criterii della propria quan-tit, nel tempo stesso che si offre meno modificabiledi altri reati sotto il punto di vista del grado, peril minore influsso die esercitano gli affetti sopra lasua irq~utabilit.Nel furto mutabilissima la quan-tit naturale desunta dal danno immediato, per laindefinita variet delle cose che ne formano il sog-getto passivo. Nel furto mutabilissima la quantitpolitica desunta ELal. danno mediato, per lo influssograndissimo che spesso esercitano sul pubblico al-larme pi le circostanze dalle quali si accompagni,il furto che non il furto in s stesso: onde qui siawera frequente il fenomeno della prevalenza delme,nxo su1 fine.

    La esame dei criterii clelia quantit naturale inquesto malefizio ci condurr a considerare la cosarubata, cosi nel rapporto del suo valore (lo che ciIjrA strada a trattare tutte le regole relative allaquantit del tolto ) come nel rapporto di certe qua-litu della medesima che diano al furto un caratteredi gravith particolare (lo che ci aprir& la via :i

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    trattare dell' abigeato, del f'urto scto.ilt?go e del fur-to di cosa pubblica.).

    Lo esame dei criterii della quantit politica ciaprir la via a riconoscere le ragioni di certi no-tevoli aggravamenti del furto, desunti dalle sue con-comitanze indipendentemente dal valore o natec?*adella cosa rubata :aggravamenti che anche a dannoimmediato uguale operano talvolta nelle legislazionirilevantissima differenziale nelle penalit per ri-guardo o al modo, o al tempo, o al luogo del com-messo furto; o per riguardo a certe condizioni in-dividuali assolute o relative della persona del ladro.In tal guisa verremo a compiere la ennmerazionet> la descrizione di tutti i furti che si dicono quali-ficafii. Ma B d' uopo premettere una osservazione.

    Fu costante ed universale nella pratica la duplicedivisione dei furti in semplici e quali f iut i . E sidissero semplici quelli ai quali non andava unitanesguna qualit aggravante; e qualificati quelli chcerano pih odiosi ob certarn qualitatem che li accom-pagnava, e pia esattamente (come noterd a S.2267eseg.) per la lesione di un diritto ulteriore che li accom-pagnava. Ma al legidatore toscano piacque abban-donare la divisione duplice, ed adottare una triplice.Al compilatore del codice pende Toscano piacqueadottare una ulteriore distinzione gi accolta dalcodice Gregoriano ( art. 388 ) tra furti qualificati,

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    c turti crggt-acuti.Questa distirizione puU avcre rinscnsc~ed uno scopo nel diritto costituito, quando i lIegislatorc, scevcrnte in dric categorie lo circostanzt~che possono acc onip gn arc! i f'urti, al~1)ia onsiderato1s tine coriic J IN I odiose ed a l ~ l ~ i noro attribuito ahi-lit5 cli elevare la colrq/et~rz:u, e di far salire In ptcna dalla qec i e inferiore aila sfiecie superiore. Pui)allora questo legislatore trovar pi comodo e speditodi descraivere con nonai distinti le due categorie.Nella guisa stessa che nel diritto costituito parveriuscire comoda la distinzione tra qrzisfutti e delitti.3Ia ambedue queste distinzioni abbisognano di unaprecedente elaborazione, e di una precedente de-terminazione delle perialita da attribuirsi acl uno,o ad altro fatto; sicch col criterio di questa pena-litk possa dirsi che quello un misfatto, questo undclitto, qriello un frirto qualificato, questo un furtoaggravato: e per similo via potrebbe piacere al le-gislatore di moltiplicare anche di pi le classi ed inomi sempre subordinatamente alle differenti pena-lita da lui stnbilite; niente essendovi da censurarenel linguaggio che egli introduce per comodo suo,E! per servigio clella chiarezza e della brevit. Macodesti nomi e codeste distinzioni non hanno sensonella scienza: sono nello insegnamento teorico unainutile superfetazione ed un impaccio: sono illogi-cl-ie perchi: suppongono gi risoluto cib che la scienzatlcve insegnare a risoivere. In faccia alla scienza lostudio dei fatti non puh istituirsi tranne con unacvntcrnplazione a pi*iofli;a quale li guardi nelle 10.-ro condizioni antologiche, nei loro speciali rapporticoi priricipii generali, e coi bisogni della tutela giri-~iliica, nde giungere a rilevare quando sia che tali

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    (1) 11 furto semplice non pu ave re logicamente che unsolo conbrappos60; quello ci08 del furto accompaynato t hqualche circostanzu che lo uygravi , oss ia i l fur to qunlifi-cnto. La terza specie del furto agg rau at o non B proprici-mente una terza specie ma una suddivisione del furto qua-lificato clesunta dallo ess ere pi O meno esasperala la penki.AL legislatore toscano fermata la idea (d'altronde giustissinia)che non tutti i furti qualificati dovess ero pun irsi di caso diforza, parve non potersi a ttu are cotesta idea senz a toglieredalla serie d ei furti qualificati quell e spec ie ch e non volevapunire tanto severamente. Ma quest a fu una vana ubbia.Gi si aveva il precedente in altr i codici (com e p er esem-pio nel codice Francese) di furti puniti coi ferri a vita, difurti puniti co n ve nti anni di galcra e di furti puniti conla semplice reclusione, e pur e s em pre conipresi sotl ogenerica denominazione di furti qualificati. inoltre lo stessocodice Toscano ha trovato di dover punire i furt i qualificatioril con dodici anni, ora con venticinque di casa di forza,ed ora con lo ergastolo. Cicchk non 1? neppure ottenuto ilfine di determ inare la classe con la idcniith della pena. Efinalmente Q avvenuto al legislatore toscano cib che avvenirdeve a chiunque tracci le classi dei reati siilla linea elasticae v:iriabile delle penalit; voglio dire di confondere e trii-

    ""ra-escolare le spec ie: e cos nella s eri e dei suoi furti a,,vati se ne trovano permisti alcuni che onlologicaniente sa-rebbero semplici con altri che avrebbero piire una clu:ilitHaggiunta. Come puoi tu pretendere di numerare con esattezzale specie pertinenti a questa s eri e dei furti aggravati Cepiace dimani al legislatore di togliere ad una speci e di furtoquello aggravi0 di pena che jeri gli av eva minacciato? Tu ttodiviene fluttuante ed incerto nella esposizione scientifica to-stoclib si ammette una volta che gli enti criminosi si defi-niscono e si classino non secondo natura loro, ma secondola qualit della pena cile il legislatore padrone di variarruna volta l 'an no a talenlo suo. Di ci delte prov a lo ste sso co-dice Toscano nel quale la tleliiriitazionc data nel 1855 a11:i

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    - 65 -classe dei furti aggravali si trov tutk capovolta pe r la ri-forma del 1858, e lo sarebbe di nuovo ad una nuova riformii.C A P I T O L O IV .

    C~.z'lei*ii~iiszn'atoriella clnantit naturale w l furto.

    C~~ i t e r i osunto dal valore della cosa.

    I1 pensiero che il delitto di furto debba giudicarsicome tanto pi gra ve quanto m aggiore er a il pregiodella cosa rub ata si presen ta all' animo d i tutticome una intuizione istintiva. Lo trovano ragione-vole i seguaci della scuola ascetica perchk se ne. rivela maggiore la malvagia del colpevole: lo ac-cettano i seguaci della teorica della spinta perchbse ne aumenta lo impulso a delinquere per 1 au-me ntat a utilit del delitto: lo ap provano i seguacidella teorica del danno, perchb dalla maggiore va-luta dell' oggetto tolto si accresco il disastro patri-mon iale dell' offeso. Malgrado ci fuvvi chi opinbnon doversi nel furto avere riguardo nessuno a1valore della cosa; laonde i filosofi, i criminalisti edi legislatori si divisero in d ue schiere su questoargomento (1).

    (1)Che il valore del tolto debba entrare nel oalcolo dellapenalit del furto lo dimostra 1 E r h a r d fde inotione furtiVOL.IV. 5

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    ]lag. 148 , cl seqq.J anche con ragioni politiche, osservandoch e senza ci si allettereb bero i lad ri ai grossi furti. VedasiG i u l i a n i Istituzioni di dir i t lu cri li t inale uol . 2 , pog. SO(

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    - 7 -unione ZiO. 3, 21c~'i-t. , cap. 5 4 , png. 40) ed altri se-guitarono la dottrina plafonjca ; e tale opinioneprevalse nel codice Francese ( art. 401) ; l qualeput dirsi quasi una eccezione Da tutti i codici con-temporanei. Esso lasciando all' arbitrio del giudicelo spaziare nella quantit deila pena relativamentedeterminata, non segna alcuna graduazione specialedesunta dal valore del tolto. Cotcsta scuola mossel~rincipalmenteda du e considerazioni, l' un a dellequali put dirsi est~*i~zsecu,l' altra i?ztrinsecn. Lap~ ir na onsiderazione parte d d pensiero che se illadro r u l ~ t oco, ci avvenne perch non potis ru-l ~ a r e i pi, mentre il suo clesiderio sarebbe statodi rubare pi clie poteva: ma ci non vero per-ch molte volte la esperienza mostra che alcunorub a poco, perchb si con tenta di ru ba re poco: esarebbe ingiusto procedere sopra una supposizionefiqeqrientementesmentita dal fatto. L' altra ragioneche dico intrinseca, si b questa che il delitto difurto consiste nella violazione del dijlitto di pro -

