Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 2 (06)

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    >!:i I c o T o r r c ncll' o i ~ n n 7.;2 a r l l i i 1 ~ 1 - : 1 ' ~ ~ ~ !rs n r(ioq.prripiinirr come sinlenlo lo s t i i ;& t i~ ii~.il,i t ? r ~ i i ~ i ! , a :iperiore .li1:inni sette. Keila penisiin Ibcric;! seriibrir pure si i l casse In~~nrilic;izibjneer c ik chc inscgiiJ i 1 ,\l i?l l io i i ~ ~ t i ' t .rt~'. rhir.I irs i [ rr , i i tit. 4, . l$ ,ovc ci l :~ 1 5:n l d ii S n d 1, ,cicat.ntor't)l~C . dc in i l i t c y . restit. uerlro srrt f ieii i tfrte , n . 60. Vcdasi:incLe la disrer~ozione di C. G. S o ; iji i dc srrrprn il z11 i~ ) t t e l r op t~1 t1~ ~ I I ~ ~ ~ S S D ,Rpspvnan Tllbi/rgi.ilsiirr vol. 9,~ ~ c s p .5. i1Iodernaniente la rlotlrina dcll" lIorilrne1 si ils ~ ~ s l e n u t aal s o n i ~ o G u C l; o p a s c ~ r k ! rr7piclicw vol. 4,l~og.107 - lZi- ri casu ~..e)lu posieriori sftq)r?!nz 2eci ~ o l l t t z t c l ~ i t ~ ~ r ~B C ~ i ~ l e r $ [ t ~ i / ~ieilzir, pir~le ~ C I ~ B I I ~ PI I U J ,yrior l denlellr i , nz!t clomzienli, ccat stt,iurre ebj2ine,nuL puel-Irte i~tlpzclret-i zl t l lav i arlitifiitcc i l l n tuna es t , E :i pay. 110.- od it a es t fi?lpr~iilpl?c, t r'es disprtfc!Ilo~te on egefct.I1 quale ne eccettua soltanto il caso d i femniiiia ch o gih s i s i~~crtioaceriiciifoicusata, c clie dallo arnntorc si:isi apposita-riiente renduta ebra al fiiie di conlprinicrla. ?rifatti 13 cviilentech e il di~scdso ella sluprata b nnleccdentemeote cognito allostapratore, e ch e questi adoperando il narcalico come mezzofisico per vincero quol dissenso si honno i terruiiui della vio-Icaucc Jisiea vera e ~~~~~~~~~~: cornr, u suo luogo vedrenio.

    il me parvero sempre esagerati gli argomonti dicolorw che caldeggiarwono il sistema clell' adequa-zione. Etl altrettanto mi parvero gagliarde le ragionidegli oppositori, in sgecinl modo applicate alle ipo-tesi deila demente e cientro corti limiti anche dellaililpubere. Io non dir9 con 1 11 o m m e l che nc-gare ngl'irnpriberi ( 1 ) la facolta d i nofi volerc unacosa sia lo stcsso clio contrticlire al senso comune.Uiro I)ensi che tr a l' inganno con cu i s' illaquou una

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    uicirte inesperta e debole, c! In ~i ols nz a on crii sicomprime riria voloatci renitente vi i? differenza mo-rale. L'animo del colpevole pub illuclersi suli' nppn-rerixa di conselitimento, e credcre d i non fa r cosaspiacevole usando (le1 sesso. L' ailimo del culpcvolc.che adopera una riolenza non pu8 non esse re con-scio in. tutta la sua hrnttn chiarezzrt del patimentc*che arreca alIa creatuye, da Ia i conipressa. E quii~icl~ianzanclon principio giuridico che io tongo co-me saldo ed inaluttabilc nella millerla della quantiti1(lei delitti, aggiungo che, vogliasi o nQ, anclis sottoi1 rapporto pi'imurio della lesione del diritto vi B t racaso e caso mia rlisparitfi che non p116 disconoscersidalla giustizia distril~utivn.CIii u s t la forza brutalecorilro una giovirietta, o contro la de men te chc; in-vano resistevano, troppo fece di ylii nel12 vi a de ldelitto: all' abuso carilale che el~be comune cori1 altro, aggiunse una serie cli atti ulteriori che perloro stessi costituivano un materiale di delitto, e cheper loro stessi esaurivano la violazioue d i un dirittoul t~riore .Onde la eclrlipartlzioile delle due iiuputa-nioni repugilante ai principii. Richiamare il casodell'abnso della impnbere e della tlemcnte ai ter-mini dello stzyeao cola se$zc,-ionc preszmta, aarizichbai termini della vfoles~,rn~~t?sz~?zlu,embrami che dauil lato meglio risponcla alla veritk delle cose; erileglio dall' sc1tr.o lato risponda ai bisogni di unagiusta proporzione di peno.

    (I) iinn singolariti nieritevole di osscruazioac ch e dnvs10 stupro in ferurnina viripoteiite era punito di morte, i dot-!ori insegnavano in base alla legge s i qeris nliquid fj. non-dunl f , de pscliis, ch e se Io stupro violento er a c;ii

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    sc?prii vergine iinptiberc non doveva applioorsi la pena diniorte riia la re l epz iono . Tale ei'ii la dotlriiia del CU 1 p (1n cioi S i p 11 o r o i o i.ifcrita do C a r e r i o p ~ ~ l t ~ t i c l lol. 205,t c i P g o , 71 . 10- r a m i i i a t i c o deek 5252 - u i d o Pripildi~~is .55 - i v i o decifi. 299, n. 15 . Cos la non viripo-t0iiz:i (1~ I l a ittima era circostanza aggravante nello stuprono n violento, ed er a circostanza dirniouente nello stupro vto-leii~o.Tali erano le conseguenze dell'odio contro la pena diriiortc.

    A mostrare poi la futiliti&del Lroccnido cIic servidi base lilla dottrina clelln cquiparaziorie, spontan eeoccorrono ulteriori consiilerazioi~i. nfatti so 1 211gO-riiento del C a i'p z o v i o e dei suoi sognaci fosselogicamei~te etto, e giuridicariion.+uvero, esso il+vrebbe correre in tutti i casi. Sr i questo punto ionon mi rimuovo dalle convinzioni nlie. Se i1 gim'epenalo Q un' arte ernpiricii gettiaino la penlla, e ces-siamo di rneclitarne gli arcani ysrincipii che conlet:ilr? non h i i : ma se il giure penale B un a scieiiza,1. vogliamo mnutencrlo x cotes1,a sua altezza, essoilc'c-i:mero dei principii; e questi non possono l'i-(bot~usce~sioiize veri, quando non sono accett:rhiliin tutte le loro logiche (lcduzioni, perchi? In ve r i t i~i!!rina, e sotto ogni sua f o m a devc risultare veriea.Ora SC l'incapace di coxlsentiro deve tenersi co13or c l i u ~ ~ i t u ,zci zwlle J I J O ? ~ 10t?lit not?t'it,se il far cosan danno di persona cleinento o itiipubore deve te-licrsi corno accompagnato [la vir~lcnzn nclut t i~s,? se1:i viol@rizanduttiva, eclriivale gli effetti giuri-dici alla viok?taa vc7a; io diiritindo perctik noli siprinisco come reo di fz~rto klcnto chiunque toglie

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    uiia gem ma alla bambina o alla clemente, anclic!quando queste per insipienza loro non oppongonoresistenza? Io vorrei che i sostenitori della parifi-cazioiie rispondessero a que sta dimanda. Perclii: ilfurto riceve cosi gra ve qualifica dalla violenza? Pes -cli cosi gr av e qualifica riceve dalla violenza lo stu-pro ? Evide ntem ente perchb nella violenza adope-inta come nzeuizo per giungere al fine sia dellalibicline sia dell' avidit, si estrinseca la violazioi~edi un diritto prezioso, quello ci& della 'libert in-clividuale. Non credasi che la qualifica clel furtoviolento o dello stupro violento, abbiano la loro ra-gione nella offesa recata alla personalitk fisica percoilesto mezzo. Tale idea non pu accettarsi pcrcli+In violeiiza qualifica s l'uno come 1 altro caso tantose cssa & morale quanto se i-? fisica. Le lesioni re-cate al corpo nell' uso di questo secondo moclo diviolenza potranno essere uii' accidentalit che ag-gravi il fatto speciale : iti. non sono condizioni ine-renti alla essenza della c~palifica.Lo stupro cd ilh r t o sono clualificati dalla violenza anche clove que-sta fu 'uemplicen-iente .~lzorccb.Laonde essendo in-triitivo chc chi Lrancli uno stile minacciandomi dimorte se a lui non clava In cosa mia, niente offesela mia integrit personale, coinc in niente la oife-se colui che brancli lo stile per cos tringere la C m -mina a rendersi passiva delle libidini sue: si l' unoelio 1' altro re carono lesione col mezzo adoprato aclun clirilto ilifferente da quello clella integritci por-sonale; Tecarono lesione a l dirit to della libertri in-rlivitluale; ed in cluesto soltanto sta la oggetti.critc?.fi lt i esscnzialitG clclla violonza. So pertanto la l i l~ertipersonale della donna clemente si ritienc corilc vio-

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    - 52 -1~if.na ragione della sua incapacith giuridica a cori-sentire quando fu indotta spo ntm ea agli abk~l~accia-inenti amorosi, perche non dovrk dirsi ugualmenteviolata In sua libertii. personale quando fu indottaa. dare all' avido speculatore il prezioso monile ? &lain questo caso non si sogna di ravvisare ne l furtocommesso a danno della demente la qualifica dellavioleilza; e soltanto vi si ravvisa una T~ocle,im-liutnbile per lo inganno nel quale fa maliziosamenteirretita cluelln infelice inconscia dcl valore della cosache clava. In questo senso si procede comanenientetlai giuristi e dai legislatori sebbene alcu~io i questi&?da ~ ~ o l a t oS. 2124) spingere ,la dot t~ ina ellaU ~ S i'csarzta anche al furto conimesso sopra bam-bini; e al furto commesso ( S. 2217 ) sopra i dor-iuienti. Lo che se dou ri~ ispettarsi quando la legge10 abbia voluto con espresso precetto, non putrh rnaiconcerlersi alla interpetrazione della pratica nel si-1t:nzio clclla legge. I'crfotta analogia esigeva ~ I I ~ I ~ I ~ Oche non di cioZensa, ma di scd~tr;iu~zclovesse par-larsi quando la infelice inconscia de l pregio dsH'onorsu o ernsi i ~ i do t t s far paghe le impure voglie del-l'uomo. b1a ail avere 51 furto violento ~ o ion vicontentate della mancanza (li co?zseizso gizlriclico;voi esigete di pii1 la mancariza di conscizso ~zntzc-jvtlc; voi esigete un pronunciato dissenso il qrialesia vinto dnlla forza o c?:\lln p u r a , Voi dunque vicontradicetc. Voi stessi rinnegate quel vostro Broc-ccrrdo sofistico,che chi non B capace di volere vuoleil contrario; voi stcssi riconoscete che per la defi-niziono della violenza esiste una iliversit,:i sostnn-xir~lc 'ra la semplice asst?Bza di conscntim~xito bf-f l c n c ~ , la ptlcsenra positiva di un dissentimento;

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    mi riconoscete che dove & stato d) ~il~differ~e?zsaelsoggetto passivo di n11 malefizio vi puo essere lacriminasita in ragione (le1 fatto stesso, vi paO es-sere l'ingauno che abliis procacciato rualiaiosaiiientoquello stato d' indiffersilzu; mn non vi percit solola violeiiza e la offesa all' altrui liberta (1).

