Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 3 (03)

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    Cwrc dunque senza difficolt la regola che non~jo sss mputarsi come ingiuria un detto od u n atto,per quanto eventualmente se ne deteriori l'onorealtrui, quando procedette dallo intendimento di ri-chiamare alla emenda colui verso il quale si indi-rizzava anzichi-. dalla veduta di offenderlo. E codestaregola non presenta argomento di disputabile finchesi adatta alla ipotesi di un superiore (1) che cor-regg a u n suo inferiore. PuO du bitarsene nella diver-sa ipotesi che la pretesa ingiuria parta dallo egualeTerso 1 eguale, o dallo inferiore verso il superiore ;essendoche se tosto si scorge che il superiore leci-tamente esercita il suo diritto di co rrezione, non i:altrettanto sensibile lo esercizio di tale diritto nelloinferiore o nello uguale. Ma il dubbio dileguasi sesi riflette che lo jzcs corrigendi et instruendi nliosnon e un diritto che nasca dalle condizioni sociali,o da una speciale posizione, o da eccezionali rap-porti fra gli individui. Esso uri diritto umanitarioxiascente dal vincolo primitiro della umanitaria frn-tcllanza. Laonde come in noi esiste quel diritto checi rivela la spontanea aspirazione dell'anima nostradi correre al soccorso del nostro simile quando loveggiarno in qualclie perico lo, cosi B in noi il di-)vitto di ammonire altri che veggiamo nel pericolo(li mal fare, senza bisogno che una legge um anao una dig iiiti nostra ce no abbia investito. Tu ttala difficolta incontrerassi nella pratica applicazionedel principio ; erchk con grande facilit correremoa riconoscere 1 animo di correggere nel superiore,

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    e potremo esitare ad ammetterlo e chiederne pii1chiara dimostrazione nello u guale o nello inferiore.Ma quando la intenzione di correg gere sia chiaritsaanche in costoro il principio non pub incontrarecontestazione (2 ) : ec1 anzi B da consigliarsi nellapratica una certa larghezza su tale argomento af-finchh non involgasi in persecuzioni criminali 1 one-sto cittadino che agiva a fine di bene quantunqueper avventura nel suo ufficio di aristarco possaavere in qualche modo ecceduto.

    (1) Vollero alcuni pratici stabilire come regola assolutache contro certe persone non si ammettesse l'accusa di in-giuria, e vollero esemplificare questa regola in tutti coloroclie eserci1;ivaiio autorit gerarch ica o dome stica, corrie ilmarito, il pddrorie, il precettore, il magistrato; argomentandoci dal titolo (le emei~dcctionepropinq ior i tn~ ei codice Giu-stinianeo : C ;i i l l obseruot ionu~ ~ t w s 2 , o b s e ~ v . 06 -S cli r ;i (1 e r o de f o l d i s p1rs.s 9, c n p . 4 , 11. 121 - I a r osor le~ l l in r f in?ih . 5 , S. in jur inm n . 1 . i i I i i poichb dovelleronniriicltcre che an che contro costoin potcsse agirsi per titolorli ingiuria quando avessero abusato della propria potest, cos6 mariifesto non potersi acceltarc qi i~ ll a egola coriie apodit-lica c co3titiiente un privilegio p ersona lr, ma tutto ridu rsialla presunzione del uianctito aniriro di ingiuriare la qualeetiierr;e dnll:i rrspetlivti situazioiic tlcllc parti. fi notevole uncaso ctie in faccia ai Tribunali Austriaci percorse tre gradidi giiirisdizionc. Trattav asi di un irincsslro ginuasiiilc clie vo-lenilo ritiiprovcr;ire acl un discepolo 1:i sua rnala condottanella scuolii lo ;ivcv:i hccinto di rnnsctrl;ottc. Lo scol:iro scn r :idoriib, e qiicrelb p er inpiiiria il ino rs tro ; rtl :rlla prin raIst:irizii ne ottenne I:i condaiina. Ma ricorso il iii;icstro al-l'Im per iale e Re:ile Tribunale di Apprl lo iti Tricste fi i com-pirt;inien lc assnliilo sul principio clic 17iiiiiino di co rre gg erecscliidcva 1' atiinio di ingiuriare. Ricorse lo scoltire ;i1 siiprciiin

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    Senato di giustizia in FTienna, rna ques to con decrc lo d el 12aprile 18 71 coliferm la sentenza dell'appello adottandorie imotivi e condann il quere lante nelle spese. Questo caso tro-vasi raccolto dalla G a z z ~ t l n e i T ~ i O z i ~ z a l ii T r i e s t e n. 18,?nro 5, 1m g . 145 . Fino a qual punto e sagerassero i Ro-inani la teorica dell: u ~ z i m i u orviyetarli lo mostra la leg. tiS. fin. [email protected] l e y e ~ nBquilianl.

    ( 2 ) Che si direbb e di uii servo clie portasse querela con-tro il suo signore perchi: lo tacci di asino o di poltrone!Si vedano i due titoli del Codice dc et~letldntione ervov~tre dc emendotio~zei r o p i n q u o r r ~ ~ ~ ~ .l L e y s e r dappr ima ave-va opinalo diversamente, e sull' autorit del Ne v i o f i?& ti sLztbec. pavs 5 , t i t . 8 , art. 1 0 , 7 ~ . 6 ) condann pareccliiepadrone che avevano tacciato male le proprie serve per causadelle loro dison esti. hla poscia atterr ito dalla pioggia dellequerele f spcc. 546, m cd . 1 5 ) si ricredette do questa severaopinione e desist dal condannare i padroni. Lo c he peraltrosi deve intendc re quando siavi ragionevolezza nella causa enon eccesso nel modo. h conforme la opinione del F u t t -i11o n n elenzenlu Cj . 5 0 8 ; dell' A r e t i n o cle malcficiis1)iig. 165, 2. 55. Ma a nch e fra eguali e per par le d' iuf'criorisi deve ainiiie[tere come scriiuinatrice una intenzione direllaa correggere. E la presunzione per rilenerla sorgo dalla cir-costanza che la parola materialmente oEensiva si emeltessecoulro ch i st ava facendo qua lche cosa di rnale. All' ombr a diquesto principio volle taluno dichiarare it i modo assoluto in-ceiiaurabili l e parole oKensive ch e si dicano da un sacerdoteparlando al popolo d al pulpito o dall' altar e ; L a u t er b a c htlisp. 1, thes. 15, n. 6 . hla neppure col est^ regola, per c~uantosi rispetti la religione e i diritti dei suoi ministri, pu darsicome assoluta ; erch quendo i l preclicatore esca dalla ge-nerali[& o dalla semp lice censu ra di una classe riia designi1 individuo, potr benissimo essere iniputabile di ingiuria, e datizi la solen niti della occasione la rend er pi atroce. Ve-tlrisi in questo senso, L e y s e r spee. 545, d e convitiis con-c i o i i n i o ? . l r ~ ~ ~~ t l . e1 segg.- I e i s L e r pi.i?zcipia $. 1.46

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    verith che in pratica non sempre conveniente-mente avvertita. Lo ammettere o no I' anifizus jo -cnndi come criterio che elimini la ingiuria dipendemolto da circostanze che male possono definirsi ap~ i o r i ; pi particolarmente dipende dalle rela-zioni personali: dovendosi con facilit8 maggioreamme ttere quando cade fra amici, ed in un tratta-mento confidenziale. 111 ci far gra n giuoco la pru-denza del giudica. Ma nel principio la regola po-sitiva ( i ) ; e quando il giudice si convinca che siebbe soltanto la volonta di scherzare egli non pubpronunciare condanna per questo solo che l' altronon abbia voluto accettare lo scherzo e ne abbia~ilostrato isentimeiito.

    ( l ) La regala testuale : . 3,s.3. IJ. de ict jz~riis- Io tde injzcriis cap. 2, png . 6 - n g e l o d e d e li ct io pnrs 1,cap. 79, n. 24- r e i n o de nirilcjiciis pug. 465, 71. 35-P u c c i o n i co~nmen to o1. 4 , pag. 654 . Si valuta c om e arv-gomento suficiente per r i tenere l ' an im o di scherzare, oqualuuque altra foggia di intenzione innocente, la immediataritr;ittazioue dell' ingiuriante. Questa regola potrebbe sembrareuna eccezione al principio factrina iilfcclzb?n Pcvi nequi&, pcril quale k sempre indiflcrcrcnie alla essenzialit dei criminiquanto da l co lpe~~olei faccia posteriorin ente alla loro cnn-sumazione: nia non lo B ; ereli& la rilsaltazione no n si valutacoine circostanza che distrugga uri delitto gi consumato,si valuta bens come circoslanza che mostra non aversi avutol 'animo di ingiuriare e cos non essersi mai consuniato (le-litto. Analogo ma n on identico 9 il caso della condiriolac ndella protesta aggiunta alla ingiuria. La condizione pub fh-ailmcnte cscluclere la crimiuosit, come quando s i dicesse itdalcuno - e Iin fatto questo sarebbe un birbo. LU stesso3pposizione della condizione e sclu de la crederira dcl fai10 it i

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    c\ii parla; e converte la proposizione io una s~ ale nz Uastrattadel[$ quale iiessuno piib offendersi senza all'errrlare la propriatijrpiludine. Tale 8 a mia opinione: debbo perb confessareclie fra i pratici il problem a trovasi dive rsam ente risoluto.L a u t e r h a c l i f di sp .8 9, 11 (i et 7 ) e C a r p z o v i o f lib . 1,decis. 65) diatiiiguono tra condizione riguardante il passaloe conrlizione riguardanle il fuluro, e insegnano che quandoIii condizione riguarda i l passato deve cerc:irsi se 8 vera 0fialaa. Se b vera accordano I ' azionc ci' ingiuria: se poi falsala negano: quando riguarda il futuro dicono che pe nde nteI n condizioiic non vi ingiuria; m;) qu and o siasi verificalapiib bcnissinio agirsi criniinaltncn tc. P er eseriopio, se Tiziosposa la tale B un pozzo. Tizio noli pub querelarsi finclinon I' lia sposata, nia dove poi 1' iln spos ala lo pub. Analoga8 la doitrina di C a r p z o v i o responsn e lectornl in lib. 2,rcspons. 62, tr . 5- 1 a r p p r e C 11t in S. 1, nstit . cle inj~r-~ i i s . 1 4 7 - B e r i C h i o pruct . conclus. pnrs 5, con-clics. 59, n. 5. In ordine poi alla protesta io non la credogiuridicamente valutabile. Bien te mi curo clic chi mi fa delriiale prolesti di non volermelo fare quando me lo fa. Ni: pu dirsi clie la protesta csclud:i 1' animo di ingiuriare, mentreinvece per la medesima si rivela la conoscenza che ci cheva a dirsi sar offensivo. Troppo facile mezzo sarebbe co-testo per insultare tutti scnza rischio di pcua. Vedasi l o l td e i) ' j iwiis cnp. 4, S. 4 - n i o n iil a t t e o l ib. 47 , t i t . 4,n . 1 0 - t r y k o d i ss . vo l. 3, disp. 5, cap. 2, la. 51 -C l a r o s en tc nt. l ib. 6, S. dc ily'itriis 11. 13 - G h y s e ndissert . de i t i j t tri is rt fuolosis l ibcllis cap. 2, S. O -( : a r p z o v i o y es po ns n l i b. 2 , r e sp . 6 2 , n. 2 - u i d ol';l P n d p ~ . ii5 i n fin. - \V e s e m i> e c o in p a r n t i t . ff . (l etl?jui.iis n. 8 - o C C e i o exerci tul iones curiosnp, dis]~~,-

