Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 5 (12)

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    devia crcgue, abbnt te a lber i , s iepi , r ive o r ip a r i s tabil i .Ora anche qui apparisce quanto sia inti t i le e vizioso questosisterna descrittivo delle materialii. Inzitilc, perch con laforililila firrsi 0 1 - S i t r l ~ r i n n i c n ~ eagione espri i t tor te il cfi t i -ceilci yiiividico si d del reato rina nozione complcta cliecolpisce lutti i casi possibili , e che si comprende da ognuno,conle si 6 sempre compresa in Toscana da giudici di ognisorta. vizioso poi, perch nelle infinite evenlualilh d elleumane lotte possono iiicontrarsi esercizii arbitrarii di dirittiopinati i qutili non si estrinsccliino in togli rl' trlberi, tletiirr-ziorii ci " ncque, donzolivioni (li iibhriciili, od altra dc'lle dp-scr itlc niaterialitli; e questi casi sfuggono alla s;inzione penale:a meno c he non si amriiettano le condanne pe r analogia, lo che

    i l porlo dove sono costretti a ricover arsi i seguaci del me-todo matcrialisla, nia un porto dove naufraga la giusliziii.

    C n r c e i . c p r i v a t o .

    Ptti obbeilienza al iiietodo ricordiariio qui questotitolo sebbene infimequentissiino.Fu necessiti di trat-tnrc largamente a questo luogo del carcel'e priun-lo ( l ) p01 C a r m i g n a n i e per gli altri che comelui non avevano fatto una classe speciale de i reaticontro In libc;lstli; ~adluidirnlc.La cletenzione arbitra-ria cli un uoiiio cfintro stia voglia non poteva nonofilirc un titolo di itelitto pcr la palpabile Icsiontbclel diritto dello i nili~ idti o mprigionato; e manc andolri classe dei reati contro la liberth personale, nontrovava collocazione : perci0 onde darle una sedeSCIposta qui, come fu posto tra i delitti contro la

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    - 56 -propriet il plagio smaa detenziorae (3. I666 ) pe rnon sapere dove collocarlo. Gli ulteriori progressidella scienza hanno dovuto con tutta verit condurrea riconoscere (S . 1 5 5 8 ) una classe syieciale di ~iinle-Azi che si determinano drili' oggettivo della libel-thindividuale violata; e in quella classe ha trov ato con-grua sede con la cis pi'iuata e col plctgio anche 13detenzione arbitraria ( o carcere privato imprciprio )della quale dicemmo ai S. 1671, 1675 1676.

    ( l ) B~BLIOC&AFIA C r a v i l a instit. cr in i . l i / ) . 4, S . l ,c a p . 4 , - 1 1 - o l o r o d e c i s . 1 6 4 - Y a o l e t l i i n s t . c r i m .l ib. 3 , ( i l .6- o g g i jurisprudentitr EiO. 2 , c a p . 1 8 , S. 97- a i n t E d m e dic t io? i~ aaire r 1n pe'nalit6, rnot dklew-lion - n r m s na n i c l e , i ~ e n l ~.885 e1 seqq.

    La detenzione arbitraria assurne per altro unafirma speciale in ragione di uno speciale intendi-mento che incontrisi nello agente. Finchb si rin-chiude altri arb itrar iam ente contro volont di luiper motivo di odio o vendetta, si ha un semplicedelitto , ~ a t u r a b he trova tutti i suoi criterii nellaviolata liberta dello individuo. Ma come la deten-zione arbitraria degenera dalla nozione che le as-segnerebbe la sua materialit quando sia commessapel fine di estorcere denaro dall'uomo rinchiuso odalla famiglia sua, e diviene furto con r icat to; cosidegenera dalla sua ordinaria natura a causa di altroqggettivo prominente, quando fu commessa nellointendimento di esercitare giustizia sull' uomo rin-chiuso. Sorg e allora eviden temen te 1 oltraggio alla

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    pul~ldicngiustizia usurpata: gli antidii lo avreb berodetto reato di lesa maests per la invasione dei di -ritti iilaiestatici : noi do l~li arn o iconoscervi un de-litto sociale che avversa lri istituzione della pri1)l)lic:igiustizia, e distinguerlo col nome d i ccwcer.e pi-vrcto ~II'O]II-~OI 1

    ( l ) La trioderna scuola germ anica ha introdotto iinii di-slinzione fra delitti p e r l r ~ r r ~ l e r l t i delitti co?rti~liiuti.Qual' i:il vero concetto del dclitio p e r n r u n c r r ~ c posto in antitesi aldelitto conlitiiiiilo? Dicicc c he pe?.rrinriet i te c~iiel d~.litto, ilcui sz tb s t rcc to C z i rm p r o t > . n t i n c o r i r l i z i r in e d i fal lo con-trctrin t r l bn l egge pen r t l c . Sr in rinn er ro riello iiiien dei,equesta nozione il deliito perzrrrirwt i lc sarebbe q iiel lo cbc~J O u s s e c lria n~ ztccessiao: ed avretlbe pe r sua cotidizioiieessenziale cho qucllci protr;iti;i condizione di f,~ tio otilrariaalla Icgzc (st;ilo a n t i g i i l r i d i c o ) si estrini.ecasse coine con-seguenza naturale e spontanea del pr.itrio f i r l t o criniiiio*o,senza bisogno ( rioiisi berle) di niiovi alli clie in loro slrssicostituiscario unil nuovi1 violaziorie del dir ilto , per ch s e cibfosse avrcmmo evidcn~cnicnie l d e l i t to co r~ t in u ~~to .ra trovoda un rcccnle sciiilo re eseri iplif~~ itol t l e l i t t o ~ ~ c r r i ~ ~ i n e t i l ene l carcere privdto; rd a qiicsto noil piirtiii yoicre iidrarirr.Delillo p e r t r r n r r o ~ l e ~ ; i r i il fiirio, prrclih i l r i lei i t~represso ( l i

    la C0S:i i l ~ ~ l t l iI I I ~ I ( : ~ I &p l 1 ~ ~ ~ * r ~ , llliio i.ttll0 C O I I ~ ~ ; I ~ ~ Ol I I ; llenge, itia iirrii C iin :illo cosliliic nle riuovo delillo. nltr i1 C& -ce re pi' iviiio og r~; giorno i i i ciii si proliinga I,i deienzioiit>prcseiilii un a l l o nuovo clie di pr r s solo siirclibc 11:icsi-bile di peiiti: duncliir i. r i i i d~ll i i loco7rli1zurrto c iioii uti de-litlo 1 1 c r ~ 1 ~ r r r r ~ a r r l r .rn r~sriiiliio k i tocc;ire coi] ni,iiio qursl:iveritic. Su t i r i ri1ii1oi.c. tl i dicioilo anni ruba r i r i cavallo e po-sci:l d1vc1111IoI I , I : ; ~ ~ U I I ~ ~r i~ t t i t i i l ad ilsare e rileriarr i lvallo so ttr ;~ilo , ) I I [ H ~ I ~o ;ilicri;i, e ne ri lrde i l p r c ~ z o , i ir -st a pcrtil,ciicliix;i (l i ti t~ o 1:ilo ;iiiii:;iii~ idico dolos o iiori vi ,111-Lorlz~a por ccilo 311 11111iiil,ii~cl furto J colui coiiic coiii-

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    niecso in etB maggiore. Ma s e quel m ino renn e corriniise unadetenzione arb itrar i a , e poi fat to maggiore continub a tenerein cdrcere il suo nemico, non sembra clie nello iniputare acolui il delitto di carc ere privato c he con tiuu i~a consuniareiu ei maggiore possa menarglisi b uona la scusa della mi-noreil . Ecco la ditfere nxa fra i! de lil io p r r t ~ run~n t e il dc-litto co~rliriuctio.Kolisi che il ca rce le priv,tlo non ccmprc c iconsuma col rinchiudiinerito, rna anche col rilrnr7-c iride-bilarnente colui avv ers o il qu ale il primo f.1110 drI niateririlei inchiudirneoio era stalo legillirno. Ad o g n i g io rn o p ~r la i i loin cui si riliene indebilamerite il recluso si rcitera un altoconsuin;iiivo della otTesd all ' altrui libe rti, e questa (ne l miornodo d' inlen(1ei.e) e vera contit iuazione di delillo e nonsprnplice perrrran~nra della condizione antigiuridica orm dirifitituila con In prima consu maz ione. Di qiiesta forrria di car-cere privalo pi.r ri[erizione pi facilinente si possono renderecolp eioli Ic persone invostile di pi~ bbli caaiitoiair, circa lequ:ili LI a vedersi C: ,I r 11 z o v i o Respussn elecioruliu liD. 8,lit. 9, respcirz. 9.;.

    Uno di quelli scrittori umoristici c11e sanno trarreil ridicolo da certi confronti potrebbe darsi il pia-cere di un' arguzia ponendo a faccia i l titolo di car-ce re privato col titolo di csimizioiio tlnl carceiee.~jescr icendoun tale che fosse stato punito per avereincarcerato Tizio onde castigarlo di rina offcsa n Iriifitta, e poscia, divenuto arnico del rneilesiilio, rlunniloesso era prigione per un delitto si volesse cli nuovoliunire per avcrlo liberato, potrebbe porre in bocca;i costrii u n ~ i ~~ i l ! i . o i ~c r . olla autoi*itA.Come si vivc(:gli con te ? 13r.ivai Tizio della lil~ crtl le rni punisti;~ ~ u i i d ol Tizio la lil~crtil rni punisci ; lunl i! la tri:tlogica? 113 1 arguzia no n a;iproila pcrclih la s o c i c i i t

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    - 59 -ha due diritti, il diritto ( o come altri (1) dice il do-oem ) di punire; e pi ha il diritto di punir s o k ,ed impedire che il privato infligga la punizione.Senza ci la costituzione dell' autoritA civile nonbasterebbe a togliere 1 anarchia che renderebbeiiilpossibile la tutela giuridica necessaria alla urna-nitci. S e rispetto ad alcu ne classi rifer ite ai reat isociali puO (come accennert a suo luogo) elevarsidubbio sulla vera loro natura di reati sociali, sif-fatto dubbio certamente noil cade in questa primaclasse dei reati contro la pul~l~licaiustizia, i qualisarel-ibero inconcepibili in un o stato di consociazionenaturale : ed sotto tale punto di vista che voglionoessere giudicali tutti questi malefizi.

    (1) Uria scuola moderna dello quale in Italia caldo pro-piignatore il F u v i o ( aculissiino ingegno ) soslieiie queslanuova formula. Fu posia perpc luam cnle inale la qucsliones e la sociei avesse Il d i ~ ~ i l t oi punire, essa ne ha il (lovere.hla la uuova forrnula non pu farsi signora della dottrina,perchb essendo relalivarnenle falsa non assoiiita. Finchsi coiitemplano i del itti ntrllcrctli E verissimo che 1' autor i t icivile Iin i l dovere di punirli: questa la unica sua ragionedi essere iinposla dalla ueces siti della tutela giuridica chepreesiste alla sua cosiitiizione; se nz ~i ci farem mo bene ariieuo di lei : nia ne abbiariio bisogrio assolulo perclil! ah-biamo ncccssiii di una forza superiore a tutte le forze indivi-duali, iaqiiale (olt re al niarileoere i1 diritto iiclla stia pralicasignoria rriercl! il ni;igislero civile ) assuma in SE stessa ilt~ i~ ip is te roeu;ilr, e ilrlii i dir iei i e distribiiisca le piiriizioni.L' ariloritli col non piiriiie i dikli lll n;ilririili rion rinuii cierc 1ibet i i l un diraitto rna violeiehbe i l debi lo cardinale dell' ufliziosuo. (Joatido pei-O si conlc mp!ano i delilli sociali la piiriizion~di qucsli ( o ~ i l n ~ c n oella rniiggior parte di loro) assurne i l

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    cara t te re di vero dirillo. cosianle qiiesi;i veri15 che ogiiidirirto nasce da un dove re : os la so cielh civil e lia nthlla su agenesi i l dovere di punire i delitti n;itur:ili: nia del1;i neces-sili di adempiere a questo dovere nasce in lei il diritto d iessere , e il diritto di creare i reati sociali per irinnte~ierequegli ordini e quelle islituzioni, senza le quali 1' adempi-tiienlo del suo dovere le sarebbe i t i ipossil i le.

