Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 5 (01)

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    P R O G R A M M AP A R T E S P E C I A L E

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    PROGRAMMACORSO DI DIRITTO CRIMINALE

    DETTATO NELLA R UNIVERS~I ' DI PISADAL YIIOBEWOBK

    PBAXCE SCO CARRARAPBHRRO ONORABIO ULLL' ACCADBbllA n1 LWilSLAZlOflE DI TOLOSA, B DIILLI

    SOCIRTA'DEGLI AXICI DELLA LDUCAZlONB DEL POPOLO DI BELL!nZONA ; OCIOCORRlSPOXDEITE DLLLA REALE DEL BLLGfO & OSL BOALE ISTITLTO

    LOiiIUARDO D I t iCIX . (ZK 1 LSTlTIlB; 6 0 C I O DBLL'ATUIBO DI BRBGCIAE DB LCB REALI ACCADBMIR DI LUCCA, DI MODENA, DI UA6LBATA,IJ I UROINO, E DEI PITAGOBICI DI ?IAPOLI j m61i1B110 DELLA

    COfilIIS 610NE InCABl (;aTl DEI. PBOGE'Fi'O Di CODIIXPENAIJB ITALIANO ; BBBIDHVTE DELLA CISERA

    DEGLI AVVOCATI P 8 8 8 1 0 LA R. MUTEUI APPELLO DI LUCCA

    PARTE SPECIALEESPOSIZIONE DEI DELITTI IN SPECIE

    L L ' . " - - - ...

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    L2Autcire pone anche questa parte del suo Prog?*csni-trar& sotto In salvaguardia delle veglianti leggi sulIa proprie-t2 letteraria.

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    PARTE SPECIALESEZIONE SECONDA,

    D E L T T T I S O C I A L I

    L4 10 uscire dalla prima sezione dei ilolilti riatui1:ilipcr fare ingrosso liella secondti dei clclitti sociali 1111novello orizzonte scliiudcsi iii fticcitt alle ~ i o s t r ~ t ?u-cul~r'azioni.Fin qui vei18~11110senlprr: lo individuo:illc prese con lo indivicino, s sempre iillonta coliilopi*nvnt:i coscieiiza a privare il srio simile clcllw vitaod 11iiiai~oiiietter'xien porbsonno la puiliciziiz o l'ono-~ c , : Ie~lerlone l le , ~~ropr ie t i~ine o nei suoi clit*it idi fctil~iglin. Sempre avornrio a cotit,en~plnre inri.scellcra~~,*itieiii o meno ilialignn, iua pur sernjiiv:~nalignri,e in r1uosi:l coiJsa clnsremiiio sovente 1311.hrza sull' ailirizo ~iostro er conclu~lon coriclrisioiii11iii u~iti ,ci1 nvitaiBo clic il i1il~rezzo el seliso riio-ilalc: noli In vinccsse in no i sulIr corisirli~i'nxi(riiirlella giustizia. ~jolitici?,VOI,. v. 1

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    IJ i i i s ~ a r i a t o i l cai i ipo cl ic ~~IPSSDnilia~~ir ti.percorrere. Nei delitti sociali riniarrh identica la \ i -tuui ione n ~ o r a l e n quei titoli nei quali to rn l ' e l~~i:i t ro ra r c ne i fin i delin a ~ o n t ea lotta di:llu inrli-ridu o contro lo indiriduo; ma talora ci v~:ilretiioinnanzi degli uoniirii clie vogliamo e itol~liiariio liia-rria1.e colpevoli, rila ne i r1ri:ili stente r.c iiio soventr:a trovare agg iusta ta la designazione cli sccllcrati.Troveremo 1 onestissimo e generoso cittadino ~1113cospira contro una signoria dalla quale egli vucleoppressa la patria sua, e c he viola la Icgge nellacoscienza di aileiiipii'c ad 1x1 dovr:re citt:idirio. Tro-veremo un fanatico che per eccesso di zelo reli-gioso rovescia gli altari di un culto clie creile In-giardo, con la coscienza di servire alla vcritil eil n1su o Dio. Trovereiiio lo aniico che strappa dtille riitinidegli esec utor i cori violenza l'aniic o suo, pcrclii: Cconvinto si eserciti in giusta prepotenza a danno dilui. Troveremo 1' nrnante clie vedendo l'oggetto del-1 amor suo in pericolo di con danna capitale (leponei l falso per salcnrnc la vita, nel pensiero di fa rc unljene a lui e male a nessuno. Troveremo un pugnodi geneiosi di e immolano lo proprie vite per inva-tlcre il territorio straniero con la coscjeiiza (li es -se re e ro i e cli rivendicare i diritti della loro patria.Trovcrcmo il fratcllo clie compra con l'oro il votodel giudico di suo fratcllo perclii: salvi qucsto tlallagalcra, e crcdo con cici ol~ljediread un sacro dc-Iiito di iintura. Troveremo rin uorno scilotto (la no-bili sentirricnti chc a inaliiicuorc spinge il ferro m i-

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    cidiale contro In vita del suo simile, percl-ik creiloche un sacro debito di onore gli comandi cosi. In-con trer em o talvolta anclie i11 qu es ta se ri e cli runle-tizi il pcrve rtimen to di passioni abominevoli, t: 1;tdepravazione clell' animo ; ma piii spesso vedreruoi1 movente nell' al~errazionedi un affetto elevato ct:ilvoIta sub lim e nel suo principio ; 'amore di gloria,1 pietzi, l' onore, la ca rit i cittadina. In tu tt e codestcled altre simili scene del dramma criniinoso suli-remo sovente in qriestn Secoizcicc Seziotze una lottadel tutto opposta alla P I . ~ I I Z ~ ,erchi,! clni dovreiiioinvece fizr IYrxa a noi stessi a fine di essere severied evitare che il senso iriortile per turb i la coscienzadi cittadino e sovr:rchi la coriteinplazione (lei Liso-gni politici.

    S. 240'7.k perci6 che nuovamciite si mostrcrh nella escur-sione su questo secondo ordine di delitti ltr convc-

    nienza di da r loro la dunorninazione cli ?-ticdi socicili.Questa forrriula l-ia la sua congrua rag ione non suloperchi! i cliritti che con tali reati si attaccano no11sono concepil~ili nella propria ye?zesi tranne cornccon seg uen za dello stat o cli consociazioiie civile; c1u:in-to pcrcllk i diritt i nie,lesiiili pcrtetigoilo a tutti q uan tii consocinti: quanto percli: propriamente 1 obiettivodi siffiitti malcflzi oltre ad cssere la coiisociaziunc?stcssa nel rcrpporto della loro fOrzti, inorale (clniini,~rie iliat o) o cliu ii nella cssenzri r l i ogiii malefizio;lo i l anco ra n el raljpnrtr, dclla loro f'urzzl fisica (tlaiinoiri~mcclia1,n) o clie nui delitti iit~ltirttli ssolrittlriiciitcnon b. E f i n~~l rncn t erct~i : nche 13 riiisurn clcllaforo rluaiititi, si ilcsriiii!: 11iii 11:llln consiilcrnzionc

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    - 4 -dell' uoino cittadino che dalla considerazione del-1' uomo ii~clividao.

    E questa osservzizionc torna a iliostrnre la verilftl ' l i rlvtcnto esponcnxxiio n S. i73 s seguenti; r l o ~ ei~lostraniiilo ssere inaccr*ttabili: il sisteria di 1% s-s i iiitorno alla iiiisrrril della qua n t i l i dcr,i rleliiti eil:illa costrazionc della essciizii loro. Il li o s s i in-ii*oduccn~loiellc? essenz:i de l rc?ato il Zoiszn elri l ientoilel ti1;ilo i~ioi'rilo, ho clistiillo seccrnclo It i i ilal iiostrniltinno mediato vcnnc a i=;ilipreseritsiUca .iriolazionetlel priro clor~c)*c 12~ilcrZe, 11r'occilciiclo ad inscjgnsre( a l i o la qllant,il

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    se veraiuente potesse dirsi che a loro s' infliggcv:~legittimamente la 2~elza;o se piuttosto si aclol~era-vano avverso loro delle cautele dettate dalla mcruprudenza politica Questa era riua conseguenza ine-vital~iledello avere voltito introdurre la sup~* em aziadslia morale prira nella dottrina del giure punitiso,1a ijuale non puG n& deve av ere altr a guida tra nn ela morale politica. Snhisce si, e deve subire anclieil giure punitivo la signoria della legge niorale, inquanto cluesta sia limite alle sue facoltk e non glipei*mettadi prescrivere cosa che alla morale repu-gni, ma ci6 i! ben diverso ilalla autoritk dircttiv:~che vc rr el ~ l~ e darle il sistenia di R o s s i , o in. generalc la scuola uscetico-~~~oi*~cZi~stcca clunlc i*per questo lato non meno fallace clella scuola crscc-tico-clo~~z~zaLiccc.1 rnazlstero penale non m?' l cor-rerti per la re tta sua via, 116 uiai si conter1.A entroi dovuti confini finclk non si al~ bi a ostanteinen tepresente la radicale distinzione fra 1lioralit6 iiatu-rale e i ~ ~ o r a l i t i ~olitica; e la consegucntc sel~ara-zione tra vizio, pcccato, e delitto.

    RiIa in questa lotta che i delitti sociali ci presen-tano iml~ cgn nta 'rn 1' autore di un fatto ed i dirittidi tutti i consociali, non 6 necessario che lo aggrcs-sore del diritto socinlc avesse p e r zcl6i.rsao pfie iicliapropria azione quella agg ressione sociale che risulti,dal suo fatto. Basta che alla rwedesiliia siasi dircttoil fitto; e che, o.coine conseguenza dei mezzi ado-perati, o come conseguenza clcl htto meilesimo loagente abbia preveduto la lesione dcl diritto sociale

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    perch d icasi colpevole di reato sociale; quantunqueegli in fine dei conti non volesse che procacciare unbene a sk stesso, o ledere il diritto particolare d iun altro individuo mediante 1' aggressione del di-isitto universa le (1).

    ( l ) Ko n queslo esattamente il criterio da cui trasse ilCa r m i g n ;i n i la divisione dei suoi delitti politici in delittid io li li ci dirc l i i , dicendo tali quei fatti che procedevano daldiscgtio di atla cca re lo St;ito, cio i l governo costiluilo, neipropri fondnirienti; e delitti politici i~ i t l i re l l i ,dicendo taliqurlli che senza aggredire la costiluzione dello Stato veni-vano a led ere una delle su e i.;tituzioni. La qu ale nome ncla-turi1 a niolii non piacque percli alla nozione d el de liliopolit ico db*cltod un ideale a cui non corrisponde la realt&delle cose; e perclii, qui pure la d i~-e r io i l c d itrdir.c,-ionediverrebbe tt n quid fircli, mentre invece deve essere 1111y i l ; d n l r ~ ~ l i o n i s .

    Nello studio di questo attacco (li un diritto uni-vcl.sale la scienza che lo contempla viene natural-mente a trovare la guida dell' analisi d i cui abbi-sogna per formarc la liartizionc della materia nelladiversa indole

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    Il primo cd il pii1 in~mecliato ra i beni clie allaunianitk cornparte lo stato di societ civile si rav-visa nella costituzione della pz!hblica yizcst.i,ic~,.Quista la suprema, ed anzi la unica assoluta ragionedi ess ere clella societ,k civile, ossia dello impe ro (l ) ;il bisogno cioi! della tutela giuridica indispensabileal progresso umanitario, e che non pu6 soddisfarsisenza la costituzione di un ordine estrinseco di giu-stizia che a tutti i cittadini sovrasta, e che mentjletutti raffrena, tutti protegge. Onde una ~reri t stin-tivamente sentita da ciascuno che la giustizia pulj-Wica b costituita a beneilzio di tutti, e che per con-seguenza offende tutti chi offende quella. E cosi laprima classe dei delitti sociali si presenta spontaneanei reati contro la pzcbblca gizdst2;cZCd.

