Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 1 (01)

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CzIFLRL?lR+k. PBOGTC,AMiMA P.iRTE GENERALE

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CzIFLRL?lR+k.

PBOGTC , AM iMA

P . i R T E G E N E R A L E

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CORSO I)].DIRITTO CRI?vIlNALi<

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L' Autore poiie quest' opera sollo la sa1vapn;trdia clcHe

veglianti I r z ~ i iilla propri~tii etteraria.

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4 1 M I E I SCOLARI

. 4ic'"933x:.~-

do I'ordine emincnternclitc logico che se-

gnù CARMXGiYiY9NKnostro gz~andexnacstrc))

io ìaon r:crcai 1u g10riit miil, illa 1' utile V()-

SC IO ; intesi a raccoglierr?,riuri. a crcare; riorr

a dir cost: riuovc, ma vere: nuri fui vago

dei modi l~rillunli, ia della cliiarezza. Sc: ilmio l a ~ v r o ub facilitai~vi o studio dellocriminali discipline, io Iio otienuto il inio

scopo. Dio vi dia salute, e m o r e alla scie~iziì.

Pisa 10 Decemhre 1859.

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I,' uno (che si disse priniitiro , i natura, e di liberti)

nell' isolamento e senza costanza di rapporti fra gli

individui; stato di disgregazione e ferino : l' altro in

associazione reciproca, che mercè una forma qualsiasi

sottoponeva gli uomini ad una aiitorit5 e ad una legge

umana: stato di socie ti civile. Da tale concetlo nacque

la forinula, che 1 uomo aveva rinunziato ad una parte

dei diritti di cui lo forniva la sua naturale libertà che

supponevasi illimitata, per meglio conservare e tute-

lare gli altri diritti.

Tuttocib è un errore. E falso clie gli uomini della

razza adainitica siano vissuti per un periodo di tempo

sciolti da ogni vincolo di associazione. l? falsa la tran-

sizione da uno stato primitivo di assoluto isolamenlo,

ad ano stato modificato e fittizio. Deve bene ammet-

tersi un periodo priaiitivo di associazione patriarcale,

o come dicesi naturale, a cui venne mano a mano

ad aggiungersi la costituzione di leggi permanenti, e

tli una autorila clie ne vegliasse la osservanza; e così

1 ordine di quella socielj che si disse civile. Ma unperiodo qualunque di disgregazione e di vita ferina è

inammissibile come pazza visione. Lo stato di associa-

zione B 1 unico stato primitivo dell' uomo: nel quale

la legge della propria natura lo collocò dal primo

istante della sua creazione.

Ove le tradizioni di tutti i popoli non contradices-

sero a quella supposizione, le speciali condizioni della

razza umana basterebbero a mostrarla assolutamente

jmpossibile.

Tale la mostrano le condizioni fisiche della umaniti:le quali non le avriano consentito di mantenersi. senza

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che la mutua assistenza dell 'uomo verso l' al tro uomo

fosse continua e pronta ai bisogni dell' individuo. E la

natura rivelò per chiari segni tale destinazione del-

l' tiiomo ad una foggia di associazione costante, non

precaria e fugace come quella dei bruti : la rivelo si

colle necessiti, cui nell' etk prima e nelle infermiti

lo volle soggetto; sì col negargli quei mezzi di sal-

vezza o di difesa avverso le belve, che agli animali

bruti aveva fornito, e che 1' uomo dovea trovare nella

reciproca unione; si col rendere nella donna continual' attitudine all' accoppiamento corporeo, che le fem-

mine di tutti gli animali ebbero soltanto ad intervalli,

e passeggiera ; si finalmente col bisogno della inuma-

zione dei cadaveri, senza la quale gli uomini si spe-

gnerebbero per contagio.

La mostrano tale le condizioni iurellettuali degli

uomini: per le quali fu loro aperta una via di indefinita

progressività nelle cognizioni utili ; via che non avreb-

bero potuto percorrere senza porre a profitto la loquela ;

e senza l' aiuto delle tradizioni dei loro maggiori.

Tale la mostra la condizione di essere morale tutta

esclusiva del\' uomo: lo mostra il fine per cui Dio lo

ha creato. Iddio non può aver creato un' opera in-

completa; ed esser tornato poscia, quasi edotto dalla

sperienza, a perfezionarla.

La legge eterna dell' ordine spinge 1 uomo alla so-

cietà, E il creatore che a questa legge lo conformò, ve

lo guida come guida ai suoi fini tutto il creato, mercè

le tendenze. Attrazione : forza unica, immensa ; on cui

si esercita la potenza divina su tutto il creato. La ten-

denza fisica operb la prima congiunzione dei corpi:

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la tendenza morale protrasse e perpetui, la unione re-

ciproca trai genilori; tra questi e i figli; e in tutte

le generazioni che ne seguirono, come in quante mai

ne verranno. Cosi la sucieti era nei destini dell' uomo,

non solo come mezzo indispensabile alla sua fisica con-

servazione ed al suo intellettuale progresso, ma era

di pib un complemento della legge morale a cui l' uo-

mo stesso si voleva soggetto.

Iddio compose tutto il creato ad una perpetua ar-

monia. E quando alla sesta epoca ebbe fatto I' uomo

a similitudine sua (ci06 dotato di un' anima spirituale,

ricca d' ictelligenza e di libera volont&) questa pi ì~

bell' opera della divina sapienza getto sillla ter ra il

seme di una serie di esseri dirigibili e responsabili

delle proprie azioni. Questi esseri non potevano, come

i meri corpi, soggiacere alle sole leggi fisiche; una

legge morale nacque con loro: legge di natura. La

quale chi nega, rinnega Dio.

Cosi al mondo fisico, di cui pure fa parte l' uomo,

si aggiunse col primo comparire di questo un mondomorale: tutto proprio di lui; e composto dai suoi rap-

porti morali con sè stesso, col creatore, e con le crea-

ture consimili.

Le leggi fisiche avevano in loro stesse una forza di

coazione, ed una sanzione, che ne rendeva i~zdefettibile

la osservanza. All' armonia del mondo fisico queste for-

ze bastavano.

Le leggi morali al contrario non avevano in loro

stesse forza di coazione, tranne nel senso morale: non

avevano sanzione sulla terra, che nella sinderesi.

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- 4 -Na gli affetti, d'altronde indispensabili all' uomo

come elemento di azione, pervertono spesso il senso

morale, e soffocano la voce della sinderesi.

La legge di natura sarebbe stata dunque impotente

a mantenere l'ordine del mondo morale, perche più

debole della legge eterna che regola il mondo fisico.

Questa obbedita sempre: quella troppo spesso concul-

cata e negletta.

Siffatto abbandono della legge morale all' umano ar-

bitrio sotto la unica sanzione di un bene e di un malesoprassensibile, se poteva non recar disturbo all' ar-

monia universale firichè la legge morale colpiva l' uo-

mo nei suoi rapporti con Dio e con sè medesimo,

non era tollerabile in quanto appellava ai rapporti del-

l' uomo con le altre umane creature. Malgrado la legge

morale gli uorriini sarebbero stati alla balia di quello

tra loro che, al bene soprassensibi le preferendo il bene

sens ib i l e , avesse saputo, per via di forza od astuzia,

violarne i dirilti. Sotto questo rapporto il disordine nel

mondo morale avrebbe portato disordine anche nelmondo fisico.

A conipletare l' attuazione della legge dell' ordine

nella vita terrena, occorreva dunque un fatto ulteriore:per cui la legge morale si afforzasse quaggiuso di una

coazione e di una sanzione sensibi le; onde il precetto

morale, che imponeva all' uomo di rispettare i diritti

della creatura, non fosse parola inetta ; il mondo

morale in preda a continuo disordine non facesse

brutto contrasto all' ordine che domina il mondo fisico.

Questa forza coattiva e repressiva che la legge rno-rale in s6 non aveva, non poteva trovarsi altrove che

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nel braccio stesso dell' uomo. Iddio avrebbe potiìto

crear l' uomo impeccabile togliendogli la potenza di

trasgredire ai precetti suoi, come tolse ai corpi la po-

tenza di resistere alla forza di graviti: non vi sariano

stati allora n6 doveri nè diritti. Tutto era necessittc.

Ma ciò era destruttivo del libero arbitrio; e rendeva

1' uomo incapace di meritare o demeritare. Posto dun-

que il libero arbitrio, o bisognava inviare sulla terra

una schiera permanente di spiriti superiori come guar-

diani e vendicatori della leggil, morale : o si veniva aquesto inevitabile dilemma- asciare il precetto mo-

rale senza osservanza; o commetterne la tutela al

braccio dell' uomo.

Cosi per la legge eterna dell' ordine, l' uomo fu de-

stinato ad essere nel tempo stesso suddito del precetto

morale, e suo conservatore.

Ma siffatta missione non poteva eseguirsi dall' uomo

disgregato: e neppure dagli uomini congiunti in una

rnera associazione fraterna costituita sul principio del-

1 assoluta eguaglianza. Anche in questa la disparità dei

voleri e la paritii del potere, rendeva impossibile il di-

vieto, la sanzione, e il giudizio dei fatti umani: e il

divieto, la sanzione, e i1 giudizio erano d' altronde il

complemento indispensabile alla legge morale in quel-

la sua parte che regola i doveri dell'uomo verso la uma-

niti. Cotesto complemento non poteva formarlo che la

società civile.

La consociazione del genere umano è una necessita

della sua natura ; ndispensabile alla sua conservazione

e alla perfettibilità indefinita a cui è destinato. Ma se

i bisogni fisiciper cui richiedesi il reciproco ajuto, a i

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- 13 -bisogni intellettuali per cui richiedesi la reciproca istru-

zione della umanità ; i appagavano bastantemente di

una semplice associazione fraterna; cotesti bisogni non

valgono dunque a render ragione della societh civile;

ed erra chi confonde la genesi di questa con la genesi

[li una naturale consociazione. Fu illusione gravissima

di R o u ss e a u e dei suoi seguaci quella di supporre

nel primo periodo della umaiiità una vita ferina: ma fu

del pari illusione dei suoi confutatori quella di supporre

la società civile nata con I' uomo. Ove le verita rivelatenon confutassero anche questo secondo concetto, la

sola ragione mostra la impossibiliti di principi e di ma-

gistrati nella culla di una umanità composta di poclie

famiglie. Lo stato di associazione fu coevo al nascere

cieli' uman genere: lo stato di societk civile fu un prinio

progresso della umanità crescente; al quale essa era

condotta per una legge di ordine primitivo, in forza

di altri bisogni distinti (1s quelli che 1' avevano spinta

all' inirnediato consorzio.

