Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 7 (10)

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    dei periti calligrafi si esamin da L a p e y r e r e decisi onsdti Pulais let. F , n. 6 .

    (2) In un caso c he ebbi al Tribunale di prima istanza diLucca parve potesse sorgere questo dubbio. Alcuni avevanofabbricato dei pagher falsi. fila volendo apporvi il bollo eprodurli setza pagare multa si valsero di un impiegato delbollo a Livorno per farli bollare con i marchi veri. Scopertala frode furono i falsificatori condannati per falsiti in docu-nienlo e lo inserviente bollatore fu condannato per falso inbolli. Si dubit uu istante s e costui avesse a tenersi come uncorreo del falso docrimentale, ma il dubbio non approd per-chi?- a bollatiira non era forma essenziale al documento gicouipleto i n sS stesso. Alla sua essenza di documento nienteaggiungeva il bollo e niente gli toglieva la sua mancanza:hollare il foglio non era d unqu e un pnrlecipare alla fabbri-cazioiiti del falso docume nto: er a uri aggiungere sullo stessofoglio il nuovo delitto di falso in bolli al delitto gi complelodi falso documentale: tulto al pi sareb besi potuto dire checoli quei bollo si era facilitato l' ziso del falso dociimentoabilitandolo ad essere prodotio in giuslizin.

    In secondo luogo la complicith nel falso docu-mentale presenta un altro interessante problemacirca la comunicabilitj delle aggravanti desuntedalle paaditia personali del colpevole. E il solitodtibbio che gih abbiamo toccato in tema d i pnrri-cidio ed in tema di fa~nulnto.Se il falso docum entosi alterb da un notaro e la legge minaccia un ag-gravamento di pena contro il pubblico ufficiale iprivati che abbiano a lili cooperato saranno essipartecipi nello aggravio? Nel tema presente pai-mi che la negativa della comunicazione debba ac-cogliersi senza esitazione, S perche l'aaggrnvio nn-

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    - 452 -sce dalla violazione di un dovere tutto speciale allapersona d el notaro; s perchb lo intervento del no-taro ha gib portato nel documento la qualith dipubblico, ed i p rivati gi ne subiscono le conse-guenze col render conto di un falso in documentopzcbblico anzichb di un falso in do cum ento pri va to.Ma una ulteriore difficolt s' incontra in questaipotesi della partecipazio ne dolosa del pubblico uf-ficiale in quanto al definire se a lui incomba loaggravam ento dedo tto dal violato ufficio no n soloquando egli fu autoro pri w ip al e della falsit, maanche quando ne fu mero complice e l' autore nefu un privato. Pongasi ad esempio che la altera-zione dell' originale si fece da un privato calligrafo,ma il notaro stesso so mministro i l suo protocolloperche alt ri vi o perasse la criminosa modificazione ;pongasi che il sigillo notarile siavi stato apposto da

    un privato, ma che il notaro stesso lo abbia sommi-nistrato. In queste e simili contingenze il pubblicoufficiale non l'au to re d el falso, e potrb dubitarsise debba o no colpirlo la qualifica stabilita controil notaro che falsifica un documento a lui conse-gnato come tale.

    Questo dubbio trover in faccia ai dirit ti costi-tuiti argomenti speciali per essere risoluto in unsenso piuttosto che in un altro. V i sono giurispru-denze le quali danno un valore decisivo alla distin-

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    zione fra autore e c0117pZice in ordine alle qrialifi-che desunte dalle condizioni personali: e nel modostesso che non si vuol tenere come parricida il fi-glio che non abbia di propria mano ucciso il geni-tore, ma soltanto aiutato o indotto un estraneo aducciderlo; e si vuol ten ere come reo di furto seni-plice anzichB di famulato il servo che non ha rubatoegli stesso al padrone, ma ha facilitato ad un estra-neo la via di derubarlo; cos vuol dirsi che la penapih grave lanciata contro il notaro falsificatore delcontratto a lui consegnato non colpisca il notaroche abbia facilitato ad altri la alterazione di quel.contratto. Ma ci6 che puO essere piaciuto ad unood altro legislatore non sempre b la soluzione chedesidera la scienza (1).(1)Tutte queste difficolt pratiche si era no eliminate de-

    finitivamente dalla Commissione sul Progetto di codice penaleIlaliano con abolire ogni ag gravante speciale nei singoli de-litti dei pubblici ufficiali, e invece d isp orr e con un articologenerale che la pena del pubblico u fl c ia le i n ogni vestoconzune si azcmentasse da zdno a d ue gr ad i quando egli siera valso dell ' abuso d i u f lz i o conle me zz o per' conszimarlo.

    Ed in faccia alla scienza io penso noil doversiaccogliere quella distinzione. La pena pih severasi minaccia al pubblico ufficiale per lo abuso del-l'z6fic;io che si aggiunge al reato principale. Ma loabuso di ufficio interv iene ugualm ente cosi nell' unocome nell' altro caso. Quando il pubblico ufficialodella sua qualit ne ha fatto malvagio strumento

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    alla falsificazione di un titolo consegnato alla sualede, indifferente cos nel rapporto della moraiitbintrinseca come nel rapporto della moralit8 estrin-seca che quella violazione siasi aggiunta al reatocon una o con altra forma; e che per la sua spe-ciale nozione attribuisca all' uficia le colpevole laresponsabilit dello azctore p soltanto quella dellout~siliatore.1 maggiore domento che nasce neibuoni allo udire che la fidwia compartita ai pub-blici ufficiali si converte in arnie di tradimento,non per certo minore se il tradimento si consu-m soltanto col tene r mano alla scelleraggine al-trui. Rispoiide alla coscienza popolare che si puni-sca meno il delinquente accessorio del principale;e la differenz a fra il complice e I' autore, nellapena, deve sem pre man tenersi in quanto tiene allamaterialita del fatto; ma la qualifica desunta dallacontingenza di un dovere giuridico ulteriorm enteviolato non si moclifica per i l piil o meno che siasimaterialmente fatto, purchb m aliziosamente siasi fat-to una qualche cosa coefficiente al delitto. La ideagretta di desumere il titolo del maleficio e la mi-sura della respettiva penalit dalle condizioni per-sonali dell'autore, noi abbiamo sempre sentito re-pugnanza ad accettarla, perch8 ci sembra non aor-rispondere al senso morale, n alla giustizia distri-butiva, n& ai criterii politici del delitto (i).

    (1) In F~ ai ici a a Corte di Cassazione fino al 1814 iten-ne quasi costantemente che il privalo complice del notarofalsario dovesse esser puuito della medesima pena del liotaio,cio? della pena aggravata dalla qualil8 personale: L e G r a -v e r e n d trni1. de lu legislation crinainelle vol. 2, pag. 238:

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    e cos applicassi la galera a vita anche ai complici privati.Na poscia si cambi quella giurisprudenza, e un numero didecisioni sembrava dal 1814 a l 1821 ave re stabilito che neicasi di partecipanza di privati al falso commesso dal notarodovessero respettivamente applicarsi du e pe ne diverse. Ladecisione del 13 aprile 1821 emanata dalla Cassazione sulricorso Piazza sem br peraltro tornar e ali' antico rigore,poich rigett il ricorso di quel disgraziato condannato allagalera a vita come complice di una falsit commessa dal no-taro. Qualunque sia la materia di diritto penale sulla qualei noslri studi si volgano alla Cassazione di Francia sempreci troviamo in faccia a simili fliittuanze, e poi si grida chela Cassazione unica necessaria p er fissare la giurispriiden-za ! Non si ferm peraltro sulla decisione Piazza, poich lastessa Cassazione di Francia coi decreti del 23 decembre 1825;e 18 gennaio 1828,22 uglio 1830 orn ad applicare al pri-valo complice la pena minore non aggravata dalla qualitpersonale. Ma poi tor n a rinn ega re questa massima e a man -tenere la pena dei ferri a vita contro il privato col decretodel 22 gennaio 1836.&la un altro decreto del 10 uglio 1861torn a misurare la responsabilit del privato sulle qualildella sua persona. Intorn o alla giurisprudenza Franc ese re-lativa a questo problema B a vedersi B l a n c h e deuxin6eEltbde, ove al n. 63 esamina la ipotesi del privato che pro-curi i l falso documento ingannando il pubblico uficiale in-nocente; e al n. 17 esamina la ipotesi del complice di unnot;iro falsificatore'doloso dell' atto da lui ricevuto. In taleq~iestionepar e ch e la giurisprudenza di Fra ncia desse im-portanza alla punibilit o non punibilit del notaro, e la prin-cipale occasione della discordia nascesse dal giuoco delle fi-gure di autor e e di complice, in quanto non poteva adatta rsila nozione della complicit8 dove la buona fede del notaroessendo stata sorpresa per una supposizione di persona, ilnotaro stesso non poteva dirsi nul or c di un delitto. Ma ionon veggo ragione di distinguere. h vero per che similedistinzione h piaciuta in Francia anche in tema di furto do-

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    - 36 -n~estico Cassazione 20 sctterribre 1828) essendosi deciso chequando il domestico non era colpevole del furto commessoa danno dei suoi padroni perc h vittirna di un inganno, iladri es trane i non era no responsabili di furto domestico. Mafra ipotesi ed ipotesi pu esistere grande differenza. I1 casodel notaro innocenle frequentissimo (, ed io lo ebbi in pra-tica) nel falso personale, quando due sconosciuti si presen-tano a lui sotto mentito nome percli si roghi di un a tto, edegli in buona fede se ne roga. Ma in verit nelle no strescuole non si troverebbe neppure 1 argomento di un dub-bio in siffatta ipotesi su lla agg rava nte dei privati. Quando

    01 con' uomo che fu mccteriale esecu tore del fatto non a;coscienza di delinquere per ch inga nnato, esso non unagente, ma uno strumento . una figura rettorica chiamarloautore del delit to, e tanto varrebhe chiamare au tor e del-l' omicidio il sasso od il bastone. Il vero ed il solo autoredel falso il privato che inganna il nota ro; e questo pri-valo non viola alcun do ver e speciale n& alcuna spe ciale f i-ducia. E sarebbe errore lo addurre che il privato cuzcsadella violazione di dovere che si commette dal pubblico uf-ficiale, perch questi essendo inconscio non viola dovere nes-suno. Se uno scellerato deciso ad avve lenar e .Cajo prepa rala vivanda mortifera e poscia quella vivanda B porretta a Cajodallo stesso suo figlio inconsapevole di quella iiefandit, di-reste voi che sorge il titolo di parricidio, e che lo avvele-natore incorre la pena del parricid a? Per coltivare nella m entesimili dubbi b i s o ~ n aessere bene avvolti nella scuola dellasoggettivit materiale. A noi non neppur possibile conce-pirli. Si dir forse che a nche I'adulter*a violentata non violadovere alcuno, e pur e il violentatore .inc orr e nel titolo diadulterio. hla il caso beli differente perch nelly adulteriosi viola ui, rapporto gizwidico, e non un solo rapporto ?no-ra le : la sua oggettivit giuridica $ i l dirit to del marito; equesto diritto si viola dal terzo che contamina il corpo delladonna quantunque ebra, invita, o per altra causa irrespon-sabile. fila chi con inganno induce il pubblico ufficiale a fa-

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    - 5'7-re inconsapevolmente un atto falso di suo ministero viola laplibblioa fede nel solo rapporto col documento pubblico e nonnel suo rapporto con la persona pubblica. E tradita la fededel docuniento, ma non tradita la fede della persona per-ch questa non viola la data fede.

