Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 7 (03)

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    I>icesi finalmeille Izicro ~1r01~ i ~ i ul itllrlti, 1rercli6ailchc! le frodi co i~~mcssoer xriccliire n71ri costi-tuiscoiio bancarotta dolosa, se1~l)enc donatarii nonsiano intorlioste pcrsonn. Ci6 clie i legislatori cer-carono pcr tanti modi (1) d' iiupcdire al fallito P: il11nnno doi creditori.(l)Turchi henao la masslina ch e il fallito sotto la

    pruteziuiie [li Dio, m a per assici1rarsi Jslla realt5 della suainsolvenzn adottario u n metodo speciale, IL giudice destinan1 f a l l i t o un curatore ni heni ed nlla persona: nella primarlu:tliti esso ainniiuistra le rcIicluic de l faHito e pensa a pro-curargli i l nutriruerito nei l imi t i dclla neccssith: nella seconda~ ~ u a l i l dsso E u n sorvegliante clie no n devo lasciare il i a l -lito n: giorno ni! notte, nla vigilarlo continuamente p e r ac-certarsi clie non al>l>iii r i cch c~ze nascoste: T o r n a u w l erli'oft * ? i ~ l ~ i l l ~ i l f f 1 1l(1$. 202.

    PrrO disputaiasi so il danno deve cssere effettivo(I PC ba~tn lla pa~iihilitCi, he csistzi.in potenza: mac.:erto i!clie non bttsta un danno meram ente qinato.Puh avvei~ ire lie riii negozirtxzte sia costretto ri pati-i . ~:illiniento cori un attivo di gran lunga superiore;t1 piissivo, porcllb cyuello non essendo realizzabile~ ~ i l l 'tto ci si Irovi~ ostretto a sospendere i snoi~~ngnriieriti.u0 ciG avveniro per un errore di cslvcolo. JIL?o la (lifesa dimostra (non per congetture d illlt!1'3 ]~ossil)ilith,Ma per prova positiva) che va iniilnuu de i creditori il cento per cento, io ripeto che

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    uun si deve punire. Diiilost~isipure clie qnei nego-ziarito eriaononmentec~eclevadi essere ol~ernto, !clie si era posto in serbo qualche ~~zigliaioi lire l ~ e isaui bisogni; non poti'h pc r questo fatto sppu~glisiil reato di bancarotta. Si a\?rA se ruo lsi una i n tw-zioiie malvagia, ma questa non i: base sufircientcalla pnnililitit; e elii credentlo spendere i capitdidei creditori non spese clxc i proprii si dove assol-vere per le iilciltiche ragioni pe r le quali si assolveil ladro di cosn propria (1).

    (1) Qui I n bancarotta sparisco per difetto di elemento w.1-terlttle, Talvolta pub il dolitlo denaturarsi per la specjaliliidello elemento nzortile. Quando il fallito si iipprriprii moderati.valori nella ophione di a u e r n e 76% di?vZ~to: er escmpia iuconto degli alimenti che ha diritto di avere sulla massa. Irisimile contingeriza tutto dipendo dal vedere se il fallito iigiclandestinamento cd in giriaa da nascondere la approprlazionu;nel qual Caso cara pia djfficile far degenerare in una tsagioriefattasi quello che sarebbo slemento di bnncnrottct. 110 sc i lfallito agi apertamente e diohiar sonza riiis t~ro a ap1)ro-priazione allegando i1 bisogno dai suoi alinienti, cara nltret-tanto difficile sostenere la rag i ~n attasi.

    Io non m'impegno ad enumerare e descriveretutte le forme materiali che Iianno costituito o co-stituiscono la bancarotta dolosa nelle cessate (1) enelle contemporanee legislazioni, lo cho sarebbe ope-ra ercnloa per le immenso varieth clie s' incoritrano:neppure rn'impegnerii ad analizzare in ogni l~ossi-bile aspetto del loro svolgirnenlo quelle di tali formaciio si prevedono dal nostro codice di commercio.

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    - 04 -I legislatori commerciali definiscono Come pinct; :iloro sigatte materialit, e se quelle descrizioni il:~ll-no occasione di dispute e di difficolta ci6 no n Ti-guarda la scienza criminale, la quale tiene dietrc~ iconcetti e non alle accidentalit delle forme. I1 con-cetto scientifico del fallimento doloso par mi postoin chiaro sufficientemente con la data definizione,e nella medesima si trova una guida sicura perlo scioglimento di ogni pratica controversia chevoglia decidersi secondo lo stato di dottrina che r~ re -vale oggidi t2). I commentatori dei coclici costituitied i giudici che infelicemente si trovano costre ttiu giudicare secondo le formule spesso infelicissimedei codici veglianti, hanno il duro compito di spessocontorcere la lettera della legge quando fa difetto albisogno, di chiarirla quando essa B oscura, di mo-derarla quando essa trascenderebbe oltre ragione.Ogni codice dei diversi reami porge materia n chiesamina il diritto positivo di svariatissime osserva-zioni, e di conclusioni frequentemente discordi eclaiico contradittorie : avvegnachb, se vi sono r ea tiprocedenti da una genesi naturale ( omicidio, furto,adulterio) i quali si definiscono presso a poco conlo identico concetto da tutti i legislatori, ci6 nonavvenga per fermo nella bancarotta, reato di fab-hricazione sociale e che si B fabbricato dappertuttocon immensa diversith di disegno. Se io pertantotentassi deflnire la bancarotta dolosa second Insua matemhlita prendendo a guida il nostro co-dice di commercio, io non avrei insegnato niente aimiei discepoli, perchb quello che oggi B caso di ban-carotta d ~l os a iusta la lettera di quel codice pui,dimani non esserlo pi. Perci ho preferito anche

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    qui la clefinizione vecziolzale al13 descrizione dellemateiialitci.(1) I1 vecchio codice Fran cese ave va noverato fcod.

    conal. crt. 595, n. 5 ) tra i casi di fallimento doloso anch eun abuso rZi Jiducict conimesso dal fallito a danno di uusolo creclitore. Questo era uno sbaglio, e bene fu tolto mo-dernamente. L' abuso di fiducia a danno di un individuonieute ferisce la massa dei ereditori, niente aggredisce lafede pubblica, niente assume di sociale per la accidentalitaclie quel fatto coincida nel tempo del fallimento. Lo errorestava nel dar e un valore alla coincid(!naad i te~lxpo,;i qualeper sa sola non niente (assolutamente nient e) in criminalequando la coincidenza di tempo non sviluppa uno specialerapporto giuridico o politico; nel qual caso il valore sta inquesto rapporlo e non nel tempo guardato in sS stesso. lilala contemporan eil d i un abu so di fiducia e di un fallimen-to, un occidens senz a ne ssuno ulteriore effelto giuridico Opolitico. Non p u t dunqu e farsi dell' abus o di fiducia una qua -lifica del fallirnenlo e molto men o una costituente della ban-carotta, dena turan do quella truffa col toglierle la indole didelitto natura le sen za sufficiente ragione. La truffa si puniriicome trufE~,ma se la massa dei creditori ebb e dal patri-monio del fallito tuttoci che aveva diritto di avere manche-ranno sempre i caratteri della bancarotta, e malgrado latruffa comrnessa il merc ante non potr ess ere dichiaratobancarottiere n colposo aS doloso.

    (2) Gi fiiio nella pr ima avverten za che premisi alla par-te generale del rnio programma io protestai che c ol pubbli-care il presente lavoro non intendeva di assumere le partidi novatore, ma soltan to quelle pi umili di espos itore dellodohtrine prevalenti oggi giorno fra noi. Anche a questo luo-$0 io non faccio clie raccogliere lo stato presente delledoltrine giuridiche intorno alla bancarotta. nla ove si do-n~aiidasse me s e veramente io credo a questo dualismo di

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    - I)O -i i : ~ ; ~ p ; ~ c civile. e di una le3,c crirnnii.i.ciri!c c~ -f 'l i~ i~ i[ li it .l ~ ~+ '(li]ft.rcnti fra loro (dunlisi1)o ignoto ;iII.t sririit!1lz;i fOlIl:~li: l, +se i o crcclr, alla pcrscvcrnnzn di questo diisii~iiioudlu :i\'-scnire del1;i scienza C delle 1cpi~l:tzioiii; io rispr>ri4ereisu l la p r in i~ , no sulla secoudo intrrrnq:izioiic. Lu ilistioaiu-tie del ~ i u r e oii~in~rci:ile ial giirrc cj~j i t? ii rccnto 2r::ndlbenrifizi in quei tempi ne i quali qriesto non era nneord itia-tiiri, per cnianc!yarsi dalle pastuie di certo furnie e di certiprivilegi: ma esso k destinata un giornu a cessare. Le scieu-zc economiolie proclailiando il ~iriricipiriche anche il denaroii iina merce hanno preparato il riconoccirnento di questa ve-rit5 che nelle transazioni ecououiiclie fra di uoruiui tuttocoiiimercio. Restcrii ctcrria In distinziorie fra diritti personalie diritti rcali pcrclii! fondata sulla natura delle cosa: Inclistinzioue fra cosc (3 contruttnzioiii comilibroiali c cose f>contratlazioui non conin~ercinIih purtitacnle Rttizia, arbitra-ri:~ ielle sue delimitnxio~ii,c perciil destinata presto o t w l iii scornp.rrire,conie Iri di~ linz ion e ra crimini e (lelitli, od:iltri Jllnili artificii dello ingegno uri?ano che non piboct?clonodi 1 t i d ~ .veriti precostituito, RIn io debbo dalla onltcdra inse-gnare cib clie oggi c i crede s tiori foruiare dei vaticinii.3lolti sono gl i argorncnti nei quali fra u n secolo se tuttaviaesistcruono i miei scritti essi non sarauuo ch e la tradizionedi uuu delle lar ite f ~ s i er le quali i: d e s ~ i ~ a t o passare,come tu t te le cosc unlane, anche il giure penale.

    &fa e egli vero c,ho in un codice ponalo i ~lelittinon si possailo definire pcr via [li concetti ginridicit? sin necessitii farne una casriisticft? & egli veroche il metodo della descrizione materiale sia piintile, pi sicuro e meglio inserviente ai giudicanti?(Jncsto cib che si crede da troppi oggidi toglienrloj~retesto lah istituzione dci giudici popolari; ai quali

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    si co~ici i luutta la intelligenza clnunrio i2-t comcrrlo achi li Iiropagna, e al tempo stesso si nega opui in-telligeuzz (quasi riclucc~iduli lla hnzioiie di auto-m i) da clii regola le loro altri1,rlzioui. 10 caredofx-maifierite il contrario, I: penso clie i codici C O S ~detti2;ii'~~tlcit-alt?a dire quelli nei ilunli i delitti si de-scrivono c m le. ~izcr,Ze~+ZnUtci)on siano buoni n6 per'~n ag i s t ~a t iC Gelagiurati: e ad altro noli servanose noi1 clie a lasciare aperte delle xrie cl' iulpnilith.ai colpevoli o delle vie LI' intulleral~ili rhitrii ai giu-dicanti. Quosto mio pensiero facevami pu r hisognod i svolgere una yudche volta, e emne serl~s-iia oc-casiolie a questo luogo quantunque gi tratto tiattone abbia dato cenilo in diversi punti del mio lavoro;e piii largamente ( so piace a Dio) lo verrb illu-strando ne l mio opus~olo ntitolato delle dcflnizio?zd2~eg~iculosc~92 gitcre pencrZe,'del quale 110 intrapreso lapul~?Aicazione.