Eravi infatti altro bisogno non meno imporlanle aidestini della umaniti : quello ci06 della osservanza e

rispetto di quei diritti che la legge di natura avea data

ali' uomo innanzi ad ogni legge politica, perchè gli

fossero mezzo a compiere i proprj doveri ed a rag-

giiingere la sua destinazione quaggiu. Per I' impulso

delle passioni individuali cotesti diritti sarebbero stati

inevitabilniente e senza riparo conculcati e distrutli,

così nello stato di isolamento come nello stato di so-

ciel i naturale. Ed ecco la sola, la vera ragione di es-

sere della società civile. Ragione eterna e assoluta :

perchi! assoluta e primitiva la legge che volle la osser-

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vanza effettiva degli umani diritti. Se la società cirile

era la sola forma che potesse attuare la osservanza

dell' ordine giuridico, e se la legge di natura volle

dell' ordine giuridico la osservanza; la legge stessa deve

aver voluto ed imposto che la umanità si componesse

a quella forma di associazione che sola potea rispon-

dere a colesti fini. La ragione di essere della s oc iet i

civile è dunque primitiva e assoluta; ma risiede sol-

tanto nella tutelogiuridica.

Ora se lo stato di società civile era necessario alla

razza umana pel fine della osservanza del precetto mo-

ra le, la società che doveva esprimere la forma spe-

ciale dell' ordine segnato all' uomo dalla mente suprema

fino dal primo istante della sua creazione, non poteva

essere che una societa la cui direzione si unificasse

in un centro comune di autoritci. E questa autorith

non potè non essere fornita del potere di proibire

certe azioni, e di reprimere chi osasse, malgrado il

divieto, commetterle. La società civile, 1 autorità che

a questa presiede , il diritto (li proibire e di reprimere

o. lei compartito, non sono che una catena di stru-

menti della legge dell' ordine. Dunque il giure penale

ha la sua genesi e il suo fondamento di ragione nella

legge eterna della universale armonia.

l1 precetto, il divieto, e la retribuzione del bene e

del male, finche stanno in mano di Dio hanno per

unico fondamento e per unica misura la giustizia.

Assoluta nell' assoluto ; infallibile nell' infallibile; essa

in questo stato colpisce l' uomo tanto nei suoi rapporti

ti con Dio e con sè stesso, quanto nei suoi rappor-con le altre creature. Qui la giustizia procede sempre

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come principio unico . Dio non punisce il ladro e l o n ~ i -

cidq per difendere l'uomo: ma perchè 1 omicidio ed

il furto sono un male: e vuole giustizia che chi fa

male soffra un male.

Rla il precetto, il divieto, e la retribuzione, in quanto

appellano ai rapporti deli' uomo con la umaniti, si stac-

cano da Dio; e una parte del loro esercizio se ne de-

volve sulla terra all' autorità sociale, perchi: la violazio-

ne di tali rapporti recando un nocumento presentaneo

ali' innocerite, è necessith che 1' innocente sia protetto

da coteste violazioni con una forza presente e sensibile.

Cosi la difesa della umaniti non è la primitiva.ra-

gione di proibire e di punire: è la ragione per cui

il gius di proibire e punire sulla terra si esercita dal-

l'uomo sopra l'uomo suo simile. E questa non è una

necessitlr; politica; ma necessilli della legge di natura.

Finchè pertanto il gius di punire si considera i nastratto, il suo fondamento è la sola giustizia. Ma

quando si corisidera come atto dell'uomo, il suo fon-

daniento è la difesa della umaniti.Erra chi trova la origine del giiis di punire nel so-

lo bisogno della difesa, disconoscendone la prima ge.

nesi nella giustizin.

Erra chi trova il fondamento del gius di punire

nel solo principio della giustizia, senza restringerlo

nei limiti del bisogno della difesa,

11 gius di punire nella mano di Dio non tia altra

norma che la giustizia. II gius di punire nelle mani

dell' uomo non lia altra Icgitti mi ti che il bisogno della

difesa; perchè all'uomo i! devoluto soltanto in quantooccorre alla conservazione dei diritti della umanità.

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Ma quantunque la difesa sia la unica ragione della

delega, il diritto delegato sempre soggiace alle norme

della giustizia; percliè non può perder e la indole pri-

mitiva della sua essenza col passar che egli fa nella

mano dell' uomo.

Dando alla punizione umana il solo fonclamento

della giustizia, si autorizza un sindacato morale an-

che 1à dove non è nocumento sensibile; e I'autoriti

sociaIe usurpa il magistero della div ini ti, rendendosi

tiranna dei pensieri col preteslo di perseguitare il vi-

zio e il peccato.

Dando alla punizione umana il solo fondamento

della difesa, si autorizza la res trizione di alti noli

malvagii, sotto il colore di pubblica utiliti; e si accor-

da all' autorit i sociale la tirannia dell'arbitrario.

Se l'autorità sociale per iin ossequio alla giustizia

punisce quando il bisogno della difesa non lo richie-

de , pecca coiitro la giustizia nella form a; perche

quantunque la punizione sia merit ala, ingiustamente

e abusivamente si infligge da lei. 11 diritto a punireprimitivo esiste: ma non è a lei delegato.

Se l' autor ità sociale per un pensiero di pubblico

vantaggio punisce quando il castigo non b meritato,

pecca contro la giustizia laella sostanza; perchb dove

non è malefatto il diritto primitivo a punire non esi-

stendo, ei non può essere in lei derivato.

Questi dcie principii risalgono alla legge eterna del-

1' ordine, dalla quale deriva la socielic, 1 autoritti ,

il diritto in questa di proibire e di pec~zire.La legge

dell' ordine eslerno,

i08 il bisogno della difesa, n -

veste 1 autori ti umana di un potere sull' uomo: ma

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ia legge dellkoi.ìrie ittlertru , i06 la giustizia, 11e du-

riiina indefettibile l' esercizio come misura moderatrice.

L' i~ltertioconfine del giure penale riducesi alla yiii

semplice ed alla piu esatta espressione con questa

formula. Il giiire penale dece accorrere ovunque ne-

cessario per tutelare i1 diritto: il giure penale Ilon p&

accorrere dove il diritto non 6 violato o posto :ttl

imminente pericolo. Esso i: difeitoso se manca al pri-

mo canorie: 6 esorbitante ed ingiusto se eccede i I se-

condo, sebbene contro atto immorale o intrinseca-mente malvagio.

Dunque non é vero che il giure penale sia restrit-

tivo della umana Iiberti. Non G limitazione di liber-

ti lo impedimento die si frappone tra 1 assassino e

la vittima: perch6 la libertu umana altro non C, che la

facolta di esercitare 1' attiviti propria seriza lesione dei

diritti altrui. La libertg dell 'u no deve coesistere con la

libertA uguale di tutti. La restrizione nasce dalla legge

di natura, che diede alla umanith dei diritti, e impose

agli uomini di rispettarli. La legge umana non minura1s libera col contenerla entro i limiti di sua natura.

Il giure penale t! invece protettore della lilserfii uma-

na cosi esterna, come interna. Dell" interna, perche d i

all' uomo una forza (li pio per vincere il suo peggiore

tiranno, le proprie passioni : e 1 uomo, come bene

dicea D' A g 11e s 3 e a u , on è mai tanto libero quan-

to allorchè subordina le passioni alla rag ione, e la

ragione alla giustizia. Della esterna, perchS protegge

il debole contro il forte nel goiliniento dei propri di-

ritti entro i limiti del giusto; nel che consiste lavera liberti.

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Questa veriti procede tanto in oriline 2113 proilii-

zione e repressione dei fatti cIre Icdono 1 individiio:

quanto in oriline ai fatti che offendono il corpo ao -

ciale e 1' autor iti. Tosloche s i riconosce ch e 13 societ5

e I'autorih non sono crenziono rl e ll ~ oliticn ilmann; iii2i

haniio la lora genesi nelI:l legge di natura: da q1iest3

stessa legge & iiecessario desumere il diriun nell' ali-

torit i alla propria conservazione : cioh il diritto in lei

ad essere rispettata, e i1 dovere nei cittadini a rispet-

tarla Ancbè muove nel cerchio della propria legitlimiti.

A pensare altrimenti furono condolti i pubblicisti,

o perchi? sbagliarono nel concepire la origino della so-

cieta; o perchè confusero il magistero penale col ma -

gistero di buon governo. l la fra l' uno o I' altro in-

tercede un abisso.

l[ magistero di polizia non proceae cile d a un prin-

cipio di zstilibà; la sua legittirnit8 è tutta in questo;

non attende un fatto malvagio per agire; non sempro

coordina i suoi atti alla rigorosa giustizia: e cosi av-

viene che ad esso consentendosi di agire per via tli

modica coercizione, egli realmente possa rlivenirc nio-

rlificativo della umana l i b e r t i ; lo che si tnllcra per 1'1veduta di maggior bene.

illa il magistero di polizia non 113 ni~lln[li corni i -

ne col rriagistero penale, yuaritunqnc! eritrarnbo si escr-

citino dall' autorit8 preposta al reggirncnto dei popoli.

Qi~cs to ncomincia il stlo officio qiinntlo quello li n inri-

tilrilente esaurito il suo: ne i: diverso l' gggctio; di-

verse le normc c i confini. Che se arnbeduo seinbrano

iitiificarsi percili: unicaì: 1'

ailtoriii sociale chc escr-cita l'utio e l' altro, non si tinificnno ~ierì, in loro

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stessi, n6 in faccia alla scienza. XeIla guisa stessa che

d uo arti non possono considerarsi come formanti u n

solo corpo di regole perchh si esercitino per avven-

tura da un solo uomo , cosi non può dirsi che se il

governo stesso e previene e punisce, la prevenzione

e la pi~nizione si unifichino nella causa , nei limiti,

nei modi, negli effetti, e nel fine.

Fu un errore il credere che il magistero di polizia

attenesse alla scienza nostra. Esso non è una parte

del giure penale, ma spetta piuttosto al diritto eco-noaiico, quando questo si ravvisi non come un mero

fattore di ricc.hezza, ma come un fattore di civilt8.

Comperietrando il magistero di polizia nel giure pe-

nale si genero confusione nelle idee, e si apri la stra-

da all' arbitrio per cagione del mutuo imprestito delle

respettive nor ine, cile non erano dall' uno all' altr o

comunicabili. Ora ne avvenne che il magistero di po-

lizia, per la influenza dei principii del giure penale, s i

stringesse fra tali lacci che lo rendevano inetto. Ora

ne avvenne che sul giure penale si attribuisse urlasmodata influenza alla idea della prevenzione, allar-

gando 1' arbitrio a discapito della giustizia. Sono due

forze clie si porgono a vicenda la mano per l'ultimo

fine dell' ordine, che esse hanno a comune come fi-ne supremo di tulte le leggi imposte dal creatore al

creato, Sono due forze che non devono l' una ali' al-

tra avversari?. Sono due forze riunito nella stessa mano

dell' autorith sociale. Ma sono due forze essenzialmente

distinle. Se 1 una si misura con le norme dell' allra

si a ~e ro i' is ce ino al]' impotenza : se 1' altra si misuracori le norme dell' una si esagera fino alla ferocia.