    43 de siicnlio S. 6 -- Il u n l i u s ed Ta,*clctlel.lclnrlispiltnt. 50, lies. 5, ylbuest. 38, pay. 544, tomo 2, pal.8 2I; i 11 l i ;i i i i s l i t i i s o~l i o l . 2, pug. 467: e ]a nola n ] 1750,

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    La terza forma che esclude l' animo d 'ing iu-riar e si ha nell' u?zh~az!seto?-queadi.Quando alcunosi sente da altri ingiuriare, se trascenda tosto an-eh' egli acl ingiuriare il suo offenditore, nasce quellache dicesi conlpefzsasione della ingiuria ; a clualeestingue ogni azione penale per ambo i lati. Ci6peraltro procede da diverso principio. In quanto acolui che ritorse la ingiuria cessa il delitto (i) permancanza dell' animo, avvegnache si ritenga che lofacesse non per denigrare il suo offensore nla perributtare da se la ingiuria patita. In quanto al pri-mo che ingiurio non potrebbe dirsi che la ritorsionepatita perimesse il delitto da lui commesso. Ma pe-?-filze uziofze, percll perseguitandosi (come ve-dremo) la ingiuria a querela di parte, colui cliedella ingiuria patita si i. reso immediatamente giu-stizia da s med esimo col ritorcerla sull' ingiuriante ,si presume ave r re nunziato all' azione penale, eil.aver voluto procacciare da sb stesso la ril~aruzionedella propria offesa (2).(l)cpesi o dur ~ii ce principio e duplice effetto non si

    uniformano hastanlemente quei codici che si limitano a sta-bilire 13 non pcinibiliti della ingiuria quando fu provoctita.Ci~ i dettb da l codice Pra ncsse alls art. 471, n. 11 per l esole ingiurie seinplici, e In giu rispr udenz a ne fece larga ap-plicazione in questo tema, non per ( h1 o r i n art. 8466, at( 1 ~ 1 .8610 ) nul tema di difTi~~nazione.Ia la sola disposizioneclic esone ra da pena il provocalo alla ingiuria non basberebbead Esonerare da pena i l provocante se rion si ricoircssc i111)r.iricipio divcr so della tacita re~ nis sion c.

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    (2) Questa k l a idea che i pi esalti giuristi espresserocol broccardo retorsio tolbit i nj ur ia m et in ju ri ar um aclio-near: He r t i u s responsorum et deeis . vol . 2 , dec. 570,n. 2 - u o ~ l i a mqui ipse ai6i jude x cxt i t i t auxi l io ningi-xir atu s poslea Dndiynus esl - 1e v i o rid ju s Lz ib~cras .lib. 4 , tic. 4, art . 10, n . 7 - n r p z o v i o jurisprud.pars 4 , constit. 9 , depra. 4 ; et constit. 46 , def. 10- a b r oin codicetn lib. 9 , tit . 20 , def . 8 , n. 5. E argomentano dalla1 . 37, in @ne ff . de mino rib us, e dalla l. 1, ff. quod legut.Sull' argomento della rilorsione della ingiuria sono a vedersiancora la 1. 17, & de v i et vi aratatu; e la 1. 12 , $. 1 , ff .q1m.i melus cuicsu - G a i l obser. 101 - W u r n i s e roliserualionum tit. 47, o6ser. 18 - C a r p z o v i o d e -cis. 247 - i l o C k cons. 184, lib. 5- t u cli exercitnlio-nes Iuslininncae rlccas 1 C , asserlio 9, lit . f. - l il e k o p sronlrct Ca ~p zo ui ia i tccrs 4 , q i i u

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    - 07-ria. AncIie negata quella deve la ritorsione spogliarsidel carattere criminoso per la stessa natura dellaritorsione (1) quando la ingiuria patita era egualeo pi grave; e soltanto valere come minorantequando la ingiuria ritorta era di asszi pii1 gravedella patita. Altrimenti si va nell' assurdo :mi spie-go; io ho r ito rto contro il mio offensore con unaingiuria leggiera, mentre anche 1 offensore non aveaproferito che una ingiuria leggiera: si ammette lacompensazione, e non vi e difficolt, poich si dice,le due colpe sono eguali e mu tuam ente si elidono.Ma se invece il mio offensore mi oltra,,'w o con unaingiuria atroce, si nega (e d ben giusto) la com-pensazione. RiIa a quale effetto? All' effetto forse cheancora io debba e ssere punito! Ci 6 vidi talvolta av-venire in pratica, ma fu errore solenne. Se la in-giuria che mi spinse a ritorcere er a semplice, ionon sono reo: se quella B atroce io dovr essere col-pevole! Dunque io sar0 reo o non reo secondo lamisura della reit altrui. Dunque la mia reita na-scera dal fatto altrui. 1)rinrlue perchb la offesa re-cata a me cla altri e pi grave io dovr subire lapena da cui mi av reste esonerato s e io avessi pa-tito m a ingiuria pi lcggiera. Questi sono gli as-surdi nei quali s' illaqueano coloro che prendonoalla lettera la regoletta o la dottrina dei pratici, eche guardano la coiilpensazione delle ingiurie sottoun punto di vista materiale senza addentrarsi neldoppio principio al quale s' inspir coclesta teor ia.Lo stesso ripetesi nel caso rovescio. Io ho trascesoad una ingiuria sen~plicea danno altrui: condottoin giuriizio, deduco e provo clie il mio emulo si fecegiustizia da s, cd ottcnne sufficiente riparazione ri-

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    torcendo la ingiuria contro di me; e delluco lacompensazione. 11 giudice esamina la ingiu ria cheio patii; se la trova leggiera corre pronto ad am-inettcre la compensazione :ma se vede clie 1' avre rsa -rio mio non s i liniit0 a riljattere la mia lieve ing iuri acon ingiuria altrettanto lieve, e trascese ad ingiuriaatroce, od anche a peggio, egli s' impaccia nella teo-ria della compensazione, e trovando della compensa-zione manyre i termini per la disparitit delle offesecondanna me pe r la re i ti magg iore dell' altro, e peiS-chk io ho patito reazione pii1 grave. Che se poi coluiche fu ingiuriato leggermente da me non si limitba ritorcere parole di vilipendio, ma trascese a dar-m i un carico di bastonate, sparisce anclie la pro-ponibiliti della compensazione : e spariia questa ilgiudice che si sommerge nella regoletta trova ine-vitabile la mia condanna. N e avverte che la coiii-pensazione una g retta formula la yualc esprime losvolgimento di principii superiori : c clie il princi-pio razionale per cui io ingiuriante ho acquistatoil diritto di non esser pi punito clella ingiuria claine commessa per la ritorsione dello ingiuriato, st,:cnella preszoata ~e?zu?zziall' azione penale; renunziactie apparisce evidente clal fatto spontaneo dell' in-giuriato che si procacci6 immediata riparazione asuo modo. Lo che se si fosse avvertito si slirehbecoinpreso che un ingiuriato esercita privata giusti-zia, e sceglie la via della riparazione privata nonsolo quando ingiuria il suo ingiuriatore, ma ugrial-menta ed anche pi quando lo bastona. Sicch senon ricorre la teoria della compensazione per scri-nin are il secondo fatto, ricor re pcrb la rag ione della>( mi a cr mcttcre il priiiiu fjt to al coperto da. ogni

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    poilale persecuzioiie. Jla (li ci trol-cromo pii [ 1:irgorichiamo cluando (g. 1829) svolgeildo la teorica del-l'azione persecntoria della ingiuria dovremo occu-parci dei modi di estinguerla. i l1 presente Iciogobastino yneste osservazioni al fine d i comprenderela speciale indole giuridica del13 cosi detta ,v l lo~*-sioi~eclella ingiuria.(1 ) La regola clie I' a ~ r i ~ t z oi r i to lace re esclude la in-

    giuria si ripete comunemente dai pratici : ma nel ricercarela inliina ragione della regola osoillano per diverse vie.Alcuni vanno dietro al mero senso morale, e coiisiderarinla pr0voc:izione come causa di escluder e la imputaz ione,in 131 guisa ricon duccnd o qiiesta tcori c:~ solfa 1~ 1 gcn~r . i l t -dottrina del grndo: C n i h ni a n responxn j1tri.v vol. 2, t,(,-sp . 59, n. 204; et vol . l i , resp. 9, n. 20. Ed in q uesto srri-so la guard U l p i n n o 1. 1 4 , S. li, Cf. [rle boizis liherlo-YUIIZ - go.scendrrnz s i voluit se t~ lc is ci roziocnrzts. Etl inpari equivoco caddero E i s e r r i b a c h fdr i cowpci~sot iotze irrriaule/lcici, TilOi~zyct 775, Ej. 7 , 8 , 1 5 . 1 4 , 1 6 ) C AI a e s t e r t i u sfqitaesl. 16 , 12. 4 e1 seq.J men lre la corisideraziorie delle d r -gradnnti del dolo rion la veri1 rad ice de1l:t ieoric a d el l, ~contpensazione. Altri coiifotidono la cloltriiia dclla rilorsionrlcon quell~idr>ll:i comp ensazioiic; senza avvertii-c clic la ri-torsione giova a que llo che inciiirin clii lo liri ingiuriiito, mrt i-tr e 1;i coniperisnzionc giova :id e n r r n r ~ b o :p e r Io ch e ! evi-dente che i l principio ne dev e e ssere d iverso. Altri ancor:cconfuse I: cminto d i r i t o r c e r e c o n I ' oliinio di di fwle rs i ,ferinandosi alli1 esen.i~lificazioiie i clii risponde l u i t~etdisci:c f in qui s tari bene che si ritorca per difer~ilersi; n quiitilotucci;indo di rnentitorc chi eplioiie a noi bru lle cose vengliia-1110 3 dire che tali cose non sono vere . ala s e si cscti il:!talr cscniplificaziocie o da poclic siiiiili I " animo tli ilifeiiilei~~i

    es l~isc~i to onic savinn~et ile s*crvb Lo e li n] C r o fe.re1.ci-t t f l . 36 , crip. S, S. 31). ci 4 0 ) perclib rluarido si ritorcc I:r i i i -

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    Bo e h ni e r o dcc. 805, toni . 5 , pars 5; l dcc . 817 e l 8 1 8-O L t o n e c o ~ u i l i a og. 692 - ucl m e l c,;i.crcituti~aespcrg. 274 - a n E c k tltcse.9 con tro vcr soc pog. 204. E 1iiuin largo della compensazione dei delitti scrive O r e gaPiihanotl Labconis , pag. 174, n. 5 cl seqq.