    (I) In Germania la nozione clella stupro l iec vz'olenlnm)&cc uollcncarhin ha finito per cssero uuiversalmentc rice-Tula nelle scuole come designazione di U D B fizurs distlnladallo stupro violento, e punibile meno gravsrneote di que-510: B e r ne r Lel~rDuclc5.189, ctg . 4 2 . E dopo avere questiidoltrina trionfato dello errore cnrpzoviano nel regno dcli:iscienza ha completato la sua VlttOrii passando nella legisl:c-zioiie. I codici di Bruosuich e Batinover le dettero il uonwspeoiale di violazione fScit i i i idunyj. Il codice dello imperi,tedesco ha cotiseri7aio la e ozione ii l 5. 17U, 2. 2 enza dar leun nome speciale; l' ba punita m e n o della violeriaa vera, di -stinguendo sempre corne S dovere fra il caso in cui da l col-Iievole sia f ? ~ oua t o reesistcrite lo stato di mancanze di vo -l0nla ecl il caso clic sia stato cla lui knaliziosnnientc procii-Faio: ne l qual caso si ririilra nella violenza vera come al -t r ove ( g. 3517) ho dimostrata. Sente ognriiio q1i:rl ditrcreri-28 ~.Or ro nella subiettjvitll del reato fr a chi maliziosarncntc.ullrinchi una femmina per abilsarno poscin ciirn:ilriieirl~ Pcili trovala per accidentaliti iina cnirniiia giii uhri;icii s i ali-1)rofitla di qiiei la circostarixn per co m p r i n i c i ~ l ~ . c r ii t z( l ekrbrcc ]~ S . 75, 0.g. 555, 1 i1 j r t6 11 i it f i l l , j osserva do -versi i11 questo ultjnio ouso valui:iitc corile circoslaaza aite-nuante lo essersi i;i dorinn volontariariieiite ubriacain da s i&i~iedesirna. S. 149.1.

    Come procedesi poi quando si defiiiisconogli CB-tremi do1 delitto di violenza ~~?*izialn?i qua cile

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    - 5.4 -devc studiarsi e cercarsi la vera soluzione del pro-/ilcriia: l ~ e r c h ha violenza qualilicatrice di rtki a l t l ' ~ ~rlelitto 11011 puo essere che la violenza ccrstitricnti:in sk un delitto szti ge?ze?.is,quando no n fu ris:rfsper servire di inezzo ad altro arie colpevole. Se laincapacitk di consentire per gli eff't't.ti giuridico-~jenaliecynivale al dissenso, per cjnnl nlotiao a Co-stituite il delitto di violenza privata si richiede I' zcsodcllct riol~nzncera? I>ovrebLe dirsi clie diiuncluepersuacu un giovinetto od un dcinente a fare un:t~lunlcho os:~ che a lu i iijssc notevole, c Iiracuriisss:ill' altro un ~antnggio , sonnjlsc: I I C S ~ O I I S G I ~ J ~ ~ Civiolonzn privata, pci'cl-iijhri. fatto cosa conli'o ii dis-scnbo altrui. Del pari la +>ctgiojzcf~llnsi lu:rn~Io ELc~sercitasse iltinno di tin rnentccatlo clovroblje ~ e l l l -111~sirsi ragione fhttasi con violenza, sc! i11 facci:l:illa legge peilaln lu inontr?caltaggiilod d l ' offeso fi)ss(:rritct'io di violeziza indrittiva, e sc la vinlonen indixt-tivn rloiiesse ritenersi pcr gli ciretti 11r;nnli itic:uticn:il15 violenza vera. Ui pii1 se un a vel~i ihe ilun rinsclfrsrna, f i ~ cn negazione iriiplicitn die gli a v ~?ari failnr)della cliii'erenziab: tra p o ~ c s l l i .i co~lsell-i h3 ce $otc$ii di dis.senli~~c,i androl.iI,c nicnteruerlualla conscgucnza elle la ~ i o l e r i zn~irivwtasni.ell.lr:rin ilclitto i~nposeibilc,n ci0 cl~ a i oyer;lsst-!a dannodi [in n~entccatto. ssrlrilo iri:rnil'estissimo. Ma se ilrilenlocatto no n C cnliacc: di y:r]iilii ~ o ? i , c c ! , l . v ~i~islldil'ti1x!ih0c:ip:icc di collsenso gl~tlppctj'c,(yl c:iliacissimo

    11 dissclzso. I,aonilr, voi in nclcusa d i vio1cnz;r1iriv:ita (']le :iEerrnntc corrirnc.csn contro rin girivi-110lto o coritro rin incntccattn, cei.c;~tost! costui funo c o s f ~ e t t o fare coiitrlo srin voglia: clunrluc i1costri)rgtttc.?lfo ella volonta lo ritenete n tutta ra-

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    gione possil~ile nche sopra un mentecatto. Ifutiqu1 asserta inexpaciti1 di rolere nel dernontc e ne,;iovinetto una veritc'~elatira ma na n assoluta. Sial ene che i l demente non sia uil essere moralinent(.liljero, e peicit ai ilrii civili la SULIvolontk sia tlrill:~;sta bene che ancho ai fini penali egli sia irrespon-sc:bile perche iucsyince cli volonti raziorialc. I Ia ci i t~' i : legli perciU i~illrsq~~~cc7i ~ib i t l i ?arh incaptice di li-j l l b l b t i imturale! So Io uegatc non avote pi liti.sc>apunire come fate Ic offese che dite tirrecate al su olir ritto ed alla sua l i l~c r t i : e qnestc offese siino 110s-sil~ili, na lil~crttinInieno animale bisogxia che I R~*icouoaciatonche in lu i ; 1.lisogna arnn~et~tiatebliibwrti t~t t i ossono essere esegriiti sacondo il suo al'-])etito e coli sensazione d i piacere per lui, c cciitinltr4i possono csacre eseguiti cantri: con ~cusazioneWlllr: 110tetcj disco11aiorle sLXC1Ca nota?1l:ti.e identico vwlur

    FinehS al consensun effctto giuridico sturlt. benc ch e il conscnso clel-1'inc:tpace l i u r i sia coriseriso giuridico, c perci9 nonsia o~;erativodi tale ,oiSctto. Cosi il concu1,ito co l i1;i ilomentc snra.giristainente dichiarato cielitto, per-a:lii? cii, clio clistingrie il delitto dal peccato in co-tcsta rilatrsrin i~ q)pnnto il consenso clol soggctto1~:icisivo.Lc stupr:rtorc per dirc peccai ma non coin-iiiisi 11c:litto porclrib iioli lesi il diritto di ch i ne con-wntiva l' alienaziune, h;\ bisogno di potere allegnrc

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    il consenso ~~al i i l o libero clclla stal~rsta; questonon pu fare dove quella i: ncapace di vrilido cou-senso. L'abuso clclla incapace sar5 dunque a tuttawgioue iwliutubile corne \-ero dclitto. hIa quaildoIkccusa vuole prosentare ijuello stupro coine rjun-lificato dalla violenza, essa alla 'sua volta h& ~ i s o g ~ odi mostrare il d i s s c ~ s odella s l u p ~ ~ a t ainto dallaforza fisica o morale ilell' rionio, ne l che sta la es-sel~ziulitiidella ~iolenza.Non le basta allora a ta luopo la sola indiffcl.enza, o la inettitudirio giuridicadel consenso nal soggetto p:issivo; la cjuale comeiiou 6 abile a costituire la qitaliflca clella violenzanel fui'to, nella t'agione fattasi, e siri~ili, osi rtun puGessere abile a costit,riirla nella fornicazione. Si con-fusc dri~irluecon questa dottrina pii) clic! ronclevapolitica~17cliite irnputxhile il comniercio con dotili3libera con ci6 che lo rendeva notal,iln-iente qualifi-cato per la violazione ~iedisserjrzndi uti. ulteriore di-ritto o1tre la yudicizia individ rinle. Io ritengo per-tanto clic sotto il pririto di vista clelln scieriza 10tkbriso della demente e del' inipubure cseguito senzasegno d i resistenza pcr parte loro, rlol.)I)aclil-sipiut-iosto cri~iiiilosoper sutluzione litxesuiltaaueiclib p"~i( j lu i~za ,e il legislatore cr'c?rle dovere :ideguaise1'un caso xllkl lro nclltl ~iciia lith oti3& ssere lacciatod i scveriti~ na liari di orrore. Di e r r o ~ ~ oierh meritat:irbcia qu:inclo ii1entilir.a riclla xiozioric i dric? casi.

    Soli. sciil11i.i nudacc qucstri ipotesi (li una legge])cnrile clic adegui ilella ponnlitii lo s ln~) ro erduzione allo stupro violerrto, Ci6 parrii iuczccetiabilc

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    in faccia ai costumi odierni, largl~i pesso (li tolle-ranza verso gli artifizi maligni per quanto perni-ciosissimi, ed intolleranti sempre verso quanto pro-cede da nn sopraffare di forza. Ma non ovuuquc sii! pensato cosi. S o I o n e proclamn fraricarnente do-versi con severit8 maggiore reprimere lo stupro perseduzione che non il violento : erchi; se questo con-tamina il corpo della douna compcssa, rjnollo viziaad un tempo e I' anima e il corpo. La quale ~011-tenza vale a mostrare come tal volta lo spirituali-xmo dei p ec i, qnantni~sluopagani, si elcvasse al-trettanto quanto spesso si abbassa il ~i l t i ter ia l i s~~lodi noi, qnnntanclne cristiaiii. Di vero, cosa ha c1ass:iin se guardata la violenza, per cu i deliha

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    zanti profumi. ND la difesa della pudicizia da au-gurarsi pi felice contro una insidia perfidamentetessuta, che non contro 1 assalto di forza brutale,spesso resa impotente per causa del suo stesso fu-rore. Eppure chi oggi dicesse che un furto violentobenchk non seguito da personale danneggiamentoe bench con perdita di poche centinaia di lire, nondebba punirsi di galera o casa di forza, e chedebba al contrario punirsi con pi di rigore unafrode che rovin fino alla miseria una infelice fa-miglia; parrebbe proferisse una bestemmia iperbo-licu nella scienza legislativ a. Ma pu re la frode nellostupro riesce egualmente alla lesione del diritto; senon che forse in quella pi sicura la riuscita emeno rischievole il cimento, e perch il seduttorenon corre altro rischio tranne quello del non riu-scire, men tre il violentatore cor re eziandio pericolo(li salute e di vita. E pure il pregiudizio dei tempinostri permette che si riverisca come onorabile ilcittadino sedu ttore fortunato, e guard a come infameil violentatore ! Tale e tanto il fascino della ipo-crisia e delle leggiadrie mefistofeliche con cui siabbiglia la figura di satana . Non mancano per nep-pure nei tempi meno poetici monumenti giurispru-denziali che pronuncino codesta verit, da me ac-cenn ata, potersi talvolta lo stupro frodoleilto (1) pu-nire con maggior severit del violento. Questa tesipropugn C h a s s a n e o nel cons. 40, n. 6, e trovonel L o y s e r ( specimen 581, medit. 9 ) un giudi-cato che argomentando dalla I. i, 5. 3. f . de servocorruyto dichiard essere a condannarsi come pii1grave reato dello stupro violento, uno stupro cherisultava commesso con frode accompagnata da non

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    - 39 -ordinaria nerluizia. Perclii-: clunyue non dovrh sei'-virsi al tempo stesso alla giustizia ed alla veritadelle cose castiganclo lo stupro ciella impnbere nn-cor piir (se cosi piace) che sc fosse violento, senzabisogno di mentire dichiarandolo violento qunndovioleiito non f n ?

    (1) Tutto il pericolo di queslo aiodo di vedere s' iticoii-tra quando il rigore s i voglia estendere alla seduzio~te em-plice, per la faciliti con cui le feilimine a l i eg ino sempre diessere state sedotte, mentre le poveriae furono invece benee meglio la pr ime a cercare e desiderare. Il G i u l i a ni(vol. 2, pag. 574) con fino criterio distinse coine d t ~ e asiSeparate i n questo delitto la f rvode e la seduaione. Ci;! ch edicesi intorno alla convenienza di rigore nello s tupro frcr-dolento ci adatta al caso in cui esso sia stato procncci;itodall' uomo con artifizi e raggiri valevoli a costituire mutali-do obiettivo il vero delitto (S . 2541) di frode; e bene pubadeguarsi a tali art if izi la sceitn di una haciulla irnpubereo rneutecatta. BIa troppo si correrebbe s e iiguale rigore siarlopcracse contro la seduzione sciplice, quello ciob accom-pagoala dalle arti comuni, dalle ordina rie espansiorii ; dallepror1iesce di uozze, cd altri siriiiii modi clie soglionu n d o -Prarsi da ogni giovine desideroso di guadagnare il cuurc d iun a donzelln. Chi ailogu di essere stato ingannato niernmentcPer le parole n l l ~ i c i ,u iriyannato perch volle essprlo.