    A me parve sempre un formulismo tutto empi-rico questo sist ema della cosi dett a individzcit deltitolo, che po rta a definirlo pe r le condizioni pevso-nali dell'azctore anche rispetto a tutti i partecipiche non versano in ugu ali condizioni. Con ci l econdizioni personali si fanno fungere le veci dellemateriali, ed una mera firuione: e le finzionipossono essere tollerabili quando corrispondono alsenso morale od al senso giuridico, ma non quandoconducono pe r opposta via. Io non arriver m ai apersuadermi che l' uomo il quale pianto nel cuo redi Cajo il pugnale per ordine del figlio di lui siaresponsabile di un titolo meno g ra ve : e che di untitolo pi grave sia responsabile quell' uomo che alfiglio forn scientem ente il pugnale. Non so persua-dermi che il privato quando di concerto col notaroe aiutato da lui commette di sua mano 1 altera-zione del pubblico documento sia meno responsa-bile ( 2 ) ed invece sia pi responsabile quando nonfa che aiutare il notaio falsificatore. Per me nonveggo come possa coordinarsi il dettato giuridicoal dettato morale, tran ne con una regola assolutaed S la regola di R o s s i. I1 rapporto personale co-stituente un aggravi0 in ragione del dovere ulte-riormente violato deve pesare costantemente sopra

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    colui che era stretto da quel dovere: lo aggravi0si proporzioner secondo il grado maggiore o mi-nore della partecipazione al delitto, ma dovr sem-pre cadere sopra di Iui. E se vuoIsi che per reflessol' aggravante personale debba aumentare la res-ponsabiliti anche di coloro che non erano strettida quel dovere, questo effetto deve essere alla suavolta costante; e non comparire o disparire comeun giuoco di scena secondo il mutare di una figura.

    (1) La Cassazione di Francia (2 3 marzo 1827 ) stabili cheil notaro complice del falso materialmente cominesso dal pri-vato in un docum ento ricevuto da quello, non soggiacessealiy aggravante di pena minacciata contro i notari falsarii :questa p are sia regola tranquilla col, ed una necessariadeduzione del sistema della individuith del titolo. RIa noi per-sistiamo a non lodare questo sistema, perc h non ci sem bracoer ente alla giustizia distr ibutiv a, e perch offre tropp o fa-cile gherminella ai notari frodolenti per evitare lo iiggrava-mento. L a pubblica fede personale non dessa ugualmenteviolala dal notaro che di propria mano altera il documento,come dal notaro che porge il suo protocollo ad uti calligrafoperch vi operi l ' allerazione? I vecchi pratici disputaronos e autore del falso documentale dovesse dirsi clii fabbrica-va o crlleraua il documeiito, o chi ne usava. Vedasi San-f e I i C e dacisiones lib. 5, decis. 408 . La scienza odierna noncura questa disputa p erch e nell' uso come nella fabbricazioneravvisa due fatti principali ugualm ente completi in loro stessi.

    La facilit con la quale avviene che il falso istru-mentale serva di mezzo a consumare o a nascon-dere un altro delitto rende qui importante di ricor-dare i principii della scienza in ordine ai limiti della

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    - 59 -complicit, quali si riconoscono da tutte le buonescuole e da tutte le buone giurisprudenze comeverit indispntabile. Un amministratore ha commes-so delle infedelt e Cajo si B reso scientemente suocomplice; ma poscia quello per occultare le proprierapine commette un falso al quale non partecipaCajo. Dovr egli Cajo dirsi complice anche del falso?Appo noi non si solleverebbe neppure il dubbioperchB rispettiamo il precetto ( S. 435 ) che nel con-corso di azione con concorso di uolontci cvi~ninosa-mente distida non avvi complicit8 imputabile oltreil concorso di volont.

    Ma in Francia si tiene la opposta regola dedottada quell' art. 63, che chiunque sa di farsi complicedi un delitto B responsabile di tutte le circostanzeaggravanti che lo accompagnarono quantunque alui sconosciute e inescogitate. Que sto precetto chenon ii soltanto duro, ma B veramente ingiusto, sivolle porre innanzi anche nel caso di falso acces-sorio; e M o r i n (Jouvnal art. 8971 note) quan-tunque per benignit rigettasse la partecipazione,pure animise che per logica rigorosa avrebbe do-vuto (nel caso proposto ) comunicarsi anche la re-sponsabilita del falso. Ma se rep ugn a a i canoni dellairnputabilita la regola francese nelle ipotesi di me reaggravanii, viepiu repugna lo estenderla a reatidiversi, e non vi logica che Io comandi. un' ac-cidentalit se il falso perchb ha servito allo ag en tedi mezzo a facilitare od occultare un altro delittosi trovi connesso col medesimo :ma tale connessione

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    - 60 -nasce da un rapporto puramente personale rispettoa chi usava di quel mezzo, senza peraltro togliereal falso il cara ttere di ente giuridico separato e di-stinto rispetto al terzo clie non vi dette opera. Si& tanto censurata la pratica Toscana per la dottrinadel falso pedissequo, della quale faceva uso a finedi benigniti, e poi si vorrebbe adottare quella teo-rica al fine odioso ed intollerabile di rendere al-cuno responsabile di un delitto, al quale egli nonconcorse n6 con la volont n con l' opera !.

    Titoli speciali appartenenti al falso $zcbblicocZisii.lzti per le c on diz ion i giuridichedel docurnze~zto.

    Finqui abbiamo discorso le regole che informanola falsit in sc rittura pubblica considerata come rea-to sociale, subordina tam ente alla condizione di pzcb-blico nel documento falsificato, alterato, o soppresso.Ora rimane a dire di ci6 che attribuisce la qualitadi pzcbblico al documento, e delle conseguenze chederivano dai diversi modi di essere della qualitdi pubblico nel docun~ento tesso.

    E priinieramente bisogna eliminare un fallacecriterio che parve talvolta volersi da re come costi-tutivo della qualit di pubblico in un docnmento, ma

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    che ne sarebbe criterio falsissimo; quello cioP dellapersona dannegg iata col falso. La ogg ettivits dellapubblica fede che si ritiene aggredita col falso pub-blico e non aggredita nel falso privato, deriva dallafotwu, del documento e non dalla sua sostunxa.Un contratto solenne B un documento pubblico perla sua forma privilegiata e non perchi! abbia rela-zione ad interessi del patrimonio pubblico. Sienopure private le suppo ste persone dei contraenti ;privato il credito che vorrebbe farsi apparire daquello; privato in ogni senso il danno patrimonialeche deriva dalla adulterazione; il documento sarhsempre pubblico se pubblica ne &! la forma. Ed alcontrario una scrittura pub interessare la finanza,il patrimonio dello Stato, una pubblica an~ministra-zione, e cos la falsificazione ven ire ad offende reuna sostanza alla quale hanno Siritto tutti i citta-dini come tali, e nonostante la scrittura essere pri-m ta se privata B la sua forma.

    Chi disconosce questa verit confonde il pecztkutucol falso, e quasi suppone che ogni peculato coni-messo col mezzo di falsificazione di scrittura costi-tuisca un falso in pubblico docum ento. Ma questo &!un equivoco grossolano: anche gli affari dei patri-moni pul~blici ossono tratta rsi e regolarsi nied ia~it~ escrittura privata, e questa manterrk sempre il ca-rattere di scrittura privata ad onta dello influsso chepu esercitaxe sul pubblico interesse pecuniario.

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    Ugualmente sarebb e fallace prend ere come crite-rio costitutivo e perpetuo del documento pubblicola qualita di pz~biSlico zcfficinlenella persona che loha vergato. Anche i pubblici ufficiali possono darvita a scr ittur e private. Ci bisogna amm etterlo, pri-mieramente in tutto quello che si scrive da lorocome privati inclkidui, e questo b chiarissimo. Mabisogna ammetterlo eziwndio in quello che scrivonoper relazione al pubblico ufficio da loro copertocluando non dan no alla scri ttura da loro es arata laforuzu d i pubblico documento. I1 notaro crea un do-cumento pubblico quando si roga del contratto e deltestamento, rnn non crea un docnment.~pubblicoquando rimette alla parte la notula dei suoi ono-rarii. Un cancelliere crea un documento pubblicoquando compila il processo verbale ;ma sono vera-mente private scritture le lettere con le quali in-vita le parti o i testimoni a comparire dinanzi a lui.Un camarlingo che a proprio pericolo riscuote lepubbliche tasse crea documento pubblico in tutti iinandati di pagamento che em ette; ma non sono cheprivate scritture le ricevute che egli consegna aicontribuenti alla occasione del fatto pagam ento per-ch facciano p r o ~ ~ aontro lui stesso delle somniericevute. Un prenditore cli lotto al te re rs un docu-rilento pubblico se scriverii cosa falsa sulle matricia lui consegnate c destinate a fare perpetua fededella giuocata, ma non sono documenti pubblici ibiglietti consegnati al giocatore, perche fanno fededel solo fatto del prenclitore e soltanto coizlro cii' lui;

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    non avendo quei foglietti nessuna fede e nessuiiavirtu obbligatoria a danno della finanza tenitrice dibanco, la quale 6 unicamente vincolata dalIe fila-*ic& e perci6 in queste sole sta il carattere cli pztb-aZico documento.

    In una parola perchh lo scritto esarato dal pub-Islico ufficiale abbia il carattere di documento pub-blico bisogna che sia destinato a fccr fede di un attocontro una pubblica amrainistrazione o contro i ter-zi, e non soltan to a carico od a kienefizio cli ch iscrive. Questo i1 criterio sottile ma esatto ch e (coe-rentemente al principio cardinale per cui si richiedead avere il documento pubblico che questo si con-netta con la pubblica fede) segna la linea che di-stingue nelle molte scrittare esarate da un pubblicoufficiale quelle che sono e quelle che non sono do-cnntento pubblico ai fini penali.

    Ci6 che spesso non vuolsi intendere nella praticadagli accusatori zelanti si E. questa veritzl cardinaleche io credo assolu ta e costante, vale a dire che ilcarattere di documento pz~,cObl.lco izcompatibile contutti quei fogli che un pubblico ufficiale verghi aproprio nome per farne titolo di credito o certifi-cazione d i fatto, ed escl.icsivafitclztea favore di sestesso e clel suo patrimonio privato. Nello accozzodi queste due idee ~locztmenlo zrbOZ2co e foglio re-lativo allo i?zlej.esse pnt~mo?z.iccle Ichi Zo verga, io

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    lio semp re veduto un mostro giuridico; i fio sem-pre trovato assoluta incomnpatibilit.E la ragione diquesta t! agli occhi miei altre ttanto semplice quantoindisputabile. Doczc~~zetztozcb6lico vuol dire docu-mento rivestito di pubblica fede ; ocumento che fcl,fede i u z faccia u tutti i cittadini, e che eventual-niente pu pigliarsi come titolo nello interesse diqualsisia individuo. Ora come i! egli possibile con-cepire il pensiero che un uomo (sia pure un pub-blico ufficiale) abbia balia di creare un documentofornito di fede pubblica quando verga un foglio cheha per iscopo di fare lzci stesso creditore della pub-blica amministrazione o di un terzo? E questo undivisamento assurdo e non pu mai imprestarsi aciuna legge prudente. Non tuttoci che scrive un pub-blico ufficiale pubblico documento. Bisogna elimi-nare questo carattere da cluanto un uomo scrive pe rregolare i propri personali rapporti obbligatorii conalt ri: bisogna eliminarlo perclik incompatibile lacreazione di un diritto patrimoniale a proprio favorecon la potestk di attrib uire al foglio al quale si affidacluella creazione il privilegio della pubblica fede.