    21rZetu, il quale nel suo essere astratto B sempreuguale ; ostocli quel cliritto fu violato, uguale sem-pre B il malefizio: ma k un errore anche questo.Ammetto che il diritto d i yroprieta astrattam enteguardato abbia in se stesso un valore. Ammetterlol~ i sog i~a ,oicli se esistesse una legge la quale in-terdicesse a certe persone di divenire proprietarie,o lim itasse loro la facolt di divenirlo (come feceroalcuni statuti a danno degl' Isdraeliti) bisognerebbehen dire che siffatta legge lia recato a costoro un.~szale, d un m ale che rappre senta u n valore. Mail diritto di propriet ha due valori. L' uno (leiquali pu clirsi astratto ed nssolztto, l'altro co~zcs*sio

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    e rezat.iz;o.I1 primo i: invariabile. E sulla considc-razione di questo e nella su a violazione (leve il le-gislatore stabilire un primo criterio per la misuradel furto : riterio costante ed invariabile, clusluiicluesia il valore del tolto e che richiama sempre unaquantit di repressione, costante pur essa comenecessaria a proteggere quel diritto astratto. Ma ilvalore pi sensibile del diritto di proprietA quellorelatizlo o concreto. E questo diritto aumenta odiminuisce della sua importanza, secondo che au-menta o diminuisce il valore dell'oggetto sul eludesi B radicato. E questo valore deve considerarsi dallegislatore per conipletare in ogni reato di furto lamisura della sua quantit, aggiungendo a quel pri-mo elemento di calcolo desunto dal valore astrattodel diritto di propriet un secondo elemento mobilec indefinitamente variabile desunto dal pregio del-1 oggetto speciale sul quale si concretatra il posesesso violato. E iiinegal~ile he il clanno immeclintodel delitto cli furto aumenta all' aumentarsi del va-lore del tolto. innegabile che il danno mediatose ne aumenta pur esso proporzionalmente. dun-que im1,ossibile servire a giustizia eliminando afifatto dal calcolo della quantit politica del furtoogni mnsiderazione del valore del tolto.

    E regola indefettibilc che siilla quantit del do-litto iiiflriisca la importanza del diritto leso: ni ala iiiiportanzn del diritto leso dal furto non puesattamente giudicarsi senza aver riguardo al valoredella cosa. Andic il diritto alla integrit delle mem-

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    - 69 -t~rn e guardaci come diritto astratto si potrd dircsempre uguale a s stesso. ala pure la quantitinaturale del reato di ferimento varia per comuneconsenso secondo la iinportnnzn del membro leso2e secondo il danno recato al corpo ilell'offeso. F i-l a n g i e r i per criticare la norma del valorc, 13guarda rirnpetto al derubato, e ne argomenta laiiqossiljilitii di una esatta valutazione del d~bnno,osservanclo che fa pii danrio al povero rubargli unoscudo clie non fa danno al ricco rubargliene dieci:da ci6 si verreblje a concludere che valendo ade-rire strettamente al criterio del danno dovrebbe])unirsi di piii il furto fatto ad un povero e punirsimeno il furto fatto ad un ricco: cosi si verrel~brtad un relativo di relativo impossibile a raggiun-gersi con esattezza.Ma per quanto la osservazioni:!di F i l a n g i e r i sia vera in fatto, non B per que-sta via che possa confutarsi la dottrina del valoredel tolto o condurla ad una casuistica che sarebbegeneratrice cl' immense confusioni nel foro. Leeventualit8 di un maggior danno relativo derivantetla un delitto per causa tli certe posizioni eccezio-nali del SUO paziente comune a tutti i reati; epoco vi vuole a vederlo. &la se il legislatore nonpub nel considerare il clnnno diverso che abbia(a modo di esempio) recato la perdita di un brac-cio cagionata dal feritorc ai1 un povero artigiano,e la perclita di un ljrraccio cagionata ad un riccosignore; ni: punire piii cluella di rluesta pere118quella ha condotto 1 offeso a limosinare; u per0calcolare in genere clic la perdita di un braccio i3clanno maggiore che la perdita di un dito. E tantol~tistaperd16 l' argoinentazione di 17 i l a n e; i e r i

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    risulti anche questa volta sofistica. I Romani eb1~cl'c)innanzi codesto criterio quando punirono il furtr~con la pena del duplo o con la pena de l rluadruplo,secondo che era o no r)za~zifcsto ( l ) .E benisirnoi1 legislatore toscano assunse come uno dei princi-pali criterii della penalit del furto il valore obiet-tioo della proprietA violata. Soltanto pot senibraremeritevole di censur a per la troppo meschina o ameglio dire nessuna valutazione clel diritto (li pro-priet5 sztbiettiuo.

    (1) Fino dagli antichi tenipi di Roma invalse la distin-zione tra furto mani[csto e non ntnnifeeto: la comune deidottori trova il prim o nel caso del lad ro sorpreso col furtoin dosso; il secondo negli altri casi. hI;i qual fu la ragioneper cui i. romani punirono il furto nlanifexlo del quadruploed il non !~ia?zifesto el diiplo? Tent spiegarlo IIo n> m e lfopuscula jw is uniu era . op16sc. 2 , ohseruat. 6 ) diceridolaimportazione spnrtana. Gli spttrtani non punivano il furto t?soltanto infliggevano la fustirazione al ladro che si fosso la-sciato sorprendere; non perch avesse rubato riia per lagoffaagine di lasciarsi sorprendere. I decemviri avrebberoimitato questo pensiero ordinando che il ladro sorpreso siaddicesse al ptidroue e si verbera sse; e dando negli altr icasi 1' azione a l duplo. Ma poich la legg e Pelilia pr oib laaddizione, e la legge Porcia proib la verberaziouc, il pre-tore sostitui la pena d el quadruplo. L' H o mm e1 cos spiegabenissitno corne.avvenisse la sostituzione del quadruplo al-1' addizione e verberazione: ma resta sem pre a spiegar0come i roniani accettata p er m;rssinia la punibilit del furt one aumentassero la pena per la man cata destrezza. Sarebb eforso audace la congettura che nel furto manifesto si con-tciipl;isso il furto (lei borsajoli? Tornerb pi nvanti.sii que-sto argotnento , quando dovr par lare della c~ualifica esunttidalla prcsenza del padrone. Neppure mi persuade la ragione

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    che ne d Io S u c k f exerci lat . pars 1, decad. 13, as-sert. 5 , li. bJ dicendo che con ci si era voluto eccitarei pad ri d i famiglia alla vigilanza delle cose lo ro ; questaragione sare bb e stata sufficiente s e la digerenza del duploe del quad ruplo fosse stata coeva alla distinzio ne :ma Indistinzione nacque con la verbarazione contro il ladro sor-preso; la quale esprime la idea di un male maggiore dicui si crede meritevole il ladro, e non di un benefizio o diun premio al pad rone diligente. Alla mia tenuitA app ariscesempre oscuro questo punto di storia. Pare di pi che si-mile distinzione fosse cons ervat a anco ra da alcun i statutidi Germania : P u f f e n d o r f obserualion. jurs. u?u'u. vol. 1 ,in append. pag. 1 8 0 - a u t e r b a C h disp. 62, tlles. 11.I romani distinsero ancora i l frtznn. conccptum; e tale lodicevano quando la cosa ruba ta si era rintracciata dal pa-drone nella casa del ladro: distinguevano il furtztm obla-luna; e si avev a q uand o la cosa fosse riiitraccia ta press oalcuno nella casa del quale l' avesse portata il ladro od unterzo pel fine di farve la ritrov are. Per cotesto rintraccia-mento avevano delle forme particolari descritte dagli eruditi.Vedasi V a n d e r S t r a t e n diss. de antiquo furto lunccet licio concepto - a t i o A l p i n o in aepistola ad Hun-yher (nel Tesoro del nf e e r m a n vol. 7 , pag. 779 , ) -C a n n e g e t e r H e r m a n n obscruat. rer. rom. lib. 3,cap. 2 0- o s i n o anliqui tatutn romanar . la'b.8,pay. 626,col. 2, lit. e. Distinguevano ancora il furtuna prohiitiim eil. non exhibi tum; alle quali specie annettevano digerentiazioni; lo che poco interessa a l giure penale. Pu vedersisu cib quanto ne espone con la sua consueta esattezza ilmio esimio collega ed amico professore A l e s s a n d r o D o-v e r i nella sua eccellente opera che ha per titolo Istitrtzionid i dirit to rojnano, vo!. 2, png. 507.

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    Riconosciuto nel valore del tolto uno dei criteriimisuratori della quantith naturale del furto, nasceil bisogno di esaminare con quali regole ed in qualimodi debba e possa determinarsi con giustizia coh-desto valore. Ed in quanto alla regola fondamentaledi siffatta valutazione io sostengo che il solo valoreattendibile come misura della pena del furto seni-plice 1 effettivo valore intrinseco e venale dellacosa rubata. Non deve dunque entrare in codestocalcolo n& a zctilitd che il ladro (1) pot cavarne; n6il costo dell'originario acquisto; & e affezioni parti-colari, o le speciali destinazioni del proprietario (2).