    A questa forma di reato, oltre tutte le condizionigik sopra indicate per la detenzione arl~itrnria , iesige la specialith caratteristica clie siasi privatocontro sua voglia un uomo della sua fisica Iiljerti~per pzt?zh*lo cli 2cn delit to che noi crcc l ia~r~ossersida lu i co'rrl?r~esso. rocedenilo con tale concetto Pincontrastabile clie 1 oggettivo prominente del ma-lefizio sta nella usurpnzione della pul~llica otestil.Sa ognuno quanto fosse frequente simile concettoai tempi delle celebri contese, decise ovunque conle arnii, fra i R e ed i Baroni, ed i Baroni fra loro,relative allo esercizio della cos de tta alta e bassagiustizia: da ci6 ebbe origine quel dettato toute ju-slice vieizt da r o i ; col quale si volle espriniere 1definitiva vitto ria dei Re sui Baroni, e non gi emet-tere un pronunciato sull' antitesi fra i diritti clel Ri:!e i diritti della Nazione. Rla oggi tranne casi di unaesag erata opinione di azctor+it oineslica questo ren-to iion s' incontra tanto facilmente fra noi. Un esem-pio nc vidi piu di quaranta anni addietro in Luccain una cclebre causa dove brilli, per la difesa lo in -gegno del C a r n1 i g n a n i : e finita con 1 assolri-zione. Ecl u n altro caso recenteme nte se nc volletrov are in I'ircnzc no1 cc lcb re processo Lallcs rifc-

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    rito distesamento negli Annali di giurispudemzaitaliana I ; 1, 2, 261, e giudicato ai termini del-l' art. 360 del codice Toscano, il quale (interessaavvertirlo) riunisce in un solo titolo la detenzionearbitraria ed il carcere privato.

    In qnest' ultimo caso si preten de trov are decisai n senso rigoroso la questione dell' influsso che eser-cita il consenso della persona rinchiusa sulla impu-tabiliti del fatto. L a ragazza incatenata da Laftcsa carisa d i temute infedelt erasi essa medesimasoggettata alla privazione temporaria della sua 1i-bert. La Rea1 Corte di Appello di Firenze, sezionedi accusa, con decreto dell' 11 giugno 1867 avevadichiarato non esser luogo a procedere, perchb (se-condo la dottrina di C n r m i g n n n i e di altrimolti criminalisti) questo titolo esige per suo estre-mo il dissenso della persona rinchiusa. La Corte diCassazione a cui quel decreto f u denunziato dalProcuratore G enerale In cassb pronunciando l'invioa giuclizio. Ma io non creclo che per quest' ultimodecreto possa dirsi definitivamente sciolto neppurodalla nostra Corte Sup rem a il dubbio del consenso:percli trovo che il decreto della Cussazione senti ilbisogno di dichiarare in fatto che la ragazza avendoconsentito a1 proprio incaten ame~ ito per evitare imag giori mali che le minacciava l'am ant e, il di leiconsenso noti era libc?-oe 11erci8 mancava di giu-ridica validita: osservazione giustissima (l).

    (1) La cluestiotie del c o n s e n s o si present recentemenlcin caso analogo alla Corte Suprenia di Giustizia in Vicnna nclVOL.V. 36

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    - 62 -tema di lesioni personali. Trattiivasi di un Conte ch e aven dosorpreso nella sua bandita un cacciatore recando seco la sal-vaggina uccisa, gli aveva proposto il dilemma o di lasciarsitra dur re alla giustizia per sub ire la pena del siio reato o dilasciarsi condurre al castello de l proprietario per ivi rice-vere 25 colpi di bastone clie il prop rieta rio stesso gli avr eb-be fatto irrogare dai suoi servi. Colui scelse le bastonate ecos fu fatto. Egli poscia si tenne occulto, ma risaputosi ilfatto se ne inipadroni il giornalismo e ne men rur nore;laonde ebbe origine un processo e fu spinto fino alla Su -prem a Corte Yiennese. Questa con suo de creto de l 9 lu -glio 1872 (riprodotto nella Gattelta dei Trihu?~nli i Tric-ste anno 6 , n. 18, p n g . 126) tenne buon conto di molle so-lide ragioni per eliminare altri tiloli ciie si tentava adattarea quel fatto; ma rinviando il giudicabile per i l titolo di \t--sioni legeerissinie mostr di non valutare ( almeno corne di-~ai~~rentejl consenso dell' individuo clie avev a chiesto diessere bastonato, e cos subire piuttosto un male ing i i~s loanzichk esporsi al male clie yiustomenle aveva iseri taiscol suo tras cors o, Questo giudicato gi ricord ai nella notaal 5. 1681 per altra importante niassima clie stabil in or-dine agli estrerni della detenzione arbitraria.

    Del resto in ordine alla questione del consenso iocredo che si debba distinguere: e qui trova agli oc-chi niiei ulteriore importanza la differenza fra c a wccl-e privato proprio e detenzione arbitraria. (Suan-do si abbiano i termini di vero e proprio carcereprivalo, ci08 detenzione inflitta cli privato arhitriopev pec?ziuione di un fatto clie dalle veglianti leggi2! dichiarato delitto, oppure di un fatto che quantun-que non dichiarato tale dalle veglianti leggi lo agentopretende nel suo privato giudizio elevarlo a delitto,

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    credo ancor io inefficace il consenso per quanto li-bero della vittima, e cos ravviso troppo indefinitala dottrina del C a r m i g n a n i. E la ragione Bevidente: abbiamo in questi termini un delitto so-ciale, si & voluta usurpare l' autorit del magistrato,tanto se il fatto che si voluto punire era dichiaratodelitto dalla legge vegliante, la quale perci ne avevaconsegnato esclusivamente alla magistratura la pu-nizione, quanto se si voluta usurpare l'autorita dellegislatore; e mentre questi non aveva ravvisatocriminosit nel fatto, il cittadino privato opponendoil giudizio proprio al giudizio del legislatore ha pro-nunciato in s stesso che doveva tenersi come de-litto, e come tale irrogargli una pena. Ora nei reatisociali l'oggettivo prevalente nella lesione del di-ritto universale, il diritto cio che nessun fatto sidichiari reato nB si punisca come tale tra nn e dalleautoritg alle quali compete la respettiva balia; ela offesa a questo diritto universale sempre rimane,qriantunclue 1 individuo rinchiuso non possa lamen-tarsi (li offesa, per avere a ci spontaneamente con-sentito. Ma la detenzione arbitraria un delitto na-turale; il suo oggettivo sta unicamente nella liberthdell'individuo che si violata. Ora a senso di t uttii pubblicisti il diritto alla libert personale nel-l' uomo un diritto alienabile, di quella alienazioneche dicesi nella scienza n?odificativa: tale aliena-zione potr essere ritrattabile per pentimento, mafinch il pentimento non sopravviene, essa ha ef-fetti giuridici, e specialmente quello di esimere daogni responsabilit criminosa colui che accetti aproprio vantaggio il contratto. Nella vera c propriadetenzione arbitraria accetto la regola del C a r-

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    m i g n n n i ; non credo che la Cassazione 1 abbiavoluta contradire, e persisto nella massima clie pro-fessai a . 1674. Un giovine clie tenga legata hsua (lruda affinchb non siapli infedele nelle oredella sua lontananza, non usurpa davvero una fun-zione che sin riserb ata al magistrato, n pu far-glisi rimprovero di non averne richiesto l' inter-vento; n pnO certamente opporglisi di av er volutocensurare il legislatore e di aver sognato una leg-ge clie punisse di carcere le amanti capricciose edinfedeli: il procedere di costui s tutto ispirato daldesiderio di guare ntirsi della fedelt della don na:la detenzione non B 1 ultimo fine dell' azione, m ai: nteuzo per procurarsi un bene privato; nel qua1bene non potendo configurarsi un lucro non sorgo-no i termini clel ricatto o della estorsione. Siamopertanto in questa ed in consimile ipotesi nellasemplice sfera di azioni private a fini privati chelianno per solo oggettivo i diritti dello individuo, enon ii possibile al piit sottile inge gno tro varv i 1' om-bra di reato sociale. E se tutto 1 oggettivo del reatobisogna trovarlo cella libert individuale indubita-tam en te modificabile per il consenso dell' individuo,tutte le volte clie questo consenso sia intervenutolibero e pienarnento spontaneo dovrlt sparire il cle-litto. Clii vorrebbe punire come reo di tentata cle-tenzione arbitraria il creilitore clio abbia costretto ilmrituatario a d ob bligarsi con 1 arresto p ersonale ( l ) ,(love non lo amm ette la leg ge? I1 giudice non da-r esecuzione a questo contratto quando chi vi siastrins e abbia m utato consiglio e reclami la sualiberti, tna non potrh trovarvi delitto. Quel bizzarroingegno de! celebre A l f i e r i nar ra nella sua vita

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    - 65 -come egli per vincere una sua passione amorosa sifacesse legare dai servi sulla propria poltrona e col&diuorasse finch non senti spenta nell' animo la in-visa fiamma : i sarebbero potuti condannare queiservi come colpevoli di detenzione arbitraria?(1) La inateria dell 'arreslo personale per debiti sebbene

    interessi il pi~bbi ic ista ,non appartiene al crintittulista t rannenel caso eccezionale clie i l preteso dir i l to di arrestare il de-bitore siasi voluto esercitare di privata aulorit d al creditore.In questa specialit di animo bisogna distinguere se rei11-inente la legge civile vegliarite avrebbe dato d i r i [ l o al crc-ditore di ottenere i' arresto per mandato di giudice. In que-sta ipolesi potrebbero trovarsi i caratteri del cnrcere pri-vatu propr io . BIa s e la legge non accor dav a tale diritto, iltitolo div iene problem atico, e fluttua irti la dc tcnz io~ ieurqlii-lrnria e il riecrtto, ed oKre una qiicstione assai sottile e per-plessa. Oggidi i governi di Europa sono venuti con nuoveleggi niodiiicarido I ' arre sto person ale per debili. Vcdasi lanuova legge di Francia nel M o r i n a r t . 8471. AncIie quiil filosofo pu osservare una delle turite contradizioni delpresente secolo. KIcutre si ostenta da un lato grande tene-rezza per la libert individuale proteggendo il debilore nia-lizioso che defrauda i l suo creditore p er vistoso d rbiio dalui contratto con coscienza di non poterlo paga re ;dail: ;,l-t ro la to quel la tenerezza si scorda prodigando b ~ ~ rb a ra n ~ r r i ~ eil carcere preventivo contro i pi leggieri delitti. E destinodella um anit di c orr ere seiripre attraverso le contradizioiii;e cos il regresso ecl il ~II -ogresso ivengono spesso for-mule inintelligibili e rnisticlie.

    Tenuto fermo lo spccialc criterio che delimita ilcarcere pri va top ~o pv io allo i91y~oj1rz0, r~ianifesto

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    che quando la irrogazione de l carcere per manoprivata si com metta per un sentimerito eso rl~it antcdei poteri della domestica auturit;, il fatto non ri-trae esattamente i caratteri del reato clie riflussoaccenniamo, ma piuttosto una ragion fattnsi eh+-.pno guardarsi coine qualificata ilal modo. ,litro in-fatti e che un privato si arroghi la funzione (li gin-dice contro un estraneo che lo ha offeso? e preteridainfliggergli una settimana o un mese od un annodi prigionia, costituendosi cosi legislatore e giudice;altro che per una orgogliosa tradizione di p~tc is thpatria o maritale o clornenicale, per punire o cor-reggere un suo sottoposto per qualche rilnncnnzacorilmessa trascenda i lirniti del dovere. Sar6 delittoanche in cib ( p e s t o chiaro) rna pub dulitarsi sericorra il vero titolo di carccre 21rivnto p?nolnlio,specialmente quando la legge positiva provvegga aquesto reato con particolare sevc:ritA.

