Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 6 (11)

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    t!sservei-0 ui~ic;~ii~eritlilie in rlui:sl o giBiLve ro-Ii!einn agitato tra i ii.enologi ci1 i giuristi evri un:tconsiderazione da non tin asciirare. Voglio d ire cheIL iiioilomailia religiosn ha una g cnesi In rluale insi? stessa procede da i.l.iz21ulso2012 n~cillictgio,riia in-vece huono e lcidevole, ecl al teii11)o stesso ittterientoad un alto interesse personale, quelio ciok della sal-vezza ileli' anima propri:^. Ci6 porge anche in facciaa i giuristi a questa. specie di rnoi~ornanin n coloreche essa non ha a coinuric cori Ie u-ionornanie in-cend iarie, oinicide, e siriiili, Ir! rlinali risalgono scmprenel la loro genesi ai1 un pt:rvertirierito rnoralc. 6 iiii-possibile attribuire a colui pcl quale si allega lamania saiiguinarin, o incc,niliiti~i:i, o sinlili, il carat-ter e di u na infeliciti conscrjuenziale alla m era coti-dizione i~ lorh osa le1 cnrpn, occnsionata sotto il pun todi vista riioralc da istinti buoni e virtuosi. Questoinvece 11uQsoinpro afferinarsi nella inonomnni:t re-ligiosa, e spesso aiicora nella. ~non om ailia l~oliticanb creilo che siffatta differenziale po s a essere sen-za peso sulla I~ilanciadella giustizia.

    Una singolare coi~ibintizioilc )ci./) vuole cssci-calla l~rescr ite materia annotata in prol~osit~olellateorica del grado ; comhinazioiie io voglio dire dellaclottxina sulla spolztaneitci della dcterm inaziotic, conla tlottritia clella complicith.Fcriniamoci un istantesu questo argomeiito . nota In regola inc!reiite alla

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    Ccrttrina della spolztaneit che lo :lvcre :~pito i1 al-irsui isfigccsioi?e circostanxn per la quale minnr:csila imputazione clell' agente, in special mollo cluandula istigazione parte da persona clie sopra di Iiiieserciti un granc!~nflusso morale. h nota 1)iire 1:~regol a iner ent e alla dottrin a della coririplicit'~ cliech i fu soltanto ca71sa~?to?-ccleel delitto devlb iin-put arsi nleno d i colui che n e fu ariche cairsfl fisicaquando costui scese all'azione anche per i~i oti -\isuoi proprii o per motivi coinulli ad entianibo.Questi du e prec etti riconosciuti dalle scuole e dallegiurispruclenze contelnporanee sonosi gi da noiesposti (S. 315 e S. 457) come generalit scientifi-che, ed apl~licntipii1 volte alle 'varie specialiti.

    Bla coine s i conib ineranno ciilelle dile regole, clunii-do insicuie sorgoiio innanzi al giudice a patrocinareresp ctt iva n~e iit c pii1 cornpnrtecipi di un oltraggioal cuito? Ecco la ilifficoith clae vidi sorgere prati-camente. Uiz ministro di una religione che guarda-va di mal occhio i riti tollerati di una religionedissidente, acceso di zelo, eccit i suoi ~mpolaniadat ti di violenza contro il culto rBiprovato. E questicflettivaunenle trascesero ad atti che cost,ituiroiio ilreato di oltraggio a rjriel ciilto. Ecco che il rninistrudice a sua sc~isn,egli i? ve ro che io fui iT prirnoistigatore del ftitto, m a mi astenni dal prenderviparte :~tf,ira, e costoro consumarono il reato peruno zelo i.eligioso clic 1? tutto proprio alla loro fc-ilc ed 11111? I c i ~ * ocrcrlenzc; io dunque debbo esseiu:punito tlicilo i l i lo~o gli oseeutori alla lor volta al-

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    legano, vero d i r : noi fuinino 1;i cari.-:i liyic*;r i I t . Icielitto, ma no i 11 eseguiiiimo sedutt d:ill:i i.;t i-:t-zion e del ni inis tro dal le 1:ilrl)rn del rl.iale nui r:r;t-vamo avvezzi atl ur1i1.e la l~arolndi Liio e lo insn-gnameirto dei nostri doveri ; noi iliinrlue si tler c Inistigazion e a ltr ui nrnnict tcre coinr: tiegra11:inte (1 . ,italuno parve impacciosa simile situazione: iii:i i,ii:ntearvi che irnpzicci il giudicc i1 cii~ale icortli clic-!cin-scuno degli accusati lia diritto ad un giudizio cl'im-putazione tutto suo proprio e misurato in ragioneclelle condizioni d' niputnIjilit5 n elle c~u ali gli ver-sa. Ad ognuno dei giiidicd ~ili lcve tenersi contodelle aggravanti a lu i aclilel~it:ite, clelle minoran tialle ciuali ha diritto, e deile dir~iiizucilti uggerite nr iguardo suo: ne clve inai cercarsi cosa avvengade i compagni suoi. Noli ho ma i ca pito cjuesto riiododi ragionare di qualclie giudicc il quale si scusa~adi una pena severa inflitta ntl u n a e c ~ s a t o d du -cendo che altrimonti non vi snrel~l~ctata suflicien-te differenza fra lui ed il suo coaccusato. All'udireci6 io dissi a me inedcsiiilo, dunque quel clisgra-ziato ha avuto la condanna ad uil anno pii1 cli casadi forza pe r la so la acciclciltalit5 che scxlcva un al-tro presso a lui sulla panca dei rei; se fosse statoaccusato a solo s ar eb l~ es i iudicato 1~ast:lilternenterepresso il suo delitto coi1 un anno di meno. Eccoi sidera dei giudizi uriiani, Io non veggn diflicoltknella coinl~inazione ~roposl:~.l1 mi11istr.o isfigatoi*esi appl ichi l a niiiiorantc: tli:ll'ctusilio, pci.el12gli eso-cutori agirono nnciio riur niutivi proprii; sgl i autorifisici si appliclri la rninorantt: della l~r css ion c nuralcesercitata sulla determin azione crii~ liuu sa l;~llo [LI-trui istigazioni: o giustizia C futta l)cr tutti. l)cl

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    - 11 -i:!stu I' iippareiite co~iflitto fin la dottiit:+ deliay r j c t / t t i b l i e In i1ottrin.z &:l gi*nclo si serite spessis-siti~an pratica. Un delitto guardato in s stessoauineilt:k di yzlarzlitci 1,el ilumero cloi cnndeliilrluen-ti : m a q ~ ? s s o iuando quel delitto si vuole imputa-re iildiviclualmentc a ciascuno dei suoi autori ilnuiitero sii.rlilz'a2jut,-a?ztita,z. attenua la i.esjit!ttivai~esporisiil~ilither lo impulso patito dn iriflus:;c.i al-t rui iicIla sua deterri~inttzionevolitiva.

    ( l ) I l P u L t m a n n niblla diqscriazione inliioliita Att etq fcnle,ucs j ~ i s s i oeirni qui pnrs t , Q poerra exirnal eanLie 11ii-tiitai (che irovasi f r a i suai opuscul r t juris cr imkal ie 11 . 7,pag. 197) os sp rva ch e la dcduziotio rlcll'avere agito a d isri-gazione al trui rome SCUSii al proprio f i l t lo k i s t i n t i v a , e lodimoslra risalcritlo sino ad A d a m o r l i ~i scusava dicen do ( l iclsserc stato is l ipri to rlallti donna clie Dio gli aveva dslo; eacl Evi) chs si scusava i n c o l p a n do i l srrpcnte clii. I'avrvas~i lni ia ; ? procrldrntlo po i c on la sua c o n s u ~ l a asl ics iniao rud i z i on r ! arlducc p r o s e d l quel ve ro rlesunlc rlai classicigrpci L' ~1 3 lorit; d i 1ulli i tPn111i.

    Pii1 zrstruso 1,116 semllrzlro il problenia d i o sorgodal confi~onto i.8 la dottl=ilza clclla qtrn~nti6tce la~Zo t l j ~ inuel 91*tbd0 I ( L I ~ L I C ~ Oi collsi~1tf.r~3, diverslbhrlells l~czssioue moveilte. La teorica clolla quantitpoliticta cloi reati c'inseglia .d ~ eanto pih grave Oil delitto sotto il rapporto clel dnuno mediato quan-to piii i.e Ii e pxG pi'eveilarc facile la rilrctixione :tlucsto rii'itt>tlio ! t~tfti?;kgioncvole, e ne abMaiiio~e.!ilutoii ci:ilto fur'rize la costante np~ilicnziolie ellocltti~lifiplie~ I c i ari reliti, Ora 1 oltraggio al culto liuh

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    -- 51.2 -derivare d : ~ ue ~lihtinti ~nliulsi.\LTc1I9~il l j~ioI ~ . o c c I ~ ~ \ila odio contro tutte le religioni : iun b un suiti-iriento esagerato di clovenr rii? uii t r.:isriioilnrncniodi zelo che lo purta 31 dis turbo c1t.i cul ti: riesaunseiitinlento d' interesse l~ roprio o eccita ; ila sol-tanto una a ntipatia g ratuita cd insensata conliaogli a tt i di religione. Xll' oplrosto il rcligiunni.io haun fortissimo iinpulso arl nggi*cclirt: i culti (lei tlis-siilenti l~erchea cib lo spirige lo affetto esaltatc~versi, In propria religione e la creilenza di f'tr cosaI~uonae nieritoriti per sk stesso usando ogni modoa dnniio dei cillti ril>idovat,i 3 lui. D;L rjuesto con-fronto cliiaro clie iliflicilinente puO ~ ~ r e v ~ l e r s iun'aggressiune ostilc contro un ctilto esegu ita perassoluta miscredcnza ; Isiido~re facilissimo a prc-vedere ( e la stori~ z porge escrnpi senza nurrierodella giustezza di tale previsioiie ) che saranno f k -cluenti le ripetizioni cli atti ostili contro un cultoeseguiti per fanatismo dai seg ua ri di culto dipor-me. Sotto il punto (li vista clui cr ite rii della rliilnn-titk bisogna clunclue dirc che guarda to in ast rat toil clelitto di oltraggio al czdto i: ~ ~ i lrnve quancloprocede ila zelo pcr ft~natisiiloreligioso, e mcnogrnve quando procede (la em1)ieti a scetticismo ;perchF! in questo seconilo caso ii. iliinore In forzatnorale oggettiva dc?l ~nnlefizio.

