Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 2 (08)

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    Deve per6 notarsi che non deflette da i principiifondamentali la regola per la quale il mero parte-cipante alla violenza carnale commessa da altri sivuole imputabile alIa pari di colui che principnl-mente la consum con soddisfacimonto eeclnsivodella sua sensualiih (1). La concorrenza all' atto con-sumativo del delitto con piena scienza, con volontitdi agevolarlo fino al suo term ine, e con efficacecooperazione, richiamano a questa ipotesi i principiigener ali sulla cornplicitd. Cotesto partecipante nonpotrii dirsi coatcfore,ma neppure potr8 dirsi sem-plice ausifiutore.Non potr5 dirsi coazctore, perdi&fisicamente non prese parte nell' atto consumativo :ma dovrb dirsi correo perchb Ia opera sua concorseattualmente ad agevolare 1 atto consumativo in suapresenza eseguito da altri. E quando dico pre.wzm,non intendo parlare di pwsenza esclusivamente ma-teriale, ma eziandio .d i presenza morale : cosicchbcolni che facesse la guardia fuori della stanza entrola quale i compagni suoi consumano la violenxa,sarebbe correo del delitto, concorrendo nella suaforza fisica al momento della consumazione.

    (1) Vcdasi S o b l t e r o excrc. 49, S. 105. Delle diverseforme d i complicit da notarsi che nel presente reato nousembra coucepibile quella che nelle scuole assume il nomespcciale di rna~zdaton delinqucrc, essendo nelle condizionidel tnandalo la utilil esclusiva del niandaute (S . 452 , 453 )ctie male pu concepirsi in un reato che ha per solo fine ilpiacere sensuale dell' autore lisico. Potra bens trovarsi anche

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    i n questo realo la complicit per coosiglio o pe r isdig~zionrdettata do. un malvagio anlriio senza riessun inleres se pro-prio. Ed in quesie, come nelle oltre co~ fiqu raz ioni ella par-tecipazione nel presente titolo di delitlo, poiri tornare a sor-gere la ioteressnnte qciastione della comunicazione delle afi-gravanti deslinte dalla persolla dell'autore fisico (padre, ser-vo , padrone, casoeriere, minislro del culto) ma non ricorrentinel complice. Ad escludere simile comunicazione sonosi postoinnanzi niiovo osservazioni, e niiove distinzioni dallo illustroB e r n e r , professore a Berlino, nella interessante sua operuElementi d i dirilio penule t i t . 3, S. 100 e 110.

    La dottrina del grado nella forza morale del dc-litto non richiama a considerazioni eccezionali nellamateria della violenza carnale, por quanto attienealla minorante della eth (i),delln ubriachezza, delsordomutismo,del sonnambulismo, e dell' errore. Lascusa della coazione sar difficilmente applicabilea questo reato, Soltanto merite~oledi qualche 0s-servazione speciale sono le du e ipotesi della wm?z?'@e degli affetti. Essendo mostrato dalla esperienzachc (tranne il caso eccezionale di un am ore furente)cluesti roati hanno I' ordinario loro impulso in a nerotisrno esaltalo, che per lo pib B consegneriza diviziose abitudini, comprende ognuno che lo amniet-tere come scusa al medesimo la cosi detta maniaerotica, quanqo s i limita entro le forme di nuiismoderatezza di appetiti, sarebbe pericolosi~sirrioed equivarrebbe a dare una patente dp mpuni@ 11tutti cotesti malefizi. La scusa deve ammettersidunque soltanto allora qnando I'erotismo abbiti tal-mente affet to Te funzioni organiche del cervello d.?

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    generare una vera mania con delirio; nel qual ca-so, mancando la coscienza del male che si fa, esigegiustizia che la im putabilit si cancelli (2).Occorronodunque in tali emergenze accuratissimi studi ai me-dici legali e grande cautela ai magistrati.(1) Sulla minorante della eti in questo malefizio parve ele-

    vasse d ubbio qualche valente scrittore, per esempio il P u t t-n ~ a n n . 596. nla poichS non trovo allegate le speciali ra-gioni sulle quali vorr ebbe ordinarsi simile rigore; n& a m e

    dato indovinare tali ragioni; ed anzi la natura del delittosembranclo~ni prir e adito alla pih facile ammissione della scusadesunta dall' impeto giovanile, non cred o meritevole di parli-colare dimostrazione 1' accoglimento della regola generale.

    (2) Io ebbi un caso pratico di mania erotica in un gio-vine delle nostre montagn e clie nella primavera del 1855uscito sulla pubblica via assali I' una dopo I' altra successi-vamente tre d onn e, e tutte le violent con effetto senza fareparola. Giustificai ch e pe r molti an ni anteceden ti quel giovineaveva subito in primavera degli accessi di furore ed era statosottoposto a cura niedica con pronto e perfetto ristabilimento.Gli antecedenti e concomitanti e susseguenti confortavano ladifesa. Egli fu assoluto. Fui curi oso per mio studio di tenerglidietro, ed ecco la storia. Egli fu rimesso alla potest econo-mica la quale lo consegn al padre con precetto di dar SU -bito av viso all'autorit ogni volta che il figlio m ostra sse p re-ludii di esaltazione. Nella prim aver a del 18 54 il pa dre rriiven ne in nanzi dicendomi ch e la sera precedente suo figlioaveva dato chiari segnali di aberrazione d' intelletto. Lo con-dussi alla delegazione; il giovine fu posto in stanza di os-servazione e dopo pochi giorni di cura la sua mente tornbin ordine perfetto. Nel 1855 commise la imprudenza di re-carsi in Corsica a lavorare. Informa tomi di lui dai suoi corri-p a p i a l r i torno seppi ch e era r imasto nel le mani della g iwstizia francese, e condannato a pena oriminale per v io le nz ~

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    - 48 -alle donne. Probabilmente f u vittiuia di un nuovo accesso difurore non valutato da quei giurati ignari dei suoi nntecedenli.

    In quanto agli a f ~ t t igli B manifesto che la scusadell' i ~ a de l giusto d0lor.e trovano difficilinetitetermini abili in questo reato, se non voglia imma-ginarsi il caso, assai problematico, di un marito dlevendichi il patito adaltorio violentando l a douna de ldru do; o quel10 anche pi problematico del proprie-tario che violenti la ladril colta in flagranti. Rla poi-chD sc il caso ordinario di questo delitto proscntnper suo impulso un disordinato hiasimcvole appe-tito che cerca suo sfogo sopra una donna qualnnclne,~ J U Operaltro talvolta procedere da un desiderio pu-ramente relativo eccitato dalla passione di un pre-potente a.mo.r.e; cosl i pratici promossero a questoproposito la elegante quostione se in siffatta specia-lit&criminosa dovesse 1 arnoro accogliersi come de-gradante la impatazione ( l ) .Noi stabilimmo ( 9.321,322) che la passiooe non poteva accettarsi comeclogradante la forza morale soggettiva clel delitto,tranne quando era cicca; e che come cieca nonpoteva riconoscersi una passione se non quand o ec-citavasi all' aspctto cli un male patito o temuto.Laonde 1 amore nel suo rapporto col crimine diviolenza carnale non potendo offrire 1 aspetto diun male patito o temuto che agisca snlla determi-nazione volitiva, ma soltanto 1 appetito d i un benesexisibile Ha conseguirsi; la logica coerenza ai pr'in-cipii ci porta a negare rocisamcnte ogni influssogiuridico a cotesta circostanza quando @i ontemplisotto la formula di deg~acEnte a imputazione,

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    - 49 -(1) Esplicito in questa opinione il D' A n e t h a n de >ne-ditato deliclo pay. 61 - s qui i inpe tu trac tus ardent isamoris nefandam v im intulerit v irg ini honestae pudicit iae,mintts deliquisse censendus est , qunm i s qu i habito consi-Zio deliberatam et execrandanz libiditzem satiaverit. La ideache lo impulso maggiore della tentazione dovesse esser e scusaal malefizio, die de occasione alle pi singolari speculazioiiinella materia nostra. Si elevb (a modo di esemp io) la disputase dovesse pi severam ente punirs i il violelitatore di donn avecchia e brutta che non colui il quale avesse oscenamentevituperato una giovinetta avvenente: tale questione pu ve-dersi trattata i n P u t t m a n n $ 5 7 6 - L u d o v i c o dissert .an et quatenus nffectus h uma ni in foro considerentur,S. 4 6 - r u n n e m a n n de proc. inquisit. cap. 9 , n. 65,6 6 - i t t e r de eo quod ju st u ~n st c irca pulchritzcdinemS. 41 , pay. 3 9 - o r r e de crimine et poena stupri, crr-gum. 25, n. t 2 - a m h o u d e r p r ax is r e r . c r b . c ap. 95,n. 13 et seqq. - e i. l i C h i o p a r s 5, concl. 3 8 , n . 7 2 etconclus. 39, n . 1 6 .- l e i n disserlat. vol. 1, dissertcil. 1 0 ,t le miliyatio~te oenctrum f a v o ~ e ?zatrin&onii , ap. 2, n. 1 8 4- i l z n g e r in dissert. d e poenis var ior . dclicl. con-cl . 2 7 ad fin. png. 64 . I1 L a n g l e o f semcslrizcnz lib. 8 ,cap . 1, pag. 4 9 4 ) volle fondare la mitigante della belta sul-l'.autorit di S. Giovanni Grisostomo, dimenticando ch e pe-ricoloso sempre nei giure punitivo E lo argomentare dallamorale sia c he in un senso di benignit, sia c he in un sensoopposto ci voglia farsi. Trovaci ancora chi vuole ragionarecotesta dottrina sotto il punto di vista del danno, allegandoche la contaniinazione reca minor danno alla bella che alladeforme, perch la prima nella propria bellezza ha ragionedi sperare una occasione di nozze quantunque contaminata:laddove la second a de ser ta della pudicizia e della be lt i.ridotta in pi disper ata condizioiie. E non si vide ch e cotestoargomento poteva ripetersi nel confronto della donna riccacon la donna pover a. Io non cr edo che con sifi'atte sp ~c ul il -zioni sia da augurarsi oggi grande viaggio nel fhro, per quanto

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    - 50-in :iltri tempi possano essere state benefiche a declinirrt: l upena di morte. g. 2539.Bens la condizione puramente r e 2 ~ t i . o ~elI' ay-petito che mosse alla violenza carnale io credo chepossa e debba calcolarsi come criterio misuratore

    clella qvantita politica de l reato. E incontrastabili:che il fatto di un uomo brutale che nel Borniciliodi lei, ad altrove, repentinamente assalga una clonril-rappena a lu i conosciuta n seco legata da vernnoantecedente rapporto, esprime il ruussiiuo grado diallarme che possa immaginarsi in questa forma dimalefizio; in faccia ad un' aggressione eccitata daanimalesco appetito non vi i: donna per prudenteche sia la quale possa dirsi sicura: B in oppostitermini 1 analogo corrispondente dell' omicidio perlibidine di sangrie, che spaventa ogni uomo, perchi:tutti indistintamente espone a l pericolo de l suo rin-iiuvtimcnto lascianilo quasi del tutto impotenteprivata difesa. IAaddove1 amante d ~ eorrispostod:tlla nmasia sua si B lasciato trascinare in uniuonlento d i ebbrezza a superarne la repugnanzarriedianto 1 uso di forza, commette un crimine ch eper quanto sia brutto e vituperevole svolge il i'i-sultarnento di un allarme minore de l precedente.ogni donna pensa che sovra lei non avrebbe quel-1' uomo osato altrettanto, ognuno calcola cbo la don*zella fu vittima della propria imprudenza, e che co-noscena0 le amorose voglie del giovanc non ilovevxesporsi ad essere colta eoletta da luf,'e poteva Conctiutela maggiore prevenire l'ooltraggio propriio .)iq u i rainorasi in sirnilc caso la diffundibilit5 del clan-

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    - 51 -no mediato. Chi accettasse come normale la dottri-na della spinta criminosa troverebbe questo secondocaso pih grave del primo, perchb allo impulso dellalibidine che e comune ad entrambo aggiunge loimpulso dell' amorosa passione. Rla chi seguita in-vece la pi vera dottrina, che dalla forza oggettivadel. malefizio rileva la giusta misura della quantitdel reato, Bisogna che decida diversamente. Nonpub fare appello alIa teorica del grado, perch laforza morale soggettiva del maleiizio non si minoraper il concorso di un appetito che o sotto una osotto altra forma, la condizione normale del de-litto di carne. Ma fa inveco appello alla teorica della~luantith:e trovando nella seconda forma di xuale-fizio una forza morale oggettiva minore per la mi-nore difl'ondibilita del danno mediato, conclude chela quantilh politica del misfatto B nella seconda no-tahilniente rilino~e he nella prima. E questa unaprima osservazione (1).

