Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 3 (02)

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    (1) Il B o n i f a e i o finsiif. crim. pg. 06) contempl laipotesi di colui che avesse trovato un libello famoso acci-dentalmente smarrito; e bene insegnb che, qualora chi pertal guisa trovatolo ne avesse fatto divulgazione, sebbene nonfosse in colpa nel ritrovare era in colps nello spargere, edoveva perci punirsi come aulore di libello famoso. Con-mrme b la opinione dell' A n g e o fde de li ct is pn rs 1,cap. 8 4 , n. 2 2 ) d e l P u t t n i a n n f eie nle ni a 5. 4 1 8 ) d e l Re-i i a z z i f ele rn en ta l i D . 4 , p u r s 4 , c a p . 1 0 , s . l ) e d e l P o g g ifelementa tib. 5, cap. 7, Q . ti1 ) e del L u d w e l l exercitn-tiones p ~ g . 74 i n fine.

    Rimane adesso ad esaminare in proposito delladivulgazione una ultima ipotesi facilissima ad in -contra rsi nel fro. La divulgazione di un libello fa-moso B dessa imputabiIe in perpetuo, o soltanto neisuoi primi momenti? In massima sembrerebbe do-versi dire che qnando si possa giustificare che unlibello era giA stato divulgato e reso notorio (peresempio per mezzo di stampa) coIoro che abbianocomunicato ad altri un esemplare di detto libellocapitato nelle loro mani, quantunque tale comuni-cazione isolatamente guardata costituisca un fattodivulgatorio, non possano peraltro tenersi respon-sabili di libello famoso. Tale almeno B la dottrinache trovasi so~tennta a insigni pratici (1). Bisognaper altro emers cauti nel valutare le ragioni di co-desta dottrina e nel segnarne i confini. assai pro-hlematica la ragione che se ne allega quando sidice che il delitto er a gik consumato all' istante incui avvenne quell' ultimo fatto di divulgazione. Qrie-sto argomento pu provar troppo perchb se gi una

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    grave lesione all'onore B stata recata con la primadivulgazione del libello non perci0 che il dirittonon possa ricevere ulteriori lesioni anche pii1 gra videlle prime: come se (a modo di esempio) si fosseriprodotto Io scritto, oppu re se uno scritto gi di-vulgato a Firenze si fosse comunicato ad altri aXilano o a Torino, o anche si fosse comunicato adnila o piu persone che non lo conoscevano. La tlot-trin a della consum azione compiuta pericolosa efallace quando trattasi d i reati nei quali la offesaal diritto E: reiterabile, o p er successivi fatti suscet-tibile cl' incremento. Che si dircl~be i colui che ver-sasse sostanze nocevoli sopra una ferita giB re catada altri, al fine cli accrescerne i dolori o prolungar-ne gli effetti? Meglio accettabile b dunque I' altroargomento sul quale si costruisce la dottrina chevuole scriminate le divulpazioni successive : ed Bquello clesanto dalla buona fede che ragionevolmenteallega l' ultimo divulgatore, dicendo che egli cre-dette non commettere delitto stante la pnbblicit2gi data allo scritto, e stante il silenzio delle arito-rita rispetto a cotesta conosciuta circolazione. 1,aon-de se questa i'. In ragione della regola bene sicomprende ch e per necessita logica B da codcstaragione che clebbono rilevarsi i confini entro i qualila regola stessa vuol essere applicata. Tuttoci cheescluila simile buona fede lascertl. aperta la 1Jersecu-zione penale anche c ontro 1 ultimo divulgatore. EglisarA punibile certam ente qua ndo abbia agito di con-certo con l' autore del libello, o coi primi maliziosidivulgatori:ma anche senza ci6 egli rirnarrh impu-tabile tutte le volte che pcr qrialsiasi niorlo o ca-gione si chiarisca av er egli agito con anirrio rriali-VOL.111. 4

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    - 50 -gno verso l' ingiuriato ; quando gi si conoscesseessersi iniziato processo contro i primi autori; oquando il fatto della successiva divulgazione abbiatali proporzioni da rendere inaccettabile In tesi dellabuona fede, e la innocenza del disegno.

    (1) Questo caso trovasi latamentt: discusso dal Do l f i O nel-le sua allegazioni, vol. 2, allegat. 155, n. 16, pag. 216.Lo estremo della diviilgazione dolosa Iia portalo piire i pra-tici ad inseg nare che quando il libello sia s tato inviato itdun amico con letter a facendogli preghiera di nori divulgarlo,non si t%? colpevoli di libello famoso quantunque lo arnicoimprudente abbialo poi divulgato : V e r rn i g i o l o co a-si l . 86, n. 12.

    S. 1730.Un' altra conseguenza del principio clie il nio-mento consum ativo del reato di lil~el lo amoso s tianella divulgazione si presenta in un caso sl~eciale,che quantunque non tanto facile a verificarsi puresi B veduto nella pratica, ed ap re l' adito n que-stione iriteressantissima. Parlo del caso di un libellofamoso scritto (a modo di esempio) in Italia in ontadi un italiano e divulgato in Francia senza che con-sti di uguale divulgazione in Italia. Avranno i tri-I~unali ostri balia di giudicare codesto fatto conladelitto commesso in Italia? Un a questione analogasi presento alla Cassazione di Francia che la de-ciso in senso della condanna il 26 gennaio 4865,c pub vedersi nel M o r i n ( Journal er2minel

    1 1 . 8002) insieme con le deduzioni defensionali :Tira veramente furono in quel caso valutate circn-stanze speciali che non sarebbero a spendersi quancloIn qucststaone si presentasse in termini semplici ( 2 ) .

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    - 51 -(1) La ingiuria fi~ltaper Ict iera s i novera fra le in~iurie

    verbuli: H a r t m a n n P i s o r ubscr'vrr tionir i,~ o b s c ~ ' ~ ..Jla bene si comprende che pu, secondo le circostanze che1' acconrpdgnnno nella sua divulgazione degencrure in diff ii-Iilnzhone, ed anche trascendere in libe llo f ~ n ~ o s o .a in tuttii casi h se mp re interessante la questione relativa alla locrc-litd che determina sia la cornpetctrzcc, sia la penrtlilti. Talecluestione si tocc da T o m a s i o nella stia dissertazioneiniitolata de ctexisii,licitiune fu n~ a el i t l f u t ~ i i nv o l . 5 , dis-sert. 28. Sulla medesima ha interloyuito la suprema Cortedi Giustizia in Vienna, la quale con rescritto 6 ottobre 1871lia giudicato ch e il delitto si abbia come com messo nel luo30dove fu impostata la lettcra, e che cluivi soltanto 51 radicliila competenza a conoscere del reato. Q uesto giudicato, perquarito aulorevole, non mi toglie ogiii dubbio. Pe r ben (l(.-cide re la questione bisogna pre stab ilire dove avvenga la coli-suuiazionc del reato, ed a preslabilire ci bisogna cercare ser411ando dopo impostata la lette ra contumelio sa io salutar-iiienb penlilo giunga ad intercetlarne il corso per v ia e Ir idistrugga p er guisa c he mai nessuno la vegga, io debb a es-sere tenuto responsabile di un delit io co!zsumalo che i lpeiitimento successivo non s an a; o piuttosto di un sc?trplir.eterrtu~iuo, a reiti del quale si cancella per I' utile yeiiii-niento. (juella decisione Lrovasi nella Gnwzettcl dei Tr'iD~citnlid i Trieslc cinno 6, n. 2.2. Vedasi anche avanti il $. 1858:hl o i. i n rrrt. 6028 et 7586.

    Per ultimo 6 a dimandarsi se del libello faII10~0costituisca estreino indispensabile lo avere designatocol suo proprio norne la persona che si volea dif-farnace, o se basti averla in altra guisa descritta,sicchi: possa con faciliti riconosccrsi.. La Zeg. 6 , {l:dtz.i.l?ju~tisoilteri1p16 queslo caso; illa al nomc taciuto

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    non diede influenza in altro che sull' azione :poichildispose non competere 1 azione privata Znjzc~iarzt~n,ma doversi agire con giudizio pubblico. La ragionedi ci sembra essere questa : he non essendovi ilnome dello ingiuriato ognuno potrebbe a sb attri-buire il libello, e recar pregiudizio all' azione chevoglia esercitare colui contro il quale fosse vera-mente diretto. Ma ci pub importare soltanto allamateria dell' azione, la quale anche oggi si allarghe-rebbe se per la reticenza del nome potesse darsiall' oltraggio il ca rat tere di collettivo. In ordine peroalla essenza del reato la reticenza del nome nonvale ad escluderlo quando sia facilmente ricnosci-bile la persona che si volea diffamare: e tale 1: (1 )lo insegnamento comune dei dottori.

    (1 ) Opinano non essere estremo indispensabile nel libellofamoso che esso contenga il nome d el diffa malo, ma bastarech e v i sia descritto in guisa che possa facilmente ricono scersiC l a s e n a d a y t . 110, C . C . C. p a g . 3 2 3 - e i g i o l ih .2 ,quaest. 59, n. 32 , 33 - o t t nia n n elerncrrtn 5. 415 -R a y n a l d o observat . torn. l , cnp.11, $ 1 a d 1 2 - e r -t a zz o 1o cons. 237, n. 6 -- C r e m a n i de jure crist. l ib. 2,cap. 7 , a r t . 7 , S. 8 - a r m i g n a n i elctnenta S . 1024-G i u l i a n i isliluaion. vol . 2, pag. 477. Stimano doversi per)in qiiesto ultimo caso mitigare la pena: U r s a y a irtstit. crinl .l ih , 2, Lit. 10 , n. 88, e P a n i in o l l c dee. 52, antiotat. 1,n. 34 . La quale opiniono non pu peralt ro a ppogg iarsi chesopra un pensiero, ed quello che I:i difimazione sia mcnoduratu ra; inquantocli se lo infamato polE ess ere ricoriosci u~ndai contemporanei pei connotati ch e s e ne diede ro, non potr:esserlo ugualmenle dai posteri; e se riconosciiito dai coli-cittadini non lo sari ugualmente in altre regiorii. Lnddovnil libello che porli espresso il mio nome mi inrdma oggi o

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    - 53 -dti qu i ad un secol o, rili inf ama in 11ali;i e per tulta la terra.Analogo a1 conlegno di clii ,idotubri m:iliziosame nte il noiriedella persona presa di niir-a I: arlifzio di colui ch e nellihello famoso non esprima a cliiare lettere il fatto che vuoleiitiputare; ma quest o faccia mostr a di vel are con equivocirnodi, tali per ctie bene rivelino quello che vuolci rimpro-verare. Ed anco qui coniunernenie si riliene non essereuecessario ch e la imputaz ione si trovi esplicita e manifestanello scritto. In qualunque modo siavi adomhrara, solloforma di ironia o di allra figura retiorica, torna allo stesso,purchk possa accertarsi il concetto infamante e il disegnodiretto al pravo fine. A rne parve dunque superflua la ordi-iianza di Cristiano VI1 Re di Danimarca del 1779, la qualeal!' art. 15 previde appunto il caso della imputazione larvatae la uguagli nella pena. Che se r imane incerto che s ias iingiuriato non vi delitto: Ba r t o l o i n l . i lem S. cui nows i tw n: de i n j u r i i s - R i r n i n a l d o J u n . cons. 118 -B I e n o c h i o cotzs, 107, n. 30 - o l ~ e m e r o lccisiotleslo111. 5 , p u r s 5 , decis. 810.