    31a se lo identico ~irolilcriia:i e;s:liiiiriti. iii c .c~iic . i .cbtnsotto il punto di vista della d o l t ~ - i t ~ uel p . c ~ r i o , 1~':-sta ci porta ncl una inilaginc tutta soggcttivi~ v' in-ecgira ehc rluanilo lo inclividrio (:li(> cliin~iiatoi rcri-

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    cler corito d i un delitto commesso cla lui, vi fu spintoda impeto ili veemente passione che pervertiva il suosenso inorale e pel quale l' atto assumeva agli oc-clii suoi le sembianze di giustizia, la su a imputa-zione cleve essere riiinorata. Dunque per la teoricadel grado nella forza morale soggettiva chi oltrag-giO u n culto per impeto di zelo religioso ha nellapressione esercitata dallo affetto sulla sua crimino-sa d eterminazione u na miiiorante che deve modifi-care la imputazione portata a suo carico: laddovechi agi per mero impulso irragionevole di antipatiaad ogni credenza religiosa non puO allegare a suadiscolpa altrettanta pressione esercitata, sulla sua li-bert volitiva; e non pu8 add urre scusa per ci cheha fatto a solo intento d i soverchiare la libert di co-scienza dei suoi simili per far prevalere le sue in-dividuali opinioni. Ecco a1 netto la situazione di que-sto problema che pone a conflitto la teorica dellacluantit% on la teorica del grado. La prima si dovrrispettare dal legislatore: la seconda dal giudice.

    Le pene degli olkqaggial czclto specialinente sesccoli.ipagnate da sacrilegio salirono nei passati tein-pi allo apice della severith , cluanclo ne i ineclesiniis i applicava il tiiolo di lesa maest& divina. Non opera di una filosofia incredula, riia clella prevalenzadei pi esatti principii giuridici se nel secolo pre-sente quelle penalith si sono ridotte a pi miti epii1 giuste propo~zioni.

    VOL. VI.

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    Sln il c,~clicuTuscsno db1 1x22-36, pr:; z:motl\ rIicI I ~ Jgit'r uccenristz~,fu tiitt'altiw cIx ii~itc! 4 le 1!~1ii:i-IirA coiitro i1 proseiiiiarito e contro gli oItraggi ti1culto sliecialmente si: accu r~ tl~ agnn ti a stlcri!egic~.Quantlo nel I839 anche la rtrovinci:i T~ ,scnnay\-eiJnt:cz fai. parte del Reali-le S Italiz In 1ri:inia unifict-trir:e dei nuovi re g it o r i s i ur res ti~ n faccia : rluc-sta grai~d:: r n ~ n u r ~ ~ e nc, del l,rogrss> ilelln scienzapenale clie il riustro coclieo del 1856 : e vinta (!:tireclaiiii e tlalle inslstcnze dei dotti e di tutta lalior~olazioilcToscrc~lz ffi!zionaii:;siina a cluesto codicefoI1erU chi: riiii:tncsse iii vigo re fi3a noi. I3 fra noii.? sempre rim:tsto in pieno vigore dal 1859 fino :Llutt' oggi (30 Ottobre 1370) e speriaino che si rn:Lii-tenga ancora fino alla forr~~azion ei un nuovo co-dice penale Italiano. Ci non inipedi al P u,j o s discrivere esultanto nei giornali di Francia nel 1860le code pbnal Toscan n'est plus qu'zrn soz~ve~zirm a il suo grido fu un falso vaticinio, simile a cjuelloclie mandava i1 granrie Luigi quando sclamava ilrt'v a p l z ~ s e Pirenes. Questo codice peraltro con-teneva in nlateria di delitti politici o, religiosi unatliecina d' ui.ticoli clie 1jiU non erano co~iil)ntihili olsisteina costituzionale inaugurato in Italia c col nuo-vo ordine di reggimento. Xra cliinclur! una necessitiicBor reggarc que sta 1)iccol:i pa rte del nostro codice11cnnleper renrlerne r)ossi?~iIea complcta applica-zione ai tempi ed alle cosc nilove. A ci6 dct,t,eopera( i u s e p p C P u C C i o n i col I'ra$olto (li riforwiad : ~ ini con alli,i ~~rescntatocl l:-'ii!J al Governo

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    - 515 -Provvisorio. A ci era no dir ette tli tratto tratto nl-cune interpellanze di Deputati ecl alcune istanze dipsrticolsri dirette al Ministero per deterniinarlo nquesta facilissima emenda. hla tutto fu inutile perla opera di un partito che aveva a noia il codicepenale Toscano ; hramava se ne mantenessero idifetti per farsi ragione di screditarlo pei clifet-t i niedesinii. Finalm ente il D eputato Avv. P i e r oP u c C i o n i ( degno figlio e rappresentante del no-me del grande maestro ) prese alla Camera iniziativasolenne presentando un suo Progetto (1)di parzialeriforma che mirabilmente serviva ai l~isogni.Dopom atu ri stu di la Camera approvo nella seduta del 21giugno 1566 il Progetto di riforma del giovine P uc-c i o n i con cento sessnntasette voti favorevoli e soliset te con trari. Sperossi allora clie siniilc sconcio ve-nisse tulto. Ma il Ministero non port tempestiva-meilte la nuova legge all' approvazione il01 Sen ato;o tutto rimase vano. La giurisprudenza tenta peryuanto pu d i temperare questo parziale rigore de lcodice Toscano nella su a applicazione ; ma non sein-lire pu quanto essa vorrebbe ne quanto vorrebbela buona giustizia.

    ( I ) Ecco iri succinto lf : riformc clie in knia tli (lrlitli r?-ligiosi il nuovo sclicma proponeva siil codice Toscano -4 L'art. 137 dcl codice Toscano dicliinra d~liilo l proseli-tisnlo con forrnule che colpiscono ariclie la pubblicazione d imere polemiche. D i qiiesto arlicolo il Progetto proponeva lasoppressione- ." l codice Toscano all'art. 131 spingela pc -n a contro i dislurbi recati a1 culto f ino a quiridici anni ( l im a i forza. A qucsto articolo i l Progcllo sosliluiva l'art. 183tlcl codicc Sardo clic iiiinacciri la carrcre fino a sci mcsi e

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    - 16 -la multa Tiiiu a cinilueccnto lire- . O 11 codice Toscano al-l'as1.132 a 133 minaccia contro il sacrilegio la casa di forza(la [re a vertli anni , ed anch c in certi casi lo ergaslolo a vita.I1 Progetto sostiluiva l'art. 18% cl coilice Sartlo che infligg el:\ can:cre fino a cinque anni e la multa fino a mille lire-4." I l codice Toscano a1I7art.136 minaccia la pena di morte(og gi ergastolo a vila) a clii tenti median te tumulli di strug-gerc o11allerare la religione dello Stalo. Di queslo arliroloil P r o g ~ l t o ro1)oneva la soppressione perche il fatto ricriirain ragiorie clri mrzzi nei rcnli con tro la sicurezza inter nadolla nazione- ." L'art. 135 del codice Toscano infliggi:la carcr rc fino a cinqiie anni con tro clii guasti i n cliiesa ociin sagrcslia cose non consacrale. D i qiiesl 'arlicolo il Progrt~oproponpva la soppressione, perclii: se il gu ast o i commessoal fine di disturbare il culto od ha prodollo .simile effelloricn ira nel ri.lativo litolo ; e se non fnvvi codesto fine odrffetto incorilra la repressione tlel danno da to - ,')1 codicc,Toscano all'art. l43 contempla I' apostasia dal17ordine sus-seguila da matrimonio dell'aposlata. Ed ariclie di queslo ar-ticolo il Progello proponeva la soppressionr per ragione dicoerenza al nuovo codice civile e per uniiorn-liiU. illc rpgolevipnli nrl resto do1 Regno.

    La b e s t e m m i a (convicil~nz olz t~n elcm ce1 s n n -ctos) guardata f i losof icamente B il f a t t o p i insen-sato al q u a l e possa t r a s c e n d e r e l ' u o m o q u a n c l o lav e r t i g i n e d e l l a passioiie offusca in lui o g n i r e m i n i -scen za del la ragione. I1 bes ter r in l ia toro o cr8ede inDi o o non vi crede. Se crede in Dio i: un ingrato,

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    un tenicrario, uno stoli~lo uanclo perb raversia uma-na scurda i beni ricevu ti ed osa inveire controI'onnipotente, eccitandolo ( sc ne fosse suscettibile )all"ii;zanzichi! invocarne la lilisericordia. Se non vicretle, una volta di pi irragionevole facendo mn-st ra di tenerlo un niente e nel tempo stc:,\SO accen-denclosi d' ira contro cluesto niente. Costui arieggiaai ft~nciulli he guasti dai servi o dalle mamnlr!ignoranti percuoto110 la sedia o il muro contro ilquale hanno essi liledesinli urtato, attribuend o aicorpi inorganici una facolt di volere e di sentireche neppure la fantasia di Telliamecle saprebbc loroattribuire. I1 bestemmiatore pertanto P; agli occl-iidel filosofo un insensato. Se pure il suo atto nonvuolsi attribuire a trasoneria, quasi cerchi ostcniareun coraggio superiore facendo sembiante di nontemere la stessa, Divinit per incuteru timore di se,o per insultare con la bestenimia al senso moraledei fedeli che Io ascoltano e clie s e no adonlano.Ma poichi': la irragionev olezza d el fatto non B mo-tivo bastante per negarne In punibilit quando essosia lesivo del diritto, cos cjuesta osservazione nonelimina la questione che presenta la bestemmiaguardata sotto il punto di vista giuridico. Ma primad i studiarla per questo lato conviene esaminare qualsia 1s vera bestemqrjia (1) della quale pu occt~p arsiil giurista.