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1711 una vicenda costante negli orilicaruenti delle na-

zioni che sotto i governi dispotici 1' ufficio (li polizia

si amalgamii.sse col giure punitivo; e gelosamente si

tenessero separati sotto i liberi reggimenti. Cosi in

Roma libera fii estraneo alla giustizia penate 1' ufficio

P, la giurisdizione relisoria. L' inipero cariihiò in delitti

proj~riimoltissimi fatti dei quali salto Iri repubblicn

si occuparono soltanto i censori (1). A coprire cote-

sta c,onfusione si t! peso secondo i varj tempi ])re-

testo rla tr e diversi pensieri. Ora dalle idee snlodate

circa I' autorità dei Priiicipe, o circa i diritti dello

Stato : ora dalla prevalenza del fanatisnio religioso :ora da rin eccessivo zelo per la morale. Ciascuna di

queste idee Iia alla sua volta fuorviato il siure ~irini-

tivo, e facendo velo al suo genuino concetto lo ha reso

indefinito ed ingiusto. Ma 1 autorità sociale che voglia

Iagittimamente esercitare i (liversi poteri c i le le so110

conferiti, devo esercitare ciascuno di loro secondo le

regole di assoluta ragione che ne sano respettivornen-

te domiriatrici.Il'ell' autori@ che sovrasta al corpo sociale esisto

un a quantità di poteri, nei quali pib cllo vcri diritti

si coriiìgurano altrettanti doveri, che Iegario la stessa

verso i cittadini, e le ne ratidonu entro certi limiti

obblignlorio I' esercizio.

Essa deve proteggere le private transazioni, onde

iiei rapporti patrimoniali non domini la frode o la

forza, nin la giustiz~a. .4 cib supplisce con le Ieggì

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civili, e cn n la istiluzione (l i magistrati che dirimani,

seconrlo quella le pecuniarie controversie tra i cittadini.

Ci6 attiene al dirirro pricaio. Ma il diritto privato, iri

qrianto regola facoltd acquisite e alienabili, non t! in

se assoluto; percbi: 1 individuo può col suo consenso

render giusto cib che per la legge. sarebbe ingiusto;

e 1' autori12 pub per ragioni di pubblico bene r ende re

inefficace il canscnso e il diritto dei privati.

Essa deve mantenere nei giusti confini i rapporti

che intercedono fra governanti e governati; onde quelli

non trasmodino i i cerchio delle loro attribuziotii; qne-

st i non eludano la 8ovilta obbedienza. Suppliscono n

ciO gli ordinamenti organici dello Stato; i quali at-

tengono al diritto pubblico particolare, o diritto cu-

.sliluzionnle. %a questo non & in sè stesso assoluto:

perchè la diverse condizioni dei popoli modificano il

diritto pubblico; il qua-le i! sempre legittimo quando

6 conforme ai voleri della maggiorilà in telligente, c

iridirizzato al line ultimo cle1 bene generale.

Esca provvede a mantenere buone relazioni tra lo

Stato e le altre nazioni; percliè i cittadini siano pro-

tetti anche in estero territorio; e perchb dalle nazioni

limitrofo, anziclii! sorgere una cagiorie di pericolo.

emergano elementi reciproci di sicurezza esterna e

cli interna ricchezza. A cib provvede coi congressi,

coi trattati, coi consolati, co n le ambascerio, ed al

bisogno con la guerra. Cib attiene al gius delte gen-

ti , o i~iter/zmio~rale.a ancbc questo t! variabile se-

condo le condizioni de i varii popoli.

Deve l' sutorili provvedere al bisogno delle pull-

Illiche spes e; promuovere la migliorin morale Bcl po-

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- y -

polo, ossia 13 vera civi l là ( la quale riori corisiste rir31-

la garbatezza dei rnoili, nirr nella oiiest!i dei cortiirni) :e procacciare die i consociali, non solo de l necessa-

rio non manchino, nia aìrlriano aacors qririnto meglic~

serre a prosperare la vita. A t a l fine si inclirizzanc~

le leggi sul cullo, sul buon costume , ul comrnercin .sulla firianzn, s~ill' nnona , stilla rcgalia , sulle opere

pubbliche. CiB attiene al diritto amn~irristraiitlo,eil

all' cconomia politica. Ma ancbe qiiesla non pub for-

mare un corpo di giuro assoluto e coslaiitc, ~ierclii'l

1% ~1x8 egge è la utilili.

Ora in tutte quoste ~irorvieioni,chc riel Iorn coiii-

plesso pertengono alla scienza del Buon go v e ruo , nv-viene spesso che Yautorita por rafforzare iin suo or -

dinaoienlo debba, a servigio del ben comune, inflig-

gere qualche male a quel ciltadino che a tali prov-

visioni si opponga col stio operato.

Ma sarebbe un errore il credere che ogni qua1

rolta l' autocita, infligge uil male ad un cittadino per

cagione di un suo fatto, essa eserciti sempre il gici-?,e p e ~ z a l ~ .4 leggi finanziarie, la regalia , l commer-

cia hanno frequenti penalith; gli stessi ordini di pro-

cedura civile minacciano rlells sniiiiende ; la polizia

ammoi~isce corregge, erl ancbe ii-nprigiona; e spesso

senza che siasi niente turbato 1' ordine estenio, iIia

solo perehb o i1 turbanionto ragianevnlinente si tenie,

n si e dimjnuila la prosperità del paese.

Tutte queste severiti, Ic qua l i non pocson essere ctie

Icggiet'e, non attengono al magistero penale. I fatti

che pr~ iocanoali misure possono dirsi trasgrt.ssioui,

rna no n sono delitti,

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Errava aiiclie iri questa 11:ìrtr: I: o ils (3 2 l , c111dn11tt

con un2 dslla brillanti siie frasi diceva, cfir! i l giiirti p p .

nale non erri una le:rge di per $6 stdnte, ma a Hnzioi i i~

di tutte 1 ~ . llre. Con cotesta formiila riducesi 1 uflìcic~

del diritto criminale alla incrn piinizione , erizn tene:-

conto Sella proibizione, che ne e pure parte intepari-

te ; sì getta il giure penale in balia dell' indefinito: e $ 1

rende impossibile costruirlo a forma di vera scienza, runificarne il principio moderatore.

I1 criterio che separa il magistero penaleda1

ma-gistero di iiuon governo, e clie distingur: cosi i de-

Zitti dalle trasgressioni, non pub essere clie questo :

che il magistero penale deve colpircr soltarito i fatti

ai quali possa adattarsi il caraticre di rnornlmente ri -

provevoli, perclic': ha la rnisuca clcl suo diritto uella

giustizia assoluta; mentre il magistero ili buon governo

pub colpiri: anche fatti moralmente innocenti, perche

il foridamento del suo diritto i! la pubblica iitilitk.

CIie se io qualche codice si videro manomesse co-

teste regole nella formazione delle classi; ri

ora nellalegge panale si intriisero trasgressio.tti, ora alla legge

di polizia si consegnarono veri delitti; cib non con-

tradice la verità dei principj, ma prova soltanto 1 er-

rore e la inesattezza dei legislatori.

La scienza del giure penale non 11uboccuparsi che

dei primi fatti. Sui secondi ilori getta che uno sgtlardo

fugace, per avvertire i legislatorli arl esser miti ed

umani. h!s no n piib render comi~nialle !ru.sgrcssioni

le sue teorie, senzn gcncrare inestrical~iltr onfusione (1).

(1) F c u c r h a c h dofini In scienza criminale- c:ic~li,~ieidiritli che Io Slato pii;) iiverp s0pr;i i citladiiii ir i ra~ ior ic

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I I ningictero peri:ile $ destinato a proteggere la I i -ltertj incliriiliiale. Gli allri ordinamenti la rcslrinpono.

11 mligislero penale presuppone sempre u n fatto vio-

Istore clella legge morale, ed u t Ì istenzione riprove-

vole. G li allri ordinamenti ora non curano dell' inten-

zione e della uioralitk, ma soltanto del fatto materia.

le ; ora non attendono neppure il fatto, ma colpiscono

la sola malvagità dell' uomo. Al magistero di buon go-

wrno sta bene si assegni come fondamento del suo

rlirilto la politica necessita, od anche la utilitb: al mn-gistero penale non pub attribuirsi come genesi un atto

(li v01ont.i umana; m a il precetto di Dic, promulgalo

all' uomo merce la legge di natura. Cli ordinamenli

di quello sono relativi e varial~ili l magistero penalo

4 assoluto i n tulli i suoi principj fondanientali.

E cli vero se il gins di punire nella mano del-

I' uomo procede dalla legge eterna &li' ordine, la

scienza del giure penale deve essere inclipendcnle da

qualuilque provvisione di legge umana; e diretta sol-

tanto da regole di assoluta ragione.

delle vioIazioni di legge che questi cotnn~ettauo.- otesla

deii ~iz ione , uantuiiqilc in parte esprinla il concetto fil0~0-

iico della nostra scienz a, è troppo vncta ; erchi: esiendeadosi

.I qualunque sanzione e a qualsiasi violazione di legge, com-

prende più del definito. La omessa re3i~trazionc di un atto

civ ile , e la sua formazione in carba senza bollo, nttorrebhe-

ro n1 giure penale !

La scienza criminale - a ricerca de i limiti interni ed

usleriii entro i quali soltanto lo Stato pub tutelare i dirilli

umani collo spogliare di un suo diritto 1 uomo che li ah -

1,ia attaccati; e dei modi più convenienti di esercitare cori.

siiratto mezzo questa tutela.

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Se il giure perinle avesse la sua rad ice e la sua

norm a nella volonti dei legislatori , lo s tudio di qile-

sta scienza s a rebbe ristretto all' a r i do com m cn t o de l

codice del la cittA: e i suoi det tat i varierebbero col va-

r i a r e Si t e m p i , ili l i~ogi l i ,di bisogni , e di opinioni.

]la la elasticiLa pe rp et w dcl g i u r e penale f u nn so-

gno de l F i l a n g i e r i , che accet tb gli e r ro r i de i legisla-

tori pagani com e tipo di v e r i l j rx~ionale.Cotesta idea

6 ormai rejetta dalla scienza; la quale si s i i iciderebbe

acceitandola. II giure penale ti3 la sua genesi e la

sila norm a in uns legge clie k assoluta, perchb costi-

lu t i ra dell? uni ro ardine possibile alla ilmanili s econdo

Ic previsioni e i voleri del creatore. L n scienza peualc

non cerca che l' applicazione alla tutela giuridica di

questi principii razionali iinposti a noi clrilln meilte

siiprema.

Le sue dirriostrazioni non si i lesumono dalla parola

dell' uomo : rn n devono essere deduzioni logiche d e l -

1' e terna ragione, della quale Dio rivalb agli uomini

per mir al~ i le sp irazione quanto occorreva a regolare

quaggib la Iriro condotla verso i proprj simil i . Subor-

dinate cosi ai1 una norm a assolz~ta, e leggi penali

sono nei principii cardinali assolute: nb possono d i -

veai re relctiive che nella f o r m a ilella loro applicazione.

