Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 6 (10)

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    publbcam ~ d m u s i s ol . 2, pnts i , qrcacsl. 4 - T h a m a s odisserbaiio d e crimiiie nir~giae; l&ejas colleci. tiob. 3, dia-serb. S - SI: ti o r n c dc ningin e wimintcnt ser ie prosc~i-benda, lviltdntbdrgct 1789 - T o l l o z a n de r t i l ~ f i c i s etmlilhem~licis; ~ b e l r i c li r llbesccirr. velcls vol. 1 , lonr 3,dtsaet l. 95 - A l p li a n i jur. ct im. lib. 2, [il. l , cap.1 k $01 ilr.ge'o F 55 - C o l l i n d e P1 i nc y diclionliairei~rferriiil,bot mayiciens, magie, chnt mes, mcrls@res. U n acbsposizione complt~ta i un processo di magia del sccolo de -rimosriiimo lrovasi nri Heaponsn Tubingeiisia v o l . 4, resp.86. E n r i c o Bo u g ii t? t, giudice a san Clauilio i n Francia(:onL~a, irl suo (1isi:nrso sopra gli streghi si v a n i r i ( l i avi:rnef i l t i bruciare millt: r inqi~cc~nlon dieci a n n i : T i s s o fio-lice sur Z'klnblissemsrrl de I'inqzciaition GI L F~.nncheCornlbpng. 19. i-, singolare che M u y a r t d e V o u g a n s ( l o i xcrimi?helkts dnrrs 6'01dre tl ai u~ el ie ) lrplora clie oggidi piano n si vrggano sirrglii, e ne i n c o l p a la inci'cdiililh.

    Oggigiortio la fedo nella potenza ilegli str~lgonicessaf:~, e la cretlunza a buona fede coltivitta neiinalefizi di a lcu~io :i. qual(: sia stata causa di feri-rilento o uccisioliu : danno del supposto strcgonc,non si ammette $1 nemnieilo come scusa (1) alreato di fierimento de l quale e ssa sin stata la causa.11 titolo di nlngin (2 ) 3 cnncclIato da tutti i codici(*ontcinporanei. Se un allucinato cre de a buonn fedetii essere fornito di potenze sl)rannaturitli si con-segna ai medici ed al manicomio ; se taluno colpretesto di sapienza e potestk soprannaturale spac-cia prascrizioni, corne filtri amorosi, come bevandeabor tive, com3 poculi proilut,tivi di sterilith, cl'impo-tenza, o simili, pronto seconrlo le circostanze (le1

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    caso il t itctlo sp .ci:ilt? ili rencjficz'o, di lesiulte 11c1.,,o-trtrl~?, tii p iyoc?c i *c~ l~hutnto, e simili, o consuinati trtentati; c Ixtstnno siff'itti titoli a lla tute la giuriilicn.E se iI~i:iI:nr:i-ite tnlunu senz a porr e a pericolo 1:rsalute dei suoi simili si spnccia per mago, ciurrna-tore, inclovino, sorti!ego, scuop rito re di tes ori, ma-gnetizzatore, e simili, a-soIo fine d'ingannare i cre-cluli e proca cciarsi illeciti luc ri spe cul a~id o sullaignoranza altrui, : pronto il titolo di frode o stel-Zionato, che alla sua volta Lasta alla tutela giuridicadelle proprietk ag gredite. N pu8 duljitarsi dellapuni1)ilita di co nsimili frodi sotto il pretesto che chine riniang a vittima sia vittima della propria dabbe-nc~ggineed ignoranza ; perclih anch e gl' igiioran tisono cittadini che hanno diritto ad essere protetti,com e si proteg gono gl'in fanti e i pupilli, ed anzipii6 tenersi come doverosa una pii1 e~iergica pro-tezione dove pi energico se ne ravvisa il I~isogno.Sicclhk concludesi clie anche la magia ed il sortile-gio non sono v ~ U atti che possano occupare cometitoli di per s stanti una sede nella trattazione de lgiu re penale.

    ( i ) N i C C O l i n i q z & ss l io n i d i d i ~ , i l l o a r l . 1, co t t c l u s . 16 :vcltlnsi sopra $'.1289 nota 2.

    (2) I,n pa r o l a mtrgin nrllla sua ori gin^ in11ic:rva s n p i r a z a :ma i criniinalisii la applic;irono a coloro che si acquistavanosapirnza mt~diarilec:omnwrcio iliaboliro: B o el i m e r o e l e -i ~ i e l l i n u r . c t i n , . st ?c l. 2, c a p . 4, S. 5 7 - D e A m o e n od e l i c i i s e1 p o e ~ z i s i t 8, .;'. 6 - B e r l i c h i o p r a c l i c a r u mc o n ~ l n s i o n z i m a rs 7, c o ~ z c l u s .3 - a r p z o v i o j iruclicac i , t i nn l i s guaes i . 50 , n. 82. A parlare esalto io credo ches o t l i k g o s rcondo 13 s u a ctimologia (sorlern 1zgsr.e) r l~s ignisollnnto clii f:i prrifrssiorir (li rarcogli~rc c s or li f u lu r? 1 ~ g -

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    g ~ n d oicllo avvenire; ladilove r n ~ r g o s l ~ . ; ~ g o n c ?csigni coluiche olt re arl in dovinasi. lo avvrriirc vunlc. an rli e romnn dargliP mu la re con la po1rnz:i su3 i futu ri d~ s li n i.:! n ~ l l ' u s or om u ne q n ~ l l carole si pri>ritlonoprnn i i s c ~ i a n i i ~n t ~~ .n Romasi ~m hr a lie la pPna cripitalr s' inflipgtassr sollan ln a colo roche le propric divinazioni volgrvaiio siillc sorti f uture dc.1Principe; e st? ne trovd rtigione 03 P a o I o i n un conceliopi~lilico, rrinchb Ir prof aie di cosloro rion r~ ci ti i~ sc rourba-rn ~ n li illla citi$. Ii:1 poi s i gi~nc!ralizzO a pcria ili ni or te av-verso simili delinquenti, t> gl' Irnperaiori drCrrtnrorio il vi-v i ro i r rbru i o . Disputano gli rrutlili sc nc1 giurc Romario siapplicasse ai soriilrgtii il iitolo d i Icsa ma ~s i l : s rnihraprevalere la opinione nfngalivapt1r cib clie osserva J o n g ede d e l i c l i s ron l i n Rernpub l i curn co l . 2, png 40 - l a t n e rgzlnestiones de j zcre c~. ini in uu a Nor?rnno ql t t ies l . 6, ca p 9,S . 1, pag. 235 ad e%% .n processo anl iro (li magia si ri-prodollo dallo c~ruililissiinoT h o n i s s cn nell 'appt~iiriiceR1.he trovasi al zlol. 8, p o g . 219 della sua inleressantissimnopera inli tolala mod esta men ~c lirdes sl i t . l 'hisloir'e du dr o i tc r i m i n e l . Tullele opinioni piu rictavute nt>i ecoli passali in-lorno agl'itifioili rnodi immag inati n rl al l~ nalizia otlti rinrtrsaltaz ionc fanatica IJt'r ilcare RiIi~ cc~liit :i.i~s irov ano r:ircolli!in un crossn voliimc in 4." di 1112 pagine d i ( ? I!i.o m m a n npubblicb a Noriml~rrga rl jG75 sol lo i l i i ~ o l nl i 1 1 . n r l n l ~ i s( le frrsc innl ione.

    S. 3379.6." P imo ~ ? in- i i alla materia (lei rcati contruIn pul~bl ic i~iustizia mostrammo coine la simom'ct (1)

    ( g r a v i s s i m o clelitto canonico e meritevole ili sellerepone canoniche) non sia altro che un ambito. 01-2iinclih clucsto ambito si svolge attorno aci uRcdi c.liei i n i c u i nc n t e appellano n gerarchia ecc+lcsinstica 10S t u t t ~ on i ~ ant e re s se (li rniiinccinre petili; ~d amiinv,zilereb!~e il c umpn doli' aiif oi*it;t ~ ~ r c l i ~ s i n ~ ~ t i c at?

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    I~rcsrzmessa li processare un Tescovo o; iin 1);.1r-~*ollo er i madi coli i qiiaIi soriosi pncacciati gliuffiri loro ; deporre uii I.~o~iefizintod a1i.1.o~ i r ~ i i l c ,siridncantlo i modi coi rjunli ottenne lo utl;cio. I lc-gislatori secolrt~#ilie si oc'r'upavano di siisiili thtt iinasclieravatio sutto il prciesto ili zelo religioso In.1oi.c) sinania perpetua c fatale il ' ii~triidersi ~cliear-ccnde ecclesiilstiche. Dove peraltro vi sinno clignitaecc!esiastic.he le quali liortiri0 clii le cuopre il cn-rntteve di plt&lico z!flcia/e, i governi (flncbb cliiibacjiesta strasa rnesclolt~nza i sacro e (li profario) nonveclondo in coloro rillro che $?coi i?npicgylnli potrat)er logica diritta (dcisunta pero cln un priricipio tnr-t,o) ociiiparsi anclie cli rluestc?.forma d i ainbito. SI8sempre come reato contro 18 prrl~li icanmministr:i-ziuilc e nuii mai roriis delitto religioso.(1) I J a .cisonin si dcririi i l clclillo (t i co lo ro clie rcndono

    \.cluli cusc spi t ' i lual i G qii:isi spiriiusli poste fuori tlrl com-nirrcio d i y l i u om i r i i : R P n a z z i e l c o n l t a f r r r ' i a c~i ininnl i s4i6. 4, cnp, 7. F, 1, png, 63 - U r s s y a i ~ z s t i l ~ t l i o n e sri-vti,?ffles lib. l , lit, 9 -. Crn m r r op?iscul iz jrrridica t lot. 2,U ~ I I S E . 31 -- V a n E s p e n jtis erclesinsticzbila pnrs 5,Ibnp. 30, t i t , 30 - G ri v i n a inslilfbliones Jnris canon i c iIrb. 3, (il. rrlt. - . e g s c r rnedi lal iones in pc!nderlas,spec. 623 - P ii i I m n n slernentct S. 268 e t C70 -- R o ti s-s la u d d e 1 I C u ni liC nloliercu c l ' i n l i n e l e s png . 370 s tsrria. ts sua r t i m o l o ~ i ; ~a Sinione Magb; la grande aliomi-riazione ncllla quale esca si cbbo no i primi Irnipi tlelln chircii ;li1 sii:i co~isumazionemerc i l $010 pailo; rornc si divida inrn?iviJnziotccibee reitle; c ome si abbitino pPr simoniaci an*olir i proxoncli; come possa csscrc scmpliccmt~n~eot~pdeta-:i&; I, comc lirialmerile i sac r i canon i Oislirigor.~sero c l f ~pcli\rl il rnt;rcalo ilpllc roso spira'lurili dal nirrcalu dcllc COsc

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    guwsi sp i r i l i in l i ; sono lnllc matrr i r 1arpsrn~nlc raltale, cliiictinonisli e riproilolle dai vrcchi is(i1uIisli penali, ma che pii1nati danna in le r es s ~l pcnril icia dopo c t ~ r r c t ~ o r j r a l~ll'rtm-biio B stala coslruila sovra hasi pi i ram~ii l r~cco l s r i .G u-l i a ii i (isiiliraioni d i di r i l ro rqiminale rol 2, png. $9)acutamente aurc r ie come lo s(psso Sommo Pon!eGcc n ~ lel -inra come Priricipr il C O ~ ~ C Prru!il al~lji;~o I ~ n h ( ~ n l i ~ n l en-sclgnato la differi lnza clie d ~ v esistrre fr3 il cnpo diB1l:i tiicsache miriliccia pene t.cclcsirrr;lirlie, r. i l capo dello Stato ch eminaccia p e n e trrnpurali, e cos (uggiiingo i o ) i1 codice Grtl-goriano ha potuto essere ncxllo argomento dili raali coniro 111rel igione pih conforme a l lo scienza d i quello n o n lo sianostati allri l~g isla lor i attolici modrrnf ,ai quali piaciuto rionabbandonare del l u i ~ oe tradizioni tl~gl'lrnperatori 'Or i~nte ,i quali soila i l prrteslo di fare profossivnr! d i fede religiosae di mostrare zrllo e sp i r i l o ( l i priilceione invasero [la u nlalo le libcrlh civili men1r.c dsll'allro lato inuridcvano I'au-tori18 ilella c l ~ i r s a .