    S. 3434.Quando la legge penale dicesse ai giurati conformula soccau~ente cientifica ~ l i c evexi punirenel fallito qualunque fraudc da lu i adoperata perarricdiire i~igiastamenlose stesso o gli amici suoia danno dei creditori, credate voi &e i giurati noncapissero ciriando devono condannare e quailclo as-

    solvere ! ! ! No : questo noi1 si vuole che basti : sivuole la casuistica, pet.cl~&si vuolo copiare le leggidi Francia Come fece il codice commerciale del 1842,che tradusse ncgli articoli oggi 607 fino al 792 lalegge francese del i538 dc?l17artt % fino all'art. 600senza mutarvi negpuro una sillaLn. Si C rluncluc vn-luto divagare in closcrizionedi rnai;orialitcS (1).E bo-

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    ne io qui voglio far toccare con mano con varicsempi la insufficienza di clualle predilette descri-zioni, e cosi il -vizio radicale del melodo francese.

    (1) Se tanto piace questo sistema clesct'iftivo e tanto sili:! paura tlalle Jefiiiiziuni che pongono recisumente il con-cetto giuridico, perch: non si htlo altrettanto in tutl i ireati, per ecenipio nel furto, nell' adulterio, nell' oniicidioSl'crchh si B delto ch e B omicida ch i toglie la vita invece didire che k oruicida chi dh un coIpo di coltello o un colpodi bastone, o via cosi discorreildo? Come i giurati capisconocosa vuol dir e toglier l a vita, cos capirebbero cosa vuol di-re defri\udare i creditori: e se non capiscono neppur qiiestolasciateli a cosa.

    Plli?lio esc111;)~Zo 1 codice Italiano nll'nrt. 703i:sprirnc qnella che io 110 izidicato con le parole si-~~lf!lcg,ciosiei 21ass;luo diccndo - vi -- che ~ c 9libili, o +ze7Ec scslittzwe o d i?&atti aztte?~,zlicEp~ivct t i ,ouaelho ~ r e lDilancio si tS f~1auclolo?,tew2enle3ico20-.~ciatrtodebiiniv di soniilae cZu kci faolz cTocl?tc.Tiziotivevn un clcl~ito2011 commerciale risultante da con-tratto, per esenlpio per compra di beni cli dieciziiilczDarxdli. Egli lo ~ O V QG&gato,ma invecc d i quio-tanm autentica si contento (li una ricovutn volante.Posieriorniente fallisce: fugge c non fa Lilanciu : mapriiiia di fuggire vonde per una suirima al gik suoiIcbitorc cjuolln ricevuta. 30x1 i alterazione dilibri, non vi O forinazione di scrittiire od atti nkiiulontici nt?privati. Duriqae quel caso nori cacle sottola Icttcra dell' articolo. Dunque eccoci alla conse-guenza costante tlolle definizioni concepite per dc-

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    - 09 -scrizions d i materialiti+:o bisogna riconoscere unalaonna nella legge, ed assolvere quella fi.anda, loche B un male ; bisogna condannare per analogia,lo che uu mnls anche pii1 funesto e terribile. Laformula chiunque avr&sSitula;to qwz pmsslco, ben&teoro2lica ed astratta, s i sureblse capita cia tutti enon avrebbe lasciato possibilitii di lacune.

    -4Zleici L'.~t?2?q)io- ' art. 703 punisce chi ha so$-tt .atto i suoi libr. 51a se li ha cancellati n guastiin guisa da non potervisi leggere ? Ecco cosa ri-sponde E o n n i n g a n s e u ( b . C png. 78) a yuc-sta dimanda occasionata dal codice Olandese e Prnn-cese identici al nostro - vi - zcz'd$i~ris,si 1r12ea.-cnbor 12'b~~oso7a abscondidit, scd alio petocsrriayzttignnodo delevit, mb i&r,mutiXavit, zcl .r*0'1*zrmstcathznjbstutzas cx 2s colzpci n e p e d ? i i ca f ho c facto u w -ditorles non '1~2ijazcszwn uBscondenc70 Zz'iliros P*CI.Z(-deeizttcrr* e t jlaeincalor &lo nzrtlo qt~tt'i11~~ p t a?zd~'i)b.~neveal~c~*oolanitz, iitijzeiz czbm 2ew ?zosli.n . s t Zc~ f i oi u e c t r nn s i i l , 2 1 o e ~ ~ lGICGI?-B2jilii,te.~1*,O 1011d i sc~ ' t8questa conclusione del B o n n i n g h a u x e n, chea me pare giastissjmtl qnttntnncjue i fautori del)'at-bitilio tlcll' analogia possano dubitarne. Intanto 1;una questiono e basta; e la cjnestione apparve tantograve a1 nuovo legislcztore Eelga do1 1851, che al-1' art. 877, n. ampli6 la formula come segw --s il u S O Z C S ~ Y ~ ~ ~cs I ivr.~?~,24 S il C I Z CC fi~a.dlti(etf-selizent snle06, c~cr,cO 14 i tf lr!~it;$ ~onte.rttc,

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    dltr*0sj,i~iZ6 .$~'iil]]i!l- 1C O L ~ ~ C C ?.clgn (al%. :~i/)ha ureduto cornpletarc 12 cczsuistica aggiung~jniloalle parole sol!.stir%$it le altro olc eiz7t;le:6; I I ~ C I C ?Oi faltdr41.e colztelzzr,.IIa se un ~ierfido egoziante preoi..dinandosi da Inngn inmo a defkauda~e suoi WC-diioii non ha m ~ ie121110 libri, O gli l h a tenribi solaper mostra lasciandoli bianchi, si potrh egli quanrlorisulti lo nt*tifizio frodolsntu por sue diclriarazionfcnrifldenzinli pnniro come boncamttierc in bnst t rquesta clisl~osizioiie cr rpolla sola ostrinstcnzioi~t.di dolo8 Costai non 11% s o l l l ~ ~ ! t t o ,on ha t.!a+7reZlr,fo,non ha Ic~ccrcclo,nctn 1111Ztcrctto sciditturl:.Lo slti-rito della clisprisizions IJQ~~(:Y~L ad cclriipararr? il (;:i,-su (li chi non Bccia a1 caso j?revisto dalla su:&let-toni cli dii ~ G I C G ~ C ~cIisf/!c~rtC: 113 utendsile ad 1~11atto 1zcgnt2.i~a sanzione cilo colpisce un atto po-sff600, c: ci6 al fine di applicare In casa (li.f o ~ z a , ubpsrerc ri. molti (come pwc a m o ) troppo ardilo.Nessnila difficult,ibsi anre1.d re inconi~atasu la ~ O Y -inidn dcsignn~~nl concelto iileale (dissimulare intutto o 111 parto il suo attivo) mcntre con , ubt:!qriclla fifania di t l t t i c? cose iiiatcriali si lasciai X I : ~acuna.

    llmtinu que.iti esempi ed altri cenni ilellci stessopfjnsiero clic ci proaenterh 13 1~:tricnrottncolposa pe ri i loslcnro h neci:ssitii di ricurioscerc I:l sovr:inittiilolfo foi.~nale cicntiflclir in t':lccin alle formule mrr-te12i:lli,11 delitto i-? 1111 / ~ ) t l c iin-ilficoc non un ,*ilte

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    . ~ ~ z a t ~ ~~ i u Z e :hi lo Odefhisce col concetto giuriclico si'awicineru sempre pii1 alla cosa deffnita di clii lo vuoldefinire con la descrizione di certe msterinlita (i).

    (1) Chi che non capisce la idea che s i vuole esprimerecon la formula - eccwc lesiorte pcrsoncrle ? Certo nessulio.;\la i francesi prefedscono ia defialziono materia le portr de,ccozcps: con ci evadono la pena i danni recati alla personaper modi indiretti, i quali non sfuggono alla forriluln Toscsna.Inoltre i mooumenti di qrielia giurisprudenza attestano che s ifece seria disputa se chi aveva iuforito u16 solo plcgno ca-desse sotto I1 art. 311 di quel codlce percbi: Li legge proi-biva soltanto I' atto plurle, s vi valle l i oracolo dello CoricSupt-eain per decidere la questione. Allra volta si disputb scuna spinta fosse un CO(~]), conle 81fr0'1'ericordai. l3 ilill~osst-.bile cile una definizione ~ t ~ c t t ~ v i ~ eorsa la sua vila p& -ticn scnza dnre occosionc a perpleasit?~,

    Prima di passar altre voglio uggiuilgerc una ss -servazione su cjuesto fatto della sott~rc,. latz~!i liiliillQ.Troro che molti a mostrare che la sottr;xziono dilibri 8 giustamente noverata fra le costituenti rlcllabaucailotta dolosa ailciucono che quella sottrazioneporta ceco presta~zsiotzeGi pazlib nel merwnte. Eccoci.u.clie qu i una veritl~ izcontrastabile die si vuoledirriostra,re con uno a~~gouleilloa incilio erro. Do-vrebhesi un a volta rispettare la. civiltl~odierna efarla finita con yhe&te presunzioai dei sccoli Iinr-bari. La. sottrazione clci l i l~ r i uG farsi voloili,o ria-mente anche senza il. flae di rnlilzrc i2i ~i~cc l i ior i ,per tener celato un articolo di sposa pzlrl.icolnrr op8i" nas~~n(le i ' en tcn?n.l;nc r ~ ~ s ~ j - i ~ i f . ; ~ ,li cniAtc~it!so

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    - 12 -ed evitare un' accusa di colpa. Lasciamo nel sepol-cro questa velleita di costituire presunzioni jlu'is etcle j2til.e in giare penale. La occultazione dei librigiustamente si pu noverare tra i casi di fallimentodoloso perch quei libri sono in loro stessi una gud-rentigia ed una fonte di luce alla cluale hanno in-teresse e diritto i creditu\ri. La sottrazione dei 1it~i.ielle inabilita a realizzare i minuti crecliti del fallitoreca ai creditori danno m a~ pi or e he la sottiaziorie{li un sacchetto di mille lire. Ecco la veritzl. Si de-linclue percli si sottrae una cosa sulla quale altriha diritto, e con ci questo diritto si viola. Qual bi-sogno vi egli di andare espiscando altr e ragio ni?Si farnetica nella mania di costruire i processi sullepresunzioni, o si trascura la realta per correr clie-tro alle iperboli.

    I eriterii m isuratori dclla quan tith in questo rea tusotto il punto di vista del danno mediato dipendonodal iriaggioro o minore artilizio usato dal colpevolel ~ c r ccultare le sue frodi c dalla perseveranza 11c1i~ialvagio olere enlergcnte dalla ripetizione (1) clc-gli atti.

    (1) Un falliniciito rion k che un unico fatto giuridico wasli aiii dolosi coi quali il hllito defriiuda i suoi creditor pos-soiiu csscrc parecclii e diKorri~i. Ci rion ost an to il c lelittorisultitnir d1 una serie n~olteplicedi fatti bcncliC dilit?r?rentitiella iiinleri:ilit8, sar sem pre tino solo q uand o sono diiscttid danno rli una sola massa di creditori. Cosicchh i: disputa-bile se potesse neppure adattarvisi il coiicclto dclla coali-~t irnzio~re;na un tal dubbio k di poca iniportiiiizii pratica

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    poiche nessuno potr negare che quella moltiplicila di fat t icostituisca un criterio misuratore dellii qutinlil del reaiti.