    Intendiamoci ben e: e non si corra a condurre lamia formula dl'assurdo. Io nego al pubblico uE-ciale la potest d i da r vita ad un documento pnb-blico fornito di puhblica fede in tutto ci che ha4*eh~ionel suo gar*tz'colu~elzleresse pcct?nir)3?oiiziale.Nego rccisamente ci ; ia lo nego ( intendasi bene )quando la qualit di doczc?nerlz%o zcbblico si vogliadesumere zctzicarnc?ztedalla peiiqsona dello scrivente.

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    Certamente se anche in cosa di suo interesse pa-trirnoniale, a ci che scrisse il pubblico ufficiale persuo privato interesse si aggiunge un altro elemewtodiverso costitutivo di per si: solo di documento pnb-blico, in tal caso il documento pubblico sorger nonper la inconcludente ragion e CIella qualiti1 cli pub-blico ufficiale in chi lo verg ; ma perchi! a quelfoglio sussegui un documento pubblico costituito taleper un diverso successivo elemento : ia che tale ele-mento si trovi in una fornzu prz2?ileyiccEcc la qualeabbia denaturato il titolo primitivo ; ia che si trovinello intervento di ul6.i.o pzrbbtico zcfliciule che abbiain certa gui sa dato lo esse re ad un nuovo clocu-mento pubblico il quale possa dirsi mccte?~icil~nerrzt~fulsiificuto. Ma finchB ancke ad uti clocuniento puh-blico successivo non puO rimproverarsi clie un hlsoideologico cagionato'da quel primo scritto, il falso do-cumentale non potr (p e r le cose che ho dimostratodi sopra) trovarsi nel documento successivo per ilian-ca,nza di materialitti, come non pub trovarsi il falsopubblico nel primo scritto per difetto nelle sue con-dizioni giuridiche (1 ).

    (1) Questo mio pensiero dominatite i iella gi~irisp rudetizaP~ancesenel tenia analogo della scrocelieria. In quella giu-risprudenza si tiene meritevole di protezione chi FU vittimadella propria credulil unicam ente quan do egli non fu cnsibaggiano da credere aila isolata asse rzio ne del frot1;ilore.Vi viiole una c ~u alc he osa di pi ; questo si trova 0 nellamise en sce'ne, o nello iriiersento di terzo. Se Cajo si limitoa dirti io sono ricco, e tu corresti a fidargli, se i vittirii;~ delliitua imprudenza (dice la giurisprudenza Francese ) ed io nonti proteg.go perch non dovevi ctvcr fede in chi ti cliiedernr o l ) ~o denari. aia invece io li proteggo se coliii pe r t r s iVor,. VII. :{o

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    - 66 -credere ricco si circondi) di u n apparato niendnce (misee n sc nej o s e ti prese nt un terzo a certificare la sua ric-chezza (.intet.ve?zliow dzc l i ers) perch allora non avesti fedel iella sola puroln di colui, ma nello artifizio o nel terzo. Sulloidentico pensiero deve co rrersi nella materia del falso scrit-turale . La q ualit pubb lica della persona che cl~iede on qua-lifica il falso come falso (salvo a costituire il pecnlatoj mabisogna che vi concorra o l' ctppctreccllio (forme solenni )o l' i n t erve t~ lo di altro pubblico ufficiale ; osicch si t&-disca la fed e che si ebbe in quello od in questo, non lastolta credulitit che si ebbe in chi cisseriua e chiedeva, econseguenlemenfe non poteva certi/2core.

    Un prrhblico ufficiale subalte rno scrive una le t-tera al suo superiore. I n questa lettera gli annun-zia che ha fatto una provvista di carta, di mobilia,od altra spesa per il suo riffizio, e cl~iede l supe-riore che gli faccia 1 opportuno e regolare manda-to per il 'imborso. Periiiiainoci qui un istante a con-templare quella lettera; essa emana da un pzcb6Zicouficiule; essa i? vergata (la l u i in sjflatta sua qua-lit, e da lui Armata; essa t: falsa perchi: non esi-stono n& la carta nil la mobilia che in quella let-tera si descrivono COMC provviste. Ma potrh essala coscienza di alcuno tranquillari~entepronunziaredio quella lettera b un I;icz6nze~zlo zcbblico; o chele false asseverazioni coI contenute costituiscono unfalso documen tale aiizichh un tentativo (li scrocehe-ria, un tentativo di peculaio, cli frodata amministra-zione, o di altro ~l~xilsivogliaeato? Ogni altro ti-tolo di reato sark adattabile a cjuella lettera quan-do lo si desumn da un oggettivo giuridico special-

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    - 67 -mente aggredito . Mai vi si ada ttc r il titolo di falsoin documento pubblico. S perchk non si pu an-nettere a quel foglio la pubblica fede, s perchbneppure il titolo di falso ada ttabile dove non tro-vasi che un falso ideologico. Ogni giorno si scrivonolettere con tenenti fkxlse assel.tive, e spesso si scri-vono al fine di offendere i diritti altrui, o nel pa-trimonio o nella pudicizia o ilell' onore, o simili :manessuno potr sostenere sul serio che quelle letterecostituiscano un falso do cun ~en tale, ebbene nei con-grui casi possano da r vita al titolo di scroccheria,di seduzione, di diffainazione, e simili. Andiamoinnanzi.

    g. 3755.Al seguito di quella lettera il superiore ingannato

    ha rimesso al frodatore un mandato regolare sullapubblica amministrazione affinche possa ottenersidal supposto crerlitore un rimborso delle spese ns-serite. Questo si che sar un doczcrrzestlo pztbfil2co.Ma pot ri egli dirsi che il solo nascere di cjuel nian-dato ha renduto responsal~ile i falso in documentopubblico 1 ufficiale che verg quella lettera, perchkse il documento pubblico falso non pu trovarsi inuna lettera scritta a proprio interesse l' ufiiciale cheverg quella lettera fece con la niedesin~anascereil falso documento pubblico del mandato ac1 esige-re? Io non credo si possa dire neppur questo perchkil docun~entopuBblico (niandato) non k falso ma-ife?*inb)je?zte, a solo idcolngicccnae?ztc,Sarebbe k l s oil docunieiito (nian dato ) se il sr il~ er iore lic rilasci0 i lmandato lo avesse fatto iunliziosan~ente n somm amaggiore di cjuelIn richiesta: sa re l~ be hlso se vi

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    fosse stata supposizione di persona nella lettera onel mandato, o s e per altro modo potesse rimprove-rarvisi u n falso materiale. Ma poichk in quel m andatotutto ci9 che vi 6 scritto conforme alla verita mate-riale, che doveva rappresentare, cosi il rapporto dicontradizione st a soltanto fra quel documento ed unaidea :e perci9 deve dirsi che il documento non 6 falsocome documento, ma semplicemente contiene unoenunciato difforme dal vero. Manca di ve~idicitct,manon di rue~itit.Sarmenzogneyo nia non fi fcclso. Noilk vero il contenuto dello scritto, ma lo scritto undocurilento vero, come b un documento vero la quie-tanza che io faccia al mio debitore annunziandoche rni ha pagato a contanti, quantunque il paga-mento che cola si afferma sia insussistente perchi:non ho avuto neppure un centesimo.

    Che se poi s u yuel m andato che documentopubblico vero il quale dB esigibilit ad un creditofalsamente asserito si venga a commettere anchesuccessivamente un falso materiale ( o perchfi sialteri nello scritto o nelle cifre, o perch si soppri-m a ) nessun dul~b io allora sul titolo di falso docu-nientale, nessun dubbio che simile falso cada sopraun pubblico documento. Laonde se il subalternodopo avere con la lettera mendace ottenuto il man-dato vero, non pago del lucro indebito gi guada-gnato, alteri in yuel m andato la cifra e converta(a modo di esempio) il dieci in un cento, egli si ren-der bene colpevole cli falso in documento pubblico,come se ne renderebbe colpevole ogni privato checi facesse, perch non la perlsona sua quella che

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    d i al mandato il c aratt ere d i docunlento pubblicoma la f o ~ ~ ~ n ala persona dell' ufficiale che non apetizione cli credito ma a testificazione di veritiverg'alra il mandato. Cosi ripeto che il notaro colfare una nottila esagerata di onorari o di spese nonda vita ad un documento pubblico : quindi se il suogiovine incaricato della esazione di quelli emolu-menti ne alteri la cifra per via onde riscuotere ceil-tosessanta invece di cento, e mettersi in tasca isessanta, egli commette un falso sopra scritturaprivata. Ma. se poi quel giovine deposit il foglioalterato in un pubblico documento potra far nascereil falso in documento pubblico per connessione, co-me dir fra poco: e del pari se quel giovine cl~ia-mato a far quietanza solenne di quella notula sipresenti ad un attuario annunziando se essere lapersona v i ~ a el notaro creditore sorger indnbi-tatamente il falso in documento pubblico. Cosicchbin questo svolgimento di criminositd il successivooggettivo giuridico che e venuto a ferirsi d i vita ndifferenti titoli di reato. Il notaro che form la no-tala esagerata potra essere responsabile d i scroc-cheria (1). Il giovine che ne alter le cifre sarciresponsabile di falso in privata scrittura: e coluiche divenuto possessore di quella notula si presentia stipulare un contratto di quietanza spacciandoessere egli il notaro creditore cominettera uii falsoin pubblico documento. Appariranno sottili questedistinzioni. Ma io le credo vere di quella verit chemai fallisce, voglio dire della verith antologica.

    (1) S e b i r c e t C r l r c t f Dil l io thqz te du d w i l , S .f a ~ x ,a. 58) insegnano non esser falso in documcnio [~iili-

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    - 70 -hIict, ia f7iu:i quietanza ilci diritti del registro appost,~ a unnotara ad u n contratio, perche ci8 non B un atto rlel suoministero, e co.ilituisce un falso estraneo alla sostanza dei -i' atto. M(i anche qui io trovo un srosso rquivoco perch sisciiiiibiit il documento pubblico che : nel conlrntto prece-dente, coinpleto, e rimasto intatto, con la qiiietanza apposla-v i , mentre il docuniento pubblico falsificato deve cercarsinella quietanza stessa della quale soslaizurr. il pagctmentode l dazio che l' ufficiale del regislro ha per szco z~f'lLcio ifestificare. Ove si dom andi s e il notar0 c he falsific la rice-vuta de l registro sia responsabile dell' agyruct?zte perso-)inle amm etter0 ch e ci si neghi, pereh8 nella alterazione deldocum ento esarato da un Lcszo egli ag i com e irzdEvidz60 enon come notaro: il nolarinto fri soltanto occnsio)ae, e no n?% nzezzo al falso. Jla no n p u i ~ uhilarsi del titolo di fulsoin pubblico documento quando la falsiti non si obietta a1 ri-cevitore del registro ma ad un terzo. Quanto L! riiai facilecadere in confusioni nella presente materia !

    Al contrario in una via fallace si gettano coloroche veda to "ema nare il foglio da u n pubblico uffi-ciale temono in certa guisa di essere incolpati diaudacia se dubitassero della qualit di pubblico do-cumento. Essi sono vittima di uii ecluivoco e d i ungiuoco d i parole cercando la qualith di pubblico nelcriterio soggetfiho mentre deve cercarsi nel solocriterio oggettivo. 11 criterio soggettivo 13 fa1Iace efJ ak o mostra ad evidenza il fatto che un docu-rriento pui5bJico si pub creare anche dal privatorlrlarido imiti le forme del pubblico documento, eponga se nelle veci del pubblico uniciale. Al modostesso che i1 p?-iuato comrilette falso in pubblico

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    4ocumeizt0, quando fabbrica un simulacro di gon-tratto per farlo apparire rogato da pubblico tabel-lione, cosi il pubblica tabellioize commette falso inprivata scrittura quando fa un siniulacro di privatascrittura. La nozione di pubblico nel clocumento ktutta oggettivct. Non nasce soltanto dalla pwnsonctche lo fa, ma dal fine e dallo efe'etto. E pubblicoquel foglio che ha per fine ed effe'etto di far fedein faccia a tutti, o cl~e creato con quelle fosv~~,uche sono costituite per guarentigia di tutti (I).