    Dalle cose dette fin qui gi comprendesi clie iltitolo di contzc~neEanon pu definirsi tranne conformula negativa, o per via di e liminazione. Questok il rnetodo a cui dovette appigliarsi anche il codiceToscano, art. 368.La contzcmelz'a non pu trarre un alricida nozione dalla sua etimologia; la quale sullascorta di U l p i a n o nella Zeg. 2 , fi k injzcriissi de-

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    onuno COIIL-ume da contenanendo, poich ( come o,prende) la idea di disprezzo pub tanto connettersicon un fatto esteriore, quanto con uno stato intiiiifjdell' animo. Essa appartenendo alla faii~igliadei de-litti contro l' onore ha necessiti, sotto il priiito divista positivo, del concorso delle condizioni essenzialicomuni a tutti tali delitti, e che vedremo nel se g u ei lt ~capitolo. Bfa perch l' oltraggio al17 onore rimang acontumelia ha bisogno eziandio di condizioni nega-tive, cio che manchi aliiieno una di quelle due cir-costanze, della imputazione di fatto determ inato , edella comunicazione a piu di uno, che la fanno de-generare in diffamazione; e della mancanza di unascrittura divulgata che la fa ulteriormente dege-ncrare in libello famoso. Certamente in faccia allacomune dottrina della scuola la definizione dellacontumelia sarebbe stata facile a ilarsi anche intermini positivi. Bastava dirla - na ingiuria 6zfi:-e-ilaad c6lcz(720 ulku eli bti pi4csenza. hIa poichb ino-dernamente si allargata la nozione della coiltu-melia estendendola ancora ad alcuni casi di ingiu-rie lanciate contro 1'assente, ed io ho preferito at -tenermi alle piu moderne nozioni, e prendere a tipoin questo argomento il codice Toscano, cosi non pos-so dare la nozione della contumelia tranne descri-vendola con formula negativa (I). Poich oggi siammette che non tutte le ingiurie contro gli assentisiaao diffamazioni, e che non tu tte le con tumelieper essere tali debbano proferirsi contro i presenti,il criterio della presenza o non presenza dell' ingiu-riato rimane insignificante per dare la definizionedella contumelia.

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    5 , -(1 ) k una ~iecessitjche quando per poco si devia dalle

    esigenze dell' ordine ontolopico s' incontrino sempre confu-sioni e difficolt. Tutto 1' imp accio in prop osito della d efini-zione della contumelia nasce da questo; ch e sotto il norried i conturnelia si son o voluti dar e i cara tteri di una spwica cib che altro non era se non il genere. La contum~liirestando ingiuria innominata avrebbe la sud definizione nellaingiuria in genere. Se ne volle fare una ingiuria nominatasenza avveriire che veniva a comprendere tutte le ingiiirieche non avevano le qualit odiose della digamazione O dellibello famoso. Ed io mi sono impigliato in queste difEcoitiper ossequenza al codice Toscano. Del resto la co?dtzinlelir~nel comune linguaggio non soltanlo quella che si inferiscea parole ma un contenuto di qualsisia percossa o violenzrrcontro le persone, come acutame nte osserv S a t u r n i n o:jlla leg. 16 S. C jr. de poe lz is - N o n en im plaga reprcleseli-tut contunlel iam sed dedecorut io: neque verberuri 2iber . i~est nzulum, quaiuis est r)zulzcm si in contz~nnclin??~.A;isentenza di S a u r n i n o contiene una gran de ver ii moriilt..Pure la scienza e pratica pena le odierna nella cliissaziorirdei reati non tiene spec ial conto della ingiuria contenuti1nella percossa, e cib pe r due ragioni -. 1 . O PerchP; invalsiinei costumi odierni la preferenza alla difesa del corpo siill;~difesa dell' onore - .0Pi specialmente perchb chi per-cuote non sempre ha 1' uninlo d i ingiur iure, il quale S co-stitutivo della essenzialit della ingiuria; laonde non pot reb brclassacsi la percossa fra i delitti contro I' onore perchi.l ' elemento costitulivo di questa classe sarebbe problematicoed eccezionale. Anche la parola iiislillo pu dare argomentodi studi etimologici. Vadasi C a t a l a n o truclcilus c ~ i g i ~ i n a l i sn. 10, et 11 , pcig. 216. Molti esempi di co?Jztmelin estriittidai frammenti Romani raccolse L u d w e l l erereilntiri~rcxrlispictcttio 15, S. 6 , pag. 273.

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    Su ci m i piace notare che non trovo giusta lacensura mossa contro alcune definizioni le qualivennero accusate (come quella del codice Toscanoart. 368) cli cadere in un circolo vizioso dicendo(.lie la covzlumelia era una ingieclnia.Tutte le volteche un genere ha un nome e una specie ha unaltro nome, quando si vuole definire la specie biso-gna o ripetere nella specie tutta la definizione delgenere o riportarvela iniplicita ripetendovi il nomedel genere, e delimitando la specie con 1 adiezioneappunto di quelle circostanze che la specializzano.Cos tutti definirono il latrocinio essere un omici-dio a fine di lucro, e nessuno si mosse a dire chequesto era un Zitent lite solvere. Del pari si diceche la contnmelia ( nome della specie ) una ingiu-ri a ( nome del genere ) eseguita con modi diversi daquelli che costituiscono diffamazione o libello, senzache con ci6 si definisca un idem per idem, perchla sostanzialiti definiente non sta nella indicazionedel nome del genere ma nella indicazione di ciche ne stacca la specie. Tutta la differenza sta inquesto, che nelle definizioni ordinarie la circostanzaspecializzante si designa con una formula positiva, equi necessiti indicarla con una formula negativa.

    Uel resto nel dare la definizione della ingiuriapiacque ad alcuni dottori di vagare per diverseformule; altri in una, altri in altra guisa circoscri-

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    ueridola: V o e t ad lib. 47, lit. 10, S . f, (e i l?j ic-riis - V e s t e n b e r g ilz PajztTectas arl l i t . di?i~zjzwiis5. 4. PiU innovatore degli altri fa L o rri a t(les lois ciuile,s col. 2, ib. 3, tit. 12, S. 1,) che viaggiunse la premeditazione (h , clesseifzp~-d;inC&tae)come carattere costitutivo , con ciQ introducendoalla prima un errore nella definizione. Altri come,J o u s s e (jLdstice crifizifzelle vol. 3, tit. 34, sect. i ,w t . 1) e E l a c li s t o n e ( com?zle?ztnries on thcluzos of 3nylun.d book: 3, cZzap. 8, S. 5 ) stimaronoopportuno aggiungervi la espressione della inten-zione di offendere, la quale certamente per comunedottrina attiene alla essenza del reato, senza cheper ci6 stimisi necessario farne menzione nel de-finirlo. Altri finalmente ( e fra questi furono ancoraillustri criminalisti contemporanei) accettarono lacomune definizione che 110 recato di sopra, fuctumve2 cllctzcm i n ualterius contenqtz im, ma alla paroladz'ctum aggiunsero uel scriptzlm. Questi coerente-mente diedero alle ingiurie una triplice divisione,in reali, verbali, e scritte. A me sembr inutile ( I )la divisione triplice, perchb la classe delle verbaliincludendo qualsisia manifestazione di [in pensieroinpiurioso fatta merc la parola comprende cos laparola uscita dal labbro, quanto quella ve rgata dal13mano: non la carta n& lo inchiostro quello cheoffende, B la parola segnata sulla carta. In quantopoi alla definizione si evadono tutte le dispute di-cendo che & ingiuria - z~alzcnqzcenzum'festaxiowdi u n pensiero oltraggia&e altri.Ci basti a deli-neare la fisonomia cli queste tre distinte figure; eproseguiamo nella esposizione delle regolo relative

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    alla ingiuria considerata sotto un punto di vistagenerale e complessivo.(1) Piacque la divisione triplice all' Ar e t i n o f d e t t i c t le -

    ficiis pag. 464 ) al C a r m 11a n i f i l en lc l l tn S. 3014 ) e ;i1I> u C C i o n i f i o n a ) i c n l a r i o v o l . 4, pag. 65 1 ). Invece preferi-rono la duplice divisione: IC a r t m a n n P i s t o r o b s r r u a t . 9-I i e m m e r i c l i s g n o p s i s 2ib. 2, t i t . 5 , n. 13 - l e i s i c rt t r i t t r i l t i l l S. 145- u t t n1 a n n e l e m e n t a 5. 396 - 111 11 -ti i il s a d i 'r e u t l e r u n i d i s p u t a t . 50 , t l i e s . 4, U aCS t . 56 -l i o c h i n s t i l u t . S. 371 - o n t o l i d e i d e l i t t i e d e l l e p e n evol . 5 , poy. 175. Anche tra i filosofi si trova divergenziiintorno alla significaziune dei termi ni usati a q ueslo luogo:

    inodo di esenipio, S e n e C a f d e c o n s t . su p . c a p . 4 ) disseessere contur?relia quella inferita cori le parole, ed ing i l i r i rcquella recata col fallo. In punlo di lecnologia bisogna de -lerrninarsi; e rliiello ctie si sceglie sar senipre biiono aLirci intendere purcli vi si aderisca.

    Quali siano le circostanze di fatto che costituiscono(oltre i criterii essenziali della ingiuria in genere)le due specialit della diffumazione e del libello fa-ntoso, lo abbiamo accennato di sopra e pi non fainestieri dirne parola. Rimane adesso a compiereIn esposizione del delitto d' ingiuria nella sua gene-rnlitS; e prima di tutto bisogna determ inare le con-dizioni che ne compongono la essenza di fatto. Inquesto esame ci troviamo in debito di bip'artire le

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    nostre ispezioni : a coiubinazione clella natura clellecose con la inclole giuridica di tale rea to attribuiscenel medesimo a1 dolo una funzione tutta speciale,qual' 8 quella di completare il cori,zcs cvinziqzis edesserne anzi il principale fattore, mentre negli al-tri reati il corpo del delitto esiste indipendentementeaffatto da quello. Per cib la ricer ca sui c riterii es-senziali della ingiuria conducendoci a non trovarlicompleti nella sola materialit, ci obbliga a trat-tare distintamente dello elef~zentozaGesninle,e dellocilesize?zto inlensionaie come di due condizioni (1 )ugualmente indispensal~ilia costituire la ingiuria.

    (1) E universale, cos nei teorici come nei praLici, la re-cognizione d i questo dupl i ce elemento, e nessuno vorrebheniostrarsi cos ignorante dei primi rudimenti del giure pc-riale da ncg are che alla criminalitk della ingiuria non bastila n~ccterinlitcdi una parola oltraggiante ma occorra di pii1la prova in chi 1; einise dello anijao diretto ad oEendere.bla mentre un giudicante si vergognerebbe a negare questiiproposizione ch e 1' aqzivno d' ingiuriare pertenga al co rp tu c r i -n l i~ t i s , del reato coslituisca un criterio essenziale in sd dist i~r-to , non si esita per troppo spesso di conculcare praticamentela regola stessa most rando col fatto o d ' impu gnarla o diilon comprenderla. In tale imperdon:ibile allucinazione ( vo-glio dire allucinazione per non dire ignoranza) io vidi cadereassai spesso giudici d' altronde dottissimi. L' accusato dedii-ccva di non ave re avuto animo d' ingiu riare: e la difesa colniezzo di tutli quelli argomenti pei quali si chiarisce la pii1vera intenzione di un agente aveva soslenuto la esclusione{li tale animo; o per lo meno la ditbbiezza del medesimo,lo clie tornava allo stesso pel fine dell' assoluzione. Si atlen-deva allora che s e il giudice voleva conda nnare clovessefars i cari co di siff,fntti arg om en ti e sclus ivi del la in ten zio neinaligna. &la iuvcce si ud la sentenz a uscirne per la pii1

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    - 60 -Ics lg merc la nuda replica ch e 1' ani1110 d' i n g i u i i n r e ii-sulta va dalle parole . Questa fo~ mu la roppo spesso predi-letta contiene in s un acer vo di vizi logici e di vizi giuridici.il un motivare senza motivazione. un affermare che Insola ingiuriosit della parola hasta a costituire il delitto.E un rinegare la universale dottrina che la essenza dellaingiaria insegtia doversi cercare non nella corleccia dei vO-~ i i b ~ l i ,a nella intenzione di chi li 'profer. Che si direbbedi un giudice al quale proposta a difesa di un omicida laquestione sull' animo d i uccidere rispondesse chc I' ani?)iod i ucc ide re r.isu lla da ll o av er e trcciso!!!! Alla. quec lion einlcnzionale si suppone s empre come preambula la provadel materiale: se i l giudicabile non ha ucciso sar iniitilein faccia all' accusa di omicidio consumato indag are se aves seI' animo di uccidere: s e la parola non con tiene con~u melia ,n pub tradursi in contumelia, sar ridicolo discutere sullaintenzione colpevole. Diceudo dunque vi animo d'ingiuriarepcrclid si 6 detta pn ro la i ttgbzsriosa si calpesta inavveduta-mente una regola elementare non suscettibile di controversia.11 giurwon sulto non si appaga di recitare la regoletta; essovuole comprenderne ancora lo spirito, e secondo questo farnela applicazione. Il Iegulejo crede di essere giureconsultoperclib ha imparato a m emoria la regoletta quantunq ue no ngiungi1 a capire il suo concetto giuridico secondo il qualev~ iol e ssere religiosamenle adattata ai singoli casi.