    (1) Lo inzpero nella umana consociazione & di emana-zione divina perc11E la legge siiprema deli' ordine imposta daDio alla umana razza fino dalla sua origine esigc che glitioiilini vivano consociati ed in una consociazione che sia SOS-getta ad una autorit sup rem a. CJuesta legge di nalura ini-preteribile cc1 immutabile : e lo b perchi: senza un goveriioche a tutt i sovrasli ( o con una O con altra form a, ciO i.indifferente) non i: possibile il mantenimento della le,,O-C 1110-rale giuridica, clie cluanlo dire impossibile che i diritti datiall' uomo da Dio siano efilcacemente tutelati. In questo senso una verit apodittica che la soutlunitri c~ t t c i ~ ccln D io : d iun co ntenut o di quesla verilU c he il primo c1ove1.e della SCI-vranitu sia quello di provvedere ai buoni ordini cli giusti~ii i ,poicliil questa & la unica ragione cardinal e ed assolula ilelsuo essere. Blu questa verit si falsb da coloro clie scani-

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    hiandone i terniiiii pretese ro insegn are clic i sovrani rcglirrs-R L I ~ I Ipe r d i r i l l o d iv ino . 30 : non 6 vero che Cesare o Sii ;~o Luigi abb ian o ricevu to d;i Dio il po tere clie ese rcita no sui11opoli soggetti. Bisogna dislinguere fra so arn nz lu e soi~rcirro.I . . t sovrani13si vuole d;i Dio. 1I;i egli non ha dato leg ge ch eregoli una od altra forma di govern o; non ha dato leggeclie I;i pofesth di governare attribuisca ad uno od ;i pi; o: t i 1 una casta piuttosfoclih ad un' al tr a; o ad un individiio~~iu[tostoch!d un altro. Il sovrano regna per volontli dell:,nazione; e la Provvidenza pernielle clic 1;i nazione vogliacosi, ma non impo ne che cos voglia; n! si offende s e mu -talo consiglio vuole dirnani altrimenti da cib che volle jeri.I l superbo ecl assurdo concetto dei regnanti per diritto di-vino che fu tanto funeslo iii qricsli iillimi secoli nori Sii ri -conosciuto nepprire dalla legge Llosaica, conie h;i rliriiosfri~to1 r a n k nel proiondo suo libro clie ha per t itolo Plii loso-pliie ct Reliqiotr, Pa r i s 1867, clinp. 5. E Su rejetto rrprr-~ i s 11rIlisdai pii1 autore voli pad ri della cliies :~.O d a ~ i ii)che scrisse G i o v it n n i G r i s o s l o m o nel la I l m c l i a 25comn-ientando le parole di S. 1) ao lo o~rzwis pofeslrcs ILIlco- vi - uid dici s I'nztlc ? Onlnis ne Priwccps n I ieot rrdinntus est ? N on 1~o c ico, inqrci t Pozrlus. Ncquc cnirnrle SINI;ULIS P~incii~ifiusnilti nun c se rnlo est: scd dc RE I P S A .,I'UI/L~ u o d r i n c i p a l u s s i n t , c t q u o d a l i i i a ip c rc n l, u l iis ir il je ct i s i ~ t , ivirlac esse srrpieritirrc dico. La stessa ve rit i1)roclamossi da T e o d o r e t o , il quale conimcnt;\ndo ii Cri-pit. 15 del1;i Epislolu di S. l'a010 ai Roriian i, dic e - vi -Sr~iendiinaest quod e t inipcrare ct it,zperio subesse a /li-~ . i r i r c Pro ~luid et l l iu proced ere i locet Aposiollcs. N on rrr l -te111 U T I I I C , VE L 1i.1.~PRINLIPATUIIEN CA T. XC~UCvlirn im-piorutti Iboniitienr poleslas n I lc i e lec t ione procet l i t ; cdipsa P ri nc ip at us dispcnsulio. I,a siessa dottrina si insegni,( ] ; t S. T o m m a s o , d:i C o r n e l i o a l , a l > i d e , diil S u a -r. z , da l Be l l a r n1 i n O , e fino agli ultimi secoli si r i tennecome puramente ortodoss:~.Se pttrtanto I i i ragione di essere1ir.111iaria t assolula della societh civile ,h nella costiluzionc

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    di tiriti pillibllcn giiistizla, Lcnr i l o \ r~: i s i cortl irr 14 tratfii-zione dei rrnil socinli dalla c l ; i w drllr? otTece c on l rn I] piih-hlica giustizia, nnziclic' csordire dirlln. p r o t l e i ~ ~ n t i u : ~d rl.islicitclassc (lei cosi dctli delilli politici diretti.

    Pui viene a consi~lcrarsiclie al libero e pienoesercizio dci diritti uinaziitnrii non l~as tsch e itirenlth il meclesirno esista se inoltre nori. si I-in 13t:oilljscetizn, di ciij, e non si riiiiuoroncr Ic: clagionicbe osteggiaritln a poneiido a erico colo rln Iltimeroii~clcterininrito i conscici:iti recano granch: ngit:ixionci-rell' nnirao (li tutti i titttrllixii: c di rlrii 1'ri.ltrn claclscdei reati C O U ~ I ' O la i r ~ r l ) T~ l i ~ ~ ( ~t ) ~ ~ ~ ~ ~ q ~ ~ i l l i l i j .oi V ~ O E Oti conriclcrarsi ch e clallti concoci;izione gli ooiliinlcllmandaiio ancora lo increnicrito e In coriservazioncdi quei beni niatcriali d ~ o tutti sono piii o incnoriccess:lrii coiric niezzo (li raeglio godere il fruttodulle iiictividrtali k1,iclle; e ch e a ta l fliic k i~iilislrt!ti-saliile la sicrirczza (lui romilierci c clclle cuiltrntta-zioni: cd ecco la crenzione dclla prl7)liJica~ L Y ~ L ' ;e11rinn tcrxn classe cl i ro:iri no i fatti clie oEeil(lrino Ini t~ci le~i~i :~.o~t io rira cl;~llaconsociaziliiie si arigrz-r:mu i consocinti Ix t r i t ~ l n clln pitfiOlica siio181rJcCdella ~illl)l,liccc C ~ ? V ~ Cnei quali oggetti i?niver-s t~ l e o inturcssc (li tutti e siiigoli gl' i~iliviilui ac-calli ii i riii corpo socitile : ci l ecco r?ltr8edric classiilistintc di questi malcfizi. I-, vione priro :i ronsidc-rlarsi c.litr se 1 ordilli? govr?rr~:it~ivc)t una pritnitivaiiccc$siti~ izilispcnualiilc alla t4ritr:lagiat3idica 3 Irlit-ri~cussnriodie qricll' ori'linr? r i f~l~inloi~ic!mnnlcncrsior1 tilimont:wsi : da l cdic paii sorgere ritla ultorjore

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    -- 10 -classe (li reati sociali fatti clie aitaccnno la gaiirrt!Coszol,k"a della ~)rilrbiicsitlministrazione t: piir "cialinerite la cuci (letta rcgnlia.

    Poi salt?xido a pii1 alte sfere viene a considerarsiclie l' uomo nari vivo d i solo pane n di sola ~ i t nmateriale; rua clie in mezzo si mali ecl alle vicis-situdini della vita ha bisogno rli utti~igcrel cortcg-gio per sustmuwr"i da una aspirazione sopiansscu-silile clic lo ~l'iirign i conlbrti dellc sper.rsnze d iuna vita avvenire zicIla quale ei vada : ricoiigiuii-gsrsi col suo crcsntou'c. D i qu i la ~lec~:ssiti~li rina1*t\ligioilce (li r i r i culto considerati iion gix cornl:veritii ~ i r ~ s i t i vnoinrnnticn da rispt?t,tarsipor. vir'th

    - della f'etle, m a sein~~licdlnentcnel la scienza riostrn)colao effato della rngionc, c clel sunso niorale, c:comc l~idug-no crxrueiltt! sentito da tutti. Ilal c11ene consegrif: ch e aridre la religione ed il crilto of-frono l'oggetto di rln rliritto reale cd eIYcttiva poi.-tincnte ad ogni iridividiio, e comune per consegucjnzualle liiassc clte prof(sssano la merlesima credcnzo YA-1igioc;:i: clo a11chc questo dirlitto debba esscrc dnll:raritoriti1 sociale tutelato: che tutti i fatti per i qualisi ustcggin In religinne rion solo comc vcritti astrnt-ta , o come precetto, riin come estririsecazions delrliritto pertinente agli riomini d i prof~:ssarc lc pro-prio creilcnzt: religiose e monte~rerne l risprittuesteriore cc1 il l i l~eroesercizio a fronte clclle altrriiclissidcnze, prcscritino rina vera ed cll'ettivn lcsioacdi un diritto rinivcrsalr: clie a tutti i corisocinti ~irji*-ticne. E di qui uuia classe ulteriore di reati sucittli,

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    e sono quelli che offendono il czrlto .icligioso; i qualinon si gunrclano dal crin~inalistacome offese alladivinitS1, ma come off'ese ad un numero indefinitodi cittadini.

    P e r ultimo giunti a l vertice della societi, civile,poich si vecluto cluanti beni si procaccino, quantimali si stornino, quan ti diritti si proteggano dalloi f ~g j e ro ostituito nella umana consociazione; corol-lario indeclinabile (li tali pi8einesse sarA che allaconservazione e rispetto dell' ordine govcrnntivo ab-biano interesse tutti quanti i consociati: per lo chequesta suprema autorita dello Stato non si offre al-l'occhio clel giu rist a penale come og getto di un di-ritto pertinente a quell' uno o a quei pochi ai qualila Nazion e affido il coinpito di go ver nar e lo Stato ;ma pii1 veranleilte come oggetto di un diritto chea tutti ecl a ciascuno dei consociati pertien e, e cheper tien c i11 tal guisa alla inte ra Nazione contcm-plata coine corpo collettivo. Laondc quei fatti ch eminacciano o turban o l'orcliile gove rnativ o costituitoed accett,ato 3~211aNazione, s ia per violenza che pro-veng a ciallo interno , sia pe r violenza che dallo ester-no fnccinsi dcrivai8e, sono delitti evid entem ente so-ciali. E di qui la ultirrin classe con la q uale ( a Diopiacendo) chiudcrcmo il nostro trattato, quclla ciobdci reati contro la siczc~-ezzccclcllo Stalo. QuestoIlasti por senlplicc accenno preliminare della niateria :tale ncccnno riceverli largliezza niaggiore e mag-gior luce nel processo della particolarc esposizione.

