Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 7 (12)

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    - 51 -altri un contratto di vendita in virtu di quel man-dato; o nel vendere si riferisce alla relazione delloesperto per la descrizione dei beni o per In accer-tamento del prezzo; ne consegue che il mandato ela perizia si esibiscano necessariamente al notaroperch rimangano nel suo archivio e facciano parteintegrale del contratto del quale si roga. Ora seavviene che uno interessato operi alterazione o so-stituzione in quel mandato o in quella perizia peril fine di annullare la vendita, e di portare modi-ficazioni alla vera convenzione con aumentare odiminuire il prezzo o gli stabili caduti in venditasenza peraltro portare la mano frauclolenta su quan-to scrisse il notaro, nascer facilmente il dubbio in-teressantissimo se trattisi di falsit in pubblico clo-cnmento, o di falsita in scritt ura privata.

    Chi tenacemente aderisca alla primitiva naturadel foglio sul quale B caduta la contraffazione, 1 al-terazione, o la soppressione, dir che siamo in tes-mini di falso privato. Io la penso diversamente. Ilfoglio privato ha acquistato novella vita giuridicaquando venuto a far parte del pubblico istru-mento, come l' uomo privato acquista nuova vita.quando viene inves tito di pubblico ufficio. Spesso ildocumento pubblico non dice nien te, o almeno nondetermina il rapporto obbligatorio che B chiamatoa creare. Tutta la sostanza del pubblico documentosta nella mappa, nella relazione, nei conteggi uscitida mano privata, che non si trascrivono dal notnrunel pubblico documento ma che si vogliono avere

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    -- 552 -come se in quello fossero ripe tuti e trascritti, L 'un ocon l' altro membro del documento che sorge sicompenetra in guisa da rendersi impossibile scin-dere la unita giuridica che si B generata da quellafusione. E poichb repngnerebbs asseverare che ildocumento pubblico partecipi della natura del foglioprivato che si connesso col medesimo bisognadire che il documento privato B venuto a partecipa-re la natur a del corpo principale al quale ha acceduto.Tzle B la mia opinioiie. Laonde ho gia notato disopra che sebbene in qualche caso pratico siasi ve-duto giudicare diversamente, il nolaro che ha datouna falsa estrattura autentica di un documento pri-vato inserito in un contratto da lui ricevuto devedirsi colpevole di falso in pubblico documento quan-tunque niente abbia alterato delle partitole del con-tratto che furono vergate da lui; ma abbia soltan-to alterato il docum ento privato inse rito nel suo con-

    tratto, certificando ( a modo di esempio) che nellaperizia inserita si contiene il fondo Sempronianocome annesso al fondo Tusculano che solo era cle-scritto col, oppure che il mandato autorizzava avendere per diecimila mentre in verit, autorizzavaa vendere per seimila, e di fatto si era stipulata lavendita per il prezzo di seimila. In siffatte ipotesivi ha doppia ragione d i affermare il documentopubblico; si perchb la perizia od il mandato sonodivenuti tali quando sono venuti a far parte di unpubblico documento ; pcrchh la estrattura auten-t,ica che rilascia il notaro in s13 stessa un docu-~iiento ubblico ed B tale in ogni sua parte.

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    Ma perch la contaessione del documento privatocol documento pubblico tramuti la natura di quelloe lo re nda pubblico ancor esso, sono necessarie duecondizioni. La prima si t' che il documento pubbli-co al quale si B annesso il documento privato sinnato posteriormente a questo. La seconda condizio-ne si B che trattisi di connessione giuridica; e non diuna semplice connessione mater iale od accidentale.

    Non amm etto che la semplice connessione con undocumento pubblico gi esistente basti ad attribuirei caratteri di pubblico docnmento alla scrittura pri-vata che nasca in conseguenza di quello. La dena-turazione giuridica concepibile per opera del sus-seguente sullo antecedente; sarebbe assrirdo lo im-maginarla operata dallo antecedente sul szdsseguen-te. Percit ho gia detto che il notaro invitato a darcognizione del contenuto di un suo atto in via dilettera o per altro scrittto non autenticato, quandoin tali informazioni mentisca alterando nelle mede-sime il genuino contenuto dell' atto, non t' respon-sabile di falso pubblico, L'att o pubblico rim ane ve-ro ed inalterato. Ci che venne falsificato fu il fo-glio privato; ed imputi la parte a s medesima sesi appagb di un foglio privato. Non tuttoci che daun publ~ lico fficiale si scrive pubblico documento:pcrch egli lo faccia tale non basta che l'ufficio diaoccasione di scrivere. Bisogna di pih che egli spie-

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    g l ~ inello scrivere yuella sua rlu;ilitti, e per virtirden medesima attribuisca fede pul~llica t quolioche scrive.5. 3839.

    Koppure ammetto che ai fini gravissimi qui coii-templati basti una semplice connessione materia leod accidentale. La teorica del falso puljblico per con-nessione procede quando il documento privato ac-ceda al documento pubblico in guisa che venga aformarne part e; non gi cluanclo il documento pub-blico acceda al documento privato per una sempliceconnessione esteriore o parziale senza cIie Itt so-sta~zzu i quello venga a subire modificazione. l? re-golare che l'accessorio segua talvolta la natura delprincipale; diacilmente pub ammettersi clie i.1 prin-cipale segua la natura dell' accessorio. Potrit lo ac-cessorio avere nella natura sua ynaIche condizionespeciale, e questa potr conservare (malgrado l'ac-cessione) in se stesso, quando possa in s stessoconsiderarsi come en te giuridicamente separato dalprincipale: ma trasferire nel principale quella suacondizione speciale non lo pub, perch la sua in-dole d i accessorio non glielo consente. Spieghiamocicon esempi.

    g . 3840.Un mandato od un inventario forinato per pri-vata scrittura diviene accessorio al contratto nelquale inserito per farne parte: e sta bene cheperda la sua primitiva natura di scritto privato per

    pigliare la natura del principale col quale si com-penetra. Ma pu viceversa un atto pubblico nascere

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    come accessorio ad un documento privato ed alloraI'atto pubblico sar, finche in se stesso si guardi,un documento pubblico; ma non muter la naturadell'atto al quale ha accedato, e questo rim arr sempre a tutti i fini una scrittura privata.

    Un chirografo di confessione di debito pu esse resottoposto alla recogni5ione di @ m a er opera d inotaro: puO essere sottoposto alla ?*egistrazione al -l' ufficio di ci6 incaricato. Quella recognizione equella registrazione sono opera di pubblico ufficialeesercente 1 ufficio suo : ' una rende certa la fivma;l' altra rende certa la data del foglio privato : ' unoe l' altro sono documenti pubblici ma limitativa-mente a quello che per loro si comprova; e se illoro corpo subir alterazione si avrh falsificazionedi pubblico documento. Ma se il no taro con la pri-ma, e l' uficiale del registro con la seconda hannoconsegnato alla fede pubblica Ia firma e la dataesistenti in quella carta, tutto il rimanente di que-sta, tutta la sua sostanza, tutte le convenzioni checontiene e le obbligazioni che pu generare riman-gono sempre consegnate alla sola fede p-ivata. Ilpubblico crede alla veri t della firma e della. dataper la testificazione del pubblico ufficiale; ma seama di credere alla verit del contenuto nel corpodella scrittura, vi crede soltanto perchb ha fede nelprivato che la verg. Ch i dunque adulteri o sop-prima un foglio privato B reo di falsit in scritturap*ivata quantunque cli quel foglio si fosse suggel-lata con fede pubblica la firma merce la recogni-zione notarile, o la data merce la re'istrazione.

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    Lo stesso dir delle lettere, Una le ttera d i privato documento privato: ma quando B consegnata alloufficio postale lo impiegatu di quest' ufficio v' im-prime sopra u n marchio denotante il luogo e d ilgiorno della conseg na; ed un altro poscia v e neappone un secondo impiegato denotante il Zuogoed il giorno dell'arrivo di quella lettera. Ora iopenso che il magister postalis sia un pubblico uf-ficiale q uando esercita yuell'atto di seg na re congli appositi strumenti consegnati a lui dal Governoquella data di luogo o di tempo. Certo B che quelmarchio fa fede in faccia a tutti del giorno e Iuogodi partenza ed arrivo di quella lettera. Io penso chefnqui si abbia in qu el marchio un documento pubbli-co ; che se taluno a pravo fine con falsi strumentiimiti il contrassegno postale apponendo10 sopra unalettera per darle una data m entita esso si rendacolpevole di falso in pubblico documento. Ma ancheammesso ci sarebbe assurdo affermare che la let-te ra fosse nella sostanza. su a div enuta un documentopubblico: tutto il contenuto di lei rimane sotto lamera fecle privata dello scrivente, n& a quello at-tribuisce fecle pubblica il marchio del pubblico uf-ficiale. Laonde clii poscia alte ri o sopprima quellalettera rimane sempre debitore di falso in privatascrittura; n pu elevarsi la s u a responsabilitci. per-ch8 a quella lettera fosse apposto il segno postale.Quando 1 aclulterazione colpisce direttamenie il se-gno, questo viene aggredito come principale, e lasua natura di atto pubblico si comtinica al falso che

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    - 57 -ha per suo oggettivo giuridico I' atto pubblico. Maquando il falso aggredisce non il segno come prin-cipale, ma la lettera che b rimasta documento pri-vato e non ha m utato natura per quella acciden talitjesteriore, il falso rimane privato (1). Sem breri forseche io vada in troppe minuzie e specialit: ma lamateria B si vasta, cosi complicata e variabile, cheforse non ho toccato che una piccola parte dellemolteplici questioni che pu presentare, mentre ladottrina scientifica aspetta tu ttavia una costruzionecompleta ordin ata sopra principii costanti.

    (1) Questo caso potr essere pi raro oggidi per la mo-derna irivenzione d 7 nvolgere l e lettere i n btcste: costumepi elegante se vuolsi, ma indubilatamente pi improvvido,percb rende impossibile fornire una lettera di data certa.Ci non ostan te quel17 uso non cos assoliito da, ridurreaffatto inutile la queslione del marchio postale ai fini delfi~lso, eroh: gli uomini prudenti quan do scrivono letlererelative ad affari sentono i l bisogno di certificarne la data,e disprezzando la moda spediscono le lettere u I I ' uso antico; ecosi riman e possibile il dubbio ch e qui Iio preso ad esame.