    E l e m e n t o m a t e r i a l e .

    Una nozione esattamente circoscritta della mate-rialiti della ingiuria, sia che ella assuma la forma

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    di ~ e a l e o si.nzbolica, come talvolta fu detta daglialemanni) sia dessa sc)*itta o verbale, no n t: pos-bile a darsi. Bisogna esprimerla con un concettogenerico, ed illustrare poscia e chiarire simile con-cetto per via di esemplificazioni, e di questioni par-ticolari. I1 concetto col quale si puO des ignare cihche necessario ad avere un materiale d'ingiuria il segue nte: bisogna che sia un atto nel qu alesi venga ad estrinsecare un pensiero offensivo al-l' onore altrui fosse anclie la seniplice manifesta-zione di disprezzo o di vilipendio verso la persona.Xa quale e di qual natura dovr egli essere code-sto atto ? Non vi S condizione da segnare: qualun-qu e egli sia, qualunque la forma che a ssum a, essopotr% sem pre ten ersi come bastevole a dare l 'ele-mento rnaterialo della ingiuria , sem pre che al~biavalore di ma nifestare ai sensi altru i il pensiero ol-traggiante. La ingiuria non ha condizioni soggettiveirella sua forza fisica, tranne quella comune a tuttii delitti della esterioritci dell' atto, specializzata nellasua abilita ad offendere l' onore altrui. Condizionieslrinsecl~e ll' atto che si vuole ravvisare come cc,-stituente la ingiuria non ve ne ha alcuna; avvegna-cht: le circastanze di tempo e di localit non abbianovalore giuridico che come criterii misuratori, e lacircostanza della presenza di terze persone non siaessenzialitci in questo reato, per le ragioni che sopra(S . 1704) accennam mo, e per lo insegnamento co-mune (1) : e le condizioni inlil.iszsec?zedel fatto ven-gono suBcientement,e a descriversi col suindicatoconcetto. Pure giovi a chiarirlo una succinta escur-sione sopra diversi casi nei quali apparve dubbia1'applicazione.

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    (1) Discord R a u d e n s i s (de analogis, univoci8 , tequ iuoc i~ up. 31, n. 86, pay. 280) sostenendo che ingiu-riare alcuno in lettera scritta a lui stesso da consegnarsi inpropria mano non costituisce ingiuria. Io penso diversarnenteper le ragioni addotte so pra al S. 1704. I-, difatti anche ilSuprem o Tribunale di Revisione di Parma riten ne la in giurianel giudicato del 21 luclio 182.3, che trovasi nella raccolt;in1 e i e g a r i vol. 1, png. 208. I-, vero che nell' Eco dei tri-Iiunali del 21 gennaio 1866 n 16 12, riportaci un giudicatodella Corte Suprema di Vienna del &l 22 agos to 1 86 5 colquale fu assoluto l' autore di una lettera ingiuriosa da lu ispedita allo ingiurialo col mezzo della posta, e ci per ilmotivo che mancava l' estremo della pubblicit alla ingiuria.ala dev e osservarsi ch e qiiesio giudicato procedette in faccia;iIlbhieito dei $g. 4 8 8 e 49 6 del codice penale austriaco;il prinio dei quali prevede il caso della comunicazione, ed ilsecondo esige in lettera la prcseiiza di terzi: laonde da q uelgiudicato non pub trarsi argomento p er conlradire la m iatesi nella ipotesi di insiuria senipiice: s e si ami nette la pu -uibiliiit della ingiuria da solo a solo bisogna ben e a mm ett erl aitella ingiuria per lettera diretta ail' offeso. I termini ne sotioidentici, salvo ctie nel prinio caso sar k pi difficile la p rov a,la qu d c soltanlo potr costruirsi p er le confessioni delloirtgiiirianle e per le sue millantnzioni. Che se queste nvven-aatio cd allri vada vantando (a modo di esempio) di avermitaccii110 di infame, non s i rende r colpevo le col n ar ra r cib ,percliib narrer il delitto proprio, nia fornir la prova delliiingiuria gi da lui coiiiincssa a niio ddnno.

    C;. 1737.

    In prinio luogo si domand0 se poteva ammetter-si (1 ) una ingiuria pcv omissione : L u d .nrc l l exe ln-citationes pag. 2'73, it. C. I pubblicisti mentre neldiritto originario ineren te a11 uomo al rispetto del-

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    la sua personalit, e cos ancora al rispetto dellasua dignit, riconoscono la qualit di diritto per-fetto, osservano per che i ale diritto non rispondenegli altri una obbligazione pos itiva ( a d agenckcm)ma una semplice obbligazione negativa ( a d no?z fa-ciendzcrn) : lie & quanto dire non aver noi il dirittodi esigere da altri che ci lodino o ci presti110 re-verenza od omaggio, indipendentemente da dirittiacquisiti per convenxioni o condizioni eccezionali,ma soltanto aver diritto di esigere clie non ci re-chino oltraggio., Questa regola porterebb e a dubi-tare se possa aversi un delitto d' ngiuria commessop e r semplice omissione. E veram ente quando si con-figuri nell' uomo uno stato di completa inaaione ,apparisce difficile a concepire che egli con la solainazione si renda colpevole di ingiuria. Ci B pii1 .frtcile a configurarsi quando s' immagina un'azionela quale dovrebbe esse re accompagnata da certecondizioni od atti, e questi da chi la fa si omettanoa bella posta per dar segn o di disprezzo ad altri.Chi guardi il delitto corne contzcmelia trova mag-giore repugnanza ad ammettere il reato dove nonscorge un' azione offensiva ma una sola omissione :chi invece lo guarda come ingiuria si forma la ideadella sua consumazione nella negazione del diqqitto,e pit agevolmente si adatta a ravvisare il reato inuna mera omissione. PerciU la disputa rela tiva allaingiurie per oinissione si agit vivamente fra ipratici in proposito di svariatissime fattispecie. Laipotesi su cui versa sifyatlo probleriia non puG dun-que configurarsi in uno stato di cose puramentenegativo : isogna senlpre supporre un clualche fattopositivo al cltinle dovesse per certe sue condizioni

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    accompagnarsi per parte dell' accusato un atto qna-Iunque che da lui siasi omesso malignamente; edB allora che si cerca se ci valga a costituire unaingiuria : o che spiega la formula d' inginria pes*onzissione e la sua pratica importanza.

    (1) Quanto qui si osserva in proposito della difXcolt didefinire i l materiale della ingiuria richiama quella perpetilaqiiestione che tanto agita la pratica moderna intorno allostabilire so il ca rattere ingiu rioso di un detto o di un fattopresenti qiiestione d i fa t to o questione di diritto. Tale ricerca. vitale per duplice scopo: 1."per determinare la conipe-tcnza della Corte di Cassazione nella revi sione di un giudicatoche dichiari il titolo d'ingiuria - .0 er determinare s e laquestione sulla criniinosit della parola guardata nel suoniatcriale debba decidersi dai giurati O dalla Corte di Assise.Ogiii siorno si prescnlano nel foro gravi controversie siiquesto argomento. La mia parlicolare opinione si E chequarido si disputa sulla intenzione inaligna (aniv~zrs inju-viat idi) i giurati siaiio sovrani nell' apprezzazione dellaproeresi; e Gnqu sono cliiaro. Del pari i giurati sono so-vrani in quanlo al dichiarare se il ratto fu eseguito o lap:~rola fu (letta: ma quando si ce rca s e quel fatto o quellap,irola incontri I' obiettivo della legge che punisce 1 ingiurin,simile dubbio non pu risolversi senz a 1' ajuto della logicafiiuridica che instituisca il confronto. Parr ebbe du nque c hesu cib fosse compete nte 1 Corte. Ma se d'altronde si ritleucclie Iii indolc ingiuriosa o no di certe parole o di certi attisilhiscc, necessariamente lo influsso delle costumanze locali,tli!i dialetti, e simili, si torna ad es se re pe rpl ess i ii i questobl~irioso robicnia. La Corte di Cassazione di Fraiicin ( R o r i nrtrt. 8465) afferm la propria c omp eten za sullii ingiuriositwdcllii parola, quando annull) un giudicaio c h ~ iiriiva periiigiiiria senza avere riferito testiialmente le p; ir ol ~ ello qualisi era p r c t~ s o roviire la ingiuria. La Corte di Gnssazione di

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    - ;:# --Fireazc ni.1 z i i ~ i ' t i c a ! ~el 12 dcc~~:tihrc:Sli3, ,iltruvc cif,i inalti-ri~iU u ouuiijic ntc la propri,^ cnitipcr~':,z,t.

    La CorZiz. di Cmiazionc di P$ilci'riio li 5 marzo 15fili dv-cise rincdora clie er.t rlnr ~ati onc li dii.iiio 1t1 uti .oci l& o rroilatrociti deI1~i n~ iu r i a , o che il ruio Irarere porla a ritelieic.q u r s l i o i ~ edi diri tio anclic condizio ne o no d' irigiurius;~.Io noti szcpri, pci*su:idertlri rri>ii di qu esta dis tinz ione ce re-ljriu a pe r ciii sciiib ra s i 17oglio r ite ne re riue stionc d i fattoc l ~ i e i i d che c d e sul t i tolo, e queslione di diritlo quellii ciil,wde stilla qaclibc*~r.iiliiie disLinzroiie direbbesi clai bolti~is h ~ e eg e el siltc 7.oioae. So i: qiicstiorie di f i t l to dichinr'ircla provocazione od ingiuria, i~iianlunquenel primo proriilri-ciato s' includa il giudizio che quello ri un fatto amnlessrrddla legge corne scusa, e nel seconclo pronilncinto s' inclilcliiil gilidizio giuriilieo che qiicllo i: un fiitto a cui li1 Ir.ggc1anne i fe i l tilolo d' ingiui,i:i, rion arpiri) mai conio possn o["'-rarsi It i nielariiorfijsi dcll;i cluestione di f#~t

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    Svolsero siffatta ipotesi i dottori nella fattispeciedi chi avesse indirizzato una lettera a persona fre-giata di titoli e dignitSc, ed avesse a fine di spre-gio appositamente tralasciato i dovuti titoli, nelloindirizzo della lettera. Non B questa una casuisticaideale: si form di siffatta omissione argomento diserio esame (i); e la facoltb giuridica di Vittem-l~ erg a onsultata sopra una querela consimile, conresponso dell' anno 1695 (riferito dal B e r g e r ool~sevv.6 4 ) giudic esservi ingiuria punibile, edapplico una mu lta .di 10 tallerj. Certamente io noncensuro siffatto giudizio. In punto astratto di dot-trina non B criticabile, dove risulti che il titolo fuamesso appositamente per fare onta e dispetto allapersona a cui si mandava la lettera, Soltanto veggoassai difficile in pratica giungere alla dimostrazionedello intendimento maligno.