    (1) Cos la nostra Corte di Cassazion c decise fAnnali 2'0-scani XIX , 1 , 384 ,385) che nel furto di un libretto dellaCassa di risparmio il valore del tolto si rapp resen tava d alcompendio delle somme depositate e non dalla minor som-ma che potesse averne ritirato il sottrattore.

    (2) Una singolare applicazione di q uesta regola vidi fa reun giorno dalla Corte Regia di Lucca in proposito di furtodi uccelli da canto. L'accusa sosteneva doversi i l valoredel tolto dete rmin are secondo il valore che hanno siffattiuccelli in ragione del diletto che recano o del servigio al-1 aucupio. La Corte inve ce s eguita ndo la tesi della difesadisse doversi valutare quegli animali per il valore che ave-vano morti, B cosf come oggetti da cibo. Io non rimasi per-suaso di questo giudicato, Mi parv e che si confondesse il pre z -z o d i ajrerione (che non deve tenersi a calcolo) con ladestinazione anche meno ordinaria che pub avere un og-getto ; a quale d eve tenersi a calcolo. L' animale rubato vivodeve prezzarsi pe r cib che vale vivo, e per gli usi che pre-

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    - 73 -sta vivo, quantunque i l vaodalo rapitore lo abbia ucciso permangiare. Chi direbbe cbe t i ladro di un dipiuto di T z i a-n o responsabile giusta il valore della tela, perchb egli sivalse di quella tela a foderarsi una giu bb a? Si potr direse vuolsi che il prezzo che si attribuisce ad una bella pit-tura come ad un animale raro, in un certo senso un prcz-a0 di affezione. fila non questa la affezione individualedel padrone ( ch e si troverebbe nel ricordo di un amico)la quale non i: valutabile: un' affezione estesa a molti, eche alla cosa nello stato in cui era prima che la colpisseIn rnano del ladro dava sul mercato un valore reale. Ve-dnsi Eil i e n de prclio rerum furto ahlutartrrn.

    E parimenti regola che in ordine al tempo il va-lore del tolto si giudichi tale quale era al giorno &lfurto; senza avere riguardo al pi o meno che lacosa potesse costare, o precedentemente o posterior-mente. Non tuttoci che il giudice civile pu ayerein considerazione nel calcolo delle indennit puportarsi a carico de l delinquente per aumentarnela responsabilit& penale (1). Queste regole furonoriassunte con sufficiente esattezza dalla costituzionecriminale Teresiana che all' art. 94, S. 10, cos di-spose - da avvertirsi che il furto non vengavalzctato n& in un valore esagerato, come per av-ventura lo appregxasse Q derubato nello qecialcaffetto che acvesse per la cosa involata o per uraguadagno che egli sperava ritrarre da essa, ra2nemmeno secondo quanto profitt al 1adI.0,ma bensisecondo il suo vero ualore intrinseco.

    (1) Quesia regola sembra contradirsi dai pratici. Ho m-in e l f rl~apsodiueobseruatio 86 ) insegna c he di una cosa

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    rubata ad un mercante il valore si deve detrrrniirare se-condo ci che era costata a quello senza nessun rigiiardual di pi che la poteva vendere nel giorno del furto. Par-tni che in questo delicato argomento si de1)b; distinguerefra i l oaso del valore aumentato e quello del valore dimi-nuito. s e io pagai dieci una cosa che oggi vale cinque e doggi B rubata, il furto B senza dubbio d i cinque. Quandopagai cinque una cosa che vale dieci, a tutto rigore parrebbedoversi dire lo stesso; pur non ostante la benignita dei pra-tici li ha portati talvolta a clefiettere da questa rigorosa de-duzione, contemplando quel di pi che poteva ven derla ilmercante non come un valore intrinseco alla cosa stessa macome un lucro perso nale del medesimo. Una regola tuttaopposta sembra che si preferisse dai romani, e che calco-lassero nel valore della cosa rubata anche gli aumenti cheaveva ricevuto posteriormente al furto. Ci pose come cori-ti*overso il F n b r o nelle sue congetture f l i b . l G , cup. 1 2 )ma lo confut con apposita dissertazione V a n d e r ]Va t e r

    , obseruat. 4 , pag. 2 5 8 ; e difatti la 1. 50, prin. ff . de f t ~ r l i spone come certo che debba quadrup larsi ancora i d in quo.re8 precliosor fac lu es t - e n s o Stricturae Ju s t in iu -neae pag . 489. FIIa pub egli mai [arsi illazion e da una pen apecuniaria che tieiie luogo d' indennit ad una pena afflit-tiva di corpo P

    Ma poichb trovo negli scrittori antichi e contern-poranei (i ) molte contradizioni, e spesso gran di ine-sattezza su qu e~ to rgomento, cos mi piace tratte-nermi sul rnedeeimo; e studiare In teorica nei suoidiversi punti di viata ne l mero aspetto scientifico,e scnza riguardo alle leggi positive. Comincio dallostabilire i principii che mi guidano in questa disa-mina. I1 furto B un delitto di avidit. E 1 avidit:rl

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    clell' al t ~ u i i6 chc costituisce In proeresi crirriinost:B questa rea passione che si vuole reprimere. Vrirtlsivero proteggere il diritto di propriet, ma sivuole proteggere in faccia ai clarini clie lo pub re-car e l' altru i avarizia, non l'ira, non la iiialevolenza,non la scioperataggiile. Duiirlue (li tanto deve a(*-crescersi la pena cli quanto il latlro pote cr~1 urtoarriccl~irsinel giorno in cui lo commise. I1 di pii1sar un clu~z5zovalutabile in faccia al titolo di dannc 1dato, di ing iur ie, ocl a ltro simile, ma non come va-lore del tolto. Qtiesto daino accessorio, quando sian~aliziossmenteuoluto, po tr i~ ar sorgere un titoloprevalente sul furto, come nel caso il' incendio afine di ruljare : se non fu maliziosarncnte voluto po-tra sorgere a lato del furto la figura di un danlwcolj~oso;arti luogo a delle riparazioni civili; manoli aurrienter il valore del tolto. La formu la ch eogni delitto si deve valu tare dal danno recato, provatroppo se si traspo rta senza limite nel tema delYurto. I clanni c.cccesso~*iu'irzenterrecati per un de-litto possono aumentare la odiosit del fatto, e ilgiudice nella sua pruclenza desum crne una ragionecli ~nag giore ncsoral~ili tancll' applicazione del cri-terio cssenzinlc. Ma il criterio essenziale (leve esserdesunto dal danno int?.inseco e positivo; perchi. Inmisura radicale di una iinputazione in ragione diclolo deve guardarsi sempre in rapporto al fine chesi volle ottenere col delitto. Tutte le altre acciden-talit essendo colpose possmo tenersi a calcolo co-iiie accessorii, m a non a1tt:rarr: i crit erii radicaliclclln rnisu ra del malefizio. Pre me sso ci6 passo al-1 analisi delle diverse forme sotto le quali si pric'~presentare la questione.

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    (1) fIo meditato la dissertazione che il fil a g e s P r oc ur a -tore di Stato in Austria oi d iede s u quesfo argomento, eche trovasi riprodotta nell ' Eco d ei T rib un ali dell 'anno 18HUai trn. 1044-15-46-47; e l' ho trovata altrettanto eruditaquanto mancante di chiarezza; s icch neppur si giungecomprendere nellamente la vera formula c he ha voluto sta-bilire 1' autore. In quanto alle leggi romane & pericolosutrarn e argomento s e non si tiene fiso I'anim o nella distin-zione fra la condictio ftrrtiva, la actio ficrti ciuilis, e lacacte'o fur ti poenalis. Anche qui bisogna r icord are quel pre-cetto generale che insegna a guardarci dallo accogliere CO-nie d ottrine scientiliche le opinioni dei v ari scrittori i qualiguar daron o la quesli one In faccia alla lettera specia le di stn-tuti locali. Pericolosissimo 1 oblio di cotesta regola nellostudio dei criminalisti. Il h1 a g e s ( a cagione di esempio)tratta la questions rispetto all'art. 173 del codice penale Au-striaco, il quale infelicissimo in questo punto: perch CO -mincia col dettare conle criterio della penali18 nel furto il vi!-lore de l la cosa r ubat u e poscia s i r i fer isce a l da t~ n o ofl i .~ .toda l p ~ o p r i e t a r i o .Questa B la cagione delle tante divergenzeche s' incontrano negli scrittori e nella giuris prud enza circaall' applicaziorie di quell' articolo.