    (1) I1 criterio oggettivo si sempre considerato come in-dispensabile a completare i caratteri del docume nto pubblico.Anche il giudicato della Corte di Cassazione di Firen ze del 1 0ottobre 18663 fAnnali di Giurisprziclcrz,xn tutinnti I . 1,2, 84che dichiar esser e documento pubblico le polizze del MontePio (sul che non era luogo a muovore serio dubbio ) notbfra i criterii occor renti a costituire pubblico documento- vi - a fede che ad esse viene attvib~citu. noto-vole che questo decr eto am mis e in mass ima la possibilit!lche il titolo di falso si eliminasse per la goffctyqine dellaimilazione: m a disse che la goffaggine era una circostanzadi futto ch e dovev a proporsi alla verificazione dei giuratie non poleva dedursi alla Cassazione quando non ne erastato assodato 1 elemento ordinario nel giudizio di fatto: edisse benissimo.

    Quando il pubblico ufficiale verga un foglio sen-za solennit di forme scrivendo cosi come farebbequalsisia privato, non pu dirsi che la pubblica fedenasca dalle foisne che non furono date a quel fo-glio: bisogna poter dare la virti di generare lapribblica fede alla sola firma dell' ufficiale, la quale

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    ai sostituisce a tutte le forme solenni che non sonoin quel foglio. Questa virtil si accorda dalla leggea quella firqn2a quando il foglio B destinato a ser-vire eventualmente allo interesse di tutti; ma as-surdo sarebbe che la legge lo accordasse a cluellafirma quando il foglio destinato a servire al solointeresse dello stesso ufficiale (1). Immaginiamo ungiudizio nel quale I' uinciale intimi per un assertocredito una persona privata od anch e una pubblicaainniinistrazione. Il reo convenuto risponde a lu iche psaovi, com' suo dovere, la verita del creditodle asserisce: ed egli re~~lica,cco qua questo fo-glio che Iio scritto io, che ho firmato io, senza nes-suna solennita di fo?wze percli la mia firma sup-plisce alle forme. Chi non vede che se il reo con-venuto persiste nella impugnativa il giudice bisognache rigetti 1 azione per mancanza di prova, percllbnon puo ailzinettersi che la sola firma del credi-tore faccia fede contro tutti a profitto del creditorestesso. Dunque il foglio vergato dal pubblico ufficialeal fine di uss a-a* e un credito od un diritto qualun-qu e a proprio favore, se non la tragge dal concorsodi forme solenni non ha fe& pubblica : unque nonil documento pu,bbZico perchv dal solo resultato bi-sogna gndica~e uesto carattere. Se quel foglio sipub crcdere o discreclere coine si farebbe di ognialtro foglio privato, il foglio privato. ~a opera delpnbblico ufficiale quando non gen eratr ice di p d -h l i c ~ede procluce questo solo effetto giuridico di~o st itu jro na qualifica od una aggrava nte al reato~ 1 1 ~orga dal fatto per la Ze,sione di tzecsz uZttqo 0t;-gettivo giuridico, in ragione dello abuso c1i auto ritiche colui pub aver commesso e che & conconiitaiiie

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    - 73 -al delitto principale se vi . Ma non denatura il de-litto principale, perchb ogni delitto deve avere quellanozione che a lui d$ il suo oggetto, cio il di-ritto aggredito.(1) I pratici danno la definizione della scrittu ra privala

    in questi termini -'Privcitzcnz instric~izenlumest quod aprivato coizscriptum et cructoritute privata factunz : o C hpru xis fori Gernza?zici pu rs 4 , pug. 101, 9. 3. Questa de-finizione parrebbe dare per contrario la definizione del falsopubblico nel senso che lo strumento fosse sempre pubblicoquando fatto da persona pubblica e con uso di pubblicnautoril. lila questa contro definizione non riesce esatta inogni sua pratic a applicazione perc h la nozione d el d ocu-menlo pubblico non puramente soyyettivct, ma dev' essereanche oggettivct,. Non tutto quello che una persona pubblicascrive anche con uso della sua autorit un pubblico do-cumento, ma soltanto quello scritto che ha per suo fl?te &icertilicare ztn vero nello interesse pubblico. Il superioreche scrive un biglietto a d un su9alt erno invitandolo a recarsipi sollecitamente a17uGzio, persona pubblica: quel Ligliettolo scrive in esercizio della pztbbliccr, azctorit, pcrchi: senzaquesta non potrebbe trasmettere quel comando. Ma come direclic quello invito un documento pubblioo? Ecce honzinenaP b t o ~b i s . a definizione inesatta perch comp rende pi deldefinito. h dunqu e documento privato anche quello che parleda un pubblico uffciale con uso dell' ufficio suo quando haun oggetto di sua personale colnoditic, piac ere o ijeteresse,e non i: destinato a far fede di una qualche cosa appo tutti.SarU docum ento pubblico In supplica clie un impiegato dirigaal Ministro pe r una promozione, sicchi: s c ei vi es pon e cosofalse o se altri nc: altera la materialit sorga il falso in pub-blico documentoP Dove il pubblico ufficiale ha un interessepersotzale repugna ch e il suo scritto abbia pitbblicu fede. Sitenga mente ali2oggettivo che d la essenza al falso in puh-

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    - 74 -blico documento: esso sta nella pubblica fede. Con questccriterio non si errer; ogni altro criterio & fallace.

    Di questo modo di vedere io feci applicazionefortunata in un caso pratico che voglio iicorda.reperch lo esempio materiale chiarisca il concetto.Un ingegnere era stato incaricato di dirigere perconto del Governo Italiano certi lavori di grandeentitk e non solo di dirigerli nel punto di vistatecnico, ma di tenerne ancora l' amministrazionecome contabile, dovendo quei lavori farsi, come suo1dirsi, a nota e non ad appalto. Costui formaildo lenote settimanaIi dei lavora,nti ne o tteneva la san-zione e quindi lo incasso della supposta spesa. Rilaper avidita. di guadagno aumcntb in cluelle notecosi i1 nuraero degli operai cou1e i loro ernolrirnentiper guisa che ad una verificazione risult lirnpida-mente avere egli carpito vistosissime somme. Nonera dubbia Ia frodata aiuministrazione e la scroc-clieria. Tutto il dubbio cadeva sul fcdso 2'n pzdbb12~0cloczt~7zento he 1 accusa ravvisava in quel fatto at-tribuendo il carattere di documenti pubblici a quellenote. Io fui consultato ed opinai che a torto si pre-tendesse trov are il carattere di pubblico documentoin quei fogli che quel pubblico ufficiaIe formavacome titoli di credito GG 23~021~iouvo~e .E ra questala ragione che m' induceva (1) a guardare quasicome assurdo il pensiero che un pubblico ufficiale]lotesse creare (spendenclo il srio proprio nome) unpubt~licodocumento in cosa di ilare ed avere ver-tente fra lui nel suo individuale interesse e la pub-

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    - 75 -blica acuininistiazione. In questa opinione io persi-sto senza spirito alcuno di parte, percli non so per-suadermi come possa dirsi docus~zetztopz6OhKco unfoglio informe al quale nessuno obbligato a cre-dere ed anzi ogni uomo prudente non deve crederesenza una verificazione. Io non posso indurmi atrov are il pubblico documen to dove non impe-gnata 12, puhblicu fede: e la pubblica fede (notisibene perchi! qui sta tutto lo equivoco) non quellache si dia alla persoszcc, poicbe questa fa nascere ilpeczdato, ma quella che si d i al cZoocuine+zto cometale. In quella causa patroci~iataposcia da altri laCorte di Assise di Firenze effettivamente escluseil falso pubblico e dichiar concorrere il solo falsoin scrittura privata.

    (1) Veggasi il niio voto in quest' affare nella raccolta de imiei opuscoli pubblicati in Lucca coi tipi Giusti 1869-1870,vol. 3, OplAsC. 44.

    S . 3780.Quel giudicato e quella rilassiiiza parve a ta lunserronea. Ma se vi fu un crrore non fu (per miaperseverante opinione) nello eliminare il p~ecZicc6todi pubblici docuuenti sostituendo quello di privatia quelle carte. Forse fu errore nella definizione delsubietto perchb il vero titolo da darsi a quel fattonon era quello cli falso documentale, ma tutt' altro.In questo dubbio nli ha condotto posteriormente lostudio di un caso che io non dir soltanto analogoma pu dirsi propriamente identico a quello ricor-

    dato di sop ra; e -indicato dalla Corte di Cassazioriedi Parigi il 7 settembre 1810 con decreto riferito

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    da B l a n c h e (tr oi si m e ktztde s z ~ ~e @o& ~ k f i ~ i l ,.a com e con-aPimis 56 7, pug. 1 7 2 ) il quale alle;formi i giudicati della stessa Corte di Cassazionede l 23 settembre 1842, 4 novembre 1847, 31 mag-gio 1855, ed approva quelIa dottrina la quale i11sostanza viene molto saviamente a dire che un fo-glio scritto a pr0231~io u109ize da chi si dice crodi-t o ~ e er chiecieve uno indebito pagamento non eun doczclilzetzlo, perche tzotz docet de l credito n1a dellapetizione del credito. Prova la petizione indebita, ecos il delitto emergente da quella (quando delittovi sia), e non costituisce il fcclso docetf?ze7ztale.Prinpcipio che io credo esatto e verissimo. Trascrivo quelgiudicato dal libro di E l a n c h e - vi - Cf-O-ciuni, Ear tol i, 2lrfclvki?zi, Eertotzi et ~Tfu?*xi6zcz'ssie?*saitaclids au tribzcnab de plire~?2%kt-enstc~?zce e l'uv-9-ondisset~ieiizdde Sie?zne,~~vdse?zlB?a~z2cu procz6~~ezc?~itq1d1nial et cczc prisident dzc Tribectzal I' itat cieleztrs salcC.i~eset ddpetzses. Le pvocz6?*ezcr i~ nl ~k ri ct lapgosa sotz visa, et le prsident le t*eui;titde sotzordotttzance; mais les enylogs de lcb pt*i.fectutnes'a21ercuretzt qzte clClfzs on ze uf7ticle.s d z ~&t Ptcct,la vdrit uuait Bt l~zte?+e,C' est c i dire pu' 092 r /at~ccitp o ~ t b e?ata fizes yircctiotzs uzc Ziezs (I' ccutres;o?a auail n z h e s zqpos i des nctes, des voyccges, et desfp'ais, qai sz avaie nt pohzl td fctits, ccfi?z cZYaugt7zetz-te?. la sot~znzecles snlcc.l1*es cies I~ztissievs LZG p*jz{-dice da trdsor 1~ztOZic. &ztoiqz(e les Izzcissiers tz' eta-m z t fail. zcsuge d' caztcztne 1~icemsse 2 ~ 0 2 6 ~ppz~~el"les ar ticles nlt&svGs, s;zdu~tzv~oitzsu Coztr de jz~sticecrh?zi??cZle&t cl411a?*tenzent e l 00lizb~-oneonsidc5ra2e.1; dits hz~Essies0s owme p~ dv et ~z ss7e faus c7ccnsdes pidces dc conq1tn2iii'it~;~tzt p~*c$z(cl.cc 7 1 ~tf*(;sor*

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    - 77 -pzrrblic, et ycw sotz ccvrt cIzr, 9 gnccrs 1S i , les ren-voya clevm ~t a C o u ~ e ;izcstice crivzhelle du dd-parteinetzt de la Senne. Szcr le potwvwi des L L U ~ S -siel*s l a r h t cle Iu Cozc~cZe jz6stice crh~eine lle irtcrn?%lzzcld. . . . . . . Attefztlu, yzcs, d u ~ s? Gtnt prC-sentd p&* 2es Izuissiers dlt t~*ibtc?zc~le p~-e~n i&vei)zstu?zce de ,Se?z?ze, il qz u E t B fccit zcsnge d' uztce(nequulit, sig?zatzwe oet pce fuzasse, mais quy l y tct seulenzefit fait ce simples fausses 4nonciationsr-eluticement Gi quelyzles zuzs des cc.rlticZtis y porLCs;d 'ou i l sz~i tque leclz't Stut ?ze p)*sente uttcun ca-racthre rel de faux; et que, si 6 on p e ~ t / recofi-naitre des ca?*uct$res d' escroquerie, de , entativede vol, et m h e de vol, au prdjz6cZice dz6 tr16sorpzc-blic, la cosznaissance cle pureils crtr4q~zesu cldlitsuppa~*tient ICX T~ibztnazaxordinaires.