    (1) Le y s e r spec . 519, medit. 4 et 5- o m m e l i.hap-sod iac oilscr. 284. g. 1739.Si svolse pure il suddetto problema nella ipotesidella maliziosa omiqsione del saluto (1); e stretta-mente aderendo al rigore del principio costituente

    la ingiuria si dccisc per 1 affermativa della pnni-1)i l i t i i . Nolti pratici ebbero occasione di proporsi co-testo problema. L' 11 o m m e l (rl~apsodiae col. 2,nii.cr7i.r.. ? 8 4 ) il P u t t m a n n (elementa 5. 399) ilT , i.y .:c r (spcc. 5 49, naeif. 2 ) opinnrono aversi

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    i o ?lofaaogl;o undal. teco peri-~h? O ~ Z O 411 $ o ~ / ~ I ? ~ L ( o -I I ~ , simile. Questa ipotesi io la guarilorei sotto[in punto di vista pi generale, e In proporrei conla formula se si ammetta la ingiuria iwplicilcc: F:nuovamente sotto questa formula a~:iilicherc-in re-gola per la riuale non vi puO essere foi+ltzrc che re-spirig:r la irnputal)ilitA della ingir iria quando vi fu ilpensiero ingiurioso congiunto ad una spontaneamanifestazione capace di farlo percepire ilagli altri.I)' altronde ahbintrio classici cseiilpi (li clriesto prin-cipio elle l' io~plicilo oti esclride la ingiuria: leg. NOlf. dc iyjz6ri"iis (L).

    (1 > Jl il t t 11 C o rlc o.hr. ib . 48, t r t . 4, IL . .3.(2) Ingiiiria iiiipiicita fii qiiella che la Ci~ ss i~ i u i i ci Fr:in-

    c i i i l 15 :i1)rilc 1855 r;tvvisi~ ri chi parlando di un .giutliziotbrirninale avev a deiio g l i rrcc*rlsnti sono gik condanntifi, i t l t l i l c cltc si d i / i * ) l [ l ( ( ~ l o :ixIc f u c111cII:ic t ~ ea stessa i:ortrrCiv v i~ bl 15 iigoslo 1864 nello aver detti, ~ i i t ? a .~errictrs(ct'cr.Y1i I l i I 2 i l t ~ l ~ ~ ll l l i l L > O ~ . I I ~ C I ~ .

    I,;i forrnriln ttulla suEcienza dallo iinplicilo riellnirigiririu i19 ragioric! ili i-~loltt? ltre foririe, c spicgavciiiio essa possa tr-ovtirsi in t i r i discorso clic: ncllnsu a inatcrialitci noli offre nessuna 11zirolavituperosa.1 i?~ipZicilun ingiuria quando il iliscorso presup-lioiio clie qucllo al quale si c1iri;c si:\ cs\,acc di utlnc+:rttiv:\ nzioiie. Cos i h irriplicitn 1 ingiurikr ir i cl~iofl'rn da na ro atl un iiiagistr:ito; clirigit iid oiicsl:iduiiii;r citin oscena c1oiiiailrl:i. (Jrius(o rni.at,tcrt: ir i i-liliclitaincntc iiigiririoso pu trov:tr%i noil solo cmilr-

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    te ~ t r o l ~ s t e ,x . nnclle in certi alti, C U I I I ~i: rluc:lI~~cli tenere c1icti.o ad una cloiina pe r la via: atto c . ! ~i rotlani et.J~i:1.o in particolare odio e designaroilrtcol nolile d i crl-78eclnlio ( I ) . iiriplicitrt pure nel si-bilo con cui si c l ~ i a l ~ l ina ilorinn, non rrleno ciicnello appdlcirla n norniu clriando va per In sua stiantlacaso anche rpesto apjiositamentc previsto dai i,o-iiiani sotto il ixouie d i cgpelZc~C.ia;. 1, S. 2 et 3 i / :

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    dennith pei motivi che si leggono nell' Ec o de i t rib un alitr . 850, Anno 9 , pag. 223. Un esempio notevole d el com eanche le pa role le p i innocenti possano essere convertite iningiuria ce lo mo stra il giudicato della Corte di Riom del 14novembre 1866 ( M 0 r i n a r t . 8 5 2 2 ) che dichiar colpevoled' ingiuria chi aveva chiamato femmina una donna-: n on soperaltro se la parola femmina in italiano trovasse in uncaso pratico lo equivalente alla parola fcmme del fran cese.Altra volta erasi in una lista di candidati per una elezionep~ibblicatoun nome rispettabile in compagnia di altri can-didaLi notoriamente disonorali ; que 1 galantuomo si querolbd' ingiuria perchb implicitame nte con cib si era no voluteapporre a lui le male quali18 nolorie dei candidati che glisi erano dati per compagni: ma quesl a volta i tribun ali diFrancia ( M o r i n ar t . 8341) dissero il 9 gennajo 1866 chequella era una cattiva facezia e non una ingiuria. Nei pe-sponsu Tubingensia fwol. 9 , re sp . 67) si propose ancora1' applicabilit del titolo d' ingiuria (per cagione dello ini-plicito) al falto di mancare ad una promessa di nozze.

    Alla formula della ingiuria implicita in quantocontiene un tacito rinfaccio di inferio riti pu richia-marsi il caso della violata precedenza. I pratici loconfigurarono in colui che per atto di disprezzo adun suo superiore gli fosse passato innanzi nello en-tr ar e in chiesa, od a ltra simile occasione (1); e quipure, ritenuta la, intenzione diretta a recare oltrag-gio, si decise che vi fosse sufficiente materiale d' in-giuria, perchb l' atto in ab stesso detraeva al rispettodovuto a quella persona.(1) L e y s e r spec.546, med. 12 - a r p z o v i o p a r e 2 ,dec, 110 - e v i o pars 5 , dec. 258, ?a. 4. E quanta fosse

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    In iiiiportanza che a questo diritto di precedenza annettevala frivolezza degli antichi mag nati ce la insegna con nioltianeddoti C a r p z o z i o nella sua singolare disserfazione de cngr~od n jurse p ~ ~ o u e d r i a eidicillitrn est, lTit te l~zbergn 755.

    Parimente dovrebbe dirsi implicita la ingiuriache volle tro varsi 1x1 caso d i coloro che girand onelle chiese allo accatto passino davanti ad alcunoe appositamente non presentino a lui la cassettadelle limosine o il bajulzcm succz~1i i ) secondo lecostumanze, per indicare con ci6 che si giudicapovero e neppure possessore di uii obolo. E qui pa-rimente si torn0 ad affermare che si avesse mate-riale d' ingiuria.

    (1) L e y s e r spec. 549, m c d . 2 - u d e r o h l e n ch e -n i o diss. de p o b a t . ccnin~i in ferendi Ynjtiv. pciy. 49 -S t r y k i o diss. vol . 3, disp. 6 , cap. 6 , n . 63. - u i r i zdissertutio do obl ati o~z ibu s itiie fiunt pe r saccztlu~lz so?2rr#-t e n t , Jenue 1704.

    Ni: ad ave re il mater iale della ingiuria neces-sario che le parole esprimano un rinfaccio direttoalla persona che si vuole oltraggiare. -, conrunenelle scuole la distinzione fr a ingiuria di?*ettne in-giuria ilzdif*ettu. clivetta la ingiuria quando con-tiene un rimprovero di mala qualit inerente al-1 offeso. Dicesi invece i?~di?~eItcce da c~ualcunoaparer mio men o esattam ente dicesi obligztn) la in-giuria elle obietta nn vizio di persona a noi cara,

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    o a noi legata per vincoli (li parentela; e seconiloalcuni anclie la ingiuritz reca ta al il~ iiies tico i disseingiuria indiretta contro il yailrone ( I ) . Gli alernanniusano inrece le forriiulc ingiuria ~,?ccli~dcc 2;1ttv~e-r,ti(~t(ce quali espriiiionu 1 identico concetto: n& sa-l~ rc i referire l' una all' al tra , poiclii. riii scmhranoesatti: alul,edue: I< o C Ii i1zslilzctio,7cs 3. 371. E qu ida notarsi clie 1:~ vera ingiuria indiretta non si hai n rlrici casi nei rlriali il vizio ol~ iett ato lla l~ er so nacuiigiuntn n noi venga ac1 esser carisa di disonorea noi stessi; come nel caso di chi obiettasse gar-rendo con un uomo ainm ogl iato lr: iriipudicizie dellariioglie $i lui : no, questa sareblie ingiuria diretta,o altneno vi sarebbe niistione della clirctla con laindiretta (2).La ipotesi vera della ingiuria indirett:rsi ha cjuando il vizio riiilproverato alla persona a noiciii+nnon arrcca a noi cliscreclito o vergogna. alcnna.IvIa pur nonostante generalmente s' insegna che :m-rlie in ccitesti termini siavi materiale d' ingiu ria percjiicl sentimento di dolore clie ci viene inferito.

    ( 1 ) S L r y C h i o t l iss . vol . (i, d i y ) . 1, c a p . 2, n. 6. SullCic~~iesl ioncc nel giurc roiiiario PO~PSSO arsi ingiuriil al s e r v oroi,iitnc disserlb C r ti r i i e r np~csci i l i i nln . 5, pusc . 15.

    ( 2 ) La coslituzione 45 elettorale s:issoiiic:i puliisce colc;irccrc o con la relcgiizioiic e fustig:izionc ad arbitrio rlelqil~ilicc> olui C I I C v~intnsseavere otleiiiilo i f,ivori di nioglie;iltriii ; C, ] r 11 z o v i o prrrclicu prrl-s 2, qtirresl. gli, n. 45vi1 i i i ci0 coiicoi 1. i I, ) doitrin,i: h1 n r s i l i o i, & I. tlc nii~:,t .rd r r l t ~ ~ i ~ t c .. 51 /T. d e qcirrest. -- Fi eri o c li i o tic c t r b ~ i ~ . .111,. I , c8rnt. 4 , ctis. 531, t i 2 - 701 l c r pract. crgiirr.~ I I I ' S , n . 23- i ;i s c ii r d o de probut . vol . 1 , corlcl. 550,I L . !i(;.l C a r p z o v i o n1 1 1 . 31 snsiirric doversi p;irific;ire11 C'LISO d i (101inii clie vitiili dvc re avii lo coiriiiierc io coli uoiiiu

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    - 43 -amiooglinlo, e riporta un giud icato conforn-ic degli sciibinirli Dresda del niarzo 1605. La quale opiriione i: combattutiida l I 'u t t rn a n n f e l en~entn S. 405) sul riflesso che tale;iddehito n uoce m olto me no agli uoniirii che alle donne , allequali dote principale la pudicizia. Ora in questa disputi*giiioca precisamente la distinzione fra ingiuria direttct f o im -mediata) e ingiuria inilirelin ( o mediata) . Avvegn;icliC qiian-do aoche volesse ri tenersi la opinione dc l p u t t iii a n n, e1.iercliE alla moglie non recano disdo ro le in fedelti del ma-rito, rcspiagersi cluella donna clie per tale rinfaccio muovessequcr'la di ingiuria; cotesta rejezione sa reb be giusta io cluantocolei si lagnass e di una ingiu ria irilme diata o dir etta . Rla pu rnonostante avrebb e sem pre ragione di insistere sulla querelaper ingiuria indiretta o niedi,rtn in q uanto con q uelle p:irolesare bbe stato oltraggiato il lnarito suo rnediaute riinp ruver odi azione inonesta, Deve poi a vvertir si in prop osito di questadistinzione che seb ben e guardate nella loro materialit cer teingiurie debba no dirsi indirelte, nell'an imo di chi le profe-risce saranno quasi sempre dirette, perchb egli ebbe lo in -tendiiueuto, di ofk nde re la perso na con cui parl~ iva rinfac-ciandogli i vizi del suo congiunto: A n d e r W e r e t ( le injir-riis S. (i, png . 30.