    Escludesi in quarto luogo l' animo d' ingiuriareper virtii dell' u?z.inzzis clefenciefidi.Questo non sologiova a scusare la taccia di bugiardo e mentitoredata a chi andi, spargendo male voci contro di noi :m a giova ancora a chi abbia attaccato l'offensorein altro lato fuori della s ua veridicith; poich an-che in questo caso pu ritenersi (n ei debiti term ini)che l' animo fosse diretto a screditare il nostro ac-cnsatore, per 1 implicito argomento che i suoi malicostumi lo rendano immeritevole di credenza (1) .

    (1) I< l o c k eons. 184, n . 25 - r a m e r obserucit. 855.l)uestii teorica S foridala sui principii del niode rawe e sulprecetto della 1. 2, $. 9,'fi e crqtlct et uquac plicvine (41.-ce~zdae- ~ i l p a uret qui non eo aninto qzrid fecit r i taltevi noceut, scd ne s ibi noeeut: ed S ovvia nei pra-tici, che in generale irisegnano uon doversi presumere I'aui-t12us injzcriundi in clii agiva per conservare un proprio di-ritto : H e r t i u s decisiones uol. 2, dccis . 418 . Trovasi ancheapplicata in Francia; ed B notabile il caso deciso dallaCorte di Cassazione il 21 aprile 1864. Ivi trattnvasi diun creditore che intervenuto ad una riunione avanti a lgiiidice cominissario di un fallimento aveva opposto In fal-sili dei liloli prodotti da altro cre ditorc; del che questi eru-si qucreliito coine di urla diffaniazione alla qu ale certiiin rnft.il rnnle rinle no n fttceva difetto . !fa la Corle di Lio ne giu dicb

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    che quella imputazione era stata emessa al SO IO fine di tu-telare i propri dirilti e non sii auec intcntion de nuirc,e la Cassazione a cui ricorse 1' ingiurialo rispetlb 1' assolli-zione : vedasi N o r n jozirnal du droi t crinainel n. 7902.Allyanimo di difendersi si riferisce la innocuil della inten-zione d i chi rimpr6veri ad altri le sue male qualith peresimersi dallo ader ire ad un co ntratto al quale qu esti vo-leva condurlo. In termini precisi il G e e r t s e m a f~i lt l fc-mcntn dc ilyllriis pag. 4 8 - i qziis e?iinz 1)~ e cl C O N -lercia seccttra inv itar et , quem cssc fircnz nzct ho nl in e~ r~falsa parare sol itu ~n, x certu scienis'n cijgnovissern, huicpelitionena certe denegcire possurrz, et eidcm ratio)zem exirie qz~ aere nti, ine periculo respondcre, hanc esse rn l io -l irn&,quod scirena cisr?b esse liomincnz neqziam. Del restoiiei liiiiiti di una sem plic e mentitrt la proposizione nonrlispulabile. Tutti i dottori convengono che il tacciare di men-filor e costituisca ingiuria g rave , ma soggiungono altres ch esiliatta ingiuria non ? imputabile quando si emetta i11 re -plica ad una proposizione ingiuriosa contro noi stessi : Ila l-d o coiuil. Ei6. 1, cons. 45, n. 1 - o C i n o J u n. vol. 2,cutis. 122, n. 11 - l a r o S . de injur. in p ~ i n c .- 7 a-r i n a c c i o qirnest. 105, n. 51 1 - C r i s p o l t o custts 1 2 -n ii g e r s ni?zgJ. o6serv. Cen lr~rin3, obseru. 71 - :t-n i ii i o l l e d e c . IG, adnot. 1, n. 26 - u l o cibservntici-?loa in stcitulz!m l ib . 4, rubr. 24, n. 7.

    Piii specialmerite coclesta deiluzione giova ai pa-br-o~zidelle cazcst: per esirilerli rla ogni respnnsabilitll(1' iiigiriria per. quello clir! possono av er dotto con-tro l'avversario, contro i testiriioni, od anclie controlo stesso giudice, dei decreti del quale cliicdono peiloro clienti la riparazione. Questa, die i pratici chia-tnnno Zibertas rotlt.icitz(ii, si determina giristn il

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    ~lettttfo ella eg. C, C. (le ~ i i 1 . ~ 1 ~ 1 t j i i / 7 0elle due con-tlizioiii ;- ." he cib poseali vliliFns Zilis - ." cltcnon vi sia eccesso gzel .i)locln (1). S u ci8 k da 1iotai.s.iche la utilitk della carisn non vuole essere giur1ic;tf:iex post fncto, ed iu modo ;~ssolu to, ila secondo li[~iruliab ile cred ulita del ctifiilsoi.e, 1)ur'clib non aili!t-tata nb irragionevole. Non potrel~l~eniinettei.si uii:iregola contraria, la quale facesse clipenc1ei.e la cwr-verazione dell ' avvocato clalla vitto ria o clalla 1-rc:r.dit:tnella lite civilc. & una questione assai delicata noi1meno che frequente quella ch c porta a dccido'ti. srin mate ria di scritti pro dotti i11 fi~ccia d un ti'iljri-nale civile possa il giudice criminale i.itenei.Ii iiigin-ihiosiquando tali non li rlicliiarb il giuclicc cii~ile; *vicerersa se cluello puss:~dicliiara i.li iiiiiocenti c1u:in-a10 il gindice civile ile ordinb la sop~~i~cssioiieoiiicjngiuriosi. Xellci quale ricerca viene a ri l~roclrl~ '~ii1questione della iirfir~enzali ilnn ~c,jurlicata n giudi-zio civile sul giudizio penale. Tale argoiueilto osccper altro clalla ti~attazionedel delitto, C passa nel-l' ordine delle irialorie procedurali. &ii imiteri~ liin-quc a dire ch e in Francia 112prcvalso la ii1o:i tlclviucolo in~liosto l giuclicc criiiiinale tlalla sc~itciix;~r4ivile In quale a l ~ l ~ i aichiaralo che uno sciaittu ilu-lknsionale era cliffainatorio. Veclasi il gindicato dellaCorte d i Cassazione di Francia del 4 1na;:gio 1865;e ?t1o r i i1 jouln?zc61ci*2l/~i?aeZt f l t . 8102. lfa salvo i ldebito risp etto alla ven::rata au tor it clci frailcesi ,uon m i persuade clie cliasi pot

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    - 14 -sono dalla legge richieste tu tte le volte che vienposto a pericolo 1 onore e la libert di un cittadino..

    (1)Trattarono diffusamente dei limiti della fucultas ~091-??itiatidi clie a d tr untite s della 1. 6, S. 1, C de pos tu landodovevan o imporsi agli avvocati nelle loro difese; il B O s s i Ode ilzquisit. n. 12 6; lo S t r y k i o dissert. vol. 2, disput. 13,cap. 3, n. 4 5 et seqq.; il L e y s e r spec. 547. Vedasi pu reil P u l t m a n n elernenia S. 4 11 - 1 a n z i de aduoculis,procura tor ibus etc. pag. 26 - o e h m e r o decisionrstonto 3, p a r s 3, resp . S I9 - c h o e p f f e r co~nmen?a!io( l e advocnto iniuriante , 1741 - P u C C i o n i cornmento1~11.4, ug. 654. L' apprezzazione delly eccesso dipende dallaprudenza del giudice; ma q uesto eccesso, a par er mio, dev erisultare dalle condizioni intrinseche dello scritto. In Fra nciaperb si ~ ~ o l i i t orovare eziandia nella sola circostanza diaver fatto stanipare una memoria a difesa in un num erodi copie maggiore di quello occo rren te alle comunica zioninecessarie per le parti e pei magistrati : e s i punita la~~ubhl icaz io i~edivulgazione straordinaria degli esemplari diuna memoria legale con tenen te fatti diffamatorii: M o r nrpevtoire n. 23, 29 ; e t J o u r n . d e d r o i t c r im i n el n. 2 4 6 0 ,3359, 3551, 3612, 5775, 5903, 6885, 7650 et 7980. Giksappiamo che i francesi parlano molta di libert, ma sonopoi sempre renitenti nello accordarla. Non dunque rnera-viglia clie in Francia si accolga senz a esitazioni la regolacile restringe all' avvocato la libert di pubblicare della suamemoria defensionale, in cui si contengano obietti contro itestimoni o contro la parte, un numero maggiore di esem-plari di quello che richiesto pe r la comunicazione ai giudicied agli ufficiali del P ubb lico Ministero. Ma s e si ponesseiiiente,'com'b dovere, alla ragione fondamentale della scri-iriiiiazione, che sta nel debito di giustiflcre 11 cliente; e se siricordasse che nello stato di odierna civilt la opinioue pub-blica si occupa moltissimo delle liti ch e pendono in faccia

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    - 113 -ai tribunali, si capirebbe che I' avvocato ha il debito di di-fendere il suo cliente cos in faccia ai giudici come in fdcci'ialla pubblica opinione: nella qu ale la conoscenza ch e uticontralto (a modo di esempio) di cui io chiedeva la esecuzioneS stato attaccato nel giudizio civile asserendolo estorto perfrode, ingenera grave sospetto e discredito alla mia fania.Laonde sem pre nel m ero iiitendimento di difendere I' oi1or.emio, se d o una pubblicila alle, mie difese quanlu nque questeabbisognino che sieno date delle mentite e delle recrimina-zioni offensive per avven tura l' ono re altrui. Non possonoammettersi restrizioni alla propria difesa oltre quelle che vi- app one il bisogno rlella situazion e. Capisco c he il giudicecriminale dichiarando in fatto cb e pel iiumero degli esemp larisi corivinlo dell' animo d7 n giuriare c:ir al coperto da ognicensura: m a prim a di gettarsi in codesta convinzione SUCIdov ere di ricorda re i sacri diritti della difesa. L' errore delliicontraria opiiiione risale ad un principio pi alto e da mealtra volta osservato: risale a questo che i francesi rion volleroriconoscere come causa sufficiente di provocazione il sempli ceattacco al17 onore. Stabilito questo cardin e, era logico in loroche si scusas se la ingiuria nella memoria defensionale pre-sentata al giudioe, perch mirava a salvare qualche cento dilire, e non la scusassero nella memoria presentala al pub-blico perch diretta a salvare il litigante dalla infamia, I i iquale non vuota la borsa, n romp e le ossa. Ma il ve ropriuclpio della scuola si clie la intenzione di difendere ipropri diritti abbia forza scri minat rice della ingiuria taiitos e s i 3gj per tutelare i diritti patriinoniali, quanto se si agipe r sola t utela dell' onore: C i a z z discept. 27 , n. 91 --S o c c i n o J u n . cons. 184, n. 45. NS pu dirsi che lo avertirato duecento esemplari della memoria in una lite doveera in giuoco l 'onor e mentre si aveva costume di tirarnesole trenta dove non era in giuoco che I' interesse, riveli iinanimo maligno. Anche qui si asconde un sofisma palpiibile.11 mi i~ gio r um ero degli esemp lari rivela 1 anim o di reh o aduna pi ampia divulgazione; ina paralogismo equiparare