    Per cjuanto attiene alle condizioni nznle~~icllil iquesto malefizio in o rdin e al modo scelto pel togli-mento della liberth e la irrogazione della pena priva-ta, vale qui ci6 clie accennammo in proposito delladetenzione arbitraria; come pure si riproducono qriianche con pi forte ragione le cause che eliminanola imputazione in ragione del buon fine (1) del-1 agcntc. l% poi evidente che questo reato si aggravaper le concornitanti di patimenti e sevizie inferitealla vittima, e por le conseg uenti di effetti dann osialla salute di lei.

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    1 ( ;enerlle e non coi iird d~i ia la dottr ina dei praticiclie Id pena del privdto c r r c r r e non s ' incorra quando i lrriicirriidinienlo si fece a huon fine nlJ?iiisirrpundne jur i s -dic t io~ i i s rat iu: la qi~ ni ~q o ia rovdsi f requentizs inia~neote.ippIic,ita al C C ISO di r inchi~idimento di femmine, ed a f . ivorenon solo del p,idrc, mtirilo o fr.itello, nin ;inche di ojini a ltrocons;lnguineo ch e a buon fine rinclliudd consunyuinena inho-riestns et fiirorctn ulerintita puticntes .. A n t o n i n o va-ritii"uir& esolutiontrrrr lib. 3, rcsol~ l t . 3, n . 3 - e r I a z-z o o colisll . crit~rin. 26 - n d r c o l o controv. 299 -G u a z z i n o dc dcfetrs ione reorlo~iclepnsio 6 circa cc&-ptrrrri~n,n. l 1 - H o l a n d o a V a l l e consi l .12, n. 9,va!. 5. E a f iivore di chi r inchiuda un delinquente sorpresoiri flagrante pel fine di consegn arlo alla gius tizia: B r u n -n em a n n i~r rin~lecttrs rtd leg. tilt. C. ( l e er ib . r eor . -G a i l ohserarrtionra~ ib. 3 , obs. 54, t i . -7 - S t r u v i o d eui~ldictrr: riuntu tlt. 42 - . 25, ff . ad l eg . Jul. de odtlt .;2 5 6 , fS>. I , f f. dc fur l is ; 1. cong r~t i t 13, S. 1, ff. de o f f .prcrefiid. Cos mentre in Ronia vigeva 1' uso che i l dehitorepotesse asir ingcrsi al carcere verso il c rediiore, non per-rneltevasi a questo d ' i r ic ~rc era re l dehitore , scadulo i l ter-inine, per autor i t~ r ivata , dovendo egli i rnpetr i i re I' oppor-tuno rriand;i[o dal giudice; rria qriesta regola si limilava nelcaso di dcbiiore fuggitivo: leg. 1, C. de pr ivalo carcere --B c r i c h i o p~*crcticnnln i uwclusiot~untpura 2, c o d . 27 ,11 . 5 - B u r c k h a r d i B n r d i l i dsserlutio dc obl;g/t-tionc fcrciendi S. 5 0 , png. 8 5 - 10 l l e r o semcslriurr~ZiD. 2, C I I ~ , 5, et 56 - i y li i o disser tnt io dc rn rcere ndcnstodictrtt cap. 2. Ad eccezione del ciiso del deb ito re fug-gitivo dovevauo perb dal credilore, che volesse porre collo laprop ria rnano il debit ore m oroso, rigorosamen ie osserv arsi leforme solenni; sulle quali b a vedersi lo interessante scritlo re-cente men te pubblicato dal niio dotto collegii pi'of. F r a n C e s C OIl u o n a ns i C i sotlo il titolo legis acliarcc,~ up. 3 9 et 45.

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    Sotto il punto di vista clel danno nlediuto gi5 sap-piamo che tutti i malefizi incontrano una aggravantedalla qualit di pubblico ufficiale nella persona delcolpevole. E ci6 bene a ragione, perch da un latoIa potenza della difesa privata procede in ragioneinversa della potesth. di nuocere della quale B in -vestito il colpevole; e dall' altro lato il mal esempioprocede in ragione diretta della dignit, della au-torit, e posizione sociale clel medesimo. Non vi 6tlunque motivo per cui 1 aggravante desunta dallaqualit ed ufficio della persona non debba ammet-tersi anche nel privato carcere, e come regola ge-nerale bisogna accettare questo principio. Ma sic-come la incarcerazione arbitraria di un cittaditiopuG in molte combinazioni ve nir e comm essa al mezzocZeilo ufficio stesso, e delIa potesta pubb lica che s iesercita dal delinquente, cos nel privato carcereavviene il fenomeno che la qualit personale dallaseinplice condizione di con comitante accessoria passi:rd essere una forza inerente alla forma speciale delinalefizio : ed ecco che allora essa non B pi un cri-terio misuratore del pristino titolo, ma opera unanloclificazione di titolo, e converte il reato di pri-uato carcere in un abuso di nuto~ita,ggravato dal-lo spoglio ingiusto e violento dell' altrui libert (1).

    (1) La dura ta della detenzione arbitraria entra evidente-niente riei criterii niisuratori desu nti dal danno immediato( c h e si direbbero naturali) dei quali detti cenno nel para-grafo superiore. Ma non manc chi pretese trovare nella

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    durata un crilcrio essenziale del n~nlc f iz io .1 P r a t i ( R e -spoas. T) sosten ne clie non fosse punibile la modica deten-zione di poche ore, argomentando dalla I c y . rlnica C. d e pri-zlnt. curcer. e d.i alcu rie Cosliiuzioni N apo let ane . 3Ia quebtalimitazione b comunemente rrjetta, ed anzi si disput se ildelitto di carcere priv;ilo si consumasse col solo rinchiudi-mento nel carcere, o se invece si avesse in questo un conato,e per ave re la consumazione fosse necessario che a1 rincliiu-dirnento tenesse dietro una effettiva privazione della libert:ilmeno per tempo brevissimo : e s' insegn che il reato siconsumasse col solo rinchiudirnenlo : S t r y l; i o Dispulalio-ncs vol. 1, dispiitnt. 5 , ctip. 1, n. 7.

    Nella penalit8 del privato carcere flutttiarono leantiche leggi, ora salendo agli apici del rigore ( i )ora scenclendo agli infimi della mitezza. Lc legisla-zioni moderne si sono generalmente (2) tenute iniin grado nieclio. I1 codice Toscano ali' art. 360 com-mina la casa di forza da tr e a dodici anni, e neicasi pi;x Ieggiei*i la carcere da sei mcsi a tre anni.EiI io penso che, caso leggero sia sempre il carcereprivato iwz;u1*02wiodove manca la usurpazione dellaautorita giudiziaria. I1 codice Sardo all'art. 199 com-mina la carcere non minore di un anno, e nei casipil gravi sale alla reclusione.

    (1) 11 delitto di ciirccre privalo si p un un tem po con loestrem o suppli zio in ossequio alla lcg. 1 C. de privalici cur-cerilrjcs: a b r o i i 8 C. lib. 9 , ti!. 5,nota 4 , puy. 1060 -E C k o l d o coatperldiaric~pny. 1501. hla la pra tia i abban -don ;iffCttto ale rigore e vi sostitu pene arbitra rie: C l a r o?~ruc t ieu . fin, cjtcuest. 88 - t r u v i o gntaginn jur i s

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    ciuilis e z c r c . 4 9 , ihes . 15 - a r p z o v i o priizir prrrs 1,guaesl . 4 1 , n. l99 - a n L e u w e n cenc1tt.n fi~rcnsixp r f i 1, l ib . 5, c ap . 4, n. 5- t r y ii o dispu~nt ionra ol. 1,J i s p u f . 4 , cap. 1 , n . 8 - r o e n e w e g h e n de legibusabrogat i s l i h . 9 , t i t . 5 . Deve per avvertirsi che i moderniinterpetri opinaiio non essersi manteriuto ne ppu re nel giureromano il rigore dell: ultimo supplizio contro il carcere pri-vato, ed essersi invece accolto lo estre mo opposto della penadel taglione, comminando altrettanti giorni di carcer e allo in-carcerante q uanii egli ne aveva fatti subi re alla sua vittima.E cib lo argomentano da una Costituzione Greca esistentenelle Basiliche f l ib. 6 0 , l i t . 55 ) che trovasi riportala perestratto in calce al titolo de priuat is carcer ibus i t ihibendisne lla e di zi on e d e l F r e i e s l e b e n , la q u a l e s e c on do l or oavrebbe afat to abol i to Iii sever ii d i Z e n o n e verso ques toreato : B e r g e r o resolutiones Lauterbachiancse pag. 722.

    (2 )La cost i tuz ione Tevesiona iiiinncciava la pena dinlorte: B a n n i z z a l ib. 2, cap. 1 4 , S. 440. 11 codice Austria-co ( . 95 , cas. 9 ) niinaccia sei mesi di carcere fino a ciii-que ann i d i ca rcere du ro ; il Francese (a r t . 3 4 1 ) i l avor iforzati a tempo e iiei casi pi gravi a perpetuiti: il codiceSpagnuolo ( art. 4 0 6 ) la prigione correzionale e nei casi pigravi la reclusione temporanea : l Portoghese ( art . 330 esegg.) la pena della prigione co rrezionale da un mese adun ann o, da elevarsi anch e a i lavori forzati a te mpo : lo Sve-dese (cap . 15,$. 9 ) sei a nni di lavori forzati e nei casi p ileggieri il carcere : l Vodese (art. 252 ) la reclusione finoa dieci anni.

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    D u e l l o .

    Il dziello (1 ) si definisce- iz co~nbattivzentoradue o pfit petlsotze concef.tuto con cletei-szzinnzionepi'ecedefzte di a?-1715di luogo, C di tempo, al fine d ip-oczc~are~*ipnrazioneli 0noi.v. I1 precedente ac-cordo (anche per intervallo I~revissimo) ra i coin-l~atteriti circa il luogo, le arrni ed il tempo dellapugna, 6 ciO che forma il carattere essenziale deldz~elloe lo distingue dalla rissa e dalla aggressione.l? ,?issa quando due o piii si avvicendano o si mi-nacciano violenze per impulso subitaneo di reciprocosdegno: ugp*essio~ze uando cla un Iato si assalead offesa e dall' altro non si reagisce ugualmente adoffesa: quando l'aggredito venga (anch' egli stancodell' inerte patire) a volgere le proprie forze in of-fesa dello aggressore, l'c6ggressione degenera insu. &la lo specialissimo distintivo del duello B tuttoin un concetto ideologico. L' aggressore costringeil nemico a rissare mediante coazionc fisica : o sfi-datore invece costringe lo sfidato a battersi secomediante conunione .inorzale. Lo sfidatorc intende diavere un diiaitto, cli esigere clall' altro che si battacon lui a duello: lo sfidat,~ rede che gli corra undovere d i obbedire alla sfida al quale mancando egliincorra in un disonore. I1 carattere tipico del duelloconsistc in queste due opinioni, figlie entrambo d iun pregiuclizio sociale.