    S . 1745.Niente poi toglie alla essenza della ingiuria 1 es-sersi obiettato un rnero vizio del corpo per quantovisibile a tutti: H e r t i u s Decis.io?zes vol. 2,de-cis. 224. Niente le toglie, si per quanto saremo adire in seguito circa la veritci del convicio, si pcr-c l k quaildo i difetti de l nostro corpo per quantovisibili c noti s tutti ci ocngono obiettati a fine d iuitrnggio e cli clispicgio, se ne g en era in no i unscnso (li doloro e di avvilimento, ed effettivumentc1 ingiiiritiilte ottieiic il suo scoy~omaligno: S t r y-k i o clc! jzd'i*~ eizsttztt~ai(7is.s.2, ~ I . , n. 4.

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    Una forma meritevole di speciale consideraziune& quella della usu~pacione ei titoli. Questa forui:lpu6 ricevere tre diverse configurazioni; - ." puitessere strumento di f~ocle per arricchirsi a dannnaltrui, quando talnno si spacci conte o n~arclleseonde ottenere roba a fido e deludere i venditori:nessun dubbio sulla criminosit di questa priiiittipotesi: ma essa rientra tutta diritta nei delitticontro la propriet, e la ritroveremo a quel luo-go:- 2.0pu essere eseguita per vana boria sen-za veduta di lucr are a danno di alcuno, nC di nuo-cere ad altri ; e solo per una vanit sciocca. Gravedul~biosorge sulla criminosita di questa scconllaipotesi. Non per i principii generali della scienza;in faccia ai quali io davvero non saprei come irn-maginare la confignraziiine di un delitto in unafanciullaggine degna di riso, eseguita senza inten-zione di nuocere, e che non presenta nessuna pos-sibile oggettivit giuridica. Ma pure bisogna dirdubbia codesta ipotesi? perchb la rigidit franceseIia saputo trovarvi un delitto, ed ha applicato nien-temeno che il titolo di falso a quelli sciocclii cheavevano aggiunto la particella de o ciu innanzi alloro casato, firmandosi, a modo di esempio, du Dro-me invece d i Drome (vero casato). E solo hannodistinto se il de si era posto attaccato (Dedronw)o distaccato ( de Drome) con la majuscola alla sue-cessiva parola: decidendo non esservi nel primocaso delitto, ed esservi nel secondo, perchb ]a par-ticella de preposta al casato indica nei costumi di

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    Francia una dignitfi od un possesso. Lo c11e a tuc.parve sempre un vero abuso della giustizia, tolle-raf~ ile oltanto in paesi eminentemente aristocratici,ma sconveniente alla Francia che dicesi lil~erale.Pure se ne forrnato il delitto di nsurpazione ilititoli; delitto senza danno n privato ni: pubblico ;e si severamente punito (1). Ma anche questa ipo-tesi non pertiene alla m ateria delle ingiurie, a me-no che non si volesse considerare come u na in-giuria collettiva recata al ceto nobilissimo di queisignori che hanno soli 1 alta prerogativa di far pre-cedere da un de il loro casato ;- .0 inalmente laterza ipotesi quella in cui siasi assunto u n titoloverauie nte apparte nente ad alcuno, e sia pure uncasato anche senza titoli ( C h r i s t i n e o decisionesEelgicae clecis. 299,n. 24).E qui ne i congrui casiptrS, I~ en e rovarsi la ingiuria quando persona vileo disonorata faccia cib per darsi a credere appar-teiieiite ad onesta famiglia, o congiunta di sangu econ persone rispettabili per puritH di nome e di-gn it i loro. Ci0 potrk dipend ere dalle circostanze:ina in g enere non repu gna la possibile amrnissionc*del titolo d' ingiuria. Vedi T h o m a s i u s Disser-intiones vol. 2, d i s s c ~ t . 8.

    (1) Vedasi RI o r i n 710ur~zal e d).oit c~~ i~l zi t ie lrt. 7146:ed i molti giudicati che riporta in nota, e al n. 7611; e l'arti-colo d i li1 a c a r e l n e l l a Tlbemis vol. 3, pug. 151, e I' altrodi G h e m e r a u l t nella Reuue crilique tona. 27, pciy. 172.Questa giurisprudenza gotica fu giustamente censurala cn lsiio solito acurne da F r a n c k philosophie du droi t pc'tif1l~ J I L T I ., hap. 1, pag . 154. C1ii voglia conilriorrc cotestii dal-trina ad un a formula giuridica si troveri bene itnl>acciain, \

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    i n ~ n o h e n on r ico rr a :i1 coi~c etto i una ingiuria c o l l c l l i v ~ :quasi c\i& in simili fatti il diritto leso indisp ensa bile a trovnr siin tul[o ciij che si vuoi cliia ma re d elitto , stia nella offi'sn allaoiioranza dovuta a quel ccio che verarriente Iia i l diritto (lifrcgiare i propri casali con la inv idiata particella. RIa an ch eque sta i! una idea diufirna, perchi: nori sa Lrovarsi u na rca ltkdi diinno clio derivi a ootesto ceio per. la vnn iii di r~u el losciocco. Ci ilice clic costui im porn e al pubblico, chevuolr scroccare rovcreine piii profonde di quelle che merita.Ala 5i egli qiirsto iin d:iuno poliiicamente apprezzabile quCiridoI:I usurp:izioiie tlclla particella si ispiri n semplice boria srtiiz,l~e d u ta d i f ,i rn e strumento ad una cffc~tiva scrocclii?ria?I'ercli. tion si punisce ugii;iln~cnle ' arligiario clic Livoritodalla fortuna aina fregiare il suo serro di galloiiat:~ ivrcla,i. la donna volgare ch e si adorna di vcati sf ~r zo se e dinuiiiirie? Percb? non si piinisce la donna che si acconcia difalsi capelli, o di filsi denti, O coloriate le smcirtc guiinciePCostei, potrebbe dirsi con pi ragione, inira a sedurre qiialchefiiovine illuso, niira a Lorre qiialche paslito alle giovioettnC I I C goilouo i moriti reali della bellczzii. fld io vedrei forscii i cib unti in tenzi one pii1 re;] ed una probabilila iii:iggiore didanno clie noti nellli particella usurpa ta. Bla col piitlire C-tcsle Icggerczze non si puiiisco che 121 variitr~. E pcr unaslriiriL1 aiitilcs i vi vuole un ecccsso di vauita a persu aders ich e I:i vanil sia delitto. Se per so lo bor ia u i ~ mbccille sifirnla D11 Ijois invece di i h r 6o i s , si a i1 ridicolo la Suii pii-nizione e non si abbassi 1;i giustizia peniilc a simili pinli,se noli vuolsi sostiluire i l governo di polizia al regim egiuridico.

    I'cr qriestn cntiinerazione giA si i!veduto ch c 11t:I-I ( l iiigiiirie rwli In inclcfinibilith de l materiale si:uacrcscea dismisura. E clii volle apporre dei limitii1 1 cotostc, clcrricrito dal clelitto non potC trovai. plnu-

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    - 17 -SU* j i l 2 I il > 11 5 t ( t ~ i 7 ~ 1 ? r 1 ~ / i . ~

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    thesuur. erud i ta uerbo sanna, col . 2016 - 0 S S i 0 etymo-logicon, uer6o sanna, pag, 446 - U C a n g e glossariumtom. 6, verbo sanna, col. 122. Pu ancora concepirsi una in-giuria commessa col solo moto degli occhi. Che gli occhiurnani abbiano una loquela speciale non ~ u mpugnarsi: dici fece argomento D e u m e r nella sua amena ed erudi tadissertazione de oculiloquio, Al tdor f 1702: e le storie anedot-tiche danno ricordo di nimist e duelli occasionati da unosguardo esprimente disprezzo. Ma difficile in pratica sa rcostruire la prov a de l m ateriale di siffaatto modo di ingiuria .

    (3) A n g e l o de del ict is p ar s 1, cnp. 84 , n. 19 - a-b a l l o c ns. 2 3 5 , n. 26 . Suil' uso di d erid ere i novelli sposicon scampanate e getto di fave esiste una elegante disser-tazione pubblicata a Quedlimburgo nel 1 70 2 col tilolo ( l ei r ~ j j ~ ~ i i sune hnud utro novis nwpts inferr i solent .

    (4) eg . si alciticcc ff. d e i n j u r i i s - r s a y a ins l i t .l ib. 2, t i t . 9, n 11 , et 27.

    (5) Cos b; indiibitataniente reale la ingiuria fatta con ungesto nel quale si simboleggi pe r l'us o comu ne un pensierooltraggiante, come nella flessione del niedio e dell' anu laredella mano, nel moto semicircolare procedente dal niinimoal pollice impreuso a tutte le cinque dita, nella sovrapposi-zionc della destra aperta siil pugno chiuso della sinistra, edaltri simili trivialissinii atti che espr imo no ad intelligenza ditutti dei concetti vitupe rosi: A n d e r W e r e t de injzcriiafS . 2 , 5 et 6. Cos insegn che fosse ingiuria il travestirsi danionaco, M a n z i o d~ e0 quod inleres t pnrs 3, cop. 3. Cosi1 u C C i o n i f conimento vol. 4, ag . 651 ) esemplifica la iri-giuri:i reale nello sp utar e o gettare immondezze sopr a rlialciiiio, nell' ubbriacare altri malignaniente per farlo ridicolo,aflis rere all' altrui uscio u n simbolo ingiurioso: D o l f i onllecjntiones p n g . 45, vol. 2 - a b a l l o ccts. 71 . Cos IvI l a r p p r e c ti l nella sua dissertazione De eo gttod jzcstz~mestcirca niretn f~ isse t . l ( i t io ~ie s catlemicae vul . 1, disput . 26 ,n.289) dichiar delitlo d' ingiuria i l ~ e l t a r e ontro di alciiaiiuna palla di neve. Vi sono ancora dci niodi particolari d' i t i -

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    giuria che possono dirsi relativi, in quanto un atto od unaparola pub essere ingiuriosa cluando sia diretta contro per-sona appartenente ad un dato ceto o esercente una dataprofessione mentre non sare bbe tale se fosse rivolta contropersone situate in diversa condizione. C051 h1o r n filrt.8354)poti: con dissertazione speciale descrivere le ingiurie com-messe contro i notari. Ugualmente si ritenne ingiuria gettarei l cappello in terra ad alcuno; ma se ci si faccia da unUfficiale per richiamare coliii ella debita reverenza ( G i u r b aconsil ia crl~~zitznlinons. 5 8 ) pu s parir e la ingiuria p er larelatiuitci delle persone e per la perpetua influenza dcll' auirric,su questo reato. Cos 1' A r e t i n o fde nictleficiis prig. 465,n. 26 ) disse ingiuria apporre il proprio segno alla casa o aimobili altrui per farli apparire nostri. E lo S r y k i o fcliss.Vol. 4, clispztt. 7 , cap. 5, 12. 5 9 ) disse ingiuria la ricusa distring ere la mano che altri in segno di amicizia ci abbiaproferito, e fvol. i, i sp . 7 , cnp. 3 , n. 43 ) la ricusa pe r partedi donna di danzare con alcuno. Sul che mi piace nofare :itestimonianza del variare dei costumi che lo C ha s s a n ftom. I ,$1.582) ha per lo contrario insegnato doversi nella querelamossa per una ricusa cli ballo riconoscere una ingiuria con-tro la rev erenza dovuta al tribunale. Fu pure notata comeingiuria ( L e y s e r specina. 649, medit. 2 ) a ricusa del briii-disi. Si disse pure ingiuria lo accedere ad un convito noncliiamata, F i s C h c r J e convleis non irrvitatis, Lipsin 1737,S. 18 : e tl i l mancare senza giusta scusa alle feste natalizie,S c ti o e 11 de veterurn solemnilius ncitnliciifi, Aler*stacd1852.Ben pii1 seriamente si guard il fallo di munirsi di scettro:vedasi R e r m a 11 n de sccplri regi anliqi6itatc ct originrGot t inga 1859, poicli8 la ingiuria a l Principe in cib rnrvi-snta si fece degenerare in lcs c~ aest. Si disse ancora co n-niettersi ingiuria contro i l giudice conipclente con il porta1.t)denunzia ad un giudice incompetente per mostrare cos chrnoti si aveva fiducia nel primo : I o d e s t i n u s P i s t o r yttuc-sl ionzi~n illzislrirctn pars 4 , qirrtcst. 145. Ma chi potrebbetener dietro tille cscursiorii dei pratici in cliiesto urgonienlo'r'