    Come ognun vede ben lungi dallo spinger le cose.fino ad ammettere il titolo di fulso i?z doczc~ne?ztupzdbblico h Cassazione neg persino il titolo di fcclstrdocume?ztuZe: e giustamente, perch non k? docz6??ze.i~do a cui si debba dar fede un a clo.fi%andctdi paga-fnenlo bencliti inoltrata da un pubblico ufficiale iiitale sua qualit. I1 caso di Siena giudicato a Parigi& (sotto il punto di vista clel p~ed i cu to ) dentico acluello dello ing egn ere g iudicato a Firenze. Pubblicoufficiale questo, pubblici uBcinli gli uscieri di Sie-na: abuso della qualitk officiale per parte di cluelloe di questi : pposizione del visto ministeriale nellenotule prodotte da q~iello: pposizione del visto delProcuratore Imperiale e del E'resiclerite nelle ilot.nlo

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    - 78 -preseritate dagli uscieri: clanno del tesoro publ~licoin amljo i casi. JIa pure a buon diritto si respinseil titolo di fcrlso cloezlissei~luli.,percllb non i: cloc?j-tslefzfrr ci6 che si scrive per asserire il credito pro-psio e chiederne pagamento. La unica differenzialeche intercecle fra caso e ca'so sta in questo che nelcaso degli uscieri di Sibna come in altri (i) giudi-cati in Francia il pul~l~licofficiale presentava lanota del sno asserto credito senza corredo di alcundocumento; laddove il suddetto ingegnere corredavale su e notule con In firma dei m niat ori e legnaioliche alla loro volta, Pxevano credito a si.: zncdesimidei salari asserti pagali ai lavoranti. Ci6 potevaiiidurse a pensare clie bene si fosse detto a Fi-i.enze quando si trovo un doczc.i.lze~~ton quelle at-testazioni di te?-zi,e tosi persevcrasse i1 titolo difalso; ma il falso clocumento in questo punto di vi-sta stava nella firma del muratore o del legnaioloi quali essenclo privati non potevano dar vita cliea un documento privato.

    (1) I l principio che un foglio scritto per chiedere il pa-gavtento d i ulz fulso cct*edito non sia documento fincliij siguarda nei ra pporti ira proleso credilore e siipposto debitore(quantunque possa poi divenirlo ricpelto ai terzi ) si rico-riohhe anche in altri giudicati di F rancia. Udiamo Il a n c h ea1 luogo citato dove riporla altro giudicato della Cassazionede l 11 aprile 1SO 9- vi - crillnrd e'tnit pozcrst~ioipoura v o i r , clicru l e ~ U Ee citmztlcr une pension de 9'etraileavec u n traitcnic?it d : act iv i t h nlteste' fnusset~icnt ,d a n s d e sdCclarcclions rsve'tues d e s a siy~ ra tu re , z~' l ne jouissnitd' uucun traitcweat dhctiv i lP tgpu.?isq((' il ?-ecev(~ileltti'du grnd e d e licutcnrrnl. Ln Cour spiciall: tltc dl:prirlcme?llde In Senne se I -ICrlara in co n~ j~ i ~n teuurl connaitre de ce

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    filit. Le ~ J O I G ~ U O ~ue le J i inis tdre publ ic forma contrecette decisiolz, f i l t r q e t .- t tendtc qzte Va il lc ~r d st pr-v e n u d' avo ir fazcssement t t ~ s t ar des de 'c larat ions rc-vl lues de su signritztre , qzc' i l n e jozl issa it d' uzcczcz trccite-ment d' act iv i t nl i l i tnire ci l a d n r y e dic t r s o r pu bl ic ,tnndi s c/uZ l reeevuit le trititerrient clzc grade de Eiczctcnant ;que le cnractre (E26 di l l i , i~ ) l r ) z~ t&ete dit V ai ll ar d, consi-ste da ns clcs cielarations siniplernent men son g&r es, qzci ontezr 110211' b je t l a c t a ~ z d a t i o ~ ttt trrriteazent de retraite rtvecle tra ite me nt dzc yrccde d e lieutettntzt ; qzce ces dclarcc-ti ot u mensony dres ne canstitzce?it pu s le crime d e faux. Ana-loghi sono i giudicati della Cassazione di Francia del 19 feb-braio 1825, S luglio 1559 e 22 luglio 1858 in af fare Nuu -case- vi - itetzdzc qt6' 241% Dille1 sozts seing priub, con-tenant reconnaissancc d' un e det te , e t s igt~e'prtr l e dbiterlrsezll, ne firit prezive gzte co nt re Zzti, et n'tablit point con-1Te l es f ic rs la rbal ite ' des nlen t iot~ s u ' i l co?zt ient, et p6e,si le sigtzataire , e11 re'diye ant so n ucte , y i n t r o c l ~ ~ i t estzo~tcia tions ile~zsonyd res, e naensonge ne eonstittce pns l efauz crivzinel.

    Si tolleri che a questo punto io abbia deviato dalmio costante sistema di pren dere a fondamento delledottrine che io professo il solo raziocinio e le de-duzioni logiche dei cardini fondamentali senza maipigliare come punto di partenza (tranne come di-mostrazione a posteriori) lo stato della dottrina edella giurisprudenza. Ci6 B necessario in un corsoscientifico: e nel segu ire qu esta linea io sempreho obbedito alla logica delle ileduzioui senza preoc-cupazione della difesa o dell' accusa. Ho cercatosempre (li raggiungere la verit, e non di favorireuna parte. Cos ho sostenuto il titolo di fnbo dove

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    c~ualclie ottrina mi avrehhe autorizzato a negarlo,110 sostenuto la qualifica di pubblico dove i monu-iiieiiti giurisprudenziali mi avrebbero autorizzato anegarla: e viceversa. AIolte delle mie opinioni sonosicornbattute, e ammetto che possano essere erronee :nia perch io cessi di professarle dalla cattedra corileve ri ti non mi appago che mi si obietti un a opinioneod una giurisprudenza. Esigo che per solidi argo-menti si dimostri o che falso il cardine da meassunto, o elle pecca di vizio dialettica la deduzioneche io ne ho tratto. Ma a questo punto speciale hovoluto rafforzare i miei principii e le mie decluzionicon autorit6 pratiche, perch so pur troppo che moltinon vogliono accettare queste sebbene non sia pos-sibile di ricusare quelli. Per me il falso pubhliconon 1111 furto ; on t! un mero abuso [li ufficio ; onuna mera lesione del patiirnoiiio pubblico; non iauna mera offesa alla fede privata: B e deve esse-i.e una offesa alla fede pubblica. Se mi si negaquesto principio senza sostituirne (come da troppisi fa) un altro che sia ragionevole, io continuer0con salda convinzione a professarlo: se m i si mo-stra che le deduzioni da me sostenute non discen-dono logicamente da ynel principio, sono pronto acorreggerle.S . 3763.

    k questo un argoiilento sul quale io vidi rinno-varsi freque nti le dispute forensi altrettanto difiicilia risolversi quanto interessanti por la diversittidella pena. L' accusa cerca sempre di sostenere ch eil documento falsificato era pztbblico; la difesa al-l' opposto sostiene che era l~ r iocc tu .La giur9isy~*u-

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    - 81 -denza fluttua e spesso si mostra incostante, e nonsempre coglie nel segno ( 2 ) . N& a fluttuanza col-pisce soltanto il m,neloito della questione; essa cadeeziandio sulla competenza a decidere la questione.Dove introdotto il sistema della giuria si disputase la questione relativa a decidere sulla naturapubblica o privata del documento debba sottoporsi aigiurati come questione di fatto, O piuttosto debbariserbarsi al giudizio della Corte e dei hfagistrati,come questione di puro di~%iio. ggi sembra pre-valsa tra noi la opinione che sia questione di diritto,e questa B forse la dottrina piii vera: ma talvoltasi pure giudicato il contrario.(1) Saviamente osserva B l a n c h e f roisinie e'iude szdr

    le code pnul n. 125, psg. 165 ) Donncr c i chncurze des nl-l ~ r u t i o n s e In uerii , que l' 011 retzconlre duns la praii-que, le veritable caruct9.e qui I l l i ccppc~rtient st pezd &tre1 u n e d es p k s cnhruorss DIFPICULTI~S d z ~ ro il c ~ i t i ~ i n e l :er -ch la scienza possa tronc are queste inesauribili dinicolte ch esollo forme infinitamente svariate pullulano ogni giorno nelforo non veggo che una via la quale coerente alla verilaOnlologica ed ulile alla pratica. Ravvisare il Lilolo prevalentedi falso nel solo falso naa~eriale nteso coine deve intendersi:in tutle le altre c l l teraz io~i e l ta ver i tc t inserite nel corpodi una scr ittura riconoscere una qualifica del reato prin cipaledefiuito secondo la na tura del diritto a ggredito cou quel mezzo.

    NB vuolsi tacere che questo problema della com-petenza a giudicare. la pi ve ra natu ra del docu-mento desso pure complesso. Talvolta si questionasulla indole del docttjne.lato, talvolta sul carattere dellaVOL.VII. :t l

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    peysoiza che lo esarb. Ora si concorda che il docu-mento fu scritto da un pzlbblico zcflciclle o attribuitoad un pubblico ufficiale, rna si controverte la indoledell' cctio. Altra volta si porta la controversia allaradice, e s'impu gna che la pemo9zc6 dalla quale ap-parisce form ato quell' atto rivesta le condizioni d ipulrblico zcjtzciul~.In cjuesti secondi termini tornaa sorger e il dubbio sotto forma diversa ; cercandosise ai giudici cittadini, od ai giudici Magistrati per-tenga la balia di decidere se una tale persona ri-veste o no la clnalita di z~flcialepzr,bblico. E quipure sembra prevalente ( m a non senza oscillazione)la opinione clie trova in quella ricerca una clue-stisize di diritto (1).

