Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 1 (03)

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    Pu dunque tenersi conto del dolo nella misura de idelitti solo in quanto il dolo influisca sulla morabitesterna dell' atto. E la morali t i esterna di u n atto ci'i-minoso si modifica appunto per 1' aumento o ilecrc-mento del danno mediato, ossia per il. crolla mag-giore o minore, che il fatto c r i m i a w ha dato allaop"lriom dstla propria oicureaxa nel4'mitrlo dei ciuadini.

    U na infrazione dei diritti altrui non aumcata di grn-v i t i perche sia comniessa con maggiore freddezza t!co n maggiore malizia, se non in quauto quella mag-giore malvagili dei proposito genera maggiore spveiitonei cittadini, e cosl aumenta il danno mediw.

    Se ii do10 o la malieia aumentassero ia un dato fattosenza niente influire su l dauno .ri@so, sarebbe unerrore desumerne una aggravante al delitto slesso ; per-ch b alla modinoazione ihterna no n rispondendo unamodificazione esterna, 1 aulorit soeiale col prenderlaal m %i era i z i one cederebbe i limiti del suo potere.

    A~che a valutaeioM del d am o mediato ha un cr-terio che procede da dati positivi. G li elementi che fra

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    due delitti di danno im~nediatouguale ne accresconola gravii& relativa in ragiorie deI maggior clanrro me-diado, sono - .O la violazione d i pih diritti avve-nuta per 1 alto criminoso inalgrado la identit di ri-sultato materiale - .0 n nailzorcbta liotsizxn della di-fesa privala.

    5. 202.

    h chiaro che in due delilti di resultuti materialmenteuguali, lo spavento dei buoni sarA tanto maggiore quan-to piu sar2nno.i dij*itti che il delinquente manomiseper giungere a qusl resullato (I); e quanto pi lecondizioni del fatto daranno ragione di sentire che lecautele do1 privato erano impotenti a ripararsene.

    (1) Eon sempre alla violazione di pi diritti corrispolidvun r l s z~ i ta lo~r~ate r ia l ei gravo: e i r i c~uesticasi 1;i ra-gione dell' auiilento di quaulith conviene cercarla piuttostone1l'~umentu di dauno medialo. Quando un furto i! com-messo con sc:isso si ha anche u n aurnelito di ilanno nelrisultato dclla porta iufrauta : nia questo criterio sarebbenieschiuo se sotto il solo rapporto clella sua ~~ ia te ri al itl ipronilosse a considarare. L' aurirenio vistoso dello quanlithdel furto p e r codesta circostanza rioii discendo d a l clnirnomateriale tle11' uscio giiast,tto : ma dalla violazio~icde l du-micilio, e dalla minorata potenm della difcsn privata. Nelfurto proprio posto a confronto col furto improprio la di-versa quantith non discende da l danno materiale clic pui)elevarci alla identica cifra ; a dall' essere in quello violatoil di r i t to s (li domiiiio che di possesso, o i n questo il so-lo diritto di dontiriio; a ntilln iilaggiorc potcnzo che }in 13caulela del proprietario di difendere la cose su e da quesloaozichb cla quello. Si ripetano qiiante roltc si vuole lo ap -

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    piioaziorii, si troverk sempre &e il variare del: datuw me-diato malgrado la identil &ll' irrimediato, corrisporide a idue crlterii da me stafiilitl.

    in questa semeda consideraziouo unicamente risiedeil principio che dk al grado del dolo una infiiienzrtsulla gravitA politica del malefizio , e 13 ragione d i te-rieri, corno piQ gitave il Qlitto ,coramosso con dolo dipropsito. Questo infatti genara maggiwe spavenlo pro-cisamante par;kb B pib difpcile alla diligema del pri-vato difendersi da w malvagio che preparb e maturbi proprli disegni, Non 6 la maggiore bruttura morale;e il maggiore pericolo sociale dle reade politicnmtiritcpi imputabile il &lo di proposito.

    E qtiesta la ragioue por cu i ilivieiie influe~tesullagravit relativa dei delitti anche la considerazione dellediverse cause impellenti al delitto, e dei diuersi r~iczziadoperati per consumarlo.

    A quei dile alsmenti s i riduce tutta la teorica delleaggravanti o qualifiche nei delltti speciali.

    Anzi l a i n f l u w a del danno mediato ne l calcolo dellaquantilh dei delitti tale che spesso uiodiiica le pro-

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    - 27 -porzioni desunte dal danno immediato. Onde avvienecie un delitto il quale rappresenta un danno mater ia leminore def17altro, e che a condizioni ordinarie ba unarriinore gr a v i t i , pub per le circostanze dalle qual i iniina specie 6 accompagnato offrire tale eccedenza didanno rned ia to d a s o v e r c h i a r e la quanti& politica del-1' altro r imasto nelle condizioni ordinarie (i) .

    rl) Dn questi principii scaturiscono dite conseguenze. Laprima b che nel nostro sistema si fonilono le du e formuledi R o s s i e di R orn a e;n o s i , e quali si rigettano da noiin quanto si vogliono porre come a~soIute cardiual i , masi accettano in quanto le nicdesitne siano trasforniabili nel-1ii formula del danno mediato. Casi la violazione d i iin do-vere ulteriore noi l a valutiaii-io conie ragione di aumento diqtiantita no1 delitto quando la lesione di pi diritti sia cau-sa di aurriento nei tirnori del puhblico (come ne l parrici-dio) e la spinta criminosa noi pure la valutiamo quandope r la medesima si miriori la potenza della difesa privata(corri@ nel lntrocinio). La seconda oonsequcnza B che i r i og11iclelilto deve riscoiitrarsi un a quantil natocrrrlc rappreseti-tata dal danrlo immediato, a una quantz'tci polilica rappre-sentata dal diinao ix1ediaE0, come verr largamente moslran-do nella Pnrlc Speciale. Cos avviene c he la formula quan-titti polilicn ha nel nostro sistema du e ~lgniflcazioni 1' unripiu vasta e goneralo indicativa della ultima resultante dellaquantiti ne i delitti, ed 6 qiiecto il senso in cui I' adoperonella Pw t e Generale: l 'al t ro pi ristretto e ch e coalrap-pane la qitantt'td 1)oIiticn propriamente delta alla qucrntitunatvrnlc del malcfizio. In [piesto secondo senso (che 1! yuel-lo in cu i la user nella Parte S~ccialej s pcnntitci poli-tica esprirrie la risultante clcl danno mediato e la quupztit&r~nlzrrale la risultante del danio imiliediato ; nientrrt nelscnco generale esprimo il calcolo di :imherlue gli elrri i~ntl .

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    CriierJo del grado nel delitto.5. 307.

    Dal sin qu i detto rilevasi che la quantith de l de-Iitlo si misura dal combinato criterio della forza f isicae della forza morate del delitto, guardate queste duefone nei loro risaltati del danno immediato e deldanrio mediato. Il grado nel delitto si desume dal cri-terio della forza fisica e della forza morale del de-litto, guardate in principal modo nei loro elementi. Nel-la indagine sulla quantiti si studia il fatto astrattsrrienteguardaw nella sua specie. Nella ricerca sul grado siesamina un fatto nelle eccezionali accidenlaliti del suoconcreto modo di essero. Con questo metodo si riu-niscono in una sola trattazione e le cause di scusa.e le ~ausedi non ImputabilitS; perch8 sebbene neiloro risultameiiti distinte, pure ' tengorio a principj oidentici o analoghi, dei quali per tal guisa s i senipli-cima lo studio.

    5. 208.Qumdo lo elemento w r ~ l e el delitto (che trovaul-

    mo nel caaorso del]' inre l ler to e della oolonih) in unfatto speciale si riscontci minore dell' ordinario, o par-chb deficiente o meno a t l i ~ o u 1 intelletlo dell'agen-te , o perchh deficieate o meno spontanea fu la suaaobonllc, avremo una degradazione del delitto nella suaforzo snorate.

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    Quaudo 1 elemento f i s i c o , consistenle negli alli esc-cutiri del delitto, si trover i n un fatto speciale mi-nore del\' ordinario, o perchi? i momenti fisici dell'azio-ne rimasero i n parte deficienti o impotenti all' effettovoluto, o perche non sono tutti altribuibili ad un soloindividuo, avremo una degradazione del d~ l i t t onellasila forzcc fisica. 5. 210.

    Questc generali nozioni vengono a chiarirsi mercela loro applicazione. Solo (leve avvertirsi corno regolagenerale comefie a tulte le circostanze o rlirimenti ominoraati la impulaziune , he sulla efficacia giuridicacielle medesime deve i n prevenzione stabilire i suoiprecetti In . legge: ma della loro ricorrenza noi casi spe-4 n l i non pub conoscere che il niagistrato, perchF:1 uomo deve esscr condannato seco~idn13 z'erili~no11secoarlu le lnes?~nzion.

    Del grado del tlelitto ~ / s l l n ica forza i i ioral~,

    La forza rnoralc soggeltira del delitto s i corriponedi tiitti i momenti slic costituiscorio l' a l t o iuterno .prnredendo d:illn priiria l,cl'ceuiirkre (li iin' idea fino al-

    !

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    laultima deterrninaz ionc volitiva. Per avere in un de-l itto la pieriezzs della sua forza morale bisogna che rieidue momenti della percez ione c del g i u d i z i o sia stato1' agente illumina60 dail' isirulletco; e che nei diio suc-cessivi momenti de l desiderio e della d e i e rm i s ~ u z i o n eabbia godutu la pieriezza della sua l ihr th . Minorato omancato il presidio del p r i i o , si minora o cessa la im-putazione; come si minora e cessa se B stato diminuitoo tolto l'esercizio della seconda. Di qui la suddivisione(le1 grado sotto il rapporto della forza morale sogget-tiva del delitto secondo che esso deriva dallo stato del-I' intelletto, o ilallo stato della libertli nell' agente.

    Dc t grado r appor t o ali' i~fellettodelE' agerlte.

    l i concorso dell' inte l le l to dell' agente pub nel fattoessere diminuito o cessato tanto per cause f i s i che ,qnnilto per cause morali.

    Per cause fisiche o f isiologiche, quando la d e f i -cienza della forza intellettiva proviene da difetto o al-terazione nell' wgmismo corporeo.Per cause inarali, o i deologiche , quarido malgradola perfezione abituale dei sensi e la piena attitudinedeIi' intelletto, questo in un dato moineuto mancb asb stesso, perch8 le idee dell' agente intorno ai rap-porti dol' azione deviaraho dal reUo ordine logico; edq eib nacque la infrazione della legge,

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    Le cause @siologicfie che potendo zmiggere 1'inlcl-letto si devono prendere in esame pcr de t e rm i na rese e quando s iano inf luent i sulla imputazione, si rr-durono alle seguenti - . O 1 et8 - .0 il s es s o -3.' il so~r io- .O il sordomut i smo - . O la pazzia.

    Per conoscere quando e come I' etb modifichi la irn-putazione in ragione dell' i ~ i t e l l e t i c ~eII' agente, bisognacombinare i principi i della scicnza con la osservazionedei fenomeni della u m a n a natura.I primi ci irisegnano cile l' uomo n o n pu essereresponsabile delle proprie azioni, so non in quanto eglii: capace di discernere il bene dal male.

    Le seconde ci most rano che 1 intelletto dell' uom o ,beneh8 al primo momento della nnscitn di lu i abbiaperfetta la potenza di svilupparsi, pure non giunge senon per gradi ali' altualith del suo pieno servigio (I).