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    I ~is t i icordare elle h1 a i l i a i\ h e l r pubblici, i111 libro i i i i i -tcilii~oJ i ~ l n ~ n o r p l ~ o s i ~ ~e l l r e j a t l i c k ~ ~ i n t ~ ,ove raccolse ire-cento crisi d. ngiuria narrandoli aiietldotictimcnle, e danclono],I soluzione giuridica. In qi ianio allo s~hi i r f c r vedasi Id spc-ci al^ dissortnzione di V c l a s 11 1 e z cons. 142, l i b . 2 ,pug '216,c quanto dicetiiriio sopra ;i 13.1294 e sega.

    lruolo ancora notarsi chc la ingiuria si ~ u bolil-irii!f tr!i.t? tanto ilal colpevole dircttamcnto, quanto colriiczxo d i titia forza clie egli altl~iaposto in movi-rilento e clic ~)roc,cd:tda un cssere irresponsahilt:1ri111~l' iiitclligcnzn. Colui clie spingti dei 1iaml)iiii:i fare ultrnggii~ d alcuno non potrft c,lii.si conlplicu or1ist12:ttoroLI'ngiriria, perc1-k mancanclo il prinuiptilr.ilrl ilitlitto attesa la irresponsal~ilit5 lell' aritorc fisi-co, uyli stesso iic vicne ad esserc ncccssarian~ciit,t!1'1itiic.o nr~tori!;e d i l 1)anibino ocl i l nlentecatto, nI'nniiii:tli~ ( I ) 11:~ rii spinto all'azioiie non sarit dir.r i l i i ) sfi.i~irit:nto11111srio ilelitto, strumcntc> mei.aiiien-ttl l~nssivi);ib piii 1 6 niclio conie lo sai-elil~co in-[.iiiosti.ti, ] ; t iirimornlr:zz:~,o c~rinlrinrlac ltra rii,zterint l i i l i t i si t;?cc irso n1 fiiie di rcctire ij]trnggi nr -si1ir.c i r i i ncniico. L I responsnl)iliti~ ,rii,i:~ intera ilt:lI:ilto r;tiii: siiil' c:ssi:i.c? il1ti:lli~i:litt: vllc con pravi, j1-p1 ~ 1 l r l i l l 1 i l i i l t ~l i c ~ r l i l ini~iiilso llo cssorc ii~i.c~spotis:~liiir*.\ I I It ( * I ~ I I ~ : S ~ ( Ii 111 i 10 (l' i t ~ ~ i u l m i : ~ ~ ~ ~ ~i d iw l (la 1 : t I i i -10 i ~ t i J i ~ . ( ~ lo, J I I , ~ I I I ~ I I O~ : ~ : t t t : t ~ ~ l ~ ~ j t , ~ ,

    ( I ) ' ~ ' I . I I ~ I I ric.orel.ilii tiri csciilliio siit;:ol~ii~r~ li ciil. NI-li i . l ( i l X ( i ~ l l 'Eco d e i 7 ~ ~ i h 1 t r t r i l ii i.:iccoiitii ciia i i i i ( i . i l i i i : : ; i i c t1 1 1 ~ 1 !.

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    d' ingiuria i l pro prieta rio di uii p;ippagallo, che :ivcva i3truitr)cliiesto animale a proferire parole vitupprevoli contro un suovicino tutte le volte clie lo ve de v: ~ p'issare dinanzi lo sii;ic:tsa; considerando ch e I ' an ima lc r i on e ra a l t ro che I I I IOstruiiiento fatto agire dolosamente dal padrone :I d:iiino d ~ l2110 vicino. lo non so se sia vera questa sentenza, o se piii l-tosto sia una faceta inve nzione del giornalista. Parrrii per oche niente sia repugnante ai principii della scienza, In qualeci vuole responsabili de i fatti dannosi volontarianiente cagio-nati da noi, tanlo se immed iatamente si cagioriitio col mezzndegli org;ini nostri, qunnlo se si procacciuo p er virt i (11forze estoriori alle quali iioi abbiaino dato 1' inipulso.

    Questi esempi io non ricordo per sollevare r i ir i-mentanearilente 1' animo dei giovani nella graviti^(lei loro studi, rna perchQ sembrami che per essi sicliiarisca pi lucidamente la veritti di cib che 11 0(letto di sopra intorno alla impossibilit di dare unadefinizione materiale dello elemento materiale dellaingiuria; e meglio si apra la via a comprenderequanto sar8 a dire tra poco, cio che la vera es-senza della ingiuria B tutta posta nell' animo delloingiuriante. PerciO i legislatori nei loro statuti pe-nali o hanno affatto taciuto ogni definizione di talematerialit, o se sonosi accinti a darla non hannopotuto porgerla tranne per una relazione ad unostato tutto intellettuale sia del? animo dello agente,sia c-lell'animo dei cittad ini. Cosi il codice Badesc?al g. 291 disse clie la ingiuria si costituiva da qua-lunque atto di dispregio, e da qualunclue parola chesecondo i costumi dominanti, e la opinione del po-polo o della P-espettivaclasse si prendono per 01-VOI,. 1x1. {i

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    traggio. Hella quale nozione voglio notare la e&-tezza di quel pensiero che d valore nel presenteargomento alla classc a cui a ppa rtien e l'offensore,e 1 offeso. Non 13questa una tradizione aristocratica;i? obbedienza logica al sommo principio elle la nia-terialit5 della ingiuria sta tutta nella opinione (cheper conseguenza relativa) e che nel calcolo delrelativo non possono pretermettersi i r iguardi aicostumi del luogo e alle condizioni personali. Que-sta verit5 fu portata al suo ultimo svolgimento dall)e C h a m p s (pvojet helgc pag. 15 et 1 i ) ch emanifestb In opinione doversi tu tti i processi d'i n-giuria defcrire ai giurati come i pii1 genuini in-tcrpetri dclla pubblica opinione. La Corte Supremadi giustizia in Yienna con sria sentenza del 34iiiarzo 1863 n. 2041, annullando due precedentigiudicati contmri decretb che 1 avere un giovinedetto vcttli CL far f: . . . . a una donna che lo impor-trinnva, non prescnta niatcrialc di ing iuria , espri-mendo piU spontanea la idea di dire in iiio~lo assoescimi dcittoi'rio. Voilasi qriesto git i,li cafo ne]]' E(;otki Z1~.i7,lr~znli. j(i87,

    Prim a di chiudere questa escursione bisogna clie, io prevenga una critica. illi si dimander se vera-inente io creda che negli odierni costumi tutte I t lsvariate forinc di oltraggio nelle quali sono venutoinostrando come i pratici riconoscessero elemento

    il ' ingiuria criminosa, possano seriamente proporsia fon~lainctito i una qrierela con grobabilitd di ot-tcncrtl una condatinn pciialc. 1iisy)oiiilo fraiiccimenti*

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    clie ne dubiterei: e se taluno mi coi~ sulta sse oiiieavvocato per instacrare una (laerola d' ingiuria acausa di un gliigno, cli una violata precedenza, o diun negato saluto, lo consiglierei a desistere, pre-conizzaudo quella sentenza cli Orrizio, S O Z G Z ~ T I ~ ~ ~ ~ I ~W?~ ,Zc~bzrkcte,lu 'I~%MSZI.S~OiOZ'S. La deniocrazia che :Lpassi (li gigante verso il suo avven ire non pcniic?t-tereLl~ e forse oggi al giudice u na condanna persiu~il inurbaiiitk ( I ) . I Ia non pe r clnesto si pnb darmitaccia cli avere voluto far polnpa di uil'a inutileeruclizione se ho posto inn;'inAi con la scorta il(;.llaclottrina fino a qual punto spirigossero i pratici ilconcetto della ingiu ria prinii~ilc. ,a utilith grnildis-sima di questa cognizione non Inillo si sr ol gc nelluaccusare quanto iiul itifendere. l'crchi: sc il ghigno,13 contorsione di l~occa,o il negato saluto esauri-scono gli estremi materiali della iiigiuria, nc avvie-ne chs qualora il cittactino contro il qriale furonodiretti quegli atti heR'iirdi nl~ bia erotto in villanel~arole,e trovisi in pcricolo di essere conclannntope r le meclesiruc, trari.t'i rin vantaggio vitale dnllttnatura ingiuriosa d i cluegli atti, potcndo allegarlitcl fine di sostenere la compeiis:izione cc1 oticiicr*c!la c4ssoluzione. Qnestn osscrvnzione io crcclo ii~il~oi~-taiitissin~ae da tenersi scrnprrr; prcsente dai clifun-sori di accusati per ingiuritr. Ln utilith della scusti.delIa p~*ovocfcsionesotto qu:ilunrpe forma si cst~i t i -scdii) b iiiiincnsa: c non 11isqgn:i pcrilerne il h(:-nefizio per van i timori ili cinticjnati rigorisini. Or-~ n a i clla n o ~ f ~ ~ a1r:tticn iiinriniorcvoli inonurnentilianno saiizio;t;iio il sn1rctcti.c) l~rincipioche a1 l i ~ ( \(li scusare unn iii~iririanon i\ sernyirc necessarioelir: l'ofli!.;~ la ~ccitassr: on :lili clic a tutto rigora(\

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    di termini esaurissero gli estremi della punibilithcome delitti di' ingiuria. Basta che 1 imputato po-tesse ragionevolmente ravvisare in tali atti rin ol-traggio diretto contro d i lui : osse pur questo figliodi mera imprudenza e scevro di ogni spirito ma-ligno, ci a nulla monta. Le scuse (non si dinieti-tichi mai) esauriscono tutte le loro condizioni nellacontemplazione soggettiva. Siamo sempre nella teo-rica cardiiialc dello errore scusante (2).

    (1) Appella allo elernenlo materiale della ingiuria la qiie-siione se una proposizione condizonn lc porga elernenlo ditale r~ a lo . ono a vedersi su cib C a r p z o v i o dec is . 35,o R i m i n a l d o l ib . 2, cotta. 118: oltre qlianlo dir e no-terb al $. l757 nota.

    (2) on bisogna confondere la teorica dello errore dip e ~ s o ~ i r ron la teorica tlello err or e di crrztsn. Corra purefr.1 i prnlici il precetto che 1 errore ?ielln perso~ic-cde l l oirlgittriato non scusa la ingiuria: W e r n h e 1 o s e~ v n t i o n l i n~t o ~ t l .1, ~ ( I V S , obsr~.cirrt 48G, pi rg . 478. Siav pure tr:i iiiiodrriii giuristi clii tratlai ido in un puiit o di vista generaledegli effctti elio lo er ror e nei soggeito passivo pub pr od ur rcsulla inipritazionc abbia uiiificalo la soluzionu del problenincon obbedit.nza alla leg. 18,S . 5, f . de i i i j i ~ i i s , os neltenia deli' omicidio, come nel tema della ingiuria. Tu tte legen era lil i so110 pericolose. Lo er ro re nella persona dell' nf-feso noli scusa finchb si r eca innanzi nel mer o punto divista delln dilfcrenzn mtiler iale che corr e tra persona e per-sona. Ma se :I quella differenza materiale corrisponde unadinrrnzinlith giuridica lo equivoco diventa errore essenzialesia in quanto alla itnp utcrzionc sin in quan to alli1 sc us a, se -coiido i wsi. Passarido di sotto la niia casa veggo alla fine-strii una gioviiietta. La c redo niin figlia e le grido, st nf ti iliccrstc c i i ~ ~ t t i r .ra invecc una viciii:~ visitntricr. S;iri, io pii-

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    iiibile per i ng i u i i t t S C~ ~ird iiin ioci enipre dalle gciicralitl~tielle rn~ ssi nie igorose. Di n1:issime assolule nel @ re pcnalriion avvene clie una, ed i?qlirlln clir la i i ~~p r l r c r i n t ~ ee v esPn!prc co i i t cnr l~r~ t~r i r s ion il tlolo i , rdividule. Veclasi ciilclie scrissi a 5. 18%.

