Programma Del Corso Di Diritto Criminale Tomo 7 (07)

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    - 01 -sumato. Forse i1 secondo errore non fu che unaconseguenza de l primo (1).(1) La discordia delle opinioni sul momento consurrtalirc~

    del falso nurriniario tIJtti1 consequenziale alla diversiii delconcetlo che ci tiene coiile de term inant e del suo oggettivo.Cerc~ i idoquesto nel danno privato e assomigliando ICi Pulsamoneta al furto non si ha la consunirizione ch.e riello spen-dimento. Trovatolo nel dirillo iiniversulc, bisogna dir consii-nialo il malefizio con la sola abnicione o contr,iiri~zione,pe ri l dann o poteiiziritc della circolazione futura (li una riiorietir;idulterin~i G u l I ;i n i f istitziaiorzd d i d i r i l [ o ci' iri i i~inleZIO/.2, prtg. 210) ravv is iin sr ni pl ic e cona lo nella Snlibricc!-zioiie c~~iiintunqiiPoiiipleln: P o gg i f i le~r?enln iO. 4 , r n p . h ,S. 67 ) insegn che era delitto consumato: Ca r m ig n a ii I ,nel testo delle sue institutn $. 1196, In disse rin eoniito: maposcia nelle suc ces ~iv c edizioni v i aggiunse una nola oveconcord che re melius pevpcnsn fosse un delillo perfelio.A nc he B e r n e r ( l c l~rbnch5, edit. Leipziq l I 1, p q . 525)ritiene come pi vera la opinione che il falso niirrimario siconsumi con la sola fabbricazio ne od altenizionc. Abbiasi pr ral t ro presente ai~ cl ie u i cl ie se \; i fitlbriciiziorie c~iiiip lcta i i t idelitlo perfe tto essa ariiiiiette il suo tentativo nella ipoiesi di i i i i i lf~ibbricaaio~icntcrrolln per CiiiiSo cuszccrle prirna del perfczio-naiiiento della riionrta. .jifhtln ipotesi nstrattanientehindubit:ita.In pratica per polrh diire occasione n gravi perplessi18 nel dr-terminare - . " SP la f:ibbricaziono si a stata sospesa pcr pen-timento - ." e fosse nella intenzione dello ;igente (li tireo no qualche allro lavoro su quella moneta. A sp~ncliriif~ritrtnoi1 ancora avve nulo si sottopongono le monete ~ ier qui sitc ilgiudizio dei periti. Essi tro van o la imita zione ulellil rnonct:isince ra, ma av'crertono che i n quel la spe cie vi tiIiiiici1 nel cir-colo o in una delle sue facc e un;i si$ii o uii segn o qu al ri ~i qu eche uno dei distin tivi della riioricta vera . Sr si ritiene clieil fabbricatore avesse intenzioricl di riietlere i n circolo ];i iil(1-neta cos iriconipleta bisogna puriirlo cnnie reo d falso roik-

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    sumato. Ma egli di r ch e non aveva ancora finito il lavoro,e che appunto si riserbava poi a compirlo col farvi quellasigla; e se tale deduzione accreditata non pu a buona giu-stizia punirsi che come reo di tentativo. Ci in massima iolo credo indubitato. fila ognuno coinprende in quali difficoltversino i giudici per simile contingenza al fine di risolvereuna questioiie tutta interizionale. Ardua situazione nella qualeil pi spesso trionfer l' accorgime nto della difesa, perc hm'aricando i l fatto positivo dello spendimento eseguito, o ten-tato, si dovr& semp re pre sum ere clie il giudicabile volesseimitare la nioneta sincera nel miglior m odo possibile, ed an-ch e i l solo dubbio blisterh a favorirlo.

    E erroneo che in questo reato il tentativo si pu-nisca alla pari del consumato delitto: questo e unc3cluivoco qui come in altri delitti sociali. La veraregola che certi fatti i quali rispetto a l fine delloagente, e nel linguaggio volgare non offrirebberoche un tentativo siano invece nel falso nummariodelitti pejafeiti, e percio giustamente s' imputino co-me consumati e non soltanto come tentati (1).Citl13riva dallo avere il falso numm ario pe r suo og-gettivo giuridico non il diritto particolare dellayroprieth aggredita, ma il diritto universale della~~ubb l i caede compromessa. I1 fabbricatore e lo in-ttroduttore di falsa m oneta hanno il fine di arric-chirsi ed hanno il fine cli ledere il patrimonio altrui.Fino che hanno fhbbricato o introdotto la falsa uio-neta non hanno raggiunto simili fini, e rapporto aimedesimi la fabbricazione, l'alterazioize e la intro-tluzione non sarebbero che tentativi. Ma con taliM t i s i i?gi completamente violato quel dirittoT ~ ~ ~ v c s s C ~ ~ ~he forma la oggettivith ginridica de l

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    falso nummario; e percio si ha nei medesimi u ndelitto perfetto nella sua specie. La pubblica fede completamente violata quando si data la esi-stenza ad una falsa moneta, o quando si intro-dotta nel nostro territorio. I1 delitto sociale si con-suma col danno potenziale, e la potenza di nuoceread un numero indefinito di cittadini e nella falsamoneta dal momento che essa esiste nel paese efino a che esista. Avvenga pure che il fabbricatoreo lo introd uttore smarriscano quelle monete: av-venga pure che essi muoiano : ci6 non distruggela potenzialit del danno: quelle monete sa rann oprobabilmente trovate e ( a buona od a mala fede)saranno messe in circolo e turberanno il commer-cio. Ecco la ragione per cui la fabbricazione, l' al-terazione, e la introduzione, s7 mputano come de-litti perfetti: s'imputano cosi perche tali sono e nongi perclle si faccia eccezione alla regola cardinaleche impone doversi il tentativo pun ire se mpre rnenodel delitto consumato.

    (1) Anche i pratici Italiani come eccezione alla regola Se*nerale ma sempre per uno sbagliato concetto dell 'attentatoe della consumazione nei reati sociali amm isero ch e il ten-tativo di falsa moneta purch impedito contro volante. del-l' agente si punisse come reato perfetto: G a m m a t i c odccis. 74 - e F r a n C h i s dccis. 440, n. 4. RIa in generale

    .orma i sappi amo clie in ordine alla punizione de l tentativoinvalsero tre diversi sistemi - ." Punire i l tentativo cosinei piccoli come nei gravi delitti, ma punirlo sempre meno:sistema che prevalse in molte parti d' Italia - .0 Non punirlonei delitti lievi, e punirlo soltanto negli atroci, nia sempremen o del consumato: sistema che eb be molti fautori in Ger-niaoia - .O Non punirlo nei delitti minori salvo pe r ecce-

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    zioiie, rii.1 nei delitti pii1 gravi punirlo sertipre ,illa ptlri de lreato perfetto: sistenid prevalso i n Francia. Clic se talvoltain ordine arl uno od altro rniilcfizio un qualche scrittore sem-b r i ~ eri .ire dal sislenia prevalente, cib avve nne per uncquivoco nella nozione d e l t e i ~ t ~ ~ t i v o .osi avviene che inl'rancin in rnezzo a tanto rigor e si vediino spesso iiiipuniticerti htt i ch e appo noi sare hber o conati punibili, e che I:'{non esauriccoiio le condizioni del tentativo. Cosi altrove nelfalso riunimario e d in altri delitti sembri1 concordarci ecce-zioualruente la purificazione del conato :il del i t to pr isf~t loer -ctik si letinero come conati quei fdlti clie per ld pi esattanozione erano veri delitti concuniati. Cos altrove si fluttiiilnella delirnitazioue del coii;ito p~*rissiu~rial coniito rznio60.La pi vera dottrina i? ch e rispetto alla definizione del ten-tativo s dcbbun o nel falso niiminar io consider are le diversef i v a e come Litti distinli - . " La c o n f ~ ~ a f f t ~ a i o n ro n l t ~ -rnzionej C delilto perfetto quand o Io agente Iia compiutola opero suil; e resia nei liiiiiti del conato s e quell' opera 6interrotta prima del compimento: conato che sadi sei lpre]lrossirrzo quarido si sara dato al pezzo di metallo la iorrlladi inoneta - .0 Lo spenclitilertto sar consumato quandositisi otteriuto i l crimbio dei valore pe r lo mouoia falsa o al-terala; e prdiingidi cib cara r iiero co m to ; conato r e a o t ofinclik sarerno in giro per cercare di spendere la falsa mo-r l ~ t ; ~onato prcissitizo quando lt i tilsa rnoneta sarii presen-tata alla desiderdta vit(ima. I1 sogyelto pcrssirro dcllcc i ( i-bricrr;ionc 8 i l n i~ t a l l o ; l sucr ogyc l t o la Sede pubblica.Il sogqrtlo passivo dello spe,trlin~r~nto3 la persona iilla qualesi J~i 'csenta n f ~ l s ~ inonaLii per iiiiporglieln: a questo mo-iilcnto !:i falsa irioneta dive nata soy yett o rrilivo ::econdu->. i l ) dc.litto di sp endimen to. Nrlla fabb i jcaziono i l s"9-fj"11) ) ~ ~ f s s i u o? diverso da l p,taie?rle i l q ~ ~ a l ~ ,iittavia iri-t l o t ~ r r ~ i i n ~ i t od h r,ippresenlato dal ~iribblico, ossia da ogni~si tt ri [i ino ~ c i l ~riani del q ua le la I;ils:~ irioneta ( u n a volfa(;i't:~t;l ) 111 put~iizialitk di ca dere. Nello speridimeiito i lSoXetlu Passivo 5' ideiililica col l~iizicnlr ni;l il ) questo I ' O g -

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    getto duplice, cio oltre il diritto universale e la fede puh-blicn, vi S il diritto particolare dello individuo clie k statodefraudato. Gizjridicamente pertanto attesa tale conzplessiuitrdel diritto aggredito dovrebbe dirsi essere pi grave lo spen-dirnento della fabbricazione; ma polilicnnlente si t iene comepi grave questa di quello, perche la opiniope pubblica ap -prende pericolo maggiore dalla malizia ed arte speciale de ifabbricatori che non ne apprenda dalla avidit degli spen-ditori. Quando poi quei du e fatti si congiungano in rin soloent e giuridico pe r la unicili clella detertninazione e perchPobieltabili ad una stessa persona, o ad una stessa consocio-zione crirniuosa, il reato oggettivamente conzplesso divierieanche eonlhzz~nlo soggettivamente e perci sale all' iipogec,della sua gravith. Tutto questo a me p are chiarissimo. Solo potrctdisputarsi se sia adattabile al pre sente titolo la figura deldelitto mancato; ed io saprei dificilmenle inimaginarla.

    k ugualniente erronea la proposizione cile nelfalso numm ario non vi sia tentativo . Vi s a& diffi-colt di ~ o n c r e t a ~ l oella fo rma deli' alteraz ione edella introduzione; ma nello spendimento b intuitivala sua figura, ed anche nella fabbricazione i! facileconcepire che siasi formata a met la moneta (3quivi interrotta l'azione per causa non volontaria;ed ecco i termini (2 ) del tentativo. Certamente i11alcune configurazioni non sar senza difficolth ladelililitazione. Pongasi che venga sorpresa pressoi l fabbricatore una quantit di rnonete contrau'att.Esso dir che non sono ancora fiwlte ed iinplorerala degradante del tentativo: occorreva dar loro unultimo coloraniento ; occorreva incidervi un' ultimasigla; e questo non si era ancor fatto; e si vorruVOL.VII. 20

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    indurre che la fabbricazione era tuttavia neIla fasedel tentativo. Su tale emergente giudicheranno iperiti : ma la possibilit del medesimo non sottraeil falso nrimmario dalla teorica del tentativo, nepn6 indurre a concludere che la fal~b ricazion e n-cominciata equivalga alla fabbricazione compiuta.