    (1) ITediF r a s o r D isse r t . tra qiculent&$ in crirninibusinr$utu~~cZisetnlis deti~qztcntiinnkabcnda S E I ra i io -E n ge l b e n s rle inyitlatio'nc proptcr netntis dcfectlbrnecssunle - t r y c k i u s dc pocnis i?/lilpuberus f i n yfus

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    dissertalionibus vol. 4 , clia6ei.t. 2 2 ) - C h u l tz dc dr-t i c t i s puerorurn - l a t n c r de tienin aetntis - il o l-l e r de eo quod juslztff~ est circa variica honiinis opta-t e 8 - C i k a d c l l ~mpiilabilitci crimitrnle de i giovunotlinegli scritti german ici prrbblicaii drrl No r uu l .2, gay. 77:e fr a $li iintichi N a r b o n a de uelate e D a r o n n do ef-fectibus minuris nelut is c irca judicialia .

    Tre divargenze radicali s' incontrano negli scrittoriin proposilo dell' et considerata come causa mino-ranto la imputazione. Si disputa infatti - .O se I' efAdebba assuniere cotcsto raloro per ragioni di politicoo per ragioni di giustizia - .O so P et debba refe-rirsi alle minoranti per Is relazione che Iia con l' in -tellello, o per l' influsso che esercita sulla libertit delvolere: - .0 se debba o no ammettersi u n periododi assuluto irrespo~zsabililic nella vita dell' uomo ctier;uopra I' agente da ogni molestia per presunzionejuris et de jure (i).E sabbene le diie prime questioniappariscano puramente speculative esse refluiscono es-senzialrnentc sulla soluzione della terza, e su lutlaI' economia pratica di questa escusante. Se la primasi scioglio nel senso del principio politico, la terza sideve risolvere affcruoativarnenta: negativamente si devasciogliere se si considera l' 8th rimpetto alla puragiustizia. Se nella seconda si fa prevalere il concetto(l i iin riguardo all' impetc~giovanile che reude piu irre-flessiva la volont, avremo nell' etk una causa di mino-raziune sollarito: se si scorgo nell' et u n a causa cherende insufficiente i' intelletto, potr ravvisarsi in lei piY

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    vol~ntieri na d i r i i ~ i e i z r e .La terza tliicstione poi tutta~i ia le elia pratica applicazione.

    ,l ) I sostenitori delic, diverse opiiiiooi e i loro a rgo~ l l e t~ l isi enumerano dnII' E l l e n1 e e t d c minore cletntc.

    La divergenza sulla terza questione non si liuitaall' accademia, ma si estrinsoca nelle varie legislazionimoderrie. -4mmcsso che nella vita unlana debba es-servi ur. periodo di irresponsubilit assoluta per pre-sunzione di leggo, 1 autore del fritto che versi i n taleperiodo non pu6 essere tradotto in giildizio per quantaprecocitk di malizia egli dimostri. E questo b i l princi-pio a cu i si ispirano parecchi codici conlemporanei (1).Reietto aI conlrario cotesto periodo, l' autore del fiiltoper quanto costituito in eli giovanissima, deve esse-re inquisito e soltoposts ad una ropressione quandorisulti capace di dolo.

    (1) Pi tenaci per 111 tutela giuridicii il codice Francese(nrb 06 ) e il codice Sardo (iirl, 88) nori ricon o~co uo tadiodt irresponstrbilkB assoltcta. Anche no1 primo pcriodo dellavifa, ch e il codice Francese clliutle ai 10 anni , e il Sardoa 1 4 , ammettono la possibile ciipacitu deI dolo. E indistln-tarnente sotio~iougono ' nutoro del fallo a criminale proce-dura ed anche a condauria, pvrclih i l giudico nella coscien-zii sua dichiari CIIC ag con ~ ~ S C C I I Z ~ I ) ~ C I ~ ~ O .1 codice Prus-slallo de l 1 luglio 1851 conserva In disposizione frniicesc.E la i~r i i tb l codice Portoghese de l 1852, il codico de l Brasile,il codice delle isole Jonie , l codice di h'euchatel, e il co-dlcc Belga de l 1867. (21iesto lcggi uo n arririieltono yusaliorie

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    di discerniiricnto pe r 1 agente ch e abbia varcalo il sedice-simo e respettivamente il quatlordicesirno anno nia non ri-conoscono stadio alciino inferiore di assoluta irresponsabili[.Al contrario le leggi inglesi, i l codice Buvuro, Ticincse, Sii-poletano , adese, Spagiiiiolo, Toccano , l progetta I'ortoghcsced altri, fermano uno stadio pi o mepo esteso di asso-luta irresponsdbilit. I1 si sl ~i na ra n c~ se u ocreriieute ceti-surato da H a u s observations 6f ir l e j ? r o j e l de ~i;l'is ir)?zdu c o u e pnnl, vol. 1, pcrg. 219, 21-4; C co n t:11e soli-dith di argomenti da non lasciare dubbiezza. La idea ditradurre in giustizia e sotto porre alle indagiiii sul discer -nimento un infunto acl qllaie il discerniruento impossihi-l e , espone la pubblica giustizia al pericolo che un giiidicczelante trovi il discernimento in uu bambino di du e aniii;B un anacro~uismo n quesli tenipi di lumi e di civilt;. Ati-che R o s s i aveva inveito contro siEatto scandvlo. ()uandoi n Francia si discussc la Irgge del 28 aprile 1852 per ri-formare il codice penale, f u proposto alla Camera dei Paridi I r e il giudizio contro i minori di 7 a m i a porle citiic-se e senzcc la presenxn dell'accusato; ecco la giustiziach e si vergogna de i suoi atti. L'articolo rimase qual era ;o tale qual' B fu riprodotto nel codice Sardo.

    In questo conflilto noi pensiamo pia esalto dovtrsiroferire 1' 0th alle cause che dipendono dall' intelletbu.Ed esponiamo la dottrina che ha prevalso in Toscana.Secoudo la quale l'ec per gli effeihi penali dividesiin quattro stadj. I veri rapporti delle cose sono allaintelligenza del bambino circondali da una nebhia , c.henon si dirada se non lentamente col progredire neglianni, c mercb l' ajuto della istruzione s della cspe-rienza. E secondo questa progresso della luce intellet-

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    tusle nell' uomo, nascere e. progredir deve la impu-txzione dei suoi ritti. Lnonde i varj stadi non possonoccientificamentc esprimersi co n un criterio ?iz&rneric.no con denominazioni desunte da una materialilh, rnacon un criterio tutto giuridico. E percib direi - .0 sta-dio cl' irresponsabili ti^ assolutcc- ." stadio di respion-sallilitu co~tdi;iotzole e meiio piena - . 0 stadio direspo~isnbilithpiena - .O stadio di ~esponsabiln'tmodificabile yiei resultuti. Possono essere assoii~tiprincipj che delimitano questi quattro periodi; ma no npossono essere che relative le concrete misure ilelladelimitazione. Ed 6 percih che questa teorica non si puibcontturre all' ultima forrnuls della sua pralica espres-sione, senza referirsi ad un qualche diritto costituito.

    1.0 STADIO- nfanzia (dalla nascita ai 7 nn i ) e im-plbberr prossirna all' infanzia (dai 7 nn i a i 42 ( l )- n ambedue i periodi di questo primo stadio, nes-suna imputabiliti in faccia alla legge oivile. Presunzionejinis et de jure cbe non ricorra nell' ageille discerni-mento suficieate por incorrere le censure della giustizia.

    (1) Arico le Icgislazionii che animettono la irresponsabi-liti nssotttta in un pcriodo della vitn umana , discordanopoi ne l dctcrmi~~arel punto in cui deve ccssare questostadio. Le leggi Inglesi, il codice de l Pcrh ed il codice diBolivia lo linjitario a 7 anni. I1 codice Bavero n 8 anni.I1 codice Napoletano, il oodico di 31rilta c il codico Syia-gnuolo lo eslendono a O anni. I l codice Ticinese, i l codicedi S. Marino e il nuovo progetto do1 codice Portogtlese lo

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    - 36 -spirisono fino a 30 anni. 31 codice Bedese (5.78), e ilcodice Toscano dd 1883 art. 36 protraggono lo stadio d' ir-responsabilita fino a 12 anni. Il codice del Vallese (art. 89 ji l codice di Vaud (art. .!il),l codice di Fribourg ( art. 6 2 ) ,il codice dei Grigioni (S . Q6 n. 1) lo spingono fino aglianni 14. Potrebbe pensarsi ch e queste diversilk tenessero allaconsiderazione dei climi e dei metodi di educazione dei di-versi paesi. Ma ci non corrisponde 8110 osservazioni delfatto. La divergenza dipesa dall' accordai'e pi o menoimportanza al pensiero che la pena applicata ai giovaneltinon risponda al suo fine politico. Mn il codice Toscano rno-strossi poi, no n so con quale coerenza, pi severo dei Bti-ciese quanto alla ricerca del disoerniniento.

    Quando un uomo in questo stadio mostri una pre-coce malvag i th , e uno straordinario sviluppo di mente,alle infrazioni ctia egli commetta provvede I' autoritidi buon governo.

    $. 224.2.0 m n i o - q u t e r i d prossima alla mWioriiic

    ( dagli anni 4% ai 44. e minoretanit (dai 44: ai 18compiti). Presunzione jarz's la-ntecrn di capacita a de-ltnquere. Percib in questo .stadio l' uomo 13 chiamatoa reiidere conto delle sue azioni. Ma spetta al giudicead esaminare se egli agi o no co n sufficioute discer-nimento. O V ~on trovi discernineolo deve assolvere.Ove trovi che agi con discernimento deve imputarlo;ma con un grado minore di quello stabilito dalla leggepel maggiorenne.

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    La ricerca sul discernitneirto dell' agente deve es-sere ammissibile in tillti i periodi che si racchiudonoin queslo secotldo staclio. Sultai~to oel primo ~reriodo(impuberth prossima alla niiuoretic) deve essere talequestiorie obbligatoria pel gilidice : nel secondo periodo(milroret&) pu lasciarsi f~~0ltabi'~lai).

    {l) P C C i o n i (commentario l Cu&ice penale tuscuuoar t . 57 e 38) vorrebbe estendere pii1 oltre 1' obbligo del-1' apposita questioue sul disccrnirtiento, f.; singolare la coin-cidenza che mentre il codice Spagriolo del 1848 liinila laricerca sul discernimento ai 15 anni ( art. 8 ) , ' a l r l e -s o n ftk&orie d~ code espngnol pag. 69) cornrnentatrdola,,vorrebbe che la facoltk di dichiarare la rnalicnriza di (li-scernimento si estendesse firio ai 21 anni.

    La ragione per cui in qtiesto stadio si ammette laricerca sul discernimento nasce dalla osservazione chein qualclie indivicluo, o per difetto di istruzione o pertardiviti naturale, lo sviluppo della facolti intellettivas i fa pib ientamenle. E non pu per urla mera pre-sunzione d' jnteliigeoza a ~ c ~ m o d n r ~ iI I ~ mputazionedove la intelligenza realmente s i trovi imperfetta.

    La ragione per cui in questo stadio si diminuiscesempre la irnpulazione si questa; che sebbene il mi-

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    nore abbia capaciti bastevole di mente per essere re -sponsabile dei suoi atti, pure In sua mente non an-cora assodata, ed a lui manca la eslierienza per beneusare del. lume della ragione, e contrapporre i con-sigli di questa ai vivaci suggerimenti delle passioni.

    La scusa della minore eta procede sempre con pii1energia nei delitti causati dall' impeto degli affetti, per-eh8 sulla giovinezza (per l a corinaturalo sua precipi-taoza ad agire) esarcitano le passioni veementi unaooazione psicalagica piU potente.