    Ma d' altronde qual' 8 la genesi d i cotesta teoricadella violenza presunta sulla impuliere e sulla de-mente? Fu un pensiero Icgislativo quello cho primola dettbl No. Fu la pratica dxe non potendo fare lalegge, ma dovendo interpetrarla, ebbe necessiti di

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    ricorrere ( qu i come altrove ) ad una finzione. Eras istnprata una inipubere senza violenza. I1 caso eragrave, ma la legge non permetteva s' irrogssse penaconclegna, se non era violerito. Bisognava dunquementire al vero, andare all' iporbols, ai1cguat.e a1 ca-so vero il.caso ffilto; e cosi fu fatto. ;\Ia i nuovi le-gislatori non avevano il bisogno dei pratici d i fin-gere: essi at-ovano balia d i disporre che lo stnprotloila impubere benchb non violento si punisse allapari o piii di quello con seduzione in fcmniina adulattr; o se veramente violen-to si punisso pii1 severa-mente del simile caduto su c~uesta,come megliopiaceva loro. Yerclrb dunque portare la finzione ne idettati legiululivi? Gcrte finzioni che furono e sonotollerabili ncll' intcrlietre ~lisdicurio al legislatore,che ha ptcnn potcuza (li ccinteriip1;irc: il caso comectiso vcro e non come caso finto. 1%se agli per [le-ferenzn alle ahiludirli foreiisi 11one la Ijnzionc SU]trono dosiinrito alla legge, scorda il. proprio doverer! i proprii attributi; e dimenticaiiilo d i aver calli-])iato il l~atolonello sccttro, tivirilisce se stcsso mn-strariilosi trcpiclante di parlare ,z frorite levata. Ilc ~ l e b r e t{s$.sicho fu tanto buono a1 giurecoiisultono11 E! Ijuono a niciitc per il legislalorc. Per lu i nonfa rnosticri di cjuiisi, 11011 di analogie, non di sotli-litS ermcnorilictlo. A Itii sta riurla dinanzi In vcrithantologica :c secondo qriefitlz pul, e deve ileflni~ssingoli rcxti, le singolo cose, e i singoli fatti giuriddici. Abbia gagliarda coscierizn dul poterc o clcl (le-bito del suo ministero, e bandisca mia volta daicodici questo reliquie.

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    La dottiiua ctrrpzoviana rimane peraltro tut toraconservata in molti codici conteiuiporanei; e non sen' k emancipato neppr-ire il codice Toscano. Il co-dice Sardo (ar t . 4'30) vuole clie si pnnisca comestupro violento quello cotnmesso sulla mentectilti~,e quello commesso sulla minore di anni dodici. Lostesso dispone (articolo 253) il coclice Toscano. 10ho detto giil le ragioni per Ic cjnali (concordanclucoiil'& dovere in un anmenlo di penalitit.) opinereiche tanto il caso della impubcse quanto il casodella nzcntecatta dovessero assimilarsi piuttosto alla.$eclz~&oiolieche alIa sioletlua: fin qtii potrehhe nonosser questione clic; di riomi e di definizioni. hIa iofaccio ancora rlucstione cli pcaaIitlt: perchk se am-inetto che lo stupro della impnbere e della dcriicatedebba punirsi piir dello stupro con seduzirine, i i o r~ammetto clic dcbl~u punirsi alla pari delP abusocornrnesso con vera violenza, o fisica o niucals.L' art. 281 del codice Tosccziio punisce con la casadi forza cta quattro s tto anni In violenza vera indo~inn clulttl :puiiisce con la casa d i forza da qrisit-tro a otto anni lo ~iuy)ro ella impubore senza vio-lenza vera: s punisce ugrralmente con In casa diforza ca q u ~ ~ t t r ootto armi 18 violcrixa rex'neser-citata sopra una impsilsere o sopra una demente.Dov' la giustizia nello cqniparare la pena dei pri-lui du e casi a cluolln del terzo? Si dir& forse cIici giudici ne i primi du e casi non applictieranno maiil. massirno, per tenerlo in serbo al terzo c:isoS Uue-sta non b cha una ipotesi, che si doveva renc1er.e

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    dalla leggi; nnn certezza. ?la il catlicc Tn;rnno :t[-meno 6 stato logico: essa ha itotuto yrrcstrinr:r~! :il-1: art. 283 nella minore di dodici anni 1 a~?l.~lf i t : rmancanza di coscienza, perdiil! gih 311 art. $1 a ~ b tdicliiarato nella minore di dciilici :inni l' assolutaxnancanz:r di coscieilzu, proclernanrtone i m ~ ~ ~ s ~ i 1 : t i l ~ :la responsabililA ~ ~ cn a l e .o n per6 logico il coilic(2Sardo, perclih mentre ali' art. 19iJ riticne caw c pre-sunzione jzwis ct C?@ j 2 ~ ' ~3 ~ i ~ ~ ~ , Z C ~ i ZT ~d l C O Y C ~ G I ? ~ ~ ~della miaore ili doaici anni, per i1 fine di p.inire:come violento l'uso carnale (li lei; IO stesso cocliceall'art, 89 arnn'leite la pris.sit2'ZiLii cli roscicnzn nellnminore di rlodici anni pe r il fne di punir lci iliun delitto clic aWia coir~mcssr?.Crinlrncliziuiic 1131-pnbilc. 11 giricfice srirtto rliclxinrcr:'~oggi che. r l l l i ~rtlga7;zu c l i undici anni agi con discornirl~cnto,! 16:npplichcrLi. la pena rlel lcnucinio (li cui er:l accusu-ta: e dopo un mese lo sti;sso giudice dicliiarerilche quella stesse1 ragazza non i? cay~accdi cliscer-nimento, per punire come violento l' uomo che sii? vdao di lei cui1 stia piena adesione. Clli no11 vedela incoorcnzn ciic-. ponc in rirto qtrci ilno articolil'uno con l'altro. Il codict! Francese de l is.10 avova:iflatto rejetta la equipurazione carpzovinna (l).Pu'cl-le riforme porta.te su rjuesto codice, il nuovo art. 331obbedisce al bisocno dclln repressione punendo conla reclusione 1'attent:tlo al l~uclore oxsmcsso controun minore di tredici anni: m a o1)beciisce ancoraalla verith delle cose, ricorioscendo che dove nonricorra violenza vera, tale attentato si r it iene c m -messa senua violenza; e di pii1 obl~odisce lla giu-stizia distributiva nel nuovo art. 332 elevando 13I)ena ai lavori forzati a tempo quando 1 attentato

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    al pudore sia commesso con violenza vera. La ul-tima legge di Francia a parer mio molto miglioredei due codici Italiani; cosl sotto il punto di vistadelle nozioni, come sotto quello della distribuzionedella penalit.(1) In Francia sotto il codice del 1810 che puniva al-

    1: art. 531 l' attentato violento al pudore coii la pena dellareclusione estesa fino alla galera a temp o se la vittima eranrinore di 15 anni (a rt. 33 2) , era unanime la dottriiia ela giurisprudenza nel senso che 1' attentato al pudore com-messo sopra lo impub ere senza il concorso d i violenza veranon inco rresse nella c ensu ra di quell' articolo : Cassnzio-ne 18 april e 182 2. Cosicch in questo periodo di legislazia-ne la dottrina della violenza indu ttiva non a vev a nessu tlcredito in Francia. Nella riforma del 25 apri le 3852 si riio-dific sotto molti punti d i vista il conciso dettato del vec-chio articolo. Si distinse lo stupro violento dal semplice at-tentato al pudore, pu nendo il prim o coi lavori forzati dacinque a venti anni e I' attentato violento al pudore conla reclusione da cin que a dieci anni. Poi preve dend o il casoche il delitto cadesse sopra una persona minore di quindiciauni, si valut questa circostanza come aggravante (sempreper nel concorso della violenza ve ra) elevando in cotostcaso la pena dello stupro violento a vent i anni d i ~a le rn ,e quella dell' atten tato violento al pudo re alla galera dacinque a venti anni. Ma il nuovo articolo 551 del 1852 sta-bili che si punisse con la reciusione qualunque attentato alpudore commesso S E ~ A I O L E N ~ Asopra una persona ininoredi undici anni. E in tal guisa la teorica della violcnzn ia -duttiva pot& clirsi in Francia uccisa pe r s em pr e; perch! notipi reietta soltanto in virt del silenzio della legge o dcl-1' argomento a contrario; ma reietta es1?licz'lc~ne1ited;ill;i.lettera della legge, la quale in aperti termini prevede chepossn esservi un attentato 720it t lklento fsails vioIewccJ

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    sul ininore di undici anni. Cos la riforma del 18 32 sep peri p~ ra re d una lacuna contro la quale protestavano le ne-cessita della giustizia e la tutela delle famiglie, senza biso-succ cli dire una falsit pel fine di punire o di creare un ti-tolo di delitto costruito sop ra una iperbole o so pra una simi-li tudine; cose tutte che sono buonissime per la poesia. A lseguite di ci la giurisprudenza di Francia continu a deci-dere che 1' attentato commesso soprn un fanciullo che ver-sava ncll' et fra gli 11 e 15 anni non ere punibile senon risultava la coucomitante della violenza vera; e cheI' et al disotto delli undici anni per l' art . 551 (c io i nmancanza di violenza) era circostanza esset~uic(1edel reatoc non soltanto aggravante; mentre 1' el al disotto di undiciiiniii nel caso dell'art. 553 (intervenlo di violenza v era ) nonere circostanza essenziale n ~ a oltanto aggravante, stando incolesto caso la essenzialit$ del reato nella violenza. Si ve-dano i giudicati della Cassazione 25 luglio 1856, 23 setten-r-brc 18 57 , 4 iiiarzo 1842. La distinzione fra contam inazionedella ragazza impubere commessa con violenzzi fisica esenza v iol enz a ps icu, si valut anc he clagli Statuti Criminaliilel17 Engiad ina al S. 84. Questi slatuti pubblicati nel 18 41sono un vero codice Criminale clie non me rita di esse re di-iiienticalo nello studio delle Irgislazioni penali contem pora-nee. A inos trarn c il concetto scientifico basti ricor dare chei'eielta la clascazioiie dei reati d esunta dalle pen e, all' arti-colo 1 . O stabilisce come criterii che distinguono i diversi realila it~t)tn~.trot;n del di ri lto les o e la prnvit delle intenzione.Uri saggio singolare del civile sentire di quella popolazionesi rileva dal BIa r t i n ne ll a sua So izze ra P i t t o r c scn C&p a g . 1 4 8 - vi - lc l l ' ISl igiadiun, quat ido un icolno in -giirstaniente uccusalo d i z u a delit to stato riconoscizitoOit tocenle co n u?iu sentenzi4 del giudice , t ul t i gl i a bi tan t ide l pcrese si radunano pe r uedc r lo zc sc i re di prigione, edu l i r c f u n c i d l n g l i o fr e c o n s ol en n il & u n a r o s a c he sic l i i unu l a rosa de l l' innocenza.

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    Trovo peraltro una differenza sostanzialissimanella ipotesi dell' ahuso che siasi fatto di donnaebra o cloriuiente. In questo caso non veggo diffi-coli& a riconoscere i term ini della ve ra violenzaove vi siano prove sicure del clissenso cli lei. Quitlbbiamo infatti da un lato una donna iiotata nonSOIO di volont.& anim ale, ma aiicl~e i ~rolontiigiu-ridica; la quale a suo dispetto fa resa passiva delleimpure altrui roglie; e in ci abbiamo il primoelemento clella violenza cio il pieno dissenso delviolentato, oggc ttivit& che man ca affatto nella ipo-tesi della clemente e della iiripuberc: clie annu irono.Abbiarilo inoltre per l' altro lato 1 uso di una fosazu??zatc~*inleiretta a vincere cotesto dissenso, nel chesi concreta 1 elemento soggettivo della violenza. Co-testa forza materiale i: quella naturale del sonno,o quella artificiale del vino o dell' et er e; le cluaiisia che fossero poste in azione dalla malizia del-1 uomo, sia che poste essendo accide nta ln~ ente nazione egli ne approfittasse, sempre a tutta giusti-zia si portano a suo carico e respon sabilitit; poichegli desideroso d'impacciaqsi disonestainente condonna la cjuale sapeva essere ai desideri suoi de-cisamente contra ria, fece slrzcnlelzto delle proprie li-bidini quelle forze materiali che agendo meccani-cainente sulla vittima, le rese ro inipossibile la resi-stenza. perci che avendo in codeste due ipotesiuna volonth vinta, e vinta da una forza materiale,

    ben clovere che vi si trovino esauriti gli estremidella violenza. Non cos negli altri clue casi nei qrinli

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    i1 dissenso positivo della femmina non si certificadall' accusa, n si pu addita re alcuna forza mate-riale che abbia superato tale dissenso. Qui potrh es-servi inganno; potr esservi seduzione, ma non v i movimento alcuno di forze meccaniche costringentiil corpo; il quale concorse col sedu ttore all%zionf:per impulso proprio, senza clie rlaesti esercitasseabuso di forza morale costringente l'animo dellavittima ad un atto che le fosse repngnante . Nel-1 abuso della ebra e della dormiente vi & il dissenso,vi P, la forza meccanica che comprime il corpo erende inerte la volont; e vi nell' uomo impudicoil dolo speciale della violenza, poicl18 quelle forze eglipone a servigio del suo criminoso disegno (1). Perquesti pensieri io pongo tra le forme dello stuprocon seduzione i due primi casi, e terrb parola de-gli ultimi due come forme della violenza carnale.