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    Ma anche questo rapido accenno valga a mostrareclie non a caso nella esposizione dei particolari ma-lefizi invertimmo l'orcline generaliilente seguito da-gli istitutisti; ed anzich porre in prima fila i reaticontro lo Stato ne riserbamrno all' ultimo luogo latrattazione. Chi ravvisa nelle potest3 dei reggitoriili uno Stato un diritto aritogenio ( sia clie lo traggada un domrnn religioso, sia clie lo tragga dal sognodi un contratto sociale) a base della criminosit5~ eisingoli fatti viene a porre la volonti autocratica diclii governa una Nazione; ed adagiatosi su quel po-stril:ito cerca nella legge umana i criterii di ciascunn-inlcfizio: cli guisa clie la consolidazione dello Statoi! la pietra angolare dello edifizio clie egli vienecostruendo. Clii per lo contrario cerca la base diogni crirninosith in una legge naturale giuridicache a tutta la umaniti1 sovrasta e provvede, adagialo edifizio suo sopra un domma che non pu con-trovertersi d a nessuno tranne da chi neglii un or-dine provvidenziale stilla terra, e cos la esistenza diuna diviniti creatrice. I1 dornina dei primi non i?clic rin asserto repugnante alla ragione: o si dicecile Dio diecle a certi uoiilini prcclilctti eil ai tliscen-denti loro la libera balia di comanclare agli altririoriiini; e si pone un asserto che distrugge la leggesripreiiia di tiguaglianza fra gli uomini :o si dicedie i ncpoti debbono rispettare le convenzioni clegliav i; e si pone un asserto che attribuisce ai priminati sui nascituri una potest distruttiva del concettosuprcnlo della liberth individuale. I1 domrna dei se-

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    condi i: rivelato per un istinto univers:iIe al cuoredi tu tti : non puO esse rvi persona ragioneirole clienon senta IL? coscienza di av ere dei cliritti: questaveiitii di semplice intuizione si dimostra dal filoscifoconcatenandola alla sriprema legge morale cl-ie im-pone all'uooiiio uei clocelqi verso il suo simile, e perI 'ol~l~ligohe a tutti impone di adempiere tali do-veri genera la coiisec~ucnzialcesistenza del dirittoin tutti ad esercitare liberai~lentea propria attivititin obbedienza a cluella lcggo suprema. 1I;t la esi-sterixa del dovere e del diritto in ogni indiviilrio i*una verits sentita da chiunrluc mediti per j~oco o-vra sb stesso. Si pnb venire a divcrgenzo intornoai confini del dovere e clol diritto per la signoriaclie le passioni assumono troppo spesso sopra il sen-so mora le: i11a chi in g en ere prctenda in il~ ug na rc ac3sisteilza del dovere e del diritto Srn gli uoiiiinililentiscc a s stesso. L'ardine logico imlioile dun-que che si contempli il cliritto nel priino momenti1tlelln sua gen esi, vale a diro nello incliviiiuo ; nd etrovato i ~ c l iritto indiviilualc la facoltt't di tutelarloiaonle un suo ncccssario coiztcnuto, e riconosciu tala iiiipossibilitk cli siff';ittn tu tela nallo inclivicluo iso-lato, concluderne conie efhto di cluella stcssa su-Ilreina legge naturale giuridica in primo luogo lacioiisociazionc, e poscia la costituzione di una auto-rit& valcrole ai1 esercitare c~uella utela a benefizio(lei consociati. Cosi vien o a trobarsi al vcr tico clellocdifizio clriella sorcima di diritti clic altri poneva all:~l~ as e; oglio diro i diritti clello Stato, o (1cll:t aritri-13itA so cia le: i quali illla 1oi.o volta hanno pnr essila loro genesi nella lcgge del dovere. Ncssriii tli-ritto esistc nC nello inilividuo n nello Stato coriic?

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    cosa gen era ta d a s medesimo. Lo indivicino ha cleidiritti perclib ha dei doveri clie non puO ol~bediresenza di quelli. Lo Stato ha dei diritti perclii: haverso i consociati dei doveri che senza quei dirittinon potre bbe ade mp ire. Dal diritto dello inclividrionasce la facolti ed il bisogno della tutela; dalla fa-colt e bisogno (Iella tutela ilasce la costituzionedello Stato : dalla costituzionc dello Stato n siffattofine nasce negli uomini ai quali viene consegnatoi1 Governo della cosa pul)blica il dovere di provve-de re a cluella tutela. Da questo dov ere nascono inqueg li uomini i di ritti inclispensabili pe r adempirlo.Neg ate il diritto nello individuo, e tutto I' edifiziorov ina : proceclete d a cluello, e vi trov ate condottisenza bisogno (1 imporre alle tnenti un assioma gra-tuito a riconoscere i diritti (lelltl sovranitk: e i di-ritti della sovranitk come i (liritti clello individuovoi correiitlo su questa linca trovato esscro ririaeiiiannzione (lella suprenia legge providonziale cliecostitrii l 'ordine giuridico nella u ma niti. In tal guisasi rcnilc irnpossibilc, a cliirinrlue di n eg ar e i diritti(li qucstn pcrcti non pot rcb l~e farlo senza neg arei1 diritto in se st ess o; lo clic implica contrailizioric:~ssolritn.BIa nel temp o meclesinio si re nd e iinpossi-bile ad ogni sov ran iti te rren a lo nf'ermare come ;Lsik conipcteiitc rin diritto clie avversi alla supretiirzlogge giriritlica, percli! ciii Ijurc irnplic1icrc)~be ori-trnilizioiio assolu ta. P e r siffntta via cjriariilo giring eFid l : i :it~crlii:izioilc clic la soc icti Iia diritto (li ( l i f ~ n -clarc? tliiclic sr' slc.sscc rnodinn?i: i l inagistoro pcnale,sc tic troia incriticabile il Sontlntnento i11 qriestoconcetto, cl ic I ' a~l t~r i tAociale tliti.iitlciiclo sa stesb:i

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    - -difende il diritto ileql' iiltliviilui il rlrinlc? lin l~isognndcll:~esisteilz:~ li le i per csscre tutelato (i).( l ] Qnarido si applica ai giure punitivo Iri fo r~ou ln l i f 2 . q ~

    .socicc[e colile ragione della sud lc$illiniil non si avver te chesi usa una forinul,i l,\ quale ci preslu a due roncelli nonsolo dif orm i, ma propri.i~ricnte coiilniri. (Juesto I' l10 giBnotato oltrd volta, ma qiii mi piace ripetcrio. Secondo I' urlodi tali coricetti si vie ne a guiird:ire la sociriit in un pun todi vista pcissivo, rispetto aI!;i difesa, c cosi corresi il d i re chei l giure penale S la di fes a dr.llu sucielii. U:ll cli e ne avvieneelle a poco a poco si va confi;uranrlo ricllo Sliito I' ecseieideale a cui si deve la protczionc a cr)sto ;iiicrirn del sacri-ficio del diritto degl' individiii, ed ecco aperta I;r strada. allostalolntria. Nel concetto opposto la sociei viene a g ~ i a r d a r s isotto un punto di vist,~ puranictite c r t l i v u , C la formula di-fesa sociale rappresenla al pensiero non giit la societ c l ~ eiia dirit to di ess er c difesa 111a In socir ta clic l i t i i l dovere d idirendere. Cos pe r la elasticiti del liiiguii,,' w ~ o iescono con-fusiooi e tramutamen\i radicali di dottrina, iriiivvcrliti e In -tenli pe r guisa ch e re ndon o pii1 diCTicilc lo sci ~o pr in ia nl odel lae rro re. Voi (si obielia; accettale la form ula della difesasociale; dunquc concordate clie il giure penale S costitiiiloper difenclere la soc i e l r i non gl' individui. No (rispondo io )la formula difescc socicrle non espriirie clie il giu re punilivo;lhl~ia la ragione di esse re nel bisogno di difenderc la socie-t: designa Ii i societa clie deve difendere il diritto negl' in-dividui, e chc ha per conseguenza il monopolio necessariodi cotesta difeso, dal qual e ;iltinge la polest di difen dere s-stessa. Se una corazza potesse personificarsi in iin esscreviverite potrebbe ell;i dire, voi pnrliite di difesa delli\ coraz-za, dunc~uemi concedete c h e io cora zza 110 la nii;t rag ioticdi essere ncl bisogno di diferider nie slcssa. Lc ofresc agliardini politici di uno Stato sono ofccse socirrli, cio oi?rsr::li dirilti di tutti i consociaii, unicaniente p c r c l k o f i n d o n o

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    cluel17aotemuraie clie E costituito n protezione dc l diritln d itulli; e cos onntlono rcainicnic i clirilti di tulti ceti iutlr-holire il loro presidio. la gu;trni$oae di una citili la qualeiv i L posta per difct~ciere ciltaclini C non $i:\ per rlifL'u(1ci.esi * stessa nnche a daiiuo dei ciuadini modcsimi. Vedwl $11qiiestii interessante reltiflcazionc il mio discorso inlitolntv -I l i f is fc soc i rdc C t t i l e ln giitridiccc pubblicitto coi tipi Giustine l 1872; e di nclovo coi tipi 1:occa di Torino i1 1875 n ~ iriiiei Liltea?rrcriti d i pritt icr~ legislt il i l 'a o s s ~ r u n z i o n c 1.Y ~ d a s i n c or a B er C ii ge r d c 10 j i cs l iec critjiinellc e?&f.'rn~t-1-c 1~13. l' , 20 ct 22, ove diniosini che la giristizia iioiiemana dal R e , m a dalla h'azioiie. La forrnul :~ ogni giusli-zi:i etii:iiia da l Re fu i l si1tib010 dclln d~firi itiv;\v it io ri e c l i ~i reni (Li Frzincia olteancro sallc piuricdiziorii harori:rli, vit-iori.1 pr*ccrlii(a da sni igu ino siss im ~ lotte. E tic1 senso diruclrisioiie della autoritu hnronnlc od cccl~cinstic;i ~ o L C uclloiforniilla oll'riro Liti lato ili r~ r i t : ori allretlriiito peri, rielcorifro~i to ra Re e Xnzioiie; nel quale rappor to qucll i f'ur-iiiul:\ 6 f:ilsa, poichi: se ;i1 S O I O I'riricipe pu ti1It3~Iii~ s s i ? r ( iiiserv'rta I:) iioriiina i1f.i llligi slrati , In gii istlzi s sia chc 51r1i:irtli nel clctlato iegi~ltilivo, in clic si gunrili nel ciio I I I ; ~ I ~ -Iriiiitietilo [)iS:ilicn, lin 1;i su a prirna genesi nei diritti degliiilfliv idiii ochiisoci:ili, rls1)~ Lta ai qu al i In giilst izia pulll lic:iI I ~ ~ I I clio 1111 ~ O V C I . ~ ,O N nel Principe corrie nel 1ugistr:iii.

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    TAnpxrolz ghcstiziu puO sl)cn der si in tr e iliiic:-i'cnti significati. Iii un pisiiiio sciiso tutto astranto,cl ic s i ~~rcci~iscc:on la sola l~otenzadclic, intcllcttocoiiic u n a rilers idt?alitti, usi~ ritnc quella sul~ i,i~irinIcg;.e tli ordine clic cletcrrriiiia ci0 clic i: giristn (:cib elic non k giusto tiei reciproci rap ~io rti lell' I I O -r r i a con I' uorrio. In t:nl scnso dicono alc un i 1:i !liv-uliziri, essere il fonclainento dcl diritto (li priiiir-e; Pclicia.ii-io noi esserric il limite : n questo scriso tutti Idelitti sono corzllno la gizl.sli;icc, e sarcl!l)i: un assrtr=iloclreai.ne una classc s ~ e c i a lc ercli ciU inilrirrtt!l~!)c.iI concctto che tutti gli altri reati no n fessero eo1iti.ogiustizili: evicleilte inirluitli. In un altro sensrr t~itloco?zcrSelo, he >i percepisce coi sznsi del corpn, l:% i,):\-roln giustizi:t csp rirne l'applicaz ione (li c~uoll 'i irlt~alt~:icl un fatto umano rlcterrriinato, e lo svol,' I I I I I C I I ~ Odi rin clcttato di rluellul suprcnza legge cst,rinsc~c;itoin una clichiarazionc or1 ingiunzioric: i~iipostaa (14: -tr?rrniiz:il,i individu i, ossia in rin p rc cc tt ,~ ratico . Cosinoi diciarno essersi (la. rlricl inagistrato resa g i ~ s l i -;i(&; iliciairio giz/s/i;inlo il c.olpt:\wlc sofioposto n

    I T u l A . T. '?