    (1) La scuoln germanica del decorso secolo po~iova a tco-rica degli affefel.tl escusanti sopra una base diversa da quellaso cui la pone la scuola italiana moderna. Essi prendev~ii~)per regola ( L ti d o v i c o at , et quatenits afle'ccli~shumnni infbro co~zsiderentur) ch e l' impeto degli affetti allora sol-t:inlo dovesse am metter si com e scusa sll' olTensore c~uando11' er a stato causa un fatto i l lecito delL70ffeso. Asuisa li ) dot-trina su questo t erre na venivailo alla conclusione clir: l' amovenon fosse scusa alla violenza cnruole, per cl h non crii colpiidello donna essere bella ed appsricccote ed avere occitkiiv irlcsiderii del]' uomo. I1 C a r m g n u n i al contrario fondo 13dottrina degli affetli non sul. punto di vista morale, ma siilIiuriio di viela psicolugico e sul calcolo delle forze dcl delirto.E dls[iriguen

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    attribuendo il primo ca ratte re alle passioni cbe muo vonoall' aspetto di un male, ed il secondo carattere a quclle clioprocedono dall' appetitq di un bene , ci c ondus se lilla identicaennclusione: poich I' amore non presentando all ' auirna unmale da evitare, ma un bene sensibile da conseguire ed unappetilo da soddisfare, non pub esser e noveralo tra gli aCfelliche degradano la forza morale del delitto. In quanto psrbal problema ch e adesso ci occupa, se cio la procacitA delladonna debba amoletlersi come sousa al violentatore, lo dueopposte scuole giungono sem pre al13identico risultamento;ina con una formula e modo sostanzialmente diverso. La dot-trina che guarda le passioni solto 11 punto di vista moraletrova nello affetto eccitato per la procacit della donna 1111apassione eh e ebbe la stra causa ne l fntto in~prudento ellostesso offeso: e conseguente, ai suo principio trova una de-grud(rtile nella i~nputaziono.Per tal guisa colesta forma vienea rientrare nella dollrina del grado. Al contrario la teoricade l C a r m i ji n a n i , per ci che ho osservato, recisamente sioppone a cbtp l' amore ( semplice appetito di bene) si noverifr a le cause che per s sole, tranne il caso de l pericolo 0dalino dell' oggetto amato, possa ;immettersi conie degradanteIt i forza morale sozgettiva del rnalcflzio. Lao nde i dettati dellanostra scuola ne coslririgono a riferire non pih alla teoricadel grado, ma alla teorica della quunt i ld politica del ma-lefizio la procacil ed ecci tame nti della donna consi dera ticome influentf sul reato di violenza. La richiamano a ragiorlcai calcoli della qi iai l l i t politica, per la minore diffoudibilit2del danno medialo; la quale i? sempre minore por i princlpiifondsnicntali della dottrina (5 . 202) tuttc Ie volte clio l'offesoecciti) egli medesimo il delitto con la imprudcnzu propria;confortandosi per siffiitta cacione neil' animo dei cittadit)i 13fede nell:~ otenza della difesa privata i n faccio a similo formadi liialefizio; a sillvarsi dalla quale bacpa alla donna lo CgJerr~rudcntc, e se rbare il doveroso coiitcgno che la rriodesliaIc impone.

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    31a (pes ta apre 1' a l i t o ai1 una seconda osaerva-ziuxie. Xei tonuini della violonza carnale usata ilal-1 amante suil' amorosa sua, & forza ancora distin-guere scconclo il tlirerso contegno ndoperPntoda Icl.Se la donzelln rnostrossi tenacemente pudica e re-mente ad ogni trattamento confidenziale, il c a ~ :avrh rnnggiore gravita. Xa se invece In donzeliistessa rnostrossi procace ad cccitare le voglie del-1' aruazite, se a lu i fu cortese d i certi preiudii i qualilo inco~aggiaronoa Lramare d i piu, e lo resero au-dace a sl)eilareuna completa vittoria; sia pure cheella seriainente non. volesr;ct quel piii ch e le vennefatto, sia pure cho resistcsse energicamente; il do-litto svilripperi sempre un danno mocliato minoi3c.Pcrclib ognurio dir$ con tutta r:~gioilc che la don-zella fu scottala da l fuoro inc:ri4tnuicritc. acceso d a .l e i meilesima; e la pri1)blicn opinione sari facile :rscusare lo eccesso del giovine, piir riti70sc?a coiil-piangere la donna imprudente; ed ogni altra dir6G ~ O lei non sarebbe occorso altrettanto pcrchb conpiin onesta fermezza avrebbe trroncato in radi& Ir;audaci speranze dell' arnutorc. Qual sarebbo la don-na onesta che seriamerito si allarmasse e ternessedi se n1Y uilirc! che una donria si lagna (li esserestata violentata dall' amante dopo averlo ( a motlodi esempio ) nottnrnarriente inlroilotto essa meclesi-iiia nella 1ii1opriacarnern (1 ) ad aiiloroso colloc~uio!I1 clclitto osiste anchc in simili condizioni, e clev' os-sere soveram eiite punito, ma dev7 ssore punito menucile nclle ipotesi precedenti. n ci6 non tanio perchhb i degraiii la stln forza morale soggcttivrr, o ne sccb-

    ~ ( J J , .11. c)Eli

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    iili la sua qr~nntit5natriralc; rlnarito perchk se ncminora la qt!antita politica per lo allarme pii limi-tato che suscita in cotuli su o coridizion; nelle qunliiion puh dirsi interamente mancata la polenza delh1,rivata difesa, ed invece pud dirsi causa del fattola inescusabile inconsideratezzw della vittima stessa.Su queste idee pare a m e che debba essere costxuitala scala della qua?ztitcipolitica in qriesto malefizio;nella qnale (salva ogni modificazione dipendenteda i diversi criterii iiolIa sua qnantitii naturale) ilsommo gradino si debba trovare nella violenza risatasopra donna onesta ed a1 colpeeolc sconasciuttl, porgiungere poscia di grado in graclo a quello infimoclrc rappresentasi dalla violenza sopra la meretrice.Sk sarebbe difficile esp~limcrequesto pensiero, ch ea me sembra giustissimo, con una foilmala logisla-tivu di tutta semplicit, decretando un modico ab-Iiassurnento di pena nel caso che la donna violentataavesse provocato ella medesima con un contegnoirnprudcnte i desiderii dell'nomo, Mi si dir8 che c?niRatto variare di circostanze deve provvedere la1,radcnza del giudice nel proporzionare la quantithdella pena relativamente determinata. Eci io rispon-do che, o lo sia pe r il giudice, o lo sia pe l legisla-tore, la osservazione sar8 sempre buona. Ma ripetoanche una volta che corte differenziali pronunziatoe facilmente dofinibili dovrebbero, tosloch si rico-noscono come giuste, aver sanzione esplicita dallalegge e non essere rilasciate allo eventuale arbitrio(lei giudicanti.

    (1) Fu generiile fra 1 pratici 10 insegnamento che la prn-cur i ld della donna dovesse essere di scusa alla v i o l ~n ga

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    coilimessa dall' amante sovra cli lei. 11 1 c FS e r f merlitrrt.spec. 581 , medit. 18) non esitb a proclamaive coine ad.itla-11ile agli effetti ~i ur id ic i a sentenza di C i C e r o n e ni~rliet.procaz i~tere trzCe~rcilnpro6itiile uincit . Onde nega persinof s p c c . 685,mcdit, 12 ) alla donna il diritto alle iodeniiil:~ icid amorem allexit jzc~enetn, e jusy i tc colloyuia, et osc i i l t~irr i tauit; combattendo la contraria opinione del Il e v i o conI' autoriti dello S t r y k i ad Brunnenia?rnzrni f Jtrs. E . P .l ib.2, cap. 18, 8 . 2 6 ) d e l R i o h t e r f dec i s . 88, n . 3 8 , e lscqq. J c del R e r l i o h i o ( p w s 5, concks . 58, n. 51 1.1 frcquentissinio il caso di donna. ainaute, o lasciva o venaleche annuisca alacremente fino ad un certo piitito e ci ricusiposoia ad ulteriori aUi. Lessi i n uno scritto del Bi i t t e r in a i e ril caso singlarissiiuo di una cor t i~ ianan qw le dopo essersipe r denaro prestata ad un ballo osceno nella casi1 di ricce,$ignoro lagnavasi di violenza pcrch esso eccit:ito diil bnllcluvelila costretta resistente all'atto carnale. Ebbi io sleaco ;idifendere innanzi la R. Corte di Lucca il cnso in lerrnini (lidouna che prestatasi spontaneamenta alla copula sl cjucreltidi violenza per la forma nefanda alla quale improvvisariior~tc*il giovine avevala per sorpresa costrelta. In simili casi Iiiquestione $ delicaiissima, Bla in genere. pu b dii9si che se i!delitto rimane pur sempre, rimarie come offesa alla Irber(ipersonale, colne forrrio speciale di violeriza privata, rria I IO I Ipu seriainente desuiriere il criterio d ~ l l a ue qiiaiilit!i dqllilufl'esa alla pudicizia.

    h controverso qual fosso la penalit di questo (le-litto presso i Romani ilvvcgriacllk i medesimi con-fondessero la GEOZG?LSI I . cm7xciZo col YCCCLO ( l . 5 , S.2 ,If?.cd bg,&l. de vi pzlfiZ. g. 8,hlstit, ($C pztfil. j ud j -eiis, o bx alz. C.de rupi26 vi??g.) e nella ipotesi d6:lconcorso (li ambedue qnesti reati infliggevano Ir

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    pena capitale; laonde sorse qnistione se quandola violenza non fosso stata accompagnata dal rattoessi ugualmente irrogassero 1 estremo supplizio.Jla quando risorto lo studio del ginrc romaiio, sivolsero i reggitori dei diversi popoli di Europa ncostituire novelli ordinamenti penali per gli statiloro, prcvalse la opinione che Ie leggi romane pn-nissero indistintamente di morte lo stupr o violento;c tra per questo, tra per le teilclenze ad una e f i e -nata scveritd, si condussero generalmente a puniretinclie questo malefizio di morte (1); come di mortepunito oggidi presso i turchi a quanto ne riferi-sce E s c h b a c D~*oittnltrsulin~clzpct.8.2.3.5.Anchequi peraltro i l progresso civile, la rettiAcazione clci~iriiicipii fondamentali clol giure punitivo, e il sen-tito dovere di un pii1 giusto reparto di pnnizioili,Iianno fatto generalmente sostituire in Europa penepii1 miti. G-eneralmenle non si eccede oggidi la cle-tcnzione temporaria. 1,a reclusioilo pel C C S S ~ ~ OQ-,dice Xapoletano, ara. :3:;3: i lavori f'orzati a tenipol'e1 g i i ~ oiiice Parmense, art. 368: i lavori f~ i .zn t ifino a sctte anni yel codice Estense, c71't. 426 : la-vori pribllici a teinpo pel codice Francese, art. 3S2 :lci galera a tempo pel cod ice Spagnriolo, al't. 02.3 :la prigionr! iltt t re a dodici aririi p01 codicc Erasi-liauo, art. 222: l' esilio perpetuo pe l codice Porto-glicse, art. :

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    - 37 -carcere da tre mesi a clrzo anili (art. 290) qusiidocacfa su meretrice; In casa di forza da qua ttro a ottcianni se cade in femmina libera; da cinque a diccise i11 femmina conjugat;a; da sei a dodici (art.2S4se in maschio (2): si punisce della casa di forza d:iotto a qniudici anni se la violentata ne abbia patitolesione grave o gravissima (n); e da clniildici ti ventianili (art .285) se essa ne sin veilutu a morire (4)quando la morte non fu prevedibile; e con 1 e rg a-stolo quando questa pote prevedersi. In tal guisa ilcodice Toscano ha ordinato la srza scaia sulla meracontcniplazione della quantit iiaturde de l rwalefi-zio, senza che siavi disposizione nessu na ch e prcnciaii i considerJazione i criterii della sua quantitic poli-tica : e consogueutsmente rion riconosce aggra~iini~eiik pel servo, n& per 1' istitutore, ne per il ministrodal culto, n&per il padre adottivo o intore quan-tunque abbia preso ili mira cliieste ultime drie yua-lit8 di persone ne l caso (li stupro semplice, limitan-dosi (art. 306) in quanto al caso della violenza adaggiungere loro insignificanti pene accessorie. 11 co-dice Sardo minaccia come pena ordinaria la rele-gtizione j art. 489) estensibile ad nnni dieci ; dieiliduce da uno a tr e gradi (art. 499) quaildo In r io-lenza cada su meretrice; ed estende (art. 492) allagalera fino a quindici anni in ragione clei p i ~ ra-vi ?lisultc&??zc?ztt,uando intervei~no-erita o percossacostituente crinz8zc; o quaildo ne sia derivato grn-Tre pregiudizio alla salrito dellQffeso. Prende poi aconsiderare (ar t . 491) alcuni criterii della cjuniltit:ipolitica del malefizio. Valuta i critorii ciesunti d:\ll:ipersowt, minacciando la galera per nnni d i e d se111 violenza fu coIumessa da chi avcva autorit i srrlla

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    violentata, o da l su o istitutore, o dal ilonaestico sa-lariato della famiglia: C valntn i criterii desunti dai$tze,szicomminando questa steesa pena quando ilcolpevole a commettere il reato ebbe a,juto da ariau piii persone (5).

