Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 1 (02)

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    S. io .

    11 dolo disliriguesi in due specie: dolo de t~?~mina fo( e d C quello clre si costituisce dalla intenzionediretta)dolo il2determinato ( ed i! qilel loche si ravvisa ncllaintenzione indiretta positiva) che 3d ~ I C U I I ~~liacqiieeliiamnre intenziot~ealternaticu (I).

    (1 ) Z)issertarono specialmente sol clolo : B c 11 o n de dofoi n delictis - u d e n t de voluntate in crimi?iibzts- o -b e r t de volunc.c~teeflcienle in dclictis - a i 1 a n E deIibcra vnlundale nd dclictunz co?ztral~endicm ecessa ria -S c h a f f r a h doli descrlptio - ' A n eti. a n de meditatodeliclo - M t l r m a i c r dell' idea e dei caratteri de idolo malo (nelli scritti germanici de l BI o r i 2 ~ 0 1 . 1, p f ~ y .1)W e n n f: della presunzione de l dolo n u l o (nei c i t a t i scl ' i t-ti tona, 1 , p a g . 4 6 ) - i t t c ~ m s i e r el dolu ycneralef critti germ. toni. 3 , png. 1 )

    Q u e ~ t eue specie costitiiiscono due divcrsi grati1del dolo, considerata la sua graviti sotto il rapportodella cerlezza nella detsrminazP'one,

    Sotto il rapporlo della sua intrinseca forza, ci02rlella maggiore o minore energia della Cletermi?iccri(~-fce, il (!o10 distinguesi in quattro gradi, sccondo il

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    combioato criterio (li durata e di sporrtnneirit nclaileterminazione ci'irninosa ( l ) ,

    (1) ~icutamenic 1' B i s e n h a r t (d e eriniirirrl's soc i i s S .4 )defrni il criterio del grado nei doto con la foruiula - t ~ ctanto pi grave b ii dolo quanto pi era vi?tcdh'le l ' impul-so niolvacio. Tale osservazione no n che Io svolgimentodella sentenza di 1J7 lf i o (phflosopllitz prnclicrc S. 606et s e q 9 . j ch e la irretlitudfae del dolo sta tiella viacibilititdella volontii, c la irreltitudine della colpa nella viucibilitade:lo intelieito. I.; poiche i critcrii misuratori hanno sornprela loro genesi nei orilcrii essenziali, questa forniula cuinoidccon la nostra craduaziooc ; perch la u.i?tcibilitd doli' ini-pulso s ta in i'agionc diretta del tempo concesso alla rifles-s ione, e in resionc inversa della energia della passione.L' uonio e responsabile della sua determinazione, perchi: L%armb dcl presidio deHa ragiorie In sua sllivith psicologlc

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    11 secondo grado si Iia nella semplice delilrerasio-n e ; nella quale ricorre la perseveranza del malvagiovolere, non la freddezza deli' animo.

    Il terzo grado si ha nella improooisa risoluzioticc;nelia quale ricorre la freddezza ctell' animo ma non laperseveranza nel reo proposito.

    ]il quarto grado si ha nel predomiuio ed ur to istnn-taneo di cieca passione; ove non ricorro ni: la cal-m a dello spirilo, r16 1 intervallo fra la determinazionee l' azione ( I ) .

    (1) Si ha piirc ~iellnesilarnzioac della mente per bevaii-de, spiritose: D' -1 n e t li a n de a~edi l u to e l ic to png. 42 . Biso-gna per8 avvertire che la ebriet o la passione noil sono i ldolo degradato, ma In causa pe r cui il dolo si degrada.

    I primi due gradi si riuniscono nel linguaggio pra-tico sotto la formula dolo d i proposi to: li ultimi dilesotto la formula doto d' impebo. Nla aell' applicazionedel graiio della respettiva imputazione necessario

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    siid~di~iilcre,oiiic sopra, cinscuria i l i qucstc due liir-i ~ i u l e ;onde nHa diversit;? di condiziorii anlolo~icticrtrnrirali . &C C prol~riil.di ciascun grado, risponila iin:idiversiti nelle condizirtnigiuridiche. I l dolo (li pro-tis sitos i costituisce dei due elementiinlercirliu e ri-scrlrr;iotle. L' inlerccrllo fra la iletermiiiazione e 1' azio-ne no n pub essere di brwTi montcoti: nulla v i i: per:i!tro di stabilito circa la sua driruta, e piii rIie (la1tempo si deve ilesrimere 11:igli al t i estrn/rci inlercc-iluti (S .ld 2 1 e st!ag.) Quanilo I' intervallosark brc-v e , i l delitto ~iolrhe s w e 1:rctlisptislo. ma rion mij~renzeiruto. La ~ i s o l u : i u ~ t e on devc eonfiinilersi colt lesir lerio e coli la p~ssione per esempio 1 odio j cliefu causa clellit risoluzione : ni: deve ~caiii?:iarsicon i i r i aidea iuttora incerta eiie agiti 1 aniriia (I). i)eve r ip-fin8eseritarsilal fcituiao lpll' indicativo.

    CJunidclu l' uonio che diede opera ad ua fatto [licui fu conseguente la offesa alla legge, nonl%oZlerii:pr~v i r l eqirella conseguenza ma prcvide e volle sol-tanti) l' anlecedentc,no n si Iia pii1 rlolo risyietto alronseguerltc.

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    Se il conseguente non previslo a& volulo era prf-ced ib i l e si ha l a colpa ( i ) : se non era neppur pre-vedibile dall' agente si Iia i l caso.

    (l) rattarono specialmente della colpa P f f e n d o r f d rnulprr - l v e r s d e culpa - a e r tx le r f i r i i i ~ l l z culpuri12jurc crimiraalz'- W e h r n doclr i~iawris de ctlZp@cidolo - l o i n c h r o d essenza e ptnizione dei deli t t i c o l -posi (negli Scritti Gc~~rnnm'ci:iccolli dal N o r i fo111. 1 ,png. 81

    - W i n s s i ti go r de dif'ereatia inter delictndolosa e! cbl'prlaa : l. quale ( a pag. 08 ) parve dover distiti-guere eziaridio In colpa in rolpcc d i proposito e colpa d ' i l j i -p e t o . coniuiidrnrlo perb l o Omp~oue'iso on li inlpclo.

    La coll~us i deGuisce - a z;oionturia o m i s s i o ~ i cdi

    clil.igenzu ne l c~lco la re e conseguenzepossibilic

    p ? ~ e c e ~ l i B i l icl proprio fatto.

    Dicesi omissione u o l o n t e r i apercht! sebbene ne i fatticulposi si ntjbia un vizio del i ' in te l le t to ,che non pre-vide le consagucnzo danriose di un fatto, pure nellasua genesi questo vizio di intelletto risale alla uolortthdell' agente; perchb per un vizio d i u o l o n l ci nonadoperb l a riflessione c o n c i l i poteva illuminarsi, ocoriilseere tali conseguenze sinistre. Se la colya fosse

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    mero vizio di iratelletto,essa per logica necesait;inonsarebbe imputabile nF: moralmente, nS politicamente.Lo B appunto perchb la negligenza ebbe causa nellavolonti deli' uomo. Da quel falso concetto nacquero idubbi di A l m e n d i n g o ( d e imputatione juridica)e di altri chc negarono la impulabilita della colpa: enacque la formula enipirica che la colpa si imputisoltanto per ecceziotze.

    G li atti coiposi nondovono per0 identificarsicon glr attiregaliv vi.Rei delitti di omissione il corpo i?zatliz;o,xria 1 animo 6 attivo: perche per iin fine a cili ten-de, impera la inoperosit. al corpo. Xoi fatti colposi ilcorpo pub essere attivo, pcrch0 faccia quegli atti dacui nasco 1' effetto dannoso, ma l' animo i! sempreii2nltiu0, percbb non spinge il suo calcolo alla pre-

    visione di tali eiTetti.

    Dicesi conseguetbze prevedibili, pcrch la essenzadella colpa sta tutta nel12 prevedibilitb.

    $. sa .

    Il non aoer previslo I n conseguenza offensiva scon-fitia la colpo dal dolo. ?I noth atlcrta potala preu6cle1.c:scorifiria il caso dalla co lpa ,

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    Percib il casa non ! ir~iputiihile:pereti6 posto m-cora che vi fosse precipitanza nell' agi re, non pub ~ ~ i n i -proverarsi Ia omissione di una diligenza, il cu i uso(stante l'assoluta impotenzadell' intelletto) sarebhc rie-scito inane a prevedere gli effetti che ne se;uisono.Su ciO i! da

    notarsi chela preuerlibiliti senza ~ ~ o l e n z a

    / l i prevenire equivale alla non prevedibiliti qilliridol' rion~oi: rielln accessitic di agire.

    Nella esattezza del linguaggio i l noille di deEilt~isiriserba ai soli fatli dolosi. Ai fatli col]~osiapplicaI'oii0i [iralici i l titolo di q~caui-deiilli; cl ie pcrh dai giu-reconsulti romani adoperavasi ad cspriiriere tutl' nl -tro concetto ( i ) .

    Se la essema ilella colpa sla nella prevcdibililir. dcl-1' effetto sinistro, non volutoperb ni: previslo ilall' ageri-te , bisogna inferirne che il criterio con cui si calcolni t grado della culpa ( e tosi la misura della s i i a itri-putazione) deve desumersi, non dalla maggiore o mi-

    nore pussibilitib dell' effetto dannoso ,ma

    d n l l ~mag-giore o rriinorc preuetlibilii (li cotesto efTetlo.

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    Su qziesla norina della preuellibilita si resola In d i -visione della colpa in l a ta , Iere, Eeuissinzu. lataquarido l' evento sinistro si sarebbe potuto prevedereda tutti gli uomini. k leve qriando sariasi potuto pre-vedere soltanto dagli uomini dillgeihli. f i leuissimi~quando si slirebbe l~ot uto provedere soltoalu merci!

    1' tisu di una diligeuza straordinuri~~c elinn cornuns ( i ) .

    Il) 1 codice Spsgnriolo del 1548 clistins~ casi di colpa inbi~wlrdensaerrlplicc c i ~ l ? j ~ r t c d e l r ; ~ cemcvcrriccnll' art. 450,ov c meritano di csscrc vednti i commeilti cli P n C h e co .

    Ora siccome la legge u m a n a non pub mai spingerele sue esigenze f ino ad imporre ai cittadini cose in -

    solite e straordinarie ; os indubitato che 1s colpatcuissima no n imputabile per principio di giustizia (1).Ron lo i. poi ancho per principio di po1itica; percilanella omissione d i una straordi~iuriod i l i g e n ~ ~ ,on ri -corro I' elemento della forza morale oggettiva, uoripolendo i cittadini intimidirsi se allri non usa rlilelleprocauzioni d i e dalla comune di loro non si usa, e.che ciascuilo sente che non adoprerebbo in siniigliantccaso egli stesso.

    ( I ) (;i; tlimoclrt I>criissli~iol 13a r b a C o v i 11ell:i suti dis-scr1:rzionc dc ac)isirrcc pur/iurta7t puy. $ 6 , ove rrvrrc;i in

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    dubbio eziandio il diritto alla refettibiliii del ?anno civilene i casi di colpa Ievissima. Siilia tioa imputnbilitIi assolutadella colpa levissinia si veda Parte S p e c i n l ed e l P r o y ~ w ~ z -nin S. 1087.

    E se la colpa Ievissima no n per giuslizi'a iriipu-tabile , e consegue che quella triplice distinzione dellecolpe impreteribile nel diritto penale; e che unalegislazione ( i ) che la ornetta viola la gii~stizia: per-ch col ferire indistintamente tutte Ic colpe viene apunire anclie la negligenza levissirna ; e cos ad im-porre ai ciltadini l obbligo di una diligenza straorcli-naria, che razioiinlmente non si pu esigere da loro.