    (I) Anche i pratici sebbene guardassero la fabbricazionecomnpleta come un tentativo, e la parificassero al reato per-felto, quando p er contem plarono la ipotesi d ella fabbrica-z ione hle rro t tn , ammisero si punisse meno ravvisandoviun conato remoto : C ia z z i disc~ptntiories criminnles d i-scept. 26, n. 227 ; t discept. 2, n. 89 ; et discept, 23 , n. 45- o r i a d a decis. 87, n. 40 , ct 4 1 . La formula eonaloreliloto fu inesatta perchi: qui il conato cadeva sul soggettopassivo del la consumazione. BIa la minor azione fu giusta. JnGermania per a causa dell' odio coutro il vivicontbzcrio siconsider da molli la fabbricazione come delitto imperfetlo,C. si puni meno quando constava della sola fabbricazione sen-zi i spendimenlo, o di questo senza quella: riserbando il somWnio rigore della Carolina a cbi ave va Fabbricato ed ancoraspeso la falsa moneta : P u t m a n n elementa S. 17 6 -( a n t i u s de defensione reorun1 pars 2 , png. 237, n. 5-Na questo si larnentb come un arbilrio della pratica dalK o c k finstilz&liones $. 586) quantunque tutta la miseri-cordia si riducesse soven te ad uccidere il falsario cori laspada ed ahbruc iare poscia il suo cadavere anzich conse-gnare alle fiamme il colpevole viven te ; S r y k i o zcstcs ~ W J -(i cr nu s pnnclectctrtcm Cib. 4 8 , t i t . 1 0 , 9. 4 - l a s e n i nC. C. C. a ~ t .1 1 , n . 3 - a r p z o v i o pra,xis qzcnesl. 4%71. 26 et 28 - n g a u insi i t t~tiones cv imi~tnle s$. 530.I.alalnente S c h w e d e r Responstt Tubingcnsin vol. 6 , coli-*il . 84 , $. 256, et s c q q . - I e r t i u s yespons. 185, lortl. 1,P- 3 - \i O l e r us lib. 2, cccp. 35,

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    Anche la teorica degli atti j~repa?*atoriiino adun certo punto rie ntra per il falso numm ario sottole regole generali che vietano di ravvis are un prin-cipio di esecuzione, e cos un tentativo punibile,dovunque manca ne117 at to (S. 358) la ufi6uocita.Chi abbia ammannito le lamine di metallo nel di-segno di cavarne materiale per fabbricare monete;chi siasi recato al17estero per ricevere consegna (1)di monete adulterine, chi abbia istituito un carteg-gio o stipulata una convenzione di acquisto di talimonete ; non potr sentirsi obiettare un tentativopunibile, perch ai primi di tali fatti manca la uni-vocit; ecl il terzo una rnera rnaniiestaziorie delproposito criminoso ma non un p?*incipio l?: eseczt-zione del delitto ci7 ntroduzione.

    ( l ) Io ebbi in pratica il caso di un pistoiese che reca-tosi nel gi duca10 di Lucca a com pr are una quantit di fal-si oapoleoni d' oro da un celebre monetario ( poi condan-nato) era stato nel suo ritorno sorpreso ed arrestato allafrontiera lucchese. &li fu facile pers uad ere la Ruota crimirialeche il fatto di costui non offriva elementi di punibiliti. Nonera complice di fabbricazione, perche il su o atto era soprag-giunto a monete gi fabbricate: non era colpevole di ten talospendiniento, perch tentato non lo aveva e tieppure avevaintenzione di spe nde re le false nioncte fra noi. Se fosse sla-to arrestalo in Toscana si sarebbe potuto condannare COI:per iritroduzione; ma fincbk trov'iv;isi nel territo rio lucchesea lui era soltanto obiettabile la conrpvn e non lo spendi-mento, la tentata esirazione, e non la introduzione. La cosaera intuilivu e fu libero.

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    Ma avvi una ipotesi facile ad accadere e che pu9dare occasione a pe~plessita:parlo della fabbricii-zione di conii. Secondo le regole ch e io tengo pervere qui si dovrebbe riconoscere un conato puni-bile: sarebbe un conato remoto perch cadrebbesopra il soggetto pus s i~o dell' mtte~ztatoe non sulsoggetto passivo dellcb comstrr?zuzione; lnn sarebbepur semyre un conato e non un atto iileramentepreparatorio, perche la univocita emerge dalla na-tura stessa del fatto, non potendo fahl~ricarsiconiia fine diverso da quello di contraffare monete. h1altri per0 potb sem l~r are che la fabbricazione deicnnii non fosse un pilfit~ciploi aseczsxio~zeperchnon ancora incominciata la fabbricaziorie della mo-neta : e che dovesse pertanto lasciarsi impunito.Ma a me sembra difficile lo ammettere simile im -punita, perchk la esistenza dei conii basta gi acreare un pericolo permailente, potendo approfitldrecii clrielli un'altrw persona quando pure chi li co-strui desistesse dal pratio inteildimento.

    Opportunamente questo delicato problema fu t o ~via da quelle modorne legislazioni che costitniron~della 'fabbricazione di conii un delitto specialefcClo in sS stesso e punito assai mitemente. Cos ilrodice Toscario al'art, 242 prevede questo fatto eminaccia il carcere da un mese ad un anno coutrcichiunque costruisca a ritenga senza legittimo per-

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    - og -messo conii e piastre intagliafe otl altri strolilentityselz!sicc!?;~c.tlietii a fal~b ricare moneta o cartapubblica di credito.d l seguito di ci & manifesto che la falbricazionc:di conii divenuta reato di per sij stante amm ettein sk medesima il suo speciale tentativo prinibiiecome tale quando la costruzione gi intrapresa dei

    conii riman esse interro tta per causa non volontaria.Eene s'intende per6 che questa pena speciale h:*luogo quando il conio non abbia poi servito ciretti-vamente a produrre falsa moneta, poichb verifican-dosi ci6 il costruttore dei conii si renderebbe nt:icongrui termini complice del fahhricatore.

    Ma in proposito di questo inalefizio previsto dal-1 art. 242 del codice Toscano si eleva un dubl~io.Perchi: la pena ordinaria di yriell' articolo sia ap-plicabile mi semb ra necessario che i periti giudichinoessere quei conii perfettamente idonei a fa1)bricaremoneta (i): in caso diverso opinerei che si avesseun tentativo di fabbricazione d i conii anzichb undelitto perfetto; perch non ancora pu dirsi cheesista un conio illegittimo flnchk esiste soltanto unpezzo di metallo destinato a conio e lavorato a ta lfino ma non ancora capace di servire a quell' riso.

    (1) Un caso dileltevole incontrai nella mia pratica. Trat-tavasi del conio dei soldi perquisilo nel lahoralbrio di ui i

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    f ~ b b r o e rra jo . 1 periti giudicaronr, che con quell' arnese sipotpssero coniare i soldi. lo diressi loro la interrogazione sedunqur essi fossero stati capaci di fabbric arne con quellostrumetllo : i periti zecchieri risposero arditamente che si,e descrissero il modo col quale avrebbero operato. lo elevaiincidaiite per ottenere lo sperimento. Non permette ~iustiz iache i tribunali si arrestino alle sole congetture le quali nonporgano che un a probabilit la dove si ha pronto il mezzodi ottenere la certezza fisica; ed il tribunale persuaso diquesta verit o rdino lo sperimento. Trasferiti i giudici, ilregio Procuratore, 1 accusato, ed i l difensore, i n i u o ~ o p-portuno, i periti aiutali da abili artefici si rnisero a l l ' opera,~d oh ! quanto fecero sudare gii Steropl e Bronli ch e ave -vano condotto al lavoro! Ma tnlto f u vano: e i giudici Ve-duto cbe .con quei conii noli era possibile ottenere un soldodovettero aoclie una volta convincersi quanto simo fallacile prosuotuose divinazioni di corti periti.

    $fa le leggi positive che ad evitare i pericoliri'impnnit hanno fatto un titolo speciale di reatodella fabb?licaaione e ~iterragionedi conii, non liannoron cib derogato d l e regole generali de l diritto pe-nale ed alla teorica della prevalenza. Ci6 si.e v o l ~ i odire dal codice Toscano con la solita clausula -ogno?.ach .i2 fatto Izon cada sotto pene pi& g r ~ i ;m a quando anche uno statuto penale non avesserina siffatta riserva ci sumpre dovrebbe dirsi peri precetti della scienza, La pena speciale pi leg-giora dclla fabbricazione di falsi conii $ applicabileBndB il fatto si arresta I& , quantunque il fabbrica-tore intendesse di procedere poscia egli stesso allacontraffazioned i monetc coli quello istrumcinto: o

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    - i i -intendesse aiutare di quelli il futu ro contraffattore.h18 se la contraffazione fu maGerLul~~ze}atentrapresxin guisa da costituire un tenlntivo punibile, al se-condo sovrasterA sempre la pena pi grave de ltentativo ed al primo 1s pena pii1 grave della com-pIicita in quel tentativo, Riai potranno duplicarsitali pene, poichk iniquo sarebbe irnpntar due volte(benchP sotto diverse figure) un unico fatto. Quaridoun fatto si e tenuto a calcolo corne nzszzo casti-tuente un malefizio non pu6 imputarsi d i nuovosotto il pretesto che esso trovi nella legge un titolospeciale di per se stante. AI condannato per furtocon effrazione non pnd aggiungersi la pena deldanno dato per la rottura dell'nscio, n6 al condan-nato per furto violento puo aggiungersi la penadelin violenza privata. Cos al coiidannato per cori-trnffazione di moneta o consumata o tentata, o pe rcomplicit nella inedesima, non puo aggiungersi 1upena della fabbricazione o ritenzione di conii, Ci4 intaitivo,

    ARTICOLOV.

    Vi e statct fino da i pii1 antichi tempi un a st,raortdi-naria concordia di crudeltd coritra i falsi monetari.i n Egitto si punivano col taglio delle inani; noiGiappone ed amhe in Russia si colava loro in golado l metallo liquefatto, Gli Atenicsi per opinione dialcuxii eruditi si limitarono a rf~inacciare a deporta-eione; rna M e u r s i o ( Thenzis l t t C (c 7ib. ?>cup. 3,

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    od fi11.j desu me da un passo di Deniostene clie an-vhe la si irrogasse la pena di morte. I prischi Ro-mani ebhero cura grandissima della moneta, ordi-nando si fabbricasse nel tempio di Giunone e con:Accesso al pubblico e sotto la vigilanza dei Trinn~virimone tali. E vogliono gli erudit i (1) che rarissimafosse in quei primi tempi la adulterazione dellemonete. Sul cade re della repubb lica anc he il falsonrimmario fu contemplato dalla l. Covtzelia de fulsis,c:he minacciava indistintamente ugual pena controtrilte le varie forme dei delitti monetali : e questapena che era in principio la interdizione dell' acquaci del fuoco venne rimpiazzata dalla deportazione ;e poi convertita nella esposizione alle fiere (2 ) fin-chi: da ultimo gl' imperatori vennero alla pena delfrioco (3). Questa ultima forma di punizione erac*onsequenziale al concetto di sacrilegio stoltamenteannesso a questo delitto per la profanazione sccc?"iolqiscliviniqete vzdtus ivtpe~atos-is . 6, C. Theod. den?dz~l. ~ i m .(I)o n r i n g i u s ope ra oijznia uol. 4 , png. 809, 9. 161- erticnt est ~zzcnytiat~t nuc iore s ndult c?ratores rnone-

    l ar u m fuisse quu,na ientpovibus Rom ano ruin . Ma g1' Inipe-ralori col degradare la bont della moneta furono i primia dare il malo esempio agli adulteratori, e poscia dovetterocon fiere leggi guarentire a s stessi il monopolio della fro-de e dello inganno pubblico.