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    - 18 -niortc per un ilclitto laciliatlte decreto di mrtgistrn-lo. Lii un terzo senso clie per un lato C itlcale c licraltro lato coizcrelo, col nome di giustizia espri-miarrio qriell' or ilin nn ~e nto col qrialc le leggi delloStato creaiio una speciale istituzione alla rlualc al-cliroiio certi uoil~iniai-liiiclik con atti e l'orine clc-t,t;ri~liiititi oii~ rertnno n pre cett o pratico cluella leggenstratttz, e renclano giustizi a seconllo giustizi:?. clunn-t un ip e ~ o l t el bisogno lo rictiiccle. Iii clr.iccto sensoi ic~i liciaiiio esservi tra i Sunziont~~iovernativi uniiiiiiii;ti.o di gi l rs l i z iu , n011 sia pei8clii: cgli siti la in-cnrnazione di3lla siustizia ;istilnttn ( primo senso )p~)iclii!molte volte la discotioscc c la manoniette :noil gi:'~p c ~ l i b lui spett i dedurre i l precetto ilipiristizin astratta in rin corilando pratico (scconilosr~nso relativo ci. determinati fatti, peichb ci6 sn-rclrl~i: l colino della tirrinnido : iia ilicesi ininistroc\oll;i giustizia lrerclib lo speciale gc ra rc a cli tu tt aIn serio ili citt:\iliiii nei cjrinli si persoiiificn la isti-tuziciiic si~c inlc 1oll:i giristizia p t~ l ~ l~ li c a ,ne vigilai iiioviniciiti cntrn certi liiiiiti clclln loro cstcrio-iait:l ( I ) . Al ~ii.cscnic : riozo Itt parola giuslizia j l / r I ) -Idirart sl)cndcs i in clticsto ter zo s en so : c. cosi In ~1:issctlci i.th:iti vlie diri~iinocontio In pztOOlict~gilrsbi;ifc\ i i h i i c l :i contciicrc t r i t t i rlriei fatti nii?ilitinte i clrinlisi :~;?;gri?;Iis~ac111 rin at to i~ i;ll vngio luella istitri-% ic i l l r l , O lioi suo i caardini, o ncti srloi riluvi;ncnti, sia,c.01 i lc .g~~iscli i.icoiiosrcrnc i primi, sia soil l 01'-l'i01'~i li scc'r~lltli,si:l col1 ostpygiarc, i{ [inc [lcll:t ~ l i l ~ ~ x i ~ ~ i i c~ ~ ~ > I ~ C S I I I I ~ I .

    i l ) VI:I Io irlec ( l i S o t l o P n lo i- , ch e gl i irililllclli oI.urli i) [i irgiurlicali si ililellario :i cliidiiinic e c r r ~ r l ~ i r l i cer-

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    clik nori si seiitono forz;i Iirr confiiiarlc, ii:;i clie sono solidevrrilii, cv\ i IIiir q~ ic lla lie in I I I I i t v i i i i r cosltluilo n formedi vera lit)rriii civile il supremio ger;irc;i d e i s:icc.rdciii ilrll,~g~u sbz i , i no11 dov rcl~ be essere 1111 ~ ~ i i n i . s / r ~ ~ ,ic~is1111 iiiv:ii-b i o d cl p t e r c e s cc ul ia o, i i i i t tiri u o rn o ap p ; t r i~ i i r~n [

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    da lui trovata coi calcoli della propria ragiotii?. ( : l i idice sssioina dice v eritQ indiscr?tibilc; dii n11 unal>ruposizione da lui formulata pretcnile attrilrriirc: Invirtii di assionia viene a dire io non posso errar%,Iio tutto vcduto, tu tto compreso in rlricsto argo m cn-to; rinneghi ogni altro ucirrio la proprin ragionc ir:chini la Donte nlln opera della iuin, clie i: inflilliliilc.In tale al~risocncldero piii sl)ccialrncilite i giaristicon i loro broccardi che furono altreitanti scnqligettati attraverso il cammino da lirircnrrersi dai pn -steri nella ricerca clclle veritt~ irirididie. .Illa s~jlaclirinittl sl~ctta i rivelarc una veriti1 conle doni in;^,yercl-ii: In divinita C sapienza infn1lil)ilr:: 1' uomo che6 so ~nl 'r e I'E\llil~ilcno n puh arrogarsi alt,retlanto,Laoticlo prof'cri scntcnza piena (li senno ch i dissegli assionii ilella scienza legale altro non essere ilpii1 dcllc volte chc errori i rluali avevano pe r virtiidi 1~rc~scrizioi-ieccluistato il diritto di passnrc perveritti. BIa il pregiudizio elic allo s17olgimento clellcscienzc giuritlicl-ie recarono i I~roccarcli nrdensi sirendcttc pii1 grande r~uai~donleilesiriii frironn %i.-mrilati co n parole d i doppio significalo. Cusi p r . ilcurso di secoli si ripctrito nppo pnrcccl-iie ge nt ie t u t t a ~ ~ i ai ripete comc iiiiliscutihile assiorna rlrielbroccnrtlo - grti g i l t s l i z i a rrijanrr, clal Ile. Se pergiustizia s' inte nde rlucll' orclii~niiie nto oci:ilc costi-tuito par servire alla somma giustizia, e pel yrinlusi confci.iscoi-io a ccrti uoniini piii larghi ~io teri rc-st*rivendo loro uno spcciale rito nc]l"scrcizio clc~proprio iiiinistcro, potrtt dirsi d-ic ogni giristizi:rt?iiinnn i1:iI Itc, o sia lie lo indivi,lrio, o sin 1:~: 1111Seii:ito, o sia IZc un Com izio, ciuariilo n rlucl ltc, ;Iquel Si1nato, o a r~uclComizio appartiene In potcst,;~

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    di costituire gli ordini di rito ai quali dovra nno tini-formarsi gli uomini chiamati a reiitler ragionc frai cittadini, c d i scegliere quelli individui ai qualivriolsi confe rire balia di re nd ere giustizia. 312 se inqiieI hroccardo la parola giustizia si trasl~rrrta(fauno in altro significato, e si vie ne ad inte nde re c1.1~dal Re o dal Senato o clal Cornizio emana la gi2.c-stizia com e su prem a legge giuridica, si divinizznl 'uomo e si proferisce intollera l~ile rrore , costitrien-do la supre ma legge giuridica sotto la srhiavitu (licerti uomini che invece sono al pari clcgli altri sog-getti alla signo ria della medesima. Ed ancho intesala parola giustizia nel senso (1 istituzione? socialc sepuO anirriettersi che questa emani clnlln sovranitatlello Stato in quanto le persone investite di talesnvranitk eleggono i magistrati e ne circoscrivonoi puteri ed i motti, non per questo se no devc con-cludere clie chi osteggia il movimento di cluelln giu-stizia leda un cliritto particolarmente spettante agliindividui clie es ercitan o quella sovranith :perci18 qne-sti nelle ogerazioni loro non servono a s? mecicsiaii,nia servono al diritto che Iilinno tutti i corisocintionde per la ope ra loro veng a costituito un orcline digiustizia nella citth. La on de la offesa ferisce il di-ritto universale dei consociati e non un diritto par-ticolare degl' individui governanti; i quali dopo ave-re in adempimento di un dovere che loro incombeeletto i magistrati c costituito gli orclini, tor nan o i nrispetto all'ordinc costituito nclln piii perfetta 11arithcon gli altri cittadini ed lianno I' obbligo di nonavversarne i movimenti n pii1 n& meno corric ognialtro privato. Se il broccardo oglzi giustizia emanackd Re s' intende della suprema legge giuridica, si

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    viene all' assurdo che il R e possa detta r leggi atalento suo anche conculcando i pi sacri precettidella suprema giustizia. Se il broccardo s' intendenel senso pi limitato della istituzione concreta, siricade in un novello e rro re non meno funesto quandose ne concluda che esscnilo nel sovrano dello Statola potest di regolare la istituzione nella sua vitaesteriore esso non sia tenuto a rispettare la istitu-zione da lu i regolata; non sia legato dalle leggi (licompetenza; non sia vincolato dalle reiudicate ; din una parola che la istituzione una volta ordinatanon sia sovrastante a quello medesimo che la re-gol. Esso suddito della istituzione non meno de-gli altri sudditi; perclib la istituzione non l' obiet-tivo di un diritto a lui particolare rna 1 obiettivo diun diritto universale appartenente a tutti e singolii consociati, e non dato a laro da lui (1).

    (1) In queslo se nso il trova lo Franc ese drlln $iirisdiziancatiiiiiinislrativa slaccala dalla giurisdizione giudiciale rion hche una delle tante miiscbere del dispolisrno qiiando se neestende I' applicazione alle queslioni giuridirlte.

    Il primo passo.clic fcccro gli uomini verso la co-stituzione di un' autoritd sot.iale ebbe causa dal bi-sogiio di giustizia coticrkta, vale a dire dal bisognodella difesa effettiva dei diritti in ogni individuo.Se i l diritto negl'individui noil avesse potuto essereaggredito e violato per la frode o per la forza dialtri noi vivrcinmo tuttavia una vita patriarcale inuno stato di coriipleta ugu aglia nza ; e tion avremmo

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    neppure concepito la iclea di questa necessitk chenoi chiamiamo Cioverno. Le nggressioni esteriori ele invasioni di genti ~iemichespinsero gli uominia costituirsi un capo, e dargli in nlano In spada e1 aatoriti~ i raccogliere attorno a sir: i pii1 gagliarc lidella trib e condurli alla guerra. M c l c~uando ssidissero a quegli uo n~ ini, onducctcci e noi vi segui-teremo ol~hedienti,non dissero altro se non clie rli-fendeleci. Le aggressioni al diritto individuale mol-til~licate cll'interno per l' arte o pcr la violenza diSt~cinorosi pinsero alla loro volta gli uomin i a darsiun capo, e porgli in inano la spada perche repri-isiesse i disordini inter ni. i\Ia quando dissero a co-loro, giudicateci e noi ol~be(1irenio i vos tri giudizi,altro non d issero una seconda volta se non che di-fe~zcleleci.i\Ia cosi nella prirria come nella secondarnissione f u un dovere clie s' impose a coloro clicsi destinavano a cnpitanare ed a giudicare. 1,a ilil-posizione e 1s respettiva assunzione di tale dovererecava seco per logica necessita il conferimento cl idiritti iizclispensnbili al suo esercizio, ma i l cardinc(li tuttocio era nei diritti dcgl'individrii e nella sii-pwiiia legge giririclicn. L' oggclto pertanto dei reati1.111: si clicono contro 13 111d~hI i~niztsdisia i: s c l t l p ~ ~ ?il cliritto individuale; se noil clie invece di coiitcln-pltli.1~nollo inilivirluo isolalo ci si contcrnpla nella

    ' ,(rata.oltitudine congr~,

    Xel ccrctire utluilquc le figrirc tl:1 rieliiaii~arsi illaprcscnte classe bisogiin heiie np1)rirarc il coilcettodell' o l j i c l l i co secondo i l qunlc clcl~bono esse re de-tcrrilinato. Su ci0 si avverta - ."Noi1 conteinplarsi