    Sotto il rapporto del clan110 immediato t? intuitivoil criterio misuratore desunto da l pi o meno diperdita cagionata agl' interessati nel fallimento. Maqui bisogna avvertire che il valore del danno devemisurarsi dal danno recato con la f9-ode e non (la1danno definitiv o del fnZZi?nento. Un n egozian te chelasciando scoperto un passivo di centomila lire ah-bia sottratto sole mille lire, offre nel suo delit>tounaquantit naturale minore di quella che ne abbia pre-sentato un altro negoziante sottrattore d i cinrluemilalire da un passivo di diecimila.

    Come criterio ri?isuratoro della yriantitk nntui.;iledel nzalefizio io credo debba pure calcolarsi la si-tuazione delle vittime clel fallimento, poi.cI~i? ensi)che in un fallimento nel cluale siano principalnlentecompromessi negozianti e s t e ~ idebba riconoscersiun danno immetlialo 'rrzaggio;ol*edi cjuello si troviin un falliiuento che defiauda soltanto creditori ncr-rionali. Questo mio pensiero puU a prima giuntapa rer e strano, ma si rifletta e si giudichi. Certa-mente esso avrebbe incontrato repugnanza in qrieitempi nei quali gli stranieri si chiaii~avanoncmici,e incnntrerit repugnanza anche oggidi appo coloi*oche in generale credono cloversi pri~iirmeno i di:-litti con~messin danno di persone straniere. bln nelVOL.VII. S

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    concetto umanitario nel quale noi contempliamo ilgiure penale simili idee non possono aver valore.E neppure pu aver valore la osservazione econo-mica che il danno della Nazione nostra interessaa noi pih che il danno alla Nazione straniera: an-che questo sarebbe un equivoco. Coi furti non sidanneggia mai la Nazione, perch il valore sottrattorimane sempre nello Stato: e se si opponesse cheil mercante col tradire la ficlncia degli esteri ha ac-cresciuto le ricchezze del n ostro paese, si opporrebbeuna veduta immorale e si farebbe la Nazione con-plice clel ladro. Queste obiezioni non sono pertantoapprezzabili.

    , 3443.Ora io dico che la bancarotta dannosa agli e s t e r i

    naturalmente pi grave della bancarotta dannosaai nazionali, perchk nel reato di bancaro tta io trovodue foriile distinte di danno i r n ~ n e d i u t o due di-stinte categorie di danneggiati. La prima categoriai., quella [lei c?*editoridefraudati; e ci presto s' in-tende. La seconda categoria & quella di tutti i ne-gozianti della piazza ove dimora il fallito, i qua li(selilsene niente creditori di lu i) qualora esercitinoj loro traffici allo estero soffrono per il fallimentodi lui un danno immediato reale e sensibile in yuan-to il credito all'estero di ciascuno di loro ne vienen so fc ire dircttnniente; e cosi ne soffre il patrimo-nio di ciascuno cli loro, perchb il credito B il patri-monio del negoziante. Ecco la ragione che mi portan segnalare questo criterio.

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    Osservo anzi una singolarith. Se vi B caso in tutta1 universo ginre penale d i una v@ara,ziotze de ldanno Qnnzeciz'ato operata dalla pena come pena,questo caso io lo veggo nella pena inflitta al ban-carottiere, perch come il fallimento ha diminuitoi1 patrimonio del nostro credito all' estero cosi lapena del bancarottiere rialzando il credito reinteg raquel patrimonio.

    , 3445.Non occorre trattenerci a svolgere il criterio rni-

    suratore derivante dalla comnplessiuitil. Anclie labancarotta pnb complicarsi col falso documentale, ocon la simulazione di delitto come il peculato, odanche con la rottura di sigilli (i).Ma ci che allamateria del peculato notammo ( S. 3359 ) intornoquesta combinazione pud applicarsi al presente luo-go, e non occorre ripeterlo.

    (1) Della rottura dei sigilli costru il codice Francese urititolo spccicile di malefizio e vi destin gli art. 249, 250,251, 252, sui quali b a vedersi B l a n c h e quatribnze et~6depug. 246 e t sz~iv. o non cre do ch e la rottura dei sigillipossa mai form are un titolo speciale di reato, e perci non leho destinalo una sed e par ticola re nella mia esposizione. I1delitto di rottura di sigilli quando si faccia come Gne a si!stesso e non per giungere ad un altro delitto non B che undanno dato, e non merita disposizioni eccezianali. Quando sifaccia come mezzo per consumare u n altro delitto principale,questa sua natura di mezzo lo rende circostanza qualificnntedi quello. & come lo scalamento o la effrazioue di chiusure:

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    ora danno dato quando fine a s stesso; ed ora qua-lifica della violazione d i domicilio o del furto s e adop rato [Ital fine. La rottura di sigilli pu ess ere an ch 7 essa qualificadel fu rto, ed in questo senso la contempla i l codice Franceseal17 art . 253 sebbene fuori della congrlia sede. Essa pu qua-lificare altri reati come il falso pe r sopprcsslon e, il violato Se-questro, ed anche la perduellione: e cos pu qualificare ilfaliinlento doloso, quantunque tale rottura non sin dichiaratanella legge reato di per s stante, percb sempre rappresen-ta una oggettivit giuridica ulteriore violata col fatto. In or-dine per all' alterazione dei libri pu farsene una qualificadella bancarotta allora soltanto. che la legge non desis ni inquel semplice fatto una costituenle di b a n c n ~ o t t a ,percliin questo caso so rge la repugnanza che una istessa circostau-za sia ad un tempo medesimo essenziale ed aggrnvnn-t e . Allora non pu pi dirsi che una circostanza aggravi1' altra O ch e l' altra aggravi I' una. Si avr una bancarottacostituita da due rutti di diversa materialit (a modo diesempio, sotlrazione di libri, e siinulazione di passi vo) a n-zich da un solo fatto o da pi fatti di identica mat erial it(p er esenlpio, una sola sottrazione, o pi ripetute sottra-zioni) ma allora l' aggrava mento nasce dallo insielile deifatti, coine osse rvo nella nota a S. 5440, e non pu darsii nessuna di qu elle cir costanze il predicato di quntificu dellealtre. La differenziale non sempile di rnera parola: essadiviene importante nell' argomenlo de l modo di po rre lcquestion i ai giurati, potendosi senz a vizio di rito cumu liircin un solo quesito le circostanze essenziali, dovendo si invecescindere le aggravanti.

    Relsttivamcnle al gra4o nella forza morale cloldelitto in credo vitale sopra di ogni altra la distin-ziorie tra fallimeiito vello e Ihllimeiito sinazclnto.Ttlttr~

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    i odio della giustizia penale deve scrl~arei ontrocolui che del fallimento si fa un giuoc'o preorclinatoalla sna futura r icd~ezza opo aver posto in serboun l~aoii acco di denaro. Invece sar'h sempre pa-nibile ma coi1 benignitsi maggiore quel negozianteche vittima infelice di non meritati iilfurtnnii siagita fra i1 dolore della patita rovina, ed il timorodella futura miseria ; e cerca nella calamit4 saIvareun pane a se stesso ed alla sua disgraziata fami-glia. Inonesto e colpevole sa& pur sempre anchecostui se adopera mezzi illegittimi, m a egli agiscesotto la pressione di passioni non riprovevoli, ed ilsuo dolo degradato in confroz~todel dolo dell' al-t ro ch e agi freddamente e deliberalamente per. ..-calcolo di sordida. cupidigia ( i ) .(l)n quanto alla forza morale soggeliivu della bancarotta,

    dolosa deve aversi ancora un riguardo alla ?haturi1 dello af -fello movente. Tale alIelto deve essere il f i n e d i libero: maforse q u i il fine di lucro deve inteiidersi ia un senso menoc o m p r e n s i ~ o i quello clse esso rlceve nel furto, perchh inquello la soltrazione cade sullu proprietb altrui, e qsi sullarioetra. I1 fallito pub a v e r sottratbo oggetti d i sua parlicolareaffezione, i l ritratto di su a madre, l'anello nuziale, tiu ricor-do di un am i c o j ed esser8 i medesimi di no n tenue valore.Ch i potrebbe condannarlo alla casa di forza quando d' al -tronde avesse dato fedele coilto di ogni altra sua sostanza?Per dirimero la sua imputabiiith la fnrniula B quella cbemqncb il fine d i 121~2 '0 ; per niinornrla la formula sarebbequella delln pressione di un affetto non pravo sull' animoi l ~ l l o r jenle,

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    Circa il grado nella forza fisica di qacsto rilttle-tizio ztvverto in primo Inogo che non SO furu-mrniila idea di un fclztictiz;~ i batlcarotta dolosa. Se iiinsconclirrionti di denaro, i contratti fittizi ed altrearti furono preparate al fine di un fallimento, mapr~i l fitlliiiionto non avvenne, io veggo in rjnclliuna serie di prave intenzioni, unn serie (li atti ino-nesti, ma ginridicarnelite vi t r u ~ ~ oerilplici fatti pre-l~~matciriinon un principio di esecuzione, del fal-limento. E se c i o ~ ~ ~e frlorli ed il Bllimonto dicliitz-rnto avvenga por buona fortuna ctie i ripostigli siscuoprano, le situulazioni si svclino, gli artiflxi si (10-ludan{ cd i valori sottratti si:ino riportati alla massacosi c:lie i creclitnri non no risentano perdite ed ilcolpevolo non raggiunga il su o flne, si avrk ci0nonostailie un reato 21el+fctto, orchb la 1.clilcarotta bun delitto sociale, ecl il suo olricttivo giuridico nonk il patrimonio privato ma la publ~lica ede (1).

    (l) Nepprire la fuga e l d proliin$atla cisscnzn (l e qualidi per loro no n bastano a coatiluirc bancarotta: Rlo r i oiirt. 8293) potrchbcro punirsi come tentativi.

    f J t r i irii prende la fhntasia di domanclare quale 81% ragiono per cu i nei codici contemporwnci non siriproiluce pe l briiicn~*ottiereoloso rludla dirniiiuenteilcllo in~@nnixcohe si i?nrgitn a1 ladro ( l) ed alpeculntoi3c. So il fallito dopo avere sottratto tina

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    parte del suo attiva e dopo essere stato querelatoper baucar*ottasodisfaccia con lo aiuto di aniici tuttii suoi creditori, o se pentito riporti alla massa ivalori che aveva trafugato, non dovr aversi a lu iquel rignaru che si usa in altre analoghe dclin-quenze forse pih odiose? I codici conteniporanei tac-ciono sa questo, ma la ragione @ la eqaitZ4 lo co-,manda. Una rigorosa aderenza ai principii trove-rebbe a cib forse un ostacolo nello essere la ban-carotta nn roato contro la 2ecbDlica fecIe e non con-tro la p~o2~l~ie l .d .Tw se la indole di ,tale obiettivonon si 8 tenuta como impeditiva Bella diminuentenel peculato non sarebbe logico darlo una impor-tanza maggiore nela bancarotta.