    Questo secondo estremo del falso pubblico p e ~con~zessione, he d a m e venne espresso con la for-mula doversi tra tta re di connessione giuridica, habisogno di qualche dilucidazione. Incomincio dall' os -servare che il documento non % il foglio di carta.ina !o scritto su quello. Osservazione ser~p licissim ae intuitiva, ma che talvolta sfugge. Una carta sullaquale vergato on clocumento pubblico non e rindocumento pubblico in tutto il suo corpo e in tutta

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    - 08 -la sua materialith. I1 documento pubblico cominciadove esordisce lo scritto destinato a fjre pubblicafede e finisce con quello. Pon ete che s u quella m e-desima carta anche lo stesso pubblico ufficiale ver-ghi qualche altra cosa non connessa alla vita intimadel documento, e dovrete riconoscere che quella car-t a contiene in parte una scrittu ra privata. Poriiarrtoche io ordini al mio notaro lo e stratto autentico (lirin documento: e spedisca il servo a prenderlo conordine di soddisfarne spese e onorari. Il notaro con-segna al mio servo lo estratto autentico; poi pigliaun foglietto vi fa un appunto delle venti lire chesono il prezzo di quella estrattura; riceve la som-ma dal mio servo ed a lui rilascia il foglietto yuie-tanzato. I1 servo per carpirmi altre venti lire con-verte su quella notula il venti in quaran ta. Ha eglifalsato un pubblico documento ? Io sostengo che no :perchb quella notula B emessa dal notaro nel suoprivato interesse e non ha nessuna fede pzcbblica:essa ha tanta fede quanta ne avrebbe la ricevutadi un altro particolare qualsiasi. Ora se p er avven-tura il notaro invece di scrivere quella notula so-pra un foglietto separato l' avesse vergata a tergodella stessa estra ttura , diverrebb e essa per ci unatto autentico? Mi parrebbe u n gretto materialismolo asserirlo. Quella notula non ha nessun a connes-sione con la vita gizhridica del documento auten-tico : vi ha una connessione puram ente occasionaleed accidentale, ma non fa parte della sua sostanza :lo essere vergata sullo stesso foglio di carta dove vergato il docum ento pul~blico e aggiu nge unaconnessione puramente rnccteriale con quel docu-

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    - 59 -mento; ma questa materialit non ne modifica lanatura e le condizioni giuridiche.Una volta accettato il principio ( irrecusabile inpunto astratto, salvo a discuterne la applicazione )che non tatti gli scritti vergati da un pubblico uf-ficiale sono documenti pubblici, bisogna accettare la

    conseguenza che quando un foglio vergato dal pub-blico ufficiale ha due parti, due sostanze diverse,due diverse destinazioni, pu benissimo i n una par-te di quello scritto esistere un doczcmetzto pubblicoe non trovarsi in un' altra parte che un docztmentoprivato. Questa B una verith clie come principio ge-nerale non credo assolutamente si possa impugnare.

    Molti saranno i casi nei quali 1' applicazione cliquella verit sarti cotanto sensibile da non potersineppure proporre un serio dubbio in contrario. V cne saranno per altri nei quali potranno divergerele opinioni in quanto alla conveniente applicazionedi quel principio. Ma troppo lungo sarebb e volerneclare una diffusa enumerazione. Pure mi piace fir-marmi sopra uno di questi per la frequenza cheotire nella pratica.t;. 3846.

    A molti pubblici contabili 1 autorit superioreconsegna dei registri in forma di libri o quaderni,

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    distinti in ciascuna pagina a due colonne. Nella co-lonna a sinistra, che chiamasi siaadre o nzat~*ice, tasegnato in distinte caselle il dare di ciascun con-tribuente. La colonna a destra, chiamata la figlia, 6in bianco; ed il contabile a mano a mano che ri-scuote vi scrive la somma incassata, indi la firma,e consegna quel brano di foglio, staccandolo dal re-gistro, come ricevuta a l contribuente. Ora i n questilibri la matrice 6 senza dubbio un documento pub-blico. Essa S destinata a fare perpetua fede in fac-cia al pubblico non solo dei rapporti fra 1' ammi-nistrazione ed il contabile, m a anche dei rapportifra 1 anrministrazione e tutti i contribuenti. Qualorail contabile alteri la matrice si rende colpevole difalso in pubblico documento. Ma quando qu el con-tabile verga sulla figlia i numeri indicanti il rice-vuto pagamento, e quindi staccata la consegna alcontribuente, io non so persua derm i davvero cheegli crei in quel fogliolino un documento pubblico,cosicchh una alterazione caduta su quello debba es-ser e punita alla streg ua dei falsi pubblici. Nelle for-me esteriori non concorrono solennit delle quali ilrispetto interessi l' universale: la qualit di pub-blico documento dovrebbe dunque cercarsi nella so-stanza di quel piccolo foglio e nella sua desttfiasionc?ed effetto. Ma se la m atr ice 13 destinata a far fedein faccia a tu tti i cittadini, ed i suoi effetti interes-sano la pubblica amrninistrazion c, non B cosi dellaricevuta. Essa non B destinata ad altro che a rego-lare gl' interessi fra il contribuente ed il contabilenella s ua qua lit di individuo responsabile i n pro-p ri o del non esatto e dei sucpe~esatlo el rton esat-to in faccia ali' aniministrazione, del superesatto in

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    faccia al contribuente: non ha e ff it o alcuno controla pubblica amministrazione, per la quale in ognicaso di difformit il documento autentico & la solamatrice. Nessuno interes se universale si rappresen-ta pertanto da quel pezzo di carta n& per la ester-n a sua forma, n& pel suo interno valore: per m e un documento privato: n& pu renderlo documentopubblico la firma del pubblico ufficiale, perch que-sta egli em ette nel solo suo pe?*sonuZe inte?*esse ecome una confessione di debito personale che aniente impegna la pubblica amministrazione.

    Ma guardis i pi da presso 3a ipotes i della fal-sificazione di quel fogliolino: chi sar che la com-metta? Porse i1 contribuente stesso per tentare unafrodolenta ripetizione di indebito? & una vertenzatutta privata nella quale la forma esterna non sup-plisce al difetto di pubblico interesse nella sostanza.Forse lo stesso contabile, il quale ingannando ilcontribuente sulla qnantith del dazio ha percetiolire quaranta mentre lo stato autentico dava debitoa quello di lir e venti sol tan to? I1 titolo di rea to cheincontra questo fatto pronto. Esso (5.2372)unacoizcztssio~ze mplic ita, e la relativa pena inevitabil-mente lo colpir. Ma come pu aggiungersi il falsoa simile fatto ? , Cosa ha vergato egli il contabilesulla ricevu ta? Non vi sono che due ipotesi: o egliha fatto la ricevu ta con forme alla matrice, ed Q re-golare, e il delitto si & consumato col fatto succes-sivo, quando eg li profittando dello idiotismo del con-tribuente lo ha persuaso che doveva dare pii1 diVOL.VII. 36

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    - 62 -quello che portava la matrice e la ricevuta; ed al-lora B un mero falso veinbule che accompagna laconcussione, e che B costantemente un ~zecessmiocontenuto di tutte le co?zcussioniaiqlicite, per la na-tura stessa di questo reato la quale rende impossi-bile concepirne la figura senza supporre u n inganno,:o invece egli ha dato in mano al contribuente lapiova del proprio delitto segnando sulla ricevutala vera somma percetta; e io dico che qui non viit falso. I1 fatto che doveva rappresentare la rice-vuta era il pagamento o totale o parziale ottenutodal contabile : si B percetto quaranta, si fatta unaricevuta di quaranta. Dove 8, o dimando, la immu-tazione del vero? Parve a taluno che il falso con-sistesse nel non essere la figlia cntzforwze alla ma-dre: ma questo uno equivoco. La figlia non B de-stinata a servir di copia alla madre. Ci6 avvienenei mandati di pagamento dei camarlinghi, i qualisono appunto clocumenti pubblici perchk la loro de-stinazione B precisamente quella di rappresentareai contribuenti la tassa imposta loro dalla pubblicaamministrazione :ma nelle ricevute non cosl. Essenon sono destinate ad avvertire il contribuente dici6 che deve pagare; ma a dargli la prova di cidie ha jgngccto. Due distinti sono i fatti che si de-vono rappresentare da quelle due parti del foglio.La madre deve rappresentare il debito del cittadino;e poich qui rimasc genuina ed inalterata non vi falsitu. Tutto diverso 6 il fatto che deve rappre-sentare In figlia: essa zcs~iccm7ente destinata aduccertarc? il pagcln~izcnto eseguito dal contribuente :e clnando a clii sborsa quaranta si d un riscontroche accerta avere egli pagato quaranta, simile ri-

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    scontro accerta la ve)*it,om e realmente avve-nuta, e non evvi falso. D' altronde in questa ultimaipotesi vorrei si dicesse dove B il danno anche me-ramente possibile che nasce dalla carta pretesa fal-sa: e credo c he sia impossibile darmi risposta aquesta interpellanza. I1 danno nato pur troppo dal-lo esigere pi del debito, e qui sta il delitto di con-cussione. Ma il contabile con em ettere una ricevutala quale precisamente attesta il di pi pagato non9 atto danno alla amministrazione, la quale non responsabile che della matrice: non si B fatto dann oal contribuente, al quale si B posta in mano la pro-va del suo pagamento: tutto il danno ne risulta acarico dello stesso contabile che in tal guisa ha po-sto in e sse re la prova docnm entale del proprio de-litto. E come pud punirsi qual colpevole di falsostrumentale colui che v erg a in conformit del verola confessione di un re ato da lui commesso? Simileconcetto pare a me che non sia soltanto insoste-nibile giuridicamente, ma che piuttosto tocchi 1 as -surdo. Qu esta digressione ho voluto fare pe r da reun saggio delle molteplici e delicate questioni nellequali si svolge praticamente la difficile ma teria clelfalso. A volerne dire di piU occorrerebbe un ~ 0 1 ~ -minoso trattato.

    Penalit del fctlso ciocu??lcntale.

    Ai respettivi luoghi dielumo i cenni occorrenti arlescrivere le varie peilalita niinacciate contro le

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    - 64-innumerevoli forme della falsit, che sviluppano orala frode, ora la diffamazione, ora la calunnia, ora lasoppressione di stato, ora la vendita di fumo, or ala falsa testimonianza, ora la seduzione, ora i1 falsonummario: al luogo opportuno accennammo aIIepenalit del falso caduto in scrittura privata: etest8 parlainmo an cora delle penalit minacciatecontro i falsi passaporti e certificati, ed altri falsipubblici eccezionali. Altro qui dunque non rim anese non a de ttare succinti ricordi sulla s toria dellepena liti serbate alla forma ordinaria e pi gravedel falso in pz6bOZico docanzento.

    Nell' antica Roma non si ebbero delimitazioni net-tamente tracciate tra il falso in scrittura pz6bbliccced il falso in scrittura privata. Diversi editti, re-scritti e leggi (fra le quali resto culminante la fa-mosa legge Cot-nelia de fulsis) avevano designataora 1 una ora 1 altra forma di falsit, e minacciatole punizioni secondo che veniva suggerendo il biso-gno, e senza nessuna obbedienza ad un principioscientifico,E, coerentemente al sistema dei giudizicriminali romani, i casi che erano previsti da qualchelegge speciale si perseguitavano nei giudizi pub-blici detti ordinarii; mentre tutte le altre falsitanocevoli che da legge speciale non erano contem-plate si perseguitavano in giudizi struorditaari sottoil titolo indefinito cli stellionato (1). La pena orcii-naria del falso f u la deportazione contro i liberi el' ultimo supplizio contro i servi: la straordinariaera l i ~ o ~ 0 d 0 chissi, lo esilio, la fustigazione, odil carcere (2).