    3.O STADIO - f a y g i o ~ eeth (dai 18 anni com-piti in poi). Questo lo stadio jn cu i si applica ilg r d o ordinario della imptitazione secondo le condi-zioni speciali de l fatto. L' intellelto a questo stadio hnraggiunto la sua maturiti; e se altre circostanze nolilo soccorrono di qualclne causa minorante la irnpnta-zione, I' agente che t rovai in tale stadio non pu spe-rarne alcuna dagli anni.

    La ragione per cni mentre la e t i maggiore per glieffelti civili incomincia generalmente dopo i 24, edanche in corti luoghi dopo i 2.3 ann i , si vuole sta-bilire dopo i 18 per gli effetti penali , S intuitiva. Al fine

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    di comprendere tutta la importanza del proprio doverein faccia alle leggi penali occorre minore capacitb,minore esperienza e matur itb di consiglio, che nonoccorra a bene amministrare le cose proprie, ed adifendersi dall'altrui calliditl nelle contraltazioni.

    4." STADIO - TTecchiazza. Il periodo della vec.cliiezza e della decrepitezza , rariamente deterniinatcdai iisiologi nella vitn iirnana, parve ad alcuni crimi-nalisti dover fornire una minorante (1). kIa questo i!un equivoco.

    (1) BIolti preser o a co nsid erare i l~rivi legii che si dove-vano alla veccliiezza - t r u v i u s de j twibtts et priiji-legis setzecttttis - 1 o m n1 e l de j t ~ r b l i s ~ I ~ Z I ~ I Li~zyuln-r i b z ~ s- c h o p f l e r G e ro n lo log in si v e de jure sottorr.311o il privilegio di clcliuquere impunemente (? arduo a so-stenersi; ed anzi ci clie si dice dei privilegi dovuti allaeth canuta contrasta dirottamente allo assunto di trovarecei vecchi una minorata iniputabilitk. T i ss O t ricorda uuitlegge chinese che esonera da ogni pena 1' uomo il qualeabbia compito gli anni novanta. Per esser logica codestalegge dovrebbe dichiarare l' uomo ri codesta eth incapaceagi' impieghi, inabile alle professioni , nterdetto a tesiare,il contrattare, e spogliato per ilno della patria potest. Un uo-in0 diciliarato dalla Icgge irresponsabile noli pu) pia cssc-re u n cittadino attivo.

    g. 229.La vecchiezza puO esser causa di diniinuire la pelra ,rti111e altrove osserveremo: ma ciY i, beo diikrente.

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    13 una inesattezza pur troppo frequente quella di con-fondere le rninoranli la imputazione con le diminuentila pena. La idenliti dell ' effetto sensibile portb moltia farne un fascio, con grave pregiudizio della chia-rezza scientifica ed anche con pericolo di equivocinella pratica applicazione. Kon si deserti 1 analisi; oogni ricerca Iia il suo luogo. Qui si studiano le ca-gioni di ravvisare minore imputabilit nello autore di unfatto criminoso. Non si cerca n6 la quantiti del delittoin astralto, nb le convenienze o giuridiche o polticliedi applicare al fatto una pio o meno grave penaliti.

    La vecchiezza puU condurre lhuonio alla z'nabocillitic;e dirb aucora che ove si prolilrighi, essa vi conduceper processo ordinario. Ma in questo caso Itl rnino-ranza star8 uelia demeizza, e non negli atzni.

    Ma la e t i senile per s8 stessa, non pu minorare laresponsabilith delle azioni che il veccliio commetta;mentro invece la socielA ha diritto di esigere rPa lu i ,per la sua esperienza e pel raffreddamento delle pns-sioni ,maggiore ossequio alla legge: e gli anni cho a luinon tolsero la cognizione del bene e del male, gli im-pongono forse dover i maggiori. Anzi sotto il rapportode l danno mediato, il delitlo del vecchio presenta nellasua forza rnorale oygeltiva una intensiti maggiore,che quello del giovine. Il senso morale proclama que -sta veritA alfa mento d i tutti.

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    La teorica del\' e& agli effetti penali coilduce nellasua attuazione pratica a tre ricerche ulteriori circa Inprova, E sono .- 1.O carne s i proui la e l i - .@ hidebba provarla - .Vin qttule stadio d i giudizio sene passa conoscere (1).

    2.0 S e s s o

    Penso non doversi ravvisnre no1 sesso fein:~rzi~zile na.rninorantc della imputaz ione . Causa di modif icare lapena il sesso pub esserla per riguardi alla sei1sibilitLrdel reo, o alla ptllibiica decenza: m a di cib altrove.Causa di so t topo r r e la donna ad una impctazio?ie mi-nore non v i P, (4).

    Si obietta- .0 La iritelligenza minore nella don-na che riell' uomo ; e si vuol provare quasta pih liiiii-tata intelligenza argomentando dalle leggi civiIi e po-litiche - i spondesi ctie quando fosse vero codestosupposto, non conclurlarebbe allo scopo. l a ntell igen-za della donna lucida ed ordinata quanto basta pertenerla capace di conipreridero il debito c.he lo corre,cos in fcccin alla logge religiosa e morale come infaccia alla legge dello Stato che 13 protegge; nk po-trebbe farsi un codice cccezioat~leper 13 rnet del ge-nere uinano. N& vale che lo leggi civili e politiche

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    - 82 -diano minori diritti alle donne. Dalle tutele delle leggicivili e dalle incapacit politiche della donna, no n pu btrarsi argomento in favore del sesso; percht! ad essercapaci di dolo non occorre sapienza politica, n espe-rienza ainministraliva.

    (1) Alcuni pensarono che a favore della doiina uovecscanirnettcrsi la scusa della ignoranza di diritto; e IL l e in fdis-sertot. 19 ; de innozia mulierum juris ignorantia pag, 881)si studib a determinarne i casi. Certamente se la donna BoIfesa ricorda subito la legge penale cortbendo al. giudice, omale ptib ammettersi che non la conosca quando offtinde.Illa ad ogni modo (quando ancbo volcsso ammcttcrsi cote-st a dottrina assai ardita) In scusa sotto siffUtta f~iormii nonsarebbe utia minorante propria del sesso nia di una acci-dcntaliti che rendettc valutabile 1 errore di dr i tb .

    Si objetta - .0 Che la donna i: piii gracile dicomplessione, pi debole assai deH'iiomo nel suo or-ganismo - isyiondcsi csser questa una buona ra-gione per esonerare la donna (la certe forme di pe-nali& faticose, e soverchianti le su e abitudjni e le sueforze corporee: essere in una parola una buona ra-gione, come a suo luogo vedremo (g. 74R), per di -ruiauire la pena; ma iion esserlo altrettanto per mi-norare la irriputazione. Nienle ha che fare la forza cor-porea co n la moralith dell' azione.

    Si obietta - .O Che la donna t5 pi volubile pernatura, che tia un a eccitabilitA nervosa maggiore, che

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    - 43 -t; pii1 timida, pi modesta dell' u o m o ; e si 8 detlo per-fino da uno scrittore che e pi labile di memoria -Ma dalla sua volubilit9, eccitabilita nervosa, e sensivitimaggiore, non puO trarsi biiono argomento per ravvisareriel delitto da lei commesso una forza morole minore diquella si ravvisi nel delitto del maschio. Tutte le spe-cialiti fisiologiche delle feminc no n fanno in loro [menolucida la perceziono, n meno libero il volere: e sedi tali cose do~osse enersi conto alla donria, sarebbelo,nica necessita tenerne conto anche all' ~01110 che i npari condizioni si trovasse. Seppure puO trarsi argo-mento dal pudore e modestia, che si asserisce esserconnaturale alla donna : mperoccht! sotto qiiesto rap-liorto avendo la donna maggiori ostacoli da superareper giungere al delitto, mostra col delinquere una mag-giore rnalvagilA di proposito (i).

    (1 ) Intorno alle coudizioni giiiridico poIilidae cleia donnasotto il punto di vista storico sono da consultarsi; U a c h o -f e &t8 ~iiulterv,echt,Slultgerb 1861 - G i d e sur luconditiari Se Err fetilale , P u ~ i s 867.

    Un insigno criminalista ha recen tcrnen te riassunto laprotezione del sosso femminile in faccia alla punitivagiustizia, e co n vedule Iodovoli e filantropiche ha ten-la to sottrarre alla scure del carnefice la meta del ge-nere umario ricorrendo a nuove ed ingegnose osser-vazioni, onde persuadere clic il delillo commesso dalladonna sia politicamente meno imputabile di quello

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    commesso dali' uomo. Lodo la sanlita, dell' intendirncn-m , ingegno adoperato per farlo trionfare, e la novit!dei concetli. &la scientiriwmente non posso recederedali' insegnamento di R o s s i , che rsppreserita la dot-trina prevalente oggidi.

    Qrieste novolle obiezioni a Favore del sesso sono-4.') che il delitto della donna presenta u n duano a e -dialo minore di quello del)' uomo - Ma questo po-tra esser vero in ordine a certi delitli, nei quali i1sesso offre ostacoli o difficold maggiori: non lo peri)per quei delitti cbe possono con uguale facilit ripe-tersi per parte della danna comc per parte dell'uorno,e molto meno per certi reati che la storia dimoslrnessere prediletti dal sesso debole.

    Obietta - .0 Che la donna 6 pi corrigibile del-1' uorno; e lo prova colla statistica delle reciclivanze -Ma questo nrgomcnlo parte dal presupposto che riellacorrcziolze d e l delinqriente trovisi i l fine della pun i -zione. Ed io vorrei che questo principio potessc te-nersi por vero, perch la logica inevitabile conseguenzadi codfisto postulato sarebbe 1 abolizione della pena (l imorte. &la poiclik non tengo per vero codesto priaci-pio (5 . 645) e se na ricusa 1 applicazione nel pii ir11-portante dei suoi corollarii, non trovo nella piu agevolacorrigibilitk di un individuo ragione per dirlo meni,imputabile alloraquando delinqus. Se d'altronde la cor-rigibiliti, che b una previsione, portasse seco la m i-noranza della irnpufazione, 1s correaione effetlive, che

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    i! un fatto reale , dovrebbe per buona logica condurrea far cessare la pena del delinquente corretto (1).

    Obietta finalmente- .O che la donna i: meno del-l' uomo yl-oclive a deli~iquere:e lo prova apodittica-mente con vasti dati statistici - Ma si deve tonercalcolo degli ostacoli maggiori e delle minori occa-sioni cbe ha la donna a cadere in certo specie di de-linquenze. E si deve aggiungere cbe per ragione dicodesti maggiori ostacoli la energia della volonth crimi-nosa si palesa maggiore nolla donna che delinque. Maanche prescindendo da ci, non pu ammettersi la ef-ficacia di cadesto argomento, poichS non vero ilprincipio sul quate esso necessariamente si asside. Nonammet tendo che per la frequenza di certi dolitli eipossa aumentare la pena ( 5. 698) molto meno pos-so ammettere che se ne abbia motivo cli aumentarela imputazione. E questa sarebbe necessariamente labase deI1' obiettato argomento; perch8 per la indoledei c.orrelativi tanto vale il dire che la donna s' im-puta meno, quanto il dire ctie l' uomo s' imputa piu.E quando un condannato dimanda perche si puniscapiu lui ch0 la sua carrea, non parmi sia persuadenterisposta i l dirgli, ti punisco d i piil perche sei uomo,e perchb trovo pi delinquenti fr a gli uomini cIie frale donne. D' 'altronde nel calcolo dclls responsabilitidella donna delinquente non pu b prendersi in consi-derazione ci che non le k personate. Sari minore ilnumero delle donne clie delinquono; ina la donna cheha delinquito, appunto perch la eccezione pi rara.bisogna dirla pii1 corrotta o malvagia dell' uomo clief3 altrettanto; o per lo meno bisogna dirla ugoa lmentc

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    rcsporisabile : e tanto basta. Affermisi pure, se vuolsi ,ilhe le donne sono piu morali degli uomini perchhe piuraramente delinquono; ma In donna che ha delinquitonon pub trovare seusa alla siia immoraliti nella mo-rali& delle sue compagne (2).