    (1) H I B I ~ I O C ~ A P I AB O S S O tt.czclalus dz inq~sa'siliotion. 121 - l a r o prnrliru 2. (rlasp1~emiu uctesl. 13, art. I.- l c c i i n o l rnc ln l l ls crincinalea lib. G, cap. 2- ca n-n a r o a de t ~ i s i l r r t i owc cnrceriztorztm lib. I, ?. i 3, cnp. 1per lo t - S n1o rz:i n n de jurr Igtdinrfsm lom. 1: lib. 2,

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    -- 5IX --r n p . I?. tr . 50 e1 ,CLq ~ . - ilo C r i O drc is io 30 i - d r n n-i. i I 11 s (l e ~ r t i lti1rri.r ctrs. 359, el 376 -:1 :i s ;i r i o rirI t orintorribas conrlrrs. in?. u l 193- o I r r n drcis. 172 --~ I upps t3c l i ~,.rr~rr.if .i , ) I . '2122. 2167 - 3 r c i ? ~ et ~ o ' ~ t l ~ l t i ~ el g c . 21. 1 1 . 4 - o 111 P Z r~ irur'fi~tt esof!t!;onun~i r b . :t rnp. 2, i l . 3 - ; i y n v i t1o sgrrirrgnicr t e r uur r1 i -r t ~ i t l i r l i i i &o ip . l . 1:'. i , ef s q g . -- SI n t t l i rsu r t S t n z dei c r i ri! l;r l i rontl or . 36, 14. 1 3 - ci nc i I o ~.csulal . ri in.re i bo blirsplretai~rper. lo1 - si i c a drcis. 57, 11. iL ! ;r s itirr.?itrrlione.tn pundeclas, sperimeta Kfi3 - J o u s-< e (le lrr jirslicc! criniit~elle a r t . 4, liu. 3, l if. 6 - o us-.;r a ud d e l a C CJ ni b t! nlalires ct iniin. p a r t . i , c h a p . 2,.teCf, 4 -- K r e s s roinlneillalio in C. C. C. a d rr r t . 106 -S c li i I t e r o yruxis rortrrrtto ge r nrrin. exercit. 49, x. 84 - -C n t e r a qli~ieqlioncs riinirlnles ccrp. 3 (.?ebln,spl~et~aisc r u s i o de iitdiciis p111s. 2, rup . 2 - a s c n n o praxiac r i a i n n l i s 116. 4 rcip. 1 , suppl. 2, prrg. 21?5- li a r L n r i odccisiowea erittrinirli*~ t~ is .4 2, 5, et fi7.

    I,n besievtfilin ciividesi com uneriient o in sen7plice~ ( 1rcticale. E questa viene suddivisa in uttf*ibzttiuatjuanilo applica a Dio un ~~r e d i c a tohe repug nn alla.esscnza sua ; cleo)le:;taliucc iuknclo toglie a, Dio unai riljuto cl-ic a lili pei.tienc! ; n q ~ ? ~ e c ~ ~ t i c ~ t4uantloalla Divinit o al s;lnto si clesiclera iin iiiale. M acli-ic:sta tlistinzione o non h a tcrmiiii allili per il giu-ristn, o non gli k di uso nessuno. Inf att i rluelln di-stinzione suppone che il semplice abuso dc l sc~jzlonoiiie (li Dio sin 1)esternirii:i. Ciri si appella in talguisa nel lingunggio volgare. Ma ver am ent e bcstcrri-iiiia non i.. Cih i.un vio1:lre il prir ilo (lei corri:lnila-rricx~ti li Dio, %! gravo pcccatn; h sconc.i:l t! vixiosn,

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    a.l~it,udillt: ra porsolle civili, m a iloii i: il delitto I&bcstenimin nel senso del crin~inalista.Esso infatti( s n ~ i ? e appello alla comune scuola antica e 1110-rlernaj clefiniscc come 110 accennato di sopra la l)@-stemmia un cs;?cicitu,?.Ora conlprundc ognuno&cj'.ialunrlue p + r ~ : a onteliente ro nviciu ?}~,io impu-tazione dcnigrailte 1 oiiore, q1ian:lo si clirig'e controla Divinitrl noil pui, essere senza eresia. Se s'iiri-]reca un male si pone per iinplicito la possilsilitkdel piitimento nell' En te Sup renio: se gli si attvi-huisce una qua1it;t viziosa, o gli s i nega un attributosostanziale lo stesso . Se ogni attrib uto di Dio Ado m n ~ a li fede, ogni negazione diretta o indirettacli tale attributo B un'asserzione contraria ti1 dom-ina, e cos B eresia. I n q uslla p ertanto che volgar-niente dicesi bestemmia se??lplice cio esente daeresia) io non veggo clie un peccato, un turpilocjuio,non un a Lestemmia, finchb i giuristi tutti concordi~ n iefiniscono la bestemm ia convicio (I). Se io giuroper rnia rnaclre non ho gi 1 animo ci' insultare lamemoria di mia madre: so giuro per Iddio violo ilrispetto che devesi all' Ente Supremo mescolandolonelle meschine cose terrene, e pi ne abuso se loinvoco per falsa asserzione, ma non ho animo d'in-giuriare la Divinit. Bisogna cambiare la definizioneclassica della bestemmia; o bisogna amm ettere chesi possa negare la bonth, la potenza, o altra virt diDio senza ren dersi colpevoli cli proposizione e?-etica le;o bisogna dire con me che pel giurista la bestemmiase~.izpZice formula che non ha senso pratico.(i) La n o z i o n o t lullo b : s t ena t~~ i c lIi:;unla tliil co r i r i r i o (!dollrina univcrsalc: % u f f i o i n s t i t . jtcr. criug. l i b . 8, l it. 21,

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    l i t . R - U r s a y a in s t i i t~ t .rim. ib . i , it . 6 , n. 64 - C n -ra v i t a:irnslit. crim. fola. 4 , i ih . l , 8 . 3, cn p . 47, 71. 1-h p h'3 n jur. critn. l ih . 2, tit. I , cnp . 1, p n g . 50 - o 11 -gl a n s L rn it k d es r r i t n e s tib. 1 , chap . ,l , pny. 436 - C r e-m a n i d e j ir r e c r i m i n n l i lih. 4, cap . 2, nr l . 2, $. 1 -E n g n 11 e l e n ~ e n l a i b. I , 2 . 208 - B o e h m e r o elenlewinserl. 2, S. 38 - K o c i] i n s l i t . $. 308 - P u i 1m a ri n ele-metaiu g. 38 - a r m g n a n i elementtz S. 753 - G i 11-l i a n i i ~ z s l i l t c z . o l . 2, png. 66.

    Piii vera nella realth, ma poco operosa in pratica,i. l' altra iiistinzinne fra bestemmia ~ e ? ~ b n l e be-stemmia ~ e a l e , he si esemplifica al modo stessodella correlativa distinzione ilella ingiuria (S . 1709)in ce?*OaZee vea le ; e riprorluce la suddivisione dellaverbale in ?)erbale opale; e verbale sc~-i tkc . cosiricliiama anche qui la questione gi altrove propo-sta in tema ci'ingiurie e libel10 famoso (S . 1724)relativa a decidere se la conturnelia emessa l)cr via(li pil tura o scultzwa appartenga alle ingiurie ver-bali scri t te o alle ingiurie 9-eali. Ma lo influsso giu-.ridico che hanno tali distinzioni nella niateria delleingiurie ed offese aI17onore dei singoli pcr causadella specialit del libello famoso, non si riprodu-cono alla materia della bestemmia, la quale subisceallri e differenti criterii, come vado a mostrare.

    Tiensi coinunemente in grande valore la clislin-xionc fra t)esl~c~nlrniaroferita nell' impeto ilcll' ira,c bestvinn~i;~incsea con animo freddo, r! rlelihcrnto

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    - 321 -prolmsito. Questa clistinzione si nii:iette al cardinetbntl:;liiciitalo cllc proclaii~a doversi senipre ravvi-sare nna n1:iggiore clilantitri politica nel i~inlefiziocjuaiitlo liroceda cla ma!urato consiglio e da fiedtlnclcxterrninnzione. tIn io rlui~ito he nclla preselite i~ ia -tcria anche siChttn tlistinzione non si:t produttiva(li gri~ndc hiarezza nella definizione del propostotitolo. Infhtti i criniinalisti che tengono conto del-l' aiiziclettn clifferenziale della proeresi criminosa nonsono per concordi sull' uso pratico ciella medesima.Perocchb gli uni non veggono in ci che un cl*ite-via ntisia*atol*e, nsegnando cloversi l~unire iU gra-remente la bestemmia deliberatn, e meno clualla pro-vocata da impeto di passione : mentre altri vorreb-I~ero ndare pii oltre, e fltre della dclibcrazione uiic~~iteg~io.s,se~zziuledella punibilitk, affermando chela sola bestemmia emessz con freddo consiglio sia(12 guardarsi coine uii delidto, e cluella invece chela passione spinse irriflcttutsmente sul Inbro nonessere che una t~*n,v~ressionei polizia. Eagione dicluesta pii1 larga opinione si trova nel principio clieal delitto religioso richiede (S . 3257) come elementoessenziale la i~zte~zxio~~eiretta, ossia il dolo date?--' / ) L ~ ~ z c L ~ od aggredire la religione, male (secondo lo-ro ) adattaLile ad una parola rapidamente sfuggitadal labbro ileli' uomo adirato.

    Ma io dubito clie In cosa delha guzrdarsi conpii1 esatta defeic.,iiza alla specinlith dei titoli e delleiiozioiii. Prolilisi test& clic: la vera bestemmia nnnx: l (12 mc! concrpirni S P I I Z ~ na' implicita cotitrndi-

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    - 22 -zione n1 tloiniiia rclipioso. Da rii i nz c1t:riva cherluaiitlo la vera I~cstciiirriia,ciui) 1;1 pro~)c~sizi(~i ieC-tical, sin pronunci ata crin aiiiino fi.edt1o e ileli l~e -rato, la niedesima non puh esscre clisgiunta -tiallaiiitenzione dil*ettn a trasferire in altrui la 1)crsua-sionc di ciQ clie si affern ia iii contraclizicine tlell;~iede e del doiiima. E se cos io ne cleiluco pe rLuona logica che la bestemmia proferita con animofreddo e uiaturo proposito rappresenti il pii1 gravetitolo di propolazione di empii ilonimi, ossia prosc-litismo. Di qui io ne concludo clic se l'aninio deli-I~e rato fn d egen erare In bestemmia in un diversou piii grave titulo, non liossiliile trovare nella de-lil~erazioneu n criterio iiiisuratorc, perchi: non cri-terio del li^ naiswt*uclel iiiz~le lizio ci clie al inalefi-zio cam ljia il titolo, e lo tr;lsl)orta. in un a specialilhdifle?-etzte e pi grave. Sta diiricliic I)t:iie clie il ina-tu ro consiglio del be stemii~ iatore i valuti a suo ca-rico, ilin non gi per dirlo reo lli Iwsteniiiiia pi(~grl:lvu : ~eiisiJCr terici.lo n cah.olo tlell'altro piii odio-so rcnto di ~~i*opal;izionoi eiilpii cloiiliiii. In rluestoriiio nioclo cli veilerc la istniitnneitl~ ella risoliizionesaiBel~l,c,ll' opposto dello clrio sovr:~ cccn iiate clottri-ne, i l rcro cri ter io e~ sen zia lelel titolo (li l.)esteiniiria.