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    0) B i r ~ ~ o c a r ~ i r o C e r o de bello el duello - O-* h m a ti n consi l ia dib. 5 , con.ril. 2 - ' ra t i respons. 40 -C b e m n z de duellot.ztm origine et progressn, Viltenibcr-g a l 7 1 7- u n e m a n n de veri s duel lorun lirriilibus, Iln-l a e 1 7 3 6 - e y a n d de duellor*urn v ar ii generi8 niortr-Citate, Lips ia 1671 - o e h m e r o ezerci tul iones vol . 2,puy. 5 - 1 e r i u s t.espo,lsn l i b . 3, conxil. 575 - a l-d e r o decisiones Catlrnloniue decis. 84 e& acqq. ~ i sque( ( d 88 - o u l e n C repeti l io i n l . capilal i i~rn . (le poenis,11.173 et Sepq. : ei L i m p i o iepetiliotlunl uol. 6, p f g . 476- b e i n de duello sive monomacliicz - u d o v i C o de-c i s ion e~ ueenses dec ia . 11, per tol. - o v i i o conzmcti-l u r i a i n P r a g ma t i ca s R eg n i Nupoliinni pug. 207 - n r-r e a allegat. 116 et 117 per io t . - P e r e g r i n o t r n c l a -tus de duel lo - u r 5 r o n e d isser ta tio , de s ingu lur icertanline - V n IV a l C h r e n quncsl iones juris , quue-s f . 2 ari lcx de duello in ciiiitalc sil costitricndn, Trajr>-ci i 1847, pag. 10 - c b u l z de cuusis poennruot certtr-t / i in is- o e r e s C o dc'lits e t peines, cap. 8 , prrg. 275 -M e l c h i O r mi a cc l l ~ n e e vo l g a r i cu p. 4 3 , n. 1, 7, 14 cregy. - u r gC r s sirigula riurn o(lservn&ionurn cetzl. 2,observ. 79 - a C e c h o estudios de dereclro pennl, lec-c inn 8 o/ 9 , pag. 94 a 108- m m i n g a u s jus s t isatenseo r t . 1 1 7 , p a g . 1 4 4 - a n - d e e r - W y c k de dur l l i s ex-t r t~ jud ic iu l ibus- i n C k W i t z de duello - C h i k d is -seri . qua lcge praestet u i nd ic u~ e erin men sinyzi la?.e -K l e i n h e m p e l d isser t . d e duel li s secu ndu~n noves an-t iq . Cerm. praesitie W i e s a n d - V i c h e r s Q u i n t u sdiss . de duello - 1 e1 l i n g e n the hys iorg o f duel l ing ,Lond. 3 82 1 - r a n c k p1~ilosc)plrie d u dro it pin ul part . 2,clicrp. 5, pr~y .148 - l l e r o dieserinzione sul duello -P i s a n e l i del rluello - r u s a disserlnaione szcl duel-l o - nnu l i d i To losa c inno 1864, pag. 259: o la disscr-tuaione di Br O C h o C h y inserita negli Annal i mcdesirnicctlno 18 65 , pug. 110; interessanle da pag. 139 in gi -V a l e t t e rupport sur le due1 - i l o l i n i e r e x a m e n d u

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    ducl, Toiilriitse 1861 - 1a r t i n e z ensnyo sobra el duelo,i l f i i d r i ~ l1847 - e v u c W ~ l o z o s c l ~ ini. I I I , V I I , Xr,-IVlr, IrXII, -X-YYTV- u j o s s u r Il r repress iun drr due!- L a v a l B ( le la repre.*sioti dpr due1 ert Belgique -B o s s a n g e des crinies et des peines cupitnlee chnp. 19,png. 275 - h a r p e n l i e r Dtspiu et I n ques l ion d u direi- h a t a u v i l l a r d code du ducl - l a n d e i n dtc due1ct dic c l ~ o i x cles cirnzes: nella Reuue C ri t ique vol . 52,p a g . 16s - o i. e n z i n i ccnnlisi del duello in generale -B e r n e r Lehrbi lc l~ 5 . 214, ediu . 5 - o e r c s c o lrultic o ~ n p n ~ a t i fles delit s et des pcines clmp. 8 , pcrg. 278 etsiiiv. - o l o ni e i di r i l tu p o t t ~ l e e ~ la , so / i co ~zcstricrcn5. 669, no t . - e l l c g r i ri i C l e ni e n t e colisitleriizinrtislll d1tcllo.

    11 clzcsllo coml~uttuto er privata cagione presentasotto i1 punto di vista storico specialit importanti.Ignoto ai greci, ecl ai latini (I) e in generale ai po-poli appo i quali fu dom inatore della consociazioneil principio della supremazia dcllo Stato, fu accoltoinvece appo tutti quei popoli nel governo dei quaii1' individualismo prevaleva al sociaIismo. Si conob-bero i duelli per pu bi~licn cagione; e le sacre pa-gine, e O m e r o, e i primi ricordi di Roma (2)netramandarono esempi: mai se ne vide In consuetu-dine per causa privata; e T i t o L i v i o nota cumeuso singolare di una tribii delle Spagne la costn-nlanza di battersi per privata soddisfazione. Ma conIn invasione dei popoli nordici il costume del duelloper causa privata propagossi in tutta Europa, e vimise profonclc radici, elle tuttora rimangono.

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    (I) Questo fatto notabile del mondo diviso in due grandicategorie, I' iina duellante con pertinacia e con fanatism o,I' altra non duellante, deve avere le sue origini in uu' altacagione posiliva. Quando la scuola nascen te ch e precon izzauna scienza novella intitolala psicologia del le ,Vuzionolilhprocedente alla ricerca del principio dontinatore della leggemorale appo i singoli popoli cire furono e son o, abbia coin-piuio la sua elaborazione, ed eretto la propria caltcdra siil larov ina di q ue lla d i V i c o , di T o m a s i o , e d i B a c o n e ,a lei spetter darci spiegazioiie di questo ed altri corisimilifenomeni storici. Fatto clie Ternistocle ed Euribiiide si ri-cambiavano invettive e percosse, ma non si sfidavano. Wilonee Clodio s' insidiav ano a vicenda la vita ;Cicerorie ed Anloniosi facevdno gue rra mortale, ma rion eravi nep pur s ospellodi un duello per personale cagione ; n& pe r conirirnelie perquanto atrocissime, n per talami violati , n& pe r figlie con-taminale. Per quanto noi siamo profani a cerle novelle dot-trine, che stan no tuttora quasi a rcan o eiiibrione riell t! rnentiacute degli alemanni, ci sia permesso di dire clie non per-sua de la tesi dello J h e r i n y i l qua le nel su o spir i lo ( le1dir i t to romuno appone a i romani come cardine dominaloredei loro ordini morali 1' egoismo. L' egoismo sp inge natu-ralmente ai duelli , perchi: d allo iridividuo 1ii opinione dellapropria prevalenza su l giudice e sul legislatore. Tutto all' op-posto i roniani oserei dire che offrono conie caraliere domi-nante del loro ordine niorale il r ispet to n1 principio d i uu-l o r i f d , che assunse a proprio ernhleiiia come in Grecia I 'arnordella patria. h questa la idea domiriatrice clie si rivela ne ipi notevoli fatti della loro storia : cos qu;indo assolvo^^dalla pena il vincilore che uccide la propria sorellii per PS-ser e niila don na, ed aver e amato pi I' ulero S U O che la pa-t r ia ; corlie quando consegnano a rnorte i l diice viricitore perav er viti to disobbedendo al suo generale ; orrie io all re niillcoccasioni. Entusiasti i romani della Iiberth questa cercaronoin cerli privilegi del cit tadino roman o, nel diri t to di elezioneagli uffici e nella ternporoneit deg li uficii. Eletto 1' ufficiale

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    e durante I 'ufic io questo aveva in Roma tali poteri ch e al-tro ve n on iriconlrono uguali. Non solo trovas i difficilmente locscnipio di unhltra Nazione che abhia d,ito forza di leggeal responso di un giureconsulto; ma pi diliicilmenle ancoralo e semp io di magi strali fornili della balia di f.ire a sl? stessile leggi. Non solo in momenti eccezionali il celebre videunteonsz~lescoriferiva a questi reggitori una vera d iitatura , maitbifualrnente il p reto re a llo assurriere dello uficio propriodeltavli ogni anno il suo editto che era la legge secando Inquale egli intendeva amministrare giustizia: e per quanto ipretori d ovesse ro in tali ediiti rispetta re le leggi promulgatenella loro esterior it; lutti per sappia mo che nella sostanzale rinnovavano. E tali editti si rispeltavano con cieca obbe-dienza da quei fieri romani, e i giureconsulti scrivevauo to-a10 per co mm ent arli ; non p er ce nsurarli o coriibattrrli comeoggidi si farebbe; e poi si raccoglievano in corpo e si com-pendiavano, e si perpetuavano ; iccli nel fondo della veritla legislazione vivente ed efreltiva pi che nella prima leggeserbata come un nome quasi Giove in Olimpo, era a cer-car si piutto sto nei respon si e negli editli. Ci niente altromostra Lrance app unt o il pensie ro domi nante in quel popolodi tenere alt;\ I' autorit d ei loro uficiali. Ora siccom e ilduello ha precisamente la sua genesi ed il siio carat tere co-stitufivo in un egoisrno che fa parere allo individuo indegnacosa soggelta re il giudizio dei propri torti ad un giudice, ecliiederne la riparazione ad altri che a s medesiino, parniich e b en e si spieghi il perctib certi popoli iippo i quali gliuomini di toga o non esistevano, O erano guardati come in-feriori dagli uomini di spa da, am assero con fanalismo il duel-lo: e perchl! allQpposto non si pensasse al duello da i ro-mani appo i quali pu dirsi che il ccdant nlniu togae es-pri ri~ es se a consue todine dclla vila, IVoi non voglianio portarq u i severo giudizio sopra libri profondamente aiedilali, rit:p o r r e i l piede profano nel c anipo della filosofia della stori a:diciamo solo che a farci respingere la dottrina la quale vor-rcbh e trovare nello egoisnio il car dine della morale romana

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    ci sembra bastevole questo fatto clie i romani non usa-rono duello.

    (2) A l C i a t o de singttlari ccrtamine - li o m a s 11sdissert. de duel1ot.urn v ur i i genera's mo rnl it ute - G e-b a u e i. exercit . acudem. exer c. 5 , cap. 6 c t seqq.

    Nella sua prima epoca il duello procede non clirbinosservato e tollerato dalle leggi, ma anzi pro-tetto e permesso. Non solo ei si pugna fra i citta-dini ad ogni privata querela , ma si infiltra nelleleggi stesse, che ne fanno oggetto di esplicite protc-zioni (1) ; i accetta come fo rn ~ali procedura ne' giu-dizi crimina li e civili, od anche negli ecclesiastici.La viva fecle religiosa insinua la idea che il Diodegli eserciti protegga vigile la verit acl ogni cle-siderio degli uomini: e d a lato ai giudizi cli Dio,agli esperimenti dell' acqua e clel fuoco, si prediligedai popoli guerrieri il singolare certame fra accu-satore eil accusato, attore e reo convenuto, comemezzo di decidere da quale dei due lati stia la ra-gione. I1 giudice non calcola, non ii~ da ga fatti, n&documenti. Egli non sopravvede che al rito militarcaffinchb il combattimento corra leale e regolarcnelle forme; e ne proclania l' esito aggiudicando i lbuon diritto al vincitore. L a fede religiosa B il velocol quale cotesto modo di ragionare si manifestaagli occhi del volgo: ma in sostailza nel suo con-cetto jeratico esso B la deificazione della forza.Quindi le genti arminere aderiscono tenaci a co-testo metodo di giudizio: esse sdegnano sottoporrele loro ragioni all' imbelle consiglio di uomini to-

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    gati: non accettano altro giudice clie la loro spada.I1 sncerllote, la donna, cliiunque i: disadatto al ma-neggio dcll' arine si sceglie un canipione al qualeDio deve dar fi~rzadi sostenere la innocenza e ill~rioiidiritto; purclik sia sempre la spada il suprenioarbitro di ogni contesa (2 ) .Se bene si conside3.a(pe sto stato di cose forza concordare che il duellogiuiliciaiio fa pei suoi tempi un progresso :perchi"cosi vennero regolate e vigilate Ie singolari batta-glic; che altrime nti degen erav ano in assassinii.

    (1) i< l e i n h e i11 p e l de d ~ i o l l i ~ ,'itcbergrtc 1781, I O { p . .Il ducllo giudiciario non eb be un trarnouio contcrnpiiriineoriellc ~ i i r i c onlrade di Europ:i. Dove seoniparve pi presto,dove piu ta rdi ; sccondo la respctfivri civiliir dclle genti. I nRussi.1 trovaci esprc~s~inientenrizioniilo nel codice di Iwan\Vascilivitcli promulgato i n filosca il 1497, ove si designa-rono Ic ;irmi speciali con le quali doveva f,irsi i l combai-tiii~eriio % e z ii s ktztdeu su r la l t!gislafion russe p u ! ~ .8.5.Quesio codice era rininsto per mollo Lciiipo sn1;irrito ; fuiror,iio ncl 3317 d,il Conte R o u m a n z o l'i' che lo pub-l~l icne l 1819. Sulla sloria del duello giudiciario r delle su eSbrrtie ai Icriipi f2udali pu consiilt;irsi C o 1 i 11 d e P l CI n C yt1 ict ion)zni~o /?Codccl, nrot .Tuyci~tcnis; ool. 2, png. 18 ,etlit . 1820.