    Tale la opinione ch e, rispeltando le convinzionidiilormi, io professo. Trovo nel sesso una circostanzadiminuente la pena; non so persuadermi a trovarviuna minorante deda imputazione.

    (1) lo nii soscrivo interamente alla sentenza dello I o n g ef d e delict is vol . 2 , puy. 2 9 7 ) Civitus y c n e r c poenue , tudininiclclis quilrz~s cti polest , onari debet f qilantum f i e -ri licctJ ~toziuna anqtiani c i v ~ m t tnnqzram ltoiriz'nc?isenlendure; verttm Iboc numquam jtcris pttniendi princl-piunl esse polest.

    (2) Questa confutazione di B o n n c v i l l e fu riprodotta edesornata cla W a h l b e r'g ( Eco dc i t r ihnu l i n. 1568) ov eaggiunge ch e se dovessero prendersi a norma dcllu inipu-tazlorie i dati statistici raccolti da B o n n e v i l I e , i mede-simi imporrebbero che pih si punissero le delinquenti ve -tlore che non le aiaritatc, essendo incontrastabile che trelp ~ x i i n c l numero dello colpevoli O assai tlisg;iore chei i on Lrn le S C C O L ~ ~ ~ :O S ~ i andrebbe ad un a casuistica ch eiiietlereluhc i n caricatura la proporzione delle penc.

    3.O S o n n o .

    Gli alli comrnessi nel sonno, quantunque in quegliindividui clie i7anno soggetti al fenonieoo rnistsriosodel srtnnamhulismo presentino a primo aspetto il serii-

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    biante della intelligenza, sono puramente maccliinali,e non diretti da una ~ o l o n t j azionale, ni: dalIa co-srienza delle proprio operazioni. Pcrcib lutti consentonoche non possa all' uomo obiellarsi il dolo per cib chefece nel sonno (i) .

    i l ) B C u e l de j r c re circtc sollinunz et ~onln iu ap. 5, clej t w e circa som i a b dcl icfis fin T o ni a s i o disscrlcit.j l t r i d i c ( ( e vol. 1 , disu. 11) - p p i u s de delic to et poesctuoc tan?brr lo r t t rn siue r lorni ie~ ir iu~~tC ao)~'rzia?aliztma p . 2,t i11 e t g i r o z l s q t i ~ bligentllr rcocint~ibzr lr 'd ur ? ~~i en l es ,oa??i ia?l-le s , 8 nzaleficio. S. 239.

    Si arametta per altro che possa al soltslurnkulo obiet-tarsi la colpa: non giA per quello c h e egli fece ncls onnu , ma piu propriamcnle per le cautele che nonus yztu,t/do kra des to se, conscio della propria in-fermit, pot prevedere che clucsta lo avrebbe guidato;t violare la lebge dormendo, e non provvide ad irri-pellire siffatto male. hla di questa ecctlzinnaie avvpr-tenza snri rarissima l' applicazione.

    Xon pub accet tarsi come praticanionte possiltile emeritevole di speciale provvedimento, la fautastica ipo-lesi di iiri sonilanilrulismo v e r o n38 a f f t t t a t o : eioi! diun disegno diretto a preparare c? sG stesso ~ : e l onwi mezzi d i couirneltere u n delilto deliberalo reutiando.

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    Il filosofo che reietta la dottrina del sensismo, ri-conosce neli' anima umana la potenza di supplire ancheal difetto di un seuso per raggiungere una netta no-zione delle cose, bisogna per che riconosca una li-mitazione a questa teoria nella percezione delle ideeastratto (I) .

    (i) Questa comune opinione b stata receritemcnte com-battuta con molta dottrina da l Profcssor V e r a t i di Modena.Nella sua opera sulla imputcablit de i sorda-muti egli $0-stiena ah ' appoggio di molti fatti da lu i raccolti olie ariche ilsordo-muto non istruito possa essere imputabile.

    Le idee astratt e, quali soil quelle di dovere, di di-rilto, d i giustizia, non si acquistano dall' uomo se nonmerc6 la comunicazione che ne riceva per i'udito rla-gli altri uomirii. I1 veicolo necessario alla comunifin-zione dello idee astratte F! la parola: gli altri sensi pos-sano farci acquisire la ilozione del giure penale coniefittlo mteriul6 , ina non la nozione della sua giustizia,Non B che a tali aspirazioni sia ndisponsabile ali' animaurnana 1 aiuto dai sensi. Ma le occorre un senso cheserva a porre in comunicaWone la intelligenza del bam-bino con lo intelligexlze altrui. Le anime sciolte dagliorgani avrebbero questa potenza in loro stesse; per-

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    ci16 la comunicazione dei pensieri si fortna tra loroper una intuizione reciproca. Ma Enchb i' anima im-prigionata nel corpo non vi 6 contatto fra intelligenzaed intelligenza, se nun per rnezzo dogli organi, e piiispecialmsnte del]' udito e della loquela.

    La impotenza perlanto in cui Irovasi quell' infeliceche gettato in mezzo agli uomini senza l' organo del-1 udito non ebbe mezzo di acquisire dall' altrui voceuna lucida percezione della idea di diritto e di giusti-zia, fu causa che si dettassero speciali precelli intornoalla sua capaciti giuridica (1) e si accogliesse un tempocome regola la non imputabilita del sordo a laalivituta.

    (1) G uy o t de jure sirrdtrnturo~rtm- ; a s s e r de ira-guisitione contra surdunz et mulum nnluru talcm- i -v Fiir le s ddl i ls des sourtls-muets.

    Quando per altro un benefattore della unlsnitt ebbeideato il metodo portentoso di istrnire i sordomuti, equando correndo sillIe sue orme si utilizzb a pro lorola parola scritta come equivalente alla parola parlata,si comparti a cotesti infelici il mezzo di giun,nero acoricepire le idee astrnlte supplendo co l senso dellavista al difetto dall' udito. E allora dovette bene rico-noscersi GIIC anchc i sordomuti potevano divenire re-s~ionsabili ~ faccia alla logge civilo.

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    Perch dunque al sordomuto possa senza ingiustiziaattribuirsi capacith di delinquere, sark necessario algiudice accertarsi che il giiidicabile affetto da tale in -felicit era stab istruito per guisa da poter formareiru retto giudizio delle proprie azioni, deile conseguenzeloro, e dei loro rapporti razionali con la legge penale

    Ove cib risulti il giudica dichiararido il concorso deldiscer14imento in quolla data azione [le! sordo-muto laquale rappresentb la infrazione delli1 legge, verri a di-chiarare la responsahilita di lu i in faccia alla leggestessa. La formula. del tliscernitibe~?toon , come par-ve al G i ti l i a n i , eqoivalente a quella d' istruzioize.La parola istruzione tanto pub asprimere il fatto cau-sante, quauto I' sfftltto cuusato. La responsabiliti norinasce dalla istruzione data ; ma dal risultato dell' acqui-sizione dei luuii. Dicendo di@l sordo+muto sia im-putabile quando istruito, si rischia che un giudicesul certificato della istruzione data al sordo-muto iodichiari responsabile quantunque sia rimasto un idiotaD' altronde neppure Io stesso fatto causante potrebbedefinirsi da una legge a priori senza scendere a de -terminare il metodo e il grado della istruzione for-nita. Ottinia adunque ed esalla e la Tormula del discer-~ l i ~ n e l z i o ssa sola rispande al principio che non am-rriclte si conrlanni por presunzione : e la cognizione dei

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    - 154 -c.liccerniinento Iiisogna per necessi t i consegnarla all:icoscienza del magistrato.

    313 cib no n ostante se per .tale verificazione il sordo-muto apparir politicamente imputabile, lo sara periisempre in un grado minore dell'ordinario; perclie u nriguardo dovra aversi alla sua infelicith, e perchh rimar-rB sempre uu dubb io che tale infortuiiio, di cui egli no n& causa ma ~ i t t i m a ,bbia in qualche guisa lasciato tor-hide le sue ideo e i n f lu i to stilla sila delinquenza.

    2O P a z z i a

    La pazzia (1) considerata come circostanza diri-tnente la imputazione, pu definirsi - n abito mor-Iloso che togliendo all' uomo la facolttt di conoscere.i veri rapporti dello su e azioni con la l e gge , lo haportato a violarla senza coscielzza d i .uiokarla.

    (1) Lo interesse e 1arr;hczza maggiore che va ogni gior-no ricevendo per la dottrian psichiatrica I'orgomento del-In pazzia, dovrebbe nllribuirsi non solo allo sviluppo ge-nerale odiorno di tutte le scienze, ma alla maggioro fre-quenza attuale di questo fenomeno, che si volle dichiarareprojrediente in proporzione clelIa civilta; corno prese a (11-mostrnro B r i e r r a d e B o i s m o n t de Z'Afltrence deciz~ili.rationszcr / P ~ l ~ c l o p p e n ~ ~ ~ z tJc l a f o l i ~ .

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    Da questa nozione discendono tr e conseguenze :l . a Che la sola mania intellcttunle, o mania cor4

    delirio, pu escludere la imputazione. E la esclydcsia che presentisi sotto la forma di imbecillit, o didemenza, o di fzdrore. Non la mania murale, o senzutlclirio; la qua1,le moralmante e politicamente guardataiion diminuisce la responsabilit clell' agente, perchi:non altera la potenza intellettiva, n6 distrugge 13 li -Iicrti di eleggere. La forza che una mala tendenza eser-citi suIla determinazione del maniaco morale aumental a ragione che ha la societa di temerne, senza dimi-nuire la sua responsabilit ( i j .

    4 2 Cbe la mania intellettuale escludo sempre laiinputabjliti cluando vaga, totale. Ove sia fissa, oparziale la escludc soltanto se fu efficace: i08 se ijb-Ilvi siilla determinazione ad agire (2).

    C he la durata maggiore o minore deli' altera-zione morbosa niente influisce sulla imputabiliti, ~iur-chb l' accesso sia concornitante all' azione criminosa ;laonde anche un furore transitorio pnb affatto esclu-dere la responsabiliti dei propri atti. Ed invece alicheil maniaco con delirio s@ delinque nello stato di lu-cido intervallo, B respomabilo del proprio fatto. J!: giri-sta la osservazione del R o b e r che vi B differenzagrandissima nel valutare la pazzia per gli effetti citriti

    per i penal i . Per quelli a causare 1s interdiziono bi-sogna G ~ Cbbia una pvmanenru o continzra o inter-mittente: per questi ba6la che sia intervenuta in quel-1' ertaico momento. & questo il caso del furor transitorio.