    Posto cih i.iilu(.u 1 : ~clucsf.ioiii: tltklln /wrl~iltilitlilt~llaI~ostc~iiiiiinonic ilulitto c:ivilc ai suoi niii~iirii cr-rnini. Elililino cioh i tci.iiiiiii dcllti, prcilii)sizioiii: clo-iiigi'atrice della Diviriiti~ c1~i;~inciito~fKlriiintac eo-inunic ata ad a ltri, l)erclii: i~ i i)rc:sciita l! coiiclizioiiidel i8etlto cli p ? ~ o ~ ~ a Z ( ~ o t l li r l i i : j ~ i iiolit , ] l i . Eliiiiiiio

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    i termini tlel ee~itplicr! l-iusu del sn:ito nnile (liDioI'OILI !I!CSPO ~ I X * ~j)i t~~Zil~t>I l i l ut ~ i sdegno, o coinc,c~lit: in, perchi: in i presenta u i ~einpliee peccato nonmai lesivo dei clirifti di alcuno, e non sindncnbilc dalrriagistero penale. Iticlurw il problema al caso seni-plice e proprio clell:~besleiizlizicb, cio proposizionecontenente un concetto contrario al domina; macoitimessa in un moto isttxntaneo, irriflettutan~ente,e non col proposito d'inculcare ad altri cluella pro-posizione come vera, s ia che dessa offra esplicito,sia che I'oRra solan lente iiiiplicito (1) il concettoereticale. l questo un fatto che psr le regole dellascienza penale possa ricevere c1a1 legislt~torc i ca-ratteri di vero delitto?

    (1) Discordarono i lrgisli etl i foolopi sul punto ( l i sapprese fosse O 110 bestemmia il giurarr! p(lr il corpo di Dio, oper il sangue di Dio. I Irgisli sostennero che fossc brstrm-mia, pcrchh con cid si altribuiva all:i Divii~iiii n sostanzncorporea che no n le conviene: ma i trologi ossrrvnrono clii!essentlosi il figlio tli Dio inc arn ato prr li1 noslr a reilonzioniiquolla form ula, purclih non si fow e rilfcriiri rsprcsqaiiirtilt:all'etcrrio Padre, non era bcslemniin. Qurs1.i tlispula Irovnqilalamente svolta da l C a b a l l o ( reso1e i io ) zes r i ~ i i a i i ~ ~ i l e scns. 296) con allcgazione namtBrosri li auto ri n soslcgnodell' una e dcll'allra opinione. ha rlliesta slrssa disputa i?co nf rr ma che una srmyilice esclam:izinnc! per i l rioriit: di Di{,come non i! besl(~rnmiaper i leologi, cosi non ptih csccrecorisidcrata come tale tliilla csagcrala srverilSi de i giurisii.

    E tale cliiestione avve r t ,~ nnanzi f , i i t to che vuole( ? s s ~ i ~nstn, scnzn ilcfeil~::izsnll:i c.cct?zionalc coricn

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    de l grado, rir*hianintn dalli: pa rti cr ~lari coniliziotiinelle qiiali versi la i~ i ipu ta l~ i l i thello agente per icardini generali delIn dottrina. La teorica (lei grado generale e assoluta : e 110gin deft o pih voltc11011 rvv i titolo di re at o nel qu:ile, dove ne colicorraIn condizione, non clelha ricev ere la pi am pia ap-plicazione. Quando pert ant o discut csi In questi onedella piinihilit:?, della best eni mi a rotne io la int en-do , non si venga innanzi con la ipotesi dcll' ubria-co o dell 'uomo soprafatt o da ver tigine di grav edolore, o ilal tran sit orio ft~9.ol.e di giusto silegno.In tali ipotesi per le innorinali condizioni dell'ani-iiio dell' age nte potr s pari re ogni responsabilit infaccia alla legge l~uiiitiva,qrialunrlue sia il fatto alqilale cluello sciagurato veliiie condotto. Spariranche nel ferimeiito e nell' orniciilio. l l a non pe rcondizioni specia li clcl titolo clie so rg a clnl fat tosuo : non per ragioni di non irilq~z~lnhilitael fatto ;rna per rag ion i di tion iiilputnbilitA clell'uorno ch elo csegui. Blnle si ragiona seriipre cltlnnclo si studiarrnn regola configurandola nella ipotesi di un frittopertiilente ull'orrline eccczionnle.

    Sia dunrluc 1 ucmo in un moto di collera hastantea torre da lui il r inli~cciodi u na proeresi di frbcddo1)ropo"to, ma tion linstante n retidt:slo irresponsa-li le ( le i fa tt i suoi. Al~l~iaostui per malo uso, o perinto1ierms:l di nc ii~ icn ortuna (1) o di cosa spia-ccvole proferito contro la Divinith o contro i salitiun a proposizione rontc nente la negaz ione d i un dom-ma cli tinstra fede ; nrA egl i piinihila ? PotrA il f i i foelcvarsi a il~lifo c i ~ i l c

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    ( i ) Fra li: Jivrrrse pnlsui~zioni rnmagiiialc clai pratici pCraiular? e i~ r i l i t a rea proiiB 1114di t l i t t i , B singolare quella clieLrovasi in s ~ gna ia n ordiric a l l a prova dclla b c c l c m r n i a , ' ~ ~disse e si riprL6 cl)ta l giuocu1are S 111>cliloll a Lcstemrni;i, cclie percib colui clte appa r i v a drbilito al gi i ioco dovc,va pre-sitalersi bcstrrnmialorr: N s s c a r d o c o n c f t ~ .94, n. 42 --.I) c C i il n o Ir'crrlaltis c t ' i~ ia i raa l i f i ib. 6; r t rp . 2. 11 . 23 - k -spojrsit Titbiiigzizsiu rol. 4 , vespofia. 92. rt , 17.

    I sostenitori di!llt~ opinioilc i~cgritivn 1ier r.tirilo-sti'nrt! clie la Lestcrnriiin oineijsa ncllYilripeto o ~ J I ! I =al~itudilienon E prr?zibilc, o nIiiieno ilori deve 1101'-tarsi ultre i l i ~n i t i ella mcrn t l*u.~~~i.essiorzci po-lizia, si valgono di uia seinplicissirno raglnrinrnentr~.Essi procodouo dal priiiciliio cIie non piici esservidelitto coritro la. religione se non coacoIir'e all' att.nuna vulont6 t l i r c l l a a l aggredire la ileligiorxi?~ t ~ o s ~ r i .E rrjueuta b la maggiore cleI loro sillogis~i-io.Qr r i n d iosservano ch e ch i I~cstcmmitlper ahito o per ru-pido sfogo di doloite o di rabbia i ~ i e i i t e unsn adtcggreiliro 1u religione. E cos giungono n conclu-dere che non pub cluiicliie cbIiii tenersi : cnleolvconle culpevole di delitto.

    La maggioro di questo siIIogisrno e indubih ia :noi stessi l' abbiamo insegnata e pi volte ripetutae applicata. La, minore e clcl pari una veritSt ch ecome conclizione onliiisitt di 1htto 1)isogila arnmet-tero. Malgrado cio 18 coriseguonza li011 accettabi-Ic, ed il ri~gionamunto vizioso, pcl-ch ne1 suo corso

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    - -inc ont raiil cavillo dolla niutnzionc di termini. Inf~itiid c u n a proposizione generale defiizitu se ne vuoletrarre una conseguenza iizdefit2ita; e cib ronq~encloil nesso dinlettico fra la maggiore del sillogisiiio ela conseguenza, rende Edsa questa e vizioso il m-gionarnento. h cde/7?zi!ct In iunggiore percl-ie dettauna regola speciale al clelilto 9.eligio.w : ilzdegnitala conseguenza perdli v u ~ l e tal~ilire ome rcgolnuniversale la esclusione di ogxi delitto. Perclib Inconseguenza coincida con la premessa bisogna re-stringerla entro i liiniti cli clucsta che so110 deliniti;'bisogna clire clunrlue, non potete dolla I~estcinminfare un delitto corztro la ?*eZigione, o che esprinieil definito della premessa; o il vostro ragionnmeiltosnra perfettainente logico. Di ta le co nseg ue nza ~ o ivi potrete valere per insegnare che la I~csternmianon potendo per m:~ncanzn de!Ia i~ztcsz:iolze d l v c l t t ~elevarsi all' alto grado delle aggressioni con tro 1:treligione, suanno avvcrso In niedesimci esorl~itsntile pene di alto cririiinale : potrotc cosi colpire disevera riprovazione le esagerazioni delle vecchieOrdinanze e Statuti penali, ed anche respingrrc lairrogazione delle pi grav i pene corrczioiiali. E tuttoquesto star benissimo,

    Ma per giungere alla ncpnzione nssolrrta ilellaqualitk di delitto nella bcstommiu i mesicierid i u n aljen diversa argom entazione. Bisogna c ercare lti m:xg-giore del sillogismo nei caratteri getzei-ali cci~tit~utividel delitto indefinitivamente guardato: bisogna co-struire il sillogisrno cosi Non puO elcvnrsi n del i l to

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    ncs~un; \li:ii~ilt: uiiinntt rlic non siti. lesirn dei di-ritti n 7 f i v i : iln In ~ > L ' S ~ L ' I I I I ~ ~ ~ . ' Lon lede il diril io i l ialcunt' : u~ irliie a hcstcii.iiiii:~non e delitto. In que-sta f0rinn I'nrgnmcntnziune sareLLe esattissiina : mas,:! rlalla rilndesinia in~lul~itl i ian propusiaionc?pe-neralct, s7 i;il,rlgna perii la proposizione speciale, econ u n ~ l c ~ g o~ i r i ~ l l ' g l ) ?i ri~vesria a a~'s1111t;li-mosti4azionc. 3. y::-li>.

    E 18 iriinor:! tti questa argoiilcntazione si nega aragione, por ci6 clie taiitc volte 110 accennato; vale:t dire ch e an cl~r : a ro1igir:ile costilltiscc n72 oggct-tim g i ~w i d i c oello i~zdi~idrro.l sentirneiito religiosocon giunge alla personnIitS del de170to 1'og;ctto delSU O culto e iliilln sua ~~encrnzione,osic.c.11h d ii of-fi:nde cluesto offenclo lui; percli offende cosa con-giunta alla sua persona. Itichiainisi qrii tutta la tco-rica (g. 1819) delle ingiurie i lzdi ~ett e o filediate.Mostrai che noi possiamo cluerelarci non solo perle ingiurie dirette contro noi stessi, ma anche perquelle dirette contro persone a cui ci Icgn viva 2 fLfezione, perch la oResa recata a loro offende noimedesimi. Mostramnio ( 9. 201 1) come dal congiun-giinento di una cosa anche priva di sensibilitb allapersona nostra nasca il diritto di propriet,, e cosila ragione d i esigere rip:~razione per i danni recatia cjuella cosa corne recati alla nostra stessa personaaila quale quella cosa congiunta. Se queste sonoveriti nessuno vorrd certo negarmi che a buon di-i.ilto io possa chiam are offeso ine nlcdesimo, quandoodo vililiciicloi~a l niio Dio, o il santo a cui Iio con-sacrato In 1ni;i. venerazione e ch e considero Come

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    - 2s -protettore ciella mia vita. E se una lesiiic del tli-ritto degli individui P, possibile nnclie inerc In be-stemmia per impeto, ne consegue che In I~estemnlia(ammettasi pure non potere esscrd un delitto con-tro la religione nel rigore dei termini) pub esseree Ie ~a ta delitto. Delitto, che se non ha per suo og-gettivo In religione in s stessa consiclerata comefede e come credenza, hn per oggettivo il culto con-siderato come espressione di :~ff"ttoe come inte-resse della consociazione che lo profcssa e comecosa congiunta alla pt.~*~oi?ctli;'dCcorale della con-sociazione medesima.