Ecco la scienza penale cho noi dobbiamo s tudiare;

a s t r a e n d s s e m p r e ila c i4 clie piib essere piaciuto

det tare ne i varj codici umani, e rintracciando la vc-

ritti nel codice immutabile della ragione. La compara-

zione dei diritti costittiiti uori 6 clrc un complemento

della nostra scieriza. In cotcste sercrndarie ricerct ie n a i

dobbinuic? yiuclirnre tra i vari codici qual pii1 si adatti

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- 26 -ali' aixhetipo de l vero assoltilo: non gii co n viaggio

l\~'eyostero esumere la veriti dei principii dal drritto

costituito. I dailati urnani furono Iro1Jpo SIICESO iniqui

ed irragionevoli, perche eccitati dalle ~iassionio dalle

allucinazioni dello ii-ilclletto. Se il tipo della legge na-

tiirale si voiesse desumere da coresto criterio, o si

cadrebbe in un o scetticismo paiiroso, o si legitlime-

rebbe qualunque ingiustizia.

Alla nostra scienza tre fatti porgono argomento-i' uomo che viola la leggo - a legge che vuol pu-

nito quell' uomo - l magistrato che verifica la via-

lazione, ed irroga la punizione. Delitto - ena -giudizio -. L' ordine delle malerie nel giure penale

discenc.ts dalla natura delle coso. inallerabile.

Questa I ) la parte generai@della scienza nostra. La

parte speciale scende all' esame doi singoli fu t l i coi

quali si viola la legge; ed anclie questi esamina se-

condo i principii di ragione con un criterio tutto onto-

logico, per definirne i respettivi caratteri, distinguerne

le fisononiie, O misurarne i gradi.

Fin qui tutto l? eoria; parle speculaliva, Esamina-

re intoruo ai giudizi, quali sono le procediire cori cui

si ordinano nel nostro paese; e intorno ai delitti iri

specie, quali sono le nozioni e i respettivi rapporti,

si!condo i quali vengono definiti e misurati dalla leg-

ge che ci gaverna : lla 6 parte puramente praiicrt

e posili~a.

Rella parte teorica si interpelra una legge eterrin

ed i ~ ì ~ a l l ~ h e ~ ~ ~ eome archetipo a cui (lebbuno uni -

forinarsi le oyioiorii di tu t t i i sapienti; ed 3. cu i deveobbedire 10 stesso legislatore. Fella parte pratica si

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tntcrj)clrn una legge uma n a r varinliile, coiiic niiturit L

alla quale, noi tulti , sudditi e magistrati. tfobbiamo.

fintantoclil : vige , uni formarci , sieno quali si vnaliorin

Ic, nostre opinioni.

La ragione della obbedienza alla pr'irna B la ~ e r i r r r

13 ragione della obbedienza alla seconda h l' inq~ero.

Xa la parte pratica del giare penale si periiene

alle cattedre liceali, e d i perfezioiiamento: queste, cn-

me guida de i giureperiti alla attuazione del diritto nel

fdro, hanno pe r testo la legge scrilla, per duce l' er-

meneut i c a , e i monumen t i giurisprndenziali : e con

2 aiuto della critica Bebbono coordinare qiiesti ad iIn

sistema: con I' aiuto deila ragione teorica r i l c ~ a r s i i

iluella i difetti, e proporne Ic iitili migliorìe. &!a la

catterlra non guarda il giure l i~nalc .lie salto i l punto

di \+sta filosofico; perclib insegria non la scienza clelltl

Italia, ma i prii~cipiicoinilni a tutta la umani t i .

Tale O 1u via che noi dobbianio percoitrere.E la

percorreremo seguitando con timore e con fede i prind

cipii che distinsero s i i lutle le altre l a scuola italiana.

J,a scnola ilaliana, che bovondo ai sommi lirincipii

della latina filosofia neli' argomento pende , soiipc col

presidio del cristianesimo appurarli dalla nebbia pa-

gaiin, e rivendicarli da l garislo delle ferocie orientali

e dei nordici pregiudizi, che gl i avevano co n sileceti-

si ra guerra mrrnmessi I? c.orrolti.

La sc~iula ta l iana, che t a r~ lo yerb nella lunga lolta

fra i l rlirilto c la forza: prima di ogni altra !?l'o-

eliiini col labro di V i c o , esservi nella distribuzione

delle penalitb u n a legge clie sovrasta al legislatore : ed

eliit~oran~losiiella doppia fucina dell' accadciriia c: (le1

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fibra, serbossi ugualmente incontaminata dal fascino del-

le visioni trascendentali, e dal brutale materialismo d ~ 1

secolo decimotta~o.

La scuola italiana ebbe gii su questa cattedra il

suo pifi splendido altare ; l suo apostolo nel C a r m i-

g n a n i ; i suoi sacerdoti nella toscana magistrafura :e quantunque sembrasse tripartirsi nel secolo pre-

sen te, pure rimase unificata sempre nello spirito e

nelle tendenze.

Se iidirrimo ai nostri giorni quel sommo irigegnrt

( l i RI. F l a t t a r (1( i ) avvertire la Francia, che gli ita-

Inni nella via delle riforme pena\i avevano di lunga

riiana precorso tutte le nazioni di Europa; sia nostra

gloria seguitare il cammino coraggiosamente segnato

dai nostri maggiori, anzichè per vaghezza di sterili

noviti muovere contro di loro una guerra impotente,

(1) De l' étal nc tu e l dir droit pe'nal eta I t a l i e , nelln

R e v ile c r i f i u C dc j t a r i l r p r i t d en c e , A n n . 185.2, p n g . 87.5.

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La imputabiliti e la inipulazione vari:tno d i pre(1icato

secondo che il giudizio, che attribuisce all' agente Ia

responsabilita d i on fatto o previsto, o oerificuio ,

procede o dalla semplice considerazione del nesso nn-

turale tra il fatto e la rnoralith deli' agente; o da con-

siderazioni derivate da i rapporti esterni dell' uomo.

La in~putabilitae la imputaz ione morale non hanno

altra condizione tranne quella che 1 uomo il quale fu

causa materiale di un Pdtto, ne fosse ancora causa

morale. k unioralmente iinpiltato ali' uomo uri fatto di

cui fu causa morale, tanto se i l suo atto t! indiffe-

rente. tanto se t: biiono, quanto se 8 malvagio.

],n i rnprr tal~i l i ta 4 ) politica sorge quarido si dichia-

ra che dell' altu previsto sari responsabile il suo

autose in faccia alla socieli. Questo giudizio si cleliiìi-

:ce - n alto pra t ico del!' autoritb, col quale pre -

i Ssdendo la possibilifit d i utr' nuiono urnalta , la sii-

rhictra, imputabile come delillo al su o uirtore per tBn-

g i»? i i di polirica ccl~rveuienzu.

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guczJ us:iiio invcc7c a parola criinin«litti come niwo rijli!-

\oca. Anclic noi a\tk vxti o coiiic boce d i ilso i l lcrniinc irirrr-

~r i inare .Diclii,~rarc politiciltncrtte itttputabilc un' ozioirc , e

inrriininat.lti , suona 1' istesso. Vale eiok , ichiardre clie clii

I L cominctteri~ zirii responsabile di un dclitto: vale vietarla

wlto ininnrri.~di ]in:) r.cpressionc.

La iinputazione civile (I) nasce quando si dichia.

ra che di un fatto avvenuto ne responsabile in

faccia alla socieli un determinalo individuo. Questo giu-

dizio si ciefinisce- n at to p r a t i c o d i m e t u r a g i o n

rivi le, co l quale si i n rcrpe t ra la l e g g e p r o n ~ u l g a t c ~

.~econdu i c a n o n i g i u r i s p r u d e n z i a l i , e si g iud ica Z ~ I L

fatto s e c o ~ ~ r l o w i t e r i i l o g i c i , p e r d i c h i a r u r e r l ~ e l-

cuno ne i l aulore respo?zsahile in faccia a quella.

(1) B c li o n f d e dolo) ed altri Iii dicono i~~~pl i t~ iz io?i / ,

giz~loidi/.n.

I1 giudizio sulla politica imputabiliti non pub emet-

tersi che dal legislatore: quello sulla imputazione c i *

vile dal magistrato.

9. 8.

11 giudizio col qualo i l magistrato impiita civilmente

ad un cilladino i ~n ' zione come gi8 dichiarata dalla

legge politicamente imputabile , : il resultamento cli

tre distinti giurlizii. Il magistrato trova in quell' iricli-

viiliio In cai isx rnaterictle dell' atto : e gli dice - or

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defi to , ccorrono inltiapens~l~iirnct~lcsegueirti estri:-

ii-ii - .O che a lui sia intpurabile r t fornlu ln~le-I.%chc passs iinputsrsi come arru Biusiuierolr - .0 rtii:

si2 ~ / U I I I I U S I Calla soc ie [ i ~- V h e sia prci~nrrlyii i ir11 1l e g p rhe! In proibislo.

1. O La legge dirige I\iiorno in quanto tt uri esseiw

moralmerite libero: onde a nessuno pii6 chiedersi cljn-

to di un evento del quale sia stato causa puramente f i -S ~ C C L , enza esserne menomamente causa ttiurnlc. Cit i

hash alla imputazione morale. Bla di pii1 1 azione clitz

vitciie rinfacciarsi ali' uomo come delitto, oltre ad rs-

sere a lui nioralrncnte attribiiibile conre atto volontario

deve - .O poterglisi vilifacciare come atto hiasi-

»tecols . Non 8 in potero del legislatore di i~arrirnilzlirc!

qualunque atto di cui l' uouia fii cal isa rnorale, q u a n -

110 questi atti fossero prescritti da una legge ssipei'iorc.

E cib ~ierc hb ebbene la leggo crirriinnle non tìebb:~

essere nei suoi prcoelti una ripetizione della leggemoi.ale e religiosa; pure noti pub a queste leggi nv-

versare. I l niantenirnarito rlell' oriline cstarrio non pii;)

ottenersi con mezzi turbalivi dell' ordiiie interi~cr ( 1 ) .

(1) Unil leggo che proibisse difendcrc i l proprio sitiiiie tlii

tiri itiglusto male clie gli sovrasta ; utin legge clie iriipailcssc

:i [in f ì ~ l i oli denunziare i delitti del genitore, o ad l i i i clii-

t:iditlo di obb:\odannre la propria religione, e simili, tirtcl-

rcbhe contro qtieato precetto, perchb Iiiiputnndo pn l i f i r ~ c cn r ~ t r -

l e iiu atto ch e i: coniandato dallii riior;i(e, si porrclihe ir i

r:r,nlr;ttlizionc, cori utrn logge sutictiore e1 :i cui noil h:r p+~(YI.?Ii c l c r ~ g a r e ~J~esta l ( t t 1 i 111~ IIII:I ~on(1izione i ~ y o f i ~ w

a i

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- 4 -p i u t l o s t ~ ~ l i èosilica. Xon si esige che 1 atto onde possa

imputarsi poli tic«nzente (a l ii ieno come Ir asy ~~ ess ion e) rhh:i

semp re essere moralniente hinshzeunle; potendosi anche gli

ufti moralniente indifferenti proibire per la tutela del diritto

minacciato ; e questi atti di1 engono biasimevoli riloralm ente,

poiche 1' autor i t i li ha in modo legittirno vietati politica-

niente. Ma non possono dichiararsi biasi?ncvolipnlif ica?~zcnle

qiiegli atti che sono doverosi o lodevoli pe r la legge tiatii-

rale o religiosa.