    (1) Eel grave dissidio fra i dottori e le giurisprudenzese I;i questione relativa a decidere la clualil di l~i lbbl icoorli 1)i'ivolu nel d~c ur ne nlo alsificato debba portarsi ai giudiciod ai giurati, ritenne la conlpeteiiza dei Magistrati la C;issarziorie di Francia coi decreti del 7 ottobre 18 25, 26 gen-tiaio 1837, l 5 giugno 1827, 12 gennaio 1842, 27 setieni-hrc ISSO, 6 orIobre 1 S3 6, 5 gennaio 1 S3 5, 14 giugno 1S32,432giugrio 1502, 2 aprile 1831, IS settembre 1S%, 26 dicerii-Lrc 1S28, 1 aprile 1826. dentica opinione abbracci la Casasaziono di Torino S giugno 1856, s la Caksagione d i Pi-reoze 50 maggio 1868, e 1 Iugiio 18 68, Ne dubit C b a u-v e a 11 c t I1 e l e f t l~or ievol. 2, c n p . 23, pny . 1Q7nei casi di docuii~ cnli commerriali dalla legge equiparali ;l ipubblici, nei cluali ravvis un nggrnvunle deferibile alla CO-guizionc d ei g iurat i. Rla fu he ne risposto clie circoslcuzzanggfnvcl?zleb q~ iell e ola tolla la qiiale rimane un clcliltopri1icip:ile dellnilo e punibile sccontlo la legge. Laonde so IO-gliele alla falsificnziorie di documcnto la qualith o di puh-lilico O di privaio in questo voi non a vete pi nien te oh 0incontri una iiozione

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    bisogna dire che la qualith di pubblico o di pl . iuci to nel do-cnrnento non S circostanacc senza la quale possa stare ilreato, ma condizione essenziale di du e titoli distinti di nia-lefizio. Queslo parmi che debbasi concordare: ma io non soarrivdre a capire come il trattarsi di circostanza ctyyrn-vcizte o di circostanza essenziale possa influire sulla que -stione che verle tra la competenza della Corte e la compe-tenza della giuria. La linea ch e delimita le due competen zeio nella mia tenuit noti so arrivare a trovarla nella essew-aiulitci o cc.ille~ttciLitridella circostanza sulla quale cade ilquesilo. La linea di delirnitazione io la riconosco soltanlo nella~'t igione i decidere i l quesiln. Se il quesito ha bisogno diuna interpetrnzione di legge o della risoluzione di un dubbioscientifico, il quesito deve deferirsi a i Blagistrati, sia cile cadasopra uu essenziclle sia che cada sopra un accidentale. S eal contrario i l quesito S di puro fatto C la sua risposta af-fermativa o negaliva dipen de soltan to dallo appr ezza re i te -stimoni e le prove, il quesito deve esser proposto alla giu-ria solo giudice del fatto tanto se desso verte sopra unacircostanza cosl i lu l iucc quanlo s e sopra una circostanza crg-gl'nvullte. Confesso la pochezza dello ingegn o mio quan dodico clie mai non siiinsi a com pre nde re il nesso logico cgiuridico per cui la differenziale fra competenza c corirpc-Lenza si vuole far dipendere non dai e r i t e d i d i v e r s i clieoccorrono per atferinare o negare, ma dai diversi elf'etti chesi pr,oducono dalla a ffer maz iorie o dalla negazione.

    Bisogna peraltro anche qu i cautam ente elistingue-re. La cluestione pu nascere sulla indole giuridicarli un ufficio e tenersi coine questione di diritto.hlla se cade invece su ll ap er lin ~? zz c ell' ufficio ad unindividuo, la questione mailifestamente di fatto.Spetterh ( a moclo d i eseri-ipio) ai soli Alagistrati

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    giudicare sul confronto della legge ~ eg li an te e unconsigliere comunale sia o no un ufficiale pubblico:ma dove l'accu sato impugni che colui fosse in pos-sesso dell'ufficio di consigliere comunale l a que-stione di puro fatto, e non pu la Corte arrogar-sene la decisione, La soluzione di questo problema.B analoga a quella che toccai nella no ta al 9.2941in ordine alla qualit di pzcbblico altribuita ad unZzcoyo. Verificare se una via conduce a certi caso-lari t3 questione di fc~tto: giudicare se quella con-tingenza costituisca 21z~ObZicUd& Zt6ogo e questionodi diritto, Ecco i nodi nei quali il metodo della gin-ria & venuto ad intricare la gi hastanternenteinviolata dottrina penale (l).

    (1) Non meno disputata ? la queslione sull' ammissibilitdella prova testimoniale nel criminale processo per giustifi-oare contro la sua impugnaliva la esislenza di uu contratloch e in ragione della somma o della n atura sua non potreb beper le leggi civili provarsi con testim'oni. Questo dubbio gihsi proponeva anche dai pratici in ordine alla prova conget-tura le: Ba s i l i C o decis. 141 , n. 1 4 et seqq. fila I ar t . 1341del codice civile Francese ha reso di una pi concreta impor-tanza il quesito, del quale dico altrove ($ . 37 01 e la nola ) ilmio pensiero. Vedasi Ca r n o t code gnal art. 408, n. 2-illa n g i n de l' actiotz publique S. 571, et 173- e d r uR o l l i n nella nota al giudicato della Cassazione del 5 apri-le 1 817 a8are Desbliins, nel J ourna l dzc Pulnis: Cassnzio-n e 26 settembre 1820 affare Conibes; Corte di Parigi 18ottobre 1557 aKare Boz l rdoe ; Corte d7Am iens17 a p ri l e 1822a r a r e Delorne; Cassazione Ci niaggio 1816 all'are D e l s n u x ;Corte di Netz 31 gennaio 1821 a&ro Xay; Cassazione 2decembre 1813 e 16 maggio 1829 a@dro Att)ia?ztl.

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    Aia stabilito in genere i1 criterio del documentopubblico non sono esaurite le relative ricerche :perclzk s e ammesso u na v d ta che un docnmentosia pubblico, certo che la sua falsificazione co-stituisce un falso in publ~lico documento e cos unreato sociale punibile pii1 severamente del falsoprivato, non percii, che il falso pubblico sia sem-pre uguale a sk stesso nel rapporto della sua yzcun-t i t k naturale o politica e conseguentemente nellapenalit che deve minacciarsi. F r a documento pub-blico e documento pubblico intercedono differen-ziali notevolissime d' impo rtanza, perche se tutt iugualmente interessano la pubblica fede, tale inte-resse non peri, sempre identico; ed ora sale almassimo grado ed ora discende all' infimo, secondola diversitA di effett i dipen denti dalla d iversa indolegiuridica, del docnmento pubblico falsificato.

    Di qui nasce uno speciale misuratore del malefizioche si estrinseca col costituire altrettante subalter-ne e distinte specie di falso pubblico secondo clievar ia o la f o ~ z a robatoria O la forza obbligatoriadel pubblico documento. Ci6 verremo esponendo indue distinti titoli ai quali faremo susseguire unterzo relativo ai documenti che si hanno come pub-blici p er f ~ v o r e p er fizx'ioo?zeo per connessiotze?: perdiscendere in ultimo ac2 un cenno sulle penulith.

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    Vi solio de i docuuonti pubblici che meritauo ri-spetto in cpanto eruanaao da. pal~l~l ic ifficiali di-peridetitemeute da tale loro quditlt 1 x 1 elle 11011ficinno fede del loro coutenuto fino ad iscrizioile infi~luo.Vi souo a11 opr~osio (lei Qocumciiti che perse soli fanno pWza fcde delle cose clic attestano;ed il cotilenuto de i quali iloli parj nb impugnarsiab siuentirsi coli prove artificiali se non si procedep r In via clclla iscrizione in falso. I pri i~~lorronosotto il iiome generico di ilocurneilti y~zcBfiZic21) aisecondi I$ pratica attribuisce il nome di docunici.ilti~c?~tenl.ici.

    (1 ) I'ercorrerido lo slori:~ dclle clirnrse le,oi~lszioni,101-trine, e qiurisprudenzo in 1.iialcria d i falso documentnle 1~1-sogna convenire ciie il ~nririrodei costumi, dcgl' iiileressi c.ilelle ciccasioni di delisquera hanno portnto nei vari tempiad urla infinita .q~ccictlk,xnzionsedi iiilsii. Ln frequenza dilino ccrta forina [li falso eccitava un a legge spcciale: la gra-vilh di uri fallo conduccvn ed ui i rigore cccczionale i Mag i -strati, I) i qui sorgeva una serie di nozioiii singolari e di sin-golari teoriciio iruportiiotissima In quoi toinpi e sotlo quoidiritti positivi o sollo quelle ptqaticlje; ma ch e non ci prestand uno csotla clnssiricezionc scieniificn. Appena polt'ebheroacgtiirci qiielle lirice in un vasto trattalo sul falso; ma cib E

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    in~pos sibile n un corso cattedralico. La indole del nostro la-voro esige si contemplino quelle grandi lince clie i n UI I puntodi vista meramente speculativo pii1 sono cunforrni ai sornmiprincipii razionali. Spetter ai legislatori ed agl' interpetri al-1' occasione della emergenza di qualche specinlizzazione sor tada nuovi bisogni lo adattarvi quei principii astratti secondoragione. Cosi il fcilso telegrafico inescogitnto fino si d nostriaspetta tuttora una doltrina ch e ne definisca i carat teri es-senziali, i criterii misuratori, e 13 pi vera nozione. Questoun Lratlato da farsi; e non pu chiudersi in una nota diprogramma. Cosi ricorder fra poco c he il falso nei tes ta-?)lotti merit in Roma provvedimenti e senatoconsulti spe-ciali. Cos ho gi notato c he ne!la pratic a s i cre q uasi unildottrina eccezioaale in ordine alle falsificazioni di bolle pon-tificie e rescr i t t i d i Princ ip i , mante nuta fino al secolo pas-sato : Respotzsa Tztbifiyc ~zsin ol. 4 , resp. 74. Cos in Romalo albo pretori0 nierit provvedimenti speciali avvers o chilo avesse alberato; onde sorse il titolo de cilbo corrzcplo:N o o r d h e r k observutiontt i?~ap . 8 - 1 a r c k a r t probct-bilict vol. 2, pay. 115 et seqg. Cos il comm ercio odiern o hafatto nascere una dottrina speciale in ordine alla falsifica-zione di m u r c l ~ c s e g n i di fabbrica. Lo che psrultro non tutto moderno trovandosene traccia anche nelle leggi e pra-tiche anticlie : C a l d e r o ~lec i s ionesCctlltnlo~iiedecis. (i2- l n l e r p r o ? i ~ p t u a r i u ~ nur i s , serbo mercu tor 11. Q6-31a r q u a r d clc jztre naerccctorunz lib. 5 , cnp. 9 , ?t . 78 -Il e v a Lcibyrintz ts comuzerei i t f ~r re sl r i sib . 1, cccp. 7 , ?t . 1 ,Tng.41- 1 e n o C 11 i o de cr14 i t ru~i i sib . 2 , cent. 4 , cns. 518,$1.25 - c s o l d o tfiesclztrzis ps.nclicus toni. 1,lit .K,n . 1 0 ,clddit. png. 509. E questa specialit fluttua in certa guisa fralo stellionato e il falso documentale: ma non b vero e pro-prio falso docurrientale, perchb questo titolo presuppone un'al-terazione del vero ch e nuoca direttamente, m entre la fal-sificazione della marca non nuoce che mediante lo spacciodel genere, e poi non sarebbe che un falso privato, rnai falsopubblico tr anne quando degenerasse nel falsa in bolli, de l

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    quale parlerb fra poco. BIa non i! neppure a lullo rigore unostellionatu, perche si consuma con Ia esposizione in venditadella merce falsamente contrassegnata senza aspettare il dennodel patrimonio altrui; e pi ancora percb il danno patrinio-niale pi frequentemente non cade sullo avventore che con-tratta ia merce, ma sopra i terzi proprietari esclusivi diquella Wseyrr, i quali non interv engono al contratto (lovesi estrinseca la frode. Anclie questo argomento darebbe ma-teria ad un trattato speciale sotto il punto di vista del tr i-plice effetto econoniico civile e penale che pu con seguirne.Cos ho giU d ello altra volta che alcune legislazioni crea noi la titolo speciale di malefizio punito con grand e sev er iti nellafalsificazione dei sigilli dello Stcito. Queste pen alit che souoeccessive quando si dirigono contro il semplice tltezzo e ch esano superflue quando i1 fine criminoso chiamerebbe di pers solo un titolo di reato del quale l' alterazione dei sigillicostituirebbe una qualifica, d forse una tradizione di quelliantichi tempi nei quali i Re barbari non sapevano vergarela propria firma, e davano autenticit od un atto col merosigillo: e certo b che quantrinque negli antichi tempi il si-gillo avesse ~rancle importanza anche nelle private contrat-tazioni i moderili costumi lo hanno renduto un oggetto pidi lusso che di necessit: I i o r n ni a n n dissertati0 de un-nulo algnntorio impressa dopo il suo trattato dc uirginitule.Colonia 1765, ng. 355. La linea che distingue il falso i nscrittura pubblica dal falso in scrittura autentica trovasi ac-curatamente sesnata do i 3 l a n c h e troisiEme tude szcr l eonde pc'nnl pug. 924, n. 159 ct szciv.