    (2) l e y P r i s t i t r ~ z i o n ig i ~ l d i c i n r ~ c ,i ! ). 2 , c r ~ p . .

    3Ia i tempi dell' aliogeo del due110 ti.atnontaronoir i faccia alla voce della religione, ed alla lrice ilellncivilta cristiana. Nel suo scconilo periodo il duellovidesi ba i~d ito a poco a poco ciai tribunali comr:tact,siln d i procecltira, per far luogo ai giiiilizi sc -17VOL. V. i 1

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    condo ragione, dettati al seguito di regolari \eri-ticazioni e di calcolo di pruve. Durante questa pro-gressiva decadenza dal grado di h r u a proceclural(:che si consumb nei trc secoli ( I ) decorsi d a san Lili-gi a Carlo IX (lZTJ6) egli si mantenne se non per-iiiesso almeno tollerato di fatto come mezzo di de-finire privatamente le private querele. Sel~berie :~Chiesa tuonasse apertamente i suoi anatemi controi duellisti, le autoritii civili non repressero che de-I~oliiiente duelli, ora subordinandoli al permessi)de l Re, ora restringendoli a certe condizioni (2): esempre nel fatto lasciando inosservati i divieti e lepena lita minacciate, perchi: la forza del pregiucliziovincea tuttora la ragione, e rendeva non solo im -potenti le leggi, ma timidi li stessi legislatori ; etlesitanti pcrsino i dottori (3). In cluesto secontlo p-riodo aveva per altro il duello perc*uto ogni carat-tere di forma procedurale, ed aveva nettamente as-sunto i colori di gucri:a privata.

    ( 1 ) C a u C h y dli rluel, vol. 1 , prrg. 51 e t szliv.("Lj Fra gli antichi fuvvi una sciiola che la legitlimii$ adillc;itlimiii del d uello faccva d ipe nd ere dalla natu ra specialetlell:i curisa per cui s i procedeva alla sfidir; clici~iar~lndololecitu per cerli molivi: illecito s e pe r altri motivi si fosseconih:iitiito. Cos C 11 a s s a n e o f i n co~zszictz tcl .cojrs. 38,conci. 48 ) i l I' u l e o f d e 1.c n~ i l i t r r r i ib . (i, gricrcsl. u n rtr-tionc il~.siyi2inru?riossit procctli ntl plr!yllnni J e il I:e r r e-t O f de dr tel l is il . O6 ) soslei.iirro ciic fosse lcciio I>rov,rccon uii i l i icl lo In ~~crti i i~rizai iiiio slrriirria o t l i una irise-gtia di f4iniigliii: iiii il corilrario iii.;~*g~ibi o e p i ti e; ( d r j i irt*tlisiyrriilin r a p . 2 , 5. 12, ~ticirrb.5, n. 1094 ) diclii,iraiido es -5ei.o i l duello onliri jur-e pr.lliijilu~,,pe r qi~;iliiiirlue agione.

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    - 579 -(5) Questa esiiazione non cess m:ii del lulio. Il gesiiilaS a d e r confessore del nuca di Baviera, nel suo trattalo detliiello puhblicnto con perniesso dei provir1ci;ile dell' ordineil P4 ottobre 1650, mmise che pofessc essere l e c i l o [;ilvoltail duello a certe conilizioni clie egli cniiiiier,i ed esornii a lC I I ~ .i (la png. 227 n 280, fra le quali la denegnla giustizia,procedendr, nello ipotesi di uno Stato niirlo ordin;iio.*Piiriodernoiiieiite i puhblicibli vide ro nei diieili un cos griivedisordirie sooic ~le lie no versroiio fiii i peccdli dci Principila i,ulleriinzii dei niedcsiriii. Vrdasi P r i t s c li i o dis ser ta t iodi1 Pt- inri j~c!~ c c c r i l i i c , o~ l c l r i s . 0 - e ti n1 a n il d c deli-c t i s (. t I I I J L ' ) L ~S P~~it tc i l~ t t t i l . ,ih. 1, til. 2 , S. 24, pi~i j .25 .

    Ma dopo Callo IX, e spccinlmente ncl incoraggia-mento della CIiiesa ( l ) , i legislatori Ilrcsero a coni-battere di fronte il duello, dicliiarandogli una guerran tutta oltranza, che dur per tutto il secolo deci-iriottat7o. In rlucsto terzo pcrioilo il drlello persegui-tato con accan ito e spcsso eso rl~ita nte 'urore dalleleggi pii[ rigoiose nci vari ream i di Europa ( 2 ) orni~11'0vanovcllcz della itiipotenza del magistero penaleo clclla atrociti (lei supplizi. Mentre li i C li e l i e u eil1 n z a I* i n o dettavano ordinanze severissime con-Iro i iluellisti, i paggi reali si battevaiio nci giardinistessi tlcl regio ~inlrizzoe sotto i balcorii clcl Itt: perIn piii lieve cagione. Era prova natrii-nli~lcntc?li co-i+nggiu sli1:iic la pena c In stessa iiilhniici, stolta-~iiei i teriiri:icc~irita ai driellisti, per coloro ciic drivanoprovii il i clii.nggio sriilan~lo l ferro dell' avversa-rio () In\r:irio si crea ron o tri1)unnli spcciali : iiv:inosi pic'g, tutta la cnergia deli ' autori ti . Egli i. be nlogico t110 clii iioii ricusa di battersi per sospetto

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    di parer vile temendo 13 morte, s~lagiiiper [ ~n i ' iragione di sembra re vile temendo la pena. Sic.chiiIn legge penale non C clic u n pretesto pcr lioria m i di hattersi o pe r debolezza di animo a pcr st:ii-tiniento di religicii~t? rila per clii non tr:tttenutoda cotesti freni la legge penale stata e sarti sertt-pre impolente in faccia alla smania di duellare,divenuta vera niania (4). Luigi XIV, Luigi XV eLuigi X V I alla laro incoronazione prestarono giu-rninento di mai fa r graz ia ai (luellisti, odiati peg-gio clie gli assassini. Si dichiarb irnprescrittibilequesto reato, e forse nella sua persecuzione le ge-losie politicile contro le giurisdizioni Daronali, e1 odio dei Baroni coiitro gli uomini di toga el~beropotenza speciale. In Franc ia 1 editto del 18 settem-I~re 034 puniva clelin forca anclic gli spettatoricuriosi. E i rigori dei Re di Francia si riproduce-vano nelle Spagne per gli editti di Filippo V (:?iilaggio 3171G) e clei Sovrani di tutti gli Stati (l iEuropa: ma ovunque senza frutto (5).

    (1 ) Gli analerrii dclln Chiesa coritrn il dciello incominciaiir,dal Concilio d i Valclizn dcll' 856 ; indi allroverso altri con-cili ed alle bolle speciali di Nicola I, di 'celestino 111, diAlr ssa ntlr o 111, e di altri p ontefici, s i ni:inlengono fino al Cori-cilio di l'rerito : sess. 25, cc111.19.

    (2) Li1 Cosiitazione Criminale Carolina tiiccliie aKiiito deidue lli, com e p ur e In Coslitiizioiie Eleltoralu Siissonicn. Esi-storio pera lt ro ancl ie n ~ l l aGcririanin diversi rnniidntiiriiiileggi ~[w ciul i ont ro i l di~el lo, h e si trovano indicate nel li^(lissertazione de duellls s e c u n d ~ t , ~ tnorcs gerit2unorut)t i rv t -liqiws eortrlttque jitrn novissinicl, clie da talilno vierie ai-tribuila a W i e s a n d , da altri ;I W i e s n n d e I i I e i n I i c i r i -p e l , mn ctie in realt dove corrcre sol lo il iiome di yuc-

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    sl' ultimo perchi: il rispondente. B e r n e r f lelirliuclbjlrig. 492, 5. cd iz .J ricorda un editto del 50 luglio 1668clic dettava contro i duellanti e loro coniplici le pi severesanzioni, cile l 'ill us tre profes sore cliiania a ragione insen-s:rte. Le ordinaiize di F rancia contro i l duello si trovanoroccolte in R o u s s ea u d d e l a Co rn b e r)inli?res crinza-~ r r l l e sprrg. 91 . Le speciali disposizioni dei Rlanclamenli Sas-sonici del 2 luglio 17162, del 18 febhrajo 172 1, del 1 lu-glio 1757 si ricordano da P u t t n1 a 11 n Elene~ittc u r i s c r i -~r t i l tc i l is . 590 e t seqq. 1 a n L e u W e n f r.c?asiifsir o~.cvsisj ln r s 1, cp. 51, n. 8 ) riporta un Placito piomuig;ito in Olaii-(1:) il 20 marzo 165 7, contro i l duello, i l quale per 111 su aiiiilezza fa sing olar e contra sto con la sevei3it spiega ta con-tc.inpor anwn lcnte in iillre regioni. I\] e i n d c r s f D e j u d i c i i sccwlcanri i s p n g . 141, et srqq.J trova nella tolleranza cliechbero gli antichi popoli dellii Germania per i l duello la ra-gione per cui presso cluelle genli no11 si ruinacciasse maicontro I S oniicidio lo pena di inor ic, nia soltanto uria com-posi;io?ie coi paren ti d ell' ticciso. 1)ove si erigev a in diritto13 vendetti1 privata noi^ potev:i e ssc rc diversa mente .

    (5)C a u C li y i l u tlibrl v o l . 1 , ptiy. 119 od 239.( 4 ) L' E s t o i e ri:irr;i clie io Pninciti pii di 8000 gen-

    Lilriomirii pe rii ~o no n d ucllo ncl corso di 18 anni.( 5 ) A nlojtr,iro lo studio con cui si rovisti, tutlo 1';iriiia-i t~t~i)t ; irjocii;ilo coritro i diiclli, b not;ibile iinii ordinailziiclie iriilipge contro i tlurllariti i l taglio [lei loro bosclii a pro-Itto tlt'l HP . Cos spcciilossi persino sull' amo rc ch c i li;ir*tiiiiiiveviiiio s~~cciullssiriioei loro parclii, c per le loro c;irrc.

    I I n ne l secolo l~rcseiite, er rlricl inovin~entodispiriti clic i fsailccsi dicono cfrcllo della rivoluzione~1i rancia, nln clic fu invece la cazrsa di cltiestn cdelle altre rivoluzioni europee dei tempi nostri; per

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    - 83 -quel movimento di spiriti che tutte le parti del di-ritto sottopose a sindacato ed esam e, r4inncgando ilaornma delle leggi scritte per sostituirvi i ilommimeno appassionati della ragione, il duello entro inun quarto periodo. T->erioiivdi pii1 miti ed orilinatipensieri. Periodo di esame e di discussione giuri-dica e politira. Si torno allora a cercare se il duellofosse delitto ( I ) : se fosse conveniente punirlo cometale; e qriale ne fosse il vero carattere giuridico.

    ( l ) La confutazione degli argomenti coi quali si tenia sta-bilire la non punibilitb d ~ l uello, a i S test& riassunta rnae-slrevolmeole t l a l l ' nvv . C l e n1e n t e P e l 1 e g r i n i veneto, indue suoi discorsi che hanno prr tilolo, Considerazioni snl lnrr r z io~~ul i ld punihiliiri rlcl Jucllo, V e n e z i a 1 8 6 8 .

    B e n t h a m audacemente, secondo il srio stile,lanci 1 asserzione che il duello non fosse delittoneppure dove ne fosse avvenuto omicidio, purchelealmente prignato : e su qriesto terreno si impegni)vivamente la disputa (1). La monornac?tia pnrvoal B e n t h a m non potersi imputare a delitto permotivi giuridici, e precisamente perch, diceva egli(seguitato poscia da W e I C h e r (2 )e da altr i) nonpu concepirsi ingiuria nel consenzicnte.