    '1) G u ir l o P a p a nrresln pay. 270 - unstit. Blecl>SRX. ur s 4 , conslit. 50 - a r i n a c C i o prrfc/icu cl-ialiii.pars 4 , [ i l . 16, q . 1.37, 12 . 8- i t e r o .Ta,zyo Icy. 1 4 , tit. 5,l ib. 5 - rrrlidus 1. 5 , .!il. 20, p. 7 - tcllliio Ro!)zntrol i k . 2, cap. 51 - u 1% n e t o in stutlrt . p n g . 659 - U-d o v i c o ztsics j ~ ~ ~ a c t i c ~ t slb'sli~rcliotaum lib. 48, l&!. 5 , di-sti?lct. 5 - o r g e j l t ~ i s p r t t d . o l n , 9, cup. 44 , )a. 4 rrr t 28- o m e z i j 2 t . Tcruri 50, 7a, 42 - O s s i o trnct. decoit lc dn~n?ioln . 07 - Ci r a in ril a t i C o dec . 22, ?a. l. -U s r l i C h i o concl. p?+ucl. purs 6 , c o ~ i c l . 2 , n. 2b : e diInorle era puriita fiuo al prese nte seco lo la violeriza carli aleanche nella Svizzera ( S c i gn e u s s y s t 2 e i e rlc jurisp. crklr.pag. 247) che spontanea aveva accettalo come siio codicepenale e monleiiulo quasi fino a i d nostri la coslituzi01i~'Grrolina ; ve'nll 'art. 118 cotesta pcila sancita contro Ir r vio-lenza carnale purctib consumata. Di mo rte pu re puiiivnsi datiltri sbattiti clie ricorda B o t i e m c r o ~nedi tct t . n C. C. C,t rrt . 119. I., qiii ini pi:icc riolere clic il G m c z ed altr i deicltali insisto110 che ileliba puriksi di morte lo stupro del-1' impiibere cornimesso con violerizn, per la ragione che tra-vano piiriito delln drportazione o dclln salera lo slupro sul-1' impubere non accuriipiguato da violenza : da l clio ne dc-sumouo ch e se I ' un o e I 'a l l ro si punissero con I n penaamit tiva ne r iv verr~ hbo he si parifioassero nel castigo i l casodella violenza vera con que llo delln violenza induttiva, q i djtlrrr. notl sirrunt, Cotesta osservazione coincide con quelloclle ho gi notalo a coniutazione deua dottriua Carpzoviana;e niostra conie 1s verit da noi propugnate si ~ e n l i s s c r o l]-c l i c dad i an~ich iprakici, quantlirique molti di loro non PO-

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    tessero emailciparsi dal vincolo della parificnzione so110 i lpunto di vlcta nozionale. Non potevo pero dirsi universale l:]costurnanza di punire aon la morte questo reato; poiclib per.la prnlica e per $li s t u t ~ t idi molti paesi In pena della vio-lenza carnale: non esteudevasi clie alla galera od anche col-tanto alla relegazione, ed alla iustigaztone; e questo anzi ne isoli casi in cui fosse stata esercitata sopra un iiripubere:W i t t e n a u consil. 64, n. 2 - t r y k i o vol. 2, disp . 21,cry. 1 U , n . 2 0 - T h o s a u r o dec. 148,n. 1 et 2 - Y i n -c t e r opusczrla i~zinoraopusc. 7, ol. 1 , pag. -50. T1 P e s-s n a f pag . 67 opina c he lo stu pro vfuleuto debba punirsipih severarneute dello ctorpio, e della mutilazione, perclbd1 nssoggetta?ncilto dell' individuo allct violenza venerea to-glie il jufd importanle ek~, rentodetln integriti2 della per-sona, ci08 l' inlcyritci morale . Questa resola di proporzionerion parrni clie possa trova re tcrmini, s e non dove concorrala deflorazionc. Se pe r altro si studiano in proposito del cou-frouto fra la pen alit dello sto rpi o e la penalit5 della viu-leuza carnale i diversi codici conternpoivanei,si rilcva chela opinione emessa dalli illustre crirrilnalista per un nobile edelevalo modo di sen t ire s e fu accettata da alcuni Iegislahoricontemporanei non lo fu da tutti, Il legislatore toscano obbedin cotesto sentimento fino al punto di punir e la violenza cap.nale alla pari dell' omicidio j ne l clie pare s' ispirasse :illaseulenza della l . zcnica C. clc rirptu virgintrm i l& prz'nc. ch edicbiarb cotesti violentatori non dissimili dai micidiali. ?daspesso udii magistrati rispettabilissimi riprovare cotesta co-me una esagerazione.(2) La prima legge pubblicata i n Roma contro la violenziiin maschio ingenuo f u la l e ~ g e cs tinia. In torno al la qualescrisse il' C . r i t i o apposita tllssertiizinne, ctie B la secondaa pctg. 27 nella Cal lect io rtissercntia?1tcn1 Acndenzicurtutz.,pubblicata a Brema il 1785.

    (3) Vedasi la nota a 5. 1402. Aaclie la Corte di NqpuliSezione delle accuse con decreto del 50 ottobre 1872 slilricorso Jftwo, sostenuto con dotta memoria a stampa d all ' hv-

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    vocsto I:canre Caruso di Avellino, ha s1al)ilito in ordine 31-t ' art. 49 1 del C odice Sarrlo cb e la cotiiiitiicaziono d pl l~ .bifilide cosliluicce iinn circostanza ag grav ant e dello stu proriia no n riri reato di per s& stante.(4) L'aggravante clie il codice Toscano nll'art. 380 desu-lnc- vi- ntlu csscre In pe?.aoltu ciie Itci l~c i t i to l delil10~~etiurqn seqziela (lei o f i r t i air1llrriftcc)~lelrli ~norire, onricorre a pare r mio nel caso spwiale che Ii i violeulata pervergogud della oii1.a patita siasi In u n niorncnlo di disperazionesuicidata. il cas o di Lucrezia romana: e dico ch e nori ricorrequi l'aggrab-ante, pereh il testo del nostro corlice rlcliicde ctiela morto 513 avviinuta i n segztclu d e i sn f l e? , t i m r i l [ ~ * u l [ n o l c n l i .Opinione contraria C' inst~giln la S c 11ii t z c c h e p r e ve d e q u e ~ f ocaso 11~1.UO Lelit*i)irc.l~. 7.) pug. 540, iala 25: iiiu i, da no-tarsi che questo scritlorc elirette tale opinione i n applicazionerlel S. 178 del codice dello iriipcro tedesco, il quale usa la bendiversa forniulti - e 1 ol trt iggio iol lento CAGIOPA'PO! 7erursacht) In wo r l c del ln persaiin Zcsn. Morire iiz se -rji4ela coarla agli occfii miei il concetlo nt i ;~csusa fisica 0rii~ellu ella niorte : aver c t i g i o ? l u t o a l culitrario coritiene1:into la carisa fisica quanlo In causa vroralc.

    (fi) Per le violenze carnali il nuovo Codico dell ' impcroTedesco Iia conccrvn!o I'an lica nozione d ei reati di azionese,iiipirbDlicn: nori s i aniniclte inquisizione di uffizio per uririspetto alla fama della doiinii cunlaminatu. Ma quando essaabbia fatto denunzia, C 1' ~Icc usa ia stata forairilnicute pro-posta da l pubblico ufiiciaIe, la yliiefiinza della parte lesa non~) t lb ib arrestarne il corso: la ragione di cib trovasi daicommentarori nella cessazione della causa, perch una voltaliistaurata l'azione B ormai reso pubblico l 'oltraggio ~iatito:S C u t z e Lel~rhurit S. 73, png. 535, nota 13; il q i i ~ i eptrg. 55 6 lieta 14 , Fa l e m~ r a v ig l i epercile uguale iiinitazione:ieri siasi da c~iiel odice rlprudott:i nelio stu pro per secluzioiie.A nie peraltro iioii fii~isce i persuadere rii: nell' uri caso n('iiell' iiltro, perclib la ragione di aIririicttere in quriluiiqtie stadio~ i iausa la u t i l i t i della desistenza io la trovo oltre :i l rigiirirdn

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    alla fatiin deTla donna ariche iiclla coseierlz,~ch e es:t i i l t l ~ i : ~delln iir,possibilil& di swteiiere. ia 1.1ii giudizio cotirradiKosiuquella ~:ltilenza o q i~e l la rode clie essa ad iin:i priiiia FCCI-perta del suo fallo dedusse ! om 7 coqlome ) oilde scuofi~cii n fallo picnnmerrte ro lo nt ar io a;li occhi dei geuitori deiconoscenti. Oltre ri che troppo corre divario fra la pubblicil:~( q u a s i direi meramrri[e giaridlcrr/ ch e sorse clagli ntli d iIi a procedimento lu t tor~ segrelo, o lo [~riblilicil ?.ecrlc edestesa che nnsce da u i ~ oleuile ciudizio.

    Oltraggio violento al pudore.