    In tal guisa io aclorisco al concetto dei modernialemanni clie la bcstemniia coilsideraiio come unaingiuricc che ~~zedicdccmenleerisce i cultori del santo0 della Divinith oltraggiata dal convicio dal bestelil-miatore. Sono questi i seri ;i>c~zielzlidi tale reato;perche tan to vale clie io sia offeso nella personamia quanto che sia offeso in cosa che tcngo con-giunta a l la n~iapersona. I1 pazien te del delitto dibestemmia quando emessa nell'impeto non ni!Dio, n il santo, n& la religione astrattamente guar-data ; ma l7uomo. I; una parola se la ingiuri:i lali-ciaia inznzediataniegzte contro di me si tiene comepunib ile ve1 dolove lilomlc che mi reca, quantunquesia proferita in un moto istantaneo d i collera, ilaaveggo come lo stato di collera di chi besteiiii~~iapossa fa r dubitare della incrirni~iabilit el fatto quan -do questo m i reca dolore morale, cc1 ingiuria WC -dialawzente me stesso ingiririailiio l'oggetto della ~n i a

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    :iilurnzionc. Io 1)oilgo (la banda ogni coilsiileinzioili::~sse tictl; non so adattarm i a1 concetto che si ucn-cliclii la offesa DivinitA : riia ilcll'oltraggio lanciatocaontro il nonle di Cristo io veggo una ingiuria con-tro tutti i cristiani in presenza clei quali si niano-illette rluel nome venerato, e come-ingiuria io 1: ~trai-o giustam ente elevata a delitto. Questo niodo(li veilere porta a tre conclusioni- ." Che sia neifro iig ui casi punibile - 2." Che sia senlprc puni-bile iiiitemente - ."Clie pe r poterIa pun ire biso-gna contenga il convicio e non si liniiti ad un sem-l11ice ~ I I U S O clel santo noine di Dio.

    Costruita su cluesta argomentazione In punibilitl~tlella Ijesteinrnia parr eh l~e ogico dedu rne la conclu-sione che (salva la differenziale nella iilisura dellacj~ianti th) osse punibile come delitto la bestenliiziatanto se lsroi'erita in una riunione cli persone lc qualise ne siano stimati offese clunnto se in fhccia nnc11ead un solo inclividiio. Ma avverso a ci6 sorgono al-tri cardini ilel cliritto penale. Sta bene ecl incon-cusm la proposizione non potersi elevare a reato uiiatto umano sc non h lesivo clel diritto altrui. IIa Icproposizioni le piii vere in un senso non seuiprcI-cstano vere se si cal~ovolgano n senso rovescio,c In inassim a pi sicu ra in senso nega tivo i: spessouna proposizione falsa nella sua contraria, voltata in$cnso afiern-intivo; e viceversa. Vero i, noil cssciailclitto dove iloli b lesioizc del tliritf o ; iin falsa S:L-rehl)c In ii ~v er sa sscrzioize ili chi ilicesse, clic ovi in-rlire C ,?esio,jzc z ( j 1 cZi/+1/0 i~ri0 ilc.litto. I,ti, ufiitsaYOL. TTI. 34

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    - l i -. lc .AL~ -(!e1 ilirittu ito1ivldu:~ie 6 I.mcr clr4 i'unulaiueiltl tlcldelitto c i ~ i l e ma non Fr I' unico: clrc se Zu fosci:ctuvselA~edirsi reato og xi vi6iIaziurno d i co i~ tr at tu ,ogni muncztnza ad u n dovere giu~lilico.L'atto 162-sivo del giu re altru i non pu6 essere delitfo se oltrertlfo elemento giuridico (danno i~il~necliatonon cR1.elo elemento politico (danno iueclialo) che iniereisccsempre nel f i~tto futfa In concoeiazione pel malocscmpia e lo allarme nascente d a l fittto stesso, reusi aiitcrrizzn In repressione: sociale. Ora nella i;+>-stemriii:t conco rre rjuosto daliiio politico del maloesempio e del timore dei buoni alioscr soltanto cjunn-do si& accompagnata cla una certa l)irOOlicilk, l ~ e r c l kallora soltaziho se ne addolora il credente per temacile sia recato in discredito appo gli altri l'oggettoc1eIla sua adorazione. La bestemmia proferita i11p~*ivuto er quanto spiacente a chi l'ode con re-pugnanza, non ha i caratteri del malo esempio clie51 uno dei criterii essenziali 'del danno ~ncd i n i o ,cosi dello elemento politico del fatto; lacncle malovi si adatterebbe la figura di un irialefizio persegui-tabile nello interesse d i tutta la societ. Ecco conquale ordine di idee si combinano le repolr: specialial delitto religioso con i princip ii fondamen iali delln,scienza intorno alla vera natu ra del delitto civilce con le regole fondamentali della politica irriputa-bilith. Ecco come, quando, entr o quali limiti, ed aquali moderati effetti noi riconosciamo la liuniljiIit&dclla bestemmia come bestemmia dove conten gacon'vicio, clovc si a commesx:l in pulib lico, e clove pro-ccilcndo da imlieto istantaneo (non yor suflicien2ead cscludcrc la i inputal~il i t i) on possa salire al pii1giare titolo di propalazione di empi clommi, il qualc

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    Ira per esscilza 1 nriimo deliberato. Di qui tipp:x~isccoIn indole sociaie aaciie ci31 reato d i besteiiinia, inquanto per la meciesima si coilsiclora come ofl'esozlon il solo diritto cli un ifzdz'aicilzlo inn il diritto d irin nilmeio inileter~riinatodi cittadini aggrediti ne lluro sentitilento etl affelto religioso verso un nonlo(121 loro venellato. Cos se tnluno entrato in mia cnsilsyeaza i1 crocifisso che tengo da capo al iilio lettosark colpevol di danno dato, od altro dolitto aventeper oggettivo 1171 diritto pa~~ticola~.e;a se quellainirnagine era esposta alla venerazione di un IIU-meru iride~erminato i cittadini, il reato (o chiamisihostemmia reale od o!traggia al culto) assumo la in-dole di delitto contro il sentimento religioso acconi-pagiiato da caratteri politici, e Ie condizioni di de-litlo suciale avente per oggettivo uil cliatto univer-sale, perchb tutti i cittadini hanno indistintamentoil diritto al rispetto d i quella immagine elle postnl oilcle serva alla serierazione ed alle preci even-tualmente d i tutti (1).

    ( 4 ) Quello c h e volgasmcnte d i c c s i scirrldalo rion b g i i u nfa l l o puramenic, morl~l8: he sc fosse semplicemente tale no navrebbe grande valore ne l giurr: punitivo, Ma i lerso B urtfatto p o l i l i c o ; i r i c ~u a n l o c l i b sprime il fulo c s c ~ n [ i i o ccitalodalla puliPlic;ili di un'azionc prilva lesiva d t ~ l ir i l la , e por-ta lo ad u n t31 grado d o rictliarnare lc cu re dell'aul.oril8: n lquale ma10 esen~pio i s p o n d e n d o t i r i buoni i l ragionato ti-mo r o della ripelizione d i fal l i consimili a causa bel13 propn-gazionc e della indole imi atrice dell'iiorno; sc nc ha il ri-sullomenlo del danno merlialo rlic cl~lmcrrionilispciisabilcal d d i l l o civile, Ma perclih qucsta forza oggelliva, yiinnrlo i?c~os l i l z t a i z lea er.imit&o.sild lc! Callo, possti ubictlart.si t i r i 11ngiurlicabile, bisogna c l ic a l u i Iiossano iBifcrirsi c ioi'zc $08-

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    - :;2 ---gcriivc cori.i~[~cin~lcnlii:l;i n l ~ i I ~ ~ i 1 n 3 ,I clr>lillo S S ~ ~ I I ~ ~ I Il ri -siilliimcnto ( li i Ir ic fnr.zc soggrilivc: percli ai1 ni-i gi i i i l i cu l~ i l r !PSSO vcngn giuslnmcnlc inipiltiito Iiisopnn rlie Irti poss:i ril'r-i-irsi la g ~ t ~ t v i : ~ l iec~ l l rducorze.DelIti forza s ~ i g g ~ l l i v nnoriili~prirniiri3mrnlc, ricrclik i l fallo :Ilu i r isaly cuni;~ SII:^ f a i l -.;,i rnorelr, i n qiilirilo sia ntlrihuibilc ad ii n tillo ilcllm s i i lvn l~ r~~h :dc l ldorznsogg~ t t i vn isica,perchi: il cuo corpo a t i i i i : ~agilo i n olil~ctlicnz:~l i qiiel vcili2l.c otl nl>l l i ; i as i l o nllro corpomiasso in ino lo pitr imprrlso ricllvulo ( l a ~ I I C I rolorcamrilrtsinin.Quiiiidulo sriinilliloroclilniscfila c s ~ r n ~ i r l i t ~l r l l s ~ r i l o rrclibilrondizioac? dsllrc punibililit del f , ~ l l o ,;ir)gili~tollril~iiiri!n [ \rrlcliiio qorsio c i c r n~ r i l o uv c ? l'allo r L lti v n I ~ r i t $ tilogrr)i;l iIiiin I rno r?s;iuriruno i~sclusivarnrnlc n s i i ]:I gcncsi rli 1 1 1 r i ~ l l r ~furzc. t211i'o dir! un fr i lto p?r su,i t);itui':i, g i i poliiirnrnr!nti*impiilal~ilt-a izio,clrlrt~acnnsiclrr;irsi rinip pii1 g1 '31~~a i l r i ~ ~i l i Tizio mri1ei;imo per C ~ ~ C V ~ \ ~ I Z ~ X ( !ol ) t ' ;~ggiur~tenrl~l!ni l i -p r ~ n t l e n ~ ~ m r n l ca lili: ~ l t r n:chr! ii n f ~ l t r i l qt~iilo.scnz: i lcoiteorso (l i urla clal,~ ircosi:iiix:i non snrcblic s la tn polilicir-qne~lternp~ctnbide 'fizio clic tic li 1 I'tialorr, si voglio n cnriilncli lu i rcriderr [)olilie%mentritiiptrt~il~ileer Ir i scipravrrnit!ii.c..nd i qaellti rircnslrinza c o s l i l i ~ lv n rlelin crimiiialii4, scbl,fnc t;clr!circoslsnza sia a f l a l l ~ slraniw 1111' op~1-2 uu ril iill:i ctin ro -\ o n l S , ma tutta s i :~igliu tlrlls volonl8 t: f a l l o t t i i i n I[\rzc).