    (PL, La condanna a d Deslias in Roma ebb e du e forme.Con I' una, espressa merc e la formula be siis obiici, si 000-dannavano i colpevoli ad esser legati ad una colonna nelmezzo dello anfileatro e falti cos sbranare dalle fiere. Con1' altra ch e si esprimeva merc la foriiiula dam ran ri a d be-o1in.s si geftava il colpevole nell: anfileatro a lottare coilfro

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    le fiere, ed era pena minore dell'aaltra perch se il condan-nato riusciva a vincere la belva ed ucciderla era libero daogni pena : P i t i s C o lexicon, lit.B, pag. 272. Pare che laforma adottata pei falsi monetari fosse la seconda e non laprima : G e1 i o noetes atticae lib. 5, cap. 1 4 - a l vi-n o Lexigon t i t . 6, v01 1, pag. 190. Cos s' intende la distin-zione nella pena fra i servi e gl'ingenui, condannati i primialla morte, ed i secondi ad bestius. Vedasi 1. 8 e t 9, f . a dleg. Corn. de fttlsis; congiunta con la 1. 6, f . ad leg. Jzcl.t r~ajestal is . n s o otrictztrae Justinianeae pag. 504. -F a b r o sentestrizcm lib. II , cap. 7, pag. 85, ove porge lesue congetture sulla origine di questi supplizi.

    (3) La pena del fuoco minacciata nella 1. 2, C. de fulsamoneta si ritenne da molti interpetri clie fosse comune adogni foggia di adulterazione: P e r e z in. Codicent lit. de fnl-sa moneta n. 8. fifa questa opinione fu confutala da G o -t Si o fr e d o in codicem Theodosiunum ad l. 7 de falsa m o-neta. Si volle ancora da taluno trovare una antinomia fra la1. 1, e la 1. 2, C. de falscc moneta, ma la conciliazione intuitiva.

    Anche le leggi barbariche defletterono contro ifalsi monetari dalla usata loro mitezza rielle pena-lit. I1 Capitolare dei re franchi de l 744 al cap. 20infliggeva il taglio della mano serbando ai com-plici la pena pecuniaria. Simili furono le sanzionidel Capitolare 2 de l 8.19, cap. 19; ella legge 246 delRe R otario; del cap. 27 delle leggi di Lodovico Pio;del cap. 33, lib. 4 dei Capito1ai.i di Carlo Magno; deltit. 6, lib. 7, della legge dei Visigoti; in tal guisaapplic,ando al falso numma rio la denaturazione dellapena, che troppo spesso si accolse nei secoli d' igno-ranza quando pi che a punire i colpevoli si penso

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    - 1.1 -a renderli impotenti a tornare a quella forrna cri-minosa alla quale si mostravano dediti (i).(l)i ha da D i o d o r o S i c u l o /la%. 1, c n p . 6 ) che

    iiell' antica Svezia i falsi monetari si crocifig$evano appen-dendo loro al coll~ spargcndo attorno al patibolo te mo-note falsificate.

    5. 3633.La Carolinn ho ,gi&pi volte notato come al-.l h r t . i 11 (1) minacciasse contro i falsificatori dimoneta il vivicomburio, e come fossero senza finole dispute degl' interpetri intorno alle conrlizioni d iquella penaliti. Gli altri statuti penali della Germa-

    iiia (2) pnd dirsi cble generalmente riproducesserola esorbitante severith del supplizio'capitale controi principali autori di questo malefizio.

    (1) Quando altro non polbrono i hIasistrati chiamali adapplicare lo inviso rigore della Caroliua ordinarono ch e ilcolpevole di falsa nionetii si abbrucinsse in obbedienza al-I' art. 1 2 1 , ma dopo di averlo tollo di viEa: L e y s e r medi-tationes in Pandeclas uol, 9 , spec. 618, ~ n e d i t . et 2 -K r e s s od art. 111 C. C. C. - i e g l e r de jure ? f i ~ j ~ -slatis cap. 49, n. 47. Vedasi pel confronto della CostituzioneCarolina con le : legci Romarie, B e n c r opllsoirla a c a d e n t i c ~vo l . 2, opusc. 57, prcg. 253 ad 256. Sui gius di conio secondoi Principii del giure pubblico dissertb Ba r t h e l opusculfitom. 1, cap. 7.

    (2) I I e r t i u s respons. 42 , n. 4 , et cons. 544 , l am. 1 -W e r n ber don&.1, p a r s 4 , obseru. 180, p o g . 928. Lo S t a -tuto d i Lubecca minacciava oltre la pena del fuoco aaclieil precedente taglio della m n o ; sulle condizioni della qualeeaasperaziono disputb contro il M e v i o lo S e i n ad j u ~

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    L?~bec ensern om. 8 , pa g. 682. Si vedano intorno la penalitdel falso nummario nei varii Stati dell' Alemagna E m m i n-s h a u s e n jus Susatense ar t . '26, pug. 147 - u f f e n-d o r f f obsercationum uol. 2, in appeiad. pog. 103- e-v i us a d ju s Lzcbecense p ar s 4 , t i t. 12 , a r t . 6. Certo pe-r che le praliche Germanichc, anche a costo di contorcerela lettera dei diversi Statuti, distinsero sempre nella pena lasola fabbricazioue senza spendimento, lo spendimento senzaconcerlo col fabbricatore, e la fabbricazione e lo spendimentocongiunte insieme. Pi umane nella distinzione dei casi spe-ciali furono le pratiche Sassoniche: T r e i t s C h k i o de de-lictis monetalibus pe r tot. - a r p z o v i o jurisprz

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    dalla pratico: e certo che nei paesi pi culti and iu d is -suetudine la confisca della casa ov e si erano coniate nionetequando il proprietario non era sciente della fabbricazione.

    (Q) arve cos odioso il reato di falsa moneta c h e s i misein dubbio se i colpevoli UI questo delitto dovessero goderedella immunit eccIesiastlca: C0 t i a d a decisio?zes to7rd. 2 ,dcc i s . 87, n. 19, ove notando che nella Catalogna i falsi mo-netari si uccidevano col niezzo della forca ricorda i nomidi dodici disgraziati che in quel piccolo reame furono suc-cessivamente appiccali c ome falsi uonotar i nel bre ve periodoclie corse da l 10 gennaio 1607 al 15 febbraio 1615: provaluniinosissima c convincente della esernplarith della pena dimorte! In Catalogna non si usb il vlvicomburio ma la for-ca: P cg u e r a decis. 46, n. 9. Come pure in Portogallo: C i)-h e d o decisiones Lusitanae, decis. 89, p a ~ s . Nella Casti-glia perb si mantenne la pena del fuoco: G u i e r r e z pracli-carztnb qtcaestionunz Zib. 3, quaest. 8 , n. 5,

    (;li statuti penali di Francia (1) non occorre direcome fossero alieni dal mostrarsi piil miti dei loroeontemporauei: anclie qui essi stuc1iaroi.io per quan-t.o era possiUiIe di rincarare la crudeltit, universaleiix~maginandouna speciale forma di uccisione conXmrnergcrc i falsi monetari in una caldaja di oliobollente. E in questa orribile gara non mancarono(li concorrere anche gli statuti (2) della varie pro-vinci0 italiane.

    (1) e n o c l i i u s dc arbitrariis cas, 316, n. 13.Gl i ' an -ticiii re&olarncnti di Francia in proposito di false monetefurono riuniti nell' edilto del febbraio 1726 c h e niantennecontro i falsilicatori delle monete la pena di morte. 2 siti-

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    golare che anche in Francia si prese a speciale esame i lcaso della mo glie ch e aiut asse il mar ito a falsificare monele,nia si and in una via tutta opp osta a quella segu itata ir iGermania, giudicando che l' autorit inarilale non era scusae che la moglie la quale aveva assistito nel delihto il maritodoveva mand arsi a rnorte con lui, e parv e usar e una gran debenignit riducendo alla sola relegazione la pena di mo rtecontro la donna colpevole di non ave re denunciato alla giu-stizia il marito falso monetario: P a b r o in codicem Eib. 9 ,t i t . 15, def. 3- e r p i l l o n code crimine1 tom. 1 , p a g . 9 1.Le costumanze di vari paesi minacciavano la mo rte per mezzodi bollitura in acqua mischiata ad olio. Le Ordinanze tliisa n Luigi in poi furono costanti n el punire di morte i fal-sificatori di moneta anche straniera, ed ebbero cura dqiri-terdire ai giudici di moderare sotto qualunque pretesto Iiipena prediletta: J o u s s e justice criminelle tom. 5 , puy. 4 4 1 .E parv e una benignit che mentr e si continuavano a pun irei complici come gli autori principali si sostitiiisse nell' ul-timo secolo alla pena della bollitura nella caldaia la mortesulla forca: V o u g l a n s truit dcs crirnes et de leurs pei-ncs pug. 469. Anche in Svizzera i falsi monetari si iiccide-vano col mezzo atroce della bol li tura : R o l i n In peine de?nort, nella Aevue internntionnl, nnn. 2, puy. 420.(2) A Napoli si mantenne la pena di morte: F r a n c li i 6decis. 401, n. 2 - A f f i c t o i n constitulioncs lih. 5,ru br . 40, n . 1 - C a p y c e a t r o decisiones vol. 2, t l t -cis. 1 79 - o v i t o in praymatica pug. 4 7 1 , n. 6 , 7 -G z z a r e l o decis. 15, n. 25, et decis. 75, n. 3 . Modifican-dola perb per le monete di rame: S a n f e l i c e dccisionesvol . 1, decis. 5 9 . E cos in al tre provincie d' Italia: P a n i-m o l l e decis. 77 - a r g i a r i o decisiones n~ili tarcs , c-cis. 1- e o n c i l l o dccisiones f irrarienses decis. 1 7 ,n. 39. Lo slatuto lucchese dell ' anno 15 08 ( l ibro 5.0 cap. 97et 1 0 0 ) infliggeva il taglio della mano tanto a i fahbricatoriquanto agli alteratori di moneta, e sollanto ammetteva chegli alteratori potessero redimere la propria mano col paga-

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    mento di lire cento. Lo statuto Fiorentino f l ib . 3, r ub r . 129,et 130) e una legge speciale Toscana del 17 set tembre 1496minacciavano la pena di morte e la confisca dei beni anchecontro i semplici tosatori di monete, ma tal pena non eratassativa e l' arbitrio del giudice trovava cento modi perevitarla ( C a b a l l o resoluthnes crimfnales, cas. 39 3, rtcas. 199, n. 1 el seqq.) ed un bando del 20 ottobre 1606prometteva la impunit e la partecipazione del terzo ai com-plici denunzianti; mentre adeguava nella pena i complici nondenunziatori. Ed singolare che per giudicare i falsi mone-tari, e condaaoarli fino alla morle accorclav~si una giurisdi-zioue eccezionale ai cosi detti signor i della zecca, i qualierano forniti dei pieni poteri ed anche di autoril legislalivaio materia di moneta.

    Ma quando i filosofi del secolo decimottavo eb-ber0 levato unanime grido di applauso alle protestedi E e c c a r i a e di F i l a n g i e r i contro unaseveritk cosi male applicata, e cosi inutilmente spe-rimentata, ebbe la Toscana per la prima 1 onoredi opporsi alla funesta corrente delle idee di maestae di sacrilegio clie avevano cosi fuorviato i dettatipunitivi contro i re i di falso n umm ario. L a leggedei 30 novembre 2786 (ar t . 94, e 95) abol la vec-chia nozione di questo reato, e adeg uandolo nel con-cetto giuridico al furto qualificato ne ridusse la penealla galera pi o meno durevole secondo la quan-titi del iianno recato.