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    I;i pi ampia divulgazione al fine maligno. 'Nella cniisa t i -iilosa si volle appunto la pi ampia divulgazione perchi. viera il bisogno di difende re l'onor proprio in faccia al puh-hlico: nella causa meramenle pecuniaria bastb diviil~;izioric~ininore perclik si voleva difendersi unicamente in faccia :ligiiidici ed al!' nvversnrio. Seiiipre per i) si agi pc r lo inleritli-ii?etito dellii propria difesa; e cos per uii fine legillinio.Esplicito era ii i conl'orniita dell;i scicnz:~ ' iirt. 580 del codic.13Sardo, quando in tcrniini assolii~i ordiiiiiva - vi - ori1111 litogo L nsiune pe~ir i lc l l l ~ l f ~ ? ' ~i t r n t l i da nrpibluzlolhio d' irr!liririe co,ile,iute nelle a r r i r ~ ! ~ l t r ~ , n(~g1i crilt i o~ i c l l c ttirripc prodo t t e irr g i t ~ d t z i oe relative alltc conte-strisione si a in t ~ i i r l c ~ i uiv i le ch e irl mate r i a pe no le. Questodctinto era quello ch e ricliiedevasi dalle nuo vc condizioiiiliolitiche d ell? Italia, perclib male si sar eb be cliiarnato liberolino Stato dove non si fosse dato il pi largo campo iillalibci-i:i della difcs;i d ei pr op ri diri lti in facciil ai tri bun ali.b1:1 quells articolo pa rv e trop po liher:ile al R eliitore dc1l:itlecisio~ie del 13 ~ i o v e m b r e3866 inserita negli Annoli (l i~ ; i i ~ i . i s p ~ ~ 1 ~ d e r t z c tttrlinnri f I , 2 , 118) 211 quale piacque iu-ti*odurrc iicll'arlicolo 680 una distinzione che n noi parvesingo lariasin ia; voleiii(o IiiiiitnPe In iiiiinuiiiih di quell! artic oloali(: difese cile ai tri11un:ili fosser o prcs cnl ate dai causidici od.ivvocati, e iirgarln all e parli clie di pc r loro ste sse p:itroc.i-nasscro la propria caiisa nei casi ir i cui la legge ne accortl:~loro la facollh. lo non 110 inai impiirnlo clic i11materia pen:ilc> i d ~ b b ii isf.iriguere dove nou disliiigue la legge, e l imitarej'cr fiiic odioso unii iinniuiiilh clie la Icgge sen za lim itazi oneconcede. So bens clie se quelli1 im mu nit i voglia gu arda rsicome: un:\ scuaa heiiigiiaiiie iite conce ssa al calore: della di-13 questo calore assai pi apprezz:ibile in ch i vede n~lr ric olo suoi pro pri diritli clie in uno eslraiieo: e so ancorat-lie sotlo qiieslo punto di visla l e riial casligate paro le se -riiiino sciiipre pi perdonabili arl iiii privato che non :id iiiisiiirista csercrule, al qunlc pub dimatidarsi pcr le ahiiudinisu(. innili ili dire forbiii a teniperaiizn magg iore. Bla cib clic

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    - 1 1 -soprattutto io credo si B che con tale distinzione si sbagliasKatto il criterio fondamentale della regola, poich una itii-uiuriii c oncessa dalla legge alla coscc si converte con un voludi funtasia in iina immunit concessa alla pevsona. Non P; unp!,iailegio d e l l a togct quello chc permette al difensore legaledi prof erire conc etti ingi uriosi qu and o il bisogrio della difes;iIo esiga: invece uiia estriiisecazione del sacro d i ~ i t t o ellndifi,sn: e se questo esige c hc libert di ilire sr nza lenitiqii;iuto occorre a1 bisogno si conceda a chi difende nie OLIdiritti rniei, esso esige non metio che libert uguale si accordia rie quando difendo me stesso. NO vale argomeutare cl~l l i isuccessira disposizione dell' art. 680 dove si avver te che1' Avvocato e Causidico possono in tali casi incontrare penedisciplinari. Questo non : chc un provvedimento relativo aldecoro del17 ordine, ma nien te moditicativo n csplicativudella regola prestabilita. Che anzi dal niedesirrio e dalloi i io l l rc c h e 1% s i adopera sorge evidente una d i swe t i ua , 1;iquale mostra che la legge dov e volle parla re dei soli giuri-sti avendo saputo dirlo, dove no1 disse no1 volle: non volleciob ch e la regola gen eral e sottostasse a liniitazione nessuna.I l niovenle clelia contraria opinione fii il solito vizio dellagiudaica adesione alle p cw u l e della legge. La legge parla di~-ivvocctli unque nou pu) estendersi a clii non t, r looocntv.hI;i non si vide .che quando i l ~cgo lariie tito di ProcediiritCivile concedc alla p ~ r t e l diritto di faro da A 4 ~ ~ o ~ c b t ~si:niedcsimn, essa investita cos di tale funzione d ove gode-r e tutti quei privilegi ine rcn ti a113 furizione stess a i qualinon enia nano dti un risp ctto all a toga rria da un rispe tto allal i f~ertdi diFenclere i pro pri diritti. hclerendo in tal guisaaila l e t t era della legge so ne conculc evidentemente inspiri to . Di pi la interpetrazioiic limitativa condurrebbe al-1 assurdo: per ch ritcntito che tutto l' art . 680 conten~plassr:tassativlirucute i soli difensori legali e non le p arti ch e auto-rizzalo dalla legge si difendono da st? niedcsime, verrebbesia questa conseguenza, che i giudici non potrchl.iero decretarela soppressione di nessun bra no di memorir1 dcfensiorialc

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    pe r quanto esorbitaiitemente ingiurioso qua ndo la memoriasi presenlasse dalla parte medesima e non dal17Avvocato: equesto un assurdo. E non a caso io dissi che quella in-terpetrazione era del Relalore di quel giudicato, e non deklaCorte di Cassazione di Torino: avveg nach nel caso c d decisole ingiurie si proferissero dalla parte dopo esaurita la di-scussione della causa; e siffatta circostanza si notasse in quelladecisione come motivo determ inante. Non furon o dun qu eragioni di diritto quelle che tolsero il caso dalla sanzionedel17 art. 580, furono circostanze perentorie di fatto cherendevano repugnaute applicare la immuoitg concessa pen-dente lite al bisogno della difesa, alle ingiurie lanciate do-po che la difesa aveva compiuto il suo terin ine. Il di pi fudello ad esuberanza dal Relatore.

    Ad escludere 1 animo d' ingiu riare giova in quin-to luogo, 1 anivzus consulendi ( 1 ) . I1 sindacato mo-rale dell'uom o sull' uomo B uno dei tanti vanta ggidel consorzio sociale. Freno e correttivo del malcostume, esso B al tempo stesso protettore del di-ritto e dei buoni. & dovere clic gli onesti siano ris-pettati; ma B dovere altres che i disonesti sianoconosciuti. E un avviso che diasi ad un amico oconoscente per avvertirlo dei pericoli che corre fre-quentando ( a modo di esempio) persona immoraleo screditata, purchb senza animo maligno si faccia,O atto di cristiana piet; non delitto. N solo que-sta osservazione pone al coperto di un7 accusa d idiffamazioai coloro che per particolaritA della situa-zione vengano richiesti di consiglio sul conto di al-cuno ( come il notaro che consultato sopra un cam-bio ne dissuada il capitalista, mostrandogli che il

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    - 19 -richiedente B fallito) ma tutela eziandio chiunque,benchb non richiesto, a solo fine di avv erti re unincauto lo erudisca sulle malvagit di persona allaquale egli apre fidente le braccia. Certam ente seio sono consultato da un cliente sulla probit e sol-ventezza di un tale con cui B per legarsi con uncontratto, io non sar debitore d i ing iuria se in os-sequio al dove re mio lo ammonisco della insolvenzao poca delicatezza di quello ; n& colui c ui vengonochieste informazioni sul conto del servo infedeleche ha congedato, vorr porsi tra il bivio di andarein carcere corne reo di ingiuria se palesa il vero;o di men tire e trad ire 1 amico, e illuderlo col ta-cere, si che riceva un ladro o un dissoluto nellasua famiglia. Ma anche prescindendo dal caso delconsiglio cltiesto (il quale i! ovvio e non disputabile)si sdebita dalla incolpazione di ingiuria anche co-lui che sponta?zeo avverte un conoscente del peri-colo che corre col frequentare un dato individuo.Non pu essere delitto fare agli altri ci che vor-remm o fosse fatto a noi stessi. Chi disonesto devestarsen e a sb: nia se VU OI orsi a contatto con glionesti si sottopone al sindacato della propria mora-lit. E se questo sindacato non dh resultati a suofavore, ne incolpi il proprio malfatto; e non esigadagli altr i un silenzio che in certi casi sarebbe con-nivenza colpevole. I n ques te materie bisogna pro-cedere con delicata distinzione di casi; ma semprenvere innanzi agli occhi il sommo principio che ilmateriale della ingiuria si costftuisce dall' ccnimo qzszaligno: e che escluso questo, o posto in dubbioper le circostanze del detto, la piet della intenzionerende impossibile applicare la nozione del delitto

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    - 220 -:i11 rin tliscorso per quanto ingiurioso e nocivo. 10t!ld.,i it i pratica n lottare [Jer la difesa ?li alculli pa-ilroiii che, ilupo ossere stati inilulgcnli verso di ri i isi:r0vci colto (l a loro in fl:igrniitc S~ir to, ie rico lseru1lk:r frritto dcll;i, loro misuricorclia un a cjucrc1:i e11i i i i processn criiiliriale, pcsr1ii: poscin avvertironoso~~~ii~cssalllentt?cntn titllentt?iicol i iui l esscro cos fitlentevi:i.so colrii. Tutta 1s rlucstioiic in ttils argomentosi dove riilrirre all' animo; altrimenti si risica d ii.t:iiil:?rt i l magistoro penale una guarentigia pei ne-iiiici sociali ad escrcitarc, la loro grierru sistei~intic :l;i tlniino ilci galnnir!oriiiiii (2).