    lti:tssrr~i~ot~rlo~c'lcsso~1 ~ 0v i ( : t ~1(1 cielitto ' r ~ ~ l i g i o . s oilii8b che essa 11a tr e IV~ri-ie; s s i t ~ lil: il suo og-;qcttivo coiiltino tlelln religione si tlspIiczi ii i tre i i ~ i i ~ l ocliverse, seco~illoche si nggreiliuce tld ccilpcvolc-1o kt rcligioilc culiie cvedelbsn; e11ecco la lit'nlin-Inxioiirl cl i cinlsi rlotnrui o il jivnsul.lt.isitio, cltu in c < ? ~ t ofrine c coaclizioni perturbatiAici cIclI7nriline vuciloesscl-13~iiniif iiiito nel aovcro rlci clclitti -- 2." 1:~i+~ l ig i c ~ ~ i r :OII~~ .! zrltr) c ~ t ~ c r i o r r ;i) (>pcbri l clisturbo

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    f d u!!J 'L~~/$od ~ ! t l / f ~~ r c ~ i n r ~ a ~ ~ l ~ t o) 110 (1:~ ~t~wl'a-nnzioilc sacrilega - 3.

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    c l ~ e li t icimini aboliscano il matrimonio, m a non ppr rlucslriil penalisia ilcvc oggi Lralnsciaro lo esnrne dello adullcrinrome ilrlillo. 1,n scirnzn 11~:Lla i suoi prcicclli pPr gli uomini;e questi giurlica ii~lla il a contemporanea, e non in eli a r a7.1lnit.e emolo p i a o nieno possibile, Qu ando lo slalo giuridicntlel!o umani14 nclla vita conicmp oranp a lifferrnauna daia serieili diril li i n ogni indiriduo,il penalista bisognache mediti suin~orli i Lulrlarc q u ~ i irilii e sulle condizioni e l imiti di sif-fiilia itilela. I l penalista non crea lo slato giurid ico, ma sludiai niczzi di prolrg qere contro cerle aggressioni lo slato giu-i l i t l i co che trova accelialo dalla umnnit9 oiventr, lascianilo1':ivvcnii-e i n mano d i Dio; nel morlo slcsso ch e i l mrdicocura lino i n f c rm o quanlunque prcvegga n o n come possihilc,tna come ccrlo clie dcsso un giorno rnorrS o n o n a v r i pihI~isognod i cure.

    1 criterii misuratori clella bestemmia possono pro-cecicre da considerazioiii i~z tevne da coilsiclerazionics le r~ :c . .D% ijztergze quazido si valuti la maggiore oininore perseveranza ilegli atti O tiellc parole offen-s i ~ e ella Divinit o de l santo. Zstewze se si valutila maggiore o minore pubblioit.

    Una clucstione elegante ina delicata sorge in temadi bestemmia in proposito del rapporto intercedentefra il soggetto attivo della medesima e In religioneoltraggiala. Pu cioh dubitarsi se lo avere inlunoc1enigiat.o o imprecato una DivinitA od uiz santo alquale esso per apparteilero a religiane diversa nondeve 'rispetto n8 renerazioi~c,sia circostanza cherefluisca sulla puiiiliilitSt del fatta, o elle altneno vo-

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    gliu essere calcolata coine criterio ti1isur:ilorc dclltLquczntitg del uialefizio. Eiinilo dubbio no n lo credoapprezzul~ile n tema d i oltraggio al culto, avvegna-che a tutti i culti legittimamente esercitati nelloStato debba porgersi rispetto esteriore come citta-dini e non corlic cristiani o conie isdraeliti. CXlr vo-lesse in tema di oltraggio al culto sostenere che lasacra fuilzioiie cattolica disturbata dal cattolico offraun delitto piY grasre di quello che sorgerebbe dalloiderit.ico f t~tto e la funzione si fosse disturbata dnun turco o da un isdraelita, non potrebbe addurredi differenziale altro, criterio tranne quelloche il primo o l t ~ e l deli~iquerepecca, inentre ilsecondo rlelinque e non pecca. Ma cio sarebl~eunriportare sulla bilancia della giitizia punitiva laconsiderazione ed il. calcolo de l peccato. I1 dubl~ioporaltro udii sollevarlo in tenia di bestemmia, doveilon B 'la invasione dell'altrui libert come nell'ol-IraggioaJcullo.

    E i t i tema ili I~osteminia. (1) rl dubbio non sl pro-.pane gid nella ipotesi semplice del turco che be-stcrn~niMaometto ma iiella. ipotesi del turco cl-ieliosteiiimi i nostri sailti. Si voluto obiettare che loudire -r.iri turco od un isdrtielita negare gli attributi(le1 noatro divino K@rlci~lor.eon b cofsa che generiscai~dczIo, erchb sim che colui perduto nella falsa~~el ig ioneon (leve ilislictio al noatro Salvatore dc lqualil 11011 iconosce la Diviniti. Con questo ragio-n:luiciilo si vori.ol)be ai1 insinu:titc c l ~ c n dissiclentepossa irnyiunciilciite ~ilipcnclere l nome d i tiliti i

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    1iostr.i santi atlegando che non ne riconosce In snn-litk. I n ta l giiisa la jmputaziono cli bestemmia ncrlui-stercblie uii caratiore di ~ e k 4 i c n .Ma pare a nioche i siffatta opinione ilascosameilte s' insinui sern-pi3e In consider,zzi'oilede l peccato, la q~~a l dnavver-titriinente prevale alla co~ templaz iu i~slella offesa211 diritto.

    ( I ) I,a qnestio nc rrla iirn alla I~cslrnlmio el giurteo corilro(.i9islo i I r a116 dai vccclii yralici,i qual i pn~ l r ndolal princi piot:11(? \a bcslcrnrnii 6 un ilcliito atixli fori, e che pilr consci.-guenza dcro essere p u n i r a (la\ foiso ccclrsinslic6 C (la! forosclrcilar~! ulili ca'l~,mcn lc i;i~li prntl 'cnteme nic 'ono dall'rillro,clsnrnfnaror% i l gindco I~r i l rmmia iore 'C,rislo puicssr!piinirsi i ti u ri f o r o scl~l,cnc noii punibile nel\' altro foi*ct.'\hasi k' a r i rr ;I c c o q~;oest.$0, 11 . 40 - 13 o S. b11I'spl~a~i i t i i i e ,il. 3 - M a r C*o ilcoisiolies doplhirraks vol. 2 , decis.508, jmg . 181. Sii qiicsto i l i ib l~ ioJ b u s s c (j!r.stire c~ irrai-v ~ c l l e nrs 4, Etb. 3, l i l . 6, 1 1 l . 8, w . 13 ) dice piinibilc ancllel'etcrudossci niii 1)orla p ro i i ca pi~riirsi rncno. 11 pi.osen1.c: c k t fi1lli.i ~ i r olc'nii iion possorio csatlanicnic sciogiicrsi so rion siiLicori:liicoria so tl o i l priilcipio giitritlico. lo periso clic! si?u ncrisi i~i i o (;o~frinlinupolis i ~;\CCSPP. p ~ i l ~ l ~ l i c a l i ~ e n l ~d ~ I I S U I -I i i i 'C Bliiorhirlio poirrl)l,c r.saci'c isolk Irgiltiri~arncnlcpuriilocorw ofl'.r!iililorrl tlc i diriti i (lei l l t i s~u l mnr i i . ~os ipralcslariiii'rpnrono i l clrlili'o (l i hpi.cnto, aoito il q ua l n m c m i nac-riarono pvnc conlro i 'r;itioliri Clir. avcssero lii'c3;licalo ne iloro S' l i i i ' i e chiilro c l i i ;IVPSSPi c t ? \ ( ~ l owL i cilltolici, rtl oltrua i r i i i l r ; rome pud vclrltirsi in W c g i o 1 .3 t jm R ~ ~ ~ ~ C I I I I Iib. G,crrp. 1, r c r l , i, prg. 510, L;i dispiita sulla liaslcmrriia Ileli' iri-I'cldrlc si rsamirib d a 130@ l imero rirlllo su e o ~ s ~ r s n a i o r l iilC n i.p zo o i o , cliu laccici ( l i risibjJo i l pcnsicra di puriivc?13cliri>n I ~ C ioFi~1n;llin Ciisla; da I C r e s s ( t rd C. C. I:. l,.-r i c . 'lf)r>. $.$? ~ a y . 77) clic propugnb ugualb opiriioiic ;c ilaii7T i o n! 111c l (I /! ' ll)dodiu~' oko , rnt, 2411 iwl* t o l , ) i t

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    quale osscrvn appunlo clie se il cristiano i nw l l a il n o m c d iFuIaornelto a Costantinopoli Bgiuslam enle pu nito c ome por\!ir-liatore rlell'oriline ma non come l i e sLsmmi rs lo~c :e vorreblicdislingnere la b e s l ~ r n m i a n ilue formc. 1 u n a rcl i c h i am aIir*stenimiade l gius d z l k genti, I's1 ra egli chiama bestemmialocn~eiR1a e a ragione s7impugna p ot~ rs i liiamiirc bes t em-m ia I n contiimelia proferita dallo elcrodosso, non pcr questose n e esclude la criininositil;come no ta l o siesso B o i11m e r o( jus ecclesiasticurrb pi.otestu.itlium l i b . 5, tit. 25, $, 49 )il quale menlre virilmeote sosliene clie la contumelia delloinfedele non (! bsslernrtlin vera propone pcrallro per queslurpotivo la irrogazione d i una pcria slraorilinttria. 1113t? cliiaroch e se per tale molivo~s'infliggeminor pena all'infttdele, ildi pi che s'irroga a l cristiano gli s'irrog,? i n ragione delpsccalo; e C O S ~ enza accorgcrsene si man t i c i l e a qc i cs la [email protected] una signoria nel giuro punitivo. Volle ancora111o m m e l si dislinguessc! fra ingiuria conlro Dio e ingiuriacontro i santi, ed osservd ( non so sc immemore dclla sloriiidi Francia)'chc i cattolici punirono l a bestemmia pihmite-mente cl-ic protcstanli, Vedasi ancora lo stosco B o m m e \(rhupsodia 478) oue e s amina la diiTerenza fra gli alti clcl crl-stiano e gli alti d(:ll'infedele i n tema d i proselilismo.