    Ma il nuovo principio che il legislatore Toscanoaveva preso a guida in questa materia cercandonella. propriet privata l' obiettivo del falso ilum-

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    - 19 -rnario e ra e rroneo; e le contingenze pratiche face-vano sentire il bisogno di una rettificazione di prin-cipii e di una pih giusta distinzione di casi; e piuspecialmente si faceva sentire lo inconve niente dellaconseguenza giuridica derivante dal considerare ilfalso monetario come un furto, che era quella dinon punire la fabbricazione completa se non come u ntentativo.Sebbene a questa deduzione si opponesseil P o g g i e quaiche giudicato, pure la medesimaera strettam ente logica, e si accett da P a o l e t t i,e da C a r m i g n a n i ; e parve prevalente ~ielleosservanze giudiciali. Laonde m entre attendevasi lapubblicazione del nuovo codice penale eman la leg-ge 9 febbraio 1847 tutta speciale per il falso iiurn-rnario, la quale (come bene osserva P u c c i o n i ) perfettam ente identica alle disposizioni relative chesi leggono nel codice Toscano del 1853. Ma io noncredo vero il rimprovero che si fa ai redattori delcodice'di avere copiato la legge del 1847. certoche nel 1847 la Commissione presieduta dal M o r iaveva gi in pronto il progetto di codice penale delquale si ritard la sanzione del Principe a causadelle agitazioni politiche ed a causa di quei suoiperpetui sospetti che poscia lo condussero a perdereil trono, e che lo spinsero ad esigere si facesseronel primitivo progetto quelle modificazioni che poilo bruttarono; sicch storicamente non deve dirsiche il M o r i copiasse la legge del 1847, ma piut-tosto che la legge del codice relativa alla falsa mo-neta avesse dal Principe una preventiva e separatasanzione e promulgazione. Sia che vuolsi di ci, pro-cedendo ad esporre il sistema de l codice Toscanosi rende inutile trattenersi sulla legge del 1847.

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    La economia del codice penale Toscano e la se-guente intorno ai reati di falsa moneta, ed io lapongo innanzi non perchk sia codice vegliante, maperch offre completo tipo scientifico di un equoreparto delle penalit non altrettanto raggiunto daaltre legisl~izioni.1." Massimo della pena che si eleva alla casa diforza (la cinque a quindici anni contro chi abbiafabbricato e speso falsa moneta d' oro o d'argento(art . 224, let. a).2. O Casa di forza da quattro a dodici ann i (a rt. 2.23lat. a ) contro chi abbia fabbricato e tentato di spen-dere falsa moneta d' oro o d' argento.3O Casa di forza da tre a dieci anni (ar t. 22%let. a ) contro chi sia convinto di sola fabbricazione

    di moneta di' oro o d' argento.4O Carcere da nove mesi a quattro anni (art. 2.24

    let. b ) contro chi abbia fabbricato e speso rnonekl(li metallo inferiore.5. O Carcere da sei mesi a tre a nni (art. 223 let. h )c.ontro chi abb ia fabbricato e tentato di spenderemoneta di metallo inferiore.6 . O Carcere da tre mesi a due anni (ar t. 222let. b ) contro chi abbia soltanto fabbricato rnonettl

    (l i metallo inferiore.7.' Carcere da uno a diciotto mesi (ar t . 225) con-tro chiunque abbia alterato moneta con lo scemarne

    il valore o col darle apparenza di valore pi alto.8.0 Carcere da due mesi n i re anni (ar t . 226 ) con-tro chi abbia alterato moneta

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    9 . O Carcere da tre mesi a cinque anni (art. 227)contro chi abl~iaalterato moneta e di p i ~ abbiaspesa.10.O Pe ne uguali secondo le precedenti p~ ol ~o rz io -ni e distinzioni (art. 231 ) contro chi abb ia introdottonello Stato di concerto coi fabbricatori mon eta con-traffatta o alterata all'estero.% 1O Carcere da un mese a cinyue anni (art. 234)let. e ) contro clii abbia senza prececlente concertc:)coi fabbricatori, accluistato o introclotto scientem entemoneta falsa che abbia poi eff~ ttiva me nte pesanello Stato.1 2 . O Carcere da utto giorni ad un anno (art. 2:54let. h ) contro lo introcluttore o l'nccluirentc clienelle prececlenti condizioni abbia soltanto tentato clispendere la falsa rnonetta.13." car cer e fino a sei mesi (art. 234 let. a ) con-tro chi abbia accluistato o introdotto scientementemoneta falsa col fine di spenderla, ma non ahbiaancora consun~atoo tentato lo spenclimento.14.O Carcere da uno a sei mesi (art. 235) controchiunque avendo a buona fede ricevuto moneta falsaper buona I'al ~b ia oi spesa dopo averne riconosciuto

    il vizio se il danno supera vedti lire.15." Mnlta del triplo fino al sestuplo, ma non maiminore di dieci lire (art. 235) nel prececlente casoquando il danno non supera le lire venti.Aggiun gesi a questa distribrizione d ipene la facolt8 di discendere dalla casa di forza alcarcere nei casi bggictai. Aggiungesi la ecluil~ara-zione della carta alla moneta metallica. Aggiungesiuna proporzionale scala cli pene leggiore per c~:L-scuno degli anzidetti casi clriando la moneta CI cnrt:rVOI,.VII. '3 1

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    contraffatta, alterata, introdotta, spesa, o tentata dispendere, non abbia nello Stato un corso nepptirecommerciale. E cos si forma un ordine completodi penalita del falso nummario iilosoficamente e sag-giamente distribuito, che non B suscettibile di cen-sura. Soltanto per le mie convinzioni (sulle qualiho gi insistito di sopra) non posso trovar buona(art . 240 g, 2 ) la disposizione che stabilisce nonpotersi muover dubbio sulla spelzdibilita della mo-neta quando b stata spesa. Malgrado la reverenzasomma che abbiamo alla sapieizza ed equita del le-gislatore Toscano noi persistiamo a considerare co-me un errow lo assuiito che il matel*iaZe del falsonummario si possa supplire da accidentalit este-riori quando deficiente nella mo neta: ed ho giesposto per largo le ragioni del mio dissenso.

    11 codice Sardo agli art. 319 e 320 mantiene ladistinzione dei metalli e la distinzione fra monetanazionaIe e straniera, minacciando alla falsificazionela galera per anni venti se la rpo neta B di regioconio ed B d'oro o d' argento, e per anni quindicise la moneta di regio conio B di metallo inferiore;t? miriacciando per la moneta st rani era la g alera perquindici' ann i se la moneta B d' oro o d' argento, ela reclusione fino n sette anni se B di metallo in-feriore; e abbassando di un solo grado la penaquando In fal-~bricazioneia cominciata ma non com-pita, e accrescendola di un grado se il crimine econimesso da un impiegato alla regia zecca. Dimi-nuisce poi di un grado (art. 323) le pene s~lcldctte

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    quando - vi - l valore intriqzseco della falsanlotzeta sarh egzcale o supe~iorea quello della ve-ra, o qutbndo la falsit sia fc~cil~3zenteiconoscibile:disposizione alternativa che fa nascere il grave dub-bio se la diminuzione debba limitarsi ad un sologrado anche quando le due diminuenti concorranocopulativanzente; o se piuttosto (come a me par-rebbe) debba a ciascuna di quelle due circostanzeattribuirsi la virth di diminuire d i un grado la pe-na, e cosi diminuirla di due gradi quando concor-rano entrambe. Contro 1 ultercczione (a r t . 324)mi-naccia un massimo di sett e anni di reclusione quan dola moneta sia nazionale e d i oro e di argen to, au-mentando per la pena fino alla galera per anniquindici quando il valore del metallo tolto alla rno-neta superi lire cinquanta. Parifica ( art. 325) lainlv-oduzione alla fabbricazione quando e B t la col2irztelligenstn coi fctlsificatosmi, punisce col massimodi sett e anni di reclusione lo sp endimento e la in-troduzione quando B fatta senza intelligenza coi fab-bricatori; limita la pena al carcere contro chi dopoavere acquistato scienza del vizio spenda monetafalsa che aveva ricevuta pe r buona. Impone poi al-1 art. 327 sotto la pen a di una multa 1 obbligo del-la delazione a chi abbia ricevuto per buona monetafalsa. E punisce con sette anni di reclusione la ri-tensione di co?2iiY o~*?ne,rogiz~oli,macch.ilze, od al-tvi stru.menti atti a fabb?*L;cccre false wonete: enu-merazione di specie che pecca del solito vizio, per-chB con la ultima formula tutto era detto senzabisogno di andar cercando i crogizcoli i quali ser-vono a cento bisogni domestici, e che quando siariotrovati a solo nella casa di un galantuomo no11 po-

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    - 21 -tranno mai (ad onta ilella Icttcra di quell'articoio)autorizzare un giudice ragionevole a decretare unapena. Gli altri codici contemporanei tranne pochiIiwnno generalmente ridotto ad una pena restrittiva.temporaria ( l ) la repressione del falso numniario.(1 ) Il massimo della pena contro i falsi monetari si esteii-

    d e pel codice Austridco ( S. 119) u venii anni d i carcereduro; pel Prussiano (S . 121) a cluindici anni di casa di for-za; pel Bavarese ciel 1819 (: irt . 5 4 7 ) a venti anni di casacli forza; pcl Badese ( S . 622 ) a sedici anni di casa d i disci-plina nella fdlwificazionc carta cea ed a dodici an ni ( S . 610)nella falsificiizione clell;~moneta metallica; pel Neuchatellese(a r t . 111) a qiiindici anni di delenzionc con lavoro forzato;pel Vodese (art . 161 ) a dodici ;inni di reclrisione; pel Pri-burgbese (ar t . 127) a dieci anni di lavori forzati; pel Val-lese ( art. 166) a dotlici anni di reclusione; pel Ticirirse(a r t . 207) a venti anni di lavori forzati, coiiverliti tiel riias-simo di sedici anni di reclusione dai nuovo progetto Ticr-nese de l 1871 art . 197; pel Grigioriep((S. 171) a dieci annidi ergastolo; pel Portogliese (art. 206) ai lavori pubblici avita; per lo Spagnolo (a rt . 2 1 8 ) alla catena per petu a; pelBelga (art. 160 ) a quindici anni di lavori forziiti; per IO Svc-dese (cap , 1.2,S. 1.2) n otto anni di lavorj forzati nella fal-sificazione di moneta metallica, ed a dieci anni (S. 1 4 ) nellafalsificazione di rnonetii cartaceti; pel hlaltese (S.151) a quat-t ro anni d i lavori forzati; per lo fonico (art. 450) venli-cinque anni di lavori piibblici; pel Peruviano ( art . 28 4 ) adieci anni di presidio; pel Boiiviano (a rt . 3 5 6 ) u quattordicianni di lavori; pel Brasiliiiiio (art. 173) ad otto anni di eri-giono con lavoro; pcl Sainiriarinese ( e r ~ . 62 ) a cinque annidi Itivori pubblici; per il Pontificio (art. 208) e per i l Francesedel 186s (ar t . 132) aliti g i i l e r ~porpctua. Anclie iri Ingtiilter-ra lo statuto 2 tiugliclnio 1V cnl). 54,a hol la pen a di rriortecontro i falsi nioaeldrii sostituendovi la deportazione ecl nn a

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    scala di penaliih proporzionate alla gravita dei casi: vedasiCizOinet l a w ~ e r , ondoa 1846, ~ ~ 7 1 1 .79 - O u l t o n in-dex io th e stutzttes of Irclund pug. 122.

    Falso in pubblico docriment,~.

    La Blsita, sebbene caduta in una scrittura e seh-l~ ei ie ausativa di gravissimi danni, iion esce maidalla sfera dei delitti 1zaiFu9-ctlL fincli la sua forzafisica oggettiva (1) non colpisce cl-ie la p ro pr ie tiprivata. Perchh faccia passaggio nell' ordine dei de-litti sociali bisogna clie da lei emerga la offesa adun diritto ttqziue~nsulecome risultamento i~zmecliutodella sua azione. E cit non pub essere se non s' im -magina nella scrittura falsificata l' oggetto di undiritto interessante un numero indeterminato dicittadini, e potenzialmente tutti i consociati. Perchknella falsificazione della scrittura si debba ravvi-sare una offesa alla pubblica; fede bisogna che ildocumento adulterato abbia i caratteri giuridici cl~elo fanno stru m ei~ to nserviente appunto alla fedepubblica.