    7.* ~ ' i r l ~ i l ~ 0~ ~ ~ N J ~ C T I I)i qklt'st0 ZL!)~J~ZLI~IO pCLrli: t~t,est@dal S. 3180 al 5, f32OO. I runisni ccrtt~rtlcntguardarorio la violazio~~c,lel sepo l~ rc~u~ t o l puntodi vista della pn)ftmszione religiosa, come ric;ult& lalf'ranlrncnto di P a o l o riprodotto alla I . ii, J : de?.ioluto sepulc/wo c rln varie costituzioni degli In]-peratori cristiani. Ma no i dicemmo e ripetiaino adcs-so che quando la violazione de l sepolcro proceila. daanirno ostile alla; religione del defunto non ha Iii-sogno di titolo speciale perchh tlcne restando nellacIascc clci delitti religiosi, rientra sotto In generalerubrica degli ollraggi n2 cullo. M3 tranne ci6 ossonon P elle xn reato crititro 13 r,:il~hlirn c; : :~l i tA.

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    8.1'Sperlgicri.o-- tlncht: di rluesto fitvlo e~aui.;ii;iilola tratt:tzioiie :r rluel luugu che crcderiimo conve-niente assegnargli (S. 2728 a 8. ",39 ) fra i reaticont iu la ~iut~bl ic :~iustizia, e M niostrainiizo comeper iung:~stagiono i giuristi e legislatori co1:side-rasseril coine prom inente oggetti-r.0 clello sp c*rgiu roIn (J%SX alla religione, e quali fussero le coilsegucnzesevere di tale ccjncetto; e come poeci:l rettificate li:idee anche s u que st(~ rgc~mento i determinass6 ce1solo oggettivo ilelln giustizia publ~licaa contraslnt:~l~unil~il i t i ti siflLittu titolo. Qui tlunrlue senz'ullroaggiungere I~asti vcriic fatto ricordo c riclii;tn~ol!ei.chG firsiie cumpletu la ilostra eliiliinazione.

    O." Violcclu G ~ U Z C Y Z I ~ * ( ~utti sa11no come i11 ci!rtiordini nionttsticl cosi tli uomini che (li cloiiric, siavi(luellu I ' L L ~ O I C L d' interdiz ione di o gni co ntatto coi1persone di sesso ilivei.so cile c.omuiicrueiite dicesicku~ts~ci~ci,;d ogni cattolicu sa corne 1; ~ liil gravescoiiiunicn riservata al sol!iriio Pontefice incorrasiilai teiiierarii clie usiiio vioinrlti. N l c ~molti non san noclic? ci siitiile fatto sinui por lungo tenipo costituitoun titolo di delitto spocinle (1 ) c clic in basa allaI. ?-cq)tol1es i iy i , /z i~72, alla I. si p i i s r)101$ icanh C.de qiiuc. e t . c l e , .. s' inflisse In penzt di rnorte controclur!sto clclitto clunntuncjue d is giu ~ituda ogni altroatteiit:ito coiit ro le pcrsonc o contro le Iiroprieth ;c non lo sanli0 pcrclii: questo titolo speciale di rcato

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    - 163 -i. oriiitii aiiilsto ii i i1iii~etilic:ciiz;i in Lutti i codir ico11teriipor:tnei: e cib pe r biioiic? e g;:l;li:~i.,leragioni.

    (i)Tulla \ a tcoi.ic*a no n ctiti In sioi*iii l t l l tl~lli[lo l i vio1irt;tclausura pud vedersi riassuniu nt:II' A l a fo ro n i n r klctlecol. 8, rig. 85, g. 146 e s q g .

    Infatti la viola,cio?le di. cltlz(sztl*a (1) i n s stessacoi~s iilerats ion b clie una iiigi:rrin recntn atl unoo pii1 cittncliui iiel ]or:: domicilio, n t8 utolare In iii-violabilitA del quale relativarricnte n persone di sessodiverso si aggiunta dalla potest ecclesiastica uilri.pnrtico1ai.e sanzione religiosa. Prescinilerido danq imtl~illa dea del peccato, non pu trovarsi ii i siiriilofatto niente (li pit che un a ~ioli.c,cioneii doinicilio(reato contro la lil ~e rt i ndivitluale) la quale potrhaversi in conto rnrtg;;iorc e ~ l~a l i f i r - a~ ' s illeora sovuoisi per la indolc speciale (le1 cloiriicilio violato :xiia noli uscire da questo titolo, dtz npp1ic:irsi ae-conilo i recluisiti giA descritti a 8. 1651 e segg.

    (4) Sulla origine r1ell:i rl;ii~siiramnri;isiic~ac s u l l ~livilrsi!su e r~~gol t !ossono consullarsi B o n f i i i o in balinitn. go l e -rllliu crrp. 3, n. 14. -- G i l i a l n o da rlrattswrn rlisqttisil. I ,c u l ~ - 3 o n a c i n n do chusctrri n~onintiuiii.

    Clic sc la viol:ixioi~o ( l i clnrrs r r : ~ i:i stnta ~ ~ I C Z X Oad altro delitto (coinc fr!i'to, st.upro, oil;;sa :tlIa vitaod alla integr itd delle riioiiil)ra) iriontre i-J c:liiar~odio la indole (2.21 rlclitto religioso spr-iscc per la

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    - 63 -inttiicai!z:l clcl L dilqt>tto tl!it C I I ~ Iivth, iS ~1ii;~i.otltresi vlie il rcttto prcride il s ~ i oitolo drillo sl~c-ciule t! d i ~ e r s i ~ini: criiiiinoc;~~l qualo lo agentutenclevs, e p u i cvstiiuirne tutto al pi un':iggr:l-vailt,c cc~iiicriieuo pnrticdaiuiente oiliosu.

    Ciio se fin:~!iilentc: In rio laziune del cliiostia iv-venga come fine a si? stessa per un intendinicnioostile alla religione alla rlu:~le i reclusi appnrten-gono, non vi sn rb nc1)pui.e in siffntta iliotesi Itiso-gno ili specializzazione di titulo, bnst~~ndolla tutelagiuridica il titolo (li olbt-aggio al cullo, avve gna ch~nello inteniliriiento in tal guisa supposto non possanoil ravvisarsi una aggressione ostile conf,ro il culto.h infatti'unn forma tli culto che i fedeli reclusi por-gono a Dio, rlrxclla appunto di vivere segreg ati dalmondo ed interdire a loro rnedesiini con solennivoti ogni contatto di persone di scsso diverso. Chia dispetto loro vuol pen t~ tra re 1S dentro pel solofine di frastornare lo adempimento di quel volo, siren de colpevole rl'intolleranza religiosa, pcrchb vuoleviolentcrnerite impcdire ad u n num ero di cittadinidi porgei8ea Dio quell'ornaggio che B buono e santosecondo le cred enze loro. Ailchc la creazione di que-sto titolo fu dunrlue, o una inutile superfetazione,o uno dei soliti effel,ti della confrisione del delil lo colpeccalo o clel dglilto civi le coi del i l l i eccles ias l i -ci ( 1 ) clei ciunli sarebbe altre ttan to lung a q uanto fuo-ri di luogo i c ~ num erazion e; o fu un cieco ed irriflel-tuto ris1)ctto alle tradizioni deg l' Imperato ri d' Orien-ta invasoi~iperpetui delle ecclesiastiche potestk.

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    ( I j Ra y n i l d o ( ubse r t~ r i t i oa es rrimimlrs i bu i . 1. 411rap, I , s t r pp l e t . 5 per l a t . ) cnornrra pii1 il1 crnto crisi (l irl~ lil li peciali rhe corrono sotro lu drriorniriazianr d i tlrlilliecclesiastici. Non srrnpro p ~ r bS a i i io r i i i sc~coliii'i voll[~r~oesercitare una vigilniiza snl l~?prraziorii t l ~ p l i~ c r l r s i a ~ i i c * iper solo spiriio (li ~irotaziono pc r iisc~lisrno: prsso fi r u n agelosia i i l f idente qilellri clir li spinse n tcncr l' ort81iiosnprnIc sagrestie; e du lale spiriio s' informaroiio gl i art. 207e 203 del codice priialc Frs;iricc~ar, iii rjua!i i? a vrrlri-aiR l a n c h r gtlatri turre t!lirdo jtng, 4.0, ouci a(l0mljri1 i rnn t i s i(l i quellc disposizioni,

    10." Si~ntJauionl: i srzcci.dozio - Anche questoe un titolo c7 i speciale reato clio trovasi conternpl:~todalle veccliie (1) e dalle rnoclsrne legislazioni penalicome figura di per sB stante e coine pertine~ile llaclasso dc i delitti contro la religione. hIa io dubitose veramente meriti (almeno sotto un punto di vi-sta scientifico) di fare un tilolo distiillo per questaipotesi; e ad ogni modo non saprei corno potesseesnttamcnte referirsi (eliminata la considerazione(le1 peccato) alle offese contro la rcligioiie per ilclit'olto de l primo cleriieuto essenziale d i tali roati.

    (!) SUn c l i e vo i , 2, d e r i s . 939 - espof isr i Tubia-gmnun 7$ol , 4 , T E S ~ O N S .3 - C h n r a r i o d s c i a i o n e s eri-minnlas d c r i ~ . s. I n gclnrrale i prgiiri ri rl~iamnrorio i i rs(ofalto nd la caterva i 1 ~ ialsi. E pard notal i i le c h o qa lXs l r rcv odifferisce dallo libiiso clrlrcro sacr~rdrizio, si~tnpliliraio(:li:l r-t a r i o decis .25) ne1 pr r i r rtir (111-3 p i III~>RSC!n 1111 ~ ~ i o i ' r l oP i l e o ac t iones f a r en s e s art to 75, l i b , 2. I n qursla divtli'sajpoi.esi B comurit! do llrin a dai pratici non (rovursi realo cirils,aia solianto u n dcl i l lo cnnoniibo,

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    In primo luogo 53 a definirsi cosa debba iiiteriitcr-si per sintztlaziorze d i sacerdozio. Si ha questa colsolo fatto cli ~~~~~~~~~e indebitamente l'abito sacer-(lotale spacciandosi alsnmetzte come investiti di taleilualito: oppure quel titolo ha bisogno ezinnliid clieoltr1e ci si siano ancora eseilcitate irideliitamentefztnxioni sacerdotali? I1 codice Toscano che al'arli-colo 111 e sotto la rubrica, - ei delz'ftfcontro la?*eliylonedello SEato, rriinuccicl per questo reato ilcarcere da uno u cinque anni (1) eliniiua il primocaso, richiedendo come estremo rli questo delitto loavere esercitato funzioni sace?-dotali,fingendosisa-cerdote : cosicchb la sola assunzione delle falso qua?lit, anclic con lo intendimento di esercitare funzionisacerdotali, non pu cadere sotto l'art. 141 trannecome tentativo.(i ) pratici alla simul3zione di sscerdozio detlero ilnome

    (li acrilegio personale: Y u C C i o n i commsnlo vol. 3,pag.832;ove osserva che il coilice Iprancese e gli altri codici italianinon dettario speciali provvcdirnenti contro questo forma d ircalo, ciic si conlemplave hensi dall'antica pratica Toscariaa si puniva col carcer e. lo vidi applicarvi soilo il vecchiocodice Eslence la pena della galera in v.irlu dell'ari, 48,t i t . 13, lib. fi di quel codice, ove solto la generale ruhrkatlol falso minacciava siffatia pena a c l i i u n ~ u enchssaSS6 abil imentiti. Prevede ia simulazione d i sacerdozio sotto la-robtlcad i avvilimento dt:lla relipiose il codice di Beden (g. 888)che l imita 13 pena alla casa di lavoro fino ad u n @ano eicasi pih gravi; e il codice Spagnuolo aft. SO)minaccfaEapena de l presidio correzionatc se f u u s n ~ s i aofianro la q=-VOL. VI. 30

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    - 466 -lita d i diacono o d i suddiacono, e la pena del prwidio m i ggiorc se f u usurpala la quali18 di sactwiole.E difatti se la assuiizione dell' al-jito fu fat ta a1fine di mettere i 42 derisione il ceto sacerdotale nonsi avr che una ingiuria (S. 1791) contro quel ceto:sar i,zgi?~?*iatroce; sarh una ingiuria collettirn;

    potrd pi severamente punirsi, rna non sar nei casiordinari e semplici che una offesa all'onore. Se gliabiti si saranno assunti per meglio carpire denarosi avra (g . 2341) una f,.ocle. Se l'assunzione del-i'abito sar stata mezzo a qualunque altro delitto( per esempio, evasione dal carcere, furto, o simili)non si avrS ragione d' invertire il titolo principale.Se finalmente gli abiti si siano assun ti col fine direca re impedimento, oltraggio o disturbo allo eser-cizio di un culto sorger spontaneo in ci il titolodel reato contro la religione (oltraggio o disturboal culto) al quale il fatto avrS servito (li mezzo enon vi sar$ bisogna di specializzazioiie.