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    (1) Ho altrove notato che per universale consenso ( S . 2356)degli eruditi deve tenersi che i Romani desumessero la pa-rola stellionato dalla nota lucertola detta s t e l l i ~ , d ho av-vertito che $1 interpetri si sono divisi intorno la ragione diquella assimilazionei sognandosi da alcuni che questo animalesia dotato di straordinaria callidit; e da altri supponendosiche si volesse indicare la rnutabilit& del colore com e an alogaalla versalilit del colpevole. Altre ipotesi sugger P a n ci-r o l o (le rebus deperditis, pcrg. 40. b1a io pen so ch e que staanalogia si trovasse non col colpevole, n6 col suo fatto, mapiutlosto con la stessa azione penale in quanto tali delittinon si perseguitavano con un7 azione certa e di forme edeffetti costanti ma perp etua men te variabili. In questo miomodo di vedere la versatilit alluderebbe piutlosto alle con-dizioni giuridiche della persecuzione che non alla mutabilitdel fatto.

    (2) H e l l f e I d jurispricdentin forensis lib. 48 , l i t . 1 0 ,S. 2067 - n t o n iiI a t t h e o de crivtinibus lih. 4 8 , t i t . 7- o e t ad Pandec-tas lib. 4 8 , n . 8- r u v i o synlag~itccjur is civi l is exerci ta tio 49, l i t . D, pag. 1 1 0 1 , col. 2- a u-r i s s e n recitationes Lovanienses lib. 48 , l i t . 10, pag. 385 ,v o l . 5 - vi - oena aliqiiando fuit deportati0 et con-f i s c a t i ~omniun, onorum, aliquando condernnatio ad bc-stias, aliqunndo ultimzlm suppliciunz. bla i pi accuratiin1erpetr.i tentarono di conciliare quella incertezza di peiialilkcon la distinzione fra giudizi ordinari e giudizi straord inari( P I a t n e r quaestiones de jur e crinzinza)t Romano quaest. 6 ,cap. 1, png. 2 2 1 - r i v e I l i o decisione$ Dolan ae de-cis. 1 0 1 , n . 8 ) e poiclib sem bra ch e la legge Cornelia avessedue so li capi, l 'uno relativo ai testanzcnti e l' altro alle mo-nete, cos ne avvenne che i u antlco tutti i falsi nei contraltisi dicessero atellionati. Ia poscia, em anato speciali leggi con-tro questa o contro quella forma di falso, da ci nacque lavarieth delle pene, e il titolo di stelltonato (serbato sempreai falsi innominali )j venne via via diradando : L e y s e r me-ditationes i11pande'ctas spec. 557 - u t m a n 11 zle~ne?il(c

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    7-14 rc7 le leggi harLariclrc3 ricorderemo i" editto diTeadorico che 31 cap.29 o 41 minaccin~a ontro ilfalso la pena capitale. La legge Kiprlaria al tiiola 39,g. 3, ordinava alternamente una multa od i1 tagliodel pollice, La Loilpobardica al lih. 1 tit. 23, P :t1lib. 2, it. 51, e al lib, 11, iit. 55 jl taglio della, mmo.La legge dei Visigoti lib. 7, tit. 5, 5. t , xiiinacciavala confisca delia, metii dei beni o il taglio dellarnano secondo la condizione de l falsario, quandotrattavasi di falsiiicazionc d i rcscritti sovrani: e laconfisca de l quarto (C ; . 2 ) yuando trattavasi di altridocumenti ; e in caso d? nsolvenza addiceva il fa]-sario in serviti1 al danaoggiato, ~g,giungexidon tuttii casi la pena di cento frustate. E notabile che a n ~ch e (pesta legge equiparava l falso per soppressionea1 falso per alterazione e per fahhricazione.

    La carolina allkr t . i 2 m0110 commise nll'arhi-trio del giudice noIIa punizione di questo reato (1)- vi- corpornlena ca~~italemyztecczclzdw~v,mujttse1 u~zijzzlscr,l.s.ccti, rnalicbsi et pcriziciosi faci?aoris,Z6nhito jurissperital~aimonsilio, cczcf qdcenlui?t?zodzcn~circa jiizam hzgus caizstitzctionis ntenzo~nl7cv;370~-?za9?zf@(ira?aG,~~s6bfiiineu?zlque.aonde la pratica Ger-manica nel punire il delitto di falso scrittuzialc per-o r s e tutta la scala della pcnczlita, irrogando ora lamulta, ora il carcere, OR, la rologaziono, ortt la fu-

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    sbigazione, ora la morte. Ma b notabile che nel va-lutare il i~~zajz~si~zzhsve alsalzc~a,suggerito dalloImperatore come criterio misuratore, non si tenneconto gran fatto in quella pratica della distinzionefra documento pubblico e documento privato.

    (1) K o c k ins ti tu tiones jur . cr iln . $. 538 - u t t n] a n nelsmenta jur. crina. $. 540 - l1 e i s t e r principia j ur iscriminnlis S. 20 8- n g a u elementa ju r . cr iw~.S. 444-R r e s s in Carolincem art. 112, $. 9 - t r y kio tcsusmodernus lib. 48, tit. 10 , S. 3 - o e h m e r o e lemen taju r i s c r imina l i s $. 629 - W e r n h e r observntionuir~P a r s 9, oserv. 205. Anche la pena del taglio della manofu in uso contro i falsarii in qualche regione della Germania.Laonde Si m o n e P i s o r fobservationes sinyulures, obser-vntio 188) il dubbio se questa pena potesse infliggersi a chi gi era privo di una mano.

    Gli statuti dettati nei tempi di mezzo alle diverseprovincie di Europa mantennero questa varieth edelasticit di punizioni : ecessitata in questa materiadalla natura infinitamente variabile e proteiformedel reato di falso, e dal non essersi ancora mercele elaborazioni della scienza tracciate nettamentele linee di delimitazione fra caso e caso. Laonclestudiando i monumenti giudiciarii e le dottrinepratiche dei diversi paesi intorno la punizione delfalso (1) ferisce la mente una continua oscillazionedal sommo rigore alla infima benignit.(1)l n o c li i o de ~ r ~ i t r a r i i sas . 506 - l a r o itr$. falsztnz., ve rs . se d qtcciero - a m m a t i co decis. 27

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    et 56- a c h e r a n o decis. 1 9- u d o v i c o decisonesLucenses decis. 15- h r s t i n e o decis. 199, n. 4 -L a r r a allegat. 96 et 97 - a p y c i u s decis. 1 5 0 , n. 21- f f l i C t o decis. 21, n. 8, ct decis. 42 , n. 1 7 - o n-c i o l o a d Stututunz Eztgubii lib. 4, nlbr . 46 , n. 14. Anchepe r le antiche leggi Toscane la pena del falso in pubblicidocumenti si spingeva fino alla morte; laonde il S a b e l inel suo reperlorio $. fnlsitns n. 9 , ricorda com e eccezionaleil caso di un pubblico uficia le condannalo alla sola pen adella galera in Firenze ; che poscia otlenne la commutazionein esilio; ed avverte i falsari a non prendere incoraggiamentoda questo esempio essendosi usato tanto favore a colui perprotezione e perch aveva la moglie bella. NeIla repubblicaVeneta un decreto del Maggior Consiglio del 30 novem-bre 1542 ( l e g g i crimitzuli del serenissinto doniinio Venelopag. 40 ) minacci il taglio della man o a chi a vesse prodottoin un giudizio civile o criminale un falso documento. Le an-tiche Ordinanze Portoghesi minacciavano la pena di mortecontr o la falsificazione di pubblici docume nti, e dieci a nnidi deportazione in Affrica contro ch i avesse scientemente fattouso di tali documenti falsificati : Y e l io institutiowes juriscriminal is Lusitani l i l . 5, S. 3. Nella Spagna le leggi mi-nacciavano 1' esilio, ma la pratica avev a reso la pena a rbi-traria: L a r r e a allegati0 97 , n . 1 et 2 . Anche l'antico codiceEstense al lib. 5, t i t . 13,$. 1 puniva di morte il notaro fal-sario, ed al successivo S. 7 puniva di morte il privato perla sola ialsificazione di rescritti ducali. Fra le pra mm aticheclell' antico Reguo di Napoli sono notabili quella del 22 ot-tobre 1567, del 23 set tembre 1597, del 12 giugno 1607,de l 21 agosto 1688 , del 26 marzo 16 91 , le quali conti.o lefalsit comiuesse in fogli mercantili prodigavano la pena dimorte : A I f e n o V a r i o lit, 77 , vol.2. Lo Statuto Eugubinof l ib. 4, ru b r i ca 4 6 ) minacciava alternamente una multa ditrecento scudi, la fustigazione e l' esilio ai privati, e il tagliodella niano al notaro. Lo Statuto di Lucca del 13 08 f l i 6 . 5,cap. 96)minacciava contro il falso nei pubblici contratti una

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    multa di duecento lire, e / c a p . 105) il taglio della man ocon tro il notaro. Lo Statuio Bolognese al l ib. 5, rubrica. 34,minacciava cont ro il notaro falsificatore la di cinque-cento lire per la prima volta ed il vivicomburio in casodi recidiva

    In Franc ia trov forse prima che altrove un ef-fetto permanen te e costante la distinzione tr a falsoin scrittura pubblica e falso in scrittura privata.E infatti 1 editto del 24 maggio 2680 dichiaravapunibili di morte i falsarii quando i giud ici lo credcs-sero conveniente . Ma secondo V o u g l a n s (trccitdes crcmes et de leurs peines tit . 6, cap. 2,pag. 623)pare si distinguesse fra falso giudiciale e falso s t ~ a -giudiciale: e me ntre al primo si referiva 1 edittodel I6S0 si provvedesse diversamente in quantoagli altri, secondo i casi; cio - .O Quando eranocommessi dai curati e parrochi negli atti dello statocivile raramente infliggerasi la pena capitale -2.0Quando erano commessi dai notari nei contrattie testamenti, per la ordinanza del 1531 si punivanoinesorabilmente di morte : scluso pe rb il falso ideo-logico, per il quale nessuna pena s' infliggeva aiprivati, e soltanto un monito contro il notaro -3.0 Quando erano commessi dai privati su docu-menti regii o pubblici per la dichiarazione del mag-gio 2720 si punivano inesorabilmente di morte senzadistinzione fra danno maggiore o minore avvenutoci non avvenuto - ."Finalmente se erano cadntisopra altre scritture s'irrogava in virti della ul-tima par te clell'editto 1680 o la gale ra o lo esiliotanto se 1 autore del falso fosse un privato citta-

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    dino quanto ancora sa fosse un puljblieo uffici:iIc,clie peraItro non avesse dato ailct scrittura il ca-rattere di pubblico documento (i). Come ognunovede la economia penaIe delle antiche ordinanze diFrancia ( salvo lo abbassam ento del grado superio redi pen a) cluella istessa che fu poi trap ianta ta nelcodice penale clel 1510 ed in tutti gli altri contem-poranei che pigliarono a loro modello il codice pe-nale di Francia.(1) J o u s s e j uslice cri?nittelle vol. 3, ag. 54 7 - e -p i l l o n code crlmin el vol. 1, prrg. 149 - R o u ss e u u t1d e l a C o m h e maliZres criniinelles png, 45 - r l l o n

    dic t ionna i re des a r r l t s vol. 3, pcrg. 263, mo t fauo, n. 2%;ove al n. 23, ricorda parecchie reiudicate cile stabilironodoversi la sentenza civile pronu nziare sem pre contro coluiche avesse prodotto un falso documento, quantuiiquc lo as-sistesse tutta la ragione nel merito ; ed altre che dissero do-versi la pena ordinaria applicare quantunque il falso docu-mento prodotto in giustizia niente av esse influito sulla de -cisione della causa. Vedasi P a p o n i o a ~ a ? l e s l o r z ~ mib. 1,tit. 5, n. 44; t lib. 9, tit. 10, n. 1; et l ib. 22, tit. 12 , n. 3 e t 5.