    (1) Concorda nella mia distinzione il L e y s c r f i l z e c l . cctlpandect. sp. 584, med. 24) il quale s ebbe ne c ome ho [no-strato di sopra (S . 1491 not a) energicam ente respinga l'ari-tiquata opinione della presunta violenza nello stu pro dellamentecatta , ammette che possa tenersi per violento lo S L U -pro della dormiente cluando consti della anteriore di Ici r e -nitenza. E ci appunto per la ragione altrettanto sen~plice.quanto perentoria, che non pu esistere violenza dove noninterviene costrizione di una vo lon i con t~ nr iu ; aondenella m entecatta subagitata per compiace nza di lei non aven -dosi quella contrariet di volere, rnanca 1' elemento essen-ziale della violenza: elemento che invece conc orre nelladormiente che prima e dopo il sonno, clurante il quale vc'u-ne tradita, fece manifestazione di colesto avverso volere.

    La unica differenza che intercede fra la mia opinioneq~icl ladcl L e y s e r sta in questo che egli sembra esigere

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    - 67 -al fine di dicliirirare la violenze la precedente interpellazic~n~respinta dalla clouzella ; o clie evidentemeuie egli richiedeper costituire il dolo dello stupratore ed impedirgli di de -durre clie e i non conosceva la volontu contraria deHa donne.Ma a me sembra che non possa spingersi la cosa a talpunto, perchi? quando la volonth contraria b accertata pocovi vuole a presumere che I' uomo la conoscesse, poichtiacpettb la occrisiorie del sonno a comrncttere In deflorazione.

    Lo slripro con .secltcsio)ic i! ilrrnrlue (ssconrlo Indottrina ora prevalente e che accettarirlosi c1a iioicome la piir vera ssrvi di base ( 5 . 14812) alla nn -stra definizione ) il fatto che. pileridesi a contcmplarc*n21 preseille titulo. Per conseguenza esso ci ricliin-ma allo studio di questa circustmza clella .sedz!siu~tc,la quale upgimxi non costituisce rma qz~uZificct,iiah@nsi na condiziovv della iiiipntabilita politica i lollnstupr'o. La sedrizione pub essere a pveszr?zlcb o s)lc)n.La seduzione preszc?atu prib emergere o dalle con-dizioni del sl~ggc.i,tto jassivo,o r1:illc conclizioni clc\lSOggetto attivo e clai suoi rapporti verso di quello.

    La. seduzioiic 2ji6cszrwtnper 1c conc?i;ioni ck? sog-getto yassico riscoi~ti.asinci termini della iloliii:~iri~becille od iinpubero; a vincore 13 quale non Rhinestieri tli cluell' artificio od inganno speciale c i ~ ~veilremo Ir;i poco essere necessario a costituire lased?cz/iorte vellrr.; inn la seduzione esisto pur sornprc!Jicrclib In c1el)olezzn di rncntc i11 cu i versa In vittinrne In sua inconsn~~evclezzai k i t t a In import:inza i l 4frislc a crii si concluce, danno benc r:rgiono di r i i~i-r)~-cirernrr! l nolpcrolc l'nrtillzio ch e i: corisislitl~

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    - 6s -appunto nello approfittarsi d i rluella debolezza. Laclonna ha prestato un' apparenza di consenso perclieinconscia del male clie faceva, nel moilo stesso cheinconscia del niale fu la donna che consenti per ca-gione di un inganno costituente la seduziorie vera.La sedazione pivszlnln per le cojzdizioizl clel sog-

    gelto nltivo, e per le sue relazion i con la do nna siriscontra in tutti quei casi in cui 1 uomo senza ve-nire ad atti costituenti vera violenza o fisica o mo-rale, abbia abusato d i rina situazione ( 1 ) aritore-rroleclie gli dava un certo impero sopra la clonna percondurla consenziente alle voglio sue. Ci 6 si verificanel tutore che abusi della pul~illa,nel paclie adot-tivo C I ~ Cabusi della adottata, nel ctltzeriere clie abu-si della clonna catccrata, ed in altri consimili deli-catissimi casi. Quanrlo in simili casi anche per pocoricorra una minaccia di rriale o un uso cli forza,sorgeranno facilmente i termin i della violenza vera,e qnestn sar piu grave in ragione dei personali rap-porti. Na quando l' uomo abbia proceduto per viadi sernplici allettainenti, non potrit neppure in talicasi andarsi oltre al concetto della setluzione. TaleiI! la mia opiniosie per ci6 clie 110 (letto teste, cper ci6 che tornerb a dire ncl titolo segucntc suclricste spccialitA.

    (1) Il codice dclle Isolc Jonic (art. 653 ) fa due figureilistinlo dello stupro qualificato per /idileict tlioltrtcc e dellostiipro oiolclt tu. Nella prinia circostanza ( chc csso trovi1cziandio nel f:illo di un capitano di rnara clie dura nte il

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    - 69 -viaggio abu si di una femmina accolta per il passaggio sulbastimento di lu i) ravvisa quan to basta per clualificare lostupro; ma la pena dello stupro in tal guisa qz t u l ~ f i c n t n .inferiore (art. 655) alla pena de l violc~zto.n ordine poi alfatto del capitano di mare espressamen te dispone c he lo stu-pro s i i~reszta2u iolento, ammettendo per la prova in con-trario contro sim ile presunzio ne. (Juesta regola di riclurrela presunzione di violenza in certi casi ad una presunzionej u t l i s i n n l z t t ~ togliendole il caratiere di presunzione jurise1 de jtbrc, quando si generalizzi S la sola che possa uellaprcsente materia coord inare la giusiizia alla verit dei fatti;ed altro realmente non se non l 'applicazione d i u n piin-cipio che io tengo come fondcimentale, vale a dire ch e incriuliriale non si possono mai nmm ctter e presunzioni jza'ive1 dc j1ti.e. h In lo stesso codicc Jonio al citato art. 655 d i -n1entic:i quest o card ine q i~ nn do ispone io ordino allo sluprodel lutore che egli non possa discaricarsi dalla psesunzioncdi violenza per qtialsisia prova i n cou t r~ r io ; o c l ic per op i -nione mia esorbitante.

    Per le coiidieioi~idel soggetto attivo e suoi rnp-porti persontxli si tieilc pure come accompagunto d;iseduzionr, prcsuiita ( e cosi cri~ninalmentc rnputa-bile mtilgi.n~Io il libero conscnso della do nn a) lostupro cho il scrvo abl ~ ia olrimesso stilla figlia osorella del suo padroiic ( l ) o il inaestro, o 1 instrut-lore sulla llersona clella scoltxra, ecl io aggiuugereiancora il caso chc costitriisce quella che i cnnonistichiamano soZZecilauio.i2e: vcrlasi E s c o h a r c7e cciiz-f~wcr,r.iisoZZicitrc~2li~rs- 11 a r t n r i o decis. cf i-i ln i f2. clecfi. 12. In queste ipotesi il reato ~ ~ r i bacil-mente asstinlcre i carnttci'i di delitto coiiq)lesso,qriando ricl mc~lcsiruo~~cngncr~lcolarsino n solo

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    - 70 --il danno recato alla fanciulla, ma eziandio la offesathtta ai genitori, la fiducia necessaria dei quali fuperfidamente tradita (2).(1) Due distinte idee vogliono essere avverlite i n propo-

    sito dei casi ch e enumero n el pres ente e nel prccedenteparagrafo. L' una idea B quella che nelle relazioni personali(11 ascendente, tutore, maestro, o se rvo trova una circoslanzaspeciale prr aumentare la pena contro lo stupro quando fucommesso cou. violenza vera. E sotto questo punt o d i vista1;i teorica appella alle qualifiche della violenza ca rn ale de-sunte dalla pcroona, teoria che pi specialmente vuole essererichiamata ne1 titolo seguente. L7altra idea 6 quella che pre-sciodendo da qualsisia violenza o da qualu nque forma divera s eduzione f raudolenta, ravvisa in quelle condizioni per-sonali una cos tante seduzione presunta: per cui lo stupr olragga dalla qualilh delle per son e non pi& i criterii di un' ag-gravante, nia gli elementi costitutivi la s ua politica impu-tiibilit. Queste due idee vogliono esse re accur atame nte di-stinte nello studio delle legislazioni. Cos la legge toscanade l 30 novembre 1786, che puniva anche lo stupro semplice,non poteva considerare ques te circostanze p ersonali s e noncome qualilb aggravanti un reato che gi era punibile senzadi loro: e 1 art . 99 elevava contro il s erv o la pena firio allag,aleca tanto se io stupr o era commess o s op ra ia figlia delpadrone od allra sua congiunta, quanto se sopra una ospitericevuta nella sua casa: C a r m i g n a n i S. 1167.Ugu;ilmente,ma per la ragione precisamente opposta, procedeva il codiceFrancese del 1810 il quale, non punendo lo stupro s e nonquando fosse accompagnato da vera violenza, non derogava acotesta regola neppu re a riguardo dell' istitutore o del servo.CosicchB 1' articolo 333 che colpisce dei lavori pubblici avita la violenza se commessa da istitutori, serv i, ua cia li pub-blici, O ministri del culto, non fa delle condizioni personaliun elemento essenziale della imputabilit, ma soltanto un'%-

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    - 71 -gravan te. A1 con trario il codice Toscano de l 1863 che nonpunisce lo s tup ro semplice, quiindo al17 art. 295 vuole siperseguiti crirninalrnente sotto lo specioso titolo di qaus iincesto i l tutore o il padre adottivo che abbia abusato dellapupilla o dell' adottata, evidentemente trae dalla qualit per-sonale non pi 1 aggravante ma l' elemento della irnputabi-lita di un fatto che altrimenti non av reb be considerato comedelitto. Del pari men tre il codice Sardo all' art. 491 dellacondizione di servo od av ente autorit non faceva che unac~ualith ggravante dello stupro violento, il codice Sardo Na-poletano con le aggiunte portate allyart . i490 venne a faredella condizione di istitutori, direttori, tutori o camerieri unacircostanza costitutiva, che rende punibili anche quei folti iquali per le disposizioni generali non lo sarebbero stati inaltre persone. Ho detto che secondo I: art. 29 5 del codicepenale Toscano la qualit di tutore o padre adottivo con-dizione essetzzicrle e non gi ayy ravun te del reato. Tale Stla opinione che (p e r quanto io conosco) ha fin qui prevalsonei tribunali toscan i; e c he con solidi argome nti si sostenn edal P u C c i o n i nel suo Cottztr~etztoali' art. 295. Taluno pre-tese al contrario che l' art. 295 non prese ntasse che uri9 ag-gravaiite del17 art . 2 9 5 : lo che portava a dire non po-tersi punire il tutore p er l'abu so fatto della pupilla se nonquando ricorresse una delle tre ciroosianze dell' art. 298cio; O la seduzione straordinaria; o la promessa solenne dinlatrinionio, o 1' et inferiore ai 16 anni. bIa questo assuntoa me parve tanto insostenibile che declinai la clifosa in queicasi nei quali avr ebb e fatto mestieri d i sostenerlo. Non soloi! evidente (come avverte P u o c i o n ) ch e il legislatoretoscano neli' art. 295 volle (poco importa se bene o m ale)definire una speciale forma d' incesto. bla di pi sar ebb everamente ano rma le che la legge definisse il delitto qualifi-cato prima di av ere definito il delitto seniplice. E finalmente

    parola abuso ( quantunque poco felice) rivela chiaramenteche il legislatore neli' art. 296 volle esprimere un concetlo

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    pi largo e incondizionato di quello c he anda va a circoscri-vere nell' art. 208.