    Ma queste medesime osservazioni m i conduconoad eliminare questo titolo anche nella seconda ipo-tesi dalle specialit, criminose che meritino di oc-cupare sede distinta fra i reati contro la. religione.Gi. sappiamo (g. 3257) che ad avere il delitto an-tireligioso B condizione indispensabile il dolo speci-fico, cise la intenzione diteetta ad offendere il cultoche materialmente s i aggredisce. Posto ci ognuno

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    comprende che se lo esercizio di frilso sacerdozioavvenric selasa si?)zilc fine non si h a ptU un delitto7-el ig i0~0, IR altro titolo inerente al fine speciale,come esernpliriclie~-0 ra poco. E so si suppone c11eallo esercizio del falso sacerdozio siasi dato operacol fine di aggredire o disturbare il culto le firii-zioni del quale si esercitavano, sorge il titolo ge-nerico di olh7aggio a2 culto; il quale non iunrnettedifferenza per la differenza doi ~tteas i ,basta1140 at~ostiluirloo empio fiize, e la potenza dei mezxi este-riori (qualunque ne sia 13 forma) a raggiungere ilAnc medesimo. Sicchb la sii-nulazione di ~acerdozio,quando verarne~ilesi estrimechi in un attacco allareligione, non ha I~isogilo i essere specializzala, co-xne non si specializza il titolo di rotta immagine,d'irripedita processione, di rovesciato altare, e si-mili: tutti tali fatti indistintamente ricadendo neltitolo generalo d i oltraggio al culto. E quando lasimulazione di sacerdozio si distacchi da quella ge-nerica categoria per la specialith di un clliverso fineallora piu non sar reato contro la religione.

    Infatti conlerripliarno da vicino le diverse ipotesinelle quali il falso sacerdozio siasi esercitato senzail fine diretto a fiire ol t ragio alla religione, e tro-veremo in quante ipotesi si vogliono fare u n titoloabile a repressione suficionte, rispetto al quale laassunzione dello indebito esercizio non funziona checome clualifica (al modo stesso che i1 sacrilegio nelf i~r to)n ragione della odiositk del mezzo o dellaviolazione di pii1 diritti.

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    I1 falso sacerdozio si pud esercitare per celebraiVr:a servigio di altrui voglie carnali un siuiulato rnu-t.rimonio. hla allora abbiamo il titolo d i stupro fio-dole~zto ualificato dalla. simulazior-ie di matrimonio :titolo gravissimo e meritevole di pene severe pii1che non siano quelle dettate dali'art, 1.11 del codicepenale Toscano.

    La simulazione di sacerdozio pxG farsi anche afine di perdztsllhne quando un cospiratore per sol-levare il popolo ad una rivoluzione corra allo alt:ireassumendo vesti sacerdo d i , e dello assunto mini-stero si valga per tr'izrre nlic site voglie con pre-diche maligne ed istignzioni alla violenza gli aniriiiconcitati. Comprendo ognuno cile iri tali i p o t c ~ i ltitolo di perdzcellz'o?ze assorbisce ogni a1t1.o.

    La ipotesi preveclibile come pii1 frequente b quellacile il sacerdozio si sia simulato por il fluc d i lu -crare: e cid non solo mercb la fiducia nella qualesi siano indotti i crecluli con la falsa qualit (lo cherieiilra nei termini della frode coniune) u ~ a i re l -bamente con l uso della medesima : il caso di chirecatosi in tcrra straniera e spacciandosi sacerdoteviva delle elemosino guadagnate con lc messe checelei~ra,caso che io ho avrito a mano nello mie Fra-

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    tiche. Qui innan zi tut to bisogriu. avv ertir e che s e ilcolpevole pe r ott en ere d:~llc: autorit . ecclesiastichelocali il placito di esercitare il suo ministero hapresen tato falsi certificati sorge r tosto il titolo d ifalso che basta alia repressione. Ma qualido non siav istata falsit istrumentale rimarr5 pur sempre contutti i suoi caratteri costitutivi il titolo (li frode, inquanto con lo afizcso di false qzralitit artifizi e rag-giri il colpevole si procacciato indebi to lucro. Suci4 non dubbio. In faccia per0 ad alcune legisla-zioni potrA nas cere il dubbio che la repressione sottoil titolo di frode non si a szcficietzte al bisogno. Infaccia a quei codici i quali, come il Toscano, dannouna virt troppo csori~itaatc,alla lenzlil d e l toltoper condurre nei delitti contro la propriet ad uninfimo grc~tlo e punizioni, si potr dire che s e noici limitiamo a punire il falso prete profanatore delsacrificio della messa col solo titolo di frode scen-diaino a pene minime effimere ed insufficienti, ri-scliiando cli veder p unito costui con pochi gio rn i dicarcere per la frode di una lira da lui commessa.Questo obietto pero clie in apparenza sembra con-du rr e alla nece ssiti d i inanten arc il titolo di simu-lato sacerdozio come figura di per s stan te perpunirlo convenientemente, non B ch e un ragiona-iiiento vizioso. E vizioso argomentare da un vizio1egisl:~tivo er combattere una cleduzionc scientifica.Niente iiripediva al legislatore Toscano od a chiun-que altro di iioverare tra le frodi qualificate perun prinzo grado clueilo conirnesse mediante abusoil sacerdozio vero (1) e di qualificare per due odanche yiii gradi Ic, frodi conlmesse mediante eser-cizio (li f a l ~ o iinzioiii sncerdotali. Se tut ta 13 m-

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    - 470 -gionc clell'art. 141 stata questa, il legislatore To-scano si 1asci;tto affogare in una pozzanghera chepoteva presto tor via. La ontologia giuridica notipu mai manomettersi dal legislatore sotto il pre-testo del bisogno di pi grari penalit, perch laclistribuzioi~eclelle penaliti libera nella sua manoe puO regolarla a talento suo. Distribuisca egli ireati secondo la loro ver a natu ra, perch chi viag-gia contro la natura delle cose viaggia nelle tene-bre. Ol~beditocosi alle necessith della scienza, di-star-ibuisca e pene secondo il bisogno della r epres-sione che emerge dalle respettive qualifiche, e corrafin dove la sua prudenza glielo consiglia: e noi loloderemo. Al legislatore Toscano lo ave re d ettato pe-ne mitissime contro il furto semplice non h a gi im-posto la necessith di dire che i furti qualificati nonsono furti, perchb hanno bisogno di pene pi gra-vi, ed ha liberamente e congru amen te inflitto lacasa di forza anche per venti ann i contro i furt iaccompagnati d a certe qualifiche, senza torli via da llaclasse dei furti. Cosi poteva fare nelle frodi. Stabi-lita la penalith delle frodi semplici secondo il suoprediletto criterio del valore, poteva contemplarecerte frodi come qualificstci: poteva minacciare (in-dipendentemente da ogni considerazione di valore,come fece iie1 furto violento) anche la casa di forzacontro ]:i, froilt: consumata al mezzo di esercizio difalso ~:i( ~erd ozio , cosi far tacere i suoi timori diinsufficiente repressione. Sarebbe forse sembrato ataluno che egli fosse troppo severo, ma nesauno 10avrebfm potuto accusare di err or e; laddove col far eun t.itolo speciale del simulato sacerdozio B cadutoin una superfluitd; e col noverarlo fra i delitti con-

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    f ro Ia religione dello Stato B incorso nello sbagliocli otiiettczre 1 animo di aggredire la religione delloStato a colui che non aveva altro fine tranne quellodi procurarsi un illecito guadagno abusando del-1 altrui credulit. Se al legislatore Toscano il mezzooffensivo per uccidens della religione pareva cosiprevalente da assorbire in sB medesimo ogni altrotitolo, doveva per buona logica seguire questo slan-cio di ascetismo in ogni sua applicazione; e ardi-tame nte rompendo in faccia contro la dottrina ormairicevu ta da tu tte le buone scuole, doveva dire cheanche il furto sacrilego non era pi furto ma sa-crilegio. Questo egli non os fare, e seppe bene pu-nire il furto sacrilego anche con venti anni di casadi forza (art. 388) senza toglierlo (contradicendo lascienza) dalla classe dei furti. E cih che non avevaosato in un caso ed anzi nella generalitS dei casinon doveva osare nel presente.

    ( I ) Non i!del i l lo contro la rcligionr, e non cade sotl o la Ipt-IPra dp i codici clie puniscono la simitlozions di snrerdozioil b f t n ~ P I rete t 7e ro al qiiale sia stala dalle auio rith eccle-siaslichc inter detta la celcbrazioncdella messa, e che violandola rcclrsiasiica siil)ordinazionr continui a celebrare il divinosacrifici o per giiatlagnarc. la elemosina. Inlor no a siffatta ipo-tesi potr3 nascrre il dul ~b io e con la m~dc sir na 'incorrancl litolo di fvorle pcrclib si ha un falso p~ rs on al e ommessoa fine di lucro. Mi) pcr applicarvi i l lilolo di frode il dubbionasce c i rca lo c l em ~n to e l danno : e il dubbio relalivo a ldanno non si deve risolvere dai pcnalisli, ma dai canonisli.S e la messa celebrata dal vero pretp: interdetto o sospeso Bpure sempre buona per i fedeli clie I' ascoltano, manca ildanno: e quan tun que siavi I'ingarino ed il lu cro non vi Bfrodc civilmcntc, punibilc. Se la messa n o n B buona, in ci

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    - 7 2 -v i 6 il d,inno tlizlla el ~m os in a arpita senza i l volulo co r r eppeiiivo, C puB benissimo applicarsi il iitolo d i frolle.C A P I T O L O IV .

    Dei titcrli cJ~enella orIiev?za scielzza ~*ilizungo?loco~i ic l~ecinlz'tcinella classe dei clelitticontro la religione.

    Riassumendo pertanto il sin qui detto se ne vienea concludere che i titoli dei quali tuttora utilmentepu occuparsi il penalista nella serie dei delitti re-ligiosi, si riducono al proselitismo, all' oltraggio alc~ll to, lla besternmiu. Su ciascuno di siffatti titoliandiamo dunque ad esporre i pensieri delle rno-clerne scuole e clelle legislazioni contemporanee.

    I cliibbi ai quali porge occasione il titolo Si pro-selitismo ( o propalazione di em pi dom mi) non tro-vano termini abili ad essere proposti tranne nelleipotesi di uno Stato che abbia i caratteri cli tolle-rante giusta la distinzione che sopra ( S . 3269) es-ponemmo. Sotto un governo intollerantc dovr ele-varsi senza clubbio n delitto la predicazione di unareligione difforrne qiianrlo se ne interdice anche il

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    ~oiriplir:it privato es e rc iz io : e viceversa sotto un go-sei'iio ticlijfi~*ctttearA impossibile che neppure sisripponga il progetto d' interdire la propagazione d iun culto, l i dove lu Stato chc non ha religione con-cede a tutti i culti la piii iIlirnitata libertS d i azionenel suo territorio. Se fusse altrimenti cesserebbe1'uno di essere intolteranto, e l'altro di essere in-digerente, perchii. la persecuzione e respettiva men tela lecitezza di ogni propaganda difforme cosiituisconoappunto siffatta nnlnrn dell' uno e dell'altro (l).