    P~+rno aso - 1 30 marzo 1867 t! rubato unsacco di grano. I1 proprietario lo aveva pagato se-dici fnanchi: l giorno del furto alla piazza valevaventi. I1 furto di venti, o di sedici? Rispondo senzaesitazione, di venti : erchb in quel giorno il pro-prietario ha perduto una cosa che rappresentavail valore di venti, ed i1 ladro si arricchi di u n vn-lore di venti. Se egli in fatto lo vendb meno, suodanno : se lo vend di pi, fortuna sua. La misuradel delitto non pu6 tener dietro a queste eventuti-

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    l i t i illa neppure il ladro pu pretendere che s e alproprietario l'oggetto costava poco, perchb (a mododi esempio) lo aveva fabbricato da sb, egli dovessetene rsi responsabile del furto cti quel poco. N & 'uno,n 1 altro : il vdore venale del' oggetto al giornodel furto (1) il solo tipo del tolto e della misuradel delitto. Riia err arono a par tito coloro che d a que-sta regola credettero desumere la proposizione chenel valore del tolto dovesse calcolarsi il 1uc.i.o ces-sante. Quell' aumento di prezzo che intervenne fra1 acquisto ed il furto e che al proprietario vienesottratto insieme con l'oggetto non i: davvero lztcrocessa?zte; valore reale, con buona pace di chi clisseil contrario: un l u c ~ o i, ma un lucro gi fatto,gi completo, giB certo che si l? compenetrato colvalore della cosa. Sottrarre la cosa rec a in quelgiorno una perdita effettiva anche in ci6 che rap-presenta I' aum ento sopravvenuto ai' accluisto enon toglie g i& soltanto un a speran za. Con lo stessoprincipio s i deve sciogliere il caso rovescio. Il pro-prietario aveva pagato il grano venti lire : l giornodel furto er a deprezzato fino a sedici: il furto(checc ht: al tri vacla sofisi,icando) di sedici. Lacosn perisce o deteriora al padrone. La perdita deiquattro franchi era un danno che gia nella cosa.sua aveva colpito il padrone al giorno del furto; i1laclro non si potl? arricchire in quel giorno che disedici franchi.

    (1) Il c:iso pi sot tile e broccardic o iu ques to puiito d ivista b quello del valore della moneln. Oggi (13 aprile 1867)si vende in Pisa il Napoleone d' oro a ventil re franch i, equalclic cosn di pi. Se oggi rubato u n Napoleone d' oro

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    si ha egli un furto di ventitre franchi, o di venti? Questionedifficilissima. Se si sta alla forrnolt\ econoniica ch e il den arot. un a merce, il furto di ventitre franchi, percll oggi lacosa rubata valeva ve ntit re franc hi. RIa il ladro vi rispondernon essere i l Napoleone che vale di pi, rua la carta nio-rieta che vale me no: vi dir che la legge qu ando fiss lapena per il furto superiore a venti fralictli ebbe in vistala moneta nella valuta che egli le aveva dato; e c h e as-surdo obiettare il furto di verititre franchi a chi ha presouna moneta da venti franchi. un fatto peri, clie oggi illadro si arricchito di venlitre franclii, e il pad ron e ha per -duto altrettanto. BIa il legislatore penale previ de il f rancoriioneta, o il franco valore ideale P Ecco dove sta i l dubbio.

    Secondo caso- e vicende del commercio hannoftto si che la cosa rubata il 1 O gennaio valga oggitrenta franchi mentre a quel giorno non valeva cheventi. Ecco i veri termini del Zzlcro cessu?zte,mala-niente confusi nel caso p receden te. I1 proprie tario(tice che ha patito un danno di trenta franchi po icl~tanto avrebbe oggi venduto quell' oggetto : e dice1,enissimo sotto il punto di vista delle indennit ci-vili; perchi: il ladro ha 1' obbligo di ripresentare lacosa, e ripresentandola oggi rendereb be al proprie-tario un - valore di trenta; la indennit pecuniarianon B che lo equivalente della cosa non ripresen-tata oggi: d' altronde fur semper moram facere/:i(letu?*(leg. 8, S. 1, f , de condicttone furtiva ). Maper gli effetti penali queste eventualit non si pos-sono considerare. Se il grano nel campo P, statodal 1nilr.u segato in erba per pascerne un animale,il p-oprietnrio che chiede la indennit, potra direche qiell' erba venuta a maturazione gli avrebbc

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    - 8 -reso due staia di grano. M a il ladro non ha rubatoche un fascio d' erba; non si poteva arricchire inquel giorno oltre il valore deli' erba. Non b que-stione di avere venduto pi o meno la cosa rubata:e rluestione del valore effettivo della cosa in quelgiorno considerata in sk stessa. A quel giorno nonera che un foraggio, e un foraggio fu tolto. Nonvale l' opgorre che se il ladro ha rubato un' inci-sione di Cellini e l'ha fusa per vendere il bronzo,non i! reo del furto del metallo ma del furto dellastatua. La pari a non corre perch la statua a quelgiorno aveva un valore venale effettivo di parecchieniigliaia; mentre 1 erba a cliiunque si vendesse in(fuel giorno non poteva valere pii di cluello chevaleva come foraggio. La fusione della statua pre-senta I' uso pazzo che il ladro faccia della cosadogo b chtrettuzione ; questo non deve attendersiperch non toglie il fatto del valore reale che lacosa aveva nel momento in cui fu eseguita la con-trettazione. 11 valore del metallo come statua noni, un lucro cessante, una realt; che se il ladronon l' ha ottenuta, suo danno. Ma i erba in quelgiorno non era che erba e come tale nessunoI' avrebbe pagata di pi: non deve confondersi ildanno all' immohile col valore del tolto; se nonvuolsi porre la irnpntazione del furto alla balia diun numero di accideninlit che condurrebbero allopi intollerabili esagerazioni bisogna stabilire comeregola che il lucro cessante ( I ) non entra nel cal-colo rlcl valore del tolto.

    ( I ) Anclic in questo caso sorge una ipotesi assai dispii-tabilg. Colile si calcoler il valore del tolto nel furlo di un

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    biglietto da lotto, o di una cartella d'impres tito a pr em io ?Se al giorno della sentenza gi sono esaurite le relative e stra-zioni e il biglietto o la cartella non furo no vincitori non sieleva questione. Il ladro non pu dire che il biglietto dalotto non va1 niente, per concluderne che niente rub; npu liberarsi dagli ohblighi col rest ituir e il biglietto da lotto.Il suo reato non si cancella per gli eventi della sorte: rub,ed punibile per furto. fila quale s ar il valo re d el tolto ?Sarebbe esagerato equipa rare la speran za alla rea lt e con -dannarlo come colpevole per furto di 1000 franchi perchtanto poteva g uadagnare quel biglietto, quando ormai certoche oiente guadagn: e sarebbe a mio credere non menoerroneo imputarlo del furto di 50 centesimi perch tale erail valore della giocata. In questa ipotesi la mia opinione si che il fatto tentato p revalsa al consumato. I1 fur to consu-mato cadde sul valore di 50 centesimi ma il ladro tent dirub are 1 000 frariclii. Esau r gli atti subie ttivi del!a esecuzio nedel reato; fu il caso fortuito indipendente dalla sua volontquello che lo imped a consumare il furto di 1000 franchicon lo esigere la vincita. Egli dunque reo di un fu rto ten-tato (o meglio di furto mancato) d el valore di 1 00 0 franc hi ;ed io sarei tranquillo su questa soluzione. Pi grave d i a -coll nasce nel caso rovescio, se le estrazioni dello impre-stito non sono ancora esaurite e si protrarranno forse per uninezzo secolo, dovremo noi aspettare la liquidazione del toltoindefinitamente? E se il biglietto da lotto al giorno de!la sen -tenza era riuscito vincitore, il ladro che effettivamente riscosseil terno dei mille franchi lo dichiare remo noi colpevole di unfurto di cinquanta centesimi? Sara veramente questo un 111-cro cessato, o non piuttosto si dovr dire che trattasi di iinvalore condizionale che pu scendere a niente, o salire al-tissinio secondo le eventu aliii s ucce ssiv e? Vedasi il caso intermin i giud icato dalla Corte di Cassazione di F iren ze: An -nali d i I ; i iwisp~trdenzaToscana XV , 1, 618 .

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    Terzo caso - ailzlzo efiael-gefzteo fidiretto. Estata rubata una cavalla lattante :per mancanza dilatte il puledro morto. E stata rubata la foglia digelso ad un proprietario che teneva una bigattiern:non si k potuta trovare altra foglia e i bachi sonomorti. Ammetto che per le indennit civili possatenersi a calcolo il valore del puledro, e dei bachiperiti. Ma vi ha chi sostiene che il valore del pu-ledro e dei bachi delsba antrare nel calcolo del va-lore del tolto per aumentare la pena del ladro: Pquesto non mi persuade. Mi pare si risusciti la twl-rica Romana dell'aacervo: B assurdo che si calcolicome tolto ci che il ladro non volle toglie?-e e nontolse. Invano si ripete che il danno & la misuradella quantitS dei delitti, e che il proprietario hasofferto il clanno dei bachi e del puledro. I1 dannoh la misura nei delitti dolosi quando esso si con-nette direttamente col fine dell' agente; al di lnon pub svilr~ppare he una co@a rispetto al titolodi furto;oppure un nuovo titolo differente. I1 pro-prietario pu essere morto pel dolore della perditao per la paura. La morte del padrone nel rapportoantologico sta al furto come la morte dei bachi odel puledro: punirete perci il ladro come omicida !Tengo dunque come assoluta la regola che nel va-lore del tolto non devono calcolarsi i danni succes-sivi ed indiretti che il proprietario abbia eventual-mente incontrato per occasione del furto.