    (2) La legge toscana del 1786 puniva con la galera lostupro comm esso dal servo ( quan tunq ue senza violenza) perriguardo app unlo della tradita fiducia. 1Ia la giurisprudenzaaveva considerato questa gravit di pena cnnie ispirata allaveduta aristocratica 13 impedire matrimoni disuguali; e per-ci aveva stabilito che la qualifica non ricorresse quando ilservo era di condizione presso che uguale al padrone, co-me nviene nci garzoni dei colorii : P u c c o n i Saggiop t ~ g .500.

    S. 1503.La seduzione vera ha nel senso giuridico per suo

    indispensabile substrato lo h7gcc1zfm.La donna chi\nel volgare liugnaggio si cliictma sedotta perchi! i lsuo pudore fu vinto dalle preci, il;lllo lacrilnc, clullt:assidue officiositi e I~landiz ic 7 nsistent e amatosc,oppure da impulsi di ariibizionc, o eli avidita, o ilallaeccitata esaltazione dei sensi, non ~ u c i irsi seclottrcin senso giuridico. Riconosciuto il principio che laoggcttiviti deI delitto di stupro clcve trovarsi nellaoff'esa al diritto dclla donna; o ricorclato l' altroprincipio clie essa libera dispositricc del corpo suo,non i: .possibile trovare elernenti di secluzione senon 18 dove il consenso clella donna riruaiiga de-stituto di ogni valore giuridico. E ci, quando ricor-re nella donna la capacita giuridica a consentire,non prio verificarsi fuori ilclln i1,otesi [li un ing:.;rnnOch e renda inetto il consc nso clol17 ing annal o a m -gione de l dolo dcll' ingannatore ondo quello ebbecausa. La dotina che si nrrcsc alla vista clell' oro,od alle preglii cre, non puO di re chc non corisenti,e clie nullamcntc dispose dcl suo diritto: priA c l i r l~

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    - 73 -bens cluella don na a cui fu fatto cred ere una ce rtacosa che la deterniin a consentire, mentre se aves-se conosciuto esse re falsa non avria consentito. Cosila donzella clie aveva aperto le braccia ad uomoche le si appressb notturnamente simulando le sem-bianze del suo fldanzato potr senza dubbio dirsivittima di una seduzione meritevole di essere ele-vata a delitto.Questa ide a si espresse (la1 codice Toscano (ar ti-colo 295 lett. e) con la formula fPuzr;di di zctzcc seclzt-Ziom sttouo~~cii~alqicc.on ci6 distinse la seduzionecriminosa dalla seduzione ordinaria consistente indoni, preghiere e simili, che di regola non costitui-sce delitto tranne quando si eserciti (art. 295, lett. 6)sopra una fanciulla al disotto di sedici anni; nelqual caso il codice Toscano adotta il concetto dellaseduzione preszctzta in ragione clell' et della pa-ziente. Ma la cr iminos itii della seduzione a nchest.i.aorditzctt~ict s i limit con molto senno dal codi-ce Toscano alla condizione che la donna sedotta

    non avesse oltrepassato gli anni ventuno. Non de-fini questo codice quali fossero gli elementi costi-tutivi di quella che chiairi sedtizione struol0dina-fola; nia usando la parola frazdii mostr evidentea mio credere che in basc della medesima doveatrovarsi 1 itzganno, e precisamente un inganno chesi estrinsecasse con mocli costituenti la pode. IlP u C C i o n i ( Saggio pccg. 499 ) ne ritrae il con-cetto clicendo clic deve consistere in tale callidithper cui si faccia alla clonna comparire lecito 1 attoillecito. Ed anche 1 antica pratica che distinguevala seduzione straordinaria dalla ordinaria per il di-verso finc (li aumentare la pcna, configurava in un

    TTorA.11. 1S

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    inganno estrinsecato con qualche mater ialith arti-ficiosa lo strno~-difaari0 ella seduzione : P a o l e t-t i Zib. 6 , i t . 2, pag. 184. E falsa per0 13 opinionedi taluno che prete nde ravvisare i caratteri (le112seduzione criminosa nella profferta d' ingente soni-ma fatta dal ricco a femmina povera: non vi ra -gione per cui debba accordarsi alla donzclla checede per venalit una protezione pii1 energica diqriella si accordi a colei che cede per amore. Fal-so del pari B 1 insegnamento di altri (p er esempio1' 1J r s a y a Zib. 3, t i t . 5 ) i quali volevano si ade-guassc nientemeno che alla violenza la seduzionecoi~sistentenelle i?i.liportu?zaepeti tio nes e t pi.lioecess1eiteratc6e.I1 principio radicale della dottrina che~ joee ntervenne consenso libero e pieno della don-a:t no11 vi delitto, percli la oggettivita del reatonon puO trova rsi che nella lesione del dir itt o di lei.Tutte le allettative che influiscono sul consenso nonlo rendono giuridicamente inetto se non si congiun-gono o con una forza coattiva, o con un inganno chesia causa efficien te della adesione, sicchb possa d irsi:nancata dove ne mancava la causa. In una parolala seduzione straordinaria usata contro la pudi-cizia individuale e la frode usata contro il dirittod i ~~roprie th ,vvi perfetta analogia.

    1-10 detto di sopra che una forma di stupro me-ritevole di speciale considerazione per le circostanzeeccezionali che lo accom pagnano, quella clella sol-i ~ c i t a z i o w . ertamente cotesta ipotesi si presentacircondata di molta graviti non solo sotto i l punto

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    di vista mora le e religioso, cluanto ancora so tto ilpunto di vista politico atteso 1 allarme che desta perla difficolth di difesa privata in cui versano le fam-glie in faccia a secluttori di simil g enere. Malgradoci6 io non trovo che la ipotesi suddetta siasi contenl-plata (almeno esplicitamente) (i) da nessun codicecontemporaneo. Meditando le cagioni di tale silenzionon parmi si debbano trovare in altro che nel ri-spetto alla religione. I legislatori protestanti nonprovvidero al caso perch non avevano occasionedi prevederlo. Ai legislatori cattolici parve natural-mente brutta cosa che un articolo di legge dessecorpo a certi sospetti pregiudicevoli alle credenzepopolari. Ma dove la ipotesi si avverasse e la par-te querelante insistesse per un procedimento cri-minale, in faccia al completo silenzio della leggeche dovrebbe egli dir si? Io non credo che il fattopotesse ricondursi sotto il titolo di abuso di auto-rit neil' esercizio di pubbliche funzioni : redo bens,come ho detto, che in faccia alla scienza dovesseritenersi la seduzione pre sunta ; e che in faccia allalegge toscana i giudici potrebbero senza censuraravvisarvi i termini della seduzione straordinaria, equando il fatta cadesse sovra donna di et minore~q plic are a relativa penalitk.

    (1) Implicitamente pu dirsi che contempli i l caso l 'a r -ticolo 555 del codice p enale Francese, do ve fra le qunlilbpersonali che qualificano il delitto enumera quella di litri-Jtro de l czllto. Ala siamo alla solita osservazione. La qunliliiin quest a rirticolo s i valuta com c circos tanza aggrmua?zle lostupro violento gi2 di per s! punibilc, o non come critcriodi per sS solo coslituente la iniputahilit polilica di uii fal loche nltririlrir~inoil sar eb be stato punibile.

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    Altro raso sl~ecinle a prendersi in esame i! clriellodello stupro sopra vergine consacrata cz Dio. Gli anti-chi furono rigurosissimi coniro siinile fatto (l), i ~ i xne l loro rigore eviriilenteiilente guarclaronu alla offesaalla religione pii che alla offesa ;il pudore inclivi-itualc. Onde er a ben conveniente che guardato ilreato sotto yriesto punto di vista la donna sacratxn Uiii rappresentasse la figura di clelinrluente prin-(.!ipalo, c pii1 severamente si puiiissu (2) clie nonpunivasi 1 uomo il quale era suo co~iiplice.Ma ogilu-iio altresi coniprer-ide clie tale reato, ove sotto cci-testo punto cti vista si prenda rt consiclerare, nori ap-partielle alla presentc classe, ma a quella tiensl ileidelitti contro la religione sotto il titulo di sac7*ildgi()( S. 327'4 e segp.) e non b ora ilmomento di anticipklr-ne parola. In faccia aila nozione moclerna dallo $tu-pro, che si tiens per delitto allora soltanto c~uando 2tlonna possa giustamonte dictiiarnrsi vitti1u:i clc!lwato in ragione della f r o h o rklla violens:i alla(juttle soggiaciyrie, In circust:lnzn di cbo si ilagioI1:lpotrR tcnersi a c~ lco lo ome circost:hnzn aggr:w~?afQde i reato di stupro cjnai~iloesso sia gi:'l pe r alflAk!taagionieicvato a1 grnclo cli delitto. Ma dove ci6 noilsia no n prib la circostanza stessa produwc 1'cflettoilella punibilit dello stripi'o seniplicc, come stnprr):llerchb non ammettendosi oggi Ia punil~ilifa del12ilo~inn, i0 condurrebl~oall' assurllo cli esoiicr'al'c (l:?ogiii pena quel partecipe nella cu i porsoiin risicdc-relibi?. 11% qu:rlitA costitutiva de l supposto i i inlcl ixi~;

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    e tutta far ricadere la pena sulla persona in cuisiffatta qualit non risiede.(1) J o u s s e f vol . 3, pog. 713 ) disse doversi lo stupro di

    un a monaca punire di morte, argomentandolo dalla l . s i q u i snon dic am ral;ere 5, C. de episcopis e t clericis; et S. pe-nult. i n Authentica de sanct. episcopis - u l i u s C l a r u s5. forriicutio n. 17 , ct quaest. 6 8 , n. 27 , - a r i n a c c i u sqzcaest. 146, n. 3, 4 et 1 9 - e c a n o i n t rac t . c r im ina l .lib. 6 , cap. 2 , n. 1 5- a n z de r e cr inz inal i controv . 49 -S p e r e l l o decis. 137.(2) Gli antichi ebbe ro in costume di punire con morteesasperata la vestale impudica. I cristiani invece si mostra-rono pi miti verso la donna e pi severi contro l'uomoin cotesto caso. La ragione di tale differenza volle trovarsidal D e C i a n o e dal T o r r e (de stzcpro, argzcz. 43, n. 11)in questo che le ragazze il pi delle volte essendo costrette amonacarsi ti, met u, au t i?fiportzcnis precibus, dig nae sunt~ na x im o e m pe ram e n to l e gu fn s e v e r i t u tu.