    ( i ) F ino a l ead~ r r lrl secolo passato lo intollcranlismo bslato il principio rlominalore (l i lulli i governi della cristia-r i i i h : e p r una nslirrale rrrazionr~ uella in io ll~ ra nz a he itgoverno cattolicnprofessava conlro lere lie ioi~ iiformalecon-tluceva arl uguali rappresaglie. per parle de i govcrni prole-sianti coriira i callolici. Iii faccia al severo [ritiunale dellastoria tion vi i? cullo rhc n in abbia le sue dolorose pagined i p~rsec uzion i aliLe e d i pprsecueiorii esercitate. Quello perbrhe B notrvole si h che le persecuzioni fu rono per lunghisc~coli inivrrsnli. e si avvikendarono i rimproveri, m entrc perIn Iroppo facile inco rrenz a d rll o spiril o uma no b frequentach c si riprovi in altri ci6 ch e no i stessi acl allri facciamo,rd i l sommo principio della perfeit ta iigua glian za d i ogni uomoin faccio alla legge giuridica si professa d a lulli a parolc:ma si rispelia d a poclii coi [alti. Qileato e ff ~l to i recipro-canza nelle persecuzioni f u mo l l a polrnte a condurre i go -vilrni alla tolleranza, ed il timiore ed i bisogni polltici pihn ( i ~ r ai vi ciri calcoli della ragione pprsuasero i spguaci de iiliuersi cu\ti che se volevano essere tollerali faceva mestierirominciasscro essi per i primi ad essere toll ~ranli . vvi per4urla rcligione rispetlo a113 quale il timore (questo potentis-simo faltore di giusliz ia) non poteva esercilare la sua virlh,prrchi. quclla rcligione iwta rrtlcva Stato il quale potesse alla

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    6113 volta esercitare rappresaglie: parlo ilella isciraelitica. Etlecco difalli chc le pcrsccuzioni conlr o gli ebrei si trovanoporla le a d una accoglienza universale; si vedono condottearl atti di pih crurlele severilic; si trovano persetierale pi21n Zringo nelle gcnli crislianr. Tr e possono dirsi essere statele convcrgenli ragioni che produssero questa eccezionale Le-nncii9 di rigore - .0 una anlipalin connaturale ai cristianiconlro i discandenli d i quelli che avevano posto in croce ilnostro divino Redentorc- ." il coraggio che d la crrlezzad i non potere soff rire rappresaglie da un popolo disperso,e non rappresenlato sulla terra da nessuna poteslh tenipo-rale - ." la slessa intolleralaza religiosa del popolo ebreoche pe r la1 guisa giudicavasi con l e su e stesse leggi, e laopinione invalsa grneralmcnle nella crislianita che cosloroavessero pc r precelto relig ioso la persecuzione dei cristi anicon ogni m odo in sidioso e segreto, per cui non vi 13 a r temalefica che non si allribuisse loro; laonde le genti crislianenon vedevano i n loro dei fratelli, ma dei prrpetui nrmici.11 popolo cl'lsdraele sopportava anche in questa parte leconseguenze del proprio fatto: il tipo della iiitolleranza re-ligiosa B il codice Ebraico. Vcdasi T h o n i s s e n code pP1aa1exlrait du Penlateuque, pubblicalo nei suoi dtudes sur l'hi-sloive d u droil crimine1 vol. 2, png . 113. 1 cris tiani furonointolleranli quan do seguir ono le Iradizioni dni loro antenatipi a che i precetli del lor o divin o inaestro.Quesle sole cagio nisarebbero baslate a spiegare le persrcuzioni di ogrii formadirett eed indirette nellequali i principi cristiani garrgg iaronocosi a l ungo con lro la razza m osaica, fifa bisogna pur con-fessare che a queste cagioni se ne aggiunse una occulta chefu I'avidilic dei principi, eccitata dalle rii;chezze che sonosiin tu tl i i luoghi ed in tutli i tempi accumulale meravigliosa-men te dal popolo invenlore della moneta coniata. Gli sta tut ieccezionali conlro gli ebrri bnslerebbero ad empire grossivolumi. Vedasi T h i e l principia jtsre'sprudsnliae jndaicaepng. 164 - R e g i s dc judaoo ci ue - h l a r q u a r d de ju -daeis para 2, cap. 6 - C i r i s t i n c o dccis. Belgica~,

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    decis. L%,n. 3, uol . 9 - Sa b e I l i pralica 0. ebrei- o n-f n o it l bnnni rnen la cap. 62, n. 16 el seqq. - a ul o adslrrt. ForSenline li b 7, rubr. 30, n. 53 e6 seqq. - ousscrde la jzr.slico eri~nineile ar t i e 4, il, 20, $. 2 - Br i l l o ndic.lio~nnir.e es a r r h k Inor juifs.

    11 problema della punibilit del proselitismo sipresenta dunque nella ipotesi d i uno Stnto tol lera~t-te : vale a dire di un o Stato che inentrc permetteno1 suo territorio lo esercizio di tutti i culti ricu-nosciuti professa pcrb di averc una re lQione donri-~zante,ia clie la cliiami ~ e l i g o n sella ntuggiollan,?nsi a che la chiami 1-eligiowe dello f iato: lo che pu0avvenire indipendenteniente dalla religione de l prin-cipe, avvegnach possa esistere u n rcgno cut,toliconel quale Incattolica si proclami religione dello Stntoe elio si governi da un principe protestailte, e vi-ceversa. In siniiIi conilizioni pot r8 quello Stato tol-lerare la. erezione di templi, la istituzioile cli semi-narii o collegi, lo esercizio di cerimonie appartenentinrl un culto dissidente da quella che B rcligiuno delloStato: nin ne l tempo stesso potrS volere interdire,che qiiel. c+ultodissidente si propaglli col mezzo dirliflusione di libri, di predicnzione, (li istruziorii, fraqiiei sudditi che sono nati nella religione dam inailte;e che in tal guisa si facciano proseliti a quello dicittadini ritolti a questa. Potr non volere ci6; eilostinarsi a vedere in simile fatto un delitto ed an-ch e (lottare contro questo eccezionali (1) rigori. TaleSu la situazione in cui si trovb la Toscaria da l 1852al 1851). Cosn deve dire di cid il crirniaalista, coil-

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    - 76 -teiupiato il prol~lenia otto il s;110 l~:-~ritol i vista dviintiri rapporti giuridici ?( l ) Facilmziitc si comprende ch e qurlla grwr~ralil rnilcriza

    12 1 quale porl3 gli antichi in odio di certi delilli a ilin ~i nu irele guare ntig ie degli arcusa ii, li eonduces.ie nd ammc1llcrc an-clic nelle impufazioni d i propagazione (li empi dommi (4anc he rli eresia proccdirnenli ercczionali c privilegiati: vedasiZ u f f i o de lq i t ia ia l ione processus rriminolib qtraesb 110et 158. Noi non abbiamo bisogno di ri p r i~ r e he il dirilioprocedurale 6 una parte d ~ l iure punilivo la q i i a l e poggiasopra un principio assolulo, il diritlo clie ha lo innoccnledi non soggiacere a condanna non meritala: c, clie per con-seguenza come non avvi delitlo per quiinto odioso il qualeabhia i n se questa virtQ sovraumana d i rendere inipossibileai giurliranii un errore, cos noli avvi liloio di malclizio C I I ~dispensi dallc guarenligic del rito.

    I1 M or i ( t eo r i ca png. 150) sostenne che unoStato cattolico per quanto sin tollerante non puO maipermettere il proselitismo alle religioni dissidenti,perchb la religione cattolica O di sua natura intol-lerante : cos nel codice penale Toscano videsi det-tato l'art. 137, g. 1, let. a, che ininacciava la casadi forza fino a dieci anni contro quzlunque prote-stan te che avesse iriculcato la propria forma di cultoa dei cattolici, o mediante parole o mediante scritti,nonchb per altri modi di persuasione o di seduzione.P uc.c i o n i si fece a combattere il M o r i esser-vando che se la religione cattolica si l ~ u o ire in-tollerante nel senso di non arnmettcre salvezza dianime per coloro clie muoiono fuori cleI suo greinbo,

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    non 11crO intollerante nel senso di nrcre per isti-tuto d i ottenere la propria ronservazione c pro-a-gazione col mezzo delle scuri, deI carccre, e delleviolenze. f i questo,egli dice, il sublime carattere dellalheli,nione i Cristo di essersi cosi ~ueravigliosarnantediffusa e di aspirare a divenire la religione di tuttoil rnondo col solo presidio della p r o l a e ciello csern-pio, e merci? la luce sublime ilelle verith clic sonoil foncinmento della sua f'ecle.

    Quello che a noi come giuristi par certo si h chein punto di diritto internazionaIe non v i p u t essereordine di ginstizia il quale non abbia per base laperfetta ~*ec@i~*ocar~aa.osa direste d i un franceseil quale per essere flglio della grande nazione prc-tendesse godore in Italia diritti maggiori o privilegiche non si accordano agli italiani nel roiline diFrancia ? Direste per ferrno clie questa e una pre-potenza orgogliosa. ed irruginnovole, perchk in facciaa Dio, alla legge di natura, ed al giua delle gentitutti (uomini e nazioni) debbono essere epuali, Nonpu0 a lale ugungliunza farsi (per quanto a m e sem-bra) eccexioiie in tema d i diritti connessi con loesercizio di una o di altra religione.

    NC vale i op110rreclic 1a religione cnttofiea B lasvln vora, iueulre le altre religioni sotio tutte filse.Certnmcnte io cotlie cattolico credo fermarilente chesia cosi, e c1el)loru gl'illusi che la pensano diversa-

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    m en te; tna come uomo io considero i dissidenti yurilifratelli miei e riconosco in loro quella stessa libertiiche sento dovuta a me medesimo: e come giuristaparmi che siffatto argomento pecchi di circolo vi-zioso. Infatti il capo di uno Stato che professa ilculto di Brahma crede che la religione da lui pro-fessata sia la sola vera nel niodo stesso clie pensaaltrettanto della propria religione il Principe Per-siano, il Cristiano, ed ogni altro. Ora sotto il puntodi vista della legge giuridica non pu8 esservi unaverita g*elativa. Quel diritto a difendere le proprieistituzioni che si coiicede ad un Governo rnonar-chico non pud negarsi senza contradizione ad ungoverno repubblicano; quelle potest che si accor-dano per tutela re la religione dello Stato a l Go-verno di Francia, non possono negarsi al Governodi Londra, o a quello di Pelrino. O bisogna dunqueassidere il giure internazionale fra nazione e na-zione, e il gi ure pubbIico f ra governo e popolo sulprincipio della intolleranza assoluta, o bisogna cor-rere la via della tolleranza per tutta la linea senzaarres tarsi a me ti. Del quale pii1 largo sistema quellache meno abbia a dolersi appunto la religione cat-tolica., perchb essendo la sola vera ed avendo fedenella forza congenita alla veritti che prirnn o posciatrionfa, non ha niente a temere dalla predicazionedi falsi domtni, e tutto ha da sperare nel conse-guimento che per ragione ili reciprocanzs le si cou-ceda della libera predicazione del cattolicisriio a Lon-dra, a Pietroburgo, a Costantinopoli.

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    t l c l ogni niodo la buona logica giuridica 11011par-ini che arnmetta transazioni arbitrarie n& mezze mi-sure. Quando alle religioni dissidenti (malgrado larecognizione di una religione dominante) i1 go-verno di un paese lia permesso b ereziolie ditempli e collegi, e il libero esercizio del proprioculto, egli B irnpossiliIe apporre un limite a quelloesercizio nel rapporto eventuale del soggetto pas-sivo al quale si diriga la istruzione o Ia predica-zione. Meno male se voi faceste delitto al cattolicode l suo ingresso nella Sinagogao ne la Chiesa Evan-gelica: sarebbe sempre una restrizione ingiusta d ilibert, ma almeno non vi porreste in contradizionecon voi !stessi: mentre in aperta contradizione voivi ponete quando dite al protestante od allo isdrae-lita io v i permetto di erigere templi secondo il ritodella religians vstra, e di p r o f ~ s ~ r eubblicamentela medesima: orate, predicate, istruite secondo lafede vostra; pubblicate a stampa i vostri ctltechismied i libri che propugnano I n ~ o s t r a elig ione: iotutto ci vi concedo. Ma avvertite che quelle pre-diche, qtielle istruzioni, quei libri non pervenganoagli orecchi o sotto gli occhi di un cattolico, poichdove. questo accada io manderi, voi in casa di for-za. Corne pu riconoscersi il diritto al libero eser-cizio di un cuIto e contemporaneamente limitaresiffatto esercizio o convertirlo in delitto por il fattocl i d t r i indiviciui che a quello spontaneamente si;iscrivano abbandonando il culto natio?

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    Se un governo per ~ e d u t a i quella clie il nion-do chiama politica (a rte di accrescere Ia potenzadi uno Stato anche rt discapito dell'onesto e delgiusto) ama ostentare tolleranza per chiamare i dis-sidenti nel suo reame a portarvi le loro ricchezze ;ma nel tempo stesso clcl pretesto di religione vuolefarsi un arrne per assodare l' auwriki ; egli potr&bene associare la tolleranza con la punizione dell~roselitismo uro, perche non vi ha cosa che nonsi accozzi dall'a rbitrio de!i'uorno guida to dallo in-teresse. Ma se il problema si gua rda in faccia altesto eterno della legge giuritlica non si sa davveroqual s ia il diritto clie lede in altri un cattolico quan-do professa il suo culto in un ream e protestante, eviceversa. Se si 112diritto a professare un culto nonpotrb esser rata compierne i riti, esaltarlo con lepwole, con gli scritti, con la purezza morale e conlo esercitare le opere di piet8 che sono meritoriesecondo quello, e benefiche ai propri simili. Tuttoquesto si dir8 delitto perch8 avviene che un qual-che seguace di diverca mI:gione attirato all'esem-pio di quella piet, di qnlCag purezza, di quella mo-rale abbandona spontaner> le su e credefize natie pe rdarsi ad un nuovo culhoP A punire cotestn conse-guenza di un fatto quando il fatto stesso b clichia-rato lecito noti si pu giungere senza contradizio-ne: e tocca poi I'upice della contradizione coilses-vare il titolo (li proselitisino quando si b cancellatoil delitto di apostasia ; e punire la. sola occasionemorale della abiu ra mentre non si punisce in s?stessa c ~ m eeato l'abiura ed il cambiare di religione.