    VOL. V. 6

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    Quarto caso - anno conten-poraneo m a ac-cessorio. Io aveva uno scrigno rococ che valevapei suoi pregi mille franchi: il ladro lo ha fatto inpezzi ma non vi ha trovato che venti franchi; equesti ha rubato. SarA egli reo di un furto di millefranchi? Pre sa come assoluta la regola che il dannorecato al proprietario stabilisca la m isura del tolto,anche qui si vorra dire che il danno sup era mille:ci non si pu impugn are. Ma come impu tare ULfurto di mille franchi, a chi ne ha presi soltantoventi ! Se obiettate il titolo di danno dato, certa-mente questo titolo incontra un valore di mille; mail criterio del furto B .tutto distinto dal criterio deldanno dato, ed un errore, una vera confusionedi termini congiungere i due valori. Se il titolo didanno dato per mille incontrer una pena superioreal furto di venti, potrete applicare la teorica dellaprevalenza irrogando la pena magg iore : potrete an-che (se vi piace dimenticare la regola unificatrice)applicare ambed ue le pene, perch il fatto del rom-pere il mobile e il fatto del portar via la monetafiirono o pera immediata della mano del ladro e dalui entrambo voluti; ma non potrete trasportare nelcriterio del furto il criterio del danno, e valutarecome cosa tolta ci che il ladro non ha tolto n&voluio togliere. Se esso port via lo scrigno, il va-lore di questo si calcolerii nella pena quantunqueegli poscia lo facesse a pezzi o lo gettasse via. Male cose rotte per rubare non presentano che unaamozione preparatovia (S . 2022) e nella medesima

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    non si concretato il furto. Onde B un paradossoincludere nella obiettivit del furto ci6 che non fusoggetto passivo del furto. Tengo dunque per fermaanche questa regola che i danni accessorii, quan-tunque contemporanei e volontariamente cagionatidal ladro, non entrano nel valore del tolto (1).

    (1 ) Siflatta regola si espresse dai 1)ottori con la formula92012 cnlczllantu r res Ynterversae , sed tantuna ablntae: L ey -s e itieditntiones i n pandectns vol. 8 , spec. 537, me&. 19.

    Qu i~ t o aso - Valore reiafilvo.E stato rubatoun cavallo della pariglia. La pariglia costava centozecchini; il cavallo rimasto sparigliato non vale checinquanta scudi : il proprietario ha sofferto un dannodi cento cinquanta: ma si dir per questo che illaclro ha involato un valore di cento cinquantascudi? I1 valore dei cento zecchini rappresentavauna idealit: lo apparigIiamento. L' accoppiamentodi due gemme ad uso di orecchini, la esistenza diun albero provetto nella fila dei suoi simili cheadorna il viale di una villa, non sono nello intrin-seco della gemma o dell' albero tolti (la1 ladro : onoin un rapporto con altri oggetti; ed ogni rapportonon pu essere che una idealith. Questa idealit illadro 1 ha distrutta: sta benissimo che la idealitkdistrutta fornisca criterio alla sua responsabilitsotto il titolo di danno. Ma in faccia al titolo difurto egli non ha trasferito nel suo possesso la idea-lit; non ha voluto rubar la pariglia, nb la coppiadegli oreccliini: e non l' ha rullata. Ha rubato un

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    solo cavallo, una sola gmnia, e questi oggetti chesono il solo soggetto passivo del fu rto non aveva noin loro che il valore proprio. La ruot a di ottoneinvolata scompone la macchina a cui apparteneva,e reca gran danno al padrone; ma il ladro non harubato che una ruota di ottone; il relativo lo hndistrutto B vero, ma non lo ha tolto. Lo stesso di-casi di un libro antico involato da una collezione.Quel libro dovr. valutarsi non come libro comunema come libro a cui da valore speciale la sua ra-rit: ci B intrinseco n ella cosa perch quel libroanche isolato sarebbe valso quel di pi. Ma la de-teriorazione della collezione corre In stessa lineadella porta rotta per rubare: B guastata ma nonrubata (1). Concludo che se (come B necessario)vuolsi togliere la pratica dalle ambagi pericolosebisogna r idu rre il cr iterio del qua le ragiono ai pi,iUsemplici termin i: quanto valeva sul ntercato la cosariqubata?Ecco la ultima formu la, unica positiva, unicagiusta, unica che non faccia dipendere la pena dalcaso. L'animo di lucrare costituisce la ESSENZIALITA'del furto: questo animo non pu essersi portato ddi l di ci che valeva la cosa al mercato. Avrvoluto un danno maggiore e lo avrO anche recato,e rinfacciatemi ci come danno. &la non ho volutorubare, n ho rubato, un obolo di pi di quello chevaleva la cosa. Troppo spesso in penale si avverail proverbio che chi troppo si assottiglia si scavez-e cos b avvenuto a certi scrittori che sonoanllati nelle nuvole dettando regole sulla valutazionedel tolto. Ma 10 scavezzamento nelle regole di dirittopenale per troppa sottilit nella pratica pericolosoe fataie. Riassumo: si stimi ci che valeva in sd

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    sCcssa la cosa al ~tlm~cztoella coiat7*ettazio?ie. liics-sun riguardo al valore antecedente : essnn rigritirduti1 valure susscgelcnle: essun rigurirclo al valore re-lativo : essun riguardo ai danni colztei?iporanei,n6a danni szccces.s;ivi che non potevano fornire ele-mento di locul~letazione el sottrattore nello istan-te del furto.

    (1) Anche questo caso porge una ipotesi speciosn. Io avevauna statua in bronzo d 2 nsigne scultore che valeva a giustastima scirnila franchi. Il 1adr.o 1' ha rotta nel collo ; a por-tato via la testa; 1' ha fusa e venduta per bronzo. Il pro-prietario dice clie il furio deve calcolarsi sul valore dellastat ua; e il ladro sul volore del bronzo: ma hanno tortoatilbedue. La sta tua non fu rubi tta, e ci clie non fu toltonori p u t sornma rsi nel calcolo del tolto. La testa sottr attarion era rude bro nzo: era un oggelto d' arte fornito di unvalore speciale per la mano d' opera, che (quantunque fran-tume) le dava un pregio; questo deve stimarsi ; uesto ilvalore del tolto. Si sa che anche i l tronco di Belvedere hasem pre un v alore altissinio r,ome oggetto d ' arte . I1 valoreartistico della statua stato dis l~u l to al ladro, ma non ru-bato: il valore artistico della testa era nell' oggetto tolto; illadro ha portato nel suo possesso con animo di lucrare, esu questo valore caduto il fiirto. Ci che avvenne dopo laconsuniazione del furto per i l ma l uso dell' oggetto rapitonon pu retroa gire nC impicciolire il delitto solto quelle p ro-porzioni che eran o le vere nel niornento della sua cousum a-zione. La formula positiva corrisponde sem pre in tutte le sueapplicazioni.

    S. 1057.Sono queste le Oasi giuridiche sulle quali deve

    calcolarsi il valore del tolto. Ma i modi speciali cliapplicare codeste regole variano secondo le cireo-

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    stanze ; e solo deve ricordarsi di cercar semyrre imodi migliori onde raggiungere la verit, e di ave-re innanzi il principio che in qualsiasi dubT~i0 evesempre prevalere la opinione pi mite. Se l'oggettorubato esiste ed B caduto in mano della giustiziadeve andars i i n cerca del positivo sottoponendo yuel-lo all' esame di periti i quali diano giudizio dellasua valuta, ed a questo si deve stare. Se pi nonesiste, o la giustizia non sotB impossessarsene, sideve distinguere. Qualora trattisi di cose fu9zgibil.iche abbiano un prezzo al mercato indipendente dallaloro specie ; ome (a cagione di esempio) il grano, ilferro, e simili, dovranno porsi in processo le mercuria-li o le attestazioni dei mercanti di quel genere, ed aquelle starsi (Annali ToscaniXVII 1, 107, 1,$00).Se poi si parli di oggetti che abbiano un valore va-riabile secondo la specie o qualit loro, come unorologio, un anello, una qualith di vino, un libro, esimili, dovr chiedersi al proprietario la dimostra-zione del valore; ed esigere da lui, quando ci sipossa, che documenti le sue affermazioni con le ri-cevute del venditore, o con le attestazioni di chivide 1 oggetto; ed ove ci non si possa dovr stars ialle sue dicl~iarazion i giurate, poich il ladro coldistruggere la cosa lia posto la giustizia in questadura necessit. Ma doppia considerazione per0 neavverte ad essere cauti nell' accettare le s t h e deldcrubato : s perchk ogni padrone suole esagerare(ttnche a buona fede) oltre al vero il pregio dellecose sue; s per timore che l' interesso lo sgingx:id esagerare. Laonde invalse in pratica la regolache alle stime del derubato dovesse farsi uIia de-trazione, per lo meno di un terzo (1).

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    (1) La detrazione del terzo non B peraltro applicabile aifurti di danaro: Arraali TocrcatU XI I , 1 , &04 s XI V, 1,3,2$.Qui il propriebrio non giudica ma asserirce. Qneista regoladella detrazione del terzo fu una conciliazione fra du e oppostedottrine che si dividevano la pratica. Gli uni ammettendo ilgiuramento del derubato a costatare il valore del tolto ara-che ai @?li della pena corporale: altri negando di ammet-terlo a codesti fini, e valut3ndolo soltanto agli effetti civili.Si vedano gli allegati dal C a l d e r o Decisione8 Cathaloniaedecis. 67, n. 1 1 et seqq.