    (1) La restituzione del tolto como diniinuenie della penadel furto trovb gagliardi oppositori. Si tia n d 11a d y i nf~xercitatiunesI.alc?ues d i s s e r l . 6 ) una dissertazione ap-posila intitolala --Do poenn ctrpitnli in fiirto haud ~llithgunda ob res i i lu t io n en z rei nblutcre. Ivi a1 S . 12 si obiclla:1."Che il fi?zc delle pene (specialmcnte capitali) non cessape r 1s iodennizza~lonedel leso - .0 Che questa non di-minuisce il biso;.no della e s e ~ ~ i p l a r i t d :rgomento chc si uni-fica col precedente - .0 C l i ~ on f u ammessa nel g Q r eronlano: 1. 154,S. 5, fJ de Dwtis; l . G l i , T. ddc fllrlis. JXaquesli argomenti se provano che il fur to d e v c pulzirsi mal-griido la restituzione del tolto non provano perb clie debbapunirsi uyttahwcntc e senza miti~a zionc: esi combattuta dal-1' B o m n1 e i de ?~tStignarEai?.ti poena ob rcstltzrtz'oneoa ireiallatue e dal L u d o v c o cle rcstitttiionc r e i f i ~~ ' t i v aecap. 2. Osservo perb che anche h1 a d y i n conclude doversila mitigante Ilmilare alla restituzione operala pe r vero peli-tinento de l reo ; e printa della inquisizione. iita q u i non Eluogo a discutere una regola che in questi ultimi termini b

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    o ~ * ~ u a iicevuto nel moderno giure penale. Uuicamente 6 aditnandarsi se siano giusti e coerenti seco rnedeslmi queicodici odioriii che dopo av er e amme sso quella dirninu~nteriel peoulato, c.iie S piire un delitto sociale, no n 1' hnnno ri -prodotta nella bancarotta.

    Circa la coznplicit la materia della bancarottatlulosa lia dato occasione a grandi oscillazioni ne lleleggi o giurisprudenze moderne. Pa rv e ai coinpila-tori de l codice do1 1807 clie le regole co-inuni della complicitA e le generali deflliizioni deisuoi casi non fossero arlattabili a questa specie eri-misosa, e perci tentarono darne una particolaredcfinizionc. Noll' art. 507 del loro coilice di cornmer-rio disposero - vi - aranno dicl~iarali onqlici({ci UancurotIiwi frnzidalenti e savalano condan?zctt$oli: stcsse penc dcll' nccusuto co2orci che wer?-awttoco?zuinli DI ESSERsI I N T E S I col bancuroZtie+*e er,zawondere e sotk'uC1r?-c:@ztuto o in parte i suoibelai cc. Questa forilitila condnsso la ginrisprudenzaa porre in disparte nelle accuse di compliciti in ban-carotta i precetti e definizioni dcl codice pcnale; cnella medesima via si corso in tutti quei paesi ne iquali venne dalle armi ilapoleoxiiclio importato ilcsoilicecommerciale Francese.

    Da cib nacque un prirno inconveniente fecondoil ' irupunita a pro di lutti coloro clie avessero datoi~npulsoo soccoreo dla bancarotta in altro modo

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    fuori di clnello descritto dall' art. 507. l crite rio fon-dam entale della com plicitii puniljile nel fallimentodriloso si trorb neIlo esse& i~zlesi supposti cord-plici col fallito. I1 co~zcerto ra i terzi ed il fallitocostitni Io elemento della criininosita nei fatti dipartecipazione, e poich il coizcerto segretamentepassato fra i terzi ed il fallito difficilissimo a met-tersi in sodo con chiare prov e; cos ne avvenivache nei processi di fallimento la persecuzione penaledei terzi finiva frequentemente con la loro assolu-zione. Oltre a ci non s i e r a avvertito clie lo inte-resse della giustizia esigeva si punissero certi fattidei terzi anche indipendentemente da ogni concertocol fallito, e si vide essere u n secondo inconvenienteIa impunita di costoro.

    Non er a pe r8 vero che il requisito dello accordofra le d ue vo1ont.h fosse una condizione speciale dellacomplicitk nel fallimento. E regola generale ed kelemento comune a tutte le forme d i vera compli-cita i n tutti i reati, perchb il concorso di aziofzese?2.zcc cotzcorso d i volontic non costituisce per i prin-cipii fondamentali della scienza ( 4 ) partecipazionepunibile. Ma il codice di commercio con lo aver da-to una sanzione espressa a questo principio scien-tifico parve ne avesse voluto fare un qzlid facti nellabancarotta, ed averne richiesto una prova specificae positiva non contentandosi delle induzioni e del-le congetture.

    (1) Si vedano ie niie lezioni sul yrado nella f o r zo f isicur l i ~ l elitto, sestcc edizione S. 106, quinta edizione,pag. 128.

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    hfa piu grave era il seconilo inconveniente sollraaccennato. Vi sono ragioni spcciali per cui certifatti dei terzi progiudicevoli alla massa dei credi-tori vogliono punirsi cjnantunclue posti in esseresenza concorto col fallito ed andit: senza scienza dilui, parcllb posti in essere nel suo interesso. E poi-chb repugnerebbe ai priiicipii che in tali fatti siravvisasse una complicit8 destituita de l suo elemen-to morale (che B lo accordo) GUS~bisognava che ifatti medesimi si punissero come reati di per sstanti; e si defnissoro come figure principali di~ilalefiziacksi d a bancarotta, nia non coesi allameclosirna. Se il mio scrvo irritato contro di melascia di notte aperto l' uscio dclla mia casa a flnedi vendetta nella speranza che yridche ladro neapprofltti e mi rechi danno, dove realmente avvengache un ladro introducasi per colA e ini derubi, nonsi potr dire quel servo complice ilel ladro sebbeneil fatto di cluello accittentalmczile facilitasse il fattodi questo, perchb fra cluello e quesio zion intervenneaccordo, Quel fatto maligno del servo non liieriiorneppure clic si colpisca con una sanzione epccialr:attesa la infiequcnza del caso. Ma iiclle bancarottoeravi bisogno di speciali provvcdimcxiti per la faci-litii dello evento. I1 mercante fallisce o fugge in terralontana. Assente lui gli amici o congiunti sotirag-goiio dalla sua tnberna grandi valori ponendoli insalvo, non per proprio lucro, ma pcr darli poscitl alfaito quaildo sia che ritorni. Di questa fraudc Cigiiaro lo assente. Ma quando pure egli la conoscae ne abbia suggerito il disegno ci6 P, passato in sc-

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    grete e confidenziali parole impossibili a costntarsiin processo. Quindi quella operazione tanto dannosaai creditori non pub colpirsi corile cowq?licit senzaconculcare i pl.incipii cardinali clel giurc punitivo,si percli manca il concorso delle due voloi1t8, siperche sarebbe una compliciti senza autore primi-pale : on potrebbe quella operazione punirsi comefurto perclib manca l' animo di lucrare. NeceasitBdnnqne di farne un reato principale sui g@?zerissenon vuolsi con grave pericolo lasciare senza repres-sioils. Lo stesso dicnsi di altri casi che acccnner6tra poco. S. 3453.

    Da questa situazione giuridica usci la Francia conle riforme de l 1538 trasportato tali quali in Pie-monte no1 ,1842 ed in Italia nel 1865 ( i ) . Nella ma-teria presente quelle rifornze si strinsero in dueinnovazioni - P dettare nn risevvo generale deicasi d i cornplicitCc per mostrare che anche la coin-plicith in I~aricarotta icadeva sotto il giure penalocomune, od a tal firic fu dettata la claasula remis-siva (omessa poi perchb inutile ncll' art. 480 delcodice Belga) che leggesi ncll' art. 598 della nuovalegge di Francia, o iiell' art. 706, S. I del codicecommerciale Italiano. - ,"escrivere i fatti de iterzi non costituenti compliciik che par meritavanouna repressione no110 intercsse dei creditori, e sta-bilire sanzioni contro i medesimi. E cos fu fatto.I1 primo provvedimento no n merita osservazioni, al-mezio sotto un punto di vista generale. I1 secondoci ricl-iiama a qui clesorivcre queste figure crimi-nose spociali novelhmentc creatc,

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    {l; riforma Francese si proiniiigii iiei nuovi ar(icolida 593 598 di quel codice comineroiale, e negli arlicolida 030 a 640 del codice Albertino del 184%; e ne$i arti-coli da 706 n 711 del codice di comniercio Ilnliano* (&an-do i l Icgisiatore Italiano ( h a detto F n v o ) ha preso lalegge Francese dei 1858 e trtrditcendulu alla letlcl't? 1' 113impostn all' Italin, bisogtia rile nere ch e egli abbia < I ~ ~ T O " " Oc lutti S ~ G O ~utti i pronuncititi dclla giurisprudenza Francesediil 1858 al 1866; cos qiiesti pronuncilili vengono in certomodo a far parte della legislazioue positiva. Io non nego i lquesto argomento un' apparenza di ve riti , e pu tnlvolta es-ser buono ad addursi per sostenere una tesi: n18 no o vor-rei prenderlo per troppo assoluto a cagione dei seguentidubbi - . " Siamo noi certi che i nostri legislatori tradul-tori avessero profonda cognizione di tutli i pronunciati dellagiurisprudenza Fraucesc? Perchb 1' nrgorncnto fosse solidobisognerebbe arnnietter questo come presunzione jzrris et dejure - .0 k egli decoroso per i tiostri magistrati di toglierloro in tal guisa il nobile ufficio d' interpetri dclla leggescrilta?- . O E se (cosit facilissiuia) qualcuno di quei pro-nunziati giurisprudenziali venisso a mutar e radicalrneiile pe rniigliori studi nei tribunali Francesi, cosa dovrcbhe egii farsifr a noi? L' ossequio al vero porterebbe a dire che anchenoi dove~ sir no mu tar e opinione. Ma accettalo il prin cipiosuddelio (supposto cio che il legislatore Italiano abbi[\ vo-luto tradurre in l e g g e posiliva i proniinolali c_iurisl~ruden-ziali che trov comuni in Francia nel 1842 e poi nel 1806)bisogna dire per logica inesorabile che quei prontiticiati so-no converlili in Icgse prr noi, e cho se i magictrnti di Fran-cia hanno piena liberth di niutnre in meglio i dettati giuri-sprudenziali, i magistrnti Italiani non possono ave re balia diliiutnre in meglio quei niedesimi de ttati qualido si riten gonocolivertili in f~olonl ella leggo nostra. Per questi clubbi io11Qn piglierei s e non con inalla riser va la osservazione de lP' u l i 0 cluantunqlie profcssi grandissima stima a c~iielloesimin Slurista in gerierale io provi si mpat ia per ]e s l i ~

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    opinioni. Noler qui che anche questo uno degli sconcidelle leggi tradotte, oltre quello massimo del vituperio edella nota di disonore che infligge alla scienza nazionale. Lalegge tradotta conduce troppo spesso il magistrato nostro acliinar la fronte agli insegnarnenl,i dei magistrati stranieri.Poi la giurisprudenza straniera si cambia ed allora cambia-no ancora i nostri. Questa storia. hla quando il popolo di-manda il perchl quel nostro tribunale ha cambiato giudizionon gli si pu dare nessun al t ro pcrch tranne questo, chehanno mutato opinione in Francia. E il popolo dirh: dunquele liti italiane ,si decidono in F ra nc ia ?