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    Simile situazione mi sembra inaccettabile e fe-conda di continue molestie. Parrni pertanto che alsistema adottato da1 codice penale Toscano (1) siapreferibile queilo che piaeque a l legislatore Sardode l 1839: o negare la liberth, o non dare una li-bert che sia servit. In conclusione il delitto diproselitismo ravvisato nel solo fatto di %re proselitimediante la mera opera della parola esortatrice edella persuasione contenuta nei limiti della semplicepolemica, non parmi una figura criminosa che possacostruirsi senza assurdi e senza deviazioni dal prin-cipio della ugaaglianza nella giustizia. Un diritto osi riconosce o nor, si ricoiosce: se non si ricono-sce, fatta la questioce B finita: ma se si riconoscenon pu coartarsene lo esercizio in modo contrarioaUa natura sitrt.

    (1)I1 codice Toscano prrsenia congiunti! insisrne la elabo-razione di un srcolo intero di osservanze giudiciarie lmcane,nelleq uali la sapienza della nostr a rnagislrslura fece magnificaprova (li SI?; e la elabornzioao innovatrice della modernasc uola g e r m a n i ~ . SSO3 il codice pih Illoillo che sia s o r t o inEuropa, ed i giiirisli alcmanni ne Iianno conco rcl~mc nleat loaltissimo elogio. Ma p i c h 8 i n Italia domiaa la w n l a d ideprczzarc! rluanlo abbiamo di grande e non adiilate allroche le imilazioni di Francia, qu esto codice ha mclli nemici;i quali lo guardano con antipatia o per odio cieco control'aulore, o pcrcli non tianno avu lo pazienza di slu dia rlo ecapirlo, o perchh molli che lo discredilano non lo hannoncppur e lello. Pochi ann i addietro il chiarissimo mio collegaTa n c r ed i C a n o n i C o, gi8 fino d'allora esimio ~ C O ~ C S S O ~ @VOL.VI. 31

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    di dirit to criminale nella Universit&d i Torino, mi scrivevaIcltera con la quale lagnavasi d i non aver polulo trovarenella in allo ra capitale d'Italia un esemplare del nostro co-dice presso alcuni di que i lihrai: ma se cercale alcuna dirluelle pompose rapsodie che s' intitolano commentaires voila trovale bene appo lutti i librai delle pih piccole citlhilaliane. Il codice Toscano ha dei difetti qua e la nei detta.gli, piccole inesattezze alle qu ali non av vi operd umanapossa sfuggire: ma nel suo insieme ha un concetto razionalee coordinala: non un centone come altri codici contempo-ranei; non lascia in dimenticanza n~ ssu rle ielle regole posleinnanzi dalla scuola penale'progressiva: ed b adaltabilissimoa tutta la varieti dei bisogni pratici cosi posto in mano aimagistrali come posto in mano alla giuria. Cerlamenle lereminiscenze giovenili del R o r i v' irifillraroiio i n qualchepunto an bagl iore d i ascelismo, come l e condizioni politicliede i tempi v'infillrarono in allri pun ti uno smodato ricpeitoal cosi dello principio di aulori t$ eslrinsecato in u na esage-rata prolezione degli agenti de l potere. &la quesl i sono pic-coli nei che si sarebbero facilmente corretli se fossero statea sco lt at el e p ro po sl ef at le d a G i u s e p p e P u c c i o n i nel 1859e le proposte (sulle quali torn erb piii a basso) fatte dal suodegno figlio avv. P i e r o alla Camera dei deputali, e da que-sta approv ate ma inulilmenle, perchb non port ale tempesti-vamente dal Ministero al Senato. Sj pu dunqu e ed anzi sideve per verith concordare c he il codice Toscano abbia d eigrandi difetti nella specialita dei delitti religiosi senza perqueslo concluderne che debba bullarsi al fuoco, quando lalidifelti si estrinseoano in qua llro o cinqu e articoli che 1 ope-ra di pochi minuli correggere.

    Nessun dubbio per che anche nella predicazioneconsiderata come esercizio di libero culto e nella

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    ceIe1n':i~ionedi riti del culto tollerato possa sorgereuna ib!'mti criminosn rluan~lovi si aggiunga la le-sione di iin iliritto altrui. Se, a inodo di esemyio,col pretesto di propagare la religione diSsidente sicrompn o cori In. voce o con lo scritto in improperiie diffamnzioni contro i sacerdoti e cultori di reli-gione Jixtersa, non potl.5 ilubitarsi della punibilitl2(le1 fi~tto otto il titolo (l' itigiuria o iliffarnctzione,rlualificatn ancora se vuolsi ; 'sar3 questa u n i io?-ma criruinosa di praae!itismo alla quale nessun zelopotri~ are legittimith, e nessun governo prestarepazienza Se sotto il pretesto di celebrare i riti diuna religione si rnet~eri n ridicolo un altro cultocon pulibliclie dimostrazioiii, l'atto uscira dal Iegit-timo cerchio dello esercizio di un diritto proprio,ed invader il cerciiio vieta to della aggressione con-tro i diritti altrui, e far sorgere il reato di oli+-ag-gio a2 cul lo indubitatamente punit>ile in bgni benoordinata Repubblica. Pi ancora se lo esercizio diun culto sarg tolto a pretesto per suscitare il po-polo s gravi cornaiozioni cd a violenti disturbi dellapubblica trnriquillitii il fatto assum erit le proporzionid i reato gravis~imo econdo le circostanze. Altro dire ch e il pretesto di religione no n serva di scusaad un fatto crirurinoso per s medesimo: altro B direche Iin fatto non criminoso in sb stesso perchb nonaggredisce i diritti altrui, possa divenir tale psr lasola accidentnlit& che ne derivi la pordita di qualcliepposelitc: ad uiia religione diffor~ne.

    Anche il. prosolitis~noguardato in sB ntesso pot r lI~tlnc lcvarsi a delitto e gravemente punirsi quando

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    si eserciti con modi riprovemli, e costituenti ofEi3gndi diritto altrui. Ses per fine di proselitismo si usinoratti , violenze, intimidazioni, od mco inganni e frodie seduzioni di minorenni che importino esplicita odimplicita una coclzione all'altrui libertta o un turba-mento alla quiete delle famiglie, nessuno esiter ariconoscere in simili fatti gli elementi di u*n verodelitto. Ma la questione non sta in siffatti termini:il problema ai esamirm nei semplici termini di pro-selitismo puro che da un governo tollermts si vo-glia.ostituire come delittuoso nel solo edetto na-turate e spontaneo del libero esercizio concsduto adun culto dissidente il quale tragga meo per le su einseparabili condizioni la eventualith di attirare as medesimo un qualche cattolico, o viceversa. E que-sto ci8 che io dico contraclittorio ( 1 ) .

    ( I ) Logici in questa linrii sono invece i goverai i t z l o l l d -vonts';e ne abbiam o il tipo nel earlice Spa gnu olo del I8h8,e nel codice Porto gliese del 1832. I l primo eleva a delilio(art. 14.9) lo esercizio pubblico dei culli rterodossi, e con-segoen lemenle punisce I'apoalasia (a rt . 136) e la propala-zione di empi d o m a i (art. e 1 3 7 ) . Prevede anche il tentativo(arl . 128) di cambiare la religione della Spagna, drlitto cliea me pare dillicilmr,nte realizzal~ile rl disrgno (l i una mentosana:dellapoi provvedimentispecialicoi~troli ostacoli al cul-to, controle formepih prominenli del sac ri l ~g io conlro le (le-risioni dc i sacri riti: ma in generale le sue peno sono miti, ri-manendo nei limiti dell' arresto, dell' esilio, e della prigioncmaggiore, c non salendo alla r eclusion e che nel caso (arl. i313di pro!tt'iinaziono delle sacro pariicole. I l Porloghrseeleva purea delillo la professione pubblica (art. 130) di un cullo ete.rodosso, e il , prosel l t i~mo 13 propagazione d i ampie massi-me; punisce ogni ingiuria pubblicala con alli, parole o scr2tli

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    contro la rciligione caltoliea ollre gi'imprdim~nli violenli(art. 133) allo esercizio dr.1 cul lo; punisce (arl. 33.7) I'spa-slasia con la perdila dri dirilli politici. Ma anche le sue pe-nalilb sono moderate vagando Ira la riprensione, la prigionecorrt.zionale,la prigione rnaggior~,eL'esilio p~rpetuo,al ua-le salisce sollanto con tro il sacerdo te apostata dalla religione.

    La punizione assoluta del p~*oselitistno nclie perparte cli un governo Iolle~-unte i propugna con unragionamento semplice ed in apparenza giufaidico.Non siamo pi (dicesi) nella sfera del mero pac-cato: il peccato un atto di esercizio della propria,attivit che per quanto riprovevole B nocivo a co-lui che vi cade e non agii niti-i, e perci non dcagli altri, la libert dei quali non e lean, il dirittodi sintlacato. Sia pure che anche il peccato conten-ga irnplicitn la negazione del preceYto religioso alquale il peccatore contradice, ed anchk (se vuolsi)coiif.enga per ulteriore implicito la negazione dellastessa religione come ci-edenza. Pure in cotestoseinplice coiltenutr~ ciel peccato che procede aaltana tura della cosa piii che da proposito maligno,iroii ptr riconoscersi una aggressione contro lareligione, n& come CI-edensa &coine culto. da ne llii'opnlatore d i empi clommi come nell'oltraggiatoredel culto la cosa diversa. Questo fa atto tli @erraalla religione nel suo culto esterno; quelle fa attodi guerra contro la religione come credenza ten-tando la sua distruzione. I seguaci della religioneaggredita hanno dunque in ambo i casi il dirittodi difendere dalla aggressione quella crede~lza, e

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    quel culto che una volta congiunti per la k d e loroalla propria personalit rappresentano un dirittopertinente a ciascuno di loro come individui ed allaloro consociazione come personalit morale. Dunqueogni governo che si limita alla mera tollel-anzrtsenza passare oltre allo stato di i nd i f f e r en za haIieii diritto d i punire le aggressioni dirette coniiaoquella religio ne clie ha proclam ato relig ione clcl-lo Stato.S. 3306.

    Ma tale argomentazione che non ha replica fin-chb si adopera per stabilire la punibilit degli ol-$raggi al culto, urta in uno scoglio quando dai go-verni tollel*anli si vuole estendere alla propalazioneili empi dommi o proselitismo. E tale scoglio na-sce da questo che in consimili atti non B possibilesecernere la difesa dalla offesa. Come distinguereinfatti ci ' che dice il pre te cattolico p er elogiaree difendeve la sua religione e mostrarla pi ve radelle altre, da ci che gli dice per offendere la re-ligione protestante? Le due intenzioni, i due staticlell'animo, si compenetrano in un solo mom ento,e sono sigattamente incarnati I'uno con I' altro,che mentre questo dice, voi aggred ite la mia reli-gione, 1 altro B sempre nella verith quando replica,io difendo la mia, e non b vero che agp -ed i s ca lavostra. Ora se il governo tollerante perme tte l'ese r-cizio di questi culti bisogna bene che ne perm etta,se vuole essere logico, anche la difesa. f i stoltezzapreteridere di accordare u na facolt e al temp ostesso negare la balia di esercitarla nella sua par-te p i ~ mportante che i? qilclla di difenderla. I1 se-

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    g,.rx;in! le113 religione tollerata noii pub dunque ave-re la coscienza di delinclucre quand o con polemichee clisrrrcsicrni sosticne In propria fede. La legge glidA diritto (li serbare quella fede, la legge gli d adiritto di esercitarla e professarla pubblicainente ;In legge duxirlus gli dove dare diritto d i ctifenclcrbcon 13 parola e con gli sci7itti; perch diritto e Ca-coliib d i clifesa suno una unii& giuridica. E quaudoro i volete, iricrimin:ire le sue poleniiche come attoillecito perche aggrediecouo l' altro culto difformc,egli vo le dimostra atto lecito ed eseguito a i legiso almeno pe~*.nzit@ttteege o cori coscienza pura dicolpa, liorclii? con quolle difende il su o culto da vo iporriiesso. Erl ecco colne lo Stato tollerante che vuolEire un reato dc l proselitisrno semplice si pone inuna coiidizione di contrarlizione giuridica, psrchhdi1 e toglie, conceclo e nega, pcrrnette e vieta., edell' atto che con urla mano permette vuol cori I'al-t r a mano far niente meno alle irn delitto punlliilecon la casa di forza.

    O l t r a g g i a l ci i1t .o .