    Cosi si determina il valore delle cose tolte. Inordine poi alla loro qecantit si procede con le re-gole generali relative alla prova de l matmiaZe deldelitto, che nel furto si costruisce con la giustifica-zione della pree&tersza, e deia [email protected];.Non siammette pes la h z i o n e romana che chi rub unaparte deil' acervo si abbia ( f ) come ladro del tutto:n& o Argomento a parte ad totuna. La presunzioneche Tizio perchi: risulti avere rubato 2sna partedebba ritenersi avere rubato anche il rimanente,vale solo quando la deficienza fu contcrmporanea.Quando intercedette intervallo di tempo fra defi-cienza e deficienza, l' argomento non ha valore senon si conforti per altra via.

    (1) La rigida dottriua romana f l e g . 21, n p~Dac. '. defurt is j che chi aveva tolto da un acervo di frumento ancheiina piccola porzione si considerasse come ladro di tuttoi' aoervo, era figlia di una pedantesca aderenza al principiodella contrettazdone. 11 ladro per involare una parte avevadovuto portar la mano su l tutto, ci08 conlred$wre ( rnaneg-

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    giare) il tutto. Sostennero invece alcuni che quella regola cle-rivasse dal paradosso stoico della uguaglianza di tutti i de-litti : M e r i l i o obseruat. lib. 2 , cap. 5 - c k h a r ci Irer-meneutica S. 143. E su ci nacque viva disputa Ira gli eruditi,sostenendosi il contrario da O t i,o n e jurisprudent. symbol.exerc. 2 , cap. 3, pny. 144, e da l W a l c h nelle note al-1' E c k h a r d g . 143 ,pug . 286.

    Altra questione sorge nel caso d i tentativo; nonper determinare il valore (che in ci definito ilmodo) ma per determinare cosa volesse rullare, equanto rubare 1 attentatore del furto.

    Circa 1uno e l'altro si dett la solita presunzioneche il ladro voglia sempre rubare pih che pu. Macotesta precipitosa presunzione gravida di pericoli.Per decidere quali fossero le cose che il ladro in-tendeva rubare la esperienza smentisce la vantatapresunzione della cupidit dei ladri. Spesso si veg-gono i malandrini intradottisi nell' altrui domicilioattaccarsi alle cose pi vili e lasciar quelle di altis-simo pregio. Ci dipende dalla diversith dei bisognie delle occasioni; poich il ladro calcola sempre sullaaciita o difficolt di vendere l' oggetto rubato. Ioho veduto nella mia propria casa ladri con effra-zione afferrarsi alle patate, e lasciare gli argenti ela rameria. Quello poi che non bisogna mai dimen-ticare si la sentenza infallibile che volzcntas nonfertut- i% incognita: per lo che prima di supporrenel malandrino la intenzione di rubare precisamentel' oggetto di maggiore valuta bisogna dimostrareche egli sapesse (almeno genericamente) esistere co-la quell' oggetto. Non vale affermare che se egli

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    - 89 -l'avesse visto lo avrebbe preso. Si pu ammettereci6: ma nonostante la nozione del tentativo non siconcreta ancora su quell' oggetto; erch mancandoil fatto della apprensione, ilgiudicalUle non pu chia-marsi a render conto sotto il titolo di tentativoche di una inteszgioz'o.lzeclte?asninata ubiettivamentee ol~iettivamente.Equiparare la formula Z'avrebbepvesa con la formula vi era andato per prenderla,e un paralogismo che falsa la nozione del tentativo :e commette ingiustizia i l giudice che lo tolga a basedelle sue convinzioni. Sia pure che io avessi unacassetta di brillanti, o un sacco di denaro nella ca-me ra o nascosto nel granaio ove il rnalandrino s'in-trodusse pel fine di rubare. Avete voi dimostratoche il ladro conoscesse esistere col, quei brillantio quel dena ro? Avete voi provato che eg li inten-desse di pre nde re precisamente ci? Finch con ar-gomenti logici non mi avete dimostrato che talefosse la determ inazione dal giudicabile, voi non ave-te ancora costruito l' elemento del tentato furto diquegli oggetti: perchk la intenzione d i rub are que-gli oggetti non B anche nata; e poteva non aasce-re. Poteva il ladro, anche veduti i brillanti, lasciarli;o perchb ne ignorasse il pregio, o perche non sa-pesse come esitarli; o ne temesse la facile recogni-zione; o gli repugnasse il pi gra ve fallo. Potevacontentarsi di prendere le camice, e lasciare i bril-lanti. sempre una possibZlitd di voZe~*ehe si tra-sforma nello avere voluto; mentre lo avere volutoi: la condizione indispensabile del tentativo: lo cheporta alla condizione del precognito, perch non sipu volere senza prevedere, e non si pu prevederesenza sa9ere. Bisogna dunque che il giudice cauta-

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    mente proceda e con debita moderazione secondole speciali circostanze del caso, e non sul cavallopegaseo delle presunzioni e regole generali, che rie-scono troppo spesso fallaci.

    Circa il quanto B pi facile la soluzione de l pro-blema. I1 quanto s i determin a sui nzez,zi di fi~-aspo~*topreparati dal laclro. Qui la congettura i? pi solida,perchb si desume dal fatto stesso del giudicabile, enon da supposizioni vaghe ed astratte. Se il ladrovenne al granaio con una vett ura e quindici sacca,bisogner ben dire che egli voleva rubare quindicisacca di grano. Se vi and con un solo sacco nonpotr8 tenersi responsabile che del tentato furto diun sacco di grano : n&varr il dire, che ei vi avreb-be fatto pi di un viaggio. Che se il ladro non avevamezzi particolari di trasporto dovr guardarsi alloraquanta roba poteva egli caricare sulla propria per-sona, e torner a fare necessariamente il suo giuoco1 arbitrio prudente del m agistrato. Ma appo noi pe rvirtu dell'art. 44 del codice Toscano il giudice inluogo di attenersi alla stolida presunzione che illadro ruba pi che pud, deve invece in mancanzacf;r riscontri presumere il meno possibile.

    I1 criterio del tolto nella misura della quantithnaturale del fiirto ha fatto doppio giuoco nelle di-verse legislazioni. Alcune ne hanno desunto una re-gola di proporzione crescente aumentando semprela pena ad ogni di pi che aumenta il valore della

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    cosa sottratta: a tale sistema di esatta graduazionclportava la pena del quadruplo e del duplo accettatadai romani, ed . quanto alla multa riprodotto da1codice del Brasile (art. 237 e segg.). Altre tralnscia-rono ogni riguardo ai varii frazionanienti; m a con-templato un certo vulo)*eal quale ascend esse il fur-to, stal~iliron o na diversa penalit secondo che stavaal di sotto o al di sopra cli cluella somma determ i-nata: tale fu il sistema adottato dalla maggiore partedegli statuti dei tempi di mezzo e riprodotto dal co-dice Sardo art. 606: e ci dette origine alla celebrenozione del furto magno.Altre legislazioni finalmentehanno mantenuto la graduazione proporzionale sucerta scala di frazionamento; ed hanno poi ripro-dotto la distinzione tra furto paruo e furto magno,abbandonando ogni riguardo agli aumenti ulterioriquando il furto fosse salito ad una data somma:questo metodo complessivo dei due sistemi fu adot-tato dal codice Toscano (1). La distinzione tr a furtowagno e parvo fu accolta come criterio misuratorequasi universalmente dagli antichi statuti penali ;lo tradizioni della distinzione medesima sonosi ri-prodo1,tc in molti codici contemporanei. Se per fuuniversale concordia nei legislatori sul punto di di-chiarare meritevole di gravissima pena il furto ma-gno per la sola ragione del vdore, e indipendente-mente da ogni altr a concomitanza, non vi fu con-cordia n nella determinazione dell'aumento di pe-na , n& nella deterrninazione del limite di vdore alclrialc cominciasse la condizione di magno nel furto.

    (1) Il codice Toscano tia rispctlato il criterio del valoredcl tolto fino a certi limiti atictie a fronte cli concorso di

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    qunlifiche e di ngrjraeai~zenti; perch alle prime non hiidato virt di mutare specie di pena se il tolto non superacento lire, ed ai secondi non ha dato efretto di aunle?zictrela carcere se i l lolto non supera due lire, questa esuberanziper per la nostra giurisprudenza basta clie sia ariche diuti' inf ima frazione di lira: Alinali di Gircriuprtidelzzn Tu-scuiin X V I , 1 , 827.

    Fuvvi divergenza nella determinazione dello au-mento, perch molti spinsero fino alla morte la pe-na del fu& per la sola cagione che fosse magno,ed altri invece si tennero in pih moderati confini.Fuwi divergenza nel calcolo della grandezza clelfurto, perch naturalmente doveva esser cosi pelmotivo del variabile valore del d ena ro (I). La leggetoscana del 1786 dichiarava rnagno il furto qualifi-cato che ascendeva a venticinque scudi, e il furtosemplice che ascendeva a scudi cinquanta (art. 74e segg.). I1 codice Toscano (art. 377 let. a) per di-chiarare magno il furto esige che ecceda la sommadi duemila lire fiorentine ; l codice Sardo (a rt. 606)si contenta che superi il valore di franchi cinque-cento. La scienza rimane sempre muta quando sitratta di num eri, e non pu avere una regola dadettare su tale argomento, che dipende dallo statotli ricchezza delle diverse popolazioni, e dal modotli vedere dei respettivi legislatori.