    Il codice penale Toscano, come si B gi notatoinfligge 811 art. 244 e 245 contro il falso pubblicouna pena che pu spaziare dal minimo d i diciottomesi di carcere fino al massimo cli quind ici annidi casa di forza. I1 codice Sardo, agli articoli 341 eseguenti, scende ad una complicatissirna enumera-zionc di casi distinguendo tra falsificazioni di ori-gifiali o di copie, e falsibcazioni di s o s l u ~ ~ adidata: le pene che minaccia sono nei casi orclinari

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    la reeolosione al ininimo di cinque anni o li galera almassimo di venti anni. Ammette per6 che possascendersi al carcere quando trattasi di semplice al-terazione d i data non pregiudicevole ai terzi. Ana-loghe sono le penaUti (1) stabilite dagli altri codicicontemporanei.

    (1) 11 falso in documenro pubblico punito da l codiccPrussiano ( S . 261 ) con sei mesi di csrcerc fino a dieci annidi casa di forza ; dall' Austriaco ($S . 199, 202, 205, 320,l e t t fJ da Ire giorni di arresto a dieci an ni di carcere duro;dal Bavarese de l 1813 ( a r t . 557 ) co n olto fino a dodici ailuidi casa di forza; dal. Vodese ( ar t. 178) con la reclusione dasei mesi a sei anui; dal Neuchaleilese ( art. 122) con la de-lonzione coli lavoro forzato da sei mesi a sei ann i; dal Fri-I~urghese art . 135) con i lavori forzali da se i mesi a seianni; da l Vallese ( a r l . 3 7 9 ) con la reclusione d a sei mesia sei anni ; ai Belga ( art. 198) on la reclusione da cinque:r dieci anni ; allo Svedese ( cap. 12, $. 1 e segg. ) co n i In -vori forzati da sei mesi a otto anni ; al Portogliese (art. 216)coi lavori pubblici a tempo; dallo Spagnolo ( ari. 227 ) calpresidio maggiore e multa fino a mille d i ~ o s ; al Boliviano(ar t . 554 ) coi lavor i pul>blici da c inquc a dieci anni; dalloJouico ( a r t . 479) con i lavori pubblici da tre a dieci anni;dal Mnllese ( a r t . 174) coi lavori forzeti da tredici mesi U,due anni ; al Sanmarinese (art . 565 ) co n la prigionia dacinque a sette anni ; dal Recolamento Grcgoriailo (art. 230)con la galera da cinque a dieci anni.

    La graduazione della pena nel falso pubblico co-struisce il codice Toscano con la nota sua distii~zionefra caso gra.vc, e caso leggiero; sulla quale distinzio-ne ho giti esposto pii1 volte il mio pensiero. Qu i davc

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    aggiungere che la formula nostra caso leggiero nonequivale (come a prima giunta potrebbe sembrare)alla formula concorso di circostanze atte.izumztiusata in termini generali dal codice Francese, e neltema speciale del falso pubblico dal codice Prussia-no (l) all' art. 231. Le circostanze attenuanti pos-sono emergere ancora da ci6 che B est~hzseco lfatto criminoso, come vita anteatta, benemerenza,urgenti bisogni, inferma salute, e simili. &la la leg-geyexza del caso deve (almeno come io la intendo)connettersi alle condizioni iiztri?zsechedel fatto col-pevole. La numerosa famiglia, la salute pericolante,ed altre simili personalit, non hanno il peso di unatomo per convertire un caso grave per sua naturain un caso le,g' iero.

    (1) Singolarissimi, inauditi ed esorbitanti di severit sonogli art. 252 e 255 del codice Prussiano ; quali contemplanoil falso ideologico commesso in un documento per comuneconsenso di tutte le parti; spingendone la pena fino a diecianni di casa di forza se procedettero dal fine di ottenere asB nzedesinr i un vantaggio oppunrz di recare p r e g i u d i z i o ad:iltri; ed elevando a delitto all' art. 25ti ariche le dichiarazionimendaci fatte di comune accordo tra le parti avanti un 110-taro s e n z a il fine di trarne vantaggio n di n u o c e r e ad al-tri; nel qual caso limitano la pena a sei rilesi di carcere. Que-ste disposizioni che hanno del quacquero e del puritano, sefossero pubblicate fra noi sconvolgerebbero tutte le giorna-liere contrattazioni. ]O questo un concetto che aber ra dai car-dini del giure penale, poich con verte la b u g i a in delitto. I1piltore che ha dipinto un quadro per venderlo E stretto dalbisogno, e scende a darlo per cento franchi; ma non vuoleche cada in discredito il suo penn ello; bram a tenerlo altoper farci ben pagare un secondo quadro da un nuovo avven-

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    tore; ed esige che si stipiili il contratto di quella vendila peril prezzo di franchi duemila: il nolaro lo sa e se ne roga.Lo stesso fan no ogni giorn o le cantanti di teatro. Il codicePrussianomanda per dieci anni in casa di forza venditore,compratore, e notaro. Tra noi il nostro senso giiiridioo repu-gner ebbe a deltar e una pena anche di pochi giorui d car-cere . Quelle sanzioni sonosi riprodo tte con poca modificazio-ne nel Progetto della Confederazione del Nord agli art. 266e 267. ilfa par e a me cos esorbitante il pensiero che a primagiunta prese nta il contesto di quelle disposizioni da non cre-dere agli stessi miei sensi e da dubitare di una inesaltezzadi traduzione. Se il notaro registra nel contratto fa tti diversi daquelli avvenzcti daman ti a lui; o dic hia raz ioni diverse da quel-le a lui consegnate per essere registrate nel contratto vi de -litto gravissimo senza dubbio ; i falso materiale nel docu-mento, perch la ma te ri al it d della quale il documento do-veva esser e lo specchio fedele vi 13 infedelmente riprodotta:e qui sta bene la casa di forza o la galera. l\la punire conla galera le bugie dette di comune accordo da du e contraentio da un testatore ad un notaro, e da questo scritte esatta-rnenle come a lui furono dettate : ( lo ripeto) una esorbi-tanza ; d aber ra poi simile concetto dai cardini fondamentiilide l giure penale quando quella pena s' infligge anche domntanca ogni possibi l i td d i pregiu dizio al t ru i . Allora s i vanel pretto ascetismo, e si guarda il pubblico ufficiale comeun gran sacerdote al quale i cittadini si de bbono genufletteree non a ltro dire! che la verit sotto le pi terribili pene.E pure tale sare bbe il senso c he appa rireb be da quelle trii-duzioni. L'alternativa dell' art. 252 nel codice P russia no notilascia campo ag17 nterpetri. Esuli pure dalla nzendace dicl~ia-ra zi on e fatta .al notaro ogni prav a intenzione di nuo cere odal tri : ad incorrere dieci anni di casa di forza basta cheqi iel la d icl~iarc~zionelendace fosse d iret ta a p ro cu ra re unvantaggio a sd o ad a lt ri quantunque senza possibile nocil-mento di alcuno. Io ho imprestato mille tallevi ad iin amicoriportandone confessione di debito mediante contratto. Libero

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    tiispositore del mio, vojIio fargliene un rlonativo, e tic-siirialegge me Io vieta; ma per convenienli iiguardi di clelicdlcnz~idispiace che da un pubblico contratto apparisca la donazione,umiliante forse per l' amico mio. Cosa si fa in quccli casida iutii i galanluoruini? Si conrparicce avanti u n noloro, e i nio dichiaro all'arnico accettante di ave re ricevuto da lu i larestituzione d ei rnille talleri in dena ro effettivo: e i1 nota r0si roga di quell' atto di ricevimento. Ecco una dicl~inrrrziorremendace. L' amico ed io abbiamo frtlto i l r guisa clic la f i l s t rdiciiiarcisione sia constatata in un pubbiico docuruen io : c-coci soito la lettera dell' art. 262. Lo abbiamo fatto i n vis ladi proczcrnre un vrcwtciggio, egli a se, io ad allri. Ci sovra-sta driurlue la pena di dieci anni di casa di forz:~.Piir siu-colare S i ( caso dell'art. 235 dove si presuppone che lamendace dichiarazione non sia - ." n& rli nocitaento adtileuno - .4n di vaiztcrggio a noi - .%k di vtr~rttcg-yio a d a l t r i : eppure si punisce corporalmentc pcr il pec-cato della bugia detta in faccia al gran sacerdote. Io sareiin primo luogo curiosissimo di trovare i l caso concreto ticiquale si puii configurare quella specialissima ipotesi di unabugia inutile n t u t t i e innocua per tutti : quando poi fossigiunto a farmi una idea di sinrile ipotesi dimanderei dovesia il criterio politico della criininosit in quella menzogna !N vale obiettare che si d uzcte~zticitc lla rrienzogna, e cideve impedirsi. Questo E uno equivoco ulteriore. Alla riren-zogna si dB aittentz'citd quando il nolaro dice /L O vedtilocontrrre il denf tro , oppurc Lo udito dir qitesto, c. non sus-sisteva n& la conlazione del dena ro n& il detto. Quvslo s iclie k un falso punibile, perchij si constata come vera unamaterialil che non ebbe inni sussistenza. E qriella contazione,e quella dichiarazione non si possono coiiirridire dui tcrzisenza inscrizione in falso contro il docurneri(o, pcrcht: aulcil-ticaniente pr ovate dal metlcsimo. Ma qua ndo io nieadiiocnienledichiaro al tabellioue fatti giti uuvenctti, egli scrivendo la niiadictiiarazionc no n $nnsltrtu ultro che il Jittto weru della d i -eAial.uzlone du m e emessa, questo fatto 2 vero, duncjue il

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    contratto E v e r o e rion fitlso. Ma 6 unhllucinazione il pen-sare che il contratto constati i l fiilto da me dichiarato. I terzinon potranno inipugnare senza iscrizione in falso che io di -cessi cosi : rna hanno piena balia d 9 mpugnare a talentoloro che io clicessi la ve f l i t; e tale impugnativa essi pos-sono liberamente assodare senza bisogno d' inscriversi infalso, perc h il contratto r iman e vero quantunque risulli clieio dichiarai cosa non vera. k cjuesta la differenza clie passaira il notaro che dichiara e constata il fatto avvenuto davantia lui, e gli d2 la guarentigia delln fede pubblica ; il noparoche constata ci che a lui dice la p:irte, e che r imane seni-pre sotto la nuda guarentigia delln f c d e p r i v a t n . bIa bisognadire che in Prussia i l buon senso dei magistrati riduca lalegge nella s ua applicazion e a termini di ragio ne; poich ap-prendo dalla rispettab ile autorit di Ue r n e r che i casi difalsita nei giudizi criminali Prussiani sono ?anrissU?zi:mentres e I' art . 252 si applicasse ( come sembra suonare la sua let-tera) al puro falso ideologico tutti i giorni vi dovrebberoessere processi di falso.