    Se noi ci facciazo a studiare il prosente tiiolonei vecchi pratici dovremo prestamente siunrrir'e ladiritta via; avvegnczchi: la maggior parte di loro nonprendano a considerare carne titolo di speciale reatoi fatti che oggidi si richiamano sotto questa rubrica:in generalo gli atti viole~ltiesercitati contro l' rtltt'uipudicizia che non conaistovano nella congiunzionecarnale tutti indistintarriente si novcraronc, nellacategoria degli stupri tentati ( I ) . Cotesto era Fra-vissimo errore cIie la scienza moderna 110n p o t e ~ acontinuare ad accogiierc, e cile d o v c ~ n t~gallsi nfaccia alle pi esatto nozioni del criterio specialeclei nlalefiai desunto dnlln sua oggettiviti, ed in fac-cia alla pi esatta circoscrjxione de l vero concettogiuridico del tentativo. Finchb rin atto irnpudicopresenta aongiuntarnciite questi due caratteri :-l di esscre dall' agente a s ~ ,gn i tooIlo 2.rztanlEi~r?c@todi giungere a consunlnrc la copuln nialgradci la iie-

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    sistema incontrata ; e - ." dl essere per naturasua sufficiente a costituire un pinc#z'o di esecu-urim della medesina; sta benissimo che nel con-corso di cotcsti d u e caratteri si debba dire che ilmalefizio b un' attentata ciolenza carnale. JIn noi]ogni atto impudico presenta siffatte condizioni; edallora, applicando a tale atto la nozione del conato,si falsa la nozione stessa, perchS si ravvisa un co-nato dove ne manca l'clernento interzzionale,o l'ele-mento materide, o forse ambedue. %anca l' elcrnen-to intenzionale del tentato stupro in tutti quelli attiimpadici che furono fine a loro stessi, od anche cliaflzrono diretti ad uno sfogo di libidine che il mal-vagio bramava procacciare a sb stesso mcclianti+1' atto medesimo od i successivi nei quali trovavail compimento del suo disegno senza giungere allacopula carnale. Dire che vi B tentativo di stupro n 4fatto di colai che non aveva intenzione d i conoscerrLcarnalmente la donna alla quale usava violenza, valelo stesso che creare il tentativo d i un delitto chenon si voleva commettere dall' agente ; l che po't"contradizione in termini. Manca 1 elemento mate-riale in tutti quelli atti impudici i quali ( qaantunqacfossero dall' agente posti in essere col disegno digiungere poscia alla copula violenta) in loro stessinon costituivano un principio di esecuzione dellamedesima. Cos i toccamenti impudiai possono benessere da l colpevaIe consumati con 1 intendimentodi eccitare s sterno o la femmina, e di farsi stradaalla copula, ma non pud dirsi psrcib che nei me-desimi si abbia di quella un cominciamento di eso-euzione*Vi sar 1 elemento intestenzionalade l conatodi stupro per lo acelierato fine, quando giungasi a

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    - 363 -poterlo assodare ne l processo; ma le rnancherj pursempre 1 elemento wzutei~iccl~,erche nel fatto nonsi avr il materiale di una esecuzione incominciata,ma quello soltanto d i atti preparatorii incapaci (zcostituire tentativo pnnibile : aleri atti preparato-rii sono quelli clie i classici chiamarono yrekrdicc.Bisogna dunque per necessit costituire un titolospeciale di cotesti atti equivoci al fine di evitarnela impunita; la qriale sarebbe il pii1 frequente re-sultato dell' accusa che contro loro si muovesse sottola forma di tentativo di stupro. 11 tentativo [li stn-pro bisogna definirlo - uakic?zquv,e atto rzel qualesi estvinseca il conz.incianzenfo d i esecz~zooned e l l ~ ~co~mla~ostodz esse?*@ ol @e dl guongel-e alla WC-desiwtu, semu perueith-e CL ~onstt~~zu9*la,O S ~a de-finizione della tentata violenza carnale ci conclucoper via negativa a firmarci una esatta idoa de l ti-tolo speciale di oltraggio vi0le~zG.oal pzcdol-e che peraltra via sarebbe assai difficile definire a parole.L' olh-nggio iol lento al pudore si ha dunque in-'tutti qzccgli atti i??q~urZiciorrzvtessi sopra altra pev-sotza coszt~ob di le i vobntCr, i qua2.I aon costihcdscom terztativo di vole~aza acr1tza2c (2).

    (1) Siffatto equivoco S cos generale che aaclio il P L t t-m n n n (S. 578) corse ollre senz a discussione a riconoscerenei locearilenti impudici i caralteri di Bttentatb stupro. VedasiP o r t i nelle sue conalusiuni, odidio~zeCnmnielli, pag. 121.(2) Evvi pera ltro una specialiih nella quale cotesta riozioricnon serve iii bisogni pratici de l dirilto penale. Xalc speci:iljth

    yiiella del ~iia rito lie venga accusato di violenze csci.cltotesopra la moglie a fiue di libidine. k indubitato che i l niaritoper qi1ant.o possa essere rimproveralo di bruralit non pulrii

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    i r i ; i l r~iclii;\rarsi olpevole per tutti rliicsli aLLi coi quali S I c~l r i r l -sechi In consum azion e o il tentalivo della copul:i carti:ile. 1Ia induliliito altresi che anche il merito 11ub puriirsi per 01-ti-,~pgioviolento al pudore cornrnesco sopra la propria donna,i ~ u i ~ d d uei renitente cerclii S U I corpo suo iin indcbito sfosoper modi illeciti, ed usi violenzii a ta l fine: cib fu deciso intcriiiini dtilla C~tssazionedi Priiiicin con decreto de l 21 110-bembre 1359. Ora esli inanifeato che qirancto lyaccusatosi;i un marito avvieno uir giuoco di rovescio nella posizioneclcllc parli. SinchC l'accusato uu efitranco, 1ia iiilcrcsse di~ o s t c n c r e h e i l Fallo non esaurisct. gli edrenii del tentativotli violcnza cdrtrnlc pe r incontra re la pena pi twile inflilla:illy ollrnggio violento: quando invece l' accusato fosse unni~iritoegli avrebbe interesse ri sostetitre che anche gli alliprcpiiralorii debbono gunrdai~si conit: tcrrtntn violenz:i perevitdre ogni punizione. Questo seoi l i rrri repiisnante n l lu no-zione giiiridica del 1cnl:itivo: ma i: rejiugnnnic :~ltrssiche i!iniii'ilo puniscasi per atti clie nella mente si la si dirigevario : i lJiiie che sar ebb e rimasto nel cercliio dei dirilti iiiaritrrli,solo percb! noti g iunser-o n1 piinto di e sa ur ir ve n c l l ' c l e n i e ~ ~ l ~iiiateri:ilc la riozionc giurid ica dcll' attcfitato. La esaurivanolirl disogno detl: agente e non nella malerialil$. Bisogna duri-qnc nella nozione dell' ollraggio violento a i pudorecoi1 uno distliizioi~c u:liido se ne cerca la puaibilitk rispetto21 1 marito. Rispolto a Lui In nozione dellyoltraggio violentop~idoro isogna che si circoscriva nei pi s tret l iss imi tcrmli~i~yi.d:l~IC O S n t i n o prtg. 535 c 53 j .

    Ma se. facile riconoscere i caratteri del sem-plice ol lraggio 2:ialc~?.tn l pzrdorc in rrioltissimi casiilei quali si presenta intriitiva In deflcieriza iiell' lino0 ckll' altro de i due sriindicati elementi del tcnln-tivo di violenza carnale, per0 altrethzito nrilua

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    - tjS -diacile 1 appIicazione pratica di quella nozione inquei casi ove 1 elemento soggettivo rimane ami-pite ( L ) perche trattasi d i alti i guaii potrebbailoessere un principio di esecuzione dalla copula, co-ius potrehhero anche non esserlo; dipendebclo ci6dallo accertare la intenzione con la quale venneroeseguiti. Ognuno facilmen te compren de la rnateYi:t-Iit8 che qui voglio esprimere; mater ialiti della qualenon pu dirsi che i11 sB stessp guardata sotto unpuillo di vista assoluto sia sempre un principio diesecuaione dolla copula, potendo essere ed essendosl~essissimo ine a s& stessa, e 1 unico fine che siproponeva l' agente di consegoire. In cotesta ipotesil'elemento materiale dell' attentato non priU accer-t a ~ s i he mediante lo accortamento dell' ~lernentointenzionale; faco~iclosi ioh persuasi che cotesti att iproteiformi fu rono posti iri as ser c clall' agente conrf.:mezzo (li consumare violeriteinerite il congressovenereo e nello iiltendiinento preciso di giungerea questo. I1 che qtinrito sia difficile a stabilire infaccia acl un re o e ad una difesa clie serilpre al-legano la meno malvagia intcnziune, la pratica gior-11aliern lo xliostrn.

    ( l ) QIIUI si a il criterio ch e disiiogue s01t0 il I?iinto di visl i~Irrrlierii4le il (lelitlo pcrfotto dall'imperfello i n c[ucsLo gcflert?di reati, teritarono (lefinirio gli scrit iori medico-trgiili, cd nii-dic pnrecciii ]esisti hii:irio nlii:ito rlisscrtarc su colesto srqo-Iticnto: voijasi Gc\, s t l ;ic h c 1% t ~ l c ~ c t r r l t t . sh: sticpro. hl:i p c rtlistiuguare i tr e c asi, sey ar: \ii oriiicii di ill; ~ cicrizn riioderii:\,0 separati aiicora da parecchie Icgisiiizioni coiiteii~poi-aiiw!( voglio dire It i violenzii cartialo consrcatstcr, la violciizn c~ i r -niile l l intriln, e il seiiiplico oltrrtggin ciole!tt ;i1 puilorc 1noli ! 1,1nto il gilnrdarsi 13 i~rrileIqiillilri ell 'atlo, r~uatlcl' I:i

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    - - 66 -intenuiotie dell' agente. Dir meglio: il criterio che separa I:%iol lenza carnale consumata dalla tentata puL essere ridotioalla ispezione puramente materiale quando consli della in len-rione dell' ngezite esplicitamente diretta alla consumazione;allora si dovr m isurare dall7 evento se la pena del delittoconsumato, o quella dell'atlentato debba al ~iudlcobile p-plicarsi, e le vcrificazioni niedico-legali saranno guida delgiudice. hfa per distinguere la violenza carn ale tentcitn da laeroplicc ol traggia uioletito al pudore, lo questione B piudelicata ed elastica, e la indagine materiale non sempre porgeiin lume sicuro: perch molte volle quegli stessi atli cheguardali puramente nella loro materit\lith srrnti rercl ~ber oco-stituire un tentativo di stupro, non lo costitulccono glurfdica-iiicule, pecchi, la intenzione dell' agente essendo diretta aimedesimi coine ullirno fiue clell' azione, la inancarizi) di con-sulnazione che resiiltb h attrihiiihile alla volont clessa delcolpavole e percib sfugge la noziotie del teutativo. &la al Con-trario pu avvenire che ( per* escinpio per la confessionedell' acciisato) resti accertata la intenziotie dell' agente direttial pi grave floe della consuaiazione, e noti ostrinte s f u g pla rioziorie giuridicu del tcnts tivo egli occhi de l tnagistraloper. la nelura degli alti materiali, sia perche dcl*baoo lenersiuutiie inidonei, sia perchb riniaugono nclla seri e di atti nie-rarnerite preparatorii. Ed ecco corne la ispezione della iJ1:'-terialith pu acquistare un valore anclie nella ambigua ricercache teticle a sapere se la pena dell' attentato stiipro, o quellasoltanto dell' ollraggio violento d ebba app licars i. Fu nelladifficolt di siffatte indagini ctie trovassi da alcuni rnoderriikgislaiori una ragione creduta sufficienle pe r riunire il1 unfascio e colpire di una niedesima pena tutte coleste figure,ilelle quali peraltro vuole giustizia clre si ravvisi una diversaqiiantitii crirnitiosa,

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    Ho descritto le condizioni mate riali (1) di questoiiialefixio con la formula atti impudici, eliminandocosi ogni allusione al movente psicologico per nonpreoccupare con la definizione un diibbio che puRdare argomento di controversia in faccia alla scien-za, e che pu9 essere diversamente sciolto nella pra-tica secondo il linguaggio usato dai vari legislatori.I1 dubbio cade appunto sull' animo dell' age nte con-siderato come estremo di questo titolo di delitto.Un atto impudico pub porsi in essere ed un vio-lento o l t ~ c ~ g g i ol pcclore sulla persona altrui puOeseguirsi tanto da chi pervertito per la dominazionedei sensi voglia procacciarsi lo sfogo di un lubricoappetito, quanto da chi freddissimo ed insensibilead ogni moto ca rnale voglia con quell' oltraggio far eonta a persona odiata, sfogare uno srlegno, in unaparola fare atto di rissa e non di libidine. Data laprova di simili condizioni dell' animo potra 1 agentee la sua difesa ottenere plauso quando deduca lamancanza nel fatto suo dell' impulso carnale, e cosidell' elemento essenziale del titolo di oltraggio vio-lento al pudore; e chieda per conseguenza doversia lui la pena non dell' oltraggio violento al pudore(p er avventura molto piu gr av e) ma la pena del-la ingiuria, o delle vie di fatto contro le persone (2)?Certamente una d eduzione s iffatta agevolissima aproporsi dall' accusato non dovrebbe cr edersi sullasua nuda asserzione, perchB ogni reo pu trovarbuono di dire che fece per fine di dispotlo ci6 cheper natura sua presentava la espansione di una