    Ma prima di scendere a tale analisi fermiamociun istante sopra 1 anzidetto riservo. Questo cosjespresso nell' art. 593 Francese - vi - e toutsnns prejzcc22ce des uzbtres cus prvzcs paga l' urti-cle 60 d z ~ ocieiidtzul. E nell' art . 706 del codice Ita-liano - vi - alvo inoltre le cisposizio~zidel ci-cZice penale ~ i g u c ~ r d o coloro che come ccgetztipr.ilzc@aZi o coltylici avessero pu?*tecipaCo ccl g*euto.Parve a taluno che siffatti riservi fossero inutili (1)perch8 bastassero le regole generali. E questa os-servazione pu esser ve ra quando si abbia ben chia-ro in mente che le figure in appresso descritte nonappartengono alla complicitb, e non sono casi (liquesta ma titoli di rea to di p er sit stan ti. Ma la-sciamo di cib. Quello che importa considerare inordine al suddetto riservo si B l' antinomia ( chepu6 essere gravissima ) la quale it sorta inconsape-volmente pel trasporto che si b fatto del riservostesso dal coclice Francese al codice Italiano, senzaavvertire che mentre il codice Francese si riferiva

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    ad una disposizione generale la quale pfcrificavunella pena i cowglici agli autori, il codice Italianosi riferiva invece anche alla disposizione generaledell' art. 101del codice Sardo per la quale il com-plice incontra una pena da uno a tre gradi infe-riore a quella incorsa dall' autore principale. Da ci bne pu6 clerivare (se la giurisprudenza non soccor-re) che un identico fatto sia punito meno clnandoB comuesso di concerto col fallito, perche allora co-stituendo complicit gode la minorantc clell'art. 104;e sia punito pih quando e commesso in vantaggiodel fallilo, ma alla di lu i insaputa, perchis allora nonpu6 evitare le sanzioni dell' art. 7015 combinato conl'art. 703; lo che a me pare assurdo.

    (1) ECCO a opinione di D o n n i n gh a u s r n ( dc beticne-Tupiorunt delictis p u g . 1 0 8 )- vi - Qtrfd i y i tu r de i i s ,qui ba~icaer t~p~io? t i sunt soc i i , stnlunt lcx , nccesse es t ?d~~ilrnnino. Quacztnique de ufio hoc criinine specz'ufiab,addunlzcr, Y e m univer,sant tirrbafzt et nirlla joris nrtiouestcndenle a gcneralioribtcs prtizcipiis inepte drJlectulaC?ir.

    Ecco dunque quali sono queste nuove specialitkcrirninose : 1O in primo luogo 1'art. 700, n, 2 ilicliiaracolpevoli e punibili con la pena ordinaria della bari-carotta dolosa - vi - Coloro che sono convintidi avere scientrfizento e &l' hzfep-essedel fallito di-~ t , ~ n t t oicettnto o dissi~~~t,ulaCoeni mobili od i ~ ~ ? n o -/)?li de l mcdcsp~io ,

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    La nuovit e specialit di questo caso consiste indne punti. cc) Ncl punire oome delitto una contvet-tugio.rze eseguita nello intel1esse ed a be?ze&zio delpropaictct~io. uesto b coerenlo ai principii, perchbl'oggettivo giuridico del reato di bancarotta essendola pnljblica fede il reato stesso pn8 avere (comeIa fabbricazione cli falsa moneta) per suo soggettopassiro la proprieliz dello stesso agente. Qui non sisottrae una cosa per clispogliarne il proprietario:tutto all'opposto la cosa si sottrae per conservarlaal prol~rietarioc restituirgliela. L' altra specit~litkconsiste h ) nel punire la sottrazione o nascondi-mento quando 13 fatto senza connivenza clel fallito:poichb se vi sar& il co?zce?*tocon lu i si riczitrerctnaturalmeiite in una forma di con~pZicitd,

    Ed qu i appunto dove sorge la incongruoilzatest6 acccnnnta e che agli occhi miei seml-ira gra-vissima. Poiicte che un fallito abbia sottratto dallasua taljerntl una quantiti+ di merci e le abbia na-scoste in qualche suo luogo : gli ha cosi orma i con-sumato un fatto costitutivo di bancarotb dolosa.Mentro pendono le operazioni de l fallimento coluiconsegna a Tizio in deposito (pelle merci. Tizio sirenderir complice de l f'rillito e pel combinato dispo-sto degli art. 103, n. 3, e 104 clel codice Sardo in -contrerii Ia pena dclIs bancarotta diminuita da unaa tr e gradi. Ponete iimece che il i~lerc:~nteugga e

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    lasci tutte le sue merci nella taberila o ne abbiauna parte nascosta; ma Tizio alla insqota di laine asconda una qnantith per sottrarle alle ricerdle,e serbargliele a tempi migliori. In questa secondaipotesi Tizio B colpito daUa pena della bancarottasezizu speranza di diminuzioni. Questa differenzialedi penalith (che, a m e non sembra giusta) nuii e ranell' originale francese, perchk la regola generri.ledell' art. 59 pcl~~iiicavaella pena i due casi. Si dunque venuta la medesima ad introdurre no1 co-dice Italiano per una mera disavvertenza, e nonriflettutamente. Essa fa sorgere nella difesa del-l'accusato lo interesse di allagare che egli agivacon scienza e cannivenza dello stesso fallito; quan-do se ne verifichi il caso pratico non rnancherk d idar luogo a grandi incertezze nel giudicarlo.

    Un altro difetto io trovo negli art. 563 Francesee nella sua traduzions dcl nostra art. 706 : ed Bquello di non avere in qualche modo preso a con-sidcrare In cronologia del fatto. Come giaccionoquelli articoli portano alle consegrienze segueilti.Un mercante fallisce nel 1870, e pone in serbo laluogo occulto una quantitit di inorci. Esso o nonsar& scoperto n& punito; o sari scoperto e proces-sato, ma nssoluto ; ppure sar$ scoperto processatoe punito: o~.ipuroprcscriverh l' azione penale o Incoiidmna. In tutti questi casi avver~B ile (lopo ilgiudizio contro il hllito, o dopo la espiazione, o laprescrizione della pena cjtielle merci vcogano utlavere un esito. Clie si d i r& allora di rin Tizio cho

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    - 129 -si faccia scientemente ricettatore di quelle merci ?S e ag isce d i concerto col fallito s ar complice. Mapotr ella se mp re perse guitars i tale complicit, do-pochB prescritto il reato principale? Se agisce in-vece senza concerto col fallito (perch, per ipotesi,egli B tuttora assen te) costui che e ra venuto in co-gnizione della viziosit di quel deposito e ha fattovendita delle merci nel l890 pel fine di rimettereil denaro all' amico quando ritorni, ha posto in es-sere i l n~aterialedescritto nell' art. 706. Ma questonon ! un fatto di complicit: 8 un reato di per sestante :un reat o elle nasce e si consuma nel 1890.Dunque non B coperto dalla pyescrizione della lian-caiotta, la fraude della quale rimase forse occultasempre ai creditori ed alla giustizia; dunque dovrATizio inesorabilmente subire la pena ordinaria dellabancarotta dolosa? Ci pa re a me esorbitante.

    Qui incvriwv grave perplessit a cagione di unquesito che non vidi mai prol~osto a alcuno, per lagi detta ragione che i criminalisti si occuparonopocliissimo del reato di bancarotta e i commercia-listi se ne occuparono come couimercialisti. I1 que-sito i3 serio per gli effetti che sviluppa sulla appli-cazione delle teoriche della complicit e del conato.Quando B che si G092~211)?tal delitto di bancarotta?Sappiailio orinai di quan ta importanza sia detern ii-nnre nettamente il monzento co?zszc~?zativopecialedi ogni n ~alefiz io, d a tale deteiminazioile 211~ i a i n oad ogni nuovo titolo rivolto le nostre meditazioni.1Ia forse in nessuno trovammo per cluosto lato tanta

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    difficoltk qua nta ne offre la bancarotta. Se la no-zione del fallimento doloso fosse (. 3423 no ta )quale la concepi G i u l i a n i, cioh di una simula-zione fraudolenta d'impotenza a pagare per partedi chi ne aveva modo, sarebbe facile la soluzionedel presente quesito. I1 malefizio prepa rato conmatura deliberazione e con atti idonei che tuttiprecedono la dichiarazione di fallimento; e cos laconsumazione della bancarotta avrebbesi in quelloistante nel quale h fatta (o dal giudice o dal mer-cante) la dichiarazione di fallimento. Dopo quelloistante pi aon potrebbe dabitarsi di tentativo, n&pi potrebbero i terzi rendersi complici di un reat ogi consumato; se ne potrebbero dire continuatorise questa figura venisse ad accogliersi nella scien-za, come pi volte io proposi: sicchb oggi soltantopotrebbero essere punibili nei congrui casi comeautori di delitti principali di per sP stanti.

    Ma al concetto di G i u l i a n i non rispondono ladottrina e le leggi contemporanee. Pu9 avvenireuna dichiarazione di fallimento senza che il fallitoabbia avuto mai il menomo pensiero di defraudarei saoi creditori, e senza che niente abbia fatto asimile fine. E pu8 dopo la reale ed improvvisa csa-tastrofe sorge re nel fallito la tentazione di so ttr arr e,di simulare, di defraudare, per salvare a sb qualcheavanzo del naufragio patito, e condurre ad effettoil malvagio proposito. Ci9 basta perchb colai (se-condo il linguaggio universalmente adottato oggidi)si dica colpevole di bancarotta dolosa. Ma il delitto

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    avvenuto in tali condizioni non potrebbe senza as-surdit dirsi consumato con la dichiarazione di fal-limento, perch e a questo momento non solo non siavevano atti esecutivi d iretti al delitto ma neppureera nata la intenzione di delinquere.

    In tutte queste ipotesi alle quali vuol darsi ilnome di bancarotta dolosa, e che sono frequenti,bisogna dunque trovare un altro momento consu-mativo del malefizio che pu essere molto poste-riore alla d ichiarazio ne di fallimento. Allora ciascunodegli atti di simu lazione o dissimulazione av r unafase criminosa tutta sua propria, ed un momentoconsumativo distinto per ogni singolo fatto. Oggi(dopo l a leale dichiarazione di falliri~en to) i di-visato di fare apparire come creditore un amico:questo fatto si consuiner quando 1 amico corn-parso ac1 asseverare il falso credito: dimani si divisato di sottrarre alla massa alcuni valori per-venuti al fallito ; questo secondo fatto avr la suaconsumazione con la sottrazione o col nascondi-mento: e cos di seguito. Tutti questi fatti potrannounificarsi in uii solo ente giuridico per la conti-cnuaxione nascente dalla unica risoluzione criminosarispetto alle persone che in tutti quelli avranno par-tecipato :ma in sB stessi per gli effetti della consu-mazione o della complicit dovranno considerarsicome materialm ente distinti, e ciascuno subire lecondizioni della sua fase particolare, ecl imputarsicome fatti singoli a chi abbia partecipato nell' unosenza parte cipare nell' altro. Q uesta parmi doveiw

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    essere la soluzione del quesito. Ma ci torna a rilo-strare quanto .sarebbe pi conveniente ed esattoserbare il nome di bancarotta dolosa alla sola pri-ma ipotesi; e dare a tutte le altre (perp etuam entevariabili nalla firma e nel tempo) il nome di scroc-cherie o fvodi ad occasione di fallimento. La distin-zione servirebbe non solo ad un pi equo repartod' imputazione, ina gioverebbe eziandio a mvgliodefinire le condizioni antologiche delle dive rse fornieili reato. S. 3462,

    2.0 I1 secondo caso speciale (art. 706, n. 2 ) t.quello di chi abbia proposto fruudole?ztenzente egizcrato nel fallimento claediti sinzzclati. l$ chiaroche se ci siasi fjtto per concerto col fallito questofatto rientra negli ordinari termini della complicita,salvo a decidere se il terzo giurando il falso credi-to si renda co~zctore soltanto complice del reato.Notammo al S. 3425 che onde il falso credito as-severato dal terzo faccia nascere il titolo di Bancp-rot,ta dolosa B necessario che egli abbia agito &iconcerto col fallito, Altrimenti sarebbe assurilo cheun fallito onesto si dichiarasse bancarottiere per ilfatto d i un terzo, da Itii non eccitato n voluto. Ele-i~ ien to ridispeilsahile perch un fnllkneszto degeneriin bancarotta B la fraude o la coZpa del fallito. Per-ci il capitolo 3." clcl nostro codice s' intitola - eimati comnmssi ?lei fcdli~nenti ilai terzi, e non gik(lei sleati comnessi nelle banca?-olte;percl~equestireati esistono completi nella loro forma tanto se peraltr e cause il fallito si ren de tte bancarottiero clrrantose il fallimento rimase iminrine da ogni dolo e cla

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    ogni colpa. I1 dolo del terzo che assevera un falsocredito fa nascere la bancarotta quando a ci con-nivente il fallito. Ma ques ti pu non essere conni-vente e ci6 nonostante rendersi bancarottiero peraltri fatti: e ci offre un mero uccidens rispetto almentito creditore che agi senza connivenza del fal-lito: n quello pu dirsi complice e niolto meno au-tore o coautore della ianc arotta , ma rimane ponibileper il titolo di reato dell' art. 706, n. 2. Tutto cio chiaro.