    I1 falso documentale non arricchisce per la suasola consumazione il colpevole fincl18 non si estrin-seca nella forma di ztso doloso. Di qui la inevitabileconseguenza che spessissimo 1 accusa di falso vadacongiunta col rimprovero di ulterior-i aiti c9*iminosidiretti alla consecnzione del lucro al qu ale miravanoi delinquenti. E di qui il dubbio se la pena ordina-ria del falso debba cunzularsi con la pena dovutaa quegli atti ulteriori in quanto i medesimi rap-presentino uno speciale titolo criminoso desuntoclrill' ogg ettiv o giuridico ulteriormente aggrcclito.h modo di eser~lpio, i i: falsificato un testamento,

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    poscia col mezzo di quello s i usurpata una ereditti.Po tr egli infliggersi la pena de l falso in docum entopubblico, e pi la peEa della usarpazione di ere dit ?Sembra che ai termini del codice Sardo la giuri-sprudenza (1) siasi pronunziata per Q cuvzzclo inobbedienza agli speciali dettati di quel giare posi-tivo. Ma, guard ata scientificam ente ed in faccia a1codice Toscano, la questione dovrebbe sciogliersidiversamente. La usarpazione di una eredita o loscrocchio di una somma d i denaro ottenute al mez-zo di un falso testamento o di un falso contrattocostituiscono per loro stesse una forma speciale difalso come uso doloso, punibile sotto que l titolo.Dunque chi dapprima falsific il documento e posciacarpi un lucro col m ezzo di quello, inco rre due voltesuccessive nel titolo di falso documentale. Ma questidue reati congeneri, offensivi della medesima legge,procedettero da una stessa determinazione crimino-sa. Dunque abbiamo i termini della continuazione,per la quale non pn8 infliggersi che un a sola penaaum enta ta dentro i suoi termini legali. Dove la le ggepositiva abbia distinto nella penalit la f~bb?~icaxio-ne isolata del falso e la fabbricazione sussegriitadali' uso (come abbiamo veduto essersi fatto nelfalso nummario) dovrA applicarsi la pena pi graveminacciata contro il fatto complesso. Ma dove lalegge non abbia fatto simile distinzione si deve ri-correre alla teorica della continuazione.

    (1) Corte di Cilssazione di Torino decreto del 24 l u -~ l i o 866, ricorso Vignnli.

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    P e r opinione di alcuni ciottori ed wnclie ( j ) perle disposizioni di alcune legislazioni si credette coli-veniente che il falso in scrittura pri~~l?taosse 110-verato fra i delitti perseguitabili a privata nzirsile.Questo pensiero pot confortarsi da un lato rlallaveduta di facilitare merce la utilitit della quietanzail reintegro dei danneggiati che iacilmentc si ottieriedalle faruiglie del colpevole quando i1 perdono delleso sopiwce l'accusa; e pot dall'aliro lato nonincontrare ostacolo nel bisogno d i piu f e r~uare-pressione, percllb nel falso privato si aggredisconodiritti rneramenle particolari e suscettibili d i C O ~ -pleta reintegrazione. ivIa ne l falso pul)bIico non po-trebbe dirsi al t re t ia~~to,erche in questo si aggretli-sce un diritto universale, essendo la solcntiittl dalleforme costituita a guarenligia di tutti. Lriorirlt: ilfalso in publzlico ilocurnent;~deve sempre essereper*ssgnitabilea puM~licaazione.

    (1) L y s e r moditabio?bea in pnndectns g o c . (517, ,/te-dil. 5 , Anolie in tern:i di presc~liz ione si accetiaronc, riellapratica rnisure speciali contro il titolo di falso: Bor ,n c r Qccinsil. 645, 4. 5 .

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    C A P I T O L O VIJ.F a l s o i n b o l l i .

    Costituita I' autorita sociale, e conferitale l' altaamministrazione dello Stato e la tutela de l dirittovenne introilucendosi i1 costume (1) cile a certi og-getti si apponsssero dalla antorith stessa alcnni suoisegni, che si dissero bolli,

    (1)Sulla origine de l bollo come mezzo d' imposla pu vc-deiTsi C o q u e l i n f Sictionnuirc (l e l' economie poliliquc,$i201 linlbrc, vol. 2, pay. 807) che no aliribuisce la iaveri-zione ad un Olandese nel 1G24. Quanto alle carte da , O ~ U O C ~sembra che in Francia le medesime non siano soggette nBa bollo ni! a privativa : i11 o r n Jourtinl cle d?*alt cririii-11el ar l . 8181. Le l e gg i Tosoane erano malto rigide e rigi-danionte osservate su questo proposilo, e all' epoca dcll' ari-iiessione del Ducato Lucchesc alla Toscana ebbero liiogcrit i quello parccchic inquisizioni o processi per uso di certeiioii bollate.

    g. 3850,Quest' uso andd dilatandosi principalrnonte pertre fini - ." Al fne di tutelare i rivilegi regali,corno nella carta bollata, nelle carte da giuoca, t

    simili - Al flno di avere ima guxentigia erlun riconosciinento del pagamento delle fnssc o dazisui generi venali o di consnmo: corlic i bolIi inpiombo che si applicano allo pannine provenientidnll'estero -- 3 . O Al fine d i dare una guarclntigia

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    - 79 -della bont e legittirnitii di certe rnerci; come ibolli sulle carni esposte in vendita, e i bolli sugliori, che si applicano dovunque il sacro principiodella liberta del commercio non inteiidcsi in guisada co~ivertirlo n liljertit di frodi.X qualunque di collesti flni siano adoperati i bolliche si appongono dalle pabl~liclie (i ) autoritli,

    sempre certo che essi sono l'oggetto di un inte-resse e di un diritto universale, o perchb coaciiu-vano la ricchezza de l pul~blicoarario, o perche di-rettamente servono a far sicuri negli acquisti lorot u t t i8 icittadini. Jhonde non puO revocarsi in dub-bio oli@griariclo Icr maliziosa adulterazione di siirattiIlolli meriti cli essere elevata a delitto, il titolo chene sorge appartiene all' ordine dei reati sociaIi.

    (1) Diverso i: i l concelro giuridico dei l ~ ~ l l i ,esui od i111-pronte elio i privati appongono a i generi di Ioro proprieli eproduzione. La adulterazione o la imitazione d i tali scgniprivi~llpotrh essero in molte cond iz io~i riminosa, e ne vi)-rieronno i car;ittcri secondo la variet i dei modi e dei Ti:ii,corric ai respellivi luoghi siairio venuti accennando: ma : si -rnifi fatti non sarh mai adattabile i l presente lilolo.

    L' aviditi privata s' iiilpailronisec spesso d i cotesti~uezzi, li falsifica pe r veduta di turpe guadagno:rlui~idi l titolo specinlc di falso i?z ilollz'. Questo (le-litto puB accadere in due modi che sono tlistintis-

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    - l30 -simi anche per la loro politica grnri2L'c.- 1." Fal-sificando ,nl?sfrltinazfi o mnrdli ilcstitiati a Irollare- .0 Faeeiiilo indel~ita~nentelci bolli con gli s l m -~i i cn t i er-i. Questo secondo caso si put snt1~tiride.rein altri due casi distinti - ." PnC il privato es-sersi impacironito dei bolli veri e valersene per 1~01-lare a suo profitto - ." P u t il ~ u ~ J I J ~ ~ c ~i;sgjiegc~tnche ha, la f;~coltk di Irollare, usar e dei 1~olIi er ntilsilo senza dar conto delle tasse o tenerne registro.

    Nel prirao caso si ha la nozione del falso in tuttii suoi caratteri : falsa nclla 'inatwin pcrchi: il bolloche nasce i-? rnaterialmentc adulterino, e falso nellapersona che l 'ado pera la quale non avreh l~e onsi-mile facoltk (l). I 1~olli he nascono in questa for-ina sono evidentemente nzcili a tutti gli effetti.

    (1) In questa forma di falso non corre la regola che lasoppressione de l vero equivale alla fabbricuziotie del falso.La soppressione in tema di bolli p u picliare, il nome d ir.olturn di sigilli, ch e noi non consideriamo come delitto d ipe r s? stante , ma soltanto corne una circostanza che desu-nie la sua criminosit e la sua nozione da l fino dello agente.Vedasi P e l l e r i o p a g . 146.

    Nel sccondo caso non si ha il falso nclla ?~zcble?* . iama nella persona che 1 adopera; pcrchd il bollo i.,vero, ma O adoperato da persona che non ne ave-va il diritto, sia questa un privato, o sia anche un

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    impie3tlto chc per(:#noil aveva ncll~ ue ntti'il~uziuilicjuelki cli usare gli strrlrrien ti lr:g:!li n fare dei bolli.Qui puf5 clisputarsi sc i1 boJIo che nasce sia validos nullo rispetto ai terzi chc nll: ~1sii-ion buona fecle.

    Nel terzo caso i l bollo nasce aei*o cosi rapportoalla materia, come rapporto alla persona che ado-pera gli strumenti legali a lei coasegnati a quelfine. Che se quella persona adopera tali strumen tiper sna particolare speculazione facendo turpc, nler-cato della pul:,blicu fiducia a lei conferita, noli pudg i i ~ irsi che ella commetta un falso, ne che colbollare abusi dell' ufTicio suo. I1 clelitto non consi-ste nel bollare, ma nel volgere 1 ufficio a privatoprofitto, nel carpire gli emolurnenti, e nel non darconto a chi si deve de i rivenuti dell' opera sua.Sicchb scientificamente guardata questa terza con-fi.gurazione offre il titolo cli abuso di fiducia o difrodata amministrazione, i quali trattandosi di ge-stione pubblica rient rano spontaneamente nel de-litto di pecztluto.

    A questa diversa considerazione di casi si coor-dinano i criterii essenziali ed i criterii misuratoridel reato di falso in balli guardato nella sua formasemplice. Pda facilmente si comprende che pud nellecontingenze dei fatti criminosi la adulterazione deibolli complettersi con altri reati ai quali 1 altera-zione dei bolli abbia servito di mezzo. In M a t t e

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    combinazioni non occorre dire che conserva il suoimpero la regola della prevalenza, quanrio il finecriminoso al quale il falso bollo abbia servito dimezzo aggredisca un diritto pi importante costi-tuente nn maleilzio pi grave. Ci6 facilmente sipub configurare in un a falsificazione di un pnbblicodocumento: cib pu 8 ancora configurarsi in un &v-releliarriento di comuiie pericolo, ed in altri moltireati pii1 gra~i.