    (1) Cos il codice Toscano iuiputa e puiiisctl qualsiasi le$-gerissima colpa al p u r i della colpa I n pii1 sciagixrata.

    Tanto nei fatti dolosi quarito nei fatti colposisi ri -scontra cos soggettivamente come oggettivamente laforza rnorale del delitto, come altrove (8. 128) diremo.

    Della forza fisica

    La legw di nalara non coslitui l' uomo vindice delleviolazioni della legge morale, se non in quanto il tur-

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    - i -bamento Jcll'ordine esterno abbisogna di una san-zione pronta e sensibile. Perchi! dunque l' autoritA ci-vile eserciti legittimamente il diritto di repressionesu$ atti umani, bisogna che questi atti presentino lacapacit5 di turbare i' ordine esterno; ossia di violrirsi diritti degli altri uomini.

    Ma tale capacita non offrouogli atti umani se rioiiin quanto a1 malvagio disegno abbia tenuto dietro rtriinoto corporeo, ossia u n Gatto esterno: coi soli altiinterni non si puO turbare l'ordine esterno.

    I'ercib negli atti meramente interni si puB ravvisa-re vizio o peccato, secondo che si guardano nei lororapporti con In sola legge morale o religiosa; ma nonpu ravvisarvisi delitto. Ali' ente giuridico clie si chia-ma delitto, C! dunque necessario un secondo elemeuto,ed u n a seconda forza, che dicesi forza psica.

    La forza fisica del delitto guardata nella causu,o soggettivamente,ha dunque il suo elemento nell' attocorporeo: essa nasce dal moto clie 1 animo imprimedle membra per farle, secondo il suo pravo disegno,servire alla esccuzioasdel fatto reo. Laonde questa di-cesi anche forza es!erlia, perchd si mostra agIi occhi

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    altrui ; e forza passiva, perche il corpo I ) ~ F S ~ Y ~ I ~ I C I I ( ~ ~obbedisce all' impero della volanti.

    La forza fisica del delillo guardata nel suo riszrl-[ r i t o , o uggeltivamente, onsiste nel dannu recalo nl-trui con 1 azione, Questo danno pu esscre ~ [ f t t t i u o ,P p o f c ~ r z i a l e .Effettivo quando realmenle avvenuta 1:iperdita del bene attaccato. Potenziale quando, sebbenenon sia del t~itto avvenuta ,B nel risultato dell' attoesterno la potenza a recarla; e ne i! avvenuta peri&completala violazioneili un diritto.

    11 danno polenaiccleB dunque una cosa distinta d:ilpsricolo. E il pericolo k essa pure di due specie. AltroB il pericolo appreso ,il quale non ha mai presentatouno scalo di fatto che rendesse imminente la viola-zione del diritto: per esempio le male qualiti e teri-denze di un uomo. -Altro i! il l ier icolo corso,il qualenasce da uno Stcl60 di fizito che Iia ad un dato mo-mento reso i~i lmine~hteuella violazione.Il pericolouppresonoti d i mai ragionedi incriminare (1) e cadesoltanta sotto le misura di biion governo, Il pericoloco r so la base della iinputnzionedel tcitlabioo, come nsuo luogo ($3.59) vedremo. IL danno potenziale piiilanche Br sorgere la nozionedel delitto colisumaio. Quei

    delitti nei quali il danno potenziale basta alla lorocnnsilmazione sono tutti delitti formali, appunto~icrcili:

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    ~rttlls eriplicc ~ U I ~ Ele l dcliniliit'tit~ cbhcnc rii t i isiiscegoitzt.1311' ~ ' [ f i l to he eglivolern cillcrierc , i criii-tigriru nr in ~ivln ; io~te i i n l ' v c n u h tlel dirilio, r! crisi13 l~erfritu nfrazione della leggc. Ove F b nleri, yerir:olo,il diritto non i: anche viulrrto, ma soltr:ntn nli~ti irciato.

    i l ) J o n Fe [le del icf i sc o l . 2 , ptry. 266 - ie)ri prrq~rer~periculuru in futuruni plrlli~'Q~olest: ei2 tfinl?fna I ' O ~ I P I ' 111-riculuril ortuni ez r j u s Pccto, qltod ce1 c i u i b t l s , rc l rol.wili

    ~ e b ! t s ,el ~ .e i l~ubl icae/ i l i t ~ a t; litwlr~odowoxii -t jol>rt l t i l if ai6iteiidllaa sit.

    g. 98.

    K el delitto furriiulc si ha dsnno cffcuivo in quantoG ofieso il diritto astratro; e danno ineramentc p -te?rainle in quanto al diritto co nc re to ,ossia al godi-mento del beiie uzaterinle che vuleva togliersi. i,' azioice6 incompleta sci suoi rapporli con la propria oggettioi-ti c ??zr~ter ic l lc ,)CI'CIIC!'agentc p u ~ on svcr'c conseguitoil lenecui teutleva:riirr k cilmpleto i l delitto nei rap-porti con la propria oygeltivitlc ideale , ci06 il (liriltoastratto violato. Questa distinzione bisogna clunque in-tenderla sernpre referendo Ili polerkzialilical bene rnatc-r ido minacciato; poicbj nel rapporto del diritto Qstrurtoanche il danno p o t e ~ ~ a i n l ca senipre in sB la effetti-uitic della lesione. Cosi chi ingiuria pub nori aver tolto1 onore all' oltraggiato, perchh nessuno abbia credutoall'iugiuria; e cos il danno ael rapportoal bene ma-teriale k riinasto jn sola potenza: ina pure il rlelilto6 completo,perclil: con la osprcssionr:ingiuriosa arei l tcpntcnzisl i t idi togliero l'onore, si nvverritn 1.2 effpitivuviolazione dei cliritto.

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    Il delitto rnaf~rinle l contrario esige sempre allasua consumazione la reale privazione de l bene a cuii l diritto attaccalo s i riferisce. Cos i deve essere effettivatanto la violazione del diritlo astratto, quanto il to-glilimento del bene concreto.

    Yeppure dunque tu t t i gli atti esterni procedenti darea intenzione, possono essere elevatia delitto ; m aquelli solo che hanno nociuto, o clie avevano 1' atti-tudine n fluocere ai diritti altrui; o quelli che hannonel loro svolgersi posto il diritto in attua-le pericolo.Senza cii) l' atto esterno 6 civilmente innocente, perquanto possa essere riprovato dalla morale o dallareligione ( i ) .

    (1) La mancanza assoluta nella ~oc i e lh i agni giuriedi-ziona a punire le sole offese alla morale, od a pesare sul-la bilancia della morale i delitti, B riconosciuta anche da igiuristi teologi B e n s a suvnma jztris neturalis ird er-ror es modcrnoe evincendos acconzmodnta (Pari sii 81855)5 . 9G8. - ocietatis jus et officiun est extcrnum solutxi-modo ordinem l ue r i , et actus illos tantumniodo pwnire ,qui ad socialem0~dSnemurbonduln tcndunt. Individzculisvero honestati8 nulla cura aocietati conrinissa est.prne-ter quam guae ud sociale?n ord in cn~ eriinet. idc irc oobicctum juris hzcmani es t soluna delict14m proprie surn-

    $un&.Eryo soce'etoti nullurn ju s e s t puniendi crimina quaeindiuidzrali lanlum peccanris bono repicgnsnb. Ergo pu-

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    ~iitionisproportio non ad nioralem, aed ud civiiciii del i t t imalitiam nptnndu est. - nsisto su questa ver i l l per mo-strare che non sono eterodossi coloro che,lottando contrboi inn certa tenderiza conlernpornnea, ppugnano Ic teorie (lich i vorrebbe (S. 15.2) accatlnre dalla rnornlr il rriterio pormisurare i delitti.

    Di pib da l principio che la societhi:

    armata de lgius di punire pcl solo fine del mantenimento del-1 ordine e s t e r n o , si deduceche quando in un caso ooeil principio di giustizia esigerebbela repress ione,av-venga che 1' appliilicarla porti ali' ordine turbamerito mag-gioreche il non usarne, cessa nella societ il diritto diesercitare urla giustizia, che B esternamente dannosa.

    Se adesso tornasi a considerare il delitto nellacan-

    giunzione di ambedue le sue forze , il dalano dividesijn danno immediato o diretto, e danno media too ri -/lesso, che dicosi anche da alcuni danno mciralc (1).

    ( 1 ) Applico nislvolentieri al danno ntcddata la denonii-tiazione di danno morale ; cmhb cib , n ragione dell' nn-titcsi, pub iagenerarc la iclca elle il danno Pmiediat~ i deb-ba dire daiino fisico; il che sarebbe erroneo. 11 danno vie-dirzlo & senza dubbio sempre un danno ~nora la , el scncoche esso consisto ncll'effctto prodotto dal. delitto sull' aiainao

    dei tcrxi, Ile non pcr questo il danno immediato pub sem-pre dirsi fisico o matc7Tinle.Bsso risulta dalla forza fisica,0 matorialilil dellsazione crirnit~osa ma non sempre si estrin-

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    seca in uii icsullslo fisico. PuL attcli' ~ $ 2 0 bolisistci.c i i 1 1 1 1iiicrc, risullato ntorulr, conie nella iiiioac(.ia , icll,~ r i ~ i ~ i r i : ~rie1l:r hcstenruiia , c simili. Tion e diiriilrir csnllo cfi~i i i i i~rr i :culi K o s s i1 darliio iiiinledi;ito nlrile ? ~ r r ~ t c ~ ' i a l e pii;) C>-orr funte di ecjuiroco chiirinare con ;litri

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    Patrimonio j~olilicodiceai quellr~clic al17iomo spet-ta in quanto nreitihro di tina civile societi: la qiinlc,* costitiiita 31 so10 fine di dare a lu i i beni della s i -ritrezra , e della opiuioire della sicurezza ( i ) .

    (1) Ln sieh~e;,cci I. 1: opiliiurte r le i l~l ictli.cr,ttr cuiiie ~ l i t -fo le d la Iiaturu. Xon transigo su cih. 3I:t l i uoriio clic \ i \ ( *consoci:tto senzci protcsiono (li Griveruo ha In siciirez;r,hprccn-ria pcrch) nfidnta alle so16 propri^ f o r ~ e , crisi anclrr' latrpinionc dcll:i sictirczza i. in I t i i pnHit,ia c rIJcw,o dffett:i. Liis(JrJJ\ cccssill dcil' rrutoritlr sucinlo stl in qilcsto ; he c r wla pJtotebiorie clel c l i r i l t r ~ . pcr Ici clic 14 sicurczaa c 1:) api-nioric delle eicurczza divenqonn ?.ealtd di f;illo. L' uornu iso-lalo Iia diritto a vivere: ( l i ~ ~ i l l ni r i t l l r a l e , atrinr~iwio t i((-l irraie, perclii: In socictit civilt: no n vi aggiungo uti atl~T110.I..'irc~alo ~r i l : l t i~ ia piire rltrilto a f i ~ r icltvo il suo diritto.illa . i i t : ~ .Ln j u d c f i ) i s l c ~ l i . ~ 1111 dirlf[a naturale incrcrilc

    tuCLi r dir ' i t i i cod origiriarii coriie ncqiiiciti. bls lo ju s (ha-ji.tiriin?iic p~r ' fe t lone l siio essere idrnlc nsn sempre si godesuflicienlcnit.nte ( lnll ' iiori~r, solato. Quantunque forto ogli pubi!ssere sugglogato dnl pi forlc, o pe r malaltin n fradinientooscer vinto. Anclie il diritto di setll ir 'si s i c l i ~ n op in io r i~ilella sicurezza ) pcrticrie nl l ' uoino isolato , ma quel v:igusciilinieuto dello sua impcitenza gliens rriinora il godiiiictito.1.a YocietU crcii 1 tzllcla, e riiiesia G la siiu uiissiorie pcrI c g g ~ ~i notiira. Crnictc sua niissioiie irs.soEictn. Ecco percli*:I lci si di1 il tricrito cii qiiesto pali'triionic~:e si dicc politiroiion porcliP la cilt Gn t l ici , iiri perclii: I:i citllt io roiida ui\:i\tcrit;\ di fatta ~ c u l l ~ l e n t ~o i l ~ t %ali' 1iQinO. hncor iu [renso~ * I I L \n lc:71,qc $11riulurn ins i r~r ic !ol diriltri i l i i i :)Il- i i i ~ i i i i i 1iis.oscirriz:i dclln fmtcr~IIQI i t i i f e l t r l c ~ ~ el di r i f l r i . i n co r io p L t i ~ ( ~