    (1) immensa la oscillazione nei vari tempi e ne i vari po-poli sulla delimitazione del furto magno. Pe r l'antico dirittodi Sassonia bastava a dir magno il furto che ascendesse atre soldi ; H a b e r l i n specul. saxon. e t suevici , p a g . 4 8 :

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    ma posteriori leggi portarono il limite a cinque soldi; CO-l e r o decis. 144, n. 10 - a r p z v i o jurirprudentin fo-rensis pars 4, corist. 5 2 , def . 1 ; per ultimo f u portalaa dodici iniperiali e dodici grossi ; d altre niodificazioni vi siintrodussero per le istruzioni segrete del 1770 e del 1783,le quali rendettero sempre pi incerta la giurisprudenza:E r h a r d de f i trf i ~iotionepag. 149 - i o c h Institut.jur . cr im. S . 107. E la misura di cinque soldi fu assuntaanche altrove ; onde i l B e h m e r esaniin con apposita dis-sertazione fNor1ut1~lru contro vers. obaervut. 6 , de s i p i -ficrrtioae et ra1or.e solidi irr pract. crintirtal.J il genuinovalore rappresentato da quella moneta : e quella misura ave-va apposgio nel libro seconda de feurlis t it . 27 , S. 8 . Mal-grado ci alcuni statuti della Germania la portarono a quat-tro soldi ed altri ad otto : P u f f e n d o rf observ t . vo l . 5 ,p n y . 150; e t in appenclice pay. 27 0 e t 4 0 4 . Per la Caro-Iina (art. 160 ) fu portato a cinque fiorini : il regolamentopenale Tirolcse lo stabiliva a venticinque lire di Berna : nelregno di Valenza si portb a cento lire; L e o decis. Valeil-linne decis. 125, n. 5. Dai bandi romani fu portata a centoscudi ; D o l f i O allegrrlioncs, alleyot. 105, n. 17 et 25 ; perle leggi inglesi f u stabilito a dodici soldi della loro nioneta :B l ac k s t o n e Co))trnentaries,bool; 4 , clbopt. 17, pny. 237.E in molti luoghi le p ratiche modificarono ad arbitrio le nii-sure stabilite dalla legge ; A s i n i o de rcligi osis prrg. 1 25 ,n. 145 - a r c o d ~ c i s . elphincrles vol . 2 , decis . 6 , n. 2e t 4 : e si venne ad insegnare recisamente che 13 deterini-nazione del fiirto magno dovesse rilasciarsi ai prudente ar-bitrio del giudice : A n g e l o i n lrg. 1, n. 7 , v e v s . qu odciutenr d i z i C . imde v i - a r e r i o pvactica t it. de ho-nricirl. $. 2 , n. 6 - o1 f i o rillegal. 105, n. 5 ; t 188,?t . 7- a s t r i l l o decis. sicalae tlecis. 278, n. 4 6 . E qiie-sto doveva bene occ:idere per causa delle grandi varieW eniodificiiziorii ncl valore della moiieta.

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    Se i ladri siano parecchi si adotta per regola lasolidule responsabilit. La complicit (1) o correitasi referisce al delitto nel suo insieme, nel suo corn-plesso, in tutti i momenti del suo resultato. Trannecasi eccezionalissimi e rari, il valore del tolto c4uan-do il furto sia commesso in un medesimo contestodi azione, al quale parecchi indiviilui attivamentecooperarono p r un fine comune si determina sulcomple~sodi cid che tutti insieme rubarono, n t siva a cercare b valuta delle cose respettivamenteafferrate dall' uno o dall' altro di loro: sieno qualisi vuole i patti di reparto stipulati fra i pi parte-cipi di un reato la corresponsabilit del delitto sidistribuisce secondo la parte presa nel medesimo,e non secondo l' utile che possa ave rne l' uno o1'altro ottenuto o sperato. Questa regola si applicavanell' antica pratica al grave effetto di dich iarare ilfurto magno: ma trovasi per valutata talvolta comediminuente la circostanza che nessuno dei ladri fos-se giunto a conseguire la met della somma costi-tuente il furto magno: H a r p p r e C h t decis. 5,ra. 39, t 100.

    (1) Tale regola non ch e un effetto giiiridico della no-zione della compkcilh. i n mancanza di qiiesta ognuno deipi ladri non pub essere responsabile che della parle pre-s a da l u i , neppure agli @Retticivili deHe i ndenn ifa: Ro t i -l o prtrgmat. 3, de furgo nocturiao, n. 3 - o I f i o alle-gnb. 134 ,a . 3 e t 1 2 - B a j a r d o a d C l a r u m , qitnest.90,n. 58. Sehhene a tali efTelti siavi chi voglia limitare la re-

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    gola nel caso di insolveoza : C a r p z o v i o decirr. 180. An -che Ia complicit pu per esistere senza tale etTet[o quan-do nel disegno originario di due colpevoli siavi stata sepa-razione di fine. Tizio e Cajo si unirono per entrare in miacasa a l determinato fine di rubarmi, Tizio I' oriuolo e Cajoun libro. Potr essere anche correit fra loro, ma dove in-teressi distinguere sulla ragione de l valor e Tizio si punir co-me autore del furto dell' orologio e come correo del furtodel libro, e Cajo viceversa; perch non vi fu comunio-ne nel fine.

    g. 2064.In proposito del valore deve pure rammentarsiche quando trattisi di furto co?zli~zttccton quantitpolitica in ragione del vd or e s i determ ir~n n que-sto delitto (cosi considerato per la continuazione co-me lo svolgimento in varii tem pi di un a sola azionecriminosa) non sul prezzo delle singole sottrazioni,ma sul prezzo complessivo di tutte le cose sottratte.Non bisogna per dimenticare che la continuazioneintrodotta dalla scuola, e adottata dalla legge pelfine di minornrc?a iu~putazione;poichb s' imputano

    i piu fatti come un solo delitto anzichk imputarli equindi punirli come altr ettan ti delitti.Laonde quandola coacervazione dei valori in u n caso concreto por-tasse al resultamonto che la pena richiamata dalvalore cosi co acervato fosse m aggiore di quello nonsarebbe la somma clelle pene attribuibili ai singolifatti considerati come altrettanti delitti, la teoricadella continuazione non trova pi i termini dellasua applicabilit. Se ne falserebbe lo spirito se lasi portasse ad un effetto opposto al fine a cui fudiretta. La verit di fatto presenta un a serie di de littia ciascuno dei quali deve rispond ere la respettiva pe-

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    na. Qriando ali pene riunite sembrarono eccessive na-cque la dottrina della continuazione la quale non k cheuna finzione giuridica; ma se una finzione pu pre-valere alla verit ab favorem assurdo che prevalgain odium.E ci molto pi quando la coacervazione deivaloriportasse ad elevare la pena anchenella sua spe-cie, e ad elevare la competenza provocando ilpassag-gio (per esempio) dal carcere alla casa di forza. Vao-le in questi casi giustizia che s' irroghi la pena dovutaa ciascuno dei piccoli furti isolatamente considerati.Cos fu giudicato (e parmi con molta aderenza ai prin-cipii) dalla Corte di Cassazione di Firenze il 21 set-tembre 1859, dirimendo un conflitto di giurisdi-zione tra la Camera delle accuse che aveva accoltoquesta teoria e il tribunale di Prima Istanza chel' aveva rejetta.

    g. 2065.Questa dottrina trova opposizione nello insegna-

    mento dei pratici (1) i quali procedevano col metododella curnulazione dei valori per dichiarare magnoi1 furto. Ed ha trovato vivissima opposizione perparte di giureconsulti alemanni, fra i quali il dot-tissimo G i u l i o G l a s e r. Ma bisogna intenderci.Quando si contempla la questione in faccia a legi-slazioni che guardino la iterazione del furto comecircostanza aggravante di per sb sola indipenden-temente daila recidiva, la nostra opinione non Baccettabile perchb converte una aggravante in unadiminuente, o per meglio dire si urta nel conflittofra le due cause di aggravio. Infatti se si sciolgonoi furti nella somma ad evitare il furto magno, nonpossono tenersi uhiti per escludere la iterazione; e

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    se si tengono uniti per evitare la iterazione nonpossono sciogliersi per evitare lo aggravamento delvalore. I1 giudice in tale situazione si trova costrettoa dichiarare nella medesima sentenza che i pi furtisono uno solo per non dare l'aggravi0 della itera-zione, e che i pi furti sono pi per non dare l' ag-gravi~ ella somma eccedente. Questo assurdo,ed in tale situazione vera la dottrina del G 1a-s er. RIa quando la legge penale non ha dettatoalcuna speciale sanzione contro la iterazione delfurto (e cosi ha fatto il codice Toscano, n&qui giovacercare se bene o male) la posizione del giudice tutta diversa. Egli dovrebbe per regola applicare aciascuno dei pi furti la relativa pena secondo ilrespettivo importo, niente aggravandola perchb sianoparecchi. Ma a cotesto cumulo di inolteplici pene lalegge gli d facolt di apporre una limitazione, edi fingere a benefizio del giudicabile che tutti queidiversi furti non siano giuridicamente che un furtosolo perchb conseguenza di una sola proeresi. Orasarebbe repugnante che di tale facolt concessaglidalla legge e di tale finzione si valesse ad uno scopoopposto a quello per cui la legge l' ammette. E adano scopo opposto se ne varrebbe il giudice quanclo(a modo di esempio) invece d' infliggere un annodi carcere per un primo furto di novanta lire, eclun altro anno di carcere per un secondo furto diottanta lire, fingesse che i due furti fossero unosolo, onde portarlo al valore di cento settaiita lire,e cos infliggere tre anni di casa di forza. Non dunque vero che la dottrina (lei giureconsulti ale-manni contradica la opinione prevalsa tra noi. Lanostra opinione B la vera in faccia ai codici che