    Occuparsi del graclo in questo mnlcfizio sarebbetempo perduto poicili? ilifBcftcilmcntepnb idearsi rap-porto al medesimo una specialit moritcvole di os-servazione. Soltanto puU proporsi il clubliio intornoalla punibilitd dei conqlici nel caso di falsificazionecommessa coi 1112a?-c1~2veri da nn impiegato elleper cagione delP ufflcio suo aveva comocliti cl'im-padronirsene ma non aveva facolt di tidoperai~li.Parrel>J)e che lo estraneo i l quale Zia istigato coluidovesse essere corrwsponml~ile nclla iinpritazioneche colpisce l' arntore principaIe. Pure iii un casolirntico ( unico che io abbia vedritu ) di falsificazioi~edi holli commessa con le impronte vere da un in-scrrielztc dcll' umzio, io osservai che fu tradotto ii iaccusa e punito l'autore scnza clie lo adde1~itodiconiplicith si dirigesse contro i privati ch e clolosn-nicntc lo avevano iiidatto a cluclla mnln opura enc x.\'cvano ricavato il profitto.

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    I1 codice penale Toscano all'art. 2G.l commina lacasa d i forza da tre a sette anni contro chi ubbia~ol~t.lY6ff~ttof iyronte ciiS rc?m pubbliccc (~~ttoi~it,d i uiz pzcbblico zcfisio del G~i~cc~zclzlcctto,stronzentidesti?zuti ad esegzcfi31e; o d i ta li stro~2fentz' onfi)*rcf-fatti siusi cloloscnizente seruito; niinnzettenclo pesqoche nei cccsi leggieri la pesza possa abbrcs,sus.si cdcaf0cereda sei mesi a tre uirzni. Commina all' arti-colo 263 la carcere da tre mesi a tre anni controil privato ( e come tale si considera anche un im-piegato che non abbia la speciale facolt di bollare)il quale essendosi indebitamente impadronito deglistromeriti legali abbia fatto dolosamente uso (leimedesimi. I1 codice tace del funzionario che avendofacolt di bollare ometta di tenersi in regola coiregistri, e coi versamenti relativi, e pigli il profittoa suo particolare vantaggio: e non vi era ljisognoche ne facesse parola perchb tal fatto rientra neitermini delle malversazioni dei pubblici ufficiali (4).

    (1) Analoghe sono le disposizioni del codice Francese agliarticoli 140, 141 e 142, sui quali B a vedersi B I a n C h etroisidme etude n. 90 e t suiv. pay. 1 1 2 ; et n. 99 e t siriv.pag. 128; salvoc h al17 art. 159 distingue con speciale dispo-sizion e la falsificazione dei sigilli dello Stato, ch e punivasi nelcodice del 1810 con la pena di mo rte e con la confisca deibeni,'pena ridotta nella ultima riforma pe r som ma benignilalla galera a vita. Vedasi B l a n C h e troisidme etzcde n. 81 ,pag. 100. I1 legislatore Toscano non fu altrettanto geloso deisuoi sigilli. In Francia so ne fu tanto teneri ch e il vecchioart. 144 (rimasto in vigore fino al 1882) puniva in questo

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    reato cinche 13 non riselazionc. Sullri I r n p ~ r t ~ i n r irE si-ilrinelle lettere r ~ g ie rdar i 5 o C L m a 11 i1 dr r ~ i s r ' r r ~ c c ~ , ~I ' ~ I & ( I ? I -ticir dccf,~'. i X ; e JIrirco tlt.ci,~irr,tcs1,1. 1, q t l f i t l ~ f .58,9S3 , 990, ct 992.

    5. 3sr;g.IL coclice Toscano designanclo letteralmente leimpronte (le1 Granclucato I-ia eliminato la questione

    da me accennata cli sopra in ordine ai gass;~porti,t limitato il titolo (li f~il so n J~olli lle sole iml~ronte~auzinwnli.La falsificazione di Lolli str an ier i, qua-lora awr eng a per fine criminoso, dovrtl. serriprc su-I~ordinarsi lla nozione giuridica emergente da.1 fineiileclesiiuo quando ne sorga uno speciale titolo cri-ruinoso ; e quando no r i m a r r i necessariamente im -punita senza che mai possa applicarvisi il titolo difalso in bolli.

    S. 3889.Nei costumi odierni invalso appo le culte na-

    zioni 1uso dei bolli che si appongono ai pesi e miszrredestinate a certificare nelle negoziazioni la quantithdelle merci comprate o vendute. Nessun duljbio cheanche 1 alterazione di simili impronte cada sotto iltitolo genera le di falso in bolli, e conseguenterilenteincontri fra noi le sanzioni respettivarnente degliarticoli 261 e 262 del codice Toscano. L'uso di pesit misure no n riconosciutc n& bollate dalle autoritiicostituiril naturalmente una trasgressione, e po tr inei congrui termini essere ancora un elemento clifrode. Xa di tali forme non h yrii luogo a parlare.I'ei principii genera li della scicnza l'arte ficc ck~eavesse maliziosamente f al~ lric ato cr ftlvorire 1 avi-

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    dit i dei rendit tori un clualsiasi strumento destinatoa servire di peso e misura nel commercio dandogliattitudine a defraudare i compratori, non sarebbeche un ausiliatore delle frodi che poscia si comrnet-tessero dai negozianti. Sotto altro punto di vista sa-rebbe impossibile trovare al fatto di cluella fabbri-cazione un oggettivo giuridico gi completamenteleso con la sola costruzione di nu recipiente cli ca-pacita minore a quella clie dovrelsbe trovarsi neluiedesirno. Qaello strumento i: una propriett priva-ta. La forma irregolare che si dA a1 medesimo gli6 data per concorde consenso del presente proprie-tario della materia, e del futuro proprieta rio d i quellostrum ento. Vi sa ra in questo il malvagio fine di de-fraudare in seguito i compratori: i sar8 nel fab-bricante la scienza di quel pravo fine e lo intendi-mento di facilitarne la consecuzione. Ma finqui nonsaremmo che nella sfera delle malvagie intenzioni,e degli atti meramente preparatorii d i un futurodelitto che non ha avuto ancora il suo principio diesecuzione. 3. 3870.

    Tali sarebbero i principii ilella scienza. I1 fabbroferraio ed il falegname non sono pubblici ~ f i c i a ~ l iai quali possano imporsi dei doveri e delle obbliga-zioni speciali e prescrivere dei modi nello eserciziodelle industrie loro, la inosservanza dei quali si elevia delitto. Pure a questi principii lo interesse dellasicurezza personale portb deroga appo quelle legi-slazioni crim inali che elevarono n delitto in st? stessoperfetto la me ra fabbricazione di ce rte armi. Vi porthderoga lo interesse della sicurezza delle propriet:~

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    appo quelle legislazioni che elevarono a delitto per-fetto in s. stesso la fabbricazione di grimddelli efalse chiavi. Invalse il pensiero che convenisse rar-visare un delitto i%n4 pevfetto nell%opra dello ar-tefice che fabbrica uno stromento il quale non pu9servi re che ad un malefizio. La forza morale di que-sto delitto cos creato si trov nella sciefzwadel ser-vizio al quale si coordinava quello strumento; enella volontii di dargli attitudine a quel servizio:la sna forza fisica oggettiva si trov nella poten-zialith e nel pericolo. In questa linea d'idee nonpoteva dirsi aggredito i1 diritto di alcuno individzcomentre non ancora sapevasi qual fosso la ,personaa danno della quale si sarebbe adoperato clucllostrumento, e forse le successive contingenze eranoper eliminare ogni sua nocevole operosith. Quindila conseguenza necessaria che dove tali forme direati in loro perfetti si vogliano mantenere bisognatrovarvi la indole di reati sociali, e riconoscere neimedesimi l' aggressione ad un diritto universale.

    Cos alla classe dei reati contro la publslica fedesi ascrisse da qnelle legislazioni clie vollero tro-varvi un delitto di per s stante il fatto degli ar-tefici che fabbrichino scientemente pesi e misureingannevoli (i).Questa figura speciale si costituiscedai criterii positivi della intenzione nello agente edella attitudine nello strumento; e dal criterio ne-gativo della assenza di ogni corn~1bss2ti.ieventual-mente prevalente, sia per falsificazione di bolli, siaper consnmazione di altro speciale delitto. Quel10

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    esempio eccito nella presente materia anche il co-clice Toscano qua ndo all' ar t. 265 ordin - a dolosafubb~~icasione P uso doloso di pesi, o nziszcve, mag-giotli o sni-lzori del giusto, s i pzazisce con la casvereda zcn mese a tre anni. Questo massimo di penalitB forse troppo elevato; e non meraviglia, se men-tre sono troppe le misure fallaci che prestano neiprivati domicilii il loro servizio, rarissim ame nte sivede applicato tra noi quello art. 205, che quasisembra una anomalia nel codice Toscano. Bene sicomprende che molto deve fidarsi nella prudenzaed equit dei magistrati chiamati ad applicare*leleggi penali: ma in un codice cosi clotto ed esattoquanto il Toscano io non avrei voluto vedere pa-rificato 1 nso di una falsa misura che facciasi inuna casa privata con 1 uso che se ne faccia in unapubblica taberna; n so persuadermi che la pubblicafede entri nelle, pareti domestiche. Quando dell' usodi pesi o misure alterate si er a costituito una qua-lifica aggravante il delitto di frode consumato otentato, spiegando (se cosi piaceva) in questa formaun qualche rigore, parovami che ci bastase a gua-rentire la lealt nelle contrattazioni. Quell' articolocome concepito espone tutti i cittadini alla ves-sazione di peryuisizini domiciliari per verificarese alla failtesca la razione giornaliera del vino si di-stribuisce dalla padrona con una misura inesatta (2).

    (1) Nel giure Romano sembra che 1 alterazione di pesie misure fosse contemplata da un apposito editto di Adrianoche minacci la pena della relegazione in una isola contro talifalsificatori ; .52, $. l,f. dc lege Cornelia de fal sk : R i -c h e r i o instzttctiories u?iiv ersa c ciuilis et crim inn lis jirrid-

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    ~ ~ r u d c ~ i i i t ~ c ,'clurini 1790, lib. 4, l i ! . 76, 5 . .I$,iX, voi. C ,pag. 326.

    ' 2 ) incile P u e r o n i cc1 s u o coramrntrr ali' art. 26.;ine fece una critica giustirsin-in osservando ( e o i ~ l i ~~ e~ z f n~ . i c - i*.al. 5, p ~ g .69 e segg.) cbe non sapeva comprendersi qiialcinteresse si protcg;esse qilnndo si puniva col carcere coluicile nel vendere usa%a Ji misure le quali davano al CORI-pratore un a quont i ld x~ccrocude l giusto. Esso allega la giu-risprudenza Toscana anteriore al codice In quale aveva sta-bilito ch e il venditore usando di misure che davano una quan-ti:u maggiore non commetteva ni: deiitta nE contruvvenzionc:ina soggiunge che in faccia alla chia ra lettera de l nuovo co-dice dilficilrireilte potrebbe dirsi altrettanto.