    (1) M o l i n i e r d u diicl (1861) - I u r g r o nj e dc sin-gular i cer tuminc (1801) - V a l e t t e dic (luel (1858) -Ma r t i n o z ei isayo 8o/1rn e1 duelo (1847) - a c e c h oeatudios de derecl~openul leccion 9 - c h u l z de rn -tionc poenarum singularie cerlaniinie ( 1856 ).

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    - 83 -(2 ) IV C I cl i e r ne l 1815 tcnl sos tcnc re In non p unibilit

    del duello sopra i l diritto rorn:iiio, m:iln iriterpctrnndo lal eg . 7, S. 4, leg. Ayrtilinttt, c l i ~ i r' rnie ttc il piipiintoe la lotta ; In l eg . 9, S.7, dc pccillio, clie sc~iiibriiprr-mellere il suiciclio.

    Altri elogiarono il duello coine tutela del buoncostrime, come edricatore dcl popolo, come cccita-tore a fortificare i l sentimento del doverc, e comenecessario moderatore di corti abusi in certe con-dizioni sociali: onde si volle insistere dic fosse im-~ i o l i k i ~ l 6a proibizione assoluta del riiedcsimo: ed Bnoto il calore col quale il somtno dotto del secolo,il Carone C u v i e r, nel 1832 tenacemente si opposealla proposta di legge contro i clueIli. N & mancanoaiicho ai (l nostri insigni giaristi, come il M a r-t i n c z, i clrinli per coteste politiclie consiilerazioniconsiglino un a tollc~~anwnt*diizntn dei duelli. ItilevOil P a C e C li o che il divieto assoluto niostrnsi ormaidalla esperienza effimero c tTaiio r, faccia a l t orre ntedella oyiiriione elio spingo a non ricusare rina sfida:oticlc in talc franqente la leggc devc abbanrlonareunci. resistenz;~nutile; ed occtipnrsi pirittosto (li pre-v e n i r . ~ o pii tristi conscgrienze del tlisorilitie, chenon 1ia potestr (li rcp elle rc iiitcrarnc ntc. Anzi il171a I- t i 11C z (1 ) cori ncritn osscrvsziorie avverte ch eil soprtiso nel tltiello , tritto proprio (li quello chepugtiisi con ar m o b ianca, tic1 quale 1'1.spcrto schcr -iiiitorc non Iia nie nte a te me re pt:r si?: ina non i,altrcttnnto nel ducllo a pistola nel quale anclie i lmigliore tiratore riscliin pur sempre la vita, per la

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    - 84 -possibilitL di essere prevenuto clalla palla clell' av-versario.(1) 11a r t i n e z, dopo ave re niostraio clie il duello in un

    si in periodo fu testin~onianza di suprem a fede religiosa, ediii un a ltro fu un progresso per impedire gli assassinii cotilo interdire ( come fece il F uero di Castiglia l cy . 1 , l i6. 1,tit. 5 ) clie alcun gentiluomo aggredisse 1' altro senza prininiiverlo sfidaio, passa a sosi ener e clie p er In invenzione dcilnliolvere pirica, il duello cambib natura : primii era prova diforza fi'sicn, poscia divenne prova di forza nnor~i le .La spad:i(dice egli) C 1' ar in e del vile perc hi! lo spada ccirio s:i di noncor rer e pericolo alcuno conoscendo In sup eri ori ti dellii pro -pria forz a, e de lla propria dest rezz a. Il ve ro corag[;io si nio-stra nel duello a pistola. Ma il consigliere 31 a r. t i ri e I I i nelles u e nsse~uozio~~itilla lcgislasiozc itnliconu and nel pcri-sie ro opposto sostenendo dov ere essere pi inviso alli1 leggeil duello coli arine a fuoco, che non quello c on tir me b ianca .A me piace meglio la opinione del giurista spagnuolo, per -cili. quando intervenuto omicidio, questo si pub con cer-tezza considerare conie pi volontario se opera to con a rm ebianc a, seiiipre pi o iiieno diretta dalla m ano e guidati1tliill' occliio, clie non quando i: prodotto da una palla troppcvolle guidaki dal caso: e nii piace anco ra percli si rannodacon uno grande veril storica.La provvidenza che ha desti-n;ito la unianiti ad uno indefinilo progresso lancia di tratloin tratio sulla terra una g ran de scop erta quando nei suoiarcani disrgni vede la unianiti matura per approfittarne acur rcr e inna nzi nello vie della civilt. La sapie nza era il rno-ricrpolio di poclii clie ne abusava no per man tener e le niiriadiiirlla igiioi'anzit : iill' nra prefissa Dio nian db la i nven zion edella siariipa clie democratizz la scienza e distrusse il mo-nopolio. L' abilit di pochi sc herani nel maneggio delle ar midiiva balia ai tiranni di oppri mer e le moltitudini inernii, ine-spcrlc, ed impotenti a resistere a quegli uomini cinti di ferro:

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    r)io ,i11'0oi;i prefissa niand 8 la i~i\ ~e riz ion eclla polvere piricache fu potenle eyuiiil~i-io li forze e strumento alla emanci-1~;lzionedei popoli. Co>i ai nostri g iorni l u iiivenzione deiv;lpori e dei telegrafi comp arsa siilla terra nll' ora desti-n a t a pe r prom uov ere In fratellanza universale delle genti.L:i uiuiiniti ignara se mp re dello irvvenire che si cela nelleilllc vedul e provvid enzin li, profitta di riiiino iri riiano dellescope rte destin ate al periotlo iu ciii vive, e si f ; ~ ieco stru-inento di quel progresso al quale essa k deslinat,~, coiiipieientanicnte la propriti rriissione. Solto un punto di vista ge -nerale (si pensi come piace intorno al duello) 6 inconlra-stabil e ch e la polvere pirici1 ha esercitnto s ul l; ~ erra iinagr;rud e potenza eniaricipiitrice dalla tirann ia dclla l'oiza fisica,cornc la stampa ha eserci tato una grande potenza cin:incipa-trici: dal rnonopolio della sa pienz a: e I' i i i ia e I' altrii hnniiodemolito le tiriinnidi delle caste. Le iispirnziorii istintiva-mente scolpite tiel cuore dell 'uom o verso la liber ti, verso1i1 eguaglianza, verso la ira ternit urnanitariii, hanno usii-i'ruito, usufruiscono, ed usufrui ranno nelle generazioni c hesi siiccedono lo slrumento che stato pcttiito innanzi ;I lorod;illri sapienza suprema.

    Su questa linea d' idee la materia del cluello passi)in certa guisa sotto la mano delle scienze econo-rr~ichc.Convinti i filosofi della inutilitri del sistemarepressivo volsero gli studi alla ricerca di metodi11reve)ztZvi.E qui si divisero nuovamente. -Alcuniopinarono che naantenztta la proibizione del duellosi dovesse rafforza re la efficacia rlcl timor e dcllapena col supplemento iIi altre riparazioni all'onoreoltraggiato. Di qui un a scu ola che dimenticando icriterii fondamentali della quantitzi dei delitti, prc-tese clie 1 odio contro i duellisti dovesse sfogarsi

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    col punire pi severamente gli ingiririatori. Ctopiaantigiuridics (i) niqua, ed inetta, ovc altro non fosse,perchk dimentica cagionarsi spesso i duelli da of-fese che non sono prinil~ili lni tribuna li non ofti:-rendo elemento di crirninosit;~ (I)).

    (1 ) G i o j a , U e n t h a m , M o r i e B a r n a v e trovarorioil fiirmaco conlro i (Iiialli nella esasperazione delle pen e con-tro 01' insulti: bl a f f e i corse sulla stessa linea aggiungendoche le ingiurie dei plebei contro i nobil i dovevano sever is-simarilente punirsi. Bene ba aiostrato P e l l e g r i n i /op. ci t .pay. 106) che punire p i severa men te un deli: te per pre-venirne rin allro B radic;ilrnente i ngiust o; oltr e ad es ser e !inniezzo polil icanrrnte inetto, non ricorrendosi al duello per-clib si siinlino miti Ic p cn e co n t ro I' insulto, ma perchb nonsi ricoiiosce cornpcirro ;illo Stata la riparazione della offesa,e lo dimostra ;illa eviclerizn con I;i stoiiu. iIa io vorrei ;ifi-giiingere clie i diielii si f iinno ancora spessissimo perctivuolsi soddisfrizioiie di iupiurie che nrdcnt emc nlc si 11r;iniatenere occulte, alla qual brania avv ersa la pubblicit di iingiudizio penale: cosiccliit in questo punto di vista potrebbeacqriislare c redito il pensie ro d i B o s e l l i n i , da nie allravolta ricordalo e non accettato, che i giudizii per ingiuriadovessero leiiersi in privato, se fosse oggi possibile clie gill-dizio privtilo e segre to s i rendessero sinonimi. I l P c l l e-g r i n i per concorda meco clie le penali ti della iiigiurindevono elevars i per r~gio ti inlr inseclle e non gi per lo em-pirisnio di iina problerniitica prevenzione, e osserva di piclic a prevenire i duelli pii ess ere utilissinio lo ap r i r e l i -ber o c;liiipo a provar e uiilmente la ve r i l a del convicio, per-clib nllote lo sfidare chi ci ha ingiuriiito assum e il c ara tte redi iin ;ibiiso di fai-za eccitato dalla coscienza di avere me-ritalo la irigiiiria e diretto itd impe dirne ia prova. L' asiniioprofessore I l o l l z e n d o r l f v ed e un in ezzo d i p r ev en ir e icluclli nella riprislinazione dell1 accusa popolare contro tutti

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    i delitti concessa ad osn i cittadino aiiclic rion o&so dal de -litto; pcrcli: con cib si nobilita l' unici0 di querel;inte, e s isradicti il prcgiiidizio clic sin v erg ogn ;~ cnurizinre uti reato.RIu sii rcl be vano conato riaritlnre rluciiito s~ ;t lo lc t~ o u que-s to argom~lillo . l duello sare bbe per k b solo 1ii:iL~ria di unintero voluiiie, ed io qiii 11011 posso che correrlo r:ipidamente.

    (4) Ad occasione di qiicsto niiii osbcrviizione lo esimio pro-fcssorc G i o v a ~ i u i c G i o i i n n i s C i a i i q i i i n t o , inio bu onatiiico, c riverilo Collepn, coi] un suo biglietto dell' 8 ap r i -le 1869 mi opponcva uti dii bl~ io ntoriio al cuncctto radicaledcl il(4itto di diicllo. Dii11it:ivn ciob che il Lilto iiiiiegabilc cliniulli dirrlli coi~tb;iituiiper lavare oiitc non pcr,scyuit;tbili dalla~ ; i~ is t iz i i i~ o r t i ~ s s ~epiignaiiz:i a coiiteiiiplare i l duello comei.P:ilO contro I;I giiisliziu pubblic;~.Ali prr inr l lo t li IrascrivcrcIcltei.,~lriieiitc le su e p i~ ro lc- T ~ ~ lis lei tlu d i questo cr i-1 c r . i ~( di reato contro li 1 pubblica giustizia ) m i p n r e a id eb ba s i ~ p p o ~ . r elic i n o gn i cr1.90, od ulnlen o nel nrnggior12ur11r7*0 le i rrrs i, s ina i fircollli di tlcririnciirre, e pnssib ililrid !;ht/izio (li dkryi.sirrrli. Alirrruicnte 7run si p110 log i -crrllierrte coricel)ir .e l a ideri d i t~ sut ~~ tii zi orz ce l la g i~ r s t iz i r i~ ~ t i l i l i l i c ~ t l w i l ~ ) O I I I ~ I~ISSII ditasi 111/ t ta ~i ?i~ ct t~u re,t t h a i] ~ r t * / i ~ t * i t ~ )l yir~(lL:iu ile lle ~r .1 1t l 1 yricllu ilel Af~ry;.slruto.O r ciri , ~ I I I ~ t ~ d c " ~ ' l c i i i r r r s ion l lc oss ervn zio~ ic l tr le i fu t lart1l:r {iile t l c l S. 987!), ovc d ire che spessisai i i~o duell isorto ec~citnticln cnrlse, clic 1aot1 po irc bl ie ro d n r i t ~ u t c r i nr r t l coi(( tlcil~orrirro rr tl u,irc co~itl~ct~~zrr,n l t w u l n t ~ ~ e i z ~ i i ~ r ,1111 ftllr) (li S~ I I - I ~ I J~ I I ,i r i r c riurililti, toi ~crrtptir'e~ i i s~ i i l t ' o io p i ta i i~~ i i .rtl~p~lrt,tjrrsil crr.\ci di !liit~l lo trlveritlto i11 Frrrtz-pii> ( t p t r il Girile I+'rlilipo tle S ~ g r i r ,vd il C r ~ l r r r t l cGoiir -l i ~ r t ~ t l .~ I IC SI I :/itli; ti1 t1tit~II~1l Si~!/rir perc he telln sirnistorirl ilrlln rrrrrrl) r!grrir ( l i ,l/i~scrit~ircI I I P ~ rrrtib rrssni berleIrr !lloi~ oin li'l .stitr Cc ricr rilc : i r i yirrdicio sio1.icr1 deciso trr.r,/pi ( / i S/JI I~I~!!F ~ r t r rprlni /n t r / h ~ r r ~t n p u f n r ~n1 rrici-l,s[i~,ql~It~.v[it ~ e yl i u ~ r r i t e r ~ ihe d c n u t i c i ~ ~ r e11 . l I~~gis lr r i-i,, ? Aroti s ~ ~ ~ - , tsi[rli~rzivtaed i g i t ~ s i i z i u o ci al e , ?liti v isci~.