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    non trovino un' aggravante speciale nella iterazione :in faccia agli altri codici potrii essere disputal~iloquando l'agg ravante della iterazione porti a l reun effetto di uguale pregiudizio o di pregiudiziomaggiore di quello che porti l'aggravante dello ec-cessivo valore. Ma la nos tra opin ione sarebbe pursempre accettabile anche in faccia ad un codice cheguardasse la iterazione come aggravante, se per lamedesima infliggesse una p ena semp re minore diquella che minaccia al furto magno. In tale ipotesisi riprodurrebbero le ragioni che furono determi-nanti sotto il codice Toscano; e sarebbe assurdoche una finzione introdotta a favore del reo ondesottrarlo alla pena della iterazione si applicasse adanno di lui per condurlo sotto la pi grave penadel furto magno.(1) Ha I. p p r c C h t decis . 7, n. 48. La Costituzione Tere-

    siana ne aveva fatto un precetto speciale ordinando al -1' art. 94, $. 10 ch e si dovessero cumulare i valori anchene l secondo furto.

    Cm'terii misuvatori &sunti dalla. qrialit5d e l l a c o s a .

    Puneii~rnocome regola al g. 201 che la uiolazionedl pii6 &ritti una delle cause d i aumento del dnnriom&.iato, per cui si aumenta la quantitS politica (l iu4 malefizio anche dove niente se ne accresca la

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    rluantittt naturale :ma questa regola procede cpandoappunto i pii1 diritti violati non rappresentando unincremento di danno i~iwzecliato: forza riportarnela virt agpravatrice alle funzioni politiche del dan-no mediato. Dove i pi diritti violati traggano secoloro un reale aum ento di dann o diretto, l'aume ntodel danno" mediato consequenziale allo aumentodello immediato, e cosi la circostanza deve esserein sede primaria contemplata fra quelle che aumen-tano la yua ntit na tura le. PerciO tratta ndo dell' omi-cidio, la violazione di pi diritt i che inco ntrasi nella uccisione di pi persone fu da noi (S. 1237e segg.)riferita agli incrementi clelln quantit naturale, per-che realmente maggiore il danno in~mediato a&dove la qualit8 di padre nell' ucciso non presentandoincremento nel danno imm ediato perchb sempre si hauna sola vita umana troncata, doveva bene referirsi( S . 1138) ai criterii della quantit politica del de-litto, perchi: la violazione dei pi diritti (o respet-livamente clei piU doveri) non faceva altro giuocosulla bilancia penale tranne quello di aumentare ladiffondil~ilitibdel danno mediato. Coerentemente acotesto rnetodo noi nelle relazioni personali fra la-dro e r~roprietario rove ren~ o na ragione di aumentopuramente politica, percl12: l' ulteriore dovere o di-ritto violato (a modo di esempio la fiducia dome-stica) non accresce la forza fisica oggettiva del ma-lcfizio, ma n e acc resce soltanto la forza mora le nellasua oggettivita, dando incremento al t im or e della ri-petizione. E per lo stesso metoclo quando noi ci fac-ciamo a guardare lo influsso cli certe qualilci dellacosa sulla graviti del furto noi veniamo a trovareclie veranicnte per le rnedesime cresce il danno

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    immediato quando la cosa rubata stat-a non solo arappresentare i l diritto di propriet, ma ancora al-tri interessi ed altri diritti che sono stati lesi diret-tamente col furto, senza bisogno di portare il pen-siero sulla sua possibile ripetizione. Laonde le ag-gravanti che risultano da certe qualit della cosadovevano bene portarsi fra i criterii misuratori dellaquantit naturale del furto.

    Questo fenomeno principalmente s' incontra in trecontingenze tutte relative alla condizione specialedella cosa tolta : e sono - D la cosa sacra, ruban-do la quale oltre il diritto di propriet si offende ilsentimento religioso dei fedeli - .0 i l bestz'afize,rubando il quale si ledono gl' interessi dell' agricol-tura - ."la cosa pubblica, rubando la quale si re-ca un danno ad un numero indeterminato di citta-dini che debbono o subire quella perdita, o ripararvicol sopportare le imposte. Questi sono pertanto i tr etitoli ai quali ci richiama il presente articolo.

    Cosa sacra - u ~ t o acrilego.Molti istitutisti riferirono la aggravante del sacri-legio clie accompagni il furto alle circostanze di h o -

    go, e non vi ha dubbio che il luogo esercita grandeinflusso su questa qualifica perchk non sorge il ti-

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    t010 di f2wt0 sacrilego proprio se la cosa sacra noliB sottratta da luogo sacro. Ma questo avviene uni-camente perchi? si nega nel ladro la scienza deliriconsacrazione della cosa cpando la medesima si tro-vi in luogo non sacro. Cosicchb il luogo non eser-cita qui altra funzione tranne quella di far nascereuna presunzione del dolo speciale richiesto in que-sta forma di malefizio; ma veramente la esseraztcclel furto sacrilego sta nelle condizioni della cosa,come fra poco vedremo (1).

    (1) La Corte di Cassazione di Tor.ino richiamata a deci-dere se la questione relativa a stabilire nell' oggetto rubatola qualit di cosa sacra, fosse queslione di fatto o questionedi diritlo, con sentenza del 30 decembre 1865 pronunzi0che per regola fosse questione di fatto, ma che poteva di-venire questione di diritto quando si fosse impegnata con-troversia sulla regolarit della consacrazione.

    La profanazione di luogo, o di cosa sacra (nellaquale sta la essenza ( i ) della qualifica) parrebbedover costituire il titolo principale di sacrilegio, loche porterebbe il reato nella classe dei delitti so-ciali contro la religione. Ma poichb dei delitti controla religione indispensabile estremo la empiet delflne, per cui la p& esatta designazione della essenzaloro si trova nella denominazione di reati d' irutol-Z~??~anzaeligiosa, e dail' altro lato in colui che pro-fano la cosa sacra per derubarla non ricorre il flnedella empietA, ma del lucro; non corre l'applicazionedella regola che il mezzo superi il fine. Laonde il

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    ladro di cosa sue).(&011 in I~cogos r t c , ~ ~ ,on si ticneresponsabile 11i sacrilegi, 111n di fzr~*to crcr-i lep; ela offesa alla religione noil rnp ~iw en tnn do he unaacciden taliti nella proe resi criiiiinosn, il reato rii~ian enella sua classe naturale.

    (1) 11 concetto di ques ta qualifica no n gi quello di Pro-teggere il patri"1onio ecclesiastico; n& trovo legislazione cheabbia guardato la cosa sotto questo punto di vista. I&tori si conten tarono di proteggere le sost:inze della chiesacol proibirne le alienazioni, col dichiararne la iiilprescrilti-bilit, e simili, ma non si cre b una qualifica specia le controi fa t t i delittuosi che offednessero la cosa ecclesiastica, Conlesi foce per q uei fatti ch e ol~ende ssero a cosa pubblica. Il con-cetto della presente qualifica fu quello di prot cggc rc la re-ligione non nei mezzi pecuniarii pe r cui si alime nta il culto,ma nella venerazione dovuta a certi oggetti. Percib il fu rtodelle elemosine non si ebbe come sacrilego: II a r p p r e c h tdecis. 3, n. 18- e r n h e r obscruntionum tonz. 2, pnrs 9,obseru. 43 , paq . 490. La coslituzio~ieBambergense e la Bran-deburgense espressamente disponevano che il furto delle ele-mosine fosse per questo lato semplice quando erano custoditein ~UOP;O profino. Ma Carlo V all' art. 173 della sua costitu-zione criminale si espresse per guisa da lasciiir balia ai giu-dici di dichiarare sacrilego il furto delle clcm osine anch ecommesso in luogo profano: V r e d e mb u r g de sac r i l eg ioPag. 44 - esponsa Tti5tnllensin vol. 9, c o t t s i I . 22. Che i lfurbo delle elemosine non fosse qualificato com e sacril ego fugiudicato in faccia al codice Parinerise da1 Supremo Tribu-naie di revisione di Parma il 19 iilaggio 1828, qlianti~nqiie aoassetta fosse in luogo sacro; e di nuovo 11 2 0 otlob re 1828:e l C: r i Decisioni del Supremo Tr ibt lnale vo l . 3, pcl-gin(&260; e Pag . 346. Per la giurisprudenza ebraica si per-metteva a chiunque del popolo avesse sorpreso in nagranzi\un ladro sacrilego di metterlo a morte. Queste esecuzi~~ii