3 . q e r c h è un atto possa essere politicamente im-

putabile non basta che lo sia moralmente, nè che sia

in s è malvagio per il precetto morale. Bisogna di pi?i

che 1 atto moralmente imputabile ad alci ~no ome pra-

vo , sia pol i t icamesz te dannoso. Cib consegue dal prin-

cipio che il diritto di proibire certe azioni, e dichia-

rarle delitto, si attribuisce all' autorità sociale come

mezzo di mera d i f e s a dell' ordine esterno : non per il

firic del perfezionamento interno.

I>i piu il danno che reca 1 azione prava dell' uonio

deve essere danno soc iu le : cioè tale che non possa con

altri mezzi, tranne col sottoporlo alla repressione della

legge, provvedersi alla tutela dell' ordine esterno. Se

i l danno e ristretto ali' individuo, o riparalrile con

un' azione diretta, il legislatore eccederebbe i suoi po-

teri dicliiarando del i t to 1 alto che ne fu causa.

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Losi per la prima considerazione i pensieri, i v iz i .

e r e c a t i , quando non tiirbrtno 1' ordine esterno, non

~~~xsc inoicliirirn~~sielitti civi l i .

Cosi pel secondo motivo la viulnziune di un con-tratto, benchc praya e volontaria e benchè dannosa

all' individiio i cui diritti si offendono, non pub di-

chiararsi delitto, perchi:! gli altri cittadini non senleii-

done commozione 1' oriline esterno non rie viene a.

patire. A tutslnre il diritto rnannmersn Eicista In coa-

zione dirctt:~.

5. 47,

questo Io scoglio piii pericoloso dcl legislatore.

Distiriguere il sindacato morale da l siridacalo politico:e distinguere il niagistera civile dal magistero penale.

Ogni cleuiazione da tn I i confini 4 una ingiusta offesa

alla liberth civile.

La prut;irh ?tborale di un ' aziorio e Iri sua yrauliic

yoldica sono duaque essenz ia lmente distiotc. Nel giu-

dizio chr! s i emette circa la prima si procede dalla

considerazione degli alti interni alta considerazione degli

csterni. Nel giuilizio che si emette sulla sccorids si

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procede dalla considerazione dell' alto esterno alla con-

siderazione deI1' atto interno. I1 criterio clominatore del

primo giudizio 6 la brSuttura morale: il criterio do-

ininatore del secondo giudizio & il distiirbu sociale.

4.0 Se 1' uorrio soggiace alla legge penalo in quilntt-1

i! erite dirigibile, questa sua siibiezivne ha causa nel

suo intellelto e nella sua volorili. Ma a nessuno pui,

:t~ribuirai a volontà di violare urla legge o cha noriesiste o cile ei rion conosce. Dunque non pub essere de-

litto un'azione, se no n B ma na ta e promiilgata la leggo

rIie la proibisce.

$. 20.

ha tali prerriesso si desiinie 13 nozione (le1 d ~ l i i -

t o r iui le.

( : I € ' I T O L O 11.

1Vl1 a i o l r e d e l

r l e l il t o .

3. 21.

II de l i t to civile si dofinisce - cc irtfr~ziutledt ' l l l~

l e g g e d e l l o Siaro yra~irulgccrnper proreggere In s i e ! r -

re;;cc dei ci l tadi t l i , risulta!ìre da ulir alto ester/zo del-

l'lcomo, posiliuo o negatiun, moraline~tlc:u~putabile l ) .

( I ) i)ucstn 1iciStra defiritzione nQU puii piocorc iid una scriol:~

iiic)ilernil, e deve iiievitabilnicnte incootrariie la censririi. L;\

cloltririn tf i codestii scuoln si è iiltirnamentn ri,issiinta d:i

I r ;I n c l; (I~lr i losophie di{ d t r l i l pc'nnl s e c l . 2, hnll. 11

i* 1111 flrrDre, C C S R (lice, clesiiinerc I n iioziont! dc \ dcìiftv d i iH :~

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Icggc uinaria ~rroiiiiilgata nella ciftii. La' azione è o nua i*crimiaosa secondo clie esso osteggia O non octcggin alla It-ygc

suprema de l dirilto jn tril guisa che la tutela giuridica rie

esiga la repressione. Questa su a condizione assoluta. Essa

nasco da un ardine superiore alla volontà degli uniani lesi-

slatori, al quale costoro non possono derogare. Col definire

il delitto, la infrazione della legge lata, si viene od rimmel-

f e rc che anche un ' azione eminenfemente scellerata e nociva

possa non esser delitto nella citlà do ve nessu na le age le

vieti; e ch e i n r e c c un: azione innocen tissin~ a iverisa deliftn

per i l capriccio di un barbaro legislatore cui piactpe dlchia-ritrla tale. C io & int011erabiIe. La vostr a definizlone B un cir-

colo vizioso. \'i si domarida quali sieno le rtziuni puaibi'lil

e voi risporir3lote quelle che sono punite.

Noi riconoscjamo la verith di cotesle osservaz ioni, e perciij

abbiamo francaniente dettato i precetti che dcvoiio obheclirsi

dal legislatore neI1' esercizio dell' alla misciorio d i dclerilii-

nare quali azioni saranno delitto nella ci[!&da Iui governata,

Noi alibian~odetto che s e il legislafore nel delta re le sutA

proibizioni conculca cotesti precetti, ecli commette un ahuco

di potere , e la sua Iegge è ingiusta. Noi adei4ariio dunqiic

strettainente alle tVeritache proclnnia la scuola filosofica, C

siamo ben lungi dall' ammettere che dalla sola legge umanadipenda l' csscre o no un' azione delitto. Col definire il de-

Iitlo la uiolazions delin leyyc pramztlyata abbiamo presup-

posto chc cotesta legge sia dettata conformemento alla su-

prema leggo naturale girzridica, Ma ne1 dare la definizione de l

delitto non abb iamo potuto pre ler ire la iclee della legge pro-

niulgata, percIiè i principii della scienzn devono servire di

norma non al solo legislatore, ma cziandio a i magistrali. Ora

se dtilla definizione del delilto togliete In idea della legpc pro-

niulgnta venite evidentemente a questo due consesuerize: che

al cittadino manca In regola scritta della propria condotta : e

1 ' 1 1~l ~ilagistreto i converte ii i legislatoi'c. Definite il delitto I:l

?tioln;iosle d i 2 1 n ~ O V C T C oclole, oppure con F r a n c I; f cp .

~ i t .nq. 353) r/icglw?tqucntfacco alla biczcrenua e allu liber-

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,n sia della soc ie t r i sici degl' itidiiqidrri, e diteiiii poi in

kcc ia a coilesta definiziolie 10 attr ibuire nei essi co nc r~ li t l

h z i ~ n o l card tte re di delitto nou venga ad csserc intera-

iiierile ril~sciato i flultuaote aiahilrio del piudice, La 1losli';i

defirkiziolie uai'& ne l tieiiito .h suti r i [ l i i i i i t condiz[onc, cio& i l

divieto della legge de1h.1 città, Questu diviaib potrit essere buo-

HO o c a t t f ~ ~ ,iusto od in!;iuslo, ma noi id i~nsno imar r s selii-

pre come htto giirridico clie in quella cittii P dcli#o Io in-

fr~angere ale diviixlo. Laddove se nza la l es se clie vieti sai.8

realprc ingius10 ravvisiU'e un deliiln in u n'azio ne, por qilaritci

priva e nociva; O pe r qunnlo lneritevole iii faccia allyor-dine a;iturale giuridico di csscre elevata a delitto. Ore poi

si cercasse la Inera definizione lilosofica del delitto noi allora

ci soscriveremmo a l la dennizione di F a n c k . Pion accetto-

femmo perb cluclla data dal]: illustre P e c s i 11n , ssere il

delillo ia negazioric de l dlr i t to . Questa forrnuia cspriine

una idea che è intrinseca nella nozione del delitto, il qitalc

ha per necessaria sua condizione uno stato di coniradizione

col dirilto. hla come definizione è inesatta perchb in~ltrda

pi ù del depti i lo. Anche chi rifiuta pagare u n debito ~ l p g c r

il diritro.

a. 22 .

De l i t t o , reato, offesa, c r im in e , maleli~io tuttc liarole

adoperale dai cuitot'i della scienza penale come sino-

nimi ( I ) :nessuno dei qriali appaga il desiderio di chi

vorrebbe tt'ovare nella parofa la definizione della co-

sa : t u t t i indifferenti a chi sì contenta iii trovare nella

parola il segno i k l l ' idea.

(1) sìilia etimologia delle parole dcliclidrn, scclus , ucli-

t l l C S , pagilium.. rcnlu8, Erimen, trralefici'ltm si vedano gli

del sig. B u c c e 11a t i nel libro intitolato Guida allo

blicdio de l diritto j n c~ l d c ih . 2 , cnp, 1.

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i~lfr.uziofiedella l egge - a idea getierale drl clc-

ljtlo 6 quella di una riolazione (o abbandono) della

legqe: perclit nessun atto dell' uomo puii essergli ~ i m -

proverato, se uua legge non lo vietava. Un atto rli-

iene delitto solo quando cozza con la legge: pub un

alto essere dannoso; pub essere malvagio; può essere

roalvagio e dannoso: ina se la legge non lo vieta nonpub essere rimproverato come delitto a chi lo ese-

guisce. Ma varie essendo le leggi direttive dell' iiomo,

in questa idea generale il vizio (che b l' abbandono

ilella legge morale) e il peccato ( che 4 la violazio-

ne della legge divina) si confonderebbero col delitto.

dello Stato - on lo aggiungere quosta restriziorie

ci avviciniamo alla idea speciale del delitto, limitan-done il concetto alla violazione Selle leggi dettate dal-

1 uomo.

5. 25.

proahzclga6a - a legge morale è rivelala al -

l' uomo dalla coscienza. l a legge religiosa i: rivela-

ta espressamente da Dio. La legge civile deve essere

promulgata ai cit tadini pcrchè sia obbligatoria. Yreten-

ilere che essi si conforminn ad una legge die nim

fosse loro comunicata, sarebbe ingiiisto ed ass~irdoquanto pretenclere si uniforinncsero ad una leggc non

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ancora sanzio~ata (i). La promulgaziune della legge

penale debitamenle fatta una volta, I~orta eco la pre-

sunzione della cognizione di quella nei cittadini. 1Ja una

~iromulgszionebisogna ci sia, come momento del suo

passaggio dall'embrione del pensiero alla vita reale (2).

(1) Vedi \i; i s s de c i consueiudhis in Crin~itlaliOtcs,

nei suoi Opuscitla Academica conlmcntalio S .

(2) Rene I i o e n i gsm a r t e r disscr t . ~ z u l l u ~cliclitnz silie

jirneuiu Icge p a g . 118. La irrogazione di una pena non puD es-

sere legittima che come sanzione del precetio :della quale non

pub lagnarsi ch i lo ha volontariamente violato. Se si dicbia-

rasse delitto da l &dice un'azione che la legge no n aveva

~irecedentemenle vietata, e s i irrogassero castighi che iin:i