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    n - 3- Gb -voglia lasciva : u presunzione nascente dalla ntitniladoll'atto starB contro di lui, e tranne specialissimeecl eccezionali circostanze non dovra tanto ili facili:prestarsi f'edo a cotesto sisteilin defensioiiale. M acircostlmze eloquenti possono intervenire : a defor-mitit o vecchiezza della donna oltraggiata, la prc-senza di una rissa fervente e d i un acer rim o silegno,od altro che escluda ancIio In oml~ra i ogni appc-tito voncrco, possono essere i dati positivi sui (palieriga la difesa 1 argomento suo. Ed allora e impor-tuntissixiln la questione iii diritto, ed b necessita dirisolverla. In faccia alla scienza per risolvere tnlt!(4acstione deve decidersi se nel. titolo di o2k.ccggio~ ) ~ ( J Z E I I E Oa1 pudore prevalga In considerazione del13oggcttiviti risultante dal diritto violato, o la consi-clerazione clolla soggettiviti\ morale clipcndente claT I I ~ Biuttosto che da altra ~ittssionenlovento. E l@ragioiii per le qristli ho detto di sopra. doversi eli-niinarc la classe che gli anticlli definivano clei de-litti di carne, e doversi (indiponderitemente d d l ' 3f-I;!tto impulsivo) 18 nozione del ii~alef-izio ei'carfin1:l (liritto violato mi portan o n ritenere che riullainfluisc.2 sulla nozione de l innlufizio la diversitk dellacausa che spinse ail agire, sempre clie l'azione pt'(~-drisso il resultai;~ d i oltraggiare violentementr? ilpu[lore altrui, ed a 01trnggiar.c il puclore fu perqualsiasi motivo diretto. Ilcndere per via di violeiizaigrirlda una donna, o portare la temerarie r r i a ~ ~ ~ isfllll!parti sue vereconde, oltraggia evideliterri~tlt@il suo pudore e lede il relativo diritto clie Iti leggeV ~ O ~ Croteggere: e l' oltraggia altrettanto t3e ilcolpevole agi per darsi un osceno sollazzo, quaiitose agi per recar dolore e fare onta alla pei.soi12

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    d i quella: sempre certo sart'i che egli (sia pure pei.vendicarsi e senza nessuno appetito ~ a r n a l e j l t r apgi il pudore di lei e volle oltraggiarlo, scegliendcbappunto un modo brutale di veildetta clie si estrin-secasse nell' oltraggio al pudorao. In faccia poi aicodici particoiari tutto dipencie daIIn speciaIit8 dellinguaggio; come verr esemplificando fra poco.

    (1) Sul materiale di questo delitto dissertarono largainei~tiri pratici; e di uuovo si riiipersc in proposito de l 8 118 de lcodice Aualriaco del 1852 una viwi divergenz:~fr a i siuibistied anclie fra i giudicant i di guell' Imper o. L' iii'gOn1~1itOulatemetile discusso in una erudita disseiatoziorie del B e i. O-l i n i clie trovas i inser ta neli' Eco d e i ' / ' r l i i ~ i i ? t n l in. 1WO.Pir specialmente si teatb distinguere fr a oscenltU ojlduln SII~!*Jparti sossuali dell' agente, e le parti sessuali del pazlenrr,e tale distinzione sembrb avvalorarsi dhllo speciale l i~guiigxii ldel codice Austriaco che si arrisicb a definire quella tna1fA-rialitii. Agli occhi miei nessuna cli tali distinzioni pub avt!rcAsenso giuridico. V i f u vio1en;ii tioll>llo? Vi f u scopo rlil i b i r l ine? I1 senso morale del popolo considera quell' :iLb,come imprrdico? Ove ricorrono quostc tre coiirlizioni esi~lei l delitto di oltraggiio violento al pudore. CoB io rjconoscugli elenlel t l i dell' ollt9nggio anche nel sernpilce bacio V ~ J -lento: non $i& per spingerne la punizione n quel suprciiivgrado al quale si elevo da riicuai Uoltori cile vollcrso persiriupunire questa fiilto di morle ( P R n i 111o l l e d e c i s i o 58 -] I u t a &ci$. 62, 12. 1 - a s i l i C o dccis. 2%). mi1 r ~ v l i -sarvi le condizioni essenziali del nialefizio, salvo sempre oll , ipradenza del giudice di misurare la penalilb in yroporzlonrn u n grado maggiore o minore di corruziour, 8 n l o r n t ~ ,fisica, patita dall' omso. Vcdasi ancho il G n il l i n y i O nrfliidissertazione che ha pe r titolo rin lrrujorem (1 fi~ci~rinis i W j l brr virlifie ~ i y n t u i * us t i l u l e~ ,~ ;iol. I , exerqcilut.Ci, pcrg. 285."VcriJ.11. 2 1

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    - '70-(2) In proposito della violenza carnale si insegnato damolti ch e la medesima possa obiettarsi anc he a chi nonavesse agito con animo e fine di libidine, ma a solo sfogo(1' ingiuria e veedetta: A r a b i a pag. 235.

    Ammesso una volta il che al reato dioltraggio violento (1) al pudore non richiedesi loestremo del movente di un appetito carnale, sorgeallora una u lteriore questione, ed O se possa aversiun oltraggio violento al pudore commesso per morai~nptnzcdn~a,se alla pnnibilita dell' oltraggio debbatenersi come estremo necessario il dolo, informatosia pare dal solo animo di nuocere anzichb da turpedesiderio. Ammesso una volta doversi la essenzct(12 fatto dell' oltraggio violento al pudore risc ontrareconipleta nella sola sua forza fisica oggettiva ( ciai,iiel resultato di una grave offesa recata alla pucli-cizia ) la logica coerenza dei principii parrebb e por-tnsc alla necessit di ammettere la punibilit anchedell' oltraggio meramente colposo. E no n O difficileimmaginare la ipotesi di una mera imprudenza insimili fatti supponendo uno scherzo inconvenientec villano. Se ( fosse pure col solo animo di fare uilacelia) il pudore di una donna fa gravemente 01-traggiato, non vi O ragione perch non debba pu -nirsi la colpa che fu lesiva del diritto alla pudicizia,ciusnclo non si esita a punire la colpa che fu lesiv:3rlella inte grit personale. Se non che a volere essere(tsntti parmi cho propriamente non possa neppureparlarsi d i mera colpa nella ipotesi della celia, conlesopra proposta: perchS la idea della colpa csula tutic

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    - 71 -le volte che l'ag ente zbbia ottenuto quel fine alquale precisamente indirizzava la opera sua; comeper certo avviene di colui dle intenda fare unacelia diretta a l fine di far ride re la brigata oltrag-giando il pudore della mal capitata femmina. SicchHiil questi termini di fatto non sarebbe pii[ reranienteuna colpa ma un dolo di forma speciale, rluello chesi avreht~e giudicare. La vera ipotesi della colpa siavrebbe allorquando l'oltraggio al pudore fosse av-venuto contro la previsione dell'agente ; onle se( a modo di esemp io) lottando per girioco con un;^IQiumina venga a farla cadere di g uisa che cllaoffra agli astanti non voluta mostra delle vergognesue. Ed in simili condizioni mi parreb be assai pro-blematica la panibiliti del fatto; e per fermo (procc-dendo con la scorta dell' analogia) lo negherei sottouna legge che stabilisse per massima non esserel~unilsilie lesioni colpose legg iere . Rla ad ogni modoquando una legge volesse punire 1 oltraggio coZposoal puclore altr ui, parreb bem i semp re che vi iLsst!repugnanza se si esprimesse cotesta figura crimi-nosa con la formula di oltraggio violento co&oso.Io penso che in termin i g enerali una violenza col-J IOSCG sia una formula inconcepibile e giuridicamentecontrailittoria: perchS la nozione della violenza iioiipu6 esistere se non per il combinato conflitto dclIavolonta contraria nel paziente la quale fu soggioga-.la, e della volontti nell' agente di soggiogarla. Altri-menti sorger il concetto di una lesione qualunquetutta obiettiva, ma non potr sorgere il conccttocompleto della violenza se le manca la condizionesoggettiva. E questa non in altro stando che nellacontvadisio~zc.elle due voloritk, esige rina volorit&,

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    n-.]0 1 ' 4 - -rZii.ctld a sopgiopnrc i l volere altrui: e ~ o s i ffri?repugnniizn coli In inlenzionc iitd2?-ettn.Laonde insiffatti reati, se pu6 concepirsi una ipotesi ch e siavvicini alla p~~t.tc~~irztc)z~ioncc2it,redo assai rliffl-vile concrelara una f ;~rl l ia i pzwu colpa.

    "1 ) In proposiio dello eslreiilo dclia eiolcnzn ci ripro-ri~rcono anche nel titolo di semplice obtrciggio n1 ~-IuI%o.~'Pesente da ogni uldealrrlo d i uioletraa carlarrle, l a l t e le que-biiorii rel:itive alla violenza presulua in ragioue della etk .della rlcmcrizcr, ilci sopore o della ebrief dello isdivitluopazieule, e possono ricliiamarvisi l u l l e le osservazioui gil faltc(l i copra. La storia speciale delln legislazione frauccse siiquesto ;irKolxicnlo h *~ v : i * i riassunta da iil o r i n in apposit:)dissertazione ne l su o Jllurnnl Jrb tlroit crktiirrel

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    - 13 -dalla donna snllkomo, non ristoritrasi ugn:rle (lif-Bcolth uell' ulf,*ctggio rioleillo (L).(1; Al materiale di questo delitto non neppure neccs-

    sario che In porle del corpo sulla C J U ~ ~l colpevole per f i -ne di lubricita ha esercitato violenza sia la pnrlc sesscclle.Basta che qualuuque parte del corpo della vittima sia stataportdla a contatto del corpo del delinqucrite per lubrico fltir.3lttlgrlicio qualche moinenlauea oscillazione ( vedi B u n c h echrquid~leettcde n. 89) s i fissata in questo senso anclieIn giurisprudenza di Francia. Ma h inesatta 1;i forri~ulo chedistingue fra atti eseguiti sic!ltr lJelnsu/ lc l del fanciullo, o delviolentato, ed atti eseguiti sulla persona del colpevole. Comepu egli dirsi ch e quando i1 giud1c:ibile Iia fallo servire 1i ii'ilano altrui alla proprla lubricilli non s i ollrn$giato i l pu-dore con azione che cade sulla persnnct al l ru l? Ogni membrodel corpo non fa esso p art e dcila yersnrza, f isiccc? Concordodunque la massima rigorosa, hIn per accettarla no n ho biso-gno di uua interpetnzione ebtel'rsiria: per rric i l caso cadesot to la lettera tassativa della legge, perclik quiill~nqucpartedel corpo si contamina quando si fa servire dt s trumento aduna lubriciih, e simile oltraggio cade sulla pcrsoilc t (li chisi dice oltraggiato e non sulla porsona soltanto del violen-tatore. RIa un contal lo fisico col corpo della vittima L. indi-spensabile. Non basta averne oReso i scusi dell' udito o (Jpll*!Vista sollanto. g. 15ii.

    Il codice Toscano scinbra avere preveduto laqusstione da me accennata di sopra ed averla ri-soluta in un senso contrario alla parificazione. In-ilditi nll' art. 230 ne l definire la, violenza carnale haespressamente richiesto 170stremodo1 fino di libi-dino - vi - l~.izcng~tozcdiawbc atolctzsa nbusnPER LIBIDINE ZbflCl li/:l'SOnU dfll' t4540 O &!l' c l l h ~ ~

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    stisso: cosicclih in faccia ii1 coilicl; Tcsscnlirr t! fuoriili dubbio ch e xrelIn violenz:~carnale ricbisclasi c o ~ ~rstreuio il iuirl~ctzte el lubrico appetito. E velleridului ncill'art. 282 a definire i l delitto di che ora siitagi.ionausa la formula - ztrlFtwftfcnliro ntto u lI ,IRII)IX~:C O ~ ~ I I ~ C S S Oizcdfnnit! z'ioZcst$ct; e cosi turiitta rivclure In stesso pensiero, La IliIncoltS f n f'ccinn questo codice pu6 sorgore sullu intelligenza r2el-l'art. 301 .$.2. In cotesto iirticolo certo B clie no nsi contcrnpla 1'ntto impuclico punibile in ragioneilella p~il>bliciti~ dello scandalo, pcrcllk tali conili-zinni suno letteralmente esdlus~ aii'articlilo stesso.Certo E: del pari chi: in cotesto articolo a011 puilcontemplicrsi l' atto impudico commesso sn ~-iersorincunserizicnte, poicht! h egge esige pcr la sua pu-ilil~ilit a querela di parte. Ci6 evidente. Certo i:ti~nlrrtcrite hc qncsto art. 301 S. 2 nori. pui, T Q ~ ~ Pcolpire gli atti di liliidinu violeiiti, pcrclib questi sonC.1l i res i cli mira ttitti (ci7s.i se C O E I ~ O S S ~n Iuogo puh-fl l ico come se in luogo privato ) da11' nrt, 282 sopracitato. Sicclib parmi si debbn concludere che gliart. 25:' e 301 $,. 2 combinati iiisieme sono Sutosi~irecisnulentea sciogliere In questiune che ho sopItnprop~sto; la sciolgono con lo stabilire ana clispsritdI'ra caso e caso : cunlcmplando ~icli ' ri . 282 l' 01-traygio violento 211 pudore cornmesso per fine dilibidine, e nell'art. 301 S. 2 contemplanilo I9oltraggioviolento al pudore commesso per ano di vendoitao (1' ingiuria o per qualunque altro reo flne trannel' appetito carnale.