    E l e n $ e u . t o i n t e n z i o n a l e .

    La forza fisica clel reato d'z.lzg~z~?*iaon si estrin-seca oggettivamente in un attacco alla vita di altri,o in una macerazione o contaminazione del corpoaltrui. Essa agisce direttaine nte sull' animo altrui,in quanto nel medesimo si eccita o la cognizionedei difetti di alcuno, o la cognizione cli essere noistessi tenuti a vile, ed in questo consiste la ogget-tivitA ma teria le del malefizio; del quale p er conse-guenza azlche il danno immediato principalmentemorale a differenza degli altri reati. L' occhio vedeil gesto o lo scritto, 1 orecchio ascolta la parola ol-traggiante, ma l' occhio e l' orecchio non nc pati-scono dolore; e soltanto i sensi deli' anima se nccommuovono, perch 1 azione d i questo delitto statutta i11 una idea e nasce dal contatto delle anime,dall' una all' altra delle quali la idea si comunica. questa la prima ragione per cui nel reato d 'in-giuria si ravvisa nella intenzione maligna dell'ol-t

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    ingiurioso per loro stesse per i1 coinunc icstts loqucnrli; eriallora incombe alla difesa lo cscludcre p er circo sta~i ze pecialilo cltzinztcs iujuriirndi: e q u i ~ n d o iU si faccia anche per ir-iez-zo di congetture valevoli, il giudice pu, assolvere malgra-do Ia natura ingiuriosa delle parole purchh r i t c n q deticien-t e Ih n im o d ' i ng iu r ia re. Sa rebbe g rav i ss in~o rSrore sse r i reche la indole ingiuriosa delle piirole perpetuariiente irnpe-disse di ded urr e la mancanza dell' animo colpevole. Quesla la furmlila nella quale io credo si de l ha r i a ssumere l adottrina pratica odierca sulla perplessit che genera i l con-flitto fr a I U iityiuriosit naturale della parola o dell' atto ela i t~ipugrmliva dell' animo di oltraggiare. La presunzionedesunta dalla lcy. si non corzuilii 6 C. de i??juriis fuqualche tempo osciliautc nelle su e concrete applicazioni. Siosserv che nessuno pub dare una prova esteriore dell ' in-tendimen to rlell' animo suo , e si ve nn e al veccliio rimediodi ordinare al giudicabile che si purgasse dagli eli'etti dellaingiuriosil dcll' atto prestando gizcr.tr~ncnto di non averevoluto ogeiidere. fifa i giuranienti purgntorii andarono in de-suetudine. Ed allora amm etkrid o la regola che le presun-zioni si possono vincere con prcsunziorii opposte, i dottorisi det tero studio di enumerare le conget ture valevol i a descludere l ' aniino di ingiuriare a fron le di un fatto ingiu-rioso. E qu i si vcnne enumerando la co?gi~ciwio?zci salagite,per argorricnto della Icy. unica, C. d e olicndatione pro-pi~iquoricrn, e l' amicizi'i, e In buo na f am a, ed nllre sim ili:Il IIn n i u s c t d Trc~cleriinzdispnlal . 30 , l l ~ e s . , qilrtcst. 35- I e v i o decisiones purs 1, decis . 51 , n . 5 ct 7; et pc11.s 7 ,dccis . 112 - o e 11m e r o d ec i s i o n~ s o f t f.5 , pnrs 3, dsr-cis. SO4 - r u rn a e iis disputalioites disp. 24, lbes. I f i- t u c k c r e r c i t r r l i o ~ ~ c sTusliniunecte pnrs 1 , dccris 13,cisscrtio 8, lit. C. Disputc che senipre finirono con la solitaconclusione clie in qualunqiie rlutibio dovesse c.~clirdersi1' animo iogiurio~o o clic in fin dei coriti molio asseirriii-tarnente ridu sse al rniniuio valo re Iu I'orniiila de l dolo pi-ti-siirito. E si aiitih fino a stabilire I n rcgulti (che con altri

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    venne insegnata da F a b r o i n

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    dire colui dal quale emanarono. A tutte le parole,:I tutti i gesti puO darsi una doppia significazione,ora oltraggiosa, ora di onoranza, o per lo meno in-tli8erente. La iro nia cambia il senso di una parolao di un gesto : una riverenza affettata pu t esser eun atto d i derisione, una parola di encomio pu blanciarsi coine u n insulto. Ed a ci si presta, oltreil modo di agire e di dire, anche la variabile si-gnificazione che le parole ricevono nel com une lin-guaggio. Non pub afferm arsi (a modo di esem pio) secolui che disse c w n ad una donzella venne a pro-clan~ai-ea sua amabilit, o se venne invece affer-iiiando che ad alto prezzo vendesse i favori suoi.Per decidere il dubbio B sempre inevitabile inda-gare la intenzione dell'agente. I1 motto beffardose con animo beffardo, onorevole o indifferente,se con animo diverso si proferi. Senza la intenzionela parola spesso lettera muta (1).

    (1) In inateria d' ingiu rie m i fu-presen t a to un dubbiosiugolarissimo. M i si domand s e la inlenzione di provo careud un duello fosse esclusiva dello unimus inju?'iundi. lo(dic evas i) non volli deni grar e la fiinia del niio a vversar io,volli solo costringerlo a battersi nieco: ben lungi con cidi attaccarne 'l' onore io gli fiiceva tcstinionianzir onorifica,perc h s e lo avessi stimato persona vile avrei esilato a bat-termi secolui. Questa argomentazione mi parve specioso, manon solida, perch sempre restava la iiiienziotie di ferire1: avv(?rsario nell' onore, quant unque cib nel disegno delloagente non fosse f ine all 'azione, ma mezzo. Quanlo io scri-veva in questa nota nel 1868 trova correzio ne e mi~difics-zione in quauio poscia scrissi al fj. 2906 e 2907. hJa s coggi mi si donlanda il mio uliiino pensiero, rispon der senzaesitazione che scientificamente io tengo per migliora la opi-

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    - 90 -nione da me adot,laln nel testo ai S. 2906 anzichh 1 altrache nella presen te nota io aveva fugacemente accennata.E che vi ha di pi singolare si k cile 10 errore da meincorso nella presen le nota mi si fallo chiaro per 10 elogiocile di quest a stessa nota io trovai in Un giorna le, OVe Uninio dotto collega pienarneute aderiva al contenuto nella me-desima. Leggendo clie i! rnio ragionamento si voleva COnVer-lire in una m assima gen erale assoluta, io dovetli acco rgerm iclie il mio ragionamento era filiso. Se si aderis ce al prin-cipio cardiriale rlella nozione della ingiuria, quello cio chela essenziiilii8 dei reoli ~ igjires sivi dell' onor e tu tta consi slattelln in to lz ionc d i o l f r t t d c l ' ~ ' ol& re illl ' lli, bisogna pe rlogica necessit venir? n quella conseguenza che quantiinqriepcr provocare a duel!o siasi scelto il nlc zzo dcllrt ing i z c r i c~pure il titolo d a ingiuria non piib sorncre percliii Ic m anc ai l criterio essenziale tlcll' iininio d 7 n$ui.inre: e sorg e invec ecome titolo noil dirb principale, rno unico di reato, la pr o-oocazione (L (li~~>lEo.~ i i ~ p r eagionando scicntific,~iiietile&sofistico I' argorncarito clie mi abbagli quand o sc rissi qiiestaprima nota. h soficfico percliP pecca di pelizione di principio.IO dissi l clic io avcrc scclio la ingiuria conie mcauo perconsiiinare un a ltro delitto non esclude che siasi se m pr ecornmcsso e uolilto eoi an~ cite re l delitto d' ingiurig. Quesiilosservazione come gcilcrnlitrC b giustissima; rcpiigiiando clieiin dcl i~ lo si sciisi perclib abbia servit o di mezzo a d unscconrlo dclilto. hla la generalit i stessa presupp one un po-sliilato, manc;tntlo il quiila 1' argomeblo diviene sofistico :presiippone cio (noiis i b en e) clio il fine criminoso spcciale~ O I I detinlirri il delitto servilo conie mezzo. Allora col de-lirio fine concorre i l delitto niczao con tutti i caratteri clellocbsser su o, etl iiriibrdiie i litoli resta ndo vivi, dovr applicarsicl'i~llo lic abhia rnargiorc griivitl, giusta la teorica dalla prc -~ a l e n z a .CO& rion vi Iin cl~ibbio ~ I i e : omicidio servito diiii~'Zz0 al flirto, riiriatie senipr e omicidio p erchb sem pre sivolle uccidere; c lo avere ticciso per pile fur to non fak1);trirc la ~ 0 1 0 i i i i di i iccid crc. h1;i qu an do inv ece 1' ult eri ore

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    stato inerente al llledesimo. Non pertanto che la crin~inosithdel fine escluda la criminosit del mezzo; ma invece ladenatura, la modifica, e la compenetra in tal guisa col dcli t lo/ilte clie rimane imputabile unicamente il delitlo fitte, perch,;I \ mezzo sono mancate le condizioni pe r obiettarlo comedelitto di per s stante. Ecco quello che io credo verosci~iitificcin~enle.d anche prntica~tie?zteo credo che quandola legge locale elevi a delitto la provocnzio~ie duello s i dovrsempre obiettare questo solo titolo, e non pi 13 conlumelia,perchi. le mancher lo estremo indispensabile dell' animo dioffendere 1: altrui onore; sebbene dove la legge locale uon diai l cara ttere di delitto ;illa provoc azione a delinque re possaincontrarsi difficolt8 pratica nel lasci are il fatto esent e daogni imputazione: e questo cib che io volli dire al S. 2907.La pro posizione clie la crimino sit del fine non i~ifizliscu ullacriminosit del mezzo paradossale e fallace. Sono cento icasi nei quali v' influisce, Quando mai i tribunali chiamatia condannare un ladro clie penetrato in mia casa vi rubuna lira si videro infliggere a quel ladro non il me se dicarcere minacciato al furto di zina l i r a ; ma i due annidi carcere minacciati alla violazione di domicilio? Llai sividc cib. E per qual motivo ci mai si vide? Per la solit:~ragione da me addotta cio ch e la criminosit del fine difurlo toglieva allo ingresso a rbitr ario nel mio domicilio ilcarattere essenziale costitutivo del titolo di u io loz ione d idomirilio, vale a dire la inlenzione dire t ta ad offendere1' allriri libertic, invadendo i lari domestici del cittadino perturba re la sua privata tranquillith. Sem pre in gravi erro ri sicade quando si vogliono co strui re cert i reati col solo ele-rnenlo di una diila maleri:ilil, senza tenere il debito contodello elemento inlcnxiontrle che completa la respettiva es-scnzialii giuritlica. Vedasi anche la nota a 3 . 1839.

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    Di qui prima di tutto nasco la regola che non siamm ette ingiu ria colposa. Questo principio risale altesto delle leggi romane: Ieg. 3, S. 1 et 2, fi . c7ci?$zc.i-iis; . 1, S. 35, /r. depositi; Z. 34 ,p?*. cle obliy.et clct.; 1. 41 p~i.rzc.f. ad leg. Aqzcil.; bellissima b la1. 1,g. 8,$ de igzsy. ue?ztve;ed esplicita la l. 5, C. {lei?Qzaiis.Onde non meraviglia se la massima chenega la ingiuria colposa t: comunemente insegnatain tutte le scuole ( I ) . A molti perb piacque di C-testa regola addrirre la cmpirica ragione che se siamm ettessero le q uerele per ingiuria colposa se neassorderebbe il foro di piati giornalieri; e hisognerebbe fuggire 1 umano consorzio. Ma questa argomentazione, sebbene prediletta da niolti, non sodadisfa al mio modo di guardare le questioni. La ra-gione di non imputare le ingiurie colpose sta nellamancanza di +~zuleriuZe, cos sta nelle intime con-dizioni del fatto. E ci appunto pereli8 attesa lanaturale elasticit dei motti e dei gesti, non avve-ne uno clie possa dirsi in s assolutamente ingiu-rioso se tale non lo rend e la intenzione di chi Ioproferiva o lo eseguiva. Laonde quando si supponeche un gesto od un detto siasi posto in esseroinavvertentemente o senza anirtlo di fare ingiuria,si pone una ipotesi nella quale nianca veramenteil materiale del reato . Un colpo sulla persona pr10ledere il diritto quantunque recato inavvertente-niente; ma non h possibile altrettanto in una offe-sa 311 onore.