legge non a'veva comminato, mancherebbe al giure penale

la base della rieccssaria tutela del diritto. Poiclib i n un de-

creto e in una puriizione inflitta dal giudicc pe r su a aulori-

th , li uoriiini non poirelibero tro va re cei'tczza clie all' iden-

tico fatto, ove a danno loro si ripetesse , osso per appli-

carsi ugualc rigore. Il concetto di un delitto senzn provia

legge repugna aduaque non solo alla giustizia, ma anche

alla polifica. T o l o m e i f dir1it60penale fllosofieo c punirivo

S . 146 P", 108) così definisce il delitto -la Zniputaliilc uio-

1n;ionc di quei diritti ci ic 7ion possorzo essere prot etti dal -

la legge allriilzenti che con la ??z,li?~uccla, con la conse-

giie?ite efilt iva irrog<tz.ione di uan peno. In scnso filoso-

fico pub accettarsi que sta definizione. Ma per lo scopo pra-

tico nianca nella medesima lo elemento della prornulgazione.

A me parc che il delitto a legge natii non possa definirsi

altrinienti che come io 1: ho definito. A legge da nascere s i

pt1i.1 defiiiire- a violazione del diritto accompagnata da lur-

1,amento sensilille neil' ordine della urnana consociazione.

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per proreggerP la sicurezzu - i i ~porta al\' ulti-

ma luce la idea specicile del delilto ; che sia nella viola-

zione di quella legge uinana precisamente la qiiale k in -

tese a proteggere la sicurezza puliblica e privata.ll'on ogni

~iolazionedelle leggi della città i! un delilto. Le leggi

che provreggono agli interessi patrimoniali possono es-

sere riolate (ps r e sempio con lo inadempimento di

una obbligazione civile ) nb per questo la loro iiios-

servanza 6 u n de l i t t o . Possono violarsi l e leggi che pro-

muoyono la prusperitù dello Stato, e si a v i una trns-

grcssio?ic , non un delitto, La idea sl~eciale del delittci

sta nel]' aggressione alla sicurezza; e non pub r a~ v i -

sarsi se non in quei fatti co i quali si ledono le leggi

che la tutelano.

dei ciitadini - n questa formula si compreride

la sicurezza pubblica non meno che la privata: poi-

chi! la sicrirezza pubblica in tanto si protegge, i n

guanto B mezzo alla sicurezza p ~ i v a ; a .Appi~ntoper

esprimere la idea della siczrrezaa pzcbblic& si dice- ei

cittadini- rion di un cittadino. Perdii! il fatto clie

danneggiasse 2 4 1 ~ olo cittadino, senza rncnomare la si-

curezza degli altri, non potrebbe essere dichiarato dc -

Zitto; come i n seguito (S. 118) uedreino, Con ci13 si

i! quanto basta espressa la idea. della tutela generalo

ciir, presiede alla leggo punitiva, Eenza bisogno di ag-

giungere In formula inesatta della tutela della soc ie t i .

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I,a tutela della societa inianto t. necessaria iii quanto

6 necessaria la socisti civile per proteggere i diritti

dei consociati. 11 Governo legittimamente col giure pu-

nitivo protegge anche s& medesimo, i n quanto 13 tu -

tela di sb i! indispensabile alla tutela dei singoli, i

qnali, costituito una volta il governo, acquistano tutti

e ciascuno il diritto che aia rispettato. Onde chi of-

feiide quello offende tutti i cittadini; o dal dovere clic

incombe alio Stato di tutelare i diritli dei singoli na-

sce in lui i1 diritto di tutelare sil? stesso.

risultalite da urb atto esterno - ' esercizio del-

la giustizia è delegato in virth della legge dell' or-

dine alla autorità sociale, perchB siano tutelati i di -

ritti dell' uomo merci: una coazione efficace c pre-

sente adietta al precetto naturale di rispettarli. bla i

diritti dell' uomo con gli at t i interni non possono uf -

fendersi : dunque 1 autoriti sociale non ha il dirittoili perseguitare gli atti interni. Alle opinioni ed ai de-

siderii non puY imperare l' autorila umana; e i pen-

sieri non possouri senza abuso considerarsi come de-

litto, non ptlrcbè siano occulti allo sguardo doli'uomo,

ma percht3 nell' uomo non v i b diritto di chieder conto

81 SUO simile di un atto cha a lu i non può recare

nocunteoto. La tutela dell' ordine esterno sulla terra

spella ali' autoritb: la tutela dcll' ordine interno non

spelta cIie a Dio. E quando si dice che la lagge ?e-

n;ile non pub colpir8 il pensiero, s' intende sottrarre

al suo dominio tutta la serie dei momenti che com-

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Fongono 1'allo interno - erisi~ro- lcsiderio -progetto - deterniinazione - inchi: non i. dtl-

(lotta alla sua esecuzione.

dell' itolnrr - 1 soygelto attico primario del tlelittct

uon pu8 essere ch e I>rionio; solo in tutto il creato clie

come fornito di rolonti razionale sia ente dirigibile ( l ) .

(1) Sui processi fatti i n altri teinjji agli nnirnali sono a

vedersi le erudite osservazioi-ii di O r t o l a n c o zws de droit

pénril poy. 188.

S. 30.

~ i u s i t i v o o ~zegaliuo- er la tulela dei diritti

dell' uomo pub esse re necessario clie si vietino alcuni

atli , se ne im~ongano n certe circoslanze alcuni

altri. La legge clie vieta i primi si viola cori I' atto

positivo contrario : a legge che impone i secondi si

viola con I' atto negativo. Dunque possono essere de-litto talilo gli alli di comrriissione, o di a z i o n e ; qiian-

to quelli di ornissione, o di i n a z i o ~ z e .Ma la o mi s s i o ~ l e

di uno pub congiungersi con la conzmissione di altri:

e questo rapporto configurare nell'atto tzegatiuo la in-

frazione della legge clie vieta l' atto posit ivo. In tal

caso perb non sorge il vero delilto d'inazione, per-

chi': il uirlcolo m o r a l e ( accordo ) cile congiunge la ina-

zione di uno con 1 azione di un altro come rilezzi con-

vergenti al fine delittuoso, unifica il delitto di arnbo

i partecipi; e trovandone il titolo nell' atto positivonon fa dell' atto negativo che un elcineiilo il i par t~ r i -

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Fazione. Per awre il d ~li t to i Dura iiiuaiorre hisogn?

supporre l'assenza di u n fatto pusiii~o olpevole 3 cui

~olontariamentesi concorra con I ' o ~ n ~ t f e r ena yual-

che cosa. Laonde il delitto di pura isiauione non p u ì ~

concepirsi se non ne i casi in cui altri abbia dirilro

e s i g i b i l e a11 azione omessa. Così la madre clie non al-

latli il bambino per condurlo a morte commette un

rero delitto d' inozione, un vero infanticidio :perche

la creatura ha diritto all' azione dello allattamento. Ls

categoria di questi delitti si allarga grnnrlemcnte i11

qi~elleegislaziorii ch e ammettono il principio della so-

lidurielb difeltsira dei cittadini.

nioralmetrte i?laljulabile - ' uomo snggiacc alle

leggi criminali per la sua natura morale: dunque ne$-

sutio pub essere politicamente resliansabilc di un atto

di cu i non sia responsabile rnoralmenle. La imputabilith

morale 9 il precedente indispensabile della imputalii-litic politica.

5. 34.

Il delitto come f a t o ha origine dalle umane pas-

sioni, le quali spingono l' uomo a ledere i diritli del

proprio simile malgrado la legge c1:lie riroiliisce di

farlo.

3. 33.

Ildelitto come ente giuridico Iia origine nella na-

ttira della societk civile. L' associazione (che all'uomr,

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t? irnposla dalla legge e t e r na corue riiezzo di conser-

vazione, di progresso intellettuale, di perfezionainento

m or a t e , e di protezioiie dal dir i t lo) non sussisterebbe,

n k r i sponderebbe a i suoi f i n i , se ciascuno ( lei conss-

ciati avesse libera ogni sua roglia, ariche ingirista e

dannosa ad altrui . D i q u i la ne c e ss i t j di proibire ccrti

atti che turberebbero l' or d ine e s t e r no , e de c r e t a r e

che qualora si commettano saranno considerati come

delitti- Qriesta necessitic dicesi necessitlt politica. I,:t

?zeezssiiic pulilicn i! la, furrnula che esprime i l rappor to

ilella 1 e . g ~ r imina le con la societh gi& esistente. Illa

la ~tccessithpolitica guardata nella san pi'irir:~ causa

no n k che una iiecessila della natura ccilntutza. Sc fosse

altrimenti, la necessiti polit ica sarebbe imtt formula

einpirica, clie non varrelihe n niostrnre la legittimiti

tlefla proibizione.

3. 3 4 , .

Si rioti che il delitto non è definito un ' asiu~ze,nn

una infrazione. Dunque la sua nozione non si desurnodal futio atateriwle , n6 dal diilieto della legge, isola-

taniente guardali; ma diil rotz/hitlo tra qur?llo e q i i ee l r ~ .

Dunque Ia idea cIel deli t to non B clie una idea di

vupliporlo: il rappor to co~ t t r c i d i t t o r i o tra i l fatto del-

I' uomo q la legge. In questo solo consiste 1' snlo gilc-

r id ico ciii si d i l nome di delitto, od altro sinonimo.

fi un ente giuridico c h c lia bisogno per esistere (licerti elementi maderirrli t? di certi elementi rnarnli :

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il comyilesso dei qi ial i costituisce Ia sua uiiita. l i 3 c i ( )

che completa il suo essere & la contradiziorie di qnei

precedenti colla l e g e giuridica.

Ila cib si rileva essere iin equivoco riteneic clic

l' oygefto del delitto sia la cosa o 1' uomo su cui 1 azio-

ne crimiuoaa si esercita. I1 de l i t to si perseguita non

curne fallo malerìale, ma carne erite giuridicu. L' azio-

tnateriale avra per oggetto la cosa 0 1' ucirno : enM

giuridico non piib avere per suo oggetro che unJ i l s u ,

il diritto violrito che In l e g g e col suo divieto protegge.

I,' eziotle guardata come fatto materiale si campo-

ne di diversi ~~rolneidti, iascuno dei qiiati ha una

relativa oggstr ivi t ic distinta, che sta rielle cose od uami-

ni su cu i I' azione stessa successivarnentt! si svolge:

ne1 corso di tu l i momenti .

Guardata nel riszcltalo dell' insieme di quei nlomen-

t i , la sua oggettivitit ( non piu materiale ma ideale )

varia secondo il diversi) rupporfc) sotto il quale si

considera tale risultamento.

Cosi (a modo di esempio) nel furto l'oggetlo dell'attci