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    Dalle premesse osservazioni viene a conciaile~siclie nella essensn di ugto del delitto di oltraggioviolento a1 pudore non s i richieggono condizionispeciali per il lato dell' animo. Tulto il cornl~ericliodegli elementi costitutivi del caspzcs cr3./ni~zlzz'sntale malelizio si esaurisce nelle condizioni mate-riali di un atto ( 2 ) esercitato sulla persona altibui,dal quale ne risulti un oltraggio al cli lei pudore,eseguito con pravo fine e previsione di tale resul-tato. Soltanto ad evitare 1 errore nel quale cadderoalcuni pratici bisogna notare clie 1 oltraggio t11 pu-dore deve consistere in un'azione esercitata sulcorpo. F u g rave confusiono cluclla di coloro ch enoverano fra i casi costituenti un oltraggio a1 ~iu -dore le parole oscene dirette a iine d' invito cnritrooiieste donzelle. la. tale equivoco che sca~ul~irzltitolo di eccitamento al mal costume col titolo d ioltraggio violento al pudore, non solo caddcro idottori ma ancora dcnui degli antichi nostri stattlii ;corne, a cagiona di esempio, cluello di Roma al ci\-pitolo 51. E a ci6 si corse per la inesatta nozionedegli elementi del tentativo, onde abusando de lframmento 15, 5. 19 ad N2 f. d~ injzcriis si presenel senso esatto e giuridico la formula q z~ i e.19)noneptadicit

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    (1) Spetta alin riccrc:~ su l materiale di qucsio delitto la*legante qiiestione che si presenta in ord ine al O~?c io .SUI I I I P S ~ O tto, la pr'irna origine del quale PLutarco volle atlri-1wii.o alle donne trojane, & a vedersi la erudiiissirna storia~ h e e fi i i l P a n C i r o l o the sau~? i s ariur. lecl . lib. 1,ri ip . 44; e l e 25 diqcertaziorii che ne scrisse il K e rii p i u sd r osc t r l is . I7a recente filosofo teilcsco ( ki e r d c r pl~ilosophiedia E'1iiaLois.e de I' I~umtrniliZii?.4, ellap. G ) ravvisi) un pri-vilegio sp~ ci alr ne nt c onceduto alla iiriianilh nella po tenza dihaciare fornira all' uomo merc lii particolare confor~naziooedelle sue labbra: e trov iu cotesta allitudine la espressionedel fine epeciale che doveva a vere l 'am ore nelle uowo,cioEdi puro seotituento di a i f e t l j e non di mero appetito carnalecorrie nei bruti. D'eltrotide la costumanza pi o meno lar-.Tamcritc eslesa nelle varie contrado di correre al bacio pcrespansione di purissiino af l~l to ; a istititiviti ch e pub spingereal medesimo anche per impulso di una viva e reverentegrutltudine; in una parola la nigncanza nel medes imo di uni-vociti che lo richiami ad un appetito Iihidinoso, vietano distabilire come rcgola assoluta ctie il bacio de bba sem prenoverarsi fra gli atti impudici, e sempre punirsi qucli' uornocile siasi permesiso di ~ m p r i m e r e sulle guancie di renilenledotina cotesto segno di devozione o di affeelbo. Ma ncppuresaprei per modo assoluto negare elle uel bacio possa ravvisarsinn atto impudico clic incontri ootlo i l presente titolo le san-zioni della legge pcnal e, poten do talvolta a solo sfogo dilibidine devenirsi a lalo atto. Sar dunque la prudenza delciudice quella che a norma deile circostanza dal caso d o t r astabili re la punibilit ad inipunibilit8 del medesimo secondoche gli parrb o no attribvibile ad rrn impulso di lussuria.h nata la sentenza di Pisistrnto, il qual@ a& amici ch e loistigavano a far punire un giovine pcrch. aveva osato baciarein volto la figlia di lu i mentre usciva da l tempio, rispose: -s c noi mettiamo ia carcere coloro che ci amano, cosa faremo aquelli che ci odiano? Con eib volle dire quel saggio che 1' attoiuiprud~ii ledoveva essere cundoaato alla nobiitl della affelto;

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    e clie qriell\atto viole tilo uon nveva nella figlia nien te offii-scata la caudidezza de l suo pud ore, restando solo a tcstirtio-ninnza della simpatia di quel giorine. BIa non avrebbe Pisi-strato moslrofa uguale impassibilith s e in 111ogo di lanciarsia quel momenlaneo conk tto, avesse colui con osceni discorsie proposizioni inrereconde insinuoto nel l ' animo della don-zella il veleno clella corr uz ion e morale. Sem bra che i romaniannettessero al bacio una zra nde idea d' irupudicizia, poicbbnar ra P l u t a r c o fin Cutone n iu ja rc j c l ie Caloiie notbblanlio d? gaominia pcr avere baciato la propria moglie inpresenza della figlia. Ed i pratici non esitarono a chiumareexecrabiie scelzts i l bacio dato a renitente donzella; e i l DeP a n cli i f decis. 503, 71. 8 ) proclam che per tale alto lacarne ver~ jno le ovea ieriersi come irreparabilmente corrotta.b d c parecchi l eg is la tori c i spiiisero a punire cotesto fattocon 1~ pena di morte e con la confisca dei beni, come leggesinella Prarnmaiica n apoletana del O marzo 1562 , e nel bandoromano, di cu i Bo n f i n o in banninl. cczp. 7. Si vedarla ii iproposito ITem p i u s de O S C Z C ~ ~ Si s d e f t . 14 ,n, I l , el scqq.-f l n r p p r c o h t hislit. lib. 4, t i t u 1 S , 5 . S , it , 60- L e s s i o dcjustit. et, jcre lib. 2 , crrp.10, dubi la t . 2,n. 11 c t 1 4- i li r-b a c07as. 0 2 , n. 12- e RI a r i n i s v a r . resol . ur. lib. 1 ,C C L ~ . 8, 11. 5 - e n o o h i o l ib. 5 , pracslcmpt. 41, n. 37- a n f e l i c e dee. 245, $1. 7 , oni. 2 - i v i o d e c . 117,11.1 - e s u e r a d e c , 7 , 1 r . 13- i i l p e l l o rcrrp. 147,n. 1 c t s e q q . - C a b e l l o r c s o l . c i . i n~ .cns . 6 - o n c i o 1 0~es01 z t t , erbo osr .ul la t , rcsol . zrnic,per t o t .- A n E:e l i sccrp. 9 4 , 1 1, 5 - a n i m o I l e in atldict. tlocis. 58, 71. I l i-l i r e g o r o slntngt,tn p d r s 2, 0 6 . 8 , cap . 8 per la t . ; ctliD. 9 , cap . 23, 71. 13; dove sulla autorit del Il i n o c dpl-I ' A l C i 8 L O ef i rma che i l bacio dB sospetto CI' irnpudiciziain Itnlia c in Spagna, nia non altrellanto in Francia: la qualeidei1 convertesi it i una iornluln gcnerale dal Il o ti f i l i 0 in-.seguaridoche la panib ilili del bncio dipend e dalle cons~ietuclinilocali, in O C ~ ? ~ I Z ~ I ? ~ ~ ? Z ~ ( Cnp. i ti. 25; o v e n ota la ~ [ i e c i i ~ l i t ~ ~r.lelln donna setfuagenaria e del bncio dato alla i~iaiiocolric

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    condizioni esclu sive della puuibi1if;i. E fanto h vero ciie lacrioiinosita del bacio dipe nde dalle consuetudini {lei paesi,che L e y s e r f ~ J ~ C .49, tried, 2 ) allegando B r a u 0(uie des dunies gnlantes pag . 566, col. 2 ) insegna cloversicousiderare coaic ingiuria neaarsi di ricevere il bacio iti quelIiioghi dove tale l' uso di salutare.

    (2; 1,a Corte suprema di giustizia in Vienna il 10 $1-gno 1863 giudicando Il caso d i alcuni giovani chc alzat iviolentemente i panni ad una racazza le avevano guardatole putlende senza farle a ltro, dissc che coloro non avendovoluto soddisfare uua lilidino.sn voyliu, ma soltanto iliralibidi~rosncuriositu, non erano rei di oltraggio violento rilpudore. Scorgesi ch e con tale distinzioiie si vieeo a cercarein questo reato un elemento niatoriale sogge t t i uo ( piaceredell 'agente) e non si tiene bastante la inatcrialil uggc l l i u t b( pndorc violantemente offeso ). JIa io penso che tale concettose poi forse esser vero i11 faccia allo speciale lincnqgiode l S. 128 codice Austriaco, non sia accetlabile comc regulascientifica: e molto meno potrei accettare come tale il b ~ btesimo di eslorshne che la Corte Suprema di Vienna diedea quel fatto, applicando il $. 98 di quel codice, Bisogna ali-dar cauti nel trarre generali regole di dottrina dai giudicati,i quali dovendo applicare leggi positive non sempre possonorispetlare i precetti della scienza. Ad ogni modo io ammettoche possa disputarsi se un atto oltraggiunte il pudore siareferibile a questo titolo, dove si trovi commesso pcr 712erncwriositd: ma io veggo dificilo che certa form a di curiosilhpossa sceverarsi affatto da ogni nioto carnale.

    La essenza di .fatto dell' oltraggio violento nonsi coiilpleta perd col solo elemento della offcsa ma-hriak? al pudore, ma abbisogna dcll' ultcrioro eh-mento della violenza : sul qual proposito io non sta.?rb

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    a ripetere quali clebbano essere le condizioni costitu-tive della medesima, riportandomene a quanto soprane dissi ( S . 15 19) . La violenza si costituisce ( quicome al tito!o preceden te ed in gene rale dovu nquee sempre quanclo essa ci sorge innanzi come spe-ciale forma criminosa) dal concorso di due volontcontradicentisi e poste direttam ente in reciprocaguerra: quella del soggetto passivo che non vor-reblie patire siffatto oltraggio ; e quella dell' agenteche vuole 1 oltraggio e vuole altresi vincere con laforza fisica o col timore la conosciuta volontd con-traria del soggetto passivo, e renderla come che siaimpotente a resist ere al suo dssiderio. Ad avere lauiole?zzacome forma criminosa speciale non bastamostrare la mancanza di adesione del paziente. Ingenerale chi patisce un delitto, non lo vorrebbe pa-tire; e se Ia violenza si costituisse dal solo difettodi adesione del soggetto passivo certi delitti (peresempio i fu rt i) dovrebbero tutti dirsi violenti. &lail contrario volere del paziente non basta a com-pletare cotesta forma criminosa se il colpevole nonvolle altres sottomettere mediante uso di forza unavolonth contraria alla propria, e non us mezzi adattia raggiu ngere simile ime. Laonde qui debbo avver-tire che dove si procedesse nel concetto, che a me6 sembrato piii vero ( e come tale ho sostenuto ai$S . 1492, e 15 15 ) vale a dire che nella copula condonna impubere o mentecatta non resistente nondovessero trov arsi i term ini della violenza,ma quellidella sedz~zione,arebbe necessit logica che nondovesse qualificarsi come violento neppure il sem-plice oltraggio al pudore commesso a danno di talipersone. E sarebbe allora necessith riprodurre alla

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    - 80 -i i~atorin ell' oltraggio al pridorc la distinzione de idue separati casi che ne costituiscono la politicairnpntabilith; quello ci08 della violensn, rappresen-tata da vero abuso d i forza o fisica o riloralc, equello della i~zsiclin,qpresezitsta cla malvagi arti-flzi coi quali si indiissero a patire o zt concorreretiil atti impudici persone che por et:\ (1) o per sen-no erano incapaci d i comprenderne la bruttura.Ed a questa seconda rubrica dovrebbero far capo perle ragioni gi8 dette di sopra i casi del tutore, (le1carceriere od altre persons cho abusino della situa-zione loro per condurre altri a servire di strnrnontoad atti impudici, senza esercitare costringimentoflsico od incussiune d i thzorc (2).