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    - 24 -qui la giustizia in astratto come legge; perch inquesto senso tntti i reati sono contro giustizia -2.0Non contemplarsi i singoli indiuidzci che in qua-lunque grado di gerarchia esercitano la giustizia ;perch in questo senso quasi tntti i reati cadreb-bero eventualmente qui quando ( a modo cli esem-pio) una ingiuria, una lesione, un omicidio fosserocommessi contro un magistrato nello esercizio o acnrisa dello esercizio d i su e funzioni. Evvi anc he intali casi una onta alla giristizia e se ne tragge unaqualifica;ma questa non costituisce l'oggettivo prin-cipale del reato che perci rimane nella sua respet-tiva classe. Al'ordine dei delitti contro la pubb licayizlstizia pertengono soltanto quelli che osteggianoIn giustizia considerata come istituzione sociale nellnsu a vita e nei suoi movimenti, non pe r una conse-guenza accessoria tlel fatto, ma pr?rchD l fatto stessocontradice di sua natura all' opera ed ai fini di quel-In islituzione. Allo stesso modo nelln classe de i rea ticontro la religione non si contengono tutti i pecca-t i ; e molto meno tutti i fatti coi quali si offende rinindividu o cl-ie eser cit a il sacerdo zio, m a quelli solich e attaccano la religione in s stessa osteggiandola sua cstrinsecazione nelln forma di culto. Erraroliodunque coloro & e creilcttero richiamare alla classedei reati contro la giustizia ogni violenza ed ogniirisriito coniniesso contro u n ma gistr ato od a ltro pub-I)lico ufficiale atl occasione dell' ufficio suo. Con ciconfusero quello che a causa di una offesa socialequnliflcavli un delitto naturale senza portare mrita-nicnto di classe, con quello che faceva scomparireIn offesa allo individuo assorbendola nella aggres-sionc rlirettri contro la istituzione sociale.

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    Cosi inteso l'oliiettivo della presen te classe C fa-cile definire le specie che vi si contengono, segui-tai;do le idee nitide ed elegan tissim e dcl C a r m i-g n a n i. I,a istituzione di una giustizia pubblica i:il cardine di ogni anto rit5 sociale: ed anzi noi te -niariio come cardine della nostra fede politica do-versi soltanto nel Lisogno di cluella istituzione ray-visure la unica ragione d i esse re clell' autor it6 socialeche possa dirsi assoluta, imprcteribilc, universale, el,rocedcnte dalla legge suytrenla dell' oriline impostaa l l a ~~mani tBrima rli ogni effettuata consociazione.Tale istituzione deve rispon dere al prop rio fino chei? quello di mantenere la sov ran itj del diritto nelloStato, procacciando che la legge astratta d i giusti-zia trovi debita applicazione ad ogni fatto umano,co ! i'arnc rispettare o i l divieto o la ingiunzione! ola tolleranza. Tutti i cittadini hanno interesse e cli-ritto cile tale istituzione vi sia. Tutti i cittadini hnn-i i o intcresse e diritto clic la istituzione medesirnnsi costituisca, si conservi, e si volga coereritenlente(per quanto i! possil~ ile) quel fine suprem o. Quindii! indispensabile riconoscere nei consociati quattrospeciali bisogni ( l ) , a ciascuno dei quali rispondeun i.elativo diritto. E sono - ." che vi siano buonirnaijistrati- ." che questi esercitando gli uffici lorouoii ne i'ticciano cchuso a pravi fini - .0ch e i cit-tnrlini noil facciano iny~di??7efzioquello esercizio -

    ch e i privati rispettino In escl~~sivivitai quei po-tr:ri nelle persone alle quali sono affidati ; , non nt?arroghino a se i~~ci les ini io esercizio.

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    - 26 -(1) C n r m i ,on a n i , nella su a in lrodtlz ione n l l n filosofin

    dcl dir i l to, rneutrc ni;inteiine questa p;irlizione rudie;ilirieiiievera , sosliliii ;illa parol;i D i s n g ~ l i ;i parola pii csait:i ricce.ssil~i.

    Un questi quattro bisogni nascono le quattro serienelle rlriali si parlo110 i reati spettanti alla classepresente. Al priiiio bisogno avversano quei nialcfizip 4 quali dirninuisce nclla pubblica opinione la fedenelle persone costituite in autoritd, a cagione delsospetto clic non i soli degni vi siano stati chiamati,nia vi si siano int im i per male art i li indegni.Questa serie si disse dal C a r m i g 11 a n i delittidi 2)e).so1lc 2)z~bbliclic ontro pejasojzc 21uOblichc: pet-ttirio alla nieclesiins i titoli di arnhilo e di frodi nelleclc~siuni gl' impieghi publ~lici.

    .l 1 scronilo I~isognoavversano tutti quei fatti coiquali l i iililivi;liii inv esti ti di rin j)ul~Iilieo cficio odi una pulil~lica i o s i u t ~ ~busano di clriella per se r-vire a pravi fini e violare i \ diritto, incntrr, In me-desirna era conferita 101.0 lici'clii: se r~ is se ro so-stenessero il diritto. A qricstn sl:coniln seri e, cheC a r 111 i g n a n i cliiarn d elitti ili pcvsonc pubblichecontro pc).so?acpi-ivate, appartengon o 1 abuso di au-toritu, la cowzczione, la concussione, la calunnia, lapre va) .ica sio i~e , la fa lsa testiriitotzianaa, e qualchealtro titolo analogo.

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    -11 tcrzu Irisoylo avversano tntti rjrici l'atti t i i i isingoli clie direttaiiicntc il~ll+~;ilisro~~oe rtci+soni! o-stituite in autovita dallo esercitare la iiieclssiiiia, ctne irripacciano i moviirienti, o si oppongono ; i l l i i (?se-cnzione dei loro clecreti. A questa terza scric, cheC a r m g n a n i c1enoininiJ delilli cli po-su i te piai-ra(e cn,zt.lao ~ ~ w s o ~ z etfifiliclie, alipartengono la ?.e-sisle~zzo,a esh~aiSo~ie ,a i~aosscizrcc~zccc7i 2JPEf6, i if ~ ~ ~ ; o 1 ~ e g g i a i ~ 7 e ~ ~ I o .

    Finalm ente al rluarto I~i sogn o vvors:ino qrici t'attidei singoli coi rluali il privato non co strctto a ciilda una iinperiosa necessitf~si costituisce giudice delproprio diritto e si arvoga l' autoritti.(li rendere giu-stizia a si! stesso, vale a dire di c strin scca rc in u nconcreto pratico (J speciale yucllo clie egli riticntl( o a torto o a ragione ) csscro rin c1ett:ito di legg:rini.crcrsnle giuridica. h questa serie, clic C :t 1. ni i-g n a n i disse dclitli co~ttro ~ giltstiziu r)z~ZlOlir/tco~rz~i~css ilc6 11wso1zr~u-irala c?zlg.o pejssos?cc 1t.i-stntcc, appni.teiigonu la ~~agiciui l iusi cc1 i l t?~tcll,i.

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    C A P I T O L O 11.Delitti di persone pubbliche cotztropersone pubbliche.

    C;. 2485.Quando a questo luogo si usa la formula pe?-sona

    j~ufiblicanella designazione del soggetto si alludeallo individuo che esercita funzione pubblica ;m anella designazione dell' oggetto non si allud e ugrial-inente allo individuo investito di au to ri ti; hcnsi alloideale della pelosona nel senso astr atto e classicodi questa parola. Intesa altrinienti quella fornirila,parrebbe si dovessero riferire alla serie presentetutti quei fatti nei quali i iiinzionarii pubblici ven-gano a lotta e collisione con funzionarii pubblici.Niente di ci;. La persona pubi~licaclie qui si con-sidera come aggred ita dal delitto non B lo individnoinstallato nell' ufficio: B 1 ufficio stesso; il seggiovacante al quale vuolsi per interesse comune sianochiamati i migliori fra i cittadini: al qual fine fa-cendo ostacolo ogni atto clie d occasione ai peg-giori di assidersi lh, o che por ge ragion e al popolotli sospettare vi si siano assisi i peggiori, nc nasceun a oflesa giuridica che ha il suo oggettivo, nonilcl supposto diritto che si potesse v anta re da talrinoiitl occupare quel seggio, m a nel diritto che hannotutti i cittadini onde a quel seggio si salga permodi leciti sicchb la onesta. dei niodi sia gu ar en -tigia della probit e capacith dello eletto. Questoconcetto pu0 condurre la presente serie a due spe-

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    ciali configurazion i (li nllilefizi che sono - .O 1 uni-hito - ."Ic frodi wlk: elc;inui.A m b i t o .

    La parola umhito (deriv ata dal latino uitlbiiee,ci).-czttrtive) esprime il concetto generale di chi va nt,-torno accattando voti e favori onde esse re eletto adun uffizio o potitico, o u~itminists~ativo1) o giudi-c i u ~ i o ; onde In comune parola amhil-e, av;i22lr2zioso,amhisio~ze.~ u t t i ono d' accordo su yucsta etimo-logia; come pure concordano nel dare il nome dimfibizioso a colui die acc:ltta 1 ufficio, e di propo-xente n colui che lo elegge o contribuisce col su ovoto alla elezione di lui. Non pu dirsi altrettantodella parola bi-oylio che ncl cornune linguaggio ita-liano lia rimpiazzato la parola ambito; onde lo arn-l~izios o licesi O i ~ o g l i c ~ t o ~ ~ ~ .)issertano gli eruditi sullagenesi di questa parola, e vanno p er diverse vie.C) i u 1i a n i (Institzcsioni, vol. 2,pag. 132, .i?znola)crede decisa la lite nel senso che la parola bi-oglinsia d origine veneta e derivata da Orztalo, locali:dove col& si facevano le elezioni. Noi userem o pro-iniscuaiiiente entrambo i vocaholi (2).

    (1) Sccondo R a e v n r d o f i ~ n r i o ~ u i ~ rib . 6, cap . ( i ) inIComa si cliiamarono anibiziosi pcr r;igioiio di questa eliino-logia non solo quelli clie si davario moto per ottenere irn-