    ( l ) i< iiiiicnnit:ntc poi. la iiinnciiii~;~lcl ilulo sl)r!ci;ile del l;iiiigiiiri;~,cioi! dell' animo tlirclto nt l af'crdcre I' onore ;iltriii, i :i 11o decise che i i i iiisirologo i l c[ii,~li? clii lo coriaiilliiv:~siill" css cr su o ;ivc?ssi:ribposin l u i csserc iin ladro, iiori er:i tcniilo d'iri~iiiriii:1 . n ii L C r li:i li tliss. 'l, 1 1 ~ s . 3, 11. 7; el t1is.s. 89, Re.y. 2 6 ,'11. 4 . I{ l L e y s o i. f spccin,en 551, ntetlit. 6 , ti . 8) rii: fci:~!3~~~lil ic:izioricil ciiso di iin rrirdico clie ~ oi is ii lt ;i t~ i) ut i i iT:iiiciiill:i le ;ivt.sse risp ost o lei cs5c r $r; ~sir i;i quiintiiiicliie fossenrit~slissi~i:~.iinlogn appliciizionc sr n c i: f;itlii neliti giuri-~ l ~ r i i t l ~ i i ~ i iriglcsc nel c;iso (l i un iiierlico clie per scrvizio{ l i ['rofi:ssionc! avt?v;i ril:iecialu i111 ctlrliliculo (l i p:rzzi;i: v#:-ti:i>i I i s c i c i. tli!jc.sl rif clecisiuns 1864, p c l g . C;!; vc,./irirlt1/;irririlici~c. li\ il pririciliio si lrovii insegriato ;~nclie ridi-i~~~iitlciiteriiente:i qualtiriquc considernzionc di eserciziu11i~Of~!ssioniile,d aiiclie quiindo i l consiglio proccd:~dii 1111iiiiito iillroneo di privata l>ciievolenza verso il consiglialo:l i 1% > r t 5 t! 111:I f i l i i ( i c~~?~c~ntule itajuriis I J ~ I ~ .8 - * ~ , ~ , [ -

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    di provvedere a questa ipotesi come caso speciale :ci parve buono ad alcuni legislatori alemanni (i).Tutta la questione si riduce allo stato dell'animo.Se le sinistre informazioni furono date a fine d inuocere e con divisam ento maligno io sostengo chevi B quanto occorre al reato d'ingiuria, n fa me-stieri di alcuna provvisione speciale. Se poi si sul)-pone che le sinistre informazioni siano state datea buona fede e col fine di giovare all' arnico chele dimanda, sicuramente il reato d' ingiuria sparir&,non per difetto di elemento materiale, ma per di-fetto di elemento intenzionale. Ed allora se si vor rpunire codesto fatto bench mancante di dolo, esu-lando i caratteri della ingiuria per questa cagione,dovr provvedervisi come ad un caso speciale. Cosipiacque ai compilatori del codice di Rrunsw ick, iquali vollero punire come fatto speciale anche lecattive informazioni date in pienissima buona fedesul conto di un negoziante quando avessero a luicagionato un danno considerevole, Io ho ammessocome possibile un' azione a riparazioni civili. l l anon posso riconoscere in tali termini la giustizia eneppure la convenienza di una repressione penale.I1 negoziante richiesto da un corrispondente di taliinformazioni B nella necessit di agire: egli dunqueo deve men tire e ingannare il corrispondente, obisogna che gli riveli le voci che corrono alla piaz-za. Guai al commercio se il consulente si pone nelbivio o di mentire ingannando l'amico, o di risc hiareun processo criminale. Data la lealt&della intenzionenon pu esservi imputabilith : supposta la pravitkdello intendimento vi ,sono netti gli estremi dellaingiuria. Dunque non vi B bisogno di una disposi-

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    zione speciale; e il dettarla o Q superfluo, o inop-portuno ed ingiusto.(1) Codice di Neuchatel art. 192- odice Prussiano

    5. l 5 4 - odice dei Vallese art. 278.

    E sempre per cagione della mancanza di animodi ingiuriare che non pu ammettersi una querelacontro un testimone ( l ) per fatti disonoranti cheegli abbia narra to del giudicabile, e nemm eno per ungiudizio d' improbita clie egli abbia emesso a su odanno. Nel primo caso potrj, unicamente rinfacciarsila falsa testimonianza quando no ricorrano i ter-mini di fatto. Nel secondo caso s ar impossibileobiettare neppure la falsa testimonianza; perchi!quando il testimone persiste a dire che ha cattivastima di quello, nessuno lo pu sm entire. Ma laopinione essendo libera, ed essendo il testimonechiamato per debito della funzione sua ad ester-na re la propria convinzione quale la sente, sareh-be sempre improponibile una querela d' ingiuria,percl18 il testimone a que sta seconda accusa. rispon-der$ che ebbe 1 animo di non spergiurare, comenaturalmente avrebbe fatto esternando un giudiziocontrario a quello che sentiva nell' animo suo.

    (1) L' accusato che sentasi offeso dalle asseverazioni d iun testimone sark seinpre scusabile se ritorce conlro di l u iqualche addebito al fine di scred itarlo : G h i s e n dissert.do injicriis et f i r i~zos. Eibell. cap. 2, S. 2. I1 giudice porrhfrenarne la eccessivit d ei modi ad imped ire il vilipendio

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    troppo spinto di un testirnonc, senili re per ricordando clic.I' accusato, cori allegrire Li iirinior;ilit del testimone che lo:ipgrnva, esercita un ~n ez zo di propriii difesa. Ma gianrniriipo t r i I' accusato dare contro i l tesliniorie In querela di insili-I id : L u d c r o A l e n C k c ii i o t l isscr t , de p r o b i ~ t i o r i e n~litirbi t i fcret~dr ie j r ju y in c tkes. 20 , p i i g . L3 - c v i o t l e c i s i o -tir8s p u s 4 , d e e . 20. f3 questa la d i f i r c i i z , ~ che iritercedefra in siiuiizioue di clii narra 11r.r do ve re di uffizi o o perclir;ilsirrsi iiccessii suc i, e clii narri1 per ulirone o su o d esi de-rio. Ilichianiasi q ui cib cile so pr ~i cccnii;ii in propo siio dciltiiiori iiripiit;ibilii~ i de lle ingiu rie colposr ( C j . 1755). hla si ri-cordi clic: la colpa conbistc nel non cici.1. p r e c r r l i i l o le con-srgiicnzc Je i ~i rop rio peraio. Pcrclii1 i l iinrratore pose:i direessere scusiibilu in qii:iiito fu ii i w e r n collirc h i q n a che es lipossa aKern1ar.e di non avnr / ) l ' e l l (2d i i t l~ciic le sue parolepotessero rec;~re I O C I I I I I C ~ L O111;1 farn:i ;il t r ~ ~ i .Ia ch i nii rri i urii ' ;i~lo er suti natur:~di~orior;irite, o non ? uno stolido iruiipu) noi) prevetlere Iii coiiseguciizii del suo delto. Diinqiic ?scriipre ir i tlolo, fiericlih iion pa ri ;i ss ~ er iiiirriicizi;~spccialrb.Si dir$ forscb clic rixilc .;i c.onli;iiri in rlilrst o seiis o la ipo tes itlelia ingiu ria col110s~i Nie nte :ill:,ilto. Essii cert; ilneii le notipiiii confifiurarsi tlovc i l i'kitto na rr at o sia iri rriodo n ssa i tdotlisorioriintc : iiii p i i ~esserc tiile per circostnuze rclatiue cheil ri;irrcitoro abbiii ign ora to; ed ;i!lor:i non cono scen do 1 ef-f ~ i t o l lr iip$oso de l suo discorso egli sarh scusabile ;ippuntoLJVi' iLl ~ I i I i C i i i ~ i l 1~ 1 010.

    (;i0 clic tio detto in proposito del testimone t in1;i sua ragione vitale nella necossith d i agire inrtii versa i l medesimo. Non potrebbe dunqrie cote-sta solrizione allargarsi ovo tale nccessitti non ri-corra. L' anzino di n~6~~rr*nrcienza fine perversoi) n frorlncntc scusa alla qualo si appigliano i rlif-

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    -. 325 -fhintttori. 3Itl ( come dir0 a S. 1803 nota 2 ) assaipallida la ei1ic:icin (li sinljlc ntczzo, e poco gio1.aallo accusato di ingiurie io allegare a propria di-scolpa che usci, ltt fijrmula s i dice, e ~rolle soltantori1.retei.e il gia udito da altri ; ilenlmeno gli giovanumiilcre (1 ) I' autore della storia che b venuto nar-ranclo, e . fori~irr: cziaii(1io In piu lucida prora checi6 gli cra str~to accontnto. Noil 6 criterio essen-ziale della ingiuria Za ur*ig>iznlilci:io gih detto ch eit clolo sj~eciccle della ingiui'in coilsiste ne! scqJct*eche si viene acl infarnare un proprio simile: n% rii! bisogno della dimostrazione del movente dell' odionell' accusato; prora dificile a farsi in molti casie sfugge~role.Animettere l' f i 9 z t ' ~ ~ ~ u . szrxvrandi V)colne suflicicntc per ~ C J ( ! O assolritn ti. scriniii~areningiuria ;zlla 1~ai.ilello animo d i difendere, di nor-reeggere o di coiisigliai.~,sai.el~llr: ericolosissimo, e1 ~ iceclerebhe sopi.:~ na eyuil~arazionoiiesatta ;pclid-("li8 la coscieiiza clel pi-o~~t.ioiritto nella difesa, o1 i ~ copo di im1~cilii.euii lilale nella correzione e ne lconsiglio, non h:mlio equivalento nel garrulo narra-to1.c clic non l i ~ essuna i~cccssitidi parlare, tparlando obl~cdisce oltanto alla mania di burlnra efar ridere la brigata ed ott,enerc plctuso dall' altrriimal ign i t i

    ( l ) I pratici s i occiip:rror;o i1 1 vario seriso deliri qiicsiiolicrolutivii alla iii[liieiiz;l della ii)riii~rtlW ? t c t o ~ i s iillii ~~i i i i i -Iiilitic tlsll:~ iiigiui'iu. F u v v i clii vo llc scorc;ci 'vi ut1;1 rasiciiich(li iissolvci~c,olii u i i : ~ .rgioiic di iiiiligire: clii ncssiiiia irriliur-taiizn. Si vcdiiiio \ c i l c u ;I u cotrsilio c?*ir~tirti~liuotis. 57- a 1 ~ 1 1 z o vo jitvisprurl. prtvs 4 , c r r ~ ~ s l i l .2, dt3f. C> -u r csrs obsc,rm~ti , , i~,~scr l / i t r i~~ , I J ~ I . S ( V , ~ * .0 - , 11-

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    - 26 -t e r b a c h disp . 89 , t hes .2 7, n . 5 ; disp. 1, thes. 2 4 , n. 8-H a r p p r e c b S. 1, insf i t . de in jur i is n . 12 9 - e n o -c h i o de arbi trar . bib. 2 , cas . 321, ?i. 20 - e r l i c h i apars 5, concb. 65, n. uliirno- e r t i u s decisione8 vo l . 2,decis. .80 ; et decis. 397, dove recisamente si insegna - onexcusnt se a6 alio audiuisse. Yedasi anche M o r i 11 n. 8767ct 7769 .

    ( 2 ) Un caso speciale in cui si estrinseca questa dottrinanel senso favorevole all' accusalo stato deciso dalla Corteimperiale di Nimes con decreto del 25 gennaio 1866. U ntale aveva chiesto a Senas se fosse vero che Bonafoux a luiavesse detto che esso interrogante era un ladro. Scnas ris-pose di s, e per questo monosillabo Bonafoux lo quer eldi diffamazione. La Corte decise con inolto senno che Senasnon aveva agito con intenzione di nuocere, ma soltanto ave-va narrato un fatto sul :quale esso era stato inter roga lo:vedasi M o r i n n. 8198.