traateriale di prendere la cosa altrui sari la cosa stessn.

i l la considerato coteslo fatto nel suo rapporto ideale,fa sorgere diversi enti ideali, appunto pel variare del-

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13 oggc l t i c i l i t . I1 feola3o si scorge tiri pecrulo ; l mo-ralista un r i z i o ; il crirninalistn i111 delirto. Mn i tre

enti ideali - eccato , vizio, delitto - anno essi

1' identici:, oggettu ? Ko. L'ogge t to del percato k i1 Ilre-

cetto cl i~inr i:del vizio il precetto morale : el delilta

il precetto cicile; percRB apr~tictodalla violazione di

questi tre dist int i precetti, e cosi tial varialo rnppor!o

di yueH1 atto materiale, riaseono le tre idee distinte li

peccato, di vizio, di delitto. Se fosse altrinieati, unifi-

cali nell' oggetto come Io s o n o nel soggetto, quei tre~ n t ideali si confonderebbero in uno.

1, uomo cLe clelinque it il soggetto utliuo pri~nario

del delilto. Gli strumenti dei quali si s e rv e ne sono uri

soggetto attivo secondario. L' uomo o la cosa su cu i

cadono gli atti materiali dal colpt?vole al Gravo fine in -

d i r izza t i , sono it soggetto passivo del delitto. Il diritto

astratto ch e si viola B 1'1inico e vero o~ j g e t i ode l dolitto.

Soggellu attivo primario del delitto non pub essere

che 1' ztauio: percht: al delitto 1! essenziale la genesi

da una ~ o l o n t i ntelljgento, I n quale non è clie nel-

l' uomo.Ed ogni uomo in punto astrattu di rasione

pub essere soggetto attivo d i delitto; quan t unque la sua

posizione ( i ) possa essere di osttlculo alla sut i attri;i-

le persecuzione.

(1; ii qiicstri geri~raljt$non contraciicc In prriticii per iaqkrals cfArtcpersone si sottrnggorlo 311:~ perseciizio~irpcknalt..

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- 48 -

Il Principe è inviolabile e non può essere processato quiin-

do anche coinmatta omicidio, pe r u n riguardo al conipattcl

sociale ch e si sciorrebbe ed all' anarchia e disordine in ~ i i i

tutta In consociazione verrebbe gettata per una tale proce-

dura. Dei delitti degli ambasciatori non si giudica crimioal-

mente coi modi ordinari per un rispetlo alle relaziorii iri-

tertiazionali ed aIld loro rappresentanza ( B o n f i l 5 Contpe-

tetace pny . 554 ) nia pure quaudo s1 dimnncla s e il Principe

e l' aml~ascintoredelinqua bisogna rispondere affermativa-

mente, perchè un impedimento a punire non vale mai a di-

struggereI n

nozione del deliltoti &

a far cessare In sua esi-steiiza quando ne ricorrono gli estrenii. Altro è dire ch e un

iiomo non pub o non dove punirsi , al tro k dire ch e non

comniette delitto. La pv~lll,ilitliclel fu&& nessiiilo Iri [iont.

come elemento clella defiaizione del reato.

Ogyetto del delilto non pub essere che un dir i t to;

ci1 quale la legge abbia espressamente accordata la sua

tutela col divieto o con la sanzione. Cosi legge pro-

tettrice e ~lirilto protetlo si compenetrano a forrnarela i d e t c , che sta come ogget to all' ente giuridica ciiin-

inato rnalefizio , reato, crimine, delitto ; on perchS of-

fende 1 uomo e Ia c o s a , ma perchi: viola la. legge.

Tutlocib che s e rv e di stromenlo materiala o attivn-

riiente o passivamente alla violazioric, ? il soggctlu ,

u attivo o passivo dolla violazione inedesinia (1).

(1 ) Qiiesta noii~cnclaliira eb1)t:uc a tuliinn d i o l i i ~ i ~ c l i i6

la unica clic, serva ai bisogni della scienza, e si presti :i([

espriiiiert? con esaltezza i singoli casi. La mcdesinia si ( :o -stri ì~cliil'(:a r ni i = n ,\ n i (topo avcrc osservato come l' nbuso

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- 49 -delte priralc rlbiellicilti e srrbietiicilri fossc stato cagione :illc

scienze di confusione grandissima ; In si ndotla dai c r l ~ i -

nalisli conlanporanei che si p r e ~ i a n odi esserp tbcatli: ro -

me, per csernpio , a Q r t o l a n.

Rettificale coteste nozioni, e distinta la. obiettivita

materiale dell' azione daHa okiieltivit~ deale dell' enie

giuridico risultante dal rnpporto tra 1' azione c la legge,

si evita una mano di difficolti.

Pretendendo trovare 1' oggeito del ci~litio ella cosu

su cui cade l' azione, dove si brancola egli quando

1' azione consista neli' uso di cosa propria, come nella

fabbricazione di grimaldelli o false monete, iiella he-

stemmia reale ?

5. 4u.

Pretendendo trovarlo nella persona su cui cade

l' azione, dove si brancola quando l' aziorie cade sul

condelinquente? Nell' incesto , a modo d i esempio, chi

f ~ a uomo o la donna sarebbe il soggetto; clii 1'og-

gelto di tale deIitto? 11 delitto risultante dal concor-

so dei due agenti alla violrizioa~della legge B uno,

e non pu8 avere dualit9 alterriante di oggetto. E (1 al-

tronde se nella l egge O diritto attaccato non trovasi

1' oggetto dei delitti; questa legge e diritto, nella cai

oiresrì sta la essenzialitic del malefizio, qua l figrira virapprescnterh essa t

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- ~ t t e ~ ~ u t i tìd 1) 1 11 in COI ] la Iiber~i~Jcil,i ctr+r! , \!l. I~ I~J I~ , I

Jelld qirule f: crq ii i l e , F u i t e c t P, erl : iltrr. \nll(lrn (;I--

cIinnre i11 senso aosoliito In jrocsilile ceiiiiinnlif:i (11 clii,i6~!o

flicttii. di irigiuriocu coiilro un tr;ipaswlo. Yor1:iri l > n l l a r t

Ics fi'a~zcl~isesle 1' kissoriejr c i ciiati al S. 81fjrioi:i.

Sono Ilun intelligenti il feto nell'alvo materno,

l' infarite, il demente, il dormiente. Eppure sono abili

a formare soge t t o passivo di realo, perche forniti tl i

diritti che la legge difende, sebbene non s i conosca 0 il

diritto da chi la possede, o i' offesa da chi la ric~vc?I) .

(1 Incoulrasi qui la questione (svolta da L u C a s s?ls l iwe

pc'tzal pccg. 8 e da T i s o t Droit p&al vol. l. q . 15)

se possano essere scggettipmssivi di delitto gli ;iriitnali per

quelle crudelth che contro Joro c i esercilino da chi ne i!

proprietario.

$. h . 0 .

Sono cotiseiisicnti ijuelli che all'azioae nlateriale t?scr-

citata soura di loro concorsero con libera volontli, ed an-

che con atti ; ome il suicida, e il soldato che si niutila

per evadere i1 servizio (1).Eppure perche il diritto ofkso

r:! inalienabile par parte di chi lo possiede, e la legge lo

tutela pel mantenimento dell'ordine, anche a dispetto

di lui, il consenso del soggetto passivo non dislruggc

la nozione del reato : icclli: rimane obiettabile nel pri-

mo caso al partecipe dcl suicidio; coine ne l scconclo

caso al mutila to e al muiilntore. Al roato rimane I' og-

getto nel diritto offeso, liendib si nl~hia nella istess:t

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persona l'agente e il paziente; come resta sempre

1' oggetto al peccato anche quando non violi i rappor -

ti dell' uorno con lo allre creature, perchk si commetta

tulto ii i si: stesso dal peccatore. fi cosi nitido il nostro

concetto che non sn comprendersi 1% tenacia di al -

cuni a voler dire che la cosa rubata e l ' u omo ucciso

sono l' oggetto del delit ~o; l quale i: un ente ideale,

corno lo sono tutti quelli che coiisistono in un mero

rapporto. Usmdo la contraria locuzione si costruisce

l' enle completo (delitto) senza I' intervento della legge;lo che e assurdo.

i l j Questi due casi si reggono da diversi principj. I1 caso

del soldato clie si ruutila per non s erv ire trova ragione della

sua ii~criminaz ioiie nei dir i t l i che linnno gli altri cittadini

al suo servizio, c che egli viola mulilandosi : P u t t rn a n n

dius . de murcis. Il caso del complice di un suicida trova la

haso della sua incrirninazione nella itbslienabilirri del diritto

alla viti] . Vedasi P i I l w i t z d is s . de an i~n i d aulliochiria9n

persuasione cjttsqiic p o e ? m , cap. 2. - n u.n1ti a u c r d i s s .

rIc atortcvolunln~.in.

I delitli si dividono in formali e ?nateriaEi,Quelli

si consumano con una semplice azioue dell' uorno; la

quale basta senz' altro a violare la legge. Qiiesti pe r

essere corisumati hanno bisogno di un dato e v e n t o ,

riel qual@ soltanto si ravvisa la infrazione della legge.

Cotesta distinzione richiama i' alira fra danno po ten -

ziale c daniro sfferrivo, di cu i diremo in seguito ; tl

h importante iielia teoria del conato.

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Si dividono ancora i delitti in delitti di fatto per-

maì;lenre; e sono queHi che lasciano una traccia diatro

di loro; e delitti di fatto traltseunte: e sono quelli che

non lasciano vestigio di sS, E si dividono pure in fio-

granti, non fiagrailli, e quasi Fngranti; secondochè

il colperole vien sorpreso sul fatto, o no: o viene in-

seguito dal clanior pubblico; 1 iluc ficgit clie in Roma

faceva luogo alla qtriritatio cos ì detta per la formtila

adeste quirites. Queste distinzioni sono utili nella teo-

ria della procedura (1) e della prova.

(1) Non tengo alcun conto dclla troppo cclclrc distinzione

f ra nzz'nfutli e dalitli perche questo superfetazione ch e nnchc

in pratica genera più confusione che Eienefizio, no n pub tro-

vare a parer mio un criicrio positivo scientifico ch e valsa

a tracciarne le linee. Il desiderio che i reati potessero di-

stingucrsi in due classi secoridocbi: sono più o nieno odiosi

ed aburiiinali nella pubblica opinione, b in sii lodevole c bua-

no : ma la diffrcolt5 consiste ne l trovare un a formula nella

clie costantemente risponda a ( p e s t o e h t o della coscienza

i~nivcrsule.Vcdasi la nota al $. 1080 seconda edizione.

q . se.

Si distinguono ancora in comzmi e proprii, secorido

che possono commettersi da. qualunque uomo ; sol-

tanlo da chi & collocato in una certa condiziane. Vo-

gliono pure in certi casi esser divisi in semplici (oind iu id t t i ) quando 13 indole criminosa nasce da una sola

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azione; e co l le t t i~ i , uando la crirninrisitu non ne sor-