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    - 88 -c i~ r r r i i e r i r z rc r~ ~resa alla persona anche Irt sola sFtlf1, ilsolo Iin le rsi ; percliC cod cst i .volai) nl ti c l ~ e it.citriineralf8 rpros sinia i~ien te ref eri sco nsi all u lesio ne dal111 peraonri : .drr e s s a ritraggotri~ a crit~~,zriliili,or,re si discorre intntlu' i crtsi di contilo ; i l cotl~~eg, ioer 86 stesxo L ct'illti-tloao e esitlo delln persona per il stlo oggel!o : i p R 1 -tuiscc d i Lrrltevsi per ~ic cid ere, per essere zccriso, prl.teris e od esser ferito; cose tutte che n on sono ( li nostr oputrl e, percl d lcdo?lo l a persona zrntnn, e olfcirdoiio r r r t~ c l r enrpu In nrorale e 1' ordine pubblico. lu siessa lo-!licrr del siste~t~alre n o n ved e nel Jrcrlto clie ~ t ~ t f ilsfr-pariowe delln pubblica giustizia. Questo sistcma diccr~st i~ .par ione i y ius l i z ia unco Zrr, semplice s/dn aceettcitrc,perchd sebbeire d i fulto n on sia tut tor a seguito i l yitldiriodelle arrl~i, n che verlxnzcnte si nttun lu usttrpuzione del-l' n.zio?ze sociale, ptcw la convenzione siessn vi si dirigertlltrlediuia~~zente.'olz 2 dunqu e rncrgyiori~re te ass ili do ildire che la conue~lz ioned i duel lo sia ofisct della perso-Ira, pe~.cIit! ciJ essa s it ld ir iz za , che s i n rcszcrpctzione de ll ngiu sli siu sociale, perclrd l a conve nzion e a l ale ztmr])rr-zit~lre i dirige.

    Ringrazio lo illu stre Collega dell: ono re clie fci ai miei po-Ie ri scritti o ccupand osene in siffiitta guisa, C della cortesiiidi cor~iunicarmi le sue osservazio ni: uja la obiezioiie riurimi rimuo ve dalla opinione mia. Clii sfida al duello per uiioltraggio che non I! dicliioraio delitto dalla legge O cliedalla legge dichiaralo irnpunibile, si elevii a1 di sopra de lgiudizio della giustizia piibblica. Il giudice a cui ricorr essegli direb be che quel fatto tion merita pena : egli invece dicea si * s t r sso , io lo voglio panilo c lo pzcnis.4 da m e (i dis-pctlo del ln giitatizin pubblica che qu i rni nega il suo brnc-cio. Tanto si pone al di sopra della giustizia pubblici1 cliivuole irrogarc una pena al suo olfensore pcrch, non gli paresuf ficien te la pena clic infliggereb be il giudice, qii:into coliiicf ie V U O I punire da s il su o o ffensore percliP la giustizizipubblica lo vuole impunito . Io non veggo dificoltii. I l s e m p r e

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    rrnri sili-lizin 11r i~ )r r lan ie i r leex erc i t n l n , un iibuso di lorzollrivatn. L' uno si sosliluisce al giudice ed al legislatore ctiepurrirehbero poco; l 'altro si soslituisce al giudice ed al le-$islatore ci!c ti011 punisc ono niente. Noii vi i: dunque ipo-t e 4 rrcil;~ qiiale faccia difetto i l pensicro clie d i al duelloI'cibie!tivo della piibblica giuslizia. Al con trari o i: fallace i laisleiua ctie di.^ al duello l 'obieli ivo della i u t eg r i t p erso -wrile. Spe csis sin~ o o sfidato accetta In sfida per o bbe dire iilla[~ubbl i c ;~pinioiie, C non p;trcr vile, I I I : ~col ferrno propoiii-irieuto d i non feri re n& uccidere . Egli scen de sul terreilci dr-liberato di esplod ere in aria la sua pislolti. t\vvcnga di Iiiici; clie vuol e Dio ; gli per oiiitigyio all' onore espone 11 pro-prio corpo, n1;i non vuole esporre 1' ariimit stia ;i1 riscl~iodilordarsi d i rimarici sangue. Sceso srrl terrerio egli hri di frillcresploso iri aria Ii r sua pistola. bc I ' obiettivo del reiito diduello : la persona, co?itii vli irn~~irnilo.firnio v;irrebbe iioripunir iri:ii tutti i duelli tranne come ferrnenti od omicidii,perche chi non avri ferilo ni: ucciso polA senipre dire cheintciizioii;i~nie ntc iiisurb i colpi della sua s pad a, o la dire-zione dc1l:i sua pisiola in guisii da non offeiidere; e il fattogli da ragione. Io r ispetto dun que le corivii~zioni di tulli, rnapersevero nelle mie.

    Altri posero l~srticolarestuclio nel suggerire odordinare metodi per mille ( 2 ) mocli variati per as-sociare alla forza delle pene pii efficaci prevenzioni.E molti propugnarono la nbolizioce dclin pelinlithassoluta, ed il s ~ s t e m a i una permissione clel tluellocondizionata e subordinnta (2 ) a certe autorizzazionisuperiori, U i qui la proposta dei tribunali d' onore edi un giuri ch e debba preventivamente decidere se o no necessario il duello nei casi concreti u sod-disfjre 1 onore. Di qu i Ia proposta di fa r defrriirealla

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    legge a p r i o ~ v i e condizioni della licenza di ducllarc;sia distinguendo le cause del battersi; sin distin-guendo i nzodi e le aivizi, ed i pcctii della l~nttaglia:autorizzancloln in prevenzione la legge se per certccause, con certe armi, con certi modi, e cun certipatti pugnata; e clichiarandoln delitto soltanto sepugnnta altrimenti. Molti poi div;igarono in consi-derazioni morali ed invettive contro il duelln, quasicredesse ro nei loro scritti abilith di tare argine alloanclazzo (lei tempi, dei pregiudizii, e degli usi (3).Tutti questi lavori sono inspirati da ottimo pensieroe in molte parti lodevoli : u.ia noil t nfiicio dcl giii-rista, e molto meno del cattedratico, lo sceililerein qtiesto inesauribile campo.

    ( I ) I i i Napoli Carlo I1 1 cre8 l 'ordiuc, di s:tu Gennaro dp-l)osi tan ~entc er pr t .v~.nire i duell i , imponendo cl ic i nubiliriapoiel:iiii qua ndo fossero irisiqnili di que ll'o rtli ne doves 3eroprestare giiiranieriio di r ion battersi n duello.

    (2) Dci lintiti entro i qiinli si dovcv;i pcrrrteticre il diielloddlla autorit c d elle su e coridizioni, scrissero fila r c o tleci-siones t um . 2, qurrest. 958 - ; u i rl o l';i p ;i q ~ l / ~ s t .17 ;t. riioltis~iniiwllri clic ricoril;~ l L o n r i 11 g i o opern oiltnicrvol. 8, pny. 78, S. 52. E s i l l y (j)lriiclope?*s 14. SO hi /in.)citi) pi di ottanta aut ori clic a suo leriq-io avev;irio scrii tosoriril il di~ello.(n) La prizienzu dclle irigiurie consigliatii c1;ii pi accortisiu i isti P filosofi. D c li rii c r o f cxercitcrt. M, crrp. 4 ccdrSol1.O ) diseriiiniente sostenuc essere triste cousiglio :iiiclicil d a r c p ~ r i ~ c l a)tir le iiigiiiric ver11;ili; c nori cssrrc viqliac-clieri;i diq)rei.ziir le, ir i, i bcnsi aderenza ai ~~riricipiiri>tiariicd irioltrc stiniiti;i prudciiz;~ lt*ll;i vii;i e foiitc di nlililii. Cilinrgornrriti di l o c li rri e r o ( clic ccriariirritn non rolpisconoun a difhrii;izioiie ni;iligria i~~ eili tiil li terinc c) irioslrniio la

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    esorbitanza di correre a l duello per una f u ~ a c e arola , perun geslo o pe r una irreverenza. RIa c he valgono le predich econtro la ipertrofia dell' orgoglio e con tro le corrotte ;ibiludi-n iP I legislaiori non avverloiio hnstanteinerite a qri rst ;~ ; r .a i ideveri13 che i d ue principali riioventi della vita pr;ttica iirl-I' uomo sono la i~riitrtzione e 1' ~ ( i i i u d i n e . i pob ;isscrirccome coslnnte clie delle cento cose fatte giorri;iliiienle d,il-1' uoiiio novantanove le fa o pe r lo islirito d' iiiii1:izione oper il pre doiliiuio clcl12abiiudine. Anclie nella sloriii dei pro-cessi criminali si hanno percuiii tcst.iruoiii:inzc di questo vero.

    Altrove infine si g uaril la questio ne in faccia a1diritto costituito : e si dissc che sotto la legg e la qualepunisce il ferimento o I' omicidio non cade il duelloche lia delle conilizioni giuridiche afyatto diverse.E ques ta ultima opinione govern per quasi tren taaiini la Fra nci a; ove si contarono non meno di un-dici giuclicati della C orte di Cussazione clie in opposi-zionc a clnello clic giudicavano le Corti del Belgio,si pronuiiciurono ne l seiiso dcll' assoluzione.

    hln allc consii1cr:tzioni di I3 o n t 11 a 111 si repliciio negn ntlo l' applicnliilith i11 irinterin penale dellaregola colei8li l z o ~ z it ivjlrrin (1 ) : od osscrvari(10 cheil consenso dcll' ucciso non esclud e cer tsin ent e lacriiiiiiio sitti clcll' oiiiiciil io pcr In inaljennhilit dr.1il i~ it fo 113 vita : ragion e clic non poten capir e llilll;liiiciitc ilcl filosofo inglcsc, il quale recisan~ciitenc-?ara ogiii legge ii:itai.alc. h coiitlitarc i srioi arso-~nciiti tistava solo ricorrere alli: solite rliriiostrazioni

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    che 1' u f l'e il 11o r f , C \Yo 1 f i o avevano Insciatodella punibilitj. dei duello. Ed a1 suo asseintoche neliluello non ricorreva danno r~iedicrto,c che eoci s11:i-riva 1' elemento politico tlella criuiinalit5, si risposenegando I' asserto : e per ncgarlo Lasta cu11su1t:ti.t.l'intimo senso, il rluali: ci mostra conle il duello seiion spaventa li spndaceini, spaventa pero i iigli, Igenitori, le mogli, e tutto i l pul-il~lico lie seilte in -teioesse lella concerrazione dei piu valorosi conrit-tndiiii. Alle cotisidcrazioni politiche energicariientesi repiicb non dovere le leggi d i un popolo civilec.1iinar.e la fronte in Fdccia ai pregiu dizi, m a srnclicarlicon ogni studio: essere nulla gli esagerati 1 ~ t : r l ~ f i ~ l(1(:1 clriello come strumento morale, in faccia ai di-sastri che esso cagioi~a:non potersi mai dire mo-rale cib che la religione riprova: sparire tutta lavanta ta utiliti1 clcl driello in faccia al fatto clie spesso\lince l'ingiusto; la inefficacia secolai4e delle leggipenali contro i l duello essere derivata dalla inssni:~tlc.llc? feroci pcnalita: moglio potersi i l fine ottonc1.1~con piii adatte c: riioiliche repressioni.