    A corona di questo articolo rimangono a farsi al-cune osservazioni. La prima si B che in alcuni casi i-:il solo anim o quello che fa tutte le pa rti del rnateria-le della ingiuria. Quando si obiettG un vizio di corpoapparente agli occhi di tutti (l), una deformitd nonignorabile d a nessuno che guar dasse 1 offeso, sem-brerebbe doversi dire che non vi B ingiuria, si per-ch l'obietto non reca discredito, si perclib il fatto6 palpabile. Ma pure la pratica costante, come hogiti notato di sopra, trov ingiuria nell' obietto diun vizio corporeo, quantunque visibilissimo, appuntoperchb (come osserv acutam ente H o l t de injurriiscap. 4, S. 4) la ingiuria consiste nell' animo. Laon-de se il rinfaccio di vizio corporeo si emise come

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    - 128 -iiiotie iidoliiita dalla Cassazione di Torino a i Ltvmini del cc$-tlicc Sardo, coiiie si lia dalla (lecisioiie 23 Iiiglio 38G(i : ..t//-liitli d i G i n r i s p r u r l e ~ ~ : atal iana, 1, 1 , 2, 44. llcl resta ]:Iiir,issima c tic Ii i iiigiuria fosse piiiiibile iiiiclir tluiiiido cr.4 ~ n i i i -I I I P ~ > ~ I i ~ d i ~ ~ i l t ~t:tiei.a intlii.izz;iiu ;illo s t ~ + s ngiiii i . i i ri vi a11ac1fc;i I P I I ~ I liostra ~iuris111.111k11~iiC e 1- r t* t I I l I ] J : I V I I / I Iii~:iuri:i, 11. 6.

    L' a1ti.a osservazione si i: qiicsta ci iri i-riexi:ii :rl;~ nte ainbngi, in mezzo a tante possihilit5 d i Ira-visaiileiiio di ani1110 reo nella forma innoceilte, c ttli sc:iii1I~io ( l i anir~10nnocontc con l 'apparente reith,i i r ~ n! possil~ilc ~Icterm innrc c i 3erii concreti il(:-liiiiti a priori dalla dottrina intoriio al concorso ono ilell' allinlo di ingiuriaile. Da ci6 la consegucnz:tc~lic Iiisogna costituire ar bi tra del giridizio In pru-cI(?riza clel giudirc. E di qui l:~ul t i ina conseg~iei~zi~c.lic r l 1 1 ~ s l o. giodiaio (li iiiciao fatto, c lrcrriii nonsiiidacal~i lc lallc Corti ili C/:issazionc, a difrcrenza(li q\icllo ch e possa dirsi in :ilcui~i casi circa il giu -dizio stigli ciltri c1e111c11tiiuriclici della i~igiu~~ial ) .

    ( l ) Cii~ ii dccisu d;illii Cass:izio tic~ li i;i~:iiici;i;e d;illii (:;IL-.-s:izioiie di Torliio iicl 51 gciinajo 1868: A~inrrl id i yiuu.is-~),*nilevrzut a l in r iu , I l , 1, 2, 8. Questa regola i: giustissiiii:~~~oic l i i :a iSicercadelle pi v ~ r t tiiteiixiatii dello :igeiile i:qiiv-stiotic di puro fatto; e coiisc~ueiitcrnerite noti poti,;intio t i ($ -iiiiiici.ii.si ; i IIi i Corte Regol:ilrice gli arycinit~~tl iii1 o i i i c . i i t rr~oiiclirderi~iei quali un giudice iciferiore decisi! corrcoi~i~r*rt-I ' airiino d' ingi i i r ia~e.M;i diversiiiiicrite dovrebbe

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    o quando la imputazione stessa consegnata allo scrit-ho alla stampa si fosse divulgata pel solo fine delladifesa e dentro i limiti del bisogno della medesima.Tutta la differenziale pu consistere nella maggioreo minore difficolt di applicare la teorica a codestespecie; ma dove ne ricorrano le condizioni la teo-rica B indubitatamente applicabileanse alle mede-sime, perchb nessun fatto pu adattarsi ad una spe-cie senza subire le condizioni del genere a cui quellaspecie appartiene. Senza il presidio di cotesta regolale querele d9 ngiuria sarebbero un' arme terribilein mano agli apecalatori ed ai perversi, e diver-rebbero uno strumento di disordine che renderebbeimpossibile ogni conversare tra gli uomini. Ripeterche il sindacato morale dell' uomo srill' uomo B volutodalla legge suprem a dell'ordine, la quale impose allacreatura la sociabilit come condizione della naturasua, tra gli altri fini anche per cotesto che il timoredell' altrui censu ra fosse impulso per 1 uomo a mode-ra re le prave inclinazioni, e fattore di miglioramentomorale. Perloch entro i convenienti limiti codestosindacato, come connaturale all'uomo e come estrin-secazione di un affetto e di una simpatia nella qualesta il germe sublime della fratellanza umanitaria,non pu precipitosamente convertirsi a delitto dovenon sia chiarita la pravitii del fine. Tutto il puntocardinale nelle dispute pratiche sul concorso o riodell' animo di ingiuriare riducesi ad una prelimi-nare condizione. Si adduce una causa onesta deldire? I1 giudice aprirA la ~ i alle congetture escu-santi e le valnterA con benigna larghezza. Non siadduce una causa onesta del dire, ma si dettoO scritto per mero diporto? I1 giudice ricordi che

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    - 131 -in questi fatti la colpa dolo giaccli non si esigeal dolo la nimist, l' animo cli nuocere, e il calcolomaligno; ma basta la coscienza che ci6 che si diceo si scrive pu lacerare l'altrui riputazione; e fer-mo in questo pensiero si guarder dallo accogliereil troppo facile ripiego di chi deduce non ave reavuto intenzione maligna. La malignit ingenitanel vituperare altri per il solo piacere di vitupe-rare. Rigore nel tro va re 1 elemento ma teriale ; be-nignita nel valutare l' elemento intenzionale ; ccola formula in cui si riassum e tutt a la dottrina dellaingiuria in ordine ai suoi criterii essenziali.

    C A P I T O L O IV .C!I*iteriimisuratori della i?zgi~~?-iu.

    GiB esponemmo ( Cap. 11.) quelle circostanze perle quali la ingiuria oltre ad aumentare nella suaquantit naturale e politica, viene ad assumere unnorne speciale. Vi sono per rnolte altre circostanze,che senza operare codesto effetto di attribu ire unnome diverso alla ingiu ria e farn e un titolo distinto,producono la stessa sostanziale conseguenza di ac-crescerne con pii1 o meno estesa misura la quan-titi. Alla enuri~erazione d illustrazione di tali cir-costanze noi consacriam o il pres ente capitolo. Anchenel delitto d' ingiuria i criterii misuratori possonoeseguire un giuoco diverso :ora influendo sulla suaquantitii natuvnle, ora sulla quantit politica soltan-to , senza modificazione del danno immediato ( I ) : e

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    - 132 -di piu i medesimi ora possono funzionare come ca-gioni di aumento, ora come cagioni d i dec~emcnlo;e ci sempre nel mero rapporto della quantit senzanessuna contemplazione del grado. Queste va ric t;~verranno 2 chiarirsi per la descrizione tlelle singolecircostanze principalmente apprezzabili come crite riimisuratori del delitto 11 ingiuria : e le medesinic.,sono - . O il clolo - 2." l /~?zodo- ." il Izlogo -4." il ieliyo - ." le pelosone.

    (1) i3 noia la mesia isloria di Arcliiloco e di Licanlbe;i1 primo dei quali siitiamente perseguil 1' altro con i suoivgrsi satirici che condusse i l povero Licanibe ad appiccarsiper dispcra zione; oude poscia con figura retiorica e conmodo portico si died e ella satira il iiome di saetta licambea.Archiloco non ci sarebbe potuto punire come reo di omici-dio doloso, percliE in l u i iiiniicava la volont2 (liretta ad uc-cidere il siio nciriico: noti si s;ircbbr potuto punire come reodi omicidio colposo, perclik la riiorte non ernsi rnaterialmentrprodotta dalla sua iiiauo. Mr i dclla ingiuria di cui era respon-sab ile auiiicntava la q uaiititb nntur;ilc qiicl tristissim o eve ntoclie.ora la conseg uenza dclla stia rrialvagiih. In g ene rale lritirle conseguerize claunosc che straordinariamente derivano clnun delitio, non possono iiiiiiarnc la spe cie o modificami. iltilolo ed il norne se non si coiigiungono alla perso na d cl-1 agente pc r un ncsso ideologico o p rr un nesso s trett ame nteoniologico. Ma ci iion osiiitite possono iiri casi pi frequentiprend ersi in considernzioiio dal legi>l;iiora comc ragion e di~i im en lo ella quantit drl ma i~f izi o, iiri c:isi pii insoliiivalu1;irsi pure dal giudice colne circ~i\i;~iizelie lo aiiioriz-zano ad rserciiere maggiore severiti eiitro i Iiniiti dclla ~ t ' r i ~ ireliiiiviriiirnte determinata. Il giudice clie avesse applicalo atlArcliiloco i l massinio della pena ni~iiacci~iiaontro i l i l~cllifaliiosi s a r ~ b b e lnlo incensurabile, cos soito i l piinlo di vi-sin niorale come solio i l punto di vioia giuridic o, nvriirloiir

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    - 33 -sulfici en~e nolivo nclln calaini ti occasionata dal delillo, ben-cliZ noli fosse n vulutn n& preveduta e appena prevcdibilt?dall' autore suo. k questo il senso in cui procede il principiogenerale che clii versa in cosa illecilii pu risentire le cori-segiienzo anclie del caso forluilo.

    Con tale circoscrizione non s' intende di esclri-dere la valritabilitri di altre circostanze pii1 ilzt?*irl-seche al delitto d' in giu ria ecl influenti sulla su a cluan-tit .natu?-ule.Facilmente si comprende clie l' an-uie~i to i dann o immecliato per cui si eleva la quan'-l i tk naturale di ogni delitto dipendentemente dallediverse conclizioni relative chc proclucono tale effet-to, pub bene verificarsi anclie nella ingiuria. Cosien tra nel calcolu della yuantita natura le il maggio reo minore vitupero cke si annette alla parola o ge-sto oltraggiante, lo essersi ohiettato un delitto gra veanzichk leggiero, o un ctelitto anzichb un vizio, o unvizio di animo anzichi: un mero vizio innocente dicorpo: cosi il mag giore o m inor nu me ro delle per-sone ingiuriate; cos il rnaggiore o minor nulnerodi persone con le quali fu comunicato, se trattasi (lidiffaniazione, o la pii1 o meno larga divulgazionedello scritto . ,Avvegnaclil-! sebb en e In contumelia al,-bia conipleti i suoi criterii essenziali per la sua co-municazicne anche ad un solo individuo e con rac-coiuiandazione cli segreto ( B e r g e r o elcclcc jzoq.cl4G~z.z~21y,l.1, o b s e ~ . 4) ci non toglie che comela contumelia degen era in diffan~azione er la co-municazione n clne pcrsonc, cosi la diffamazionc,senza mutare nome aum enti di quantit se non a due

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    - 34 -soltanto, m a a dieci o venti persone la comunicazio-ne fu fatta. Ugualmente richiamasi ai criterii dellaquanti t natu rale lo essersi soltanto offeso il senti-mento della nostra dignit, od anche deteriorato i1nostra buon nome nella opinione altrui, od anche ar-recato a noi un danno patrimoniale pi o meno in-tenso e durevole, specialmente se l'attacco al170noreebbe esplicitamente questo pravo fine di farci per-dere una occasione di nozze o d7 impiego, od u naeredith, od altro simile. Tu tte queste soiio circostan-ze per le quali scorgendosi una ragione di aumentodel male inferito alla persona ingiuriata, intuitivasi manifesta la loro efflcacia ad accrescere la gra-vitA del malefizio. Ma di simili circostanze ba sta unsemplice accenno perchb se ne comprenda il valo re;n& d'altronde potrebbero in questo reato ordinarsiad una teorica per la indefinita loro variabilit.A qnesto luogo pertanto dimoreremo su quelle so-le condizioni esteriori che prescindendo da un au-mento efettioo di risultato dannoso influiscono puresulla quantit politica, perchb da loro scaturisceo una determinata modificazione sotto i1 rapportodi dir itti accessoriantente lesi, o una potenzialita dinocumento maggiore, e di minore reparabilit percui viene a crescere il danno mediato e la quan-tit politica del delitto.