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    c l i t e ~ ,come climostr:\i nella prolusiotic del1889; prima puii-blicazione del nilo sisteriia. M a torniamo a noi. Anclie rico-nosciuta nella legse naturale la rlvelazionc del dirillo dipunire sotto Ia fortna della ~ende t l a ii~iiona ll, otcsto (li-ritto non pub I n leggo rnededirna averlo concesso come fu-colf%coctanter~cutedcdiicibilc ali: atto dall' uonio offeso: t!cib per le Ire grandi ragioni l."cI turbanlentu del giudi-zio ne l ' iiumo offeso; 2." del non riconosciiaento del giu-dizio per parte dell 'offensore; S.* della impotenza di esc-suire 1 giudizio quando I' offensore prevalga di forze.Que-

    st etre

    difficoltk rendevano impossibile l' esercizio delloj u spi~nitiollisper partc dell' individuo. Dunque nccessarid l' ari-torila armata della pena per disposto della legge naturale.Ed ecco il patririionio politico complctntoniercli il godirrientoreale della sicurezza, e della opirriono delIa sicirrezzn. I nquesto patrimonio polilico per ta l guisa (lefinilo ne1 SCLCJconcetto ideale verisorto ad nyipitrtenerc tutti qriesli ordiria-menti ed istituzioni chc tendono a lli nssodaniento rlella so-ciet civile, ed al pi facile funzionamento della sua pri-~ n a r i amissione di protesgere il clirilto. Cos 11ri Iegge oryii-riica dello Stnto, la pubblica giustizia, la glibhlica cluietc*,l apubhlica fede, e simili, sono beni che c i acquistano rnediante

    I;i societ; ; e sono beni reali in quanto dai rtredesinii ogniindividuo I I ~ icava vantaggio neli' esercizio de i dirilli e 150-dimento de i beni che aveva ricevulo dnlla natura. Se mi Glecilo valermi di un paragone il patrinronio poliiico ~ i u bsomigliarsi ad un muro da cu i si cingo un siardino. Quclinuro non avrnenta la ricchezza o feracltGnaturale del giar-dino ( pntriinonio naturalej anzi e p d suolo che occupa epo r I' uggia chc reca ilcntro certi limilia cletrimento diquella natunle fcracith proilutlivri. J\In il bene (rluantunqurin parte menomato) di qi les ta fenicith produttiva vjeiic nelsilo complesso ad aurneiitani por la ottenuta s i c i ~ r ~ z z ~r-rliante rpcl muro (ptitrimonio iirlificiale) clio I n mano del-

    l'uomo Ija oornposto al fliic di tutclurc i beni n:itiirali de lgfardintr. Clii r l i c ~ he gli uomini sotio fatti per la Stato tlicca

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    clie il riardino $ creato pel servisio del niuro. Clii opera ir iguisn clie gli ordinnn~eniidi tutela girirlrlica clrllc citlii t i c -cirl:ino ogni sodiinenta di beni naluralj il nella SII;I iriipr~i-i lc~nzasiiiiik al pimpictar io che di troppo ~izantcccci iiurocircontl;indo i l proprio giardino gli 1nlp:i e sole ed arldper gi i i s~ a reiiderlo ~ t p r i l r , IIZOI-[U :id o;ni spcntnz;i ( l i~~ro~l r i z io i i c .

    Accettando qaesln nornonclaturn e questa disliiizio-n e , nori si intende gia di porro in antitesi i dirittit~atura l i coi diritti pulitici nel senso cbe questi 311-I~ialiciuna clerivaziotie diversa dalla legge natiirale pri-mitiva, P, che siano frutto di nmnne convenzioni. Te-nuto per fermo ctie la societi civile a b l h In sila ari-gine nella legge di natura; ctie da questa provenga1' sutoriti direttiva dell' ordine esterno,e la potesti inlei (li proibire le violaziuiii dei dirilti ~ia ru ru l i : ' ng-greguzione stessa viene ad essere un fatto rtuturuls,c

    il tliritto che ha ogni cittadino a vedere rispettato1' ordine di qutella societi ove egli 6 costituito, t. an-cti' esso un diritto che nasce dalla natura. Sotto talesspelto la distinziorie tla palrimonio naturale E patri-monio politico, o non avrebbe senso u aure'I)he iinsenso fallace. Mn se un ordinamento sociale, [in' au-torith, una giustizia punitiva, guardate nel loro essereaatt':ilto, enianaiio diretlarnonte rlafla leggo naturale;non i? osi dello loro formo. Le quali, purcliS rispon-dano n1 tinc della legga eterna dell' ordine, sono tuttelegittime in ogni toro possibile vasietA. Ora qileste vii-r iel i . che costittiiscoria il modo di essere cnrtrretn lii

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    tale o tale altro ordinamento politico delle diverscgenti, sono costituite dal consenso taciio o espressodei cittadini : e appunto percib si rlieono ordiiiamentipolilici.

    3. 109.

    L' uomo pertanto che vive in una societA, oltre aidiritti che a~rebbe orno individuo e che formano i!suo patrimonio naiurale, ha il diritto che sia rispet-

    tata quella forma di ordinamcnlo c o l ~ c r e l onel qualetrova la sua siczrrezza. 11 diritto alla nostra s i r t~rsara elo d la natura :m a la societA, ministradella legge na-turale nel proteggere cotesto diritlo, attua la sicurezzamediante la legge civile; e genera rrei cittadini la api-?liorle ragionatadi rli~ella.Costituita c o s i la formcr (li~irotezionedella societii ne nasce nei cittadini il dirittodi esigere che sia rispettata cotcsta forma (li prote-zione. In questo senso la sicurezza e la opinione dellapropria sicurezza, costituisconoal cittadino il patriniu-

    nio che si dice politico. E un fatlo ctie senza offen-ilere nessun individuo, ofTenda il corpo sociale, ledecusi ttatti i consociati , non nel patrimonio naturale,ma nel patriinonio politico; perchb attaccando I' au -torittc guardiana dei diritti cii ciascuno mette a roprn-taglio la sicurezza di tutti.

    Posto ciG C da ~~vvertirsihe il Ilelitto ora pubi~t~mediata?/ieraiettaccare soltanlo un individuo o al-cuni individui ne i loro particolari dirilli, cd ora (1uO

    li

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    offendere direttamerite lutti i consociali, non nei di-ritti che hanno come uomini ma nei cliritti che han-no come citladini di quello Stato.

    Nel primo caso i l danno immedz'aco 6 pricato, n

    particolars: nel secondo caso pubblico, o universale.Nel primo caso dicosi attaccata la sicurezza privata;nel secondo la sicurezza pubblica. Questo concetto,che pone a base dei delitti politici la nozione del dan-no universale, rettifica I' errore nel quale caddero al-cune moderne scuole (1) che la societa civile guar-darono come Fnc a cu i l'uomo doresse servire: ecos sommersero1' individuo neltu Stalo ; mmaginandoin questo dei diritti suoi propri, e nei delitti controlo Stato Ia violazione di una categoria di diritti tultiparticolari di questa personaliti.La socieli non i? cheun mezzo, uno strumento indispensabilealla tutela de i

    diritti naturali dei consociati: n on pu esistere anta-gonismo fra il poterc e le moltitudini. Onde le offesealla societi no n sono lcsioni di un diritto dolla per-sonn astratta, ma dei diritti di tutti e. ciascuno dei suoim~rnhri.

    (3 ) Vodas I e I i ni e pliilosophic ddz d r n i l , vol. 1 ,p u g . 231 - i e r c c l i n Prfncipcs di1 d ~ n i t dit , 18137 ,,]Jl7!1. 24 7"

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    >la il danno immediato pub essere danno pubblicotanto quandoil fatto abbia cffetiivan~erzte aggiuntounfine che era a detrimento di tutti; uanto allorchb talelesjone, ffettivamente rbistrella forse apochi individui,attacca tutti potenzialmenle. In arnbo i casi si ha undanno immediato pubblico; in arnbo i casi attac-cata la sicvrezza pubblicn (4).

    (1) tjuesto modo di considerare i1 danno iiniiiediatop~b-biico sostanziaIrnente diverso da qucllo dello scuola pu-lltica (iibbracciato da l C a r m i g n a n i ) che considera conlasoggetto passivo di cotesto danno1s.persona ideale dello Ste-to. Anche nel danno immediato pubblico si trova i l suo pct-niefl te negli uomini reoli, e il suo oggetto nel diritto degliIndividui oonsociati; non nella idculo persoulfcnxionedelloStato. Solo invece di esserne leso un o o pochi, s o ~ i o esitutti; donde chirir1scesi la nozione de l di rmio zinivcrsule, e

    senc

    dimostra la grande irnportanzn teoricae pralica di

    c~rissla dislinta nozione.

    I1 delitto dunque si caratterizzadai cianno* imrne-diato prSoaro sollanto in quei fatti criminosiche le-do110 I' i~zdividuo aziente clell' azione criminosa, sen-za ledere per loro stessi n6 efl'ettivrimente n6 poten-zialrnonte la sicurezzauniversale. Cosl il furto, a modaili esempio, lede il solo derubato. E da quel fatto

    iiiossun danno immediato ne deriva, neppure poteri-zialmente,a tutli gli altri cansociati.

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    Ya invece con i' offendere (per esenipio) la giustiziapubblica non si ledono soli coloro a cui danno er arivolta l' azione; e che subiranno forse il danno irn-mediata effettivo.Portando quell' azione indebolimentoall' autorit magistrale,offenlle i m m e d i a t a ~ n e n t eutti icittadini, poictlb tutli hanno iriteresse e diritto che visji-i giustizia e sia rispettata. Cos nella emissione diuna falsa moneta il daano effettivo si risentirA sol-tanto da chi ebbe la falsa mouela per buona; mn ildanno potenziale cade su t u t t i ,perch la moneta po-sta in corso pui, venire in mano di tutti co n appa-renza di un valore che non ha: laonde per coteslap o t ~ ~ t a i a l i t i se avviene Ia effeitioa violazione de l di-ritto che tutti hanno a veclero rispettata la fede dcllapubblica rriunota;e s i 1 uno che 1 altro P, danno im -

    mediato.

    8. i45 .

    -41 contr:trio in certi fatti non e possibile coacepi-re il danno immediato di tutti. Se alcurio fu ucciso,uioletitxto, eriibato , ngiiiriato, nessun diritto dei suoiconcittadini pu dirsi leso , neppure potenz iak iae l~fe;perchb la poteiizialiti deve stare nell' atto consumato,e non nelle supposte sue possibili ripetizioni. In talicasi il danno immediato B tutto privato. Coll' ucci-dere un uomo non si C leso neppure potenzialmente

    alcun altro; n6 violato per conseguenza alcuri dirittoche negli altri fosse di vedere rispettata qnella vita.

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    La sicurezzadi ciascun di loro rispetto allae([ello ; ) i l -i i l ~ d i a r o del delitto 6 illesa.