    S. 3463.Una difficolt % sorta sul punto di determinarese ad applicare questa disposizione di logge occorrache il terzo abbia fatto la falsa proposta di credilo

    ~zello ntesaesse del fuZZito, o vi cada ancora chi ab-bia fatto la falsa proposta nello interesse proprio econ ailimo di appropriarsi a danno della massa i va-lori carpiti mercQ la men dace asseverazione. La dif-ficolt nasce dalla discretiva che trovasi fra il nu-mero I , e il numero 2 di quell' articolo. Infatt i nelnumero 1, si ha cura di designare come condizionedel reato che la sottrazione debba essere fatta nelloi?zde?*esse el fallito, cosicch quanto il terzo sotlrag-ga o ricetti nello iqztzteresse pt*oprio o per fine di~ r o p r i oucro potr incorrere nella minor pena delfurto ma non in quella dell' art. 706, n. 4. Al contra-rio nel numero H si vede omessa quella clausulanello interesse del fallito: e nasce dubbio +se aleomissione si facesse dal legislatore appositamenteperchi? non volesse riproclurre nella seconda ipotesiquella conclizioiie che aveva richiesto nella prima ;oDpure ci6 avvenisse per dimenticanza, o perclli? il

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    - 34 -legisfatore stimasse implicitamente ripetuta quellacondibione, cosicchb la medesima debba ave rsi comerichiesta anche nel numero 2, ed informare ancheil secondo caso ed esserne criterio essenziale.

    Su tale questione si pronunziarono per la ripeti-zione della condizione C h a u v e a u e t H e l i e(thorie du code pnal n. 3459) - v i - Lawpposition de crances doit dgalement avoir f6conzmise dans intrtt~dtdu failli, quoique la loi neP ait pus ript, mais i1 est vident que cette sup-position faite dans P int?*dt personnel de son au-tezcr n' est plus qu' u n acEe tranger la faillite etdont le caractdre est celui d' u n faum oud uune ten-tadive de faum. Ma la dottrina di C h a u v e a u faacremente censurata da B o n n i n g h a u s e n ( debancaerecptorurn delictis pag. 110) s perche i: unequivoco trovare i termini di un falso criminalmentepunibile nella mendace affermazione di un credito( la quale non potrebbe guardarsi che come frode,o come uno spergiuro ) s perchh secondo questoscrittore i fatti contemplati a questo luogo dal codicedi commercio non sono forme di complicit, ma de-litti principali: laonde non avendo qui la legge ri-prodotto la condizione ( nello interesse del fallito )accuratamente segnalata al precedente numero 1,se ne deve indurre contro C h a u v e a u che nelcaso di numero 2 incorrono eziandio coloro che agi-scono per interesse proprio : vuto anche riguardoche il danno alla massa B identico in ambo i casi,e che se quella condizione era necessaria nel primo

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    rebberci capaci di fare di nuovo, 11 solo la~oro c-rio lepislalivo che al~bia eduto la Italia redenta e ilsuo nuovo codice civile. 111tutto il resto non si C? fht-tu elle latrare il viso alle leggi Piemontesi pe r clarluro il passaporto superbo di Isgpi Italiane (1).

    (1) Pe r giudicare di quanto sarebbe stata capace qaelluCoinn-rissiane s e le si fosse dato il maudato non di rabber-ciare il vecchio ma di fare secondo dottrina sua, basli con-siderare I' art. 70 4 proposto nella tornala del 24 mog-cici 3865 da l relatore sul titolo delle societ8 e readulo ne-cessario come sopra ho detto per le innovazioni introdottecirca. i f;illirnenli delle souieth: il quale art. 704 nitido nelSUO concetlo ed esalto nelle formule.

    Uevesi ancora osservare che questo sistema liortQalla conseguenza che noi non potessimo trarre pro-iitto neppure da quei miglioramenti cl~c legisln-tori 13elgi de l 1851 ( che pure pigliarono a normail testo Frmcese) avevano introdotto sul testo me-tlcsinlo. Gi na 110 dato un esempio di sopra in pro-posito tlellt'. cnnccllcitzcre sui libri. Altro esempio nen11l)inrno ailosao, perchb dove il testo Francese di-co ~ ? ~ e c E i l i?y]~ostin versione Italiina del 1842 edel 1863 ripetono crcdtfii sb~ulfilit enz' altro sog-giungere. &In i l~gislatoriBelgi de l 18S1 errzditiciallc dificoltb sorto in pratica avevano voluto elioIn pena cadesse anche sull' asserzione di crediti nonir-itegralrnelite szrppostz' o sivz~llati,ma soltanto au-xnelitati liella quantit8. A ci6 provvidero dicendowfkncrs , s u g o s d e s ou E X A G I ~ R ~ E Se questa sg-giunta non sarchbe stata da trascurarsi,

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    nIa cluello a cui con utilita maggiore avrebberoi pih estesi poteri condotto senza ilahbio i nostrilegislatori clel .l865 dietro i1 confronto delle varia-doni portate nel Belgio sulla legge Francese a que-sto proposito, sarebbe stata ( io lo tengo per fermo )una pii1 eqna e giusta moderazione delle penalitk.La legge Francese all' art. 503, n. 2, commina coli-tr o la falsa asseveraxione di crediti la pena orclinariadella bancarotta dolosa, pona di alto crimiimle. Ci6appari ginstamente un so~lerclrio igore ai legislatoriBelgi i quali all' art. 575, n. 2, riprcrcluccndo la de-finizione Francese modificarono largamente la pena-lilk riducendol a quella della bancarotta seinpiice,cio alla prigionia da un mcse a due anni. La dif-ferenziale & cosf vistosa che meritava di essere av-vertita. E francamente parlando a diritto costituendopare a noi che la pariflcazionc Francese de l terzoal bancarottiero doloso sia oltre misura eccessiva.Il terzo (elle qu i si suppone non complice de l fhl-lito) non ha nessun legame, nessun rapporto conla pubblica fede, nessun dovere speciale. Esso b unprivato cittndiiio che cerca d i farsi pagare un cre-dito immaginario. SmA questa una frode meritevoled i pena, ma non m v i ragioric per cui il c:xrcere cheseinbra, sufficiente repressione ad ogni simile at-tentato .contro qualuriquo patrimonio privnto nondeblia essere repressioile sufAcienke cluando si dirigecontro un patrimonio so tto ~~ os to concorso corri-nierciale. Paro in certa guisa che il patrimonio delniorcante quando k fallito si voglia coiisiderarr: co-

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    - 38 -me santo e privilegiato; poich chi tenta carpire daquello una somma prima del fallimento punito colcarcere , e chi tenta carpirla dallo stesso patrimoniodopo il fallimento punito con la casa di forza inToscana, e con la reclusione o con la galera nel ri-manente d' Italia. Ci9 non persuade davvero.Del resto se si accettasse la dottrina di C h a u-v e a u il fatto del terzo che fraudolentemente pro-duce ed assevera nel fallimento crediti falsi potrebbesubire tre fa si sostanzialmente diverse. 1." Se la falsaasseverazione si eseguisse di concerto col fallito sa-rebbe (. 3425 ) un atto costituente bancarotta do-losa della quale il terzo sarebbe partecipe e corre-sponsabile.- ." Se si eseguisse senza concerto colfallito ma nello interesse del medesimo sarebbe ilcaso previsto da questo numero 2, e porterebbe allapena ordinaria della bancarotta - .0 Se si ese-

    guisse nello esclusivo itzteresse del pvoducente sa-rebbe un caso di frode comune. Parmi che questoargomento sia sufficientemente sparso di spine.

    3.0 Si designij dalla riforma francese, e si ripetenel nostro art. 706, n. 3, come forma speciale quelladi coloro che eonsumino atti di bancarotta dolosa,esercitando commercio sotto altrui fiome, o sotto %o-me simulato. Questo articolo sembra a me sia piut-tosto rrna cautela che una necessitC1. Pot nella giu-risprudenza francese verificarsi lo sconcio di una pe-

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    - 39 -ricolosa im pun it accorctata a chi avesse usato l'arti-fizio di porre nella taberna un finto mercan te per farloposcia fallire e raccogliere il bottino. FincllD ( comeho gih ricordato) le regole comuni della cornplicithsi tennero come non applicabili alla bancarotta, poi8bene saggarirsi come bisognsvole quel dettalo spe-ciale; ma esso diveniva superfluo tostochS i fatti dibancarotta si erano fatti rientrare nel dominio dellateorica della complicit senza alcuna limitazione.Qualunque frode si commetta da alcuno apparente-mente a nome e conto proprio, ma veramente perordine ed interesso altrui, rende ai fini penali comeai fini civili corresponsabili tan to chi maliziosamenteeseguisce il fatto a benefizio altrni quanto chi ma-liziosamente l' ofdin o lo fa eseguire per conto pro-prio. N&giova allo izistitore della negoxiazione fio-dolenta lo allegare che egli non B mercante e non fallito. Quasta deduzione pu portare modificazioninelle forme procedurali del giudizio civile ;ma lagiustizia penale risponde a colui, se non sei mer-cante tu, il mercante vi deve essere perchk non vi taberna senza padrone, e il padronc di una taber-na b mercante; e s e t u non lo sei ha i peraltro ese-guito dolosamente il delitto sia pure per conto al-trui ed hai incorso la pena come s e tu lo avessi com-messo per conto proprio. Assennatameiite pertantola legge Belga del 1891 soppresse questo numero 3nel SUO articolo 575 e sarebbesi potuto senza peri-colo fare altrettanto fra noi.

    4 . O E parimente una figura di delitto principalee non una forrna di complicit il caso previsto dalla

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    riforma Francese all' art. 597, clal codice Belga al-1' art. 573, n. 3; e dal collice Italiano all' ar t. 7 10;vale a dire le convenzioni segrete .passate ,lupo ladichiarazione di fallimento tra il fallito e rlualcllesuo creditore, mediante Ic quali clal fallito o da al-tri si stipuli un benefizio particolare a quel creditort,per ottenerne il voto favorevole nel fallimento. Que-ste riprovevoli convenzioni che troppo a lungo im -punite riducevano i fallimenti ad una battaglia difrodi, si puniscono a buona ragione col carc ere finoad un anno estensil~ile nche a due anni quando siformano dal sindaco del fallimento.