    Queste circostanze delle quali andiamo a tnerparola si valutarono pih o meno dai criminalisti ne ivari tempi : per alcune delle medesime venne adintrodursi la distinzione fra ingiuria semplice e in-

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    S. 1472.Dolo - A questo punto io vengo ad espo rre al-

    cune mie idee,le quali benchb non abbiano i l con-forto di una dottrina prevalente nelle scuole, e nelforo, a me sembrano di tale importanza da non do-verle passare sotto silenzio. Nei delitti d i san gu elargamente mostranimo lo influsso della clistinzionefra dolo d' impeto e dolo premeditato : trovammocon quale intensitA il secondo aumsntasse il dannomediato, e cos la clriantith politica clcl mulefizio pei.la minorata potenza della difcsa prirata in facciaad un nemico che viene ad aggredisci con maturoe deliberrtto disegno, e clopo avere fredila~~ienteal-colato le migliori opportunit per procacciarsi la pro-I~abilithmaggiore di effetto. Codesto notevole risul-tamento tl riconosciuto per il consenso universalede i criminalisti e dei legislatori in q uei nialefizi,sebbene per la natura dei iiiedesimi niente si ac-cresca in ragione del dolo il danno immediato dellalesione o dell' orniciilio. Nel delitto d' ingiuria sem-bra a, noi clic la premeditazione oltre a riproclrirrcIn identica ragione di aumento nel danno mediato,possa eziandio riguardarsi come ragione LI' incre-mento nel danno immediato, perchb la parola pro-cedente da chi rsgiona con calma genera impre3-sionc pii1 prof'onda nell' an im o di chi ascolta, ch enon la parola erottn precipitosamente dal labro diun forsennato che si agita nel parossisrno dello sde -gno. hIa questa distinzione del dolo se si cerca allamateria delle ingiurie negli scrittori e nelle legis-lazioni, o vedesi affatto pretermcssa, o tutto al pii!

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    perfuntoriamente accennata; n trovasi accordataa lei cluella principale influenza che parrebbemimeritare.S. 1773.

    Sembr a taluno che le offese contro 1 onwe hs-sero di cosi lieve interesse da dover m endica re quasidir delle scuse se si punivano con pena afflittiva,e allegarne come ragione il pericolo delle privatevendette; della quale ragione dir ad altro momentoil pensiero mio. Io sarei invece di opposta sentenza.Larghissimo d' indulgenze verso fugaci parole ca-dute dal labro nel bollore d i uno sdegno istanta-neo; facile sempre a disarmare la punitiva giustiziaa riguardo di tali delinquenze, ove l'offeso dimettaogni desiderio di persecuzione, io vorrei che le fe-rite premeditate e sistematiche contro 1 onore altruidivulgate pe r animo maligno e vessatorio, ove sene chiedcsse istantcmcnte dall'offeso la persecuzionepenale, dovessero reprime rsi con assai pii1 di ene r-gia che non se ne usi contro un miserabile furto.Gi troppo spesso alla diffamazionc tengono dietroi danni effettivi del patrimonio; pi gravi assai chenon % il toglimento di pochi cenci: occasioni di noz-ze, d' impieghi, di guadagni pe rduti pe r una mali-gna impostura; clientele deserte ; enevolenze e pro-tezioni offuscate; amicizie rotte; e quanti inai nonpossono essere i danni reali (1)di una diffamazionecalcolati appos itamen te dal diffamatore? Qual' l'ani-ma per poco che sia nodrita a sentimenti gentili chenello offuscamento di un affetto calcolatamente ca-gionato dalle venefiche insinuazioni di un nemico,non vegga la perdita di un tesoro sovra di ogni

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    altra cosa preziosissim o? Ma oltre a ci il doloremorale della infamazione sparsa a proprio carico in un animo gentile pia gagliardo assai che no1sia l' afflizione cagionata da un pugno o dalla sot-trazione di un orologio.

    (1) Questo delicato punto di vista si apprezza meritameiitedal codice Svedese, cap. 16, S. 8; dove si dato della dif-farnazione il concetto forse pi largo che siasi adottato daogni altro codice conteinpornneo, ravvisando come sufficientealeinento del malefizio qualsisia nocumento che con la s pa rs avoce possa esser si r ecat o all' avve nire dell' offeso, al suomestiero, o alla sua professione, purch proceda da aniiriornaligno.

    Aggiungasi che il ladro e il percussore corronopericolo della persona : l diffamatore carezzatocon sorrisi da i maligni che sono troppi, ai qualisembra la maldicenza l' aroma indispensabile dellapietanza sociale. La distinzione normale nella scien-za primitiva fra dolo d' impeto e dolo di proposito ;distinzione che non creata dalla sottigliezza deiginvisti, ma nasce dalla natu ra delle cose ; distinzio-ne che in certi reati spinse la sua influenza fino adecidere del capo di un uomo; si disconosciuta odimenticata affatto (1) dai legislatori nelle ingiuriecontro 1 uomo. Se n' B tenuto conto nelle ingiurieproferite contro la diviniti, ed a buona ragione; maeravi a mio parere uguale ( e forse pi energica)rag ion e per tenerne conto anche nelle ingiurie con-tro i nostri simili. Prescindendo, come voglio sempreprescindere, da ogni considerazione di morale pura,

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    egli S certo che anche in faccia al mero punto divista politico la gravita del reato se ne differenziasostanzialmente. Tiene ai principii fondamentali del-la imputazione che la minorata forza morale sog-gettiva del delitto ne diminuisce I' addebito, e ci6condurrebbe la questione nel mero campo della dot-trina clel grado. A me peraltro non sembra suffi-cientem ente esaurito l' influsso del diverso statod'animo se unicamente si guardi lo sdegno istan-taneo come una degrad ante senza a ttribu ire allapremeditazione il carattere di circostanza che au-menti la q ua nt it j della ingiuria. Nella offesa control'onore vi e anche pi che nelle altre un aumentodi forza oggettiva tanto fisica quanto morale in ra-gione del dolo di proposito. Quando mi dato uncolpo di mano il danno immediato che ne conse-gue e identico, sia che quel colpo si scagli a san-gu e fredclo, sia che muova da bollore di sdegno.Ma nelle offese contro 1 onore non B cosi; ed ognu-no lo sente. Nelle offese contro l'on ore il dannoimmediato (oltre al dolore morale che si cagionaall'offeso) consiste nel discredito a cui si reca lavittima nella opiilione altrui ; nde positivo ch ein tali reati il danno immediato si aum enta in ra-gione della credenza che i terzi daranno alla af-ibrmazione oltraggiosa. Cio posto, bene si comprendeche un detto ispirato dallo sdegno contro di alcuno(sia desso assente o presente) non acquista grandefede appo le persone ragionevoli che lo ascoltino;sapendosi troppo come lo sdegno spinga di facile adesagerazioni e mendaci. Laddove la parala tran-quilla di un nemico che calcola i mezzi pi sicuridi straziare 1 onore attrrii, acquista credito maggiorc

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    appo chi l' ascolta; poich la calma apparente delnarratore non dd, occasione di sospetto sulla veri-dicittt sua, e se ne genera cos u n danno immediatoincalcolabilmente superiore. Di qui la maggior forzafisica oggettiva dei reati contro 1 onore che sianopremeditati: e da questa il relativo aumento dellaforza morale oggettiva, poich il danno mediato au-menta sempre secondochb si prevedano pi grav ie meno reparabili i resuItati di un'azione o di uncerto niodo di azione; e notisi che questo aumentodi danno mediato sta tutto nella merapotenzialit&indipendentemente dalla eflettivitci realmente veri-ficatasi, la quale produrrebbe ancora 1 aumento delcianno iinmediato. L' oltraggio nell' impeto, a par errriio, sta all' oltraggio premeditato come nelle offesecontro il corpo sta la lesione personale semplicealla lesione con deliberato animo di uccidere. Perqueste considerazioni io gua rder sem pre come unalacuna censrirabile nelle odierne legislazioni lo averepoi delitti contro l'onore pretermesso affatto 1 ap-plicazione della radicale differenza tra dolo d' impetoe dolo di proposito; o non averle dato tutta quellaimportanza che sarebbe, a mio credere, conveniente.

    (1) Questa idea degli speciali car atteri della prerneditazio-ne nella ingiuria fu bene veduta di G i o j n f dell' i?agiti?'ir~pag. 4 4 ) che se ne valse per mostrare che la ingiuria rne-diante pittura o scultura (d a lui chiainata sinabolicaj era p igrave della ingiuria verbale ed anahe della scritta - vi-In generale tutte le circoslanze che dimostrano premedite-zione, sangue freddo, appostamento, sono indizi d i mag-giore intensil e maggio r dttr ota nella voglia d i ingiuriare.Colifrotattrndo la ingiuria simbolica colla scriita si scor-

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    - 41 -!/e c!fe ZTL p r h l n in pnri1. di r i rron lonze t3 pilt o/rcnsiunr? rli pik gt-nui colisegucrise sorgente rlic IC L ccoridri -1 .0 pe ~ ch spririi indo i l l le tls lero t ul io ai1 2118 t r a t l o , pubiessere ycsirrta anclie da quelli cidi a~cr?lcl~crcbbel tc l l i * iper Icgyere t cn libello - .9 perclt pnrlando ugli occli i , ailctttnln rrlla capcrcil an ch e d i col or o clie .non snrbnolcgyere - .1)percli; potendo ser vir e d' orwanwnto ridurin bo tteg a, e ctd zttzc~ la ~l zc i, ei.111~pid ftccilrtier~le 1' r r f -teri;ione ctlfrui. Le legyi i)iglcsi, conle d iss i d i sop ~e n, (t.sti-grirrrlo il libe llis ta e Iciscinwdo kr pit nil o 1 irrcisorc, dicawoil1 poclie parole, clre uno m a g g io r e d i t r e .