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    ( S E G U E ) S E Z I O N E S E C O N D AD E L I T T I S O C I A L I

    CLASSE SE'I'TIMAD E L I T T I C O N T R O L A I I I C G A L I A

    CAPITOLO UNICOContrabbando per impresa.

    Costituito lo Stato nello in teresse di t utti i con-sociati, od anzi come una necessit loro, ne conse-gue che lo Stato medesimo abbia diritto non soloa tutelare la conservazione della sua vita politicacosi nei suoi rapporti interni conle negli esterni,ma che abbia eziandio diritto a procurare a s me-desimo quanto B indispensabile alla sua vita econo-nrica, vale a dire a provvedere sD stesso dei mezz ipecu?zia~ii ndispensabili oildo egli possa soddisfareal fine dclla s ua istituzione. Da ogni dovere nasceun &vitto. L' autorita sociaie ha il d o t ~ e ~ essob[todi provvedere alla tutela giuridica col lilezzo dclloarmi C della giustizia, le quali non si possono senzaforti spese proteggere. Egli ha exiandio altri dovcripuramente i*el;xtivi, uelli cio di curare le pubblictie

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    opere, la pubblica istruzione, la pubblica salute, iquali pure dimandano spese; e questi io dico re-lativi perchb incombono allo Stato finchb i popolituttora incnlti e rozzi non si sono fatti capaci diprovvedere con le forze individuali disgregate odaggregate a siffatti bisogni, risparmiandone ognicura a1 governo: ma piili non sono doveri di que-sto quando il popolo matu ro alla civilt in gradodi governarsi da sb medesimo in tali hisogne: edanzi in questo inoltrato periodo delle Nazioni sa-rebbe delitto d i lesa l ibe rt s e il governo volesseintromettersi nelle medesime.

    Anche in tale condizione di perfezionamento ri-marrebbe sempre 1 assoluta necessit di mezzi pe-cuniarii posti in mano alla autorit sociale per ilbisogno della tutela giuridica mediante la giustiziae le arnzi; integralmente cli quella e parzialmentealmeno di queste. Integralmente in ordine alla gin-stizia, perch giustizia non p0 amministrarsi senzaspogliare lo individuo di alcuni suoi indebiti godi-menti ai fini civili, e senza spogliarlo di certi suoidiritti ai fini penali; ed B intuitivo che lo spogliocoatto di godimenti o di diritti non concepibilesenza il presupposto di una supremazia. Parzial-mente in ordine alle armi, perchb sebbene la oda-cazione civile ed i lumi progrediti di un popolo pos-sano ad un dato periodo di progresso risparmiarele costosissime milizie perm anenti ed ave re i n Casodi gucrra esterna quanto occorre alla difesa delloStato nel braccio volontario dei cittadini, pur non-

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    dimeno sar sempre necessario che gli apparecchi,gli arsenali, le navi, ed ogni altro materiale cla grier-r a preparisi e mantengasi dalla suprema autoritdello Stato perchb non faccia difetto al bisogno tuttele volte che questo improvvisamente sorga per leaggressioni di gente nemica: n& potrebbe questoapprovisionamento fidarsi alle volont individuali; nbconsegnarsi ad una consociazione particolare, per-chi? ci darebbe a siffa tta consociazione privata unapotenza eventualmente superiore a quelia dello Sta-to. Oltre i bisogni che io dico relativi e che al did'oggi piiz o meno largamente perdurano, vi sonodunque e vi saranno in perpetuo i due bisogni as-soluti della giustizia e delle armi, i quali facendoalla autorit u n dovere di provvede rvi, le danno ele daranno sempre il diritto correlativo di avereun pubblico erario e di chiedere ai consociati leprovvisioni necessarie a fornirlo; on per alimen-tare le piante parassite che succhiano la vita dellarovere annosa, ma per le necessit universali. Que-sto pertanto Q un diritto assoIuto che ha per im -plicito la facolt della propria tutela.

    Riconosciuto nello Stato il diritto a certi mezzipecaniarii resta a vedere come possano i medesimicostituirsi. E qui non si offrono che due strade.O fornire allo Stato un capitale patrimonhle checoi suoi frutti possa far fronte agli anzidetti biso-gni, o chiedere tali mezzi ai singoli cittadini pervia d'imposte. Disputino gli economisti, se cos loroaggrada, sulla convenienza dell' uno o dell'altro si-

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    steilla. Io dico soltanto sulin scrritn rla:lix t (-1-p1:ri1'1i~ncire sii lo Stato fosse pieno l,i'ri,i-it:t:crif~li l r~ t rc i ilSU O territorio e tutto 10 si'iitt;~csi: a ar:u lir0 CO Iinezzo Si colonie, egli in Lrere telli.po si f ~ o v c r s b l ea non cavare per tutto introito clu;*i~tooggi pereci-yisce col solo catasto; tale CIo~?eniJossere necessa-riaiilente lo effetto clelle ruoltil~licate rulberie deg liamministratori e dei coloni, e clelin deteriorata cul-tura. Un podere che a1 proprietario privato fruttavaquattromila, se diviene proprieti4 del demanio nonDatta che inille, e io Stato incassa ddl ' intero pril-dotto meno di cii che priilic? iacaas:tva coli 1:~ solaimposta territoriale. I1 concetto dello Sta to p1.0prie-tario, quautunrpe pih prirriitivo, i: sotto ogni aspcttctdannoso. h ~ ~ eces s a r i ounrjue attuare il diritta nl-la imposta.

    g. 3875.Le imposte possono essere o dfrette o i?zclii*etlc.

    Le imposte di?-ette sono quelle con le quali lo Statoesige da ogni s i ~ g o lo ittadino un a soil-iiila cometritiuto sottratto ai suoi redditi personali o patrimo-niali. La imposta diretta puh ordinarsi o col metodoesoso delle dichiurnzio~zi , col mezzo della Insscn-zio~zedeterminata per presunzioni dalla lirridcnzadei governanti. I1 primo sistema B vessatorio ed ini-quo, perclib restringe la lil~e rth ersonale (lei citta-dini o1)bliganiloli a fave ci6 clie per la maggiorparte essi non sanno o noli possono fjre ; feconilodi una lotta cntinua di frodi c di spionaggio, d' in-ganni e ci' inqriisizioni, che finiscono con la completatlcriioralizzazion del popolo. I1 secondo sistciiia i:piU semplice, mcno gravoso, p i i niordc, c pii1 vi-

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    cino alla verit. hla sia che venga attuata con 1' unooppure con 1 altro sistema la imposta diretta, certo che essa non presenta al criminalista occasionediper s& stessa a contemplare speciali figure cri-rninose. Se gl' introiti dello Stato si considerano nelrapporto che fanno sorgere tra questo ed i suoigestori nei quali ha posto la propria fiducia, ne sor-ge 1 oggettivo della pubblica fede, ed i titoli di reatoche emergono dalla violazione di questa, e che ab-biamo gi svolto nella esposizione della classe pre-cedente. Ma al presente.luogo gl' introiti dello Statosi considerano come possibile occasione di specialifigure criminose nei rapporti che fanno sorgere fralo Stato ed i contribuenti. E sotto questo punto divista le imposte dirette non richiamano per lo?-ostesse gli studi del cultore delle scienze penali. Ses' infliggono delle multe con tro le mendaci denunzienel primo sistema, o contro i morosi ai dovuti pa-gamenti-nel secondo sistema, queste multe non sonoche pene civili; e i fatti o le omissioni che le ri-chiamano sul contravventore non solo non possonodirsi veri e propri delitti, nma forse neppure haci-sgressiotzi di polizia.

    Le imposte .indi?-etZe 2 ) sono quelIe mercB Icquali non si chiede un tributo al cittadino, ii~a icolpiscono le sue sostanze nei singoli fatti suoi condazi e balzelli prelevati sulla trasmissione dei dirittiparticolari, sul10 esercizio delle singole attivith, sul-'le contrattazion i, e sulIa circolazione delle merci egeneri di privato consumo. Ci6 si fa o col lasciar.VOL.VII. 38

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    - 94 -libere le negoziazioni delle cose venali inservientia i bisogni dello individuo, soggettandole ad u na tas -sa nei loro movimenti da luogo a luogo o da per-sona a persona ; oppure col sottrarre certe industrieo certi generi alla speculazione dei cittadini facen-done oggetto di monopolio, di privilegio o di pri-vativa a favore del governo, affinch questi impa-dronitosi della esclusiva vendita di siffatti generipossa elevarne i1 prezzo al disopra del primitivocosto per guisa da trovare nella differenza un riccoelemento di lucro ed impinguarne il pubblico erario .

    ( 1 ) Intorno ai vectigali Romani ed agli speciali loro p rov-vedimenti possono vedersi A r n tz n i o miscetlaneorumcap. 9 - u r m a n n o vectig ala populi Romani - n-naleo [le 1' Academie d e Toulou8e vo l. 1 6 , pag. 67 .

    Tali proventi possono, secondo che piace meglioai governanti, o direttamente percepirsi ed usufruir-si dallo Stato, o darsi in appalto a dei privati spe-culatori, i quali se ne facciano arrendatarii guaren-tendo allo Stato una somma determinata in parterpanta, oppure in parte quota a ragione di utili,lucrando in premio delle loro cure la differenza.Rla questo diverso modo di esazione non producealcuna differenziale ai fini penali,

    QuesJo ultimo modo di provvedere allo erario di-cesi porre una lavorazione od una merce sotto re-

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    - 85 -galia (1). Siffatto metodo Su in uso grandissimo ne itempi aridati: in molti luoghi e per multo tempone f u colpita la macinazione dei cereali. Altrove lapescagione in certe acque: altrove si costitui suiliquori e sovra altri generi di uso giornaliero, mol-tiplicnaclolo a dismisura. Molti economisti combat-terono il sistema delle regalie, come avverso allalibertk de l comme~*cio noccvole alla prosperitti diuna Nazione. I governi pii1 illuminati e pii1 tem-perati (come il Toscano) avevano ridotto la rega-lia al sale, ai tabacchi e alle carte da giuoco; al-tri vi sottopose le polveri piriche nascondendo 31epeculazione finanziaria sotto il velo della pubblicasicurezza. ala la esame (li tali forme d' imposta edella loro relativa prestanza non attiane alle nostrolucubrazioni.

    (1) Quantunque alln voce lbegalia,o ?3eylasi siano date.diverse siguificazioni, oggi comunemante designasi sotto quelnome - l monopolio di qualche genere iaservlente ai bi-sogni della vita, d al qua le si viela al privato, o la produzione,o la inanipolaziorie, o la negoziazione, o 1' uno, o 1' altro; c ciriserva al Governo per veduta di farne eleniento cli eulrala,a sullo i l pretesto di provvedere in ~nigllo r modo si a alli1publ~lica icurezza, sia alla pubblica salute, sia alla proepc-rita. delle industrie, che s i temono compromesse dal rilasciarein balia dei privati siffatti 8enei'i. Non altiene a l nostro isti-tuto lu esaniinare ci chc vi B d i utile il: ootesto sistema, Pcib clie potrelibe esservi di dannoso nella su a soverohin srn-pliaziono, e come riuscisse perniciosissiino quando si estescallo cotlura del pane, ed alla macinazione, o ad altri oggcttidi prima necessil&,Vedasi S i a t i o o d e regalibots - 1ti r-t l eb e n exe~cllutioass cxercilttt. Ci d e Zrljzbato reytrlitririzrsu --G o l u i t yy~rt?casicr le ~ e y i i i ecti$aliiini jarc.