    Tanto B Iungi peraltro che a simili convenzionipossa applicarsi il concetto di una complicitk nellabancarotta quanto invece a me sembra certo cheper tali stipulazioni si deve punire il solo creditoreclie s i procacci6 lo indebito lucro, e non il fallito chevi aderi. Ci6 a diritto costituito parmi che emergadalla lettera dell' art. 710 ove tassativamente siparla del ctaeditore. A diritto costituendo emergedalla considerazione dello stato miserabile del fal-lito, il quale se accede a tali angherie lo fa per lacoazione che esercitano nell' animo suo le molestiegravissime a lui sovrastanti o ininacciategli da nnpotente creditore. D' altronde il vantaggio segreta-mente stipulato con siniili patti non si toglie maiclalla massa, ma si supplisce dagli amici o parenticlel fallito, o dai guadagni futu ri e dai rivenuti cheil fallito potr raccogliere per industria o fortunadopo la sua riabilitazione: cosicchh rapporto a chi

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    d& il benefizio si spenclo cosa liberamente propria.Invece ci per buone ragioni delitto nel creditureche mercanteggia il suo voto e le sue arti per trarrein inganno gli altri creditofi, e rendere ingiustarnen-te disuguale la sorte (lei partecipanti nel colzcorso.

    PotrA pero dubitarsi di queste mie osservazioniSondandosi sul principio generale d ie ogni delittoammette conq~licitd; aonde potrA obiettarsi cliesebbene del fatto previsto dall' art. 710 sia autoreprincipale il credilore e non il fallito pure anchocluosto s' involva n e l a roxponsixbilit pe~ iale comeconyllce (le1 creditore ch e stipulb a s& stesso i vie-tati vantaggi. Non nego che il fatto previsto dal-1 art. 710 ammetta conlplici punibili, e Io sarlmxlosenza dnbhio tutti imediatori che lianno .trattato I'af-fare criminoso; lo sarS i1 terzo ch e ha dato ( anchedel proprio) il premio vietato al creditorc (Cassnzionedi Francia 4 fbbraio L843 - M o r n a r l . 3462)e sta benissimo, pcrchb nel costituire questo reatoilon si lia riguardo alla provenienza de l deiz:iro maai pericoli della convenzione vietata. Ma i principiigenerali della complicitcS incontrano eccezione t3ultele volte clio In .~tulzcl*apeciab de l fatto ( M o r i nU Y E . 7568) pone il preteso partecipe in una situa-zione differente da quella di complice, ed incompa-tibile con la maclesima. E questo k appunto il casopyesente, pereli&, come bene osserva M r i allanota dell' ae.8. 8067, ne l fatto pr~tiitodali' art. 597di Pr~lncia, 710 d' Italia il creditore Ci. la vil'lluktc;ed 6 ixlcolicili&l~ilea sitriazioul; cli al:dtli?i.),tcc di

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    complice nella identica persona e nello identicofatto. Vedasi ancora M o r i n art. 6244 et 73'71.

    5.0 Parimente non B caso di complicit ma de-litto principale quello previsto all' art. 707 del codiceItaliano, e 594 del Francese, voglio dire le sottra-zioni o distrazioni operate sul patrimonio del fallitodal suo coniuge o dai suoi discendenti od ascen-denti alle quali (quando si commettano per contoproprio, e non di complicith col fallito) si vuole ir-rogata la pena de l fuvto. Questa disposizione eranecessaria perch non ammettendosi furto punibilefra quelli stretti congiunti il fatto sarebbe rimastoagevolmente impunito quantunque pregiudicevole alfallimento. Qui dunque si fa eccezione alla regolache lascia impunito il furto del figlio a danno delpadre. Quando il mercante B fallito, e quando il fi-glio o la moglie non rubano al padre o al maritoma alla massa pertinente al concorso, sono puniticome colpevoli di furto.

    Ma qui torna a me ritare attenzione la considera -zione del tempo.Nessuna questione sulle sottrazioniche il figlio o la moglie facciano nella taberna ilgiorno della dichiarazione del fallimento o dipoi.Ma se qualche cosa sottrassero nei giorni antece-denti perchb forse ne avevano la mala abitndinevorrete voi fare un processo contro di loro e fon-dandovi su quello scientemente dell' art. 707 pren-

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    dere a sostenere che la moglie od il figlio sapevanoche il marito o padre avrebbe dopo quindici giorniod un mese dichiarato il fallimento, e che percio lalegge generale non li mette al coperto dalle cri-minali persecuzioni?Mi si permetta di ripetere chequesta materia non ha ancora ricevuto la sua ul-timq elaborazione.

    Ma anche qui rimane una grave questione. Al-cuni criminalisti francesi avrebbero volato che in-vece di dire con la pena de l furto si dicesse contanto di calocere,e ci al fine di sottrarre i fattidei agli e delle mogli al gravoso influsso delle qua-l@che. I1 tempo d i notte, la casa abitata, la effra-zione, la falsa chiave, e simili, saranno esse circo-stanze qualificatrici anche nelle sottrazioni commes-se dal figlio o dalla moglie del fallito senza compli-cit col medesimo? Condotto il fatto sotto la nozionedel furto come delitto principale porterebbe alla opi-nione pi severa e il fatto dic7ziarato furto dovrebbesubire t.utte le fasi del furto. E difatti un giudicatodella Corte di Cassazione di Francia del 23 mag-gio 2841 decise che le aggravanti di scasso, chiavefalsa, o simili, operassero anche qui il loro effetto, eche in tali casi la pena del ficrto indicata nel pre-sente articolo fosse quella della galera (1).

    (1) Vedasi Ren o u a r d lruite' des fnillites c t lanque-roules edi t . Bruaelles 1833, pug. 448.

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    Ma i motivi della legge F rancese nei quali,aper-tamente si disse che qui voleva usarsi un riguardoindulgente ai vincoli di sangue, affinclie le sottra-zioni previste all' art. 597 n. 1 quando fossero com-messe dagli stretti congiunti del fallito anziclk daestrane i incontrassero una pena meno severa, ci por-terebbe alla opinione pi mite che io scientifica-mente crederei preferibile. E di vero quale st~anabenignits sarebbe ella questa che in certe condizio-ni di fatto porterebbe i figli ad una pena pi graveclic non quella minacciata agli estranei 'l I figli,che per i principii generali accolti dalle leggi cosidi Francia coine d' Italia si vogliono esenti (la ognipersecuzione penale per le sottrazioni commesse adanno dei genitori ? Anche questo problema rimaneappo noi (alrneno a tutt' oggi 1 marzo 1870)moltoperplesso; e quando se ne offra il hisogno dovrannoscioglierlo i tribunali , nS io intendo cor rere innanz iagli oracoli loro. Ripeto soltanto che tale pro1)lemagi5 rivelato dopo il 1838 clalle -dispute dei crimi-nnlisti Francesi poteva nella versione Italiana eli-minarsi con una sola parola, aggiungendo scmpZicea1 vocabolo furia.

    6." Finalmente a ltra forma di delitto spec iale neifallimenti la malversazione dei sindaci punita dalcodice Francese all'art. 596 e dalla legge nostraali' art. 700. La pena ch e questo articolo minaccia

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    - 45 -a siffatto reato (il quale pu dirsi un delitto pro-p ~ i o ) quella clell 'art . 639 630 del codice penaleSardo, cio oltre la multa il carce re da t re rnesi adue anni che 1 art. 630 eleva a tre qualora l ' im-portare del danno superi lire cinquecento. Questapenalit si considera generalmente dai ciottori comeeccessivamente mite, s per riguardo alla facilit didelinquere si per riguardo ai gravissimi danni cheeventualmente possono cagionarsi; danni male ade-quati con una multa di lire trecento. & un delittoche ha la perfidia per base; un delitt-o che nonha scusa: B un delitto pur troppo frequente ma dif-ficilmente raggiunto: e sono queste le colpe versole quali si usa misericordia !

    Rla ci che pi notabile si che da questa pc-nalita speciale n' Q risultato che il sindaco ladro inToscana % punito meno di ogni altro colpevole difraudata amministrazione. Questi pel combinato cli-sposto degli art. 402, 398, 376 e 378 fj . 1 del co-dice penale Toscano possono andare incontro alcarcere fino a cinque anni. Si ? dunque fatto franoi con la legge del i565 un privilegio ai sindacidei fallimenti di r u b a ~ e on minore pericolo. 'Questomostra che oggi in Firenze si fanno leggi penalisenza d arsi pena di porre la mente sulle altre leggipenali che vigono i11 questa provincia.. Scogli ine-vitabili nei quali urtano i legislatori amannensi.Dopo ci io credo che pi non possa esservi inToscana n11 giudice il quale applichi ad un ammi-nistratore privato fraudolento la pena del carcereVOL.TII. 1

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    per cinque anni, Do1 resto la definizione di questoreato proprio de i sinilaci non occorre darla. Essa una forma di fcaudata amministrazione gi&definita( S. 2304) a suo luogo. Altrove (come notai alS . 3401, nota 3 ) sarebbesi aesimilata al peculato.

    Vaolsi per0 avvertire che yaellabenignilii di penasorbatta ai soli xiniliici che rubino pevRcontopro-pi-io: se il sinciaco sottrae o mentisce per aiutareil fbllitu incontra come complice de l medesimo lepene di alto crinlinalo. Cosi nll' ilviditti de l froda-torc sovrasta poca caI1cere,e ad una miswicordiailriprudcnte la reclusione. La quale economia di pe-nalita sti risponda al senso murale altri lo giudicl'liu

    Xricl-ie 1:~ ljancarotta dolosa B un reato che f l f i t t u ~n1:lla penalith fra un esorbitante rigore ed una giu-sta mucleraziono cos nella opinione degli scrittoricoitie nulle legislazioni ( 2 ) . F i J n ri g e r i, che coli-tvri il vero si esalta da molti come filosofo liberale edrinitmi ario, opinh (scic~~xccella legislazione li?).S,g)wBt. , cali. 48) die i re i di filliiiiento doloso do-vosserci punirsi col marchio in fronte e con l:~erci ~~ 'q ic tua .anta ira percl~?Altri osservczroziot'lil? il fallito ruiin come ruba il ladro; con questadifilranza che rubando le cose plopr.ie ne ha rni-n(Jr(? ibrezzo nella coscienza. Io turno ad osserlvarecficl url;i pcnn liti gius thrnen le proposzir)natn Iion po-tl'h nini (Irttarlsida un codicr sa non si ilist,ingrl{~ilo