    ( 1 1 Furorio vivissiriie s i i qtieslo nrgomenlo le dispute ctie1t:figoiiqi iiel Niinro rrvcliivio di ( l ir i t to c~ ' in i i~ , r r lc ,ra loS t u fi e l ctie sosteneva. verissima anclie in criminale la scn-tt*nz;i- emini volenii f i l i t yar i r r , e l: f1.e p 11 clie rcci-s;iniriite ricgava ogni clficdcia di colesta regolii i1 1 rn;itoria~ ~ e i i i i l e .ra i quali geltossi coriie concilialore il B o e h m rxr tf d i s s . q~til lenrrs?,c,r.iLnL s i l ~ o l e u 6 iwon ficri i t t ju t . in) riio-sir,iiido coriie non fosse ri. scn ipr e L isa n6 sr i i ipre ver i) .

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    E finalmente alla questione speciale desnnta dalsilenzio del diritto costituito fece argille coraggiosonel 1837 il D u p i n (l) il quale condusse la Cas-sazione di Francia a recedere dalle sue stesse os-servanze; ed a decidere che anche nelIa assenza diuno speciale divieto dei duelli, le ferite e gli omi-cidi in queIIi avvenuti cader dovevano sotto le ge-nerali sanzioni che il ferimento e I' omicidio indi-stintamente colpivano.

    (2 ) Prima per del D u p i n aveva aperto il varco a que-sta rellificazione di dottrina il Procurator Generale P l a i-s a n nel Belgio con elaborata requisitoria del 15 gen-naio 1835, denunziando alla Suprema Corte di CassazioneBelga un dec reto della Camera di accusa della C orte diBruxelles che avea pronunziato non esser luogo a punirel'omicidio avven uto in duello, per mancanza di testo spe-ciale di legge: alla qual e requisiloria aveva fatto plauso quellaSuprema Corte col suo decreto di annullamento del df 12febbraio 1835.Del resto quanto a D u p i I: tulli venerano lasua dottrina, ma tutti al tres conoscono la incostanza dellesue opinioni. D u p i n Regio Procuratore sosteneva che ilduello era un omicidio ed un ferirnento simile agli altri:come giurista per (oeuvres t o s ~ . , poy. 25 8 ) egli scri-veva cos: Le due1 ne constitue pas settlenle i~t une a l -taque ou un ddit contre les purlicaliers , coname u n vo l ,otr un assccssiaat or din air e. C" est avnnt tout un trorrbleri la paix picbliqzte, u n mpr is de l a loi, une prolestationcontre l' orya nisu liat~ sociale: on se goirverne soi mme,on ~npr ise a sotcvcrainel d u pays dans le quel on v i t :ntlssi jnd is, sotis l a legislat ion de Louis XZV, le due1VOL.V. 38

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    tait il arant tout, un crinies de lese nlnjest . . . . 018jet ie dan s le8 espri ls 1' idee que le s citoyctls priivent rcp-pcler de foul

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    ciuoio~zig iu r id i c l~e el consenso non avvertivano alsornillo principio della inalienabilita di certi diritti:ed al fhtto che il consenso spesso apparen te per-chi: figlio di potentissima coazione morale esercitatada pervertimento clelln pubblica opinione che nii-naccin disoiiorc a clii in certe condizioni non sfidao non accetta la sfida. La quale coazione poichb nongiungc n tale da togliere affatto la libert non valead esclri~lerc n impritazione, ma pur basterebbe anon r ciid ere valutabilr, il consenso pcrch rneno li-l ~ o r o lri:u~do pure si trattasse di diritti alienabili.

    i9sscrvo ezianrlio clie puO pre scind ersi dalla reg olaclei diritti connati e della loro inalienabilita. Infatti1 obiettivo giuridico del reato di oniicidio non Bsoltanto il diritto alla v ita nell' ucciso. Com unem entei cri~iiiiialisti si limitano n contemplare in qaesto1 01)iclto rlcll' orniciilio, ~ ~ e r d i Pn ci6 sta il dannopr+iiii:ii.io c: tlirctto; ctl C esuberante allo scopo dellaiiicriiiiiilnziunc. i\In (love possa niai avvenire che sutal(: ubicttivo inroiitrisi un dubbio, rimangono pureclcgli altri diritti che valgoiio rid esul~eranzaa co-struire In base giuridica della iriiputabilith. Alln vitad iin riorno non ha diritto egli solo: ilgli, riioglie,g:.ciiituri, i'rritolli, cc1 altri, Iinnno pure (liritto alla cori-scrvaziont: (li rliir:lln sita ed alla intcgrita d i quelleiiicr:ilrr:i. Voi non potctc ncgare qriesto diritto poichali' oi.1~0, lla ~cdov:t ,all' orfano, voi d ate un' azioneper iiidennith contro 1 uccisore; voi date loro undiritto all'nccrisn, eil anzi cer te leggi ne fccero un11ovcrc civile; voi ain me ttcte costoro come parti ci-

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    vili nel processo contro 1 omicida : se a quella vitache fu spenta in duello avevano pur diritto altri in-dividui che non consentirono alla insana battaglia,B vanit (anche sotto questo secondo aspetto) ar-gom entare dal consenso di chi si batt pe r n ega rela panibilit del duello.

    Coloro che la non punibilita del duello sostene-vano per ragioni politico morali dosunte dalla suavantata utilitu sociale, non avvertivano che tale ar-gomento non tipprodava pel vizio di provar trog-po, troppi essenclo i delitti ed i casi nei quali sisarebbe potuto ripetere. E legge provvidenziale,governatrice di tutto il mondo materiale, che comedalla morte nasce la vita e dalla vita la morte, cosida ogni rriale un qualche Isene, e da ogni bene unqaalche male srieceda. Questa legge continu a e mi-steriosamente sensibile si svolge ancora in propositodi molti delitti, che ptir si puniscono senza riguardoa1 bene che possa esserne conseguito. Che vi hadi cosi utile al perfezionamento morale delP uomoquanto la maldicenza 2 Guardatevi attorno, e ditese nella verit della vita non B questo il p i ~ o-tente strumento a frenare gli un~ an i ervertimenti.Nella maggioranza degli uomini torna guida inces-sante alla loro condotta i l pensiero qu' en d i r a rrzonooisi?~; zb' en d i r a ma vaisine? Se vi hacno donneoneste; se vi hanno cassieri probi, servi fedeli, esimili, la maggioranza di loro ne va debitrice aquesto pensiero (.\io la ecltic0 alle buone al~itriilni ;soltanto pochi spi riti sup erio ri fanno il t~cncpen-

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    - 97 -sando cosa ne di?-&Dio, e pochissimi pensando cosa?le dirci la m ia coscienza. E una pretta iperbole che@i uomini siano in societi per sottostare al sinda-cato della reciproca spada; ma una verit posi-tiva che tra i fini pei quali la l egg e divina imposeall' uomo la consociazione, avvi pur quello del re-ciproco sindacato morale, leva potente del moraleperfezionamento. Siate dunque logici, e seguitandole vostre considerazioni politiche sul duello abolitele pene contro la diffamazione. Quando in rina ta-verna due notissimi rissatori vagabondi e infestialle propriet, vengono a rissa e ne consegue omi-cidio, ci0 reca frutto ubertoso di quiete e sicurezzafutura alla societa. Ma per questo vorrete voi ri-produrre la massiina di certi pratici, occisio homi-nis noto?-ie acinoi-osi non punitur ? Qual fonte mag-giore di pubblica prosperit della circolazione dellericchezze? Certamente B di gran danno la lunga vitadell' avaro che per dieci lustri accumul denaro pertenerlo sepolto a difficolt dei capitali desiderati dal-la i ndustri a. I1 giorno in cui quel tesoro si schiudeB un' era ridente, e una brillante fortuna economicaper tutta ja citt: dunqu e porrete voi come regolache ch i ruba a ricco avaro non d eve essere punitoperchb f a causa di pubblico ben e? Sono cento leapplicazioni assurde che pu ricevere questo falsoprincipio per c ui si vorrebbe 'es ent e da pena undelitto a cagione di una utilitb pubblica che neconsegue. Ma il principio falso, perch non certala stia base neppure iicl fatto ( 1 ) : ed poi falso inradice, perch il girire penaIe deve coIpire ovunquescorga la malvagia violazione del diritto. A stentoin eccezionaIissimi casi potrebbe ravvisarsi una di-

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    - 98 -minricntc nei fortuiti beneficii clic proilussc riri tlc-litto : ma farne un a dirinierite, anzi rmn cnnionedi proclamare la impunitii, dcmoliscc i carditii delgiure prinitivo.

    ( l ) Non ha I ~ t l s cne l P t f l o I n ol)icziotie cile il diiello ci;]i t t i le per fl.eiiarc li insidiatori dell' ;iltriii onorc e dt?lls paci:delle famislie. Ln a l ~ j l cp;id,icciuo si ride di rltiesto I'reiio, cardilameiilc ir i~ ulln uomini p;icifici e non alli all ' arm i odimbcll i. NC J ~vvi costi tiinlo priva di . W ~ I S O lrrgico qiianto ipiccoli duelli della odierna socir,t comb;itttiti p e r la pi licvnc;igionc. Tii i i i i l i; ii o f k o : io sor io un v ile s e noli t i ctiiedosoddisfazione: c1 In rip:ir;izioiie tlel niio ono rc oltrnggi:ito s;iriich e io mi Cacci:i diil iiiio oU'ciisore cacci:ire iri Icflo p r r qii:il-che mese, o rendere s torp io per tu t ta 1;i vita. I% t% l l a iparn-zionc! Si visto in pratica un prepotente arriiigero f-irsi do-iiiinatore persin o dei Consigli com unali ed irillil~rrc!li suoiCollcghi la propria opinione n~erc;? a paura di iin colpo (lisci;ibolii. Niiiln avvi di t anto ridicolo qua nto i piccoli duelliclie si coinbaltono per private cagioni. Un senso logico eb-ber o gli antic hi rliielli c:ie de cidev ano dcllc sor ti di iin rc -gno. Ebhcro un scnso logico i duelli del r iirdio evo, perchk1;i fcdo rcligiosn degcnerala in supcrstizioric vi f.icr;i riivvi-siire 1111oracolo dell:i giustizia divina. RIo tolto cib i l duc:lono n Ii n ~s eri so ran ne cliiaiido In privata cagio ne sin vitale (3gravissima, e si comb:itta a morte. Ah erra nte anclic allorarl;ill;t niornle e da1l:i religione i l ditcl lo , non ab crra alme nod;ill ii Iogicn . L:i o0i!sa cl ic tu ni i Iiai rec;ito C s gravc cl ieiion rendi: pii1 corripiitibiic In corsistcnz;i (ii ainbrdiie sulla1r:rrii. O ilioi,irc rid cssc.rc uc clso. Lii vi ta non mi i: pii1 sop-~ ~ ) i . t ; i l ~ i l ciiiclii? i: :iccompitgnatn dalla liin prrsenzi i. Qui vii: una log ic; ~: iiin logica feroce, rnii s ei ii pre logicii. Li otliortiid i~e l l i i111i I~ i t i iid I I I I ~ I~ : ; ~ ~ i I E i i t i i ~ i i ,llre ;i11 cs sc re U I I pecci110ed un delillo, sorio ilu oltr ii~ gi oal sciiso coniunc.