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    (1) Dissente rnodernaineiiti? una scuola medica della qua-le sarebbe troppo lungo enumerare i so~lcui tori .n sostanzala su a tesi si riassurna nel sostenere clie nell' uomo la vo-lont non possa essere amrilalata senza essere aniriialato lointelletto : pu) vedersi $1a n d o n kistoire ~ ? ~ i t i y t t ce l afYlie, P a r i s , 1862. 3Ia sotto il punto di vlsta giuridicocerte teorie sar assai dilIicilo che giungono a farsi accet-tare : n tale aspetto la materia B riassunta da L c g r n dd u S a u l i e la f o l l e de.vant le s tl*iDzinaux,Paris 1861.(iIi antichi guardarono molto superficialmente i problemi re-l a t i ~ i F r o ni rn a n n de ju;re f~criosorzbw- 1o m m e l dcteslpcras~rlis oenis oh inibecillilutenz intellcclus,

    (2) Questa formula esattis sima , accettata orrriai dai giurisli.f u posta innanzi da R i t t e r m a i e r nella sua dotta disserta-zione de aiienationib2ts aetzlis, HeideEberg 1825. Di tal(!scritto assuns e la confulazionc il G o li m a n n de nte.rlris ali+~zcitionilizds, iautliicrgi 1827. Ritorn pi volle su questo sr-gonienlo il dottissimo RJ i t t e rrn a i e r non solo in apposita dis-sercaaione pubblicata nel 1838 ( ch e f u tradotta da U l l o a di -scorsi uol. 1, pay . 257) ma in altre moltissime rnonogrci-fie. E recentemente quando n lui piacque onorare di u nre~oconlo a seconda edizioae del mio Programma, cen-surando ci ch o i8 avova insegnato suiio orme sue in pro-posito della mnnia parziale, parve recedere egli stesso dall;tsua anticn opinione dicendola contradetta dagli ultimi pro-nunziati della scienza. Con cib alludeva alla moderna clot-t riua medica riassunta di\ B r i o r n e d e B o i sni o n t nellosua Mcu oria letta a ll' Aocadcniia clclle scienze nella sedutrideI 3 Agosto 18135, ed in i~l tri uoi scritti ; dovc lo illustreniedico prese a mostrare che quando 1' uoino pensa b tuttoil cervello che pensa, laonde ancho un' affezione parzialedel cervello modifica pe r intero la inteIli$cnza o rende a$-surda la lesi di una irresponsabilit rneriiniente paraiulc,Io non ho lumi per giudicare le basi di tale doltrin a: uiasotto il riguardo pratico giuridico non saprei adattarmi adesonerare da ogni responsabilito. cer ti iiomini che sodono in

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    societ: la pienezza dei loro diritti quantunque aiIelti da unatiiania o da una allucinaziooe parzial e, appun to perche intutto il rimanente dando rion dubbi segni di acuto e com-pleta intelligenza sarebbe ingiusto chiuderli i n uu iuanico-iiiio o trattarli eccezionalmente com e insensati. Se duiiqug-costoro rnalgrndo la loro parziale mania Iinnno ragione diesscre niante~iutinel godirilento dei diritti di citladlno, 1%sogna bene clie sopp orlino 1% esponsabililh. Vedasi B l a n e h eg tudes sur l e code pknul, deuxiime c'tude, art . 64, ?a. 176.Che anzi tlovc puro certi diritti fossero interdetti ad unuomo per una mania parziale (come avvicnc dei prodighii quali in certi casi possono veramente dirsi vittime di unarnenin, cosiccbk le leggi romane l i equipararono ai furiosi)puro noil potrebbe accettarsi i n massima la loro irrespon-snbiiitn : R i C l i t e r tlelitntiones uclit. SO , png . 795.

    Anche nel caso di mania parziale non efficace, e(l i alto commesso nel lucido interuullo, se si man-tiene il principio della responsabilitu, C per altro digiustizia concedere una nzinorazione di imputazione (i).E cib tanto per riguardo di umanit, qiianto perchi:quella innormaliti delle potenze iritellellive lascia sem-pre sospettare clie la infermitj abbia potuto esercitareuna qualchc influenza sul delitto. I)'altronde sente ognil-no die in questi casi il daano mediato sempre minore.13 ioiitile avvertire che la pazza simu.lata no n pubesser mai di scusa al delitto. Bensi giova ricordarc chetutte I6 indagini di fatto relative alle condizioni dellapazzia bisogna rilasciarle al giudizio del magistrato (2)n6 possono definirsi a priori dalla legge.

    (1) Discordi furotio gli antichi sull' apprezzazionc dei l ic-ridi i n t e~aa l l i , om e si rivela dalle rlispiitc! fra G om e z (oa-

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    - 53 -~ ' i a r . *esolut. ib . 5 , rnp . 1. 1. 72 j c Fi ic l i i n eo f ca t i -t~~over*sicretrris Iib. 9 , cap. 5) nia og;lgiarno la doltria:~i. concorde nel setiso che esponso : r i wlr e i ch della in-pittuzione dei pazzi ne l lucido i~r terual lonelli scritri ge r -~t tnr~ic iaccolti dal h1 o r vo l . 3 , png. 17).

    ( 2 ) T m a s o con una dissertaziooc sottilissihia secondoil suo stile, protese di stabilire a priori de i cnnoni pe rgiudicare la pazzia. P i l a n g i c r i , ench: niente tmtore del-I' arbitrio del giudice, ammise la necessith di ricorrer~i erqueste reriflcazioni, Ca r m iq a a s i censur acreniente i lF i l a n g i e r i pcr siffatta dottrina. ?AiccoIiiii nI I : i sun rol-fa censurb C a r m i n a n i ,e ristabil In dottrina di F i I a n-3 i e r i ; he i: la sola praticamente accetlabile. Bisogna peruc h e il giudice i11 queste ricerche deferisca da l giudizio d ~ ipcriti medici, se non vuolo iocorrere taccia di presuntuosoe porre a pericolo la giuslizin. Che se lo opiaiorii dei peri-ti medici si scindano sopra alcuna di tali qiiestioni, e leapinioui siano per l' uno e per I' altro lato aiilorevoli, i lgiudice pone in quiete la sua coscienza abbracciando 1:iopinione pi mite. Facendo allrimenli incorrer2 non solo Intaccia di presuntuoso, ma anche quella di feroce, Uellnprova della pazzia nel punto di vista pratico legale tratllrrccentcriicnte B a n c h e deuxi8me ilucle art. 04 . . 178;nve esaminb 14 questione della influenza cho pu avere sulgiudizio criminale la sentenza del tril~une lf: ivile che abbiainterdetto per pazzie.

    Cause ideologiche.

    Le causo ~)zorali, i d eo log i che , per le quali a certiiiiomenti si rende nell' rlrirno inemcace 13 p01~11za 11-

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    - 51;-tellettiva di cui d' altronde egli completatnente for-.nito, sono la ignoranza o l'errore.

    La ignoranza consiste nell' assenza di qualuriqui!nozione intorno ad un oggetto. L' errore in un a no-zione falsa circa un oggetto. La ignoranza C uno stato~zegativodell' animo: l errore uno stato positivo. Me-tafisicamente guardati la ignoranza e 1' errore sono di-stiiltissirni fra loro.

    5. 2-53,Ma siccome il giure penala non si occupa dello cun-

    dizioni dell' animo se non in quanto furono causa diazione; e siccome Io stato di ignoranza come pir-ramente r~egaiivo,non pub esser causa di aaiorte; cosil criminalista non ha occasione di portare le sue os-servazioni sulla ignoranza, ma soltanto sull' errare (1).

    (1) Aiicha Sa v i gny unifica In ignoranza e 1' errorequnnto agli effetti ciuridioi. Ma andando in un concetto op -posto insegnb che t u t t o erbaagnornnaa, poicii I'et'roreseniprc nasce dall' ignorare una qualche cosa. La dottrinadell'crroro nelle materie peliali f u ir ilidamentc svolta claI i e n a z elementa jur ia criminali's l ih. l o p S .

    L' errore cade sui rapporti dei proprii atti co n ialegge tanto se conoscendo Ea l e g g e s i erra sulle con-dizioni che accompagnano il fa t to , quanto se ben

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    - 57 -conoscendo le condizioni de l /al to, si erra circa la esi-stenza della legge proibitiva del fatto stesso. Cosi 1' er-rore guardato in ordine all 'oggetto su cili cade, puessere o di fatto o d i d ir i t to .

    L' errore pub nascere da una allucinazione dell' in-lelietto, d i cu i i uomo coll' adoprare cautamente i sen-si e la ragione si poteva liberare; o pub aver causada un abbaglio che tuita la pi accurata diligenza nonpolea dileguare. Cosi 1 errore guardato nella sua cau-sa , dividesi in e r ro re vincibi l~ , non uincihile.

    Finalmente 1s falsa nozione cfie avviluppb la men-te poti! esser tale, cha data anche la sua verit, r i -ntatresst? sempre la criminosilic dell' azione: c potkesser tale che se fosse stata vera, la criminosit, sa -r e bbe sparita. Cosi guardato nel rapporto della suainfluenza suHa criminosillt de1l' azione, P errore divi-desi in errore accidentale ed in errore esssnaicsle.

    Poste queste nozioni, ecco lo regole secondo le qualisi valuta l'errore come circostanza rnodilicatrice clell,zimputazione.

    S. 258.

    1." L' errore di diritto non scusa mai. Bige po -litica che si presilmn ncl cittadino la cognizione della

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    - 158 -legge penale, che d' altronde 6 debito di ognunu diconoscere.

    ,P. 239.X cotesla regola pu farsi moderata limitazione nel

    caso di forestiero, giunto d i recente ne l territorio do-minato dalla legge che agli violb ; purchb per altro nel-1 atto da lu i commesso ricorrano queste due condizioni1 . O che non sia riprovato dalla morale 2.O che non siaproibito nella patria del forestiero medesimo. Cosicdi:questa eccezione 6 tutta propria delle trasgressioni; dif-ficilmente applicabile ai veri delitti (1).

    (1) La regola che l'errore (l i diritto IlQn scusa ha periibisoguo di una dichiarazione che non vidi Dtta da alcuno,forse perchb giudicata inutile. Non scusa l' errore di diritioquando cade sullo legge penale: ma pub scusare benissitiios e cade sopra altre leggi. Per esempio la figlia che i ~ l i i i!ilorto de l genitore occupa le sostanze lasciate da lul e n edispone, non potri condannarsi come re a di furto , o d iespilnta eredila, quando rngioncvomente alleghi di nou:rver coriosciuto la legge civile che deferiva la succossiolieagli ngnnti piu remoti. Qui manca il dolo. Qualunque erroreper CU I ferrnarncnlc si creda propria la cosa che 2? a l t ru i ,esclude la nozione giuridica del furto. Largamente sulle ra-gioni di iiegarc ogni scusa all' errore di diritto anche rieidelitti di creazione politica dis~ertb W a n P 0 l t d e ig?rci-ranlia e t errore in dclictis S. 14 . pay. 31- edasi ali-che B o n,f i 1 s , e l a cri?rtpetelzce pug. 280.

    %O - ' errore di fatto esime da ogni inipiituiancr~uaodou essenziale, e iriuincibile. 111 nulla pecc clii

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    non credea di peccare, quando non gli era possibiledi illuminarsi sulla pravili del suo fatto.

    3.0- ' errore di fatto anche invincibile non scusase U accidentale, o co?zcomitante. La volont f u direttaal delitto; l e variet degli effetti, quando non modi-ficano il deli tto, non sono valutabili. E se lo modiii-cano (e debbano per conseguenza attenclersi), ove lornodificliino in meno sar l' evento, non sar l' erro-re che giover al colpevole (1); ove lo modifichino .i,zp i z i , 1 erro re in ordine alla circostanza variata diverresse?zziale. CosicchU resta costantemente vera la for-mula che 1 errore accidentale non scusa.

    ( I ) Sulle varie configurazioni dell: errore di fatto S s tleerrore fac ti i n de l ic t i s , pars . 1; pag. 1 0 ) riferisce lo di-sp ute tra F e u e r b a c h e T i t m a n n ; e alla pag. 60 svoi-ce la distinzione fra erro ro nell'obietto . rrore neli' eveir-t , e aberrazione: tre casi nei quali la differenza pro -nuriciatissinia , e che vogliono esse re distiniciniente cc:iriii-nati e giur1ic;iti.

    Ej. 202.

    Cosi se alcuno volendo uccidere Cajo ,uccida Tizio ,sarebbe errore il pretendere che costui sia responsa-bile di tentato o~sticidio contro Cajo, e di oaticirlioi~zz~olontario danno di Tizio (1). f3 reo deli' omicidioili Tizio: e quest' omicidio b 1?olo?2tario,perchb la v o -lenti dell' agente era diretta alla rnorte di un cittadinoct i il SUO braccio 1 Iia operala.