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    quasi come due speciali figure criminose il falli-mento preo~dincttoa rubare ed il rubamento 6%-provvisuwzente commesso ad occasione di un falli-mento inatteso, disastroso, e scevro da malizia. Nonmi pare che la giustizia distributiva possa deflettereda siffatta distinzione.(1) Leggesi in S p a r L i a n o f i n Adr ia lzo j- ecoctores

    botzorzcm s i sucie c iuclo ritutis esselrt nzcdos i n ani ph iten trocollocuri jussit velul irzfunes. Sulle dicposiz~oniRomanecontro i decottori vedasi By n IL e r s o e k qzcaesliones jurisromcini 1i6.1, ccip. 1- a y l o r cumment. ad leg. Decetn-viri, in Fel lenbery tom. 1, pug. 565 - u g l e r d i s s e ~ t .dubia de sectione debil orun~ , Lypsicc 1741 - 1e n r i o tmoeurs judicia ires de l' uncidnne Rome vol. 3, plcy. 361.In Francia la Ordinanza di France sco I del17 ottob re 15 56minacci contro la bancarotta frodolenta la gogna, I' am-menda o nore vole, e la niulla, oltre il diritto di arreslo per-sonale ai creditori. Ma poscia con quella progressivil dirigore che fu propria delle Ordinanze dei Reali di Francia,1' Ordinanza di Orleans ally aarl. 17 3, 1' Ordinanza di Bloisart. 205, e l' Editto di Enrico 1V del maggio 1609 giunseroad infliggere la pena capitale, conferm ata dalla Ordinanza dicommercio del 1673, e dalle dichiarazioni dell' l 1 geli-na,jo 1716, e del 3 maggio 1722. Sembra per che si man-tenesse una differenziale di peng per i complici sotloponen-doli ad una semplice multa, ultiriiamente alla galera tempo-raria. V O u p; l a n s osserva che quel rigore era utilissimo p erestirpare i l delitto di bancarotta, e qui siuoca di parole per-chio invece doveva avere detto per eslirpare i delinquenti.Questo lo efi'ello cerlo della pena di morte che uccidendoil colpevole pu dirsi con tutta veril estirp alrice dei delin-quenti : ma che poi valga ad eslivpcirc i delilti una iper-bole smentita dalla sloria. Sernbrti peraltro che la pena ca-pilale per questo delitto non Irovasse simpatia neppure nci

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    - 4s -parlamenti di Francia o raramente 1' applicassoro: B r l l o ndictio?naalre des nrre'ts, nlot banqueroute, vol. 1 , pfly. 514et 515- u r i d u 11 stcr la couluate tle Bsbt s a r t . 5% ?i*8,plig. 817. In Napoli ci& a piarnniaticn del 23 niarzo 1685aveva ordinato che tutli i decotlori Iiidistintamente f o ~ ~ e r ocondannati a portare un cappdlo con dististivo verde, sottola pena nou porlando dello cappello di cinque anni di 5;1-lera per la pritna volta e di galera a vita per la secondo ;ma le pramruatiche del 30 marzo 1866 e del 16 deceill-b re 1744 minacciarono la gaiera ed a nco la niorte , este n-dendola ancora :li correi, ed ogr;itlngondovi una multa diduoati qualtrornila a favore dei creditori e dei denuncinoti.Sulle quali prarnmaliclie due cose sono da notarsi 3 ." cheespressamente si autorizzano i giudici a condannare per in-tima coavlnzione: 2.0 che ivi si descrivono i casi di com-plic i\& puniti con dieci nrini di galera e qualtroiiiila ducatidi multa, con termini presso a poco uguali a quelli usatida i codici moderni. Nelli anlico giure Sassonico il mandalode l 20 decembre 1766, S . 12 vagava dall' infamia alla ga-lera, spiiigei~dosinticbe a minacciare la morte nel concorsodelle tre condizioni delle non prestate Indenniti, d i un doloiiislgne e di un danno superiore a cento lolleri. d n c h c nel-l' nnlicri i'russla spil igovasi la pena dei bancarotlieri fino allatliorte : E n i;a u ju?.is eriatinalis S. 4G7. Per le; penalit in-flitte dagli statuli Oormaaici puh vedersi S t r y lt i o ' IGSLCS ?no-dorln. pandeol, l ib. 42 , t i t , 5,$$. e t seqq. uno speciale ri-gore coiitro i mercanti fdlliti sospelti di dolo si usava nellepraliche Gcrmanicbc, che ricordasi da C r p z v i o i n n sy l odcbi toru~n os i l . 68 , ri . 195; e da R e s C l d o conlintrntio thc-$'luri vo l . 2, Bg4 9.4, 11. 9 - vi - xp:pcdili .icl*is es t mer-calore8 ac dchidorcs fctllitos\, guos bnncnl.otlas nuncu-pajfiu* ~OTme l l l i s subiici pilsse, ut peculiias s [ b i credilnst ie l ! non ru6ioncs ct f~~cuZlntesiclis crcdiboribus indicent.

    tnoderni codici di Hannover, di PurLoinberch, e di Brunn-svick gradu;ino la pena de l bonciirottiere doloso su l criteriodel datitlo iKlfurilo, ma in generi& i codici contcmpoi.anef

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    lasciauo questa gradua zione alla prudenza del giudice det-tando una pena restrittiva toniporaria relotirainente determi-nata, entro i limiti della quale egli possa Ijberaineate spa-ziare secondo le circostanze.

    Lodo perci il coclice penale Toscano il quale benepre~edendo utta la possibile variabilit di colpevo-lesza che pu incontrarsi nella bancarotta dolosadetto all'art. 409 S. 2 una pena che dalh carcereper un anno p118 salire 6110 dodici anni di casad i forza lasciando alla prudeneu de l magistrato li-b e r a cli spaziare entro clnesti larghissimi limiti aseconda clelle circoslasze (2) . Al contrario il codiceSarclo all'art. 351 spazia dalla reclusiorle per anni trefino alla galera per anni venti, ordinando che questomassimo debba inesoralsilmei~tepplicarsi (art. 382)se il fallito era agente di cambio o sensale.

    (1) La formula ch e tonto volte si U adottata dal codiceToscano per minacciare una pcna altevnalivn infliggendo( a modo di esempio ) come pcna ordinaria la oass di forza,e oei casi pi leggiari la carcere, semb ra essersi imilatada l codice penale di Brerna ncl quale venne elosiuta daM t t e r m a i e r coine pi adattata ai bisogni di un equo re-parto della repressione. Qu i il problcma si suddivide. Primaquestione b se s ia conveniente che il codice metta i n baliadel giudice 1 alternaliva tra iiria pena di specie pi gravecd una pena d i specie pi mite, lo che generalmente si slo-$a o g ~ i d i orno nietodo migliore delle circoslrinze attenu antiindefinite. La seconda questione 6 quella relativa alla for-mula. Adolkito il principio della pena aIternativa, I: esli pii]conveniente che La legge minacci conic pena ordinaria la in -

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    - 50 -feriore autorizzando a salire alla superiore nei casi pid 9l'ctvC(-metodo preferito dagli antichi statuti penali) o piuttosto ilsistema itivcrso preferito dal legislatore Brernese e Toscario?Capisco che i n tn dei conti tutto torna all' istesso p3rctii:il giudice applica la pena che crede pi i i mnveniente casi i nfirccin alla prirnd come i n faccia alla seconda formiila. 112piire unii diflerenza nel concetto legislativo pare ch e vi s i a ,perchb con la forinulli del caso pili g r a v e sembra che s ip o n ~ ; ~ carico del17 accusa lo prova della grauziri , e tosile formula caso piB leggiero si ponga a carico della difesaIn prova della loggercz$cc, Del resto il codice Toscauo uoriha ma i definito in nessun reato quali siano i casi legyic.rli,cd ha fatto benissimo.

    IL concetto della bancarotta colksa (1) tutto mn-sisto nella violazione di ISooefvi speciali che i costu-m i o le leggi riguardano come inconal~entin1nego-xinritc. Qrrssto 6 il suo criterio positivo: il suo cri-t,orio ncgativo b 1,2 assenza de l clolo ne l negoziante,riai? In mancanza di ogni fine di lucro. Io definiscodrinque la bancarotta colposa - ualunque psccz7t!iwy)?*udensn negligenza del negoziante chc nfircevasl dovcrc di e?xfn.~~cre.18 le leggi e cii~zsus&u~-rJhfcorn~120rciai2,he (. sta2in cntcsa; &E SZGO fa7I:iimento. 11 suprorno criterio pe r definire il confineche scpnra gli errati calcoli, le arrisicate intrupre-se, le omissioni e trascnranzc non costituenti crirni-ilositi, dalle analoghe configurazioni che vogliono

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    elevarsi a delitto quel10 di ano speciale dovereimposto al commerciante dalle corisuetudini o dal-la legge.

    (1) In Toscana non si conobbe p unizione di bancaro ttacolposa trame in quel periodo nel quale ebbe vigore il co-dicc penale Francese. Questo duro nel Ducalo di Lucca finoai 15 aprile 1848, ma srasi nel Granducolo Toscano abolitocon lo cditlo de1I28 1u~;lIo 814, e l' abolizione del codiceFrance se lascib senza relato il mantenuto coclice di com-mercio, e senza pena l a , babcaro tla colposa, poicti& qiiestannn si prevedeva n& dalla legge do]. &O novembre 1786,art. 79 , n dal motupwprio del 15 marzo 3789, ti& Ja l -1' art. 7 della legge de l 50 agosto 1795. Vedasi S a l v i a?$-notazioni al codice di coehtnercio pag. 161, 1@2, dovericoi$a come in Toscana anche il fallimento doloso non siperseguitasse traniie sulla querela dci creditori, e con facoltid i quietanza per parte dei medesimi. La convenienza d i per-sesuilare la bancarotta ad ux iu t~c ubDZ(cct (costume venutoa ani dalla Francia, e actutlnto anche dall' art. 409 de l oo-dice Toscano) pu essere argomento di seria disputa. Anchei11 Francia fu oggetto di dissidio la costituzione dei titolodi baacarohta colposa, perch da ~no lti i sosteneva noli po-tersi amrncttere in questa materia uno stato d i mezzo tra ildolo e la innocenza: ma la contraria opinione prevalse. Ve-dasi R s n o u a r d traiti! dc s fuiclidla'les e& Uanque~o~ctes.n-ris 1844, tofit, 1, pog. 144 , e t tom. 2, pay. 408.

    Difficile definire allrimenti qaesto sfuggevule

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    ( $, 88 ) lo omettere quelle cautelo clie sono pra-ticate in uguali circostanze ilal mliggior riumcro deicittadini: lo che riportando nel punto di vista ge-nerale la lioziose della colpa lata niln dipendenzadagli usi de i cittadini, coi~dnccper ~~eccssitka bail-carotta colposa acl una perpetua dipenaenza dalleconsuetuilini comn-ierciali e lacali.

    Noil e meraviglia pertanto ch e i codici d i coni-incrcio coiiteiriporerlei non si trovino concordi nellarlofinizione dei casi costitillivi d i I~uncarotta olposu,t+ nella stcssn gonerica desigrinzione d i siffatti ca-si : vedasi :i i n i iigl i a n a e n de 5ba~zco,e~~erpdoru'i?zcli.lictis c& oettis nvt. II et 3, ag. 17 e t 22. i co-riiri~iornent,esi escuiplifica la colpa punibile erimi-~ic~llwi~eiltoel kllito con lo ipotesi di avere messoiri circolo effetti sovercliiamonto superiori al suoattivo ; ello avere arrisicato in giuoclii di sorte isrioi capitali; icilo avere usato eccessive prodiga-liti&o flclucie ixi~prrrdenti;e talvolta nello avere ir-rsgolarmeiite tenirto quelle scritture clie dovevanoxllx occtisioi~e i u.nu caduta porre i suoi creditoriiri grado cli sindacare iinme?intnmente lc sne opc-iBaziuni,c cii realizzare quelle sostanze cho erano de-4tin:rte alla loro gunsentigict. Ma nella determina-aioiie della calpabilith per cliitrsto titolo invano cei-~~hcrannc,legislatori di formulare precetti tassativi.'i'fltto d o v r i in Si11 (lei roriti tliliondoro dal pruclenteaiqritrio del magistrato.