    (1) I pratici guardarono l' oltraggio al pudore commcscusull'im piiber e sollo uno spt.ciale puntu di vista, troviindoviper analogia col rat to irnpruprio una forrun della vi s il 1parenres: oiide ne ravvisarorio la oggeltivilh oriminosa nellaofi'esa recala a i cenitori: M e n o c h i o d c rOiltl. cns. 287,11 , 3 , 2- o n t i r i o in Datlnl~rr. ( t p ,, 11.6 ,7. uesto mododi guardare la questione a mi o parere incompleto; perclibse i toccainenti lascivi esauriscono nella loro rnalcrial i t~Unoltraggio al pudore, la dottrina dei pratici pub esser e buonafjuando la irnpu herc consenti, mi) no n nioi quando i~i terveonevera violenza: e se i toccamenti possotio essere eqIIivOci,come nel caso del bacio ( i lr l qiiale s i esemplifica la doltrinade i succitati dottori) parltii esorbitante ollre il bisogno po-litico la cluerela criminale coricessa ai geiiitorl. Coi.10 h cilenei codici contcrriporanei diflcilmonte si troverebbe 1' aneHoper aggiustnrvi codesta teorica; n a ci bnstcrcbho la ceru-ylice analogia de l ratto improprio.

    (2) Anche nel sernpiice oltraggio, in cui non giunga aooncretarsi il delitto di violenza carnale, pub av er luogo li1

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    polilicti impiitahililA, uon solo per la violenza vera, ma oli.che pe r la sediizione qiialificatn. Cos il S. 153 deI codiccAustriaco puoiscc con la pena del carcere d uro da uno acinque anni coIiii, cbe sed uce a commetter e o pat ire un allodi libidine una pcrsona alficlata alla s u a cura, edticazione edislruzione. Qui non si esige una cediizione straordiiiaria: anclieuna seduzione semplice trova gli elementi della sua politicaimputabiliti nel rapporto personalc. Neppure si distingue leeth della personti sedotta sempre ches i av i stat a sollecitazioric.Eeppnre si distingue per il sesso dell' uno o dell' &o; esebbene il G i o r d a n i nel couimento a quel paragrafo dicaessere necessaria divc+sitil di sesso, io non crederei verocoleslo requisito perclilt In legge lo tace e la ragione tion10 persuade. S. 1550.

    Uetermixiati in tal guisa i criterii eesenzidi, cosi~3os2'tZvioxxlc gasgativi, di questo malefizio, rimaneche si cerchino i criterii misuratori della sua quan-tith. E primieramente pe r cii, c11e attieno alla su aqtliu?zlitd ~zatntrtcle, ' aumento deIla medesima di-pende dalla maggiore gravitit e permailenza dol-1' atto costituente I' oltraggio: lo che 2 e r la inflnit:rvttaiabilitii di sirnili fatti riesco impossibile descri-vere cozi pronunziate linee a priori. Devono inoltretenersi a calcolo le condizioni clella pcrsona offesa,crescendo la gravith dell' oltraggio quanto pi de-gila di rispetto era la porsolla sallrr quale esorcitossi1 oltragn,io; e salendo al su o apogeo quaiiclo I' ol-traggio stesso abbia potuto gettare il germe dellarorruaioile in una irinocente creatura, Laddovc: perlo contrario certi atti fugaci ch e si esercitino s i idonna giii. esperttt n1 rn t i lu (1) dovranno conside-tclrsi carne moritsvoli di repiwssiorie minore; t~ l t rb

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    il danno in tali casi riducendosi alIa mora offesadella liberth personale per avere costretto altri :Lpatire un atto che patir non voleva, sel~benenonfosse cagione di detrimento reale. In una parola icriterii della quclnlltd natullnZesi connettono in clue-sta (cornc in ogni altra malefizio) ai risultamentie consepaenze del fatto, dipendendo da l ctct?zno.titediato prodotto sia dali' oltraggio sia dalla violenzache 10 accompagnb: e cosi viene a referirsi s que-sto punto d i vista anclie I'nggravaxitc dello s c ~ i ~ -clt~lu(2) quando la rnedosimiz sia valutribile.

    (11 k osservabile che il codice Toscnuo riientro riconosceiiel mere lricio della doiina violentnta una circostanza dluii-nuente Ir? imputazioue, non fri altrettaulo neil' oltraggio viu-lento al pudore. questa una cllrnenticanzn, opp ure S ladeduzione cli u n postul:ilo giuridico? Io riun credo alla di-iue~iticauza, trovo buone r;icioni a dislinguere. La violenzitcarnale 2 un delitto corriplcsso: esso aggredisce nell;r d0~11iii1 diritto alla pudicizia e il cliritto alla litesta. Di quoste dueoggcllivit giuridiche contro lc qun l i muove le violenza C:\[-n~lic;13 1)i-evalcnte i: senz a dubbio il diritto alla piidicial;i,$1 pe r la magginre iriiportanea, s pcrclik pi pcsmanentcil (Innuo derivato dalla sua lesione. La pena liti di questowato si clcva alla casa di forza principalinentc in riguardu:illa protezione di questo diritto. Ora il meretricio della via-leiitata rendendo nulla nel reato di violenza ~:iroitlc 13 0;-g ~ l ~ i v i t l iella pudicizia, sclo;.;Iie i l realo dalla sua coinplcs-sivll5; 10 spoglia di una delle su0 ocgaltivith giuridiche ('(lcllu pi irnportnnte; e cos lo iriiproprirc pcr goisa clici. fwcebsil cli scendere alin itiferiore poniilil5 clcl Carcrrcp r c f c r i l ~uei Casi sernplici cornc sull ic icntc u rcliritncrr 1"aggressioni alla 1iI)erl indivjdualc. Al coritrarin ricl ~ilcl'u i1 -iruq$io virilciito i11 piidore auclie npi car;i ordiijarii il c]irltLt'alle [)~ldiclzi;i iippcna sliora[o, peimcfih iloli tivvicnc eo?'?'n-

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    ziotle fisica, n& danno permanente: cosicch in queslo pri-rneggia la offesa alla liberti. Ora la offesa alla libert rima-nendo identica malgrado il meretricio della donna non pubdirsi che per questo il reato di oltraggio violento sy mpropricome sympropria la violenza carnale. Oltre a ci discesaper 1' anzidetta ragion e la pe nalit del ly oltraggio violentoalle inferiori misure del carcere, provvede alla convenienteproporzione la pruden za del giudice ch e spazia entro i limitidella pena relativamente determinata, e non conviene discende-re ulteriormente. - ueste considerazioni io faceva nel 1568,accettando la ipotesi che l7art. 290 non si fosse dal legisla-tore Toscano voluto es ten dere agli oltraggi violenti; nellaquale ipotesi io veniva indagando le ragioni della supp ostadifferenziale. Rla poscia meglio esaminata la cosa dubitai diessere caduto in errore, e sono venuto a persuadermi ch e ladisposizione del17art. 290 si debba estendere anche ai sem-plici oltraggi violenti. Io non ave va ricord ato la regola s ivis inte l l igere nigra l ige rubra . La rubr ica del capitolo 1del titolo 6.0 posta cos - e l l a v io l e n z a c a r n a l e e delrat to . Poi il legislatore d escriv e ally art. 251 e 282 le vio-lenze dando aliyabuso carnalo nell ' a r t . 281 il nome di vio-le~ rua arnale ; e neli? ar t . 282 i l nome d i a t t i d i lib id inealle altre violenze che non siano giunte al17 abuso carnale.Dcinque la formula violeuza carn ale ha due sen si nella leggeToscana: 1 uno il senso speciale e pro prio ,ed in questola adopera nell7 art. 251: l 'a l tro senso generico, ed inquesto senso adopera quella formula nella rubrica. Dunquecome nella rubrica B certo che con la formula viok?nzctccirnale il legislatore Toscano design tanto l' abuso quantogli a l tr i a t t i d i l ibidine violenti ; cos deve r i tenersi cheegli adoperasse la stessa formula all' art. 290 nello stessosenso generico comprensivo di ambedue i fatti. E che comel'art. 253 comune tanto ali ' abuso ca rn al e quanto aglia l t i d i libidine; cos sia comu ne ad entrambo 1' art. 290.Ouesta interpetrazione io tengo oggi per la pi vera c cori-sentanea alle regolo di ermeneutica. Esscndo certo che la for-

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    mula r~ioletwncal.nale ha in questo luogo due sensi diversi1' uno pi largo nella rubrica e l' altro piti stretto nell' ar-ticolo 281, la buona critica C' insegna c he quau do il legislatoreadopera la terza volta la stessa formula violenza cctrnril~adeve intendersi averla usata nel senso Iur go e non nel sensoslrclto, perch trattasi di materia beniywtl. E mi sento o$$pi tranquillo in questa interpetrazione ch e non lo fossiI y altra volta sulle congetturate ragioni della supposta dif-ferenziale.

    (2) Cosa E lo scandnlo? Speciale trattazione ne feceG e y r ma n n disser tntio d e s c a ~ l d a l o ,J e t l a 1702: ma alcap . 3 con un pensiero diafano considerb lo scandalo CO-m e un fallo criminoso di per sh stante. Mentre il giurepensile deve litnitare la sua obiettivita alla difesa del dirittoanzich ad un fine ascelico: esso non pub gua rda re lo scali-dalo che come una forr~zu ndiell izia. Evidentemente anchequesta circoslanza ha il suo crite rio sogye ttiuo distinlo (1;lIsuo criterio oggettivo. La sua base soggettiva consiste nelloessere il fatto turpe venuto a cog ~li zioa e i un es teso n u -mer o di persone: la sua oggettivit consisle nel risultailientoprodotto da tale cognizione, e consistente nella co~n?nouiollea ciit sonosi eccitali gli animi degli informati; commozion~ ,che si estrinseca o in un sentimento di riprovazione, o inun appetito di imitazione, che dicesi nialo esempio. Tuttcib i! f~cilissiino comprendersi, ed facile del pitri a com-pre nde re che in tali risiiltoi~ienti icorre ndo un danno direito,del quale fu causa il malefizio, pu a tutta ragione tenerse[jccalcolo nel valutare la quantil del niedesimo. M! una '

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    sdiiauiaszi, nacque in uiia parola io scandalo. Taluno vollesostenere c he simile serie di eventi dovesse annodarsi ai fattocriminoso con riesso antologico di efleflo a causa, e che perapplicazione del ge nera le print:ipio ch e ch i versa in cosaillecita deve rispondere di tulte le conseguenze derivate dai-I'illecito fatlo sebb ene non volute n prevedute d a lui, do-vesse agcra-\-ar sene la responsabilit dell' agente. lo penso ilcontrario per obhedienza ad altro principio generale che hoad altri scopi gi svolto ed applicato, ed e questo: quandotr a il fatto del17agente e L' evento in questione s' intromiseun' azione imprudeilte del terzo non pih a riconoscersi traI' evento e il fatto crimiriaso il nesso di efFello a causa alapiuttosto di effetto ad occasione. La vera causa di quelloi! l' :iZione del terzo non voluta, non preveduta, non eccitatadall' imputato; ma tutta procedenle da un elemento psicolu-gico che ha la sua genesi esclusiva e spootanea iiell' animodel terzo, e da un elemento di fallo che B a lui esciusiva-mente attribuibile: ed allora non coerente a giuslizia che1' imputato risponda di simili conseguenze. Applicando qucstugenerale principio ai termini della sottile yueslione ch e adessoesamino Iion parmi che possa giudicarsi esistere il risultatodello scandalo quando la pubblicitit sia derivala, come dicouoi francesi, da l conalzerage dei vicini o dalla inconvenientee n~aligtm ntromissione del terzo al quale non pu dallalepse esser data balla d i aurnentore pe r capriccio ed ostilitbsu a le circostanze ag gravanti del delitto da me commesso.Chiunque ven uto a cognizioiie di u n fatto criminoso operinializiosarnen te in modo che il fatto stesso venga a produrrerisultati pih gravi, i1 vero debitore e responsabile dei me-desimi: se egli ne sia responsabile giuridiciimenle o soltantomoralmente ella Q queslione cfie dipcncler dalle circostanze;liia quaudo ancora costui ne sia responsabile soltaulo mo-ralmente nia non giuridicame nte, ci3 uon sar bastevole ariversare la responsabilith giuridica sull' auio re del prirno[arto. In questo senso fu deciso la questione nei termini delcaso nostro dalla Cassazione di Francia coi decreti del 10VOL,11. 25