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    Soltanto dobbiamo a questo luogo avvertire cheanche le contribuzioni iiidirette, come le regalle, of-frono occasioni frequenti di fraudi per parte deiprivati o consumntori o speculatori, quando i pri-m i per veduta di risparmio, ed i secondi per ve-duta di lucro, adoperano arti per evitare i balzelli,o per fare circolare nel p e s e gener i simili a quellisottoposti a privativa in danno della regalia, Madobbiamo avvertire altresi che simili fraudi no npossono secondo la. buona scuola considerarsi nelcuso senq12ice come veri e propri dcl;itli (l). Le pe-ne minacciato contro tali fraudi non valgono a cle-nn l zan~e l fatto. N ei fatti minimi esse s' irroganoamministrativamente e senza strepito di giudizio :cc1 anche dove si voglia alla irrogazione loro ungiudizio regolare, esse non variano la primitiva loronatura di semplici contravvenziuni; tanto se la co-gniziono so no rilasci ai pretori quanto se si con-ferisca a i tribunali correzionali; e tanto se la puni-zione si limiti a percuotere la pecunia, quanto seporti eziandio una restrizione corporale. Won B n&dalle pene n& daIla competenza che puo desnniersila vera indole di uri fritto giurid ico quando si cercaso costitaiscn un delitto od un a conh*~6vvenzi0~1e.ascienza non pub aruilietterc simile criterio, perclibgli enti debbono defiiiirsi giusta le condiziotli dellaloro intrinseca natura, e non per l' acciilontalitd d icondizioni esteriori imposte al fatto da uno o dnaltro legislatorle al qrzale sia piaciuto cli aggravarnepih o meno la pena, o di delegarne a competenze

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    pi o meno elevate la copizione. k &Zitto ci6 cheha per sua condizione quella di non potere essereimputabile senza il concorso o di un c7ctlszo ~fcktivoo potensz'nle congiunto con 1'~ l i i 2 0 i ?iuoccr3a;op-pure di un dama effeettiuo congiunto alla 'i'riq~rzt-delzsn. Dove si vuole imputare un fatto ncl cluzilemancano come necessario elemento Ie condizionitanto del dailano elfettivo quanto dell' animo c7i nzco-cere, e punirlo soltanto in ragione di nn pcllicoloapp-eso ed anche senza n~zriiiaomalvagio, non si negaal legislatore la potest di punire: ma si nc?ga lapotest8 di dare a quel fatto il nomc di delitto (qua-lunque sia la pena che contro quello minaccia) men-tre non B e non pub essare che una 21.i*n;sp.essione:ci che rimane impntabile ancorchS 1 accusa nongiustifichi n& u n da?mo efettivo, n il concorso de ldolo, bastando a qriella la prova de l nztdo jitGto, un fatto civile cansativo di mere pene civili cluandoqueste s3 rrogano amministrativamente e (salva (2)contestazione) senza strepito di giudizio : o tnMo aipii B un a mera contrnvaen%io7ze (3). Inutilmentecolui che varc il perimetro doganale senza denun-ciare la merce daziabile c11e aveva seco, alleglierAla dimenticanza o la ignoranza: inn tilmeatc clii futrovato possessore di carte da giuoco non bolltrtededusse che le medesime crano una reliquia dellaereditd dei suoi maggiori rimtista inosservata frale altre masserizie: inutilmente chi fu trovato pos-sessore di tabacco strwanierodedusse essergli statoregalato da un amico senza cho egli avv erti~ se leprecise condizioni di quel tabacco. Tuttoci6 potrebbeesser buono ad eliminare i1 dolo o la colpa, e adescludere la pena se fossimo i n termini di Lktllitto:

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    - 98 -ina tuttocio a nulla giova nci fatti contrari alle lcggirlaziarie o di regala; appunto perch8 i medesiminon sono delitti, ma c o ~ a t ~ a ~ ~ e ~ z , u i o n iualunquc nesia la penalitQ

    (I) Alla materia delle infrazioni relative ai dazi doganalie dirilti di fiaaaza nella pratica possono consultsrci B o n i -f a o i o inslituliones t it . 5, pay. 71 - n g e l o de delictiscap. 4 4 , 45 , et 62 - Co c o e j o esercitnfiones curiosaeexerc. 63 , vol, 1 , prtg. 856 - o l e r o decisioncs Sasoni-ca e daci$. 190 - T n rm e j e r de juribus mctjestaltcis etregalibus 5. 60 ad 78, S. 118 et 121 - b i e l jurisprit-tlentiu jt4diIi~apag. 108.

    (2)La materia delle coatribuzioai cos dirrlte come in-dirette vasto argomento di studi per il civilista, e dietleriiataria a voluminosi trattati : B a l m a s e d a de collectis -l< l o ck de aerorio; e co?drlbulionibus - e p p a r e 1 orcso4utianas fiscalcu; ed altri. E le I e g ~ i ivili ed i civilistideterminano gli speciali privilegi e cautele accordato al fiscoper la esazione dei tributi. Vedasi la Flo'lorentitaa co ll ec t. 17settenabre 1708 avanti C a v a l c a n t i nella raccolta Artitnioivol. 2, decis. 191, pag. 918. Ma in ordine alla competeazanoii v i dt~bbio he nascendo contestozione circa alla quan-tith del dazio dovuto rimanga (anche io quei casi noi qualiIn violazione delle leggi fiscali costituisce trcssyressiowc (lipolisia) libero al aittadino di portare la questione peoztniu-ria avanti i tribunali civili perchb questi deterrniuino Io am-inontaro de l debito, salva sempre nei tribunali criminali Iar~pprezzazionc giudlzio del fatlo nel suo puuto di vista dellaimputazione politica. Ogni ordinamen to c he cib impediscapute di dispotismo.

    (3) Vedasi nei miei Opuscoli al vol. 5 , apriscolo 48 i i nnpratica applicazione di questi priucipii.

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    Tutto questo abbiamo detto contemplando il casosefn9lice; e se le fraudi alle contribnzioni indiretteod alla reg alia si rimanessero se mpre nel caso sem-plice noi non avremmo fatto la presente classe dimalefizi che B destinata a descrivere unicamenteil contrabbando (i),e non avremmo a questo ac-cordato lo accesso nel novero dei delitti, ai qualiesclusivamente si limita la nostra esposizione. Machi osteggia la regalia o le contribuzioni indirettenon sempre si limita a fraudi spicciolate e di pro-porzioni meschine, che da Ini si vengano acciden-talmente consumando ad occasione di speciali bi-sogni. La regalia e le contribuzioni indirette ecci-tano spesso la aviditb privata per guisa da indurrei male intenzionati a dare la forma di vero e pro-prio delitto a certi modi di aggredirne le leggi. allora che sorge il titolo speciale di vero delitto,al quale la pratica Toscana insieme a quelle di altripaesi diedero il nome di contrabbando per iw9p.e-sa ; alla descrizione del quale consacriamo il pre-sente capitolo.

    (1) h una profonda osservazione piena di verit quellache ci ha dato B u c k l e nel suo magnifico libro intitolatoStoria della civilizzazione in Inghilte~ra, he il contrab-bando stato uno dei pi grandi benefattori della umanit.I legislatori avviatisi nello stolto sistema del protezionismoinoltiplicarono leggi sopra leggi nello intento di favo rire ilcommercio e le industrie, e non si avvidero che questa in-trusione governativa uccideva industria e commercio. E

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    - 00 -l'avre bber o uccisa senza fallo se il contrabbando non spie-gara le sue mille braccia a riparare i danni che erano con-seguenza inevitabile di quelle leggi, e ad impedir loro diriuscire micidiali col deluderle e renderle praticamente nulle.Dove la libert di commercio il contrabbando muore pernatur ale atrofia senza bisogno di pene. Dove quella non i lcontr abba ndo vegeta e pro spera rigoglioso a dispetto di tutt ele leggi penali che sono sempre impotenti quando si fannoa contradire ci che nella suprem a legge dell' ordine uma-no. @a s e il contrabbando fu in que l periodo un fattore diprosperit economica fu per al tempo stesso un triste fontedi demoralizzazione assuefacendo i cittadini a lottare controla legge. I contrabbandieri venuti a costituire una consocia-zione che ha per unico fine di osteggiare il governo e l esue leggi, subiscono una tramutazione del senso m orale c healla coscienza loro fa parere non solo lecito ma glorioso quelloche B illecito: le intraprese loro gli assuefanno lo spirito alcoraggio, lo ingegno alle frodi, il corp o alle pericolose fati-che, e s e ne forma u na coorte agguerrita a com battere con-tro i fina nzieri, contr o la giustizia, e co ntro le f orze piibbli-che. Passare dalla guerra contro le forze pubbliche alla gu erracontro le forze private diviene un facile varco quando il bi-sogno sospinge e le consuetudini aiutano. E il bisogno so-spinge tutte le volte che per qualsiasi accidentalit il con-trabbando Q costretto allo sciopero. Cos avviene quel feno-meno, ch e i buoni riordiriamenti economici di uno Stato dannoper un periodo di transizione un aumento di furti alla giu-stizia penale, se conlemporan eamente la prudenza governa-tiva non trova modo di diverg ere ad onesto fine le abitudinie le tendenze di quella gente manesca.

    Bando (da bannum voce della media (i) atinit)esprime una legge qualunque specialmente dettata

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    - 01 -per alcuna citt o provincia al fine di ordinare odinterdire certi fatti agli abitatori di quella. Da taleparola derivata naturalmente 1 altra di contrabbun-do, dovrebbe esprimere in un senso generale qua-lunque azione contraria ad un editto speciale pro-mulgato in un paese. Ma non & questo il senso nelquale corre comunemente la parola contrabbando.L'u so ha portato q uesta parola a clesignare il con-cetto pi speciale di violazione delle leg,'01 i iafzziu-r k , o meglio quello specialissimo di violazione delleleggi di regalz'a. Questo ultimo parmi che a verodire sarebbe il significato pi proprio della parolacontrabbando: ma bisogna convenire che essa siadopera sovente nel senso pi lato, applicandolaancora al fatto di chi abbia introdotto in spretodelle leggi daziarie g ene ri che non sono di privativama unicamente sottoposti ad una tassa d' introdu-zione o di circolazione. In tal guisa chiunque dinoi rientrando nella citt rechi seco una libbra d izucchero senza pagarne il dazio alla dogana dicesidal volgo aver fatto un contrabbando. Ma nel sensogiuridico contrabbandiere & colui che commette si-mili fraudi non per economia nei generi di proprioconsumo e bisogno, ma per veduta di guadagno especulazione, e in certa guisa come mestiero.

    (1) D C n g e glossarium vol. 1, c o l . 920.

    Il contrabbando per impresa si S veduto anchefino ai di nostri colpito da certe legislazioni con~ien alit anto elevate che merita vi si dimori at-