    2lfocio .-- A1 modo d'ingiuriare richiamasi 1' usodi ii~ezziche rendano pi du ratura la offesa al-l'onore o rendano maggiore la possibilitii del suoallargarsi: onde i l inezzo dello scritto puO considc-rarsi come piU grave della parola; e il mezzo clellastampa e della pitfura come pi grave dello scritto.Pii1 specialn~entenei termini della ingiuria verbalela vocife~*asio.o?ze, come si esprime con parola clas-sica e pi~ enerale, il convicio. Convicio (1) coriie;.i& fu insegnato da U 1p i a n o alla lcg. 25, S . 4 ,li: de iiltjzzc~iis, eriva da con?;ociunz, oncorso di moltevoci; sicch! nella sua origine questa parola avrelsbedesignato il caso di piu persone contemporuiieamen-te acclamanti, ossia di piU persone che contempo-yanenmei~te nveiscono contro di alcuno. Ma nell' usovenne cotcsta parola a rovesciarsi dalla coiliigrirn-eione attiva alla configrirazione passiva, e valse ndesignare non piu i1 caso dei molti che proferivano,m,? l caso dei molti chc nscol tava~~oe pwole in -giririose. In sostanza il convicio quello clic cliia-

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    masi nel comune linguaggio vociferazione; di fa-cile si comprende il perche tengasi come pi gravela ingiuria proferita ad alta voce, e con grida abiliad essere udite anche da lunge ed a convocare ilpopolo, che non la ingiuria detta a voce sommessa.Del resto la parola convicium e convitiare vienespesso adoperata anche nel testo delle leggi roman ecome designativa in gen ere d i qualunque contume-lia fatta a parole, ed anche mediante scritto, poichi:troviamo che scrittori di buona lega usano la fur-mula facultas convitiandi per indicare le parole of-fensive emesse da un avvocato anche nelle me-morie defensionali. Sicch cansa ogni equivoco 1 ado-perare la parola vociferazione anziche quella clas-sica, ma pi variabile, di convicio.

    (1) La priuiitiva idea del co~~liicionteso come convocitorcparve essersi riprodotta nel codice Toscano all' art. 368, 5. 3,dove si' ziumenla la pena contro I:i iogiuria quando sicc s tatrfcommessa con pubbliclbe rnanifealaaioni da pii6 perso?rcr iut i t e . P u c c i o n i (vol. 4, pciy. (i67 ) intese cos quel-l'articolo; laonde venn e a stabilire che tulte l e volte in unluogo ap ert o al pubblico pi di unil persona avesse conc orsoad iugiuriare altri, sem pre s i avesse, la qualifica dell' art. 368,S. 3. lo mi permetto di dissentire dallo illustre criminalistn,perchi? simile interpetrazione porterehhe a render m e re-sponsabile dell' accidentalit ch e altri uniscasi meco :SCI ingiii-viare un com une nemico; e per questia sola accidentiililiiconduce a sotto porre inflessibilniente alla carc ere xion mino redi quindici giorni anciic una sem plice para la ch e rinfdcci uiivizio di corpo, proferita per moto islanianeo. Per nie i l sensudell' ari. 368, S. 3 deve cercarsi in quelle due plirole ?ti((-tiifestnsiotti e persone riunite. Agli occhi miei esso preva

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    - 43 -dimostrazione ingiuriosa al pr i t~a lo .Questo fatto s e la riu-nione oltrepassi il numero di d i e c i persone previsto dal-I' art. 206, . 2; quando si coniponga di un niimero inferiorecade sotto l' art. 368, fj. 3. Tale almeno 6 la opinione mia.

    A questo momento mi cade in acconcio di esa-minare alcune nuove ed eleganti questioni in pro-posito del telegrafo. Non gi che sia disputabile lapolitica imputabilita di una ingiuria emessa in untelegramma. E intuitivo che se nel medesimo s' in-seriscono parole contumeliose a danno di altri, siache il telegram ma d irigasi allo stesso ingiuriato , siache dirigasi ad un terzo, potranno sempre trovar-visi completi gli elementi della criminosita. Ma sedisputa non pu sorgere sulla essenzialit del reato,gravi qnestioni si possono presentare in ordine allecondizioni misuratric i della su a cluantita. E primie-ramente poichb la legge riconosce il titolo di libellofarnoso nella imputazione di un fatto criminoso edimmorale quando questa siasi dolosam ente inseritain un pubblico documento, si dubiter se in un te-legramma ricorra codesto carattere; secondariamen-te si pub dubitare se la contumelia inserita in undispaccio telegrafico abbia a dirsi aggravata in ra-gione della pubblicit del luogo. Finalm ente sa r:~acercarsi se la imputazione di u n fatto criniinoso oclimmorale degeneri in diffamazione perch cornuni-cata ai due ufficiali del telegrafo.

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    Sulla prima questione io non esito a negare neltelegramma le condizioni di pubblico documento.Prescindendo da ci6 che pui, essere osservato in or-dine alla forza probatoria di un telegramma rap-porto agli effetti civili (che ci non riguarda 1' as-sunto ( I ) mio) certo che manca affatto la ragionedi applicare il titolo d i libello famoso. Questo titolosi adattato alle imputazioni inserite in un docu-inento pubblico, percli siffatta inserzione esauriscei termini clella divulgazione, almeno in potenza; ebasta. E li esaurisce perchb proprio del docu-mento pubblico che ogni cittadino possa eventnal-mente chiederne comunicazione, e cosi venire alconoscimento della imputazione. Ora ci9 non puCavvenire dei telegrammi, gli originali dei quali serimangono per un determinato tempo all' ufficio nonsono per6 ostensibili a tutti, s soltanto accidental-mente possono richiedersi per un bisogno di giu-stizia, come si perquisirebbe qualsisia documentoprivato. Laonde la imputazione, quantunque inseritain un teleg ramma, non si puO dir e divulgata ni: inpotenza n in atto, e cosi le manca il carattere es-senziale del libello famoso.

    ( l) Stiile questioni civili relalive a1 telegrafo C a vedersi illibro che appositaniente vi ha consacrato I ' insigne Prof. F i-l i p p o S e r a f i n i di Pavin; scrillo che merilb l' onora diesse re voltato anclie riell' idionia fran cese. S c r :I f i ri i tlroitic; l igrnp~iiqirc,Paris, 1863.

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    111 ordine alla seconda questione io rispondereiper la negativa. Non inipugno che gli u Bz i del te-legrafo si possano sotto un punto di vista conside-rare come luoghi pubblici, essendone aperto 1 nc-cesso a chiunque abbia bisogno di recarsi cola, epotendo a certe occasioni trovarvisi riunito gra n nu-mero di cittadini. l l a l'agg rava nte della pubblicitkdel luogo vuole essere intesa secondo ragione sua ,e non in un senso rabinico. Chi vorrebbe (a mododi esempio) dichiarare atroce la ingiuria contenutain ana letter a solo perche questa fu conseg nata inuna pubblica chiesa? La ing iuria scritta non si coi)-suma con 10 scrivere, ma col consegn are ad altrilo scritto; iccli il reato di ingiuria nella suddettaipotesi sarebbe evicleritemente consumato in untipubblica strada, e potrebbe esserlo in un a chiesa,in un teatro, o in un tribunale. Ma a chi preten-desse per ci che il luogo della consegna ren desseatroce la ingiu ria, clirei che egli inten de le leggisecondo la le ttera elle uccide e non secondo lo spi-rito che vivifica. La ragio ne della qualifica, sia d iedesumasi dalla reverenza dovuta al luogo, sia dicdesunlasi dalla probab ilit di una pi estesa clivul-gazione, corto che non trova ragioni nella mutaconsegna di un foglio. E ci0 tanto % vero che fra icriiilinalisti i piu cauti non si appagarono pe r qua-lificare la ingiu ria della sola pubblicith del luogo ( I )se non ricorreva eziand io la vociferazione, o con-vieio. Ora tornando al proposto quesito non saprcbbcprevedersi come concomitanza ordinaria la vocifc-VOL.111. i o

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    - 246 -razione nella consegna che al telegrafista mittentesi faccia della m inuta di u n dispaccio. P er le qualiconsiderazioni, tranne il concorso di eccezionali cir-costanze, io non concorderei che l' atrocit della in-giuria potesse desnmersi dal mezzo telegrafico dellasua coin unicazione.

    (1) In pi forti termini nel tema di ingiurle commesse inchiesa fu esclusa la qualifica per difetto di clamore e discandalo dalla Cassazione di Firenze col giudicato del 19settetnbre 1842, relatore P e z z e l l a (Annali di gk~ r i s p?*~ i -dcrbtrt toscana IV , 1, 568).

    Esiterei peraltro ad accettare la soluzione beni-gn a nel terzo problema. L a contumelia che con-tenga iniputazione di fatto determinato degenera indiffarnazione o per 1 assenza dello ingiuriato, che intuitiva nella ipotesi nostra, o per la com unica-zione a drie persone insieme riunite od anco se-parate. Ora dove pure si am metta che un solo nffi-ciale assistesse alla spedizione ed un solo alla re-cezionc del telegramma si avrebbe pur semprequesto risultamento, che almeno due persone ine-vitabilmente ebbero conoscenza della imputazioneinfhmante, poich due d ovettero leggere il telegrani-ma, e leggerlo con scienza del mittente e per suavolont, che scelse codesto mezzo anzich trasmet-t e r ~a ingiuria per lettera. Laonde se la comuni-raziono a due persone ebbe luogo, e lo ebbe per-ch2: cos volle lo ingiuriante, non saprei come eli-minare dal fatto i caratte ri della diffamazicne. Non

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    manca per chi ne dubiti per la speciale ragioneche gli ufliciali del telegrafo sono astretti al segretoper dovere del ministero loro in virtu di appositadisposizione di legge che li sottopone a punizionise rivelino il contenrlto dei telegrammi. E questaosservazione fa nuovamente esitare sulla risoluzionedel caso, poich la difficolt della divulgazione (laquale non pu accadere senza delitto al tru i) punell' animo di taluno prevalere sulla materialit. delcomunicato a due persone; e condurre ad escludereil titolo di diffamazione: laddove nel senso oppostopuh riflettersi che la partecipazione a due esauriscela nozione giuridica di questo pi grave reato. Lagravit di questo problema tutta sta nel conflittoche pu sorge re fra la l ettera del precetto e 10spirito del medesimo.

    Un altro problema ci prese nta la specialit deltelegramma; quello ci08 tendente a stabilire se ilreato di ing iuria si co nsumi dove si spedisce il te-legramma, oppure dove si riceve. Io ebbi un casoanalogo che piacemi ricordare. Desideroso un taledi troncare una lite che contro lu i erasi portataalla Cassazione di Milano si rec ad un uffizio te-legrafico della provincia toscana; e l assumendoil nome del suo avversario all' avvocato di questotelegraf che lasciasse deserta la lite perch8 tran-satta. E la lite per siffatta frode rest deserta ed.il colpevole ottenne 1 intento suo. Processato posciacritninalmente si trovarono agevoli le condizioni delfalso inst?*urnentaZeel fatto incriminato Ma il prirn')