    (1) Notai gi riello esp orr e il falso privato la confusionenella quale vers la materia del falso ne l giure romano :confiisione che lenlamente 'vennesi dileguando nella ela bo-razione pralica del giure penale, ma lenlameule per guisaclie lasci i suoi ruderi anche negli scritti teorici dei tempimoderni. Ebbene ! la genesi di tale coniusion e tutta risalealla infelice scelta di un nonie. Dnlo una volla il non ie di

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    fulso ad un delitto era facile che sotto questo nome venis-sero condotti lutti quei 'reati che avevano per messo un oinganno ed imtuutaziona del vero. Correndo sopra cotestalinea si sarebbero dovuti pnrtirc tutti i delitti in du e grand iclassi dicendo i' una delle virllenac e 1' altra del falsi. AV-vegnachk se bene si guardino i clelilti nella loro subietti-vil materiale, la magaior porle di loro si eseguisca daimalfattori o col iliezzo della forza (ossia violenza) o colmezzo dello ingn?kno (ossia fals i t j ) . nla riconosciuto che ildelitto un ente giuridico, e che la qrctilitd de i diversircati deve desurnersi dal criterio della diversili dei diriltiaggrediti, egli & cliiaro ch e i ?~~c.zsidoperntl dal colpevoledivengono spesso una ~cctdentalit indifferente alla deterrni-nazione della classe alla qunle deve rtfcrirsi uno od altromaleflzio, ed alla costruzione deIia speciale noziolio di cia-scudo. Cib che d! lo e s s e r e di delitto ad un fatto limanola aygressiorie o lesio ne di un dirilto; vale a dire la suaoggetrivitk sioridica. Non pu b dunque raggiriugorci mai laesattezza ne l ciure penale fincliL. s i attribuisce ai mezziuna efficienza principali? e diretliva sulla dotlrina : pcrchgli identici nieexi possono in parecchie contingenze servirea violare diritti differentissimi. Sola guida alla desideratachiarezza ed a quella esattezza clie B tanto necessaria neHanostra scienza il criterio oggettivo. Aderile tenacemente aquesto nella definizione dei reati, e troverete la luce.

    Qu.e~ti aratteri giuridici atlribativi la qualit& dipubblico al documento adulterato possono esserevari e d i f i rm i : e da tale difformit$ ne consegueche sebbene ogni documento investito per qualsi-voglia cagiorio de l carattere di pubblico offra seal-pre un interesse unive)*snlt? l mantenimento delsuo rispetto, pure s' incontri i11 simile interesse

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    difformita conseguente alla maggiore o rniiic~rcjrn-portanza del documento nel suo r ap ~ o r to ori lapubblica fede. Di qui scende spontaneo il bisognodi trovare nel genere del reato di falso i% t~bblicodoczmzelzto (2 ) un numero di specialitu distiilte nonsolo nella indole loro ma ezianclio nella loro gra-vit. La descrizione di queste variet8 cli specie por-ge dunque nella trattazione presente lo argomentod una ispezione principale.

    (1) BIBLIOGRAFIAl a m h o u d e r prcrcis rerum crinl i -?talium cap. 12 4 - n g e o de delictis ccrp. 49, ad 56- i a z z i disceptalio~aes orenses discept. 24 - le i o-C h i o de arbi truri is cas . 506 , et 309 - e n u a de scrip-tura pr iva la l i. 1, qitnest. 4 - e y s e meditcitionesad Pandectcis spec. 614 , 617 - l a t ne r qzbitestionespay .402 - a n n e g i e t e r a d l . 1,$$.4, f f .ddeZeg.Cvrt~.de fulsis - a b a l l o resoluliones crirrii~tnlcscs . 165,et cus. 206 - l a r o practiccc S. (tlszcni, per to t.- o n-c i o l o resolut ioncs cr ij innles , i ~)e ?~l ioillszbt/b - u y-n a l d o syn tuymu rerum cr in l inu l iu~ncap. 4 - 1 a t t h e uS a n z de re crirninnli cvntrov. 5, et co?tlrov. 57 - o r-t i a d a dccis. 88 , tom. 2 - 11 d \v e l l exerci tul iones pug.547, i l . C - V r e d e n b u r c h de (1160 corviiptv, Lei-den 1762 - B o c e r o dissertutiones tom. l , clns. 4 , di-sput. 15 - -le1b a ch selecta crim inc~ lia prcg. 7 9 , 107 ,1 2 3 - o u g l a n s des crinzes et peines tit . 6 , ck(cp. 11 ,pag. 623 - M e l i o ir~stitutiones tcris crQninulis Libsi-tani cup. 4 - Ca r a V i t a instituhionttn~ ib. 4 , cap. 6 2 -11 e C h i o r del falso e dello spergiuro cap. 4- l a F o r oCrim inal e. torri. 6 , pctg.il75 - r e b u l i e n cours de droi tcrinainel t o ~ . , pny. 620 - e n t rn a ri ad l ey . C om . defulsis - a rm gn a n i e l e t n e ~ ~ t n. 1201 et seqq.- a 1-l y e dzi fausc en ecvitures, Puris 1868- u m b l a de cr i -mine f i ls i , Lund 1845 - l a e h o u d t de cr imine fals iscriplis cvmmisso, Gnnd 1828 - a n Rade n de diffc-

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    -- :M-ren t i ih l i i l s i e i st~l[ ion,r irls, Iiiris/iilali 1836 - G a s v e-: o t dc qzcet-~dlrr itl.i?c, Lilr.~cl/t 856- o e p f n e r de evi-t a i ~ i c , irlsi, Lipsici 1829- l o n t e l l i e r d6 f iux e n n t u li r er.rii~rirl,~lle- i u l i 3 11 i i s t i f ~ l z i o i t id i d i r i t t o ~ ~ i n ~ i u a l eiiol. I , p u q . 556 - r m e l l i n istittrzio?zi di diritto 41e-rnrlr vol. 5 , prry. 171 - o m a D o i s t i l t ~ z i o n i i giztrisprtc-d ~ ~ i z nenctle vol. 2, cap. 57,pay. 266 - uc c o n i sag-!/i11 prcg. 411- e s i a trattciio d i cvintinctlitd npeeiule,S P Z . 2, tit . 2, S . 85, ng . 159.

    Cosi la materia del presente reato viene a divi-dersi in due distinti articoli. L' uno relativo alladescrizione delle specicclilci clie Cadono in questogenere: 1 altro relativo alle qaegole ge?ze?nctli domi-natrici di tutte le specie in conseguenza del carat-tere di reato sociale che a tatte comune. Ma senella esposizione del falso numm ario incorn iiiciamm ~dalla descrizione delle varie fowne (contraffazione,alterazione, iiitroduzione, spendimento) e passammoposcia allo esame delle genevalifd (criterii essen-ziali, nlisuratori, e degradanti) per concludere infine con lo esame della penalitii, stiiniaino neces-sario nella materia presente procedere con ordineinverso ; percii, esordiamo dalla contemplazionedelle regole generali dominatrici del genere (falsoI:?z dococzcrne~zlo p.rtbbl.ico) per fare successivamentepassaggio alla distinta descrizione della specie, eda qriesta farci strada allo esame della penalit.

    1.8 ragione della inversione del metodo 6 ine-ente al diaevso criterio deila divisione. Ne1 fi~lso

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    - 29 -nuiiimario la sl~ecificazionsdelle varie forme eratutta derivante dal nzoclo di agirci del soggetto at-tivo del inalefizio ; l quale variava specie secondoche lo agente aveva proceduto o col fabbricare ocon lo alterare o con lo introdurre o con lo spen-de re la falsa moneta. Al contrario nel falso docu-mentale (come a suo luogo vedremo) la specif-cazione deriva dal soggetto passivo del rnalefizio,il quale sebbene debba sempre onde appartenere alpresen te titolo presupporre in s& il cara ttere co-stante di documento puBlico, pur e puo grandementevariare nelle sue condizioni giuridico politiche, oper ragione della propria foran p~*obntoria,o perragione della propria fo.r*su ohbliga-lo~ia.Laondeera necessiti rovesciare il ruelodo ed occuparciprin-iieramente di ci9 che a ttien e al soggetto attivo( regole gonerali del titolo ) e procedere seconda-riamente allo studio di ci6 che attiene alle varieconclizioni del soggetto p assi~ ro (specia litit pii1 Omeno gravi dipendentemente dalla maggiore o mi-nore connessione del clocurnento con la pubblicafe de ) per chiudere poi lo studio m edesimo con arirapido cenno delle penalit. Non avremmo proce-duto cosi, ecl avremmo seguitato il metodo stessoche adottammo nel falso nurnn~ariose il diversavtoclo eli ctgilne ilel colpevole esercitasse sul falsodocunientale quello influsso rilevante che vedemmoesercitato da qriello nella fhlsita monetaria. Ma nelfalso documentale la forma diversa o di fubbi*icu-xione, o di semplice uZel*azione,O di sol~p?*essione,o di zcso doloso del documento, operativa di ef-Setti assai meno rilevanti, come inostrcrb al titolodei criterii misu ratori; m entre di effetti rilevantis-

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    - 90 -simi B produttiva la differente condizione giuridicade l documento falsificato. Laonde era convenienteche da questo criterio e non da quello si prentles-sero le linee della nostra partizione.Regole generali su l falso cloct~~~~lzaiztalc.

    Questa priliin ispezione ci porta a studiare il falsodocunientsle - 1." nei suoi criterii essalzsiali -2." nei suoi criterii e?iii,stuwaka~*iuardati indiperl-dentemcnte dalla diversa n a t u ~ a cl dacurrionto pub-blico falsificato - ." nel suo g).atlo. Lo ch e fnc-ciarno in tre distinti titoli.T I T O L O I.

    Criterii essenziali d d also is l ~ o c P ~ ~ B T $ $ ~zcl~blicn.

    1 criterii essenziali del falso in pubblico docu-mento possano rlidursi a quattro - .0 Fmrnztta-.?ione del vel.0 - . q o l o - .9 .l;m2tc~zimte ellieO"O- Danno.

    I [ ' R I ~ ~ o ESTREMO -- Efiamuta~iosledel vero. La~~~l~nzctasioneel sero cos ingenita nel falsopii. quasi apparire una supcrfluitk lo enrimerarl;

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    come estremo speciale del malefizio, ma B pur sera-pre utile fermarsi su questa condizione per esami-nare qual sia la immutazione del vero che costi-tuisca il reato di falsitk in pubblico documento. Suacondizione certamente sarh che la immutazione delvero siasi estrinsecata per forma di scrittzwa osulla sc ri tt z~ ra el pubblico documento, poich ilfalso meramente verhule o reale non costituiscequesto titolo; e nei congrui casi di punibilitfi nonpu punirsi che come stellionato o frode quandoanche la falsa asserzione sia stata introdo tta in unpubblico documento. Rli spiego: taluno inganno al trisnlla proprietu, di un fondo, sulle condizioni di unamerce, e lo inganno si consumo mediante un puh-blico contratto. I1 pubblico contratto ha servito dimezzo a consumare lo inganno mediante la irnmu-tazione del vero e lo spoglio della vittima di queldelitto, ma quantunque il pubblico documento con-tenga dichiarazioni mendaci e lesi-ve del diritto al-trui, in quanto si dichiara col& che il fondo er a delvenditore, o che la mer ce aveva tale o tal' altr acondizione, non pub dirsi perci che il contratto siafalso quando a ttes ta delle dichiarazioni emesse dallaparte o delle condizioni apparenti del genere ven-duto, perche i? realmente vero che quelle dichiara-zioni furono emesse o che il genere aveva quellacondizione apparente, e simili. Potr il contrattoesprimere che la somma caduta in convenzione stata -davanti al notaro sborsata (co me suo1 dirsi)in tante becone nzonete d' argento, ed invece quellemonete esser false, ma non per questo falso ilcontratto. 11 falso fu nella asserzione uerbale o nellacosa, non nello scritto (2) .