    Co n quostn drsi~vrriiri:.~zionr!i oZh?agg.rlioul czlltola scuola odierna vicnc a designar0 anc11e l'anticotitolo ci i sacvm.ilegio (l), ma la novella formulapreferibile nll" antica per pih o diverse ragioni -1.O Perclib meglio eliiiiiiin il ~;osl)ctto l ~i voglh ,punire il pcrcnfn - ?,a Perrhb meglio ritrae 1 o$-

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    gettim giuridico del maleficio, il quale non sta ntzilaprofanazione nla veramente nella lesione del dirittouniversale pertinente a tutti i seguaci di un cullo(li vederlo rispettata insieme con gIi oggetti cm-sacrati al inedesimo - 3." PerchE! questo dirjttodovendo essere difeso dalla legge penale per .ntcdtzsin~o ndipendentemente da qutilunquo profa-nazione che possa esservi concomitnnte, h delio-minazione di sucrilegio sarebbe meno compren-siva lasciando fuori di sb quelle offese ai culto clitsnon si consumassero mediante profanazione di COFRo persona sacra. D' altronde il sacp-.ileglo quando zab-bia in sk le condizioni che mostrammo ( I j . 8256 esegg.) essenziali al delitto religioso non pu avve-nire senza che ne sorga un oltraggio a l culto. I1sacrilegio ch e ar,cornpa.i;ni 1 aggressione ncl un cul-to potra dunque calcolarsi come acc.irlent;lle conco-mitnnza de! r ~ n l o . come suo cl-itsr-io ??~~SZCI*U~OP-C,in n no n i.ukne cssifi:ictZiPii del reato.il) l saci-ilegio non s i B gi poslo i n non tale dallesruole e codic i odierni. SI?ne iiene conlo, m;) iramultila

    \ a formo giut-idicn, a diviene src.ontlo i casi o basle~~irniarenls, od oltraggio a rullo, o concornitanle de l proscliti-smo qiiando concorrrrido 1' urnpio fitze aqsumc per la male-rialiih rlcll' azione In iipuru d i ilno tl i quesli tre titoli: dovapoi rn:incn l'onipio fine ci09 In i t i le?izions d i i e l l n ad 3g-grcdire la religione, i l sacr i l~gio io n si guartla rlie come unailualitica ilel furlo, drllo siullro, o d i allro del i l lo definito er l~ lermina lo ella disiinta sua specie dal fine dcllo agenle.L a motle rna scuola penale non pecca dunque d'iridifferrn-iisrrio vcrsola reiigione alla quale rnrinlicnc tu110 il rispello;ma sollanlo rctlificn giusla i veri cardini della classaaionadr! iinalrfizi la nozif inc giuridica CIPIfatio.Del resto i n quarito

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    alla nezio ned el sacrilegio comun ement e definito la violazioiierli cosii sacra, noti solo clev'oss~rc a l l a osservszione sul largospnso drlln parola ( o s f i , la quale rornprendc qui P cose el t roghi c p s v s o n e ; ma anclic sol largo senso della parolasacro, la qiiale esprime qualsisia consacrazione ad cwrr isuperiori all'uorno hlla con opposilo rito; prr lo clic tantoO sacro l'allarr. rleilicato a D i o tanto quello rl~iliciilo d unSarito. Non de1.equ i mante nersi cinca defcrcrizn alla dot trin ainsegnala da i pagani e servilmenle ripetuia clalla comunedcgl'intrrpetri dcl giure romano. C'insegnuno l 'uno dopoI'allro cosioro v110 i romani clisli~lgu~sserora cose s ~ r c ~ ~ e ,sairle, e religiose; r:ic religiose ciiccs~cro e cose dedicateagli Dci irilrrn ali; sunle 111 cost. dedicale agli Dei tnediosstoni(ilroi seinitltli) e sacra dicessrro sollarrto qucllr dctlirare agliD13i cclesti. Q I I C C I ~stori1'1la 4 PORI& in dubbio riai piii eruililiIrgisli, pcr rngiorii rlic possono vcdi3rsi ~ P I I.rlgfls c r 9n)crli-lnriowes in p(rnderplas sperinrrn $2, n e d i l . 1. Mi] sia ellevuolsi (l i cid, certo clic i roinlirri ebber o cn mr sacrilegio la~)rofa;iiioxiiin~~Cliose, di aliari, P lcmpl i Rt!ilit.nli anch e ag liI l c i irifrri , mrilinssumi, rd ancliela profannaionr (lei sepolcri:t 1 t.1111 p"i p~~rilrlisliurllil lriplice dislinzione rion lio alcunsi'nso p15Lico.

    C;. 3308.A12 altri ].i~cqucailoperasi! 13 esl)r.c~sioiienrl~e-

    cn'i~??s~ztol culto, aiizicli, quella (li ol.Edir~ggio. ln aiioi nuppurc? qucsta pa r buon:~,perclib i1 i6catoesi-stc coiilylcto i~clla ggressionc al culto, iluantunquoycr lo circostanze clcl fktto il culto stesso ilon siastato i ,~ i j )cd i to , oiigasi cho alcuni faciiiorosi s' in-ti.oduc:ino in uri tempio, attorrino l' altaro, o mwo-mottancr cniitle1,zbri od altro inscrvicnte al culto :Diariiicsto avvenga. ia ora nella quale tacciono $E uf-f i rb I i divini; siccfi alla OPR destinata per la rknionedtli folleli il rl:tlino possa essere rilmratct e i1 servi-

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    zio rel igioso procetln tranquillariientc. I n siff'ntia ipo-t (:si n o n p o t rk n o n r a ~iqnrsi iin reato rizr?r.itcl~~olcd i severa repre s s i one : tna se il reato voi lo chin-lirate i~~zpec l i~ i?anu, i (.1pe1oli nsr;iiino 1)uuli;t rn-giuiie d i allegare die cssi noli l!nnno .r?ievtcl in?lie-d i fo (1) .

    [ l ) Polrch!ie ess rr e inieiess antp rli.;!inpi~rrc I ' o l l~ r rg g ioalciillo ilagli imped i~n enli iiando I':ivvr n~iloo non avvcniitofraslornamenlo della sacra funzione porli noiahilc au rnrnlo [lipena, come nelle anlicbr praiiche ilalianc ndle q u a l i (rlalasiff'at.tacircosla nza) nfligg rvasi ancora la pena capilale; B a l d oi n I. s i qz t i s in l ~ o c e nr ls , rum Atltlt. se d noro j u ~ eC. (l eepisc. el c b r . - o l a n (1 o a V a l r co n s . 16, lib. '2; alr l i r pcrs ll ro le pral ir ti c g ~r m an ic h~ ,1im:indsvano ancora i lrrquisi tn d i u n a violrnza conlro la pcrsoria drl sac~rdolc:C.o l e r o dccis. 178 - e g s e r ~ t i cd i l n t i o n es n palzdeclnsspec. UZO, naedil. 25 - a r p z o V i o jzbt i sprudetr t ia para 4,c o ~ s l . , dcf. 19; e1 pracl. p a i s I , qunesl . 44, n. 5%. Com-prende o gnun o che in qucsto punto si puO incontrare divrr-sil grjnrlissim a nella eoslru zionc clella presente teorica, per-chb se il delillo si d~f inisc e onte un i ~ n p e d i m e n l o ,d avcrnc!la consumazione sarli necessario ch e IU sacra funzionc siastata almeno per qualclie momento i s l l c i ro t l a : se invrce sidelinisce un o l l r n g g i o (comc a me sembra migliore) il de-lilto sar9 consumato col solo oltraggio piirclib eslrinsecato i nmodo sensibile ai crrdrrili che allendr vano alla sacra fun-zione; e il s u s s ~ g u i t o l z l r r r o n i p i ~ n e n t oo ccssu a io ~zedellamedesima non sa ric he un crilerio misuralore,il quale aggra-verA notahilmenle il reato: ma il reato s ar i p er f ~ lt o nonrester8 neisemplici termini d i tentativo, ad onla ch e lo agentenon abbia o ttenuto lo speciale fine che egli si proponeva,(l'impedire, cioh l a sacra funzione. Noi scguiiia mo di prefc-renza questa seconda opinione, perchb pi cocrcnie ai card inigcncrali relalivi alla dslerminazio nc tlcl mom cnlo consuma-

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    l iso n ~ iingoli rlclilli. Ogni rli!litto t; consumato qnaiido har n g ~ i n n l ol suo oggelto. Ma la oggcilivitb che perfeziona ildtlliiicr si cosliruisce dal!a oggeilivilh giuridica, P non dallaoggcilivitA i deo log i ca . Si cosliluiscc cioi! la p e r f t z i o n e rleLr ~ a l o al lo avcre In agrntc raggiunlo la v i o l n a i o n ~ e i di-?. i l lo p o z i o r s chc a$,qretli~ri;c non tlallo avcre egli CCIM-p l ~ l a l o n suil idcn, oss i a r s~g iun lo ' trl l irno fin8 ch e eglinel cilo p3rticnliire disegno si proponeva, ii un er ra re ilfa r dipendere la cons~zmazionc el reato dallo avere o no ilcolpevole oltrnuto quel pne al quale egli tendeva e che lol ? v ~ v a I ~ t ~ r r n i n a t ol delillo. in queslo sla il bel t e rigognalodal deliriquenlr: rna qucsto i? inrliffercriie alla consiirnazioneo non consumazione del reato, i l qriale C perfetto quando sie operalo il niule medianli : la viol3aionc? del di ritt o alla pr o-t ~ z i o n c el qiialr! la Irggc costilniscc quella speciale figuri[rriminosn. L'omicirlio si vieta per [~roleggerea vita umana:clii uccisc un uomo poi6 avcrc pPr SU O fine ~pecjale i 8p0.-sare la vedova d i lui, o d i l u c r a r e la sua ererIitA, rd essererininslo ileluso i n c lu~sl i uoi proponimeriti: m a egli non pubgi3 dirc che non avendo conseguito I'oggello dcl s u o disc-p,& i1 tlelitto S U D non i o g g v l t i ~ a r n ~ n t eerfetto. No: 1'0s-jiclto clcl rralo B il clirillo vitrlalo; r chi lo va cercando negliu l i ~ r i o r i a nt aggi c h e v o l ~ v al colpevole procacciarsi scani.liin la og;etlivita i d e o l og i c a dcl fritlo con la oggettivi13 giii-ridica del dclirlo, e porla nella malfria del t entdivo e doll;iconsumazione la piii s t rana ed irragionevolc. cotifusione, Co nt a lc abr rkz ionc viene i n certo modo a presirpporsi che lalegge penale trov i la ragione del (livieio di ccrl i al ti nel16impedire clie uno o d allro b e n e si coriscguisca; m c n l r c a l i i c -st o miglioramento qnaolunq iic ollrn ulo con rnczzidlsonesli laI ~ g g e enale non porta invidia, porci16 lo intendim~nlouoB esclusivarner~te uell o d i protcggprc gli umani dir i l l i . Cosla resistenza (g . 2800) B ' wa t o rlio s i consuma col solousare violcnza agli esecutori al fine d'impedire u n atto d igiiistizia qiianlunqu c i l fine dello impedimenlo n o n siasi dairr.sictcnli ropgiiinto: rosi i l mito 6 r.oiiCuiaafo qi land o l'cori-

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    snmala 1' al)(lueion~ fina (li matrimonio, quanlunquc ilmalrimonio non siasi ot t ~n ut o. Cosi 6 consumato lo in -cendio ($. 3086) con Io i ~ p p i ~ ~ a m ~ n t ~I(*! fuoco, bcndiblo s celleraio si pl'opon~ssix il Linc dl dislruggclre lo in -LPPO cas:immto, e non alibianc pun:la clio una piccolissimaporziorip. Cosi nel ipma prcsrnlc. il tliriito p r o l~ ll o alla Irgpe2 qnello del rispc.110 al culto profe~s:iiodai feileli. Questotliritto orrtiai violalo coi semplice oltragg io qua ndo q uestoi? comp lrto n ellr pvoprie coridizioni; con Io ollrrrggiure du n-qu e si consuma il deli tlo, ed A vanilU. lo indag are s e il finedell' agriite limitavasi soltanto ad oEk.ag,~iare oppu re s eproprinmenle voleva eziandio che la sacra cerimonia fosseimpedita. I l fine d i imped ita e no n soltanto olh-aggiat-el'oirh P.S~;CI*I% n cri l rrio di ~~ggrovalcntoome 10 i! il rc-laiivo efeello; ma non 8 crilerio della constcwazionc. Cliisos tenga qucsto rag ion a a c.ontroscinso, pcrclih rion pottltidoncgar si clie nthllo it~ pc di nte nt o tia qiialclie cosa ( li pi gravecile non nel solo oltioggio i! I ) r n ragionrvole che qufbllopunisf.asi pi di questo. Ma se voi applicate la pena delconsumalo dclilto a clii ollragg ib p~ r r li S oleva semplice-mpnle okraggiaie; e applicale la pcna del lattlaliro a chiollraggib pcrclit? voleva inipedite, ma non riusci ad i ~ ~ i p a -dire; voi tIcl fine d'impedimenlo ne fate iina olaitzoranleinvecc di uri'aggtaaanlc: ci6 B assur~lo.come sarcbbe as-surdo trovare nel fine di furio clie guidb ali' orniciilio l arninoranle tlel tentativo quando il furlo dopo coWpiula laslragc venne iiitoholto.