    Sicehe i l danno immediato universale, o pubBliru,si ha quaildo il deliltu offende ulia cosa artla qttcilr,tutti i consociirtihanno u2 rornutie itileresse; e c o s ztrr diritto IL uederla rispettata; come la religione,I' autorit, la quiete pubblica, la proprietb pubblica,la giustizia, ec. Il clannoimmediatoparticolare, o pri-oa lo , si ha per lo contrario quando il deli l lo affentlculia cosa su l l a q~a le vez;u?io islteresse t soli indi-uldui che furono pazienti d ~ 2 elitto. Da queste no-zioni si rileva che il danno potenziale privato bastaa costituire il delitlo perfetto quando v i concorre i i r idaono effeltivopubblico. In questa formula si riassu-me tut ta la teoria; e se ne illumina l a dottrina delconato,cnme a suo luogo (g . 374 e scgg. ) vedremo.

    >fa tanto in quei delilt che recano un danno im-mediato pubblico, quantoin quelli che recano un dannoinunediniomeramenteprivato, vi sempro i.ii secon-do danno, il quale costantementepubl~lico perchcipatito da t u t t i : e questo i! il danno qnedinto.

    Il clanno uzediato. o rillessn , consiste ntlla i n l i i ~ i i -rlaziniie ( nllarnie) sorta neihi~onprr la consumnzio-

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    - 6 -ne di un delitto; e nel cattivo esempio che ae nesuscita nei male inclinati. Questo speciale fenomeno equello che d un carattere politico a tutti i delitli,e fa si che per un' offesa i1nsitediatamer2terecata allasicurezzadi un solo, tutli gli allri mediatamente soffranoper Ia diminuita opinionedella;propria sicurezan (i).

    (1) L' onorevole Consi~Iiere&la r t i n e l l i ne l suo P r o -dromo a un progetto d i Codice PenaEe introduce 110anuova formula a designare il danno mediato. Ii delitto (eqlidice) viola Ia espetlativa che hanno tulti i cittadioi ch e ncc-suno usi della su a liberlh a danno altrui. Ma questa nuovaformula della espetlabi?in non parnii che adeguataniente rini-piazzi la vecchia de l danno mediato ; erche se ecpri~ neaagitazione eccitala nell' animo dei buoni, non esprinie ug,ual-mente I' agilawionc eccitata dal delitto nell'animo dei maleincliilati, nelle quali forme si svolge la forza nioralc og-gettiva del reato.

    G li uomini infatti virono tranquilli in societi nellaliducia chc i loro diritti sianoprotetti avverso le pas-sioni de i nrialvagi, dall' autorit e dalla legge penale.Una offesa che. avvenga al diritto di alcuno in onta ditale B un lampo che rivela la impotenzadella protezione. Ciascuno all' udire che nonoslanteil divieto I' azione vietata si B commessa, sente chelc passioni malvagie spezzano il freno dulla leggo; du-bita a ragione della efficacia di cotesto freno; o quan-tunqua non regga meriurnatii attualmente la propria

    sicurezza, s i sente meno sicuro perchb prev.edo cheove una passiona spinga qualche perverso a disegnare

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    consimilo offesa contro lui stesso, la legge repressivarlon sari a lui bastante tutela, cornonon lo 6 stata per1' altro che gi& rimase vitlima del delitto avvenuto.

    11 danno mediato del delitto E dunque un dannodi mera opkzione. Zsso trae la sua osseaza ideologicada una sola cosa - alla pos@ibiliticd e l l a ripeb-ziorza. Pi B facile la ripetizione, piu 1 allarme e l' in -citamento saranno gravi ed estesi. Esso percib 6 scln-pre uduersale, tanto in quei delitti cile recauo undanno immediato u n i u v s a l e ,quanto in quelli che rc-cano un danno immediato soltanto pnrticolare. Infatti,avendo esso per base la idea di una possibils ripe-tizione del delitto commesso, e tale ripetizione potendoavvenire per parte di tutli 0 contro tutti, la univarsa-litd di cotesto danno i: intrinseca alla sua natura, Seim delitto commesso da uno non potesse mai pi uripetersi in diversi soggetti, quel delitto non avrebbedanno mediato; e cos no n avrebbe caratterepotitico.SiocIi il danno mediato & tutt' altra cosa del. dannopots~zzialc,perchb questo S una condizione reule delfatto eseguito, come lo f u il pericolo corso (5 .352) neltentativo; quello dipende dalla previsioneili altri nuov ifatti. E i' una e gli altri sono differentidal mero pericoloappreso; il quale ha tutta la sua base in u n calcolodella mente non conseguente ad una violazione di di-

    ritto git'i avvenuta.

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    Ora coteslo effetto del delilto non k il risdlstodella sola sua forza fisica. E i1 risultato della forwufisica e della forza morale insieme conibinate.

    Infatli quando un uomo cade per morbo o per.

    irifortunio, ~ iu b en ti rsenedagli altri dolore; ma nonvien meno per questo fatto la potenza morale del-I'autoria e la fiducia nella legge e nella giustizia. Nes-suno rie trae argomento di audacia a turbare l'orainc!esterno; nessutione sento crollare neli' animo la opi-ione di essere sicuro dalle offese di gente perversa.

    11 malesempio 0 la intimidazione sorgono soltanloquando si viene a conoscere che quella morte O stataprodotta dal braccio di un uomo per malvagia inten-zione o per iniprudcnza. Allorail. fatto lesivo dell' iia-divida0 diviene lesivo anche della legge.La lesionedeila legge aggiunge l' effetto rrzorale all' effetto fisicodeila lesiorie materiale. E cos col minorare la forzamorale dell' autoritb si aggiunge a1 fatto direttamentedannoso anche il carattere di indirertammte dannoso.

    Percib il fondamento della politica irnputabilitk deldolo e della colpa sta in questa combinazionedella

    forza ?)zorale co n la forza fisica. Bisognache1' auto-

    ritc offesa dal fatto doloso o colposo rialzi sa stessa

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    - 89 -uella opinione dei cittadini, chiamando 1' offensori a dairconto di s. Obiettandolo a Iui e imputandoglielo adelitto, coiltrapone f o r ~ a orale a forza morale. E men-tre il delitto avwa eccitato i malvagi, e intiindito ihuoni, essa intimidisce i malvagi e riconforta i buoni.

    Se la colpa dovesse considerarsi come mero viz iod' intelletto, Bisohfncrebbeesitare sulla sua palitica im-putabilita, e cercare a questa un pretesto altrove clienei principii cardinali del giusto. Ma poicha nella col-pa. trovasi bene un uiaio (li uolonth, i? un inutile er-rore l' iusinuaie che il fondamento della politica im-putabilitb della colpa sia il sospetto del do lo . Non puOIn giustizia imputareper un sospello. E questa formiilaconrlurrehhe ad assurde conseguenze nel graduare 13imi~utazionedei faiti colposi. SiccEi la formula del so-spetto d e l dolo, im~naginata dal C a r ra i g n a n i , biriaccettabile. Lo del pari la forioula insignificantedettata da l M o r i , che i fatti colposi si imputino pereccezione.Lo lo spccioso ritrovato di A l m e n d i n-g o n ; 1 quale scorgerido nella colpa un solo aizio tliintelletto rrndb a cercare il diritto della socicti diincrimiiiare i fatti colposi nel bisogno di correggere itrascilrati. Tutte queste speculazioni non varrebbero afar tranquilla la coscianna sociale sulla legittimiti dellarepressione dei fatti irn~irudeuli,so i medesimi nonpotessero farsi risalire ad un vizio d i volonth: perchbil diritto di colpiro un uomo per atti a lui non im-polahili moralmente (g. 34) sul pretesto o di m e n -

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    darlo, o di fare una eccez ione ,o di avere un sospet-t o , non potrebbe facilmente dimostrarsi competenteali' auloril. Ma rellificata lagenesi della colpa tuttequeste difficoltIt si dileguano. Eessun moralista negiimai ~110 dai fatti cotposi nasca 1' obbligo al13 ripara-zione del danno recato. Ora se avvierie cheun fattocolposo no n cagioui soltanto un danno priuatci , maaadre un danno sociale perchb minori nell' animodei cittadinila opinione della propria sicurezza,b evi-dente che il. fatto colposo obbliga allariparazionean-che di questo danno; e pub per conseguenza impu-tarsi anche politicamento. Nel danno potilico sta laragiorie cardinale per cui diviorie politica la pream-bula imputabiliih morale.

    II fonclsmentodella politica imput&bilit$dei fatti cul-posi B tutto analogo a quello dei fatti dolosi .Ciohdanno ?~sdf&'clro oncorrente co n lo immediato. bachi:pei f ~ t t imprudewi sente il buon cittadino minoratala opinione della sua se'cureanu: s l' incliriato ad es-'sere imprudeotene trao cattivo esempio. I htti col-posi in quanto nsalgcai~oad un vizio di voloutsonomoralmente irnpritabili , percl~b u un atto volontario i Iteuere inerti le facoll intellettive. 11negligente bon-cbb non volesse la lesiono del. dirillo, volle perii ilhtto nel quale dovevaconosoerepossibileo probabilequc!la lesione.Laonrle se avviene che i fatti impru-

    denti proilucanoun male politico, debbonoossere nellacangriia proporzionee rnisara imputabili anche poli-

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    Iicsmente; gerctiio anche da loro si ha iI risiiltato po-litico che la oiresa maieri3lrnenle particolare rechi per-turbazione morale uniuersalc, e il dttadino ha diritto(li esser difeso non solo contro gli scellerati ma an-c.he contro gli scioperati.

    Grande differenza pero intercede fra la irnputaliilitAdegli uni e la imputabilit degli altri in ordine al

    danno immediato. Il quale pei fatti dolosi puO essereanche potenziale, pub consistere nella lesione di undiritto reitacegrarbile, e pu anche supplirsi per l' effettodella imputabilili dal pericoco corso, lo che non ri-corre nei fatli calposi. Questi non possono iniputarsiagli egetti penali se il danno diretto cagionato da lorono n consista nello effet t ivotoglimento di un bcili3 no nreintegrubilz. No n pu b accetlnrsi la eccentrica dottrinadi alcuni (S. 366 tzotla) clie lianno nt! pi n m e n osostenuto potersi incriminare anche i fatti coiposi che

    non hanno cagionato daano nessuno.

    C A P I T O L O IV.

    RoxiunZ generali della qualit, quantitie! grado ?lei de l i l l i .

    Fin qui abbiamo esaminato quali coi~dieioni n ge-

    nere debba avereun

    fatto onds l 'autoriti socidepossa aver diritto di incri~niriurlo. Ma trovate le con-

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    dizioni della politica imputaliliti di un fiiilo, non po-ira peri:, essere in arbitrio del legislatore di imputarlopiii o mena a piacimento suo. Esistono regole di as-solub ragione per limitare questo arbitrio: n& dalle:medesime pu defietlare I autoriti sociale senza otradire il principio della difesa, o trascendere i1 limitedella giusiizja. E queste regole si riassumono nellaformula che i delitti devono imputarsi con debita pro-

    gorzione alla loro qualitic, guantirir , e grado. Infattiquandonon pie guardasi il delitto in astratto nelle suegenerali nozioni e coildizioni, ma scendesi a conteni-ylvlo nelle sue speciali altuazioni, si trovano natu-ralmente tra specie e spocie diversit importantissime:varieh d i quale'ilt, di quaintilir, di grudo. Ecco lctre nozioni che segtlendu la dottrina e nonienclaturaesattissima della scuola italiana, rimangono a svilap-parsi per completare la teoria del delitto.

    Se tut t i gli enti clie si presentano agli occhi delnostra corpo o della nostra mento , fossoro perfet-tamenteidentici, le idee di gualitii, gtca~zcilh, rado,sarebbero ii~concepibiliallo intelletto umano. Se gli entifossero siffattamente distinti clie non si ravvisasse traloro nessun rapporto di identit, sarebbero per oppo-sto motivo sempre indefinibili cotestc idee* &la gli entiche spethno ad un medesimo genere Iiannopi onieno fra loro dei caratteri comuni (rapporti di iden-

    tit) e dei car'atteri dislinbi [rapporti di varieta). E que-$li fannosi che pii1 enti i quali per certi rapporti di

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    identiti attengono al medesimo gwere, cliverdficliiriirl ' uno dnlikltro per certi rapporti di varieti, e cosiformino altrettante specie diverse.