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    - 30 -pieghi ed onorificenze, ma quelli eziandio che assediavanoi gi i~dic iper oltenere sentenze favorevoli.(2) uso comune di piirlere c he la denominilzionc diu[ficiali di giustizia riserba ;i quel l i che faun0 p~ ir te e l la

    uer:, r propria magistratura giudicante potrel>be far na scereil diibbio clie in qiiestn classe inlilolala r ~ f l t i O?llro giu -s/ iz in si ricIii,iniassero soltanlo i i u t l i cile procedoiio daiveri giudici, o a quelli soltanio che i veri giudici, o i soliaili giudiciarii, o I' ordine stretianicnte giudicinrio vcngorioa d ~ [ i e n d c r e . ib no n i: : dicnsi una volta per sempre clieiiinggior piirte dei reati clie verremo il dcscriverc in cluesliiclasse si adiiltniio ancora ai piibblIci iifficinli apparl cneiiti al-1' ordine arnriiiiii~lriiiivo o ~ioliiico, onic ii qu~ll i i l te t ient iali' ord ine ch c iiel corniirie 1in;iiaggio e nel piii sire linvr ro signiliciito diccsi gi rid icin rio . ')iiesio drihb io Iia con -dotlo iilcuni inorlcriii a v;iria rc la inlilol;iaionc dcllii prcsci ilt!clnssr, sostiiiiendo alla forriiulii reiiii conlro Io pnblilicrr giii-slizia la forniuln reali contro Ii i 1)iibblica nn imi i i i s t rnz ion~. .Noi non abbiamo cr ec l i ~~ i~ecessaria questa modificiizione ;~ii,rcli&: indiibiinlo clie iinclie gli uficiiili del17 or di ne poli-tico ed arnininislrativo esercilano delle nttribuziorii di giusti-zia. Coii qiiesto per allro noi non i ntendi amo di di scon osc ei~ c~In scparazionn ch e deve interce dere fra i du e poteri, lo eais -rrilivo cioi: ed il giu dic inri o, etl anzi siamo caldi sosteiiiioridella indipcnrlcnzii assoluta del potere giiidiciario dal poter(-rseculivo ; e teiiiiinio pe r fer mo ch e scnza lale indipe rideri z;~

    senza il rispetto rigoroso e costante della n~edcsini:i i ir iiipossa aversi da un popolo i l jiotliiirenlo di vera libert civilt-pcr qtimnio esso facciasi ricco dei p re si i~ ii di nlire liberiilirlconclii~ienli. 4a piiislizia, dcllii r ~i ia le iss e L a [li h r t C ' cssc1{1 p r o v i ( f ~ t i c e l e 1' Iiutnnie, E soliiiii[o quella giustiziil clitbSI esclrcil;i (13 iiiagis1r;ili rdolti Lici sonimi principi1 del gilii,i.,iliil)arzlilli scialli da ojini suhiczione aile vellciili (lpi I,,,-leni i . I r ~j ie ondanicntaic sii1 potere giudic iar io p i~ t i l >\ i ~ ,~ l , ~i1c'lln Iiill) cro :ii lslr o-L npa ric o i l 1868 211' ari. 14 ( l ispni l l~- \' i - g i i i s l i r i ~ i rii.0 iri l i t i l i i aitri i grntl i srp:rl . f i lri

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    dtrli' atiintiiisirri;io,le. E lo insiqne G c 1 c r f d e 111 I + ~ P / B -t i i > j r (l e l' . l t t i r i c i r ~ J r p r i i s In tlerrlir:r.e trtr~lu/rirrrrritio>rro~rxt r tnf i r i~ iwel le ic rr ie (/C dr oi t i r~ tcrr ir t l ior t rr lcriiil. l , li -v rn i s . 5 , png. 593) lodn (Iues[a disposizione, ilri;~lilicandolafr i lor i lcv/ i r~ l le 111 liberte'. Anclic per qiiit>to 1,ilo io ripeiuchc Ic isiilrizioni d~11'an ii cn Roma , de ll e q u ~ l i r i r i l i si fa-n a i i z z . i n o c i e ~ ~ i n ~ c n t eggldi, pe r clunnlo Inrglie in liberili~ii)l i i iclie eran o ii ionclic ed inctie nella protezione delle l i -herl civili e pii1 sprc i a lment r 111 erano nelle provinciesoggeitc, appunto per i l niescuplio dellc ailtoriflt giiidiciiiriihcon Ic n iiiininislrn five; il qu ale l'ii il ge rm e di c~iici niotlico n i qiiali si assodb, In iir.innide dcgl' Imperatori dando p(r-test2 cffren;ite e sconfinale ai loro prefeil i , ai loro prrsit l idellc provin cie, c ad altri ulliciali clrll ' or din e esec utivo. L ivcd:tu2 1 r n c l n h o r c h (le prtr(*[cctis r ~r h tu f ;ti CI c l -I i c h s tlrcs. vetus arrl. 2, loijr. 2, d i s s e ~ t . ) et de r)firirrl~uf l e i ' c to t ' t r~~ iO e 1 r i C li s t l r r s . rr tns ?io/. 2, tnirr. 2, rlis-sc r t . 3 )- i a 11 r e n d LI 1 L rie oflvio p rn cs i r l i~ tpuri;~zr ii (ci ) c l r i C l i s 111~s. ~01 ti .sol. 2, t un i . 2 , i l i s ~ e r t .9 )- J'e-11 o l L D I, or (1 i i~ r~ r iLs& se~t(~l rrr i , si~~ r t zu?zor t~? t~$cr!~islr~i-li/ )r rs ( 0 c r I c h s t1tr.s. ve tr ~s ol . 8, l om . 2, di sse r t . 10 )-K;I 1 ( $ 0 1 1 &e j11re e t j r l t ' i s r ! i r l i o~zc d f t i~~ ic ip io r t i l~~O e l -r i ci ] s llres. uetris aril. 2, loirr. 2, di ssc r i . l I ). 11 v ci opi2ogrc4sn clelle l i l ~ r . r t t i civili h i & svollo mcrch Ii i scpar,i-zioiir* (\ci polcri, C irrJii tocclier.;~ il siio ap og eo finclii: cluo-st:i ~rp r i r t tz ior ie on siri coiriplr[n. hl i i per quanto si:isi ndv-rr- i~ i i l priiicipio dr*llii iiidipen(lciiza assolul;i dell' ordi nep i~~~ l~c . i : i r i o ,i qii(~IIcio. c l i ~ c l i i~ ini; t lo dccidere le con-Lr~si. fra i priv'iii peli. irilcressi palriiiioninli, e Ic confe.sc ir'i;icciis;itorc ed : i rc : i i~~~Iolt3r 1;t cogriizionc e p u n i z i o ~ ~ eci de-l i l l i , bisogna pc igb s i i~ on o~ c t ~ r c~lie fiiori delin sfera piiidicii~riariiiiiiiigono :i(lri)lrzioiii c poteri increnii all' ordintl aitirnini-slr.aiivo, iille rlil;ili i giridici dcliborio essere rstranci, [~ercliEi i i sc [ )~ ra l~ i l i.iII;i i~niriiirii.lr;izion~?, sulriordinatc ;i d i ~ c i s crcnolc: C clic ;~iiclir? cliicslc si coriviciic senipre I;i deiio-iiiinazioric di afii di siuslizia prrcli: alla giusiizia devo110

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    esser e conformi. Laonde nel de scrive re i reati co ntro la pub-blica giustizia si ha riguardo indistintamente alle person eed agli ufficii di tut ti i pubblici arnrninistratori. Se non checoloro che a questi reati (indivisibili nella loro trattazioiie)hanno dato il nome di delitti contro la pubbl ica umniirri-straziane Iianno dato implicitamente una prevalenz;i alloesecutivo sul giiidiciario; laddove noi uiantenendo la deuo-minazione di reati contro la pubblica gi us li zi a manteiiiamola prevalenza del giudiciario sullo esecutivo. Si sarebberopotuti combinare i due sistemi con la formula reali controla piibblicn gi usli zia e con tro 118 pubblicu anlniinistru-z i o n e ; facile modo, ma sempre vizioso, perch esprime un'an-tilesi fri l' amministrazione e la gius\iziii quasi dicliiarandoquesta prosciolta diii precetti di quella : o ciio se t i i l ~ ~ l t av-viene nel,fiitto noli pub davvero riconoscersi in diritto.

    Ma poichb in s non is delitto desiderare un im-piego, n delitto usare m odi onesti per procacciar-selo, cos la criminosith del fatto non sta ne l desi-de ra re o nel chiedere 1 ufficio m a nei modi ino-nesti adoperati per procacciarselo. Di qui la distin-zione fra ambito lecito (1) e aliabito illecito: secon-do che onesti o no furono i mezzi scelti per catti-varsi il favore di clii aveva la facolti di eleggere.I mezzi onesti costitutivi dell' ambito lecito, clie nonespongono n a rimprovero morale nb a penale re-pressione, descritti elegantemente da C i C e r o n Cnel libro de petit ione consetlatus, sono - .O le blnn-dizie, come la nonzcnclatio, la oscttlatio, la ~ila~zuzrnlolilatio, etc.- . O laassidz~it; nde laosercatio; del-la quale il F a b r o senaestriurn 1,pag. 132, !35 :dal che nacquero le divisioni dei fautori del can-

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    didato in deductores, salutatores, e sectatores -3 . O le benignit; consistenti nel d ar e spettacoli e ce-ne ad au ra m populnrent captandam. In generalepub dirsi che la disonesta dell' amb ito si costituisceda tutto ci che rende venale il voto. Ma la uennlitadeve estrinsecarsi nel concetto di un lucro indivi-duale. Laonde negli odierni costami non solo si tol-lerano le officiosit che taluno adoperi al fine dicattivarsi i voti degli elettori secondo 1 antica dot-trina romana, ma ancora le promesse di lucri e van-taggi pecuniarii che a tal fine si vengano spargendodai sicofanti moderni, i quali pur di e ssere elettipredicono al volgo di una provincia o strade o al-leggerimenti di tasse, od altri benefizi che si augu-rano procacciare con la opera loro. Spetta al pub-blico illuminato la cur a di t ene rsi in Sg ua rd ia con-tro simili iattanze, ricordando quella sentenza diD a n t e che a largo promettere tien dietro lo at -tender corto: ma la giustizia penale non pu spin-gervi le sue censure.

    (1) Nessuna legislazione ch e io conosca elevb a delittoI' ambito consistente in soli uflicii, preghiere, e raccomanda-zioni. Vi furono p er dei legislatori ch e proibirono anch e taliarti: e fra questi ricorder i Signori del Reame di Napoli chepromulgarono col la sanzio ne pragmaiica del 5 maggio 1517e quella del 17 miiggio 1618. Sembr a ch e quei Signori fosserotanto importunati e vessati dalla moltitudine dei supplicantiper iinpieglii, che ne fecero argoniento di quelle leggi: nelleq ~ i a i iverincro a considerare che gli uoniini di vero meritonon ave vano bisogno d' iniportiinilli per ott ene re colloca-nienti, e coloro che pi iiisisievnno eran o appun to quelliche meno avevan o fiducia nei propri meriti. E coerentementeu siOTdllo pensiero decretarono iiiabilitarsi per un anno allo

    VOL.V. 3

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    impiego cliiunque avesse fatto petizione per ottenerio. Dellauiiirna di tali pragmaliche ci piace riferire il testo - vi -Ordi~iiarno comandiamo el le du oggi in itva7tli, niutlupersolicc d i qitals ivogli a Slolo, grrtdo, e condiz ione si sitr,presuwc d i do~tirrntlureo f p c i o alcicno d i giusti,-ili, C O I I I C~ ~ J I ~ I Iiz ldic(~i , d rrssessorr;/ i, got wl -~ ~ii Ierrid, e qriiilsi-uoglirr. crliro oficio, che t e q n t r n n ~ h t i s l r a z i u i ~ ci giiisli-,-i

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    - ): --1 l , l C I 111 0 5 i 11 r) t / r ~ r t f ~ l i ~ sr i ) i o ~ [ t I i t i ~ ~ ~ot t i . l , 1 1 ~ g 15- 3 I i i i L z dt i i l lc r t t io j l r r i s c ~ ~ i i t i i r r r r l i scr.ctrtdii~rr corr-s t i / u i i o r t t ~ / i Tli tr i q i i ~ i r ~ t i t11- C~~ r o I i i i i o / t ,C I { ; J I l i t i 1771 ,

    zas.S. 2489.