    Altri credettero per maggiore diligenza congiun-gere le clue parole,licendo reati d i oltvaggio od Zm-pedimento al culto. Ma qucsta cautela mi sembrasuperflua perch non voggo possikilc concepire unirnpcclimento rluslsiasi dolosatnnnte recato al culto

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    r*lir: noti ;rld~iu n se per xiect.ss:~t~i~i.ioontenuto l' 01-ttlttygio al crilto. Cosic4cIli\a I I I C pare C ~ I C t~aniloi! rletto oltl.crggio si sia di~tto unntct basta per dc-signare rliiesta forina di nialefiziu.

    Avvi ancora ( l ) chi viiole inc.licnr*cquesti reni conIn forriiul:~ elitt i d' ntollel-ujiua q*eligi~i.cct. riiiestiti'orinuln Iia meritato le sitlipntie (li niolti raloxiti eri-i~iirialisti.X per f e r~ i~oJU O anilare iilcoiitro n gravi[*erisurepcrchh sotto iin rerto punto di vista (lesi-gna 1 m i m o che informa gli agcnfi diretto a t 2 072?:o l c~eoliera)-e i l czrlEo d a loro aggi.cdito. J7uro iov i truvo un ch e d' ncompleto; perclie In iritolleranzareligiosa nel suo concetto proprio esprimi: la insof-ferenza di un culto la quale proceda cle ftitle in unculto clifferentcj o da zelo vcrtw il medesimo. Ora seil reato di oltraggio al culto ha per ma causa piz'cft-egzielzte c2) la viva fede in un culto oppocsto, que-sta pcn} no n b cauw esclusiva e cosbu?at.e. Non viia dubbio che una illano di einpii ed atei ( o al~iaenoclie si profesuaiio tali) possa muover gilcilra indi-stiiltameilte a tutti i culti pcrclib si clichinif iicilkicsldi ogni religioiio: al fatta di costoro potrh fi~rsetutto rigore i lo i~ eno adattarsi la f ~ r n l u l al' itltol-Icl-a.) t ,-~l; alrncqo geilcrarc i1iiljbiczz:i.

    (1) La formula de l i l l o d' inlol leran~u eiigiostr piacqueal legislatorch Jonio, C I'ailolli nel suo codice all'art. 670, overniririccib la casa (l i corrrzionc fino al secondo grado conrrcicliiunquo avcssc f*oslrcllo llf.ri ad cscrcilare o non esercitai%un cu l lo .

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    (2) I c a ~ i ii1 f rcqupni i di olrrn$,ri ai ci i l in nori ilr>r1\311d a inrreduliih ma (la r j r i ~ l l ' e c r o ~~ sli a1:iltln r ~ l i g i t i ~ n. li&!disesi su l~rs t i r ione pi Pqf Ia rnen Ie / h l o l i r k ~ t o . ullr!coniliniuni e c i i l l e cousc cl i 11uPsfn~ l u t f i 11 'i'aninio ili.s.;eri~-rono H c y n ~ p i r s c t r l ~ rcqlieniw rol. ii, op t i s c . 8 , p1i9.%CrP B O in d ie~e l ' l f l l i ot' rJrlic1is qirae ~ z r l r bninlir acc,ver x l i l i o ~ i ee l f r i t rnl ic t~ v i r ,u l . s io~re ot~jlt~lgl lnur , Clicrhl IPfiO. p?i.c.tdclie a molti piacque ( r r i i n ~nowi 31 ?. 21:6'3 ! dar^ :i I clcliliicontro la reliyione la i r i l i to lazion~ rn~rtili- i reali r l ' i n l o l -krnn~sn -eligioca; a q m 1 ~I ~ n r ~ r n i n c l z i ~ n p11v-U p11b ailiil-larsi a l l e configurazioni rlie cadono s r i l i r ~ l prcsentp titolo,no n agualrn~~riieispnndrb in Liiiti i rasi a i ; i i ~ l l i n n r ~ m p l n t isotto i l titolo primo, e niolio rncno a rlaelli chr esarriifirrenlrinel titolo terzo; l a o n i l ~ lucsla inrrnula nun mi I: parsa ar -r~lbalri lec ume designaziorie g(brieralc ella prescntc clrisr~.

    I criterii eswnzinli d i qrit?::to ni~~lct iz iujilc$to sitrovano i.ipp1icanclo i cttrclirii pcnci4:lli del ilelit,toreli-gioso gi da iiie eriutnerczti. In rlu'intv nll:~ o lsr r ?HO-rale soggel t i c a do1 irislcftzi~: nccesutzrio t::c 1' c i tclproceda cla ilzLc~b,-fone Dset tcc ad aggi.ec.lira il cullo.Un olt~~aggic),n im~icdoii~exito,n d i 5 t u r l ~ f ~l cultopuU avvctlire per atti diretti a cliverso flrio nririti-nuso. Lo stupro dellti, lnuiiuca, le li~rcossc le in-giurie al sacerdotc, la rissa ecacit;lla ncl i,crilpio odanche nelle rie ii i c~ccn:;ionc i mcre funzioni, pus-sono avere disturl~ato l culto od awrc eagiotlatointerrompimento rlclla r c l i~ iosa unzi r~i~(:i i i : ~ 1i31~-chi3 manca l' animo diilollo :\ti :t~~:*crlirc,l cilliosimili contirigcnze dovranno bciic volulttil:;i coii~r:aggravanti du reato priilcil>aIc,o r~rialific:~.rlu, fhr-ne elevnilo la peiia: inn il rc:tto piliricil);~Ir:.iiii:lrr;i

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    liella su3 classe e rrianterrA la priliiitiva nozione sua,~~ercbi* .conrrertirsi in un delitto religioso gli mzn-cli~lri~o elemento indispensabile per il lato dellaintcnzionc. 5. 3312.

    Di questa veritti dette solenne documento il co-dice Toscaric, con i due combinati articoli 133 c 388.La diRerenzinle di questi due articoli sta tutta iielladigt.rontc intonziozic Beli'ogento. In entrnmbo sicontempla il sncrilcgio Sella dispersione o profma-zione ilelle sscre particolo. Ma noll' art. 133 si sup-pone che ci6 aliljia fatto il colpevole per empio fine,e perci6 si ~ilinnccla lo ergastolo; noll' art. 388 a1contrario si suppone che quella profanazione sia av-venuta per opera del ladro, il quale intendeva a~*ul>area pissirlc; o conseguentomentc la offesa allarcligionc cessa di essero criterio csscnainle del ti-tolo di reato, o divierie c?.z'teimioziszcratore (ossiaessenziale cielln qualifica) e il titolo principale sizilaailicne tr a i furti, nggrtivandolo per qric?llacirco-stanza col portarne la pena fino n venti anni ciicnsn di forza e non p i ~ ltro conic rie!l'altr.o caso.11 l~riilcipio cieiitifico rioii 11olovr~ ssere l ~ i u sut-tcruiento rispcttatci, PuO sernlir:trc! troppo grave In])ma; 1113 t~tllco~rtljna~wleutoI C I IO nuziol t i qui vi tutta 1'aderenza ai carilini della cluttriria,

    SCI balil~oi'tololl:~ o?za Phiclc soy,qcll.iva il cri-i.cr.io cjsscnxit~lo doll' oltraggio (L I crcllo consiste innl~l,li(:nziu~lt!11t.iprajnr.ipiigei-icr:lli (S . 00) il1 un atto

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    - !Yi -esiei.ior.s; i1 qiiaie J~ l ) i an si! 1;l jh)t,!iiz.t t l i iIliiiii-dere il culto per q~~alsivoglia aniera: sinsi :iiIo-p r a t a h voce o li1 mano, niente cih influism sull:rewnzinl i th del rcnio ~~urcli?li atti di forza o legrida nvcssxo l 'aii~iclettapot enzn.

    Finalmente sotto il punto di vista della forza fisi-ca oggeftiva essenziale un risultainento nel qualesi estrinsechi 1'oltraggio: vale a dire o clie Ic gri-cla si siano utlite, O che 1) atto violento abbia avutonella sua estrinsecnzione una pzrbblicitu, o conro-mitantc o successiva, Ia quale af~biaoffeso il scn-timento religioso dc i si?gu:ici (le1 culto agg redilo.

    Se ss un cluljbio rlio i1 liresente reato pertenga allaclasse dei sociali. Sin si dirnanderi se il inedesiniodebba tenersi come formale o come materi.2ale.Ve-ramente a tutto rigore di termini non liotrebbe dirsiformale, alrncno ne l inodo con cui io intenilo quc-sta parola ; perchb un ecenlo C necessario che sus-segua all'azione affinch pmsa sorgere io eatrernodella pubblicita. Non hastn clie le grida del colpc-vole siano uscite ilnlle sue labbra se non sono sta teud i l e in mollo da co~iliiiuo\~erel sent,iiiici:to reli-gioso di coloro ch e attenclcvnno allo esercizio tlcll:~sacr a funzione. Su ppong:~:isiclic ;i1 vederc il pnssng-gio di una processione tnluiio parlantlo con due ot r e ainici cl-ic avesrlt (l' upprcsuo abl~ia sato espres-sioni di dileggio, ed anche col pravo fine cM oltrag-

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    gi are qiiell' atto di cullo. Ma se nessun altro le ud,e nessuno se ne comrnossc, non potrd dirsi che co-lui al~llia onsz~i~intol reato cli oltraggio :t1 cultoquantunrlue alibia esaztlJto la sua colpc~ole zionecon pravo fine, e pt'r avventura ne consti per ladeposizione di quei suoi compagni o per la sua con-lkssione. Ugua1ii:ente se talun o passando presso un acroce eret ta in una l~ubblicavia imprenda mentreil luogo solitario ad urtarne il pilastro con inten-climento cli rovesciarlo ; od altri esaurisca ogni sualbrza per rovesciare un altare (1) ma senza chenessun gua sto nepp ure parziale ne avvenga per cau-s u della solidit d i quell' opera, costui avrb col mal-vagio fine esau rito la prop ria azione ma non potrclirsi che abbia co~zsumalo l reato di oltraggio alculto, ed il fatto rimarrk nei limiti di un tentativo.Non parmi dunque che a rigore ili termin i nep purea tjuesto rea to possa esattamente adattarsi il ca-ra tte re clifficilissimo di delitto formale.

    (4) La costumanza (l i ctrigere al lari a l la D i v i n i l h rimonlaalle trntlizioni dei piu anlichi t em pi , e cliflicilmente se rie po-trebbe rintracciare la origine. Srmbra clir sia u n mito spontn-neo col quale 1' uomo mnnii'cstala coiifessione dcllasiipcriori-li rlell' entesuprem o qucllo d i configurarela sua prcsrnza sii1rilrticc d i una elevazione m a n u f a t i a dap~irim a on sc;mplicc?tcrra, c posci3 co n opere mcirarieche si rtlnntbro radalamentc!ciriiando a crconil:~lei mczz i peruniarii (2 d e l progresso dolleinduslric! t? delle arli. Se avvienc! clie rcalmcnle rovis si (de lche dubilo) la sloria in una rdigionc senza altare questa]luU cunsidrrarsi coirie un:i ~ c c ~ z i o n eingolarissima. L'uomorii tc firiito cbbe sctmpre hisogno d i una qualclif? mavrialilhcalic i suoi oc.c:lii rnpprcscnlassc il soprassensibilr: n u n mn d or.ji11 ( * , I ~ I ~ S S L 'otto i suoi serisi. Di q u i lutto i l simbolico $\ 'a-