    In base a questa distinzione che si radica soprauna difforrnith di effetti real i e sensibili, i modernicriminalisti hanno saviamonte consigliato che sullannrma della medesima debba costituirsi una diffe-

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    - sn -renza nella pena del falso pubblico serbando il pii1elevato rigore contro l' alterazione fa.1sificazione esoppressione dei documenti azttentici.Infatti ella i! cosa intuitiva che stando 1 obiettivo

    giuridico di questo malefizio nella pubblica fedeviolata, la violazione di questa ( e cbsi il delitto)sarA tan to pii1 gravo , e tanto maggiore il dannopotenziale e lo sgomento dei buoni quanto maggiorek la fecle che si attribuisce al documento adulterato :la qual fede maggiore o minore non put derivareda altro criterio tranne quello appunto dei mezzipi-h o meno larghi che si accordano per provare ilcontrario dell' atto, secondo che desso azctenticoo semplicemente pzcbblico. S 1' uno che 1 altro por-tano p4eszc.lzzionedi verith del loro contenuto finoa prora in contrario. Ma quando questa prova con-traria si puO fare liberamente da chi ne ha inte-resse, 1 atto si dice pzcbblico; quando invece non sipu t cimentare la prova contraria senza il memodella iscrizione in falso 1 atto vusl dirsi azctenlico.

    k questo 1 unico criterio che possa dare un sensopratico alla clistinzione fra atto autentico ed attopubblico. Ma se nel punto di a s t a meramente specu-lativo apparisce assai limpido ; ' incontrano peraltrogravissime difflcoltk nell' applicazione del medesimoai casi concreti. Gli scrittori hanno tentato di daredelle eseniplificazioni degli uni c clegli altri . Si sono

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    :semplificati gli atti nz~teizticinegli atti ilotarili, neiprocessi verbali d' incanto redatti da i publ~liciban-Jitori, negli atti di usciere, e simili. Si sono eseru-plificati gli atti 9z~OOZicinei registri delle pubblicheamm inistrazioni, nei diplomi per esercizio di pro-Ibssioni, nelle bollette doganali, nelle dicliiarazionidell' nffizio del registro, nei ruoli delle c~nt~ibuzioni,nelle polizze di monte, nei mandati ad esigere sullecasse, nei reg istri dello sta to civile, nei verlxili diprove testimoniali, negli estratti dei processi dallecancellerie, nelle ricevute delle percezioni fatte daipubblici contal~ili, ei congedi dei militari, nelle vi-site dei coscritti, negli atti di ordinazione ecclesia-stica, ed in molti altr i documenti consinlili. Ma inqueste applicazioni non sempre si va imm nni dacliscordie.

    S. 81772.11 codice Francese all' art. 147 riconobbe in Iet-tera questa distinzione f ra at ti pubblici ed cbzbtmztici,

    nia non la port ad efficacia pratica, perch la fa1-siiicazione cos degli uni come degli altri identificnella pena clei lavori pubblici da cinque a venti anni.Non parl di atti uzctentici ma genericamente d iatti pzcbbiici il codice Sardo all' art. 343. Ma posciaall' art. 344 e 345 parlanilo dei notari us la espres-sione atto uzrl.e?ztico: lo che pu fornire argomentodi una discretiva che limiti i casi ricliiarnati sottogli nltirni due articoli ad una categoria pit ~istrettadi rluella compresa nell' art. 343. La corninissionepel nuovo codice penale Italiano nel suo progettopresentato al ministero nel l867 tenne conto delladis tinz ione f ra atti nute9vtLci e atti pz,cbbZici agli ar-

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    - 01 -ticoli 219, 220 e 221 del Progetto: p rese per criteriodella distinzione stessa il bisogno della iscrizione infalso, e usufrui la distinzione nella determ inazionedella pena portanclola alla reclusione fino a dieciann i nel falso in s c r i t t ~ ~ aczc,te?zticu; e alla carcerefino a cinque anni nel falso in scrittura pubhliccc.

    I1 codice Toscano all' art. 245 non fa motto delladistinzione fra docuinento pubblico ed uzcte?ztico;ed in questo, conie nei precedenti articoli, adoperasempre la generica espressione di documento pub-hlico. Era difatti una futilitk di accennare a queidue generi di documenti come a due cose distintee poscia identificarli nella punizione come fece ilcodice Francese. O la distinzione ha un valore con-nesso con la respe ttiva importanza delle due diversespecie, ed allora tostochi: il legislatore la riconoscedeve tener conto di quel valore nelle penalit re-spettive. O la distinzione non ha valore perche sicrerle che il valore ~ lel lame des in~ a on sia apprezza-bile ai fini penali ed allora e superfluo darne cennonella nozione del documento mentre la sola clesi-gnazione di documento pubblico comprende bastali-temente soito di s anche l' uz6%e?zLico: nzi la de-signazione espressa clei due predicati risica di farilascere il dubbio che essendo espressa pe r via dicopulativa non basti che il documento sia pubblicoma debba eziandio essere autentico; poich un do-cumento non pu essere uz{le?zticosenza esser pzcb-blico, nia pri6 esser puOblzco e non uzcta~ztico.Puquesto il pensie ro del le gislatore Toscano il quale

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    evito il pericolo del troppo enumerare in una ma-teria tanto proteiforme e perplessa quanto quelladel falso ; potQpassar o ltre senza timore di offende-re la giustizia distributiva, poich con la distinzionetra caso grave e leggiero, e col dettare una pena-lit che corre dai diciotto mesi di carcere fino aquindici anni di casa di forza aveva lasciato liberocampo al magistrato di apprezzare la maggiore oininore importanza del documento falsificato, senzaporlo nel letto di Procuste di ennmerazioni sempredifficili e s emp re pericolose, Il merito speciale delcodice Toscano precipuamente quello di av er sa-puto evitare moltissime difficolth pratiche ; a tortocoloro che lo deprezzano senza cornprenclerlo e senzaaverne studiato la vita pratica lo accusano appuntodi mancare in ci6 che form a i1 suo m irabile pregioed utilita. Io che ho esercitato la professione di pa-trono seilici anni sotto il codice penale Francese,sei anni sotto le osservanze giudiciali Toscane, ediciotto sotto il codice penale del 1853, ho potutotoccare con mano la ntilitS del servigio pratico diquesto codice e come egli abbia eliminato dal forotan te questioni ed incertezze che prirrla, di lui era noargomento di spinosissime disputazioni.

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    Specie diveme clel falso pzibblz'co seconcToil c)*iterlio c7ell~c orza obbligatoriaclel docu~iae?ato.

    Sebbene la essenzialit del falso pubblico si co-stituisca dalla aggressione alla pubblica fecle, e cosidalla lesione di un diritto u?ziversale, pure alla suaessenza criminosa richiedesi sempre che concorraalmeno in potefzxa un danno particolare; vale adire che il documento aclulterato abbia attitudinea nuocere ai diritti di alcuno. Tale % il requisitogenerico di questo delitto, ma nelle speciali contin-genze e varieti dei documenii pu notahilmentevariare qnella potenza di nuocere secondochk il con-tetzz8to e lo scopo del docurnento adulterato sonotali che la legge lo fornisca di fo?-a ofibligccto?*iudanno dei patrimoni; o invece sono tali che noninducano rup21orto obbligccto~io~zecessctllo l qualeastringa altri a chinare la fronte e patire lesionenei suoi diritti per la virt giuridica di quel docu-mento. Ci6 porta a ravvisare una diversa yuazititanei diversi casi di maleilzio ed a dettare respetti-varaente contro i medesimi penalit diverse, costi-tuendone quasi due distinte categorie.

    Di que'sto criterio parve volesse fare u n ele-mento speciale nel falso privato il codice Sardo

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    de l ,1859 quando al17 ar t. 350 richiese che il falsoprivato cadesse - vi - .12 zt72c6 scinttt6ru23riucctn,a t t a u 23roclttt~*eo b b l i g c ~ z i o ~ z e l i b e r m i o n e - equali clausole a prima lettura sembrano coartareentro i limiti dalle medesime descritti il subiettodel falso in scrittura privata. Ma poich l'articolostesso immediatamente soggiunge - vi - cl u.izzcocesne a l t r u i it z q ~ ~ u l s i ~ o ~ l i c ~zodo, C O S ~ mani-festo che la precedente clausula in apparenza tas-sativa non altro che una delle solite viziose enu-merazioni di parti clie formano il difetto caratte-ristico di quel codice (1).(1) i1Ialgrado ci la Corte di Cassazione di nlilauo con

    decreto del 15 luglio 18% riferita nel Jfonilore de i 1'ribz~-wali ai nn. 37, c 3 8 d el 1865 n base al] ' art. 550 del co-dice Sardo giudicb che non costituiva fiilso documentale niatentativo di truffa lo avere falsificdto due lettere attribuen-dole ad un terzo ed a nonie di questo dimandato den aroin prestito. hla poich: a quelle due lettere ne era sussegui-ta un' altra nella quale si accludeva una ricevuta falsa deldenaro dimaudato, fabbricata anctie questa a nome del temo,lo stesso d ecreto ciudic clie in questo ultimo fatto sorgev a-no i caratteri della falsil in documento. RIa non doveva eglitrovarsi (trattandosi di scrittura privata) un danno possibileanche nelle prime due lettere poichS le medesime valevanoa costituire un principio di prova scritta dello imprestilo acarico del terzo del quale si era imitato il carattere? La su-perflua enumerazione di part i fece pert anto nascere uii dub-bio che la pih sempli ce formula del codice Toscano avr eh-be eliminato.

    g. 37'76.