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    (1) Qualche scriV,orc Sermanico preteso sostenere s i f i t t atesi. Altri Ia confutarono senza discriminazione. L' H a us(Corcrs de dro.oit crimine4 n. 135) concilia le divergentiopinioni distinguendo cos: si ucciso un individuo cre-dendo che fosse Cajo mentre invece era Pietro, ed allorasiccome il risultato dell' azione b stato quello che si volevaperch 1' individuo colpito materialmente qiiello controcui si dirigeva 1' azione; cosi in questi termini non si de-flette da l titolo di omicidio volontario. O invece si i! sca-gliato il colpo contro Cajo, e si ucciso Piclro ch e gli eravicino; ed allora si avr8 un omicidio tentato o mancato adanno di Cajo, e un omicidio invololitario a danrio di Pietro.Vedasi S i x de errore facli in del ict ls pars alte?*a, tcg. 40.e pag . 64 , 66 - f o t o n i n u e r de dcliclo per errori21nia persona conzmisuo: e cib clie dir0 a S. 3136 c se$?.

    4 .O -- L',errore di fatto essenziale quando b [)in-cibile esime dalla imputazione in ragione di dolo, mavi sostituisce la responsabilit in ragione di colpu . Fuuna omissione uolontaria di diiigenza il non riietterca cib che avrebbe dileguato i' errore. Questa volonta-ria omissione f u causa della infrazione delia leggaIlunque rimane una responsabilit.

    Cos i' errore vincibile , i pari della colpa, se nonvale come causa dirimente, ale per come minorar~tela imputazione. In tal guisa la colpa trova la sua sedeiiella teoria del grado; percbh modifica grandemente,e talvolta perirne l' imputazione: come ve la trova ilcaso, che sempre la distrugge.

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    Ma fra 1 errore v in c ib i l e e la cnlpu ontologicairien-t e guardati, intercede questa diversiti ; che nella colpaaun si sono preoiste per negligenza tutte le consogucll-se mctrcriali del proprio fatto, e manca ogni direzionedel\' intenzione verso 1 evento che si B prodotto. Nel-1 errore vincibile le coweyuenie ma~erial idel fattosi w ~ oreviste e volute, ma non si i. prevista pernegligenza o per u n equivoco di fatto, la conscguen-zs giwridicar della violazione della legge che stava inquei]' cvento. g. 26G.

    Quale sia il criterio della colpa e della sua gradila-hilitA, e come s i distingua dal dolo e da l caso lo no-t ammo ( S . 88 di sopra.

    La irnputabilit della colpa procede cos rapportoalla calisa immediara, come rapporto alla causa me-diata della. infrazione; purch nei loro atti respettiva-niente ricorra I' elemento moralo desuato dalla pre-vedibilith, e i' elemento fisico desunto dalla efficienmpositiva degli atti medesimi. Ma la respettiva imputa-hilith non varia per essere la causa o mediata o imamediata: sempre subisce il criterio della prevedibiliti;ne la rcsponsabilih dcll' una esclude la responsabilithdell' altra agli effetti penali ( 4 ) .

    i l

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    (1) La penale responsabilith della ctrusa n~ediata nellelesioni colpose stata riconosciuta da un giudicato dellaC o r t e d i C a s s a z i o n e di Francia del 16 Giugno 1864.Trattavasi di un inforluaio avvenuto ad un operajo; erasistabilito ch e vi era stata iniprudenza per parte dell' opc-rajo stesso; ma che altres vi era stata iiegligenza p er par-te dell! intraprenditore d el lav oro , e la negligenza doll' in -traprenditure si faceva consistere- .0nel non avere eom-rninistr3to all' operajo la scala occorrente, ed averlo coscostretlo a costruire un poute - .9e llo avore osscrvnlovisitando il lavoro , che quel ponte era male costruito, eminacciava la caduta che poscia avvorine, ed avere tolle-rato che si continuasse ad usarne. In questi termini di fattofu dichiarata la respoiisabilitii penale deil' intrapreriditore.Vednsi h1 o r i n Journal du droi t crimtnel n. 7975. Que-sla dottrina per della responsabilit della causa medi atanei fatti colposi, ch e procede a parer mio in presen za diarti positivi dell' uomo cui si riniprov era di essere slntocausa mediala dell' iiifortunio , ifficilrncnte potrehbe esten-dersi ad att i purarneiile negativi ed alla ipotesi di une coni-pleta inanionr.

    5. 268.La regola che la colpa porti notevole &iminuzione

    nella politica imputabilila B iriconcussa, Divergono perble opinioni circa 1' &etto dirimente di questa condi-zione dell' animo. Alcuni lo hanno negato sempre, nonsolo nella colpa lata m anche nella l e v e , 0 leuissi-ma. Altri (come C a r m g n a n i) o ammisero nelleultime due, perclib vollero desumere il fondamentodella imputtbilit della colpa dal sospetto del dolo. Al-tri co n pii retto consiglio, deaumendo cotesto foncla-mento da l danno mediato, attribuirono effetto diminuen-te alla colpa lece e alla lala : ffe&lo dirimelire alla

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    - 63 -ievissi?na, perclie non pub nascere allnrrae valutal~ilcd a u n fatto cagionato da tale imprevidenza, nella q i ia -le i cittadini sentono cha la ntslggior parte di lorosarehbe facilriionte incorsa.

    Tutti pecb sono concordi uel ravvisare il grado mag-giore della imputabilit della colpa quando v i fu per-mis t io~ zed i dolo; lo che costiluisce quella che i pra-tici chiamano colpa inforw~atada dolo. In cotesto casoil grado della. imputazione non piii si misura sril solocriterio della possibilitk d i ~ ~ r c v e d e i ' eeffetto dannoso,ma sulla norina del dolo che concorse nel)' atto.

    E tutti i criminalisti sono pure d' accordo nello iri-seguare ch e anche i l caso possa essere politicamenteimputabile in ragiona di colpa, quando l' agente Clitiper mero fortuito non prevedihilc violb la legge, ver-sava in cosa illecila.

    Evvi peri, una forma speciale di degradazione de-sunta dalla manc;ta psevisiono dell' effelto piti grave,che costituiscc un medio di imputazione fr a quella chesi darebbe al fatto doloso, e quella clxe si darebbe alfatto co iposo. Questa i! la msi detta p r e t e r i ~ ~ t ~ z i o ~ r n -lith, che B un titolo speciale applicato frequentementein pratica agli nmicidii cnmrne.ssi colz nllinzn (li of/'ett-

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    - 68 --dere e senza ifltenaione d i uccidere. Nell' omicidiopraeler rate~ltioneez si ravvisa il.dolo che nasce dal-l' animo di nuocere al nemico. Ma quanto all' effelloletale v i colpa perch si suppone 120a p r e c e d u t a lamorte. Vi meno che nel clolo i n d e r e r ~ n i l z a t o , pe lquale 1 effetto pi grave ci suppone pretledutlr quan-tunque non precisameute voluto ( $, 7 0 ) : vi e piu chenella colpa , perche si agi co n intenzione diretta a re-car male ai nernico.

    A R T I C O L O 11.Del g r a d o rapporto alla volonlk del l ' agente.

    L' u omo ha hco1t.i di determinarsi nelIe sue azioni,preferendo a proprio talento il fare o il non fare , dietroi calcoli dell' intelletto. Questa potenza qilella checostituisce In sua lilierlh di elezione. in virt di talefacolta, che a Iiii si chiede conto degli atti a cui sidetermina.

    5. 273.La libert di eleggere, come potenza astratta del-

    l ' animo, non pu mai togliersi all' uomo. Anche coluiche cade da uti' altezza, mentre cade o sa di cadersnon vorrebbe cadere. La liberti come i d e a gl i rirna-ne : ma gli e impedita la realizzazione dell' idea.

    I1ub essere tolta all' uomo la piane~za leli' arbitrionell' atto della sua deterroinazione quando una causa

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    o esterna o interna agisca per guisa sull' atiimo suod a esercitare valido impulso sulla sua cleterminazione.

    L' atto in tal caso 6 sempre volontario, percht! laliberti della scelta rimanova sempre all' agente; ed eiuols appigliarsi ad uno piutlosto che ad altro partito.Ma la sua volonlA dicesi meno spontanea, perch mi -norato 1'cirbitrio nell' atto della determinazione.

    Siffatla diminuzione di spontaneit deve esser te-nuta a calcolo a favore di colui ch e al seguito di taleimpulso violb la legge,; perch per essa minorasi Inforza morale del delitto, tanto ne l sila elemento, chei: la prava intenzioiie, quanto nel suo risultato, che il danno mediato.

    S. 277.Le circostanze CIIG operano cotesta effetto di limi-

    tare l' a.rbitrio dell' uomo nella determinazione del suovolere, costituiscono nella scienza nostra la teoria dellaciegraclazione del delitto nell' elemento clolla volont.

    La forza che costringe 1'uori~oad agire pu esserefisica, e morale. Fisi ca quando agisce sul rorpo; mo-rnle quanrlo agisce siillauninza.

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    Nel primo caso 1 uomo dicesi i?ivibo; nel secondocoat to. L' invito non pub esser mai responsabile in fac-cia alla legge penale. Esso no n agente, ma agito ;la causa dell' infrazione non 8 egli, ma quella forzache adopera il suo corpo come stromento di un'azio-ne, nella quale agli B meramentrs passivo.

    NeIl' atto i~zaolontarioI' uomo f i s i co t: attivo ;mai uomo i n terno no n vi ha preso parte: vi azione,ma non i n t e i $ z i one .

    Neli' atto iizviio non v i prende parte neppure l'uomofisico, perchb anche ques to O passivo. Non di quellapassiaith clic esso ha sempre rispetto al]' anima allaqaale 6 coag iun lo , nia di una passiviti innormale;perchb obbedisce dl' irnpulsa di un altro corpo e nondell' an ima propria, Non vi 8 n4 ivtej~zione,i: azione.

    Nell ' atto colal to prende parte I' uomo interno, e1' uomo esterno: v i B i n t e n z i o n e ed azione; ma vilirnitaiione di arbitrio nella dclerminrrzione e nel-l' azione.

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    Questo effetto della coazione morale, o psicologica,che rendendo meno spontanea la volonta, modificala imputazione, si ritrova - .O nella coazione pro-priamente detta, o ciolenza ~norale sterna - .O nel-1 impeto degli affetti - .O nella ubriachezza.

    Coazione in stretto senso significa il costringimentoche 1' aspetto di [in grave male imminente esercita swl-1'albimo dell'uumo, e ne violenta le determinazioni ( I ) .

    (1) Moltissimi dissertarono su questo interessante argo-mento : S t r u v i o dc uindicta privata - -len r. C o o-c e o exercitat. curios. exerc . de fuga cap. 5 - e n e-ma de casu cxtrenaac necessitatis - r e s de natu?*aliszli def'ensione - C o l l a r d de ?nodernmins i?&cu4pnta~butelae - t r y k i o cle jure necessarine dcfensionis1101.10, disserj. 4 - u tm a n n opuscula cri,?bi?aall'n..opusc. 5 - n d e r h1 a es e n de jzcstn sui defensio-ne - e r m i n gh a u s e n dc violenta defensione priva-ta - e v i t a sur la Icglta'nic dkfense. Quelli peri] che amio credere hanrio pi esnttarneutc di bgni altro formulatola teoria della ncces.sit8 di difesa , sono N i c c O i n i (qicc-slioni d i diritto par-le 2 , qt~es t , 5 , n. 8 , pag. 28 9 edio,livorneae; e quest. 26 pcr intcro pag, 293) 1'1% u s fcoura

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    (l e droit criniinel g . l6 1 ) c B e l i iu e (philosopliie du d r o i ftoni. 1, png. 204, S. j e repo7idruQ. Pi recentemente seue h occopato G re g o r y de inculpntae tutelae moderalio-~ i e ,Iugne Comilis. 1804; e con la sua consueta profondithIn erudftissimo Ber n e r nella sua dissertazione dc impicni-I n l c propter summam necessitatem proposito.