    Evvi per6 un caso speciale di seduzione che perla sua frequenza e comodith potrel~be irsi ordina-rio, ma che pu re in ragion e della potente influenzache esercita sull'anirno di t utt e lo donne, per qua ntoonestissime, B stato riconosciuto anche da parecchifr a i moderni legislatori (purchb accompagnato dacerte (.l) condizioni) come forma criminosa. Questoconsiste nella promessa di snattditnon20. n faccia atale promessa non vi B pii ragione di distinguere:qualunque sia la et della donna essa ebbe unacausa troppo potente al suo consentire nella ideaclie non si trattasse altro se non di un' anticipa-

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    zione dei diritti coniugali: e quando essa dice chenon avrebbe consentito se non avesse creduto diarrendersi al suo futuro marito, e quando posciaabbandonata si lagna che il suo consenso Ie fu es-torto per inganno, nessuno pub impugnare 1 assertosuo, qnando questo si avvalora della sua precedenteonest. Ma delle promesse di matrimoni ve ne haparecchie e diverse di forma. Nelle g iornaliere oc-correnze della vita, ed in specie tra le classi infe-riori, i1 mezzo universalmente usato dai giovani peravvicinare un a donzella B quello d i parlarle di ma-trimonio: e troppo sarebbe se ogni vaga promessadi cib bastasse a cos tituire seduzione. Gici la vec-chia giurisprudenza aveva nel silenzio della leggerichiesto che la promessa dovesse essere seria; etogliendo il carattere di seduzione alle promessefatte aestuante libidine, a quelle fatte nei momentidella domanda amorosa, a quelle fatte da chi cono-scevasi impotente a mantenerle, come il soldato, econ altre simili distinzioni (N ) restrinse la troppofacile e frequente allegazione che le dolenti facevanodi quella scusa al loro fallire. Ma la civilth modernaricliiedeva che con pii1 esatta definizione la leggetogliesse via 1 arbitrario da tale argomento. Laondeil codice Toscano (art. 295 let. a ) richiedendo perquesto lato come estremo al delitto, che si sianoColztratti solenni spo?zsali,e sasi rotta selzza gizcstacausa la data fede, bandi per sempre dal foro quelperpetuo ti piglio, ti sposo, nel quale si stringevatutto i: resultato dei numerosissimi processi choogni momento empivano d i scandali le sale dei tri-bunali. E sebbene la moderna pratica toscana, oscil-lando su questo punto, al~b iri nclinato a dire (3) che

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    il co nt ~*at to ole?z?ze di sponsali non abbia l~isogriuper essere tale in senso dell' art. 295 della formalitdi uno scritto; bisogner pur sempre che almenosia tale nelle form e canoniche, e che sia testimo-niato per via di testimoni specialmente chiamati atal fine, in modo da me ritare il predicato di sole.rzim.Tranne ci6 la donna presumesi aver consentito perpiacimento suo, e non si ascolta quando si dice se-dotta, meno che per altre circostanze o veramenteo presantivamente lo sia.

    (1 ) Singolare fu la dottrina di c erti pratici i quali inse-gnarono che la sola deflorazione bastasse a far p resu mer ela promessa di matrimonio, non sembr ando possibile ailamonacale esperi enza di cos toro c he una ragazza condiscendira perdere il s uo fiore tranne pe r amo r di colui che consideracoine suo fu turo marito. Colesta utopia cavalleresca non po-teva prender radice nel foro, e rimane fra i monumenti dellcsingolarit legali. In general e p er anc he dove con m agaior elarghezza si diede alla promessa di matrimonio un valoivt:giuridico nel giudizio penale, se mp re si richiese la provi\specifica di siffatta proinessa.

    (2) Vedasi C e r r e t e l l i noi suo reper io r io a lla parolastupro, nota L. pag. 664 - u c c i o n i cornm. art. 298,S. 6 . Osserv Pa o l e t t f l i b . 6, lit. 2, pag. 177 ) e P o 1.-t i f conclusioni pag. 131 e 139 ) cb e a costituire la so-lenne promessa d i matrimonio basta ch e tale proniessa siastata fatta dal12 uomo alla donna ancorchb questa non abbia alui reciprocamente prom esso altrettanto, perclib il fatto d i es-sersi data in sua balia esprim e sufficientemente la correspettiviiobbligazione assun ta anche per parte della donna. Certanientecotesta dottrina clie nii sembrava assai probleniatica anchein faccia alla prececlente legislazione non pub ripr odursi sottoil codice del 1855, il quale esigendo una convenzione solerincnon gerrncttc di prescindere dalla obbligazione hilateralc.

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    Crederei per che anch e sotto la moderna legge d ovesse av erv:ilore la regola insegnata dai pratici ( P u ff e n d o rf obser r .jrcris, obser. 46 ) che la proniessa di matrimonio dev e esserel~rec eden te l primo coucubito: non bastare che sopraggiunga[l i poi per indurre la donna a continuare la relazione inoncsta,quantunque la promessa sponsalizia abbia preceduto il con-cubilo nel quale avvenne la fccondazione.

    ( 5 ) h indubitato che fu me nte d el legislatore iiostroilel 18 55 [li richiedere affinclik gli sp onsali costituissero laiiiiputabilil politica dello st upro , c he fossero circondati dacer te speciali solennil. Il bI o r i cos si esprime f eoriccr,ti[. G, crtp. 2, pny. 240, nota 1 - l nostro IcgisZutoretlce civer c lria~ nato ole)l?zi gl i spons nli nel nle dcsh io sensorw eili nel dz'rilto cizlile vigelite si chialna solenne la s l i -l~icbaziowe li qttrrlzsique nltr o co ntrat to, futta cum solem-iiitatibus juris. P e r lo che senlb rn cer to clde per l a s o l atlnrrsa de i precedent i sponsa li , n on si debba puni re loslzipro, se i nzedesi~ninon s o n o s t a t i c e l e b r a t i a l l o p r e -se nz a d i teutinaoni abili e roga ti, e se n011 so110 ce~i.ific(ili(I n urc i s l r u t n e ~ l o s ol en n e, c i o p ub b li co . A l t ~ i ponsrrlilrolr potrebbero giuridicamen [e r icevere il titOl0 d i solenni,frcinne forse quel l i cert i f icut i da un att o priv ato, firntcttot ln ll e p a r l i e d a t r e testimoni, le cui sot toscrizioni fos-se ro dcbita~?zente nzunite de llu ricog ~ldz ione t2otnrile. Nauomc spesso avviene clie una legge nuova incontri certeresistenze nei giuristi assuefaiti a praticlie differenti, cossitirisprudenza sembr oscillare e deviare dal concetto tanfoii(~ltanieute spresso dal compilatore del codice: a tal segnoch e lo stesso P u c C i o n i parve insegnare nel Sagg io fpngi-?in 502) la dottrina stessa professata dal bI o r ; ma poi nelco?mentario u l codice fuol. 4, pag. 35 8) torn a subi reI ' influsso delle antiche giudiciali osservatize, ed imprese di-rettamente la confutazione del h1o r i. Bisogna du nq ue con-f t ~ s s ; l r ~he la giurisprudenza toscana nei primi mornenti inmi venne ad applicare il codice del 1 8 53 seguit piuttostoIc tradizioni delle leggi abolite che la leitera e lo spirito

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    della nuova legge vegliante. 11 codice del 1353 deve nnch' essoconsiderarsi in questa parte come una transazioue ed unatransizione.

    S. 1507.BIa anclie in questi casi nei quali si man tenutala imputabilita politiczi clello stupro, il medesimo

    21021 pu6 perseguitarsi che a q ~ ~ e v e l c ~i p c t ~ t e cibper doppia ragione, giizum.idicae poZit'iCu. In primoIriogo perch la doniia che pe r l e circo stanze este-riori del fatto apparirebbe sedotta mostra col suosilenzio clie non lo fu , e che invece agi per desi-derio suo. In secoi~douogo perchb deve rispettarsiil pudore di una doniia che quantunque vittima diuna seduzione preferisce nasconderne i resultati; enon ar rec arl e un seconclo male portando n clispettosuo a cognizione del pubblico per le vie di giusti-zia il suo iallo. I)'altronde non evvi in questo reat ogrand e argoinento di pubblico allarme per cui deb-bano spaventarsi i cittadini quando vedono mancatala riparazione del]' oltraggio per volont e desideriodi chi lo sofferse. RIa su ci tornerb pi in largoai ime del titolo terzo. Gli stessi motivi conduconoa rimettere andie la condanna pronunziata quan-do avvenga poi il matriinonio fra la stup rat a t?ore.o striprztUguali ragioni non ricorrono quando vi fu losl~re to pparente del sacramento come nel caso (co-dice Toscano art. 299) di simulazione di matrimo-nio. Sul quale ar t. 290 del codice Toscano vuoleesse re notato come il medesimo pe r lo pii1 debbasindarc congiunto col delitto cli simulazione di sacer-dozio previsto all'art. 141. Nella q uale combinazione

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    si avr questo risultamento che il so iltittore sarAautore del reato p revisto dall' art. 200 e conzplic~nel reato previsto dall' art. 141: viceversa il falsoprete sar azttore del reato previsto dall' art. 141 ecowylice nella seduzione prevista dall' art. 299.

    I1 codice Sardo all' art. 500 non si dato cura ilicircoscrivere le condizioni che debbono accompa-gnare la promessa d i waat~imonioperchb sia abilea costituire la perseguibilit criminale dello stupro,rilasciando in tal guisa la definizione di cotesto es-tremo all' arbitrio dei giudici (1). Esso per0 da altrolato ha ristretto la persecuzione criminale pit ilelcodice Toscano, non ammettendola a rigua rdo didonna che abbia compito il diciottesimo anno di etaneppu re nel concorso di prom essa di solenni spon-sali, n& nel caso di seduzione strao rdina ria. I1 co-dice Toscano invece ammette la perseguibilith perseduzione presunta a riguardo della ragazza chenon ha compito i sedici anni; ammette la perse-guibilit per seduzione straordinaria a riguardodella ragazza che versi fra i sedici anni ed i ven-tuno, ed ammette la persegnibilit perpromessasolenfii sponsali a riguardo di donna anche mag-giore di ventuno anni :alla quale ultima configura-zione nella redazione definitiva del codice fu ag-giunta dopo la parola inadempimento la clansulasenza giusta causa che non si leggeva nel pri-mitivo progetto.

    (1) Si considerb come questione assai sottile se quandosiasi dall' uoino ottenuta la deiiorazione della vergine senza

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    - 53 -peraltro poler giungere alla consumazione della copula dcb-ba ravvisarsi nel fatto uno slupro co~&szo~?uto,uno s tu-pro telztccto: edasi G e r s t l a C h e r tractutzts de shlpro,pay. 12 - o r r e de stzcpi*o ctrgziin. 5 , n. li, 5- i t i y-n a l d o obser vat. ccip. 21, n. 155- C a r p z o v o j i ir is-1)rud. for. par s 4 , co?aslit. 5 0 , d e f . 4 . I1 codice Toscano al-1' art. 295 ha elim inato tale questione, ponen do in lettera laessenza di fatto dello stupro nella def loraz ioae; condizioneche esso ripe te sem pre nei t re casi preveduti con quei17 ar-ticolo. 1Ia con ,ci egli ha lasciato a per to il c amp o alla que-stione inversa di una copula consum ata senza resultato dideflorazione. Tutti i medici legali ci dicono possibile questofatto sia per eccezionale elasticit da una parte, sia per ec-cezionale esiguit clall' altra parte; e dicono anche possibilein tali condizioni lo ingravidatnento. Certamente la niancnri-za di deflorazione costatata far i n faccia alla lettera del co-dice Toscano sparire l' elemento del delitto perf etto, e pe rregola rester emo nei limiti del tentativo. hIa dovr eb be eglidirsi 1' istesso quando i medici legali costatassero contem po-raneamente 1' avvenule fecondazione, c la n-rancata defl ora -zione fisica? Io penso cb e in questa ipotesi le paro le del-!' articolo 29s dovessero prendersi iu un senso lato e figu-rativo: e ritenere cos il delitto consum ato pe r qu anto Iiivergine non fosse materia lmoute deflorala nel sen so medico-legale. D' altronde parm i che iu questo caso oltre il dispostodel17 art. 3 05 fosse p er troncare ogni disputa la osservazioneclie se la fanciulla non fu f isicamente deilorata nell' attodella copula, lo ca ri inevitabilmente nel parlo, che b p u r euna conseguenza del fatto doloso dell'accnsato. Il codice Sar-do al17 art. 50 0 usando la forninla secllice e disoviora, inve-ce della parola deflovv, eliniina cotesti dubbi.