    Di qu i nasce in primo luogo la nozione della quu-litic. Quulir in senso generale 5: cib che fa clie lacosa sia role grcal' d. Xei delitti la qualilti ci percu i avviene che un fatto criminoso sia piullosto unilelitto che un altro delitto: t2 cib che distingue t i tolt icriniinoso da t i tolo criminoso.

    Ala quaodo secondo le t.ondizioni costitutive deglioggetti che si studiano, se ne 6 esattamento distintoil rapporto di quuliih, nasce fra specie o specie ilipapportodi quantitb: e ne segue il bisogr~odi tro-

    vare il giusto criterio, sul quale si proceda a ricorio-scere in una specie una guuntitic maggiore che irialtra specie.

    5. 432.

    La quatatitic 6 cib per cui fra diverse specie coni-parate fra loro esiste un rapporto di pz'& o d i msrbo.

    I1 calcolo del rapporto di quantiti4 varia tra spe-

    cie e specie secondo il divcrso elemento cha si as-sume coinc critorio per riiisurarla.

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    Cosi quando io confronto le condizioni ontologicliedel franco con la moneta da cinque ceatesimi, ho ilrisultato che stante i molti caratteri di varieti, che in-tercedono tra 1' una e 1 altra, le due monete sono(liqutklirit diversa. Quando procedo poscia a calcolarnela relativa quaniit&, se assnmo per norma del miogiudizio per esempio il volume, dirY che nei ciuquecentesimi vi B una qoantia rnaggiore elle nel franco:se assumo il peso, uii trovo alla istessa conseguenza :se invece assumo 11 ua lo re , mi trovo a dire che ilfranco rappresenta una quan t i t i i~iaggioredella mo-neta da cinque centcsiaii.

    Cos uel delitto non basta aver distinto specie daspecie, e averne ottenuto la nozione che un fatto cri-minoso (per esempio il furto) costiluisce un Citolo (lidelitto diverso da quello costituito da altro fatto cri-minoso (per esempio daH' omicidio). Con ci0 110 esau-rito la inrlagine sulla qualifb. Ma Ilo bisogno di sallereinoltre quale dei due delitti b , ispetto all' altro , ii4graue per proporzionarvi la giusta imputazione. Que-sta la indagine sulla qscanzith.

    Con la prima giungo a conoscere, a modo di esem-pio, che l' atto di rubare fa sorgere un titoio di de-

    litto diverso dallo uccidere. Con la seconda giungo aconoscere, per esempio, che1' amicidio rappresenta una

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    quantiti di male politico maggiore di quella che siriscontra nel furto. Se alla indagine sulla diversa qua-lit dei delitti non tenesse dietro la indaginesulla pos-sibile differenza di qztanbiti politica respeltiva, In in-dagine sulla qualitit saria puramento tecnologica eniente di ilso prtaatico. La utilit della ricerca sullaqualilb, o zitolo dei delitti, b invece praticamerite gran-dissima per la necessiti di distinguere la quantit dei

    delitti che si sono trovati diversificanti nella gtsalif21,onde a ciascuno attribuire 13 imputazione respottiva-mente dovuta.

    Ma i1 giure penalq non solo ha bisogno di detor-miuare i titoli dei diversi delitti e la prevalenza as-tratta di un titolo sulY altro titolo. I1 giure penale nellasua pratica applicazione no n dovrh gindicare n6 i ge-m r i , r d le specie, ma gli individui. Ora nei fatti iri-dividualmente contemplati pu b talvolta mancare qual-che cosa alle condizioni ordinarie e normali, Ecco ilgrado nel delilto.

    5. 138.

    I1 grudo i: tutto ciU clie wanca ad un individuo peradeguclrc la condizione nurnialc degli individuicon-simili.

    g. 139.

    Quaodo con lo studio delta ilualith ho conosciuloche una moneta 8 diversa dnll' altra moneta : qiiandocon lo studio della quant i t iho coriosciuto che I ' una

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    tia un valore maggiore dell' alt ra: verierido poi a iapplicare praticamente sugli individui questa secondacognizione, possocader0 in errore, ove io non prendaancora ad esaminar0 in ciascurr individuo se in luisi riscontrino canse di degradazione. Questo esamepu talvaita portare al risultamenta che quella rno-neta la quale per la sua specie avrehbe dovuto averetnn valore maggiore doli' altra, lo abbia invece niinoreper la sua individuale degadaziooe,

    peresempio se

    B guasta o corrosa.g. ico.

    Cosi nel delitto dopo conosciuto che ai due fattirispoadono titoli distinti, e che dei due titoli 1 unoI? piu grave deli' altro, puli avvenire che applicandoqueste nozioni ad un fatto individualmente guardato,vi trovi una deficienza nelle condizioni ordinario dellasua specie. Di guisa che quel fatto particolare che con-templo, sebbene appartenente ad una specie che d' or-dinario rappresenta una quanlitk maggiore di altraspecie, pure par questa sua degradazione venga atlaverne una minore (1).

    (1) Tutte le circoslarize che nel lin(l;u;iggio pratico c le-gislativo si dicozio aggravanti nei delirti speciali (conie la ef-frazione nel furto, la insidia nel ferirnento, In violcuza nel-I' ndullerio , tutte altre simili ) noil tangono al la teor ia delgratto de l delitto, rria della su a quali!$ e qtrilntith. Tnli cir-

    costnnze aumentano la yunnli lu polltica de l dclifto, o pcr-rnhb tasprirnbno la violazione di pi dir i t t i , n pthrcliil mino-rnrido la potenza delta difesa privata aumeqtano i l daririoaietli;itu. I,' enellti di lati circostanze > quello di nriil)itii'r

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    il lifalo del de1itlo (sin cbe ne conlbino il nome ordiriariu;sin che a l no:ue ordiiiario portino 1: adiczfuee di u n prcdi-cato oclioso') C cos mutano 1s sltecl'e: non la degradanti ni.1' agsravario ($. 201, e se?) 2 ia qucsto scnso ch e Ic a?gravrinli no n appartengono atta teoria dd grado. Cib d l raumenta la qun,ititti. ricl delitto c>tmbin 1 ente giurirlico ; iiefa diversa la specio, I l grndu presuppone rnantonin~enliBr1iitoIo ordinario.

    La qixantitti astralta rimane sempre !a istessa, Ma sirwiodifica la gravita c o l i c r ~ l a del inalefizia per uilaaccidentde deflcieuza nei suoi elenienti costilulivi. Que-sto b oib che deterl'iiina il grado deI delitto. La dif-ferenza fra cib che attiene al grado e ci elio attiene,alla guantilb del delitto, risponlle alla, rliffersn~ainciii che deiiaturu un entc e ci C ~ B0 degmdu sen-za dsnaturarlo. In gonerale j!u dirsi, come vedremofila poco, che la ruodiilcazicine ueI1a qriautiti discendoda1 rapporto oggettivo, e la muclificazioiie del gradodalla ciriit~rn?lazionesoggettiva del malefizio.

    Siffatta nioclificazione, e casi l' effettodel grado neldelitto, pub spingersi siao a1 ptinto di far ccssare ognilicilitica impulahiliti; come la degradazione di una~iloiieta ubgiungero a talc da renderla di nessun valore.

    Qtiandc) oj,ora ~ o t e s l oeffetlu ia circostariza i: s c r i -wtinalrice ( o dirimarre). Negli altri casi dicesi esrfr-

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    sanle ( o minoranre). Formula che male si adopre-rebbe nel primo caso; percbb dovesparisco la idea didelitto non trova terminiabili la idea di scusa.

    Anzi in quest' ultima applicazione anche la denomi-nazione di grado, se bene si considera, meno esatta;lierch nella negazione di un es6ere non vi un grado

    rlell' essere. Puro per servigio dell' ordine si riuniscela trattativa delle minoranbi e dslle dirimonti, e sile une come le altre si richiatilano alla teoria da lgrado, quantunque quest' ultime non degradino il de-litlo ma lo distruggano.

    Quando due reati si unificanonel criterio della qua-liti, della quantiti, e del grado debbono per giustiziaidentificarsi nella loro imputazione. Giacche sebbeneper legge mirabile di natura no n vi possano essereclrio enti materiali perfettamente identici, opponenilosia ci0 le infinite varieti dello spazio nel luogo e nelt empo, si pu avere dall' uomo la nozione della iden-tit negli enti ideali, che appunto si astraggono daogni considerazione di spazio. Onde sebbene due fattidebbano semprediversificare nelle circostaaze male-riali; pure quando si guardauonel loro rapporto idea-le con la legge, i delitti che ne risultano sarannoidentici nella loro condizione dienti giuridici, parchi?

    non sia tra loro variet i nella qual i th ,nalla qtlantici,rt ne l yrn~lo.

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    t . ' f i~crio della r~iialiti t / r e i delitti.

    in rju:ilunqae scienza la qunlit i! quella che guidaad ordinare gli oggetti della scienza stessa. Nel giiire1iennIe la qualirh dei delitti t3 quella che serve alla

    loro classuri~.ine.3. 147.

    Ma ~iell'urdinarc Ia classaziolie degli oggelli di unascienza, c tosi neI1' assegnare loro la ~~espettivsrluii-tFc, rion si pub prescindere da1 prendere di mira uraelemento particolare di rapporto fra oggetto eil og-getto. Ora la din[icoll9 del ben ciassare dipende daltrovare. il p io esatto criterio (li rapporto che per loscopo della scienza sia a prendersi in coosiderazione

    a inotestr., servigio.3. 448.

    Altrimeriti operando si istituiscono classi confuse, esi arrecano tenebre ove vorrebbe portarsi Ia luce. Chiclassasse, a modo di esempio, i corpi secondo il co-lore si troverebbe a porre l' oro e 1 olio, i l sangue

    il vino, nella medesima classe, Errore grossolano.

    I)unqiic non tutti gli rrttrlbuti di un ente solio :IC-cetlat~ili corne criterio della sua qualit: rna quelli

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    sali che ne costituiscono la essenzl t speciale. Tutta l'ar-te del ben classare consiste nel djstingaere gli ac-cidenti dalla sostu?iza.

    Ma la esseraza del delitto (intendendo sempre sottoqtieslovocabolo il delitto vero e proprio, ben diverso

    dalle trasgressioni(1)

    di polizia) sta nellauiulazio-

    tic di un diritto protelto dalin legge penale. Dunqueil pi retto criterio per ben definire la qualit deidelitli ed esattamente classarli, t! qiiello desunto dalladi~iasith e l dirilla leso (2).

    (1 ) Le trasgressiun (cio le violazioni delle leggi cliepro tc~gono la ~ V O S ~ C T ~ & ~ ,on i1 diri t to, e clie tranno i lloro fondamento nel solo principio della utilitk) si classaiiosecondo il diuerso bene che vuolsi procurare con lo interdirequei fatti che costituiscono le trasgressioni medesime. Nonpotrebbero clessarsi sulla norma de l dunna, O de l dirillo

    viola!o, perch in loro non vi b nS dntzno , nE vQlaz iuaedi dl r i t lo : tiluieno per ossenza loro no n lo rslSano. Non sn -rehbe dunque possibile nella classaziono delle trasaressioniapplicare il criterio col qsalo si classano da noi i delitti.Non potrebbe ricorrersi al d o l o , lierchb non vi i: comeelemento necessario. Hon potrebbe ric orrer siaila spinta , n b( sfrultando il poneiero che l' ottimo E l l e o estern circala classazione adotl'dbilo nelle loggi puramente prcocnliue)polriano classarsi sccoiido la passione movente, pe r la so-lida rnpione che nclle tr;isgrcssioni no n sempre ricorre unapnssiunc clio muova il trasgressore. Laonde k propriameilteneccwnrio ed inevitabile ne i regol~mcnt idi polizia desu-

    mc re la clascazionc delle contravv enzioni da divorso beneprotetto con le proibizioni di certi a t t i , anche rnoralmenic

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    innocenti e che non recano ci l t i ta le violazione o pericoloal diritto. E tale il metodo gcneralmeutc osservato incoteste materie.