    VOI,. 7'1. .>.>M

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    r i~ t is s i rnoe infiniio ciie trovasi nella designazione dellaginsiizia, nella designazione delle viriu e dci vizi, e nelladesignazione della Diviniti. I popoli ignorariti e quclli rav-ui~ lli elle piu false creden te variarono nrlla mat erialit i de -signairice drlla persona del loro Dio, 1r.a tuiii ebbero romesimholo preamholo del concillto gencrico della Divini13 loaltare, e su qu~llo ollero posto il viicllo, il serpp, la siaiua,o11allro sim bolo sp ~ c ia le el Dio da lo ro aiioralo. VittlasiA r n t z e n i o miricellaneorum cap. 2, 3 e1 6 - F a b r o1haaurus erirdilionis, i!, verbo orae - i t i s C o lexirotra ~ r f i q u i t ~ t u mn umbo a ra ; el i n c e ~ b o l i ar s; ove noi;:come lo altare differisca dall'ara. Mk sollanlo gli altari sieressero alle Divinila, ma ancora a quegli uomini dei qualisi faceva I'apoteosi dalla venerazione del popolo per le lo rostraord inarie virt, e si tenevano come chiamati (la Dio al suoceleste conses$o. Divennero vriclie gli aliari sirnliolo d i cnm-~riemorazione i qualrhe gran il^ fallo, o furori0 sprcialmrn lr!dedicali a qualclie principe benrmeriio; come avvcric B o c h-m e r o elccla juris cicilis, ezsrcilnrio i de aris pro salirlo/mperatorurn in ibu e l reditrs. Come atl o (li sptlciale oslililaad un cullo dovette dunqiie a rsgione considerarsi lo allcr-ramcnto del17alt are : e non solo si ebhe corne nrfanila cosacodesla, ma in certe religioni ariclie il solo ioccamento ilitl-l 'altare fatto da mano proftna indislinlamenle, oppure spe-cialmente da cerle mani clie si consideravano come pollutt:perlccondizioiti loro. Cosi fu iniertlctio alle pe l l i c i di iocibarel'ara di Giunone, e si ebbe come esecranila profanaziont?sirriile fallo. Il nome di pellice fi i dato fino d;igli anlicliissi-rni tempi d i Roma alla concubiiia dell'uomo amrnoglialo. Cicirilevasi da un frammento di itlgge riportalo (la Ci (?l i O nellenolti Alliche bib. 4, cap. 3, e che altribuisccsi a Nunla: Pelb~.xtrl-um Junonis ne tangilo, si langet, Jurioni crinibtcs dc -rrlissis ugnurn fucminam caadilo: sul concello di questa di-s2osizione che interdiceva alla concubina pellice di accostarsisll'allare di Giurioric, e in pena della profaiiazione che avesseconirricoo cori apprcssarsi alla mcclcsirna lc imponeva d'im-

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    molare iiri'agnella a Giun one coi crini disciolti in segno dipenitenza, dissrrtarono gli eruditi. Vcdasi SCII l i n g a dis-sert. d e n v n Junouis pe l l i c i 9zon l a t ~ g e n d a .Ma poco vi vuolc!; c o m p r e n d ~ r ehe la milologia pagana rappres~nlando iu-oons come moglie p erpe luam ent~ gitala dalla gelosia perle infedrllA marilali, doveva facilmenle imp restar lc un odioimplac:ibile cont ro le pellici, e tlicliiararr sbo niinrvole pro-fanazione per parle di C O S I O ~ O il solo loccarne gli altari. Larrvere nza vrrso gli allari porlit a considerarli come luogo d irefugio per i colpevoli; ii b gli agenli del potere avrebberoosato por mano addosso ad un dclinquenle clie si fosse a[-ferralo ad un altare,: ma B notabile lo slratiagemma coli cuisi eludev a lnle presidio accendendo il fuoco a llor no a queldisgraziato per cosi costringerlo ad allonlanarsi dal refugio.I c o m m ~ n t s t c ~ r ii P l a u l o alla Moslekkaria (act. 3, sren. 1,rlers. 6b) osservano ehe lo admorrere igni non era un vio-Inre la sarilith dell'altare pcrchk il delinque nle non clrap-pavasi di cola dalla m an o dcll'uomo, ma dalla forza del fuoco.Tut t i i tempi ha nno avuto le loro r~s lri zio ni ental i per vio-lare tranquillamenle i prcce tti religiosi.

    Dicasi bensi clie la consumazione in questo reatoiia un momento pi prossimo come in tutt i i reatisociali: e (lascian do da pa rte qilella impacciosa for-rnula del reato formale) dicasi che ad avere la coni-sumazione in questo reato non B necessario che ilcolpevole abbi a rag giunto il suo ultimo %ne : on rJnecessario che egli abbia eccitato in altri un sen-timento di disprezzo verso il culto; o indotto altriad allontanarsi per timore dal servizio religioso ; oabbia procurato la interruzione del niedesimo; o si-mili : utto questo rientrer nel calcolo dei criteriirfiisui.atori,. Ma sempre ad avere In consumazione

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    del inrtleiiziri sara pero necessario c . 1 1 ~ 'atto eslc-riure siasi cvulto con 1s potenza d i p r o ~ l u i . r ~iiii i l i

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    T ~ r z l i b l 2fj 36tOS10 1867 (M r n nrl . 8C98) ocsrrvb r i i e13 formula rullo aulor ir~crlouqata invilce d(sll ' altro cullot icnriocrirrlo inillirr alla pii1 larga inlrrp~traziori~,proteggeiiqtii riittn pP rn lwo r i a i governi, anccirchi: tion compreso n ~ ic~triiccrrtiaii.E onrura a vetlersi 13 rlisserlazione apposila diJ! o r n Joirrtzai di6 d t ' o i l ci rninel ari. 827.3.

    I ~ ; . i t ~ r i inisur.atori di qur:sto reato sotto il rap-rlorto della sua forza fisica oggettiva {danno irnme-iliato ) pof i~o~ioondurre ad una grandissima varieti11011 ilebnibilr: a l?i.iori se si conternpa la possil~i-litri di danni concornitiinti rappresentati da altri di-ritti clic si siano acciilcnlalrncnte Icsi con I7aziu11ecriminos:~. Cosi i tumulti ai rluali il fatto abbia datoriwnsiniie potranno aversi come ragioni d i aumentot;r:lln sua q ~ ~ i t n t i f iriminosa. bla so la ricerca siicstituisce restrittivamente al vero oggettivo essen-ziale clcl reato, la varieth possibile del suo dannoi~iimcrliato iene a limitarsi nel piu stretto cerchio;~ , o l ~ h Crattandosi di danno che consiste nella of-fesi~ i iin sentirncnto, il valore del diritto agqre-dito non i! susccttibilc di quelle modificaziozii con-tsete ch e pre.senta la proliriet o la sanitA de l cor-10 umano in ragione della niaggiore o minore en-tiiO d ~ lanno, L'affetto alla religione B quello chei l , ina i. concetto individuo corrie la vita ciic rap-yrcsentn in ciascuno unn identit di valore. Laonilesdtn i1 rapporto 11eIdanno immediato non pu6 in-dicarsi crirno criterio misuratoro che la maggioro ominor0 intportanua; dcll'atto d i culto frastornato, 0la iriaggiore o minore santit della cosa profanata, 0

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    l'ottenuto o non ottenuto impedimento e la pi otileno eslssa pubblicitu. E quanto alla importanzadeve notarsi che la medesiina non vuole essere sn-luta ta col criterio religioso volga re che fa una srnlnd i ineriti nei diversi Santi, e pone come liiu dcynncli reverenza una certa festivi& e come ilicno de-gna un'akra festivit. In questa metrologia dei rne-riti dei Santi, non puh entrare i1 legista. Il criterioclella izportansa egli lo ilesume dalla opinione delpopolo, manifestata col fatto del mag giore o minoreconcorso all'atto cli culto. Laonde in soskmza que-sto criterio viene ad unificarsi con quello della p u bbliciti maggiore o ininore.

    Bensi bJ meritevole di studio se a questa consi-derazione del piU o meno di quella quantitti chedirebbesi naturale nel rnalefizio possa appellare ladiversith della religione aggredita. E qu i ci tornainnanzi la diversa condizione del governo in facciaalla religione. In uno stato irztollerante la prote-zione s i accorda solo alla religione esclusivamentodominatrice. Chi avreb be potuto chiedere a Mao-metto che proteggesse gli altari dei cristiani o lasina gog a? In simili Stati anche troppo se le ag-gressioni contro i culti perseguitati si puniscono co-m e reati comuni quando le circostanze dell'azionene abbiano fatto sorgere i titoli, per esempio d iomicidio, di incendio, di saccheggio, e simili : m aiina tutela diretta al diritto del culto nei segu aciilel meciesimo b incuncepibile, e contradittoria conla istituzione politica di siffatto governo.

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    Xci governi i , i c l i f ~ e ~ ~ e v t idi' oliposto mandieri It tpussibile diffcrcnzn di quantitii per oltraggio al cu ltorlipendcnte dalla diversit della religione aggredita,perche un siffatto governo non protegge nessun areligione come religione rna le protegge tutte comeestrinsecazione della libert cli coscienza dei citta-dini che le professano; e per conseguenza le pro-tegge ttitte zrgualfileizte. Nel codice penale di unoStato i)zdiffe?*entenon pu cercarsi una difforrnitadi pena derivan te negli oltraggi al culto dallo es-ser e aggred ita una religione piuttosto che un' altra.Tale difformit non potrebbe av ere altro crite rio p ra-tica tranne quello desunto dal numero maggiore ominore dei cittadini che professano una od altrareligione. Ma siffatto numero potendo essere di gior-no in giorno variabile, non pub un codice penalestabilire a pm"vi siffatta norma come criterio co-stante nel presente malefizio della sua quantit.

    E dunque soltanto nei codici penali dei governil o l l e ~ u n t i he pu trovarsi tenuto conto della di-versit della religione aggredita coine criterio mi-suriitore (1) del presente malefizio. I1 governo tol-lef*cb?tte iconosce una sola religione come vera, ecorno istituzione civile la chiama religio ne dello Sta-to : e a ltre religioni tollera unicamente in ossequioalla IibertA di coscienza, la quale h pure un prin-cipio politico dn lui riconosciuto. In simile condi-

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    rione noii repugnn n sifittn ortlitiariiento gc~\(>rn.-c-t ivo che si ~ninacciuna pcna (l i dierai n chi ofrenilt:il ciilto cloinirinnte, etl un:i pcna di cinrlut: controchi oifentle culti clifi~rii~i.iffa1t.n distinzione di pc-na non k un iiiero pronunc.iato di ~i~*ccaZe)z;n.eli-gioca. Xo11 si coiiItntlti 1 una con 1'altra idea. Quella11ilfereiiz:l 11uG c*ciardintiisi an che ai1 GII priilcipinrn~r:i;i~eriie strc:tt:rnicnte giuridico ; dicentlo chencllt? socicth sifittarnente costituite l' ag~ressionc:conti-o il culto dominrinte con/plessa, mentre quellatliretta contro gli altri culti k semplice nel rapportodella sua giiiri~lica ggcttirifA. l$ sen~plicequesta,~lerclii!aggredisce so l ta ~~ toa lil~ei.tti lei cultoi*iclellnreligiune offesa nella d i loi est~insecazione el sen-tiniento religioso. conzpl~s.sacluclla, perchi: oltreallo aggredire i~gualrnentenei cittndini che profes-sano il culto {lominanteIn estrins ecazio ne della pro-pria libcrtk di coscienza offende cziandio una isti-tuzione dello Stato. Ecco conie e r~uant9o per rjualiragioni possa nel reato di oZt~*agy'o l c d t o tenersicoine criterio n iisuratore nel rapporto del suo dannoiminediato la cliversitj del culto aggredito.

    (1) Al vrdcrc che nrl codice C;lrdo si conlcmplano al -1'3~1.183 gli ostacoli violenti alla religione dello Stuto,e ch e poscia all' art. l8 8 si contrniplaiio con quasi idcnlicaeniimarazione di fattigli ollraggi ai culti tollerali nello Stato,vien fal lo di suppo rre che in quel codice si sia volulo lencrcon lo della differenza dclla ri!ligione ol traggiata c oma cri criomisuratore della pena. Ma guardanrlo le penali15 respeltiva-mcn tc minacciate nei diic luoglii c Irovantfole idenliche t3necessario di re che ci b non h : c quindi rcsla un eninima, ch rla mia lenuilh non sa spieg arr, il pcrche si s i an o fa lli i n q u ~ leorlice tlur arli coli per tal giii~ii Iiqtiriii,mpritre aggiungendo

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    - 15 -n 4 18.7 allc parole ? e l i g i o n e d e l lo S l ~ r l o a formiild od a l-trrr r c l i g i o i l e tollcrarn i ie l u t e d ~ ~ a i a o ,i potpra inl~ramcntrrisparniiarc l'art. 185. Crisi parmi In slrsso che nvpr fatioun arlicoln prr ilire la uccision~ li iin i lonio si punisctl c o nli1 galera. cid u n allro poscia prr (lire la iiccisioni~ i ~ 1 1 . 1flon~zlasi panicrc con la gtilerit.

    Tolto ciij non pu e sserv i sotto l'anzid etto pulitorl i vista nessuna ulteriore vaneth d i misura in que-sto reato t ra nn e cluclla che si desumn dal concor-rere o non concorrere nel fatto la circostanza delsacr.iiegio. Per valutare come aggravante tale con-crilitnnzn. senza caclcre nello errore di porre sullaIril,zncin clella giustizia il calcolo del peccato, bastaosservare che il