ge se non al seguita di azioni ripetute die coslitui-

scntio i' abitualitd, come è fa ttsuru secondo alcune

legislazioni. Queste due distinzioni sono puramente nr i -

aiunali. Nella teoria deila comp l i c i i d e della continua-

zione B importante la divisione dei delitti in istantn-

nei e slaccessiv i , come è il sequeslro d i persone. E fi -riaIrnente per lo studio della yuanritir dei delilti giova

distinguerli in sempl ic i e conzplessi. Xel qual contrap-

posto si dicono semplici quelli che ledono un solo di-

ritto: e comp l e s s i (1) quciIi che violano piu di un

diritto; o per mera concomi tanza , come se un' arma

esplosa contro uilo ferisce anche altri; o per conoes-

sione di mezzo a fine. Il delitto complesso non deve

perb confondersi col delitto simultaneo, l quale sop-

pone diversita di fini e di a l l i (g. 468) quantunqiie

i:ontemporanei.

[l) Diversa è la nozione che al delitto coaiplesso v0110

nppljcare B r u n d c V i l e r e t ( t ru i té d e lcl ~irdscrij)tio?r

pay. 159) inse~unndo oversi dire delitto complesso quelio

che ha bisocno di una serie prolungata di atti onde essere

consuriialo. BIa non credo iii! ;\cceltabile nl: utile questo cori-

cello, 4 mi attengo allo pii1 coiuunc dotlrina. I l .bidojino di

un a serie prolungata di a l t i i- n itiolti renti u1iu accidcntn-

li[&delh f o~nu t presFelta dal colpevole, In qiiaic r>rdin:tilia-

mente riun irilli~isconb sul Li lo lo nD sull:~ uaiitita del delitto.

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C A P I T O L O 111.

Del le forze d e l delirto.

Abbiamo veduta che il delitto non I! iin semplice

fnlto. È un ozite giuridico alla essenza de l quale, che

tutta sta in un rapporto, occorre il concorso di quellielementi dai quaIi risultando 1 urto de l fatto con la

legge civile se ne costituisca la crirninositic dell' =ione.

Percib nel delitto A necessario trovare il concorso

di due forze. Queste due forze clie ne cos&iliiisconoa

essenza politica sono ambedue indispensabili perch6 un

fatto itell' uomo possa a l u i rimproverarsi come clelit-

to. Forza qnorale: forza fisica. Le due forze clie In

natura ha dalo all' u omo , e lo insieme delle qualicostituisce la sua personaliti, devono concorrere in un

fatto perchb sia alto umano e possa dirsi delitto.

Ambedue queste forze debbono guardarsi o nella

loro calcsa, ossia soggettivar~~enle; nel Ioro ri~ttltcc-

l o , ossia oggetlivamaentc.

La forza morale soggett i~a lcl delitto ~onsiste ellar!olo12tic i ~ z t c 2 l i g e n~ c el]' ilorna ctio agi. Pere10 (licesi

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forza interna, forza arlitla. 11 suo r i s u l t ame r~ f omo-

rale (o la forza morale del delillo guardala oggetti-

catliente) i? la intimidazione e i1 nialo esempio che iI

delitto cagioua nei cittadini, ossia il danti0 vlorale del

delitto.

S. 57.

La forza fisica soggetriva del delitto si rappresenta.

da l moto del. corpo con cui 1' agente eseguisce il pravo

disegno. Pereib dicesi forza esterna; , rimpetto alla

forza derivante daI1' an imo , forza passiva. 11 suo ~ i -

suliaro: ( o s s i a la forza fisica del delitto guardata 09-

geltivamente) è la offesa del diritto attaccato; o, come

dcuni dicono (vedi nota a 9. 102) il danno maleriale

del delitto.

g. 58.

Dalla forza interna sorge nel delitto i' elemento mo-

rale : alla esterna l' elemento materialo, o la sua es-

senza di fatto: dalla intèrna congiunta alla esterna1 clenzcnto politico. Se l'azione dell' uomo non presenta

congiuntamente e l" indole morale e 1 indole politica,

no n pub I' autorità perseguitarla come delitto.

Della forza monlo.

La forza nioralc do1 delitto cercata nella propriacnusa (ossia la sua forza moralo soggel6iva) 1! cib che

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costituisce la ?~~orulitÙoll' a;ioite. Qileata non si ut-

tiene se non pel concorso di quattro requisiti che ab-

biano accoml~agnato a operazione interna, al seguito

riells quale 1' uomo procedette alla operazione esterna.

Tali condizioni sono - . O cognizione della l e g g e (1)

- .0 l~revisione egl i effetti - .O liOert8 d i e l eg -

yere - ..' oolontk di agire.

(1) Cioì: clolla legga in gcnere che vieta 1' atto ; on delle

speciali determinazioni repressive, come bene avverte C r-111 i gn a n .

I primi duo requisiti per la logge umana basta tal-

volta che esistano potenzialmetzte: gli ultimi due d c-

vono esistere anche attuatmenze.

g. sii.

I primi due requisiti si riassilmono nella formula

concorso di intelletto: infatti Ira gli effetti previsti o

prevedibili dall' agcnto come conseguenza della propria

azione rientra anche quello delIa violazione della legge.

GIi ultimi due si riassumoilo nella formula, colicorso

di ~z'olo?olù; erchB Ia lilierlh un attribulo indispen-

sabile della volonti: csosicch6 qussta non pub esistere

senza di quella, nel modo stesso c i~c on pub esseremateria senza ,:ravit.A.

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Dal concorso de lP intelletto e della aoloncd sorge

la intenzione. La quale si definisce in genere- ll@

sforzo della aolonriz verso un cerio fim - in spe-

cie- no sforzo della volontd verso i1 de l i t t o .

La intenzione puO essereperfeita, e imperfetto.È per-

fetta quando lo intelletto e la volonti sollo nella loro

a t tu~ le ienezza. & imperfetta quando una causa qua-

lunque diminuisce ( sia in abito, sia anche soltanto in

alto ) o la potenza intelleltiva, o la spontaneitti, voli-

tiva dell' agente.

g. 65.

Ss l' inlelletto , o la volonti , d ambedue , nanca-

rono del ti~ltoall' agente, noil v i 4 intenzione, e no nv i b per conseguenza imputahilità. Se o l' uno o l' 31-

tra, od ambedue furono soltanto minorat i, vi resta

una intenzione, ma Zmyerfetta : i resta imputabiliti,

ina minorata.

a. 66.

L a intenzione distinguesi .ancora in diretln, e iridi-

retla. I1 ceilorio di questa distinzione per gli usi della

scienza no n viiol essere tanto desunto dai mezzi , quanto

dallo scaco delE' animo. & di~ebta a intenzione quando

1 effetto reo si previde dall' agente e si v o l l ~ calco-

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landolo come conseguenza dei propri atli, i quali si

eseguirono precisamente al fine di procacciare in un

niodo più o meno certo cotesta conseguenza. k i l d i -

retta quando l' effetto era soltanto una consegucrkza

possibile dei proprii atti o niente p r e v e du t a , o pre-

ceduta senza aolerla. Se questo effetto si preu ide , e

malgrado tale previsione si vollero i mezzi, sebbene

non si uoiesse precisamente 1'effetto, la intenzione in-

diretta dicesi positiva: percbl! se la volontà era in

stato indifferente, fu per0 in stato posit iuo l( jnlelletto.

So poi l' effetto possibile non solo non si volle, ma

neppore si pre v id6 , la ir~ttenzionendirella dicesi ?lega-

t i i;a: percIii: fu in stato negativo così 1 intelletto come

la volontà ( l ) .

(1 ) Vedasi la mia lesione su1 dolo, e I' H n ti s cot4r.s rle

droit wiminel ed . 1861 pup. 79.

Che se I agento prev ide e volle il fine; ma si ser-

vì di mezzi, il risultato dei quali era meramente pos-

sibile, calcolando ne conseguisse l' effetto che real-

mente ne consegui, la ~irzte~~zioneon i3 ittdir~ttrc ma

veramente dtrelta. Indiretti sono i ~ ~ z e x w i ,on la il&-

tetzzione: c male si confonde da l D e s i m o n la in-

direzione degli lini con la indirezione dell' aitra. Questo

errore nacque da l confondere il rapporto antologico

col rapporto ideologico del I ) ~ B S Z O al @e, dimcnti-

cando che i diversi caratteri deIla intenzionr! diperi-dono unicamente dallo stato interno deli' animo.

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una manifestazione estcriorc : ta pu r bene chc non dovendo

confondersi la nuda cogitatio con la deterii~Brczione della

volontà, il dolo che è soltanto in questa 11~11divenga puni-

bile (ossia non divenga delitto j finchi! non ha dato impulso

ad atti esteriori, Ma quando si studia il dulo non si cerca

nè il momento E D cui possa conoscersi, n& il moniento iu

cui posso punirsi : si cerca cosa s ia, ErrO eziandlo C a r n1i-g n a n i q uand o p os e il dolo nella intenzione di uiolnre la

legge. Jfa errano del pari coloro che nel dolo ravvisano u n

mero atto di coscienza. Quosto errore si dlloostra lucidn-

mente cercando quale ira le diver se hcoILB dell'an irna siaquella che alisuomo i: imputabile, Tre sooo lo facolli psico-

logiche dell' uomo - . R sensibilitic - ." intelligei&au-3 . a albivitic - .0 DaIIu sensilrilil& nascono i sentirnonti di

piacere o di d01ore; e di qai gli appetiti che quando eser-

citano forte pressione suli' anima divengono passioni. La

sens ib i l i t~~ l'a ge nt e provocatore clolle nostre azioni c del-

le nostre inazioni ; svolgesi nei tre feiiomeni , ensaalonc. ,

senlimcato , e passione. BIa la scnsibitith non essendo nè

illuuinaia nì! libera, non pitb entrare negli clementi della

iniputabililà. - ."La. i??belligen.sn si svolge nei tre fcno-

meni della percezione, clelki rei~iiliiscensn, del giudi-

zio , he 9 aatlo di pura rngione. Fra atichc qui non pu ò tro-varsi la base della i rnpulabil i t l ; perche i l non ~iercepirc,l

non ricordare, e lo errare nel ragionamento uori sempre

coiio impiitabili allyuomo, - .0 L9at8i'vlth i: la facoltà di

determinarsi ad una azione, o ad una inazione. Sua condi-

zione essenziale O la lihertd. La uolonth corne yoten,-a d i

volere E un identico colla libertà. La lvololont$ come fa t to d i

aver v o b t o non B più una polenza, mu 1' esercizio dello

potenza. Ora quando un7azione si imputa all' uomo, gli si

imputa p erctie si deterruiab alla medesima esercitando la

sua nltivitci psicoloyicct. Dunque la irriputiiliilità cade sull' al-

tiviti , c non sulla sensibilit8 o sulla intelligenza. Dunque il

dolo deve definirsi come un atto della uolontci: devr tro-varsi nella inlenwione.