    Stabilito una volta che anche la besteinriiia sipunisce dall'aniorit secolare percllb b un iati0 a.n-tigiuvidiao e non perclib B un fattop~cca~rt i~zoso,ipare che il rapporto d i credenza intercedente fra ilbestemmiatore e il santo bestemmiato noil solo riondebba prendersi corno criteri6 essenziale de l male-fizio, ma neppurle come suo criterio misuratore:perchb nella bestemmia si unisco la orosa risentitadai ccreclenti allo udire viliponclere un nonie da loro'venora.to; e la lesioiie di taIo diritto, ohe costituisic

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    Y oggettivo del reato, non muta per le eventuaIi opi-nioni del bestemmiatore. Che varrebbe ad un accu-sato d'ingiuria contro un nostro sacerdote da luitacciato d'inzpostore lo allegare che egli lo credelale perch ritiene falsa la religione alla quale pre-stasi servizio da quello ? Sigatta credenza non to-glie gi che quel sacerdote abbia patito una ingiu-ria nell'onor suo (1).(i) n ci ie B e r n e r ( ~ e r r r o u c n3. z ta psairlina ia quc-slione di colui che con hcs(emmie ed ollra ggi offendo urla

    i.eligioiie alla qua le egli non apparlicric!: e ir r coniradizionca K o c l i ( S . 398) ed a O u i s t o s D ( l , S. 12.1) c in ade-senza con F e u e r b a c h ( L o l~~bu ch . 305) T i t t m u 11n(andbuch 1101.2,$539) H e f f t e r (9 .422 ) G o l ~ d a m m e r(matel-icllen 2, png. 2G5, n. 4 ) decid e che alla puriibililh (liquesli blli Eindifl'ercntc la confessiorio reli6iosa alla qua leappartiene il beslernrniatore. B e r n e r perallro in qusnlo a1principio fondamentale non d'accordo con noi, ma profrssrti l concello che h o esposto di sopra come ilourina di C a r-m i g na n i , vale a dire clie lo Slato dcbba proteggere lareligione anclie mediante il giu re petiale per i l bisogno cheesso ha d i man ten crc nei ciltlidini vivace e caldo il scnli-mcnlo religioso.

    La dottrina che vorrebbe far dipendere la irizyu-tabilita della bestemmia clalla religione de l besteiri-iiiiatore riconduce in sostanza a1 principio fonda-mentale seguitato dal C a r m ig n a n , e che iosostenni (S . 5241 e segg. ) non accettabile, quellocio che adagia la puriibilitA delle ogese alla reli-gione sul bisogno che ha il goveriio di avere deisudditi ohbedienti d domma religioso da loro pro-

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    fessato. Ma mostrai quali pericolose conseguenze di-scenderebbero inevitabili da tale principio ; ed orauna di tali conseguenze perniciose sarehbe appuntoquesta clella libert della bestemmia accordata inuna citt cattolica a tutti gli eteyoclossi. D' altrondeco n la logica non si transige. Se si ammette cheun Evangelico possa irnpunemento andare vitupe-ranclo per le strade d i Xapoli il nome di santo Gen-naro perch rispondendo al giudice che egli non loriconosce come santo si esima da ogni penale re-sponsabilit9, bisugna per necossitd logica aniinettereche colui il cluale faccia professione di ateismo avrpiena libert, di bestemmiare contro tutte le reli-gioni de l mondo. Queste sono le aberrazioni allequali conduce la scuola soggettiva. Tenace adere ntealla dotti4iaa 6ntoJogioa, che la essenza s la quan-titk del clelitto cerca nella oggettivith giuridica of-fesa, io non posso se gu ita re simili conclusioni. Si po-t rh parlare di 9s-&do e di ii~zinorarnti a impiitazioneogni volta che la situaz ione eccezionale. dello age ntecouduc~ d un a conciizione cli iiznorrnalit8 la forzamorale soggettiva clel reato da lui commesso : sip t r S ammettere a favore del dissiclerite una mino-rrrtnte quando dimostri che fu tratto a bestemmiarei nastri sant i per un impeto cli zelo verso la reli-gione da l u i professata ;ma il delitto in sB guar-dato rimane lo stesso : e proclamarne la impunithsarebbe rrn climentica~t!l dcbilo sociale della tutelagiuridica. g. 3351.

    Circa i! grado nella fo?=acz figicn O inutile ripe-dero che la bestemmia ovale non aroinetto tentativo

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    perch. b regola gencrale di non r iconosce~s30ssi-biliL$ d i tentativo nei delitti di pal-ola, i quali unicope~~ficizcntzc?-,achl) ,e per natura loro non si pre-stano ad un seguito di atti esecutivi. & inutile oc-cuparsi de l tentntit-o nella bestemmia scritta: per-cll se lo scritto & privato (come una lettera con-fidenziale ad un ai~ i ico)manca la condizione delbpubbliciti, ed il fat to a~ lche~consum atoon B puni-bile :e se lo scritto & divulgato i l tentativo (che ptzconfigurarsi in una divulgazione impedita per causeindipendenti dalla volontA del colpevole) sar ten-tativo d i propalazione di empii dommi e non ten-tativo di bestemmia. Finalmente neppure ilella bedstemmia reale io credo concopibile In figura Bel tendtativo ; erche colui che avev a inoomin-ciato a lordare o rompere la sacra immagine siastato arrestato da altri, i suoi atti violenti controquella hanno giA consirmato la conlumelia costituen-te la bestornmia reale, seppure in un fatto di simileilatura pu il giurista continuare a riconoscere iltitolo i1i bestemmia anzichb (come io credo) ravvi-sarvi piuttosto, quando prcsenti le con~tiaionidellasua punibilita, il delitto di oltraggio al culto,

    ( I ) Questaproposiz ion~ riprtuta univcrsaimente iIa tuttii rr'iruinalisli, e pareva no n dovcssc sorgere mai clii vcnissc:n rcvociirla i n dubhio, Pure oggidi per la uagliezzri di ap-ptirirt! noratori si calpesiano i piu iriconcnssi priricipii dellascienza nll'ornbra d i arlificiosi sofismi, e si B voluto sostenereil conlrnrio. Si prelendc nb pi nE meno clie il t en ln l i vu rdil delillo fntlaculo essondo prcvisti come ipotesi gslzeralcclimiliie indislin/:imcrilc a luldi i real i , ella sia u n a stolla pre-sunzione pri?icnderr clic in certr forme crirninosc si a impose

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    sihib 13 figura dcl lentalivo o del deli tto ma na lo . Clic vnlep ~ rO S I O ~ O he sinpalla irnpossibiliih s ia un' assoluia conco-mikinza della lanltrrcc dillie COSL*, p~:rcl~kn cerle forme cri-minose In cansurnnzione oggelliva si compenclri scilipre conqunlunqne primorcliodi coiisii~nazionesoggsllivn?o non vidim;ii iln assuiito cos Liislacc~ii! riii'argomcnlazionecosi vuoladi scnso. Noli avvi poletizri d i ~lollorr, & di Icgislalore clicvi i l ga a procacciare che sia c ib clie nolz pirb essere. Se i ll en la l ivo suppone pcr n~cess j ld i sua nalurn uri frnziona-welzlo della rizione crirninosa, i n liitli quei falti n e i cjualil'azione n o n e fr~aaionabtlee impossil~ileconcepire il tr:n-talivo. E se l a iiutura rlel delillo nbnncaio vuolc. t t - ie n o n sinavvpnu tn 13 ~ o n s u r n a ~ i o r i ~ggel l ivr l , i3 irnpassibite conc~pi retllitlo mancalo in lul l i quei fal l i nei quali il primo m om e n t oclrlla esrcuziori a aoggellivrc pccsenla una cornplcia eialazioncdel dir i t to a ~ g r e d i t e , ome negli ollrabg

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    ronlo J e l l e circacla~ize i n i ~ ~ - n i t t ia i!zipuiaziane e J e l l c d i -fairtrieplbi la peni]: flesponstd T1bbinge)isin vol. 0, respons . 66-- G r a n t i u s defensio i~tgt~isi tot .unrcrg. t%, n. 945 -K o e li ifaslilitl. 5. 398 - La u i. r b n c h de jiwe u g g r a -t iaadi , t im. 13; irt ejiu disse? . 2'06. 4 , ~Zi~strl .: p0g. 190- C r p z o v i o prnxis crirnitiolis q1ta8sl. 150, *I&.7 e laegg. - l n t-o l i b . V , s.etzte~i.licrrurna. fiih. gflrrcJsl . 85 -C o c c e ,i responso cr nz i t~ul i rr ,rcspons. 204. ala 1' affcrxna.l iva prevalse arlclts i~clJavccclrih praiica : B om m e \ 7.hap-sodia 248 - Hesponsn Abbingewsia vo i . 8, r-espons. 69,$1 42, o li iv i allegali. Jfu oggi sarebbe f u t i l i l h il farna que-stiorie. AIP opposic, la idea che nel la b e s l emm i a si punisse ilIicccato p o r l b al13.ri\lraconiroversia se l 'auioril secolare po-lesse punire i l heslerumialore doporlib confes sa t os i del s t i ~ppccato ne avesse r i p o r l a t a I'assoluzione a l iribunale d ipen iL enz a ,T a l c que s l i o n e si e a r n i n b p e r l a r g o da M a s c a r d o,e%ln o cl i i o, e in g ~ n e r a l ~ta lu t i i i priltici italiani sopraci-tali. Si a n d d tant'oltre nell' odio contro In bestemmia ch p sigiunse a dire esser que s l o un delillo pih pravc ilell'ornicidio:V i v i o decisiones Nu~~cpolitanusscis. 478, n . 13.