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    (1)R e n a z z i elementa jur. crini. l ib. 4 , pnrs 4, cap. 9,n. 5 - r e m a n i de jtirc crilninnli vol. 2, lib. 2, cnp. 7,urt . 7,s. 4 - T O e t in t i t . de ityltriis n 20- la t t h e Ode crim. li6. 47, tic. 4 , cap. 1 , S. 7 - e r e z in prnclect.in cod. in l i6 . 9 , t i t . 5 5 , n. 1 (l e it?jttriis- a r p z O V i Oin prax. pars 2 , qctaest. 07, n. 10 - e i s t e r S. 188-

    . L u d e r o l i l e n c k e n i o de p ~+o b c i t io ae rnimi itzfere~zdiinjlwiarn, i ejzia Disserlll t . 11. 2 . La possibilit della in-giuri;] colposa si neg senza esitazione anche da F e u e r -b a c h , G r o l l m a n , W e b c r, ed altri luininari clella scuoliigernianica. Soltanto parve dissentire I' acutissimo I i l e i n-s cli r o CI iiisegnanc!~ che anclie per m crn colpa pote vabenissimo recarsi danno ;i1l2 onore altr ui senz a nessuno in-tendimento ostile. fila le es c~iplif icazio ni on cui volle cori-fortarc il suo assunt o sono casi di violazione di segreto, odi prol~alazionedi lette re, nei qu ali sor:;e una speci :~l it pro-pria tutta differente dal titolo (I' insiurii~ . otrh diihitarsi seiiei lcrtniiii di nier;i colpit si Licci.~ riiai luogo ad az ionecivile per. le ripariiziorii quaiido p e r :ivvcn(ura taluno con unsuo discorso impriiilente ubbia ad altri recitto un gra ve dan no~~alriiiloniale: in tale qilcstioric cocc tloi liniiti del n ~ i o oiil-pito. La Lesi della ingiuria colposti si soslciine dal B o g l e i.clisaerl. dc Ito~~ticitlirtir~guac$. 11: fra lo dissertazioni delT li O ni n) il s i O ~101 .i.Bla esso non pr'ocede da altro cr i ter iotraiiiie quello dell' auiiiojia con 1' oiiiicidio, scnza ponderiircsc fra caso C caso vi k rasionc di distitigucrc. E In ragionesta ;iripuiilo in queslo: clic clii uccirle all ri sen za prr vc dc rlouccide quanlunclric iion prcrcda di uccidere; nicntrc chi viiulniclic abbia ingiuriato ailri senzii prc rcd erl o iion Iin iiiciu-!'iato, [~crclit!noti iiigiiiria clii non v:iolc ingi uriar?. Si teiigii1i.o 1' ciiiinio al pciisir ro ~ I i c gni in;iuri:i priiitn d i av cr vit:iCSlGrioi'~ ievc riecrss ~iri:~i iiciilcr r clssrre ttile ave re aynltti i t i ' ;ilii(xcedcntc vila inlci iore iiell:i iiiviile di roliii clie l,iC I I I B I ~ :q iics l ;~dispiiin clie si volle irilriciirt. :ipparir;i I i i ~ i d * ~J I IP I I U S L ~ P i~ iLc l l i~c~ izc .

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    Nk io credo che questa regola possa restringers iai soli te rmini di ulern contunielia, negandul:~ nellepi gravi s l~ec ie ella cllff'cc~.~zazio~z~del libello fn-OSO (1). Tuttu sta nello iiitsnilersi intorno al doloche si richiede. Sicuramente se si esigesse la pro-va che veram ente siasi sparso il lil~ello, ripetutala imputazione con l'apposito fine d i uccidere 1 al-trui fama, cib sarebbe troppo pretendere. Ma nonl~is ogn a n rluesti reati coilfondcre l' c~nif'i/7z~socendicol dolo. Questo e il f~ttaleccluivoco al quale con-duce troppo spesso la infelice locuzione franccsohzfietziiosz cle .izu.i.l.c3. I1 dolo speciale dei medesiuiiconsiste nella coscienza cli divulgare una s c ~ i t t ouna proposizione ini'arlianttl, ancorchk si Gtccia persemplice leggerezza, e pcr dar rnostra di bello spi-rito: il dolo sta nel sapere che con quell' atto aiviene a ferire la riputxzione cli umana creatura,benchk non si proceda con esplicita nialigiiitt4: ci0])asta. Sicura men te la ri~aldiccnzxB un vizio che hadel satanico, pcrclik chi ne lia contratto la tristaal~it~uclinee sono troppi costoro) trova una depra-~rilta oddisfazione iiol ilir male del prossimo, ancor-che si tratt i (li sconosciuti, rispetto ai quali certa-mente non potrebbe assodarsi contro di lui la provadella intenzione di nuocere: quasi pare clie a talegenia sia cagione d i esulta~izaa corruzione del ge-ilere rimano ; anta i: la alacrittl con la quale venutiin cognizione di un rco fatto d i alcuno vanno i ngiro a far ponipa clella peregrina notizia, ingran-dendola spesso e rcnilcniloile pit ibsclii i colori.

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    & perci che io ripeto essere questo reato il pii[delle volte satanico. Chi volesse patrocinare cosibrutto contegno sotto il velarne della mera impru-denza errerebbe a partito. Ma ammettere i terminidella co@a condurrebbe a render punibili anche tutt'ii casi nei quali manco ogni scienza ecl ogni previ-sione attuale del discredito che il fatto nostro po-teva recare all' onore altrui; e in questo senso lapunibilith della mera colpa anche nella diffan~azionse nel libello famoso, non B sostenibile; poich guar-dato il fatto nella sua individualitA e nei rapporticon 1 autore suo, quel fatto che si esegui scnza cc>-gnizione del disonore altrui che poteva derivarnenon ha nel suo materiale gli elementi della ingiu-ria. RTB codesto materiale puG accattarsi dall' animodel primo autore del libello, percht.: allora si entre-rebbe nei termini clella complicit : e gi sappiamoche non si pub ess ere complice cli altri ( S. 432 )senza concorso di volontlb; e che nei fatti colposinon pub aversi vera e propria com plic it~~ .aonde, co-me notava cli sopra, appositamente nella definizione(li questi due reati si aggiu nge la parola dolosn?ize?z-te, per ricordare che anche nei meilesiini sta ncldolo la condizione principale del corpo del delitto.

    (1) Diversaniente opin il bI u n d i o f d e d i f i~nu t i o t i i hu sc ~ p ., n. 51 ) il quale credette inscgnnrc (pay. 29 ) clic 511questo proposito intercedesse differeiiza fra Iii ingiiiriii e Iiidiffciniazione, sicclib p er me ro e rro re o disnv vertenz ii noripotess e comm ettersi In prim a, ma be ne la secon da: la qii:ilc.tlistirizione s e piib ainme ltersi ag li effetli civili io non la cretlri.tcceil:ibile agli effetti pcnnli. In pro pos ito (li questa opcrn clrlY i i r i d i o t r o v o clic Q r c I I c t D i i in n z e; i i i (uo l . i ,pn!l .R,

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    t t o f . -i) narra di avere fatto luilghc rd ansiose i iccrc l~e l iquesto libro, ed averlo liniilcrerite Iror,~loalla Biblioteca dcIRe di Francia n1 catalogo '3, fogl. 155. S e p c r a lt r o q ~ i a l c u n < ~desiderasse di consultiirlo, visitando 12 mia Biblioteca priilrisparmiarsi di andare ;illa Rcnle d i Francia. Del reslo seiil-hra che ad alcuni ruoderrii codici, conie quello di 0land;i rIl Badeue ( 5 . 294 ) sia piaciuto di convertire questa regolai n uii arlicolo di legg e: rna no n vedo la necessit ch e i l le-gislatore ne impacci la prudenza del giiidice.

    Anche la indagine dello elemento intenzionaleapre l' adito ad una illustrazione che giova a chia-rire il principio (1). Ma quosto si illustra non per viadi enurnerazione di casi clie presentino la essenzadel reato: s' illustra all' opposto per via di enume-razione di casi ove cessa ogni carattere criminosc~pey virtii di uno speciale stato di animo onde s' in-formava 1 azione, e per vi rt ~del quale viene adeliminarsi I' aniiilo cl' ingiuriare. Un primo esenipic~di cotesta intenzione innocente si trova nell' c~.lzh~zocli cor.reggelne: &I e n c lc e n i o disse?-t. tlc probcct.r~"12.i1ni?zfe~neizclrce~zjur2ictehes. 20, cdg. 5.9.Uno (leipreeipn i Leucfizi della umana consoc:iazione quel-lo del sindacato morale che 1 uorno esercita sovral' altro uomo, e che niirahilmente serv e ad emen-dare le nostre viziose tendenze ctl a spingerci nella~ i ael nostro morale perfezionamento. Interclire co.-(lesto sindacato nel civile consorzio sarebbe contra-rio ad uno dei fini primitivi della consociazione ; ene darcl)?)eargomento al male [li crcsccre, impac-cio al tnigliornrnelito dcllo individuo: nessuno clieVOL. 111. 7

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    - 08 -ragionevole sia pu dirsi offeso se altri a buon finecerca emendarlo d i un suo difetto, e per quan tol' amor proprio ferito possa fargli a prima vistaapparire aspra la riprensione, quando vi torni a ri-flettere deve sentirne gratitudine e non rancore. I1diritto d' istruire gli altri ed avvertirli dei loro cli-fetti 6 da tutti i pubblicisti (2) enumerato fra idiritti originarii all' uomo concessi dalla legge d inatura. E chi esercita codesto diritto, purch con-venientemente il faccia e senza passione ostile, no npub essere dichiarato colpevole se non vuolsi chealla sup rema legge giuridica osteggi la legge civile.

    (1) In u llini;~ analisi q uesta teorica porta alla conclus ioneche non solo in una accusa di ingiuria basti interpretare laparola secorido le regole grammaticali : N o v a r i o decisionesLucanne clecis. 2'29 :ma che di pi bisogni costantemeute pro-cedere per via di inte rpretazione concreta anteporiendo seul-Ire alla signilicazioue grammaticale il significato che ebbe inriiente colui c he parlava. Ed ollre a ci quando pure si giunga;r sttibilire clie chi parlava usb la parola piuttosto nei sensoche suona censur a auzich nel senso ind i~ er ew te , uesto eglifece pel fine preciso di recare oltraggio. E cos pub costi-fuire contuniclin la paro la in s, non i~ig iurio sa non co-btitiiire conturiielia la parola ingiuriosa.

    (54) 11a u s elenicnta jr~risnrrturnlis S. 1113 - e l-I e r j u s Iactturae privalzim $. 44 . Questa sentenza volle cs-primere T e r e i z o in qiiel celebre detto- omo sum, ?ti..h i l a tue luriicini ulieniirrr puto : l qual p:isso bencli. intesn(13 ni011i con ie urla SCuSii di debo lez za pro pr ia , no u 11a iiicil-L P ntTiil10 in bocca dello ii~ter.ltrcutor~i T r e n z i o cotestn*i;iiificalo ; ria coriie bene iuostrarono i riicglio t3riiditi sI:t;l11 rsprirnere - ono uoino e coinrl fiile ho diritto cli inte-ressi~rin i n cib che farino gl i altri iioniii~i.