    Se peraltro la forza ohOi?ignlorlicto Ziberatoric6 cleldocumento falsificato non costituisce un recluiaito

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    essenziale del falso documentale n& pcr il coqiceFrancese nB per il codice Sardo n& per il cociceToscano, it?lplicitccrne?zdeper nel falso in pubblicodocumento la mancanza d i forza obbligatoria o li-beratoria si & dovuta valutare come criterio di eli-minazione, sottraendo cioh al titolo ed alla pena se-vera dei falso pubblico certe itilsit cadute pur essein pubblici documenti; m a che per la minore iui-portanza di cjnesti appariscoiio nzeritevoli di reproe-sione pii1 mite;

    In taI guisa B venuta nel giuro penale odiernoa costituirsi una categoria di falsi iu pubblici do-canzenti anomala ed eccezionale fo rnita di caratteridistinti; e pi mitemente punita. II criterio di yne-sta categoria subaltcrna di falsi pubblici eccezioxialipii1 miternente puniti io credo debba cercarsi uni-camente in questa cagione, che i documenti nellamedesima contemplati sono incapaci a costituire undiritto esigillibile o ad est,ingrierc un d r i t t o perfeEto.Studiando quello cseinplificazioni eccezionali parrniche la ragione di disfingnere sia quella che quisuppongo: ed b ragione giustissima. Con ci6 peraltronon viene impedito a i ginclicnnti di valutare sachene i hlsi ordinari la minor forxa olrbligatorz'n cleldocumento contraffatto come briona ragione por ri-conoscere nel reato una qunritith minore, e conse-guentemente alloviare la pena o con 13 formula delcaso Zcygievo proposta dal codice Toscano, o con Informula rlelle eip1'costcc~scatte?zzranli proposta clalcodice Francese e dai suoi satelliti.

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    -4 dare una idea di questa categoria di falsi pub-blici clie appello ecce,ziolzcdi per la minore penalititprender a tipo i cadici a noi pi vicini e pii1 par-ticolarmente dir6 - 1." Dei j~asstqor~t i fogli tiinufa - Delle fedi !i~2edicljo- .0Degli attcstn-ti - ."Dei pem2ess-i cta CC~CC~CI .1 co i l i c~ oscanoconsacra a questi falsi pubblici moma2i uno specialecapitolo che esordisce Sall' art. 251 fino dl' art. 258.Lo stesso si fa dai codici Francese e Sarclo ma conqualche varieth.

    5. 3779.f .O P ~ s s a p w f i- ertamente i l~ltssaporti sonollub1~licidocumenti : certamente dalla falsificazione

    di tali carte si Iia ragione di temere gravi dannipolitici cosi in faccia n tutti i consociati per cagio-ne del pericolo che i reprobi s' intrudano sotto mon-tito nome negli oilesti consorzi ; ome in faccia allaantoritd per cagione dell' iilciampo che priG derivar-ne alla polizia cjnando si adopera ad attraversarele mene dei malviventi; ed alla giustizia cbc neperseguita (1) i fatti colpevoli.

    (1) Apparisce dalla 1. 27 , S. 2, fr.d e tcy. Cor)zclin ( lefaisis clie i passaporti ( o almeno un qualclie cosa di simile)fossero in uso tinchn presso i Romaui, poichb la falsificazionede i dililami co~~ imea tor i ii considera come caso gravissimo- vi - ui fulso dij~tonlute ia s commenvit pro adrrlissiq ~ a l i t f l t e ravissifae punicndtrs est. : certo che i praticilianno riferito quel fr:immen(a a i pncsaporti, o tilerue i l i l le-rariae: aespolbsa T~I i i~igcnsictr~1.0, cusrsil, 65 , tz. 75.

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    3Iulgrado ci6 i codici odierni ( l ) 11annl~atto del l ;~fulsitk nei passaporti una figura criminosa ~pecialcper colpisla di piu miti castiglii: e ripeto che i lmotivo di ci6 io non saprei trovare in altro che nel!:&mancanza di forza obbligaturia. Il passaporto anchtTeso non lega giariaicamente n& il governo che lorilascia nb quello al quale viene presentato. Esec,non produce che un vincolo in certa guisa t i . to)*al~:ii-ia per cagioni di pubblico ordine e per ragiont!-voli sospetti pnb essere ritirato da clii lo accorclir enon atteso dalle aatorith l~r?ruxsoe quali rucrl fw-si valere.

    ( I j Il codicc Francese del 1810 puniva le frilsil3 in passa-porti col carcere da uno a cinque anni. La riforiiiu de l 1865abbassb la pena al carcere da sei mesi a tre a n n i . 11 codictSardo de l 1859 all'nrt. 555 uiinaccin contro questo Blso 1 1carcere non niinopc di un auno, e alt7art. 354 minaccia i 1carcere 1,012 ~ i t a o r e li trii mese contro chi siasi yrocuratctiin passaporto regolare nicntendo nome, o abbia come tcsti-rnotle concorso ad irigannare 1 autoritk per sILfatto fine. L:(questione relativa a decidere se queste sanzioni cotpiscaiic~la falsificazione dei soli passaporli nnaio?zrtli od anche 1;;fa1sific;iziorie dei passaporti esteri si tratta da B a n c h Lt?*uisidac Bltcde pag. 521, n. 4268, e t 270; il quale a1 n. 271esaiilina l'altra questione se il porto de l falso foglio equivnlc~allo icsurnc, e sembra pronunciarsi pe r la negativa. tiri-tabilo che ]:I Cassazione di Francia con decreto dell: 11 ottcl-br e 1836 sanzionb il principio che nel falso in passnportfinon riecessario il concorso del danno potea;irile, che trcqiiisito indispcnuahilo ul. falso docunientale cnci prildllictVOL.VII. ,C. r -

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    :ome privato. Trattavasi in que l caso di un prete che vo-lendo viaggiare con una concubina aveva cassalo sul pro-prio passaporto ve ro le indicazioni della sua qualita sace r-dotale. La Corte di Tolosa assolvelfe per il motivo dellamancanza di danno. La Cassazione arpmise che questa sarebbestata buona ragione di assolvere in faccia al titolo di falsodocuuientale : ma che non valeva nella forma eccezionaled i falso in passaporti prevista dal17 art. 155, ed annullb.

    PotreI~b e nche dirsi che 1a falsit nei passaportisuppone di frequente negli autori della medesimauna, grave pressione sull' animo per la imminenzadi riualche pericolo personale. Ma questa condizionenon essendo costante non basterebbe a da r vita adtina regola generale: nop i costante, perch8 nonsempre il passaporto s i altera da colui che e minac-ciato d' imminente cattura; ma spesso ancora dachi si preordina col massimo sangu e freddo ad azio-ni malvagie, E d' altronde quando simile condizio-ne ricorre essa niente diminuisce la qzcccntitic delreato, ma soltanto richiama la teorica del g?*acloperla escusante che porge. Tale escusante B sensibile :e pui ailclie assumere il carattere di dirimente. Iovirli in pratica molti contumaci venire arrestati do-pochi! con falsi passaporti avevano tentato sottrarsia peno gravissime che sovrastavano loro; li viditradurro in giustizia pei reati principali a loro ap-posti; rnai vidi obiettare a quelli infelici il reatoaccessorio cli f'alsiti~ n passaporto, La nota senten-za ig~zosce.rzdzn.rz i qui qzcccliter qzcctliter sangzcinenr. ~ ~ 4 2 / s 1 a edfi?aegme lziit, i! percepita spesso da una in-

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    tuizione del senso morale clie ne fa ado ttare le con-seguenze senza discussione.

    Contempla in primo luogo il codice Toscano al-1 art. 251 la fcclsificazione di un passaporto, o 1 usodoloso di un passaporto falsificato, e punisce questofatto col carce re da due mesi a due anni, che quan-to dire con pena m inore di quella minacciata al fal-so privato. E bisogna avve rtire clie qui la parola fal-sificazione presa in un senso pi stre tto di quelloche vale nell' a rt. 243, perch sebbene questa restri-zione non eme rga dalla lettera, e me rge per per lo-gica necessita dalle successive disposizioni speciali.

    In fatti il codice Toscano passa a contemplare insecondo luogo all' art.'252 il falso persormle e lopunisce cosi nell' autore come nei complici col solcarcere da un mese ad un anno: di guisa che Informa di falso materiale che dicesi personale rli-stinta a questa sede cosi nella nozione come nella.pena. E ci a buona ragione perch in tale ipotesivi e sempre permista una qua lche colpa dello age ntegovernativo. I1 notaro se S pubblico ufficiale non i?peraltro ufficiale governativo; e il nota ro non S te-nuto a conoscere personalmente tutti coloro che ,alui si presentano perchb si roghi di un atto: lad-dove 1 ufficiale governativo per ragione appuntodell'ufflcio suo deve prendere speciale cognizionedegli individui ed essere cautelatissimo stilla loro

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    ideotificazionc prima d i colbrere a porre neiIe iorr~inaiii una carta di sicarezza: laonde e pih diBcilecho ogli rimanga ingannato ; qxiaildo ci avvengaavviene pe r una sua trasc~iraggineo correntezza.

    In terzo luogo contempla all' art. 253 l' abuso do-loso di passaporto integralmente ve.llo e niente ai-lernto. Questa non b una falsith rnn infaccia ad un obiettivo p~~iljcbtoarebbe una froile:e poich qui l' obiettivo privato nella generalitit deicasi non si presuppone, era necessitk cox~teinplarecon disposizione speciale questo artifizio che estrin-secnsi tatto a parole, giacchi: altriinenti non si su-rebbo potuto punire quel fktto come ficZs9 c?~c~ l t i lm-tcde perchb tale non , n6 come stellz'o~?,ntoer l f t~nmcanza el pregiudizio altrui, Rettamento dnncjuene Iu fatta un a figura assimilntiva del falso, niinac-eianclo i1 carcere da uii mese acl un aniio controchi mentenclo nome s i valga de l passaporto vemdi uil altro. L' articolo tace del proprietario de l yns-saporto vero clie scienteulente lo porga ad altri. Ci0porta a ritenere che la legge noli. abbia adeguatoiiella liozione, n voluto adeguare ilella pena il sol/&-*niinz'sh*ato~-eel vero passaporto a colui che n0 Z G S ~r~?etzclf~cs?ne~zte:questo O coerento al coiicettcscieritifico pei'cl~i?, on supponendosi qui altercc~z'on~~y~ate~z'ctle& ntecliatn ilb i?~a.itedlatcc,l delitto non;i consuma col porgare o col s~liccee,~l:l passaportoilia con lo uscwte. Non crederei poraltro che fossesostenibile la iupuni t i della soriiuiir.iistrazione: vitrovo i caratteri di uri. auwilio e cretlerei applica-

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    lile al fatto la regola della penalit de i coniplicxproporzionahiente diminuita. Questo io dico nellaipotesi che i1 passaporto fosse nato genuino e senzayrcordinazione dolosa. Ma se suppongasi che l'amicosiasi presentato all' antoritzi a procurarsi il passa-posto pel fine apposito di darlo poscia a chi vuoleusarne, la cosa potrebbe sembrare diversa, e tro-w.rvisi una correitd: non crederei pero clie ney-pure in questa ipotesi fosse applicabile l' art. 251.

    l'n quarto cd ultimo luogo il codice Toscano c m -tewpla il fatto del. pubblico ufficiale chc scielite-mente somministri un passaporto sotto nome men-tito, e doverosamente elera la pena del carcere al-1 art. 254, $$.da due mesi a tre anni., Anzi nel, ~u?J -blico ufficiale punisce aanlie la colpa con una tnnlta.

    Analoghi ai I J R S S ~ ~ I U ~ ~ ~ono le cctf71&7:i cicr, 15-trovato delle polizie moclerne in virth de l quale uricittadino per quanto trancluillo se vnol recarsi d;l.Pisa ai Bagni cli san Giuliano corre pericolo di es-sere arrestato (1 ) quando s' imbatta in agenti dipolizia che dicano di non conoscerlo. Dove si riiaii-tierit! questa istituzione C! necessith che la leggepenale equipari la cavia di aia al passaporto, I:!cosi 1 . i ~ atto mchc il codice Toscano all'art. 053.

    (1) Nel 1S68 trovaaclomi a Siena vidi arrestare i l I'rc-lore di un RIandirnlanto suhurbatio. Questi vcnuto tesi;. 11.3