    (2) La considerazione dcl clirit'lto leso p o r t L u c a s adiin risultnfo diverso dal nostro. Egli divise i dclittr in tr egtlandi classi - elitti co?~f?ioe persone - elitti contilole prtlprield - elitti listi. Questa classazione pub servireper an o studio statistico; non per Ia teoria penale n? pe ruri codice. Inoltre essa non lascia sede pei delitli pollttai.Del. ch e per altro non si turb 1 , u c a s c l i e aveva negato

    recisameute cotesta classe. Inadeguate per la soienza sono(lei pari l e classazioni cho si desumono dall' azione , o dallkipeau: inaccettabili quello che si volessero desumcro daldolo o dalla spinta critninosa. Vedasi C a r m g u a n rea-

    in della sicuve;laa sociale vol. 2, culi. 6.

    E sebbene il diritti, non si leda che coli I' atto i-sico, pure la formula da noi usata - arietb del di-rilto leso, non identica ali' altra - arista dell'altofisico - erchb due atti fisici simili possono esseredirelli da ciascuno degli agenti a violare due diversidiritti, e per la influenza dello elemento intenzionalesulls essenza del delitto, pu (rrialgrado la identitb diatti fisici) riascerne diversiti di delitti n cagione delladiversit deila intenzione cle1I' agente che 1 atto fisicoindirizzava (z leilcre un diritto piuttosto ch a un altro.

    Questa avvertenza risale al gagliarctii priricipin cheil delitto agli occlii della scienza non 6 iin c?l te n l n -

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    reriale , a un e i i t u giuridico : aonde il suo oggettonon 6 la cosa o 1 uomo, ma il precelto violato. Co-sicchtl variando i l dirilto attaccato varia il precettoprotettore del medesimo, e varia 1' ente ideale chc sichiama delitto. Cos I' identico fatto, per esempio del-i' atterramento di un albero, con lo identico risultatodeiio atterramento pu b costituire ora il titolo del dan-s o dato con ingiuria, ora dei furto, ora della ragionfattasi, ora do1 turbatu possesso ; econdo il diversofine dell' agente.

    i. a53.

    In tal guisa viene a chiarirsi clie 1 oggetto del de -litto si deve (se vuolsi usare un linguaggio che esat-tamente risponda ai bisogni scientificio pratici) rav-visare nella legge violata, e desunisrlo dal fine delloagente. E guesla 6 la ragione per cui atti materialiperfettamento simili del quali Cajo abbia usato per

    violare un diritto, e Tizio per violarne un altro, fannonascere due rlolitti esser~ziaEme~zte iversi.

    Ora, tornando a cib eli8 dicemmo ia proposito delclanno immediaro, si trova che questo pu o essere opubblico ossia uniuersale, o privato ossia parlicolare ;secondo che il malefizio violo un dirilto particolare oiin dirilto i~nicersale.Di qui la prima divisione dei de-litti in offese contro la sicurezza ptsbbl ica ,e offesecontro la sicicrczaa privata,

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    Ma 13, offesa alla siciirezza pubblica pub esttuinse-carsi con un attacco alla societit nel!' uutorilb che larappresenta,e con un sllacco alla socie l i nei fnem-tiri che la compongono.

    Le offese alla pubblica sicurezz,?nel l~t'iinocaso as -stzrnonoil nome di delilti polilici yroprii o direiti :per&& il danno immediato r i s u l t ~ n t elall' attacco culi-tro 13 persona aaornle (societ&) non ferisce se nonconsequenzialmentegli i t~dividuiche la. compongonoin qualunquedei lorodiritti particolari; nia li feri-sce tutti nel cliritto che tutti e ciascuno di loro Iianooa vederrispettato1 ordin e politicodal quale attendonola loro tutela giuridica: lesione della (iltlb, perclik le-sione di un diritto universaleche da tutti i conso-ciati si gode.

    5. 157.

    Le offese alla sicurezza pubblica nel secondo casosi dicono delilti politici i~nproprii, i?zdirettame~ttetali. Anche in questi il danno imm~diatoeffettiuo sisente soltantoda pochi individui, od anche d a nissunindividuo nel suo particolsre. Ma il delitto ferisce tullii congregati;percho tutti ne sono oflesi, non solo wn-ralmeute per il timore di una ripetiziowe (lo che at-ter rebbeal danno mediato) m a muterialnleate per gli

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    - U& -detti del fatto gi conszimatoche ha un di-~i t to tutti loro spettante. effeltiooil danno imrne-rliato nel rapporto del dirittoastratto: nel dirit lo ci06di vedere rispettata quella cosa a cuit t ~ t t i anno inte-resse. Pub non essere effet l ieo,ma O sempre polen-ziale ne! rapporto del loglimento di u?& ene roncretoai cittadini. Questa potenza la sviluppano simili delilticontro tutti indistintarriente; i consociati; perci0 siriferiscono alla classe dei pol i t ic i ,perchb hanno undanno immediato universale. Ma siccome l' autore diquesti non intende ad attaccare lapersona moraledellasociet, cos si dicono politici indiretti.

    Tanto nei delitli politici diret t i quarito nei politiciindirett.i, la massa dei cittadini 6 offesa nel suo pa-~r im onio o l it ico ,non solo in quanto attiene allameraopinionedella sicurezza, ma veramente anche in cib

    chc costituisce la sicurezza.

    J delilti contro la giustizia, contro la religione, coli-tro la q ~ i e t e ubblica, contro la pubblica fede, controi l gius delle genti, contro la pubblica sanil, spettano3 qaeslo secondo membro della prima classe. In talidelitti ricorre il carattere distintivo comune di nonesigere alla loro perfertu consunaoa9onela eflet t ivi tk

    deldan?io immediato

    particolare. I1 daniio zcniverseletrova In sua effet i ivi ihnella semplice offesaa1 dirilto

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    attaccato,quando questa 6 perfetta nelle su e specialicoiidizioni.E la prevalenzadel diritto u?zie;ersale opubblico su l diritto particolare o priuaio (prevalenzache si sente da ciascuno) porta a cotesta regola, direndere indiEerente alla perfezionedi tali delitti chericorra la eEettivith o solola potenzialitidel dannoimmediato; come mostreremo( S. 374 ) in seguito.

    Questa divisionedei delitti in d u e grandi classi,secorido clic ioiincdiatamente attaccano o diritti fra-lurali di a n o o di cclczcldi determinatiindividui, o at -taccano invecei diritti sociali, e cosi i clirilti cli teclrii consociuti; sembra esteriormentela riproduzionedelladivisione delC a r m g n a n i ia delilti politici epoli t ico-civi l i :m a il concetto ne sostanzinlmentedif-forme. C a r in i g n a n i nel suo pensiero dimentica

    Ia persooalit idi tutli i cittadini nella personalitidelloStato, r: duna a qiiesta personalit idealeuna somrriadi diritti checonsidera come tutli suoi proprii. E preil-dendo di mira la societ comeente di per SI+ stante,trova i delitti potitici clirelti nella offesa recata a talepersona giuridica, senzaguardare il dirillo dei cunso-dati alla di lei esislenza.Il cliritto secon do qu estaideat3 nello S t a t o ,come socondo altreidee era nella ger-soltu del principe. Poi immaginando quasi dei puntelliil quella persona nelle islituzioniper le quali si raf-

    forza loSlato, trova nelle offesea tali istituzioni i de-litti cho chiama politici i~ ld i r e l t i . os gli avvennecheil falsopubblico e nummaria, e le offese alla finanza

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    e alla salule pubblica,gli rimasero come anomali; egli avvenne altresi di dover con nou molta esaltezza,noverare come n'slitlauioni sociali la quiete pubblicae i l gius tlelle genti. La iiostra divisioneinvece nonsi ferma a cercare i diritti nella persona delloStalo.Guardiamo la massa dei coiisociati. Se il delittoor-fende taI cosa a cui lutti hanno interesse e diritto co-mune, diciamo questoiIn delitto di danno inanbediutn

    tbtzicersale, e lo poniamo nella classe dei delitti po-litici; che preferiamo chiamaresociali perclih tale co-munanza di interesse e di diritti non pub nascere chedalla associazione.E se il fatlo offende invece unacosa sulla quale non abbiano dirittogli altri cittadinitranne il paziente delfatto criminoso, lo diciamode-litto di danno immediato pai.ticolare. E poichb cote-sti diritti all' individuo lid la natura, a tali delitti(che sono presso a poco i doIitti politico-civilidi(: a r m i g n a n i ) diamo il nome di naturali.

    Delitti iiaturmli, o colitro la sicurezzapriuuta;, soilodunque quelli nei quali il dauno irnnre&uto t! parti-colare: vale a diro il d a n u ~ anto sffetlivo quantopot$nzde non colpiace ch& un maero limitlzko iliindivirlui. L' attacco ad un diritto e'~acdivid26al~he neireati della prima classe pub non esswe; q u i B sem-pre presupposto.Essi non o f f $ ~ d ~ n ~he i diritti tra-surali del]' uomo; e 1' indole politica 1' assumono tutta[liil solo danno neediato.

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    Questi si suJi1iviilono secoudo i l dicersv kertr n c i l isi riferisce il rliriltli ofleso ~iell 'ndividuo. Cori talc cisi-tcria , rovando che i brrri possibilmente oEendiliili(lsl-1 azione malvagia si rirluconu a sei categorie; in seimembri si parte questa seconda classe, secondochill'azionn eriminosa ha att;tccalo nell' uomo clie ne fii~tassivo,o il diritto aJla vita; o alla inlegriti delle niem-brrt; o alla libei1t5individuale; o alf' onore; o agli n w -ri ; o alld sue relazioni di famiglia.

    Ciascuna di quelle classi arnmettepoi delle suildi-visioni dipendenti,o dalla sostanza dell' offesa, a dallaPrinu e condizioni della sua esecuzione. Dall' una ednll' altra quandotratt3si di diritti cmplessi . Dalla solaf'or?)la della sua esecuzione, quando trattasi di diritlisemplici (4).

    (1) Sezplics, a ulodo di esempio , iceci il diritto alli1vita; coniplo.sso il diritto che suddividesi in altri subalternidiritti. Talo (per. esempio) il diritto di proprieta, che svi-Isppa lo jzts possidendi, utendi, uitidicnndi ec. cc ,

    La classazione dei deIitti no n tiene alla mera no-rnei~clatura.Ha una inflirenzacsseliziale:perciib dal col-

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    locare u n fatto criminoso inuna classe piuttosto chein altra pub derivarhoche si modifichi la sua quali-titi e la sua imputazione,c talvolta persino se nealterino le condizioniessenziali.

    Una grave diiricollh nella scienzanostraincontra laclasswziot~edei delilti quando , cume spesso auvieiie ,in un unico conlestodi azione criminosa s i viola piirdi urc ds'riuo.

    5. 106.

    In primo luogo ( 0 questa $ regola i rnpretcribi l~)deve d;stjnguersise la violazioned i piu diritti fu ope-rata per servire a diuors i ftni del co lpe~o?eoclipen-denti 1' uno dall' altro; o se i1 reo non tendeva .chead zcn solo f i l a pel quale violava un diri t to,e della

    violazionedell' altro dirittos

    valeva ccmemezzo

    pergiii~igerea qiiello.5. 167.