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    ' Ij )!,i ti6h ogni falsit che si estririsec~ii n un;! s c~ i f tu l ' ( 1costiliiisce (come ve(1rerno fra poco) il titolo di l i (1su do-nutelitalr , sta pubblico sia privato. A tal fine bisogiia cilela scrittiira possn d i per sb stessa le dere i

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    Or,- 3.>,, -scritto nel rlocunieritv cib cfic obbc?rlcnilo alla stb-laita doveva essere diversamente scritto, oppure no nvi si trovi scritto ci6 cile doreva esservi scritto, si:&perch lo scrivente vorgasss coricetti diversi da quclliche si volevano, sia perche i concotti verii fossero pci-scia da mano malvagia cancellati, mutali, o modi-ficati con aggiurite o postille Ihlse. La imniutazione(Te1 vero clnando nzate~*it(lc el c7oczl;ri2elzfo rtunoffre occasioni di dnbl?io sul titolo. Questo no n Gpi un semplice stellionato, ~ n a t nalso clocltrt~cn-tnZ8, ed P: i n d i f f ~ r o ~ i t ehe ci0 siasi procacrinto me-diante fribbricasizjsze, o ~iiediaiite lCcrn.trio?ze,u rne-iliante so2iprcssiollg sempre si ha il titoln (li f'alsrjdocumentale, e per ragione dei connessi sorge?ugual-merite siffatto titolo dalI' uso doloso del Ihlscr ilocti-rrirnto. Esemplidchiairro.

    Si lia il falso documentale per fal~bricazione rrnri-do taluno abbia creato i1 dncuqm ento also, sia desstiun contratto, sia un testamento, o simili. E tantoclieexi creato i1 documento falso se si B fitlsamentefoggiato un docnmento i'also quanto se nel dare nnncopia od estr i~t tura utent ica d i un urigiriale verose Ii e sia ti-asforniato il contenuto con nggitintc,toglimeriti, o modiiicttzi'orii cIifTormi cltd testo genrii-no. In tutte tali ipotesi selilpre si avr8 un falso ~ i e rt'abbricazione; e sar.4, fhlso materiale, 4 S C I ~ I I ~ C[)-stituirti, il caqxts.csdbl$h~isl ) do1 reato d i falso (lo-cumenlale rinzichk qriellr:, del semplice st;ollion,zt,o.

    (1) Cile la fabbricdzlone de l falso rlocumento costituisc:iu n rcnio perfetto di falso ancorclib non abbiti r ag~ i i i i i t n :i

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    sua consumazione obiettiva, si insegna ancora nelle scuolegermaniche : B e r n e r Lehrbuch ediz . 5, Ber l ino 1871,pag. 355. Ma torner pi a lungo su questo punto allamateria del g r a d o .

    Si ha falso per alterazione quando il documentovero si trasforma materialmente in qualche suaparte, o col togliervi una qualche cifra o parola, ocon lo aggiungervi parole o cifre, sicch.5 il docu-mento venga ad esprimere e testificare cose di-verse da quelle che testificava ed esprimeva nelsuo primitivo stato. Anche qui non vi luogo adnbbiezze n& divergenze. Tutti riconoscono in que-ste ipotesi una falsiti4 materiale per alterazione chein niente differisce tanto nella gravit, quanto nellaimportanza, dal falso per fabbricazione. Tanto valeave r fatto intero un contratto falso quan to averein un contratto vero cancellato, aggiunto o mutatouna cifra, una parola, od una clausula. Sempre nesorge il titolo di falso documentate, assai pi6 gravedella semplice frode (1).

    (1) Disputarono i pratici se il falso documentale fossareato di fatto permanente (con cetto adattabile alla fabbrica-zione ed alterazione) oppure di fatto transcunte (concettoinseparabile dalla soppressione consumata) e da ci proce-derono a determinare i modi di prova del corpus crimit1isi n questo del i t~o (G a b r i e l l o conlnlzcnes conclusiones, iniit. d~ maleficiib, cotzclus. 17 , n, 13 et seqq.J e disputaro-no s e il corp o del delitto nel falso docum entale potesse pro.vars i Per via di argomenti, indizi, e conget ture : H e r t i uresp . 4.16 - o e h rn e r o ad Carpzouium quest. 114, d-serv. 1 - C h a r t t r r i o decisiones crintinntes, decis. 39,

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    - 35 -pars I,t dec is . 40, et 41. Sotto i l sistema delle prove legaliin criminale e pe r lo interesse delle cause civili , furono diffu-sissimi i pratici nella d escrizion e delle circostanz e valutabilia provare la falsit di un istrumento. Enumer a tal uopotrenta argomenti il G n u a dz scriptzcra privcita, l ib . l ,quaest. 6 , per tot : e descrisse sessantacinque il P e g a sresolulioites forenses ca p. 19 per t o t .- l e n o C h io dearbi trar i is cns . 187; ed altri comunemenle. (luesle conget-ture nienle possono avere di assoluto, ma ai fini penali sottoil sistema della intima convinzione sono pur sempre valuta-bili come argomenti logici pi che come doltrina giuridica.In certe forme di falso materiale esercitano oggi grande in-flusso i giudizi dei periti calligrafi. Vuolsi c he 1' ar te lorosia notabilmente perfezionata oggidi; ma la discordia chespessissimo s' incontra nei loro giudizi ci rende esitatiti adammettere che a loro piuttosto clie alla savia prudenza delmagis trato si consegni la sorte di un cittadino. Una d isse r-tazione speciale sui mezzi di pro va del falso documenta leai termini del codice Auslriaco leggesi nell' Eco dei Tribu-nali al n . 975, ed altra simile al n. 974. Nel metodo dei giuralila questione di falsit o veri18 del documento 8 cerlameritedi futto, lo che pone fuori di uso le dottrine dei pratici .

    s i ha falso per soppressione quando u n documentovero probatorio non si altera, ma si sottrae, si na-sconde, o si distrugge dolosamente per occultare laverit in danno altrui. Anche qu i noi troviamo iveri caratteri del falso documentale, ed ho gi di-mostrato a1 $. 2374 e s e g . che sebbene alcuni opi-nino diversamen te, e preten dano di trova re nellasoppressione di documenti probatorii (1 ) un delittos u i gelzeris, distinto dalla falsit is trume nta le, sif-fatta opinione i. assolutamente erronea e corne tale

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    h rcietta dai migliori criminalisti antichi r inoderili.Kon vi % ragione sufficiente d'introdurla (3 nellascienza o nei codici; e lu iiitrollurveln moItipIicn glienti senza necessith, li moltiplica contro la realtaclelle o s e , e li moltiplica col] impaccio alla ~irist~i-zia. Come C! tklso iiiateriale la creazione del cIocu-mento fdsc~, la soppressiont: p/t+*aicbZgdi un do-cunlento vcru, cosi lo i.= la soppressioni: lodale. Intutte ynesfc tre forme io ravviso dnnrlrie la falsitimateriale, e non veggo ragione per cui possa nret-tim i in clubbio doverne esclusivaiilente sorgere, aprcf'erenza d i ~~u:~lsivoglialtro titolo di reato, i ltitolo (li fhlsitit in dciiriictito.

    I l ) Il codice Fran cese (ci eca me nte scguitct ancl ic in clilc-sto dai suoi servili imitatori) ali ' art . 43 9 non volendo ac-cet tar e la idea , d' nliron de rad icalm ente ver:\, c he In Boltr;l-zione e soppressione di un documento f izttn pel fine d i oc-cullare la veiSitcostituisse a tutto rigore di termini un f a l s f ~ ,trovii necessario di farne uti Iitolo speciale di malefiaio. Iriqiiello art. 459 tenn e il suo solito sistema de lle formrflrs o g g e t t i v e ; e dovette perdersi in unii lungi descrizione d is ~ i t t e r i n l i t f c pecificando i modi con Ic parole b r u c i u r e or l i s t r t r g g e ) . ~ , l e cc tr tc dist rult c. con iina pi*olissii indiciizio-il(.: d i titoli. Lo cbc noti porta per costante etfctto del sisttl-ma ad altro henerizio che di fa r nascere dclle dispiitedelle per ples sili, e favo rire la impunilk di qilnlche scelleralo;CoiYle app unto ariche qiii d ove tle ricoiioscers i c he i l d t~ l l1 ' -n em e n t di uri docutriento non cadeva sotto I' art . 459: M(J-r i n nrl . 8015. 1I:r preccindenclo dalla red:izionc dell' articol,i: radicillrnenle sbagliata la idea di toglier0 rlal titolo di falsoIn sop~)ress ione o sotliazione di un documento prnbatorio.cile questo fatto entri nel falso eriierge rliilla natura stessi1clelle cose, si perch? il Dne dello agente d i occiiliareveri t i , si perclih 1' efelto nocevolc della soppiessionr 8 sol-

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    tanto nel dare al falso l' apparenza di ve ro, e la distriizioriede i mezzi di prova di un diritto che si vuole disconoscere.12 ch e la soppressione fosse un falso un concetto classico11erchS risale al testo Romano, come p er la 1. 9,S. 2, f . d edolo mulo e per altri molli franlmenli, e f u universalmentraccettato nella dotlrina forense : M u t a decisiones siculardecis. 43 , n. 6 , png. 2 4 3 - vi - tiant per contb?istio-?iem- 1 a g o n i o decisiones Lucenses dee. 26, n. 15 -P a r i n a c c i o quaest. 150- Rlast:ardo de probationi-bus conclus. 961 - 1 e n o c h o dc nrbitrariis cciu. 310,21. 15, et cas. 511 per tot.- a r c o deci.~ioncaDelpl~ i-nnles yuaest. 699.

    9. 3652.$inalmente 1 a s o doloso di falso documento b unaforma che si connette sempre con la precedente fab-bricazione od alterazione; e compenetrandosi con lamedesima viene a formare una unith giuridica crimi-nosa, q ualunqu e sia sta ta la form a della falsificazione.

    2." Si ha falso personale quando la immhtazionerlel vero non cadde soltanto sopra le qzcalitd di unapersona ma sullo essere della stessa persona. Tizioper ottener credito, o comunque ingannare altri afine di lucro, non ment i1 proprio fiome, ma si spac-ci6 come nobile o ricco mentre era uorno volgareo povero, o si spacci come maggiore e libero men-tre era minorenne o interdetto o coniugato: qui siha falso nelle qualitd personali. Cajo al contrarioallo stesso pravo fine assunse il nome di Mevio ( 1 )e dando a credere di esser Mevio indusse i tereia contrattar seco : ui vi ha il falso pwsonale, per-VOL.VII. 22

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    - 38 -chi: vi sirnnlazione da persona a pe)*soaa, e rtorisolt,nntc, da qualil a qualit.:Ij Qui non ha rilevanza la distinzione fra not t ie , adno-

    me , prenone e cogno)lle-. sul significato de i quali vocabolidisputaroao gli eruditi: C a l v i n o les icon juridicutn. vet160nornen, vol. 2, pag. 117. Qui si guarda soltanlo al fiuc edalla sostanza della imrautozione: e quando questa si fece persuppor re una persona ad altra persona, ed oltenue Io effettoche nel documento apparisse intervenuta persona diversa daquella che realmente v' inbervenne, tanto basta perchb delreato di falco documentale ricorrano i termiui cos subieiti-varnente come obiettivamente. afa a questa forala di falso uececsario che I' assunzione del ilorne mentito $1 Caccia quellavolta tanto pel fine di dar vita a l documento falso: altri-inenti o non vi sarh deliGlo, o vi sari del i t to di oaralteretutto diverso secouilo i casi. Accade spesso ciie un individiioassuma perwanentemenle un nome diverso da quello che alu i fu assegnato nei piibhlici regislri, e sotto il quale fu egliconosciuto riei primi anni della vita. Ci si pu fare percapriccio: ci s i pub fare perch una niacchia siasi annessaad un dato cosnomo: c ib si pub fare por sottrarsi alla per-secuzioni dalla polizia c ~ua ndo insi corninesso un delitto: ci;I fa spessissimo da clii emigra dal1:i piitriii pcr porsi insalvo dalla ~iuslizfii , ricovera iri tcrra sbraniara sotto rnen-l i l o notiie per t ior i cssore ii~creguitocol e restituito alle au-toril del proprio paese. In tutto qiieste ipotesi vi 6 immu-tnzione d i nonle ni a i~ on irimutaziooc di personrr. Laiiiiitwione del nome potr appo certo Nazioni addebitarsiwrnu con l rau t i enz io~ ie H C leggi sul10 lato civile, ma noilil(? sorge il titolo di falso e inolto rneno ~~i ic i loi falso do -cun ic i~a le .Lo entigr;ito clio vivoiido qua sotto 111utalo I IO IUQs i Presenli alla gift$Lizi:i curiic testiiiiotie, o conie lestiriion@iiitcrvengrt ari !in cori1r;itto o ad iin 1ostiimenLo; o slipii li un~:Olltr~iltOel proItrlo interesse drsigniiiido si: ~iiodeein'lo otlo

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    - 39 -il nome assunto anzich sotto il vero, non 1? falso testimone,n& fa nascere u n atto nullo, n inutilmen te (I nullamentecontralta; e non d vita ad un documento che si possa dirfalso, perchh alla sostanza dell' allo interessa la identit dellapersona fisica e niente il nome. Il falso nominule ed il falsopersonale sono essenzialmente distinti; e quello non equivalea questo quando non causa di questo. Diversi casi di mil-tazione innocente di nome raccolse P u t t m a n n f i ' lementuS. 532 ) esemplificandoli con var ii fr ammenti delle Pandette.