    L' atto a cui I' uomo si determina per sirnile co-stringimento pub assumere duplice forma; cioe o qiiel-la dell' azione, o quella della reazione. Distinzione chenon fu sufficientemente avvertita in molti Codici (4).

    S ha I' enetlo deli' azione quando la violenza pro-cede o dal caso o da un terzo, e l' irlto a cui I'uo-mo si appiglia per salvarsi dal male che gli sovrasta,dirigesi contro una persona che non era causa delriiale stesso. Eel qual caso, degno di osservazione quan-tunque piu infrequente, ricorrono solto il punto di vi-sta della posizioue morale dell' agente uguali termini,(3 devono ricorrere uguali principii come nell' altro.

    Si ha l' effetlo de l la veazio~te uando per liberarcitial pericolo imminente respingiamo quell' isresso cliea noi lo minaccia, e pel bisogno della difesa nostranon ci limitiaino alla semplice repulsa dell' attacco,ma procediamo ancora alla offesa dell' aggressore.

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    In entrambo i casi vi i: concorso di v o l o i ~ t i ~ . ,er-che anc.he il coadlo ottole , e si determina con escrci-zio libero della sua attiviti psicologica a scegliere i lmale altrui prima che il proprio. Ma pure cessa la im-putabilit si dell' ~ z i o n e ome della r e a z i o n e , quan-tunque in loro si configuri un faltu rnaterialaiente con-trario alla legge, purd~E iel timore che ci ha spintoad agire o reagire ricorrano gli estremi di quello cliei criminalisti appellano moderarne! dell ' i n c o lp a ta tu-t e l a , o con formula piii completa, necessitic.

    I1 fondamento di fa t to di questa scriminazione b ilt i a io r e : il timore presuppone sempre 1 aspetto di unmole non ancora patito.

    Ii fondamento g iu r id i c o della scriniinazione, non i!ineramente la coll isione degli ufficii, ne la p e r tu r b a -zione dell' animo. Questi principii per quanto veri, no nsarebbero a solo suacienti a render ragione in ~ u t l ii csi della le$ittimit& della difesa privata (1).

    (1) Vedasi il iuio discorso sulla tlfesu pirbhlicn e pri-W t t r , 11 firie. f Opuscoli uo l : 1, opusc. 1 ) L' argomeritodellii logittlmitii della dilesa privata ha occupar0 ta l numero

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    d i scrittori che tentarne un a corupleta bibliografia richiede-rebbe uii volume. Teologi, mor ali sti , pii1)bIicicti , crimina-listi ne hanno latarnente discorso, I1 concetlo giliridico dellaconzione fu esattamente riassunto anche da G u i a n i isli-ruzioni d i d i r i t t o criminale vol. 1 , pog. 184 e segg. ;t lol, 2, ay. 290 e 310, e d i z . 1856. 21a il chiarissimo G i 11-1 i a n i f p q . 185 ) censura C n r m i gn a n i pe r o n concettoche veramente il nostro maestro non ebbe. Egli equivocasul primo requisito dettato dal C a r m i g n a u i , er non ave-re avvertito al carattere corsivo: a r m i gn a n l non posein corsivo la parola impendeat , come G u l i a n i supponenella sua critica : ma la parola t imor. La enumerazione delPwfeijsare pisado B viziosa perohk distingue i1 s o g g e l t o da lpredicato, e i3 quasi d i quollo un predicato distinto, c-r-ror e ch e poaoia emen d nella sua T c o r l u : a non B uernch e egli cadesse nel pleonasino acsrirdo di fare della p r e -senza B della if)nibincnzn due requisiti distinti.

    I1 fondamento costante di tale IegittimitA 4 Ia ces-sazione de l dir i t to di punire nella societh. Il gius dipunire iiell' autoriti sociale emana dalla 1eg0 e eternadell' ordine, che esige si dia al precetto morale unapronta ed efficace sanzione, 1s quale completi la leggenaturale col guarentire validamente quei diritti cheessa comprte, ed alla uman i t i impotente a difendersidai malvagi con le forze private, col soc.correre me-diante la difesa pubblica. Ammesso questo postuiato ,bisogna per forza logica dedurne che quando la di-fesa privata pot8 essere eBcace, mentre era iileffioacela difesa pubblica, quella ha ripreso il suo diritto eqiicsta lo ha perduto. Il proverbio volgare - ecessittr

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    i72012 k n l e gge - iassume il concetto filosofico diqtlesta teoria meglio assai che no1 facciano tante for-mule studiate dai pubblicisti,

    Con l' imporre clie 1' innocente si lasci uccidere, siimporrebbe rin disordine, e si anderebbe cosi a ritro-so della legge di natura che 6 la unica base del giuropenale umano. Che se vi B disordine anche nella stragedi un altro innocente, la pariti dei disordini togliesempre il diritto di punire, facendone cessare la causa.

    La dir iments della coaaio?ae rion si misura dunqiiesulIa perdita, o sulla pwseueranza dei diritti di co-l u i che fu vittima deli' azione o della reazione coatta.Si guarda tutta onel coatto medesimo, e si misura dallasua posizione (i) .

    (1) Cosi diviene indifferente i ~ dalcolo della coazione laiiinocenza della vittima, giusta il celebre esernpio di Ba c o n eriferito da R l a l is ta n e confne?dn?*ies ook. 1, rllap. 14 .

    Fu un errore di molti pubblicisti desumere il di-ritto di difendersi nel)' aggredito dalla supposta perdi-ta del diritto alla vita nell' aggressore. La forza escu-sante della coazione si deve cercare nell' aggredito,

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    non neli' aggressore, o nella vittima del fatto: l e g . 2C. ad Ieg. Cornel. de sicar,

    Con tali principii (e non con l' asserta cessazionedel diritto di proprieti ) si legittima anche il furtocommesso per necessiti di fame. La legge dell' ordinenon pu preferire il male irreparabile della morte diun uomo, al male reparabile della offesa proprieta :essa legge di conser~~azione vedasi g. 2040 nota).

    Ora perchb al tiuiore .si accordi questo poleiite ef-fetto d i rendere legittimo un alto violatore dei dirittialtrui e materialmente cotitrario alla legge, it in tuttii casi iiecessario per regola assoluta, che nei millefriinacciato si trovino questi tre requisiti - .0 ingiu-sliain - .O gralililtl - .0 inec i t a l i i l i tu .

    1.O INGIUSTO- Manca il requisito della itlgiustiziain due casi- .0 quando il male minacciato lo siacon tutta legittirnita, come lo 12 nel caso del conllari-nato a morte che per salvarsi uccida il carueflce o ilcarceriere, o di colui che respinge la forza quando lo ar-resta: Moria journal du droit crimine1 n. 7935 --%.O quando sebbene il male che si minaccia ecceda il imiti della legittimiti, vi fu ingiustizia per parte del

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    minacciato; come nel caso del l adro o rlell' adu l t e ro ,che s o rp res o e minacciato nella vita dal pad rone o dalmari to , lo uccida; nel caso dell' eccitatore ilolla r i s s a ;ed in u na parola in tu t t i i conflitti nei quali il pe-ricolo in cu i m i sono t rovato abbia avuto occasiono daiin f a t t o m i o r i p ro~ evo l e .

    4. ' GRAVE- a g r a v i t i del male non deve cer-cars i nell' assoluta verit, c h e pub es s e re riniasta oc-culta all' aggredi to ; ma nella ragiotzuta opinione dei-I aggredito rii~,desirno.

    Si cons idera coine graue il male c h e minaccia laoila, le me?illiru,e la. pudicizicc (1): non quello cheat tacca la roba: n& quello che lede la fuma; trannerimpetto ad iina reazione correlaclz~a. sebbene i l com-rnento officiale (le1 codice Bavaro (art. 1.29 nota 1);il codice di Assia IEarmstadt, o i l codice Aus t r iaco ,am m et t ano com e causa divimcnte la difesa della pro-priet, la coiarine dei dottori e dei legislatori le ac-cordano soltanto una efficacia ~~~i9zoranle,h e bs t &sua ragione nella giustizia dell' atretto motore: ma norirnsi, quando isolata, le accordano forza scriminatcice.C a r m g ti a n ha riclatlo con molta esat tezza scien-tifica i l criterio della gravit del male alla sua i r e -yarubilita (Teoria de l l e leggi della sicurezza socia-le 001. 9 , pccg. 233): C questa it la forrnula piii vera

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    - 7a -cosi teoricamente come praticamente. Vedasi O r t o l a nlenlel~ts d% dro i t pdnal 11. 422.

    (1) Della valutnbilit del moderanie contro un attacco allaplidicizio ricorda notevole esempio Ch a r o n d a s re'ponseorltc droir f r ~ i a c a i sn. 188, png. 323,

    Del rimanente 6 grave il male per 1' effetto di chesi ragiona, tanto se sovrasta a ?zoi sfess i , quanto sesovrasli ad a l t r o uomo sebbene a noi non congiuntodi sangue, purchi innocente, ingiustamente aggredito,e inipotente a salvarsi. Legittimando la difesa propriae non 1 altrui, si santifica l' egoismo e si proscrivela cariti. Un codice cristiano non pub essere piu di-sumano delle leggi degli idolatri. Rinnegare (nel cori-corso dei debiti requisiti) la legitliuiit della difesaa l m i , 4 lo stesso che rinnegare il Vangelo: Tr e -l) u l i e n cozsrs de dro i t crinainel vol. b , ag . 160 -Or t o l a n Wdments du droit pdnal n. 432 - i u -l i a n islftuzio.t~ivo l . 2, pag. 3 10,

    I,a legge di natura, dJla quale emana il diritlo dip u ~ i r endla societi, non puO conbradiro alla legge dinatura che impone 1'assistenza dei nostri simili. Proi-bire a i cittadini di correre al soccorsa di un inaocsntaaggredito no n i: difendere i dirilti dell' uomo , ma Ic

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    sue prepotenze; noa e un servire all' ordine ma aldisordine (1).

    (1) Fu erronea la vecchia formula tante volte ripetutache il timore dovesse essere tale qu i ccldat .in vinan co -slnntenk. Questa formula pericolosa nella sua applicazione,peroiib porte a contemplare il timore sotto un punto di vi-sta astratt o me ntre p er glustizia dev e calcolarsi subicttivu-mente. Quando 1' uomo contro cui si dirigevn la minaccianon era 1 ztoalo intrepido ma pusilanime , oi Io punite notipecche re o o ,t?&nZvuyioa peroh8 B di natura pztsilla~bime.Cosa importa cercare se altri avrebbe o no temuto nc l casomio, quando consta cho io temolti, che ~ b b i ausa non de ltutto irragionevole di temere, e che agii nella coscienza difar cosa legittima ! 5. 302.

    3.O INEVITAB~L~ Certamente se al male che ciminaccia potevamo soltrarci altrimenti che col violarela legge, la violazione deva rimanere imputabile ; per-chS ' arbitrio delt' agente non era pi ristretto fra lascelta di due mali ugualmente gravi; e la legge del-1 ordine poteva essere osservata, purchS egli eleggesseil mezzo innocente col quale avrebbe evitato e iIdanno proprio e l' altrui.