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    agosto 1856, 11 marzo 1859, I 6 gennaio 'i862 e 1 ning-$io 1863. Combinando il giudicato di quella Corte 5upreniade l 18 marzo 1858 col secondo giudicato clia nel niedesimoaffare emani, la corte medesima 1' 11 marzo 1859, vienr acostruirsi la seguente teorica. O i 1 terzo cbe con la sua in-

    "1 conlccreta curiosit dette causa ed origine allo scanclalo aiuezzi materiali che distrussero O superarono gli ostacoli che1 irupudico aveva cautamente frapposto ad impedire che altricouoscesse il turpe fatto che andava a commettere (percsemliio il terzo ruppe una finestra, atterr un riparo, ovnrcaudo un muro di cinta s' introdusse sensa dirilto ne lliioge cbiuso dove 1 atto si consumava ) ed in tale ipotesiI ' autore dotl' atto impudico non S. responsabile dcllo scaudaloP [)ulililicit susseguita: o iaveco il terzo che eccitb In CC!-gnizione del pubblico dalla qunll: nacqite 10 scandalo venae@$li tesso a oonosoere accidentalmente il fatto impudico senzariessuna azione per p arte sua diretta a rimuovere i frappustirrstocoli, ed in tale ipotesi la responsabilil cade sull'irrlpii-tnlo. Questa teorica caereritc ai sommi principii di diritto:chi versa in cosa illecita B responsabile del caso fortuito

    purch;? per0 prevedibile) che renda pii! gravi i risultameutirlel fatto suo; e fu caso forluito sc i l terzo acquisl conosconwdi cib che egli volava nascosto. Ma non B casa fortuito quellorhe deriva dalla volanl maligna del17uomo; C cos non Pcnso fortuito I' azione di un terzo che indebitamente e senzadiritto, distruggendo i rjpari clie io aveva frapposto fra i!folto tnio e gli occhi del pubblico, i? intervenuto con uu:'operazione tutta sua a rendere possibili quelle c6nse;uenzPctie non sarebbero derivate dall'azione mia lasciata nellecoiidiziorli materiali con ]e quali io l' aveva voluta ed eseguita.10 non esiterei ad accogliere la soluzione data al ques ito dalli1x.:iurisprudenza di Francia, come insegnamento sciealifico.

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    I criterii della qzcantitk 2soliticn in questo reatorisalgono alle solite gen erali considerazioni, per cuiin un delitto si accresce sotto il rapporto della in-tensitA o della diffondibilit il daszno me8iaZo inragione della minorata potenza della difesa privata.Cos rientrano in questo calcolo le condizioni dellalierasona oltraggiante in quanto abbia abusato diun' autorita che ave-srasopra 1 oltraggiato. V i rien-trano i mezzi pih odiosi o meglio adatti ad impe-dire la resistenza, corno l' uso delle armi o il nu-mero dei violentatori. Vi pu6 rientrare la invasioned e l domicilio, la solitudine del luogo, e simili circo-stsmze. E in quanto al h o g o credo opportuno di os-servare quanto sia differente sotko il puilto d i vistagiuridico la ragione clel calcolo della solitzlding e laragione del calcolo della pz~i1DfiiciE~~.a prima au -menta la quantith del delitto sotto il rapporto do1ilanno mecliato per In maggiore diARcoltti che Iia lavittima di difendersi dall' agsressore: la seconcln au-riienta la quantitS del delitto sotto il rapporto (lo1danzao imnze~iiaGo,n quanto rende il delitto com-plesso per la lesione contemporanea d i due diritti;del cliritto particolare dell' offeso 31 rispetto clel coi1-Iro suo, e rlel cliritto uriivcrsalc clio hanno tutti icittadini al rispetto della one& nei luogl~idi co-mune frequenza.

    S. ,1552.In rlut\nto al $vallo tielln forza rnoi.liln del cielitto

    i;? fbcilc vedere se e fino a qriauto si ndnttino nl-

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    i 02tvnggio violento a1 pudore le osservazioni c l ~ csopra (g . 1537) facemmo in proposito della violenzacarnale. Sul grado della forza fisica O da avvertirsiche nel? oltraggio violento al pudore difficilmentesi potr costruire la figura di un tentativo punil,i-le (i),Avvepnach sia evidente per lo nozioni ge-nerali (5,380) che se gli atli irnpndici hanno avutoincominciamento il conato sparisce per ragione d ieccesso, rappresentanclosi in quelli atti una viola-zione giZ1 completa de l diritto attaccato; senza bi-sogno di cercare so il colpevole raggiunse o no ilpieno sfogo de l brqta1e appetito. E so invece l' attoimpudico non avr ancora avuto cominciaxnentonon troveremo aitri termini tranne quelli di attip~eparatorii, d il conato sparir per difetto.

    (1 ) & nota la divergenza insortn fra F r u l i ~ v ad eK i t k a ; i l primo dei quali opin che il S. 132, 111, dei co-dice -4ustriaco parificnsse la seduzione tentata alla sedu-zioue coluuinula, quella cio che ha raggiunto il pravo fineal yuiile la dirigeva 1' aaente ; ed il secondo sostcatie viril-menle il contrario. Qualunqiie sia la pi vera opinione inpropusilo della legge austriaca sulla quale di~pulano duejndgili crin~iri?ilisii lemnnni, in faccia ai primipii della scien-za i? certo cbc quando abbiano avuto cortiincicizcirto gli ;liticspculivi di uii oltraggio al pudo re, il c onato spilrisce per l'a-ione di eccesso. Iticsuttamente allora si dice c11e il ~!o?into i

    punisce al la pur i del consuiiiato delitto. No: &:ve dirsi che pii1no n si ha semplice cot~cirto,mn seduzione consunanln ; >erchiBgli a l l i che sono i?&l inere hanno giii coinpletarrieute violatostessa lerjge che avr ebbe ro violato giuilgeado alla niels. La (:ori-srimazione obiettiva rende superfluo ogni c al co lo d ~ l l a o nconsumazione subietliva, Che se invece ci faccia la ipolcsicbe I' atto niateriale a cui i1 seduttore voleva condurre la

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    persona sedokta non abbia aviito principio di eseci~zione, l.lora non solo non $ consumato la offesa alla uiorale (cherieli' altra ipotesi sarebbe Icsione gih perfetta in virlk dr lprimo allo esecutivo) n33 neppure sarebbe consumala la sc -duzione, essendo tuttavia incerto se la persona sedotto sisarebbe o no prestala a quel primo atto di libidine che esaii-riva e consumava la lesione della legge morale; ed allorlibene pub parlarsi di tentativo di seduzione: n t3 esatta l< )censura del Ki ka che con ci s i supponga un te?italivodi tenlcctivo; per dir questo bisognerebbe clie il oomincia-mento di esecuzione dt*!Ia mollizie fosse un c o n a t o . Ma poi-oh; tale n o n , e d & iuvece un delitto giU obiettivarnenleperfetlo, chi tenta sedurre non opera un tentnlivo d i ten-lr~t ivoma un teiitativo di dclittli perfetto. Bens riuscir8 inpratica assai difficile a sostenere I' accusa d i Lsntiita sedu-zione, potendoci agevolmente eliminare ora con Io dottrinadella inidoneit dei mezzi, ora con quella degli alli prepa-ratorii. Che appena i? eseguito sull' allrui corpo u n alto mn-Leriale offensivo deit' altrui pridicizi:~ si abbia il delitto con-sumato, ella & cosa che scaturisce inelutiabile della plh esalta?iotione del Lentalivo punibile e dalla ieorica del suo pas-s a s s i ~n delillo consumcito per ragione di eccesso. La con-seguenza pralica dclln paritk di pena +. accolta anche inFrancia (vedi Bl a n c h e cinqtcici~neelude n. 88) ma co ndiversa for n~u la e per obbedienza ai dettali di quel giurepositivo che adegua nella punizione il crimine lenlcflo e ilcuvksunmto; e non con la vera Cormula scientifica, la quale i i iquesto caso esigerebbe si dicesse non gib ctic traltasi di untcntativo punito alla pari del reato perfitlo, tila inveceche trattasi d i un del itto perfe'elto, e non gih d i un seriiplicetentativo. 1 francesi pe r giungere a qiiesla conseguenza dellaparificazione hanno bisogno del loro articolo 2 e 931: il l o roart. 551 nella specialit volle allargare la nozione del tenta-tivo punibile: e la specinlilh di quella disposizione (che al-trimenti sare bbe sta ta una suparfelazione iriulilo del ge ne ra leprescritto dcll' art. 2 ) ebhe op

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    que3t;i veduta di appagarsi ae i preseuti miiictizi :rnclie ( l iolia aiiiiorc conlinuazione di atti onde punire il couata n l l : ~Ilari del rtato perfetto. Ya riai vi giungla1110pe r lo r i r l pii1retta, e malgrado ci rispetfiamo sempre i l sotiiliio priucipiuch e il conato non pu adeguarsi mai nella pcna a l dclittecronsirnmlo. g. 1.353.

    A corona deIIa esposizione de i i~iulefizii colitrola pudicizia individuale, e come osservazione gene-rale cornuiie ai tre titoli finqni esaminati, resta ch~:dicasi qualche cosa in proposito ciella ccztor~e eme-c . ~ t o l * h i cotesti reati. Resta cioh a vedere se los t z g~u , a aiole?a,~uarnnlc, e 1 olt~ccggiovlobnloal pudo~ c ogliano essere considerati come crimiiliche il pubblico afficiale abbia balia di perseguitaredi nffizio anche renitente 1 offeso; ppure cowe eri-mini dei clnali non possa la giustizia sociale pnen-dere cognizione se non quando voglia, e finclib m-glia 1s parte lesa. In siffnttu indagine i~isognil i-stinguere sotto il punto di vista storico tre stadii,che svolgono sotto il pulito di vista giuridico tredottrine differenti.

    PRIMOTADIO - ersegzcibilitli d' zcflxio - uquesta la idea pi antica che domin 11elIe legisla-zioni, e nelle pratic1.~dei diversi popoli; appo iquali, Anctib il diritto di accusa fu libero, si di8 li-cenza ad ogni cittadino di accusare; e posch sidioda ai magistrati pienissima potest d' inquisirea piacimento loro e condurre a giudizio i calpevolinon 8olo di violenza, rna anche di stupro semplice.(Auella indistinta libert d' azione non po1;cva esser

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    Sglia che di un erra to concetto sul rapporto ogget-tivo del malefizio; e precisamente di quello erratoconcetto per cui nella penalit dello stupro si in-volveva del pari la femmina che lo aveva patito,come il maschio che lo aveva operato. L'equivococadeva sulla oggettivit del malefizio, che non cer:cavasi nella violazione del diritto individuale m anella offesa che raw isav asi inferita alla societ. Taleoffesa talvolta si riconosceva nelle diradate nozze;come avvenne appo i romani (i), i quali spinserofino alla esagerazione lo interesse della societ alli1iiioltiplicazione dei matrimoni: nel che io penso simirasse al mantenimento della casta patrizia, piut-tostoch all' incremento generale della popolazione.Talvolta a codesta idea si aggiunse 1 altra dellaprotezione alla pubblica morale; per cui nei periodiche videro il principio ascetico fattosi dominatoredei giure punitivo in simil genere di malefizi con-fondere la nozione del peccato e del vizio con Innozione del delitto, doveva bene darsi alla societked ai magistrati che la rappresentavano libero or-bitrio di perseguitare cotesti fatti dai quali si ri-guardav