    Sono gi&pih volte voriuto osservando quanto fossstraboccante il rigore delle anticl-io legislazioni (1)contro i besteniluiatori, ed inutile funestarci 1 ani-mo col ricoril~ delle lingue perforate o recise, edegli d t r j nizlrtorii con i quali i legislatori per yarec-ch i secoIi vollero straziati colaro i quali (come dissiin principio di cluesto titolo) sono a guarclarsi comeforsennati, poiche la loro vsrtigine si spinge fino allapiit inesplicabile demenza dell' uomo che osa porsiin lotta con lit Divinit: concetto che parrebbe im-possibile a chi noil ne vedesse ogni giorno clolorosa

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    testimoi~ianza. la pei.chD apl~unto questo un attoiliseusnto se ne deve t r a r r e argoi?iento per riconu-sceile In. inutilit delle punizioni tei'rdene a frarinrecolui che non trova bastante freno nella iliinaccici,delle peno eterne. Punire si dolibono certi fatti perdare una soddisfazione al seriso i1:orale dei ci! ,ailinioffesi, ed a t tuare la tutela giuridica nnctie pei ileIa-t ivi dirilti. i\,!& temerit ed utojlia pretentlorc d ipoterne pih d i Dio, e sognarsi di giunjcre col cie-bole braccio umano dove non giungono le rniiiaccieterribili della Divinith. E quasto doloroso vero ebl.ioqui pure costante conferrna clalla storia, perche a11-che IB dove In pena si spilise fino allo estrerno sup-plizio rioz mancarullo mai I_iesteiurniatori sui qualipotesse il. carnefice esercitare l'opera sua. FiiichBsi dice voglio amniazxare quest' uomo pe,rclik pii[non cornmetta quel fatto che rni oflende, si uscrAla logica inesorabile del selvaggio, ina si regioierigiusto, ecl il resultato sari~nfallibile. iifa quando sidice o si ripete io voglio uccic1er.e costui perclib lasua morte distolga gli altri dal riunuovnre il tnedc-simo fatio, si corbre dietro ac1 una utopia, e si fa unragionamcnto perpetuamente falso e sempre diiuo-str*ato falso dal pronunciato iiifailibile della storia.

    ( I ) Anclie in Firenze per unti legge drl j '8 Iitglio 154.2s'infliggeva ai bestemmiatori per la p r im a volte la pcnadella perforazione della lingua, pnna applicata anche in Frari-ciu per la Ordi i ia~izr i el 20 maggio 1681 e per altre mollecbe cbbero oSscrvtinza da i Parlamenti. I n generale l a penafi i arbilraria, erl cstcnsibile e sprsso ?stesa d i farlo ancoraalla morlc: Il e n o C h i u s dfi artiilrnriis cns. 378, 12. 23 e ts e q q . - F a r i n u c c i u s qtcrresl. 20- a n f e l i c e de-ci$, 369 -- ~ l ' a n a r rl o doc is iones I&olosnnne l i b . 4, &e-

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    cs. 7G - P a p o:n i o arreslorztln l i b . I , lit. 9, a p p . 3, 4ct Ei- a r z o v o iir pruxi ci'intinali pnrs i , quaest, 4S ,n.2 crt scqq. Nei tempi d i mezzo f u irrogala la carcere! ad ar -hi t r io ; copikiE. r eg . fra~zc.capilici, i i t g i i t l t l ~ e i t n e r i s e 8. fi -cupilnl. Knroli J fagt l i lib: C S. 101; pena ch e poi fu cle-vala anclie a l a morie : trpi&?rl.Karoli A l ln gn i adrliiio 3,F. 84. li ] Ssssonia cra punil;i co n la morte se r lc l ib~ra ta ,co l taglio della lingua se [ier molo d'ira ;ma a m l ~ e d u ~uc-sre pene atirlarono i n dissuetudinr, app1icanl:losi sollanlo lafuctigazione e la relcgr\zionr! perprlu a, co mp ne asvrr le C a r-p z o v i o jurisprztd, purs 4, colisl, I , d6fin. 3: C M o m m e l~ ~ l ~ a p s o d i a46, il quale a v v o r l c rlic anctti? l a fus t ig~zione p-plicavasi soltanto i grnla volgare. In Banimai'ca per la I ~ g g eOi Criclitino Quinto si innigpcva il taglio d e l capo p r~ c edu t odal taglio clella lingua e sussilgoiio dalla inlissiorie soprau n ' a s k ~della lingua e capo r e r i s i : J V c g l ~ o r s j is duizi-cum l i b . 6, cap. 1, art. 7, pcig. 542. Lo Caroliiia (arl. 100)fu snrh'cssa sfrcriata rna meno I n s s n l i v a de l le orditianzs d iFruncio; (ioichB diede a i n i a g i s t r : ~ l i piena balia s u l l a i!ila esui n i e a b ~ del I~ es i~ mmia to ren d e fossc corporn l~nen l e u-nilo secondo la qzisriil d e l l s per,solae e secondo la naturadella heslerninin. Nel dirillo franccsc sono nolcvuli u n e Or-djnnnzii del 1254 de l re S. Luigi ch e iniliggr i l niarchio infronte, e i n caso di recidiva i l taglio clcllc labbra o datlal ingua; al t ra de l 22 f~.bl)raio 1357 d i Filippo d i Vnlois edun a de l i4 ottobre $ 4 0 di GaAo seilimo che minacciano laesposizione e il taglio drl lo l a b b r a n clella l ingua; e f inal -men t e un decrelo dill Parlamento di Bretagita d e l 43 giu-gno 1661 ch e clevd I n ppna f i n o alla morta: J o t i s s e j t b -btice crirradnel!~ cart. 4, liv. 3, l i l , 6, art. '3. Anclie A N3-poli era pun i t a col taglio d ~ l l a i i g u ~ er u n a prawin:llicade l ?i aprile 3481, alla q\iiil pena fu aggiurilri qncli1:i (liqual t rp anni d i galera il 10 febbraio 4R88: ed arubccliir: qile-stc caneioni vennero confcrrnalc C rinnovale col bando de lgiugno 1698: A l f e n o V a r i o pragmat icne rca~ t i zt?clnu-t i t a t t i vo i . 4, l i l . 32, pirg, 331, c t s q q .

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    I 1egisl:~toi.i niorlerili ( 1) clia lis~iilo riconosciuto1)Gr tl'0ppO Iutlga cfiperierizn que s t i solenile verit&nella maggior parte clej clelitti (qiiantui2que molti siostinino a non volerla ricoilosce~e n tutta la Iiliea)sonu scesi a pii1 initi propailzioni nella penalit dellabestemmia; e cos almeno lianno liotuto riuscire avedere piu sllesso applicate le 101'0 sanzioni. I1 codicepenale Tosc:~no (arlt. 13G) punisce dei carcere finoa ciiii~ri"unrii 1s Iics;torn~nia inossa con a n i r ~ o e-l i l~ernlo; el che viene a eonfonrlere la besteiui~iiacon la prupalazione ili ainpi ilomriii. Infligge po i lacai@crlcda uno n sai iiicsi contro la, bestcininiaproferita per ilinlvngict aLiiudina o irnpoto d i collera;nel clie, se si avvcrtc che questo codice noli am -iact te cii'costai~ze att~nu al-iti, ornnsi a scorgererluslln t inta di seve~ i t h he gli 'Li0 g i rlirnproveratonella presente; nitlteria, c che k sensibile yuni~do irifletto n1 miziimo in~pretcribile li un iiicse cli pri-gioliis ir rogata per una parola fuggitn dtil Icilibroi11 un parossismo di collera. Io ebbi a clif~iidere~Iogl'iinputati liia.mati a r e d o r conto di ferimento,violenze e bestemmia, o clovetlero riportare coi]-ilanila pii severa per questa d ~ el011 11er gli altriilditti dei quali crniio coliviilti. 11 codice Sardo(art. 135) punisce ,coma delitto la besterrirnia sol-lc21ito quando b comiiiossa in p u l ~ b l i ~ o coi1 animodeliberalo, ci1 infligge gli arresti c la inlilta flno a.lire cinilricccilio.

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    '1) 1.3 bc-rleraiiri~i? riiinila ch i cialiicc? Au-[r iaco ( S . i??;r t ~ l arcere da sri mesi ad un aiirio ~ ~ l e n c i l i i i e1 rarrprr3iluro fino a i dicci anni nei riid rl i pubbliru scsndtil o per-Iiirhazione della pubblica rlaii?te: il;zl PI rdono {g. i$ 5 ) caritre ann i di carccre: dallo Svedf*se cap. '7, 3. i j ron seimesi di carcrre, e se coli animo d~~lilrt~ralooii ilur aniii ililavoro forzato: da1 Vallese (ari. 101) coli l a carcerc Tino adieci anni e nrrilla: dal Badese (O. 583) con In essa cli la -raro firio ad un anno, scnxa disliozioncl se Iia off(xn il cullocaltoliro od alfro cullo amrrirsso nello 51310.

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    I N D I C E

    (SEGUE) SES%KePNmSEC@NDA

    D E L I T T I S O C I A I , f-- - 7 .-

    CLASSE SECOi"JIDABELITI ' I CORTRO L;I I 'UDDLICb b1ORALE

    CAP. 1.1) dea e coi~teiluto ella c l ~ s s s . 2919 a 939C p . .0Oltraggio al pudore pubblico S. 2040 n 2957CAP. 3 . O 1,enocinio . . . . . S. 2935 a 3013

    CLASSE TERZA

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    - ,i% --~ . L P .i." >lilla O ruinii, , e - . . S. ~ ! I ! I [ I C[ !+l + )CAP.5." Guasto t12nrgiili o in;>iiil:t-ziaric . . .. . . . g.:!lll ~ : !121C.il>. 6." Srrni!k~crsioiie 11 p~~tjc!;r;tfi~nnufi:tgio . . . . . S. 31% { t !;IX.CAP. 7 . O Falsi fari . . . . . : . 3140 !t 3150CAP. S.* Giax t i di fi?rt'~via . . g. 21 l1 3169

    CLASSE QUAXITA

    CAP. l? Idea c contenuto d e l k clrissc $. :322:>a 32%CAP. 2 . O Estrenzi gozej-ali dei r2clillZ

    d'iilzdole 2-eliglvstt s e c o ~ z d o2 c l scie~zsct . . . , . R. ;.32>6n:3203CAP.3."Titoli da eliwhuq*si dallaj.'i'esente clusscr, o 2ic?-clil:.tzon so?ao delitti, o ~ G I ' C I L Aspatlalzo ad alt rn classc 8, i (1 :??il;$

    CAP. 4." Titoliche nelkct oddevnu scicn-~-iv~it??(ln170o?r?c S$C-

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    cictlitk ?tellctclcrs::c dei clc-litt i coi~trit ti zheligionc . S. 3294l'il.. 3 O Proselitismo . . . . , 5. 32% a 3308Tit, 2."Oltraggi al cullo . . . S. 3307 a 3330

    Tit. 3.1'Ecstcmmia . . . . . S, 3332 ad f i ? ~