    Fu.i7vi t1iicui.a chi volle clescrivere un a~ribito tra-~ ~ ~ ~ o l ~ l - i o~avvis:~niloloclln venalitj intervenuta intlistriluzioni cli utlicii ed impieglii pertinenti ad tis-sociazioiii di natura aEatto privata; come societanonime, confiaternite Iaieali, e simili. Ma io pcnsuche quando tali associ;izioni al~l~innon carattereassolutnmentc privato i brogli ehc si corninettanofra i consociati non possano costituire un tlelitto,librchb rnancanti d i ogni carattere politico. Certn-rnc:rltc non puir tro va rs i in tali fatti l' 01,icttivo (l ii i i ~ iritto universale: n& puO riconoscersi in quelli1 , ~violnzii~nedei diritti di qualclie individuo per 1tiquale si rneriti il movitnento della repressione pc-iialc. Potrti 1 interessato nei congi.rii casi ricorreret:alla giustizia civile per fare annullare la elezione.31;~se l;[ i~iaggiorni~zni (luci consociati vuole 1111: t l t~oe non lui , tor1iert.l nia le impeilir.10 cluantunrlilchsifftltla volontit siano clcterruinate d a :ilbrcttantc spe-culaziorii inc1ividri;~li. S e la consociazione p r i ~ a t araun:,. veduta di guac1:igno i: rcpugiltinte che si re-priri~anocoloro che feccro occasione di proprio gua-dagno anclie la nomina del direttore, o del scgrc-t;ti.io. E sc In consoci:~zionc!ha por fino urr'operad i l~r:ne!ii-uriza vi :;ari1 rnclla speculazione inilividtialc.t l n a iiior.:tlr: I,r.uttiirn, m a non di tal grtido (la ccci-tare un diinno inediato tneritevole di repressionepennlc. 'i'ostorli si pone pc r princip io che il pub-

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    - 36 -blico non abbia un diritto alla esistenza e mante-nimento di quella consociazione, creata, costituita,e man tenuta per o pera e volontb di privati, non pribtrovarsi ne l pubblico un diritto a che se n e distri-buiscano in uno od in altr o modo gli ufficii. Diversosarebbe il caso quando in quella consociazione in-tervenisse con vigilanza diretta il Governo.

    Da molti si & detto e d a molti ripetuto che l'am-bito nella sua genesi avesse un carattere purame ntepolitico (2 ) in quanto il medesimo si contemplassedai romani soltanto nelle elezioni ad ufficii gover-nativi, od alte mag istrature. Dal che n e concluseroche cessate le liherta politiche in uno Stato scom-parisse affatto il delitto di ambito; p erch t utti gl'im-pieghi conferendosi dal principe non ammissil~.ileil concetto di una criminosith nella elezione. Ma ci0non esattamente vero. Sicuramente il delitto diambito assume la sua maggiore importanza nel rap-porto delle elezioni politiche : di qui la comparsa d ileggi apposite nei gov erni costituzionali, e la m ol-tiplicazione di tali leggi nei repubblicani. La storiadi Roma porge eloquentissimo esempio di qu estaver ith; poich i1 corr*ompersi dei costumi in quellagra nd e repubblica accrebb e tanto il bisogno di nuoviprovvedimenti e di nuove repressioni da rendereoggi quasi impossibile agli eruditi (2) la enumera-zione delle leggi romane sull'ambito. Ma se b veroche dopo la legge Giulia de amhi tu promulgata piiiprobabilmente da Augusto, la tirannide definitiva-mento costituita da Tiberio avendo tolto al popolo

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    le niirnine ai pubblici unicii fosse cagione clio pii1non si pensasse a dettare nuove leggi; ed anzi neldispotismo orientale si spingesse tant'oltre il cinismoda concedere (I. zilaica, C. & sz~frngio j ai rriinistridel principe il diritto di chiedere giudicialmentc li!somme promesse per ottener e l'impiego; non B per0yero clie la legge Giulia cadesse totalrriente in dis-suetudine. Se ne ruantenne la applicazione in tut t iquei casi nei quali ci0 si poteva senza invasionedolle prerogative regie; e pii[ spccialmente nelleelezioni a certi minori irripicglii ch e rirnasero nellcfacolta [lei niunicipii. Questo coinprovasi dal frain-mento di 91 o d c s t i n o alla I, 1, Iogg Jltlz'u ck:aexbitz~:ove notb il E r u n n e m a n n, itnec le$dzc?*ali1 2 inzttlic@~iis3) .Ecl anco neIle repribMiclieitaliane quando i liberi reggimenti furono sommersinei principati, rimasero pure in vigore lc anticheleggi sull' ambito per tut te quelle elezioni clie i lprincipe non aveva avocato n s stesso. Cos P u c-c i o n i (Sccggio, pag. -3.35)ricorda che la Icgge to-sema del 10'deceriibro 1776 contro i brogli conti-nuO anche posteriormonte ad avcre la sua applica-zione in tutti i casi di quelle elezioni ad ufficii cheerano rimaste in potere dei cittadini.

    (1) Qui si rivela iina delle ragioni pe r le quali ;i noipiacque (lare i l nonie di reati socz'uli a qi~el la classe clicil C a r n1 i g n n i chiarii dei rcati politici. No n fti vaghezzadi novith; fi i prepnr+azionc alla chia~ezsrcdella esposizionee ad evitare (lilegli equivoci ch e tento molestano lo esposi-torc e lo sludt.nlc. L' ultimo concelto b lo identico, perch.pulis significa citl, corisociazioiie, socicth civile. Ma la pu-roia polilica ha u n senso speciale avversativo della parola

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    amminis trat ivu e della parola giiiridica. Se nc vede unesemp io in qu esto paragrafo. Con la vecchia nom enclatur aavrenimo dovuto dire a questo luogo clie l 'a nil i lo i. rca topolitico anco quaind o cade sopra elezioni non poliliclii3: altro-ve avrem mo dovuto dire clic ncll; i m isu r;~dei dcliiii polilirino n sicura guida la sola polilica, ma clie deve tenersi17 occhio alla obiettivit giiiridicu. Noi sianio alieni dalloinn ova re nella noiiicn clalur:~ della scienza ; e non lo faccia-nio se non qua ndo (aliiie no p er qri'iiito par e agli occhi no-st r i ) c ib b ricliiesio dai bisogni della ctiiarezza.

    ( 2) B I B I . I O G ~ A F ~ Ai n k e s d e a~r~bi l r t ,wjdtrni Ilutn-u o r ~ i s r , 854 - ' e l t i n g de an>bilu, Gronilrgn, 1854 -K o o ad Le!yem .1tilinm dc ambitu - a r a v i t, a i /~s i t r i -lioniim crimirielittnr l i h . 1, S. I , c a p . 71 - 3 n g 11 6 1 e -rncnirt j i ~ r i s riminrtlis S . 549 - e y s c r nrctlilrr~ir~ircsrrlpaadeclas spec 6 2 2 - r 11s i o de inrliriis pn7.s 5 , crip. 22- :i t e I a 11 nrrels re?~ri~r.qrrnblesi/). 1, cap. 53 .- P o x ge r e 1 1 . . . , C . g . - < o C iiJ~tsliliilicl~lrsr i r i s c r i ~ n i ~ l a l i sug . 640 - 11 t t ni ;i ri nEle~aentct jtt ris crimitictlis S . 2G4 et S P ~ ( I .- l e l l i oJnsl i lulio~ies j i tr is cr i~t i innl is us i lnni t i l . C,, S . 12 -C a r i n i g n a n i J

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    - 2:) -ziunc dciln teorica del tetitlitivu ( l ) , e (li clriclla dcllnculilyilicItri. ( J r i i sono n considerarsi rjunttiEodistintiiiioriinti i?i fhtto - . O L a proferta del tlono clicl'nriil~izioiiofaccia allo elettore pcr griadngnarnr: i lvc~t j . 11 rlr~cJ1:~i p1115 asserire tranquilln~iiente i o i ie s ~ e r v i O I I S ~ ~ ~ I ~ T ~ Z ~ T ; I Z Cell ' anil~ito ;c1 esservi senzail~liliio n. figura dcl reato d'i~tigazionet delinqrie-re. 113 vi sar ann o iiic~ltre i caratteri del tenta tivo~ ~ t i n i l ~ i l e ?o penso clic: no, perchi: questo de litto non~~utenciooilsuiilarsi senza un:^ parteciriazione tlclloelettore, la r~rolio sta ello ambiziosa non h un prin-cipio cli esecuzione - .0 L' altro momento i l rluelluin cui lo elettori! accelta la oEcrla e si stringr: ilcontrrctto. Qui nasce i! dul~bio e il delitto sia con-S Z ~ ~ ~ L C I ~ Os e r n ~ ~ l i c e m ~ n t centato. Sc si dice clie i ldelitto si consuma col conltdatto ~ ~ o f r h)arcrcad al -cuno clie si al)l)iano du e autori ugcinlnicnte prin-cipali clel delitto. Se clirerno clic si consuina col da!~.c.il volo avrerno l' autore principale nel proponente'e non trover eino nello aml~ izioso he uri me ro com-plice. Se clicianlo elle il dclitto si consiima col dareil non avrem o nel contra tto che un te?ztatiuo.Eil allora 1)isogncrA distinguere secondo le varieipotesi. O Io elettore acccttb il dono con intendi-mento di ?lonclave il ~ o l o ;il allora & iinpossibilctrovar qui consn~nato : perfetto il reato ancorchkvoglia txovarsi la corisumnziotic nel contr;itto, perla evidente ragione die non vi fu contratto consri-iiiato C pcrfetto dove una delle parti non consentisuriamcntc. Si nvrh nello nn~hiziosouna istigazionecriminosa, c ncllo clcttorc uno stcllionato ; iia dif-ficilrncntc si olticttera il titolo di ambito ni, tentatone consumato. O invece lo elettore accettb i l dono

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    - 40 -con intenzione di votare in conformitd ma poi pen-titosi vot ones tam ente: ecco la difficolth; se la con-sumazione dell' ambito sta nel con trat to il delitto consumato a carico di ambedue, e il pentimentodopo la consumazione non giova; se la co nsu~na zionesta nel dare il voto, 1 ambizioso in questa ipotesisar punibile per il tentativo esaurito col contratto;rna lo elettore corrotto evader anche la pena deltentativo perch rimasto tale per suo spontaneopentimento ; ppure vi sottostar ancor egli quandoi l suo non dare il voto sia derivato da fortuito.

    (1) lo Francia sembra dubitarsi tuttora a causa dei ter-mini di qu elle leggi posilive se quando le manovre elettoralinon produssero I' eKetto voluto si abbia un delitto consu-malo od un semplice tentalivo: M o r n art . 9393.

    3 . 0 I1 terzo momento da considerarsi B quello dellavotazione. Se si accetta la opinione che il delitto siconsumi col votare, Ano a questo istante non avre-mo che tentativo; e questa sar la prima conseguen-za: e avvenu ta la votazione avr em o l' auto re prin-cipale del delitto nel solo elettore; e nello ambizio-so non potremo trovare che un complice puramentemorale : seconda conseguenza giuridica inevitabile.Ci6 d'altronde porterebbe a negare che col mer-canteggiare su cosa di tanta importanza si rechialla pubblica giustizia una offesa gi di per sstessa perfetta; lo che non pu accettarsi senza dif-ficolt. Valut ata inoltre la considerazione che se sichieda a dire consumato 1 ambito la prova che lo

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    - 41 -elettore abbia realmente votato a favore di chi locomprb, questa prova non si raggiunger5 quasi maia cagione del segreto clel voto, ed il delitto resterperpetuamente impunito : o accetto la dottrina chetrova la consumazione di questo reato nel solo con-tratto niente curando cosa avvenne di poi. Ed inci mi confer ma il riflettere che altrim enti non ba-sterebbe provare essersi dallo elettore carrotto resoeffettivamente il voto a favore del candidato corrut-tore ; ma bisognerebbe provare di piu che la causadeke)*rnz'nantea dare quel voto fu il premio. Nonessendo delitto il dar voto, n il darlo a favore diuno o di un altro, tutta la criminosit sorgerebbe( nella suddetta ipotesi ) dallo aver suffragato unambizioso per veduta (3 ucro. Ora quando lo elet-tore, concordando la votazione ed il premio, dedu-cesse di ave r dato il voto a quello pe r su a spontaneaopinione di prevalente capacit e niente rnosso dalpremio, sostenendo che anche senza questo avrebbevotato ugualmente, rimarrebbe ' difficile all' accusaassodare quella condizione intenzionale che sola sa-rebbe costitutiva della essenza crirninosa. Dicasidunque che il delitto di ambito si consuma col con-tratto: ma nonostante si dica che l' autore princi-pale del reato lo elettore corrotto, e il brogliatorenon B un vero coautore, m a un complice: e questoper analogia di quanto osserver fra poco (S. 2550)intorno al delitto di corr~c.ione.