    Ora questa sottile distinzione non operativa dieffetto intorno al titolo del reato quando lo ingannosi consuma soltanto con mendaci parole o con as-sunzione di segni mentiti, od anche con false com-mendatizie di persona privata. I1 titolo di reato chesorge in sinlili termini a carico di chi per tali ar-tiflzi carpl denaro ad altri, B semp re quello di frodeo stellionato tanto se il colpevole si spacci perdiversa persona, quanto se (senza simulare per-sona) spaccio qualit che egli nan aveva. Questocerto nella scienza ed in tutte le pratiche.

    Ma quando lo inganno venne a dar vita ad undocumento pubblico la differenza tra falso pe.r.so~zule13 falso di ptalz'lk personali assuine grandissima irn-portanza, perchb nel primo sorge il titolo di fcclsodo'ocelfize~atabunito con peno superiori o di galerao di reclusione o cli casa di forza, laddove nel se-condo si mantiene ad onta dello intervento delpubblico clocuinento il titolo di stellionato coll~ilo

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    ordinariamente di peue corredonali. La differen-ziale B certa (.I) e giova investigarne le sottili ra-gioni, Tizio comparisce avanti un notaro dicl~iaranclodi esser padrone (2 ) ilel fondo che vende, mentrelo stabile b di altri; o di essor maggiore, mentrei: minore: il falso nato nel pubblico documento,ma ci6 nonostante s i obietta il mero titolo di stel-limato, e Tizio va in carcere. Cajo invece con-ipa-risce avanti il notwro e vende il fondo di Meviaazinunziando sB stesso come Mevio, e come tale sti-pulando la vendita; il falso nato cos nel pubblicodocumento non pir si punisce coae frode o stel-lionato; e Cajo va in galera o in casa di forza.

    (1) La Corte di Cassazione di Francia giudicb jn terminiil 26 luglio 1860 ch e fa r comparire in un contratto di ven-dita avanti notaro come propria rnoglie u na donna che no n tale costituisce un falso in scrittura pubblica: vcdasi NO-r i n art . 8537. Vedasi anche M o l e g a r i raccolta delle de -cisiorii di Pannu vol. 4, pag . 151. Cost anche il falso per-sonale euem ylificato da V s r n h e r foserz~aliowuu~O??la 2,pars Q, 06se?~u ,74, pag, 500) nella ipotcsi di chi prOSen"tatosi al giudice sotto i iome di un altro che era chiamato aPrestar giuramenlo lo presti a uomo di quello, s i estrinsecan un a forma materiale periuatienle e scritta che cl vita 81vera e proprio titolo di falso documentale, perchh il docu-mento che tiiiscc d a quel fatto (verbale di vie-no ad offrireper quella fraude una materialiti difforrne dallamaterialil che realmente svolgevasi innanzi a l giudice. l'i{luesta tesi S' intraprese la dimostrazione io una dis.sertazi~-

    inserita nel Giurista di Napoli e da quello riprodottail 13 1862 nel n. 1209 doliyEco &i Tfibz&nali. faa Vero dire non trovo molto nitida quella dirnostrozione, ChiIi1cntisce intOl'll0 ad un fatto ch e aaj3ra porche venga rive-

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    - 41-tuto nel pubblico documento non fa nascere un doctimentofidso. Quel documento vero come documento, perch vero che il comparente ha narrato quella tal cosa, sebbenela narrazione in s stessa sia falsa ; ma quando si fa na-scere un documento che in modo scr itto e permcinente fac-cia fede che avanti al notaro compariva Tizio mentre eraCajo, o che il compare nte disse dieci me ntre aveva dettocento, si crea una ma te ria lit perpetuamente falsa. Cosanche lo interpetre che chiamato giudicialmente a tradu rreuu documento ne d maliziosamente una traduzione diffor-me dal testo (vedasi il1o r n a r t . 8484) non consuma unasemplice fr od e ma un vero falso documentale. In questaultima configurazione mi piace avvertire la tramutazione chesubisce il documento. Quel foglio consegnalo allo interpetrepoteva essere una scrittura privata; ma quando lo interpe-tre consegn al giudice la sua traduzione perch fosse inse-rita negli atti di un processo il documento divenne pubbli-co. Tale la mia opinione. I\Ia il giudicato riferito da M o r nall' art. 8484 e la nota ivi sottoposta sembrano contradiretale opinione. Si dice che il documento privato per virtdella tra du zio ne non muta naturct; e finqui ne convengo;e se si contempla la traduzione finch in mano dello in -terpetre essa rimane al certo p riva ta. Ma quando 1' inter-pet re completando il suo pubblico ufficio ha presentato a lgiudice la traduzione mendace, non ha esso col verbale diconsegna e d' inserzione nel processo fatto nascere un do-cumento pubblico? &Io r n soggiunge che se il Cancellierealla dimane desse un estratto autentico mendace del docu-mento privato appo lui depositato, questo falso cadrebbe sudocumento pubblico. Io per confesso che non giungo a per-cepire la ragione della differenza. Se la copia autenticata di-viene documento pubblico quantunque I' originale fosse do-cumento privato non so vedere la dilrerenza fra caso e ca-so. In nessuno dei due casi si suppone la alterazione o fal-sificazione dell' origincile prz'uato, ma in ambo i casi sisuppone la falsificazione della traduzione, copia, od estratto,

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    che destinato a far fede iu faccia a tutti dalla materialegiacitura dell' originale.

    (2 ) Mi piace ricordare il caso avvenuto a mi o tempo diun pittore Liicchese. Costui vendette per trecento scudi unquadro di buon autore ad un signore Inglese; m a quesli sio~ t i no d e s ige re ch e il venditore 511 guarentisse aon ipotecltla originalila de l quadro. II povero pittore non possedevaaltra terra tranne quella coii la quale impastava i suoi CO-lori, Pure giuoc di franchezza ; potec la sua fossa mor-tuaria, e d e s o r i v e ~ d o a terra data i n ipoteca con la localit,siluazione, e confini osatlissiini clel camposanto Lucchese.Siccome il quadro era geiiuino cosi quel fatto no n ebbe altros ~ g u i t ohe le risa universali. Ma quando fosse stato altrfmenti,e quel contratto fosse stato denunziato alla giustizia penale,no h vi si sarebbe poluto trov are niente di pih elle uno stellio-nato, perch la immutazione dal vero non cadeva sulla pcrsonrrdel pramitterite, ma SU# altributi della su a persoiio, ciohsulla yzcalit& di p r o p r i e l~ r i odi quel tnrreno.

    L o ragioni di una difl'erenza cosi grava e tosigeneralmente riconosciuta nella pratiozi elle sarebbeimpossibile a qualunque patrono tentare di rove-sciarla, tengono alla leggo ontologiaa. Altro B cheun documento sia falso, altro 13 die contenga fai-siE. L'onte giuridico, contratto o testamento, B f d s uciob difformedal vero, quando sono simulate le con-dizioni estoriori che costitniscono i1 suo essere dicontratto o d i testamento, o mentite le condinioni+nateriatiche a lu i dettoro vita. Non B il. suo con-'tenuto, ma il suo modo di essere che la rende con-forme O difforme da taIi condizioni. Un atto veroP" contonere dichiarazioni mondaci ; n atto falso

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    - 43 -yab contenere dichiarazioni verissime; 116 per qne-sta accidentalit, interiore cessa4 il primo di os-sere un contralto od un testamento v e ~ o ,d il se-condo un contratto od un testamento falso. E perci6ch e troveremo contemplata la ipotesi del falso com-messo per provare la verith; io cllc sarebbe senzala suddetta ilistinzione nn concetto iperbolico.Le condizioni esteriori che danno la vita giu~i-dica ed il suo essere speciale al contratto od al te-stamento o nd altro atto pubblico, sono tut te e sin-gole le forme che la natiira delle cose rende inse-

    parabili dallo esscr suo, o che la legge gli ha im-posto come elemento indispensabile dolln sua vitagiuridica, Un foglio non pu pcr la natura dellecose costituire il testamento di Pietro se la personadi Pietro non C? comparsa a dettarne le clansule,ma un altro individuo lo ha dettato alla vece sua;o se ci6 che B stato dettato non & stato scritto con-formemente; o se la firma, clie dcvc autenticarlonon b d i Pietro ma di altri, Un foglio non pub pe rle cautele della logge essere il contratto o (nei con-grui casi) il testamento di Pietro, se non f u ricce-vuto dal notalo, e presenziato da i testimoni, e fir-mato da quello e da questi, o simili: in una parolatuttoci che fu eseguito per dar vita al testamentoo al contratto, s che si attesta essere stato eseguitoo con voce o con atti, o con intervento di person.attiene alla vita ed alla essenza del contratto e de ltestamento. L o intervento vero all' atto di quellepersone che il foglio indica come intervenute 8 dnn-

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    - 44 -que inseparabile dallo esser suo, e perci costituen-do la sua essenza con tutta esattezza puii dirsi ele-mento materiale di quello. E sebbene nel linguaggioforense la simulazione caduta sulla persona dellaparte o del notaro o dei testimoni, si voglia direfalso pe~*,so?zale,ure ! un falso che si compenetracon la nzuterialitd del testamento o del contrat-to : cosicch! sempre ne emerge il titolo di falsodocumentale.S. 3658.

    Non b altrettan to della fulsitb per avventura enundciata nelle disposizioni del contratto o del testamen-to. Se veramente Pietro dett quel foglio che si pro-duce come testamento di Pietro, e veramente 10dett in quei termini e modi ed a quelle personeche si dichiarano nel foglio, il testamento . vero :e quantunque Pietro dettasse col$, per favorire lamoglie, la confessione di avere da lei ricevuto die-cimila lire, e tale enunciato sia assolutamente falso,pure il testamento non cessa di essere il vero te-stamento di Pietro; nel modo stesso che per op-posto dove il fatto della costruzione di quel testa-inento sia falso in qualche sua parte essenziale, nonbasta a farlo considerare come vero la prova chenel ruorlo piSt apodittico si rechi innanzi a giusti-ficare la verit della somministrazione coniugale.IT giudice nel primo caso dovr dir vero il testa-meato anche quando scorge una falsit nel suocontenuto: e dovrci dirlo falso nel secondo casoquantunque a lui ne risulti verissimo il contenuto;e il falso guarclato nella sostanza de l suo risulta-men to clovr sempre dirsi fi?atar2ale,perchh nppuntqo

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    - 45 -il risultato b che il foglio rappresenta la comparsadi persona mentita (.l). Queste osservazioni ci fannostrada a mostrare che non sempre sorge il falsodocumentale dalla terza forma di fcclso che si de-nomina ideologico.