    L'art. 500 del c o d i c e Sardo si conserv intattor ~ u a n c l o venne esteso alle l~rovincienapoletane. I1

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    - 51:-C o s e n t i n o ncl suo commetzto (pag. 344) siui-patizzanrlo con la nuova legge p i ~ he con le ira-dizioni del suo paese, clisse che il ~ ~ e a t oon con-sisteva nell' al to tu~ye ,ma nell' inganrzo. La pro-posizione genericamente vera: rimane peri, avedersi se qualsivoglia promessa costituisca quel-l' inganno clie vale a ren dere imperfetto il consensociella stuprata. E qui appunto sta il nodo della clue-stione; e ripetendo la regola generale non si scio-glie il problema della sua applicazione I1 codiceToscano negando alla pfoomessa non soleszne il va-loro di rendere punibile lo stupro , non proclam ala impunit dell'inganno; ma riconosce che la pro-illessa non solenne ing annb colei dio aveva pia-cere di essere ingannata, e che per conseguenzacostei non rnerita di otte nere all' onlbra di similepretesto la protezione della legge penale. Oltre aci6 lsisogna riflettere che adagiando la criminositdello stupro sopra la presun zione clell' ingann o nellapromessa, si da per base alla punizione una @o@si, la quale non rare volte t5 fallace. Cotali l~ ro n ~e ss eirriflettutainen te si fanno dai giovani am ant i nellaillusione di un affetto e col pi ferm o anim o divolerle eseguite. Poscia sopravvengo no le dissua-sioni degli amici, i dissensi e le minacce dei ge-nitori, o i cambiamenti di situazione economica, oIn cognizione pi intima dei danni economici chesi incontrerebbero; e per 1 una o per 1 altra ditali cagioni la data fede si rompe. E non vediamonoi anche i matrimonii cli tratkativa e di specula-zione iliscio~liersi spesso, qunntunqu c seriam enteprorilcssi? Dicendo che 1% criniinositti dello stuprosta nell' inganno, bisognerebbe per logica necessita

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    ammettere la conseguenza che quando la promessafi scria e sincera nel su o principio, csnlando l' in-%anno, dovesse cessare ogni politica imputabilith.E ci6 bene si vide dai compilatori de l codice To-scano quando all' art. 298 aggiunsero quclla clari-sula seraza @sta CGIZI,SCL,che e largamente fecondadi resnltati per il campo die lascia aperto allaprudenza del giudice. la presanzione assolutadell' ingnnno, in qnalsisia prornessc? mancata, i! unabase fallace della impntabi1it.i~. romani davano perbase alla imputzlbilitii dello stnpro le diradate noz-ze; e cosi ne facevazio in certa guisa un rlelittncontro i' ordine publ~lico.Il G i u l i a n i , corno hndetto di sopra, trova il u~omen todella criininosit?~nella violazione de l patto, e cosi converte in dtr-litto l' inadempiniento iii una proir.iessa. I carionistitrova110 In ragione del castigo nel peccato, lo chc:corre bene flnc11i.i si infliggono penitenze canoniche.Noi riconosciumo come solo fo'oridainerito clella in-puttil~ilit&olitica dello stupro la lesione del dirittoinrlivicluale, e perci0 ricllierlinmo un inpanrio cir-condalo da tali condizioni Bn dimostrare come co-stantemente vc,iln la iiripcrfezione dcl consenso. Ri-flettano i giovani s u cotasti con fronti. La formulaph5ni.i-e lo stzqirlo s i puii ripotcre da cinque legisla-tori, i rlunli ael proferirla procedano da cinqz!cSp~itzc$)tl.lil:o~iclcc~t~e?zEaZiutti LLiQorxni cd anche inopposizione fra loro; c clncsti ciriqrie principii dit-formi ai cjuali risponrlc 1 iile~itico ettato logislstivoinfluiscono etisrgicamcnte sulle cnnsegrierize nel-l'applicazione del ticttnto. Quuiido il dettato vuolsistabilire nell' aula legisltltivri. e dofinirne lo condi-zioni, bisogna ~rroriunziarsi ella scelta, e nettamente

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    determinare quale B il principio a cui deve ispirar-si. Quando si vuole interpetrare il de ttato gi& pro-xiunziato dal legislatore, bisogna risalire alla inda-gine del principio al quale ispirossi la mente di quellegislatore; e secondo questo criterio interpetrarla.

    Nel delitto di stupro per seduzione potrb egliprocedersi ad un'acc usa di tentativo? La defini-zione del tenta tivo in questo reato assai difficileanche quando sia accompagnato dalla violenza. Madove poi la punil~ilitsi desuma o dalla et, o dallapromessa di sponsali, o dalla straordin aria sedu-zione, sar ancor piu difficile che praticamente sigiunga a costruire la dimostrazione degli estremidi un tentativo punibile, perchb il pi clelle voltegli atti che dovrebbero costituire il principio di ese-cuzione sfumeranno in meri atti preparatorii. Ch ese cos non fosse, e se i principii della scienza nonfacessero haluarclo ad impedire molestie senza fine,ogni amoreggiamento potrebbe da un giudice esa-geratamente Bigotto convertirsi in un tentativo distupro. P ur e la configurazione di un tentativo distupro per quanto rara e difficilissima, io non lacredo assolutam ente impossibile ; redo per impos-sihile la configurazione del delitto mancato.

    La pena dello stupro renduto punibilc dalla se-ilrizione straordinaria, o dai solenni sponsnli, o clallacta della ragazza, b pel codice Toscano (art. B ! ) S )

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    - 87 -la carcere da tr e mesi a due anni, e la carcereda due a cinque anni quando vi fu (art. 299) si-mulazione di matrimonio. I1 codice Sardo (ar t. 500)subordina la punizione dello stupro alla condizionesoltanto della promessa di ma trimonio e d ella que-rela, e lo punisce con multa e carcere ano atre mesi (i).

    ( l ) La penalit5 clello stu pro da alcun i statuti fu, coiue hogik notato, elevata ad u n rigore esorbitante: e si vide, perla pi piccola circostanza che lo aggravasse, portata finoalla morte, quan tunque commesso sopra la consenziente. Po-scia si riclusse a pi mit i proporzioni (redas i Bo n f i n o inbrc~zlziment. enerctl. cap. 6 , n. 17- u d \v e 1 exercitntio-nes png. 340, l i t . h) ed allora una singolare questio ne agi-tossi fra i pratici sul punto di sape re s e lo stupr o do vesseO no considerarsi come delitto infamante.

    11 Ca r p z o v i o (seguitato d a L e u C h t Responsa Altdor-fifln vol. 2 , re sp . 7 7 , n. 15, pny. 497, e da altri) tenacc?nel ritenerlo delitto infamante sosten ne che dovesse espel-lersi dal senat o e da i p ubblici ufficii I' uomo che si fossereso colpevole di colcslo reato. singolare la confutazioneche di tale d ottrina assum e il n1 e v i o {Jus. Luliec. pars 4 ,t i t . 4 , art. l)ve dice che ci sarebbe a gravissimo detri-mento della Repubblica, che resterebbe privata del servigiodi u om ini in sign i. \Tedasi C a r p z o v i O decis. 17.

    Geueralmente i codici coiiteniporanei non eccedono cori-tro questo delitto i limiti delle penalit co rrezionali. E inGeriiiania an ch e nel passato secolo (co s nella Sassonici, col,-xlz ' t . 27, pars 4, come nel le al t re province) s tante I U cori-suotudine col vigente d ' inflijgere il carcere non a nlesicome da noi ina a settimane, si puniva con due settitnanci l primo stup ro, con tr e settimane il secondo, e con q uattroil terzo, liinitando e tre giorni di citrcere la punizione del-1' atlenlalo : vedasi B C r & e r o elcctir jicris crinz. pag. 31.

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    Nasce finalmente nell' argomento dello stupro unaelegante cluestione in proposito della coi?pctenza,rluanilo avvenga che il eoncubito sia consumato sot-to una piurisrlizione, ed il parto avvenga sotto giu-risdizione differente. Pe r le regolo gener ali k il luo-go del coinmesso delitto quello che determina lacompetenza. ]j: peicih, come notamuio alla materiadell' omicidio, che se un uomo ferito in una giuris-dizione vada a morire in altra giurisclizione, la corn-petenza a conoscere clell' omicidio si niantienc nelgiudice del luogo dove avvenne il ferimento ; osldovrebbe dirsi che se la ilonzclla stuprata in unluogo va a sgravarsi in altra provincia, il giuilicrdi questa non debba ave re facolta cli conoscere (le1ilelitto commesso fuori del circondario. Rlalgraclo cihtrovasi dai pratici risoluto il problema in un sensodifferente : d in Germania fu generalmeinte accoltaIn consuetudine cl-ie si avesse coiiie competen te ilgiudice del luogo dove 1 fanciulla si era sgravata:P n f f e n cl o r f o&se~~~lnt iniacsorn. 2, 08s. 40 -JI e i s t e r g . 2E. La rtigione di sif itta specialitvolle trovarsi nella dinicolti~cli acce.t.tare il luogodove fosse corninesso lo stupro; e quailclo cotestoluogo si fosse potuto accertare si animise comune-mente la teorica della prevenzione come modo (lidirimers il conflilto. 6 per6 da notarsi clie in 3.1-cuni paesi ( Brema, Brunsvicli, cc. ec. ) invalse 13consrietridine che assolu tamente esclriclcva ogn i giu-iisdizioiie fuori di quella del luogo p a r t a Jblaio penso che tali pratiche molto s' inli~iiiicisser~al-

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    la veduta delle indennita al comune cui veniva afar carico il mantenimento dclla creatura; conside-rando cos la malta a cui condannavasi lo stuprn-tore, come un riparo che ingiustamente sarebbesipercepito dall' altra provincia. Tranne questo scopospeciale io non veggo ragioile per cui dalle regolegenerali che determinano la competenza secondoil lnogo del delitto si debba in questo maleilziodeflettere, a meno che vogliasi avere un riguardoall' onore della donna accordandole bala di ecci-tare la giurisdizione di una provincia lontana daisuo domicilio. Ma sia che vuolsi di tale qnestiontisotto il rapporto dclla competenza, certo agli B chenon pud mai preterirsi dai principii fondumenta.linel rapprto della yolitica imputubilitb, gli elementidella qnale debbono sempre definirsi secondo leleggi veglianti nel luogo del commesso mrilefizio.

    V i o l e n z a c a r n a l e .

    Quando la conosce9zxa carnab caduta soprapersona re~uente, d ottenuta con I' uso di uiolenguvera o presunh, sorgc il titolo pi grave di vio-lelzza cas.?zcclc (i) clie B assorbente di ogni altrotitolo, per la nota dottrina delIa prevalenza. Casi (liquesto titolo non B condizione la Zibertd della don-na, potendo esso cade~e opra femmina coniugata ;nella quale ipotesi il titolo di aclzcltamio ((delitto (liazione privata) rimane assorbito in quello d i \lici-lenza carxiale che nc riceve un aumento rli yuwn-VOL.11. 19

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    + i tLQ .Cosi in questo titolo rimane assorbito il titoI@,l i ratto, quando sia susseguito dallo sfogo dellaiitiidine sulla rapita; nei quali termini il ratto stcs-qu costituisce la. prima estrinsecazione della violcn-za. BIa pnu indifferentemente dirsi cho questa i.~jualilicata13. quel mezzo pi odioso; come pu8 diraic.lic il ratto ic qualificato per l' ottenutone abuso:j~crcli+ iamo in termini d i diritti pressocli& eqniva-Icati ; sempre la violenza come mezzo, e 1a libidinecioine fino : se non die nel ratto la violenza che servitl i niczzo presei11;a una offesa pi pron unc iata controla libert personale. Ugualmente la pederastia, qnan-r.lo sia caduta su persona incapace per minoro et i lo iiicntecattngginc di consentire, ma senza il con-corso di vera violonxa, assume una forma che se-i:ondo il inodo mio [li vedere rientra nel titolo pre-rwiontc, qualificato dal sesm del paziente, o perci6i ueritcvole di punizione maggiorc;m a quando sin:tccoiliriagilntn da vera violenza naturalmente as-sorbita ncl presente titolo, sempre con aumentoqrisntith in ragione della nefandezza. Cosi l oltrag-gio r)~tBOZicoal pudore (titol o che troverenio a saoluogo fra i clelitti sociali) rimane assorbito nel ti-tol i~ i violcnxn e lo qualifica, qrrando questa si3Iriogo prxbl)lico consumala a tentata. Cosi lo stupro~luandn oncorra alla violenza carnale rimane essoprira assorbito in coteslo titolo, come ved rem o tral)oco. X A wsenzn. di fatto del, presente reato si C@-wtituisce dai due estremi della cogn,isf~nca;t*~znl~I? della violenaa.