    Sottrarsi a l t r imetz t i dal male clic ci ti minacciato s ipub , o con previsioni ~tnleriori,o con provvedimentiszcccessiui , o con ripari cotzcomitu~~ii.erci6 la inevi-tubilitic nel pericolo che indusse ad agire o reagire, sidcsume da tre criterii distinti - .0 che sia improv-vi.so- .O che sia presen te - .O che sia assoluto.

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    Primo criterio della inevitabilitA- ericolo improv-viso, Se era previsto, v i fu colpa nell' affrontarlo edesporsi al cimento o di patir morte o di darla. Lanecessita. in cui ci trovammo ebbe causa d a no i stes-si , e questa eleggemmo uelln pienezza del nostro li-bero arbitrio. S. 30%.

    Per altro a far cessare questo criterio si esige cliela previsione sia certa; non basta che fosse sagne di mero sospetto, qual quella del viaggiatore cheprevederido un assalto di malaridrini, si b munilod'armi per respingerli.

    Secorado criterio - he sia presente. Se era passu-t o , fu un sentimento di veridelta che ci spjnso ad agire,e non corrono i termini della difesa. 60 er a ~ ~ G L I C T O ,poteva nell' jntervallo rjpararsi altrimenti,

    Tsrxo c r i l e t i o - he sia assoluto. Cio che nel rno-mento stesso del pericolo non possa questo declinarsico n allri mezzi innocenti. Tali mezzi si riducono allapreghiera, alla acclamaxirino, lla fuyn.

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    Ma ouile possa a chi invoca la necessiti della di-fesa farsi fondato rimprovero perchb non si appresealla preglliera, all' acclan~azioiie, alla fuga ( i ) , siesigono due condizioni. La prima che quest i mezzi fos-sero i n realtic ufi l i ; cioh efficaci alla salvezza. La se-conda che di tale utilit potesse istitlri~le l calcolo lostesso aggredito.

    (1) In proposito della hycc sono grandi Io tlivergerize f1.dgli ~ c r i t t ~ r i moderni ch e antichi: i qiioli :ilidarono nciiepiU sottili, e spesso irragionevoli, o pi2i spesso ridicole di-stinzioni, per decidere se colui che aveva ucciso j~otentlof i tyyire senz'a pericolu, meritasse o no di essere in~pulato.ingegnosa k la conciliazione che tent di questa discortlia1' esinlio T r e b t i e n vol. 1, png. 151, 1553.

    Sarebbe ingiustizia rimproverargli di non aver faltocosa o che era vana a salvarlo, o clelIa qttale ei nonpoteva cooscere la utilitit. 11 moderarne deve sempreinisi~rarsi econdo le rngionevoli opinioni di colni clies i vide rniliaccialo della vita; no n socondo ci che confredilo calcolo e maturo esame si couosciuto dalgiudice. Se l' errore f u grossolano ed inescusabile v isari precipitazioce e imprudenza; se fu una credulithragionata c scusabile, w n vi 6 neppure colpa. Ma inambo i casi colui clio errb nel calcolare il pericolo,ed i rnezzi della propria saIvezza, agi con la coscienza

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    (l i fare atto legittimo; e non pub rimproverarglisidolo giammai. 5. 310.

    La deficienza del requisito deIla gravit e dellaineui labi l i tk del pericolo fa sorgere il cos detto ec -cesso di difesa; nel quale piu spesso si ravvisano icaratteri della colpa, che quelli del dolo: e se neigravi delitti non dirirne, deve perb notlibilmente di-minuire la imputazione. Ma nou perdasi di vista la di -stinzione tra eccesso di di f esa clie sempre configura ildolo , e eccesso di mode ia l~ ze ( o come altri dice,difetto uel moderarne) che sempre configura la c o l p a :r, pu anche tal volta lasciarsi impilnito (I). Cosi ilCodice prussiano (sanzionato il i 4 aprile, e attuatoil 1 .O luglio 9881 ) al S. I I secondo alinea, parifeaagli effetti della esonerazione la legittima difesa e i' ec-cesso. filitissirna disposizione, ed accettabile, purch sireferisca al cl i fe i lo ( o occesso) nel mode r a r n e , perchbjn t31 senso ha salda base sull' anzidello principio dellarescazione del dolo. Colui che illuso sulla gravilit esutl' irievitabiEi/h del proprio pericolo, irccide o feri-sce, non ha la volonrh, non ha la coscietzza di de -linguere. Egli non b dunque assolritamcntc in dolo.Gl i si pub riaiproverare un errorc di calcolo, un a pre-cipitazione; e cos. i termini di un:t ciilpa. >la sc siavverte che I' aspetto di un pericolo irriniiriente nurilascia facolti di ragionare ctie ad uumini (li slraor-dirraria presenza di spirito, si comprende che cotestnprecipitazione, e il conseguilone errore (li gi~ulizio,un effetto inovilabilc della umana tiatura: efktto (in. cui

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    - 79 -solo pochissimi andrebbero esenti in circostanze ana-loghe; cio nella circostanza di una perturbazione cn-gionatu dal terrore.

    ( I ) Qiicsta distinzione si esorna da l C a rm g n a n i elc-nienla S. 970 in notcr; dal G ti 1 ia u i vol. 2, pag, 295.

    Evvi una coaciotze che dicesi ivjpropriu. Questa siha quando senza veruna minaccia di un male corpo-reo iminiriente, 1 uomo si inctusse n1 delitto per ob -bedire al comando di allra persona, che sopra di lu iesercitava uri' nutarilb.

    Tale autoribit pub essere o domestica, o gernrchi-ca, o pole'iica. Subiezione domestica C quclla che siriscorrlra nella donna, nel figlio, ne l servo, verso ilmarito, il padre, o il padrone, che abbia loro coman-dalo un delitb.

    g. 3.13.Subiezione gerarchica B qiiella che consiste in un

    rapporto di respettiva superioritj. e dipeuderiza, na-scente da un ordine particolaro di ufficii o Funzioni,specialniente d' indole pubblica. Tale i: quella che legail solilato al capitano, il cherico n1 vescovo , il rari-celiiere al giudice, e simili.

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    Subiezioue pol i t ica t! quella clie lega il suddito alprincipe, e in generale verso il governo dello Stato.

    Regola generale t! che il 9neto purnmeute reverelz-ziale non esclude la imputazione. PuB leggermente di-minuirla; ma 11oichB la mcra reverenza ed ossequionon toglie la coscienza del proprio rrial fare, n6 1 ar-bilrio di eleggere, r imangono i caratteri del dolo ola respoiisabilitJ del delitto commesso ( i ) .

    ( l) In questo sen so 6 costante 1s giurisprudenza francese:B a n c h e deilai8nlc ell ide g r t . 64, n. 20 4 ct stciw. La pra-t ica italiana peraltro poichb ammette in genere che una ga-gliarclii istigazione ricevuta da :iltri possa ~altitai'si onioleggermen te rriinoraiite delta imputazione, B ben naturale cheapplichi con pi larghezza questa regola quando la isLiga-aioric part da persona che aveva un a certa autoritu nioralesopra lo agente.

    Laonds la subieziono domestica, se gu6 talvolta mi-norare la imputazione, non puo mai farla cessare.La subiazione politica dlrime la imputaziona quandodistrugge la crintinosil doll' atto; come nel caso dellalegge emanata dal gove rno di fatlo. La subiezionegerarchica non i! d l ordiriario che uoa wrinorante, e

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    - 81 -solo assunie il carattere d i dirimelzle quando tolse 1ioscienza dcl la; c r i ~ ~ z i n o s i l aell' atto : come avviennel caso in cui il superiore comandi per fine illecituna cosa che era nelle sue attribuzioni di comandaresicch 1' agente creda di far cosa lecita. In questi terruini la dirimente dipendo piu daile condizioni ileli' i ~ rtellstto, che da quelle della cololzlit dell' agente. Il responsahile del deli~ton tali casi 6 colui che comandal' altro DO5 che un cieco e materiale strornentrclie agisce senza coscienza di violare la legge; ed aquale non si pu far debito di sindacare gli ordini delsuo superiore. Egli scevro da dolo: la sua azionemateriale si compenetra. nel dolo di chi si valse del-1 opera sua; ed a costui si riferiscono enlrambo leforzo dei deIitto avvenuto.

    Per attribuire ad ogni delinquenza la sua giilstamisura, gli affotti cbe mossero a violare la, legga nonvogIiono esser guardati n& nzorul?nente,ni! politica-?tzenre, ma psicologicantente.

    Le passioni sono certvncnle la unica sorgente dellr!azioni malvagie; e il inoralistili dio scorge in loro tiri

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    rovesciamento della gerarchia divina dell' anima sulcorpo, bisogua che le guardi come il nemico a cuideve far guerra. Ma il criminalista che trova un ele-mento costitutivo della essenza del delitto nella forzamorale (la qi~ale a la sua causa nell' animo dell' agen-t e , ed il suo risultzto neli' animo de i cittadini spetta-lari del delitto) guarda le passioni con occhio diverso.L a violeoza esercitata suUa volontk dell' agente ancheda una potenza meramente inlerna , ebbene viziosa,produce i irrecusabile effetto di minorare la forza mo-rale dal delitto nel suo elemento col diminuire la spon-taneitb della detertninaziono. Alla minorazione sogget-tiva di questa forza risponde la minorazione oggetti-va della medasima. Dunque per logica deduzione deiprincipii che regolano la essenza e la misura del ma-lefizio, i l criminalista trova nel delitto commesso alseguito di quell' impulso violento, una minore gravitimorale ed una minore gravil politica. Deve dunqueper giustizia attribuirgli un peso minore.

    Se il criterio dslla quantit$ dei delilti si deuumesscdalla violazione del dovere, sarebbe conlradittorio tro-vare una degradante nell' ira; anzi 1' ira dovrebbe au-nientarne la quantit. Ed 6 una contradizione che unacircostanza la quale aumenla la qwntitb di un delittonel suo generB, lo degradi nella specialil individualein cui essa ricorre piu energica. L' irato che ferisceviola due doveri :uno coli' adirarsi, i' altro col ferire.Ma perche al priuio dovere no n corrisponde un d i -

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    - 183 -ritto io altri, cosi non reprignn che 1 ira, bench8 violiun dovere morale, non aumenti la q u a n t i t i , e modi-fihi invece il grado del delitto. Se il criterio dellaquantiti dei delitti si cercasse nella spinta, questa bper certo maggiore quanto piu energico b l' affettoimpellente alla determinazione criminosa. filisurata in-vece la quantiti del rlelitto sul criterio delle sue forzeoggettivamente guardate, niente repugia; ed anzi i!coerente al priricipio che dove trovasi i n una specia-liti intlividuale urla degradazione della forza moralesoggeltiva se ne degradi la imputazione, appunto per-ch alla miaor forza morale soggettiva risponde sempreuna minor forza morale oggettiva. bensi vero che se ildolo si ravvisasse nella cosaienza, non potrebbe tro-varsi negli affetti una degradazione di dolo. E cosi nonpotrebbe dirsi che nel. delitto commesso sotto 1 ini-peto degli affetti v i 8 una minarazione di forza mo-raIe. Cib appunto condusse lo S c h r o e t e r fra imoderni, ed altri, a bandire come inaccettabile Ia di -slinzione fra dolo d' impeto e dolo di proposito, es-sondo~hi: la coscianza di violare la legge sia ugualc!cosi riell' ira come fuori dell' ira. Na anche di questomostrammo altrove (9. 69) la erroneit. Sicch per noinon pub esser dubbio sull' animissione della degra-dante in ragione dell' impeto degli afletti , perche coe-rente alle nozioni delle forze coslitrienti il delitto,coerente aila defiilizione clel dolo, coerenle al criterioassuulo come misuratare della quantiti politica ilsireati. Cos i principii si coadiuvano e si coorilinano;lo che B il sornrno criterio della loro ver i tk