    (1) iiI e n o C h i o fd e ar bi tr ar ii s ccas. 31 8) raccolse pa-recchie storie di uomini che profittando di una somiglianzadi aspetto O di voce si er an o spacciati pe r altri. Questo artifizioguarda to in s stesso non S he un ntezzo, e quando E fine rcsl? stesso non S delitto. Usato come mezzo assume un d ivers otitolo criminoso secondo il diverso fine. Pu nascerne la per-dueilione; pu nascerne la esimizione dal carcere ; pu n ascernela soppressione di stato; pu nascerne I' adulterio: pu nascer-ne lo stellionato. I1 falso docume ntale ne risulta allora soltan toquarido abbia serv ito di m ezzo a far nascere una falsa scrit-tura. Pu anc he immaginarsi un falso person ale che ser vadi mezz o a ll a culzcn~lin quando siasi assunto un vestiariosimile a quello di altri alla occasione di commettere un de-litto per suscitare un sospetto e dirigere l' accusa contro i111innocente; nel modo stesso che si pu simulare il caratterealtrui in uno s critto perchi: caduto in mano delly autocitaserva di base alla condanna altrui : B e r g e r o e lectn jzcr iscrimitzulis it t supple?enta pa rs 2, observ. 6, pag. 177. Intutte queste ipotesi di conflitto fra i l ~ n e z z o ed il fi72e sei l nlezzo non si estrinseca in una scr i t tu rn f u l s ~ 1 delittosi definisce sempre dal fine: ma se si estrinseca in urinfalsa scrittura ha luogo la regola della prevalenza per ap-plicare o il litolo di falso documentale, o 1' altro titolo co-stituito dal fine, secondo la relativa gravit. Fra coloro ch enei vari tempi supposero la propria persona alla persona diun altro i: celebre la storia di Pietro DutilA che seppefarsi credere Jfurtin Gu err e, riprodotta da S a n t Ed m eRepertoire des ccazcses cldbres uol. 4 , pny. 964. La senlenzxdel 15 settembre 1560 emanata a relazione del CO a s i o ,

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    che condonnb a morte Dutilh trovb nelle gesta di questoimpostore un numero grande di titoli di reato ai quali avevaservito di mezzo la falsit. Vedaci anche in P a p o n o nr-Tesroruni lib. 22, tit. 9, n. 20.

    Dicesi falso meramente idtxlogico qnollo che x' jn-contra in un atto anche esteriormente vero quandocontiene dichiarazioni mendaci: e appunto si diceideologica perchk il docurnerito non B falso nellecondizioni dell' ssser suo, ma sono false le idee chei11 esso si vogliorio affermare come vere. Un testa-mento che riconosce un ilebito non esistente; uncontratto che afferma un pagamento non eseguito;ed anche (nei congrui casi) un certificato che at-testa cose contrarie alla verith non sono documentifalsi: ed ai fini penali non pud trovarsi in quelli loelemento del reato di fCbEso doczcme~zEale.E sebbeneai fini civili si giunga alla identica conseguenzadella inottitnclino del documento tanto se dichiarisifalso guanto se dichiarisi sim?.~in;$o,ure ai fini pe-nali non sono identiche la sim?claaione e la paZsita,e fa grave errore il confonderle. E: sebbene anclleai fini penali la siv~uluaione volga frequentementela figura giuridica d i un reato pnnibjlc, non perquesto sono identiche le due forme crirniriose, ap-punt80 pordi8 dali' una sorge il titoIo di falso do-c~~f icnta leentre dall' altra non pri sorgere che iltitolo di frode o di stelliunato ( 2 ) .

    (1) La ragione della dlffereuziale B ceusibile purch S4nl-pro si pongn mente alla speciale ogpetuvit giuridica, Quando

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    un contratto autenlico attesta che Tizio com parve avanti iEnotajo per stipu lare certi patti, tutti credon o a quella com-parsa ed al fatto di quelle dichiarazioni per 1 autenticit delfoglio: ed f e d e pubblica. RIa leggendo che T izio dichia rin quell' atto di aver e precedentemente ricevuto mille lireda Cajo, nessuno obbligato per ragione di fede pubblica iicredere alla verit di simile sommistrazione. Ognuno ci credeo non ci cred e secondo che ha ragioni per riten ere cheTizio fosse siricero, oppure che mentisse: ed i: senipre fe -d e privutn.

    E la distinzione tra falso e simulazione interioredell' atto pubblico non puram ente ontologica: ss asi connette coi principii giuridici fondamentali sullaqualit del delitto. Che non si falsifichino i pubblicidocumenti i n tutte quelle condizioni che dann o lorolo essere di pubblici documenti ella 6 cosa che in-teressa tntti i cittadini; e cos da tale falsit se n eoffende un diritto universale, ed il reato trova il suooggettivo giuridico nella pubblica fede, la quale ri-chiede il rispetto delle forme solentzi introdotte perveduta di pubblico ordine ad accertare le conven-zioni e le disposizioni dei cittadini. Ma davvero nonsaprebbe trovat-si qual diritto universale si leda, n%in qual guisa si offenda la pubblica fede, quando inun contratto vero siasi falsamente dichiarata la per-tinenza o libert di un fondo, o la esecuzione di unfatto obbligatorio, od altro simile. Po tran no qu estemendaci asseverazioni essere dolosamente diretteal nocumento altrui, e potr in cer ti casi il nocu-mento stesso accompagnarsi da tali circostanze chene facciano sorge re u n d anno meiliato, ed obblighino

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    il legislatore ad elevare il mendacio a delitto. Ma ildelitto (qualunque siasi il titolo che assuma) sarsempre un delitto di danno particolare, offensivodella sola fede p~ i v a t a , conseguentemente resternelle proporzioni di delitto naturale , giud icabile sulcriterio del danno direttamente inferito al privato.Io tengo dunque come regola generale che il falsoprirarnente ideologico non costituisca il grave titolodi falso in documento pubblico (1).

    (1)Si veda la speciale dissertazione che scrissi S U questoargomento e trovasi nei miei oplcscoli, tom. 3, opztsc. 47.Spesso confondesi la ver i t del documento con la sua veridi-c i t: eppure le sono due cose sostanzialmente distinte. Undocumento pub essere non ver o e non veri t iero, puh esserevero e non veridico come avviene quando il notaro fu fe-dele redattore delle dichiarazioni delle parti ma queste eranomensognere; e pu essere ver id ico ma non vero , come av-viene tutte le volte che s i fabbrica uno sc ritto falso perprovare un fatto vero. La verit : sempre ~nuter iule , lave-ridicit & sempre ideologica; ma se la mancanza di veridi-cit. in uno scr itlo pu costitu ire la simulazione, e nei con-grui casi il de litto di frode o stellionato, la sola mancanzadi ver i t pu costituire il titolo di falso documentale. Dicoche la mancanza di verit h sempre materiale: infatti cosah che costituisce la veritic del. documento? k la s c r i t t i c ~a .Ma la scrittura materiale sotto un duplice rapporto. Lo esotto uti punto di vista, che io chiamo intrinseco O sogyet-tivu nella scrittura: e rirnpetto a s stessa la scrittura 2 veraquatido realmente fu vergata o firmata dalla m ano di quelloo quelli che essa enuncia averla vergata o firmata, e talesi nlantenne senza patire alterazione: altrimenti 15 falsa difalsit l?riiteriule. Ma lo : anco ra sotto un punto di vista cheio chiamo estrinseco, o oggettivo rispetto alla scrittura; inquanto In scrittura per esser vera deve rappresentare tutte

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    le materialit clie si svolsero innanzi al nutaro nel niodo (;e-nuino col quale si svolsero: altrimenti ella falsa, e sempredi falsit tlaaterinle. Quando il notaro scrive che Tizio dissecento, o c he interv ennero all' atto du e teslimoni, o c he ildenaro fu contato, o che al testamento assisterono i quat trotestimoni senza mai allontanarsi; mentre in realti Tizio ave-va detto trecento, o dei testimoni ve ne fii uno solo, 6 ildenaro non fu n visto n contato, o alcuno dei testimoiiiisi sllontan d urante la redaziooe dell) atto, la scr ittura 6[alsu, ed B falsa nella sua malerialitd nel punto di vistaoggettiuo od estrinseco; perch essa era destinata a ricor-dare tutte quelle materialitd nel modo col quale avveniva-no, e le ricord invece in modo contrario. fila quando la par tedisse di aver ricevuto trecento e menti perch aveva rice-vuto soli cento, oppure le parti dichiararono di avere prece-dentem ente eseguito lo sborso ch e in verit non era nvve-nuto, od al tro simile, ed il nota ro fedelmente registr quantofu fatto e detto in presenza sua, potr dirsi che lo scrittonon B veridico, ma 1' atto vero, e se vuol darglisi il nomedi falso questa non che una falsit ideologica la qualenon costituisce il titolo di falso docurnentale, men tre il do-cumento nacque e si mantenne vero in ogni sua naateritrlitti.cos soggettiva come oggettiva. In generale pu dirsi che i1passato sempre un quid che sebbene abbia un tempo esi-stito come materialit reale, non esiste oggi che come Edetci~e ila eininiscenza : gualmente l' avvenire qilantunque possnad un dato giorno far passaggio dallo s tato di idea allo sta tc~di realt materiale, oggi non esiste ch e come idea nella pre-visione dell%onio. Non vi che il presente che possa avereuna esistenza materiale. Quando io guardo una statua di Ca-nova ho innanzi a me una niaterialit: ma la mano delloscultore che la scolp B passata rispetto a m e dallo stato dimaterialit allo stato di idea nella mia ren ~inis cenza; com eil prezzo che spero ottenere da un amatore per quella sta-tua non esiste oggi che come idea nella mia prevision e quiiri-tunqu e possa un giorn o verificarsi com e materialit atturile

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    lo sborso desid erato. Ma il presentc perch sia materiale ri-spetto al notaro ed al documento che quesli redige bisognache sia presente cos nel tenzpo come nello spazio: bisognacio che esista attualntente come materialit, e di pi chestia l sotto i sensi del notaro. Se esso lontano per in-tervallo di tempo esso non 15 piii presente ma passato, e nonha ch e un:, vita ideale; s e presente nel tempo in facciaad allri clie lo vede o lo tocca materiale per costoro, marislietto al notaro che ne separato per lo intervallo di spa-zio non su perabi le dai sensi suoi, esso nel rappor to del no-taro e del documento che verga non esiste che come idea.Poniamo che al notaro In parte abbia dichiarato che nel ter-reno che vend e esistono cento olivi m ent re no n v e ne sonoche cinquanta: i cinquanta olivi come materia1iK.1nori esistonoin faccia al notaro: in faccia a questo esiste sollanlo comematerialil la parola detta dalla parte ; quegli olivi egli nonvede cogli occhi del corpo ed a lui non pervengono checome una idea. Laonde se il notajo scrive cento Io scritto vero perchS riproduce fedelmente la materjaliti che esso eradeslinato a certificare cio la parolii detta in faccia al no-taro dallo parte: lo scritto non sari veridico perctik gli olivinon sono che cinquanta, ma questa B una imrnu[azione delvero idcoloyico, e quel documento non pu dirsi fitlso. Chese i l nolaro meglio informalo della verit reale scrisse cin-quanta olivi mentre la parte avea dichiarato cento lo scritto

    veridico perchb riproduce la idea vera, ma 1' alto falsoperchi? non riproduce la materialit che doveva riprodurre:e cos potrh essere falso nella materialit e al tenipo stessoveridico nella idea, ed ecco il falso perp etra to a fin e di pro-vare cosa vera. hla ora ponete che il pubblico uificiale avessemandato di acccder e sul ter rei ~o , vi co ntare gli olivi, e ver-balimu-e in uii pubblico documento il ,preciso numero diquelli: ponete clie esso n e ab bia r iscont rati ciritluanta, mi'maliZioS~t1ieiilescriva nel processo verbale avcrvene trovalicel)to: 1' atlo in quest