    :'i)I B I . I O G R A F I A- ;i eg o r i o ni intagmu pars 5 , lib. 5ff,cap. 0 - H n r p p r c c h t in s l i l . lib. 4 , tit. 18, S. 4

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    C h o v e r o n i o de pcrblicis cowcub. rubr, de stupro - ii-s c a t e 11 o Je cogwitione delic t. pny. 609 - l a r o 5. sru-pl'zrm n. 3 ; et in nddi t . n . 56, et seyq. - a r n a c c oqihcrest. 147, n. 22, et seqy . - l a t t h e u e t S n z de vec?~&)z.o?itrov.52- o n f i n o tn lanntn,. cap . 6 , p@?* ot. (JLin appetarl, - n o L i C i i i u n . clec. cri~n. ec . 3 7 , n. 47 ,e t seqq.- a r p z o v i o ja,'i.sprtccletillIs pcctls 4 , co?ut. -50,def. 10 , i& . G et 7- o r t i a d a dee. 89,.i2.20, t s c q q . -31e i s e r principia jzcr. crirth. S. 24 8 - o C ti i t ts t i t . i i k ' .crDw. S. 284 - B o r g e r o oeconoollin juris, 0 , 1 2 , r 9 ,jJ( l [ / . 6J9 - ey s e r medil . ad pnlbclt.Ct. spec. 684- 5o 11 -$ 1 a n s ias t i t . di , droit crini. tiQ.5, cnp . 7, pag . 40fr -F e l e eleaze?accc jiiris z cn i vc~ s i , ncj. 271 - e r p i i l o ncode c r in~ .ol. 1, cap . 2 , pag. 106- o u s s eri 11d d e I :C O n1 h e rnrilic;res cri?nlnelle.s, p(~r.1.1, c l ~ c i p . , t ~ r r y .SX --P u t n~ n n elcnz. j u r . crinb. S. 589, ct seqy . e & T I ~ tll?rr4-sum'orlc?n Iib. 1, cap. Q, png. 148 - 3 o e li m C r o 1.19 vi-gore , ~ ZCT .n stztprnt, virilenlos - L a u t e r'b LI c ti di-spttt. 141, tlbes. 54 - o r g e jzwisprrld. foren,. t . !# ,c c q . 44 - r y li i o itsus niotievnus paatleelai.rtm l ih. M ,t l t .5,s. 6- gg e le n ~ ,?rrisprztd. c+ink. col. 5 , png. 2 8 ,$. 21- r e m a n [le jz~re crinz. Iib. 2, r:ccp. 6 , V I . S I$. !) - o S m o n i dcl i l l i (li Inero r r t k t t u p ~ t . ,C f t r ) . I - n r n x i g n i i n i S. 11P2 - r r a e l l i n i i s l i l t c -zloni d i dirit to perzalc t i a l . 4. rcrp. 2 - ' c s s in n l i . t i 1 -t010 ( l i l~entrlitri pec in l c S. 56 .

    I>Rug~zik"ione E I ~ ~ ) E C C ~ Clislillg~e ~ U B F I Oecito (f:ilsemplice o Z ~ ~ ~ C G ~ J I C )i 0 1 ~ ) t 5 0lE r,i#~!irt?~i cu i terre-xllo parola nel titolo successivo. Ma noli peri) rie-coasario che la copuln aia consriniritn, perclik siInanterign il fatto sotto In rubrica di violenza car-nale: basta che In copuln fosse il fine clell' agcnlc

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    c clie gli atti ilol violentatore non si dirigesst?road un scmplice sfogo della propria libitline senzatendere alla consulilazione della copula. Cosi b suil-llcienle ciic In conoscenza carnale fosse nel $nec~uantnnquenon sia stata null' creizto: la mancanzadell' evento farh luogo al titolo di V ~ O ~ E ~ Z ~ C ~C ~ ) - ~ L I G Z ~fcntntn ( I ) ; a discernere il quale dalle i ~ ~ o l l i z i oio-lente, occorrono spesso nella pratica difficoltk grn-vissime, corno altrorc dir&

    (1 ) La vi01enz.1 carnale si ritiene i n genere possibile au-clie pe r parte deilo donna sopra 1' uolrro. M:\le peraltro pu-rr cooliyurarai una violenza c:irnaie cunsumnta d:illa donnasolira L' uorno nei temini di violenza Dsica : c percib idottori eserriplificaao coiauncmeiite cotestli ipotesi uella v io -dellzn niorrtle: a r p z o v o pract. cri?i&. rirs 2, qllae-s l . 2'5, n. 10, et seqq, - o c h n i e r o i b i , n b s . i - r e -111a n i lib. 2, cap. ti, ccrt. 2, $. $1, p o g , 52.7, i"ie1la ipotesidc ll~ . iolcnzii (isica i l f:itto verrh iiaturaliilente a risalvei'sio in un ultr~i1;gio vloleiilo iil pudore o iri u n seinl~lice eli-tativo dl vio1onz:i carnale. di) not ars i clit! cliieslo tilalo siC dalla giui-isp rudenza riroiiobcfiitcr appl fcalsil e anc he allevolenzi: ~sercitatadiil rnarito soprci la moglie rjuarido teu-clcvrinij ,itl iin fino ch c risclvn dnl debito coriiugiile: B l a n-c h c Ci.tryitiL:we elltdc 1 1. 107. Secoiiilo lo iiisegnaniento diD o r i s r f A e l a ~ l r u c l ~ . 290, prcg. 464 ) uel (liritto coui~rioledesco la violeiizn che oii;r doniin abbia iisoto sopra di un11orl1o per costrl n:~sr lo al corrcu1)ilo iion si punisce conleuiolenzn cr&rnnlc iiia solturilo coiiic crijtioi vis. Anche inCjm-maniti peraltro riol diritto riiorlcrno si puriisco coum d o -l e t l za cn r~ i u l e a vis eseroitdtn cle cioiiia solirti maschio,cl>nic o :I tlc.;la C a s 1) P r ncll:i sua niidt,cbhc I$ycrle vai . 1 9P"!/. 79 , Pn lp i s 18G2 e d i t , Briilli6re, dovc ricorda di averneL ~ ' S ~ I ~ ~ I O ~ I I * I I ~ )! I C C J ~ I : ' un o (l i 11il;i i s [ ~ l~ ~ L r i c e0 p t . aun b , ~~ t t -hina di sci : ~ I I I I I , I ' aliro di u n a madre sopra i l ~ r ~ 1 i r . i ~iglio

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    - 93 -della el i di nove anni, e conclude che i dubbi della giuri-sprudenza a nterior e furono eliminati dal $. l 4 4 del CodicePrussiano. La eth inolt rata della donna violentatii non tnodilic;~la essenza del maleficio ; lo stesso C n s p e r ( l . C. pc tg . 80 )ricorda di av ere verificato una deflorazionr: vio lcntn sojriiiuna donna di 68 anni.

    t) . i515.

    La violenza pn6 essere o verct o p~eszc~zta. i isopra (g. 4499) notai le ragioni per le qriali iopenso doversi mantenere il concetto della uiole~zz~ucl.cjw*estct2ta nella compressione della donna ebra odormiente (1) le qu ali nella loro volont decisamentecontraria alla contaminazione patita porgono 1 ele-mento obiettivo della violenza; come 1 elemento su-hiettivo della violenza lo porgono le forze naturaliod artificiali che il colpevole adoperb a strumentodella sua malvagitk per superare quell'avverso vo-lere. Ed ugualmente spiegai le ragioni per le qualinon un caso di violenza presunta ma un caso diseduzione presunta (anc he piu gravemente punibiledella seduzione vera) io ravvisi nella ipotesi dellamentecatta e della irnpnbere compresse senza op-posizione per parte loro: in queste due ipotesi laviolenza manca di ogni oggettivit non essendovivolont contraria da superare; e manca di ognisoggettivit, non trovandosi una forza nb meccani-ca n morale adoperata a soggiogare la ipoteticaavversione della paziente.

    (1) In proposito dello st up ro dell' ebra e della dot.rnieii-te gli odierni progressi, uon so se io dica delle scienze O

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    delle arti, hann o fatto sorg ere una nuova specialissi\iia ipo-tesi sulla quale non solo si P; discusso i11 teoria, ma s i S~cc itat n eziandio la coguizione dci tribunali con dinrentivicende, Voglio di re la ipotesi de l sonn o xnagiietico. Una de-cicioac della Corte di Assise di Va r , della quale t,rovo larelazione nei $ornale I' IlriEic de l 13 asosto 18G5, ha con-dannato un certo Ca~tslEen ome aolpevole di slupru operatocon colcsto mezzo, affermandosi che il colpevole avoa conatti di msignelisnio ridotta i n stoto d7 mpassibilitk la sila%itliina, a quale (i! interessantc notarla) diehinrb che i11quei suo stato di sonno aveva bene conoscenza di lultoquello si operain sopra di lei, ma non aveva forzo d i op-porvisi. Risultato diverso ebbe la slcssa questione quaodonel 18G! ri proposta ai tribunali do1111 proliricia vcuetu edalla Cor'te di Yienna nel caso che per disteso si rlferlscetiei17Bca dei T~ilriazali i ?in. 1280, 1258, ldG1. 111 colestosi avova la digerenza costanziale che la pretesa aiognetia-zata dichiarava non aver niente seriiito e niente essersi tic-corta della deilorazione operata sopra di lei mentre era i nstato di soiino magnetico; e sollnnto essers i accortamale recatole quando ebbe sicuri segni di essere incinta.h1 primo giudizio il magnctizzntore fii conda~luato ma I f iCorte Suproma dl Vienna credette i l caso nieritevole diquella pii1 ampia inforrnclzioiie che si Iia tan lo a cuore 0%;nei giudizi criminnii in (ierniania; e or di nl si pl-oced~seea nuovo esperirnen lo interpellati p i la rgarneiitc i periti nle-dici. Fu consultata la f~icoll?tmedica della Universifa di Pii-dove , ricl-itainaiidola specialmente a di re s e cre des se passi-bile clie uiia f;inciulla fosse duranlo il soniio tniigtictico dc-norata senza che essa venisse ad accorgersi od in qu~lcht'?modo senlire ci ch o pativa. La fiicolii si contenue nclla su arelazione con molla cautela c prudenzn : stcrnb dei dllbbistilln ~ossib i l i thdel sonno magnetico; ma iifferm6 chc ani-inesso cotesto come possibile, f l resuitato doveva esserne lapiena insenslbiiitb. Ai seguito di ci fu emanata saalanza disssoluziotic. Comprende ognuuo che se la scienza non b 211-

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    - 05 -cora matura per dare un sicuro giudizio si i questa ipotesi,inolto meno possiamo essere noi i11 grado di crnetlere uiiiiopinione. Si vedono su qoesto importante argoirienla l i s t i~d idi C Ii a r p i g n o n nel libro intitolalo Rti l~portsdli ~ ~ r t r ! l ~ r e -tisme avcc In j icr isplgde~zce.

    So non che in proposito dellf cTu*a e del1;i i l o r . -'rr6i~12te ccorrono due osservaziot~i.

    1. O Che il sonno o 18 obrieth ilella drinrin rlriilcsciariscono di per loro soli il niatoriale rlolln vi(.)-Isilza, la qualo esige sempre una volontu contrariaIier yualsivoglia morlo di forza soggiogatn. Il sctaiite la ebrictit non costituiscono della violenza c-licuna mcra presrinzione, la quale al flne di rif fgiii-vaye lo stupro ha bisogno d i essere corupletnln c c ~ i ~Ix prova diretta (li quella coi~trnritl olontti. 1,aotirleI' abuso commesso sulla ebra o sulla dorraicnte al-lora soltanto potrh costituire stupro violanto qirailllosi diinostri, o merce la prova positiva dello .1~~1.,ulsrp*ecccnti (l) della donna o ~ n e r cbe &e posti?-i.iori afreq*masioni@arate, che se essa Ibsse stataiiella pienezza cleI suo intendimento litiera padronadi s4 non avrebbe per modo alcuno acconsentito.Cosicchb se la donna venga francaninnto n dichi:t-rare che wnchc nella pienezza dei sensi avreLt)t.{.tibuona voglia aderito, la violenza dcvc uecessn-ilamerite sparire. Sia puro che 1' uomo creilesse d iagire contro 1u volonli dclla femmina, Ci6 pu 0presnllpoi8ro una violenza puramente soggettiva. Mama mcrne completa la esscnzu giuridica le mancaIn esistenza ogget t i~a .Un pcccato pu essere ptr-