    4."Finalmente un quarto momento di fatto inquesto reato sta nella consecuzione dell'uflcio. Ma

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    - 42 -qui sono tutti concordi nello insegnare che se qUC-sto effctto ottenrito pub guardarsi come criterio cl iaumento nella quantit del malefizio, il medesin~oB per indifferente alla consumazione del delitto.Riesca o no lo ambizioso a conseguire il suo deside-rio, seinprt: gli si oliict,ter legittim ame nte un bro-gli0 coilsurrinto qriando ricorrano le altre condizioni.

    Seguendo questa linea i criterii essenziali (leibroglio si riducorio a tre - ." l lprci)?io- ." I,:iqualiti di candidalo - ." La qualiti (li e1r:Llos.cin clii accetta la oiIcrta del premio.

    1)i:i~zo Esllixxaru - 1 pi*ciizio. Qrii si ril~ctono eosscrwzioni tante volte illustrate intorno al Izlci-oconside rato coine elemen to, o comc qualifica di uninslcfizio. Sia la rricrcede data o pvorruzssa ancliesenza posteriore adcrnpimcnto, sia vistosa o m esdii-na, sia data dii.ctln~tznzteo per interposte persone.consista essa in t7cnarSood in altra qrialrinque cosaappctibile, ed anche nel ricambio di un voto O dialtro favore, tutto tor na allo istcsso : sen-iprc vi l'tilo intendimento di render venale il suffragio. Biso-ynn pcrO che il cambio sia esplicito e la ricompensanon sin soltanto immaginata comc una vaga spe-ranza ; clie sia data o promessa per quel fine. Cliigetti via dei donativi per guadagnare sirnpatic, ochi protitti di tale prodigalit non offre i terminidella convenzione criminosa che qui si prevede.

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    S ~ c c ~ s n os ~ r e ~ ~ r oLa rlualitu di crozdidrlfo.Questa C la condizione che aggiunge al (lonativo lacrinlino sit del firzc. i\Ia avv erta si che siffattn cjualitalinstn che esista in colui a favore del quale si coiii-p'a il suffragio, rlriantunque la compra non si facciat1:i Irii medesimo personalniente, n da un suo mari-datario syir?ciale.P u b il candidato essere dcl tnttnignaro clei turp i mezzi che pcr spirito di partito sinsano a suo fakore: clisapprorarli ancora se vuoisi.Ci6 bastoiir a costituire la sua innoccnza (1 ) rnanon a far ces sare il delitto quando i suoi fautorinlil~ianocomprato voti per farlo eleggcrc. I motoridel broglio erl i corruttori possono essere dunclilepersone nnclic inabili ad essere cletti; nia I~isognnche il broglio si faccia a favore di un cund i~ lu locbigibile, altrinzcnti non vi sarebbe ncpptir tentativoper difetto clclla possibilitZ~.Tale i? lmeno la opi-nione ili molti: rlnantrinque da altri non senza gravcragione si sostengn clic anche la compra di vofo ofavore di pc rsonc non cligiliili costitu isca il Lroqliocriminoso, poicli pri6 servire a ilistrarrc i sufrragida un altro concorrente. In questo senso potrclhedirsi clie anche colui clie compri elettori per farreili1ei.e le schede hiunckc o con nonii fntitasti,ci,fh nascerc i l broglio. Infatti se si sono indotti no-vanta clettori su ccnto n dare schede bianche odincfficnci si ottexzuto clie il candidato a pro delrlriale faccvasi rjucl iiiancggio con soli dicci votigun(lngni i l ~mrti to. cr mc vi b broglio prinibilc,nnclie ncl solo allontanare gli elcttori clall' urna mc-

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    - 44 -dianle pattoitn mercede. Il candidato aevo interve-nire nel broglio come una figura determinante il.tine del? azione;ma non occorre che vi compariscacome ffgnra principale e pu eBsere ancora una in-cogaita per lo elettore venale.(1 ) L' aurore principale in questo reato pu essere anche

    persona ch e non sia a elebtore n eligibile, quando di aopera al la compra dei voti a favore di altri; nt la ignoranzadel turpe fallo in oul vera1 i1 candidato, modifica la imputa-bili& di quello. I Romani aelle molteplici leggi da loro delratecontro i' ambito coutemplsrono specialmente queabi sensaii,distinguendoli con nomi diversi; ebbero i d i ~ i s o r e s , l' intep.-prelee, ed i aoquettre8. Vedasi R l n k e s de ambitu cap. P,18 ad 23.

    TBRZO STREMO- ualitA d i elettore in chi ac-cetta i1 dono o la promessa. Se costui non e rn elet-tore e spaccierassi per tale, non commetter chescroccheria, e chi compra il suo voto wrh immuneda pena per la inidoneitti del tentativo. Se uno nonelettore, conosciuto per talle, prenda denaro per an-dar qua e 18 predicando por adunara proseliti a fa-vore di un candidato, non vi saranno le condizionidel delitto.

    S. 24'38.I criterii misuratori della quantit di questo reato

    sotto i i punto d i vista del danno immediato si de-aumono- O dalla importanza maggiore o minoredello unlcio che si voleva consegaire- .O dal na-mero maggiore o minore dei voti comprati- dal-

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    - 45 -lo effetto ottcnrito o non ottenuto - ." dalIe circo-stanze accidentali di disordini che c e sieno conscpriiti.

    I criterii misuratori della sua quantith sotto ilrapporto de l danno mediato si desumono dai lilodispeciali adoperati, pei qnali sia pii1 facilmente a pre-vedersi la rinna-vazione efficace clel fatto, e se neaccresca il malo esempio. In qriesto sens o anche Inmaggior entith doi premi oferti p u t considerarsicome aggravante della quan t i t i del reato : e lo i-:senza dubbio la pubblicith de l mercato. E questouno (li quei reati ch e grandemente crescono di pro-porziorio ~ioIiticaper il cinismo della pubblicit (1).Non sono poi IS valutarsi (2) COMC criterii (li qrinn-titd del rnalefizio i meriti o clemeriti maggiori ominori de l candidato. Gi non puO esservi presrxn-zione di rne~i to in chi cerca elevarsi per similirrioili ;ma poi non b possiLilc un gindiaio concretodi tali circostanze; n& il reato traggo la sua iin-probith dalle condizioni delio eletto inu dalla causadella elezione.

    (1) Aggrava collo questo punto di visto i l deiillo di am -bito lo essersi costitiiita un a assoc in~ ionedi ftiitori di iincandidato. ilueslo niodo meriib i n Roma una Icgge speciiileclic f u la legge Liciriin tic sodrtlilii,s ci. dc l i ~ , i Q i t ~ c ,a qualesecontlo gli eruditi no n conteniplavit le sole associazioni Tor-i i i : i te per eslirrccre i voti riiedinnte viulen;u, rnn nnclie leassociazi~ncoctituitc per guadagnare voti ~ i l ed ie t i t ederinro:vcdasi Tcl t i n g dc n ~ ~ l h i t ua p . 5 , 5. 8 , l i r r g . 107. Quandoper0 tali n.icociazicini fiiccitiiro njoslra di s B mcdesime in

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    pubblico, facilmente il reato de ge ne rer i neli' altro pi gra vedi pubblica violenza, per la intimidazione eserciiata sull' ani-mo degli eletlori. hla in questo lianno grande influsso i diversicostumi dei popoli. In Inghilterra e specii~liiie nte ucll' Anie-rica si fanno sem pre riunioui di fautori dell' uno O dell' altrocandidato; si raguniino turhc c he passeggiano le cit li conbiiridirre ed eriietleudo grida a favore di c~uelloclie respel-tivaiiiente si protegge e contro quello clie non si vuole ; criicntc se ne cornniuove la pubblica opiuioiic, e ncssurio1ietis;i alla leggo Licinia , e tutto ci si guarda coriic IIUOsvo l~ in i en todella liberth di elezione, di discussione, e (liiiianifestazione spe ttan te al popolo. Nei reg gimen ti liberi nonpiib proced ersi a rigu ard o di tali fatti col rigore cou cuiprocedesi altrove: e coli i periodi delle elezioiii si hiitiriocnrric: lenipi eccezionali. Cred erei p eral tro si dov ess e distiu-gue re fra cib clic si fii precetlen(erriente al giorno dellti\>ot;izioiic per guadagniire voti; e cib che si faccia ntll r ~ b o .nicnli) s l i . sso dellii votaziorin per restritigere la liberl deglit:lelIciri. (jiicisto non a vvi ord ine libe ro clic po ssa toilei.iri.lo,~'prcli! col Ilrelesto della libcrt .comune s i co nc ui c;~;i libctriiiintli\~iiIii;ile, 111 forza si rende soverchiiitricc della r,igioni:.

    i$ ) H o T i e d o qtluesliones snOtrtinae qrtnesl. 5 , 11 . 6, etseq. La opinione dionietralmenle opposta si insegna da B ;i rl-11 i t a delinentio juria criminnlia g. 396 e t 397, e seiribi,;tch e li ] Costitiizioiir Crimiiialc Teresiana oli' art. 64 , 5 . 4 , e 5 ,It.tIer;ilriientc s;iiizioriasse dov rrs i nel iiiisurnre 1ii prria, Ir-nero a calcolo i i i~ r r i t i i drmcriti dell' ambizioso. BI:i pii~Pecia l rnenteqiiella C os litiizion c! o r< lirib c he si v i i l i i l ~ ~ s ~ ~ < ~dan ni cagi0nati nella su a iiinminislrazioiie tl;il17 arii bizi ocoriilscit0 ;illa conseciizione dell' iifftcio.

    L c lien~ilittde l delitto d i arul i to die furorio tal-volta severissime in certe repubhliclle ( I ) sono oggi

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    ridotte a proporzioni piii moderate: pordita di di-ritti politici e di onorificenze ; pene pecuniarie; i:caycure nei casi l ~ i i igravi. L:* legge che regola at-tualmonte in Italia questa rristerin trovasi negliarar. l90 e segg. del eoclice penale Sardo pi.ornulgatlinel 1868 per tutto il Regno ; ed anche questi si at-tengono a quelle penalitli.

    1 l ) Lf i ririoiitiva pcrialiiii rom;tnn contro I ' ,iiiil~if icirt Iiicl-ie pc e? in i c i r i ~ , cu i si aggiunse la ~~riv; iz ioneegli rioisif Ll i o rt e h l i c a r n. n ~ r t i p . 071/. ih. 5f ); I J qt1u1e si L~ISJIU[: ISP ftts.e-? in originc 1iniitat;i ad un anno: C il j a c i o rzotfrr i11rsrirlicern 18). 0 , t i t . 26 i t ~ c ~ . b o repctere. l>o.ici:i \ i e n n cuII ' esilio ed alla deportazioiie. Deve perb iiotsrsi ciie se Icle?;$ roii1:ine pr ov vi dc rc ~ oll an to iillc elezion i vriiiili I'illed:11 popolo, si trovano nei tempi si~ccessividi