    Nel primo casu si considerano le azioni come se-pElrnbe, gerehb in verit sono tali e meceriaivienteo inte!leitualmcnrs. E tanti sono i l i n i , tanti sono itiloli di reato;dei q~inliiasc,uno si misurae si giu-dica iridipetideabmcnb dali' altro. Se il delitto Posseiin eiite materiale, la concomitanza puramente ma -teriale di luogo e di tempo potrebbe unificare duefalli in iitl solo delitto. Na esso : uu ente giuridicnclie consta dcll' eleme~i tonaaiteriale e tlell' elemento

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    ideologico. Perche si abbia nesso giilridico tra ftiltoe fatto bisogna dunque che siavi anche nesso ideo-bogico, cio connessione di mezzo a fine. hltri~ilentii l concorso di due alti eotibiui indipeiideati ne fadu e delitti.

    3. %U8.

    Rell' altro Gaso si ha un solo (I) delitto. Afa pe rconoscere a qual titolo esso pertiene occorre u n a sc-conda distinziorie: o nella violazione del diritto, ilellaquale si valse come rn@z;o il colpevole, n o n si con-figurerebbe un litolo di reato di per s stante; o an-ctie questa violazione costituirebbe, se fosse sola, ii ntitolo spocialo di malelizio.

    (1) Dissente T i s s o ( d r o i l pe'ttcrl t u i r l . l ny . 82) ;kf-fermatido che si hnni-io seniprc due deli t t i malgrado l' uni-oo fitle. Ma se si giiard;issero coiiie du e dcfi t l i quando l 'al-to voll ' lbo uno, s'iinputerebbe due i ~o l l e a istessa deter-

    fiiioazione, L' elemento intenzionale imputato in un delitto ,tornerebbe ad imputarsi no1 secotido delitto.h la istessa ra-giona su ct l i si fonda la teoria de l delitto contintcalo (S .617).Si ha una determinazione volitiva coml~lessa ;nascer undelitto co)rlplesso ( S .50): ina un delitto solo. Chi dcter-rninossi a rubare mediante scasso i: reo di urla sola cleter-iiiiaazione crirninosa. C h i dctermii~ossi rubare e stuprareB reo di due determinazioni. & questa I n dottrina dei deliitipedisscgiti, che il il1 o r i nella sua teorvioadel codice penalerinatomizzl con grande acrimonia, dimenticandoche nc l suocodice pcna le egli stesso (tratto dalla prepotenza del vero)avea dovuto ndluarla ; er esempio rit-I filrto con violenzar: cori soasso, nelle lesioni pcr coa~niotbra stupro, e altrisimili. Quando si vuole rovesciare una dottrina cons:icrata

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    dalla sapienza dei sccoli hisognercbbe dlmeno esser coe-rc>riti n s* st~ssi.

    S. iG9.

    K el prinio caso il reato che sorge pe r la viola-zione del diritto alla. quale 1 agente tendeva coniefine, non cambia classe. Rimane sempre l'. istessoti-

    tolo: e l' averla ottenuta merci: la viotazionedi altro

    diritto costituisce una quacI2tu aggravante, che pubtalvolta variar some a l realu principale, Ina rion nealiera la classe.

    S. 470.

    Re1 secondo caso sorge una terza distitizionc. 0 1diri#o violato camc mezzo era meno importante deltiiritto alla cui lesione come fine tendeva lo agente,oti anche era d i ugualo importanza : d allora il rea-to che servi di mezzo si tiene come psdisaequo e fa-inulativo all' altro; ne aggrava la imputazione; pu6 ari-clia mutarne il n o m e : ma si compenetra con quellnsenza mutarlo di classe. O invece il reato che ser-v i di ntcuzu era pii& gravo di quello che lo agentesi proponeva come f ine: od allora il fatto esce dallac.lasso del delitto fine per far passaggio nella classe;i cui spetta la infruione servita di mezzo,e tnlvrilla' ~ e r b ~l ao w che gli dava la violaziotie usata comemczzo ,per esempioincendio a fine di furto : alvolta~iiritn nche nome; cosi 1 omicidio a fine di furto d i-cesi latrocinio. il fine aliora che modifica la ini-

    ~iutazionedel mearo; non t? i1 mezzo che qualiflcliii 1 fim.

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    C A P I T Q 1 0 VI.

    Crirericb della qiiantit!~12el delirio.

    Ririegatuil si~lismaracciniaiioche rifferrnava laiignti-gliaoza di tutti i delilti, b concor.cl&oggidi I& dottrina

    clie i diversi reati presentino diversa y z c ~ ~ t t i i i coli-tica; ~osiechSdebba ai singoli reati adattarci una di-versa misura tli imputazione.

    Jia se cib fece sentire a tutti i criminalisti i l I l r -sogno di trovare la formulasecoiidola yiiale rriisuraresi dovesse1s yucl~ititic(lei malcfizi, essi non furonoper altro concordi nel definire i l crilerio pi retto (l i

    c(ltest$ yrrccilit. reloliclu.

    Ti1e suriu i l~r'iuciyalisistcmi oggid prevalentinellediverse scuole. Quellodi B e o C a 1% a , svolto dal C a r-m g n a n i, che desurnedal d n n ~ w o r i u l ~a qi~unt i t , '~dei delitti. Quello ideato d a R orna g n o s i, clie Indesi~lnealla spintu c~~inzinwa.uel lo prupugnnto (la1I\ o s s i , clie vuole ririlrtlcciarlo ilella importanzadel

    rlrst:era violato.Noi sogiiitiamo il primn sistetnn, rite-~tecirlorion accattafbili gli altri illis.

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    Non i! accettabile il sistema iniziato da R o in a-g n o s i ; perch iu primo luogo esso presenta il viziodi desumere la misura del fatto non dalle colidizioniin l r i~(sec l~~l fatto stesso ma dalla sua causa i chee lutla fuori del deZi6io che viiole misurarsi.

    Iafatti la spi7zta c~iminosa i riscontra da Ro m a-g n o s i nel coricorso di questi tre impulsi che harinodelerminato i' uomo a dclinquere - 1 %tile speralodal delillo - .O facililis di cornmelterlo - .' spe-ranza di impuniih.

    S. 476.

    E secondo lui dovendo n ~ l l apena ravvisarsi sol-tanto un riparo al pericolo del delitto,ed ogni forzarepellente dovendo per buona dinamica proporzionarsialla forza impellente, quanto pi in un determinatofatto furono energici quei trc impulsi a dclinyucreche costituiscono la spi~ata, anto piu deve essereenergica la controspinta; ciob la imputazione che lecontrappone l' autaritA sociale.

    Ma cotesto argoniento, oltre al vizio radicale chetest$ accennnlsmo, di misurare la graviti di un fatto

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    da ua elemento esirinseco d fatto stesso, non come poirimpetto alla consideraxione del tornaconto socialo.

    L' autoritti sociale nell' esercizio del magistero pu -nitivo non pu procedere secondo l' accidentaliti dellocagioni di ua ratto, m a secondo il rapporto tra iltnale del delitto e il lilale della repress io~te .ib emer-

    ge per logica necessia dal principio che 1 autorith no n13 armato della giustizia penale se non pel manteni-meuto dell' ordine. Onde ove il male del reprimeresoverchi il male del delitto, la repressione condrrce adi in riovello Bisortiline, aiizichS ristabilire l'equilibrio rottodal prirno turbainento (4).

    I l ) L' autoritg sociale deve tener dietro lilla causu de l&ditti quando aggirandosi nell' ufXcio del buon governo,qtudia i modi di prevenire direttamentef crimini fuluri , i -tivenendo loro con ispengerile le cagioni. Su cib posso-ita vcdersi S o n n c n f e l s scienza dcl buon yuvcrno -1)cn Tc x d a oausis crirniuium; cd altri piolti che se nesono matiiramente occupati.

    N6 i1 principio della giustizia assoluta, alla quale i:subordinato i l masistero penale,comporta. che per re-gola assoluta si accresca all' uomo Ia sua responsabi-l i l i non per

    unaumento de l male che tia recato o

    disegnato recare, ma per l' accidentaliti di cerle ca -H

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    - 14 -gioni; e cos per un calcolo della probabilit8 maggio-re o minore del rjrnnovarsi de l delitto (4).

    (1) Tanto B Iunge che la facilita di delinquerc aumenti laqravib politica del delitto, quanto certo invece- . O - hegli ostacoli superati per delioquere mostrano maggior te-naciiA di pravo volere, e tosi rivelano nel delitto un a r n a g~ i o r orza morale soggettiva - .0 - he la facile occa-#ione d i dclinquere si vuole da insigrii Criminalisti si a in-vece una sciisa minorante la irnputaziorie. Yedasi la nota 2al

    5.845.

    5. 180,

    1,a teoria deHa spinta non pu aver dunque appa-renza di giustizia, se non appo coloro che tenaci alsolo principio della difesa, la idea ddla giustizia asso-luta vorrebbero tolta affatto dal magistero penale, ri-ducendone la legittimit ad una giustizia tutta fattizia,che libra la sua lance sul solo pernio (pur troppo ela-stiro) della politica utilitA.

    Ma inoltre il sistema della spinta crimiriosa portatoalle sue pratiche applicazioiii ( c specialnienlc se siassume qual norma primaria per confrontare tra lorodelitti di titolo diverso ) conduce ad esorbitanti con-segucnze; elsvando al massimo grado certe deiinquen-xe che i1 consenso di tutti i popoli riguardb semprerome di minors importanza: avverso le qtiali spie-gando i pi enargiei mezzi di repressioiae, si risicadi cagioliare maggior nocumenlo colla difesa, che non

    se n p tema dall' offesa,.Facile infatti egli t! a diriio-

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    - 415 -strare ch e, a modo di esempio, il furto dovrebbnnella scala dei delitti rappresentare una gravitmag-giore dell' omicidio se la relativa gravit dovessecalcolarsi sui criterii delly utile sperato , della spora-ta impunit, e della facilit di conometterlo. Oltre aci confrontando ancora i diversi fatti che pertengonoal medesimo titolo sulla norma delle diverse cagioni,si viene a delle conseguenze che repugnano al sensomorale di ognuno ed alla pratica universale. Coluiche ha rubato per salvarsi da2 carcere imminente dicili lo minacciano i creditori (idea spaventosa che ruintroppo spesso anche al suicidio) ha senza dubbio unaspinta maggiore di chi rubi per procacciarsi il denaroonde fare un viaggio di piacere. Imputerassi dunquepi quello di questo? Si imputer piu la uccisione diun inviso rivale che la uccisione di uno sconosciutoconsumata per lieve cagione, senza profitto nessuno ?I1 criterio della spinta che non risponde al tornacontosociale, non risponde nemmeno alle gradazioni dellamoralit dell' azione; erchis urta un sentimento incan-cellabile nel cuore dell' uo mo , pel quale si comm iserapi facilmente un delitto quanto piu potenti ed ener-giche sono state le cause che hanno traviato i l col-pevole (4). Ogni regola perch sia giusta bisogna chetorni vera tanto in sensoaffermativo, quanto in senso~zegativo.Cos se la quan tili del delitto dovesseu,zc-wzentarsi per 1 aumento della spin ta, dovria non soloaumentare sempre dove la spinta si accresce, ma do-vrebbe decrescer0 dove decresce: e cos divenir mi-~zimw dove la spinta fu piccolissima. In un omicidiobarbaro commesso di pieno giorno e in luogo popo-

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    l ~ l s o ,on vi fu nessuna sperauza di impunia, nessunutile I.Bi3. commetterlo: dunque infirno grauo di spintanei swi principali elementi.Ad evitaro queste assurdeconsquenze si volle inlrudore nella formula la consi-derazione dell' audacia: ma per ia insoparabile oppo-sizione che sta fr a l audacia da un lato, e la facilithdi eseguire un delitto i3 il calcalo della sua e'll~ptrnitt'tdalla altro Iato, svidente che 1 elemealo d611' auda-cia no n sv~lgs a dottrina di R o m a g a o ?; i , ma lavaria e la distrugge i n radice.

    (1) La teorica dolla spinta si volle accettare dal P e u e r-b a c , il quale tentb di conciungerla con la stia dottrine fon-damentale della intimidazione. Ma ne ebbe censura dalloJ o n go (d o delictis uol. 2, png. 2091 ch e appunto ossor-vb - acc doctrina erroribus no n v a c a t : non omnesnoxii stimulis animi ex aensibue originern ducentibus, advoluplntibus oensibus pereipicndir fruendum Pnowentur :ut ex , gr. illi qui male i ~ i t e l l c c t i oeligionis zie1 libertata's

    studiisud

    d e l i c l a coiiunittendu irnpcllunlur:

    t pcrpc tucacpoewne vnriis atilnulis animi moti4icm opponi possunt.Tnnrlon delictorum grnuissiinorum ctimuli animi vc l oau.sae miliinti esse possunl. Quali sieno le conscguenzo all equa-l i porta la dottrina dolla spiata assunta come misura dellaquantitb. del dslitto, ce lo mostrano tutti coloro ch e no han-tio svolto le logiobo deduzioni. A moda di esompio, il Ben-s a (summa juris naturali8 lib. 9, a r t . 2 , pag. 185) netrae diritto la conseeiienzache dovendo la quantilli del do-litto proporzionarsi al benB ch e se ne spera ed alla pro-babile irnpunittt, i delitti d i prova dificile debbono ponlrsipii1 sevcraaents per quem sola regione che sono di pro-va pih dimcilo.

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    Il sistema di R o s s i ha tiitta la sua specialit nelprendere a considerare come cribrio della misura deldelitto tre distinte s p i e di male

    1 O male mal~rYalo; he i! il nostro danno immedialo :2O rnale misto; che i: il nostro danna mediato:3 . 0 male morale; che si rappresenta dalla violazio-

    ?l e d e l tiover~.

    M a la introduzione di questo terzo elemento nel cal-colo deHa gravit del delitto ha un doppio difetto. Xiprimo sta nel confondere 1' uMcio del criminalista conquello del moralista. II secondo sta nello ind~filzito,a cui sempre conduce la forrnula d a lu i suggerita.

    Confonde 1 ufficio del moralista con queIlo del cri-minalista. Infatti se il R o s s i ci chiamasse a calco-lare la importanza politica. del dovere, la sua formulasi unificherebbe con quella del danrio sociale; mentrela importanza&vile del dovere non ha altra normache la importanza del dirirto corrispondente. M a ilR o s s i distinguendo nel suo prospetto dei tre malidel delitto la importanza del diricto offeso dall' im -portanza del dovere violato per farne due distinti cri-torii della quant i t i ,evidentemente richiama i1 crimina-lista a porre sulla bilancia il dovere morale come els-mento di gravita politica che ha un a efficacia, sccondolui , tutta sua propria e diversa dalla gravit del malemateriale, e dalla graviti del male c.ii' ei dico misto,ci06 clallo spavento maggioro o minore de i cittadini.

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    In una parola egli pone il dovere morale coine criteriojndjpendente dal dovere giuridico e dal dovere politico:e cos al calcolo della moralitu esterna sostituisce ilcalcolo della moralit interna, Ma il giure penale nonavendo altrabase di legittimiti che In tutela giuridica,non pub convertirsi in uno strumento dellasantificazionedell' anima.Non si puriisce la violazione del dovere mo-rde ma la violaziona del dovere gz'ur.c'de'co, ioB l a offesa(lei diritto. E vi e diirerenza fra l' uno e l' altro: -4.0 peroh8 non ad ogni flovere corrispondeun dirirtoesigibi le- .O perchb non sempre alla maggiore t;antiaidel dovere corrisponde allreltanta importalaza pel man-tenimento del diritto. t1 male tizoraEe del delitto, chevorrebbe porre in calcolo il R o s s i , non turba1 ordi-no esterno se nou in guanto a lu i risponda un aumentoo di danno immediato, o di danno mediato. Per loche il terzo elemento, nel quale si stringe tutta la no-vit di codesta fornlula, quandonon b falso G inutile.

    La formularossiana ha poi il vizio dell' indelinito.Infatti, tenendo che i delitli si debbano misurare se-condo la importanxa d el dovere morale violato, qualsarh la norma per misurare questa importanza delbsvws? i l problema si scioglie co n ua problema inun zcgomentaove la scienza dove lasciare il menopossibile alle oscillazioni dell' umano arbitrio.

    Pub esservi un criterio morale costante per dire

    che certo azioni sono corlive : ma un criteriopura-

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    mrnla mtwale che sia universale e costante per direche un' azione & pih cattiva di un ' altra. non vi .

    K vale rispondere, come fece R o s s i , che ilcriterio per misurare la imporlanra relativa dei di-versi doueri nella sensiuit mora!~,e che si rivelamerce 12 coscienza universale. Imperocchb, auto a m -messa nel senso morale della maggioriti degli uominitale concordia e costanza che valga ad unificare lacoscienza universale, rimarr sempre arcano come pos-sa la coscienza universale rivelarsi con certezza al le-gislatore. E finche la misura dei delitti non si ileter-mini in UII comizio, ne a v v e r r i sempre che il Icgisla-tore sostituirh la coscicznza propria (figlia delle sueabitudini, del suo stato, delle sue propensia ed affe-zioni) alla coscienza wniuersale,scambiandoquella conquesta (4).

    (1) Una stringente coafutazione del sistema di Rossi tro-vasi ne l T h i e r G e l i n (Principe8 du drall pag. 298 , 299 )e ne l T i s s o t (Le droit pinal etucli dans ses pr.incipesvol. 1 , n g . 106) ove riferisce gli energici argomenti delR o t Fe ok contro la fatale tendenza di subordinare In giu-stizia punitrice a i prinoipj della morale, che in lei puBssere soltanto principio negalr'eto. Nuova con futazionodellapericolosa dottrina di R o s s ha fatto il F r n ;n c k phido-sophie du clroit pBnnE pag. 103. G i i il B a r b a c o v i (?emensura poenarum, Trento 1810, pag, 3 4 ) avova censu-rato la dottrina di coloro che nella maggiore nequizia deldelinquente volevano trovare ragione di elevare la quantit0del delitto,osservando che tale sistema aveva i 1 duplioe vi-

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    - 20 -zio d i attrbuice all' uoao gli uffici della divini& e di apri-rc uti campo eni.onato all' arbitrio. B dolo e B violazionedel dovere morale non aggravanoil malefizio findik s i guar-dano nel mero punto della moralitd inte?-na: lo aggravanoquando ne scalurisce una rnbdiicazione di moralit2c estcr-~ r a n quanto se ne accresca la forza morale oggettiva de l,reato: ed allora la relativa cootempiazione rientra sottolacontempbaioaa de l danno medialo.

    Il criterio acuettabile come mfsara della q u a n l i ~ idelitti non pub esser dunque che quello dei danno:-hrnula che risale a P 1 a t o n 8 ; formula esatta, ef a rmi~ la mzionals.

    5. 486.

    Pornuia esrttiu meglio di qaalaqae altra. Perchbi i l danno non prooede da olementi astrajti o puramenteintellettuali, sui quali si aprano nel seritire degli ua-mini divergenze e contradizioni: il danno si espr imecon uiia matcrialith positiva, in faccia alla quale lo spe.culativo dileguasi. B questa, alrneno entro certi limiti,costringe 1 umano sentire ad una concordia che re-pelle i arbitrio ( i ) .

    (1) Uiia sptciale obietimo cculm la forrrnuia de l dannofu fatta dall' H e n c k e e ripetaia da Jonge fde drtictiscontra rcapublicam adpnS&ii~ ol , 3, m . %W) aaervkwhche se il danno fosse la mI3u~ndeiedelitti, erti reati coi-posi perchb di danno graviaptma dovrebbero punirsi pili

    di altri reali dolosi. d i d&no inferiDre. L' obietto non ap -proda; 1.0 perchb mostra di non comprendere che sotto li 1

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    - 21 -f o r m u l ~ anno si racchiude eziandio ia conternplazisns deidanlzo ?)lediatu; 2.0 mostra dimenticare la teorica deI y r u -do pel quale discende infisitamcnte la itnpulaziono de i de-litti indipendenteniente dalla loro quantIL2 : ed appurito lacolpa (S.265) si riferisce alla dottrlna del grado.

    La gravit del danno immediato s i ragiona, secondoC ci r m F; ri a n , sui tre dati positivi - .O dellamaggiore o minore Qtnportanzade l bene tolto col de-litto - .O della maggiore o minore repurabilitis delmale - .O della sua maggiore o minore cl if~ondibi l i tc i .

    Formirla razionale. Infatti la legge d i natasa nonha dato ali' u o m o autoriti sull' allr' uomo soltanto per-clih giustizia si compia in t u t t i i suoi dettati ; 6 perchkil malvagio espii la propria malvagit; rib perchit l'no-mo sia vendicato; 6 perchb sia corretto, L' eserciziodella giustizia delegalo all' uomo sull' uomo per unanecessithdi riatura onde abbia forza la legge dell'or-dine merce un a sanzione pronta e serlsibile, e sia di-fesa la uinanilh dai mali di cu i sarebbe vittima se lenialvagio azioni rinlanessero senza freno.

    Se dunqile la difesa della umanit b quella no n giiche crea la ragione di giustizia, ma che legittima

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    - a2 -1' esercizio dsHa giustizia nel braccio ursiauo, acile Bvedere ho la energia della reyressioiie, ossia dellariifesa, deve essere in rapporto ai mali recati da\leogese. E che per consemenzala gravita relativa di qiie-sta deve misurarsi sulla gra~itSr elativa di quelli.

    Ma la forinula genarica del dicslim twsrcde ricl-iianiandla sua applicazione a cousillerafe, ollrs il dannoimmediato, ancora il mediato. Cos in q\lest;r forrniilasi lielle conto tanto del\' oii'osa alla sicurezza quantodell' offesa alla oginiolze della sicurosra. La considera-zione del datino media to non potrebbe assumersi co-m e noruia unica o prevalente della misura dei delitti,perclib l' auuieuio possibile di danno v~ecliu~o er leaccidentali forme assunte dalla esecuziona del delitto,pu b ripetersi a ciascunfatlo, ma con influenzadiver-sa. Laaude pub funzionare corna criterio accessorio o

    subaltcrno, ma noti come principale archetipo dellaquanlitg.

    8. 193.

    La qumW, alaliva de i delitti diversi dave misu-rar6i duque sul d a w intm@dia6o; cioh sulla forzctfisico oggettiv~dd delitto stessa.

    h clanno irnrried* uguat$ la quantith relativa deidditti si modMoa sulla norma del datino med ia to ;

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    cioi: suIla f o r r a rthorale o g g ~ t t i l - adel delilto; la qua-le, come abbiamo ~edn to Q. 131) il risultalo dellaforza fisica de l delitto e della sua forza morale sog-gettiva.

    5. 19s.

    A cose ordinarie il danno mediato sar proporzio-nale ali' imniediato; perchi? lanto piu si teme la per-dita di un bene, quanto pi B importante il bene mi-nacciato. Ma le circostanze dalle quali accompagnatoun delitto possono esserecagione di aumento di dannamerlirrto anche senza modificazioriedel]' immsdiato.

    La coilsiderazionedel dan?aomediato viene cosi adattribuire sulla quantita del delitto la debita influenzaanche ali' elemento del dolo, senza dare a questo ele-

    inento una potenza assoluta, che confonderebbe la no-zione del peccato con 'quella del delitto. Laonde fuinsulsa i' accusa che si diede alla formula del danno,(li dimenticare la moralith deli' azione.

    I1 dolo considerato in st! stesso, come mero fattointerno, non potrebbe influire sulla quantita politica deldelitto ; erchb 1 autoritk sociale non esercita col ma-

    gistoro punitivo un sindac.ato deiia moraliti interna,m a quello soltarito della rrioralit;l esterna.